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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/643 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Articolo che consiste in una piastra rettangolare di acciaio avente una lunghezza di 48,26 cm (19 pollici) e supporti rettangolari di plastica. I supporti sono fissati perpendicolarmente alla piastra e posseggono un'apertura sul lato corto opposto alla piastra. L'articolo è munito di fori su entrambi i lati della piastra per consentirne il fissaggio mediante viti ad armadi di acciaio di lunghezza uguale a quella dell'articolo (armadi da 19 pollici), che possono essere utilizzati nelle telecomunicazioni, nei sistemi per l'elaborazione dei dati ecc. L'articolo è progettato per essere utilizzato per organizzare cavi negli armadi. Cfr. immagine (*1). |
8302 42 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera c), e della nota 3 della sezione XV, della nota 1, lettera d), del capitolo 94 e del testo dei codici NC 8302 e 8302 42 00 . La piastra di acciaio conferisce all'articolo il suo carattere essenziale poiché è la piastra che viene fissata negli armadi e sostiene nonché tiene fermi i supporti. La voce 8302 riguarda una tipologia multiuso di accessori e guarnizioni di metalli comuni, del tipo ampiamente impiegato in mobili, porte, finestre, carrozzerie ecc. sebbene siano progettati per impieghi particolari (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8302 , primo paragrafo). Gli armadi di acciaio sono classificati come mobili ai sensi della nota 2 del capitolo 94 (cfr. anche i pareri di classificazione del sistema armonizzato 940320/3 e 940320/4). L'articolo possiede le caratteristiche obiettive di una parte di metalli comuni idonea ai mobili classificati nella voce 8302 . Ai sensi della nota 2, lettera c), della sezione XV, gli articoli della voce 8302 sono parti di impiego generale. La classificazione come parte di mobili della voce 9403 pertanto è esclusa in virtù della nota 1, lettera d), del capitolo 94. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8302 42 00 come «altra guarnizione, ferramenta ed oggetto simile per mobili, di metalli comuni». |
(*1) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/644 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Apparecchio per il trasferimento preciso di goccioline liquide (cosiddetta «stazione di manipolazione di liquidi») avente dimensioni approssimative di 540 × 680 × 930 mm e un peso di circa 128 kg. L'apparecchio è costituito da due dispositivi per l'accoglimento di micropiastre (piastra di origine e piastra di destinazione), due barre di deionizzazione e un trasduttore a ultrasuoni in un alloggiamento compatto con un controllo LED, un piccolo schermo e un pulsante di emergenza. L'apparecchio utilizza il metodo ADE (Acoustic Droplet Ejection), che impiega l'energia sonora (impulsi ultrasonici mirati) per spostare volumi bassissimi di goccioline di liquido, con un grado di precisione e di accuratezza elevatissimi, da una piastra di origine a una piastra di destinazione invertita. Il sistema trasferisce goccioline di 2,5 nanolitri per espulsione consentendo il trasferimento di un maggiore volume di liquido. Dalla piastra di origine sono espulse più goccioline fino a 500 volte al secondo. L'apparecchio è utilizzato nella preparazione di campioni nei laboratori per trasferire volumi specifici di reagenti da una micropiastra all'altra. |
8479 89 97 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8479 , 8479 89 e 8479 89 97 . L'apparecchio è un prodotto composito ai sensi della regola generale 3 b) e deve essere classificato secondo l'elemento che conferisce il carattere essenziale al prodotto. Sebbene la misurazione e l'analisi siano necessarie per garantire un dosaggio preciso del volume di liquido, la funzione che conferisce all'apparecchio il suo carattere essenziale è il dosaggio esatto, mediante gli ultrasuoni, delle goccioline espulse. La classificazione alla voce 9026 come strumento o apparecchio di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas è esclusa poiché la misurazione e l'analisi sono funzioni accessorie dell'apparecchio. L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8479 89 97 come altra macchina o apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove. |
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25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/645 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
|
(1) |
(2) |
(3) |
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Articolo in tessuto (cotone) costituito da tre tasche cucite insieme e destinato a essere appeso alle sbarre di un letto a castello. L'articolo è destinato a contenere piccoli oggetti. La decorazione delle tasche può essere adattata al tema utilizzato per decorare la stanza del bambino. Cfr. immagine (*1). |
6307 90 98 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7 f) della sezione XI e del testo dei codici NC 6307 , 6307 90 e 6307 90 98 . Le tasche non sono considerate manufatti per l'arredamento [(cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA)] della voce 6304 ma fungono da contenitori. È pertanto esclusa la classificazione dell'articolo alla voce 6304 come altro manufatto per l'arredamento. Si tratta di un articolo in tessuto confezionato, non incluso più specificatamente in altre voci della sezione XI o altrove ai sensi della voce 6307 (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6307 ). L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98 come «altro manufatto confezionato». |
(*1) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/646 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
|
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
|
(1) |
(2) |
(3) |
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Assemblaggio di cingolature (cosiddetto «cingolo a catena») di acciaio colato, composto da maglie per cingoli collegate con perni/giunti. I cingoli sono muniti di fori per il fissaggio di piastre di forma rettangolare (cosiddette «suole»), non accluse alla presentazione. La progettazione dell'articolo, principalmente la presenza dei fori attraverso i quali vanno fissate le suole, identifica l'articolo come traino a cinghie (che imprime la propulsione e sostiene il macchinario nel movimento) esclusivamente o principalmente idoneo all'uso su macchine per movimento terra di cui alla voce 8429 . Cfr. immagine (*1) |
8431 49 20 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1, lettera f), della sezione XV, della nota 2, lettera b), della sezione XVI nonché del testo dei codici NC 8431 , 8431 49 e 8431 49 20 . In base alle sue caratteristiche oggettive, l'articolo è identificabile come parte esclusivamente o principalmente idonea all'uso su macchine per movimento terra di cui alla voce 8429 (cfr. il parere di classificazione del sistema armonizzato 8431.49/1). Le caratteristiche oggettive dell'articolo (dimensione e forma) sono quelle di un traino a cinghie destinato all'uso su macchine della voce 8429 . È pertanto esclusa la classificazione alla voce 7315 come catena, catenella e sua parte, di ghisa, ferro o acciaio. L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 8431 49 20 come altra parte idonea esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 di getti di ghisa, di ferro o di acciaio. |
(*1) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/647 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
|
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||||||
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(1) |
(2) |
(3) |
||||||||
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Un apparecchio audio (detto «soundbar») per la riproduzione di file audio di diversi formati da varie interfacce. Le sue dimensioni complessive sono circa 110 × 14 × 7 cm. L'apparecchio è dotato di:
L'apparecchio può essere utilizzato con un altro apparecchio per la riproduzione del suono o con un televisore. Inoltre può riprodurre file audio memorizzati sulla memoria flash USB o su una radio Internet. L'apparecchio è inteso a creare effetti surround e stereo. |
8519 81 45 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8519 , 8519 81 e 8519 81 45 . L'apparecchio ha una duplice funzione di altoparlante della voce 8518 (se collegato a un altro apparecchio per la riproduzione del suono o ad un apparecchio televisivo) e di apparecchio per la riproduzione del suono della voce 8519 (se riproduce file audio provenienti da una memoria flash USB o da una radio Internet). Poiché l'apparecchio svolge anche una funzione di riproduzione del suono, è esclusa la classificazione alla voce 8518 . Essendo munito di una connessione USB, l'apparecchio utilizza un supporto a semiconduttore. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 8519 81 45 come «altro apparecchio per la riproduzione del suono che utilizza un supporto a semiconduttore». |
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25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/648 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2019
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 (2), la Commissione ha classificato un apparecchio progettato per catturare una sequenza di immagini e contenente una memoria interna volatile in grado di immagazzinare temporaneamente tali immagini (cosiddetta «telecamera ad alta velocità») nel codice NC 8525 80 19 tra le altre telecamere. |
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(2) |
Nella sua sentenza nella causa C-372/17 (3), la Corte di giustizia ha deciso che il regolamento (UE) n. 113/2014 è invalido. |
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(3) |
Per motivi di certezza del diritto, le disposizioni dichiarate invalide dalla Corte di giustizia dovrebbero essere eliminate formalmente dall'ordinamento giuridico dell'Unione. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 dovrebbe quindi essere abrogato. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 20).
(3) Sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2018, Vision Research Europe, C-372/17, ECLI:EU:C:2018:708.
|
25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/17 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/649 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2019
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli acidi grassi trans diversi dagli acidi grassi trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 la Commissione può, di propria iniziativa, adottare una decisione volta a includere una sostanza, diversa dalle vitamine o dai minerali, o un ingrediente contenente tale sostanza nell'allegato III di detto regolamento, che elenca le sostanze il cui impiego negli alimenti è vietato, soggetto a restrizioni o sottoposto alla sorveglianza dell'Unione, se tale sostanza è associata a un rischio potenziale per i consumatori come previsto all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il 4 dicembre 2009 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha adottato un parere scientifico (2) nel quale concludeva che l'assunzione di acidi grassi trans dovrebbe essere quanto più contenuta possibile nel contesto di una dieta adeguata sotto il profilo nutrizionale. |
|
(3) |
Il 3 dicembre 2015 la Commissione ha adottato una relazione riguardante i grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione dell'Unione (3). In tale relazione si è ricordato che le cardiopatie coronariche costituiscono la principale causa di morte nell'Unione e che l'assunzione di elevati tenori di acidi trassi trans aumenta sensibilmente il rischio di sviluppare tali patologie, più di qualsiasi altro nutriente in base al numero di calorie. |
|
(4) |
La relazione ha concluso che l'introduzione di un limite legale relativo ai tenori di acidi grassi trans di origine industriale negli alimenti sembra essere la misura più efficace in termini di sanità pubblica, protezione dei consumatori e compatibilità con il mercato interno. |
|
(5) |
Il 30 aprile 2018 la Commissione ha chiesto all'Autorità di raccogliere i risultati delle consulenze scientifiche già fornite dall'Autorità sugli effetti sulla salute degli acidi grassi trans, in particolare per quanto concerne le indicazioni nutrizionali e sulla salute, i valori dietetici di riferimento e gli additivi alimentari, e di informare la Commissione in merito al rapporto esistente tra tali consulenze scientifiche e gli obiettivi e le raccomandazioni attuali sull'assunzione di acidi grassi trans per il mantenimento della salute. |
|
(6) |
Il 19 giugno 2018 l'Autorità ha trasmesso la sua conclusione sotto forma di assistenza tecnica e scientifica. Sulla base dell'esame delle prove scientifiche disponibili essa ha concluso (4) che, secondo le più recenti raccomandazioni nazionali e internazionali, l'assunzione alimentare di acidi grassi trans dovrebbe essere quanto più contenuta possibile. |
|
(7) |
Il 15 maggio 2018 l'Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto l'eliminazione degli acidi grassi trans di produzione industriale dall'approvvigionamento alimentare mondiale (5). |
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(8) |
Gli acidi grassi trans sono sostanze diverse dalle vitamine e dai minerali per le quali sono stati individuati effetti nocivi sulla salute. Tali sostanze dovrebbero pertanto essere inserite nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 1925/2006 e la loro aggiunta agli alimenti e il loro impiego nella produzione di alimenti dovrebbero essere consentiti solo alle condizioni specificate in tale allegato, tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze tecniche e scientifiche. |
|
(9) |
Le definizioni di «grassi» e «acidi grassi trans» di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la definizione di «commercio al dettaglio» di cui all'articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dovrebbero applicarsi ai pertinenti termini di cui all'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 1925/2006. |
|
(10) |
Per agevolare l'applicazione del presente regolamento, è necessario imporre agli operatori del settore alimentare che forniscono alimenti ad altri operatori del settore alimentare, esclusi i commercianti al dettaglio, di fornire loro informazioni sulla quantità di acidi grassi trans, diversi dagli acidi grassi trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale, quando tale quantità supera i 2 grammi per 100 grammi di grassi. |
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(11) |
Al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni risultanti dal presente regolamento, è opportuno adottare misure transitorie appropriate. |
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(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1925/2006. |
|
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il contenuto di acidi grassi trans, diversi dagli acidi grassi trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale, negli alimenti destinati al consumatore finale e negli alimenti destinati al commercio al dettaglio non supera i 2 grammi per 100 grammi di grassi.
Articolo 2
Gli operatori del settore alimentare che forniscono alimenti non destinati al consumatore finale o non destinati al commercio al dettaglio ad altri operatori del settore alimentare provvedono affinché a questi ultimi siano fornite informazioni sulla quantità di acidi grassi trans, diversi dagli acidi grassi trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale, quando tale quantità supera i 2 grammi per 100 grammi di grassi.
Articolo 3
L'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 1925/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli alimenti non conformi al presente regolamento possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 1o aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
(2) EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA) (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie); Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol (parere scientifico sui valori dietetici di riferimento per i grassi, inclusi gli acidi grassi saturi, gli acidi grassi polinsaturi, gli acidi grassi monoinsaturi, gli acidi grassi trans e il colesterolo). EFSA Journal 2010; 8(3):1461.
(3) COM(2015) 619 final del 3.12.2015.
(4) EFSA, 2018. Scientific and technical assistance on trans fatty acids (assistenza tecnica e scientifica sugli acidi grassi trans). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2018:EN-1433, 16 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1433.
(5) REPLACE: an Action package to eliminate industrially-produced trans fatty acids (pacchetto di azioni inteso a eliminare gli acidi grassi trans di produzione industriale), riferimento WHO/NMH/NHD/18.4, maggio 2018.
(6) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
(7) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 1925/2006 è aggiunta la tabella seguente:
«PARTE B
Sostanze soggette a restrizioni
|
Sostanza soggetta a restrizioni |
Condizioni d'uso |
Prescrizioni aggiuntive |
|
Acidi grassi trans diversi dagli acidi grassi trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale |
Massimo 2 grammi per 100 grammi di grassi negli alimenti destinati al consumatore finale e negli alimenti destinati al commercio al dettaglio |
Gli operatori del settore alimentare che forniscono alimenti non destinati al consumatore finale o non destinati al commercio al dettaglio ad altri operatori del settore alimentare provvedono affinché a questi ultimi siano fornite informazioni sulla quantità di acidi grassi trans, diversi dagli acidi grassi trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale, quando tale quantità supera i 2 grammi per 100 grammi di grassi.» |
|
25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/21 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/650 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2019
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, tenendo conto della possibilità di effetti nocivi per la salute associati all'uso dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] e delle preparazioni a base di yohimbe negli alimenti nonché della persistente incertezza scientifica, detta sostanza è stata sottoposta a sorveglianza dell'Unione e inserita, con il regolamento (UE) 2015/403 (2), nell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006 entro quattro anni dalla data in cui una sostanza è stata inserita negli elenchi dell'allegato III, parte C, è adottata una decisione con cui si consente l'utilizzazione generalizzata di una sostanza inserita nell'allegato III, parte C, o con cui si inserisce tale sostanza nell'allegato III, parte A o B, a seconda del caso, tenendo in considerazione il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») sugli eventuali fascicoli presentati a fini di valutazione dagli operatori del settore alimentare, o da qualsiasi altra parte interessata, come indicato all'articolo 8, paragrafo 4. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione (3), l'Autorità prende in considerazione solo i fascicoli pervenuti entro 18 mesi dall'entrata in vigore di una decisione che inserisce una sostanza nell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 quale fascicolo valido ai fini di una decisione, come stabilito nell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006. |
|
(4) |
In considerazione del fatto che le parti interessate non hanno presentato all'Autorità dati scientifici che dimostrino la sicurezza dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] entro il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012, è opportuno inserire lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] e le preparazioni a base di yohimbe nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 1925/2006, il che comporta che sarà vietato il loro uso negli alimenti. |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1925/2006. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:
|
1) |
nella parte A è aggiunta la seguente voce: «Corteccia di yohimbe e sue preparazioni derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]»; |
|
2) |
nella parte C è soppressa la seguente voce: «Corteccia di yohimbe e sue preparazioni derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
(2) Regolamento (UE) 2015/403 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie di Ephedra e lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 4).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell'11 aprile 2012, recante norme d'esecuzione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 2).
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25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/23 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/651 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2019
relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito denominata «l'Autorità». |
|
(3) |
Alla ricezione di una domanda l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda. |
|
(4) |
Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità. |
|
(5) |
In seguito alla domanda presentata da H.J. Heinz Supply Chain Europe B.V. in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, all'Autorità è stato richiesto un parere in merito ad un'indicazione sulla salute relativa a «Nutrimune®» e riguardante la risposta immunitaria contro gli agenti patogeni del tratto gastrointestinale e delle vie respiratorie superiori (Domanda EFSA- Q-2016-00008 (2)). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «“Nutrimune®” stimola la risposta immunitaria del tratto gastrointestinale e delle vie respiratorie superiori dei bambini». |
|
(6) |
Il 30 gennaio 2017 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, la quale ha concluso che, in base ai dati presentati, la prova scientifica non è sufficiente per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di «Nutrimune®» (un latte vaccino pastorizzato scremato fermentato con Lactobacillus paracasei CBA L74) e la risposta immunitaria contro gli agenti patogeni del tratto gastrointestinale e delle vie respiratorie superiori. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni del richiedente pervenute alla Commissione in conformità all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non è inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) EFSA Journal 2017;15(1):4679.
ALLEGATO
Indicazione sulla salute rifiutata
|
Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 |
Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Riferimento del parere EFSA |
|
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), indicazione sulla salute che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini |
«Nutrimune®» (un latte vaccino pastorizzato scremato fermentato con Lactobacillus paracasei CBA L74) |
«Nutrimune®» stimola la risposta immunitaria del tratto gastrointestinale e delle vie respiratorie superiori dei bambini |
Q-2016-00008 |
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25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/652 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2019
che stabilisce le norme di funzionamento standard della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie e i moduli standard per la comunicazione delle informazioni riguardanti la divulgazione della decisione finale in conformità della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 18, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
la direttiva (UE) 2017/1852 introduce un meccanismo per risolvere in maniera efficace le controversie tra Stati membri relative all'interpretazione e all'applicazione di accordi e convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione del reddito e, ove applicabile, del capitale. |
|
(2) |
La direttiva (UE) 2017/1852 dispone che, qualora la procedura amichevole prevista come primo passo per la risoluzione delle controversie non conduca ad un accordo tra le autorità competenti degli Stati membri interessati entro un determinato lasso di tempo, la controversia possa essere sottoposta a una commissione consultiva o a una commissione per la risoluzione alternativa. |
|
(3) |
La direttiva (UE) 2017/1852 prevede che le autorità competenti di ciascuno Stato membro coinvolto nella controversia debbano concordare le norme di funzionamento della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie («le norme di funzionamento») e notificarle ai soggetti interessati. |
|
(4) |
La direttiva (UE) 2017/1852 prevede che la Commissione stabilisca norme di funzionamento standard da applicare nei casi in cui le norme di funzionamento non vengano notificate ai soggetti interessati entro il periodo di tempo previsto o siano incomplete. È pertanto opportuno stabilire norme di funzionamento standard al fine di garantire la continuità e l'efficacia della procedura di risoluzione delle controversie. A tal fine, le norme di funzionamento standard dovrebbero costituire un quadro procedurale generale che garantisca il funzionamento senza intoppi della procedura di risoluzione delle controversie e la tutela dei diritti dei soggetti interessati a norma della direttiva (UE) 2017/1852. Risulta particolarmente importante descrivere la base giuridica della controversia e definire il mandato delle autorità competenti, nonché trattare i particolari dell'organizzazione e del funzionamento della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie e prevedere la ripartizione dei costi. Per garantire l'indipendenza della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sarebbe inoltre necessario prevedere una completa comunicazione di eventuali conflitti di interesse. |
|
(5) |
La direttiva (UE) 2017/1852 stabilisce che le autorità competenti possono convenire di pubblicare integralmente la decisione finale, previo consenso dei soggetti interessati. La direttiva (UE) 2017/1852 stabilisce inoltre che, qualora le autorità competenti o i soggetti interessati non diano il consenso alla pubblicazione integrale della decisione finale, le autorità competenti pubblichino una sintesi della decisione finale. |
|
(6) |
Al fine di garantire la comunicazione coerente delle informazioni riguardanti la divulgazione della decisione finale, è opportuno prevedere un modulo standard. Al fine di garantire la trasparenza relativamente alla decisione finale e nel contempo tutelare il diritto al segreto commerciale dei soggetti interessati, il modulo standard dovrebbe subordinare la pubblicazione della decisione finale all'accordo delle autorità competenti e al consenso dei soggetti interessati. Qualora una delle parti esprima parere contrario alla pubblicazione, le norme dovrebbero prevedere la possibilità di pubblicare una sintesi della decisione finale e definire gli elementi che dovrebbero figurare in tale sintesi. È inoltre opportuno prevedere che il soggetto interessato possa chiedere alle autorità competenti di non pubblicare informazioni che si riferiscono a segreti commerciali. |
|
(7) |
Al fine di garantire la certezza del diritto e il corretto funzionamento del sistema, è opportuno che il presente regolamento cominci ad applicarsi dopo la scadenza del termine per il recepimento di cui all'articolo 22, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2017/1852. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la risoluzione delle controversie, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Norme di funzionamento standard
Qualora le autorità competenti degli Stati membri coinvolti in una procedura di risoluzione delle controversie a norma della direttiva (UE) 2017/1852 non abbiano notificato le norme di funzionamento della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (le «norme di funzionamento») o abbiano notificato ai soggetti interessati norme di funzionamento incomplete, le personalità indipendenti e il presidente completano le norme di funzionamento in base al modulo standard di cui all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modulo standard per la comunicazione di informazioni riguardanti la divulgazione della decisione finale
Qualora le autorità competenti degli Stati membri coinvolti in una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 comunichino le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, esse utilizzano il modulo standard di cui all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
PARTE 1
NORME DI FUNZIONAMENTO STANDARD DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA O DELLA COMMISSIONE PER LA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
[ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3, DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/1852]
[Da compilare a cura delle personalità indipendenti e del presidente e da firmare da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati]
[Nel caso in cui la commissione consultiva venga istituita ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1852, compilare soltanto le voci contrassegnate con un asterisco (*)]
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE*
Nomi dei soggetti interessati, indirizzi, codici di identificazione fiscale: …
Stato membro di residenza a fini fiscali dei soggetti interessati: …
Stati membri interessati: …
Indirizzo completo ed estremi di una persona di contatto per i soggetti interessati, compresi numero di telefono e indirizzo e-mail: …
Nomi ed estremi dei consulenti dei soggetti interessati (se del caso): …
2. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA O DELLA COMMISSIONE PER LA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
2.1. Forma:
|
☐ |
Commissione consultiva |
|
☐ |
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie |
2.2. Tipo di procedura di risoluzione:
|
☐ |
Procedura con «parere indipendente» |
|
☐ |
Procedura con «ultima offerta definitiva» |
|
☐ |
Altro tipo, si prega di precisare: |
2.3. Numero di membri e informazioni di carattere generale *:
|
— |
☐ Presidente |
|
— |
☐ … personalità indipendenti e … sostituti |
|
— |
☐ … rappresentanti delle autorità competenti |
Presidente:
|
|
… |
|
|
… |
|
|
Cittadinanza: … indirizzo e recapiti (compresi l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono — facoltativo): … |
Personalità indipendente (designata da …):
|
|
… |
|
|
… |
|
|
Cittadinanza: … indirizzo e recapiti (compresi l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono — facoltativo): … |
Sostituto (designato da ): …
|
|
… |
|
|
… |
|
|
Cittadinanza: … indirizzo e recapiti (compresi l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono — facoltativo): … |
Personalità indipendente (designata da …):
|
|
… |
|
|
… |
|
|
Cittadinanza: … indirizzo e recapiti (compresi l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono — facoltativo): … |
Sostituto (designato da …):
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… |
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… |
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Cittadinanza: … indirizzo e recapiti (compresi l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono — facoltativo ):… |
Autorità competenti (rappresentante designato per …)
Indirizzo e recapiti (compresi l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono:
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… |
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… |
Autorità competenti (rappresentante designato per …)
Indirizzo e recapiti (compresi l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono:
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… |
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… |
Se necessario aggiungere righe supplementari per gli altri membri
Inoltre, per quanto riguarda le personalità indipendenti, i curriculum vitae e i riferimenti a informazioni concernenti le loro competenze e qualifiche possono essere allegati alle norme di funzionamento standard. La Comunicazione di eventuali conflitti di interesse di cui alla parte 2 deve essere firmata a norma di legge ed allegata.
3. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA QUESTIONE CONTROVERSA*
Descrizione dell'argomento:
…
…
…
…
Periodi di imposta:
…
…
Settore:
…
…
…
Riferimenti a leggi e trattati applicabili:
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☐ |
Disposizioni di diritto nazionale (indicare il riferimento dettagliato agli articoli corrispondenti — possono essere allegate le disposizioni complete) |
…
…
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☐ |
Convenzione sulla doppia imposizione (Bilaterale o multilaterale — indicare i riferimenti dettagliati agli articoli corrispondenti — possono essere allegate le disposizioni complete ) |
…
…
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☐ |
Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE) (1) (indicare i riferimenti dettagliati agli articoli corrispondenti — possono essere allegate le disposizioni complete) |
…
…
|
☐ |
Qualsiasi altro riferimento concordato dalle autorità competenti: |
…
…
…
Importi per esercizio fiscale e altri dettagli relativi all'applicazione o all'interpretazione contestata dell'accordo o della convenzione di cui al reclamo presentato dal soggetto interessato e verificato dalle autorità competenti:
…
…
…
4. MANDATO CONCORDATO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI
Descrizione delle questioni giuridiche soggette a interpretazione nel caso oggetto della controversia:
…
…
…
…
Descrizione delle circostanze fattuali da prendere in considerazione e degli elementi di fatto su cui le autorità competenti necessitano di un chiarimento e/o di un'interpretazione da parte della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie:
…
…
…
…
5. CALENDARIO DELLA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE*
Termine ultimo per la presentazione del parere:
…
Termini per le presentazioni da parte delle autorità competenti e dei soggetti interessati, comprese le prove documentali o di altro tipo e/o i pareri di esperti; conseguenze del ritardo nella presentazione (se del caso):
…
…
Date previste e luogo delle udienze (se del caso) :
…
…
Date previste della comparizione o rappresentanza dei soggetti interessati e/o di terzi alle udienze (se del caso):
…
…
6. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO*
Luoghi di incontro della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie: …
Servizi amministrativi di cui la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie potrebbero avere bisogno per svolgere i propri compiti:
…
Lingue di lavoro della procedura di risoluzione delle controversie: …
Eventuale necessità di tradurre documenti (completamente o parzialmente): …
Eventuale necessità di interpretare le presentazioni orali: …
Dettagli pratici relativi ai contributi scritti e agli elementi di prova (ad esempio, metodo di presentazione, copie, numerazione, riferimenti):
…
Trasmissione delle comunicazioni scritte tra le autorità competenti e i soggetti interessati (incluse le modalità di trasmissione dei documenti):
…
Accordi per le richieste di informazioni da parte della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie e successive risposte dei soggetti interessati e delle autorità competenti: …
Esperti e altri terzi eventuali (termini e condizioni per la presentazione di pareri scritti e orali):
…
Condizioni di ricevibilità dei documenti (ad esempio, in originale o in copia autenticata, ecc.):
…
Accordi per la presentazione di prove documentali voluminose e complesse (ad esempio, mediante sintesi, tabelle, grafici, estratti o campioni):
…
Accordi per la registrazione delle udienze: …
Altro (specificare, indicando altri accordi procedurali, probatori e logistici che possono essere applicabili):
…
7. PARERE
Eventuali obblighi relativi alla presentazione o alla pronuncia dei pareri:
…
…
8. COSTI*
I costi sono ripartiti tra gli Stati membri:
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☐ |
Nella proporzione di: … |
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☐ |
Equamente |
I costi comprendono, se del caso:
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☐ |
le spese sostenute dalle personalità indipendenti: … |
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☐ |
le retribuzioni delle personalità indipendenti (limitate a 1 000 EUR per persona e per giorno di riunione): … |
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☐ |
le spese di traduzione … |
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☐ |
le spese di interpretazione … |
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☐ |
le altre spese amministrative (comprese le spese di segreteria)
… |
Altre informazioni e disposizioni in materia di costi (da specificare):
…
…
9. ALTRO
…
…
…
Data:
Firma dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri:
…
…
PARTE 2
COMUNICAZIONE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE
[Da compilare a cura di ciascuna personalità indipendente designata e dal suo sostituto]
Cognome: …
Nome: …
Designato/a da: …
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☐ |
Il sottoscritto si dichiara indipendente ed imparziale. A conoscenza del sottoscritto e in esito alle debite indagini, non si registra alcun interesse, rapporto o altro elemento, attuale o passato, che il sottoscritto si senta tenuto a comunicare in quanto potrebbe compromettere la sua indipendenza o imparzialità o dare ragionevolmente adito a un sospetto di parzialità nel procedimento. |
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☐ |
Conferma con comunicazione: Il sottoscritto si dichiara obiettivo ed intende rimanere tale. Il sottoscritto è pertanto consapevole dell'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali fatti e circostanze che possano essere di natura tale da compromettere la sua indipendenza. In tale contesto, il sottoscritto desidera richiamare la Sua attenzione su quanto segue: |
…
…
Tale comunicazione non solleva il sottoscritto dall'obbligo permanente di comunicare fatti e circostanze che potrebbero compromettere la sua indipendenza.
Data:
Firma della personalità indipendente designata o del suo sostituto:
…
ALLEGATO II
MODULO STANDARD PER LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICITÀ DELLA DECISIONE FINALE
[ARTICOLO 18, PARAGRAFO 4, DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/1852]
[Da compilare a cura delle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato]
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Pubblicazione della decisione finale |
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Sì ☐ No ☐ |
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Sì ☐ No ☐ |
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In caso di risposta affermativa in entrambi i punti 1. e 2.: |
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Testo integrale della decisione finale: |
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In caso di risposta negativo in almeno uno dei due punti 1. e 2.: |
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… |
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… |
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… |
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… |
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… |
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… |
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… |
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La decisione finale è stata espunta per ragioni riguardanti segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o procedure commerciali o in quanto contraria all'ordine pubblico |
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25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/653 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinate preparazioni e conserve di pesci
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (1), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione (2) ha istituito, a decorrere dal 2 giugno 2006, due contingenti tariffari annuali per le importazioni in esenzione dai dazi di determinate preparazioni e conserve di pesci. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, i contingenti tariffari inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 siano suddivisi tra l'Unione e il Regno Unito sulla base della quota d'uso dell'UE a 27 che figura nell'allegato di tale regolamento. |
|
(3) |
È pertanto opportuno adottare misure per attuare la suddivisione dei contingenti tariffari di cui alla parte C dell'allegato del regolamento (UE) 2019/216. In particolare, i quantitativi dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 847/2006 dovrebbero essere sostituiti dai quantitativi risultanti dalla suddivisione. |
|
(4) |
È probabile che la data a decorrere dalla quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 cada in un periodo contingentale già iniziato. È pertanto necessario stabilire norme specifiche per l'attuazione della suddivisione dei quantitativi non assegnati in tale data per i contingenti tariffari il cui periodo contingentale inizia prima della data in questione e termina dopo di essa. |
|
(5) |
Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe pubblicare i quantitativi disponibili a seguito della suddivisione di tali contingenti tariffari entro due giorni lavorativi dalla data di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. |
|
(6) |
L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (4) cessa di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dalla data dalla quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 847/2006 è così modificato:
|
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Un contingente tariffario annuo di 754 tonnellate in esenzione dai dazi doganali è aperto per le importazioni nell'Unione di preparazioni e conserve di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor, esclusi i pesci interi o in pezzi, che rientrano nel codice NC 1604 20 50.»; |
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2) |
all'articolo 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:
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Articolo 2
1. In deroga all'articolo 1, se per il contingente tariffario il periodo contingentale inizia prima della data a decorrere dalla quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data, la suddivisione del contingente tariffario è fatta applicando la percentuale dell'UE a 27 a una base costituita dai quantitativi di tale contingente disponibili dopo l'ultima assegnazione.
2. Entro due giorni lavorativi dalla data di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, la Commissione pubblica, attraverso un'opportuna comunicazione sul web, i quantitativi disponibili in tale data.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data in cui si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17.
(2) Regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione, dell'8 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci (GU L 156 del 9.6.2006, pag. 8).
(3) Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 38 dell'8.2.2019, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1).
DECISIONI
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25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/36 |
DECISIONE (UE) 2019/654 DEL CONSIGLIO
del 15 aprile 2019
che modifica il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 308,
vista la richiesta della Banca europea per gli investimenti,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Commissione europea, (2)
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale termine. |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Banca europea per gli investimenti («Banca») sono gli Stati membri. |
|
(3) |
Il recesso dall'Unione comporterà per il Regno Unito la perdita della qualità di membro della Banca e quindi del diritto di designare i membri titolari e i sostituti del consiglio di amministrazione, nonché la cessazione della partecipazione al capitale sottoscritto della Banca stessa e del mandato dei membri titolari e dei sostituti del consiglio di amministrazione designati dal Regno Unito. |
|
(4) |
Per poter mantenere il proprio livello di capitale, la Banca necessita di un aumento del capitale sottoscritto da parte dei restanti Stati membri. |
|
(5) |
È opportuno che l'aumento del capitale sottoscritto dai rimanenti Stati membri avvenga in parallelo con un ulteriore rafforzamento della governance della Banca. |
|
(6) |
Le funzioni del consiglio di amministrazione dovrebbero essere potenziate attraverso la possibilità di designare ulteriori sostituti e sarebbe inoltre opportuno un miglior utilizzo dei sostituti del consiglio di amministrazione e degli esperti senza diritto di voto, che consenta di accentuarne il ruolo di supporto al processo decisionale del consiglio di amministrazione stesso, in particolare per quanto attiene all'analisi delle proposte di finanziamento. |
|
(7) |
Il voto a maggioranza qualificata da parte del consiglio di amministrazione e del consiglio dei governatori dovrebbe essere esteso ad ambiti cruciali, nella fattispecie la decisione sul piano di attività della Banca, la nomina di membri del comitato direttivo e l'approvazione del regolamento interno. |
|
(8) |
Per migliorare l'efficacia delle riforme stabilite nella presente decisione, la Banca dovrebbe adottare, in linea con le migliori prassi bancarie, ulteriori iniziative in vista dell'applicazione del principio delle «tre linee di difesa» a tutti i pertinenti livelli della Banca, compreso nel comitato direttivo. |
|
(9) |
Inoltre, conformemente alle attese degli Stati membri, è opportuno che i volumi di prestito siano mantenuti a livelli sostenibili e che sia sviluppato maggiormente un quadro che determini il livello di sostenibilità dei finanziamenti, mentre le funzioni del comitato di verifica dovrebbero essere rafforzate assicurando che il comitato comprenda membri che abbiano conoscenze di questioni di vigilanza. In particolare, è opportuno assicurare che tra i membri del comitato di verifica figurino sempre personalità provenienti da autorità di vigilanza bancaria sia interne che esterne all'area dell'euro. |
|
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza lo statuto della Banca europea per gli investimenti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è modificato come segue:
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1) |
l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, è modificato come segue:
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2) |
all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
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3) |
all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente: «Decide, a maggioranza qualificata, in merito al piano di attività della Banca.»; |
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4) |
l'articolo 9, paragrafo 2, è modificato come segue:
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5) |
all'articolo 11, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta del consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza qualificata.». |
Articolo 2
1. La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito.
2. L'articolo 1, punto 1), lettera a), si applica a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a meno che una decisione di aumento del capitale della Banca entri in vigore prima di tale data o in tale data.
Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Parere del 15 gennaio 2019.
(2) Parere del 31 gennaio 2019.
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25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/39 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
del 16 aprile 2019
sulla sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca europea per gli investimenti mediante sottoscrizioni da parte dei restanti Stati membri [2019/655]
IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI,
VISTI gli Articoli 4, paragrafo 3 e 5, paragrafo 2 dello Statuto,
CONSIDERANDO che il recesso del Regno Unito dall'UE a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea è previsto per il 30 marzo 2019;
CONSIDERANDO che, conformemente all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Banca europea per gli investimenti sono gli Stati membri;
CONSIDERANDO che con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea il Regno Unito cesserebbe di essere membro della Banca europea per gli investimenti e cesserebbe la sua partecipazione al capitale sottoscritto della stessa,
CONSIDERANDO che il recesso del Regno Unito dalla Banca europea non dovrebbe incidere negativamente sulle attività di finanziamento e sul modello di business della Banca europea per gli investimenti,
CONSIDERANDO che, per poter mantenere il proprio livello di capitale, la Banca necessita di un aumento delle sottoscrizioni da parte dei restanti Stati membri;
CONSIDERANDO che la parte versata di tale aumento del capitale sottoscritto dai restanti Stati membri dovrebbe ammontare a 3 495 903 950 EUR, interamente finanziato dalle riserve supplementari della Banca, al fine di mantenere la parte versata del capitale sottoscritto totale al livello attuale,
CONSIDERANDO che è opportuno combinare il mantenimento del capitale sottoscritto dai rimanenti Stati membri con un ulteriore rafforzamento della governance della Banca;
CONSIDERANDO che la funzione del Consiglio di amministrazione dovrebbe essere potenziata attraverso la possibilità di designare ulteriori membri sostituti e che sarebbe inoltre opportuno un miglior utilizzo dei membri sostituti del Consiglio di amministrazione e degli esperti senza diritto di voto, dando loro modo di contribuire maggiormente al processo decisionale del Consiglio di amministrazione stesso, in particolare per quanto attiene all'analisi delle proposte di finanziamento;
CONSIDERANDO che il voto a maggioranza qualificata nel Consiglio di amministrazione e nel Consiglio dei governatori dovrebbe essere esteso ad ambiti cruciali, nella fattispecie la decisione sul Piano di attività della Banca, la nomina di membri del Comitato direttivo e l'approvazione del Regolamento interno;
CONSIDERANDO che la Banca dovrebbe adottare — così come previsto dalle migliori pratiche bancarie — ulteriori iniziative in vista dell'applicazione del principio delle «tre linee di difesa» a tutti i pertinenti livelli interni, compreso nel Comitato direttivo;
CONSIDERANDO che, conformemente alle attese degli Stati membri, i volumi di finanziamento dovrebbero mantenersi a livelli sostenibili e che occorre sviluppare maggiormente un quadro che determini il livello di sostenibilità dei finanziamenti;
CONSIDERANDO che la funzione del Comitato di verifica deve essere rafforzata — assicurando che nel Comitato vi siano membri che abbiano conoscenze di questioni di vigilanza — occorre esplorare il processo di selezione dei membri del Comitato di verifica in modo da garantire, ad esempio, che tra di essi figurino sempre personalità provenienti da autorità di vigilanza bancaria sia interne che esterne all'area dell'euro;
CONSIDERANDO che il Consiglio è invitato ad adottare parallelamente le necessarie modifiche allo Statuto della Banca, conformemente all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
CONSIDERANDO che alcuni Stati membri hanno manifestato interesse ad aumentare le loro rispettive sottoscrizioni al capitale della Banca, e che il Consiglio dei governatori invita il Consiglio di amministrazione a presentare una proposta in materia al più tardi per la Seduta annuale del 2019,
IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI HA PERTANTO DECISO ALL'UNANIMITÀ QUANTO SEGUE:
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1. |
Alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, il capitale sottoscritto dai restanti Stati membri sarà aumentato di 39 195 022 000 EUR, proporzionalmente alle rispettive quote di capitale sottoscritto di ciascun Stato membro nel capitale sottoscritto complessivo di 204 089 132 500 EUR. ll capitale sottoscritto della Banca sarà dunque ripristinato a 243 284 154 500 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri saranno le seguenti:
|
|
2. |
Alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, le riserve supplementari della Banca per un importo di 3 495 903 950 EUR saranno prelevate dalle riserve disponibili e trasformate in capitale versato mediante trasferimento dalle riserve supplementari della Banca al suo capitale. L'importo è attribuito al capitale versato degli Stati membri e ripartito in proporzione alla quota di ciascuno Stato membro nell'importo totale di 243 284 154 500 EUR. |
|
3. |
Di conseguenza, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, l'articolo 4 paragrafo 1, primo comma, dello Statuto della Banca è modificato come segue:
«ll capitale della Banca è di 243 284 154 500 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:
|
|
4. |
La presente decisione entra in vigore alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.Essa sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Per il Consiglio dei governatori
Il presidente
E.O. TEODOROVICI
La segretaria
M. SANTONI
REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
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25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/43 |
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
Marzo 2019
PRIMA PARTE
TESTI COSTITUTIVI
Osservazioni preliminari
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1. |
Il Comitato economico e sociale è stato istituito dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, firmati a Roma il 25 marzo 1957 ed entrati in vigore il 1o gennaio 1958.
Dalla loro entrata in vigore questi due Trattati hanno subito diverse modifiche. |
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2. |
Al momento dell'entrata in vigore della versione codificata del presente Regolamento interno (15 marzo 2019), i testi costitutivi riguardanti il Comitato economico e sociale europeo figurano nei Trattati europei come da ultimo modificati dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1o dicembre 2009, e in particolare nel Trattato sull'Unione europea (art. 13) e nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (artt. 300-304). |
|
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
Articolo 13
1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.
Le istituzioni dell'Unione sono:
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il Parlamento europeo, |
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— |
il Consiglio europeo, |
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— |
il Consiglio, |
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la Commissione europea (in appresso «Commissione»), |
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— |
la Corte di giustizia dell'Unione europea, |
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— |
la Banca centrale europea, |
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— |
la Corte dei conti. |
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.
3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
CAPO 3 - GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
Articolo 300
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.
2. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
3. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
4. I membri del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
5. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della composizione di tali comitati sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni a tal fine.
SEZIONE 1
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Articolo 301
Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato.
Il Consiglio fissa le indennità dei membri del Comitato.
Articolo 302
1. I membri del Comitato sono nominati per cinque anni. Il Consiglio adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile.
2. Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati dall'attività dell'Unione.
Articolo 303
Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno.
Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.
Articolo 304
Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato nei casi previsti dai trattati. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.
Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.
Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
PROTOCOLLO N. 7 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA - CAPO IV (ESTRATTO)
Articolo 10
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.
DECISIONE (UE) 2015/1157 DEL CONSIGLIO, DEL 14 LUGLIO 2015, CHE DETERMINA LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO (ESTRATTO)
Articolo 1
I membri del Comitato economico e sociale europeo sono distribuiti come segue:
|
Belgio |
12 |
|
Bulgaria |
12 |
|
Repubblica ceca |
12 |
|
Danimarca |
9 |
|
Germania |
24 |
|
Estonia |
6 |
|
Irlanda |
9 |
|
Grecia |
12 |
|
Spagna |
21 |
|
Francia |
24 |
|
Croazia |
9 |
|
Italia |
24 |
|
Cipro |
5 |
|
Lettonia |
7 |
|
Lituania |
9 |
|
Lussemburgo |
5 |
|
Ungheria |
12 |
|
Malta |
5 |
|
Paesi Bassi |
12 |
|
Austria |
12 |
|
Polonia |
21 |
|
Portogallo |
12 |
|
Romania |
15 |
|
Slovenia |
7 |
|
Slovacchia |
9 |
|
Finlandia |
9 |
|
Svezia |
12 |
|
Regno Unito |
24 |
SECONDA PARTE
REGOLAMENTO INTERNO
VERSIONE CODIFICATA DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO (IN VIGORE DAL 15 MARZO 2019)
- OSSERVAZIONI -
|
A. |
La presente pubblicazione comprende:
|
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B. |
La presente pubblicazione è stata messa a punto dal segretariato generale del Comitato e riunisce le varie modifiche approvate dalla sua Assemblea. |
|
C. |
Le Modalità d'applicazione del presente Regolamento interno, adottate dall'Ufficio di presidenza del Comitato conformemente alle disposizioni dell'articolo 86, paragrafo 3, sono presentate separatamente. |
PREAMBOLO
|
1. |
Il Comitato economico e sociale europeo rappresenta le diverse componenti economiche e sociali della società civile organizzata. Esso è un organo istituzionale consultivo, istituito dal Trattato di Roma nel 1957. |
|
2. |
La funzione consultiva del Comitato permette ai suoi membri, e quindi alle organizzazioni che essi rappresentano, di partecipare al processo decisionale dell'Unione europea. L'accostamento di opinioni talvolta diametralmente opposte e il dialogo condotto dai membri coinvolgono non solo le consuete parti sociali, ovvero i datori di lavoro (I gruppo) e i lavoratori dipendenti (II gruppo), ma anche tutti gli altri interessi socioprofessionali rappresentati (III gruppo). Le competenze specifiche, il dialogo e la ricerca di convergenze che ne derivano possono accrescere la qualità e la credibilità della decisione politica dell'Unione nella misura in cui ne migliorano la comprensione e l'accettabilità per i cittadini europei e la trasparenza indispensabile alla democrazia. |
|
3. |
Nell'ambito dell'assetto istituzionale europeo il Comitato svolge una funzione specifica: esso è la sede di rappresentanza e di dibattito per antonomasia della società civile organizzata e costituisce un'interfaccia privilegiata tra quest'ultima e le istituzioni dell'Unione europea. |
|
4. |
In quanto sede di dibattito e, al tempo stesso, di elaborazione di pareri, il Comitato contribuisce a rispondere all'esigenza di una migliore espressione democratica nel quadro della realizzazione dell'Unione europea, anche nei rapporti di quest'ultima con le categorie economiche e sociali dei paesi terzi. Il Comitato partecipa così allo sviluppo di un'autentica coscienza europea. |
|
5. |
Allo scopo di adempiere nel migliore dei modi ai suoi compiti, il 17 luglio 2002 il Comitato ha adottato il suo Regolamento interno (1), conformemente all'articolo 303 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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6. |
Il 20 febbraio 2019 il Comitato ha adottato in sessione plenaria l'ultima versione del suo Regolamento interno. |
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO
CAPO I
INSEDIAMENTO DEL COMITATO
Articolo 1
1. Il Comitato esercita la sua attività per periodi quinquennali.
2. Esso è convocato dopo ogni rinnovo quinquennale dal membro decano per età, per quanto possibile entro un mese dalla comunicazione ai membri dell'avvenuta nomina da parte del Consiglio.
3. I membri del Comitato non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione. Durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, i membri del Comitato godono dei privilegi e delle immunità stabiliti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. In particolare, godono della libertà di circolazione, dell'inviolabilità personale e dell'immunità. I membri rispettano la dignità del Comitato e non arrecano alcun pregiudizio alla sua reputazione.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del Comitato rispettano la dignità sul luogo di lavoro. Essi si astengono da qualsiasi forma di molestia e condannano tale pratica. I membri del Comitato si impegnano ad osservare e sottoscrivono il codice di condotta allegato al presente Regolamento interno.
I membri del Comitato che non abbiano firmato la dichiarazione relativa al suddetto codice di condotta non possono ricoprire alcuna carica in uno degli organi del Comitato, essere nominati relatori o prendere parte ad alcuna missione ufficiale.
5. Il Comitato si adopera per garantire, in tutte le sue politiche, il rispetto dei principi di parità di genere e di non discriminazione, così come definiti dal diritto dell'Unione europea. Il Comitato compie ogni sforzo per assicurare, in tutti i suoi organi, una rappresentanza di donne superiore alla loro proporzione nell'Assemblea. L'Ufficio di presidenza stila un bilancio dell'evoluzione del rapporto numerico tra uomini e donne e, se del caso, formula specifiche raccomandazioni al riguardo. Al termine di ogni metà mandato viene presentata all'Ufficio di presidenza una relazione per valutare tali sviluppi in materia di parità di genere.
Articolo 2
1. Il Comitato è composto dei seguenti organi: Assemblea, Ufficio di presidenza, Presidente e sezioni.
2. Il Comitato si articola in tre gruppi, la cui costituzione e il cui ruolo sono definiti nell'articolo 30.
3. I membri del Comitato non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione europea. Nell'esercizio delle loro funzioni e nel corso dei loro viaggi verso e dal luogo di riunione, essi godono dei privilegi e delle immunità stabiliti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. In particolare, godono della libertà di circolazione, dell'inviolabilità personale e dell'immunità.
Articolo 3
1. Il Comitato riconosce e fa propri i seguenti simboli dell'Unione europea:
|
a) |
la bandiera, in cui figura una corona di dodici stelle dorate su sfondo blu, |
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b) |
l'inno, tratto dall'Inno alla gioia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, |
|
c) |
il motto, «Unita nella diversità». |
2. Il Comitato celebra la Giornata dell'Europa il 9 maggio.
3. La bandiera dell'Unione è esposta in tutti gli edifici del Comitato e in occasione delle manifestazioni ufficiali.
4. L'inno dell'Unione viene suonato all'apertura di ciascuna seduta costitutiva all'inizio del mandato e in occasione di altre sedute solenni, ad esempio per porgere il benvenuto a capi di Stato o di governo, oppure per accogliere nuovi membri a seguito di un allargamento.
CAPO II
UFFICIO DI PRESIDENZA
Articolo 4
1. L'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza deve avvenire nel rispetto dell'equilibrio globale e geografico tra i gruppi, con almeno uno e al massimo tre rappresentanti per ciascuno Stato membro. I gruppi negoziano e formulano una proposta di composizione dell'Ufficio di presidenza da presentare all'Assemblea.
L'Ufficio di presidenza comprende:
|
a) |
il Presidente e i due vicepresidenti; |
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b) |
i presidenti dei tre gruppi, eletti in conformità dell'articolo 30, |
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c) |
i presidenti delle sezioni, |
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d) |
un numero variabile di membri, non superiore a quello degli Stati membri. |
2. Il Presidente è scelto a rotazione tra i membri dei tre gruppi.
3. Il Presidente e i vicepresidenti non possono essere confermati nelle loro funzioni. Nel periodo di due anni e mezzo successivo al suo mandato, il Presidente uscente non può far parte dell'Ufficio di presidenza come vicepresidente né come presidente di gruppo o di sezione.
4. I vicepresidenti sono scelti fra i membri dei due gruppi cui non appartiene il Presidente.
Articolo 5
1. Nel corso della prima seduta, indetta a norma dell'articolo 1, il Comitato, presieduto dal decano per età, elegge tra i suoi membri il Presidente, i due vicepresidenti, i presidenti delle sezioni e gli altri membri dell'Ufficio di presidenza che non siano presidenti di gruppo per il periodo di due anni e mezzo che decorre dalla data dell'insediamento del Comitato.
2. Sotto la presidenza del decano per età non può aver luogo alcun dibattito su argomenti estranei alle suddette elezioni.
Articolo 6
La seduta nella quale ha luogo l'elezione dell'Ufficio di presidenza del Comitato per la seconda metà del mandato quinquennale in corso è convocata dal Presidente uscente. Essa si svolge, sotto la presidenza del Presidente uscente, all'inizio della sessione plenaria del mese in cui scade il mandato dell'Ufficio di presidenza eletto per il primo periodo di due anni e mezzo.
Articolo 7
1. Il Comitato può costituire tra i suoi membri una commissione preparatoria, composta di un rappresentante per Stato membro, che è incaricata di ricevere le candidature e presentare all'Assemblea una lista di candidati nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4.
2. Il Comitato si pronuncia sulla lista o sulle liste di candidati alla presidenza e all'Ufficio di presidenza conformemente alle disposizioni del presente articolo.
3. Il Comitato elegge i membri dell'Ufficio di presidenza che non siano presidenti di gruppo. L'elezione avviene per scrutinio di lista sulla base di liste plurinominali, eventualmente mediante votazioni successive.
4. Possono essere votate solo liste complete di candidati, compilate nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 e accompagnate dalla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato.
5. Sono eletti membri dell'Ufficio di presidenza i candidati che figurano nella lista che ottiene il maggior numero, e almeno un quarto, dei voti validamente espressi.
6. Successivamente vengono eletti dall'Assemblea, a maggioranza semplice, il Presidente e i vicepresidenti del Comitato.
7. Il Comitato procede poi all'elezione, a maggioranza semplice, dei presidenti delle sezioni.
8. Il Comitato procede infine a una votazione globale sull'insieme dei membri dell'Ufficio di presidenza, che devono ottenere almeno due terzi dei voti validamente espressi,
Articolo 8
Un membro dell'Ufficio di presidenza che si trovi nell'impossibilità di esercitare il suo mandato o in una delle situazioni previste nell'articolo 75, paragrafo 2, viene sostituito secondo le disposizioni dell'articolo 7, in quanto applicabili, e per la rimanente durata del mandato. L'Assemblea vota sulla sostituzione in base a una proposta del gruppo interessato.
Articolo 9
1. L'Ufficio di presidenza è convocato dal Presidente, che agisce d'ufficio o su richiesta di dieci membri.
2. Per ciascuna riunione dell'Ufficio di presidenza si procede alla stesura di un verbale delle deliberazioni. Il verbale è sottoposto all'approvazione dell'Ufficio di presidenza.
3. L'Ufficio di presidenza stabilisce le sue regole di funzionamento.
4. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organizzazione e il funzionamento interno del Comitato. Adotta le Modalità d'applicazione del Regolamento interno previa consultazione dei gruppi.
5. L'Ufficio di presidenza e il Presidente esercitano le prerogative in materia finanziaria e di bilancio previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea («Regolamento finanziario») e dal presente Regolamento interno.
6. L'Ufficio di presidenza stabilisce le disposizioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno dei membri e dei loro supplenti nominati in virtù dell'articolo 21, degli esperti nominati in virtù dell'articolo 26 nonché dei delegati e dei loro supplenti nominati in virtù dell'articolo 27, nel rispetto delle disposizioni delle procedure di bilancio e finanziarie.
7. L'Ufficio di presidenza assume la responsabilità politica di dirigere il Comitato nel suo insieme. Esso la esercita vigilando in particolare sulla conformità delle attività del Comitato, dei suoi organi e del suo personale con il ruolo istituzionale che gli è stato assegnato.
8. L'Ufficio di presidenza risponde del buon utilizzo delle risorse umane, di bilancio e tecniche nell'esecuzione dei compiti che il Trattato affida al Comitato. In particolare, in tale contesto, interviene nella procedura di bilancio e nell'organizzazione del segretariato.
9. L'Ufficio di presidenza può costituire al suo interno dei gruppi ad hoc per esaminare qualsiasi questione di sua competenza. Altri membri possono essere associati ai lavori di tali gruppi, tranne quando questi riguardino la nomina dei funzionari.
10. Ogni sei mesi l'Ufficio di presidenza esamina, sulla scorta di un'apposita relazione, il seguito dato ai pareri adottati dal Comitato.
11. Su richiesta di un membro o del Segretario generale, l'Ufficio di presidenza precisa l'interpretazione da dare al presente Regolamento interno e alle sue Modalità d'applicazione. Le sue conclusioni sono vincolanti, con riserva del diritto di fare appello all'Assemblea, che dirimerà la questione in via definitiva.
12. In occasione del rinnovo quinquennale, l'Ufficio di presidenza uscente svolge i compiti di ordinaria amministrazione fino alla prima riunione del nuovo Comitato. In casi eccezionali può incaricare un membro del Comitato uscente di eseguire compiti precisi, o da svolgere entro una scadenza prefissata, che presuppongano una particolare competenza specifica.
Articolo 10
Nel quadro della cooperazione interistituzionale, l'Ufficio di presidenza può dare mandato al Presidente di concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea.
Articolo 11
1. È istituita una commissione Affari finanziari e di bilancio (CAF), con funzione consultiva nei confronti dell'Ufficio di presidenza e del Presidente e incaricata di preparare i progetti di decisione che l'Ufficio di presidenza è chiamato ad adottare, in materia finanziaria, di bilancio o di organizzazione.
2. La commissione Affari finanziari e di bilancio è presieduta da uno dei due vicepresidenti del Comitato.
È composta da dodici membri, nominati dall'Ufficio di presidenza su proposta dei gruppi.
3. La commissione Affari finanziari e di bilancio elabora il progetto di bilancio del Comitato, che sottopone all'approvazione dell'Ufficio di presidenza, verifica la corretta esecuzione del bilancio e vigila sul rispetto degli obblighi di presentare relazioni sul bilancio.
La commissione Affari finanziari e di bilancio formula pareri in merito:
|
— |
a ogni questione rilevante che possa compromettere la buona gestione degli stanziamenti o impedire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in particolare per quanto concerne le previsioni di utilizzazione degli stanziamenti stessi; |
|
— |
all'esecuzione del bilancio in corso, agli storni di stanziamenti, alle implicazioni di bilancio relative alle tabelle dell'organico, agli stanziamenti amministrativi e alle operazioni relative a progetti immobiliari, in particolare fornendo una valutazione dello stato di avanzamento e formulando proposte di azioni future; |
|
— |
alla supervisione del processo di discarico, in stretta cooperazione con il Segretario generale e il relatore del Parlamento europeo. |
4. Il bilancio del Comitato rispetta i principi di unità e di verità del bilancio, di annualità, di pareggio, di unità di conto, di universalità, di specializzazione, di sana gestione finanziaria e di trasparenza.
5. L'Ufficio di presidenza può, in altri casi specifici, delegare alla commissione Affari finanziari e di bilancio ulteriori competenze.
6. La commissione Affari finanziari e di bilancio adotta le sue decisioni in base alle sue regole interne, tra l'altro nel modo seguente:
|
a) |
le proposte da essa accolte all'unanimità sono sottoposte all'approvazione senza dibattito dell'Ufficio di presidenza; |
|
b) |
le proposte da essa accolte a maggioranza semplice oppure respinte sono motivate in vista del loro successivo esame da parte dell'Ufficio di presidenza. |
7. La commissione Affari finanziari e di bilancio presenta all'Ufficio di presidenza una relazione annuale sul proprio operato.
8. Il presidente della commissione Affari finanziari e di bilancio presiede la delegazione incaricata dei negoziati con l'autorità di bilancio dell'Unione europea e riferisce in merito all'Ufficio di presidenza.
9. Il segretariato comunica alla commissione Affari finanziari e di bilancio ogni informazione di cui questa abbia bisogno per svolgere la sua funzione di consulenza nei confronti dell'Ufficio di presidenza e del Presidente del Comitato.
Articolo 12
1. È istituita una commissione Comunicazione (COCOM), incaricata di dare gli impulsi necessari alla strategia di comunicazione del Comitato e di seguirne l'attuazione. Nel mandato della commissione Comunicazione rientrano compiti di consulenza nei confronti dell'Ufficio di presidenza e del Presidente del Comitato.
2. La commissione Comunicazione è presieduta da uno dei due vicepresidenti del Comitato. È composta da dodici membri, nominati dall'Ufficio di presidenza su proposta dei gruppi.
3. La commissione Comunicazione coordina le attività delle strutture competenti in materia di comunicazione, in materia di rapporti con la stampa e con i mezzi d'informazione e in materia di cultura, assicurandosi della coerenza di queste attività con la strategia e i programmi approvati.
4. La commissione Comunicazione presenta ogni anno all'Ufficio di presidenza una relazione sulle proprie attività, comprensiva dei risultati dell'esecuzione delle proprie funzioni e della propria strategia, e un programma di lavoro per l'anno successivo.
CAPO III
PRESIDENZA E PRESIDENTE
Articolo 13
1. La presidenza del Comitato è composta dal Presidente e dai due vicepresidenti.
2. La presidenza si riunisce con i presidenti dei gruppi per preparare i lavori dell'Ufficio di presidenza e dell'Assemblea. I presidenti delle sezioni possono essere invitati a partecipare a queste riunioni.
3. Per definire la programmazione dei lavori del Comitato e valutarne l'evoluzione, la presidenza del Comitato si riunisce almeno due volte all'anno con i presidenti dei gruppi e i presidenti delle sezioni.
Articolo 14
1. Il Presidente dirige tutte le attività del Comitato e dei suoi organi, conformemente al Trattato e al presente Regolamento interno, e dispone di tutti i poteri necessari per eseguire e far eseguire le deliberazioni del Comitato e garantirne il buon funzionamento.
2. Il Presidente coinvolge sistematicamente i vicepresidenti nella sua azione; può affidare loro compiti determinati o responsabilità che rientrano nelle sue competenze.
3. Il Presidente può affidare al Segretario generale compiti determinati e limitati nel tempo.
4. Il Presidente rappresenta il Comitato. Può delegare tale potere di rappresentanza a uno dei vicepresidenti o, se del caso, a qualunque altro membro del Comitato.
5. Il Presidente riferisce al Comitato sulle iniziative prese e sugli atti compiuti a nome di quest'ultimo nei periodi intercorrenti tra le sessioni plenarie. A tali comunicazioni non fa seguito alcun dibattito.
6. Appena eletto, il Presidente presenta in sessione plenaria il programma di lavoro per l'intera durata del suo mandato. Analogamente, al termine del mandato presenta un bilancio dei risultati ottenuti.
Queste due comunicazioni possono essere oggetto di un dibattito in seno all'Assemblea.
Articolo 15
I due vicepresidenti presiedono rispettivamente la commissione Affari finanziari e di bilancio e la commissione Comunicazione. Essi esercitano queste funzioni sotto l'autorità del Presidente del Comitato.
Articolo 16
1. La presidenza allargata è composta dal Presidente e dai due vicepresidenti del Comitato e dai presidenti dei gruppi.
2. La presidenza allargata ha il compito di:
|
a) |
preparare e facilitare i lavori dell'Ufficio di presidenza e dell'Assemblea; |
|
b) |
facilitare l'adozione delle decisioni necessarie in caso di urgenza o in circostanze eccezionali. |
A tal fine, possono essere invitati a partecipare alle riunioni della presidenza allargata i presidenti delle sezioni e delle commissioni consultive, come pure altre persone.
3. La presidenza allargata si riunisce almeno due volte all'anno con i presidenti delle sezioni e delle commissioni consultive per preparare il programma dei lavori del Comitato e valutarne l'attuazione.
CAPO IV
SEZIONI
Articolo 17
1. Il Comitato comprende sei sezioni. Altre sezioni possono tuttavia essere istituite dall'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza, negli ambiti contemplati dai Trattati.
2. Il Comitato costituisce le sezioni dopo ogni rinnovo quinquennale, nel corso della sessione costitutiva.
3. L'elenco e le competenze delle sezioni possono essere riesaminati in occasione di ogni rinnovo quinquennale.
Articolo 18
1. Il numero dei membri delle sezioni è fissato dal Comitato su proposta dell'Ufficio di presidenza.
2. Ad eccezione del Presidente, ogni membro del Comitato deve far parte di almeno una sezione.
3. Nessun membro può far parte di più di due sezioni, salvo nel caso in cui provenga da uno Stato membro avente un numero di membri pari o inferiore a nove. In ogni caso, nessun membro può far parte di più di tre sezioni.
4. I membri delle sezioni sono nominati dal Comitato per un periodo di due anni e mezzo rinnovabile.
5. Per la sostituzione di un membro di una sezione si applica la stessa procedura prevista per la nomina.
Articolo 19
1. L'ufficio di presidenza di una sezione, eletto per due anni e mezzo, consta di dodici membri, tra i quali il presidente e tre vicepresidenti (uno per ciascun gruppo).
2. L'elezione dei presidenti delle sezioni e degli altri membri dei loro uffici di presidenza è compito del Comitato.
3. Il presidente e gli altri membri dell'ufficio di presidenza di una sezione possono essere rieletti.
4. Ogni due anni e mezzo la presidenza di tre delle sezioni è assegnata a un altro gruppo, a rotazione. Lo stesso gruppo non può assumere la presidenza di una sezione per più di cinque anni consecutivi.
Articolo 20
1. La sezione ha il compito di adottare un parere o una relazione informativa sul problema che le viene sottoposto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 37 del presente Regolamento interno.
2. Per trattare il problema ad essa sottoposto, la sezione può costituire al suo interno un gruppo di studio o un gruppo di redazione, oppure nominare un relatore unico.
3. La nomina dei relatori e, se necessario, dei correlatori e la composizione dei gruppi di studio e di redazione sono decise in base a proposte presentate dai gruppi.
4. Per consentire una rapida costituzione dei gruppi di studio e previo accordo tra i tre presidenti di gruppo sulla proposta di nomina dei relatori e degli eventuali correlatori nonché sulla composizione dei gruppi di studio o di redazione, i presidenti di sezione adottano le misure necessarie per l'avvio dei lavori.
5. Il relatore, se del caso con l'ausilio del suo esperto, è incaricato di occuparsi del seguito dato al parere dopo l'adozione dello stesso in sessione plenaria. È assistito in questo compito dalla segreteria della sezione interessata e riferisce in merito ai membri di tale sezione.
6. I gruppi di studio non possono diventare strutture permanenti, salvo in casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza per il periodo di due anni e mezzo in corso.
Articolo 21
1. Ogni membro del Comitato che non possa partecipare ai lavori preparatori ha la facoltà di farsi rappresentare dal suo supplente.
2. I supplenti non hanno mai diritto di voto.
3. Qualora un membro ricopra la carica di presidente di sezione o di gruppo di studio, di membro dell'ufficio di presidenza di una sezione oppure di relatore, non può essere sostituito dal suo supplente nell'esercizio di tale funzione.
4. Nome e titolo del supplente scelto vanno comunicati all'Ufficio di presidenza del Comitato per il benestare.
5. Nel corso dei lavori preparatori il supplente esercita le stesse funzioni del membro che sostituisce ed è soggetto allo stesso regime per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno.
CAPO V
SOTTOCOMITATI E RELATORE GENERALE
Articolo 22
1. Su iniziativa dell'Ufficio di presidenza il Comitato può, in via eccezionale, costituire nel suo ambito un sottocomitato incaricato di elaborare, su questioni strettamente orizzontali di carattere generale, un progetto di parere o di relazione informativa da sottoporre dapprima all'Ufficio di presidenza e poi alle deliberazioni del Comitato.
2. Nei periodi intercorrenti fra una sessione plenaria e l'altra, l'Ufficio di presidenza può procedere alla costituzione di sottocomitati con riserva di ratifica successiva da parte del Comitato. Non si può costituire un sottocomitato per esaminare più di una materia. Il sottocomitato viene sciolto subito dopo la votazione, da parte del Comitato, del progetto di parere o di relazione informativa che esso ha preparato.
3. Quando un problema è di competenza di più sezioni, il sottocomitato è composto di membri delle sezioni interessate.
4. Le norme relative alle sezioni sono applicabili, per analogia, ai sottocomitati.
Articolo 23
In particolare nel caso in cui venga consultato su temi di interesse secondario o di carattere urgente, il Comitato può nominare un relatore generale, il quale riferisce all'Assemblea da solo e senza previo passaggio nella sezione.
CAPO VI
OSSERVATORI, AUDIZIONI, ESPERTI
Articolo 24
1. Il Comitato può istituire un osservatorio quando la natura, la portata e la complessità dell'argomento da trattare richiedano una particolare elasticità nella metodologia di lavoro, nelle procedure e negli strumenti da utilizzare.
2. L'istituzione di un osservatorio avviene per decisione dell'Assemblea, che conferma una precedente decisione presa dall'Ufficio di presidenza su proposta di un gruppo o di una sezione.
3. Nella decisione istitutiva sono definiti l'oggetto, la struttura, la composizione e la durata del mandato dell'osservatorio.
4. Gli osservatori possono elaborare un documento di informazione annuale sull'applicazione delle clausole orizzontali del Trattato (clausola sociale, clausola ambientale e clausola di protezione dei consumatori) e la loro incidenza sulle politiche dell'Unione europea. Tale documento può, previa decisione dell'Assemblea, essere trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
5. Ciascun osservatorio lavora sotto l'egida e il controllo di una sezione.
Articolo 25
Qualora l'importanza di una determinata questione lo giustifichi, gli organi e le strutture di lavoro del Comitato possono procedere all'audizione di personalità esterne. Se il ricorso a personalità esterne comporta costi aggiuntivi, l'organo interessato deve presentare all'Ufficio di presidenza del Comitato una richiesta di autorizzazione preliminare ed un programma giustificativo per precisare i punti in merito ai quali considera necessario ricorrere a contributi esterni.
Articolo 26
1. Qualora si renda necessario per la preparazione di determinati lavori, i presidenti dei gruppi possono, su proposta dei relatori e/o dei correlatori, nominare degli esperti.
2. I presidenti dei gruppi possono inoltre nominare degli esperti per i gruppi.
3. Gli esperti partecipano ai lavori preparatori alle stesse condizioni dei membri per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno.
4. Quando sia utile la loro presenza, gli esperti per i relatori o per i correlatori possono, su proposta di quelli o di questi, assistere alle riunioni della sezione o della commissione consultiva in cui vengono esaminati i pareri o le relazioni informative per la cui preparazione sono stati nominati.
A tal fine, devono ottenere in via preliminare l'assenso del presidente della sezione o della commissione consultiva interessata.
5. Gli esperti non rappresentano il Comitato e non sono abilitati a parlare a suo nome.
6. I membri del Comitato non possono essere nominati in qualità di esperti.
I supplenti possono essere nominati esperti, con sospensione temporanea del loro mandato di supplente.
I delegati delle commissioni consultive possono essere nominati esperti soltanto per il gruppo che li ha designati o per un relatore appartenente a tale gruppo.
CAPO VII
COMMISSIONI CONSULTIVE
Articolo 27
1. Il Comitato ha la facoltà di procedere all'istituzione di commissioni consultive, composte da membri del Comitato e da delegati provenienti dai settori della società civile organizzata che il Comitato desidera associare ai suoi lavori.
2. L'istituzione di una commissione consultiva avviene per decisione dell'Assemblea, che conferma una decisione dell'Ufficio di presidenza. Nella decisione istitutiva della commissione ne sono definite le competenze, la struttura, la composizione, la durata del mandato e le regole di funzionamento.
3. Conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, può essere istituita una commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI), composta da membri del Comitato e da delegati provenienti da organizzazioni rappresentative delle diverse componenti economiche, sociali e della società civile interessate dalle trasformazioni industriali. Il presidente della suddetta commissione è un membro dell'Ufficio di presidenza del Comitato e, ogni due anni e mezzo, riferisce a quest'ultimo sull'attività della CCMI. Viene scelto tra i membri dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del presente Regolamento interno. I delegati e i loro supplenti che partecipano ai lavori preparatori sono soggetti alle stesse regole dei membri per quanto concerne le spese di viaggio e di soggiorno.
CAPO VIII
DIALOGO CON LE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI PAESI TERZI
Articolo 28
1. Su iniziativa dell'Ufficio di presidenza, il Comitato può intrattenere relazioni strutturate con i consigli economici e sociali, le istituzioni analoghe e le organizzazioni economiche e sociali della società civile dell'Unione europea e dei paesi terzi.
2. Analogamente, il Comitato realizza interventi finalizzati a promuovere la creazione di consigli economici e sociali o di istituzioni analoghe nei paesi che ancora non ne dispongono.
Articolo 29
1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza, il Comitato può nominare delegazioni incaricate di intrattenere rapporti con le diverse componenti economiche e sociali della società civile organizzata di paesi o raggruppamenti di paesi esterni all'Unione europea.
2. La cooperazione tra il Comitato e i partner provenienti dalla società civile organizzata dei paesi candidati all'adesione avviene nell'ambito di un comitato consultivo misto qualora il consiglio d'associazione ne abbia costituito uno, altrimenti nell'ambito di un gruppo di contatto.
3. I comitati consultivi misti e i gruppi di contatto elaborano relazioni e dichiarazioni che il Comitato può trasmettere alle istituzioni competenti e alle parti interessate.
CAPO IX
GRUPPI
Articolo 30
1. Il Comitato si articola in tre gruppi di membri, che rappresentano rispettivamente i datori di lavoro, i lavoratori dipendenti e le altre componenti economiche e sociali della società civile organizzata.
2. I gruppi eleggono i rispettivi presidenti e vicepresidenti e partecipano alla preparazione, all'organizzazione e al coordinamento dei lavori del Comitato e dei suoi organi, per i quali rappresentano una delle fonti d'informazione. Ogni gruppo dispone di una segreteria.
3. I gruppi propongono all'Assemblea i candidati per l'elezione del Presidente e dei vicepresidenti del Comitato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, e nel rispetto del principio di uguaglianza tra uomo e donna come definito dalle istituzioni dell'Unione europea.
4. I presidenti dei gruppi sono membri dell'Ufficio di presidenza del Comitato, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
5. I presidenti dei gruppi assistono la presidenza del Comitato nella formulazione delle politiche e, se del caso, nel monitoraggio delle spese.
6. I presidenti dei gruppi si riuniscono con la presidenza del Comitato per contribuire alla preparazione dei lavori dell'Ufficio di presidenza e dell'Assemblea.
7. I gruppi formulano proposte all'Assemblea per l'elezione dei presidenti delle sezioni, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, e degli uffici di presidenza delle sezioni, conformemente all'articolo 19.
8. I gruppi formulano proposte per la composizione della commissione Affari finanziari e di bilancio istituita dall'Ufficio di presidenza conformemente all'articolo 11, paragrafo 1.
9. I gruppi formulano proposte per la composizione degli osservatori e delle commissioni consultive istituiti dall'Assemblea in conformità rispettivamente dell'articolo 24 e dell'articolo 27.
10. I gruppi formulano proposte per la composizione delle delegazioni e dei comitati consultivi misti istituiti in conformità rispettivamente dell'articolo 29, paragrafo 1, e dell'articolo 29, paragrafo 2.
11. I gruppi formulano proposte per la nomina dei relatori e per la composizione dei gruppi di studio e di redazione; le sezioni nominano i relatori e costituiscono i gruppi in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3.
12. Nell'applicazione dei paragrafi da 7 a 11 del presente articolo, i gruppi tengono conto della rappresentanza degli Stati membri in seno al Comitato, delle diverse componenti dell'attività economica e sociale, delle competenze e dei criteri di buona gestione.
13. I membri possono decidere di aderire a uno dei gruppi con riserva di approvazione da parte dei suoi componenti. Un membro può far parte di un solo gruppo alla volta.
14. Il segretariato generale fornisce ai membri non iscritti ad alcun gruppo l'assistenza materiale e tecnica necessaria all'esercizio del loro mandato. La partecipazione dei membri non iscritti a gruppi di studio e ad altre strutture interne è oggetto di una decisione del Presidente, previa consultazione dei gruppi.
CAPO X
CATEGORIE
Articolo 31
1. I membri del Comitato possono decidere di costituirsi in categorie che rappresentino i vari interessi economici e sociali della società civile organizzata dell'Unione europea.
2. Una categoria può essere composta da membri dei tre gruppi del Comitato. Un membro del Comitato non può aderire contemporaneamente a più categorie.
3. La costituzione di una categoria è soggetta all'approvazione dell'Ufficio di presidenza, che ne informa l'Assemblea.
4. Nella decisione dell'Ufficio di presidenza che approva la costituzione di una categoria sono definite le competenze, la struttura, la composizione, la durata e le regole di funzionamento della stessa.
Tale decisione può essere successivamente revocata o modificata dall'Ufficio di presidenza.
Per costituire una categoria, è necessario un numero minimo di dieci membri.
TITOLO II
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
CAPO I
CONSULTAZIONE DEL COMITATO
Articolo 32
1. Il Comitato è convocato dal Presidente per l'adozione dei pareri richiesti dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
2. È convocato dal Presidente, su proposta dell'Ufficio di presidenza e con il consenso della maggioranza dei membri, per emettere di propria iniziativa pareri su qualsiasi tema attinente all'Unione europea, alle sue politiche e ai loro possibili sviluppi.
Articolo 33
1. Le richieste di parere di cui all'articolo 32, paragrafo 1, sono indirizzate al Presidente. Questi, in collegamento con l'Ufficio di presidenza, predispone i lavori del Comitato tenendo conto per quanto possibile dei termini fissati nella richiesta di parere.
2. L'Ufficio di presidenza fissa l'ordine di priorità per l'esame dei pareri, ripartendoli in categorie.
3. Le sezioni elaborano una proposta di ripartizione dei pareri tra le tre categorie in appresso indicate e forniscono un'indicazione provvisoria della dimensione del gruppo di studio. La proposta, previa valutazione da parte della presidenza del Comitato e dei presidenti di gruppo, viene presentata per decisione all'Ufficio di presidenza. In casi particolari, i presidenti dei gruppi possono proporre di modificare la dimensione del gruppo di studio. L'Ufficio di presidenza, nella sua riunione successiva, conferma la nuova proposta e fissa in maniera definitiva la dimensione del gruppo di studio.
Le tre categorie sono definite secondo i seguenti criteri:
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Categoria A (consultazioni su temi considerati prioritari). Questa categoria comprende:
I pareri di questa categoria sono elaborati da gruppi di studio di dimensioni variabili (6, 9, 12, 15, 18, 21 o 24 membri), dotati di risorse adeguate. |
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Categoria B (consultazioni, obbligatorie o facoltative, incentrate su temi di interesse secondario o di carattere urgente). I pareri di questa categoria sono di regola elaborati da un relatore unico o da un relatore generale. In casi eccezionali, tuttavia, l'Ufficio di presidenza può decidere di affidarne l'elaborazione a un gruppo di redazione composto da tre membri (pareri di categoria «B+»). L'Ufficio di presidenza decide il numero delle riunioni e delle lingue di lavoro del gruppo di redazione. |
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Categoria C (consultazioni, obbligatorie o facoltative, di carattere puramente tecnico). I pareri di questa categoria sono pareri standard che l'Ufficio di presidenza presenta per decisione all'Assemblea. Questa procedura non comporta né la nomina di un relatore né l'esame del parere da parte di una sezione, ma unicamente l'adozione o il rigetto del parere in sessione plenaria. In sessione plenaria l'Assemblea è chiamata dapprima a pronunciarsi sul ricorso alla procedura summenzionata e quindi a votare sull'adozione del parere standard. |
4. Alle questioni urgenti si applicano le disposizioni dell'articolo 63 del presente Regolamento interno.
Articolo 34
Il Comitato, su proposta dell'Ufficio di presidenza, può decidere di elaborare una relazione informativa per esaminare qualsiasi tema attinente alle politiche dell'Unione europea e ai loro possibili sviluppi.
Articolo 35
Il Comitato, su proposta di una sezione, di un gruppo o di un terzo dei suoi membri, può emettere risoluzioni su temi d'attualità, che sono adottate dall'Assemblea conformemente all'articolo 61, paragrafo 2. I progetti di risoluzione sono trattati con priorità nell'ordine del giorno della sessione plenaria.
Articolo 36
1. L'Ufficio di presidenza può disciplinare con decisioni generali, e autorizzare con decisioni specifiche, attività direttamente o indirettamente collegate alla funzione consultiva del Comitato, in particolare:
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l'istituzione, la composizione e la gestione, da parte del Comitato, di forum, piattaforme o altre strutture di consultazione tematica, nonché le modalità di partecipazione del Comitato e dei suoi membri alle strutture istituite dalle istituzioni dell'Unione europea o alle quali queste prendono parte; |
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la realizzazione, in proprio o affidata all'esterno, di studi e la loro pubblicazione; |
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l'organizzazione di visite di lavoro e di eventi fuori sede; |
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la valutazione di politiche, decisa dallo stesso Ufficio di presidenza o richiesta dalle istituzioni dell'Unione, in particolare sotto forma di pareri o relazioni informative ai sensi del presente Regolamento interno. Per «valutazione di politiche» si intende una valutazione ex post in merito a una politica o ad una normativa già in corso di attuazione. Essa consiste nell'esprimere i giudizi e le istanze delle organizzazioni rappresentate in seno al Comitato (2). |
2. Nel presentare le sue valutazioni ex post (relazioni informative), il Comitato esprime il punto di vista delle organizzazioni della società civile sull'impatto delle politiche dell'UE. Le valutazioni ex post devono essere mirate e di tipo qualitativo. Questo esercizio di valutazione tiene conto degli impatti sociali, economici e ambientali.
3. L'Ufficio di presidenza decide in merito alla partecipazione dei membri ai lavori di organismi esterni al Comitato, e monitora e valuta periodicamente tale partecipazione. I membri prendono parte alle attività di organismi esterni sulla base di una rappresentanza equilibrata e secondo un principio di rotazione.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
A. LAVORI DELLE SEZIONI
Articolo 37
1. Ai fini dell'elaborazione di un parere o di una relazione informativa, l'Ufficio di presidenza del Comitato, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, designa la sezione competente a preparare i lavori. Qualora l'argomento sia di competenza inequivocabile di una determinata sezione, la designazione spetta al Presidente, che ne informa l'Ufficio di presidenza.
2. Quando la sezione designata per elaborare un parere desideri avere l'opinione della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI) o quest'ultima desideri esprimersi su un parere la cui elaborazione è stata attribuita ad una sezione, l'Ufficio di presidenza del Comitato può autorizzare la CCMI ad elaborare un parere complementare su uno o più punti oggetto della richiesta di parere. L'Ufficio di presidenza può decidere in tal senso anche di sua iniziativa. L'Ufficio di presidenza provvede a organizzare i lavori del Comitato in modo tale da permettere alla CCMI di preparare il suo parere in tempo utile perché la sezione ne possa tener conto.
La sezione rimane l'unico organo competente a riferire dinanzi al Comitato. Essa, tuttavia, deve allegare al suo parere quello elaborato a titolo complementare dalla CCMI.
3. Il Presidente del Comitato comunica la decisione al presidente della sezione interessata, specificando il termine entro il quale quest'ultima dovrà concludere i suoi lavori.
4. Egli comunica ai membri del Comitato l'avvenuta designazione e la data in cui l'argomento sarà all'ordine del giorno della sessione plenaria.
Articolo 38
Il Presidente, di concerto con l'Ufficio di presidenza, può autorizzare una sezione a tenere una riunione congiunta con una commissione del Parlamento europeo o del Comitato delle regioni.
Articolo 39
Le sezioni designate a norma del presente Regolamento interno sono convocate dai rispettivi presidenti.
Articolo 40
1. Le riunioni delle sezioni sono preparate dai rispettivi presidenti, che agiscono in collegamento con i loro uffici di presidenza.
2. Presiede le riunioni il presidente della sezione oppure, in sua assenza, uno dei vicepresidenti.
Articolo 41
1. La seduta di una sezione è valida quando è presente o rappresentata più della metà dei membri titolari.
2. Qualora non si raggiunga il numero legale, il presidente toglie la seduta e convoca, per un'ora e con le modalità che riterrà opportune ma comunque nella stessa giornata, una nuova seduta che sarà valida indipendentemente dal numero di membri presenti o rappresentati.
Articolo 42
Procedendo sulla base del progetto di parere presentato dal relatore, o eventualmente dal correlatore, la sezione adotta un parere.
Articolo 43
1. Il parere della sezione contiene solo le parti di testo da questa adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 61 del presente Regolamento interno.
2. Il testo degli emendamenti respinti è riportato in allegato, con l'indicazione dell'esito della votazione, se hanno ottenuto un numero di voti favorevoli pari almeno ad un quarto dei voti espressi.
Articolo 44
I pareri delle sezioni e tutti i documenti allegati in conformità dell'articolo 43 vengono trasmessi dal presidente della sezione al Presidente del Comitato e sottoposti dall'Ufficio di presidenza al Comitato il più rapidamente possibile. Tali documenti vengono messi a disposizione dei membri del Comitato in tempo utile.
Articolo 45
Per ogni riunione di una sezione si procede alla stesura di un verbale sommario delle deliberazioni. Tale verbale è sottoposto all'approvazione della sezione.
Articolo 46
Il Presidente del Comitato, d'intesa con l'Ufficio di presidenza o, se del caso, con l'Assemblea, può chiedere ad una sezione di riesaminare un argomento se ritiene che non sia stata seguita la procedura di elaborazione dei pareri prescritta dal presente Regolamento interno o se reputa necessari ulteriori approfondimenti.
Articolo 47
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, in linea di principio i lavori preparatori delle sezioni si svolgono nell'ambito di un gruppo di studio.
2. Il relatore, assistito dal suo esperto e, se del caso, da uno o più correlatori, esamina il problema posto, tiene conto delle opinioni espresse e, su questa base, predispone il progetto di parere che viene trasmesso al presidente della sezione.
3. I gruppi di studio non votano.
B. LAVORI DELL'ASSEMBLEA IN SESSIONE PLENARIA
Articolo 48
L'Assemblea, della quale fanno parte tutti i membri del Comitato, si riunisce durante le sessioni plenarie.
Articolo 49
1. Le sessioni plenarie sono preparate dal Presidente, che agisce in collegamento con l'Ufficio di presidenza. Per l'organizzazione dei lavori l'Ufficio di presidenza si riunisce prima di ogni sessione plenaria ed eventualmente nel corso della stessa.
2. L'Ufficio di presidenza può stabilire, per ogni parere, la durata della discussione generale in sessione plenaria.
Articolo 50
1. Il progetto di ordine del giorno, definito dall'Ufficio di presidenza su proposta della presidenza in collaborazione con i presidenti dei gruppi, è trasmesso dal Presidente del Comitato ai singoli membri del Comitato, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione plenaria.
2. Il progetto di ordine del giorno viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea all'inizio di ciascuna sessione plenaria. Una volta che l'ordine del giorno è stato adottato, i punti devono essere trattati nel corso della seduta per la quale sono previsti. I documenti necessari per le deliberazioni del Comitato vengono messi a disposizione dei membri conformemente al disposto dell'articolo 44.
Articolo 51
1. Una seduta del Comitato è valida quando è presente o rappresentata più della metà dei membri.
2. Qualora non si raggiunga il numero legale, il Presidente toglie la seduta e convoca, entro i termini che riterrà opportuni ma durante la stessa sessione plenaria, una nuova seduta che, agli effetti delle deliberazioni, sarà valida indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.
Articolo 52
Al momento dell'adozione dell'ordine del giorno il Presidente annuncia, se del caso, l'esame di un punto su un tema d'attualità.
Articolo 53
Il Comitato può modificare il progetto di ordine del giorno per esaminare progetti di risoluzione presentati secondo la procedura prevista all'articolo 35.
Articolo 54
1. Il Presidente apre la seduta, dirige i dibattiti e vigila sull'osservanza del presente Regolamento interno. Egli è assistito dai vicepresidenti.
2. In caso di assenza, il Presidente è sostituito dai vicepresidenti. In caso di assenza dei vicepresidenti, è sostituito dal membro più anziano per età dell'Ufficio di presidenza.
3. Il Comitato delibera sulla base dei lavori svolti dalla sezione competente a riferire dinanzi all'Assemblea.
4. Se un testo è stato approvato dalla sezione competente con meno di cinque voti contrari, l'Ufficio di presidenza può proporre che esso sia iscritto all'ordine del giorno della sessione plenaria fra quelli da adottare con procedura di votazione senza dibattito.
Tale procedura non viene applicata:
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se vi si oppongono almeno venticinque membri, oppure |
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se vengono presentati emendamenti da esaminare in sessione plenaria, oppure |
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se la sezione interessata decide che il testo deve essere discusso in sessione plenaria. |
5. Qualora un testo non ottenga la maggioranza dei voti dell'Assemblea, il Presidente, con l'accordo di quest'ultima, può rinviare il testo alla sezione competente per un ulteriore esame, oppure nominare un relatore generale incaricato di presentare un nuovo progetto di testo nel corso della stessa o di una successiva sessione plenaria.
Articolo 55
1. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, firmati dai rispettivi autori e depositati presso il segretariato prima dell'inizio della sessione plenaria.
2. Per un'efficace organizzazione dei lavori dell'Assemblea, l'Ufficio di presidenza fissa le modalità per la presentazione degli emendamenti.
3. Tuttavia il Comitato accetta che vengano depositati degli emendamenti prima dell'inizio di una seduta purché siano corredati delle firme di almeno venticinque membri.
4. Gli emendamenti devono indicare a quale parte del testo si riferiscono ed essere accompagnati da una breve motivazione. Gli emendamenti che si ripetono nel merito e nella forma sono esaminati in blocco.
5. Di regola l'Assemblea si limita ad ascoltare, per ogni emendamento, il suo autore, un oratore contrario al suo accoglimento e il relatore.
6. Durante l'esame di un emendamento e con il consenso del suo autore, il relatore può presentare oralmente proposte di compromesso. In questo caso l'Assemblea si limita a votare sulla proposta di compromesso.
7. Se del caso, spetta al Presidente del Comitato, in collegamento con il presidente ed il relatore della sezione competente, proporre al Comitato di trattare gli emendamenti in modo tale da salvaguardare la coerenza del testo definitivo.
Articolo 56
1. L'emendamento o gli emendamenti che esprimono una posizione globalmente divergente da quella espressa nel parere presentato da una sezione o da una commissione consultiva sono considerati un controparere. Quest'ultimo deve essere breve e conciso e costituire un testo autonomo, ossia comprensivo di conclusioni e di una motivazione.
2. I gruppi possono chiedere all'Ufficio di presidenza di qualificare uno o più emendamenti come controparere.
3. L'Ufficio di presidenza decide in merito dopo aver sentito il presidente della sezione o della commissione consultiva interessata.
4. L'Ufficio di presidenza, una volta qualificati uno o più emendamenti come controparere, può decidere di rinviare per riesame il parere, accompagnato dal controparere, alla sezione o alla commissione consultiva interessata, purché il termine per l'adozione del parere lo consenta.
5. Quando un emendamento non è stato presentato in tempo utile per consentire all'Ufficio di presidenza di pronunciarsi sulla proposta di qualificarlo come controparere, la relativa decisione, insieme a quella di un eventuale rinvio della questione all'organo interessato, è adottata dall'Assemblea su proposta della presidenza allargata e previa consultazione del presidente del suddetto organo.
6. Se, nel caso di cui al paragrafo 5, la questione non è rinviata dinanzi all'organo interessato o il testo proposto non è considerato un controparere, l'Assemblea plenaria mette ai voti gli emendamenti presentati con la stessa procedura prevista per gli emendamenti dei gruppi.
7. Se ottiene la maggioranza dei voti in sessione plenaria, il controparere è adottato come nuovo testo del parere.
Si tiene un'ulteriore votazione per decidere se il testo originario del parere debba essere allegato al nuovo testo adottato. Il testo originario è allegato al nuovo testo adottato se ottiene almeno un quarto dei voti espressi.
8. Se il controparere non ottiene la maggioranza ma almeno un quarto dei voti espressi, il suo testo è allegato al testo originario del parere.
Articolo 57
1. Il Presidente può, di sua iniziativa o su richiesta di un membro, invitare il Comitato a pronunciarsi sull'opportunità di limitare la durata e il numero degli interventi, di sospendere la seduta o di chiudere il dibattito. Dopo la chiusura di un dibattito, la parola può essere concessa unicamente per le dichiarazioni di voto, che hanno luogo a votazione avvenuta e nei limiti di tempo stabiliti dal Presidente.
2. In qualsiasi momento un membro può chiedere ed ottenere la parola in via prioritaria per presentare una mozione d'ordine.
Articolo 58
1. Per ogni sessione plenaria viene redatto un verbale. Il verbale è sottoposto all'approvazione del Comitato.
2. Il testo definitivo di tale verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario generale del Comitato.
Articolo 59
1. Ogni parere del Comitato comprende, oltre all'esposizione delle basi giuridiche, una motivazione e l'opinione del Comitato sul problema nel suo complesso.
2. L'esito della votazione relativa all'intero testo del parere figura nella parte del parere riservata alla procedura. In caso di votazione nominale si fa menzione del nome dei votanti.
3. Il testo e la motivazione degli emendamenti respinti in sessione plenaria, con l'indicazione dell'esito della votazione, sono allegati al parere qualora abbiano ottenuto un numero di voti favorevoli pari almeno ad un quarto dei voti espressi. Tale requisito vale anche per i contropareri.
4. Le parti del testo del parere della sezione respinte in seguito all'adozione di emendamenti da parte dell'Assemblea sono anch'esse allegate al parere del Comitato con l'indicazione dell'esito della votazione su tali emendamenti, purché il mantenimento del testo proposto dalla sezione abbia ottenuto almeno un quarto dei voti espressi.
5. Allorché uno dei gruppi costituiti all'interno del Comitato in base all'articolo 30, o una delle categorie della vita economica e sociale costituite in base all'articolo 31, sostiene una posizione divergente ed omogenea su un argomento sottoposto all'esame dell'Assemblea, al termine della votazione nominale che chiude il dibattito tale posizione può essere riassunta in una breve dichiarazione acclusa al parere.
Articolo 60
1. I pareri adottati dal Comitato e il verbale della sessione plenaria sono inviati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
2. I pareri adottati dal Comitato possono essere trasmessi a qualsiasi altra istituzione o organismo interessato.
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
MODALITÀ DI VOTAZIONE
Articolo 61
1. Le forme valide del voto sono: voto favorevole, voto contrario e astensione.
2. Salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento interno, i testi o le decisioni del Comitato e dei suoi organi sono adottati a maggioranza dei voti espressi, nei quali sono compresi i voti favorevoli e quelli contrari.
3. Le votazioni possono essere a scrutinio palese, nominali o a scrutinio segreto.
4. La votazione nominale su una risoluzione, un emendamento, un controparere, un intero parere o un qualsiasi altro testo è obbligatoria quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei membri presenti o rappresentati.
5. L'elezione alle cariche rappresentative viene sempre effettuata a scrutinio segreto. Negli altri casi, la votazione ha luogo a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei membri presenti o rappresentati.
6. Se nel corso di una votazione vi è parità tra voti favorevoli e voti contrari, il voto decisivo spetta al presidente di seduta.
7. L'accettazione, da parte del relatore, di un emendamento non costituisce un motivo per non metterlo ai voti.
CAPO II
PROCEDURA D'URGENZA
Articolo 62
1. Qualora l'urgenza risulti da un termine che il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione ha assegnato al Comitato per presentare il parere, si può applicare la procedura d'urgenza se il Presidente constata che essa è necessaria per consentire al Comitato di adottare il parere in tempo utile.
2. In caso di urgenza a livello di Comitato, il Presidente può, senza previa consultazione dell'Ufficio di presidenza, prendere immediatamente ogni misura necessaria a garantire lo svolgimento dei lavori del Comitato. Egli ne informa i membri dell'Ufficio di presidenza.
3. Le misure prese dal Presidente sono sottoposte alla ratifica del Comitato nel corso della successiva sessione plenaria.
Articolo 63
1. Qualora l'urgenza risulti dai termini assegnati ad una sezione perché formuli il suo parere, il presidente di tale sezione può, con il consenso dei tre presidenti di gruppo, organizzare i lavori della sezione stessa in deroga alle disposizioni del presente Regolamento interno relative all'organizzazione dei lavori delle sezioni.
2. Le misure prese dal presidente della sezione sono sottoposte alla ratifica di quest'ultima nel corso della successiva riunione.
CAPO III
ASSENZA E RAPPRESENTANZA
Articolo 64
1. Ogni membro del Comitato che sia nell'impossibilità di partecipare ad una riunione alla quale sia stato debitamente convocato deve informarne in anticipo il presidente interessato.
2. Qualora un membro del Comitato sia stato assente a più di tre sessioni plenarie consecutive senza essersi fatto rappresentare e senza un motivo riconosciuto valido, il Presidente, previa consultazione dell'Ufficio di presidenza del Comitato e dopo avere invitato l'interessato a giustificare la sua assenza, può chiedere al Consiglio di porre fine al suo mandato.
3. Qualora un membro di una sezione sia stato assente a più di tre riunioni consecutive senza essersi fatto rappresentare né aver addotto un motivo riconosciuto valido, il presidente della sezione, dopo averlo invitato a giustificare la sua assenza, può chiedergli di farsi sostituire come membro della sezione. In questo caso il presidente informa l'Ufficio di presidenza del Comitato.
Articolo 65
1. Ogni membro del Comitato che sia nell'impossibilità di partecipare ad una sessione plenaria o ad una riunione di sezione può, dopo averne avvertito il presidente interessato, conferire con delega scritta il proprio diritto di voto ad un altro membro del Comitato o della sezione.
2. Un membro può disporre, in sessione plenaria o in una riunione di sezione, di un solo diritto di voto così delegato.
Articolo 66
1. Ogni membro che sia nell'impossibilità di partecipare ad una riunione alla quale sia stato debitamente convocato può farsi rappresentare da un altro membro del Comitato dopo averne avvertito per iscritto il presidente interessato, direttamente o tramite la segreteria del proprio gruppo. Questa facoltà non si applica alle riunioni dell'Ufficio di presidenza del Comitato né a quelle della commissione Affari finanziari e di bilancio.
2. Il mandato di rappresentanza vale esclusivamente per la riunione per la quale è stato conferito.
3. Inoltre, ogni membro di un gruppo di studio può, al momento della costituzione del gruppo di studio stesso, chiedere di essere sostituito da un altro membro del Comitato. Tale sostituzione, che vale per un determinato argomento e per l'intera durata dei lavori della sezione su detto argomento, non è revocabile. Tuttavia, qualora i lavori del gruppo di studio si protraggano oltre la fine di un mandato di due anni e mezzo o di un mandato quinquennale, la validità della sostituzione cessa allo scadere del mandato nel corso del quale la sostituzione è stata decisa.
CAPO IV
PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEI LAVORI
Articolo 67
1. Il Comitato pubblica i suoi pareri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo le modalità fissate dal Consiglio e dalla Commissione previa consultazione del suo Ufficio di presidenza.
2. La composizione del Comitato, dell'Ufficio di presidenza e delle sezioni, nonché tutte le relative modifiche, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet del Comitato.
Articolo 68
1. Il Comitato garantisce la trasparenza delle sue decisioni, conformemente al disposto dell'articolo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea.
2. Il Segretario generale è incaricato di adottare le misure necessarie per garantire al pubblico il diritto d'accesso ai relativi documenti.
3. Ogni cittadino dell'Unione europea può scrivere al Comitato in una delle lingue ufficiali e ricevere una risposta nella stessa lingua, conformemente all'articolo 24, quarto comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 69
1. Le sessioni plenarie del Comitato e le riunioni delle sezioni sono pubbliche.
2. Per decisione del Comitato, su richiesta di un'istituzione o di un organo interessati o su proposta dell'Ufficio di presidenza, alcuni dibattiti non attinenti ai lavori consultivi possono essere dichiarati riservati.
3. Le altre riunioni non sono pubbliche. Tuttavia, in casi giustificati la cui valutazione è lasciata al presidente di seduta, altre persone possono assistervi in qualità di osservatori.
Articolo 70
1. I membri delle istituzioni europee possono assistere alle riunioni del Comitato e dei suoi organi e prendere la parola.
2. I membri di altri organi e i funzionari debitamente autorizzati delle istituzioni e di altri organi possono essere invitati ad assistere alle riunioni, a prendere la parola o a rispondere a domande, sotto la direzione del presidente della riunione.
CAPO V
TITOLO, PRIVILEGI, IMMUNITÀ E STATUTO DEI MEMBRI, QUESTORI
Articolo 71
1. Ad ogni membro del Comitato spetta il titolo di «consigliere del Comitato economico e sociale europeo».
2. Le disposizioni del capo IV, articolo 10, del protocollo n. 7 allegato ai Trattati e riguardante i privilegi e le immunità dell'Unione europea si applicano ai membri del Comitato economico e sociale europeo.
Articolo 72
1. Lo Statuto dei membri comprende i diritti e i doveri dei membri del Comitato, nonché l'insieme delle norme che disciplinano la loro attività e i loro rapporti con l'istituzione e i suoi servizi, incluse le sanzioni da applicare in caso di comportamento inappropriato.
Esso stabilisce inoltre le misure che possono essere adottate nei casi di violazione del presente Regolamento interno nonché delle proprie stesse disposizioni.
2. Il codice di condotta, che definisce e chiarisce gli obblighi applicabili ai membri e ai supplenti del Comitato, è allegato al presente Regolamento interno.
3. All'inizio del loro mandato, i membri si impegnano ad osservare e firmano il codice di condotta adottato dall'Assemblea. La condotta dei membri è improntata al rispetto reciproco e si fonda sui valori e principi sanciti nei Trattati. I membri adottano un comportamento dignitoso e rispettoso della reputazione del Comitato. Nello svolgimento dei dibattiti i membri non adottano un linguaggio o un comportamento diffamatorio, razzista, sessista o xenofobo.
Il mancato rispetto di tali norme e principi può comportare l'applicazione delle misure stabilite nel codice di condotta.
L'applicazione del presente articolo non pregiudica la libertà di parola dei membri.
Essa si fonda sul pieno rispetto delle prerogative dei membri, quali definite nel diritto primario dell'Unione e nello Statuto dei membri.
Essa si basa altresì sul principio di trasparenza e garantisce che ogni disposizione in materia sia portata a conoscenza dei membri, i quali vengono informati individualmente dei loro diritti e doveri.
Qualora una persona che lavori per un membro, o un'altra persona di cui un membro abbia agevolato l'accesso agli edifici o alle attrezzature del Comitato, non rispetti le norme di comportamento di cui al presente articolo, le sanzioni previste dal codice di condotta possono, se del caso, essere applicate al membro in questione.
Le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme di condotta sono stabilite nel codice di condotta adottato dall'Assemblea.
Il CESE si allinea alle norme in vigore al Parlamento europeo, nella misura in cui tali norme sono compatibili con lo Statuto dei membri del Comitato, e istituisce a tal fine organi adeguati.
È istituito un comitato consultivo sulla condotta dei membri (come stabilito nel codice di condotta dei membri del CESE).
4. All'atto della nomina i membri redigono una dichiarazione in cui indicano qualsiasi interesse, finanziario o di altra natura, che possa avere un'incidenza sul loro lavoro in seno al Comitato.
Essi confermano esplicitamente la validità del contenuto di tale dichiarazione almeno una volta l'anno e la rettificano non appena si verifichi un cambiamento nella loro situazione.
Lo Statuto dei membri e il codice di condotta dei membri e dei supplenti stabiliscono inoltre le misure che possono essere adottate nei casi di violazione del presente Regolamento interno, del codice di condotta e dello Statuto dei membri.
Articolo 73
1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza, l'Assemblea elegge per ogni periodo di due anni e mezzo sei membri, tre donne e tre uomini, non titolari di altre cariche permanenti nella struttura del Comitato, i quali compongono il comitato consultivo sulla condotta dei membri.
2. In caso di presunta violazione del codice di condotta del CESE da parte di un membro, il comitato consultivo sulla condotta dei membri fornisce, in via riservata ed entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del codice di condotta a qualsiasi membro che ne faccia richiesta. Il membro in questione ha il diritto di basarsi su detti orientamenti.
3. Su richiesta del Presidente, il comitato consultivo sulla condotta dei membri esamina inoltre i casi di presunta violazione del codice di condotta e consiglia il Presidente in merito alle eventuali misure da adottare.
Articolo 74
Su proposta dell'Ufficio di presidenza e per ogni periodo di due anni e mezzo, l'Assemblea elegge il gruppo dei questori, composto da tre membri non titolari di altre cariche permanenti nella struttura del Comitato, i quali sono incaricati di svolgere le seguenti funzioni:
|
a) |
monitorare e assicurare la corretta applicazione dello Statuto dei membri; |
|
b) |
elaborare proposte adeguate per perfezionare e migliorare lo Statuto dei membri; |
|
c) |
adoperarsi, e adottare le iniziative giudicate opportune, per risolvere eventuali situazioni di dubbio o conflitto nell'applicazione dello Statuto dei membri; |
|
d) |
curare i rapporti tra i membri del Comitato e il segretariato generale in materia di applicazione dello Statuto dei membri. |
CAPO VI
CONCLUSIONE DEL MANDATO DI MEMBRO DEL COMITATO, INCOMPATIBILITÀ
Articolo 75
1. Il mandato dei membri del Comitato scade al termine del periodo quinquennale fissato dal Consiglio al momento del rinnovo del Comitato.
2. Il mandato di un membro del Comitato si conclude per dimissioni, decadenza, morte, forza maggiore o sopravvenuta incompatibilità.
3. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle di membro di un governo o parlamento, di un'istituzione dell'Unione europea, del Comitato delle regioni o del consiglio d'amministrazione della Banca europea per gli investimenti, nonché con quelle di funzionario o altro agente in servizio presso l'Unione europea.
4. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Presidente.
5. La decadenza interviene alle condizioni previste all'articolo 64, paragrafo 2, del presente Regolamento interno. In tal caso il Consiglio, se decide di porre fine al mandato, avvia la procedura di sostituzione.
6. Nei casi di dimissioni, morte, forza maggiore o incompatibilità, il Presidente informa il Consiglio, il quale constata la vacanza e avvia la procedura di sostituzione. Tuttavia, in caso di dimissioni, il membro dimissionario resta in carica, salvo sua comunicazione in senso contrario, fino alla data in cui prende effetto la nomina del successore.
7. In tutti i casi previsti nel paragrafo 2 del presente articolo, il sostituto viene nominato per la restante durata del mandato.
Articolo 76
1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza, accolta da almeno tre quarti dei suoi membri, l'Assemblea può esaminare una mozione di sfiducia, per motivi gravi e debitamente constatati, nei confronti del Presidente.
In tal caso, la mozione è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della sessione plenaria successiva.
2. L'Assemblea si pronuncia su una mozione di sfiducia con voto segreto e senza possibilità di delega di voto, dopo avere sentito, nell'ordine, un membro di ciascun gruppo, i membri della presidenza che desiderino esprimersi e, da ultimo, il Presidente.
La mozione si considera accolta se viene approvata con una maggioranza di tre quarti dei membri presenti. In caso contrario, si considera respinta.
3. In caso di accoglimento di una mozione di sfiducia, l'Assemblea procede immediatamente alla sostituzione del Presidente con un membro del gruppo di quest'ultimo.
A tal fine, l'Assemblea è temporaneamente presieduta dal vicepresidente del Comitato appartenente al gruppo che dovrebbe ricoprire la successiva presidenza del CESE.
4. Qualora l'Assemblea non possa procedere immediatamente alla sostituzione, i lavori sono sospesi per consentire ai gruppi di formulare una proposta e l'Assemblea è convocata di nuovo, se possibile il giorno stesso, dal membro che la presiede temporaneamente.
5. Il membro che sostituisce il Presidente e che appartiene al suo stesso gruppo rimane in carica fino alla fine del mandato inizialmente previsto.
CAPO VII
AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO
Articolo 77
1. Il Comitato è assistito da un segretariato diretto da un Segretario generale, il quale esercita le sue funzioni sotto l'autorità del Presidente, che rappresenta l'Ufficio di presidenza.
2. Il Segretario generale partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, delle quali tiene il verbale.
3. Egli si impegna solennemente, dinanzi all'Ufficio di presidenza, a svolgere le proprie funzioni con assoluta imparzialità e con la massima coscienza.
4. Egli assicura l'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea, dall'Ufficio di presidenza e dal Presidente a norma del presente Regolamento interno. Ogni tre mesi riferisce per iscritto al Presidente in merito ai criteri e alle misure di attuazione adottati o previsti per affrontare i problemi amministrativi od organizzativi e le questioni attinenti al personale.
5. Il Segretario generale può delegare i suoi poteri nei limiti fissati dal Presidente.
6. L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, fissa l'organigramma del segretariato generale in modo tale da consentirgli di garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi e di essere di aiuto ai membri nell'espletamento del loro mandato, specie per quanto riguarda l'organizzazione delle riunioni e l'elaborazione dei pareri.
7. I poteri conferiti dal Presidente al Segretario generale in virtù di una delega di competenze sono temporanei e scadono al più tardi alla fine del mandato del Presidente.
Articolo 78
Per la nomina del Segretario generale si applica la seguente procedura:
|
1. |
L'Ufficio di presidenza:
|
|
2. |
Il comitato di preselezione ha il compito di esaminare le candidature, procedere ai colloqui ed elaborare una relazione motivata comprendente una graduatoria dei candidati in ordine di preferenza, stabilita in funzione delle loro competenze e conformemente alla procedura e ai criteri definiti nell'avviso di posto vacante, e di proporre un candidato o un elenco di candidati per il posto. |
|
3. |
Il comitato di preselezione lavora con la massima indipendenza, imparzialità e riservatezza, in base a criteri definiti all'atto della sua costituzione dall'Ufficio di presidenza. Esso è coadiuvato dai servizi competenti del segretariato generale del Comitato e può ricorrere, se del caso, alla consulenza di esperti esterni al Comitato. |
|
4. |
L'Ufficio di presidenza, esaminata la relazione del comitato di preselezione, adotta la decisione finale con un voto che, se necessario, si svolge in più turni successivi. Il candidato che, al primo turno, ottiene il voto favorevole di più della metà dei membri dell'Ufficio di presidenza, compresi gli assenti, viene nominato senza che sia necessario procedere a un secondo turno. Se nessun candidato soddisfa al primo turno la suddetta condizione, l'Ufficio di presidenza mantiene in lizza i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli e procede a una seconda votazione, in esito alla quale viene nominato il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti favorevoli dei membri presenti. Nel caso di un ex aequo che renda impossibile mantenere in lizza soltanto due candidati in esito al primo turno o nominare il Segretario generale in esito al secondo turno, si convoca per la prossima data possibile una nuova riunione dell'Ufficio di presidenza per la nomina del Segretario generale. |
Articolo 79
1. Nei confronti del Segretario generale, tutti i poteri conferiti dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea (Statuto) all'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) e dal Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA) all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione (AACC) sono esercitati dall'Ufficio di presidenza.
2. I poteri conferiti dallo Statuto all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati:
|
— |
nei confronti dei Segretari generali aggiunti e dei direttori, dall'Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 40, 41, 49, 50, 51, 78 e 90, paragrafo 1, dello Statuto; per quanto riguarda le altre disposizioni dello Statuto, compreso l'articolo 90, paragrafo 2, dal Presidente su proposta del Segretario generale; |
|
— |
nei confronti dei:
dal Presidente, su proposta del Segretario generale e previa consultazione della presidenza allargata, |
|
— |
nei confronti dei funzionari del gruppo di funzioni AD che non esercitano funzioni direttive a livello di capo unità o superiore, nonché dei funzionari dei gruppi di funzioni AST e AST/SC, dal Segretario generale. |
3. I poteri che il RAA conferisce all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati:
|
— |
nei confronti degli agenti temporanei nominati al posto di Segretario generale aggiunto o di direttore, dall'Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 11, 17, 33 e 48 del RAA; per quanto riguarda le altre disposizioni del RAA, dal Presidente su proposta del Segretario generale; |
|
— |
nei confronti degli agenti temporanei nominati al posto di direttore aggiunto o di capo unità, dal Presidente su proposta del Segretario generale, |
|
— |
nei confronti degli agenti temporanei del gruppo di funzioni AD che non esercitano funzioni direttive a livello di capo unità o superiore, nonché di tutti gli agenti temporanei dei gruppi di funzioni AST e AST/SC, dal Segretario generale, |
|
— |
nei confronti dei consiglieri speciali e degli agenti contrattuali, dal Segretario generale. |
4. I poteri conferiti all'istituzione dall'articolo 110 dello Statuto dei funzionari ai fini dell'applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dello Statuto e delle regolamentazioni adottate di comune accordo tra le istituzioni sono esercitati dal Presidente. Per quanto concerne le altre disposizioni di carattere generale, tali poteri sono esercitati dal Segretario generale.
5. L'Ufficio di presidenza, il Presidente e il Segretario generale possono delegare i poteri loro conferiti in virtù del presente articolo.
6. Gli atti di delega adottati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo fissano la portata, i limiti e la durata dei poteri conferiti e stabiliscono se i beneficiari della delega possono subdelegare tali poteri.
7. Per la nomina di funzionari ai posti di Segretario generale aggiunto, direttore, direttore aggiunto o capo di un'unità di lavori consultivi:
|
— |
l'avviso di posto vacante è pubblicato contemporaneamente in tutte le istituzioni dell'UE; |
|
— |
prima di procedere all'esame delle candidature, il Segretario generale definisce una griglia di valutazione basata sull'avviso di posto vacante; |
|
— |
nella fase di esame delle candidature, il Segretario generale è assistito in particolare da tre membri dell'Ufficio di presidenza; |
|
— |
al termine della procedura, il Segretario generale sottopone una proposta di nomina all'Ufficio di presidenza, che decide sulla base di tale proposta. |
Articolo 80
1. I gruppi dispongono di una segreteria che dipende direttamente dal presidente del gruppo interessato.
2. I poteri dell'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati su proposta del presidente del gruppo interessato per i funzionari comandati presso i gruppi ai sensi dell'articolo 37, lettera a), secondo trattino, dello Statuto, per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 38 dello Statuto, comprese le decisioni relative alla loro progressione di carriera in seno al gruppo.
Quando un funzionario distaccato presso un gruppo reintegra il segretariato del Comitato, viene inquadrato nel grado al quale avrebbe avuto diritto in quanto funzionario.
3. I poteri dell'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati su proposta del presidente del gruppo interessato per gli agenti temporanei assegnati ai gruppi ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del RAA, per quanto concerne l'applicazione degli articoli 8, terzo comma, 9 e 10, terzo comma, del RAA.
Articolo 81
1. Il Presidente dispone di una sua segreteria.
2. I componenti di tale segreteria sono assunti, nel quadro del bilancio, in qualità di agenti temporanei. I poteri conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati dal Presidente.
Articolo 82
1. Entro il 1o giugno di ogni anno, il Segretario generale sottopone all'Ufficio di presidenza il progetto dello stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato per l'esercizio finanziario successivo. La commissione Affari finanziari e di bilancio esamina il progetto prima che sia discusso dall'Ufficio di presidenza e, se del caso, formula osservazioni o propone modifiche. L'Ufficio di presidenza redige lo stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato e lo trasmette secondo le modalità ed entro i termini fissati dal Regolamento finanziario.
2. Nel quadro delle disposizioni del Regolamento finanziario, il Presidente procede o fa procedere all'esecuzione dello stato delle spese e delle entrate.
Articolo 83
1. È istituito un comitato Audit interno incaricato di svolgere una funzione consultiva in materia di audit nei confronti del Presidente e dell'Ufficio di presidenza. Il comitato Audit interno esercita le sue funzioni in piena indipendenza, nel rispetto del Regolamento finanziario e, in particolare, dei poteri e delle funzioni del revisore interno.
In particolare, tale comitato vigila su tutti i processi di elaborazione di relazioni e di istituzione di sistemi di controllo interno, nonché sull'insieme dei processi di monitoraggio per quanto concerne il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle norme professionali ed etiche e dei codici di condotta.
2. Il comitato Audit interno sottopone le sue relazioni al Presidente, il quale le trasmette senza indugio all'Ufficio di presidenza.
3. La struttura, la composizione, le responsabilità e le norme di funzionamento del comitato Audit interno sono stabilite con decisione dell'Ufficio di presidenza.
4. I membri del comitato Audit interno sono nominati dall'Ufficio di presidenza su proposta dei gruppi.
La carica di membro del comitato Audit interno è incompatibile con quella di membro dell'Ufficio di presidenza del Comitato, della commissione Affari finanziari e di bilancio e del gruppo dei questori.
5. Il comitato Audit interno adotta proprie regole interne per assicurarsi di svolgere il suo ruolo e i suoi compiti, nonché di esercitare le sue responsabilità e i suoi diritti e di adempiere i suoi doveri di cui al presente articolo.
6. Qualora si renda necessario sostituire dei membri del comitato Audit interno, la sostituzione ha luogo in base alla procedura stabilita al primo comma del paragrafo 4 del presente articolo.
Articolo 84
La corrispondenza destinata al Comitato va indirizzata al Presidente o al Segretario generale.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 85
I termini utilizzati per le funzioni e gli incarichi menzionati nel presente Regolamento interno sono applicabili sia al femminile che al maschile.
Articolo 86
1. Il Comitato decide a maggioranza assoluta dei suoi membri se occorra rivedere il presente Regolamento interno.
2. Per la revisione del presente Regolamento interno, il Comitato insedia una commissione detta «commissione Regolamento interno» e nomina un relatore generale incaricato di predisporre un progetto di nuovo Regolamento interno.
3. Dopo l'adozione del Regolamento interno a maggioranza assoluta, l'Assemblea proroga il mandato della commissione Regolamento interno per un massimo di sessanta giorni, affinché questa predisponga, se necessario, proposte di modifica delle Modalità d'applicazione da sottoporre all'Ufficio di presidenza. Quest'ultimo delibera in merito dopo aver sentito il parere dei gruppi.
4. La data di entrata in vigore del nuovo Regolamento interno e delle Modalità d'applicazione modificate è stabilita all'atto dell'adozione di quest'ultimo da parte del Comitato.
Articolo 87
Il presente Regolamento interno entra in vigore il 15 marzo 2019.
TERZA PARTE
INDICE ANALITICO
INDICE
- A -
| AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO | 77-84 |
ASSEMBLEA
|
— |
mozione d'ordine | 57 |
|
— |
numero legale | 51 |
|
— |
ordine del giorno | 50, 52 e 53 |
|
— |
organizzazione dei lavori | 48-60 |
|
— |
partecipazione delle istituzioni | 70 |
|
— |
preparazione delle sessioni plenarie | 49 e 50 |
|
— |
pubblicità delle decisioni | 68 |
|
— |
pubblicità delle riunioni | 69 e 70 |
|
— |
rinvio del parere alla sezione | 46 e 54 |
|
— |
sessioni plenarie | 48 |
|
— |
svolgimento dei dibattiti | 54 |
|
— |
verbale | 58 |
| ASSENZA DEI MEMBRI | 64-66 |
AUDIZIONE
|
— |
di personalità esterne | 25 |
- B -
BILANCIO
|
— |
commissione Affari finanziari e di bilancio (CAF) | 11 |
|
— |
compilazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese | 82 |
|
— |
esecuzione del bilancio | 11, 82 |
- C -
| CATEGORIE | 31 |
|
— |
creazione, composizione e approvazione | 31 |
| CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL CESE | 72 |
COMITATO
|
— |
convocazione | 1 e 32 |
|
— |
funzionamento | 51 |
|
— |
insediamento | 1 e 2 |
|
— |
rappresentanza esterna | 14 |
| COMITATO AUDIT INTERNO | 83 |
| COMITATO CONSULTIVO SULLA CONDOTTA DEI MEMBRI | 73 |
| COMITATI CONSULTIVI MISTI | 29 |
| COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI E DI BILANCIO (CAF) | 11 |
| COMMISSIONE COMUNICAZIONE (COCOM) | 12 |
| COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE TRASFORMAZIONI INDUSTRIALI | 27 e 37 |
| COMMISSIONE PREPARATORIA | 7 |
| COMMISSIONE REGOLAMENTO INTERNO | 86 |
| COMMISSIONI CONSULTIVE | 27 |
CONSIGLIERI: cfr. «MEMBRI DEL COMITATO»
| CONSULTAZIONI | 32, 33 |
| CONTROPARERE | 56 e 59 |
| COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 10 |
| CORRELATORI | 47 |
- D -
| DECADENZA | 75 |
| DELEGA DEL DIRITTO DI VOTO | 65 |
| DELEGAZIONI DEL COMITATO | 29 |
| DIALOGO STRUTTURATO CON LA SOCIETÀ CIVILE | 28, 29 |
| DIBATTITI | 54 |
| DICHIARAZIONE DI VOTO di un gruppo, di una categoria | 59 |
DICHIARAZIONE DI VOTO di un membro (cfr. «VOTAZIONE», «Dichiarazione di voto»)
| DIMISSIONI | 75 |
DOCUMENTI
|
— |
corrispondenza | 84 |
|
— |
pubblicità e diffusione | 67 e 68 |
- E -
ELEZIONI
|
— |
presidenza e Ufficio di presidenza del Comitato | 4-8 |
|
— |
presidenza e ufficio di presidenza di una sezione | 19 |
| EMENDAMENTI | 55 |
|
— |
emendamento a livello di sezione (cfr. «SEZIONI») |
|
— |
emendamento globale (cfr. «CONTROPARERE») | 56 |
|
— |
emendamento respinto | 59 |
|
— |
esame | 55 |
|
— |
forma | 55 |
|
— |
presentazione | 55 |
| ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO INTERNO | 87 |
| ESPERTI | 26 |
- G -
| GAZZETTA UFFICIALE | 67 |
GRUPPI
|
— |
autorità che ha il potere di nomina | 80 |
|
— |
costituzione e organizzazione | 30 |
|
— |
ruolo dei gruppi | 30 |
|
— |
segreteria dei gruppi | 30 e 80 |
GRUPPI DI STUDIO
|
— |
costituzione | 20 e 47 |
|
— |
ruolo e composizione | 20 e 47 |
|
— |
sostituzione di un membro | 66 |
|
— |
supplenti | 21 |
| GRUPPI DI REDAZIONE | 20 |
| GRUPPI DI STUDIO PERMANENTI | 20 |
- I -
| IMMUNITÀ | 2 e 71 |
INCOMPATIBILITÀ
|
— |
incompatibilità per i membri | 75 |
| INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO | 9 |
- L -
| LIMITAZIONE DELLA DURATA DEGLI INTERVENTI | 57 |
- M -
MAGGIORANZE RICHIESTE
A) Per una decisione
|
— |
convocazione dell'Ufficio di presidenza del Comitato | 9 |
|
— |
gruppi di studio e relatori | 20, 47 |
|
— |
revisione del Regolamento interno | 86 |
B) Per un'elezione
— Ufficio di presidenza del Comitato
| * membri | 4, 7 |
| * Presidente | 4, 7 |
| * vicepresidenti | 4, 7 |
MEMBRI DEL COMITATO
|
— |
assenza | 64 e 65 |
|
— |
delega del diritto di voto | 65 |
|
— |
dimissioni | 75 |
|
— |
fine mandato | 75 |
|
— |
incompatibilità | 75 |
|
— |
mandato, privilegi e immunità dei membri | 2 e 71 |
|
— |
sostituzione | 66 |
|
— |
Statuto dei membri | 72 e 74 |
|
— |
supplenti | 21 |
| MEMBRO DECANO PER ETÀ | 1 |
| MODALITÀ D'APPLICAZIONE | 9, 86 |
| MOZIONE DI SFIDUCIA | 76 |
| MOZIONE D'ORDINE | 57 |
- N -
| NOMINA DI FUNZIONARI E AGENTI | 79, 80 |
NUMERO LEGALE
|
— |
riunione di sezione | 41 |
|
— |
sessione plenaria | 51 |
- O -
| ORDINE DEL GIORNO DELLA SESSIONE PLENARIA | 50, 52 e 53, 76 |
| ORGANI DEL COMITATO | 2 |
| OSSERVATORI | 24 |
- P -
PARERE
|
— |
forma e contenuto | 59 |
|
— |
parere d'iniziativa | 32 |
|
— |
parere di sezione (cfr. «SEZIONI», «Elaborazione del parere») |
|
— |
richiesta di parere | 32, 33 |
|
— |
ripartizione per categorie (A, B e C) | 33 |
|
— |
pubblicazione | 67 |
|
— |
rinvio del parere alla sezione | 46 e 54 |
|
— |
seguito del parere | 20 |
— trasmissione:
| * parere del Comitato | 60 |
|
— |
votazione (cfr. «VOTAZIONE») |
PRESIDENTE DEL COMITATO (cfr. «PRESIDENZA DEL COMITATO»)
| PRESIDENZA ALLARGATA | 16 |
PRESIDENZA DEL COMITATO
|
— |
bilancio delle realizzazioni del Presidente | 14 |
|
— |
elezione del Presidente | 4-7, 30 |
— funzioni del Presidente:
| * competenze finanziarie e di bilancio | 11 |
| * convocazione del Comitato | 32 |
| * convocazione dell'Ufficio di presidenza | 9 |
| * direzione dei dibattiti | 54, 55 e 57 |
| * nomina degli esperti | 26 |
| * nomina dei funzionari | 79 |
| * preparazione delle sessioni plenarie | 49 e 50 |
| * rappresentanza esterna | 14 |
|
— |
programma di lavoro | 14 |
|
— |
segreteria del Presidente | 81 |
|
— |
sostituzione del Presidente in seguito all'adozione di una mozione di sfiducia | 76 |
| PRIVILEGI E IMMUNITÀ | 2 e 71 |
| PROCEDURA D'URGENZA | 62 e 63 |
| PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI | 13 |
| PUBBLICITÀ DELLE SESSIONI E DELLE RIUNIONI | 69 e 70 |
| PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEI LAVORI | 67-70 |
- Q -
| QUESTIONI D'ATTUALITÀ | 52 |
| QUESTORI | 74 |
- R -
| RAPPRESENTANZA DEL COMITATO | 14 |
| RELATORI GENERALI | 23, 54 e 86 |
| RELAZIONI ESTERNE DEL COMITATO | 14, 28 e 29 |
| RELAZIONI INFORMATIVE | 22, 34, 37 |
| REVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO | 86 |
RICHIESTA DI PARERE (cfr. «CONSULTAZIONI»)
| RINVIO DEL PARERE ALLA SEZIONE | 46 e 54 |
| RISOLUZIONI | 35 e 53 |
| RIUNIONI CONGIUNTE | 38 |
- S -
| SEGRETARIATO GENERALE | 77, 79 |
SEGRETARIO GENERALE
|
— |
funzioni | 77, 79 e 82 |
|
— |
procedura di nomina | 78 |
| SEGRETERIA DEI GRUPPI | 80 |
| SEGUITO DEI PARERI | 9 |
SEZIONI
|
— |
assenza | 64, 65 e 66 |
|
— |
competenze | 17 |
|
— |
composizione | 18 |
|
— |
convocazione | 39 |
|
— |
costituzione | 17 |
|
— |
durata del mandato dei membri | 18 |
|
— |
elaborazione del parere | 42 e 43 |
|
— |
emendamento | 55 |
|
— |
esperti | 26 |
|
— |
funzioni | 20 |
|
— |
nomina dei membri | 18 |
|
— |
numero di membri | 18 |
|
— |
numero di sezioni | 17 |
|
— |
numero legale | 41 |
|
— |
parere | 20 e 43, 44 |
|
— |
procedura d'urgenza | 63 |
|
— |
pubblicità delle riunioni | 69 e 70 |
|
— |
relazione informativa | 22, 34 e 37 |
|
— |
riunioni | 39 e 40 |
|
— |
riunioni congiunte | 38 |
|
— |
sostituzione di un membro | 18 |
|
— |
svolgimento dei lavori | 37-47 |
|
— |
ufficio di presidenza (cfr. «UFFICI DI PRESIDENZA DELLE SEZIONI») | 19 |
|
— |
verbale | 44 |
| SOCIETÀ CIVILE ORGANIZZATA (cfr. Preambolo) | 28 e 29 |
| SOTTOCOMITATI | 22 |
| STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE | 82 |
| STATUTO DEI MEMBRI | 72 |
| SUPPLENTI | 21 |
- U -
UFFICI DI PRESIDENZA DELLE SEZIONI
|
— |
composizione | 19 |
|
— |
durata del mandato | 19 |
|
— |
elezione | 19 |
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO
|
— |
composizione | 4 |
|
— |
convocazione | 9 |
|
— |
durata del mandato | 4 |
|
— |
elezione | 4-8 |
|
— |
esecuzione delle decisioni | 77 |
|
— |
funzioni e regole di funzionamento | 9 |
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— |
interpretazione del Regolamento interno | 9 |
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— |
nomina dei funzionari | 79 |
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— |
sostituzione di un membro | 8 |
URGENZA (PROCEDURA D')
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— |
a livello di Comitato | 62 |
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— |
a livello di sezione | 63 |
- V -
VERBALE
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— |
riunione di sezione | 46 |
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sessione plenaria | 58 |
VICEPRESIDENTI
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elezione | 7 |
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funzioni | 15 e 16 |
VOTAZIONE
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delega del diritto di voto | 65 |
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dichiarazione di voto | 57 |
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dichiarazioni di voto collettive (o dichiarazioni di minoranza) | 59 |
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modalità di votazione | 61 |
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— |
procedura di votazione senza dibattito | 54 |
QUARTA PARTE
CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
I membri del Comitato economico e sociale europeo, in prosieguo «il Comitato»,
visto il Trattato sull'Unione europea, e in particolare gli articoli 2 (3), 3 (4) e 13, paragrafo 4 (5),
visti gli articoli da 300 a 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (6),
viste le disposizioni del Capo IV, articolo 10, del protocollo (n.7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato ai Trattati,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 8, 10, 19, 25, 43, paragrafo 2, 46, 50, 59, paragrafo 1, 91, paragrafo 1, 95, paragrafo 3, 100, paragrafo 2, 113, 114, 115, 148, paragrafo 2, 149, 151, 153, 156, 157, paragrafo 3, 159, 164, 165, paragrafo 4, primo trattino, 166, paragrafo 4, 168, paragrafi 4 e 5, 169, paragrafo 3, 172, 173, paragrafo 3, 175, 177, 178, 182, 188, 192, 194, paragrafo 2 (7), relativi alle funzioni consultive del Comitato,
visti il Regolamento interno (8) e lo Statuto dei membri (9) del Comitato,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
considerato che, fatte salve le disposizioni applicabili dello Statuto dei membri e del Regolamento interno, è opportuno stabilire in un codice di condotta taluni obblighi derivanti da tali disposizioni,
considerato che, nel corso del loro mandato, a norma dell'articolo 300 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri del Comitato esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione e dei suoi cittadini; che, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, essi godono dei privilegi e delle immunità stabiliti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (10), e in particolare che, durante il loro mandato, essi agiscono con rispetto e integrità,
considerato che è opportuno rivedere il codice di condotta, che definisce e chiarisce gli obblighi applicabili ai membri e ai supplenti del Comitato, al fine di tener conto dell'esperienza acquisita nella sua applicazione e di soddisfare gli elevati standard etici che si attendono dai membri del Comitato,
decidono, su proposta dei questori del Comitato, previa consultazione dell'Ufficio di presidenza del Comitato e votando in Assemblea plenaria, di adottare il presente codice di condotta.
Il codice di condotta si applica a tutti i casi riguardanti i rapporti tra membro e membro o tra un membro e qualsiasi altra persona che lavori nel Comitato.
All'inizio del loro mandato, i membri sottoscrivono il presente codice di condotta, così come adottato dall'Assemblea nella seduta del 20 febbraio 2019.
Articolo 1
Principi fondamentali
1. Il presente codice di condotta si applica ai membri e ai supplenti del Comitato.
2. I membri del Comitato economico e sociale europeo rappresentano le diverse categorie di soggetti della vita economica e sociale e sono nominati dal Consiglio (11), su designazione dei rispettivi governi, per un mandato di cinque anni.
3. I membri del Comitato «esercitano le loro funzioni in piena indipendenza» (12) e, in applicazione del Trattato, non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
4. I membri del Comitato si ispirano e si attengono ai seguenti principi generali di condotta: integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e rispetto per la reputazione del Comitato.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del Comitato agiscono in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione e dei suoi cittadini.
6. Conformemente agli articoli 2 e 3 del Trattato sull'Unione europea, nonché alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i membri del Comitato, nell'esercizio delle loro funzioni, garantiscono la promozione, la protezione e il rispetto effettivi dei diritti e dei valori quali la dignità umana, la non discriminazione, la tolleranza, la libertà, la solidarietà, il principio dello Stato di diritto e l'uguaglianza tra donne e uomini (13).
7. Nel quadro della loro partecipazione alle attività del Comitato, i membri non devono anteporre i loro interessi individuali all'interesse generale dell'Unione (14).
Articolo 2
Ambito delle funzioni
1. I membri del Comitato svolgono le loro funzioni al servizio del ruolo consultivo del Comitato (15).
2. I membri non sono presenti in permanenza presso la sede dell'istituzione, anche se essi rappresentano il Comitato in modo permanente.
3. I membri esercitano la loro missione in uno spirito di cooperazione costruttiva.
4. Nel corso della loro missione, i membri promuovono la democrazia e i valori fondati sui diritti umani.
5. Essi adempiono pienamente ai loro compiti di membri del Comitato e contribuiscono ai lavori consultivi.
6. Essi si impegnano ad assicurare il seguito dei pareri del Comitato.
Articolo 3
Libertà, indipendenza e rispetto
Nell'esercizio delle loro funzioni e con riferimento all'articolo 1, paragrafo 4, i membri si impegnano a raggiungere tra di loro il maggiore consenso possibile, nel rispetto reciproco della libertà di ciascuno e nell'interesse di tutti, indipendentemente dalle scelte compiute nella vita privata (16).
Articolo 4
Dignità
1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri, pur mantenendo la loro completa libertà di espressione, si impegnano ad assolvere la loro missione con dignità nel luogo di lavoro. I membri del Comitato si astengono da qualsiasi forma di molestia e condannano questa pratica (17).
2. Essi si impegnano a fare buon uso delle loro immunità e delle agevolazioni loro accordate nell'interesse del Comitato e della loro funzione consultiva.
3. Essi rispettano l'obbligo di riservatezza nei casi previsti dal Trattato e dal loro Statuto (18).
Articolo 5
Integrità e trasparenza finanziaria
1. A titolo dell'esercizio della loro funzione consultiva, i membri percepiscono le indennità stabilite dal Consiglio (19), ma non percepiscono alcuna remunerazione da parte del Comitato.
2. Qualora le loro missioni siano rimborsate dal Comitato, esse non possono essere oggetto di un secondo rimborso da parte di terzi (20).
3. Benché i pareri su cui essi si esprimono con un voto abbiano una funzione puramente consultiva, in applicazione del principio di trasparenza i membri trasmettono al Presidente una dichiarazione relativa ai loro interessi finanziari al momento del loro insediamento.
4. L'obbligo di dichiarazione degli interessi finanziari è entrato in vigore nel corso del 2011 per i membri del CESE in carica a quel momento. La dichiarazione degli interessi finanziari contiene le informazioni di cui all'articolo 5 bis dello Statuto dei membri (21).
Articolo 6
Conflitti di interessi
I membri del Comitato devono evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi personali o che possa ragionevolmente essere percepita come tale. Un conflitto di interessi personali sussiste quando un interesse personale può influenzare l'esercizio indipendente delle loro funzioni come stabilito all'articolo 300 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel Regolamento interno del Comitato del 2019, in particolare all'articolo 2, paragrafo 3, e nello Statuto dei membri, all'articolo 9.
Articolo 7
Comitato consultivo sulla condotta dei membri
1. È istituito un comitato consultivo sulla condotta dei membri (in prosieguo «comitato consultivo»).
2. Su proposta dell'Ufficio di presidenza, l'Assemblea elegge per ogni periodo di due anni e mezzo sei membri, tre donne e tre uomini, non titolari di altre cariche permanenti nella struttura del Comitato (22), i quali compongono il comitato consultivo.
3. Il comitato consultivo fornisce, in via riservata ed entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente codice di condotta a qualsiasi membro che ne faccia richiesta. Il membro in questione ha il diritto di basarsi su detti orientamenti.
4. Su richiesta del Presidente, il comitato consultivo esamina inoltre i casi di presunta violazione del presente codice di condotta e consiglia il Presidente in merito alle eventuali misure da adottare.
Articolo 8
Procedura in caso di eventuali violazioni del codice di condotta
1. Nel rispetto della presunzione di innocenza e della protezione delle vittime, qualora vi sia motivo di ritenere che un membro possa avere violato il presente codice di condotta, il Presidente informa per iscritto il membro interessato e sottopone immediatamente la questione al comitato consultivo (23).
2. Il comitato consultivo esamina le circostanze della presunta violazione e sente il membro interessato, nella più assoluta riservatezza. Sulla base delle risultanze di tali attività, formula una raccomandazione al Presidente del Comitato per un'eventuale decisione.
3. Tenendo conto delle raccomandazioni del comitato consultivo e dopo aver invitato il membro interessato a presentare osservazioni per iscritto, il Presidente del Comitato consulta la presidenza allargata e sottopone poi per decisione all'Ufficio di presidenza la questione delle misure da adottare eventualmente, in conformità dello Statuto dei membri e del Regolamento interno del Comitato.
A seconda del livello di gravità del comportamento del membro, possono essere applicate le seguenti sanzioni:
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— |
ammonimento scritto; |
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— |
inserimento dell'ammonimento scritto nel verbale della riunione dell'Ufficio di presidenza e, se del caso, della sessione plenaria; |
|
— |
sospensione temporanea del membro dallo svolgimento delle funzioni di relatore, di presidente e di membro di gruppo di studio, nonché dalla partecipazione a missioni e a riunioni straordinarie. |
Articolo 9
Applicazione del codice
Il Presidente ha la responsabilità di garantire il rispetto del presente codice di condotta da parte dei membri. In caso di problemi nell'applicazione del codice, il Presidente consulta la presidenza allargata e sottopone poi la questione all'Ufficio di presidenza per decisione.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente codice di condotta entra in vigore all'atto dell'adozione da parte dell'Assemblea plenaria del Comitato.
(1) Tale regolamento è stato modificato il 27 febbraio 2003, il 31 marzo 2004, il 5 luglio 2006, il 12 marzo 2008 e il 14 luglio 2010.
(2) La definizione completa, conforme alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 19 gennaio 2016, figura nelle Modalità d'applicazione del presente Regolamento interno.
(3) GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13 — In particolare, l'articolo 2 del TUE stabilisce che «l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».
(4) GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13 - L'articolo 3 precisa inoltre che «l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli».
(5) GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13 - Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.
(6) GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.
(7) GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.
(8) Regolamento interno 2019.
(9) Statuto dei membri 2012, in particolare l'articolo 2 sulle incompatibilità, e Regolamento interno 2019, articolo 75.
(10) Regolamento interno 2019, articolo 2, paragrafo 3, e Statuto dei membri, articolo 9.
(11) Articolo 302, paragrafi 1 e 2, del TFUE.
(12) Articolo 300, paragrafo 4, del TFUE e articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento interno del Comitato.
(13) GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13, Carta dei diritti fondamentali.
(14) Articoli 300, paragrafo 4, e 304 del TFUE.
(15) Articoli 300, paragrafo 1, e 304 del TFUE.
(16) Carta dei diritti fondamentali, articolo 11, paragrafo 1.
(17) Per quanto riguarda tale aspetto, il personale del CESE deve rispettare il regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEEA) relativo allo Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica.
(18) Articolo 339 del TFUE e articolo 8 dello Statuto dei membri.
(19) Articolo 301 del TFUE.
(20) Decisione del CESE dell'11 ottobre 1999 e accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 (indagini interne dell'OLAF).
(21) Statuto dei membri del CESE 2012, articolo 5 bis (Dichiarazione relativa agli interessi finanziari).
(22) Ossia quelle di Presidente e vicepresidente del CESE, di presidente di gruppo, di presidente di sezione/della CCMI e di questore.
(23) Il Presidente del CESE trasmette immediatamente ogni denuncia ricevuta al comitato consultivo.
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
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25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/80 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 112/2018
del 31 maggio 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2019/656]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (6). |
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(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (7). |
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(8) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (8). |
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(9) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (9). |
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(10) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (10). |
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(11) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (11). |
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(12) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (12). |
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(13) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (13). |
|
(14) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (14). |
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(15) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). |
|
(16) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
al punto 31bc [Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
|
2. |
Dopo il punto 31bcai [Decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione] è inserito quanto segue:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 148/2013, (UE) n. 149/2013, (UE) n. 150/2013, (UE) n. 151/2013, (UE) n. 152/2013, (UE) n. 153/2013, (UE) n. 876/2013, (UE) n. 1002/2013, (UE) n. 1003/2013, (UE) n. 285/2014 e (UE) n. 667/2014 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1247/2012, (UE) n. 1248/2012, (UE) n. 1249/2012 e (UE) n. 484/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2018 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1.
(2) GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11.
(3) GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25.
(4) GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33.
(5) GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37.
(6) GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41.
(7) GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19.
(8) GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2.
(9) GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4.
(10) GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1.
(11) GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31.
(12) GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20.
(13) GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30.
(14) GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32.
(15) GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57.
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
|
25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/87 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 113/2018
del 31 maggio 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2019/657]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (4), rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56. |
|
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC (6). |
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(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (7), rettificato dalla GU L 19 del 25.1.2017, pag. 97. |
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(8) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
al punto 31bc [Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
|
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2. |
Il testo del punto 31bcb [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione] è sostituito da quanto segue: « 32012 R 1247: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20), modificato da:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come in appresso:
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3. |
Al punto 31bce [Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione] è inserito quanto segue, con effetto a decorrere da nove mesi dopo la data di entrata in vigore della presente decisione: «, modificato da:
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4. |
Al punto 31bco [Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti delegati (UE) 2015/1515, (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592, (UE) 2016/1178, rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56, (UE) 2017/104 e (UE) 2017/751 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/105, rettificato dalla GU L 19 del 25.1.2017, pag. 97, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2018 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63.
(2) GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13.
(3) GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5.
(4) GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3.
(5) GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1.
(6) GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15.
(7) GU L 17 del 21.1.2017, pag. 17.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.