ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 109

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
24 aprile 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/634 del Consiglio, del 9 aprile 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/635 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lechazo de Castilla y León (IGP)]

4

 

*

Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/637 della Commissione, del 23 aprile 2019, che approva il colecalciferolo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14 ( 1 )

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/638 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda talune modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

19

 

*

Decisione (UE) 2019/639 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda le modifiche degli allegati A e B della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

22

 

*

Decisione (UE) 2019/640 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10o Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa

24

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/641 della Commissione, del 17 aprile 2019, relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di una famiglia di biocidi contenenti 1R-trans Fenotrina comunicati dall'Irlanda conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 2837]  ( 1 )

26

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia ( GU L 255 dell'11.10.2018 )

28

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2019/50 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat, olio di cipolla, tiacloprid e valifenalato in o su determinati prodotti ( GU L 10 del 14.1.2019 )

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

24.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/1


DECISIONE (UE) 2019/634 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2019

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea siano utilizzate in un paese terzo per effettuare interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre dispongono di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione deve concludere con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status dovrebbe riguardare tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività.

(2)

Il 16 ottobre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Bosnia-Erzegovina per un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina («accordo»).

(3)

I negoziati sono stati portati a buon fine con la siglatura dell'accordo nel gennaio 2019.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(7)

È pertanto opportuno firmare l'accordo e approvare la dichiarazione comune acclusa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina, con riserva della conclusione di tale accordo (4).

Articolo 2

La dichiarazione comune acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(2)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(3)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(4)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


ALLEGATO

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, in particolare in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Bosnia-Erzegovina, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina a condizioni analoghe a quelle dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina.


REGOLAMENTI

24.4.2019   

IT

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L 109/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/635 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2019

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lechazo de Castilla y León» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Lechazo de Castilla y León», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2107/1999 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Lechazo de Castilla y León» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2107/1999 della Commissione, del 4 ottobre 1999, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 258 del 5.10.1999, pag. 3).

(3)  GU C 432 del 30.11.2018, pag. 3.


24.4.2019   

IT

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L 109/6


REGOLAMENTO (UE) 2019/636 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2019

recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata a nome della Comunità con decisione 2006/507/CE del Consiglio (2), nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato a nome della Comunità con decisione 2004/259/CE del Consiglio (3).

(2)

Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (nel prosieguo il «pentaclorofenolo») nell'allegato A (eliminazione) della convenzione.

(3)

In vista della modifica della convenzione, è necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004, inserendo il pentaclorofenolo negli allegati e indicandone i rispettivi limiti di concentrazione, al fine di garantire che i rifiuti contenenti pentaclorofenolo siano gestiti in conformità delle disposizioni della convenzione.

(4)

I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono stati calcolati applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti nelle precedenti modifiche degli stessi allegati (4). I limiti di concentrazione proposti sono ritenuti i più adatti a garantire livelli elevati di tutela della salute umana e dell'ambiente in vista della distruzione o della trasformazione irreversibile del pentaclorofenolo.

(5)

È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alle imprese e alle autorità competenti di adeguarsi ai nuovi requisiti.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 ottobre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(2)  Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

(4)  Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 1), regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007, recante modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1), regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20), regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 67) e regolamento (UE) n. 2016/460 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 17).

(5)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).


ALLEGATO

Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati come segue:

1)

Nella tabella dell'allegato IV è inserita la riga seguente:

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7

Sostanza

Numero CAS

Numero CE

Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

«Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri

87-86-5 e altri

201-778-6 e altri

100 mg/kg»

2)

All'allegato V, parte 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE (1)

Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (2)

Operazione

10

RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP): 10 000 mg/kg;

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Clordano: 5 000 mg/kg;

Clordecone: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endosulfan: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Eptacloro: 5 000 mg/kg;

Esabromobifenile: 5 000 mg/kg;

Esabromociclododecano (3):1 000 mg/kg;

Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg;

Esaclorobutadiene: 1 000 mg/kg;

Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5 000  mg/kg

Mirex: 5 000 mg/kg;

Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg;

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri: 1 000  mg/kg;

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/kg

Bifenili policlorurati (PCB) (4): 50 mg/kg;

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg

Naftaleni policlorurati (*1): 1 000 mg/kg;

Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C12H6Br4O), pentabromodifeniletere (C12H5Br5O), esabromodifeniletere (C12H4Br6O) e eptabromodifeniletere (C12H3Br7O): 10 000  mg/kg;

Toxafene: 5 000 mg/kg;

È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:

1)

lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:

formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;

miniere di sale;

discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 19 03 della decisione 2000/532/CE;

2)

sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (5) e della decisione 2003/33/CE del Consiglio (6);

3)

è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.

10 01

Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 14 (*1)

Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 16 (*1)

Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 02

Rifiuti dell'industria siderurgica

10 02 07 (*1)

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03

Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 04 (*1)

Scorie della produzione primaria

10 03 08 (*1)

Scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 (*1)

Scorie nere della produzione secondaria

10 03 19 (*1)

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 03 21 (*1)

Altre particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 29 (*1)

Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 04

Rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 (*1)

Scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02 (*1)

Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 04 (*1)

Polveri dei gas di combustione

10 04 05 (*1)

Altre polveri e particolato

10 04 06 (*1)

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05

Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 03 (*1)

Polveri dei gas di combustione

10 05 05 (*1)

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06

Rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 03 (*1)

Polveri dei gas di combustione

10 06 06 (*1)

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 08

Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 08 (*1)

Scorie saline della produzione primaria e secondaria

10 08 15 (*1)

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09

Rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 09 (*1)

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 11

Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01 (*1)

Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 03 (*1)

Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

17

RIFIUTI DALL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

17 01

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 06 (*1)

Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 05

Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati) rocce e materiale di dragaggio

17 05 03 (*1)

Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 09

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 02 (*1)

Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB

17 09 03 (*1)

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01

Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 07 (*1)

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 11 (*1)

Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 13 (*1)

Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 15 (*1)

Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 04

Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 02 (*1)

Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 (*1)

Fase solida non vetrificata»

Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  2000/532/CE: Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(2)  Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

(3)  Per «esabromociclododecano» si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.

(4)  Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

(5)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(6)  Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).

(*1)  I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.


24.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/637 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2019

che approva il colecalciferolo come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 aprile 2013 l'autorità di valutazione competente della Svezia ha ricevuto, in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), una domanda d'iscrizione nell'allegato I di detta direttiva del principio attivo colecalciferolo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14, rodenticidi, descritto nell'allegato V della direttiva 98/8/CE e corrispondente al tipo di prodotto 14 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 15 aprile 2016 l'autorità di valutazione competente della Svezia ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») la relazione di valutazione, insieme alle sue raccomandazioni, in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il parere dell'Agenzia (3) è stato adottato il 13 dicembre 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(4)

In base a tale parere, il colecalciferolo è un pro-ormone e quindi soddisfa i criteri fissati dal regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione (4) per essere considerato una sostanza con proprietà di interferenza endocrina in grado di produrre effetti nocivi sull'uomo. Il colecalciferolo soddisfa pertanto il criterio di esclusione stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Inoltre, in base a tale parere, l'uso di prodotti contenenti colecalciferolo suscita preoccupazioni per la possibilità di un avvelenamento primario e secondario, anche quando si applicano severe misure di gestione del rischio; quindi il colecalciferolo soddisfa anche il criterio per essere considerato candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 un principio attivo che soddisfa un criterio di esclusione può essere approvato solo se è dimostrato che è rispettata almeno una delle condizioni di deroga stabilite in tale articolo.

(7)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica dal 17 luglio al 15 settembre 2017 al fine di raccogliere informazioni pertinenti, anche relative ai sostituti disponibili (5).

(8)

La Commissione ha svolto anche una consultazione pubblica specifica dal 7 febbraio al 7 aprile 2018 al fine di raccogliere informazioni per verificare il rispetto delle condizioni di deroga stabilite all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha messo a disposizione del pubblico i contributi raccolti durante tale consultazione (6).

(9)

Le informazioni ottenute tramite le due consultazioni pubbliche sopramenzionate, l'esperienza acquisita attraverso l'autorizzazione dei rodenticidi e il rinnovo dell'approvazione di principi attivi anticoagulanti usati nei rodenticidi nonché le informazioni sulla disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti indicati nell'allegato 1 della relazione finale della Commissione relativa alle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti come biocidi (7) sono stati discussi con gli Stati membri in seno al comitato permanente sui biocidi.

(10)

I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare gravi pericoli per la salute umana o animale. I principi attivi anticoagulanti, che per ora sono i principali principi attivi usati nei rodenticidi, soddisfano anche i criteri di esclusione stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, dato che sono classificati come tossici per la riproduzione di categoria 1B e sono per la maggior parte sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Altri principi attivi alternativi attualmente approvati per il tipo di prodotto 14 e non soggetti a esclusione, vale a dire l'anidride carbonica, l'alfacloraloso, il fosfuro di alluminio, l'acido cianidrico e la polvere di pannocchie di granturco, hanno vincoli inerenti alla loro natura e condizioni d'uso limitate. I metodi di prevenzione o controllo non chimici per roditori, come le trappole meccaniche, elettriche o a colla, possono non essere sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi riguardo alla loro accettabilità sul piano etico e alle inutili sofferenze causate ai roditori.

(11)

L'approvazione del colecalciferolo consentirebbe l'immissione sul mercato di un altro principio attivo e sarebbe utile per affrontare la crescente resistenza sviluppata dai roditori ai principi attivi anticoagulanti, dato che il colecalciferolo agisce in modo completamente diverso rispetto agli anticoagulanti. La disponibilità del colecalciferolo può ridurre anche l'utilizzo dei principi attivi anticoagulanti, in particolare di quelli più potenti di seconda generazione. Il colecalciferolo può quindi svolgere un ruolo in futuro per garantire un controllo soddisfacente delle popolazioni di roditori nell'ambito di un approccio di difesa integrata, a sostegno delle suddette alternative non soggette a criteri di esclusione, riducendo eventualmente il ricorso a principi attivi anticoagulanti nei rodenticidi.

(12)

Un insufficiente controllo dei roditori può avere inoltre notevoli ripercussioni negative non solo sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. Nonostante le sue proprietà di interferenza endocrina, il colecalciferolo può essere considerato come avente nel complesso un profilo tossicologico ed ecotossicologico migliore rispetto ai principi attivi anticoagulanti, in quanto non è classificato né come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B né come sostanza PBT o vPvB. Il colecalciferolo è la vitamina D3 che, in dosi appropriate, è un elemento essenziale per la vita umana e si prevede che presenti meno rischi per l'uomo rispetto ai principi attivi anticoagulanti se usato come rodenticida. I rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso di prodotti contenenti colecalciferolo possono essere mitigati se sono rispettate determinate specifiche e condizioni. Come già spiegato, il colecalciferolo può svolgere un ruolo in futuro per contribuire a un controllo soddisfacente delle popolazioni di roditori nell'ambito di un approccio di difesa integrata, a sostegno delle suddette alternative non soggette a criteri di esclusione, riducendo eventualmente il ricorso ai rodenticidi anticoagulanti che destano in genere maggiori preoccupazioni. In questo contesto, la mancata approvazione di tale principio attivo priverebbe gli utilizzatori di uno strumento di controllo dei roditori che potrebbe apportare un valore aggiunto ed è adeguato almeno quanto molte altre sostanze alternative utilizzate. La mancata approvazione del colecalciferolo come principio attivo avrebbe quindi ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. La condizione stabilita all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è quindi rispettata.

(13)

È pertanto opportuno approvare il colecalciferolo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

(14)

Dato che il colecalciferolo soddisfa il criterio di esclusione fissato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dovrebbe avere una durata non superiore a cinque anni, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, di tale regolamento.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il colecalciferolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14, fatte salve le specifiche e le condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: Cholecalciferol, Product type: 14 (Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo colecalciferolo, tipo di prodotto 14), ECHA/BPC/180/2017.

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).

(5)  https://echa.europa.eu/potential-candidates-for-substitution-previous-consultations

(6)  https://circabc.europa.eu/w/browse/c29a57c2-e31d-43d8-9675-6aec345218cf

(7)  https://circabc.europa.eu/sd/a/352bffd8-babc-4af8-9d0c-a1c87a3c3afc/Final%20Report%20RMM.pdf


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC, numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Colecalciferolo

Denominazione IUPAC:

(3β,5Z,7E)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol

N. CE: 200-673-2

N. CAS: 67-97-0

970 g/kg

1o luglio 2019

30 giugno 2024

7

Il colecalciferolo è considerato candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni generali:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo. Inoltre, a norma dell'allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto comprende una verifica per stabilire se le condizioni fissate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 possono essere rispettate;

2)

l'uso dei prodotti è autorizzato solo negli Stati membri in cui è rispettata almeno una delle condizioni fissate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012;

3)

conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 non è autorizzata la messa a disposizione sul mercato di prodotti per l'uso da parte del pubblico;

4)

la concentrazione nominale del colecalciferolo nei biocidi non supera lo 0,075 % p/p;

5)

i prodotti contengono un agente repellente e un colorante;

6)

i prodotti non sono autorizzati sotto forma di polvere tracciante;

7)

i prodotti sotto forma di formulazioni con azione per contatto, diversi dalla polvere tracciante, sono autorizzati solo per l'uso da parte di professionisti formati, in ambienti interni non accessibili ai bambini o ad animali non bersaglio;

8)

sono autorizzati solo i prodotti pronti per l'uso;

9)

l'esposizione primaria e secondaria dell'uomo, degli animali non bersaglio e dell'ambiente è ridotta al minimo, valutando e applicando tutte le misure di mitigazione del rischio appropriate e disponibili. Tra queste vi sono, ad esempio, la restrizione a un uso professionale o da parte di professionisti formati, se possibile, e la fissazione di condizioni specifiche aggiuntive per le varie categorie di utilizzatori;

10)

i roditori morti e le esche non consumate sono smaltiti in conformità alle regolamentazioni locali. Il metodo di smaltimento è descritto specificamente nel sommario delle caratteristiche del prodotto dell'autorizzazione nazionale ed è indicato sull'etichetta del prodotto.

Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere utilizzati da professionisti formati sono soggette alle condizioni seguenti:

1)

i prodotti possono essere autorizzati per l'uso in fognature, spazi aperti o discariche di rifiuti;

2)

i prodotti possono essere autorizzati per l'uso in punti esca coperti e protetti, purché questi offrano un livello di protezione per le specie non bersaglio e l'uomo pari a quello delle stazioni esca a prova di manomissione;

3)

i biocidi possono essere autorizzati per l'uso in esche permanenti in luoghi con un elevato potenziale di reinvasione solo se altri metodi di controllo si sono rivelati insufficienti;

4)

i prodotti non sono autorizzati per l'uso in esche a intervalli di applicazione;

5)

chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati a utilizzatori professionali formati provvede affinché tali prodotti non siano forniti a persone che non sono professionisti formati.

Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere utilizzati da professionisti sono soggette alle condizioni seguenti:

1)

i prodotti non sono autorizzati per l'uso in fognature, spazi aperti o discariche di rifiuti;

2)

i prodotti non sono autorizzati per l'uso in esche permanenti o a intervalli di applicazione;

3)

i prodotti sono autorizzati per l'uso solo in stazioni esca a prova di manomissione;

4)

chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti destinati agli utilizzatori professionali provvede affinché tali prodotti non siano forniti al pubblico.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


DECISIONI

24.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/19


DECISIONE (UE) 2019/638 DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda talune modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione») è entrata in vigore nel 1992 ed è stata conclusa dall'Unione ai sensi della decisione 93/98/CEE del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) attua la convenzione e la decisione C (2001)107/FINAL del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relativa alla revisione della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero («decisione dell'OCSE») nell'Unione.

(3)

Conformemente alla convenzione, la conferenza delle parti esamina e adotta, se del caso, modifiche della convenzione. Le modifiche della convenzione devono essere adottate a una riunione della conferenza delle parti.

(4)

Alla sua quattordicesima riunione la conferenza delle parti esamina e adotta, se del caso, modifiche degli allegati della convenzione. Tali modifiche aggiungerebbero voci negli allegati II e VIII della convenzione e modificherebbero la voce B3010 nell'allegato IX della convenzione.

(5)

Le proposte di modifica degli allegati II, VIII e IX della convenzione, presentate dalla Norvegia, sono state distribuite alle parti il 26 ottobre 2018. Una correzione della proposta di modifica dell'allegato IX è stata distribuita alle parti il 6 dicembre 2018. In base alle proposte, i rifiuti di plastica che richiedono particolare considerazione e i rifiuti di plastica pericolosi indicati nelle nuove voci degli allegati II e VIII della convenzione, rientrerebbero nel sistema di controllo previsto dalla convenzione, mentre i rifiuti di plastica non pericolosi che rientrano nell'ambito della voce modificata B3010 dell'allegato IX della convenzione continuerebbero a essere oggetto di scambio tra paesi fatte salve le attuali condizioni conformemente alla convenzione.

(6)

L'Unione dovrebbe sostenere gli obiettivi delle modifiche proposte degli allegati della convenzione, in quanto contribuiranno a migliorare i controlli sulle esportazioni di rifiuti di plastica, a evitare che queste siano effettuate verso paesi che non dispongono di infrastrutture adeguate per una raccolta efficace e una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente, a sostenere una gestione dei rifiuti di plastica rispettosa dell'ambiente, a ridurre i rischi che questi ultimi finiscano nell'ambiente e a prevenire il problema ambientale dei rifiuti marini a livello mondiale. L'Unione dovrebbe tuttavia proporre e sostenere cambiamenti alle modifiche degli allegati della convenzione proposte dalla Norvegia, al fine di chiarire l'ambito di applicazione di tali modifiche e migliorare il testo, nonché stabilire un'opportuna data successiva per l'applicazione di dette modifiche rispetto a quanto previsto all'articolo 18 della convenzione, facilitando così la loro attuazione ed esecuzione.

(7)

È opportuno mantenere l'attuale situazione relativa alle spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi, incluse alcune miscele di rifiuti di plastica non pericolosi, all'interno dell'Unione e del SEE e, pertanto, non utilizzare il sistema di controllo derivante dall'aggiunta di una voce nell'allegato II della convenzione per tali spedizioni. A tal fine l'Unione dovrebbe, se necessario, utilizzare le procedure di cui alla decisione dell'OCSE e la procedura per accordi o convenzioni bilaterali, multilaterali o regionali concernenti i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti con parti o non parti conformemente alla convenzione per assicurare che non siano imposti controlli supplementari sulle spedizioni dei rifiuti di plastica non pericolosi, incluse alcune miscele di rifiuti di plastica non pericolosi all'interno dell'Unione e del SEE, a seguito dell'adozione della modifica dell'allegato II della convenzione o la modifica della voce B3010 dell'allegato IX della convenzione.

(8)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti relativa alle modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione, in quanto tali modifiche saranno vincolanti per l'Unione e potranno incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (CE) n. 1013/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione») è sostenere l'adozione delle modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione volte ad aggiungere e modificare voci relative ai rifiuti di plastica, fatte salve le seguenti considerazioni:

a)

l'Unione sostiene le modifiche proposte dalla Norvegia di aggiungere una nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi (che devono essere soggetti al sistema di controllo della convenzione) nell'allegato II della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica non pericolosi e che detta voce sia chiaramente definita, tra l'altro, con una chiara formulazione della voce B3010 nell'allegato IX della convenzione, al fine di facilitare l'attuazione e l'esecuzione degli obblighi delle parti in relazione all'aggiunta della nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi nell'allegato II della convenzione;

b)

l'Unione sostiene le modifiche proposte dalla Norvegia di aggiungere una nuova voce per i rifiuti di plastica pericolosi (che devono essere soggetti al sistema di controllo) nell'allegato VIII della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica pericolosi;

c)

l'Unione sostiene la proposta della Norvegia di modificare la voce B3010 per i rifiuti di plastica non pericolosi (che non devono essere soggetti al sistema di controllo, a meno che tali rifiuti contengano un materiale appartenente a una categoria nell'allegato I della convenzione in misura tale da esibire una caratteristica pericolosa nell'allegato III della convenzione) nell'allegato IX della convenzione, a condizione che tale proposta sia modificata al fine di:

i)

chiarire l'ambito di applicazione, cosicché soltanto i materiali di plastica non miscelati destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, preferibilmente limitati all'operazione R3 nell'allegato IV della convenzione siano inclusi nella voce;

ii)

migliorare il testo e semplificare la definizione della voce B3010 nell'allegato IX della convenzione, in maniera da agevolare l'attuazione e l'esecuzione degli obblighi delle parti in relazione alla modifica di tale voce, in particolare in quanto detta voce è collegata alla voce proposta per i rifiuti di plastica non pericolosi nell'allegato II della convenzione;

d)

l'Unione propone e sostiene la fissazione di un'opportuna data successiva per l'applicazione delle modifiche rispetto alla data prevista all'articolo 18 della convenzione.

2.   Nel caso l'aggiunta di una nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi nell'allegato II o la modifica della voce B3010 nell'allegato IX della convenzione sia adottata alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, o nel caso entrambe siano adottate, l'Unione, se necessario, adotta le misure richieste a norma della decisione dell'OCSE e dell'articolo 11 della convenzione per garantire che gli attuali controlli sulle spedizioni dei rifiuti di plastica non pericolosi, incluse alcune miscele di rifiuti di plastica non pericolosi, restino impregiudicati all'interno dell'Unione e del SEE.

Articolo 2

Alla luce dell'andamento della quattordicesima riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all'articolo 1, durante una riunione di coordinamento sul posto, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1o febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).


24.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/22


DECISIONE (UE) 2019/639 DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda le modifiche degli allegati A e B della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è entrata in vigore il 17 maggio 2004 ed è stata conclusa dall'Unione mediante la decisione 2006/507/CE del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), attua la convenzione nell'Unione.

(3)

Ai sensi dell'articolo 8 della convenzione, la conferenza delle parti può inserire sostanze chimiche negli elenchi degli allegati A, B e/o C della convenzione e specificare le misure di controllo relative a tali sostanze chimiche.

(4)

Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente da ulteriori emissioni di dicofol, acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati, è necessario ridurre o eliminare la produzione e l'uso di tali sostanze chimiche a livello mondiale e sostenere il loro inserimento negli elenchi dei pertinenti allegati della convenzione. Inoltre, è necessario ridurre ulteriormente o eliminare l'uso dell'acido perfluorottano sulfonato (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), modificando o eliminando gli scopi accettabili e/o le deroghe specifiche di cui all'allegato B della convenzione.

(5)

Alla sua nona riunione la conferenza delle parti dovrebbe decidere se inserire dette sostanze chimiche nell'elenco dell'allegato A della convenzione e modificare voci già inserite nell'allegato B della convenzione.

(6)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda le modifiche degli allegati A e B della convenzione, poiché tali modifiche saranno vincolanti per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»), tenendo debitamente conto delle pertinenti raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, deve essere di sostegno a quanto segue:

a)

l'inclusione del dicofol nell'allegato A della convenzione senza deroghe specifiche;

b)

l'inserimento dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell'elenco dell'allegato A della convenzione, compreso l'inserimento di una nuova parte [X] nell'elenco di detto allegato della convenzione, con deroghe specifiche per:

i)

la produzione di semiconduttori o dei relativi dispositivi elettronici, compresa, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali modifiche, una deroga per le parti destinate al rinnovo delle apparecchiature utilizzate nella produzione di semiconduttori o dei relativi dispositivi elettronici;

ii)

i rivestimenti fotografici applicati a pellicole;

iii)

i tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza;

iv)

i dispositivi medici impiantabili e invasivi;

v)

le schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e degli incendi di combustibili liquidi già presenti in sistemi installati, siano essi fissi o mobili;

vi)

l'uso di ioduro di perfluoroottano per la produzione di bromuro di perfluoroottano ai fini della fabbricazione di prodotti farmaceutici fino al 2036, soggetto a riesame periodico;

c)

la modifica del paragrafo 3, lettera b), della parte [X] dell'allegato A della convenzione sul PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati: aggiunta di «Possono essere autorizzate prove volte a verificare il corretto funzionamento di un sistema installato già contenente schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati, a condizione di prevenire le emissioni nell'ambiente e di smaltire senza rischi per l'ambiente gli effluenti raccolti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione.»;

d)

la cancellazione dei seguenti «scopi accettabili» dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e ai suoi derivati nell'allegato B della convenzione: immagini fotografiche, rivestimenti fotoresistenti e antiriflesso per semiconduttori, agente di incisione per semiconduttori composti e filtri in ceramica, fluidi idraulici per l'aviazione, determinati dispositivi medici [per esempio produzione di copolimero di etilene-tetrafluoretilene (ETFE) a strati e radio-opaco, dispositivi medico-diagnostici in vitro, filtri colorati CCD];

e)

la cancellazione delle seguenti «deroghe specifiche» dalla voce relativa al PFOS e ai suoi derivati nell'allegato B della convenzione: fotomaschere nei settori industriali dei semiconduttori e dei dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri), placcatura a carattere decorativo, parti elettriche ed elettroniche di alcune fotocopiatrici e stampanti a colori, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, produzione di petrolio indotta chimicamente;

f)

la modifica dello «scopo accettabile» per il PFOS e i suoi derivati per la produzione e l'uso di schiume antincendio in una «deroga specifica» per l'uso di schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e la soppressione degli incendi di combustibili liquidi;

g)

la modifica dello «scopo accettabile» per il PFOS e i suoi derivati per la produzione e l'uso nella placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri) solo in sistemi a ciclo chiuso in una «deroga specifica» per detto uso;

h)

la modifica dello «scopo accettabile» per il PFOS e i suoi derivati per l'uso nelle esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta spp. e Acromyrmex spp., includendo il sulfluramid e specificando che lo «scopo accettabile» è solo per uso agricolo.

Articolo 2

Alla luce dell'andamento della nona riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono concordare modifiche minori della posizione di cui all'articolo 1, durante le riunioni di coordinamento in loco, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).


24.4.2019   

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L 109/24


DECISIONE (UE) 2019/640 DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2019

relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10o Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applica la parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro dell'11o Fondo europeo di sviluppo (FES), l'Unione ha finora impegnato un totale di 1 627 300 000 EUR per il Fondo per la pace in Africa (APF) onde fornire sostegno finanziario alle risposte dell'Unione africana alle crisi di sicurezza in corso e emergenti in Africa. Questo impegno per la pace e la sicurezza nel continente africano dovrebbe essere mantenuto nel periodo 2019-2020.

(2)

Le esigenze dell'APF per il periodo 2019-2020 sono stimate pari a 814 860 000 EUR.

(3)

È opportuno utilizzare i fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10o FES per garantire il finanziamento dell'APF fino alla fine del 2020.

(4)

Tali fondi dovrebbero finanziare le attività dell'APF, compreso il sostegno all'operatività dell'architettura africana di pace e di sicurezza, il sostegno alle iniziative volte a prevenire e gestire i conflitti violenti in caso di necessità urgenti e impreviste in situazioni di crisi (meccanismo di risposta rapida) e il sostegno alle operazioni di sostegno alla pace guidate dall'Africa, e dovrebbero coprire le spese di supporto sostenute dalla Commissione.

(5)

Tali fondi dovrebbero essere utilizzati conformemente al pertinente programma d'azione pluriennale dell'APF e alle norme e alle procedure applicabili all'11o FES, come previsto dai regolamenti del Consiglio (UE) 2015/322 (2), e (UE) 2018/1877 (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È stanziato un importo massimo di 445 860 000 EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10o Fondo europeo di sviluppo (FES) per rialimentare il Fondo per la pace in Africa per il periodo 2019-2020.

Di tale importo, un massimo di 14 860 000 EUR è destinato a coprire le spese di supporto sostenute dalla Commissione.

Tali fondi sono utilizzati conformemente alle norme e alle procedure previste per l'11o FES.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1).


24.4.2019   

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L 109/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/641 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2019

relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di una famiglia di biocidi contenenti 1R-trans Fenotrina comunicati dall'Irlanda conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 2837]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 agosto 2015 la società CSI-Europe («il richiedente») ha presentato alle autorità competenti di diversi Stati membri, compresa la Germania («gli Stati membri interessati»), una domanda di riconoscimento reciproco in parallelo di una famiglia di biocidi costituita da esche insetticide contro le formiche contenenti la sostanza attiva 1R-trans Fenotrina («la famiglia di prodotti in causa»). L'Irlanda ha svolto il ruolo di Stato membro responsabile della valutazione della domanda di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 («lo Stato membro di riferimento»).

(2)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 30 giugno 2017 la Germania ha comunicato delle obiezioni al gruppo di coordinamento e al richiedente, segnalando che la famiglia di prodotti in causa non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), di tale regolamento.

(3)

La Germania ritiene che i dati sull'efficacia forniti dal richiedente e valutati dallo Stato membro di riferimento non siano accettabili. Esprime delle riserve sul fatto che l'appetibilità dei prodotti esca sia stata sufficientemente dimostrata nelle prove di laboratorio. Mette inoltre in dubbio la validità dello studio di campo, dal momento che non è stato effettuato in primavera, e la validità dell'analisi statistica effettuata dal richiedente. Inoltre, la Germania non condivide il giudizio emesso dallo Stato membro di riferimento sulla base del parere di esperti, di cui all'allegato VI, punto 12, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(4)

Il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli Stati membri interessati e il richiedente a presentare osservazioni scritte in merito alla comunicazione. Il Belgio, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Regno Unito e il richiedente hanno presentato le loro osservazioni. La comunicazione è stata anche oggetto di discussione in occasione della riunione del gruppo di coordinamento del 26 settembre 2017.

(5)

Poiché non è stato raggiunto alcun accordo all'interno del gruppo di coordinamento, il 16 gennaio 2018 lo Stato membro di riferimento ha comunicato alla Commissione le obiezioni irrisolte a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Lo Stato membro di riferimento ha contestualmente fornito alla Commissione una descrizione dettagliata delle questioni su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Una copia della descrizione è stata inviata agli Stati membri interessati e al richiedente.

(6)

Il 16 febbraio 2018 la Commissione ha chiesto il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») su una serie di questioni concernenti le obiezioni irrisolte, a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

Il 18 ottobre 2018 l'Agenzia ha adottato un parere (2).

(8)

Secondo l'Agenzia, l'appetibilità delle esche che rientrano nella famiglia di prodotti in causa è stata sufficientemente dimostrata per l'uso dichiarato.

(9)

Nel suo parere l'Agenzia indica inoltre che lo studio di campo è valido, dal momento che dimostra una maggiore riduzione della popolazione di formiche nei nidi trattati rispetto ai nidi di controllo. L'Agenzia ritiene inoltre che l'analisi statistica dei risultati dello studio di campo effettuato dal richiedente sia accettabile. Tenendo conto degli orientamenti dell'Unione (3) applicabili al momento della presentazione della domanda, l'Agenzia conclude che l'efficacia della famiglia di prodotti in causa per l'uso dichiarato è sufficientemente dimostrata dai dati raccolti sul campo forniti dal richiedente.

(10)

Alla luce del parere dell'Agenzia, la famiglia di prodotti in causa è sufficientemente efficace a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica alla famiglia di biocidi identificata con il numero BC-LR019221-36 nel registro per i biocidi.

Articolo 2

La famiglia di biocidi di cui all'articolo 1 soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2019

Per la Commissione

Jyrki KATAINEN

Vicepresidente


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  ECHA opinion of 18 October 2018 on a request according to Article 38 of Regulation (EU) No 528/2012 on «Questions on unresolved objections during mutual recognition of a PT 18 biocidal product family containing 1R-trans phenothrin for use against ants» [Parere dell'ECHA del 18 ottobre 2018 su una richiesta conforme all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 528/2012 «Questioni relative alle obiezioni irrisolte durante il riconoscimento reciproco di una famiglia di biocidi del tipo di prodotto 18 contenente 1R-trans Fenotrina per l'uso contro le formiche» (ECHA/BPC/216/2018)].

(3)  Technical Notes for Guidance on product evaluation (2012) – Efficacy tests for product type 18 –insecticides, acaricides and products to control other arthropods and product type 19 – repellents and attractants (only concerning arthropods) [Note tecniche per gli orientamenti sulla valutazione dei prodotti (2012) – Test di efficacia per il tipo di prodotto 18: insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, e per il tipo di prodotto 19: repellenti e attrattivi (solo per quanto riguarda gli artropodi)].

https://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg_efficacy_pt18-19_final_en.pdf/9c72241e-0eea-4f23-8e5f-f52d00a83382


Rettifiche

24.4.2019   

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L 109/28


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 255 dell'11 ottobre 2018 )

Alla pagina 4, articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto i),

anziché:

«0,1815 EUR per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 853 692 capi;»,

leggasi:

«0,1815 EUR alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 853 692 capi;».

Alla pagina 4, articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto ii),

anziché:

«1,2225 EUR per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 48 050 capi.»,

leggasi:

«1,2225 EUR alla settimana per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 48 050 capi.».


24.4.2019   

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L 109/28


Rettifica del regolamento (UE) 2019/50 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat, olio di cipolla, tiacloprid e valifenalato in o su determinati prodotti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 10 del 14 gennaio 2019 )

Alla pagina 12, allegato che modifica le colonne relative alle sostanze clomazone, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat e tiacloprid dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, tabella, titolo della colonna relativa alla sostanza lambda-cialotrina,

anziché:

«Lambda-cialotrina (F) (R)»,

leggasi:

«Lambda-cialotrina (comprende la gamma-cialotrina) (somma degli isomeri R,S e S,R) (F)».

Alla pagina 17, allegato che modifica le colonne relative alle sostanze clomazone, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat e tiacloprid dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, tabella, voce relativa ai semi di cotone,

anziché:

«0401090

Semi di cotone

 

0,01 (*)

0,2

0,5 (+)

0,15»,

leggasi:

«0401090

Semi di cotone

 

0,01 (*)

0,2

5 (+)

0,15».

Alla pagina 22, allegato che modifica le colonne relative alle sostanze clomazone, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat e tiacloprid dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, note in calce alla tabella,

anziché:

«Lambda-cialotrina (F) (R)

R

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

Lambda-cialotrina - codice 1000000 eccetto 1040000: Lambda-cialotrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)»,

leggasi:

«Lambda-cialotrina (comprende la gamma-cialotrina) (somma degli isomeri R,S e S,R) (F)».