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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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23.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/620 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2019
che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Capo Verde è un paese che beneficia del sistema di preferenze generalizzate, definito come «SPG» nel regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 della Commissione (3), a Capo Verde è stata concessa una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 (4) per quanto attiene alla definizione della nozione di prodotti originari stabilita nell'ambito dell'SPG. La deroga verteva sui volumi annuali di 2 500 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e 875 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. In virtù della deroga e nei limiti di tali quantitativi i prodotti suddetti erano considerati originari di Capo Verde anche se, pur essendo prodotti a Capo Verde, erano ottenuti da pesce non originario. Essendo stata prorogata tre volte, la deroga è scaduta il 31 dicembre 2018 (5). |
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(2) |
Con lettera datata 22 ottobre 2018, Capo Verde ha presentato una richiesta di proroga di detta deroga, per i medesimi volumi annuali, per un periodo subordinato all'entrata in vigore del nuovo accordo di partenariato economico («APE») tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014. In virtù delle regole sul cumulo, l'APE consentirà all'industria di trasformazione ittica capoverdiana di ottemperare alle norme relative all'origine preferenziale ricorrendo a pesce originario di altri Stati dell'Africa occidentale. |
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(3) |
Dal 2008 i quantitativi annuali totali concessi a Capo Verde nell'ambito della deroga hanno contribuito in modo considerevole a migliorare la situazione nel settore della trasformazione ittica di Capo Verde. Tali quantitativi hanno contribuito anche, in una certa misura, a rivitalizzare la flotta di piccoli pescherecci di Capo Verde, di fondamentale importanza per il paese. |
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(4) |
Le argomentazioni esposte nella richiesta dimostrano che, in assenza della deroga, la capacità dell'industria di trasformazione ittica capoverdiana di continuare ad esportare verso l'Unione nell'ambito dell'SPG sarebbe seriamente compromessa, con possibili ripercussioni negative sullo sviluppo della flotta capoverdiana di piccoli pescherecci dediti alla pesca pelagica. |
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(5) |
Risulta necessario un lasso di tempo supplementare per consolidare i risultati già conseguiti da Capo Verde nei suoi sforzi di rivitalizzazione della flotta peschereccia locale. La deroga dovrebbe dare a Capo Verde il tempo sufficiente per conformarsi alle norme in vista dell'ottenimento dell'origine preferenziale. |
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(6) |
Tenuto conto della natura temporanea delle deroghe concesse in merito alla definizione della nozione di «prodotti originari», la deroga dovrebbe essere concessa per un periodo di due anni o subordinatamente all'entrata in vigore del nuovo accordo di partenariato economico (APE) tra l'Unione e l'Africa occidentale, per un quantitativo annuale di 2 500 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e 875 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. La deroga dovrebbe tuttavia terminare il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'APE con l'Africa occidentale, se questo avviene prima del 31 dicembre 2020. |
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(7) |
I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbero essere gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (6), che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari. |
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(8) |
La deroga dovrebbe essere concessa a condizione che le autorità doganali di Capo Verde adottino le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga e che trasmettano alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, a norma del presente regolamento nonché i numeri di serie di detti certificati. Se il sistema degli esportatori registrati (REX), a norma dell'articolo 79 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, entra in vigore in Capo Verde nel corso del 2019, la medesima regola dovrebbe applicarsi alle dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il giorno dopo la pubblicazione al fine di tener conto della situazione di Capo Verde e di consentire a questo paese di avvalersi della deroga senza ulteriori indugi. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all'articolo 41, lettera b), e all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (7), le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello del codice NC 1604 15 11, ex 1604 19 97 e 1604 20 90 prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di Capo Verde a norma degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.
Articolo 2
1. La deroga si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e
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a) |
31 dicembre 2020 oppure, |
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b) |
se l'accordo di partenariato economico tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014 («APE»), entra in vigore il 31 dicembre 2020 o anteriormente a tale data, il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell'accordo. |
2. La deroga si applica ai prodotti nei limiti del quantitativo annuo di cui all'allegato.
3. L'applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Articolo 3
I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.
Articolo 4
La deroga è concessa alle seguenti condizioni:
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1. |
Le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. |
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2. |
Nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura: «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2019/xxx». In caso di applicazione del sistema dell'esportatore registrato in Capo Verde nel 2019, detta dicitura è indicata sulle dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati. |
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3. |
Ogni trimestre le autorità competenti di Capo Verde trasmettono alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati e/o dichiarazioni di origine, in applicazione del presente regolamento nonché i numeri di serie di detti certificati. |
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nell'Unione europea (GU L 119 del 7.5.2011, pag. 1).
(4) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/968 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 13).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(7) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
ALLEGATO
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N. d'ordine |
Codice NC |
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Designazione delle merci |
Periodi |
Quantitativo annuo (peso netto in t) |
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09.1647 |
1604 15 11 ex 1604 19 97 |
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Preparazioni o conserve di filetti di sgombro (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias) |
Dall'1.1.2019 fino alla data stabilita conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 |
2 500 tonnellate |
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09.1648 |
ex 1604 19 97 1604 20 90 |
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Preparazioni o conserve di filetti di tombarello (Auxis thazard, Auxis rochei) |
Dall'1.1.2019 fino alla data stabilita conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 |
875 tonnellate |
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23.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/621 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2019
relativo alle informazioni tecniche necessarie per il controllo tecnico degli elementi da controllare, riguardanti l'uso dei metodi di controllo raccomandati, e che stabilisce norme dettagliate concernenti il formato dei dati e le procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla direttiva 2014/45/UE, al fine di facilitare il controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione che definiscano l'insieme delle informazioni tecniche necessarie per il controllo degli elementi e riguardanti l'uso dei metodi di controllo raccomandati. |
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(2) |
L'allegato I della direttiva 2014/45/UE stabilisce gli elementi da controllare come minimo, le norme minime da applicare e i metodi di controllo raccomandati. |
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(3) |
Al fine di facilitare il controllo tecnico periodico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, è opportuno che la Commissione adotti anche norme dettagliate riguardanti il formato dei dati e le procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti. |
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(4) |
Gli Stati membri possono escludere dal controllo tecnico i veicoli a due o tre ruote (veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e con motori di cilindrata superiore a 125 cm3) se sono state messe in atto misure alternative efficaci in materia di sicurezza stradale. Al fine di facilitare l'introduzione e l'armonizzazione dei controlli tecnici di tali veicoli è tuttavia opportuno definire anche un insieme di informazioni a scopo di orientamento. |
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(5) |
Gli obblighi e i requisiti stabiliti nel presente regolamento non dovrebbero pregiudicare gli obblighi e i requisiti previsti dai regolamenti (CE) n. 715/2007 (2) e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(6) |
È opportuno concedere ai costruttori un periodo di tempo sufficiente per attuare le soluzioni online necessarie per mettere le informazioni tecniche a disposizione dei centri di controllo e delle autorità competenti pertinenti. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono adottate in conformità al parere del comitato istituito all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce per i controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:
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a) |
un insieme di informazioni tecniche su impianto di frenatura, sterzo, visibilità, luci, riflettori, circuito elettrico, assi, ruote, pneumatici, sospensioni, telaio, elementi fissati al telaio, altri equipaggiamenti ed effetti nocivi, necessarie per il controllo tecnico degli elementi da controllare e riguardanti l'uso dei metodi di controllo raccomandati, in conformità all'allegato I, punto 3, della direttiva 2014/45/UE e |
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b) |
norme dettagliate concernenti il formato dei dati e le procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti. |
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai veicoli soggetti a controlli tecnici a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, immatricolati per la prima volta o messi in servizio per la prima volta in uno Stato membro a decorrere dal 20 maggio 2018.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «costruttore»: qualsiasi persona fisica o giuridica quale definita nei regolamenti (UE) n. 167/2013 (4), e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
2) «rappresentante del costruttore»: qualsiasi persona fisica o giuridica quale definita nei regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 e nella direttiva 2007/46/CE;
3) «a lettura ottica»: direttamente utilizzabile da un computer;
4) «informazioni sulle riparazioni e la manutenzione»: le informazioni quali definite nei regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 e nella direttiva 2007/46/CE;
5) «immatricolazione»: l'autorizzazione amministrativa all'immissione in circolazione di un veicolo, quale definita all'articolo 2, lettera b), della direttiva 1999/37/CE del Consiglio (7).
Articolo 4
Informazioni tecniche sul veicolo
Le informazioni tecniche necessarie per effettuare il controllo tecnico sono contenute nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 5
Procedure di accesso alle informazioni tecniche sul veicolo
1. Le informazioni tecniche sul veicolo indicate nell'allegato del presente regolamento sono messe a disposizione dei centri di controllo e delle autorità competenti pertinenti in modo non discriminatorio, facilmente accessibile, tempestivo, coerente e senza restrizioni.
2. Le informazioni tecniche sono rese disponibili entro 6 mesi dall'immatricolazione o dall'immissione in circolazione del veicolo. Tuttavia, per i veicoli immatricolati o messi in circolazione tra il 20 maggio 2018 e il 20 novembre 2019, tali informazioni sono messe a disposizione il 20 maggio 2020.
3. In deroga al paragrafo 2, nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, primo, secondo e quinto trattino, della direttiva 2014/45/UE, il costruttore fornisce le informazioni tecniche al centro di controllo e all'autorità competente pertinente su richiesta e senza indugio.
4. Il costruttore fornisce ai centri di prova e alle autorità competenti pertinenti le modifiche e i supplementi successivi delle informazioni tecniche di cui al paragrafo 1 nel momento stesso in cui sono resi disponibili le modifiche e i supplementi delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.
5. Le informazioni tecniche sono messe a disposizione nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro del centro di controllo o in qualsiasi altra lingua concordata dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
6. I costruttori designano un punto di contatto responsabile della concessione dell'accesso alle informazioni tecniche sul veicolo. I recapiti del punto di contatto sono pubblicati sul sito web del costruttore. Il punto di contatto può essere anche il rappresentante del costruttore.
7. Per garantire che un centro di controllo che chiede accesso alle informazioni tecniche sul veicolo sia autorizzato conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, gli Stati membri o le loro autorità competenti assistono, se del caso, il costruttore.
Articolo 6
Formato dei dati
1. Le informazioni tecniche sono comunicate dal costruttore in base al numero di identificazione del veicolo, in un formato strutturato e open source:
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a) |
alle autorità competenti, su richiesta, come raccolta di file a lettura ottica utilizzabili off-line e |
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b) |
ai centri di controllo e alle autorità competenti, usando una soluzione on line. Quando viene usata una soluzione on line le informazioni tecniche, che devono essere fornite dal costruttore su un sito web contemporaneamente a parte delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione, sono rese disponibili nello stesso formato. Altre informazioni tecniche sul veicolo sono messe a disposizione nel formato usato per informazioni di questo tipo. |
2. Il costruttore può discostarsi dai requisiti definiti al paragrafo 1 per quanto riguarda i veicoli oggetto di un'omologazione individuale, nazionale o di piccole serie di cui ai regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 e alla direttiva 2007/46/CE, oppure se non è tenuto a conformarsi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 715/2007 e (UE) n. 167/2013 o (UE) n. 168/2013. Le informazioni sono comunque fornite in maniera facilmente accessibile e omogenea, in modo che possano essere trattate senza eccessive difficoltà.
3. Nel caso di veicoli oggetto di un'omologazione in fasi successive, un'omologazione mista o un'omologazione in più fasi, di cui ai regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 e alla direttiva 2007/46/CE, il costruttore responsabile della particolare fase di costruzione è tenuto a comunicare al costruttore finale le informazioni tecniche sul veicolo relative a un determinato sistema, componente o entità tecnica indipendente per tale fase. Il costruttore finale è tenuto a fornire le informazioni tecniche sul veicolo finito alle autorità competenti e ai centri di controllo.
4. Il paragrafo 3 non si applica ai veicoli oggetto di un'omologazione individuale, nazionale o di piccole serie, di cui ai regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 e alla direttiva 2007/46/CE.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51.
(2) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
(6) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(7) Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).
ALLEGATO
1. CONSIDERAZIONI GENERALI
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I. |
Ai fini del presente allegato, per «istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo» si intendono informazioni diagnostiche di base e informazioni sul controllo delle installazioni, in particolare:
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II. |
Le informazioni tecniche del veicolo riguardanti i veicoli di categoria L e i veicoli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/45/UE sono indicate a scopo di orientamento. |
2. INFORMAZIONI PER I CONTROLLI
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Elemento |
Metodo |
Informazioni necessarie |
Categoria per la quale sono necessarie le informazioni |
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< 3,5 t |
< 3,5 t |
O |
L |
T |
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Esame visivo dei componenti mentre è azionato il sistema di frenatura. Nota: i veicoli con sistemi di frenatura servoassistiti devono essere controllati a motore spento. |
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Esame visivo dei componenti mentre è azionato il sistema di frenatura. Nota: i veicoli con sistemi di frenatura servoassistiti devono essere controllati a motore spento. |
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Esame visivo dei componenti a una normale pressione operativa. Controllare il tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro e il funzionamento del dispositivo di allarme, della valvola di protezione multicircuito e della valvola di sicurezza alla sovrappressione. |
Pressione/massima di arresto - minima di avviamento [bar] Cfr. UN R13 5.1.4.5.2 |
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X |
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Pressione statica di chiusura della valvola di protezione multicircuito [bar] Cfr. UN R13 5.1.4.5.2 |
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X |
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X |
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Controllo funzionale. |
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Esame visivo dei componenti mentre è azionato il sistema di frenatura. |
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Esame visivo dei componenti mentre è azionato il sistema di frenatura. |
Descrizione generale del freno di stazionamento elettronico |
X |
X |
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X |
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Esame visivo dei componenti mentre è azionato il sistema di frenatura. |
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Disinserire e reinserire i collegamenti del sistema di frenatura tra il veicolo trainante e il rimorchio. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo dei componenti mentre è azionato il sistema di frenatura, se possibile. |
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Esame visivo dei componenti mentre è azionato il sistema di frenatura, se possibile. |
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Esame visivo dei componenti mentre è azionato il sistema di frenatura, se possibile. |
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Esame visivo. |
Metodo di valutazione dell'usura e limite di usura Cfr. UN R13 5.2.1.11.2 e 5.2.2.8.2. |
X |
X |
X |
X |
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Esame visivo. |
Metodo di valutazione dell'usura e limite di usura Cfr. UN R13 5.2.1.11.2 e 5.2.2.8.2. |
X |
X |
X |
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Esame visivo dei componenti mentre è azionato il sistema di frenatura, se possibile. |
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Esame visivo dei componenti mentre è azionato il sistema di frenatura, se possibile. |
Tipo di cilindro del freno servizio/stazionamento Corsa massima [mm] Lunghezza della leva [mm] Cfr. UN R13 5.1.4.5.2 |
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X |
X |
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Esame visivo dei componenti mentre è azionato il sistema di frenatura, se possibile. |
Pressione d'ingresso [bar] |
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X |
X |
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Pressione di uscita per x % del carico massimo per asse [bar] UN R 13 - allegato 10 7.4 + Diagramma 5 |
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X |
X |
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Esame visivo. |
Corsa massima [mm] Cfr. UN R13 5.1.4.5.2 |
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X |
X |
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Principio di funzionamento [regolazione automatica/manuale] |
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X |
X |
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Esame visivo. |
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Disinserire i collegamenti dei freni tra il veicolo trainante e il rimorchio. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
Posizione e identificazione dei collegamenti di prova Cfr. UN R 13 5.1.4.2 |
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X |
X |
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Posizione e identificazione dei collegamenti di prova Cfr. 2015/68 allegato I. 2.1.8.1 |
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X |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Durante un controllo su un banco di prova freni o, se impossibile, durante una prova su strada azionare i freni progressivamente fino allo sforzo massimo. |
Requisiti specifici per il controllo del veicolo su un banco di prova freni (modalità di prova) |
X |
X |
X |
X |
X |
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Controllo su un banco di prova freni o, se impossibile per motivi tecnici, prova su strada utilizzando un decelerometro per stabilire il rapporto di frenatura in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse. I veicoli o i rimorchi con una massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate devono essere esaminati applicando le prescrizioni della norma ISO 21069 o metodi equivalenti. Le prove su strada devono essere effettuate in condizioni di tempo asciutto e su una strada pianeggiante e diritta. |
Pressione di progetto del sistema per il carico massimo [bar] Cfr. UN R13 5.1.4.5.2 |
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X |
X |
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Forza di frenatura di riferimento [kN] alla pressione d'ingresso [bar] asse 1 |
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X |
X |
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Forza di frenatura di riferimento [kN] alla pressione d'ingresso [bar] asse 2 |
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X |
X |
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Forza di frenatura di riferimento [kN] alla pressione d'ingresso [bar] asse 3 |
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X |
X |
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Forza di frenatura di riferimento [kN] alla pressione d'ingresso [bar] asse 4 Cfr. UN R13 5.1.4.6.2 |
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X |
X |
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Pressione di calcolo per ciascun asse |
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X |
X |
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Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.1. |
Descrizione generale del sistema, compresi i circuiti (definizione chiara del freno di soccorso) |
X |
X |
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X |
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Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.2. |
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Azionare il freno durante un controllo su un banco di prova freni. |
Descrizione generale del sistema, compresa la procedura di prova raccomandata se non è possibile una prova dinamica (su un banco di prova freni o una prova su strada) |
X |
X |
X |
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Controllo su un banco di prova freni. Se impossibile, allora prova su strada utilizzando un decelerometro (in grado di indicare o registrare i dati) o prova del veicolo su una strada di pendenza nota. |
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Esame visivo e, se possibile, prova di funzionamento del sistema. |
Descrizione generale |
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X |
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Esame visivo e controllo del dispositivo di allarme e/o uso dell'interfaccia elettronica del veicolo. |
Istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo |
X |
X |
X |
X |
X |
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Esame visivo e controllo del dispositivo di allarme e/o uso dell'interfaccia elettronica del veicolo. |
Istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo |
X |
X |
X |
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X |
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Esame visivo. |
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Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con le ruote staccate dal suolo o poste su piastre mobili, ruotare il volante da un'estremità all'altra. Esame visivo del funzionamento della scatola dello sterzo. |
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Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore e con il peso delle ruote gravante sul suolo, ruotare il volante o la barra in senso orario e antiorario o utilizzare un apposito strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo per verificare il fissaggio della scatola dello sterzo al telaio. |
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Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore e con le ruote al suolo, muovere il volante in senso orario e antiorario o utilizzare un apposito strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo dei componenti dello sterzo per verificare l'usura, le rotture e la sicurezza. |
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Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore e con le ruote al suolo, muovere il volante in senso orario e antiorario o utilizzare un apposito strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo dei componenti dello sterzo per verificare l'usura, le rotture e la sicurezza. |
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Controllare la tenuta del sistema sterzante e il livello del liquido idraulico (se visibile). Con le ruote al suolo e il motore in funzione, verificare il funzionamento del sistema di servosterzo. |
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Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore e la massa del veicolo gravante sul suolo, spingere e tirare il volante in linea con la colonna, spingere il volante/la barra in varie direzioni perpendicolarmente alla colonna/alle forcelle. Esame visivo del gioco, stato dei raccordi flessibili o dei giunti universali. |
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Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore e la massa del veicolo gravante sul suolo, spingere e tirare il volante in linea con la colonna, spingere il volante/la barra in varie direzioni perpendicolarmente alla colonna/alle forcelle. Esame visivo del gioco, stato dei raccordi flessibili o dei giunti universali. |
Ammortizzatore dello sterzo montato (Sì/No) |
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X |
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Con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, con la massa del veicolo gravante sulle ruote, il motore, se possibile, in funzione per i veicoli dotati di servosterzo e le ruote diritte, ruotare leggermente il volante in senso orario e antiorario, nella misura del possibile senza muovere le ruote. Esame visivo del movimento libero. |
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Verificare l'allineamento delle ruote sterzanti con attrezzature appropriate. |
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Esame visivo o utilizzo di uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote. |
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Esame visivo e controllo di coerenza tra l'angolo del volante e l'angolo delle ruote al momento dell'accensione/spegnimento del motore e/o uso dell'interfaccia elettronica del veicolo. |
Istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo |
X |
X |
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Esame visivo dal sedile del conducente. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
Categoria della sorgente luminosa […,…] |
X |
X |
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X |
X |
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Determinare l'orientamento orizzontale di ciascun faro in posizione anabbagliante con l'utilizzo di un dispositivo di orientamento dei fari o dell'interfaccia elettronica del veicolo. |
Allineamento del fascio anabbagliante [percentuale] per l'inclinazione verticale e la direzione |
X |
X |
|
X |
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Istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo |
X |
X |
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X |
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Determinare l'orientamento orizzontale utilizzando le informazioni dell'interfaccia elettronica del veicolo relative alla regolazione del fascio abbagliante per consentire la valutazione dell'allineamento |
X |
X |
|
X |
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Esame visivo e verifica del funzionamento o uso dell'interfaccia elettronica del veicolo. |
Istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo |
X |
X |
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X |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento, se possibile, o uso dell'interfaccia elettronica del veicolo. |
Modalità di funzionamento [manuale/automatico] |
X |
X |
|
X |
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Istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo |
X |
X |
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X |
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Esame visivo e verifica del funzionamento se possibile. |
Dispositivo obbligatorio [Sì/No] |
X |
X |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
Installazione delle luci di marcia diurna [Sì/No] |
X |
X |
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X |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento o uso dell'interfaccia elettronica del veicolo. |
Installazione della segnalazione di arresto di emergenza [Sì/No] |
X |
X |
X |
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Istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo |
X |
X |
X |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Verifica del funzionamento e verifica con utilizzo di un dispositivo di orientamento dei fari. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo: se possibile esaminare la continuità elettrica del collegamento. |
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Esame visivo, con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, se del caso anche all'interno del compartimento motore. |
Identificazione dei cavi (ad esempio colore, schermatura, sezione trasversale, dimensioni), controllo dell'isolamento (alta tensione) |
X |
X |
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X |
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Posizione degli impianti elettrici ad alta tensione |
X |
X |
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X |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo. |
Posizione della/e batteria/e |
X |
X |
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X |
X |
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Numero di batterie |
X |
X |
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X |
X |
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Disposizioni speciali per le batterie ad alta tensione |
X |
X |
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X |
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Informazioni specifiche per veicolo (VIN) relative all'interruttore della batteria [Sì/No] |
X |
X |
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X |
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Informazioni specifiche per veicolo (VIN) relative ai fusibili della batteria [Sì/No] |
X |
X |
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X |
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Informazioni specifiche per veicolo (VIN) relative alla ventilazione della batteria [Sì/No] |
X |
X |
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X |
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Informazioni specifiche per veicolo (VIN) relative al principio di funzionamento |
X |
X |
|
X |
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Esame visivo, con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. Strumenti di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate. |
Descrizione generale, numero di assi |
X |
X |
X |
X |
X |
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Esame visivo, con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. Strumenti di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate. Applicare una forza verticale o laterale a ciascuna ruota e rilevare il movimento tra la traversa dell'asse e il fusello. |
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Esame visivo, con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. Strumenti di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate. Muovere la ruota o applicare una forza laterale a ciascuna ruota e rilevare il movimento verso l'alto della ruota rispetto al fusello. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota, con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. |
Misura/dimensioni/disallineamento della ruota |
X |
X |
X |
X |
X |
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Esame visivo di tutto il pneumatico, ruotando la ruota staccata dal suolo con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore oppure muovendo avanti e indietro il veicolo sopra una fossa d'ispezione. |
Dimensioni, |
X |
X |
X |
X |
X |
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capacità di carico, |
X |
X |
X |
X |
X |
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categoria di velocità del pneumatico |
X |
X |
X |
X |
X |
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Sistema di controllo della pressione dei pneumatici [No/Sì] diretto/indiretto |
X |
X |
X |
X |
X |
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Esame visivo, con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. Strumenti di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate. |
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Esame visivo, con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore, o utilizzo di attrezzature speciali, se disponibili. |
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Utilizzo di attrezzature speciali e confronto delle differenze tra destra e sinistra. |
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Esame visivo, con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. Strumenti di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate. |
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Esame visivo, con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. Strumenti di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo, con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. |
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Esame visivo, con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. |
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Esame visivo, con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore e, nel caso di sistemi GPL/GNC/GNL, utilizzo di dispositivi di rilevazione delle perdite. |
Descrizione generale e posizione, anche della schermatura |
X |
X |
|
X |
X |
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Esame visivo. |
Esenzione dei dispositivi di protezione laterali e/o dei dispositivi posteriori antincastro (Sì/No) |
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X |
X |
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Esame visivo. |
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Esame visivo dell'usura e del corretto funzionamento, con particolare attenzione a eventuali dispositivi di sicurezza e/o utilizzando uno strumento di misurazione. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo non necessariamente utilizzando una fossa d'ispezione o un ponte sollevatore |
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Esame visivo e/o uso dell'interfaccia elettronica |
Configurazione valida della centralina del motore |
X |
X |
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X |
X |
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Istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo |
X |
X |
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X |
X |
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Istruzioni per la lettura dell'identificazione della taratura |
X |
X |
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X |
X |
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Informazioni sulle identificazioni della taratura in corso di validità |
X |
X |
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X |
X |
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Numero di identificazione del software, compresi i totali di controllo o dati simili di convalida dell'integrità |
X |
X |
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X |
X |
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Esame visivo. |
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Esame visivo, con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo, con il veicolo sopra una fossa d'ispezione o su un ponte sollevatore. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
Numero totale massimo di sedili (escluso il sedile del conducente) |
X |
X |
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Numero di sedili contromarcia |
X |
X |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
Numero e posizione dei punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza |
X |
X |
|
X |
X |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
Categoria della cintura di sicurezza per ciascuna posizione seduta |
X |
X |
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X |
X |
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Esame visivo e/o uso dell'interfaccia elettronica. |
Istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo |
X |
X |
|
X |
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|
Esame visivo e/o uso dell'interfaccia elettronica. |
Istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo |
X |
X |
|
X |
|
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|
Esame visivo e/o uso dell'interfaccia elettronica. |
Numero e posizione degli airbag |
X |
X |
|
X |
|
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|
Istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo |
X |
X |
|
X |
|
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|
Esame visivo dell'indicatore di guasto e/o uso dell'interfaccia elettronica |
Istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo |
X |
X |
|
X |
|
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|
Esame visivo. |
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|
Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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|
Esame visivo. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo o verifica del funzionamento nel corso di una prova su strada o con mezzi elettronici. |
Istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo |
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X |
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Esame visivo. |
Posizione del sensore |
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X |
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Posizione dei sigilli |
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X |
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X |
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Esame visivo e verifica del funzionamento se sono disponibili le attrezzature. |
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Esame visivo e/o uso dell'interfaccia elettronica. |
Istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo |
X |
X |
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X |
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Esame visivo e/o uso dell'interfaccia elettronica. |
Istruzioni per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo |
X |
X |
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Valutazione soggettiva (a meno che l'ispettore non ritenga che il livello sonoro sia ai limiti della norma, nel qual caso può essere utilizzato un fonometro per misurare il rumore emesso dal veicolo fermo). |
Livelli sonori del veicolo fermo [dB(A) a 1/min] |
X |
X |
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X |
X |
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Esame visivo. |
Descrizione generale del sistema di controllo delle emissioni Filtro antiparticolato installato [Sì/No] |
X |
X |
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Misurazione non applicabile ai motori a due tempi. |
Livelli delle emissioni gassose se forniti dal costruttore |
X |
X |
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X |
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Informazioni specifiche per veicolo (VIN) o codice del motore |
X |
X |
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X |
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Per il controllo del tubo di scappamento: |
Requisiti in materia di precondizionamento del motore, come temp. min. dell'olio/temp. dell'acqua [°C] e procedure per mettere il motore in modalità di prova di tipo II |
X |
X |
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X |
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Risultati della prova di tipo II delle emissioni |
X |
X |
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X |
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CO motore a regime minimo [%] |
X |
X |
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X |
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CO a regime minimo accelerato [%] |
X |
X |
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X |
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Lambda [] |
X |
X |
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X |
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Per l'uso del sistema OBD: |
Connettore & protocollo di comunicazione (standard, tensione di alimentazione, posizione) |
X |
X |
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Elenco dei DTC (classi A, B1 e B2 attualmente solo per i veicoli pesanti) |
X |
X |
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Esame visivo. |
Descrizione generale del sistema di controllo delle emissioni. Ad esempio Sistema DeNOx [Sì/No] Filtro antiparticolato installato [Sì/No] |
X |
X |
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Posizione dell'EGR |
X |
X |
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Informazioni specifiche per [veicolo (VIN)/] tipo di motore |
X |
X |
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8.2.2.2. Opacità Tali requisiti non si applicano ai veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1o gennaio 1980 |
Precondizionamento del veicolo:
Procedura di prova:
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Informazioni specifiche per tipo di motore del veicolo (VIN) |
X |
X |
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X |
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Per il controllo del tubo di scappamento: |
Requisiti in materia di precondizionamento del motore, come temp. min. dell'olio/temp. dell'acqua [°C] e procedure per mettere il motore in modalità di prova di tipo II |
X |
X |
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X |
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Valore k registrato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo (risultato della prova di tipo II delle emissioni) |
X |
X |
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X |
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Regime massimo del motore nelle prove di tipo II |
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Limitatore del regime del motore per l'accelerazione a vuoto [Sì/No] |
X |
X |
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X |
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Descrizione per la disattivazione del limitatore del regime del motore per effettuare la prova in accelerazione libera |
X |
X |
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X |
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Per l'utilizzo del sistema OBD: |
DTC autorizzati con scansione OBD {codici per il gruppo NOx 3000 per i veicoli leggeri} |
X |
X |
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X |
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Connettore & protocollo di comunicazione (standard, tensione di alimentazione, posizione) |
X |
X |
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X |
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Elenco dei DTC (classi A, B1 e B2 attualmente solo per i veicoli pesanti) |
X |
X |
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X |
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Interferenze radio (X)2 |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento (se del caso). |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo e verifica del funzionamento (se del caso). |
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Esame visivo e verifica del funzionamento. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo e controllo del funzionamento. |
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Esame visivo e controllo del funzionamento, se del caso. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
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Esame visivo. |
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NOTE:
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1 |
I «requisiti» sono stabiliti attraverso l'omologazione alla data di omologazione, di prima immatricolazione o di prima messa in circolazione, nonché attraverso gli obblighi di ammodernamento o la legislazione nazionale del paese di immatricolazione. Questi motivi di un esito negativo si applicano solo se è stato controllato il rispetto dei requisiti. |
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2 |
Il segno (X) indica elementi relativi allo stato del veicolo e alla sua idoneità all'impiego su strada che non sono considerati essenziali ai fini di un controllo tecnico. |
(1) Omologati in conformità alla direttiva 70/220/CEE, all'allegato I, tabella 1 (Euro 5), del regolamento (CE) n. 715/2007, alla direttiva 88/77/CEE e alla direttiva 2005/55/CE.
(2) Omologati in conformità all'allegato I, tabella 2 (Euro 6), del regolamento (CE) n. 715/2007 e al regolamento (CE) n. 595/2009 (Euro VI).
(3) Omologati in conformità alla direttiva 70/220/CEE, all'allegato I, tabella 1 (Euro 5), del regolamento (CE) n. 715/2007, alla direttiva 88/77/CEE e alla direttiva 2005/55/CE.
(4) Omologati in conformità all'allegato I, tabella 2 (Euro 6) del regolamento (CE) n. 715/2007 e al regolamento (CE) n. 595/2009 (Euro VI).
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23.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/622 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2019
recante duecentonovantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il 13 aprile 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
La voce seguente è soppressa dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002:
«Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS) (alias (a) DHDS, (b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, (c) Katibat el Ahouel). Indirizzo: Algeria. Altre informazioni: associato al Gruppo islamico armato (GIA) e all'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.11.2003.»
DECISIONI
|
23.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/31 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/623 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2019
relativa alla proroga della misura presa dal servizio pubblico federale belga per la salute pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente, intesa a permettere la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Phostoxin in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2019) 2828]
(I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 30 maggio 2018 il servizio pubblico federale belga per la salute pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement («l'autorità competente belga») ha adottato una decisione in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di permettere fino al 7 dicembre 2018 la messa a disposizione sul mercato e l'uso sul sito dell'aeroporto di Zaventem del biocida Phostoxin come biocida del tipo di prodotto 20 per il controllo dei conigli («la misura»). L'autorità competente belga ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. |
|
(2) |
Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente belga, la misura è necessaria per proteggere la salute pubblica, dato che i conigli presenti sul sito dell'aeroporto potrebbero mettere in pericolo il trasporto dei passeggeri e più in generale il trasporto aereo. Le tane dei conigli possono danneggiare le piste dell'aeroporto. I conigli attirano inoltre uccelli rapaci che possono rimanere intrappolati nel motore degli aerei o entrare in collisione con gli aerei, causando danni al motore o ad altri componenti. |
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(3) |
Phostoxin contiene fosfuro di alluminio, che rilascia fosfina come principio attivo, il cui uso è autorizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 14 (rodenticidi), 18 (insetticidi) e 20 (controllo di altri vertebrati), quali definiti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Phostoxin è autorizzato in Belgio come biocida del tipo di prodotto 18, ma per i conigli è richiesto il suo uso come tipo di prodotto 20. |
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(4) |
Il 12 ottobre 2018 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente belga una richiesta motivata di proroga della misura in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata è stata presentata a causa dei timori che i conigli potessero continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e in base all'argomentazione che Phostoxin è essenziale per contrastare efficacemente la presenza dei conigli sul sito dell'aeroporto. Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente belga, in Belgio non esiste alcun biocida autorizzato come tipo di prodotto 20 (controllo di altri vertebrati) e i metodi alternativi di controllo dei conigli sul sito dell'aeroporto, ad esempio la caccia, non sono adeguati a causa delle specificità del luogo. L'autorità competente belga ha avviato la procedura al fine di trovare una soluzione permanente per il futuro uso di Phostoxin tramite il riconoscimento reciproco di un'autorizzazione attualmente concessa in un altro Stato membro in conformità all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(5) |
Dato che la mancanza di un controllo appropriato dei conigli sul sito dell'aeroporto potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e tale pericolo non può essere affrontato adeguatamente sul sito dell'aeroporto di Zaventem ricorrendo a un altro biocida o ad altri mezzi, è opportuno consentire all'autorità competente belga di prorogare la misura per un periodo non superiore a 550 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo iniziale di 180 giorni concesso nella decisione dell'autorità competente belga del 30 maggio 2018 e a determinate condizioni. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Belgio può prorogare fino al 9 giugno 2020 la misura intesa a permettere la messa a disposizione sul mercato e l'uso sul sito dell'aeroporto di Zaventem del biocida Phostoxin come biocida del tipo di prodotto 20 per il controllo dei conigli, a condizione che provveda affinché il prodotto sia utilizzato unicamente da operatori certificati e sotto la supervisione dell'autorità competente.
Articolo 2
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dall'8 dicembre 2018.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2019
Per la Commissione
Jyrki KATAINEN
Vicepresidente
Rettifiche
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23.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/33 |
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione, del 24 ottobre 2017, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 287 del 4 novembre 2017 )
Pagina 4, titolo:
anziché:
«recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio»,
leggasi:
«recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi a decorrere dal 1o gennaio 2015, secondo quanto comunicato ai sensi di detto regolamento».