ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 100/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/585 DELLA COMMISSIONE
dell’11 aprile 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali e carni fresche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera a),
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, punti 1 e 4,
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (4), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (5) istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e definisce le condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che le partite di ungulati e di carni fresche di tali animali destinate al consumo umano possano essere introdotte nell'Unione da paesi terzi solo se soddisfano le condizioni stabilite da tale regolamento. |
(3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 206/2010 per l'introduzione nell'Unione di partite di ungulati, diversi dagli equidi, e di carni fresche di ungulati comprese quelle degli equidi, continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. |
(4) |
Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare negli elenchi di paesi terzi, territori e loro parti di cui all'allegato I, parte 1, e all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di ungulati, diversi dagli equidi, e di carni fresche di ungulati comprese quelle degli equidi. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010. |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.
Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.
(4) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:
1) |
nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010,
|
2) |
nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010,
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11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 100/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/586 DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2019
che modifica l'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, punti 1 e 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (3), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4) stabilisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione») e definisce le condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1. |
(3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 per l'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti in questione continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. |
(4) |
Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 autorizzati a introdurre nell'Unione partite dei prodotti in questione. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente al testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.
Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:
a) |
dopo la voce relativa alla Cina, sono inserite le righe seguenti:
|
b) |
dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:
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11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 100/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/587 DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2019
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (3) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento e l'elenco dei paesi terzi, e di parti di essi, da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite. |
(3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 119/2009 per l'introduzione nell'Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. |
(4) |
Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi, e di parti di essi, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento. |
(5) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.
Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).
ALLEGATO
La tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è così modificata:
a) |
dopo la voce relativa al Canada, sono inserite le righe seguenti:
|
b) |
dopo la voce relativa alla Groenlandia, sono inserite le righe seguenti:
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11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 100/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/588 DELLA COMMISSIONE
dell’11 aprile 2019
che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (3) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e l'elenco dei paesi terzi o loro parti da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite. |
(3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 605/2010 per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. |
(4) |
Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nelle colonne «A», «B» e «C» dell'elenco dei paesi terzi, territori e loro parti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010. |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.
Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).
ALLEGATO
La tabella di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificata:
a) |
dopo la voce relativa all'Etiopia, sono inserite le righe seguenti:
|
b) |
dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:
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11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 100/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/589 DELLA COMMISSIONE
dell’11 aprile 2019
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione europea partite di animali d'acquacoltura
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 22 e l'articolo 61, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»). |
(2) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (3) stabilisce un elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione animali d'acquacoltura. |
(3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 per l'introduzione nell'Unione di partite di animali d'acquacoltura continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. |
(4) |
Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di animali d'acquacoltura. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008. |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.
Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
(2) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).
ALLEGATO
La tabella di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificata:
a) |
dopo la voce relativa alle Isole Cook, sono inserite le righe seguenti:
|
b) |
dopo la voce relativa a Israele, sono inserite le righe seguenti:
|
11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 100/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/590 DELLA COMMISSIONE
dell’11 aprile 2019
che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (3), in particolare l'articolo 2, lettera i), l'articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 2, e gli articoli 15, 16, 17 e 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (4), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»). |
(2) |
La direttiva 2009/156/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell'Unione. Essa prevede che possano essere importati nell'Unione solo gli equidi provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla medesima direttiva e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, anch'esso redatto conformemente alla medesima direttiva. |
(3) |
La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni della specie equina. Essa prevede che possano essere importati nell'Unione solo i prodotti provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla medesima direttiva e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, anch'esso redatto conformemente alla medesima direttiva. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti di cui trattasi provengono da centri di raccolta e di magazzinaggio o da gruppi di raccolta e di produzione che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, della medesima direttiva. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione (5) stabilisce tra l'altro l'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'ingresso di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi. |
(5) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui alle direttive 2009/156/CE e 92/65/CEE e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. |
(6) |
Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 da cui è autorizzato l'ingresso di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi. |
(7) |
Per quanto riguarda lo stato sanitario degli equidi nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nelle dipendenze della Corona, tali paesi dovrebbero rientrare nel gruppo sanitario A e dovrebbero essere autorizzati tutti i tipi di ammissione e l'ingresso di tutte le categorie di equidi. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/659. |
(9) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.
Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(2) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(4) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).
ALLEGATO
La tabella di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è così modificata:
a) |
dopo la voce relativa alle Isole Falkland sono inserite le righe seguenti:
|
b) |
dopo la voce relativa all'Islanda è inserita la riga seguente:
|
11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 100/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/591 DELLA COMMISSIONE
dell’11 aprile 2019
che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»). |
(2) |
La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva la Commissione è tenuta a redigere un elenco dei prodotti vegetali che devono essere sottoposti a controlli veterinari alle frontiere poiché possono presentare un rischio di propagazione di malattie contagiose o infettive per gli animali nell'Unione, e un elenco dei paesi terzi che possono essere autorizzati a esportare tali prodotti vegetali nell'Unione. |
(3) |
Di conseguenza, l'allegato IV del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (3) elenca la paglia e il fieno quali prodotti vegetali sottoposti a controlli veterinari alle frontiere, mentre l'allegato V del medesimo regolamento reca un elenco dei paesi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare paglia e fieno. |
(4) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 136/2004 per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di paglia e fieno continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. |
(5) |
Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno. |
(6) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(7) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.
Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(2) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).
ALLEGATO
L'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è così modificato:
a) |
dopo la voce relativa al Cile sono inserite le righe seguenti:
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b) |
dopo la voce relativa all'Islanda è inserita la riga seguente:
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