ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 100I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
11 aprile 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/585 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali e carni fresche ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/586 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica l'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/587 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/588 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/589 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione europea partite di animali d'acquacoltura ( 1 )

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/590 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/591 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno ( 1 )

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 100/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/585 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali e carni fresche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera a),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, punti 1 e 4,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (4), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (5) istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e definisce le condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che le partite di ungulati e di carni fresche di tali animali destinate al consumo umano possano essere introdotte nell'Unione da paesi terzi solo se soddisfano le condizioni stabilite da tale regolamento.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 206/2010 per l'introduzione nell'Unione di partite di ungulati, diversi dagli equidi, e di carni fresche di ungulati comprese quelle degli equidi, continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare negli elenchi di paesi terzi, territori e loro parti di cui all'allegato I, parte 1, e all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di ungulati, diversi dagli equidi, e di carni fresche di ungulati comprese quelle degli equidi.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(4)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1)

nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010,

a)

dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti:

«GB-Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GB-0

Intero paese

 

 

 

GB-1

Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

III, IVa, V, IX

GB-2

Scozia

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

II, III, IVa, V, IX

GG-Guernsey

GG-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

V, IX»

b)

dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE-Jersey

JE-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

IVa, V, IX»

2)

nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010,

a)

dopo la voce relativa alle Isole Falkland, sono inserite le righe seguenti:

«GB-Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GB-0

Intero paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

GG-Guernsey

GG-0

Intero paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW»

 

 

 

 

b)

dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE-Jersey

JE-0

Intero paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW»

 

 

 

 


11.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 100/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/586 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2019

che modifica l'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, punti 1 e 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (3), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4) stabilisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione») e definisce le condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 per l'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti in questione continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 autorizzati a introdurre nell'Unione partite dei prodotti in questione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente al testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

a)

dopo la voce relativa alla Cina, sono inserite le righe seguenti:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura

Data di apertura

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«GB-Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GB-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,

 

 

 

 

A

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

GG-Guernsey

GG-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,

 

 

 

 

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

b)

dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura

Data di apertura

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«JE-Jersey

JE-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20,

 

 

 

 

 

 

WGM

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 


11.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 100/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/587 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2019

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

Il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (3) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento e l'elenco dei paesi terzi, e di parti di essi, da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 119/2009 per l'introduzione nell'Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi, e di parti di essi, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento.

(5)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).


ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è così modificata:

a)

dopo la voce relativa al Canada, sono inserite le righe seguenti:

«Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GB

WL

 

RM

 

WM

 

Guernsey

GG

WL

 

RM

 

WM»

 

b)

dopo la voce relativa alla Groenlandia, sono inserite le righe seguenti:

«Jersey

JE

WL

 

RM

 

WM»

 


11.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 100/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/588 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2019

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (3) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e l'elenco dei paesi terzi o loro parti da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 605/2010 per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nelle colonne «A», «B» e «C» dell'elenco dei paesi terzi, territori e loro parti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).


ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificata:

a)

dopo la voce relativa all'Etiopia, sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

+

+

+

GG

Guernsey

+

+

b)

dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE

Jersey

+

+


11.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 100/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/589 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2019

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione europea partite di animali d'acquacoltura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 22 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (3) stabilisce un elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione animali d'acquacoltura.

(3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 per l'introduzione nell'Unione di partite di animali d'acquacoltura continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(4)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di animali d'acquacoltura.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).


ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificata:

a)

dopo la voce relativa alle Isole Cook, sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

X

X

X

 

Intero paese

GG

Guernsey

X

X

X

 

Intero paese»

b)

dopo la voce relativa a Israele, sono inserite le righe seguenti:

«JE

Jersey

X

X

X

 

Intero paese»


11.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 100/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/590 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2019

che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (3), in particolare l'articolo 2, lettera i), l'articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 2, e gli articoli 15, 16, 17 e 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (4), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

La direttiva 2009/156/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell'Unione. Essa prevede che possano essere importati nell'Unione solo gli equidi provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla medesima direttiva e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, anch'esso redatto conformemente alla medesima direttiva.

(3)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni della specie equina. Essa prevede che possano essere importati nell'Unione solo i prodotti provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla medesima direttiva e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, anch'esso redatto conformemente alla medesima direttiva. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti di cui trattasi provengono da centri di raccolta e di magazzinaggio o da gruppi di raccolta e di produzione che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, della medesima direttiva.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione (5) stabilisce tra l'altro l'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'ingresso di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.

(5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui alle direttive 2009/156/CE e 92/65/CEE e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(6)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 da cui è autorizzato l'ingresso di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.

(7)

Per quanto riguarda lo stato sanitario degli equidi nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nelle dipendenze della Corona, tali paesi dovrebbero rientrare nel gruppo sanitario A e dovrebbero essere autorizzati tutti i tipi di ammissione e l'ingresso di tutte le categorie di equidi.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/659.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)   GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3)   GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(4)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).


ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è così modificata:

a)

dopo la voce relativa alle Isole Falkland sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GB-0

Tutto il paese

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

GG

Guernsey

GG-0

Tutto il paese

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

b)

dopo la voce relativa all'Islanda è inserita la riga seguente:

«JE

Jersey

JE-0

Tutto il paese

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 


11.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 100/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/591 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2019

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva la Commissione è tenuta a redigere un elenco dei prodotti vegetali che devono essere sottoposti a controlli veterinari alle frontiere poiché possono presentare un rischio di propagazione di malattie contagiose o infettive per gli animali nell'Unione, e un elenco dei paesi terzi che possono essere autorizzati a esportare tali prodotti vegetali nell'Unione.

(3)

Di conseguenza, l'allegato IV del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (3) elenca la paglia e il fieno quali prodotti vegetali sottoposti a controlli veterinari alle frontiere, mentre l'allegato V del medesimo regolamento reca un elenco dei paesi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare paglia e fieno.

(4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 136/2004 per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di paglia e fieno continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(5)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno.

(6)

L'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).


ALLEGATO

L'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è così modificato:

a)

dopo la voce relativa al Cile sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GG

Guernsey»

b)

dopo la voce relativa all'Islanda è inserita la riga seguente:

«JE

Jersey»