ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 100

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
11 aprile 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/572 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di una modifica dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile

1

 

*

Decisione (UE) 2019/573 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/574 della Commissione, del 4 aprile 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Paška sol (DOP)

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/575 della Commissione, del 4 aprile 2019, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione Cebreros (DOP)

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/576 della Commissione, del 10 aprile 2019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originarie della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/577 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Cipro

42

 

*

Decisione (UE) 2019/578 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca

43

 

*

Decisione (UE) 2019/579 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo

44

 

*

Decisione (UE) 2019/580 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

45

 

*

Decisione (UE) 2019/581 del Consiglio, dell'8 aprile 2019, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ellenica

46

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/582 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2017 e per il raggruppamento Volkswagen, ivi compresi i suoi membri, per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 2342]  ( 1 )

47

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2017 e per alcuni costruttori appartenenti al raggruppamento Volkswagen per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 2359]  ( 1 )

66

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

11.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/1


DECISIONE (UE) 2019/572 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2019

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di una modifica dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2018/61 del Consiglio (2), la modifica 1 dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea («modifica 1») è stata firmata il 13 dicembre 2017, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)

La modifica 1 estende i settori di cooperazione tra le parti dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile («accordo»), nei quali può applicarsi l'accettazione reciproca delle approvazioni e dei risultati relativi alla conformità, in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e consentire adeguati risparmi sui costi, mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza nel trasporto aereo.

(3)

È pertanto opportuno approvare la modifica 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica 1 dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea è approvata a nome dell'Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 3 della modifica 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 aprile 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Approvazione del 13 dicembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2018/61 del Consiglio, del 21 marzo 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio di una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 11 del 16.1.2018, pag. 1).

(3)  Il testo della modifica 1 è stato pubblicato nella GU L 11 del 16.1.2018, pag. 3, unitamente alla decisione sulla firma.


11.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/3


DECISIONE (UE) 2019/573 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2019

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, gli articoli 207 e 211, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (2) («accordo globale») è stato firmato l'8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o ottobre 2000.

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo globale deve essere approvata mediante un protocollo all'accordo globale concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e gli Stati Uniti del Messico.

(3)

Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti del Messico in vista della conclusione del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo globale per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»). I negoziati si sono conclusi positivamente e il protocollo è stato firmato conformemente alla decisione del Consiglio (UE) 2018/2024 (3) il 27 novembre 2018.

(4)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, è approvato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, alla notifica prevista all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo (5).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Luxembourg, l'8 aprile 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Approvazione del 12 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

(3)  Decisione (UE) 2018/2024 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 1).

(4)  Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 325 del 20.12.2018, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

11.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/574 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2019

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Paška sol» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Paška sol» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Paška sol» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Paška sol» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.6. Sale dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 449 del 13.12.2018, pag. 17.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


11.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/575 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2019

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Cebreros» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Cebreros» presentata dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Cebreros» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Cebreros» (DOP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU C 438 del 5.12.2018, pag. 2.


11.4.2019   

IT

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L 100/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/576 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2019

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originarie della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) in particolare l'articolo 7,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 13 agosto 2018 la Commissione europea ha aperto un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). L'avviso di apertura («avviso di apertura») è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 29 giugno 2018 da Fertilizers Europe («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio («UAN»). La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di dumping e di conseguente pregiudizio notevole sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.   Registrazione

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/455 del 20 marzo 2019 (3) («il regolamento relativo alla registrazione») la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.

1.3.   Parti interessate

(4)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Federazione russa («Russia»), di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America («USA»), gli importatori e le associazioni noti che rappresentano gli interessi degli utilizzatori e altre associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(5)

Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(6)

I produttori esportatori in Russia e negli USA che hanno collaborato hanno affermato che i denuncianti non erano legittimati ad agire e che non vi erano elementi di prova di pratiche di dumping e di pregiudizio sufficienti per avviare l'inchiesta.

(7)

La Commissione ha respinto le due argomentazioni. La Commissione ha effettuato controlli incrociati e ha confermato le conclusioni contenute nella nota al fascicolo sulla legittimità ad agire consultabile dalle parti interessate, secondo le quali la denuncia è stata presentata per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale di UAN dell'Unione. Inoltre, la Commissione ha condotto un esame della denuncia conformemente all'articolo 5 del regolamento di base, giungendo alla conclusione che i requisiti per l'apertura di un'inchiesta sono stati soddisfatti, ossia che l'adeguatezza e l'esattezza degli elementi di prova presentati dal denunciante erano sufficienti. Secondo l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, una denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre relativamente ai fattori in essa indicati. Sulla base degli elementi di prova forniti, come emerge dalla valutazione effettuata dalla Commissione, tale requisito è stato soddisfatto.

1.4.   Campionamento

(8)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

1.4.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(9)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante campionamento e di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione provvisorio sulla base della produzione dichiarata e del volume delle vendite dell'Unione, da parte dei produttori dell'Unione, nell'ambito dell'analisi preliminare della valutazione della legittimazione ad agire. Il campione provvisorio così stabilito era costituito da tre produttori dell'Unione che rappresentavano circa il 70 % della produzione e delle vendite dell'Unione in base alle informazioni disponibili. I dettagli di questo campione provvisorio sono stati messi a disposizione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e la Commissione le ha invitate a presentare le loro osservazioni.

(10)

Subito dopo l'apertura, uno dei produttori inseriti nel campione provvisorio, Yara Sluiskil B.V., ha informato la Commissione di non voler collaborare. Inoltre, due produttori dell'Unione hanno inviato risposte alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire in seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura. La Commissione ha preso in considerazione tali dati dei produttori dell'Unione sulla produzione e le vendite al fine di stabilire il campione finale.

(11)

Varie parti interessate hanno presentato ulteriori osservazioni in merito al campione provvisorio. La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni e ha spiegato, nella nota relativa al fascicolo il 5 settembre 2018, il motivo per cui tali osservazioni non hanno inciso sulla selezione del campione finale.

(12)

È stato pertanto mantenuto l'approccio della Commissione per effettuare il campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento antidumping di base, basato sul volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(13)

Dato che Yara Sluiskil B.V. non desiderava collaborare, la Commissione ha deciso di sostituirlo con OCI Nitrogen. Il campione finale dei produttori dell'Unione, comprendente AB Achema, Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A. e OCI Nitrogen B.V., rappresentava più del 50 % della produzione e del volume delle vendite del prodotto simile totali dell'Unione. Esso è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.4.2.   Campionamento degli importatori

(14)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(15)

Diversi importatori indipendenti si sono manifestati come parti interessate, ma solo tre hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del numero ridotto delle risposte ricevute, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. Tutti e tre gli importatori sono stati invitati a compilare un questionario.

1.4.3.   Campionamento dei produttori esportatori di Russia, Trinidad e Tobago e USA

(16)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti di Russia, Trinidad e Tobago e USA a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni della Federazione russa, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(17)

Due produttori esportatori della Russia, un produttore esportatore di Trinidad e Tobago e un produttore esportatore degli USA hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione.

(18)

In considerazione del ridotto numero di risposte dai produttori esportatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario.

(19)

Con nota del 21 agosto 2018 tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità dei paesi interessati sono stati informati in merito alla selezione delle società da sottoporre all'inchiesta. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo.

1.5.   Risposte al questionario

(20)

La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, al denunciante, ai tre importatori indipendenti che si erano manifestati, ai quattro produttori esportatori dei paesi interessati e a tutte le associazioni degli utilizzatori e agli operatori economici che si sono manifestati e hanno richiesto un questionario.

(21)

Nella denuncia, il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Russia per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, l'inchiesta riguarda tali distorsioni relative alle materie prime ed è volta a determinare l'eventuale applicazione alla Russia delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato un questionario aggiuntivo al governo russo.

(22)

Hanno risposto al questionario i tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, Fertilizers Europe, tre importatori indipendenti, i quattro produttori esportatori dei paesi interessati e diciassette diversi operatori economici, compresi alcuni rappresentanti degli interessi degli utilizzatori.

(23)

È pervenuta anche la risposta del governo russo. Quest'ultima tuttavia era estremamente incompleta e non disponeva delle informazioni di base necessarie alla Commissione per esaminare le asserzioni in merito a distorsioni relative alle materie prime in Russia e per valutare se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio. Il governo russo non ha risposto alla richiesta della Commissione relativa alla verifica in loco dei dati forniti nella risposta al questionario.

(24)

Con due comunicazioni, il 22 ottobre e il 19 dicembre 2018, la Commissione ha informato il governo russo delle carenze della risposta al questionario e della mancata risposta alla richiesta della Commissione di verificare i dati forniti. La Commissione ha indicato che l'omissione delle informazioni necessarie avrebbe comportato la formulazione, da parte della Commissione, delle proprie risultanze in merito all'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Russia, sulla base dei dati disponibili. Il governo russo non ha fornito le informazioni necessarie in risposta a tali note.

1.6.   Visite di verifica

(25)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via provvisoria il dumping, le distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame in Russia, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito elencate:

a)

produttori dell'Unione e rispettive associazioni

AB Achema, Jonava, Lituania

Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S. A., Pulawy, Polonia

OCI Nitrogen BV, Geleen, Paesi Bassi

Fertilizers Europe, Bruxelles, Belgio

b)

importatori indipendenti

UnionInvivo, Parigi, Francia

Interore, Wavre, Belgio

c)

produttori esportatori

 

produttori esportatori della Russia:

 

Gruppo Acron:

PJSC Acron («Acron»), Veliky Novgorod, Russia (produttore)

Agronova Belgorod («Agronova»), Mosca, Russia (operatore commerciale nazionale)

 

Gruppo EuroChem:

Novomoskovsky Azot, JSC, Novomoskovsk, Russia (produttore)

Nevinnomyssky Azot, JSC, Nevinnomyssk, Russia (produttore)

EuroChem Trading Russia, Mosca, Russia (operatore commerciale nazionale)

 

produttore esportatore di Trinidad e Tobago:

Methanol Holdings (Trinidad) Limited («MTHL»), Point Lisas, Trinidad e Tobago

 

produttore esportatore degli USA:

CF Industries Holdings, Inc. («CFI»), Deerfield, Illinois, USA

d)

importatori collegati

Acron France SAS («Acron SAS»), Parigi, Francia (importatore collegato al Gruppo Acron)

EuroChem Agro GmbH, Mannheim, Germania (importatore collegato al Gruppo EuroChem)

EuroChem Agro France SAS, Parigi, Francia (importatore collegato al Gruppo EuroChem)

Helm AG («HAG»), Amburgo, Germania (importatore collegato a MHTL)

Helm Engrais France («HEF»), Parigi, Francia (importatore collegato a MHTL)

e)

importatori collegati

Acron Switzerland AG («Acron AG»), Baar, Svizzera (esportatore collegato al Gruppo Acron)

EuroChem Trading GmbH, Zug, Svizzera (esportatore collegato al Gruppo EuroChem)

1.7.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(26)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2017 e il 30 giugno 2018 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2015 alla fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(27)

Il prodotto in esame è costituito da miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America, attualmente classificati con il codice NC 3102 80 00 («il prodotto in esame» o «UAN»).

(28)

L'UAN è un concime a base di azoto liquido.

(29)

Il tenore di azoto è la caratteristica più significativa del prodotto in esame e può variare tra il 28 % e il 32 % di UAN. Tale variazione si ottiene solitamente aggiungendo una minore o maggiore quantità di acqua alla soluzione. La maggior parte delle soluzioni importate tende ad avere un tenore di azoto del 32 %, che rende l'UAN con un tenore di azoto del 32 % più concentrato rispetto a quello con un tenore inferiore o uguale al 30 % e quindi più economico per la spedizione. Tuttavia, qualunque sia il tenore di azoto, si ritiene che tutte le soluzioni di urea e nitrato di ammonio presentino le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e costituiscano quindi un unico prodotto.

2.2.   Prodotto simile

(30)

L'UAN è un prodotto di base le cui qualità e caratteristiche fisiche fondamentali sono identiche indipendentemente dal paese di origine. I produttori dell'Unione offrono UAN con un tenore di azoto che oscilla tra il 28 % e il 32 %.

(31)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati e

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(32)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(33)

Un produttore dell'Unione ha sottolineato che l'aggiunta di altre sostanze («additivi», in particolare il solfato di ammonio, ma potenzialmente anche altre sostanze) all'UAN comporta che il miscuglio risultante sia comunque UAN e rientri nel codice NC 3102 80 00. L'inchiesta ha dimostrato che è prassi comune aggiungere additivi in piccole quantità e che il mercato considera il prodotto ottenuto comunque UAN.

(34)

Pertanto, la Commissione ha deciso in questa fase di chiarire che la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta comprende miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali che possono contenere additivi, a meno che non si tratti di un tipo o di una quantità di additivi che fanno sì che il miscuglio sia classificato sotto un codice NC differente.

3.   DUMPING

3.1.   Russia

3.1.1.   Produttori esportatori

(35)

In base ai risultati dell'inchiesta, in Russia c'erano tre gruppi di società che producevano UAN nel PI: il gruppo Acron, il gruppo EuroChem e Kuibyshev Azot. Di tali società, durante il PI i primi due gruppi hanno esportato UAN nell'Unione e hanno collaborato entrambi all'inchiesta.

(36)

Nel caso di Acron, all'interno del gruppo vi era un solo produttore di UAN che operava in Russia. Le vendite del prodotto simile sul mercato interno durante il PI sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti e indirettamente tramite un operatore commerciale nazionale collegato. Le vendite all'esportazione verso l'Unione durante il PI sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti o indirettamente tramite un esportatore collegato con sede in Svizzera o un importatore collegato con sede in Francia.

(37)

Nel caso del gruppo EuroChem, all'interno vi erano due produttori di UAN che operavano in Russia. Le vendite del prodotto simile sul mercato interno durante il PI sono state tutte effettuate tramite uno dei due operatori commerciali nazionali collegati. Le vendite all'esportazione verso l'Unione durante il PI sono state effettuate esclusivamente tramite un esportatore collegato con sede in Svizzera e, successivamente, tramite un importatore collegato con sede in Germania. L'importatore collegato tedesco vendeva inoltre direttamente ad acquirenti non collegati o tramite uno dei tre operatori commerciali collegati con sede in Bulgaria, Francia e Spagna. Quest'ultima società ha effettuato ancora una parte delle vendite tramite un altro operatore commerciale collegato, anch'esso con sede in Spagna.

3.1.2.   Valore normale

(38)

Per calcolare il valore normale, la Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Dall'inchiesta è emerso che Acron fabbricava, vendeva sul mercato interno ed esportava nell'Unione solo UAN con tenore di azoto del 32 % durante il PI. Si ritiene che le vendite sul mercato interno siano rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta.

(39)

Su tale base, le vendite di Acron del prodotto simile sul mercato interno non sono risultate rappresentative.

(40)

Poiché le vendite del prodotto simile sul mercato interno non erano rappresentative, la Commissione ha calcolato il valore normale per Acron conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(41)

Il valore normale è stato pertanto costruito sommando al costo medio di fabbricazione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dal produttore esportatore incluso nel campione che ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI; e

b)

la media ponderata degli utili conseguiti dal produttore esportatore che ha collaborato dalla vendita del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI.

(42)

I costi di fabbricazione utilizzati per la costruzione del valore normale sono stati adeguati come indicato ai considerando da 52 a 55 e ai considerando 59 e 60.

(43)

Nel caso di EuroChem, sulla base dell test di rappresentatività descritto al considerando 38, è emerso che il prodotto simile è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno. Dall'inchiesta è emerso che nel PI EuroChem produceva, vendeva sul mercato interno ed esportava nell'Unione solo un tipo di prodotto, UAN con tenore di azoto del 32 %. La Commissione non ha pertanto dovuto esaminare se le quantità di vendite sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto all'esportazione nell'Unione fossero rappresentative.

(44)

La Commissione ha successivamente definito la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(45)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per un solo tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:

a)

il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresenta più dell'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata dei prezzi di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(46)

In questo caso, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il PI.

(47)

Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto unicamente per le vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI, se:

a)

il volume delle vendite redditizie di tale tipo di prodotto rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; oppure

b)

la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

(48)

Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che meno del 15 % di tali vendite era remunerativa e che la media ponderata del prezzo di vendita era inferiore al costo di produzione. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

(49)

I costi di fabbricazione, che fanno parte del costo di produzione utilizzato per la verifica delle normali operazioni commerciali, di cui ai considerando da 45 a 48, sono stati adeguati come spiegato ai considerando da 52 a 55 e ai considerando 59 e 60.

(50)

Secondo quanto affermato da EuroChem, al calcolo del prezzo netto delle vendite sul mercato interno bisognerebbe applicare un adeguamento supplementare per le SGAV dell'operatore commerciale nazionale collegato e per una parte delle SGAV dei due produttori all'interno dello stesso gruppo. EuroChem ha anche affermato che tali costi derivavano da un diverso stadio commerciale delle vendite sul mercato interno rispetto alle vendite all'esportazione, in particolare dal fatto che, tramite i suoi operatori commerciali collegati, la maggior parte delle vendite sul mercato interno è venduta direttamente agli agricoltori.

(51)

Tuttavia, una siffatta indennità non rispecchierebbe adeguatamente il prezzo netto delle vendite sul mercato interno nel quale di norma non vengono dedotte le SGAV degli operatori commerciali nazionali collegati e quelle dei produttori, affinché esso rispecchi adeguatamente il prezzo pagato o pagabile sul mercato interno, alle normali condizioni di mercato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(52)

Il gas naturale è la principale materia prima nel processo di fabbricazione di UAN e rappresenta una percentuale significativa, superiore al 50 % (4), del costo totale di produzione. In seguito all'affermazione del denunciante e alle risultanze di inchieste precedenti relative ai concimi originari della Russia, la Commissione ha esaminato se i costi del gas naturale associati alla produzione del prodotto in esame fossero adeguatamente riflessi nei registri dei produttori esportatori russi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

(53)

Dall'inchiesta è emerso che i prezzi del gas naturale in Russia sono regolamentati dallo Stato tramite leggi federali e si basano su obiettivi politici. In Russia, i prezzi del gas naturale non riflettono le normali condizioni di mercato. In normali condizioni di mercato, i prezzi sono fissati principalmente dai costi di produzione e dalle aspettative di profitto. Per contro, in Russia i prezzi fissati dallo Stato sono direttamente applicabili a Gazprom, il fornitore statale di gas. Con una quota di mercato superiore al 50 %, Gazprom è il principale fornitore di gas del paese e determina dunque il livello dei prezzi. L'inchiesta ha confermato tale comportamento di fissazione dei prezzi, secondo il quale tutti gli altri fornitori di gas vendono a prezzi parimenti inferiori. Inoltre, Gazprom è proprietario delle condutture che trasportano tutto il gas, compreso quello fornito dai produttori indipendenti, a tariffe che sono anch'esse regolamentate.

(54)

Per quanto riguarda l'adeguamento del gas, il governo russo e i due produttori esportatori russi che hanno collaborato hanno osservato quanto segue:

a)

i prezzi del gas naturale in Russia non sono distorti in quanto riflettono le normali condizioni di mercato, secondo le quali i prezzi sono fissati principalmente dai costi di produzione e dalle aspettative di profitto; nello specifico, il prezzo regolamentato copre tutti i costi di Gazprom;

b)

anche qualora il prezzo regolamentato del gas naturale praticato sul mercato interno da Gazprom risultasse distorto, l'adeguamento del gas dovrebbe essere applicato solo al prezzo del gas, esclusi i costi di trasporto;

c)

non si dovrebbe applicare alcun adeguamento al gas naturale acquistato da fornitori nazionali indipendenti da Gazprom; e

d)

il prezzo di Waidhaus non è un indicatore adeguato del costo del gas naturale fissato in funzione del mercato.

(55)

In risposta a tali osservazioni la Commissione ha concluso in via provvisoria che:

a)

le risultanze dell'inchiesta non hanno sostenuto l'affermazione secondo cui il prezzo regolamentato praticato sul mercato interno copre tutti i costi di Gazprom. Sebbene, in base alla verifica dei conti, Gazprom risulti una società redditizia, i profitti sono generati dalle vendite all'esportazione della società, a causa di prezzi all'esportazione molto più elevati rispetto ai prezzi praticati sul mercato interno. Inoltre, tra i fattori di cui si tiene conto nel calcolo del livello del prezzo regolamentato praticato sul mercato interno (5) vi sono i profitti previsti derivanti dalla fornitura di gas per l'esportazione. Si può pertanto presumere che, se Gazprom vendesse solo sul mercato interno, non sarebbe redditizia. Al riguardo, la Commissione ha osservato di non essere stata in grado di esaminare i dettagli del calcolo del prezzo regolamentato praticato sul mercato interno per Gazprom durante il PI, a causa della mancata collaborazione da parte del governo russo. Pertanto, la Commissione ha concluso che l'intervento del governo russo sul mercato del gas ha un'incidenza sull'attendibilità dei costi dichiarati di Gazprom. Di fatto, senza tale intervento, Gazprom opererebbe sulla base di normali considerazioni commerciali, quali il recupero dei costi e il profitto, anche riguardo alle vendite sul mercato interno. La Commissione non ha avuto conferma di alcuna affermazione per dimostrare che i prezzi del gas naturale siano liberamente negoziati tra entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato e i loro fornitori, che sono orientati a seguire il prezzo regolamentato praticato sul mercato interno;

b)

secondo le informazioni ricevute dai produttori esportatori russi che hanno collaborato (6), lo Stato russo disciplina anche le tariffe di trasporto (incluse quelle delle società indipendenti) se sono utilizzati i gasdotti di proprietà di Gazprom (7), oltre ai prezzi dei servizi per il supporto logistico e le tariffe di distribuzione e di prestazione di servizi;

c)

come spiegato al considerando 53, tenendo conto della posizione dominante di Gazprom sul mercato russo del gas, i fornitori indipendenti di gas seguono il prezzo regolamentato e vendono così a prezzi parimenti inferiori. Ciò è confermato anche dalla verifica dei conti del maggiore fornitore privato in Russia, Novatek (8);

d)

il prezzo di Waidhaus è emerso come valore di riferimento valido in inchieste precedenti in cui era stato effettuato un adeguamento del gas (9). Durante il PI, inoltre, il livello del prezzo di Waidhaus era vicino ad altre importanti quotazioni in Europa (UK Heren NBP Index, Netherlands TTF DA Heren Index) (10). Infine, la Commissione ha ritenuto che il prezzo USA (US Henry Hub Index), proposto dalle parti interessate russe come parametro alternativo, non fosse appropriato tenuto conto della diversa regione geografica, dei diversi tipi di fonti di gas naturale (gas di scisto) e delle limitate possibilità degli Stati Uniti di esportare gas naturale in forma gassosa (gas naturale compresso o GNC).

(56)

Infine, il governo russo e i produttori esportatori russi che hanno collaborato hanno invocato una recente sentenza del panel dell'OMC nella controversia tra la Russia e l'Ucraina nella causa «DS493 - Ucraina - misure antidumping sul nitrato di ammonio», che ha respinto l'adeguamento del gas effettuato dall'Ucraina.

(57)

Va osservato che la relazione del panel in merito alla causa DS493 riguarda una controversia tra la Russia e l'Ucraina in cui la Russia ha contestato le decisioni adottate dall'Ucraina. L'Unione non è stata coinvolta in tale causa. Come osservato dal panel in tale causa, se i registri degli esportatori o dei produttori esprimano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame è una questione che deve essere valutata caso per caso, tenendo conto degli elementi di prova a disposizione dell'autorità incaricata e della sua determinazione (11). Sebbene questo sia già di per sé indicativo dell'irrilevanza della relazione del panel per la presente inchiesta, la Commissione rileva inoltre che la relazione è attualmente oggetto di ricorso. Pertanto la Commissione respinge l'osservazione relativa alla relazione del panel.

(58)

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ha respinto tali affermazioni e ha ritenuto che l'adeguamento del gas fosse giustificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, come confermato dalla Corte di giustizia (12).

(59)

A fronte di tali risultanze la Commissione, come in precedenti inchieste relative ai concimi originari della Russia, ha adeguato il costo russo del gas naturale sostituendo il prezzo distorto praticato sul mercato interno russo con un prezzo di riferimento internazionale non distorto («adeguamento del gas»). Come prezzo di riferimento la Commissione ha utilizzato il cosiddetto prezzo di Waidhaus, ossia il prezzo del gas russo esportato nella zona di frontiera fra Germania e Repubblica ceca. Il prezzo è stato debitamente adeguato a livello franco fabbrica dei produttori russi.

(60)

La produzione di UAN prevede quattro input intermedi consecutivi (ossia ammoniaca, acido nitrico, soluzione di nitrato di ammonio e urea). Il gas naturale è utilizzato per la fabbricazione di ammoniaca. Dopo aver adeguato il costo del gas naturale nel costo di fabbricazione dell'ammoniaca, la Commissione lo ha sostituito nel costo di fabbricazione del secondo prodotto intermedio, l'acido nitrico, di cui l'ammoniaca è una materia prima diretta. Questo «effetto a cascata» ha proseguito in modo che l'adeguamento del gas si riflettesse anche sul costo della soluzione di nitrato di ammonio, poi dell'urea e infine dell'UAN.

(61)

A causa dell'elevata redditività delle vendite sul mercato interno di Acron, l'adeguamento del gas non ha inciso sul valore normale calcolato per Acron e tutte le operazioni di tale società sul mercato interno sono rimaste remunerative anche dopo l'adeguamento del gas. Pertanto, nella costruzione del valore normale per Acron, come descritto al considerando 41, l'aumento del costo di fabbricazione è stato esattamente controbilanciato dalla diminuzione del profitto ottenuto dalle vendite interne remunerative.

3.1.3.   Prezzo all'esportazione

(62)

Come spiegato ai considerando 36 e 37, i produttori esportatori russi che hanno collaborato hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società collegate operanti come importatori, esportatori o operatori commerciali.

(63)

Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato nell'Unione il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(64)

Nel caso in cui i produttori esportatori hanno esportato nell'Unione il prodotto in esame tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In tal caso, sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i costi di diluizione, nonché per un profitto ragionevole.

(65)

Per quanto riguarda i costi di diluizione, specifici per questo caso, i produttori esportatori russi hanno esportato solo UAN con un tenore di azoto del 32 % durante il PI, mentre gli importatori collegati hanno venduto agli acquirenti indipendenti UAN con un tenore di azoto pari o inferiore al 32 %. Pertanto nel caso in cui il prodotto in esame sia stato diluito con acqua per ottenere un tenore di azoto inferiore, l'adeguamento di cui al considerando 64 ha compreso anche i costi supplementari di diluizione sostenuti dall'importatore collegato.

3.1.4.   Confronto

(66)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, a livello franco fabbrica.

(67)

Ove giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per gli oneri all'importazione e le imposte indirette; per gli sconti, le riduzioni e le differenze tra i quantitativi; per il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori; per il costo del credito; per le SGAV degli esportatori collegati, incluso il rialzo.

3.1.5.   Margini di dumping

(68)

Per i produttori esportatori russi, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(69)

Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: 31,9 % per Acron e 34,0 % per EuroChem.

(70)

Il prezzo cif utilizzato per calcolare i margini di dumping è stato costruito per ogni transazione (sulla base dei prezzi di trasferimento nel caso delle rivendite di importatori collegati) alla frontiera in cui ha avuto luogo lo sdoganamento, che potrebbe non essere la stessa in cui le merci hanno fisicamente attraversato la frontiera dell'Unione.

(71)

Per tutti gli altri potenziali produttori esportatori della Russia, la Commissione ha determinato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori; detto livello corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni nell'Unione dal paese interessato, come risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(72)

Le esportazioni dei produttori esportatori russi che hanno collaborato rappresentavano il 100 % del totale delle esportazioni dalla Russia verso l'Unione durante il PI. Pertanto la Commissione ha deciso di basare il margine di dumping residuo al livello della società con il margine di dumping più elevato tra quelle che hanno collaborato, vale a dire il gruppo EuroChem.

(73)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Gruppo Acron

31,9 %

Gruppo EuroChem

34,0 %

Tutte le altre società

34,0 %

3.2.   Trinidad e Tobago

3.2.1.   Valore normale

(74)

MHTL, il produttore esportatore che ha collaborato, si è rivelato l'unico produttore del prodotto in esame a Trinidad e Tobago durante il periodo dell'inchiesta.

(75)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite di MHTL sul mercato interno fosse rappresentativo conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

(76)

Dal momento che non c'è stata alcuna vendita del prodotto simile sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 e paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base.

(77)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:

a)

gli importi effettivi delle spese generali, amministrative e di vendita sostenute da MHTL sul mercato interno di Trinidad e Tobago, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita della stessa categoria generale di prodotti;

b)

l'importo effettivo del profitto realizzato da MHTL sul mercato interno di Trinidad e Tobago, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita della stessa categoria generale di prodotti.

(78)

Nella sua comunicazione del 12 dicembre 2018 successiva alla verifica, MHTL ha osservato che la Commissione dovrebbe utilizzare le SGAV sostenute sul mercato interno di Trinidad e Tobago, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita della stessa categoria generale di prodotti. Poiché MHTL ha fornito una giustificazione sufficiente del fatto che tale approccio sarebbe conforme all'articolo 2, paragrafi 3 e 6 del regolamento di base, la Commissione ha accettato tale affermazione.

(79)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 e paragrafo 6, lettera b) la Commissione ha utilizzato anche i profitti realizzati da MHTL, nel corso di normali operazioni commerciali, sulle vendite della stessa categoria di prodotti di cui al considerando 78.

3.2.2.   Prezzo all'esportazione

(80)

MHTL ha esportato nell'Unione solo tramite società collegate operanti come importatori nel periodo dell'inchiesta. Tutte le vendite nell'Unione sono state effettuate tramite un importatore collegato in Germania, che ha venduto il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti in Germania o a società collegate in Francia e in Spagna, che a loro volta hanno venduto il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti sui rispettivi mercati nazionali.

(81)

Il prezzo all'esportazione è stato pertanto stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In tal caso, sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i costi di diluizione e mescolamento, nonché per un profitto ragionevole.

(82)

Per quanto riguarda i costi di diluizione e di mescolamento, specifici per il caso in esame, MHTL ha esportato solo UAN con un tenore di azoto del 32 % durante il periodo dell'inchiesta. Gli importatori collegati, tuttavia, hanno venduto ad acquirenti indipendenti UAN con un tenore di azoto pari o inferiore al 32 %. Pertanto, nel caso in cui il prodotto in esame sia stato diluito con acqua o mescolato con zolfo per ottenere un tenore di azoto inferiore, l'adeguamento di cui al considerando 81 ha compreso anche i costi supplementari di diluizione e mescolamento sostenuti dall'importatore collegato.

3.2.3.   Confronto

(83)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione di MHTL a livello franco fabbrica.

(84)

Ove giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per gli sconti, le riduzioni e le differenze tra i quantitativi; per il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, i costi di carico e accessori e il costo del credito.

3.2.4.   Margine di dumping

(85)

Per MHTL, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(86)

Su tale base, il margine di dumping medio ponderato provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 55,9 %.

(87)

Per tutti gli altri produttori esportatori di Trinidad e Tobago, qualora ve ne fossero altri oltre a MHTL, la Commissione ha fissato il margine di dumping sulla base dei dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine essa ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori, che corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione del produttore esportatore che ha collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni nell'Unione da Trinidad e Tobago, come risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(88)

Il livello di collaborazione nel presente caso è elevato, poiché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato, vale a dire MHTL, costituivano il 100 % circa delle esportazioni totali nell'Unione provenienti da Trinidad e Tobago durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello di MHTL.

(89)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

55,9 %

Tutte le altre società

55,9 %

3.3.   Stati Uniti d'America

3.3.1.   Valore normale

(90)

Secondo le informazioni fornite dal denunciante nella denuncia vi sono almeno due produttori di UAN negli USA. L'inchiesta ha confermato che vi sono più produttori del prodotto in esame rispetto all'unico produttore esportatore che ha collaborato, CFI. Tuttavia, era altresì evidente che solo CFI ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(91)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite di CFI sul mercato interno fosse rappresentativo conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate da CFI sul mercato interno erano rappresentative.

(92)

La Commissione ha stabilito che CFI ha esportato nell'Unione un solo tipo di prodotto di UAN nel periodo dell'inchiesta, vale a dire UAN con tenore di azoto del 32 %. In seguito la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili al tipo di prodotto venduto per l'esportazione nell'Unione.

(93)

La Commissione ha successivamente verificato se le vendite sul mercato interno di CFI per il tipo di prodotto identico o comparabile al tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno del tipo di prodotto identico o comparabile al tipo di prodotto esportato nell'Unione erano rappresentative durante il periodo dell'inchiesta.

(94)

La Commissione ha poi definito, per il tipo di prodotto in questione, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(95)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:

a)

il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresenta più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata dei prezzi di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(96)

In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.

(97)

Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto, oppure

b)

la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

(98)

Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che il 60-80 % (13) di tutte le vendite sul mercato interno del tipo di prodotto identico o comparabile al tipo di prodotto esportato nell'Unione è stato redditizio e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

3.3.2.   Prezzo all'esportazione

(99)

CFI ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti.

(100)

In tal caso, il prezzo all'esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.3.3.   Confronto

(101)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione di CFI a livello franco fabbrica.

(102)

Ove giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per gli oneri all'importazione e le imposte indirette; per gli sconti, le riduzioni e le differenze tra i quantitativi; per il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, i costi di carico e accessori e il costo del credito.

3.3.4.   Margine di dumping

(103)

Per CFI la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del rispettivo tipo di prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(104)

Su tale base, il margine di dumping medio ponderato provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 37,3 %.

(105)

Per tutti gli altri produttori esportatori degli USA, qualora ve ne fossero altri oltre all'apparentemente unico produttore esportatore che sta collaborando all'inchiesta (CFI), la Commissione ha determinato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine essa ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori, che corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni nell'Unione dagli USA, come risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(106)

Il livello di collaborazione nel presente caso è elevato, poiché le esportazioni di CFI costituivano il 100 % delle esportazioni totali nell'Unione dagli USA durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello del produttore esportatore che ha collaborato, vale a dire CFI.

(107)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

CF Industries Holdings, Inc.

37,3 %

Tutte le altre società

37,3 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione

(108)

Durante il periodo dell'inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da 20 produttori noti dell'Unione. Tali produttori costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(109)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata intorno ai 3,9 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, vale a dire l'indagine sulla produzione di Fertilizers Europe e Fertecon (che è un fornitore riconosciuto di informazioni sui mercati mondiali dei concimi). Come indicato al considerando 12, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2.   Consumo dell'Unione

(110)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume di vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, con l'aggiunta delle importazioni da tutti i paesi terzi, come rilevato da Eurostat.

(111)

Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2015

2016

2017

PI

Consumo totale dell'Unione

4 803 732

4 658 736

4 783 671

4 571 721

Indice

100

97

100

95

Fonte: Fertilizers Europe ed Eurostat.

(112)

Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha fluttuato, con una diminuzione complessiva del 5 %. Nel 2016 e durante il periodo dell'inchiesta la siccità nei principali mercati di UAN ha comportato una riduzione del suo uso da parte degli agricoltori.

4.3.   Importazioni dai paesi interessati

4.3.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(113)

La Commissione ha effettuato un'analisi volta a stabilire se le importazioni di UAN originarie dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(114)

Tale disposizione prevede che le importazioni da più di un paese siano valutate cumulativamente solo se è accertato che:

a)

il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e

b)

la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e il prodotto dell'Unione simile.

(115)

I margini di dumping determinati per le importazioni da ciascuno dei tre paesi interessati risultavano superiori alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era irrilevante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Le quote di mercato durante il periodo dell'inchiesta erano infatti del 13,4 % per le importazioni dalla Russia, dell'8,1 % per quelle da Trinidad e Tobago e del 16,2 % per quelle provenienti dagli USA.

(116)

Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dalla Russia, da Trinidad e Tobago e dagli USA e tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile dell'Unione erano analoghe. Nello specifico, i prodotti importati erano in concorrenza tra loro e con l'UAN prodotto nell'Unione, in quanto venduti attraverso gli stessi canali di vendita e a categorie di clienti simili. Il prodotto in esame è un prodotto di base omogeneo e la concorrenza è avvenuta basandosi in gran parte solo sul prezzo.

(117)

Tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano pertanto soddisfatti e le importazioni da Russia, Trinidad e Tobago e USA sono state quindi esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.

(118)

In un'audizione, MHTL ha affermato che le importazioni da Trinidad e Tobago non dovrebbero essere cumulate poiché: i) i prezzi da Trinidad e Tobago erano notevolmente più elevati di quelli da USA e Russia; ii) i volumi delle importazioni sono calati durante il periodo in esame (a differenza di quelli da USA e Russia); iii) MHTL è parte di un gruppo europeo; iv) MHTL si adegua ai prezzi; v) la Repubblica di Trinidad e Tobago è un paese in via di sviluppo membro dell'OMC.

(119)

La Commissione ha respinto queste argomentazioni. La decisione di procedere o meno a una valutazione cumulativa delle importazioni deve basarsi sui criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, che in questo caso erano soddisfatti, come evidenziato ai considerando da 114 a 117. Nessuno dei motivi addotti da MHTL potrebbe mettere in discussione l'appropriatezza dell'esaminare le importazioni da Trinidad e Tobago assieme a quelle dalla Russia e dagli USA (14).

4.3.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(120)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell'Unione.

(121)

Le importazioni nell'UE dai paesi interessati hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2015

2016

2017

PI

Volume delle importazioni dai paesi interessati (in tonnellate)

1 051 602

1 581 863

1 647 295

1 723 839

Indice

100

150

157

164

Quota di mercato

21,9 %

34,0 %

34,4 %

37,7 %

Indice

100

155

157

172

Volume delle importazioni dalla Federazione russa (in tonnellate)

339 075

582 906

557 966

613 491

Indice

100

172

165

181

Quota di mercato

7,1 %

12,5 %

11,7 %

13,4 %

Indice

100

177

165

190

Volume di importazioni da Trinidad e Tobago (in tonnellate)

488 392

452 194

444 290

368 178

Indice

100

93

91

75

Quota di mercato

10,2 %

9,7 %

9,3 %

8,1 %

Indice

100

95

91

79

Volume delle importazioni dagli USA (in tonnellate)

224 136

546 763

645 040

742 170

Indice

100

244

288

331

Quota di mercato

4,7 %

11,7 %

13,5 %

16,2 %

Indice

100

252

289

348

Fonte: Eurostat.

(122)

Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 64 % nel corso del periodo in esame. L'aumento della quota di mercato è stato ancora più pronunciato, in quanto la quota di mercato delle importazioni interessate è aumentata del 72 %, passando dal 21,9 % nel 2015 al 37,7 % nel periodo dell'inchiesta. Poiché il consumo è diminuito del 5 % nello stesso periodo, il forte aumento della quota di mercato da parte dei paesi interessati è andato chiaramente a scapito degli altri partecipanti al mercato.

4.3.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e sottoquotazione dei prezzi

(123)

La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni in base a dati Eurostat. È importante chiarire che il livello di questi prezzi statistici potrebbe in realtà differire dai prezzi verificati per i produttori esportatori che hanno collaborato, poiché la maggior parte delle importazioni dai paesi interessati è effettuata tramite importatori collegati.

(124)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'UE dai paesi interessati ha avuto il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

 

2015

2016

2017

PI

Federazione russa

179

130

135

126

Indice

100

73

75

70

Trinidad e Tobago

197

151

141

140

Indice

100

77

72

71

USA

188

137

126

124

Indice

100

73

67

66

Paesi interessati

189

138

133

128

Indice

100

73

70

68

Fonte: Eurostat.

(125)

I prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono diminuiti in media del 32 %. Infatti, i prezzi delle importazioni da tutti e tre i paesi interessati sono diminuiti tra il 30 % e il 34 % a seconda del paese. Questo calo è stato particolarmente evidente nel 2016, quando sono diminuiti i prezzi delle materie prime (principalmente gas). Tuttavia nel periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni sono diminuiti del 4 %, a differenza dei prezzi delle materie prime, che sono saliti.

(126)

La Commissione ha determinato che sono stati praticati prezzi inferiori durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

la media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato nei paesi interessati, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all'importazione; e

la media ponderata dei corrispondenti prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti.

(127)

Di norma la Commissione confronta il prezzo cif franco frontiera dell'Unione dei produttori esportatori con il prezzo franco fabbrica dei produttori dell'Unione, in quanto tale metodo di solito fornisce un confronto equo. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che in questo caso vi sono circostanze eccezionali in quanto, per circa un terzo delle operazioni di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, l'uso del prezzo di vendita franco fabbrica comporterebbe prezzi dell'industria dell'Unione non paragonabili ai prezzi all'importazione in termini di concorrenza.

(128)

Di fatto, per le vendite dell'industria dell'Unione che hanno sostenuto spese di nolo marittimo per la consegna in porti quali Rouen (Francia) e Gand (Belgio), si è ritenuto opportuno utilizzare i prezzi per la consegna in tale porto anziché calcolare i prezzi franco fabbrica per tali vendite. Tali vendite rappresentavano il 40 % circa delle vendite dell'industria dell'Unione. Tale approccio è stato ritenuto più accurato rispetto all'utilizzo dei prezzi franco fabbrica, per i seguenti motivi:

i)

l'UAN è un liquido corrosivo e il trasporto presso utilizzatori e distributori richiede veicoli e impianti di stoccaggio speciali. Ciò aumenta i costi della logistica rendendoli spesso superiori al 20 % del prezzo di vendita di UAN in Europa occidentale e in grado di raggiungere il 30 % del prezzo di vendita per quanto riguarda determinati termini di consegna;

ii)

i due maggiori produttori del campione si trovano in Polonia e in Lituania, mentre i maggiori mercati di UAN sono in Europa occidentale, il che significa che i costi della logistica sono particolarmente elevati e prevedono il nolo marittimo; in Europa orientale questi due produttori sono in concorrenza con le importazioni russe a livello franco fabbrica e cif e in Europa occidentale con i prezzi franco consegna da Trinidad e Tobago, Russia e USA. Di fatto, si è osservato che la differenza principale tra i prezzi di vendita di tali produttori in Europa orientale e occidentale consisteva nell'ammontare di tali costi di logistica e trasporto:

iii)

molte parti interessate, compresi i produttori esportatori, hanno indicato che il principale punto di confronto per i prezzi di UAN in Europa occidentale è il prezzo cif (più il dazio all'importazione, se applicabile) delle consegne ai porti di Rouen (Francia) e di Gand (Belgio);

iv)

la maggior parte delle importazioni dai paesi interessati durante il periodo dell'inchiesta è stata effettuata su una base cif in grandi navi cisterna per il nolo marittimo verso l'Europa occidentale. Ciò ha riguardato la quasi totalità delle consegne provenienti da Trinidad e Tobago e dagli USA, ma anche una grande quantità di vendite dalla Federazione russa;

v)

l'UAN è un prodotto di base omogeneo e pertanto la maggior parte degli acquirenti acquista il prodotto esclusivamente sulla base del prezzo;

vi)

a livello di distributori e di utilizzatori finali può esservi una mancanza di tracciabilità dell'origine del prodotto in esame, perché l'UAN consegnato ai porti dell'Europa occidentale, come Rouen o Gand, è stoccato negli stessi serbatoi, indipendentemente dall'origine; e

vii)

la concorrenza delle vendite dal porto di consegna era rivolta agli stessi acquirenti sia per le importazioni che per le vendite dell'industria dell'Unione, utilizzando termini commerciali internazionali comparabili, e le consegne agli acquirenti spesso sono avvenute negli stessi veicoli.

(129)

Pertanto la Commissione ha concluso che, al fine di esaminare se vi è sottoquotazione dei prezzi, è opportuno adeguare circa un terzo delle operazioni di vendita di due produttori dell'Unione inclusi nel campione in modo che tali vendite possano essere confrontate in termini della loro effettiva concorrenza con le importazioni in oggetto. Per i due terzi delle vendite dell'industria dell'Unione, che non richiedevano il nolo marittimo, è stata mantenuta la normale metodologia cif/franco fabbrica.

(130)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti, ove necessario, e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Esso indicava un margine di sottoquotazione medio ponderato del 3,4 % per le importazioni dalla Russia, del 6,2 % per le importazioni da Trinidad e Tobago e del 9,9 % per le importazioni dagli USA. Tenendo presente che il prodotto in esame è un prodotto di base, che la concorrenza si basa in larga misura esclusivamente sul prezzo e che i prezzi sono molto trasparenti (ossia noti sul mercato), tale margine è considerato significativo. Una differenza di prezzo bassa farà sì che l'acquirente cambi fornitori e ciò è stato confermato anche dalle risposte dei rappresentanti degli utilizzatori.

(131)

Nel periodo dell'inchiesta, confrontando i prezzi di vendita per tipo di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, le importazioni dai paesi interessati presentavano prezzi inferiori del 6,8 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1.   Considerazioni generali

(132)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(133)

Come indicato al considerando 13, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento.

(134)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario fornita da Fertilizers Europe. Tali dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(135)

Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di dumping.

(136)

Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, i costi unitari, i costi della manodopera, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(137)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti totali dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2015

2016

2017

PI

Volume della produzione (in tonnellate)

4 238 411

3 695 546

4 253 903

3 890 476

Indice

100

87

100

92

Capacità produttiva (unità di misura)

8 055 000

8 205 000

8 385 000

8 385 000

Indice

100

102

104

104

Utilizzo degli impianti

53 %

45 %

51 %

46 %

Indice

100

86

96

88

Fonte: risposte verificate di Fertilizers Europe al questionario

(138)

Nell'Unione, l'UAN è di norma prodotto in impianti chimici integrati, che convertono il gas e l'azoto in concimi a base di azoto e altri prodotti industriali simili, come la melammina. Il processo di produzione prevede varie fasi, come la produzione di ammoniaca e acido nitrico, è quindi fortemente dipendente dall'accesso alle fonti di gas (la principale materia prima) attraverso gasdotti o terminali e ad alta intensità di capitale. I produttori possono cambiare la produzione tra prodotti finiti, ma questa capacità è limitata, varia da un produttore all'altro e dipende dalla configurazione del sito integrato e dalla clientela del produttore. Ogni società mira a massimizzare la redditività del sito nel suo complesso. La presente inchiesta, tuttavia, si concentra esclusivamente sull'UAN.

(139)

Complessivamente la produzione di UAN ha subito una contrazione dell'8 % durante il periodo in esame. La produzione è calata drasticamente nel 2016, quando le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 50 % rispetto all'anno precedente e la domanda è stata influenzata dalla siccità nei principali mercati di UAN. Sebbene la situazione sia migliorata nel 2017, il calo dei prezzi e della redditività di UAN ha portato alcuni produttori dell'Unione a passare alla produzione di altri concimi a base di azoto nel periodo dell'inchiesta. Quando questo passaggio di produzione non è stato possibile su base economica, i produttori dell'Unione hanno subito arresti di produzione.

(140)

La capacità produttiva è aumentata del 4 %, mentre l'utilizzo degli impianti è diminuito del 12 % durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 138, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti per tale tipo di produzione e industria possono essere influenzati dalla produzione di altri prodotti, che può avvenire nello stesso impianto di produzione, e ciò si riflette effettivamente in tali tendenze.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(141)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2015

2016

2017

PI

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

3 348 196

2 796 506

2 934 634

2 645 143

Indice

100

84

88

79

Quota di mercato

69,7 %

60,0 %

61,3 %

57,9 %

Indice

100

86

88

83

Fonte: risposte verificate di Fertilizers Europe al questionario

(142)

Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è stato calcolato sulla macro base delle vendite a parti indipendenti e collegate. Una piccola quantità di tali vendite (circa il 3 % del totale) era tuttavia composta da rivendite della produzione da importazioni di varia provenienza. Tali vendite sono escluse dai dati relativi al volume delle vendite in questione, in quanto dovrebbero comprendere solo le vendite di produzione dei produttori dell'Unione. Per evitare il doppio conteggio, tali rivendite sono state escluse anche dai dati relativi al consumo di cui al considerando 114. Su tale base il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 21 % durante il periodo in esame. Il volume delle vendite perse nel periodo in esame è prossimo al volume delle vendite in rialzo da parte dei paesi interessati.

(143)

La quota di mercato dell'industria dell'Unione si è ridotta del 17 % durante il periodo in esame. Tale sviluppo era causato da cattive condizioni di mercato, in particolare prezzi bassi, che hanno comportato la perdita del volume delle vendite dell'Unione a favore delle importazioni dai paesi interessati.

4.4.2.3.   Crescita

(144)

I dati di cui sopra relativi alla produzione, al volume delle vendite e alla quota di mercato dimostrano che, nel periodo in esame, l'industria dell'Unione non è stata in grado di crescere, né in termini assoluti né in relazione al consumo.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(145)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2015

2016

2017

PI

Numero di dipendenti

2 164

2 029

2 104

2 005

Indice

100

94

97

93

Produttività (t/dipendente)

1 959

1 821

2 022

1 940

Indice

100

93

103

99

Fonte: risposte verificate di Fertilizers Europe al questionario

(146)

In considerazione del deterioramento della situazione di mercato, il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è diminuito del 7 % durante il periodo in esame. Poiché la produzione è diminuita ancora di più, la produttività è tuttavia calata ancora dell'1 % nel periodo in esame.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping

(147)

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(148)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2015

2016

2017

PI

Prezzo medio unitario di vendita franco fabbrica nell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata)

176

130

127

127

Indice

100

74

72

72

Costo di produzione unitario franco fabbrica (EUR/tonnellata)

146

115

123

130

Indice

100

79

84

89

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

(149)

I prezzi di vendita sono diminuiti del 28 % nel periodo in esame e il costo unitario di produzione è diminuito dell'11 %. Il calo dei prezzi più significativo si è verificato nel 2016, quando le importazioni a basso prezzo dai paesi interessati sono aumentate del 50 % e la domanda era leggermente più debole. L'andamento dei costi di produzione è stato determinato principalmente dalle fluttuazioni dei prezzi del gas. Tuttavia, gli aumenti dei costi nel 2017 e nel periodo dell'inchiesta non corrispondevano ai relativi aumenti dei prezzi di vendita del prodotto simile i quali, pertanto, hanno subito una ulteriore contrazione.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(150)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2015

2016

2017

PI

Costi medi del lavoro per dipendente (EUR)

24 876

24 323

27 143

27 410

Indice

100

98

109

110

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

(151)

I costi medi del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sono aumentati del 10 % nel periodo in esame. I costi del lavoro per dipendente sono aumentati, in particolare nel 2017, quando sono aumentate la produzione e la produttività.

4.4.3.3.   Scorte

(152)

Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2015

2016

2017

PI

Scorte finali (in tonnellate)

83 826

54 411

72 814

38 961

Indice

100

65

87

46

Scorte finali in percentuale sulla produzione

3,7 %

2,7 %

3,2 %

1,8 %

Indice

100

71

85

49

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

(153)

Le scorte finali e le scorte in percentuale sulla produzione sono diminuite nel periodo in esame. Tuttavia, dato che le scorte in percentuale della produzione sono rimaste basse per tutto il periodo e che le scorte finali sono soggette a variazioni stagionali, tale fattore non è considerato un indicatore significativo del pregiudizio nell'ambito della presente inchiesta.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(154)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2015

2016

2017

PI

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

14,0 %

10,0 %

1,1 %

– 3,5 %

Indice

100

71

8

– 25

Flusso di cassa (EUR)

78 775 697

39 007 376

19 727 317

5 827 513

Indice

100

50

25

7

Investimenti (in EUR)

18 082 767

15 044 306

5 110 610

8 593 605

Indice

100

83

28

48

Utile sul capitale investito

57,2 %

28,3 %

7,9 %

– 8,7 %

Indice

100

49

14

– 15

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

(155)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. La redditività ha registrato un notevole calo nel corso dell'intero periodo in esame, a causa dell'andamento dei prezzi di vendita medi e dei costi di produzione di cui al considerando 152. L'aumento dei costi di produzione a partire dal 2017 e la contrazione dei prezzi di vendita dovuta alle importazioni dai paesi interessati hanno provocato perdite per l'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(156)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le loro attività. L'andamento del flusso di cassa netto ha registrato un andamento negativo per tutto il periodo in esame.

(157)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame esso ha registrato un andamento negativo che riflette le tendenze precedentemente descritte per la redditività e il flusso di cassa.

(158)

Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha continuato a investire. Gli investimenti sono stati effettuati per migliorare l'efficienza della produzione, ridurre il consumo di energia e migliorare le condizioni ambientali. Tuttavia, nel 2017 e nel periodo dell'inchiesta gli investimenti sono stati nettamente inferiori rispetto al 2015 e al 2016. Il calo dei livelli di investimento è stato provocato da una ridotta capacità di ottenere capitale, come dimostrato dal deterioramento della situazione dei flussi di cassa.

4.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(159)

Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha subito forti cali dei prezzi di vendita (28 %) che, insieme all'aumento dei costi nel 2017 e nel periodo dell'inchiesta, hanno determinato un margine di profitto del 14 % nel 2015, per poi trasformarsi in perdite nel periodo dell'inchiesta. Questa tendenza si è tradotta in una diminuzione analoga del flusso di cassa, dell'utile sul capitale investito e degli investimenti. Anche gli indicatori di volume hanno fatto registrare un andamento notevolmente negativo: la produzione è diminuita dell'8 %, il volume delle vendite è calato del 21 % e la quota di mercato è passata dal 69,7 % nel 2015 al 57,9 % nel periodo dell'inchiesta. Questi sviluppi hanno reso l'industria dell'Unione vulnerabile.

(160)

Pochissimi fra gli indicatori esaminati hanno mostrato un andamento positivo. La capacità produttiva è aumentata leggermente nel periodo in esame, ma la produzione è diminuita, come indicato al considerando precedente. Inoltre, le scorte sono diminuite anche se il loro livello è rimasto basso durante tutto il periodo in esame.

(161)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso pertanto, in questa fase, che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(162)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha accertato che non venissero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati eventuali pregiudizi causati da fattori diversi da tali importazioni. Fra tali fattori rientrano: le importazioni da paesi terzi, il calo dei consumi, gli andamenti sul mercato (mondiale) di urea, gli aumenti dei prezzi del gas nel 2017 e nel periodo dell'inchiesta, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, i maggiori costi per i produttori dell'Unione e taluni acquisti e vendite di UAN da parte dei produttori dell'Unione.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(163)

Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 64 % nel corso del periodo in esame, incrementando la loro quota di mercato del 72 %, come indicato nella tabella 2. Tale andamento ha avuto luogo nonostante un calo dei consumi del 5 % durante il periodo in esame.

(164)

I prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono diminuiti in media del 32 %. Di fatto i prezzi di tutti e tre i paesi interessati sono diminuiti tra il 30 % e il 34 % a seconda del paese. Questo calo dei prezzi è stato particolarmente evidente nel 2016, nello stesso momento in cui il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato del 50 % rispetto al 2015. Nel periodo dell'inchiesta, confrontando i prezzi di vendita per tipo di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, le importazioni dai paesi interessati presentavano prezzi inferiori del 6,8 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione.

(165)

È evidente che il forte aumento delle importazioni a prezzi ridotti ha svolto un ruolo importante nel rapido deterioramento degli indicatori economici dell'industria dell'Unione. Due fattori specifici del prodotto hanno aggravato tale impatto. In primo luogo, l'UAN è un prodotto di base le cui vendite agli acquirenti dipendono quasi esclusivamente dal prezzo. Di conseguenza, anche solo una piccola differenza di prezzo può avere conseguenze significative. In secondo luogo, l'UAN è un prodotto liquido che richiede serbatoi speciali per lo stoccaggio, il che significa che i prezzi di mercato devono essere accettati subito dopo la produzione indipendentemente dal costo di produzione allora applicabile.

(166)

I prezzi di vendita ridotti dei paesi interessati hanno comportato maggiore pregiudizio nel 2017 e durante il periodo dell'inchiesta, quando i costi stavano crescendo a causa dell'aumento dei prezzi del gas. I bassi prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, che non potevano essere aumentati in linea con i crescenti costi dovuti alla pressione sui prezzi da parte delle importazioni, hanno provocato il deterioramento degli indicatori di prestazione dell'industria dell'Unione e conseguenti perdite durante il periodo dell'inchiesta. Nel 2017 e nel periodo dell'inchiesta diversi produttori non sono stati pertanto in grado di evitare interruzioni della produzione; anche i livelli di investimento si sono notevolmente abbassati. Ciò ha a sua volta aggravato ulteriormente il pregiudizio, in quanto l'investimento continuo in un impianto chimico integrato è essenziale per la sopravvivenza a lungo termine.

(167)

Alcune parti hanno sostenuto che il livello delle importazioni, i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e i profitti non fossero correlati, nel senso che i prezzi di vendita e i profitti dell'industria dell'Unione erano elevati durante i periodi in cui si sono verificate importazioni significative e viceversa. Tuttavia, le osservazioni formulate in questa sezione e l'incapacità dell'industria dell'Unione di trarre vantaggio dal suo mercato interno nella stessa misura dei produttori dei paesi interessati dimostrano l'esistenza di un pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(168)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Importazioni da paesi terzi

 

 

2015

2016

2017

PI

Totale dei paesi terzi eccetto i paesi interessati

Volume (in tonnellate)

403 934

280 367

201 741

202 738

Indice

100

69

50

50

Quota di mercato

8,0 %

5,7 %

3,8 %

4,1 %

Indice

100

72

48

51

Prezzo medio

189

140

136

129

Indice

100

74

72

68

Fonte: Comext

(169)

Le importazioni dai paesi terzi (principalmente da Bielorussia, Macedonia del Nord, Serbia e Algeria) sono diminuite del 50 % nel periodo in esame e avevano una quota di mercato pari solo al 4,1 % nel periodo dell'inchiesta.

(170)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che tali importazioni avrebbero potuto avere solo un'incidenza marginale sulla situazione dell'industria dell'Unione.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(171)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

 

2015

2016

2017

PI

Volume delle esportazioni (in tonnellate)

272 077

306 840

559 840

552 979

Indice

100

113

206

203

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

171

124

122

125

Indice

100

72

72

73

Fonte: Fertilizers Europe e produttori inclusi nel campione

(172)

Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha aumentato le proprie vendite sui mercati di esportazione di circa 280 000 tonnellate. L'aumento delle vendite sul suo mercato di esportazione ha quindi compensato solo una piccola parte della perdita di circa 700 000 tonnellate sul mercato dell'Unione. I prezzi delle esportazioni dell'industria dell'Unione erano simili ai prezzi sul mercato dell'Unione.

(173)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che tali esportazioni non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.3.   Consumi

(174)

Durante l'inchiesta alcune parti hanno fatto riferimento alla fluttuazione dei consumi e/o alle condizioni meteorologiche sfavorevoli nei principali mercati come causa della situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione. La tabella 1 mostra che il consumo sul mercato dell'Unione ha effettivamente subito oscillazioni nel corso del periodo in esame ed è diminuito complessivamente del 5 %. Nonostante queste fluttuazioni e il calo generale, le importazioni dai paesi interessati sono tuttavia aumentate costantemente durante il periodo in esame, a spese di altre importazioni e delle vendite dell'industria dell'Unione.

(175)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'andamento della domanda non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.4.   Prezzo (mondiale) dell'urea

(176)

Alcune parti hanno sostenuto che la situazione pregiudizievole dei produttori dell'Unione era attribuibile al prezzo mondiale dell'urea, in quanto quest'ultimo avrebbe determinato il ribasso dei prezzi di UAN nell'Unione. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che non esiste un prezzo mondiale dell'urea che possa aver influenzato la situazione dell'industria dell'Unione, bensì soggetti indipendenti che pubblicano prezzi a pronti per l'urea in diverse parti del mondo. Tali prezzi mostrano variazioni da un luogo all'altro nel periodo in esame (15). Inoltre, mentre l'urea mondiale rappresenta il 56 % di tutti i concimi consumati, essa non è il concime preferito nell'Unione, dove rappresenta circa il 19 % dei concimi utilizzati.

(177)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che il prezzo (mondiale) dell'urea non possa aver avuto un'incidenza significativa sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e sulla sua situazione pregiudizievole.

5.2.5.   Costi più elevati a carico dei produttori dell'Unione

(178)

Diverse parti hanno fatto notare l'aumento delle spese generali, amministrative e di vendita a carico dei produttori dell'Unione e/o hanno affermato che alcuni produttori denuncianti dell'Unione si trovano in una situazione pregiudizievole in quanto pagano un prezzo elevato per il gas.

(179)

L'inchiesta non ha rivelato alcuna evoluzione anomala delle spese generali, amministrative e di vendita fra i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Per quanto riguarda il livello dei prezzi del gas durante il periodo in esame, la sua evoluzione non spiega la contrazione dei profitti nel caso di specie. I prezzi elevati del gas potrebbero spiegare un'incapacità permanente di raggiungere livelli di redditività adeguati, fenomeno che non si verifica in questo caso, dato che nel 2015 e 2016 i livelli di redditività erano rispettivamente del 14 % e del 10 %.

(180)

Si ritiene pertanto che l'andamento dei prezzi del gas fosse un fattore aggravante del pregiudizio subito da alcuni produttori dell'Unione. Tuttavia, né il gas né altri aumenti dei costi sono stati la causa principale del pregiudizio. È stata la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dai paesi interessati a non consentire all'industria dell'Unione di trasferire gli aumenti dei costi ai prezzi di vendita.

5.2.6.   UAN acquistato e venduto da produttori dell'Unione

(181)

Diverse parti hanno affermato che il pregiudizio subito da alcuni produttori dell'Unione era autoinflitto perché alcuni di essi hanno acquistato UAN.

(182)

Dall'inchiesta è emerso che alcuni produttori dell'Unione o le relative filiali commerciali hanno acquistato UAN da importatori o operatori commerciali nell'Unione per evadere determinati ordini o per motivi logistici. Dato che l'UAN proveniente da varie fonti viene mescolato in serbatoi e che talvolta tali serbatoi sono condivisi da diversi operatori sul mercato, non si può escludere che i produttori dell'Unione abbiano effettivamente riacquistato parte dell'UAN precedentemente venduto. Gli acquisti di UAN da parte dei produttori dell'Unione sono stati in ogni caso trascurabili in termini di volume rispetto alle vendite dell'Unione in generale.

(183)

L'affermazione di un produttore esportatore russo secondo cui alcuni produttori dell'Unione vendono UAN nell'Unione a prezzi scontati inferiori al prezzo di mercato non è stata suffragata da alcun elemento di prova.

(184)

Alla luce di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che nessuna delle suddette operazioni ha avuto un'incidenza significativa sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.

5.2.7.   Altri fattori

(185)

Durante l'inchiesta alcune parti hanno fatto riferimento ad altri fattori come cause della situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione. Tali altri fattori includono: i) la stagionalità dei prezzi di UAN; ii) le capacità oscillanti dei produttori dell'Unione; iii) le forniture irregolari effettuate da alcuni produttori dell'Unione; iv) la creazione di una piattaforma digitale che venderebbe i concimi in rete a prezzi aggressivi.

(186)

L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che: i) a fronte di un'analisi effettuata sulla base di un periodo di 12 mesi, l'effetto di un eventuale carattere stagionale dei prezzi di UAN è controbilanciato; ii) i produttori dell'Unione ricorrono a capacità altalenanti come misura di protezione; iii) talune forniture irregolari di alcuni produttori dell'Unione erano dovute a normali operazioni di manutenzione; iv) le vendite online di UAN, limitate, sono state effettuate a prezzi di mercato analoghi.

(187)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che nessuno di questi fattori è stato causa della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.

5.3.   Conclusione sul nesso di causalità

(188)

Nel corso del periodo in esame e in un contesto di calo dei consumi nell'Unione, i volumi delle importazioni dai paesi interessati e le loro quote di mercato sono aumentati notevolmente, mentre i prezzi dai paesi interessati sono diminuiti in media del 33 %. L'aumento della quota di mercato delle importazioni è coinciso con una diminuzione analoga della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Tenendo presente che l'UAN è un prodotto di base sensibile al prezzo, che la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati era del 37,7 % nel periodo dell'inchiesta e che tali importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, tali importazioni hanno prodotto effetti negativi considerevoli. La pressione sui prezzi esercitata sui produttori dell'Unione dalle importazioni dai paesi interessati è stata particolarmente dannosa nel 2017 e nel periodo dell'inchiesta, quando i costi erano in aumento. Tale pressione ha provocato il deterioramento degli indicatori di rendimento dell'industria dell'Unione e ha comportato perdite nel periodo dell'inchiesta.

(189)

Dall'analisi di cui ai considerando da 171 a 188 è emerso che nessun altro fattore ha avuto un'incidenza significativa sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.

(190)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e che gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno ridotto il nesso di causalità.

(191)

La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L'effetto della maggior parte di questi fattori era praticamente inesistente, mentre l'effetto dell'evoluzione dei prezzi del gas sull'andamento negativo dell'industria dell'Unione in termini di diminuzione degli utili è stato limitato.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

(192)

Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping all'industria dell'Unione.

(193)

Nel caso in oggetto, i denuncianti hanno rivendicato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, per quanto riguarda uno dei paesi oggetto dell'inchiesta, vale a dire la Russia. La valutazione riguardante la Russia si trova alla sezione 6.3.

(194)

Uno dei produttori esportatori russi che hanno collaborato ha affermato che la potenziale applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda la Russia sarebbe discriminatoria, in quanto le distorsioni relative alle materie prime ai sensi di tale articolo si applicherebbero anche ai mercati del gas naturale di Trinidad e Tobago e USA.

(195)

La Commissione ha esaminato tali argomentazioni e ha concluso in via provvisoria che:

a)

la presunta concessione di sovvenzioni per gli acquisti di gas naturale utilizzata dal produttore di UAN a Trinidad e Tobago non rientra nell'ambito delle distorsioni relative alle materie prime elencate all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base;

b)

anche se il divieto asserito di esportazioni di gas naturale senza previa autorizzazione negli USA potrebbe ricadere nell'ambito delle distorsioni relative alle materie prime elencate all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, il sistema di licenze di esportazione utilizzato sembra essere di natura automatica e i trascurabili diritti di licenza non incidono sul prezzo all'esportazione.

(196)

La Commissione ha pertanto respinto in via provvisoria l'affermazione di trattamento discriminatorio nell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda la Russia.

6.1.   Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione per Trinidad e Tobago e gli Stati Uniti d'America

(197)

La Commissione ha innanzitutto stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In questo caso, il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, dai relativi protocolli di cui l'Unione è parte e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del regolamento di base, e di ottenere profitti ragionevoli («profitto di riferimento»).

(198)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per determinare il profitto di riferimento la Commissione ha preso in considerazione i seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali.

(199)

Come indicato nella tabella 2, nel 2016 le importazioni dai paesi interessati hanno iniziato ad aumentare notevolmente. Qualsiasi margine di profitto a tal fine dovrebbe quindi essere ricavato dagli anni precedenti. Per evitare che venisse usato un anno con un profitto straordinario, si è deciso di utilizzare la media ponderata del profitto realizzato dall'industria dell'Unione nel periodo 2013-2015. Il profitto di riferimento così ottenuto, pari al 10 %, è stato considerato un profitto sano in normali condizioni di concorrenza.

(200)

Un produttore dell'Unione incluso nel campione ha sostenuto che la Commissione dovrebbe aggiungere al profitto di riferimento gli investimenti programmati che non sono stati attuati durante il periodo in esame. La Commissione ha esaminato tale affermazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. Tuttavia, la società interessata non è stata in grado di fornire prove documentali a supporto di tale affermazione, che è stata pertanto respinta in via provvisoria.

(201)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, in ultima analisi la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, dai relativi protocolli di cui l'Unione è parte e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del regolamento di base, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito un costo supplementare del 3,7 %, che è stato aggiunto al prezzo non pregiudizievole. Una nota sul modo in cui la Commissione ha stabilito tale costo supplementare è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

(202)

Tali costi comprendevano i costi aggiuntivi futuri per garantire la conformità con il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS). Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE è uno dei pilastri della politica dell'UE volta ad adempiere gli accordi ambientali multilaterali. Tali costi aggiuntivi sono stati calcolati sulla base della media delle quote di emissione supplementari dell'UE previste che dovranno essere acquistate nel periodo di applicazione delle misure. Le quote di emissione dell'UE utilizzate nel calcolo erano al netto di quote a titolo gratuito esigibili e, come tutti i costi di produzione, sono state verificate per garantire che fossero state correttamente assegnate al prodotto in esame. I costi delle quote di emissione dell'UE sono stati estrapolati per tenere conto della variazione dei prezzi prevista durante il periodo di applicazione delle misure. La fonte di questi prezzi stimati è un'estrazione di Bloomberg New Energy Finance, datata 8 febbraio 2019. Il prezzo medio stimato per le quote di emissione dell'UE per questo periodo è pari a 24,14 EUR/tonnellata di CO2 prodotto.

(203)

Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione.

(204)

La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori di Trinidad e Tobago e USA che hanno collaborato, stabilita per calcolare la sottoquotazione del prezzo, con la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore cif all'importazione. Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue.

Paese

Società

Margine di dumping (%)

Margine di sottoquotazione (%)

Trinidad e Tobago

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

55,9

16,3

Trinidad e Tobago

Tutte le altre società

55,9

16,3

Stati Uniti d'America

CF Industries Holdings, Inc.

37,3

22,6

Stati Uniti d'America

Tutte le altre società

37,3

22,6

6.2.   Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione per la Russia

6.2.1.   Confronto tra margine di dumping e margine di sottoquotazione

(205)

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha dapprima verificato se, nei confronti della Russia, il margine di dumping provvisoriamente accertato fosse superiore rispetto al margine sufficiente per eliminare il pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. A tal fine, è stato effettuato un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori in Russia e il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione, come spiegato alla sezione 6.1. Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue.

Paese

Società

Margine di dumping (%)

Margine di sottoquotazione (%)

Russia

PJSC Acron

31,9

12,5

Russia

Novomoskovsky Azot JSC

34,0

15,8

Russia

Nevinnomyssky Azot JSC

34,0

15,8

Russia

Tutte le altre società

34,0

13,6

(206)

Poiché il margine di sottoquotazione così calcolato era più basso rispetto al margine di dumping, la Commissione ha esaminato le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

6.3.   Distorsioni relative alle materie prime

(207)

Il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che esistono distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda il prodotto in esame in Russia. Secondo gli elementi di prova della denuncia il gas naturale, che rappresenta più del 17 % del costo di produzione del prodotto in esame, è oggetto di una doppia tariffazione in Russia.

(208)

Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, nel valutare il livello adeguato delle misure nei confronti della Russia, la Commissione ha esaminato la presunta distorsione e le altre distorsioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base in Russia.

(209)

La Commissione ha individuato innanzitutto le principali materie prime utilizzate da ciascun produttore esportatore che ha collaborato per la produzione del prodotto in esame. Come principali materie prime sono state considerate quelle che rappresentano verosimilmente almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame.

(210)

La Commissione ha stabilito che il gas naturale è la principale materia prima per la produzione del prodotto in esame. L'inchiesta ha confermato che esso rappresenta più del 17 % del costo di produzione di UAN per entrambi i produttori esportatori russi che hanno collaborato, come richiesto dall'articolo 7, paragrafo 2 bis. Sulla base delle informazioni da esse fornite, per entrambe le società il costo del gas rappresentava più del 50 % nel costo totale di produzione di UAN ai prezzi del gas comunicati dalle società. Con l'adeguamento del gas descritto ai considerando da 52 a 55 e ai considerando 59 e 60, il costo del gas nel costo totale di produzione di UAN è compreso tra il 70 % e l'85 %.

(211)

La Commissione ha poi esaminato se il gas naturale utilizzato nella produzione del prodotto in esame fosse distorto da una delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base: regimi di doppia tariffazione, tasse all'esportazione, sovrattasse all'esportazione, contingenti all'esportazione, divieti di esportazione, royalties sulle esportazioni, obblighi di licenza, prezzo minimo all'esportazione, riduzione o revoca del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori, elenco degli esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno, estrazione vincolata. A tal fine la Commissione ha esaminato i regolamenti pertinenti della Federazione russa, le osservazioni delle parti interessate, comprese quelle del governo russo, le relazioni e gli studi disponibili al pubblico (16), la verifica dei conti annuali dei fornitori di gas russi e i documenti strategici del governo russo (17).

(212)

La Commissione ha stabilito che una delle misure elencate come distorsioni relative alle materie prime di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma, ossia una tassa all'esportazione (del 30 %) (18), era in vigore e incideva sulle vendite di gas naturale in Russia durante il PI.

(213)

Inoltre, al proprietario del sistema unificato di approvvigionamento di gas («UGSS») è accordato un diritto esclusivo per l'esportazione di gas allo stato gassoso. La legge prevede inoltre che il proprietario dell'UGSS possa essere solo un'entità controllata dallo Stato. Pertanto, Gazprom gode dell'unica licenza per l'esportazione di gas naturale. La situazione descritta può essere considerata un «obbligo di licenza» o una misura di «elenco di esportatori qualificati».

(214)

Il denunciante ha fatto infine riferimento alla doppia tariffazione del gas naturale come potenziale distorsione relativa alle materie prime. L'inchiesta ha effettivamente rilevato prove relative all'esistenza di una doppia tariffazione per quanto riguarda il gas naturale in Russia per le vendite sul mercato interno e all'esportazione, in base alla formula del prezzo del gas utilizzata per determinare i prezzi regolamentati praticati sul mercato interno.

(215)

A tale riguardo, il prezzo praticato sul mercato interno russo è regolamentato per il fornitore statale di gas Gazprom e non regolamentato per altri fornitori. I fornitori diversi da Gazprom, tuttavia, seguono attentamente il prezzo stabilito dal governo russo per Gazprom, come osservato nel caso dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, ma anche da informazioni pubblicamente disponibili (19). A seconda dell'anno, il prezzo praticato sul mercato interno è fissato utilizzando una formula per il prezzo del gas o è determinato dall'indicizzazione. L'indice da utilizzare è pubblicato regolarmente dal Ministero per lo Sviluppo economico della Russia in una previsione dello sviluppo socioeconomico (20). La formula del prezzo del gas calcola il livello adeguato del prezzo praticato sul mercato interno detraendo la tassa all'esportazione, i costi di trasporto internazionali e nazionali e il cosiddetto coefficiente di riduzione da un prezzo internazionale del gas naturale. La Commissione ha ritenuto che l'effetto della doppia tariffazione potesse essere attribuito al coefficiente di riduzione, che è indipendente dagli effetti della tassa all'esportazione.

(216)

La Commissione ha paragonato il prezzo del gas naturale al prezzo nel mercato internazionale rappresentativo. L'inchiesta ha confermato che il prezzo del gas naturale praticato sul mercato interno russo è significativamente inferiore, di oltre due volte, al prezzo di Waidhaus calcolato come spiegato ai considerando da 59 a 60.

(217)

Come spiegato al considerando 55, lettera d), la Commissione ha considerato il prezzo di Waidhaus come valore di riferimento adeguato per il prezzo rappresentativo sul mercato internazionale al fine di valutare la distorsione del prezzo del gas naturale sul mercato interno russo.

(218)

Uno dei produttori russi che hanno collaborato ha affermato che il gas naturale non è una materia prima per la produzione di UAN e che pertanto non può essere oggetto dell'analisi di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. La parte interessata in questione ha inoltre sostenuto che dalla denuncia non emergeva chiaramente che il costo del gas naturale soddisfaceva la soglia del 17 % del costo totale di produzione di UAN.

(219)

Come spiegato al considerando 52, il gas naturale rappresenta oltre il 50 % del costo di produzione del prodotto in esame. Il fatto che sia utilizzato per fabbricare ammoniaca, una delle prime fasi della produzione del prodotto in esame, come spiegato al considerando 60, non ne modifica la natura di materia prima necessaria per la produzione del prodotto in esame. Entrambi i produttori russi di UAN dispongono di impianti chimici pienamente integrati e pertanto, per fabbricare il prodotto in esame, entrambi traggono vantaggio dalle distorsioni identificate per il gas naturale. L'argomentazione è quindi temporaneamente respinta.

(220)

Tenendo conto della valutazione di cui ai considerando da 205 a 215, la Commissione ha concluso in via provvisoria che il gas naturale è soggetto a distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

6.4.   Interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base

(221)

Dopo aver concluso che vi sono distorsioni relative alle materie prime come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base nel caso della Russia, la Commissione ha esaminato se si potesse concludere chiaramente che era nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi provvisori conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, comprendendo le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. Per effettuare tale valutazione, la Commissione ha inserito nei questionari domande specifiche a tutte le parti interessate. Il denunciante e alcuni produttori denuncianti hanno risposto a tali domande. Alcune parti hanno risposto a tali domande, ma la maggior parte delle risposte di queste poche parti era incompleta.

6.4.1.   Capacità inutilizzate nel paese esportatore

(222)

Come indicato ai considerando 141 e 143, l'UAN è normalmente prodotto in impianti chimici integrati, perciò la capacità inutilizzata dipende in gran parte dalla configurazione di tali impianti integrati e dalla clientela del produttore. Ciascuna società mira a massimizzare la redditività del sito nel suo complesso e pertanto è difficile stabilire la capacità inutilizzata esatta.

(223)

In considerazione di ciò e sulla base delle informazioni raccolte durante l'inchiesta, la Commissione ha stabilito che la capacità inutilizzata in Russia oscilla tra 330 000 e 750 000 tonnellate l'anno, che corrisponde a una percentuale compresa tra il 7 % e il 16 % di UAN consumato nell'Unione. Questi numeri sono stati stabiliti sulla base delle informazioni sulla capacità verificate dei due produttori esportatori russi che hanno collaborato, valide per la maggior parte della produzione in Russia (capacità inutilizzata effettiva, senza tenere conto della «capacità oscillante») e delle informazioni fornite dai denuncianti (potenziale capacità inutilizzata, tenuto conto della «capacità oscillante»).

(224)

Il mercato russo di UAN (21) è relativamente ridotto rispetto alla capacità produttiva russa di UAN (22). Con una produzione che supera in modo significativo il consumo interno, la Russia è un esportatore netto di UAN.

(225)

Nel 2017 la Russia ha esportato oltre 100 000 tonnellate di UAN in Ucraina. A seguito dell'istituzione di misure antidumping su UAN originario della Russia da parte dell'Ucraina nel maggio 2017, tali esportazioni sono divenute disponibili per essere destinate ad altri mercati più interessanti, compreso il mercato dell'Unione.

(226)

Il potenziale di esportazione della Russia è dunque evidente. Anche se le «capacità oscillanti» dei produttori russi sono state ritenute limitate, è innegabile che dall'agosto 2018 i volumi delle importazioni di UAN nell'Unione dalla Russia hanno continuato a mostrare la tendenza al rialzo di cui alla tabella 2 (cfr. anche tabella 1 del regolamento relativo alla registrazione). Si osserva inoltre che a pagina 9 della sua comunicazione del 19 settembre 2018, EuroChem prevedeva un aumento delle esportazioni russe di UAN nel 2018 e nel 2019.

6.4.2.   Concorrenza per le materie prime

(227)

Come sottolineato al considerando 54, l'inchiesta ha dimostrato che i prezzi del gas in Russia erano regolamentati dallo Stato tramite leggi federali e non rispecchiavano le normali condizioni di mercato, in cui i prezzi sono fissati principalmente dai costi di produzione e dalle aspettative di profitto.

(228)

Acron ha presentato una relazione sulla concorrenza sul mercato del gas in Russia (in particolare per quanto riguarda il prezzo del gas, la redditività dei prezzi regolamentati e non regolamentati e le fonti di approvvigionamento) elaborata nel 2016 dal governo russo al di fuori dell'ambito della presente inchiesta. La Commissione non ha tuttavia ritenuto che tale presentazione, di cui ai considerando 56 e 57, abbia compromesso le risultanze di cui al considerando summenzionato.

(229)

La regolamentazione del mercato del gas in Russia comporta un indebito vantaggio per i produttori russi di UAN, che hanno così accesso a prezzi del gas artificialmente bassi sul mercato interno grazie ai regolamenti interni illustrati nei considerando da 209 a 217. Allo stesso tempo, i produttori dell'Unione risentono negativamente della discriminazione di prezzo derivante da tali regolamenti in Russia, che li obbliga a pagare prezzi notevolmente più elevati rispetto a quelli pagati dai produttori russi per lo stesso gas.

(230)

La Commissione ritiene improbabile che questa situazione cambi nel prossimo futuro (23).

6.4.3.   Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione

(231)

Secondo le risultanze dell'inchiesta, l'incidenza prevista sulle catene di approvvigionamento è limitata. La maggior parte delle parti, compresi gli importatori, ha infatti affermato che gli utilizzatori finali di UAN, ossia gli agricoltori, sarebbero le uniche parti interessate dagli aumenti dei prezzi derivanti dalle misure, dato che nella catena di approvvigionamento non vi sono parti intermedie in grado di assorbire i dazi. Trattandosi di un prodotto di base liquido e piuttosto omogeneo, UAN di origine diversa viene mescolato nei serbatoi e la maggior parte degli attori della catena di approvvigionamento ignora l'origine di UAN acquistato/utilizzato. Nel complesso le catene di approvvigionamento non dovrebbero pertanto cambiare in modo significativo in caso di imposizione di misure. I produttori dell'Unione continueranno a produrre UAN, mentre le importazioni dalla Russia (e dagli altri paesi oggetto dell'inchiesta) dovrebbero continuare tenuto conto della crescita prevista nella domanda di UAN e del fatto che i produttori dell'Unione possono cambiare prodotto in misura limitata.

(232)

In base alle risultanze dell'inchiesta, gli effetti sugli agricoltori dell'Unione nel complesso sarebbero ridotti. La Commissione ha riscontrato che l'UAN rappresenta meno dell'1 % dei costi complessivi del settore agricolo nell'Unione. Un aumento di prezzo derivante da eventuali misure non dovrebbe pertanto avere un'incidenza significativa sul settore agricolo nell'Unione nel suo complesso.

(233)

Dato che l'UAN in quanto concime è utilizzato in realtà molto diversificate e il suo utilizzo varia molto da una coltura all'altra, da una regione all'altra ecc., la Commissione ha valutato separatamente l'incidenza sulle aziende agricole specializzate nella coltivazione di grano tenero (principale coltura che fa uso di UAN) in Francia (principale paese produttore di frumento nell'Unione) che utilizzano UAN come unica fonte di concimi azotati.

(234)

Nel 2013 l'insieme dei concimi ha rappresentato fino al 21,94 % dei costi di tali aziende specializzate (24). La Commissione ha stimato che nel corso della campagna 2017-2018 l'UAN ha rappresentato fino al 10 % dei costi totali di produzione di tali aziende (25). Considerando l'imposizione di un dazio antidumping provvisorio più elevato, ciò rappresenterebbe un aumento massimo del 3 % (26) del costo di produzione, se le misure venissero trasmesse nella stessa proporzione. La Commissione ha pertanto concluso che le misure non avrebbero un'incidenza sproporzionata neppure per queste aziende. Inoltre, molte aziende agricole dell'Unione (anche in Francia) dipendono da diverse colture.

6.4.4.   Conclusioni

(235)

Dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, la Commissione ha concluso in via provvisoria che, per quanto riguarda la Russia, è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi provvisori conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

(236)

In particolare, la Commissione ha in primo luogo stabilito che esistono distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame in Russia. In secondo luogo, la Commissione ha constatato che la Russia dispone di capacità inutilizzate che possono essere sfruttate per aumentare le esportazioni verso l'Unione. La Commissione ha inoltre constatato che i produttori russi godono di un indebito vantaggio nei confronti dei produttori dell'Unione per quanto riguarda il gas naturale, dovuto alla regolamentazione del mercato russo. La Commissione ha concluso infine che le misure non inciderebbero negativamente sulla catena di approvvigionamento in Europa. Nello specifico, la Commissione ha riscontrato che, sebbene un numero limitato di agricoltori nell'Unione possa essere colpito dalle misure, qualsiasi impatto sarebbe nel complesso limitato e non sproporzionato. Infine, la Commissione ha ritenuto che le importazioni di UAN continuerebbero e che, di conseguenza, l'approvvigionamento non verrebbe interrotto dalle misure. Le importazioni dai paesi interessati, con una quota di mercato superiore al 37 % nel periodo dell'inchiesta, dovrebbero continuare tenuto conto della crescita prevista nella domanda di UAN e del fatto che i produttori dell'Unione possono cambiare prodotto in misura limitata. In ogni caso, i produttori dell'Unione con capacità inutilizzate possono produrre volumi significativi di UAN.

(237)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che, nel caso della Russia, un dazio inferiore rispetto al margine di dumping non sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. I produttori dell'Unione non soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori esportatori della Russia, subiscono ulteriori distorsioni negli scambi commerciali. Pertanto, al fine di tutelare adeguatamente tali scambi, il livello delle misure per la Russia deve equiparare il margine di dumping provvisoriamente accertato.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

(238)

Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere che l'adozione di tali misure non è nell'interesse dell'Unione nel caso in esame per quanto riguarda le importazioni dalla Russia, da Trinidad e Tobago e dagli USA, nonostante la determinazione di dumping pregiudizievole. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e di altri operatori economici pertinenti.

7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(239)

Vi sono 20 produttori noti di UAN in tutta l'Unione. Hanno collaborato all'inchiesta produttori dell'Unione che rappresentano l'80 % del volume di produzione dell'Unione. Due società o gruppi di società che rappresentano il 30 % della produzione di UAN nell'Unione si sono opposti al caso.

(240)

L'assenza di misure può avere un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione in termini di volumi di vendita inferiori e di ulteriore calo dei prezzi, riducendo in tal modo la redditività e gli investimenti. Le misure consentirebbero all'industria dell'Unione di sfruttare il proprio potenziale su un mercato dell'Unione caratterizzato da parità di condizioni, di recuperare la quota di mercato persa e di migliorare la redditività portandola a livelli considerati sostenibili.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(241)

Tre importatori indipendenti hanno risposto al questionario, mentre solo due di loro hanno convenuto di continuare a collaborare all'inchiesta.

(242)

Le attività relative all'UAN rappresentavano una piccola parte delle attività di uno dei due importatori che hanno collaborato, che è in realtà un'unione di cooperative che agisce a nome dei suoi membri. L'altro importatore, più dipendente dall'UAN, adegua i suoi prezzi di vendita in funzione dell'evoluzione del mercato di UAN. I due importatori che hanno collaborato offrono un'ampia gamma di servizi e/o prodotti e hanno diverse fonti di approvvigionamento.

(243)

Le eventuali conseguenze negative per gli importatori dell'Unione derivanti dalle misure non possono superare le conseguenze positive di queste ultime sull'industria dell'Unione. Le misure sono intese a creare condizioni di parità delle quali tutte le parti possano beneficiare. Inoltre gli importatori offrono in generale un'ampia gamma di concimi e/o servizi e hanno diverse fonti di approvvigionamento. La maggior parte delle parti, compresi i due importatori che hanno collaborato, ha affermato che in definitiva sarebbero gli utilizzatori finali di UAN, ossia gli agricoltori, le parti interessate dagli eventuali aumenti dei prezzi derivanti dalle misure.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(244)

Undici parti che rappresentano gli interessi degli utilizzatori hanno risposto al questionario, anche se con un numero limitato di dati verificabili.

(245)

Le associazioni che rappresentano le cooperative e/o gli agricoltori pertinenti nell'Unione (COPA-COGECA), in Francia (COOP de France), in Irlanda (Irish Farmers Association) e in Finlandia (MTK) hanno sostenuto che le misure avrebbero un'incidenza negativa sugli utilizzatori di UAN, vale a dire gli agricoltori. Un numero significativo di cooperative, unioni/gruppi di cooperative e piattaforme di acquisto francesi che acquistano prodotti agricoli per conto di agricoltori hanno espresso osservazioni sull'incidenza negativa che le misure potrebbero avere sugli agricoltori francesi. I produttori esportatori che hanno collaborato, una serie di importatori indipendenti e diversi operatori economici in Francia e in Spagna hanno espresso un'opinione analoga.

(246)

Un grande intermediario francese di prodotti agroalimentari e concimi ha dichiarato che un'eventuale misura antidumping «dovrà essere leggera».

(247)

Alcune parti hanno sostenuto che non esistono, o solo in forma limitata, prodotti sostitutivi per gli agricoltori (e/o altri operatori economici), perché non vi è sufficiente produzione di concimi azotati nell'Unione. Tuttavia, nessun elemento del fascicolo indica una carenza di concimi azotati nell'Unione, poiché in generale vi sono numerose fonti di approvvigionamento di questo tipo di concimi, ossia nitrato ammonico di calcio, nitrato di ammonio o urea.

(248)

Alcune osservazioni riguardavano l'importanza dei costi dell'UAN in un'azienda agricola (sebbene la quantificazione variasse significativamente da una parte all'altra) e/o evidenziavano che gli agricoltori sono in difficoltà da anni per vari motivi (un cattivo raccolto del 2016, i bassi prezzi di vendita, il maltempo o l'elevata competitività del mercato), oppure ancora mettevano l'accento sui posti di lavoro a rischio. Secondo tali parti, le misure antidumping costringerebbero alcuni agricoltori a cessare la produzione e/o provocherebbero l'ulteriore deterioramento di un settore che non può trasferire i costi e deve rimanere competitivo in un mercato globalizzato. Per alcune parti, le misure antidumping costituirebbero un compromesso con la politica agricola comune che in futuro non sarebbe sufficiente a garantire il reddito e la competitività delle aziende agricole.

(249)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Pur riconoscendo che l'incidenza potrebbe variare a seconda del tipo di azienda e delle pratiche agricole, la Commissione ha riscontrato che l'UAN rappresenta meno dell'1 % circa dei costi complessivi del settore agricolo nell'Unione. Un aumento di prezzo derivante da eventuali misure non dovrebbe pertanto avere un'incidenza significativa sul settore agricolo nell'Unione nel suo complesso.

(250)

Dato che l'UAN in quanto concime è utilizzato in realtà molto diversificate e il suo utilizzo varia molto da una coltura all'altra, da una regione all'altra, ecc., la Commissione ha esaminato la possibile incidenza delle misure sulle aziende agricole specializzate nella coltivazione di grano tenero (principale coltura che fa uso di UAN) in Francia (principale paese produttore di frumento nell'Unione) che utilizzano l'UAN come unica fonte di concimi azotati.

(251)

Nel 2013 l'UAN ha rappresentato fino al 15,4 % dei costi di tali aziende specializzate (27). La Commissione ha stimato che nel corso della campagna 2017-2018 l'UAN ha rappresentato fino al 10 % dei costi totali di produzione di tali aziende (28). Considerando il dazio antidumping provvisorio più elevato imposto, ciò rappresenterebbe un aumento di circa il 3 % (29) del costo di produzione, se le misure venissero trasmesse nella stessa proporzione. Un eventuale aumento di prezzo derivante dalle misure istituite non dovrebbe pertanto avere un'incidenza smisuratamente elevata sulle aziende agricole nello «scenario più sfavorevole» alla luce, tra l'altro, degli strumenti a disposizione degli agricoltori per garantire l'approvvigionamento di UAN a prezzi ragionevoli (ad esempio raggruppando gli acquisti tramite piattaforme di acquisto o assicurazioni a copertura dei margini). Inoltre, molte aziende agricole nell'Unione dipendono da diverse colture.

(252)

Per quanto riguarda l'affermazione relativa all'incidenza sull'occupazione nelle aziende agricole, va osservato che da anni l'agricoltura dell'Unione sta diventando a sempre maggiore intensità tecnologica e ha registrato una diminuzione della forza lavoro che secondo le previsioni continuerà (30). L'incidenza delle misure antidumping dovrebbe essere limitato rispetto a tali tendenze in atto.

(253)

Nonostante le risultanze provvisorie di cui sopra, la Commissione incoraggia le parti che non hanno ancora fornito le loro osservazioni a intervenire nell'interesse degli utilizzatori. Tali osservazioni e altri elementi sottoposti alla Commissione entro i termini fissati dalle parti interessate in seguito all'adozione delle misure provvisorie saranno analizzati attentamente nella fase definitiva.

7.4.   Altri fattori

(254)

Questa sezione fa il punto su altre osservazioni comuni a diverse parti interessate. Si tratta di produttori esportatori, importatori, associazioni che rappresentano le cooperative e/o gli agricoltori pertinenti dell'Unione, di Francia e Irlanda; cooperative, unioni/gruppi di cooperative e piattaforme di acquisto francesi che acquistano prodotti agricoli per conto degli agricoltori e diversi operatori economici in Francia, in Spagna e in altre parti dell'Unione.

(255)

Alcune parti si sono opposte alle misure sostenendo che le importazioni sono necessarie, che non vi è sufficiente produzione di UAN nell'Unione, che il divario tra domanda e offerta aumenta e che i produttori di UAN dell'Unione favoriscono altri prodotti a valore aggiunto. La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Nel complesso vi sono fonti sufficienti di approvvigionamento di UAN. Il fatto che nell'Unione la produzione di UAN sia limitata, che ci sia un aumento della domanda di UAN nell'Unione e che scompaiano alcune fonti tradizionali di approvvigionamento di UAN nell'Unione (ad esempio, una società che precedentemente produceva UAN in Francia è passata interamente ad altri concimi) non giustifica pratiche di dumping. L'inchiesta ha dimostrato i vantaggi di preservare diverse fonti di approvvigionamento nell'Unione (31), compresi i produttori locali di UAN, anziché aumentare la dipendenza dalle importazioni di UAN da paesi terzi che ricorrono a pratiche commerciali sleali e/o a distorsioni relative alle materie prime e/o che comportano una maggiore impronta di carbonio (32). Ha inoltre dimostrato che i produttori di UAN dell'Unione hanno la capacità/possibilità di aumentare la produzione di UAN quando si garantiscono condizioni di parità.

(256)

Alcune parti hanno sostenuto che le misure ridurranno l'utilizzo di UAN, un concime che ha effetti ambientali meno negativi rispetto ad altri concimi, il che comporta una scelta di compromesso con le politiche di tutela ambientale. La Commissione ha respinto tale punto. Sebbene l'UAN presenti svariati vantaggi agronomici, esso non è neutro per l'ambiente e provoca, in linea di principio, maggiori perdite di volatilizzazioni di ammoniaca rispetto ai fertilizzanti a base di nitrato.

(257)

Alcune parti hanno sostenuto che altri operatori economici subiranno le conseguenze delle misure, che vi sarà meno occupazione fra i produttori di UAN dell'Unione rispetto ad altri settori, che è in gioco la sicurezza alimentare (poiché le misure faranno usare meno UAN agli agricoltori, il che ridurrà le rese e, di conseguenza, la produzione di colture) e che tutti i concimi azotati diventeranno più costosi (e rimarrà così invariato il normale divario tra i diversi tipi di concimi). La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Non vi sono stime affidabili del numero di posti di lavoro collegati all'UAN fra gli operatori economici pertinenti mentre, in base a dati verificati, vi sono più di 1 000 posti di lavoro collegati all'UAN fra i produttori dell'Unione. Sei parti che rappresentano gli interessi di diversi operatori economici hanno risposto al questionario, anche se con un numero limitato di dati verificabili. Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, l'obiettivo delle misure è creare condizioni di parità di cui tutte le parti possono beneficiare. Nulla indica che l'eventuale aumento dei prezzi dell'UAN avrà un effetto significativo sui prezzi di altri concimi.

7.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(258)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione, in questa fase dell'inchiesta, l'istituzione di misure sulle importazioni di UAN originario dei paesi interessati.

8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(259)

Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(260)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originari di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato il margine di pregiudizio e il margine di dumping (considerando 208). L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(261)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originari della Russia conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. La Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio. Dopo aver rilevato distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2bis, del regolamento di base, vale a dire sotto forma, tra l'altro, di una tassa all'esportazione del 30 %, la Commissione ha concluso che sarebbe nell'interesse dell'Unione fissare l'importo dei dazi al livello del margine di dumping, come previsto all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, poiché un dazio inferiore rispetto al margine di dumping non sarebbe sufficiente a far fronte al pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

(262)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Margine di dumping (%)

Margine di pregiudizio (%)

Dazio antidumping provvisorio

Russia

PJSC Acron

31,9

31,9

31,9

Russia

Novomoskovsky Azot JSC

34,0

34,0

34,0

Russia

Nevinnomyssky Azot JSC

34,0

34,0

34,0

Russia

Tutte le altre società

34,0

34,0

34,0

Trinidad e Tobago

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

55,9

16,3

16,3

Trinidad e Tobago

Tutte le altre società

55,9

16,3

16,3

Stati Uniti d'America

CF Industries Holdings, Inc.

37,3

22,6

22,6

Stati Uniti d'America

Tutte le altre società

37,3

22,6

22,6

(263)

Le aliquote del dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Rispecchiano pertanto la situazione rilevata nel corso della presente inchiesta in relazione alle medesime società. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» e non alle aliquote del dazio antidumping individuali.

(264)

Una società può richiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuali in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta va presentata alla Commissione (33) e deve contenere tutte le informazioni utili a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota di dazio applicabile alla stessa. Se il cambiamento di nome della società non inficia il suo diritto a beneficiare della relativa aliquota del dazio, un avviso che informa del cambiamento di nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(265)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(266)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

9.   REGISTRAZIONE

(267)

Come indicato nella sezione 1.2, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali. La registrazione è avvenuta ai fini di un'eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

(268)

Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare/essere interrotta.

(269)

In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. Tale decisione sarà presa nella fase definitiva.

10.   INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

(270)

Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.

(271)

Sono pervenute osservazioni da Fertilizers Europe e dai quattro produttori esportatori. La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni ricevute, che segnalavano errori materiali, e ha adeguato i margini di conseguenza.

11.   DISPOSIZIONI FINALI

(272)

Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro 15 giorni e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro 5 giorni.

(273)

Le conclusioni riguardanti l'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale, attualmente classificate con il codice NC 3102 80 00 e originarie della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio (%)

Codice addizionale TARIC

Russia

PJSC Acron

31,9

C500

Russia

Novomoskovsky Azot JSC

34,0

C501

Russia

Nevinnomyssky Azot JSC

34,0

C504

Russia

Tutte le altre società

34,0

C999

Trinidad e Tobago

Methanol Holdings (Trinidad) Limited

16,3

C502

Trinidad e Tobago

Tutte le altre società

16,3

C999

Stati Uniti d'America

CF Industries Holdings, Inc.

22,6

C503

Stati Uniti d'America

Tutte le altre società

22,6

C999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuali specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le parti interessate devono presentare alla Commissione le loro osservazioni scritte a tale regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le parti interessate che intendono richiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le parti interessate che intendono richiedere un'audizione presso il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.

Articolo 3

1.   Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/455 della Commissione, del 20 marzo 2019 (34) («il regolamento relativo alla registrazione»).

2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'Unione non oltre 3 settimane prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America. GU C 284 del 13.8.2018, pag. 9.

(3)   GU L 79 del 21.3.2019, pag. 9.

(4)  In base alla contabilità originaria delle società russe prima dell'«adeguamento del gas».

(5)  Articoli 11 e 14 della risoluzione governativa n. 1021 del 29 dicembre 2000.

(6)  Comunicazione di Acron del 22 ottobre 2018: versione aggiornata della presentazione del governo russo preparata per l'inchiesta statunitense sui dazi compensativi inerente ai prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Federazione russa.

(7)  In sostanza si tratta di tutti i gasdotti della Russia, ad eccezione di alcuni piccoli collegamenti locali tra fabbrica e gasdotto principale.

(8)  Cfr. la relazione annuale 2017 di Novatek sottoposta a revisione contabile (pag. 71) - prova pubblica C-9-2 allegato O della risposta al questionario di EuroChem (NAK).

(9)  Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 - EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC)/Consiglio dell'Unione europea, T- 84/07, ECLI:EU:T:2013:64, e sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 - Acron OAO/Consiglio dell'Unione europea, T-118/10, ECLI:EU:T:2013:67.

(10)  Cfr. BP Statistical Review of World Energy 2018.

(11)  Relazione del panel, Ukraine – Anti-dumping measures on Ammonium Nitrate, WT/DS493/R, par. 7.85.

(12)  Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 - EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC)/Consiglio dell'Unione europea, T- 84/07, ECLI:EU:T:2013:64; Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 - Acron OAO/Consiglio dell'Unione europea, T118/10, ECLI:EU:T:2013:67.

(13)  La cifra esatta non è stata fornita poiché si tratta dei dati specifici della società.

(14)  Cfr. anche la relazione del panel, EU – Footwear (WT/DS405/R), par. 7.403.

(15)  Cfr. ad esempio la diapositiva 8 della presentazione di Yara dell'11 settembre 2018 disponibile sul sito https://www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/conferencesrs/2018/2018-09-11-yar-handelsbanken-presentation.pdf/.

(16)  BP Statistical Review of World Energy 2018;

Russian Oil and Gas Sector Regulatory Regime: Legislative Overview (King and Spalding 2017).

(17)  Previsioni di sviluppo socioeconomico per il periodo 2016-2036 (Ministero per lo Sviluppo economico della Federazione russa).

(18)  Decreto del governo della Federazione russa, del 30 agosto 2013, n. 754, recante approvazione delle aliquote dei dazi doganali all'esportazione sulle merci esportate dalla Federazione russa al di fuori dei paesi parti degli accordi relativi all'unione doganale.

(19)  Nella relazione annuale 2017, Novatek (un produttore e fornitore di gas naturale indipendente) ha ritenuto la regolamentazione dei prezzi un rischio nelle sue considerazioni sulla gestione del rischio affermando che «[come] produttore di gas naturale indipendente, Novatek non è soggetto alla regolamentazione statale dei prezzi del gas naturale. Tuttavia, i prezzi della società sono fortemente influenzati dai prezzi stabiliti da un ente federale».

(20)  Consultabile all'indirizzo http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/ (ultima consultazione: 4 marzo 2019).

(21)  A pagina 9, la versione pubblica della denuncia presenta un grafico denominato «World UAN market (2015)» (mercato mondiale di UAN 2015). Il mercato russo di UAN è solo una frazione della voce «altri» (1 705 000 tonnellate).

(22)   3 280 000 tonnellate nel 2018, conformemente al dato a pagina 94 della versione pubblica della denuncia.

(23)  Ad esempio, a pagina 45 della relazione dei direttori di Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S. A. per il 2018 si prevedono prezzi del gas naturale stabili nell'Unione fino al 2020. La relazione è disponibile nel fascicolo pubblico (t18.010219).

(24)  Secondo la relazione « EU Cereal farms report based on 2013 FADN data », DG AGRI, pag. 44, in un'azienda specializzata nella coltivazione di grano tenero in Francia nel 2013 i concimi (di tutti i tipi) rappresentavano un costo di 286 EUR/ettaro. Dividendo 286 EUR per la somma dei costi operativi (1 003 EUR/ettaro) e dell'ammortamento (298 EUR/ettaro) si ottiene il risultato del 21,94 %.

(25)  Secondo la relazione « EU Cereal farms report based on 2013 FADN data », DG AGRI, pag. 44, in un'azienda specializzata nella coltivazione di grano tenero in Francia nel 2013 i concimi (di tutti i tipi) rappresentavano un costo di 286 EUR/ettaro. Si è quindi ritenuto che in una simile azienda l'UAN avrebbe rappresentato fino a 200 EUR/ettaro (il 70 % di 286 EUR/ettaro, poiché i concimi azotati rappresentano il 70 % del consumo totale di concimi nell'UE), pari al 13 % del costo totale di produzione nel 2013. Tale percentuale è diminuita dopo il 2013. Dato il calo dei prezzi dei concimi azotati in Francia dal 2013, secondo quanto pubblicato in «Agreste Bilan contenunturel 2017 – Décembre 2017» (cfr. http://agreste.agriculture.gouv.fr/conjoncture/bilans-annuels-conjoncturels/), si può ragionevolmente ritenere che, nella campagna 2017-2018, in un'azienda specializzata nella coltivazione di grano tenero in Francia che utilizza l'UAN come unica fonte di concimi azotati, l'UAN ha rappresentato fino al 10 % dei costi totali di produzione.

(26)  Tale percentuale sarebbe del 5 % se calcolata in base ai dati che figurano nella nota 24.

(27)  Secondo la relazione « EU Cereal farms report based on 2013 FADN data », DG AGRI, pag. 44, in un'azienda specializzata nella coltivazione di grano tenero in Francia nel 2013 i concimi (di tutti i tipi) rappresentavano un costo di 286 EUR/ettaro. Dividendo 286 EUR per la somma dei costi operativi (1 003 EUR/ettaro) e dell'ammortamento (298 EUR/ettaro) si ottiene il risultato del 15,4 %.

(28)  Secondo la relazione « EU Cereal farms report based on 2013 FADN data », DG AGRI, pag. 44, in un'azienda specializzata nella coltivazione di grano tenero in Francia nel 2013 i concimi (di tutti i tipi) rappresentavano un costo di 286 EUR/ettaro. Si è quindi ritenuto che in una simile azienda l'UAN avrebbe rappresentato fino a 200 EUR/ettaro (il 70 % di 286 EUR/ettaro, poiché i concimi azotati rappresentano il 70 % del consumo totale di concimi nell'UE), pari al 13 % del costo totale di produzione nel 2013. Tale percentuale è diminuita dopo il 2013. Dato il calo dei prezzi dei concimi azotati in Francia dal 2013, secondo quanto pubblicato in «Agreste Bilan contenunturel 2017 – Décembre 2017» (cfr. http://agreste.agriculture.gouv.fr/conjoncture/bilans-annuels-conjoncturels/), si può ragionevolmente ritenere che, nella campagna 2017-2018, in un'azienda specializzata nella coltivazione di grano tenero in Francia che utilizza l'UAN come unica fonte di concimi azotati, l'UAN ha rappresentato fino al 10 % dei costi totali di produzione.

(29)  Tale percentuale sarebbe del 5 % se calcolata in base ai dati che figurano nella nota 23.

(30)  Cfr., fra l'altro, « EU Agricultural Outlook for the Agricultural markets and Income 2017-2030 », Commissione europea, 2017, pag. 68.

(31)  The Irish Farmers Association riconosce che gli agricoltori irlandesi pagano i prezzi più elevati al mondo per i concimi (t18.010593). Il richiedente collega questo dato alla scomparsa, avvenuta anni fa, del produttore locale di concimi (t18.011682).

(32)  L'impronta di carbonio del nitrato di ammonio è pari a 1,1 tonnellate di CO2 equivalente/tonnellata di prodotto nell'UE, a 2,3 negli USA e a 2,6 in Russia. Fonte: « Growing together », Fertilizers Europe, 2018.

(33)   Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(34)   GU L 79 del 21.3.2019, pag. 9.


DECISIONI

11.4.2019   

IT

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L 100/42


DECISIONE (UE) 2019/577 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2019

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo cipriota,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 26 luglio 2016, con decisione (UE) 2016/1233 del Consiglio (4), il sig. Kyriakos CHATZITTOFIS è stato sostituito dal sig. Stavros YEROLATSITES in qualità di supplente. Il 5 maggio 2017, con decisione (UE) 2017/799 del Consiglio (5), il sig. Stavros YEROLATSITES è stato sostituito dal sig. Kyprianos ANDRONIKOU in qualità di supplente.

(2)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Kyprianos ANDRONIKOU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato:

sig. Kyriacos XYDIAS, Mayor of Yermasoyia Municipality.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Luxembourg, l'8 aprile 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2016/1233 del Consiglio, del 26 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Cipro (GU L 202 del 28.7.2016, pag. 41).

(5)  Decisione (UE) 2017/799 del Consiglio, del 5 maggio 2017, relativa alla nomina di tre membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Cipro (GU L 120 dell'11.5.2017, pag. 20).


11.4.2019   

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L 100/43


DECISIONE (UE) 2019/578 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2019

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo danese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 4 giugno 2018, con decisione (UE) 2018/839 del Consiglio (4), il sig. Per NØRHAVE è stato sostituito dal sig. Marc PERERA CHRISTENSEN in qualità di supplente.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Marc PERERA CHRISTENSEN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig. Søren WINDELL, Councillor, Municipality of Odense.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Luxembourg, l'8 aprile 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2018/839 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla nomina di due membri e di sei supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca (GU L 141 del 7.6.2018, pag. 7).


11.4.2019   

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L 100/44


DECISIONE (UE) 2019/579 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2019

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo lussemburghese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 13 luglio 2018, con decisione (UE) 2018/1015 del Consiglio (4), il sig. Pierre WIES è stato sostituito dalla sig.ra Cécile HEMMEN in qualità di supplente.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base la sig.ra Cécile HEMMEN (Maire de la Commune de Weiler-la-Tour) è stata proposta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig.ra Cécile HEMMEN, Conseillère communale de la Commune de Weiler-la-Tour (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Luxembourg, l'8 aprile 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2018/1015 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 85).


11.4.2019   

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L 100/45


DECISIONE (UE) 2019/580 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2019

relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Babette WINTER.

(3)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base la sig.ra Marion WALSMANN (Mitglied des Thüringer Landtags) è stata proposta.

(4)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Dieter LAUINGER a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quali membri:

sig. Dieter LAUINGER, Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz,

sig.ra Marion WALSMANN, Mitglied des Erfurter Stadtrats (modifica del mandato),

b)

quale supplente:

sig. Malte KRÜCKELS, Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigter des Freistaates Thüringen beim Bund.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 aprile 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


11.4.2019   

IT

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L 100/46


DECISIONE (UE) 2019/581 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2019

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ellenica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo greco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Petros SOULAS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato:

sig. Konstantinos TZANAKOULIS, Municipal Councillor of Larissa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 aprile 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


11.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/47


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/582 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2019

che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2017 e per il raggruppamento Volkswagen, ivi compresi i suoi membri, per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 2342]

(I testi in lingua ceca, estone, francese, inglese, italiana, neerlandese, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) n. 510/2011, la Commissione è tenuta a calcolare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nell'Unione. Sulla base di questo calcolo, la Commissione è tenuta a stabilire se i costruttori e i raggruppamenti di costruttori hanno raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche.

(2)

I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche si basano sulle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi negli Stati membri nel corso dell'anno civile precedente. Nel caso dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel quadro di un procedimento in più fasi, le emissioni specifiche di CO2 del veicolo completato sono attribuite al costruttore del veicolo di base.

(3)

Tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i dati per il 2017 a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

(4)

Il 17 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 65 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 e ai loro obiettivi per le emissioni specifiche per il 2017. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. 23 costruttori hanno notificato errori.

(5)

Per i restanti 42 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, i dati e i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi per le emissioni specifiche dovrebbero essere confermati.

(6)

La Commissione ha verificato gli errori comunicati dai costruttori e le relative giustificazioni per la loro correzione e le serie di dati sono state opportunamente confermate o modificate.

(7)

Nel caso dei dati senza numeri di identificazione dei veicoli corrispondenti o con parametri di identificazione mancanti o errati, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, si dovrebbe tener conto del fatto che i costruttori non possono verificare né correggere questi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati.

(8)

Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivo per le emissioni specifiche dedotto dalle emissioni specifiche medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dal medesimo obiettivo calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.

(9)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011, un costruttore dovrebbe essere considerato adempiente rispetto al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo o sia membro di un raggruppamento che soddisfa l'obiettivo per le emissioni specifiche.

(10)

Il 3 novembre 2015 il gruppo Volkswagen ha rilasciato una dichiarazione in merito alle irregolarità riscontrate nel determinare i livelli di CO2 per l'omologazione di alcuni dei suoi veicoli. A seguito di un'indagine approfondita sono stati ottenuti chiarimenti sufficienti per confermare o modificare i dati provvisori per il raggruppamento Volkswagen e i suoi membri Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat SA, Skoda Auto A.S., e Volkswagen AG per gli anni civili 2014, 2015, 2016 e 2017.

(11)

I valori relativi ai risultati ottenuti dai costruttori, confermati o modificati dalla presente decisione, possono essere oggetto di revisione qualora le autorità nazionali competenti confermino l'esistenza di irregolarità relative ai valori delle emissioni di CO2 forniti per stabilire se il costruttore ha raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Nell'allegato I sono riportati i valori relativi ai risultati ottenuti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri e per ciascun raggruppamento di costruttori di veicoli commerciali leggeri, in relazione all'anno civile 2017.

2.   Nell'allegato II della presente decisione sono riportati i valori relativi ai risultati ottenuti da Audi AG, Dr. Ing. h.c.F., Porsche AG, Quattro GmbH, Seat SA, Skoda Auto A.S. e Volkswagen AG, quali confermati o modificati per gli anni civili 2014, 2015 e 2016.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011:

1)

ALFA Romeo SpA

C.so Settembrini, 40

Porta 8 — Edificio 6 — 1° piano — B15N Colonna N47

10135 Torino

Italia

2)

Alke Srl

via Vigonovese, 123

35127 Padova

Italia

3)

Audi AG

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

4)

Automobiles Citroen

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

Francia

5)

Automobiles Peugeot

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

Francia

6)

AVTOVAZ JSC

Rappresentato nell'Unione da:

CS ATUOLADA

211 Konevova

130 00 Praga 3

Cechia

7)

BLUECAR SAS

31– 32, quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Francia

8)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

9)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

10)

FCA US LLC

Rappresentato nell'Unione da:

Fiat Chrysler Automobiles

Porta 8 — Edificio 6 — 1° piano — B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italia

11)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

12)

Daimler AG

F403 EA/R

70546 Stoccarda

Germania

13)

DFSK MOTOR CO., LTD.

Rappresentato nell'Unione da:

Giotti Victoria

Srl Via Pisana, 11/a

50021 Barberino Val d'Elsa (FI)

Italia

14)

Esagono Energia S.r.l.

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

Italia

15)

FCA Italy SpA

Porta 8 — Edificio 6 — 1° piano — B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italia

16)

Ford Motor Company of Australia Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, edificio Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

17)

Ford Motor Company

Niehl Plant, edificio Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

18)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, edificio Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

19)

Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Daimler AG

F403 EA/R

70546 Stoccarda

Germania

20)

Mitsubishi Fuso Truck Europe SA

Rappresentato nell'Unione da:

Daimler AG

F403 EA/R

70546 Stoccarda

Germania

21)

LLC Automobile Plant Gaz

Poe 2

Lähte Tartumaa

60502

Estonia

22)

General Motors Holdings LLC

Rappresentato nell'Unione da:

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

23)

GAC Gonow Auto Co. Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

Autorimessa Monte Mario SRL

Via della Muratella 797

00054 Maccarese (RM)

Italia

24)

Goupil Industrie SA

Route de Villeneuve

47320 Bourran

Francia

25)

Great Wall Motor Company Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

Germania

26)

Honda Motor Co., Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Regno Unito

27)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Regno Unito

28)

Hyundai Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

29)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

30)

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

31)

Isuzu Motors Limited

Rappresentato nell'Unione da:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

Belgio

32)

IVECO SpA.

Via Puglia, 35

10156 Torino

Italia

33)

Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road

Whitley

Coventry

CV3 4LF

Regno Unito

34)

KIA Motors Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

35)

KIA Motors Slovakia s.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

36)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Germania

37)

Magyar Suzuki Corporation Ltd

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Ungheria

38)

Mahindra & Mahindra Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera, 35

00040 Ariccia (RM)

Italia

39)

MAN Truck & Bus AG

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

40)

Mazda Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberusel (Taunus)

Germania

41)

M.F.T.B.C.

Rappresentato nell'Unione da:

Daimler AG

F403 EA/R

70546 Stoccarda

Germania

42)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Rappresentato nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Paesi Bassi

43)

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

44)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Rappresentato nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Paesi Bassi

45)

Nissan International SA

Rappresentato nell'Unione da:

Ufficio di rappresentanza Renault Nissan

Avenue des Arts/Kunstlaan 40

1040 Bruxelles/Brussel

Belgio

46)

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

47)

Opel Automobile GmbH

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

48)

Dr Ing hc F Porsche AG

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

49)

Piaggio & C SpA.

Viale Rinaldo Piaggio 25

56025 Pontedera (PI)

Italia

50)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

51)

Renault Trucks

99, Route de Lyon

TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Francia

52)

Romanital Srl

Via delle Industrie, 107

90040 Isola delle Femmine (PA)

Italia

53)

SAIC MAXUS Automotive Co. Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

SAIC Luc, S.a.r.l.

President Building

37 A avenue J.F. Kennedy

1855 Lussemburgo

Lussemburgo

54)

Seat SA

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

55)

SFL Technologies GmbH

Innovationspark 2

8152 Stallhofen

Austria

56)

Skoda Auto A.S.

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

57)

SsangYong Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Francoforte sul Meno

Germania

58)

StreetScooter GmbH

Jülicher Straße 191

52070 Aquisgrana

Germania

59)

Subaru Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgio

60)

Suzuki Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Ungheria

61)

Tesla Motors Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Tesla Motors NL

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

Paesi Bassi

62)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget, 60

1140 Bruxelles

Belgio

63)

Univers Ve Helem

14, rue Federico Garcia Lorca

32000 Auch

Francia

64)

Volkswagen AG

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

65)

Volvo Car Corporation

VAK building Assar Gabrielssons väg

SE-405 31 Göteborg

Svezia

66)

Raggruppamento per: Daimler AG

F403 EA/R

70546 Stoccarda

Germania

67)

Raggruppamento per: FCA Italy SpA

Porta 8 — Edificio 6 — 1° piano — B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Italia

68)

Raggruppamento per: Ford -Werke GmbH

Niehl Plant, edificio Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

69)

Raggruppamento per: General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

70)

Raggruppamento per: Hyundai

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

71)

Raggruppamento per: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

72)

Raggruppamento per: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Paesi Bassi

73)

Raggruppamento per: Renault

1, avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

Francia

74)

Raggruppamento per: Volkswagen Group LCV

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)   GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Tabella 1

Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2017

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo corretto

Massa media

Emissioni medie di CO2 (100 %)

ALFA ROMEO SPA

 

8

137,375

161,283

– 23,908

– 23,908

1 558,50

137,375

ALKE SRL

DMD

1

0,000

 

 

 

1 030,00

0,000

AUDI AG

P8

1 275

133,705

179,293

– 45,588

– 45,588

1 752,16

133,773

AUTOMOBILES CITROËN

 

158 465

130,881

167,142

– 36,261

– 36,261

1 621,51

131,273

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

169 852

132,590

169,521

– 36,931

– 36,931

1 647,09

133,040

AVTOVAZ JSC

P7

272

215,967

135,884

80,083

80,013

1 285,40

215,967

BLUECAR SAS

DMD

21

0,000

 

 

 

1 325,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

DMD

94

150,979

 

 

 

1 870,16

150,979

BMW M GMBH

DMD

411

146,029

 

 

 

1 904,06

146,029

FCA US LLC

P2

157

220,541

201,360

19,181

19,181

1 989,44

220,541

AUTOMOBILE DACIA SA

P7

26 775

117,858

135,230

– 17,372

– 17,372

1 278,37

117,858

DAIMLER AG

P1

147 953

187,603

212,680

– 25,079

– 25,079

2 111,16

187,604

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

353

179,759

 

 

 

1 243,27

179,759

ESAGONO ENERGIA SRL

DMD

19

0,000

 

 

 

1 225,74

0,000

FCA ITALY SPA

P2

143 889

149,154

174,813

– 25,659

– 25,659

1 703,99

149,154

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

38 381

214,276

227,258

– 12,982

– 12,982

2 267,91

214,276

FORD MOTOR COMPANY

P3

9

159,111

199,459

– 40,348

– 40,348

1 969,00

159,111

FORD —WERKE GMBH

P3

242 012

156,630

193,916

– 37,286

– 37,286

1 909,40

156,630

MITSUBISHI FUSO TRUCK&BUS CORPORATION

P1

446

242,807

264,642

– 21,835

– 21,835

2 669,89

242,807

MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE SA

P1

31

236,806

274,345

– 37,539

– 37,539

2 774,23

236,806

LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ

DMD

37

285,000

 

 

 

2 256,89

285,000

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

P4

344

163,282

178,428

– 15,146

– 15,146

1 742,86

163,282

GONOW AUTO CO LTD

DMD

51

184,647

 

 

 

1 358,33

184,647

GOUPIL INDUSTRIE SA

DMD

349

0,000

 

 

 

1 123,89

0,000

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

57

202,439

 

 

 

1 771,93

202,439

HONDA MOTOR CO LTD

DMD

14

112,571

 

 

 

1 335,21

112,571

HONDA — THE UK MANUFACTURING LTD

DMD

21

141,429

 

 

 

1 660,14

141,429

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P9

2 775

209,458

223,768

– 14,310

– 14,310

2 230,39

209,458

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

P9

1

112,000

122,176

– 10,176

– 10,176

1 138,00

112,000

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P9

83

111,590

147,043

– 35,453

– 35,453

1 405,39

111,590

ISUZU MOTORS LIMITED

 

9 887

195,044

204,716

– 9,672

– 9,672

2 025,53

195,044

IVECO SPA

 

23 369

203,007

239,767

– 36,760

– 36,760

2 402,42

203,020

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

DMD

387

157,755

 

 

 

1 995,43

157,755

KIA MOTORS CORPORATION

P5

1 295

124,415

155,643

– 31,228

– 31,228

1 497,86

124,511

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P5

312

124,160

150,401

– 26,241

– 26,241

1 441,49

124,160

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

3

216,000

 

 

 

1 285,00

216,000

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

DMD

2

115,000

 

 

 

1 370,00

115,000

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

310

210,958

 

 

 

1 973,90

210,958

MAN TRUCK & BUS AG

P8

1 485

197,790

220,221

– 22,431

– 22,438

2 192,25

197,790

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

105

136,905

 

 

 

1 546,78

136,905

MFTBC

P1

36

239,250

265,401

– 26,151

– 26,151

2 678,05

239,250

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P6/D

330

184,176

195,000

– 10,824

– 10,824

1 887,06

184,176

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P6/D

205

217,210

195,000

22,210

22,210

2 217,08

217,210

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P6/D

20 576

185,501

195,000

– 9,499

– 9,499

1 895,76

185,501

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

55 137

158,636

191,852

– 33,216

– 33,216

1 887,20

162,648

ADAM OPEL GMBH

P4

65 538

159,798

180,693

– 20,895

– 20,895

1 767,22

159,798

OPEL AUTOMOBILE GMBH

 

17 373

168,923

189,777

– 20,854

– 20,854

1 864,89

168,923

PIAGGIO & C SPA

D

2 980

151,640

155,000

– 3,360

– 3,360

1 087,29

153,319

DR ING HCF PORSCHE AG

P8

53

186,774

206,254

– 19,480

– 19,480

2 042,06

186,774

RENAULT SAS

P7

223 583

149,683

177,514

– 27,831

– 27,832

1 733,03

151,064

RENAULT TRUCKS

 

9 126

208,652

229,287

– 20,635

– 20,635

2 289,73

208,652

ROMANITAL SRL

DMD

48

166,354

 

 

 

1 272,60

166,354

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

159

231,595

 

 

 

2 200,75

237,421

SEAT SA

P8

354

109,263

128,576

– 19,313

– 19,315

1 206,82

109,263

SFL TECHNOLOGIES GMBH

DMD

5

0,000

 

 

 

1 631,40

0,000

SKODA AUTO AS

P8

4 209

110,631

133,165

– 22,534

– 22,548

1 256,16

110,631

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

1 000

192,914

210,000

– 17,086

– 17,086

2 071,59

192,914

STREETSCOOTER GMBH

 

3 808

0,000

159,554

– 159,554

– 159,554

1 539,91

0,000

SUBARU CORPORATION

DMD

52

161,192

 

 

 

1 643,60

161,192

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

14

162,714

 

 

 

1 132,14

162,714

TESLA MOTORS LTD

DMD

1

0,000

 

 

 

2 427,00

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

38 266

168,452

196,264

– 27,812

– 27,990

1 934,64

168,452

UNIVERS VE HELEM

DMD

5

0,000

 

 

 

1 138,40

0,000

VOLKSWAGEN AG

P8

192 470

159,987

189,446

– 29,459

– 29,502

1 861,33

160,011

VOLVO CAR CORPORATION

DMD

852

121,619

 

 

 

1 691,41

121,964


Tabella 2

Valori relativi ai risultati raggiunti dai raggruppamenti confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2017

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del raggruppamento di costruttori

Raggruppamento

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo corretto

Massa media

Emissioni medie di CO2 (100 %)

DAIMLER AG

P1

148 466

187,791

212,862

– 25,072

– 25,072

2 113,12

187,793

FCA ITALY SPA

P2

144 046

149,232

174,842

– 25,610

– 25,610

1 704,3

149,232

FORD-WERKE GMBH

P3

280 402

164,521

198,481

– 33,960

– 33,960

1 958,48

164,521

GENERAL MOTORS

P4

65 882

159,816

180,681

– 20,865

– 20,865

1 767,09

159,816

HYUNDAI

P9

2 859

206,583

221,506

– 14,923

– 14,923

2 206,06

206,583

KIA

P5

1 607

124,366

154,625

– 30,259

– 30,259

1 486,91

124,443

MITSUBISHI MOTORS

P6/D

21 111

185,788

195,000

– 9,212

– 9,212

1 898,74

185,788

RENAULT

P7

250 630

146,382

172,951

– 26,569

– 26,570

1 683,97

147,587

VW GROUP PC

P8

199 846

158,978

188,321

– 29,343

– 29,385

1 849,24

159,002

Note esplicative per le tabelle 1 e 2:

Colonna A

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2017.

«DMD» significa che si applica una deroga de minimis a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011, ossia un costruttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2017 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non è tenuto a soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche.

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2017.

Colonna C

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa o alla CO2 e i dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessun'altra ragione.

Colonna D

«Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 (in g CO2/km) calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2. Le emissioni specifiche medie di CO2 comprendono le riduzioni di emissioni risultanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011.

Colonna E

«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011.

Colonna F

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Un valore positivo nella colonna F indica che le emissioni specifiche medie di CO2 sono superiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

Colonna G

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che i valori in questa colonna, se diversi da quelli riportati nella colonna F, sono stati corretti per tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1= le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1= l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2= le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;

TG2= l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna H

Per «massa media» si intende la media della massa in ordine di marcia (chilogrammi) dei veicoli attribuiti al costruttore.

Colonna I

«Emissioni medie di CO2 (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma escludono le riduzioni di emissioni derivanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011.


ALLEGATO II

Tabella 1

Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori che sono membri del raggruppamento VOLKSWAGEN GROUP LCV confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2016

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (80 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo corretto

Massa media

Emissioni medie di CO2 (100 %)

AUDI AG

P9

610

137,399

191,687

– 54,288

– 54,288

1 885,43

144,943

DR ING HCF PORSCHE AG

P9

96

180,487

210,465

– 29,978

– 29,978

2 087,34

189,656

QUATTRO GmbH

P9

2

189,000

166,072

22,928

22,928

1 610,00

189,000

SEAT SA

P9

952

103,075

126,562

– 23,487

– 23,487

1 185,16

107,797

SKODA AUTO AS

P9

5 188

103,349

130,968

– 27,619

– 27,619

1 232,54

108,373

VOLKSWAGEN AG

P9

190 987

152,518

183,040

– 30,522

– 30,571

1 792,45

165,863


Tabella 2

Valori relativi ai risultati raggiunti dal raggruppamento VOLKSWAGEN GROUP LCV confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2016

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del raggruppamento di costruttori

Raggruppamento

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (80 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo corretto

Massa media

Emissioni medie di CO2 (100 %)

VOLKSWAGEN GROUP LCV

P9

197 835

150,346

181,442

– 31,096

– 31,153

1 775,27

164,024


Tabella 3

Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori che sono membri del raggruppamento VOLKSWAGEN GROUP LCV confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2015

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (75 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo corretto

Massa media

Emissioni medie di CO2 (100 %)

AUDI AG

P8

940

128,279

177,884

– 49,605

– 49,605

1 737,01

140,181

DR ING HCF PORSCHE AG

P8

115

181,209

215,896

– 34,687

– 34,687

2 145,74

192,417

QUATTRO GmbH

P8

5

223,000

204,667

18,333

18,333

2 025,00

223,000

SEAT SA

P8

1 264

99,069

126,760

– 27,691

– 27,691

1 187,29

104,435

SKODA AUTO AS

P8

5 458

110,886

133,291

– 22,405

– 22,422

1 257,52

118,741

VOLKSWAGEN AG

P8

168 339

167,921

188,905

– 20,984

– 20,984

1 855,52

181,173


Tabella 4

Valori relativi ai risultati raggiunti dal raggruppamento VOLKSWAGEN GROUP LCV confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2015

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del raggruppamento di costruttori

Raggruppamento

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (75 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo corretto

Massa media

Emissioni medie di CO2 (100 %)

VOLKSWAGEN GROUP LCV

P8

176 121

164,509

186,696

– 22,187

– 22,190

1 831,76

178,477


Tabella 5

Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori che sono membri del raggruppamento VOLKSWAGEN GROUP LCV confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2014

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (70 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo corretto

Massa media

Emissioni medie di CO2 (100 %)

AUDI AG

P8

2 653

137,151

175,118

– 37,967

– 37,967

1 707,27

147,383

DR ING HCF PORSCHE AG

P8

216

191,166

218,989

– 27,823

– 27,823

2 179,00

203,032

QUATTRO GmbH

P8

12

231,500

197,847

33,653

33,653

1 951,67

237,333

SEAT SA

P8

1 530

98,730

127,899

– 29,169

– 29,169

1 199,54

104,810

SKODA AUTO AS

P8

9 409

115,061

137,318

– 22,257

– 22,427

1 300,82

124,157

VOLKSWAGEN AG

P8

185 710

164,086

185,477

– 21,391

– 21,391

1 818,66

179,637


Tabella 6

Valori relativi ai risultati raggiunti dal raggruppamento VOLKSWAGEN GROUP LCV confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2014

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del raggruppamento di costruttori

Raggruppamento

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (70 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo corretto

Massa media

Emissioni medie di CO2 (100 %)

VOLKSWAGEN GROUP LCV

P8

199 530

159,447

182,664

– 23,217

– 23,218

1 788,41

176,047

Note esplicative per le tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6:

Colonna A

Tabelle 1, 3 e 5: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabelle 2, 4 e 6: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento costituito a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile in questione.

Colonna C

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa o al CO2 e ai dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessun'altra ragione.

Colonna D

Tabelle 1 e 2: «Emissioni specifiche medie di CO2 (80 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011, sulla base dell'80 % dei veicoli del parco auto del costruttore che emettono le emissioni più basse. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2. Le emissioni specifiche medie di CO2 comprendono le riduzioni di emissioni derivanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011 o dalle innovazioni ecocompatibili di cui all'articolo 12 di detto regolamento.

Tabelle 3 e 4: «Emissioni specifiche medie di CO2 (75 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011, sulla base del 75 % dei veicoli del parco auto del costruttore che emettono le emissioni più basse. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2. Le emissioni specifiche medie di CO2 comprendono le riduzioni di emissioni derivanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011 o dalle innovazioni ecocompatibili di cui all'articolo 12 di detto regolamento.

Tabelle 5 e 6: «Emissioni specifiche medie di CO2 (70 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 (in g CO2/km) calcolate in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011, sulla base del 70 % dei veicoli del parco auto del costruttore che emettono le emissioni più basse. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2. Le emissioni specifiche medie di CO2 comprendono le riduzioni di emissioni derivanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011.

Colonna E

«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011.

Colonna F

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Un valore positivo nella colonna F indica che le emissioni specifiche medie di CO2 sono superiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

Colonna G

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che i valori in questa colonna, se diversi da quelli riportati nella colonna F, sono stati corretti per tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1= le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1= l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2= le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;

TG2= l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna H

«Massa media», la media della massa in ordine di marcia (chilogrammi) dei veicoli attribuiti al costruttore.

Colonna I

«Emissioni medie di CO2 (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma escludono le riduzioni di emissioni derivanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011.


11.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/66


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/583 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2019

che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2017 e per alcuni costruttori appartenenti al raggruppamento Volkswagen per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 2359]

(I testi in lingua ceca, francese, inglese, italiana, neerlandese, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 443/2009, la Commissione è tenuta a calcolare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di autovetture nell'Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori. Sulla base di questo calcolo, la Commissione è tenuta a stabilire se costruttori e raggruppamenti hanno raggiunto i loro obiettivi per le emissioni specifiche.

(2)

I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche si basano sulle immatricolazioni di autovetture nuove negli Stati membri nel corso dell'anno civile precedente.

(3)

Tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i dati per il 2017. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

(4)

Il 23 aprile 2018 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 91 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 e ai loro obiettivi per le emissioni specifiche per il 2017. Ai costruttori è stato chiesto di verificare suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. 35 costruttori hanno notificato errori entro il termine stabilito.

(5)

Per i restanti 56 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi per le emissioni specifiche. Per due costruttori tutti i veicoli indicati nella serie di dati provvisori non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009.

(6)

La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e le relative giustificazioni per la loro correzione e le serie di dati provvisori sono state confermate o modificate.

(7)

Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o errati, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, si dovrebbe tenere conto del fatto che i costruttori non possono verificare né correggere questi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati.

(8)

Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivo per le emissioni specifiche dedotto dalle emissioni specifiche medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dal medesimo obiettivo calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.

(9)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, un costruttore deve essere considerato adempiente rispetto al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo o sia membro di un raggruppamento che soddisfa l'obiettivo per le emissioni specifiche. Su tale base, occorre ritenere che la Société des Automobiles Alpine SAS, l'Automobili Lamborghini S.p.A. e la Mazda Motor Corporation superano i loro obiettivi per le emissioni specifiche per il 2017.

(10)

Il 3 novembre 2015 il gruppo Volkswagen ha rilasciato una dichiarazione in merito alle irregolarità riscontrate nel determinare i livelli di CO2 per l'omologazione di alcuni dei suoi veicoli. A seguito di un'indagine approfondita sono stati ottenuti chiarimenti sufficienti per confermare o modificare i dati provvisori per Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft, Bugatti Automotive S.A.S, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S., e Volkswagen AG per gli anni civili 2014, 2015, 2016 e 2017. Occorrono tuttavia ulteriori chiarimenti da parte del Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG per quanto riguarda possibili irregolarità nei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante indicati nella scheda di omologazione delle emissioni relativa ad un modello di veicolo. Di conseguenza, i valori per gli anni civili per il raggruppamento Volkswagen e il suo membro Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG non possono essere confermati né modificati.

(11)

A norma dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (2) della Commissione, la Commissione ha effettuato una verifica ad hoc delle riduzioni di CO2 certificate con riferimento alla decisione di esecuzione 2013/341/UE (3) della Commissione e alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158 (4) della Commissione. La verifica ha evidenziato risultati soddisfacenti per quanto riguarda i risparmi di CO2 certificati con riferimento alla decisione di esecuzione 2013/341/UE. Tuttavia, per quanto riguarda la decisione di esecuzione (UE) 2015/158, tra il risparmio certificato di CO2 di due alternatori efficienti installati nei veicoli prodotti da Daimler AG e quello verificato dalla Commissione è stata riscontrata una differenza, rispettivamente del 9 % e del 23 %. La Commissione ha notificato alla Daimler AG gli scostamenti rilevati e ha invitato il costruttore a fornire elementi che dimostrino l'accuratezza dei risparmi certificati di CO2.

(12)

Sulla base delle informazioni fornite da Daimler AG, la Commissione ha rilevato che la differenza nei risparmi era dovuta alla differenza delle modalità di applicazione del metodo di prova, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158, ai fini della certificazione. Più precisamente, prima della prova di certificazione è stato eseguito un rodaggio degli alternatori efficienti, anche se la metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione in questione non prescrive né consente un rodaggio specifico degli alternatori efficienti da effettuare al di fuori della prova di certificazione.

(13)

Dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 si desume che, al fine di tenere conto dei risparmi di CO2 realizzati con tecnologie innovative per il calcolo delle emissioni medie specifiche di un costruttore, questi risparmi devono apportare un contributo verificato alla riduzione di CO2, conformemente ad una metodologia in grado di fornire risultati verificabili, ripetibili e comparabili. Poiché la riduzione certificata di CO2 di due alternatori efficienti in determinati veicoli prodotti da Daimler AG non è stata confermata dalla verifica effettuata sulla base della metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158, i risparmi certificati di CO2 attribuiti a tali innovazioni ecocompatibili, in totale 0,292 g di CO2/km, non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di Daimler AG.

(14)

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati dalla presente decisione, possono essere oggetto di revisione qualora le autorità nazionali competenti confermino l'esistenza di irregolarità relative ai valori delle emissioni di CO2 forniti per stabilire se il costruttore ha raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Nell'allegato I sono riportati i valori relativi ai risultati ottenuti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di autovetture e per ciascun raggruppamento di costruttori di autovetture, in relazione all'anno civile 2017.

2.   Nell'allegato II sono riportati i valori relativi ai risultati ottenuti da Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft, Bugatti Automotive S.A.S, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S., e Volkswagen AG, confermati o modificati per gli anni civili 2014, 2015 e 2016.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009:

(1)

Adidor Voitures SAS

2/4 Rue Hans List

78290 Croissy-sur-Seine

Francia

(2)

Alfa Romeo SpA

Porta 8 - Edificio 6 - 1° piano - B15N Colonna N47

C.so Settembrini 40

10135 Torino

Italia

(3)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG

Alpenstraße 35 - 37

86807 Buchloe

Germania

(4)

Société des Automobiles Alpine SAS

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

(5)

Aston Martin Lagonda Ltd.

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road

Gaydon Warwickshire

CV35 0DB

Regno Unito

(6)

Audi AG

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

(7)

Audi Hungaria Motor KFT

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

(8)

Automobiles Citroen

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

Francia

(9)

Automobiles Peugeot

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

Francia

(10)

AVTOVAZ JSC

Rappresentato nell'Unione da:

CS AUTOLADA

211 Konevova

130 00 Praga 3

Cechia

(11)

Bee Bee Automotive

182 RT Beaugé

72700 Rouillon

Francia

(12)

Bentley Motors Ltd.

Pyms Lane

Crewe

Cheshire

CW1 3PL

Regno Unito

(13)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Francia

(14)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

(15)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

(16)

Bugatti Automobiles SAS

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

(17)

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

Rappresentato nell'Unione da:

BYD Europe B.V.

's-Gravelandseweg 256

3125 BK Schiedam

Paesi Bassi

(18)

Caterham Cars Ltd.

2 Kennet Road Dartford

Kent

DA1 4QN

Regno Unito

(19)

Chevrolet Italia S.p.A

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

(20)

FCA US LLC

Rappresentato nell'Unione da:

Fiat Chrysler Automobiles

Porta 8 - Edificio 6 - 1° piano - B15N Colonna N47

C.so Settembrini 40

10135 Torino

Italia

(21)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, Edificio Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(22)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

(23)

Daimler AG

F403, EA/R

70546 Stoccarda

Germania

(24)

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

Paesi Bassi

(25)

DR Motor Company S.r.l

S.S. 85 Venafrana, km 37,500

86070 Macchia d'Isernia (IS)

Italia

(26)

Ferrari S.p.A.

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Italia

(27)

FCA Italy S.p.A.

Porta 8 - Edificio 6 - 1° piano - B15N Colonna N47

C.so Settembrini 40

10135 Torino

Italia

(28)

Ford India Private Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(29)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(30)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Colonia

Germania

(31)

General Motors Holdings LLC

Rappresentato nell'Unione da:

KnowMotive

Bouwhuispad 1

8121 PX Olst

Paesi Bassi

(32)

GM Korea Company

Rappresentato nell'Unione da:

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

(33)

Great Wall Motor Company Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

Germania

(34)

Honda Automobile (China) Co., Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Regno Unito

(35)

Honda Motor Co., Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Regno Unito

(36)

Honda Turkiye A.S.

Rappresentato nell'Unione da:

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Regno Unito

(37)

Honda - UK Manufacturing Ltd.

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road

Bracknell

Berkshire

RG12 1HL

Regno Unito

(38)

Hyundai Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(39)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(40)

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(41)

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(42)

Hyundai Motor India Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(43)

Jaguar Land Rover Ltd.

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Regno Unito

(44)

KIA Motors Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

(45)

KIA Motors Slovakia s.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

(46)

Koenigsegg Automotive AB

Valhall Park

262 74 Angelholm

Svezia

(47)

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Austria

(48)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Germania

(49)

Automobili Lamborghini S.p.A

via Modena 12

40019 Sant'Agata Bolognese (BO)

Italia

(50)

Lotus Cars Ltd.

Hethel Norwich

Norfolk

NR14 8EZ

Regno Unito

(51)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Ungheria

(52)

Mahindra & Mahindra Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Italia

(53)

MAN Truck & Bus AG

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

(54)

Maruti Suzuki India Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Ungheria

(55)

Maserati S.p.A.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Italia

(56)

Mazda Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

Germania

(57)

McLaren Automotive Ltd.

Chertsey Road

Woking

Surrey GU21 4YH

Regno Unito

(58)

Mercedes-AMG GmbH

F403, EA/R

70546 Stoccarda

Germania

(59)

MG Motor UK Ltd.

International HQ

Q Gate

Low Hill Lane

Birmingham

B31 2BQ

Regno Unito

(60)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Rappresentato nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

(61)

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

(62)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Rappresentato nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

(63)

Morgan Technologies Ltd.

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Regno Unito

(64)

Nissan International SA

Rappresentato nell'Unione da:

Ufficio di rappresentanza Renault Nissan

Avenue des Arts/Kunstlaan 40

1040 Bruxelles/Brussel

Belgio

(65)

Noble Automotive Ltd

24a Centurion Way

Meridian Business Park

Leicester LE19 1WH

Regno Unito

(66)

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

(67)

LADA Automobile GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

(68)

Pagani Automobili S.p.A.

Via dell'Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena)

Italia

(69)

Perodua UK Limited

Dorney House

46 – 48a High Street

Buckinghamshire

SL1 7JP

Regno Unito

(70)

PGO Automobiles

ZA de la pyramide

30380 SAINT CHRISTOL les Alès

Francia

(71)

Dr Ing hc F Porsche AG

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

(72)

PSA Automobiles SA

2-10 boulevard de l'Europe

78300 Parigi

Francia

(73)

Quattro GmbH

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

(74)

Radical Motorsport Ltd.

24 Ivatt Way Business Park

Westwood

Peterborough

PE3 7PG

Regno Unito

(75)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1, avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francia

(76)

Renault Trucks

99 Route de Lyon

TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Francia

(77)

Rolls-Royce Motor Cars Ltd.

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

(78)

Seat SA

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

(79)

Secma S.A.S.

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Francia

(80)

Skoda Auto AS

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

(81)

SsangYong Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Francoforte sul Meno

Germania

(82)

Subaru Cooperation

Rappresentato nell'Unione da:

SUBARU EUROPE N.V./S.A

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgio

(83)

Suzuki Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Ungheria

(84)

Suzuki Motor Thailand Co. Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Ungheria

(85)

Tecno Meccanica Imola S.p.A

Rappresentato nell'Unione da:

Via Selice Provinciale 42/E

40026 Imola

Bologna

Italia

(86)

Tesla Motors Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Tesla Motors NL

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

Paesi Bassi

(87)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Bruxelles

Belgio

(88)

Volkswagen AG

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

(89)

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

Svezia

(90)

Raggruppamento per: BMW Group

Petuelring 130

80788 Monaco di Baviera

Germania

(91)

Raggruppamento per: Daimler AG

F403, EA/R

70546 Stoccarda

Germania

(92)

Raggruppamento per: FCA Italy S.p.A.

C.so Settembrini 40

Porta 8 - Edificio 6 - 1° piano - B15N Colonna N47

10135 Torino

Italia

(93)

Raggruppamento per: Ford -Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Colonia

Germania

(94)

Raggruppamento per: General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsslesheim

Germania

(95)

Raggruppamento per: Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road Slough

Berkshire SL3 8QY

Regno Unito

(96)

Raggruppamento per: Hyundai

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Germania

(97)

Raggruppamento per: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Francoforte sul Meno

Germania

(98)

Raggruppamento per: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Paesi Bassi

(99)

Raggruppamento per: Renault

1, avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

Francia

(100)

Raggruppamento per: Suzuki

Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Germania

(101)

Raggruppamento per: Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Regno Unito

(102)

VW Group PC

Casella postale 011/1882

38436 Wolfsburg

Germania

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 31).


ALLEGATO I

Tabella 1

Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'anno civile 2017

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo corretto

Massa media

Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni

Emissioni medie di CO2 (100 %)

ADIDOR VOITURES SAS

DMD

42

159,000

 

 

 

1 300,00

 

159,000

ALFA ROMEO SPA

P3

82 132

120,506

133,388

– 12,882

– 12,884

1 466,54

 

120,506

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

DMD

486

179,021

 

 

 

1 874,76

 

179,021

SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE

 

7

137,000

119,425

17,575

17,575

1 161,00

 

137,000

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

2 174

289,245

299,000

– 9,755

– 9,755

1 873,04

 

289,245

AUDI AG

P13

776 701

124,527

137,686

– 13,159

– 13,159

1 560,59

 

124,527

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P13

7 743

145,060

129,957

15,103

15,103

1 391,47

 

145,060

AUTOMOBILES CITROËN

 

626 876

105,584

122,062

– 16,478

– 16,478

1 218,71

 

105,584

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

949 417

104,533

123,476

– 18,943

– 18,943

1 249,64

 

104,533

AVTOVAZ JSC

P10

3 767

171,997

121,641

50,356

50,356

1 209,50

 

171,997

BEE BEE AUTOMOTIVE

DMD

4

0,000

 

 

 

763,50

 

0,000

BENTLEY MOTORS LTD

D

3 439

267,428

287,000

– 19,572

– 19,572

2 514,71

 

267,428

BLUECAR SAS

DMD

340

0,000

 

 

 

1 455,68

 

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

965 330

120,794

138,061

– 17,267

– 17,267

1 568,78

0,173

120,967

BMW M GMBH

P1

17 246

160,703

141,478

19,225

19,225

1 643,57

0,205

160,908

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P13

13

517,769

160,949

356,820

356,820

2 069,62

 

517,769

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

DMD

1

0,000

 

 

 

2 495,00

 

0,000

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

119

141,975

 

 

 

620,76

 

141,975

CHEVROLET ITALIA SPA

P5

2

119,000

107,040

11,960

11,960

890,00

 

119,000

FCA US LLC

P3

104 206

141,530

140,371

1,159

1,157

1 619,33

 

141,530

CNG-TECHNIK GMBH

P4

517

162,714

137,815

24,899

24,899

1 563,40

 

162,714

AUTOMOBILE DACIA SA

P10

456 291

117,496

121,287

– 3,791

– 3,792

1 201,74

 

117,496

DAIMLER AG

P2

959 295

126,672

139,684

– 13,304

– 13,306

1 604,30

0,087

126,759

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

6

178,000

 

 

 

865,00

 

178,000

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

410

151,634

 

 

 

1 257,80

 

151,634

FERRARI SPA

D

2 578

282,772

290,000

– 7,228

– 7,228

1 732,75

 

282,772

FCA ITALY SPA

P3

789 688

116,079

120,190

– 4,111

– 4,112

1 177,74

 

116,079

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

P4

35 037

113,770

114,631

– 0,861

– 0,861

1 056,10

 

113,770

FORD MOTOR COMPANY

P4

19 185

205,214

149,988

55,226

55,219

1 829,77

 

205,214

FORD-WERKE GMBH

P4

969 899

119,360

130,121

– 10,761

– 10,764

1 395,05

 

119,360

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

P5

2 478

260,976

151,809

109,167

109,167

1 869,62

 

260,976

GM KOREA COMPANY

P5

6

139,500

136,166

3,334

3,334

1 527,33

 

139,500

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

2

214,500

 

 

 

1 735,50

 

214,500

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

P6

1

125,000

117,643

7,357

7,357

1 122,00

 

125,000

HONDA MOTOR CO LTD

P6

72 149

119,922

124,126

– 4,204

– 4,204

1 263,86

0,062

119,984

HONDA TURKIYE AS

P6

766

138,168

128,157

10,011

10,011

1 352,07

0,174

138,342

HONDA - UK MANUFACTURING LTD

P6

58 701

135,935

135,678

0,257

0,257

1 516,64

0,003

135,938

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P7

89 118

115,397

133,556

– 18,159

– 18,159

1 470,21

 

115,397

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

P7

172 602

113,695

115,302

– 1,607

– 1,607

1 070,77

 

113,695

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P7

235 459

131,628

132,985

– 1,357

– 1,357

1 457,71

 

131,628

HYUNDAI MOTOR EUROPE GMBH

P7

256

111,055

134,884

– 23,829

– 23,829

1 499,28

 

111,055

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

P7

3

134,667

114,703

19,964

19,964

1 057,67

 

134,667

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P12/ND

229 124

151,667

178,025

– 26,358

– 26,358

1 953,18

 

151,667

KIA MOTORS CORPORATION

P8

299 233

113,941

127,350

– 13,409

– 13,409

1 334,42

 

113,941

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P8

156 263

132,944

132,392

0,552

0,552

1 444,74

 

132,944

KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB

DMD

3

381,000

 

 

 

1 442,00

 

381,000

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

DMD

27

191,667

 

 

 

886,11

 

191,667

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

917

216,000

 

 

 

1 285,15

 

216,000

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

D

897

320,896

316,000

4,896

4,815

1 682,85

 

320,896

LOTUS CARS LIMITED

D

704

204,964

225,000

– 20,036

– 20,036

1 150,01

 

204,964

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P11/ND

111 790

121,564

123,114

– 1,550

– 1,552

1 221,97

 

121,564

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

410

187,344

 

 

 

1 986,61

 

187,344

MAN TRUCK & BUS AG

P13

3

194,000

169,299

24,701

24,701

2 252,33

 

194,000

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P11/ND

19 780

100,060

123,114

– 23,054

– 23,054

957,15

 

100,060

MASERATI SPA

D

8 715

199,485

242,000

– 42,515

– 42,515

2 150,33

 

199,485

MAZDA MOTOR CORPORATION

ND

215 697

130,745

129,426

1,319

1,319

1 324,24

0,026

130,771

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

790

252,158

270,000

– 17,842

– 17,842

1 525,91

 

252,158

MERCEDES-AMG GMBH

P2

2 111

241,227

142,677

98,550

98,550

1 669,80

 

241,227

MG MOTOR UK LIMITED

D

4 385

128,122

146,000

– 17,878

– 17,878

1 301,50

 

128,122

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P9

75 724

125,682

138,791

– 13,109

– 13,109

1 584,76

 

125,682

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P9

9

135,000

127,377

7,623

7,623

1 335,00

 

135,000

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P9

29 213

96,637

108,541

– 11,904

– 11,904

922,84

 

96,637

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

DMD

415

194,535

 

 

 

1 083,06

 

194,535

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

562 522

116,915

128,675

– 11,760

– 11,760

1 363,41

 

116,915

NOBLE AUTOMOTIVE LTD

D

2

335,500

 

 

 

1 416,00

 

335,500

ADAM OPEL GMBH

P5

748 316

123,837

127,333

– 3,496

– 3,496

1 334,05

 

123,837

OPEL AUTOMOBILE GMBH

 

168 684

123,572

127,263

– 3,691

– 3,691

1 332,52

0,006

123,578

PAGANI AUTOMOBILI SPA

DMD

2

343,000

 

 

 

1 340,00

 

343,000

PERODUA UK LIMITED

DMD

1

137,000

 

 

 

1 025,00

 

137,000

PGO AUTOMOBILES

DMD

3

202,333

 

 

 

1 281,67

 

202,333

PSA AUTOMOBILES SA

 

503

130,205

137,935

– 7,730

– 7,730

1 566,03

 

130,205

QUATTRO GMBH

P13

7 188

218,391

149,262

69,129

69,129

1 813,88

 

218,391

RADICAL MOTORSPORT LTD

DMD

7

343,000

 

 

 

1 148,00

 

343,000

RENAULT SAS

P10

1 171 619

106,280

126,441

– 20,161

– 20,162

1 314,53

 

106,280

RENAULT TRUCKS

DMD

25

169,800

 

 

 

2 200,84

 

169,800

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

600

329,247

181,831

147,416

147,416

2 526,56

 

329,247

SEAT SA

P13

386 597

117,749

124,835

– 7,086

– 7,087

1 279,38

 

117,749

SECMA SAS

DMD

50

133,560

 

 

 

686,86

 

133,560

SKODA AUTO AS

P13

660 580

115,948

126,105

– 10,157

– 10,255

1 307,18

0,023

115,971

SSANGYONG MOTOR COMPANY

ND

16 426

157,207

167,573

– 10,366

– 10,366

1 668,47

 

157,207

SUBARU CORPORATION

ND

28 951

160,390

164,616

– 4,226

– 4,226

1 594,90

 

160,390

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P11/ND

78 324

114,500

123,114

– 8,614

– 8,614

964,30

 

114,500

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

P11/ND

23 258

96,756

123,114

– 26,358

– 26,358

882,16

 

96,756

TECNO MECCANICA IMOLA SPA

DMD

4

0,000

 

 

 

749,50

 

0,000

TESLA MOTORS LTD

 

17 780

0,000

172,304

– 172,304

– 172,304

2 318,09

 

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

692 814

103,069

127,740

– 24,671

– 24,906

1 342,94

 

103,069

VOLKSWAGEN AG

P13

1 634 804

120,391

130,638

– 10,247

– 10,250

1 406,36

 

120,391

VOLVO CAR CORPORATION

 

277 748

124,437

146,260

– 21,823

– 21,823

1 748,19

 

124,437


Tabella 2

Valori relativi ai risultati raggiunti dai raggruppamenti confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'anno civile 2017

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Nome del raggruppamento di costruttori

Raggruppamento

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo corretto

Massa media

Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni

Emissioni medie di CO2 (100 %)

BMW GROUP

P1

983 176

121,621

138,147

– 16,526

– 16,526

1 570,67

0,173

121,794

DAIMLER AG

P2

961 406

126,924

139,690

– 13,058

– 13,061

1 604,44

0,087

127,011

FCA ITALY SPA

P3

976 026

119,169

123,455

– 4,286

– 4,288

1 249,19

 

119,169

FORD-WERKE GMBH

P4

1 024 638

120,798

129,967

– 9,169

– 9,172

1 391,68

 

120,798

GENERAL MOTORS

P5

750 802

124,290

127,414

– 3,124

– 3,124

1 335,82

 

124,290

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

131 617

127,170

129,301

– 2,131

– 2,131

1 377,11

0,036

127,206

HYUNDAI

P7

497 438

122,487

126,952

– 4,465

– 4,465

1 325,71

 

122,487

KIA

P8

455 496

120,460

129,080

– 8,620

– 8,620

1 372,27

 

120,460

MITSUBISHI MOTORS

P9

104 946

117,597

130,369

– 12,772

– 12,772

1 400,48

 

117,597

RENAULT

P10

1 631 677

109,568

124,989

– 15,421

– 15,422

1 282,75

 

109,568

RAGGRUPPAMENTO SUZUKI

P11/ND

233 152

114,892

123,114

– 8,222

– 8,223

1 079,05

 

114,892

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P12/ND

229 124

151,667

178,025

– 26,358

– 26,358

1 953,18

 

151,667

VW GROUP PC (1)

P13

 

 

 

 

 

 

 

 

Note esplicative per le tabelle 1 e 2:

Colonna A

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'anno civile 2017.

«ND» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di nicchia in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'anno civile 2017;

«DMD» significa che si applica una deroga de minimis a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, ossia un costruttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2017 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non è tenuto a soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche;

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2017.

Colonna C

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di nuove autovetture immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa e/o al CO2 e i dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessun'altra ragione.

Colonna D

«Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 (in g CO2/km) che sono state calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2. Le emissioni specifiche medie di CO2 comprendono le riduzioni delle emissioni risultanti dall'uso di tecnologie innovative di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 (si veda anche la nota alla colonna I).

Colonna E

«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009.

Colonna F

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Un valore positivo nella colonna F indica che le emissioni specifiche medie di CO2 sono superiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

Colonna G

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che i valori in questa colonna, se diversi da quelli riportati nella colonna F, sono stati corretti per tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore si applica solo se il costruttore ha notificato i dati alla Commissione attribuendo loro il codice di errore B conformemente a quanto stabilito nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (2). Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1= le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1= l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2= le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;

TG2= l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna H

Per «massa media» si intende la media della massa in ordine di marcia (chilogrammi) dei veicoli attribuiti al costruttore.

Colonna I

«Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni», le riduzioni delle emissioni di cui si tiene conto per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 elencate nella colonna D derivanti dall'uso di tecnologie innovative che apportano un contributo verificato alle riduzioni di CO2 e che sono state approvate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

Colonna J

«Emissioni medie di CO2 (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma escludono le riduzioni di emissioni derivanti dalle tecnologie innovative di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.


(1)  I dati per il raggruppamento VW Group PC non possono essere confermati né modificati per l'anno civile 2017.

(2)  Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15).


ALLEGATO II

Tabella 1

Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori che sono membri del raggruppamento VW GROUP PC confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'anno civile 2016

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo corretto

Massa media

Emissioni medie di CO2 (100 %)

AUDI AG

P14

783 896

124,968

138,723

– 13,755

– 14,046

1 583,27

124,968

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P14

9 950

144,517

130,000

14,517

14,017

1 392,40

144,517

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P14

7

568,143

157,376

410,767

396,747

1 991,43

568,143

QUATTRO GMBH

P14

9 275

214,612

147,126

67,486

67,465

1 767,14

214,612

SEAT SA

P14

340 155

115,849

123,936

– 8,087

– 8,088

1 259,70

115,849

SKODA AUTO AS

P14

627 533

111,894

124,918

– 13,024

– 13,189

1 281,20

111,894

VOLKSWAGEN AG

P14

1 651 339

118,551

130,216

– 11,665

– 11,754

1 397,13

118,551


Tabella 2

Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori che sono membri del raggruppamento VW GROUP PC confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'anno civile 2015

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %)

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo corretto

Massa media

Emissioni medie di CO2 (100 %)

AUDI AG

P14

717 933

126,245

139,941

– 13,696

– 13,696

1 589,53

126,834

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P14

11 710

142,770

131,387

11,383

11,383

1 402,36

142,770

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P14

7

541,857

160,959

380,898

380,898

2 049,43

541,857

QUATTRO GMBH

P14

6 313

224,593

149,793

74,800

74,800

1 805,11

224,593

SEAT SA

P14

332 980

116,577

124,324

– 7,747

– 7,747

1 247,79

116,577

SKODA AUTO AS

P14

585 553

115,511

125,552

– 10,041

– 10,041

1 274,68

115,511

VOLKSWAGEN AG

P14

1 655 305

118,259

130,864

– 12,605

– 12,605

1 390,90

118,853


Tabella 3

Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori che sono membri del raggruppamento VW GROUP PC confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'anno civile 2014

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nome del costruttore

Raggruppamenti e deroghe

Numero di immatricolazioni

Media di CO2 (80 %) corretta

Obiettivo per le emissioni specifiche

Scostamento dall'obiettivo

Scostamento dall'obiettivo corretto

Massa media

Media di CO2 (100 %)

AUDI AG

P12

683 752

121,362

138,499

– 17,137

– 17,137

1 557,98

131,253

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P12

5 018

145,034

131,858

13,176

13,176

1 412,66

151,730

BENTLEY MOTORS LTD

P12

2 249

285,434

181,668

103,766

103,670

2 502,60

301,128

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P12

17

552,846

160,388

392,458

392,458

2 036,94

558,647

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

P12

510

317,490

144,398

173,092

173,092

1 687,06

328,422

QUATTRO GMBH

P12

4 874

225,943

153,011

72,932

72,932

1 875,52

236,635

SEAT SA

P12

316 545

110,877

124,039

– 13,162

– 13,164

1 241,57

117,265

SKODA AUTO AS

P12

546 133

114,628

125,591

– 10,963

– 11,034

1 275,52

120,968

VOLKSWAGEN AG

P12

1 549 589

113,030

130,532

– 17,502

– 17,605

1 383,64

123,868

Note esplicative per le tabelle 1, 2 e 3:

Colonna A

«Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Colonna B

Il costruttore è membro del raggruppamento VW GROUP PC (P12 o P14) costituito a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009 e l'accordo di raggruppamento è valido per gli anni civili 2014, 2015 e 2016. I dati provvisori per il raggruppamento VW GROUP PC non possono tuttavia essere confermati né modificati per nessuno di questi anni civili.

Colonna C

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di nuove autovetture immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa e/o alla CO2 e i dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessun'altra ragione.

Colonna D

Tabelle 1, 2 e 3: «Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 (g CO2/km) calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2. Le emissioni specifiche medie di CO2 comprendono le riduzioni delle emissioni risultanti dall'uso di tecnologie innovative di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e nelle tabelle 2 e 3 le riduzioni delle emissioni derivanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009 e dall'uso della miscela «E85» conformemente all'articolo 6 di detto regolamento.

Tabella 3: «Emissioni medie di CO2 (80 %) corrette» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base dell'80 % dei veicoli che emettono le emissioni più basse in conformità dell'articolo 4, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 443/2009 e del punto 4 della comunicazione della Commissione COM(2010) 657 definitivo (1).

Colonna E

«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009.

Colonna F

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Un valore positivo nella colonna F indica che le emissioni specifiche medie di CO2 sono superiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

Colonna G

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che i valori in questa colonna, se diversi da quelli riportati nella colonna F, sono stati corretti per tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore si applica solo se il costruttore ha notificato i dati alla Commissione attribuendo loro il codice di errore B a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1= le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1= l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2= le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;

TG2= l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna H

«Massa media», la media della massa in ordine di marcia (chilogrammi) dei veicoli attribuiti al costruttore.

Colonna I

Tabelle 1, 2 e 3: «Emissioni medie di CO2 (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma escludono le riduzioni di emissioni derivanti dalle innovazioni tecnologiche di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009. Per gli anni civili 2014 e 2015 (tabelle 2 e 3) sono escluse dal calcolo anche le riduzioni delle emissioni derivanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009 e sull'uso della miscela «E85» di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento.


(1)  Comunicazione della Commissione, del 10 novembre 2010, concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove (COM(2010) 657 definitivo).