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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/1 |
DECISIONE (UE) 2019/572 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2019
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di una modifica dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione (UE) 2018/61 del Consiglio (2), la modifica 1 dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea («modifica 1») è stata firmata il 13 dicembre 2017, con riserva della sua conclusione in una data successiva. |
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(2) |
La modifica 1 estende i settori di cooperazione tra le parti dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile («accordo»), nei quali può applicarsi l'accettazione reciproca delle approvazioni e dei risultati relativi alla conformità, in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e consentire adeguati risparmi sui costi, mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza nel trasporto aereo. |
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(3) |
È pertanto opportuno approvare la modifica 1, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La modifica 1 dell'accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea è approvata a nome dell'Unione (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 3 della modifica 1.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 aprile 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Approvazione del 13 dicembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2018/61 del Consiglio, del 21 marzo 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio di una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 11 del 16.1.2018, pag. 1).
(3) Il testo della modifica 1 è stato pubblicato nella GU L 11 del 16.1.2018, pag. 3, unitamente alla decisione sulla firma.
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11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/3 |
DECISIONE (UE) 2019/573 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2019
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, gli articoli 207 e 211, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (2) («accordo globale») è stato firmato l'8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o ottobre 2000. |
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(2) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo globale deve essere approvata mediante un protocollo all'accordo globale concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e gli Stati Uniti del Messico. |
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(3) |
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti del Messico in vista della conclusione del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo globale per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»). I negoziati si sono conclusi positivamente e il protocollo è stato firmato conformemente alla decisione del Consiglio (UE) 2018/2024 (3) il 27 novembre 2018. |
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(4) |
È opportuno approvare il protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, è approvato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, alla notifica prevista all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo (5).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Luxembourg, l'8 aprile 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Approvazione del 12 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.
(3) Decisione (UE) 2018/2024 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 1).
(4) Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 325 del 20.12.2018, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.
(5) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
REGOLAMENTI
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11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/574 DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2019
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Paška sol» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Paška sol» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Paška sol» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Paška sol» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.6. Sale dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 449 del 13.12.2018, pag. 17.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/575 DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2019
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Cebreros» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Cebreros» presentata dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(3) |
Conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Cebreros» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Cebreros» (DOP) è protetta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
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11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/576 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2019
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originarie della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) in particolare l'articolo 7,
dopo aver consultato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
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(1) |
Il 13 agosto 2018 la Commissione europea ha aperto un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). L'avviso di apertura («avviso di apertura») è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 29 giugno 2018 da Fertilizers Europe («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione di miscugli di urea e nitrato di ammonio («UAN»). La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di dumping e di conseguente pregiudizio notevole sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta. |
1.2. Registrazione
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(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/455 del 20 marzo 2019 (3) («il regolamento relativo alla registrazione») la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base. |
1.3. Parti interessate
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(4) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Federazione russa («Russia»), di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America («USA»), gli importatori e le associazioni noti che rappresentano gli interessi degli utilizzatori e altre associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
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(5) |
Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di richiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
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(6) |
I produttori esportatori in Russia e negli USA che hanno collaborato hanno affermato che i denuncianti non erano legittimati ad agire e che non vi erano elementi di prova di pratiche di dumping e di pregiudizio sufficienti per avviare l'inchiesta. |
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(7) |
La Commissione ha respinto le due argomentazioni. La Commissione ha effettuato controlli incrociati e ha confermato le conclusioni contenute nella nota al fascicolo sulla legittimità ad agire consultabile dalle parti interessate, secondo le quali la denuncia è stata presentata per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale di UAN dell'Unione. Inoltre, la Commissione ha condotto un esame della denuncia conformemente all'articolo 5 del regolamento di base, giungendo alla conclusione che i requisiti per l'apertura di un'inchiesta sono stati soddisfatti, ossia che l'adeguatezza e l'esattezza degli elementi di prova presentati dal denunciante erano sufficienti. Secondo l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, una denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre relativamente ai fattori in essa indicati. Sulla base degli elementi di prova forniti, come emerge dalla valutazione effettuata dalla Commissione, tale requisito è stato soddisfatto. |
1.4. Campionamento
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(8) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. |
1.4.1. Campionamento dei produttori dell'Unione
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(9) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante campionamento e di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione provvisorio sulla base della produzione dichiarata e del volume delle vendite dell'Unione, da parte dei produttori dell'Unione, nell'ambito dell'analisi preliminare della valutazione della legittimazione ad agire. Il campione provvisorio così stabilito era costituito da tre produttori dell'Unione che rappresentavano circa il 70 % della produzione e delle vendite dell'Unione in base alle informazioni disponibili. I dettagli di questo campione provvisorio sono stati messi a disposizione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e la Commissione le ha invitate a presentare le loro osservazioni. |
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(10) |
Subito dopo l'apertura, uno dei produttori inseriti nel campione provvisorio, Yara Sluiskil B.V., ha informato la Commissione di non voler collaborare. Inoltre, due produttori dell'Unione hanno inviato risposte alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire in seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura. La Commissione ha preso in considerazione tali dati dei produttori dell'Unione sulla produzione e le vendite al fine di stabilire il campione finale. |
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(11) |
Varie parti interessate hanno presentato ulteriori osservazioni in merito al campione provvisorio. La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni e ha spiegato, nella nota relativa al fascicolo il 5 settembre 2018, il motivo per cui tali osservazioni non hanno inciso sulla selezione del campione finale. |
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(12) |
È stato pertanto mantenuto l'approccio della Commissione per effettuare il campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento antidumping di base, basato sul volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
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(13) |
Dato che Yara Sluiskil B.V. non desiderava collaborare, la Commissione ha deciso di sostituirlo con OCI Nitrogen. Il campione finale dei produttori dell'Unione, comprendente AB Achema, Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A. e OCI Nitrogen B.V., rappresentava più del 50 % della produzione e del volume delle vendite del prodotto simile totali dell'Unione. Esso è rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
1.4.2. Campionamento degli importatori
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(14) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
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(15) |
Diversi importatori indipendenti si sono manifestati come parti interessate, ma solo tre hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del numero ridotto delle risposte ricevute, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. Tutti e tre gli importatori sono stati invitati a compilare un questionario. |
1.4.3. Campionamento dei produttori esportatori di Russia, Trinidad e Tobago e USA
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(16) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti di Russia, Trinidad e Tobago e USA a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni della Federazione russa, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
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(17) |
Due produttori esportatori della Russia, un produttore esportatore di Trinidad e Tobago e un produttore esportatore degli USA hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. |
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(18) |
In considerazione del ridotto numero di risposte dai produttori esportatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. |
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(19) |
Con nota del 21 agosto 2018 tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità dei paesi interessati sono stati informati in merito alla selezione delle società da sottoporre all'inchiesta. Non sono state ricevute osservazioni al riguardo. |
1.5. Risposte al questionario
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(20) |
La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, al denunciante, ai tre importatori indipendenti che si erano manifestati, ai quattro produttori esportatori dei paesi interessati e a tutte le associazioni degli utilizzatori e agli operatori economici che si sono manifestati e hanno richiesto un questionario. |
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(21) |
Nella denuncia, il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Russia per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, l'inchiesta riguarda tali distorsioni relative alle materie prime ed è volta a determinare l'eventuale applicazione alla Russia delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato un questionario aggiuntivo al governo russo. |
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(22) |
Hanno risposto al questionario i tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, Fertilizers Europe, tre importatori indipendenti, i quattro produttori esportatori dei paesi interessati e diciassette diversi operatori economici, compresi alcuni rappresentanti degli interessi degli utilizzatori. |
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(23) |
È pervenuta anche la risposta del governo russo. Quest'ultima tuttavia era estremamente incompleta e non disponeva delle informazioni di base necessarie alla Commissione per esaminare le asserzioni in merito a distorsioni relative alle materie prime in Russia e per valutare se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio. Il governo russo non ha risposto alla richiesta della Commissione relativa alla verifica in loco dei dati forniti nella risposta al questionario. |
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(24) |
Con due comunicazioni, il 22 ottobre e il 19 dicembre 2018, la Commissione ha informato il governo russo delle carenze della risposta al questionario e della mancata risposta alla richiesta della Commissione di verificare i dati forniti. La Commissione ha indicato che l'omissione delle informazioni necessarie avrebbe comportato la formulazione, da parte della Commissione, delle proprie risultanze in merito all'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Russia, sulla base dei dati disponibili. Il governo russo non ha fornito le informazioni necessarie in risposta a tali note. |
1.6. Visite di verifica
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(25) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via provvisoria il dumping, le distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame in Russia, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito elencate:
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1.7. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
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(26) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2017 e il 30 giugno 2018 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2015 alla fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
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(27) |
Il prodotto in esame è costituito da miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America, attualmente classificati con il codice NC 3102 80 00 («il prodotto in esame» o «UAN»). |
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(28) |
L'UAN è un concime a base di azoto liquido. |
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(29) |
Il tenore di azoto è la caratteristica più significativa del prodotto in esame e può variare tra il 28 % e il 32 % di UAN. Tale variazione si ottiene solitamente aggiungendo una minore o maggiore quantità di acqua alla soluzione. La maggior parte delle soluzioni importate tende ad avere un tenore di azoto del 32 %, che rende l'UAN con un tenore di azoto del 32 % più concentrato rispetto a quello con un tenore inferiore o uguale al 30 % e quindi più economico per la spedizione. Tuttavia, qualunque sia il tenore di azoto, si ritiene che tutte le soluzioni di urea e nitrato di ammonio presentino le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e costituiscano quindi un unico prodotto. |
2.2. Prodotto simile
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(30) |
L'UAN è un prodotto di base le cui qualità e caratteristiche fisiche fondamentali sono identiche indipendentemente dal paese di origine. I produttori dell'Unione offrono UAN con un tenore di azoto che oscilla tra il 28 % e il 32 %. |
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(31) |
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e gli stessi impieghi di base:
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(32) |
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
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(33) |
Un produttore dell'Unione ha sottolineato che l'aggiunta di altre sostanze («additivi», in particolare il solfato di ammonio, ma potenzialmente anche altre sostanze) all'UAN comporta che il miscuglio risultante sia comunque UAN e rientri nel codice NC 3102 80 00. L'inchiesta ha dimostrato che è prassi comune aggiungere additivi in piccole quantità e che il mercato considera il prodotto ottenuto comunque UAN. |
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(34) |
Pertanto, la Commissione ha deciso in questa fase di chiarire che la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta comprende miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali che possono contenere additivi, a meno che non si tratti di un tipo o di una quantità di additivi che fanno sì che il miscuglio sia classificato sotto un codice NC differente. |
3. DUMPING
3.1. Russia
3.1.1. Produttori esportatori
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(35) |
In base ai risultati dell'inchiesta, in Russia c'erano tre gruppi di società che producevano UAN nel PI: il gruppo Acron, il gruppo EuroChem e Kuibyshev Azot. Di tali società, durante il PI i primi due gruppi hanno esportato UAN nell'Unione e hanno collaborato entrambi all'inchiesta. |
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(36) |
Nel caso di Acron, all'interno del gruppo vi era un solo produttore di UAN che operava in Russia. Le vendite del prodotto simile sul mercato interno durante il PI sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti e indirettamente tramite un operatore commerciale nazionale collegato. Le vendite all'esportazione verso l'Unione durante il PI sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti o indirettamente tramite un esportatore collegato con sede in Svizzera o un importatore collegato con sede in Francia. |
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(37) |
Nel caso del gruppo EuroChem, all'interno vi erano due produttori di UAN che operavano in Russia. Le vendite del prodotto simile sul mercato interno durante il PI sono state tutte effettuate tramite uno dei due operatori commerciali nazionali collegati. Le vendite all'esportazione verso l'Unione durante il PI sono state effettuate esclusivamente tramite un esportatore collegato con sede in Svizzera e, successivamente, tramite un importatore collegato con sede in Germania. L'importatore collegato tedesco vendeva inoltre direttamente ad acquirenti non collegati o tramite uno dei tre operatori commerciali collegati con sede in Bulgaria, Francia e Spagna. Quest'ultima società ha effettuato ancora una parte delle vendite tramite un altro operatore commerciale collegato, anch'esso con sede in Spagna. |
3.1.2. Valore normale
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(38) |
Per calcolare il valore normale, la Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Dall'inchiesta è emerso che Acron fabbricava, vendeva sul mercato interno ed esportava nell'Unione solo UAN con tenore di azoto del 32 % durante il PI. Si ritiene che le vendite sul mercato interno siano rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. |
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(39) |
Su tale base, le vendite di Acron del prodotto simile sul mercato interno non sono risultate rappresentative. |
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(40) |
Poiché le vendite del prodotto simile sul mercato interno non erano rappresentative, la Commissione ha calcolato il valore normale per Acron conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
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(41) |
Il valore normale è stato pertanto costruito sommando al costo medio di fabbricazione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:
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(42) |
I costi di fabbricazione utilizzati per la costruzione del valore normale sono stati adeguati come indicato ai considerando da 52 a 55 e ai considerando 59 e 60. |
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(43) |
Nel caso di EuroChem, sulla base dell test di rappresentatività descritto al considerando 38, è emerso che il prodotto simile è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno. Dall'inchiesta è emerso che nel PI EuroChem produceva, vendeva sul mercato interno ed esportava nell'Unione solo un tipo di prodotto, UAN con tenore di azoto del 32 %. La Commissione non ha pertanto dovuto esaminare se le quantità di vendite sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto all'esportazione nell'Unione fossero rappresentative. |
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(44) |
La Commissione ha successivamente definito la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(45) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per un solo tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
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(46) |
In questo caso, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il PI. |
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(47) |
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto unicamente per le vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI, se:
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(48) |
Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che meno del 15 % di tali vendite era remunerativa e che la media ponderata del prezzo di vendita era inferiore al costo di produzione. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative. |
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(49) |
I costi di fabbricazione, che fanno parte del costo di produzione utilizzato per la verifica delle normali operazioni commerciali, di cui ai considerando da 45 a 48, sono stati adeguati come spiegato ai considerando da 52 a 55 e ai considerando 59 e 60. |
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(50) |
Secondo quanto affermato da EuroChem, al calcolo del prezzo netto delle vendite sul mercato interno bisognerebbe applicare un adeguamento supplementare per le SGAV dell'operatore commerciale nazionale collegato e per una parte delle SGAV dei due produttori all'interno dello stesso gruppo. EuroChem ha anche affermato che tali costi derivavano da un diverso stadio commerciale delle vendite sul mercato interno rispetto alle vendite all'esportazione, in particolare dal fatto che, tramite i suoi operatori commerciali collegati, la maggior parte delle vendite sul mercato interno è venduta direttamente agli agricoltori. |
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(51) |
Tuttavia, una siffatta indennità non rispecchierebbe adeguatamente il prezzo netto delle vendite sul mercato interno nel quale di norma non vengono dedotte le SGAV degli operatori commerciali nazionali collegati e quelle dei produttori, affinché esso rispecchi adeguatamente il prezzo pagato o pagabile sul mercato interno, alle normali condizioni di mercato. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(52) |
Il gas naturale è la principale materia prima nel processo di fabbricazione di UAN e rappresenta una percentuale significativa, superiore al 50 % (4), del costo totale di produzione. In seguito all'affermazione del denunciante e alle risultanze di inchieste precedenti relative ai concimi originari della Russia, la Commissione ha esaminato se i costi del gas naturale associati alla produzione del prodotto in esame fossero adeguatamente riflessi nei registri dei produttori esportatori russi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(53) |
Dall'inchiesta è emerso che i prezzi del gas naturale in Russia sono regolamentati dallo Stato tramite leggi federali e si basano su obiettivi politici. In Russia, i prezzi del gas naturale non riflettono le normali condizioni di mercato. In normali condizioni di mercato, i prezzi sono fissati principalmente dai costi di produzione e dalle aspettative di profitto. Per contro, in Russia i prezzi fissati dallo Stato sono direttamente applicabili a Gazprom, il fornitore statale di gas. Con una quota di mercato superiore al 50 %, Gazprom è il principale fornitore di gas del paese e determina dunque il livello dei prezzi. L'inchiesta ha confermato tale comportamento di fissazione dei prezzi, secondo il quale tutti gli altri fornitori di gas vendono a prezzi parimenti inferiori. Inoltre, Gazprom è proprietario delle condutture che trasportano tutto il gas, compreso quello fornito dai produttori indipendenti, a tariffe che sono anch'esse regolamentate. |
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(54) |
Per quanto riguarda l'adeguamento del gas, il governo russo e i due produttori esportatori russi che hanno collaborato hanno osservato quanto segue:
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(55) |
In risposta a tali osservazioni la Commissione ha concluso in via provvisoria che:
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(56) |
Infine, il governo russo e i produttori esportatori russi che hanno collaborato hanno invocato una recente sentenza del panel dell'OMC nella controversia tra la Russia e l'Ucraina nella causa «DS493 - Ucraina - misure antidumping sul nitrato di ammonio», che ha respinto l'adeguamento del gas effettuato dall'Ucraina. |
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(57) |
Va osservato che la relazione del panel in merito alla causa DS493 riguarda una controversia tra la Russia e l'Ucraina in cui la Russia ha contestato le decisioni adottate dall'Ucraina. L'Unione non è stata coinvolta in tale causa. Come osservato dal panel in tale causa, se i registri degli esportatori o dei produttori esprimano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame è una questione che deve essere valutata caso per caso, tenendo conto degli elementi di prova a disposizione dell'autorità incaricata e della sua determinazione (11). Sebbene questo sia già di per sé indicativo dell'irrilevanza della relazione del panel per la presente inchiesta, la Commissione rileva inoltre che la relazione è attualmente oggetto di ricorso. Pertanto la Commissione respinge l'osservazione relativa alla relazione del panel. |
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(58) |
Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ha respinto tali affermazioni e ha ritenuto che l'adeguamento del gas fosse giustificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, come confermato dalla Corte di giustizia (12). |
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(59) |
A fronte di tali risultanze la Commissione, come in precedenti inchieste relative ai concimi originari della Russia, ha adeguato il costo russo del gas naturale sostituendo il prezzo distorto praticato sul mercato interno russo con un prezzo di riferimento internazionale non distorto («adeguamento del gas»). Come prezzo di riferimento la Commissione ha utilizzato il cosiddetto prezzo di Waidhaus, ossia il prezzo del gas russo esportato nella zona di frontiera fra Germania e Repubblica ceca. Il prezzo è stato debitamente adeguato a livello franco fabbrica dei produttori russi. |
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(60) |
La produzione di UAN prevede quattro input intermedi consecutivi (ossia ammoniaca, acido nitrico, soluzione di nitrato di ammonio e urea). Il gas naturale è utilizzato per la fabbricazione di ammoniaca. Dopo aver adeguato il costo del gas naturale nel costo di fabbricazione dell'ammoniaca, la Commissione lo ha sostituito nel costo di fabbricazione del secondo prodotto intermedio, l'acido nitrico, di cui l'ammoniaca è una materia prima diretta. Questo «effetto a cascata» ha proseguito in modo che l'adeguamento del gas si riflettesse anche sul costo della soluzione di nitrato di ammonio, poi dell'urea e infine dell'UAN. |
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(61) |
A causa dell'elevata redditività delle vendite sul mercato interno di Acron, l'adeguamento del gas non ha inciso sul valore normale calcolato per Acron e tutte le operazioni di tale società sul mercato interno sono rimaste remunerative anche dopo l'adeguamento del gas. Pertanto, nella costruzione del valore normale per Acron, come descritto al considerando 41, l'aumento del costo di fabbricazione è stato esattamente controbilanciato dalla diminuzione del profitto ottenuto dalle vendite interne remunerative. |
3.1.3. Prezzo all'esportazione
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(62) |
Come spiegato ai considerando 36 e 37, i produttori esportatori russi che hanno collaborato hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società collegate operanti come importatori, esportatori o operatori commerciali. |
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(63) |
Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato nell'Unione il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
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(64) |
Nel caso in cui i produttori esportatori hanno esportato nell'Unione il prodotto in esame tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In tal caso, sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i costi di diluizione, nonché per un profitto ragionevole. |
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(65) |
Per quanto riguarda i costi di diluizione, specifici per questo caso, i produttori esportatori russi hanno esportato solo UAN con un tenore di azoto del 32 % durante il PI, mentre gli importatori collegati hanno venduto agli acquirenti indipendenti UAN con un tenore di azoto pari o inferiore al 32 %. Pertanto nel caso in cui il prodotto in esame sia stato diluito con acqua per ottenere un tenore di azoto inferiore, l'adeguamento di cui al considerando 64 ha compreso anche i costi supplementari di diluizione sostenuti dall'importatore collegato. |
3.1.4. Confronto
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(66) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, a livello franco fabbrica. |
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(67) |
Ove giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per gli oneri all'importazione e le imposte indirette; per gli sconti, le riduzioni e le differenze tra i quantitativi; per il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori; per il costo del credito; per le SGAV degli esportatori collegati, incluso il rialzo. |
3.1.5. Margini di dumping
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(68) |
Per i produttori esportatori russi, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
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(69) |
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: 31,9 % per Acron e 34,0 % per EuroChem. |
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(70) |
Il prezzo cif utilizzato per calcolare i margini di dumping è stato costruito per ogni transazione (sulla base dei prezzi di trasferimento nel caso delle rivendite di importatori collegati) alla frontiera in cui ha avuto luogo lo sdoganamento, che potrebbe non essere la stessa in cui le merci hanno fisicamente attraversato la frontiera dell'Unione. |
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(71) |
Per tutti gli altri potenziali produttori esportatori della Russia, la Commissione ha determinato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori; detto livello corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni nell'Unione dal paese interessato, come risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni. |
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(72) |
Le esportazioni dei produttori esportatori russi che hanno collaborato rappresentavano il 100 % del totale delle esportazioni dalla Russia verso l'Unione durante il PI. Pertanto la Commissione ha deciso di basare il margine di dumping residuo al livello della società con il margine di dumping più elevato tra quelle che hanno collaborato, vale a dire il gruppo EuroChem. |
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(73) |
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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3.2. Trinidad e Tobago
3.2.1. Valore normale
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(74) |
MHTL, il produttore esportatore che ha collaborato, si è rivelato l'unico produttore del prodotto in esame a Trinidad e Tobago durante il periodo dell'inchiesta. |
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(75) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite di MHTL sul mercato interno fosse rappresentativo conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(76) |
Dal momento che non c'è stata alcuna vendita del prodotto simile sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 e paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base. |
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(77) |
Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:
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(78) |
Nella sua comunicazione del 12 dicembre 2018 successiva alla verifica, MHTL ha osservato che la Commissione dovrebbe utilizzare le SGAV sostenute sul mercato interno di Trinidad e Tobago, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita della stessa categoria generale di prodotti. Poiché MHTL ha fornito una giustificazione sufficiente del fatto che tale approccio sarebbe conforme all'articolo 2, paragrafi 3 e 6 del regolamento di base, la Commissione ha accettato tale affermazione. |
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(79) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 e paragrafo 6, lettera b) la Commissione ha utilizzato anche i profitti realizzati da MHTL, nel corso di normali operazioni commerciali, sulle vendite della stessa categoria di prodotti di cui al considerando 78. |
3.2.2. Prezzo all'esportazione
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(80) |
MHTL ha esportato nell'Unione solo tramite società collegate operanti come importatori nel periodo dell'inchiesta. Tutte le vendite nell'Unione sono state effettuate tramite un importatore collegato in Germania, che ha venduto il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti in Germania o a società collegate in Francia e in Spagna, che a loro volta hanno venduto il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti sui rispettivi mercati nazionali. |
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(81) |
Il prezzo all'esportazione è stato pertanto stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In tal caso, sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i costi di diluizione e mescolamento, nonché per un profitto ragionevole. |
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(82) |
Per quanto riguarda i costi di diluizione e di mescolamento, specifici per il caso in esame, MHTL ha esportato solo UAN con un tenore di azoto del 32 % durante il periodo dell'inchiesta. Gli importatori collegati, tuttavia, hanno venduto ad acquirenti indipendenti UAN con un tenore di azoto pari o inferiore al 32 %. Pertanto, nel caso in cui il prodotto in esame sia stato diluito con acqua o mescolato con zolfo per ottenere un tenore di azoto inferiore, l'adeguamento di cui al considerando 81 ha compreso anche i costi supplementari di diluizione e mescolamento sostenuti dall'importatore collegato. |
3.2.3. Confronto
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(83) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione di MHTL a livello franco fabbrica. |
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(84) |
Ove giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per gli sconti, le riduzioni e le differenze tra i quantitativi; per il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, i costi di carico e accessori e il costo del credito. |
3.2.4. Margine di dumping
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(85) |
Per MHTL, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
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(86) |
Su tale base, il margine di dumping medio ponderato provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 55,9 %. |
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(87) |
Per tutti gli altri produttori esportatori di Trinidad e Tobago, qualora ve ne fossero altri oltre a MHTL, la Commissione ha fissato il margine di dumping sulla base dei dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine essa ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori, che corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione del produttore esportatore che ha collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni nell'Unione da Trinidad e Tobago, come risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni. |
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(88) |
Il livello di collaborazione nel presente caso è elevato, poiché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato, vale a dire MHTL, costituivano il 100 % circa delle esportazioni totali nell'Unione provenienti da Trinidad e Tobago durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello di MHTL. |
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(89) |
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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3.3. Stati Uniti d'America
3.3.1. Valore normale
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(90) |
Secondo le informazioni fornite dal denunciante nella denuncia vi sono almeno due produttori di UAN negli USA. L'inchiesta ha confermato che vi sono più produttori del prodotto in esame rispetto all'unico produttore esportatore che ha collaborato, CFI. Tuttavia, era altresì evidente che solo CFI ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
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(91) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite di CFI sul mercato interno fosse rappresentativo conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate da CFI sul mercato interno erano rappresentative. |
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(92) |
La Commissione ha stabilito che CFI ha esportato nell'Unione un solo tipo di prodotto di UAN nel periodo dell'inchiesta, vale a dire UAN con tenore di azoto del 32 %. In seguito la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili al tipo di prodotto venduto per l'esportazione nell'Unione. |
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(93) |
La Commissione ha successivamente verificato se le vendite sul mercato interno di CFI per il tipo di prodotto identico o comparabile al tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno del tipo di prodotto identico o comparabile al tipo di prodotto esportato nell'Unione erano rappresentative durante il periodo dell'inchiesta. |
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(94) |
La Commissione ha poi definito, per il tipo di prodotto in questione, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(95) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
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(96) |
In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta. |
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(97) |
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, se:
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(98) |
Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che il 60-80 % (13) di tutte le vendite sul mercato interno del tipo di prodotto identico o comparabile al tipo di prodotto esportato nell'Unione è stato redditizio e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative. |
3.3.2. Prezzo all'esportazione
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(99) |
CFI ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. |
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(100) |
In tal caso, il prezzo all'esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.3.3. Confronto
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(101) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione di CFI a livello franco fabbrica. |
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(102) |
Ove giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per gli oneri all'importazione e le imposte indirette; per gli sconti, le riduzioni e le differenze tra i quantitativi; per il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, i costi di carico e accessori e il costo del credito. |
3.3.4. Margine di dumping
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(103) |
Per CFI la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del rispettivo tipo di prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
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(104) |
Su tale base, il margine di dumping medio ponderato provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 37,3 %. |
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(105) |
Per tutti gli altri produttori esportatori degli USA, qualora ve ne fossero altri oltre all'apparentemente unico produttore esportatore che sta collaborando all'inchiesta (CFI), la Commissione ha determinato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine essa ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori, che corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale del volume totale delle esportazioni nell'Unione dagli USA, come risulta dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni. |
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(106) |
Il livello di collaborazione nel presente caso è elevato, poiché le esportazioni di CFI costituivano il 100 % delle esportazioni totali nell'Unione dagli USA durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello del produttore esportatore che ha collaborato, vale a dire CFI. |
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(107) |
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione
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(108) |
Durante il periodo dell'inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da 20 produttori noti dell'Unione. Tali produttori costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(109) |
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata intorno ai 3,9 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, vale a dire l'indagine sulla produzione di Fertilizers Europe e Fertecon (che è un fornitore riconosciuto di informazioni sui mercati mondiali dei concimi). Come indicato al considerando 12, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. |
4.2. Consumo dell'Unione
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(110) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume di vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, con l'aggiunta delle importazioni da tutti i paesi terzi, come rilevato da Eurostat. |
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(111) |
Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell'Unione (in tonnellate)
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(112) |
Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha fluttuato, con una diminuzione complessiva del 5 %. Nel 2016 e durante il periodo dell'inchiesta la siccità nei principali mercati di UAN ha comportato una riduzione del suo uso da parte degli agricoltori. |
4.3. Importazioni dai paesi interessati
4.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
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(113) |
La Commissione ha effettuato un'analisi volta a stabilire se le importazioni di UAN originarie dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(114) |
Tale disposizione prevede che le importazioni da più di un paese siano valutate cumulativamente solo se è accertato che:
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(115) |
I margini di dumping determinati per le importazioni da ciascuno dei tre paesi interessati risultavano superiori alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era irrilevante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Le quote di mercato durante il periodo dell'inchiesta erano infatti del 13,4 % per le importazioni dalla Russia, dell'8,1 % per quelle da Trinidad e Tobago e del 16,2 % per quelle provenienti dagli USA. |
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(116) |
Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dalla Russia, da Trinidad e Tobago e dagli USA e tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile dell'Unione erano analoghe. Nello specifico, i prodotti importati erano in concorrenza tra loro e con l'UAN prodotto nell'Unione, in quanto venduti attraverso gli stessi canali di vendita e a categorie di clienti simili. Il prodotto in esame è un prodotto di base omogeneo e la concorrenza è avvenuta basandosi in gran parte solo sul prezzo. |
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(117) |
Tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano pertanto soddisfatti e le importazioni da Russia, Trinidad e Tobago e USA sono state quindi esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio. |
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(118) |
In un'audizione, MHTL ha affermato che le importazioni da Trinidad e Tobago non dovrebbero essere cumulate poiché: i) i prezzi da Trinidad e Tobago erano notevolmente più elevati di quelli da USA e Russia; ii) i volumi delle importazioni sono calati durante il periodo in esame (a differenza di quelli da USA e Russia); iii) MHTL è parte di un gruppo europeo; iv) MHTL si adegua ai prezzi; v) la Repubblica di Trinidad e Tobago è un paese in via di sviluppo membro dell'OMC. |
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(119) |
La Commissione ha respinto queste argomentazioni. La decisione di procedere o meno a una valutazione cumulativa delle importazioni deve basarsi sui criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, che in questo caso erano soddisfatti, come evidenziato ai considerando da 114 a 117. Nessuno dei motivi addotti da MHTL potrebbe mettere in discussione l'appropriatezza dell'esaminare le importazioni da Trinidad e Tobago assieme a quelle dalla Russia e dagli USA (14). |
4.3.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
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(120) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell'Unione. |
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(121) |
Le importazioni nell'UE dai paesi interessati hanno avuto il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
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(122) |
Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 64 % nel corso del periodo in esame. L'aumento della quota di mercato è stato ancora più pronunciato, in quanto la quota di mercato delle importazioni interessate è aumentata del 72 %, passando dal 21,9 % nel 2015 al 37,7 % nel periodo dell'inchiesta. Poiché il consumo è diminuito del 5 % nello stesso periodo, il forte aumento della quota di mercato da parte dei paesi interessati è andato chiaramente a scapito degli altri partecipanti al mercato. |
4.3.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e sottoquotazione dei prezzi
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(123) |
La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni in base a dati Eurostat. È importante chiarire che il livello di questi prezzi statistici potrebbe in realtà differire dai prezzi verificati per i produttori esportatori che hanno collaborato, poiché la maggior parte delle importazioni dai paesi interessati è effettuata tramite importatori collegati. |
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(124) |
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'UE dai paesi interessati ha avuto il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)
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(125) |
I prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono diminuiti in media del 32 %. Infatti, i prezzi delle importazioni da tutti e tre i paesi interessati sono diminuiti tra il 30 % e il 34 % a seconda del paese. Questo calo è stato particolarmente evidente nel 2016, quando sono diminuiti i prezzi delle materie prime (principalmente gas). Tuttavia nel periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni sono diminuiti del 4 %, a differenza dei prezzi delle materie prime, che sono saliti. |
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(126) |
La Commissione ha determinato che sono stati praticati prezzi inferiori durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
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(127) |
Di norma la Commissione confronta il prezzo cif franco frontiera dell'Unione dei produttori esportatori con il prezzo franco fabbrica dei produttori dell'Unione, in quanto tale metodo di solito fornisce un confronto equo. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che in questo caso vi sono circostanze eccezionali in quanto, per circa un terzo delle operazioni di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, l'uso del prezzo di vendita franco fabbrica comporterebbe prezzi dell'industria dell'Unione non paragonabili ai prezzi all'importazione in termini di concorrenza. |
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(128) |
Di fatto, per le vendite dell'industria dell'Unione che hanno sostenuto spese di nolo marittimo per la consegna in porti quali Rouen (Francia) e Gand (Belgio), si è ritenuto opportuno utilizzare i prezzi per la consegna in tale porto anziché calcolare i prezzi franco fabbrica per tali vendite. Tali vendite rappresentavano il 40 % circa delle vendite dell'industria dell'Unione. Tale approccio è stato ritenuto più accurato rispetto all'utilizzo dei prezzi franco fabbrica, per i seguenti motivi:
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(129) |
Pertanto la Commissione ha concluso che, al fine di esaminare se vi è sottoquotazione dei prezzi, è opportuno adeguare circa un terzo delle operazioni di vendita di due produttori dell'Unione inclusi nel campione in modo che tali vendite possano essere confrontate in termini della loro effettiva concorrenza con le importazioni in oggetto. Per i due terzi delle vendite dell'industria dell'Unione, che non richiedevano il nolo marittimo, è stata mantenuta la normale metodologia cif/franco fabbrica. |
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(130) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti, ove necessario, e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Esso indicava un margine di sottoquotazione medio ponderato del 3,4 % per le importazioni dalla Russia, del 6,2 % per le importazioni da Trinidad e Tobago e del 9,9 % per le importazioni dagli USA. Tenendo presente che il prodotto in esame è un prodotto di base, che la concorrenza si basa in larga misura esclusivamente sul prezzo e che i prezzi sono molto trasparenti (ossia noti sul mercato), tale margine è considerato significativo. Una differenza di prezzo bassa farà sì che l'acquirente cambi fornitori e ciò è stato confermato anche dalle risposte dei rappresentanti degli utilizzatori. |
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(131) |
Nel periodo dell'inchiesta, confrontando i prezzi di vendita per tipo di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, le importazioni dai paesi interessati presentavano prezzi inferiori del 6,8 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione. |
4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.4.1. Considerazioni generali
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(132) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. |
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(133) |
Come indicato al considerando 13, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento. |
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(134) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario fornita da Fertilizers Europe. Tali dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
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(135) |
Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di dumping. |
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(136) |
Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, i costi unitari, i costi della manodopera, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale. |
4.4.2. Indicatori macroeconomici
4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(137) |
Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti totali dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(138) |
Nell'Unione, l'UAN è di norma prodotto in impianti chimici integrati, che convertono il gas e l'azoto in concimi a base di azoto e altri prodotti industriali simili, come la melammina. Il processo di produzione prevede varie fasi, come la produzione di ammoniaca e acido nitrico, è quindi fortemente dipendente dall'accesso alle fonti di gas (la principale materia prima) attraverso gasdotti o terminali e ad alta intensità di capitale. I produttori possono cambiare la produzione tra prodotti finiti, ma questa capacità è limitata, varia da un produttore all'altro e dipende dalla configurazione del sito integrato e dalla clientela del produttore. Ogni società mira a massimizzare la redditività del sito nel suo complesso. La presente inchiesta, tuttavia, si concentra esclusivamente sull'UAN. |
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(139) |
Complessivamente la produzione di UAN ha subito una contrazione dell'8 % durante il periodo in esame. La produzione è calata drasticamente nel 2016, quando le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 50 % rispetto all'anno precedente e la domanda è stata influenzata dalla siccità nei principali mercati di UAN. Sebbene la situazione sia migliorata nel 2017, il calo dei prezzi e della redditività di UAN ha portato alcuni produttori dell'Unione a passare alla produzione di altri concimi a base di azoto nel periodo dell'inchiesta. Quando questo passaggio di produzione non è stato possibile su base economica, i produttori dell'Unione hanno subito arresti di produzione. |
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(140) |
La capacità produttiva è aumentata del 4 %, mentre l'utilizzo degli impianti è diminuito del 12 % durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 138, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti per tale tipo di produzione e industria possono essere influenzati dalla produzione di altri prodotti, che può avvenire nello stesso impianto di produzione, e ciò si riflette effettivamente in tali tendenze. |
4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
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(141) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato
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(142) |
Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è stato calcolato sulla macro base delle vendite a parti indipendenti e collegate. Una piccola quantità di tali vendite (circa il 3 % del totale) era tuttavia composta da rivendite della produzione da importazioni di varia provenienza. Tali vendite sono escluse dai dati relativi al volume delle vendite in questione, in quanto dovrebbero comprendere solo le vendite di produzione dei produttori dell'Unione. Per evitare il doppio conteggio, tali rivendite sono state escluse anche dai dati relativi al consumo di cui al considerando 114. Su tale base il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 21 % durante il periodo in esame. Il volume delle vendite perse nel periodo in esame è prossimo al volume delle vendite in rialzo da parte dei paesi interessati. |
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(143) |
La quota di mercato dell'industria dell'Unione si è ridotta del 17 % durante il periodo in esame. Tale sviluppo era causato da cattive condizioni di mercato, in particolare prezzi bassi, che hanno comportato la perdita del volume delle vendite dell'Unione a favore delle importazioni dai paesi interessati. |
4.4.2.3. Crescita
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(144) |
I dati di cui sopra relativi alla produzione, al volume delle vendite e alla quota di mercato dimostrano che, nel periodo in esame, l'industria dell'Unione non è stata in grado di crescere, né in termini assoluti né in relazione al consumo. |
4.4.2.4. Occupazione e produttività
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(145) |
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Occupazione e produttività
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(146) |
In considerazione del deterioramento della situazione di mercato, il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è diminuito del 7 % durante il periodo in esame. Poiché la produzione è diminuita ancora di più, la produttività è tuttavia calata ancora dell'1 % nel periodo in esame. |
4.4.2.5. Entità del margine di dumping
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(147) |
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, considerati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati. |
4.4.3. Indicatori microeconomici
4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
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(148) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 7 Prezzi di vendita nell'Unione
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(149) |
I prezzi di vendita sono diminuiti del 28 % nel periodo in esame e il costo unitario di produzione è diminuito dell'11 %. Il calo dei prezzi più significativo si è verificato nel 2016, quando le importazioni a basso prezzo dai paesi interessati sono aumentate del 50 % e la domanda era leggermente più debole. L'andamento dei costi di produzione è stato determinato principalmente dalle fluttuazioni dei prezzi del gas. Tuttavia, gli aumenti dei costi nel 2017 e nel periodo dell'inchiesta non corrispondevano ai relativi aumenti dei prezzi di vendita del prodotto simile i quali, pertanto, hanno subito una ulteriore contrazione. |
4.4.3.2. Costo del lavoro
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(150) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Costo medio del lavoro per dipendente
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(151) |
I costi medi del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sono aumentati del 10 % nel periodo in esame. I costi del lavoro per dipendente sono aumentati, in particolare nel 2017, quando sono aumentate la produzione e la produttività. |
4.4.3.3. Scorte
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(152) |
Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Scorte
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(153) |
Le scorte finali e le scorte in percentuale sulla produzione sono diminuite nel periodo in esame. Tuttavia, dato che le scorte in percentuale della produzione sono rimaste basse per tutto il periodo e che le scorte finali sono soggette a variazioni stagionali, tale fattore non è considerato un indicatore significativo del pregiudizio nell'ambito della presente inchiesta. |
4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
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(154) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(155) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. La redditività ha registrato un notevole calo nel corso dell'intero periodo in esame, a causa dell'andamento dei prezzi di vendita medi e dei costi di produzione di cui al considerando 152. L'aumento dei costi di produzione a partire dal 2017 e la contrazione dei prezzi di vendita dovuta alle importazioni dai paesi interessati hanno provocato perdite per l'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
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(156) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le loro attività. L'andamento del flusso di cassa netto ha registrato un andamento negativo per tutto il periodo in esame. |
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(157) |
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame esso ha registrato un andamento negativo che riflette le tendenze precedentemente descritte per la redditività e il flusso di cassa. |
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(158) |
Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha continuato a investire. Gli investimenti sono stati effettuati per migliorare l'efficienza della produzione, ridurre il consumo di energia e migliorare le condizioni ambientali. Tuttavia, nel 2017 e nel periodo dell'inchiesta gli investimenti sono stati nettamente inferiori rispetto al 2015 e al 2016. Il calo dei livelli di investimento è stato provocato da una ridotta capacità di ottenere capitale, come dimostrato dal deterioramento della situazione dei flussi di cassa. |
4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio
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(159) |
Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha subito forti cali dei prezzi di vendita (28 %) che, insieme all'aumento dei costi nel 2017 e nel periodo dell'inchiesta, hanno determinato un margine di profitto del 14 % nel 2015, per poi trasformarsi in perdite nel periodo dell'inchiesta. Questa tendenza si è tradotta in una diminuzione analoga del flusso di cassa, dell'utile sul capitale investito e degli investimenti. Anche gli indicatori di volume hanno fatto registrare un andamento notevolmente negativo: la produzione è diminuita dell'8 %, il volume delle vendite è calato del 21 % e la quota di mercato è passata dal 69,7 % nel 2015 al 57,9 % nel periodo dell'inchiesta. Questi sviluppi hanno reso l'industria dell'Unione vulnerabile. |
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(160) |
Pochissimi fra gli indicatori esaminati hanno mostrato un andamento positivo. La capacità produttiva è aumentata leggermente nel periodo in esame, ma la produzione è diminuita, come indicato al considerando precedente. Inoltre, le scorte sono diminuite anche se il loro livello è rimasto basso durante tutto il periodo in esame. |
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(161) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso pertanto, in questa fase, che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
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(162) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha accertato che non venissero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati eventuali pregiudizi causati da fattori diversi da tali importazioni. Fra tali fattori rientrano: le importazioni da paesi terzi, il calo dei consumi, gli andamenti sul mercato (mondiale) di urea, gli aumenti dei prezzi del gas nel 2017 e nel periodo dell'inchiesta, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, i maggiori costi per i produttori dell'Unione e taluni acquisti e vendite di UAN da parte dei produttori dell'Unione. |
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
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(163) |
Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 64 % nel corso del periodo in esame, incrementando la loro quota di mercato del 72 %, come indicato nella tabella 2. Tale andamento ha avuto luogo nonostante un calo dei consumi del 5 % durante il periodo in esame. |
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(164) |
I prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono diminuiti in media del 32 %. Di fatto i prezzi di tutti e tre i paesi interessati sono diminuiti tra il 30 % e il 34 % a seconda del paese. Questo calo dei prezzi è stato particolarmente evidente nel 2016, nello stesso momento in cui il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato del 50 % rispetto al 2015. Nel periodo dell'inchiesta, confrontando i prezzi di vendita per tipo di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, le importazioni dai paesi interessati presentavano prezzi inferiori del 6,8 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione. |
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(165) |
È evidente che il forte aumento delle importazioni a prezzi ridotti ha svolto un ruolo importante nel rapido deterioramento degli indicatori economici dell'industria dell'Unione. Due fattori specifici del prodotto hanno aggravato tale impatto. In primo luogo, l'UAN è un prodotto di base le cui vendite agli acquirenti dipendono quasi esclusivamente dal prezzo. Di conseguenza, anche solo una piccola differenza di prezzo può avere conseguenze significative. In secondo luogo, l'UAN è un prodotto liquido che richiede serbatoi speciali per lo stoccaggio, il che significa che i prezzi di mercato devono essere accettati subito dopo la produzione indipendentemente dal costo di produzione allora applicabile. |
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(166) |
I prezzi di vendita ridotti dei paesi interessati hanno comportato maggiore pregiudizio nel 2017 e durante il periodo dell'inchiesta, quando i costi stavano crescendo a causa dell'aumento dei prezzi del gas. I bassi prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, che non potevano essere aumentati in linea con i crescenti costi dovuti alla pressione sui prezzi da parte delle importazioni, hanno provocato il deterioramento degli indicatori di prestazione dell'industria dell'Unione e conseguenti perdite durante il periodo dell'inchiesta. Nel 2017 e nel periodo dell'inchiesta diversi produttori non sono stati pertanto in grado di evitare interruzioni della produzione; anche i livelli di investimento si sono notevolmente abbassati. Ciò ha a sua volta aggravato ulteriormente il pregiudizio, in quanto l'investimento continuo in un impianto chimico integrato è essenziale per la sopravvivenza a lungo termine. |
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(167) |
Alcune parti hanno sostenuto che il livello delle importazioni, i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e i profitti non fossero correlati, nel senso che i prezzi di vendita e i profitti dell'industria dell'Unione erano elevati durante i periodi in cui si sono verificate importazioni significative e viceversa. Tuttavia, le osservazioni formulate in questa sezione e l'incapacità dell'industria dell'Unione di trarre vantaggio dal suo mercato interno nella stessa misura dei produttori dei paesi interessati dimostrano l'esistenza di un pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Importazioni da paesi terzi
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(168) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Importazioni da paesi terzi
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(169) |
Le importazioni dai paesi terzi (principalmente da Bielorussia, Macedonia del Nord, Serbia e Algeria) sono diminuite del 50 % nel periodo in esame e avevano una quota di mercato pari solo al 4,1 % nel periodo dell'inchiesta. |
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(170) |
Si è pertanto concluso in via provvisoria che tali importazioni avrebbero potuto avere solo un'incidenza marginale sulla situazione dell'industria dell'Unione. |
5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
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(171) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
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(172) |
Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha aumentato le proprie vendite sui mercati di esportazione di circa 280 000 tonnellate. L'aumento delle vendite sul suo mercato di esportazione ha quindi compensato solo una piccola parte della perdita di circa 700 000 tonnellate sul mercato dell'Unione. I prezzi delle esportazioni dell'industria dell'Unione erano simili ai prezzi sul mercato dell'Unione. |
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(173) |
Si è pertanto concluso in via provvisoria che tali esportazioni non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
5.2.3. Consumi
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(174) |
Durante l'inchiesta alcune parti hanno fatto riferimento alla fluttuazione dei consumi e/o alle condizioni meteorologiche sfavorevoli nei principali mercati come causa della situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione. La tabella 1 mostra che il consumo sul mercato dell'Unione ha effettivamente subito oscillazioni nel corso del periodo in esame ed è diminuito complessivamente del 5 %. Nonostante queste fluttuazioni e il calo generale, le importazioni dai paesi interessati sono tuttavia aumentate costantemente durante il periodo in esame, a spese di altre importazioni e delle vendite dell'industria dell'Unione. |
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(175) |
Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'andamento della domanda non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
5.2.4. Prezzo (mondiale) dell'urea
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(176) |
Alcune parti hanno sostenuto che la situazione pregiudizievole dei produttori dell'Unione era attribuibile al prezzo mondiale dell'urea, in quanto quest'ultimo avrebbe determinato il ribasso dei prezzi di UAN nell'Unione. L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che non esiste un prezzo mondiale dell'urea che possa aver influenzato la situazione dell'industria dell'Unione, bensì soggetti indipendenti che pubblicano prezzi a pronti per l'urea in diverse parti del mondo. Tali prezzi mostrano variazioni da un luogo all'altro nel periodo in esame (15). Inoltre, mentre l'urea mondiale rappresenta il 56 % di tutti i concimi consumati, essa non è il concime preferito nell'Unione, dove rappresenta circa il 19 % dei concimi utilizzati. |
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(177) |
Si è pertanto concluso in via provvisoria che il prezzo (mondiale) dell'urea non possa aver avuto un'incidenza significativa sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e sulla sua situazione pregiudizievole. |
5.2.5. Costi più elevati a carico dei produttori dell'Unione
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(178) |
Diverse parti hanno fatto notare l'aumento delle spese generali, amministrative e di vendita a carico dei produttori dell'Unione e/o hanno affermato che alcuni produttori denuncianti dell'Unione si trovano in una situazione pregiudizievole in quanto pagano un prezzo elevato per il gas. |
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(179) |
L'inchiesta non ha rivelato alcuna evoluzione anomala delle spese generali, amministrative e di vendita fra i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Per quanto riguarda il livello dei prezzi del gas durante il periodo in esame, la sua evoluzione non spiega la contrazione dei profitti nel caso di specie. I prezzi elevati del gas potrebbero spiegare un'incapacità permanente di raggiungere livelli di redditività adeguati, fenomeno che non si verifica in questo caso, dato che nel 2015 e 2016 i livelli di redditività erano rispettivamente del 14 % e del 10 %. |
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(180) |
Si ritiene pertanto che l'andamento dei prezzi del gas fosse un fattore aggravante del pregiudizio subito da alcuni produttori dell'Unione. Tuttavia, né il gas né altri aumenti dei costi sono stati la causa principale del pregiudizio. È stata la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dai paesi interessati a non consentire all'industria dell'Unione di trasferire gli aumenti dei costi ai prezzi di vendita. |
5.2.6. UAN acquistato e venduto da produttori dell'Unione
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(181) |
Diverse parti hanno affermato che il pregiudizio subito da alcuni produttori dell'Unione era autoinflitto perché alcuni di essi hanno acquistato UAN. |
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(182) |
Dall'inchiesta è emerso che alcuni produttori dell'Unione o le relative filiali commerciali hanno acquistato UAN da importatori o operatori commerciali nell'Unione per evadere determinati ordini o per motivi logistici. Dato che l'UAN proveniente da varie fonti viene mescolato in serbatoi e che talvolta tali serbatoi sono condivisi da diversi operatori sul mercato, non si può escludere che i produttori dell'Unione abbiano effettivamente riacquistato parte dell'UAN precedentemente venduto. Gli acquisti di UAN da parte dei produttori dell'Unione sono stati in ogni caso trascurabili in termini di volume rispetto alle vendite dell'Unione in generale. |
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(183) |
L'affermazione di un produttore esportatore russo secondo cui alcuni produttori dell'Unione vendono UAN nell'Unione a prezzi scontati inferiori al prezzo di mercato non è stata suffragata da alcun elemento di prova. |
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(184) |
Alla luce di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che nessuna delle suddette operazioni ha avuto un'incidenza significativa sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. |
5.2.7. Altri fattori
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(185) |
Durante l'inchiesta alcune parti hanno fatto riferimento ad altri fattori come cause della situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione. Tali altri fattori includono: i) la stagionalità dei prezzi di UAN; ii) le capacità oscillanti dei produttori dell'Unione; iii) le forniture irregolari effettuate da alcuni produttori dell'Unione; iv) la creazione di una piattaforma digitale che venderebbe i concimi in rete a prezzi aggressivi. |
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(186) |
L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che: i) a fronte di un'analisi effettuata sulla base di un periodo di 12 mesi, l'effetto di un eventuale carattere stagionale dei prezzi di UAN è controbilanciato; ii) i produttori dell'Unione ricorrono a capacità altalenanti come misura di protezione; iii) talune forniture irregolari di alcuni produttori dell'Unione erano dovute a normali operazioni di manutenzione; iv) le vendite online di UAN, limitate, sono state effettuate a prezzi di mercato analoghi. |
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(187) |
Si è pertanto concluso in via provvisoria che nessuno di questi fattori è stato causa della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. |
5.3. Conclusione sul nesso di causalità
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(188) |
Nel corso del periodo in esame e in un contesto di calo dei consumi nell'Unione, i volumi delle importazioni dai paesi interessati e le loro quote di mercato sono aumentati notevolmente, mentre i prezzi dai paesi interessati sono diminuiti in media del 33 %. L'aumento della quota di mercato delle importazioni è coinciso con una diminuzione analoga della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Tenendo presente che l'UAN è un prodotto di base sensibile al prezzo, che la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati era del 37,7 % nel periodo dell'inchiesta e che tali importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, tali importazioni hanno prodotto effetti negativi considerevoli. La pressione sui prezzi esercitata sui produttori dell'Unione dalle importazioni dai paesi interessati è stata particolarmente dannosa nel 2017 e nel periodo dell'inchiesta, quando i costi erano in aumento. Tale pressione ha provocato il deterioramento degli indicatori di rendimento dell'industria dell'Unione e ha comportato perdite nel periodo dell'inchiesta. |
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(189) |
Dall'analisi di cui ai considerando da 171 a 188 è emerso che nessun altro fattore ha avuto un'incidenza significativa sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. |
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(190) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e che gli altri fattori, considerati individualmente o collettivamente, non hanno ridotto il nesso di causalità. |
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(191) |
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L'effetto della maggior parte di questi fattori era praticamente inesistente, mentre l'effetto dell'evoluzione dei prezzi del gas sull'andamento negativo dell'industria dell'Unione in termini di diminuzione degli utili è stato limitato. |
6. LIVELLO DELLE MISURE
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(192) |
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping all'industria dell'Unione. |
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(193) |
Nel caso in oggetto, i denuncianti hanno rivendicato l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, per quanto riguarda uno dei paesi oggetto dell'inchiesta, vale a dire la Russia. La valutazione riguardante la Russia si trova alla sezione 6.3. |
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(194) |
Uno dei produttori esportatori russi che hanno collaborato ha affermato che la potenziale applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda la Russia sarebbe discriminatoria, in quanto le distorsioni relative alle materie prime ai sensi di tale articolo si applicherebbero anche ai mercati del gas naturale di Trinidad e Tobago e USA. |
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(195) |
La Commissione ha esaminato tali argomentazioni e ha concluso in via provvisoria che:
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(196) |
La Commissione ha pertanto respinto in via provvisoria l'affermazione di trattamento discriminatorio nell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda la Russia. |
6.1. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione per Trinidad e Tobago e gli Stati Uniti d'America
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(197) |
La Commissione ha innanzitutto stabilito l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In questo caso, il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, dai relativi protocolli di cui l'Unione è parte e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del regolamento di base, e di ottenere profitti ragionevoli («profitto di riferimento»). |
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(198) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per determinare il profitto di riferimento la Commissione ha preso in considerazione i seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. |
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(199) |
Come indicato nella tabella 2, nel 2016 le importazioni dai paesi interessati hanno iniziato ad aumentare notevolmente. Qualsiasi margine di profitto a tal fine dovrebbe quindi essere ricavato dagli anni precedenti. Per evitare che venisse usato un anno con un profitto straordinario, si è deciso di utilizzare la media ponderata del profitto realizzato dall'industria dell'Unione nel periodo 2013-2015. Il profitto di riferimento così ottenuto, pari al 10 %, è stato considerato un profitto sano in normali condizioni di concorrenza. |
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(200) |
Un produttore dell'Unione incluso nel campione ha sostenuto che la Commissione dovrebbe aggiungere al profitto di riferimento gli investimenti programmati che non sono stati attuati durante il periodo in esame. La Commissione ha esaminato tale affermazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. Tuttavia, la società interessata non è stata in grado di fornire prove documentali a supporto di tale affermazione, che è stata pertanto respinta in via provvisoria. |
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(201) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, in ultima analisi la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, dai relativi protocolli di cui l'Unione è parte e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del regolamento di base, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito un costo supplementare del 3,7 %, che è stato aggiunto al prezzo non pregiudizievole. Una nota sul modo in cui la Commissione ha stabilito tale costo supplementare è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. |
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(202) |
Tali costi comprendevano i costi aggiuntivi futuri per garantire la conformità con il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS). Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE è uno dei pilastri della politica dell'UE volta ad adempiere gli accordi ambientali multilaterali. Tali costi aggiuntivi sono stati calcolati sulla base della media delle quote di emissione supplementari dell'UE previste che dovranno essere acquistate nel periodo di applicazione delle misure. Le quote di emissione dell'UE utilizzate nel calcolo erano al netto di quote a titolo gratuito esigibili e, come tutti i costi di produzione, sono state verificate per garantire che fossero state correttamente assegnate al prodotto in esame. I costi delle quote di emissione dell'UE sono stati estrapolati per tenere conto della variazione dei prezzi prevista durante il periodo di applicazione delle misure. La fonte di questi prezzi stimati è un'estrazione di Bloomberg New Energy Finance, datata 8 febbraio 2019. Il prezzo medio stimato per le quote di emissione dell'UE per questo periodo è pari a 24,14 EUR/tonnellata di CO2 prodotto. |
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(203) |
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. |
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(204) |
La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori di Trinidad e Tobago e USA che hanno collaborato, stabilita per calcolare la sottoquotazione del prezzo, con la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore cif all'importazione. Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue.
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6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione per la Russia
6.2.1. Confronto tra margine di dumping e margine di sottoquotazione
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(205) |
Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha dapprima verificato se, nei confronti della Russia, il margine di dumping provvisoriamente accertato fosse superiore rispetto al margine sufficiente per eliminare il pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. A tal fine, è stato effettuato un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori in Russia e il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione, come spiegato alla sezione 6.1. Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue.
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(206) |
Poiché il margine di sottoquotazione così calcolato era più basso rispetto al margine di dumping, la Commissione ha esaminato le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. |
6.3. Distorsioni relative alle materie prime
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(207) |
Il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che esistono distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda il prodotto in esame in Russia. Secondo gli elementi di prova della denuncia il gas naturale, che rappresenta più del 17 % del costo di produzione del prodotto in esame, è oggetto di una doppia tariffazione in Russia. |
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(208) |
Pertanto, come annunciato nell'avviso di apertura, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, nel valutare il livello adeguato delle misure nei confronti della Russia, la Commissione ha esaminato la presunta distorsione e le altre distorsioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base in Russia. |
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(209) |
La Commissione ha individuato innanzitutto le principali materie prime utilizzate da ciascun produttore esportatore che ha collaborato per la produzione del prodotto in esame. Come principali materie prime sono state considerate quelle che rappresentano verosimilmente almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame. |
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(210) |
La Commissione ha stabilito che il gas naturale è la principale materia prima per la produzione del prodotto in esame. L'inchiesta ha confermato che esso rappresenta più del 17 % del costo di produzione di UAN per entrambi i produttori esportatori russi che hanno collaborato, come richiesto dall'articolo 7, paragrafo 2 bis. Sulla base delle informazioni da esse fornite, per entrambe le società il costo del gas rappresentava più del 50 % nel costo totale di produzione di UAN ai prezzi del gas comunicati dalle società. Con l'adeguamento del gas descritto ai considerando da 52 a 55 e ai considerando 59 e 60, il costo del gas nel costo totale di produzione di UAN è compreso tra il 70 % e l'85 %. |
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(211) |
La Commissione ha poi esaminato se il gas naturale utilizzato nella produzione del prodotto in esame fosse distorto da una delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base: regimi di doppia tariffazione, tasse all'esportazione, sovrattasse all'esportazione, contingenti all'esportazione, divieti di esportazione, royalties sulle esportazioni, obblighi di licenza, prezzo minimo all'esportazione, riduzione o revoca del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), restrizioni al punto di sdoganamento per gli esportatori, elenco degli esportatori qualificati, obblighi relativi al mercato interno, estrazione vincolata. A tal fine la Commissione ha esaminato i regolamenti pertinenti della Federazione russa, le osservazioni delle parti interessate, comprese quelle del governo russo, le relazioni e gli studi disponibili al pubblico (16), la verifica dei conti annuali dei fornitori di gas russi e i documenti strategici del governo russo (17). |
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(212) |
La Commissione ha stabilito che una delle misure elencate come distorsioni relative alle materie prime di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma, ossia una tassa all'esportazione (del 30 %) (18), era in vigore e incideva sulle vendite di gas naturale in Russia durante il PI. |
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(213) |
Inoltre, al proprietario del sistema unificato di approvvigionamento di gas («UGSS») è accordato un diritto esclusivo per l'esportazione di gas allo stato gassoso. La legge prevede inoltre che il proprietario dell'UGSS possa essere solo un'entità controllata dallo Stato. Pertanto, Gazprom gode dell'unica licenza per l'esportazione di gas naturale. La situazione descritta può essere considerata un «obbligo di licenza» o una misura di «elenco di esportatori qualificati». |
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(214) |
Il denunciante ha fatto infine riferimento alla doppia tariffazione del gas naturale come potenziale distorsione relativa alle materie prime. L'inchiesta ha effettivamente rilevato prove relative all'esistenza di una doppia tariffazione per quanto riguarda il gas naturale in Russia per le vendite sul mercato interno e all'esportazione, in base alla formula del prezzo del gas utilizzata per determinare i prezzi regolamentati praticati sul mercato interno. |
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(215) |
A tale riguardo, il prezzo praticato sul mercato interno russo è regolamentato per il fornitore statale di gas Gazprom e non regolamentato per altri fornitori. I fornitori diversi da Gazprom, tuttavia, seguono attentamente il prezzo stabilito dal governo russo per Gazprom, come osservato nel caso dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, ma anche da informazioni pubblicamente disponibili (19). A seconda dell'anno, il prezzo praticato sul mercato interno è fissato utilizzando una formula per il prezzo del gas o è determinato dall'indicizzazione. L'indice da utilizzare è pubblicato regolarmente dal Ministero per lo Sviluppo economico della Russia in una previsione dello sviluppo socioeconomico (20). La formula del prezzo del gas calcola il livello adeguato del prezzo praticato sul mercato interno detraendo la tassa all'esportazione, i costi di trasporto internazionali e nazionali e il cosiddetto coefficiente di riduzione da un prezzo internazionale del gas naturale. La Commissione ha ritenuto che l'effetto della doppia tariffazione potesse essere attribuito al coefficiente di riduzione, che è indipendente dagli effetti della tassa all'esportazione. |
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(216) |
La Commissione ha paragonato il prezzo del gas naturale al prezzo nel mercato internazionale rappresentativo. L'inchiesta ha confermato che il prezzo del gas naturale praticato sul mercato interno russo è significativamente inferiore, di oltre due volte, al prezzo di Waidhaus calcolato come spiegato ai considerando da 59 a 60. |
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(217) |
Come spiegato al considerando 55, lettera d), la Commissione ha considerato il prezzo di Waidhaus come valore di riferimento adeguato per il prezzo rappresentativo sul mercato internazionale al fine di valutare la distorsione del prezzo del gas naturale sul mercato interno russo. |
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(218) |
Uno dei produttori russi che hanno collaborato ha affermato che il gas naturale non è una materia prima per la produzione di UAN e che pertanto non può essere oggetto dell'analisi di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. La parte interessata in questione ha inoltre sostenuto che dalla denuncia non emergeva chiaramente che il costo del gas naturale soddisfaceva la soglia del 17 % del costo totale di produzione di UAN. |
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(219) |
Come spiegato al considerando 52, il gas naturale rappresenta oltre il 50 % del costo di produzione del prodotto in esame. Il fatto che sia utilizzato per fabbricare ammoniaca, una delle prime fasi della produzione del prodotto in esame, come spiegato al considerando 60, non ne modifica la natura di materia prima necessaria per la produzione del prodotto in esame. Entrambi i produttori russi di UAN dispongono di impianti chimici pienamente integrati e pertanto, per fabbricare il prodotto in esame, entrambi traggono vantaggio dalle distorsioni identificate per il gas naturale. L'argomentazione è quindi temporaneamente respinta. |
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(220) |
Tenendo conto della valutazione di cui ai considerando da 205 a 215, la Commissione ha concluso in via provvisoria che il gas naturale è soggetto a distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. |
6.4. Interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base
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(221) |
Dopo aver concluso che vi sono distorsioni relative alle materie prime come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base nel caso della Russia, la Commissione ha esaminato se si potesse concludere chiaramente che era nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi provvisori conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, comprendendo le capacità inutilizzate nel paese esportatore, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. Per effettuare tale valutazione, la Commissione ha inserito nei questionari domande specifiche a tutte le parti interessate. Il denunciante e alcuni produttori denuncianti hanno risposto a tali domande. Alcune parti hanno risposto a tali domande, ma la maggior parte delle risposte di queste poche parti era incompleta. |
6.4.1. Capacità inutilizzate nel paese esportatore
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(222) |
Come indicato ai considerando 141 e 143, l'UAN è normalmente prodotto in impianti chimici integrati, perciò la capacità inutilizzata dipende in gran parte dalla configurazione di tali impianti integrati e dalla clientela del produttore. Ciascuna società mira a massimizzare la redditività del sito nel suo complesso e pertanto è difficile stabilire la capacità inutilizzata esatta. |
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(223) |
In considerazione di ciò e sulla base delle informazioni raccolte durante l'inchiesta, la Commissione ha stabilito che la capacità inutilizzata in Russia oscilla tra 330 000 e 750 000 tonnellate l'anno, che corrisponde a una percentuale compresa tra il 7 % e il 16 % di UAN consumato nell'Unione. Questi numeri sono stati stabiliti sulla base delle informazioni sulla capacità verificate dei due produttori esportatori russi che hanno collaborato, valide per la maggior parte della produzione in Russia (capacità inutilizzata effettiva, senza tenere conto della «capacità oscillante») e delle informazioni fornite dai denuncianti (potenziale capacità inutilizzata, tenuto conto della «capacità oscillante»). |
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(224) |
Il mercato russo di UAN (21) è relativamente ridotto rispetto alla capacità produttiva russa di UAN (22). Con una produzione che supera in modo significativo il consumo interno, la Russia è un esportatore netto di UAN. |
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(225) |
Nel 2017 la Russia ha esportato oltre 100 000 tonnellate di UAN in Ucraina. A seguito dell'istituzione di misure antidumping su UAN originario della Russia da parte dell'Ucraina nel maggio 2017, tali esportazioni sono divenute disponibili per essere destinate ad altri mercati più interessanti, compreso il mercato dell'Unione. |
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(226) |
Il potenziale di esportazione della Russia è dunque evidente. Anche se le «capacità oscillanti» dei produttori russi sono state ritenute limitate, è innegabile che dall'agosto 2018 i volumi delle importazioni di UAN nell'Unione dalla Russia hanno continuato a mostrare la tendenza al rialzo di cui alla tabella 2 (cfr. anche tabella 1 del regolamento relativo alla registrazione). Si osserva inoltre che a pagina 9 della sua comunicazione del 19 settembre 2018, EuroChem prevedeva un aumento delle esportazioni russe di UAN nel 2018 e nel 2019. |
6.4.2. Concorrenza per le materie prime
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(227) |
Come sottolineato al considerando 54, l'inchiesta ha dimostrato che i prezzi del gas in Russia erano regolamentati dallo Stato tramite leggi federali e non rispecchiavano le normali condizioni di mercato, in cui i prezzi sono fissati principalmente dai costi di produzione e dalle aspettative di profitto. |
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(228) |
Acron ha presentato una relazione sulla concorrenza sul mercato del gas in Russia (in particolare per quanto riguarda il prezzo del gas, la redditività dei prezzi regolamentati e non regolamentati e le fonti di approvvigionamento) elaborata nel 2016 dal governo russo al di fuori dell'ambito della presente inchiesta. La Commissione non ha tuttavia ritenuto che tale presentazione, di cui ai considerando 56 e 57, abbia compromesso le risultanze di cui al considerando summenzionato. |
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(229) |
La regolamentazione del mercato del gas in Russia comporta un indebito vantaggio per i produttori russi di UAN, che hanno così accesso a prezzi del gas artificialmente bassi sul mercato interno grazie ai regolamenti interni illustrati nei considerando da 209 a 217. Allo stesso tempo, i produttori dell'Unione risentono negativamente della discriminazione di prezzo derivante da tali regolamenti in Russia, che li obbliga a pagare prezzi notevolmente più elevati rispetto a quelli pagati dai produttori russi per lo stesso gas. |
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(230) |
La Commissione ritiene improbabile che questa situazione cambi nel prossimo futuro (23). |
6.4.3. Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione
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(231) |
Secondo le risultanze dell'inchiesta, l'incidenza prevista sulle catene di approvvigionamento è limitata. La maggior parte delle parti, compresi gli importatori, ha infatti affermato che gli utilizzatori finali di UAN, ossia gli agricoltori, sarebbero le uniche parti interessate dagli aumenti dei prezzi derivanti dalle misure, dato che nella catena di approvvigionamento non vi sono parti intermedie in grado di assorbire i dazi. Trattandosi di un prodotto di base liquido e piuttosto omogeneo, UAN di origine diversa viene mescolato nei serbatoi e la maggior parte degli attori della catena di approvvigionamento ignora l'origine di UAN acquistato/utilizzato. Nel complesso le catene di approvvigionamento non dovrebbero pertanto cambiare in modo significativo in caso di imposizione di misure. I produttori dell'Unione continueranno a produrre UAN, mentre le importazioni dalla Russia (e dagli altri paesi oggetto dell'inchiesta) dovrebbero continuare tenuto conto della crescita prevista nella domanda di UAN e del fatto che i produttori dell'Unione possono cambiare prodotto in misura limitata. |
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(232) |
In base alle risultanze dell'inchiesta, gli effetti sugli agricoltori dell'Unione nel complesso sarebbero ridotti. La Commissione ha riscontrato che l'UAN rappresenta meno dell'1 % dei costi complessivi del settore agricolo nell'Unione. Un aumento di prezzo derivante da eventuali misure non dovrebbe pertanto avere un'incidenza significativa sul settore agricolo nell'Unione nel suo complesso. |
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(233) |
Dato che l'UAN in quanto concime è utilizzato in realtà molto diversificate e il suo utilizzo varia molto da una coltura all'altra, da una regione all'altra ecc., la Commissione ha valutato separatamente l'incidenza sulle aziende agricole specializzate nella coltivazione di grano tenero (principale coltura che fa uso di UAN) in Francia (principale paese produttore di frumento nell'Unione) che utilizzano UAN come unica fonte di concimi azotati. |
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(234) |
Nel 2013 l'insieme dei concimi ha rappresentato fino al 21,94 % dei costi di tali aziende specializzate (24). La Commissione ha stimato che nel corso della campagna 2017-2018 l'UAN ha rappresentato fino al 10 % dei costi totali di produzione di tali aziende (25). Considerando l'imposizione di un dazio antidumping provvisorio più elevato, ciò rappresenterebbe un aumento massimo del 3 % (26) del costo di produzione, se le misure venissero trasmesse nella stessa proporzione. La Commissione ha pertanto concluso che le misure non avrebbero un'incidenza sproporzionata neppure per queste aziende. Inoltre, molte aziende agricole dell'Unione (anche in Francia) dipendono da diverse colture. |
6.4.4. Conclusioni
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(235) |
Dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, la Commissione ha concluso in via provvisoria che, per quanto riguarda la Russia, è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo dei dazi provvisori conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. |
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(236) |
In particolare, la Commissione ha in primo luogo stabilito che esistono distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame in Russia. In secondo luogo, la Commissione ha constatato che la Russia dispone di capacità inutilizzate che possono essere sfruttate per aumentare le esportazioni verso l'Unione. La Commissione ha inoltre constatato che i produttori russi godono di un indebito vantaggio nei confronti dei produttori dell'Unione per quanto riguarda il gas naturale, dovuto alla regolamentazione del mercato russo. La Commissione ha concluso infine che le misure non inciderebbero negativamente sulla catena di approvvigionamento in Europa. Nello specifico, la Commissione ha riscontrato che, sebbene un numero limitato di agricoltori nell'Unione possa essere colpito dalle misure, qualsiasi impatto sarebbe nel complesso limitato e non sproporzionato. Infine, la Commissione ha ritenuto che le importazioni di UAN continuerebbero e che, di conseguenza, l'approvvigionamento non verrebbe interrotto dalle misure. Le importazioni dai paesi interessati, con una quota di mercato superiore al 37 % nel periodo dell'inchiesta, dovrebbero continuare tenuto conto della crescita prevista nella domanda di UAN e del fatto che i produttori dell'Unione possono cambiare prodotto in misura limitata. In ogni caso, i produttori dell'Unione con capacità inutilizzate possono produrre volumi significativi di UAN. |
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(237) |
Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che, nel caso della Russia, un dazio inferiore rispetto al margine di dumping non sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. I produttori dell'Unione non soltanto sono lesi da pratiche di dumping ma, rispetto ai produttori esportatori della Russia, subiscono ulteriori distorsioni negli scambi commerciali. Pertanto, al fine di tutelare adeguatamente tali scambi, il livello delle misure per la Russia deve equiparare il margine di dumping provvisoriamente accertato. |
7. INTERESSE DELL'UNIONE
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(238) |
Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere che l'adozione di tali misure non è nell'interesse dell'Unione nel caso in esame per quanto riguarda le importazioni dalla Russia, da Trinidad e Tobago e dagli USA, nonostante la determinazione di dumping pregiudizievole. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli utilizzatori e di altri operatori economici pertinenti. |
7.1. Interesse dell'industria dell'Unione
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(239) |
Vi sono 20 produttori noti di UAN in tutta l'Unione. Hanno collaborato all'inchiesta produttori dell'Unione che rappresentano l'80 % del volume di produzione dell'Unione. Due società o gruppi di società che rappresentano il 30 % della produzione di UAN nell'Unione si sono opposti al caso. |
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(240) |
L'assenza di misure può avere un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione in termini di volumi di vendita inferiori e di ulteriore calo dei prezzi, riducendo in tal modo la redditività e gli investimenti. Le misure consentirebbero all'industria dell'Unione di sfruttare il proprio potenziale su un mercato dell'Unione caratterizzato da parità di condizioni, di recuperare la quota di mercato persa e di migliorare la redditività portandola a livelli considerati sostenibili. |
7.2. Interesse degli importatori indipendenti
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(241) |
Tre importatori indipendenti hanno risposto al questionario, mentre solo due di loro hanno convenuto di continuare a collaborare all'inchiesta. |
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(242) |
Le attività relative all'UAN rappresentavano una piccola parte delle attività di uno dei due importatori che hanno collaborato, che è in realtà un'unione di cooperative che agisce a nome dei suoi membri. L'altro importatore, più dipendente dall'UAN, adegua i suoi prezzi di vendita in funzione dell'evoluzione del mercato di UAN. I due importatori che hanno collaborato offrono un'ampia gamma di servizi e/o prodotti e hanno diverse fonti di approvvigionamento. |
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(243) |
Le eventuali conseguenze negative per gli importatori dell'Unione derivanti dalle misure non possono superare le conseguenze positive di queste ultime sull'industria dell'Unione. Le misure sono intese a creare condizioni di parità delle quali tutte le parti possano beneficiare. Inoltre gli importatori offrono in generale un'ampia gamma di concimi e/o servizi e hanno diverse fonti di approvvigionamento. La maggior parte delle parti, compresi i due importatori che hanno collaborato, ha affermato che in definitiva sarebbero gli utilizzatori finali di UAN, ossia gli agricoltori, le parti interessate dagli eventuali aumenti dei prezzi derivanti dalle misure. |
7.3. Interesse degli utilizzatori
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(244) |
Undici parti che rappresentano gli interessi degli utilizzatori hanno risposto al questionario, anche se con un numero limitato di dati verificabili. |
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(245) |
Le associazioni che rappresentano le cooperative e/o gli agricoltori pertinenti nell'Unione (COPA-COGECA), in Francia (COOP de France), in Irlanda (Irish Farmers Association) e in Finlandia (MTK) hanno sostenuto che le misure avrebbero un'incidenza negativa sugli utilizzatori di UAN, vale a dire gli agricoltori. Un numero significativo di cooperative, unioni/gruppi di cooperative e piattaforme di acquisto francesi che acquistano prodotti agricoli per conto di agricoltori hanno espresso osservazioni sull'incidenza negativa che le misure potrebbero avere sugli agricoltori francesi. I produttori esportatori che hanno collaborato, una serie di importatori indipendenti e diversi operatori economici in Francia e in Spagna hanno espresso un'opinione analoga. |
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(246) |
Un grande intermediario francese di prodotti agroalimentari e concimi ha dichiarato che un'eventuale misura antidumping «dovrà essere leggera». |
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(247) |
Alcune parti hanno sostenuto che non esistono, o solo in forma limitata, prodotti sostitutivi per gli agricoltori (e/o altri operatori economici), perché non vi è sufficiente produzione di concimi azotati nell'Unione. Tuttavia, nessun elemento del fascicolo indica una carenza di concimi azotati nell'Unione, poiché in generale vi sono numerose fonti di approvvigionamento di questo tipo di concimi, ossia nitrato ammonico di calcio, nitrato di ammonio o urea. |
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(248) |
Alcune osservazioni riguardavano l'importanza dei costi dell'UAN in un'azienda agricola (sebbene la quantificazione variasse significativamente da una parte all'altra) e/o evidenziavano che gli agricoltori sono in difficoltà da anni per vari motivi (un cattivo raccolto del 2016, i bassi prezzi di vendita, il maltempo o l'elevata competitività del mercato), oppure ancora mettevano l'accento sui posti di lavoro a rischio. Secondo tali parti, le misure antidumping costringerebbero alcuni agricoltori a cessare la produzione e/o provocherebbero l'ulteriore deterioramento di un settore che non può trasferire i costi e deve rimanere competitivo in un mercato globalizzato. Per alcune parti, le misure antidumping costituirebbero un compromesso con la politica agricola comune che in futuro non sarebbe sufficiente a garantire il reddito e la competitività delle aziende agricole. |
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(249) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Pur riconoscendo che l'incidenza potrebbe variare a seconda del tipo di azienda e delle pratiche agricole, la Commissione ha riscontrato che l'UAN rappresenta meno dell'1 % circa dei costi complessivi del settore agricolo nell'Unione. Un aumento di prezzo derivante da eventuali misure non dovrebbe pertanto avere un'incidenza significativa sul settore agricolo nell'Unione nel suo complesso. |
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(250) |
Dato che l'UAN in quanto concime è utilizzato in realtà molto diversificate e il suo utilizzo varia molto da una coltura all'altra, da una regione all'altra, ecc., la Commissione ha esaminato la possibile incidenza delle misure sulle aziende agricole specializzate nella coltivazione di grano tenero (principale coltura che fa uso di UAN) in Francia (principale paese produttore di frumento nell'Unione) che utilizzano l'UAN come unica fonte di concimi azotati. |
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(251) |
Nel 2013 l'UAN ha rappresentato fino al 15,4 % dei costi di tali aziende specializzate (27). La Commissione ha stimato che nel corso della campagna 2017-2018 l'UAN ha rappresentato fino al 10 % dei costi totali di produzione di tali aziende (28). Considerando il dazio antidumping provvisorio più elevato imposto, ciò rappresenterebbe un aumento di circa il 3 % (29) del costo di produzione, se le misure venissero trasmesse nella stessa proporzione. Un eventuale aumento di prezzo derivante dalle misure istituite non dovrebbe pertanto avere un'incidenza smisuratamente elevata sulle aziende agricole nello «scenario più sfavorevole» alla luce, tra l'altro, degli strumenti a disposizione degli agricoltori per garantire l'approvvigionamento di UAN a prezzi ragionevoli (ad esempio raggruppando gli acquisti tramite piattaforme di acquisto o assicurazioni a copertura dei margini). Inoltre, molte aziende agricole nell'Unione dipendono da diverse colture. |
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(252) |
Per quanto riguarda l'affermazione relativa all'incidenza sull'occupazione nelle aziende agricole, va osservato che da anni l'agricoltura dell'Unione sta diventando a sempre maggiore intensità tecnologica e ha registrato una diminuzione della forza lavoro che secondo le previsioni continuerà (30). L'incidenza delle misure antidumping dovrebbe essere limitato rispetto a tali tendenze in atto. |
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(253) |
Nonostante le risultanze provvisorie di cui sopra, la Commissione incoraggia le parti che non hanno ancora fornito le loro osservazioni a intervenire nell'interesse degli utilizzatori. Tali osservazioni e altri elementi sottoposti alla Commissione entro i termini fissati dalle parti interessate in seguito all'adozione delle misure provvisorie saranno analizzati attentamente nella fase definitiva. |
7.4. Altri fattori
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(254) |
Questa sezione fa il punto su altre osservazioni comuni a diverse parti interessate. Si tratta di produttori esportatori, importatori, associazioni che rappresentano le cooperative e/o gli agricoltori pertinenti dell'Unione, di Francia e Irlanda; cooperative, unioni/gruppi di cooperative e piattaforme di acquisto francesi che acquistano prodotti agricoli per conto degli agricoltori e diversi operatori economici in Francia, in Spagna e in altre parti dell'Unione. |
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(255) |
Alcune parti si sono opposte alle misure sostenendo che le importazioni sono necessarie, che non vi è sufficiente produzione di UAN nell'Unione, che il divario tra domanda e offerta aumenta e che i produttori di UAN dell'Unione favoriscono altri prodotti a valore aggiunto. La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Nel complesso vi sono fonti sufficienti di approvvigionamento di UAN. Il fatto che nell'Unione la produzione di UAN sia limitata, che ci sia un aumento della domanda di UAN nell'Unione e che scompaiano alcune fonti tradizionali di approvvigionamento di UAN nell'Unione (ad esempio, una società che precedentemente produceva UAN in Francia è passata interamente ad altri concimi) non giustifica pratiche di dumping. L'inchiesta ha dimostrato i vantaggi di preservare diverse fonti di approvvigionamento nell'Unione (31), compresi i produttori locali di UAN, anziché aumentare la dipendenza dalle importazioni di UAN da paesi terzi che ricorrono a pratiche commerciali sleali e/o a distorsioni relative alle materie prime e/o che comportano una maggiore impronta di carbonio (32). Ha inoltre dimostrato che i produttori di UAN dell'Unione hanno la capacità/possibilità di aumentare la produzione di UAN quando si garantiscono condizioni di parità. |
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(256) |
Alcune parti hanno sostenuto che le misure ridurranno l'utilizzo di UAN, un concime che ha effetti ambientali meno negativi rispetto ad altri concimi, il che comporta una scelta di compromesso con le politiche di tutela ambientale. La Commissione ha respinto tale punto. Sebbene l'UAN presenti svariati vantaggi agronomici, esso non è neutro per l'ambiente e provoca, in linea di principio, maggiori perdite di volatilizzazioni di ammoniaca rispetto ai fertilizzanti a base di nitrato. |
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(257) |
Alcune parti hanno sostenuto che altri operatori economici subiranno le conseguenze delle misure, che vi sarà meno occupazione fra i produttori di UAN dell'Unione rispetto ad altri settori, che è in gioco la sicurezza alimentare (poiché le misure faranno usare meno UAN agli agricoltori, il che ridurrà le rese e, di conseguenza, la produzione di colture) e che tutti i concimi azotati diventeranno più costosi (e rimarrà così invariato il normale divario tra i diversi tipi di concimi). La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Non vi sono stime affidabili del numero di posti di lavoro collegati all'UAN fra gli operatori economici pertinenti mentre, in base a dati verificati, vi sono più di 1 000 posti di lavoro collegati all'UAN fra i produttori dell'Unione. Sei parti che rappresentano gli interessi di diversi operatori economici hanno risposto al questionario, anche se con un numero limitato di dati verificabili. Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, l'obiettivo delle misure è creare condizioni di parità di cui tutte le parti possono beneficiare. Nulla indica che l'eventuale aumento dei prezzi dell'UAN avrà un effetto significativo sui prezzi di altri concimi. |
7.5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
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(258) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione, in questa fase dell'inchiesta, l'istituzione di misure sulle importazioni di UAN originario dei paesi interessati. |
8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
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(259) |
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. |
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(260) |
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originari di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato il margine di pregiudizio e il margine di dumping (considerando 208). L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. |
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(261) |
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originari della Russia conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. La Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio. Dopo aver rilevato distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2bis, del regolamento di base, vale a dire sotto forma, tra l'altro, di una tassa all'esportazione del 30 %, la Commissione ha concluso che sarebbe nell'interesse dell'Unione fissare l'importo dei dazi al livello del margine di dumping, come previsto all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, poiché un dazio inferiore rispetto al margine di dumping non sarebbe sufficiente a far fronte al pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. |
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(262) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
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(263) |
Le aliquote del dazio antidumping individuali specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Rispecchiano pertanto la situazione rilevata nel corso della presente inchiesta in relazione alle medesime società. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» e non alle aliquote del dazio antidumping individuali. |
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(264) |
Una società può richiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuali in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta va presentata alla Commissione (33) e deve contenere tutte le informazioni utili a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota di dazio applicabile alla stessa. Se il cambiamento di nome della società non inficia il suo diritto a beneficiare della relativa aliquota del dazio, un avviso che informa del cambiamento di nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(265) |
Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». |
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(266) |
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
9. REGISTRAZIONE
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(267) |
Come indicato nella sezione 1.2, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali. La registrazione è avvenuta ai fini di un'eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(268) |
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare/essere interrotta. |
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(269) |
In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. Tale decisione sarà presa nella fase definitiva. |
10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
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(270) |
Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati. |
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(271) |
Sono pervenute osservazioni da Fertilizers Europe e dai quattro produttori esportatori. La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni ricevute, che segnalavano errori materiali, e ha adeguato i margini di conseguenza. |
11. DISPOSIZIONI FINALI
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(272) |
Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro 15 giorni e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro 5 giorni. |
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(273) |
Le conclusioni riguardanti l'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio in soluzione acquosa o ammoniacale, attualmente classificate con il codice NC 3102 80 00 e originarie della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
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Paese |
Società |
Dazio antidumping provvisorio (%) |
Codice addizionale TARIC |
|
Russia |
PJSC Acron |
31,9 |
C500 |
|
Russia |
Novomoskovsky Azot JSC |
34,0 |
C501 |
|
Russia |
Nevinnomyssky Azot JSC |
34,0 |
C504 |
|
Russia |
Tutte le altre società |
34,0 |
C999 |
|
Trinidad e Tobago |
Methanol Holdings (Trinidad) Limited |
16,3 |
C502 |
|
Trinidad e Tobago |
Tutte le altre società |
16,3 |
C999 |
|
Stati Uniti d'America |
CF Industries Holdings, Inc. |
22,6 |
C503 |
|
Stati Uniti d'America |
Tutte le altre società |
22,6 |
C999 |
3. L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuali specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate devono presentare alla Commissione le loro osservazioni scritte a tale regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono richiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono richiedere un'audizione presso il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/455 della Commissione, del 20 marzo 2019 (34) («il regolamento relativo alla registrazione»).
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'Unione non oltre 3 settimane prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America. GU C 284 del 13.8.2018, pag. 9.
(3) GU L 79 del 21.3.2019, pag. 9.
(4) In base alla contabilità originaria delle società russe prima dell'«adeguamento del gas».
(5) Articoli 11 e 14 della risoluzione governativa n. 1021 del 29 dicembre 2000.
(6) Comunicazione di Acron del 22 ottobre 2018: versione aggiornata della presentazione del governo russo preparata per l'inchiesta statunitense sui dazi compensativi inerente ai prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Federazione russa.
(7) In sostanza si tratta di tutti i gasdotti della Russia, ad eccezione di alcuni piccoli collegamenti locali tra fabbrica e gasdotto principale.
(8) Cfr. la relazione annuale 2017 di Novatek sottoposta a revisione contabile (pag. 71) - prova pubblica C-9-2 allegato O della risposta al questionario di EuroChem (NAK).
(9) Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 - EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC)/Consiglio dell'Unione europea, T- 84/07, ECLI:EU:T:2013:64, e sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 - Acron OAO/Consiglio dell'Unione europea, T-118/10, ECLI:EU:T:2013:67.
(10) Cfr. BP Statistical Review of World Energy 2018.
(11) Relazione del panel, Ukraine – Anti-dumping measures on Ammonium Nitrate, WT/DS493/R, par. 7.85.
(12) Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 - EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC)/Consiglio dell'Unione europea, T- 84/07, ECLI:EU:T:2013:64; Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 - Acron OAO/Consiglio dell'Unione europea, T118/10, ECLI:EU:T:2013:67.
(13) La cifra esatta non è stata fornita poiché si tratta dei dati specifici della società.
(14) Cfr. anche la relazione del panel, EU – Footwear (WT/DS405/R), par. 7.403.
(15) Cfr. ad esempio la diapositiva 8 della presentazione di Yara dell'11 settembre 2018 disponibile sul sito https://www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/conferencesrs/2018/2018-09-11-yar-handelsbanken-presentation.pdf/.
(16) BP Statistical Review of World Energy 2018;
Russian Oil and Gas Sector Regulatory Regime: Legislative Overview (King and Spalding 2017).
(17) Previsioni di sviluppo socioeconomico per il periodo 2016-2036 (Ministero per lo Sviluppo economico della Federazione russa).
(18) Decreto del governo della Federazione russa, del 30 agosto 2013, n. 754, recante approvazione delle aliquote dei dazi doganali all'esportazione sulle merci esportate dalla Federazione russa al di fuori dei paesi parti degli accordi relativi all'unione doganale.
(19) Nella relazione annuale 2017, Novatek (un produttore e fornitore di gas naturale indipendente) ha ritenuto la regolamentazione dei prezzi un rischio nelle sue considerazioni sulla gestione del rischio affermando che «[come] produttore di gas naturale indipendente, Novatek non è soggetto alla regolamentazione statale dei prezzi del gas naturale. Tuttavia, i prezzi della società sono fortemente influenzati dai prezzi stabiliti da un ente federale».
(20) Consultabile all'indirizzo http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/ (ultima consultazione: 4 marzo 2019).
(21) A pagina 9, la versione pubblica della denuncia presenta un grafico denominato «World UAN market (2015)» (mercato mondiale di UAN 2015). Il mercato russo di UAN è solo una frazione della voce «altri» (1 705 000 tonnellate).
(22) 3 280 000 tonnellate nel 2018, conformemente al dato a pagina 94 della versione pubblica della denuncia.
(23) Ad esempio, a pagina 45 della relazione dei direttori di Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S. A. per il 2018 si prevedono prezzi del gas naturale stabili nell'Unione fino al 2020. La relazione è disponibile nel fascicolo pubblico (t18.010219).
(24) Secondo la relazione « EU Cereal farms report based on 2013 FADN data », DG AGRI, pag. 44, in un'azienda specializzata nella coltivazione di grano tenero in Francia nel 2013 i concimi (di tutti i tipi) rappresentavano un costo di 286 EUR/ettaro. Dividendo 286 EUR per la somma dei costi operativi (1 003 EUR/ettaro) e dell'ammortamento (298 EUR/ettaro) si ottiene il risultato del 21,94 %.
(25) Secondo la relazione « EU Cereal farms report based on 2013 FADN data », DG AGRI, pag. 44, in un'azienda specializzata nella coltivazione di grano tenero in Francia nel 2013 i concimi (di tutti i tipi) rappresentavano un costo di 286 EUR/ettaro. Si è quindi ritenuto che in una simile azienda l'UAN avrebbe rappresentato fino a 200 EUR/ettaro (il 70 % di 286 EUR/ettaro, poiché i concimi azotati rappresentano il 70 % del consumo totale di concimi nell'UE), pari al 13 % del costo totale di produzione nel 2013. Tale percentuale è diminuita dopo il 2013. Dato il calo dei prezzi dei concimi azotati in Francia dal 2013, secondo quanto pubblicato in «Agreste Bilan contenunturel 2017 – Décembre 2017» (cfr. http://agreste.agriculture.gouv.fr/conjoncture/bilans-annuels-conjoncturels/), si può ragionevolmente ritenere che, nella campagna 2017-2018, in un'azienda specializzata nella coltivazione di grano tenero in Francia che utilizza l'UAN come unica fonte di concimi azotati, l'UAN ha rappresentato fino al 10 % dei costi totali di produzione.
(26) Tale percentuale sarebbe del 5 % se calcolata in base ai dati che figurano nella nota 24.
(27) Secondo la relazione « EU Cereal farms report based on 2013 FADN data », DG AGRI, pag. 44, in un'azienda specializzata nella coltivazione di grano tenero in Francia nel 2013 i concimi (di tutti i tipi) rappresentavano un costo di 286 EUR/ettaro. Dividendo 286 EUR per la somma dei costi operativi (1 003 EUR/ettaro) e dell'ammortamento (298 EUR/ettaro) si ottiene il risultato del 15,4 %.
(28) Secondo la relazione « EU Cereal farms report based on 2013 FADN data », DG AGRI, pag. 44, in un'azienda specializzata nella coltivazione di grano tenero in Francia nel 2013 i concimi (di tutti i tipi) rappresentavano un costo di 286 EUR/ettaro. Si è quindi ritenuto che in una simile azienda l'UAN avrebbe rappresentato fino a 200 EUR/ettaro (il 70 % di 286 EUR/ettaro, poiché i concimi azotati rappresentano il 70 % del consumo totale di concimi nell'UE), pari al 13 % del costo totale di produzione nel 2013. Tale percentuale è diminuita dopo il 2013. Dato il calo dei prezzi dei concimi azotati in Francia dal 2013, secondo quanto pubblicato in «Agreste Bilan contenunturel 2017 – Décembre 2017» (cfr. http://agreste.agriculture.gouv.fr/conjoncture/bilans-annuels-conjoncturels/), si può ragionevolmente ritenere che, nella campagna 2017-2018, in un'azienda specializzata nella coltivazione di grano tenero in Francia che utilizza l'UAN come unica fonte di concimi azotati, l'UAN ha rappresentato fino al 10 % dei costi totali di produzione.
(29) Tale percentuale sarebbe del 5 % se calcolata in base ai dati che figurano nella nota 23.
(30) Cfr., fra l'altro, « EU Agricultural Outlook for the Agricultural markets and Income 2017-2030 », Commissione europea, 2017, pag. 68.
(31) The Irish Farmers Association riconosce che gli agricoltori irlandesi pagano i prezzi più elevati al mondo per i concimi (t18.010593). Il richiedente collega questo dato alla scomparsa, avvenuta anni fa, del produttore locale di concimi (t18.011682).
(32) L'impronta di carbonio del nitrato di ammonio è pari a 1,1 tonnellate di CO2 equivalente/tonnellata di prodotto nell'UE, a 2,3 negli USA e a 2,6 in Russia. Fonte: « Growing together », Fertilizers Europe, 2018.
(33) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
DECISIONI
|
11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/42 |
DECISIONE (UE) 2019/577 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2019
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Cipro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo cipriota,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 26 luglio 2016, con decisione (UE) 2016/1233 del Consiglio (4), il sig. Kyriakos CHATZITTOFIS è stato sostituito dal sig. Stavros YEROLATSITES in qualità di supplente. Il 5 maggio 2017, con decisione (UE) 2017/799 del Consiglio (5), il sig. Stavros YEROLATSITES è stato sostituito dal sig. Kyprianos ANDRONIKOU in qualità di supplente. |
|
(2) |
Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Kyprianos ANDRONIKOU, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato:
|
— |
sig. Kyriacos XYDIAS, Mayor of Yermasoyia Municipality. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Luxembourg, l'8 aprile 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2016/1233 del Consiglio, del 26 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Cipro (GU L 202 del 28.7.2016, pag. 41).
(5) Decisione (UE) 2017/799 del Consiglio, del 5 maggio 2017, relativa alla nomina di tre membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Cipro (GU L 120 dell'11.5.2017, pag. 20).
|
11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/43 |
DECISIONE (UE) 2019/578 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2019
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo danese,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 4 giugno 2018, con decisione (UE) 2018/839 del Consiglio (4), il sig. Per NØRHAVE è stato sostituito dal sig. Marc PERERA CHRISTENSEN in qualità di supplente. |
|
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Marc PERERA CHRISTENSEN, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
|
— |
sig. Søren WINDELL, Councillor, Municipality of Odense. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Luxembourg, l'8 aprile 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2018/839 del Consiglio, del 4 giugno 2018, relativa alla nomina di due membri e di sei supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Danimarca (GU L 141 del 7.6.2018, pag. 7).
|
11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/44 |
DECISIONE (UE) 2019/579 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2019
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo lussemburghese,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 13 luglio 2018, con decisione (UE) 2018/1015 del Consiglio (4), il sig. Pierre WIES è stato sostituito dalla sig.ra Cécile HEMMEN in qualità di supplente. |
|
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base la sig.ra Cécile HEMMEN (Maire de la Commune de Weiler-la-Tour) è stata proposta, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
|
— |
sig.ra Cécile HEMMEN, Conseillère communale de la Commune de Weiler-la-Tour (modifica del mandato). |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Luxembourg, l'8 aprile 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2018/1015 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 85).
|
11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/45 |
DECISIONE (UE) 2019/580 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2019
relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
|
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Babette WINTER. |
|
(3) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base la sig.ra Marion WALSMANN (Mitglied des Thüringer Landtags) è stata proposta. |
|
(4) |
Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Dieter LAUINGER a membro del Comitato delle regioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
|
a) |
quali membri:
|
|
b) |
quale supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 aprile 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
|
11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/46 |
DECISIONE (UE) 2019/581 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2019
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ellenica
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo greco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
|
(2) |
Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Petros SOULAS, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato:
|
— |
sig. Konstantinos TZANAKOULIS, Municipal Councillor of Larissa. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 aprile 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
|
11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/47 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/582 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2019
che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2017 e per il raggruppamento Volkswagen, ivi compresi i suoi membri, per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2019) 2342]
(I testi in lingua ceca, estone, francese, inglese, italiana, neerlandese, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (UE) n. 510/2011, la Commissione è tenuta a calcolare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nell'Unione. Sulla base di questo calcolo, la Commissione è tenuta a stabilire se i costruttori e i raggruppamenti di costruttori hanno raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche. |
|
(2) |
I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche si basano sulle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi negli Stati membri nel corso dell'anno civile precedente. Nel caso dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel quadro di un procedimento in più fasi, le emissioni specifiche di CO2 del veicolo completato sono attribuite al costruttore del veicolo di base. |
|
(3) |
Tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i dati per il 2017 a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti. |
|
(4) |
Il 17 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 65 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 e ai loro obiettivi per le emissioni specifiche per il 2017. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. 23 costruttori hanno notificato errori. |
|
(5) |
Per i restanti 42 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, i dati e i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi per le emissioni specifiche dovrebbero essere confermati. |
|
(6) |
La Commissione ha verificato gli errori comunicati dai costruttori e le relative giustificazioni per la loro correzione e le serie di dati sono state opportunamente confermate o modificate. |
|
(7) |
Nel caso dei dati senza numeri di identificazione dei veicoli corrispondenti o con parametri di identificazione mancanti o errati, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, si dovrebbe tener conto del fatto che i costruttori non possono verificare né correggere questi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati. |
|
(8) |
Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivo per le emissioni specifiche dedotto dalle emissioni specifiche medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dal medesimo obiettivo calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche. |
|
(9) |
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011, un costruttore dovrebbe essere considerato adempiente rispetto al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo o sia membro di un raggruppamento che soddisfa l'obiettivo per le emissioni specifiche. |
|
(10) |
Il 3 novembre 2015 il gruppo Volkswagen ha rilasciato una dichiarazione in merito alle irregolarità riscontrate nel determinare i livelli di CO2 per l'omologazione di alcuni dei suoi veicoli. A seguito di un'indagine approfondita sono stati ottenuti chiarimenti sufficienti per confermare o modificare i dati provvisori per il raggruppamento Volkswagen e i suoi membri Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat SA, Skoda Auto A.S., e Volkswagen AG per gli anni civili 2014, 2015, 2016 e 2017. |
|
(11) |
I valori relativi ai risultati ottenuti dai costruttori, confermati o modificati dalla presente decisione, possono essere oggetto di revisione qualora le autorità nazionali competenti confermino l'esistenza di irregolarità relative ai valori delle emissioni di CO2 forniti per stabilire se il costruttore ha raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Nell'allegato I sono riportati i valori relativi ai risultati ottenuti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri e per ciascun raggruppamento di costruttori di veicoli commerciali leggeri, in relazione all'anno civile 2017.
2. Nell'allegato II della presente decisione sono riportati i valori relativi ai risultati ottenuti da Audi AG, Dr. Ing. h.c.F., Porsche AG, Quattro GmbH, Seat SA, Skoda Auto A.S. e Volkswagen AG, quali confermati o modificati per gli anni civili 2014, 2015 e 2016.
Articolo 2
Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011:
|
1) |
|
|
2) |
|
|
3) |
|
|
4) |
|
|
5) |
|
|
6) |
AVTOVAZ JSC Rappresentato nell'Unione da:
|
|
7) |
|
|
8) |
|
|
9) |
|
|
10) |
FCA US LLC Rappresentato nell'Unione da:
|
|
11) |
|
|
12) |
|
|
13) |
DFSK MOTOR CO., LTD. Rappresentato nell'Unione da:
|
|
14) |
|
|
15) |
|
|
16) |
Ford Motor Company of Australia Ltd Rappresentato nell'Unione da:
|
|
17) |
|
|
18) |
|
|
19) |
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation Rappresentato nell'Unione da:
|
|
20) |
Mitsubishi Fuso Truck Europe SA Rappresentato nell'Unione da:
|
|
21) |
|
|
22) |
General Motors Holdings LLC Rappresentato nell'Unione da:
|
|
23) |
GAC Gonow Auto Co. Ltd Rappresentato nell'Unione da:
|
|
24) |
|
|
25) |
Great Wall Motor Company Ltd Rappresentato nell'Unione da:
|
|
26) |
Honda Motor Co., Ltd. Rappresentato nell'Unione da:
|
|
27) |
|
|
28) |
Hyundai Motor Company Rappresentato nell'Unione da:
|
|
29) |
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. Rappresentato nell'Unione da:
|
|
30) |
|
|
31) |
Isuzu Motors Limited Rappresentato nell'Unione da:
|
|
32) |
|
|
33) |
|
|
34) |
KIA Motors Corporation Rappresentato nell'Unione da:
|
|
35) |
|
|
36) |
|
|
37) |
|
|
38) |
Mahindra & Mahindra Ltd Rappresentato nell'Unione da:
|
|
39) |
|
|
40) |
Mazda Motor Corporation Rappresentato nell'Unione da:
|
|
41) |
M.F.T.B.C. Rappresentato nell'Unione da:
|
|
42) |
Mitsubishi Motors Corporation MMC Rappresentato nell'Unione da:
|
|
43) |
|
|
44) |
Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh Rappresentato nell'Unione da:
|
|
45) |
Nissan International SA Rappresentato nell'Unione da:
|
|
46) |
|
|
47) |
|
|
48) |
|
|
49) |
|
|
50) |
|
|
51) |
|
|
52) |
|
|
53) |
SAIC MAXUS Automotive Co. Ltd. Rappresentato nell'Unione da:
|
|
54) |
|
|
55) |
|
|
56) |
|
|
57) |
SsangYong Motor Company Rappresentato nell'Unione da:
|
|
58) |
|
|
59) |
Subaru Corporation Rappresentato nell'Unione da:
|
|
60) |
Suzuki Motor Corporation Rappresentato nell'Unione da:
|
|
61) |
Tesla Motors Ltd. Rappresentato nell'Unione da:
|
|
62) |
|
|
63) |
|
|
64) |
|
|
65) |
|
|
66) |
|
|
67) |
|
|
68) |
|
|
69) |
|
|
70) |
|
|
71) |
|
|
72) |
|
|
73) |
|
|
74) |
|
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
ALLEGATO I
Tabella 1
Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2017
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Nome del costruttore |
Raggruppamenti e deroghe |
Numero di immatricolazioni |
Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %) |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo corretto |
Massa media |
Emissioni medie di CO2 (100 %) |
|
ALFA ROMEO SPA |
|
8 |
137,375 |
161,283 |
– 23,908 |
– 23,908 |
1 558,50 |
137,375 |
|
ALKE SRL |
DMD |
1 |
0,000 |
|
|
|
1 030,00 |
0,000 |
|
AUDI AG |
P8 |
1 275 |
133,705 |
179,293 |
– 45,588 |
– 45,588 |
1 752,16 |
133,773 |
|
AUTOMOBILES CITROËN |
|
158 465 |
130,881 |
167,142 |
– 36,261 |
– 36,261 |
1 621,51 |
131,273 |
|
AUTOMOBILES PEUGEOT |
|
169 852 |
132,590 |
169,521 |
– 36,931 |
– 36,931 |
1 647,09 |
133,040 |
|
AVTOVAZ JSC |
P7 |
272 |
215,967 |
135,884 |
80,083 |
80,013 |
1 285,40 |
215,967 |
|
BLUECAR SAS |
DMD |
21 |
0,000 |
|
|
|
1 325,00 |
0,000 |
|
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
DMD |
94 |
150,979 |
|
|
|
1 870,16 |
150,979 |
|
BMW M GMBH |
DMD |
411 |
146,029 |
|
|
|
1 904,06 |
146,029 |
|
FCA US LLC |
P2 |
157 |
220,541 |
201,360 |
19,181 |
19,181 |
1 989,44 |
220,541 |
|
AUTOMOBILE DACIA SA |
P7 |
26 775 |
117,858 |
135,230 |
– 17,372 |
– 17,372 |
1 278,37 |
117,858 |
|
DAIMLER AG |
P1 |
147 953 |
187,603 |
212,680 |
– 25,079 |
– 25,079 |
2 111,16 |
187,604 |
|
DFSK MOTOR CO LTD |
DMD |
353 |
179,759 |
|
|
|
1 243,27 |
179,759 |
|
ESAGONO ENERGIA SRL |
DMD |
19 |
0,000 |
|
|
|
1 225,74 |
0,000 |
|
FCA ITALY SPA |
P2 |
143 889 |
149,154 |
174,813 |
– 25,659 |
– 25,659 |
1 703,99 |
149,154 |
|
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED |
P3 |
38 381 |
214,276 |
227,258 |
– 12,982 |
– 12,982 |
2 267,91 |
214,276 |
|
FORD MOTOR COMPANY |
P3 |
9 |
159,111 |
199,459 |
– 40,348 |
– 40,348 |
1 969,00 |
159,111 |
|
FORD —WERKE GMBH |
P3 |
242 012 |
156,630 |
193,916 |
– 37,286 |
– 37,286 |
1 909,40 |
156,630 |
|
MITSUBISHI FUSO TRUCK&BUS CORPORATION |
P1 |
446 |
242,807 |
264,642 |
– 21,835 |
– 21,835 |
2 669,89 |
242,807 |
|
MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE SA |
P1 |
31 |
236,806 |
274,345 |
– 37,539 |
– 37,539 |
2 774,23 |
236,806 |
|
LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ |
DMD |
37 |
285,000 |
|
|
|
2 256,89 |
285,000 |
|
GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC |
P4 |
344 |
163,282 |
178,428 |
– 15,146 |
– 15,146 |
1 742,86 |
163,282 |
|
GONOW AUTO CO LTD |
DMD |
51 |
184,647 |
|
|
|
1 358,33 |
184,647 |
|
GOUPIL INDUSTRIE SA |
DMD |
349 |
0,000 |
|
|
|
1 123,89 |
0,000 |
|
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED |
DMD |
57 |
202,439 |
|
|
|
1 771,93 |
202,439 |
|
HONDA MOTOR CO LTD |
DMD |
14 |
112,571 |
|
|
|
1 335,21 |
112,571 |
|
HONDA — THE UK MANUFACTURING LTD |
DMD |
21 |
141,429 |
|
|
|
1 660,14 |
141,429 |
|
HYUNDAI MOTOR COMPANY |
P9 |
2 775 |
209,458 |
223,768 |
– 14,310 |
– 14,310 |
2 230,39 |
209,458 |
|
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE |
P9 |
1 |
112,000 |
122,176 |
– 10,176 |
– 10,176 |
1 138,00 |
112,000 |
|
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO |
P9 |
83 |
111,590 |
147,043 |
– 35,453 |
– 35,453 |
1 405,39 |
111,590 |
|
ISUZU MOTORS LIMITED |
|
9 887 |
195,044 |
204,716 |
– 9,672 |
– 9,672 |
2 025,53 |
195,044 |
|
IVECO SPA |
|
23 369 |
203,007 |
239,767 |
– 36,760 |
– 36,760 |
2 402,42 |
203,020 |
|
JAGUAR LAND ROVER LIMITED |
DMD |
387 |
157,755 |
|
|
|
1 995,43 |
157,755 |
|
KIA MOTORS CORPORATION |
P5 |
1 295 |
124,415 |
155,643 |
– 31,228 |
– 31,228 |
1 497,86 |
124,511 |
|
KIA MOTORS SLOVAKIA SRO |
P5 |
312 |
124,160 |
150,401 |
– 26,241 |
– 26,241 |
1 441,49 |
124,160 |
|
LADA AUTOMOBILE GMBH |
DMD |
3 |
216,000 |
|
|
|
1 285,00 |
216,000 |
|
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD |
DMD |
2 |
115,000 |
|
|
|
1 370,00 |
115,000 |
|
MAHINDRA & MAHINDRA LTD |
DMD |
310 |
210,958 |
|
|
|
1 973,90 |
210,958 |
|
MAN TRUCK & BUS AG |
P8 |
1 485 |
197,790 |
220,221 |
– 22,431 |
– 22,438 |
2 192,25 |
197,790 |
|
MAZDA MOTOR CORPORATION |
DMD |
105 |
136,905 |
|
|
|
1 546,78 |
136,905 |
|
MFTBC |
P1 |
36 |
239,250 |
265,401 |
– 26,151 |
– 26,151 |
2 678,05 |
239,250 |
|
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC |
P6/D |
330 |
184,176 |
195,000 |
– 10,824 |
– 10,824 |
1 887,06 |
184,176 |
|
MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME |
P6/D |
205 |
217,210 |
195,000 |
22,210 |
22,210 |
2 217,08 |
217,210 |
|
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH |
P6/D |
20 576 |
185,501 |
195,000 |
– 9,499 |
– 9,499 |
1 895,76 |
185,501 |
|
NISSAN INTERNATIONAL SA |
|
55 137 |
158,636 |
191,852 |
– 33,216 |
– 33,216 |
1 887,20 |
162,648 |
|
ADAM OPEL GMBH |
P4 |
65 538 |
159,798 |
180,693 |
– 20,895 |
– 20,895 |
1 767,22 |
159,798 |
|
OPEL AUTOMOBILE GMBH |
|
17 373 |
168,923 |
189,777 |
– 20,854 |
– 20,854 |
1 864,89 |
168,923 |
|
PIAGGIO & C SPA |
D |
2 980 |
151,640 |
155,000 |
– 3,360 |
– 3,360 |
1 087,29 |
153,319 |
|
DR ING HCF PORSCHE AG |
P8 |
53 |
186,774 |
206,254 |
– 19,480 |
– 19,480 |
2 042,06 |
186,774 |
|
RENAULT SAS |
P7 |
223 583 |
149,683 |
177,514 |
– 27,831 |
– 27,832 |
1 733,03 |
151,064 |
|
RENAULT TRUCKS |
|
9 126 |
208,652 |
229,287 |
– 20,635 |
– 20,635 |
2 289,73 |
208,652 |
|
ROMANITAL SRL |
DMD |
48 |
166,354 |
|
|
|
1 272,60 |
166,354 |
|
SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD |
DMD |
159 |
231,595 |
|
|
|
2 200,75 |
237,421 |
|
SEAT SA |
P8 |
354 |
109,263 |
128,576 |
– 19,313 |
– 19,315 |
1 206,82 |
109,263 |
|
SFL TECHNOLOGIES GMBH |
DMD |
5 |
0,000 |
|
|
|
1 631,40 |
0,000 |
|
SKODA AUTO AS |
P8 |
4 209 |
110,631 |
133,165 |
– 22,534 |
– 22,548 |
1 256,16 |
110,631 |
|
SSANGYONG MOTOR COMPANY |
D |
1 000 |
192,914 |
210,000 |
– 17,086 |
– 17,086 |
2 071,59 |
192,914 |
|
STREETSCOOTER GMBH |
|
3 808 |
0,000 |
159,554 |
– 159,554 |
– 159,554 |
1 539,91 |
0,000 |
|
SUBARU CORPORATION |
DMD |
52 |
161,192 |
|
|
|
1 643,60 |
161,192 |
|
SUZUKI MOTOR CORPORATION |
DMD |
14 |
162,714 |
|
|
|
1 132,14 |
162,714 |
|
TESLA MOTORS LTD |
DMD |
1 |
0,000 |
|
|
|
2 427,00 |
0,000 |
|
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA |
|
38 266 |
168,452 |
196,264 |
– 27,812 |
– 27,990 |
1 934,64 |
168,452 |
|
UNIVERS VE HELEM |
DMD |
5 |
0,000 |
|
|
|
1 138,40 |
0,000 |
|
VOLKSWAGEN AG |
P8 |
192 470 |
159,987 |
189,446 |
– 29,459 |
– 29,502 |
1 861,33 |
160,011 |
|
VOLVO CAR CORPORATION |
DMD |
852 |
121,619 |
|
|
|
1 691,41 |
121,964 |
Tabella 2
Valori relativi ai risultati raggiunti dai raggruppamenti confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2017
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Nome del raggruppamento di costruttori |
Raggruppamento |
Numero di immatricolazioni |
Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %) |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo corretto |
Massa media |
Emissioni medie di CO2 (100 %) |
|
DAIMLER AG |
P1 |
148 466 |
187,791 |
212,862 |
– 25,072 |
– 25,072 |
2 113,12 |
187,793 |
|
FCA ITALY SPA |
P2 |
144 046 |
149,232 |
174,842 |
– 25,610 |
– 25,610 |
1 704,3 |
149,232 |
|
FORD-WERKE GMBH |
P3 |
280 402 |
164,521 |
198,481 |
– 33,960 |
– 33,960 |
1 958,48 |
164,521 |
|
GENERAL MOTORS |
P4 |
65 882 |
159,816 |
180,681 |
– 20,865 |
– 20,865 |
1 767,09 |
159,816 |
|
HYUNDAI |
P9 |
2 859 |
206,583 |
221,506 |
– 14,923 |
– 14,923 |
2 206,06 |
206,583 |
|
KIA |
P5 |
1 607 |
124,366 |
154,625 |
– 30,259 |
– 30,259 |
1 486,91 |
124,443 |
|
MITSUBISHI MOTORS |
P6/D |
21 111 |
185,788 |
195,000 |
– 9,212 |
– 9,212 |
1 898,74 |
185,788 |
|
RENAULT |
P7 |
250 630 |
146,382 |
172,951 |
– 26,569 |
– 26,570 |
1 683,97 |
147,587 |
|
VW GROUP PC |
P8 |
199 846 |
158,978 |
188,321 |
– 29,343 |
– 29,385 |
1 849,24 |
159,002 |
Note esplicative per le tabelle 1 e 2:
Colonna A
Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.
Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.
Colonna B
«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2017.
«DMD» significa che si applica una deroga de minimis a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011, ossia un costruttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2017 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non è tenuto a soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche.
«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2017.
Colonna C
«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa o alla CO2 e i dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessun'altra ragione.
Colonna D
«Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 (in g CO2/km) calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2. Le emissioni specifiche medie di CO2 comprendono le riduzioni di emissioni risultanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011.
Colonna E
«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011.
Colonna F
«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Un valore positivo nella colonna F indica che le emissioni specifiche medie di CO2 sono superiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.
Colonna G
«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che i valori in questa colonna, se diversi da quelli riportati nella colonna F, sono stati corretti per tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:
Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]
AC1= le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);
TG1= l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);
AC2= le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;
TG2= l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.
Colonna H
Per «massa media» si intende la media della massa in ordine di marcia (chilogrammi) dei veicoli attribuiti al costruttore.
Colonna I
«Emissioni medie di CO2 (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma escludono le riduzioni di emissioni derivanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011.
ALLEGATO II
Tabella 1
Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori che sono membri del raggruppamento VOLKSWAGEN GROUP LCV confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2016
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Nome del costruttore |
Raggruppamenti e deroghe |
Numero di immatricolazioni |
Emissioni specifiche medie di CO2 (80 %) |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo corretto |
Massa media |
Emissioni medie di CO2 (100 %) |
|
AUDI AG |
P9 |
610 |
137,399 |
191,687 |
– 54,288 |
– 54,288 |
1 885,43 |
144,943 |
|
DR ING HCF PORSCHE AG |
P9 |
96 |
180,487 |
210,465 |
– 29,978 |
– 29,978 |
2 087,34 |
189,656 |
|
QUATTRO GmbH |
P9 |
2 |
189,000 |
166,072 |
22,928 |
22,928 |
1 610,00 |
189,000 |
|
SEAT SA |
P9 |
952 |
103,075 |
126,562 |
– 23,487 |
– 23,487 |
1 185,16 |
107,797 |
|
SKODA AUTO AS |
P9 |
5 188 |
103,349 |
130,968 |
– 27,619 |
– 27,619 |
1 232,54 |
108,373 |
|
VOLKSWAGEN AG |
P9 |
190 987 |
152,518 |
183,040 |
– 30,522 |
– 30,571 |
1 792,45 |
165,863 |
Tabella 2
Valori relativi ai risultati raggiunti dal raggruppamento VOLKSWAGEN GROUP LCV confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2016
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Nome del raggruppamento di costruttori |
Raggruppamento |
Numero di immatricolazioni |
Emissioni specifiche medie di CO2 (80 %) |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo corretto |
Massa media |
Emissioni medie di CO2 (100 %) |
|
VOLKSWAGEN GROUP LCV |
P9 |
197 835 |
150,346 |
181,442 |
– 31,096 |
– 31,153 |
1 775,27 |
164,024 |
Tabella 3
Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori che sono membri del raggruppamento VOLKSWAGEN GROUP LCV confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2015
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Nome del costruttore |
Raggruppamenti e deroghe |
Numero di immatricolazioni |
Emissioni specifiche medie di CO2 (75 %) |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo corretto |
Massa media |
Emissioni medie di CO2 (100 %) |
|
AUDI AG |
P8 |
940 |
128,279 |
177,884 |
– 49,605 |
– 49,605 |
1 737,01 |
140,181 |
|
DR ING HCF PORSCHE AG |
P8 |
115 |
181,209 |
215,896 |
– 34,687 |
– 34,687 |
2 145,74 |
192,417 |
|
QUATTRO GmbH |
P8 |
5 |
223,000 |
204,667 |
18,333 |
18,333 |
2 025,00 |
223,000 |
|
SEAT SA |
P8 |
1 264 |
99,069 |
126,760 |
– 27,691 |
– 27,691 |
1 187,29 |
104,435 |
|
SKODA AUTO AS |
P8 |
5 458 |
110,886 |
133,291 |
– 22,405 |
– 22,422 |
1 257,52 |
118,741 |
|
VOLKSWAGEN AG |
P8 |
168 339 |
167,921 |
188,905 |
– 20,984 |
– 20,984 |
1 855,52 |
181,173 |
Tabella 4
Valori relativi ai risultati raggiunti dal raggruppamento VOLKSWAGEN GROUP LCV confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2015
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Nome del raggruppamento di costruttori |
Raggruppamento |
Numero di immatricolazioni |
Emissioni specifiche medie di CO2 (75 %) |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo corretto |
Massa media |
Emissioni medie di CO2 (100 %) |
|
VOLKSWAGEN GROUP LCV |
P8 |
176 121 |
164,509 |
186,696 |
– 22,187 |
– 22,190 |
1 831,76 |
178,477 |
Tabella 5
Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori che sono membri del raggruppamento VOLKSWAGEN GROUP LCV confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2014
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Nome del costruttore |
Raggruppamenti e deroghe |
Numero di immatricolazioni |
Emissioni specifiche medie di CO2 (70 %) |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo corretto |
Massa media |
Emissioni medie di CO2 (100 %) |
|
AUDI AG |
P8 |
2 653 |
137,151 |
175,118 |
– 37,967 |
– 37,967 |
1 707,27 |
147,383 |
|
DR ING HCF PORSCHE AG |
P8 |
216 |
191,166 |
218,989 |
– 27,823 |
– 27,823 |
2 179,00 |
203,032 |
|
QUATTRO GmbH |
P8 |
12 |
231,500 |
197,847 |
33,653 |
33,653 |
1 951,67 |
237,333 |
|
SEAT SA |
P8 |
1 530 |
98,730 |
127,899 |
– 29,169 |
– 29,169 |
1 199,54 |
104,810 |
|
SKODA AUTO AS |
P8 |
9 409 |
115,061 |
137,318 |
– 22,257 |
– 22,427 |
1 300,82 |
124,157 |
|
VOLKSWAGEN AG |
P8 |
185 710 |
164,086 |
185,477 |
– 21,391 |
– 21,391 |
1 818,66 |
179,637 |
Tabella 6
Valori relativi ai risultati raggiunti dal raggruppamento VOLKSWAGEN GROUP LCV confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 per l'anno civile 2014
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Nome del raggruppamento di costruttori |
Raggruppamento |
Numero di immatricolazioni |
Emissioni specifiche medie di CO2 (70 %) |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo corretto |
Massa media |
Emissioni medie di CO2 (100 %) |
|
VOLKSWAGEN GROUP LCV |
P8 |
199 530 |
159,447 |
182,664 |
– 23,217 |
– 23,218 |
1 788,41 |
176,047 |
Note esplicative per le tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6:
Colonna A
Tabelle 1, 3 e 5: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.
Tabelle 2, 4 e 6: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.
Colonna B
«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento costituito a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile in questione.
Colonna C
«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa o al CO2 e ai dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessun'altra ragione.
Colonna D
Tabelle 1 e 2: «Emissioni specifiche medie di CO2 (80 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011, sulla base dell'80 % dei veicoli del parco auto del costruttore che emettono le emissioni più basse. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2. Le emissioni specifiche medie di CO2 comprendono le riduzioni di emissioni derivanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011 o dalle innovazioni ecocompatibili di cui all'articolo 12 di detto regolamento.
Tabelle 3 e 4: «Emissioni specifiche medie di CO2 (75 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011, sulla base del 75 % dei veicoli del parco auto del costruttore che emettono le emissioni più basse. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2. Le emissioni specifiche medie di CO2 comprendono le riduzioni di emissioni derivanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011 o dalle innovazioni ecocompatibili di cui all'articolo 12 di detto regolamento.
Tabelle 5 e 6: «Emissioni specifiche medie di CO2 (70 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 (in g CO2/km) calcolate in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011, sulla base del 70 % dei veicoli del parco auto del costruttore che emettono le emissioni più basse. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2. Le emissioni specifiche medie di CO2 comprendono le riduzioni di emissioni derivanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011.
Colonna E
«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011.
Colonna F
«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Un valore positivo nella colonna F indica che le emissioni specifiche medie di CO2 sono superiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.
Colonna G
«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che i valori in questa colonna, se diversi da quelli riportati nella colonna F, sono stati corretti per tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:
Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]
AC1= le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);
TG1= l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);
AC2= le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;
TG2= l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.
Colonna H
«Massa media», la media della massa in ordine di marcia (chilogrammi) dei veicoli attribuiti al costruttore.
Colonna I
«Emissioni medie di CO2 (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma escludono le riduzioni di emissioni derivanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011.
|
11.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/66 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/583 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2019
che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2017 e per alcuni costruttori appartenenti al raggruppamento Volkswagen per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2019) 2359]
(I testi in lingua ceca, francese, inglese, italiana, neerlandese, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 443/2009, la Commissione è tenuta a calcolare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di autovetture nell'Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori. Sulla base di questo calcolo, la Commissione è tenuta a stabilire se costruttori e raggruppamenti hanno raggiunto i loro obiettivi per le emissioni specifiche. |
|
(2) |
I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche si basano sulle immatricolazioni di autovetture nuove negli Stati membri nel corso dell'anno civile precedente. |
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(3) |
Tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i dati per il 2017. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti. |
|
(4) |
Il 23 aprile 2018 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 91 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO2 e ai loro obiettivi per le emissioni specifiche per il 2017. Ai costruttori è stato chiesto di verificare suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. 35 costruttori hanno notificato errori entro il termine stabilito. |
|
(5) |
Per i restanti 56 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi per le emissioni specifiche. Per due costruttori tutti i veicoli indicati nella serie di dati provvisori non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009. |
|
(6) |
La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e le relative giustificazioni per la loro correzione e le serie di dati provvisori sono state confermate o modificate. |
|
(7) |
Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o errati, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, si dovrebbe tenere conto del fatto che i costruttori non possono verificare né correggere questi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO2 e ai valori di massa in tali dati. |
|
(8) |
Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivo per le emissioni specifiche dedotto dalle emissioni specifiche medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dal medesimo obiettivo calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche. |
|
(9) |
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, un costruttore deve essere considerato adempiente rispetto al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo o sia membro di un raggruppamento che soddisfa l'obiettivo per le emissioni specifiche. Su tale base, occorre ritenere che la Société des Automobiles Alpine SAS, l'Automobili Lamborghini S.p.A. e la Mazda Motor Corporation superano i loro obiettivi per le emissioni specifiche per il 2017. |
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(10) |
Il 3 novembre 2015 il gruppo Volkswagen ha rilasciato una dichiarazione in merito alle irregolarità riscontrate nel determinare i livelli di CO2 per l'omologazione di alcuni dei suoi veicoli. A seguito di un'indagine approfondita sono stati ottenuti chiarimenti sufficienti per confermare o modificare i dati provvisori per Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft, Bugatti Automotive S.A.S, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S., e Volkswagen AG per gli anni civili 2014, 2015, 2016 e 2017. Occorrono tuttavia ulteriori chiarimenti da parte del Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG per quanto riguarda possibili irregolarità nei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante indicati nella scheda di omologazione delle emissioni relativa ad un modello di veicolo. Di conseguenza, i valori per gli anni civili per il raggruppamento Volkswagen e il suo membro Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG non possono essere confermati né modificati. |
|
(11) |
A norma dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (2) della Commissione, la Commissione ha effettuato una verifica ad hoc delle riduzioni di CO2 certificate con riferimento alla decisione di esecuzione 2013/341/UE (3) della Commissione e alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158 (4) della Commissione. La verifica ha evidenziato risultati soddisfacenti per quanto riguarda i risparmi di CO2 certificati con riferimento alla decisione di esecuzione 2013/341/UE. Tuttavia, per quanto riguarda la decisione di esecuzione (UE) 2015/158, tra il risparmio certificato di CO2 di due alternatori efficienti installati nei veicoli prodotti da Daimler AG e quello verificato dalla Commissione è stata riscontrata una differenza, rispettivamente del 9 % e del 23 %. La Commissione ha notificato alla Daimler AG gli scostamenti rilevati e ha invitato il costruttore a fornire elementi che dimostrino l'accuratezza dei risparmi certificati di CO2. |
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(12) |
Sulla base delle informazioni fornite da Daimler AG, la Commissione ha rilevato che la differenza nei risparmi era dovuta alla differenza delle modalità di applicazione del metodo di prova, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158, ai fini della certificazione. Più precisamente, prima della prova di certificazione è stato eseguito un rodaggio degli alternatori efficienti, anche se la metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione in questione non prescrive né consente un rodaggio specifico degli alternatori efficienti da effettuare al di fuori della prova di certificazione. |
|
(13) |
Dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 si desume che, al fine di tenere conto dei risparmi di CO2 realizzati con tecnologie innovative per il calcolo delle emissioni medie specifiche di un costruttore, questi risparmi devono apportare un contributo verificato alla riduzione di CO2, conformemente ad una metodologia in grado di fornire risultati verificabili, ripetibili e comparabili. Poiché la riduzione certificata di CO2 di due alternatori efficienti in determinati veicoli prodotti da Daimler AG non è stata confermata dalla verifica effettuata sulla base della metodologia di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158, i risparmi certificati di CO2 attribuiti a tali innovazioni ecocompatibili, in totale 0,292 g di CO2/km, non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di Daimler AG. |
|
(14) |
I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati dalla presente decisione, possono essere oggetto di revisione qualora le autorità nazionali competenti confermino l'esistenza di irregolarità relative ai valori delle emissioni di CO2 forniti per stabilire se il costruttore ha raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Nell'allegato I sono riportati i valori relativi ai risultati ottenuti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di autovetture e per ciascun raggruppamento di costruttori di autovetture, in relazione all'anno civile 2017.
2. Nell'allegato II sono riportati i valori relativi ai risultati ottenuti da Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft, Bugatti Automotive S.A.S, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S., e Volkswagen AG, confermati o modificati per gli anni civili 2014, 2015 e 2016.
Articolo 2
Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009:
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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(4) |
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(5) |
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(6) |
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(7) |
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(8) |
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(9) |
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(10) |
AVTOVAZ JSC Rappresentato nell'Unione da:
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(11) |
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(12) |
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(13) |
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(14) |
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(15) |
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(16) |
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(17) |
BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED Rappresentato nell'Unione da:
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(18) |
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(19) |
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(20) |
FCA US LLC Rappresentato nell'Unione da:
|
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(21) |
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(22) |
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(23) |
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(24) |
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(25) |
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(26) |
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(27) |
|
|
(28) |
Ford India Private Ltd. Rappresentato nell'Unione da:
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(29) |
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(30) |
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|
(31) |
General Motors Holdings LLC Rappresentato nell'Unione da:
|
|
(32) |
GM Korea Company Rappresentato nell'Unione da:
|
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(33) |
Great Wall Motor Company Ltd Rappresentato nell'Unione da:
|
|
(34) |
Honda Automobile (China) Co., Ltd. Rappresentato nell'Unione da:
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(35) |
Honda Motor Co., Ltd. Rappresentato nell'Unione da:
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(36) |
Honda Turkiye A.S. Rappresentato nell'Unione da:
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(37) |
|
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(38) |
Hyundai Motor Company Rappresentato nell'Unione da:
|
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(39) |
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. Rappresentato nell'Unione da:
|
|
(40) |
|
|
(41) |
|
|
(42) |
Hyundai Motor India Ltd. Rappresentato nell'Unione da:
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|
(43) |
|
|
(44) |
KIA Motors Corporation Rappresentato nell'Unione da:
|
|
(45) |
|
|
(46) |
|
|
(47) |
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|
(48) |
|
|
(49) |
|
|
(50) |
|
|
(51) |
|
|
(52) |
Mahindra & Mahindra Ltd. Rappresentato nell'Unione da:
|
|
(53) |
|
|
(54) |
Maruti Suzuki India Ltd. Rappresentato nell'Unione da:
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|
(55) |
|
|
(56) |
Mazda Motor Corporation Rappresentato nell'Unione da:
|
|
(57) |
|
|
(58) |
|
|
(59) |
|
|
(60) |
Mitsubishi Motors Corporation MMC Rappresentato nell'Unione da:
|
|
(61) |
|
|
(62) |
Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh Rappresentato nell'Unione da:
|
|
(63) |
|
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(64) |
Nissan International SA Rappresentato nell'Unione da:
|
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(65) |
|
|
(66) |
|
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(67) |
|
|
(68) |
|
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(69) |
|
|
(70) |
|
|
(71) |
|
|
(72) |
|
|
(73) |
|
|
(74) |
|
|
(75) |
|
|
(76) |
|
|
(77) |
|
|
(78) |
|
|
(79) |
|
|
(80) |
|
|
(81) |
SsangYong Motor Company Rappresentato nell'Unione da:
|
|
(82) |
Subaru Cooperation Rappresentato nell'Unione da:
|
|
(83) |
Suzuki Motor Corporation Rappresentato nell'Unione da:
|
|
(84) |
Suzuki Motor Thailand Co. Ltd. Rappresentato nell'Unione da:
|
|
(85) |
Tecno Meccanica Imola S.p.A Rappresentato nell'Unione da:
|
|
(86) |
Tesla Motors Ltd. Rappresentato nell'Unione da:
|
|
(87) |
|
|
(88) |
|
|
(89) |
|
|
(90) |
|
|
(91) |
|
|
(92) |
|
|
(93) |
|
|
(94) |
|
|
(95) |
|
|
(96) |
|
|
(97) |
|
|
(98) |
|
|
(99) |
|
|
(100) |
|
|
(101) |
|
|
(102) |
|
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).
(3) Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 31).
ALLEGATO I
Tabella 1
Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'anno civile 2017
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Nome del costruttore |
Raggruppamenti e deroghe |
Numero di immatricolazioni |
Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %) |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo corretto |
Massa media |
Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni |
Emissioni medie di CO2 (100 %) |
|
ADIDOR VOITURES SAS |
DMD |
42 |
159,000 |
|
|
|
1 300,00 |
|
159,000 |
|
ALFA ROMEO SPA |
P3 |
82 132 |
120,506 |
133,388 |
– 12,882 |
– 12,884 |
1 466,54 |
|
120,506 |
|
ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG |
DMD |
486 |
179,021 |
|
|
|
1 874,76 |
|
179,021 |
|
SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE |
|
7 |
137,000 |
119,425 |
17,575 |
17,575 |
1 161,00 |
|
137,000 |
|
ASTON MARTIN LAGONDA LTD |
D |
2 174 |
289,245 |
299,000 |
– 9,755 |
– 9,755 |
1 873,04 |
|
289,245 |
|
AUDI AG |
P13 |
776 701 |
124,527 |
137,686 |
– 13,159 |
– 13,159 |
1 560,59 |
|
124,527 |
|
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT |
P13 |
7 743 |
145,060 |
129,957 |
15,103 |
15,103 |
1 391,47 |
|
145,060 |
|
AUTOMOBILES CITROËN |
|
626 876 |
105,584 |
122,062 |
– 16,478 |
– 16,478 |
1 218,71 |
|
105,584 |
|
AUTOMOBILES PEUGEOT |
|
949 417 |
104,533 |
123,476 |
– 18,943 |
– 18,943 |
1 249,64 |
|
104,533 |
|
AVTOVAZ JSC |
P10 |
3 767 |
171,997 |
121,641 |
50,356 |
50,356 |
1 209,50 |
|
171,997 |
|
BEE BEE AUTOMOTIVE |
DMD |
4 |
0,000 |
|
|
|
763,50 |
|
0,000 |
|
BENTLEY MOTORS LTD |
D |
3 439 |
267,428 |
287,000 |
– 19,572 |
– 19,572 |
2 514,71 |
|
267,428 |
|
BLUECAR SAS |
DMD |
340 |
0,000 |
|
|
|
1 455,68 |
|
0,000 |
|
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
P1 |
965 330 |
120,794 |
138,061 |
– 17,267 |
– 17,267 |
1 568,78 |
0,173 |
120,967 |
|
BMW M GMBH |
P1 |
17 246 |
160,703 |
141,478 |
19,225 |
19,225 |
1 643,57 |
0,205 |
160,908 |
|
BUGATTI AUTOMOBILES SAS |
P13 |
13 |
517,769 |
160,949 |
356,820 |
356,820 |
2 069,62 |
|
517,769 |
|
BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED |
DMD |
1 |
0,000 |
|
|
|
2 495,00 |
|
0,000 |
|
CATERHAM CARS LIMITED |
DMD |
119 |
141,975 |
|
|
|
620,76 |
|
141,975 |
|
CHEVROLET ITALIA SPA |
P5 |
2 |
119,000 |
107,040 |
11,960 |
11,960 |
890,00 |
|
119,000 |
|
FCA US LLC |
P3 |
104 206 |
141,530 |
140,371 |
1,159 |
1,157 |
1 619,33 |
|
141,530 |
|
CNG-TECHNIK GMBH |
P4 |
517 |
162,714 |
137,815 |
24,899 |
24,899 |
1 563,40 |
|
162,714 |
|
AUTOMOBILE DACIA SA |
P10 |
456 291 |
117,496 |
121,287 |
– 3,791 |
– 3,792 |
1 201,74 |
|
117,496 |
|
DAIMLER AG |
P2 |
959 295 |
126,672 |
139,684 |
– 13,304 |
– 13,306 |
1 604,30 |
0,087 |
126,759 |
|
DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV |
DMD |
6 |
178,000 |
|
|
|
865,00 |
|
178,000 |
|
DR MOTOR COMPANY SRL |
DMD |
410 |
151,634 |
|
|
|
1 257,80 |
|
151,634 |
|
FERRARI SPA |
D |
2 578 |
282,772 |
290,000 |
– 7,228 |
– 7,228 |
1 732,75 |
|
282,772 |
|
FCA ITALY SPA |
P3 |
789 688 |
116,079 |
120,190 |
– 4,111 |
– 4,112 |
1 177,74 |
|
116,079 |
|
FORD INDIA PRIVATE LIMITED |
P4 |
35 037 |
113,770 |
114,631 |
– 0,861 |
– 0,861 |
1 056,10 |
|
113,770 |
|
FORD MOTOR COMPANY |
P4 |
19 185 |
205,214 |
149,988 |
55,226 |
55,219 |
1 829,77 |
|
205,214 |
|
FORD-WERKE GMBH |
P4 |
969 899 |
119,360 |
130,121 |
– 10,761 |
– 10,764 |
1 395,05 |
|
119,360 |
|
GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC |
P5 |
2 478 |
260,976 |
151,809 |
109,167 |
109,167 |
1 869,62 |
|
260,976 |
|
GM KOREA COMPANY |
P5 |
6 |
139,500 |
136,166 |
3,334 |
3,334 |
1 527,33 |
|
139,500 |
|
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED |
DMD |
2 |
214,500 |
|
|
|
1 735,50 |
|
214,500 |
|
HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD |
P6 |
1 |
125,000 |
117,643 |
7,357 |
7,357 |
1 122,00 |
|
125,000 |
|
HONDA MOTOR CO LTD |
P6 |
72 149 |
119,922 |
124,126 |
– 4,204 |
– 4,204 |
1 263,86 |
0,062 |
119,984 |
|
HONDA TURKIYE AS |
P6 |
766 |
138,168 |
128,157 |
10,011 |
10,011 |
1 352,07 |
0,174 |
138,342 |
|
HONDA - UK MANUFACTURING LTD |
P6 |
58 701 |
135,935 |
135,678 |
0,257 |
0,257 |
1 516,64 |
0,003 |
135,938 |
|
HYUNDAI MOTOR COMPANY |
P7 |
89 118 |
115,397 |
133,556 |
– 18,159 |
– 18,159 |
1 470,21 |
|
115,397 |
|
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS |
P7 |
172 602 |
113,695 |
115,302 |
– 1,607 |
– 1,607 |
1 070,77 |
|
113,695 |
|
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO |
P7 |
235 459 |
131,628 |
132,985 |
– 1,357 |
– 1,357 |
1 457,71 |
|
131,628 |
|
HYUNDAI MOTOR EUROPE GMBH |
P7 |
256 |
111,055 |
134,884 |
– 23,829 |
– 23,829 |
1 499,28 |
|
111,055 |
|
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD |
P7 |
3 |
134,667 |
114,703 |
19,964 |
19,964 |
1 057,67 |
|
134,667 |
|
JAGUAR LAND ROVER LIMITED |
P12/ND |
229 124 |
151,667 |
178,025 |
– 26,358 |
– 26,358 |
1 953,18 |
|
151,667 |
|
KIA MOTORS CORPORATION |
P8 |
299 233 |
113,941 |
127,350 |
– 13,409 |
– 13,409 |
1 334,42 |
|
113,941 |
|
KIA MOTORS SLOVAKIA SRO |
P8 |
156 263 |
132,944 |
132,392 |
0,552 |
0,552 |
1 444,74 |
|
132,944 |
|
KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB |
DMD |
3 |
381,000 |
|
|
|
1 442,00 |
|
381,000 |
|
KTM-SPORTMOTORCYCLE AG |
DMD |
27 |
191,667 |
|
|
|
886,11 |
|
191,667 |
|
LADA AUTOMOBILE GMBH |
DMD |
917 |
216,000 |
|
|
|
1 285,15 |
|
216,000 |
|
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA |
D |
897 |
320,896 |
316,000 |
4,896 |
4,815 |
1 682,85 |
|
320,896 |
|
LOTUS CARS LIMITED |
D |
704 |
204,964 |
225,000 |
– 20,036 |
– 20,036 |
1 150,01 |
|
204,964 |
|
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD |
P11/ND |
111 790 |
121,564 |
123,114 |
– 1,550 |
– 1,552 |
1 221,97 |
|
121,564 |
|
MAHINDRA & MAHINDRA LTD |
DMD |
410 |
187,344 |
|
|
|
1 986,61 |
|
187,344 |
|
MAN TRUCK & BUS AG |
P13 |
3 |
194,000 |
169,299 |
24,701 |
24,701 |
2 252,33 |
|
194,000 |
|
MARUTI SUZUKI INDIA LTD |
P11/ND |
19 780 |
100,060 |
123,114 |
– 23,054 |
– 23,054 |
957,15 |
|
100,060 |
|
MASERATI SPA |
D |
8 715 |
199,485 |
242,000 |
– 42,515 |
– 42,515 |
2 150,33 |
|
199,485 |
|
MAZDA MOTOR CORPORATION |
ND |
215 697 |
130,745 |
129,426 |
1,319 |
1,319 |
1 324,24 |
0,026 |
130,771 |
|
MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED |
D |
790 |
252,158 |
270,000 |
– 17,842 |
– 17,842 |
1 525,91 |
|
252,158 |
|
MERCEDES-AMG GMBH |
P2 |
2 111 |
241,227 |
142,677 |
98,550 |
98,550 |
1 669,80 |
|
241,227 |
|
MG MOTOR UK LIMITED |
D |
4 385 |
128,122 |
146,000 |
– 17,878 |
– 17,878 |
1 301,50 |
|
128,122 |
|
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC |
P9 |
75 724 |
125,682 |
138,791 |
– 13,109 |
– 13,109 |
1 584,76 |
|
125,682 |
|
MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME |
P9 |
9 |
135,000 |
127,377 |
7,623 |
7,623 |
1 335,00 |
|
135,000 |
|
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH |
P9 |
29 213 |
96,637 |
108,541 |
– 11,904 |
– 11,904 |
922,84 |
|
96,637 |
|
MORGAN TECHNOLOGIES LTD |
DMD |
415 |
194,535 |
|
|
|
1 083,06 |
|
194,535 |
|
NISSAN INTERNATIONAL SA |
|
562 522 |
116,915 |
128,675 |
– 11,760 |
– 11,760 |
1 363,41 |
|
116,915 |
|
NOBLE AUTOMOTIVE LTD |
D |
2 |
335,500 |
|
|
|
1 416,00 |
|
335,500 |
|
ADAM OPEL GMBH |
P5 |
748 316 |
123,837 |
127,333 |
– 3,496 |
– 3,496 |
1 334,05 |
|
123,837 |
|
OPEL AUTOMOBILE GMBH |
|
168 684 |
123,572 |
127,263 |
– 3,691 |
– 3,691 |
1 332,52 |
0,006 |
123,578 |
|
PAGANI AUTOMOBILI SPA |
DMD |
2 |
343,000 |
|
|
|
1 340,00 |
|
343,000 |
|
PERODUA UK LIMITED |
DMD |
1 |
137,000 |
|
|
|
1 025,00 |
|
137,000 |
|
PGO AUTOMOBILES |
DMD |
3 |
202,333 |
|
|
|
1 281,67 |
|
202,333 |
|
PSA AUTOMOBILES SA |
|
503 |
130,205 |
137,935 |
– 7,730 |
– 7,730 |
1 566,03 |
|
130,205 |
|
QUATTRO GMBH |
P13 |
7 188 |
218,391 |
149,262 |
69,129 |
69,129 |
1 813,88 |
|
218,391 |
|
RADICAL MOTORSPORT LTD |
DMD |
7 |
343,000 |
|
|
|
1 148,00 |
|
343,000 |
|
RENAULT SAS |
P10 |
1 171 619 |
106,280 |
126,441 |
– 20,161 |
– 20,162 |
1 314,53 |
|
106,280 |
|
RENAULT TRUCKS |
DMD |
25 |
169,800 |
|
|
|
2 200,84 |
|
169,800 |
|
ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD |
P1 |
600 |
329,247 |
181,831 |
147,416 |
147,416 |
2 526,56 |
|
329,247 |
|
SEAT SA |
P13 |
386 597 |
117,749 |
124,835 |
– 7,086 |
– 7,087 |
1 279,38 |
|
117,749 |
|
SECMA SAS |
DMD |
50 |
133,560 |
|
|
|
686,86 |
|
133,560 |
|
SKODA AUTO AS |
P13 |
660 580 |
115,948 |
126,105 |
– 10,157 |
– 10,255 |
1 307,18 |
0,023 |
115,971 |
|
SSANGYONG MOTOR COMPANY |
ND |
16 426 |
157,207 |
167,573 |
– 10,366 |
– 10,366 |
1 668,47 |
|
157,207 |
|
SUBARU CORPORATION |
ND |
28 951 |
160,390 |
164,616 |
– 4,226 |
– 4,226 |
1 594,90 |
|
160,390 |
|
SUZUKI MOTOR CORPORATION |
P11/ND |
78 324 |
114,500 |
123,114 |
– 8,614 |
– 8,614 |
964,30 |
|
114,500 |
|
SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD |
P11/ND |
23 258 |
96,756 |
123,114 |
– 26,358 |
– 26,358 |
882,16 |
|
96,756 |
|
TECNO MECCANICA IMOLA SPA |
DMD |
4 |
0,000 |
|
|
|
749,50 |
|
0,000 |
|
TESLA MOTORS LTD |
|
17 780 |
0,000 |
172,304 |
– 172,304 |
– 172,304 |
2 318,09 |
|
0,000 |
|
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA |
|
692 814 |
103,069 |
127,740 |
– 24,671 |
– 24,906 |
1 342,94 |
|
103,069 |
|
VOLKSWAGEN AG |
P13 |
1 634 804 |
120,391 |
130,638 |
– 10,247 |
– 10,250 |
1 406,36 |
|
120,391 |
|
VOLVO CAR CORPORATION |
|
277 748 |
124,437 |
146,260 |
– 21,823 |
– 21,823 |
1 748,19 |
|
124,437 |
Tabella 2
Valori relativi ai risultati raggiunti dai raggruppamenti confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'anno civile 2017
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Nome del raggruppamento di costruttori |
Raggruppamento |
Numero di immatricolazioni |
Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %) |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo corretto |
Massa media |
Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni |
Emissioni medie di CO2 (100 %) |
|
BMW GROUP |
P1 |
983 176 |
121,621 |
138,147 |
– 16,526 |
– 16,526 |
1 570,67 |
0,173 |
121,794 |
|
DAIMLER AG |
P2 |
961 406 |
126,924 |
139,690 |
– 13,058 |
– 13,061 |
1 604,44 |
0,087 |
127,011 |
|
FCA ITALY SPA |
P3 |
976 026 |
119,169 |
123,455 |
– 4,286 |
– 4,288 |
1 249,19 |
|
119,169 |
|
FORD-WERKE GMBH |
P4 |
1 024 638 |
120,798 |
129,967 |
– 9,169 |
– 9,172 |
1 391,68 |
|
120,798 |
|
GENERAL MOTORS |
P5 |
750 802 |
124,290 |
127,414 |
– 3,124 |
– 3,124 |
1 335,82 |
|
124,290 |
|
HONDA MOTOR EUROPE LTD |
P6 |
131 617 |
127,170 |
129,301 |
– 2,131 |
– 2,131 |
1 377,11 |
0,036 |
127,206 |
|
HYUNDAI |
P7 |
497 438 |
122,487 |
126,952 |
– 4,465 |
– 4,465 |
1 325,71 |
|
122,487 |
|
KIA |
P8 |
455 496 |
120,460 |
129,080 |
– 8,620 |
– 8,620 |
1 372,27 |
|
120,460 |
|
MITSUBISHI MOTORS |
P9 |
104 946 |
117,597 |
130,369 |
– 12,772 |
– 12,772 |
1 400,48 |
|
117,597 |
|
RENAULT |
P10 |
1 631 677 |
109,568 |
124,989 |
– 15,421 |
– 15,422 |
1 282,75 |
|
109,568 |
|
RAGGRUPPAMENTO SUZUKI |
P11/ND |
233 152 |
114,892 |
123,114 |
– 8,222 |
– 8,223 |
1 079,05 |
|
114,892 |
|
TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER |
P12/ND |
229 124 |
151,667 |
178,025 |
– 26,358 |
– 26,358 |
1 953,18 |
|
151,667 |
|
VW GROUP PC (1) |
P13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Note esplicative per le tabelle 1 e 2:
Colonna A
Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.
Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.
Colonna B
«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'anno civile 2017.
«ND» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di nicchia in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'anno civile 2017;
«DMD» significa che si applica una deroga de minimis a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, ossia un costruttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2017 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non è tenuto a soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche;
«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2017.
Colonna C
«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di nuove autovetture immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa e/o al CO2 e i dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessun'altra ragione.
Colonna D
«Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 (in g CO2/km) che sono state calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2. Le emissioni specifiche medie di CO2 comprendono le riduzioni delle emissioni risultanti dall'uso di tecnologie innovative di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 (si veda anche la nota alla colonna I).
Colonna E
«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009.
Colonna F
«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Un valore positivo nella colonna F indica che le emissioni specifiche medie di CO2 sono superiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.
Colonna G
«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che i valori in questa colonna, se diversi da quelli riportati nella colonna F, sono stati corretti per tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore si applica solo se il costruttore ha notificato i dati alla Commissione attribuendo loro il codice di errore B conformemente a quanto stabilito nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (2). Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:
Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]
AC1= le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);
TG1= l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);
AC2= le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;
TG2= l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.
Colonna H
Per «massa media» si intende la media della massa in ordine di marcia (chilogrammi) dei veicoli attribuiti al costruttore.
Colonna I
«Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni», le riduzioni delle emissioni di cui si tiene conto per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 elencate nella colonna D derivanti dall'uso di tecnologie innovative che apportano un contributo verificato alle riduzioni di CO2 e che sono state approvate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.
Colonna J
«Emissioni medie di CO2 (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma escludono le riduzioni di emissioni derivanti dalle tecnologie innovative di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.
(1) I dati per il raggruppamento VW Group PC non possono essere confermati né modificati per l'anno civile 2017.
(2) Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 15).
ALLEGATO II
Tabella 1
Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori che sono membri del raggruppamento VW GROUP PC confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'anno civile 2016
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Nome del costruttore |
Raggruppamenti e deroghe |
Numero di immatricolazioni |
Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %) |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo corretto |
Massa media |
Emissioni medie di CO2 (100 %) |
|
AUDI AG |
P14 |
783 896 |
124,968 |
138,723 |
– 13,755 |
– 14,046 |
1 583,27 |
124,968 |
|
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT |
P14 |
9 950 |
144,517 |
130,000 |
14,517 |
14,017 |
1 392,40 |
144,517 |
|
BUGATTI AUTOMOBILES SAS |
P14 |
7 |
568,143 |
157,376 |
410,767 |
396,747 |
1 991,43 |
568,143 |
|
QUATTRO GMBH |
P14 |
9 275 |
214,612 |
147,126 |
67,486 |
67,465 |
1 767,14 |
214,612 |
|
SEAT SA |
P14 |
340 155 |
115,849 |
123,936 |
– 8,087 |
– 8,088 |
1 259,70 |
115,849 |
|
SKODA AUTO AS |
P14 |
627 533 |
111,894 |
124,918 |
– 13,024 |
– 13,189 |
1 281,20 |
111,894 |
|
VOLKSWAGEN AG |
P14 |
1 651 339 |
118,551 |
130,216 |
– 11,665 |
– 11,754 |
1 397,13 |
118,551 |
Tabella 2
Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori che sono membri del raggruppamento VW GROUP PC confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'anno civile 2015
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Nome del costruttore |
Raggruppamenti e deroghe |
Numero di immatricolazioni |
Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %) |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo corretto |
Massa media |
Emissioni medie di CO2 (100 %) |
|
AUDI AG |
P14 |
717 933 |
126,245 |
139,941 |
– 13,696 |
– 13,696 |
1 589,53 |
126,834 |
|
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT |
P14 |
11 710 |
142,770 |
131,387 |
11,383 |
11,383 |
1 402,36 |
142,770 |
|
BUGATTI AUTOMOBILES SAS |
P14 |
7 |
541,857 |
160,959 |
380,898 |
380,898 |
2 049,43 |
541,857 |
|
QUATTRO GMBH |
P14 |
6 313 |
224,593 |
149,793 |
74,800 |
74,800 |
1 805,11 |
224,593 |
|
SEAT SA |
P14 |
332 980 |
116,577 |
124,324 |
– 7,747 |
– 7,747 |
1 247,79 |
116,577 |
|
SKODA AUTO AS |
P14 |
585 553 |
115,511 |
125,552 |
– 10,041 |
– 10,041 |
1 274,68 |
115,511 |
|
VOLKSWAGEN AG |
P14 |
1 655 305 |
118,259 |
130,864 |
– 12,605 |
– 12,605 |
1 390,90 |
118,853 |
Tabella 3
Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori che sono membri del raggruppamento VW GROUP PC confermati o modificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 per l'anno civile 2014
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Nome del costruttore |
Raggruppamenti e deroghe |
Numero di immatricolazioni |
Media di CO2 (80 %) corretta |
Obiettivo per le emissioni specifiche |
Scostamento dall'obiettivo |
Scostamento dall'obiettivo corretto |
Massa media |
Media di CO2 (100 %) |
|
AUDI AG |
P12 |
683 752 |
121,362 |
138,499 |
– 17,137 |
– 17,137 |
1 557,98 |
131,253 |
|
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT |
P12 |
5 018 |
145,034 |
131,858 |
13,176 |
13,176 |
1 412,66 |
151,730 |
|
BENTLEY MOTORS LTD |
P12 |
2 249 |
285,434 |
181,668 |
103,766 |
103,670 |
2 502,60 |
301,128 |
|
BUGATTI AUTOMOBILES SAS |
P12 |
17 |
552,846 |
160,388 |
392,458 |
392,458 |
2 036,94 |
558,647 |
|
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA |
P12 |
510 |
317,490 |
144,398 |
173,092 |
173,092 |
1 687,06 |
328,422 |
|
QUATTRO GMBH |
P12 |
4 874 |
225,943 |
153,011 |
72,932 |
72,932 |
1 875,52 |
236,635 |
|
SEAT SA |
P12 |
316 545 |
110,877 |
124,039 |
– 13,162 |
– 13,164 |
1 241,57 |
117,265 |
|
SKODA AUTO AS |
P12 |
546 133 |
114,628 |
125,591 |
– 10,963 |
– 11,034 |
1 275,52 |
120,968 |
|
VOLKSWAGEN AG |
P12 |
1 549 589 |
113,030 |
130,532 |
– 17,502 |
– 17,605 |
1 383,64 |
123,868 |
Note esplicative per le tabelle 1, 2 e 3:
Colonna A
«Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.
Colonna B
Il costruttore è membro del raggruppamento VW GROUP PC (P12 o P14) costituito a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009 e l'accordo di raggruppamento è valido per gli anni civili 2014, 2015 e 2016. I dati provvisori per il raggruppamento VW GROUP PC non possono tuttavia essere confermati né modificati per nessuno di questi anni civili.
Colonna C
«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di nuove autovetture immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa e/o alla CO2 e i dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessun'altra ragione.
Colonna D
Tabelle 1, 2 e 3: «Emissioni specifiche medie di CO2 (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 (g CO2/km) calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2. Le emissioni specifiche medie di CO2 comprendono le riduzioni delle emissioni risultanti dall'uso di tecnologie innovative di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e nelle tabelle 2 e 3 le riduzioni delle emissioni derivanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009 e dall'uso della miscela «E85» conformemente all'articolo 6 di detto regolamento.
Tabella 3: «Emissioni medie di CO2 (80 %) corrette» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base dell'80 % dei veicoli che emettono le emissioni più basse in conformità dell'articolo 4, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 443/2009 e del punto 4 della comunicazione della Commissione COM(2010) 657 definitivo (1).
Colonna E
«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009.
Colonna F
«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Un valore positivo nella colonna F indica che le emissioni specifiche medie di CO2 sono superiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.
Colonna G
«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che i valori in questa colonna, se diversi da quelli riportati nella colonna F, sono stati corretti per tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore si applica solo se il costruttore ha notificato i dati alla Commissione attribuendo loro il codice di errore B a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:
Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]
AC1= le emissioni specifiche medie di CO2 inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);
TG1= l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);
AC2= le emissioni specifiche medie di CO2 esclusi i veicoli non identificabili;
TG2= l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.
Colonna H
«Massa media», la media della massa in ordine di marcia (chilogrammi) dei veicoli attribuiti al costruttore.
Colonna I
Tabelle 1, 2 e 3: «Emissioni medie di CO2 (100 %)» sono le emissioni specifiche medie di CO2 calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO2 tengono conto degli errori notificati alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO2 ma escludono le riduzioni di emissioni derivanti dalle innovazioni tecnologiche di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009. Per gli anni civili 2014 e 2015 (tabelle 2 e 3) sono escluse dal calcolo anche le riduzioni delle emissioni derivanti dalle disposizioni relative ai supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009 e sull'uso della miscela «E85» di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento.
(1) Comunicazione della Commissione, del 10 novembre 2010, concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove (COM(2010) 657 definitivo).