ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 96

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
5 aprile 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/548 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta Piemonte (DOP)

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/549 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta Cataluña/Catalunya (DOP)

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/550 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta Tierra de León (DOP)

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/551 della Commissione, del 3 aprile 2019, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta Graves supérieures (DOP)

5

 

*

Regolamento (UE) 2019/552 della Commissione, del 4 aprile 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim in o su determinati prodotti ( 1 )

6

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2019/553 della Commissione, del 3 aprile 2019, sulla cibersicurezza nel settore dell'energia [notificata con il numero C(2019) 2400]

50

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( GU L 69 del 15.3.2016 )

55

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/548 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2019

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Piemonte» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Piemonte», presentata dall'Italia in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Piemonte» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 435 del 3.12.2018, pag. 11.


5.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/549 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2019

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Cataluña»/«Catalunya» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Cataluña»/«Catalunya», presentata dalla Spagna in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Cataluña»/«Catalunya» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 437 del 4.12.2018, pag. 5.


5.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/550 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2019

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Tierra de León» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Tierra de León», presentata dalla Spagna in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La modifica prevede la variazione della denominazione da «Tierra de León» a «León».

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2).

(3)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Tierra de León» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 439 del 6.12.2018, pag. 4.


5.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/551 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2019

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Graves supérieures» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Graves supérieures», presentata dalla Francia conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Graves supérieures» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 449 del 13.12.2018, pag. 22.


5.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/6


REGOLAMENTO (UE) 2019/552 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2019

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 luglio 2018 la commissione del Codex alimentarius ha adottato nuovi limiti massimi di residui del Codex (CXL) per le sostanze azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenazaquin, fenpropimorf, fenpirossimato, flonicamid, fluopyram, flupyradifurone, fosetil, imazamox, imazapir, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, picoxystrobin, protioconazolo, quinclorac, saflufenacil, spinetoram, tebuconazolo, triflossistrobina e triflumezopyrim (2).

(2)

I livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati per queste sostanze negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, a eccezione del bicyclopyrone e del triflumezopyrim, per i quali non sono stati fissati LMR specifici e che non sono stati inclusi nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

(3)

In conformità all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.

(4)

L'Unione ha formulato una riserva (4) al Comitato Codex sui residui di antiparassitari riguardo ai limiti CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: bicyclopyrone (frattaglie commestibili di mammiferi); difenoconazolo (pomacee, riso); fenazaquin (tutti i prodotti); fenpropimorf (banane); fenpirossimato (pere, cetrioli, meloni, peperoni, chicchi di caffè, agrumi, prodotti di origine animale); flonicamid (tutti i prodotti); fluopyram (latte, riso, piselli secchi); flupyradifurone (tutti i prodotti); imazamox (tutti i prodotti); imazapir (tutti i prodotti); oxamil (cetrioli, zucche); picoxystrobin (tutti i prodotti); quinclorac (tutti i prodotti); saflufenacil (tutti i prodotti); spinetoram (avocado, prugne, prodotti di origine animale); tebuconazolo (tutti i prodotti); triflossistrobina (cavoli cappucci).

(5)

I CXL per le sostanze azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim, che non figurano al considerando 4, dovrebbero pertanto essere inclusi come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, a eccezione dei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non indicati nell'allegato I di tale regolamento o sono a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell'Unione (5).

(6)

Nel quadro di una procedura di autorizzazione per l'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva fosfonati di potassio sulle more di rovo, i lamponi, i mirtilli, i ribes a grappoli, l'uva spina/grossularia e le bacche di sambuco, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR per il fosetil, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.

(8)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali e ha emesso un parere motivato sugli LMR proposti (6). L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e allo Stato membro e lo ha reso disponibile al pubblico.

(9)

L'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei le modifiche richieste per gli LMR erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(10)

Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-41%252FReport%252FFINAL%252FREP18_CACe.pdf.

Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendice II. Sessione quarantunesima. Roma (Italia), 2-6 luglio 2018.

(3)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(4)  Commenti dell'Unione europea sulla circolare Codex CL 2018/39-PR: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/codex_cac_41_cl_2018-39-pr.pdf.

(5)  Scientific support for preparing an EU position in the 50th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) [Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 50a sessione del Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)]. EFSA Journal (2018); 16(7):5306.

(6)  Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di fosfonati di potassio in determinate bacche e piccola frutta). EFSA Journal (2018); 16(9):5411.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II, le colonne relative a azossistrobina, clormequat, ciprodinil, fenpropimorf, fenpirossimato, oxamil, protioconazolo e triflossistrobina sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Azossistrobina

Clormequat (somma di clormequat e dei suoi sali, espressa come cloruro di clormequat)

Ciprodinil (F) (R)

Fenpropimorf (somma di isomeri) (F) (R)

Fenpirossimato (A) (F) (R)

Oxamil

Protioconazolo: protioconazolo-destio (somma di isomeri) (F)

Triflossistrobina (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0110000

Agrumi

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,5 (+)

 

0,01 (*1)

0,5

0110010

Pompelmi

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

 

 

 

(+)

 

 

0110030

Limoni

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarini

 

 

 

 

 

(+)

 

 

0110990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Frutta a guscio

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Mandorle dolci

0,01

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120050

Noci di cocco

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120060

Nocciole

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120090

Pinoli

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120100

Pistacchi

1

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0120110

Noci comuni

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120990

Altri (2)

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0130000

Pomacee

0,01 (*1)

 

2

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,7

0130010

Mele

 

0,01 (*1)

 

 

0,3 (+)

 

 

 

0130020

Pere

 

0,07 (+)

 

 

0,3 (+)

 

 

 

0130030

Cotogne

 

0,01 (*1)

 

 

0,2 (+)

 

 

 

0130040

Nespole

 

0,01 (*1)

 

 

0,2 (+)

 

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0,01 (*1)

 

 

0,2 (+)

 

 

 

0130990

Altri (2)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0140000

Drupacee

2

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

3

0140010

Albicocche

 

 

 

 

0,3 (+)

 

 

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

 

 

 

2 (+)

 

 

 

0140030

Pesche

 

 

 

 

0,3 (+)

 

 

 

0140040

Prugne

 

 

 

 

0,1 (+)

 

 

 

0140990

Altri (2)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Uve

3

0,05

3

0,01 (*1)

0,3

 

0,01 (*1)

3

0151010

Uve da tavola

 

 

 

 

(+)

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

 

(+)

 

 

 

0152000

b)

Fragole

10

0,01 (*1)

5

0,01 (*1)

0,3

 

0,01 (*1)

1

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

5

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

More di rovo

 

 

3

0,01 (*1)

0,7 (+)

 

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

0,02 (*1)

1,5 (+)

0,5 (+)

 

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

3

1,5 (+)

1,5 (+)

 

 

 

0153990

Altri (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0,01 (*1)

3

 

 

 

 

3

0154010

Mirtilli

5

 

 

0,9 (+)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154020

Mirtilli giganti americani

0,5

 

 

0,9 (+)

0,5 (+)

 

0,15

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

5

 

 

0,9 (+)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

5

 

 

0,9 (+)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

5

 

 

0,01 (*1)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

5

 

 

0,01 (*1)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154070

Azzeruoli

5

 

 

0,01 (*1)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154080

Bacche di sambuco

5

 

 

0,01 (*1)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154990

Altri (2)

5

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0160000

Frutta varia con

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

Datteri

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0161020

Fichi

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0161030

Olive da tavola

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,3

0161040

Kumquat

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0161050

Carambole

0,1

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0161060

Cachi

0,01 (*1)

 

2

 

 

 

 

0,01 (*1)

0161070

Jambul/jambolan

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0161990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Litci

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Frutti della passione/maracuja

4

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

0,3

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Melastelle/cainette

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Cachi di Virginia

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado

0,01 (*1)

 

1

0,01 (*1)

0,2

 

 

0,01 (*1)

0163020

Banane

2

 

0,02 (*1)

0,6

0,01 (*1)

(+)

 

0,05

0163030

Manghi

0,7

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163040

Papaie

0,3

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,6

0163050

Melograni

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163070

Guaiave/guave

0,01 (*1)

 

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163080

Ananas

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163090

Frutti dell'albero del pane

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163100

Durian

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0211000

a)

Patate

7

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05

 

0,02 (*1)

0,02

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

1

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0213010

Bietole

1

 

1,5

0,01 (*1)

 

 

0,1 (+)

0,02

0213020

Carote

1

 

1,5

0,04

 

 

0,1 (+)

0,1

0213030

Sedano rapa

1

 

0,3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,03

0213040

Barbaforte/rafano/cren

1

 

1,5

0,04

 

 

0,1 (+)

0,08

0213050

Topinambur

1

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0213060

Pastinaca

1

 

1,5

0,04

 

 

0,1 (+)

0,04

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

1

 

1,5

0,04

 

 

0,1 (+)

0,08

0213080

Ravanelli

1,5

 

0,3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,08

0213090

Salsefrica

1

 

1,5

0,04

 

 

0,1 (+)

0,04

0213100

Rutabaga

1

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,1 (+)

0,04

0213110

Rape

1

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,1 (+)

0,04

0213990

Altri (2)

1

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220000

Ortaggi a bulbo

10

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0220010

Aglio

 

 

0,07

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Cipolle

 

 

0,3

 

 

 

0,05 (+)

0,01 (*1)

0220030

Scalogni

 

 

0,07

 

 

 

0,05 (+)

0,01 (*1)

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

0,8

 

 

 

0,01 (*1)

0,1

0220990

Altri (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Ortaggi a frutto

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

3

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0231010

Pomodori

 

 

1,5

 

0,2 (+)

0,01  (*1)

 

0,7

0231020

Peperoni

 

 

1,5

 

0,3 (+)

0,01 (*1)

 

0,4 (+)

0231030

Melanzane

 

 

1,5

 

0,3

0,02 (+)

 

0,7

0231040

Gombi

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0231990

Altri (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

1

 

0,5

 

0,08

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,3

0232010

Cetrioli

 

 

 

 

(+)

 

 

(+)

0232020

Cetriolini

 

 

 

 

(+)

 

 

(+)

0232030

Zucchine

 

 

 

 

(+)

 

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

1

 

0,6

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,3

0233010

Meloni

 

 

 

 

 

0,01

 

 

0233020

Zucche

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

 

 

 

0,01

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

5

 

2

 

 

 

0,05 (+)

0,5

0241010

Cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

5

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,1 (+)

0,6

0242020

Cavoli cappucci

 

 

0,7

 

 

 

0,09 (+)

0,5

0242990

Altri (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

Cavoli a foglia

6

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

3 (+)

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

5

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

15

 

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

15

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Lattughe

 

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Barbarea

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0251060

Rucola

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Senape juncea

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

15

 

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252010

Spinaci

 

 

 

 

 

 

 

20

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

 

 

 

 

 

15

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0252990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,3

 

0,06

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

70

 

40

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15 (+)

0256010

Cerfoglio

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Timo

 

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Legumi

3

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

2

 

0,7 (+)

 

 

1 (+)

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

0,08

 

0,01 (*1)

 

 

0,09

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

2

 

0,01 (*1)

 

 

1,5

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

0,08

 

0,01 (*1)

 

 

0,09

0260050

Lenticchie

 

 

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0260990

Altri (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0270000

Ortaggi a stelo

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0270010

Asparagi

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,05

0270020

Cardi

15

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Sedani

15

 

30

 

 

 

0,01 (*1)

1

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

10

 

0,3

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Carciofi

5

 

4

 

 

 

0,01 (*1)

0,3

0270060

Porri

10

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,06 (+)

0,7

0270070

Rabarbaro

0,6

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Germogli di bambù

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Cuori di palma

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,15

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

0300010

Fagioli

 

 

0,2

 

 

 

0,05 (+)

 

0300020

Lenticchie

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

1 (+)

 

0300030

Piselli

 

 

0,1

 

 

 

1 (+)

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

0,1

 

 

 

1 (+)

 

0300990

Altri (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

0,4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,09 (+)

0,01 (*1)

0401020

Semi di arachide

0,2

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1) (+)

0,02

0401030

Semi di papavero

0,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,09 (+)

0,01 (*1)

0401040

Semi di sesamo

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Semi di girasole

0,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,2

0,01 (*1)

0401060

Semi di colza

0,5

7 (+)

0,02

 

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0401070

Semi di soia

0,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,2

0,05

0401080

Semi di senape

0,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,09 (+)

0,01 (*1)

0401090

Semi di cotone

0,7

0,7

0,02 (*1)

 

 

 

0,3

0,4

0401100

Semi di zucca

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Semi di cartamo

0,4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Semi di borragine

0,4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Semi di camelina/dorella

0,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,04 (+)

0,01 (*1)

0401140

Semi di canapa

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Semi di ricino

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Frutti oleaginosi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Olive da olio

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Semi di palma

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Frutti di palma

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Capoc

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

CEREALI

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0500010

Orzo

1,5

3

4

0,4

 

 

0,2 (+)

0,5

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Mais/granturco

0,02

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,1

0,02

0500040

Miglio

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Avena

1,5

15

4

0,4

 

 

0,05 (+)

0,4 (+)

0500060

Riso

5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

0500070

Segale

0,5

8

0,5

0,15

 

 

0,05 (+)

0,3

0500080

Sorgo

10

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Frumento

0,5

7

0,5

0,15

 

 

0,1 (+)

0,3

0500990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

8

 

 

 

0620000

Chicchi di caffè

0,03

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0631000

a)

Fiori

60

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

0631010

Camomilla

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

60

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

0632010

Fragola

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

0,3

 

1,5 (+)

 

 

 

 

 

0633010

Valeriana

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

0640000

Semi di cacao

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0700000

LUPPOLO

30

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

SPEZIE

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Semi

0,3

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anice verde

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Frutta

0,3

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cannella

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Zenzero (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Curcuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Altri (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Zafferano

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0900010

Barbabietole da zucchero

0,2

 

 

0,03

 

 

 

0,02

0900020

Canne da zucchero

0,05

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0900030

Radici di cicoria

0,09

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0900990

Altri (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

(+)

 

 

 

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1011000

a)

Suini

(+)

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,04

1011010

Muscolo

0,01 (*1)

0,3

 

0,04

 

 

0,01

 

1011020

Grasso

0,05

0,15

 

0,05

 

 

0,02

 

1011030

Fegato

0,07

1,5

 

0,7

 

 

0,5 (+)

 

1011040

Rene

0,07

1,5

 

0,7

 

 

0,5 (+)

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,07

1,5

 

0,7

 

 

0,5 (+)

 

1011990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,5 (+)

 

1012000

b)

Bovini

(+)

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Muscolo

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,15

0,01 (*1)

 

0,01

0,04

1012020

Grasso

0,05

0,15

0,02 (*1)

0,2

0,01 (*1)

 

0,02

0,06

1012030

Fegato

0,07

1,5

0,05

3

0,08 (+)

 

0,5 (+)

0,07

1012040

Rene

0,07

1,5

0,05

0,7

0,09 (+)

 

0,5 (+)

0,04

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,07

1,5

0,02 (*1)

3

0,09

 

0,5 (+)

0,07

1012990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5 (+)

0,02 (*1)

1013000

c)

Ovini

(+)

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Muscolo

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,15

0,01 (*1)

 

0,01

0,04

1013020

Grasso

0,05

0,15

0,02 (*1)

0,2

0,01 (*1)

 

0,02

0,06

1013030

Fegato

0,07

1,5

0,05

3

0,08 (+)

 

0,5 (+)

0,07

1013040

Rene

0,07

1,5

0,05

0,7

0,09 (+)

 

0,5 (+)

0,04

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,07

1,5

0,02 (*1)

3

0,09

 

0,5 (+)

0,07

1013990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5 (+)

0,02 (*1)

1014000

d)

Caprini

(+)

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Muscolo

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,15

0,01 (*1)

 

0,01

0,04

1014020

Grasso

0,05

0,15

0,02 (*1)

0,2

0,01 (*1)

 

0,02

0,06

1014030

Fegato

0,07

1,5

0,05

3

0,08 (+)

 

0,5 (+)

0,07

1014040

Rene

0,07

1,5

0,05

0,7

0,09 (+)

 

0,5 (+)

0,04

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,07

1,5

0,02 (*1)

3

0,09

 

0,5 (+)

0,07

1014990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5 (+)

0,02 (*1)

1015000

e)

Equidi

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Muscolo

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,15

0,01 (*1)

 

0,01

0,04

1015020

Grasso

0,05

0,15

0,02 (*1)

0,2

0,01 (*1)

 

0,02

0,06

1015030

Fegato

0,07

1,5

0,05

3

0,08

 

0,5 (+)

0,07

1015040

Rene

0,07

1,5

0,05

0,7

0,09

 

0,5 (+)

0,04

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,07

1,5

0,02 (*1)

3

0,09

 

0,5 (+)

0,07

1015990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5 (+)

0,02 (*1)

1016000

f)

Pollame

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,04

1016010

Muscolo

 

0,05

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

1016020

Grasso

 

0,05

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

1016030

Fegato

 

0,15

 

 

 

 

0,1

 

1016040

Rene

 

0,15

 

 

 

 

0,1

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,15

 

 

 

 

0,1

 

1016990

Altri (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Muscolo

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,15

0,01 (*1)

 

0,01

0,04

1017020

Grasso

0,05

0,15

0,02 (*1)

0,2

0,01 (*1)

 

0,02

0,06

1017030

Fegato

0,07

1,5

0,05

3

0,08

 

0,5 (+)

0,07

1017040

Rene

0,07

1,5

0,05

0,7

0,09

 

0,5 (+)

0,04

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,07

1,5

0,02 (*1)

3

0,09

 

0,5 (+)

0,07

1017990

Altri (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5 (+)

0,02 (*1)

1020000

Latte

0,01 (*1) (+)

0,5

0,02 (*1)

0,015

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

1020010

Bovini

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Equini

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01 (*1) (+)

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

1030010

Galline

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,04

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01

0,02 (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Liposolubile

Azossistrobina

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 1o luglio 2017 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0251050

Barbarea

0251060

Rucola

0251070

Senape juncea

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla tossicità dei metaboliti. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 1o luglio 2017 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011000

a)

Suini

1012000

b)

Bovini

1013000

c)

Ovini

1014000

d)

Caprini

1016000

f)

Pollame

1020000

Latte

1030000

Uova di volatili

Clormequat (somma di clormequat e dei suoi sali, espressa come cloruro di clormequat)

(+)

Dati di monitoraggio recenti indicano che i livelli di clormequat nelle pere sono in diminuzione, ma permangono al di sopra del limite di determinazione a motivo degli impieghi precedenti. È pertanto opportuno, in attesa della presentazione di ulteriori dati di monitoraggio, fissare un LMR provvisorio a un valore di 0,07 mg/kg. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 13 aprile 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0130020

Pere

(+)

I dati di monitoraggio indicano che la contaminazione crociata di funghi coltivati non trattati può verificarsi con paglia regolarmente trattata con clormequat. Tale contaminazione crociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 13 aprile 2021 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0280010

Funghi coltivati

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 13 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0401060

Semi di colza

Ciprodinil (F) (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

 

Ciprodinil - codice 1000000 eccetto 1020000 , 1040000 : ciprodinil [somma di ciprodinil e CGA 304075 (libero), espressa come ciprodinil].

 

Ciprodinil - 1020000 : ciprodinil [somma di ciprodinil e CGA 304075 (libero e coniugato), espressa come ciprodinil].

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e/o conferma. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 14 marzo 2017 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120010

Mandorle dolci

0633000

c)

Radici

0840000

Spezie da radici e rizomi

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

Fenpropimorf (somma di isomeri) (F) (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

Fenpropimorf - codice 1000000 : acido carbossilico fenpropimorf (BF 421-2) espresso come fenpropimorf.

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 3 febbraio 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0153020

More selvatiche

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

0154010

Mirtilli

0154020

Mirtilli giganti americani

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

Fenpirossimato (A) (F) (R)

(A)

=

I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per il metabolita M-3 non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento di cui alla prima frase entro il 7 aprile 2018 o, se tale norma di riferimento non sarà disponibile sul mercato entro tale data, della sua non disponibilità.

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

Fenpirossimato - codici 1012030 , 1012040 , 1013030 , 1013040 , 1014030 , 1014040 , 1015030 , 1015040 , 1017030 , 1017040 : fenpirossimato [metabolita M-3 espresso come fenpirossimato (F)].

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 7 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000

Agrumi

0130010

Mele

0130020

Pere

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 7 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0130030

Cotogne

0130040

Nespole

0130050

Nespole del Giappone

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 7 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140010

Albicocche

0140020

Ciliege (dolci)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 7 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140030

Pesche

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 7 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140040

Prugne

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 7 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151010

Uve da tavola

0151020

Uve da vino

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo nelle colture a rotazione e alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 7 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0153010

More di rovo

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, al metabolismo nelle colture a rotazione e alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 7 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0153020

More selvatiche

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo nelle colture a rotazione e alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 7 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

0154010

Mirtilli

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, al metabolismo nelle colture a rotazione e alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 7 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0154020

Mirtilli giganti americani

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo nelle colture a rotazione e alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 7 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0154070

Azzeruoli

0154080

Bacche di sambuco

0231010

Pomodori

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, al metabolismo nelle colture a rotazione e alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 7 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231020

Peperoni

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0232030

Zucchine

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo nelle colture a rotazione e alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 7 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0260010

Fagioli (con baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo, ai metodi di analisi, al metabolismo nelle colture a rotazione e alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 7 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0700000

LUPPOLO

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 7 aprile 2019 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012030

Fegato

1012040

Rene

1013030

Fegato

1013040

Rene

1014030

Fegato

1014040

Rene

Oxamil

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, al metabolismo delle colture e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 25 gennaio 2016 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110020

Arance dolci

0110050

Mandarini

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 25 gennaio 2016 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0163020

Banane

0231030

Melanzane

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

Protioconazolo: protioconazolo-destio (somma di isomeri) (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità all'immagazzinamento in conformità alla definizione proposta di residuo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213010

Bietole

0213020

Carote

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0213060

Pastinaca

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0213090

Salsefrica

0213100

Rutabaga

0213110

Rape

0220020

Cipolle

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento in conformità alla definizione proposta di residuo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220030

Scalogni

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla stabilità all'immagazzinamento in conformità alla definizione proposta di residuo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0242020

Cavoli cappucci

0270060

Porri

0300010

Fagioli

0300020

Lenticchie

0300030

Piselli

0300040

Lupini/semi di lupini

0401010

Semi di lino

0401020

Semi di arachide

0401030

Semi di papavero

0401060

Semi di colza

0401080

Semi di senape

0401130

Semi di camelina/dorella

0500010

Orzo

0500050

Avena

0500070

Segale

0500090

Frumento

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui nell'erba (componente primario dell'assunzione dietetica degli animali di allevamento). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 27 gennaio 2018 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011030

Fegato

1011040

Rene

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1011990

Altri (2)

1012030

Fegato

1012040

Rene

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1012990

Altri (2)

1013030

Fegato

1013040

Rene

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1013990

Altri (2)

1014030

Fegato

1014040

Rene

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1014990

Altri (2)

1015030

Fegato

1015040

Rene

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1015990

Altri (2)

1017030

Fegato

1017040

Rene

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1017990

Altri (2)

1020000

Latte

Triflossistrobina (F) (R)

(A)

=

I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che la norma di riferimento per CGA321113 non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato della norma di riferimento di cui alla prima frase entro il 23 luglio 2016 o, se tale norma di riferimento non sarà disponibile sul mercato entro tale data, della sua non disponibilità.

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

Triflossistrobina - codice 1000000 eccetto 1040000 : la somma di triflossistrobina e del suo metabolita (E, E)-methoxyimino- {2-[1-(3-trifluoromethyl-phenyl)-ethylideneamino-oxymethyl]-phenyl}-acetic acid (CGA 321113).

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 23 luglio 2017 oppure, se non presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0162030

Frutti della passione/maracuja

0231020

Peperoni

0232010

Cetrioli

0232020

Cetriolini

0243000

c)

Cavoli a foglia

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0260010

Fagioli (con baccello)

0500050

Avena»

2)

l'allegato III, parte A, è così modificato:

a)

le colonne relative a difenoconazolo, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam e spinetoram sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

Difenoconazolo

Fluopyram (R)

Fosetil-Al (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa come fosetil)

Isoprotiolano

Isopyrazam

Spinetoram (XDE-175)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

0,01 (*2)

 

 

0110000

Agrumi

0,6

 

75

 

0,01 (*2)

0,2

0110010

Pompelmi

 

0,4

 

 

 

 

0110020

Arance dolci

 

0,6

 

 

 

 

0110030

Limoni

 

1

 

 

 

 

0110040

Limette/lime

 

1

 

 

 

 

0110050

Mandarini

 

0,6

 

 

 

 

0110990

Altri (2)

 

0,01 (*2)

 

 

 

 

0120000

Frutta a guscio

0,05 (*2)

 

500

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0120010

Mandorle dolci

 

0,05

 

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

0,05

 

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

0,05

 

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

0,05

 

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

0,04

 

 

 

 

0120060

Nocciole

 

0,05

 

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

0,05

 

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

0,05

 

 

 

 

0120090

Pinoli

 

0,05

 

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

0,05

 

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

0,05

 

 

 

 

0120990

Altri (2)

 

0,05

 

 

 

 

0130000

Pomacee

0,8

 

150

 

0,7

0,2

0130010

Mele

 

0,6

 

 

 

 

0130020

Pere

 

0,5

 

 

 

 

0130030

Cotogne

 

0,5

 

 

 

 

0130040

Nespole

 

0,5

 

 

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0,5

 

 

 

 

0130990

Altri (2)

 

0,5

 

 

 

 

0140000

Drupacee

 

 

 

 

 

 

0140010

Albicocche

0,7

1,5

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,2

0140020

Ciliege (dolci)

0,3

2

2 (*2)

 

0,01 (*2)

2

0140030

Pesche

0,5

1,5

50

 

1,5

0,3

0140040

Prugne

0,5

0,5

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0140990

Altri (2)

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Uve

3

1,5

100

 

0,01 (*2)

0,5

0151010

Uve da tavola

 

 

 

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Fragole

2

2

100

 

0,01 (*2)

0,2

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

5

 

 

0,01 (*2)

1

0153010

More di rovo

1,5

 

300

 

 

 

0153020

More selvatiche

0,1

 

2 (*2)

 

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

1,5

 

300

 

 

 

0153990

Altri (2)

0,1

 

2 (*2)

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

 

 

 

 

0154010

Mirtilli

4

7

80

 

0,01 (*2)

0,4

0154020

Mirtilli giganti americani

0,1

3

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,4

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0,2

7

80

 

0,01 (*2)

0,5

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0,1

7

80

 

0,01 (*2)

0,4

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0,1

7

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,4

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0,1

7

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,4

0154070

Azzeruoli

0,8

3

50

 

0,4

0,4

0154080

Bacche di sambuco

0,1

7

80

 

0,01 (*2)

0,4

0154990

Altri (2)

0,1

3

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,4

0160000

Frutta varia con

 

 

 

 

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0,01 (*2)

 

 

 

 

0161010

Datteri

0,1

 

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0161020

Fichi

0,1

 

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0161030

Olive da tavola

2

 

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,07

0161040

Kumquat

0,6

 

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0161050

Carambole

0,1

 

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0161060

Cachi

0,8

 

50

 

0,4

0,05 (*2)

0161070

Jambul/jambolan

0,1

 

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0161990

Altri (2)

0,1

 

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0,01 (*2)

 

 

0,01 (*2)

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

0,1

 

150

 

 

0,05 (*2)

0162020

Litci

0,1

 

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0162030

Frutti della passione/maracuja

0,1

 

2 (*2)

 

 

0,4

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

0,15

 

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0162050

Melastelle/cainette

0,1

 

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0162060

Cachi di Virginia

0,1

 

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0162990

Altri (2)

0,1

 

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

 

 

0,05 (*2)

0163010

Avocado

0,6

0,01 (*2)

50

 

0,01 (*2)

 

0163020

Banane

0,1

0,8

2 (*2)

 

0,05

 

0163030

Manghi

0,1

1

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163040

Papaie

0,2

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163050

Melograni

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163070

Guaiave/guave

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163080

Ananas

0,1

0,01 (*2)

50

 

0,01 (*2)

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163100

Durian

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0163990

Altri (2)

0,1

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

0,01 (*2)

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

 

 

 

 

0,05 (*2)

0211000

a)

Patate

0,1

0,15

40

 

0,01 (*2)

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,1

0,1

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

 

 

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

 

 

0,2

 

0213010

Bietole

0,4

0,3

2 (*2)

 

 

 

0213020

Carote

0,4

0,4

2 (*2)

 

 

 

0213030

Sedano rapa

2

0,3

8

 

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0,4

0,3

2 (*2)

 

 

 

0213050

Topinambur

0,4

0,3

2 (*2)

 

 

 

0213060

Pastinaca

0,4

0,3

2 (*2)

 

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

0,4

0,3

2 (*2)

 

 

 

0213080

Ravanelli

0,4

0,3

25

 

 

 

0213090

Salsefrica

0,4

0,3

2 (*2)

 

 

 

0213100

Rutabaga

0,4

0,3

2 (*2)

 

 

 

0213110

Rape

0,4

0,3

2 (*2)

 

 

 

0213990

Altri (2)

0,4

0,3

2 (*2)

 

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

 

 

 

 

0,01 (*2)

 

0220010

Aglio

0,5

0,1

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0220020

Cipolle

0,5

0,1

50

 

 

0,05 (*2)

0220030

Scalogni

0,5

0,1

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

9

15

30

 

 

0,8

0220990

Altri (2)

0,5

0,1

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

 

 

 

0,5

0231010

Pomodori

2

0,9

100

 

0,5

 

0231020

Peperoni

0,9

3

130

 

0,09

 

0231030

Melanzane

0,6

0,9

100

 

0,5

 

0231040

Gombi

0,6

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0231990

Altri (2)

0,6

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,3

0,5

 

 

0,4

0,2

0232010

Cetrioli

 

 

80

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

75

 

 

 

0232030

Zucchine

 

 

100

 

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

75

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,2

0,4

75

 

0,3

0,05 (*2)

0233010

Meloni

 

 

 

 

 

 

0233020

Zucche

 

 

 

 

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

 

 

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,05 (*2)

0,01 (*2)

5

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,6

0,01 (*2)

5

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

 

10

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

 

 

 

0241010

Cavoli broccoli

1

0,3

 

 

 

 

0241020

Cavolfiori

0,2

0,2

 

 

 

 

0241990

Altri (2)

0,08

0,2

 

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0,3

 

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0,4

 

 

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci

0,3

 

 

 

 

 

0242990

Altri (2)

0,3

 

 

 

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

2

 

 

 

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0,7

 

 

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

0,1

 

 

 

 

0243990

Altri (2)

 

0,1

 

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

0,05 (*2)

0,1

 

 

 

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

 

0,01 (*2)

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

 

 

 

 

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

7

15

75

 

 

4

0251020

Lattughe

4

15

300

 

 

10

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

3

1,5

75

 

 

0,05 (*2)

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

4

15

75

 

 

4

0251050

Barbarea

4

15

75

 

 

4

0251060

Rucola

3

15

75

 

 

4

0251070

Senape juncea

4

15

75

 

 

4

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

4

15

75

 

 

4

0251990

Altri (2)

4

15

75

 

 

4

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

 

 

 

 

1,5

0252010

Spinaci

3

0,2

75

 

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

3

20

2 (*2)

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

4

0,2

15

 

 

 

0252990

Altri (2)

3

0,2

2 (*2)

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,5

0,1

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

4

0,3

75

 

 

0,05 (*2)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

 

75

 

 

4

0256010

Cerfoglio

10

8

 

 

 

 

0256020

Erba cipollina

4

8

 

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

10

8

 

 

 

 

0256040

Prezzemolo

10

8

 

 

 

 

0256050

Salvia

4

8

 

 

 

 

0256060

Rosmarino

4

8

 

 

 

 

0256070

Timo

4

8

 

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

10

70

 

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

4

8

 

 

 

 

0256100

Dragoncello

4

8

 

 

 

 

0256990

Altri (2)

4

8

 

 

 

 

0260000

Legumi

 

 

2 (*2)

 

0,01 (*2)

 

0260010

Fagioli (con baccello)

1

1

 

 

 

0,1

0260020

Fagioli (senza baccello)

1

0,2

 

 

 

0,05 (*2)

0260030

Piselli (con baccello)

1

1,5

 

 

 

0,1

0260040

Piselli (senza baccello)

1

0,2

 

 

 

0,05 (*2)

0260050

Lenticchie

0,05 (*2)

0,2

 

 

 

0,05 (*2)

0260990

Altri (2)

0,05 (*2)

0,9

 

 

 

0,05 (*2)

0270000

Ortaggi a stelo

 

 

 

 

0,01 (*2)

 

0270010

Asparagi

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0270020

Cardi

7

0,01 (*2)

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0270030

Sedani

7

0,01 (*2)

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

5

0,01 (*2)

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0270050

Carciofi

1,5

0,5

50

 

 

0,05 (*2)

0270060

Porri

0,6

0,7

30

 

 

0,06

0270070

Rabarbaro

5

0,01 (*2)

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0270080

Germogli di bambù

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0270090

Cuori di palma

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0270990

Altri (2)

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0300000

LEGUMI SECCHI

 

0,4

2 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0300010

Fagioli

0,06

 

 

 

 

 

0300020

Lenticchie

0,06

 

 

 

 

 

0300030

Piselli

0,15

 

 

 

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

0,06

 

 

 

 

 

0300990

Altri (2)

0,06

 

 

 

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

 

2 (*2)

0,01 (*2)

 

0,05 (*2)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

0,2

0,3

 

 

0,4

 

0401020

Semi di arachide

0,05 (*2)

0,2

 

 

0,01 (*2)

 

0401030

Semi di papavero

0,05 (*2)

0,3

 

 

0,4

 

0401040

Semi di sesamo

0,05 (*2)

0,3

 

 

0,01 (*2)

 

0401050

Semi di girasole

0,05 (*2)

0,7

 

 

0,01 (*2)

 

0401060

Semi di colza

0,5

1

 

 

0,4

 

0401070

Semi di soia

0,1

0,3

 

 

0,01 (*2)

 

0401080

Semi di senape

0,2

0,3

 

 

0,4

 

0401090

Semi di cotone

0,05 (*2)

0,8

 

 

0,01 (*2)

 

0401100

Semi di zucca

0,05 (*2)

0,3

 

 

0,01 (*2)

 

0401110

Semi di cartamo

0,05 (*2)

0,3

 

 

0,01 (*2)

 

0401120

Semi di borragine

0,05 (*2)

0,3

 

 

0,01 (*2)

 

0401130

Semi di camelina/dorella

0,05 (*2)

0,3

 

 

0,01 (*2)

 

0401140

Semi di canapa

0,05 (*2)

0,3

 

 

0,01 (*2)

 

0401150

Semi di ricino

0,05 (*2)

0,3

 

 

0,01 (*2)

 

0401990

Altri (2)

0,05 (*2)

0,02 (*2)

 

 

0,01 (*2)

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0,02 (*2)

 

 

0,01 (*2)

 

0402010

Olive da olio

2

 

 

 

 

 

0402020

Semi di palma

0,05 (*2)

 

 

 

 

 

0402030

Frutti di palma

0,05 (*2)

 

 

 

 

 

0402040

Capoc

0,05 (*2)

 

 

 

 

 

0402990

Altri (2)

0,05 (*2)

 

 

 

 

 

0500000

CEREALI

 

 

2 (*2)

 

 

0,05 (*2)

0500010

Orzo

0,3

0,2

 

0,01 (*2)

0,6

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,05 (*2)

0,2

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0500030

Mais/granturco

0,05 (*2)

0,02

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0500040

Miglio

0,05 (*2)

0,01 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0500050

Avena

0,05 (*2)

0,2

 

0,01 (*2)

0,6

 

0500060

Riso

3

0,01 (*2)

 

6

0,01 (*2)

 

0500070

Segale

0,1

0,9

 

0,01 (*2)

0,2

 

0500080

Sorgo

0,05 (*2)

1,5

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0500090

Frumento

0,1

0,9

 

0,01 (*2)

0,2

 

0500990

Altri (2)

0,05 (*2)

0,01 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

 

 

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

 

0610000

0,05 (*2)

0,05 (*2)

5 (*2)

 

 

0,1 (*2)

0620000

Chicchi di caffè

0,05 (*2)

0,05 (*2)

5 (*2)

 

 

0,1 (*2)

0630000

Infusioni di erbe da

20

 

500

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

0,1

 

 

 

0,1 (*2)

0631010

Camomilla

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0,1

 

 

 

40

0632010

Fragola

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

2,5

 

 

 

0,1 (*2)

0633010

Valeriana

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0,05 (*2)

 

 

 

0,1 (*2)

0640000

Semi di cacao

0,05 (*2)

0,05 (*2)

2 (*2)

 

 

0,1 (*2)

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05 (*2)

0,05 (*2)

2 (*2)

 

 

0,1 (*2)

0700000

LUPPOLO

0,05 (*2)

50

2 000

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0800000

SPEZIE

 

 

 

 

 

 

0810000

Semi

0,3

 

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0810010

Anice verde

 

0,05 (*2)

 

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0,05 (*2)

 

 

 

 

0810030

Sedano

 

0,05 (*2)

 

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

0,05 (*2)

 

 

 

 

0810050

Cumino

 

0,05 (*2)

 

 

 

 

0810060

Aneto

 

70

 

 

 

 

0810070

Finocchio

 

0,05 (*2)

 

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

0,05 (*2)

 

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

0,05 (*2)

 

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

0,05 (*2)

 

 

 

 

0820000

Frutta

0,3

0,05 (*2)

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,3

0,05 (*2)

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0830010

Cannella

 

 

 

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

3

0,3

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0840020

Zenzero (10)

3

0,3

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0840030

Curcuma

3

0,3

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Altri (2)

3

0,3

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0850000

Spezie da boccioli

0,3

0,05 (*2)

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,3

0,05 (*2)

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0860010

Zafferano

 

 

 

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,3

0,05 (*2)

400

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,1 (*2)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

 

 

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0900010

Barbabietole da zucchero

0,2

0,1

2 (*2)

 

 

 

0900020

Canne da zucchero

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

 

 

 

0900030

Radici di cicoria

0,6

0,1

75

 

 

 

0900990

Altri (2)

0,05 (*2)

0,01 (*2)

2 (*2)

 

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

 

 

 

0,01 (*2)

 

 

1011000

a)

Suini

 

 

 

 

 

 

1011010

Muscolo

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1011020

Grasso

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,03

0,2

1011030

Fegato

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1011040

Rene

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1011990

Altri (2)

0,1

0,02 (*2)

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1012000

b)

Bovini

 

 

 

 

 

 

1012010

Muscolo

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1012020

Grasso

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,03

0,2

1012030

Fegato

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1012040

Rene

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1012990

Altri (2)

0,1

0,02 (*2)

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1013000

c)

Ovini

 

 

 

 

 

 

1013010

Muscolo

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1013020

Grasso

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,03

0,2

1013030

Fegato

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1013040

Rene

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1013990

Altri (2)

0,1

0,02 (*2)

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1014000

d)

Caprini

 

 

 

 

 

 

1014010

Muscolo

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1014020

Grasso

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,03

0,2

1014030

Fegato

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1014040

Rene

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1014990

Altri (2)

0,1

0,02 (*2)

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1015000

e)

Equidi

 

 

 

 

 

 

1015010

Muscolo

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1015020

Grasso

0,05

1,5

0,5 (*2)

 

0,03

0,2

1015030

Fegato

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1015040

Rene

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1015990

Altri (2)

0,1

0,02 (*2)

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1016000

f)

Pollame

0,1

 

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

 

1016010

Muscolo

 

1,5

 

 

 

0,01

1016020

Grasso

 

1

 

 

 

0,01 (*2)

1016030

Fegato

 

5

 

 

 

0,01 (*2)

1016040

Rene

 

5

 

 

 

0,01 (*2)

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

5

 

 

 

0,01 (*2)

1016990

Altri (2)

 

0,02 (*2)

 

 

 

0,01 (*2)

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

 

 

 

1017010

Muscolo

0,1

1,5

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1017020

Grasso

0,1

1,5

0,5 (*2)

 

0,03

0,2

1017030

Fegato

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1017040

Rene

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,2

8

0,5

 

0,02

0,01 (*2)

1017990

Altri (2)

0,1

0,02 (*2)

0,5 (*2)

 

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1020000

Latte

0,005 (*2)

0,6

0,1

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1020010

Bovini

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

 

 

 

1020040

Equini

 

 

 

 

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,05 (*2)

2

0,1 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1030010

Galline

 

 

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0,5 (*2)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1050000

Anfibi e rettili

0,05 (*2)

0,02 (*2)

0,5 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,05 (*2)

0,02 (*2)

0,5 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,05 (*2)

1,5

0,5 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

 

 

 

Difenoconazolo

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice:

Fluopyram - codice 1000000 eccetto 1040000 : somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25) espressa come fluopyram.»

b)

sono aggiunte le seguenti colonne relative a bicyclopyrone e triflumezopyrim:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (3)

Bicyclopyrone [somma di bicyclopyrone e dei suoi metaboliti strutturalmente correlati determinata come somma delle frazioni comuni 2-(2- methoxyethoxymethyl)-6-(trifluoromethyl) pyridine-3-carboxylic acid (SYN503780) e (2-(2-hydroxyethoxymethyl)-6- (trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid (CSCD686480), espressa come bicyclopyrone]

Triflumezopyrim

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

0110000

Agrumi

 

 

0110010

Pompelmi

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

0110030

Limoni

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

0110050

Mandarini

 

 

0110990

Altri (2)

 

 

0120000

Frutta a guscio

 

 

0120010

Mandorle dolci

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

0120060

Nocciole

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

0120090

Pinoli

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

0120990

Altri (2)

 

 

0130000

Pomacee

 

 

0130010

Mele

 

 

0130020

Pere

 

 

0130030

Cotogne

 

 

0130040

Nespole

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0130990

Altri (2)

 

 

0140000

Drupacee

 

 

0140010

Albicocche

 

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

 

0140030

Pesche

 

 

0140040

Prugne

 

 

0140990

Altri (2)

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

0151000

a)

Uve

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

0152000

b)

Fragole

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

0153010

More di rovo

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

0153990

Altri (2)

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

0154010

Mirtilli

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

0154070

Azzeruoli

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

 

0154990

Altri (2)

 

 

0160000

Frutta varia con

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

0161010

Datteri

 

 

0161020

Fichi

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Carambole

 

 

0161060

Cachi

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

 

0161990

Altri (2)

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

0162020

Litci

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

0162990

Altri (2)

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0163010

Avocado

 

 

0163020

Banane

 

 

0163030

Manghi

 

 

0163040

Papaie

 

 

0163050

Melograni

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

0163990

Altri (2)

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

 

0211000

a)

Patate

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

0212030

Ignami

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

0213010

Bietole

 

 

0213020

Carote

 

 

0213030

Sedano rapa

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

0213050

Topinambur

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

 

0213080

Ravanelli

 

 

0213090

Salsefrica

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0213110

Rape

 

 

0213990

Altri (2)

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

 

 

0220010

Aglio

 

 

0220020

Cipolle

 

 

0220030

Scalogni

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

0220990

Altri (2)

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

0231010

Pomodori

 

 

0231020

Peperoni

 

 

0231030

Melanzane

 

 

0231040

Gombi

 

 

0231990

Altri (2)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

0232030

Zucchine

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

 

0233010

Meloni

 

 

0233020

Zucche

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,03

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

0241990

Altri (2)

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

0242990

Altri (2)

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

0243990

Altri (2)

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

0251020

Lattughe

 

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

0251050

Barbarea

 

 

0251060

Rucola

 

 

0251070

Senape juncea

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

0251990

Altri (2)

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

 

0252010

Spinaci

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

0252990

Altri (2)

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

 

 

0254000

d)

Crescione acquatico

 

 

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

 

 

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

 

0256010

Cerfoglio

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

0256070

Timo

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

0256990

Altri (2)

 

 

0260000

Legumi

 

 

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

0260990

Altri (2)

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

 

0270010

Asparagi

 

 

0270020

Cardi

 

 

0270030

Sedani

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

 

0270050

Carciofi

 

 

0270060

Porri

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

0270990

Altri (2)

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

 

 

0280010

Funghi coltivati

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

 

 

0300000

LEGUMI SECCHI

 

 

0300010

Fagioli

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

0300030

Piselli

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

0300990

Altri (2)

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

 

0401000

Semi oleaginosi

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

0401060

Semi di colza

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

0401100

Semi di zucca

 

 

0401110

Semi di cartamo

 

 

0401120

Semi di borragine

 

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

0401990

Altri (2)

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altri (2)

 

 

0500000

CEREALI

 

 

0500010

Orzo

0,04

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,02  (*3)

 

0500030

Mais/granturco

0,02  (*3)

 

0500040

Miglio

0,02  (*3)

 

0500050

Avena

0,02  (*3)

 

0500060

Riso

0,02  (*3)

0,01

0500070

Segale

0,02  (*3)

 

0500080

Sorgo

0,02  (*3)

 

0500090

Frumento

0,04

 

0500990

Altri (2)

0,02  (*3)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

 

 

0610000

 

 

0620000

Chicchi di caffè

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0631010

Camomilla

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

0631030

Rosa

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

0631050

Tiglio

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

0632010

Fragola

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0633010

Valeriana

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

0640000

Semi di cacao

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

 

0700000

LUPPOLO

 

 

0800000

SPEZIE

 

 

0810000

Semi

 

 

0810010

Anice verde

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

0810030

Sedano

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

0810050

Cumino

 

 

0810060

Aneto

 

 

0810070

Finocchio

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

0820000

Frutta

 

 

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

0830000

Spezie da corteccia

 

 

0830010

Cannella

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

0840010

Liquirizia

 

 

0840020

Zenzero (10)

 

 

0840030

Curcuma

 

 

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

0840990

Altri (2)

 

 

0850000

Spezie da boccioli

 

 

0850010

Chiodi di garofano

 

 

0850020

Capperi

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

 

 

0860010

Zafferano

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

0870000

Spezie da arilli

 

 

0870010

Macis

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,02  (*3)

 

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

0900990

Altri (2)

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

 

0,01  (*3)

1011000

a)

Suini

0,02  (*3)

 

1011010

Muscolo

 

 

1011020

Grasso

 

 

1011030

Fegato

 

 

1011040

Rene

 

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1011990

Altri (2)

 

 

1012000

b)

Bovini

0,02  (*3)

 

1012010

Muscolo

 

 

1012020

Grasso

 

 

1012030

Fegato

 

 

1012040

Rene

 

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1012990

Altri (2)

 

 

1013000

c)

Ovini

0,02  (*3)

 

1013010

Muscolo

 

 

1013020

Grasso

 

 

1013030

Fegato

 

 

1013040

Rene

 

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1013990

Altri (2)

 

 

1014000

d)

Caprini

0,02  (*3)

 

1014010

Muscolo

 

 

1014020

Grasso

 

 

1014030

Fegato

 

 

1014040

Rene

 

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1014990

Altri (2)

 

 

1015000

e)

Equidi

0,02  (*3)

 

1015010

Muscolo

 

 

1015020

Grasso

 

 

1015030

Fegato

 

 

1015040

Rene

 

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1015990

Altri (2)

 

 

1016000

f)

Pollame

0,01  (*3)

 

1016010

Muscolo

 

 

1016020

Grasso

 

 

1016030

Fegato

 

 

1016040

Rene

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1016990

Altri (2)

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

0,02  (*3)

 

1017010

Muscolo

 

 

1017020

Grasso

 

 

1017030

Fegato

 

 

1017040

Rene

 

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1017990

Altri (2)

 

 

1020000

Latte

0,02  (*3)

0,01  (*3)

1020010

Bovini

 

 

1020020

Ovini

 

 

1020030

Caprini

 

 

1020040

Equini

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*3)

0,01  (*3)

1030010

Galline

 

 

1030020

Anatre

 

 

1030030

Oche

 

 

1030040

Quaglie

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05  (*3)

0,05  (*3)

1050000

Anfibi e rettili

0,02  (*3)

0,01  (*3)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,02  (*3)

0,01  (*3)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,02  (*3)

0,01  (*3)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 


(*1)  Limite di determinazione analitica

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*2)  Limite di determinazione analitica

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*3)  Limite di determinazione analitica

(3)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»


RACCOMANDAZIONI

5.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/50


RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/553 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2019

sulla cibersicurezza nel settore dell'energia

[notificata con il numero C(2019) 2400]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il settore europeo dell'energia sta attraversando un momento di grande cambiamento con la transizione verso un'economia decarbonizzata e la necessità di garantire nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività. Nel contesto di questa transizione e del correlato decentramento della produzione di energia da fonti rinnovabili, il progresso tecnologico, l'integrazione settoriale e la digitalizzazione stanno trasformando la rete elettrica europea in una «rete intelligente». Tutto ciò comporta però anche nuovi rischi poiché la digitalizzazione espone sempre più il sistema energetico ad attacchi e incidenti informatici che possono compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento.

(2)

L'adozione di tutte e otto le proposte legislative (1) del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», che comprende come primo passo la governance dell'Unione dell'energia, consente di creare un contesto favorevole alla trasformazione digitale del settore energetico. Esso riconosce altresì l'importanza della cibersicurezza nel settore dell'energia. In particolare, la rifusione del regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica (2) prevede l'adozione di norme tecniche per l'energia elettrica, come un codice di rete concernente norme settoriali per gli aspetti relativi alla cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, requisiti minimi comuni, la pianificazione, il monitoraggio, la rendicontazione e la gestione delle crisi. Il regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica (3) segue in larga misura l'approccio scelto nel regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas (4), sottolineando la necessità di valutare adeguatamente tutti i rischi, compresi quelli connessi alla cibersicurezza, e proponendo misure intese a prevenire ed attenuare i rischi individuati.

(3)

Al momento dell'adozione della strategia dell'UE per la cibersicurezza (5) nel 2013, la Commissione ha individuato come priorità il rafforzamento della resilienza informatica dell'Unione. Uno dei principali risultati della strategia è la direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (6) (di seguito «direttiva NIS»), adottata nel luglio 2016. La direttiva NIS, che rappresenta il primo tassello della legislazione orizzontale dell'UE in materia di cibersicurezza, rafforza il livello complessivo di cibersicurezza nell'Unione attraverso lo sviluppo di capacità nazionali in questo ambito, l'intensificazione della cooperazione a livello dell'UE e l'introduzione di obblighi di sicurezza e di segnalazione degli incidenti per le imprese che sono «operatori di servizi essenziali». La segnalazione degli incidenti è obbligatoria nei settori chiave, compreso il settore dell'energia.

(4)

Nell'attuare le misure di preparazione in materia di cibersicurezza, i portatori di interessi, compresi gli operatori di servizi essenziali nel settore dell'energia individuati nella direttiva NIS, dovrebbero tener conto degli orientamenti orizzontali emanati dal gruppo di cooperazione NIS istituito dall'articolo 11 della medesima direttiva. Il gruppo di cooperazione, composto da rappresentanti degli Stati membri, dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e della Commissione, ha adottato documenti di orientamento riguardanti le misure di sicurezza e la segnalazione degli incidenti. Nel giugno 2018 il gruppo ha creato un workstream dedicato in materia di energia.

(5)

La comunicazione congiunta sulla cibersicurezza del 2017 (7) riconosce l'importanza di considerazioni e prescrizioni settoriali specifiche a livello dell'UE, anche nel settore dell'energia. Negli ultimi anni la cibersicurezza e le possibili implicazioni politiche sono state oggetto di un ampio processo di discussione nell'Unione. Di conseguenza, oggi vi è crescente consapevolezza circa il fatto che ciascun comparto economico si trova a fronteggiare problemi specifici di cibersicurezza e, pertanto, ha bisogno di sviluppare il proprio approccio settoriale nel più ampio contesto delle strategie generali di cibersicurezza.

(6)

La condivisione delle informazioni e la fiducia sono elementi essenziali della cibersicurezza. La Commissione si è proposta di aumentare la condivisione delle informazioni tra i portatori di interessi organizzando appositi eventi (per esempio, la tavola rotonda ad alto livello sulla cibersicurezza nel settore dell'energia organizzata a Roma nel marzo 2017 e la conferenza ad alto livello sulla cibersicurezza nel settore dell'energia tenutasi a Bruxelles nell'ottobre 2018). La Commissione intende inoltre rafforzare la cooperazione tra i portatori di interessi e gli organismi specializzati, come il centro europeo di condivisione e di analisi delle informazioni per l'energia.

(7)

Il regolamento relativo all'ENISA (l'Agenzia dell'UE per la cibersicurezza) e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione («regolamento sulla cibersicurezza») (8) rafforzerà il mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza in modo da sostenere meglio gli Stati membri nella lotta contro le minacce e gli attacchi informatici. Esso crea inoltre un quadro europeo della cibersicurezza per la certificazione di prodotti, processi e servizi che sarà valido in tutta l'Unione e che riveste particolare interesse per il settore dell'energia.

(8)

La Commissione ha presentato una raccomandazione (9) sui rischi relativi alla cibersicurezza nella quinta generazione (5G) delle tecnologie di rete fornendo orientamenti su adeguate misure nazionali di analisi e gestione dei rischi, sullo sviluppo di un'analisi dei rischi coordinata a livello europeo e sulla definizione di un processo per sviluppare strumenti comuni costituiti dalle migliori misure di gestione dei rischi. Una volta introdotte, le reti 5G costituiranno la struttura portante di una vasta gamma di servizi essenziali per il funzionamento del mercato interno e la gestione di funzioni essenziali per la società e l'economia come l'energia.

(9)

La presente raccomandazione dovrebbe fornire orientamenti non esaustivi agli Stati membri e ai portatori di interessi, in particolare ai gestori di rete e ai fornitori di tecnologia, al fine di conseguire un livello più elevato di cibersicurezza in considerazione delle esigenze specifiche di un contesto in tempo reale individuate per tale settore, degli effetti a cascata e della coesistenza di tecnologie preesistenti e tecnologie all'avanguardia. I presenti orientamenti intendono aiutare i portatori di interessi a tener conto delle esigenze specifiche del settore dell'energia nell'attuazione delle norme tecniche in materia di cibersicurezza riconosciute a livello internazionale (10).

(10)

La Commissione intende riesaminare periodicamente la presente raccomandazione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, sulla base dei progressi compiuti in tutta l'Unione. La Commissione continuerà ad adoperarsi per rafforzare la cibersicurezza nel settore dell'energia, in particolare attraverso il gruppo di cooperazione NIS, che assicura la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di cibersicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

OGGETTO

(1)

La presente raccomandazione illustra le principali questioni relative alla cibersicurezza nel settore dell'energia, in particolare le esigenze di un contesto in tempo reale, gli effetti a cascata e la combinazione di tecnologie preesistenti e all'avanguardia, e individua le principali azioni per l'attuazione delle pertinenti misure di preparazione.

(2)

Nell'applicare la presente raccomandazione gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i portatori di interessi a sviluppare le conoscenze e le competenze in materia di cibersicurezza nel settore dell'energia. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero inoltre includere tali considerazioni nel loro quadro nazionale della cibersicurezza, in particolare attraverso strategie, leggi, regolamenti e altre disposizioni amministrative.

ESIGENZE DELLE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA ENERGETICA IN UN CONTESTO IN TEMPO REALE

(3)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i portatori di interessi, specialmente i gestori delle reti energetiche e i fornitori di tecnologie, e in particolare gli operatori che forniscono i servizi essenziali individuati nella direttiva NIS, attuino le pertinenti misure di preparazione in materia di cibersicurezza relative alle esigenze in tempo reale del settore energetico. Alcuni elementi del sistema energetico devono operare in «tempo reale», ossia eseguendo i comandi entro pochi millisecondi, il che rende difficile, se non addirittura impossibile, introdurre misure di cibersicurezza a causa della mancanza di tempo.

(4)

In particolare, i gestori delle reti energetiche dovrebbero:

a)

applicare, ove opportuno, le più recenti norme tecniche di sicurezza per le nuove installazioni e prendere in considerazione misure di sicurezza fisica complementari qualora la base installata dei vecchi impianti non possa essere sufficientemente protetta dai meccanismi di cibersicurezza;

b)

attuare le norme tecniche internazionali in materia di cibersicurezza e norme tecniche specifiche adeguate per la comunicazione sicura in tempo reale non appena i prodotti in questione diventano disponibili sul mercato;

c)

considerare le contingenze in tempo reale nella concezione generale della sicurezza degli asset, in particolare nella classificazione degli asset;

d)

considerare le reti private per i sistemi di teleprotezione al fine di garantire il livello di qualità del servizio richiesto per le contingenze in tempo reale; quando utilizzano reti di comunicazione pubbliche i gestori dovrebbero valutare la possibilità di assicurare un'assegnazione della larghezza di banda, requisiti di latenza e misure di sicurezza della comunicazione specifici;

e)

suddividere il sistema complessivo in zone logiche e, all'interno di ciascuna zona, definire i limiti di tempo e i vincoli di processo al fine di consentire l'applicazione di adeguate misure di cibersicurezza o di prendere in considerazione altri metodi di protezione.

(5)

Se possibile, i gestori delle reti energetiche dovrebbero inoltre:

a)

scegliere un protocollo di comunicazione sicuro, tenendo conto delle esigenze di un contesto in tempo reale, ad esempio per la comunicazione tra un impianto e i relativi sistemi di gestione (sistema di gestione dell'energia/sistema di gestione della distribuzione);

b)

introdurre un adeguato meccanismo di autenticazione per la comunicazione tra macchine (M2M) al fine di affrontare le esigenze di un contesto in tempo reale.

EFFETTI A CASCATA

(6)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i portatori di interessi, specialmente i gestori delle reti energetiche e i fornitori di tecnologie, e in particolare gli operatori che forniscono i servizi essenziali individuati nella direttiva NIS, attuino le pertinenti misure di preparazione in materia di cibersicurezza relative agli effetti a cascata nel settore energetico. Le reti elettriche e i gasdotti sono strettamente interconnessi in tutta Europa e un attacco informatico che causa indisponibilità o interruzioni in una parte del sistema energetico potrebbe innescare effetti a cascata di vasta portata in altre sue parti.

(7)

Nell'applicare la presente raccomandazione gli Stati membri dovrebbero valutare le interdipendenze e le criticità dei sistemi di produzione di energia e di consumo flessibile, delle sottostazioni e delle linee di trasmissione e distribuzione e tener conto dei portatori di interessi coinvolti (anche nelle situazioni transfrontaliere) in caso di attacchi o incidenti informatici andati a segno. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché i gestori delle reti energetiche dispongano di un quadro per la comunicazione con tutti i principali portatori di interessi per poter condividere i primi segnali di allarme e cooperare nella gestione delle crisi. Dovrebbero essere predisposti canali di comunicazione strutturati e formati concordati per la condivisione delle informazioni sensibili con tutti i portatori di interessi, i gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente e le autorità competenti.

(8)

In particolare, i gestori delle reti energetiche dovrebbero:

a)

provvedere affinché i nuovi dispositivi, compresi i dispositivi IoT (Internet delle cose), abbiano e mantengano un livello di cibersicurezza adeguato alla criticità del sito;

b)

tenere debitamente conto degli effetti ciberfisici al momento della definizione e della revisione periodica dei piani di continuità operativa;

c)

stabilire criteri di progettazione e un'architettura atti a garantire la resilienza delle reti, obiettivo questo che potrebbe essere conseguito:

mettendo in atto per ciascun sito misure di difesa particolareggiate, adattate alle criticità del sito;

individuando i nodi critici, sia in termini di capacità di produzione di energia che di impatto sui clienti. Le funzioni essenziali di una rete dovrebbero essere progettate in modo da attenuare i rischi che possono provocare effetti a cascata considerando la ridondanza, la resilienza alle oscillazioni di fase e la protezione contro il distacco del carico a cascata;

collaborando con altri operatori pertinenti e con i fornitori di tecnologia per prevenire gli effetti a cascata mediante il ricorso a misure e servizi adeguati;

progettando e realizzando reti di comunicazione e di controllo al fine di arginare gli effetti di eventuali guasti fisici e logici in parti limitate delle reti e di garantire misure di attenuazione rapide adeguate.

TECNOLOGIE PREESISTENTI E TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA

(9)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i portatori di interessi, specialmente i gestori delle reti energetiche e i fornitori di tecnologie, e in particolare gli operatori che forniscono i servizi essenziali individuati nella direttiva NIS, attuino le pertinenti misure di preparazione in materia di cibersicurezza relative alla coesistenza nel settore dell'energia di tecnologie preesistenti e tecnologie all'avanguardia. Di fatto, nell'attuale sistema energetico coesistono due diversi tipi di tecnologie: tecnologie più vecchie con una durata di vita di 30-60 anni, progettate prima che si tenesse conto delle questioni connesse alla cibersicurezza, e apparecchiature moderne che riflettono lo stato dell'arte della digitalizzazione e dei dispositivi intelligenti.

(10)

Nell'applicare la presente raccomandazione gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i gestori delle reti energetiche e i fornitori di tecnologia a rispettare, ove possibile, le pertinenti norme tecniche in materia di cibersicurezza riconosciute a livello internazionale. Allo stesso tempo, nel connettere i dispositivi alla rete, i portatori di interessi e i clienti dovrebbero adottare un approccio orientato alla cibersicurezza.

(11)

In particolare, i fornitori di tecnologia, non appena vengono a conoscenza di un problema di sicurezza nelle tecnologie preesistenti o nuove, dovrebbero fornire gratuitamente soluzioni collaudate.

(12)

In particolare, i gestori delle reti energetiche dovrebbero:

a)

analizzare i rischi inerenti alla connessione della tecnologia preesistente e di quella basata sull'Internet delle cose e conoscere le interfacce interne ed esterne e le loro vulnerabilità;

b)

adottare misure adeguate contro gli attacchi dolosi provenienti da un numero elevato di applicazioni o dispositivi di largo consumo controllati da malintenzionati;

c)

stabilire una capacità automatizzata di monitoraggio e analisi per gli eventi relativi alla sicurezza negli ambienti preesistenti o IoT, come i tentativi di accesso falliti, allarmi sulle porte per l'apertura delle cabine o altri eventi;

d)

effettuare periodicamente un'analisi dei rischi specifici per la cibersicurezza su tutti gli impianti preesistenti, soprattutto quando si connettono tecnologie vecchie e nuove; e) poiché gli impianti preesistenti spesso rappresentano una parte molto consistente degli asset, l'analisi dei rischi può essere condotta per classe di asset;

e)

aggiornare se del caso alla versione più recente il software e l'hardware dei sistemi preesistenti e dei sistemi IoT; qualora una correzione (patch) o un aggiornamento sia opportuno ma impossibile, ad esempio per i prodotti non supportati, i gestori delle reti energetiche dovrebbero prendere in considerazione misure complementari come la separazione dei sistemi o l'aggiunta di barriere di sicurezza esterne;

f)

formulare i bandi delle gare di appalto tenendo conto delle questioni connesse alla cibersicurezza, ossia richiedere informazioni sulle caratteristiche di sicurezza, esigere il rispetto delle norme tecniche esistenti in materia di cibersicurezza, provvedere a che siano proposte ininterrottamente misure di segnalazione, correzione (patch) e attenuazione qualora emergano vulnerabilità; chiarire inoltre le responsabilità del fornitore in caso di attacchi o incidenti informatici;

g)

collaborare con i fornitori di tecnologia per sostituire i sistemi preesistenti ogni volta in cui ciò potrebbe apportare benefici in termini di sicurezza, tenendo tuttavia conto delle funzionalità essenziali del sistema.

MONITORAGGIO

(13)

Entro 12 mesi dall'adozione della presente raccomandazione, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sullo stato di attuazione della presente raccomandazione attraverso il gruppo di cooperazione NIS.

RIESAME

(14)

Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione riesaminerà l'attuazione della presente raccomandazione e valuterà l'eventuale necessità di ulteriori misure, se del caso in consultazione con gli Stati membri e con i portatori di interessi.

DESTINATARI

(15)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82); Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210); Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1); Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75). Nella sessione plenaria del marzo 2019 il Parlamento europeo ha confermato gli accordi politici raggiunti con il Consiglio sulle proposte sull'assetto del mercato dell'energia elettrica (regolamento sulla preparazione ai rischi, regolamento relativo all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), direttiva sull'energia elettrica e regolamento sull'energia elettrica). L'adozione formale da parte del Consiglio è prevista per aprile; la pubblicazione del testo legislativo nella Gazzetta ufficiale avverrà a breve distanza dall'adozione.

(2)  COM(2016) 861 final.

(3)  COM(2016) 862 final.

(4)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(5)  JOIN(2013) 1.

(6)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(7)  JOIN(2017) 450.

(8)  Il regolamento sulla cibersicurezza è stato adottato dal Parlamento europeo nel marzo 2019. L'adozione formale da parte del Consiglio è prevista per aprile; la pubblicazione del testo legislativo nella Gazzetta ufficiale avverrà a breve distanza dall'adozione.

(9)  Decisione d'esecuzione della Commissione C(2019) 2335.

(10)  Gli organismi internazionali di normazione hanno pubblicato varie norme tecniche in materia di cibersicurezza (ISO/IEC 27000: Information Technologies) e gestione del rischio (ISO/IEC31000: Implementation of risk management). Nell'ambito della serie ISO/IEC 27000 nell'ottobre 2017 è stata emanata una norma tecnica specifica per il settore dell'energia (ISO/IEC 27019: Information security controls for the energy utility industry).


Rettifiche

5.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/55


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 15 marzo 2016 )

Alla pagina 7, articolo 13, paragrafo 6,

anziché:

«6.   Se un emittente autorizzato utilizza il timbro speciale di cui all'articolo 129 bis, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tale timbro è approvato dalle autorità doganali e corrisponde al modello riportato nell'allegato 72-04, parte II, capo II, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Si applicano le sezioni 23 e 23.1 dell'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»,

leggasi:

«6.   Se un emittente autorizzato utilizza il timbro speciale di cui all'articolo 128 bis, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tale timbro è approvato dalle autorità doganali e corrisponde al modello riportato nell'allegato 72-04, parte II, capo II, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Si applicano le sezioni 23 e 23.1 dell'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.».

Alla pagina 29, articolo 55, punto 13, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

anziché:

«13)

sono inseriti i seguenti articoli da 129 bis a 129 quinquies:

«Articolo 129 bis

Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato fa una copia di ciascun documento “T2L” o “T2LF” emesso. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno tre anni.

2.   L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue:

a)

l'ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari “T2L” o “T2LF” utilizzati per la redazione dei documenti interessati ai fini dell'articolo 129 ter, paragrafo 1;

b)

le condizioni alle quali l'emittente autorizzato stabilisce che i formulari sono stati utilizzati correttamente;

c)

le categorie o i movimenti di merci esclusi;

d)

il termine e le modalità che l'emittente autorizzato deve rispettare per informare l'ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci;

e)

il recto dei documenti commerciali o la casella “C. Ufficio di partenza” sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento “T2L” o “T2LF” e, se del caso, il formulario complementare, sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure

i)

sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di detto ufficio; oppure

ii)

sono timbrati dall'emittente autorizzato con un timbro speciale. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1 e 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni:

stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese,

ufficio doganale competente,

data;

emittente autorizzato, e

numero di autorizzazione.

f)

Al più tardi al momento della spedizione delle merci l'emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella “D. Controllo dell'ufficio di partenza” del documento “T2L” o “T2LF”, o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Εγκεκριμένος αποστολέας

Authorised consignor

Expéditeur agréé

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyväksytty lähettäjä

Godkänd avsändare

Schválený odesílatel

Volitatud kaubasaatja

Atzītais nosūtītājs

Įgaliotas siuntėjas

Engedélyezett feladó

Awtorizzat li jibgħat

Upoważniony nadawca

Pooblaščeni pošiljatelj

Schválený odosielateľ

Одобрен изпращач

Expeditor agreat

Ovlašteni pošiljatelj.

Articolo 129 ter

Agevolazioni per un emittente autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato può essere dispensato dalla firma dei documenti “T2L” o “T2LF” o dei documenti commerciali utilizzati recanti il timbro speciale di cui all'allegato 11 del presente regolamento e compilati avvalendosi di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l'emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti “T2L” o “T2LF” o di tutti i documenti commerciali recanti il timbro speciale.

2.   I documenti “T2L” o “T2LF” o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad från underskrift

Podpis se nevyžaduje

Allkirjanõudest loobutud

Derīgs bez paraksta

Leista nepasirašyti

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Zwolniony ze składania podpisu

Opustitev podpisa

Oslobodenie od podpisu

Освободен от подпис

Dispensă de semnătură

Oslobođeno potpisa.

Articolo 129 quater

Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione.

Articolo 129 quinquies

Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato alla decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione inteso a dimostrare la posizione doganale delle merci unionali, al più tardi, il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono stabilite nell'Unione;

b)

emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove;

c)

non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;

d)

utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nel territorio doganale dell'Unione;

e)

effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.

2.   Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se:

a)

le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata; e

b)

la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci.

3.   Se la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono considerati soddisfatti.

4.   Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la compagnia di navigazione è stabilita ne danno notifica agli Stati membri sul cui territorio sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 129 quater.

Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione.

5.   La semplificazione si applica come segue:

a)

il manifesto per il porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;

b)

la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 126 bis;

c)

il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto;

d)

il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto.

6.   Sono effettuate le seguenti notifiche:

a)

la compagnia di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione e irregolarità;

b)

le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione e irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.»;»,

leggasi:

«13)

nella sottosezione 3 («Prova della posizione doganale di merci unionali rilasciata da un emittente autorizzato») sono inseriti i seguenti articoli da 128 bis a 128 quinquies:

«Articolo 128 bis

Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato fa una copia di ciascun documento “T2L” o “T2LF” emesso. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno tre anni.

2.   L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue:

a)

l'ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari “T2L” o “T2LF” utilizzati per la redazione dei documenti interessati ai fini dell'articolo 128 ter, paragrafo 1;

b)

le condizioni alle quali l'emittente autorizzato stabilisce che i formulari sono stati utilizzati correttamente;

c)

le categorie o i movimenti di merci esclusi;

d)

il termine e le modalità che l'emittente autorizzato deve rispettare per informare l'ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci;

e)

il recto dei documenti commerciali o la casella “C. Ufficio di partenza” sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento “T2L” o “T2LF” e, se del caso, il formulario complementare, sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure

i)

sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di detto ufficio; oppure

ii)

sono timbrati dall'emittente autorizzato con un timbro speciale. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1 e 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni:

stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese,

ufficio doganale competente,

data;

emittente autorizzato, e

numero di autorizzazione.

f)

Al più tardi al momento della spedizione delle merci l'emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella “D. Controllo dell'ufficio di partenza” del documento “T2L” o “T2LF”, o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Εγκεκριμένος αποστολέας

Authorised consignor

Expéditeur agréé

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyväksytty lähettäjä

Godkänd avsändare

Schválený odesílatel

Volitatud kaubasaatja

Atzītais nosūtītājs

Įgaliotas siuntėjas

Engedélyezett feladó

Awtorizzat li jibgħat

Upoważniony nadawca

Pooblaščeni pošiljatelj

Schválený odosielateľ

Одобрен изпращач

Expeditor agreat

Ovlašteni pošiljatelj

Articolo 128 ter

Agevolazioni per un emittente autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato può essere dispensato dalla firma dei documenti “T2L” o “T2LF” o dei documenti commerciali utilizzati recanti il timbro speciale di cui all'articolo 128 bis, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del presente regolamento e compilati avvalendosi di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l'emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti “T2L” o “T2LF” o di tutti i documenti commerciali recanti il timbro speciale.

2.   I documenti “T2L” o “T2LF” o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad från underskrift

Podpis se nevyžaduje

Allkirjanõudest loobutud

Derīgs bez paraksta

Leista nepasirašyti

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Zwolniony ze składania podpisu

Opustitev podpisa

Oslobodenie od podpisu

Освободен от подпис

Dispensă de semnătură

Oslobođeno potpisa.

Articolo 128 quater

Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione.

Articolo 128 quinquies

Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato alla decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione inteso a dimostrare la posizione doganale delle merci unionali, al più tardi, il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono stabilite nell'Unione;

b)

emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove;

c)

non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;

d)

utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nel territorio doganale dell'Unione;

e)

effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.

2.   Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se:

a)

le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata; e

b)

la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci.

3.   Se la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono considerati soddisfatti.

4.   Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la compagnia di navigazione è stabilita ne danno notifica agli Stati membri sul cui territorio sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 128 quater.

Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione.

5.   La semplificazione si applica come segue:

a)

il manifesto per il porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;

b)

la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 126 bis;

c)

il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto;

d)

il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto.

6.   Sono effettuate le seguenti notifiche:

a)

la compagnia di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione e irregolarità;

b)

le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione e irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.»;».