ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 96 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 96/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/548 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2019
relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Piemonte» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Piemonte», presentata dall'Italia in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Piemonte» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 96/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/549 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2019
relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Cataluña»/«Catalunya» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Cataluña»/«Catalunya», presentata dalla Spagna in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Cataluña»/«Catalunya» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
5.4.2019 |
IT |
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L 96/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/550 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2019
relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Tierra de León» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Tierra de León», presentata dalla Spagna in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La modifica prevede la variazione della denominazione da «Tierra de León» a «León». |
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2). |
(3) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Tierra de León» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
5.4.2019 |
IT |
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L 96/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/551 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2019
relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Graves supérieures» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Graves supérieures», presentata dalla Francia conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Graves supérieures» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 96/6 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/552 DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2019
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 6 luglio 2018 la commissione del Codex alimentarius ha adottato nuovi limiti massimi di residui del Codex (CXL) per le sostanze azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenazaquin, fenpropimorf, fenpirossimato, flonicamid, fluopyram, flupyradifurone, fosetil, imazamox, imazapir, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, picoxystrobin, protioconazolo, quinclorac, saflufenacil, spinetoram, tebuconazolo, triflossistrobina e triflumezopyrim (2). |
(2) |
I livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati per queste sostanze negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, a eccezione del bicyclopyrone e del triflumezopyrim, per i quali non sono stati fissati LMR specifici e che non sono stati inclusi nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. |
(3) |
In conformità all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto. |
(4) |
L'Unione ha formulato una riserva (4) al Comitato Codex sui residui di antiparassitari riguardo ai limiti CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: bicyclopyrone (frattaglie commestibili di mammiferi); difenoconazolo (pomacee, riso); fenazaquin (tutti i prodotti); fenpropimorf (banane); fenpirossimato (pere, cetrioli, meloni, peperoni, chicchi di caffè, agrumi, prodotti di origine animale); flonicamid (tutti i prodotti); fluopyram (latte, riso, piselli secchi); flupyradifurone (tutti i prodotti); imazamox (tutti i prodotti); imazapir (tutti i prodotti); oxamil (cetrioli, zucche); picoxystrobin (tutti i prodotti); quinclorac (tutti i prodotti); saflufenacil (tutti i prodotti); spinetoram (avocado, prugne, prodotti di origine animale); tebuconazolo (tutti i prodotti); triflossistrobina (cavoli cappucci). |
(5) |
I CXL per le sostanze azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim, che non figurano al considerando 4, dovrebbero pertanto essere inclusi come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, a eccezione dei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non indicati nell'allegato I di tale regolamento o sono a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell'Unione (5). |
(6) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione per l'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva fosfonati di potassio sulle more di rovo, i lamponi, i mirtilli, i ribes a grappoli, l'uva spina/grossularia e le bacche di sambuco, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR per il fosetil, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) |
In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. |
(8) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali e ha emesso un parere motivato sugli LMR proposti (6). L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e allo Stato membro e lo ha reso disponibile al pubblico. |
(9) |
L'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei le modifiche richieste per gli LMR erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
(10) |
Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-41%252FReport%252FFINAL%252FREP18_CACe.pdf.
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendice II. Sessione quarantunesima. Roma (Italia), 2-6 luglio 2018.
(3) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(4) Commenti dell'Unione europea sulla circolare Codex CL 2018/39-PR: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/codex_cac_41_cl_2018-39-pr.pdf.
(5) Scientific support for preparing an EU position in the 50th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) [Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 50a sessione del Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)]. EFSA Journal (2018); 16(7):5306.
(6) Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di fosfonati di potassio in determinate bacche e piccola frutta). EFSA Journal (2018); 16(9):5411.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II, le colonne relative a azossistrobina, clormequat, ciprodinil, fenpropimorf, fenpirossimato, oxamil, protioconazolo e triflossistrobina sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
l'allegato III, parte A, è così modificato:
|
(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*2) Limite di determinazione analitica
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*3) Limite di determinazione analitica
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»
RACCOMANDAZIONI
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 96/50 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/553 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2019
sulla cibersicurezza nel settore dell'energia
[notificata con il numero C(2019) 2400]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
Il settore europeo dell'energia sta attraversando un momento di grande cambiamento con la transizione verso un'economia decarbonizzata e la necessità di garantire nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività. Nel contesto di questa transizione e del correlato decentramento della produzione di energia da fonti rinnovabili, il progresso tecnologico, l'integrazione settoriale e la digitalizzazione stanno trasformando la rete elettrica europea in una «rete intelligente». Tutto ciò comporta però anche nuovi rischi poiché la digitalizzazione espone sempre più il sistema energetico ad attacchi e incidenti informatici che possono compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento. |
(2) |
L'adozione di tutte e otto le proposte legislative (1) del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», che comprende come primo passo la governance dell'Unione dell'energia, consente di creare un contesto favorevole alla trasformazione digitale del settore energetico. Esso riconosce altresì l'importanza della cibersicurezza nel settore dell'energia. In particolare, la rifusione del regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica (2) prevede l'adozione di norme tecniche per l'energia elettrica, come un codice di rete concernente norme settoriali per gli aspetti relativi alla cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, requisiti minimi comuni, la pianificazione, il monitoraggio, la rendicontazione e la gestione delle crisi. Il regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica (3) segue in larga misura l'approccio scelto nel regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas (4), sottolineando la necessità di valutare adeguatamente tutti i rischi, compresi quelli connessi alla cibersicurezza, e proponendo misure intese a prevenire ed attenuare i rischi individuati. |
(3) |
Al momento dell'adozione della strategia dell'UE per la cibersicurezza (5) nel 2013, la Commissione ha individuato come priorità il rafforzamento della resilienza informatica dell'Unione. Uno dei principali risultati della strategia è la direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (6) (di seguito «direttiva NIS»), adottata nel luglio 2016. La direttiva NIS, che rappresenta il primo tassello della legislazione orizzontale dell'UE in materia di cibersicurezza, rafforza il livello complessivo di cibersicurezza nell'Unione attraverso lo sviluppo di capacità nazionali in questo ambito, l'intensificazione della cooperazione a livello dell'UE e l'introduzione di obblighi di sicurezza e di segnalazione degli incidenti per le imprese che sono «operatori di servizi essenziali». La segnalazione degli incidenti è obbligatoria nei settori chiave, compreso il settore dell'energia. |
(4) |
Nell'attuare le misure di preparazione in materia di cibersicurezza, i portatori di interessi, compresi gli operatori di servizi essenziali nel settore dell'energia individuati nella direttiva NIS, dovrebbero tener conto degli orientamenti orizzontali emanati dal gruppo di cooperazione NIS istituito dall'articolo 11 della medesima direttiva. Il gruppo di cooperazione, composto da rappresentanti degli Stati membri, dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e della Commissione, ha adottato documenti di orientamento riguardanti le misure di sicurezza e la segnalazione degli incidenti. Nel giugno 2018 il gruppo ha creato un workstream dedicato in materia di energia. |
(5) |
La comunicazione congiunta sulla cibersicurezza del 2017 (7) riconosce l'importanza di considerazioni e prescrizioni settoriali specifiche a livello dell'UE, anche nel settore dell'energia. Negli ultimi anni la cibersicurezza e le possibili implicazioni politiche sono state oggetto di un ampio processo di discussione nell'Unione. Di conseguenza, oggi vi è crescente consapevolezza circa il fatto che ciascun comparto economico si trova a fronteggiare problemi specifici di cibersicurezza e, pertanto, ha bisogno di sviluppare il proprio approccio settoriale nel più ampio contesto delle strategie generali di cibersicurezza. |
(6) |
La condivisione delle informazioni e la fiducia sono elementi essenziali della cibersicurezza. La Commissione si è proposta di aumentare la condivisione delle informazioni tra i portatori di interessi organizzando appositi eventi (per esempio, la tavola rotonda ad alto livello sulla cibersicurezza nel settore dell'energia organizzata a Roma nel marzo 2017 e la conferenza ad alto livello sulla cibersicurezza nel settore dell'energia tenutasi a Bruxelles nell'ottobre 2018). La Commissione intende inoltre rafforzare la cooperazione tra i portatori di interessi e gli organismi specializzati, come il centro europeo di condivisione e di analisi delle informazioni per l'energia. |
(7) |
Il regolamento relativo all'ENISA (l'Agenzia dell'UE per la cibersicurezza) e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione («regolamento sulla cibersicurezza») (8) rafforzerà il mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza in modo da sostenere meglio gli Stati membri nella lotta contro le minacce e gli attacchi informatici. Esso crea inoltre un quadro europeo della cibersicurezza per la certificazione di prodotti, processi e servizi che sarà valido in tutta l'Unione e che riveste particolare interesse per il settore dell'energia. |
(8) |
La Commissione ha presentato una raccomandazione (9) sui rischi relativi alla cibersicurezza nella quinta generazione (5G) delle tecnologie di rete fornendo orientamenti su adeguate misure nazionali di analisi e gestione dei rischi, sullo sviluppo di un'analisi dei rischi coordinata a livello europeo e sulla definizione di un processo per sviluppare strumenti comuni costituiti dalle migliori misure di gestione dei rischi. Una volta introdotte, le reti 5G costituiranno la struttura portante di una vasta gamma di servizi essenziali per il funzionamento del mercato interno e la gestione di funzioni essenziali per la società e l'economia come l'energia. |
(9) |
La presente raccomandazione dovrebbe fornire orientamenti non esaustivi agli Stati membri e ai portatori di interessi, in particolare ai gestori di rete e ai fornitori di tecnologia, al fine di conseguire un livello più elevato di cibersicurezza in considerazione delle esigenze specifiche di un contesto in tempo reale individuate per tale settore, degli effetti a cascata e della coesistenza di tecnologie preesistenti e tecnologie all'avanguardia. I presenti orientamenti intendono aiutare i portatori di interessi a tener conto delle esigenze specifiche del settore dell'energia nell'attuazione delle norme tecniche in materia di cibersicurezza riconosciute a livello internazionale (10). |
(10) |
La Commissione intende riesaminare periodicamente la presente raccomandazione, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, sulla base dei progressi compiuti in tutta l'Unione. La Commissione continuerà ad adoperarsi per rafforzare la cibersicurezza nel settore dell'energia, in particolare attraverso il gruppo di cooperazione NIS, che assicura la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di cibersicurezza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
OGGETTO
(1) |
La presente raccomandazione illustra le principali questioni relative alla cibersicurezza nel settore dell'energia, in particolare le esigenze di un contesto in tempo reale, gli effetti a cascata e la combinazione di tecnologie preesistenti e all'avanguardia, e individua le principali azioni per l'attuazione delle pertinenti misure di preparazione. |
(2) |
Nell'applicare la presente raccomandazione gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i portatori di interessi a sviluppare le conoscenze e le competenze in materia di cibersicurezza nel settore dell'energia. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero inoltre includere tali considerazioni nel loro quadro nazionale della cibersicurezza, in particolare attraverso strategie, leggi, regolamenti e altre disposizioni amministrative. |
ESIGENZE DELLE COMPONENTI DELL'INFRASTRUTTURA ENERGETICA IN UN CONTESTO IN TEMPO REALE
(3) |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i portatori di interessi, specialmente i gestori delle reti energetiche e i fornitori di tecnologie, e in particolare gli operatori che forniscono i servizi essenziali individuati nella direttiva NIS, attuino le pertinenti misure di preparazione in materia di cibersicurezza relative alle esigenze in tempo reale del settore energetico. Alcuni elementi del sistema energetico devono operare in «tempo reale», ossia eseguendo i comandi entro pochi millisecondi, il che rende difficile, se non addirittura impossibile, introdurre misure di cibersicurezza a causa della mancanza di tempo. |
(4) |
In particolare, i gestori delle reti energetiche dovrebbero:
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(5) |
Se possibile, i gestori delle reti energetiche dovrebbero inoltre:
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EFFETTI A CASCATA
(6) |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i portatori di interessi, specialmente i gestori delle reti energetiche e i fornitori di tecnologie, e in particolare gli operatori che forniscono i servizi essenziali individuati nella direttiva NIS, attuino le pertinenti misure di preparazione in materia di cibersicurezza relative agli effetti a cascata nel settore energetico. Le reti elettriche e i gasdotti sono strettamente interconnessi in tutta Europa e un attacco informatico che causa indisponibilità o interruzioni in una parte del sistema energetico potrebbe innescare effetti a cascata di vasta portata in altre sue parti. |
(7) |
Nell'applicare la presente raccomandazione gli Stati membri dovrebbero valutare le interdipendenze e le criticità dei sistemi di produzione di energia e di consumo flessibile, delle sottostazioni e delle linee di trasmissione e distribuzione e tener conto dei portatori di interessi coinvolti (anche nelle situazioni transfrontaliere) in caso di attacchi o incidenti informatici andati a segno. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché i gestori delle reti energetiche dispongano di un quadro per la comunicazione con tutti i principali portatori di interessi per poter condividere i primi segnali di allarme e cooperare nella gestione delle crisi. Dovrebbero essere predisposti canali di comunicazione strutturati e formati concordati per la condivisione delle informazioni sensibili con tutti i portatori di interessi, i gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente e le autorità competenti. |
(8) |
In particolare, i gestori delle reti energetiche dovrebbero:
|
TECNOLOGIE PREESISTENTI E TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA
(9) |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i portatori di interessi, specialmente i gestori delle reti energetiche e i fornitori di tecnologie, e in particolare gli operatori che forniscono i servizi essenziali individuati nella direttiva NIS, attuino le pertinenti misure di preparazione in materia di cibersicurezza relative alla coesistenza nel settore dell'energia di tecnologie preesistenti e tecnologie all'avanguardia. Di fatto, nell'attuale sistema energetico coesistono due diversi tipi di tecnologie: tecnologie più vecchie con una durata di vita di 30-60 anni, progettate prima che si tenesse conto delle questioni connesse alla cibersicurezza, e apparecchiature moderne che riflettono lo stato dell'arte della digitalizzazione e dei dispositivi intelligenti. |
(10) |
Nell'applicare la presente raccomandazione gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i gestori delle reti energetiche e i fornitori di tecnologia a rispettare, ove possibile, le pertinenti norme tecniche in materia di cibersicurezza riconosciute a livello internazionale. Allo stesso tempo, nel connettere i dispositivi alla rete, i portatori di interessi e i clienti dovrebbero adottare un approccio orientato alla cibersicurezza. |
(11) |
In particolare, i fornitori di tecnologia, non appena vengono a conoscenza di un problema di sicurezza nelle tecnologie preesistenti o nuove, dovrebbero fornire gratuitamente soluzioni collaudate. |
(12) |
In particolare, i gestori delle reti energetiche dovrebbero:
|
MONITORAGGIO
(13) |
Entro 12 mesi dall'adozione della presente raccomandazione, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sullo stato di attuazione della presente raccomandazione attraverso il gruppo di cooperazione NIS. |
RIESAME
(14) |
Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione riesaminerà l'attuazione della presente raccomandazione e valuterà l'eventuale necessità di ulteriori misure, se del caso in consultazione con gli Stati membri e con i portatori di interessi. |
DESTINATARI
(15) |
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. |
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82); Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210); Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1); Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75). Nella sessione plenaria del marzo 2019 il Parlamento europeo ha confermato gli accordi politici raggiunti con il Consiglio sulle proposte sull'assetto del mercato dell'energia elettrica (regolamento sulla preparazione ai rischi, regolamento relativo all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), direttiva sull'energia elettrica e regolamento sull'energia elettrica). L'adozione formale da parte del Consiglio è prevista per aprile; la pubblicazione del testo legislativo nella Gazzetta ufficiale avverrà a breve distanza dall'adozione.
(2) COM(2016) 861 final.
(3) COM(2016) 862 final.
(4) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).
(5) JOIN(2013) 1.
(6) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(7) JOIN(2017) 450.
(8) Il regolamento sulla cibersicurezza è stato adottato dal Parlamento europeo nel marzo 2019. L'adozione formale da parte del Consiglio è prevista per aprile; la pubblicazione del testo legislativo nella Gazzetta ufficiale avverrà a breve distanza dall'adozione.
(9) Decisione d'esecuzione della Commissione C(2019) 2335.
(10) Gli organismi internazionali di normazione hanno pubblicato varie norme tecniche in materia di cibersicurezza (ISO/IEC 27000: Information Technologies) e gestione del rischio (ISO/IEC31000: Implementation of risk management). Nell'ambito della serie ISO/IEC 27000 nell'ottobre 2017 è stata emanata una norma tecnica specifica per il settore dell'energia (ISO/IEC 27019: Information security controls for the energy utility industry).
Rettifiche
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 96/55 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 15 marzo 2016 )
Alla pagina 7, articolo 13, paragrafo 6,
anziché:
«6. Se un emittente autorizzato utilizza il timbro speciale di cui all'articolo 129 bis, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tale timbro è approvato dalle autorità doganali e corrisponde al modello riportato nell'allegato 72-04, parte II, capo II, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Si applicano le sezioni 23 e 23.1 dell'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»,
leggasi:
«6. Se un emittente autorizzato utilizza il timbro speciale di cui all'articolo 128 bis, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tale timbro è approvato dalle autorità doganali e corrisponde al modello riportato nell'allegato 72-04, parte II, capo II, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Si applicano le sezioni 23 e 23.1 dell'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.».
Alla pagina 29, articolo 55, punto 13, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446,
anziché:
«13) |
sono inseriti i seguenti articoli da 129 bis a 129 quinquies:
«Articolo 129 bis Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice] 1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato fa una copia di ciascun documento “T2L” o “T2LF” emesso. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno tre anni. 2. L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue:
Articolo 129 ter Agevolazioni per un emittente autorizzato [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice] 1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato può essere dispensato dalla firma dei documenti “T2L” o “T2LF” o dei documenti commerciali utilizzati recanti il timbro speciale di cui all'allegato 11 del presente regolamento e compilati avvalendosi di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l'emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti “T2L” o “T2LF” o di tutti i documenti commerciali recanti il timbro speciale. 2. I documenti “T2L” o “T2LF” o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:
Articolo 129 quater Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza (Articolo 153, paragrafo 2, del codice) Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione. Articolo 129 quinquies Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza (Articolo 153, paragrafo 2, del codice) 1. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato alla decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione inteso a dimostrare la posizione doganale delle merci unionali, al più tardi, il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:
2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se:
3. Se la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono considerati soddisfatti. 4. Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la compagnia di navigazione è stabilita ne danno notifica agli Stati membri sul cui territorio sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti. Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 129 quater. Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione. 5. La semplificazione si applica come segue:
6. Sono effettuate le seguenti notifiche:
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leggasi:
«13) |
nella sottosezione 3 («Prova della posizione doganale di merci unionali rilasciata da un emittente autorizzato») sono inseriti i seguenti articoli da 128 bis a 128 quinquies:
«Articolo 128 bis Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato [Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice] 1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato fa una copia di ciascun documento “T2L” o “T2LF” emesso. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno tre anni. 2. L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue:
Articolo 128 ter Agevolazioni per un emittente autorizzato [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice] 1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato può essere dispensato dalla firma dei documenti “T2L” o “T2LF” o dei documenti commerciali utilizzati recanti il timbro speciale di cui all'articolo 128 bis, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del presente regolamento e compilati avvalendosi di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l'emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti “T2L” o “T2LF” o di tutti i documenti commerciali recanti il timbro speciale. 2. I documenti “T2L” o “T2LF” o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:
Articolo 128 quater Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza (Articolo 153, paragrafo 2, del codice) Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione. Articolo 128 quinquies Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza (Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice) 1. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato alla decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione inteso a dimostrare la posizione doganale delle merci unionali, al più tardi, il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:
2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se:
3. Se la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono considerati soddisfatti. 4. Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la compagnia di navigazione è stabilita ne danno notifica agli Stati membri sul cui territorio sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti. Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 128 quater. Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione. 5. La semplificazione si applica come segue:
6. Sono effettuate le seguenti notifiche:
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