ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 93

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
2 aprile 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/537 della Commissione, del 28 marzo 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette Странджански манов мед (Strandzhanski manov med)/Maнов мед от Странджа (Manov med ot Strandzha) (DOP)

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/538 del Consiglio, del 1o aprile 2019, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

3

 

*

Decisione (PESC) 2019/539 del Consiglio, del 1o aprile 2019, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

15

 

*

Decisione (UE) 2019/540 della Commissione, del 26 marzo 2019, sulla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo # NewRightsNow - Rafforzare i diritti dei lavoratori uberizzati [notificata con il numero C(2019) 2312]

16

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/541 della Commissione, del 1o aprile 2019, relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 2349]  ( 1 )

18

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006 ( GU L 196 del 21.7.2016 )

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/537 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2019

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med)/«Maнов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha) (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med)/«Maнов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha), presentata dalla Bulgaria, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med)/«Maнов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha) deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med)/«Maнов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha) (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 449 del 13.12.2018, pag. 11.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


DECISIONI

2.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/3


DECISIONE (PESC) 2019/538 DEL CONSIGLIO

del 1o aprile 2019

a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.

(2)

La strategia dell'UE sottolinea il ruolo cruciale della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione («CWC») e dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche («OPCW») per liberare il mondo dalle armi chimiche. Nell'ambito della strategia dell'UE, l'Unione si è impegnata a adoperarsi per l'adesione universale ai principali trattati e accordi in materia di disarmo e non proliferazione, tra i quali la CWC. Gli obiettivi della strategia dell'UE sono complementari a quelli perseguiti dall'OPCW, nel contesto della sua responsabilità per l'attuazione della CWC.

(3)

Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/797/PESC (1) sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW. L'azione comune è stata seguita dopo la sua scadenza, dall'azione comune 2005/913/PESC del Consiglio (2), che a sua volta è stata seguita dall'azione comune 2007/185/PESC del Consiglio (3). L'azione comune 2007/185/PESC è stata seguita dalle decisioni del Consiglio 2009/569/PESC (4), 2012/166/PESC (5) e (PESC) 2015/259 (6). La decisione (PESC) 2015/259 è scaduta il 23 marzo 2018.

(4)

Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/294 (7) che ha prorogato la durata della decisione (PESC) 2015/259 per consentire il proseguimento dell'attuazione delle attività fino al 23 dicembre 2018.

(5)

L'Unione deve continuare a fornire siffatta assistenza intensiva e mirata all'OPCW nel contesto dell'attuazione pratica del capitolo III della strategia dell'UE. Si rendono necessarie ulteriori attività per rafforzare la capacità degli Stati parte della CWC («Stati parte») di ottemperare agli obblighi previsti dalla CWC, la preparazione degli Stati parte a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche tossiche e la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche. Ulteriori attività sono necessarie anche per sostenere la capacità dell'OPCW di adattarsi agli sviluppi nel settore scientifico e tecnologico, nonché per migliorare la capacità dell'OPCW di affrontare la minaccia rappresentata dall'uso di armi chimiche. Le misure connesse con l'universalizzazione della CWC dovrebbero continuare ad essere adattate e mirate al numero in diminuzione di Stati che non aderiscono alla CWC.

(6)

Il 16 aprile 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni che stabiliscono, tra l'altro, la posizione dell'Unione per la quarta sessione speciale della conferenza degli Stati parte incaricata della revisione del funzionamento della convenzione sulle armi chimiche «la quarta conferenza di revisione»), tenutasi a L'Aia, dal 21 al 30 novembre 2018.

(7)

L'Unione ha fornito sostegno politico, finanziario e in natura alle operazioni dell'OPCW in Siria che miravano alla distruzione totale delle armi e degli agenti chimici siriani. Di conseguenza, il 9 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/726/PESC (8) a sostegno delle attività dell'OPCW nel quadro della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 2118 (2013), della decisione del consiglio esecutivo dell'OPCW del 27 settembre 2013 relativa alla distruzione delle armi chimiche siriane e delle successive risoluzioni e decisioni correlate. La decisione 2013/726/PESC è stata seguita dalla decisione (PESC) 2017/2303 (9) del Consiglio, adottata il 12 dicembre 2017. Inoltre, il 30 novembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/2215 (10), a sostegno dell'UNSCR 2235 (2015).

(8)

Il 27 giugno 2018 la quarta sessione speciale della conferenza degli Stati parte ha adottato la decisione C-SS-4/DEC.3 intesa ad affrontare la minaccia posta dall'uso di armi chimiche. Nelle conclusioni del 28 giugno 2018, il Consiglio europeo ha sancito l'impegno dell'Unione a sostenere i risultati di tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare applicazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE, l'Unione sostiene le attività svolte dall'OPCW, con i seguenti obiettivi:

potenziare le capacità degli Stati parte nell'ottemperare agli obblighi previsti dalla CWC;

migliorare la preparazione degli Stati parte a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche tossiche;

rafforzare la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche;

sostenere la capacità dell'OPCW di adattarsi agli sviluppi nel settore scientifico e tecnologico;

rafforzare la capacità dell'OPCW di affrontare la minaccia rappresentata dall'uso di armi chimiche;

promuovere l'universalità incoraggiando gli Stati non parte ad aderire alla CWC.

2.   Nel contesto del paragrafo 1, le attività svolte per i progetti dell'OPCW a cui l'Unione fornisce sostegno, che sono conformi alle misure previste dalla strategia dell'UE, sono le seguenti:

Progetto I: centro dell'OPCW per la chimica e la tecnologia ed attuazione della decisione C-SS-4/DEC.3 intesa ad affrontare la minaccia posta dall'uso di armi chimiche

Attività:

Progetto di ammodernamento del laboratorio

Attuazione della decisione C-SS-4/DEC.3

Progetto II: smilitarizzazione e non proliferazione chimica

Attività:

Visite di rappresentanti del consiglio esecutivo e di osservatori degli Stati parte nella Repubblica popolare cinese e negli Stati Uniti d'America per ottenere una visione d'insieme dei programmi di distruzione

Estensione e rafforzamento del ricorso al sistema di gestione dei contenuti aziendali (Enterprise Content Management - ECM)

Messa a disposizione di una soluzione completa per le telecomunicazioni a tutti i pertinenti membri del personale del segretariato tecnico dell'OPCW

Progetto III: assistenza e protezione negli Stati parte africani

Attività:

Formazione operativa per il personale di primo intervento

Formazione dei formatori in materia di assistenza e protezione del gruppo per l'Africa

Progetto IV: cooperazione internazionale

Attività:

Formazione per alti dirigenti dell'industria, responsabili politici ed ex partecipanti al programma Associate dell'OPCW

Progetto di gemellaggio di laboratori

Forum perle donne sugli usi pacifici della chimica e corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche di base per donne chimico

Istruzione e formazione destinata ai giovani sugli usi pacifici della chimica

Corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche destinato a chimici analitici degli Stati membri africani

Corso sulla gestione della protezione e sicurezza chimiche destinato agli Stati parte africani

Progetto V: universalità e sensibilizzazione

Attività:

Sviluppo di moduli di teledidattica

Traduzione e divulgazione di strumenti e materiale didattici e di sensibilizzazione

Sostegno per la partecipazione delle ONG alle attività dell'OPCW

Eventi a margine delle conferenze degli Stati parte

Progetto VI: attuazione a livello nazionale

Attività:

Forum mondiale dei soggetti interessati

Progetto VII: scienza e tecnologia

Attività:

Sfida sui biomarcatori delle piante

Sostegno ai gruppi di lavoro temporanei del comitato scientifico consultivo dell'OPCW

Una descrizione dettagliata delle attività dell'OPCW sostenute dall'Unione, di cui al presente paragrafo, figura nell' allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   All'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, provvede il segretariato tecnico dell'OPCW («segretariato tecnico»). Esso svolge tale compito sotto la responsabilità e il controllo dell'AR. A tal fine l'AR conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 11 601 256 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il segretariato tecnico. Tale accordo stipula che il segretariato tecnico deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione, in funzione della sua entità, nonché specificare le misure atte a facilitare lo sviluppo di sinergie ed evitare la duplicazione delle attività.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di rapporti periodici stilati dal segretariato tecnico. Sui rapporti dell'AR si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Azione comune 2004/797/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 63).

(2)  Azione comune 2005/913/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34).

(3)  Azione comune 2007/185/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2007, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 10).

(4)  Decisione 2009/569/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 96).

(5)  Decisione 2012/166/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 87 del 24.3.2012, pag. 49).

(6)  Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 43 del 18.2.2015, pag. 14).

(7)  Decisione (PESC) 2018/294 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/259 a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 55 del 27.2.2018, pag. 58).

(8)  Decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 41).

(9)  Decisione (PESC) 2017/2303 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 55).

(10)  Decisione (PESC) 2015/2215 del Consiglio, del 30 novembre 2015, a sostegno dell'UNSCR 2235 (2015), che istituisce un meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU per individuare gli autori di attacchi chimici nella Repubblica araba siriana (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 51).


ALLEGATO

Sostegno dell'Unione alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Progetto I: Centro dell'OPCW per la chimica e la tecnologia e attuazione della decisione C-SS-4/DEC.3 intesa ad affrontare la minaccia posta dall'uso di armi chimiche

Obiettivi

Eliminazione delle scorte di armi chimiche e degli impianti di produzione, in funzione delle misure di verifica contenute nella CWC

Non proliferazione delle armi chimiche tramite l'applicazione delle misure di verifica e attuazione previste nella CWC, che contribuiscono anche a costruire la fiducia tra gli Stati parte

Assistenza e protezione contro le armi chimiche e il loro uso, o la minaccia di uso, in conformità delle disposizioni dell'articolo X della CWC

Sviluppo economico e tecnologico mediante la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche i cui scopi non sono vietati dalla CWC in conformità delle disposizioni dell'articolo XI

Piena ed effettiva attuazione delle disposizioni dell'articolo VII della CWC ad opera degli Stati parte

Scopi

Verifica del persistere della fiducia nell'osservanza

Sviluppare capacità per prevenire e rispondere all'uso ostile di sostanze chimiche tossiche e promuovere la cooperazione internazionale

Avviare dialoghi per utilizzare capacità altrui

Mantenere un'organizzazione adeguata allo scopo

Individuare i responsabili dell'uso di armi chimiche nella Repubblica araba siriana, individuando e riferendo tutte le informazioni potenzialmente rilevanti riguardo all'origine di tali armi chimiche nei casi in cui la missione di accertamento dei fatti («FFM») stabilisce o ha stabilito il loro uso o probabile uso, e nei casi per i quali il meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU non ha pubblicato una relazione

Risultati

Maggiore efficienza operativa

Migliore sicurezza fisica

Adesione alle norme di sicurezza più rigorose

Condizioni propizie per tenere il passo con le attuali minacce e gli sviluppi scientifici e tecnologici, maggiore credibilità e autorità derivanti dalla nuova struttura

Svolgimento di indagini in conformità del mandato di cui alla decisione C-SS-4/DEC.3

Attività

I.1.   Progetto di ammodernamento del laboratorio

Il laboratorio e il deposito per le attrezzature dell'OPCW svolgono un ruolo fondamentale a sostegno dell'attuazione della CWC. Essendo entrati in servizio 20 anni fa nella loro sede attuale di Rijswijk, un sobborgo dell'Aia, la pressione su tali strutture è notevolmente aumentata. Negli ultimi anni, il drastico aumento del numero di operazioni straordinarie ha messo ulteriormente alla prova le capacità di tali strutture, e la decisione C-SS-4/DEC.3 rischia di determinare una pressione supplementare. Inoltre, gli Stati parte chiedono sempre più sostegno formativo al laboratorio per aumentare le loro capacità analitiche e tecniche nel campo della chimica. Per affrontare tali questioni, l'OPCW ha deciso di avviare un progetto destinato a trasformare il laboratorio e il deposito per le attrezzature dell'OPCW in un nuovo Centro per la chimica e tecnologia (il «ChemTech Centre»).

I.2.   Attuazione della decisione C-SS-4/DEC.3

Nel paragrafo operativo 10 della decisione C-SS-4/DEC.3, la Conferenza degli Stati parte dell'OPCW ha deciso che il segretariato metterà in atto misure volte a individuare i responsabili dell'uso di armi chimiche nella Repubblica araba siriana individuando e riferendo tutte le informazioni potenzialmente rilevanti riguardo all'origine di tali armi chimiche nei casi in cui la FFM stabilisce o ha stabilito il loro uso o probabile uso, e nei casi per i quali il meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU non ha pubblicato una relazione. In ottemperanza a tale decisione, il segretariato istituirà una squadra di investigazione e identificazione che svolgerà le sue attività in modo imparziale e obiettivo. La squadra di investigazione e identificazione opererà sotto la diretta supervisione del direttore generale OPCW e presenterà le sue relazioni al consiglio esecutivo e al segretario generale delle Nazioni Unite.

Progetto II: Demilitarizzazione chimica e non proliferazione

Obiettivi

Sostenere la non proliferazione delle armi chimiche tramite l'applicazione delle misure di verifica e attuazione previste nella CWC

Far avanzare e assicurare l'eliminazione delle scorte di armi chimiche e degli impianti di produzione, in funzione delle misure di verifica contenute nella CWC

Contribuire all'attuazione piena, efficace e non discriminatoria di tutte le disposizioni della CWC

Scopi

Verifica del persistere della fiducia nell'osservanza

Avviare dialoghi per utilizzare capacità altrui

Mantenere un'organizzazione adeguata allo scopo

Sviluppare capacità per prevenire e rispondere all'uso ostile di sostanze chimiche tossiche e promuovere la cooperazione internazionale

Risultati

Attuazione delle pertinenti decisioni in merito al completamento della distruzione di armi chimiche

Rafforzamento del trasferimento di conoscenze, della trasparenza e della comprensione tra i soggetti interessati dell'OPCW

Creazione di sostegno per riequilibrare il regime di verifica della CWC dal disarmo alla prevenzione della ricomparsa delle armi chimiche

Incremento delle attività di verifica di routine con un sistema di gestione del rischio

Migliore capacità dell'OPCW di effettuare operazioni di emergenza

Capacità rafforzate di assistenza e protezione dell'OPCW, in termini sia di prevenzione che di risposta, a sostegno del suo centro di interesse relativo alla ricomparsa delle armi chimiche

Strutture e processi adattati, ove necessario, per sostenere un'agevole transizione dell'OPCW

Attività

II.1.   Visite di rappresentanti del consiglio esecutivo e di osservatori degli Stati parte nella Repubblica popolare cinese e negli Stati Uniti d'America per procedere a una panoramica dei programmi di distruzione

Le visite del consiglio esecutivo sono state regolarmente sostenute dall'Unione (nell'azione comune 2007/185/PESC e nelle decisioni 2009/569/PESC, 2012/166/PESC e (PESC) 2015/259). Le visite finora effettuate si sono rivelate utili per affrontare questioni o preoccupazioni in relazione al programma dello Stato parte detentore finalizzato a ottemperare agli obblighi di distruzione delle proprie armi chimiche. Tutti gli Stati parte trarranno vantaggio da queste visite, che contribuiranno a rafforzare la trasparenza e a costruire la fiducia nel fatto che si stanno compiendo progressi verso la distruzione completa delle restanti armi chimiche, ai sensi delle disposizioni della CWC e soggetto alla verifica del segretariato tecnico. Il progetto dovrebbe incoraggiare una più ampia partecipazione degli Stati parte alle visite, tenendo conto allo stesso tempo di idonei criteri di finanziamento e provvedendo ad una rotazione adeguata dei partecipanti.

II.2.   Estensione e aumento del ricorso al sistema di gestione dei contenuti aziendali (Enterprise Content Management - ECM)

Il sistema ECM è principalmente disponibile per gli utenti dell'ufficio verifica aventi accesso alla rete separata (air-gapped) dell'OPCW, internamente nota con il nome Secure Critical Network (SCN). Questo progetto rafforzerà il sistema ECM rendendolo accessibile agli ispettori dell'OPCW ed eliminerà le inefficienze dovute all'infrastruttura informatica e di sicurezza limitata.

II.3.   Messa in funzione di una soluzione completa per le telecomunicazioni a tutti i pertinenti membri del personale del segretariato tecnico dell'OPCW

Il progetto consiste nell'individuazione di un pertinente prestatore di servizi efficace sotto il profilo dei costi, migrazione delle infrastrutture preesistenti, verifica e conferma della sicurezza delle procedure da usare in missione con nuove tecnologie, sviluppo di strumentari per le operazioni sul campo, messa in funzione di una soluzione completa per le telecomunicazioni a tutti i pertinenti soggetti interessati dell'OPCW e dismissione delle infrastrutture preesistenti.

Progetto III: Assistenza e protezione negli Stati parte africani

Obiettivi

Assicurare l'assistenza e la protezione contro le armi chimiche, e il loro uso, o la minaccia di uso, in conformità delle disposizioni dell'articolo X della CWC

Consentire l'attuazione piena, efficace, e non discriminatoria di tutte le disposizioni della CWC da parte dell'OPCW, specialmente negli Stati parte africani

Rafforzare lo sviluppo di capacità per l'attuazione nazionale e la cooperazione internazionale

Scopi

Sviluppare capacità per prevenire e rispondere all'uso ostile di sostanze chimiche tossiche e promuovere la cooperazione internazionale

Avviare dialoghi per utilizzare capacità altrui

Mantenere un'organizzazione adeguata allo scopo

Risultati

Maggiori capacità di assistenza e protezione dell'OPCW, in termini sia di prevenzione che di risposta, a sostegno del suo centro di interesse relativo alla ricomparsa delle armi chimiche

Sviluppo di capacità rafforzato per l'attuazione a livello nazionale e la cooperazione internazionale

Collaborazione potenziata e sostenibile con altre organizzazioni internazionali

Dialogo rafforzato con un più ampio gruppo di soggetti interessati

Capacità potenziate per facilitare la collaborazione tra gruppi ad hoc di Stati parte

Attività

III.1.   Formazione operativa per il personale di primo intervento

La formazione operativa mira a sostenere gli Stati parte africani e le rispettive organizzazioni economiche regionali (ECOWAS, SACD, IGAD) nello sviluppo di capacità di protezione contro gli incidenti chimici in cui sono coinvolti agenti chimici usati come strumento di guerra o sostanze chimiche industriali tossiche.

III.2.   Formazione dei formatori in assistenza e protezione del gruppo per l'Africa

L'obiettivo principale del corso è fornire conoscenze di base agli istruttori delle agenzie coinvolte nella risposta di emergenza per gli agenti chimici al fine di creare un gruppo di formatori nei paesi africani capace di diffondere conoscenze su tematiche connesse alla risposta a un incidente chimico.

Progetto IV: Cooperazione internazionale

Obiettivi

Portare avanti lo sviluppo economico e tecnologico mediante la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche per gli scopi non vietati dalla CWC

Rafforzare lo sviluppo di capacità per l'attuazione nazionale e la cooperazione internazionale

Rafforzare e sviluppare in modo sostenibile la collaborazione con altre organizzazioni internazionali

Rafforzare il dialogo con un più ampio gruppo di soggetti interessati

Potenziare le capacità per facilitare la collaborazione tra gruppi ad hoc di Stati parte

Scopi

Promuovere la cooperazione internazionale tra gli Stati parte per il perseguimento di un settore chimico per fini pacifici

Potenziare le capacità degli Stati membri dell'OPCW, in particolare di alcune regioni, come l'Africa e il Gruppo di Stati dell'America Latina e dei Caraibi, nell'analisi delle sostanze chimiche nel regime della CWC

Sensibilizzare le donne chimico sugli usi pacifici della chimica e fornire una piattaforma per ampliare la partecipazione delle donne chimico al programma di sviluppo delle capacità offerto dall'OPCW

Arricchire le conoscenze e le competenze rilevanti per i pertinenti soggetti interessati e consentire loro di acquisire conoscenze nei settori della valutazione della minaccia chimica e dei metodi di mitigazione

Risultati

Sviluppo di capacità rafforzato per l'attuazione nazionale e la cooperazione internazionale

Potenziamento delle capacità di valutazione del segretariato nel settore dello sviluppo di capacità

Collaborazione potenziata e sostenibile con altre organizzazioni internazionali

Dialogo rafforzato con un più ampio gruppo di soggetti interessati

Sviluppo del sostegno per riequilibrare il regime di verifica della CWC dal disarmo alla prevenzione della ricomparsa delle armi chimiche

Capacità rafforzata dell'OPCW di monitorare gli sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti per la CWC

Maggiori capacità di assistenza e protezione dell'OPCW, in termini sia di prevenzione che di risposta, a sostegno del suo centro di interesse relativo alla ricomparsa delle armi chimiche

Dialogo rafforzato con un più ampio gruppo di soggetti interessati

Capacità potenziate per facilitare la collaborazione tra gruppi ad hoc di Stati parte

Attività

IV.1.   Programma di formazione per gli alti dirigenti dell'industria, i responsabili politici e gli ex partecipanti al programma Associate dell'OPCW

Il progetto propone un programma di formazione destinato ai chimici, agli ingegneri chimici e ad altri professionisti pertinenti che assumono responsabilità di direzione (anche per l'attuazione della CWC) nell'industria, nelle amministrazioni pubbliche e nel mondo accademico negli Stati parte dell'OPCW le cui economie sono in via di sviluppo e in transizione, al fine di sviluppare le capacità per creare conoscenze approfondite e competenze di leadership nella gestione integrata delle sostanze chimiche, comprese – a titolo esplicativo ma non esaustivo – la sicurezza, la protezione e la sostenibilità chimiche.

IV.2.   Progetto di gemellaggio di laboratori

Alla base della creazione dell'iniziativa di gemellaggio nell'ambito dell'OPCW si colloca la mancanza in diverse regioni, ad esempio quella africana e del Gruppo di Stati dell'America Latina e dei Caraibi, di laboratori certificati per effettuare l'analisi delle sostanze chimiche sotto il regime della CWC (laboratori designati dell'OPCW). Le regole di partecipazione all'iniziativa, compresi gli obiettivi e le modalità di funzionamento, sono descritte nella nota S/1397/2016 del segretariato tecnico del 14 luglio 2016. Secondo tale nota, i progetti possono comprendere una gamma di attività, ciascuna da svolgersi da una coppia composta da un laboratorio che fornisce assistenza e uno che la riceve, come ad esempio visite del personale di entrambe le parti (formazione e tutoraggio), sostegno alla partecipazione di laboratori che ricevono assistenza alle prove di competenza dell'OPCW come pure sostegno al trasferimento di attrezzature e alla ricerca collaborativa.

IV.3.   Forum sulle donne nell'ambito degli usi pacifici della chimica e corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche di base per donne chimico

Il segretariato tecnico dell'OPCW organizzerà presso la sede dell'OPCW un forum sulle donne nell'ambito degli usi pacifici della chimica e un corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche di base per donne chimico. Gli esperti saranno nominati dagli Stati parte dell'OPCW e la selezione dei partecipanti si baserà sulle qualifiche nonché sulla distribuzione geografica e di genere.

IV.4.   Formazione destinata ai giovani sugli usi pacifici della chimica

Sulla base dei programmi di sviluppo delle capacità organizzati dal segretariato tecnico dell'OPCW, le autorità nazionali degli Stati membri hanno richiesto un programma su misura di istruzione e sensibilizzazione in materia di gestione della sicurezza e della protezione chimica destinato a giovani/studenti delle scuole/università nel contesto degli usi pacifici della chimica. Questo programma è la prima iniziativa rivolta a giovani/studenti sulla promozione degli usi pacifici della chimica; la formazione sfrutterà l'interazione tra esperti e studenti potenzialmente anche per sviluppare opuscoli e video che possano essere distribuiti agli enti universitari/alle scuole negli Stati parte dell'OPCW.

IV.5.   Corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche destinato a chimici analitici degli Stati membri africani

Alla luce delle attività in corso da parte di attori non statali in tutta la regione africana, vi è l'urgente necessità di potenziare in linea generale le capacità dei laboratori della regione per l'analisi delle sostanze connesse alla CWC. Il corso intende assistere i chimici analitici qualificati nell'acquisizione di ulteriori esperienze e abilità pratiche per l'analisi delle sostanze chimiche connesse alla CWC.

IV.6.   Gestione della protezione e della sicurezza chimica per gli Stati parte africani

Le industrie chimiche sono giunte a fornire importanti contributi allo sviluppo sostenibile in Africa. Secondo la relazione sull'esame delle sostanze chimiche in Africa («Africa Review Report on Chemicals») elaborata dalla Commissione economica per l'Africa delle Nazioni Unite (UNECA), l'industria chimica africana continuerà a crescere nei prossimi anni. Al tempo stesso, questa evoluzione farà sorgere una serie di questioni connesse alla sicurezza e alla protezione chimica, come pure agli usi pacifici della chimica per lo sviluppo socioeconomico, che possono essere affrontate con l'attuazione piena ed efficace della CWC. Ci si attende che il programma arricchisca le conoscenze e le competenze rilevanti per i pertinenti soggetti interessati e consenta loro di acquisire conoscenze nei settori della valutazione della minaccia chimica e dei metodi di mitigazione.

Progetto V: Universalità e sensibilizzazione

Obiettivi

Rafforzare il dialogo con un più ampio gruppo di soggetti interessati

Aumentare gli sforzi profusi dall'OPCW per ottenere l'universalità

Contribuire all'attuazione piena, efficace e non discriminatoria di tutte le disposizioni della CWC

Scopi

Aumentare la consapevolezza e la conoscenza dell'OPCW e della CWC tra studenti e professori ed altri gruppi, se del caso

Aumentare la visibilità dell'OPCW e spiegarne le attività a un pubblico più generale

Migliorare i canali per raggiungere un pubblico più ampio possibile, in particolare i non tecnici e i non specialisti

Aumentare la consapevolezza dei giovani sull'OPCW e sulla CWC in determinati Stati e regioni

Incoraggiare gli Stati non parte della CWC a partecipare maggiormente alle attività dell'OPCW e migliorano la loro comprensione della CWC e dei suoi vantaggi

Estendere il dialogo con i soggetti interessati sulle questioni di sostanza che l'OPCW deve affrontare in caso di transizione istituzionale

Risultati

Dialogo rafforzato con un più ampio gruppo di soggetti interessati

Maggiori sforzi profusi dall'OPCW per ottenere l'universalità

Attività

V.1.   Sviluppo di moduli di teledidattica

Il progetto intende coinvolgere esperti specializzati in teledidattica per assistere il segretariato tecnico dell'OPCW nel definire un approccio comune alla sua offerta di teledidattica al fine di progettare e realizzare i nuovi moduli di teledidattica. Il contenuto di tali moduli sarà determinato sulla base della relazione presentata dal comitato consultivo per l'istruzione e la sensibilizzazione al direttore generale OPCW e della successiva discussione delle raccomandazioni di tale comitato consultivo.

V.2.   Traduzione e divulgazione di strumenti e materiale didattici e di sensibilizzazione

Nei suoi primi due anni di attività, il comitato consultivo per l'istruzione e la sensibilizzazione ha ripetutamente chiesto di rendere disponibili un maggior numero di materiali didattici e di sensibilizzazione in tutte e sei le lingue ufficiali dell'OPCW, ossia l'inglese, il francese, lo spagnolo, il russo, il cinese e l'arabo. Di solito, tuttavia, i materiali e gli strumenti didattici e di sensibilizzazione sono realizzati in inglese, il che limita fortemente il loro utilizzo da parte del maggior numero possibile di soggetti interessati a livello mondiale. A fini di divulgazione, è necessario tradurre i materiali didattici e di sensibilizzazione, in particolare quelli destinati a gruppi specifici di soggetti interessati.

V.3.   Sostegno per la partecipazione delle ONG alle attività dell'OPCW

Il progetto propone di sponsorizzare la partecipazione alla conferenza annuale degli Stati parte nel 2019 e nel 2020 di rappresentanti delle organizzazioni non governative (ONG) () selezionate, con una preferenza per i candidati provenienti da economie in via di sviluppo o in transizione.

V.4.   Eventi a margine delle conferenze degli Stati parte

Nel corso del programma si terranno tre eventi a margine, ossia uno per ciascuna conferenza annuale degli Stati parte. I fondi dell'Unione potrebbero coprire le spese di viaggio di un massimo di tre esperti/funzionari provenienti dai paesi beneficiari.

Progetto VI: Attuazione nazionale

Obiettivi

Potenziare e sostenere le capacità degli Stati parte e delle rispettive autorità nazionali di attuare pienamente tutti gli obblighi ai sensi della CWC

Scopi

I soggetti interessati hanno migliorato la propria comprensione e sensibilizzazione nei confronti della CWC e hanno rafforzato il loro ruolo e partecipazione agli sforzi nazionali di attuazione

Le autorità doganali degli Stati parte partecipanti hanno migliorato le loro competenze relative a un'applicazione efficace dei dazi concernenti l'importazione/l'esportazione di sostanze chimiche classificate, nonché il loro coordinamento con le autorità nazionali

I soggetti interessati dispongono di informazioni corrette e aggiornate per un apprendimento efficace

I potenziali organi/agenzie interessati a sostenere l'attuazione della CWC hanno concordato un'agenda a breve termine per creare sinergie

Risultati

Rafforzamento della capacità degli Stati parte di attuare efficacemente la CWC a livello nazionale

Aumento del numero di Stati parte capaci di un'attuazione nazionale efficace a livello tanto quantitativo quanto qualitativo

Miglioramento della comprensione e della consapevolezza delle autorità nazionali in merito alle questioni connesse alla CWC nell'ottica di una collaborazione e un sostegno di buon livello

Aumento del numero di Stati parte in grado di concepire e redigere le norme da approvare successivamente

Efficace funzionamento delle autorità doganali nel controllo e monitoraggio del commercio di sostanze chimiche

Attività

VI.1.   Forum mondiale dei soggetti interessati

Il progetto mira all'organizzazione di un forum mondiale dei soggetti interessati per promuovere tra i principali portatori d'interesse a livello nazionale l'importanza dell'attuazione della CWC mediante l'adozione della legislazione nazionale di attuazione.

Progetto VII: scienza e tecnologia

Obiettivi

Permettere al direttore generale OPCW di formulare pareri e presentare raccomandazioni alla conferenza degli Stati parte, al consiglio esecutivo dell'OPCW o agli Stati parte in ordine ai settori scientifici e tecnologici pertinenti per la CWC

Scopi

Determinare la direzione delle attività connesse a scienza e tecnologia in sede di OPCW nel periodo di interim tra la quarta e la quinta conferenza di revisione

Permettere al direttore generale OPCW di formulare pareri speciali per gli organi decisionali dell'OPCW e per gli Stati parte nei settori scientifici e tecnologici pertinenti per la CWC

Attingere da un più ampio pool di esperti scientifici disponibili per l'OPCW, e disporre di meccanismi migliori per restare informati sugli sviluppi in materia di tecnologie per il controllo delle sostanze chimiche e di strumenti informatici per l'analisi di serie di dati complessi contenenti informazioni chimiche

Costruire e mantenere una rete di soggetti interessati non tecnici che possono integrare gli esperti scientifici a disposizione dell'OPCW nella valutazione di tutti gli aspetti delle nuove scienze e tecnologie allo scopo di ottenere consulenze più complete sulla scienza e la tecnologia e il relativo impatto

Risultati

Creazione di sostegno per riequilibrare il regime di verifica della CWC dal disarmo alla prevenzione della ricomparsa delle armi chimiche

Migliore capacità dell'OPCW di effettuare operazioni di emergenza

Capacità rafforzata dell'OPCW di monitorare gli sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti per la CWC

Maggiori capacità di assistenza e protezione dell'OPCW, in termini sia di prevenzione che di risposta, a sostegno del suo centro di interesse relativo alla ricomparsa delle armi chimiche

Sviluppo di capacità rafforzato per l'attuazione nazionale e la cooperazione internazionale

Collaborazione potenziata e sostenibile con altre organizzazioni internazionali

Dialogo rafforzato con un più ampio gruppo di soggetti interessati

L'OPCW rimane il depositario a livello mondiale di conoscenze ed esperienze nel settore delle armi chimiche.

Capacità potenziate per facilitare la collaborazione tra gruppi ad hoc degli Stati parte

Attività

VII.1.   Sfida sui biomarcatori delle piante

Il progetto organizzerà una «sfida di gruppo» per coinvolgere esperti pertinenti di diverse discipline in vari settori scientifici e costituire un insieme di riferimento di piante geograficamente rappresentative utili per il rilevamento dell'esposizione a sostanze chimiche tossiche (mediante analisi chimiche e/o alterazioni fenotipiche osservabili).

VII.2.   Sostegno ai gruppi di lavoro temporanei del comitato scientifico consultivo dell'OPCW

Per trattare in modo sostanziale le questioni scientifiche e tecnologiche specifiche, il comitato scientifico consultivo, su richiesta del direttore generale dell'OPCW, può istituire gruppi di lavoro temporanei. Il progetto contribuirebbe all'attuazione dei gruppi di lavoro temporanei in materia di scienza e tecnologie di indagine così come alla creazione di altri gruppi di lavoro temporanei sulla base delle necessità individuate nella quarta conferenza di revisione del 2018.


2.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/15


DECISIONE (PESC) 2019/539 DEL CONSIGLIO

del 1o aprile 2019

che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

(2)

Il 28 settembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1465 (2).

(3)

Tenuto conto della continua instabilità e della gravità della situazione in Libia, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive concernenti tre persone per un periodo supplementare di sei mesi.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 17 della decisione (PESC) 2015/1333, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 14, 15 e 16 dell'allegato II fino al 2 ottobre 2019.

4.   Le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 19, 20 e 21 dell'allegato IV fino al 2 ottobre 2019.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2019

Per il Consiglio

Il Presidente

G. CIAMBA


(1)  Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

(2)  Decisione (PESC) 2018/1465 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 245 dell'1.10.2018, pag. 16).


2.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/16


DECISIONE (UE) 2019/540 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2019

sulla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «# NewRightsNow - Rafforzare i diritti dei lavoratori “uberizzati”»

[notificata con il numero C(2019) 2312]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «# NewRightsNow - Rafforzare i diritti dei lavoratori “uberizzati”» è il seguente: «Rafforzare i diritti dei lavoratori “uberizzati”, in particolare obbligando le piattaforme digitali a pagare un reddito minimo garantito ai “lavoratori autonomi” che lavorano regolarmente per loro».

(2)

Questa proposta d'iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Intendiamo istituire l'obbligo da parte delle piattaforme digitali a pagare un reddito minimo garantito ai “lavoratori autonomi” che lavorano regolarmente per loro. Questa misura di giustizia sociale salvaguarderebbe e stabilizzerebbe il loro reddito, ovviando in modo specifico all'insicurezza del lavoro. Più in generale, vogliamo rafforzare i diritti sociali dei lavoratori “uberizzati”».

(3)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(4)

A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.

(5)

Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione per coordinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste, sulla base degli articoli 53, paragrafo 1, e 62 del TFUE.

(6)

Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(7)

Inoltre, il comitato dei cittadini è stato costituito e le persone di contatto sono state designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio e non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 TUE.

(8)

La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «# NewRightsNow - Rafforzare i diritti dei lavoratori “uberizzati”» dovrebbe pertanto essere registrata.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «# NewRightsNow - Rafforzare i diritti dei lavoratori “uberizzati”» è registrata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o Aprile 2019.

Articolo 3

Gli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «# NewRightsNow - Rafforzare i diritti dei lavoratori “uberizzati”», rappresentati da Ate Samuli OKSANEN e Vasiliki TSIARA, in veste di persone di contatto, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Primo vicepresidente


(1)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.


2.4.2019   

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L 93/18


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/541 DELLA COMMISSIONE

del 1o aprile 2019

relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 2349]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 individua le sedi di negoziazione nelle quali le controparti finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e le controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, possono concludere operazioni in derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all'obbligo di negoziazione. Le sedi di negoziazione in cui tali operazioni possono essere concluse sono limitate ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione, ai sistemi organizzati di negoziazione e alle sedi di negoziazione di un paese terzo riconosciute dalla Commissione come soggette a requisiti giuridici equivalenti e ad una vigilanza efficace nel paese terzo in questione. Il paese terzo è anche tenuto a disporre un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Dato l'accordo raggiunto tra le parti al vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 25 settembre 2009, che prevedeva il trasferimento della negoziazione dei contratti derivati standardizzati OTC sui mercati regolamentati o su piattaforme elettroniche di negoziazione, è opportuno prevedere una gamma di sedi idonee in cui effettuare le negoziazioni previste dall'impegno assunto. Inoltre, il regolamento (UE) n. 600/2014 sottolinea la necessità di definire, per quanto riguarda taluni requisiti, un insieme unico di norme valido per tutti gli enti e di impedire l'arbitraggio regolamentare. Pertanto, nel designare i contratti derivati OTC standardizzati da assoggettare all'obbligo di negoziazione, è opportuno che l'Unione promuova anche lo sviluppo di un numero sufficiente di sedi ammissibili per consentire il rispetto dell'obbligo di negoziazione, anche all'interno dell'Unione.

(3)

A norma dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione dei paesi terzi possono essere riconosciute equivalenti alle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione se sono tenute a soddisfare requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti derivanti dalla direttiva 2014/65/EU, dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e se detti requisiti equivalenti sono soggetti ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce degli obiettivi perseguiti da questi tre atti, in particolare il contributo alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno, all'integrità del mercato, alla protezione degli investitori e, da ultimo, ma non meno importante, alla stabilità finanziaria.

(4)

Con l'introduzione di un nuovo regime che disciplina i gestori delle piattaforme di negoziazione dei derivati OTC a Singapore e designa i derivati più liquidi come soggetti a un obbligo di negoziazione nazionale, è necessario affrontare i potenziali rischi di frammentazione della liquidità garantendo che le piattaforme di negoziazione con sede a Singapore siano riconosciute ammissibili ai fini del rispetto dell'obbligo di negoziazione imposto dall'Unione. Le piattaforme di negoziazione operanti a Singapore offrono importanti volumi di negoziazione in derivati ed è importante che le imprese dell'Unione siano in grado di accedere alla liquidità derivante dalle controparti asiatiche di Singapore ai fini di una gestione efficiente dei rischi, soprattutto al di fuori dell'orario di negoziazione europeo. La presente decisione si basa su una valutazione dettagliata del quadro giuridico e di vigilanza che a Singapore disciplina le piattaforme di negoziazione a norma della legge su titoli e future (Securities and Futures Act, di seguito «SFA») e dei relativi regolamenti di esecuzione.

(5)

Lo scopo della valutazione dell'equivalenza a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 è accertare che le disposizioni giuridiche e di vigilanza stabilite dalla SFA e dai relativi regolamenti di esecuzione garantiscano che le piattaforme di negoziazione gestite da borse autorizzate (approved exchanges, di seguito «AE») o da gestori del mercato riconosciuti (recognised market operators, di seguito «RMO») con sede a Singapore e autorizzati dall'Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore, di seguito «MAS») soddisfino requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti per le sedi di negoziazione dell'Unione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento (UE) n. 600/2014, sulla base dei criteri di cui all'articolo 28, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è anche quello di accertare che a Singapore le AE e gli RMO in questione siano soggetti ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione.

(6)

La parte II della SFA stabilisce obblighi giuridici vincolanti per le AE e gli RMO, il linea con il mandato della MAS per l'istituzione di un regime basato su principi e neutro dal punto di vista tecnologico che si applica a tutte le AE e a tutti gli RMO. Gli atti e i regolamenti adottati sulla base di detti atti, quali i regolamenti sugli strumenti finanziari e i future (mercati organizzati) (Securities and Futures (Organised Markets) Regulations, di seguito «SFOMR») adottati dalla MAS, hanno forza di legge e insieme costituiscono il quadro giuridico per il funzionamento delle AE e degli RMO a Singapore. La sezione 45 della SFA consente alla MAS di dare istruzioni vincolanti a una AE o a un RMO. Il mancato rispetto di tali istruzioni è considerato una violazione della disposizione pertinente della SFA. La sezione 321 della SFA conferisce alla MAS il potere di fornire orientamenti per il perseguimento degli obiettivi regolamentari della SFA o in relazione all'applicazione delle disposizioni della SFA. Gli orientamenti, quali gli orientamenti sulla regolamentazione dei mercati organizzati (SFA 02-G01), definiscono i principi o le migliori prassi che disciplinano il comportamento delle AE e degli RMO. Il mancato rispetto degli orientamenti può essere invocato da una delle parti in un procedimento civile o penale al fine di stabilire o negare ogni responsabilità che il procedimento intenda accertare (sezione 321 (5) della SFA). La sezione 15(1)(e) e la sezione 33(1)(e) della SFA stabiliscono l'obbligo per le AE e gli RMO di mantenere regole sulla condotta delle attività e la quotazione che prevedano disposizioni soddisfacenti per garantire un mercato equo, ordinato e trasparente. Le regole sulla condotta delle attività e la quotazione, nonché eventuali modifiche delle stesse, devono essere sottoposte alla MAS prima della loro attuazione. Le regole sulla condotta delle attività e la quotazione hanno gli stessi effetti di un contratto vincolante per le AE e gli RMO e i loro membri, e devono essere osservate e rispettate su base continuativa.

(7)

A norma dell'articolo 28, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, quattro sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo applicabile alle sedi di negoziazione ivi autorizzate ha effetto equivalente.

(8)

La prima di queste condizioni stabilisce che le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione e a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa.

(9)

A norma della SFA, i mercati sono strutture che operano su base multilaterale o «molti a molti». Un'entità che gestisce un mercato a Singapore deve essere una AE o un RMO. Le disposizioni legislative relative alle AE e agli RMO sono contenute nella parte II della SFA. Le società di Singapore sono disciplinate come AE o come RMO, mentre le società straniere sono disciplinate come RMO. Il richiedente che desideri gestire un mercato a Singapore deve ottenere una licenza dalla MAS a norma della sezione 8 della SFA come AE o come RMO. Nel determinare se un gestore del mercato debba essere regolamentato come AE o un RMO, la MAS considera l'importanza sistemica del mercato organizzato. Le società che gestiscono mercati organizzati di importanza sistemica sono disciplinate come AE. Il richiedente deve soddisfare i requisiti applicabili, compresi quelli di cui alle sezioni 15 e 33 ella SFA, sia nella fase iniziale che su base continuativa. Conformemente alla parte II, sezione 9, la MAS concede la licenza se conclude che sono soddisfatti tutti i requisiti relativi al richiedente. La MAS può rifiutare l'approvazione di una domanda se non sono soddisfatti tutti i requisiti. La sezione 15(1)(a) e la sezione 33(1)(a) della SFA stabiliscono entrambe che le AE e gli RMO sono tenuti a gestire mercati organizzati equi, caratterizzati da un accesso non discriminatorio ai sistemi e alle informazioni di mercato. La sezione 15(1)(d) e la sezione 33(1)(d) della SFA stabiliscono inoltre che le AE e gli RMO sono tenuti a garantire che l'accesso per la partecipazione alle loro strutture sia soggetto a criteri equi e obiettivi, intesi a garantire il corretto funzionamento del mercato organizzato e a tutelare gli interessi del pubblico degli investitori. I regolamenti 13 e 25 degli SFOMR obbligano le AE e gli RMO a mettere a disposizione le informazioni su richiesta, o a pubblicarle in modo accessibile a tutti gli investitori o potenziali investitori, comprese le informazioni sui loro servizi, prodotti, commissioni e sulle eventuali modalità di indennizzo in vigore. Le AE e gli RMO sono soggetti a requisiti organizzativi per quanto riguarda la governance societaria, la politica in materia di conflitti di interesse, la gestione dei rischi, la negoziazione corretta e ordinata, gli accordi di compensazione e di regolamento, la resilienza dei sistemi di negoziazione e il controllo della conformità.

(10)

La MAS ha poteri d'indagine ai sensi della parte IX, divisione 3, della SFA e a norma del codice di procedura penale, ivi compresi poteri di esigere la produzione di prove, di interrogare indiziati e testimoni e di raccoglierne le dichiarazioni, di arrestare gli indiziati e di sequestrare beni in determinate circostanze. La MAS sorveglia le prassi e i controlli delle AE e degli RMO in materia di gestione dei rischi mediante ispezioni in loco ed extra loco. La sezione 45 della SFA conferisce alla MAS il potere di dare istruzioni alle AE e agli RMO in relazione a specifiche questioni contemplate dalla SFA per assicurare la protezione degli investitori, il funzionamento equo, ordinato e trasparente dei mercati, l'integrità e la stabilità dei mercati dei capitali e il rispetto di qualsiasi condizione o restrizione imposta dalla MAS. La MAS può imporre ammende e formulare moniti per la violazione di disposizioni della SFA o dei suoi atti di diritto derivato. La MAS può altresì destituire funzionari nelle situazioni specificate nella sezione 43 (1) e se ritiene che ciò sia nell'interesse del pubblico. La MAS ha inoltre il potere di revocare la licenza di una AE o di un RMO alle condizioni stabilite nella sezione 14 della SFA. Inoltre, ai sensi delle sezioni 15 e 33 della SFA, le AE e gli RMO sono tenuti a garantire un'adeguata regolamentazione e supervisione dei loro membri. Inoltre, le AE sono tenute a comunicare alla MAS qualsiasi azione disciplinare adottata nei confronti di un membro a norma della sezione 16 (1) (f) della SFA. La SFA prevede sanzioni nel caso in cui le regole sulla condotta delle attività e la quotazione non rispettino i requisiti stabiliti dalla MAS. Infine, ai sensi della sezione 46AA della SFA, la MAS è dotata di poteri di emergenza per indirizzare una AE o un RMO ad agire per mantenere o ripristinare il funzionamento equo, ordinato e trasparente del mercato quando questo è nell'interesse del pubblico o è necessario per la protezione degli investitori.

(11)

La Commissione conclude pertanto che i mercati gestiti dalle AE e dagli RMO sono soggetti ad autorizzazione e a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa.

(12)

La seconda delle condizioni stabilite dall'articolo 28, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, impone che le sedi di negoziazione dei paesi terzi siano disciplinate da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, affinché tali strumenti finanziari possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.

(13)

Le condizioni di ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari sono stabilite dall'AE nelle sue regole sulla quotazione, che specificano le categorie di prodotti che possono essere negoziate sul suo mercato, i termini e le condizioni per la quotazione e le norme volte a garantire che i membri siano in grado di far fronte ai loro obblighi. A norma delle sezioni 29 e 41 della SFA, le AE e gli RMO sono tenuti a informare la MAS prima di procedere al lancio di un prodotto. Inoltre, le AE e gli RMO sono tenuti a certificare alla MAS di aver predisposto adeguati controlli e procedure di governance per affrontare in modo adeguato i principali rischi inerenti ai prodotti, ovvero i) il rischio di negoziazione anormale che può essere determinato da una forte variazione dei prezzi; ii) il rischio che le persone acquisiscano quantità significative del prodotto, il che favorisce la capacità di tali persone di avvantaggiarsi manipolando il mercato; iii) il rischio che i prezzi di regolamento giornalieri e i prezzi di regolamento definitivi siano soggetti a manipolazioni; iv) il rischio che il prezzo di regolamento finale del prodotto non converga verso il suo sottostante; v) il rischio che il sottostante dei prodotti forniti fisicamente non sia consegnato in modo sicuro, affidabile e tempestivo; e vi) i rischi legali, operativi e di reputazione che accompagnano il prodotto. A norma della sezione 45 della SFA, la MAS ha il potere di intervenire se le AE e gli RMO non dispongono di adeguati controlli e procedure di governance, tra cui l'imposizione di un patrimonio di vigilanza più elevato, la richiesta di audit indipendente su processi specifici e il divieto di quotazione di nuovi prodotti. A norma della sezione 46 della SFA, la MAS può emettere un avviso per iscritto a una AE o a un RMO per vietare la negoziazione di prodotti se la MAS ritiene che ciò sia necessario per tutelare le persone che acquistano o vendono tali strumenti finanziari.

(14)

Le sezioni 15 e 33 della SFA impongono alle AE e agli RMO, rispettivamente, di garantire il mercato da essi gestito sia equo, ordinato e trasparente, a prescindere dal protocollo di esecuzione utilizzato. La sezione 15 (i) (e) della SFA stabilisce che le regole sulla condotta delle attività delle AE prevedano disposizioni soddisfacenti per garantire il funzionamento di un mercato equo, ordinato e trasparente. I Guidelines on the Regulation of Organised Markets (orientamenti sulla regolamentazione dei mercati organizzati), insieme alla Monograph on Objectives and Principles of Financial Sector Oversight (monografia sugli obiettivi e i principi della vigilanza nel settore finanziario) di Singapore, specificano ulteriormente che un mercato trasparente è un mercato in cui le informazioni pre- e post-negoziazione sulle negoziazioni sono rese pubbliche su base continuativa e in tempo reale. Per la negoziazione dei derivati, la MAS non richiede che l'esecuzione sia effettuata mediante un protocollo specifico. In pratica, tuttavia, gran parte delle negoziazioni avviene attraverso il protocollo della «richiesta di quotazione». I sistemi di negoziazione con portafoglio ordini elettronico richiedono la pubblicazione delle migliori offerte di acquisto e di vendita in modo continuativo, mentre altri sistemi di negoziazione (quali i sistemi basati sulla «richiesta di quotazione» o i «sistemi a voce») richiedono la diffusione di informazioni sul prezzo e sul volume ai partecipanti al mercato ammissibili prima che diventino eseguibili. I servizi d'intermediazione attraverso reti vocali che agevolano le negoziazioni multilaterali sono soggetti al regime di licenze di mercato della MAS e sono tenuti a garantire la trasparenza pre-negoziazione dei loro mercati organizzati. Pertanto, le informazioni pre-negoziazione sono messe a disposizione del pubblico per consentire agli investitori di sapere quali operazioni possono effettuare e a quali prezzi. Analogamente, le informazioni post-negoziazione relative alle negoziazioni eseguite devono essere pubblicizzate in modo da tenere conto dei dettagli del prodotto, del prezzo e del volume. Le AE e gli RMO sono tenuti a comunicare pubblicamente le quotazioni presentate non appena sono eseguibili e a comunicare i dettagli dell'operazione al pubblico al più presto dopo l'esecuzione della quotazione.

(15)

La Commissione conclude pertanto che i mercati gestiti dalle AE e dagli RMO sono disciplinati da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, in modo che tali strumenti finanziari possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.

(16)

La terza delle condizioni stabilite dall'articolo 28, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, impone che gli emittenti di strumenti finanziari siano soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.

(17)

Gli emittenti che intendono quotare titoli o far sì che siano ammessi alla negoziazione in un mercato devono soddisfare i requisiti stabiliti dalle regole sulla quotazione della borsa. La regola 703 del manuale di quotazione stabilisce che l'emittente è tenuto a comunicare tutte le informazioni necessarie per evitare la creazione di un falso mercato dei suoi titoli o che potrebbero incidere sostanzialmente sul prezzo o sul valore dei suoi titoli. Inoltre, le regole da 707 a 711 del manuale di quotazione di Singapore stabiliscono i requisiti per le relazioni annuali redatte dagli emittenti quotati. Obblighi di fornire informazioni in modo periodico e costante e obblighi di informativa sono applicabili agli emittenti di contratti derivati se l'attività sottostante è un titolo. Se lo strumento derivato è ammesso alla negoziazione in una AE o in un RMO, l'emittente è soggetto agli obblighi di segnalazione stabiliti dalle regole di quotazione della singola borsa.

(18)

La Commissione conclude pertanto che gli emittenti di contratti derivati negoziati in una AE o in un RMO sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.

(19)

La quarta delle condizioni stabilite dall'articolo 28, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, impone che il quadro dei paesi terzi garantisca la trasparenza e l'integrità del mercato, mediante norme volte a contrastare gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

(20)

Ai sensi della parte XII, divisione 1, della SFA, la MAS ha istituito un quadro normativo complessivo volto a garantire l'integrità del mercato e a prevenire l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione a titoli, quote di organismi di investimento collettivi e contratti derivati. Questo quadro vieta le pratiche che potrebbero comportare distorsioni del funzionamento dei mercati, autorizzando la MAS ad adottare i provvedimenti per contrastarle, quali ad esempio la falsa negoziazione e l'aggiotaggio (sezione 197), il «bucketing» (sezione 201 A), la manipolazione dei prezzi (sezione 201B), l'impiego di dispositivi fraudolenti o ingannevoli (sezione 201) e la diffusione di informazioni sulle operazioni illegali (sezione 202). La sezione 218(2) e la sezione 219(2) della SFA vietano inoltre l'abuso e la comunicazione di informazioni privilegiate. A norma delle sezioni 15 e 33 della SFA, le AE e gli RMO hanno l'obbligo di mantenere e far rispettare le regole sulla condotta delle attività per la corretta regolamentazione e la vigilanza dei loro membri. Per contribuire ad assicurare che le attività di negoziazione siano soggette a vigilanza continua ed efficace, le AE sono responsabili di garantire la conformità a tutti i requisiti normativi applicabili. Di conseguenza, esse sono tenute a predisporre sistemi, processi e controlli per garantire la conformità e prevenire le violazioni. La MAS effettua ispezioni periodiche delle funzioni delle AE in materia di sorveglianza e di applicazione delle norme per garantirne la pertinenza e l'efficacia nell'accertamento delle irregolarità nella negoziazione. Anche gli RMO sono tenuti a predisporre processi e controlli per individuare potenziali abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato.

(21)

La Commissione conclude pertanto che il quadro applicabile ai mercati gestiti dalle AE e dagli RMO a Singapore garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato mediante norme relative agli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

(22)

Di conseguenza, si ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore garantisca che le AE e gli RMO rispettino requisiti giuridici vincolanti che sono equivalenti ai requisiti per le sedi di negoziazione dell'Unione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento (UE) n. 600/2014 e che sono soggetti a una efficace vigilanza e a una effettiva applicazione a Singapore.

(23)

Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, le pertinenti operazioni in derivati possono essere concluse in una sede di negoziazione di un paese terzo riconosciuta equivalente, a condizione che il paese terzo abbia disposto un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che consenta a queste ultime di ammettere alla negoziazione o negoziare i derivati dichiarati soggetti ad un obbligo di negoziazione in quel paese terzo su base non esclusiva.

(24)

La parte VIC della SFA conferisce alla MAS il potere di dare inizio a un obbligo di negoziazione prescrivendo che specifici contratti derivati che soddisfano criteri stabiliti siano negoziati su mercati gestiti da una AE, da un RMO o in qualsiasi altro sistema stabilito dalla MAS. La parte VIC, sezione 129 J (1) della SFA, in combinato disposto con la sezione 129N, conferisce alla MAS il potere di stabilire, per via regolamentare, tutte le sedi di negoziazione che sono ammissibili per l'adempimento dell'obbligo di negoziazione che sono regolamentate dalle autorità nazionali competenti dell'Unione.

(25)

Una dichiarazione congiunta del vicepresidente della Commissione europea responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali e del vice primo ministro di Singapore e presidente dell'autorità monetaria di Singapore definisce gli approcci comuni. Contemporaneamente alla valutazione da parte della Commissione del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle AE e agli RMO ai fini dell'adozione della presente decisione, la MAS ha valuto se le sedi di negoziazione dell'Unione siano soggette a quadri normativi e di vigilanza comparabili al quadro giuridico e di vigilanza previsto dalla SFA che si applica alle sedi di negoziazione di Singapore. A seguito di tale valutazione, la MAS esenta le sedi di negoziazione dell'Unione quali notificate dalla Commissione in conformità alla sezione 7(6) della SFA dall'obbligo di registrazione come RMO. La MAS può procedere a riesami periodici delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle sedi di negoziazione dell'Unione e intende fornire ai servizi della Commissione adeguato preavviso dei riesami e la possibilità di presentare osservazioni qualora il riesame comporti modifiche dell'ambito di applicazione dell'esenzione concessa a norma della sezione 7(6) della SFA. La presente decisione e gli atti e i regolamenti adottati dalla MAS sulla base di detti atti saranno integrati da accordi di cooperazione, per assicurare l'efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra le autorità nazionali competenti responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza delle sedi di negoziazione riconosciute dell'Unione e la MAS.

(26)

La Commissione pertanto conclude che il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che consente a queste ultime di ammettere alla negoziazione o negoziare i derivati dichiarati soggetti ad un obbligo di negoziazione a Singapore su base non esclusiva.

(27)

La presente decisione stabilisce l'ammissibilità delle AE e degli RMO autorizzati a Singapore per consentire alle controparti finanziarie e non finanziarie stabilite nell'Unione di rispettare l'obbligo di negoziazione quando negoziano derivati nelle sedi di negoziazione del paese terzo. Pertanto, la presente decisione non pregiudica la capacità delle controparti finanziarie e non finanziarie stabilite nell'Unione di negoziare nelle sedi di negoziazione dei paesi terzi contratti derivati non soggetti all'obbligo di negoziazione.

(28)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridici vincolanti applicabili alle AE e agli RMO a Singapore al momento della sua adozione. La Commissione continuerà a monitorare l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza per le sedi di negoziazione riconosciute, l'applicazione di tali disposizioni da parte delle autorità del paese terzo, l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, l'evoluzione del mercato e il rispetto delle condizioni sulla base delle quali è adottata la presente decisione.

(29)

Almeno ogni tre anni la Commissione dovrebbe effettuare un riesame dei motivi sulla base dei quali è stata adottata la presente decisione, comprese le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili a Singapore ai mercati gestiti dalle AE o dagli RMO autorizzati a Singapore. I riesami periodici lasciano impregiudicato il potere della Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame della conclusione raggiunta con la presente decisione. Basandosi sui risultati dei riesami periodici o specifici, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l'evoluzione incida sulle condizioni in base alle quali è adottata la presente decisione.

(30)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, si conclude che il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore garantisce che le borse ufficiali e i gestori del mercato riconosciuti di cui all'allegato della presente decisione soddisfano requisiti giuridici vincolanti che sono equivalenti ai requisiti per le sedi di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014 e derivanti da tale regolamento, dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 596/2014 e sono soggetti un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione a Singapore.

Articolo 2

Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, e successivamente entro 3 anni da ciascun riesame anteriore effettuato a norma del presente articolo, la Commissione procede ad un riesame dei motivi per i quali è stata raggiunta la conclusione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(4)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Borse ufficiali autorizzate dall'Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore) e considerate equivalenti alle sedi di negoziazione quali definite nella direttiva 2014/65/UE:

(1)

Asia Pacific Exchange Pte Ltd

(2)

ICE Futures Singapore Pte Ltd

(3)

Singapore Exchange Derivatives Trading Limited

Gestori del mercato riconosciuti autorizzati dall'Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore) e considerati equivalenti alle sedi di negoziazione quali definite nella direttiva 2014/65/UE:

(1)

Cleartrade Exchange Pte Ltd

(2)

Tradition Singapore Pte Ltd


Rettifiche

2.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/25


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 196 del 21 luglio 2016 )

Pagina 5, articolo 1, paragrafo 2, lettera f) che modifica l'articolo 2, punto 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, lettera b):

anziché:

«alternato in rotta», un aeroporto alternato nel quale un aeromobile può atterrare dopo aver incontrato condizioni anormali o di emergenza in rotta;»,

leggasi:

«alternato in rotta», un aeroporto alternato nel quale un aeromobile possa atterrare qualora lungo la rotta si renda necessaria una diversione;».

Pagina 11, allegato, punto 11, lettera c) che modifica il punto SERA.8015 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 aggiungendo la lettera ea), punto 1:

anziché:

«Nell'emettere un'autorizzazione di richiesta di modifica di rotta o livello, deve essere inclusa nell'autorizzazione l'esatta natura di tale cambiamento.»,

leggasi:

«Nell'emettere un'autorizzazione relativa alla richiesta di modifica di rotta o livello, deve essere inclusa nell'autorizzazione l'esatta natura di tale cambiamento.».

Pagina 11, allegato, punto 11, lettera c) che modifica il punto SERA.8015 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 aggiungendo la lettera eb), punto 1, prima frase:

anziché:

«Per i voli all'interno di aree dove è istituita l'altitudine di transizione, eccetto quanto prescritto nel successivo paragrafo 5), la posizione verticale dell'aeromobile deve essere espressa in termini di altitudini a o al di sotto dell'altitudine di transizione e in termini di livelli di volo a o al di sopra dell'altitudine di transizione.»,

leggasi:

«Per i voli all'interno di aree dove è istituita l'altitudine di transizione, eccetto quanto prescritto nel successivo paragrafo 5), la posizione verticale dell'aeromobile deve essere espressa in termini di altitudini a o al di sotto dell'altitudine di transizione e in termini di livelli di volo a o al di sopra del livello di transizione.».

Pagina 14, allegato, punto 18 che sostituisce il punto SERA.11005 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, lettere a), b), c) e d):

anziché:

«a)

Un aeromobile sottoposto ad atti di interferenza illecita deve cercare di impostare il transponder sul Codice 7500 e avvisare l'ente ATS competente di ogni circostanza significativa a ciò associata e di ogni deviazione dal piano di volo in vigore resa necessaria dalle circostanze, allo scopo di consentire all'ente ATS di dare priorità all'aeromobile e di ridurre al minimo conflitti con altri aeromobili.

b)

Se un aeromobile è sottoposto ad atti di interferenza illecita, il pilota responsabile deve tentare di atterrare appena possibile sul più vicino aeroporto idoneo o su un aeroporto dedicato assegnato dall'autorità competente, salvo che particolari considerazioni a bordo dell'aeromobile non inducano a decidere diversamente.

c)

Nel caso in cui si verifichi o si sospetti che un aeromobile sia oggetto di un'interferenza illecita, gli enti dei servizi di traffico aereo devono soddisfare immediatamente le richieste inoltrate dall'aeromobile. Le informazioni pertinenti alla condotta sicura del volo devono continuare ad essere trasmesse e devono essere intraprese le azioni necessarie per velocizzare la condotta di tutte le fasi del volo, specialmente l'atterraggio in sicurezza dell'aeromobile.

d)

Nel caso in cui si verifichi o si sospetti che un aeromobile sia oggetto ad interferenza illecita, gli enti ATS devono, in conformità alle procedure locali, informare immediatamente l'autorità designata dallo Stato e scambiare tutte le necessarie informazioni con l'operatore dell'aeromobile o il suo rappresentante designato.”;»,

leggasi:

«aa)

Un aeromobile sottoposto ad atti di interferenza illecita deve cercare di impostare il transponder sul Codice 7500 e avvisare l'ente ATS competente di ogni circostanza significativa a ciò associata e di ogni deviazione dal piano di volo in vigore resa necessaria dalle circostanze, allo scopo di consentire all'ente ATS di dare priorità all'aeromobile e di ridurre al minimo conflitti con altri aeromobili.

ab)

Se un aeromobile è sottoposto ad atti di interferenza illecita, il pilota responsabile deve tentare di atterrare appena possibile sul più vicino aeroporto idoneo o su un aeroporto dedicato assegnato dall'autorità competente, salvo che particolari considerazioni a bordo dell'aeromobile non inducano a decidere diversamente.

b)

Nel caso in cui si verifichi o si sospetti che un aeromobile sia oggetto di un'interferenza illecita, gli enti dei servizi di traffico aereo devono soddisfare immediatamente le richieste inoltrate dall'aeromobile. Le informazioni pertinenti alla condotta sicura del volo devono continuare ad essere trasmesse e devono essere intraprese le azioni necessarie per velocizzare la condotta di tutte le fasi del volo, specialmente l'atterraggio in sicurezza dell'aeromobile.

c)

Nel caso in cui si verifichi o si sospetti che un aeromobile sia oggetto ad interferenza illecita, gli enti ATS devono, in conformità alle procedure locali, informare immediatamente l'autorità designata dallo Stato e scambiare tutte le necessarie informazioni con l'operatore dell'aeromobile o il suo rappresentante designato.”;».

Pagina 22, allegato, punto 25 che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, sezione 14, «SERA.14035 Trasmissione dei numeri in radiotelefonia», lettera a), punto 1:

anziché:

«Tutti i numeri utilizzati per la trasmissione di nominativi radiotelefonici di aeromobili, prue, pista, direzione e velocità del vento, devono essere trasmessi pronunciando ogni cifra separatamente.»,

leggasi:

«Tutti i numeri utilizzati per la trasmissione di nominativi di chiamata di aeromobili, prue, pista, direzione e velocità del vento, devono essere trasmessi pronunciando ogni cifra separatamente.».

Pagina 25, allegato, punto 25 che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, sezione 14, «SERA.14055 Procedure radiotelefoniche», lettera b), frase introduttiva:

anziché:

«Stabilire le comunicazioni radiotelefoniche»,

leggasi:

«Avvio delle comunicazioni radiotelefoniche».

Pagina 26, allegato, punto 25 che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, sezione 14, «SERA.14055 Procedure radiotelefoniche», lettera c), punto 2, seconda frase:

anziché:

«In altri casi, dopo aver stabilito il contatto radio, è consentita la comunicazione bilaterale continua senza ulteriori identificativi o nominativi fino al termine del contatto.»,

leggasi:

«Negli altri casi, dopo aver stabilito il contatto radio, è consentita la comunicazione bilaterale continua senza ulteriori identificativi o nominativi fino al termine del contatto.».

Pagina 27, allegato, punto 25 che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, sezione 14, «SERA.14075 Scambio di comunicazioni», lettera c), punto 1:

anziché:

«Se è stato commesso un errore nella trasmissione, deve essere pronunciata la parola «CORRECTION» (CORREZIONE), seguita dalla ripetizione della versione corretta dell'ultima frase o gruppo di parole, e quindi dalla trasmissione della versione corretta del messaggio.»,

leggasi:

«Se è stato commesso un errore nella trasmissione, deve essere pronunciata la parola «CORRECTION» (CORREZIONE), seguita dalla ripetizione dell'ultima frase o dell'ultimo gruppo di parole già comunicati correttamente, e quindi dalla versione corretta del messaggio.».

Pagina 33, allegato, punto 26, lettera b) che modifica il punto 3.2.4.1. dell'appendice 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012:

anziché:

«Croci di un solo colore in risalto sullo sfondo, giallo sulle piste di volo o bianco sulle piste di rullaggio (figura A1-6), collocate orizzontalmente sulle piste di volo e di rullaggio o su parti di esse indicano un'area di manovra non idonea al movimento degli aeromobili.”;»,

leggasi:

«Croci di un solo colore a contrasto, bianco sulle piste e giallo sulle vie di rullaggio (figura A1-6), esposte orizzontalmente sulle piste e sulle vie di rullaggio, o su parti di esse, per indicare un'area non idonea al movimento degli aeromobili.”;».

Pagina 36, allegato, punto 29 che sostituisce l'appendice 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, punto 2.1., sezione 1, voce 4, prima e seconda frase:

anziché:

«Voce 4 — LIVELLO O ALTITUDINE DI VOLO. Riportare il livello di volo a 3 cifre quando l'altimetro barometrico è regolato su un'impostazione standard.»,

leggasi:

«Voce 4 — LIVELLO DI VOLO O ALTITUDINE. Riportare il livello di volo a 3 cifre quando l'altimetro barometrico è regolato sull'impostazione standard.».