ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 92

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
1 aprile 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/535 del Consiglio, del 29 marzo 2019, che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)

1

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione, del 29 marzo 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

3

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2018/813 della Commissione, del 14 maggio 2018, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ( GU L 145 dell'8.6.2018 )

9

 

*

Rettifica alla decisione di esecuzione (UE) 2019/235 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che modifica la decisione 2008/411/CE per quanto riguarda un aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 3400-3800 MHz ( GU L 37 dell'8.2.2019 )

11

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/1


DECISIONE (PESC) 2019/535 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 2019

che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/778 (1) relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA).

(2)

Il 21 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/2055 (2) con cui ha prorogato la decisione (PESC) 2015/778 fino al 31 marzo 2019.

(3)

Il 27 marzo 2019 il comitato politico e di sicurezza ha concordato di prorogare il mandato dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA fino al 30 settembre 2019.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/778.

(5)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/778 è modificata come segue:

1)

all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Per il periodo dal 1o aprile 2019 al 30 settembre 2019, l'importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è pari a 2 761 200 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 % in impegni e a 0 % in pagamenti.»;

2)

all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA termina il 30 settembre 2019.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa comincia a produrre effetti il 1o aprile 2019.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per il Consiglio

Il president

G. CIAMBA


(1)  Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31).

(2)  Decisione (PESC) 2018/2055 del Consiglio, del 21 dicembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 327I del 21.12.2018, pag. 9).


1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/536 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2019

che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 107, paragrafo 4, l'articolo 114, paragrafo 7, l'articolo 115, paragrafo 4, l'articolo 116, paragrafo 5, e l'articolo 142, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione (2) istituisce elenchi di paesi terzi e territori le cui disposizioni di vigilanza e di regolamentazione sono ritenute equivalenti alle corrispondenti disposizioni di vigilanza e di regolamentazione applicate nell'Unione in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013.

(2)

La Commissione ha condotto ulteriori valutazioni delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione applicabili agli enti creditizi in paesi terzi e territori. Tramite queste valutazioni la Commissione ha potuto valutare l'equivalenza di tali disposizioni al fine di stabilire il trattamento da riservare alle pertinenti categorie di esposizioni di cui agli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)

L'equivalenza è stata accertata analizzando, in base ai risultati, le disposizioni di regolamentazione e di vigilanza vigenti nel paese terzo per sondarne la capacità di conseguire gli stessi obiettivi generali delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione dell'Unione. Si annoverano in particolare tra gli obiettivi: la stabilità e l'integrità del sistema finanziario interno e mondiale nel suo complesso; l'effettiva e adeguata tutela dei depositanti e degli altri utenti dei servizi finanziari; la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; l'indipendenza e l'efficacia della vigilanza; l'effettiva attuazione e il rispetto delle pertinenti norme convenute a livello internazionale. Per conseguire gli stessi obiettivi generali delle corrispondenti disposizioni dell'Unione, le disposizioni di vigilanza e di regolamentazione del paese terzo dovrebbero rispettare una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovino riscontro gli elementi essenziali dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione applicabili nell'Unione alle pertinenti categorie di enti finanziari.

(4)

Nelle sue valutazioni la Commissione ha preso in considerazione i pertinenti sviluppi del quadro di vigilanza e di regolamentazione successivi all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/2358 della Commissione (3) e ha tenuto conto delle fonti di informazioni disponibili, comprese le valutazioni effettuate dall'Autorità bancaria europea, che ha raccomandato che i quadri di regolamentazione e di vigilanza applicabili agli enti creditizi in Argentina siano considerati equivalenti al quadro giuridico dell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, dell'articolo 116, paragrafo 5, e dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(5)

La Commissione ha concluso che in Argentina vigono disposizioni di vigilanza e di regolamentazione che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione agli enti creditizi. È pertanto opportuno considerare i requisiti di vigilanza e di regolamentazione vigenti per gli enti creditizi ubicati in Argentina almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, dell'articolo 116, paragrafo 5, e dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(6)

Di conseguenza è opportuno che la decisione di esecuzione 2014/908/UE sia modificata includendo l'Argentina nei relativi elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti al regime dell'Unione ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

(7)

Gli elenchi dei paesi terzi e territori considerati equivalenti ai fini delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 non sono esaustivi. La Commissione, coadiuvata dall'Autorità bancaria europea, continuerà a seguire regolarmente l'evoluzione delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione dei paesi terzi e territori per aggiornare secondo necessità, a cadenza almeno quinquennale, gli elenchi dei paesi terzi e territori riportati nella decisione 2014/908/UE, alla luce, in particolare, del continuo sviluppo delle disposizioni di vigilanza e di regolamentazione nell'Unione e sul piano mondiale e tenuto conto della disponibilità di nuove fonti d'informazione in materia.

(8)

Il riesame periodico dei requisiti prudenziali e di vigilanza applicabili nei paesi terzi e territori elencati negli allegati della decisione 2014/908/UE dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà della Commissione di effettuare in qualsiasi momento, al di fuori del quadro del riesame generale, un riesame specifico di un dato paese terzo o territorio laddove l'evolversi della situazione le imponga di rivedere la valutazione del riconoscimento accordato dalla decisione 2014/908/UE. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/908/UE è così modificata:

1)

l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione;

2)

l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione;

3)

l'allegato V è sostituito dal testo di cui all'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/2358 della Commissione, del 20 dicembre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 75).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 1 (enti creditizi)

(1)

Argentina

(2)

Australia

(3)

Brasile

(4)

Canada

(5)

Cina

(6)

Isole Fær Øer

(7)

Groenlandia

(8)

Guernsey

(9)

Hong Kong

(10)

India

(11)

Isola di Man

(12)

Giappone

(13)

Jersey

(14)

Messico

(15)

Monaco

(16)

Nuova Zelanda

(17)

Arabia Saudita

(18)

Singapore

(19)

Sud Africa

(20)

Svizzera

(21)

Turchia

(22)

Stati Uniti d'America

»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 4 (enti creditizi)

(1)

Argentina

(2)

Australia

(3)

Brasile

(4)

Canada

(5)

Cina

(6)

Isole Fær Øer

(7)

Groenlandia

(8)

Guernsey

(9)

Hong Kong

(10)

India

(11)

Isola di Man

(12)

Giappone

(13)

Jersey

(14)

Messico

(15)

Monaco

(16)

Nuova Zelanda

(17)

Arabia Saudita

(18)

Singapore

(19)

Sud Africa

(20)

Svizzera

(21)

Turchia

(22)

Stati Uniti d'America

»

ALLEGATO III

«ALLEGATO V

Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 5 (enti creditizi e imprese di investimento)

Enti creditizi:

1)

Argentina

2)

Australia

3)

Brasile

4)

Canada

5)

Cina

6)

Isole Fær Øer

7)

Groenlandia

8)

Guernsey

9)

Hong Kong

10)

India

11)

Isola di Man

12)

Giappone

13)

Jersey

14)

Messico

15)

Monaco

16)

Nuova Zelanda

17)

Arabia Saudita

18)

Singapore

19)

Sud Africa

20)

Svizzera

21)

Turchia

22)

Stati Uniti d'America

Imprese di investimento:

1)

Australia

2)

Brasile

3)

Canada

4)

Cina

5)

Hong Kong

6)

Indonesia

7)

Giappone (limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (Type I Financial Instruments Business Operators))

8)

Messico

9)

Corea del Sud

10)

Arabia Saudita

11)

Singapore

12)

Sud Africa

13)

Stati Uniti d'America

»

Rettifiche

1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/9


Rettifica della decisione (UE) 2018/813 della Commissione, del 14 maggio 2018, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 145 dell'8 giugno 2018 )

Pagina 11, la Tabella 2.3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2.3

Pertinenza delle BEMP descritte nel presente documento per 12 principali tipi di aziende (grigio scuro: molto pertinente; grigio chiaro: può essere pertinente; bianco: non pertinente o pertinente solo in parte)

BEMP

Lattiero-casearia (*1) intensiva

Lattiero-casearia estensiva

Carni bovine (*1) intensiva

Carni bovine estensiva

Ovini

Suini (*1) intensiva

Pollame (*1) intensiva

Suini e pollame estensiva

Cereali e oleaginose

Piante da radice

Ortofrutticoli in pieno campo

Ortofrutticoli in coltura protetta

3.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*1)  Le migliori pratiche per la coltivazione di seminativi possono essere applicate ai settori dell'azienda riservati alla produzione di mangimi o alle aziende che ricevono sterco di suini e di pollame sotto forma di spandimento dei liquami.»


1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/11


Rettifica alla decisione di esecuzione (UE) 2019/235 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che modifica la decisione 2008/411/CE per quanto riguarda un aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 3 400-3 800 MHz

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 37 dell'8 febbraio 2019 )

Pagina 138, nell'allegato, sezione A, quinto paragrafo:

anziché:

«Image 1

dove P(θ, φ) è la potenza irradiata da una matrice di antenne nella direzione (θ, φ), data dalla formula:

P(θ, φ) = PTxg(θ, φ)

dove PTx rappresenta la potenza condotta (misurata in Watt) in ingresso nella matrice e g(θ, φ) rappresenta il guadagno direzionale della matrice lungo la direzione (θ, φ).»

leggasi:

«Image 2

dove P(Image 3,φ) è la potenza irradiata da una matrice di antenne nella direzione (Image 4,φ), data dalla formula:

P(Image 5,φ) = PTxg(Image 6,φ)

dove PTx rappresenta la potenza condotta (misurata in Watt) in ingresso nella matrice e g(Image 7,φ) rappresenta il guadagno direzionale della matrice lungo la direzione (Image 8, φ).»

Pagina 139, quarto paragrafo:

anziché:

«Nelle tabelle 3, 4 e 7 i limiti di potenza sono determinati relativamente a un limite superiore fisso mediante la formula Min(PMax — A, B), che stabilisce il più basso (o più rigoroso) tra due valori: 1) (PMax A), che esprime la potenza massima della portante PMax meno un offset relativo A, e 2) il limite superiore fisso B.»

leggasi:

«Nelle tabelle 3, 4 e 7 i limiti di potenza sono determinati relativamente a un limite superiore fisso mediante la formula Min(PMax – A, B), che stabilisce il più basso (o più rigoroso) tra due valori: 1) (PMax – A), che esprime la potenza massima della portante PMax meno un offset relativo A, e 2) il limite superiore fisso B.»