ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 91

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
29 marzo 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) ( 1 )

19

 

*

Regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione ( 1 )

25

 

*

Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria ( 1 )

36

 

*

Regolamento (UE) 2019/519 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ( 1 )

42

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione ( 1 )

45

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ( GU L 173 del 9.7.2018 )

77

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

29.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/515 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale la libera circolazione delle merci è garantita conformemente ai trattati. Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Il divieto riguarda ogni misura nazionale in grado di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi di merci all'interno dell'Unione. La libera circolazione delle merci è garantita nel mercato interno tramite l'armonizzazione a livello di Unione delle regole che fissano requisiti comuni per la commercializzazione di talune merci oppure, per i prodotti o gli aspetti dei prodotti non pienamente coperti da regole di armonizzazione dell'Unione, tramite l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento quale definito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

(2)

Un'effettiva e corretta applicazione del principio di reciproco riconoscimento è complemento essenziale dell'armonizzazione delle regole a livello di Unione, soprattutto se si considera che numerose merci presentano aspetti sia armonizzati che non armonizzati.

(3)

Ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri possono essere illegittimamente creati nel caso in cui, in assenza di regole di armonizzazione dell'Unione in merito a prodotti o a determinati aspetti dei prodotti, l'autorità competente di uno Stato membro applichi a merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro regole tecniche nazionali che richiedono che esse debbano soddisfare talune prescrizioni tecniche in termini per esempio di denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura o imballaggio. L'applicazione di tali regole tecniche nazionali a merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro potrebbe essere in contrasto con gli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), anche qualora si applichino indistintamente a tutte le merci.

(4)

Il principio del reciproco riconoscimento discende dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In base a tale principio, gli Stati membri non possono vietare la vendita nel loro territorio di merci che siano legalmente commercializzate in un altro Stato membro, anche qualora tali merci, ivi comprese quelle che non sono il risultato di un processo di fabbricazione, siano state prodotte conformemente a regole tecniche differenti, Il principio del reciproco riconoscimento non è tuttavia assoluto. Gli Stati membri possono limitare l'immissione in commercio di merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, qualora le restrizioni siano giustificate dai motivi enunciati all'articolo 36 TFUE o sulla base di altri motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione alla libera circolazione delle merci, e qualora tali restrizioni siano proporzionate all'obiettivo perseguito. Il presente regolamento prevede l'obbligo di motivare chiaramente perché l'accesso al mercato sia stato limitato o negato.

(5)

La nozione di motivi imperativi di interesse generale è un concetto in evoluzione elaborato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua giurisprudenza in relazione agli articoli 34 e 36 TFUE. Qualora tra uno Stato membro e l'altro esistano legittime differenze, detti motivi imperativi potrebbero giustificare l'applicazione di regole tecniche nazionali da parte delle autorità competenti. Tali decisioni amministrative devono tuttavia essere sempre debitamente giustificate, legittime, appropriate e rispettose del principio di proporzionalità, e l'autorità competente deve adottare la decisione meno restrittiva possibile. Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno delle merci, le regole tecniche nazionali dovrebbero essere adeguate all'obiettivo e non dovrebbero creare barriere non tariffarie sproporzionate. Inoltre, le decisioni amministrative che limitano o negano l'accesso al mercato di merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro non devono essere basate sul mero fatto che le merci oggetto della valutazione soddisfino il legittimo obiettivo pubblico perseguito dallo Stato membro in un modo diverso da quello in cui le merci conseguono tale obiettivo in tale Stato membro. Al fine di assistere gli Stati membri, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti non vincolanti in relazione alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alla nozione di motivi imperativi di interesse generale e alle modalità di applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Le autorità competenti dovrebbero avere l'opportunità di contribuire agli orientamenti e fornire un riscontro sugli stessi.

(6)

Nelle conclusioni sulla politica del mercato unico del dicembre 2013 il Consiglio «Competitività» osservava che, per migliorare le condizioni quadro per le imprese e i consumatori nel mercato unico, dovevano essere adeguatamente utilizzati tutti gli strumenti pertinenti, tra cui il reciproco riconoscimento. Il Consiglio ha invitato la Commissione a riferire sui casi in cui il funzionamento del principio del reciproco riconoscimento risulta tuttora inadeguato o problematico. Nelle sue conclusioni sulla politica del mercato unico del febbraio 2015, il Consiglio «Competitività» ha sollecitato la Commissione ad adottare iniziative per garantire che il principio del reciproco riconoscimento sia applicato in modo efficace e a presentare proposte in tal senso.

(7)

Il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato adottato al fine di facilitare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, istituendo procedure atte a ridurre al minimo il rischio di creare ostacoli illegittimi alla libera circolazione delle merci che sono già state legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Nonostante l'adozione di tale regolamento, sussistono ancora numerosi problemi per quanto riguarda l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Dalla valutazione condotta tra il 2014 e il 2016 è emerso che il principio del reciproco riconoscimento non funziona come dovrebbe e che il regolamento (CE) n. 764/2008 ha avuto scarso successo nell'agevolarne l'applicazione. Gli strumenti e le garanzie procedurali predisposte da detto regolamento non hanno conseguito l'obiettivo di migliorare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Per esempio, la rete dei punti di contatto per i prodotti che è stata istituita allo scopo di fornire informazioni agli operatori economici sulle regole nazionali applicabili e sull'applicazione del principio di reciproco riconoscimento è poco conosciuta o poco utilizzata dagli operatori economici. Nell'ambito di tale rete, la collaborazione tra le autorità nazionali è insufficiente. Solo raramente è rispettato l'obbligo di notificare le decisioni amministrative che limitano o negano l'accesso al mercato. Di conseguenza, permangono ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato interno.

(8)

Il regolamento (CE) n. 764/2008 presenta diverse criticità e dovrebbe pertanto essere riveduto e rafforzato. Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 764/2008 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire procedure chiare idonee a garantire la libera circolazione delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e ad assicurare che la libertà di circolazione possa essere limitata solo se gli Stati membri hanno legittimi motivi di interesse generale per agire in tal senso e la restrizione è giustificata e proporzionata. Il presente regolamento dovrebbe altresì garantire che gli esistenti diritti e obblighi che discendono dal principio del reciproco riconoscimento siano osservati sia dagli operatori economici sia dalle autorità nazionali.

(9)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'ulteriore armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione delle merci nell'intento di migliorare il funzionamento del mercato interno, ove opportuno.

(10)

È altresì possibile che gli ostacoli agli scambi derivino da misure di altro tipo che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 34 e 36 TFUE. Tali misure possono includere, per esempio, le specifiche tecniche fissate per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o le prescrizioni di usare le lingue ufficiali negli Stati membri. Tali misure non dovrebbero costituire tuttavia regole tecniche nazionali ai sensi del presente regolamento e non dovrebbero rientrare nel suo ambito di applicazione.

(11)

Negli Stati membri viene talvolta data attuazione alle regole tecniche nazionali mediante una procedura di autorizzazione preventiva, in base alla quale prima che le merci possano essere immesse su tale mercato deve essere ottenuta l'approvazione formale da parte di un'autorità competente. L'esistenza di una procedura di autorizzazione preventiva limita di per sé la libera circolazione delle merci. Pertanto, per essere giustificata in relazione al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato interno, una siffatta procedura deve perseguire un obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell'Unione e deve essere proporzionata e non discriminatoria. La conformità di tale procedura al diritto dell'Unione è valutata alla luce delle considerazioni figuranti nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto, le decisioni amministrative che limitano o negano l'accesso al mercato esclusivamente in ragione del fatto che le merci non dispongono di un'autorizzazione preventiva valida dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Qualora, tuttavia, sia stata presentata una domanda di autorizzazione preventiva obbligatoria delle merci, qualunque decisione amministrativa intesa a respingere la domanda sulla base di una regola tecnica nazionale applicabile in tale Stato membro dovrebbe essere adottata soltanto conformemente al presente regolamento, in modo che il richiedente possa beneficiare della protezione procedurale prevista dal presente regolamento. Lo stesso vale per l'autorizzazione preventiva volontaria delle merci, ove esista.

(12)

È importante chiarire che tra i tipi di merci oggetto del presente regolamento rientrano i prodotti agricoli. L'espressione «prodotti agricoli» comprende i prodotti della pesca, come stabilito all'articolo 38, paragrafo 1, TFUE. Per contribuire a individuare i tipi di merci soggetti al presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità e i vantaggi che possono derivare dallo sviluppo di una lista di prodotti indicativa per il reciproco riconoscimento.

(13)

È altresì importante chiarire che il termine «produttore» comprende non solo il fabbricante delle merci, ma anche la persona che produce merci non ottenute tramite un processo di fabbricazione, compresi i prodotti agricoli, nonché persone che si presentano come i produttori delle merci.

(14)

Dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le pronunce dei giudici nazionali che valutano, in base all'applicazione di una regola tecnica nazionale, la legittimità della mancata concessione dell'accesso al mercato in uno Stato membro a merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro così come le pronunce dei giudici nazionali che applicano sanzioni.

(15)

Per beneficiare del principio del reciproco riconoscimento, le merci devono essere legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Dovrebbe essere chiarito che, affinché possano essere considerate legalmente commercializzate in un altro Stato membro, le merci devono rispettare le pertinenti regole tecniche applicabili in tale Stato membro ed essere messe a disposizione degli utilizzatori finali in detto Stato membro.

(16)

Per sensibilizzare le autorità nazionali e gli operatori economici al principio del reciproco riconoscimento, gli Stati membri dovrebbero prevedere di includere nelle regole tecniche nazionali «clausole per il mercato unico» chiare e inequivocabili, che facilitino l'applicazione di tale principio.

(17)

Gli elementi di prova richiesti per dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Ciò comporta inutili oneri, ritardi e costi aggiuntivi per gli operatori economici e impedisce alle autorità nazionali di ottenere le informazioni necessarie per valutare le merci in modo tempestivo. Ciò potrebbe ostacolare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. È pertanto indispensabile rendere più facile per gli operatori economici dimostrare che le proprie merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Gli operatori economici dovrebbero beneficiare di un'autodichiarazione, che fornisce alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sulle merci e sulla loro conformità alle regole tecniche applicabili in tale altro Stato membro. L'uso della dichiarazione volontaria non dovrebbe impedire alle autorità nazionali di adottare decisioni amministrative che limitino o neghino l'accesso al mercato, a condizione che tali decisioni siano proporzionate e giustificate e rispettino il principio del reciproco riconoscimento e siano conformi al presente regolamento.

(18)

Per il produttore, importatore o distributore dovrebbe essere possibile redigere una dichiarazione di commercializzazione legale delle merci ai fini del reciproco riconoscimento («dichiarazione sul reciproco riconoscimento»). Il produttore è il soggetto più adatto per fornire le informazioni nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento dato che è colui che meglio conosce le merci e che possiede gli elementi necessari a verificare le informazioni nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento. Il produttore dovrebbe poter incaricare un rappresentante autorizzato di redigere tali dichiarazioni per suo conto e sotto la sua responsabilità. Tuttavia, qualora nella dichiarazione un operatore economico sia in grado di fornire solo informazioni relative al fatto che le merci sono legalmente commercializzate, un altro operatore economico dovrebbe poter fornire informazioni sul fatto che le merci sono messe a disposizione degli utilizzatori finali nello Stato membro interessato, purché tale operatore economico si assuma la responsabilità delle informazioni che ha fornito nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento e sia in grado di fornire gli elementi necessari a verificare tali informazioni.

(19)

La dichiarazione sul reciproco riconoscimento dovrebbe contenere sempre informazioni corrette e complete sulle merci. La dichiarazione dovrebbe pertanto essere aggiornata al fine di tener conto di variazioni, per esempio modifiche delle pertinenti regole tecniche nazionali.

(20)

Al fine di garantire che le informazioni contenute in una dichiarazione sul reciproco riconoscimento siano complete, dovrebbe essere prevista una struttura armonizzata per tali dichiarazioni a uso degli operatori economici che intendono presentarle.

(21)

È importante garantire che la dichiarazione sul reciproco riconoscimento sia compilata in modo veritiero e preciso. È pertanto necessario prevedere che gli operatori economici siano responsabili delle informazioni da essi fornite nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento.

(22)

Al fine di migliorare l'efficienza e la competitività delle imprese che operano nel campo delle merci non disciplinate dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, dovrebbe essere possibile beneficiare delle nuove tecnologie dell'informazione per agevolare la presentazione della dichiarazione sul reciproco riconoscimento. Gli operatori economici dovrebbero pertanto poter rendere pubbliche online le loro dichiarazioni sul reciproco riconoscimento, a condizione che la dichiarazione sul reciproco riconoscimento sia facilmente accessibile e in un formato affidabile.

(23)

La Commissione dovrebbe rendere disponibile sullo sportello Digitale Unico in tutte le lingue ufficiali dell'Unione un modello di dichiarazione sul reciproco riconoscimento corredato di linee guida per la compilazione.

(24)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai prodotti dei quali solo alcuni aspetti sono disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione. Nei casi in cui, ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione, l'operatore economico è tenuto a compilare una dichiarazione UE di conformità per dimostrare di ottemperare a tale normativa, a tale operatore economico dovrebbe essere consentito di accludere la dichiarazione sul reciproco riconoscimento prevista dal presente regolamento alla dichiarazione UE di conformità.

(25)

Nel caso in cui gli operatori economici decidano di non utilizzare la dichiarazione sul reciproco riconoscimento, dovrebbe spettare alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione presentare richieste chiaramente definite di informazioni specifiche ritenute necessarie per valutare le merci, nel rispetto del principio di proporzionalità.

(26)

All'operatore economico dovrebbe essere concesso un lasso di tempo congruo per presentare documenti o eventuali altre informazioni richieste dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione o per presentare eventuali argomentazioni o commenti relativamente alla valutazione delle merci in questione.

(27)

La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione e agli altri Stati membri ogni progetto di regola tecnica nazionale riguardante qualsiasi prodotto, compresi i prodotti agricoli o della pesca, nonché i motivi che rendono necessario adottare tale regola. È tuttavia necessario assicurare che, in seguito all'adozione di tale regola tecnica nazionale, il principio del reciproco riconoscimento sia applicato correttamente a specifiche merci nei singoli casi. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le procedure per l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nei singoli casi, per esempio richiedendo agli Stati membri di indicare le regole tecniche nazionali su cui si basa la decisione amministrativa e i legittimi motivi di interesse generale che giustificano l'applicazione di tale regola tecnica nazionale in relazione a una merce legalmente commercializzata in un altro Stato membro. La proporzionalità della regola tecnica nazionale costituisce la base per dimostrare la proporzionalità della decisione amministrativa basata su di essa. I mezzi con i quali si deve dimostrare la proporzionalità della decisione amministrativa dovrebbero tuttavia essere determinati caso per caso.

(28)

Poiché le decisioni amministrative che limitano o negano l'accesso al mercato delle merci già legalmente commercializzate in un altro Stato membro dovrebbero rappresentare eccezioni al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, è necessario garantire che tali decisioni rispettino gli obblighi in essere che discendono dal principio del reciproco riconoscimento. È opportuno pertanto stabilire una procedura chiara per determinare se le merci sono legalmente commercializzate in detto altro Stato membro e, in caso affermativo, se gli interessi pubblici legittimi coperti dalla regola tecnica nazionale applicabile dello Stato membro di destinazione sono adeguatamente tutelati, a norma dell'articolo 36 TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale procedura dovrebbe garantire che le decisioni amministrative adottate siano proporzionate e rispettino il principio del reciproco riconoscimento e siano conformi al presente regolamento.

(29)

Allorché sta esaminando le merci prima di decidere se limitare o negare l'accesso al mercato, un'autorità competente non dovrebbe essere in grado di adottare decisioni di sospensione dell'accesso al mercato, salvo nei casi in cui è necessario un intervento rapido per impedire che siano pregiudicati la sicurezza o la salute delle persone, che sia pregiudicato l'ambiente o per impedire che le merci siano rese disponibili nei casi in cui la messa a disposizione di tali merci è soggetta a divieto generale di commercializzazione per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza, inclusa, per esempio, la prevenzione della criminalità.

(30)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) istituisce un sistema di accreditamento che assicura le reciproca accettazione del livello di competenza degli organismi di valutazione della conformità. Pertanto, le autorità competenti degli Stati membri non dovrebbero rifiutare di accettare i rapporti di prova e i certificati rilasciati da un organismo accreditato di valutazione della conformità per motivi legati alla competenza di tale organismo. Inoltre, al fine di evitare per quanto possibile la duplicazione delle prove e delle procedure che sono già state effettuate in un altro Stato membro, gli Stati membri non dovrebbero rifiutare di accettare rapporti di prova e certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità a norma del diritto dell'Unione. Le autorità competenti dovrebbero prendere in debita considerazione il contenuto dei rapporti di prova o dei certificati presentati.

(31)

La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) precisa che possono essere immessi sul mercato soltanto prodotti sicuri e definisce gli obblighi dei produttori e dei distributori riguardo alla sicurezza dei prodotti. Essa conferisce alle autorità competenti il potere di vietare con effetto immediato qualsiasi prodotto pericoloso o di vietare prodotti che potrebbero essere pericolosi temporaneamente durante il tempo necessario per i diversi controlli, le verifiche o gli accertamenti di sicurezza. Tale direttiva descrive anche la procedura che le autorità competenti devono seguire per applicare opportune misure nel caso di prodotti che presentano un rischio come quelle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f), di detta direttiva, e impone inoltre un obbligo agli Stati membri di notificare di tali misure alla Commissione e agli altri Stati membri. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere messe in condizione di continuare ad applicare tale direttiva, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f), e paragrafo 3, di detta direttiva.

(32)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) istituisce, tra l'altro, un sistema di allarme rapido per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Esso richiede agli Stati membri di notificare immediatamente alla Commissione, usando il sistema di allarme rapido, qualsiasi misura da essi adottata che sia intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi o a ritirarli o a richiamarli per proteggere la salute umana e che esiga un intervento rapido. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di continuare ad applicare tale regolamento, in particolare l'articolo 50, paragrafo 3, e l'articolo 54 di detto regolamento.

(33)

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) istituisce un quadro armonizzato a livello di Unione per l'organizzazione di controlli ufficiali, e per l'organizzazione di attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell'intera filiera agroalimentare, tenendo conto delle disposizioni sui controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e alla pertinente legislazione settoriale dell'Unione. Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce una procedura specifica in modo che gli operatori economici pongano rimedio alle situazioni di non conformità alla normativa in materia di alimenti e di mangimi e alle norme sulla salute o sul benessere degli animali. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di continuare ad applicare il regolamento (UE) 2017/625 e, in particolare, il suo articolo 138.

(34)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) stabilisce un quadro armonizzato dell'Unione per effettuare controlli relativi all'adempimento degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), in base ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 e specifica che gli Stati membri garantiscono il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi a essere coperti da un sistema di controlli. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di continuare ad applicare il regolamento (UE) n. 1306/2013 e, in particolare, il suo articolo 90.

(35)

Ogni decisione amministrativa adottata dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente regolamento dovrebbe precisare quali siano i mezzi di ricorso disponibili per l'operatore economico, in modo che gli operatori economici possano, conformemente al diritto nazionale, presentare ricorso avverso la decisione oppure adire il giudice nazionale competente. La decisione amministrativa dovrebbe anche fare riferimento alla possibilità che gli operatori economici ricorrano alla rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno (SOLVIT) e alla procedura di risoluzione dei problemi di cui al presente regolamento.

(36)

Soluzioni efficaci per gli operatori economici che intendono trovare alternative favorevoli per le imprese in caso di impugnazione di decisioni amministrative che limitano o negano l'accesso al mercato sono essenziali per garantire l'applicazione corretta e coerente del principio del reciproco riconoscimento. Al fine di garantire tali soluzioni e allo scopo di evitare spese legali, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), gli operatori economici dovrebbero poter disporre di una procedura di risoluzione stragiudiziale dei problemi.

(37)

SOLVIT è un servizio offerto dall'amministrazione nazionale di ogni Stato membro nell'intento di trovare soluzioni per gli individui e le imprese quando i loro diritti sono stati violati dalle autorità pubbliche di un altro Stato membro. I principi di funzionamento di SOLVIT sono fissati nella raccomandazione 2013/461/UE della Commissione (12), secondo cui ciascuno Stato membro deve istituire un centro SOLVIT dotato di risorse umane e finanziarie adeguate che ne garantiscano la partecipazione a SOLVIT. La Commissione dovrebbe fare opera di sensibilizzazione riguardo all'esistenza e ai benefici di SOLVIT, segnatamente fra le imprese.

(38)

SOLVIT è un efficace meccanismo di risoluzione stragiudiziale dei problemi che è fornito a titolo gratuito. Esso opera in tempi brevi e offre soluzioni pratiche agli individui e alle imprese che incontrano difficoltà nel riconoscimento dei loro diritti unionali dalle autorità pubbliche. Se l'operatore economico, il centro SOLVIT competente e gli Stati membri interessati concordano tutti sull'adeguatezza del risultato, non dovrebbe essere necessaria alcuna ulteriore azione.

(39)

Tuttavia, se l'approccio informale di SOLVIT non ha successo e permangono dubbi in merito alla compatibilità della decisione amministrativa con il principio del reciproco riconoscimento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di esaminare la questione su richiesta di uno qualsiasi dei centri SOLVIT coinvolti. In seguito alla sua valutazione, la Commissione dovrebbe esprimere un parere, che sarà comunicato attraverso il pertinente centro SOLVIT all'operatore economico interessato e alle autorità competenti, che dovrebbe essere preso in considerazione nel corso della procedura SOLVIT. La Commissione dovrebbe intervenire entro un limite di tempo di 45 giorni lavorativi che non dovrebbe includere il tempo necessario per la Commissione a ricevere le informazioni e i documenti complementari che questa consideri utili. Se il caso è risolto nell'arco di tale periodo, la Commissione non dovrebbe essere tenuta a esprimere un parere. Tali casi SOLVIT dovrebbero essere oggetto di un flusso di lavoro separato nella banca dati SOLVIT e non dovrebbero essere inclusi nelle abituali statistiche SOLVIT.

(40)

Il parere della Commissione in merito a una decisione amministrativa che limita o nega l'accesso al mercato dovrebbe riguardare solo la sua compatibilità o meno con il principio del reciproco riconoscimento e con le prescrizioni del presente regolamento. Ciò lascia impregiudicati i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE e l'obbligo degli Stati membri di rispettare il diritto dell'Unione, nell'esaminare i problemi sistemici individuati per quanto riguarda l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento.

(41)

Ai fini del mercato interno delle merci è importante che le imprese, in particolare le PMI, possano ottenere informazioni affidabili e specifiche sulla normativa in vigore in un determinato Stato membro. I punti di contatto per i prodotti dovrebbero svolgere un ruolo importante nel facilitare la comunicazione tra le autorità nazionali e gli operatori economici, attraverso la divulgazione di informazioni sulle regole specifiche per i prodotti e sulle modalità di applicazione nel territorio dello Stato membro del principio del reciproco riconoscimento. È necessario pertanto rafforzare il ruolo dei punti di contatto per i prodotti quali principali fornitori di informazioni su tutte le regole relative ai prodotti, comprese le regole tecniche nazionali oggetto di reciproco riconoscimento.

(42)

Per agevolare la libera circolazione delle merci, i punti di contatto per i prodotti dovrebbero fornire gratuitamente un ragionevole livello di informazioni in merito alle rispettive regole tecniche nazionali e all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. I punti di contatto per i prodotti dovrebbero essere adeguatamente attrezzati e dotati delle risorse necessarie. Conformemente al regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), essi dovrebbero fornire tali informazioni attraverso un sito web e dovrebbero essere soggetti ai criteri di qualità previsti da tale regolamento. I compiti dei punti di contatto per i prodotti relativi alla fornitura di tali informazioni, comprese copie elettroniche delle regole tecniche nazionali o l'accesso online alle stesse, dovrebbero essere eseguiti senza pregiudicare le disposizioni nazionali che regolamentano la distribuzione delle regole tecniche nazionali. Inoltre, ai punti di contatto per i prodotti non dovrebbe essere richiesto di fornire copie di norme, o accessi online alle stesse, che sono oggetto dei diritti di proprietà intellettuale di organismi od organizzazioni di normazione.

(43)

La cooperazione tra le autorità competenti è indispensabile per il buon funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e per la promozione della cultura del reciproco riconoscimento. I punti di contatto per i prodotti e le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto collaborare e scambiare informazioni e competenze al fine di garantire una corretta e coerente applicazione del principio del reciproco riconoscimento e del presente regolamento.

(44)

Al fine di notificare le decisioni amministrative che limitano o negano l'accesso al mercato, di consentire la comunicazione tra i punti di contatto per i prodotti e di garantire la cooperazione amministrativa, è necessario assicurare che gli Stati membri abbiano accesso a un sistema di informazione e comunicazione.

(45)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(46)

Se ai fini del presente regolamento dovesse essere necessario il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(47)

Si dovrebbero istituire meccanismi affidabili ed efficienti di monitoraggio per fornire informazioni sull'applicazione del presente regolamento e sul suo impatto sulla libera circolazione delle merci. Tali meccanismi dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(48)

Al fine di promuovere la sensibilizzazione in merito al principio del reciproco riconoscimento e di garantire che il presente regolamento sia applicato in modo corretto e coerente, si dovrebbe provvedere affinché l'Unione finanzi campagne di sensibilizzazione, formazioni, scambi di funzionari e altre attività correlate nell'intento di rafforzare e favorire la fiducia e la cooperazione tra le autorità competenti, i punti di contatto per i prodotti e gli operatori economici.

(49)

Al fine di ovviare alla mancanza di dati precisi sul funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e sulla sua incidenza sul mercato unico delle merci, l'Unione dovrebbe finanziare la rilevazione di tali dati.

(50)

È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

(51)

È opportuno differire l'applicazione del presente regolamento al fine di consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni da esso stabilite.

(52)

La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi da esso perseguiti. Per valutare il presente regolamento la Commissione dovrebbe utilizzare i dati rilevati sul funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e sulla sua incidenza sul mercato unico delle merci, nonché le informazioni disponibili grazie al sistema di informazione e comunicazione. La Commissione dovrebbe poter richiedere agli Stati membri di fornire le informazioni complementari necessarie per la sua valutazione. A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (17), la valutazione del presente regolamento in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dovrebbe servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore.

(53)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un'agevole, coerente e corretta applicazione del principio del reciproco riconoscimento, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di rafforzare il funzionamento del mercato interno migliorando l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento e rimuovendo gli ostacoli ingiustificati al commercio.

2.   Il presente regolamento stabilisce le regole e le procedure relative all'applicazione da parte degli Stati membri del principio del reciproco riconoscimento nei singoli casi, in relazione a merci soggette all'articolo 34 TFUE, che sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro, tenuto conto dell'articolo 36 TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3.   Il presente regolamento prevede anche l'istituzione e la gestione negli Stati membri di punti di contatto per i prodotti nonché la cooperazione e lo scambio di informazioni nel contesto del principio del reciproco riconoscimento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a qualsiasi tipo di merci, compresi i prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e alle decisioni amministrative adottate o da adottare da parte di un'autorità competente di uno Stato membro di destinazione in relazione a tali merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, ove tale decisione amministrativa soddisfi i seguenti criteri:

a)

la base per la decisione amministrativa è una regola tecnica nazionale applicabile nello Stato membro di destinazione; e

b)

l'effetto diretto o indiretto della decisione amministrativa è quello di limitare o negare l'accesso al mercato nello Stato membro di destinazione.

La «decisione amministrativa» comprende qualsiasi atto amministrativo che si basa su una regola tecnica nazionale e ha lo stesso o sostanzialmente il medesimo effetto giuridico dell'effetto di cui alla lettera b).

2.   Ai fini del presente regolamento, per «regola tecnica nazionale» si intende qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro che presenta le seguenti caratteristiche:

a)

riguarda i prodotti o gli aspetti dei prodotti che non sono oggetto di armonizzazione a livello di Unione;

b)

vieta la messa a disposizione di merci, o di un determinato tipo di merci, sul mercato in tale Stato membro o rende obbligatorio, de iure o de facto, il rispetto della disposizione quando le merci, o un determinato tipo di merci, sono messi a disposizione su quel mercato; e

c)

prevede almeno una delle seguenti alternative:

i)

stabilisce le caratteristiche richieste per merci, o per un determinato tipo di merci, quali i livelli di qualità, le prestazioni o la sicurezza, o le loro dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili a tali merci per quanto riguarda le denominazioni di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità;

ii)

per motivi di protezione dei consumatori o dell'ambiente, stabilisce altri requisiti per merci, o per un determinato tipo di merci, e che riguardano il ciclo di vita delle merci dopo la loro messa a disposizione sul mercato di tale Stato membro, quali le condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di smaltimento, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura di dette merci o la messa a disposizione delle stesse sul mercato di detto Stato membro.

3.   Il paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente articolo comprende anche i metodi e i processi di produzione utilizzati per i prodotti agricoli di cui all'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e per i prodotti destinati all'alimentazione umana o animale, così come i metodi e i processi di produzione relativi ad altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi.

4.   Una procedura di autorizzazione preventiva non costituisce, di per sé, una regola tecnica nazionale ai fini del presente regolamento, mentre una decisione di rifiuto dell'autorizzazione preventiva sulla base di una regola tecnica nazionale è considerata una decisione amministrativa a cui si applica il presente regolamento se tale decisione soddisfa gli altri requisiti di cui al paragrafo 1, primo comma.

5.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle decisioni giurisdizionali adottate dai giudici nazionali;

b)

alle decisioni giurisdizionali adottate dalle autorità preposte all'applicazione della legge nel corso della loro attività inquirente o di perseguimento di reati relativi a termini, simboli o riferimenti materiali a organizzazioni incostituzionali o criminali oppure per reati a sfondo razzista, discriminatorio o xenofobo.

6.   Gli articoli 5 e 6 lasciano impregiudicata l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a)

articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f), e articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE;

b)

articolo 50, paragrafo 3, lettera a), e articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002;

c)

articolo 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013; e

d)

articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625.

7.   Il presente regolamento lascia impregiudicato l'obbligo di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 di notificare i progetti di regola tecnica nazionale alla Commissione e agli Stati membri prima della loro adozione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «legalmente commercializzate in un altro Stato membro»: merci o merci di quel tipo conformi alle pertinenti regole tecniche applicabili in tale Stato membro o non soggette a dette regole tecniche nazionali in tale Stato membro, che sono messe a disposizione degli utilizzatori finali in detto Stato membro;

2)   «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di merci per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel territorio di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

3)   «limitazione dell'accesso al mercato»: l'imposizione dell'adempimento di condizioni prima che le merci possano essere messe a disposizione sul mercato dello Stato membro di destinazione, o di condizioni per il mantenimento delle merci su tale mercato, che in entrambi i casi richiedono la modifica di una o più delle caratteristiche di tali merci di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto i), o richiedono l'esecuzione di ulteriori prove;

4)   «negazione dell'accesso al mercato»: in alternativa:

a)

il divieto della messa a disposizione di merci sul mercato dello Stato membro di destinazione o del loro mantenimento su tale mercato; o

b)

la richiesta del ritiro o del richiamo di tali merci da quel mercato;

5)   «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di merci presenti nella catena di fornitura;

6)   «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di merci già messe a disposizione dell'utilizzatore finale;

7)   «procedura di autorizzazione preventiva»: una procedura amministrativa a norma del diritto di uno Stato membro in base alla quale l'autorità competente di tale Stato membro è tenuta, in risposta a una domanda da parte di un operatore economico, a rilasciare un'approvazione formale prima che le merci possano essere messe a disposizione sul mercato di tale Stato membro;

8)   «produttore»:

a)

qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica merci, o che fa progettare o fabbricare merci, o che produce merci che non sono il risultato di un processo di fabbricazione, compresi i prodotti agricoli, e che le commercializza apponendovi il nome o il marchio di detta persona;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica che modifica merci già legalmente commercializzate in uno Stato membro secondo modalità che possano incidere sul rispetto delle pertinenti regole tecniche applicabili in detto Stato membro; o

c)

qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, apponendo sulle merci o sui documenti che accompagnano tali merci il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, si presenta come il produttore delle stesse;

9)   «rappresentante autorizzato»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno dell'Unione che ha ricevuto da un produttore un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione alla messa a disposizione di merci sul mercato in questione;

10)   «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno dell'Unione che mette per la prima volta a disposizione merci provenienti da un paese terzo sul mercato dell'Unione;

11)   «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal produttore o dall'importatore, che mette merci a disposizione sul mercato di uno Stato membro;

12)   «operatore economico»: uno qualsiasi dei seguenti soggetti in relazione alle merci: il produttore, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore;

13)   «utilizzatore finale»: qualsiasi persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione, a cui le merci sono state o sono messe a disposizione, in quanto consumatore al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali;

14)   «legittimi motivi di interesse generale»: uno dei motivi enunciati all'articolo 36 TFUE o qualsiasi altro motivo imperativo di interesse generale;

15)   «organismo di valutazione della conformità»: un organismo di valutazione della conformità definito all'articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 765/2008.

CAPO II

PROCEDURE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO NEI SINGOLI CASI

Articolo 4

Dichiarazione sul reciproco riconoscimento

1.   Il produttore di merci, o di un determinato tipo di merci, che sono o devono essere messe a disposizione sul mercato dello Stato membro di destinazione può redigere una dichiarazione volontaria di commercializzazione legale delle merci ai fini del reciproco riconoscimento («dichiarazione sul reciproco riconoscimento») che comprovi alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione che le merci, o quel tipo di merci, sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

Il produttore può incaricare il suo rappresentante autorizzato di redigere la dichiarazione sul reciproco riconoscimento per suo conto.

La dichiarazione sul reciproco riconoscimento segue la struttura di cui alla parte I e nella parte II dell'allegato e contiene tutte le informazioni ivi specificate.

Il produttore o il suo rappresentante autorizzato, se incaricato in tal senso, può limitarsi a fornire nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento le informazioni di cui alla parte I dell'allegato. In tal caso le informazioni di cui alla parte II dell'allegato sono fornite dall'importatore o dal distributore.

In alternativa, entrambe le parti della dichiarazione sul reciproco riconoscimento possono essere redatte dall'importatore o dal distributore, purché il firmatario possa fornire la prova di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a).

La dichiarazione sul reciproco riconoscimento è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Se tale lingua non è quella prescritta dallo Stato membro di destinazione, gli operatori economici traducono la dichiarazione sul reciproco riconoscimento in una lingua stabilita dallo Stato membro di destinazione.

2.   Gli operatori economici che firmano la dichiarazione sul reciproco riconoscimento o una parte di essa sono responsabili del contenuto e dell'esattezza delle informazioni forniscono nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento, compresa la correttezza delle informazioni da essi tradotte. Ai fini del presente paragrafo, gli operatori economici sono responsabili conformemente al diritto nazionale.

3.   Gli operatori economici si accertano che la dichiarazione sul reciproco riconoscimento sia aggiornata in qualsiasi momento per tener conto di eventuali modifiche delle informazioni che essi hanno fornito nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento.

4.   La dichiarazione sul reciproco riconoscimento può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro di destinazione ai fini di una valutazione da effettuare ai sensi dell'articolo 5. Può essere trasmessa su supporto cartaceo o per via elettronica o resa disponibile online, in conformità delle prescrizioni dello Stato membro di destinazione.

5.   Qualora gli operatori economici rendano disponibile la dichiarazione sul reciproco riconoscimento online, si applicano le seguenti condizioni:

a)

il tipo o la serie di merci a cui si applica la dichiarazione sul reciproco riconoscimento sono facilmente identificabili; e

b)

i mezzi tecnici utilizzati garantiscono un'agevole consultazione e sono oggetto di un monitoraggio volto a garantire la disponibilità della dichiarazione sul reciproco riconoscimento e l'accesso alla stessa.

6.   Nei casi in cui le merci per le quali è trasmessa la dichiarazione sul reciproco riconoscimento siano soggette anche a un atto dell'Unione che richiede una dichiarazione UE di conformità, la dichiarazione sul reciproco riconoscimento può essere acclusa alla dichiarazione UE di conformità.

Articolo 5

Valutazione delle merci

1.   Qualora l'autorità competente dello Stato membro di destinazione intenda valutare le merci soggette al presente regolamento, stabilire se le merci, o merci di quel tipo, sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro e, in caso affermativo, se gli interessi pubblici legittimi coperti dalla regola tecnica nazionale applicabile dello Stato membro di destinazione sono adeguatamente protetti tenuto conto delle caratteristiche delle merci in questione, prende senza indugio contatto con l'operatore economico interessato.

2.   L'autorità competente dello Stato membro di destinazione, quando entra in contatto con l'operatore economico interessato, informa quest'ultimo della valutazione, indicando le merci che sono oggetto di tale valutazione, e specificando la regola tecnica nazionale applicabile o la procedura di autorizzazione preventiva. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione informa inoltre l'operatore economico in merito alla possibilità di fornire una dichiarazione sul reciproco riconoscimento in conformità dell'articolo 4 ai fini di detta valutazione.

3.   L'operatore economico è autorizzato a rendere disponibili le merci sul mercato nello Stato membro di destinazione mentre l'autorità competente effettua la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e può continuare a farlo a meno che l'operatore economico riceva una decisione amministrativa che limiti o neghi l'accesso al mercato di tali merci. Il presente paragrafo non si applica qualora la valutazione sia svolta nell'ambito di una procedura di autorizzazione preventiva o l'autorità competente sospenda temporaneamente la messa a disposizione sul mercato delle merci soggette a tale valutazione a norma dell'articolo 6.

4.   Se una dichiarazione sul reciproco riconoscimento è trasmessa a un'autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 4, ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

la dichiarazione sul reciproco riconoscimento, unitamente agli elementi di prova a corredo necessari per verificare le informazioni in essa contenute che è fornita in risposta a una richiesta dell'autorità competente, è accettata dall'autorità competente come sufficiente a dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro; e

b)

l'autorità competente non richiede a un operatore economico la presentazione di altre informazioni o di altri documenti al fine di dimostrare che le merci sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

5.   Se una dichiarazione sul reciproco riconoscimento non è trasmessa a un'autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 4, ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente può chiedere agli operatori economici interessati di fornire i documenti e le informazioni che sono necessari per tale valutazione in relazione a quanto segue:

a)

le caratteristiche delle merci o del tipo di merci in questione; e

b)

la commercializzazione legale delle merci in un altro Stato membro.

6.   All'operatore economico interessato sono concessi almeno quindici giorni lavorativi dalla richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione per presentare i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera a), o al paragrafo 5, lettera a), o per presentare eventuali commenti o argomentazioni.

7.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, può prendere contatto con le autorità competenti o i punti di contatto per i prodotti dello Stato membro nel quale un operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le sue merci, se l'autorità competente deve verificare tutte le informazioni fornite dall'operatore economico.

8.   Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri di destinazione tengono debitamente conto del contenuto dei rapporti di prova o dei certificati rilasciati da un organismo di valutazione della conformità e presentati da un operatore economico nell'ambito della valutazione. Le autorità competenti degli Stati membri di destinazione non rifiutano i rapporti di prova o i certificati rilasciati da un organismo accreditato di valutazione della conformità per l'appropriato settore di attività di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per motivi legati alla competenza di tale organismo.

9.   Se, al termine di una valutazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di uno Stato membro di destinazione adotta una decisione amministrativa in relazione alle merci che ha valutato, notifica senza indugio tale decisione amministrativa all'operatore economico di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'autorità competente notifica inoltre detta decisione amministrativa alla Commissione e agli altri Stati membri entro venti giorni lavorativi dall'adozione della decisione. A tal fine, si avvale del sistema di cui all'articolo 11.

10.   La decisione amministrativa di cui al paragrafo 9 illustra le giustificazioni della decisione in maniera sufficientemente dettagliata e motivata da facilitare la valutazione della sua compatibilità con il principio del reciproco riconoscimento e con le prescrizioni del presente regolamento.

11.   Nella decisione amministrativa di cui al paragrafo 9 sono incluse in particolare le seguenti informazioni:

a)

la regola tecnica nazionale su cui si basa la decisione amministrativa;

b)

i legittimi motivi di interesse generale che giustificano l'applicazione della regola tecnica nazionale su cui si basa la decisione amministrativa;

c)

le prove tecniche o scientifiche che l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha considerato, comprese, se del caso, le modifiche relative allo stato dell'arte che sono intercorse successivamente all'entrata in vigore della regola tecnica nazionale;

d)

una sintesi delle argomentazioni addotte dall'operatore economico interessato che siano pertinenti per la valutazione a norma del paragrafo 1, se del caso;

e)

gli elementi di prova attestanti che la decisione amministrativa è idonea al conseguimento dell'obiettivo perseguito e che la decisione amministrativa si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

12.   La decisione amministrativa di cui al paragrafo 9 del presente articolo specifica i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale dello Stato membro di destinazione e i termini temporali applicabili a tali mezzi. Essa include altresì un riferimento alla possibilità per gli operatori economici di ricorrere a SOLVIT e alla procedura di cui all'articolo 8.

13.   La decisione amministrativa di cui al paragrafo 9 non prende effetto prima di essere stata notificata all'operatore economico interessato a norma di tale paragrafo.

Articolo 6

Sospensione temporanea dell'accesso al mercato

1.   Quando sta effettuando una valutazione delle merci ai sensi dell'articolo 5, l'autorità competente di uno Stato membro può sospendere temporaneamente la messa a disposizione di tali merci sul mercato dello Stato membro in questione solo se:

a)

in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, le merci presentano un rischio grave per la sicurezza o la salute delle persone o per l'ambiente, anche nei casi in cui gli effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido da parte dell'autorità competente;

b)

la messa a disposizione delle merci, o di merci di quel tipo, sul mercato dello Stato membro in questione è generalmente vietata in tale Stato membro per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza.

2.   L'autorità competente dello Stato membro notifica immediatamente all'operatore economico interessato, alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi sospensione temporanea di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La notifica alla Commissione e agli altri Stati membri è effettuata tramite il sistema di cui all'articolo 11. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, tale notifica è corredata di una motivazione tecnica o scientifica dettagliata atta a dimostrare le ragioni per cui il caso rientra nell'ambito di tale fattispecie.

Articolo 7

Notifica mediante RAPEX o RASFF

Se la decisione amministrativa di cui all'articolo 5 oppure la sospensione temporanea di cui all'articolo 6 rientrano tra i provvedimenti che devono essere notificati mediante il sistema di scambio rapido di informazione (RAPEX) a norma della direttiva 2001/95/CE o il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) a norma del regolamento (CE) n. 178/2002, non è necessaria una notifica separata alla Commissione e agli altri Stati membri ai sensi del presente regolamento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la notifica RAPEX o RASFF precisa che la notifica del provvedimento vale anche come una notifica ai sensi del presente regolamento; e

b)

la notifica RAPEX o RASFF è corredata degli elementi di prova richiesti per la decisione amministrativa ai sensi dell'articolo 5 o per la sospensione temporanea ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 8

Procedura di risoluzione dei problemi

1.   Qualora un operatore economico interessato da una decisione amministrativa l'abbia sottoposta a SOLVIT e qualora, nel corso della procedura SOLVIT, il centro di appartenenza o il centro competente chieda alla Commissione di esprimere un parere per aiutarla a risolvere il caso, il centro di appartenenza e il centro competente forniscono alla Commissione tutti i documenti pertinenti relativi alla decisione amministrativa in questione.

2.   Dopo aver ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se la decisione amministrativa è compatibile con il principio del reciproco riconoscimento e conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione esamina la decisione amministrativa notificata conformemente all'articolo 5, paragrafo 9, nonché i documenti e le informazioni forniti nell'ambito della procedura SOLVIT. Qualora siano necessari informazioni o documenti aggiuntivi ai fini della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, senza indebito ritardo, chiede al pertinente centro SOLVIT di avviare contatti con l'operatore economico interessato o con le autorità competenti che hanno adottato la decisione amministrativa, al fine di ottenere tali informazioni o documenti complementari.

4.   Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione completa la sua valutazione ed esprime un parere. Se del caso, il parere della Commissione individua eventuali criticità che dovrebbero essere affrontate nel caso SOLVIT o formula raccomandazioni per contribuire a risolvere il caso. Il termine di 45 giorni lavorativi non include il tempo necessario per la Commissione per ricevere le informazioni e i documenti aggiuntivi di cui al paragrafo 3.

5.   Se nel corso della valutazione di cui al paragrafo 2 la Commissione è stata informata del fatto che il caso è risolto, essa non è tenuta a esprimere un parere.

6.   Il parere della Commissione è comunicato tramite il pertinente centro SOLVIT all'operatore economico interessato e alle pertinenti autorità competenti. La Commissione notifica tale parere a tutti gli Stati membri tramite il sistema di cui all'articolo 11. Il parere è preso in considerazione nel corso della procedura SOLVIT di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE

Articolo 9

Compiti dei punti di contatto per i prodotti

1.   Gli Stati membri designano e gestiscono nel proprio territorio punti di contatto per i prodotti e si accertano che i loro punti di contatto dispongano di poteri sufficienti e di risorse appropriate per il corretto svolgimento dei propri compiti. Essi si assicurano che i punti di contatto per i prodotti prestino i propri servizi conformemente al regolamento (UE) 2018/1724.

2.   I punti di contatto per i prodotti forniscono le seguenti informazioni online:

a)

informazioni sul principio del reciproco riconoscimento e sull'applicazione del presente regolamento nel territorio dei propri Stati membri, comprese le informazioni sulla procedura di cui all'articolo 5;

b)

i dati di contatto grazie ai quali le autorità competenti in tale Stato membro possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all'applicazione delle regole tecniche nazionali vigenti nel territorio dei propri Stati membri;

c)

i mezzi di ricorso e le procedure disponibili nel territorio dei propri Stati membri in caso di controversia tra l'autorità competente e un operatore economico, compresa la procedura di cui all'articolo 8.

3.   Se necessario, a integrazione delle informazioni fornite online ai sensi del paragrafo 2, i punti di contatto per i prodotti trasmettono, su richiesta di un operatore economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro, tutte le informazioni utili, come per esempio copie in formato elettronico delle regole tecniche nazionali e delle procedure amministrative nazionali applicabili a merci specifiche o a uno specifico tipo di merci nel territorio in cui è stabilito il punto di contatto per i prodotti, o l'accesso online a tali regole e procedure, nonché informazioni se tali merci, o merci di quel tipo, sono soggette ad autorizzazione preventiva a norma del diritto nazionale.

4.   I punti di contatto per i prodotti rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 3.

5.   I punti di contatto per i prodotti non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 10

Cooperazione amministrativa

1.   La Commissione avvia e assicura una cooperazione efficiente tra le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti dei vari Stati membri mediante le seguenti azioni:

a)

facilitando e coordinando lo scambio e la raccolta di informazioni e migliori prassi per quanto riguarda l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento;

b)

sostenendo il funzionamento dei punti di contatto per i prodotti e migliorando la loro cooperazione transfrontaliera;

c)

facilitando e coordinando lo scambio di funzionari tra Stati membri e l'organizzazione di programmi comuni di formazione e sensibilizzazione per le autorità e le imprese.

2.   Gli Stati membri si assicurano che le loro autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti partecipino alle attività di cui al paragrafo 1.

3.   A seguito di una richiesta di un'autorità competente dello Stato membro di destinazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, le autorità competenti dello Stato membro nel quale un operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le sue merci forniscono all'autorità competente dello Stato membro di destinazione, entro quindici giorni lavorativi, le informazioni relative a tali merci che sono pertinenti ai fini della verifica dei dati e dei documenti forniti dall'operatore economico nel corso della valutazione di cui all'articolo 5. I punti di contatto per i prodotti possono essere utilizzati per facilitare contatti tra le pertinenti autorità competenti nel rispetto del termine per la trasmissione delle informazioni richieste di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 11

Sistema di informazione e comunicazione

1.   Ai fini degli articoli 5, 6 e 10 del presente regolamento, si fa ricorso al sistema di informazione e comunicazione di cui all'all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008, fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i dettagli e le funzionalità del sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

CAPO IV

FINANZIAMENTO

Articolo 12

Finanziamento delle attività a sostegno del presente regolamento

1.   L'Unione può finanziare le seguenti attività a sostegno del presente regolamento:

a)

campagne di sensibilizzazione;

b)

istruzione e formazione;

c)

scambio di funzionari e di migliori prassi;

d)

cooperazione tra i punti di contatto per i prodotti e le autorità competenti, nonché sostegno tecnico e logistico per tale cooperazione;

e)

raccolta di dati in merito al funzionamento del principio del reciproco riconoscimento e alla sua incidenza sul mercato unico delle merci.

2.   L'assistenza finanziaria dell'Unione in relazione alle attività a sostegno del presente regolamento è erogata conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), direttamente o delegando compiti di esecuzione del bilancio alle entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.

3.   Gli stanziamenti assegnati alle attività di cui al presente regolamento sono determinati ogni anno dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario in vigore.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile sulla base di documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (20), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del presente regolamento.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

CAPO V

VALUTAZIONE E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 14

Valutazione

1.   Entro il 20 aprile 2025 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi che persegue e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione si avvale delle informazioni disponibili nel sistema di cui all'articolo 11 e dei dati rilevati nel corso delle attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e). La Commissione può anche chiedere agli Stati membri di presentare tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della libera circolazione delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro o ai fini della valutazione dell'efficacia del presente regolamento, nonché una valutazione del funzionamento dei punti di contatto per i prodotti.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 764/2008 è abrogato con effetto a decorrere dal 19 aprile 2020.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 19.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2019.

(3)  Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

(4)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(6)  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

(7)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(11)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(12)  Raccomandazione 2013/461/UE della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 19.9.2013, pag. 10).

(13)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(17)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(18)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(20)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

Dichiarazione sul reciproco riconoscimento ai fini dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

Parte I

1.   Identificatore unico per le merci o il tipo di merci: [Nota: inserire il codice di identificazione delle merci o altro numero di riferimento che identifica in modo univoco le merci o il tipo di merci]

2.   Nome e indirizzo dell'operatore economico: … [Nota: inserire il nome e l'indirizzo del firmatario della parte I della dichiarazione sul reciproco riconoscimento: il produttore e, se del caso, il suo rappresentante autorizzato, o l'importatore o il distributore]

3.   Descrizione delle merci o del tipo di merci oggetto della dichiarazione sul reciproco riconoscimento: … [Nota: la descrizione deve essere sufficiente a consentire l'identificazione di dette merci per motivi di rintracciabilità; se del caso, può essere corredata di una fotografia]

4.   Dichiarazione e informazioni sulla legittimità della commercializzazione delle merci o di quel tipo di merci:

4.1.   Le merci o il tipo di merci di cui sopra, comprese le relative caratteristiche, ottemperano alle seguenti regole tecniche applicabili in … [Nota: individuare lo Stato membro in cui si sostiene che le merci, o quel tipo di merci, sono state legalmente commercializzate]: … [Nota: inserire il titolo e il riferimento a pubblicazioni ufficiali, in ogni caso, delle pertinenti regole tecniche applicabili in tale Stato membro e riferimenti alla decisione di autorizzazione, se le merci sono state oggetto di procedura di autorizzazione preventiva],

o

le merci, o il tipo di merci di cui sopra, non sono soggette ad alcuna pertinente regola tecnica nazionale in … [Nota: individuare lo Stato membro in cui si sostiene che le merci, o quel tipo di merci, sono state legalmente commercializzate].

4.2.   Riferimento alla procedura di valutazione della conformità applicabile alle merci o a quel tipo di merci o riferimento a rapporti di prova in caso di prove effettuate da un organismo di valutazione della conformità, compresi il nome e l'indirizzo di tale organismo (se tale procedura è stata attuata o se tali prove sono state realizzate): …

5.   Eventuali informazioni complementari ritenute pertinenti per valutare se le merci, o quel tipo di merci, siano legalmente commercializzate nello Stato membro di cui al punto 4.1: …

6.   Questa parte della dichiarazione sul reciproco riconoscimento è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità dell'operatore economico individuato al punto 2.

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data):

(nome e cognome, funzione) (firma):

Parte II

7.   Dichiarazione e informazioni sulla commercializzazione delle merci o di quel tipo di merci:

7.1.   Le merci o quel tipo di merci descritte nella parte I sono messe a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato dello Stato membro di cui al punto 4.1.

7.2.   L'informazione che le merci o quel tipo di merci sono messe a disposizione degli utilizzatori finali nello Stato membro di cui al punto 4.1., compresi i dati dettagliati e la data in cui le merci sono state messe per la prima volta a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato di tale Stato membro: …

8.   Eventuali informazioni complementari ritenute pertinenti per valutare se le merci, o quel tipo di merci, siano legalmente commercializzate nello Stato membro di cui al punto 4.1: …

9.   Questa parte della dichiarazione sul reciproco riconoscimento è stata redatta sotto la responsabilità esclusiva di … [Nota: inserire il nome e l'indirizzo del firmatario della parte II della dichiarazione sul reciproco riconoscimento: il produttore e, se del caso, il suo rappresentante autorizzato, o l'importatore o il distributore].

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data):

(nome e cognome, funzione) (firma):


(1)  Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).


29.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/19


REGOLAMENTO (UE) 2019/516 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) serve da base per il calcolo della quota più consistente delle risorse proprie del bilancio generale dell'Unione. Pertanto, è necessario rafforzare ulteriormente la comparabilità, l'affidabilità e l'esaustività di tale aggregato.

(2)

L'integrità statistica, assicurata mediante il rispetto dei principi del codice delle statistiche europee, riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE) il 16 novembre 2017, e del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), assume particolare importanza nel caso in cui le statistiche siano utilizzate direttamente per scopi amministrativi e per l'elaborazione di politiche a livello dell'Unione e nazionale.

(3)

Tali dati statistici rappresentano inoltre un importante strumento analitico ai fini del coordinamento delle politiche economiche nazionali e di varie politiche dell'Unione, nonché ai fini delle attività di ricerca.

(4)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio (3), ai fini delle risorse proprie, l'RNL corrisponde all'RNL annuale ai prezzi di mercato secondo la metodologia stabilita all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce il Sistema europeo dei conti rivisto («SEC 2010»). Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2014/335/UE, Euratom e fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, della stessa, la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio (5) è stata abrogata.

(5)

È indispensabile che i dati relativi all'RNL siano comparabili tra i vari Stati membri e che siano quindi rispettate le pertinenti definizioni e le norme contabili del SEC 2010. A tale scopo, le procedure di valutazione e i dati di base effettivamente utilizzati dovrebbero consentire la corretta applicazione delle definizioni e delle norme contabili del SEC 2010.

(6)

È essenziale che le fonti e i metodi utilizzati per la compilazione dei dati relativi all'RNL siano affidabili. Ciò significa che è opportuno applicare il più possibile tecniche adeguate a statistiche di base solide, appropriate e aggiornate.

(7)

È indispensabile che i dati relativi all'RNL siano esaustivi. Pertanto tali dati dovrebbero tener conto anche delle attività informali, non registrate e di altro tipo e delle transazioni non rilevate dalle indagini statistiche o non dichiarate alle autorità fiscali o sociali o ad altre autorità amministrative. Il miglioramento della copertura dell'RNL presuppone lo sviluppo di procedure di valutazione e di basi statistiche appropriate per la produzione di statistiche affidabili e, se del caso, per effettuare le necessarie rettifiche, evitando lacune e doppia contabilizzazione.

(8)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio (6) prevede ispezioni negli Stati membri a fini di verifica delle risorse proprie. Ai fini della verifica dell'RNL la Commissione (Eurostat) dovrebbe essere autorizzata a effettuare visite di informazione ai fini dell'RNL allo scopo di verificare la qualità degli aggregati RNL e delle relative componenti, nonché di verificare la conformità con il SEC 2010, oltre che di assicurarsi che i dati relativi all'RNL siano comparabili, attendibili ed esaustivi. La Commissione (Eurostat) dovrebbe rispettare le norme in materia di segreto statistico. La partecipazione di rappresentanti delle autorità statistiche nazionali alle visite di informazione ai fini dell'RNL in altri Stati membri è essenziale per accrescere la trasparenza e la qualità del processo di verifica dell'RNL.

(9)

Al fine di garantire l'affidabilità, l'esaustività e la massima comparabilità possibile dei dati relativi all'RNL, in linea con il SEC 2010 è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente all'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7) del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(10)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento fornendo gli aggregati relativi all'RNL per le risorse proprie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire la struttura e le modalità dettagliate dell'inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre i dati relativi all'RNL e alle loro componenti, conformemente all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013, oltre che il calendario per il suo aggiornamento e la sua trasmissione, nonché le misure specifiche tese a migliorare la comparabilità, l'affidabilità e l'esaustività dei dati dell'RNL degli Stati membri sulla base dell'elenco di questioni stabilito dalla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(11)

Il comitato SSE, istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009, è stato invitato, conformemente all'articolo 7 di detto regolamento, a fornire un orientamento professionale.

(12)

Il comitato RNL di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (9) ha emesso pareri e ha fornito consulenza e assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Nel quadro della strategia per un nuovo assetto del sistema statistico europeo finalizzato a migliorare il coordinamento e la collaborazione tramite una chiara struttura piramidale all'interno del sistema, il comitato dell'SSE dovrebbe svolgere un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. A tal fine, il comitato RNL dovrebbe essere sostituito dal comitato dell'SSE ai fini dell'assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione ai sensi del presente regolamento. Tuttavia, per espletare altri compiti precedentemente svolti dal comitato RNL a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 e non connessi all'assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, è opportuno che la Commissione istituisca un gruppo di esperti formale che la assista per tali finalità.

(13)

La direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio (10) e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 hanno istituito una procedura di verifica e di valutazione della comparabilità, dell'affidabilità e dell'esaustività dei dati relativi al prodotto nazionale lordo (PNL) e all'RNL in seno al comitato PNL e al comitato RNL, nell'ambito dei quali collaborano strettamente gli Stati membri e la Commissione. Tale procedura dovrebbe essere modificata per tener conto dell'impiego dei dati relativi all'RNL a norma del SEC 2010 ai fini delle risorse proprie, del calendario riveduto per la messa a disposizione delle risorse proprie, e dei recenti sviluppi nell'ambito del sistema statistico europeo. La direttiva 89/130/CEE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 dovrebbero pertanto essere abrogati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONE E CALCOLO DEL REDDITO NAZIONALE LORDO AI PREZZI DI MERCATO

Articolo 1

1.   Il reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL) sono definiti conformemente al Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013.

2.   Conformemente all'allegato A, punto 8.89, del regolamento (UE) n. 549/2013, il PIL rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti. Può essere definito in tre modi:

a)

metodo della produzione: il PIL è pari alla somma del valore aggiunto lordo dei diversi settori istituzionali o delle diverse branche di attività economica, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti (che non sono attribuiti a settori o a branche di attività economica). Esso rappresenta anche la voce a saldo del conto della produzione del totale dell'economia;

b)

metodo della spesa: il PIL è pari alla somma degli impieghi finali di beni e servizi (consumi finali e investimenti lordi) da parte delle unità istituzionali residenti, più le esportazioni e meno le importazioni di beni e servizi;

c)

metodo del reddito: il PIL è pari alla somma degli impieghi del conto della generazione dei redditi primari del totale dell'economia (redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, risultato lordo di gestione e reddito misto del totale dell'economia).

3.   Conformemente all'allegato A, punto 8.94, del regolamento (UE) n. 549/2013, l'RNL rappresenta il totale dei redditi primari percepibili dalle unità istituzionali residenti: redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, redditi da capitale (da percepire meno quelli da corrispondere), risultato lordo di gestione e reddito misto lordo. L'RNL equivale al PIL al netto dei redditi primari che le unità istituzionali residenti corrispondono a unità istituzionali non residenti, più i redditi primari che le unità istituzionali residenti percepiscono dal resto del mondo.

CAPO II

TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALL'RNL E DELLE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Articolo 2

1.   Gli Stati membri calcolano l'RNL sulla base della definizione di cui all'articolo 1 nel contesto della compilazione dei conti nazionali.

2.   Prima del 1o ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), nel contesto delle procedure contabili nazionali, i dati per gli aggregati RNL e le loro componenti conformemente alle definizioni di cui all'articolo 1. I totali riguardanti il PIL e le sue componenti sono presentati conformemente ai tre metodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Devono essere trasmessi i dati relativi all'anno precedente ed è comunicata contestualmente qualsiasi modifica apportata ai dati degli anni precedenti.

3.   La trasmissione di dati di cui al paragrafo 2 è corredata di una relazione sulla qualità dei dati relativi all'RNL. Detta relazione illustra nel dettaglio la metodologia utilizzata per produrre i dati, e descrive in particolare qualsiasi modifica significativa apportata alle fonti e ai metodi utilizzati e spiega le revisioni operate sugli aggregati RNL e le relative componenti rispetto ai periodi precedenti.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati relativi all'RNL e alle loro componenti a norma del SEC 2010.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce la struttura e le modalità dettagliate dell'inventario di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013, nonché il calendario per il suo aggiornamento e la sua trasmissione. Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione garantisce che tali atti di esecuzione non comportano costi aggiuntivi considerevoli che risulterebbero in un onere sproporzionato e ingiustificato per gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del presente regolamento. L'inventario deve essere coerente con il SEC 2010 e deve evitare duplicazioni e sovraccarichi.

3.   Per agevolare la comparabilità delle analisi di conformità, la Commissione redige una guida per gli inventari in stretta collaborazione con il gruppo di esperti di cui all'articolo 4.

CAPO III

PROCEDURE E CONTROLLI RIGUARDANTI I CALCOLI DELL'RNL

Articolo 4

La Commissione istituisce un gruppo di esperti formale, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, incaricato di fornire consulenza alla Commissione e di esprimere il proprio parere circa la comparabilità, l'affidabilità e l'esaustività dei calcoli dell'RNL, di esaminare le questioni relative all'esecuzione del presente regolamento e di emettere pareri annuali sull'adeguatezza dei dati relativi all'RNL forniti dagli Stati membri ai fini delle risorse proprie.

Articolo 5

1.   La Commissione verifica le fonti, i loro usi e i metodi dell'inventario di cui all'articolo 3, paragrafo 1. A tal fine è utilizzato un modello di verifica elaborato dalla Commissione in stretta collaborazione con il gruppo di esperti di cui all'articolo 4. Il modello è basato sui principi di valutazione inter pares e di un favorevole rapporto costi-benefici e tiene conto degli atti delegati di cui al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.

2.   I dati relativi all'RNL sono affidabili, esaustivi e comparabili.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 7 per integrare le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo definendo l'elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica, al fine di garantire l'affidabilità, l'esaustività e la massima comparabilità possibile dei dati relativi all'RNL, in linea con il SEC 2010.

3.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, misure specifiche tese a rendere i dati relativi all'RNL più comparabili, affidabili ed esaustivi sulla base dell'elenco di questioni definito dalla Commissione negli atti delegati di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono debitamente giustificati e conformi al SEC 2010. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 6

1.   Fatti salvi i controlli di cui all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, la Commissione (Eurostat) può effettuare, se lo ritiene opportuno, visite di informazione ai fini dell'RNL negli Stati membri.

2.   Gli obiettivi delle visite di informazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono la verifica della qualità degli aggregati dell'RNL e delle relative componenti, nonché la verifica della conformità con il SEC 2010. Quando effettua visite di informazione, la Commissione (Eurostat) rispetta le norme in materia di segreto statistico stabilite nel capo V del regolamento (CE) n. 223/2009.

3.   Quando effettua visite di informazione negli Stati membri, la Commissione (Eurostat) può richiedere, ed è esortata a farlo, di essere assistita da esperti dei conti nazionali che rappresentano le autorità statistiche nazionali di altri Stati membri.

Gli esperti dei conti nazionali sono iscritti in un elenco stilato sulla base di proposte volontarie presentate alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali responsabili della trasmissione dei conti nazionali. La partecipazione di esperti dei conti nazionali di altri Stati membri a tali visite di informazione avviene su base volontaria.

Articolo 7

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 aprile 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Prima del 1o gennaio 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

La direttiva 89/130/CEE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono abrogati.

I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 febbraio 2019.

(2)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(3)  Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).

(4)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(5)  Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) N. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

(10)  Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26).


ALLEGATO

Tavole di concordanza

Direttiva 89/130/CEE, Euratom

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafi 1 e 3

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11


Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 8

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11


29.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/25


REGOLAMENTO (UE) 2019/517 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il dominio di primo livello (Top Level Domain – TLD) .eu è stato istituito dal regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (4). Dall'adozione di tali regolamenti, il contesto politico e legislativo dell'Unione e l'ambiente e il mercato online sono notevolmente cambiati.

(2)

La rapida evoluzione del mercato TLD e il panorama digitale dinamico necessitano di un ambiente normativo flessibile e adeguato alle esigenze future. Il TLD .eu è uno dei principali TDL geografici (country code TLD – ccTLD). Il TLD .eu è utilizzato dalle istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione, anche per progetti e iniziative europei. Lo scopo del dominio TLD .eu è di contribuire, attraverso la buona gestione, a rafforzare l'identità dell'Unione e promuovere i valori dell'Unione online, quali il multilinguismo, il rispetto della riservatezza e della sicurezza degli utenti e il rispetto dei diritti umani nonché specifiche priorità online.

(3)

I TLD sono una componente essenziale della struttura gerarchica del sistema dei nomi di dominio (domain name system – DNS), che garantisce un sistema interoperabile di identificatori unici, disponibile in tutto il mondo, per qualsiasi applicazione e su qualsiasi rete.

(4)

Il TLD .eu dovrebbe promuovere l'uso delle reti Internet e l'accesso alle stesse, in conformità degli articoli 170 e 171 TFUE, predisponendo una registrazione complementare ai ccTLD esistenti e la registrazione globale dei TLD generici.

(5)

Il TLD .eu, che è un marchio chiaramente e facilmente riconoscibile, dovrebbe offrire un nesso chiaramente identificabile con l'Unione e con il mercato europeo. Dovrebbe inoltre consentire alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche dell'Unione di registrare un nome di dominio sotto il TLD .eu. L'esistenza di tale nome di dominio è importante per rafforzare l'identità dell'Unione online. Il regolamento (CE) n. 733/2002 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di consentire ai cittadini dell'Unione di registrare un nome TLD .eu, a prescindere dal loro luogo di residenza, a decorrere dal 19 ottobre 2019.

(6)

I nomi di dominio nel TLD .eu dovrebbero essere assegnati, in funzione della disponibilità, ai soggetti idonei.

(7)

La Commissione dovrebbe promuovere la cooperazione tra il registro, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) e altre agenzie dell'Unione, al fine di contrastare le registrazioni speculative e abusive dei nomi di dominio, incluso il cybersquatting, e fornire procedure amministrative semplici, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

(8)

Per garantire una migliore protezione dei diritti delle parti che stipulano un contratto rispettivamente con il registro o con il registrar, le controversie relative ai nomi di dominio nel TLD .eu dovrebbero essere risolte da organismi con sede nell'Unione applicando il diritto nazionale pertinente, fatti salvi i diritti e obblighi riconosciuti dagli Stati membri o dall'Unione derivanti da strumenti internazionali.

(9)

La Commissione dovrebbe, sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, avendo riguardo all'efficienza sotto il profilo dei costi e della semplicità amministrativa, designare un registro per il TLD .eu. Al fine di sostenere il mercato unico digitale, costruire un'identità europea online e promuovere le attività online transfrontaliere, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo ai criteri di ammissibilità e selezione e alla procedura per la designazione del registro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(10)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare gli elenchi di nomi di dominio riservati e bloccati dagli Stati membri, stabilire i principi da includere nel contratto tra la Commissione e il registro e designare il registro per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati, in particolare per garantire la continuità del servizio. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tali elenchi dovrebbero essere compilati in funzione della disponibilità dei nomi di dominio tenendo conto dei nomi di dominio di secondo livello già riservati o registrati dagli Stati membri.

(11)

È opportuno che la Commissione stipuli con il registro designato un contratto che dovrebbe comprendere i principi e le procedure dettagliati applicabili al registro per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu. Il contratto dovrebbe avere durata determinata ed essere rinnovabile una volta senza che sia necessario organizzare una nuova procedura di selezione.

(12)

I principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu dovrebbero essere allegati al contratto concluso tra la Commissione e il registro designato.

(13)

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE.

(14)

Il registro dovrebbe rispettare i principi di non discriminazione e di trasparenza e dovrebbe attuare misure volte a salvaguardare la concorrenza leale, previa autorizzazione della Commissione, in particolare qualora il registro fornisca servizi a imprese con cui è in concorrenza sui mercati a valle.

(15)

L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) è attualmente responsabile del coordinamento della delega dei codici che rappresentano i ccTLD presso i registri. Il registro dovrebbe stipulare un apposito contratto con l'ICANN che fornisca la delega dei codici per il ccTLD .eu tenendo conto dei principi pertinenti adottati dal Comitato consultivo governativo (Governmental Advisory Committee – GAC).

(16)

Il registro dovrebbe stipulare un appropriato contratto di deposito fiduciario (escrow agreement) per garantire la continuità del servizio e in particolare per garantire che, nel caso di variazione della delega o di altre circostanze impreviste, sia possibile continuare a fornire servizi alla comunità Internet locale senza gravi perturbazioni. Il registro dovrebbe inviare quotidianamente all'agente depositario una copia elettronica aggiornata del contenuto della banca dati del TLD .eu.

(17)

Le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (Alternative Dispute Resolution – ADR) da adottare dovrebbero essere conformi con la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e tenere conto delle migliori pratiche internazionali del settore e, in particolare, delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale per evitare, nei limiti del possibile, registrazioni speculative e abusive. Le procedure ADR dovrebbero rispettare norme procedurali uniformi, in linea con quelle fissate nella «politica uniforme per la risoluzione delle controversie relative ai nomi di dominio dell'ICANN».

(18)

La politica in materia di registrazione abusiva dei nomi di dominio .eu dovrebbe prevedere la verifica da parte del registro dei dati ad esso pervenuti, in particolare riguardanti l'identità dei registranti, così come la revoca o il blocco di future registrazioni di nomi di dominio considerati diffamatori, razzisti o altrimenti in contrasto con il diritto di uno Stato membro dal tribunale di uno Stato membro mediante decisione definitiva. Il registro dovrebbe prestare la massima cura nel garantire la correttezza dei dati che riceve e mantiene. La procedura di revoca dovrebbe offrire al titolare di un nome di dominio una ragionevole possibilità di porre rimedio a eventuali violazioni dei criteri di ammissibilità, requisiti di registrazione o debiti insoluti prima che la revoca entri in vigore.

(19)

Un nome di dominio che sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto stabilito dal diritto dell'Unione o nazionale e che sia stato registrato senza diritti o senza un interesse legittimo nel nome dovrebbe, in linea di principio, essere revocato e, se necessario, trasferito al titolare legittimo. Qualora risulti che tale nome di dominio sia stato utilizzato in malafede, dovrebbe sempre essere revocato.

(20)

Il registro dovrebbe adottare politiche chiare intese a garantire l'identificazione tempestiva di registrazioni abusive di nomi di dominio e, se necessario, cooperare con le autorità competenti e altri organismi pubblici nel settore della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione che si occupano in modo specifico di contrastare tali registrazioni, quali le squadre nazionali di pronto intervento informatico (computer emergency response teams– CERT).

(21)

Il registro dovrebbe sostenere le autorità incaricate dell'applicazione della legge nella lotta alla criminalità, attuando misure tecniche e organizzative volte a consentire alle autorità competenti di accedere ai dati nel registro ai fini della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento di reati, come stabilito dal diritto dell'Unione o nazionale.

(22)

Il presente regolamento dovrebbe essere attuato in conformità ai principi relativi alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Il registro dovrebbe inoltre rispettare i pertinenti principi, orientamenti e norme dell'Unione sulla protezione dei dati, e in particolare i pertinenti requisiti di sicurezza e i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e proporzionalità del periodo di conservazione dei dati. Inoltre tutti i sistemi di elaborazione dei dati e tutte le banche dati sviluppati e oggetto di manutenzione dovrebbero integrare sistemi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

(23)

Per garantire un'efficace supervisione periodica, il registro dovrebbe essere sottoposto a una verifica a sue spese almeno ogni due anni da parte di un organismo indipendente, al fine di confermare, mediante una relazione di valutazione della conformità, che sia conforme ai requisiti di cui al presente regolamento. Il registro dovrebbe presentare la relazione alla Commissione, conformemente al contratto con la Commissione.

(24)

Il contratto tra la Commissione e il registro dovrebbe prevedere procedure per migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro, in linea con le istruzioni della Commissione derivanti dalle attività di sorveglianza della Commissione stabilite dal presente regolamento.

(25)

Nelle conclusioni del 27 novembre 2014 sulla governance di Internet, il Consiglio ha ribadito l'impegno dell'Unione a promuovere strutture di governance multipartecipativa basate su una serie coerente di principi globali di governance di Internet. Una governance di Internet inclusiva si riferisce allo sviluppo e all'applicazione di principi, norme, regole, procedure decisionali e programmi condivisi che modellino l'evoluzione e l'uso di Internet da parte dei governi, del settore privato, della società civile, delle organizzazioni internazionali e della comunità tecnica, i quali agiscono nei loro rispettivi ruoli.

(26)

È opportuno istituire un gruppo consultivo multipartecipativo .eu che svolga un ruolo di consulenza per la Commissione al fine di rafforzare e ampliare il contributo per una buona governance del registro. Il gruppo dovrebbero riflettere il modello multipartecipativo sulla governance di Internet e i suoi membri, tranne quelli provenienti dalle autorità degli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali, dovrebbero essere nominati dalla Commissione in base a una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente. Il rappresentante proveniente dalle autorità degli Stati membri dovrebbe essere nominato in base a un sistema di rotazione che garantisca sufficiente continuità nella partecipazione al gruppo.

(27)

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell'efficacia e del funzionamento del TLD .eu. Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle pratiche di lavoro del registro designato e della pertinenza dei compiti del registro. La Commissione dovrebbe inoltre presentare al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni periodiche di valutazione in merito al funzionamento del nome TLD .eu.

(28)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), quali sanciti dai trattati, in particolare la protezione dei dati personali, la libertà di espressione e informazione e la protezione dei consumatori. Si dovrebbero osservare procedure adeguate dell'Unione nel garantire che le disposizioni del diritto nazionale che riguardano il presente regolamento siano conformi al diritto dell'Unione e, in particolare, alla Carta. Il registro dovrebbe chiedere orientamenti alla Commissione in caso di dubbi per quanto riguarda la conformità con il diritto dell'Unione.

(29)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la messa in opera di un TLD paneuropeo in aggiunta ai ccTLD nazionali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

Al fine di limitare eventuali rischi di perturbazione dei servizi del TLD .eu durante l'applicazione del nuovo quadro normativo, nel presente regolamento sono previste disposizioni transitorie.

(31)

È pertanto opportuno modificare e abrogare il regolamento (CE) n. 733/2002 e abrogare il regolamento (CE) n. 874/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

1.   Il presente regolamento provvede alla messa in opera del dominio di primo livello geografico («ccTLD»). eu e delle sue varianti disponibili in altri caratteri, al fine di sostenere il mercato unico digitale, costruire un'identità dell'Unione online e promuovere le attività online transfrontaliere. Stabilisce altresì le condizioni per tale messa in opera, compresa la designazione e le caratteristiche del registro. Il presente regolamento stabilisce inoltre il quadro giuridico e di politica generale entro il quale deve operare il registro designato.

2.   Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni adottate negli Stati membri per quanto concerne i ccTLD nazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «registro»: l'entità alla quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu, compresa la manutenzione delle corrispondenti banche dati e dei servizi di interrogazione pubblici (public query services) ad essi associati, la registrazione dei nomi di dominio, il funzionamento del registro dei nomi di dominio, il funzionamento dei server dei nomi di TLD del registro e la distribuzione dei file di zona TLD tra i server dei nomi;

2)   «registrar»: una persona fisica o giuridica che, sulla base di un contratto con il registro, presta servizi di registrazione del nome di dominio ai registranti;

3)   «protocolli dei nomi di dominio internazionalizzati»: norme e protocolli a sostegno dell'uso di nomi di dominio scritti in caratteri non ASCII (American Standard Code for Information Interchange);

4)   «banca dati WHOIS»: la raccolta di dati contenente informazioni relative agli aspetti tecnici e amministrativi delle registrazioni del TLD .eu;

5)   «principi e procedure relativi al funzionamento del TLD .eu»: regole dettagliate riguardanti il funzionamento e la gestione del TLD .eu;

6)   «registrazione»: una serie di azioni e fasi procedurali, dall'avvio al completamento, compiute dai registrar e dal registro su richiesta di una persona fisica o giuridica al fine di effettuare la registrazione di un nome di dominio per una durata specificata.

CAPO II

MESSA IN OPERA DEL TLD .eu

SEZIONE 1

Principi generali

Articolo 3

Criteri di ammissibilità

La registrazione di uno o più nomi di dominio sotto il TLD .eu può essere richiesta da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a)

un cittadino dell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di residenza;

b)

una persona fisica residente in uno Stato membro che non sia cittadino dell'Unione;

c)

un'impresa stabilita nell'Unione; e

d)

un'organizzazione stabilita nell'Unione, fatta salva l'applicazione del diritto nazionale.

Articolo 4

Registrazione e revoca dei nomi di dominio

1.   Un nome di dominio è assegnato al soggetto idoneo la cui richiesta sia stata ricevuta per prima dal registro in modo tecnicamente corretto, come stabilito dalle procedure per le richieste di registrazione in base all'articolo 11, lettera b).

2.   Un nome di dominio registrato non può essere oggetto di una nuova registrazione fino alla scadenza con mancato rinnovo della registrazione oppure fino alla sua revoca.

3.   Il registro può revocare un nome di dominio di propria iniziativa, senza ricorrere ad un'ADR o a una procedura giudiziaria, per i seguenti motivi:

a)

esistenza di debiti insoluti nei confronti del registro;

b)

mancato rispetto, da parte del titolare del nome di dominio, dei criteri di ammissibilità a norma dell'articolo 3;

c)

mancato rispetto, da parte del titolare del nome di dominio, dei requisiti di registrazione stabiliti in base all'articolo 11, lettere b) e c).

4.   Un nome di dominio può anche essere revocato e, ove necessario, trasferito successivamente ad un'altra parte, a seguito di un'opportuna ADR o di una procedura giudiziaria, in conformità dei principi e delle procedure sul funzionamento del TLD .eu previsti all'articolo 11, qualora tale nome sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto stabilito dal diritto dell'Unione o nazionale e qualora:

a)

sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; o

b)

sia stato registrato o sia usato in malafede.

5.   Qualora con decisione del tribunale di uno Stato membro un nome di dominio sia considerato diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza a norma del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, il registro blocca tale nome di dominio al momento della notifica della decisione del tribunale e tale nome di dominio è revocato al momento della notifica della decisione definitiva del tribunale. Il registro blocca qualsiasi futura registrazione dei nomi di dominio oggetto di tale provvedimento del tribunale per l'intero periodo di validità della stessa.

6.   I nomi di dominio registrati nel dominio TLD .eu possono essere trasferiti esclusivamente a soggetti idonei per la registrazione di nomi di dominio TLD .eu.

Articolo 5

Lingue, diritto applicabile e giurisdizione competente

1.   La registrazione dei nomi di dominio è effettuata utilizzando tutti i caratteri delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, in conformità delle norme internazionali disponibili, come consentito dai pertinenti protocolli dei nomi di dominio internazionalizzati.

2.   Fatti salvi il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o i diritti e gli obblighi riconosciuti dagli Stati membri o dall'Unione derivanti da strumenti internazionali, né i contratti tra il registro e i registrar né i contratti tra i registrar e i registranti dei nomi di dominio designano, come diritto applicabile, un diritto diverso da quello di uno degli Stati membri, né designano, come organismo di risoluzione delle controversie, un tribunale, una corte arbitrale o un altro organismo con sede al di fuori dell'Unione.

Articolo 6

Riserva dei nomi di dominio

1.   Il registro può riservare o registrare un certo numero di nomi di dominio considerati necessari per le sue funzioni operative, in conformità del contratto di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

2.   La Commissione può chiedere al registro di riservare o registrare un nome di dominio direttamente sotto il TLD .eu per l'uso da parte di istituzioni e organi dell'Unione.

3.   Gli Stati membri, fatti salvi i nomi di dominio già riservati o registrati, possono notificare alla Commissione un elenco di nomi di dominio che:

a)

in base al diritto nazionale non possono essere registrati; o

b)

possono essere registrati o riservati solo al secondo livello dagli Stati membri.

In relazione al primo comma, lettera b), tali nomi di dominio sono limitati a termini relativi a concetti geografici o geopolitici generalmente riconosciuti che interessano l'organizzazione politica o territoriale degli Stati membri.

4.   La Commissione adotta gli elenchi notificati dagli Stati membri mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 7

Registrar

1.   Il registro accredita i registrar secondo procedure di accreditamento ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, preventivamente approvate dalla Commissione. Il registro mette le procedure di accreditamento a disposizione del pubblico in un formato facilmente accessibile.

2.   Il registro applica condizioni equivalenti in circostanze equivalenti in relazione ai registrar .eu accreditati che prestano servizi equivalenti. Il registro fornisce ai registrar informazioni e servizi alle stesse condizioni e della stessa qualità di quelli forniti per i propri servizi equivalenti.

SEZIONE 2

Registro

Articolo 8

Designazione del registro

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri di ammissibilità e di selezione e la procedura per la designazione del registro.

2.   La Commissione stabilisce i principi da includere nel contratto tra la Commissione e il registro, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

3.   La Commissione designa un soggetto come registro a seguito del completamento della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   La Commissione stipula un contratto con il registro designato. Tale contratto specifica le regole, le politiche e le procedure per la prestazione dei servizi da parte del registro e le condizioni secondo cui la Commissione è tenuta a supervisionare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro. Il contratto è limitato nel tempo ed è rinnovabile una volta senza che sia necessario organizzare una nuova procedura di selezione. Il contratto riflette gli obblighi del registro e include i principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu stabiliti in base agli articoli 10 e 11.

5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, se esistono motivi imperativi di urgenza la Commissione può designare il registro mediante atti di esecuzione applicabili immediatamente, in conformità alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 9

Caratteristiche del registro

1.   Il registro è un'organizzazione senza scopo di lucro. Ha la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di affari principale nel territorio dell'Unione.

2.   Il registro può imporre il pagamento di diritti. Tali diritti sono direttamente connessi ai costi sostenuti.

Articolo 10

Obblighi del registro

Il registro è tenuto a:

a)

promuovere il TLD .eu in tutta l'Unione e nei paesi terzi;

b)

rispettare le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e il contratto di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e in particolare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati;

c)

organizzare, amministrare e gestire il TLD .eu secondo criteri di interesse pubblico generale e garantire in tutti gli aspetti dell'amministrazione e della gestione del TLD .eu qualità elevata, trasparenza, sicurezza, stabilità, prevedibilità, affidabilità, accessibilità, efficienza, non discriminazione, condizioni di concorrenza leale e tutela dei consumatori;

d)

stipulare un apposito contratto che preveda la delega del codice del TLD .eu, previo accordo della Commissione;

e)

eseguire la registrazione dei nomi di dominio nel TLD .eu qualora richiesto da qualsiasi soggetto idoneo di cui all'articolo 3;

f)

garantire, lasciando impregiudicate le possibili vie di ricorso giurisdizionale e fatte salve le opportune garanzie procedurali per i soggetti interessati, che i registrar e i registranti possano risolvere qualsiasi controversia contrattuale con il registro mediante l'ADR;

g)

garantire la disponibilità e l'integrità delle banche dati dei nomi di dominio;

h)

stipulare, a proprie spese e con l'accordo della Commissione, un contratto con un amministratore fiduciario o un altro agente depositario di accertata reputazione con sede nel territorio dell'Unione che designa la Commissione quale beneficiaria del contratto di deposito e inviare quotidianamente al rispettivo amministratore fiduciario o agente depositario una copia elettronica aggiornata del contenuto della banca dati del TLD .eu;

i)

redigere gli elenchi di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

j)

promuovere gli obiettivi dell'Unione in materia di governance di Internet, tra l'altro partecipando a consessi internazionali;

k)

pubblicare in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione i principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu stabiliti in base all'articolo 11;

l)

sottoporsi a proprie spese a una verifica da parte di un organismo indipendente almeno ogni due anni, al fine di certificare la conformità al presente regolamento, e inviare i risultati di tali verifiche alla Commissione;

m)

partecipare, su richiesta della Commissione, ai lavori del Gruppo consultivo multipartecipativo .eu e cooperare con la Commissione per migliorare il funzionamento e la gestione del TLD .eu.

Articolo 11

Principi e procedure relativi al funzionamento del TLD .eu

Il contratto stipulato tra la Commissione e il registro designato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, contiene i principi e le procedure riguardanti il funzionamento del TLD .eu, in conformità del presente regolamento, compresi i seguenti elementi:

a)

una politica di ADR;

b)

i requisiti e le procedure per le richieste di registrazione, la politica in materia di verifica dei criteri di registrazione, la politica in materia di verifica dei dati dei registranti e la politica in materia di registrazioni speculative dei nomi di dominio;

c)

la politica in materia di registrazione abusiva dei nomi di dominio e la politica per l'identificazione tempestiva dei nomi di dominio registrati e utilizzati in malafede di cui all'articolo 4;

d)

la politica in materia di revoca dei nomi di dominio;

e)

il trattamento dei diritti di proprietà intellettuale;

f)

le misure volte a consentire alle autorità competenti di accedere ai dati nel registro ai fini della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento di reati, come stabilito dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, secondo un sistema adeguato di «pesi e contrappesi»;

g)

le procedure dettagliate per la modifica del contratto.

Articolo 12

Banca dati WHOIS

1.   Il registro istituisce e gestisce, con dovuta diligenza, un servizio di banca dati WHOIS al fine di assicurare la sicurezza, la stabilità e la resilienza del TLD .eu fornendo informazioni di registrazione precise e aggiornate circa i nomi di dominio sotto il TLD .eu.

2.   La banca dati WHOIS contiene informazioni pertinenti circa i punti di contatto che amministrano i nomi di dominio sotto il TLD .eu e i titolari dei nomi di dominio. Le informazioni sulla banca dati WHOIS non sono eccessive rispetto alla finalità della banca dati. Il registro deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

SEZIONE 3

Sorveglianza del registro

Articolo 13

Supervisione

1.   La Commissione monitora e supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro.

2.   La Commissione accerta la solidità della gestione finanziaria del registro e il rispetto del presente regolamento e dei principi e delle procedure relative al funzionamento del TLD .eu di cui all'articolo 11. La Commissione può richiedere al registro informazioni a tal fine.

3.   Conformemente alle sue attività di supervisione, la Commissione può trasmettere al registro istruzioni specifiche volte a correggere o migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu.

4.   La Commissione può, se del caso, consultare il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu e altri pertinenti portatori di interessi e può richiedere la consulenza di esperti in merito ai risultati delle attività di supervisione di cui al presente articolo e alle modalità per migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro.

Articolo 14

Gruppo consultivo multipartecipativo .eu

1.   La Commissione istituisce un Gruppo consultivo multipartecipativo .eu. Tale gruppo svolge i compiti seguenti:

a)

fornisce consulenza alla Commissione riguardo all'attuazione del presente regolamento;

b)

fornisce pareri alla Commissione su questioni strategiche relative alla gestione, organizzazione e amministrazione del TLD .eu, comprese le questioni relative alla cibersicurezza e alla protezione dei dati;

c)

fornisce consulenza alla Commissione su questioni relative al monitoraggio e alla supervisione del registro, in particolare per quanto riguarda la verifica di cui all'articolo 10, lettera l);

d)

fornisce consulenza alla Commissione in merito alle migliori prassi per quanto concerne le politiche e le misure intese a contrastare le registrazioni abusive di nomi di dominio, in particolare le registrazioni prive di diritti o legittimi interessi e le registrazioni usate in malafede.

2.   La Commissione tiene in considerazione qualsiasi consulenza fornita dal Gruppo consultivo multipartecipativo .eu nell'attuazione del presente regolamento.

3.   Il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu è costituito da rappresentanti dei portatori di interessi stabiliti nell'Unione. Detti rappresentanti provengono dal settore privato, dalla comunità tecnica, dalla società civile e dal mondo accademico, nonché dalle autorità degli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali. I rappresentanti diversi da quelli provenienti dalle autorità degli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali sono nominati dalla Commissione in base a una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente, tenendo in massima considerazione il principio della parità di genere.

4.   In deroga al paragrafo 3, il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu può comprendere un rappresentante dei portatori di interessi stabilito al di fuori dell'Unione.

5.   Il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu è presieduto da un rappresentante della Commissione o da una persona nominata da quest'ultima. La Commissione assicura i servizi di segreteria per il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Riserva di diritti

L'Unione mantiene tutti i diritti connessi al TLD .eu, in particolare i diritti di proprietà intellettuale o altri diritti relativi alle banche dati del registro necessari a garantire l'attuazione del presente regolamento, nonché il diritto di ridesignare il registro.

Articolo 16

Valutazione e revisione

1.   Entro il 13 ottobre 2027, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del TLD .eu, sulla base, in particolare, delle informazioni fornite dal registro a norma dell'articolo 10, lettera l).

2.   Entro il 30 giugno 2020 la Commissione valuta, tenendo conto della prassi attuale, se e in che modo il registro debba cooperare con l'EUIPO e con altre agenzie dell'Unione al fine di contrastare le registrazioni speculative e abusive dei nomi di dominio e se e come sia opportuno prevedere procedure amministrative semplici, in particolare per quanto riguarda le PMI. Se necessario, la Commissione può proporre ulteriori misure al riguardo.

3.   Entro il 13 ottobre 2024 la Commissione valuta la possibilità di ampliare i criteri di cui all'articolo 9 e può, se del caso, presentare una proposta legislativa.

4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni (COCOM) istituito dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 aprile 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1.   I titolari dei nomi di dominio registrati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 mantengono i loro diritti relativamente ai nomi di dominio esistenti registrati.

2.   Entro il 12 ottobre 2021 la Commissione adotta le misure necessarie a designare il registro e a stipulare un contratto con lo stesso a norma del presente regolamento. Il contratto produce effetti a decorrere dal 13 ottobre 2022.

3.   Il contratto stipulato tra la Commissione e il registro a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 733/2002 continua a produrre effetti fino al 12 ottobre 2022.

Articolo 20

Modifica del regolamento (CE) n. 733/2002

All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 733/2002, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

registra nel dominio di primo livello .eu, a cura di qualsiasi conservatore del Registro accreditato, i nomi di dominio richiesti da:

i)

un cittadino dell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di residenza;

ii)

una persona fisica residente in uno Stato membro che non sia cittadino dell'Unione;

iii)

un'impresa stabilita nell'Unione; o

iv)

un'organizzazione stabilita nell'Unione, fatta salva l'applicazione del diritto nazionale.».

Articolo 21

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 sono abrogati con effetto dal 13 ottobre 2022.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 ottobre 2022.

Tuttavia, l'articolo 20 si applica dal 19 ottobre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 112.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 febbraio 2019.

(3)  Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(8)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).


29.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/36


REGOLAMENTO (UE) 2019/518 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Con l'adozione dei regolamenti (CE) n. 2560/2001 (4) e (CE) n. 924/2009 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, le commissioni sui pagamenti transfrontalieri effettuati in euro tra Stati membri della zona euro sono state drasticamente ridotte, nella stragrande maggioranza dei casi fino a livelli trascurabili.

(2)

I pagamenti transfrontalieri in euro effettuati a partire da Stati membri che non appartengono alla zona euro rappresentano peraltro circa l'80 % di tutti i pagamenti transfrontalieri a partire da tali Stati membri. Sebbene per tali operazioni i prestatori di servizi di pagamento situati in Stati membri che non appartengono alla zona euro possano usare le stesse infrastrutture efficienti che permettono ai loro omologhi situati nella zona euro di contenere a un livello molto basso i costi, le commissioni su tali pagamenti transfrontalieri restano eccessivamente alte nella maggior parte degli Stati membri che non appartengono alla zona euro.

(3)

Le commissioni elevate praticate per i pagamenti transfrontalieri continuano ad ostacolare la piena integrazione nel mercato interno delle imprese e dei cittadini degli Stati membri che non appartengono alla zona euro, incidendo sulla loro competitività. Tali commissioni elevate perpetuano l'esistenza di due categorie diverse di utilizzatori di servizi di pagamento nell'Unione: quelli che beneficiano dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e quelli per cui i pagamenti transfrontalieri in euro comportano costi elevati.

(4)

Per agevolare il funzionamento del mercato interno e, relativamente ai pagamenti transfrontalieri in euro, porre fine alle ineguaglianze tra gli utilizzatori di servizi di pagamento della zona euro e quelli degli Stati membri che non vi appartengono, è opportuno allineare le commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri in euro effettuati nell'Unione a quelle praticate per i corrispondenti pagamenti nazionali effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore di servizi di pagamento. Un prestatore di servizi di pagamento si considera situato nello Stato membro in cui fornisce i suoi servizi all'utilizzatore di servizi di pagamento.

(5)

Quando la valuta dello Stato membro del pagatore è diversa da quella dello Stato membro del beneficiario, le commissioni di conversione valutaria incidono in maniera rilevante sul costo del pagamento transfrontaliero. L'articolo 45 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) prescrive che le commissioni e il tasso di cambio applicati siano trasparenti, l'articolo 52, paragrafo 3, di detta direttiva specifica i requisiti informativi relativi alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro, e l'articolo 59, paragrafo 2, della stessa direttiva stabilisce i requisiti informativi per le parti che propongono servizi di conversione valutaria presso uno sportello automatico per il prelievo di contante (automated teller machine — «ATM») o un punto di vendita. Tali requisiti informativi non hanno condotto a una trasparenza e una raffrontabilità sufficienti delle spese di conversione valutaria in situazioni in cui sono proposte opzioni alternative di conversione valutaria presso un ATM o un punto di vendita. Tale mancanza di trasparenza e di raffrontabilità impedisce la concorrenza che ridurrebbe le commissioni di conversione valutaria e aumenta il rischio che il pagatore opti al riguardo per una modalità costosa. È opportuno pertanto introdurre misure aggiuntive al fine di tutelare i consumatori dall'applicazione di commissioni eccessivamente elevate sui servizi di conversione valutaria e di garantire che ai consumatori siano fornite le informazioni che permettono loro di scegliere al riguardo la modalità migliore.

(6)

Per garantire che gli operatori del mercato non debbano sostenere un livello sproporzionato di investimenti per adeguare le proprie infrastrutture, attrezzature e procedure di pagamento al fine di garantire una maggiore trasparenza, le misure da attuare dovrebbero essere opportune, adeguate ed efficaci sotto il profilo dei costi. Al tempo stesso, nelle situazioni in cui il pagatore si trova dinanzi a diverse opzioni di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita, le informazioni fornite dovrebbero consentire il raffronto in modo che il pagatore possa operare una scelta informata.

(7)

Per ottenere la raffrontabilità, le commissioni di conversione valutaria per tutti i pagamenti basati su carta dovrebbero essere espresse nello stesso modo, vale a dire come maggiorazioni percentuali rispetto agli ultimi tassi di cambio di riferimento dell'euro disponibile pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). È possibile che una maggiorazione debba essere basata su un tasso derivato da due tassi della BCE in caso di conversione tra due valute diverse dall'euro.

(8)

Conformemente agli obblighi generali di informazione in merito alle spese di conversione valutaria stabiliti nella direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di conversione valutaria devono divulgare le informazioni sulle loro commissioni di conversione valutaria prima dell'avvio di un'operazione di pagamento. Le parti che offrono servizi di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita dovrebbero fornire informazioni chiare e accessibili sulle commissioni praticate per tali servizi, ad esempio esponendo le commissioni al banco o in formato digitale sul terminale, o sullo schermo nel caso di acquisti online. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, tali parti dovrebbero fornire, prima di disporre l'operazione di pagamento, informazioni esplicite sull'importo da pagare al beneficiario nella valuta utilizzata dal beneficiario e sull'importo totale che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore. L'importo da pagare nella valuta utilizzata dal beneficiario dovrebbe esprimere il prezzo dei beni e servizi da acquistare e potrebbe essere esposto alla cassa piuttosto che sul terminale di pagamento. La valuta utilizzata dal beneficiario è in generale la valuta locale, ma secondo il principio della libertà contrattuale potrebbe in alcuni casi essere un'altra valuta dell'Unione. L'importo totale che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore dovrebbe essere costituito dal prezzo dei beni o servizi e dalle commissioni di conversione valutaria. Inoltre, entrambi gli importi dovrebbero essere documentati sulla ricevuta o su un altro supporto durevole.

(9)

Con riferimento all'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, se un servizio di conversione valutaria è offerto presso un ATM o presso il punto di vendita, il pagatore dovrebbe avere la possibilità di rifiutare tale servizio e di pagare invece nella valuta utilizzata dal beneficiario.

(10)

Per consentire ai pagatori di raffrontare le commissioni delle opzioni di conversione valutaria presso l'ATM o presso il punto di vendita, i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori non solo dovrebbero includere informazioni pienamente raffrontabili sulle commissioni applicabili per la conversione valutaria nei termini e nelle condizioni del loro contratto quadro, ma dovrebbero anche rendere pubbliche tali informazioni su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile e facilmente accessibile, in particolare sui loro siti web, sui loro siti di home-banking e sulle loro applicazioni bancarie mobili, in un modo facilmente comprensibile e accessibile. Ciò consentirebbe lo sviluppo di siti web di raffronto per facilitare il raffronto dei prezzi per i consumatori che viaggiano o fanno acquisti all'estero. Inoltre, i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori dovrebbero ricordare ai pagatori le commissioni di conversione valutaria applicabili quando un pagamento basato su carta è effettuato in un'altra valuta, attraverso l'uso di canali di comunicazione elettronica ampiamente disponibili e facilmente accessibili, come SMS, e-mail o notifiche push attraverso l'applicazione mobile bancaria del pagatore. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concordare con gli utilizzatori dei servizi di pagamento il canale di comunicazione elettronica attraverso il quale forniranno le informazioni sulle commissioni di conversione valutaria, prendendo in considerazione il canale più efficace per raggiungere il pagatore. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero inoltre accettare le richieste degli utilizzatori di servizi di pagamento di non ricevere messaggi elettronici contenenti informazioni sulle commissioni di conversione valutaria.

(11)

I solleciti periodici sono appropriati in situazioni in cui il pagatore rimane all'estero per periodi di tempo più lunghi, ad esempio quando il pagatore è distaccato o studia all'estero, o quando il pagatore utilizza regolarmente una carta per gli acquisti online nella valuta locale. L'obbligo di fornire tali solleciti non richiederebbe investimenti sproporzionati per adattare i processi aziendali e le infrastrutture di trattamento dei pagamenti esistenti del prestatore di servizi di pagamento e garantirebbe che il pagatore sia meglio informato sulle diverse opzioni di conversione valutaria.

(12)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della norma mirante ad armonizzare il costo dei pagamenti transfrontalieri in euro al costo delle operazioni nazionali nelle valute nazionali e sull'efficacia degli obblighi di informazione sulla conversione valutaria stabiliti nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre analizzare ulteriori possibilità – e la fattibilità tecnica di tali possibilità – di estendere la norma sulla parità delle commissioni a tutte le valute dell'Unione e di migliorare ulteriormente la trasparenza e la raffrontabilità delle commissioni di conversione valutaria, nonché la possibilità di attivare e disattivare l'opzione di accettare la conversione valutaria da parte di soggetti diversi dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

(13)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della dimensione transfrontaliera dei pagamenti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 924/2009

Il regolamento (CE) n. 924/2009 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento stabilisce le norme sui pagamenti transfrontalieri e sulla trasparenza delle commissioni di conversione valutaria nell'Unione.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli articoli 3 bis e 3 ter si applicano a tutti i pagamenti nazionali e transfrontalieri che sono espressi in euro o nella moneta nazionale di uno Stato membro diversa dall'euro e che comportano un servizio di conversione valutaria.»;

2)

all'articolo 2, il punto 9) è sostituito dal seguente:

«9)

«commissione», qualsiasi importo applicato a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento che è direttamente o indirettamente collegato a un'operazione di pagamento, qualsiasi importo imposto a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento o da un soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per un servizio di conversione valutaria, o una combinazione di tali servizi;

(*1)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»;"

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per i pagamenti transfrontalieri in euro sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore effettuati nella valuta nazionale dello Stato membro in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore di servizi di pagamento.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Le commissioni applicate dal prestatore di servizi di pagamento all'utilizzatore di servizi di pagamento per i pagamenti transfrontalieri nella moneta nazionale dello Stato membro che ha notificato la decisione di estendere l'applicazione del presente regolamento alla sua moneta nazionale conformemente all'articolo 14 sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento all'utilizzatore di servizi di pagamento per i corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.»;

c)

il paragrafo 3 è abrogato;

d)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I paragrafi 1 e 1 bis non si applicano alle commissioni di conversione valutaria.»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta

1.   Per quanto riguarda gli obblighi di informazione in merito alle commissioni di conversione valutaria e al tasso di cambio applicabile, di cui all'articolo 45, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento e le parti che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (automated teller machine — “ATM”) o presso il punto di vendita di cui all'articolo 59, paragrafo 2, di detta direttiva, esprimono il totale delle commissioni di conversione valutaria come maggiorazione percentuale sugli ultimi tassi di cambio di riferimento in euro disponibili pubblicati dalla Banca centrale europea (BCE). Tale maggiorazione è comunicata al pagatore prima dell'avvio dell'operazione di pagamento.

2.   I prestatori di servizi di pagamento rendono inoltre pubbliche, in modo comprensibile e facilmente accessibile, le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 su una piattaforma elettronica ampiamente disponibile e facilmente accessibile.

3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto che fornisce un servizio di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita fornisce al pagatore le informazioni seguenti prima dell'avvio dell'operazione di pagamento:

a)

l'importo da pagare al beneficiario nella valuta utilizzata dal beneficiario;

b)

l'importo che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore.

4.   Il soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria presso uno sportello ATM o presso il punto di vendita espone chiaramente le informazioni di cui al paragrafo 1 presso l'ATM o il punto di vendita. Prima di disporre l'operazione di pagamento, tale soggetto informa inoltre il pagatore della possibilità di pagare nella valuta utilizzata dal beneficiario e di far effettuare successivamente la conversione valutaria dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono altresì messe a disposizione del pagatore su un supporto durevole dopo che l'operazione di pagamento è stata disposta.

5.   Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per ciascuna carta di pagamento che è stata rilasciata al pagatore dal proprio prestatore di servizi di pagamento e che è collegata allo stesso conto, invia al pagatore un messaggio elettronico con le informazioni di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo dopo che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve un ordine di pagamento per un prelievo presso un ATM o un pagamento presso un punto di vendita espresso in una qualsiasi valuta dell'Unione diversa dalla valuta del conto del pagatore.

Fatto salvo il primo comma, tale messaggio è inviato una volta per ciascun mese in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve dal pagatore un ordine di pagamento espresso nella stessa valuta.

6.   Il prestatore di servizi di pagamento concorda con l'utilizzatore di servizi di pagamento il canale o i canali di comunicazione elettronica ampiamente disponibili e facilmente accessibili attraverso i quali il prestatore di servizi di pagamento invierà il messaggio di cui al paragrafo 5.

Il prestatore di servizi di pagamento offre agli utilizzatori di servizi di pagamento la possibilità di scegliere di non ricevere i messaggi elettronici di cui al paragrafo 5.

Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di servizi di pagamento possono convenire che il paragrafo 5 e il presente paragrafo non si applichino in tutto o in parte se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore.

7.   Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite a titolo gratuito e in modo neutrale e comprensibile.»;

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 ter

Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici

1.   Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore offre un servizio di conversione valutaria in relazione a un bonifico, quale definito all'articolo 4, punto 24), della direttiva (UE) 2015/2366, avviato direttamente online, utilizzando il sito web o l'applicazione bancaria mobile del prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento, riguardo all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 52, paragrafo 3, di detta direttiva, informa il pagatore prima di disporre l'operazione di pagamento, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, delle spese stimate per i servizi di conversione valutaria applicabili al bonifico.

2.   Prima di disporre un'operazione, il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore, in modo chiaro, neutrale e comprensibile, l'importo totale stimato del bonifico nella valuta del conto del pagatore, comprese le eventuali commissioni applicate all'operazione e le eventuali commissioni di conversione valutaria. Il prestatore di servizi di pagamento comunica anche l'importo stimato da trasferire al beneficiario nella valuta usata dal beneficiario.»;

6)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Riesame

1.   Entro il 19 aprile 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e sull'impatto del presente regolamento, contenente in particolare:

a)

una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di pagamento applicano l'articolo 3 del presente regolamento, quale modificato dal regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2)

b)

una valutazione dell'evoluzione dei volumi e delle commissioni per i pagamenti nazionali e transfrontalieri nelle valute nazionali degli Stati membri e in euro dopo l'adozione del regolamento (UE) 2019/518;

c)

una valutazione dell'impatto dell'articolo 3 del presente regolamento, quale modificato dal regolamento (UE) 2019/518, sull'evoluzione delle commissioni di conversione valutaria e delle altre commissioni relative ai servizi di pagamento, sia per i pagatori che per i beneficiari;

d)

una valutazione dell'impatto stimato della modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, al fine di coprire tutte le valute degli Stati membri;

e)

una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di conversione valutaria applicano i requisiti informativi di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del presente regolamento e le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafo 3, e dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, e volta a determinare se tali norme hanno migliorato la trasparenza delle commissioni di conversione valutaria;

f)

una valutazione per stabilire se e in quale misura i prestatori di servizi di conversione valutaria abbiano incontrato difficoltà nell'applicazione pratica degli articoli 3 bis e 3 ter del presente regolamento e delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 52, paragrafo 3, e dell'articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366;

g)

un'analisi costi-benefici dei canali e delle tecnologie di comunicazione utilizzati o disponibili per i fornitori di servizi di conversione valutaria e che possono migliorare ulteriormente la trasparenza delle spese di conversione valutaria, compresa una valutazione dell'esistenza o meno di determinati canali che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a offrire per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 3 bis; tale analisi comprende anche una valutazione della fattibilità tecnica della divulgazione simultanea delle informazioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, prima dell'avvio di ciascuna operazione, per tutte le opzioni di conversione valutaria disponibili presso un ATM o presso il punto di vendita;

h)

un'analisi costi/benefici per introdurre la possibilità per i pagatori di bloccare l'opzione di conversione valutaria offerta da un soggetto diverso dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore presso un ATM o presso il punto di vendita e di modificare le loro preferenze al riguardo;

i)

un'analisi costi-benefici dell'introduzione dell'obbligo per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, quando fornisce servizi di conversione valutaria in relazione a una singola operazione di pagamento, di applicare in sede di compensazione e regolamento dell'operazione il tasso di conversione valutaria applicabile al momento della disposizione dell'operazione.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguarda almeno il periodo dal 15 dicembre 2019 fino al 19 ottobre 2021. Essa tiene conto delle specificità delle varie operazioni di pagamento, distinguendo in particolare tra le operazioni avviate presso un ATM e presso il punto di vendita.

Nella preparazione della sua relazione, la Commissione può utilizzare i dati raccolti dagli Stati membri durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1.

(*2)  Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 36).»."

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2019, salvo:

a)

l'articolo 1, punto 6, che si applica a decorrere dal 18 aprile 2019;

b)

l'articolo 1, punti 4 e 5, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 3 ter del regolamento (CE) n. 924/2009 che si applicano a decorrere dal 19 aprile 2020;

c)

l'articolo 1, punto 4, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 924/2009, che si applica a decorrere dal 19 aprile 2021.

d)

l'articolo 1, punto 4, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 924/2009, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 bis, paragrafi da 1 a 4, di detto regolamento, che si applica a decorrere dal 19 aprile 2020;

e)

l'articolo 1, punto 4, relativamente all'articolo 3 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 924/2009, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 bis, paragrafi 5 e 6, di detto regolamento, che si applica a decorrere dal 19 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 382 del 23.10.2018, pag. 7.

(2)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 28.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2019.

(4)  Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13).

(5)  Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

(6)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).


29.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/42


REGOLAMENTO (UE) 2019/519 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre chiarire le descrizioni dei veicoli delle categorie T1 e T2 fornite dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per quanto riguarda la posizione dell'asse più vicino al conducente per i trattori con posto di guida reversibile e il metodo di calcolo dell'altezza del centro di gravità. Al fine di stabilire in modo preciso e uniforme l'altezza del centro di gravità per i veicoli della categoria T2, è opportuno fare riferimento alle norme internazionali applicabili che determinano il centro di gravità del trattore.

(2)

Un'accurata definizione delle diverse caratteristiche dei trattori agricoli basata sull'analisi delle loro caratteristiche tecniche è della massima importanza per la corretta e completa attuazione del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di esso. Considerando che le discussioni sulle definizioni delle categorie si svolgono nelle pertinenti sedi internazionali, di cui l'Unione è parte, è opportuno che la Commissione ne tenga conto onde evitare qualsivoglia effetto sproporzionato e negativo sull'applicazione dei requisiti tecnici e dei metodi di prova, nonché qualsivoglia conseguenza negativa per i costruttori, in particolare, di trattori altamente specializzati.

(3)

Nel regolamento (UE) n. 167/2013 è opportuno chiarire che con i termini «macchine intercambiabili» si intendono le «attrezzature intercambiabili», garantendo in tal modo un uso coerente della terminologia in tutto il regolamento.

(4)

Nel regolamento (UE) n. 167/2013 gli importatori sono tenuti a conservare una copia del certificato di conformità per i prodotti che non sono conformi a tale regolamento o che comportano un rischio grave. È opportuno precisare che tale riferimento riguarda il certificato di omologazione UE. Tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificato in modo da fare riferimento al documento appropriato.

(5)

Il regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce che un certificato di omologazione UE deve contenere, in allegato, i risultati delle prove. È opportuno precisare che tale riferimento riguarda la scheda dei risultati di prova. Tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificato in modo da fare riferimento all'allegato appropriato.

(6)

Il regolamento (UE) n. 167/2013 conferiva alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni, con scadenza il 21 marzo 2018. Vista la costante necessità di aggiornare vari elementi della procedura di omologazione stabilita da tale regolamento e dagli atti adottati a norma dello stesso, in particolare per adeguarli al progresso tecnico o per correggere detta procedura, il periodo per l'esercizio della delega di potere dovrebbe essere esteso, con la possibilità di ulteriori proroghe tacite.

(7)

Il regolamento (UE) n. 167/2013 fa riferimento all'abrogazione della direttiva 74/347/CEE del Consiglio (4) anziché all'abrogazione della direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che ha codificato la precedente direttiva. È necessario pertanto modificare i pertinenti riferimenti nel regolamento (UE) n. 167/2013.

(8)

Poiché il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 senza estenderne il contenuto normativo e poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dello stesso, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 167/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 167/2013

Il regolamento (UE) n. 167/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il presente regolamento non si applica alle attrezzature intercambiabili che, quando sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo o non possono ruotare intorno a un asse verticale.»;

2)

all'articolo 4, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2)

la «categoria T1» comprende trattori a ruote aventi carreggiata minima dell'asse più vicino al conducente non inferiore a 1 150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1 000 mm; per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili), l'asse più vicino al conducente è quello munito degli pneumatici di diametro maggiore;

3)

la «categoria T2» comprende trattori a ruote con una larghezza minima della carreggiata inferiore a 1 150 mm, con massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 600 mm; se il valore risultante dalla divisione dell'altezza del centro di gravità del trattore (determinata conformemente alla norma ISO 789-6:1982 e misurata rispetto al suolo) per la carreggiata minima media di ciascun asse supera 0,90, la velocità massima per costruzione è limitata a 30 km/h;»;

3)

all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli importatori conservano, per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti, una copia del certificato di omologazione UE e la tengono a disposizione delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato, e garantiscono che il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 10, su richiesta, possa essere messo a disposizione di dette autorità.»;

4)

all'articolo 25, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

scheda dei risultati di prova;»;

5)

all'articolo 39, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il primo comma si applica solo ai veicoli nel territorio dell'Unione muniti di omologazione UE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati né entrati in circolazione prima che tale omologazione cessasse di essere valida.»;

6)

all'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 27, paragrafo 6, all'articolo 28, paragrafo 6, all'articolo 45, paragrafo 4, all'articolo 49, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 12, all'articolo 61 e all'articolo 70 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 marzo 2013. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere entro il 22 giugno 2022 e nove mesi prima della scadenza di ogni successivo periodo di cinque anni.»;

7)

all'articolo 76, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento, le direttive 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2003/37/CE, 2008/2/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE e 2009/144/CE sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2016.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 104.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2019.

(3)  Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 74/347/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 191 del 15.7.1974, pag. 5).

(5)  Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 30).


DIRETTIVE

29.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/45


DIRETTIVA (UE) 2019/520 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

È auspicabile realizzare una diffusione capillare dei sistemi di telepedaggio negli Stati membri e nei paesi limitrofi e disporre, per quanto possibile, di sistemi affidabili, di facile utilizzo, efficienti in termini di costi e adeguati allo sviluppo futuro della politica di tariffazione a livello di Unione e alla futura evoluzione tecnologica. È pertanto necessario rendere interoperabili i sistemi di telepedaggio stradale per ridurre i costi e gli oneri connessi al pagamento dei pedaggi nell'Unione.

(3)

I sistemi interoperabili di telepedaggio stradale contribuiscono al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione in materia di pedaggi stradali.

(4)

La mancanza di interoperabilità costituisce un notevole problema nei sistemi di telepedaggio stradale in cui il pedaggio stradale dovuto è legato alla distanza percorsa dal veicolo (pedaggi calcolati in base alla distanza percorsa) o al passaggio del veicolo da un determinato punto (per esempio, pedaggio per l'accesso a una determinata zona). Le disposizioni relative all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale dovrebbero pertanto applicarsi unicamente a tali sistemi e non ai sistemi in cui il pedaggio stradale dovuto è legato al tempo trascorso dal veicolo nell'infrastruttura a pedaggio (per esempio, sistemi basati sul tempo quali le vignette).

(5)

L'applicazione transfrontaliera dell'obbligo di pagare i pedaggi stradali nell'Unione costituisce un notevole problema in tutti i tipi di sistemi, siano essi basati sulla distanza percorsa, per l'accesso a una determinata zona o basati sul tempo, elettronici o manuali. Per affrontare il problema dell'applicazione transfrontaliera nei casi conseguenti a un mancato pagamento dei pedaggi stradali, le disposizioni relative allo scambio transfrontaliero di informazioni dovrebbero pertanto applicarsi a tutti detti sistemi.

(6)

Ai sensi del diritto nazionale, l'infrazione consistente nel mancato pagamento di un pedaggio stradale può essere considerata un illecito amministrativo o un reato. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a prescindere dal tipo di infrazione.

(7)

Le tariffe di parcheggio dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, in quanto manca nell'Unione una loro classificazione coerente e non sono direttamente legate all'uso dell'infrastruttura.

(8)

L'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale richiede un'armonizzazione della tecnologia usata e delle interfacce tra i componenti di interoperabilità.

(9)

L'armonizzazione delle tecnologie e delle interfacce dovrebbe essere affiancata dallo sviluppo e dal mantenimento di adeguati standard aperti e pubblici disponibili per tutti i fornitori di sistemi su base non discriminatoria.

(10)

Affinché le necessarie tecnologie di comunicazione possano essere supportate dall'apparecchiatura di bordo, dovrebbe essere consentito ai fornitori del servizio europeo di telepedaggio («S.E.T.») di fare uso di altri sistemi hardware e software già presenti nel veicolo, quali sistemi di navigazione satellitare o dispositivi palmari, nonché di collegarsi a essi.

(11)

Si dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche dei sistemi di telepedaggio stradale attualmente applicati ai veicoli leggeri. Dal momento che nessun sistema di telepedaggio stradale utilizza attualmente il posizionamento satellitare né le comunicazioni mobili, dovrebbe essere consentito ai fornitori del S.E.T., per un periodo di tempo limitato, di dotare gli utenti di veicoli leggeri di un'apparecchiatura di bordo compatibile soltanto con la tecnologia a microonde a 5,8 GHz. Questa deroga non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di applicare pedaggi satellitari per i veicoli leggeri.

(12)

I sistemi di pedaggio basati sul riconoscimento automatico delle targhe (Automatic Number Plate Recognition - ANPR) richiedono, a livello di back-office, un maggior numero di verifiche manuali delle operazioni di pagamento dei pedaggi rispetto ai sistemi che si avvalgono dell'apparecchiatura di bordo. I sistemi che si avvalgono dell'apparecchiatura di bordo sono più efficaci per settori sottoposti a telepedaggio di grandi dimensioni ei sistemi che si avvalgono della tecnologia ANPR sono più adatti a settori di piccole dimensioni, come i pedaggi urbani, dove l'impiego dell'apparecchiatura di bordo genererebbe costi o oneri amministrativi sproporzionati. La tecnologia ANPR può essere utile specialmente in combinazione con altre tecnologie.

(13)

In vista dell'evoluzione tecnica in relazione alle soluzioni basate sulla tecnologia ANPR, gli organismi di normalizzazione dovrebbero essere incoraggiati a definire le necessarie norme tecniche.

(14)

I diritti e gli obblighi specifici dei fornitori del S.E.T. dovrebbero applicarsi ai soggetti che dimostrino di soddisfare determinate prescrizioni e ottengano la registrazione in quanto fornitori del S.E.T. nel loro Stato membro di stabilimento.

(15)

I diritti e gli obblighi dei principali attori del S.E.T., ossia i fornitori del S.E.T., gli esattori di pedaggi e gli utenti del S.E.T., dovrebbero essere chiaramente definiti per assicurare che il mercato funzioni in modo equo ed efficace.

(16)

Riveste particolare importanza la salvaguardia di determinati diritti dei fornitori del S.E.T., come il diritto alla protezione dei dati sensibili sotto il profilo commerciale, senza incidere negativamente sulla qualità dei servizi forniti agli esattori di pedaggi e agli utenti del S.E.T. In particolare, l'esattore di pedaggi dovrebbe essere tenuto a non divulgare dati sensibili sotto il profilo commerciale ad alcun concorrente del fornitore del S.E.T. È opportuno che il volume e il tipo di dati comunicati dai fornitori del S.E.T. agli esattori di pedaggi al fine di calcolare e applicare i pedaggi o di verificare il calcolo del pedaggio applicato dai fornitori del S.E.T. ai veicoli degli utenti del S.E.T. siano limitati allo stretto indispensabile.

(17)

Dovrebbe essere richiesto ai fornitori del S.E.T. di cooperare pienamente con gli esattori di pedaggi nelle loro attività di riscossione coercitiva, così da aumentare l'efficacia generale dei sistemi di telepedaggio stradale. Pertanto, l'esattore di pedaggi dovrebbe essere autorizzato a richiedere al fornitore del S.E.T., se si sospetta un mancato pagamento di un pedaggio stradale, i dati relativi al veicolo e al proprietario o all'intestatario del veicolo che è cliente di tale fornitore del S.E.T., purché tali dati non siano utilizzati per scopi diversi dalla riscossione coercitiva dei pedaggi.

(18)

Per consentire ai fornitori del S.E.T. di competere, secondo modalità non discriminatorie, per tutti i clienti in un dato settore del S.E.T, è importante che sia data loro la possibilità di farsi accreditare al settore sufficientemente in anticipo per poter offrire servizi agli utenti fin dal primo giorno di funzionamento del sistema di pedaggio.

(19)

Gli esattori di pedaggi dovrebbero concedere l'accesso al settore del S.E.T. di loro competenza ai fornitori del S.E.T. in maniera non discriminatoria.

(20)

Per garantire la trasparenza e l'accesso non discriminatorio ai settori del S.E.T. per tutti i fornitori del S.E.T., gli esattori di pedaggi dovrebbero pubblicare tutte le informazioni necessarie sui diritti di accesso in una dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.

(21)

Tutti gli sconti o le riduzioni sui pedaggi offerti da uno Stato membro o da un esattore di pedaggi agli utilizzatori delle apparecchiature di bordo dovrebbero essere trasparenti, annunciati pubblicamente e accessibili alle stesse condizioni ai clienti dei fornitori del S.E.T.

(22)

I fornitori del S.E.T. dovrebbero avere diritto a una rimunerazione equa, calcolata sulla base di una metodologia trasparente e non discriminatoria e identica.

(23)

Gli esattori di pedaggi dovrebbero essere autorizzati a detrarre dalla rimunerazione dei fornitori del S.E.T. i costi del caso sostenuti per fornire, gestire e tenere aggiornati gli elementi specifici del S.E.T. del sistema di telepedaggio stradale.

(24)

I fornitori del S.E.T. dovrebbero pagare all'esattore di pedaggi tutti i pedaggi dovuti dai loro clienti. I fornitori del S.E.T. non sono tuttavia responsabili dei pedaggi non pagati dai loro clienti, qualora questi ultimi siano muniti di apparecchiature di bordo dichiarate non valide all'esattore di pedaggi.

(25)

Dovrebbe essere richiesto al soggetto giuridico che sia fornitore di servizi di pedaggio, qualora rivesta anche altri ruoli nell'ambito di un sistema di telepedaggio stradale o svolga altre attività non direttamente legate al telepedaggio, di tenere documenti contabili che distinguano chiaramente i costi e i ricavi connessi alla prestazione dei servizi di pedaggio da quelli connessi ad altre attività e di fornire informazioni sui costi e sui ricavi connessi alla prestazione del servizio di pedaggio al competente organismo di conciliazione o organo giurisdizionale. Non dovrebbe essere consentito trasferire fondi tra le attività svolte in qualità di fornitore di servizi di pedaggio e altre attività.

(26)

Gli utenti dovrebbero potersi abbonare al S.E.T. tramite qualsiasi fornitore del S.E.T., a prescindere dalla loro nazionalità, dallo Stato membro di residenza o dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo.

(27)

Per evitare un doppio pagamento e fornire agli utenti certezza giuridica, con il pagamento di un pedaggio al fornitore del S.E.T. dovrebbero ritenersi adempiuti gli obblighi dell'utente nei confronti dell'esattore di pedaggi competente.

(28)

I rapporti contrattuali tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. dovrebbero garantire, tra l'altro, il corretto pagamento dei pedaggi.

(29)

È opportuno prevedere una procedura di mediazione per risolvere le controversie che potrebbero sorgere tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. durante le trattative contrattuali e nei loro rapporti contrattuali. Gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. che vogliono comporre una controversia relativa al diritto di accesso non discriminatorio ai settori del S.E.T. dovrebbero consultare gli organismi di conciliazione nazionali.

(30)

Gli organismi di conciliazione dovrebbero avere facoltà di verificare che le condizioni contrattuali imposte ai fornitori del S.E.T. non siano discriminatorie. In particolare, dovrebbero avere facoltà di verificare che la rimunerazione offerta dall'esattore di pedaggi ai fornitori del S.E.T. sia conforme ai principi di cui alla presente direttiva.

(31)

I dati sul traffico degli utenti del S.E.T. costituiscono una risorsa essenziale per il miglioramento delle politiche dei trasporti degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di richiedere tali dati ai fornitori dei servizi di pedaggio, compresi i fornitori del S.E.T., ai fini della definizione delle politiche in materia di circolazione stradale e del miglioramento della gestione del traffico o per altro uso non commerciale da parte dello Stato, fatto salvo il rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

(32)

È necessario definire un quadro per le procedure di accreditamento dei fornitori del S.E.T. a un settore del S.E.T. e che assicuri un accesso equo al mercato garantendo nel contempo il livello adeguato di servizio. La dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. dovrebbe stabilire nel dettaglio la procedura di accreditamento di un fornitore del S.E.T. al settore del S.E.T. in questione, e in particolare la procedura intesa a controllare la conformità alle specifiche e l'idoneità all'utilizzo dei componenti di interoperabilità. La procedura dovrebbe essere la stessa per tutti i fornitori del S.E.T.

(33)

Per agevolare l'accesso alle informazioni da parte degli operatori del mercato del S.E.T., dovrebbe essere richiesto agli Stati membri di compilare e pubblicare tutti i dati importanti relativi al S.E.T. nei registri nazionali accessibili al pubblico.

(34)

Per consentire il progresso tecnologico, è importante che gli esattori di pedaggi abbiano la possibilità di provare nuove tecnologie o nuovi concetti di pedaggio. Tali prove dovrebbero tuttavia essere limitate e non dovrebbe essere richiesto ai fornitori del S.E.T. di parteciparvi. La Commissione dovrebbe poter rifiutare l'autorizzazione se tali prove possono compromettere il corretto funzionamento dei sistemi di telepedaggio stradale esistenti o del S.E.T.

(35)

Le grandi differenze nelle specifiche tecniche dei sistemi di telepedaggio stradale possono ostacolare il conseguimento dell'interoperabilità a livello di Unione dei sistemi di telepedaggio, contribuendo così al perdurare della situazione attuale, in cui gli utenti hanno bisogno di diverse apparecchiature di bordo per pagare i pedaggi nell'Unione. Tale situazione pregiudica l'efficienza delle operazioni di trasporto, l'efficienza in termini di costi dei sistemi di pedaggio, nonché il conseguimento degli obiettivi della politica dei trasporti. È pertanto opportuno affrontare le problematiche alla base di detta situazione.

(36)

Sebbene l'interoperabilità transfrontaliera stia migliorando in tutta l'Unione, l'obiettivo a medio e lungo termine consiste nel consentire di spostarsi in tutta l'Unione con un'unica apparecchiatura di bordo. È quindi importante che la Commissione, onde evitare oneri e costi amministrativi per gli utenti della strada, stabilisca una tabella di marcia per il conseguimento di tale obiettivo, e per agevolare la libera circolazione di persone e merci nell'Unione, senza incidere negativamente sulla concorrenza sul mercato.

(37)

Il S.E.T. è un servizio basato sul mercato, ragion per cui i fornitori del S.E.T. non dovrebbero aver l'obbligo di fornire i loro servizi in tutta l'Unione. Tuttavia, nell'interesse degli utenti, i fornitori del S.E.T. dovrebbero coprire tutti i settori del S.E.T. in qualsiasi Stato membro nel quale decidano di fornire i propri servizi. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare se la flessibilità accordata ai fornitori del S.E.T. conduca all'esclusione dei settori periferici o di piccole dimensioni dal S.E.T. e, in tal caso adottare provvedimenti ove necessario.

(38)

La dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. dovrebbe indicare precisamente le condizioni quadro commerciali per le operazioni dei fornitori del S.E.T. nel settore in questione. In particolare, dovrebbe indicare la metodologia utilizzata per calcolare la rimunerazione dei fornitori del S.E.T.

(39)

In caso di introduzione di un nuovo sistema di telepedaggio stradale o di modifica sostanziale di un sistema esistente, l'esattore di pedaggi dovrebbe pubblicare con sufficiente anticipo le nuove dichiarazioni, o le dichiarazioni aggiornate, relative ai settori del S.E.T., affinché i fornitori del S.E.T. siano accreditati o riaccreditati al sistema al più tardi un mese prima che esso diventi operativo. L'esattore di pedaggi dovrebbe predisporre e seguire la procedura da applicare, rispettivamente per l'accreditamento o il riaccreditamento, dei fornitori del S.E.T. in modo tale che essa possa concludersi al più tardi un mese prima che il nuovo sistema o il sistema sostanzialmente modificato diventi operativo. L'esattore di pedaggi dovrebbe rispettare la relativa parte della procedura prevista, conformemente alla dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.

(40)

L'esattore di pedaggi non dovrebbe chiedere o imporre ai fornitori del S.E.T. alcuna soluzione tecnica specifica che potrebbe compromettere l'interoperabilità con altri settori del S.E.T. e con i componenti di interoperabilità esistenti del fornitore del S.E.T.

(41)

Il S.E.T. ha il potenziale di ridurre considerevolmente i costi e gli oneri amministrativi a carico dei trasportatori su strada e dei conducenti a livello internazionale.

(42)

I fornitori del S.E.T. dovrebbero essere autorizzati a rilasciare fatture agli utenti del medesimo. Tuttavia, gli esattori di pedaggi dovrebbero poter richiedere che tali fatture siano inviate per conto e a nome loro, dal momento che la fatturazione diretta a nome del fornitore del S.E.T. può comportare, in taluni settori del S.E.T., conseguenze negative di natura amministrativa e fiscale.

(43)

Ciascuno Stato membro con almeno due settori del S.E.T. dovrebbe designare un ufficio di contatto per i fornitori del S.E.T. che intendano fornire tale servizio nel suo territorio, al fine di agevolarne i contatti con gli esattori di pedaggi.

(44)

Il telepedaggio e altri servizi, quali le applicazioni di C-ITS sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS), utilizzano tecnologie simili e bande di frequenza adiacenti per la comunicazione a corto raggio veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura. Merita di essere vagliata, in futuro, la possibilità di applicare al telepedaggio altre tecnologie emergenti, dopo un'attenta valutazione dei costi, dei benefici, dei problemi tecnici e delle loro possibili soluzioni. È importante che siano attuate misure per proteggere gli investimenti esistenti nella tecnologia a microonde a 5,8 GHz dalle interferenze di altre tecnologie.

(45)

Fatti salvi gli aiuti di Stato e il diritto della concorrenza, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a sviluppare misure che promuovano la riscossione e la fatturazione dei pedaggi con mezzi elettronici.

(46)

Quando le norme che interessano il S.E.T. sono riesaminate dagli organismi di normalizzazione, dovrebbero essere previste opportune disposizioni transitorie per assicurare la continuità del S.E.T. e la compatibilità dei componenti di interoperabilità già in uso al momento della revisione delle norme con i sistemi di pedaggio.

(47)

Il S.E.T. dovrebbe consentire lo sviluppo dell'intermodalità, perseguendo nel contempo il rispetto dei principii «chi utilizza paga» e «chi inquina paga».

(48)

I problemi connessi all'identificazione dei trasgressori non residenti ostacolano l'ulteriore diffusione dei sistemi di telepedaggio stradale e una più ampia applicazione dei principi «chi utilizza paga» e «chi inquina paga» sulle strade dell'Unione; è pertanto necessario trovare un modo per identificare tali persone e trattare i loro dati personali.

(49)

Per ragioni di coerenza e uso efficiente delle risorse, il sistema per lo scambio di informazioni sui trasgressori del pagamento del pedaggio, nonché sui loro veicoli, dovrebbe utilizzare gli stessi strumenti del sistema per lo scambio di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui alla direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(50)

In alcuni Stati membri il mancato pagamento di un pedaggio stradale è accertato solo dopo che l'obbligo di pagare il pedaggio sia stato notificato all'utente. Poiché la presente direttiva non armonizza al riguardo le normative nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter applicare la presente direttiva per identificare gli utenti e i veicoli a fini di notifica. Tale applicazione estesa dovrebbe tuttavia essere consentita solo se sono soddisfatte determinate condizioni.

(51)

I procedimenti di follow-up avviati successivamente al mancato pagamento del pedaggio stradale non sono armonizzati a livello di Unione. Spesso all'utente della strada identificato è concessa la possibilità di pagare il pedaggio dovuto, o un importo sostitutivo fisso, direttamente all'entità responsabile della riscossione del pedaggio stradale, prima dell'avvio di ulteriori procedimenti amministrativi o penali da parte delle autorità degli Stati membri. È importante che tale procedura efficace volta a porre fine al mancato pagamento di un pedaggio stradale sia a disposizione di tutti gli utenti della strada a condizioni analoghe. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire all'entità responsabile della riscossione del pedaggio stradale i dati necessari per identificare il veicolo per il quale si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale nonché per identificare il relativo proprietario o intestatario, a condizione che sia garantita un'adeguata protezione dei dati personali. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero garantire che il rispetto dell'ordine di pagamento emesso dall'entità in questione ponga fine al mancato pagamento del pedaggio stradale.

(52)

In taluni Stati membri l'assenza o il malfunzionamento dell'apparecchiatura di bordo è considerata un mancato pagamento di un pedaggio stradale laddove tale pedaggio possa essere pagato solo attraverso l'apparecchiatura di bordo.

(53)

Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni e i dati necessari per valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema per lo scambio di informazioni sui trasgressori del pagamento del pedaggio. La Commissione dovrebbe valutare le informazioni e i dati ottenuti nonché proporre, ove necessario, modifiche della presente direttiva.

(54)

Nell'analizzare le possibili misure per agevolare ulteriormente l'applicazione transfrontaliera dell'obbligo di pagare i pedaggi stradali nell'Unione, la Commissione dovrebbe altresì valutare nella sua relazione la necessità di assistenza reciproca tra gli Stati membri.

(55)

L'esecuzione dell'obbligo di pagamento dei pedaggi stradali, l'identificazione del veicolo e del relativo proprietario o intestatario in merito al quale sia stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, nonché la raccolta di informazioni sull'utente al fine di assicurare che l'esattore di pedaggi ottemperi ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali, comportano il trattamento di dati personali che deve essere effettuato nel rispetto delle norme dell'Unione, figuranti tra l'altro nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nella direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e nella direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Il diritto alla protezione dei dati a carattere personale è esplicitamente riconosciuto dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(56)

La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di definire norme che disciplinano il regime tariffario delle infrastrutture stradali e le questioni di natura fiscale.

(57)

Al fine di agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sui veicoli e sui proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica dell'allegato I per riflettere le modifiche del diritto dell'Unione. Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE anche per quanto riguarda la definizione dei dati per la classificazione dei veicoli ai fini della determinazione dei regimi tariffari applicabili, l'ulteriore definizione degli obblighi degli utenti del S.E.T. riguardo alla comunicazione di dati al fornitore del S.E.T. e l'uso e la manipolazione dell'apparecchiatura di bordo, la definizione delle prescrizioni per i componenti di interoperabilità per quanto riguarda la sicurezza e la salute, l'affidabilità e la disponibilità, la protezione dell'ambiente, la compatibilità tecnica, la sicurezza e la riservatezza nonché il funzionamento e la gestione, la definizione delle prescrizioni infrastrutturali generali per i componenti di interoperabilità nonché la fissazione dei criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(58)

L'attuazione della presente direttiva richiede condizioni uniformi per l'applicazione di specifiche tecniche e amministrative ai fini dell'introduzione, negli Stati membri, di procedure e interfacce che riguardano gli attori del S.E.T. in modo da agevolare l'interoperabilità e assicurare che i mercati nazionali di riscossione dei pedaggi siano disciplinati da norme equivalenti. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva e definire tali specifiche tecniche e amministrative, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(59)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato III, parte B.

(60)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la protezione dei dati di carattere personale.

(61)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce le condizioni necessarie per le finalità seguenti:

a)

garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale sull'intera rete stradale urbana e interurbana dell'Unione, comprensiva di autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture, come tunnel o ponti, e traghetti; e

b)

agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione.

Per rispettare il principio di sussidiarietà, la presente direttiva si applica fatte salve le decisioni adottate dagli Stati membri in merito alla riscossione di pedaggi stradali su particolari tipi di veicoli e alla determinazione del livello di tali pedaggi e della loro finalità.

2.   Gli articoli da 3 a 22 non si applicano a:

a)

sistemi di pedaggio stradale che non sono telepedaggi ai sensi dell'articolo 2, punto10); e

b)

sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali per i quali i costi di adeguamento alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 22 sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.

3.   La presente direttiva non si applica alle tariffe di parcheggio.

4.   L'obiettivo dell'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nell'Unione è conseguito tramite un servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.), complementare ai sistemi di telepedaggio nazionali degli Stati membri.

5.   Se la normativa nazionale impone la notifica all'utente dell'obbligo di pagare un pedaggio stradale prima che possa essere accertato un mancato pagamento, gli Stati membri possono applicare la presente direttiva anche per identificare il proprietario o l'intestatario del veicolo e il veicolo stesso ai fini di notifica, solamente se siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

non esistano altri mezzi per identificare il proprietario o l'intestatario del veicolo; e

b)

la notifica al proprietario o all'intestatario del veicolo dell'obbligo di pagare costituisca una fase obbligatoria della procedura di pagamento del pedaggio stradale secondo il diritto nazionale.

6.   Lo Stato membro che applichi il paragrafo 5 adotta le misure necessarie per garantire che eventuali procedimenti di follow-up relativi all'obbligo di pagare il pedaggio stradale siano condotti da autorità pubbliche. I riferimenti al mancato pagamento di un pedaggio stradale di cui alla presente direttiva comprendono i casi rientranti nel paragrafo 5 qualora lo Stato membro in cui si verifica il mancato pagamento applichi detto paragrafo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   «servizio di pedaggio»: il servizio che consente agli utenti di utilizzare un veicolo in uno o più settori del S.E.T in esecuzione di un unico contratto e, se necessario, con un'apparecchiatura di bordo, e che include:

a)

se necessario, la fornitura agli utenti di apparecchiature di bordo personalizzate e il mantenimento della loro funzionalità;

b)

la garanzia che all'esattore di pedaggi sia corrisposto il pedaggio dovuto dall'utente;

c)

la fornitura all'utente di mezzi con cui effettuare di pagamento, o accettarne uno esistente;

d)

la riscossione del pedaggio dall'utente;

e)

la gestione dei rapporti di clientela con l'utente; e

f)

l'attuazione e il rispetto delle politiche in materia di sicurezza e riservatezza applicabili ai sistemi di pedaggio stradale;

2)   «fornitore di servizi di pedaggio»: un soggetto giuridico che fornisce servizi di pedaggio in uno o più settori del S.E.T. per una o più classi di veicoli;

3)   «esattore di pedaggi»: un soggetto pubblico o privato che riscuote pedaggi per la circolazione di veicoli in un settore del S.E.T.;

4)   «esattore di pedaggi designato»: un soggetto pubblico o privato nominato esattore di pedaggi di un futuro settore del S.E.T.;

5)   «servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.)»: il servizio di pedaggio fornito in esecuzione di un contratto in uno o più settori del S.E.T. da un fornitore del S.E.T. a un utente del S.E.T.;

6)   «fornitore del S.E.T.»: un soggetto che, in esecuzione di contratti distinti, concede l'accesso al S.E.T. a un utente del S.E.T., trasferisce i pedaggi al pertinente esattore di pedaggi ed è registrato nello Stato membro in cui è stabilito;

7)   «utente del S.E.T.»: una persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto con un fornitore del S.E.T. per avere accesso al S.E.T.;

8)   «settore del S.E.T.»: una strada, una rete stradale o strutture, come ponti o tunnel, o traghetti, per le quali è riscosso un pedaggio utilizzando un sistema di telepedaggio stradale;

9)   «sistema conforme al S.E.T.»: l'insieme degli elementi di un sistema di telepedaggio che sono specificamente necessari per l'integrazione dei fornitori del S.E.T. nel sistema e per il funzionamento del S.E.T.;

10)   «sistema di telepedaggio stradale»: un sistema di riscossione dei pedaggi in cui l'obbligo per l'utente di pagare il pedaggio scatta esclusivamente ed è collegato al rilevamento automatico della presenza del veicolo in un determinato luogo attraverso la comunicazione remota con l'apparecchiatura di bordo all'interno del veicolo o il riconoscimento automatico delle targhe;

11)   «apparecchiatura di bordo»: l'insieme completo dei componenti hardware e software da utilizzare nel quadro del servizio di pedaggio, installato o trasportato a bordo di un veicolo per raccogliere, memorizzare, trattare e ricevere/trasmettere dati a distanza, sia essa costituita da un dispositivo distinto oppure integrata nel veicolo;

12)   «fornitore di servizi principale»: un fornitore di servizi di pedaggio con obblighi specifici, quale l'obbligo di sottoscrivere contratti con tutti gli utenti interessati, o con diritti specifici, quale una particolare remunerazione o un contratto a lungo termine garantito, diversi dai diritti e dagli obblighi di altri fornitori di servizi;

13)   «componente di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati a essere incorporati nel S.E.T. da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del servizio, compresi oggetti tangibili e intangibili come ad esempio il software;

14)   «idoneità all'uso»: la capacità di un componente di interoperabilità di conseguire e mantenere una prestazione specifica quando è in funzione, integrata in maniera rappresentativa nel S.E.T. in relazione al sistema di un esattore di pedaggi;

15)   «dati contestuali di pedaggio»: le informazioni definite dall'esattore di pedaggi competente necessarie per stabilire il pedaggio dovuto per far circolare un veicolo in un particolare settore sottoposto a pedaggio e concludere la transazione di pedaggio;

16)   «rapporto di pedaggio»: attestazione di conferma per un esattore di pedaggi della presenza di un veicolo in un settore del S.E.T. in un formato concordato tra il fornitore del servizio di pedaggio e l'esattore di pedaggi;

17)   «parametri di classificazione dei veicoli»: informazioni relative ai veicoli secondo le quali si calcolano i pedaggi sulla base dei dati contestuali di pedaggio;

18)   «back-office»: il sistema elettronico centrale usato dall'esattore di pedaggi, da un gruppo di esattori di pedaggi che ha creato un hub di interoperabilità o da un fornitore del S.E.T. per raccogliere, trattare e inviare informazioni nel quadro di un sistema di telepedaggio stradale;

19)   «sistema modificato sostanzialmente»: un sistema esistente di telepedaggio stradale che è o è stato oggetto di un cambiamento che impone ai fornitori del S.E.T. di apportare modifiche ai componenti di interoperabilità in uso, come riprogrammare o adattare le interfacce del loro back-office, in misura tale da richiedere un riaccreditamento;

20)   «accreditamento»: il processo definito e gestito dall'esattore di pedaggi cui deve essere sottoposto un fornitore del S.E.T. prima di essere autorizzato a fornire il S.E.T. in un settore del S.E.T.;

21)   «pedaggio» o «pedaggio stradale»: il pedaggio che deve essere pagato dall'utente della strada per circolare su una determinata strada, una rete stradale, strutture, come ponti o tunnel, o traghetti;

22)   «mancato pagamento di un pedaggio stradale»: un'infrazione consistente nella non corresponsione del pagamento di un pedaggio stradale da parte di un utente della strada in uno Stato membro, definita dalle pertinenti disposizioni nazionali di tale Stato membro;

23)   «Stato membro di immatricolazione»: lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo soggetto al pagamento del pedaggio stradale;

24)   «punto di contatto nazionale»: un'autorità competente di uno Stato membro designata per lo scambio transfrontaliero dei dati di immatricolazione dei veicoli;

25)   «ricerca automatizzata»: una procedura di accesso online per la consultazione delle banche dati di uno, più di uno o tutti gli Stati membri;

26)   «veicolo»: un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati adibito o destinato al trasporto su strada di passeggeri o di merci;

27)   «intestatario del veicolo»: la persona a nome della quale è immatricolato il veicolo, quale definita nella normativa dello Stato membro di immatricolazione;

28)   «veicolo pesante»: un veicolo avente una massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate;

29)   «veicolo leggero»: un veicolo avente una massa massima ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate.

Articolo 3

Soluzioni tecnologiche

1.   Tutti i nuovi sistemi di telepedaggio stradale che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo si basano, per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi, sull'uso di una o più delle tecnologie seguenti:

a)

posizionamento satellitare;

b)

comunicazioni mobili;

c)

tecnologia a microonde a 5,8 GHz.

I sistemi di telepedaggio stradale esistenti che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo e utilizzano altre tecnologie si conformano alle prescrizioni di cui al primo comma qualora siano apportati miglioramenti tecnologici sostanziali.

2.   La Commissione richiede ai pertinenti organismi di normalizzazione, secondo la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), di adottare rapidamente norme applicabili ai sistemi di telepedaggio stradale per quanto riguarda le tecnologie elencate al paragrafo 1, primo comma, e la tecnologia ANPR, e di aggiornarle ove necessario. La Commissione richiede agli organismi di normalizzazione di garantire la compatibilità continua dei componenti di interoperabilità.

3.   L'apparecchiatura di bordo che utilizza tecnologie di posizionamento satellitare ed è immessa sul mercato dopo il 19 ottobre 2021 deve essere compatibile con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi Galileo ed EGNOS (Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria).

4.   Fatto salvo il paragrafo 6, i fornitori del S.E.T. rendono disponibili agli utenti del medesimo apparecchiature di bordo idonee all'uso, interoperabili e in grado di comunicare con i pertinenti sistemi di telepedaggio stradale in uso negli Stati membri utilizzando le tecnologie di cui al paragrafo 1, primo comma.

5.   L'apparecchiatura di bordo può utilizzare hardware e software propri, utilizzare elementi di altri hardware e software già presenti nel veicolo, o entrambi. Ai fini della comunicazione con altri sistemi hardware presenti nel veicolo, l'apparecchiatura di bordo può utilizzare tecnologie diverse da quelle di cui al paragrafo 1, primo comma, a condizione che siano garantite la sicurezza, la qualità del servizio e la riservatezza.

L'apparecchiatura di bordo del S.E.T. può facilitare servizi diversi dal pedaggio, a condizione che il funzionamento di tali servizi non interferisca con i servizi di pedaggio nei settori del S.E.T.

6.   Fatto salvo il diritto degli Stati membri di introdurre sistemi di telepedaggio stradale per veicoli leggeri basati sul posizionamento satellitare o sulle comunicazioni mobili, fino al 31 dicembre 2027 i fornitori del S.E.T. possono fornire agli utenti di veicoli leggeri un'apparecchiatura di bordo compatibile soltanto con la tecnologia microonde a 5,8 GHz da utilizzare nei settori del S.E.T. che non richiedono tecnologie di posizionamento satellitare o di comunicazione mobile.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI DEL S.E.T.

Articolo 4

Registrazione dei fornitori del S.E.T.

Ciascuno Stato membro stabilisce una procedura per la registrazione dei fornitori del S.E.T. e concede la registrazione ai soggetti stabiliti nel proprio territorio che richiedano la registrazione e che siano in grado di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti seguenti:

a)

essere in possesso della certificazione EN ISO 9001 o di una certificazione equivalente;

b)

essere in possesso delle apparecchiature tecniche e della dichiarazione CE o del certificato che attesta la conformità dei componenti di interoperabilità alle specifiche;

c)

avere competenza nella fornitura di servizi di telepedaggio o in altri settori pertinenti;

d)

possedere un'adeguata capacità finanziaria;

e)

disporre di un piano per la gestione globale dei rischi, sottoposto a verifica almeno ogni due anni; e

f)

godere dei requisiti di onorabilità.

Articolo 5

Diritti e obblighi dei fornitori del S.E.T.

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. da essi registrati concludano contratti di S.E.T. riguardo a tutti i settori del S.E.T. sul territorio di almeno quattro Stati membri entro 36 mesi dalla loro registrazione, conformemente all'articolo 4. Essi adottano le misure necessarie affinché tali fornitori del S.E.T. concludano contratti riguardo a tutti i settori del S.E.T. in un dato Stato membro entro 24 mesi dalla conclusione del primo contratto nel medesimo Stato membro, a esclusione dei settori del S.E.T. in cui gli esattori di pedaggi competenti non si conformano all'articolo 6, paragrafo 3.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. da essi registrati mantengano in ogni momento la copertura di tutti i settori del S.E.T. una volta che hanno concluso i relativi contratti. Essi adottano le misure necessarie affinché un fornitore del S.E.T, qualora non sia in grado di mantenere la copertura di un settore del S.E.T. perché l'esattore di pedaggi non si conforma alla presente direttiva, ristabilisca quanto prima la copertura del settore interessato.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. da essi registrati pubblichino informazioni sulla copertura dei rispettivi settori del S.E.T. e su eventuali modifiche della stessa, nonché, entro un mese dalla registrazione, piani dettagliati concernenti l'eventuale estensione del loro servizio a nuovi settori del S.E.T., con aggiornamenti annuali.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se necessario, i fornitori del S.E.T. da essi registrati, o che forniscono il S.E.T. nel loro territorio, forniscano agli utenti del S.E.T. un'apparecchiatura di bordo che soddisfi i requisiti della presente direttiva, nonché della direttive 2014/53/UE (13) e 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Essi possono chiedere ai fornitori del S.E.T. interessati di fornire la prova che i requisiti in questione sono soddisfatti.

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. che forniscono il S.E.T. nel loro territorio tengano elenchi di apparecchiature di bordo non valide relativi ai loro contratti di S.E.T. con gli utenti del S.E.T. Essi adottano le misure necessarie affinché tali elenchi siano gestiti in maniera rigorosamente conforme alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali di cui, tra l'altro, al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE.

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. da essi registrati rendano pubbliche le loro politiche contrattuali nei confronti degli utenti del S.E.T.

7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. che forniscono il S.E.T. nel loro territorio forniscano agli esattori di pedaggi le informazioni di cui necessitano per calcolare e applicare il pedaggio ai veicoli degli utenti del S.E.T. ovvero forniscano agli esattori di pedaggi tutte le informazioni necessarie per consentire loro di verificare il calcolo del pedaggio applicato dai fornitori del S.E.T. ai veicoli degli utenti del S.E.T.

8.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i fornitori del S.E.T. che forniscono il S.E.T. nel loro territorio collaborino agli sforzi degli esattori di pedaggi volti a identificare presunti trasgressori. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, in caso di presunto mancato pagamento di un pedaggio stradale, l'esattore di pedaggi sia in grado di ottenere dal fornitore del S.E.T. i dati relativi al veicolo coinvolto nel presunto mancato pagamento di un pedaggio stradale e al proprietario o all'intestatario del veicolo in questione che è cliente di tale fornitore del S.E.T. Tali dati sono resi immediatamente disponibili dal fornitore del S.E.T.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi non comunichi tali dati ad alcun altro fornitore di servizi di pedaggio. Essi adottano le misure necessarie affinché, qualora l'esattore di pedaggi sia integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati siano utilizzati esclusivamente allo scopo di identificare presunti trasgressori o in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3.

9.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un esattore di pedaggi competente per un settore del S.E.T. nel loro territorio sia in grado di ottenere da un fornitore del S.E.T. i dati relativi a tutti i veicoli di cui sono proprietari o intestatari clienti del fornitore del S.E.T. e che in un dato periodo sono transitati nel settore del S.E.T. per il quale l'esattore di pedaggi è competente, nonché i dati relativi ai proprietari o agli intestatari di tali veicoli, a condizione che l'esattore di pedaggi necessiti di tali dati per ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il fornitore del S.E.T. fornisca i dati richiesti entro due giorni dal ricevimento della richiesta. Essi adottano le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi non comunichi i dati in questione ad alcun altro fornitore di servizi di pedaggio. Essi adottano le misure necessarie affinché, qualora l'esattore di pedaggi sia integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati siano utilizzati esclusivamente allo scopo di consentire all'esattore di pedaggi di ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali.

10.   I dati forniti dai fornitori del S.E.T. agli esattori di pedaggi sono trattati conformemente alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679, nonché alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680.

11.   Entro il 19 ottobre 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire ulteriormente gli obblighi dei fornitori del S.E.T. riguardanti:

a)

il controllo delle prestazioni del loro livello di servizio e la collaborazione con gli esattori di pedaggi nell'ambito degli audit di verifica;

b)

la collaborazione con gli esattori di pedaggi nell'ambito dell'esecuzione delle prove dei sistemi di questi ultimi;

c)

il servizio e l'assistenza tecnica rivolti agli utenti del S.E.T. e la personalizzazione dell'apparecchiatura di bordo;

d)

le fatture rilasciate agli utenti del S.E.T.;

e)

le informazioni di cui al paragrafo 7 che i fornitori del S.E.T. devono fornire agli esattori di pedaggi; e

f)

l'informazione dell'utente del S.E.T. in merito al rilevamento di una situazione di mancato rapporto di pedaggio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 6

Diritti e obblighi degli esattori di pedaggi

1.   Se un settore del S.E.T. non è conforme alle condizioni tecniche e procedurali di interoperabilità del S.E.T. fissate dalla presente direttiva, lo Stato membro nel cui territorio è situato il settore del S.E.T. adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi competente valuti il problema con le parti interessate e, se rientra nella sua sfera di competenza, adotta misure correttive allo scopo di garantire l'interoperabilità del S.E.T. con il sistema di pedaggio. Se necessario, lo Stato membro aggiorna il registro di cui all'articolo 21, paragrafo 1, per quanto riguarda le informazioni di cui alla lettera a) di tale paragrafo.

2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi competente per un settore del S.E.T. situato nel proprio territorio elabori e gestisca una dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. che fissa le condizioni generali di accesso dei fornitori del S.E.T. ai settori del S.E.T. di sua competenza, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 9.

Quando è creato un nuovo sistema di telepedaggio stradale nel territorio di uno Stato membro, quest'ultimo adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema pubblichi la dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. con sufficiente preavviso per consentire l'accreditamento dei fornitori del S.E.T. interessati al più tardi un mese prima del lancio operativo del nuovo sistema, tenendo debitamente conto della durata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Qualora un sistema di telepedaggio stradale nel territorio di uno Stato membro sia modificato sostanzialmente, tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi responsabile del sistema pubblichi la dichiarazione aggiornata relativa ai settori del S.E.T. con sufficiente preavviso per consentire ai fornitori del S.E.T. già accreditati di adeguare i loro componenti di interoperabilità ai nuovi requisiti e ottenere nuovamente l'accreditamento al più tardi un mese prima del lancio operativo del sistema modificato, tenendo debitamente conto della durata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli esattori di pedaggi competenti per settori del S.E.T. nel loro territorio accettino in maniera non discriminatoria qualsiasi fornitore del S.E.T. che richieda di fornire il S.E.T. in tali settori del S.E.T.

L'accettazione di un fornitore del S.E.T. in un settore del S.E.T. è subordinata al rispetto da parte del fornitore degli obblighi e delle condizioni generali stabiliti nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli esattori di pedaggi non impongano ai fornitori del S.E.T. di utilizzare soluzioni o processi tecnici specifici che ostacolino l'interoperabilità dei componenti di interoperabilità di un fornitore del S.E.T. con sistemi di telepedaggio stradale in altri settori del S.E.T.

Se un esattore di pedaggi e un fornitore del S.E.T. non riescono a raggiungere un accordo, può essere interpellato l'organismo di conciliazione competente per il relativo settore sottoposto a pedaggio.

4.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i contratti tra l'esattore di pedaggi e il fornitore del S.E.T., relativi alla fornitura del S.E.T. nel territorio di tale Stato membro, consentano il rilascio della fattura per il pedaggio all'utente del S.E.T. direttamente da parte del fornitore del S.E.T.

L'esattore di pedaggi può esigere che il fornitore del S.E.T. rilasci la fattura all'utente in nome e per conto dell'esattore di pedaggi e il fornitore del S.E.T. soddisfa tale richiesta.

5.   Il pedaggio applicato dagli esattori di pedaggi agli utenti del S.E.T. non supera il corrispondente pedaggio nazionale o locale. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre sconti o riduzioni per promuovere l'uso del telepedaggio. Tutti gli sconti o le riduzioni sui pedaggi offerti da uno Stato membro o da un esattore di pedaggi agli utilizzatori di apparecchiature di bordo sono trasparenti, annunciati pubblicamente e accessibili alle stesse condizioni ai clienti dei fornitori del S.E.T.

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli esattori di pedaggi accettino nei settori del S.E.T. di loro competenza qualsiasi apparecchiatura di bordo operativa dei fornitori del S.E.T. con i quali hanno rapporti contrattuali che sia stata certificata secondo la procedura definita negli atti di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 7, e che non figuri nell'elenco delle apparecchiature di bordo non valide di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

7.   In caso di disfunzione del S.E.T. imputabile all'esattore di pedaggi, quest'ultimo fornisce una modalità degradata di servizio che consenta ai veicoli con l'apparecchiatura di cui al paragrafo 6 di circolare in condizioni di sicurezza, con un ritardo minimo e senza essere sospettati di non aver provveduto al pagamento del pedaggio stradale.

8.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli esattori di pedaggi collaborino in maniera non discriminatoria con i fornitori del S.E.T. o i fabbricanti o gli organismi notificati allo scopo di valutare l'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità nei settori del S.E.T. di loro competenza.

9.   Entro il 19 ottobre 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di definire il contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del S.E.T., inclusi:

a)

i requisiti per i fornitori del S.E.T.;

b)

le condizioni procedurali, comprese le condizioni commerciali;

c)

la procedura di accreditamento dei fornitori del S.E.T.; e

d)

i dati contestuali di pedaggio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 7

Rimunerazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i fornitori del S.E.T. abbiano diritto a una rimunerazione da parte dell'esattore di pedaggi.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la metodologia per la definizione della rimunerazione dei fornitori del S.E.T. sia trasparente, non discriminatoria e identica per tutti i fornitori del S.E.T. accreditati a un determinato settore del S.E.T. Essi adottano le misure necessarie per assicurare che la metodologia sia pubblicata, fra le condizioni commerciali, nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei settori del S.E.T. con un fornitore di servizi principale, la metodologia per il calcolo della rimunerazione dei fornitori del S.E.T. ricalchi la struttura della rimunerazione per servizi analoghi prestati dal fornitore di servizi principale. L'importo della rimunerazione dei fornitori del S.E.T. può differire dalla rimunerazione del fornitore di servizi principale a condizione che ciò sia giustificato:

a)

dal costo di specifici requisiti e obblighi del fornitore di servizi principale e non dei fornitori del S.E.T.; e

b)

dalla necessità di detrarre dalla rimunerazione dei fornitori del S.E.T. gli oneri fissi imposti dall'esattore di pedaggi sulla base dei costi da questo sostenuti per fornire, gestire e tenere aggiornato un sistema conforme al S.E.T. nel settore di propria competenza, compresi i costi di accreditamento, se tali costi non sono compresi nel pedaggio.

Articolo 8

Pedaggi

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora ai fini della determinazione del regime tariffario applicabile a un determinato veicolo sussista una discrepanza tra la classificazione dei veicoli usata dal fornitore del S.E.T. e dall'esattore di pedaggi, prevalga la classificazione di quest'ultimo, a meno che sia possibile dimostrare che è errata.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'esattore di pedaggi abbia il diritto di richiedere a un fornitore del S.E.T. di pagare a fronte di rapporti di pedaggio motivati e per i mancati rapporti di pedaggio motivati relativi al conto di qualsiasi utente gestito dal fornitore del S.E.T.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora un fornitore del S.E.T. abbia inviato a un esattore di pedaggi un elenco di apparecchiature di bordo non valide, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, il fornitore del S.E.T. non possa essere considerato responsabile di eventuali ulteriori pedaggi dovuti mediante l'uso di tali apparecchiature. Il numero di voci presenti nell'elenco delle apparecchiature di bordo non valide, il formato dell'elenco e la frequenza con cui è aggiornato sono concordati tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei sistemi di pedaggio basati sulle tecnologie a microonde, gli esattori di pedaggi comunichino ai fornitori del S.E.T. rapporti di pedaggio motivati per i pedaggi dovuti dai rispettivi utenti del S.E.T.

5.   A norma dell'articolo 30, la Commissione adotta atti delegati entro il 19 ottobre 2019 al fine di stabilire i dati per la classificazione dei veicoli ai fini della determinazione dei regimi tariffari applicabili, comprese le procedure necessarie per determinare tali regimi. La serie di parametri di classificazione dei veicoli supportata dal S.E.T. non deve limitare la scelta dei regimi tariffari da parte degli esattori di pedaggi. La Commissione garantisce sufficiente flessibilità per consentire l'evoluzione della serie di parametri di classificazione supportata dal S.E.T. secondo le esigenze prevedibili future. Tali atti non pregiudicano la definizione, nella direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), dei parametri in funzione dei quali i pedaggi variano.

Articolo 9

Contabilità

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i soggetti giuridici che forniscono servizi di pedaggio tengano documenti contabili che distinguano chiaramente i costi e i ricavi connessi alla prestazione dei servizi di pedaggio da quelli connessi ad altre attività. Le informazioni sui costi e i ricavi connessi alla prestazione del servizio di pedaggio sono fornite, su richiesta, al competente organismo di conciliazione o organo giurisdizionale. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie per assicurare che non sia consentito trasferire fondi tra le attività svolte in qualità di fornitore di servizi di pedaggio e altre attività.

Articolo 10

Diritti e obblighi degli utenti del S.E.T.

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire agli utenti del S.E.T. di abbonarsi a tale servizio tramite qualsiasi fornitore del S.E.T., a prescindere dalla loro nazionalità, dallo Stato membro di residenza o dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. All'atto della conclusione di un contratto, gli utenti del S.E.T. sono adeguatamente informati in merito ai mezzi di pagamento validi e, a norma del regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei loro dati personali e dei diritti che derivano dalla legislazione applicabile sulla protezione dei dati personali.

2.   Con il pagamento di un pedaggio da parte di un utente del S.E.T. al proprio fornitore del S.E.T. si ritengono adempiuti gli obblighi di pagamento dell'utente del S.E.T. nei confronti dell'esattore di pedaggi competente.

Se a bordo di un veicolo sono installate o trasportate due o più apparecchiature di bordo, spetta all'utente del S.E.T. utilizzare o attivare l'apparecchiatura di bordo pertinente per il settore del S.E.T. in questione.

3.   La Commissione adotta atti delegati entro il 19 ottobre 2019 al fine di definire ulteriormente gli obblighi degli utenti del S.E.T. riguardanti:

a)

la comunicazione di dati al fornitore del S.E.T.; e

d)

l'uso e la manipolazione dell'apparecchiatura di bordo.

CAPO III

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

Articolo 11

Istituzione e funzioni

1.   Ciascuno Stato membro con almeno un settore del S.E.T. designa o istituisce un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore del S.E.T. situato nel proprio territorio e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali esattori.

2.   L'organismo di conciliazione è incaricato, in particolare, di verificare che le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi ai fornitori del S.E.T. non siano discriminatorie. Esso è incaricato di verificare che i fornitori del S.E.T. siano rimunerati conformemente ai principi di cui all'articolo 7.

3.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 adottano le misure necessarie per assicurare che il proprio organismo di conciliazione sia indipendente, nella sua organizzazione e struttura giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori di servizi di pedaggio.

Articolo 12

Procedura di mediazione

1.   Ciascuno Stato membro, che disponga di almeno un settore del S.E.T., definisce una procedura di mediazione che consenta agli esattori di pedaggi o ai fornitori del S.E.T., in caso di controversie inerenti ai loro rapporti o negoziati contrattuali, di richiedere l'intervento dell'organismo di conciliazione competente.

2.   La procedura di mediazione di cui al paragrafo 1 prevede che, entro un mese dal ricevimento di una richiesta di intervento, l'organismo di conciliazione dichiari se sia o meno in possesso di tutti i documenti necessari per la mediazione.

3.   La procedura di mediazione di cui al paragrafo 1 prevede che l'organismo di conciliazione esprima un parere su una controversia entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di intervento.

4.   Per facilitare i suoi compiti, gli Stati membri danno all'organo di conciliazione facoltà di richiedere le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che contribuiscono alla fornitura del S.E.T. nello Stato membro interessato.

5.   Gli Stati membri, che dispongano di almeno un settore del S.E.T., e la Commissione adottano le misure necessarie per assicurare lo scambio di informazioni tra gli organismi di conciliazione sul lavoro che svolgono, nonché sui principi guida e sulle prassi da essi seguiti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 13

Servizio continuo unico

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il S.E.T. sia fornito agli utenti del S.E.T. come servizio continuo unico.

Ne consegue che:

a)

una volta memorizzati o dichiarati, o in entrambi i casi, i parametri di classificazione di un veicolo, compresi quelli variabili, non è richiesto alcun altro intervento umano all'interno del veicolo durante un tragitto salvo in caso di modifiche alle caratteristiche del veicolo; e

b)

l'interazione tra l'utente e un elemento specifico dell'apparecchiatura di bordo resta identica a prescindere dal settore del S.E.T. interessato.

Articolo 14

Elementi aggiuntivi riguardanti il S.E.T.

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'interazione tra gli utenti del S.E.T. e gli esattori di pedaggi nell'ambito del S.E.T. sia limitata, ove applicabile, al processo di fatturazione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, e ai processi di riscossione coercitiva. Le interazioni tra gli utenti del S.E.T. e i fornitori del S.E.T., o la loro apparecchiatura di bordo, possono essere specifiche per ciascun fornitore del S.E.T., senza compromettere l'interoperabilità del S.E.T.

2.   Gli Stati membri possono esigere che i fornitori di servizi di pedaggio, compresi i fornitori del S.E.T., su richiesta delle autorità degli Stati membri, forniscano dati sul traffico relativi ai loro clienti, fatto salvo il rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Tali dati devono essere utilizzati dagli Stati membri unicamente per le politiche in materia di circolazione stradale e il miglioramento della gestione del traffico e non possono essere utilizzati per identificare i clienti.

3.   La Commissione adotta entro il 19 ottobre 2019 atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche delle interfacce elettroniche tra i componenti di interoperabilità degli esattori di pedaggi, dei fornitori del S.E.T. e degli utenti del S.E.T., compreso, ove applicabile, il contenuto dei messaggi scambiati tra gli attori attraverso tali interfacce. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 15

Componenti di interoperabilità

1.   Quando è creato un nuovo sistema di telepedaggio stradale sul territorio di uno Stato membro, tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema stabilisca e pubblichi nella dichiarazione relativa al settore del S.E.T. una programmazione dettagliata del processo di valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità che consenta l'accreditamento dei fornitori del S.E.T. interessati al più tardi un mese prima del lancio operativo del nuovo sistema.

In caso di modifica sostanziale di un sistema di telepedaggio stradale sul territorio di uno Stato membro, tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché l'esattore di pedaggi responsabile del sistema stabilisca e pubblichi nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T., oltre agli elementi di cui al primo comma, la programmazione dettagliata della nuova valutazione della conformità alle specifiche e dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità dei fornitori del S.E.T. già accreditati al sistema prima della modifica sostanziale dello stesso. La programmazione è tale da consentire il riaccreditamento dei fornitori del S.E.T. interessati al più tardi un mese prima del lancio operativo del sistema modificato.

L'esattore di pedaggi deve rispettare tale programmazione.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ciascun esattore di pedaggi responsabile di un settore del S.E.T. sul territorio di tali Stati membri crei un ambiente di test in cui il fornitore del S.E.T. o il suo mandatario possa verificare l'idoneità all'uso della sua apparecchiatura di bordo nel settore S.E.T. dell'esattore di pedaggi e ottenere la certificazione del completamento positivo dei rispettivi test. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire agli esattori di pedaggi di creare un unico ambiente di test per più di un settore S.E.T. e a consentire a un mandatario di verificare l'idoneità all'uso di un tipo di apparecchiatura di bordo per conto di più di un fornitore del S.E.T.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire agli esattori di pedaggi di chiedere ai fornitori del S.E.T. o ai loro mandatari di coprire i costi dei rispettivi test.

3.   Gli Stati membri non vietano, limitano né impediscono l'immissione sul mercato di componenti di interoperabilità da usare nell'ambito del S.E.T. recanti la marcatura CE oppure la dichiarazione di conformità alle specifiche o una dichiarazione di idoneità all'uso, o entrambe. In particolare, gli Stati membri non possono esigere verifiche che siano già state compiute nell'ambito della procedura relativa alla conformità alle specifiche o all'idoneità all'uso, o a entrambe.

4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 30 entro il 19 ottobre 2019 al fine di definire le prescrizioni per i componenti di interoperabilità riguardanti la sicurezza e la salute, l'affidabilità e la disponibilità, la protezione dell'ambiente, la compatibilità tecnica, la sicurezza e la riservatezza e il funzionamento e la gestione.

5.   La Commissione adotta inoltre atti delegati conformemente all'articolo 30 entro il 19 ottobre 2019 al fine di stabilire le prescrizioni generali in materia di infrastrutture riguardanti:

a)

l'accuratezza dei dati delle dichiarazioni di pedaggio al fine di garantire la parità di trattamento tra gli utenti del S.E.T. relativamente ai pedaggi e agli oneri;

b)

l'identificazione attraverso l'apparecchiatura di bordo del fornitore del S.E.T. competente;

c)

l'utilizzo di standard aperti per i componenti di interoperabilità dell'apparecchiatura del S.E.T.;

d)

l'integrazione dell'apparecchiatura di bordo nel veicolo;

e)

la segnalazione al conducente dell'obbligo di pagare un pedaggio stradale.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione entro il 19 ottobre 2019 per stabilire i requisiti specifici seguenti concernenti l'infrastruttura:

a)

requisiti relativi ai protocolli comuni di comunicazione tra gli esattori di pedaggi e le apparecchiature dei fornitori del S.E.T.;

b)

requisiti relativi ai meccanismi per gli esattori di pedaggi al fine di accertare se un veicolo che circola nel proprio settore del S.E.T. sia dotato di un'apparecchiatura di bordo valida e funzionante;

c)

requisiti relativi all'interfaccia uomo-macchina nell'apparecchiatura di bordo;

d)

requisiti applicabili specificamente ai componenti di interoperabilità nei sistemi di pedaggio basati sulle tecnologie a microonde; e

e)

requisiti applicabili specificamente ai sistemi di pedaggio basati sul sistema globale di navigazione via satellite (GNSS).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

7.   La Commissione adotta atti di esecuzione, entro il 19 ottobre 2019 al fine di definire la procedura che deve essere applicata dagli Stati membri per valutare la conformità alle specifiche e l'idoneità all'uso di componenti di interoperabilità, compresi il contenuto e il formato delle dichiarazioni CE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

CAPO V

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Articolo 16

Procedura di salvaguardia

1.   Uno Stato membro, quando ha motivo di ritenere che i componenti di interoperabilità recanti una marcatura CE, immessi in commercio e utilizzati conformemente alla loro destinazione, rischiano di non soddisfare le prescrizioni pertinenti, adotta tutte le misure opportune per limitarne l'ambito di applicazione, per vietarne l'uso o per ritirarli dal mercato. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, esponendo i motivi della sua decisione e precisando in particolare se la non conformità derivi da:

a)

un'errata applicazione delle specifiche tecniche; o

b)

l'inadeguatezza delle specifiche tecniche.

2.   La Commissione consulta al più presto lo Stato membro interessato, il fabbricante, il fornitore del S.E.T. o il loro mandatario stabilito nell'Unione. Se, dopo tale consultazione, la Commissione constata che la misura è giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Tuttavia, qualora, in seguito a tale consultazione, la Commissione constati che la misura non è giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa, nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione e gli altri Stati membri.

3.   Se i componenti di interoperabilità muniti della marcatura CE risultano non conformi alle prescrizioni di interoperabilità, lo Stato membro competente chiede al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione di riportare il componente di interoperabilità a uno stato di conformità alle specifiche o di idoneità all'impiego, o a entrambi, alle condizioni stabilite dallo Stato membro e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 17

Trasparenza delle valutazioni

Qualsiasi decisione adottata da uno Stato membro o da un esattore di pedaggi relativa alla valutazione della conformità alle specifiche o dell'idoneità all'uso di componenti di interoperabilità e qualsiasi decisione adottata in applicazione dell'articolo 16 è motivata in modo dettagliato. Essa è notificata al più presto al fabbricante interessato, al fornitore del S.E.T. o ai loro mandatari con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e dei termini entro i quali tali mezzi devono essere esperiti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 18

Ufficio di contatto unico

Ciascuno Stato membro con almeno due settori del S.E.T. sul proprio territorio designa un ufficio di contatto unico per i fornitori del S.E.T. Lo Stato membro mette gli estremi di tale ufficio a disposizione del pubblico e li trasmette, su richiesta, ai fornitori del S.E.T. interessati. Lo Stato membro adotta le misure necessarie affinché, su richiesta del fornitore del S.E.T., l'ufficio di contatto agevoli e coordini i primi contatti amministrativi tra il fornitore del S.E.T. e gli esattori di pedaggi competenti per i settori del S.E.T. sul territorio dello Stato membro. L'ufficio di contatto può essere una persona fisica o un organismo pubblico o privato.

Articolo 19

Organismi notificati

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi incaricati di eseguire o controllare la procedura di valutazione della conformità alle specifiche o dell'idoneità all'uso di cui all'atto previsto dall'articolo 15, paragrafo 8, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza e il numero di identificazione precedentemente ottenuto dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco degli organismi, i loro numeri di identificazione e settori di competenza e tiene tale elenco aggiornato.

2.   Gli Stati membri applicano i criteri di cui agli atti delegati di cui al paragrafo 5 per la valutazione degli organismi da notificare. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee pertinenti sono considerati conformi ai criteri suddetti.

3.   Uno Stato membro revoca l'autorizzazione a un organismo notificato che non risulta più conforme ai criteri di cui agli atti delegati di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

4.   Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che un organismo notificato da un altro Stato membro non soddisfi i criteri di cui agli atti delegati di cui al paragrafo 5 del presente articolo, è interpellato il comitato telepedaggio di cui all'articolo 31, paragrafo 1, che rende noto il suo parere entro tre mesi. In base al parere di tale comitato, la Commissione informa lo Stato membro che ha notificato l'organismo in questione delle modifiche necessarie affinché l'organismo notificato possa conservare lo status che gli è stato riconosciuto.

5.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 30 entro il 19 ottobre 2019 al fine di definire i criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati.

Articolo 20

Gruppo di coordinamento

Un gruppo di coordinamento degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 («gruppo di coordinamento») è istituito come gruppo di lavoro del comitato telepedaggio di cui all'articolo 31, paragrafo 1, in base al regolamento interno di tale comitato.

Articolo 21

Registri

1.   Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale di quanto segue:

a)

i settori del S.E.T. situati nel loro territorio, comprese informazioni relative a:

i)

gli esattori di pedaggi corrispondenti;

ii)

le tecnologie di pedaggio impiegate;

iii)

i dati contestuali di pedaggio;

iv)

la dichiarazione relativa al settore del S.E.T.; e

v)

i fornitori del S.E.T. che hanno contratti di S.E.T. con gli esattori di pedaggi attivi nel territorio di tale Stato membro;

b)

i fornitori del S.E.T. cui è stata concessa la registrazione ai sensi dell'articolo 4; e

c)

i dettagli di un unico ufficio di contatto di cui all'articolo 18, per il S.E.T., ivi compresi un indirizzo di posta elettronica di contatto e il numero di telefono.

Se non altrimenti specificato, gli Stati membri verificano almeno una volta l'anno che siano ancora soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4, lettere a), d), e) e f), e aggiornano il registro di conseguenza. Il registro contiene anche le conclusioni delle verifiche previste dall'articolo 4, lettera e). Uno Stato membro non è considerato responsabile delle azioni dei fornitori del S.E.T. figuranti nel proprio registro.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti.

3.   I registri sono accessibili al pubblico per via elettronica.

4.   I registri sono resi disponibili a decorrere dal 19 ottobre 2021.

5.   Alla fine di ogni anno solare, le autorità degli Stati membri responsabili dei registri comunicano, con mezzi elettronici, alla Commissione i registri dei settori del S.E.T. e dei fornitori del S.E.T. La Commissione mette le informazioni a disposizione di altri Stati membri. Qualsiasi incongruenza della situazione in uno Stato membro deve essere segnalata allo Stato membro di registrazione e alla Commissione.

CAPO VII

SISTEMI PILOTA

Articolo 22

Sistemi pilota di pedaggio

1.   Per consentire l'evoluzione tecnica del S.E.T., gli Stati membri possono autorizzare temporaneamente, in parti limitate del settore sottoposto a pedaggio di loro competenza e parallelamente al sistema conforme al S.E.T., sistemi pilota di pedaggio che integrano nuove tecnologie o concetti non conformi a una o più disposizioni della presente direttiva.

2.   Ai fornitori del S.E.T. non è richiesto di partecipare ai sistemi pilota di pedaggio.

3.   Prima di avviare un sistema pilota di pedaggio, lo Stato membro interessato chiede l'autorizzazione della Commissione. La Commissione rilascia o rifiuta l'autorizzazione, sotto forma di decisione, entro sei mesi dalla ricezione della domanda. La Commissione può rifiutare l'autorizzazione se il sistema pilota di pedaggio rischia di compromettere il corretto funzionamento del normale sistema di telepedaggio stradale o del S.E.T. Il periodo iniziale dell'autorizzazione non supera i tre anni.

CAPO VIII

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUL MANCATO PAGAMENTO DEI PEDAGGI STRADALI

Articolo 23

Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri

1.   Per consentire l'identificazione del veicolo e del relativo proprietario o intestatario in merito al quale è stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, ciascuno Stato membro autorizza soltanto i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, con la facoltà di effettuare ricerche automatizzate su:

a)

i dati relativi ai veicoli; e

b)

i dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli.

I dati di cui alle lettere a) e b) che sono necessari per effettuare una ricerca automatizzata devono essere conformi all'allegato I.

2.   Ai fini dello scambio dei dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni tra Stati membri si svolga solo tra i punti di contatto nazionali. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dal diritto applicabile dello Stato membro interessato. In tale processo di scambio dei dati deve prestarsi particolare attenzione a una protezione adeguata dei dati personali.

3.   Nell'effettuare una ricerca automatizzata in forma di richiesta, il punto di contatto nazionale dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale utilizza un numero completo di immatricolazione.

Tali ricerche automatizzate sono effettuate in conformità alle procedure di cui all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI (16) del Consiglio e ai requisiti dell'allegato II della presente direttiva.

Lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale utilizza i dati ottenuti al fine di stabilire la responsabilità personale del mancato pagamento del pedaggio.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni sia effettuato mediante l'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) e versioni modificate di tale software, in conformità all'allegato I della presente direttiva e all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI.

5.   Ciascuno Stato membro si fa carico delle spese da esso sostenute per la gestione, l'utilizzo e la manutenzione delle applicazioni software di cui al paragrafo 4.

Articolo 24

Lettera d'informazione sul mancato pagamento di un pedaggio stradale

1.   Lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale decide se avviare o no procedimenti di follow-up relativamente al mancato pagamento del pedaggio stradale.

Qualora lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale decida di avviare tali procedimenti, esso ne informa, in conformità del diritto nazionale, il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata del mancato pagamento del pedaggio stradale.

Le informazioni fornite comprendono, in conformità del diritto nazionale, le conseguenze giuridiche del mancato pagamento di un pedaggio stradale nel territorio dello Stato membro nel quale esso si è verificato a norma del diritto di tale Stato membro.

2.   Quando invia la lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata del mancato pagamento del pedaggio stradale, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale include, conformemente al proprio diritto nazionale, ogni informazione pertinente, in particolare circa la natura del mancato pagamento del pedaggio stradale, il luogo, la data e l'ora del mancato pagamento del pedaggio stradale, il titolo della normativa nazionale violata, il diritto di ricorso e di accesso a informazioni e la sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare il mancato pagamento di un pedaggio stradale. A tal fine, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale basa la lettera d'informazione sul modello riportato nell'allegato II.

3.   Qualora lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale decida di avviare procedimenti di follow-up relativamente al mancato pagamento di un pedaggio stradale, esso invia, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, la lettera d'informazione nella lingua del documento di immatricolazione del veicolo, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.

Articolo 25

Procedimenti di follow-up da parte delle entità responsabili della riscossione

1.   Lo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale può fornire all'entità responsabile della riscossione del pedaggio i dati ottenuti mediante la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 1, solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i dati trasferiti sono limitati a quanto necessario a tale entità affinché ottenga il pedaggio stradale dovuto;

b)

la procedura per l'ottenimento del pedaggio stradale dovuto è conforme alla procedura di cui all'articolo 24;

c)

l'entità interessata è responsabile dell'espletamento di tale procedura; e

d)

il rispetto dell'ordine di pagamento emesso dall'entità che riceve i dati pone fine al mancato pagamento di un pedaggio stradale.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati forniti all'entità responsabile siano utilizzati al solo scopo di ottenere il pedaggio stradale dovuto e siano immediatamente cancellati una volta pagato il pedaggio stradale o, se il mancato pagamento persiste, entro un termine ragionevole, stabilito dallo Stato membro, dopo il trasferimento dei dati.

Articolo 26

Relazione degli Stati membri alla Commissione

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione esaustiva entro il 19 aprile 2023 e in seguito ogni tre anni.

La relazione esaustiva indica il numero di ricerche automatizzate effettuate dallo Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale e destinate al punto di contatto nazionale dello Stato membro di immatricolazione, in seguito a mancati pagamenti di pedaggi stradali verificatisi nel suo territorio, unitamente al numero di richieste non andate a buon fine.

La relazione esaustiva include altresì una descrizione della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il seguito dato ai mancati pagamenti di pedaggi stradali, in base alla percentuale di tali mancati pagamenti di pedaggi stradali cui hanno fatto seguito lettere d'informazione.

Articolo 27

Protezione dei dati

1.   Ai dati personali trattati a norma della presente direttiva si applicano il regolamento (UE) 2016/679 e le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in conformità della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, onde garantire che:

a)

il trattamento dei dati personali a norma degli articoli 23, 24 e 25 sia limitato ai tipi di dati di cui all'allegato I della presente direttiva;

b)

i dati personali siano precisi e aggiornati e le richieste di rettifica o cancellazione siano trattate senza indebito ritardo; e

c)

sia stabilito un termine per la conservazione dei dati.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i dati personali trattati a norma della presente direttiva siano utilizzati soltanto al fine di:

a)

identificare presunti trasgressori tenuto conto dell'obbligo di pagamento dei pedaggi stradali nel quadro fissato dall'articolo 5, paragrafo 8;

b)

assicurare che l'esattore di pedaggi ottemperi ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali nel quadro fissato dall'articolo 5, paragrafo 9; e

c)

identificare il veicolo e il relativo proprietario o intestatario in merito al quale sia stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale nel quadro fissato dagli articoli 23 e 24.

Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie onde garantire che i soggetti interessati godano di diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, nonché di presentazione di una denuncia a un'autorità di controllo per la protezione dei dati, risarcimento e ricorso giurisdizionale effettivo identici a quelli previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o, se del caso, dalla direttiva (UE) 2016/680.

3.   Il presente articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti in talune disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 a norma dell'articolo 23 di tale regolamento per le finalità elencate nel paragrafo 1 di detto articolo.

4.   Ogni soggetto interessato ha il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, informazioni riguardo ai dati personali registrati nello Stato membro di immatricolazione che sono stati trasmessi allo Stato membro in cui si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, comprese la data della richiesta e l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Relazione

1.   Entro il 19aprile 2023 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sugli effetti della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo e l'impiego del S.E.T. nonché l'efficienza e l'efficacia del meccanismo per lo scambio di dati nel quadro delle indagini sui casi di mancato pagamento dei pedaggi stradali.

La relazione analizza in particolare quanto segue:

a)

l'effetto dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sull'impiego del S.E.T., prestando un'attenzione particolare alla disponibilità del servizio nei settori del S.E.T. di piccole dimensioni o periferici;

b)

l'efficacia degli articoli 23, 24 e 25 per la riduzione dei casi di mancato pagamento di pedaggi stradali nell'Unione; e

c)

i progressi compiuti in relazione agli aspetti concernenti l'interoperabilità tra i sistemi di telepedaggio stradale che utilizzano la localizzazione satellitare e la tecnologia microonde a 5,8 GHz.

2.   La relazione è corredata, se del caso, da una proposta destinata al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un'ulteriore revisione della presente direttiva, per quanto riguarda in particolare gli elementi seguenti:

a)

misure aggiuntive per garantire che il S.E.T. sia disponibile in tutti i settori del S.E.T., compresi quelli di piccole dimensioni e periferici;

b)

misure volte ad agevolare ulteriormente l'applicazione transfrontaliera dell'obbligo di pagare i pedaggi stradali nell'Unione, inclusi accordi di assistenza reciproca; e

c)

l'estensione delle disposizioni intese a facilitare l'applicazione transfrontaliera delle zone a basse emissioni, delle zone con accesso limitato o di altri regimi di regolamentazione dell'accesso dei veicoli urbani.

Articolo 29

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30, con cui aggiorna l'allegato I per tenere conto delle eventuali pertinenti modifiche delle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI (17) e 2008/616/GAI o qualora sia richiesto da altri atti giuridici pertinenti dell'Unione.

Articolo 30

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 29 per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 aprile 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 29, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta l'atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 19, paragrafo 5, e dell'articolo 29, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato per il telepedaggio.

Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 32

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 19 ottobre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 27 nonché agli allegati II e II. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 ottobre 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 33

Abrogazione

La direttiva 2004/52/CE è abrogata a decorrere dal 20 ottobre 2021 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato V, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 34

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 35

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 81 del 2.3.2018, pag. 181.

(2)  GU C 176 del 23.5.2018, pag. 66.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2019.

(4)  Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124).

(5)  Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(8)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(12)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(13)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

(14)  Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).

(15)  Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).

(16)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(17)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).


ALLEGATO I

Dati necessari a effettuare la ricerca automatizzata di cui all'articolo 23, paragrafo 1

Elemento

M/O (1)

Note

Dati relativi al veicolo

M

 

Stato membro di immatricolazione

M

 

Numero di immatricolazione

M

(A (2))

Dati relativi al mancato pagamento di un pedaggio stradale

M

 

Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale

M

 

Data di riferimento del fatto verificatosi

M

 

Ora di riferimento del fatto verificatosi

M

 

Dati forniti in seguito alla ricerca automatizzata effettuata a norma dell'articolo 23, paragrafo 1

Parte I.   Dati relativi ai veicoli

Elemento

M/O (3)

Note

Numero di immatricolazione

M

 

Numero di telaio/VIN

M

 

Stato membro di immatricolazione

M

 

Marca

M

(D.1 (4)) ad esempio Ford, Opel, Renault

Modello commerciale del veicolo

M

(D.3) ad esempio Focus, Astra, Megane

Codice categoria UE

M

J) ad esempio ciclomotori, moto, auto

Categoria di emissione EURO

M

per esempio Euro 4, EURO 6

Parte II.   Dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli

Elemento

M/O (5)

Note

Dati relativi agli intestatari del veicolo

 

(C.1 (6))

I dati si riferiscono all'intestatario della carta di circolazione. interessata.

Cognome (ragione sociale) degli intestatari della carta di circolazione

M

(C.1.1)

Si utilizzano campi separati per il cognome, i titoli ecc. e il nome è comunicato in un formato stampabile.

Nome

M

(C.1.2)

Si utilizzano campi separati per i nomi e le iniziali e il nome è comunicato in un formato stampabile.

Indirizzo

M

(C.1.3)

Si utilizzano campi separati per la via, il numero civico, il codice postale, il luogo di residenza, il paese di residenza ecc. e l'indirizzo è comunicato in un formato stampabile.

Sesso

O

Maschio, femmina

Data di nascita

M

 

Soggetto giuridico

M

Persona fisica, associazione, società, azienda ecc.

Luogo di nascita

O

 

Numero di identificazione

O

Identificativo unico della persona o della società.

Dati relativi ai proprietari del veicolo

 

(C.2) I dati si riferiscono al proprietario del veicolo.

Cognome (ragione sociale) dei proprietari

M

(C.2.1)

Nome

M

(C.2.2)

Indirizzo

M

(C.2.3)

Sesso

O

Maschio, femmina

Data di nascita

M

 

Soggetto giuridico

M

Persona fisica, associazione, società, azienda ecc.

Luogo di nascita

O

 

Numero di identificazione

O

Identificativo unico della persona o della società.

 

 

In caso di veicoli rottamati, di veicoli o targhe rubati o di immatricolazioni scadute, non si forniscono informazioni sul proprietario/sull'intestatario. Al loro posto, si trasmette il messaggio «Informazioni non comunicate».


(1)  M (mandatory) = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale, O (optional) = facoltativo.

(2)  Codice armonizzato dell'Unione, cfr. direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).

(3)  M (mandatory) = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale, O (optional) = facoltativo.

(4)  Codice armonizzato, cfr. la direttiva 1999/37/CE.

(5)  M (mandatory) = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale, O (optional) = facoltativo.

(6)  Codice armonizzato dell'Unione, cfr. la direttiva 1999/37/CE.


ALLEGATO II

MODELLO PER LA LETTERA D'INFORMAZIONE

di cui all'articolo 24

[Copertina]

[Nome, indirizzo e numero di telefono del mittente]

[Nome e indirizzo del destinatario]

LETTERA D'INFORMAZIONE

relativa al mancato pagamento di un pedaggio stradale verificatosi in …

[nome dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale].

Pagina 2

In data … un mancato pagamento di un pedaggio stradale con il veicolo:

[data]

numero di immatricolazione … marca … modello…

è stato rilevato da …

[nome dell'organismo responsabile]

[Opzione 1] (1)

Lei è registrato come intestatario della carta di circolazione del veicolo summenzionato.

[Opzione 2] (1)

L'intestatario della carta di circolazione del veicolo summenzionato ha indicato che Lei stava guidando il veicolo al momento del mancato pagamento di un pedaggio stradale.

Gli estremi del mancato pagamento di un pedaggio stradale sono descritti alla pagina 3 di seguito.

La sanzione pecuniaria dovuta per il mancato pagamento di un pedaggio stradale ammonta a … EUR/valuta nazionale. (1)

Il pedaggio stradale dovuto ammonta a … EUR/valuta nazionale. (1)

La scadenza per il pagamento è fissata al …

Se non intende pagare la sanzione pecuniaria (1)/il pedaggio stradale, Le consigliamo di compilare il modulo di risposta allegato (pagina 4) e di inviarlo all'indirizzo indicato. (1).

La presente lettera è trattata a norma della legislazione nazionale di …

[nome dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale].

Pagina 3

Estremi del mancato pagamento di un pedaggio stradale

a)

Dati relativi al veicolo interessato dal mancato pagamento di un pedaggio stradale:

 

Numero di immatricolazione: …

 

Stato membro di immatricolazione: …

 

Marca e modello: …

b)

Dati relativi al mancato pagamento di un pedaggio stradale:

 

Luogo, data e ora del mancato pagamento di un pedaggio stradale:

 

Natura e qualificazione giuridica del mancato pagamento di un pedaggio stradale:

 

Descrizione dettagliata del mancato pagamento di un pedaggio stradale:

 

Estremi delle pertinenti disposizioni di legge:

 

Descrizione o riferimento della prova del mancato pagamento di un pedaggio stradale:

c)

Dati relativi al dispositivo utilizzato per rilevare il mancato pagamento di un pedaggio stradale (1):

 

Specifica del dispositivo:

 

Numero di identificazione del dispositivo:

 

Data ultima di validità dell'ultima calibratura:

(1)

Cancellare se non pertinente.

(1)

Non pertinente se non sono stati utilizzati dispositivi.

Pagina 4

Modulo di risposta

(si prega di compilare il modulo in stampatello)

A.

Identità del conducente:

Cognome e nome:

Luogo e data di nascita: …

Patente n.: … rilasciata il (data): … a (luogo):…

Indirizzo: …

B.

Elenco delle domande:

1.

Il veicolo, marca …, numero di immatricolazione …, è immatricolato a Suo nome? … sì/no (1)

In caso di risposta negativa, l'intestatario della carta di circolazione è:

(cognome, nome, indirizzo)

2.

Riconosce di aver omesso il pagamento di un pedaggio stradale? sì/no (1)

3.

In caso di risposta negativa, si prega di illustrarne i motivi:

Si prega di inviare il modulo compilato entro 60 giorni dalla data della presente lettera d'informazione all'autorità o entità seguente: …

all'indirizzo seguente: …

INFORMAZIONI

(Se la lettera di informazione è inviata dall'entità responsabile della riscossione del pedaggio stradale a norma dell'articolo 6 ter):

 

Se il pedaggio stradale dovuto non è pagato entro il termine indicato nella presente lettera di informazione, il caso sarà trasmesso ed esaminato dall'autorità competente di …

[nome dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale].

 

Se non viene avviato un procedimento, Lei ne sarà informato entro 60 giorni dal ricevimento del modulo di risposta o della prova di pagamento. (1)

/

(Se la lettera di informazione è inviata dall'autorità competente dello Stato membro):

 

Il presente caso sarà esaminato dall'autorità competente di …

[nome dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale].

 

Se non viene avviato un procedimento, Lei ne sarà informato entro 60 giorni dal ricevimento del modulo di risposta o della prova di pagamento. (1)

(1)

Cancellare se non pertinente.

Se è avviato un procedimento, si applica la procedura seguente:

[da compilare a cura dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale — indicare quale procedura sarà seguita, fornendo informazioni sulla possibilità di ricorso contro la decisione di avviare un procedimento e sulla relativa procedura. Le informazioni devono comprendere in ogni caso: il nome e l'indirizzo dell'autorità o entità del soggetto incaricati di avviare il procedimento; il termine per il pagamento; il nome e l'indirizzo dell'organismo al quale presentare ricorso; i termini per la presentazione del ricorso].

La presente lettera non comporta, in quanto tale, conseguenze giuridiche.

Clausola relativa alla protezione dei dati:

 

[Laddove si applichi il regolamento (UE) 2016/679:

Conformemente al regolamento (UE) 2016/679, ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali nonché la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha altresì il diritto di presentare una denuncia a [nome e indirizzo della pertinente autorità di controllo].

 

[Laddove si applichi la direttiva (UE) 2016/680:

Conformemente a [nome della legge nazionale che applica la direttiva (UE) 2016/680], ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano. Ha altresì il diritto di presentare una denuncia a [nome e indirizzo della pertinente autorità di controllo].]


ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata e successive modifiche

(di cui all'articolo 33)

Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124.

Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale

(cfr. articolo 33)

Direttiva

Termine di recepimento

Direttiva 2004/52/CE

20 novembre 2005


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 2004/52/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 3,

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

 

Articolo 1, paragrafo 5

 

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 2, prima frase

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2, seconda e terza frase

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2, quarta frase

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 27

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 3, paragrafo 2, terza frase

 

Articolo 3, paragrafo 3

 

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 26

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 5

Articolo 31

Articolo 6

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 33

Articolo 7

Articolo 34

Articolo 8

Articolo 35

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


Rettifiche

29.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/77


Rettifica della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 9 luglio 2018 )

Pagina 22, articolo 1, punto 2), lettera c), secondo comma, seconda frase

anziché:

«Fatta salva la lettera h) del primo comma del paragrafo 1, il datore di lavoro provvede a rimborsare tali spese al lavoratore distaccato, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro.»;

leggasi:

«Fatta salva la lettera i) del primo comma del paragrafo 1, il datore di lavoro provvede a rimborsare tali spese al lavoratore distaccato, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro.».