ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 85

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
27 marzo 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/505 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i livelli di disaggregazione geografica ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/506 della Commissione, del 26 marzo 2019, che autorizza l'immissione sul mercato del D-ribosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 1 )

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/507 della Commissione, del 26 marzo 2019, recante la duecentonovantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/508 del Consiglio europeo, del 22 marzo 2019, recante nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

18

 

*

Decisione (UE) 2019/509 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 22 marzo 2019, relativa al rinnovo del divieto temporaneo di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio

19

 

*

Decisione (UE) 2019/510 del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito

22

 

*

Decisione (UE) 2019/511 della Commissione, del 26 marzo 2019, che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano

24

 

*

Decisione (UE) 2019/512 della Commissione, del 26 marzo 2019, che modifica l'allegato A della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco

31

 

*

Decisione (UE) 2019/513 della Commissione, del 26 marzo 2019, relativa al quadro di sicurezza per il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/505 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i livelli di disaggregazione geografica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo tale notifica, vale a dire dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)

Il regolamento (CE) n. 184/2005 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

(3)

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati relativi alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero come precisato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005. Il regolamento stabilisce, tra l'altro, i livelli di disaggregazione geografica richiesti per i dati che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat).

(4)

La tavola 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 contiene riferimenti impliciti al Regno Unito nell'area di paesi controparte «Stati membri dell'Unione non appartenenti all'area dell'euro» nell'ambito del livello di disaggregazione geografica GEO 4. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati per tale area di paesi controparte sulla base di una disaggregazione per singolo paese.

(5)

Il Regno Unito, a seguito del suo recesso dall'Unione europea, diventerebbe un paese terzo e, in quanto tale, non sarebbe più incluso nell'area di paesi controparte «Stati membri dell'Unione non appartenenti all'area dell'euro» del livello GEO 4. Gli Stati membri non sarebbero pertanto più tenuti giuridicamente a trasmettere dati per l'area di paesi controparte per quanto riguarda il Regno Unito.

(6)

GEO 4 stabilisce il livello di disaggregazione geografica richiesto per alcune rubriche delle statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero nonché la disaggregazione su base annuale per attività delle posizioni inerenti a investimenti diretti e delle operazioni e dei redditi inerenti a investimenti diretti.

(7)

Le statistiche europee inerenti alla bilancia dei pagamenti, alle posizioni patrimoniali sull'estero e agli investimenti diretti all'estero rivestono un'importanza fondamentale per garantire un'elaborazione informata delle politiche economiche e una formulazione accurata delle previsioni economiche. Esse sono indispensabili per i responsabili delle politiche pubbliche nell'Unione, per la ricerca e per i cittadini dell'Unione.

(8)

Tenuto conto delle intense relazioni economiche e commerciali tra l'Unione e il Regno Unito, è indispensabile garantire la continuità della trasmissione dei dati per i quali il Regno Unito è la controparte anche dopo il recesso di quest'ultimo dall'Unione.

(9)

La tavola 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 contiene inoltre riferimenti espliciti al Regno Unito nei livelli di disaggregazione geografica GEO 5 e GEO 6, in cui il Regno Unito è elencato come singolo paese controparte nell'aggregato geografico «Europa», assieme a tutti gli altri Stati membri dell'Unione.

(10)

L'aggregato «Europa» nei livelli GEO 5 e GEO 6 si compone di tutti gli Stati membri, dei paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e degli altri Stati europei. L'aggregato «Altri paesi europei» è costituito da tutti i paesi europei che non sono Stati membri dell'Unione né paesi membri dell'EFTA, elencati secondo l'ordine alfabetico inglese.

(11)

Dato che il Regno Unito diventerà un paese terzo, la sua collocazione nelle colonne GEO 5 e GEO 6 deve essere modificata di conseguenza.

(12)

La tavola 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 dovrebbe quindi essere modificata per includere il Regno Unito come singolo paese controparte nel livello di disaggregazione geografica GEO 4 e adeguare la sua posizione nei livelli di disaggregazione geografica GEO 5 e GEO 6. Tale aggiornamento non influisce sull'onere di comunicazione né modifica il quadro concettuale sottostante applicabile.

(13)

Tenendo conto del periodo di controllo di tre mesi applicabile al presente atto delegato e della necessità di predisporre una versione aggiornata della tavola 6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 che sia applicabile nel momento in cui il Regno Unito cesserà di far parte dell'area di paesi controparte «Stati membri dell'Unione non appartenenti all'area dell'euro», il che potrebbe verificarsi già il 30 marzo 2019, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il Regno Unito cessa di essere uno Stato membro dell'Unione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005, la tavola 6 «Livelli di disaggregazione geografica» è sostituita dalla seguente:

« Livelli di disaggregazione geografica

GEO 1

GEO 2

GEO 3

RESTO DEL MONDO

RESTO DEL MONDO

RESTO DEL MONDO

 

Intra area euro

INTRA UNIONE

 

Extra area euro

EXTRA UNIONE

 

 

Intra area euro

 

 

Extra area euro


GEO 4

GEO 5

GEO 6

RESTO DEL MONDO

RESTO DEL MONDO

RESTO DEL MONDO

 

EUROPA

EUROPA

Stati membri dell'Unione non appartenenti all'area dell'euro (1)

Belgio

Belgio

 

Bulgaria

Bulgaria

 

Cechia

Cechia

 

Danimarca

Danimarca

 

Germania

Germania

 

Estonia

Estonia

 

Irlanda

Irlanda

 

Grecia

Grecia

 

Spagna

Spagna

 

Francia

Francia

 

Croazia

Croazia

 

Italia

Italia

 

Cipro

Cipro

 

Lettonia

Lettonia

 

Lituania

Lituania

 

Lussemburgo

Lussemburgo

 

Ungheria

Ungheria

 

Malta

Malta

 

Paesi Bassi

Paesi Bassi

 

Austria

Austria

 

Polonia

Polonia

 

Portogallo

Portogallo

 

Romania

Romania

 

Slovenia

Slovenia

 

Slovacchia

Slovacchia

 

Finlandia

Finlandia

 

Svezia

Svezia

 

Islanda

Islanda

 

Liechtenstein

Liechtenstein

 

Norvegia

Norvegia

Svizzera

Svizzera

Svizzera

 

ALTRI PAESI EUROPEI

ALTRI PAESI EUROPEI

 

 

Albania

 

 

Andorra

 

 

Bielorussia

 

 

Bosnia-Erzegovina

 

 

Isole Fær Øer

 

 

Gibilterra

 

 

Guernsey

 

 

Santa Sede (Stato della Città del Vaticano)

 

 

Isola di Man

 

 

Jersey

 

 

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

 

Moldova

 

 

Montenegro

Russia

Russia

Russia

 

 

Serbia

 

 

San Marino

 

Turchia

Turchia

 

 

Ucraina

Regno Unito

Regno Unito

Regno Unito

 

AFRICA

AFRICA

 

AFRICA SETTENTRIONALE

AFRICA SETTENTRIONALE

 

 

Algeria

 

Egitto

Egitto

 

 

Libia

 

Marocco

Marocco

 

 

Tunisia

 

ALTRI PAESI DELL'AFRICA

ALTRI PAESI DELL'AFRICA

 

 

Angola

 

 

Benin

 

 

Botswana

 

 

Territorio britannico dell'Oceano Indiano

 

 

Burkina Faso

 

 

Burundi

 

 

Camerun

 

 

Capo Verde

 

 

Repubblica centrafricana

 

 

Ciad

 

 

Comore

 

 

Congo

 

 

Costa d'Avorio

 

 

Repubblica democratica del Congo

 

 

Gibuti

 

 

Guinea equatoriale

 

 

Eritrea

 

 

Etiopia

 

 

Gabon

 

 

Gambia

 

 

Ghana

 

 

Guinea

 

 

Guinea-Bissau

 

 

Kenya

 

 

Lesotho

 

 

Liberia

 

 

Madagascar

 

 

Malawi

 

 

Mali

 

 

Mauritania

 

 

Maurizio

 

 

Mozambico

 

 

Namibia

 

 

Niger

 

Nigeria

Nigeria

 

Sud Africa

Sud Africa

 

 

Ruanda

 

 

Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha

 

 

Sao Tomé e Principe

 

 

Senegal

 

 

Seychelles

 

 

Sierra Leone

 

 

Somalia

 

 

Sudan

 

 

Sud Sudan

 

 

Swaziland

 

 

Tanzania

 

 

Togo

 

 

Uganda

 

 

Zambia

 

 

Zimbabwe

 

AMERICA

AMERICA

 

PAESI DELL'AMERICA SETTENTRIONALE

PAESI DELL'AMERICA SETTENTRIONALE

Canada

Canada

Canada

 

 

Groenlandia

Stati Uniti

Stati Uniti

Stati Uniti

 

PAESI DELL'AMERICA CENTRALE

PAESI DELL'AMERICA CENTRALE

 

 

Anguilla

 

 

Antigua e Barbuda

 

 

Aruba

 

 

Bahamas

 

 

Barbados

 

 

Belize

 

 

Bermuda

 

 

Bonaire, Sint Eustatius e Saba

 

 

Isole Vergini britanniche

 

 

Isole Cayman

 

 

Costa Rica

 

 

Cuba

 

 

Curaçao

 

 

Dominica

 

 

Repubblica dominicana

 

 

El Salvador

 

 

Grenada

 

 

Guatemala

 

 

Haiti

 

 

Honduras

 

 

Giamaica

 

Messico

Messico

 

 

Monserrat

 

 

Nicaragua

 

 

Panama

 

 

Saint Kitts e Nevis

 

 

Santa Lucia

 

 

Sint Maarten

 

 

Saint Vincent e Grenadine

 

 

Trinidad e Tobago

 

 

Isole Turks e Caicos

 

 

Isole Vergini americane

 

PAESI DELL'AMERICA MERIDIONALE

PAESI DELL'AMERICA MERIDIONALE

 

Argentina

Argentina

 

 

Bolivia

Brasile

Brasile

Brasile

 

Cile

Cile

 

 

Colombia

 

 

Ecuador

 

 

Isole Falkland

 

 

Guyana

 

 

Paraguay

 

 

Perù

 

 

Suriname

 

Uruguay

Uruguay

 

Venezuela

Venezuela

 

ASIA

ASIA

 

PAESI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE

PAESI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE

 

STATI DEL GOLFO

STATI DEL GOLFO

 

 

Bahrein

 

 

Iraq

 

 

Kuwait

 

 

Oman

 

 

Qatar

 

 

Arabia Saudita

 

 

Emirati arabi uniti

 

 

Yemen

 

ALTRI PAESI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE

ALTRI PAESI DEL VICINO E MEDIO ORIENTE

 

 

Armenia

 

 

Azerbaigian

 

 

Georgia

 

 

Israele

 

 

Giordania

 

 

Libano

 

 

Territorio palestinese

 

 

Siria

 

ALTRI PAESI DELL'ASIA

ALTRI PAESI DELL'ASIA

 

 

Afghanistan

 

 

Bangladesh

 

 

Bhutan

 

 

Brunei

 

 

Myanmar/Birmania

 

 

Cambogia

Cina

Cina

Cina

Hong Kong

Hong Kong

Hong Kong

India

India

India

 

Indonesia

Indonesia

 

 

Iran

Giappone

Giappone

Giappone

 

 

Kazakhstan

 

 

Kirghizistan

 

 

Laos

 

 

Macao

 

Malaysia

Malaysia

 

 

Maldive

 

 

Mongolia

 

 

Nepal

 

 

Corea del Nord

 

 

Pakistan

 

Filippine

Filippine

 

Singapore

Singapore

 

Corea del Sud

Corea del Sud

 

 

Sri Lanka

 

Taiwan

Taiwan

 

 

Tagikistan

 

Thailandia

Thailandia

 

 

Timor Leste

 

 

Turkmenistan

 

 

Uzbekistan

 

 

Vietnam

 

OCEANIA E REGIONI POLARI

OCEANIA E REGIONI POLARI

 

 

Samoa americane

 

 

Guam

 

 

Isole minori periferiche degli Stati Uniti

 

Australia

Australia

 

 

Isole Cocos

 

 

Isola Christmas

 

 

Isole Heard e McDonald

 

 

Isola Norfolk

 

 

Figi

 

 

Polinesia francese

 

 

Kiribati

 

 

Isole Marshall

 

 

Micronesia

 

 

Nauru

 

 

Nuova Caledonia

 

Nuova Zelanda

Nuova Zelanda

 

 

Isole Cook

 

 

Niue

 

 

Tokelau

 

 

Isole Marianne settentrionali

 

 

Palau

 

 

Papua Nuova Guinea

 

 

Isole Pitcairn

 

 

Antartide

 

 

Isola di Bouvet

 

 

Georgia del Sud e Sandwich australi

 

 

Terre australi e antartiche francesi

 

 

Isole Salomone

 

 

Tonga

 

 

Tuvalu

 

 

Vanuatu

 

 

Samoa

 

 

Wallis e Futuna

INTRA UNIONE

INTRA UNIONE

INTRA UNIONE

EXTRA UNIONE

EXTRA UNIONE

EXTRA UNIONE

Intra area euro

Intra area euro

Intra area euro

Extra area euro

Extra area euro

Extra area euro

Istituzioni dell'Unione (esclusa la BCE)

Istituzioni dell'Unione (esclusa la BCE)

Istituzioni dell'Unione (esclusa la BCE)

Banca europea per gli investimenti

Banca europea per gli investimenti

Banca europea per gli investimenti

 

Banca centrale europea (BCE)

Banca centrale europea (BCE)

 

INTRA UNIONE NON ATTRIBUITI

INTRA UNIONE NON ATTRIBUITI

 

EXTRA UNIONE NON ATTRIBUITI

EXTRA UNIONE NON ATTRIBUITI

Centri finanziari offshore

Centri finanziari offshore

Centri finanziari offshore

Organizzazioni internazionali (escluse le istituzioni dell'Unione)

Organizzazioni internazionali (escluse le istituzioni dell'Unione)

Organizzazioni internazionali (escluse le istituzioni dell'Unione)

Fondo monetario internazionale (FMI)

Fondo monetario internazionale (FMI)

Fondo monetario internazionale (FMI)


(1)  Stati membri dell'Unione non appartenenti all'area dell'euro: disaggregazione per singolo paese.»


27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/506 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2019

che autorizza l'immissione sul mercato del D-ribosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione decide in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.

(4)

Il 17 marzo 2008 la società Bioenergy LIFE Science, Inc. («il richiedente») ha presentato all'autorità competente del Regno Unito una domanda di immissione sul mercato dell'Unione del D-ribosio quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La domanda riguarda l'uso del nuovo alimento in vari prodotti alimentari, compresi gli alimenti a fini medici speciali e i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, e negli integratori alimentari; la popolazione bersaglio è costituita da adulti e adolescenti di età superiore a 14 anni.

(5)

L'autorità competente del Regno Unito ha sollecitato informazioni aggiuntive per risolvere le incertezze derivanti da uno studio della tossicità per la riproduzione. A novembre 2013 il richiedente ha presentato un fascicolo riveduto all'autorità competente del Regno Unito.

(6)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1o gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)

La domanda di immissione sul mercato dell'Unione del D-ribosio quale nuovo alimento è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.

(8)

Il 23 febbraio 2016 l'autorità competente del Regno Unito ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che il D-ribosio soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(9)

Il 17 maggio 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Gli altri Stati membri, entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, hanno formulato obiezioni motivate, in particolare in merito alla mancanza di dati sulla quantità di D-ribosio libero che può essere consumata nel quadro di un'alimentazione normale, alla mancanza di studi a lungo termine che analizzino gli effetti di dosi elevate di D-ribosio e al basso margine di esposizione per i bambini nella prima infanzia.

(10)

Alla luce delle obiezioni formulate dagli altri Stati membri, il 19 maggio 2017 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), chiedendole di effettuare una valutazione complementare del D-ribosio quale nuovo ingrediente alimentare in conformità al regolamento (CE) n. 258/97.

(11)

In una domanda successiva, presentata alla Commissione il 2 marzo 2018, il richiedente ha formulato una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale per una serie di studi forniti a sostegno della domanda, nello specifico lo studio di embriotossicità/teratogenicità orale del D-ribosio nei ratti (4) e lo studio della tossicità orale subcronica (13 settimane) del D-ribosio nei ratti (5).

(12)

Il 18 aprile 2018 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza del D-ribosio quale nuovo alimento (6). Tale parere è in linea con i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(13)

Nel suo parere l'Autorità non ha stabilito la sicurezza del D-ribosio per gli usi previsti e i livelli d'uso proposti dal richiedente, in quanto l'assunzione avrebbe superato il livello considerato sicuro di 36 mg/kg di peso corporeo al giorno. L'Autorità ha accertato che i dati dello studio di embriotossicità/teratogenicità orale del D-ribosio nei ratti e quelli dello studio della tossicità orale subcronica (13 settimane) del D-ribosio nei ratti sono serviti da base per valutare la sicurezza del D-ribosio. L'Autorità ha pertanto ritenuto che, senza i dati dello studio di embriotossicità/teratogenicità orale del D-ribosio nei ratti e quelli dello studio della tossicità orale subcronica (13 settimane) del D-ribosio nei ratti, non sarebbe potuta giungere a una conclusione sulla sicurezza del D-ribosio.

(14)

Alla luce del parere dell'Autorità il 22 agosto 2018 il richiedente ha modificato la sua richiesta eliminando dalla domanda iniziale alcune delle categorie di alimenti proposte e riducendo i livelli d'uso massimi dei restanti usi proposti del D-ribosio in modo da ridimensionare le preoccupazioni relative alla sicurezza. A seguito di una richiesta della Commissione europea, il 4 settembre 2018 è stato chiesto all'Autorità di effettuare un'ulteriore valutazione della sicurezza del D-ribosio tenendo conto dei nuovi usi e livelli d'uso proposti presentati dal richiedente. Il 24 ottobre 2018, nel suo parere riveduto sulla sicurezza del D-ribosio (7), l'Autorità ha concluso che il D-ribosio è sicuro alle nuove condizioni d'uso proposte per la popolazione in generale. Tale parere è in linea con i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(15)

Il parere presenta motivazioni sufficienti per stabilire che il D-ribosio, negli usi e ai livelli d'uso proposti ove utilizzato come ingrediente nelle barrette ai cereali, nei prodotti da forno fini, nei prodotti a base di cioccolato, nelle bevande a base di latte, nelle bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi, nelle bevande isotoniche ed energetiche, nei sostituti di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande e in forma di barrette), nelle barrette destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi, nei dolciumi, nei tè e nelle infusioni, è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(16)

Sulla base del parere dell'Autorità la Commissione ha chiesto al richiedente di chiarire ulteriormente la giustificazione fornita riguardo alla sua rivendicazione di un diritto di proprietà industriale sugli studi e di chiarire la sua rivendicazione di un diritto esclusivo di riferimento a tali studi, come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/2283.

(17)

Il richiedente ha inoltre dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva diritti di proprietà industriale e diritti esclusivi relativi a tali studi in forza del diritto nazionale e che pertanto i terzi non potevano accedere legalmente a detti studi né utilizzarli. La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest'ultimo abbia dimostrato in modo sufficiente la conformità ai requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.

(18)

Pertanto, come previsto dall'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, lo studio di embriotossicità/teratogenicità orale del D-ribosio nei ratti e lo studio della tossicità orale subcronica (13 settimane) del D-ribosio nei ratti contenuti nel fascicolo del richiedente, senza i quali il D-ribosio non avrebbe potuto essere valutato dall'Autorità, non dovrebbero essere utilizzati da quest'ultima a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza è opportuno limitare al richiedente, per un periodo di cinque anni, l'immissione sul mercato dell'Unione del D-ribosio a norma del presente regolamento.

(19)

Il fatto che l'autorizzazione di questo nuovo alimento e il riferimento allo studio di embriotossicità/teratogenicità orale del D-ribosio nei ratti e allo studio della tossicità orale subcronica (13 settimane) del D-ribosio nei ratti contenuti nel fascicolo del richiedente siano limitati all'uso esclusivo di quest'ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo ingrediente alimentare, purché la loro domanda sia basata su informazioni ottenute legalmente a sostegno dell'autorizzazione a norma del presente regolamento.

(20)

È opportuno non superare il livello accettabile di assunzione degli alimenti contenenti D-ribosio, se usati in combinazione con integratori alimentari contenenti D-ribosio. È pertanto necessario informare i consumatori con un'etichetta appropriata.

(21)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) 2017/2470.

(22)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il D-ribosio, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale:

 

Società: Bioenergy LIFE Science, Inc.

 

Indirizzo: 13840 Johnson St. NE, Minneapolis, Minnesota, 55304, USA

è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per lo stesso nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti conformemente all'articolo 2 del presente regolamento o con il consenso di Bioenergy LIFE Science, Inc.

3.   La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli studi contenuti nel fascicolo di domanda in base ai quali l'Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all'articolo 1, che secondo il richiedente rispettano i requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non possono essere utilizzati senza il consenso di Bioenergy LIFE Science, Inc. a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(4)   TNO report V2657 for Bioenergy LIFE Science, Inc., dicembre 2005 (non pubblicato).

(5)   TNO report V99.115 for Bioenergy LIFE Science, Inc., dicembre 2005 (non pubblicato).

(6)   Scientific opinion on the safety of D-ribose as a novel food. EFSA Journal 2018; 16(5):5265.

(7)  EFSA Journal 2018; 16(12):5485.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è aggiunta la seguente ultima colonna:

«Tutela dei dati»;

2)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

«D-ribosio

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «D-ribosio».

Le etichette degli alimenti contenenti D-ribosio recano l'indicazione di non utilizzare l'alimento nel caso in cui si consumino nello stesso giorno integratori alimentari contenenti D-ribosio.

 

Autorizzato il 16 aprile 2019. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Bioenergy LIFE Science, Inc., 13840 Johnson St. NE, Minneapolis, Minnesota, 55304, USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Bioenergy LIFE Science, Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento D-ribosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Bioenergy LIFE Science, Inc.

Data finale della tutela dei dati: 16 aprile 2024 (5 anni).»

Barrette ai cereali

0,20 g/100 g

Prodotti da forno fini

0,31 g/100 g

Prodotti a base di cioccolato (escluse le barrette di cioccolato)

0,17 g/100 g

Bevande a base di latte (esclusi i frullati e le bevande con aggiunta di malto)

0,08 g/100 g

Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi, bevande isotoniche ed energetiche

0,80 g/100 g

Barrette destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi

3,3 g/100 g

Sostituti di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande)

0,13 g/100 g

Sostituti di un pasto per il controllo del peso (in forma di barrette)

3,30 g/100 g

Dolciumi

0,20 g/100 g

Tè e infusioni (sotto forma di polvere da ricostituire)

0,23 g/100 g

3)

nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«D-ribosio

Descrizione

Il D-ribosio è un monosaccaride aldopentoso ottenuto mediante fermentazione utilizzando un ceppo di Bacillus subtilis carente di transchetolasi

Formula chimica: C5H10O5

N. CAS: 50-69-1

Massa molecolare: 150,13 Da

Caratteristiche/composizione

Aspetto: secco con consistenza polverosa, di colore da bianco a giallastro

Rotazione specifica [α]D 25: da – 19,0° a – 21,0°

Purezza del D-ribosio (% su base secca):

-metodo HPLC/RI (*1) 98,0–102,0 %

Ceneri: < 0,2 %

Perdita all'essiccazione (umidità): < 0,5 %

Chiarezza della soluzione: ≥ 95 % di trasmittanza

Metalli pesanti

Piombo: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenico: ≤ 0,1 mg/kg

Cadmio: ≤ 0,1 mg/kg

Mercurio: ≤ 0,1 mg/kg

Criteri microbiologici

Conteggio totale su piastra: ≤ 100 CFU (*2)/g

Lieviti: ≤ 100 CFU/g

Muffe: ≤ 100 CFU/g

Coliformi: ≤ 10 CFU/g

Salmonella sp.: negativo/25 g


(*1)  HPLC/RI: cromatografia liquida ad alta prestazione in combinazione con rivelatore a indice di rifrazione.

(*2)  CFU: unità formanti colonie.»


27.3.2019   

IT

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L 85/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/507 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2019

recante la duecentonovantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 22 marzo 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Tariq Gidar Group (TGG) [alias: a) Tehrik-e-Taliban-Tariq Gidar Group, b) TTP-Tariq Gidar Group, c) Tehreek-i-Taliban Pakistan Geedar Group, d) TTP Geedar Group, e) Tariq Geedar Group, f) Commander Tariq Afridi Group, g) Tariq Afridi Group, h) Tariq Gidar Afridi Group, i) The Asian Tigers]. Indirizzo: (regione di confine tra Afghanistan e Pakistan). Altre informazioni: ala scissionista di Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Il gruppo è stato costituito nella Darra Adam Khel, area tribale ad amministrazione federale (FATA), Pakistan, nel 2007. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 22.3.2019.»


DECISIONI

27.3.2019   

IT

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L 85/18


DECISIONE (UE) 2019/508 DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 22 marzo 2019

recante nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 283, paragrafo 2,

vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del consiglio direttivo della Banca centrale europea (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato del sig. Peter PRAET, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, scade il 31 maggio 2019. È necessario pertanto nominare un nuovo membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea.

(2)

Il Consiglio europeo intende nominare il sig. Philip R. LANE il quale, a suo giudizio, soddisfa tutti i requisiti previsti all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Philip R. LANE è nominato membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 1o giugno 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2019

Per il Consiglio europeo

Il presidente

D. TUSK


(1)   GU C 60 del 15.2.2019, pag. 1.

(2)  Parere reso il 14 marzo 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere reso il 6 marzo 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


27.3.2019   

IT

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L 85/19


DECISIONE (UE) 2019/509 DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

del 22 marzo 2019

relativa al rinnovo del divieto temporaneo di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), e in particolare l'articolo 40,

visto il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (3), e in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

1.

Mediante decisione (UE) 2018/795 (4), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) vietava la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio con effetto dal 2 luglio 2018 per un periodo di tre mesi.

2.

In conformità dell'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA è tenuta a riesaminare la temporanea misura d'intervento sui prodotti a intervalli appropriati e almeno ogni tre mesi.

3.

Con decisione (UE) 2018/1466 (5), l'ESMA ha rinnovato e modificato il divieto temporaneo di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio a partire dal 2 ottobre 2018. Con decisione (UE) 2018/2064 (6), l'ESMA ha inoltre rinnovato il divieto temporaneo di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio alle stesse condizioni della decisione (UE) 2018/1466, con effetto a partire dal 2 gennaio 2019 per un periodo di tre mesi.

4.

L'ulteriore riesame dell'ESMA del divieto a carico delle opzioni binarie si è basato anche su un'indagine svolta fra le autorità nazionali competenti (7) (ANC) in tema di applicazione pratica e di impatto della misura d'intervento sui prodotti nonché sulle informazioni di complemento trasmesse dalle ANC stesse e dalle parti interessate.

5.

Le ANC hanno rilevato solo pochi casi di non conformità con le misure d'intervento sui prodotti attuate dall'ESMA. Inoltre, dall'annuncio del 27 marzo 2018 relativo alle misure concordate, non vengono concesse nuove autorizzazioni alle imprese che commercializzano, distribuiscono o vendono opzioni binarie.

6.

L'ESMA è consapevole che alcune imprese di paesi terzi si stanno adoperando attivamente per avvicinare i clienti dell'Unione. Nondimeno, senza autorizzazione né registrazione nell'Unione, dette imprese sono solamente autorizzate a offrire servizi ai clienti stabiliti o ubicati nell'Unione europea esclusivamente su iniziativa di tali clienti. L'ESMA è altresì a conoscenza che alcune imprese hanno cominciato a fornire altri prodotti d'investimento di tipo speculativo e continuerà a monitorare l'offerta di questi altri prodotti per stabilire se sia opportuno porre in essere nuove misure a livello di Unione.

7.

Dall'adozione della decisione (UE) 2018/795, l'ESMA non ha ottenuto elementi che contraddicano la conclusione generale di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori di cui alla decisione (UE) 2018/795, alla decisione (UE) 2018/1466 o alla decisione (UE) 2018/2064 (le «decisioni»). L'ESMA ha pertanto concluso che il timore di cui alle predette decisioni persisterebbe se non fosse rinnovato il divieto temporaneo di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.

8.

Per di più, gli obblighi normativi vigenti nell'ambito del diritto dell'Unione non hanno subito modifiche e continuano a non affrontare la minaccia individuata dall'ESMA. Inoltre, le ANC non hanno intrapreso azioni allo scopo di far fronte a tale minaccia o, se intraprese, dette azioni non l'hanno affrontata adeguatamente. Nello specifico, da quando è stata adottata la decisione (UE) 2018/795, nessuna ANC ha finora messo in atto a livello nazionale una propria misura d'intervento sui prodotti, come lo prevede l'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 (8).

9.

Il rinnovo del divieto non ha sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai benefici dell'azione e non crea un rischio di arbitraggio normativo per ragioni analoghe a quelle contenute nelle decisioni.

10.

In caso di mancato rinnovo del divieto temporaneo, l'ESMA resta del parere che le opzioni binarie possano essere riproposte ai clienti al dettaglio e che gli stessi prodotti o prodotti di natura analoga saranno nuovamente immessi sul mercato arrecando pregiudizio ai consumatori, come descritto nelle decisioni.

11.

Tenuto conto di questi motivi, unitamente alle motivazioni contenute nelle decisioni, l'ESMA ha deciso di rinnovare il divieto sulla base degli stessi termini fissati nella decisione (UE) 2018/1466 e nella decisione (UE) 2018/2064 per un ulteriore periodo di tre mesi, per far fronte al timore significativo in merito alla protezione degli investitori.

12.

Poiché le misure proposte possono, in misura limitata, riguardare derivati su merci agricole, l'ESMA ha consultato gli enti pubblici competenti per la vigilanza, la gestione e la regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (9). Nessun ente ha sollevato obiezioni nei confronti della proposta di rinnovo delle misure.

13.

L'ESMA ha notificato alle ANC la proposta di rinnovo della decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Divieto temporaneo delle opzioni binarie in relazione ai clienti al dettaglio

1.   Sono vietate la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.

2.   Ai fini del paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione, un'opzione binaria è uno strumento derivato che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);

b)

prevede il pagamento solo alla chiusura o alla scadenza;

c)

il pagamento dello strumento è limitato a:

i)

un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato soddisfa una o più condizioni predeterminate;

ii)

un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato non soddisfa una o più condizioni predeterminate.

3.   Il divieto previsto al paragrafo 1 non si applica a:

a)

un'opzione binaria per la quale l'importo più basso tra i due fissi prestabiliti è almeno pari al pagamento totale effettuato da un cliente al dettaglio per l'opzione binaria, compresi commissioni, onorari delle operazioni e altre spese correlate;

b)

un'opzione binaria che soddisfa le seguenti condizioni:

i)

un termine di almeno 90 giorni di calendario intercorrente tra l'emissione e la scadenza;

ii)

una pubblicazione di un prospetto redatto e approvato in osservanza della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

iii)

non espone il fornitore al rischio di mercato durante il suo termine e il fornitore o una qualsiasi entità del suo gruppo non ottengono profitti né subiscono perdite derivanti dall'opzione binaria in questione, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari delle operazioni e altre spese correlate comunicati in precedenza.

Articolo 2

Divieto di partecipazione ad attività elusive

È proibito partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i requisiti di cui all'articolo 1; ciò include il divieto di agire in qualità di sostituto del fornitore di opzioni binarie.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   La presente decisione si applica a decorrere dal 2 aprile 2019 per un periodo di 3 mesi.

Fatto a Parigi, il 22 marzo 2019

Per il consiglio delle autorità di vigilanza

Steven MAIJOOR

Presidente


(1)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(2)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(3)   GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90.

(4)  Decisione (UE) 2018/795 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 22 maggio 2018, di divieto temporaneo della commercializzazione, della distribuzione o della vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio nell'Unione europea conformemente all'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 dell'1.6.2018, pag. 31).

(5)  Decisione (UE) 2018/1466 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 21 settembre 2018, che rinnova e modifica il divieto temporaneo disposto con decisione (UE) 2018/795 sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio (GU L 245 dell'1.10.2018, pag. 17).

(6)  Decisione (UE) 2018/2064 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 14 dicembre 2018, relativa al rinnovo del divieto temporaneo della commercializzazione, della distribuzione o della vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 27).

(7)  Hanno risposto le 20 ANC seguenti: Autorità per i mercati finanziari (AT — FMA), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE — BaFiN), Finanstilsynet (DK-Finanstilsynet), Commissione nazionale greca per i mercati dei capitali (EL-HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES — CNMV), Finantsinspektsioon (EE – FSA), Autorità di vigilanza finanziaria finlandese (FI — FSA), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Banca centrale irlandese (IE – CBI), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV — FKTK), Autorità finanziaria maltese (MT — MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM),, Komisja Nadzoru Finansowego (PL-KNF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM),, Finansinspektionen (SE- Finansinspektionen), Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI-ATVP), Banca nazionale slovacca (NBS-SK), Autorità di condotta finanziaria (UK- FCA).

(8)  Il 4 giugno 2018, un'autorità competente di uno Stato del SEE/dell'EFTA, NO – Finanstilsynet, ha adottato misure d'intervento sui prodotti a livello nazionale recante termini e date di applicazione analoghi alle misure dell'ESMA. In aggiunta, il 5 luglio 2018, l'autorità di vigilanza finanziaria dell'Islanda ha pubblicato un parere secondo il quale la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie sono contrarie alle adeguate e solide procedure e pratiche commerciali in materia di negoziazione in titoli, in conformità della normativa nazionale islandese (articolo 5 della legge n. 108/2007 sulle operazioni in valori mobiliari). Inoltre, il 6 luglio 2018 la Romania ha iniziato ad applicare una normativa nazionale avente termini simili a quelli delle misure attuate dall'ESMA.

(9)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(10)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).


27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/22


DECISIONE (UE) 2019/510 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (1) («convenzione NEAFC») è stata approvata con decisione 81/608/CEE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982.

(2)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire a decorrere dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(3)

Fino al suo recesso dall'Unione, il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro che gode di tutti i diritti e soggetto a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il rispetto del principio di leale cooperazione.

(4)

Negli orientamenti a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 TUE del 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha riconosciuto che, nel contesto internazionale, occorre tener conto delle specificità del Regno Unito in quanto Stato membro recedente, purché esso rispetti i suoi obblighi e resti leale agli interessi dell'Unione finché ne sarà membro.

(5)

L'accordo di recesso contiene le modalità di applicazione al Regno Unito e nel Regno Unito delle disposizioni del diritto dell'Unione oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi ad esso («periodo di transizione»). Se tale accordo entrerà in vigore, il diritto dell'Unione, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte contraente, continuerà ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione in conformità di detto accordo e cesserà di essere applicabile alla fine di tale periodo.

(6)

La convenzione NEAFC si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l'Unione ne è parte contraente, in quanto l'articolo 20, paragrafo 4, della medesima esclude l'adesione da parte degli Stati membri dell'Unione.

(7)

Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC, qualsiasi Stato può aderire alla convenzione sempre che la richiesta di adesione di detto Stato sia approvata alla maggioranza dei tre quarti di tutte le parti contraenti della NEAFC entro novanta giorni dalla data della notifica da parte del depositario del ricevimento della richiesta.

(8)

L'8 gennaio 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di adesione alla convenzione NEAFC quale parte contraente in caso di assenza di accordo di recesso entro la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi ad esso.

(9)

Ai sensi degli articoli 56, 63 e 116 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) (3), il Regno Unito ha interessi di pesca legittimi nella zona della convenzione NEAFC (alto mare) e come Stato costiero, in quanto le acque della sua zona economica esclusiva rientrano nella zona della convenzione NEAFC.

(10)

Onde impedire attività di pesca non sostenibili, è nell'interesse dell'Unione che il Regno Unito cooperi nella gestione degli stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione UNCLOS e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 (UNFSA) (4), o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.

(11)

Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'UNCLOS e dell'articolo 8 dell'UNFSA, quando lo stesso stock o più stock di specie associate si trovano contemporaneamente nella zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati che sfruttano tali stock situati nell'area adiacente devono concordare le misure necessarie per la conservazione di detti stock nell'area adiacente. Detta cooperazione può essere istituita nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o, nel caso in cui le ORGP non siano competenti per lo stock in questione, mediante accordi ad hoc tra i paesi che hanno un interesse alla pesca.

(12)

L'adesione alla convenzione NEAFC permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione della pesca necessarie, tenendo debitamente conto dei diritti, degli interessi e degli obblighi di altri paesi e dell'Unione, al fine di garantire che l'esercizio delle attività di pesca si traduca in uno sfruttamento sostenibile dello o degli stock interessati.

(13)

È pertanto nell'interesse dell'Unione approvare la richiesta di adesione alla convenzione NEAFC presentata dal Regno Unito nel caso in cui il recesso di quest'ultimo dall'Unione dovesse avvenire in assenza di accordo entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito alla convenzione NEAFC.

2.   La Commissione è autorizzata a notificare al depositario della convenzione NEAFC la posizione dell'Unione solo nel caso in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione abbia luogo in assenza di un accordo di recesso entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)   GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22.

(2)  Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

(3)   GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

(4)   GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.


27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/24


DECISIONE (UE) 2019/511 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2019

che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (di seguito la «convenzione monetaria») lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di requisiti in materia di comunicazione statistica. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria.

(2)

La Commissione deve modificare ogni anno l'allegato della convenzione monetaria per tener conto dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme pertinenti dell'UE e delle modifiche introdotte nei testi vigenti.

(3)

Gli atti giuridici e le norme dell'Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall'allegato, in cui devono invece essere aggiunti i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell'Unione e le modifiche introdotte nei testi vigenti.

(4)

L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU C 28 del 4.2.2010, pag. 13.


ALLEGATO

«ALLEGATO

 

DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE

TERMINE DI ATTUAZIONE

 

Prevenzione del riciclaggio di denaro

1

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1)

 

2

Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9)

 

3

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39)

31 dicembre 2016 (2)

4

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1)

31 dicembre 2017 (3)

5

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)

31 dicembre 2017 (3)

 

modificata da:

 

6

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43)

31 marzo 2020 (6)

 

integrata da:

 

7

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)

31 dicembre 2017 (5)

 

modificato da:

 

8

Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1)

31 marzo 2019 (6)

9

Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4)

31 marzo 2019 (6)

 

Prevenzione della frode e della falsificazione

10

Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1)

31 dicembre 2010

11

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6)

31 dicembre 2010

 

modificato da:

 

12

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1)

 

13

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1)

31 dicembre 2010

 

modificato da:

 

14

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5)

 

15

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1)

31 dicembre 2016 (2)

 

Disposizioni sulle banconote e monete in euro

16

Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro

31 dicembre 2010

17

Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro [COM(2001) 600 definitivo] (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3)

31 dicembre 2010

18

Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20)

31 dicembre 2010

 

modificato da:

 

19

Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43)

31 dicembre 2014 (1)

20

Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1)

31 dicembre 2012

 

modificata da:

 

21

Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea del 7 settembre 2012 (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19)

31 dicembre 2013 (1)

22

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1)

31 dicembre 2012

23

Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135)

31 dicembre 2013 (1)

24

Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37)

31 dicembre 2014 (1)

25

Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1)

31 dicembre 2013 (2)

Sezione dell'allegato della convenzione monetaria, in conformità del regime ad hoc del comitato misto su richiesta della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, relativa all'inclusione delle pertinenti norme applicabili ai soggetti che espletano attività finanziarie su base professionale

 

PARTI PERTINENTI DEI SEGUENTI STRUMENTI GIURIDICI

TERMINE DI ATTUAZIONE

26

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1)

31 dicembre 2016 (2)

 

modificata da:

 

27

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28)

 

28

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16)

 

29

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1)

 

30

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

31 dicembre 2017 (2)

31

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 dicembre 2017 (2)

 

modificato da:

 

32

Regolamento delegato (UE) n. 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37)

31 dicembre 2017 (3)

33

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27)

30 giugno 2019 (6)

34

Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1)

31 marzo 2020 (6)

 

integrato da:

 

35

Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8)

31 dicembre 2017 (3)

 

modificato da:

 

36

Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1)

31 dicembre 2017 (3)

37

Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1)

31 dicembre 2017 (3)

38

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

 

modificato da:

 

39

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1)

30 settembre 2018 (5)

 

integrato da:

 

40

Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126)

30 settembre 2018 (4)

41

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).

30 settembre 2018 (4)

42

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179)

30 settembre 2018 (4)

 

Normativa relativa alla raccolta dei dati statistici

43

Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34)

31 dicembre 2016 (2)

 

modificato da:

 

44

Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36)

31 marzo 2017 (4)

45

Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1)

31 dicembre 2016 (2)

 

modificato da:

 

46

Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77)

 

47

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51)

31 dicembre 2016 (2)

 

modificato da:

 

48

Regolamento (UE) n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14)

 

49

Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1)

31 dicembre 2016 (2)

 

modificato da:

 

50

Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82)

 

51

Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42)

31 marzo 2017 (4)

52

Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1)

1o novembre 2017 (5)

53

Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 22)

1o ottobre 2019 (6)

(1)

Termine fissato dal comitato misto del 2013.

»

(2)  Termine fissato dal comitato misto del 2014.

(3)  Termine fissato dal comitato misto del 2015.

(4)  Termine fissato dal comitato misto del 2016.

(5)  Termine fissato dal comitato misto del 2017.

(6)  Termine fissato dal comitato misto del 2018.


27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/31


DECISIONE (UE) 2019/512 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2019

che modifica l'allegato A della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione monetaria conclusa il 29 novembre 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Monaco (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco (di seguito «convenzione monetaria») il Principato di Monaco è tenuto ad applicare le disposizioni adottate dalla Francia per recepire gli atti dell'Unione europea relativi all'attività e al controllo degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli di cui all'allegato A.

(2)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione monetaria, la Commissione è tenuta a modificare l'elenco riportato nell'allegato A della convenzione a seguito di ciascuna modifica dei testi interessati e ogniqualvolta l'Unione europea adotti un nuovo testo.

(3)

L'Unione europea ha adottato nuovi testi e ha introdotto modifiche nei testi già riportati nell'allegato A.

(4)

L'allegato A della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato A della convenzione monetaria tra l'Unione europea e il Principato di Monaco è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU C 23 del 28.1.2012, pag. 13.


ALLEGATO

«ALLEGATO A

 

Normativa applicabile in materia bancaria e finanziaria

1

Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi:

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

 

modificata da:

2

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

3

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

4

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

5

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

6

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

 

modificata da:

7

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

8

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

9

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

10

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

11

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

 

modificata da:

12

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

13

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

 

modificata da:

14

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

15

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

16

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

 

modificata da:

17

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

18

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).

19

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

20

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113).

21

Fatta eccezione per il titolo V:

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

 

integrata e attuata da:

22

Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 34).

23

Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).

24

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

 

modificata da:

25

Fatta eccezione per il titolo V:

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

26

Fatta eccezione per i titoli III e IV:

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

27

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

 

modificato da:

28

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

29

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

30

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

31

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

32

Fatta eccezione per i titoli III e IV:

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

33

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

 

modificato da:

34

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

35

Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2).

36

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

37

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2

 

modificato da:

38

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

39

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

40

Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63).

41

Regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1) per quanto riguarda gli enti creditizi

 

integrato e attuato da:

42

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).

43

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30).

44

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32).

45

Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).

46

Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1).

47

Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

48

Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).

49

Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).

50

Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).

51

Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).

52

Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).

53

Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57).

54

Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

55

Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

56

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

 

modificato da:

57

Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).

58

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

59

Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

 

integrato e attuato da:

60

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60).

61

Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).

62

Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

 

modificato da:

63

Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1).

64

Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 1).

65

Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1)

66

Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).

67

Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4).

68

Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine «mercato» (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15).

69

Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17).

70

Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).

71

Regolamento delegato (UE) 2016/861 della Commissione, del 18 febbraio 2016, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 21).

72

Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36).

 

modificato da:

73

Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 1).

74

Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16).

75

Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

76

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1).

77

Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22).

78

Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3).

79

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).

80

Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1).

82

Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

83

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1).

84

Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1).

85

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11).

86

Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1).

87

Regolamento delegato (UE) 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9).

88

Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 12).

89

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (GU L 205 del 31.7.2015, pag. 1).

90

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45).

91

Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).

92

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30).

93

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 26).

94

Regolamento delegato (UE) 2016/709 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l'applicazione delle deroghe relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 1).

95

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (GU L 64 del 10.3.2016, pag. 1).

96

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5).

97

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, del 1o marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 5).

98

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria (GU L 83 del 31.3.2016, pag. 1).

99

Fatta eccezione per il titolo V:

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)

 

modificata da:

100

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

 

integrata e attuata da:

101

Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).

102

Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21).

103

Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50).

104

Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).

105

Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1).

106

Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19).

107

Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).

108

Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2).

109

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21).

110

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

111

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2

 

modificata da:

112

Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).

 

integrata e attuata da:

113

Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).

114

Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).

115

Regolamento delegato (UE) 2016/860 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che precisa ulteriormente le circostanze in cui è necessaria l'esclusione dall'applicazione dei poteri di svalutazione o conversione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 11).

116

Regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 41).

117

Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi, fatta eccezione per gli articoli da 34 a 36 e per il titolo III:

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2

 

modificata da:

118

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

119

Direttiva (CE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8).

120

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

 

modificato da:

121

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

122

Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi:

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

 

modificato da:

123

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

124

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1) per quanto riguarda gli enti creditizi

125

Fatta eccezione per i titoli III e IV:

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 23.12.2015, pag. 35) e le relative pertinenti misure di livello 2.

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27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/43


DECISIONE (UE) 2019/513 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2019

relativa al quadro di sicurezza per il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

considerando quanto segue:

(1)

Il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (1) (in appresso «il programma») è il programma relativo al periodo 2019-2020 per la componente «sviluppo delle capacità» del Fondo europeo per la difesa.

(2)

La decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (2) si applica al trattamento delle informazioni classificate nel programma.

(3)

Tenuto conto delle specificità del programma e del ruolo degli Stati membri nel suo ambito, gli Stati membri sul cui territorio sono stabiliti i beneficiari possono classificare le informazioni acquisite generate durante l'esecuzione di un'azione di sviluppo, istituendo a tal fine un quadro di sicurezza prima della firma della convenzione di sovvenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Classificazione di informazioni

1.   Nell'ambito del programma, l'origine delle informazioni classificate acquisite, generate durante l'esecuzione di un'azione di sviluppo, è decisa dagli Stati membri sul cui territorio sono stabiliti i beneficiari.

2.   A tal fine, detti Stati membri possono decidere in merito all'istituzione di un quadro di sicurezza specifico per la protezione e il trattamento delle informazioni classificate relative all'azione e ne informano la Commissione.

3.   Tale quadro di sicurezza non pregiudica la possibilità della Commissione di accedere alle informazioni necessarie per l'attuazione dell'azione.

4.   Se gli Stati membri non istituiscono un siffatto quadro di sicurezza specifico, la Commissione stabilisce il quadro di sicurezza per l'azione conformemente alle disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444.

5.   Il quadro di sicurezza applicabile all'azione è disponibile al più tardi prima della firma della convenzione di sovvenzione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Istituito dal regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30).

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).