ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 75

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
19 marzo 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/428 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto concerne le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/429 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro

59

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione, del 18 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l'esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri ( 1 )

66

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/431 della Commissione, del 18 marzo 2019, recante duecentonovantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

68

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/432 della Commissione, del 18 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

70

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/433 del Consiglio, del 20 febbraio 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione Commercio, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo all'aggiornamento degli allegati XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo

72

 

*

Decisione (UE) 2019/434 della Commissione, del 27 febbraio 2019, sulla proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata Europe Cares — Un'istruzione di qualità e inclusiva per i bambini con disabilità [notificata con il numero C(2019) 1545]

103

 

*

Decisione (UE) 2019/435 della Commissione, del 12 marzo 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata Housing for all [notificata con il numero C(2019) 2004]

105

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

108

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2019 del Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, del 19 febbraio 2019, relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio congiunto e del comitato per il commercio e lo sviluppo [2019/437]

120

 

*

Decisione n. 2/2019 del Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, del 19 febbraio 2019, relativa all'adozione del regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri e dei mediatori [2019/438]

128

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/428 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto concerne le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) prevede norme dettagliate di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 autorizza la commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di diverse specie di ortofrutticoli. Al fine di garantire la correttezza degli scambi e di rispondere alle esigenze di taluni consumatori dei miscugli, è opportuno che si applichino le medesime regole per gli imballaggi contenenti diverse specie di frutta e per quelli che contengono diverse specie di ortaggi.

(3)

Dal 2013 al 2017 il gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli, istituito presso la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), ha riveduto le norme UNECE per mele, agrumi, kiwi, lattughe, indivie ricce e scarole, pesche e pesche noci/nettarine, pere, fragole, peperoni, uva da tavola e pomodori. Onde evitare inutili ostacoli agli scambi, è opportuno che le norme generali e specifiche di commercializzazione per gli ortofrutticoli di cui al regolamento (UE) n. 543/2011 siano allineate alle nuove norme UNECE.

(4)

In particolare, le norme UNECE comportano l'obbligo d'indicare il codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese in combinazione con il codice che rappresenta l'imballatore o lo speditore se l'imballatore o lo speditore ha un indirizzo in un paese diverso dal paese di origine dei prodotti. Tale obbligo dovrebbe essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 543/2011.

(6)

Per dare agli operatori il tempo di adeguarsi alle nuove prescrizioni relative al codice del paese, è opportuno autorizzarli fino al 31 dicembre 2019 a servirsi dei codici che rappresentano l'imballatore o lo speditore, attualmente rilasciati o riconosciuti da un servizio ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è così modificato:

1)

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Miscugli

1.   La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di diverse specie di frutta, di ortaggi o di ortofrutticoli freschi è autorizzata a condizione che:

a)

i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto sia conforme alla norma di commercializzazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di commercializzazione specifica per un determinato prodotto, alla norma di commercializzazione generale;

b)

sugli imballaggi sia apposta un'etichetta appropriata, conformemente al presente capo, e

c)

il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori.

2.   I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano ai prodotti, inclusi in un miscuglio, diversi dai prodotti del settore ortofrutticolo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

3.   Se i prodotti presenti in un miscuglio provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle seguenti diciture:

a)

«miscuglio di frutta dell'UE», «miscuglio di ortaggi dell'UE» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE»;

b)

«miscuglio di frutta dei paesi terzi», «miscuglio di ortaggi dei paesi terzi» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dei paesi terzi»;

c)

«miscuglio di frutta dell'UE e dei paesi terzi», «miscuglio di ortaggi dell'UE e dei paesi terzi» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE e dei paesi terzi».

(*1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.)»;"

2)

L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione transitoria

I codici che rappresentano l'imballatore o lo speditore, rilasciati o riconosciuti da un servizio ufficiale, che non comprendono la norma ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del codice possono continuare ad essere usati sugli imballaggi fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

PARTE A

Norma di commercializzazione generale

La presente norma di commercializzazione generale ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative degli ortofrutticoli dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

lievi alterazioni dovute al loro sviluppo e alla loro deperibilità.

1.   Caratteristiche minime

Tenuto conto delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:

interi,

sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

praticamente privi di parassiti,

esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti,

privi di umidità esterna anormale,

privi di odore e/o sapore estranei.

Lo stato dei prodotti deve essere tale da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse,

l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

2.   Caratteristiche minime di maturazione

I prodotti devono essere sufficientemente, ma non eccessivamente, sviluppati e i frutti devono avere un grado di maturazione sufficiente, ma non eccessivo.

Lo sviluppo e lo stato di maturazione dei prodotti devono essere tali da consentire il proseguimento del processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.

3.   Tolleranza

In ciascuna partita è ammessa una tolleranza del 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

4.   Indicazioni esterne

Ciascun imballaggio (1) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.   Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine,

solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Origine

Nome completo del paese di origine (2). Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione.

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE B

Norme di commercializzazione specifiche

PARTE 1:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE MELE

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle mele delle varietà (cultivar) derivate da Malus domestica Borkh., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le mele destinate alla trasformazione industriale.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le mele devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le mele devono essere:

intere,

sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,

praticamente prive di parassiti,

esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti,

esenti da vitrescenza grave, tranne le varietà contrassegnate da una “V” elencate nell'appendice della presente norma,

prive di umidità esterna anormale,

prive di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato delle mele devono essere tali da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse, e

l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Requisiti di maturazione

Le mele devono essere sufficientemente sviluppate e presentare un grado di maturazione sufficiente.

Lo sviluppo e lo stato di maturazione delle mele devono essere tali da consentire il proseguimento del processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali.

Per poter verificare i requisiti minimi di maturazione si possono prendere in considerazione diversi parametri (come l'aspetto morfologico, il sapore, la durezza e l'indice rifrattometrico).

C.   Classificazione

Le mele sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria “Extra”

Le mele di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà (3) e conservare intatto il peduncolo.

Le mele devono presentare la colorazione tipica della varietà sulla seguente porzione minima di superficie:

3/4 della superficie totale di colorazione rossa per le mele del gruppo di colorazione A,

1/2 della superficie totale di colorazione rossa mista per le mele del gruppo di colorazione B,

1/3 della superficie totale di colorazione leggermente rossa, arrossata o striata per le mele del gruppo di colorazione C,

nessun requisito minimo di colorazione per le mele del gruppo di colorazione D.

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Le mele non devono presentare difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:

leggerissimi difetti dell'epidermide,

leggerissima rugginosità (4) come:

macchie brunastre che non eccedono la cavità peduncolare e non possono essere rugose, e/o

lievi tracce isolate di rugginosità.

ii)   Categoria I

Le mele di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà (5).

Le mele devono presentare la colorazione tipica della varietà sulla seguente porzione minima di superficie:

1/2 della superficie totale di colorazione rossa per le mele del gruppo di colorazione A,

1/3 della superficie totale di colorazione rossa mista per le mele del gruppo di colorazione B,

1/10 della superficie totale di colorazione leggermente rossa, arrossata o striata per le mele del gruppo di colorazione C,

nessun requisito minimo di colorazione per le mele del gruppo di colorazione D.

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio:

un lieve difetto di forma,

un lieve difetto di sviluppo,

un lieve difetto di colorazione,

al massimo 1 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che non devono essere decolorate,

lievi difetti della buccia su una superficie non superiore a:

2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia inaequalis), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 0,25 cm2,

leggera rugginosità (6) come:

macchie brunastre che possono eccedere leggermente la cavità peduncolare o pistillare, ma non possono essere rugose, e/o

rugginosità reticolata fine non eccedente 1/5 della superficie totale del frutto e che non contrasti notevolmente con la colorazione generale del frutto, e/o

rugginosità densa non eccedente 1/20 della superficie totale del frutto,

a condizione che la rugginosità reticolata fine e la rugginosità densa non eccedano complessivamente 1/5 della superficie totale del frutto.

Il peduncolo può mancare, purché la rottura sia netta e la buccia adiacente non risulti lesionata.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende le mele che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

difetti di forma,

difetti di sviluppo,

difetti di colorazione,

al massimo 1,5 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che possono essere leggermente decolorate,

difetti della buccia non superiori a:

4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia inaequalis), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 1 cm2,

leggera rugginosità (7) come:

macchie brunastre che possono eccedere la cavità peduncolare o pistillare e possono essere leggermente rugose, e/o

rugginosità reticolata fine non eccedente 1/2 della superficie totale del frutto e che non contrasti notevolmente con la colorazione generale del frutto, e/o

rugginosità densa non eccedente 1/3 della superficie totale del frutto,

a condizione che la rugginosità reticolata fine e la rugginosità densa non eccedano complessivamente 1/2 della superficie totale del frutto.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal peso.

Il calibro minimo è 60 mm quando la calibrazione è determinata dal diametro o 90 g quando la calibrazione è determinata dal peso. Sono ammessi frutti di calibro inferiore, fino a un minimo di 50 mm o 70 g, se il grado Brix (8) del prodotto è uguale o superiore a 10,5° Brix.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a)

per i frutti calibrati secondo il diametro:

5 mm per i frutti della categoria “Extra” e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati; tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 10 mm,

10 mm per i frutti della categoria I presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell'imballaggio; tuttavia, per le mele delle varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) e Horneburger, la differenza di diametro può raggiungere 20 mm;

b)

per i frutti calibrati secondo il peso:

per i frutti della categoria “Extra” e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati:

Variazione (g)

Differenza di peso (g)

70-90

15 g

91-135

20 g

136-200

30 g

201-300

40 g

> 300

50 g,

per i frutti della categoria I presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell'imballaggio:

Variazione (g)

Omogeneità (g)

70-135

35

136-300

70

> 300

100

Per i frutti della categoria II presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell'imballaggio non è previsto alcun requisito di omogeneità del calibro.

Le varietà di mele in miniatura, contrassegnate da una “M” nell'appendice della presente norma, sono esentate dalle disposizioni relative alla calibrazione. Tali varietà in miniatura devono avere almeno 12° Brix (9).

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)   Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii)   Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di mele non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di frutti che non soddisfano i requisiti di calibro. Questa tolleranza non può essere estesa ai prodotti il cui calibro è inferiore:

di 5 mm o più al diametro minimo,

di 10 g o più al peso minimo.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto mele della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.

Inoltre, per la categoria “Extra” è richiesta l'omogeneità di colorazione.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di diverse varietà di mele, a condizione che le stesse siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.

B.   Condizionamento e imballaggio

Le mele devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. In particolare, gli imballaggi di vendita di peso netto superiore a 3 kg devono essere sufficientemente rigidi da proteggere adeguatamente il prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio (10) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.   Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine,

solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

“Mele”, se il contenuto non è visibile dall'esterno.

Nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di mele di diverse varietà, i nomi di ciascuna delle varietà presenti nell'imballaggio.

Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo. Il nome commerciale (11) si può indicare solo a complemento del nome della varietà o del sinonimo.

Nel caso di mutanti con protezione varietale, tale nome della varietà può sostituire il nome della varietà di base. In caso di mutanti senza protezione varietale, il nome del mutante può essere indicato solo in aggiunta al nome della varietà di base.

“Varietà in miniatura”, laddove opportuno.

C.   Origine del prodotto

Paese di origine (12) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di un miscuglio di mele di varietà nettamente diverse e di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare accanto al nome della varietà corrispondente.

D.   Caratteristiche commerciali

Categoria

Calibro, oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei pezzi.

Nel caso di identificazione per calibro, quest'ultimo deve essere espresso:

a)

per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo e massimo o dal peso minimo e massimo;

b)

per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro o dal peso del frutto più piccolo dell'imballaggio seguito dalla menzione “e più” o da un'espressione equivalente oppure, se opportuno, dal diametro o dal peso del frutto più grosso dell'imballaggio.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

«Appendice

Elenco non esaustivo di varietà di mele

I frutti appartenenti a varietà che non figurano nell'elenco devono essere classificati secondo le loro caratteristiche varietali.

Alcune delle varietà menzionate nella tabella seguente possono essere commercializzate con nomi per i quali è stata chiesta od ottenuta la protezione del marchio commerciale in uno o più paesi. Le prime tre colonne della tabella non prevedono l'indicazione di tali marchi commerciali. Alcuni marchi commerciali noti figurano nella quarta colonna a titolo puramente informativo.

Legenda:

M

=

varietà in miniatura

R

=

varietà rugginosa

V

=

vitrescenza

*

=

mutante senza protezione varietale ma collegato a un marchio commerciale registrato/protetto; i mutanti non contrassegnati dall'asterisco sono varietà protette.

Varietà

Mutante

Sinonimi

Marchi commerciali

Gruppo di colorazione

Caratteristiche supplementari

African Red

 

 

African Carmine ™

B

 

Akane

 

Tohoku 3, Primerouge

 

B

 

Alkmene

 

Early Windsor

 

C

 

Alwa

 

 

 

B

 

Amasya

 

 

 

B

 

Ambrosia

 

 

Ambrosia ®

B

 

Annurca

 

 

 

B

 

Ariane

 

 

Les Naturianes ®

B

 

Arlet

 

Swiss Gourmet

 

B

R

AW 106

 

 

Sapora ®

C

 

Belgica

 

 

 

B

 

Belle de Boskoop

 

Schone van Boskoop, Goudreinette

 

D

R

 

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop, Rode Boskoop

 

B

R

 

Boskoop Valastrid

 

 

B

R

Berlepsch

 

Freiherr von Berlepsch

 

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

 

B

 

Braeburn

 

 

 

B

 

 

Hidala

 

Hillwell ®

A

 

 

Joburn

 

Aurora ™, Red Braeburn ™, Southern Rose ™

A

 

 

Lochbuie Red Braeburn

 

 

A

 

 

Mahana Red Braeburn

 

Redfield ®

A

 

 

Mariri Red

 

Eve ™, Aporo ®

A

 

 

Royal Braeburn

 

 

A

 

Bramley's Seedling

 

Bramley, Triomphe de Kiel

 

D

 

Cardinal

 

 

 

B

 

Caudle

 

 

Cameo ®, Camela®

B

 

 

Cauflight

 

Cameo ®, Camela®

A

 

CIV323

 

 

Isaaq ®

B

 

CIVG198

 

 

Modi ®

A

 

Civni

 

 

Rubens ®

B

 

Collina

 

 

 

C

 

Coop 38

 

 

Goldrush ®, Delisdor ®

D

R

Coop 39

 

 

Crimson Crisp ®

A

 

Coop 43

 

 

Juliet ®

B

 

Coromandel Red

 

Corodel

 

A

 

Cortland

 

 

 

B

 

Cox's Orange Pippin

 

Cox orange, Cox's O.P.

 

C

R

Cripps Pink

 

 

Pink Lady ®, Flavor Rose ®

C

 

 

Lady in Red

 

Pink Lady ®

B

 

 

Rosy Glow

 

Pink Lady ®

B

 

 

Ruby Pink

 

 

B

 

Cripps Red

 

 

Sundowner ™, Joya ®

B

 

Dalinbel

 

 

Antares ®

B

R

Delblush

 

 

Tentation ®

D

 

Delcorf

 

 

Delbarestivale ®

C

 

 

Celeste

 

 

B

 

 

Bruggers Festivale

 

Sissired ®

A

 

 

Dalili

 

Ambassy ®

A

 

 

Wonik*

 

Appache ®

A

 

Delcoros

 

 

Autento ®

A

 

Delgollune

 

 

Delbard Jubilé ®

B

 

Delicious ordinaire

 

Ordinary Delicious

 

B

 

Discovery

 

 

 

C

 

Dykmanns Zoet

 

 

 

C

 

Egremont Russet

 

 

 

D

R

Elise

 

De Roblos, Red Delight

 

A

 

Elstar

 

 

 

C

 

 

Bel-El

 

Red Elswout ®

C

 

 

Daliest

 

Elista ®

C

 

 

Daliter

 

Elton ™

C

 

 

Elshof

 

 

C

 

 

Elstar Boerekamp

 

Excellent Star ®

C

 

 

Elstar Palm

 

Elstar PCP ®

C

 

 

Goedhof

 

Elnica ®

C

 

 

Red Elstar

 

 

C

 

 

RNA9842

 

Red Flame ®

C

 

 

Valstar

 

 

C

 

 

Vermuel

 

Elrosa ®

C

 

Empire

 

 

 

A

 

Fiesta

 

Red Pippin

 

C

 

Fresco

 

 

Wellant ®

B

R

Fuji

 

 

 

B

V

 

Aztec

 

Fuji Zhen ®

A

V

 

Brak

 

Fuji Kiku ® 8

B

V

 

Fuji Fubrax

 

Fuji Kiku ® Fubrax

B

V

 

Fuji Supreme

 

 

A

V

 

Heisei Fuji

 

Beni Shogun ®

A

V

 

Raku-Raku

 

 

B

V

Gala

 

 

 

C

 

 

Baigent

 

Brookfield ®

A

 

 

Bigigalaprim

 

Early Red Gala ®

B

 

 

Fengal

 

Gala Venus

A

 

 

Gala Schnico

 

Schniga ®

A

 

 

Gala Schnico Red

 

Schniga ®

A

 

 

Galaval

 

 

A

 

 

Galaxy

 

Selekta ®

B

 

 

Gilmac

 

Neon ®

A

 

 

Imperial Gala

 

 

B

 

 

Jugula

 

 

B

 

 

Mitchgla

 

Mondial Gala ®

B

 

 

Natali Gala

 

 

B

 

 

Regal Prince

 

Gala Must ®

B

 

 

Royal Beaut

 

 

A

 

 

Simmons

 

Buckeye ® Gala

A

 

Gloster

 

 

 

B

 

Golden 972

 

 

 

D

 

Golden Delicious

 

Golden

 

D

 

 

CG10 Yellow Delicious

 

Smothee ®

D

 

 

Golden Delicious Reinders

 

Reinders ®

D

 

 

Golden Parsi

 

Da Rosa ®

D

 

 

Leratess

 

Pink Gold ®

D

 

 

Quemoni

 

Rosagold ®

D

 

Goldstar

 

 

Rezista Gold Granny ®

D

 

Gradigold

 

 

Golden Supreme ™, Golden Extreme ™

D

 

Gradiyel

 

 

Goldkiss ®

D

 

Granny Smith

 

 

 

D

 

 

Dalivair

 

Challenger ®

D

 

Gravensteiner

 

Gravenstein

 

D

 

Hokuto

 

 

 

C

 

Holsteiner Cox

 

Holstein

 

C

R

Honeycrisp

 

 

Honeycrunch ®

C

 

Horneburger

 

 

 

D

 

Idared

 

 

 

B

 

 

Idaredest

 

 

B

 

 

Najdared

 

 

B

 

Ingrid Marie

 

 

 

B

R

James Grieve

 

 

 

D

 

Jonagold

 

 

 

C

 

 

Early Jonagold

 

Milenga ®

C

 

 

Dalyrian

 

 

C

 

 

Decosta

 

 

C

 

 

Jonagold Boerekamp

 

Early Queen ®

C

 

 

Jonagold Novajo

Veulemanns

 

C

 

 

Jonagored

 

Morren's Jonagored ®

C

 

 

Jonagored Supra

 

Morren's Jonagored ® Supra ®

C

 

 

Red Jonaprince

 

Wilton's ®, Red Prince ®

C

 

 

Rubinstar

 

 

C

 

 

Schneica

Jonica

 

C

 

 

Vivista

 

 

C

 

Jonathan

 

 

 

B

 

Karmijn de Sonnaville

 

 

 

C

R

La Flamboyante

 

 

Mairac ®

B

 

Laxton's Superb

 

 

 

C

R

Ligol

 

 

 

B

 

Lobo

 

 

 

B

 

Lurefresh

 

 

Redlove ® Era ®

A

 

Lureprec

 

 

Redlove ® Circe ®

A

 

Luregust

 

 

Redlove ® Calypso ®

A

 

Luresweet

 

 

Redlove ® Odysso ®

A

 

Maigold

 

 

 

B

 

Maribelle

 

 

Lola ®

B

 

McIntosh

 

 

 

B

 

Melrose

 

 

 

C

 

Milwa

 

 

Diwa ®, Junami ®

B

 

Moonglo

 

 

 

C

 

Morgenduft

 

Imperatore

 

B

 

Mountain Cove

 

 

Ginger Gold ™

D

 

Mutsu

 

Crispin

 

D

 

Newton

 

 

 

C

 

Nicogreen

 

 

Greenstar ®

D

 

Nicoter

 

 

Kanzi ®

B

 

Northern Spy

 

 

 

C

 

Ohrin

 

Orin

 

D

 

Paula Red

 

 

 

B

 

Pinova

 

 

Corail ®

C

 

 

RoHo 3615

 

Evelina ®

B

 

Piros

 

 

 

C

 

Plumac

 

 

Koru ®

B

 

Prem A153

 

 

Lemonade ®, Honeymoon ®

C

 

Prem A17

 

 

Smitten ®

C

 

Prem A280

 

 

Sweetie™

B

 

Prem A96

 

 

Rockit ™

B

M

Rafzubin

 

 

Rubinette ®

C

 

 

Rafzubex

 

Rubinette ® Rosso

A

 

Rajka

 

 

Rezista Romelike ®

B

 

Red Delicious

 

Rouge américaine

 

A

 

 

Campsur

 

Red Chief ®

A

 

 

Erovan

 

Early Red One ®

A

 

 

Evasni

 

Scarlet Spur ®

A

 

 

Stark Delicious

 

 

A

 

 

Starking

 

 

C

 

 

Starkrimson

 

 

A

 

 

Starkspur

 

 

A

 

 

Topred

 

 

A

 

 

Trumdor

 

Oregon Spur Delicious ®

A

 

Reine des Reinettes

 

Gold Parmoné, Goldparmäne

 

C

V

Reinette grise du Canada

 

Graue Kanadarenette, Renetta Canada

 

D

R

Rome Beauty

 

Belle de Rome, Rome, Rome Sport

 

B

 

Rubin

 

 

 

C

 

Rubinola

 

 

 

B

 

Šampion

 

Shampion, Champion, Szampion

 

B

 

 

Reno 2

 

 

A

 

 

Šampion Arno

Szampion Arno

 

A

 

Santana

 

 

 

B

 

Sciearly

 

 

Pacific Beauty ™

A

 

Scifresh

 

 

Jazz ™

B

 

Sciglo

 

 

Southern Snap ™

A

 

Scilate

 

 

Envy ®

B

 

Sciray

 

GS48

 

A

 

Scired

 

 

Pacific Queen ™

A

R

Sciros

 

 

Pacific Rose ™

A

 

Senshu

 

 

 

C

 

Spartan

 

 

 

A

 

Stayman

 

 

 

B

 

Summerred

 

 

 

B

 

Sunrise

 

 

 

A

 

Sunset

 

 

 

D

R

Suntan

 

 

 

D

R

Sweet Caroline

 

 

 

C

 

Topaz

 

 

 

B

 

Tydeman's Early Worcester

 

Tydeman's Early

 

B

 

Tsugaru

 

 

 

C

 

UEB32642

 

 

Opal ®

D

 

Worcester Pearmain

 

 

 

B

 

York

 

 

 

B

 

Zari

 

 

 

B

 

PARTE 2:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER GLI AGRUMI

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica agli agrumi delle varietà (cultivar) derivate dalle specie seguenti, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi gli agrumi destinati alla trasformazione industriale:

limoni della specie Citrus limon (L.) Burm. f. e loro ibridi,

mandarini delle specie Citrus reticulata Blanco, compresi satsuma (Citrus unshiu Marcow.), clementine (Citrus clementina Hort. ex Tanaka.), mandarini comuni (Citrus deliciosa Ten.) e tangerini (Citrus tangerina Tanaka) derivati da queste specie e dai loro ibridi,

arance della specie Citrus sinensis (L.) Osbeck. e loro ibridi.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che gli agrumi devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, gli agrumi devono essere:

interi,

privi di ammaccature e/o lesioni cicatrizzate estese,

sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

praticamente privi di parassiti,

esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti,

esenti da segni di essiccamento e di disidratazione,

esenti da danni dovuti alle basse temperature o al gelo,

privi di umidità esterna anormale,

privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato degli agrumi devono essere tali da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse, e

l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Requisiti di maturazione

Gli agrumi devono aver raggiunto un adeguato grado di sviluppo e di maturazione rispondente alle caratteristiche della varietà, dell'epoca di raccolta e della zona di produzione.

Il grado di maturazione degli agrumi è definito dai parametri seguenti, indicati per ciascuna specie sotto menzionata:

contenuto minimo di succo,

rapporto minimo zucchero/acidità (13),

colorazione.

Il grado di colorazione deve essere tale che, al termine del normale processo di sviluppo, gli agrumi raggiungano al punto di destinazione il colore tipico della varietà.

 

Contenuto minimo di succo (%)

Rapporto minimo zucchero/acidità

Colorazione

Limoni

20

 

La colorazione deve essere quella tipica della varietà. I frutti che presentano una colorazione verde (purché non scura) sono ammessi a condizione che soddisfino i requisiti in materia di contenuto minimo di succo.

Satsuma, clementine, altre varietà di mandarini e loro ibridi

Satsuma

33

6,5:1

La colorazione deve essere quella tipica della varietà su almeno un terzo della superficie del frutto.

Clementine

40

7,0:1

Altre varietà di mandarini e loro ibridi

33

7,5:1 (14)

Arance

Arance sanguigne

30

6,5:1

La colorazione deve essere quella tipica della varietà. Tuttavia, i frutti che presentano una colorazione verde chiara sono ammessi a condizione che tale colorazione non superi un quinto della superficie totale del frutto.

Le arance prodotte in zone caratterizzate da temperature elevate e da forte umidità relativa durante il periodo di sviluppo possono presentare una colorazione verde su più di un quinto della superficie totale del frutto a condizione che rispettino il contenuto minimo di succo previsto.

Gruppo Navel

33

6,5:1

Altre varietà

35

6,5:1

Mosambi, Sathgudi e Pacitan con colorazione verde su più di 1/5 della superficie

33

 

Altre varietà con colorazione verde su più di 1/5 della superficie

45

 

Gli agrumi rispondenti ai suddetti criteri di maturazione possono essere “deverdizzati”. Tale trattamento è consentito soltanto a condizione che non siano modificate le altre caratteristiche organolettiche naturali.

C.   Classificazione

Gli agrumi sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria “Extra”

Gli agrumi di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

Non devono presentare difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii)   Categoria I

Gli agrumi di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:

un lieve difetto di forma,

lievi difetti di colorazione, come lievi bruciature prodotte dal sole,

lievi difetti progressivi dell'epidermide che non colpiscano la polpa,

lievi difetti dell'epidermide prodotti durante la formazione del frutto, ad esempio ramaggiatura argentata, rugginosità o danni provocati da parassiti,

lievi difetti cicatrizzati dovuti a cause meccaniche, ad esempio grandine, sfregamento o urti durante la manipolazione,

lieve e parziale distacco della buccia (o scorza) per tutti i frutti del gruppo dei mandarini.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende gli agrumi che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi possono presentare i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:

difetti di forma,

difetti di colorazione, come bruciature prodotte dal sole,

difetti progressivi dell'epidermide che non colpiscano la polpa,

difetti dell'epidermide prodotti durante la formazione del frutto, ad esempio ramaggiatura argentata, rugginosità o danni provocati da parassiti,

difetti cicatrizzati dovuti a cause meccaniche, ad esempio grandine, sfregamento o urti durante la manipolazione,

alterazioni superficiali e cicatrizzate dell'epidermide,

rugosità della scorza,

lieve e parziale distacco della buccia (o scorza) per le arance e parziale distacco della buccia (o scorza) per tutti i frutti del gruppo dei mandarini.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal numero di frutti.

A.   Calibro minimo

Si applicano i seguenti calibri minimi:

Frutto

Diametro (mm)

Limoni

45

Satsuma, altre varietà di mandarini e loro ibridi

45

Clementine

35

Arance

53

B.   Omogeneità

Gli agrumi possono essere calibrati secondo una delle opzioni seguenti.

a)

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

10 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è < 60 mm,

15 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è ≥ 60 mm ma < 80 mm,

20 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è ≥ 80 mm ma < 110 mm,

non vi sono limiti per la differenza in caso di frutti di diametro ≥ 110 mm.

b)

Se si applicano codici di calibro, occorre rispettare i codici e gli intervalli riportati nelle tabelle che seguono:

 

Codice di calibro

Diametro (mm)

Limoni

 

0

79 - 90

 

1

72 - 83

 

2

68 - 78

 

3

63 - 72

 

4

58 - 67

 

5

53 - 62

 

6

48 - 57

 

7

45 - 52

Satsuma, clementine e altre varietà di mandarini e loro ibridi

 

1 - XXX

78 e oltre

 

1 - XX

67 - 78

 

1 o 1 - X

63 - 74

 

2

58 - 69

 

3

54 - 64

 

4

50 - 60

 

5

46 - 56

 

6 (15)

43 - 52

 

7

41 - 48

 

8

39 - 46

 

9

37 - 44

 

10

35 - 42

Arance

 

0

92 - 110

 

1

87 - 100

 

2

84 - 96

 

3

81 - 92

 

4

77 - 88

 

5

73 - 84

 

6

70 - 80

 

7

67 - 76

 

8

64 - 73

 

9

62 - 70

 

10

60 - 68

 

11

58 - 66

 

12

56 - 63

 

13

53 - 60

L'omogeneità di calibrazione corrisponde alle scale di calibro indicate più sopra, salvo nei casi seguenti:

per i frutti presentati alla rinfusa in casse di grande volume e i frutti presentati in imballaggi di vendita di peso netto non superiore a 5 kg, la differenza massima non deve essere superiore all'intervallo risultante dal raggruppamento di tre calibri consecutivi della scala di calibro.

c)

Nel caso degli agrumi calibrati secondo il numero, la differenza di calibro deve essere in linea con quanto previsto alla lettera a).

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di agrumi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza, al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti corrispondenti alle caratteristiche della categoria II.

ii)   Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di agrumi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria II né alle caratteristiche minime, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii)   Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di agrumi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di agrumi rispondenti al calibro immediatamente inferiore e/o superiore a quello (o a quelli, in caso di raggruppamento di tre calibri) menzionato (menzionati) sull'imballaggio.

In tutti i casi, la tolleranza del 10 % riguarda unicamente i frutti di calibro non inferiore ai minimi seguenti:

Frutto

Diametro (mm)

Limoni

43

Satsuma, altre varietà di mandarini e loro ibridi

43

Clementine

34

Arance

50

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto agrumi della stessa origine, della stessa varietà o dello stesso tipo commerciale, della stessa qualità e dello stesso calibro e, a quanto si possa constatare, dello stesso grado di sviluppo e di maturazione.

Inoltre, per la categoria “Extra” è richiesta l'omogeneità di colorazione.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di agrumi di diverse specie, a condizione che le stesse siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni specie, quanto alla varietà o al tipo commerciale e all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

Gli agrumi devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.

Se i frutti sono incartati, si deve usare esclusivamente carta sottile, asciutta, nuova e inodore (16).

È vietato l'impiego di qualsiasi sostanza atta a modificare le caratteristiche naturali degli agrumi, in particolare il loro odore o sapore (17).

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo. È tuttavia ammessa la presentazione che comporti, aderente al frutto, un corto ramoscello non legnoso munito di qualche foglia verde.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio (18) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.   Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine;

solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

“Limoni”, “Mandarini” o “Arance” se il contenuto non è visibile dall'esterno.

“Agrumi misti” o denominazione equivalente e nomi comuni delle diverse specie in caso di miscugli di agrumi di specie diverse.

Per le arance, nome della varietà e/o del rispettivo gruppo di varietà nel caso di “Navels” e “Valencias”.

Per “Satsuma” e “Clementine”, il nome comune della specie è obbligatorio, il nome della varietà è facoltativo.

Per le altre varietà di mandarini e loro ibridi, il nome della varietà è obbligatorio.

Per i limoni: il nome della varietà è facoltativo.

“con semi” nel caso di clementine con più di 10 semi.

“senza semi” (facoltativo, gli agrumi senza semi possono occasionalmente contenere semi).

C.   Origine del prodotto

Paese di origine (19) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di un miscuglio di agrumi di specie nettamente diverse di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare accanto al nome della varietà corrispondente.

D.   Caratteristiche commerciali

Categoria.

Calibro, così espresso:

calibro minimo e calibro massimo (in mm), oppure

codice (codici) di calibro seguito/i, in via facoltativa, da un calibro minimo e massimo, o

dal numero di frutti.

Ove ne venga fatto uso, indicazione degli agenti conservanti o delle altre sostanze chimiche utilizzati in trattamenti post-raccolta.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 3:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I KIWI

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai kiwi (noti anche come Actinidia) delle varietà (cultivar) derivate dall'Actinidia chinensis Planch. e dall'Actinidia deliciosa (A. Chev.), C.F. Liang and A.R. Ferguson, destinati a essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i kiwi destinati alla trasformazione industriale.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i kiwi devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i kiwi devono essere:

interi (ma senza peduncolo),

sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

praticamente privi di parassiti,

esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti,

sufficientemente sodi; né molli, né avvizziti, né impregnati d'acqua,

ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli,

privi di umidità esterna anormale,

privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato dei kiwi devono essere tali da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse, e

l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Caratteristiche minime di maturazione

I kiwi devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente.

Per rispettare questa disposizione, i frutti devono avere raggiunto un grado di maturazione minimo pari a 6,2° Brix (20) o corrispondente ad un tenore medio di sostanza secca del 15 % nella fase di condizionamento, in modo da permettere loro di raggiungere 9,5° Brix (20) al momento di entrare nella catena di distribuzione.

C.   Classificazione

I kiwi sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria “Extra”

I kiwi di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

I frutti devono essere sodi e la polpa deve essere perfettamente sana.

Non devono presentare difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione equatoriale all'asse del frutto, deve essere di almeno 0,8.

ii)   Categoria I

I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

I frutti devono essere sodi e la polpa deve essere perfettamente sana.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:

un lieve difetto di forma (escluse protuberanze o malformazioni),

lievi difetti di colorazione,

lievi difetti della buccia, purché la loro superficie complessiva non superi 1 cm2,

un piccolo “segno di Hayward”, caratterizzato da una linea longitudinale e senza protuberanze.

Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione equatoriale all'asse del frutto, deve essere di almeno 0,7.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende i kiwi che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

I frutti devono essere sufficientemente sodi e la polpa non deve presentare gravi difetti.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i kiwi conservino le loro caratteristiche essenziali per quanto riguarda la qualità, la conservazione e la presentazione del prodotto:

difetti di forma,

difetti di colorazione,

difetti della buccia, quali piccole fenditure o scalfitture cicatrizzate, purché la superficie complessiva non superi 2 cm2,

diversi “segni di Hayward” più pronunciati, con una lieve protuberanza,

lievi ammaccature.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal peso del frutto.

Il peso minimo è di 90 g per la categoria “extra”, di 70 g per la categoria I e di 65 g per la categoria II.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

10 g per i frutti di peso inferiore a 85 g,

15 g per i frutti di peso compreso tra 85 e 120 g,

20 g per i frutti di peso compreso tra 120 e 150 g,

40 g per i frutti di peso pari o superiore a 150 g.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di kiwi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)   Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di kiwi non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii)   Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di kiwi non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di kiwi che non soddisfano i requisiti di calibro.

Tuttavia i kiwi non devono avere un peso inferiore a 85 g per la categoria “Extra”, a 67 g per la categoria I e a 62 g per la categoria II.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente kiwi della stessa origine, varietà, qualità e calibro.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

I kiwi devono essere condizionati in modo che sia garantita un'adeguata protezione del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio (21) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.   Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine,

solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

“Kiwi” e/o “Actinidia” se il contenuto non è visibile dall'esterno.

Nome della varietà (facoltativo).

Colore della polpa o indicazione equivalente, se non verde.

C.   Origine del prodotto

Paese di origine (22) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D.   Caratteristiche commerciali

Categoria.

Calibro espresso dal peso minimo e massimo dei frutti.

Numero di frutti (facoltativo).

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario che le indicazioni di cui al primo comma figurino sugli imballaggi quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti ognuno dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 4:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LATTUGHE, INDIVIE RICCE E SCAROLE

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica:

alle lattughe delle varietà (cultivar) derivate dalla:

Lactuca sativa var. capitata L. (lattughe a cappuccio, comprese quelle del tipo “Iceberg”,

Lactuca sativa var. longifolia Lam. (lattughe romane),

Lactuca sativa var. crispa L. (lattughe da taglio),

a incroci di queste varietà, nonché

alle indivie ricce delle varietà (cultivar) derivate da Cichorium endivia var. crispum Lam., e

alle scarole delle varietà (cultivar) derivate da Cichorium endivia var. latifolium Lam.

destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore.

La presente norma non si applica ai prodotti destinati alla trasformazione industriale, né a quelli commercializzati sotto forma di foglie staccate, né alle lattughe con zolla, né alle lattughe in vaso.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che lattughe, indivie ricce e scarole devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

lievi alterazioni dovute al loro sviluppo e alla loro deperibilità.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:

interi,

sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

puliti e mondati, cioè praticamente privi di terra o di ogni altro substrato e praticamente privi di sostanze estranee visibili,

di aspetto fresco,

praticamente privi di parassiti,

praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti,

turgidi,

non fioriti,

privi di umidità esterna anormale,

privi di odore e/o sapore estranei.

Per le lattughe è ammesso un difetto di colorazione tendente al rosso, causato da un abbassamento di temperatura durante il ciclo vegetativo, sempreché l'aspetto non ne risulti seriamente alterato.

Il torsolo deve essere reciso in modo netto in corrispondenza della corona fogliare esterna.

I prodotti devono presentare uno sviluppo normale. Lo sviluppo e lo stato dei prodotti devono essere tali da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse, e

l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Classificazione

I prodotti sono classificati nelle due categorie seguenti:

i)   Categoria I

I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

Devono essere inoltre:

ben formati,

sodi, tenuto conto del sistema di coltivazione e del tipo di prodotto,

esenti da danneggiamenti e alterazioni che ne pregiudichino la commestibilità,

esenti da danni provocati dal gelo.

Le lattughe a cappuccio devono avere un solo grumolo, ben formato. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammesso un grumolo ridotto.

Le lattughe romane devono presentare un grumolo, che può essere ridotto.

Le indivie ricce e le scarole devono presentare una colorazione gialla della parte centrale.

ii)   Categoria II

Questa categoria comprende i prodotti che non possono essere classificati nella categoria I, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono essere:

abbastanza ben formati,

esenti da difetti e alterazioni che ne pregiudichino seriamente la commestibilità.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i prodotti conservino le loro caratteristiche essenziali per quanto riguarda la qualità, la conservazione e la presentazione:

lievi difetti di colorazione,

lievi danni dovuti a parassiti.

Le lattughe a cappuccio devono presentare un grumolo, che può essere ridotto. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammessa tuttavia la mancanza del grumolo.

Le lattughe romane possono non presentare un grumolo.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal peso unitario.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a)

Lattughe

40 g se il cespo più leggero ha un peso inferiore a 150 g,

100 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 150 e 300 g,

150 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 300 e 450 g,

300 g se il cespo più leggero ha un peso superiore a 450 g.

b)

Indivie ricce e scarole

300 g

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero, di cespi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

ii)   Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero, di cespi non rispondenti né alle caratteristiche della categoria né ai requisiti minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 % in numero di cespi non rispondenti ai requisiti di calibro.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto prodotti della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di lattughe e/o scarole di diverse varietà distinte, di diversi tipi commerciali e/o di diversi colori a condizione che siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, quanto al tipo commerciale e/o colore e all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

I prodotti devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata e razionale tenendo conto del calibro e del tipo di imballaggio, vale a dire senza spazi vuoti o pressione eccessiva.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio (23) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.   Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente. Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine,

solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

“Lattughe”, “lattughe Batavia”, “lattughe Iceberg”, “lattughe romane”, “lattughe da taglio” (o, ad esempio, “foglie di quercia”, “lollo bionda”, “lollo rossa”), “indivie ricce”, “scarole” o una definizione che sia sinonimo della varietà in causa quando il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno,

se opportuno, l'indicazione “ottenuta in coltura protetta” o una denominazione equivalente,

nome della varietà (facoltativo),

“miscuglio di insalate/scarole”, o una denominazione equivalente nel caso di un miscuglio di lattughe e/o scarole di varietà, tipi commerciali e/o colori nettamente diversi; se il prodotto non è visibile dall'esterno, occorre indicare varietà, tipi commerciali e/o colori nonché la quantità di ciascun prodotto presente nell'imballaggio.

C.   Origine del prodotto

Paese di origine (24) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di un miscuglio di lattughe e/o scarole di varietà, tipi commerciali e/o colori nettamente diversi e di origini diverse, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare accanto al nome della varietà, tipo commerciale e/o colore corrispondenti.

D.   Caratteristiche commerciali

Categoria

Calibro (peso minimo a cespo) o numero di cespi

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 5:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE PESCHE E LE PESCHE NOCI/NETTARINE

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle pesche e alle pesche noci/nettarine delle varietà (cultivar) derivate da Prunus persica Sieb. e Zucc., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le pesche e pesche noci/nettarine destinate alla trasformazione industriale.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pesche e le pesche noci/nettarine devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le pesche e le pesche noci/nettarine devono essere:

intere,

sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,

praticamente prive di parassiti,

esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti,

senza apertura della cavità peduncolare,

prive di umidità esterna anormale,

prive di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato delle pesche e delle pesche noci/nettarine devono essere tali da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse, e

l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Requisiti di maturazione

I frutti devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente. L'indice rifrattometrico minimo della polpa deve essere uguale o superiore a 8° Brix (25).

C.   Classificazione

Le pesche e le pesche noci/nettarine sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria “Extra”

Le pesche e le pesche noci/nettarine di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii)   Categoria I

Le pesche e le pesche noci/nettarine di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:

un lieve difetto di forma,

un lieve difetto di sviluppo,

lievi difetti di colorazione,

lievi segni di pressione su una superficie totale non superiore a 1 cm2,

lievi difetti della buccia su una superficie non superiore a:

1,5 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende le pesche e le pesche noci/nettarine che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché le pesche e le pesche noci/nettarine conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

difetti di forma,

difetti di sviluppo, come noccioli aperti, purché il frutto sia chiuso e la polpa sana,

difetti di colorazione,

ammaccature, che possono essere leggermente decolorate, su una superficie totale non superiore a 2 cm2,

difetti della buccia su una superficie non superiore a:

2,5 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

2 cm2 di superficie totale per gli altri difetti.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato o dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto, in funzione del peso, o dal numero di frutti.

Il calibro minimo è di:

56 mm o 85 g per la categoria “Extra”,

51 mm o 65 g per le categorie I e II.

Tuttavia, i frutti al di sotto di 56 mm o di 85 g non possono essere commercializzati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre (emisfero boreale) o tra il 1° gennaio e il 30 aprile (emisfero australe).

Le disposizioni che seguono sono facoltative per la categoria II.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a)

per i frutti calibrati secondo il diametro:

5 mm per i frutti al di sotto di 70 mm,

10 mm per i frutti di 70 mm e oltre;

b)

per i frutti calibrati secondo il peso:

30 g per i frutti al di sotto di 180 g,

80 g per i frutti di 180 g e oltre;

c)

per i frutti calibrati secondo il numero, la differenza di calibro deve essere in linea con quanto previsto alla lettera a) o alla lettera b).

Se si applicano codici di calibro, occorre rispettare i codici riportati nelle tabelle che seguono:

 

codice

diametro

 

peso

da

a

da

a

(mm)

(mm)

(g)

(g)

1

D

51

56

oppure

65

85

2

C

56

61

85

105

3

B

61

67

105

135

4

A

67

73

135

180

5

AA

73

80

180

220

6

AAA

80

90

220

300

7

AAAA

> 90

> 300

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci/nettarine non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)   Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci/nettarine non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii)   Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci/nettarine non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né ai requisiti minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie (se i prodotti sono calibrati): è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pesche o pesche noci/nettarine che non soddisfano i requisiti di calibro.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente pesche o pesche noci/nettarine della stessa origine, varietà e qualità, dello stesso grado di maturazione, dello stesso calibro (se i prodotti sono calibrati) e, per la categoria “Extra”, di colorazione uniforme.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

Le pesche e le pesche noci/nettarine devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio (26) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.   Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine,

solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

“Pesche” o “Pesche noci/nettarine”, se il contenuto non è visibile dall'esterno,

colore della polpa,

nome della varietà (facoltativo).

C.   Origine del prodotto

Paese di origine (27) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D.   Caratteristiche commerciali

Categoria.

Calibro (in caso prodotti calibrati) espresso dal diametro minimo e massimo (in mm) o dal peso minimo e massimo (in g) o dal codice di calibro.

Numero di frutti (facoltativo).

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 6:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE PERE

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle pere delle varietà (cultivar) derivate da Pyrus communis L. destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le pere destinate alla trasformazione industriale.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pere devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le pere devono essere:

intere,

sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

pulite, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

praticamente prive di parassiti,

esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti,

prive di umidità esterna anormale,

prive di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato delle pere devono essere tali da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse, e

l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Requisiti di maturazione

Lo sviluppo e lo stato di maturazione delle pere devono essere tali da consentire il proseguimento del processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali.

C.   Classificazione

Le pere sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria “Extra”

Le pere di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà (28).

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento e la buccia esente da rugginosità rugosa.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

Il peduncolo deve essere integro.

Le pere non devono essere grumose.

ii)   Categoria I

Le pere di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà (29).

La polpa deve essere indenne da qualsiasi deterioramento.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio:

un lieve difetto di forma,

un lieve difetto di sviluppo,

lievi difetti di colorazione,

leggerissima rugginosità rugosa,

lievi difetti della buccia su una superficie non superiore a:

2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia pirina e V. inaequalis), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 0,25 cm2,

lievi ammaccature di superficie complessiva non superiore a 1 cm2.

Il peduncolo può essere leggermente danneggiato.

Le pere non devono essere grumose.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende le pere che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché le pere conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

difetti di forma,

difetti di sviluppo,

difetti di colorazione,

lieve rugginosità rugosa,

difetti della buccia non superiori a:

4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia pirina e V. inaequalis), che non devono occupare una superficie complessiva superiore a 1 cm2,

lievi ammaccature di superficie complessiva non superiore a 2 cm2.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal peso.

Il calibro minimo è di:

a)

per i frutti calibrati secondo il diametro:

 

Categoria “Extra”

Categoria I

Categoria II

Varietà a frutto grosso

60 mm

55 mm

55 mm

Altre varietà

55 mm

50 mm

45 mm

b)

per i frutti calibrati secondo il peso:

 

Categoria “Extra”

Categoria I

Categoria II

Varietà a frutto grosso

130 g

110 g

110 g

Altre varietà

110 g

100 g

75 g

Le pere estive che figurano nell'appendice della presente norma non devono rispettare il calibro minimo.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a)

per i frutti calibrati secondo il diametro:

5 mm per i frutti della categoria “Extra” e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati,

10 mm per i frutti della categoria I presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell'imballaggio;

b)

per i frutti calibrati secondo il peso:

per i frutti della categoria “Extra” e delle categorie I e II presentati a strati ordinati:

Variazione (g)

Differenza di peso (g)

75 - 100

15

100 - 200

35

200 - 250

50

> 250

80

per i frutti della categoria I presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell'imballaggio:

Variazione (g)

Differenza di peso (g)

100 - 200

50

> 200

100

Per i frutti della categoria II presentati negli imballaggi di vendita o alla rinfusa nell'imballaggio non è previsto alcun limite di omogeneità del calibro.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di pere non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)   Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pere non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii)   Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pere non corrispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pere che non soddisfano i requisiti di calibro. Questa tolleranza non può essere estesa ai prodotti il cui calibro è inferiore:

di 5 mm o più al diametro minimo,

di 10 g o più al peso minimo.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto pere della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.

Inoltre, per la categoria “Extra” è richiesta l'omogeneità di colorazione.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di diverse varietà di pere, a condizione che le stesse siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

Le pere devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici-.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio (30) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.   Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente. Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine,

solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

“Pere” se il contenuto non è visibile dall'esterno.

Nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di pere di diverse varietà, i nomi di ciascuna delle varietà presenti nell'imballaggio.

Il nome della varietà può essere sostituito da un sinonimo. Il nome commerciale (31) si può indicare solo a complemento del nome della varietà o del sinonimo.

C.   Origine del prodotto

Paese di origine (32) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di un miscuglio di pere di varietà nettamente diverse e di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare accanto al nome della varietà corrispondente.

D.   Caratteristiche commerciali

Categoria.

Calibro, oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei pezzi.

Nel caso di identificazione per calibro, quest'ultimo deve essere espresso:

a)

per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo e massimo o dal peso minimo e massimo;

b)

per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro o dal peso del frutto più piccolo dell'imballaggio seguito dalla menzione “e più” o da un'espressione equivalente oppure, se opportuno, dal diametro o dal peso del frutto più grosso dell'imballaggio.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

«Appendice

Elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e delle varietà di pere estive

Le varietà a frutto piccolo e le altre varietà non figuranti nella tabella possono essere commercializzate purché rispettino le disposizioni in materia di calibrazione per le altre varietà descritte nella sezione III della norma.

Alcune delle varietà elencate nella tabella possono essere commercializzate con nomi per i quali è stata chiesta od ottenuta la protezione del marchio commerciale in uno o più paesi. La prima e la seconda colonna della tabella non prevedono l'indicazione di tali marchi commerciali. Alcuni marchi commerciali noti figurano nella terza colonna, a titolo puramente informativo.

Legenda:

G

=

Varietà a frutto grosso

PE

=

Pere estive, per le quali non è richiesto alcun calibro minimo.

Varietà

Sinonimi

Marchi commerciali

Calibro

Abbé Fétel

Abate Fetel

 

G

Abugo o Siete en Boca

 

 

PE

AkVa

 

 

PE

Alka

 

 

G

Alsa

 

 

G

Amfora

 

 

G

Alexandrine Douillard

 

 

G

Bambinella

 

 

PE

Bergamotten

 

 

PE

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

G

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d'Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander

 

G

Beurré Clairgeau

 

 

G

Beurré d'Arenberg

Hardenpont

 

G

Beurré Giffard

 

 

PE

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

PE

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

PE

Carusella

 

 

PE

Castell

Castell de Verano

 

PE

Colorée de Juillet

Bunte Juli

 

PE

Comice rouge

 

 

G

Concorde

 

 

G

Condoula

 

 

PE

Coscia

Ercolini

 

PE

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

G

D'Anjou

 

 

G

Dita

 

 

G

D. Joaquina

Doyenné de Juillet

 

PE

Doyenné d'hiver

Winterdechant

 

G

Doyenné du Comice

Comice, Vereinsdechant

 

G

Erika

 

 

G

Etrusca

 

 

PE

Flamingo

 

 

G

Forelle

 

 

G

Général Leclerc

 

Amber Graceä

G

Gentile

 

 

PE

Golden Russet Bosc

 

 

G

Grand champion

 

 

G

Harrow Delight

 

 

G

Jeanne d'Arc

 

 

G

Joséphine

 

 

G

Kieffer

 

 

G

Klapa Mīlule

 

 

G

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

PE

Lombacad

 

Cascade â

G

Moscatella

 

 

PE

Mramornaja

 

 

G

Mustafabey

 

 

PE

Packham's Triumph

Williams d'Automne

 

G

Passe Crassane

Passa Crassana

 

G

Perita de San Juan

 

 

PE

Pérola

 

 

PE

Pitmaston

Williams Duchesse

 

G

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

PE

Président Drouard

 

 

G

Rosemarie

 

 

G

Santa Maria

Santa Maria Morettini

 

PE

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

 

PE

Suvenirs

 

 

G

Taylors Gold

 

 

G

Triomphe de Vienne

 

 

G

Vasarine Sviestine

 

 

G

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

 

G

PARTE 7:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE FRAGOLE

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle fragole delle varietà (cultivar) derivate dal genere Fragaria L. destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le fragole destinate alla trasformazione industriale.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le fragole devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;

per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le fragole devono essere:

intere e non danneggiate,

sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,

di aspetto fresco, ma non lavate,

praticamente prive di parassiti,

praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti,

munite del loro calice (ad eccezione delle fragole di bosco); il calice e, ove presente, il peduncolo, devono essere freschi e verdi,

prive di umidità esterna anormale,

prive di odore e/o sapore estranei.

Le fragole devono avere un grado di sviluppo e di maturazione sufficiente. Il loro sviluppo e stato devono essere tali consentire:

il trasporto e le operazioni connesse, e

l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Classificazione

Le fragole sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria “Extra”

Le fragole di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

Devono:

avere aspetto brillante, tenuto conto delle caratteristiche della varietà,

essere prive di terra.

Esse devono essere prive di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii)   Categoria I

Le fragole di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:

un lieve difetto di forma,

presenza di una piccola zona bianca la cui superficie non deve superare un decimo della superficie totale del frutto,

lievi segni superficiali di pressione.

Devono essere praticamente prive di terra.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende le fragole che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime di cui sopra.

Esse possono presentare i difetti seguenti, purché questi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

difetti di forma,

una zona bianca la cui superficie non deve superare un quinto della superficie totale del frutto,

lievi ammaccature secche che non possono più svilupparsi,

lievi tracce di terra.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale.

Il calibro minimo è di:

25 mm per la categoria “Extra”,

18 mm per le categorie I e II.

Per le fragole di bosco non è fissato un calibro minimo.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di fragole non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)   Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di fragole non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza, al massimo il 2 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii)   Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di fragole non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di fragole che non soddisfano i requisiti di calibro.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo: ciascun imballaggio deve contenere esclusivamente fragole della stessa origine, varietà e qualità.

Nella categoria “Extra” le fragole, ad eccezione delle fragole di bosco, devono essere particolarmente omogenee e regolari per quanto concerne il grado di maturazione, la colorazione e il calibro. Nella categoria I, le fragole possono presentare un calibro meno omogeneo.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

Le fragole devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio (33) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.   Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine;

solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

“Fragole” se il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno,

Nome della varietà (facoltativo).

C.   Origine del prodotto

Paese di origine (34) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D.   Caratteristiche commerciali

Categoria.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 8:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PEPERONI DOLCI

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai peperoni dolci delle varietà (35) (cultivar) derivate dal Capsicum annuum L., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i peperoni dolci destinati alla trasformazione industriale.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i peperoni dolci devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i peperoni dolci devono essere:

interi,

sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

di aspetto fresco,

sodi,

praticamente privi di parassiti,

esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti,

esenti da danni dovuti alle basse temperature o al gelo,

muniti del peduncolo; il peduncolo deve presentare un taglio netto e il calice deve essere integro,

privi di umidità esterna anormale,

privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato dei peperoni dolci devono essere tali da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse, e

l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Classificazione

I peperoni dolci sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria “Extra”

I peperoni dolci di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

Essi non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii)   Categoria I

I peperoni dolci di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e/o del tipo commerciale cui appartengono.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio:

un lieve difetto di forma,

lievi macchie argentee o lievi danni da attacchi di Thrips su al massimo 1/3 della superficie totale del frutto,

lievi difetti dell'epidermide come:

bolle, graffi, bruciature prodotte dal sole, segni di pressione che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, oppure

crepe superficiali asciutte su al massimo 1/8 della superficie totale del frutto,

peduncolo lievemente danneggiato.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende i peperoni dolci che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i peperoni dolci conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

difetti di forma,

macchie argentee o danni da attacchi di Thrips su al massimo 2/3 della superficie totale del frutto,

difetti dell'epidermide come:

bolle, graffi, bruciature prodotte dal sole, e lesioni cicatrizzate che non superino 4 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, oppure

screpolature secche superficiali asciutte su al massimo 1/4 della superficie totale del frutto,

deterioramento dell'estremità pistillare di al massimo 1 cm2,

essiccamento non eccedente 1/3 della superficie del frutto,

peduncolo e calice danneggiati, purché la polpa circostante rimanga integra.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto o dal peso. Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a)

per i peperoni dolci calibrati secondo il diametro:

20 mm.

b)

per i peperoni dolci calibrati secondo il peso:

30 g se il peso del pezzo più grande è pari o inferiore a 180 g,

80 g se il peso del pezzo più leggero è superiore a 180 g ma inferiore a 260 g,

senza limite se il peso del pezzo più leggero è pari o superiore a 260 g.

I peperoni dolci di forma allungata devono avere una lunghezza sufficientemente uniforme.

L'omogeneità di calibro non è obbligatoria per la categoria II.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di peperoni dolci non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)   Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di peperoni dolci non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza, al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

iii)   Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di peperoni dolci non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie (se i prodotti sono calibrati): è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di peperoni dolci che non soddisfano i requisiti di calibro.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto peperoni dolci della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità, calibro (se il prodotto è calibrato) e, per le categorie “Extra” e I, sostanzialmente dello stesso colore e grado di maturazione.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di peperoni dolci di tipi commerciali e/o colori diversi a condizione che siano omogenei quanto alla qualità e, per tipo commerciale e/o colore, all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

I peperoni dolci devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio (36) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.   Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine,

solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

“Peperoni dolci”, se il contenuto non è visibile dall'esterno,

“Miscuglio di peperoni dolci”, o una denominazione equivalente, nel caso di miscugli di peperoni dolci di tipi commerciali e/o colori nettamente diversi; se il prodotto non è visibile dall'esterno, occorre indicare i tipi commerciali e/o i colori e la quantità di ciascun prodotto presente nell'imballaggio.

C.   Origine del prodotto

Paese di origine (37) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di miscugli di peperoni dolci di tipi commerciali e/o colori nettamente diversi di origini diverse, l'indicazione dei rispettivi paesi di origine deve figurare accanto al nome del tipo commerciale e/o del colore.

D.   Caratteristiche commerciali

Categoria.

Calibro (se i prodotti sono calibrati) espresso dal diametro minimo e massimo oppure dal peso minimo e massimo.

Numero di frutti (facoltativo).

“Piccante” o una denominazione equivalente, laddove opportuno.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 9:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER L'UVA DA TAVOLA

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica all'uva da tavola delle varietà (cultivar) derivanti dalla Vitis vinifera L., destinata ad essere fornita allo stato fresco al consumatore, ad esclusione dell'uva da tavola destinata alla trasformazione industriale.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che l'uva da tavola deve presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i grappoli e gli acini devono essere:

sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

praticamente privi di parassiti,

praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti,

privi di umidità esterna anormale,

privi di odore e/o sapore estranei.

Inoltre gli acini devono essere:

interi,

ben formati,

sviluppati normalmente.

La pigmentazione dovuta al sole non costituisce un difetto.

Lo sviluppo e lo stato dell'uva da tavola devono essere tali da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse, e

l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Requisiti di maturazione

Il succo degli acini deve presentare un indice rifrattometrico (38) corrispondente almeno a:

12° Brix per le varietà Alphonse Lavallée, Cardinal e Victoria,

13° per tutte le altre varietà con semi,

14° Brix per tutte le varietà senza semi.

Tutte le varietà devono inoltre presentare un rapporto zucchero-acidità soddisfacente.

C.   Classificazione

L'uva da tavola è classificata nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria “Extra”

Le uve da tavola di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà, tenuto conto della zona di produzione.

Gli acini devono essere sodi, ben attaccati, distribuiti uniformemente sul graspo e praticamente ricoperti della loro pruina.

Essi non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio.

ii)   Categoria I

Le uve da tavola di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà, tenuto conto della zona di produzione.

Gli acini devono essere sodi, ben attaccati e, nella misura del possibile, ricoperti della loro pruina. Essi possono tuttavia essere distribuiti sul graspo meno uniformemente che nella categoria “Extra”.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:

un lieve difetto di forma,

lievi difetti di colorazione,

leggerissime bruciature da sole, che interessino solo l'epidermide.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende l'uva da tavola che non può essere classificata nelle categorie superiori, ma che corrisponde alle caratteristiche minime sopra definite.

I grappoli possono presentare lievi difetti di forma, di sviluppo e di colorazione, purché le caratteristiche essenziali della varietà, tenuto conto della zona di produzione, non ne siano alterate.

Gli acini devono essere sufficientemente sodi e sufficientemente attaccati e, nella misura del possibile, ricoperti della loro pruina. Essi possono tuttavia essere distribuiti sul graspo meno uniformemente che nella categoria I.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché le uve da tavola conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

difetti di forma,

difetti di colorazione,

lievi bruciature da sole solo sull'epidermide,

lievi ammaccature,

lievi difetti dell'epidermide.

III.   DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal peso del grappolo.

Il peso minimo per grappolo è di 75 g. Questa disposizione non si applica agli imballaggi contenenti porzioni singole.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in peso, di grappoli non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)   Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in peso, di grappoli non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né i requisiti minimi, oppure da prodotti affetti da marciume.

Oltre alle tolleranze suddette è ammesso un massimo del 10 per cento, in peso, di acini sciolti, ossia staccati dal grappolo, a condizione che siano sani e interi.

iii)   Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in peso, di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria né ai requisiti minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

Oltre alle tolleranze suddette è ammesso un massimo del 10 per cento, in peso, di acini sciolti, ossia staccati dal grappolo, a condizione che siano sani e interi.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in peso, di grappoli non rispondenti ai requisiti di calibro. In ciascun imballaggio destinato alla vendita è autorizzato un grappolo di peso inferiore a 75 g per consentire di raggiungere il peso indicato, a condizione che soddisfi tutti gli altri requisiti della categoria indicata.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto grappoli della stessa origine, varietà e qualità e dello stesso grado di maturazione.

Per la categoria “Extra”, i grappoli devono essere di colorazione e di grandezza grosso modo uniformi.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di varietà nettamente diverse di uve da tavola, a condizione che siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà, all'origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

L'uva da tavola deve essere condizionata in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carte o marchi, recanti indicazioni commerciali è autorizzato a condizione che la stampa o l'etichettatura siano realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali.

Gli imballaggi devono essere privi di corpi estranei, salvo presentazione speciale comportante un frammento di tralcio aderente al raspo del grappolo e non eccedente 5 cm di lunghezza.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio (39) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.   Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine,

solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

“Uva da tavola”, se il contenuto non è visibile dall'esterno,

Nome della varietà. Nel caso di un miscuglio di uve da tavola di varietà nettamente diverse, i nomi di ciascuna delle varietà.

C.   Origine del prodotto

Paese di origine (40) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di un miscuglio di uve da tavola di varietà nettamente diverse e di diversa origine, l'indicazione di ciascun paese di origine deve figurare accanto al nome della varietà corrispondente.

D.   Caratteristiche commerciali

Categoria.

“Grappoli di peso inferiore a 75 g per porzioni singole”, se opportuno.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE 10:   NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I POMODORI

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai pomodori delle varietà (cultivar) derivate da Solanum lycopersicum L. destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i pomodori destinati alla trasformazione industriale.

Si distinguono quattro tipi commerciali di pomodori:

“tondi”,

“costoluti”,

“oblunghi” o “allungati”,

pomodori “ciliegia/cocktail” (varietà in miniatura) di tutti i tipi.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i pomodori devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i pomodori devono essere:

interi,

sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

di aspetto fresco,

praticamente privi di parassiti,

esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti,

privi di umidità esterna anormale,

privi di odore e/o sapore estranei.

Nel caso dei pomodori a grappolo, gli steli devono essere freschi, sani, puliti, privi di foglie o di sostanze estranee visibili.

Lo sviluppo e lo stato dei pomodori devono essere tali da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse, e

l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Requisiti di maturazione

Lo sviluppo e lo stato di maturazione dei pomodori devono essere tali da consentire il proseguimento del processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.

C.   Classificazione

I pomodori sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria “Extra”

I pomodori di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

I pomodori non devono avere il “dorso verde” o altri difetti, salvo leggerissime alterazioni superficiali dell'epidermide che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio.

ii)   Categoria I

I pomodori di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

Essi non devono presentare screpolature o il “dorso verde”.

Sono ammessi i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:

un lieve difetto di forma e di sviluppo,

lievi difetti di colorazione,

lievi difetti dell'epidermide,

leggerissime ammaccature.

Inoltre, i pomodori “costoluti” possono presentare:

screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 1 cm,

protuberanze non eccessive,

un piccolo ombelico senza formazioni legnose,

cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 1 cm2,

una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura) di lunghezza non eccedente i due terzi del diametro massimo del frutto.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende i pomodori che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono essere sufficientemente sodi (benché leggermente meno sodi rispetto a quelli della categoria I) e non devono presentare screpolature non cicatrizzate.

Sono ammessi i seguenti difetti, che non devono tuttavia pregiudicare le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione dei pomodori:

difetti di forma e di sviluppo,

difetti di colorazione,

difetti dell'epidermide o ammaccature che non devono tuttavia danneggiare gravemente il frutto,

screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 3 cm per i pomodori “tondi”, “costoluti” o “oblunghi”.

Inoltre, i pomodori “costoluti” possono presentare:

protuberanze più marcate rispetto alla categoria I, senza che vi sia deformità,

un ombelico,

cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 1 cm2,

una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura).

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale all'asse del frutto, in funzione del peso oppure del numero di frutti.

Le disposizioni che seguono non si applicano ai pomodori a grappolo e sono facoltative per:

i pomodori “ciliegia/cocktail” inferiori ai 40 mm di diametro,

i pomodori costoluti di forma irregolare, e

la categoria II.

Per garantire un calibro omogeneo, la differenza di calibro tra i frutti di uno stesso imballaggio non deve superare:

a)

per i pomodori calibrati secondo il diametro:

10 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è < 50 mm,

15 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è ≥ 50 mm ma < 70 mm,

20 mm, se il diametro del frutto più piccolo (secondo l'indicazione dell'imballaggio) è ≥ 70 mm ma < 100 mm,

non vi sono limiti di differenza per i frutti di diametro ≥ 100 mm.

Se si applicano codici di calibro, occorre rispettare i codici e gli intervalli riportati nella tabella che segue:

Codice di calibro

Diametro (mm)

0

≤ 20

1

> 20 ≤ 25

2

> 25 ≤ 30

3

> 30 ≤ 35

4

> 35 ≤ 40

5

> 40 ≤ 47

6

> 47 ≤ 57

7

> 57 ≤ 67

8

> 67 ≤ 82

9

> 82 ≤ 102

10

> 102

b)

Nel caso dei pomodori calibrati secondo il peso o il numero, la differenza di calibro deve essere in linea con la differenza di cui alla lettera a).

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In tutte le fasi della commercializzazione sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o in peso, di pomodori non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All'interno di tale tolleranza al massimo lo 0,5 % del totale può essere costituito da prodotti che soddisfano le caratteristiche della categoria II.

ii)   Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pomodori non corrispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All'interno di tale tolleranza al massimo l'1 % del totale può essere costituito da prodotti che non soddisfano le caratteristiche della categoria II né le caratteristiche minime, oppure da prodotti affetti da marciume.

Nel caso dei pomodori a grappolo è ammesso il 5 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo.

iii)   Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pomodori non corrispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

Nel caso dei pomodori a grappolo è ammesso il 10 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o in peso, di pomodori che non soddisfano i requisiti di calibro.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere pomodori della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato).

I pomodori delle categorie “Extra” e I devono essere praticamente omogenei per quanto riguarda la maturazione e la colorazione. Inoltre, per i pomodori “oblunghi”, la lunghezza deve essere sufficientemente uniforme.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di pomodori di colori, varietà e/o tipi commerciali nettamente diversi a condizione che siano omogenei quanto alla qualità e, per ciascun colore, varietà e/o tipo commerciale, all'origine. L'omogeneità di calibro non è obbligatoria.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

I pomodori devono essere condizionati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da non provocare alterazioni esterne od interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi contenenti indicazioni commerciali è autorizzato, purché la stampa o l'etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti superficiali. Le informazioni applicate sui singoli frutti con tecnologia laser non devono causare difetti della polpa o della buccia.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio (41) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A.   Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente. Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine,

solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B.   Natura del prodotto

“Pomodori” o “pomodori a grappolo” e il tipo commerciale, “pomodori ciliegia/cocktail” o “pomodori ciliegia/cocktail a grappolo”) o nome equivalente per le altre varietà in miniatura se il contenuto non è visibile dall'esterno.

“Miscuglio di pomodori”, o una denominazione equivalente, nel caso di miscugli di pomodori di varietà, tipi commerciali e/o colori nettamente diversi; se il prodotto non è visibile dall'esterno, occorre indicare i colori, le varietà e/o i tipi commerciali e la quantità di ciascun prodotto presente nell'imballaggio;

nome della varietà (facoltativo).

C.   Origine del prodotto

Paese di origine (42) ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di miscugli di pomodori di colori, varietà e/o tipi commerciali nettamente diversi e di origini diverse, l'indicazione dei rispettivi paesi di origine deve figurare accanto al nome del colore, della varietà e/o del tipo commerciale.

D.   Caratteristiche commerciali

Categoria.

Calibro (in caso prodotti calibrati) espresso:

dal diametro minimo e massimo, oppure

dal peso minimo e massimo, oppure

dal codice di calibro specificato nella sezione III, oppure

dal numero seguito dal diametro minimo e massimo.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

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(1)  Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

(2)  Indicare il nome completo o comunemente usato.

(3)  Un elenco non esaustivo delle varietà classificate secondo il criterio della colorazione e della rugginosità figura nell'appendice della presente norma.

(4)  Le varietà contrassegnate da una “R” nell'appendice della presente norma sono esentate dalle disposizioni sulla rugginosità.

(5)  Un elenco non esaustivo delle varietà classificate secondo il criterio della colorazione e della rugginosità figura nell'appendice della presente norma.

(6)  Le varietà contrassegnate da una “R” nell'appendice della presente norma sono esentate dalle disposizioni sulla rugginosità.

(7)  Le varietà contrassegnate da una “R” nell'appendice della presente norma sono esentate dalle disposizioni sulla rugginosità.

(8)  Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

(9)  Calcolo secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

(10)  Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

(11)  Il nome commerciale può essere un marchio commerciale per il quale è stata chiesta od ottenuta la protezione o qualsiasi altra denominazione di vendita.

(12)  Indicare il nome completo o comunemente usato.

(13)  Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

(14)  Per le varietà Mandora e Minneola il rapporto minimo zucchero/acidità è 6,0:1 sino alla fine della campagna di commercializzazione che inizia il 1o gennaio 2023.

(15)  I calibri inferiori a 45 mm si riferiscono esclusivamente alle clementine.

(16)  L'impiego di agenti conservanti o di qualunque altra sostanza chimica che possa conferire all'epidermide del frutto un odore estraneo è autorizzato solo se conforme alle disposizioni vigenti nell'Unione europea.

(17)  L'impiego di agenti conservanti o di qualunque altra sostanza chimica che possa conferire all'epidermide del frutto un odore estraneo è autorizzato solo se conforme alle disposizioni vigenti nell'Unione europea.

(18)  Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

(19)  Indicare il nome completo o comunemente usato.

(20)  Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

(21)  Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

(22)  Indicare il nome completo o comunemente usato.

(23)  Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

(24)  Indicare il nome completo o comunemente usato.

(25)  Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

(26)  Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

(27)  Indicare il nome completo o comunemente usato.

(28)  Un elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e delle varietà estive figura nell'appendice della presente norma.

(29)  Un elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e delle varietà estive figura nell'appendice della presente norma.

(30)  Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

(31)  Il nome commerciale può essere un marchio commerciale per il quale è stata chiesta od ottenuta la protezione o qualsiasi altra denominazione di vendita.

(32)  Indicare il nome completo o comunemente usato.

(33)  Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

(34)  Indicare il nome completo o comunemente usato.

(35)  Certi peperoni dolci possono avere sapore piccante.

(36)  Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

(37)  Indicare il nome completo o comunemente usato.

(38)  Calcolato secondo la Guida ai test oggettivi dell'OCSE, disponibile all'indirizzo: http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.

(39)  Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

(40)  Indicare il nome completo o comunemente usato.

(41)  Queste disposizioni non si applicano agli imballaggi di vendita presentati in imballaggi. Si applicano invece agli imballaggi di vendita presentati separatamente.

(42)  Indicare il nome completo o comunemente usato.


19.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/59


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/429 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le risorse naturali di minerali presentano un notevole potenziale di sviluppo ma, in zone di conflitto o ad alto rischio, possono servire a finanziare l'insorgere di conflitti violenti o alimentarli, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In tali zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace, lo sviluppo e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/821 stabilisce, per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro, obblighi in materia di dovere di diligenza che si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il regolamento è concepito per garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione nonché delle fonderie e delle raffinerie che si riforniscono in zone di conflitto o ad alto rischio.

(3)

Esistono già diversi regimi su base volontaria per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento con obiettivi identici o analoghi a quelli del regolamento (UE) 2017/821. Il regolamento (UE) 2017/821 prevede la possibilità per la Commissione di riconoscere i regimi che, se applicati efficacemente da un importatore dell'Unione di minerali o di metalli, consentono a quest'ultimo di rispettare tale regolamento.

(4)

È pertanto necessario definire la metodologia e i criteri che la Commissione è tenuta ad applicare per stabilire se ad un regime debba essere concesso il riconoscimento da parte della Commissione.

(5)

Il considerando 14 del regolamento (UE) 2017/821 stabilisce, tra l'altro, che i requisiti relativi ai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dovrebbero uniformarsi alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e rispettare requisiti procedurali quali l'impegno dei soggetti interessati, il meccanismo di trattamento dei reclami e la reattività. Il suddetto considerando stabilisce inoltre che agli importatori dell'Unione incombe la responsabilità individuale di rispettare gli obblighi in materia di dovere di diligenza, a prescindere dal fatto che siano membri di un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione.

(6)

I requisiti del regolamento (UE) 2017/821 sono coerenti con le Linee guida dell'OCSE. Al fine di garantire la coerenza anche tra il presente regolamento e i lavori dell'OCSE, la metodologia dell'OCSE per la valutazione della conformità dei programmi dell'industria alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (la «metodologia dell'OCSE») dovrebbe fungere da base per la metodologia della Commissione e per i criteri utilizzati ai fini della valutazione e del riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

(7)

La Commissione dovrebbe, se del caso, consultare il segretariato dell'OCSE prima di ultimare la valutazione delle domande di riconoscimento e fornirgli la possibilità di elaborare un parere sul progetto di relazione e sulle conclusioni preliminari.

(8)

Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento (UE) 2017/821 in tutta l'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto condividere le informazioni sulle domande di riconoscimento e sulla loro valutazione con le autorità competenti degli Stati membri, in modo da fornire a dette autorità la possibilità di contribuire efficacemente alla valutazione della Commissione.

(9)

L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/821 prescrive alla Commissione di tenere conto delle differenti pratiche vigenti nel settore interessato da un regime e di prendere in considerazione anche il metodo e l'approccio basato sul rischio utilizzati dal regime per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, come pure i risultati ottenuti.

(10)

Il presente regolamento non riguarda la verifica di regimi già riconosciuti, né i requisiti relativi a modifiche dei regimi nel tempo: tali aspetti sono disciplinati dall'articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/821.

(11)

L'Unione dovrebbe adoperarsi per collaborare, se del caso, con altre giurisdizioni per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di regimi per l'esercizio del dovere di diligenza che siano coerenti con le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento fissa le norme relative alla metodologia e ai criteri che consentono alla Commissione di valutare se i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro agevolino il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2017/821 da parte degli operatori economici e di riconoscere tali regimi, a norma dell'articolo 8 di tale regolamento.

2.   Il presente regolamento si applica solo a regimi o parti di regimi che riguardano i metalli e i minerali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/821, come indicato nell'allegato 1 del medesimo regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) 2017/821.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   «regime»: «regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento» o «regime sul dovere di diligenza», come definito all'articolo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2017/821;

b)   «richiedente»: il soggetto che ha presentato o intende presentare una domanda di riconoscimento di un regime;

c)   «titolari dei regimi»: i soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/821;

d)   «operatori economici partecipanti al regime»: le persone fisiche o giuridiche che sono oggetto di un audit in conformità dei requisiti del regime o che sono altrimenti associate o partecipano al regime in modo da essere tenute a rispettarne le norme e le strategie;

e)   «metodologia OCSE»: la metodologia dell'OCSE per la valutazione della conformità dei programmi dell'industria alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, compreso l'allegato, pubblicata con la nota OCSE «COM/DAF/INV/DCD/DAC (2018) 1»;

f)   «principi generali in materia di dovere di diligenza»: i principi di cui all'allegato 1, sezione A, della metodologia dell'OCSE;

g)   «domanda reiterata»:

i)

una domanda relativa a un regime per il quale in precedenza è già stata presentata almeno una domanda che è stata dichiarata irricevibile o è stata respinta o ritirata;

ii)

una domanda relativa a un regime il cui riconoscimento è stato revocato dalla Commissione;

h)   «condizioni generali per il riconoscimento»: le condizioni di cui all'articolo 4;

i)   «criteri specifici di valutazione»: i criteri di cui all'articolo 5.

2.   Ai fini del presente regolamento, il termine «programma dell'industria» (industry programme) utilizzato nella metodologia dell'OCSE ha lo stesso significato del termine «regime».

Articolo 3

Requisiti per la ricevibilità delle domande

1.   I titolari dei regimi possono presentare domanda affinché i regimi da essi sviluppati e controllati siano riconosciuti dalla Commissione a norma del presente articolo.

2.   Per essere ricevibili, le domande devono contenere le seguenti informazioni:

a)

l'identità del richiedente;

b)

il nome e i dati di contatto della persona che sarà responsabile ai fini della valutazione e sarà pertanto la persona di contatto della Commissione;

c)

una descrizione delle finalità del regime, i metalli e i minerali cui si applica il regime, i tipi di operatori economici che partecipano al regime e la parte della catena di valore in cui detti operatori economici sono attivi;

d)

informazioni riguardanti la portata della domanda, volte a precisare se la domanda si riferisce ad una parte specifica di un regime o ad una parte specifica della catena di valore o della catena di approvvigionamento;

e)

elementi di prova atti a dimostrare che la concezione delle strategie e delle norme del regime è conforme ai principi dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento stabiliti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/821, conformemente al quadro in cinque fasi descritto nell'allegato 1 delle Linee guida dell'OCSE;

f)

un elenco degli operatori economici che partecipano al regime e di altri soggetti che sono membri del regime o ad esso altrimenti associati;

g)

se disponibile, qualsiasi altra valutazione del regime, tra cui autovalutazioni, valutazioni da parte delle autorità competenti in un'altra giurisdizione e valutazioni da parte di terzi;

h)

se del caso, la relazione tra la domanda e domande precedenti.

3.   I richiedenti possono includere qualsiasi altra informazione che ritengano pertinente.

4.   Entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della domanda, la Commissione stabilisce se la domanda è ricevibile e ne informa il richiedente.

5.   Se la Commissione ritiene che gli elementi di prova di cui al paragrafo 2, lettera e), sono stati forniti ma che mancano altre informazioni di cui al paragrafo 2, essa ne informa il richiedente in tempo utile e, in ogni caso, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 4, invitandolo a completare la domanda entro 30 giorni di calendario.

6.   Se la Commissione ritiene che gli elementi di prova di cui al paragrafo 2, lettera e), non sono stati forniti, o se il richiedente non completa la domanda entro la scadenza del termine fissato a norma del paragrafo 5, la Commissione dichiara la domanda irricevibile, ne informa il richiedente e non procede oltre nella valutazione della domanda.

7.   Presentando una domanda i titolari dei regimi accettano che i regimi siano sottoposti alla valutazione di cui al presente regolamento. I richiedenti possono tuttavia ritirare la domanda in qualsiasi momento.

Articolo 4

Condizioni generali per il riconoscimento dell'equivalenza

1.   È concesso il riconoscimento dell'equivalenza a un regime se i suoi principi generali in materia di dovere di diligenza, i requisiti che esso prevede per gli operatori economici che vi partecipano e le responsabilità specifiche del regime stesso sono in linea con i requisiti applicabili del regolamento (UE) 2017/821.

2.   I requisiti di cui al paragrafo 1 si considerano soddisfatti se la Commissione, sulla base della sua valutazione di tutti i criteri specifici applicabili che tenga conto sia delle strategie e delle norme del regime sia della loro attuazione, ritiene che siano soddisfatte le condizioni affinché il regime possa essere classificato come «integralmente conforme» in conformità alle sezione 4 della metodologia OCSE.

Articolo 5

Criteri specifici di valutazione

1.   La Commissione valuta il regime in relazione agli specifici criteri applicabili di cui all'allegato 1 della metodologia dell'OCSE, in conformità degli articoli 6, 7 e 8.

2.   Per ogni singola valutazione la Commissione determina la pertinenza di ciascuno dei criteri specifici di cui all'allegato 1 della metodologia dell'OCSE tenendo conto della natura, della portata e delle caratteristiche specifiche del regime oggetto della valutazione. A tal fine la Commissione esamina l'applicabilità dei criteri specifici di cui all'allegato 1 della metodologia dell'OCSE. Qualora sia necessario per garantire che la valutazione corrisponde all'ambito di applicazione e ai requisiti del regolamento (UE) 2017/821 per quanto riguarda, tra l'altro, il tipo di soggetti tenuti a rispettare gli obblighi di tale regolamento, la Commissione può inoltre esaminare la deviazione dai criteri specifici di cui all'allegato 1 della metodologia dell'OCSE.

Articolo 6

Completamento delle informazioni fornite nella domanda, in modo da consentire la valutazione dei criteri specifici

1.   Se del caso, la Commissione integra le informazioni contenute nelle domande ricevibili al fine di poter effettuare la valutazione dei criteri specifici applicabili di cui all'articolo 5, paragrafo 2. In particolare, la Commissione può avvalersi di:

a)

analisi dei documenti che la Commissione ritiene pertinenti, quali statuti del regime o documenti equivalenti e altri documenti strategici; mandati dei pertinenti comitati del regime; relazioni di audit riguardanti gli operatori economici che partecipano al regime; relazioni di esperti e di soggetti interessati; qualsiasi altra valutazione del regime, tra cui autovalutazioni, valutazioni da parte delle autorità competenti in un'altra giurisdizione e valutazioni da parte di terzi; nonché qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla gestione del regime;

b)

colloqui con i rappresentanti del regime, con i dirigenti degli operatori economici che partecipano al regime, con i revisori dei conti e con altri soggetti interessati;

c)

partecipazione ad audit riguardanti gli operatori economici che partecipano al regime, realizzati da terzi per verificare la conformità ai requisiti del regime stesso, osservazione di tali audit e valutazione delle corrispondenti relazioni di audit.

2.   Nel dare attuazione al paragrafo 1, la Commissione può invitare il richiedente a presentare ogni ulteriore informazione o documentazione e a facilitare i colloqui e la partecipazione ad audit realizzati da terzi.

3.   La Commissione stabilisce quali informazioni supplementari siano necessarie al fine di poter effettuare la valutazione di tutti i criteri specifici applicabili. A tale scopo la Commissione può tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione 2 della metodologia dell'OCSE.

Articolo 7

Metodologia per la valutazione dei criteri specifici

1.   Nella valutazione di ogni criterio specifico applicabile si esamina sia la concezione delle strategie e delle norme del regime sia l'attuazione delle stesse da parte del regime, conformemente alla sezione 3.2 della metodologia dell'OCSE.

2.   La Commissione stabilisce se un regime è «integralmente conforme», «parzialmente conforme» o «non conforme» alla totalità dei criteri specifici applicabili, conformemente alla sezione 3.2 della metodologia dell'OCSE.

3.   Nella valutazione dei criteri specifici applicabili non si tiene conto di eventuali strategie, norme, attività e altri aspetti di un regime che non riguardano il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di minerali e metalli oggetto del regolamento (UE) 2017/821, né si tiene conto di strategie e altre informazioni riguardanti imprese che non rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento, a meno che non sia esplicitamente richiesto nella domanda e approvato dalla Commissione.

4.   Nell'esaminare la domanda la Commissione può prendere in considerazione qualsiasi valutazione del regime potenzialmente pertinente, effettuata da terzi credibili, anche se tale valutazione non è inclusa nella domanda.

5.   Nella valutazione dei criteri specifici applicabili in relazione ai quali il regime si basa interamente o parzialmente su strategie, norme e attività di un altro regime o di un soggetto analogo esterno al richiedente, si esamina:

a)

se il regime abbia effettuato una valutazione credibile di tali soggetti e in che modo tali valutazioni sono o saranno mantenute pertinenti e aggiornate nel tempo, e

b)

se tali soggetti siano regimi che hanno ottenuto il riconoscimento dell'equivalenza ai sensi del presente regolamento.

Articolo 8

Relazione di valutazione

1.   La Commissione elabora una relazione sulla sua valutazione in cui esamina se il regime rispetti le condizioni generali per il riconoscimento e i criteri specifici applicabili. La relazione è completata a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Il progetto di relazione è trasmesso al richiedente, cui sono concessi 15 giorni di calendario per presentare osservazioni.

3.   Dopo aver esaminato le osservazioni trasmesse dal richiedente la Commissione consulta, se del caso, il segretariato dell'OCSE in merito al progetto di relazione e può fornire a quest'ultimo i documenti giustificativi necessari affinché possa formulare il suo parere. La Commissione invita il segretariato dell'OCSE a presentare il suo parere entro 30 giorni di calendario. Il parere riguarda in particolare la valutazione delle condizioni generali per il riconoscimento e dei criteri specifici.

4.   La Commissione completa la relazione entro nove mesi dalla data in cui ha dichiarato ricevibile la domanda a norma dell'articolo 3, a meno che non comunichi al richiedente in anticipo che completerà la relazione ad una data successiva.

Articolo 9

Procedura successiva alle conclusioni in merito alle condizioni generali per il riconoscimento

1.   Se ritiene che le condizioni generali per il riconoscimento dell'equivalenza siano soddisfatte sulla base della metodologia di valutazione di cui al presente regolamento, la Commissione segue la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/821.

2.   Se ritiene che le condizioni generali per il riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 4 non siano soddisfatte, la Commissione ne informa il richiedente e le autorità competenti degli Stati membri e fornisce al richiedente una copia della relazione di valutazione definitiva di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 10

Domande reiterate

1.   Una domanda reiterata non può essere presentata prima che siano trascorsi 12 mesi dalla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, o dalla notifica di cui all'articolo 3, paragrafo 6, o dal ritiro della domanda precedente.

2.   In deroga al paragrafo 1, una domanda reiterata riguardante lo stesso regime può essere presentata tre mesi dopo le notifiche di cui al paragrafo 1 qualora per soddisfare le condizioni generali per il riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 4 sia sufficiente un miglioramento della classificazione per meno del 10 per cento dei criteri specifici applicabili.

3.   Nelle domande reiterate sono fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche se una parte di tali informazioni era inclusa in domande precedenti.

4.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, una domanda reiterata relativa a un regime che è stato oggetto di una domanda precedentemente respinta contiene informazioni dettagliate in merito a tutte le misure adottate per quanto riguarda i criteri specifici che la Commissione non ha ritenuto «integralmente conformi» nella sua valutazione dell'ultima domanda respinta.

Articolo 11

Misure adottate a norma dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/821

1.   Quando applica l'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/821, la Commissione segue le fasi descritte ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   Nei casi in cui la Commissione individua carenze in un regime riconosciuto, ne dà notifica al titolare del regime e concede a quest'ultimo da tre a sei mesi per adottare misure correttive. Tale periodo può essere prorogato dalla Commissione tenendo conto della natura delle carenze.

3.   Il titolare del regime notifica alla Commissione le misure correttive adottate entro il termine stabilito a norma del paragrafo 2. La notifica comprende prove documentate di tali misure correttive.

4.   La Commissione non avvia la procedura per la revoca del riconoscimento di cui all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/821 prima della scadenza del termine stabilito a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 12

Trasparenza e riservatezza

1.   La Commissione istituisce un registro dei regimi cui ha concesso il riconoscimento dell'equivalenza e lo mette a disposizione del pubblico. La Commissione provvede affinché il registro sia aggiornato in modo tempestivo, ogniqualvolta essa conceda o revochi il riconoscimento dell'equivalenza.

2.   La relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è messa a disposizione del pubblico se la Commissione concede ad un regime il riconoscimento dell'equivalenza. Anche il parere del segretariato dell'OCSE sul progetto di relazione è messo a disposizione del pubblico, a meno che il segretariato dell'OCSE non chieda che resti riservato.

3.   La Commissione garantisce che le informazioni considerate riservate dalla Commissione stessa, dal richiedente o da qualsiasi persona fisica o giuridica che contribuisce alla valutazione a norma del presente regolamento sono trattate in conformità al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Articolo 13

Cooperazione e sostegno

1.   I richiedenti provvedono affinché la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare i criteri specifici, anche agevolando i colloqui con gli operatori economici partecipanti e la partecipazione ad audit realizzati da terzi.

2.   La Commissione termina o sospende la sua valutazione se il richiedente non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 1 e ne dà notifica al richiedente di conseguenza. Nella notifica sono indicati i motivi in base ai quali la Commissione ha terminato o sospeso la sua valutazione. Se la Commissione termina o sospende la valutazione, il titolare del regime può presentare una domanda reiterata non prima di 12 mesi dopo la data della notifica.

3.   La Commissione condivide le informazioni con le autorità competenti degli Stati membri designate conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/821, in modo da consentire loro di contribuire con efficacia alla sua valutazione ai sensi del presente regolamento e di esercitare la loro responsabilità per l'attuazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821.

In particolare la Commissione:

a)

informa le autorità competenti degli Stati membri dei titolari di regimi che hanno chiesto il riconoscimento a norma dell'articolo 3 e le invita a presentare tutte le informazioni e le valutazioni pertinenti ai fini della valutazione;

b)

su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro, mette a disposizione di tale autorità la domanda completa;

c)

esamina tutte le informazioni pertinenti per la valutazione di una domanda a norma del presente regolamento fornite dalle autorità competenti degli Stati membri;

d)

esamina tutte le informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri in relazione alle carenze dei regimi individuate dalla Commissione e informa tali autorità delle notifiche effettuate in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3.

4.   La Commissione aggiorna il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente regolamento, ove opportuno, ed esamina tutte le informazioni pertinenti per la sua attuazione che il Parlamento europeo le trasmette.

5.   Oltre alla consultazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, la Commissione può consultare il segretariato dell'OCSE o chiedere il suo sostegno nell'esercizio delle proprie responsabilità ai sensi del presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


19.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/66


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/430 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l'esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I (parte FCL), sottoparte B, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) sono stabiliti i requisiti per ottenere una licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL - Light aircraft pilot licence).

(2)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 bis, punto 3), del regolamento (UE) n. 1178/2011 fino all'8 aprile 2020 gli Stati membri possono applicare norme nazionali in materia di licenze che permettono di accedere ad alcuni privilegi di pilota con anticipo rispetto alla LAPL. Tali norme nazionali sulle licenze servono anche ad offrire un addestramento LAPL di tipo modulare e il completamento di determinati corsi modulari consente l'accesso anticipato ad alcuni privilegi prima del rilascio di una LAPL.

(3)

Gli Stati membri che applicano tale addestramento LAPL modulare hanno riferito alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») che questo contribuisce alla promozione degli sport aerei e delle attività di pilotaggio ricreative. Ciò è in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l'aviazione generale, che mira a creare un sistema di regolamentazione più proporzionato, flessibile e proattivo (3).

(4)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1178/2011 gli Stati membri possono autorizzare, a determinate condizioni, gli allievi pilota a pilotare senza supervisione un velivolo monomotore a pistoni con una massa al decollo non superiore a 2 000 kg prima del rilascio di una LAPL.

(5)

Al fine di promuovere un sistema di regolamentazione più flessibile per l'aviazione generale, è opportuno modificare l'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1178/2011 per consentire agli Stati membri di autorizzare gli allievi pilota che seguono un corso di addestramento LAPL ad esercitare senza supervisione privilegi limitati dopo il completamento di determinati corsi modulari, tenendo conto della formazione necessaria per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire prima di soddisfare tutti i requisiti necessari per il rilascio di una LAPL per velivoli, elicotteri, alianti o palloni liberi.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero informare periodicamente la Commissione e l'Agenzia se rilasciano tali autorizzazioni ad allievi pilota a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1178/2011 ed essi dovrebbero monitorare tali autorizzazioni per mantenere un livello accettabile di sicurezza aerea.

(7)

È inoltre opportuno modificare l'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1178/2011 al fine di prorogare il periodo in cui gli Stati membri possono autorizzare l'esercizio di specifici privilegi limitati per pilotare velivoli secondo le regole del volo strumentale prima che il pilota abbia soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di un'abilitazione al volo strumentale. Tale proroga è necessaria in attesa dell'introduzione di un'abilitazione al volo strumentale di base.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono state suggerite nel parere n. 08/2017 rilasciato dall'Agenzia a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Uno Stato membro può autorizzare gli allievi pilota che seguono un corso di addestramento LAPL ad esercitare senza supervisione privilegi limitati prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una LAPL alle seguenti condizioni:

a)

la portata dei privilegi è basata su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, tenendo conto della formazione necessaria per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;

b)

i privilegi sono limitati a:

i)

la totalità o parte del territorio nazionale dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione;

ii)

l'aeromobile immatricolato nello Stato membro che rilascia l'autorizzazione;

iii)

velivoli ed elicotteri, se sono aeromobili monomotore a pistoni con una massa al decollo non superiore a 2 000 kg, alianti e palloni liberi;

c)

per l'addestramento effettuato nel quadro dell'autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione che chiede il rilascio di una LAPL riceve crediti che sono determinati dallo Stato membro sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione di addestramento autorizzata (ATO) o di un'organizzazione di addestramento dichiarata (DTO);

d)

ogni tre anni lo Stato membro presenta alla Commissione e all'Agenzia relazioni periodiche e valutazioni del rischio per la sicurezza;

e)

gli Stati membri monitorano l'utilizzo delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo al fine di garantire un livello accettabile di sicurezza aerea e adottano misure adeguate qualora venga riscontrato un aumento del rischio per la sicurezza o qualsiasi altro problema di sicurezza.»;

2)

al paragrafo 8, nella frase introduttiva, la data «8 aprile 2019» è sostituita dalla data «8 aprile 2021».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).


19.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/431 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2019

recante duecentonovantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

(2)

Il 13 marzo 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, all'elenco «Persone fisiche», i dati identificativi della voce:

«Hamza Usama Muhammad bin Laden. Data di nascita: 9.5.1989. Luogo di nascita: Gedda, Arabia Saudita. Cittadinanza: saudita. Altre informazioni: (a) figlio di Osama bin Laden (deceduto); (b) annunciato da Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri come membro ufficiale di Al-Qaeda. Ha incitato i seguaci di Al-Qaeda a commettere attentati terroristici. È considerato il successore più probabile di al-Zawahiri. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 28.2.2019.»

sono sostituiti dal seguente:

«Hamza Usama Muhammad bin Laden. Data di nascita: 9.5.1989. Luogo di nascita: Gedda, Arabia Saudita. Altre informazioni: (a) figlio di Osama bin Laden (deceduto); (b) annunciato da Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri come membro ufficiale di Al-Qaeda. Ha incitato i seguaci di Al-Qaeda a commettere attentati terroristici. È considerato il successore più probabile di al-Zawahiri. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 28.2.2019.»


19.3.2019   

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L 75/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/432 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 13 marzo 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare quattro voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Le voci seguenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse:

«46.

GENERAL ESTABLISHMENT FOR MAIN OUT PALL DRAIN. Indirizzo: P.O. Box 113, Nassiriyah, Iraq.»

«98.

NATIONAL TOBACCO STATE COMPANY (alias NATIONAL TOBACCO STATE ENTERPRISE). Indirizzo: P.O. Box 6, Arbil, Iraq.»

«145.

STATE ENTERPRISE FOR PETROCHEMICAL INDUSTRIES. Indirizzo: Khor Al Zubair, P.O. Box 933, Basrah, Iraq.»

«147.

STATE ENTERPRISE FOR PULP AND PAPER INDUSTRIES. Indirizzo: P.O. Box 248, Hartha District, Basrah, Iraq.»


DECISIONI

19.3.2019   

IT

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L 75/72


DECISIONE (UE) 2019/433 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo all'aggiornamento degli allegati XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è stato concluso, a nome dell'Unione, in conformità della decisione 2016/839 del Consiglio (1) e il 1o luglio 2016 è entrato in vigore.

(2)

Diversi atti dell'Unione elencati negli allegati XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo («allegati») sono stati modificati o abrogati successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel giugno 2013. Pertanto, al fine di garantire un reale ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova agli atti dell'Unione una serie di atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono gli atti elencati in tali allegati dovrebbero essere aggiunti agli stessi, e determinate scadenze dovrebbero essere modificate per tenere conto dei progressi già compiuti dalla Repubblica di Moldova fino ad oggi nel processo di tale ravvicinamento.

(3)

A norma della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova (2), il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («Comitato») può aggiornare o modificare taluni allegati dell'accordo.

(4)

Il Comitato deve adottare le decisioni che aggiornano gli allegati. Tali decisioni sono vincolanti per l'Unione.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato riguardo all'aggiornamento degli allegati.

(6)

L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di Comitato la posizione di cui ai progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato è basata sui seguenti progetti di decisione acclusi alla presente decisione:

a)

decisione del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova riunito nella formazione «Commercio» riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari) dell'accordo;

b)

decisione del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova riunito nella formazione «Commercio» riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo;

c)

decisione del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova riunito nella formazione «Commercio» riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

V. GORANOV


(1)  Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28).

(2)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 40).


PROGETTO

DECISIONE N. …/… DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del …

riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare gli articoli 61, 249, 436, 438 e 449,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, («accordo») è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

Gli articoli 61 e 249 dell'accordo stabiliscono che la Repubblica di Moldova deve procedere a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali («acquis dell'Unione») di cui all'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari) dell'accordo («allegato XXVIII-A»).

(3)

L'acquis dell'Unione di cui all'allegato XXVIII-A concernente il riciclaggio di denaro ha subito un'evoluzione successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel giugno 2013. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato alla Repubblica di Moldova la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(4)

La Repubblica di Moldova continua il processo di ravvicinamento della propria legislazione all'acquis dell'Unione in conformità ai calendari e alle priorità stabiliti nell'allegato XXVIII-A. È perciò necessario aggiornare l'allegato XXVIII-A al fine di garantire che l'evoluzione dell'acquis dell'Unione ivi elencato concernente il riciclaggio di denaro venga integrata prontamente ed efficacemente nel processo di ravvicinamento in corso, conformemente all'articolo 449 dell'accordo.

(5)

La direttiva (UE) 2015/849 e il regolamento (UE) 2015/847 dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco di cui all'allegato XXVIII-A.

(6)

La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (4) dovrebbero essere rimosse dall'elenco di cui all'allegato XXVIII-A con effetto dal 26 giugno 2017.

(7)

L'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova («Consiglio di associazione») ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

(8)

A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

(9)

Con la decisione n. 3/2014 (5), il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, nella misura in cui il capo 6 non contenga disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di tali allegati. Il capo 6 non contiene alcuna disposizione specifica relativa all'aggiornamento o alla modifica degli allegati.

(10)

È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'allegato XXVIII-A,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari) dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il Comitato di associazione

Il presidente


(1)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU UE L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(2)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU UE L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

(3)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU UE L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(4)  Direttiva 2006/70/CE della Commissione, dell'1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU UE L 214 del 4.8.2006, pag. 29).

(5)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio (GU UE L 110 del 29.4.2015, pag. 40).

ALLEGATO

ALLEGATO XXVIII-A

NORME APPLICABILI AI SERVIZI FINANZIARI

La Repubblica di Moldova si impegna a provvedere nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/44/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/87/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio

Le associazioni di credito e risparmio della Repubblica di Moldova sono equiparate agli enti elencati all'articolo 2 di tale direttiva e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione della stessa direttiva

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/48/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/18/CE sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/49/CE, tranne quelle elencate di seguito, sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per quanto riguarda gli enti diversi dagli enti creditizi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, le disposizioni relative al capitale iniziale richiesto di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, articolo 6, all'articolo 7, lettere a), b) e c), all'articolo 8, lettere a), b) e c), e all'articolo 9, di tale direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/110/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

Calendario: le disposizioni della direttiva 94/19/CE, ad eccezione di quelle relative al livello minimo di indennizzo per ciascun depositante di cui all'articolo 7 di tale direttiva, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le disposizioni relative al livello minimo di indennizzo per ciascun depositante di cui all'articolo 7 della stessa direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari

Calendario: le disposizioni della direttiva 86/635/CEE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

Calendario: le disposizioni della direttiva 2001/65/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/51/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/46/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

Calendario: le disposizioni della direttiva 2001/24/CE sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/138/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 91/674/CEE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi (92/48/CEE)

Calendario: non pertinente.

Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/92/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/103/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/41/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/39/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/73/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1287/2006 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/71/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 809/2004 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/109/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/14/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

Calendario: le disposizioni della direttiva 97/9/CE, ad eccezione di quelle relative al livello minimo di indennizzo per ciascun investitore di cui all'articolo 4 della stessa direttiva, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le disposizioni di detta direttiva relative al livello minimo di indennizzo per ciascun investitore di cui all'articolo 4 della stessa direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/6/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/72/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/124/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/125/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 2273/2003 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/65/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/16/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/47/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

Calendario: le disposizioni della direttiva 98/26/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/44/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/64/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1781/2006 sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

PROGETTO

DECISIONE N. …/… DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del …

riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare gli articoli 102, 240, 436, 438 e 449,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

Gli articoli 102 e 240 dell'accordo stabiliscono che la Repubblica di Moldova deve procedere a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali («acquis dell'Unione») di cui all'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo («allegato XXVIII-B»).

(3)

L'acquis dell'Unione di cui all'allegato XXVIII-B ha subito un'evoluzione successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel giugno 2013. In particolare, l'Unione ha adottato i seguenti atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono gli atti elencati all'allegato XXVIII-B:

i)

regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (1);

ii)

decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (2);

iii)

decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell'11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE (3);

iv)

decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1o settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione (4);

v)

decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (5);

vi)

decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell'8 marzo 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (6);

vii)

decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione (7);

viii)

direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (8);

ix)

regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (9);

x)

regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati (10);

xi)

decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (11);

xii)

decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (12);

xiii)

decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (13);

xiv)

decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea (14);

decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (15);

decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (16), modificata dalla decisione di esecuzione 2011/251/UE;

xv)

decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione (17);

xvi)

decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500 – 2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (18);

xvii)

decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400 – 3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (19);

xviii)

decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875 – 5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) (20);

xix)

decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità (21);

xx)

decisione 2007/90/CE della Commissione, del 12 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/513/CE sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (22);

xxi)

decisione 2005/513/CE della Commissione, del 11 luglio 2005, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (23);

xxii)

decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione, dell'8 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (24);

xxiii)

decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (25);

xxiv)

decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (26);

xxv)

decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (27);

xxvi)

decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (28);

xxvii)

decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d'uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea (29);

xxviii)

decisione 2006/804/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency) (30);

xxix)

decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (31);

xxx)

decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (32);

xxxi)

decisione 2004/545/CE della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (33);

xxxii)

decisione 2009/343/CE della Commissione, del 21 aprile 2009, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (34);

xxxiii)

decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (35);

xxxiv)

decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (36);

xxxv)

decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) (37);

xxxvi)

direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (38).

(4)

La Repubblica di Moldova continua il processo di ravvicinamento della propria legislazione all'acquis dell'Unione in conformità ai calendari e alle priorità stabiliti nell'allegato XXVIII-B. Al fine di garantire una corretta armonizzazione della legislazione della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione, gli atti elencati al considerando 3 dovrebbero essere aggiunti all'elenco di cui all'allegato XXVIII-B e determinate scadenze dovrebbero essere modificate per tenere conto dei progressi già compiuti fino ad oggi dalla Repubblica di Moldova nel processo di tale ravvicinamento, conformemente all'articolo 449 dell'accordo.

(5)

L'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova («Consiglio di associazione») ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

(6)

A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

(7)

Con la decisione n. 3/2014 (39), il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, nella misura in cui il capo 6 non contenga disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di tali allegati. Il capo 6 non contiene alcuna disposizione specifica relativa all'aggiornamento o alla modifica degli allegati.

(8)

È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'allegato XXVIII-B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il Comitato di associazione

Il presidente


(1)  GU UE L 310 del 26.11.2015, pag. 1.

(2)  GU UE L 139 del 14.5.2014, pag. 18.

(3)  GU UE L 334 del 13.12.2013, pag. 17.

(4)  GU UE L 263 del 3.9.2014, pag. 29.

(5)  GU UE L 293 del 9.10.2014, pag. 48.

(6)  GU UE L 63 del 10.3.2016, pag. 5.

(7)  GU UE L 119 del 12.5.2015, pag. 27.

(8)  GU UE L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

(9)  GU UE L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

(10)  GU UE L 128 del 23.5.2015, pag. 13.

(11)  GU UE L 235 del 9.9.2015, pag. 26.

(12)  GU UE L 235 del 9.9.2015, pag. 37.

(13)  GU UE L 109 del 26.4.2016, pag. 40.

(14)  GU UE L 117 dell'11.5.2010, pag. 95.

(15)  GU UE L 106 del 27.4.2011, pag. 9.

(16)  GU UE L 274 del 20.10.2009, pag. 32.

(17)  GU UE L 307 del 7.11.2012, pag. 84.

(18)  GU UE L 163 del 24.6.2008, pag. 37.

(19)  GU UE L 144 del 4.6.2008, pag. 77.

(20)  GU UE L 220 del 15.8.2008, pag. 24.

(21)  GU UE L 129 del 17.5.2007, pag. 67.

(22)  GU UE L 41 del 13.2.2007, pag. 10.

(23)  GU UE L 187 del 19.7.2005, pag. 22.

(24)  GU UE L 329 del 13.12.2011, pag. 10.

(25)  GU UE L 166 dell'1.7.2010, pag. 33.

(26)  GU UE L 119 del 14.5.2009, pag. 32.

(27)  GU UE L 151 dell'11.6.2008, pag. 49.

(28)  GU UE L 312 dell'11.11.2006, pag. 66.

(29)  GU UE L 72 del 20.3.2010, pag. 38.

(30)  GU UE L 329 del 25.11.2006, pag. 64.

(31)  GU UE L 198 del 30.7.2011, pag. 71.

(32)  GU UE L 21 del 25.1.2005, pag. 15.

(33)  GU UE L 241 del 13.7.2004, pag. 66.

(34)  GU UE L 105 del 25.4.2009, pag. 9.

(35)  GU UE L 55 del 23.2.2007, pag. 33.

(36)  GU UE L 43 del 15.2.2007, pag. 32.

(37)  GU UE L 303 del 14.11.2013, pag. 48.

(38)  GU UE L 175 del 27.6.2013, pag. 1.

(39)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio (GU UE L 110 del 29.4.2015, pag. 40).

ALLEGATO

ALLEGATO XXVIII-B

NORME APPLICABILI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

La Repubblica di Moldova si impegna a provvedere nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/21/CE:

rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;

istituzione di procedure di consultazione pubblica per nuovi provvedimenti normativi;

istituzione di efficaci meccanismi di ricorso contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche e

definizione dei mercati di prodotti e di servizi pertinenti nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante e analisi di tali mercati al fine di determinare se sono caratterizzati da un potere di mercato significativo.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/21/CE sono attuate entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/20/CE:

adozione di norme che prevedano autorizzazioni generali e limitino la necessità di licenze individuali solo a casi specifici debitamente giustificati.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/20/CE sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Sulla base dell'analisi del mercato, effettuata conformemente alla direttiva quadro, l'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche impone agli operatori che detengono un notevole potere di mercato nei mercati pertinenti i necessari obblighi normativi in materia di:

accesso e uso di determinate risorse di rete;

controlli delle tariffe di accesso e di interconnessione, compresi gli obblighi di orientare i prezzi ai costi e

trasparenza, non discriminazione e separazione contabile.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/19/CE sono attuate entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/22/CE:

attuazione di norme sugli obblighi di servizio universale, compresa l'istituzione di meccanismi di calcolo del costo e di finanziamento e

garanzia del rispetto degli interessi e dei diritti degli utenti, in particolare con l'introduzione della portabilità del numero e del numero di emergenza unico europeo 112.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/22/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

Calendario: le misure derivanti dall'applicazione della direttiva 2002/77/CE sono attuate entro un anno e mezzo dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/58/CE:

attuazione di norme per garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e la garanzia del libero flusso di tali dati e della libera circolazione di apparecchiature e servizi per la comunicazione elettronica.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)

Si applicano le seguenti disposizioni della decisione n. 676/2002/CE:

adozione di una politica e di norme volte a garantire la disponibilità armonizzata e l'uso efficace dello spettro radio.

Calendario: le misure derivanti dall'applicazione della decisione n. 676/2002/CE sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea

Calendario: le disposizioni della decisione 2010/267/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/251/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione

Calendario: le disposizioni della decisione 2009/766/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2012/688/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500 - 2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione 2008/477/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/276/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione

Calendario: le disposizioni della decisione 2008/411/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875 - 5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI)

Calendario: le disposizioni della decisione 2008/671/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione 2007/344/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2007/90/CE della Commissione, del 12 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/513/CE sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN)

Calendario: le disposizioni della decisione 2007/90/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2005/513/CE della Commissione, dell'11 luglio 2005, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN), modificata dalla decisione 2007/90/CE della Commissione

Calendario: le disposizioni della decisione 2005/513/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell'11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/752/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione, dell'8 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/829/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

Calendario: le disposizioni della decisione 2010/368/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

Calendario: le disposizioni della decisione 2009/381/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

Calendario: le disposizioni della decisione 2008/432/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio, modificata dalle decisioni di esecuzione della Commissione 2013/752/UE e 2011/829/UE e dalle decisioni della Commissione 2010/368/UE, 2009/381/CE e 2008/432/CE

Calendario: le disposizioni della decisione 2006/771/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d'uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea

Calendario: le disposizioni della decisione 2010/166/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1o settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/641/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/804/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency)

Calendario: le disposizioni della decisione 2006/804/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/485/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione

Calendario: le disposizioni della decisione 2005/50/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2004/545/CE della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione 2004/545/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/702/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2009/343/CE della Commissione, del 21 aprile 2009, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità

Calendario: le disposizioni della decisione 2009/343/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione e dalla decisione 2009/343/CE della Commissione

Calendario: le disposizioni della decisione 2007/131/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite

Calendario: le disposizioni della decisione 2007/98/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell'8 marzo 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/339 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/750 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/654/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell'uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea, modificata dalla decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione

Calendario: le misure derivanti dall'applicazione della decisione 2008/294/CE sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/53/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2000/31/CE:

potenziamento dello sviluppo del commercio elettronico;

eliminazione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi della società dell'informazione;

garanzia della certezza del diritto per i prestatori di servizi della società dell'informazione e

armonizzazione delle limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi che fungono da intermediari per attività di «mere conduit» (semplice trasmissione), «caching» (memorizzazione temporanea) o «hosting» (memorizzazione), senza imposizione di un obbligo generale di sorveglianza.

Calendario: tali disposizioni della direttiva 2000/31/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, modificata dalla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/98/CE sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

Calendario: le disposizioni della direttiva 2013/37/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati

Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/650 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

PROGETTO

DECISIONE N. …/… DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del …

riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare gli articoli 85, 253, 436, 438 e 449,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

Gli articoli 85 e 253 dell'accordo stabiliscono che la Repubblica di Moldova deve procedere a un ravvicinamento della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali («acquis dell'Unione») di cui all'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo («allegato XXVIII-D»).

(3)

L'acquis dell'Unione di cui all'allegato XXVIII-D ha subito un'evoluzione successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel giugno 2013. In particolare, l'Unione ha adottato i seguenti atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono gli atti di cui all'allegato XXVIII-D:

i)

direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (1);

ii)

regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (2);

iii)

direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (3);

iv)

regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (4);

v)

direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (5);

vi)

direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (6) e la rettifica della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (7);

vii)

direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (8);

viii)

direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (9);

ix)

regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (10);

x)

regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi (11);

xi)

regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera (12);

xii)

regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1205/2012 (13);

xiii)

direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (14);

xiv)

direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

xv)

direttiva 2011/15/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (16);

xvi)

regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

xvii)

regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, per quanto concerne i modelli dei documenti (18);

xviii)

direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1o giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (19);

xix)

direttiva 2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (20);

xx)

regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (21);

xxi)

direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (22);

xxii)

direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (23);

xxiii)

direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (24);

xxiv)

regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento (25);

xxv)

direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/36/CE (26).

(4)

La Repubblica di Moldova continua il processo di ravvicinamento della propria legislazione all'acquis dell'Unione in conformità ai calendari e alle priorità stabiliti nell'allegato XXVIII-D. Al fine di garantire una corretta armonizzazione della legislazione della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione, gli atti di cui al considerando 3 dovrebbero essere aggiunti all'elenco di cui all'allegato XXVIII-D e determinate scadenze dovrebbero essere modificate per tenere conto dei progressi già compiuti fino ad oggi dalla Repubblica di Moldova nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione, conformemente all'articolo 449 dell'accordo.

(5)

L'articolo 436, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova («Consiglio di associazione») ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

(6)

A norma dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

(7)

Con la decisione n. 3/2014 (27), il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono, tra l'altro, al capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, nella misura in cui il capo 6 non contenga disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di tali allegati. Il capo 6 non contiene alcuna disposizione specifica relativa all'aggiornamento o alla modifica degli allegati.

(8)

È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza l'allegato XXVIII-D,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il

Per il Comitato di associazione

Il presidente


(1)  GU UE L 366 del 20.12.2014, pag. 83.

(2)  GU UE L 365 del 19.12.2014, pag. 82.

(3)  GU UE L 257 del 28.8.2014, pag. 146.

(4)  GU UE L 123 del 19.5.2015, pag. 55.

(5)  GU UE L 308 del 29.10.2014, pag. 82.

(6)  GU UE L 141 del 28.5.2016, pag. 51.

(7)  GU UE L 193 del 19.7.2016, pag. 117.

(8)  GU UE L 302 del 19.11.2015, pag. 99.

(9)  GU UE L 218 del 14.8.2013, pag. 1.

(10)  GU UE L 330 del 10.12.2013, pag. 1.

(11)  GU UE L 125 del 21.5.2010, pag. 2.

(12)  GU UE L 241 del 14.9.2010, pag. 1.

(13)  GU UE L 241 del 14.9.2010, pag. 4.

(14)  GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 101.

(15)  GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 114.

(16)  GU UE L 49 del 24.2.2011, pag. 33.

(17)  GU UE L 328 del 10.12.2011, pag. 36.

(18)  GU UE L 157 del 17.6.2008, pag. 15.

(19)  GU UE L 162 del 29.6.2010, pag. 1.

(20)  GU UE L 48 del 19.2.2005, pag. 19

(21)  GU UE L 172 del 30.6.2012, pag. 3.

(22)  GU UE L 343 del 14.12.2012, pag. 78.

(23)  GU UE L 324 del 29.11.2002, pag. 53.

(24)  GU UE L 329 del 14.12.2007, pag. 33.

(25)  GU UE L 156 del 14.6.2008, pag. 10.

(26)  GU UE L 124 del 20.5.2009, pag. 30.

(27)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio (GU UE L 110 del 29.4.2015, pag. 40).

ALLEGATO

ALLEGATO XXVIII-D

NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

La Repubblica di Moldova si impegna a provvedere nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Sicurezza marittima — Stato di bandiera/società di classificazione

Direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni

Calendario: le disposizioni della direttiva di esecuzione 2014/111/UE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/15/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni

Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Stato di bandiera

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/21/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Controllo da parte dello Stato di approdo

Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

Calendario: le disposizioni della direttiva 2013/38/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) 2015/757 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 428/2010 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 801/2010 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1205/2012

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 802/2010 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, modificata dalla direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2015/757 e (UE) n. 1257/2013 e attuata dai regolamenti della Commissione (UE) n. 428/2010, (UE) n. 801/2010 e (UE) n. 802/2010

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/16/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Monitoraggio del traffico navale

Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/17/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2011/15/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2011/15/UE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/100/UE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle direttive della Commissione 2011/15/UE e 2014/100/UE

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/59/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inchieste sui sinistri marittimi

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, modificata dalla direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/35/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2011 sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/18/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 392/2009 sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, per quanto concerne i modelli dei documenti

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 540/2008 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 336/2006 sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Norme tecniche e operative

Attrezzature marittime

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/90/UE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Navi passeggeri

Direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1o giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva 2010/36/UE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, modificata dalle direttive della Commissione 2010/36/UE e (UE) 2016/844

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/45/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2016/844 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/35/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/12/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, modificata dalla direttiva 2005/12/CE della Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/25/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Petroliere

Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 530/2012 sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Navi portarinfuse

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

Calendario: le disposizioni della direttiva 2001/96/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Equipaggio

Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Calendario: le disposizioni della direttiva 2012/35/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, modificata dalla direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2008/106/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Ambiente

Direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/71/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2015/2087 sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, modificata dalle direttive della Commissione 2007/71/CE e (UE) 2015/2087

Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/59/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/84/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 536/2008 sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi, modificato dal regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 782/2003 sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 2010/65/UE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/29/CEE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) – Allegato: Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, modificata dalla direttiva 2009/13/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/63/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/13/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/95/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sicurezza marittima

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/65/CE, eccetto quelle riguardanti le ispezioni della Commissione, sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004, eccetto quelle riguardanti le ispezioni della Commissione, sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

19.3.2019   

IT

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L 75/103


DECISIONE (UE) 2019/434 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2019

sulla proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Europe Cares — Un'istruzione di qualità e inclusiva per i bambini con disabilità»

[notificata con il numero C(2019) 1545]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Europe Cares — Un'istruzione di qualità e inclusiva per i bambini con disabilità» è il seguente: «Il diritto all'istruzione inclusiva dei bambini e degli adulti con disabilità all'interno dell'Unione europea».

(2)

Questa proposta d'iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Oltre 70 milioni di cittadini dell'UE sono affetti da una disabilità e 15 milioni di bambini hanno esigenze educative speciali. I bambini e gli adulti con disabilità incontrano ostacoli eccessivi nell'esercizio del loro diritto a un'istruzione inclusiva di qualità. Molti di essi vengono messi in istituti separati e quelli che frequentano strutture educative tradizionali spesso ricevono un sostegno inadeguato. Invitiamo la Commissione a elaborare un progetto di legge su un quadro comune dell'UE in materia di istruzione inclusiva, che garantisca che nessun bambino resti indietro per quanto riguarda i servizi di intervento precoce, l'istruzione e la transizione verso il mercato del lavoro.»

(3)

L'allegato della proposta d'iniziativa dei cittadini indica i settori specifici che dovrebbero fare parte di un quadro comune dell'UE in materia di istruzione inclusiva, che può essere articolato in base ai seguenti aspetti: «intervento precoce, abilitazione e riabilitazione»; «individuazione — esame delle necessità degli alunni — segnalazione per l'intervento precoce — intervento su richiesta»; «adeguata istruzione pubblica gratuita»; «clausola di divieto di respingimento»; «coinvolgimento dei genitori»; «ambiente meno restrittivo»; «piano d'istruzione personalizzato (PIP)»; «meccanismi di valutazione alternativi e certificazioni basate sulle abilità»; «transizione verso il mercato del lavoro»; «non discriminazione»«sviluppo personale e formazione degli insegnanti».

(4)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(5)

A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.

(6)

I trattati, ai fini della loro applicazione, prevedono l'adozione:

di atti giuridici volti a combattere le discriminazioni fondate sulla disabilità, sulla base dell'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

allo scopo di sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri, di raccomandazioni del Consiglio o di altri atti giuridici che prevedano misure di incentivazione per sostenere, coordinare o integrare le azioni degli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari, sulla base dell'articolo 165, paragrafo 2, quarto trattino, e paragrafo 4 TFUE;

allo scopo di migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro, di raccomandazioni del Consiglio o di altri atti giuridici ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, sulla base dell'articolo 166, paragrafo 2, secondo trattino, e paragrafo 4 TFUE.

(7)

Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(8)

Inoltre, il comitato dei cittadini è stato costituito e le persone di contatto sono state designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o non ha un contenuto futile o vessatorio e non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 TUE.

(9)

La proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Europe Cares — Inclusive Quality Education for Children with Disabilities» (Un'istruzione di qualità inclusiva per i bambini con disabilità) dovrebbe pertanto essere registrata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Europe Cares — Inclusive Quality Education for Children with Disabilities» (Un'istruzione di qualità inclusiva per i bambini con disabilità) è registrata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 4 marzo 2019.

Articolo 3

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Europe Cares — Inclusive Quality Education for Children with Disabilities» (Un'istruzione di qualità inclusiva per i bambini con disabilità), rappresentati dalla sig.ra Maria Madalina TURZA e dalla sig.ra Violeta GIURGI in veste di persone di contatto.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2019

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente


(1)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.


19.3.2019   

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L 75/105


DECISIONE (UE) 2019/435 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2019

sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Housing for all»

[notificata con il numero C(2019) 2004]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Housing for all» (Una casa per tutti) è il seguente: «La presente proposta di iniziativa dei cittadini intende creare condizioni quadro giuridiche e finanziarie che facilitino, per tutti, l'accesso a un alloggio in Europa.»

(2)

Gli obiettivi di questa proposta di iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «Invitiamo l'Unione europea ad intraprendere azioni che facilitino, per tutti, l'accesso a un alloggio in Europa, tra cui: un accesso facilitato, per tutti, agli alloggi popolari e a prezzi accessibili, la non applicazione dei criteri di Maastricht agli investimenti pubblici riguardanti l'edilizia popolare e a prezzi accessibili, un miglior accesso ai finanziamenti dell'UE per chi promuove l'edilizia sostenibile e senza scopo di lucro, norme sociali basate sulla concorrenza per la locazione breve e l'elaborazione di statistiche sulle esigenze abitative in Europa.»

(3)

L'allegato della proposta di iniziativa dei cittadini indica, nello specifico, una serie di obiettivi da perseguire mediante atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, in particolare:

«un miglior accesso all'edilizia sovvenzionata nell'Unione europea»;

«non tener conto degli investimenti riguardanti l'edilizia a prezzi accessibili nei criteri di Maastricht sul disavanzo»;

«un accesso facilitato ai finanziamenti dei fondi europei per chi fornisce edilizia residenziale pubblica senza scopo di lucro»;

«l'adozione di un quadro normativo armonizzato a livello europeo per la locazione breve di alloggi privati, parallelamente all'offerta di alloggi a prezzi accessibili»;

«l'inclusione di dati standardizzati sulla situazione degli alloggi in Europa nel programma statistico europeo».

(4)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(5)

A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.

(6)

La Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati per quanto riguarda i seguenti aspetti:

il coordinamento delle disposizioni legislative' regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste, sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 62 del TFUE;

le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza, sulla base dell'articolo 113 del TFUE;

il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, sulla base dell'articolo 114 del TFUE;

il ravvicinamento delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri nel caso in cui esse abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno, sulla base dell'articolo 115 del TFUE;

ulteriori disposizioni miranti ad evitare disavanzi eccessivi, precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 14, del TFUE;

l'adozione dei regolamenti di applicazione relativi al Fondo sociale europeo, sulla base dell'articolo 164 del TFUE;

lo sviluppo e il proseguimento di azioni che, nell'ambito di azioni specifiche al di fuori dei fondi strutturali e ai fini della promozione di uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, siano intese a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale di quest'ultima come previsto dall'articolo 174 del TFUE, sulla base dell'articolo 175, paragrafo 3, del TFUE;

disposizioni miranti a definire i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi, sulla base dell'articolo 177 del TFUE;

l'adozione di regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale, sulla base dell'articolo 178 del TFUE;

misure riguardanti l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione, sulla base dell'articolo 338 del TFUE.

(7)

Per i suddetti motivi, mirando all'adozione da parte della Commissione di proposte di atti legislativi dell'Unione che, ai fini dell'applicazione dei trattati, perseguono gli obiettivi di cui al considerando 3, dal secondo al quinto trattino, la proposta di iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011.

(8)

Per contro, gli atti giuridici miranti all'applicazione delle disposizioni nel settore delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi, nonché delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sulla base dell'articolo 106, paragrafo 3, del TFUE sono adottati non mediante proposta della Commissione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011, bensì dalla Commissione stessa.

(9)

Tuttavia, qualora la proposta di iniziativa dei cittadini fosse presentata alla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011, la Commissione si impegna anche a vagliare la necessità di adottare o modificare gli atti giuridici adottati sulla base dell'articolo 106, paragrafo 3, del TFUE alla luce della loro pertinenza con l'oggetto di tale iniziativa.

(10)

Inoltre, la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 e la proposta di iniziativa dei cittadini non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE.

(11)

È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Housing for all» (Una casa per tutti). Le relative dichiarazioni di sostegno dovrebbero essere raccolte sulla base di quanto enunciato ai considerando da 6 a 9,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È registrata la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Housing for all» (Una casa per tutti).

2.   Per tale proposta di iniziativa dei cittadini è possibile raccogliere dichiarazioni di sostegno sulla base di quanto enunciato ai considerando da 6 a 9 della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2019.

Articolo 3

Destinatari della presente decisione sono gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Housing for all», rappresentati da Karin ZAUNER e Santiago MAS DE XAXAS FAUS in veste di referenti.

Fatto a Strasburgo, il 12 marzo 2019

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente


(1)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.


19.3.2019   

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L 75/108


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/436 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2019

relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.

(2)

Esistono tre tipi di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE.

(3)

Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. La sola applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro essenziale per la corretta applicazione della direttiva 2006/42/CE, non è sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE e pertanto non conferisce una piena presunzione di conformità.

(4)

Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di categorie di macchine. L'applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante dimostra che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione. L'applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.

(5)

Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o di tipo B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o di tipo B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o di tipo B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o di tipo B. L'applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della prima parte. Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE deriva dall'applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma.

(6)

Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha richiesto al CEN e al Cenelec la redazione, la revisione e il completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)

Sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, il CEN e il Cenelec hanno redatto nuove norme armonizzate e hanno rivisto e modificato le norme armonizzate esistenti. La norma armonizzata EN 15895:2011+A1:2018 copre gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto introdotti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE. Le norme EN 50569:2013/A1:2018, EN 50570:2013/A1:2018, EN 50571:2013/A1:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-58:2005, EN 60335-2-58:2005/A12:2016, EN 60335-2-58:2005/A2:2015 e le relative modifiche tengono conto dei limiti ridefiniti tra la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del fatto che alcuni apparecchi elettrici d'uso domestico e similare soggetti alla direttiva 2014/35/UE diventano soggetti alla direttiva 2006/42/CE. La norma EN 16719:2018 tiene conto del fatto che la direttiva 2006/42/CE modifica la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e, pertanto, gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s sono soggetti alla direttiva 2006/42/CE. Le norme EN ISO 14118:2018, EN 474-1:2006+A5:2018, EN 1853:2017, EN 1870-6:2017, EN ISO 4254-5:2018, EN ISO 4254-7:2017, EN ISO 4254-8:2018, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A2:2018, EN 12013:2018, EN 12999:2011+A2:2018, EN 13001-3-1:2012+A2:2018, EN 13001-3-6:2018, EN 13135:2013+A1:2018, EN 13684:2018, EN ISO 13766-2:2018, EN 15194:2017, EN 15895:2011+A1:2018, EN ISO 16092-1:2018, EN ISO 16092-3:2018, EN 16952:2018, EN 16719:2018, EN 17059:2018, EN ISO 19085-4:2018, EN ISO 19085-6:2017, EN ISO 19085-8:2018, EN ISO 19225:2017, EN ISO 28927-2:2009/A1:2017, EN 50569:2013/A1:2018, EN 50570:2013/A1:2018, EN 50571:2013/A1:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-2-17:2017, EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 60335-2-58:2005, EN 60335-2-58:2005/A2:2015, EN 60335-2-58:2005/A12:2016, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-2-17:2017, EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 62841-3-4:2016, EN 62841-3-4:2016/A11:2017, EN 62841-3-6:2014/A11:2017, EN 62841-3-9:2015/A11:2017, EN 62841-3-10:2015/A11:2017, EN 62841-3-14:2017 e le relative modifiche garantiscono che le norme armonizzate destinate a sostenere la direttiva 2006/42/CE soddisfano pienamente i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di tale direttiva.

(8)

Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec al mandato M/396, del 19 dicembre 2006.

(9)

Le norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(10)

A norma dell'articolo 10 della direttiva 2006/42/CE la Commissione ha chiesto il parere del comitato istituito dal regolamento (UE) n. 1025/2012 per stabilire se la norma armonizzata EN 474-1:2006+A4:2013 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Alla luce del parere del comitato, il riferimento della norma EN 474-1:2006+A4:2013 è stato pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea mediante la decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della Commissione (6). Il CEN ha migliorato la norma con la versione EN 474-1:2006+A5:2018. Tuttavia la nuova versione non fa riferimento a un tipo di macchine movimento terra, vale a dire gli escavatori idraulici. Pertanto la norma EN 474-1:2006+A5:2018 non soddisfa a pieno i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicarla con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(11)

A norma dell'articolo 10 della direttiva 2006/42/CE la Commissione ha chiesto il parere del comitato istituito dal regolamento (UE) n. 1025/2012 per stabilire se la norma armonizzata EN 13241-1:2003+A1:2011 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Alla luce del parere del comitato, il riferimento della norma EN 13241-1:2003+A1:2011 è stato pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea mediante la decisione di esecuzione (UE) 2015/1301 della Commissione (7). Il CEN ha migliorato la norma con la versione EN 13241:2003+A2:2016. Tuttavia la nuova versione non affronta le questioni che hanno portato a una pubblicazione con limitazione della precedente versione della norma. Pertanto l'attuale versione della norma, EN 13241:2003+A2:2016, non soddisfa a pieno i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.3.7 e 1.4.3 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicarla con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(12)

A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, diverse norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (8) sono state sostituite, riviste o modificate.

(13)

È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente a prepararsi per l'applicazione delle nuove norme, delle norme riviste e delle modifiche alle norme, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate.

(14)

Le norme armonizzate EN 786:1996+A2:2009; EN 61496-1:2013, EN ISO 11200:2014 e EN ISO 12100:2010 dovrebbero essere ritirate perché non soddisfano più i requisiti a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE.

(15)

La conformità con una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità con le prescrizioni essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre pertanto che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE elencati nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE elencati nell'allegato II della presente decisione sono pubblicati con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti delle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE elencati nell'allegato III della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(3)  Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1).

(4)  Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

(5)  Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della Commissione, del 7 gennaio 2015, sulla pubblicazione con limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del riferimento alla norma EN 474-1:2006+A4:2013 relativa alle macchine movimento terra, conformemente alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 4 dell'8.1.2015, pag. 24).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1301 della Commissione, del 20 luglio 2015, sulla pubblicazione con limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del riferimento della norma EN 13241-1:2003+A1:2011 relativa a porte e cancelli industriali, commerciali e da garage a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 29.7.2015, pag. 40).

(8)  GU C 92 del 9.3.2018, pag. 1.


ALLEGATO I

N.

Riferimento della norma

Tipo

1.

EN ISO 14118:2018

Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso (ISO 14118:2017)

B

2.

EN 1853:2017

Macchine agricole - Rimorchi - Sicurezza

C

3.

EN 1870-6:2017

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 6: Seghe circolari per legna da ardere

C

4.

EN ISO 4254-5:2018

Macchine agricole - Sicurezza - parte 5: Macchine per la lavorazione del terreno con utensili azionati (ISO 4254-5:2018)

C

5.

EN ISO 4254-7:2017

Macchine agricole - Sicurezza - parte 7: Mietitrebbiatrici, falcia-trincia-caricatrici di foraggio e raccoglitrici di cotone (ISO 4254-7:2017)

C

6.

EN ISO 4254-8:2018

Macchine agricole - Sicurezza - parte 8: Spandiconcime per concimi solidi (ISO 4254-8:2018)

C

7.

EN ISO 5395-1:2013

Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 1: Terminologia e prove comuni (ISO 5395-1:2013)

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018

C

8.

EN ISO 5395-3:2013

Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 3: Tosaerba con conducente a bordo seduto (ISO 5395-3:2013)

EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

EN ISO 5395-3:2013/A2:2018

C

9.

EN 12013:2018

Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori interni - Requisiti di sicurezza

C

10.

EN 12999:2011+A2:2018

Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici

C

11.

EN 13001-3-1:2012+A2:2018

Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio

C

12.

EN 13001-3-6:2018

Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-6: Stati limite e verifica dell'idoneità del macchinario – Cilindri idraulici

C

13.

EN 13135:2013+A1:2018

Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l'attrezzatura

C

14.

EN 13684:2018

Macchine da giardinaggio - Aeratori e scarificatori condotti a piedi - Sicurezza

C

15.

EN ISO 13766-2:2018

Macchine movimento terra e macchine per le costruzioni edili - Compatibilità elettromagnetica (EMC) di macchine con alimentazione interna elettrica - parte 2: Requisiti supplementari EMC per le funzioni di sicurezza (ISO 13766-2:2018)

C

16.

EN 15194:2017

Cicli - Cicli elettrici a pedalata assistita - Biciclette EPAC

C

17.

EN 15895:2011+A1:2018

Chiodatrici a sparo - Requisiti di sicurezza - Pistole marcatrici a massa battente

C

18.

EN ISO 16092-1:2018

Sicurezza delle macchine utensili - Presse - parte 1: Requisiti generali di sicurezza (ISO 16092-1:2017)

C

19.

EN ISO 16092-3:2018

Sicurezza delle macchine utensili - Presse - parte 3: Requisiti di sicurezza per presse idrauliche (ISO 16092-3:2017)

C

20.

EN 16719:2018

Piattaforme di trasporto

C

21.

EN 16952:2018

Macchine agricole - Piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (WPO) - Sicurezza

C

22.

EN 17059:2018

Linee galvaniche e di anodizzazione - Requisiti di sicurezza

C

23.

EN ISO 19085-4:2018

Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 4: Sezionatrici verticali per pannelli (ISO 19085-4:2018)

C

24.

EN ISO 19085-6:2017

Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 6: Fresatrici verticali monoalbero (toupies) (ISO 19085-6:2017)

C

25.

EN ISO 19085-8:2018

Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 8: Levigatrici e calibratrici a nastro per pezzi rettilinei (ISO 19085-8:2017)

C

26.

EN ISO 19225:2017

Macchine per unità estrattive in sotterraneo - Macchine ad abbattimento continuo per lunghe fronti - Requisiti di sicurezza per tagliatrici a tamburo e macchine robotizzate (ISO 19225:2017)

C

27.

EN ISO 28927-2:2009

Macchine utensili portatili - Metodi di prova per la valutazione dell'emissione vibratoria - parte 2: Avvitatori, avvitadadi e cacciaviti (ISO 28927-2:2009)

EN ISO 28927-2:2009/A1:2017

C

28.

EN ISO/IEC 80079-38:2016

Atmosfere esplosive - parte 38 Apparecchi e componenti destinati alle atmosfere esplosive in miniere sotterranee (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

C

29.

EN 50569:2013

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale

EN 50569:2013/A1:2018

C

30.

EN 50570:2013

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale

EN 50570:2013/A1:2018

C

31.

EN 50571:2013

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per macchine lavabiancheria per uso commerciale

EN 50571:2013/A1:2018

C

32.

EN 50636-2-107:2015

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria (IEC 60335-2-107:2012 modificata)

EN 50636-2-107:2015/A1:2018

C

33.

EN 60335-1:2012

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 1: Norme generali (IEC 60335-1:2010 modificata)

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

C

34.

EN 60335-2-58:2005

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-58: Norme particolari per lavastoviglie elettriche per uso collettivo (IEC 60335-2-58:2002 modificata)

EN 60335-2-58:2005/A2:2015

EN 60335-2-58:2005/A12:2016

C

35.

EN 62841-2-1:2018

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 2-1: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione portatili (IEC 62841-2-1:2017 modificata)

C

36.

EN 62841-2-17:2017

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 2-17: Prescrizioni particolari per fresatrici portatili (IEC 62841-2-17:2017 modificata)

C

37.

EN 62841-3-1:2014

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-1: Prescrizioni particolari per seghe da banco trasportabili (IEC 62841-3-1:2014 modificata)

EN 62841-3-1:2014/A11:2017

C

38.

EN 62841-3-4:2016

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-4: Prescrizioni particolari per smerigliatrici da banco trasportabili (IEC 62841-3-4:2016 modificata)

EN 62841-3-4:2016/A11:2017

C

39.

EN 62841-3-6:2014

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-6: Prescrizioni particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di raffreddamento a liquidi (IEC 62841-3-6:2014 modificata)

EN 62841-3-6:2014/A11:2017

C

40.

EN 62841-3-9:2015

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-9: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili (IEC 62841-3-9:2014 modificata)

EN 62841-3-9:2015/A11:2017

C

41.

EN 62841-3-10:2015

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-10: Prescrizioni particolari per macchine tagliatrici trasportabili (IEC 62841-3-10:2015 modificata)

EN 62841-3-10:2015/A11:2017

C

42.

EN 62841-3-14:2017

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-14: Prescrizioni particolari per apparecchi trasportabili per la pulizia interna dei tubi (IEC 62841-3-14:2017 modificata)

C


ALLEGATO II

N.

Riferimento della norma

Tipo

1.

EN 474-1:2006+A5:2018

Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali

Avvertenza: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 «Visibilità - Campo visivo dell'operatore» di questa norma, ma solo in relazione alla norma EN 474-5:2006+A3:2013 «Requisiti per escavatori idraulici», la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

C

2.

EN 13241:2003+A2:2016

Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali

Avvertenza: per quanto concerne i punti 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 e 4.3.6, la presente pubblicazione non riguarda il riferimento della norma EN 12453:2000, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.3.7 e 1.4.3 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

C


ALLEGATO III

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

Tipo

1.

EN 1037:1995+A1:2008

Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso

19.3.2019

B

2.

EN 474-1:2006+A4:2013

Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali

Avvertenza: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 «Visibilità - Campo visivo dell'operatore» di questa norma, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

19.3.2019

C

3.

EN 1853:1999+A1:2009

Macchine agricole - Rimorchi con cassone ribaltabile - Sicurezza

19.3.2019

C

4.

EN 1870-6:2002+A1:2009

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 6: Seghe circolari per legna da ardere e combinate seghe circolari per legna da ardere/seghe circolari da banco, con carico e/o scarico manuale

19.3.2019

C

5.

EN ISO 4254-5:2009

Macchine agricole - Sicurezza - parte 5: Macchine per la lavorazione del terreno con utensili azionati (ISO 4254-5:2008)

19.3.2019

C

6.

EN ISO 4254-7:2009

Macchine agricole - Sicurezza - parte 7: Mietitrebbiatrici, falcia-trincia-caricatrici di foraggio e raccoglitrici di cotone (ISO 4254-7:2008)

19.3.2019

C

7.

EN 14017:2005+A2:2009

Macchine agricole e forestali - Spandiconcime per concimi solidi - Sicurezza

19.3.2019

C

8.

EN ISO 5395-1:2013

Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 1: Terminologia e prove comuni (ISO 5395-1:2013)

19.3.2019

C

9.

EN ISO 5395-3:2013

Macchine da giardinaggio - Requisiti di sicurezza per i tosaerba con motore a combustione interna - parte 3: Tosaerba con conducente a bordo seduto (ISO 5395-3:2013)

EN ISO 5395-3:2013/A1:2017

19.3.2019

C

10.

EN 12013:2000+A1:2008

Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori interni - Requisiti di sicurezza

19.3.2019

C

11.

EN 12999:2011+A1:2012

Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici

19.3.2019

C

12.

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio

19.3.2019

C

13.

EN 13135:2013

Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Progettazione - Requisiti per l'attrezzatura

19.3.2019

C

14.

EN 13684:2004+A3:2009

Macchine da giardinaggio - Aeratori e scarificatori condotti a piedi - Sicurezza

19.3.2019

C

15.

EN 15895:2011

Chiodatrici a sparo - Requisiti di sicurezza - Pistole marcatrici a massa battente

19.3.2019

C

16.

EN 692:2005+A1:2009

Macchine utensili - Presse meccaniche - Sicurezza

19.3.2019

C

17.

EN 693:2001+A2:2011

Macchine utensili - Sicurezza - Presse idrauliche

19.3.2019

C

18.

EN 13736:2003+A1:2009

Sicurezza delle macchine utensili - Presse pneumatiche

19.3.2019

C

19.

EN 848-1:2007+A2:2012

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Fresatrici su un solo lato con utensile rotante - parte 1: Fresatrici verticali monoalbero (toupie)

19.3.2019

C

20.

EN 1710:2005+A1:2008

Apparecchi e componenti destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive in miniere sotterranee

19.3.2019

C

21.

EN 50569:2013

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per centrifughe asciugabiancheria per uso commerciale

12.1.2021

C

22.

EN 50570:2013

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo per uso commerciale

12.1.2021

C

23.

EN 50571:2013

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Norme particolari per macchine lavabiancheria per uso commerciale

12.1.2021

C

24.

EN 50636-2-107:2015

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria (IEC 60335-2-107:2012 modificata)

12.1.2020

C

25.

EN 60335-1:2012

Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 1: Norme generali (IEC 60335-1:2010 modificata)

EN 60335-1:2012/A11:2014

3.5.2020

C

26.

EN 60745-2-1:2010

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - parte 2-1: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione (IEC 60745-2-1:2003 modificata + A1:2008)

19.3.2019

C

27.

EN 60745-2-17:2010

Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - parte 2-17: Prescrizioni particolari per fresatrici verticali e rifilatori (IEC 60745-2-17:2010 modificata)

19.3.2019

C

28.

EN 62841-3-1:2014

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-1: Prescrizioni particolari per seghe da banco trasportabili (IEC 62841-3-1:2014 modificata)

19.10.2019

C

29.

EN 61029-2-4:2011

Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili - parte 2-4: Prescrizioni particolari per mole da banco (IEC 61029-2-4:1993 modificata + A1:2001 modificata)

19.3.2019

C

30.

EN 62841-3-6:2014

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-6: Prescrizioni particolari per trapani elettrici con corona diamantata e con sistema di raffreddamento a liquidi (IEC 62841-3-6:2014 modificata)

19.10.2019

C

31.

EN 62841-3-9:2015

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-9: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili (IEC 62841-3-9:2014 modificata)

15.11.2019

C

32.

EN 62841-3-10:2015

Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-10: Prescrizioni particolari per macchine tagliatrici trasportabili (IEC 62841-3-10:2015 modificata)

19.10.2019

C

33.

EN 13241:2003+A2:2016

Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali

19.3.2019

C

34.

EN 786:1996+A2:2009

Macchine da giardinaggio - Tagliabordi e tagliaerba elettrici portatili e con conducente a piedi - Sicurezza meccanica

19.3.2019

C

35.

EN 1870-14:2007+A2:2012

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - parte 14: Sezionatrici verticali per pannelli

19.3.2019

C

36.

EN 61496-1:2013

Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - parte 1: Prescrizioni generali e prove

19.3.2019

C

37.

EN ISO 11200:2014

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Linee guida per l'uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni

19.3.2019

B


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

19.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/120


DECISIONE N. 1/2019 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO

istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

del 19 febbraio 2019

relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio congiunto e del comitato per il commercio e lo sviluppo [2019/437]

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra («accordo»), in particolare gli articoli 100, 101 e 102,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del Consiglio congiunto è stabilito come indicato nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo è stabilito come indicato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Città del Capo, il 19 febbraio 2019.

Per il Consiglio congiunto

Rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE

Bogolo Joy KENEWENDO

Rappresentante dell'UE

Cecilia MALMSTRÖM


ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO CONGIUNTO

CAPO I

Organizzazione

Articolo 1

Composizione e presidenza

1.   Il Consiglio congiunto istituito a norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea («UE») e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra («accordo»), adempie ai propri compiti come indicato agli articoli 100 e 101 dell'accordo.

2.   Il riferimento alle «parti» nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 104 dell'accordo, ossia Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa, Eswatini e Mozambico («Stati della SADC aderenti all'APE»), da una parte, e la parte UE (vale a dire l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, tenuto conto dei rispettivi settori di competenza), dall'altra.

3.   In conformità dell'articolo 101, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio congiunto comprende i membri competenti del Consiglio dell'Unione europea e i membri competenti della Commissione europea o loro rappresentanti, da una parte, e i ministri competenti degli Stati della SADC aderenti all'APE o loro rappresentanti, dall'altra.

4.   Il Consiglio congiunto è presieduto, a livello ministeriale, a turno per periodi di dodici (12) mesi da rappresentanti della parte UE, tenuto conto dei rispettivi settori di competenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.

5.   Nonostante il paragrafo 4, le riunioni ordinarie del Consiglio congiunto sono presiedute a turno da rappresentanti della parte UE, tenuto conto dei rispettivi settori di competenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE. La prima riunione del Consiglio congiunto è copresieduta dalle parti.

6.   Nonostante il periodo di cui al paragrafo 4, il primo periodo ha inizio il giorno successivo alla prima riunione del Consiglio congiunto e termina il 31 dicembre dello stesso anno. La presidenza del primo periodo è detenuta da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 2

Riunioni

1.   In conformità dell'articolo 102, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio congiunto si riunisce a intervalli regolari non superiori a due (2) anni e in via straordinaria ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, previo consenso delle parti.

2.   Le riunioni del Consiglio congiunto si tengono alternativamente a Bruxelles o nel territorio di uno degli Stati della SADC aderenti all'APE, salvo diverso accordo tra le parti.

3.   Salvo diverso accordo tra le parti, le riunioni del Consiglio congiunto sono convocate dalla parte che le presiede, previa consultazione dell'altra parte.

4.   Le parti possono concordare di tenere le riunioni del Consiglio congiunto tramite mezzi elettronici.

Articolo 3

Osservatori

Il Consiglio congiunto può decidere di invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni su base ad hoc e stabilire quali punti dell'ordine del giorno saranno aperti a tali osservatori.

Articolo 4

Segretariato

1.   Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, da una parte, e l'Unità APE del segretariato della SADC, dall'altra, svolgono a turno per periodi di dodici (12) mesi la funzione di segretariato del Consiglio congiunto («segretariato»). Tali periodi coincidono con le disposizioni relative alla presidenza di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 6.

2.   Per quanto riguarda la parte UE, gli ordini del giorno provvisori e i progetti di verbali sono redatti dalla Commissione europea e tutti i documenti ufficiali destinati al Consiglio congiunto o provenienti da esso sono distribuiti dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

3.   Per quanto riguarda gli Stati della SADC aderenti all'APE, gli ordini del giorno provvisori e i progetti di verbali sono redatti dall'Unità APE e tutti i documenti ufficiali destinati al Consiglio congiunto o provenienti da esso sono distribuiti dall'Unità APE.

CAPO II

Funzionamento

Articolo 5

Documenti

Qualora le deliberazioni del Consiglio congiunto siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato come documenti del Consiglio congiunto.

Articolo 6

Comunicazione e ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato notifica alle parti la convocazione di una riunione del Consiglio congiunto e richiede suggerimenti per l'ordine del giorno almeno trenta (30) giorni prima della riunione. In caso di urgenza o circostanze impreviste che necessitano di considerazione, la riunione può essere convocata con breve preavviso.

2.   Il segretariato elabora l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso dal segretariato al presidente e ai membri del Consiglio congiunto almeno quattordici (14) giorni prima della riunione.

3.   L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti riguardo ai quali il segretariato ha ricevuto da una parte domanda di iscrizione.

4.   Il Consiglio congiunto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

5.   Il presidente del Consiglio congiunto, previo accordo di tutte le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

Articolo 7

Verbale

1.   Il segretariato redige un progetto di verbale per ciascuna riunione entro ventuno (21) giorni dopo la riunione, salvo diversa decisione di comune accordo delle parti.

2.   Il verbale indica, di norma, per ciascun punto all'ordine del giorno:

a)

i documenti presentati al Consiglio congiunto;

b)

qualsiasi dichiarazione la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio congiunto; e

c)

le questioni concordate dalle parti, come le decisioni, le raccomandazioni o i comunicati congiunti.

3.   Le parti approvano per iscritto il progetto di verbale di ogni riunione entro quarantadue (42) giorni dopo la riunione, salvo diverso accordo delle parti. Dopo l'approvazione, il verbale è firmato in due copie dai rappresentanti delle parti conformemente ai rispettivi obblighi interni e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare originale di tali documenti autentici.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

1.   In conformità dell'articolo 102 dell'accordo, il Consiglio congiunto adotta decisioni o raccomandazioni per consenso nei casi previsti dall'accordo.

2.   Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al Consiglio congiunto la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, nel verbale tali atti sono denominati, rispettivamente, «decisione» o «raccomandazione». Il segretariato attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione adottata un numero di serie, indica la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.

3.   Nel caso in cui uno Stato della SADC aderente all'APE non possa partecipare a una riunione del Consiglio congiunto, le decisioni o raccomandazioni concordate durante tale riunione sono comunicate dal segretariato al membro in questione. Lo Stato della SADC aderente all'APE interessato fornisce una risposta scritta entro dieci (10) giorni civili dall'invio delle decisioni o raccomandazioni, indicando quelle su cui non è d'accordo, comprese le relative motivazioni. In assenza di tale risposta scritta entro il termine impartito, le decisioni o raccomandazioni si considerano adottate. Qualora lo Stato della SADC aderente all'APE che non ha partecipato alla riunione non sia d'accordo con una o più decisioni o raccomandazioni, le parti si adoperano per risolvere le questioni in sospeso mediante procedura scritta o mezzi elettronici in conformità del paragrafo 4.

4.   Tra una riunione e l'altra, il Consiglio congiunto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta o mezzi elettronici, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i rappresentanti delle parti.

5.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio congiunto sono autenticate mediante due esemplari originali firmati da un rappresentante della Commissione europea a nome della parte UE e di un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 9

Accesso del pubblico

1.   Le riunioni del Consiglio congiunto non sono pubbliche, salvo diversa decisione delle parti.

2.   Le parti possono decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio congiunto.

Articolo 10

Lingue di lavoro

Salvo diversa decisione delle parti, tutta la corrispondenza e tutte le comunicazioni tra le parti relativamente ai lavori del Consiglio congiunto, come anche le deliberazioni durante le riunioni dello stesso, avvengono in inglese e portoghese.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 11

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio congiunto (spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le telecomunicazioni).

2.   Le spese relative all'organizzazione di una riunione, alla prestazione dei servizi di interpretazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 12

Comitato per il commercio e lo sviluppo

In conformità dell'articolo 103, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo riferisce al Consiglio congiunto, nei cui confronti è responsabile.

Articolo 13

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del Consiglio congiunto adottata in conformità dell'articolo 8 dello stesso regolamento interno.


ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO

CAPO I

Organizzazione

Articolo 1

Composizione e presidenza

1.   Il comitato per il commercio e lo sviluppo istituito a norma dell'articolo 103 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra («accordo»), adempie ai propri compiti conformemente allo sesso articolo.

2.   Il riferimento alle «parti» nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 104 dell'accordo, ossia Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa, Eswatini e Mozambico («Stati della SADC aderenti all'APE»), da una parte, e la parte UE (vale a dire l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, tenuto conto dei rispettivi settori di competenza), dall'altra.

3.   In conformità dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo comprende i rappresentanti delle parti, di norma alti funzionari.

4.   Le riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sono presiedute a turno per periodi di dodici (12) mesi da un alto funzionario della Commissione europea e da un alto funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE. La prima riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo è copresieduta dai rispettivi rappresentanti delle parti.

5.   Nonostante il periodo di cui al paragrafo 4, il primo periodo ha inizio il giorno successivo alla prima riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo e termina il 31 dicembre dello stesso anno. La presidenza del primo periodo è detenuta da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 2

Riunioni

1.   Il comitato per il commercio e lo sviluppo si riunisce a intervalli regolari, almeno una volta all'anno, e su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o nel territorio di uno degli Stati della SADC aderenti all'APE, salvo diverso accordo tra le parti.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti, le riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sono convocate dalla parte che le presiede, previa consultazione dell'altra parte.

3.   Le parti possono concordare di tenere le riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo tramite mezzi elettronici.

Articolo 3

Osservatori

Il comitato per il commercio e lo sviluppo può decidere di invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni su base ad hoc e stabilire quali punti dell'ordine del giorno saranno aperti a tali osservatori.

Articolo 4

Segretariato

1.   La parte che presiede la riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo svolge la funzione di segretariato del comitato per il commercio e lo sviluppo («segretariato»).

2.   Quando la riunione si svolge per via elettronica, la parte che detiene la presidenza svolge la funzione di segretariato.

CAPO II

Funzionamento

Articolo 5

Documenti

Qualora le deliberazioni del comitato per il commercio e lo sviluppo siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato come documenti del comitato per il commercio e lo sviluppo.

Articolo 6

Comunicazione e ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato notifica alle parti la convocazione di una riunione e richiede suggerimenti per l'ordine del giorno almeno trenta (30) giorni prima della riunione. In caso di urgenza o circostanze impreviste che necessitano di considerazione, la riunione può essere convocata con breve preavviso.

2.   Il segretariato elabora l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso dal segretariato al presidente e ai membri del comitato per il commercio e lo sviluppo almeno quattordici (14) giorni prima della riunione.

3.   L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti riguardo ai quali il segretariato ha ricevuto da una parte domanda di iscrizione.

4.   Il comitato per il commercio e lo sviluppo adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

5.   Il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo, previo accordo di tutte le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

Articolo 7

Verbale della riunione

Salvo diverso accordo delle parti, il segretariato redige il verbale di ciascuna riunione, che viene adottato alla conclusione della stessa.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

1.   In conformità dell'articolo 103, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo adotta decisioni o raccomandazioni per consenso nei casi previsti dall'accordo oppure qualora il Consiglio congiunto gli abbia delegato tali competenze.

2.   Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato per il commercio e lo sviluppo la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, oppure qualora il Consiglio congiunto gli abbia delegato tali competenze, nel verbale delle riunioni di cui all'articolo 7 tali atti sono denominati, rispettivamente, «decisione» o «raccomandazione». Il segretariato attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione adottata un numero di serie, indica la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.

3.   Nel caso in cui uno Stato della SADC aderente all'APE non possa partecipare a una riunione, le decisioni o raccomandazioni concordate durante tale riunione sono comunicate dal segretariato al membro in questione. Lo Stato della SADC aderente all'APE interessato fornisce una risposta scritta entro dieci (10) giorni civili dall'invio delle decisioni o raccomandazioni, indicando quelle su cui non è d'accordo, comprese le relative motivazioni. In assenza di tale risposta scritta entro il termine impartito, le decisioni o raccomandazioni si considerano adottate. Qualora lo Stato della SADC aderente all'APE che non ha partecipato alla riunione non sia d'accordo con una o più decisioni o raccomandazioni, le parti si adoperano per risolvere le questioni in sospeso mediante procedura scritta o mezzi elettronici in conformità del paragrafo 4.

4.   Tra una riunione e l'altra, il comitato per il commercio e lo sviluppo può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta o mezzi elettronici, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i rappresentanti delle parti.

5.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio e lo sviluppo sono autenticate mediante due esemplari originali firmati da un rappresentante dell'UE e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 9

Accesso al pubblico

1.   Le riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo non sono pubbliche, salvo diversa decisione delle parti.

2.   Le parti possono decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio e lo sviluppo.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 10

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo (spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le telecomunicazioni).

2.   Le spese relative all'organizzazione di una riunione, alla prestazione dei servizi di interpretazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 11

Comitati speciali e altri organismi

1.   Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo, il partenariato agricolo istituito a norma dell'articolo 68 dell'accordo e il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose istituito a norma dell'articolo 13 del protocollo 3 dell'accordo riferiscono al comitato per il commercio e lo sviluppo.

2.   In conformità, rispettivamente, dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera f), dell'accordo e dell'articolo 13, paragrafo 5, del protocollo 3 dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e il comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose stabiliscono il proprio regolamento interno.

3.   In conformità dell'articolo 68, paragrafo 3, dell'accordo, le norme operative del partenariato agricolo sono stabilite di comune accordo dalle parti che agiscono in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo.

4.   Ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo può istituire gruppi tecnici speciali per trattare temi specifici che rientrino nella loro competenza.

5.   Il comitato per il commercio e lo sviluppo stabilisce il regolamento interno dei gruppi tecnici speciali di cui al paragrafo 4. Il comitato per il commercio e lo sviluppo può decidere di abolire i gruppi tecnici speciali e di definirne o modificarne il mandato.

6.   I gruppi tecnici speciali riferiscono al comitato per il commercio e lo sviluppo dopo ogni riunione.

Articolo 12

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo adottata in conformità dell'articolo 8 dello stesso regolamento interno.


19.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/128


DECISIONE N. 2/2019 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO

istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra,

del 19 febbraio 2019

relativa all'adozione del regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri e dei mediatori [2019/438]

IL CONSIGLIO CONGIUNTO

visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e gli articoli 100, 101 e 102,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie che figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

È adottato il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Città del Capo, il 19 febbraio 2019

Per il Consiglio congiunto

Rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE

Bogolo Joy KENEWENDO

Rappresentante dell'UE

Cecilia MALMSTRÖM


ALLEGATO I

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento di procedura e ai sensi della parte III (prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo si intende per:

a)

«personale amministrativo», in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;

b)

«consulente», una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;

c)

«accordo», l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, firmato il 10 giugno 2016;

d)

«arbitro», membro del collegio arbitrale;

e)

«collegio arbitrale», un collegio costituito a norma dell'articolo 80 dell'accordo;

f)

«assistente», una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

g)

«parte attrice», la parte che chiede la costituzione del collegio arbitrale a norma dell'articolo 80 dell'accordo;

h)

«giorno», un giorno solare;

i)

«parte», una parte della controversia;

j)

«parte convenuta», la parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 dell'accordo; e

k)

«rappresentante di una parte», un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.

Articolo 2

Notifiche

1.   Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento del collegio arbitrale viene inviato a entrambe le parti contemporaneamente.

2.   Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento di una parte indirizzato al collegio arbitrale viene inviato contemporaneamente in copia all'altra parte.

3.   Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento di una parte indirizzato all'altra parte viene inviato contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, ove opportuno.

4.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 vengono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera consegnata nel giorno in cui è stata inviata.

5.   Tutte le notifiche sono indirizzate alla direzione generale del Commercio della Commissione europea dell'Unione europea e al coordinatore degli Stati della SADC aderenti all'APE, di cui all'articolo 105 dell'accordo.

6.   Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

7.   Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo della Commissione europea o dello Stato o degli Stati della SADC aderenti all'APE, il documento si ritiene consegnato il giorno lavorativo successivo.

8.   A seconda della natura della controversia, tutte le richieste e notifiche indirizzate al comitato per il commercio e lo sviluppo sono inviate in copia anche agli altri sottocomitati pertinenti istituiti dall'accordo.

Articolo 3

Nomina degli arbitri

1.   Qualora, a norma dell'articolo 80 dell'accordo, un arbitro sia selezionato per sorteggio, il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo informa tempestivamente le parti della data, dell'ora e del luogo del sorteggio.

2.   Le parti possono essere presenti durante il sorteggio e il sorteggio è effettuato in presenza della parte o delle parti.

3.   Il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come arbitro. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque (5) giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.

4.   Se l'elenco di cui all'articolo 94 dell'accordo non è stato compilato o non contiene nominativi sufficienti nel momento in cui viene avanzata la richiesta in conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, dell'accordo, gli arbitri saranno sorteggiati tra i nominativi formalmente proposti da una parte o da entrambe le parti.

Articolo 4

Riunione organizzativa

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro dieci (10) giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi:

a)

l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, in conformità delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

b)

l'onorario dell'assistente o degli assistenti, il cui totale non dovrà superare il 50 % dell'onorario dell'arbitro o degli arbitri; oppure

c)

il calendario dei procedimenti.

2.   Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare alla riunione di cui al paragrafo 1 per telefono o in videoconferenza.

Articolo 5

Mandato

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, entro sette (7) giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo è investito del mandato seguente:

a)

esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo citate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale;

b)

formulare conclusioni sulla conformità della misura in questione alle disposizioni di cui all'articolo 76 dell'accordo; e

c)

presentare una relazione in conformità degli articoli 81 e 82 dell'accordo.

2.   Se raggiungono un accordo in merito al mandato, le parti comunicano tale accordo al collegio arbitrale entro il termine stabilito al paragrafo 1.

Articolo 6

Comunicazioni scritte

La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro venti (20) giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro venti (20) giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta della parte attrice.

Articolo 7

Funzionamento del collegio arbitrale

1.   Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

2.   Salvo altrimenti disposto nella parte III dell'accordo o nel presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può svolgere la propria attività con qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

3.   Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti ad assistere alle discussioni.

4.   La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegata.

5.   Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalla parte III dell'accordo e relativi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

6.   Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine per i procedimenti diversamente dai termini indicati nella parte III dell'accordo, o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti, previa consultazione delle stesse, i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il nuovo termine o l'adeguamento necessario.

Articolo 8

Sostituzione

1.   In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, dell'accordo.

2.   Se una parte ritiene che un arbitro non si conformi alle prescrizioni dell'allegato II (Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori) e che per questa ragione vada sostituito, detta parte informa l'altra parte entro quindici (15) giorni dal momento in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta non conformità alle prescrizioni di detto allegato da parte dell'arbitro.

3.   Le parti si consultano entro quindici (15) giorni dalla notifica all'altra parte.

4.   Le parti informano l'arbitro della sua presunta violazione e possono chiedere all'arbitro di adottare misure per porvi rimedio. Esse possono inoltre, in caso di comune accordo, rimuovere l'arbitro e designarne uno nuovo, conformemente all'articolo 80 dell'accordo.

5.   Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire l'arbitro, fatta eccezione per il presidente del collegio arbitrale, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

6.   Se il presidente del collegio arbitrale constata che l'arbitro non si conforma alle prescrizioni dell'allegato II (Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori), il nuovo arbitro viene scelto conformemente all'articolo 80 dell'accordo.

7.   Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei restanti membri dell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 94 dell'accordo, scelto per fungere da presidente del collegio arbitrale. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo. La persona così scelta decide se il presidente si conforma alle prescrizioni dell'allegato II (Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori). Tale decisione è definitiva. Qualora sia deciso che il presidente non si conforma alle prescrizioni dell'allegato II (Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori), il nuovo presidente è scelto conformemente all'articolo 80 dell'accordo.

Articolo 9

Udienze

1.   In base al calendario stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte nel cui territorio ha luogo l'udienza.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è uno Stato della SADC aderente all'APE o dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU), a seconda dei casi, e nei territori degli Stati della SADC aderenti all'APE se la parte attrice è l'Unione europea. Se la controversia riguarda una misura mantenuta da uno Stato della SADC aderente all'APE, l'udienza si svolge nel territorio di tale Stato, a meno che tale Stato non notifichi per iscritto al collegio arbitrale, entro dieci (10) giorni dalla sua costituzione, la necessità di utilizzare un'altra sede.

3.   La parte convenuta sostiene le spese derivate dall'organizzazione logistica dell'udienza, comprese tra l'altro le spese relative alla locazione della sede per l'udienza. Tali spese non comprendono le spese di traduzione o interpretazione, né le spese relative o da corrispondere ai consulenti, agli arbitri o al loro personale amministrativo o ai loro assistenti.

4.   Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.

5.   Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza.

6.   Salvo diverso accordo tra le parti, le seguenti persone possono assistere all'udienza indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento:

a)

i rappresentanti di una parte;

b)

i consulenti;

c)

gli assistenti e il personale amministrativo;

d)

gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio arbitrale; e

e)

gli esperti, come deciso dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 90 dell'accordo.

7.   Entro i sette (7) giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti e consulenti che assisteranno all'udienza.

8.   A norma dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'accordo, le udienze del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, salvo che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su istanza delle parti.

9.   Il collegio arbitrale stabilisce, dopo aver sentito le parti, le disposizioni logistiche appropriate e le procedure per garantire l'efficace gestione delle udienze aperte al pubblico. Tali procedure potrebbero comprendere il ricorso alla trasmissione in diretta via web o alla televisione a circuito chiuso.

10.   Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta, sia nell'argomentazione sia nell'argomentazione di contestazione:

 

Argomentazione

a)

argomentazione della parte attrice;

b)

argomentazione della parte convenuta.

 

Argomentazione di contestazione

a)

replica della parte attrice;

b)

controreplica della parte convenuta.

11.   Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

12.   Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale dell'udienza, che è redatto e trasmesso alle parti entro un termine ragionevole dopo l'udienza. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale, che possono essere esaminate dal collegio arbitrale.

13.   Entro dieci (10) giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

Articolo 10

Domande scritte

1.   Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.

2.   Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande poste dal collegio arbitrale. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro sette (7) giorni dalla consegna di tale copia.

Articolo 11

Riservatezza

1.   Ciascuna parte e il collegio arbitrale considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Se una parte trasmette al collegio arbitrale una comunicazione scritta contenente informazioni riservate, essa fornisce anche, entro quindici (15) giorni, una comunicazione priva delle informazioni riservate che può essere divulgata al pubblico.

2.   Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.

3.   Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni commerciali riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale svoltesi a porte chiuse.

Articolo 12

Contatti unilaterali

1.   Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.

2.   L'arbitro non discute alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.

Articolo 13

Comunicazioni amicus curiae

1.   Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque (5) giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da una persona fisica di una parte o da una persona giuridica stabilita nel territorio di una parte ed indipendente dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:

a)

pervengano al collegio arbitrale entro dieci (10) giorni dalla data di costituzione dello stesso;

b)

riguardino direttamente la questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio arbitrale;

c)

contengano una descrizione della persona che la presenta, compresi la sua cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo statuto giuridico, i suoi obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento;

d)

precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale; e

e)

siano redatte nelle lingue scelte dalle parti in conformità dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento di procedura.

2.   Le comunicazioni vengono sottoposte alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni entro dieci (10) giorni dal ricevimento.

3.   Nella relazione del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni da esso ricevute in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni; in caso di esame, tuttavia, deve tenere conto anche delle eventuali osservazioni espresse dalle parti ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 14

Casi urgenti

Nei casi urgenti di cui alla parte III dell'accordo, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini di cui al presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale notifica tali adeguamenti alle parti.

Articolo 15

Traduzione e interpretazione

1.   Durante le consultazioni di cui all'articolo 77 dell'accordo ed entro la data della riunione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento di procedura, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al collegio arbitrale.

2.   Se le parti non riescono ad accordarsi sull'uso di una lingua di lavoro comune, si applicano le disposizioni stabilite nell'articolo 91, paragrafo 2, dell'accordo.

3.   La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

4.   Le relazioni e le decisioni del collegio arbitrale sono presentate nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, le relazioni interinale e finale del collegio arbitrale sono presentate in una delle lingue di lavoro dell'OMC.

5.   Le parti possono formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.

6.   Ciascuna parte sostiene i costi della traduzione delle sue osservazioni scritte. I costi sostenuti per la traduzione di una decisione sono sostenuti in parti uguali dalle parti.

Articolo 16

Altre procedure

I termini stabiliti nel presente regolamento di procedura sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di una relazione o decisione da parte del collegio arbitrale nel quadro delle procedure di cui agli articoli 84, 85, 86 e 87 dell'accordo.


ALLEGATO II

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI E DEI MEDIATORI

Articolo 1

Definizioni

Nel presente codice di condotta si intende per:

a)

«personale amministrativo», in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;

b)

«assistente», una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

c)

«candidato», una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 94 dell'accordo proposta per la nomina al ruolo di arbitro a norma dell'articolo 80 dell'accordo;

d)

«Mediatore», una persona scelta in qualità di Mediatore a norma dell'articolo 78 dell'accordo; e

e)

«membro» o «arbitro», un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 80 dell'accordo.

Articolo 2

Principi fondamentali

1.   Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, i candidati e gli arbitri:

a)

prendono conoscenza del presente codice di condotta;

b)

sono indipendenti e imparziali;

c)

evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti;

d)

evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità;

e)

osservano norme di condotta rigorose; e

f)

non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

2.   Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

3.   Gli arbitri non possono usare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

4.   Gli arbitri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale presenti o passate.

5.   Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro indipendenza o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

6.   Gli arbitri esercitano le loro funzioni senza accettare né sollecitare istruzioni da alcun governo, organizzazione internazionale governativa o organizzazione internazionale non governativa, o fonte privata e non possono essere intervenuti in fasi precedenti della controversia a loro assegnata.

Articolo 3

Obblighi di dichiarazione

1.   Prima di accettare la nomina ad arbitro in conformità dell'articolo 80 dell'accordo, ciascun candidato a cui viene richiesto di ricoprire tale funzione dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento.

2.   A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.

3.   L'obbligo di dichiarazione di cui al paragrafo 1 è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.

4.   I candidati o gli arbitri comunicano al comitato per il commercio e lo sviluppo le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

Articolo 4

Doveri degli arbitri

1.   In seguito all'accettazione della nomina, ciascun arbitro è disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.

2.   Ciascun arbitro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale dovere.

3.   Ciascun arbitro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dagli arbitri a norma degli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente codice di condotta e li rispettino.

Articolo 5

Obblighi degli ex arbitri

1.   Gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione del collegio arbitrale.

2.   Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi previsti all'articolo 6 del presente codice di condotta.

Articolo 6

Riservatezza

1.   Gli arbitri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso gli arbitri divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

2.   Gli arbitri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione.

3.   Gli arbitri si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o il parere di un arbitro e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.

Articolo 7

Spese

Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo.

Articolo 8

Mediatori

Il presente codice di condotta si applica ai mediatori, mutatis mutandis.