ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 72

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
14 marzo 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/400 del Consiglio, del 22 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/401 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione ( 1 )

4

 

*

Regolamento (UE) 2019/402 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 19

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/403 della Commissione, del 13 marzo 2019, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione alla famiglia di biocidi Deosan Activate BPF based on Iodine

11

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/404 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 1833]  ( 1 )

50

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 120 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna destinati a essere montati sui trattori agricoli e forestali e sulle macchine mobili non stradali per quanto riguarda la misurazione della potenza netta, della coppia netta e del consumo specifico di carburante [2019/405]

81

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione delegata dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 090/18/COL, dell'11 ottobre 2018, recante modifica dell'elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 111/15/COL [2019/406]

137

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ( GU L 226 del 29.8.2015 )

141

 

*

Rettifica al regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde ( GU L 325 del 20.12.2018 )

141

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

14.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/1


DECISIONE (UE) 2019/400 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2019

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea siano utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività.

(2)

Il 21 febbraio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Serbia per un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia.

(3)

I negoziati relativi all'accordo sullo status sono stati avviati il 7 aprile 2017. Si sono conclusi positivamente il 20 settembre 2018 con la sigla dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia («accordo»).

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(7)

È pertanto opportuno firmare l'accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, e approvare le dichiarazioni allegate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia, fatta salva la conclusione di detto accordo (4).

Articolo 2

Le dichiarazioni allegate alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

E.O. TEODOROVICI


(1)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(2)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(3)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(4)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


ALLEGATO

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2, LETTERA b)

Le parti prendono atto del fatto che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera aiuterà la Repubblica di Serbia a controllare efficacemente le sue frontiere con qualsiasi paese che non sia membro dell'Unione europea con mezzi diversi dall'invio delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLO STATUS E LA DELIMITAZIONE DEI TERRITORI

Il presente accordo e qualsiasi atto compiuto in sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione ai sensi del diritto internazionale del territorio della Serbia e dei territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza, è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Repubblica di Serbia, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali riguardanti le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


REGOLAMENTI

14.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/401 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema dei registri garantisce un'accurata contabilizzazione delle operazioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE, del protocollo di Kyoto e della decisione n. 406/2009/CE.

(2)

Se del caso e per il tempo necessario al fine di tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS, gli operatori del trasporto aereo e gli altri operatori che rientrano in tale sistema non possono utilizzare le quote rilasciate da uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea («TUE»). In considerazione dei negoziati previsti dall'articolo 50 del TUE, e a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 bis, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione dovrebbe valutare regolarmente se sia consentito l'utilizzo delle quote da parte di uno Stato membro nei confronti del quale esistono obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori, in particolare nei casi in cui il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi nello Stato membro interessato o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi.

(3)

Il progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («l'accordo di recesso»), come convenuto a livello di negoziatori il 14 novembre 2018, istituisce un periodo transitorio e garantisce che gli operatori del Regno Unito adempiano gli obblighi stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE per quanto attiene alle loro emissioni nel 2019 e nel 2020. In caso di entrata in vigore dell'accordo di recesso, non è più necessario limitare l'utilizzo delle quote rilasciate da detto Stato membro in tali anni.

(4)

Pertanto dal giorno successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica di entrambe le parti dell'accordo di recesso sono depositati presso il segretario generale del Consiglio non si dovrebbe procedere all'indicazione delle quote.

(5)

Dovrebbero essere messe in atto opportune misure tecniche per assicurare l'efficacia del presente regolamento al momento della sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 389/2013 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Dal giorno successivo a quello in cui sono stati depositati entrambi gli strumenti di ratifica relativi all'accordo di recesso, le quote create per il 2019 e il 2020 non sono identificate con un codice paese se è richiesta la conformità con la direttiva 2003/87/CE per le emissioni che avvengono in detti anni a norma di un accordo che stabilisce le modalità per il recesso di tale Stato membro dall'Unione europea.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.


14.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/6


REGOLAMENTO (UE) 2019/402 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 7 febbraio 2018 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato «Modifica, riduzione o estinzione del piano (Modifiche allo IAS 19)» nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo delle modifiche è chiarire che, dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano a benefici definiti, l'entità dovrebbe applicare le ipotesi aggiornate dalla rideterminazione della sua passività (attività) netta per benefici definiti per il resto del periodo di riferimento.

(3)

A seguito della consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione è giunta alla conclusione che il Principio contabile internazionale IAS 19 Benefici per i dipendenti soddisfa i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1126/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Principio contabile internazionale IAS 19 Benefici per i dipendenti, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2019 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Modifica, riduzione o estinzione del piano

(Modifiche allo IAS 19)

Modifiche allo IAS 19 Benefici per i dipendenti

Sono aggiunti i paragrafi 101 A, 122 A, 123 A e 179 e sono modificati i paragrafi 57, 99, 120, 123, 125, 126 e 156. È aggiunto un titolo prima del paragrafo 122 A.

BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: PIANI A BENEFICI DEFINITI

Rilevazione e valutazione

57.

La contabilizzazione di piani a benefici definiti da parte dell'entità comporta le seguenti fasi:

c)

determinare gli importi da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio:

i)

il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti (vedere paragrafi 70-74 e paragrafo 122 A);

Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate e utili e perdite al momento dell'estinzione

99.

Quando determina il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, o un utile o perdita al momento dell'estinzione, l'entità deve rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti utilizzando il fair value (valore equo) corrente delle attività a servizio del piano e le ipotesi attuariali correnti (inclusi i tassi d'interesse di mercato correnti e altri prezzi di mercato correnti), riflettendo:

a)

i benefici offerti dal piano e le attività a servizio del piano prima della modifica, della riduzione o dell'estinzione del piano;

b)

i benefici offerti dal piano e le attività a servizio del piano dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano.

101 A

In caso di modifica, riduzione o estinzione del piano, l'entità deve rilevare e valutare i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate, o l'utile o la perdita al momento dell'estinzione, conformemente ai paragrafi 99-101 e 102-112. A tal fine, l'entità non deve considerare l'effetto del massimale di attività. L'entità deve poi determinare l'effetto del massimale di attività dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano e deve rilevare le variazioni dell'effetto conformemente al paragrafo 57, lettera d).

Componenti del costo dei benefici definiti

120.

L'entità deve rilevare le componenti del costo dei benefici definiti, a meno che un altro IFRS richieda o consenta la loro inclusione nel costo di un'attività, nel modo seguente:

a)

il costo previdenziale (vedere paragrafi 66-112 e paragrafo 122 A) nell'utile (perdita) d'esercizio;

Costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti

122 A

L'entità deve determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti utilizzando le ipotesi attuariali elaborate all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando le ipotesi attuariali utilizzate per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b).

Interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti

123.

L'entità deve determinare gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti moltiplicando la passività (attività) netta per benefici definiti per il tasso di sconto di cui al paragrafo 83.

123 A

Per determinare gli interessi netti conformemente al paragrafo 123, l'entità deve utilizzare la passività (attività) netta per benefici definiti e il tasso di sconto determinato all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi netti per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando:

a)

la passività (attività) netta per benefici definiti determinata conformemente al paragrafo 99, lettera b);

b)

il tasso di sconto utilizzato per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b).

Nell'applicare il paragrafo 123 A, l'entità deve anche tenere conto delle variazioni della passività (attività) netta per benefici definiti durante l'esercizio a seguito del versamento di contributi o del pagamento di benefici.

125.

Gli interessi attivi sulle attività a servizio del piano rappresentano una componente del rendimento delle attività a servizio del piano e sono determinati moltiplicando il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano per il tasso di sconto di cui al paragrafo 123 A. L'entità deve determinare il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi attivi per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando le attività a servizio del piano utilizzate per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b). Nell'applicare il paragrafo 125, l'entità deve anche tenere conto delle variazioni delle attività a servizio del piano durante l'esercizio a seguito del versamento di contributi o del pagamento di benefici. La differenza tra gli interessi attivi sulle attività a servizio del piano e il rendimento delle attività a servizio del piano è inclusa nella rivalutazione della passività (attività) netta per benefici definiti.

126.

Gli interessi sull'effetto del massimale di attività fanno parte della variazione complessiva dell'effetto del massimale di attività e sono determinati moltiplicando l'effetto del massimale di attività per il tasso di sconto di cui al paragrafo 123 A. L'entità deve determinare l'effetto del massimale di attività all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi sull'effetto del massimale di attività per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano tenendo conto delle variazioni dell'effetto del massimale di attività determinato conformemente al paragrafo 101 A. La differenza tra gli interessi sull'effetto del massimale di attività e la variazione complessiva dell'effetto del massimale di attività è inclusa nella rivalutazione della passività (attività) netta per benefici definiti.

ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI

Rilevazione e valutazione

156.

Per altri benefici a lungo termine per i dipendenti, l'entità deve rilevare il totale netto dei seguenti importi nell'utile (perdita) d'esercizio, ad eccezione del caso in cui un altro IFRS richieda o consenta la loro inclusione nel costo di un'attività:

a)

il costo previdenziale (vedere paragrafi 66-112 e il paragrafo 122 A);

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

179.

Modifica, riduzione o estinzione del piano (modifiche allo IAS 19), pubblicato nel febbraio 2018, ha aggiunto i paragrafi 101 A, 122 A e 123 A e ha modificato i paragrafi 57, 99, 120, 123, 125, 126 e 156. L'entità deve applicare tali modifiche alle modifiche, alle riduzioni o alle estinzioni del piano che si verificano alla data di inizio o dopo l'inizio del primo esercizio avente inizio dal 1o gennaio 2019 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.

14.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/403 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2019

che rilascia un'autorizzazione dell'Unione alla famiglia di biocidi «Deosan Activate BPF based on Iodine»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 7 luglio 2015 Diversey Europe Operations B.V. ha presentato una domanda di autorizzazione per una famiglia di biocidi denominata «Deosan Activate BPF based on Iodine» («la famiglia di prodotti»), del tipo di prodotto 3, quale definito nell'allegato V di detto regolamento. L'autorità competente del Regno Unito ha accettato di effettuare la valutazione della domanda conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-JN018376-30.

(2)

La famiglia di biocidi contiene come principio attivo lo iodio, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tenendo conto delle proprietà intrinseche del principio attivo e dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino fissati dal regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione (2), la Commissione valuterà la necessità di riesaminare l'approvazione dello iodio, compreso il polivinilpirrolidone iodio, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 528/2012. A seconda dell'esito del riesame la Commissione valuterà poi se le autorizzazioni dell'Unione per i prodotti contenenti tale principio attivo debbano essere riesaminate conformemente all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 20 dicembre 2017 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»).

(4)

Conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 6 luglio 2018 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) comprendente un progetto di sommario delle caratteristiche della famiglia di prodotti e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di prodotti. Nel parere si conclude che la famiglia di prodotti rientra nella definizione di «famiglia di biocidi» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.

(5)

Conformemente all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 17 settembre 2018 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

(6)

La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È rilasciata un'autorizzazione dell'Unione a Diversey Europe Operations B.V. per la famiglia di biocidi «Deosan Activate BPF based on Iodine» con il numero di autorizzazione EU-0019228-0000.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 3 aprile 2019 al 31 marzo 2029.

L'autorizzazione dell'Unione è subordinata alla conformità al sommario delle caratteristiche del biocida di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).

(3)  ECHA opinion of 6 July 2018 on the Union authorisation of «Deosan Activate BPF based on Iodine» (Parere dell'ECHA del 6 luglio 2018 sull'autorizzazione dell'Unione di «Deosan Activate BPF based on Iodine») (ECHA/BPC/207/2017).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

Deosan Activate BPF based on Iodine

Tipo di prodotto 3 - Igiene veterinaria (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0019228-0000

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3): EU-0019228-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome della famiglia

Nome

Deosan Activate BPF based on Iodine

1.2.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

1.3.   Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome

Diversey Europe Operations B.V.

Indirizzo

Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Netherlands

Numero di autorizzazione

EU-0019228-0000

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)

EU-0019228-0000

Data di rilascio dell'autorizzazione

3 aprile 2019

Data di scadenza dell'autorizzazione

31 marzo 2029

1.4.   Fabbricante/i dei biocidi

Nome del fabbricante

Diversey Europe Operations B.V.

Indirizzo del fabbricante

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Paesi Bassi

Ubicazione dei siti produttivi

Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italia

Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Spagna

Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Paesi Bassi

Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Regno Unito

Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Germania

1.5.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Iodio

Nome del fabbricante

ACF Minera SA.

Indirizzo del fabbricante

San Martin No 499, 1100000 Iquique Cile

Ubicazione dei siti produttivi

Lagunas mine, 118 0000 Pozo Almonte Cile


Principio attivo

Iodio

Nome del fabbricante

Sociedad Quimica y Minera (SQM) SA.

Indirizzo del fabbricante

Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Cile

Ubicazione dei siti produttivi

Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Cile


Principio attivo

Iodio

Nome del fabbricante

Cosayach Nitratos SA.

Indirizzo del fabbricante

Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Cile

Ubicazione dei siti produttivi

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 118 0000 Pozo Almonte Cile


Principio attivo

Iodio

Nome del fabbricante

Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.

Indirizzo del fabbricante

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Giappone

Ubicazione dei siti produttivi

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Giappone


Principio attivo

Iodio

Nome del fabbricante

ISE Chemicals Corporation

Indirizzo del fabbricante

3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Giappone

Ubicazione dei siti produttivi

Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, 299-3201 Chiba Giappone


Principio attivo

Iodio

Nome del fabbricante

Atacama Minerals SCM

Indirizzo del fabbricante

Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes, 8320000 Santiago Cile

Ubicazione dei siti produttivi

Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility, 3580000 Antofagasta Cile

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,3

1,6

2.2.   Tipo/i di formulazione

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

SL - Concentrato Solubile

GW - Gel solubile in acqua

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO - META SPC(S)

META SPC 1

1.   META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 1 identificativo

Identificativo

Meta SPC 1 - Deosan Activate BPF - Concentrate

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-1

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2.   META SPC 1 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

1,35

1,6

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i

SL - Concentrato Solubile

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non disperdere nell'ambiente.

Smaltire il prodotto in in conformità alle normative nazionali.

Smaltire il recipiente in in conformità alle normative nazionali.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 1. Uso # 1 – Disinfezione pre-mungitura, immersione manuale (concentrato)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Immersione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima della mungitura.

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura con metodo di immersione manuale.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %.

Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per i prodotti che contengono lo 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %. Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

Applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura con metodo dipping manuale.

3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 2. Uso # 2 – Disinfezione pre-mungitura, schiuma per applicazione manuale (concentrato)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

applicazione di schiuma

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima della mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante applicazione manuale della schiuma.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %.

Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno

Applicare un massimo di 5 ml per animale per applicazione

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per i prodotti che contengono lo 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %. Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

Applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura con metodo di applicazione della schiuma manuale.

3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno

Applicare un massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.3.   Descrizione dell'uso

Tabella 3. Uso # 3 – Disinfezione pre-mungitura, spray per applicazione manuale (concentrato)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Spray per applicazione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima della mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante applicazione manuale spray.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio. Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %.

Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.3.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %. Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

Applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura con metodo di applicazione manuale spray.

3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.3.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare guanti protettivi resistenti agli agenti chimici durante la manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

4.3.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.3.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.3.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.4.   Descrizione dell'uso

Tabella 4. Uso # 4 – Disinfezione post-mungitura, immersione manuale (concentrato)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

in ambienti interni

Metodi di applicazione

Immersione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante immersione manuale.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %.

Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.4.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante immersione manuale.

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %. Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno (5 applicazioni in totale)

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione

4.4.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.4.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.4.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.4.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.5.   Descrizione dell'uso

Tabella 5. Uso # 5 – Disinfezione post-mungitura, schiuma per applicazione manuale (concentrato)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

applicazione di schiuma

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante applicazione manuale della schiuma.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %.

Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno

Applicare un massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.5.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante applicazione manuale della schiuma.

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %. Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno

Applicare un massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione

4.5.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.5.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.5.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.5.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.6.   Descrizione dell'uso

Tabella 6. Uso # 6 – Disinfezione post-mungitura, spray per applicazione manuale (concentrato)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Spray per applicazione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante applicazione manuale spray.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso di 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Per i prodotti che contengono lo 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %.

Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.6.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura con metodo di spruzzatura manuale.

Per i prodotti che contengono lo 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %. Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione

4.6.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche durante la manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)

4.6.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.6.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.6.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.7.   Descrizione dell'uso

Tabella 7. Uso # 7 – Disinfezione post-mungitura, spray per applicazione automatica (concentrato)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Applicazione automatica spray

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura con metodo di spruzzatura automatica.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %.

Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

5 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno. Non combinare con disinfezione pre-mungitura.

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.7.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante applicazione automatica spray.

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %. Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

5 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno. Non combinare con disinfezione pre-mungitura a base di iodio.

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.7.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.7.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.7.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.7.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.8.   Descrizione dell'uso

Tabella 8. Uso # 8 –Disinfezione post-mungitura, immersione semiautomatica (concentrato)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Immersione semiautomatica

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura con metodo di immersione semiautomatica.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %.

Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.8.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura con metodo di immersione semiautomatica.

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %. Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.8.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.8.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.8.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.8.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.9.   Descrizione dell'uso

Tabella 9. Uso # 9 – Disinfezione pre e post-mungitura, immersione manuale (concentrato)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Immersione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima e dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo della mungitura mediante immersione manuale.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %.

Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale)

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.9.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %. Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

Applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo della mungitura mediante immersione manuale.

3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale)

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.9.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.9.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.9.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.9.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.10.   Descrizione dell'uso

Tabella 10. Uso # 10 – Disinfezione pre e post-mungitura, schiuma per applicazione manuale (concentrato)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Schiuma per applicazione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima e dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo la mungitura mediante applicazione manuale della schiuma.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %.

Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale)

Applicare un massimo di 5 ml per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.10.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per i prodotti che contengono lo 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %. Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

Applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo la mungitura mediante applicazione manuale della schiuma.

3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale)

Applicare un massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.10.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.10.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.10.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.10.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.11.   Descrizione dell'uso

Tabella 11. Uso # 11 – Disinfezione pre e post-mungitura, spray per applicazione manuale (concentrato)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Spray per applicazione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima e dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo la mungitura mediante applicazione manuale dello spray.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %.

Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale)

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.11.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Per i prodotti che contengono 1,5 % di iodio: Diluire 1 parte di prodotto in 4 parti d'acqua per ottenere una concentrazione di iodio in uso dello 0,3 %. Per prodotti con concentrazione diversa, adattare la presente istruzione.

Applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo la mungitura mediante applicazione manuale dello spray.

3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale)

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.11.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare guanti protettivi resistenti agli agenti chimici durante la manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)

Indossare calzature protettive adeguate (EN 13832) durante l'applicazione del prodotto.

Indossare tuta protettiva (almeno del tipo 6, EN 13034).

4.11.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.11.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.11.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

5.   ISTRUZIONI GENERALI D'USO (1) DEL META SPC 1

5.1.   Istruzioni d'uso

Il prodotto deve essere portato a una temperatura > 20 °C prima dell'uso

 

Pre-mungitura:

 

Applicare il prodotto su tutta la lunghezza di ciascuna mammella.

 

Per l'uso efficace contro batteri e lieviti, il prodotto deve restare a contatto con la pelle per almeno 30 secondi.

 

Una volta trascorso il tempo di contatto appropriato, rimuovere accuratamente il prodotto, utilizzando un tovagliolo di carta/panno monouso per assicurarsi che le mammelle siano asciutte e pulite.

 

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p)

 

Post-mungitura:

 

Coprire l'intera lunghezza di ogni mammella con il prodotto, immediatamente dopo la mungitura.

 

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, prestare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l'applicazione (ad esempio assicurarsi che le vacche rimangano in piedi per almeno 5 minuti)

 

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p).

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Questo prodotto può essere utilizzato per la disinfezione combinata pre e post-mungitura (fino a un totale di 5 applicazioni per capo al giorno). Non dovrebbe tuttavia essere utilizzato in combinazione con un prodotto diverso a base di iodio.

Si raccomanda l'uso di una pompa dosatrice per inserire il prodotto nell'attrezzatura per l'applicazione.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Inalazione: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale.

Contatto cutaneo: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale.

Contatto con gli occhi: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale.

Ingestione: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale

Dopo l'inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

Dopo il contatto cutaneo: Lavare immediatamente con acqua e sapone e risciacquare accuratamente.

Dopo il contatto con gli occhi: Sciacquare ad occhi aperti per alcuni minuti sotto l'acqua corrente (almeno 15 minuti).

Dopo l'ingestione: Sciacquare la bocca, quindi bere abbondante acqua. Rivolgersi immediatamente a un medico.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

Stabilità e reattività:

 

Reattività: Nessun pericolo di reattività noto in condizioni di conservazione e uso normali.

 

Stabilità chimica: Stabile in condizioni di conservazione e uso normali.

 

Possibilità di reazioni pericolose: Nessuna reazione pericolosa nota in condizioni di conservazione e uso normali.

 

Condizioni da evitare: Nessuna nota in condizioni di conservazione e uso normali.

 

Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno noto in condizioni di conservazione e uso normali.

Precauzioni ambientali:

 

Arginare le fuoriuscite più estese.

 

Contenere e/o assorbire il prodotto fuoriuscito con materiale inerte e trasferirlo in un contenitore adatto.

 

Impedire il deflusso del materiale versato in corsi d'acqua, scarichi e fogne.

 

Raccogliere in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

 

Non rimettere i materiali versati nel contenitore originale.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

I contenitori vuoti devono essere sciacquati tre volte prima dello smaltimento

I tovaglioli di carta utilizzati per asciugare e rimuovere il prodotto dalle mammelle degli animali devono essere smaltiti come rifiuti normali/domestici.

Non scaricare il prodotto non diluito nelle fogne.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale chiuso

Proteggere dal gelo

Non conservare a temperature superiori a 40 °C

Periodo di conservazione: 24 mesi.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

Nessuno

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Deosan Activate Pre AG106

Deosan Activate Pre

Numero di autorizzazione

EU-0019228-0001 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

1,5

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218

Deosan Activate Pre/Post Conc.

Deosan Hitech concentrate

Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218

Deosan Activate Pre/Post Plus Conc.

Iodine Concentrate

Numero di autorizzazione

EU-0019228-0002 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

1,5

META SPC 2

1.   META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 2 identificativo

Identificativo

Meta SPC 2 - Deosan Activate BPF – RTU liquid

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-2

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2.   META SPC 2 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,32

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2

Indicazioni di pericolo

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non disperdere nell'ambiente.

Smaltire il prodotto in in conformità alle normative nazionali.

Smaltire il recipiente in in conformità alle normative nazionali.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 2

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 12. Uso # 1 – Disinfezione pre-mungitura, immersione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Immersione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima della mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante immersione manuale.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso. 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante immersione manuale.

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 13. Uso # 2 – Disinfezione pre-mungitura, schiuma per applicazione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Schiuma per applicazione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima della mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante applicazione manuale della schiuma.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

Applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante applicazione manuale della schiuma.

3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.3.   Descrizione dell'uso

Tabella 14. Uso # 3 – Disinfezione pre-mungitura, spray per applicazione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

in ambienti interni

Metodi di applicazione

Spray per applicazione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima della mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante applicazione manuale dello spray.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.3.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante applicazione manuale della spray.

Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.3.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche durante la manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)

4.3.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.3.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.3.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.4.   Descrizione dell'uso

Tabella 15. Uso # 4 – Disinfezione post-mungitura, immersione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Immersione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante immersione manuale.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso:i 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p - Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio.

Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.4.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante immersione manuale.

Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione

4.4.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.4.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.4.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.4.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.5.   Descrizione dell'uso

Tabella 16. Uso # 5 – Disinfezione post-mungitura, schiuma per applicazione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Schiuma per applicazione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante applicazione manuale della schiuma.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.5.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura con metodo di applicazione della schiuma manuale.

Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.5.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.5.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.5.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.5.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.6.   Descrizione dell'uso

Tabella 17. Uso # 6 – Disinfezione post-mungitura, spray per applicazione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Spray per applicazione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante applicazione manuale dello spray.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.6.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante applicazione manuale dello spray.

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione

4.6.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare guanti protettivi resistenti agli agenti chimici durante la manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)

4.6.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.6.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.6.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.7.   Descrizione dell'uso

Tabella 18. Uso # 7 – Disinfezione post-mungitura, spray per applicazione automatica (da non associare a disinfezione pre-mungitura mediante liquido RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Applicazione automatica spray

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante applicazione automatica dello spray.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso:i 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

5 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno. Non combinare con disinfezione pre-mungitura a base di iodio.

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.7.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante applicazione automatica dello spray.

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

5 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno. Non combinare con disinfezione pre-mungitura a base di iodio.

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione

4.7.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.7.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.7.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.7.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.8.   Descrizione dell'uso

Tabella 19. Uso # 8 – Disinfezione post-mungitura, immersione semiautomatica (liquido RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Immersione semiautomatica (liquido RTU)

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante immersione semiautomatica.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni post-mungitura per animale al giorno.

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.8.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante immersione semiautomatica.

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione

4.8.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.8.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.8.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.8.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.9.   Descrizione dell'uso

Tabella 20. Uso # 9 – Disinfezione pre/post-mungitura, immersione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Immersione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima e dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo della mungitura mediante immersione manuale

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale).

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.9.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante immersione manuale.

Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale).

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.9.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare guanti protettivi resistenti agli agenti chimici durante la manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

4.9.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.9.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.9.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.10.   Descrizione dell'uso

Tabella 21. Uso # 10 – Disinfezione pre/post-mungitura, schiuma per applicazione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Schiuma per applicazione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima e dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo la mungitura mediante applicazione manuale della schiuma.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale).

Applicare un massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.10.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

Applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo la mungitura mediante applicazione manuale della schiuma.

3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale).

Applicare un massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.10.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare guanti protettivi resistenti agli agenti chimici durante la manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

4.10.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.10.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.10.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.11.   Descrizione dell'uso

Tabella 22. Uso # 11 – Disinfezione pre/post-mungitura, spray per applicazione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

in ambienti interni

Metodi di applicazione

Spray per applicazione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima e dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo la mungitura mediante applicazione manuale dello spray.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p). -

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale).

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.11.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo la mungitura mediante applicazione manuale dello spray.

Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale).

Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.11.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare guanti protettivi resistenti agli agenti chimici durante la manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)

Indossare calzature protettive adeguate (EN 13832) durante l'applicazione del prodotto.

Indossare una tuta protettiva (almeno del tipo 6, EN 13034).

4.11.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.11.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.11.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

5.   ISTRUZIONI GENERALI D'USO (2) DEL META SPC 2

5.1.   Istruzioni d'uso

Il prodotto deve essere portato a una temperatura > 20 °C prima dell'uso

 

Pre-mungitura:

 

Applicare il prodotto su tutta la lunghezza di ciascuna mammella.

 

Per l'uso efficace contro batteri e lieviti, il prodotto deve restare a contatto con la pelle per almeno 30 secondi.

 

Una volta trascorso il tempo di contatto appropriato, rimuovere accuratamente il prodotto, utilizzando un tovagliolo di carta/panno monouso per assicurarsi che le mammelle siano asciutte e pulite.

 

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p)

 

Post-mungitura:

 

Coprire l'intera lunghezza di ogni mammella con il prodotto, immediatamente dopo la mungitura.

 

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, prestare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l'applicazione (ad esempio assicurarsi che le vacche rimangano in piedi per almeno 5 minuti)

 

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p).

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Questo prodotto può essere utilizzato per la disinfezione combinata pre e post-mungitura (fino a un totale di 5 applicazioni per capo al giorno). Non dovrebbe tuttavia essere utilizzato in combinazione con un prodotto diverso a base di iodio.

Si raccomanda l'uso di una pompa dosatrice per inserire il prodotto nell'attrezzatura per l'applicazione.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Inalazione: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale.

Contatto cutaneo: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale.

Contatto con gli occhi: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale.

Ingestione: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale

Dopo l'inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

Dopo il contatto cutaneo: Lavare immediatamente con acqua e sapone e risciacquare accuratamente.

Dopo il contatto con gli occhi: Sciacquare ad occhi aperti per alcuni minuti sotto l'acqua corrente (almeno 15 minuti).

Dopo l'ingestione: Sciacquare la bocca, quindi bere abbondante acqua. Rivolgersi immediatamente a un medico.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

Stabilità e reattività:

 

Reattività: Nessun pericolo di reattività noto in condizioni di conservazione e uso normali.

 

Stabilità chimica: Stabile in condizioni di conservazione e uso normali.

 

Possibilità di reazioni pericolose: Nessuna reazione pericolosa nota in condizioni di conservazione e uso normali.

 

Condizioni da evitare: Nessuno noto in condizioni di conservazione e uso normali.

 

Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno noto in condizioni di conservazione e uso normali.

Precauzioni ambientali:

 

Arginare le fuoriuscite più estese.

 

Contenere e/o assorbire il prodotto fuoriuscito con materiale inerte e trasferirlo in un contenitore adatto.

 

Impedire il deflusso del materiale versato in corsi d'acqua, scarichi e fogne.

 

Raccogliere in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

 

Non rimettere i materiali versati nel contenitore originale.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

I contenitori vuoti devono essere sciacquati tre volte prima dello smaltimento.

I tovaglioli di carta utilizzati per asciugare e rimuovere il prodotto dalle mammelle degli animali devono essere smaltiti come rifiuti normali/domestici.

Non scaricare il prodotto non diluito nelle fogne.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare nel contenitore originale chiuso

Proteggere dal gelo

Non conservare a temperature superiori a 30 °C

Periodo di conservazione 24 mesi

6.   ALTRE INFORMAZIONI

Nessuno

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Deosan Activate Pre RTU AG108

Deosan Activate Pre RTU

Numero di autorizzazione

EU-0019228-0003 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,3

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Deosan Activate Pre/Post AG217

Deosan Activate Pre/Post

Iodine Plus Pre & Post

Deosan D4T Super AG211

Agros Iodo

Agros Iodo Multi

Poviclyn liquido

Numero di autorizzazione

EU-0019228-0004 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,3

7.3.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Deosan Activate PVP Plus AG215

Deosan Activate PVP Plus

Agros Iodo-Prev POS-Ordenha

Deosan Hitech 2 AG214

Iodine Teat Dip Solution

Numero di autorizzazione

EU-0019228-0005 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,3

META SPC 3

1.   META SPC 3 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 3 identificativo

Identificativo

Meta SPC 3 - Deosan Activate BPF – RTU gel

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-3

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2.   META SPC 3 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 3

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,32

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 3

Formulazione/i

GW - Gel solubile in acqua

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 3

Indicazioni di pericolo

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non disperdere nell'ambiente.

Smaltire il prodotto in in conformità alle normative nazionali.

Smaltire il recipiente in in conformità alle normative nazionali.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 3

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 23. Uso # 1 – Disinfezione pre-mungitura, immersione manuale (gel RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Immersione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima della mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante immersione manuale.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante immersione manuale.

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 24. Uso # 2 – Disinfezione post-mungitura, immersione manuale (gel RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Immersione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante immersione manuale.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno.

applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante immersione manuale.

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

2-3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.3.   Descrizione dell'uso

Tabella 25. Uso # 3 – Disinfezione post-mungitura, immersione semiautomatica (gel RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Immersione semiautomatica

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante immersione semiautomatica.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.3.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante immersione semiautomatica.

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno.

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione

4.3.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.3.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.3.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.3.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.4.   Descrizione dell'uso

Tabella 26. Uso # 4 – Disinfezione pre/post-mungitura, immersione manuale (gel RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni

Metodi di applicazione

Immersione manuale

Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima e dopo della mungitura.

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo della mungitura mediante immersione manuale.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p) -

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale).

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.4.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo della mungitura mediante immersione manuale.

Formulazione pronta all'uso contenente 0,3 % p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.

3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale)

Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.4.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare guanti protettivi resistenti agli agenti chimici durante l'applicazione del prodotto mediante dipping (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

4.4.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.4.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.4.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

5.   ISTRUZIONI GENERALI D'USO (3) DEL META SPC 3

5.1.   Istruzioni d'uso

Il prodotto deve essere portato a una temperatura > 20°C prima dell'uso

 

Pre-mungitura:

 

Applicare il prodotto su tutta la lunghezza di ciascuna mammella.

 

Per l'uso efficace contro batteri e lieviti, il prodotto deve restare a contatto con la pelle per almeno 30 secondi.

 

Una volta trascorso il tempo di contatto appropriato, rimuovere accuratamente il prodotto, utilizzando un tovagliolo di carta/panno monouso per assicurarsi che le mammelle siano asciutte e pulite.

 

Concentrazione di iodio in uso: 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p)

 

Post-mungitura:

 

Coprire l'intera lunghezza di ogni mammella con il prodotto, immediatamente dopo la mungitura.

 

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, prestare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l'applicazione (ad esempio assicurarsi che le vacche rimangano in piedi per almeno 5 minuti)

 

Concentrazione di iodio in uso di 3 000 mg/Kg (0,3 % p/p).

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Questo prodotto può essere utilizzato per la disinfezione combinata pre e post-mungitura (fino a un totale di 5 applicazioni per capo al giorno). Non dovrebbe tuttavia essere utilizzato in combinazione con un prodotto diverso a base di iodio.

Si raccomanda l'uso di una pompa dosatrice per inserire il prodotto nell'attrezzatura per l'applicazione.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Inalazione: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale.

Contatto cutaneo: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale.

Contatto con gli occhi: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale.

Ingestione: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale

Dopo l'inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

Dopo il contatto cutaneo: Lavare immediatamente con acqua e sapone e risciacquare accuratamente.

Dopo il contatto con gli occhi: Sciacquare ad occhi aperti per alcuni minuti sotto l'acqua corrente (almeno 15 minuti).

Dopo l'ingestione: Sciacquare la bocca, quindi bere abbondante acqua. Rivolgersi immediatamente a un medico.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

Stabilità e reattività:

 

Reattività: Nessun pericolo di reattività noto in condizioni di conservazione e uso normali.

 

Stabilità chimica: Stabile in condizioni di conservazione e uso normali.

 

Possibilità di reazioni pericolose: Nessuna reazione pericolosa nota in condizioni di conservazione e uso normali.

 

Condizioni da evitare: Nessuno noto in condizioni di conservazione e uso normali.

 

Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno noto in condizioni di conservazione e uso normali.

Precauzioni ambientali:

 

Arginare le fuoriuscite più estese.

 

Contenere e/o assorbire il prodotto fuoriuscito con materiale inerte e trasferirlo in un contenitore adatto.

 

Impedire il deflusso del materiale versato in corsi d'acqua, scarichi e fogne.

 

Raccogliere in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

 

Non rimettere i materiali versati nel contenitore originale.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

I contenitori vuoti devono essere sciacquati tre volte prima dello smaltimento.

I tovaglioli di carta utilizzati per asciugare e rimuovere il prodotto dalle mammelle degli animali devono essere smaltiti come rifiuti normali/domestici.

Non scaricare il prodotto non diluito nelle fogne.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare nel contenitore originale chiuso

Proteggere dal gelo

Non conservare a temperature superiori a 30°C

Periodo di conservazione 18 mesi

6.   ALTRE INFORMAZIONI

Nessuno

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 3

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Deosan Activate Barrier AG216

Agros Iodo Pós

Povisyl espeso

Numero di autorizzazione

EU-0019228-0006 1-3

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,3


(1)  Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.

(2)  Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.

(3)  Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 3.


DECISIONI

14.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/50


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/404 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2019

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2019) 1833]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/315 della Commissione (5), a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Belgio, Bulgaria e Romania.

(2)

Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è legato alla lenta diffusione naturale della malattia tra le popolazioni di suini selvatici ed anche all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia pubblicata il 23 marzo 2017, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia pubblicata l'8 novembre 2017 e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea pubblicata il 29 novembre 2018 (6).

(3)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (7) stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza quando è ufficialmente confermata la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e sorveglianza per prevenire la diffusione di tale malattia. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede inoltre le misure da adottare in caso di conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, comprendenti la sorveglianza ufficiale degli allevamenti di suini situati nella zona definita infetta. L'esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare le misure che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti e quelle adottate ai fini dell'eradicazione della malattia nella popolazione di suini selvatici.

(4)

Tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate negli Stati membri in conformità alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, e all'articolo 15, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale in relazione alla peste suina africana, alcune zone delle contee di Alytaus, Kauno, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės e Telšių in Lituania, attualmente elencate nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero essere elencate ora nella parte II di detto allegato, in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione degli allevamenti infetti. Dato che nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione ed è molto instabile, nell'apportare modifiche delle zone elencate in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti.

(5)

Inoltre tenendo conto dell'efficacia delle misure generali applicate nella Repubblica ceca conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare di quelle stabilite all'articolo 15, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale in relazione alla peste suina africana, tutte le zone della Repubblica ceca attualmente elencate nelle parti I e II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere soppresse dall'allegato, vista la favorevole situazione epidemiologica della malattia in tale Stato membro.

(6)

Nel febbraio 2019 si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana nei suini selvatici in Ungheria e in Polonia, che dovrebbero anch'essi riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(7)

Nel febbraio 2019 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nelle contee di Heves e Borsod-Abaúj-Zemplén in Ungheria, nelle immediate vicinanze delle zone elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tali zone dell'Ungheria colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(8)

Nel febbraio 2019 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Mińsk in Polonia, nelle immediate vicinanze di una zona elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(9)

Nel febbraio 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nella regione di Dobrich in Bulgaria, nelle immediate vicinanze di una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(10)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Lituania, Ungheria, Polonia e Bulgaria ed includerle debitamente negli elenchi delle parti I, II e III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/315 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 53).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.

(7)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

Frontière avec la France

Rue Mersinhat

N818

N83: Le Buisson des Cailles

Rue des Sources

Rue Antoine

Rue de la Cure

Rue du Breux

Rue Blondiau

Nouvelle Chiyue

Rue de Martué

Rue du Chêne

Rue des Aubépines

N85: Rue des Iles, N894: Rue de Chiny, Rue de la Fontenelle, Rue du Millénaire, Rue de la Goulette, Pont saint Nicolas, Rue des Combattants jusque son intersection avec la Rue de la Motte, Rue de la Motte

Rue de Neufchâteau

Rue des Bruyères jusque son intersection avec la Rue de la Gaume (N801)

Rue de la Gaume jusque son intersection avec la Rue de l'Accord

Rue du Fet

N40: Route d'Arlon, Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

Rue du Tombois

Rue Du Pierroy

Rue Saint-Orban

Rue Saint-Aubain

Rue des Cottages

Rue de Relune

Rue de Rulune

Route de l'Ermitage

N87: Route de Habay

Chemin des Ecoliers

Le Routy

Rue Burgknapp

Rue de la Halte

Rue du Centre

Rue de l'Eglise

Rue du Marquisat

Rue de la Carrière

Rue de la Lorraine

Rue du Beynert

Millewée

Rue du Tram

Millewée

N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy,Route de Luxembourg,

Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg

Frontière avec la France

La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy

La N871 jusque son intersection avec la N88

La N88 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange

La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange

La N81 jusque son intersection avec la E25-E411

La E25-E411 jusque son intersection avec la N894

La N894 jusque son intersection avec la N801

La N801 jusque son intersection avec la N891

La N83 jusque son intersection avec la N85

La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France

2.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II

in Silistra region:

whole municipality of Glavinitza,

whole municipality of Tutrakan,

whithin municipality of Dulovo:

Boil,

Vokil,

Grancharovo,

Doletz,

Oven,

Okorsh,

Oreshene,

Paisievo,

Pravda,

Prohlada,

Ruyno,

Sekulovo,

Skala,

Yarebitsa,

within municipality of Sitovo:

Bosna,

Garvan,

Irnik,

Iskra,

Nova Popina,

Polyana,

Popina,

Sitovo,

Yastrebna,

within municipality of Silistra:

Vetren

in Dobrich region:

whole municipality of Baltchik,

whole municipality of General Toshevo,

whole municipality of Dobrich,

whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka),

within municipality of Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Poruchik Kardzhievo,

Zagortzi,

Zementsi,

Koriten,

Krushari,

Bistretz,

Efreytor Bakalovo,

Telerig,

Lozenetz,

Krushari,

Severnyak,

Severtsi,

within municipality of Kavarna:

Krupen,

Belgun,

Bilo,

Septemvriytsi,

Travnik,

whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi,

in Ruse region:

within municipality of Slivo pole:

Babovo,

Brashlen,

Golyamo vranovo,

Malko vranovo,

Ryahovo,

Slivo pole,

Borisovo,

within municipality of Ruse:

Sandrovo,

Prosena,

Nikolovo,

Marten,

Dolno Ablanovo,

Ruse,

Chervena voda,

Basarbovo,

within municipality of Ivanovo:

Krasen,

Bozhichen,

Pirgovo,

Mechka,

Trastenik,

within municipality of Borovo:

Batin,

Gorno Ablanovo,

Ekzarh Yosif,

Obretenik,

Batin,

within municipality of Tsenovo:

Krivina,

Belyanovo,

Novgrad,

Dzhulyunitza,

Beltzov,

Tsenovo,

Piperkovo,

Karamanovo,

in Veliko Tarnovo region:

within municipality of Svishtov:

Sovata,

Vardim,

Svishtov,

Tzarevets,

Bulgarsko Slivovo,

Oresh,

in Pleven region:

within municipality of Belene:

Dekov,

Belene,

Kulina voda,

Byala voda,

within municipality of Nikopol:

Lozitza,

Dragash voyvoda,

Lyubenovo,

Nikopol,

Debovo,

Evlogievo,

Muselievo,

Zhernov,

Cherkovitza,

within municipality of Gulyantzi:

Somovit,

Dolni vit,

Milkovitsa,

Shiyakovo,

Lenkovo,

Kreta,

Gulyantzi,

Brest,

Dabovan,

Zagrazhdan,

Gigen,

Iskar,

within municipality of Dolna Mitropoliya:

Komarevo,

Baykal,

Slavovitsa,

Bregare,

Orehovitsa,

Krushovene,

Stavertzi,

Gostilya,

in Vratza region:

within municipality of Oryahovo:

Dolni vadin,

Gorni vadin,

Ostrov,

Galovo,

Leskovets,

Selanovtsi,

Oryahovo,

within municipality of Miziya:

Saraevo,

Miziya,

Voyvodovo,

Sofronievo,

within municipality of Kozloduy:

Harlets,

Glozhene,

Butan,

Kozloduy,

in Montana region:

within municipality of Valtchedram:

Dolni Tzibar,

Gorni Tzibar,

Ignatovo,

Zlatiya,

Razgrad,

Botevo,

Valtchedram,

Mokresh,

within municipality Lom:

Kovatchitza,

Stanevo,

Lom,

Zemphyr,

Dolno Linevo,

Traykovo,

Staliyska mahala,

Orsoya,

Slivata,

Dobri dol,

within municipality of Brusartsi:

Vasilyiovtzi,

Dondukovo,

in Vidin region:

within municipality of Ruzhintsi:

Dinkovo,

Topolovets,

Drenovets,

within municipality of Dimovo:

Artchar,

Septemvriytzi,

Yarlovitza,

Vodnyantzi,

Shipot,

Izvor,

Mali Drenovetz,

Lagoshevtzi,

Darzhanitza,

within municipality of Vidin:

Vartop,

Botevo,

Gaytantsi,

Tzar Simeonovo,

Ivanovtsi,

Zheglitza,

Sinagovtsi,

Dunavtsi,

Bukovets,

Bela Rada,

Slana bara,

Novoseltsi,

Ruptzi,

Akatsievo,

Vidin,

Inovo,

Kapitanovtsi,

Pokrayna,

Antimovo,

Kutovo,

Slanotran,

Koshava,

Gomotartsi.

3.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Hiiu maakond.

4.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta,

Alsungas novads,

Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts,

Kuldīgas novada Gudenieku pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

6.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gmina Miłki, część gminy Ryn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej Giżycko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na wschód i na południe od granicy powiatu miejskiego Elbląg i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskigo Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany, Jonkowo i Świątki w powiecie olsztyńskim,

gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim,

gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim;

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów, i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim,

gmina Żelechów w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, Teresin, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim;

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Głusk, Strzyżewice i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Stary Zamość, Komarów-Osada i część gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim,

powiat miejski Zamość,

gminy Jeziorzany i Kock w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gmina Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Gorzków, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

powiat miejski Lublin,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim;

w województwie podkarpackim:

gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików, Wielkie Oczy, Oleszyce i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim;

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Județul Alba,

Restul județului Argeș care nu a fost inclus în partea III,

Județul Cluj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Județul Vâlcea,

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj,

Județul Suceava,

Județul Mureș,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin.

PARTE II

1.   Belgio

Le seguenti zone del Belgio:

in Luxembourg province:

the area is delimited clockwise by:

La frontière avec la France au niveau de Florenville

La N85 jusque son intersection avec la N83 au niveau de Florenville

La N83 jusque son intersection avec la N891

La N891 jusque son intersection avec la N801

La N801 jusque son intersection avec la N894

La N894 jusque son intersection avec la E25-E411

La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler

La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange

La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange

La N88 jusque son intersection avec la N871

La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy

La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France

2.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

In Varna region

Within municipality of Beloslav

Razdelna

within municipalty of Devnya

Devnya

Povelyanovo

Padina,

within municipality of Vetrino:

Gabarnitsa;

within municipality of Provadiya:

Staroselets,

Petrov dol,

Provadiya,

Dobrina,

Manastir,

Zhitnitsa,

Tutrakantsi,

Bozveliysko,

Barzitsa,

Tchayka,

within municipality of Avren:

Trastikovo,

Sindel,

Avren,

Kazashka reka,

Yunak,

Tsarevtsi,

Dabravino,

within municipality of Dalgopol:

Tsonevo,

Velichkovo,

within municipality of Dolni chiflik:

Nova shipka,

Goren chiflik,

Pchelnik,

Venelin,

in Silistra region:

within municipality of Kaynardzha:

Voynovo,

Kaynardzha,

Kranovo,

Zarnik,

Dobrudzhanka,

Golesh,

Svetoslav,

Polkovnik Cholakovo,

Kamentzi,

Gospodinovo,

Davidovo,

Sredishte,

Strelkovo,

Poprusanovo,

Posev,

within municipality of Alfatar:

Alfatar,

Alekovo,

Bistra,

Kutlovitza,

Tzar Asen,

Chukovetz,

Vasil Levski,

within municipality of Silistra:

Glavan,

Silistra,

Aydemir,

Babuk,

Popkralevo,

Bogorovo,

Bradvari,

Sratzimir,

Bulgarka,

Tsenovich,

Sarpovo,

Srebarna,

Smiletz,

Profesor Ishirkovo,

Polkovnik Lambrinovo,

Kalipetrovo,

Kazimir,

Yordanovo,

within municipality of Sitovo:

Dobrotitza,

Lyuben,

Slatina,

within municipality of Dulovo:

Varbino,

Polkovnik Taslakovo,

Kolobar,

Kozyak,

Mezhden,

Tcherkovna,

Dulovo,

Razdel,

Tchernik,

Poroyno,

Vodno,

Zlatoklas,

Tchernolik,

in Dobrich region:

within municipality of Krushari:

Kapitan Dimitrovo,

Ognyanovo,

Zimnitza,

Gaber,

within municipality of Dobrich-selska:

Altsek,

Vodnyantsi,

Feldfebel Denkovo,

Hitovo,

within municipality of Tervel:

Brestnitza,

Kolartzi,

Angelariy,

Balik,

Bezmer,

Bozhan,

Bonevo,

Voynikovo,

Glavantsi,

Gradnitsa,

Guslar,

Kableshkovo,

Kladentsi,

Kochmar,

Mali izvor,

Nova Kamena,

Onogur,

Polkovnik Savovo,

Popgruevo,

Profesor Zlatarski,

Sartents,

Tervel,

Chestimenstko,

within municipality Shabla:

Shabla,

Tyulenovo,

Bozhanovo,

Gorun,

Gorichane,

Prolez,

Ezeretz,

Zahari Stoyanovo,

Vaklino,

Granichar,

Durankulak,

Krapetz,

Smin,

Staevtsi,

Tvarditsa,

Chernomortzi,

within municipality of Kavarna:

Balgarevo,

Bozhurets,

Vranino,

Vidno,

Irechek,

Kavarna,

Kamen briag,

Mogilishte,

Neykovo,

Poruchik Chunchevo,

Rakovski,

Sveti Nikola,

Seltse,

Topola,

Travnik,

Hadzhi Dimitar,

Chelopechene.

3.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705250, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Ādažu novads,

Aizputes novada Kalvenes pagasts,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novads,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų seniūnija,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskigo Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg, i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat miejski Elbląg,

gminy Kruklanki, Wydminy, część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn i część gminy wiejskiej Giżycko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta Giżycko i na północ od granicy miasta Giżycka i miasto Giżycko w powiecie giżyckim,

gmina Dubeninki, część gminy Gołdap położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1815N i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 1815N biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 65 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gminy Olecko, Świętajno, Wieliczki i część gminy Kowale Oleckie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 i na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kowale Oleckie, Guzy, Wężewo, Sokółki biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie oleckim,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gmina Kolno w powiecie olsztyńskim,

powiat braniewski,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

powiat lidzbarski,

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gminy Boćki, Orla, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski i część gminy Brańsk położona na południe od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie bielskim,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok;

w województwie mazowieckim:

gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew oraz na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 50 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Sochaczew i część miasta Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,

gminy Borowie, Wilga, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Parysów, Pilawa, Miastków Kościelny, Sobolew i Trojanów w powiecie garwolińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa;

w województwie lubelskim:

gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,

gminy Niemce, Garbów i Wólka w powiecie lubelskim,

gmina Mełgiew i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim,

gmina Fajsławice, Izbica, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec i Skierbieszów w powiecie zamojskim,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

gmina Stężyca w powiecie ryckim;

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

8.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș,

Județul Bistrița-Năsăud.

PARTE III

1.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos.

3.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Sępopol i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gmina Banie Mazurskie i część gminy Gołdap położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1815N i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 1815N biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 65 w powiecie gołdapskim,

część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy łączącą miejscowości Sokółki, Wężewo, Guzy, Kowale Oleckie do skrzyżowania z drogą nr 65 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnacą od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie oleckim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim,

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

w województwie podkarpackim:

gmina Cieszanów w powiecie lubaczowskim.

4.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Partea din județu Arges cu următoarele comune:

Comuna Bârla,

Comuna Miroși,

Comuna Popești,

Comuna Ștefan cel Mare,

Comuna Slobozia,

Comuna Mozăceni,

Comuna Negrași,

Comuna Izvoru,

Comuna Recea,

Comuna Căldăraru,

Comuna Ungheni,

Comuna Hârsești,

Comuna Stolnici,

Comuna Vulpești,

Comuna Rociu,

Comuna Lunca Corbului,

Comuna Costești,

Comuna Mărăsești,

Comuna Poiana Lacului,

Comuna Vedea,

Comuna Uda,

Comuna Cuca,

Comuna Morărești,

Comuna Cotmeanaâ,

Comuna Răchițele de Jos,

Comuna Drăganu-Olteni,

Comuna Băbana,

Comuna Bascov,

Comuna Moșoaia,

Municipiul Pitești,

Comuna Albota,

Comuna Oarja,

Comuna Bradu,

Comuna Suseni,

Comuna Căteasca,

Comuna Rătești,

Comuna Teiu,

Județul Olt,

Județul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

»

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

14.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/81


Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 120 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna destinati a essere montati sui trattori agricoli e forestali e sulle macchine mobili non stradali per quanto riguarda la misurazione della potenza netta, della coppia netta e del consumo specifico di carburante [2019/405]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

serie di modifiche 02 — data di entrata in vigore: 29 dicembre 2018

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Specifiche e prove

6.

Conformità della produzione

7.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

8.

Modifica ed estensione dell'omologazione di un tipo di motore o di una famiglia di motori

9.

Cessazione definitiva della produzione

10.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI

1.

Modelli per il fascicolo informativo e la scheda informativa

2.

Notifica

3.

Esempi di marchi di omologazione

4.

Metodo di misurazione della potenza netta dei motori a combustione interna

5.

Parametri per la definizione dei tipi e delle famiglie di motori e relative modalità di funzionamento

6.

Controlli sulla conformità della produzione

7.

Caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento prescritti per le prove di omologazione e per la verifica della conformità della produzione

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.   Il presente regolamento si applica alle curve che rappresentano, in funzione del regime di giri, la potenza, la coppia e il consumo specifico di carburante a pieno carico di un motore, indicate dal costruttore per motori a combustione interna montati:

1.1.1.

su veicoli appartenenti alla categoria T, (1)

1.1.2.

su macchine mobili non stradali (1), fatte funzionare a velocità variabile o costante.

1.2.   I motori a combustione interna si suddividono in una delle seguenti categorie:

1.2.1.

motori a pistone alternativo a combustione interna (ad accensione comandata o spontanea), ma esclusi i motori a pistoni liberi;

1.2.2.

motori a pistoni rotanti (ad accensione comandata o spontanea).

2.   DEFINIZIONI

2.1.

«omologazione di un motore»: l'omologazione di un tipo di motore per quanto riguarda la sua potenza netta misurata secondo la procedura di cui all'allegato 4 del presente regolamento;

2.2.

«omologazione di una famiglia di motori»: l'omologazione dei membri di una famiglia di motori per quanto riguarda la potenza netta in conformità alla procedura di cui agli allegati 3 o 4 del presente regolamento;

2.3.

«motore a regime costante»: un motore la cui omologazione è limitata al funzionamento a regime costante, esclusi i motori la cui funzione di regolazione del regime costante è rimossa o disattivata; può essere dotato di un regime minimo che può essere utilizzato nelle fasi di avvio o di arresto e può essere provvisto di dispositivo regolabile su un'altra velocità quando il motore è spento;

2.4.

«funzionamento a regime costante»: il funzionamento di un motore con un regolatore che controlla automaticamente la richiesta dell'operatore di mantenere costante il regime del motore anche se cambia il carico;

2.5.

«sistema DeNOx»: un sistema di post-trattamento dei gas di scarico concepito per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx) [ad esempio catalizzatori passivi e attivi per NOx con funzionamento in magro, assorbitori di NOx e sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR)];

2.6.

«motore dual-fuel» (a doppia alimentazione): un motore progettato per funzionare contemporaneamente con un carburante liquido e un carburante gassoso; i due carburanti vengono dosati separatamente, con il quantitativo consumato di uno dei due carburanti rispetto all'altro in grado di variare a seconda del funzionamento;

2.7.

«motore a controllo elettronico»: un motore che utilizza il controllo elettronico per determinare sia la quantità del carburante iniettato che la fasatura dell'iniezione;

2.8.

«famiglia di motori»: un gruppo di motori di un costruttore che, per la loro progettazione, soddisfano i criteri di raggruppamento stabiliti nell'allegato 5 del presente regolamento;

2.9.

«tipo di motore»: una categoria di motori che non differiscono tra loro per quanto riguarda aspetti essenziali quali le caratteristiche definite nell'allegato 5 del presente regolamento;

2.10.

«ricircolo dei gas di scarico» o «EGR»: un dispositivo tecnico facente parte del sistema di controllo delle emissioni che riduce le emissioni reincanalando i gas di scarico che sono stati espulsi dalla camera o dalle camere di combustione del motore per essere miscelati con l'aria in entrata prima o durante la combustione; non è considerato tale l'impiego della fasatura delle valvole per aumentare la quantità di gas di scarico residui nella camera o nelle camere di combustione che è miscelata con l'aria in entrata prima o durante la combustione;

2.11.

«carburante gassoso»: qualsiasi carburante interamente gassoso in condizioni ambientali standard (298 K, pressione ambientale assoluta di 101,3 kPa);

2.12.

«motore a combustione interna» o «motore»: un convertitore di energia, diverso da una turbina a gas, progettato per trasformare l'energia chimica in entrata in energia meccanica in uscita mediante un processo di combustione interna; comprende, ove previsti, il sistema di controllo delle emissioni e l'interfaccia di comunicazione (hardware e messaggi) tra una o più centraline elettroniche di controllo del motore e qualsiasi altra centralina del gruppo propulsore, dei veicoli di categoria T o delle macchine mobili non stradali necessaria per la conformità al presente regolamento;

2.13.

«fattore di spostamento λ» o «Sλ»: l'espressione che descrive la flessibilità richiesta ad un sistema di gestione del motore relativamente alla capacità di variare il rapporto di eccesso d'aria λ quando il motore è alimentato con una composizione di gas diversa dal metano puro;

2.14.

«carburante liquido»: un carburante allo stato liquido in condizioni ambientali standard (298 K, pressione ambientale assoluta di 101,3 kPa);

2.15.

«modalità a carburante liquido»: la normale modalità di funzionamento di un motore dual-fuel durante la quale il motore non utilizza un carburante gassoso per nessuna sua condizione di funzionamento;

2.16.

«costruttore»: la persona fisica o giuridica che di fronte all'autorità di omologazione è responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione del motore, nonché di garantire la conformità della produzione del motore, a prescindere dal fatto che tale persona sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del motore oggetto del processo di omologazione;

2.17.

«potenza massima netta»: il valore massimo della potenza netta sulla curva di potenza a pieno carico nominale per il tipo di motore;

2.18.

«regime di potenza massima netta»: il regime del motore, specificato dal costruttore, al quale si ottiene la potenza massima netta;

2.19.

«coppia massima»: il valore massimo della coppia netta misurato con il motore a pieno carico.

2.20.

«regime di coppia massima»: il regime al quale si ottiene la coppia massima del motore indicata dal costruttore;

2.21.

«motore a controllo meccanico»: un motore che utilizza dispositivi meccanici per determinare sia la quantità del carburante iniettato che la fasatura dell'iniezione;

2.22.

«potenza netta»: la potenza ottenuta sul banco di prova all'estremità dell'albero motore o di un organo equivalente, misurata al corrispondente regime del motore con i dispositivi ausiliari e gli utilizzatori di cui alla tabella 1 dell'allegato 4 del presente regolamento, determinata alle condizioni atmosferiche di riferimento;

2.23.

«motore capostipite»: un motore scelto all'interno di una famiglia di motori per rispondere ai parametri di cui all'allegato 5 del presente regolamento;

2.24.

«sistema di post-trattamento del particolato»: un sistema di post-trattamento dei gas di scarico che riduce le emissioni di particolato inquinante mediante separazione meccanica, aerodinamica, per diffusione o per inerzia;

2.25.

«potenza nominale netta»: indica la potenza netta del motore dichiarata dal costruttore al regime di rotazione nominale;

2.26.

«regime nominale»: il regime massimo a pieno carico (*1) consentito dal regolatore di un motore secondo il progetto del costruttore oppure, in assenza di un tale regolatore, il regime al quale il motore raggiunge la potenza massima netta, come definito dal costruttore;

2.27.

«reagente», qualsiasi sostanza di consumo o non recuperabile necessaria al buon funzionamento del sistema di post-trattamento e a tal fine utilizzata;

2.28.

«potenza di riferimento»: la potenza massima netta di motori a regime variabile e la potenza nominale netta di motori a regime costante;

2.29.

«regime di potenza di riferimento»: il regime del motore, specificato dal costruttore, al quale si ottiene la potenza di riferimento;

2.30.

«rigenerazione»: l'evento durante il quale il livello delle emissioni cambia mentre le prestazioni del sistema di post-trattamento dei gas di scarico sono ripristinate secondo i parametri di progettazione; può essere classificato come rigenerazione continua o rigenerazione non frequente (periodica);

2.31.

«manomissione»: la disattivazione, l'adattamento o la modifica del sistema di controllo del motore, compresi eventuali software o altri elementi logici di controllo di tale sistema, che, intenzionalmente o meno, possa alterare la prestazione del motore;

2.32.

«motore a regime variabile»: un motore che non è un motore a regime costante;

2.33.

«indice di Wobbe» o «W»: il rapporto tra il corrispondente potere calorifico di un gas (Hgas) per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa (ρ) nelle stesse condizioni di riferimento;

Formula

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di un tipo di motore o di una famiglia di motori per quanto riguarda la misurazione della potenza netta deve essere presentata dal costruttore o dal suo mandatario.

3.2.   Il richiedente deve trasmettere all'autorità di omologazione un fascicolo informativo comprendente:

a)

un documento informativo recante un elenco di carburanti di riferimento e, ove richiesto dal costruttore, di tutti gli altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti di cui al punto 5.2.3, descritti conformemente all'allegato 7 del presente regolamento;

b)

tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni pertinenti in relazione al tipo di motore o, ove applicabile, al motore capostipite;

c)

ogni ulteriore informazione richiesta dall'autorità di omologazione nel contesto della procedura di presentazione della domanda di omologazione.

Una descrizione del tipo di motore o, ove applicabile, i dettagli relativi alla famiglia di motori di cui all'allegato 5 del presente regolamento.

3.3.   Il fascicolo informativo può essere fornito in formato cartaceo o in un formato elettronico accettato dal servizio tecnico e dall'autorità di omologazione.

3.3.1.   Le domande presentate su carta devono essere in triplice copia. Gli eventuali disegni devono essere in scala adeguata e sufficientemente dettagliati, su fogli formato A4 o in un fascicolo formato A4. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

3.4.   Il costruttore deve mettere a disposizione del servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione definite al punto 5 un motore in possesso delle caratteristiche del tipo di motore o, nel caso di una famiglia di motori, del motore capostipite, di cui all'allegato 5 del presente regolamento.

3.5.   In caso di domanda di omologazione di una famiglia di motori, se il servizio tecnico stabilisce che il motore capostipite selezionato nella domanda di omologazione presentata non corrisponde interamente alla famiglia di motori descritta nell'allegato 5, il costruttore deve mettere a disposizione un motore capostipite alternativo e, laddove necessario, un ulteriore motore capostipite riconosciuto dal servizio tecnico come rappresentativo della famiglia di motori.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Si rilascia l'omologazione del tipo di motore o della famiglia di motori se la potenza del motore presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento risponde alle prescrizioni di cui al seguente punto 5.

4.2.   A ciascun tipo di motore o famiglia di motori omologati deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 02 per il regolamento nella versione modificata in base alla serie di modifiche 02) indicano la serie di modifiche comprendente le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di motore o di famiglia di motori.

4.3.   La notifica del rilascio, dell'estensione o del rifiuto dell'omologazione di un tipo di motore o di una famiglia di motori a norma del presente regolamento va comunicata alle parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

4.4.   Su tutti i motori conformi al tipo di motore o alla famiglia di motori omologati a norma del presente regolamento va apposta in maniera ben visibile e in posizione facilmente accessibile, indicata sulla scheda di omologazione, una marcatura regolamentare composta da:

4.4.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione; (2)

4.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posti alla destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.

Qualora la marcatura regolamentare non sia visibile senza che debbano essere rimosse delle parti, il costruttore del veicolo deve apporre sui veicoli di categoria T e sulle macchine mobili non stradali, in maniera ben visibile, un duplicato della marcatura fornita dal costruttore.

4.5.   Se il motore è conforme a un tipo o a una famiglia omologati a norma di uno o più regolamenti allegati all'accordo, il paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento non è tenuto a ripetere il simbolo di cui al punto 4.4.1; in tal caso, i numeri del regolamento e di omologazione e i simboli supplementari di tutti i regolamenti applicati per l'omologazione a norma del presente regolamento vanno indicati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.4.1.

4.6.   La marcatura regolamentare va collocata sulla targhetta dati apposta dal costruttore sul tipo omologato, o accanto ad essa.

4.7.   Nell'allegato 3 del presente regolamento sono riportati esempi di marchi di omologazione.

4.8.   Oltre al marchio di omologazione, ogni motore conforme a un tipo di motore o a una famiglia di motori omologata a norma del presente regolamento deve recare:

a)

il marchio o il nome commerciale del costruttore del motore e l'indirizzo al quale il costruttore può essere contattato;

b)

la designazione attribuita dal costruttore al tipo di motore o alla famiglia di motori, qualora il tipo di motore appartenga a una famiglia;

c)

il numero di identificazione unico del motore.

5.   SPECIFICHE E PROVE

5.1.   Caratteristiche generali

Le componenti che possono influire sulla potenza del motore vanno progettate, costruite e montate in modo che il motore, in condizioni d'impiego normali e malgrado le vibrazioni cui può essere soggetto, soddisfi le disposizioni del presente regolamento.

5.1.1.   A tal fine la potenza netta del motore, misurata in conformità alle condizioni di prova e alle procedure tecniche dettagliate di cui all'allegato 4 del presente regolamento utilizzando il carburante o i carburanti specificati al punto 5.2.3 e corretta per mezzo dei fattori di correzione della potenza definiti nell'allegato 4, punto 5, del presente regolamento, non deve differire dalle curve di potenza dichiarate dal costruttore in misura superiore alle tolleranze specificate al punto 5.3.

5.2.   Descrizione delle prove per i motori a combustione interna

5.2.1.   La prova della potenza netta si effettua per mezzo di:

a)

una corsa a farfalla completamente aperta per i motori ad accensione comandata a controllo meccanico, e una corsa con la pompa di iniezione a piena mandata per i motori ad accensione spontanea a controllo meccanico; oppure

b)

una corsa con le impostazioni del sistema di alimentazione del carburante necessarie a produrre la potenza specificata dal costruttore per i motori a controllo elettronico.

Il motore deve essere munito di tutti i dispositivi specificati all'allegato 4, tabella 1, del presente regolamento.

5.2.2.   Le misurazioni si effettuano a regimi di rotazione del motore sufficienti a definire correttamente le curve di potenza, di coppia e di consumo specifico, comprese tra i regimi di rotazione minimi e massimi indicati dal costruttore. La gamma dei regimi deve comprendere quelli ai quali il motore genera la sua potenza nominale netta, la sua potenza massima e la sua coppia massima.

5.2.3.   La prova su un tipo di motore o una famiglia di motori deve essere eseguita utilizzando i seguenti carburanti o combinazioni di carburanti di riferimento descritti nell'allegato 7, come opportuno:

a)

diesel;

b)

benzina;

c)

miscela benzina/gasolio per i motori a due tempi ad accensione comandata;

d)

gas naturale/biometano;

e)

gas di petrolio liquefatto (GPL);

f)

etanolo.

Il tipo o la famiglia di motori deve inoltre rispettare i limiti di emissione dei gas di scarico stabiliti al punto 5.1.1 per quanto riguarda gli altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti specificati inclusi da un costruttore in una domanda di omologazione e descritti nell'allegato 1 del presente regolamento.

5.2.3.1.   Il carburante utilizzato va indicato nel verbale di prova.

5.2.4.   Le misurazioni devono essere effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato 4 del presente regolamento.

5.2.5.   Nel verbale di prova vanno annotati i risultati e tutti i calcoli necessari a stabilire la potenza netta (cfr. allegato 2, appendice A.1, del presente regolamento) nonché le caratteristiche del motore di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

5.3.   Interpretazione dei risultati

5.3.1.   Potenza netta

Per il tipo di motore (o di motore capostipite) si accetta la potenza netta dichiarata dal costruttore se essa non si scosta dai valori corretti, misurati dal servizio tecnico sul motore fornito per la prova, in misura superiore ai valori indicati nella tabella che segue.

Tipo di motore

Potenza di riferimento [%]

Altri punti di misurazione sulla curva [%]

Tolleranza per il regime di rotazione del motore [%]

Caratteristiche generali

± 2

± 4

± 1,5

Motori ad accensione comandata alimentati a benzina con regolatore

± 4

± 6

± 4

Motori ad accensione comandata alimentati a benzina senza regolatore

± 4

± 10

± 4

5.3.2.   Regime di potenza di riferimento

Il regime di potenza di riferimento dichiarato dal costruttore non deve differire in misura superiore a 100 min-1 dal valore misurato dal servizio tecnico sul motore fornito per la prova. Per i motori ad accensione comandata alimentati a benzina, il regime di potenza di riferimento dichiarato dal costruttore non deve differire dal valore misurato dal servizio tecnico sul motore fornito per la prova in misura superiore a 150 min-1 (motori muniti di regolatore) e a 350 min-1 o al 4 % (motori senza regolatore), scegliendo, tra i due, il valore inferiore.

5.3.3.   Consumo di carburante

Per il tipo di motore (o di motore capostipite) si accetta la curva del consumo specifico di carburante dichiarata dal costruttore se, a tutti i punti di misurazione, essa non differisce, in misura superiore a ± 8 %, dai valori misurati negli stessi punti dal servizio tecnico sul motore fornito per la prova.

5.3.4.   Famiglia di motori

Se il motore capostipite soddisfa le condizioni descritte ai punti 5.3.1 e 5.3.2, l'accettazione si estende automaticamente a tutte le curve dichiarate dei componenti della famiglia.

5.4.   I tipi e le famiglie di motori sono progettati e muniti di strategie di controllo del motore in modo da prevenire per quanto possibile eventuali manomissioni.

6.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'accordo, scheda 1 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

6.1.

i motori omologati a norma del presente regolamento devono essere costruiti in modo da risultare conformi al tipo omologato;

6.2.

devono essere soddisfatti i parametri minimi di conformità delle procedure di controllo della produzione fissate nell'allegato 6 del presente regolamento.

7.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1.   L'omologazione, rilasciata a un tipo di motore o a una famiglia di motori a norma del presente regolamento, può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 6.1 o se un motore o una famiglia di motori, pur muniti del marchio di omologazione, non sono conformi al tipo omologato.

7.2.   Se una delle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento revoca un'omologazione in precedenza rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

8.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI MOTORE O DI UNA FAMIGLIA DI MOTORI

8.1.   Ogni modifica di un tipo di motore o di una famiglia di motori rispetto alle caratteristiche descritte all'allegato 1 deve essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di motore o la famiglia di motori. L'autorità di omologazione può:

8.1.1.

considerare improbabile che le modifiche apportate abbiano ripercussioni negative di rilievo e ritenere quindi che il motore continui comunque a soddisfare le prescrizioni; oppure

8.1.2.

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove.

8.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 4.3.

8.3.   L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a tale estensione e informarne le altre parti all'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

9.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di motore o di una famiglia di motori, omologati ai sensi del presente regolamento, deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la comunicazione, tale autorità deve informare le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

10.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e/o delle autorità di omologazione che rilasciano l'omologazione, ai quali devono essere inviate le schede di omologazione, estensione o rifiuto dell'omologazione rilasciate in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione datane nella risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, para. 2. — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(*1)  Nota del segretariato: ai fini del presente regolamento, per «regime» si intende il «regime del motore».

(2)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 si trovano nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, allegato 3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


ALLEGATO 1

MODELLI PER IL FASCICOLO INFORMATIVO E LA SCHEDA INFORMATIVA

1.   FASCICOLO INFORMATIVO

Il fascicolo informativo di cui all'articolo 3 del presente regolamento deve contenere quanto segue:

1.1.

un indice;

1.2.

una dichiarazione del costruttore e dati giustificativi che dimostrino che le strategie di controllo del motore applicate sono progettate in modo da prevenire per quanto possibile le manomissioni, come specificato al punto 5.4;

1.2.1.

per i tipi e le famiglie di motori a controllo elettronico che utilizzano una centralina elettronica (ECU) come parte del sistema di controllo delle emissioni, le informazioni devono includere una descrizione delle misure adottate per prevenire la manomissione e la modifica dell'ECU, compreso il dispositivo per l'aggiornamento che usa una taratura o un programma approvati dal costruttore;

1.2.2.

per i tipi e le famiglie di motori a controllo meccanico le informazioni devono includere una descrizione delle misure adottate per prevenire la manomissione e la modifica dei parametri regolabili del sistema di controllo del motore. Ciò deve comprendere i componenti antimanomissione, quali limitatori e sigilli applicati alle viti di regolazione o viti speciali non regolabili dall'utente;

1.3.

una descrizione dei sistemi generali di gestione della garanzia di qualità per la conformità della produzione in conformità al punto 6 del presente regolamento;

1.4.

la scheda informativa compilata di cui al punto 2 del presente allegato;

1.4.1.

in caso di modifica dei dati figuranti nella scheda informativa presentata per l'omologazione del motore, il costruttore deve presentare le pagine modificate all'autorità di omologazione, indicando chiaramente la natura delle modifiche e la data di re-emissione;

1.5.

tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni pertinenti richieste nella scheda informativa.

2.   SCHEDA INFORMATIVA

La scheda informativa deve contenere un numero di riferimento attribuito dal richiedente.

2.1.   Tutte le schede informative devono contenere le seguenti informazioni:

2.1.1.

le informazioni generali di cui all'appendice A.1, parte A, del presente allegato;

2.1.2.

le informazioni di cui all'appendice A.1, parte B, del presente allegato per individuare i parametri di progettazione comuni a tutti i tipi di motore all'interno di una famiglia di motori, o applicabili al tipo di motore quando questo non fa parte di una famiglia, per i quali si richiede l'omologazione;

2.1.3.

le informazioni di cui all'appendice A.1, parte C, del presente allegato.

2.2.   Note esplicative relative alla compilazione della scheda informativa

2.2.1.

Previo accordo dell'autorità di omologazione, le informazioni di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3 possono essere presentate in un formato diverso;

2.2.2.

riservato;

2.2.3.

devono essere elencati solo i punti del presente allegato che sono pertinenti per la specifica famiglia di motori, per i tipi di motore all'interno della famiglia o per il tipo di motore; in ogni caso, l'elenco deve rispettare il sistema di numerazione proposto;

2.2.4.

qualora per ciascuna voce siano indicate diverse opzioni separate da una barra, le opzioni non scelte devono essere cancellate o deve essere mostrata solo l'opzione o le opzioni usate;

2.2.5.

qualora ciascun valore o descrizione di una determinata caratteristica del motore si applichi a vari o a tutti i membri di una famiglia di motori, le caselle corrispondenti possono essere unite;

2.2.6.

qualora siano richiesti diagrammi, figure o informazioni dettagliate, può essere indicato il riferimento a un'appendice;

2.2.7.

Qualora sia richiesto il «tipo» di un componente, le informazioni fornite devono permettere di identificare il componente in modo univoco mediante un elenco di caratteristiche, il nome del costruttore, il numero di una parte o di un disegno, un disegno, una combinazione di queste informazioni o altri metodi che diano lo stesso risultato.

2.3.   Designazione del tipo di motore e della famiglia di motori

Il costruttore deve attribuire a ciascun tipo di motore e a ciascuna famiglia di motori un codice alfanumerico unico.

2.3.1.   Nel caso di un tipo di motore, il codice è denominato designazione del tipo di motore e deve identificare chiaramente e inequivocabilmente quei motori che presentano una combinazione unica di caratteristiche tecniche per le voci di cui all'appendice A.1, parte C, del presente allegato applicabili al tipo di motore;

2.3.2.   nel caso di tipi di motore all'interno di una famiglia di motori, il codice completo è denominato «Famiglia-Tipo» o «FT» e si compone di due parti: la prima parte è denominata «designazione della famiglia di motori» e identifica la famiglia di motori; la seconda parte corrisponde alla designazione del tipo di motore per ciascun particolare tipo di motore all'interno della famiglia di motori;

la designazione della famiglia di motori deve identificare chiaramente e inequivocabilmente quei motori che presentano una combinazione unica di caratteristiche tecniche per le voci di cui all'appendice A.1, parti B e C, del presente allegato applicabili alla specifica famiglia di motori.

La FT deve identificare chiaramente e inequivocabilmente quei motori che presentano una combinazione unica di caratteristiche tecniche per le voci di cui all'appendice A.1, parte C, del presente allegato applicabili al tipo di motore all'interno della famiglia di motori;

2.3.2.1.   il costruttore può usare la stessa designazione della famiglia di motori per identificare la stessa famiglia di motori in due o più categorie di motori;

2.3.2.2.   il costruttore non può usare la stessa designazione della famiglia di motori per identificare più di una famiglia di motori nella stessa categoria di motori.

2.3.2.3.   Rappresentazione dell'FT

L'FT deve comprendere uno spazio tra la designazione della famiglia di motori e la designazione del tipo di motore, come mostrato nell'esempio seguente:

«159AF[spazio]0054»

2.3.3.   Numero di caratteri

Il numero di caratteri non deve essere maggiore di:

a)

15 per la designazione della famiglia di motori;

b)

25 per la designazione del tipo di motore;

c)

40 per l'FT.

2.3.4.   Caratteri consentiti

La designazione del tipo di motore e la designazione della famiglia di motori devono essere costituiti da lettere romane e/o numeri arabi.

2.3.4.1.   L'uso di parentesi e trattini è consentito purché non sostituiscano una lettera o un numero.

2.3.4.2.   L'uso di variabili alfanumeriche è consentito; le variabili alfanumeriche devono essere indicate da un «#», se la variabile alfanumerica non è nota al momento della notifica;

2.3.4.2.1.   i motivi del ricorso a tale variabile alfanumerica devono essere spiegati al servizio tecnico e all'autorità di omologazione.


APPENDICE A.1

MODELLO PER LA SCHEDA INFORMATIVA

Nota esplicativa relativa all'appendice A.1: Tutti i modelli di seguito riportati sono stati ripresi dall'allegato 1, appendice 3, della serie di modifiche 05 del regolamento UN/ECE n. 96 e adattati; la numerazione corrispondente è stata mantenuta al fine di agevolarne l'uso sia da parte dei costruttori che delle autorità di omologazione.

PARTE A

1.   INFORMAZIONI GENERALI

1.1.   Marca (denominazione o denominazioni commerciali del costruttore): …

1.2.   Nome o nomi commerciali (se del caso): …

1.3.   Nome e indirizzo del costruttore: ….

1.4.   Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: …

1.5.   Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio/fabbricazione: …

1.6.   Designazione del tipo di motore/designazione della famiglia di motori/FT (1): ….

1.11.   Potenza di riferimento: potenza nominale netta/potenza massima netta (1)

PARTE B

2.   PARAMETRI DI PROGETTAZIONE COMUNI DELLA FAMIGLIA DI MOTORI (2)

2.1.   Ciclo di combustione (1): quattro tempi/due tempi/rotativo/altro (specificare) …

2.2.   Tipo di accensione (1): accensione spontanea/accensione comandata

2.3.   Configurazione dei cilindri

2.3.1.   Posizione dei cilindri nel blocco cilindri (1): singolo/a V/in linea/contrapposti/radiali/altro (specificare): …

2.3.2.   Dimensioni del diametro interno da centro a centro (mm): …

2.4.   Tipo/caratteristiche progettuali della camera di combustione:

2.4.1.   Camera aperta/camera divisa/altro (specificare) (1)

2.4.2.   Configurazione delle valvole e delle luci: …

2.4.3.   Numero di valvole per cilindro: ….

2.5.   Intervallo della cilindrata del cilindro (cm3): …

2.6.   Principale agente di raffreddamento (1): aria/acqua/olio

2.7.   Metodo di aspirazione dell'aria (1): aspirazione naturale/sovralimentazione/sovralimentazione con dispositivo di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione

2.8.   Carburante

2.8.1.   Tipo di carburante (1): diesel (gasolio destinato alle macchine non stradali)/etanolo destinato a specifici motori ad accensione spontanea (ED95)/benzina (E10)/etanolo (E85)/(gas naturale/biometano)/gas di petrolio liquefatto (GPL)

2.8.1.1.   Sotto-tipo di carburante (solo per gas naturale/biometano) (1): carburante universale — carburante ad elevato potere calorifico (gas H) e carburante a basso potere calorifico (gas L)/carburante limitato — carburante ad elevato potere calorifico (gas H)/carburante limitato — carburante a basso potere calorifico (gas L)/specifico per carburante (GNL)

2.8.2.   Disposizioni di alimentazione (1): solo carburante liquido/solo carburante gassoso/dual-fuel di tipo 1 A/dual-fuel di tipo 1B/dual-fuel di tipo 2 A/dual-fuel di tipo 2B/dual-fuel di tipo 3B

2.8.3.   Elenco di carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti aggiuntivi compatibili con l'uso nel motore dichiarato dal costruttore in conformità al punto 5.2.3 del presente regolamento (fornire riferimento a norme o specifiche riconosciute): …

2.8.4.   Lubrificante aggiunto al carburante (1): sì/no

2.8.4.1.   Specifiche: …

2.8.4.2.   Rapporto carburante/olio: …

2.8.5.   Tipo di alimentazione del carburante (1): pompa, linea (ad alta pressione) e iniettore/pompa in linea o pompa rotativa/iniettore-pompa/common rail/carburatore/iniezione indiretta/iniezione diretta/unità di miscelazione/altro (specificare): …

2.9.   Sistemi di gestione del motore (1): strategia di controllo elettronico/meccanico (3)

2.10.   Dispositivi vari (1): sì/no (se sì, fornire uno schema della posizione e dell'ordine dei dispositivi)

2.10.1.   Ricircolo dei gas di scarico (EGR) (1): sì/no (se sì, compilare il punto 3.10.1 e fornire uno schema della posizione e dell'ordine dei dispositivi)

2.10.2.   Iniezione d'acqua: sì/no (1) (se sì, compilare il punto 3.10.2 e fornire uno schema della posizione e dell'ordine dei dispositivi)

2.10.3.   Iniezione di aria (1): sì/no (se sì, compilare il punto 3.10.3 e fornire uno schema della posizione e dell'ordine dei dispositivi)

2.10.4.   Altri dispositivi (1): sì/no (se sì, compilare il punto 3.10.4 e fornire uno schema della posizione e dell'ordine dei dispositivi) …

2.11.   Sistema di post-trattamento dei gas di scarico (1): sì/no (se sì, fornire uno schema della posizione e dell'ordine dei dispositivi)

2.11.1.   Catalizzatore di ossidazione (1): sì/no

(se sì, compilare il punto 3.11.2)

2.11.2.   Sistema deNOx con riduzione selettiva degli NOx (aggiunta di agente riducente) (1): sì/no

(se sì, compilare il punto 3.11.3)

2.11.3.   Altri sistemi deNOx (1): sì/no

(se sì, compilare il punto 3.11.3)

2.11.4.   Catalizzatore a tre vie che combina ossidazione e riduzione degli NOx (1): sì/no

(se sì, compilare il punto 3.11.3)

2.11.5.   Sistema di post-trattamento del particolato a rigenerazione passiva (1): sì/no

(se sì, compilare il punto 3.11.4)

2.11.5.1.   A flusso a parete (wall-flow)/non a flusso a parete (1)

2.11.6.   Sistema di post-trattamento del particolato a rigenerazione attiva (1): sì/no

(se sì, compilare il punto 3.11.4)

2.11.6.1.   A flusso a parete (wall-flow)/non a flusso a parete (1)

2.11.7.   Altri sistemi di post-trattamento del particolato (1): sì/no

(se sì, compilare il punto 3.11.4)

2.11.8.   Altri dispositivi di post-trattamento (specificare): ….

(se sì, compilare il punto 3.11.5)

PARTE C

Numero della voce

Descrizione della voce

Motore capostipite/tipo di motore

Tipi di motore all'interno della famiglia di motori (se del caso)

Note esplicative (non incluse nel documento)

Tipo 2

Tipo 3

Tipo ...

Tipo n

3.1.

Identificazione del motore

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Designazione del tipo di motore

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Designazione del tipo di motore indicata sulla marcatura del motore: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.1.3.

Posizione della marcatura regolamentare:

 

 

 

 

 

 

3.1.4.

Metodo di applicazione della marcatura regolamentare:

 

 

 

 

 

 

3.1.5.

Disegni della posizione del numero di identificazione del motore (esempio, completo di dimensioni):

 

 

 

 

 

 

3.2.

Parametri di prestazione

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Regime o regimi nominali dichiarati (giri/min):

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.

Carburante erogato/corsa (mm3) per i motori diesel, flusso di carburante (g/h) per gli altri motori, alla potenza nominale netta:

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2.

Potenza nominale netta dichiarata (kW):

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Regime di potenza massima (giri/min):

 

 

 

 

 

Se diverso da quello nominale

3.2.2.1.

Carburante erogato/corsa (mm3) per i motori diesel, flusso di carburante (g/h) per gli altri motori, alla potenza massima netta:

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2.

Potenza massima netta (kW):

 

 

 

 

 

Se diverso da quello nominale

3.2.3.

Regime di coppia massima dichiarato (giri/min):

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.2.3.1.

Carburante erogato/corsa (mm3) per i motori diesel, flusso di carburante (g/h) per gli altri motori, al regime di coppia massima:

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2.

Coppia massima dichiarata (Nm):

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.2.4.

Regime di prova al 100 % dichiarato:

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.2.5.

Regime di prova intermedio dichiarato:

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.2.6.

Regime di minimo (giri/min):

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.2.7.

Regime massimo a vuoto (giri/min):

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.2.8.

Coppia minima dichiarata (Nm):

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.3.

Procedura di rodaggio

 

 

 

 

 

Opzionale a scelta del costruttore

3.3.1.

Tempo di rodaggio:

 

 

 

 

 

 

3.3.2.

Ciclo di rodaggio:

 

 

 

 

 

 

3.4.

Prova del motore

 

 

 

 

 

 

3.4.1.

Impianto specifico richiesto: sì/no

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.4.1.1

Descrizione, comprendente fotografie e/o disegni, del sistema di montaggio del motore sul banco di prova, compreso l'albero di trasmissione per il collegamento al dinamometro:

 

 

 

 

 

 

3.4.2.

Camera di miscelazione dei gas di scarico autorizzata dal costruttore: sì/no

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.4.2.1.

Descrizione, fotografie e/o disegno della camera di miscelazione dei gas di scarico:

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.5.

Sistema di lubrificazione

 

 

 

 

 

 

3.5.1.

Temperatura del lubrificante,

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.5.1.1.

Minima (°C):

 

 

 

 

 

 

3.5.1.2.

Massima (°C):

 

 

 

 

 

 

3.6.

Camera di combustione

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

Alesaggio (mm):

 

 

 

 

 

 

3.6.2.

Corsa (mm):

 

 

 

 

 

 

3.6.3.

Numero di cilindri:

 

 

 

 

 

 

3.6.4.

Volume nominale totale del motore (cm3):

 

 

 

 

 

 

3.6.5.

Cilindrata del cilindro in % del motore capostipite:

 

 

 

 

 

Se in una famiglia di motori

3.6.6.

Rapporto volumetrico di compressione:

 

 

 

 

 

Specificare la tolleranza

3.6.7.

Descrizione del sistema di combustione:

 

 

 

 

 

 

3.6.8.

Disegni della camera di combustione e della testa del pistone:

 

 

 

 

 

 

3.6.9.

Sezione trasversale minima delle luci di aspirazione e di scarico (mm2):

 

 

 

 

 

 

3.6.10.

Fasatura delle valvole

 

 

 

 

 

 

3.6.10.1.

Alzata massima e angoli di apertura e chiusura riferiti al punto morto o dati equivalenti:

 

 

 

 

 

 

3.6.10.2.

Intervallo di riferimento e/o di regolazione:

 

 

 

 

 

 

3.6.10.3.

Sistema variabile di fasatura delle valvole: sì/no

 

 

 

 

 

Indicare se e dove si applica: aspirazione e/o scarico

3.6.10.3.1.

Tipo: continuo oppure on/off

 

 

 

 

 

 

3.6.10.3.2.

Angolo di sfasatura tra le camme:

 

 

 

 

 

 

3.6.11.

Configurazione luci

 

 

 

 

 

Solo motore a due tempi, se applicabile

3.6.11.1.

Posizione, dimensione e numero:

 

 

 

 

 

 

3.7.

Sistema di raffreddamento

 

 

 

 

 

Compilare i punti pertinenti

3.7.1.

Raffreddamento a liquido

 

 

 

 

 

 

3.7.1.1.

Caratteristiche del liquido:

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2.

Pompe di circolazione: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2.2.

Rapporto/i di trasmissione:

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.7.1.3.

Temperatura minima del refrigerante all'uscita (°C):

 

 

 

 

 

 

3.7.1.4.

Temperatura massima del refrigerante all'uscita (°C):

 

 

 

 

 

 

3.7.2.

Raffreddamento ad aria

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.

Ventola: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.7.2.1.2.

Rapporto/i di trasmissione:

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.7.2.2.

Temperatura massima al punto di riferimento (°C):

 

 

 

 

 

 

3.7.2.2.1.

Posizione del punto di riferimento:

 

 

 

 

 

 

3.8.

Aspirazione

 

 

 

 

 

 

3.8.1.

Depressione massima ammissibile all'aspirazione al 100 % del regime del motore e al 100 % del carico:

 

 

 

 

 

 

3.8.1.1.

Con filtro dell'aria pulito:

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2.

Con filtro dell'aria sporco:

 

 

 

 

 

 

3.8.1.3.

Posizione di misurazione:

 

 

 

 

 

 

3.8.2.

Compressore/i: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.8.2.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.

Descrizione e schema del sistema (ad esempio pressione massima di carico, valvola di scarico, VGT, biturbo ecc.):

 

 

 

 

 

 

3.8.3.

Dispositivo di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1.

Tipo: aria-aria/aria-acqua/altro (specificare)

 

 

 

 

 

 

3.8.3.2.

Temperatura massima all'uscita del sistema di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione al 100 % del regime e al 100 % del carico (°C):

 

 

 

 

 

 

3.8.3.3.

Depressione massima ammissibile nel dispositivo di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione al 100 % del regime del motore e al 100 % del carico (kPa):

 

 

 

 

 

 

3.8.4.

Valvola a farfalla di aspirazione: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.8.5.

Dispositivo per il ricircolo dei gas del basamento: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.8.5.1.

Se sì, descrizione e disegni:

 

 

 

 

 

 

3.8.5.2.

Se no, conformità al punto 5.7 del presente regolamento: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.8.6.

Percorso di entrata

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.8.6.1.

Descrizione del percorso di entrata (con disegni, foto e/o numeri di identificazione delle parti):

 

 

 

 

 

 

3.8.7.

Filtro dell'aria

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.8.7.1.

Tipo:

 

 

 

 

 

 

3.8.8.

Silenziatore di aspirazione

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.8.8.1.

Tipo:

 

 

 

 

 

 

3.9.

Sistema di scarico

 

 

 

 

 

 

3.9.1.

Descrizione del sistema di scarico (con disegni, foto e/o numeri di identificazione delle parti come prescritto):

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.9.2.

Temperatura massima dei gas di scarico (°C):

 

 

 

 

 

 

3.9.3.

Contropressione massima ammissibile allo scarico al 100 % del regime del motore e al 100 % del carico (kPa):

 

 

 

 

 

 

3.9.3.1.

Posizione di misurazione:

 

 

 

 

 

 

3.9.4.

Contropressione allo scarico a livello di carico specificata dal costruttore per i dispositivi di post-trattamento a restrizione variabile all'inizio della prova (kPa):

 

 

 

 

 

 

3.9.4.1.

Posizione e condizioni di carico/regime:

 

 

 

 

 

 

3.9.5.

Valvola a farfalla di scarico: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.10.

Dispositivi vari: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.10.1.

Ricircolo dei gas di scarico (EGR)

 

 

 

 

 

 

3.10.1.1.

Caratteristiche: Caratteristiche [refrigerato/non refrigerato, ad alta pressione/a bassa pressione, altro (specificare)]:

 

 

 

 

 

 

3.10.2.

Iniezione di acqua

 

 

 

 

 

 

3.10.2.1.

Principio di funzionamento:

 

 

 

 

 

 

3.10.3.

Iniezione di aria

 

 

 

 

 

 

3.10.3.1.

Principio di funzionamento:

 

 

 

 

 

 

3.10.4.

Altri

 

 

 

 

 

 

3.10.4.1.

Tipo/i

 

 

 

 

 

 

3.11.

Sistema di post-trattamento dei gas di scarico

 

 

 

 

 

 

3.11.1.

Posizione

 

 

 

 

 

 

3.11.1.1.

Ubicazione/i e distanza/e minima/e e massima/e dal motore al primo dispositivo di post-trattamento:

 

 

 

 

 

 

3.11.1.2.

Massima perdita di temperatura dallo scarico o dall'uscita della turbina al primo dispositivo di post-trattamento (°C) se dichiarata:

 

 

 

 

 

 

3.11.1.2.1.

Condizioni di prova per la misurazione:

 

 

 

 

 

 

3.11.1.3.

Temperatura minima all'entrata del primo dispositivo di post-trattamento (°C), se dichiarata:

 

 

 

 

 

 

3.11.1.3.1.

Condizioni di prova per la misurazione:

 

 

 

 

 

 

3.11.2.

Catalizzatore di ossidazione

 

 

 

 

 

 

3.11.2.1.

Numero di convertitori e elementi catalitici:

 

 

 

 

 

 

3.11.2.2.

Dimensioni e volume del/i convertitore/i catalitico/i:

 

 

 

 

 

o disegno

3.11.2.3.

Contenuto totale di metalli nobili (g):

 

 

 

 

 

 

3.11.2.4.

Concentrazione relativa di ciascun composto (%):

 

 

 

 

 

 

3.11.2.5.

Substrato (struttura e materiale):

 

 

 

 

 

 

3.11.2.6.

Densità delle celle:

 

 

 

 

 

 

3.11.2.7.

Tipo di rivestimento del/dei convertitore/i catalitico/i:

 

 

 

 

 

 

3.11.3.

Sistema catalitico di post-trattamento dei gas di scarico per gli NOx o catalizzatore a tre vie

 

 

 

 

 

 

3.11.3.1.

Tipo:

 

 

 

 

 

 

3.11.3.2.

Numero di convertitori e elementi catalitici:

 

 

 

 

 

 

3.11.3.3.

Tipo di reazione catalitica:

 

 

 

 

 

 

3.11.3.4.

Dimensioni e volume del/i convertitore/i catalitico/i:

 

 

 

 

 

o disegno

3.11.3.5.

Contenuto totale di metalli nobili (g):

 

 

 

 

 

 

3.11.3.6.

Concentrazione relativa di ciascun composto (%):

 

 

 

 

 

 

3.11.3.7.

Substrato (struttura e materiale):

 

 

 

 

 

 

3.11.3.8.

Densità delle celle:

 

 

 

 

 

 

3.11.3.9.

Tipo di rivestimento del/dei convertitore/i catalitico/i:

 

 

 

 

 

 

3.11.3.10.

Metodo di rigenerazione:

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.11.3.10.1.

Rigenerazione periodica (non frequente): sì/no

 

 

 

 

 

(se sì, compilare il punto 3.11.6)

3.11.3.11.

Intervallo delle normali temperature di funzionamento (°C):

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.

Reagente di consumo: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.1.

Tipo e concentrazione del reagente necessario alla reazione catalitica:

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.2.

Concentrazione minima dell'ingrediente attivo presente nel reagente che non attiva il sistema di allarme (CDmin) (% vol):

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.3.

Intervallo della temperatura di funzionamento normale del reagente:

 

 

 

 

 

 

3.11.3.12.4.

Norma internazionale:

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.11.3.13.

Sensore/i di NOx: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.11.3.13.1.

Tipo:

 

 

 

 

 

 

3.11.3.13.2.

Ubicazione/i:

 

 

 

 

 

 

3.11.3.14.

Sensore/i di ossigeno (sonda/e Lambda): sì/no

 

 

 

 

 

 

3.11.3.14.1.

Tipo:

 

 

 

 

 

 

3.11.3.14.2.

Ubicazione/i:

 

 

 

 

 

 

3.11.4.

Sistema di post-trattamento del particolato

 

 

 

 

 

 

3.11.4.1.

Tipo di filtro: a flusso a parete (wall-flow)/non a flusso a parete/altro (specificare)

 

 

 

 

 

 

3.11.4.2.

Tipo:

 

 

 

 

 

 

3.11.4.3.

Dimensioni e capacità del sistema di post-trattamento del particolato:

 

 

 

 

 

o disegno

3.11.4.4.

Posizione, ubicazione e distanza/e minima/e e massima/e dal motore:

 

 

 

 

 

 

3.11.4.5.

Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno:

 

 

 

 

 

 

3.11.4.5.1.

Rigenerazione periodica (non frequente): sì/no

 

 

 

 

 

(se sì, compilare il punto 3.11.6)

3.11.4.5.2.

Temperatura minima dei gas di scarico per l'avvio della procedura di rigenerazione (°C):

 

 

 

 

 

 

3.11.4.6.

Rivestimento catalitico: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.11.4.6.1.

Tipo di reazione catalitica:

 

 

 

 

 

 

3.11.4.7.

Additivo catalizzante (FBC): sì/no

 

 

 

 

 

 

3.11.4.8.

Intervallo delle normali temperature di funzionamento (°C):

 

 

 

 

 

 

3.11.4.9.

Intervallo della normale pressione di funzionamento (kPa):

 

 

 

 

 

 

3.11.4.10.

Capacità di immagazzinamento di fuliggine/cenere (g):

 

 

 

 

 

 

3.11.4.11.

Sensore/i di ossigeno (sonda/e Lambda): sì/no

 

 

 

 

 

 

3.11.4.11.1.

Tipo:

 

 

 

 

 

 

3.11.4.11.2.

Ubicazione/i:

 

 

 

 

 

 

3.11.5.

Altri dispositivi di post-trattamento

 

 

 

 

 

 

3.11.5.1.

Descrizione e funzionamento:

 

 

 

 

 

 

3.11.6.

Rigenerazione periodica (non frequente):

 

 

 

 

 

 

3.11.6.1.

Numero di cicli con rigenerazione

 

 

 

 

 

 

3.11.6.2.

Numero di cicli senza rigenerazione

 

 

 

 

 

 

3.11.7.

Altri dispositivi o caratteristiche

 

 

 

 

 

 

3.11.7.1.

Tipo/i

 

 

 

 

 

 

3.12.

Alimentazione di carburante dei motori ad accensione spontanea alimentati a carburante liquido o, se del caso, dei motori dual-fuel

 

 

 

 

 

 

3.12.1.

Pompa di alimentazione

 

 

 

 

 

 

3.12.1.1.

Pressione (kPa) o curva caratteristica:

 

 

 

 

 

 

3.12.2.

Sistema di iniezione

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.

Pompa

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.2.

Regime nominale della pompa (giri/min):

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.3.

mm3 per corsa o ciclo ad iniezione piena al regime nominale della pompa:

 

 

 

 

 

Specificare la tolleranza

3.12.2.1.4.

Regime della pompa al picco della coppia (giri/min):

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1.5.

mm3 per corsa o ciclo ad iniezione piena al regime della pompa corrispondente alla coppia massima:

 

 

 

 

 

Specificare la tolleranza

3.12.2.1.6.

Curva caratteristica:

 

 

 

 

 

In alternativa ai punti da 3.12.2.1.1. a 3.12.2.1.5.

3.12.2.1.7.

Metodo usato: su motore/su banco prova pompe

 

 

 

 

 

 

3.12.2.2.

Fasatura dell'iniezione

 

 

 

 

 

 

3.12.2.2.1.

Curva della fasatura dell'iniezione:

 

 

 

 

 

Specificare la tolleranza, se applicabile

3.12.2.2.2.

Fasatura iniziale:

 

 

 

 

 

Specificare la tolleranza

3.12.2.3.

Condotti di iniezione

 

 

 

 

 

 

3.12.2.3.1.

Lunghezza/e (mm)

 

 

 

 

 

 

3.12.2.3.2.

Diametro interno (mm):

 

 

 

 

 

 

3.12.2.4.

Common rail: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.12.2.4.1.

Tipo:

 

 

 

 

 

 

3.12.3.

Iniettore/i

 

 

 

 

 

 

3.12.3.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.12.3.2.

Pressione di apertura (kPa):

 

 

 

 

 

Specificare la tolleranza

3.12.4.

ECU: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.12.4.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.12.4.2.

Numero/i di taratura del software:

 

 

 

 

 

 

3.12.4.3.

Norma/e di comunicazione per l'accesso ai dati del flusso di dati: ISO 27145 con ISO 15765-4 (basato su CAN)/ISO 27145 con ISO 13400 (basato su TCP/IP)/SAE J1939-73

 

 

 

 

 

 

3.12.5.

Regolatore

 

 

 

 

 

 

3.12.5.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.12.5.2.

Regime di entrata in funzione del regolatore a pieno carico:

 

 

 

 

 

Specificare l'intervallo, se applicabile

3.12.5.3.

Regime massimo a vuoto:

 

 

 

 

 

Specificare l'intervallo, se applicabile

3.12.5.4.

Regime di minimo:

 

 

 

 

 

Specificare l'intervallo, se applicabile

3.12.6.

Sistema di avviamento a freddo: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.12.6.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.12.6.2.

Descrizione:

 

 

 

 

 

 

3.12.7.

Temperatura del carburante all'entrata della pompa di iniezione del carburante

 

 

 

 

 

 

3.12.7.1.

Minima (°C):

 

 

 

 

 

 

3.12.7.2.

Massima (°C):

 

 

 

 

 

 

3.13.

Alimentazione di carburante dei motori ad accensione comandata alimentati a carburante liquido

 

 

 

 

 

 

3.13.1.

Carburatore

 

 

 

 

 

 

3.13.1.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.13.2.

Iniezione indiretta del carburante:

 

 

 

 

 

 

3.13.2.1.

a punto singolo (single-point)/multipunto (multi-point)

 

 

 

 

 

 

3.13.2.2.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.13.3.

Iniezione diretta:

 

 

 

 

 

 

3.13.3.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.13.4.

Temperatura del carburante alla posizione specificata dal costruttore

 

 

 

 

 

 

3.13.4.1.

Ubicazione:

 

 

 

 

 

 

3.13.4.2.

Minima (°C)

 

 

 

 

 

 

3.13.4.3.

Massima (°C)

 

 

 

 

 

 

3.14.

Alimentazione di carburante dei motori alimentati a carburante gassoso oppure, ove applicabile, dei motori dual-fuel (in caso di sistemi configurati diversamente, fornire informazioni equivalenti)

 

 

 

 

 

 

3.14.1.

Carburante: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/GNL/GNL specifico per carburante

 

 

 

 

 

 

3.14.2.

Regolatore/i di pressione o vaporizzatore/i

 

 

 

 

 

 

3.14.2.1.

Tipo/i

 

 

 

 

 

 

3.14.2.2.

Numero degli stadi di riduzione della pressione

 

 

 

 

 

 

3.14.2.3.

Pressione nello stadio finale minima e massima (kPa)

 

 

 

 

 

 

3.14.2.4.

Numero dei punti di regolazione principali:

 

 

 

 

 

 

3.14.2.5.

Numero di punti di regolazione del minimo:

 

 

 

 

 

 

3.14.3.

Sistema di alimentazione: unità di miscelazione/iniezione di gas/iniezione di liquido/iniezione diretta

 

 

 

 

 

 

3.14.3.1.

Regolazione del titolo della miscela

 

 

 

 

 

 

3.14.3.1.1.

Descrizione del sistema e/o diagramma e disegni:

 

 

 

 

 

 

3.14.4.

Unità di miscelazione

 

 

 

 

 

 

3.14.4.1.

Numero:

 

 

 

 

 

 

3.14.4.2.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.14.4.3.

Ubicazione:

 

 

 

 

 

 

3.14.4.4.

Possibilità di regolazione:

 

 

 

 

 

 

3.14.5.

Iniezione nel collettore di aspirazione

 

 

 

 

 

 

3.14.5.1.

Iniezione: a punto singolo (single-point)/multipunto (multi-point)

 

 

 

 

 

 

3.14.5.2.

Iniezione: continua/simultanea/sequenziale

 

 

 

 

 

 

3.14.5.3.

Dispositivi di iniezione

 

 

 

 

 

 

3.14.5.3.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.14.5.3.2.

Possibilità di regolazione:

 

 

 

 

 

 

3.14.5.4.

Pompa di alimentazione

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.14.5.4.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.14.5.5.

Iniettore/i

 

 

 

 

 

 

3.14.5.5.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.14.6.

Iniezione diretta

 

 

 

 

 

 

3.14.6.1.

Pompa di iniezione/regolatore di pressione

 

 

 

 

 

 

3.14.6.1.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.14.6.1.2.

Fasatura dell'iniezione (specificare):

 

 

 

 

 

 

3.14.6.2.

Iniettore/i

 

 

 

 

 

 

3.14.6.2.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.14.6.2.2.

Pressione di apertura oppure curva caratteristica:

 

 

 

 

 

 

3.14.7.

Centralina elettronica (ECU)

 

 

 

 

 

 

3.14.7.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.14.7.2.

Possibilità di regolazione:

 

 

 

 

 

 

3.14.7.3.

Numero/i di taratura del software:

 

 

 

 

 

 

3.14.8.

Omologazione di motori per più composizioni di carburante

 

 

 

 

 

 

3.14.8.1.

Adattamento automatico al tipo di carburante: sì/no

 

 

 

 

 

 

3.14.8.2.

Taratura per una specifica composizione di gas: GN-H/GN-L/GN-HL/GNL/GNL specifico per carburante

 

 

 

 

 

 

3.14.8.3.

Trasformazione per una specifica composizione di gas: GN-HT/GN-LT/GN-HLT

 

 

 

 

 

 

3.14.9.

Temperatura del carburante allo stadio finale del regolatore di pressione

 

 

 

 

 

 

3.14.9.1.

Minima (°C):

 

 

 

 

 

 

3.14.9.2.

Massima (°C):

 

 

 

 

 

 

3.15.

Sistema di accensione

 

 

 

 

 

 

3.15.1.

Bobina/e di accensione:

 

 

 

 

 

 

3.15.1.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.15.1.2.

Numero:

 

 

 

 

 

 

3.15.2.

Candela/e

 

 

 

 

 

 

3.15.2.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.15.2.2.

Distanza tra gli elettrodi:

 

 

 

 

 

 

3.15.3.

Magnete

 

 

 

 

 

 

3.15.3.1.

Tipo/i:

 

 

 

 

 

 

3.15.4.

Fasatura di accensione sì/no

 

 

 

 

 

 

3.15.4.1.

Anticipo statico rispetto al punto morto superiore (gradi di rotazione dell'albero a gomiti):

 

 

 

 

 

 

3.15.4.2.

Curva o mappa dell'anticipo:

 

 

 

 

 

Se applicabile

3.15.4.3.

Controllo elettronico: sì/no

 

 

 

 

 

 

Note esplicative relative all'appendice A.1:

(I riferimenti delle note a piè di pagina, le note a piè di pagina e le note esplicative non vanno riportati nella scheda informativa)

In caso di filtro combinato catalizzatore e antiparticolato, compilare entrambe le sezioni pertinenti.


(1)  Cancellare le opzioni non scelte o mostrare solo l'opzione o le opzioni usate.

(2)  Come definiti nell'allegato 5 del presente regolamento.

(3)  Cfr. punto 2.3.13 dell'allegato 5 (definizione della famiglia di motori).


ALLEGATO 2

Image 1 Testo di immagine Image 2 Testo di immagine Image 3 Testo di immagine

APPENDICE A.1

VERBALE DI PROVA

A.1.1.   PRESCRIZIONI GENERALI

Per ciascuna prova eseguita in sede di omologazione deve essere compilato un verbale di prova. Ciascuna prova aggiuntiva (ad esempio un secondo regime con un motore a regime costante) o complementare (ad esempio la prova con un altro carburante) richiederà un verbale di prova supplementare.

A.1.2.   NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI PROVA

A.1.2.1.   Un verbale di prova deve contenere almeno le informazioni di cui al punto A.1.3.

A.1.2.2.   In deroga al punto A.1.2.1, nel verbale di prova devono essere riportate solo le sezioni o le sottosezioni pertinenti per la specifica prova e per la specifica famiglia di motori, gli specifici i tipi di motori della famiglia o per il tipo di motore sottoposto a prova.

A.1.2.3.   Il verbale di prova può contenere più informazioni di quelle richieste al punto A.1.2.1, ma deve in ogni caso rispettare il sistema di numerazione proposto.

A.1.2.4.   Qualora per ciascuna voce siano indicate diverse opzioni separate da una barra, le opzioni non scelte devono essere cancellate o deve essere mostrata solo l'opzione o le opzioni usate.

A.1.2.5.   Qualora sia richiesto il «tipo» di un componente, le informazioni fornite devono permettere di identificare il componente in modo univoco mediante un elenco di caratteristiche, il nome del costruttore, il numero di una parte o di un disegno, un disegno, una combinazione di queste informazioni o altri metodi che diano lo stesso risultato.

A.1.2.6.   Il verbale di prova deve essere fornito su supporto cartaceo o in un formato elettronico concordato tra il costruttore, il servizio tecnico e l'autorità di omologazione.

A.1.3   MODELLO PER IL VERBALE DI PROVA

Verbale di prova per i motori non stradali

1.   INFORMAZIONI GENERALI

1.1.   Marca/marche (denominazione/i commerciale/i del costruttore): …

1.2.   Nome o nomi commerciali (se del caso): …

1.3.   Nome e indirizzo del costruttore: …

1.4.   Designazione del servizio tecnico: …

1.5.   Indirizzo del servizio tecnico: …

1.6.   Luogo in cui è stata svolta la prova: …

1.7.   Data della prova: …

1.8.   Numero del verbale di prova: …

1.9.   Numero di riferimento della scheda informativa (se disponibile): …

1.10.   Tipo di verbale di prova: prova primaria/prova aggiuntiva/prova complementare

1.10.1.   Descrizione dello scopo della prova: …

2.   INFORMAZIONI GENERALI SUL MOTORE (MOTORE DI PROVA)

2.1.   Designazione del tipo di motore/designazione della famiglia di motori/FT: …

2.2.   Numero di identificazione del motore: …

3.   ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE INFORMAZIONI (SOLO PER LA PROVA PRIMARIA)

3.6.   Per i tipi e le famiglie di motori che utilizzano una ECU come parte del sistema di controllo del motore, riferimento della documentazione della dichiarazione antimanomissione: …

3.7.   Per i tipi e le famiglie di motori che utilizzano dispositivi meccanici come parte del sistema di controllo del motore, riferimento della documentazione della dimostrazione e dichiarazione dei parametri regolabili e antimanomissione: …

4.   CARBURANTE/I DI RIFERIMENTO USATO/I PER LA PROVA (COMPILARE I SOTTOPUNTI PERTINENTI)

4.1.   Carburante liquido per motori ad accensione comandata

4.1.1.   Marca: ….

4.1.2.   Tipo: …

4.1.3.   Numero di ottano RON: …

4.1.4.   Numero di ottano MON: …

4.1.5.   Tenore di etanolo (%): …

4.1.6.   Densità a 15 °C (kg/m3) ….

4.2.   Carburante liquido per motori ad accensione spontanea

4.2.1.   Marca: …

4.2.2.   Tipo: …

4.2.3.   Numero di cetano: …

4.2.4.   Tenore di FAME (%): …

4.2.5.   Densità a 15 °C (kg/m3) …

4.3.   Carburante gassoso — GPL

4.3.1.   Marca: …

4.3.2.   Tipo: …

4.3.3.   Tipo di carburante di riferimento: carburante A/carburante B

4.3.4.   Numero di ottano MON: …

4.4.   Carburante gassoso — Metano/biometano

4.4.1.   Tipo di carburante di riferimento: GR/G23/G25/G20

4.4.2.   Origine del gas di riferimento: specifico carburante di riferimento/gas di gasdotto con miscela

4.4.3.   Per specifico carburante di riferimento

4.4.3.1.   Marca: …

4.4.3.2.   Tipo: …

4.4.4.   Per gas di gasdotto con miscela

4.4.4.1.   Miscela/e: biossido di carbonio/etano/metano/azoto/propano

4.4.4.2.   Valore di Sλ per la miscela di carburanti risultante: …

4.4.4.3.   Numero di metano (MN) della miscela di carburanti risultante: …

4.5.   Motore dual-fuel (in aggiunta alle pertinenti sezioni precedenti)

4.5.1.   Rapporto energetico a gas sul ciclo di prova: ….

5.   LUBRIFICANTE

5.1.   Marca/marche: ….

5.2.   Tipo/i: …

5.3.   Viscosità SAE: …

5.4.   Lubrificante e carburante sono miscelati: sì/no

5.4.1.   Percentuale di olio nella miscela: …

6.   RISULTATI DETTAGLIATI DELLE MISURAZIONI (*1)

Regime di rotazione del motore, min-1

 

 

Coppia misurata, Nm

 

 

Potenza misurata, kW

 

 

Flusso di carburante misurato, g/h

 

 

Pressione barometrica, kPa

 

 

Pressione del vapore acqueo, kPa

 

 

Temperatura dell'aria aspirata, K

 

 

Potenza da aggiungere per accessori e dispositivi ausiliari diversi da quelli di cui alla tabella 1, kW

n. 1

n. 2

n. 3

 

 

Totale, kW

 

 

 

Fattore di correzione della potenza

 

 

Potenza corretta, kW

 

 

Coppia corretta, Nm

 

 

Consumo specifico corretto di carburante g/(kWh) (2)

 

 

Temperatura del liquido di raffreddamento all'uscita, K

 

 

Temperatura del lubrificante al punto di misurazione, K

 

 

Temperatura dell'aria a valle del compressore, K (1)

 

 

Temperatura del carburante all'entrata della pompa di iniezione, K

 

 

Temperatura dell'aria a valle dell'intercooler, K (1)

 

 

Pressione a valle del compressore, kPa

 

 

Pressione a valle dell'intercooler, kPa

 

 

Depressione all'ingresso, Pa

 

 

Contropressione allo scarico, Pa

 

 

Erogazione del carburante, mm3/corsa o ciclo (1)

 

 


(*1)  Le curve caratteristiche della potenza e della coppia nette vanno tracciate in funzione del regime del motore.

(1)  Cancellare quanto non pertinente.

(2)  Calcolato insieme alla potenza netta tanto per i motori ad accensione spontanea che per quelli ad accensione comandata; in quest'ultimo caso moltiplicato per il fattore di correzione della potenza.


ALLEGATO 3

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. punto 4.4 del presente regolamento)

Image 4

a = 8 mm min.

Questo marchio di omologazione apposto su un motore indica che il tipo di motore è stato omologato nei Paesi Bassi (E4), per quanto riguarda la misurazione della potenza netta, a norma del regolamento UNECE n. 120 e che gli è stato attribuito il numero di omologazione 021628. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata a norma delle prescrizioni del regolamento UNECE n. 120 modificato dalla serie di modifiche 02.

MODELLO B

(cfr. punto 4.5 del presente regolamento)

Image 5

a = 8 mm min.

Questo marchio di omologazione apposto su un motore indica che il tipo di motore interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma dei regolamenti UN/ECE n. 120 e 96. (1) Le prime due cifre dei numeri di omologazione indicano che, alla data del rilascio delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 120 aveva recepito la serie di modifiche 02 e il regolamento n. 96 includeva già la serie di modifiche 05.


(1)  Il secondo numero viene dato a puro titolo di esempio.


ALLEGATO 4

METODO DI MISURAZIONE DELLA POTENZA NETTA DEI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA

1.   Le disposizioni che seguono si applicano al metodo per determinare la curva di potenza a pieno carico di un motore a combustione interna fatto funzionare a velocità variabile a seconda del regime di rotazione del regime di rotazione nominale e della potenza nominale netta di un motore a combustione interna fatto funzionare a velocità costante.

2.   Condizioni di prova:

2.1.   Il motore deve essere stato rodato secondo le raccomandazioni del costruttore.

2.2.   Se la misurazione della potenza può essere effettuata solo su un motore cui è montato il cambio di velocità, si deve tenere conto dell'efficienza di quest'ultimo.

2.3.   Dispositivi ausiliari e accessori

2.3.1.   Dispositivi ausiliari e accessori che è necessario montare

Durante la prova, i dispositivi ausiliari necessari al funzionamento del motore nell'impiego considerato (cfr. tabella 1) vanno montati sul banco di prova e possibilmente nella posizione che occuperebbero per l'impiego considerato.

2.3.2.   Dispositivi ausiliari e accessori che è necessario rimuovere

Alcuni dispositivi ausiliari legati al funzionamento della macchina che potrebbero essere installati sul motore devono essere rimossi durante la prova. Nell'elenco che segue, che non è esauriente, sono riportati alcuni esempi:

a)

compressore d'aria per i freni,

b)

pompa del servosterzo,

c)

compressore del sistema delle sospensioni,

d)

impianto di condizionamento dell'aria.

Se gli accessori non possono essere rimossi, si può calcolare la potenza da essi assorbita in condizione priva di carico e aggiungerla alla potenza del motore (cfr. nota h - tabella 1). Se è superiore al 3 % della potenza massima al regime di prova, tale valore può essere sottoposto a verifica da parte dell'autorità di omologazione.

Tabella 1

Dispositivi ausiliari e accessori che devono essere montati per la prova allo scopo di calcolare la potenza del motore

Numero

Dispositivi ausiliari e accessori

Installati per la prova delle emissioni

1

Sistema di aspirazione

 

Collettore di aspirazione

Sistema di controllo delle emissioni dal basamento

Flussometro dell'aria

Filtro dell'aria

 (1)

Silenziatore di aspirazione

 (1)

2

Sistema di scarico

 

Post-trattamento dei gas di scarico

Collettore di scarico

Tubi di raccordo

 (2)

Silenziatore

 (2)

Tubo di scarico

 (2)

Freno motore a gas di scarico

No (3)

Compressore

3

Pompa di alimentazione del carburante

 (4)

4

Impianto di carburazione

 

Carburatore

Dispositivo di controllo elettronico, flussometro dell'aria ecc.

Impianto per motori a gas

 

Riduttore di pressione

Evaporatore

Miscelatore

5

Impianto di alimentazione a iniezione (benzina e gasolio)

 

Prefiltro

Filtro

Pompa

Condotto ad alta pressione

Iniettore

Sistema di controllo elettronico, sensori ecc.

Regolatore/sistema di comando

Fine corsa automatico di pieno carico della cremagliera di comando in funzione delle condizioni atmosferiche

6

Impianto di raffreddamento a liquido

 

Radiatore

No

Ventola

No

Convogliatore della ventola

No

Pompa dell'acqua

 (5)

Termostato

 (6)

7

Raffreddamento ad aria

 

Convogliatore

No (7)

Ventola o soffiante

No (7)

Dispositivo di regolazione della temperatura

No

8

Impianto di sovralimentazione

 

Compressore azionato direttamente dal motore e/o dai gas di scarico

Dispositivo di raffreddamento dell'aria compressa

 (7)  (8)

Pompa o ventola del refrigerante (azionata dal motore)

No (7)

Dispositivo per regolare la portata del refrigerante

9

Ventola ausiliaria del banco di prova

Sì, se necessaria

10

Dispositivo antinquinamento

11

Impianto di avviamento

Sì, o apparecchiatura del banco di prova (9)

12

Pompa dell'olio lubrificante

13

Alcuni dispositivi ausiliari legati al funzionamento della macchina mobile non stradale che potrebbero essere installati sul motore devono essere rimossi durante la prova.

A titolo di esempio, si fornisce di seguito un elenco non limitativo:

i)

compressore d'aria per i freni;

ii)

compressore del servosterzo;

iii)

compressore del sistema delle sospensioni;

iv)

condizionatore d'aria.

No

2.4.   Condizioni di regolazione

La tabella 2 indica le condizioni di regolazione per la prova finalizzata al calcolo della potenza netta.

Tabella 2

Condizioni di regolazione

1.

Regolazione del/i carburatore/i, dell'evaporatore/del regolatore di pressione

Conformemente alle specifiche del costruttore per la produzione di serie; da usare senza ulteriori modifiche per una determinata applicazione.

2.

Regolazione dell'erogazione della pompa di iniezione

3.

Accensione o fasatura dell'iniezione (curva della fasatura)

4.

Taratura del regolatore

5.

Dispositivi di controllo delle emissioni

6.

Comando della sovralimentazione

3.   Dati da registrare

3.1.   I dati da registrare sono quelli indicati nell'appendice A.1 dell'allegato 2. I dati sulle prestazioni vanno ottenuti in condizioni di funzionamento stabilizzate con un adeguato apporto d'aria al motore. Le camere di combustione possono contenere depositi, ma in quantità limitata. Le condizioni di prova, come la temperatura dell'aria aspirata, devono approssimarsi per quanto possibile alle condizioni di riferimento (cfr. punto 5.2 del presente allegato) per minimizzare l'incidenza del fattore di correzione.

3.2.   La temperatura dell'aria aspirata dal motore va misurata nel canale di aspirazione. La misura della depressione all'aspirazione va effettuata allo stesso punto. Il termometro o la termocoppia vanno protetti dal carburante vaporizzato e dal calore radiante e posti direttamente nella corrente d'aria. Usare un numero sufficiente di posizioni per ottenere un valore medio rappresentativo della temperatura dell'aria aspirata.

3.3.   La depressione all'aspirazione va misurata a valle del condotto d'aspirazione, del filtro, del silenziatore d'aspirazione o dell'eventuale dispositivo di limitazione della velocità.

3.4.   La pressione assoluta all'ingresso del motore a valle del compressore e dell'eventuale scambiatore di calore andrà misurata al collettore d'aspirazione e in qualsiasi altro punto in cui la pressione debba essere misurata per calcolare i fattori di correzione.

3.5.   La contropressione di scarico va misurata in un punto distante almeno tre diametri del condotto a valle della/e flangia/e d'uscita del/i collettore/i di scarico e del/gli eventuale/i turbocompressore/i. La posizione va indicata con precisione.

3.6.   Non effettuare alcuna misurazione prima che coppia, velocità e temperature siano rimaste sostanzialmente costanti per almeno un minuto.

3.7.   Durante un periodo di funzionamento o di lettura, il regime di rotazione non deve scostarsi da quello prescelto in misura superiore a ± 1 % o a ± 10 min, se tale valore è maggiore.

3.8.   I dati sul carico dei freni, il consumo di carburante e la temperatura dell'aria aspirata vanno rilevati simultaneamente; per il carico dei freni, il risultato della misurazione deve essere la media di due letture stabilizzate e consecutive che differiscano di meno del 2 %.

3.9.   La temperatura del liquido di raffreddamento all'uscita del motore va mantenuta al valore specificato dal costruttore.

Se questi non fornisce indicazioni, mantenere la temperatura a 353 K ± 5 K. Per i motori raffreddati ad aria la temperatura nel punto indicato dal costruttore va mantenuta tra +0/-20 K del valore massimo indicato dal costruttore nelle condizioni di riferimento.

3.10.   Per i motori ad accensione spontanea, la temperatura del carburante va misurata all'ingresso della pompa di iniezione e mantenuta tra 306 e 316 K (33-43 °C); per i motori ad accensione comandata, la temperatura del carburante va misurata il più vicino possibile all'ingresso del carburatore o del dispositivo di iniezione e mantenuta tra 293 e 303 K (20-30 °C).

3.11.   La temperatura del lubrificante, misurata nel carter o all'uscita dell'eventuale radiatore dell'olio, va mantenuta entro i limiti stabiliti dal costruttore del motore.

3.12.   Se necessario, servirsi di un sistema di regolazione ausiliario per mantenere le temperature entro i limiti di cui ai punti 3.9, 3.10 e 3.11 del presente allegato.

4.   Precisione delle misurazioni

4.1.   Coppia: ±1 % della coppia misurata. Lo strumento di misurazione della coppia va tarato per tenere conto delle perdite da attrito. La tolleranza nella metà inferiore della scala del dinamometro può essere del ± 2 % del valore misurato della coppia.

4.2.   Regime di rotazione del motore: ± 0,5 % del regime misurato.

4.3.   Consumo di carburante: ±1 % del consumo misurato.

4.4.   Temperatura del carburante: ±2 K.

4.5.   Temperatura dell'aria di aspirazione del motore: ±2 K.

4.6.   Pressione barometrica ± 100 Pa.

4.7.   Depressione del sistema di aspirazione: ±50 Pa.

4.8.   Contropressione nel sistema di scarico: ±200 Pa.

5.   Fattori di correzione della potenza

5.1.   Definizione

Il fattore di correzione della potenza è il coefficiente per calcolare la potenza di un motore nelle condizioni atmosferiche di riferimento specificate al punto 5.2.

Po = α P

dove:

Po

è la potenza corretta (cioè la potenza calcolata alle condizioni atmosferiche di riferimento)

α

è il fattore di correzione (αa or αd)

P

è la potenza misurata (potenza alla prova)

5.2.   Condizioni atmosferiche di riferimento

5.2.1.   Temperatura (To): 298 K (25 °C)

5.2.2.   Pressione a secco (Pso): 99 kPa

La pressione a secco si basa su una pressione totale di 100 kPa e su una pressione del vapore acqueo di 1 kPa.

5.3.   Condizioni atmosferiche di prova

Le condizioni atmosferiche durante la prova devono essere le seguenti:

5.3.1.   Temperatura (T)

Per i motori ad accensione comandata

:

288 K ≤ T ≤ 308 K

Per i motori ad accensione spontanea

:

283 K ≤ T ≤ 313 K

5.3.2.   Pressione (ps):

90 kPa < ps < 110 kPa

5.4.   Determinazione dei fattori di correzione αa e αd (1)

5.4.1.   Motori ad accensione comandata aspirati o sovralimentati

Il fattore di correzione αa si ottiene applicando la formula:

Formula

dove:

ps

è la pressione atmosferica totale a secco espressa in kilopascal (kPa); cioè la pressione barometrica totale meno la pressione del vapore acqueo,

T

è la temperatura assoluta espressa in gradi kelvin (K) dell'aria aspirata dal motore.

Condizioni da soddisfare in laboratorio

Perché la prova sia valida, il fattore di correzione deve essere tale che

0,93 < αa < 1,07

Se si superano questi limiti, occorre indicare nel verbale di prova il valore corretto ottenuto e precisare le condizioni di prova (temperatura e pressione).

5.4.2.   Motori ad accensione spontanea - fattore αd

Il fattore di correzione della potenza (αd) per i motori ad accensione spontanea ad alimentazione costante si ottiene applicando la formula:

αd = (fa)fm

dove:

fa

è il fattore atmosferico,

fm

è il parametro caratteristico per ogni tipo di motore e di versione.

5.4.2.1.   Fattore atmosferico fa

Questo fattore indica gli effetti delle condizioni ambientali (pressione, temperatura e umidità) sull'aria aspirata dal motore. La formula del fattore atmosferico varia a seconda del tipo di motore.

5.4.2.1.1.   Motori aspirati e motori a sovralimentazione meccanica

Formula

5.4.2.1.2.   Motori turbocompressi con o senza intercooler

Formula

5.4.2.2.   Fattore di correzione motore fm

fm

è una funzione di qc (flusso corretto del carburante) secondo la formula che segue:

fm =

0,036 qc - 1,14

e

qc

=

q/r

dove:

q

è il flusso del carburante in milligrammi, per ciclo e per litro di cilindrata totale [mg/(l.ciclo)],

r

è il rapporto tra la pressione all'uscita e all'entrata del compressore; se i turbocompressori sono più di uno, r rappresenta il rapporto tra tutte le pressioni (nei motori aspirati normalmente, r = 1).

Questa formula è valida per un intervallo dei valori di qc compreso fra 37,2 mg/(l.ciclo) e 65 mg/(l.ciclo).

Per i valori di qc inferiori a 37,2 mg/(l. ciclo), si assumerà per fm un valore costante uguale a 0,2 (fm = 0,2).

Per i valori di qc superiori a 65 mg/(l. ciclo), si assumerà per fm un valore costante uguale a 1,2 (fm = 1,2) (cfr. figura 1):

Determinazione del fattore fm di correzione del motore

Image 6 Testo di immagine

5.4.2.3.   Condizioni da soddisfare in laboratorio

Perché la prova sia valida, i fattori di correzione αa devono essere tali che

0,93 ≤ αa ≤ 1,07

Se si superano questi limiti, occorre indicare nel verbale di prova il valore corretto ottenuto e precisare le condizioni di prova (temperatura e pressione).


(1)  Il sistema completo di aspirazione deve essere montato come previsto per l'impiego desiderato:

a)

quando può influire in misura sensibile sulla potenza del motore;

b)

nel caso dei motori ad accensione comandata con aspirazione atmosferica.

Negli altri casi, si può ricorrere a un sistema equivalente e occorrerà verificare che la pressione di aspirazione non differisca di oltre 100 Pa dal valore limite specificato dal costruttore per un filtro dell'aria pulito.

(2)  Montare l'intero sistema di scarico nel modo previsto per l'impiego considerato:

a)

quando può influire in misura sensibile sulla potenza del motore;

b)

nel caso dei motori ad accensione comandata con aspirazione atmosferica.

Negli altri casi può essere montato un sistema equivalente purché la pressione misurata non differisca di oltre 1 000 Pa dal valore limite specificato dal costruttore.

(3)  Se nel motore è incorporato un freno motore a gas di scarico, la farfalla deve essere fissata in posizione completamente aperta.

(4)  La pressione di alimentazione del carburante può essere regolata, se del caso, in modo da riprodurre la pressione esistente in quella particolare applicazione del motore (in particolare, se è previsto un sistema di «ritorno del carburante»).

(5)  La circolazione del liquido di raffreddamento deve essere comandata esclusivamente dalla pompa del refrigerante del motore. Il raffreddamento del liquido può avvenire attraverso un circuito esterno, in modo che le sue perdite di pressione e la pressione all'ingresso della pompa restino sostanzialmente quelle del sistema di raffreddamento del motore.

(6)  Il termostato può essere messo nella posizione di massima apertura.

(7)  Se per la prova viene montata una ventola o una soffiante, aggiungere ai risultati la potenza da essa assorbita, escludendo i motori di cui tali dispositivi ausiliari sono parte integrante (es.: ventole di raffreddamento di motori raffreddati ad aria calettate direttamente sull'albero a gomiti). La potenza della ventola o della soffiante va calcolata ai regimi di rotazione usati per la prova sulla base delle caratteristiche standard oppure mediante prove pratiche.

(8)  I motori con raffreddamento intermedio dell'aria di sovralimentazione devono essere sottoposti a prova con tale sistema (a liquido o ad aria) in funzione; a discrezione del costruttore, il refrigeratore ad aria può tuttavia essere sostituito con un dispositivo sul banco di prova. In entrambi i casi, la potenza va misurata a ogni regime in modo che il dispositivo di raffreddamento dell'aria del compressore montato sul banco di prova abbia una perdita di pressione massima e una perdita di temperatura minima dell'aria del motore rispetto a quelle specificate dal costruttore.

(9)  La corrente per gli impianti elettrici o altri sistemi di avviamento deve essere fornita dal banco di prova.

(1)  Le prove possono essere effettuate in laboratori con aria condizionata in cui le condizioni atmosferiche possano essere controllate.

Nel caso di motori dotati di controllo automatico della temperatura dell'aria, se il dispositivo è tale che a 25 °C e in regime di alimentazione completa non viene aggiunta aria calda, la prova deve essere effettuata mantenendo il dispositivo disinserito (chiuso). Se il dispositivo funziona ancora a 25 °C la prova si effettua con il dispositivo normalmente funzionante e in tal caso l'esponente del termine della temperatura, nel fattore di correzione, sarà uguale a 0 (nessuna correzione della temperatura).


ALLEGATO 5

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DEI TIPI E DELLE FAMIGLIE DI MOTORI E RELATIVE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1.   TIPO DI MOTORE

Le caratteristiche tecniche di un tipo di motore devono corrispondere a quelle definite nella sua scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato 1.

1.1.   Modalità di funzionamento (regime)

Un tipo di motore può ottenere l'omologazione come motore a regime costante o a regime variabile, come definito rispettivamente ai punti 2.3 e 2.32 del presente regolamento.

2.   CRITERI DELLA FAMIGLIA DI MOTORI

2.1.   Caratteristiche generali

Una famiglia di motori è caratterizzata da parametri di progettazione che devono essere comuni a tutti i motori della famiglia. Il costruttore dei motori può decidere quali motori appartengono a una famiglia di motori, purché siano rispettati i criteri di appartenenza elencati al punto 2.3 del presente allegato. La famiglia di motori deve essere omologata dall'autorità di omologazione.

2.2.   Categorie di motori, modalità di funzionamento (regime) e intervallo di potenza

2.2.1.   La famiglia di motori deve comprendere solo tipi di motori dello stesso regime di funzionamento.

2.3.   Parametri che definiscono la famiglia di motori

2.3.1.   Ciclo di combustione:

a)

ciclo a 2 tempi;

b)

ciclo a 4 tempi;

c)

motore rotativo;

d)

altri.

2.3.2.   Configurazione dei cilindri

2.3.2.1.   Posizione dei cilindri nel blocco cilindri:

a)

singolo;

b)

a V;

c)

in linea;

d)

contrapposti;

e)

radiale;

f)

altri (a F, a W ecc.).

2.3.2.2.   Posizione relativa dei cilindri

I motori con lo stesso blocco possono appartenere alla stessa famiglia di motori a condizione che l'interasse dei cilindri sia lo stesso.

2.3.3.   Mezzo di raffreddamento principale:

a)

aria;

b)

acqua;

c)

olio.

2.3.4.   Cilindrata del cilindro

2.3.4.1.   Motore con cilindrata del cilindro ≥ 750 cm3

Affinché i motori con cilindrata del cilindro ≥ 750 cm3 siano considerati appartenenti alla stessa famiglia di motori, la differenza tra le relative cilindrate del cilindro non deve essere superiore al 15 % della cilindrata del cilindro massima della famiglia di motori.

2.3.4.2.   Motore con cilindrata del cilindro < 750 cm3

Affinché i motori con cilindrata del cilindro ≥ 750 cm3 siano considerati appartenenti alla stessa famiglia di motori, la differenza tra le relative cilindrate del cilindro non deve essere superiore al 30 % della cilindrata del cilindro massima della famiglia di motori.

2.3.5.   Metodo di aspirazione dell'aria:

a)

aspirazione naturale;

b)

con sovralimentazione;

c)

con sovralimentazione e intercooler.

2.3.6.   Tipo di carburante:

a)

diesel (gasolio destinato alle macchine non stradali);

b)

etanolo destinato a specifici motori ad accensione spontanea (ED95);

c)

benzina (E10);

d)

etanolo (E85);

e)

gas naturale/biometano:

i)

carburante universale — carburante ad elevato potere calorifico (gas H) e carburante a basso potere calorifico (gas L);

ii)

carburante limitato — carburante ad elevato potere calorifico (gas H);

iii)

carburante limitato — carburante a basso potere calorifico (gas L);

iv)

specifico per carburante (GNL);

f)

gas di petrolio liquefatto (GPL).

2.3.7.   Disposizioni di alimentazione:

a)

solo carburante liquido;

b)

solo carburante gassoso;

c)

dual-fuel di tipo 1 A;

d)

dual-fuel di tipo 1B;

e)

dual-fuel di tipo 2 A;

f)

dual-fuel di tipo 2 B;

g)

dual-fuel di tipo 3B.

2.3.8.   Tipo/caratteristiche progettuali della camera di combustione:

a)

camera aperta;

b)

camera divisa;

c)

altri tipi.

2.3.9.   Tipo di accensione:

a)

accensione comandata;

b)

accensione spontanea.

2.3.10.   Valvole e luci:

a)

configurazione;

b)

numero di valvole per cilindro.

2.3.11.   Tipo di alimentazione del carburante:

a)

pompa, condotto e iniettore (ad alta pressione);

b)

pompa in linea o pompa rotativa;

c)

iniettore-pompa;

d)

common rail;

e)

carburatore;

f)

iniezione indiretta;

g)

iniezione diretta;

h)

unità di miscelazione;

i)

altro.

2.3.12.   Dispositivi vari:

a)

ricircolo dei gas di scarico (EGR);

b)

iniezione d'acqua;

c)

iniezione d'aria;

d)

altri.

2.3.13.   Strategia di controllo elettronico

La presenza o l'assenza di una centralina ECU è considerata un parametro fondamentale della famiglia di motori.

La regolazione elettronica del regime del motore non deve essere necessariamente in una famiglia diversa dai motori con una regolazione meccanica. Occorre separare i motori a regolazione elettronica e meccanica solo per le caratteristiche dell'iniezione di carburante come fasatura, pressione, curva di iniezione ecc.

2.3.14.   Sistemi di post-trattamento dei gas di scarico

Il funzionamento e la combinazione dei dispositivi che seguono sono considerati criteri d'appartenenza di un motore a una famiglia di motori:

a)

catalizzatore ossidante;

b)

sistema DeNOx con riduzione selettiva degli NOx (aggiunta di agente riducente);

c)

altri sistemi DeNOx;

d)

sistema di post-trattamento del particolato a rigenerazione passiva:

i)

a flusso a parete (wall-flow);

ii)

non a flusso a parete (non-wall-flow);

e)

sistema di post-trattamento del particolato a rigenerazione attiva:

i)

a flusso a parete (wall-flow);

ii)

non a flusso a parete (non-wall-flow);

f)

altri sistemi di post-trattamento del particolato;

g)

altri dispositivi.

2.3.15.   Motori dual-fuel (a doppia alimentazione)

Tutti i motori di una famiglia di motori dual-fuel devono appartenere allo stesso tipo di motore dual-fuel descritto all'allegato 7, punto 2, del regolamento UNECE n. 96, serie di modifiche 05, e funzionare con gli stessi tipi di carburante o, se del caso, con carburanti considerati come facenti parte della stessa gamma di carburanti ai sensi del presente regolamento.

3.   SCELTA DEL MOTORE CAPOSTIPITE

3.1.   Caratteristiche generali

3.1.1.   Una volta che la famiglia di motori è stata approvata dall'autorità di omologazione, il motore capostipite della famiglia di motori deve essere scelto in base al criterio principale della quantità massima di carburante erogata per ogni corsa al regime dichiarato di coppia massima. Nel caso in cui due o più motori condividano questo criterio principale, il motore capostipite deve essere scelto in base al criterio secondario della quantità massima di carburante erogata per ogni corsa al regime nominale.


ALLEGATO 6

CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   CARATTERISTICHE GENERALI

Le seguenti prescrizioni sono coerenti con le prove da effettuare per controllare la conformità della produzione (CDP) ai sensi del punto 6.2 del presente regolamento.

2.   PROCEDURE DI PROVA

I metodi di prova e gli strumenti di misurazione devono essere quelli descritti nell'allegato 4 del presente regolamento.

3.   RACCOLTA DEI CAMPIONI

3.1.   Caso di un tipo di motore

Scegliere un motore. Se, dopo la prova di cui al punto 4, il motore non è ritenuto conforme alle prescrizioni del presente regolamento, ripetere la prova su altri due motori.

3.2.   Caso di una famiglia di motori

Se è stata rilasciata un'omologazione per una famiglia di motori, il controllo sulla CDP avverrà su un membro della famiglia, diverso dal motore capostipite. Se la prova di CDP non viene superata, gli altri due motori sui quali ripetere la prova devono essere dello stesso tipo del membro.

4.   CRITERI DI MISURAZIONE

4.1.   Potenza netta e consumo specifico di carburante di un motore a combustione interna

Le misurazioni si effettuano a regimi di rotazione del motore sufficienti a definire correttamente le curve di potenza, di coppia e di consumo specifico, comprese tra i regimi di rotazione minimi e massimi indicati dal costruttore.

I valori corretti misurati sul motore campione non devono differire in misura superiore ai valori indicati nella tabella che segue e a ± 10 % per il consumo specifico di carburante.

Tipo di motore

Potenza di riferimento [%]

Altri punti di misurazione sulla curva [%]

Tolleranza per il regime di rotazione del motore [%]

Caratteristiche generali

± 5

± 10

± 5

Motori ad accensione comandata alimentati a benzina con regolatore

± 8

± 12

± 8

Motori ad accensione comandata alimentati a benzina senza regolatore

± 8

± 20

± 8

5.   VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Se i dati sulla potenza netta e sul consumo di carburante del secondo e/o del terzo motore di cui al punto 3 non soddisfano le prescrizioni del punto 4, la produzione va considerata non conforme alle prescrizioni del presente regolamento e si applica quanto disposto al punto 7 del presente regolamento.


ALLEGATO 7

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CARBURANTI DI RIFERIMENTO PRESCRITTI PER LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   DATI TECNICI DEI CARBURANTI USATI NELLE PROVE DEI MOTORI AD ACCENSIONE SPONTANEA

1.1.   Tipo: diesel (gasolio destinato alle macchine non stradali)

Parametro

Unità

Limiti (1)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Numero di cetano (2)

 

45

56,0

EN-ISO 5165

Densità a 15 °C

kg/m3

833

865

EN-ISO 3675

Distillazione:

 

 

 

 

punto corrispondente al 50 %

°C

245

EN-ISO 3405

punto corrispondente al 95 %

°C

345

350

EN-ISO 3405

Punto di ebollizione finale

°C

370

EN-ISO 3405

Punto di infiammabilità

°C

55

EN 22719

Punto di intasamento a freddo dei filtri (CFPP)

°C

-5

EN 116

Viscosità a 40 °C

mm2/s

2,3

3,3

EN-ISO 3104

Idrocarburi policiclici aromatici

% m/m

2,0

6,0

IP 391

Tenore di zolfo (3)

mg/kg

10

ASTM D 5453

Corrosione del rame

 

classe 1

EN-ISO 2160

Residuo carbonioso Conradson (10 % DR)

% m/m

0,2

EN-ISO 10370

Tenore di ceneri

% m/m

0,01

EN-ISO 6245

Contaminazione totale

mg/kg

24

EN 12662

Tenore di acqua

% m/m

0,02

EN-ISO 12937

Indice di neutralizzazione (acidità forte)

mg KOH/g

0,10

ASTM D 974

Stabilità all'ossidazione (3)

mg/ml

0,025

EN-ISO 12205

Potere lubrificante (indice di usura HFRR a 60 °C)

μm

400

CEC F-06-A-96

Stabilità all'ossidazione a 110 °C (3)

H

20,0

EN 15751

Esteri metilici di acidi grassi (FAME)

% v/v

7,0

EN 14078


1.2.   Tipo: etanolo destinato a specifici motori ad accensione spontanea (ED95) (4)

Parametro

Unità

Limiti (5)

Metodo di prova (6)

Minimo

Massimo

Alcoli totali (etanolo, compreso il tenore di alcoli a saturazione maggiore)

% m/m

92,4

 

EN 15721

Altri monoalcoli a saturazione maggiore (C3-C5)

% m/m

 

2,0

EN 15721

Metanolo

% m/m

 

0,3

EN 15721

Densità a 15 °C

kg/m3

793,0

815,0

EN ISO 12185

Acidità, calcolata come acido acetico

% m/m

 

0,0025

EN 15491

Aspetto

 

Trasparente e chiaro

 

Punto di infiammabilità

°C

10

 

EN 3679

Residuo secco

mg/kg

 

15

EN 15691

Tenore di acqua

% m/m

 

6,5

EN 15489 (7)

EN-ISO 12937

EN 15692

Aldeidi calcolate come acetaldeidi

% m/m

 

0,0050

ISO 1388-4

Esteri, calcolati come etilacetato

% m/m

 

0,1

ASTM D1617

Tenore di zolfo

mg/kg

 

10,0

EN 15485

EN 15486

Solfati

mg/kg

 

4,0

EN 15492

Contaminazione da particolato

mg/kg

 

24

EN 12662

Fosforo

mg/l

 

0,20

EN 15487

Cloruri inorganici

mg/kg

 

1,0

EN 15484 o EN 15492

Rame

mg/kg

 

0.100

EN 15488

Conduttività elettrica

μS/cm

 

2,50

DIN 51627-4 o prEN 15938

2.   DATI TECNICI DEI CARBURANTI USATI NELLE PROVE DEI MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA

2.1.   Tipo: benzina (E10)

Parametro

Unità

Limiti (8)

Metodo di prova (9)

Minimo

Massimo

 

Numero di ottano ricerca, RON

 

91,0

98,0

EN ISO 5164:2005 (10)

Numero di ottano motore, MON

 

83,0

89,0

EN ISO 5163:2005 (10)

Densità a 15 °C

kg/m3

743

756

EN ISO 3675

EN ISO 12185

Tensione di vapore

kPa

45,0

60,0

EN ISO 13016-1 (DVPE)

Tenore di acqua

 

 

Max 0,05 % v/v

Aspetto a -7 °C: trasparente e chiaro

EN 12937

Distillazione:

 

 

 

 

evaporato a 70 °C

% v/v

18,0

46,0

EN-ISO 3405

evaporato a 100 °C

% v/v

46,0

62,0

EN-ISO 3405

evaporato a 150 °C

% v/v

75,0

94,0

EN-ISO 3405

punto di ebollizione finale

°C

170

210

EN-ISO 3405

Residuo

% v/v

2,0

EN-ISO 3405

Analisi degli idrocarburi:

 

 

 

 

olefine

% v/v

3,0

18,0

EN 14517

EN 15553

idrocarburi aromatici

% v/v

19,5

35,0

EN 14517

EN 15553

benzenici

% v/v

1,0

EN 12177

EN 238, EN 14517

saturi

% v/v

Valore da indicare

EN 14517

EN 15553

Rapporto carbonio/idrogeno

 

Valore da indicare

 

Rapporto carbonio/ossigeno

 

Valore da indicare

 

Periodo di induzione (11)

minuti

480

 

EN-ISO 7536

Tenore di ossigeno (12)

% m/m

3,3 (15)

3,7

EN 1601

EN 13132

EN 14517

Tenore di gomme

mg/ml

0,04

EN-ISO 6246

Tenore di zolfo (13)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Corrosione del rame (3 ore a 50 °C)

Grado

Classe 1

EN-ISO 2160

Tenore di piombo

mg/l

5

EN 237

Tenore di fosforo (14)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Etanolo (11)

% v/v

9,0 (15)

10,2 (15)

EN 22854


2.2.   Tipo: etanolo (E85)

Parametro

Unità

Limiti (16)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Numero di ottano ricerca, RON

 

95,0

EN ISO 5164

Numero di ottano motore, MON

 

85,0

EN ISO 5163

Densità a 15 °C

kg/m3

Valore da indicare

ISO 3675

Tensione di vapore

kPa

40,0

60,0

EN ISO 13016-1 (DVPE)

Tenore di zolfo (17)

mg/kg

10

EN 15485 o EN 15486

Stabilità all'ossidazione

Verbale

360

 

EN ISO 7536

Tenore di gomme (lavaggio con solvente)

mg/100 ml

5

EN-ISO 6246

Aspetto

Va determinato a temperatura ambiente, o a 15 °C se la temperatura ambiente è più bassa.

 

Trasparente e chiaro, senza contaminanti sospesi o precipitati visibili

Esame visivo

Etanolo e alcoli superiori (18)

% v/v

83

85

EN 1601

EN 13132

EN 14517

E DIN 51627-3

Alcoli a saturazione maggiore (C3-C8)

% v/v

2,0

E DIN 51627-3

Metanolo

% v/v

 

1,00

E DIN 51627-3

Benzina (19)

% v/v

Resto

EN 228

Fosforo

mg/l

0,20 (20)

EN 15487

Tenore di acqua

% v/v

 

0.300

EN 15489 o EN 15692

Tenore di cloruri inorganici

mg/l

 

1

EN 15492

pHe

 

6,5

9,0

EN 15490

Corrosione di lamine di rame

(3 ore a 50 °C)

Valutazione

Classe 1

 

EN ISO 2160

Acidità (calcolata come acido acetico CH3COOH)

% m/m

(mg/l)

0,0050

(40)

EN 15491

Conduttività elettrica

μS/cm

1,5

DIN 51627-4 o prEN 15938

Rapporto carbonio/idrogeno

 

Valore da indicare

 

Rapporto carbonio/ossigeno

 

Valore da indicare

 

3.   DATI TECNICI DEI CARBURANTI GASSOSI PER I MOTORI MONOCARBURANTE E DUAL-FUEL

3.1.   Tipo: GPL

Parametro

Unità

Carburante A

Carburante B

Metodo di prova

Composizione:

 

 

 

EN 27941

Tenore di C3

% v/v

30 ± 2

85 ± 2

 

Tenore di C4

% v/v

Resto (21)

Resto (21)

 

< C3, > C4

% v/v

max 2

max 2

 

Olefine

% v/v

max 12

max 15

 

Residuo dell'evaporazione

mg/kg

max 50

max 50

EN 15470

Acqua a 0 °C

 

Esente

Esente

EN 15469

Tenore totale di zolfo, odorante compreso

mg/kg

max 10

max 10

EN 24260, ASTM D 3246, ASTM 6667

Solfuro di idrogeno

 

Esente

Esente

EN ISO 8819

Corrosione di lamine di rame

(1 ora a 40 °C)

Valutazione

Classe 1

Classe 1

ISO 6251 (22)

Odore

 

caratteristico

caratteristico

 

Numero di ottano motore (MON) (23)

 

minimo 89,0

minimo 89,0

EN 589, allegato B

3.2.   Tipo: gas naturale/biometano

3.2.1.   Specifiche relative ai carburanti di riferimento forniti con caratteristiche fisse (ad esempio da contenitore sigillato)

In alternativa ai carburanti di riferimento di cui al presente punto è possibile utilizzare i carburanti equivalenti di cui al punto 3.2.2 del presente allegato.

Caratteristiche

Unità

Base

Limiti

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Carburante di riferimento GR

Composizione:

 

 

 

 

 

Metano

 

87

84

89

 

Etano

 

13

11

15

 

Resto (24)

% moli

1

ISO 6974

Tenore di zolfo

mg/m3  (25)

 

10

ISO 6326-5


Carburante di riferimento G23

Composizione:

 

 

 

 

 

Metano

 

92,5

91,5

93,5

 

Resto (26)

% moli

1

ISO 6974

N2

% moli

7,5

6,5

8,5

 

Tenore di zolfo

mg/m3  (27)

10

ISO 6326-5


Carburante di riferimento G25

Composizione:

 

 

 

 

 

Metano

% moli

86

84

88

 

Resto (28)

% moli

1

ISO 6974

N2

% moli

14

12

16

 

Tenore di zolfo

mg/m3  (29)

10

ISO 6326-5


Carburante di riferimento G20

Composizione:

 

 

 

 

 

Metano

% moli

100

99

100

ISO 6974

Resto (30)

% moli

1

ISO 6974

N2

% moli

 

 

 

ISO 6974

Tenore di zolfo

mg/m3  (31)

10

ISO 6326-5

Indice di Wobbe (netto)

Mj/m3  (32)

48,2

47,2

49,2

 

3.2.2.   Specifiche del carburante di riferimento fornito da un gasdotto con miscela di altri gas aventi proprietà determinate tramite misurazioni in situ.

In alternativa ai carburanti di riferimento di cui al presente punto è possibile utilizzare i carburanti equivalenti di cui al punto 3.2.1 del presente allegato.

3.2.2.1.   La base di ogni carburante di riferimento da gasdotto (GR, G20, …) deve essere un gas proveniente dalla rete di distribuzione del gas, se necessario miscelato per soddisfare le specifiche di spostamento λ (Sλ) corrispondenti di cui alla tabella A.7-1 con aggiunta di uno o più dei seguenti gas disponibili in commercio (non è necessario l'uso di gas di taratura a questo scopo):

a)

biossido di carbonio;

b)

etano;

c)

metano;

d)

azoto;

e)

propano.

3.2.2.2.   Il valore di Sλ della miscela risultante dall'unione del gas da gasdotto e del gas o dei gas aggiunti deve essere compreso nell'intervallo di valori di cui alla tabella A.7-1 per il carburante di riferimento specificato.

Tabella A.7-1

Intervallo di Sλ prescritto per ciascun carburante di riferimento

Carburante di riferimento

Sλ minimo

Sλ massimo

GR  (33)

0,87

0,95

G20

0,97

1,03

G23

1,05

1,10

G25

1,12

1,20

3.2.2.3.   Il verbale di prova del motore per ciascun ciclo di prova deve includere quanto segue:

a)

la miscela di gas scelta dall'elenco di cui al punto 3.2.2.1 del presente allegato;

b)

il valore di Sλ per la miscela di carburanti risultante;

c)

il numero di metano (MN) della miscela di carburanti risultante.

3.2.2.4.   Devono essere rispettate le prescrizioni di cui alle appendici A.1 e A.2 per quanto riguarda la determinazione delle proprietà dei gas da gasdotto e della miscela, la determinazione di Sλ e MN per la miscela di gas risultante e la verifica del mantenimento della miscela durante la prova.


(1)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per stabilire i valori limite è stata applicata la norma ISO 4259, «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova» e, nel fissare un valore minimo, si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima è 4R (R = riproducibilità).

Nonostante questo accorgimento, necessario per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si dovesse verificare la conformità di un carburante alle specifiche, si applica la norma ISO 4259.

(2)  Il campo di variazione del numero di cetano non rispetta il requisito del campo di variazione minimo di 4R. Eventuali controversie tra fornitore e utilizzatore del carburante possono essere risolte ricorrendo alle condizioni della norma ISO 4259, purché si effettuino misurazioni sufficienti a ottenere la necessaria precisione, invece di una misurazione unica.

(3)  Anche se la stabilità all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione sia limitata. In merito alle condizioni e alla durata dello stoccaggio è opportuno consultare il fornitore.

(4)  Al carburante a base di etanolo possono essere aggiunti additivi per migliorare il numero di cetano, nei limiti specificati dal costruttore del motore e se non esistono controindicazioni. Se queste condizioni sono soddisfatte, la quantità massima consentita è il 10 % m/m

(5)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per stabilire i valori limite è stata applicata la norma ISO 4259, «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova» e, nel fissare un valore minimo, si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questo accorgimento, necessario per ragioni tecniche, il produttore dei carburanti deve cercare di ottenere un valore zero, quando il valore massimo stabilito è 2R, o il valore medio, quando siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

(6)  Verranno adottati metodi EN/ISO equivalenti quando saranno pubblicati e applicabili alle proprietà sopra elencate.

(7)  In caso di dubbi sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma EN ISO 15489.

(8)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per stabilire i valori limite è stata applicata la norma ISO 4259, «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova» e, nel fissare un valore minimo, si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questo accorgimento, necessario per ragioni tecniche, il produttore dei carburanti deve cercare di ottenere un valore zero, quando il valore massimo stabilito è 2R, o il valore medio, quando siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

(9)  Verranno adottati metodi EN/ISO equivalenti quando saranno pubblicati e applicabili alle proprietà sopra elencate.

(10)  Ai sensi della norma EN 228:2008, ai fini del calcolo del risultato definitivo occorre sottrarre un fattore di correzione di 0,2 per MON e RON.

(11)  Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le benzine di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.

(12)  L’etanolo conforme alle specifiche della norma EN 15376 è l’unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento.

(13)  Deve essere indicato l’effettivo contenuto di zolfo del carburante utilizzato per la prova di tipo 1.

(14)  Non è ammesso aggiungere intenzionalmente a questo carburante di riferimento composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo.

(15)  A discrezione del produttore, il tenore di etanolo e il corrispondente tenore di ossigeno possono essere pari a zero per i motori della categoria SMB. In tal caso tutte le prove della famiglia di motori, o in assenza di una famiglia di un tipo di motori, devono essere eseguite utilizzando benzina con un contenuto di etanolo pari a zero

(16)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per stabilire i valori limite è stata applicata la norma ISO 4259, «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova» e, nel fissare un valore minimo, si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questo accorgimento, necessario per ragioni tecniche, il produttore dei carburanti deve cercare di ottenere un valore zero, quando il valore massimo stabilito è 2R, o il valore medio, quando siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259

(17)  Indicare l’effettivo tenore di zolfo del carburante usato per le prove delle emissioni.

(18)  L’etanolo conforme alle specifiche della norma EN 15376 è l’unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento.

(19)  Il contenuto di benzina senza piombo può essere determinato sottraendo a 100 la somma del contenuto in percentuale di acqua, alcoli, MTBE ed ETBE.

(20)  Non è ammesso aggiungere intenzionalmente a questo carburante di riferimento composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo.

(21)  «Resto» va inteso nel modo che segue: resto = 100 – C3 – <C3 – >C4

(22)  La determinazione della presenza di materiali corrosivi secondo questo metodo può risultare imprecisa se il campione contiene inibitori della corrosione o altri prodotti chimici che diminuiscono la corrosività del campione nei confronti della striscia di rame. È pertanto vietato aggiungere tali composti al solo scopo di falsare il metodo di prova.

(23)  Su richiesta del costruttore del motore, si può usare un MON più elevato per effettuare le prove di omologazione per tipo.

(24)  Inerti + C2+

(25)  Valore da determinare alle condizioni standard di 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa.

(26)  Inerti (diversi da N2) + C2+ C2+

(27)  Valore da determinare a 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa.

(28)  Inerti (diversi da N2) + C2+ C2+

(29)  Valore da determinare a 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa.

(30)  Inerti (diversi da N2) + C2+ C2+.

(31)  Valore da determinare a 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa.

(32)  Valore da determinare a 273,2 K (0 °C) e 101,3 kPa.

(33)  Non è necessario sottoporre a prova il motore con una miscela di gas avente un numero di metano (MN) inferiore a 70. Qualora l'intervallo di Sλ prescritto per GR dia un MN inferiore a 70, il valore di Sλ per GR può essere corretto secondo necessità fino a raggiungere un valore di MN inferiore a 70.


APPENDICE A.1

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ESECUZIONE DI PROVE DELLE EMISSIONI USANDO CARBURANTI GASSOSI DI RIFERIMENTO, FRA CUI LE MISCELE FORMATE DA GAS DA GASDOTTO E ALTRI GAS

A.1.1.   METODO DI ANALISI DEL GAS E DI MISURAZIONE DEL FLUSSO DI GAS

A.1.1.1.   Ai fini della presente appendice e laddove necessario, la composizione del gas deve essere determinata per mezzo di un'analisi cromatografica conforme alla norma EN ISO 6974 o di un'altra tecnica che assicuri un livello almeno simile di accuratezza e ripetibilità.

A.1.1.2.   Ai fini della presente appendice e laddove necessario, la misurazione del flusso di gas deve essere effettuata usando un flussimetro massico.

A.1.2.   ANALISI E PORTATA DEL GAS PROVENIENTE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

A.1.2.1.   La composizione del gas proveniente dalla rete di distribuzione deve essere analizzata prima che questo sia immesso nel sistema di miscelazione.

A.1.2.2.   La portata del gas proveniente dalla rete di distribuzione immesso nel sistema di miscelazione deve essere misurata.

A.1.3.   ANALISI E PORTATA DELLA MISCELA

A.1.3.1.   Se per una miscela è disponibile un certificato di analisi applicabile (ad esempio emesso dal fornitore del gas), esso può essere usato come fonte per la composizione di tale miscela. In questo caso l'analisi in situ della composizione di tale miscela è ammessa ma non prescritta.

A.1.3.2.   Se per una miscela non è disponibile alcun certificato di analisi applicabile, la composizione della miscela deve essere analizzata.

A.1.3.3.   La portata di ciascuna miscela immessa nel sistema di miscelazione deve essere misurata.

A.1.4.   ANALISI DEL GAS MISCELATO

A.1.4.1.   L'analisi della composizione del gas fornito al motore emesso dal sistema di miscelazione è ammessa unitamente o alternativamente all'analisi prescritta ai punti A.1.2.1. e A.1.3.1, ma non è obbligatoria.

A.1.5.   CALCOLO DI Sλ E DEL MN DEL GAS MISCELATO

A.1.5.1.   Per il calcolo del MN secondo la norma EN16726:2015 devono essere utilizzati i risultati dell'analisi del gas in conformità ai punti A.1.2.1, A.1.3.1 o A.1.3.2 e, laddove applicabile, al punto A.1.4.1, combinati con il flusso di massa del gas misurato in conformità ai punti A.1.2.2 e A.1.3.3. La stessa serie di dati deve essere utilizzata per calcolare Sλ nel modo descritto all'appendice A.2 del presente allegato.

A.1.6.   CONTROLLO E VERIFICA DELLA MISCELA DI GAS DURANTE LA PROVA

A.1.6.1   Il controllo e la verifica della miscela di gas durante la prova devono essere eseguiti per mezzo di un sistema di controllo a circolo aperto o a circolo chiuso.

A.1.6.2   Sistema di controllo della miscela a circolo aperto

A.1.6.2.1   In questo caso, prima di effettuare la prova delle emissioni è necessario effettuare l'analisi del gas, le misurazioni del flusso e i calcoli di cui ai punti A.1.1, A.1.2, A.1.3 e A.1.4.

A.1.6.2.2   La proporzione di gas proveniente dalla rete di distribuzione e gas aggiunti deve essere tale da fare sì che Sλ sia compreso nell'intervallo ammesso per il pertinente carburante di riferimento di cui alla tabella A.7-1.

A.1.6.2.3   Una volta stabilite, le proporzioni devono essere mantenute durante tutta la prova del motore. Devono essere ammessi aggiustamenti a singoli flussi per mantenere le relative proporzioni.

A.1.6.2.4   Una volta completata la prova del motore è necessario ripetere l'analisi della composizione del gas, le misurazioni del flusso e i calcoli di cui ai punti A.1.2, A.1.3, A.1.4 e A.1.5. Affinché la prova sia considerata valida, il valore di Sλ deve rimanere entro l'intervallo specificato per il rispettivo carburante di riferimento di cui alla tabella A.7-1.

A.1.6.3   Sistema di controllo della miscela a circolo chiuso

A.1.6.3.1   In questo caso, l'analisi della composizione del gas, le misurazioni del flusso e i calcoli di cui ai punti A.1.2, A.1.3, A.1.4 e A.1.5 devono essere effettuati a determinati intervalli nel corso della prova delle emissioni. Gli intervalli devono essere scelti tenendo in considerazione la capacità di frequenza del cromatografo e i sistemi di calcolo corrispondenti.

A.1.6.3.2   I risultati delle misurazioni periodiche e dei calcoli periodici devono essere usati per correggere le proporzioni relative fra il gas proveniente dalla rete di distribuzione e i gas aggiunti al fine di mantenere il valore di Sλ entro l'intervallo specificato alla tabella A.7-1 per il rispettivo carburante di riferimento. La frequenza della correzione non deve eccedere la frequenza della misurazione.

A.1.6.3.3   Affinché la prova sia considerata valida, il valore di Sλ deve rimanere entro l'intervallo specificato per il rispettivo carburante di riferimento di cui alla tabella A.7-1 almeno per il 90 % dei punti di misurazione.


APPENDICE A.2

CALCOLO DEL FATTORE DI SPOSTAMENTO λ (Sλ)

A.2.1.   MODELLO DI CALCOLO

Il fattore di spostamento λ (Sλ(1) si calcola con l'equazione (A.7-1):

Formula

(A.7-1)

dove:

Sλ

=

fattore di spostamento λ

Inert%

=

% in volume di gas inerti nel carburante (cioè N2, CO2, He ecc.);

Formula

=

% in volume dell'ossigeno originale nel carburante;

n ed m

=

sono riferiti al CnHm medio rappresentativo degli idrocarburi del carburante, cioè:

Formula

(A.7-2)

Formula

(A.7-3)

dove:

CH4 %

=

% in volume del metano nel carburante;

C2 %

=

% in volume di tutti gli idrocarburi C2 (per esempio, C2H6, C2H4 ecc.) nel carburante;

C3 %

=

% in volume di tutti gli idrocarburi C3 (per esempio, C3H8, C3H6 ecc.) nel carburante;

C4 %

=

% in volume di tutti gli idrocarburi C4 (per esempio, C4H10, C4H8 ecc.) nel carburante;

C5 %

=

% in volume di tutti gli idrocarburi C5 (per esempio, C5H12, C5H10 ecc.) nel carburante;

diluent %

=

% in volume di gas di diluzione nel carburante (O2*, N2, CO2, He ecc.).

A.2.2.   ESEMPI PER IL CALCOLO DEL FATTORE DI SPOSTAMENTO λ (Sλ):

Esempio 1: G25: CH4 % = 86 %, N2 % = 14 % (in volume)

Formula

Formula

Formula

Esempio 2: GR: CH4 % = 87 %, C2H6 % = 13 % (in volume)

Formula

Formula

Formula

Esempio 3: CH4 % = 89 %, C2H6 % = 4,5 %, C3H8 % = 2,3 %, C6H14 % = 0,2 %, O2 % = 0,6 %, N2 % = 4 %

Formula

Formula

Formula

In alternativa all'equazione di cui sopra, Sλ può essere calcolato in base al rapporto della domanda stechiometrica di aria del metano puro rispetto alla domanda stechiometrica di aria della miscela di carburante fornita al motore, come indicato più avanti.

Il fattore di spostamento λ (Sλ) esprime la domanda di ossigeno di una miscela di carburante rispetto alla domanda di ossigeno del metano puro. Per «domanda di ossigeno» si intende la quantità di ossigeno necessaria a ossidare il metano in una composizione stechiometrica di reagenti per ottenere prodotti della combustione completa (ovvero biossido di carbonio e acqua).

La reazione per la combustione del metano puro è illustrata nell'equazione (A.7-4):

1 × CH 4 + 2 × O 2 → 1 × CO 2 + 2 × H 2 O

(A.7-4)

In questo caso il rapporto di molecole nella composizione stechiometrica dei reagenti è esattamente pari a 2:

Formula

dove:

nO 2

=

numero delle molecole di ossigeno

nCH 4

=

numero delle molecole di metano

La domanda di ossigeno del metano puro corrisponde pertanto a:

nO2 = 2 · nCH4 con un valore di riferimento pari a [nCH4 ] = 1kmol

Il valore di Sλ può essere determinato in base al rapporto della composizione stechiometrica di ossigeno e metano rispetto al rapporto della composizione stechiometrica di ossigeno e miscela di carburante fornita al motore, come illustrato nell'equazione (A.7-5):

Formula

(A.7-5)

dove:

nblend

=

numero di molecole della miscela di carburante

(nO2)blend

=

rapporto delle molecole nella composizione stechiometrica di ossigeno e miscela di carburante fornita al motore

Poiché l'aria è composta per il 21 % da ossigeno, la domanda stechiometrica di aria Lst di un carburante si calcola con l'equazione (A.7-6):

Formula

(A.7-6)

dove:

Lst,fuel

=

domanda stechiometrica di aria del carburante

nO2,fuel

=

domanda stechiometrica di ossigeno del carburante

Di conseguenza il valore di Sλ può essere determinato anche in base al rapporto della composizione stechiometrica di aria e metano rispetto al rapporto della composizione stechiometrica di aria e miscela di carburante fornita al motore, ovvero il rapporto della domanda stechiometrica di aria del metano rispetto a quella del carburante fornito al motore, come illustrato nell'equazione (A.7-7):

Formula

(A.7-7)

Per esprimere il fattore di spostamento λ può essere pertanto utilizzato qualsiasi calcolo che specifichi la domanda stechiometrica di aria.


(1)  Stoichiometric Air/Fuel ratios of automotive fuels, SAE J1829, giugno 1987. John B. Heywood, Internal combustion engine fundamentals, McGraw-Hill, 1988, capitolo 3.4 «Combustion stoichiometry» (pagg. 68-72).


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

14.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/137


DECISIONE DELEGATA DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 090/18/COL

dell'11 ottobre 2018

recante modifica dell'elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 111/15/COL [2019/406]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto il punto 5 b) della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE,

visto l'atto di cui al punto 4 della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE [direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1)], modificato e adeguato all'accordo SEE dagli adattamenti settoriali di cui all'allegato I del medesimo accordo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto,

visto l'atto di cui al punto 111 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE [decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità (2)] modificato, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto,

adattati all'accordo SEE dal punto 4 d) del protocollo 1 dell'accordo SEE nonché dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'articolo 3, del protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

considerando quanto segue:

Con lettera del 27 aprile 2018 (doc. n. 911402, IS rif. Mast 18041079), l'Autorità alimentare e veterinaria islandese (MAST) ha informato l'Autorità dell'imminente chiusura del posto d'ispezione frontaliero Ísafjörður (IS ISA 1). MAST ha pertanto dato ordine che detto posto d'ispezione frontaliero fosse soppresso dall'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

Conformemente alla direttiva 97/78/CE, l'Autorità costituisce e pubblica l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, che può successivamente essere modificato o completato per tener conto dei cambiamenti negli elenchi nazionali. L'attuale elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti è stato adottato dall'Autorità il 31 marzo 2015 con decisione n. 111/15/COL.

Spetta quindi all'Autorità modificare l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia e pubblicare un nuovo elenco per tener conto del cambiamento riguardante il posto d'ispezione frontaliero Ísafjörður.

Con decisione n. 066/18/COL (doc. n. 915087), l'Autorità ha informato al riguardo il comitato veterinario e fitosanitario EFTA che la assiste; quest'ultimo ha approvato la proposta di modifica dell'elenco. Il progetto di misure è quindi conforme al parere del comitato.

Conformemente al punto 6 della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 494/13/COL dell'11 dicembre 2013, il membro del Collegio competente per le questioni veterinarie e fitosanitarie è abilitato ad adottare i progetti di misure recanti modifica dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in uno Stato EFTA riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi se i progetti di misure sono conformi al parere del comitato veterinario e fitosanitario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

Il posto d'ispezione frontaliero di Ísafjörður (IS ISA 1) è soppresso dall'elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

2.

I controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e introdotti in Islanda e in Norvegia sono effettuati a cura delle autorità nazionali competenti nei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti elencati in allegato alla presente decisione.

3.

La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 111/15/COL del 31 marzo 2015 è abrogata.

4.

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

5.

L'Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.

6.

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

 

Per l'Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 494/13/COL

Högni S. KRISTJÁNSSON

Membro del Collegio responsabile

per Carsten ZATSCHLER

Controfirmatario in qualità di Direttore, Affari giuridici e amministrativi


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28.


ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

Paese: Islanda

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Aeroporto di Keflavík

IS KEF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Paese: Norvegia

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC (2), NHC(2)

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2)(3), NHC-NT(6)

 

1

=

Nome

2

=

Codice TRACES

3

=

Tipo

A

=

Aeroporto

F

=

Ferrovia

P

=

Porto

R

=

Strada

4

=

Centro d'ispezione

5

=

Prodotti

HC

=

Tutti i prodotti destinati al consumo umano

NHC

=

Altri prodotti

NT

=

Prodotti che non richiedono temperature specifiche

T

=

Prodotti che richiedono temperature specifiche

T(FR)

=

Prodotti congelati

T(CH)

=

Prodotti refrigerati

6

=

Animali vivi

U

=

Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici

E

=

Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

O

=

Altri animali

5-6

=

Note particolari

(1)

=

Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio

(2)

=

Unicamente prodotti confezionati

(3)

=

Unicamente prodotti della pesca

(4)

=

Unicamente proteine animali

(5)

=

Unicamente lana e pelli

(6)

=

Unicamente grassi e oli liquidi e oli di pesce

(7)

=

Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)

(8)

=

Unicamente equidi

(9)

=

Unicamente pesci tropicali

(10)

=

Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e uccelli diversi dai ratiti

(11)

=

Unicamente alimenti per animali in massa

(12)

=

Per (U) nel caso di solipedi, unicamente quelli spediti a uno zoo, nonché per (O), unicamente pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali spediti a uno zoo

(13)

=

Nagylak HU: posto d'ispezione frontaliero (per prodotti) e luogo di transito (per animali vivi) sulla frontiera tra Ungheria e Romania, soggetto a misure transitorie secondo quanto negoziato e previsto nel trattato di adesione per prodotti di origine animale e animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione

(14)

=

Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla Russia o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria

(15)

=

Unicamente animali di acquacoltura

(16)

=

Unicamente farina di pesce


Rettifiche

14.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/141


Rettifica della direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 226 del 29 agosto 2015 )

Pagina 10, allegato II, punto 3), lettera a), che modifica l'allegato VI, punto A, della direttiva 2008/50/CE:

anziché:

«3.    Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del piombo — invariato »,

leggasi:

«3.    Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del piombo

Il metodo di riferimento per il campionamento del piombo è descritto nel punto A.4. del presente allegato. Il metodo di riferimento per la misurazione del piombo è descritto nella norma EN 14902:2005 “Standard method for measurement of Pb/Cd/As/Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter”.».

Pagina 11, allegato II, punto 3), lettera a), che modifica l'allegato VI, punto A, della direttiva 2008/50/CE:

anziché:

«6.    Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene — invariato »,

leggasi:

«6.    Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene

Il metodo di riferimento per la misurazione del benzene è descritto nella norma EN 14662:2005, parti 1, 2 e 3 “Ambient air quality — Standard method for measurement of benzene concentrations”.».


14.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/141


Rettifica al regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325 del 20 dicembre 2018 )

Pagina 17, nel quadro per l'occhialone (Pagellus bogaraveo):

anziché:

«Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 9 (1) (SBR/9-)»,

leggasi:

«Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 9 (1) (SBR/09-)».