ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 63

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
4 marzo 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/348 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri di valutazione dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento ( 1 )

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/349 del Consiglio, del 22 febbraio 2019, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord all'accordo riveduto sugli appalti pubblici nell'ambito del suo recesso dall'Unione europea

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/348 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2018

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri di valutazione dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per determinare se gli Stati membri debbano concedere gli obblighi semplificati agli enti soggetti alla loro giurisdizione, l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione valutino l'impatto che il dissesto di un ente potrebbe avere in relazione a una serie di fattori indicati in tale articolo.

(2)

Tale valutazione dovrebbe essere distinta dalle altre valutazioni che debbano essere effettuate dalle autorità di risoluzione e non dovrebbe predeterminarle, compresa, in particolare, la valutazione della possibilità di risoluzione di un ente o di un gruppo o quella relativa al soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione di cui alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

La specificazione dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere pratica, efficiente ed efficace. L'impatto che il dissesto di un ente può avere dovrebbe pertanto essere valutato in primo luogo sulla base di criteri quantitativi e successivamente sulla base di criteri qualitativi. In generale, la valutazione basata su criteri qualitativi dovrebbe essere effettuata solo qualora la valutazione sulla base di criteri quantitativi non permetta di concludere che, alla luce dell'impatto che il dissesto dell'ente potrebbe avere, si imponga l'applicazione degli obblighi pieni e non degli obblighi semplificati.

(4)

Per garantire un'applicazione convergente ed efficace del presente regolamento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero valutare i criteri quantitativi rispetto a una soglia comune dell'Unione sotto forma di un punteggio quantitativo totale. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero calcolare tale punteggio quantitativo totale sulla base di una serie di indicatori, utilizzando i valori del pertinente quadro per le segnalazioni a fini di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 680/2014 (3).

(5)

Per garantire un equilibrio auspicabile per quanto riguarda la percentuale attesa di enti non ammissibili a beneficiare degli obblighi semplificati negli Stati membri e la ripartizione degli enti non ammissibili tra gli Stati membri, in linea di principio la soglia dell'Unione del punteggio quantitativo totale degli enti creditizi dovrebbe essere fissata a 25 punti base. Tuttavia, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero poter innalzare o ridurre la soglia di 25 punti base entro un intervallo compreso tra 0 e 105 punti base, in funzione delle specificità del settore bancario dello Stato membro. La forte concentrazione del settore bancario può giustificare una soglia più elevata, mentre la presenza di un gran numero di piccoli enti accanto ad un numero limitato di grandi enti può giustificare una riduzione della soglia. La soglia dovrebbe trovare il giusto equilibrio tra il valore complessivo del totale delle attività degli enti creditizi che potrebbero essere ammissibili a beneficiare degli obblighi semplificati in un determinato Stato membro e quello degli enti creditizi che non sarebbero ammissibili in base alla valutazione quantitativa.

(6)

Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero utilizzare approssimazioni adeguate sulla base dei principi contabili generalmente accettati a livello nazionale (GAAP) se non ricevono i valori degli indicatori da parte degli enti nel quadro delle segnalazioni a fini di vigilanza. Le autorità competenti o le autorità di risoluzione dovrebbero poter assegnare un valore pari a zero agli indicatori pertinenti se l'individuazione di approssimazioni fosse eccessivamente onerosa. Questa possibilità dovrebbe tuttavia essere limitata agli enti che non segnalano il modello 20 a norma dell'articolo 5, lettera a), punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, poiché non superano la soglia di cui al suddetto articolo.

(7)

Per garantire che l'approccio adottato nel presente regolamento sia pienamente conforme al principio di proporzionalità e per eliminare oneri sproporzionati, i piccoli enti creditizi dovrebbero poter essere valutati solo quantitativamente in base alle loro dimensioni. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto poter concludere che il dissesto di un piccolo ente creditizio non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento senza applicare il punteggio quantitativo totale, a condizione che la loro valutazione qualitativa confermi tale conclusione. Per i piccoli enti creditizi anche la valutazione basata su criteri qualitativi dovrebbe essere condotta in modo proporzionato.

(8)

Per garantire l'efficacia e l'efficienza della valutazione dell'impatto del dissesto degli enti sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, la specificazione dei criteri quantitativi e qualitativi dovrebbe basarsi sui termini e sulle categorie già previste dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)

In particolare, a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, i G-SII sono identificati come tali sulla base, tra l'altro, delle loro dimensioni, delle interconnessioni con il sistema finanziario, della complessità e delle attività transfrontaliere. Poiché tali criteri coincidono in larga misura con i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero poter decidere che il dissesto di un G-SII potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento senza dover effettuare una valutazione quantitativa.

(10)

Inoltre, ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, gli O-SII sono identificati come tali sulla base, tra l'altro, delle loro dimensioni, della loro rilevanza per l'economia dell'Unione o dello Stato membro pertinente, della significatività delle loro attività transfrontaliere e della loro interconnessione con il sistema finanziario. Poiché tali criteri sono molto simili ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero poter decidere che il dissesto di un O-SII potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento senza dover effettuare una valutazione quantitativa.

(11)

Inoltre, l'articolo 107, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE impone all'Autorità bancaria europea (ABE) di emanare, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP). Le autorità competenti e gli enti finanziari a cui tali orientamenti sono rivolti sono tenuti a fare tutto il possibile per attenervisi. Pertanto, nel contesto della valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE le autorità competenti dovrebbero tener conto della classificazione di cui agli orientamenti per lo SREP dell'ABE. Le autorità competenti classificano le istituzioni in quattro categorie. La prima categoria (categoria 1 ai fini dello SREP) comprende i G-SII e gli O-SII e, se del caso, altri enti qualificati come tali dall'autorità competente in base alle dimensioni, all'organizzazione interna e alla natura, ampiezza e complessità delle attività. Di conseguenza, nel caso in cui l'autorità competente abbia stabilito che l'ente rientra nella categoria SREP 1, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero poter decidere che il dissesto di tale ente potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento senza dover effettuare una valutazione quantitativa.

(12)

Per garantire una valutazione coerente degli enti, è necessario specificare un elenco minimo di considerazioni in base alle quali le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero svolgere le loro valutazioni qualitative, senza impedire a dette autorità di tenere conto di altre considerazioni pertinenti. L'elenco minimo di considerazioni qualitative dovrebbe fare riferimento a circostanze che indicano che il dissesto di un ente potrebbe produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento.

(13)

Alla luce dell'ampia gamma di imprese di investimento rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE e della necessità di non anticipare il risultato dell'attività in corso a livello dell'Unione sul riesame dei requisiti prudenziali per queste imprese, il presente regolamento dovrebbe precisare solamente gli indicatori di cui le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto per valutare il criterio delle dimensioni. Tali autorità dovrebbero a loro volta fissare le ponderazioni assegnate a tali indicatori e determinare le soglie pertinenti.

(14)

Un ente facente parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE (gruppo transfrontaliero) è fortemente interconnesso e le sue attività sono molto più complesse di quelle di un ente autonomo. L'impatto del dissesto di un ente facente parte di un gruppo transfrontaliero potrebbe quindi essere più significativo. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto concludere che il dissesto di un ente facente parte di un gruppo transfrontaliero potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, se una delle valutazioni a livello dei singoli Stati membri in cui il gruppo è presente concluda in tal senso. A tal fine, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero coordinare le loro valutazioni e scambiarsi tutte le informazioni necessarie all'interno della struttura dell'Unione bancaria e nel quadro dei collegi di vigilanza e di risoluzione.

(15)

Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero poter decidere che il dissesto di taluni enti non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, anche nel caso in cui il loro punteggio quantitativo totale raggiunga la soglia predeterminata. Tale differenza di trattamento fra questi enti dovrebbe essere giustificata dalle loro caratteristiche eccezionali. Il primo gruppo è costituito da istituti di credito agevolato, il cui scopo è promuovere gli obiettivi di interesse pubblico dell'amministrazione centrale o regionale ovvero dell'autorità locale di uno Stato membro tramite la concessione di prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro. I prestiti concessi da questi enti sono garantiti, direttamente o indirettamente, dall'amministrazione centrale o regionale ovvero dall'autorità locale. Gli istituti di credito agevolato possono, di conseguenza, essere considerati enti il cui dissesto non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, purché tale conclusione sia in linea con la valutazione qualitativa effettuata per tali istituti. Il secondo gruppo è costituito da enti creditizi che sono stati oggetto di un processo di liquidazione ordinato. Poiché un processo di liquidazione ordinato in genere impedisce nuove attività, gli enti creditizi che ne sono stati oggetto possono anch'essi essere considerati enti il cui dissesto non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, purché ciò sia in linea con la valutazione qualitativa effettuata per tali enti creditizi.

(16)

Tenuto conto della diversità dei fini della pianificazione del risanamento e della risoluzione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dello stesso Stato membro dovrebbero poter giungere a conclusioni diverse nelle loro valutazioni effettuate conformemente al presente regolamento. In particolare, esse possono prendere decisioni diverse nel fissare le soglie del punteggio quantitativo totale, nell'applicare un trattamento speciale agli istituti di credito agevolato e agli enti creditizi oggetto di un processo di liquidazione ordinato, nonché giungere a conclusioni diverse in merito alla possibilità di concedere gli obblighi semplificati. In questi casi, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero valutare periodicamente se la differenza sia ancora giustificata.

(17)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

(18)

L'ABE ha svolto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Valutazione quantitativa degli enti creditizi

1.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione valutano l'impatto del dissesto di un ente creditizio sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento sulla base del punteggio quantitativo totale calcolato conformemente all'allegato I. Esse lo fanno con cadenza regolare e almeno ogni due anni.

2.   L'ente creditizio con un punteggio quantitativo totale pari o superiore a 25 punti base è considerato un ente il cui dissesto potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento.

3.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono innalzare o ridurre la soglia di cui al paragrafo 2 entro un intervallo compreso tra 0 e 105 punti base. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione riesaminano periodicamente la soglia modificata.

4.   Se i valori degli indicatori di cui all'allegato I non sono disponibili, la valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base di approssimazioni correlate nella misura più ampia possibile agli indicatori di cui all'allegato III.

5.   Quando l'ente creditizio non supera la soglia di cui all'articolo 5, lettera a), punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e non presenta il modello 20 di cui allo stesso regolamento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono attribuire un valore pari a zero agli indicatori pertinenti di cui all'allegato III.

6.   Quando le attività totali dell'ente creditizio non superano lo 0,02 % del totale delle attività di tutti gli enti creditizi autorizzati e, qualora siano disponibili i dati pertinenti, delle succursali stabilite nello Stato membro, comprese le succursali dell'Unione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono, senza applicare i paragrafi da 1 a 5, stabilire che il dissesto dell'ente creditizio in questione non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, salvo nel caso in cui ciò sia giustificato sulla base dell'articolo 2.

7.   Qualora l'ente creditizio sia stato individuato come G-SII od O-SII ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o classificato di categoria 1 sulla base degli orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale (SREP) emanati conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, di detta direttiva, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono, senza applicare i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, stabilire che il dissesto dell'ente creditizio in questione potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento. Si tiene tuttavia conto dei valori degli indicatori pertinenti per detti enti per determinare l'importo aggregato di cui all'allegato I, punto 2, e per determinare le attività totali di tutti gli enti creditizi autorizzati nello Stato membro ai fini del paragrafo 6.

Articolo 2

Valutazione qualitativa degli enti creditizi

1.   Se, a norma dell'articolo 1, l'ente creditizio non è considerato un ente il cui dissesto potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione valutano l'impatto del dissesto dell'ente creditizio sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento a intervalli regolari e almeno ogni due anni, tenendo conto, come minimo, di tutte le seguenti considerazioni qualitative:

a)

in che misura l'ente creditizio svolge funzioni essenziali in uno o più Stati membri;

b)

se i depositi protetti dell'ente creditizio supererebbero i mezzi finanziari disponibili del pertinente sistema di garanzia dei depositi e la capacità del sistema di garanzia dei depositi di raccogliere contributi straordinari ex post, di cui all'articolo 10 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

c)

se la struttura azionaria dell'ente creditizio è altamente concentrata, estremamente diffusa o non sufficientemente trasparente, in misura tale da poter produrre effetti negativi sulla disponibilità o sull'attuazione tempestiva delle azioni di risanamento o di risoluzione dell'ente;

d)

se l'ente creditizio, che è membro di un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), presta funzioni essenziali ad altri membri del sistema di tutela istituzionale, ivi compresi servizi di compensazione, di tesoreria o altri servizi;

e)

se l'ente creditizio è affiliato a un organismo centrale di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, e la mutualizzazione delle perdite tra enti affiliati costituirebbe un rilevante impedimento alla procedura ordinaria di insolvenza.

2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata in modo indipendente dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione alla luce delle finalità perseguite dalla pianificazione del risanamento e della risoluzione.

3.   La valutazione di cui al paragrafo 1 può essere effettuata per una categoria di enti creditizi quando la pertinente autorità competente o la pertinente autorità di risoluzione stabilisce che due o più enti creditizi presentano caratteristiche simili per quanto concerne tutte le considerazioni qualitative di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Valutazione quantitativa delle imprese di investimento

1.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione valutano l'impatto del dissesto dell'impresa di investimento sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento a intervalli regolari e almeno ogni due anni, sulla base di quanto segue:

a)

il punteggio quantitativo totale calcolato sulla base degli indicatori di cui all'allegato II;

b)

le ponderazioni assegnate a detti indicatori dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione.

2.   I valori degli indicatori sono determinati sulla base degli indicatori come precisato all'allegato III. Se i valori degli indicatori di cui all'allegato II non sono disponibili, la valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base di approssimazioni correlate nella misura più ampia possibile agli indicatori di cui all'allegato III. Quando non sono disponibili approssimazioni, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono sostituire gli indicatori di cui all'allegato II con altri indicatori pertinenti.

3.   La soglia del punteggio quantitativo totale è fissata dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione.

4.   Se ottiene un punteggio quantitativo totale pari o superiore alla soglia di cui al paragrafo 3, l'impresa di investimento è considerata un ente il cui dissesto potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento.

5.   Se l'impresa di investimento è stata individuata come G-SII od O-SII ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o se è stata classificata nella categoria 1 sulla base degli orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP emanati a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, della stessa direttiva, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono, senza applicare i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, stabilire che il dissesto dell'ente in questione potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento.

Articolo 4

Valutazione qualitativa delle imprese di investimento

1.   Se l'impresa di investimento non è considerata un ente il cui dissesto potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento a norma dell'articolo 3, le autorità competenti e le autorità di risoluzione valutano l'impatto del dissesto dell'impresa di investimento sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento a intervalli regolari e almeno ogni due anni, tenendo conto, come minimo, delle seguenti considerazioni qualitative:

a)

in che misura l'impresa di investimento svolge funzioni essenziali in uno o più Stati membri;

b)

se la struttura azionaria dell'impresa di investimento è altamente concentrata, estremamente diffusa o non sufficientemente trasparente, in misura tale da poter produrre effetti negativi sulla disponibilità o sull'attuazione tempestiva delle azioni di risanamento o di risoluzione dell'ente;

c)

se l'impresa di investimento, che è membro di un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, presta funzioni essenziali ad altri membri del sistema di tutela istituzionale, ivi compresi servizi di compensazione, di tesoreria o altri servizi;

d)

se la maggior parte dei clienti dell'impresa di investimento sono clienti al dettaglio o professionali;

e)

in che misura il denaro e gli strumenti finanziari detenuti dall'impresa di investimento per conto dei propri clienti non sarebbero pienamente protetti da un sistema di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

f)

se il modello di business dell'impresa di investimento è complesso, compresa la portata delle sue attività di investimento.

2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata in modo indipendente dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione alla luce delle finalità perseguite dalla pianificazione del risanamento e della risoluzione.

Articolo 5

Enti facenti parte di gruppi

1.   Per gli enti che fanno parte di un gruppo, le valutazioni di cui agli articoli da 1 a 4 sono effettuate a livello dell'impresa madre nello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato.

2.   In deroga al paragrafo 1, per gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, le valutazioni di cui agli articoli da 1 a 4 del presente regolamento sono effettuate ai seguenti livelli:

a)

il livello dell'impresa madre nell'Unione;

b)

il livello di ciascuna impresa madre in uno Stato membro o, se non vi è impresa madre nello Stato membro, il livello di ciascuna filiazione a sé stante del gruppo nello Stato membro.

3.   Gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE sono considerati enti il cui dissesto potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, se una delle seguenti condizioni si applica ad almeno uno dei livelli di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo:

a)

l'ente ha ottenuto un punteggio quantitativo totale che è pari o superiore alla soglia fissata dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, o dell'articolo 3, paragrafo 3;

b)

sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o all'articolo 4, paragrafo 1.

4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli enti che sono oggetto di un piano di risanamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.

5.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione coordinano le valutazioni di cui al presente articolo e si scambiano tutte le informazioni necessarie nel quadro dei collegi di vigilanza e di risoluzione.

Articolo 6

Valutazione degli istituti di credito agevolato

Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono considerare gli istituti di credito agevolato, quali definiti all'articolo 3, punto 27, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione (9), quali enti il cui dissesto non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, senza applicare l'articolo 1, paragrafi 2 e 7, e l'articolo 5, paragrafo 3, se le considerazioni qualitative di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non sono soddisfatte ad almeno uno dei seguenti livelli:

a)

il livello dell'impresa madre nell'Unione;

b)

il livello di ciascuna impresa madre in uno Stato membro o, se non vi è impresa madre nello Stato membro, il livello di ciascuna filiazione a sé stante del gruppo nello Stato membro.

Articolo 7

Valutazione degli enti creditizi oggetto di un processo di liquidazione ordinato

Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono considerare gli enti creditizi che sono oggetto di un processo di liquidazione ordinato quali enti il cui dissesto non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento, senza applicare l'articolo 1, paragrafi 2 e 7, e l'articolo 5, paragrafo 3, se le considerazioni qualitative di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non sono soddisfatte ad almeno uno dei seguenti livelli:

a)

il livello dell'impresa madre nell'Unione;

b)

il livello di ciascuna impresa madre in uno Stato membro o, se non vi è impresa madre nello Stato membro, il livello di ciascuna filiazione a sé stante del gruppo nello Stato membro.

Articolo 8

Valutazione da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione dello stesso Stato membro

Tenuto conto della diversità dei fini della pianificazione del risanamento e della risoluzione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dello stesso Stato membro possono giungere a conclusioni diverse per quanto riguarda l'applicazione degli articoli da 1 a 4 e degli articoli 6 e 7, nel qual caso esse valutano periodicamente se questa difformità nelle conclusioni sia ancora giustificata.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(6)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(8)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).


ALLEGATO 1

Tabella 1

indicatori e coefficienti di ponderazione per il calcolo del punteggio quantitativo totale degli enti creditizi

Criterio

Indicatore per gli enti creditizi

Coefficiente di ponderazione

Dimensioni

Totale delle attività

25 %

Interconnessione

Passività verso altri enti finanziari

8,33 %

Attività verso altri enti finanziari

8,33 %

Titoli di debito in essere

8,33 %

Ambito e complessità delle attività

Valore dei derivati OTC (nozionale)

8,33 %

Passività transgiurisdizionali

8,33 %

Crediti transgiurisdizionali

8,33 %

Tipo di attività

Depositi del settore privato effettuati da depositanti dell'Unione

8,33 %

Prestiti al settore privato destinati a beneficiari dell'Unione

8,33 %

Valore dei pagamenti interni

8,33 %

1.

Per ogni indicatore elencato nella tabella 1, il corrispondente valore viene determinato in base alle specifiche di cui all'allegato III.

2.

Il valore dell'indicatore per ogni ente creditizio è diviso per l'importo aggregato del valore dell'indicatore corrispondente di tutti gli enti creditizi autorizzati nello Stato membro e, qualora siano disponibili i dati pertinenti, delle succursali stabilite nello Stato membro in questione, ivi comprese le succursali dell'Unione stabilite in tale Stato membro.

3.

I rapporti ottenuti sono moltiplicati per 10 000 per esprimere i punteggi dell'indicatore in termini di punti base.

4.

Per ciascun indicatore, il punteggio ottenuto (espresso in punti base) è moltiplicato per il coefficiente di ponderazione assegnato all'indicatore, che è riportato nella tabella 1.

5.

Il punteggio quantitativo totale è la somma di tutti i punteggi per ogni indicatore così ponderati.


ALLEGATO 2

Tabella 2

indicatori per le imprese di investimento

Criterio

Indicatore per le imprese di investimento

Dimensioni

Totale delle attività

Totale delle passività

Ricavi totali da commissioni e compensi

Attività in gestione


ALLEGATO 3

Tabella 3

specifiche degli indicatori

Indicatore

Ambito di applicazione

Specifiche

Totale delle attività

A livello mondiale

FINREP (IFRS o GAAP) → F 01.01, riga 380, colonna 010

Totale delle passività

A livello mondiale

FINREP (IFRS o GAAP) → F 01.02, riga 300, colonna 010

Ricavi totali da commissioni e compensi

A livello mondiale

FINREP (IFRS o GAAP) → F 02.00, riga 200, colonna 010

Attività in gestione

A livello mondiale

FINREP (IFRS o GAAP) → F 22.02, riga 010, colonna 010

Passività verso altri enti finanziari

A livello mondiale

FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 020 + 030 + 050 + 060 + 100 + 110, colonna 010, Tutti i paesi (asse z)

Attività verso altri enti finanziari

A livello mondiale

FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 020 + 030 + 050 + 060 + 110 + 120 + 170 + 180, colonna 010, Tutti i paesi (asse z)

Titoli di debito in essere

A livello mondiale

FINREP (IFRS o GAAP) → F 01.02, righe 050 + 090 + 130, colonna 010

Valore dei derivati OTC (nozionale)

A livello mondiale

FINREP (IFRS) → F 10.00, righe 300 + 310 + 320, colonna 030 + F 11.00, righe 510 + 520 + 530, colonna 030

FINREP (GAAP) → F 10.00, righe 300 + 310 + 320, colonna 030 + F 11.00, righe 510 + 520 + 530, colonna 030

Passività transgiurisdizionali

A livello mondiale

FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 010 + 040 + 070, colonna 010, Tutti i paesi eccetto il paese di origine (asse z)

Nota: il valore calcolato deve escludere i) le passività interne e ii) le passività di filiazioni e succursali estere nei confronti di controparti dello stesso paese ospitante.

Crediti transgiurisdizionali

A livello mondiale

FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 010 + 040 + 080 + 140, colonna 010, Tutti i paesi eccetto il paese di origine (asse z)

Nota: il valore calcolato deve escludere i) le attività interne e ii) le attività di filiazioni e succursali estere nei confronti di controparti dello stesso paese ospitante.

Depositi del settore privato effettuati da depositanti dell'Unione

Solo UE

FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.06, righe 120 + 130, colonna 010, Paesi UE (asse z)

Prestiti al settore privato destinati a beneficiari dell'Unione

Solo UE

FINREP (IFRS o GAAP) → F 20.04, righe 190 + 220, colonna 010, Paesi UE (asse z)

Valore delle operazioni interne di pagamento

A livello mondiale

Pagamenti effettuati nell'anno della segnalazione (esclusi i pagamenti infragruppo): questo indicatore rappresenta il valore dei pagamenti di una banca inviati mediante tutti i principali sistemi di pagamento di cui è membro.

Segnalare il valore lordo totale di tutti i pagamenti in contante inviati dall'entità pertinente attraverso sistemi di pagamento di importo rilevante e il valore lordo di tutti i pagamenti in contante inviati tramite banca corrispondente (ad esempio utilizzando un conto corrispondente o un «conto nostro») nel corso dell'anno di riferimento in ciascuna valuta indicata. Dovrebbero essere segnalati tutti i pagamenti effettuati tramite banca corrispondente, indipendentemente dalle modalità effettive con cui la banca corrispondente regola l'operazione. Non includere operazioni infragruppo (ossia operazioni trattate all'interno o tra entità dello stesso gruppo dell'entità pertinente). Se non sono disponibili i totali esatti è possibile segnalare le stime per eccesso conosciute.

I pagamenti dovrebbero essere segnalati a prescindere dallo scopo, dal luogo o metodo di regolamento. Questo comprende, tra l'altro, i pagamenti in contanti associati ai derivati, le operazioni di finanziamento tramite titoli e le operazioni in valuta. Non includere il valore degli elementi non monetari regolati in relazione a queste operazioni. Includere i pagamenti in contante eseguiti a nome del soggetto segnalante e a nome della clientela (compresi gli enti finanziari e altri clienti commerciali). Non includere i pagamenti effettuati mediante sistemi di pagamento al dettaglio.

Includere solo i pagamenti in uscita (ossia escludere i pagamenti ricevuti). Includere l'importo dei pagamenti effettuati tramite il sistema Continuous Linked Settlement (CLS). Fatta eccezione per i pagamenti CLS, non compensare i valori dei pagamenti all'ingrosso in uscita, anche se l'operazione è stata regolata su base netta (vale a dire che tutti i pagamenti all'ingrosso effettuati attraverso sistemi di pagamento di importo rilevante o tramite un agente devono essere segnalati su base lorda). I pagamenti al dettaglio inviati attraverso sistemi di pagamento di importo rilevante o tramite un agente possono essere segnalati su base netta.

Si prega di segnalare i valori in euro utilizzando il tasso ufficiale di cui al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm (per i tassi mensili) e http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html (per i tassi giornalieri).


DECISIONI

4.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/12


DECISIONE (UE) 2019/349 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2019

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord all'accordo riveduto sugli appalti pubblici nell'ambito del suo recesso dall'Unione europea

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione è parte dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici («AAP riveduto») e i suoi Stati membri sono soggetti all'AAP riveduto a norma del diritto dell'Unione.

(2)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire a decorrere dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine. L'AAP riveduto cesserà automaticamente di applicarsi al Regno Unito a decorrere da tale data.

(3)

Il 1o giugno 2018 il Regno Unito, con il sostegno dell'Unione, ha presentato domanda di adesione all'AAP riveduto.

(4)

A norma dell'articolo XXII, paragrafo 2, dell'AAP riveduto, qualunque membro dell'OMC può aderire all'accordo a condizioni da convenire tra tale membro e le parti e da indicare in una decisione adottata dal comitato per gli appalti pubblici («comitato dell'AAP»). L'adesione avviene depositando presso il direttore generale dell'OMC uno strumento di adesione che enunci le condizioni così concordate. L'AAP riveduto entra in vigore per i membri che vi aderiscono il 30o giorno successivo alla data del deposito dello strumento di adesione.

(5)

Gli impegni del Regno Unito relativi all'ambito di applicazione in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici sono definiti nella sua offerta finale, trasmessa alle parti dell'AAP («parti») il 2 ottobre 2018.

(6)

L'offerta finale del Regno Unito è appropriata, in quanto gli impegni del Regno Unito in termini di ambito di applicazione offrono all'Unione l'ambito di applicazione massimo di cui attualmente dispone il Regno Unito nell'ambito dell'elenco AAP dell'Unione, che corrisponde all'ambito di applicazione di cui attualmente dispone il Regno Unito, in quanto Stato membro, nel quadro dell'elenco dell'Unione. L'Unione dovrebbe garantire reciprocità di trattamento e adattare il proprio elenco degli impegni al fine di fornire un pari livello di accesso agli operatori economici del Regno Unito nell'ambito dell'AAP riveduto. Sono inoltre necessari chiarimenti nell'elenco degli impegni dell'Unione di cui all'appendice I dell'AAP riveduto, in quanto il Regno Unito non sarà più soggetto a tale elenco nell'ambito dell'AAP riveduto. Queste condizioni, come figurano nell'allegato della presente decisione, diverranno parte delle condizioni di adesione del Regno Unito all'AAP riveduto e saranno integrate nella decisione sull'adesione del Regno Unito che deve essere adottata dal comitato dell'AAP.

(7)

È appropriato pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato dell'AAP in merito all'adesione del Regno Unito all'AAP riveduto.

(8)

Nel caso in cui l'accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione preveda un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito, l'Unione dovrebbe informare le altre parti dell'AAP che durante tale periodo di transizione il Regno Unito deve essere trattato al pari di uno Stato membro ai fini dell'AAP riveduto. Di conseguenza, il Regno Unito sarebbe soggetto all'AAP riveduto fino alla data di scadenza del periodo di transizione concordato. In tal caso il Regno Unito dovrebbe presentare una serie aggiornata di risposte alla Checklist of Issues al più tardi tre mesi prima della fine del periodo di transizione. Il comitato dell'AAP riesaminerà la serie aggiornata di risposte alla Checklist of Issues del Regno Unito e valuterà allora una decisione appropriata.

(9)

Benché il Regno Unito non sarà un paese terzo quando il comitato dell'AAP deciderà della sua adesione all'AAP riveduto, è nell'interesse dell'Unione provvedere affinché l'AAP riveduto entri in vigore per il Regno Unito a decorrere dalla data successiva a quella in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Fino al suo recesso dall'Unione, il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro che gode di tutti i diritti e soggetto a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il rispetto del principio di leale cooperazione.

(10)

Qualora il diritto dell'Unione continuasse ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a notificare al comitato dell'AAP, a nome dell'Unione, entro 30 giorni dalla data del deposito dello strumento di adesione del Regno Unito, che il Regno Unito continua a essere soggetto all'AAP riveduto a norma del diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato per gli appalti pubblici («comitato dell'AAP») è quella di approvare l'adesione del Regno Unito all'accordo riveduto sugli appalti pubblici («AAP riveduto»), fatte salve le condizioni di cui all'articolo 2 della presente decisione e le condizioni di adesione di cui all'allegato della presente decisione, purché gli interessi dell'Unione non siano compromessi dalla posizione di altre parti dell'AAP.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione a norma dell'articolo 1 è subordinata alla condizione che la decisione del comitato dell'AAP contenga disposizioni atte a garantire quanto segue:

1.

In assenza di un accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione che preveda un periodo di transizione, il Regno Unito è autorizzato a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell'OMC a condizione di farlo:

a)

non prima di 30 giorni prima della data in cui il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro; ed

b)

entro sei mesi dalla data della decisione del comitato dell'AAP, a meno che il periodo per la presentazione dello strumento non sia prolungato da tale comitato;

2.

il deposito dello strumento di adesione del Regno Unito è considerato come non avvenuto ai fini dell'articolo XXIV, paragrafo 2, dell'AAP riveduto del 1994 sugli appalti pubblici e dell'articolo XXII, paragrafo 2, dell'AAP riveduto se, entro i 30 giorni successivi al deposito, l'Unione informa il comitato dell'AAP che il Regno Unito continua a essere soggetto all'AAP riveduto a norma del diritto dell'Unione.

Articolo 3

Qualora il diritto dell'Unione continuasse ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, la Commissione è autorizzata a notificare al comitato dell'AAP, a nome dell'Unione, entro 30 giorni dalla data del deposito dello strumento di adesione del Regno Unito, che il Regno Unito continua a essere soggetto all'AAP riveduto a norma del diritto dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


ALLEGATO

CONDIZIONI DELL'UE PER L'ADESIONE A TITOLO INDIVIDUALE DEL REGNO UNITO ALL'AAP

Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo sugli appalti pubblici per il Regno Unito a titolo individuale:

l'allegato 1, sezione 2 («Le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'UE»), punto 1, dell'appendice I riguardante l'Unione europea nel quadro dell'accordo riveduto è così modificato:

«1.

Per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Liechtenstein, Svizzera, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi relativamente ad Aruba e al Regno Unito, gli appalti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'UE. L'elenco allegato non è esaustivo.»;

l'allegato 6, sezione 2, dell'appendice I riguardante l'Unione europea nel quadro dell'accordo riveduto è così modificato:

«Gli appalti di concessioni di lavori, se aggiudicati dagli enti di cui agli allegati 1 e 2, rientrano nel regime di trattamento nazionale per i prestatori di servizi edili di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Paesi Bassi per conto di Aruba, Svizzera, Montenegro e Regno Unito purché il loro valore sia pari o superiore a 5 000 000 DSP, e per i prestatori di servizi edili della Corea, purché il loro valore sia pari o superiore a 15 000 000 DSP.»;

il titolo «Unione europea» degli allegati dell'appendice I riguardanti l'Unione europea nel quadro dell'accordo riveduto e il titolo «Unione europea» nel quadro dell'accordo del 1994 comprendono la seguente nota a piè di pagina:

«Tutti i riferimenti alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori del Regno Unito attualmente contenuti negli allegati dell'appendice I riguardanti l'Unione europea sono obsoleti.»