ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 60

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
28 febbraio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/334 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/335 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione della bevanda spiritosa Tequila come indicazione geografica

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/336 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1141/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la valutazione di 1-metil-ciclopropene, famoxadone, mancozeb, metiocarb, metossifenozide, pirimicarb, pirimifosmetile e tiacloprid ( 1 )

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/337 della Commissione, del 27 febbraio 2019, che approva la sostanza attiva mefentrifluconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

12

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/338 della Commissione, del 20 febbraio 2019, sulla proroga della sorveglianza rafforzata della Grecia [notificata con il numero C(2019) 1481]

17

 

*

Decisione (UE) 2019/339 del presidente della Commissione europea, del 21 febbraio 2019, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale

20

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 246/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2019/340]

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019, dell'8 febbraio 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2019/341]

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 21/2019, dell'8 febbraio 2019, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2019/342]

34

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2018/1497 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria di alimenti 17 e l'uso degli additivi alimentari negli integratori alimentari ( GU L 253 del 9.10.2018 )

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/334 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 131, lettera b) e l'articolo 265, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine.

(2)

Una volta che il Regno Unito sia diventato un paese terzo e in assenza di accordo sul recesso, le merci che giungono nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito saranno soggette all'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata e le merci che escono dal territorio doganale dell'Unione destinate al Regno Unito saranno soggette all'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza. Tali dichiarazioni devono essere presentate entro un termine che consenta un tempo sufficiente affinché le amministrazioni doganali degli Stati membri effettuino le opportune analisi dei rischi ai fini della sicurezza rispettivamente prima dell'entrata delle merci e prima della partenza delle merci, senza causare gravi perturbazioni dei flussi e dei processi logistici degli operatori economici.

(3)

Attualmente, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (2) sono stabiliti termini specifici per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza per i movimenti dei carichi fra il territorio doganale dell'Unione e qualsiasi porto del Mare del Nord. Una volta che il Regno Unito sia diventato un paese terzo, si dovrebbero applicare gli stessi termini per le merci trasportate per via marittima in provenienza da o a destinazione dei porti del Regno Unito non situati sul Mare del Nord. Pertanto i termini stabiliti per i porti del Mare del Nord dovrebbero applicarsi a tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, delle isole Anglo-Normanne e dell'isola di Man.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno, salvo nel caso in cui sia entrato in vigore entro tale data l'accordo di recesso concluso con il Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

(1)

all'articolo 105, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

«vi)

tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, delle isole Normanne e dell'isola di Man;»;

(2)

all'articolo 244, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per i movimenti dei carichi in container tra il territorio doganale dell'Unione e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, delle isole Anglo-Normanne e dell'isola di Man: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nel territorio doganale dell'Unione;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento non si applica tuttavia se l'accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norna dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è entrato in vigore entro tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).


28.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/3


REGOLAMENTO (UE) 2019/335 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2019

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione della bevanda spiritosa «Tequila» come indicazione geografica

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consejo Regulador del Tequila (di seguito «il richiedente»), organismo di diritto messicano, ha presentato domanda di registrazione della denominazione «Tequila» come indicazione geografica nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, a norma della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La «Tequila» è una bevanda spiritosa tradizionalmente prodotta negli Stati Uniti messicani dalla distillazione del mosto di Agave tequilana F.A.C. Weber (varietà blu).

(2)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione «Tequila» presentata dal richiedente.

(3)

Avendo concluso che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, ai fini della procedura di opposizione la Commissione ha pubblicato i principali requisiti della scheda tecnica della «Tequila» nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

(4)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (3), entro il termine specificato hanno presentato opposizione alla registrazione della denominazione «Tequila» come indicazione geografica l'Unión Española del Licor della Spagna e Vinum et Spiritus del Belgio. La Commissione ha ritenuto le due opposizioni ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 716/2013. Sono state ricevute anche le opposizioni dell'Unión de Licoristas Cataluña e ulteriori informazioni dell'Unión Española del Licor e di Vinum et Spiritus, che però sono state dichiarate non ammissibili, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 716/2013, in quanto presentate oltre i termini di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008.

(5)

Con lettera del 4 aprile 2017 la Commissione ha comunicato al richiedente le due opposizioni dichiarate ammissibili, invitandolo a presentare le sue osservazioni entro due mesi, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013. Il richiedente ha comunicato le proprie osservazioni il 3 giugno 2017, entro il termine stabilito.

(6)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 716/2013, con lettere inviate il 31 luglio 2017 la Commissione ha trasmesso le osservazioni del richiedente ai due opponenti, ai quali sono stati concessi due mesi per presentare le loro osservazioni a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione. La Commissione ha ricevuto la risposta dell'Unión Española del Licor il 22 settembre 2017.

(7)

Le obiezioni dell'Unión Española del Licor e di Vinum et Spiritus si riferiscono ai requisiti obbligatori stabiliti dalla norma ufficiale NOM-006-SCFI-2012 Bebidas alcohólicas – Tequila – Especificaciones (Bevande alcoliche — Tequila — Specifiche) pubblicata nel Diario Oficial de la Federación il 13 dicembre 2012 (4) (di seguito «la norma ufficiale messicana») menzionati nella scheda tecnica della «Tequila», ossia: a) i requisiti di etichettatura per quanto riguarda le informazioni commerciali e sanitarie e i numeri di riferimento dei produttori autorizzati; b) le restrizioni agli accordi commerciali tra fornitori e imbottigliatori in materia di autorizzazione a utilizzare marchi registrati o altri segni distintivi, che limitano la capacità degli imbottigliatori di rifornirsi del prodotto messicano e che impediscono di commercializzare la «Tequila» dopo l'imbottigliamento a taluni marchi autorizzati, il che ostacola la commercializzazione con il marchio degli operatori senza autorizzazione specifica; c) le norme di autorizzazione degli operatori dell'Unione autorizzati a imbottigliare «Tequila» e le prescrizioni in materia di procedura di imbottigliamento; d) le disposizioni in materia di verifica applicate agli imbottigliatori autorizzati nel territorio dell'Unione e le conseguenze previste dalla norma ufficiale messicana in caso di non rispetto; e) il divieto di commercio di prodotto sfuso della categoria «Tequila» (contenente fino ad un massimo del 49 % di zuccheri riducenti totali provenienti da fonti diverse dall'Agave tequilana F.A.C. Weber, varietà blu) nell'Unione e il divieto di rifornirsi della stessa categoria di prodotto sfuso per il tramite di paesi terzi; f) l'obbligo che la «Tequila» della categoria 100 % di agave sia imbottigliata in impianti gestiti dai produttori autorizzati situati all'interno della zona geografica designata negli Stati Uniti messicani. Gli opponenti sostengono che tali requisiti eludono, e sono incompatibili con, la libertà di scambio e la libera concorrenza negli Stati membri per quanto riguarda la «Tequila», e che in particolare violano l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 110/2008.

(8)

Il richiedente afferma che le obiezioni devono essere respinte in quanto non ammissibili, perché gli opponenti non hanno utilizzato il modello di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 per la presentazione delle opposizioni e perché non hanno dimostrato quali tra le condizioni specifiche per la registrazione fissate dal regolamento (CE) n. 110/2008 non sono soddisfatte. Il richiedente afferma che l'obiettivo principale del sistema di controlli in materia di imbottigliamento, commercializzazione e distribuzione è garantire la tracciabilità e, di conseguenza, l'autenticità della «Tequila». Il richiedente dichiara inoltre che gli operatori che intendono imbottigliare «Tequila» sfusa possono farlo, a condizione di ottenere il certificato di approvazione come imbottigliatore di Tequila e di concludere una convenzione di corresponsabilità per il marchio registrato o per altro segno distintivo.

(9)

Inoltre, il richiedente ritiene che nessuna delle osservazioni che mettono in discussione l'applicazione della norma ufficiale messicana costituisca un motivo di opposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008, dato che la denominazione «Tequila» è già vincolante a norma delle disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti del Messico, del 27 maggio 1997, sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (di seguito «l'accordo del 1997») (5) che all'articolo 4, paragrafo 2, stabilisce che nel territorio dell'Unione, la denominazione protetta «Tequila» può essere utilizzata esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati Uniti del Messico.

(10)

Per quanto riguarda il riferimento da parte del richiedente alla forma delle obiezioni, la Commissione ha dichiarato ammissibili le obiezioni formulate dall'Unión Española del Licor e da Vinum et Spiritus perché conformi alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, dato che nelle obiezioni sono state fornite tutte le informazioni richieste nel modulo «Ricorso in opposizione a un'indicazione geografica», di cui all'allegato III dello stesso regolamento di esecuzione.

(11)

Per quanto riguarda l'applicabilità delle regole contenute nella norma ufficiale messicana, trattandosi di regolamentazione di un paese terzo, la Commissione ritiene che esse non abbiano effetto extraterritoriale diretto nell'Unione. Tuttavia, determinate regole della norma ufficiale messicana sono state espressamente menzionate mediante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei principali requisiti della scheda tecnica della «Tequila» e dichiarate pertanto applicabili ai prodotti destinati all'esportazione. Si tratta delle disposizioni sulla produzione, sull'etichettatura e sull'imbottigliamento della «Tequila» della categoria 100 % di agave, che sono stabilite o menzionate nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Un sistema che consenta agli operatori o alle autorità di un paese terzo di impedire, dopo l'importazione, la distribuzione di un prodotto in tutto il mercato unico secondo modalità incompatibili con i principi del diritto dell'Unione non può essere protetto mediante il regolamento (CE) n. 110/2008.

(12)

Per quanto riguarda il riferimento all'accordo del 1997, il quale tutela la «Tequila» nel territorio dell'Unione, si rammenta che l'eventuale protezione a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 segue un regime giuridico distinto, indipendente da quello stabilito dall'accordo del 1997. Dato che il richiedente ha deciso di richiedere la protezione individuale dell'indicazione geografica «Tequila» a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 in aggiunta alla protezione in virtù dell'accordo del 1997, occorre precisare che la protezione accordata dai due strumenti si applica secondo le disposizioni di ciascuno di essi.

(13)

La Commissione ha esaminato le argomentazioni e gli elementi di prova forniti dagli opponenti e dal richiedente e ha concluso che la denominazione «Tequila» dovrebbe essere registrata come indicazione geografica nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 sulla base delle considerazioni che si illustrano di seguito.

(14)

Per quanto riguarda i requisiti menzionati al considerando (7), lettera a), l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 prevede che gli Stati membri possano stabilire norme aggiuntive più severe di quelle previste dall'allegato II dello stesso regolamento in materia di produzione, designazione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con la normativa dell'Unione. L'articolo 6, paragrafo 1, va applicato mutatis mutandis alle norme fissate dalle autorità di paesi terzi. Dalla norma ufficiale messicana e dalla sezione 9 dei principali requisiti della scheda tecnica della «Tequila» risulta che gli Stati Uniti messicani prevedono norme più severe per l'etichettatura di tutti i prodotti a base di «Tequila» in aggiunta alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 110/2008. Le norme in questione riguardano le informazioni commerciali e sanitarie e il numero di riferimento, il nome e l'indirizzo che identificano il produttore autorizzato o l'imbottigliatore. Tali requisiti non sono incompatibili con le norme dell'Unione in materia di etichettatura e, in particolare, con quelle contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il requisito che gli operatori siano identificati da un numero di riferimento o dal nome e indirizzo è giustificato da motivi di trasparenza e di tracciabilità e non costituisce un obbligo irragionevole. Per questi motivi, la Commissione ritiene che i motivi di opposizione per quanto concerne i requisiti di etichettatura siano infondati e debbano essere respinti.

(15)

Le restrizioni agli accordi commerciali tra fornitori e imbottigliatori menzionate al considerando (7), lettera b), e le norme sull'autorizzazione degli imbottigliatori nell'Unione e le procedure per le autorizzazioni menzionate al considerando (7), lettera c), sono giustificate alla luce della necessità di garantire la tracciabilità e la prevenzione delle frodi. Le norme si applicano espressamente all'etichettatura dei prodotti destinati all'esportazione, come indicato nella sezione 9, secondo paragrafo, dei principali requisiti della scheda tecnica della «Tequila» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in cui si fa riferimento all'uso del termine «Tequila» e dei marchi registrati o altro segno distintivo a norma della convenzione di corresponsabilità registrata presso l'IMPI (Instituto Mexicano de la Propriedad Industrial). La Commissione ritiene che tali norme e convenzioni, nella misura in cui si applicano all'uso del termine «Tequila» all'interno dell'Unione, siano proporzionate e che i motivi di opposizione siano infondati e debbano essere respinti.

(16)

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di verifica applicate agli imbottigliatori autorizzati nel territorio dell'Unione e le conseguenze previste dalla norma ufficiale messicana in caso di non rispetto, menzionate al considerando (7), lettera d), l'articolo 22 del regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce disposizioni per la verifica del rispetto dei requisiti anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, che per la «Tequila» destinata alla vendita al consumatore include le attività di imbottigliamento, e impone specificamente che per il prodotto originario di un paese terzo la verifica sia effettuata dalle autorità pubbliche del paese terzo o da uno o più organismi di certificazione del prodotto. La Commissione osserva che la procedura di verifica e i provvedimenti in caso di non rispetto sono giustificati in ragione della necessità di assicurare la tracciabilità e di prevenire adulterazioni e altre frodi, difficili da individuare per tale prodotto. Nella misura in cui la norma ufficiale messicana prevede la verifica del rispetto dei requisiti della scheda tecnica anteriormente all'immissione della «Tequila» sul mercato dell'Unione per la vendita al consumatore, le sue disposizioni sono conformi all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 110/2008. Per questi motivi, la Commissione ritiene che i motivi di opposizione per quanto riguarda le disposizioni in materia di verifica siano infondati e debbano essere respinti.

(17)

Per quanto riguarda l'asserito divieto di commercio all'interno dell'Unione di prodotto sfuso della categoria «Tequila», menzionato al considerando (7), lettera e), la Commissione osserva che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei principali requisiti della scheda tecnica della «Tequila» riporta solo la norma specifica che vieta il commercio di prodotto sfuso della categoria 100 % di agave, mentre non vi è alcun riferimento al divieto di commercio all'interno del mercato unico di prodotto sfuso della categoria «Tequila» dopo l'importazione nell'Unione.

(18)

Per quanto riguarda l'asserito divieto di rifornirsi di prodotto sfuso della categoria «Tequila» da paesi terzi risultante dall'obbligo di concludere una convenzione di corresponsabilità registrata presso l'IMPI per la fornitura di prodotto sfuso e in considerazione della necessità di garantire la tracciabilità e la prevenzione delle frodi, la Commissione ritiene giustificato esigere che l'acquisto di prodotto sfuso al di fuori dell'Unione possa essere effettuato solo presso i produttori del paese di origine. Per questi motivi, la Commissione ritiene che i motivi di opposizione per quanto concerne le restrizioni sul prodotto sfuso siano infondati e debbano essere respinti.

(19)

Per quanto riguarda l'obiezione secondo la quale l'obbligo di imbottigliamento all'interno della zona geografica delimitata della «Tequila» della categoria 100 % di agave, menzionato al considerando (7), lettera f), non sarebbe conforme alla normativa dell'Unione, occorre sottolineare che, a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, le restrizioni relative all'imbottigliamento di una bevanda spiritosa all'interno della zona geografica delimitata devono essere giustificate nella scheda tecnica, in quanto costituiscono una potenziale restrizione alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi all'interno del mercato unico. La normativa dell'Unione non si applica per determinare se il paese terzo possa imporre restrizioni all'imbottigliamento all'interno del suo territorio, ma si applica per prevenire le restrizioni al ricondizionamento o all'imbottigliamento del prodotto sfuso all'interno dell'Unione in caso di importazione del prodotto nell'Unione dal paese terzo. Tali restrizioni possono essere consentite solo se necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione dell'indicazione geografica (7).

(20)

Nella sezione 7 dei principali requisiti della scheda tecnica il richiedente afferma che lo scopo della restrizione in materia di imbottigliamento è preservare la maggiore complessità organolettica, la quale sarebbe compromessa dal trasporto sfuso, vista l'assenza di altri zuccheri aggiunti diversi da quelli ottenuti dall'Agave tequilana F.A.C Weber (varietà blu). Il richiedente afferma inoltre che un'altra ragione della restrizione in materia di imbottigliamento è preservare la reputazione della «Tequila» della categoria 100 % di agave, reputazione che si basa, essenzialmente, su caratteristiche particolari e, più in generale, sulla qualità del prodotto, la quale, a sua volta, deriva dalle conoscenze dei produttori autorizzati locali e che potrebbe essere compromessa dal rischio di adulterazioni e altre frodi difficili da individuare. L'obbligo in questione deve essere considerato compatibile con la normativa dell'Unione, nonostante il suo effetto restrittivo, se è dimostrato che costituisce un mezzo necessario e proporzionato idoneo a preservare la notevole reputazione di cui gode incontestabilmente tra i clienti la denominazione messicana «Tequila». Dalle informazioni contenute nella scheda tecnica si evince che la restrizione in materia di imbottigliamento riguarda una sola categoria, e non rappresenta un ostacolo all'importazione nell'Unione di prodotto sfuso della categoria «Tequila» (contenente fino al 49 % di zuccheri provenienti da fonti diverse dalle materie prime), alla quale la restrizione non si applica. L'ambito territoriale della restrizione abbraccia la zona geografica delimitata della «Tequila», che è limitata a cinque Stati messicani. Gli elementi di prova forniti dal richiedente dimostrano che la restrizione è giustificata come misura proporzionata e adeguata per salvaguardare la composizione del prodotto e la sua reputazione tra i consumatori. Inoltre, non sono state indicate misure alternative meno restrittive atte a conseguire un livello adeguato di verifica. Pertanto, la necessaria giustificazione della restrizione concernente l'imbottigliamento obbligatorio della «Tequila» della categoria 100 % di agave è compatibile con l'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013.

(21)

Per questi motivi, la Commissione ritiene che i motivi addotti nell'opposizione alla registrazione dell'indicazione geografica «Tequila» nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 relativi all'obbligo di imbottigliamento all'interno della zona geografica delimitata che si applica alla «Tequila» della categoria 100 % di agave sono infondati e devono essere respinti.

(22)

Per questi motivi e a norma dell'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ritiene che la domanda di registrazione della denominazione «Tequila» come indicazione geografica soddisfa le condizioni stabilite nello stesso regolamento. La denominazione «Tequila» dovrebbe quindi essere protetta e registrata come indicazione geografica nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008.

(23)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, nella categoria «Altre bevande spiritose» è aggiunta la seguente voce:

 

«Tequila

Stati Uniti messicani»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(2)   GU C 255 del 14.7.2016, pag. 5.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).

(4)   NORMA Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, Bebidas alcohólicas — Tequila — Especificaciones pubblicata nel Diario Oficial de la Federación del 13 dicembre 2012.

(5)   GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 15. L'accordo del 1997 è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 936/2009 della Commissione (GU L 264 dell'8.10.2009, pag. 5).

(6)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(7)  Considerando (6) del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013.


28.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/336 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1141/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la valutazione di 1-metil-ciclopropene, famoxadone, mancozeb, metiocarb, metossifenozide, pirimicarb, pirimifosmetile e tiacloprid

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (2) e il regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (3) hanno assegnato al Regno Unito, in quanto Stato membro relatore, la valutazione di alcune sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari.

(2)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, cioè dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(3)

Il progetto di accordo di recesso, quale convenuto tra i negoziatori e approvato dal Consiglio europeo (articolo 50 del trattato sull'Unione europea), contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al Regno Unito e nel Regno Unito durante un periodo di transizione oltre la data in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito e nel Regno Unito. Se tale accordo entra in vigore, la legislazione dell'Unione in materia di prodotti fitosanitari si applicherà al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione in conformità a detto accordo e cesserà di essere applicabile alla fine di tale periodo. Tuttavia, anche se l'accordo di recesso è ratificato dall'UE e dal Regno Unito, durante il periodo di transizione il Regno Unito non funge da autorità di riferimento ai fini delle valutazioni del rischio, degli esami, delle approvazioni o delle autorizzazioni a livello dell'Unione o a livello di Stati membri che agiscono congiuntamente come indicato, tra l'altro, nel regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

È pertanto necessario assegnare ad altri Stati membri la valutazione delle sostanze attive per le quali il Regno Unito è lo Stato membro relatore e per cui non si prevede una decisione sul rinnovo dell'approvazione prima del 30 marzo 2019. Le sostanze attive in questione sono 1-metil-ciclopropene, famoxadone, mancozeb, metiocarb, metossifenozide, pirimicarb, pirimifosmetile e tiacloprid.

(5)

L'assegnazione dovrebbe garantire un'equilibrata distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.

(6)

Dato che la valutazione delle sostanze attive in questione è in una fase avanzata e il lavoro da effettuare dovrebbe essere di lieve entità, non è necessario stabilire uno Stato membro correlatore per tale valutazione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 e il regolamento (UE) n. 1141/2010.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 30 marzo 2019. Tuttavia, qualora il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea sia prorogato, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la legislazione in materia di prodotti fitosanitari cessa di essere applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito in quanto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (4), la cessazione dell'applicazione degli atti fissati ad una data determinata ha luogo allo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 1141/2010 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 marzo 2019.

Tuttavia, qualora sia adottata una decisione di proroga del termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la legislazione in materia di prodotti fitosanitari cessa di essere applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).

(3)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(4)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).


ALLEGATO I

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificata:

a)

la voce relativa a 1-metil-ciclopropene è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«1-metil-ciclopropene

NL»

 

b)

la voce relativa a mancozeb è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«Mancozeb

EL»

 

c)

la voce relativa a metiocarb è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«Metiocarb

DE»

 

d)

la voce relativa a metossifenozide è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«Metossifenozide

SK»

 

e)

la voce relativa a pirimicarb è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«Pirimicarb

SE»

 

f)

la voce relativa a pirimifosmetile è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«Pirimifosmetile

FR»

 

g)

la voce relativa a tiacloprid è sostituita dalla seguente:

Sostanza attiva

Stato membro relatore

Stato membro correlatore

«Tiacloprid

DE»

 


ALLEGATO II

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1141/2010, la voce relativa a famoxadone è sostituita dalla seguente:

Colonna A

 

Colonna B

Colonna C

Colonna D

«Famoxadone

2012

FI

 

31 agosto 2012»


28.2.2019   

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L 60/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/337 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2019

che approva la sostanza attiva mefentrifluconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 29 febbraio 2016 la società BASF Agro B.V. ha presentato al Regno Unito una domanda di approvazione della sostanza attiva mefentrifluconazolo.

(2)

In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 30 marzo 2016 il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.

(3)

Il 25 aprile 2017 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità, in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

L'Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione il 1o febbraio 2018.

(5)

Il 5 luglio 2018 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni (2) sulla possibilità che la sostanza attiva mefentrifluconazolo soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha reso pubbliche le sue conclusioni.

(6)

In riferimento ai nuovi criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (3), entrato in vigore il 10 novembre 2018, e alle linee guida comuni per l'individuazione degli interferenti endocrini (4), le conclusioni dell'Autorità sostengono che è improbabile che la sostanza mefentrifluconazolo sia un interferente endocrino con attività estrogenica, androgenica, tiroidogenica e steroidogenica. Inoltre, in base ai dati disponibili e alle linee guida per l'individuazione degli interferenti endocrini, è improbabile che la sostanza mefentrifluconazolo sia un interferente endocrino per i pesci visto l'adeguato controllo delle modalità nei test condotti. Pertanto, secondo la Commissione la sostanza mefentrifluconazolo non è da considerarsi come avente proprietà di interferente endocrino.

(7)

Il 12 dicembre 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame per la sostanza mefentrifluconazolo e il 25 gennaio 2019 ha presentato un progetto di regolamento in cui tale sostanza viene approvata.

(8)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.

(9)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(10)

È pertanto opportuno approvare la sostanza mefentrifluconazolo.

(11)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni. In particolare è opportuno richiedere ulteriori informazioni di conferma.

(12)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (5) della Commissione.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva mefentrifluconazolo, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance BAS 750 F (mefentrifluconazole) [Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva BAS 750 F (mefentrifluconazolo) come antiparassitario]. EFSA Journal 2018;16(7):5379, 32 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5379.

(3)  Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

(4)  ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) e EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) con il sostegno tecnico del Centro comune di ricerca (JRC), Andersson N., Arena M., Auteri D., Barmaz S., Grignard E., Kienzler A., Lepper P., Lostia A. M., Munn S., Parra Morte J. M., Pellizzato F., Tarazona J., Terron A. e Van der Linden S., 2018. Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009 [Linee guida per l'identificazione degli interferenti endocrini nel quadro dei regolamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009]. EFSA Journal 2018;16(6):5311, 135 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5311. ECHA-18-G-01-EN.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune,

numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Mefentrifluconazolo

N. CAS: 1417782-03-6

N. CIPAC: non attribuito

(2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol

≥ 970 g/kg

L'impurità N,N-dimetilformammide non deve superare 0,5 g/kg nel materiale tecnico.

L'impurità toluene non deve superare 1 g/kg nel materiale tecnico.

L'impurità 1,2,4-(1H)-triazolo non deve superare 1 g/kg nel materiale tecnico.

20 marzo 2019

20 marzo 2029

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla sostanza mefentrifluconazolo, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d'impiego richiedano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione personale;

alla protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego devono prevedere, ove opportuno, misure di mitigazione del rischio quali zone cuscinetto e/o fasce vegetative.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1.

le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale) e la conformità dei batch di tossicità alle specifiche tecniche confermate;

2.

l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile.

Il richiedente presenta le informazioni di cui al punto 1 entro il 20 marzo 2020 e le informazioni di cui al punto 2 entro due anni dalla data di pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

Nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

 

Nome comune,

numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«132

Mefentrifluconazolo

N. CAS: 1417782-03-6

N. CIPAC: non attribuito

(2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol

≥ 970 g/kg

L'impurità N,N-dimetilformammide non deve superare 0,5 g/kg nel materiale tecnico.

L'impurità toluene non deve superare 1 g/kg nel materiale tecnico.

L'impurità 1,2,4-(1H)-triazolo non deve superare 1 g/kg nel materiale tecnico.

20 marzo 2019

20 marzo 2029

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sulla sostanza mefentrifluconazolo, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli operatori, garantendo che le condizioni d'impiego richiedano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione personale;

alla protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego devono prevedere, ove opportuno, misure di mitigazione del rischio quali zone cuscinetto e/o fasce vegetative.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti:

1.

le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale) e la conformità dei batch di tossicità alle specifiche tecniche confermate;

2.

l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile.

Il richiedente presenta le informazioni di cui al punto 1 entro il 20 marzo 2020 e le informazioni di cui al punto 2 entro due anni dalla data di pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.


DECISIONI

28.2.2019   

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L 60/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/338 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2019

sulla proroga della sorveglianza rafforzata della Grecia

[notificata con il numero C(2019) 1481]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo la scadenza, il 20 agosto 2018, dell'assistenza finanziaria del meccanismo europeo di stabilità, con decisione di esecuzione (UE) 2018/1192 della Commissione (2) è stata attivata la sorveglianza rafforzata della Grecia per un periodo di sei mesi a decorrere dal 21 agosto 2018.

(2)

Nel medio periodo la Grecia dovrebbe proseguire con l'attuazione delle principali riforme istituzionali e strutturali, per assicurarne il completamento e la piena efficacia, muovendo dal considerevole numero di azioni realizzate nel quadro del programma di assistenza finanziaria del meccanismo europeo di stabilità (di seguito «il programma»). A tal fine, in sede di Eurogruppo, la Grecia ha assunto l'impegno di proseguire e di completare tutte le principali riforme adottate nel quadro del programma e di salvaguardare gli obiettivi delle importanti riforme adottate nel quadro del programma e dei programmi precedenti.

(3)

La Grecia si è inoltre impegnata a realizzare azioni specifiche in materia di politiche di bilancio, ivi comprese quelle strutturali, di previdenza sociale, di stabilità finanziaria, di mercati del lavoro e del prodotto, di privatizzazioni e di pubblica amministrazione. Le azioni specifiche, illustrate nell'allegato della dichiarazione dell'Eurogruppo del 22 giugno 2018, contribuiranno a risolvere le potenziali cause di difficoltà economiche della Grecia.

(4)

Dato il consistente importo ricevuto dal 2010 a titolo di assistenza finanziaria, le obbligazioni in essere della Grecia nei confronti degli Stati membri della zona euro, del Fondo europeo di stabilità finanziaria e del meccanismo europeo di stabilità ammontano ad un totale di 243 700 milioni di EUR. La Grecia ha ricevuto sostegno finanziario dai partner europei a condizioni agevolate e, per riportare il debito su basi più sostenibili, sono state adottate misure specifiche nel 2012 e nuovamente nel 2017 da parte del meccanismo europeo di stabilità. Il 22 giugno 2018 in seno all'Eurogruppo è stato raggiunto l'accordo politico sull'attuazione di misure aggiuntive per assicurare la sostenibilità del debito. Tra le misure rientrano la proroga di altri 10 anni delle scadenze medie ponderate, il rinvio di altri 10 anni del pagamento degli interessi e dell'ammortamento e l'attuazione di altre misure relative al debito. Due misure supplementari (ossia l'abolizione del margine crescente sul tasso di interesse relativamente alla quota di riacquisto del debito del programma del Fondo europeo di stabilità finanziaria a decorrere dal 2018 e il ripristino del trasferimento di importi equivalenti ai proventi percepiti dalle banche centrali nazionali della zona euro sui titoli di Stato greci detenuti ai sensi dell'accordo sulle attività finanziarie nette e del programma per il mercato dei titoli finanziari) possono essere concordate due volte all'anno in seno all'Eurogruppo sulla base di una relazione positiva nel quadro della sorveglianza rafforzata sul rispetto della Grecia degli impegni politici post-programma.

(5)

Il saldo delle amministrazioni pubbliche della Grecia è rimasto positivo a partire dal 2016. La Grecia dovrebbe aver soddisfatto l'obiettivo di avanzo primario del 3,5 % del PIL nel 2018 e secondo le proiezioni dovrebbe raggiungere l'obiettivo a medio termine. I prestiti esterni netti sono tornati su valori positivi nel 2015 e successivamente hanno evidenziato soltanto disavanzi modesti. Continua la ripresa dell'economia, con una crescita stimata al 2,0 % nel 2018, e la disoccupazione è in calo. Nel quadro dei programmi di assistenza finanziaria la Grecia ha avviato un ampio programma di riforme strutturali, miranti a migliorare il clima imprenditoriale e la competitività e dall'agosto 2018 ha continuato ad adottare misure in materia.

(6)

Tuttavia, nonostante le riforme, la Grecia continua a registrare notevoli squilibri degli stock e significative debolezze, retaggio del passato. In particolare, come risulta anche dalla relazione della Commissione del 2019 sul meccanismo di allerta, preparata a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Grecia deve far fronte ad alcune difficoltà. Secondo le stime, alla fine del terzo trimestre del 2018 il debito pubblico dovrebbe aver raggiunto il 182,8 %, il livello più alto nell'Unione. La posizione patrimoniale netta sull'estero, pari a – 140,5 % del prodotto interno lordo nel 2017, rimane anch'essa molto negativa; inoltre, sebbene prossimo al pareggio, il saldo delle partite correnti è ancora insufficiente a sostenere la riduzione della consistente posizione patrimoniale netta sull'estero verso livelli prudenti ad un ritmo soddisfacente. La disoccupazione, seppur costantemente in calo rispetto al picco del 27,9 % registrato nel 2013, segnava ancora il 18,6 % nell'ottobre 2018. Sia la disoccupazione di lunga durata (13,5 % nel terzo trimestre del 2018) che la disoccupazione giovanile (39,1 % nel novembre 2018) rimangono anch'esse molto elevate. Il contesto imprenditoriale e il sistema giudiziario continuano a necessitare di ulteriori miglioramenti significativi, essendo la Grecia ancora ben lontana dalle migliori posizioni per quanto riguarda molte delle componenti strutturali dei principali indicatori comparativi (ad esempio, i tempi di adozione delle decisioni giudiziarie, l'esecuzione dei contratti, la registrazione degli immobili, la risoluzione delle insolvenze ecc.).

(7)

Pur rimanendo sufficientemente capitalizzato, il settore bancario resta confrontato a problemi a causa degli ingenti stock di esposizioni deteriorate e dei bassi livelli di redditività, mentre permangono forti legami con lo Stato. A fine settembre 2018 lo stock delle esposizioni deteriorate era ancora molto elevato, essendo pari a 84,7 miliardi di EUR, equivalenti al 46,7 % del totale delle esposizioni in bilancio. Nel quadro del programma la Grecia ha adottato riforme fondamentali e nel prossimo futuro intende sviluppare strumenti aggiuntivi per rafforzare il quadro in materia di risoluzione delle esposizioni deteriorate, così da facilitare il risanamento dei bilanci delle banche. Saranno comunque necessari sforzi costanti per portare la percentuale di esposizioni deteriorate a livelli sostenibili e consentire agli enti finanziari di svolgere in maniera continuativa le loro funzioni di intermediazione e di gestione del rischio.

(8)

Dopo essere stata esclusa dai mercati finanziari nel 2010, dal luglio 2017 la Grecia può nuovamente contrarre prestiti su tali mercati attraverso l'emissione di titoli di Stato. L'emissione obbligazionaria del gennaio 2019, la prima dopo l'uscita dal programma, è stata un successo. Le condizioni creditizie della Grecia rimangono tuttavia fragili in un contesto di rischi economici esterni e di sfide interne per sostenere l'attuazione delle riforme nel medio periodo.

(9)

La Commissione ha pubblicato la prima valutazione nel quadro della sorveglianza rafforzata della Grecia il 21 novembre 2018. La valutazione effettuata dalla Commissione, che è illustrata nella sua comunicazione, ha descritto i progressi nell'attuazione degli impegni di riforma generali e specifici assunti dalla Grecia in seno all'Eurogruppo e ha concluso che l'attuazione delle riforme ha segnato progressi, ma che sono necessari ulteriori sforzi per rispettare gli impegni di riforma (4).

(10)

Per questi motivi, la Commissione conclude che le condizioni che hanno motivato l'attivazione della sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 472/2013 sono ancora presenti. In particolare, la Grecia continua ad essere esposta a rischi in termini di stabilità finanziaria che, se si dovessero concretizzare, potrebbero avere ripercussioni negative sugli altri Stati membri della zona euro. In caso di ricadute negative, queste potrebbero manifestarsi indirettamente incidendo sulla fiducia degli investitori e, di conseguenza, sui costi di rifinanziamento delle banche e degli emittenti sovrani in altri Stati membri della zona euro.

(11)

Pertanto, nel medio periodo la Grecia deve continuare ad adottare misure per affrontare le cause e le potenziali cause delle difficoltà e attuare riforme strutturali a sostegno di una ripresa economica solida e sostenibile, al fine di alleviare gli effetti di diversi fattori ereditati dal passato. Tra tali fattori figurano il grave e prolungato rallentamento dell'economia durante la crisi, l'entità dell'onere del debito della Grecia, le debolezze del suo settore finanziario, il permanere di legami relativamente forti tra il settore finanziario e le finanze pubbliche greche, anche sotto forma di proprietà statale, il rischio che gravi tensioni nell'uno o nell'altro settore si propaghino ad altri Stati membri e l'esposizione degli Stati membri della zona euro al debito sovrano greco.

(12)

Al fine di affrontare i rischi residui e monitorare il rispetto degli impegni assunti per farvi fronte, appare necessario e opportuno prorogare la sorveglianza rafforzata della Grecia a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 472/2013.

(13)

Alla Grecia è stata data la possibilità di esprimere il proprio parere in merito alla valutazione della Commissione con lettera inviata il 14 febbraio 2019. Nella risposta del 15 febbraio 2019 la Grecia ha sostanzialmente condiviso la valutazione della Commissione in merito alle sfide economiche che il paese si trova ad affrontare, che costituisce la base per la proroga della sorveglianza rafforzata.

(14)

La Grecia continuerà a beneficiare di assistenza tecnica nell'ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali (istituito dal regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (5)) per l'elaborazione e l'attuazione delle riforme, così come per il proseguimento e il completamento delle principali riforme in linea con gli impegni politici soggetti a monitoraggio nell'ambito della sorveglianza rafforzata.

(15)

Nell'attuazione della sorveglianza rafforzata, la Commissione intende collaborare strettamente con il meccanismo europeo di stabilità, nel quadro del sistema di allarme rapido,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di sorveglianza rafforzata della Grecia a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 472/2013, attivata con la decisione di esecuzione (UE) 2018/1192, è prorogato di sei mesi a decorrere dal 21 febbraio 2019.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2019

Per la Commissione

Pierre MOSCOVICI

Membro della Commissione


(1)   GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1192 della Commissione, dell'11 luglio 2018, sull'attivazione della sorveglianza rafforzata per la Grecia (GU L 211 del 22.8.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(4)  Commissione europea: Enhanced Surveillance Report – Greece, novembre 2018, Institutional Paper 90, novembre 2018.

(5)  Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).


28.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/20


DECISIONE (UE) 2019/339 DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

del 21 febbraio 2019

relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento interno della Commissione (1), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. Tale articolo stabilisce una serie di diritti procedurali applicabili alle parti interessate coinvolte in procedimenti amministrativi che potrebbero incidere sui loro interessi.

(2)

Nel 2007 la Commissione ha istituito la funzione di consigliere-auditore allo scopo di tutelare l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate e di garantire che i procedimenti in materia commerciale siano trattati in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole. Dal 2007 al 2012 tale ruolo è stato affidato a un funzionario della direzione generale per il commercio esperto in questioni di difesa commerciale.

(3)

Per rafforzare il ruolo del consigliere-auditore, la trasparenza e l'equità dei procedimenti in materia commerciale, nel 2012 il presidente della Commissione ha adottato la decisione 2012/199/UE (2). Al fine di tenere conto dell'esperienza maturata, dei nuovi sviluppi normativi, compreso il riferimento al ruolo del consigliere-auditore contenuto nei regolamenti (UE) 2016/1036 (3) e (UE) 2016/1037 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, e dei crescenti vincoli procedurali, è opportuno sostituire tale decisione.

(4)

La funzione di consigliere-auditore dovrebbe essere ricoperta da una persona indipendente esperta in procedimenti in materia commerciale. Il consigliere-auditore dovrebbe essere nominato dalla Commissione secondo le norme stabilite nello statuto dei funzionari dell'Unione e nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Sulla base di tali norme possono essere presi in considerazione candidati che non sono funzionari della Commissione europea.

(5)

Per garantirne la piena indipendenza, il consigliere-auditore dovrebbe essere posto, esclusivamente a fini amministrativi, alle dipendenze del membro della Commissione responsabile per la politica commerciale.

(6)

I compiti principali del consigliere-auditore dovrebbero consistere nel fornire consulenza al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e al direttore generale responsabile per la politica commerciale (il «direttore generale»), garantire i diritti procedurali, decidere in merito alle richieste di accesso al fascicolo, pronunciarsi sulla natura riservata dei documenti e riesaminare la posizione dei servizi della Commissione responsabili della proroga dei termini. Il consigliere-auditore dovrebbe adoperarsi per assicurare che nella preparazione di progetti di atti giuridici o di proposte siano presi in considerazione tutti i fatti pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli alle parti interessate.

(7)

Il consigliere-auditore dovrebbe garantire che le possibilità date alle parti interessate di presentare elementi di prova fattuali e di difesa dei propri interessi nel corso del procedimento siano tali da consentire loro di esercitare i propri diritti di difesa nella maniera più efficace possibile.

(8)

L'intervento del consigliere-auditore dovrebbe svolgersi in modo tale da permettere l'attuazione del seguito da dare, tenendo conto dei vincoli temporali del procedimento.

(9)

È necessario stabilire le modalità e le circostanze in cui il consigliere-auditore può intervenire e fissare regole per l'organizzazione, lo svolgimento e il seguito di tali interventi.

(10)

Il potere del consigliere-auditore di decidere in merito a questioni quali l'accesso al fascicolo, la riservatezza e i termini dovrebbe fornire alle parti coinvolte in un procedimento in materia commerciale un'ulteriore garanzia procedurale, senza ostacolare il regolare svolgimento e la tempestiva conclusione del procedimento.

(11)

Le relazioni del consigliere-auditore dovrebbero permettere di portare all'attenzione dei decisori le principali questioni trattate e le raccomandazioni formulate dal medesimo, e quindi di garantire ulteriormente il rispetto dei diritti delle parti interessate da un procedimento in materia commerciale. Le relazioni annuali del consigliere-auditore dovrebbero inoltre informare gli Stati membri, il Parlamento europeo e il pubblico delle attività principali svolte dal consigliere-auditore.

(12)

Nel trattamento dei dati personali il consigliere-auditore dovrebbe attenersi al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(13)

La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni generali vigenti in materia di accesso ai documenti della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il consigliere-auditore

È istituita la funzione specifica di consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

Il consigliere-auditore ha il compito di tutelare l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate previsti dai regolamenti seguenti («i regolamenti di base») e di garantire che i procedimenti in materia commerciale siano trattati in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole:

a)

regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l'articolo 5, paragrafi 10 e 11, l'articolo 6, paragrafi da 5 a 8, l'articolo 8, paragrafi 3, 4 e 9, e gli articoli da 18 a 21;

b)

regolamento (UE) 2016/1037, in particolare l'articolo 10, paragrafi 12 e 13, l'articolo 11, paragrafi da 5 a 8 e paragrafo 10, l'articolo 13, paragrafi 3, 4 e 9, e gli articoli da 28 a 31;

c)

regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare gli articoli 5 e 8;

d)

regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare gli articoli 3 e 5;

e)

regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in particolare gli articoli 9 e 10;

f)

regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), in particolare l'articolo 5, paragrafi 12 e 13, l'articolo 6, paragrafi da 5 a 8, e gli articoli 12, 13 e 14;

g)

regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), in particolare gli articoli 7 e 8;

h)

regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), in particolare l'articolo 24, regolamento delegato (UE) n. 155/2013 della Commissione (12), in particolare l'articolo 6, e regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione (13), in particolare l'articolo 5;

i)

regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)   «procedimento in materia commerciale»: ogni inchiesta o procedimento amministrativo condotti dai servizi della Commissione in applicazione di uno dei regolamenti di base;

b)   «parte interessata»: ogni persona i cui interessi siano pregiudicati da un procedimento in materia commerciale a norma dei regolamenti di base;

c)   «diritti delle parti interessate»: i diritti procedurali e il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole nei procedimenti in materia commerciale.

Articolo 3

Nomina, cessazione delle funzioni e supplenza

1.   La Commissione nomina il consigliere-auditore secondo le norme stabilite nello statuto dei funzionari dell'Unione e nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

2.   La nomina del consigliere-auditore è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ogni interruzione del mandato, cessazione delle funzioni o trasferimento del consigliere-auditore è oggetto di una decisione motivata della Commissione. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

3.   A fini amministrativi il consigliere-auditore è alle dipendenze del membro della Commissione responsabile per la politica commerciale.

4.   Qualora il consigliere-auditore si trovi in una condizione di impedimento in un caso determinato, il membro della Commissione responsabile per la politica commerciale, se possibile dopo avere sentito il consigliere-auditore stesso, designa un funzionario estraneo all'istruzione del caso in questione e che disponga di esperienza sufficiente nei procedimenti in materia commerciale per l'esercizio, caso per caso, delle funzioni di consigliere-auditore.

5.   Il paragrafo 4 si applica laddove il consigliere-auditore avverta un conflitto di interessi effettivo o potenziale nell'esercizio delle proprie funzioni e presenti nelle debite forme al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale richiesta per essere sollevato dalle proprie funzioni in un caso specifico.

6.   Qualora il consigliere-auditore si trovi in una condizione di impedimento per un periodo di tempo non limitato a un caso determinato o abbia cessato di ricoprire questa funzione, il membro della Commissione responsabile per la politica commerciale designa un funzionario esperto nei procedimenti in materia commerciale per l'esercizio ad interim delle funzioni di consigliere-auditore, fintantoché il consigliere-auditore sia in grado di riprendere le proprie funzioni o la Commissione decida di nominare un nuovo consigliere-auditore.

Articolo 4

Principi che disciplinano l'intervento del consigliere-auditore

1.   Le funzioni del consigliere-auditore sono esercitate in conformità ai paragrafi da 2 a 11.

2.   Il consigliere-auditore agisce in maniera indipendente e non riceve istruzioni nell'adempimento dei suoi compiti.

3.   Il consigliere-auditore è vincolato dalle norme dello statuto dei funzionari che vietano la divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle proprie funzioni e continua ad essere vincolato da tale obbligo anche dopo la cessazione dal servizio.

4.   Il consigliere-auditore tiene conto della necessità di garantire l'efficace applicazione dei regolamenti di base nel rispetto del diritto dell'Unione e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5.   Il consigliere-auditore ha accesso senza restrizioni e senza indebiti ritardi ai fascicoli attinenti a un procedimento in materia commerciale in qualsiasi fase del procedimento.

6.   Il consigliere-auditore adotta decisioni in conformità agli articoli da 12 a 16 e può formulare raccomandazioni ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta su qualsiasi questione riguardante i diritti delle parti interessate che abbiano richiesto l'intervento del consigliere auditore. Il consigliere-auditore si adopera per assicurare che tutti i fatti pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli alle parti interessate, siano presi in considerazione nella preparazione di progetti di atti giuridici o di proposte alla Commissione.

7.   Il consigliere-auditore è tenuto informato dal direttore responsabile o dal suo delegato dell'iter di tutti i procedimenti in cui sia intervenuto, fino all'adozione di un atto giuridico definitivo.

8.   Il consigliere-auditore è informato senza indugio di ogni modifica sostanziale della posizione della Commissione nella fase di istituzione di misure definitive nei procedimenti in materia commerciale, al fine di poterne valutare il potenziale impatto sui diritti delle parti interessate.

9.   Il consigliere-auditore fornisce consulenza al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e, se del caso, al direttore generale circa il seguito da dare alle sue raccomandazioni e, se necessario, in merito a possibili rimedi.

10.   Il direttore responsabile consulta il consigliere-auditore in relazione a modifiche o aggiornamenti della politica concernente questioni procedurali e sostanziali che hanno un impatto sui diritti delle parti interessate o in relazione a ogni altra questione emersa in un procedimento in materia commerciale.

11.   Il consigliere-auditore può presentare al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e, se necessario, al direttore generale osservazioni e raccomandazioni riguardanti qualsiasi questione emersa in un procedimento in materia commerciale.

Articolo 5

Intervento del consigliere-auditore

1.   Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le richieste sono presentate in tempo utile, tenendo conto dei vincoli temporali del procedimento. Le parti interessate chiedono l'intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento.

2.   Il consigliere-auditore può anche agire su richiesta del membro della Commissione responsabile per la politica commerciale, del direttore generale, del direttore responsabile di un procedimento in materia commerciale o del suo delegato, oppure di un direttore di un altro servizio consultato su un procedimento in materia commerciale.

3.   Le richieste di intervento del consigliere-auditore sono formulate per iscritto e riportano le questioni da sottoporre all'attenzione del consigliere-auditore, compresa una spiegazione di come i diritti di difesa del richiedente risultino pregiudicati.

4.   Gli atti giuridici definitivi e le proposte della Commissione sono accompagnati da una nota del consigliere-auditore che indica se il consigliere-auditore è intervento nel procedimento in questione e la natura dell'eventuale intervento.

5.   Il consigliere-auditore riceve una copia delle consultazioni avviate dai servizi della Commissione competenti a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento interno della Commissione.

Articolo 6

Audizioni

1.   Previa richiesta o a norma dei regolamenti di base il consigliere-auditore può organizzare e condurre audizioni tra una singola parte interessata o un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore può anche organizzare e condurre audizioni tra parti interessate con interessi diversi.

2.   Dopo aver ricevuto una richiesta di audizione, il consigliere-auditore valuta le questioni sollevate e decide se sia opportuna un'audizione. Un'audizione può riguardare qualsiasi questione che emerga in qualsiasi fase di un procedimento in materia commerciale e che possa pregiudicare i diritti delle parti interessate.

3.   In linea di principio le audizioni hanno luogo soltanto nel caso in cui non sia possibile risolvere le questioni con i servizi della Commissione.

4.   Se le richieste di audizione non vengono presentate entro i termini pertinenti stabiliti per il procedimento, il consigliere auditore esamina i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e il loro impatto sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.   Lo scopo dell'audizione è garantire che i diritti di difesa delle parti siano rispettati dai servizi della Commissione. In linea di principio il consigliere-auditore non accetta né esamina elementi di prova che non siano stati presentati ai servizi della Commissione nel corso del procedimento.

6.   Le persone fisiche o giuridiche invitate a partecipare a un'audizione con il consigliere-auditore compaiono di persona oppure sono rappresentate da un mandatario debitamente abilitato, scelto tra i membri del suo organico, o da un rappresentante legale. Esse possono essere assistite da un consulente legale o da un'altra persona qualificata non facente parte dell'organico, se ammessi dal consigliere-auditore.

7.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto a un'audizione con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta a norma dei regolamenti di base.

Articolo 7

Audizioni di singole parti interessate o gruppi di parti interessate con interessi simili con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

1.   Su richiesta motivata della parte interessata o del gruppo di parti interessate con interessi simili, il consigliere-auditore può organizzare e condurre un'audizione tra una singola parte interessata o un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.

2.   Una singola parte interessata può richiedere un'audizione su una questione specifica con un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. L'audizione ha luogo a condizione che almeno un'altra singola parte interessata con interessi simili accetti di parteciparvi.

Articolo 8

Audizioni di parti interessate con interessi diversi

1.   Il consigliere-auditore può organizzare e presiedere un'audizione di parti interessate con interessi diversi in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni.

2.   Un'audizione di parti interessate con interessi diversi può essere organizzata in ciascun procedimento in materia commerciale dopo che il consigliere-auditore abbia sentito i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.

3.   Una singola parte interessata può richiedere un'audizione di parti interessate con interessi diversi su una questione specifica. L'audizione può avere luogo a condizione che almeno un'altra singola parte interessata con interessi diversi accetti di parteciparvi.

4.   I servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta partecipano all'audizione in qualità di osservatori.

5.   I rappresentanti competenti degli Stati membri possono partecipare a qualsiasi audizione di parti interessate con interessi diversi in qualità di osservatori.

Articolo 9

Preparazione delle audizioni

1.   Sentito il direttore responsabile o il suo delegato, il consigliere-auditore fissa la data, la durata e il luogo dell'audizione. Se le parti interessate o i servizi della Commissione chiedono un rinvio, il consigliere-auditore decide se concederlo.

2.   Se del caso, il consigliere-auditore può tenere una riunione preparatoria con le parti interessate o con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e altri servizi al fine di individuare e chiarire, per quanto possibile, ogni questione di fatto o di diritto da trattare durante l'audizione. Il consigliere-auditore può richiedere ai partecipanti qualsiasi informazione necessaria alla preparazione dell'audizione.

3.   Il consigliere-auditore stabilisce l'ordine del giorno di ogni audizione. L'ordine del giorno è messo a disposizione di tutti i partecipanti prima dell'audizione.

4.   Il consigliere-auditore può, entro un periodo di tempo ragionevole successivo al termine fissato per la presentazione di osservazioni sulle informazioni comunicate e prima dell'audizione delle parti, invitare i partecipanti a porre domande sulle informazioni fornite dalle altre parti interessate.

5.   Il consigliere-auditore può, sentito il direttore responsabile o il suo delegato, sottoporre preventivamente alle parti invitate a un'audizione un elenco delle domande sulle quali esse sono invitate a esprimersi.

6.   Il consigliere-auditore può chiedere che gli sia preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che i partecipanti all'audizione intendono fare.

7.   Il consigliere-auditore invita funzionari al servizio del membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e funzionari del servizio giuridico alle audizioni che organizza. Il consigliere-auditore può invitare altri servizi della Commissione a partecipare a tali audizioni.

8.   Il consigliere-auditore può invitare esperti esterni a partecipare a tali audizioni. Le parti interessate e i servizi della Commissione possono chiedere al consigliere-auditore di ammettere esperti esterni alle audizioni. Il consigliere-auditore decide se accogliere tali richieste. Gli esperti esterni invitati a un'audizione sono tenuti a firmare un accordo di riservatezza.

9.   Agli esperti esterni può essere chiesto di fornire analisi, relazioni o pubblicazioni pertinenti. Tali documenti sono acclusi al fascicolo consultabile dalle parti interessate e messi a disposizione di tutti i partecipanti, se possibile prima dell'audizione.

Articolo 10

Conduzione delle audizioni

1.   Il consigliere-auditore è responsabile della conduzione delle audizioni. Il consigliere-auditore si assicura che l'audizione si svolga in modo equo e imparziale.

2.   Le audizioni non sono pubbliche. Il consigliere-auditore decide quali persone debbano essere sentite a nome di una parte interessata e se tali persone debbano essere sentite separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare all'audizione. In quest'ultimo caso si tiene conto del legittimo interesse delle parti interessate alla protezione dei loro segreti d'impresa e di altre informazioni riservate.

3.   Il consigliere-auditore può autorizzare i partecipanti a porre domande e a dare risposte durante l'audizione.

4.   Se il consigliere-auditore ha ammesso esperti esterni, questi ultimi hanno la possibilità di esprimere il loro parere e di rispondere alle domande di altri partecipanti all'audizione.

5.   Se del caso, in considerazione della necessità di garantire il diritto di essere sentiti, il consigliere-auditore può, dopo un'audizione e dopo aver sentito il direttore responsabile o il suo delegato, dare alle parti interessate la possibilità di presentare ulteriori osservazioni scritte. Il consigliere-auditore stabilisce la data entro la quale tali osservazioni devono essere presentate. Il consigliere-auditore può decidere di non prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo tale data.

Articolo 11

Seguito delle audizioni

1.   Quando sono organizzate audizioni di parti interessate con interessi diversi, il consigliere-auditore redige un verbale o un riassunto significativo dell'audizione e lo mette a disposizione di tutti i partecipanti all'audizione. Il verbale o riassunto significativo è accluso al fascicolo consultabile dalle parti interessate.

Quando sono organizzate audizioni tra una singola parte interessata o gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione, il consigliere-auditore redige un verbale o un riassunto significativo dell'audizione e lo mette a disposizione di tutti i partecipanti all'audizione. Tali partecipanti possono presentare una richiesta motivata di trattamento riservato di determinate informazioni contenute nel verbale o nel riassunto. Il consigliere-auditore decide in merito alle richieste dopo aver sentito i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e se necessario altri servizi. La versione non riservata del verbale o del riassunto dell'audizione è acclusa al fascicolo consultabile dalle parti interessate.

2.   Il consigliere-auditore può formulare raccomandazioni ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta in conformità all'articolo 4, paragrafo 5. I servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta comunicano al consigliere-auditore, entro un periodo di tempo ragionevole prima dell'adozione di un atto giuridico definitivo, se e in che modo hanno tenuto conto di tali raccomandazioni e gli forniscono una copia del progetto di atto giuridico.

3.   Il consigliere-auditore informa senza indugio il membro della Commissione responsabile per la politica commerciale in merito alle audizioni delle singole parti interessate o di un gruppo di parti interessate con interessi simili, come previsto dall'articolo 18. Se il caso in questione lo richiede, il consigliere-auditore presenta una raccomandazione immediata al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale o al direttore generale.

4.   Le raccomandazioni formulate dal consigliere-auditore ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e le relazioni e osservazioni trasmesse al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e al direttore generale sono considerate, in linea di principio, documenti interni riservati.

Ad ogni modo, nell'interesse della trasparenza e di una buona amministrazione, il consigliere-auditore decide quali suoi documenti devono essere inseriti nel fascicolo consultabile dalle parti.

Articolo 12

Accesso al fascicolo

1.   Una parte interessata può chiedere al consigliere-auditore di riesaminare il rifiuto dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta di concedere alla parte in questione, entro un periodo di tempo ragionevole, l'accesso al fascicolo consultabile dalle parti interessate o a un particolare documento in possesso della Commissione. Il consigliere-auditore esamina il caso e decide se concedere un accesso parziale o totale al fascicolo o al documento richiesto oppure rifiutare tale accesso.

2.   Il consigliere-auditore fissa il termine entro cui i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta devono concedere l'accesso.

Articolo 13

Riservatezza

1.   Il consigliere-auditore è tenuto all'osservanza delle norme generali in materia di riservatezza delle informazioni fornite dalle parti interessate nel corso dei procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione.

2.   Il consigliere-auditore esamina le richieste delle parti interessate o dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta attinenti alla riservatezza di un documento in possesso dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore decide in merito a tali richieste tenendo conto sia dei diritti di difesa delle parti interessate sia delle norme in materia di riservatezza.

Articolo 14

Riassunti non riservati di informazioni riservate

1.   Una parte interessata può chiedere al consigliere-auditore di riesaminare la valutazione, compiuta dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta, volta a stabilire se un riassunto non riservato di informazioni riservate presentato nel corso di un'inchiesta sia sufficientemente dettagliato da consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

2.   Se i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta hanno intenzione di non tener conto di un documento o di informazioni per i quali una parte interessata abbia rifiutato di fornire un riassunto non riservato significativo, tale parte può chiedere al consigliere-auditore di pronunciarsi al riguardo.

3.   Il consigliere-auditore esamina le richieste. Se il riassunto non riservato non è sufficientemente dettagliato, il consigliere-auditore dà alla parte interessata che lo ha presentato la possibilità di presentare osservazioni e di migliorare il riassunto entro un termine ragionevole.

4.   Se la parte interessata che ha comunicato informazioni riservate presenta un riassunto insufficiente, avanza giustificazioni inaccettabili o non reagisce, il consigliere-auditore decide se tenere o no conto delle informazioni riservate per le quali non è stato presentato un riassunto non riservato significativo in conformità alle disposizioni pertinenti dei regolamenti di base.

Articolo 15

Accesso a informazioni riservate non riassumibili

Su richiesta di una parte interessata, il consigliere-auditore può esaminare le informazioni riservate non riassumibili per le quali sia stato richiesto il trattamento riservato e alle quali tale parte non ha accesso, al fine di verificare in che modo tali informazioni siano state utilizzate dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta.

Il consigliere-auditore comunica alla parte interessata che ha presentato la richiesta:

a)

se le informazioni non comunicate a tale parte siano pertinenti per la sua difesa;

b)

laddove opportuno, se i servizi incaricati dell'inchiesta abbiano correttamente tenuto conto di tali informazioni nei fatti e nelle considerazioni su cui hanno basato le proprie conclusioni.

Articolo 16

Proroga dei termini

1.   Le richieste di proroga dei termini o di differimento delle date fissate per rispondere ai questionari, per presentare ulteriori informazioni, per effettuare visite in loco o per inviare osservazioni sulle informazioni comunicate sono indirizzate dalle parti interessate, in prima istanza, ai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Tali richieste sono formulate con debito anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente fissato.

Se la richiesta è respinta o se la parte interessata ritiene che la proroga concessa sia troppo breve, la parte interessata può formulare al consigliere-auditore, prima della scadenza del termine originariamente fissato, una richiesta motivata di riesame della questione. La richiesta è presentata direttamente al consigliere-auditore.

Dopo aver sentito il direttore responsabile o il suo delegato, il consigliere-auditore può prorogare i termini o respingere la richiesta.

Il consigliere-auditore decide tenendo debitamente conto delle circostanze specifiche della richiesta in questione e dei vincoli temporali del procedimento.

2.   I servizi della Commissione non intervengono nella questione sottoposta al consigliere-auditore prima che quest'ultimo abbia preso una decisione.

Articolo 17

Partecipazione alle riunioni dei comitati

Il consigliere-auditore può partecipare alle riunioni dei comitati pertinenti. Se del caso, il consigliere-auditore può rispondere alle domande degli Stati membri nella misura in cui esse riguardino la natura del suo intervento nei procedimenti.

Articolo 18

Relazioni del consigliere-auditore

1.   Alla fine di ogni anno il consigliere-auditore redige una relazione annuale. La relazione annuale contiene informazioni sui casi nei quali è intervenuto il consigliere-auditore, sul tipo di decisioni e di raccomandazioni adottate come pure eventuali raccomandazioni volte a migliorare i procedimenti in materia commerciale. La relazione è indirizzata al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale. Il direttore generale e i direttori interessati ricevono copia della relazione.

2.   La sintesi della relazione annuale è comunicata al Parlamento europeo e agli Stati membri ed è pubblicata sul sito del consigliere-auditore.

3.   Oltre alla relazione annuale di cui al paragrafo 1, ove ciò risulti giustificato, il consigliere-auditore fornisce su base ad hoc al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale una sintesi delle sue attività e delle questioni emerse nel corso di tali attività. Tali informazioni illustrano le principali questioni politiche, le decisioni e le raccomandazioni del consigliere-auditore e come tali raccomandazioni siano state prese in considerazione dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il direttore generale riceve copia di tali informazioni.

4.   Il consigliere-auditore riferisce su ogni audizione di parti interessate con interessi diversi e può riferire al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale e al direttore generale in merito a ogni altra questione emersa in un procedimento in materia commerciale o comunque rilevante ai fini dell'efficace applicazione del diritto dell'Unione nei procedimenti in materia commerciale.

5.   La relazione finale del consigliere-auditore sulle audizioni di parti con interessi diversi è presentata al membro della Commissione responsabile per la politica commerciale, al direttore generale e al direttore interessato. È inoltre trasmessa ai rappresentanti competenti degli Stati membri e alle parti interessate.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

La presente decisione si applica ai procedimenti aperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione e ai procedimenti già aperti prima di tale data.

Gli atti procedurali compiuti prima della data di entrata in vigore della presente decisione continuano ad avere effetto ai fini della presente decisione.

Articolo 20

Abrogazione della decisione 2012/199/UE

La decisione 2012/199/UE è abrogata.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 26.

(2)  Decisione 2012/199/UE del presidente della Commissione europea, del 29 febbraio 2012, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale (GU L 107 del 19.4.2012, pag. 5).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(4)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(6)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

(7)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(8)  Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 155/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2012, che fissa norme procedurali sulla concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai sensi del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 48 del 21.2.2013, pag. 5).

(13)  Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 16).

(14)  Regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6).


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

28.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 246/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2019/340]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/492 della Commissione, del 21 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato VI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 1 [Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 2 [Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32017 R 0492: Regolamento (UE) 2017/492 della Commissione, del 21 marzo 2017 (GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13).»

2.

Nell'adattamento h) del punto 1 [Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«NORVEGIA

Pensioni di vecchiaia basate sul reddito a norma della legge nazionale sulla previdenza (capitolo 20) e regimi pensionistici a contribuzione definita ai sensi della legge sulle pensioni aziendali obbligatorie.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/492 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)   GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/2019

dell'8 febbraio 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2019/341]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8.

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 16b (Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31ba (Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 0909: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8

2.

Al punto 29f (Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32014 R 0909: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8

3.

Dopo il punto 31bea (Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione) è inserito quanto segue:

«31bf.

32014 R 0909: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

i riferimenti ai “membri del SEBC” o alle “banche centrali” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

c)

il Liechtenstein può autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019;

d)

all'articolo 1, paragrafo 3, i termini “del diritto dell'Unione” sono sostituiti dai termini “dell'accordo SEE”;

e)

all'articolo 12, paragrafo 3, i termini “valute dell'Unione” sono sostituiti dai termini “valute ufficiali delle Parti contraenti dell'accordo SEE”;

f)

all'articolo 13 e all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, dopo i termini “le autorità rilevanti” sono inseriti i termini “, l'Autorità di vigilanza EFTA”;

g)

all'articolo 19, paragrafo 3, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 53, paragrafo 3, i termini “all'ESMA, che” sono sostituiti dai termini “all'ESMA. L'ESMA o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA,”;

h)

all'articolo 24, paragrafo 5:

i)

al primo e secondo comma, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “e, nei casi riguardanti gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA”;

ii)

al terzo comma, i termini “all'ESMA, che” sono sostituiti dai termini “all'ESMA. L'ESMA o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA,”;

i)

all'articolo 34, paragrafo 8, i termini “norme dell'Unione in materia di concorrenza” sono sostituiti dai termini “norme in materia di concorrenza applicabili a norma dell'accordo SEE”;

j)

all'articolo 38, paragrafo 5, i termini “al 17 settembre 2014” sono sostituiti dai termini “alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019”.

k)

all'articolo 49, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “entro il 18 dicembre 2014” vanno letti “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019”;

l)

all'articolo 55:

i)

ai paragrafi 5 e 6, i termini “normativa dell'Unione” sono sostituiti dai termini “accordo SEE”, accordati di conseguenza;

ii)

al paragrafo 6, dopo i termini “l'ESMA” sono inseriti i termini “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,”;

m)

all'articolo 58, paragrafo 3, e all'articolo 69, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “entro il 16 dicembre 2014” vanno letti “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019”;

n)

all'articolo 61, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “Entro il 18 settembre 2016” vanno letti “Entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019”;

o)

all'articolo 69, paragrafi 2 e 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo i termini “data di entrata in vigore” sono inseriti i termini “nel SEE”;

p)

all'articolo 76, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

ai paragrafi 4, 5 e 6, i termini “data di entrata in vigore dell'atto” sono sostituiti dai termini “data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente l'atto”;

ii)

al paragrafo 5, i termini “fino al 13 giugno 2017” sono sostituiti dai termini “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di una decisione del Comitato misto SEE contenente la direttiva 2014/65/UE e il regolamento (UE) n. 600/2014”;

iii)

al paragrafo 7, i termini “al 3 gennaio 2017” vanno letti “all'applicazione di tali atti nel SEE”.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 909/2014, rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


28.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 21/2019

dell'8 febbraio 2019

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2019/342]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31j (Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31k.

32015 R 0751: Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “alla data dell'8 giugno 2015” leggasi “alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 21/2019 dell'8 febbraio 2019”.

b)

All'articolo 16, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “fino al 9 dicembre 2016” leggasi “per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 21/2019 dell'8 febbraio 2019”».

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/751 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Rettifiche

28.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/35


Rettifica del regolamento (UE) 2018/1497 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria di alimenti 17 e l'uso degli additivi alimentari negli integratori alimentari

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 253 del 9 ottobre 2018 )

Alla pagina 44, allegato che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, dopo il punto 2, lettera c), è rettificata la seguente omissione:

anziché:

 

«E 969

Advantame

55

 

Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo»;

leggasi:

 

«E 969

Advantame

55

 

Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo;

d)

la voce relativa alla sottocategoria di alimenti 17.3 è soppressa.»