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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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26.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/324 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive bifenthrin, carbossina, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), residuo d'estrazione della polvere di pepe e silicato di sodio e alluminio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva bifenthrin dal 31 luglio 2019 al 31 luglio 2021. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive residuo d'estrazione della polvere di pepe e silicato di sodio e alluminio dal 31 agosto 2019 al 31 agosto 2020. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione (4) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva carbossina dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2023. |
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(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/184 della Commissione (5) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021. |
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(6) |
Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive bifenthrin, carbossina, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), residuo d'estrazione della polvere di pepe e silicato di sodio e alluminio sono state presentate in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (6). Tuttavia per il residuo d'estrazione della polvere di pepe e il silicato di sodio e alluminio non sono stati presentati fascicoli supplementari a sostegno del rinnovo conformemente all'articolo 6 di tale regolamento. Per le sostanze bifenthrin, carbossina e FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) i richiedenti hanno confermato di non sostenere più il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive. |
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(7) |
Viste le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le proroghe dei periodi di approvazione di tali sostanze attive, previste dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/195, (UE) 2018/1266 e (UE) 2018/184, non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che le approvazioni delle sostanze bifenthrin, carbossina, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), residuo d'estrazione della polvere di pepe e silicato di sodio e alluminio scadano alle date in cui sarebbero scadute in assenza della proroga. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 21).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, dithianon, dodina, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imexazol, acido indolilbutirrico, isoxaben, zolfo calcico, metaldeide, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 81).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/184 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e fluoruro di solforile (GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 10).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
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1) |
la parte A è così modificata:
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2) |
nella parte B, alla riga 23, Bifenthrin, sesta colonna, Scadenza dell'approvazione, la data è sostituita dalla data «31 luglio 2019». |
DECISIONI
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26.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/4 |
DECISIONE (PESC) 2019/325 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2019
che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. |
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(2) |
In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 28 febbraio 2020. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 8 della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2020.
2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).
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26.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/5 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/326 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2019
che stabilisce le misure relative all'inserimento dei dati nel sistema di ingressi/uscite (EES)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (1), in particolare l'articolo 36, primo comma, lettera c),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System – EES) che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato. |
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(2) |
L'obiettivo dell'EES consiste nel migliorare la gestione delle frontiere esterne, nel prevenire l'immigrazione irregolare e nel facilitare la gestione dei flussi migratori. In particolare, l'EES dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre, l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi. |
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(3) |
Il regolamento (UE) 2017/2226 specifica gli obiettivi dell'EES, le categorie di dati da inserirvi, le finalità per le quali i dati devono essere utilizzati, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati, ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali, nonché l'architettura tecnica dell'EES, le norme relative al suo funzionamento e utilizzo e l'interoperabilità con altri sistemi d'informazione. Esso definisce altresì le responsabilità dell'EES. |
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(4) |
Prima dello sviluppo dell'EES è necessario adottare le misure relative allo sviluppo e alla realizzazione tecnica di tale sistema. |
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(5) |
Sulla base di tali misure, l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell'architettura fisica dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare l'EES. |
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(6) |
È necessario che le misure di cui alla presente decisione relative allo sviluppo e alla realizzazione tecnica dell'EES siano integrate dalle specifiche tecniche dettagliate e dal documento di controllo dell'interfaccia dell'EES. |
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(7) |
La presente decisione non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(8) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, ha notificato, il 30 maggio 2018, la propria decisione di attuare il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale. |
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(9) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
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(10) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(11) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6). |
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(12) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
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(13) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10). |
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(14) |
Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, per il funzionamento dell'EES occorre la concessione di un accesso passivo al VIS e l'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto, l'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni entro l'entrata in funzione dell'EES. Gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale dovrebbero connettersi a tale sistema conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni. |
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(15) |
Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 20 luglio 2018. |
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(16) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure necessarie alla realizzazione tecnica dell'EES per quanto riguarda le procedure di inserimento dei dati conformemente agli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226, sono fissate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.
(2) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(8) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(9) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(10) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
ALLEGATO
I dati da inserire nell'EES di cui agli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226 sono suddivisi in due categorie: fascicolo individuale e cartelle di ingresso/uscita/respingimento. Il fascicolo individuale è composto sia da dati alfanumerici che da dati biometrici.
Le specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 definiranno le norme relative alla gestione e alla convalida che si applicano ai dati da inserire nell'EES.
1.1. Dati alfanumerici
La maggior parte dei contenuti conservati nell'EES sono estratti dalla zona a lettura ottica del documento di viaggio o, ove possibile, estratti elettronicamente dal documento di viaggio elettronico a lettura ottica (electronic Machine Readable Travel Document, e-MRTD). È quindi importante che le informazioni trasmesse all'EES siano conformi alle norme previste a tal fine, soprattutto nei casi in cui esse non possono essere recuperate elettronicamente e/o devono essere inserite manualmente da una guardia di frontiera sulla base dei dati disponibili nella zona di ispezione visiva. Ciò riguarda soltanto le informazioni alfanumeriche che possono essere ricavate dalla pagina dei dati del documento di viaggio.
I seguenti campi devono essere compilati in conformità con la norma ICAO DOC9303:
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Articolo |
Attributo |
Norma |
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16, paragrafo 1, lettera a) |
cognome; nome o nomi; |
ICAO DOC9303 |
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16, paragrafo 1, lettera b) |
Codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio |
Conformemente a: ISO/IEC 3166-1 alpha-3 (1) |
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16, paragrafo 2, lettera d) |
Codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio del numero del visto adesivo per soggiorno di breve durata |
Conformemente a: ISO/IEC 3166-1 alpha-3 |
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19, paragrafo 1, lettera d) |
Codice a tre lettere del paese di rilascio del visto adesivo |
Conformemente a: ISO/IEC 3166-1 alpha-3 |
Inoltre, devono essere rispettate le seguenti norme:
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a) |
Articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2226 — valico di frontiera e autorità che ha autorizzato l'ingresso: il valico di frontiera è un'autorità di tipo Valico di Frontiera. L'elenco delle autorità deve essere gestito e aggiornato in conformità con l'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2226. |
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b) |
Articolo 16, paragrafo 2, lettera c) — Un indicatore che identifica che l'ingresso è stato effettuato da un cittadino di un paese terzo che:
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c) |
Articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2226 — numero del visto adesivo per soggiorno di breve durata: le informazioni saranno estratte dal VIS. Qualora il numero del visto adesivo per soggiorno di breve durata non sia diverso rispetto all'ingresso o all'uscita precedente, le informazioni già conservate nell'EES possono essere utilizzate per il nuovo ingresso o la nuova uscita. |
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d) |
Articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2226 — un indicatore che segnala se il cittadino di paese terzo beneficia di un programma nazionale di facilitazione. |
1.1.1. Qualità dei dati
Per migliorare la qualità dei dati già nelle prime fasi, il funzionamento del sistema centrale dell'EES prevederà il controllo di una serie di norme sulla qualità dei dati. Inoltre saranno introdotte norme sulla qualità dei dati a livello delle infrastrutture nazionali di frontiera. Il risultato del controllo di tali norme per quanto riguarda i dati immessi può essere interpretato come il livello di qualità dei dati registrati.
Al rispetto delle norme sulla qualità sarà applicato il seguente ordine di priorità:
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a) |
norme relative al blocco (blocking rules) a livello dell'infrastruttura di frontiera nazionale di ciascuno Stato membro. Nella fase di inserimento dei dati, le norme sulla qualità generano un errore che impedisce all'utilizzatore di inviare i dati all'EES. Tale norma relativa al blocco può basarsi su controlli complessi, ad esempio a livello delle dipendenze tra serie di dati dell'EES; |
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b) |
blocco di messaggi formattati erroneamente a livello di interfaccia uniforme nazionale (NUI). Tecnicamente, ciò è possibile attraverso l'utilizzo di definizioni XSD. In caso di violazione di tale controllo il sistema invia un codice di errore che impedisce il salvataggio dei dati nell'EES. Le capacità tecniche di tali controlli si limitano, in termini di complessità, al controllo del tipo e della struttura dei dati (ad esempio, il controllo del tipo o della lunghezza di un valore). |
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c) |
norme non vincolanti. Nella fase di inserimento dei dati, le norme di qualità non vincolanti generano, in caso di mancato rispetto, un avvertimento indirizzato all'utilizzatore. Esse non impediscono il salvataggio dei dati e i trattamenti successivi, ma anche in tali fasi generano un avvertimento. Le norme non vincolanti saranno valutate dal sistema centrale al momento della conservazione dei dati. |
Le informazioni sulla qualità raccolte sono trasmesse all'utente responsabile così come a qualsiasi altro utente che ha accesso a tali dati. Tali informazioni saranno mostrate all'utente finale per consentire di adottare le necessarie misure correttive. I relativi dettagli tecnici saranno definiti nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.
1.2. Dati biometrici
I dati biometrici comprendono i dati riguardanti le impronte digitali e l'immagine del volto. La presente sezione stabilisce le norme che si applicano all'inserimento di tali dati. Le specifiche che riguardano gli obblighi relativi alle norme, alla qualità e alla risoluzione in materia di dati biometrici sono stabilite nella decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) (3).
1.2.1. Immagini del volto
L'immagine del volto è obbligatoria a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 e deve essere rilevata sul posto. Qualora venga utilizzata l'immagine del volto estratta dall'e-MRTD (articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226), verrà utilizzato un indicatore per informare l'utente finale che l'immagine del volto proviene dall'e-MRTD e che, ove possibile, essa deve essere sostituita da una nuova immagine rilevata sul posto presso il successivo valico di frontiera.
1.2.2. Impronte digitali
Nel caso di un cittadino di paese terzo esente dall'obbligo del visto, le impronte digitali sono rilevate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2226.
Qualora le impronte digitali non siano necessarie o non possano essere fornite, in conformità con l'articolo 17, paragrafi 3 e 4 e con l'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226, verrà predisposto nell'EES una campo in cui inserire il motivo per cui le impronte digitali non sono fornite.
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Motivo |
Dettagli |
Valore |
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Articolo 17, paragrafo 3 |
Minore di età inferiore a 12 anni |
Non pertinente [Campo descrizione: «Articolo 17, paragrafo 3»] |
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Articolo 17, paragrafo 4 |
Fisicamente impossibile con indicazione del dito |
Non pertinente [Campo descrizione: «Articolo 17, paragrafo 4»] |
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Articolo 17, paragrafo 4 |
Impossibilità temporanea con indicazione del dito |
Impossibilità temporanea [Campo descrizione: «Articolo 17, paragrafo 4»] |
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Articolo 18, paragrafo 5 |
Il cittadino di paese terzo è respinto per uno dei motivi di cui alla lettera J dell'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) |
Respingimento [Campo descrizione: «Articolo 18, paragrafo 5»] |
(1) Possono esistere alcune eccezioni rispetto alla norma ISO/IEC 3166-1 alpha-3, che saranno documentate nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. In futuro si dovrà tenere conto di ogni eventuale evoluzione della norma ISO/IEC 3166-1 alpha-3.
(2) Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).
(3) C(2019) 1280.
(4) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
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26.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/10 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/327 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2019
che stabilisce le misure relative all'accesso ai dati nel sistema di ingressi/uscite (EES)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (1), in particolare l'articolo 36, primo comma, lettera c),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System — EES) che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato. |
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(2) |
L'obiettivo dell'EES consiste nel migliorare la gestione delle frontiere esterne, nel prevenire l'immigrazione irregolare e nel facilitare la gestione dei flussi migratori. In particolare, l'EES dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative al soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre, l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi. |
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(3) |
Prima dello sviluppo dell'EES è necessario adottare le misure relative allo sviluppo e alla realizzazione tecnica di tale sistema. |
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(4) |
Sulla base di tali misure, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell'architettura fisica dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare l'EES. |
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(5) |
Le misure disposte dalla presente decisione per lo sviluppo e la realizzazione tecnica dell'EES dovrebbero essere integrate dalle specifiche tecniche e dal documento di controllo dell'interfaccia dell'EES che saranno elaborati dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. |
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(6) |
La presente decisione non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, ha notificato, il 30 maggio 2018, la propria decisione di attuare il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale. |
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(8) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
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(9) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(10) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6). |
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(11) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
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(12) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10). |
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(13) |
Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, per il funzionamento dell'EES occorre la concessione di un accesso passivo al VIS e l'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto, l'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni entro l'entrata in funzione del sistema. Gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale dovrebbero connettersi a tale sistema conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni. |
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(14) |
Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 20 luglio 2018. |
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(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Accesso all'EES da parte delle autorità nazionali
Le autorità nazionali competenti possono accedere all'EES per verificare l'identità e la precedente registrazione dei cittadini di paesi terzi e per consultare i dati necessari per lo svolgimento delle loro funzioni.
A tal fine, l'EES consente di eseguire interrogazioni per mezzo di dati alfanumerici (i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2226) e di dati biometrici (i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera f) e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2226).
Articolo 2
Interrogazioni alfanumeriche
1. Ricerche alfanumeriche di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226
Le autorità di frontiera sono abilitate ad eseguire interrogazioni con i seguenti dati:
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a) |
cognome; nome/i; |
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b) |
data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso; |
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c) |
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; |
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d) |
data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio. |
Tutti i dati di cui al primo comma sono utilizzati per avviare l'interrogazione. I dati di cui alla lettera a) possono essere oggetto di interrogazione anche in modalità libera mentre gli altri dati devono essere sottoposti ad interrogazione soltanto in modalità stringa esatta.
Il sistema centrale dell'EES garantisce che, qualora emerga una corrispondenza sulla base dei dati di cui ai punti a) e b) del primo paragrafo, il fascicolo corrispondente venga recuperato anche se non emergono corrispondenze sulla base dei dati di cui alle lettere c) e d) del primo comma.
2. Interrogazioni alfanumeriche di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2226
Le autorità competenti per i visti di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo sono abilitate ad eseguire interrogazioni con i seguenti dati:
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a) |
cognome; nome/i; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso; |
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b) |
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio; |
|
c) |
numero del nuovo visto adesivo, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio. |
Può essere utilizzata una qualsiasi combinazione dei dati elencati nel primo comma a condizione che:
|
— |
la data di nascita e il sesso siano utilizzati in combinazione con altri dati; |
|
— |
la data di scadenza della validità del documento o dei documenti di viaggio sia utilizzata insieme al numero del documento di viaggio. |
I dati di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma possono essere oggetto di interrogazione anche in modalità libera.
3. Ricerche alfanumeriche di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226
Le autorità competenti sono abilitate ad eseguire interrogazioni con i seguenti dati:
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a) |
cognome; nome/i; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso; |
|
b) |
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; |
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c) |
data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio. |
Può essere utilizzata una qualsiasi combinazione dei dati elencati nel primo comma a condizione che:
|
— |
la data di nascita e il sesso siano utilizzati in combinazione con altri dati; |
|
— |
la data di scadenza della validità del documento o dei documenti di viaggio sia utilizzata insieme al numero del documento di viaggio. |
I dati di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma possono essere oggetto di interrogazione anche in modalità libera.
4. Ricerche alfanumeriche di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226
Le autorità competenti per l'immigrazione sono abilitate ad eseguire interrogazioni con i seguenti dati:
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a) |
cognome; nome/i; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso; |
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b) |
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; |
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c) |
data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio. |
Per l'esecuzione di tale interrogazione sono utilizzati tutti i dati di cui al primo comma.
I dati di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma possono essere oggetto di interrogazione anche in modalità libera.
5. Ricerche alfanumeriche di cui all'articolo 23, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226
Le autorità di frontiera e le autorità competenti per l'immigrazione sono abilitate ad eseguire interrogazioni con i seguenti dati:
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a) |
cognome; nome/i; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso; |
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b) |
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; |
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c) |
data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio. |
I dati di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma possono essere oggetto di interrogazione anche in modalità libera.
6. Ricerche alfanumeriche di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226
Le autorità designate sono abilitate ad eseguire interrogazioni con i seguenti dati:
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a) |
cognome; nome/i; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso; |
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b) |
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio; |
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c) |
numero del visto adesivo e data di scadenza della validità del visto; |
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d) |
data e ora di ingresso, autorità che ha autorizzato l'ingresso e valico di frontiera utilizzato per l'ingresso; |
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e) |
data e ora di uscita e valico di frontiera utilizzato per l'uscita. |
Può essere utilizzata una qualsiasi combinazione dei dati elencati nel primo comma.
I dati di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma possono essere oggetto di interrogazione anche in modalità libera.
Articolo 3
Interrogazioni biometriche
Le condizioni alle quali può essere effettuata l'interrogazione biometrica sono fissate nella decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) (11).
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.
(2) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(8) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(9) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(10) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(11) C(2019)1280.
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26.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/14 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/328 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2019
che stabilisce le misure relative alla conservazione delle registrazioni e al relativo accesso all'interno del sistema di ingressi/uscite (EES)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (1), in particolare l'articolo 36, primo comma, lettera f),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System – EES) che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato. |
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(2) |
L'obiettivo dell'EES consiste nel migliorare la gestione delle frontiere esterne, nel prevenire l'immigrazione irregolare e nel facilitare la gestione dei flussi migratori. In particolare, l'EES dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative al soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre, l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi. |
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(3) |
Prima dello sviluppo dell'EES è necessario adottare le misure relative allo sviluppo e alla realizzazione tecnica di tale sistema. |
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(4) |
Sulla base di tali misure, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell'architettura fisica dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare l'EES. |
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(5) |
Le misure disposte dalla presente decisione per lo sviluppo e la realizzazione tecnica dell'EES dovrebbero essere integrate dalle specifiche tecniche e dal documento di controllo dell'interfaccia dell'EES che saranno elaborati dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. |
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(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, ha notificato, il 30 maggio 2018, la propria decisione di attuare il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale. |
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(7) |
La presente decisione non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(8) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
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(9) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(10) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6). |
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(11) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
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(12) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10). |
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(13) |
Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, per il funzionamento dell'EES occorre la concessione di un accesso passivo al VIS e l'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto, l'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni entro l'entrata in funzione del sistema. Gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale dovrebbero connettersi a tale sistema conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni. |
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(14) |
Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 20 luglio 2018. |
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(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure necessarie alla realizzazione tecnica dell'EES per quanto riguarda le procedure relative alla conservazione delle registrazioni e al relativo accesso di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226, sono stabilite nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.
(2) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(8) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(9) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(10) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
ALLEGATO
1. CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI
Nel presente allegato, non viene operata alcuna distinzione tra le registrazioni che possono essere conservate a livello di sistema centrale EES (CS-EES) e quelle che possono essere conservate a livello NUI. Tutte le registrazioni sono consolidate a livello CS-EES.
Ogni operazione di trattamento dei dati nell'ambito dell'EES viene registrata. Ad ogni registrazione è associato un campo specifico che consente l'identificazione dell'operazione effettuata, ivi compresa la finalità dell'accesso in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2226. Tutti i dati trasmessi vanno registrati; in caso di consultazioni del VIS, si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Ogni registrazione reca la marcatura temporale elettronica certificata riportante la data e l'ora in cui i dati sono stati ricevuti. La marcatura temporale viene successivamente utilizzata per individuare le registrazioni da cancellare in funzione del periodo di conservazione per ciascun tipo di registrazione, in conformità con l'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226.
Per tutte le operazioni di trattamento dei dati, nella registrazione viene conservato l'identificativo individuale dell'autorità che inserisce o estrae i dati. Ogni registrazione deve qualificare come mittente o destinatario l'autorità e l'EES centrale.
Nella registrazione sono archiviati i dati trasmessi o utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettere c) e d). In caso di consultazione di relazioni relative a soggiornanti fuoritermine, vanno registrati i dati di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e) del regolamento (UE) 2017/2226.
Le registrazioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226 vanno registrate nel CS-EES. Il CS-EES procede quotidianamente alla cancellazione delle registrazioni in conformità dell'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226. Tutte le registrazioni relative allo stesso cittadino di paese terzo che corrispondono a un'operazione quale «cancella fascicolo individuale e cartelle di ingresso/uscita/respingimento» o «cancellazione automatica» sono cancellate un anno dopo la relativa cancellazione, a meno che non siano considerate necessarie per procedure di monitoraggio, conformemente all'articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226. Per evitare la cancellazione di tali registrazioni sono adottate disposizioni che prevedono la segnalazione tramite indicatori di ogni singola registrazione e delle registrazioni collegate.
Le registrazioni delle operazioni di trattamento dei dati non vanno modificate né cancellate prima che sia trascorso un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/2226.
2. ACCESSO ALLE REGISTRAZIONI DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI
L'accesso alle registrazioni conservate da eu-LISA in conformità dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226 è limitato agli amministratori eu-LISA dell'EES debitamente autorizzati, al Garante europeo della protezione dei dati e alle autorità di controllo nazionali. Anche gli accessi a tali registrazioni devono risultare tracciabili. Tale disposizione si applica mutatis mutandis alle registrazioni degli accessi alle registrazioni.
(1) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
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26.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/18 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/329 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2019
che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (1), in particolare l'articolo 36, primo comma, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (EES) che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato. |
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(2) |
Gli obiettivi dell'EES sono migliorare la gestione delle frontiere esterne, prevenire l'immigrazione irregolare e facilitare la gestione dei flussi migratori. In particolare l'EES dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi. |
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(3) |
Poiché la qualità e l'affidabilità dei dati biometrici sono fattori particolarmente importanti affinché l'EES realizzi il suo pieno potenziale, è necessario stabilire le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES, anche quando sono rilevate sul posto o estratte elettronicamente dall'eMRTD (Machine Readable Travel Document — documento di viaggio elettronico a lettura ottica). Dato che la qualità delle impronte digitali registrate inciderà sul buon funzionamento dell'EES anche ad anni di distanza dalla registrazione, i fattori ambientali e operativi della registrazione dovrebbero essere oggetto di attento monitoraggio nel lungo termine. |
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(4) |
La presente decisione non crea nuove norme; essa è coerente con le norme ICAO. |
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(5) |
Sulla base di tali misure l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi d'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell'architettura fisica dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare l'EES. |
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(6) |
In tale contesto è pertanto necessario adottare specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES). |
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(7) |
La presente decisione non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(8) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, il 30 maggio 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale. |
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(9) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
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(10) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(11) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6). |
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(12) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
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(13) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10). |
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(14) |
Per quanto riguarda Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia, per il funzionamento dell'EES occorre la concessione di un accesso passivo al VIS e l'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto l'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni entro l'entrata in funzione dell'EES. Gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale dovrebbero connettersi all'EES conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni. |
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(15) |
Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere il 27 luglio 2018. |
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(16) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES figurano nell'allegato.
2. Le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES, anche quando è rilevata sul posto o estratta elettronicamente dall'eMRTD, figurano nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.
(2) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(3) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(4) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(8) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(9) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(10) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
ALLEGATO
1. QUALITÀ
1.1. Soglie
1.1.1. Impronte digitali
Al momento della registrazione va utilizzata la versione 2.0 (o versione più recente) della metrica NFIQ (1) definita dall'Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia (NIST Fingerprint Image Quality), per verificare che la qualità dei dati relativi alle impronte digitali rilevate rispetti le soglie indicate nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.
Ai fini della registrazione la qualità dei dati relativi alle impronte digitali è valutata:
|
— |
a livello nazionale dagli Stati membri al rilevamento prima della trasmissione al sistema centrale dell'EES (CS-EES), eventualmente con l'ausilio di uno strumento fornito, gestito e aggiornato da eu-LISA e |
|
— |
a livello centrale. |
Ai fini della verifica si raccomanda di valutare la qualità dei dati relativi alle impronte digitali come rilevate dagli Stati membri, prima della trasmissione al CS-EES utilizzando la versione 2.0 (o versione più recente) della metrica NFIQ definita dal NIST (NIST Fingerprint Image Quality) o, se tecnicamente impossibile, un'altra metrica preferibilmente correlata alla NFIQ versione 2.0 (o più recente). La correlazione deve essere derivata a priori. Se si ottiene una metrica di qualità NFIQ versione 2.0 (o più recente), questa deve essere inviata al CS-EES contemporaneamente ai dati relativi alle impronte digitali.
1.1.2. Immagini del volto
La qualità delle immagini del volto, comprese quelle ad infrarossi vicini, deve essere conforme alle soglie indicate nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 e ai requisiti per le immagini di tipo frontale della norma ISO/CEI 19794-5: 2011. La qualità dell'immagine del volto è valutata a livello nazionale dagli Stati membri al rilevamento prima della trasmissione al CS-EES, eventualmente con l'ausilio di uno strumento fornito, gestito e aggiornato da eu-LISA. L'algoritmo per la qualità dell'immagine del volto deve essere comprensibile in termini di criteri ISO/IEC 19794-5: 2011.
La soglia di qualità è fissata utilizzando un algoritmo di valutazione della qualità dell'immagine del volto basato sulle misure di qualità descritte nella norma ISO 19794-5 e fornisce controlli della qualità analoghi a quelli applicati nel CS-EES (2).
1.2. Valori di prestazione per l'esattezza dei dati biometrici
Definizioni
I valori di prestazione per l'esattezza dei dati biometrici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2226 sono i seguenti:
«29) “tasso di insuccesso nell'inserimento (Failure To Enrol Rate – FTER)”: la percentuale di registrazioni caratterizzate da una qualità insufficiente dei dati biometrici inseriti;
30) “tasso di falsa identificazione positiva (False Positive Identification Rate – FPIR)”: la percentuale di corrispondenze ottenute durante un'interrogazione biometrica che non pertengono al viaggiatore sottoposto a verifiche;
31) “tasso di falsa identificazione negativa (False Negative Identification Rate – FNIR)”: la percentuale di corrispondenze mancate in caso di un'interrogazione biometrica anche se i dati biometrici del viaggiatore sono stati registrati.».
Con «interrogazione biometrica» di cui ai punti 30) e 31) si intende anche l'identificazione biometrica o l'interrogazione «1 a N».
Conformemente all'articolo 36, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) 2017/2226, è possibile definire altri valori di prestazione biometrica con atto di esecuzione.
Il tasso di falsa corrispondenza [False Match(ing) Rate — FMR] è la percentuale di tentativi di impostura che inducono a dichiarare una falsa corrispondenza con un template di un altro oggetto (il modello biometrico di una persona).
Il tasso di falsa non corrispondenza [False Match(ing) Rate — FMR] è la percentuale di tentativi autentici che inducono a dichiarare una falsa mancata corrispondenza con un template dello stesso oggetto.
Un tentativo autentico è il singolo tentativo di un utente di trovare una corrispondenza con il proprio template memorizzato. Un tentativo di impostura è il contrario: il template di un utente viene fatto corrispondere al template di qualcun altro.
1.2.1. Tasso di insuccesso nell'inserimento
Il valore target per il tasso di insuccesso nell'inserimento è zero. Gli Stati membri fanno in modo di evitare tali casi applicando un processo di registrazione incentrato sulla qualità.
1.2.2. Accuratezza della verifica biometrica
I valori massimi del tasso di falsa non corrispondenza (FNMR) con un tasso di falsa corrispondenza (FMR) pari a 0,05 % (5 per 10 000) sono i seguenti:
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Tipo |
FMR |
FNMR |
|
Impronte digitali |
0,05 % |
< 0,5 % |
|
Immagine del volto |
0,05 % |
< 1 % |
1.2.3. Accuratezza dell'identificazione biometrica
I valori massimi del tasso di falsa identificazione negativa con un tasso di falsa identificazione positiva pari a 0,1 % (1 per 1 000) sono i seguenti:
|
Tipo |
FPIR |
FNIR |
|
Impronte digitali |
0,1 % |
< 1,5 % |
|
Immagine del volto e impronte digitali (multimodale) |
0,1 % |
< 1 % |
1.3. Monitoraggio delle prestazioni per l'esattezza dei dati biometrici
Le prestazioni per l'esattezza dei dati biometrici devono essere misurate sui dati effettivi rilevati da ciascuno Stato membro sulla base di un campione rappresentativo di casi con frequenza giornaliera ai valichi di frontiera prescelti. La misurazione è gestita a livello centrale, è completamente automatizzata e non richiede l'accesso dell'operatore ai dati personali.
La misurazione delle prestazioni biometriche non deve essere effettuata necessariamente in modo continuativo: può essere disattivata o attivata, ma eu-LISA deve effettuarla periodicamente (almeno una volta al mese).
La misurazione delle prestazioni biometriche non usa i dati biometrici. I template di immagini utilizzati per la misurazione dell'esattezza sono automaticamente eliminati a processo di valutazione ultimato. I risultati della misurazione delle prestazioni non possono contenere informazioni personali.
1.3.1. Misurazione del FPIR (tasso di falsa identificazione positiva)
La figura qui sotto mostra che nel sistema di confronto biometrico i template per il campione biometrico delle impronte digitali e dell'immagine del volto si ripetono per un numero «n» di identità.
Il processo di misurazione avviene nel modo che segue.
|
1. |
La persona da registrare nell'EES trasmette un campione di una o entrambe le modalità biometriche (impronte digitali e immagine del volto). |
|
2. |
La verifica biometrica è fatta a fronte dei dati biometrici di riferimento corrispondenti all'identità della persona (fase 1 della figura, «verifica di default»). |
|
3. |
Per disporre di una serie continua di campioni, la seconda modalità biometrica è ottenuta dalla stessa persona (che la trasmette simultaneamente alla fase 1, altrimenti la si può estrarre dai dati biometrici di riferimento corrispondenti all'identità della persona). I dati biometrici combinati sono utilizzati per lanciare l'identificazione sull'intera galleria, escludendo i dati biometrici della persona a cui appartiene il campione biometrico (fase 2 della figura, «identificazione notoriamente negativa»). Questo processo di identificazione dovrebbe dare un risultato pari a zero, dato che il campione biometrico di corrispondenza è stato volontariamente escluso dal confronto. Se la modalità biometrica utilizzata nella fase 2 è quella delle impronte digitali, le condizioni in cui viene effettuata l'identificazione (per valutare l'accuratezza dell'identificazione dattiloscopica) sono le stesse di cui al capoverso precedente. |
|
4. |
Nel caso in cui l'identificazione biometrica restituisca un campione biometrico (indicato come «corrispondenza al di sopra della soglia»), si tratta di una falsa identificazione positiva nota (la corrispondenza avviene con un soggetto diverso da quello atteso). |
Le fasi 1 e 2 fanno parte del processo di verifica dell'identità previsto dall'EES. Le fasi 3 e 4 non fanno parte del processo di verifica dell'identità e sono volte a misurare le prestazioni per l'esattezza dei dati biometrici.
Il FPIR (tasso di falsa identificazione positiva) è calcolato nel seguente modo:
1.3.2. Misurazione del FNIR (tasso di falsa identificazione negativa)
Per la descrizione che segue riferirsi alla figura di cui al punto 1.3.1.
Il processo di misurazione segue la logica descritta qui sotto, in cui le prime due fasi sono sempre le stesse, in quanto fanno parte del processo di verifica dell'identità previsto dall'EES.
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1. |
Una persona da registrare nell'EES trasmette un campione di una o entrambe le modalità biometriche. |
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2. |
La verifica biometrica è fatta a fronte dei dati biometrici di riferimento corrispondenti all'identità della persona (fase 1 della figura, «verifica di default»). |
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3. |
Per disporre di una serie continua di campioni, una seconda modalità biometrica è ottenuta dalla stessa persona se nella fase 1 sono state trasmesse entrambe le modalità biometriche, o da un'altra persona per la quale sono state avviate le fasi 1 e 2. I dati biometrici combinati sono utilizzati per lanciare l'identificazione sull'intera galleria, includendo i dati biometrici della o delle persone a cui appartiene il campione biometrico. Questo processo di identificazione dovrebbe dare il risultato noto, dato che il campione biometrico di corrispondenza è incluso nel confronto. |
|
4. |
Se la modalità biometrica utilizzata nella fase 2 è quella delle impronte digitali, le condizioni in cui viene effettuata l'identificazione (per valutare l'accuratezza dell'identificazione dattiloscopica) sono le stesse di cui al precedente punto 3. |
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5. |
Nel caso in cui l'identificazione biometrica non restituisca il campione biometrico atteso («corrispondenza al di sopra della soglia») nella lista di hit, si tratta di una falsa identificazione negativa nota. |
Le fasi 1 e 2 fanno parte del processo di verifica dell'identità previsto dall'EES. Le fasi 3 e 4 non fanno parte del processo di verifica dell'identità e sono volte a misurare le prestazioni per l'esattezza dei dati biometrici.
Il FNIR (tasso di falsa identificazione negativa) è calcolato nel seguente modo:
1.3.3. Misurazione dell'esattezza dei dati biometrici per la verifica (tasso di falsa corrispondenza e tasso di falsa non corrispondenza)
Il processo di misurazione segue la logica descritta qui sotto.
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1. |
Una persona a cui si applica l'EES trasmette un campione di una o entrambe le modalità biometriche. |
|
2. |
La verifica biometrica è fatta a fronte dei dati biometrici di riferimento corrispondenti all'identità della persona (fase 1 della figura, «verifica di default»). Le fasi 1 e 2 fanno parte del processo di verifica dell'identità previsto dall'EES. A questo punto inizia la misurazione dell'esattezza dei dati biometrici. |
|
3. |
La verifica del campione biometrico è fatta a fronte di un certo numero di altri campioni biometrici presi a caso dalla galleria biometrica, che non comprendono i dati biometrici forniti. Il risultato atteso è l'esito negativo delle verifiche (cfr. il punto 2 della figura «verifiche notoriamente non abbinate»). Qualsiasi corrispondenza sarebbe una falsa corrispondenza. |
La fase 3 consente di calcolare il tasso di falsa corrispondenza (la corrispondenza avviene con un soggetto diverso dal proprietario dei dati):
Nota: il numero di confronti non abbinati è il numero di confronti effettuati nella fase 3.
La fase 2 consente di calcolare il tasso di falsa non corrispondenza (non viene riscontrata la corrispondenza con il proprietario dei dati biometrici), se l'identità è stata confermata in altro modo, sulla base di
Nota: il numero di confronti abbinati è «presunto» in quanto non vi è la certezza assoluta che un impostore non rientri in una serie di identità con cui è fatto il confronto.
1.4. Sostituzione dei dati biometrici per migliorare la qualità o sostituire un'immagine estratta dall'eMRTD con un'immagine del volto rilevata sul posto contenuta nella galleria del CS-EES
La sostituzione dei dati biometrici deve farsi solo in caso di riuscita della verifica biometrica dell'identità.
1.4.1. Sostituzione dei dati relativi alle impronte digitali conservati
La procedura di sostituzione dei dati relativi alle impronte digitali conservati che non soddisfano il livello di qualità richiesto è descritta nel manuale pratico di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2017/2226.
In caso di sostituzione della mano sinistra con la mano destra (o viceversa), deve essere avviata un'identificazione con le nuove impronte digitali rilevate, per accertare che non corrisponda a quella di un'altra identità già presente nel sistema.
1.4.2. Sostituzione delle immagini del volto conservate
La procedura per la sostituzione di un'immagine del volto conservata che non soddisfa il livello di qualità richiesto, o che è stata estratta dal chip del documento di viaggio elettronico a lettura ottica, è descritta nel manuale pratico di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2017/2226.
2. RISOLUZIONE
2.1. Impronte digitali
Il CS-EES riceve i dati relativi alle impronte digitali con una risoluzione nominale di 500 o 1 000 ppi (e uno scarto tollerato di +/- 10 ppi) e 256 livelli di grigio.
I dati relativi alle impronte digitali devono essere trasmessi conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (o versione più recente) e come indicato nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.
2.2. Immagini del volto
2.2.1. Definizione
Il CS-EES riceve le immagini del volto rilevate sul posto a una risoluzione (in modalità ritratto) minima di 600 x 800 pixel e massima di 1 200 x 1 600 pixel.
Il volto deve occupare uno spazio sufficiente nell'immagine affinché vi siano almeno 120 pixel tra il centro degli occhi.
2.2.2. Colori
Se è rilevata sul posto, l'immagine del volto deve essere a colori. In casi eccezionali, se non è possibile rilevare un'immagine a colori, si può usare un'immagine in scala di grigi o ad infrarossi vicini. In tal caso, se la qualità dell'immagine in scala di grigi o ad infrarossi vicini è sufficiente, la si può usare per la verifica o l'identificazione, ma non per la registrazione. Le immagini in scala di grigio sono accettate per la registrazione solo se estratte dal chip del documento di viaggio.
Le regole specifiche concernenti le immagini del volto ad infrarossi vicini sono descritte nel manuale di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2017/2226.
3. USO DI DATI BIOMETRICI
3.1. Inserimento e conservazione
3.1.1. Impronte digitali
Il CS-EES conserva i dati relativi alle impronte digitali di quattro dita prese a dita piatte (3). Se disponibili, si utilizzano le impronte digitali delle seguenti dita della mano destra: indice, medio, anulare, mignolo.
Nei casi in cui è impossibile ottenere le impronte digitali usando le dita della mano destra summenzionate, le quattro impronte digitali devono essere rilevate dalla mano sinistra, se disponibile. Se l'impossibilità di ottenere quattro impronte digitali dalla mano destra è di natura temporanea, occorre marcare esplicitamente i dati relativi alle impronte digitali e, una volta superata l'impossibilità temporanea, occorrerà rilevare i dati della mano destra al momento dell'uscita o del successivo ingresso conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 (impossibilità temporanea).
Al fine di rispettare la soglia applicabile, i dati relativi alle impronte digitali dovrebbero essere rilevati nuovamente, se necessario, due volte per ogni soggetto interessato (in altre parole, i tentativi di rilevamento totali dovrebbero essere tre). Nei nuovi tentativi di rilevamento dovranno essere usate tutte le dita del tentativo iniziale.
I dati relativi alle impronte digitali che non rispettano la soglia di qualità applicabile:
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1) |
devono essere conservati nel CS-EES;
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2) |
devono essere contrassegnati (flag) dal sistema nazionale conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 (impossibilità tecnica) per consentirne il rilevamento al valico di frontiera successivo. |
Il file NIST inviato dai sistemi nazionali al CS-EES e ivi memorizzato deve inoltre contenere le condizioni di registrazione delle impronte digitali, compreso il livello del monitoraggio effettuato dalle autorità e il metodo utilizzato per l'acquisizione delle immagini delle impronte digitali delle quattro dita prese a dita piatte, come specificato dalla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (4) (o versione più recente).
3.1.2. Immagine del volto
Il CS-EES conserva l'immagine del volto rilevata sul posto al valico di frontiera e trasmessa al sistema in un contenitore NIST come specificato nella norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (o versione più recente).
In casi eccezionali, quando è impossibile ottenere sul posto un'immagine del volto di qualità sufficiente, la registrazione va fatta estraendo l'immagine dal chip del documento di viaggio elettronico a lettura ottica (eMRTD), se tecnicamente accessibile e previa riuscita della verifica elettronica secondo il processo descritto nel manuale pratico di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2017/2226.
Non si devono utilizzare né trasmettere al CS-EES immagini scannerizzate dalla pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio.
Le fotografie dei richiedenti il visto conservate nel sistema di informazione visti (VIS) istituito a norma del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) non devono essere utilizzate per effettuare le verifiche biometriche o l'identificazione elettroniche con il CS-EES.
Per motivi pratici, la soglia di qualità delle immagini del volto rilevate sul posto esclusivamente a fini di verifica a fronte di quelle conservate nel CS-EES non è obbligatoria. La riuscita della verifica secondo le soglie di corrispondenza concordate richiederebbe tuttavia anche in questi casi immagini di qualità sufficiente.
Al fine di rispettare la soglia di qualità stabilita, in particolare quando è impossibile estrarre elettronicamente l'immagine del volto dal chip di un eMRTD (6), si applicano le misure che seguono.
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1) |
Se l'unità di rilevamento dell'immagine del volto registra le immagini in un flusso continuo, il nuovo rilevamento deve effettuarsi per un tempo sufficiente da trasmettere al CS-EES l'immagine ottimale ottenuta nel flusso. I campioni di qualità inferiore inviati al CS-EES devono essere da questo contrassegnati (flag) come tali, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. |
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2) |
Se l'unità di rilevamento dell'immagine del volto registra singole immagini statiche su attivazione dall'operatore, deve essere effettuato un numero sufficiente di nuovi rilevamenti, in modo da trasmettere al CS-EES l'immagine ottimale ottenuta. I campioni di qualità inferiore trasmessi al CS-EES devono essere contrassegnati (flag) come tali, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. |
Nel manuale pratico di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2017/2226 è inclusa una guida alle migliori prassi alla quale attenersi per il rilevamento delle immagini del volto di cui ai due punti precedenti.
3.1.3. Compressione delle immagini
L'algoritmo di compressione da utilizzare deve essere conforme alle raccomandazioni NIST. Di conseguenza, i dati relativi alle impronte digitali con una risoluzione di 500 ppi devono essere compressi con l'algoritmo WSQ (ISO/IEC 19794), mentre per quelli con una risoluzione di 1 000 ppi bisogna utilizzare il sistema di codifica e lo standard di compressione delle immagini JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-1). Il grado di compressione da ottenere è 15:1.
Le immagini compresse con il sistema di codifica e lo standard di compressione delle immagini JPG (ISO/IEC 10918) o JPEG 2000 (JP2) (ISO/IEC 15444-1) devono essere trasmesse al CS-EES come indicato nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Il grado di compressione massimo consentito per le immagini è 1:20.
3.2. Verifiche biometriche
3.2.1. Impronte digitali
Il CS-EES è in grado di effettuare verifiche biometriche utilizzando una, due o quattro impronte digitali prese a dita piatte.
Se si utilizzano quattro dita, i dati relativi alle impronte digitali sono rilevati dalle seguenti: indice, medio, anulare, mignolo.
Se si utilizzano una o due dita, i dati relativi alle impronte digitali sono rilevati di default usando:
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a) |
un dito: indice; |
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b) |
due dita: indice e medio. |
In alternativa, si possono usare le seguenti dita:
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a) |
un dito: il primo dito disponibile per l'acquisizione nel seguente ordine: indice, medio, anulare, mignolo. |
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b) |
Due dita: le prime due dita disponibili per l'acquisizione nel seguente ordine: indice, medio e anulare. Se non vi sono alternative, anche il mignolo può essere considerato un secondo dito (unicamente) a fini di verifica. |
In tutti i casi:
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a) |
i dati relativi alle impronte digitali sono rilevati dalla mano utilizzata per la registrazione. |
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b) |
Per ogni singola immagine di impronta digitale la posizione del dito è identificata conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (o versione più recente) |
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c) |
Una verifica basata sulla permutazione (7) assicura che le impronte digitali di ognuna delle due serie siano confrontate tra loro, indipendentemente dalla loro posizione nella serie. Deve essere possibile attivare o disattivare questa funzionalità a livello centrale, con un impatto su tutti gli utenti. |
In caso di impossibilità fisica, permanente o temporanea di rilevare le impronte digitali, queste devono essere sempre identificate come specificato nella norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (o versione più recente) e nel documento di controllo dell'interfaccia dell'EES.
3.2.2. Immagine del volto
Il CS-EES effettua le verifiche biometriche utilizzando immagini del volto rilevate sul posto.
3.3. Identificazioni e interrogazioni biometriche
3.3.1. Per le finalità definite nel capo III del regolamento 2017/2226
Per le finalità diverse dalle attività di contrasto sono disponibili più configurazioni di interrogazione. Devono esserci almeno una configurazione di interrogazione che soddisfi i requisiti definiti nella decisione di esecuzione della Commissione che definisce i requisiti operativi del sistema di ingressi/uscite (EES) (8) e ulteriori possibili configurazioni di interrogazione con differenti specifiche di prestazione per l'accuratezza (più rigorose o meno rigorose).
Per finalità diverse dalle attività di contrasto il CS-EES effettua identificazioni e interrogazioni biometriche con quattro impronte digitali prese a dita piatte oppure combinando quattro impronte digitali prese a dita piatte con l'immagine del volto rilevata sul posto e utilizzando unicamente dati biometrici che rispettano le soglie di qualità. L'identificazione biometrica è effettuata utilizzando i dati relativi alle impronte digitali con al massimo un'immagine per tipo di dito (identificazione NIST da 1 a 10).
Devono essere utilizzati i dati relativi alle impronte digitali delle seguenti dita: indice, medio, anulare, mignolo. Si devono utilizzare le impronte digitali della stessa mano, iniziando dalla mano destra.
I dati relativi alle impronte digitali devono essere etichettati correttamente con l'indicazione del dito al quale si riferiscono. In caso di impossibilità fisica permanente o temporanea, le impronte digitali devono essere sempre identificate come specificato nella norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 aggiornata al 2015 (9) (o versione più recente) e devono essere utilizzate le eventuali dita restanti.
Se le identificazioni si svolgono in un contesto diverso dalle verifiche di frontiera, il CS-EES deve essere in grado di accettare le impronte digitali rollate dalle autorità che hanno accesso all'EES e sono autorizzate a utilizzare anche tali impronte digitali a norma di una diversa regolamentazione europea. Se l'autorità effettua l'identificazione con le dita di entrambe le mani, il CS-EES procede a due identificazioni, una con le dita della mano destra e l'altra con le dita della mano sinistra.
Il CS-EES effettua le interrogazioni biometriche utilizzando l'immagine del volto rilevata sul posto in combinazione con i dati relativi alle impronte digitali conformemente alle regole definite nella precedente sezione «Uso delle impronte digitali».
3.3.2. Per finalità di contrasto
Solo a fini di contrasto, le interrogazioni possono essere effettuate sulla base dei seguenti dati biometrici:
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— |
le serie di dati relativi alle impronte digitali contenenti almeno un'impronta digitale; |
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i dati relativi alle impronte digitali rollate e alle impronte digitali prese simultaneamente per le quattro dita e non segmentate; |
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le impronte digitali latenti; |
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— |
l'immagine del volto in combinazione con i dati relativi alle impronte digitali; |
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— |
unicamente l'immagine del volto. |
Nelle interrogazioni delle impronte digitali, la permutazione (10) delle mani è eseguita se rientra nell'ambito delle interrogazioni a fini di contrasto. Il ricorso alla permutazione delle mani deve essere configurabile (attivata/disattivata) a livello centrale, con ripercussioni su tutti gli utenti.
L'identificazione a fini di contrasto usando le impronte digitali si esegue su tutte le impronte digitali conservate senza tener conto della loro qualità oppure solo su quelle che rispettano una determinata soglia di qualità definita nella configurazione utilizzata dall'utente per l'interrogazione. Il CS-EES fornisce allo Stato membro richiedente i dati biometrici in corrispondenza, indicando la qualità delle impronte digitali estratte. In caso di corrispondenza con impronte digitali di scarsa qualità, le autorità di contrasto devono essere informate che sono necessarie verifiche supplementari per confermare la corrispondenza. Le soglie che indicano una «scarsa qualità dei dati» per le quali sono necessarie verifiche supplementari sono indicate nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.
Le interrogazioni biometriche che utilizzano solo la modalità dell'immagine del volto possono essere effettuate solo ai fini di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226. In tal caso, l'utente deve specificare il numero massimo di possibili corrispondenze restituite. Il numero massimo di file restituiti è quattrocento. In una prima fase l'utente accede ai duecento file con le migliori corrispondenze. Se necessario, il sistema concede l'accesso ai restanti duecento file, se l'utente conferma che l'interrogazione iniziale non ha restituito una corrispondenza soddisfacente.
(1) https://www.nist.gov/services-resources/software/development-nfiq-20
(2) Ove possibile va effettuata la valutazione e la convalida delle immagini del volto rispetto ai criteri di cui al paragrafo 3.9 del documento ICAO 9303 e alle raccomandazioni delle autorità francesi relative alle domande di visto.
(3) Il termine «piatto» (flat) è utilizzato conformemente al vocabolario ISO/IEC e corrisponde al termine «piano» (plain) utilizzato nella norma ANSI//NIST.
(4) Norma ANSI/NIST-ITL 1-2011 « Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scar Mark & Tattoo (SMT) Information », disponibile sul sito: https://www.nist.gov/publications/data-format-interchange-fingerprint-facial-other-biometric-information-ansinist-itl-1-1
(5) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(6) È il caso, ad esempio, del viaggiatore che non possiede un documento elettronico o il cui documento di viaggio contiene il token dell'immagine del volto anziché l'immagine stessa, come consentito dal documento ICAO 9303.
(7) La permutazione è una modalità di configurazione specifica del sistema di confronto biometrico che assicura che le impronte digitali di ognuna delle due serie siano confrontate tra loro, indipendentemente dalla loro posizione nella serie. In questo modo si garantisce l'eliminazione di potenziali errori umani nell'ordine delle dita e la massima esattezza dei dati biometrici per la verifica.
(8) C(2019)1260.
(9) Idem.
(10) La permutazione delle mani consente di confrontare le impronte digitali di una mano con quelle dell'altra mano. Ciò consente di migliorare l'accuratezza della corrispondenza se non si sa qual è la mano campione.
Rettifiche
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26.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/29 |
Rettifica delle modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 296 del 22 novembre 2018 )
Pagina 1, sottotitolo:
anziché:
«A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N.557.2018.TREATIES — XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 3ofebbraio 2019 per tutte le parti contraenti»
leggasi:
«A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N.556.2018.TREATIES — XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 3ofebbraio 2019 per tutte le parti contraenti»
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26.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/29 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338 del 23 dicembre 2003 )
Pagina 6, articolo 10, primo comma, lettera a):
anziché:
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«a) |
se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;…» |
leggasi:
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«a) |
se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha acconsentito al trasferimento o mancato rientro;…». |
Pagina 7, articolo 12, paragrafo 1:
anziché:
«1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se: …»
leggasi:
«1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se: …».