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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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25.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/320 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2018
che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente a quanto indicato nel considerando 14 della direttiva 2014/53/UE, le apparecchiature radio possono essere fondamentali quando si tratta di fornire accesso ai servizi di emergenza. Se del caso, le apparecchiature radio dovrebbero essere progettate in modo da supportare le caratteristiche necessarie per l'accesso a tali servizi. |
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(2) |
Il sistema realizzato nell'ambito del programma Galileo sulla base del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è un sistema globale di navigazione satellitare («GNSS»), interamente posseduto e controllato dall'Unione, che fornisce servizi di posizionamento estremamente precisi per scopi civili. Il sistema Galileo può essere utilizzato in combinazione con altri GNSS. |
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(3) |
La strategia spaziale per l'Europa (3), adottata nel 2016, annuncia misure che introducono l'impiego di servizi di posizionamento e di navigazione di Galileo per i telefoni cellulari. |
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(4) |
Nelle conclusioni del 5 dicembre 2017 (4), il Consiglio sostiene lo sviluppo di un forte mercato a valle per le applicazioni e i servizi spaziali e sottolinea che si dovrebbero adottare misure adeguate, se del caso anche di tipo regolamentare, al fine di raggiungere la piena compatibilità con i programmi Galileo quale norma per i dispositivi venduti nell'UE e incoraggiare la diffusione di dispositivi compatibili con Galileo sul mercato globale. |
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(5) |
La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prevede l'adozione di un numero di emergenza unico europeo («112») in tutta l'Unione e obbliga gli Stati membri a garantire che le imprese che forniscono agli utenti finali un servizio di comunicazione elettronica per effettuare chiamate verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale mettano le informazioni sulla localizzazione del chiamante a disposizione delle autorità che gestiscono le chiamate di emergenza almeno verso il numero di emergenza unico europeo «112». |
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(6) |
I telefoni cellulari con capacità di calcolo avanzate («dispositivi mobili») costituiscono la categoria di apparecchiature radio di telecomunicazione più utilizzata nell'Unione per effettuare chiamate al numero di emergenza unico europeo «112». |
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(7) |
Il livello di accuratezza della localizzazione delle apparecchiature radio che accedono ai servizi di emergenza svolge un ruolo fondamentale nel garantire che l'accesso a tali servizi sia efficace. Attualmente la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili è determinata usando il Cell-ID, che si basa sulla zona di copertura del ripetitore per telefonia mobile cui è agganciato il dispositivo mobile. La zona di copertura del ripetitore varia da 100 metri a diversi kilometri. In alcuni casi, soprattutto nelle aree montane, nelle città e in presenza di grandi edifici, ciò può portare a errori significativi di posizionamento del chiamante nelle situazioni di emergenza. |
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(8) |
La localizzazione del chiamante basata su Cell-ID integrato con informazioni del Wi-Fi e del GNSS è molto più accurata e consente di effettuare operazioni di salvataggio più veloci ed efficienti, oltre che di ottimizzare le risorse. |
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(9) |
Le soluzioni di localizzazione del chiamante basate sul posizionamento GNSS sono già state implementate in otto Stati membri e in alcuni paesi terzi. |
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(10) |
Per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) già prevede che i ricevitori di tali sistemi siano compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi Galileo e EGNOS. |
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(11) |
Per le ragioni esposte i dispositivi mobili dovrebbero rientrare anche nella categoria delle apparecchiature radio che supportano caratteristiche speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/53/UE. I nuovi dispositivi mobili dovrebbero essere in grado di fornire accesso alle informazioni di localizzazione Wi-Fi e GNSS nelle comunicazioni di emergenza e le funzioni di posizionamento dovrebbero essere compatibili e in grado di interagire con i servizi forniti da Galileo. |
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(12) |
La direttiva 2014/53/UE si limita a formulare i requisiti essenziali. Al fine di agevolare la valutazione della conformità a tali requisiti, essa prevede una presunzione di conformità delle apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate volontarie adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate per tali requisiti. |
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(13) |
Al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) è stato richiesto di redigere, a sostegno dell'attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2014/53/UE, norme armonizzate per le apparecchiature radio (M/536) (8). |
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(14) |
Gli operatori economici dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per procedere ai necessari adeguamenti dei dispositivi mobili che intendono immettere sul mercato. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come un impedimento per gli operatori economici a conformarsi al medesimo a partire dalla data della sua entrata in vigore. |
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(15) |
La Commissione ha svolto adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, durante i lavori preparatori delle misure stabilite nel presente regolamento e ha consultato il gruppo di esperti per la politica spaziale nelle riunioni del 14 novembre 2017 e del 14 marzo 2018, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/53/UE si applicano ai telefoni cellulari con caratteristiche simili a quelle dei computer in termini di capacità di elaborazione e conservazione dei dati.
2. Il rispetto del paragrafo 1 è garantito mediante l'adozione di soluzioni tecniche per la ricezione e l'elaborazione dei dati del Wi-Fi e dei sistemi globali di navigazione satellitare compatibili e interoperabili con almeno il sistema Galileo di cui al regolamento (UE) n. 1285/2013, e per rendere tali dati disponibili per la trasmissione nelle comunicazioni di emergenza.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 marzo 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.
(2) Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia spaziale per l'Europa, COM(2016) 705 final.
(4) Conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2017, «La valutazione intermedia dei programmi Galileo ed EGNOS e delle prestazioni dell'agenzia del GNSS europeo», 15435/17.
(5) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
(6) Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).
(7) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(8) Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2015) 5376 final].
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25.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/321 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata («NC») allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci. |
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(2) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232 della Commissione (3) un articolo realizzato in ghisa a grafite sferoidale (ghisa duttile, EN-GJS-500-7) è stato classificato nel codice NC 7325 99 10 come «altri lavori di ghisa malleabile». |
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(3) |
La classificazione nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232 era basata sulle note esplicative della nomenclatura combinata relative al codice NC 7307 19 10, che hanno definito la ghisa malleabile; secondo tali note, il termine «malleabile» comprendeva la ghisa a grafite sferoidale. |
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(4) |
Nelle cause riunite C–397/17 e C–398/17, Profit Europe (4), la Corte di giustizia ha statuito che gli accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce 7307 19 90. |
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(5) |
La Corte di giustizia ha fondato la propria decisione sulla considerazione che la ghisa a grafite sferoidale e la ghisa malleabile differiscono in termini di composizione e di metodo di produzione e che, anche se la ghisa a grafite sferoidale ha caratteristiche analoghe a quelle della ghisa malleabile (EN-GJM), essa costituisce tuttavia una categoria distinta nella classificazione della ghisa (EN-GJS). |
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(6) |
La Corte di giustizia ha concluso che a tale riguardo le note esplicative, in quanto indicano che «[i]l termine “ghisa malleabile” comprende anche la ghisa a grafite sferoidale», hanno l'effetto di ampliare il concetto di «ghisa malleabile» a un'altra categoria di ghisa e devono pertanto essere disattese. |
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(7) |
La sentenza della Corte di giustizia è applicabile per analogia al prodotto contemplato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232, dal momento che il prodotto corrisponde alla norma EN-GJS-500-7 e la sua classificazione come articolo di ghisa malleabile era basata sul testo delle note esplicative della nomenclatura combinata relative al codice NC 7307 19 10, che secondo la Corte di giustizia hanno modificato la portata della sottovoce NC 7307 19 10. |
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(8) |
La classificazione dell'articolo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232 non è pertanto in linea con le conclusioni della Corte di giustizia nella sua sentenza nelle cause riunite C–397/17 e C–398/17. |
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(9) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232 dovrebbe pertanto essere abrogato e sostituito. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1232 della Commissione, del 3 luglio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 23).
(4) Sentenza del 12 luglio 2018, Profit Europe, C–397/17 e C–398/17, EU:C:2018:564.
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Articolo circolare con un diametro di circa 500 mm e un peso di circa 23 kg. Esso è fatto di ghisa a grafite sferoidale (ghisa duttile, EN-GJS-500-7). L'articolo è verniciato di bitume nero per proteggerlo contro l'erosione. L'articolo è certificato secondo la norma EN 124 (dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali) ed è usato per le coperture delle fognature (ad esempio per le coperture degli scoli dell'acqua piovana). Cfr. immagine (1). |
7325 99 90 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7325 , 7325 99 e 7325 99 90 . È esclusa la classificazione dell'articolo nel codice 7325 10 00 come «altri lavori di ghisa non malleabile», in quanto la ghisa non malleabile non è soggetta a deformazione sotto compressione, mentre la ghisa a grafite sferoidale subisce una deformazione se sottoposta a trazione e in una certa misura anche a compressione. Pertanto la ghisa a grafite sferoidale in quanto tale non può essere considerata ghisa non malleabile (cfr. per analogia la sentenza del 12 luglio 2018, Profit Europe, cause riunite C–397/17 e C–398/17, EU:C:2018:564). È esclusa anche la classificazione dell'articolo nel codice 7325 99 10 come «altri lavori di ghisa malleabile», in quanto la ghisa a grafite sferoidale e la ghisa malleabile differiscono in termini di composizione e di metodo di produzione. Sebbene possegga caratteristiche analoghe a quelle della ghisa malleabile (EN-GJM), la ghisa a grafite sferoidale costituisce tuttavia una categoria distinta (EN-GJS) (cfr. per analogia la sentenza del 12 luglio 2018, Profit Europe, cause riunite C–397/17 e C–398/17). L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 7325 99 90 come «altri lavori gettati in forma (fusi) di ghisa, ferro o acciaio altri». |
(1) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.
DECISIONI
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25.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/7 |
DECISIONE (UE) 2019/322 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 31 gennaio 2019
sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/4)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), nonché gli articoli 4, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1,
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (2), e in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nel quadro dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, di promuovere la stabilità finanziaria e di garantire parità di condizioni. |
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(2) |
L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la BCE debba applicare tutto il pertinente diritto dell'Unione e, ove tale diritto dell'Unione sia composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. |
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(3) |
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013, al fine di assolvere i compiti attribuitile, la BCE ha tutti i poteri e gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 nonché tutti i poteri e gli obblighi che hanno le autorità competenti ai sensi del pertinente diritto dell'Unione. La competenza della BCE si estende all'esercizio di poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale che non sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione a condizione che tali poteri rientrino tra i compiti della BCE ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e siano alla base di una funzione di vigilanza. Alla BCE, in quanto autorità competente, si richiede di adottare ogni anno un numero notevole di decisioni relative a poteri di vigilanza attribuiti dalla normativa nazionale. |
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(4) |
Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare è necessaria una decisione di delega relativa all'adozione di tali decisioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali (3). |
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(5) |
La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito. |
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(6) |
La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) specifica la procedura da osservare per l'adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi. |
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(7) |
Ove i criteri per l'assunzione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione, non siano soddisfatti, le decisioni dovrebbero essere assunte con la procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, ulteriormente specificata all'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 (4). Inoltre, dovrebbe essere utilizzata la procedura di non obiezione anche qualora i capi delle unità operative nutrano dubbi in merito al rispetto dei criteri di valutazione per le decisioni relative a poteri nazionali a causa della complessità della verifica. |
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(8) |
Le decisioni di vigilanza della BCE possono essere soggette a riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come ulteriormente precisato nella decisione BCE/2014/16 (5). In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
per «decisioni basate su poteri nazionali» si intende le decisioni assunte dalla BCE nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale che non sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione; |
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2) |
per «acquisizione di una partecipazione» si intende l'acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta o di diritti di voto di un'altra entità, anche per effetto della costituzione di una nuova entità, diversa dall'acquisizione di una partecipazione qualificata nell'accezione di cui all'articolo 22 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); |
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3) |
per «fusione» si intende (a) un'operazione in cui una o più società, nel momento in cui vengono sciolte con o senza messa in liquidazione, trasferiscono la tutte le loro attività e passività a una società esistente o a una nuova società, in cambio dell'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale di tale società esistente o nuova società, ovvero (b) qualsiasi operazione che si configuri come una fusione ai sensi del diritto nazionale pertinente; |
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4) |
per «scissione» si intende (a) un'operazione in cui una o più società dividono parte delle loro attività e passività e formano una nuova società che detiene tale parte delle loro attività e passività, ovvero (b) qualsiasi operazione che si configuri come una scissione ai sensi del diritto nazionale pertinente; |
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5) |
per «paese o territorio terzo» si intende qualsiasi paese o territorio al di fuori dello Spazio economico europeo. |
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6) |
per «parte correlata» sì intende una persona fisica che è collegata a un ente creditizio o un suo parente stretto, o una persona giuridica che è collegata a un ente creditizio in conformità al diritto nazionale pertinente; |
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7) |
per «decisione SREP» si intende la decisione adottata dalla BCE in base all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013 a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale annuale nell'accezione di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE; |
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8) |
per «indice di copertura della liquidità» (liquidity coverge ratio, LCR) si intende l'indice definito nell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (7); |
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9) |
per «norme di vigilanza e di regolamentazione equivalenti» si intendono i requisiti in materia di vigilanza e normativi ovvero le disposizioni regolamentari applicate da un Paese o territorio terzo che sono riconosciuti dalla Commissione come equivalenti a quelle vigenti nell'Unione in conformità agli articoli 107, paragrafo 4, e 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). I paesi e territori terzi interessati sono elencati negli allegati I e IV della decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione (9); |
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10) |
«decisione di delega» e «decisione delegata» hanno lo stesso significato di cui, rispettivamente, ai punti 2 e 4 dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); |
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11) |
per «capi delle unità operative» si intendono i capi delle unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare le decisioni relative ai poteri nazionali; |
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12) |
per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2; |
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13) |
per «decisione negativa» si intende una decisione che non concede, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione richiesta dal soggetto vigilato significativo. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni o obblighi è da considerare come decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie (a) garantiscano che il soggetto vigilato risponde ai requisiti di cui al diritto nazionale pertinente e siano state convenute per iscritto, ovvero (b) ribadiscano esclusivamente uno o più requisiti esistenti che gli enti sono già tenuti a soddisfare ai sensi di una pertinente disposizione di diritto nazionale ovvero richiedano informazioni sull'osservanza di uno o più di tali requisiti; |
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14) |
per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 16) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (10); |
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15) |
per «succursale» si intende la succursale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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16) |
per «ufficio di rappresentanza» si intende un ufficio che promuove o assiste le attività di un soggetto vigilato, ma che non esercita l'attività di ente creditizio; |
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17) |
per «servizi di supporto non strategici» si intendono servizi amministrativi, servizi alla clientela, recupero crediti, firme elettroniche o altri servizi analoghi collegati all'attività di un ente creditizio; |
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18) |
per «guida della BCE» si intende qualsiasi documento adottato dal Consiglio direttivo su proposta del Consiglio di vigilanza e pubblicato sul sito internet della BCE e che fornisce orientamenti sull'interpretazione dei requisiti giuridici adottata dalla BCE. |
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione specifica i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della BCE per l'assunzione di decisioni basate su poteri nazionali.
2. La delega di poteri decisionali non pregiudica la valutazione prudenziale che deve essere effettuata ai fini dell'assunzione di decisioni basate su poteri nazionali.
Articolo 3
Delega delle decisioni relative a poteri nazionali
1. Ai sensi dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi delle unità operative designate dal Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5 di tale decisione, il potere di adottare decisioni basate su poteri nazionali in relazione a: (a) acquisizioni di partecipazioni; (b) acquisizioni di attività o passività; (c) vendite di partecipazioni; (d) vendite di attività o passività; (e) fusioni; (f) scissioni; (g) operazioni in paesi o territori terzi; (h) esternalizzazioni; (i) modifiche statutarie; (j) nomine di revisori esterni; (k) credito a parti correlate.
2. Le decisioni basate su poteri nazionali di cui al paragrafo 1 sono adottate mediante decisione delegata qualora siano soddisfatti i pertinenti criteri per l'adozione di decisioni delegate stabiliti agli articoli da 4 a 14.
3. Le decisioni basate su poteri nazionali non possono essere adottate con decisione delegata qualora il diritto nazionale richieda l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza di misure strategiche degli enti creditizi o qualora la complessità della valutazione richieda che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione.
4. Le deleghe di poteri decisionali si applicano sia all'adozione delle decisioni di vigilanza sia all'approvazione della valutazione positiva da parte della BCE ove non sia necessaria una decisione di vigilanza ai sensi del diritto nazionale.
5. Le decisioni negative non possono essere adottate con decisione delegata.
6. Qualora una decisione negativa non possa essere adottata con decisione delegata, essa è adottata in conformità alla procedura di non obiezione.
Articolo 4
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su acquisizioni di partecipazioni
1. Le decisioni relative all'approvazione di acquisizioni di partecipazioni in enti creditizi o in enti non creditizi da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
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a) |
l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo acquirente è limitato, ossia:
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b) |
l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo acquirente è limitato, ossia:
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c) |
il soggetto interessato è situato in uno Stato membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo, o in un paese o territorio terzo con norme di vigilanza e di regolamentazione equivalenti. |
2. La valutazione delle acquisizioni di partecipazioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Articolo 5
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su acquisizioni di attività o passività
1. Le decisioni relative all'approvazione di acquisizioni di attività o passività di enti creditizi o di enti non creditizi da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
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a) |
l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo acquirente a seguito dell'acquisizione, è limitato, ossia:
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b) |
l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo acquirente a seguito dell'acquisizione è limitato, ossia:
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c) |
il valore delle attività e passività acquisite non supera il 25 % delle attività totali del soggetto vigilato significativo acquirente a livello individuale. |
2. La valutazione delle acquisizioni di attività o passività è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Articolo 6
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su vendite di partecipazioni
1. Le decisioni relative all'approvazione di vendite di partecipazioni da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
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a) |
l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo alienante è limitato, ossia:
|
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b) |
l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo alienante è limitato, ossia:
|
2. La valutazione delle vendite di partecipazioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e /o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Articolo 7
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su vendite di attività o passività
1. Le decisioni relative all'approvazione di vendite di attività o passività da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
|
a) |
l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo alienante conseguente alla vendita delle attività o passività, è limitato, ossia:
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b) |
l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo alienante conseguente all'acquisizione è limitato, ossia:
|
|
c) |
il valore delle attività o passività che sono vendute non supera il 25 % delle attività totali del soggetto vigilato significativo alienante a livello individuale. |
2. La valutazione delle vendite di attività o passività è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Articolo 8
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su fusioni
1. Le decisioni relative all'approvazione di fusioni che coinvolgono almeno un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
|
a) |
l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione, è limitato, ossia:
|
|
b) |
l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione è limitato, ossia:
|
|
c) |
la struttura di governance del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione non solleva problematiche di vigilanza. |
2. I poteri decisionali non possono in alcun caso essere delegati ai capi delle unità operative con riguardo a:
|
a) |
fusioni tra un soggetto vigilato significativo e un altro soggetto non appartenente allo stesso gruppo del soggetto vigilato significativo; ovvero |
|
b) |
fusioni transfrontaliere tra soggetti vigilati significativi appartenenti al medesimo gruppo. |
3. La valutazione delle fusioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Articolo 9
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su scissioni
1. Le decisioni relative all'approvazione di scissioni che coinvolgano almeno un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
|
a) |
l'impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo o dei soggetti vigilati significativi risultanti dalla scissione è limitato, ossia:
|
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b) |
l'impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo o dei soggetti vigilati significativi risultanti dalla scissione è limitato, ossia:
|
|
c) |
la struttura di governance del soggetto vigilato significativo o dei soggetti vigilati significativi risultante dalla scissione non solleva problematiche di vigilanza. |
2. I poteri decisionali non possono in alcun caso essere delegati ai capi delle unità operative con riguardo a:
|
a) |
scissioni da cui deriva la costituzione di un'altra entità che non appartiene allo stesso gruppo del soggetto vigilato significativo; ovvero |
|
b) |
scissioni da cui deriva la costituzione di un'entità in un paese o territorio diverso da quello in cui è stabilito il soggetto vigilato significativo. |
3. La valutazione delle scissioni è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Articolo 10
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su operazioni in paesi o territori terzi
1. Le decisioni relative all'approvazione dello stabilimento da parte di un soggetto vigilato significativo di una succursale in un paese o territorio terzo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
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a) |
la succursale è stabilita in un paese o territorio terzo con norme di vigilanza e di regolamentazione equivalenti; |
|
b) |
le attività totali della succursale, secondo le stime del programma di operazioni, non eccedono il 10 % del totale delle attività del soggetto vigilato significativo; e |
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c) |
la succursale effettua operazioni che sono prevalentemente eseguite nel paese o territorio terzo nel quale è stabilita la succursale. |
2. Le decisioni relative alle seguenti operazioni effettuate da un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata:
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a) |
chiusura di una succursale; |
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b) |
modifiche alla struttura della succursale; |
|
c) |
stabilimento o chiusura di un ufficio di rappresentanza; e |
|
d) |
prestazione di servizi bancari, in un paese o territorio terzo senza che sia ivi stabilita una presenza fisica sotto forma di una succursale o di una filiazione, |
salvo che le relative operazioni siano compiute in un paese compreso nell'elenco di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (11).
3. La valutazione delle operazioni in paesi o territori terzi è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e /o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Articolo 11
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su esternalizzazioni
1. Le decisioni relative all'approvazione di esternalizzazioni di attività da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
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a) |
il prestatore di servizi fa parte dello stesso gruppo del soggetto vigilato significativo (esternalizzazione infragruppo) ed è stabilito nell'Unione; ovvero |
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b) |
il prestatore di servizi è un soggetto vigilato stabilito nell'Unione e autorizzato a svolgere i servizi esternalizzati; ovvero |
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c) |
l'esternalizzazione riguarda servizi di supporto non strategici e il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o nello Spazio economico europeo. |
2. La valutazione dei progetti di esternalizzazione è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Articolo 12
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su modifiche statutarie
1. Le decisioni relative all'approvazione di modifiche statutarie di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata nei seguenti casi:
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a) |
modifiche che sono puramente formali, ivi comprese le modifiche di nome e indirizzo; |
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b) |
modifiche che si limitano a trasporre requisiti statutari di natura legislativa o regolamentare; |
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c) |
modifiche che danno esecuzione a una decisione giudiziaria o amministrativa o che sono effettuate su richiesta della BCE; |
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d) |
modifiche riguardanti il capitale sociale del soggetto vigilato significativo qualora la relativa decisione sui fondi propri (ad es. la classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1 o la riduzione di fondi propri) sia anch'essa delegata; |
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e) |
modifiche allo statuto di una filiazione al fine di allinearlo con lo statuto della società madre qualora le modifiche a quest'ultimo siano già state approvate dalla BCE. |
2. La valutazione delle modifiche statutarie è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Articolo 13
Criteri per l'adozione di decisioni delegate in merito a nomine o a modifiche di revisori esterni
1. Le decisioni in merito alla nomina o alla modifica dei revisori esterni di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata, se tali decisioni costituiscono, ai sensi del pertinente diritto nazionale, esercizio della vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. I poteri decisionali non possono in alcun caso essere delegati ai capi delle unità operative con riguardo a (a) decisioni relative alla sostituzione di un revisore esterno con altro nominato dall'autorità di vigilanza competente, ovvero (b) decisioni relative alla nomina di un revisore esterno sotto la direzione dell'autorità di vigilanza competente.
3. La valutazione dell'adeguatezza del revisore esterno è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e/o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Articolo 14
Criteri per l'adozione di decisioni delegate su credito a parti correlate
1. Le decisioni relative all'approvazione dell'erogazione di credito da parte di un soggetto vigilato significativo a una parte correlata sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
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a) |
l'esposizione complessiva del soggetto vigilato significativo nei confronti della parte correlata non eccede i 5 milioni di euro; e |
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b) |
i termini e le condizioni applicabili all'erogazione del credito non sono più favorevoli di quelli in base ai quali il credito è erogato ai clienti che non sono parti correlate, o sono almeno simili a quelli applicabili allo stesso tipo di operazioni effettuate con i dipendenti che non sono parti correlate del soggetto vigilato significativo. |
2. La valutazione dell'erogazione del credito è effettuata in conformità alle pertinenti disposizioni legislative nazionali, anche tenuto conto di eventuali linee guida della BCE applicabili e /o di linee di politica, orientamenti o atti analoghi delle autorità nazionali competenti.
Articolo 15
Disposizioni transitorie
La presente decisione non si applica nel caso in cui la domanda con la quale si richiede l'approvazione di una delle operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia stata presentata alla BCE prima dell'entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 16
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 gennaio 2019.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 14.
(3) Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, AKZO Chemie BV ed AKZO Chemie UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee, causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37, e la sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2005, Carmine Salvatore Tralli contro BCE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59.
(4) Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).
(5) Decisione BCE/2014/16 del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione della Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).
(6) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(7) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).
(9) Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).
(10) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
(11) Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).
|
25.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/16 |
DECISIONE (UE) 2019/323 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 12 febbraio 2019
che nomina i capi di unità operative delegati ad adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/5)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (1), in particolare gli articoli 4 e 5,
vista la decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea, del 31 gennaio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/4) (2), in particolare l'articolo 3,
vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (3), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere i propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate. |
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(2) |
Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l'assunzione di decisioni sulla base di tale decisione di delega. |
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(3) |
Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e il numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate. |
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(4) |
Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Decisioni delegate concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale
Le decisioni delegate ai sensi della decisione (UE) 2019/322 (ECB/2019/4) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati:
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a) |
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I; |
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b) |
il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o |
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c) |
se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale. |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 febbraio 2019.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14.
(2) Cfr. pag. 7 della Gazzetta Ufficiale.