ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 53

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
22 febbraio 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/288 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

22.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/287 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 febbraio 2019

recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione conclude regolarmente con paesi terzi accordi commerciali nei quali concede a tali paesi un trattamento preferenziale. Tali accordi commerciali possono comprendere clausole di salvaguardia bilaterali e altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali, come il meccanismo di stabilizzazione per taluni prodotti sensibili. Le specificità di alcuni prodotti oggetto di accordi commerciali può richiedere misure specifiche così come può richiederlo la situazione vulnerabile delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(2)

È necessario stabilire le procedure atte a garantire l'attuazione efficace delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute negli accordi commerciali riguardanti misure di salvaguardia e altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali, ove tali disposizioni specifiche non siano conformi al presente regolamento. Tali disposizioni specifiche dovrebbero essere elencate nell'allegato del presente regolamento. Alla Commissione non dovrebbe pertanto essere impedito di negoziare tali disposizioni specifiche in futuri accordi commerciali con paesi terzi.

(4)

Le misure di salvaguardia possono essere prese in considerazione solo laddove il prodotto in questione sia importato nell'Unione in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione dell'Unione, e a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Le misure di salvaguardia dovrebbero assumere una delle forme indicate nel pertinente accordo commerciale.

(5)

Il seguito dato agli accordi commerciali e il relativo riesame, lo svolgimento di inchieste e, se del caso, l'adozione di misure di salvaguardia dovrebbero svolgersi nel modo più trasparente possibile.

(6)

È opportuno che gli Stati membri informino la Commissione in merito all'andamento delle importazioni che potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure di salvaguardia.

(7)

L'affidabilità delle statistiche relative a tutte le importazioni nell'Unione in provenienza dai paesi interessati è fondamentale nel determinare se sono soddisfatte le condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia.

(8)

L'attento monitoraggio dei prodotti sensibili dovrebbe facilitare le decisioni tempestive in merito all'eventuale apertura delle inchieste e alla successiva adozione di misure di salvaguardia. È pertanto opportuno che la Commissione monitori regolarmente le importazioni di tutti i prodotti sensibili, a decorrere dalla data dell'applicazione provvisoria dei pertinenti accordi commerciali, o della loro entrata in vigore, qualora non ne sia prevista un'applicazione provvisoria. Il monitoraggio dovrebbe essere esteso ad altri prodotti o settori ove il pertinente settore industriale dell'Unione presenti una richiesta debitamente motivata alla Commissione.

(9)

È anche necessario fissare i termini per l'apertura delle inchieste e per le decisioni sull'opportunità di adottare misure di salvaguardia, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, così da accrescere la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.

(10)

L'applicazione di misure di salvaguardia dovrebbe essere preceduta da un'inchiesta, ma dovrebbe essere permesso alla Commissione di applicare misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche.

(11)

Le misure di salvaguardia dovrebbero essere applicate solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. È opportuno stabilire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche riguardanti la proroga e il riesame di tali misure.

(12)

La Commissione dovrebbe avviare consultazioni con i paesi interessati dalle misure di salvaguardia, qualora gli accordi commerciali di cui sono parte lo richiedano.

(13)

Al fine di modificare l'allegato del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'aggiunta o all'eliminazione di una voce di: un accordo commerciale; di eventuali disposizioni specifiche contenute in un accordo commerciale e relative a misure di salvaguardia o altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali che non siano conformi al presente regolamento; di prodotti identificati come sensibili da un accordo commerciale; o di eventuali disposizioni che prevedano norme specifiche per altri meccanismi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (2). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(14)

L'attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterale o di altri meccanismi e la predisposizione di criteri trasparenti per la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie o di altro trattamento preferenziale previsti negli accordi commerciali richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, l'imposizione di misure di vigilanza preventiva, la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure e la sospensione temporanea delle tariffe preferenziali o di altri trattamenti preferenziali.

(15)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(16)

Per l'adozione di misure preventive di vigilanza e di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti di dette misure e loro sequenzialità rispetto all'adozione di misure di salvaguardia definitive, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva. Per l'adozione di misure di salvaguardia definitive e per il riesame di tali misure dovrebbe applicarsi la procedura d'esame.

(17)

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili laddove sussistano imperativi motivi di urgenza qualora, in casi debitamente giustificati, un ritardo nell'adozione delle misure di salvaguardia provvisorie provochi un danno difficilmente riparabile, oppure per evitare un impatto negativo sul mercato dell'Unione derivante da un aumento delle importazioni.

(18)

È opportuno provvedere al trattamento di informazioni riservate per evitare di divulgare i segreti d'impresa.

(19)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione degli accordi commerciali di cui all'allegato del presente regolamento e sull'applicazione delle misure di salvaguardia,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce disposizioni per l'attuazione di clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali contenuti negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione e uno più paesi terzi di cui all'allegato del presente regolamento.

Tali disposizioni si applicano fatte salve eventuali disposizioni specifiche, contenute negli accordi commerciali ed elencate nell'allegato, riguardanti clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali, ove tali disposizioni non siano conformi al presente regolamento.

Il presente regolamento non impedisce pertanto alla Commissione di negoziare tali disposizioni specifiche in futuri accordi commerciali.

2.   L'articolo 194 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) continua ad applicarsi all'applicazione delle misure di salvaguardia per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali contenuti negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che non sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«accordo», un accordo commerciale di cui all'allegato del presente regolamento;

2)

«clausola di salvaguardia bilaterale», una disposizione relativa alla sospensione temporanea delle preferenze tariffarie che figura in un accordo;

3)

«parti interessate», le parti interessate dalle importazioni del prodotto;

4)

«industria dell'Unione», il complesso dei produttori dell'Unione di un prodotto simile o direttamente concorrente che operano all'interno del territorio dell'Unione, o i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenta una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di tale prodotto, o, qualora un prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione, l'industria dell'Unione è definita in relazione alle attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;

5)

«grave pregiudizio», un danno generale significativo alla posizione dell'industria dell'Unione;

6)

«minaccia di grave pregiudizio», un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente, la determinazione della cui esistenza si basa su informazioni verificabili;

7)

«prodotto sensibile», un prodotto identificato in un accordo specifico come relativamente più vulnerabile ad un'impennata delle importazioni rispetto ad altri prodotti;

8)

«periodo transitorio», un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore di un accordo, salvo diversa definizione nell'accordo pertinente;

9)

«paese interessato», un paese terzo che è parte di un accordo.

Articolo 3

Principi

1.   Una misura di salvaguardia può essere istituita conformemente al presente regolamento qualora un prodotto originario di un paese interessato sia importato nell'Unione:

a)

in quantità talmente elevate, in termini assoluti o relativi alla produzione dell'Unione; e

b)

a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione; e

c)

qualora l'aumento delle importazioni sia dovuto all'effetto degli obblighi assunti nel quadro del rispettivo accordo, tra cui la riduzione o la soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.

2.   Una misura di salvaguardia può assumere una delle seguenti forme:

a)

una sospensione di un'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato, prevista nella tabella di soppressione dei dazi dell'accordo con il paese interessato;

b)

un aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:

i)

l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata al prodotto interessato in vigore al momento dell'adozione della misura di salvaguardia; o

ii)

l'aliquota di base del dazio doganale specificata nella tabella di soppressione dei dazi dell'accordo con il paese interessato.

Articolo 4

Monitoraggio

1.   La Commissione provvede regolarmente a monitorare l'evoluzione delle statistiche sulle importazioni di prodotti sensibili, indicati nell'allegato del presente regolamento in relazione a ciascun accordo. A tal fine la Commissione coopera e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri e con l'industria dell'Unione.

2.   Su richiesta debitamente motivata da parte dell'industria dell'Unione interessata, la Commissione può estendere la portata del monitoraggio di cui al paragrafo 1 ad altri prodotti o settori, oltre a quelli indicati nell'allegato.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale di monitoraggio relativa alle statistiche sulle importazioni di prodotti sensibili e ai prodotti o settori ai quali il monitoraggio è stato esteso.

Articolo 5

Apertura di un'inchiesta

1.   Un'inchiesta è aperta dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro, di una persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, o su iniziativa della Commissione stessa, qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

2.   La richiesta relativa all'apertura di un'inchiesta può anche essere presentata congiuntamente dall'industria dell'Unione, o da una persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione o da un'associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, nonché dai sindacati, oppure essere sostenuta dai sindacati. Ciò non pregiudica la possibilità per l'industria dell'Unione di ritirare la richiesta.

3.   La richiesta relativa all'apertura di un'inchiesta contiene le seguenti informazioni:

a)

il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi;

b)

la quota del mercato interno assorbita dall'aumento delle importazioni e le variazioni per quanto riguarda l'industria dell'Unione con riferimento al livello di vendite, di produzione, di produttività, di utilizzo degli impianti, di profitti e perdite e di occupazione.

4.   L'ambito del prodotto oggetto dell'inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o uno o più sottosegmenti di una o più linee tariffarie, a seconda delle circostanze specifiche del mercato, oppure può seguire una segmentazione del prodotto comunemente applicata nell'industria dell'Unione.

5.   Un'inchiesta può inoltre essere aperta qualora si verifichi un'impennata delle importazioni concentrata in uno o più Stati membri, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per l'industria dell'Unione, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

6.   La Commissione fornisce agli Stati membri una copia della richiesta di apertura di un'inchiesta prima che questa sia aperta. Qualora intenda avviare un'inchiesta di propria iniziativa a norma del paragrafo 1, la Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta stabilita la necessità di aprire tale inchiesta.

7.   Qualora la Commissione ritenga che esistano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa avvia un'inchiesta e pubblica un avviso sull'apertura dell'inchiesta («avviso di apertura») nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'inchiesta è aperta entro un mese dal ricevimento, da parte della Commissione, della richiesta a norma del paragrafo 1.

8.   L'avviso di apertura dell'inchiesta contiene i seguenti elementi:

a)

una sintesi delle informazioni ricevute da parte della Commissione e una richiesta che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione;

b)

il periodo entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le proprie osservazioni e presentare informazioni alla Commissione, affinché tali osservazioni e informazioni siano prese in considerazione durante l'inchiesta;

c)

il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 9.

Articolo 6

Conduzione dell'inchiesta

1.   In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 7 e 8, la Commissione apre un'inchiesta.

2.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per dare seguito a questo tipo di richieste. Se le informazioni richieste presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell'articolo 12, esse sono aggiunte ai fascicoli non riservati secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente articolo.

3.   Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi in circostanze eccezionali, quali il coinvolgimento di un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi.

4.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e, se del caso, procede alla loro verifica.

5.   La Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita da tale aumento e le variazioni relative all'industria dell'Unione con riferimento al livello delle vendite, della produzione, della produttività, dell'utilizzo degli impianti, dei profitti e perdite e dell'occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio, quali scorte, prezzi, rendimento del capitale investito, flusso di cassa, livello di quote di mercato e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato, o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

6.   Le parti interessate che hanno presentato informazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), e i rappresentanti del paese interessato possono, previa richiesta scritta, esaminare tutte le informazioni ottenute dalla Commissione nel quadro dell'inchiesta, diverse dai documenti interni elaborati dalle autorità dell'Unione o dalle autorità degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione del loro caso, non siano riservate ai sensi dell'articolo 12, e siano utilizzate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate possono inoltre comunicare le loro osservazioni su tali informazioni. La Commissione prende in considerazione tali osservazioni se sono suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie.

7.   La Commissione assicura che tutte le statistiche e tutti i dati utilizzati ai fini dell'inchiesta siano rappresentativi, disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.

8.   Non appena vi siano i necessari presupposti tecnici la Commissione si impegna a garantire un accesso online protetto da password al file non riservato («piattaforma online») che gestisce e attraverso il quale sono diffuse tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell'articolo 12. Alle parti interessate, agli Stati membri e al Parlamento europeo è garantito l'accesso a tale piattaforma online.

9.   La Commissione sente le parti interessate, in particolare qualora ne abbiano fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell'avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e abbiano dimostrato che i risultati dell'inchiesta potrebbero avere un'incidenza su di esse e che esistono motivi specifici per una loro audizione. La Commissione sente nuovamente le parti interessate se sussistono motivi specifici in tal senso.

10.   La Commissione agevola l'accesso all'inchiesta da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, che sono composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendone la conoscenza, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una richiesta, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici. L'helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.

11.   Qualora le informazioni non siano fornite nei termini stabiliti dalla Commissione, o qualora lo svolgimento dell'inchiesta sia gravemente ostacolato, la Commissione può pervenire a una decisione in base agli elementi disponibili. Qualora rilevi che una parte interessata o un terzo le ha fornito informazioni false o ingannevoli, la Commissione non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi degli elementi disponibili.

12.   La Commissione nomina al suo interno un consigliere-auditore i cui poteri e responsabilità sono stabiliti in un mandato adottato dalla Commissione e che tutela l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate.

13.   La Commissione comunica per iscritto al paese o ai paesi interessati l'apertura di un'inchiesta.

Articolo 7

Misure di vigilanza preventive

1.   La Commissione può adottare misure di vigilanza preventive per quanto riguarda le importazioni di un prodotto in provenienza da un paese interessato, qualora l'andamento delle importazioni di tale prodotto sia tale da condurre ad una delle situazioni di cui agli articoli 3 e 5. Tali misure di vigilanza preventive sono adottate per mezzo di atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2.   Le misure di vigilanza preventive sono valide per un periodo limitato. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

Articolo 8

Adozione di misure di salvaguardia provvisorie

1.   La Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche nelle quali è probabile che un ritardo provochi un danno difficilmente riparabile, che richiedono un'azione immediata qualora essa determini preliminarmente, sulla base dei fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5, l'esistenza di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che un prodotto originario del paese interessato sia importato:

a)

in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione dell'Unione; e;

b)

a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione; e

c)

qualora l'aumento delle importazioni sia dovuto alla riduzione o alla soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.

Tali misure di salvaguardia provvisorie sono adottate per mezzo di atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora uno Stato membro chieda l'intervento immediato della Commissione, e qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 4. La Commissione adotta una decisione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

3.   Le misure di salvaguardia provvisorie non si applicano per più di duecento giorni di calendario.

4.   Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché dall'inchiesta risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i dazi doganali riscossi in applicazione di tali misure di salvaguardia provvisorie sono automaticamente rimborsati.

5.   Le misure di salvaguardia provvisorie si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dalla data di entrata in vigore di tali misure. Tali misure non pregiudicano tuttavia l'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, qualora non sia possibile mutare la destinazione di detti prodotti.

Articolo 9

Chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure

1.   Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione pubblica una decisione di chiusura dell'inchiesta e dei procedimenti secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2.   La Commissione rende pubblica una relazione in cui illustra i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 10

Adozione di misure di salvaguardia definitive

1.   Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione può adottare misure di salvaguardia definitive secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2.   La Commissione rende pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e delle considerazioni pertinenti alla decisione, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 11

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1.   Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il periodo necessario a prevenire o a porre rimedio al grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e a facilitare l'adeguamento. Tale periodo non supera due anni, salvo che non sia prorogato a norma del paragrafo 2.

2.   La durata iniziale della misura di salvaguardia di cui al paragrafo 1 può essere prorogata fino a due anni, purché la misura di salvaguardia continui ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e purché esistano elementi di prova del fatto che l'adeguamento dell'industria dell'Unione è in corso.

3.   Ogni Stato membro, persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione o associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, può richiedere una proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In tale caso, prima di decidere sulla proroga la Commissione può procedere a un riesame per indagare se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte visti i fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5. La Commissione può iniziare tale riesame di propria iniziativa qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie che le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano soddisfatte. Le misure di salvaguardia restano in vigore in attesa dell'esito di tale riesame.

4.   L'avviso di apertura di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pubblicata conformemente all'articolo 5, paragrafi 7 e 8. Il riesame è condotto in conformità dell'articolo 6.

5.   Ogni decisione relativa a una proroga a norma del paragrafo 2 del presente articolo è adottata conformemente agli articoli 9 e 10.

6.   La durata totale di una misura di salvaguardia non supera i quattro anni, compresi il periodo di applicazione di eventuali misure di salvaguardia provvisorie, il periodo iniziale di applicazione e ogni relativa proroga.

Articolo 12

Riservatezza

1.   Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.

2.   Le informazioni a carattere riservato e le informazioni fornite in via riservata, ricevute a norma del presente regolamento, non sono divulgate senza l'espresso consenso di chi le ha fornite.

3.   Ogni richiesta di riservatezza indica i motivi per i quali le informazioni dovrebbero essere riservate. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate è chiesto di fornire una sintesi non riservata delle stesse. Tale sintesi è sufficientemente dettagliata da permettere un ragionevole livello di comprensione della sostanza delle informazioni riservate. In circostanze eccezionali, le parti interessate possono precisare che tali informazioni non possono essere sintetizzate. In tali casi, le parti interessate devono motivare le ragioni per le quali una sintesi non è possibile. Tuttavia, se dovesse risultare evidente che la richiesta di riservatezza non è giustificata e se chi ha fornito le informazioni non desidera né renderle pubbliche né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.

4.   Le informazioni sono in ogni caso considerate riservate se la loro divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per chi le ha fornite o per la fonte di tali informazioni.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Le autorità dell'Unione tengono tuttavia conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche interessate alla non divulgazione dei loro segreti aziendali.

Articolo 13

Relazione

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione, sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi contenuti in ciascun accordo anche in ordine al capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, se tale capitolo sia contenuto nell'accordo, e nel presente regolamento.

2.   La relazione comprende, tra l'altro, informazioni sull'applicazione delle misure di salvaguardia provvisorie e delle misure di salvaguardia definitive, delle misure di vigilanza preventive, delle misure di salvaguardia e di vigilanza regionale, della chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure, nonché informazioni sulle attività dei vari organi responsabili dell'attuazione dell'accordo e sulle attività dei gruppi consultivi nazionali.

3.   La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell'andamento degli scambi con ciascun paese interessato.

4.   Il Parlamento europeo può, entro due mesi dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.

5.   La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione della stessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14

Altri meccanismi e criteri per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali

1.   Qualora un accordo preveda altri meccanismi o criteri che consentono la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali nei confronti di alcuni prodotti, come, ad esempio, un meccanismo di stabilizzazione in relazione alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, laddove le condizioni previste nell'accordo pertinente siano soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione che:

a)

sospendano le preferenze tariffarie o altri trattamenti tariffari, o ne confermino la non sospensione, per il prodotto interessato;

b)

ripristinino le preferenze tariffarie o altri trattamenti tariffari laddove siano soddisfatte le condizioni previste nell'accordo pertinente;

c)

adattino la sospensione per conformarsi alle condizioni di cui all'accordo pertinente; o

d)

adottino qualsiasi altra misura specificata nell'accordo pertinente.

Tali atti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora un ritardo nell'adottare le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo provochi un danno difficilmente riparabile, oppure per evitare un impatto negativo sulla situazione del mercato dell'Unione, in particolare derivante da un aumento delle importazioni o, come altrimenti disposto nel pertinente accordo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

Articolo 15

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16, al fine di di modificare l'allegato aggiungendo o eliminando voci relative a:

a)

un accordo;

b)

disposizioni specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma;

c)

prodotti sensibili;

d)

disposizioni che stabiliscono norme specifiche per altri meccanismi di cui all'articolo 14 in materia, ove applicabile, fra l'altro, di monitoraggio, termini per le indagini e relazioni.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 14 marzo 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 4.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 febbraio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 gennaio 2019.

(2)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(5)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).


ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONTENUTE NEGLI ACCORDI E ATTUATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore

Data di applicazione

xx/xx/xxxx

Clausola di salvaguardia bilaterale

Articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale)

Disposizioni specifiche contenute nell'accordo:

Articolo 3.9, lettera b):

«b)

“periodo transitorio” indica un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.»

Articolo 3.11, paragrafo 5:

«5.

Le parti non possono applicare una misura di salvaguardia bilaterale di cui all'articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), paragrafo 1:

c)

oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra parte.»

Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam

Data di applicazione

xx/xx/xxxx

Clausola di salvaguardia bilaterale

Articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale)

Disposizioni specifiche contenute nell'accordo:

Articolo 3.9, lettera c):

«c)

“periodo transitorio”, un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.»

Articolo 3.11, paragrafo 6:

«6.

Una parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale:

c)

oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra Parte.»

Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone

Data di applicazione

xx/xx/xxxx

Clausola di salvaguardia bilaterale

Articoli 2.5 (Salvaguardie agricole), e 5.2 (Applicazione di misure di salvaguardia bilaterali)

Disposizioni specifiche contenute nell'accordo:

Articolo 5.1, lettera d):

«d)

“periodo transitorio”: in relazione a una particolare merce originaria, il periodo che inizia alla data di entrata in vigore del presente accordo e che termina 10 anni dopo la data di completamento della riduzione o della soppressione dei dazi per tale merce conformemente all'allegato 2 — A.»

Articolo 18 (Salvaguardia) dell'allegato 2 — C sui veicoli a motore e loro parti:

«1.

Nei 10 anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sospendere concessioni o altri obblighi equivalenti qualora l'altra parte:

a)

non applichi o cessi di applicare un regolamento UN, come specificato all'appendice 2 — C — 1; oppure

b)

introduca una misura di regolamentazione, oppure ne modifichi qualsiasi altra, che annulla o pregiudica i benefici derivanti dall'applicazione di un regolamento UN, come specificato all'appendice 2 — C — 1.

2.

Le sospensioni a norma del paragrafo 1 rimangono applicabili solo finché non venga adottata una decisione conformemente alla procedura accelerata di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 19 del presente allegato o non sia raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile, se anteriore, anche mediante consultazioni a norma dell'articolo 19, lettera b), del presente allegato.»


Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione

Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nell'attuazione degli accordi elencati nell'allegato al regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi A tal fine convengono che, qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Qualora la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta.


22.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/14


REGOLAMENTO (UE) 2019/288 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 febbraio 2019

che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) costituisce attualmente il quadro giuridico per il sostegno allo sviluppo rurale. Esso prevede un sostegno alle zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane. Tenendo conto della proroga al 2019 del termine per la nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane prevista dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della riduzione del periodo di adeguamento per gli agricoltori che non saranno più ammissibili alle indennità, le indennità transitorie decrescenti erogate solo a partire dal 2019 non dovrebbero eccedere inizialmente l'80 % dei pagamenti medi fissati nel periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale.

(2)

Per fornire assistenza agli Stati membri e ai portatori di interessi per la tempestiva preparazione della futura politica agricola comune (PAC) e per assicurare un'agevole transizione al prossimo periodo di programmazione, si dovrebbe chiarire che è possibile finanziare attività connesse alla preparazione della futura PAC mediante l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) costituisce attualmente il quadro giuridico per i pagamenti diretti. Sebbene la maggior parte delle disposizioni ivi contenute si possano applicare finché il regolamento rimane in vigore, altre disposizioni si riferiscono esplicitamente agli anni civili dal 2015 al 2019, coperti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Per alcune altre disposizioni non è stata espressamente prevista l'applicabilità oltre l'anno civile 2019. A giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta per un nuovo regolamento volto a sostituire il regolamento (UE) n. 1307/2013, ma soltanto a decorrere dal 1o gennaio 2021. È pertanto opportuno procedere ad alcuni adeguamenti tecnici del regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di una sua agevole applicazione nell'anno civile 2020.

(4)

L'obbligo stabilito dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 di ridurre l'importo di pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR continua ad applicarsi finché il regolamento è in vigore. Tuttavia tale articolo stabilisce soltanto un obbligo di comunicazione per gli Stati membri per quanto riguarda la loro decisione e il prodotto stimato di tale riduzione per gli anni dal 2015 al 2019. Al fine di garantire la continuazione del sistema esistente, gli Stati membri dovrebbero notificare anche le proprie decisioni concernenti l'anno 2020 e il prodotto stimato della riduzione per tale anno.

(5)

La flessibilità tra i pilastri è un trasferimento opzionale di fondi tra i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale. Ai sensi dell'attuale articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri possono ricorrere a tale flessibilità per gli anni civili dal 2014 al 2019. Al fine di garantire che gli Stati membri possano mantenere la propria strategia, la flessibilità tra i pilastri dovrebbe essere possibile anche per l'anno civile 2020, corrispondente all'esercizio finanziario 2021.

(6)

A seguito della modifica dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 relativamente all'anno civile 2020, è opportuno adeguare i riferimenti a tale articolo nel contesto dell'obbligo degli Stati membri di praticare una riduzione o un aumento lineari del valore dei diritti all'aiuto a seguito delle fluttuazioni del massimale nazionale annuo risultante dalle comunicazioni da essi trasmesse sull'applicazione della flessibilità tra i pilastri.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

(8)

Al fine di fornire senza indugio agli Stati membri la necessaria flessibilità e di garantire la continuità della politica di sviluppo rurale negli ultimi anni del periodo di programmazione 2014-2020, è opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(9)

Al fine di fornire senza indugio agli Stati membri la necessaria flessibilità e di garantire la continuità della politica di sviluppo rurale negli ultimi anni del periodo di programmazione 2014-2020, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o marzo 2019,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

(1)

all'articolo 31, paragrafo 5, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«In deroga al primo comma, se le indennità decrescenti sono erogate soltanto a partire dall'anno 2019, tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale.»;

(2)

all'articolo 51, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Il FEASR può finanziare attività volte a preparare l'attuazione della PAC nel successivo periodo di programmazione.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

(1)

all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per ogni Stato membro e per ogni anno civile, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11 (che corrisponde alla differenza tra il massimale nazionale fissato nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 58, e il massimale netto fissato nell'allegato III) è reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»;

(2)

all'articolo 11, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

«Per l'anno 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione adottata in conformità del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni entro il 31 dicembre 2019.»;

(3)

l'articolo 14 è così modificato:

(a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2021, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2020 fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 e stabilisce la percentuale scelta.»;

(b)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Entro il 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR nell'esercizio finanziario 2021 dalla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione da parte del Consiglio del pertinente regolamento ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, TFEUE. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato a titolo del FEASR. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 e stabilisce la percentuale scelta.»;

(4)

all'articolo 22, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafi 1 o 2, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 febbraio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 febbraio 2019.

(2)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(3)  Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).

(4)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).