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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento delegato (UE) 2019/280 della Commissione, del 3 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ( 1 ) |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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19.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/278 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2019/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (2) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC (3), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi. |
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(2) |
Il 18 febbraio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/284, che sopprime il nome di due persone dall'allegato II della decisione 2011/101/PESC. |
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(3) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
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(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta.
(2) Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).
(3) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
Elenco delle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 4
Persone
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Nome (ed eventuali pseudonimi) |
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3. |
Chiwenga, Constantine |
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4. |
Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema |
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5. |
Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine) |
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19.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/279 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011. |
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(2) |
Il 30 gennaio 2019 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011) dell'UNSC ha aggiornato le informazioni relative a due persone soggette a misure restrittive. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
ALLEGATO
Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
«42) Jalaluddin Haqqani (alias: a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani; c) Jallalouddine Haqani).
Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro degli affari frontalieri sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1942; b) intorno al 1948. Luogo di nascita: a) zona di Garda Saray, distretto di Zadran Waza, provincia di Paktia, Afghanistan; b) distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data della designazione ONU: 31.1.2001.
Altre informazioni: padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani e Badruddin Haqqani (deceduto). Fratello di Mohammad Ibrahim Omari e Khalil Ahmed Haqqani. È un leader attivo dei talibani. Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. A capo della shura talibana di Miram Shah dal 2008. Appartiene alla tribù degli Zadran. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Sarebbe deceduto nel settembre 2018. Link all'avviso speciale INTERPOL—Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Jalaluddin Haqqani ha strette relazioni con Mohammed Omar e intratteneva strette relazioni con Osama bin Laden (deceduto). È il padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani e Badruddin Haqqani (deceduto), e il fratello di Mohammad Ibrahim Omari e Khalil Ahmed Haqqani. È un leader attivo dei talibani. Jalaluddin Haqqani è stato anche il punto di contatto tra Al-Qaida e i talibani nel 2007. Nel giugno 2008 presiedeva il «Consiglio Miram Shah» dei talibani.
In un primo tempo è stato comandante del partito Hezbi Islami, fondato dal Mawlawi Khalis, nelle province di Khost, Paktika e Paktia, poi si è associato ai talibani ed è stato nominato ministro degli affari frontalieri. Dopo la caduta del regime talibano, è fuggito nel Waziristan settentrionale con membri dei talibani e di Al-Qaida e si è messo a raggruppare le sue milizie per combattere il governo afgano.
Haqqani è stato accusato di aver partecipato all'attentato dinamitardo contro l'ambasciata indiana a Kabul nel 2008 e al tentato omicidio del presidente Karzai durante una parata militare svoltasi a Kabul all'inizio dello stesso anno. Haqqani è inoltre coinvolto in un attentato a edifici ministeriali del febbraio 2009.
Jalaluddin Haqqani è il fondatore della rete Haqqani.»
«135) Torek Agha (alias: a) Sayed Mohammed Hashan; b) Torak Agha; c) Toriq Agha; d) Toriq Agha Sayed).
Titolo: Haji. Indirizzo: Pashtunabad, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan. Data di nascita: 1960; b) 1962; c) intorno al 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Pishin, provincia di Baluchistan, Pakistan. Numero di identificazione nazionale: pakistano 5430312277059 (ottenuto in maniera fraudolenta e pertanto annullato dal governo del Pakistan). Data della designazione ONU: 2.11.2015.
Altre informazioni: comandante principale del consiglio militare dei talibani coinvolto nella raccolta di fondi da donatori con base nel Golfo. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol—Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sarebbe deceduto nel novembre 2018. Link all'avviso speciale INTERPOL—Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
alto dirigente talibano dalla fine del 2014, Torek Agha (Torek) ha fatto parte della «Quetta shura» talibana, organismo regionale che dirige le attività talibane nell'Afghanistan meridionale e occidentale, e ha svolto un ruolo nella raccolta di fondi da donatori con base nel Golfo.
Dalla fine del 2014, Torek era membro di un gruppo responsabile delle operazioni logistiche e di pianificazione strategica della dirigenza talibana e operava anche come uno dei principali comandanti e membri del consiglio militare talibano e ha autorizzato e agevolato le operazioni militari dei talibani. Il consiglio militare dei talibani è uno dei tre consigli di comando ed è responsabile di controllare le operazioni dei talibani e di approvare le nomine dei capi militari dei talibani.
Nel corso degli anni Torek è stato coinvolto nell'autorizzazione dell'assassinio di numerosi funzionari del governo afghano e anziani dei consigli tribali. Inoltre, già nel 2012 era uno dei quattro alti comandanti talibani che hanno autorizzato l'uso di una sostanza chimica non identificata in polvere per assassinare alti funzionari del governo afgano.
Dopo aver ricevuto, verso la metà del 2011, istruzioni da un alto dirigente talibano di recarsi in Arabia Saudita durante il Ramadan per organizzare finanziamenti esterni, nel 2012 Torek e diversi altri membri della «Quetta shura» talibana hanno selezionato mullah per recarsi in Arabia Saudita e in altri paesi arabi per raccogliere donazioni finanziarie per conto dei talibani sia da uomini d'affari afgani che da trafficanti. Dall'inizio del 2012 Torek ha ricevuto una donazione da un donatore arabo non identificato con istruzioni per trasferire il denaro al governatore provinciale ombra talibano della provincia di Uruzgan, Afghanistan, per perpetrare assassinii.
Nel 2010 Torek ha raccolto circa 4 milioni USD per i talibani da donatori con base nel Golfo, la maggior parte dei quali forniti a Gul Agha Ishakzai (Gul Agha), un altro alto dirigente talibano e responsabile della raccolta di fondi per i talibani. Gli importi e le fonti dei molteplici trasferimenti di fondi di Torek a Gul Agha nel 2010 erano i seguenti: 1 milione di USD da associati in Arabia Saudita; 2 milioni di USD da donatori in Qatar, negli Emirati arabi uniti e in Arabia Saudita; e 600 000 USD da vari donatori arabi ottenuti nel corso di un viaggio finalizzato alla raccolta di finanziamenti in Qatar.
Dalla fine del 2009 Torek disponeva di 2 milioni di USD provenienti da donatori non identificati del Qatar e dell'Arabia Saudita e destinati al tesoriere della «Quetta shura» talibana. Le ingenti donazioni raccolte da Torek per la «Quetta shura» talibana durante il Ramadan erano depositate in banche pakistane non identificate ed erano sotto il controllo del tesoriere capo dei talibani.
A metà del 2006 Torek ha assegnato combattenti talibani a vari comandanti operativi talibani. È stato uno dei principali collegamenti tra la dirigenza talibana e gruppi di combattenti arabi giunti in Pakistan e in Afghanistan per lottare contro la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF).»
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19.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/280 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2018
recante modifica del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («SEC 2010») contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche dell'Unione. |
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(2) |
I conti economici dell'agricoltura costituiscono conti satellite dei conti nazionali, come definiti dal SEC 2010, con lo scopo di ottenere risultati armonizzati e comparabili tra gli Stati membri per elaborare i conti per le esigenze dell'Unione. |
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(3) |
Poiché il SEC 2010 è una revisione del SEC 95, è necessario introdurre nuovi riferimenti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
L'allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:
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1) |
in tutto l'allegato:
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2) |
la sezione «Indice» è così modificata:
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3) |
la sezione «Osservazioni preliminari» è sostituita dalla seguente: « OSSERVAZIONI PRELIMINARI La revisione del Sistema europeo dei conti (SEC 2010) (*1) ha reso necessarie alcune modifiche della metodologia di base utilizzata per i conti economici dell'agricoltura (CEA) per garantire la coerenza con il SEC, onde permettere l'armonizzazione dei CEA tra gli Stati membri nonché con il quadro centrale dei conti nazionali, e garantire la fattibilità delle modifiche da apportare. La realizzazione del presente manuale si inquadra in tale prospettiva, in quanto in esso vengono illustrati, oltre ai concetti, ai principi e alle norme fondamentali per l'elaborazione dei CEA, eventuali adeguamenti alle caratteristiche peculiari dell'agricoltura. (*1) Sistema europeo dei conti nazionali e regionali — SEC 2010, Lussemburgo 2013.»;" |
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4) |
la sezione I è così modificata:
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5) |
la sezione II è così modificata:
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6) |
la sezione III è così modificata:
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7) |
nella sezione IV, punto 4.06, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per una descrizione di ciò che il concetto di «totale delle ore lavorate» include o esclude si rinvia al SEC 2010 (11.27 e 11.28).»; |
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8) |
la sezione V è così modificata:
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9) |
la sezione VI è così modificata:
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(*1) Sistema europeo dei conti nazionali e regionali — SEC 2010, Lussemburgo 2013.»;
(*2) Va precisato che, sebbene il SEC privilegi le UAE locali, l'unità che meglio si presta all'analisi del processo di produzione è l'unità di produzione omogenea (UPO). Tale unità è utilizzata ai fini dell'analisi input-output, in quanto corrisponde esattamente a un tipo di attività. Le unità istituzionali sono pertanto suddivise in tante unità di produzione omogenea quante sono le attività (diverse dalle attività ausiliarie). Il raggruppamento di tali UPO consente una ripartizione dell'economia in branche «pure» (omogenee). Di norma, le UPO non possono essere osservate direttamente. I conti per le branche di produzione omogenea non possono pertanto essere redatti raggruppando le UPO. Un metodo di elaborazione di tali conti è descritto nel SEC. Esso consiste nell'attribuzione dei prodotti secondari e dei relativi costi sostenuti dalle branche di attività economica alle branche di produzione omogenea appropriate (SEC 2010, 2.153-2.156 e 9.52-9.63).»;
(*3) Si tratta di piccole unità che producono per il proprio consumo, non per la vendita, esercitando attività agricole senza dipendere economicamente da tali attività.»;
(*4) L'SCN 2008 (10.94), contrariamente al SEC 2010 (3.140), prevede che per il patrimonio zootecnico siano calcolati ammortamenti.»;
(*5) Essi corrispondono in particolare all'ammontare delle retribuzioni che i datori di lavoro continuano a pagare, temporaneamente, ai dipendenti in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro, invalidità o licenziamento, qualora sia possibile individuare tale importo.»;
(*6) Qualora tuttavia il contributo concorra tanto al finanziamento dell'ammortamento del debito quanto al pagamento degli interessi sul capitale e non sia possibile scindere i due elementi, l'intero contributo sarà registrato come contributo agli investimenti.»;
(*7) Gli interessi da percepire corrispondono alla voce «altri conti attivi» (F.8) del conto finanziario.»;
(*9) Ciò non impedisce che in alcune circostanze gli statistici possano ritenere preferibile sopprimere le discrepanze al fine di migliorare la coerenza generale dei dati.»;»
(*8) Esclusivamente interessi ricevuti dalle unità agricole organizzate in forma di società.»;
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:
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1) |
la voce 32.2 è sostituita dalla seguente:
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2) |
la voce 33.3 è sostituita dalla seguente:
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19.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/281 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2019
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«The Vale of Clwyd Denbigh Plum» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «The Vale of Clwyd Denbigh Plum» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «The Vale of Clwyd Denbigh Plum» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «The Vale of Clwyd Denbigh Plum» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 303 del 29.8.2018, pag. 12.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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19.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/282 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 28,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere. Esso prevedeva inizialmente due gare parziali al mese, tranne in agosto e dicembre. |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/472 della Commissione (4) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 riducendo il numero di termini di presentazione delle offerte a uno al mese e sopprimendo il termine nel mese di agosto. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/995 della Commissione (5) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 aumentando il numero di termini di presentazione delle offerte a due al mese e prevedendo un termine nel mese di agosto. |
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(4) |
Questa maggiore frequenza ha permesso di vendere cospicui quantitativi di latte scremato in polvere delle scorte di intervento pubblico, riducendo i quantitativi disponibili a poco più di 22 000 tonnellate. |
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(5) |
Dato il volume del quantitativo disponibile e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno ridurre nuovamente a uno al mese il numero di termini di presentazione delle offerte. |
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(6) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 è sostituito dal seguente:
«2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente. Esso scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese. Tuttavia, nel mese di agosto esso scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del quarto martedì e nel mese di dicembre alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/472 della Commissione, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte (GU L 73 del 18.3.2017, pag. 5).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/995 della Commissione, del 12 luglio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 4).
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19.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/283 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all'articolo 5 della medesima decisione. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 314/2004 attua la suddetta decisione nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione. In particolare, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento. |
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(3) |
Il 18 febbraio 2019 il Consiglio ha deciso di modificare la voce relativa a una persona e di sopprimere il nome di due persone a cui si applicano le restrizioni elencate nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
(2) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO
«ALLEGATO III
Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6
I. Persone:
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Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità |
Motivi |
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Data di nascita 21.2.1924; passaporto n. AD001095. |
Ex presidente e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo Stato di diritto. |
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Data di nascita 23.7.1965; passaporto n. AD001159; ID 63-646650Q70. |
Ex segretaria della lega femminile dello ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti. |
||
|
Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandante dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956; passaporto AD000263; ID 63-327568M80. |
Membro del comando operativo congiunto e complice nell'elaborazione o nella direzione della politica statale di repressione. Ha usato l'esercito per impossessarsi delle aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali. |
||
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Generale di squadra aerea, data di nascita 1.11.1955; ID 29-098876M18. |
Alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, complice nell'elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione. Coinvolto nelle violenze politiche, fra l'altro durante le elezioni del 2008 nel Mashonaland occidentale e a Chiadzwa. |
||
|
Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954; ID 63-357671H26. |
Alto responsabile dell'esercito, compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione. |
II. Entità
|
Nome |
Informazioni sull'identità |
Motivi |
|
Zimbabwe Defence Industries |
10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe |
Associata al Ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo. |
DECISIONI
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19.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/38 |
DECISIONE (PESC) 2019/284 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1). |
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(2) |
Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto della situazione politica nello Zimbabwe. |
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(3) |
È opportuno pertanto prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2020. Il Consiglio dovrebbe riesaminarle costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe. |
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(4) |
Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per cinque persone e un'entità e ritirate per due persone elencate nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per tre persone elencate nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC. |
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(5) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
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1) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2020. 3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2020. 4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
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2) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione; |
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3) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO I
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1) |
La voce relativa alla seguente persona riportata nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC è sostituita dalla seguente:
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2) |
Nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC sono soppresse le seguenti voci:
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ALLEGATO II
Nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC sono soppresse le seguenti voci:
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«1. |
Bonyongwe, Happyton Mabhuya |
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2. |
Chihuri, Augustine». |
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19.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/42 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/285 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 5,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC. |
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(2) |
Il 30 gennaio 2019 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011) dell'UNSC ha aggiornato le informazioni relative a due persone soggette a misure restrittive. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
ALLEGATO
Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
«(42) Jalaluddin Haqqani (alias: a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani; c) Jallalouddine Haqani).
Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro degli affari frontalieri sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1942; b) intorno al 1948. Luogo di nascita: a) zona di Garda Saray, distretto di Zadran Waza, provincia di Paktia, Afghanistan; b) distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data della designazione ONU: 31.1.2001.
Altre informazioni: padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani e Badruddin Haqqani (deceduto). Fratello di Mohammad Ibrahim Omari e Khalil Ahmed Haqqani. È un leader attivo dei talibani. Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. A capo della shura talibana di Miram Shah dal 2008. Appartiene alla tribù degli Zadran. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Sarebbe deceduto nel settembre 2018. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Jalaluddin Haqqani ha strette relazioni con Mohammed Omar e intratteneva strette relazioni con Osama bin Laden (deceduto). È il padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani e Badruddin Haqqani (deceduto), e il fratello di Mohammad Ibrahim Omari e Khalil Ahmed Haqqani. È un leader attivo dei talibani. Jalaluddin Haqqani è stato anche il punto di contatto tra Al-Qaida e i talibani nel 2007. Nel giugno 2008 presiedeva il «Consiglio Miram Shah» dei talibani.
In un primo tempo è stato comandante del partito Hezbi Islami, fondato dal Mawlawi Khalis, nelle province di Khost, Paktika e Paktia, poi si è associato ai talibani ed è stato nominato ministro degli affari frontalieri. Dopo la caduta del regime talibano, è fuggito nel Waziristan settentrionale con membri dei talibani e di Al-Qaida e si è messo a raggruppare le sue milizie per combattere il governo afgano.
Haqqani è stato accusato di aver partecipato all'attentato dinamitardo contro l'ambasciata indiana a Kabul nel 2008 e al tentato omicidio del presidente Karzai durante una parata militare svoltasi a Kabul all'inizio dello stesso anno. Haqqani è inoltre coinvolto in un attentato a edifici ministeriali del febbraio 2009.
Jalaluddin Haqqani è il fondatore della rete Haqqani.»
«(135) Torek Agha (alias: a) Sayed Mohammed Hashan; b) Torak Agha; c) Toriq Agha; d) Toriq Agha Sayed).
Titolo: Haji. Indirizzo: Pashtunabad, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan. Data di nascita: 1960; b) 1962; c) intorno al 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Pishin, provincia di Baluchistan, Pakistan. Numero di identificazione nazionale: pakistano 5430312277059 (ottenuto in maniera fraudolenta e pertanto annullato dal governo del Pakistan). Data della designazione ONU: 2.11.2015.
Altre informazioni: comandante principale del consiglio militare dei talibani coinvolto nella raccolta di fondi da donatori con base nel Golfo. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sarebbe deceduto nel novembre 2018. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
alto dirigente talibano dalla fine del 2014, Torek Agha (Torek) ha fatto parte della «Quetta Shura» talibana, organismo regionale che dirige le attività talibane nell'Afghanistan meridionale e occidentale, e ha svolto un ruolo nella raccolta di fondi da donatori con base nel Golfo.
Dalla fine del 2014, Torek era membro di un gruppo responsabile delle operazioni logistiche e di pianificazione strategica della dirigenza talibana e operava anche come uno dei principali comandanti e membri del consiglio militare talibano e ha autorizzato e agevolato le operazioni militari dei talibani. Il consiglio militare dei talibani è uno dei tre consigli di comando ed è responsabile di controllare le operazioni dei talibani e di approvare le nomine dei capi militari dei talibani.
Nel corso degli anni Torek è stato coinvolto nell'autorizzazione dell'assassinio di numerosi funzionari del governo afghano e anziani dei consigli tribali. Inoltre, già nel 2012 era uno dei quattro alti comandanti talibani che hanno autorizzato l'uso di una sostanza chimica non identificata in polvere per assassinare alti funzionari del governo afgano.
Dopo aver ricevuto, verso la metà del 2011, istruzioni da un alto dirigente talibano di recarsi in Arabia Saudita durante il Ramadan per organizzare finanziamenti esterni, nel 2012 Torek e diversi altri membri della «Quetta shura» talibana hanno selezionato mullah per recarsi in Arabia Saudita e in altri paesi arabi per raccogliere donazioni finanziarie per conto dei talibani sia da uomini d'affari afgani che da trafficanti. Dall'inizio del 2012 Torek ha ricevuto una donazione da un donatore arabo non identificato con istruzioni per trasferire il denaro al governatore provinciale ombra talibano della provincia di Uruzgan, Afghanistan, per perpetrare assassinii.
Nel 2010 Torek ha raccolto circa 4 milioni USD per i talibani da donatori con base nel Golfo, la maggior parte dei quali forniti a Gul Agha Ishakzai (Gul Agha), un altro alto dirigente talibano e responsabile della raccolta di fondi per i talibani. Gli importi e le fonti dei molteplici trasferimenti di fondi di Torek a Gul Agha nel 2010 erano i seguenti: 1 milione di USD da associati in Arabia Saudita; 2 milioni di USD da donatori in Qatar, negli Emirati arabi uniti e in Arabia Saudita; e 600 000 USD da vari donatori arabi ottenuti nel corso di un viaggio finalizzato alla raccolta di finanziamenti in Qatar.
Dalla fine del 2009 Torek disponeva di 2 milioni di USD provenienti da donatori non identificati del Qatar e dell'Arabia Saudita e destinati al tesoriere della «Quetta shura» talibana. Le ingenti donazioni raccolte da Torek per la «Quetta shura» talibana durante il Ramadan erano depositate in banche pakistane non identificate ed erano sotto il controllo del tesoriere capo dei talibani.
A metà del 2006 Torek ha assegnato combattenti talibani a vari comandanti operativi talibani. È stato uno dei principali collegamenti tra la dirigenza talibana e gruppi di combattenti arabi giunti in Pakistan e in Afghanistan per lottare contro la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF).»
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19.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/45 |
DECISIONE (UE) 2019/286 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2019
sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!»
[notificata con il numero C(2019) 926]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» riguarda i seguenti obiettivi: «Chiediamo alla Commissione europea di abrogare l'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e di creare una normativa su misura che distingua chiaramente i prodotti del fumo elettronico da quelli del tabacco e dai prodotti farmaceutici». |
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(2) |
Questa proposta di iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Eliminare l'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE e sostituirlo con una normativa su misura, basata su prove scientifiche, in linea con il funzionamento del mercato interno, che distingua i prodotti del fumo elettronico dai prodotti del tabacco e dai prodotti farmaceutici; garantire una nuova legislazione basata sul rispetto obbligatorio di norme rigorose in materia di qualità dei prodotti, sicurezza e fabbricazione, nonché su pratiche commerciali responsabili che garantiscano la tutela dei giovani; la politica in materia di fumo elettronico dovrebbe promuovere l'innovazione e garantire che i fumatori e gli utenti delle sigarette elettroniche abbiano informazioni chiare e accesso ad alternative senza tabacco meno nocive.» |
|
(3) |
Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. |
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(4) |
A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile. |
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(5) |
Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione per:
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(6) |
Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. |
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(7) |
Inoltre, la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE. |
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(8) |
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» dovrebbe pertanto essere registrata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» è registrata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 20 febbraio 2019.
Articolo 3
Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!», rappresentati da Dustin DAHLMANN e da Mosè GIACOMELLO in veste di persone di contatto.
Fatto a Strasburgo, il 12 febbraio 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente
(1) GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.
(2) Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).