ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 47

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
19 febbraio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/278 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/279 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

4

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/280 della Commissione, del 3 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/281 della Commissione, del 12 febbraio 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [The Vale of Clwyd Denbigh Plum (DOP)]

33

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/282 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/283 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

36

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

38

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2019/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

42

 

*

Decisione (UE) 2019/286 della Commissione, del 12 febbraio 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche! [notificata con il numero C(2019) 926]

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/278 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2019/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (2) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC (3), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.

(2)

Il 18 febbraio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/284, che sopprime il nome di due persone dall'allegato II della decisione 2011/101/PESC.

(3)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta.

(2)  Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

(3)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco delle persone di cui all'articolo 6, paragrafo 4

Persone

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

5.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

»

19.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/279 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2019

che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

(2)

Il 30 gennaio 2019 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011) dell'UNSC ha aggiornato le informazioni relative a due persone soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«42)   Jalaluddin Haqqani (alias: a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani; c) Jallalouddine Haqani).

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro degli affari frontalieri sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1942; b) intorno al 1948. Luogo di nascita: a) zona di Garda Saray, distretto di Zadran Waza, provincia di Paktia, Afghanistan; b) distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data della designazione ONU: 31.1.2001.

Altre informazioni: padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani e Badruddin Haqqani (deceduto). Fratello di Mohammad Ibrahim Omari e Khalil Ahmed Haqqani. È un leader attivo dei talibani. Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. A capo della shura talibana di Miram Shah dal 2008. Appartiene alla tribù degli Zadran. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Sarebbe deceduto nel settembre 2018. Link all'avviso speciale INTERPOL—Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Jalaluddin Haqqani ha strette relazioni con Mohammed Omar e intratteneva strette relazioni con Osama bin Laden (deceduto). È il padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani e Badruddin Haqqani (deceduto), e il fratello di Mohammad Ibrahim Omari e Khalil Ahmed Haqqani. È un leader attivo dei talibani. Jalaluddin Haqqani è stato anche il punto di contatto tra Al-Qaida e i talibani nel 2007. Nel giugno 2008 presiedeva il «Consiglio Miram Shah» dei talibani.

In un primo tempo è stato comandante del partito Hezbi Islami, fondato dal Mawlawi Khalis, nelle province di Khost, Paktika e Paktia, poi si è associato ai talibani ed è stato nominato ministro degli affari frontalieri. Dopo la caduta del regime talibano, è fuggito nel Waziristan settentrionale con membri dei talibani e di Al-Qaida e si è messo a raggruppare le sue milizie per combattere il governo afgano.

Haqqani è stato accusato di aver partecipato all'attentato dinamitardo contro l'ambasciata indiana a Kabul nel 2008 e al tentato omicidio del presidente Karzai durante una parata militare svoltasi a Kabul all'inizio dello stesso anno. Haqqani è inoltre coinvolto in un attentato a edifici ministeriali del febbraio 2009.

Jalaluddin Haqqani è il fondatore della rete Haqqani.»

«135)   Torek Agha (alias: a) Sayed Mohammed Hashan; b) Torak Agha; c) Toriq Agha; d) Toriq Agha Sayed).

Titolo: Haji. Indirizzo: Pashtunabad, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan. Data di nascita: 1960; b) 1962; c) intorno al 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Pishin, provincia di Baluchistan, Pakistan. Numero di identificazione nazionale: pakistano 5430312277059 (ottenuto in maniera fraudolenta e pertanto annullato dal governo del Pakistan). Data della designazione ONU: 2.11.2015.

Altre informazioni: comandante principale del consiglio militare dei talibani coinvolto nella raccolta di fondi da donatori con base nel Golfo. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol—Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sarebbe deceduto nel novembre 2018. Link all'avviso speciale INTERPOL—Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

alto dirigente talibano dalla fine del 2014, Torek Agha (Torek) ha fatto parte della «Quetta shura» talibana, organismo regionale che dirige le attività talibane nell'Afghanistan meridionale e occidentale, e ha svolto un ruolo nella raccolta di fondi da donatori con base nel Golfo.

Dalla fine del 2014, Torek era membro di un gruppo responsabile delle operazioni logistiche e di pianificazione strategica della dirigenza talibana e operava anche come uno dei principali comandanti e membri del consiglio militare talibano e ha autorizzato e agevolato le operazioni militari dei talibani. Il consiglio militare dei talibani è uno dei tre consigli di comando ed è responsabile di controllare le operazioni dei talibani e di approvare le nomine dei capi militari dei talibani.

Nel corso degli anni Torek è stato coinvolto nell'autorizzazione dell'assassinio di numerosi funzionari del governo afghano e anziani dei consigli tribali. Inoltre, già nel 2012 era uno dei quattro alti comandanti talibani che hanno autorizzato l'uso di una sostanza chimica non identificata in polvere per assassinare alti funzionari del governo afgano.

Dopo aver ricevuto, verso la metà del 2011, istruzioni da un alto dirigente talibano di recarsi in Arabia Saudita durante il Ramadan per organizzare finanziamenti esterni, nel 2012 Torek e diversi altri membri della «Quetta shura» talibana hanno selezionato mullah per recarsi in Arabia Saudita e in altri paesi arabi per raccogliere donazioni finanziarie per conto dei talibani sia da uomini d'affari afgani che da trafficanti. Dall'inizio del 2012 Torek ha ricevuto una donazione da un donatore arabo non identificato con istruzioni per trasferire il denaro al governatore provinciale ombra talibano della provincia di Uruzgan, Afghanistan, per perpetrare assassinii.

Nel 2010 Torek ha raccolto circa 4 milioni USD per i talibani da donatori con base nel Golfo, la maggior parte dei quali forniti a Gul Agha Ishakzai (Gul Agha), un altro alto dirigente talibano e responsabile della raccolta di fondi per i talibani. Gli importi e le fonti dei molteplici trasferimenti di fondi di Torek a Gul Agha nel 2010 erano i seguenti: 1 milione di USD da associati in Arabia Saudita; 2 milioni di USD da donatori in Qatar, negli Emirati arabi uniti e in Arabia Saudita; e 600 000 USD da vari donatori arabi ottenuti nel corso di un viaggio finalizzato alla raccolta di finanziamenti in Qatar.

Dalla fine del 2009 Torek disponeva di 2 milioni di USD provenienti da donatori non identificati del Qatar e dell'Arabia Saudita e destinati al tesoriere della «Quetta shura» talibana. Le ingenti donazioni raccolte da Torek per la «Quetta shura» talibana durante il Ramadan erano depositate in banche pakistane non identificate ed erano sotto il controllo del tesoriere capo dei talibani.

A metà del 2006 Torek ha assegnato combattenti talibani a vari comandanti operativi talibani. È stato uno dei principali collegamenti tra la dirigenza talibana e gruppi di combattenti arabi giunti in Pakistan e in Afghanistan per lottare contro la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF).»


19.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/280 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2018

recante modifica del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («SEC 2010») contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche dell'Unione.

(2)

I conti economici dell'agricoltura costituiscono conti satellite dei conti nazionali, come definiti dal SEC 2010, con lo scopo di ottenere risultati armonizzati e comparabili tra gli Stati membri per elaborare i conti per le esigenze dell'Unione.

(3)

Poiché il SEC 2010 è una revisione del SEC 95, è necessario introdurre nuovi riferimenti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

L'allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:

1)

in tutto l'allegato:

a)

l'espressione «SEC 95» è sostituita dall'espressione «SEC 2010»;

b)

l'espressione «SCN 93» è sostituita dall'espressione «SCN 2008»;

2)

la sezione «Indice» è così modificata:

a)

al punto III. F. 3, la modifica non riguarda la lingua italiana;

b)

al punto III. F. 4, il testo «Redditi da capitale attribuiti agli assicurati (non considerati nei CEA)» è sostituito dal testo «Redditi da investimenti da attribuire agli assicurati (non considerati nei CEA)»;

c)

al punto VI. B. 4, il testo «Calcolo del valore aggiunto a prezzi costanti» è sostituito dal testo «Calcolo del valore aggiunto a prezzi fissi annuali»;

3)

la sezione «Osservazioni preliminari» è sostituita dalla seguente:

« OSSERVAZIONI PRELIMINARI

La revisione del Sistema europeo dei conti (SEC 2010) (*1) ha reso necessarie alcune modifiche della metodologia di base utilizzata per i conti economici dell'agricoltura (CEA) per garantire la coerenza con il SEC, onde permettere l'armonizzazione dei CEA tra gli Stati membri nonché con il quadro centrale dei conti nazionali, e garantire la fattibilità delle modifiche da apportare. La realizzazione del presente manuale si inquadra in tale prospettiva, in quanto in esso vengono illustrati, oltre ai concetti, ai principi e alle norme fondamentali per l'elaborazione dei CEA, eventuali adeguamenti alle caratteristiche peculiari dell'agricoltura.

(*1)  Sistema europeo dei conti nazionali e regionali — SEC 2010, Lussemburgo 2013.»;"

4)

la sezione I è così modificata:

a)

al punto 1.02, la nota a piè di pagina (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

System of National Accounts, 2008. Pubblicazione congiunta delle Nazioni Unite, della Commissione europea, del Fondo monetario internazionale, dell'OCSE e della Banca mondiale.»;

b)

al punto 1.03, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il SEC 2010 è caratterizzato dal ricorso a due tipi di unità che corrispondono a due modi di suddivisione dell'economia nazionale.»;

c)

al punto 1.08, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«La misurazione di questi due tipi di reddito (il reddito generato dalla produzione agricola e il reddito delle famiglie agricole) persegue due obiettivi nettamente distinti e presuppone pertanto due tipologie di ripartizione dell'economia molto differenti: la prima, per i CEA, fondata sulle unità di produzione, definite con riferimento a un'attività economica, la seconda fondata sulle famiglie (ossia su unità istituzionali) la cui principale fonte di reddito è costituita dall'attività agricola indipendente.»;

d)

il punto 1.09 è sostituito dal seguente:

«1.09.

Per analizzare i flussi generati dal processo di produzione e dall'utilizzo dei beni e dei servizi è necessario scegliere unità che mettano in evidenza le relazioni di natura tecnico-economica. Tale requisito impone la suddivisione delle unità istituzionali in unità più piccole e più omogenee con riguardo al tipo di produzione. Le unità di attività economica a livello locale (UAE locali) sono finalizzate a soddisfare tale requisito a livello operativo (SEC 2010, 2.147) (*2).

(*2)  Va precisato che, sebbene il SEC privilegi le UAE locali, l'unità che meglio si presta all'analisi del processo di produzione è l'unità di produzione omogenea (UPO). Tale unità è utilizzata ai fini dell'analisi input-output, in quanto corrisponde esattamente a un tipo di attività. Le unità istituzionali sono pertanto suddivise in tante unità di produzione omogenea quante sono le attività (diverse dalle attività ausiliarie). Il raggruppamento di tali UPO consente una ripartizione dell'economia in branche «pure» (omogenee). Di norma, le UPO non possono essere osservate direttamente. I conti per le branche di produzione omogenea non possono pertanto essere redatti raggruppando le UPO. Un metodo di elaborazione di tali conti è descritto nel SEC. Esso consiste nell'attribuzione dei prodotti secondari e dei relativi costi sostenuti dalle branche di attività economica alle branche di produzione omogenea appropriate (SEC 2010, 2.153-2.156 e 9.52-9.63).»;"

e)

il punto 1.10 è sostituito dal seguente:

«1.10.

L'unità di attività economica a livello locale (UAE locale) è la parte di una UAE che corrisponde a una unità locale. Nell'SCN 2008 e nella CITI Rev. 4 la UAE locale è denominata «establishment». Una UAE raggruppa tutte le parti di una unità istituzionale nella sua funzione di produttore che concorrono all'esercizio di una attività al livello di classe (quattro cifre) della NACE Rev. 2 (la nomenclatura di riferimento delle attività economiche, cfr. punto 1.55) e corrisponde a una o più suddivisioni operative dell'unità istituzionale. Il sistema informativo dell'unità istituzionale deve essere in grado di indicare o di calcolare per ciascuna UAE locale almeno il valore della produzione, i consumi intermedi, i redditi da lavoro dipendente, il risultato di gestione, l'occupazione e gli investimenti fissi lordi (SEC 2010, 2.148). L'unità locale è un'unità istituzionale, o parte di un'unità istituzionale, produttrice di beni e servizi, situata in un luogo geograficamente identificato.»;

f)

il punto 1.11 è sostituito dal seguente:

«1.11.

Una UAE locale può corrispondere a una unità istituzionale che agisce da produttore, o a una parte di essa, ma non può mai appartenere a due unità istituzionali diverse. Poiché, generalmente, nella pratica le unità istituzionali che producono beni e servizi esercitano per la maggior parte contemporaneamente attività differenti (una attività principale e una o più attività secondarie), esse possono essere suddivise in un egual numero di UAE locali, se le informazioni necessarie sono disponibili. Le attività ausiliarie (ad esempio le attività di acquisto, vendita, marketing, trasporto, immagazzinamento e manutenzione, le attività contabili ecc.; cfr. punto 1.27), tuttavia, non possono comportare la creazione di una UAE locale, a meno che non siano esercitate in un luogo separato, situato in una regione diversa da quella dell'UAE locale di cui sono al servizio (SEC 2010, 3.13).»;

g)

il punto 1.12 è sostituito dal seguente:

«1.12.

In linea di principio si deve registrare un egual numero di UAE locali quante sono le attività secondarie. È possibile tuttavia che le informazioni statistiche (contabili) disponibili non consentano di identificare separatamente tutte le attività secondarie, o una parte di esse, e l'attività principale dell'UAE locale. Allorché esercita, oltre a un'attività principale, anche una o più attività secondarie, un'unità istituzionale che produce beni o servizi è suddivisa in un egual numero di UAE e le attività secondarie sono classificate in voci diverse da quella dell'attività principale. Le attività ausiliarie non sono separate dalle attività principali o secondarie. Tuttavia, le UAE che rientrano in voci particolari del sistema di classificazione possono generare prodotti al di fuori del gruppo omogeneo a causa di attività secondarie ad esse connesse che non è possibile identificare separatamente dai documenti contabili disponibili. Una UAE può quindi esercitare una o varie attività secondarie (SEC 2010, 2.149).»;

h)

il punto 1.13 è sostituito dal seguente:

«1.13.

Si considera che un'attività sia esercitata quando risorse quali attrezzature, manodopera, tecniche di produzione, reti informative o prodotti concorrono alla creazione di determinati beni o servizi. Una attività è caratterizzata da un input di prodotti (beni e servizi), da un processo di produzione e da un output di prodotti. L'attività principale di una UAE locale è l'attività il cui valore aggiunto supera quello di qualsiasi altra attività esercitata nella stessa unità. La classificazione dell'attività principale è determinata con riferimento alla NACE Rev. 2, dapprima al livello più elevato della nomenclatura e successivamente ai livelli più dettagliati (SEC 2010, 3.10).»;

i)

al punto 1.14, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Al livello di classificazione più dettagliato, come definito dal SEC 2010, 2.150, una branca di attività economica è costituita dall'insieme delle UAE locali che rientrano in una stessa classe (quattro cifre) della NACE Rev. 2 e che esercitano quindi la stessa attività definita nella NACE Rev. 2.»;

j)

al punto 1.16, il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

le attività secondarie non agricole non separabili delle unità agricole.»;

k)

al punto 1.17, le ultime due frasi sono sostituite dalle seguenti:

«Infatti la rigida applicazione della regola del SEC alle unità e ai loro insiemi dovrebbe comportare la scomposizione dell'azienda agricola in più UAE locali distinte nel caso in cui, in seno alla stessa azienda, siano esercitate più attività a livello di classe (quattro cifre) della NACE Rev. 2 e siano disponibili le informazioni richieste a norma del punto 1.10. L'adozione dell'azienda agricola quale UAE locale della branca di attività agricola, nel quadro dei conti nazionali come pure nei CEA, è fondata su un approccio statistico.»;

l)

al punto 1.19, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Poiché, secondo il SEC 2010, una branca costituisce un raggruppamento di unità che esercitano una attività economica identica o simile come attività principale, la definizione della branca di attività agricola dei CEA è in funzione della determinazione delle attività e delle unità caratteristiche di tale branca.»;

m)

al punto 1.20, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La branca di attività agricola è considerata come l'insieme di tutte le unità di attività economica a livello locale che esercitano le seguenti attività economiche come attività principale o secondaria (per la definizione precisa della branca di attività agricola cfr. punti 1.60-1.66):»;

n)

il punto 1.24 è sostituito dal seguente:

«Poiché l'obiettivo dei CEA è quello di misurare, descrivere e analizzare la formazione dei redditi risultanti da un'attività economica agricola, che negli Stati membri dell'UE costituisce quasi esclusivamente un'attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, si è convenuto di escludere le unità che esercitano l'attività agricola a fini esclusivamente ricreativi (*3). Per contro, le unità che svolgono tale attività nell'ambito di un'agricoltura di sussistenza sono incluse nei CEA. Si precisa che i prodotti agricoli destinati all'autoconsumo delle aziende agricole devono essere contabilizzati nei CEA.

(*3)  Si tratta di piccole unità che producono per il proprio consumo, non per la vendita, esercitando attività agricole senza dipendere economicamente da tali attività.»;"

o)

il punto 1.25 è sostituito dal seguente:

«1.25.

L'impiego dell'UAE locale quale unità di base per la branca di attività agricola comporta la registrazione delle attività secondarie non agricole allorché queste non possano essere isolate dall'attività agricola principale.»;

p)

il punto 1.26 è sostituito dal seguente:

«1.26.

Nei CEA si definiscono come attività secondarie non agricole non separabili delle UAE locali della branca di attività agricola quelle attività strettamente connesse alla produzione agricola per le quali le informazioni sulla produzione, sui consumi intermedi, sui redditi da lavoro dipendente, sugli input di lavoro dipendente o sugli investimenti fissi lordi non possono essere distinte dalle informazioni sull'attività agricola principale nel corso dell'osservazione statistica.»;

q)

al punto 1.27, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«—

non possono costituire attività ausiliarie. Le attività ausiliarie non sono isolate in modo da formare entità distinte o separate rispetto alle attività principali o secondarie delle entità di cui sono al servizio. Di conseguenza, le attività ausiliarie devono essere integrate nella UAE locale di cui sono al servizio, a meno che non siano organizzate in unità separate e situate in un'altra regione. Le attività ausiliarie restano incluse nella stessa branca di attività economica dell'UAE locale di cui sono al servizio. Le attività ausiliarie (ad esempio di vendita, di commercializzazione, di immagazzinamento, di trasporto per conto proprio; cfr. SEC 2010, 3.12 e 3.13, nonché SCN 2008, 5.35-5.44) consistono in attività di supporto esercitate all'interno di una impresa al fine di creare le condizioni idonee all'esercizio delle attività principali o secondarie. Il prodotto delle attività ausiliarie si ritrova comunemente come input nei diversi tipi di attività di produzione,

—

per convenzione, non possono comprendere la generazione di investimenti fissi lordi di prodotti non agricoli (quali le costruzioni o i macchinari) per uso proprio. La produzione per uso proprio finale è infatti considerata un'attività separabile e sarà registrata come produzione di una UAE locale distinta. I servizi di abitazione offerti ai lavoratori dipendenti a titolo di retribuzione in natura devono essere trattati in maniera analoga (sono registrati come retribuzioni in natura nel conto della generazione dei redditi primari),»;

r)

il punto 1.29 è sostituito dal seguente:

«1.29.

Si possono distinguere i seguenti due principali tipi di attività secondaria non agricola non separabile.

1.

Attività che rappresentano un ampliamento dell'attività agricola e che utilizzano i prodotti agricoli. Si tratta di un tipo di attività riscontrabile nella maggior parte degli Stati membri dell'UE. La trasformazione di prodotti agricoli costituisce l'attività tipica di questo gruppo:

 

trasformazione di prodotti agricoli

—

trasformazione di latte in burro, panna, formaggi, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari,

—

trasformazione di frutta e ortaggi in succhi di frutta, conserve, confetture, alcol e altri prodotti,

—

trasformazione di uva, mosto e vino in prodotti alcolici (spumanti come lo Champagne, liquori come il Cognac ecc.),

—

filatura di tessili/lana, intreccio di materie vegetali,

—

produzione di pâté, di foie gras e di altri prodotti di trasformazione delle carni,

—

trasformazione di altri prodotti agricoli;

 

calibratura e confezionamento di prodotti agricoli, ad esempio di uova e di patate.

2.

Attività che utilizzano l'azienda agricola e i suoi mezzi di produzione agricola (attrezzature, installazioni, fabbricati, manodopera). Tali attività riguardano essenzialmente:

—

agriturismo: campeggi, attività di ristorazione, alberghi, alloggi di vario tipo ecc.,

—

rivendita di prodotti agricoli — attività di commercio al dettaglio concernenti prodotti diversi da quelli dell'azienda agricola. Le vendite dirette di prodotti agricoli trasformati o non trasformati sono registrate nella produzione dei prodotti in questione,

—

sport e attività ricreative rurali — destinazione di terreni ad attività quali il golf, l'equitazione, la caccia, la pesca ecc.,

—

servizi prestati a favore di terzi — noleggio e riparazione di macchine agricole, progetti di irrigazione, consulenza in campo agricolo, immagazzinamento di prodotti, manutenzione di fabbricati agricoli, rappresentanza commerciale per i prodotti agricoli, trasporto di prodotti agricoli ecc. Tali servizi sono registrati come attività secondarie soltanto se prestati a favore di un terzo. Se prestati per uso proprio devono invece essere considerati attività ausiliarie che non sono registrate nei conti (cfr. punto 1.27),

—

servizi paesaggistici — sfalcio dell'erba e tosatura di siepi, asportazione della neve, concezione, manutenzione e piantumazione di aree verdi ecc.,

—

piscicoltura,

—

altre attività utilizzanti i terreni e i mezzi di produzione agricola. Tali altre attività comprenderanno quelle di R&S, se non esercitate da UAE locali distinte e qualora sia possibile procedere alla loro stima.»;

s)

il punto 1.33 è sostituito dal seguente:

«La produzione della branca di attività economica rappresenta, secondo il SEC 2010, il valore complessivo dei prodotti risultanti dall'attività di produzione svolta nel corso del periodo contabile in esame da tutte le unità della branca, esclusi tuttavia i beni e i servizi prodotti e consumati nel corso dello stesso periodo contabile e nell'ambito della stessa unità. La misurazione della produzione agricola è basata sull'adeguamento di tale regola del SEC con l'inclusione nella produzione agricola di una parte della produzione oggetto di reimpiego in seno alle unità agricole (cfr. 2.032-2.036). Nei CEA la produzione agricola rappresenta pertanto la somma della produzione di tutte le unità della branca (esclusa la produzione oggetto di reimpiego in seno alla stessa unità), cui si aggiunge la produzione utilizzata come consumi intermedi in seno alla stessa unità, purché tale produzione riguardi due attività di base differenti (quali i prodotti vegetali destinati all'alimentazione animale) e soddisfi taluni criteri (specificati nel punto 2.055).»;

t)

il punto 1.37 è sostituito dal seguente:

«1.37.

I CEA sono ordinati in una sequenza di conti collegati tra loro. Nel SEC 2010 la sequenza completa dei conti comprende i conti delle operazioni correnti, i conti della accumulazione e i conti patrimoniali (SEC 2010, 1.113-1.115). Questi consentono la registrazione in un insieme ordinato di conti delle operazioni e degli altri flussi connessi ad aspetti specifici del ciclo economico (ad esempio, la produzione). Tali operazioni vanno dalla formazione del reddito, attraverso la sua distribuzione e redistribuzione, fino alla sua accumulazione sotto forma di attività. I saldi contabili che se ne ricavano sono successivamente utilizzati in qualità di aggregati come strumenti di misurazione della performance economica.»;

u)

il punto 1.38 è sostituito dal seguente:

«1.38.

I conti delle operazioni correnti si riferiscono alla produzione, nonché alla generazione, alla distribuzione e alla redistribuzione del reddito così come all'utilizzazione di tale reddito sotto forma di consumi finali. Inoltre essi permettono di calcolare il risparmio, che costituisce un fattore essenziale della accumulazione. I conti della accumulazione analizzano i diversi elementi delle variazioni delle attività e delle passività delle differenti unità e permettono di registrare le variazioni del patrimonio netto (ossia il saldo fra attività e passività). I conti patrimoniali presentano le attività e le passività totali delle diverse unità all'inizio e alla fine del periodo contabile, unitamente al rispettivo patrimonio netto. I flussi registrati per ciascuna attività e passività nei conti della accumulazione figurano anche nel conto delle variazioni patrimoniali (SEC 2010, 8.02-8.09 e tavola 8.1).»;

v)

il punto 1.39 è sostituito dal seguente:

«1.39.

La sequenza dei conti sopramenzionati si applica alle unità, ai settori e sottosettori istituzionali e al totale dell'economia. Il SEC 2010 giudica infatti che per una UAE locale e una branca di attività economica non è possibile prevedere l'elaborazione di una serie completa di conti perché normalmente tali entità non sono in grado di possedere beni o attività a nome proprio o di percepire o corrispondere redditi.»;

w)

al punto 1.43, le tabelle 1-4 sono sostituite dalle seguenti:

«A.   Conti delle operazioni correnti

Tabella 1: Conto della produzione

Impieghi

Risorse

P.2

Consumi intermedi

50

P.1

Produzione

100

B.1 g

Valore aggiunto lordo

50

 

P.51c

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

10

B.1n

Valore aggiunto netto

40

Tabella 2: Conto della generazione dei redditi primari

Impieghi

Risorse

 

 

D.1

Redditi da lavoro dipendente

10

B.1n

Valore aggiunto netto

40

D.29

Altre imposte sulla produzione

5

 

D.39

Altri contributi alla produzione

– 10

B.2n/B.3n

Risultato netto di gestione/Reddito misto netto

35

Tabella 3: Conto del reddito da impresa

Impieghi

Risorse

D.4

Redditi da capitale

10

B.2n/B.3n

Risultato netto di gestione/Reddito misto netto

35

D.41

Interessi

5

 

D.45

Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti

5

D.4

Redditi da capitale

1

 

D.41

Interessi

1

D.42

Utili distribuiti dalle società

 

D.43

Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero

 

D.44

Altri redditi da investimenti

 

D.45

Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti

 

B.4n

Reddito netto da impresa

26

 

 

 

B.   Conti della accumulazione

Tabella 4: Conto del capitale

Variazioni delle attività

Variazioni delle passività e del patrimonio netto

B.101

Variazioni del patrimonio netto dovute al risparmio e ai trasferimenti in conto capitale

 

B.8n

Risparmio, netto

 

D.9r

Trasferimenti in conto capitale, da ricevere

10

D.92r

Contributi agli investimenti, da ricevere

5

D.99r

Altri trasferimenti in conto capitale, da ricevere

5

D.9p

Trasferimenti in conto capitale, da effettuare

D.91p

Imposte in conto capitale, da versare

D.99p

Altri trasferimenti in conto capitale, da effettuare

P.51 g

Investimenti fissi lordi

100

B.101

Variazioni del patrimonio netto dovute al risparmio e ai trasferimenti in conto capitale

P.511

Acquisizioni meno cessioni di capitale fisso (investimenti fissi lordi in capitale fisso)

89

 

P.511a

Investimenti fissi lordi in piantagioni

10

P.511b

Investimenti fissi lordi in bestiame

15

P.511c

Investimenti fissi lordi in impianti e macchinari

20

P.511d

Investimenti fissi lordi in mezzi di trasporto

20

P.511e

Investimenti fissi lordi in fabbricati agricoli

20

P.511f

Investimenti fissi lordi in altre opere ad eccezione dei miglioramenti fondiari (altri fabbricati e opere ecc.)

0

P.511 g

Miglioramenti di rilievo apportati ai terreni

4

P.511 h

Ricerca e sviluppo

0

P.511i

Altri investimenti fissi lordi (ad esempio programmi informatici, diritti di produzione)

0

P.512

Costi di trasferimento della proprietà di attività non prodotte (terreni ecc.)

1

P.51c

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

10

P.52

Variazione delle scorte

5

P.53

Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore

 

NP

Acquisizioni meno cessioni di attività non prodotte (terreni ecc.)

 

B.9

Accreditamento (+)/Indebitamento (-)

 

K.1

Comparsa economica di attività

 

K.2

Scomparsa economica di attività non prodotte»;

 

x)

il punto 1.44 è sostituito dal seguente:

«1.44.

Si precisa che le operazioni e gli stock presentati in corsivo nelle tabelle 3 e 4 costituiscono voci che:

—

non sono pertinenti nei CEA a motivo dell'applicazione del concetto di branca di attività economica e dell'incompletezza della sequenza dei conti: si tratta delle voci D.42 Utili distribuiti dalle società, D.43 Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero, D.44 Altri redditi da investimenti e D.45 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti, nella colonna delle risorse della tabella 3, e delle voci B.8n Risparmio netto, B.101 Variazioni del patrimonio netto dovute al risparmio e ai trasferimenti in conto capitale, e B.9 Accreditamento (+)/Indebitamento (-), della tabella 4, oppure

—

non sono registrati per mancanza di informazioni attendibili o in considerazione del loro interesse limitato, attualmente, per i CEA: si tratta delle voci D.9p Trasferimenti in conto capitale, da effettuare, D.91p Imposte in conto capitale, da versare, e D.99p Altri trasferimenti in conto capitale, da effettuare, P.53 Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore, NP Acquisizioni meno cessioni di attività non prodotte (terreni e altre attività non prodotte), K.1 Comparsa economica di attività, K.2 Scomparsa economica di attività non prodotte, nella tabella 4. Non è escluso che in futuro alcune di tali voci (D.91, K.1, K.2) siano registrate nei CEA.»;

y)

al punto 1.46, le ultime due frasi sono sostituite dalle seguenti:

«Nel caso delle imprese non costituite in società appartenenti al settore delle famiglie, la voce a saldo del conto della generazione dei redditi primari contiene implicitamente un elemento, corrispondente alla remunerazione dell'attività lavorativa esercitata dal proprietario o dai componenti della famiglia. Tale reddito da lavoro indipendente presenta caratteristiche di retribuzione e caratteristiche di utile per effetto delle attività esercitate nella funzione di imprenditore. Questo reddito, che a rigore di termini non costituisce né unicamente retribuzioni né esclusivamente utili, è designato come «reddito misto»(SEC 2010, 8.19).»;

z)

il punto 1.59 è sostituito dal seguente:

«1.59.

Secondo il SEC 2010, una branca di attività economica corrisponde a un gruppo di UAE a livello locale che esercitano un'attività principale identica o simile. Al livello di classificazione più dettagliato, una branca di attività economica è costituita dall'insieme delle UAE locali che rientrano in una stessa classe (quattro cifre) della NACE Rev. 2 e che esercitano quindi la stessa attività, quale definita in tale nomenclatura (SEC 2010, 2.150). La definizione della branca di attività agricola impone la precisazione:

—

delle attività caratteristiche dell'agricoltura,

—

delle unità caratteristiche dei CEA.»;

aa)

il punto 1.60 è sostituito dal seguente:

«1.60.

La branca di attività agricola quale figura nei CEA corrisponde, in linea di principio, alla divisione 01 della NACE Rev. 2, con le differenze di cui ai seguenti punti 1.62-1.66.»;

bb)

il punto 1.63 è sostituito dal seguente:

«1.63.

L'elenco delle attività caratteristiche dell'agricoltura dei CEA corrisponde a questi sette gruppi di attività (01.1-01.7) ma con le seguenti differenze:

—

inclusione della produzione di vino e di olio d'oliva (utilizzando esclusivamente uve e olive coltivate nella stessa azienda),

—

esclusione di talune attività che, nella NACE Rev. 2, sono considerate servizi agricoli (come la messa in funzione di sistemi di irrigazione — qui si considera solo il lavoro agricolo eseguito da terzi).»;

cc)

al punto 1.78, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«di conseguenza, i flussi di cui beneficiano gli imprenditori agricoli nel quadro di tali attività devono essere esclusi dai CEA.»;

dd)

il punto 1.93 è sostituito dal seguente:

«1.93.

La branca di attività agricola dei CEA, quale è definita ai punti 1.62-1.66, presenta alcune differenze rispetto alla branca di attività agricola determinata per il quadro centrale dei conti nazionali. Tali differenze riguardano la definizione sia delle attività caratteristiche sia delle unità. Esse possono essere sintetizzate come segue:

Branca di attività agricola dei CEA = settore agricolo dei conti nazionali (divisione 01 della NACE Rev. 2)

—

Produzione di unità che forniscono servizi agricoli associati diversi da lavori agricoli eseguiti da terzi (come la messa in funzione di impianti irrigui)

—

Unità per le quali l'attività agricola rappresenta solo un'attività di svago e che sono incluse nei conti nazionali, cfr. SEC 2010, 3.08

+

Unità che producono vino e olio d'oliva [utilizzando esclusivamente uve e olive di produzione propria (raggruppamento di produttori, cooperative ecc.)]

+

Attività agricole secondarie separabili di unità la cui attività principale non è agricola (cfr. punto 1.18)»;

5)

la sezione II è così modificata:

a)

il punto 2.008 è sostituito dal seguente:

«2.008.

Il SEC 2010 (1.101-1.105) registra i flussi (in particolare le operazioni sui prodotti e le operazioni di distribuzione e di redistribuzione) in base al principio della competenza economica: ovvero quando un valore economico è creato, trasformato o eliminato o quando crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti e non nel momento in cui viene effettivamente eseguito il pagamento.»;

b)

il punto 2.010 è sostituito dal seguente:

«2.010.

Nel SEC 2010 la produzione è considerata come un processo continuo nel quale i beni e servizi sono trasformati in altri beni e servizi. Tale processo può avere durata diversa a seconda dei prodotti, ed essere anche superiore a un periodo contabile. Questa caratterizzazione della produzione, combinata con il principio della competenza economica, determina quindi la registrazione della produzione sotto forma di prodotti in corso di lavorazione. Pertanto, a norma del SEC 2010 (3.54), la produzione di prodotti agricoli dovrebbe essere registrata come se avvenisse nel corso dell'intero periodo di produzione (e non semplicemente quando si miete o quando si macellano gli animali). I prodotti agricoli in via di maturazione, gli alberi da legname e il patrimonio ittico o zootecnico destinato all'alimentazione umana sono considerati, durante il processo di produzione, scorte di prodotti in corso di lavorazione, per diventare, una volta completato il processo, scorte di prodotti finiti. Dalla produzione è esclusa ogni variazione delle risorse biologiche non coltivate quali, ad esempio, la crescita di animali, uccelli, pesci in libertà o la crescita naturale di foreste, ma sono incluse le catture di animali, uccelli, pesci in libertà.»;

c)

il punto 2.011 è sostituito dal seguente:

«2.011.

La registrazione della produzione sotto forma di prodotti in corso di lavorazione è auspicabile e necessaria ai fini dell'analisi economica allorché il processo di produzione non è ultimato nel corso del periodo contabile in esame. Ciò garantisce la coerenza nelle registrazioni dei costi e della produzione permettendo di ottenere dati significativi sul valore aggiunto. Dato che i CEA sono elaborati in base all'anno civile, la contabilizzazione dei prodotti in corso di lavorazione può ritenersi necessaria esclusivamente per quei prodotti il cui processo di produzione non è ultimato alla fine dell'anno civile (ma altresì nel caso in cui il livello generale dei prezzi presenti un ritmo di evoluzione molto rapido nel periodo contabile).»;

d)

al punto 2.014, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel corso del processo di produzione, il valore da registrare ogni anno quale produzione a titolo di prodotti in corso di lavorazione può essere ottenuto distribuendo il valore atteso del prodotto finito proporzionalmente agli oneri sostenuti in ciascun periodo (SCN 2008, 6. 112).»;

e)

al punto 2.017, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Allorché è possibile differenziare i giovani animali in funzione della loro futura utilizzazione, occorre registrare fin dalla loro nascita i capi destinati a essere utilizzati per la riproduzione come investimenti fissi lordi (si tratta di un investimento fisso lordo per uso proprio, che è registrato nel momento in cui è prodotto), tali animali sono cioè considerati come prodotti in corso di lavorazione e il loro allevamento va registrato come produzione (cfr. SEC 2010, 3.134).»;

f)

nel titolo della parte B, il testo «(cfr. SEC 95, 3.07-3.58)» è sostituito dal seguente:

«(cfr. SEC 2010, 3.07-3.54)»;

g)

il punto 2.032 è sostituito dal seguente:

«2.032.

La produzione («output») è costituita dal totale dei prodotti risultanti dall'attività di produzione nel corso del periodo contabile (SEC 2010, 3.14). Riveste capitale importanza la chiara distinzione tra attività di produzione («production»), espressione che designa il processo di produzione, e «produzione» («output»), termine che designa i beni e i servizi che risultano da tali attività.»;

h)

al punto 2.033, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Pertanto essi non sono registrati come parte della produzione o come consumi intermedi di tale UAE locale.»;

i)

al punto 2.036, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Pur non essendo stata proposta dal SEC 2010, la norma adottata dai CEA è tuttavia prevista dall'SCN, a motivo della specificità dell'agricoltura, e dal manuale metodologico della FAO (1).»;

j)

il punto 2.041 è sostituito dal seguente:

«2.041.

Secondo il SEC 2010 le perdite che i produttori possono subire sono di tre diversi tipi: perdite ricorrenti dei beni compresi nelle scorte (SEC 2010, 3.147), perdite eccezionali di magazzino [SEC 2010, 6.13, lettera e)] e distruzioni di beni dovute a catastrofi (SEC 2010, 6.08 e 6.09).»;

k)

il punto 2.059 è sostituito dal seguente:

«2.059.

Nella voce «trasformazione da parte dei produttori» vanno registrate le quantità prodotte per l'ulteriore trasformazione da parte dei produttori agricoli (ad esempio: latte trasformato in burro o in formaggio, mele trasformate in mosto di mele e in sidro) esclusivamente nel quadro delle attività di trasformazione separabili dall'attività agricola principale [sulla base dei documenti contabili (cfr. punto 1.26)]. Vanno registrati soltanto i prodotti greggi (ad esempio: latte crudo, mele) e non i prodotti ottenuti dalla loro trasformazione (ad esempio, burro, mosto di mele e sidro). In altri termini, non è preso in considerazione il lavoro insito nella trasformazione dei prodotti agricoli.»;

l)

al punto 2.065, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Va precisato che le vendite di bestiame classificato come capitale fisso ritirato dal bestiame produttivo (macellazioni o esportazioni) non vanno iscritte come vendite.»;

m)

il punto 2.077 è sostituito dal seguente:

«2.077.

Il concetto di «produzione totale» («total output») per la misurazione della produzione dell'attività agricola prende in considerazione gli scambi di beni e servizi agricoli tra unità agricole nonché i reimpieghi dei prodotti destinati all'alimentazione animale (commerciabili o meno).»;

n)

è inserito un nuovo punto 2.080.1:

«2.080.1.

Secondo il SEC 2010, 3.82, la ricerca e lo sviluppo (R&S) consistono in una attività creativa esercitata in via sistematica allo scopo di aumentare lo stock di conoscenze e di utilizzare tali conoscenze per creare o sviluppare nuovi prodotti, comprese versioni migliorate o nuove qualità di prodotti esistenti, o scoprire o sviluppare nuovi o più efficienti processi di produzione. La R&S di consistenza significativa in rapporto all'attività principale è registrata come attività secondaria di una UAE locale. Una UAE locale separata, non attribuita alla branca di attività agricola, è distinta, ove possibile, per la R&S. Per le unità che presentano anche attività di R&S, nel caso in cui non possano essere attribuite a una UAE locale separata e se è possibile stimare la spesa per R&S in relazione alle attività agricole, dette stime dovrebbero essere registrate quale produzione agricola come «altre attività secondarie non agricole non separabili» (produzione per uso proprio) e come investimenti fissi lordi.»;

o)

il punto 2.081 è sostituito dal seguente:

«2.081.

Come specificato in precedenza (cfr. punto 1.16), la produzione della branca di attività agricola è costituita dalla somma della produzione dei prodotti agricoli (cfr. punti 2.076-2.077) e dei beni e servizi prodotti nel quadro delle attività secondarie non agricole non separabili (cfr. punti 2.078-2.080.1).»;

p)

il punto 2.082 è sostituito dal seguente:

«2.082.

La produzione deve essere valutata al prezzo base. Il prezzo base è il prezzo che il produttore può ricevere dall'acquirente per un'unità di bene o di servizio prodotta, detratte le eventuali imposte (imposte sui prodotti) da pagare su quella unità in conseguenza della sua produzione o della sua vendita, ma compreso ogni eventuale contributo (contributi ai prodotti) da ricevere su quella unità in conseguenza della sua produzione o della sua vendita. Sono escluse le spese di trasporto fatturate separatamente dal produttore, come pure i guadagni e le perdite in conto capitale su attività finanziarie e non finanziarie (cfr. SEC 2010, 3.44).»;

q)

al punto 2.085, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il prezzo percepito dal produttore corrisponde al prezzo alla produzione (esclusa l'IVA fatturata) quale è definito nell'SCN 2008, 6.51-6.54 (ossia prezzi ex azienda).»;

r)

nel titolo della parte C, il testo «(cfr. SEC 95, 3.69-3.73)» è sostituito dal seguente:

«(cfr. SEC 2010, 3.88-3.92)»;

s)

il punto 2.089 è sostituito dal seguente:

«2.089.

I consumi intermedi rappresentano il valore dei beni e dei servizi consumati quali input in un processo di produzione, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento. Nel corso del processo produttivo i beni e i servizi subiscono una trasformazione, oppure sono esauriti (cfr. SEC 2010, 3.88). La ripartizione dettagliata delle diverse categorie di consumi intermedi evidenzia le interdipendenze generate dagli input tra l'agricoltura e gli altri settori economici. I consumi intermedi sono altresì utilizzati nel calcolo dell'intensità dei fattori (ossia del rapporto tra due fattori di produzione, ad esempio i consumi intermedi e gli input di lavoro).»;

t)

il punto 2.090 è sostituito dal seguente:

«2.090.

Dai consumi intermedi sono pertanto esclusi i beni acquistati, nuovi o usati, prodotti nell'economia o importati: questi sono registrati come investimenti fissi lordi [cfr. punto 2.109, lettere c)-f)]. Si tratta di beni non agricoli, quali fabbricati o altre opere, impianti e macchinari, ma altresì di beni agricoli, quali piantagioni e bestiame produttivo. Nemmeno l'acquisizione di attività non prodotte, come i terreni, rientra nei consumi intermedi. Gli utensili non costosi impiegati per operazioni comuni, quali seghe, martelli, cacciaviti, chiavi inglesi e altri utensili, e piccoli apparecchi come le calcolatrici tascabili sono registrati come consumi intermedi.»;

u)

il punto 2.094 è sostituito dal seguente:

«2.094.

Gli scambi di bestiame classificato come scorte in corso di lavorazione (così come i lattonzoli e le uova da cova) che si svolgono tra le unità agricole, nonché le importazioni di bestiame, non sono registrati come consumi intermedi (né come produzione) (cfr. punti 2.066-2.070).»;

v)

il punto 2.107.1 è sostituito dal seguente:

«2.107.1.

Secondo la convenzione del SEC 2010, il valore dei servizi d'intermediazione finanziaria indirettamente misurati (FISIM) utilizzati dal settore agricolo dovrebbe essere registrato come consumo intermedio del settore agricolo (cfr. SEC 2010, capitolo 14).»;

w)

il punto 2.108 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i canoni di affitto pagati, direttamente o nel quadro di un contratto di affitto di fondo rustico, per l'utilizzazione di fabbricati non residenziali e di altri beni (materiali o immateriali) quali il noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore (cfr. punto 1.23) e di software. Tuttavia, se non è possibile separare la locazione di fabbricati non residenziali da parte di una UAE locale agricola dalla locazione dei terreni, i canoni di affitto di entrambi sono registrati come fitti dei terreni nel conto del reddito da impresa (cfr. punto 3.082);»;

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

gli acquisti di servizi di ricerca di mercato e pubblicità, spese per la formazione del personale e servizi simili;»;

iii)

la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o)

i versamenti effettuati alle amministrazioni pubbliche per ottenere il rilascio di licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali o professionali, allorché l'autorizzazione è subordinata a un controllo preciso a fini di regolamentazione (a meno che non risulti evidente una sproporzione fra tali esborsi e i costi di erogazione dei servizi) [cfr. 3.048, lettera e), e SEC 2010, 4.80, lettera d)];»;

iv)

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p)

gli acquisti di attrezzi, indumenti da lavoro, pezzi di ricambio e beni durevoli non costosi, utilizzati per effettuare operazioni relativamente semplici (SEC 2010, 3.89, lettera f), punto 1), e SCN 2008, 6.225);»;

v)

la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q)

i costi di utilizzo di contratti, locazioni e licenze a breve termine registrati come attività non prodotte; è escluso l'acquisto di tali attività non prodotte.»;

x)

il punto 2.109 è così modificato:

i)

alla lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Si considera tuttavia che i datori di lavoro necessitino di questo tipo di benefici per attrarre e mantenere i propri dipendenti (che dovrebbero comunque pagare loro stessi) e non per soddisfare le necessità della produzione (cfr. SCN 2008, 7.51);»;

ii)

alla lettera f), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«f)

gli esborsi per servizi connessi all'acquisto della proprietà di terreni, fabbricati e altri beni di investimento usati, quali ad esempio gli onorari di mediatori, notai, agrimensori, ingegneri ecc., nonché le iscrizioni nei registri fondiari (cfr. SEC 2010, 3.133).»;

y)

il punto 2.111 è sostituito dal seguente:

«Il prezzo di acquisto è il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per i prodotti al momento dell'acquisto, incluse le imposte sui prodotti al netto dei contributi ai prodotti (ma escluse le imposte deducibili come l'IVA sui prodotti), comprese eventuali spese di trasporto pagate separatamente dall'acquirente per ottenere la consegna nel luogo e nel momento stabilito, al netto di eventuali sconti rispetto ai prezzi o agli oneri standard per acquisti di grandi quantitativi o fuori stagione, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati nell'ambito di convenzioni creditizie ed esclusi eventuali oneri accessori sostenuti in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo fissato all'epoca dell'acquisto (SEC 2010, 3.06).»;

aa)

nel titolo della parte D, il testo «(cfr. SEC 95, 3.100-3.116)» è sostituito dal seguente:

«(cfr. SEC 2010, 3.122-3.157)»;

bb)

il punto 2.115 è sostituito dal seguente:

«2.115.

Gli investimenti lordi comprendono:

—

gli investimenti fissi lordi (P.51 g),

—

la variazione delle scorte (P.52),

—

le acquisizioni meno le cessioni di oggetti di valore (P.53).»;

cc)

il punto 2.117 è sostituito dal seguente:

«2.117.

Gli investimenti lordi sono misurati al lordo degli ammortamenti (P.51c).

Gli investimenti netti (P.51n) sono calcolati detraendo dagli investimenti lordi gli ammortamenti. Questi ultimi rappresentano la perdita di valore subita dai beni di investimento per effetto della normale usura in conseguenza del loro impiego nella produzione (cfr. punto 3.099).»;

dd)

nella sezione D, la sottorubrica «1. Investimenti fissi lordi» è sostituita dalla seguente:

«1.    Investimenti fissi lordi»;

ee)

il punto 2.118 è sostituito dal seguente:

«2.118.

Gli investimenti fissi lordi sono costituiti dalle acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni materiali non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali (SEC 2010, 3.125-3.129). Il capitale fisso è costituito dai beni prodotti che sono utilizzati nella produzione per più di un anno (cfr. SEC 2010, 3.124, e allegato 7.1).»;

ff)

il punto 2.122 è sostituito dal seguente:

«2.122.

La determinazione degli investimenti fissi lordi dei settori o delle branche dell'economia è fondata sul criterio della proprietà (acquisizioni e cessioni) e non su quello dell'impiego dei beni. Va precisato che i beni acquistati tramite un'operazione di leasing finanziario (ma non quelli noleggiati nel quadro di una operazione di leasing operativo) sono assimilati a beni del locatario (se il locatario è un produttore) e non del locatore, il quale detiene un'attività finanziaria equivalente a un prestito figurativo [cfr. 2.109, lettera d), e il capitolo 15 del SEC 2010 per la distinzione tra le diverse forme di leasing di beni durevoli] (1).»;

gg)

al punto 2.123, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La possibilità di applicare il criterio della proprietà dipende dal sistema statistico alla base del calcolo degli investimenti fissi lordi.»;

hh)

il punto 2.124 è sostituito dal seguente:

«2.124.

Le acquisizioni di capitale fisso riguardano i beni nuovi o usati acquisiti (acquistati, ricevuti mediante baratto, ricevuti come trasferimenti in conto capitale in natura o acquistati dall'utilizzatore con operazioni di leasing finanziario), i beni prodotti e destinati dal produttore a uso proprio, i miglioramenti di rilievo apportati al capitale fisso e a beni materiali non prodotti, la crescita naturale delle risorse biologiche coltivate (bestiame e piantagioni) e i costi di trasferimento della proprietà di attività non prodotte [cfr. SEC 2010, 3.125, lettera a)].»;

ii)

il punto 2.125 è soppresso;

jj)

al punto 2.126, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'acquisto o la produzione per uso proprio di un complesso di beni durevoli necessari alla costituzione di una dotazione iniziale costituisce un investimento fisso.»;

kk)

il punto 2.129 è sostituito dal seguente:

«2.129.

L'SCN 2008 precisa che i miglioramenti apportati ai beni che costituiscono il capitale fisso devono essere determinati con riguardo all'entità delle modifiche realizzate nelle caratteristiche dei beni — ossia modifiche considerevoli delle dimensioni, della forma, delle prestazioni, della capacità o della durata di questi — o in considerazione del fatto che tali migliorie non rientrano tra i lavori abitualmente effettuati sullo stesso tipo di beni come manutenzione ordinaria e riparazione (cfr. SCN 2008, 10.43 e 10.46).»;

ll)

il punto 2.130 è sostituito dal seguente:

«2.130

Le cessioni di capitale fisso riguardano i beni usati venduti, demoliti, rottamati o distrutti dai loro proprietari, ceduti mediante baratto oppure ceduti come trasferimenti in conto capitale in natura [cfr. SEC 2010, 3.125, lettera b), e 3.126]. Tali cessioni devono normalmente comportare un trasferimento della proprietà e implicare un impiego economico diretto (sono esclusi pertanto i beni demoliti, rottamati o abbattuti dai proprietari senza alcuna altra utilizzazione economica) (cfr. SCN 2008, 10.38). Talune cessioni possono tuttavia essere interne alla stessa unità istituzionale, come ad esempio gli animali abbattuti da un agricoltore e consumati dalla sua famiglia.»;

mm)

al punto 2.134, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Come definita nei conti patrimoniali (SEC 2010, 7.12 e 7.13) tra la chiusura e l'apertura di un periodo contabile, la variazione di valore delle attività può essere descritta come segue:»;

nn)

al punto 2.136, l'ultimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

variazioni di classificazione o di struttura: ad esempio la variazione della destinazione d'uso dei terreni, la destinazione di bestiame da latte alla produzione di carne (cfr. il punto 2.149, nota a piè di pagina 2) o la trasformazione di fabbricati agricoli in vista di un uso privato o di un altro impiego economico.»;

oo)

il punto 2.138 è sostituito dal seguente:

«2.138.

Il SEC 2010 distingue vari tipi di investimenti fissi lordi (cfr. SEC 2010, 3.127):

—

abitazioni;

—

fabbricati non residenziali e altre opere, compresi i miglioramenti di rilievo apportati ai terreni;

—

impianti e macchinari, come navi, automobili e computer;

—

armamenti;

—

risorse biologiche coltivate, ad esempio alberi e bestiame;

—

costi di trasferimento della proprietà di attività non prodotte, quali terreni, contratti, locazioni e licenze;

—

R&S, compresa la produzione di R&S liberamente disponibile;

—

prospezione e valutazione mineraria;

—

software e basi di dati;

—

originali di opere artistiche e letterarie o di intrattenimento;

—

altri diritti di proprietà intellettuale.»;

pp)

il punto 2.139 è sostituito dal seguente:

«2.139.

Per i CEA si distinguono i seguenti tipi di investimenti fissi lordi:

—

piantagioni permanenti, ossia generanti ripetutamente nuovi prodotti,

—

bestiame classificato come capitale fisso,

—

beni prodotti (diversi da piantagioni e bestiame):

—

impianti e macchinari,

—

mezzi di trasporto,

—

fabbricati agricoli (non residenziali),

—

altre opere ad eccezione dei miglioramenti fondiari (altri fabbricati e opere ecc.),

—

altri beni (software ecc.),

—

miglioramenti di rilievo apportati ai terreni,

—

costi di trasferimento della proprietà di attività non prodotte, quali i terreni e i diritti di produzione,

—

R&S, riguardante la ricerca e lo sviluppo da parte di unità specializzate, come pure la ricerca e lo sviluppo per la produzione propria.»;

qq)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

Piantagioni permanenti, ossia generanti ripetutamente nuovi prodotti»;

rr)

il punto 2.141 è sostituito dal seguente:

«2.141.

Secondo il SEC 2010 (3.125), gli investimenti fissi lordi in piantagioni corrispondono al valore degli acquisti, meno le cessioni, di beni naturali che generano ripetutamente nuovi prodotti (come gli alberi da frutto) giunti in produzione, più la crescita naturale di tali beni finché raggiungono la produzione (ossia generano un prodotto), durante l'esercizio contabile considerato.»;

ss)

il punto 2.144 è sostituito dal seguente:

«2.144.

Le cessioni di piantagioni (registrate come investimenti fissi lordi negativi) possono assumere due forme: da una parte, può trattarsi di piantagioni vendute a un'altra unità (agricola) prima del taglio - in tal caso sono registrati nei CEA esclusivamente i costi di trasferimento della proprietà; dall'altra, le piantagioni possono essere state tagliate. Tuttavia, in tal caso, secondo la definizione generale delle cessioni, le piantagioni tagliate devono avere una destinazione economica diretta, ossia una contropartita sotto forma di impiego in beni e servizi [quale la cessione a un'impresa specializzata nella vendita di legname (1)]. In questo secondo caso, le cessioni di piantagioni da registrare come investimento fisso lordo negativo dovrebbero essere di importo modesto.»;

tt)

il punto 2.148 è sostituito dal seguente:

«2.148.

L'attività lavorativa concernente le coltivazioni vegetali, ovvero le piantagioni, è registrata come vendite di imprese specializzate in lavori agricoli per conto terzi (con preparazione del terreno, fornitura di macchinari, piante, manodopera ecc.) o come produzione per uso proprio di beni di investimento (cfr. punto 1.75).»;

uu)

il punto 2.151 è sostituito dal seguente:

«2.151.

La misurazione degli investimenti fissi lordi in bestiame costituisce soltanto una delle componenti della variazione di valore delle attività. Infatti, gli investimenti fissi lordi in bestiame possono essere misurati soltanto tramite la valutazione della variazione del numero dei capi sulla base del prezzo medio dell'anno civile per ciascuna categoria zootecnica (metodo quantitativo), purché siano adempiute le seguenti condizioni:

—

assenza di guadagni o di perdite nominali in conto capitale (ossia una regolare evoluzione dei prezzi e del patrimonio zootecnico),

—

assenza di «altre variazioni di volume» (ossia assenza di perdite per catastrofi naturali, di variazioni di classificazione ecc.).

Un altro metodo di calcolo (metodo diretto) consiste nel misurare i flussi di entrate e di uscite per ciascuna categoria zootecnica ai corrispondenti prezzi: oltre alle acquisizioni e alle cessioni, tale metodo deve tener conto delle entrate (in particolare, le nascite) e delle uscite a livello di azienda.»;

vv)

al punto 2.152, alla fine del punto è aggiunta la frase seguente:

«Si tratta di uno scostamento rispetto al SEC 2010.»;

ww)

il punto 2.153 è sostituito dal seguente:

«2.153.

Nell'SCN, in teoria, per il patrimonio zootecnico dovrebbero essere calcolati ammortamenti (consumo di capitale fisso) (*4). Questi equivalgono infatti a una misurazione della riduzione prevista della capacità produttiva del bestiame allorché è utilizzato a fini di produzione, riduzione che si riflette a sua volta nel valore attualizzato dei redditi futuri ricavati da tali animali. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà pratiche di valutazione degli ammortamenti (la definizione dei parametri di calcolo è effettivamente molto complessa, cfr. punti 3.105 e 3.106), per gli animali produttivi non si deve procedere al calcolo di ammortamenti.

(*4)  L'SCN 2008 (10.94), contrariamente al SEC 2010 (3.140), prevede che per il patrimonio zootecnico siano calcolati ammortamenti.»;"

xx)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

Beni prodotti (diversi da piantagioni e bestiame)»;

yy)

il punto 2.162 è sostituito dal seguente:

«2.162.

I beni prodotti diversi da piantagioni e bestiame comprendono i seguenti elementi:

—

impianti e macchinari,

—

mezzi di trasporto,

—

fabbricati agricoli (non residenziali),

—

altro (altri fabbricati e opere, software ecc.),»;

zz)

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

Miglioramenti di rilievo apportati ai terreni»;

aaa)

il punto 2.166 è sostituito dal seguente:

«2.166.

I miglioramenti di rilievo apportati ai beni materiali non prodotti consistono essenzialmente in miglioramenti fondiari (migliore qualità e maggiori rese dei terreni grazie a opere di irrigazione, di bonifica, di prevenzione delle inondazioni ecc.) e devono essere trattati come qualsiasi altro investimento fisso lordo (SEC 2010, 3.128).»;

bbb)

al punto 2.167, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Si tratta in particolare delle spese relative a lavori di dissodamento, di spianamento, di bonifica, di irrigazione e di ricomposizione fondiaria (cfr. SEC 2010, 3.128, e SCN 2008, 10.79-10.81).»;

ccc)

è aggiunto il seguente punto 2.168.1:

«o)   Ricerca e sviluppo

2.168.1.

Si tratta del valore delle spese per attività creative esercitate in via sistematica al fine di aumentare l'insieme di conoscenze e di utilizzare tali conoscenze allo scopo di concepire nuove applicazioni. Salvo che non sia ragionevolmente stimabile, il valore è calcolato, per convenzione, come la somma dei costi, compresi quelli della ricerca e dello sviluppo che non ha prodotto risultati (cfr. SEC 2010, allegato 7.1).»;

ddd)

il punto 2.169 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

piccoli utensili, indumenti da lavoro, pezzi di ricambio e altri beni, anche se possiedono una durata di impiego normale superiore a un anno; in considerazione del loro regolare rinnovo, e conformemente alla prassi in uso in contabilità aziendale, tali acquisti di beni sono considerati consumi intermedi (cfr. punti 2.105 e 2.106);»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

servizi di pubblicità, di studi di mercato ecc. Gli acquisti di tali servizi rientrano nei consumi intermedi [cfr. punto 2.108, lettera d)];»;

eee)

al punto 2.176, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«In alternativa, il valore delle entrate dei prodotti in corso di lavorazione può essere stimato sulla base del valore dei costi di produzione più una maggiorazione per il risultato di gestione o il reddito misto stimati (cfr. SEC 2010, 3.47 e 3.48).»;

fff)

al punto 2.178, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Tale problema specifico dell'agricoltura è riconosciuto nel SEC 2010 [cfr. 3.153, lettera c)].»;

ggg)

il punto 2.186 è sostituito dal seguente:

«2.186.

Un altro metodo di valutazione delle scorte di prodotti stagionali consiste nell'esaminare l'evoluzione dei prezzi dei beni nelle scorte. Il prezzo di un bene nelle scorte può variare per almeno tre motivi (SCN 2008, 6.143):

—

il processo di produzione è sufficientemente lungo da richiedere l'applicazione di coefficienti di sconto al lavoro eseguito molto prima della consegna,

—

le qualità fisiche del bene possono migliorare o deteriorarsi con il tempo,

—

possono esistere fattori stagionali che influenzano l'offerta o la domanda del bene, con conseguenti variazioni regolari e prevedibili del suo prezzo nel corso dell'anno senza che ne risultino necessariamente modificate le sue qualità fisiche.»;

hhh)

il punto 2.187 è sostituito dal seguente:

«2.187.

La differenza rilevata tra il prezzo al quale i prodotti entrano nelle scorte e quello al quale ne escono dovrebbe riflettere il valore di una produzione supplementare realizzata allorché i prodotti sono nelle scorte (SCN 2008, 6.143), considerato che i beni che escono dalle scorte molti mesi dopo la raccolta sono diversi, da un punto di vista economico, da quelli che vi erano entrati. Un aumento di questo tipo del valore dei prodotti non deve essere considerato un guadagno nominale in conto capitale.»;

6)

la sezione III è così modificata:

a)

il punto 3.009 è sostituito dal seguente:

«3.009.

Le retribuzioni lorde e i contributi sociali effettivi (a carico dei datori di lavoro) sono registrati nel periodo durante il quale il lavoro è effettuato. Tuttavia, le gratifiche e gli altri esborsi eccezionali sono registrati nel momento in cui devono essere pagati (cfr. SEC 2010, 4.12).»;

b)

il punto 3.010 è sostituito dal seguente:

«3.010.

Le imposte sulla produzione sono registrate nel momento in cui si svolgono le attività o le operazioni o si verificano gli altri eventi che fanno insorgere l'obbligo di pagare le imposte (cfr. SEC 2010, 4.26). Analogamente, i contributi alla produzione sono registrati nel momento in cui si verifica l'operazione o l'evento (produzione, vendita, importazione ecc.) che dà origine al contributo (cfr. SEC 2010, 4.39).»;

c)

il punto 3.011 è sostituito dal seguente:

«3.011.

Gli interessi sono registrati nel corso del periodo contabile in cui sono dovuti, a prescindere che siano effettivamente pagati o meno (cfr. SEC 2010, 4.50 e successivi), in via di continua accumulazione nel tempo sull'importo del credito in essere. I fitti sono altresì registrati nel periodo in cui sono esigibili (cfr. SEC 2010, 4.75).»;

d)

il punto 3.012 è sostituito dal seguente:

«3.012.

I trasferimenti in conto capitale (contributi agli investimenti o altri trasferimenti) sono registrati nel momento in cui il pagamento deve aver luogo (o nel momento in cui è trasferita la proprietà dell'attività o nel momento in cui il debito è annullato, se si tratta di altri trasferimenti in conto capitale in natura) (cfr. SEC 2010, 4.162 e 4.163).»;

e)

nel titolo della parte C, il testo «(cfr. SEC 95, 4.02-4.13)» è sostituito dal seguente:

«(cfr. SEC 2010, 4.02-4.13)»;

f)

al punto 3.015, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I redditi da lavoro dipendente sono definiti come il compenso complessivo, in denaro o in natura, riconosciuto da un datore di lavoro a un lavoratore dipendente quale corrispettivo per il lavoro svolto da quest'ultimo durante il periodo contabile (SEC 2010, 4.02).»;

g)

al punto 3.018, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

beni e servizi acquistati dai datori di lavoro, nella misura in cui tali acquisti soddisfano la definizione di retribuzioni in natura (ossia non costituiscono consumi intermedi). In particolare il trasporto dei lavoratori dipendenti dal domicilio al posto di lavoro e viceversa rientra nelle retribuzioni in natura, tranne nel caso in cui sia organizzato durante l'orario di lavoro. Rientrano in tale categoria i servizi di abitazione acquistati, gli asili nido per i figli dei lavoratori dipendenti ecc. (cfr. SEC 2010, 4.05).»;

h)

al punto 3.020, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Tali spese sono tutte considerate consumi intermedi dei datori di lavoro (cfr. SEC 2010, 4.07).»;

i)

il punto 3.023 è sostituito dal seguente:

«3.023.

I contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro rappresentano la contropartita di altre prestazioni di assicurazione sociale erogate direttamente dai datori di lavoro ai loro dipendenti, ex dipendenti e altri aventi diritto senza ricorrere a imprese di assicurazione o a fondi pensione autonomi (*5) (cfr. SEC 2010, 4.10). Tali contributi sono registrati nel periodo durante il quale il lavoro è effettuato (se rappresentano la contropartita di prestazioni sociali dirette obbligatorie) o nel momento in cui le prestazioni sono erogate (se rappresentano la contropartita di prestazioni sociali dirette volontarie). I contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro si suddividono in due categorie: a) contributi pensionistici figurativi a carico dei datori di lavoro e b) contributi non pensionistici figurativi a carico dei datori di lavoro (SEC 2010, 4.10 e 4.97).

(*5)  Essi corrispondono in particolare all'ammontare delle retribuzioni che i datori di lavoro continuano a pagare, temporaneamente, ai dipendenti in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro, invalidità o licenziamento, qualora sia possibile individuare tale importo.»;"

j)

nel titolo della parte D il testo «(cfr. SEC 95, 4.14-4.29)» è sostituito dal seguente:

«(cfr. SEC 2010, 4.14-4.29)»;

k)

al punto 3.025, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Tali imposte sono dovute indipendentemente dal conseguimento di profitti (SEC 2010, 4.14).»;

l)

il punto 3.026 è sostituito dal seguente:

«3.026.

Le imposte sulla produzione e sulle importazioni sono distinte in:

—

imposte sui prodotti (D.21):

—

imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari (D.211),

—

imposte e dazi sulle importazioni, esclusa l'IVA (D.212), e

—

imposte sui prodotti, escluse le imposte sulle importazioni e l'IVA (D.214),

—

altre imposte sulla produzione (D.29)»;

m)

al punto 3.027, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«3.027.

Esse possono corrispondere a un importo monetario specifico per una unità di quantità di un bene o di un servizio oppure possono essere calcolate ad valorem, quale percentuale del prezzo unitario o del valore di tale bene o servizio (SEC 2010, 4.16).»;

n)

al punto 3.028, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le imposte similari sono le imposte sui beni o sui servizi percepite in varie fasi dalle imprese e gravanti in toto, in definitiva, sull'acquirente finale (cfr. SEC 2010, 4.17).»;

o)

il punto 3.029 è sostituito dal seguente:

«3.029.

Le imposte e i dazi sulle importazioni (esclusa l'IVA) comprendono i prelievi obbligatori, esclusa l'IVA, operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea sui beni importati per immetterli in libera pratica sul territorio economico e sui servizi prestati a favore delle unità residenti da unità non residenti (cfr. SEC 2010, 4.18).»;

p)

al punto 3.030, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Tali prelievi comprendono i dazi sulle importazioni e le imposte sulle importazioni quali i prelievi sui prodotti agricoli importati, gli importi compensativi monetari prelevati all'importazione, le imposte di fabbricazione ecc.»;

q)

il punto 3.031 è sostituito dal seguente:

«3.031.

Le imposte sui prodotti, escluse l'IVA e le imposte sulle importazioni, sono le imposte sui beni e sui servizi da pagare a seguito della produzione, dell'esportazione, della vendita, del trasferimento, del leasing o della consegna di tali beni o servizi o in conseguenza della loro destinazione all'autoconsumo o agli investimenti in proprio (cfr. SEC 2010, 4.19 e 4.20).»;

r)

al punto 3.035, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La descrizione fornita nel SEC 2010 (4.17) corrisponde a quella del regime normale dell'IVA. Secondo tale regime, ciascuna impresa può detrarre dall'importo dovuto a titolo dell'IVA sulle proprie vendite l'ammontare dell'imposta pagata in sede di acquisto di beni di investimento o di beni destinati a consumi intermedi.»;

s)

al punto 3.038, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il SEC 2010, 4.17, ha fissato un metodo per la registrazione dell'imposta sul valore aggiunto.»;

t)

il punto 3.044 è sostituito dal seguente:

«3.044.

Le altre imposte sulla produzione comprendono tutte le imposte prelevate sulle imprese a motivo dell'esercizio dell'attività di produzione, indipendentemente dalla quantità o dal valore dei beni o servizi prodotti o scambiati (cfr. SEC 2010, 4.22). Esse possono gravare sui terreni, sul capitale fisso o sul fattore lavoro impiegati nel processo di produzione o su talune attività od operazioni.»;

u)

al punto 3.050, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli importi degli interessi di mora e delle pene pecuniarie inflitte dalle autorità fiscali, nonché gli oneri connessi alla riscossione o al recupero di imposte dovute. Essi non vanno registrati con le imposte cui si riferiscono, salvo che non possano essere distinti da queste (cfr. SEC 2010, 4.133);»;

v)

nel titolo della parte E, il testo «(SEC 95, 4.30-4.40)» è sostituito dal seguente:

«(cfr. SEC 2010, 4.30-4.40)»;

w)

al punto 3.051, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Per convenzione, i contributi ai prodotti non sono registrati nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.13) (cfr. SEC 2010, 4.30).»;

x)

il punto 3.052 è sostituito dal seguente:

«3.052.

I contributi si ripartiscono in:

—

contributi ai prodotti (D.31):

—

contributi alle importazioni (D.311),

—

altri contributi ai prodotti (D.319), e

—

altri contributi alla produzione (D.39).»;

y)

al punto 3.053, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Per convenzione, i contributi ai prodotti riguardano esclusivamente la produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11) o la produzione di beni e servizi per uso proprio finale (P12) (SEC 2010, 4.33).»;

z)

al punto 3.054, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Essi possono includere le perdite sostenute, per effetto dell'applicazione degli indirizzi di politica economica fissati dalle amministrazioni pubbliche, dagli organismi commerciali pubblici la cui funzione consiste nell'acquistare prodotti da non residenti per rivenderli a prezzi inferiori a residenti (cfr. SEC 2010, 4.34).»;

aa)

il punto 3.058 è sostituito dal seguente:

«3.058.

Gli altri contributi alla produzione sono i contributi, diversi dai contributi ai prodotti, che le unità di produzione residenti possono percepire a motivo dell'esercizio dell'attività di produzione. Per l'altra loro produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, i produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita possono percepire altri contributi alla produzione soltanto allorché tali versamenti da parte delle amministrazioni pubbliche sono effettuati in forza di normative generali la cui applicazione si estende tanto ai produttori di beni e servizi destinabili alla vendita quanto ai produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita (cfr. SEC 2010, 4.36). Il SEC 2010 cita quattro esempi di altri contributi alla produzione (cfr. SEC 2010, 4.37): i contributi sui salari o sulla manodopera, i contributi per la riduzione dell'inquinamento, i contributi in conto interessi e la sovracompensazione dell'IVA. Tali versamenti riguardano principalmente la presa a carico dei costi di produzione o il sostegno al cambiamento dei metodi di produzione.»;

bb)

al punto 3.064, secondo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«—

contributi in conto interessi [SEC 2010, 4.37, lettera c)] versati a unità di produzione residenti, anche se intesi ad agevolare operazioni di investimento (*6).

(*6)  Qualora tuttavia il contributo concorra tanto al finanziamento dell'ammortamento del debito quanto al pagamento degli interessi sul capitale e non sia possibile scindere i due elementi, l'intero contributo sarà registrato come contributo agli investimenti.»;"

cc)

il punto 3.067 è così modificato:

i)

al secondo trattino, sostituzione delle prime due frasi:

la modifica non riguarda la lingua italiana;

ii)

al quinto trattino, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:

«A prescindere che siano in denaro o in natura, i trasferimenti devono comportare una corrispondente variazione delle attività finanziarie o non finanziarie indicate nei conti patrimoniali di una o di entrambe le parti che intervengono nell'operazione (SEC 2010, 4.145). I trasferimenti in conto capitale comprendono le imposte in conto capitale, i contributi agli investimenti e gli altri trasferimenti in conto capitale (SEC 2010, punto 4.147).»;

dd)

sostituzione della lettera d):

la modifica non riguarda la lingua italiana;

ee)

il punto 3.068 è sostituito dal seguente:

«Gli organismi regolatori del mercato sono classificati come segue:

a)

se la loro attività consiste esclusivamente nell'acquistare, immagazzinare e vendere beni:

i)

secondo la suddivisione dell'economia per branca di attività economica, nella branca commercio: per convenzione si considera che tale attività produca servizi non finanziari destinabili alla vendita;

ii)

secondo la suddivisione dell'economia per settore istituzionale, nel settore delle società e delle quasi-società non finanziarie purché tali organismi regolatori del mercato possano essere considerati unità istituzionali ai sensi del SEC 2010; in caso contrario, essi sono classificati nel settore cui appartiene l'unità più importante;

b)

se la loro attività consiste esclusivamente nel versare contributi:

i)

secondo la suddivisione dell'economia per branca di attività economica, nelle branche di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita delle amministrazioni pubbliche dato che soltanto queste (escluse le istituzioni dell'Unione europea) possono versare contributi ai sensi del SEC 2010;

ii)

secondo la suddivisione dell'economia per settore istituzionale, nel settore delle amministrazioni pubbliche (cfr. trattino precedente);

c)

se la loro attività consiste sia nell'acquistare, immagazzinare e vendere beni, sia nel versare contributi:

i)

secondo la suddivisione dell'economia per branca di attività economica, nella rubrica riservata alla branca commercio per quanto riguarda le loro unità di produzione (di tipo UAE locale) che acquistano, immagazzinano e vendono beni e nella rubrica riservata alle branche di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita delle amministrazioni pubbliche per quanto riguarda le altre loro unità di produzione;

ii)

secondo la suddivisione dell'economia per settore istituzionale, nel settore amministrazioni pubbliche dato che soltanto queste possono erogare contributi. La classificazione in un altro settore significherebbe che i versamenti effettuati dall'organismo regolatore del mercato non costituiscono contributi ai sensi del SEC 2010.»;

ff)

al punto 3.069, sostituzione della seconda frase:

la modifica non riguarda la lingua italiana;

gg)

nel titolo della parte F il testo «(SEC 95, 4.41-4.76)» è sostituito dal seguente:

«(cfr. SEC 2010, 4.41-4.76)»;

hh)

il punto 3.070 è sostituito dal seguente:

«3.070.

I redditi da capitale sono i redditi percepiti dai proprietari di attività finanziarie o di beni materiali non prodotti quale corrispettivo per aver messo tali attività a disposizione di un'altra unità istituzionale (SEC 2010, 4.41).»;

ii)

il punto 3.071 è sostituito dal seguente:

«3.071.

I redditi da capitale sono classificati nel SEC 2010 come segue:

—

interessi (D.41),

—

utili distribuiti dalle società (dividendi e redditi prelevati dai membri delle quasi-società) (D.42),

—

utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero (D.43),

—

altri redditi da investimenti (D.44): redditi da investimenti da attribuire agli assicurati (D.441), redditi da investimenti da corrispondere per diritti pensionistici (D.442); redditi da investimenti da attribuire ai sottoscrittori di quote di fondi comuni di investimento (D.443),

—

fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti (D.45)»;

jj)

il punto 3.073 è sostituito dal seguente:

«3.073.

Soltanto tre tipi di redditi da capitale possono assumere rilievo per i CEA:

—

interessi (D.41), fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti (D.45) e redditi da investimenti da attribuire agli assicurati (D.441).»;

kk)

il titolo della sottorubrica «2. Interessi» è sostituito dal seguente:

«2.   Interessi

(SEC 2010, 4.42- 4.52)»;

ll)

il punto 3.077 è sostituito dal seguente:

«È altresì opportuno registrare gli interessi da percepire a titolo di attività agricole da unità che fanno parte di imprese agricole costituite in società. Per le imprese individuali, gli interessi da percepire sono esclusi in sede di misurazione del reddito da impresa della branca agricola in quanto si è ritenuto che la maggior parte delle attività fruttifere di interessi non è connessa all'attività agricola delle unità e inoltre che risulta assai difficile distinguere tra attività familiari e attività utilizzate nella produzione (*7).

(*7)  Gli interessi da percepire corrispondono alla voce «altri conti attivi» (F.8) del conto finanziario.»;"

mm)

al punto 3.079, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«I compensi sono considerati pagamenti di servizi resi dagli intermediari finanziari ai loro clienti e non corresponsione di interessi [cfr. punti 2.107.1 e 2.108, lettera i)] (SEC 2010, 4.51).»;

nn)

il titolo della sottorubrica «3. Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti» è sostituito dal seguente:

«3.   Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti

(SEC 2010, 4.72 – 4.76)»;

oo)

al punto 3.080, sostituzione della prima frase:

la modifica non riguarda la lingua italiana;

pp)

al punto 3.082, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Tale norma costituisce una versione modificata della raccomandazione del SEC (cfr. SEC 2010, 4.73) (1) .»;

(qq)

il titolo della sottorubrica «4. Redditi da capitale attribuiti agli assicurati (non considerati nei CEA)» è sostituito dal seguente:

«4.    Redditi da investimenti da attribuire agli assicurati (non considerati nei CEA)»;

rr)

al punto 3.086, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I redditi da investimenti da attribuire agli assicurati corrispondono al totale dei redditi primari ricavati dall'investimento delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione (cfr. SEC 2010, 4.68).»;

ss)

al punto 3.087, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I redditi da investimenti da attribuire agli assicurati non sono considerati nei CEA.»;

tt)

nel titolo della parte G, il testo «(cfr. SEC 95, 4.145-4.167)» è sostituito dal seguente:

«(cfr. SEC 2010, 4.145-4.167)»;

uu)

il punto 3.089 è sostituito dal seguente:

«3.089.

I contributi agli investimenti sono i trasferimenti in conto capitale, in denaro o in natura, effettuati dalle amministrazioni pubbliche o dal resto del mondo ad altre unità istituzionali residenti o non residenti allo scopo di finanziare in tutto o in parte i costi delle loro acquisizioni di capitale fisso (cfr. SEC 2010, 4.152). I contributi agli investimenti dal resto del mondo comprendono quelli erogati direttamente dalle istituzioni dell'Unione europea mediante il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).»;

vv)

al punto 3.091, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Oltre a taluni trasferimenti operati dal FEAGA e dal FEASR, i contributi agli investimenti relativi all'agricoltura comprendono in particolare:»;

ww)

il punto 3.092 è sostituito dal seguente:

«3.092.

I contributi agli investimenti in denaro sono registrati nel momento in cui il pagamento deve aver luogo. I contributi agli investimenti in natura sono contabilizzati nel momento in cui è trasferita la proprietà delle attività (cfr. SEC 2010, 4.162).»;

xx)

il punto 3.093 è sostituito dal seguente:

«3.093.

Gli altri trasferimenti in conto capitale comprendono tutte le operazioni di trasferimento (ad eccezione dei contributi agli investimenti e delle imposte in conto capitale) che operano una redistribuzione non già del reddito bensì del risparmio o della ricchezza tra i diversi settori o sottosettori dell'economia o con il resto del mondo. Possono essere in denaro o in natura (assunzione o cancellazione di debiti) e corrispondono a trasferimenti volontari di ricchezza (SEC 2010, 4.164).»;

yy)

al punto 3.095, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Essi comprendono altresì i trasferimenti da parte delle amministrazioni pubbliche destinati alla copertura di perdite accumulate nel corso di vari esercizi o di perdite eccezionali dovute a cause esterne all'impresa (cfr. SEC 2010, 4.165).»;

zz)

il punto 3.096 è sostituito dal seguente:

«3.096.

Nel caso dell'agricoltura, gli altri trasferimenti in conto capitale includono altresì:

—

i premi di abbandono definitivo di superfici a vigneto o a frutteto,

—

le indennità per l'abbandono definitivo o la riduzione della produzione lattiera (quando influenzano, esplicitamente o implicitamente, il valore delle quote),

—

gli indennizzi per perdite eccezionali o dovute a distruzioni per catastrofi naturali di beni di investimento utilizzati nella produzione di prodotti agricoli (ad esempio, bestiame e beni strumentali) (cfr. punti 2.045 e 3.067),

—

gli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori il cui obiettivo è diverso da quello del finanziamento dell'acquisto di beni di investimento,

—

gli aiuti volti a compensare la diminuzione del valore patrimoniale o a ridurre debiti,

—

indennizzi di importo elevato a fronte di danni o lesioni non assicurati mediante la sottoscrizione di polizze di assicurazione [fatta eccezione per gli indennizzi corrisposti da amministrazioni pubbliche o dal resto del mondo di cui al SEC 2010, 4.165, lettera a)] imposti in sede giudiziale o concordati in sede extragiudiziale, ad esempio risarcimenti per danni causati da esplosioni, fuoriuscite di petrolio ecc. [SEC 2010, 4.165, lettera h)].»;

aaa)

nel titolo della parte H, il testo «(cfr. SEC 95, 6.02-6.05)» è sostituito dal seguente:

«(cfr. SEC 2010, 3.139-3.145)»;

bbb)

al punto 3.106, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il trattamento previsto garantisce la compatibilità dei CEA con il SEC 2010 (cfr. SEC 2010, 3.140) e con i conti microeconomici della rete di informazione contabile agricola e permette di evitare di dover procedere alla distinzione tra bestiame da classificare come capitale fisso e bestiame da classificare come scorte.»;

7)

nella sezione IV, punto 4.06, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per una descrizione di ciò che il concetto di «totale delle ore lavorate» include o esclude si rinvia al SEC 2010 (11.27 e 11.28).»;

8)

la sezione V è così modificata:

a)

al punto 5.03, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Conto della produzione

Conto della generazione dei redditi primari

Conto del reddito da impresa

P.1

 

Produzione

B.1n

 

Valore aggiunto netto

B.2n

B.3n

 

Risultato netto di gestione/Reddito misto netto

P.2

–

Consumi intermedi

D.1

–

Redditi da lavoro dipendente

D.41

+

Interessi da percepire (*8)

P.51c

–

Ammortamenti (consumo di capitale fisso)

D.29

–

Altre imposte sulla produzione

D.41

–

Interessi da corrispondere

 

 

 

D.39

+

Altri contributi alla produzione

D.45

–

Fitti pagati

B.1n

=

Valore aggiunto netto

B.2n

B.3n

=

Risultato netto di gestione/Reddito misto netto

B.4n

=

Reddito netto da impresa

D.29

–

Altre imposte sulla produzione

 

 

 

 

 

 

D.39

+

Altri contributi alla produzione

 

 

 

 

 

 

 

=

Valore aggiunto netto al costo dei fattori/Reddito dei fattori in agricoltura

 

 

 

 

 

 

b)

il punto 5.16 è sostituito dal seguente:

«5.16.

Ai fini dell'analisi dell'evoluzione a lungo termine, gli indici e i tassi di variazione degli indicatori di reddito per l'Unione europea sono calcolati sulla base degli aggregati dell'UE espressi in euro a tassi di cambio fissi: nel caso di valori espressi in termini reali (ossia depurati dell'effetto dell'aumento medio dei prezzi), anche i deflatori utilizzati si basano su un anno base fissato.»;

9)

la sezione VI è così modificata:

a)

nel titolo della parte A, il testo «(cfr. SEC 95, capitolo 10)» è sostituito dal seguente:

«(cfr. SEC 2010, capitolo 10)»;

b)

al punto 6.01, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il SEC 2010 (10.13-10.23) stabilisce chiaramente che la componente prezzo dovrebbe comprendere soltanto le variazioni relative ai prezzi e che tutte le altre variazioni dovrebbero essere incluse nella componente volume.»;

c)

al punto 6.02, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«L'altra importante differenza di «qualità» per i CEA è quella derivante da uno spostamento delle vendite di un prodotto tra mercati con prezzi diversi, ad esempio tra mercato interno ed esportazioni o tra impieghi industriali e mercati per i prodotti di consumo (cfr. SEC 2010, 10.13-10.18).»;

d)

al punto 6.04, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«In tal caso il SEC 2010 (10.32) ritiene preferibile, ai fini della stima delle variazioni di volume (SEC 2010, 10.01), deflazionare il valore dell'anno corrente con l'ausilio di un idoneo indice dei prezzi.»;

e)

al punto 6.06, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Ciò significa che ogni variazione del valore di un determinato flusso deve essere attribuita a una variazione di prezzo, a una variazione di volume, oppure a una combinazione delle due (cfr. SEC 2010, 10.12).»;

f)

il punto 6.08 è soppresso;

g)

al punto 6.09, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«In conformità al SEC 2010 (10.20), nei CEA le variazioni di volume sono misurate utilizzando indici di tipo Laspeyres e le variazioni di prezzo sono misurate utilizzando indici di tipo Paasche.»;

h)

sostituzione del punto 6.13:

«6.13.

L'anno utilizzato per la trasmissione e la presentazione di dati a prezzi costanti può essere diverso dall'anno base; si tratta dell'anno di riferimento. In una serie di indici, l'anno di riferimento è l'anno che assume il valore 100.»;

i)

il punto 6.14 è sostituito dal seguente:

«6.14.

Le serie di indici di volume ai prezzi di un anno di riferimento sono ottenute concatenando gli indici calcolati ai prezzi dell'anno precedente (cfr. SEC 2010, 10.20).»;

j)

il punto 6.16 è sostituito dal seguente:

«6.16.

Esempio

 

Si considerino due prodotti elementari omogenei, A e B. Le seguenti serie sono basate sulla struttura dei prezzi dell'anno precedente.

 

n P n

n – n + 1

indice di volume

n + 1 P n

n – n + 1

indice di prezzo

n + 1 P n + 1

n + 1 – n + 2

indice di volume

n + 2P n + 1

n + 2 – n + 1

indice di prezzo

n + 2 P n + 2

A

100

105,0

105

110,0

115

102,0

117

108,0

126

B

300

110,0

330

95,0

314

90,0

283

105,0

297

Totale

400

108,8

435

98,6

429

93,2

400

105,8

423

Gli indici di volume e di prezzo per l'insieme (A+B) dipendono dalla ponderazione attribuita a ciascun prodotto A e B.

 

Se tali serie sono espresse in relazione a un anno di riferimento determinato (ad esempio l'anno «n»), il solo modo per mantenere gli stessi indici di volume n/n-1 è quello di concatenare gli indici separatamente. Ciò determina le seguenti serie (base pari a 100 nell'anno «n»):

 

n

n + 1

n + 2

A

100

105,0

107,1

B

100

110,0

99,0

Totale

100

108,8

101,4

(101,4 = 108,8*93,2/100)

 

I valori a prezzi costanti espressi in relazione all'anno di riferimento «n» sono:

 

n

n + 1

n + 2

A

100

105

107,1

B

300

330

297,0

Totale

400

435

405,6

(405,6 = 400*101,4/100)

 

Ne consegue la perdita dell'additività. Sommando i valori a prezzi costanti di A e B si ottengono le seguenti serie:

 

n

n + 1

n + 2

A + B

400

435

404,1

Diversamente che nel caso dell'anno successivo all'anno di riferimento, le serie di cui è cambiato l'anno di riferimento non sono additive.»;

k)

al punto 6.17, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Secondo il SEC 2010 (10.23), i dati a prezzi costanti non additivi sono pubblicati senza correzioni (*9).

(*9)  Ciò non impedisce che in alcune circostanze gli statistici possano ritenere preferibile sopprimere le discrepanze al fine di migliorare la coerenza generale dei dati.»;"

l)

nella parte B, il titolo del punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.    Calcolo del valore aggiunto a prezzi fissi annuali»;

m)

al punto 6.18, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il metodo teoricamente corretto per calcolare il valore aggiunto a prezzi fissi annuali è quello della «doppia deflazione» (cfr. SEC 2010, 10.31-10.32).»;

n)

il punto 6.20 è sostituito dal seguente:

«6.20.

Esempio

 

Viene presentata qui di seguito una serie di valori correnti e di valori ai prezzi dell'anno precedente (volumi) riguardanti la produzione e i consumi intermedi:

 

n P n

n + 1 P n

n + 1 P n + 1

n + 2 P n + 1

n + 2 P n + 2

Produzione

150

160

170

180

200

Consumi intermedi

40

30

35

40

45

 

Il valore aggiunto in termini di volume è ottenuto detraendo il volume dei consumi intermedi dal volume della produzione. Si ottengono le seguenti serie:

 

n P n

n + 1 P n

n + 1 P n + 1

n + 2 P n + 1

n + 2 P n + 2

Valore aggiunto lordo

110

130

135

140

155

 

Si ottengono in tal modo i seguenti indici di volume ai prezzi dell'anno precedente:

 

n + 1

n + 2

Valore aggiunto lordo

118,2

103,7

(118,2 = 130/110*100) (103,7 = 140/135*100)

 

Il valore aggiunto lordo di un determinato anno ai prezzi dell'anno «n» (prezzi fissi annuali) è ottenuto moltiplicando il valore corrente relativo all'anno «n» per l'indice a catena del volume.

VA n+1 (ai prezzi dell'anno «n») = 110*1,182 = 130

VA n+2 (ai prezzi dell'anno «n») = 110*1,182*1,037 = 135».


(*1)  Sistema europeo dei conti nazionali e regionali — SEC 2010, Lussemburgo 2013.»;

(*2)  Va precisato che, sebbene il SEC privilegi le UAE locali, l'unità che meglio si presta all'analisi del processo di produzione è l'unità di produzione omogenea (UPO). Tale unità è utilizzata ai fini dell'analisi input-output, in quanto corrisponde esattamente a un tipo di attività. Le unità istituzionali sono pertanto suddivise in tante unità di produzione omogenea quante sono le attività (diverse dalle attività ausiliarie). Il raggruppamento di tali UPO consente una ripartizione dell'economia in branche «pure» (omogenee). Di norma, le UPO non possono essere osservate direttamente. I conti per le branche di produzione omogenea non possono pertanto essere redatti raggruppando le UPO. Un metodo di elaborazione di tali conti è descritto nel SEC. Esso consiste nell'attribuzione dei prodotti secondari e dei relativi costi sostenuti dalle branche di attività economica alle branche di produzione omogenea appropriate (SEC 2010, 2.153-2.156 e 9.52-9.63).»;

(*3)  Si tratta di piccole unità che producono per il proprio consumo, non per la vendita, esercitando attività agricole senza dipendere economicamente da tali attività.»;

(*4)  L'SCN 2008 (10.94), contrariamente al SEC 2010 (3.140), prevede che per il patrimonio zootecnico siano calcolati ammortamenti.»;

(*5)  Essi corrispondono in particolare all'ammontare delle retribuzioni che i datori di lavoro continuano a pagare, temporaneamente, ai dipendenti in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro, invalidità o licenziamento, qualora sia possibile individuare tale importo.»;

(*6)  Qualora tuttavia il contributo concorra tanto al finanziamento dell'ammortamento del debito quanto al pagamento degli interessi sul capitale e non sia possibile scindere i due elementi, l'intero contributo sarà registrato come contributo agli investimenti.»;

(*7)  Gli interessi da percepire corrispondono alla voce «altri conti attivi» (F.8) del conto finanziario.»;

(*9)  Ciò non impedisce che in alcune circostanze gli statistici possano ritenere preferibile sopprimere le discrepanze al fine di migliorare la coerenza generale dei dati.»;»


(*8)  Esclusivamente interessi ricevuti dalle unità agricole organizzate in forma di società.»;


ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:

1)

la voce 32.2 è sostituita dalla seguente:

 

 

«Trasmissione relativa all'anno di riferimento «n»

a

b

c

Voce

Elenco di variabili

Novembre

anno n

(stime CEA)

Gennaio

anno n + 1

(stime CEA)

Settembre

anno n + 1

(dati CEA definitivi)

32.2

Investimenti fissi lordi in bestiame

—

—

X»;

2)

la voce 33.3 è sostituita dalla seguente:

 

 

«Trasmissione relativa all'anno di riferimento «n»

a

b

c

Voce

Elenco di variabili

Novembre

anno n

(stime CEA)

Gennaio

anno n + 1

(stime CEA)

Settembre

anno n + 1

(dati CEA definitivi)

33.3

Altri investimenti fissi lordi (compresi i miglioramenti di rilievo apportati ai terreni e la R&S)

—

—

X».


19.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/281 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2019

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«The Vale of Clwyd Denbigh Plum» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «The Vale of Clwyd Denbigh Plum» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «The Vale of Clwyd Denbigh Plum» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «The Vale of Clwyd Denbigh Plum» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 303 del 29.8.2018, pag. 12.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


19.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/282 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere. Esso prevedeva inizialmente due gare parziali al mese, tranne in agosto e dicembre.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/472 della Commissione (4) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 riducendo il numero di termini di presentazione delle offerte a uno al mese e sopprimendo il termine nel mese di agosto.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/995 della Commissione (5) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 aumentando il numero di termini di presentazione delle offerte a due al mese e prevedendo un termine nel mese di agosto.

(4)

Questa maggiore frequenza ha permesso di vendere cospicui quantitativi di latte scremato in polvere delle scorte di intervento pubblico, riducendo i quantitativi disponibili a poco più di 22 000 tonnellate.

(5)

Dato il volume del quantitativo disponibile e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno ridurre nuovamente a uno al mese il numero di termini di presentazione delle offerte.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 è sostituito dal seguente:

«2.   Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente. Esso scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese. Tuttavia, nel mese di agosto esso scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del quarto martedì e nel mese di dicembre alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del secondo martedì. Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/472 della Commissione, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte (GU L 73 del 18.3.2017, pag. 5).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/995 della Commissione, del 12 luglio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 4).


19.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/283 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all'articolo 5 della medesima decisione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 314/2004 attua la suddetta decisione nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione. In particolare, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.

(3)

Il 18 febbraio 2019 il Consiglio ha deciso di modificare la voce relativa a una persona e di sopprimere il nome di due persone a cui si applicano le restrizioni elencate nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 6

I.   Persone:

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1)

Mugabe, Robert Gabriel

Data di nascita 21.2.1924;

passaporto n. AD001095.

Ex presidente e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo Stato di diritto.

2)

Mugabe, Grace

Data di nascita 23.7.1965;

passaporto n. AD001159;

ID 63-646650Q70.

Ex segretaria della lega femminile dello ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti.

5)

Chiwenga, Constantine

Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandante dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956;

passaporto AD000263;

ID 63-327568M80.

Membro del comando operativo congiunto e complice nell'elaborazione o nella direzione della politica statale di repressione. Ha usato l'esercito per impossessarsi delle aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali.

6)

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

Generale di squadra aerea, data di nascita 1.11.1955; ID 29-098876M18.

Alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, complice nell'elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione. Coinvolto nelle violenze politiche, fra l'altro durante le elezioni del 2008 nel Mashonaland occidentale e a Chiadzwa.

7)

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954;

ID 63-357671H26.

Alto responsabile dell'esercito, compromesso con il governo e complice nell'elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione.

II.   Entità

Nome

Informazioni sull'identità

Motivi

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe

Associata al Ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.

»

DECISIONI

19.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/38


DECISIONE (PESC) 2019/284 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2019

che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1).

(2)

Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto della situazione politica nello Zimbabwe.

(3)

È opportuno pertanto prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2020. Il Consiglio dovrebbe riesaminarle costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe.

(4)

Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per cinque persone e un'entità e ritirate per due persone elencate nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per tre persone elencate nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2020.

3.   Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2020.

4.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

3)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).


ALLEGATO I

1)

La voce relativa alla seguente persona riportata nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC è sostituita dalla seguente:

 

Nome (e pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

«2.

Mugabe, Grace

Data di nascita 23.7.1965

passaporto AD001159

ID 63-646650Q70

Ex segretaria della lega delle donne della fazione ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti»

2)

Nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC sono soppresse le seguenti voci:

«3.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

4.

Chihuri, Augustine».

ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC sono soppresse le seguenti voci:

«1.

Bonyongwe, Happyton Mabhuya

2.

Chihuri, Augustine».

19.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2019/285 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2019

che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l'articolo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)

Il 30 gennaio 2019 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma del paragrafo 30 della risoluzione 1988 (2011) dell'UNSC ha aggiornato le informazioni relative a due persone soggette a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


ALLEGATO

Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«(42)   Jalaluddin Haqqani (alias: a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani; c) Jallalouddine Haqani).

Titolo: Maulavi. Motivi dell'inserimento nell'elenco: ministro degli affari frontalieri sotto il regime talibano. Data di nascita: intorno al 1942; b) intorno al 1948. Luogo di nascita: a) zona di Garda Saray, distretto di Zadran Waza, provincia di Paktia, Afghanistan; b) distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Data della designazione ONU: 31.1.2001.

Altre informazioni: padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani e Badruddin Haqqani (deceduto). Fratello di Mohammad Ibrahim Omari e Khalil Ahmed Haqqani. È un leader attivo dei talibani. Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. A capo della shura talibana di Miram Shah dal 2008. Appartiene alla tribù degli Zadran. Riesame a norma dell'UNSCR 1822 (2008) concluso il 27 luglio 2010. Sarebbe deceduto nel settembre 2018. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1427400

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Jalaluddin Haqqani ha strette relazioni con Mohammed Omar e intratteneva strette relazioni con Osama bin Laden (deceduto). È il padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani e Badruddin Haqqani (deceduto), e il fratello di Mohammad Ibrahim Omari e Khalil Ahmed Haqqani. È un leader attivo dei talibani. Jalaluddin Haqqani è stato anche il punto di contatto tra Al-Qaida e i talibani nel 2007. Nel giugno 2008 presiedeva il «Consiglio Miram Shah» dei talibani.

In un primo tempo è stato comandante del partito Hezbi Islami, fondato dal Mawlawi Khalis, nelle province di Khost, Paktika e Paktia, poi si è associato ai talibani ed è stato nominato ministro degli affari frontalieri. Dopo la caduta del regime talibano, è fuggito nel Waziristan settentrionale con membri dei talibani e di Al-Qaida e si è messo a raggruppare le sue milizie per combattere il governo afgano.

Haqqani è stato accusato di aver partecipato all'attentato dinamitardo contro l'ambasciata indiana a Kabul nel 2008 e al tentato omicidio del presidente Karzai durante una parata militare svoltasi a Kabul all'inizio dello stesso anno. Haqqani è inoltre coinvolto in un attentato a edifici ministeriali del febbraio 2009.

Jalaluddin Haqqani è il fondatore della rete Haqqani.»

«(135)   Torek Agha (alias: a) Sayed Mohammed Hashan; b) Torak Agha; c) Toriq Agha; d) Toriq Agha Sayed).

Titolo: Haji. Indirizzo: Pashtunabad, Quetta, provincia di Baluchistan, Pakistan. Data di nascita: 1960; b) 1962; c) intorno al 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan; b) Pishin, provincia di Baluchistan, Pakistan. Numero di identificazione nazionale: pakistano 5430312277059 (ottenuto in maniera fraudolenta e pertanto annullato dal governo del Pakistan). Data della designazione ONU: 2.11.2015.

Altre informazioni: comandante principale del consiglio militare dei talibani coinvolto nella raccolta di fondi da donatori con base nel Golfo. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sarebbe deceduto nel novembre 2018. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5905294

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

alto dirigente talibano dalla fine del 2014, Torek Agha (Torek) ha fatto parte della «Quetta Shura» talibana, organismo regionale che dirige le attività talibane nell'Afghanistan meridionale e occidentale, e ha svolto un ruolo nella raccolta di fondi da donatori con base nel Golfo.

Dalla fine del 2014, Torek era membro di un gruppo responsabile delle operazioni logistiche e di pianificazione strategica della dirigenza talibana e operava anche come uno dei principali comandanti e membri del consiglio militare talibano e ha autorizzato e agevolato le operazioni militari dei talibani. Il consiglio militare dei talibani è uno dei tre consigli di comando ed è responsabile di controllare le operazioni dei talibani e di approvare le nomine dei capi militari dei talibani.

Nel corso degli anni Torek è stato coinvolto nell'autorizzazione dell'assassinio di numerosi funzionari del governo afghano e anziani dei consigli tribali. Inoltre, già nel 2012 era uno dei quattro alti comandanti talibani che hanno autorizzato l'uso di una sostanza chimica non identificata in polvere per assassinare alti funzionari del governo afgano.

Dopo aver ricevuto, verso la metà del 2011, istruzioni da un alto dirigente talibano di recarsi in Arabia Saudita durante il Ramadan per organizzare finanziamenti esterni, nel 2012 Torek e diversi altri membri della «Quetta shura» talibana hanno selezionato mullah per recarsi in Arabia Saudita e in altri paesi arabi per raccogliere donazioni finanziarie per conto dei talibani sia da uomini d'affari afgani che da trafficanti. Dall'inizio del 2012 Torek ha ricevuto una donazione da un donatore arabo non identificato con istruzioni per trasferire il denaro al governatore provinciale ombra talibano della provincia di Uruzgan, Afghanistan, per perpetrare assassinii.

Nel 2010 Torek ha raccolto circa 4 milioni USD per i talibani da donatori con base nel Golfo, la maggior parte dei quali forniti a Gul Agha Ishakzai (Gul Agha), un altro alto dirigente talibano e responsabile della raccolta di fondi per i talibani. Gli importi e le fonti dei molteplici trasferimenti di fondi di Torek a Gul Agha nel 2010 erano i seguenti: 1 milione di USD da associati in Arabia Saudita; 2 milioni di USD da donatori in Qatar, negli Emirati arabi uniti e in Arabia Saudita; e 600 000 USD da vari donatori arabi ottenuti nel corso di un viaggio finalizzato alla raccolta di finanziamenti in Qatar.

Dalla fine del 2009 Torek disponeva di 2 milioni di USD provenienti da donatori non identificati del Qatar e dell'Arabia Saudita e destinati al tesoriere della «Quetta shura» talibana. Le ingenti donazioni raccolte da Torek per la «Quetta shura» talibana durante il Ramadan erano depositate in banche pakistane non identificate ed erano sotto il controllo del tesoriere capo dei talibani.

A metà del 2006 Torek ha assegnato combattenti talibani a vari comandanti operativi talibani. È stato uno dei principali collegamenti tra la dirigenza talibana e gruppi di combattenti arabi giunti in Pakistan e in Afghanistan per lottare contro la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF).»


19.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/45


DECISIONE (UE) 2019/286 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2019

sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!»

[notificata con il numero C(2019) 926]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» riguarda i seguenti obiettivi: «Chiediamo alla Commissione europea di abrogare l'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e di creare una normativa su misura che distingua chiaramente i prodotti del fumo elettronico da quelli del tabacco e dai prodotti farmaceutici».

(2)

Questa proposta di iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Eliminare l'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE e sostituirlo con una normativa su misura, basata su prove scientifiche, in linea con il funzionamento del mercato interno, che distingua i prodotti del fumo elettronico dai prodotti del tabacco e dai prodotti farmaceutici; garantire una nuova legislazione basata sul rispetto obbligatorio di norme rigorose in materia di qualità dei prodotti, sicurezza e fabbricazione, nonché su pratiche commerciali responsabili che garantiscano la tutela dei giovani; la politica in materia di fumo elettronico dovrebbe promuovere l'innovazione e garantire che i fumatori e gli utenti delle sigarette elettroniche abbiano informazioni chiare e accesso ad alternative senza tabacco meno nocive.»

(3)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(4)

A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.

(5)

Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione per:

—

coordinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all»esercizio di queste, sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

—

ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, in base all'articolo 114 del TFUE.

(6)

Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(7)

Inoltre, la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE.

(8)

La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» dovrebbe pertanto essere registrata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» è registrata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 20 febbraio 2019.

Articolo 3

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!», rappresentati da Dustin DAHLMANN e da Mosè GIACOMELLO in veste di persone di contatto.

Fatto a Strasburgo, il 12 febbraio 2019

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente


(1)   GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

(2)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).