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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 046I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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18.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 46/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/270 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686. |
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(2) |
In considerazione della costante minaccia rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché da persone fisiche e giuridiche, entità e organismi a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
ALLEGATO
La persona seguente è aggiunta all'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686:
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«4. |
Brahim el KHAYARI; data di nascita: 7 maggio 1992; luogo di nascita: Nîmes (Francia); cittadinanza: francese.» |
DECISIONI
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18.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 46/3 |
DECISIONE (PESC) 2019/271 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 (1). |
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(2) |
In considerazione della costante minaccia rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità che figura nell'allegato della decisione (PESC) 2016/1693. |
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(3) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).
ALLEGATO
La persona seguente è aggiunta all'elenco di cui all'allegato della decisione (PESC) 2016/1693:
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«4. |
Brahim el KHAYARI; data di nascita: 7 maggio 1992; luogo di nascita: Nîmes (Francia); cittadinanza: francese.». |