ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 44

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
15 febbraio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/260 della Commissione, del 14 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda i volumi delle correnti tradizionali di scambio tra alcune regioni ultraperiferiche dell'Unione e il Regno Unito

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/262 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/263 della Commissione, del 14 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari dello strumento di coinvestimento e del fondo per lo sviluppo urbano

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2019/264 del comitato politico e di sicurezza, del 7 febbraio 2019, relativa alla nomina del comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e recante abrogazione della decisione (PESC) 2017/464 (BiH/27/2019)

12

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/265 della Commissione, del 12 febbraio 2019, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2019) 869]

14

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/266 della Commissione, del 14 febbraio 2019, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di vetro solare originario della Malaysia

31

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.2.2019   

IT

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L 44/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/260 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda i volumi delle correnti tradizionali di scambio tra alcune regioni ultraperiferiche dell'Unione e il Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)

L'accordo sul recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al e nel Regno Unito. Se l'accordo entra in vigore, il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione (2) si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.

(3)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, gli operatori possono esportare, nel quadro di correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale, e spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 228/2013. Il trasformatore che intenda esportare o spedire tali prodotti nelle suddette condizioni può farlo entro i limiti annui dei quantitativi di cui agli allegati da II a V del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014. L'elenco dei paesi terzi verso i quali tali prodotti possono essere esportati è riportato nell'allegato VI del suddetto regolamento.

(4)

Al fine di evitare eventuali perturbazioni delle correnti tradizionali di scambio tra le regioni ultraperiferiche interessate e il Regno Unito, i volumi dei prodotti trasformati pertinenti che sono attualmente spediti da Madera e dalle isole Canarie al Regno Unito in qualità di Stato membro dovrebbero essere indicate come esportazioni verso paesi terzi negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014. Inoltre, occorre fare riferimento al Regno Unito come paese terzo nell'allegato VI dello stesso regolamento.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.

(6)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 (3), la cessazione dell'applicazione degli atti fissati ad una data determinata ha luogo allo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III, IV e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 13).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati III, IV e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 sono modificati come segue:

1)

nell'allegato III, la tabella per Madera è modificata come segue:

a)

le righe corrispondenti alle voci 1905 e 2009 e alle sottovoci 2202 10 e 2202 90 sono sostituite dalle seguenti:

«1905

116 100

400

2009

*13 480

*20

2202 10

2202 90

752 100

42 900 »

b)

la riga corrispondente alla voce 2208 è sostituita dalla seguente:

«2208

*24 800

*31 200 »

2)

nella tabella dell'allegato IV, la riga corrispondente alla voce 1704 90 è sostituita dalla seguente:

«1704 90

417 500

229 000 »

3)

nell'allegato VI, il testo riguardante le Azzorre e Madera è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale dalle Azzorre e da Madera

Angola, Canada, Capo Verde, Guinea-Bissau, Marocco, Mozambico, Sud Africa, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Venezuela».


15.2.2019   

IT

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L 44/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/261 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2019

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote comprese tra il 15,5 % e il 38,1 % sulle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti, classificati con i codici della nomenclatura combinata (NC) ex 7325 10 00 (codice TARIC 7325100031) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325991051) e originari della Repubblica popolare cinese.

(2)

Con sentenza del 12 luglio 2018 nelle cause riunite C-397/17 e C-398/17, Profit Europe (3), la Corte di giustizia ha stabilito che la NC deve essere interpretata nel senso che gli accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua 7307 19 90 come altri accessori fusi, anziché nella sottovoce 7307 11 10 come accessori di ghisa non malleabile, oppure nella sottovoce 7307 19 10 come accessori di ghisa malleabile.

(3)

Le due voci tariffarie 7325 e 7307 presentano una struttura quasi identica e riguardano gli stessi materiali. Si è pertanto ritenuto opportuno tenere conto della sentenza della Corte di giustizia anche nella classificazione dei lavori di cui alla voce 7325.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 riguardante determinati lavori di ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) continua a fare riferimento alla loro classificazione con il codice NC 7325 99 10 come altri lavori di ghisa malleabile.

(5)

Il codice NC ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325991051) dovrebbe pertanto essere sostituito dal codice NC ex 7325 99 90 (codice TARIC 7325999080) fra i codici elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 per quanto riguarda le merci la cui importazione è soggetta al dazio antidumping definitivo.

(6)

Al fine di garantire l'effettiva riscossione dei dazi antidumping in vigore, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 (codice TARIC 7325100031) ed ex 7325 99 90 (codice TARIC 7325999080) e originari della Repubblica popolare cinese.

Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:

coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per

dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.

Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l'altro, calcestruzzo, lastre o tegole.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo per consentire alle acque di superficie di fluire nel canale,

scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi, oggetto della norma EN 1253,

scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 6).

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2018, cause riunite C-397/17 e C-398/17, Profit Europe NV contro Belgische Staat, ECLI:EU:C:2018:564.


15.2.2019   

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L 44/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/262 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2019

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote comprese tra il 14,9 % e il 57,8 % sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati con il codice della nomenclatura combinata (NC) ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010) e originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia.

(2)

Con sentenza del 12 luglio 2018 nelle cause riunite C-397/17 e C-398/17, Profit Europe (3), la Corte di giustizia ha stabilito che la NC deve essere interpretata nel senso che gli accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua 7307 19 90 come altri accessori fusi, anziché nella sottovoce 7307 11 10 come accessori di ghisa non malleabile, oppure nella sottovoce 7307 19 10 come accessori di ghisa malleabile.

(3)

In seguito a tale sentenza, le note esplicative della nomenclatura combinata relative al codice NC 7307 19 10 sono state modificate eliminando gli accessori di ghisa a grafite sferoidale da tale codice NC.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione (4), che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ha fatto esplicitamente riferimento alla classificazione degli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) con il codice NC 7307 19 10. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 continua a fare riferimento a tale classificazione con il codice NC 7307 19 10 come accessori di ghisa malleabile. Il riferimento al codice NC è ora incoerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia e con le note esplicative della nomenclatura combinata relative al codice NC 7307 19 10.

(5)

Il codice NC ex 7307 19 90 e il codice TARIC corrispondente dovrebbero pertanto essere compresi anch'essi fra i codici elencati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 per quanto riguarda le merci la cui importazione è soggetta al dazio antidumping definitivo.

(6)

Al fine di garantire l'effettiva riscossione dei dazi antidumping in vigore, il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia»;

2)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010) ed ex 7307 19 90 (codice TARIC 7307199010), originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (GU L 129 del 14.5.2013, pag. 1).

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2018, cause riunite C-397/17 e C-398/17, Profit Europe NV contro Belgische Staat, ECLI:EU:C:2018:564.

(4)  Regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GU L 318 del 15.11.2012, pag. 10).


15.2.2019   

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L 44/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/263 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari dello strumento di coinvestimento e del fondo per lo sviluppo urbano

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione (2) contengono rispettivamente l'indice annotato di un accordo di finanziamento tra un'autorità di gestione e un intermediario finanziario e i termini e le condizioni dello strumento di coinvestimento e del fondo per lo sviluppo urbano.

(2)

L'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013 chiarisce le disposizioni relative alle verifiche di gestione e all'audit in caso di strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. Tali disposizioni dovrebbero riflettersi nell'allegato I come elemento dell'accordo di finanziamento tra un'autorità di gestione e la BEI o altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

(3)

L'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013, introdotto dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), chiarisce le norme che disciplinano gli strumenti finanziari per quanto riguarda il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato in caso di condivisione dei rischi e dei profitti. La terminologia utilizzata negli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 dovrebbe essere armonizzata con quella dell'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi SIE.

(5)

Al fine di garantire la certezza del diritto e di ridurre al minimo le discrepanze tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o da una data anteriore conformemente all'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari (GU L 271 del 12.9.2014, pag. 16).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 sono così modificati:

1.

Nell'allegato I, l'indice annotato di un accordo di finanziamento tra un'autorità di gestione e un intermediario finanziario è così modificato:

a)

al punto 11 è aggiunto un nuovo comma:

«Disposizioni relative alle verifiche di gestione e alle modalità di audit in conformità all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nei casi in cui gli organismi che attuano gli strumenti finanziari siano la BEI o altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.»;

b)

al punto 17, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità in conformità all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, ove pertinente, disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis.».

2.

Nell'allegato V, i termini e le condizioni dello strumento di coinvestimento sono così modificati:

a)

nella sezione «Contributo del fondo allo strumento finanziario: importo e tasso (dettagli del prodotto)», il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato, esclusivamente a fini di ripartizione asimmetrica degli utili, è fissato conformemente all'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 21, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014.»;

b)

nella sezione «Intermediari finanziari e coinvestitori ammissibili», il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per la selezione degli intermediari finanziari l'autorità di gestione e il fondo di fondi si conformano al diritto dell'Unione. La selezione degli intermediari finanziari è aperta, trasparente, proporzionata e non discriminatoria, così da evitare conflitti di interessi. La selezione degli intermediari finanziari stabilisce opportuni accordi di condivisione del rischio in caso di trattamento differenziato e stabilisce eventuali commissioni di incentivazione.».

3.

Nell'allegato VI, i termini e le condizioni del fondo per lo sviluppo urbano sono così modificati:

a)

nella sezione «Implicazioni in materia di aiuti di Stato», il quinto comma è sostituito dal seguente:

«L'eventuale trattamento differenziato (condizioni asimmetriche in accordi di condivisione del rischio) del fondo di fondi, del contributo dell'intermediario finanziario e dei contributi dei coinvestitori a livello di fondo e a livello di progetto in forma di prestiti va stabilita in conformità all'articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 16, paragrafo 8, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014, come ulteriormente precisato in relazione alla politica dei prezzi.»;

b)

nella sezione «Contributo del programma allo strumento finanziario: importo e tasso (dettagli del prodotto)», il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il tasso effettivo di condivisione del rischio, il contributo pubblico del programma, il trattamento differenziato e il tasso di interesse sui prestiti si basano sui risultati della valutazione ex ante e garantiscono che il vantaggio per i destinatari finali rispetti l'articolo 16, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014.»;

c)

nella sezione «Operazioni di prestito e condivisione del rischio a livello di intermediario finanziario (allineamento degli interessi)», il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«La condivisione del rischio con l'intermediario finanziario e con i coinvestitori (a livello di fondo o di progetto di sviluppo urbano) è effettuata proporzionalmente, come per il contributo del programma, a meno che la valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 dimostri la necessità di un trattamento differenziato sotto forma di una condivisione dei rischi asimmetrica tra i coinvestitori. Tali disposizioni sono in linea con l'articolo 16, paragrafo 8, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014 e incluse nell'accordo di coinvestimento tra le parti. Tali disposizioni non si applicano all'1 % investito dall'intermediario finanziario attingendo a risorse proprie come previsto in precedenza ai fini dell'allineamento degli interessi.»;

d)

nella sezione «Intermediari finanziari ammissibili», il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Per la selezione degli intermediari finanziari l'autorità di gestione e il fondo di fondi si conformano al diritto dell'Unione. La selezione degli intermediari finanziari è aperta, trasparente, proporzionata e non discriminatoria, così da evitare conflitti di interessi. La selezione degli intermediari finanziari mira a definire adeguati accordi di condivisione del rischio in caso di trattamento differenziato.».


DECISIONI

15.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/12


DECISIONE (PESC) 2019/264 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 7 febbraio 2019

relativa alla nomina del comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e recante abrogazione della decisione (PESC) 2017/464 (BiH/27/2019)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza ad adottare pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione UE.

(2)

Il 7 marzo 2017 il comitato politico e di sicurezza ha adottato la decisione (PESC) 2017/464 (2) che nomina il generale Sir James EVERARD, vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (DSACEUR), quale comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(3)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato al Consiglio europeo, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'intenzione di recedere dall'Unione europea.

(4)

L'8 ottobre 2018 il comitato politico e di sicurezza ha deciso, in linea di principio, che il sottocapo di stato maggiore presso il Comando supremo delle potenze alleate in Europa (SHAPE) debba essere nominato comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 29 marzo 2019, a condizione che la NATO ne confermi la disponibilità.

(5)

Il 7 dicembre 2018 il Consiglio atlantico ha confermato la disponibilità del sottocapo di stato maggiore presso SHAPE ad assumere il ruolo il comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina nell'ambito degli accordi «Berlin plus» a decorrere dal 29 marzo 2019.

(6)

Il tenente generale Olivier RITTIMANN, sottocapo di stato maggiore presso SHAPE, dovrebbe quindi essere nominato comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.

(7)

È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2017/464.

(8)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.

(9)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'Unione che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il tenente generale Olivier RITTIMANN, sottocapo di stato maggiore presso il Comando supremo delle potenze alleate in Europa, è nominato per succedere al generale Sir James EVERARD quale comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2017/464 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 29 marzo 2019.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2019

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

(2)  Decisione (PESC) 2017/464 del comitato politico e di sicurezza, del 7 marzo 2017, relativa alla nomina del comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e recante abrogazione della decisione BiH/21/2014 (BiH/24/2017) (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 70).


15.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/14


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/265 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2019

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2019) 869]

(I testi in lingua ceca, neerlandese, inglese, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, rumena, spagnola e svedese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi per oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione.

(4)

Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Gli importi esclusi dal finanziamento dell'Unione dalla presente decisione devono tenere conto anche delle riduzioni e delle sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto dette riduzioni e sospensioni sono di natura provvisoria e lasciano impregiudicate le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del medesimo regolamento.

(7)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi (2).

(8)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 15 novembre 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate nell'ambito del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Ares(2019)404605.


ALLEGATO

Voce di bilancio: 05070107

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

CZ

Condizionalità

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-627/16

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

423 793,95

3,36

423 790,59

 

Condizionalità

2011

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-627/16

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

2 118 969,77

16,78

2 118 952,99

 

 

 

 

 

Totale CZ:

EUR

2 542 763,72

20,14

2 542 743,58

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

SE

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-260/16

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

8 811 286,44

0,00

8 811 286,44

 

 

 

 

 

Totale SE:

EUR

8 811 286,44

0,00

8 811 286,44


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

11 354 050,16

20,14

11 354 030,02

Voce di bilancio: 6701

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

AT

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Diritti all'aiuto — articolo 24, paragrafo 6, del reg. (CE) n. 1307/2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 762 784,00

0,00

– 2 762 784,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Diritti all'aiuto — articolo 24, paragrafo 6, del reg. (CE) n. 1307/2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 5 268 498,00

0,00

– 5 268 498,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Qualità del SIPA — pro rata — soglia del 10 %

UNA TANTUM

 

EUR

– 95 167,00

0,00

– 95 167,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Qualità del SIPA — pro rata — soglia del 10 %

UNA TANTUM

 

EUR

– 95 167,00

0,00

– 95 167,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Qualità del SIPA — fattori pro rata

UNA TANTUM

 

EUR

– 639 853,00

0,00

– 639 853,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Qualità del SIPA — fattori pro rata

UNA TANTUM

 

EUR

– 538 452,00

0,00

– 538 452,00

 

 

 

 

 

Totale AT:

EUR

– 9 399 921,00

0,00

– 9 399 921,00

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

DE

Certificazione

2017

CEB/2018/020/DE — errori FEAGA e FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

– 162,53

0,00

– 162,53

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

– 162,53

0,00

– 162,53

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

ES

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2015

Superficie oggetto di pagamenti per la produzione di pomodori non esportati

UNA TANTUM

 

EUR

– 617 823,18

0,00

– 617 823,18

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2016

Superficie oggetto di pagamenti per la produzione di pomodori non esportati

UNA TANTUM

 

EUR

– 433 756,91

0,00

– 433 756,91

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2017

Superficie oggetto di pagamenti per la produzione di pomodori non esportati

UNA TANTUM

 

EUR

– 424 985,80

0,00

– 424 985,80

 

Certificazione

2016

Errori noti - FEAGA

UNA TANTUM

 

EUR

– 374 098,28

– 363 476,73

– 10 621,55

 

Certificazione

2016

Errori noti - FEAGA non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 861 340,55

– 412 107,97

– 449 232,58

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2015

Non conformità nella determinazione della superficie oggetto di pagamenti nei controlli amministrativi: utilizzata la tolleranza non autorizzata dell'1 %

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 472,38

0,00

– 4 472,38

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2016

Non conformità nella determinazione della superficie oggetto di pagamenti nei controlli amministrativi: utilizzata la tolleranza non autorizzata dell'1 %

UNA TANTUM

 

EUR

– 901,63

0,00

– 901,63

 

POSEI (2014+)

2015

SSA - Commercio regionale: mancato rispetto dei quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere esportati annualmente dalle isole Canarie nel quadro del commercio regionale, allegato V del regolamento n. 180/2014, codice NC 1901 90

UNA TANTUM

 

EUR

– 12 501,12

0,00

– 12 501,12

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

– 2 729 879,85

– 775 584,70

– 1 954 295,15

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

FR

Certificazione

2015

Ad hoc: errore noto

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 008,88

0,00

– 3 008,88

 

Certificazione

2015

Ad hoc: gestione delle irregolarità

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 450 566,69

0,00

– 1 450 566,69

 

Certificazione

2015

Ad hoc: test di convalida

UNA TANTUM

 

EUR

– 76 266,65

– 88,75

– 76 177,90

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

– 1 529 842,22

– 88,75

– 1 529 753,47

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

GR

Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2015

Carenze individuate in due controlli essenziali

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 515 238,30

– 344,73

– 514 893,57

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2016

Carenze individuate in due controlli essenziali

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 525 168,09

0,00

– 525 168,09

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2017

Carenze individuate in due controlli essenziali

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 501 093,03

0,00

– 501 093,03

 

Apicoltura

2015

Carenze nei controlli in loco e mancata applicazione di sanzioni

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 2 543,94

0,00

– 2 543,94

 

Apicoltura

2016

Carenze nei controlli in loco e mancata applicazione di sanzioni

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 2 887,86

0,00

– 2 887,86

 

Apicoltura

2017

Carenze nei controlli in loco e mancata applicazione di sanzioni

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 3 614,40

0,00

– 3 614,40

 

Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2018

EF 2018 fino al febbraio — carenze in 2 controlli essenziali

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 16 468,70

0,00

– 16 468,70

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2015

Carenze nei controlli in loco, e mancata applicazione di sanzioni nelle SAI

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 56 942,35

0,00

– 56 942,35

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2016

Carenze nei controlli in loco, e mancata applicazione di sanzioni nelle SAI

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 57 827,79

0,00

– 57 827,79

 

Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)

2017

Carenze nei controlli in loco, e mancata applicazione di sanzioni nelle SAI

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 56 383,70

0,00

– 56 383,70

 

 

 

 

 

Totale GR:

EUR

– 1 738 168,16

– 344,73

– 1 737 823,43

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

IE

Irregolarità

2015

Carenze nella gestione dei debiti

UNA TANTUM

 

EUR

– 324 716,97

0,00

– 324 716,97

 

Irregolarità

2015

Carenze nei controlli essenziali

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 309 730,38

– 2 610,77

– 307 119,61

 

 

 

 

 

Totale IE:

EUR

– 634 447,35

– 2 610,77

– 631 836,58

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

IT

Certificazione

2016

Debiti precedenti al 2008

UNA TANTUM

 

EUR

– 7 544 556,82

0,00

– 7 544 556,82

 

Liquidazione dei conti - Verifica di conformità

2007

Riemissione dei pagamenti ai beneficiari nel 2008, dopo essere stati dichiarati al Fondo nel 2007

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 31 246,05

0,00

– 31 246,05

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

– 7 575 802,87

0,00

– 7 575 802,87

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

RO

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

SIPA - Controlli incrociati e carenze nei controlli in loco — anno di domanda 2009 — RPUS

STIMATA COME IMPORTO

 

EUR

– 23 154 676,68

– 46 309,35

– 23 108 367,33

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2011

SIPA - Controlli incrociati e carenze nei controlli in loco — anno di domanda 2010 — RPUS

STIMATA COME IMPORTO

 

EUR

– 20 574 656,79

0,00

– 20 574 656,79

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

– 43 729 333,47

– 46 309,35

– 43 683 024,12

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

SE

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Accuratezza delle bilance del SIPA & ESPG

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 038,74

0,00

– 4 038,74

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Accuratezza delle bilance del SIPA & ESPG

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 124,26

0,00

– 4 124,26

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Distinzione LLF con erba e TG

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 7 116 696,66

– 157 127,27

– 6 959 569,39

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Distinzione LLF con erba e TG

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 7 517 150,74

– 390 044,95

– 7 127 105,79

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Controlli in loco in numero e qualità sufficiente

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 562 860,06

– 2 557,41

– 560 302,65

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Controlli in loco in numero e qualità sufficiente

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 903,80

– 3,90

– 899,90

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Controlli in loco in numero e qualità sufficiente

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 427 157,53

– 2 462,89

– 1 424 694,64

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2016

Pro rata non applicata correttamente

UNA TANTUM

 

EUR

– 48 691,52

0,00

– 48 691,52

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2017

Pro rata non applicata correttamente

UNA TANTUM

 

EUR

– 45 214,48

0,00

– 45 214,48

 

 

 

 

 

Totale SE:

EUR

– 16 726 837,79

– 552 196,42

– 16 174 641,37


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

– 84 064 395,24

– 1 377 134,72

– 82 687 260,52

Voce di bilancio: 6711

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

AT

Sviluppo rurale FEASR, comunità della conoscenza e dell'innovazione

2016

Assenza di una pista di audit relativa alla valutazione della ragionevolezza dei costi — M16 — EF 2016

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 21 082,63

0,00

– 21 082,63

 

Sviluppo rurale FEASR, comunità della conoscenza e dell'innovazione

2017

Assenza di una pista di audit relativa alla valutazione della ragionevolezza dei costi — M16 — EF 2017

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 15 936,07

0,00

– 15 936,07

 

Sviluppo rurale FEASR, comunità della conoscenza e dell'innovazione

2016

Assenza di una pista di audit relativa alla valutazione della ragionevolezza dei costi — M1 — EF 2016

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 14 491,20

0,00

– 14 491,20

 

Sviluppo rurale FEASR, comunità della conoscenza e dell'innovazione

2017

Assenza di una pista di audit relativa alla valutazione della ragionevolezza dei costi — M1 — EF 2017

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 16 281,84

0,00

– 16 281,84

 

Sviluppo rurale FEASR, comunità della conoscenza e dell'innovazione

2016

Assenza di una pista di audit relativa alla valutazione della ragionevolezza dei costi — M3 — EF 2016

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 9 485,57

0,00

– 9 485,57

 

Sviluppo rurale FEASR, comunità della conoscenza e dell'innovazione

2017

Assenza di una pista di audit relativa alla valutazione della ragionevolezza dei costi — M3 — EF 2017

FORFETTARIA

2,00 %

EUR

– 10 215,31

0,00

– 10 215,31

 

 

 

 

 

Totale AT:

EUR

– 87 492,62

0,00

– 87 492,62

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

BE

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2015

Mancanza e carenze nei controlli essenziali

Mancanza di un controllo complementare

FORFETTARIA

7,00 %

EUR

– 65 667,11

0,00

– 65 667,11

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati

2015

Mancanza e carenze nei controlli essenziali

Mancanza di un controllo complementare

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 663 989,13

0,00

– 663 989,13

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2015

Mancanza e carenze nei controlli essenziali

Mancanza di un controllo complementare

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 224 305,01

– 21 670,95

– 202 634,06

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2016

Mancanza e carenze nei controlli essenziali

Mancanza di un controllo complementare

FORFETTARIA

7,00 %

EUR

– 128 715,39

0,00

– 128 715,39

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati

2016

Mancanza e carenze nei controlli essenziali

Mancanza di un controllo complementare

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 871 916,33

0,00

– 871 916,33

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2016

Mancanza e carenze nei controlli essenziali

Mancanza di un controllo complementare

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 132 163,98

0,00

– 132 163,98

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati

2016

Mancanza e carenze nei controlli essenziali

Mancanza di un controllo complementare

UNA TANTUM

 

EUR

– 34 362,79

0,00

– 34 362,79

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2016

Mancanza e carenze nei controlli essenziali

Mancanza di un controllo complementare

UNA TANTUM

 

EUR

– 621 040,86

– 621 040,86

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2017

Mancanza e carenze nei controlli essenziali

Mancanza di un controllo complementare

FORFETTARIA

7,00 %

EUR

– 3 391,35

0,00

– 3 391,35

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati

2017

Mancanza e carenze nei controlli essenziali

Mancanza di un controllo complementare

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 164 804,35

0,00

– 164 804,35

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2017

Mancanza e carenze nei controlli essenziali

Mancanza di un controllo complementare

FORFETTARIA

10,00 %

EUR

– 6 070,22

0,00

– 6 070,22

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2017

Mancanza e carenze nei controlli essenziali

Mancanza di un controllo complementare

UNA TANTUM

 

EUR

– 34 690,79

0,00

– 34 690,79

 

Sviluppo rurale FEASR, misure forestali

2016

Carenze nei controlli essenziali

UNA TANTUM

 

EUR

– 23 742,86

0,00

– 23 742,86

 

 

 

 

 

Totale BE:

EUR

– 2 974 860,17

– 642 711,81

– 2 332 148,36

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

DE

Certificazione

2017

CEB/2018/020/DE — errori FEAGA e FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

– 97 411,09

0,00

– 97 411,09

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

– 97 411,09

0,00

– 97 411,09

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

FR

Certificazione

2016

Errore noto individuato durante il test di convalida HSIGC_20

UNA TANTUM

 

EUR

– 6 125,06

0,00

– 6 125,06

 

Certificazione

2016

Errore noto individuato durante il test di convalida HSIGC_22

UNA TANTUM

 

EUR

– 6 907,00

0,00

– 6 907,00

 

Certificazione

2016

Errore noto individuato durante il test di convalida HSIGC_32

UNA TANTUM

 

EUR

– 16 949,09

0,00

– 16 949,09

 

Certificazione

2016

Errore noto individuato durante il test di convalida HSIGC_5

UNA TANTUM

 

EUR

– 399,02

0,00

– 399,02

 

Certificazione

2015

Errore noto - Test di conformità n. 8 NSIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 44,55

0,00

– 44,55

 

Certificazione

2016

Errore estrapolato sul 5o trimestre del programma di sviluppo rurale 2007-2013

STIMATA COME IMPORTO

 

EUR

– 996 414,95

0,00

– 996 414,95

 

Certificazione

2015

Errore più probabile individuato sui 4 primi trimestri dell'ultimo esercizio di sviluppo rurale

STIMATA COME IMPORTO

 

EUR

– 430 526,99

0,00

– 430 526,99

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

– 1 457 366,66

0,00

– 1 457 366,66

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

IT

Liquidazione dei conti - Verifica di conformità

2007

Debito non registrato nell'Allegato III

UNA TANTUM

0,00 %

EUR

– 330 771,05

0,00

– 330 771,05

 

Certificazione

2017

Errore più probabile per la popolazione FEASR

STIMATA COME IMPORTO

 

EUR

– 766 522,66

– 70 653,34

– 695 869,32

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

– 1 097 293,71

– 70 653,34

– 1 026 640,37

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

NL

Certificazione

2015

Liquidazione dei conti FEASR esercizio di chiusura 2007-2013. La rettifica finanziaria è composta dalla somma dell'errore più probabile per il periodo T1-T4 (EUR 323 284,12 ).

STIMATA COME IMPORTO

 

EUR

– 323 284,12

– 30 599,35

– 292 684,77

 

Certificazione

2016

Liquidazione dei conti FEASR esercizio di chiusura 2007-2013. La rettifica finanziaria è composta dalla somma dell'errore più probabile per il periodo T5 (EUR 666 290,00 ).

STIMATA COME IMPORTO

 

EUR

– 666 290,00

0,00

– 666 290,00

 

 

 

 

 

Totale NL:

EUR

– 989 574,12

– 30 599,35

– 958 974,77

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

PT

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2010

Carenze nei controlli sullo status di PMI

UNA TANTUM

 

EUR

– 986 742,27

– 19 734,85

– 967 007,42

 

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Carenze nei controlli sullo status di PMI

UNA TANTUM

 

EUR

– 661 912,45

– 13 238,25

– 648 674,20

 

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Carenze nei controlli sullo status di PMI

UNA TANTUM

 

EUR

– 383 755,22

– 7 675,10

– 376 080,12

 

Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Carenze nei controlli sullo status di PMI

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 742 818,76

– 54 856,38

– 2 687 962,38

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati

2014

Carenze nei controlli sullo status di PMI

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 090 453,19

– 11 739,23

– 1 078 713,96

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati

2015

Carenze nei controlli sullo status di PMI

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 631 769,52

– 6 527,08

– 1 625 242,44

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati

2016

Carenze nei controlli sullo status di PMI

UNA TANTUM

 

EUR

– 593 335,15

0,00

– 593 335,15

 

 

 

 

 

Totale PT:

EUR

– 8 090 786,56

– 113 770,89

– 7 977 015,67

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

RO

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2015

Creazione di condizioni artificiali per beneficiare di un sostegno finanziario superiore al massimale previsto per legge

UNA TANTUM

 

EUR

– 112 285,43

0,00

– 112 285,43

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2016

Creazione di condizioni artificiali per beneficiare di un sostegno finanziario superiore al massimale previsto per legge

UNA TANTUM

 

EUR

– 299 457,90

0,00

– 299 457,90

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

Deduzione di RD2/2011/010/RO — Anno di domanda 2010

STIMATA COME IMPORTO

 

EUR

2 731 178,66

5 486,46

2 725 692,20

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari pubblici

2014

Controlli insufficienti sui criteri di ammissibilità per i progetti (Agro-turismo o di ricettività per turisti nelle zone rurali)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 35 915,55

– 18 124,26

– 17 791,29

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2015

Controlli insufficienti sui criteri di ammissibilità per i progetti (Agro-turismo o di ricettività per turisti nelle zone rurali)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 847 408,37

0,00

– 847 408,37

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2016

Controlli insufficienti sui criteri di ammissibilità per i progetti (Agro-turismo o di ricettività per turisti nelle zone rurali)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 718 001,23

0,00

– 718 001,23

 

Certificazione

2015

Errore noto (anticipi) + errore di riconciliazione

UNA TANTUM

 

EUR

– 343 392,94

– 10 564,52

– 332 828,42

 

Certificazione

2015

Errore noto (non SIGC)

UNA TANTUM

 

EUR

– 7 479,27

– 7 479,27

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013)

2010

SIPA - Controlli incrociati e carenze nei controlli in loco — anno di domanda 2009 — CNDP

STIMATA COME IMPORTO

 

EUR

– 3 702 778,52

0,00

– 3 702 778,52

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

SIPA - Controlli incrociati e carenze nei controlli in loco — anno di domanda 2009 - RD

STIMATA COME IMPORTO

 

EUR

– 11 640 416,05

– 0,17

– 11 640 415,88

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

SIPA - Controlli incrociati e carenze nei controlli in loco — anno di domanda 2009 - RD

STIMATA COME IMPORTO

 

EUR

– 12 554 382,97

– 25 219,59

– 12 529 163,38

 

Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2010

SIPA - Controlli incrociati e carenze nei controlli in loco — anno di domanda 2010 - RD

STIMATA COME IMPORTO

 

EUR

– 26 997 516,00

– 54 233,35

– 26 943 282,65

 

Certificazione

2015

Errore più probabile (SIGC+ non SIGC) EF 2015 e 2016

STIMATA COME IMPORTO

 

EUR

– 34 194 181,65

– 7 411 850,18

– 26 782 331,47

 

Certificazione

2016

Errore più probabile (SIGC+ non SIGC) EF 2015 e 2016

STIMATA COME IMPORTO

 

EUR

– 9 947 831,00

– 2 719 256,79

– 7 228 574,21

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

– 98 669 868,22

– 10 241 241,67

– 88 428 626,55

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica (%)

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

SE

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati

2017

Correzione sul periodo transitorio EF 2016-2017-2018: M01 (prev. 111), M04 (prev. 121) and M07 (prev. 321)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 136,58

0,00

– 136,58

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari pubblici

2017

Correzione sul periodo transitorio EF 2016-2017-2018: M01 (prev. 111), M04 (prev. 121) and M07 (prev. 321)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 254,37

0,00

– 254,37

 

Sviluppo rurale FEASR, comunità della conoscenza e dell'innovazione

2017

Correzione sul periodo transitorio EF 2016-2017-2018: M01 (prev. 111), M04 (prev. 121) and M07 (prev. 321)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 314,51

0,00

– 314,51

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari pubblici

2018

Correzione sul periodo transitorio EF 2016-2017-2018: M01 (prev. 111), M04 (prev. 121) and M07 (prev. 321)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 497,91

0,00

– 497,91

 

Sviluppo rurale FEASR, comunità della conoscenza e dell'innovazione

2018

Correzione sul periodo transitorio EF 2016-2017-2018: M01 (prev. 111), M04 (prev. 121) and M07 (prev. 321)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 36,65

0,00

– 36,65

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2015

Carenze nei controlli essenziali: Selezione e valutazione di progetti; Valutazione della ragionevolezza dei costi — M312

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 85 400,97

– 85 400,97

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario

2016

Carenze nei controlli essenziali: Selezione e valutazione di progetti; Valutazione della ragionevolezza dei costi — M312

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 20 805,06

0,00

– 20 805,06

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari pubblici

2015

Carenze nei controlli essenziali: Selezione e valutazione di progetti; Valutazione della ragionevolezza dei costi — M321

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 1 009 988,55

– 1 009 988,55

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari pubblici

2016

Carenze nei controlli essenziali: Selezione e valutazione di progetti; Valutazione della ragionevolezza dei costi — M321

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 10 921,32

0,00

– 10 921,32

 

Sviluppo rurale FEASR, comunità della conoscenza e dell'innovazione

2015

Carenze nei controlli essenziali: Selezione e valutazione di progetti (M111, M331); Adeguata verifica di tutte le domande di pagamento (M331)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 780 486,39

– 1 632,52

– 778 853,87

 

Sviluppo rurale FEASR, comunità della conoscenza e dell'innovazione

2016

Carenze nei controlli essenziali: Selezione e valutazione di progetti (M111, M331); Adeguata verifica di tutte le domande di pagamento (M331)

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 226 592,89

0,00

– 226 592,89

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati

2015

Carenze nei controlli essenziali: Selezione e valutazione di progetti - M121

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 115 476,12

– 115 476,12

0,00

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati

2016

Carenze nei controlli essenziali: Selezione e valutazione di progetti - M121

FORFETTARIA

5,00 %

EUR

– 349,35

0,00

– 349,35

 

 

 

 

 

Totale SE:

EUR

– 2 251 260,67

– 1 212 498,16

– 1 038 762,51


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

– 115 715 913,82

– 12 311 475,22

– 103 404 438,60


15.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/266 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2019

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di vetro solare originario della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Il 23 maggio 2018 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di vetro solare originario della Malaysia pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata da EU ProSun Glass («il denunciante») per conto di due produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di vetro solare dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole considerati sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(3)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. Inoltre, la Commissione ha espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, il produttore esportatore noto, le autorità della Malaysia, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(4)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

2.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(5)

Con lettera del 14 dicembre 2018 il denunciante ha informato la Commissione di voler ritirare la denuncia.

(6)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, in caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

(7)

Dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che una continuazione del procedimento sarebbe stata nell'interesse dell'Unione. La Commissione ha quindi ritenuto che l'inchiesta sulle importazioni nell'Unione di vetro solare originario della Malaysia dovesse essere chiusa. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. Dieci utilizzatori di vetro solare si sono manifestati a sostegno della chiusura. Non sono pervenute altre osservazioni.

(8)

La Commissione ha pertanto concluso che è opportuno chiudere, senza istituire misure, il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di vetro solare originario della Malaysia.

(9)

La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di vetro solare classificato con i codici TARIC 7007198012 e 7007198018, originario della Malaysia, è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di vetro solare originario della Malaysia (GU C 174, del 23.5.2018, pag. 8).