ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento delegato (UE) 2019/254 della Commissione, del 9 novembre 2018, relativo all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
14.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/254 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2018
relativo all'adeguamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1315/2013 prevede la possibilità di adeguare le mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) che è stata estesa a specifici paesi vicini, sulla base di accordi ad alto livello relativi alle reti di infrastruttura del trasporto tra l'Unione e i paesi vicini interessati. |
(2) |
Gli accordi ad alto livello sull'adeguamento dell'estensione indicativa delle mappe della rete globale TEN-T e sull'identificazione dei collegamenti della rete centrale sulle mappe della rete globale sono stati firmati tra l'Unione e i paesi del partenariato orientale (Repubblica d'Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Repubblica di Moldova e Ucraina) il 24 novembre 2017. L'accordo ad alto livello tra l'Unione e la Georgia è stato firmato il 18 luglio 2018. Gli accordi riguardano le linee delle reti stradali e ferroviarie nonché i porti e gli aeroporti. L'adeguamento delle mappe indicative della rete globale e, in particolare, l'identificazione della rete centrale indicativa dovrebbero permettere all'Unione di orientare meglio la cooperazione con i paesi del partenariato orientale interessati. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1315/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
L'allegato III è così modificato:
1) |
nella sezione 15 (Repubblica d'Armenia, Azerbaigian, Georgia) sono aggiunte le seguenti mappe (15.3 e 15.4 riguardanti la Repubblica d'Armenia): « » |
2) |
nella sezione 15 (Repubblica d'Armenia, Azerbaigian, Georgia) sono aggiunte le seguenti mappe (15.5 e 15.6 riguardanti l'Azerbaigian): « » |
3) |
nella sezione 15 (Repubblica d'Armenia, Azerbaigian, Georgia) sono aggiunte le seguenti mappe (15.7 e 15.8 riguardanti la Georgia): « » |
4) |
nella sezione 16 (Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina) sono aggiunte le seguenti mappe (16.3 e 16.4 riguardanti la Bielorussia): « » |
5) |
nella sezione 16 (Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina) sono aggiunte le seguenti mappe (16.5 e 16.6 riguardanti la Repubblica di Moldova): « » |
6) |
nella sezione 16 (Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina) sono aggiunte le seguenti mappe (16.7 e 16.8 riguardanti l'Ucraina): « » |
14.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/255 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 3, e l'articolo 115, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione. A seguito delle modifiche apportate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) alla parte III, titolo III, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il titolo del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 e il titolo del capo II di tale regolamento dovrebbero essere modificati di conseguenza. |
(2) |
Al fine di evitare oneri amministrativi inutili e per motivi di semplificazione, la prescrizione che il nome di uno strumento finanziario comprenda un riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi strutturali e d'investimento europei («fondi SIE») dovrebbe essere soppressa. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (4), i destinatari finali degli strumenti finanziari devono tuttavia essere informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE. La soppressione dell'obbligo di indicare il nome di uno strumento finanziario non ha pertanto un'incidenza sulle prescrizioni in materia di visibilità e comunicazione a livello di sostegno ai destinatari finali. L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 821/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(3) |
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione stabilisce il modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari disciplinati dagli articoli da 37 a 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha modificato alcune di tali disposizioni. |
(4) |
All'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stata introdotta una nuova opzione di attuazione per combinare i fondi SIE con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici, come ulteriormente disposto nel nuovo articolo 39 bis. È pertanto necessario includere questa opzione di attuazione nella sezione relativa alla descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione, nonché includere nuovi campi di dati nella sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari relativa ai progressi nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore, al fine di evidenziare i contributi dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tali contributi con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici. |
(5) |
All'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono state chiarite le norme per l'aggiudicazione diretta a banche o istituti di proprietà dello Stato. È pertanto necessario rispecchiare tale chiarimento mediante l'inclusione, nella sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari che riguarda l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e, se del caso, degli organismi di attuazione di un fondo di fondi, di questo tipo di organismo che attua gli strumenti finanziari. |
(6) |
Fatta salva una gestione attiva della tesoreria, l'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013 consente il finanziamento degli interessi negativi che sono stati generati a seguito di investimenti dei fondi SIE a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013 a partire da risorse rimborsate allo strumento finanziario. È pertanto necessario allineare gli obblighi in materia di trasmissione di informazioni a questa nuova disposizione. Tale allineamento dovrebbe avvenire nella sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari relativa agli importi rimborsati agli strumenti finanziari a fronte di investimenti. |
(7) |
Il nuovo articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 chiarisce le norme che disciplinano il trattamento differenziato di investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato in caso di condivisione dei rischi e dei profitti. È pertanto necessario allineare a tale più chiara disposizione la formulazione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari nella sezione che riguarda gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis. |
(8) |
All'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 gli obblighi riguardanti la relazione sugli strumenti finanziari sono stati razionalizzati al fine di evitare talune ripetizioni. È quindi necessario razionalizzare le informazioni richieste nel campo di dati 40 alla luce degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013. È inoltre necessario spostare nel titolo VII del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari l'obbligo di comunicare il valore degli investimenti azionari rispetto all'anno precedente disciplinati dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Al fine di evitare oneri amministrativi inutili e di garantire la coerenza con i sistemi di trasmissione di informazioni già definiti dalle autorità di gestione, lo spostamento del campo di dati 40 nel titolo VII, al fine di garantire la coerenza con il corrispondente riferimento di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non dovrebbe determinare una sua rinumerazione anche se sarebbe opportuno allineare il titolo a tale articolo. |
(9) |
Al fine di evitare la duplicazione di talune prescrizioni e di conformarsi agli obblighi di trasmissione di informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il riferimento al valore degli investimenti e delle partecipazioni è soppresso dalla sezione del modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari relativa ai progressi nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore. |
(10) |
A seguito delle modifiche degli articoli da 37 a 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 di cui ai considerando da 3 a 9, l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi SIE. |
(12) |
Al fine di garantire la certezza del diritto e di ridurre al minimo le discrepanze tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o da una data anteriore conformemente all'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 è così modificato:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione, di comunicazione e di visibilità per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati»; |
2) |
il titolo del capo II è sostituito dal seguente: «CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MISURE DI INFORMAZIONE, DI COMUNICAZIONE E DI VISIBILITÀ RELATIVE ALLE OPERAZIONI E ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE DELL'EMBLEMA DELL'UNIONE E PER LA DEFINIZIONE DEI COLORI STANDARD»; |
3) |
all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il nome “Unione europea” è sempre scritto per esteso. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.»; |
4) |
l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GU L 223 del 29.7.2014, pag. 7).
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 è così modificato:
1) |
il campo di dati 7.2 è sostituito dal seguente:
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2) |
è aggiunto un nuovo campo di dati 7.3:
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3) |
il campo di dati 10 è sostituito dal seguente:
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4) |
il titolo III è sostituito dal seguente: «III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario, e se del caso dell'organismo di attuazione di un fondo di fondi, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 [articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013]»; |
5) |
il campo di dati 11.1 è sostituito dal seguente:
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6) |
il titolo VII è sostituito dal seguente: «VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario, risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44, importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis e valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti [articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013]»; |
7) |
il campo di dati 37 è sostituito dal seguente:
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8) |
il campo di dati 37.1 è sostituito dal seguente:
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9) |
è aggiunto un nuovo campo di dati 37.3:
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10) |
dopo il nuovo campo di dati 37.3 è inserito il seguente nuovo campo di dati 40:
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11) |
il titolo VIII è sostituito dal seguente: «VIII. Progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]»; |
12) |
è aggiunto un nuovo campo di dati 38.1A:
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13) |
è aggiunto un nuovo campo di dati 38.2A:
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14) |
è aggiunto un nuovo campo di dati 38.3A:
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15) |
al titolo VIII, il campo di dati 40 è soppresso. |
14.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/256 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei modelli per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano d'azione comune, per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di riferimento dell'efficacia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 101, quinto comma, l'articolo 106, secondo comma, e l'articolo 111, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione (3) definisce il formato per la presentazione delle informazioni su un grande progetto conformemente all'articolo 101 del regolamento (UE) n. 1303/2013. In considerazione delle modifiche apportate all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e a seguito dell'adozione da parte della Commissione della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (5), l'allegato II dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(2) |
L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 definisce il formato del modello per il piano d'azione comune conformemente all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1303/2013. A seguito delle modifiche apportate agli articoli da 104 a 109 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i primi piani d'azione comuni e il contenuto dei piani d'azione comuni, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'allegato IV dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(3) |
L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 definisce il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione conformemente all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1303/2013. A seguito delle modifiche apportate all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma, e all'articolo 104, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento per quanto riguarda le soglie per un primo piano d'azione comune, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'allegato V dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(4) |
La tabella 4 A dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 include gli indicatori di output comuni per il Fondo sociale europeo («FSE») e per l'Iniziativa in favore dell'occupazione giovanile («IOG»). A seguito di modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che definisce indicatori comuni di output e di risultato per quanto riguarda gli investimenti dell'FSE, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la tabella 4 A di cui all'allegato V, parte A, punto 3.2, dovrebbe essere modificata di conseguenza. Poiché le modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1304/2013 si applicano dal 1o gennaio 2014, anche le modifiche della tabella 4 A dell'allegato V, parte A, punto 3.2, dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2014. |
(5) |
L'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 definisce il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1299/2013. A seguito delle modifiche apportate all'articolo 104, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le soglie per un primo piano d'azione comune, introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'allegato X dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(6) |
La tabella di cui all'allegato V, parte C, punto 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 e la tabella di cui all'allegato X, parte B, punto 12, di tale regolamento, entrambe riguardanti le informazioni finanziarie per la valutazione dei progressi compiuti in direzione dei target intermedi e finali, si riferiscono alle spese «sostenute e pagate dai beneficiari e certificate alla Commissione entro il 31 dicembre 2018» e «sostenute e pagate dai beneficiari entro il 31 dicembre 2023 e certificate alla Commissione». Né il regolamento (UE) n. 1303/2013 né il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione (7) includono tale data limite per la certificazione delle spese ammissibili per quanto riguarda il conseguimento dei target intermedi e finali per gli indicatori finanziari. È opportuno rettificare di conseguenza dette tabelle. Al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda i requisiti per la rendicontazione sui progressi compiuti in direzione dei target intermedi per gli indicatori finanziari, da includere per la prima volta nella relazione di attuazione annuale nel 2019, è necessario che tale rettifica si applichi con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nella prima versione adottata. |
(7) |
Al fine di garantire la certezza del diritto e di limitare al minimo le discrepanze tra le disposizioni modificate del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 o anteriormente, in conformità all'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e le disposizioni del presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così modificato:
1) |
l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
3) |
l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento; |
4) |
l'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così rettificato:
1) |
l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è rettificato conformemente all'allegato V del presente regolamento; |
2) |
l'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è rettificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 2 si applica a decorrere dal 14 febbraio 2015.
L'allegato III, punto 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 38 del 13.2.2015, pag. 1).
(4) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(5) Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C/2016/2946) (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65).
ALLEGATO I
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così modificato:
1. |
al punto C.2, la nota 1 è sostituita dalla seguente:
|
2. |
al punto C3, il titolo dell'ultima tabella è sostituito dal seguente: «Metodo forfettario o metodo del tasso di cofinanziamento ridotto [articolo 61, paragrafo 3, lettera a), articolo 61, paragrafo 3, lettera aa), e articolo 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013]»; |
3. |
al punto C.3, l'ultima tabella è sostituita dalla seguente:
|
4. |
al punto E.1.2, la nota 3 è sostituita dalla seguente:
|
(*1) In caso di metodo del tasso di cofinanziamento ridotto, questa formula non è applicabile (il tasso forfettario si riflette nel tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario e quindi il finanziamento del FESR/FC si riduce) e il costo totale ammissibile è pari all'importo di cui al punto (1)»
ALLEGATO II
L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così modificato:
1. |
il punto A.8 è sostituito dal seguente:
|
2. |
il titolo della parte C è sostituito dal seguente: «C. OBIETTIVI DEL PAC»; |
3. |
il punto C.1 è sostituito dal seguente:
|
4. |
il punto C.2 è sostituito dal seguente:
|
5. |
il punto C.3 è soppresso; |
6. |
il titolo della parte D è sostituito dal seguente: «D. DESCRIZIONE DEL PAC»; |
7. |
al punto D.1.1, il testo nella terza colonna della prima riga della tabella è sostituito dal seguente: «Obiettivo o obiettivi del PAC ai quali esso contribuisce»; |
8. |
il titolo del punto D.1.2 è sostituito dal seguente:
|
9. |
il titolo del punto D.1.3 è sostituito dal seguente:
|
10. |
al punto D.1.3, il testo nella seconda colonna della seconda riga della tabella è sostituito dal seguente: «Indicatore del PAC»; |
11. |
il punto D.3 è soppresso; |
12. |
il testo fra i punti F ed F1 è soppresso; |
13. |
al punto F.1, il testo nella seconda colonna è sostituito dal seguente: «(“Specificare la data d'inizio dell'attuazione”)»; |
14. |
il titolo della parte G è sostituito dal seguente: «G. CONTRIBUTO DEL PAC AI PRINCIPI ORIZZONTALI»; |
15. |
tra i punti G e G.1, è inserito il testo seguente: «Confermare e spiegare in che modo il PAC contribuisce ai principi orizzontali come definito nel pertinente programma o accordo di partenariato»; |
16. |
il punto G.1 è sostituito dal seguente:
|
17. |
il punto G.3 è sostituito dal seguente:
|
18. |
il punto H.1.2 è sostituito dal seguente:
|
19. |
i punti H.1.2.1 e H.1.2.2 sono soppressi; |
20. |
il punto H.4 è soppresso; |
21. |
il punto I.1 è sostituito dal seguente: «I.1. Costi di conseguimento dei target intermedi e dei target finali per gli output e i risultati (compilare anche l'appendice sugli indicatori). Compilare le seguenti tabelle inserendo gli indicatori da utilizzare per la gestione finanziaria del PAC, se pertinente ripartendoli per asse prioritario, fondo e categoria di regioni.»; |
22. |
il punto I.2 è soppresso. |
ALLEGATO III
L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 è così modificato:
1. |
nella parte A, punto 3.2, la tabella 4 A (Indicatori di output comuni per il FSE) è sostituita dalla seguente: «Tabella 4 A Indicatori di output comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e categoria di regione). Per l'IOG non è richiesta una ripartizione per categoria di regioni per ciascun asse prioritario o sue parti (*1) Priorità d'investimento:
|
2. |
nella parte A, punto 3.2, la tabella 9 [Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione)] è sostituita dalla seguente:
|
3. |
nella parte A, punto 3.2, tabella 13 (Piani d'azione comuni), il testo dell'ottava colonna della prima riga è sostituito dal seguente: «Tipo di PAC
|
(*1) Dati strutturati richiesti per la relazione sull'IOG da presentare nell'aprile 2015 in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013.
(1) Stima basata su un campione rappresentativo. Gli Stati membri possono scegliere tra due opzioni per la rendicontazione. Opzione 1: il requisito minimo consiste nel fornire i dati una volta nella relazione di attuazione annuale del 2017. Secondo questa opzione, un valore cumulativo è riportato nella colonna “Valore cumulativo” della relazione di attuazione annuale del 2017. Opzione 2: i valori annuali sono forniti per ciascun anno.
(2) Il totale complessivo dei partecipanti comprende sia quelli con registrazioni complete (dei dati personali non sensibili) che quelli con registrazioni incomplete (dei dati personali non sensibili). Il totale dei partecipanti è calcolato con il sistema SFC2014, sulla base dei tre indicatori di output comuni seguenti: “disoccupati, compresi disoccupati di lunga durata”, “inattivi” e “occupati, compresi i lavoratori autonomi”. Questo totale comprende soltanto i partecipanti con registrazioni complete dei dati, compresi tutti i dati personali non sensibili. Nel totale complessivo dei partecipanti gli Stati membri devono includere tutti i partecipanti del FSE, compresi quelli con registrazioni non complete dei dati personali non sensibili.»;
(3) Conformemente e subordinatamente ai massimali di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013».
ALLEGATO IV
Nell'allegato X, parte A, punto 8.2, nella tabella 8 (Piani d'azione comuni), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, il testo dell'ottava colonna della prima riga è sostituito dal seguente:
«Tipo di PAC
1. |
normale |
2. |
Primo PAC». |
ALLEGATO V
Nell'allegato V, parte C, punto 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, la tabella è sostituita dalla seguente:
«13 |
14 |
Dati ai fini della revisione dell'efficacia e quadro di riferimento dell'efficacia |
|
Solo per la relazione da presentare nel 2019: spese ammissibili totali sostenute dai beneficiari e pagate entro il 31/12/2018 e certificate alla Commissione Articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 |
Solo per la relazione di attuazione finale: spese ammissibili totali sostenute dai beneficiari e pagate entro il 31/12/2023 e certificate alla Commissione Articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013» |
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ALLEGATO VI
Nell'allegato X, parte B, punto 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207, la tabella è sostituita dalla seguente:
«13 |
14 |
Dati ai fini della revisione dell'efficacia e quadro di riferimento dell'efficacia |
|
Solo per la relazione da presentare nel 2019: spese ammissibili totali sostenute dai beneficiari e pagate entro il 31/12/2018 e certificate alla Commissione Articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 |
Solo per la relazione di attuazione finale: spese ammissibili totali sostenute dai beneficiari e pagate entro il 31/12/2023 e certificate alla Commissione Articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013» |
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14.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/257 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2019
recante duecentonovantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento. |
(2) |
L'8 febbraio 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di sopprimere quattro voci dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono soppresse dall'elenco «Persone fisiche»:
«Hassan Abdullah Hersi Al-Turki [alias (a) Hassan Turki, (b) Hassen Abdelle Fihiye, (c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, (d) Hassan Al- Turki, (e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, (f) Sheikh Hassan Turki, (g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, (h) Xasan Cabdulle Xirsi]. Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: regione V, Etiopia (regione di Ogaden nell'Etiopia orientale). Nazionalità: somala. Indirizzo: si troverebbe nella Somalia meridionale, basso Giuba vicino a Kismayo, per lo più a Jilibe e Burgabo, dal novembre 2012. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.»
«Jamal Housni [alias (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham]. Data di nascita: 22.2.1983. Luogo di nascita: Marocco. Indirizzo: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, (b) Via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Altre informazioni: nel giugno 2009 si trovava in custodia cautelare. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.8.2006.»
«Malik Muhammad Ishaq (alias: Malik Ishaq). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: intorno al 1959. Luogo di nascita: Rahim Yar Khan, provincia del Punjab, Pakistan. Cittadinanza: pakistana. Altre informazioni: a) descrizione fisica: di corporatura robusta con occhi neri, capelli neri, carnagione olivastra e una folta barba nera; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ucciso in Pakistan il 28.7.2015. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 14.3.2014.»
«Lavdrim Muhaxheri [alias (a) Abu Abdullah al Kosova, (b) Abu Abdallah al-Kosovi, (c) Abu Abdallah al-Kosovo]; data di nascita: (a) 3.12.1989, (b) intorno al 1987; luogo di nascita: Kaqanik/Kacanik; indirizzo: Repubblica araba siriana (settembre 2015). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.9.2015.»
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
14.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/36 |
DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA
del 29 gennaio 2019
che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 modificato [2019/258]
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (1), modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati (2) (in appresso «l'accordo»), in particolare l'articolo 7 del protocollo n. 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 2 dell'accordo, il 13 novembre 2018 l'Unione e la Confederazione svizzera, in quanto parti contraenti, hanno comunicato al comitato misto i prezzi di riferimento interni di tutte le materie prime alle quali si applicano misure di compensazione del prezzo. Da tali prezzi si evince che la situazione dei prezzi effettiva riguardante le suddette materie prime nel territorio delle parti contraenti è cambiata. |
(2) |
È pertanto necessario aggiornare i prezzi di riferimento interni e le differenze di prezzo per le materie prime agricole elencate nella tabella III del protocollo n. 2 dell'accordo, nonché adeguare gli importi di base delle materie prime agricole indicate nella tabella IV di detto protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:
a) |
la tabella III è sostituita dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione; |
b) |
nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2019.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2019
Per il comitato misto
Il presidente
Petros SOURMELIS
ALLEGATO I
«Tabella III
Prezzi di riferimento interni dell'UE e della Svizzera
Materia prima agricola |
Prezzo di riferimento interno della Svizzera CHF per 100 kg netti |
Prezzo di riferimento interno dell'UE CHF per 100 kg netti |
Articolo 4, paragrafo 1 Differenza del prezzo di riferimento Svizzera/UE applicata in Svizzera CHF per 100 kg netti |
Articolo 3, paragrafo 3 Differenza del prezzo di riferimento Svizzera/UE applicata nell'UE EUR per 100 kg netti |
Frumento tenero |
50,80 |
23,44 |
27,35 |
0,00 |
Frumento duro |
— |
— |
1,20 |
0,00 |
Segala |
42,50 |
21,92 |
20,60 |
0,00 |
Orzo |
— |
— |
— |
— |
Granturco |
— |
— |
— |
— |
Farina di frumento tenero |
91,95 |
46,69 |
45,25 |
0,00 |
Latte intero in polvere |
606,15 |
333,85 |
272,30 |
0,00 |
Latte scremato in polvere |
400,80 |
181,60 |
219,20 |
0,00 |
Burro |
1 056,00 |
656,39 |
399,60 |
0,00 |
Zucchero bianco |
— |
— |
— |
— |
Uova |
— |
— |
38,00 |
0,00 |
Patate fresche |
40,95 |
28,00 |
12,95 |
0,00 |
Grasso vegetale |
— |
— |
170,00 |
0,00». |
ALLEGATO II
«b) |
Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:
|