ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 42

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
13 febbraio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/247 della Commissione, del 16 ottobre 2018, che stabilisce l'elenco degli indicatori per la relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2019/248 della Commissione, del 13 novembre 2018, che rettifica il regolamento (UE) n. 63/2011 recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/249 della Commissione, del 12 febbraio 2019, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2020-2022

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati CE per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure CE di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 ( 1 )

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/251 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

25

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/252 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, recante modifica della decisione 2005/240/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia [notificata con il numero C(2019) 811]

29

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/295 della Commissione, del 15 dicembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la costruzione dei veicoli e i requisiti generali e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli ( GU L 56 del 28.2.2018 )

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/247 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2018

che stabilisce l'elenco degli indicatori per la relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (1), in particolare l'articolo 17, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Nella prima relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 la Commissione ha proposto una serie di modifiche (2). Il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha chiarito, semplificato e migliorato le norme in tema di costituzione e di funzionamento dei gruppi europei di cooperazione territoriale («GECT»).

(2)

Conformemente all'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1082/2006 la Commissione è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione in merito all'applicazione di detto regolamento, valutandone, sulla base di determinati indicatori, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo e i margini di semplificazione.

(3)

Gli indicatori dovrebbero aiutare la Commissione a elaborare un parere sui progressi compiuti. È opportuno stabilire una data limite per la raccolta delle informazioni destinate alla relazione e valutare i progressi mettendo a confronto la situazione a un dato punto di riferimento e la situazione alla data limite stabilita. È opportuno redigere la relazione con indicatori sia quantitativi sia qualitativi.

(4)

Conformemente al suo articolo 3, secondo comma, il regolamento (UE) n. 1302/2013 si applica a decorrere dal 22 giugno 2014. A norma delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 2 di detto regolamento, la procedura di approvazione dei GECT in corso di costituzione dipende dalla data del 22 giugno 2014. Il riferimento per gli indicatori che misurano i progressi dovrebbe pertanto essere costituito dalla situazione al 21 giugno 2014. La data limite per ricevere dati o informazioni necessari all'uso degli indicatori può essere fissata solo durante i lavori preparatori della relazione in merito all'applicazione del regolamento e dovrebbe essere menzionata in tale relazione.

(5)

L'indicatore di efficacia dovrebbe dimostrare in che modo il regolamento (CE) n. 1082/2006 ha conseguito i suoi obiettivi o ha contribuito a realizzarli.

(6)

L'indicatore di efficienza considera il rapporto tra le risorse o gli input usati e le variazioni o i risultati generati. Per quanto riguarda la procedura di approvazione per la costituzione dei GECT, solo le autorità nazionali che hanno già approvato organismi analoghi in precedenza possono fornire informazioni sui vari costi per la costituzione di organismi giuridici diversi per la cooperazione. Nel valutare i progressi dei GECT e indirettamente l'efficienza del regolamento (CE) n. 1082/2006 ad oggi, i costi per il funzionamento di tali GECT dovrebbero essere comparati ai costi richiesti dalla costituzione di un diverso organismo giuridico per la cooperazione. Tale confronto può tuttavia essere effettuato solo con i GECT che avevano istituito in precedenza un organismo giuridico diverso per la cooperazione.

(7)

L'indicatore di pertinenza considera il grado in cui gli obiettivi e le disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 corrispondono alle esigenze dei futuri membri dei GECT.

(8)

L'indicatore di sostenibilità, collegato a quello di pertinenza, considera il numero di GECT registrati che di fatto non svolgono alcuna attività.

(9)

L'indicatore del valore aggiunto europeo esamina se i GECT siano stati costituiti grazie all'adozione del regolamento (CE) n. 1082/2006, laddove i loro membri non fossero stati in grado di istituire organismi giuridici di cooperazione territoriale nel quadro del diritto nazionale o internazionale in vigore.

(10)

Per quanto riguarda i margini di ulteriore semplificazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, è opportuno valutare elementi di semplificazione come quelli per la procedura di costituzione di nuovi GECT che includono l'approvazione tacita da parte delle autorità nazionali, come introdotti dal regolamento (UE) n. 1302/2013.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli indicatori da impiegare nella relazione in merito all'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

(2)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)» [COM(2011) 462 final del 29.7.2011].

(3)  Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303).


ALLEGATO

Elenco di indicatori per la relazione in merito all'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Criterio di valutazione

Denominazione dell'indicatore

Unità

Efficacia

Conformità delle norme nazionali degli Stati membri al presente regolamento

Numero di Stati membri che hanno adottato le norme di attuazione rivedute alla data limite della relazione

Aumento del numero di GECT costituiti (riferimento: numero di GECT al 21 giugno 2014: X)

Numero di GECT alla data limite della relazione

Aumento dei membri GECT nei GECT esistenti (riferimento: numero di membri GECT al momento della costituzione)

Numero di membri GECT alla data limite della relazione

Aumento dei membri GECT per categoria (valore di riferimento: numero di membri GECT al 21 giugno 2014: X)

Sottoindicatori per categoria:

Stati membri

autorità a livello nazionale

autorità regionali

autorità locali

imprese pubbliche

imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale

associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie

autorità nazionali, regionali o locali, od organismi o imprese, equivalenti a quelle di cui sopra di paesi terzi o paesi o territori d'oltremare

Numero alla data limite della relazione

Aumento dei servizi forniti in seguito alla costituzione del GECT (riferimento: numero di servizi forniti al 21 giugno 2014: X)

Sottoindicatori per categoria:

salute

istruzione e formazione

ambiente, energia e protezione della natura

trasporti

ricerca

altro

Numero alla data limite della relazione

Efficienza

Costi per la costituzione di un GECT rispetto ai costi per l'istituzione di strutture comparabili nel quadro del diritto nazionale o internazionale (1)

EUR

Costi per il funzionamento di un GECT rispetto ai costi per il funzionamento di strutture comparabili nel quadro del diritto nazionale o internazionale

EUR

Procedura di approvazione per la costituzione di GECT rispetto alla procedura di approvazione per organismi analoghi nel quadro del diritto nazionale o internazionale

Numero di mesi

Pertinenza

Uso dei GECT per l'attuazione di un programma di cooperazione (come autorità di gestione) (riferimento: numero di GECT che fungono da autorità di gestione al 21 giugno 2014: X)

Numero di GECT designati come autorità di gestione di un programma di cooperazione alla data limite della relazione

Uso di GECT per attuare parte di un programma di cooperazione (ad esempio sottoprogrammi, fondi per piccoli progetti, progetti interpersonali (people-to-people), investimenti territoriali integrati, piani d'azione comune) (riferimento: numero di GECT che fungono da autorità di gestione al 21 giugno 2014: X)

Numero di GECT designati per attuare parte di un programma di cooperazione alla data limite della relazione

Uso di GECT per attuare un'operazione (riferimento: numero di GECT che fungono da autorità di gestione al 21 giugno 2014: X)

Sottoindicatori per categoria:

operazione nell'ambito di un programma di cooperazione (transfrontaliero, transnazionale o interregionale);

operazione finanziata dall'Unione attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro di un programma dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione;

operazione finanziata dall'Unione tramite il Fondo sociale europeo;

operazione finanziata dall'Unione tramite il Fondo di coesione;

operazione/progetto finanziata/o dall'Unione al di fuori dei programmi della politica di coesione;

Numero alla data limite della relazione

Uso delle diverse opzioni per la scelta del diritto applicabile:

diritto applicabile per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione della convenzione [articolo 8, paragrafo 2, lettera g)];

diritto applicabile agli atti dell'organo [articolo 8, paragrafo 2, lettera h)]; e

diritto direttamente pertinente alle attività del GECT [articolo 8, paragrafo 2, lettera j)]

Criterio qualitativo

Rapporto percentuale tra personale proprio e personale totale (2)

Percentuale (3)

Fattori che hanno influito sulla scelta di istituire un GECT, per gli organismi che hanno formalmente sottoscritto un accordo GECT

Criterio qualitativo

Sostenibilità

GECT registrati ma inattivi

Numero

Valore aggiunto europeo

Numero di strutture e reti di cooperazione territoriale istituite a seguito della possibilità di costituire un GECT offerta dal regolamento (CE) n. 1082/2006

Criterio quantitativo/qualitativo

Vantaggi di un organismo giuridico istituito a norma del diritto dell'UE rispetto agli organismi giuridici esistenti a norma del diritto internazionale o nazionale

Criterio qualitativo

Semplificazione introdotta dallo strumento

Durata media necessaria per la costituzione di un GECT (fase 1: fino alla presentazione del progetto di convenzione) prima e dopo la modifica del presente regolamento

Mesi

Durata media necessaria per la costituzione di un GECT (fase 2: presentazione del progetto di convenzione fino all'approvazione definitiva) prima e dopo la modifica del presente regolamento

Mesi

Numero di approvazioni avvenute mediante approvazione tacita da parte di autorità nazionali diverse da quelle dello Stato membro della sede sociale del GECT

Numero (e criterio qualitativo)


(1)  Ad es. raggruppamenti euroregionali di cooperazione - REC (Consiglio d'Europa); Euroregioni, Eurodistretti; Zweckverband (diritto tedesco), Consorcio (diritto spagnolo), Groupement local de coopération transfrontalière (diritto francese).

(2)  «Personale proprio» in opposizione al personale delegato dai membri del GECT.

(3)  Percentuale in base al numero di membri del personale, non è necessario tenere conto degli equivalenti a tempo pieno.


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/248 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2018

che rettifica il regolamento (UE) n. 63/2011 recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

General Motors Holding LLC, costruttore di veicoli commerciali leggeri, ha informato la Commissione che le emissioni specifiche medie di CO2 indicate a suo titolo per il 2007 nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione (2) non sono corrette.

(2)

Il costruttore ha fornito dettagliati elementi di prova atti a dimostrare che le emissioni specifiche medie di CO2 nel 2007 erano notevolmente più elevate rispetto al valore indicato nel regolamento (UE) n. 63/2011. Quest'ultimo valore si basava sulle emissioni specifiche di CO2 di veicoli che erroneamente includevano quelli di Adam Opel AG, all'epoca collegata con General Motors. Le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli Adam Opel AG contribuivano a ridurre il valore delle emissioni specifiche medie di CO2 di General Motors nel 2007. L'errore è diventato evidente a seguito del cambiamento di proprietà di General Motors e Adam Opel, avvenuto il 1o agosto 2017.

(3)

La Commissione ritiene che gli elementi di prova forniti da General Motors Holding LLC dimostrino l'inesattezza delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore nel 2007, quali indicate nel regolamento (UE) n. 63/2011.

(4)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 63/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 63/2011, nella colonna «Emissioni medie [g/km]», alla riga «General Motors», il valore «159,604» è sostituito da «283,689».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 63/2011 della Commissione, del 26 gennaio 2011, recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 23 del 27.1.2011, pag. 16).


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/249 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2019

che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2020-2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

sentito il comitato delle preferenze generalizzate ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 978/2012,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, le preferenze tariffarie del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG) sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari in un paese beneficiario dell'SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell'Unione provenienti da tale paese beneficiario dell'SPG ecceda le soglie fissate nell'allegato VI di detto regolamento.

(2)

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 e sulla base di statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2012-2014, il regolamento di esecuzione (UE) 330/2016 della Commissione (2) ha stabilito l'elenco delle sezioni dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono state sospese dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

(3)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012, ogni tre anni la Commissione deve riesaminare tale elenco e adottare un atto di esecuzione al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie.

(4)

L'elenco rivisto dovrebbe applicarsi per tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2020. L'elenco si basa su statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2015-2017 come disponibili il 1o settembre 2018 e prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 applicabile in tale data. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG, che a partire dal 1o gennaio 2020 non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti dei paesi beneficiari dell'SPG interessati per quanto riguarda l'elenco dei prodotti delle sezioni SPG di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/330 della Commissione, dell'8 marzo 2016, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2017-2019 (GU L 62 del 9.3.2016, pag. 9).


ALLEGATO

Elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie previste all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti di alcuni paesi beneficiari dell'SPG:

 

Colonna A: nome del paese

 

Colonna B: sezione SPG [articolo 2, lettera j), del regolamento SPG]

 

Colonna C: descrizione

A

B

C

India

S-6a

Prodotti chimici organici e inorganici

S-11a

Prodotti tessili

S-14

Perle e metalli preziosi

S-15a

Ferro, acciaio e lavori di ghisa, ferro e acciaio

S-15b

Metalli comuni (eccetto ghisa, ferro e acciaio) e lavori di metalli comuni (eccetto lavori di ghisa, ferro e acciaio)

S-17a

Veicoli e materiale per strade ferrate e simili

S-17b

Autoveicoli, biciclette, navigazione aerea, spaziale, marittima e fluviale

Indonesia

S-1a

Animali vivi e prodotti di origine animale, esclusi i pesci

S-3

Oli animali o vegetali, grassi e cere

S-5

Prodotti minerali

S-9a

Legno, carbone di legna e lavori di legno

Kenya

S-2a

Piante vive e prodotti della floricoltura


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/250 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2019

relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 9, e l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I fabbricanti o i loro mandatari, i richiedenti, gli organismi notificati e gli organismi designati dovrebbero utilizzare modelli armonizzati per i documenti che accompagnano la domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi o di autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo al fine di razionalizzare la valutazione di tali domande da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») o di un'autorità nazionale preposta alla sicurezza, nonché al fine di agevolare la sorveglianza del sistema ferroviario dell'Unione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza.

(2)

È necessario rendere più agevole la redazione delle dichiarazioni «CE» di cui alla direttiva (UE) 2016/797. In particolare, vi è la necessità di rendere più agevole la redazione della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, della dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi, della dichiarazione intermedia di verifica dei sottosistemi e della dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato.

(3)

È inoltre necessario rendere più agevole la raccolta della documentazione tecnica che deve accompagnare le dichiarazioni «CE» mediante la definizione di modelli per il certificato «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità, per il certificato «CE» di verifica di un sottosistema rilasciato da un organismo notificato e per il certificato rilasciato da un organismo designato.

(4)

La dichiarazione «CE» di conformità e la dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego e i relativi documenti di accompagnamento dovrebbero comprovare il fatto che i componenti di interoperabilità sono stati oggetto delle procedure stabilite nelle relative specifiche tecniche di interoperabilità («STI») per la valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego e indicare i riferimenti di tali STI e di altri pertinenti atti dell'Unione.

(5)

Una dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità redatta sulla base dei ritorni di esercizio dovrebbe essere considerata come una dichiarazione complementare alla dichiarazione «CE» di conformità del componente di interoperabilità.

(6)

La natura delle informazioni che devono essere fornite dovrebbe consentire di utilizzare un modello unico sia per la dichiarazione «CE» di conformità del componente di interoperabilità sia per la dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego del componente di interoperabilità.

(7)

La dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi e i relativi documenti di accompagnamento dovrebbero dimostrare l'avvenuto espletamento delle pertinenti procedure di verifica conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e alle pertinenti norme nazionali e indicare i riferimenti delle direttive, delle STI e di altri atti pertinenti dell'Unione, nonché delle pertinenti norme nazionali.

(8)

Al fine di garantire che un sottosistema continui a soddisfare i requisiti essenziali nel tempo, la dichiarazione «CE» di verifica dovrebbe riflettere tutte le modifiche che lo riguardano e il richiedente dovrebbe disporre di procedure atte a mantenere aggiornata la dichiarazione «CE» di verifica.

(9)

La procedura «CE» di verifica di un sottosistema modificato dovrebbe essere conforme all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 e alle disposizioni applicabili ai veicoli e ai sottosistemi esistenti che sono definite nelle STI. I sottosistemi esistenti potrebbero essere stati messi in servizio prima che la procedura «CE» di verifica fosse loro applicabile e quindi senza una dichiarazione «CE» di verifica. La procedura «CE» di verifica relativa a modifiche di tali sottosistemi messi in servizio senza una dichiarazione «CE» di verifica dovrebbe essere limitata alle parti del sottosistema che sono state modificate e alle loro interfacce rispetto alle parti non modificate del sottosistema. Una dichiarazione «CE» di verifica dovrebbe quindi coprire il sottosistema modificato.

(10)

Un modello unico dovrebbe essere utilizzato per la dichiarazione «CE» di verifica e per le modifiche potenziali che potrebbero incidere sui suoi elementi nel corso del ciclo di vita del sottosistema.

(11)

La dichiarazione intermedia di verifica di un sottosistema, il relativo allegato e la documentazione di accompagnamento dovrebbero dimostrare l'avvenuto completamento di una fase della pertinente procedura di verifica di un sottosistema o di una parte di un sottosistema, conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e alle pertinenti norme nazionali. Dovrebbe indicare inoltre i riferimenti delle direttive, delle STI e di altri atti pertinenti dell'Unione nonché delle pertinenti norme nazionali.

(12)

La natura delle informazioni che devono essere fornite consente l'utilizzo di un modello unico per il certificato «CE» di verifica rilasciato da un organismo notificato per un sottosistema, per il certificato «CE» di conformità rilasciato da un organismo notificato per un componente di interoperabilità, per il certificato «CE» di idoneità all'impiego rilasciato da un organismo notificato per un componente di interoperabilità, nonché per il certificato rilasciato da un organismo designato per un sottosistema.

(13)

Gli allegati della dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato dovrebbero dimostrare l'avvenuto espletamento delle pertinenti procedure di verifica conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e alle pertinenti norme nazionali e indicare i riferimenti delle direttive, delle STI e di altri atti pertinenti dell'Unione, nonché delle pertinenti norme nazionali.

(14)

Il 19 dicembre 2017 l'Agenzia ha adottato una raccomandazione relativa alla dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi e ai modelli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 15, paragrafo 9, e all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797.

(15)

Poiché gli allegati IV e V della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativi al contenuto della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego e la dichiarazione «CE» di verifica sono abrogati dalla direttiva (UE) 2016/797, è opportuno sostituire le disposizioni in questione.

(16)

Il regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione (3) dovrebbe essere abrogato.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a)

il modello di dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797;

b)

i dettagli delle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi e il modello di dichiarazione «CE» di verifica di cui all'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797;

c)

il modello di dichiarazione intermedia di verifica del sottosistema di cui all'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797;

d)

il modello dei certificati di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e il modello dei certificati di verifica di un sottosistema di cui all'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797;

e)

il modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «dichiarazione ‘CE’ di conformità»: la dichiarazione redatta per un componente di interoperabilità dal fabbricante o dal suo mandatario, nella quale il fabbricante, o il suo mandatario, dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il componente di interoperabilità in questione, il quale è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, soddisfa la pertinente normativa dell'Unione;

b)   «dichiarazione ‘CE’ di idoneità all'impiego»: la dichiarazione complementare alla dichiarazione «CE» di conformità del componente di interoperabilità redatta per un componente di interoperabilità dal fabbricante o dal suo mandatario, nella quale il fabbricante, o il suo mandatario, dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il componente di interoperabilità in questione, il quale è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, soddisfa i requisiti per l'idoneità all'impiego specificati nella STI pertinente;

c)   «dichiarazione ‘CE’ di verifica»: la dichiarazione redatta per un sottosistema dal richiedente in cui questo dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il sottosistema in questione, il quale è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, soddisfa i requisiti della pertinente normativa dell'Unione e di tutte le pertinenti norme nazionali;

d)   «sottosistema messo in servizio senza una dichiarazione ‘CE’ di verifica»: un sottosistema, fisso o mobile, che è stato messo in servizio prima che la procedura «CE» di verifica fosse ad esso applicabile ai sensi della direttiva 96/48/CE del Consiglio (4), 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o 2008/57/CE, e quindi senza una dichiarazione «CE» di verifica;

e)   «dichiarazione intermedia di verifica»: il documento rilasciato dall'organismo notificato scelto dal richiedente, nel caso di requisiti della STI, o da un organismo designato, nel caso di requisiti derivanti da norme nazionali, che registra i risultati di una fase della procedura di verifica;

f)   «certificato ‘CE’ di conformità»: il certificato, rilasciato per un componente di interoperabilità dall'organismo notificato, della conformità di un componente di interoperabilità, considerato separatamente, alle specifiche tecniche dell'Unione che deve rispettare;

g)   «certificato ‘CE’ di idoneità all'impiego»: il certificato, rilasciato per un componente di interoperabilità dall'organismo notificato, dell'idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità, considerato nel suo contesto ferroviario;

h)   «certificato di verifica»: il certificato rilasciato per un sottosistema o dall'organismo notificato o dall'organismo designato per quanto riguarda la verifica della conformità rispettivamente alle STI pertinenti o alle pertinenti norme nazionali dalla fase di progettazione fino alla fase di approvazione, precedente l'immissione sul mercato o la messa in servizio del sottosistema e che comprende la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui è integrato;

i)   «certificato ‘CE’ di verifica»: il certificato rilasciato per un sottosistema dall'organismo notificato esclusivamente per quanto riguarda la verifica della conformità alle STI pertinenti;

j)   «dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato»: la dichiarazione redatta per un veicolo dal richiedente in cui questo dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il veicolo in questione, il quale è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, è conforme a un tipo di veicolo autorizzato e soddisfa i requisiti della pertinente normativa dell'Unione e delle pertinenti norme nazionali.

k)   «ERADIS ID»: il codice alfanumerico usato per identificare una dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego del componente di interoperabilità o una dichiarazione «CE» di verifica del sottosistema e che è stabilito conformemente all'allegato VII.

Articolo 3

Dichiarazione «CE» di conformità o dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego

1.   Il fabbricante, o il suo mandatario, redige la dichiarazione «CE» di conformità del componente di interoperabilità o la dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego del componente di interoperabilità conformemente al modello di cui all'allegato I.

2.   Una dichiarazione «CE» di conformità o una dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione, identica a quella in cui sono redatti i relativi documenti di accompagnamento.

Articolo 4

Documenti di accompagnamento della dichiarazione «CE» di conformità o della dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego

Una dichiarazione «CE» di conformità o una dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità sono corredate dei seguenti documenti:

a)

certificato «CE» di conformità e, se del caso, certificato «CE» di idoneità all'impiego;

b)

documentazione tecnica conformemente alla decisione 2010/713/UE della Commissione (6).

Articolo 5

Dichiarazione «CE» di verifica

1.   Una dichiarazione «CE» di verifica si basa sulle informazioni ricavate dalle procedure di verifica dei sottosistemi di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 e all'allegato IV di tale direttiva. Un'unica dichiarazione «CE» di verifica comprende la verifica rispetto alla normativa dell'Unione e, se del caso, alle norme nazionali.

2.   Il richiedente redige la dichiarazione «CE» di verifica conformemente al modello di cui all'allegato II e conformemente al modello di cui all'allegato III quando si riferisce a un sottosistema inizialmente messo in servizio senza una dichiarazione «CE» di verifica.

3.   Una dichiarazione «CE» di verifica è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione, identica a quella in cui sono redatti i relativi documenti di accompagnamento.

Articolo 6

Procedura di verifica in caso di modifica di un sottosistema

1.   In caso di modifica di un sottosistema, il richiedente analizza la modifica e ne valuta l'impatto sulla dichiarazione «CE» di verifica.

2.   Se tale modifica influisce sulla validità di un elemento della pertinente dichiarazione «CE» di verifica, il richiedente aggiorna la dichiarazione «CE» di verifica o redige una nuova dichiarazione «CE» di verifica. Una nuova dichiarazione «CE» di verifica è redatta ogni qual volta sia richiesta una nuova autorizzazione conformemente ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 6, e all'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797.

3.   Se per il sottosistema modificato il cambiamento riguarda un parametro fondamentale, il richiedente valuta la necessità di un ricorso alla procedura «CE» di verifica di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 e all'allegato IV di tale direttiva e, se necessario, la attiva.

Articolo 7

Procedura di verifica in caso di modifica di un sottosistema messo in servizio senza una dichiarazione «CE» di verifica

1.   In caso di modifica di un sottosistema messo in servizio senza una dichiarazione «CE» di verifica, il richiedente analizza la modifica e ne valuta l'impatto sulla documentazione relativa alla progettazione e alla manutenzione esistente.

2.   In caso di modifica di un sottosistema che riguarda un parametro fondamentale, il richiedente valuta la necessità di un ricorso alla procedura «CE» di verifica di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 e, se necessario, la attiva.

3.   L'organismo di valutazione della conformità valuta soltanto le parti del sottosistema che sono state modificate e valuta le interfacce rispetto alle parti non modificate del sottosistema.

4.   Una dichiarazione «CE» di verifica è redatta per l'intero sottosistema dal richiedente il quale dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che:

a)

la parte modificata e le interfacce rispetto alle parti non modificate del sottosistema sono state sottoposte alle pertinenti procedure di verifica e soddisfano la pertinente normativa dell'Unione e le pertinenti norme nazionali;

b)

la parte non modificata è stata messa in servizio nel sistema ferroviario ed è stata mantenuta nel suo stato di funzionamento di progetto dalla data di messa in servizio nel sistema ferroviario sino alla data della redazione della dichiarazione «CE» di verifica.

Articolo 8

Dichiarazione intermedia di verifica

1.   Una dichiarazione intermedia di verifica si basa sugli stessi pertinenti moduli di valutazione della conformità utilizzati per il rilascio di un certificato di verifica di un sottosistema.

2.   L'organismo notificato o l'organismo designato redigono la dichiarazione intermedia di verifica conformemente al modello di cui all'allegato IV.

3.   La dichiarazione intermedia di verifica è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione, identica a quella dei documenti di cui è corredata.

Articolo 9

Certificato di conformità o di idoneità all'impiego e di verifica

Il certificato di verifica del sottosistema, il certificato «CE» di verifica e il certificato «CE» di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità sono rilasciati conformemente al modello di cui all'allegato V.

Articolo 10

Dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato

1.   Il richiedente redige una dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato rispettando la struttura del modello di cui all'allegato VI.

2.   Una dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione, identica a quella dei documenti di cui è corredata.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 201/2011 è abrogato a decorrere dal 16 giugno 2019.

L'allegato del regolamento (UE) n. 201/2011 continua ad applicarsi alla dichiarazione di conformità al tipo di cui all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE fino al 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.

L'articolo 11 si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione l'intenzione di prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, della medesima direttiva.

Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 16 giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8).

(4)  Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6).

(5)  Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1).

(6)  Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).


ALLEGATO I

MODELLO DI DICHIARAZIONE «CE» DI CONFORMITÀ O DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO DEI COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

Dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità

Numero identificativo della dichiarazione «CE» — [ERADIS ID(1)

Il sottoscritto, fabbricante o mandatario

[ragione sociale o denominazione sociale]

[indirizzo postale completo]

dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il seguente componente di interoperabilità (2):

[nome/breve descrizione del componente di interoperabilità, identificativo univoco del componente di interoperabilità]

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alla pertinente normativa dell'Unione:

[denominazione della direttiva o denominazioni delle direttive; denominazione della STI o denominazioni delle STI; denominazione o denominazioni delle specifiche europee]

è stato valutato dal seguente organismo notificato:

[denominazione]

[numero di registrazione]

[indirizzo completo]

Conformemente alla seguente approvazione o alle seguenti approvazioni e/o al seguente certificato o ai seguenti certificati:

[approvazione o approvazioni, data del rilascio][numero del certificato o numeri dei certificati, data del rilascio]

Si applicano le seguenti condizioni di utilizzo e altre restrizioni (3):

[elenco o riferimenti dell'elenco delle condizioni di utilizzo e altre restrizioni]

Per dichiarare la conformità sono state seguite le seguenti procedure:

[moduli scelti dal fabbricante per la valutazione del componente di interoperabilità]

Elenco degli allegati

[titoli degli allegati (documentazione tecnica o fascicolo tecnico di accompagnamento della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego)] (4)

Fatto il:

[data GG/MM/AAAA]

Firma del fabbricante/mandatario

[nome, cognome]


(1)  Le informazioni tra parentesi quadre sono fornite allo scopo di consentire la compilazione corretta ed esaustiva del modello.

(2)  La descrizione del componente di interoperabilità deve consentirne l'identificazione in via esclusiva e la tracciabilità.

(3)  Quando è fatto riferimento a un elenco di condizioni di utilizzo e altre restrizioni, tale elenco deve essere accessibile all'ente che rilascia l'autorizzazione.

(4)  Documentazione tecnica conformemente alla decisione 2010/713/UE.


ALLEGATO II

MODELLO DI DICHIARAZIONE «CE» DI VERIFICA DI UN SOTTOSISTEMA

Dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema

Numero identificativo della dichiarazione «CE» — [ERADIS ID(1)

Il sottoscritto, richiedente:

[ragione sociale o denominazione sociale]

[indirizzo postale completo]

dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il seguente sottosistema (2):

[nome/breve descrizione del sottosistema, identificativo univoco del sottosistema]

a cui si riferisce la presente dichiarazione è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica ed è conforme alla pertinente normativa dell'Unione e a tutte le pertinenti norme nazionali:

[riferimenti: della direttiva o delle direttive; della STI o delle STI; delle pertinenti norme nazionali]

è stato valutato dai seguenti organismi di valutazione della conformità:

Organismo notificato:

Denominazione

Numero di registrazione

Indirizzo completo

Organismo designato:

Denominazione

Numero identificativo

Indirizzo completo

Organismo di valutazione [valutazione dei rischi]:

Denominazione

Numero identificativo

Indirizzo completo

Conformemente al seguente certificato o ai seguenti certificati e/o al seguente rapporto o ai seguenti rapporti:

[numero del certificato o numeri dei certificati, numero del rapporto o numeri dei rapporti, data o date del rilascio]

Si applicano le seguenti condizioni di utilizzo e altre restrizioni (3):

[elenco o riferimenti dell'elenco delle condizioni di utilizzo e altre restrizioni]

Per dichiarare la conformità sono state seguite le seguenti procedure:

[moduli scelti dal richiedente per la verifica del sottosistema]

Identificazione della documentazione tecnica che accompagna la presente dichiarazione

[riferimenti della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica del sottosistema conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797]

Riferimenti della precedente dichiarazione «CE» di verifica (se del caso)

[sì/no]

Fatto il:

[data GG/MM/AAAA]

Firma del richiedente

Nome, cognome


(1)  Le informazioni tra parentesi quadre sono fornite allo scopo di consentire la compilazione corretta ed esaustiva del modello.

(2)  La descrizione del sottosistema deve consentirne l'identificazione in via esclusiva e la tracciabilità.

(3)  Quando è fatto riferimento a un elenco di condizioni di utilizzo e altre restrizioni, tale elenco deve essere accessibile all'ente che rilascia l'autorizzazione.


ALLEGATO III

MODELLO DI DICHIARAZIONE «CE» DI VERIFICA DI UN SOTTOSISTEMA INIZIALMENTE MESSO IN SERVIZIO SENZA UNA DICHIARAZIONE «CE»

Dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema

Numero identificativo della dichiarazione «CE» — [ERADIS ID(1)

Il sottoscritto, richiedente:

[ragione sociale o denominazione sociale]

[indirizzo postale completo]

dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che per il sottosistema cui si riferisce la presente dichiarazione (2):

[nome/breve descrizione del sottosistema, identificativo univoco del sottosistema]

La parte modificata del sottosistema:

[nome/breve descrizione delle parti del sottosistema]

è stata sottoposta alle pertinenti procedure di verifica ed è conforme alla pertinente normativa dell'Unione e a tutte le pertinenti norme nazionali:

[riferimenti: della direttiva o delle direttive; della STI o delle STI; delle pertinenti norme nazionali]

è stata valutata dai seguenti organismi di valutazione della conformità:

Organismo notificato:

Denominazione

Numero di registrazione

Indirizzo completo

Organismo designato:

Denominazione

Numero identificativo

Indirizzo completo

Organismo di valutazione [valutazione dei rischi]:

Denominazione

Numero identificativo

Indirizzo completo

Conformemente al seguente certificato o ai seguenti certificati e/o al seguente rapporto o ai seguenti rapporti:

[numero del certificato o numeri dei certificati, numero del rapporto o numeri dei rapporti, data o date del rilascio]

La parte non modificata del sottosistema a cui si riferisce la presente dichiarazione è stata messa in servizio nel sistema ferroviario ed è stata mantenuta nel suo stato di funzionamento di progetto dalla data della messa in servizio nel sistema ferroviario sino alla data della redazione della dichiarazione «CE» di verifica.

Si applicano le seguenti condizioni di utilizzo e altre restrizioni (3):

[elenco o riferimenti dell'elenco delle condizioni di utilizzo e altre restrizioni]

Per dichiarare la conformità sono state seguite le seguenti procedure:

[moduli scelti dal richiedente per la verifica del sottosistema]

Identificazione della documentazione tecnica che accompagna la presente dichiarazione

[riferimenti della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica del sottosistema conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797]

Riferimenti della precedente dichiarazione «CE» di verifica (se del caso)

[sì/no]

Fatto il:

[data GG/MM/AAAA]

Firma del richiedente

Nome, cognome


(1)  Le informazioni tra parentesi quadre sono fornite allo scopo di consentire la compilazione corretta ed esaustiva del modello.

(2)  La descrizione del sottosistema deve consentirne l'identificazione in via esclusiva e la tracciabilità.

(3)  Quando è fatto riferimento a un elenco di condizioni di utilizzo e altre restrizioni, tale elenco deve essere accessibile all'ente che rilascia l'autorizzazione.


ALLEGATO IV

MODELLO DI DICHIARAZIONE INTERMEDIA DI VERIFICA

Dichiarazione intermedia di verifica

Numero [numero identificativo univoco della dichiarazione intermedia di verifica che assicura la tracciabilità del documento] (1)

Oggetto della valutazione (2):

[identificativo univoco del sottosistema o della parte del sottosistema: identificativo dell'intero sottosistema o della sua parte e fasi della verifica conformemente all'allegato IV, punto 2.2.3, della direttiva (UE) 2016/797]

Richiedente, se del caso anche fabbricante e luoghi di fabbricazione:

[nome o nomi, indirizzo o indirizzi]

Requisiti per la valutazione:

[riferimenti: della direttiva o delle direttive, della STI o delle STI, della mancata applicazione della STI o delle STI, delle pertinenti norme nazionali, delle specifiche europee, degli altri strumenti di conformità accettabili]

Modulo o moduli applicati:

[moduli scelti dal richiedente per la valutazione del sottosistema o di una parte di sottosistema e fasi di verifica]

Risultati della valutazione/dell'audit:

[compresi i riferimenti del rapporto della valutazione/di audit]

Si applicano le condizioni e i limiti d'uso di cui in appresso (3):

[elenco o riferimenti dell'elenco di condizioni e di limiti d'uso]

Allegato della dichiarazione intermedia di verific (4) (se del caso)

[sì/no]

Documentazione che accompagna la presente dichiarazione intermedia di verifica:

[riferimenti dei documenti di accompagnamento; elenco o fascicolo di documenti utilizzati ai fini della valutazione]

Validità:

[durata e condizioni di validità della dichiarazione intermedia di verifica]

Fatto il:

[data GG/MM/AAAA]

Organismo notificato

Firma

Nome, cognome

[O]

Organismo designato

Firma

Nome, cognome

Denominazione

Denominazione

Numero di registrazione

Numero identificativo

Indirizzo postale completo

Indirizzo postale completo

Pagina 1 [/nn]

Allegato della dichiarazione intermedia di verifica [se del caso]

Numero [numero identificativo univoco della dichiarazione intermedia di verifica]

Oggetto della valutazione:

[Identificativo univoco del sottosistema o della parte del sottosistema: identificativo dell'intero sottosistema o della sua parte e fasi della verifica conformemente all'allegato IV, punto 2.2.3, della direttiva (UE) 2016/797]

Fatto il:

[data GG/MM/AAAA]

Organismo notificato

Firma

Nome, cognome

[O]

Organismo designato

Firma

Nome, cognome

Denominazione

Denominazione

Numero di registrazione

Numero identificativo

Indirizzo postale completo

Indirizzo postale completo

Pagina n [/nn]


(1)  Le informazioni tra parentesi quadre sono fornite allo scopo di prestare assistenza nella compilazione del modello.

(2)  La descrizione del sottosistema o della parte del sottosistema deve consentirne l'identificazione in via esclusiva e la tracciabilità.

(3)  Quando è fatto riferimento a un elenco di condizioni di utilizzo e altre restrizioni, tale elenco deve essere accessibile all'ente che rilascia l'autorizzazione.

(4)  È buona prassi redigere la dichiarazione intermedia di verifica come documento di una sola pagina; se un'unica pagina non fosse sufficiente per contenere tutte le pertinenti informazioni della dichiarazione, l'allegato dispone di spazio sufficiente per qualsiasi altra informazione pertinente da prendere in considerazione.


ALLEGATO V

MODELLO DI CERTIFICATO

Certificato [«CE»] (1) di [conformità/idoneità all'impiego/verifica]

Numero [numero identificativo univoco del certificato] (2)

Oggetto della valutazione (3):

[identificativo univoco del componente di interoperabilità o del sottosistema]

Richiedente, se del caso anche fabbricante e luoghi di fabbricazione:

[nome o nomi, indirizzo o indirizzi]

Requisiti per la valutazione:

[riferimenti: della direttiva o delle direttive, della STI o delle STI, delle pertinenti norme nazionali, delle specifiche europee, degli altri strumenti di conformità accettabili]

Modulo o moduli applicati:

[modulo o moduli scelti dal richiedente per la valutazione del componente di interoperabilità o del sottosistema]

Risultati della valutazione/dell'audit:

[compresi i riferimenti del rapporto della valutazione/di audit]

Si applicano le condizioni e i limiti d'uso di cui in appresso (4):

[elenco o riferimenti dell'elenco di condizioni e di limiti d'uso]

Allegato (5) (se del caso):

[sì/no]

Documentazione che accompagna il presente certificato [«CE»] (1):

[riferimenti dei documenti di accompagnamento; elenco o fascicolo di documenti utilizzati ai fini della valutazione]

Validità:

[durata e condizioni di validità del certificato]

Fatto il:

[data GG/MM/AAAA]

Organismo notificato

Firma

Nome, cognome

[O]

Organismo designato

Firma

Nome, cognome

Denominazione

Denominazione

Numero di registrazione

Numero identificativo

Indirizzo postale completo

Indirizzo postale completo

Pagina 1 [/nn]

Allegato del certificato [«CE» (1) ] [ se del caso  (6) ]

Numero [numero identificativo univoco del certificato]

Oggetto della valutazione:

[identificativo univoco del componente di interoperabilità o del sottosistema]

Fatto il:

[data GG/MM/AAAA]

Organismo notificato

Firma

Nome, cognome

[O]

Organismo designato

Firma

Nome, cognome

Denominazione

Denominazione

Numero di registrazione

Numero identificativo

Indirizzo postale completo

Indirizzo postale completo

Pagina n [/nn]


(1)  «CE» si applica esclusivamente ai certificati rilasciati da un organismo notificato, compresi i certificati riguardanti compiti sia di un organismo designato sia di un organismo notificato quando si tratta della stessa entità. «CE» va omesso nel caso di certificati rilasciati da un organismo designato.

(2)  Le informazioni tra parentesi quadre sono fornite al solo scopo di consentire la compilazione corretta ed esaustiva del modello.

(3)  La descrizione del componente di interoperabilità o del sottosistema deve consentirne la loro identificazione in via esclusiva e la tracciabilità.

(4)  Quando è fatto riferimento a un elenco di condizioni di utilizzo e altre restrizioni, tale elenco deve essere accessibile all'ente che rilascia l'autorizzazione.

(5)  È buona prassi redigere i certificati come documenti di una sola pagina; se un'unica pagina non fosse sufficiente per contenere le pertinenti informazioni del certificato, l'allegato dispone di spazio sufficiente per qualsiasi altra informazione pertinente da prendere in considerazione.

(6)  È buona prassi redigere i certificati come documenti di una sola pagina; se un'unica pagina non fosse sufficiente per contenere le pertinenti informazioni del certificato, l'allegato dispone di spazio sufficiente per qualsiasi altra informazione pertinente da prendere in considerazione.


ALLEGATO VI

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A UN TIPO DI VEICOLO AUTORIZZATO

Dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato

Il sottoscritto,

richiedente

[ragione sociale o denominazione sociale] (1)

[indirizzo completo]

dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il veicolo [numero europeo del veicolo/numero del veicolo prenotato/mezzo di identificazione concordato] (2) al quale si riferisce la presente dichiarazione:

è conforme al tipo di veicolo autorizzato [identificativo ERATV del tipo/versione/variante del veicolo]

è conforme alla pertinente normativa dell'Unione e alle norme nazionali pertinenti, come riportato negli allegati della presente dichiarazione,

è stato sottoposto a tutte le procedure di verifica necessarie per redigere la presente dichiarazione.

Elenco degli allegati (3)

[titoli degli allegati]

Firmato a nome e per conto di [nome del richiedente]

Fatto a [luogo], il [data GG/MM/AAAA]

[nome e cognome, posizione] [firma]


(1)  Le informazioni tra parentesi quadre sono fornite allo scopo di consentire la compilazione corretta ed esaustiva del modello.

(2)  Nel caso di un veicolo esistente, per identificarlo è utilizzato il numero europeo del veicolo (EVN) esistente al momento della redazione della presente dichiarazione.

Nel caso di un veicolo nuovo, se al momento della stesura della presente dichiarazione non gli è ancora stato attribuito un numero del veicolo prenotato ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53) della Commissione, il veicolo è identificato mediante un altro sistema di identificazione concordato tra il richiedente e l'ente che rilascia l'autorizzazione.

Conformemente all'allegato II, sezione 3.2.1, punto 3, di tale decisione, il numero del veicolo prenotato diventa l'EVN al momento dell'immatricolazione.

(3)  Gli allegati devono includere copie della dichiarazione o delle dichiarazioni «CE» di verifica del sottosistema o dei sottosistemi.


ALLEGATO VII

STRUTTURA E CONTENUTO DEL NUMERO IDENTIFICATIVO DI UNA DICHIARAZIONE «CE»

A ciascuna dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità e a ciascuna dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema è attribuito un codice alfanumerico costituito da 2 lettere e 24 cifre secondo la seguente struttura:

CC

RRRRRRRRRRRRRR

AAAA

NNNNNN

Codice identificativo del paese

(2 lettere)

Numero di registrazione nazionale del richiedente

(14 cifre)

Anno

(4 cifre)

Contatore

(6 cifre)

 

 

 

 

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

CAMPO 1 — Codice identificativo del paese (2 lettere)

Il codice identificativo del paese è attribuito in base alla norma ISO 3166.

CAMPO 2 — Numero di registrazione nazionale del richiedente (14 cifre)

Il numero di registrazione nazionale del richiedente corrisponde al numero identificativo o di registrazione a fini legali attribuito dall'Agenzia delle Entrate o da un registro delle imprese o da un'altra autorità che registra le imprese nello Stato membro.

Se il numero è inferiore a 14 cifre, le prime cifre sono lasciate in bianco (00) come nel caso del contatore.

CAMPO 3 — Anno (4 cifre)

In questo campo è indicato l'anno di rilascio del documento.

CAMPO 4 — Contatore (sei cifre)

Il contatore consiste in un numero progressivo che aumenta di un'unità ogni volta che è rilasciata una dichiarazione.

Ogni anno il contatore è azzerato.

Il contatore è riferito all'ente che rilascia le dichiarazioni.


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/251 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2019

relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base») e in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

CONTESTO E SENTENZE DEL GIUDICE DELL'UNIONE

(1)

Il regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio (2) ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura («TSS»), di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Nel dicembre 2009 Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd («Hubei»), uno dei produttori esportatori di TSS della RPC, ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) n. 926/2009. Con sentenza del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09 (3), il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 926/2009 nella parte in cui istituisce dazi antidumping sulle esportazioni di TSS fabbricati da Hubei e dispone la riscossione dei dazi provvisori istituiti su tali esportazioni.

(3)

Nell'aprile 2014, alcuni produttori di TSS dell'Unione hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-186/14 P e C-193/14 P (4).

(4)

Nel frattempo, il 7 dicembre 2015, in seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (5), la Commissione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 (6), ha prorogato i dazi sulle importazioni di TSS dalla RPC, compresi quelli applicabili ai TSS fabbricati da Hubei.

(5)

Il 7 aprile 2016, nella sua sentenza nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto le impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-528/09, confermando così la decisione del Tribunale.

(6)

Il 3 giugno 2016, ai fini dell'esecuzione delle sentenze citate, i servizi della Commissione hanno cancellato Hubei dall'elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A 950 e l'hanno iscritta separatamente con il codice addizionale TARIC C 129 (la cosiddetta «decisione della Commissione del 3 giugno 2016»). La modifica del codice TARIC rifletteva l'annullamento deciso dalla Corte dei dazi antidumping sulle importazioni di TSS fabbricati da Hubei.

PROCEDIMENTO DINANZI AL TRIBUNALE NELLA CAUSA T-364/16

(7)

Il 7 giugno 2016, alcuni produttori di TSS dell'Unione hanno presentato dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento delle modifiche apportate nella banca dati TARIC. Con sentenza del 18 ottobre 2018 nella causa T-364/16 (7), il Tribunale ha annullato la cosiddetta decisione della Commissione del 3 giugno 2016 di rimuovere Hubei dall'elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A 950 e di iscriverla con il codice addizionale TARIC C 129.

(8)

Il Tribunale ha confermato con la sentenza nella causa T-364/16 che la Commissione era legittimata a ritenere che l'esecuzione delle precedenti sentenze del 7 aprile 2016 e del 29 gennaio 2014, in conformità dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comportasse che non fossero più riscossi i dazi antidumping di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sui prodotti fabbricati da Hubei (8).

(9)

Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che l'annullamento del regolamento (CE) n. 926/2009, nella parte in cui riguarda Hubei, non può automaticamente comportare la scomparsa dall'ordinamento giuridico dell'Unione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che non sono state annullate dal giudice dell'Unione (9). Pertanto, nella misura in cui il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 gode di una presunzione di legittimità, la Commissione europea avrebbe dovuto modificarlo o abrogarlo mediante regolamento (10).

MODIFICA DELLE MISURE ANTIDUMPING

(10)

Alla luce di quanto stabilito dal Tribunale nella sentenza T-364/16 e conformemente alla regola del parallelismo delle forme, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione dovrebbe essere modificato al fine di escludere Hubei dal campo di applicazione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di TSS dalla RPC con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore di tale regolamento.

(11)

Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali.

(12)

Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (11), è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso di dazi definitivi, dato che le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali non fissano tale tasso di interesse e l'applicazione delle norme nazionali comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.

(13)

In data 13 dicembre 2018 la Commissione ha comunicato alle parti interessate la sua intenzione di modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 al fine di rimuovere Hubei dall'elenco delle società sui cui prodotti sono istituiti dazi antidumping e la relativa motivazione. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I dazi antidumping definitivi applicati alle importazioni nell'Unione del prodotto in esame da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 sono rimborsati o sgravati. La domanda di rimborso o di sgravio è presentata alle autorità doganali nazionali ai sensi della vigente normativa doganale.

2.   Il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

Società

Aliquota del dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Shandong Luxing Steel Pipe Co, Ltd., Qingzhou, RPC

17,7

A949

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato

27,2

A950

Tutte le altre società

39,2

A999

Per i prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati da Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, non si applicano dazi antidumping. Il codice addizionale TARIC per Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd è C129.»

2)

La tabella nell'allegato è sostituita dalla seguente:

«Denominazione sociale

Città

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd.

Handan

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengyang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd.

Chengdu

Shenyang Xinda Co., Ltd.

Shenyang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd.

Wuxi

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd.

Wuxi

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 9 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19).

(3)  Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09 Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, ECLI:EU:T:2014:35.

(4)  Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016 nelle cause riunite C-186/14 P e C-193/14 P, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a./Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e Consiglio dell'Unione europea/Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd., ECLI:EU:C:2016:209.

(5)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 21).

(7)  Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 ottobre 2018 nella causa T-364/16, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a./Commissione europea, ECLI:EU:T:2018:696.

(8)  Causa T-364/16, punto 67.

(9)  Causa T-364/16, punto 65.

(10)  Causa T-364/16, punto 68.

(11)  Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017 nella causa C-365/15, Wortmann/Hauptzollamt Bielefeld, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.


DECISIONI

13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/252 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2019

recante modifica della decisione 2005/240/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia

[notificata con il numero C(2019) 811]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettere p) e t),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'allegato IV, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima, definito nell'allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione (2).

(2)

Con la decisione 2005/240/CE della Commissione (3) sono stati autorizzati otto metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia. Con tale decisione la Polonia è stata inoltre autorizzata a prevedere una presentazione delle carcasse di suino con la sugna, i rognoni e/o il diaframma.

(3)

La Polonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare tre nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata delle prove di dissezione, indicando nel protocollo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 i principi su cui si basano tali metodi, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.

(4)

Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di questi nuovi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia.

(5)

Conformemente all'articolo 20, lettera t), del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Polonia ha inoltre chiesto l'autorizzazione a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella tipo definita nell'allegato IV, sezione B.III, di tale regolamento. A causa delle normali prassi commerciali, le carcasse di suino sono presentate in Polonia con la sugna, i rognoni e/o il diaframma e senza il condotto uditivo esterno. Pertanto, il peso delle carcasse non corrisponde al peso della presentazione tipo.

(6)

Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di una presentazione diversa delle carcasse di suino in Polonia. È pertanto opportuno autorizzare la Polonia a prevedere una presentazione delle carcasse di suino con la sugna, i rognoni e/o il diaframma e senza il condotto uditivo esterno. Il peso constatato per le carcasse deve essere adeguato di conseguenza al peso della presentazione tipo.

(7)

La decisione 2005/240/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8)

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/240/CE è modificata come segue:

(1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell'allegato IV, sezione B.I, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), in Polonia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

a)

l'apparecchio denominato “Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;

b)

l'apparecchio denominato “Ultra FOM 300” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato;

c)

l'apparecchio denominato “Fully Automatic Ultrasonic Carcass Grading (Autofom)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato;

d)

l'apparecchio “IM-03” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell'allegato;

e)

l'apparecchio denominato “Autofom III” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell'allegato;

f)

l'apparecchio denominato “CSB Image-Meater (CBS)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell'allegato;

g)

l'apparecchio denominato “Fat-O-Meater II (FOM II)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell'allegato;

h)

il “metodo manuale (ZP)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 8 dell'allegato;

i)

l'apparecchio “gmSCAN” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 9 dell'allegato;

j)

l'apparecchio “ESTIMEAT” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 10 dell'allegato;

k)

l'apparecchio “MEAT3D” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 11 dell'allegato.

Per quanto riguarda l'apparecchio “Ultra FOM 300”, di cui al primo comma, lettera b), al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l'apparecchio ha rilevato i valori delle misure F1 e F2 nel punto indicato nella parte 2, punto 3, dell'allegato. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.

Il metodo manuale ZP, di cui al primo comma, lettera h), può essere autorizzato unicamente per i macelli aventi una linea di macellazione con una capacità di non più di 40 suini l'ora.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»."

(2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

In deroga alla presentazione tipo di cui all'allegato IV, sezione B.III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non è necessario asportare la sugna, i rognoni e il diaframma dalle carcasse di suino prima della pesatura e della classificazione, mentre il condotto uditivo esterno può essere rimosso. Per stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene:

a)

ridotto delle seguenti percentuali:

(1)

0,23 % per il diaframma;

(2)

per la sugna e i rognoni:

1,90 % per le carcasse di classe S ed E,

2,11 % per le carcasse di classe U,

2,54 % per le carcasse di classe R,

3,12 % per le carcasse di classe O,

3,35 % per le carcasse di classe P.

b)

aumentato di 260 grammi per carcassa per entrambi i condotti uditivi esterni.».

(3)

L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi(GU L 171 del 4.7.2017, pag. 74).

(3)  Decisione 2005/240/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 62).


ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2005/240/CE sono aggiunte le seguenti parti 9, 10 e 11:

«Parte 9

gmSCAN

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato “gmSCAN”.

2.

Il gmSCAN utilizza l'induzione magnetica per determinare, senza contatto, le proprietà dielettriche delle carcasse. Il sistema di misurazione è costituito da una serie di bobine di trasmissione che generano un campo magnetico variabile e a bassa intensità. Le bobine di ricezione convertono il segnale proveniente dalla perturbazione del campo magnetico causata dalla carcassa in un segnale elettrico complesso, collegato ai parametri dielettrici del tessuto muscolare e adiposo della carcassa.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Ŷ

=

44,589 – 0,190 × CW + 2 341,210 × (Q1/CW) – 936,097 × (Q2/CW) + 1 495,516 × (Q3/CW)

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

CW

=

peso della carcassa a caldo (in kg);

Q1, Q2 e Q3

=

reazione di induzione magnetica (in volt) generata rispettivamente dal prosciutto, dalla zona centrale e dalla spalla.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).

Parte 10

ESTIMEAT

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato “ESTIMEAT”.

2.

ESTIMEAT utilizza una telecamera di profondità per produrre un'immagine tridimensionale della carcassa e calcolare i parametri di forma della stessa. Per ciascuna delle 130 sezioni prodotte vengono determinati i seguenti parametri per calcolare il tenore di carne magra: dimensioni della superficie, circuito, convessità.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Ŷ

=

38,39317497 + 508,24 × X1 – 148,557 × X2 – 3,63439 × X3 + 2,481331 × X4 + 8,353825 × X5 + 2,75896 × X6 + 268,8835 × X7

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

X1

=

errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio Rsf nel punto P-66;

X2

=

convessità esterna della carcassa tra convessità massima del prosciutto e della spalla nel punto Z-80;

X3

=

errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio R nel punto P-58/errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio R nel punto P-67;

X4

=

errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio Rsf nel punto P-103/errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio Rsf nel punto P-111;

X5

=

spessore parziale della sezione nel punto P-49 in 3/10 della larghezza della sezione/profondità parziale della sezione nel punto P-49 in 5/10 della larghezza della sezione;

X6

=

profondità massima della sezione nel punto P-18/profondità massima della sezione nel punto P-49;

X7

=

errore parziale nei punti della sezione al cerchio di raggio R nel punto P-72 in 4/10 della superficie della sezione.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).

Parte 11

MEAT3D

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato “MEAT3D”.

2.

MEAT3D utilizza uno scanner per produrre un'immagine tridimensionale della carcassa e calcolare i parametri di forma della stessa. È utilizzato un quadro specifico per posizionare la mezza carcassa di suino durante il processo di scansione. Per ciascuna delle 130 sezioni prodotte vengono determinati i seguenti parametri per calcolare il tenore di carne magra: dimensioni della superficie, circuito, convessità.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Ŷ

=

50,36925112 + 0,543385 × X1 – 9,06185 × X2 – 10,83 × X3 + 488,8033 × X4 – 2,56922 × X5 + 17,34226 × X6 – 2,00088 × X7

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

X1

=

errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio Rsf nel punto P-49/errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio Rsf nel punto P-23;

X2

=

errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione trasversale al cerchio di raggio R nel punto P-79/valore minimo delle convessità delle carcasse nei punti P_50 — P99;

X3

=

raggio di curvatura della sezione nel punto P-68/raggio di curvatura della sezione nel punto P-51;

X4

=

errore parziale nei punti della sezione al cerchio di raggio R nel punto P-70 in 3/10 della superficie della sezione;

X5

=

errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio Rsf nel punto P-55/errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio Rsf nel punto P-71;

X6

=

spessore parziale della sezione nel punto P-62 in 3/10 della larghezza della sezione/profondità parziale della sezione nel punto P-62 in 6/10 della larghezza della sezione;

X7

=

profondità parziale della sezione nel punto P-33 in 2/10 della larghezza della sezione/valore massimo del prosciutto.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).»


Rettifiche

13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/34


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/295 della Commissione, del 15 dicembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la costruzione dei veicoli e i requisiti generali e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 56 del 28 febbraio 2018 )

Pagina 22, allegato II, punto 5, lettera f) punto ii) che modifica l'allegato VI, appendice 2, del regolamento delegato (UE) n. 134/2014, punto 2.1, tabella, titolo

anziché:

«Tabella Ap 5-1»,

leggasi:

«Tabella Ap 2-1».