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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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5.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/168 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-metile, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopir, trinexapac, triticonazolo, Verticillium albo-atrum e ziram
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(2) |
I periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tolclofos-metile, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram sono stati da ultimo prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione (3). Tali periodi di approvazione scadranno il 30 aprile 2019. |
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(3) |
I periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, fluazinam, flutolanil e mepiquat scadranno il 28 febbraio 2019. |
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(4) |
I periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, Beauveria bassiana, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), epossiconazolo, fenpirossimato, Lecanicillium muscarium, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, Phlebiopsis gigantea, Pythium oligandrum, Streptomyces K61, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum e Verticillium albo-atrum scadranno il 30 aprile 2019. |
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(5) |
Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4). |
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(6) |
Dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare la scadenza dei rispettivi periodi di approvazione. |
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(7) |
Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi di adozione di un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva. Nei casi di adozione di un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile. |
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(8) |
Tenuto conto del fatto che i periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, fluazinam, flutolanil e mepiquat scadranno il 28 febbraio 2019, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore prima possibile. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione, del 28 marzo 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metile, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GU L 88 del 4.4.2018, pag. 4).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
ALLEGATO
L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
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1) |
alla riga 74 «Ziram», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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2) |
alla riga 89 «Pseudomonas chlororaphis Ceppo: MA 342», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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3) |
alla riga 90 «Mepanipyrim», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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4) |
alla riga 92 «Thiacloprid», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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5) |
alla riga 123 «Clodinafop», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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6) |
alla riga 124 «Pirimicarb», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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7) |
alla riga 125 «Rimsulfuron», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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8) |
alla riga 126 «Tolclofos-metile», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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9) |
alla riga 127 «Triticonazolo», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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10) |
alla riga 129 «Clopiralid», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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11) |
alla riga 130 «Ciprodinil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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12) |
alla riga 131 «Fosetil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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13) |
alla riga 132 «Trinexapac», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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14) |
alla riga 133 «Diclorprop-P», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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15) |
alla riga 134 «Metconazolo», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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16) |
alla riga 135 «Pirimetanil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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17) |
alla riga 136 «Triclopir», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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18) |
alla riga 137 «Metrafenone», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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19) |
alla riga 138 «Bacillus subtilis (Cohn 1872) Ceppo QST 713», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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20) |
alla riga 139 «Spinosad», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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21) |
alla riga 187 «Flutolanil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2020»; |
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22) |
alla riga 188 «Benfluralin», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2020»; |
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23) |
alla riga 189 «Fluazinam», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2020»; |
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24) |
alla riga 191 «Mepiquat», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2020»; |
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25) |
alla riga 193 «Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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26) |
alla riga 194 «Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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27) |
alla riga 195 «Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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28) |
alla riga 197 «Beauveria bassiana», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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29) |
alla riga 198 «Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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30) |
alla riga 199 «Lecanicillium muscarium», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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31) |
alla riga 200 «Metarhizium anisopliae var. anisopliae», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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32) |
alla riga 201 «Phlebiopsis gigantea», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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33) |
alla riga 202 «Pythium oligandrum», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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34) |
alla riga 203 «Streptomyces K61», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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35) |
alla riga 204 «Trichoderma atroviride», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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36) |
alla riga 206 «Trichoderma harzianum», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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37) |
alla riga 207 «Trichoderma asperellum», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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38) |
alla riga 208 «Trichoderma gamsii», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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39) |
alla riga 209 «Verticillium albo-atrum», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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40) |
alla riga 210 «Abamectina», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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41) |
alla riga 211 «Epossiconazolo», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»; |
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42) |
alla riga 213 «Fenpirossimato», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020». |
DIRETTIVE
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5.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/5 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/169 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2018
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. |
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(2) |
Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa. |
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(3) |
Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il suo uso nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore beneficia tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 7 c)-II, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016. |
|
(4) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda. |
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(5) |
I condensatori ceramici discreti per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore hanno la capacità di immagazzinare e liberare cariche elettriche (reattanza capacitiva elettrostatica) e sono integrati in circuiti ad alta tensione in una vasta gamma di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sono utilizzati in mercati e applicazioni di tutti i tipi, come i sistemi infrastrutturali sociali, l'automazione industriale, le prospezioni petrolifere e minerarie, la conversione energetica, gli alimentatori di elevata potenza, le telecomunicazioni e le apparecchiature mediche. |
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(6) |
La funzione del piombo nella ceramica dielettrica è quella di ottenere un'elevata costante dielettrica ad alta tensione di esercizio, un'elevata capacità di stoccaggio dell'energia (anche a temperature elevate), bassi livelli di fuga a temperature elevate e ad alta tensione e basse perdite a corrente, frequenza e temperatura elevate. |
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(7) |
La sostituzione o l'eliminazione del piombo è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico per alcuni condensatori in ceramica a causa della mancanza di sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute garantita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'esenzione che consente l'uso del piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore dovrebbe pertanto essere rinnovata. Per motivi di chiarezza, nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE dovrebbe essere aggiunto che le applicazioni coperte dalle voci 7 c)-I e 7 c)-IV sono escluse dalla voce 7 c)-II. |
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(8) |
Dal momento che, per le applicazioni interessate, non sono ancora disponibili sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione. |
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(9) |
Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva. |
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(10) |
La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato III, la voce 7 c)-II è sostituita dalla seguente:
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«7 c)-II |
Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore |
Non si applica alle applicazioni disciplinate dalle voci 7 c)-I e 7 c)-I del presente allegato. Scade il:
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5.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/8 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/170 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2018
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. |
|
(2) |
Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa. |
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(3) |
Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il suo uso in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti beneficiava tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 7 c)-IV, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era il 21 luglio 2016. |
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(4) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda. |
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(5) |
I condensatori ceramici che appartengono a circuiti integrati o a semiconduttori discreti utilizzano materiali ceramici dielettrici PZT (piombo-zirconio-titanato); i materiali ceramici PZT contenenti piombo sono caratterizzati da un elevato effetto piezoelettrico, un'elevata costante dielettrica, un comportamento piroelettrico e proprietà ferroelettriche. |
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(6) |
La completa sostituzione o eliminazione del piombo in questa tipologia di condensatori è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'esenzione che consente l'uso del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti dovrebbe pertanto essere rinnovata. |
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(7) |
Dal momento che, per le applicazioni interessate, non sono ancora disponibili sul mercato alternative affidabili, né se ne prevede la commercializzazione in tempi brevi, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione. |
|
(8) |
Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva. |
|
(9) |
La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato III, la voce 7 c)-IV è sostituita dalla seguente:
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«7 c)-IV |
Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti |
Scade il:
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5.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/11 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/171 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2018
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio e suoi composti in contatti elettrici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. |
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(2) |
Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa. |
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(3) |
Il cadmio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il suo uso e quello dei suo composti in contatti elettrici beneficiava tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 8 b), di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016. |
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(4) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda. |
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(5) |
I materiali dei contatti elettrici contenenti cadmio sono usati in molti dispositivi elettromeccanici come componenti che possono trasportare corrente a intermittenza attraverso superfici di contatto. Le apparecchiature interessate sono i dispositivi di commutazione dei motori elettrici; relè e contattori; interruttori per utensili elettrici e apparecchi; interruttori di circuito per le apparecchiature di commutazione; blocchi di alimentazione, sensori di occupazione/temporizzazione e pannelli di controllo dell'illuminazione. |
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(6) |
L'uso del cadmio nei contatti elettrici conferisce proprietà fondamentali, quali prestazioni superiori, lo spegnimento dell'arco, una maggiore conduttività, una minore erosione dei contatti e un processo di fabbricazione relativamente facile rispetto alle alternative. |
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(7) |
Per alcune applicazioni interessate dall'attuale esenzione, la sostituzione o l'eliminazione del cadmio è ancora impraticabile sotto il profilo tecnico e scientifico perché mancano sostituti affidabili o occorre più tempo per assicurare l'affidabilità dei sostituti disponibili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'esenzione dovrebbe pertanto essere rinnovata per dette applicazioni. |
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(8) |
Per tutte le altre applicazioni attualmente interessate dall'esenzione, non sono soddisfatte le condizioni per il rinnovo. L'esenzione per tali applicazioni dovrebbe continuare ad applicarsi per 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva delegata conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE. |
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(9) |
Dal momento che, per le applicazioni interessate dal rinnovo, non sono disponibili sul mercato alternative affidabili o occorre più tempo per assicurarne l'affidabilità, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione. |
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(10) |
Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva. |
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(11) |
La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato III, la voce 8 b) è sostituita dalla seguente:
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«8 b) |
Cadmio e suoi composti in contatti elettrici |
Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il:
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||||||||||||||||
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8 b)-I |
Cadmio e suoi composti in contatti elettrici usati in:
|
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021». |
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5.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/14 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/172 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2018
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. |
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(2) |
Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa. |
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(3) |
Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il suo uso nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip» beneficiava tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 15, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016. |
|
(4) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda. |
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(5) |
Le saldature contenenti piombo sono utilizzate nelle connessioni con configurazione «Flip Chip» come sfere di lega e paste saldanti per fissare la matrice al carrier. Le saldature devono essere resistenti ai guasti causati dall'elettromigrazione alle densità di corrente estremamente elevate necessarie e consentire la creazione di una gerarchia delle saldature che permette l'assemblaggio per fasi e la rilavorazione di componenti nel processo di produzione. Esse devono inoltre avere un'elevata duttilità in modo da ridurre lo stress termomeccanico nelle strutture sottostanti le sfere di lega, in particolare nelle matrici di grandi dimensioni. |
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(6) |
Per alcune applicazioni interessate dall'attuale esenzione, la sostituzione o l'eliminazione del piombo è ancora impraticabile sotto il profilo tecnico e scientifico a causa della mancanza di sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'esenzione dovrebbe pertanto essere rinnovata per dette applicazioni. |
|
(7) |
Per tutte le altre applicazioni attualmente interessate dall'esenzione, non sono soddisfatte le condizioni per il rinnovo. L'esenzione per tali applicazioni dovrebbe continuare ad applicarsi per 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva delegata conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE. |
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(8) |
Dal momento che, per le applicazioni interessate dal rinnovo, non sono disponibili sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione. |
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(9) |
Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva. |
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(10) |
La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato III, la voce 15 è sostituita dalla seguente:
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«15 |
Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip” |
Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il:
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||||||
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15 a) |
Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip” in presenza di almeno uno dei seguenti criteri:
|
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021». |
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5.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/17 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/173 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2018
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. |
|
(2) |
Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa. |
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(3) |
Il piombo e il cadmio sono sostanze soggette a restrizioni incluse nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il loro uso in determinate applicazioni della stampa su vetro beneficiava tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 21, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016. |
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(4) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda. |
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(5) |
Il piombo e il cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione su vetro permettono di ottenere una marcatura durevole dei prodotti, in particolare sul bulbo di vetro delle lampade. La marcatura serve a vari scopi quali la marcatura CE di conformità europea e la marcatura RAEE dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che, identificando il produttore, il tipo di lampada e la potenza, sono informazioni rilevanti ai fini della sicurezza, della corretta sostituzione della lampada e del riciclaggio. La durabilità della marcatura è importante perché rimanga leggibile durante tutto il ciclo di vita del prodotto, come imposto dalla legislazione e dalle norme in materia di sicurezza dei prodotti. |
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(6) |
Il piombo conferisce proprietà essenziali come una buona aderenza, temperature inferiori per la smaltatura, maggiore durabilità e opacità. |
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(7) |
Il cadmio è utilizzato per ottenere alcune sfumature dello smalto in varie applicazioni, tra cui quelle a scopo di sicurezza e allarme quando si ritiene che particolari sfumature aumentino la visibilità. Il cadmio conferisce inoltre importanti funzioni di filtraggio. |
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(8) |
Per alcune applicazioni interessate dall'attuale esenzione che riguarda le categorie da 1 a 7 e la categoria 10, la sostituzione o l'eliminazione del piombo è ancora impraticabile sotto il profilo tecnico e scientifico perché mancano sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Essa dovrebbe pertanto essere rinnovata per dette applicazioni e categorie. |
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(9) |
Per alcune applicazioni interessate dall'attuale esenzione che riguarda le categorie da 1 a 7 e la categoria 10, la sostituzione o l'eliminazione del cadmio è ancora impraticabile sotto il profilo tecnico e scientifico perché mancano sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006. Essa dovrebbe pertanto essere rinnovata per dette applicazioni e categorie. |
|
(10) |
Per tutte le altre applicazioni attualmente interessate dall'esenzione, non sono soddisfatte le condizioni per il rinnovo. L'esenzione per tali applicazioni dovrebbe continuare ad applicarsi per 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva delegata conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE. |
|
(11) |
Dal momento che per le applicazioni contenenti piombo interessate dal rinnovo non sono disponibili sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione. |
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(12) |
Dal momento che per le applicazioni contenenti cadmio interessate dal rinnovo non sono disponibili sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione. |
|
(13) |
Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva. |
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(14) |
La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato III, la voce 21 è sostituita dalla seguente:
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«21 |
Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico |
Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il:
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||||||
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21 a) |
Cadmio nel vetro stampato a colori con funzione di filtraggio usato come componente in applicazioni di illuminazione installate negli schermi e nei pannelli di controllo delle AEE |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 b) o 39, scade il 21 luglio 2021 |
||||||
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21 b) |
Cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 a) o 39, scade il 21 luglio 2021 |
||||||
|
21 c) |
Piombo negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su superfici diverse dal vetro borosilicato |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021». |
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5.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/20 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/174 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2018
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito alla direttiva 69/493/CEE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. |
|
(2) |
Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa. |
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(3) |
Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. L'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (2) beneficiava, tuttavia, di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 29, della direttiva 2011/65/UE. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016. |
|
(4) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda. |
|
(5) |
Gli ossidi di piombo (PbO o Pb3O4) sono utilizzati come prodotto intermedio per la sintesi chimica del vetro al piombo (cristallo). Il cristallo è usato nelle AEE per la combinazione unica di proprietà di lavorazione (tempo di raffreddamento, intervallo di lavorazione), ottiche (indice di rifrazione, dispersione) e decorative (durezza Vickers) che offre e che consente la fabbricazione di AEE che non potrebbero essere ottenute altrimenti, quali particolari apparecchi di illuminazione e lampadari, specchi con luce integrata, orologi da muro e da polso, cornici per fotografie digitali o materiali da costruzione (blocchi luminosi). |
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(6) |
La sostituzione o eliminazione del piombo in questa tipologia di vetro cristallo è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). L'esenzione per l'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE dovrebbe pertanto essere rinnovata per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10. |
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(7) |
Dal momento che, per le applicazioni interessate, non sono ancora disponibili sul mercato alternative affidabili, né se ne prevede la commercializzazione in tempi brevi, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione. |
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(8) |
Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva. |
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(9) |
La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2) Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato III, la voce 29 è sostituita dalla seguente:
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«29 |
Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (*1) |
Scade il:
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(*1) Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36).»
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5.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/23 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/175 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2018
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. |
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(2) |
Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa. |
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(3) |
Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il suo uso nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton beneficiava tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 32, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016. |
|
(4) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda. |
|
(5) |
I prodotti laser contenenti piombo sono utilizzati come sorgenti luminose coerenti in un'ampia gamma di applicazioni industriali e scientifiche importanti, come la spettroscopia, la microscopia e l'olografia; i materiali a base di ossidi di piombo nei prodotti laser ad argon e kripton permettono di ottenere, tra l'ottica e il tubo laser, un sigillo essenziale, stabile da un punto di vista termomeccanico e a tenuta di vuoto. |
|
(6) |
La sostituzione o l'eliminazione del piombo è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico per i tubi laser ad argon e kripton perché mancano sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'esenzione per l'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton dovrebbe pertanto essere rinnovata per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10. |
|
(7) |
Dal momento che, per le applicazioni interessate, non sono ancora disponibili sul mercato alternative affidabili, né se ne prevede la commercializzazione in tempi brevi, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione. |
|
(8) |
Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva. |
|
(9) |
La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato III, la voce 32 è sostituita dalla seguente:
|
«32 |
Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton |
Scade il:
|
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5.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/26 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/176 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2018
che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. |
|
(2) |
Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa. |
|
(3) |
Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il suo uso nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato beneficiava tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 37, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016. |
|
(4) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda. |
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(5) |
I diodi ad alta tensione (HVD) vengono utilizzati negli alimentatori esterni di apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni e in applicazioni automobilistiche. Durante il loro processo di fabbricazione, il piombo contenuto nelle perle di vetro si dissolve nella soluzione di placcatura determinando un tenore di piombo pari a circa il 2,5 % nello strato di rivestimento dei diodi. Pertanto, il piombo non è aggiunto intenzionalmente ma è il risultato della contaminazione dal vetro contenente piombo. |
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(6) |
Evitare la contaminazione dello strato di rivestimento dei diodi ad alta tensione è impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico e sul mercato non sono disponibili sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'esenzione per l'uso del piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato dovrebbe pertanto essere rinnovata per le categorie da 1 a 7 e 10. |
|
(7) |
Dal momento che non è ancora possibile eliminare il piombo dalle applicazioni interessate evitando la contaminazione e che non sono disponibili sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione. |
|
(8) |
Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva. |
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(9) |
La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato III, la voce 37 è sostituita dalla seguente:
|
«37 |
Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato |
Scade il:
|
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5.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/29 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/177 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2018
che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. |
|
(2) |
Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa. |
|
(3) |
Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. L'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5: PB) beneficiava, tuttavia, di un'esenzione dalla restrizione e pertanto figura attualmente nell'allegato III, voce 18 b), della direttiva stessa. Per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, la data di scadenza originale di tale esenzione era il 21 luglio 2016, in conformità del secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva. |
|
(4) |
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Tale esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda, in conformità al secondo comma di tale articolo. |
|
(5) |
Inoltre, la Commissione ha ricevuto a gennaio 2015 la domanda n. 2015-3 per una nuova esenzione da aggiungere all'allegato IV per le lampade a scarica utilizzate come lampade per fototerapia (apparecchiature mediche) contenenti sostanze fosforescenti. Avendo la valutazione dimostrato che è meccanicamente possibile che una lampada intesa per uso medico venga installata in un apparecchio abbronzante e viceversa, è stato deciso di accorpare queste domande di esenzione nell'ambito della valutazione dell'esenzione di cui alla voce 18 b) dell'allegato III. |
|
(6) |
Il piombo attivatore della polvere fluorescente è necessario per consentire l'attivazione del fosfosilicato di bario; trasforma la radiazione a 254 nm (UV) nella radiazione UV desiderata (290nm-400nm) ed è utilizzato per oltre il 95 % delle lampade fluorescenti da interni a vapori di mercurio a bassa pressione per apparecchi abbronzati e per alcune applicazioni mediche. Fornisce un'intensità UV con lunghezza d'onda di 350 nm, fondamentale al fine di stimolare la pigmentazione cutanea. |
|
(7) |
Gli apparecchi abbronzanti sono rigorosamente regolamentata nell'Unione ed eventuali alternative al piombo devono soddisfare criteri in materia di affidabilità e sicurezza e legati ai rischi sanitari. Attualmente, tali alternative non sono disponibili. |
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(8) |
La sostituzione o l'eliminazione del piombo per alcune lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di prodotti sostitutivi affidabili. L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta da quest'ultima. Dovrebbe pertanto essere rinnovata l'esenzione dell'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti. |
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(9) |
Dal momento che per le domande interessate non esistono sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE dovrebbe essere rinnovata per un periodo di validità massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione. |
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(10) |
Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e dalla categoria 10 dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva stessa. Per motivi di chiarezza giuridica, le date di scadenza dovrebbero essere specificate nell'allegato III di tale direttiva. |
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(11) |
In considerazione della domanda n. 2015-3 e del fatto che è meccanicamente possibile utilizzare una lampada intesa per uso medico anche in un apparecchio per abbronzatura, e viceversa, occorre aggiungere la nuova sotto-voce 18 b)-I nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, specificamente rivolta alle applicazioni mediche ad eccezione di quelle di cui alla voce 34 dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE. Tale sottovoce si dovrebbe applicare alle categorie 5 e 8 ed essere valida fino al 21 luglio 2021. |
|
(12) |
La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato III, la voce 18 b) è sostituita dalla seguente:
|
«18 b) |
Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) |
Scade il:
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||||||||
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18 b)-I |
Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia |
Si applica alle categorie 5 e 8, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell'allegato IV, e scade il 21 luglio 2021.» |
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5.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/32 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/178 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2018
che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in cuscinetti e pistoni applicati in alcune apparecchiature non stradali a uso professionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. |
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(2) |
Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa. |
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(3) |
Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Nel luglio 2015 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, una domanda per la concessione di un'esenzione per la categoria 11, da inserire nell'elenco all'allegato III, per l'impiego di piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a carburante diesel o gassoso applicati ad apparecchiature non stradali a uso professionale. |
|
(4) |
Cuscinetti e pistoni contenenti piombo sono necessari a raggiungere un livello soddisfacente di affidabilità in termini di resistenza al grippaggio, adattabilità, penetrabilità e resistenza allo sporco in motori di grandi dimensioni e in quelli che operano in contesti difficili o impegnativi, da utilizzare in macchine non stradali a uso professionale quali compressori ad aria mobili, apparecchiature mobili per saldatura e gru mobili. |
|
(5) |
Attualmente sul mercato non esistono soluzioni alternative senza piombo in grado di offrire un livello sufficiente di affidabilità per i settori di applicazione dei motori per apparecchiature non stradali a uso professionale. |
|
(6) |
A causa della mancanza di prodotti alternativi affidabili, è scientificamente e tecnicamente impraticabile sostituire o eliminare il piombo in alcuni motori di apparecchiature non stradali a uso professionale. L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta. Dovrebbe essere quindi concessa l'esenzione per l'uso del piombo in cuscinetti e pistoni per alcuni motori a combustione interna alimentati a carburante diesel o gassoso applicati ad apparecchiature non stradali a uso professionale, aggiungendo una nuova voce 42 all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. Al fine di evitare la sovrapposizione dei campi di applicazione delle esenzioni nell'ambito dell'allegato III e per garantire la chiarezza giuridica, occorre aggiungere che le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) dell'allegato III sono escluse dalla nuova voce 42 dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE. |
|
(7) |
Dal momento che, per le applicazioni interessate, non sono ancora disponibili sul mercato alternative affidabili né se ne prevede la disponibilità in tempi brevi, l'esenzione per la categoria 11 dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE dovrebbe essere concessa per il periodo di validità massima di cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019, data a partire dalla quale la categoria 11 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva stessa. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione. |
|
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 luglio 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 22 luglio 2019.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Nell'allegato III è aggiunta la voce 42:
|
«42 |
Piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale:
|
Si applica alla categoria 11, escluse le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) del presente allegato. Scade il 21 luglio 2024.» |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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5.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/35 |
DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO
del 13 dicembre 2018
che modifica l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra [2019/179]
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'11 febbraio 2014 la Colombia ha presentato all'Unione la richiesta di aggiungere nuove indicazioni geografiche all'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo a norma dell'articolo 209 dell'accordo. L'Unione ha completato la procedura di opposizione e l'esame di nove nuove indicazioni geografiche della Colombia. |
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(2) |
A norma dell'articolo 257, paragrafo 2, dell'accordo, il 5 ottobre 2018 il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha valutato, in una riunione tra la parte UE e la Colombia, le informazioni relative a nove nuove indicazioni geografiche della Colombia e ha proposto al comitato per il commercio di modificare l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo di conseguenza. |
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(3) |
L'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo dovrebbe pertanto essere modificata. |
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(4) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, la decisione di modificare l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo può essere adottata in una riunione del comitato per il commercio tra la parte UE e la Colombia, in quanto riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra di esse e non incide sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario, |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo, alla tabella di cui al punto a) «Indicazioni geografiche della Colombia per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati», sono aggiunte le voci dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato per il commercio autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Quito, Ecuador, il 13 dicembre 2018
Per il comitato per il commercio
Capo delegazione dell'UE
Matthias JØRGENSEN
Capo delegazione della Colombia
Juan Carlos CADENA
ALLEGATO
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Café de Nariño |
Caffè |
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Café de Cauca |
Caffè |
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Café del Huila |
Caffè |
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Bizcocho de Achira del Huila |
Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria |
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Queso Paipa |
Formaggi |
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Queso del Caquetá |
Formaggi |
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Clavel de Colombia |
Fiori e piante ornamentali |
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Rosa de Colombia |
Fiori e piante ornamentali |
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Crisantemo de Colombia |
Fiori e piante ornamentali |