ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/162 DELLA COMMISSIONE
dell'1 febbraio2019
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003. |
(2) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche. |
(3) |
Il 29 gennaio 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare otto voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato come indicato nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'1 febbraio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO I
Le voci seguenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse:
«45. |
GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS. Indirizzo: P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq.» |
«50. |
GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES. Indirizzo: P.O. Box 10028, Karrada, no 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Baghdad, Iraq.» |
«93. |
NATIONAL COMPUTER CENTRE. Indirizzo: P.O. Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Baghdad, Iraq.» |
«121. |
STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY (alias STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS). Indirizzo: P.O. Box 19036, Al Nahda Area, Baghdad, Iraq.» |
«149. |
STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES. Indirizzo: P.O. Box 71, Diwaniya, Iraq.» |
«175. |
STATE ORGANIZATION FOR BUILDINGS [alias a) STATE ORGANIZATION OF BUILDING; b) DESIGN AND STUDIES SECTION; c) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION; d) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR NORTHERN REGION; e) GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR SOUTHERN REGION]. Indirizzi: a) Museum Square, Karkh, Baghdad, Iraq; b) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, P.O. Box 368, Baghdad, Iraq; c) Karkh, Karadat Mariam, Baghdad, Iraq; d) Maysan, Iraq.» |
«189. |
STATE ORGANIZATION FOR TOURISM. Indirizzi: a) P.O. Box 2387, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Baghdad, Iraq; b) Al-Masbah, near Al Fatih Square, Baghdad, Iraq.» |
ALLEGATO II
La voce seguente dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è soppressa:
«94. |
AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM [alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY]. Indirizzo: Iraq.» |
DECISIONI
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/5 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2019/163 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
del 1 febbraio 2019
relativa alla nomina di giudici del Tribunale
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I mandati di ventitré giudici del Tribunale giungono a scadenza il 31 agosto 2019. È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo dal 1o settembre 2019 al 31 agosto 2025. |
(2) |
Sono state proposte le candidature del sig. Stéphane GERVASONI, della sig.ra Mariyana KANCHEVA, del sig. Alexander KORNEZOV, del sig. Ulf ÖBERG, della sig.ra Inga REINE e del sig. Fredrik SCHALIN in vista del rinnovo del loro mandato. |
(3) |
Inoltre, l'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), prevede che il Tribunale sia composto di due giudici per Stato membro a decorrere dal 1o settembre 2019. L'articolo 2, lettera c), di tale regolamento stabilisce la durata del mandato dei nove giudici supplementari nominati a partire dal 1o settembre 2019 in modo tale da far corrispondere la fine di tale mandato con i rinnovi parziali del Tribunale che avverranno il 1o settembre 2022 e il 1o settembre 2025. |
(4) |
Sono state proposte le candidature della sig.ra Mirela STANCU e del sig. Laurent TRUCHOT per i posti di giudici supplementari del Tribunale. |
(5) |
Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Stéphane GERVASONI, della sig.ra Mariyana KANCHEVA, del sig. Alexander KORNEZOV, del sig. Ulf ÖBERG, della sig.ra Inga REINE, del sig. Fredrik SCHALIN, della sig.ra Mirela STANCU e del sig. Laurent TRUCHOT all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale. |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono nominati giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1o settembre 2019 e il 31 agosto 2025:
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sig. Stéphane GERVASONI |
— |
sig.ra Mariyana KANCHEVA |
— |
sig. Alexander KORNEZOV |
— |
sig. Ulf ÖBERG |
— |
sig.ra Inga REINE |
— |
sig. Fredrik SCHALIN |
— |
sig. Laurent TRUCHOT |
2. La sig.ra Mirela STANCU è nominata giudice del Tribunale per il periodo compreso tra il 1o settembre 2019 e il 31 agosto 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'1 febbraio 2019
La presidente
L. ODOBESCU
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/7 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2019/164 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
dell'1 febbraio 2019
relativa alla nomina di due giudici e di un avvocato generale della Corte di giustizia
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I mandati di quattordici giudici e di cinque avvocati generali della Corte di giustizia sono scaduti il 6 ottobre 2018. È opportuno procedere a nomine per coprire quei posti che sono ancora vacanti. |
(2) |
È stata proposta la candidatura del sig. Christopher VAJDA per il posto di giudice della Corte di giustizia. È stata proposta la candidatura del sig. Priit PIKAMÄE per il posto di avvocato generale della Corte di giustizia. |
(3) |
Per quanto concerne il mandato del giudice proposto dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il sig. VAJDA, esso cesserà il 6 ottobre 2024 o alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, qualora questa data sia anteriore. Inoltre, il mandato dell'avvocato generale cesserà il 6 ottobre 2024. |
(4) |
Inoltre, a norma degli articoli 5 e 7 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito delle dimissioni del sig. Allan ROSAS, con effetto dal 7 ottobre 2019, è opportuno procedere alla nomina di un giudice della Corte di giustizia per la restante durata del mandato del sig. Allan ROSAS, vale a dire fino al 6 ottobre 2021. |
(5) |
La candidatura del sig. Niilo JÄÄSKINEN è stata proposta per il posto resosi vacante. |
(6) |
Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza di tali candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia. |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il sig. Christopher VAJDA è nominato giudice della Corte di giustizia per il periodo a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione fino al 6 ottobre 2024, o fino alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, qualora questa data sia anteriore.
2. Il sig. Priit PIKAMÄE è nominato avvocato generale della Corte di giustizia per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e il 6 ottobre 2024.
3. Il sig. Niilo JÄÄSKINEN è nominato giudice della Corte di giustizia per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2019 e il 6 ottobre 2021.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'1 febbraio 2019
La presidente
L. ODOBESCU
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/9 |
DECISIONE (UE) 2019/165 DELLA COMMISSIONE
dell'1 febbraio 2019
che stabilisce norme interne per la comunicazione di informazioni agli interessati e la limitazione di alcuni dei loro diritti da parte della Commissione nell'ambito delle indagini amministrative, dei procedimenti predisciplinari e disciplinari e dei procedimenti di sospensione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione effettua indagini amministrative, procedimenti predisciplinari e disciplinari e procedimenti di sospensione, in base all'articolo 86 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea (1) e in conformità dell'allegato IX nonché della decisione C(2004) 1588 della Commissione (2). Questi compiti sono principalmente di competenza dell'Ufficio di indagine e disciplina della Commissione («IDOC»), che è una direzione che fa capo alla direzione generale Risorse umane e sicurezza. I procedimenti disciplinari possono comprendere anche indagini svolte dalla commissione di disciplina istituita presso la Commissione a norma dell'articolo 17 dell'allegato IX dello statuto dei funzionari. |
(2) |
Nell'ambito di queste attività, i servizi competenti della Commissione raccolgono e trattano le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono i dati personali, in particolare i dati identificativi, le informazioni di contatto e i dati comportamentali. I servizi competenti della Commissione trasmettono i dati personali ad altri servizi della Commissione sulla base del principio della «necessità di sapere». |
(3) |
I dati personali sono conservati in un ambiente fisico ed elettronico sicuro, al fine di impedire l'accesso o il trasferimento illecito dei dati a persone che non hanno necessità di sapere. Al termine del trattamento, i dati sono conservati in conformità delle norme della Commissione applicabili (3). |
(4) |
Nello svolgimento dei suoi compiti, la Commissione è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale riconosciuti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato, nonché i diritti previsti dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che ha sostituito il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Allo stesso tempo, la Commissione è tenuta a rispettare norme rigorose in materia di riservatezza e di segreto professionale e a garantire il rispetto dei diritti procedurali delle persone interessate e dei testimoni, in particolare la presunzione di innocenza della persona interessata. |
(5) |
In talune circostanze, è necessario conciliare i diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 con l'esigenza di efficacia delle indagini amministrative, dei procedimenti predisciplinari, disciplinari e dei procedimenti di sospensione, nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli altri interessati. A tal fine, l'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h, del regolamento (UE) 2018/1725 offre alla Commissione la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35, nonché del principio di trasparenza sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 di tale regolamento. |
(6) |
Ciò potrebbe verificarsi in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sul trattamento dei dati personali alla persona interessata all'inizio di un'indagine amministrativa. La comunicazione di tali informazioni potrebbe compromettere la capacità della Commissione di svolgere l'indagine amministrativa, per esempio perché la persona interessata potrebbe distruggere elementi di prova prima che questi siano esaminati dalla Commissione o interferire con potenziali testimoni prima che questi vengano sentiti. Allo stesso modo, fornendo l'accesso ai dati personali durante le fasi del procedimento in cui la persona interessata non ha accesso al fascicolo, come per esempio durante la valutazione preliminare, si potrebbero rivelare informazioni che potrebbero compromettere lo svolgimento dell'indagine amministrativa. In entrambi i casi, potrebbe essere necessaria una limitazione dei diritti della persona interessata per salvaguardare la funzione di controllo, di ispezione o di regolamentazione connessa all'esercizio di pubblici poteri nel caso in cui sia in gioco un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione, vale a dire garantire che il personale della Commissione rispetti i propri obblighi statutari e si comporti in maniera etica. |
(7) |
Inoltre, potrebbe essere necessario limitare il diritto di accesso ai dati personali della persona interessata se tale accesso rivela informazioni su un testimone o su un informatore che ha richiesto che la sua identità non venga divulgata, In tale caso, la Commissione può decidere di limitare l'accesso alla dichiarazione relativa alla persona interessata al fine di proteggere i diritti e le libertà di tale testimone o informatore. |
(8) |
Al fine di garantire la riservatezza e l'efficacia delle indagini amministrative, dei procedimenti predisciplinari e disciplinari e dei procedimenti di sospensione nel rispetto del livello di protezione dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2018/1725, occorre adottare norme interne in base alle quali la Commissione possa limitare i diritti degli interessati conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725. |
(9) |
Si dovrebbero applicare le norme interne a tutte le operazioni di trattamento effettuate dalla Commissione nello svolgimento dei suoi compiti, incluse le operazioni di trattamento effettuate prima dell'avvio di un'indagine amministrativa e nel quadro dell'assistenza e della cooperazione fornite dalla Commissione ad autorità nazionali e organizzazioni internazionali al di fuori delle sue attività. |
(10) |
Al fine di ottemperare agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione dovrebbe informare, in modo trasparente e coerente, tutte le persone interessate in merito alle proprie attività che comportano il trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti mediante informative sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito web. Inoltre la Commissione dovrebbe informare individualmente, secondo modalità adeguate, gli interessati coinvolti in un'indagine amministrativa, in un procedimento predisciplinare o disciplinare o in un procedimento di sospensione. |
(11) |
Inoltre, per mantenere una cooperazione efficace può essere necessario che la Commissione limiti l'applicazione dei diritti degli interessati al fine di proteggere le operazioni di trattamento di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione o delle autorità degli Stati membri e di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. A questo scopo la Commissione dovrebbe consultare tali istituzioni, organi, organismi, autorità e organizzazioni internazionali sui motivi che determinano l'imposizione di limitazioni e sulla necessità e sulla proporzionalità di dette limitazioni, a meno che ciò non comprometta le attività della Commissione. |
(12) |
Potrebbe inoltre essere necessario che la Commissione limiti la comunicazione di informazioni agli interessati e l'applicazione di altri diritti degli interessati in relazione ai dati personali ricevuti da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, per adempiere al suo dovere di cooperazione con tali paesi o organizzazioni e salvaguardare pertanto un obiettivo importante di interesse pubblico generale dell'Unione. Tuttavia, in determinate circostanze, gli interessi o i diritti fondamentali dell'interessato possono prevalere sull'interesse della cooperazione internazionale. |
(13) |
La Commissione dovrebbe gestire tutte le limitazioni in modo trasparente e registrare ogni applicazione delle limitazioni nel corrispondente sistema di registrazione. |
(14) |
A norma dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, i titolari del trattamento possono rinviare, omettere o negare la comunicazione all'interessato di informazioni relative ai motivi dell'applicazione di una limitazione qualora ciò comprometta in qualsiasi modo la finalità di tale limitazione. Ciò vale, in particolare, per le limitazioni dei diritti di cui agli articoli 16 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725. |
(15) |
La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente le limitazioni imposte al fine di garantire che il diritto dell'interessato ad essere informato in conformità agli articoli 16 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 sia limitato solo fino a quando tali limitazioni siano necessarie per consentire alla Commissione di svolgere le sue indagini amministrative, i suoi procedimenti predisciplinari e disciplinari e i suoi procedimenti di sospensione. |
(16) |
Qualora si applichi una limitazione ad altri diritti degli interessati, il titolare del trattamento dovrebbe valutare caso per caso se la comunicazione della limitazione ne comprometterebbe la finalità. |
(17) |
Il responsabile della protezione dei dati della Commissione europea dovrebbe effettuare un riesame indipendente dell'applicazione delle limitazioni al fine di garantire l'osservanza della presente decisione. |
(18) |
Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere il mercoledì 5 dicembre 2018, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce le norme che la Commissione deve rispettare per informare gli interessati in merito al trattamento dei loro dati in conformità degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 durante lo svolgimento di indagini amministrative, procedimenti predisciplinari e disciplinari e procedimenti di sospensione.
2. Essa stabilisce inoltre le condizioni alle quali la Commissione può limitare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli da 14 a 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), di tale regolamento.
3. La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione a norma dell'articolo 86 dello statuto dei funzionari e dell'allegato IX di tale statuto, nonché della decisione C (2004) 1588.
4. La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione nella misura in cui essa tratta i dati personali per finalità inerenti a indagini amministrative, procedimenti predisciplinari e disciplinari e procedimenti di sospensione.
5. Le categorie di dati personali coperte dalla presente decisione comprendono i dati identificativi, i dati di contatto e i dati comportamentali.
Articolo 2
Eccezioni e limitazioni applicabili
1. Quando esercita le sue funzioni con riguardo ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.
2. Fatti salvi gli articoli da 3 a 7 della presente decisione, la Commissione può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17, e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché del principio di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 del medesimo regolamento, qualora l'esercizio di tali diritti e obblighi pregiudichi la finalità delle indagini amministrative e dei procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione oppure leda i diritti e le libertà di altri interessati.
3. Fatti salvi gli articoli da 3 a 7, la Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai dati personali ottenuti da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, da autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi o da organizzazioni internazionali, nei seguenti casi:
(a) |
quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione sulla base di altri atti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o in conformità del capo IX di detto regolamento oppure del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (7); |
(b) |
quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base degli atti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), o a norma delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
(c) |
quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione della Commissione con paesi terzi o organizzazioni internazionali nello svolgimento di indagini amministrative e di procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione. |
Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione consulta le istituzioni, gli organi e gli organismi competenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, salvo quando alla Commissione risulta evidente che l'applicazione di una limitazione è prevista in uno degli atti di cui alle citate lettere o che tale consultazione comprometterebbe le attività della Commissione.
La lettera c) del primo comma non si applica qualora sull'interesse della Commissione a cooperare con paesi terzi od organizzazioni internazionali prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
Articolo 3
Comunicazione di informazioni agli interessati
1. La Commissione pubblica sul suo sito Internet informative sulla protezione dei dati per informare tutti gli interessati riguardo alle sue attività che comportano il trattamento dei loro dati personali.
2. La Commissione informa individualmente, secondo modalità adeguate, la persona oggetto di un'indagine amministrativa, di un procedimento predisciplinare o disciplinare o di un procedimento di sospensione, nonché i testimoni a cui è richiesto di fornire informazioni in relazione a tali procedimenti, del trattamento dei loro dati personali.
3. Se limita, integralmente o in parte, la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 in virtù dell'articolo 2 della presente decisione, la Commissione registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all'articolo 6 della presente decisione.
Articolo 4
Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento
1. Se limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso ai dati personali degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione informa l'interessato, nella sua risposta alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, della limitazione applicata e dei suoi principali motivi, nonché della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. La comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o negata fintanto che essa rischi di compromettere la finalità della limitazione stessa.
3. La Commissione registra i motivi della limitazione in conformità dell'articolo 6 della presente decisione.
4. Qualora il diritto di accesso sia limitato, integralmente o in parte, l'interessato può esercitare il suo diritto di accesso tramite il Garante europeo della protezione dei dati, in conformità dell'articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 5
Comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati
Allorché limita la comunicazione all'interessato di una violazione dei dati personali di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all'articolo 6 della presente decisione.
Articolo 6
Registrazione delle limitazioni
1. La Commissione registra i motivi di un'eventuale limitazione applicata ai sensi della presente decisione, effettuando una valutazione della sua necessità e proporzionalità caso per caso.
A tal fine, la registrazione deve indicare in che modo l'esercizio del diritto pregiudicherebbe gli obiettivi dell'indagine amministrativa, del procedimento predisciplinare o disciplinare o del procedimento di sospensione, o delle limitazioni applicate ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 o 3, o lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati.
2. Detta registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.
Articolo 7
Durata delle limitazioni
1. Le limitazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.
2. Qualora i motivi di una limitazione di cui agli articoli 3 e 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e illustra i motivi principali di tale limitazione all'interessato. Nel contempo la Commissione informa l'interessato in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. La Commissione riesamina l'applicazione delle limitazioni di cui agli articoli 3 e 5 ogni sei mesi dopo l'adozione e comunque al termine dell'indagine amministrativa, del procedimento predisciplinare o disciplinari o del procedimento di sospensione. Successivamente la Commissione valuterà su base annuale la necessità di mantenere eventuali rinvii.
Articolo 8
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea
1. Il responsabile della protezione dei dati della Commissione europea viene informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati viene garantito, su richiesta, l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto.
2. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere alla Commissione un riesame della limitazione. Il responsabile della protezione dei dati è informato per iscritto dell'esito del riesame richiesto.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'1 febbraio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(2) Decisione C – (2004) 1588 della Commissione che stabilisce le disposizioni generali d'attuazione concernenti le indagini amministrative e i procedimenti disciplinari.
(3) Elenco comune di conservazione a livello della Commissione per i fascicoli dell'Unione europea — SEC(2012) 713.
(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(5) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(7) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/14 |
DECISIONE (UE) 2019/166 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 25 gennaio 2019
sul comitato per le infrastrutture di mercato e che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,
visto l'indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET, inclusi i servizi di TARGET2, T2S e TIPS. |
(2) |
In data 16 marzo 2016 il Consiglio direttivo ha approvato l'istituzione del comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board), l'organismo di governance investito di compiti di gestione tecnica e operativa nel campo delle infrastrutture e delle piattaforme di mercato. |
(3) |
In passato, il comitato per le infrastrutture di mercato si è riunito nelle diverse composizioni dedicate a seconda delle differenti infrastrutture, piattaforme e servizi di mercato di cui è responsabile. Dall'istituzione del comitato per le infrastrutture di mercato, il comitato per T2S, originariamente istituito in forza della decisione BCE/2012/6 (2), ha operato come una delle composizioni dedicate del comitato per le infrastrutture di mercato, come rispecchiato nella decisione (UE) 2017/1403 della Banca centrale europea (BCE/2017/20) (3). |
(4) |
Il comitato per T2S non è stato istituito esclusivamente dalla decisione BCE/2012/6, ma si basa altresì sul protocollo T2S sottoscritto dalle banche centrali dell'Eurosistema. |
(5) |
Un riesame del funzionamento del comitato per le infrastrutture di mercato ha evidenziato che per il suo efficiente funzionamento non è necessario prevedere composizioni dedicate. Pertanto, la decisione BCE/2012/6 dovrebbe essere abrogata e la composizione del comitato per le infrastrutture di mercato dovrebbe essere rivista così che il comitato per le infrastrutture di mercato possa strutturarsi e operare in conformità alla presente decisione. |
(6) |
Il comitato per le infrastrutture di mercato, nella sua composizione rivista, supporterà il Consiglio direttivo assicurando che le infrastrutture, le piattaforme, le applicazioni di mercato e i servizi correlati dell'Eurosistema nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, siano mantenuti e ulteriormente sviluppati e che siano realizzati progetti nei campi sopra menzionati, in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, di volta in volta applicabili. |
(7) |
Resta inteso che l'efficacia giuridica dell'allegato III alla presente decisione («Codice di condotta») è condizionata alla firma da parte dei membri del comitato per le infrastrutture di mercato delle dichiarazioni di cui alle appendici 1 e 2 all'allegato III. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Tutti i riferimenti al comitato per T2S di cui all'indirizzo BCE/2012/13, alle decisioni BCE/2011/20 (4) e BCE/2011/5 (5) vanno intesi come riferimenti al comitato per le infrastrutture di mercato. Tutti gli altri termini utilizzati nella presente decisione hanno lo stesso significato di cui agli indirizzi BCE/2012/27 (6) e BCE/2012/13.
Articolo 2
Comitato per le infrastrutture di mercato
1. Il mandato del comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB), compresi i suoi obiettivi, le sue responsabilità e i suoi compiti sono stabiliti nell'allegato I della presente decisione.
2. Il regolamento interno del MIB, comprese la sua composizione e le sue procedure operative, è stabilito nell'allegato II della presente decisione.
3. Il codice di condotta dei membri del MIB, di cui allegato III della presente decisione, è approvato dal Consiglio direttivo.
4. Le procedure e i requisiti per la selezione, la nomina e la sostituzione dei membri del MIB non espressione di banche centrali sono stabiliti nell'allegato IV della presente decisione.
5. Si intende che la presente decisione non istituisce alcuna presunzione che ogni nuovo progetto infrastrutturale di mercato che ricada nella definizione di progetto infrastrutturale dell'Eurosistema di cui alla presente decisione sia automaticamente affidato al MIB. Solo quei progetti esplicitamente affidati dal Consiglio direttivo al MIB sono destinati a essere gestiti dal MIB.
Articolo 3
Abrogazione
La decisione BCE/2012/6 è abrogata.
Articolo 4
Disposizioni transitorie
Al fine di assicurare una transizione agevole e ordinata al MIB, istituito in conformità alla presente decisione, compresa la nomina dei suoi membri, il mandato degli attuali membri del MIB, al momento dell'entrata in vigore della presente decisione, si intende prorogato di quattro mesi.
Articolo 5
Disposizioni finali
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 gennaio 2019
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19.
(2) Decisione BCE/2012/6, del 29 marzo 2012, relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities e che abroga la decisione BCE/2009/6 (GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 13).
(3) Decisione (UE) 2017/1403 della Banca centrale europea, del venerdì 23 giugno 2017, che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2017/20) (GU L 199 del 29.7.2017, pag. 24).
(4) Decisione BCE/2011/20 del 16 novembre 2011 recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all'accesso ai servizi di TARGET2-Securities (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 117).
(5) Decisione BCE/2011/5, del 20 aprile 2011, relativa alla selezione di fornitori di servizi di rete TARGET2-Securities (BCE/2011/5) (GU L 134 del 21.5.2011, pag. 22).
(6) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO
MANDATO
INTRODUZIONE
L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET inclusi i servizi di TARGET2, T2S e TIPS, e sono destinati a comprendere in futuro i servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (Eurosystem infrastructure services, ECMS).
Il comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) è l'organismo di governance che supporta il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e la gestione dei progetti relativi ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (i «progetti infrastrutturali dell'Eurosistema» o «progetti»), in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della BCE. Il MIB riferisce direttamente agli organi decisionali della BCE.
La presente decisione non istituisce alcuna presunzione che ogni nuovo progetto infrastrutturale di mercato che ricada nella definizione di progetto infrastrutturale dell'Eurosistema di cui alla presente decisione sia automaticamente affidato al MIB. Solo quei progetti esplicitamente affidati dal Consiglio direttivo al MIB sono destinati a essere gestiti dal MIB.
1. Ruolo del comitato per le infrastrutture di mercato
Il Consiglio direttivo della BCE affida al MIB l'esecuzione dei compiti definiti nel presente mandato.
Fatto salvo il proprio potere decisionale di ultima istanza, il Consiglio direttivo ha affidato al MIB l'esecuzione di compiti chiaramente definiti riguardanti sia il funzionamento dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema, che i progetti infrastrutturali dell'Eurosistema. Il Consiglio direttivo, fatta salva la competenza delle BCN in virtù dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, può attribuire al MIB ulteriori compiti chiaramente definiti, oltre a quelli stabiliti ai sensi del paragrafo 2, che rientrino altrimenti nella competenza del Consiglio direttivo. Alla luce della competenza ultima del Consiglio direttivo sulle questioni relative alle infrastrutture dell'Eurosistema, gli eventuali compiti affidati al MIB possono sempre essere nuovamente avocati e assolti dal Consiglio direttivo.
2. Responsabilità e compiti del comitato per le infrastrutture di mercato
2.1. Preparazione delle proposte di decisione da parte del Consiglio direttivo sui servizi e sui progetti infrastrutturali dell'Eurosistema
Fatta la salva la responsabilità del Comitato esecutivo per la preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo e la responsabilità a questo devoluta in tema di gestione degli affari correnti della BCE, il MIB predispone le proposte su cui il Consiglio direttivo è chiamato a decidere sulle seguenti materie, nella misura in cui il Consiglio direttivo abbia affidato al MIB un progetto o un'infrastruttura specifici, e nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della BCE:
a) |
la strategia generale, compresa la definizione dell'ambito dei servizi e le descrizioni dei servizi; |
b) |
le questioni relative alla governance dei progetti; |
c) |
le questioni finanziarie, tra cui:
|
d) |
la pianificazione complessiva; |
e) |
il quadro giuridico che regola i rapporti con le banche centrali nazionali (BCN) che forniscono servizi relativi alle infrastrutture di mercato all'Eurosistema o che danno esecuzione a progetti infrastrutturali dell'Eurosistema con quest'ultimo (le «BCN fornitrici»), e con i clienti, nonché le disposizioni contrattuali o le condizioni che devono essere sottoscritte tra l'Eurosistema e le parti esterne; |
f) |
il quadro per la gestione dei rischi; |
g) |
gli accordi sui livelli di servizio stipulati con le parti interessate; |
h) |
l'autorizzazione e l'ordine di priorità delle richieste di modifica e le strategie di collaudo/migrazione; |
i) |
le strategie per la connettività di rete; |
j) |
le strategie per la gestione di crisi; |
k) |
le strategie e i quadri relativi alla ciberresilienza e alla sicurezza delle informazioni; |
l) |
le responsabilità e gli altri crediti; e |
m) |
il possesso da parte dei partecipanti a servizi infrastrutturali dell'Eurosistema dei criteri di idoneità applicabili. |
2.2. Attività di gestione relative ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema
2.2.1.
Il MIB esercita la gestione complessiva dei servizi e dei progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, nella misura in cui il Consiglio direttivo abbia affidato al MIB un progetto o un'infrastruttura specifici, e nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 o del regolamento interno della BCE. In questo contesto, il MIB:
a) |
garantisce che i servizi e i progetti infrastrutturali dell'Eurosistema rispondano alle esigenze del mercato; |
b) |
attua e/o gestisce le strategie generali, compresa la definizione dell'ambito del servizio o dei servizi e/o le descrizioni dei servizi; |
c) |
attua e/o gestisce i dispositivi di governance; |
d) |
attua e/o gestisce gli accordi e le strategie finanziarie; |
e) |
gestisce le pertinenti attività gestione delle modifiche e degli aggiornamenti; |
f) |
gestisce, entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo, lo sviluppo, il funzionamento e il mantenimento di strumenti di simulazione e gestisce, consultandosi con il comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) e con altri comitati del SEBC interessati, se del caso, e previa decisione del Consiglio direttivo, studi di fattibilità; |
g) |
coordina i procedimenti di gestione delle modifiche e stabilisce l'ordine di priorità delle modifiche autorizzate delle nuove versioni, stabilisce gli scenari per le prove di collaudo dell'Eurosistema, coordina prove che coinvolgono varie tipologie di soggetti interessati e coordina i processi di prova per gli utenti; |
h) |
gestisce il piano dettagliato dei servizi e progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, sulla base della pianificazione generale dei programmi così come approvata dal Consiglio direttivo; |
i) |
attua e/o gestisce il relativo quadro per la gestione dei rischi entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo; |
j) |
attua e/o gestisce le relative strategie per la migrazione entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo; |
k) |
attua e/o gestisce i pertinenti quadri operativi, ivi inclusa la strategia per la gestione di incidenti e crisi, entro i parametri definiti dal Consiglio direttivo; |
l) |
garantisce il corretto funzionamento e la qualità dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema; |
m) |
attua e/o gestisce le strategie per la connettività di rete; |
n) |
attua e/o gestisce le strategie per la gestione delle crisi; |
o) |
attua e/o gestisce le strategie e i quadri relativi alla ciberresilienza e alla sicurezza delle informazioni; e |
p) |
garantisce la conformità ai requisiti regolamentari e di sorveglianza. |
2.2.2.
Il MIB approva e/o dà avvio:
a) |
al pagamento delle rate alle BCN fornitrici, conformemente al piano di pagamento concordato, approvato dal Consiglio direttivo una volta che le realizzazioni delle BCN fornitrici siano state accettate dal MIB; |
b) |
al rimborso dei costi relativi all'ulteriore supporto fornito dalle BCN fornitrici alle banche centrali dell'Eurosistema, conformemente al contratto L2/L3 e a ogni altro eventuale accordo; |
c) |
al pagamento delle rate alla BCE in base ai costi sostenuti da quest'ultima in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema; |
d) |
alla riscossione di commissioni dai clienti, se del caso, e il rimborso di tali commissioni alle banche centrali dell'Eurosistema. Per quanto necessario, la BCE fornisce adeguato supporto al MIB. |
2.2.3.
Il MIB:
a) |
garantisce il coinvolgimento delle BCN fornitrici in tutte le questioni rilevanti; |
b) |
negozia ogni modifica del contratto L2/L3 e di ogni altro accordo correlato tra le BCN fornitrici e le banche centrali dell'Eurosistema e sottopone tali modifiche al Consiglio direttivo per l'approvazione; |
c) |
instaura e tiene regolarmente contatti con le BCN fornitrici al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti in linea con tali accordi; |
d) |
convalida le proposte delle BCN fornitrici e approva i risultati pertinenti al piano tecnico e funzionale (sviluppato dalle BCN fornitrici); e |
e) |
assiste il Consiglio direttivo nella gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di connettività di rete, ove questi ultimi formino parte del servizio infrastrutturale dell'Eurosistema. |
2.2.4.
Il MIB:
a) |
gestisce, del caso, le relazioni con i comitati del SEBC, con le autorità di regolamentazione e sorveglianza, così come con altre autorità pubbliche interessate in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema; |
b) |
interagisce con i clienti e con le banche centrali del SEBC per agevolare la loro migrazione e discute, coordina e si adopera per trovare possibili soluzioni per la risoluzione delle controversie conformemente alla normativa applicabile e nell'ambito del suo mandato che dovranno essere approvate da parte degli organi responsabili; |
c) |
negozia i progetti di accordi di partecipazione (congiuntamente alle banche centrali dell'Eurosistema, se del caso) con i partecipanti ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema e con le banche centrali non appartenenti all'area dell'euro che hanno sottoscritto accordi di partecipazione, compresa qualsiasi modifica di tali accordi; |
d) |
si coordina con gli altri organi di governance dei servizi e dei progetti infrastrutturali dell'Eurosistema; |
e) |
se del caso, nomina i presidenti dei gruppi tecnici, previa consultazione dei pertinenti organi di governance, e riceve le relazioni di tali gruppi tecnici; |
f) |
interagisce con i fornitori dei servizi di connettività di rete laddove formino parte del servizio infrastrutturale dell'Eurosistema; |
g) |
definisce la politica di comunicazione tecnica in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema; e |
h) |
garantisce la trasparenza attraverso la tempestiva e coerente pubblicazione della documentazione tecnica pertinente in relazione ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti dal codice di condotta. |
ALLEGATO II
COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO
REGOLAMENTO INTERNO
CAPO 1
Nomina e partecipazione
INTRODUZIONE
L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET, inclusi i servizi di TARGET2, T2S e TIPS, e sono destinati a comprendere in futuro i servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (Eurosystem infrastructure services, ECMS).
Il comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) è l'organismo di governance che supporta il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) (il «Consiglio direttivo» assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo dei servizi infrastrutturali dell'Eurosistema e la gestione dei progetti relativi ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (i «progetti infrastrutturali dell'Eurosistema» o «progetti»), in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema, nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della BCE. Il MIB riferisce direttamente agli organi decisionali della BCE.
La presente decisione non istituisce alcuna presunzione che ogni nuovo progetto infrastrutturale di mercato che ricada nella definizione di progetto infrastrutturale dell'Eurosistema di cui alla presente decisione sia automaticamente affidato al MIB. Solo quei progetti esplicitamente affidati dal Consiglio direttivo al MIB sono destinati a essere gestiti dal MIB.
1. Designazione e nomina
I membri del MIB sono nominati dal Consiglio direttivo sulla base di una proposta del Comitato esecutivo della BCE (il «Comitato esecutivo»).
Le candidature sono presentate al Comitato esecutivo dal governatore o dal presidente, a seconda dei casi, della banca centrale nazionale (BCN) interessata. Nella propria proposta al Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo accorda preferenza ai candidati che rispondono direttamente al massimo organo di governance della rispettiva banca centrale. Il Comitato esecutivo assicura che nella propria proposta siano rispettati i principi di cui alla sezione 3 del presente allegato II.
Le candidature dei membri del MIB non espressione di una banca centrale sono raccolte dal Comitato esecutivo in conformità alla procedura di selezione di tali membri a sensi dell'allegato IV alla presente decisione.
2. Partecipazione e durata del mandato — Partecipazione in veste di osservatori
Una volta nominati, i membri del MIB, agiscono in piena indipendenza e nell'interesse dell'Eurosistema. Essi non sono soggetti a istruzioni da parte di alcun ente pubblico o privato. I membri del MIB, quando agiscono in tale veste, rispondono collettivamente ed esclusivamente agli organi decisionali della BCE. I membri del MIB espressione di banche centrali possono chiedere, ove opportuno, di propria iniziativa e a propria discrezione, il parere di altri membri del personale della propria banca centrale, ma non chiedono né accettano istruzioni dalla propria banca centrale, né si impegnano a prendere una determinata posizione durante le deliberazioni e le votazioni del MIB.
Il MIB ha un presidente, che è un alto dirigente della BCE.
Il MIB si compone di tredici (13) membri, così individuati:
a) |
nove membri espressione di BCN dell'Eurosistema, tra cui un membro espressione di ognuna delle BCN che forniscono i servizi infrastrutturali di mercato all'Eurosistema o che danno esecuzione a progetti infrastrutturali dell'Eurosistema (le «BCN fornitrici»); |
b) |
due membri espressione delle BCN non appartenenti all'Eurosistema che partecipano ai servizi infrastrutturali dell'Eurosistema (per esempio, avendo sottoscritto l'accordo di partecipazione di valuta per T2S o partecipando a TARGET2); |
c) |
due membri non espressione di banche centrali (senza diritto di voto), uno dei quali con esperienza come alto funzionario nel settore dei pagamenti e l'altro con esperienza come alto funzionario nel settore dei titoli. |
Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente nominato dal Consiglio direttivo tra i membri del MIB. Il compito esclusivo del vicepresidente è quello di presiedere le riunioni del MIB in caso di assenza temporanea del presidente durante una riunione, in conformità all'ordine del giorno prestabilito per la riunione del MIB in questione.
Il mandato di un membro del MIB dura 36 mesi ed è rinnovabile. Il Consiglio direttivo può stabilire un mandato più breve, anche nel caso in cui i membri rassegnino le dimissioni o vadano in pensione prima della scadenza del rispettivo mandato.
Al fine di assicurare che tutte le BCN (dell'Eurosistema e partecipanti ai relativi servizi e progetti infrastrutturali dell'Eurosistema) abbiano l'opportunità di inviare un rappresentante al MIB, è opportuno stabilire uno schema di rotazione dei membri non appartenenti alle BCN fornitrici, normalmente alla scadenza del mandato iniziale di 36 mesi dei membri del MIB. Resta inteso che il predetto schema di rotazione non può determinare l'esclusione della stessa BCN fornitrice per più di due periodi di rotazione.
È opportuno mantenere un adeguato bilanciamento tra membri con esperienza nella gestione di progetti, membri con esperienza nel settore delle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema e membri con esperienza nel settore informatico.
Il presidente può invitare osservatori senza diritto di voto provenienti dai comitati del SEBC interessati per la discussione di servizi o progetti infrastrutturali dell'Eurosistema rientranti nell'ambito delle loro competenze. Ci si attende che i membri del MIB dedichino almeno il 30 % della loro capacità lavorativa alle questioni del MIB.
I membri del MIB non possono essere coinvolti direttamente in attività di sorveglianza di servizi infrastrutturali dell'Eurosistema o di enti che ad essi partecipino (per esempio, depositari centrali di titoli che affidano a T2S lo svolgimento di operazioni di regolamento), nella misura in cui tale coinvolgimento possa dar luogo a conflitti effettivi o potenziali con le loro funzioni di membri del MIB. Sono messe in atto misure appropriate per individuare ed evitare tali conflitti. I membri non possono far parte del comitato di revisione interna (Internal Auditors Committee, IAC) né possono essere coinvolti quotidianamente in attività Level 3.
CAPO 2
Metodo di lavoro
1. Processo decisionale
Conformemente ai principi della buona governance, i membri partecipano regolarmente alle riunioni del MIB. La partecipazione è strettamente personale; i membri non possono essere sostituiti.
Affinché il MIB possa deliberare validamente, è necessario il quorum di almeno sette membri con diritto di voto. Se il quorum non è raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nel corso della quale le decisioni possono essere adottate senza necessità di alcun quorum.
Per quanto possibile, le decisioni del MIB sono adottate all'unanimità. In mancanza di unanimità, su richiesta del presidente, il MIB può decidere con votazione a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente.
Il MIB procede alla votazione su richiesta del presidente. Il presidente comincia una procedura di voto anche su richiesta di almeno tre membri del MIB con diritto di voto. Un membro si astiene dal voto in caso di conflitto di interessi ai sensi del codice di condotta. Un membro con diritto di voto, in caso di assenza, può delegare il voto a un altro membro con diritto di voto rispetto a una specifica procedura di voto, a condizione che nessun membro esprima più di due voti su una questione.
Le decisioni possono anche essere adottate con procedura scritta, salvo che tre o più membri con diritto di voto si oppongano. La procedura scritta richiede: a) un preavviso di almeno di due giorni lavorativi (tranne che in circostanze eccezionali definite tali dal presidente del MIB); e b) la registrazione di ogni decisione in tal senso nelle conclusioni della successiva riunione del MIB.
I membri del MIB non espressione di una banca centrale sono nominati a titolo personale. Essi, non hanno diritto di voto e non possono delegare le proprie responsabilità a un altro membro del MIB o a terzi.
2. Direzione delle riunioni del MIB
Il MIB decide le date delle proprie riunioni su proposta del presidente. Il MIB dovrebbe riunirsi regolarmente sulla base di un calendario predisposto con sufficiente anticipo prima dell'inizio di ogni anno.
Il presidente può convocare riunioni straordinarie del MIB ogniqualvolta lo ritenga necessario. Il presidente convocherà una riunione straordinaria qualora almeno tre membri ne facciano richiesta.
Il MIB tiene le proprie riunioni generalmente presso la sede della BCE.
Le riunioni possono tenersi anche in teleconferenza salvo che a ciò si oppongano almeno tre membri.
Il MIB adotta un ordine del giorno per ciascuna riunione.
La partecipazione alle riunioni del MIB è riservata ai membri e alle altre persone invitate dal presidente.
3. Comunicazioni agli organi decisionali della BCE
Il MIB riferisce periodicamente agli organi decisionali della BCE. A tale riguardo, predispone relazioni indirizzate agli organi decisionali della BCE per quanto necessario.
4. Flusso informativo interno e trasparenza
I membri MIB non espressione di banche centrali nazionali ricevono, in via riservata, tutta la documentazione sui servizi e sui progetti infrastrutturali dell'Eurosistema presentata al Consiglio direttivo.
Le BCN dell'Eurosistema che non hanno rappresentanti all'interno del MIB hanno automaticamente accesso a tutta la documentazione del MIB, compresi gli ordini del giorno e i verbali, contemporaneamente ai membri del MIB e possono formulare osservazioni scritte prima delle riunioni del MIB in modo che il loro parere sia tenuto nella dovuta considerazione da parte del MIB. Esse possono altresì fare richiesta al presidente di partecipare al MIB qualora abbiano un particolare interesse in un certo argomento. Il presidente sarà responsabile di informare tali BCN dell'Eurosistema se si ritiene che esse possano avere un interesse particolare ed egli può anche sottoporre al MIB qualsiasi punto sollevato da tale BCN dell'Eurosistema.
Al fine di assicurare che il comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) sia al corrente dei lavori del MIB, in ogni ordine del giorno del MIPC vi sarà regolarmente una voce dedicata agli argomenti del MIB. Qualora lo si ritenga opportuno, possono tenersi riunioni congiunte del MIB e del MIPC.
L'interazione tra il MIB e altri comitati del SEBC si svolge attraverso consultazioni scritte.
Le attività del MIB sono soggette alla revisione dello IAC.
5. Flusso informativo esterno, trasparenza e rappresentanza
Il presidente informa con regolarità i soggetti interessati in merito alle questioni rilevanti che riguardano i servizi e i progetti infrastrutturali dell'Eurosistema che ricadono nell'ambito della responsabilità del MIB. Il presidente garantisce la trasparenza mettendo a disposizione in modo tempestivo e coerente la pertinente documentazione tecnica relativa ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nella sezione dedicata al MIB del sito Internet della BCE.
I membri hanno l'obbligo di informare il presidente in anticipo qualora svolgano una rilevante e significativa attività di rappresentanza esterna/comunicazione in relazione alle responsabilità e compiti del MIB, per esempio parlando in veste di relatore su progetti e servizi infrastrutturali dell'Eurosistema nell'ambito della responsabilità del MIB in conferenze o riunioni con i soggetti interessati, e devono presentare al MIB un resoconto scritto entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'evento. Qualsiasi attività significativa di rappresentanza esterna o comunicazione deve svolgersi nell'interesse dell'Eurosistema e deve essere coerente con le decisioni di politica del Consiglio direttivo.
6. Supporto
Il MIB riceve supporto organizzativo da parte della BCE, tra l'altro, per la preparazione delle riunioni del MIB, compresa la documentazione relativa alle riunioni.
Di regola, la BCE invia ai membri i documenti per la discussione almeno cinque giorni lavorativi prima di una riunione. Tuttavia, documenti brevi possono essere inviati con un solo giorno lavorativo di anticipo. I documenti inviati con meno di due giorni lavorativi di anticipo sono considerati documenti a scopo informativo (c.d. «table documents») che non possono portare a una decisione del MIB salvo parere unanime contrario dei membri.
Dopo ogni riunione del MIB, la BCE predispone una bozza di verbale contenente gli argomenti trattati e l'esito della discussione, nonché le azioni concordate per farvi seguito («follow-up»). La bozza di verbale contiene le posizioni espresse nel corso della riunione dai singoli membri quando ciò sia richiesto. La bozza di verbale è fatta circolare tra i membri entro i cinque giorni lavorativi successivi alla riunione.
Inoltre, dopo ogni riunione del MIB, la BCE predispone altresì una bozza di elenco di misure, indicante i compiti e le scadenze assegnati e concordati durante la riunione, che è fatta circolare tra i membri entro i cinque giorni lavorativi successivi alla riunione.
Le bozze di verbale e dell'elenco di misure sono sottoposte all'approvazione del MIB nella riunione successiva (o, se necessario, anche prima, con procedura scritta) e firmati dal presidente.
Il MIB nomina un controllore, che può essere uno dei suoi membri, ed è aperto ai suoi contributi.
Il MIB può creare delle sottostrutture in accordo con la BCE. Una sottostruttura può essere costituita diversamente rispetto alla composizione del MIB e aperta a tutte le BCN dell'Eurosistema e, se del caso, alle BCN non appartenenti all'Eurosistema partecipanti.
7. Revisione del mandato
Il mandato del MIB può essere rivisto ogni cinque anni alla luce dell'esperienza acquisita.
ALLEGATO III
COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO
CODICE DI CONDOTTA
INTRODUZIONE
Il comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) si compone di membri nominati dal Consiglio direttivo (il «Consiglio direttivo») della Banca centrale europea (BCE). I membri devono agire esclusivamente nell'interesse dell'Eurosistema e devono dedicare tempo sufficiente al loro coinvolgimento attivo nei lavori del MIB.
Il MIB è l'organismo di governance che supporta il Consiglio direttivo assicurando il mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle infrastrutture, delle piattaforme, delle applicazioni di mercato e dei servizi correlati dell'Eurosistema nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie (i «servizi infrastrutturali dell'Eurosistema») nonché la gestione dei progetti riguardanti servizi infrastrutturali dell'Eurosistema nuovi o esistenti (i «progetti infrastrutturali dell'Eurosistema»), in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative, i progressi tecnologici, il quadro giuridico applicabile ai servizi e ai progetti infrastrutturali dell'Eurosistema nonché con i requisiti giuridici e di sorveglianza, nel pieno rispetto del mandato dei comitati del SEBC istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento interno della BCE. Il MIB riferisce agli organi decisionali della BCE.
Affinché il processo decisionale del Consiglio direttivo sia informato e indipendente, è essenziale che il MIB non sia condizionato da qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi di uno dei suoi membri. È altresì essenziale per la buona reputazione e la credibilità dell'Eurosistema e del SEBC e per la legalità dei servizi e progetti infrastrutturali dell'Eurosistema che i membri del MIB siano guidati dall'interesse generale dell'Eurosistema e siano visti come tali. I membri devono pertanto: a) evitare situazioni in cui sussista o appaia sussistere un conflitto di interessi; b) agire unicamente nell'interesse dell'Eurosistema nei loro rapporti con autorità pubbliche, banche centrali, rappresentanti del settore e altri soggetti interessati esterni coinvolti nella progettazione, nello sviluppo e nel funzionamento di infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati offerti dall'Eurosistema; e c) assicurare obiettività, neutralità e leale concorrenza tra i fornitori aventi un interesse in infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati offerti dall'Eurosistema.
L'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 37.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») si applica sia ai membri del personale della BCE sia al personale della banca centrale nazionale (BCN) che svolgano compiti relativi al SEBC e copre, tra l'altro, le informazioni riservate riguardanti segreti aziendali o informazioni aventi un valore commerciale. Un obbligo equivalente si applica ai membri del MIB non espressione di banche centrali. I membri non espressione di banche centrali devono inoltre rispettare qualunque ulteriore regola di condotta stabilita nella loro lettera di nomina e nel loro contratto con la BCE.
È opportuno e risponde alla buona prassi amministrativa che le condizioni di impiego applicabili al presidente del MIB e le disposizioni applicabili ai membri del MIB che fanno parte del personale di una BCN, offrano un rimedio giuridico alle violazioni del presente codice di condotta (di seguito il «codice»). Un obbligo equivalente si applica ai membri del MIB non espressione di banche centrali, come descritto nell'allegato IV.
Il presente codice fa salvo ogni altro obbligo derivante da altre disposizioni deontologiche eventualmente applicabili ai membri del MIB nelle loro funzioni in qualità membri del personale della BCE o di una BCN.
1. Definizioni
Ai fini del presente codice:
a) |
per «presidente» si intende la persona nominata dal Consiglio direttivo alla presidenza del MIB; |
b) |
per «vicepresidente» si intende la persona che supporta il presidente che è nominato dal Consiglio direttivo tra i membri del MIB. Il compito esclusivo del vicepresidente è quello di presiedere le riunioni del MIB in caso di assenza temporanea del presidente durante una riunione, in conformità all'ordine del giorno prestabilito per la riunione del MIB in questione. |
c) |
fatto salvo l'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 37.1 dello statuto del SEBC nonché la classificazione dei documenti secondo il regime di riservatezza della BCE che sono forniti a ciascun membro del MIB, per «informazioni riservate» si intendono: i) segreti aziendali dell'Eurosistema o di terzi e qualunque informazione avente valore commerciale ulteriore rispetto a quello inerente all'attività del MIB; ii) qualsiasi informazione la cui comunicazione non autorizzata possa danneggiare gli interessi fondamentali dell'Eurosistema; e iii) qualunque informazione che una persona ragionevole considererebbe riservata; le «informazioni riservate» non includono le informazioni che: i) sono o diventano accessibili al pubblico in modo diverso che in violazione al presente codice; o ii) sono sviluppate in modo indipendente da un terzo privo di accesso alle informazioni riservate; oppure iii) fatto salvo quanto disposto nella sezione 3, devono essere necessariamente comunicate per legge; |
d) |
per «membro non espressione di una banca centrale» si intende un membro del MIB che non è un membro del personale della BCE né di una BCN; |
e) |
per «mandato», si intende il mandato di cui all'allegato I; |
f) |
per «membro» si intende un membro del MIB, incluso il presidente; |
g) |
per «fornitori» si intendono soggetti commerciali e organizzazioni di settore che forniscono attualmente o abbiano un interesse a fornire beni e/o servizi relativi a infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati offerti dall'Eurosistema. |
2. Prevenzione dei conflitti di interessi
a) |
Si ritiene che sorga un conflitto di interessi rispetto alla fornitura di beni e/o servizi relativi al mandato del MIB in presenza delle circostanze di cui all'articolo 0.2.1.2 delle norme sul personale della BCE e in particolare laddove un membro abbia un interesse commerciale o professionale, o un interesse finanziario in un fornitore, attraverso proprietà, controllo, investimento o vincoli di affiliazione o altrimenti, che influenzi o possa influenzare l'adempimento obiettivo e imparziale dei suoi doveri di membro. |
b) |
I membri agiscono nell'interesse generale dell'Eurosistema e nel perseguimento delle funzioni e dei compiti del MIB. Essi evitano situazioni suscettibili di dare luogo a un conflitto di interessi. |
c) |
Se sorge un conflitto di interessi o se è probabile la sua insorgenza in connessione con i compiti del MIB, il membro interessato rende noto tale conflitto di interessi effettivo o potenziale all'autorità di controllo della propria banca centrale (o, nel caso di un membro non espressione di una banca centrale, all'ufficio di conformità e governance della BCE) utilizzando il modulo predisposto nell'appendice 2 e ne informa contestualmente il presidente. Qualora l'autorità di controllo (o nel caso di un membro non espressione di una banca centrale, l'ufficio di conformità e governance) concluda per la sussistenza di un conflitto di interessi, fornisce le proprie raccomandazioni al governatore o al presidente, a seconda dei casi, della banca centrale interessata (o nel caso di un membro non espressione di una banca centrale, al presidente della BCE) in merito alla gestione più adeguata del conflitto di interessi. |
d) |
Qualora, durante una riunione del MIB, un membro abbia ragione di ritenere che la partecipazione di un altro membro alla discussione, votazione o procedura scritta del MIB possa dare luogo a un conflitto di interessi, ne informa immediatamente il presidente. |
e) |
Il presidente invita il membro rispetto al quale sono sorte questioni in merito a un conflitto di interessi ai sensi dei paragrafi c) e d), a dichiarare se sussista o meno un conflitto di interessi effettivo o potenziale. Il presidente informa l'autorità di controllo della banca centrale interessata (o nel caso di un membro non espressione di una banca centrale, l'Ufficio di conformità e governance della BCE) in merito a ogni caso di questo genere senza indebito ritardo e, se lo ritiene necessario, il Consiglio direttivo. |
f) |
Se il presidente è il membro rispetto al quale sono sorte questioni riguardanti il conflitto di interessi ai sensi dei paragrafi c) e d) o e), il presidente informa l'ufficio di conformità e governance della BCE. |
g) |
I membri si astengono immediatamente dal partecipare a qualsiasi discussione, deliberazione o votazione su materie rispetto alle quali si trovano in conflitto di interessi e ad essi non deve esser fornita alcuna documentazione correlata. |
3. Uso appropriato delle informazioni riservate
a) |
I membri utilizzano le informazioni riservate esclusivamente ai fini e nell'interesse dell'Eurosistema e nel perseguimento degli obiettivi del MIB, in conformità al mandato a questo conferito. |
b) |
I membri non divulgano in alcun caso, al di fuori del loro mandato, informazioni riservate a terzi e/o entità all'interno o all'esterno dell'Eurosistema. Per quanto riguarda il presidente del MIB e i membri del personale di BCN, questi possono comunicare informazioni riservate ai membri del personale della propria banca centrale limitatamente a quanto sia strettamente necessario e con il fine esclusivo di fornire una consulenza idonea a consentire la formazione di un parere su una determinata questione. Le informazioni riservate contrassegnate con «solo per i membri» in linea di principio non possono essere comunicate dai membri a membri del personale delle banche centrali di appartenenza, salvo che sia altrimenti stabilito dal MIB. |
c) |
I membri prendono tutti i provvedimenti necessari per prevenire la divulgazione accidentale di informazioni riservate o l'accesso non autorizzato alle stesse. |
d) |
I membri non utilizzano informazioni riservate a proprio beneficio o a beneficio di altri soggetti, ai sensi dell'articolo 4.1.3 del quadro etico della BCE e delle misure nazionali di attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea (1). In particolare, è fatto loro espresso divieto di trarre vantaggio da informazioni riservate in qualsiasi operazione finanziaria privata, anche consigliando o sconsigliando tali operazioni. |
e) |
Nella misura in cui un membro riceva ordine da un'autorità giudiziaria, un'autorità di regolamentazione o di vigilanza ovvero un'altra autorità competente avente giurisdizione su tale membro, di comunicare o rendere disponibili informazioni confidenziali, questi deve:
|
Qualora la presente sezione riguardi il presidente, questi ne informa l'ufficio di conformità e governance della BCE.
4. Principi in materia di comunicazione con parti esterne
a) |
Fatti salvi gli obblighi riguardanti le informazioni confidenziali, nei contatti con i fornitori o le organizzazioni di settore rappresentative dei fornitori, i membri si adoperano per assicurare la leale concorrenza e fornire informazioni oggettive e pertinenti a tutti i potenziali fornitori o ai loro rappresentanti in maniera coordinata e non discriminatoria. A seconda delle informazioni che devono essere fornite, tale obiettivo può essere raggiunto coinvolgendo tali soggetti in un dialogo costruttivo e condividendo con loro la documentazione nell'ambito dei gruppi di consultazione. |
b) |
I membri accordano la dovuta considerazione a ogni comunicazione scritta loro indirizzata dai fornitori o dalle organizzazioni di settore rappresentative di potenziali fornitori. I membri considerano tali informazioni riservate, salvo che il fornitore o il rappresentante dichiarino espressamente il contrario. |
c) |
I paragrafi 4, lettera a), e 4, lettera b), non devono essere interpretati nel senso di precludere contatti tra il MIB e i fornitori o le organizzazioni di settore rappresentative dei fornitori. |
5. Indicazioni su domande in tema di etica
Un membro che abbia delle domande in merito all'applicazione del codice, è tenuto a rivolgersi all'ufficio di conformità e governance della BCE.
6. Sanzioni e disposizioni finali
a) |
Fatte salve le norme sui procedimenti disciplinari contenute nelle rispettive condizioni di impiego nonché qualunque sanzione penale, disciplinare, amministrativa o contrattuale applicabile, un membro che violi il presente codice è suscettibile di rimozione dal MIB e sostituzione. |
b) |
I membri continuano a essere vincolati dagli obblighi di cui alle sezioni 2 e 3 anche dopo la cessazione delle loro funzioni come membri del MIB. |
c) |
Gli ex membri non utilizzano informazioni riservate al fine di ottenere un impiego presso fornitori e neppure rivelare o utilizzare alcuna informazione riservata acquisita in virtù della partecipazione al MIB in qualità di dipendente di un fornitore. |
d) |
Nel primo anno successivo alla cessazione dalle proprie funzioni, i membri continuano a evitare qualunque conflitto di interessi che possa sorgere da una nuova attività professionale o nomina. Devono, in particolare, informare per iscritto il presidente ogniqualvolta intendano impegnarsi in un'attività professionale o accettare una nomina e richiedono indicazioni al MIB prima di assumere impegni. Il MIB segnala le questioni all'Ufficio di conformità e governance, se del caso. |
e) |
Qualora un ex membro non osservi gli obblighi stabiliti nei paragrafi c) e d), il MIB può informare il datore di lavoro dell'ex membro della sussistenza o della probabile sussistenza di un conflitto di interessi tra la nuova posizione dell'ex membro e quella precedente. |
7. Destinatari e distribuzione
I membri sono destinatari del presente codice. Una copia è distribuita a ciascun membro in carica e a tutti i nuovi membri al momento della nomina. I membri sono obbligati a sottoscrivere le appendici 1 e 2 prima di partecipare alle riunioni del MIB.
(1) Indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11) (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 23).
Appendice 1
DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DEL CODICE DI CONDOTTA
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto accetta l'allegato Codice di condotta e prende atto degli obblighi che gli fanno carico ivi indicati, in particolare l'obbligo di: a) considerare della massima riservatezza e non rivelare alcuna informazione riservata acquisita, anche in conformità al regime di riservatezza della BCE; b) di evitare e dichiarare situazioni che possano implicare un conflitto di interessi nell'adempimento dei propri doveri in quanto membro del comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) in relazione alle competenze del MIB; e c) non utilizzare informazioni riservate a proprio vantaggio o a vantaggio di altre persone; in particolare il sottoscritto si impegna a non trarre vantaggio da informazioni riservate in qualsiasi operazione finanziaria privata anche consigliando o sconsigliando tali operazioni.
…
(Firma e data)
…
(Nome per esteso)
…
(Indirizzo)
…
Appendice 2
DICHIARAZIONE DI INTERESSE (1)
…
(Nome per esteso)
…
(Indirizzo)
…
(Occupazione)
Le competenze del comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) sono direttamente o indirettamente (ad esempio in relazione a un membro della famiglia) influenzate dai seguenti interessi pecuniari e/o non pecuniari, che potrebbero dare luogo a un conflitto di interessi ai sensi del presente Codice (2):
Investimenti (per esempio, investimenti diretti o indiretti in soggetti commerciali, ivi inclusi succursali o altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, che hanno un interesse in qualità di fornitori, salvo che la partecipazione sia detenuta per il tramite di un fondo di investimento, un fondo pensioni o simili):
…
…
…
…
Carica (ad esempio cariche attualmente o precedentemente ricoperte, remunerate o meno, presso un soggetto commerciale avente un interesse in qualità di fornitore):
…
…
…
…
…
Redditi o regali (ad esempio ogni remunerazione attuale, precedente o attesa, ivi inclusi benefici differiti, opzioni da esercitare in un momento successivo e diritti pensionistici, ovvero regali ricevuti da un soggetto commerciale avente un interesse in qualità di fornitore):
…
…
…
…
Altro:
…
…
…
…
…
Con la presente il sottoscritto dichiara sul proprio onore che, per quanto a propria conoscenza, le informazioni fornite sono veritiere e complete.
…
(Firma e data)
…
(Nome per esteso)
(1) Qualora un membro non abbia alcun interesse rilevante, ciò dovrà essere indicato scrivendo la parola «nessuno» negli spazi relativi.
(2) Un membro avente un interesse rilevante dovrebbe descrivere tutti i fatti e le circostanze rilevanti, utilizzando spazio ulteriore ove necessario.
ALLEGATO IV
PROCEDURE E REQUISITI PER LA SELEZIONE, LA NOMINA E LA SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO PER LE INFRASTRUTTURE DI MERCATO NON APPARTENENTI A BANCHE CENTRALI
1. Bando di gara
1.1. |
La Banca centrale europea («BCE») pubblica un bando di gara rivolto a esperti, per la nomina a membro del comitato per le infrastrutture di mercato (il «MIB») non espressione di banche centrali e per la creazione di una lista di riserva. La gara si svolge in conformità alla decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (ECB/2016/2) (1). Essa si discosta tuttavia dall'articolo 22 della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2). Il bando di gara si conforma almeno ai principi fondamentali i materia i appalti pubblici e garantisce una competizione adeguata e trasparente. |
1.2. |
Il bando di gara stabilisce, tra l'altro: a) il ruolo del MIB; b) il ruolo dei membri non espressione di banche centrali all'interno del MIB; c) i criteri di selezione; d) gli aspetti finanziari rilevanti; nonché e) la procedura per la presentazione delle candidature compreso il termine per la loro ricezione. |
1.3. |
Il bando di gara è pubblicato simultaneamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet della BCE. Ove opportuno, la BCE può utilizzare mezzi aggiuntivi per pubblicizzare il bando di gara. In caso di discrepanze, la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prevale sulle altre. |
1.4. |
Il termine per la presentazione delle candidature è di almeno 35 giorni di calendario successivi alla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
2. Procedura di selezione
2.1. |
Il Consiglio direttivo della BCE (il «Consiglio direttivo») nomina i membri del MIB non espressione di banche centrali sulla base di una proposta del Comitato esecutivo della BCE (il «Comitato esecutivo»), a seguito dell'espletamento della relativa gara. |
2.2. |
Il Comitato esecutivo valuta i candidati secondo criteri di selezione stabiliti nella sezione 3 del presente allegato IV. |
2.3. |
Il presidente del MIB, i rappresentanti delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema e il personale della BCE possono coadiuvare il Comitato esecutivo nella compilazione dei modelli per la valutazione dei candidati, comprensivi di una sintesi che ne illustri i meriti e le carenze in relazione ai criteri di selezione per il conferimento del mandato e di una raccomandazione per la nomina in base all'idoneità del candidato. |
2.4. |
Contrariamente a quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 6, della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), due candidati sono nominati direttamente ed è creata una lista di riserva di candidati potenziali per le posizioni che si rendano vacanti in futuro. |
3. Criteri di selezione
I criteri di selezione sono i seguenti:
a) |
competenza professionale come alto funzionario nel settore dei pagamenti o competenza professionale nel settore dei titoli, come fornitore di servizi o come utente di servizi in tale campo, nonché competenza professionale nel settore finanziario dell'Unione in senso più ampio; |
b) |
almeno 10 anni di esperienza nell'interazione con i maggiori attori dei mercati finanziari dell'Unione; |
c) |
rilevante esperienza, preferibilmente nella gestione di progetti; e |
d) |
capacità di comunicare in modo efficace in inglese. |
4. Lista di riserva
4.1. |
La BCE intende mantenere una lista di riserva di candidati potenziali per coprire la posizione di membri del MIB non espressione di una banca centrale. |
4.2. |
Nel caso in cui si renda vacante una posizione di membro non espressione di una banca centrale all'interno del MIB, il Comitato esecutivo può selezionare un candidato dalla lista di riserva secondo il posizionamento in graduatoria in tale lista e proporlo al Consiglio direttivo come membro del MIB non espressione di una banca centrale per un mandato di durata pari o inferiore a 36 mesi. Il mandato è rinnovabile una volta per ulteriori 36 mesi in modo tale che il mandato totale non superi la durata massima di se] anni consentita ai membri non espressione di banche centrali. |
4.3. |
La lista di riserva resta valida per un periodo di trentasei mesi dalla sua approvazione da parte del Consiglio direttivo. Se lo ritiene necessario, il Consiglio direttivo può estendere la validità della lista di riserva per un periodo di ulteriori 36 mesi. |
4.4. |
Contrariamente a quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 7, della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), la lista di riserva non è aperta a nuovi candidati. |
4.5. |
Contrariamente a quanto disposto dall'articolo 22, paragrafo 8, della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), i candidati possono accedere ai propri dati, aggiornarli o correggerli, ma non possono aggiornare o correggere informazioni relative alla loro idoneità rispetto ai criteri di selezione dopo la scadenza del termine di chiusura del bando di gara. |
5. Nomina
5.1. |
I membri del MIB non espressione di banche centrali sono nominati a titolo personale. Non possono delegare le proprie responsabilità a un altro membro o a terzi. |
5.2. |
Tutte le nomine sono condizionate alla firma da parte del candidato nominato del contratto di nomina controfirmato dal presidente del MIB nonché di un contratto con la BCE relativo alle indennità applicabili e ai diritti di rimborso in relazione alle spese e altresì delle dichiarazioni di cui alla sezione 6.1. |
5.3. |
Il Consiglio direttivo nomina i membri del MIB non espressione di banche centrali a membri del MIB senza diritto di voto per un mandato della durata di 36 mesi, rinnovabile una volta per ulteriori 36 mesi, in modo tale che il mandato totale non superi la durata massima di sei anni consentita ai membri non espressione di banche centrali. |
6. Dichiarazioni
6.1. |
I membri del MIB non espressione di banche centrali si impegnano ad osservare il Codice di condotta del MIB. Conseguentemente sono obbligati a sottoscrivere la «Dichiarazione di osservanza del Codice di condotta» di cui all'appendice 1 dell'allegato III e a compilare e firmare la «Dichiarazione di interesse» di cui all'appendice 2 dell'allegato III. |
6.2. |
I membri del MIB non espressione di banche centrali sono anche obbligati a firmare le dichiarazioni di cui al bando di gara. |
7. Risoluzione e sostituzione
7.1. |
Il Consiglio direttivo può cessare il mandato di un membro del MIB non espressione di una banca centrale in uno dei seguenti casi: conflitto di interessi, violazione dei doveri, incapacità di adempiere i suoi doveri, violazione del Codice di condotta o grave negligenza. |
7.2. |
Il mandato di un membro non espressione di una banca centrale si considera cessato qualora tale membro non espressione di una banca centrale si dimetta o il suo mandato scada senza essere rinnovato. |
7.3. |
Se il mandato è cessato prima della conclusione del termine di 36 mesi, si applicano i punti 4.2 e 4.3. |
(1) Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (GU L 45, del 20.2.2016, pag. 15).
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/32 |
DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE
del 14 gennaio 2019
concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato [2019/167]
IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,
visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e australe («ESA»), da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1) (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe. |
(2) |
Il protocollo n. 1 dell'APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa contiene le norme di origine per l'importazione nell'Unione di prodotti originari degli stati dell'Africa orientale e australe («stati dell'ESA»). |
(3) |
Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'APE interinale, le deroghe a tali norme di origine sono concesse se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti negli stati dell'ESA. |
(4) |
Il 2 ottobre 2017 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 2/2017 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE [2017/1924] (2) che concede una deroga alle norme di origine relativamente al tirsite salato importato nell'Unione dal 2 ottobre 2017 al 1 o ottobre 2018, a norma del protocollo n. 1, articolo 42, paragrafo 1, dell'APE interinale. A causa del ritardo nell'ottenere gli ordini, il ricorso ai contingenti beneficiari della deroga è stato tuttavia modesto. |
(5) |
Maurizio ha richiesto una nuova deroga alle norme di origine relativamente a 100 tonnellate di tirsite salato della voce SA 0305 69 importato nell'Unione dall'ottobre 2018 all'ottobre 2019, a norma del protocollo n. 1, articolo 42, dell'APE interinale. Nella domanda Maurizio ribadisce che non vi è disponibilità di tirsite originario dell'Unione o di Maurizio e che il tirsite proveniente da altri stati membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (stati ACP) non soddisfa i requisiti di qualità e regolarità dell'approvvigionamento. Maurizio deve pertanto continuare a procurarsi materie prime non originarie per la propria industria di trasformazione. Maurizio prevede che potrà avvalersi pienamente del contingente richiesto per il periodo 2018-2019. |
(6) |
La deroga contribuirebbe allo sviluppo di piccole e medie imprese e consentirebbe la diversificazione del settore ittico mauriziano, basato principalmente sui prodotti a base di tonno. Maurizio ha indicato che il valore delle esportazioni previste nell'ambito della deroga ammonta a 390 000 EUR. Il valore delle importazioni dei prodotti della pesca di cui al capo 03 del SA da Maurizio nell'Unione nel 2017 ammontava a 21 217 843 EUR. I modesti quantitativi, che rappresentano solo l'1,84 % in valore di tali importazioni, e il periodo limitato richiesto per la deroga non sono tali da causare un grave pregiudizio a un settore economico dell'Unione o di uno o più Stati membri. |
(7) |
È pertanto opportuno concedere a Maurizio, limitatamente a un periodo di un anno, una deroga per 100 tonnellate di tirsite salato che consenta di rispettare la capacità dell'industria esistente di continuare le sue esportazioni nell'Unione. |
(8) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3) stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione. |
(9) |
Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità di Maurizio comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati, |
DECIDE:
Articolo 1
In deroga al protocollo n. 1 dell'APE interinale e conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, dello stesso protocollo, il tirsite salato della voce SA 0305 69 (codice NC 0305 69 80) ottenuto da tirsite non originario della voce SA 0303 89 è considerato originario di Maurizio ai sensi delle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.
Articolo 2
La deroga di cui all'articolo 1 si applica al prodotto e al quantitativo stabilito nell'allegato della presente decisione proveniente da Maurizio, dichiarato per l'immissione in libera pratica nell'Unione per un periodo limitato a un anno a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 3
Il quantitativo di cui all'allegato è gestito conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 4
Le autorità doganali di Maurizio effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.
Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali di Maurizio trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati emessi certificati di circolazione EUR.1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.
Articolo 5
Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:
«Derogation — Decision No 1/2019 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 14 January 2019 »;
«Dérogation — Décision no 1/2019 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 14 Janvier 2019 ».
Articolo 6
1. Maurizio e l'Unione adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente decisione.
2. Qualora l'Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell'APE interinale.
Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il 14 gennaio 2019.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2019
sig.ra. B. SAMSON
Rappresentante degli stati dell'ESA
a nome degli stati dell'ESA
sig. J.G. SANCHEZ
Commissione europea
a nome dell'Unione europea
(1) GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.
(2) Decisione n. 2/2017 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 2 ottobre 2017, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato [2017/1924] (GU L 271 del 20.10.2017, pag. 47).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
ALLEGATO
N. d'ordine |
Codice NC |
Codice TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo |
Peso netto (tonnellate) |
09.1611 |
ex 0305 69 80 |
25 |
Tirsite, salato |
14.1.2019 – 13.1.2020 |
100 |