ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 30

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
31 gennaio 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio

58

 

*

Regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio

74

 

*

Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio

90

 

*

Regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

106

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ( 1 )

112

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

31.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/125 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 2019

relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modificazioni (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

Poiché il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce, ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, uno dei valori comuni agli Stati membri, la Comunità europea ha deciso nel 1995 di fare dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali un elemento essenziale delle sue relazioni con i paesi terzi. Si è deciso pertanto di inserire una clausola in tal senso in tutti i nuovi accordi di commercio, di cooperazione e di associazione a carattere generale conclusi con i paesi terzi.

(3)

L'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contengono un'incondizionata proibizione generale della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Altri testi, in particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione di ogni essere umano dalla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (4) e la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti impongono agli Stati di impedire la tortura.

(4)

L'articolo 2, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti UE in materia di pena di morte» decidendo che l'Unione si sarebbe adoperata in vista dell'abolizione universale della pena di morte.

(5)

L'articolo 4 della Carta stipula che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Il 20 marzo 2012 il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (versione aggiornata degli Orientamenti)». In base a tali orientamenti i paesi terzi dovrebbero essere invitati a impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e a prevenire l'abuso di qualsiasi altro strumento a tali fini. Inoltre il divieto di pene crudeli, inumane o degradanti dovrebbe imporre chiari limiti all'uso della pena di morte. Pertanto, la pena di morte non è da considerarsi legittima in alcuna circostanza.

(6)

Occorre pertanto stabilire norme dell'Unione sul commercio con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e di quelle che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo tutelando, di conseguenza, la morale pubblica. Queste norme impedirebbero agli operatori economici dell'Unione di trarre vantaggio dagli scambi che promuovono o comunque agevolano l'attuazione di politiche in materia di pena di morte, tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti incompatibili con gli orientamenti pertinenti dell'UE, con la Carta e con le convenzioni e i trattati internazionali.

(7)

Ai fini del presente regolamento, si ritiene opportuno applicare la definizione di tortura contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e nella risoluzione 3452 (XXX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tale definizione dovrebbe essere interpretata in funzione della giurisprudenza sull'interpretazione dei termini corrispondenti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nei testi pertinenti adottati dall'Unione o dai suoi Stati membri. La definizione di «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti», che non figura in tale convenzione, dovrebbe essere in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il significato del termine «sanzioni legali» utilizzato nella definizione di «tortura» e in quella di «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» dovrebbe tener conto della politica dell'Unione sulla pena di morte.

(8)

Occorre vietare le esportazioni e le importazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nonché la fornitura di assistenza tecnica relativa a tali merci.

(9)

Qualora tali merci si trovino in paesi terzi, è necessario vietare agli intermediari dell'Unione la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti tali merci.

(10)

Per contribuire all'abolizione della pena di morte nei paesi terzi e alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, occorre vietare la fornitura ai paesi terzi di assistenza tecnica connessa a merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(11)

È inoltre opportuno vietare agli intermediari e ai fornitori di assistenza tecnica di fornire formazioni sull'uso di tali merci ai paesi terzi, nonché vietare tanto la promozione di tali merci in fiere commerciali o mostre nell'Unione quanto la vendita o l'acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet e di tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione a tali merci.

(12)

Al fine di impedire agli operatori economici di trarre vantaggio dal trasporto di merci che sono destinate a essere usate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e che attraversano il territorio doganale dell'Unione per raggiungere un paese terzo, è necessario vietare all'interno dell'Unione il trasporto di tali merci se sono elencate all'allegato II del presente regolamento.

(13)

Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri applicare misure che limitano la fornitura di determinati servizi in relazione alle merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, conformemente alle norme dell'Unione applicabili.

(14)

Il presente regolamento stabilisce un regime di autorizzazioni all'esportazione concepito per impedire l'uso di talune merci per la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(15)

Occorre pertanto istituire controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere usate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che hanno anche usi legittimi. I controlli in questione dovrebbero riguardare merci utilizzate principalmente per finalità coercitive e, a meno che tali controlli si rivelino sproporzionati, tutte le attrezzature o tutti i prodotti che potrebbero essere usati impropriamente per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche.

(16)

Per quanto riguarda le attrezzature utilizzate a fini repressivi, occorre notare che l'articolo 3 del codice di condotta per i funzionari incaricati di applicare la legge (5) limita il ricorso alla forza ai casi di assoluta necessità, nella misura richiesta dallo svolgimento delle loro funzioni. Conformemente ai principi di base sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati di applicare la legge, adottati nel 1990 dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, nello svolgimento delle loro funzioni i funzionari incaricati di applicare la legge devono utilizzare per quanto possibile mezzi non violenti prima di ricorrere all'uso della forza e delle armi da fuoco.

(17)

I principi di base suddetti caldeggiano pertanto la produzione di armi paralizzanti non letali da usare in circostanze appropriate e comunque sotto una rigorosa sorveglianza. In quest'ottica, determinate attrezzature utilizzate tradizionalmente dalla polizia come strumenti antisommossa o di autodifesa sono state modificate affinché le si possa usare per somministrare scosse elettriche o rilasciare sostanze chimiche paralizzanti. In molti paesi, tuttavia, risulta che queste armi siano utilizzate impropriamente per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(18)

I principi di base sottolineano che i funzionari incaricati di applicare la legge dovrebbero essere muniti di un'attrezzatura di autodifesa. Il presente regolamento, pertanto, non dovrebbe applicarsi al commercio delle attrezzature tradizionali di autodifesa, come gli scudi.

(19)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi al commercio di alcune specifiche sostanze chimiche paralizzanti.

(20)

Per quanto riguarda ceppi, catene e manette va osservato che l'articolo 33 delle Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti (6) dispone che gli strumenti di contenzione non siano mai usati a scopo punitivo e, inoltre, che catene e ceppi non vadano usati come strumenti di contenzione. Va altresì notato che le Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti vietano l'uso di altri strumenti di contenzione, salvo a scopo precauzionale per impedire l'evasione durante un trasferimento, per motivi medici sotto la guida di un operatore sanitario oppure, qualora gli altri metodi di controllo si rivelino inefficaci, per impedire a un prigioniero di provocare lesioni a se stesso o ad altre persone oppure danni alla proprietà.

(21)

Per mettere il personale ed altri al riparo dagli sputi, si obbligano talvolta i detenuti a indossare la cosiddetta «maschera antisputo». Coprendo la bocca e spesso anche il naso, tale maschera comporta un rischio intrinseco di asfissia. Se combinata con congegni di contenzione, quali le manette, presenta altresì il rischio di provocare lesioni al collo. È pertanto opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di maschere antisputo.

(22)

Oltre alle armi portatili, l'ambito di applicazione delle autorizzazioni all'esportazione dovrebbe comprendere le armi a scarica elettrica fisse o montabili capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone. Spesso tali armi sono presentate come non letali, ma comportano perlomeno lo stesso rischio di provocare dolori o sofferenze forti delle armi a scarica elettrica portatili.

(23)

Dato che sono in commercio dispositivi fissi di diffusione di sostanze chimiche irritanti destinati all'uso all'interno degli edifici e che l'impiego di tali sostanze in ambiente chiuso comporta il rischio di provocare dolori o sofferenze forti che non si presenta nel tradizionale uso all'aperto, è opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di tali dispositivi.

(24)

Si dovrebbero sottoporre ad autorizzazione anche le esportazioni di materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti capace di coprire un'area estesa, laddove tale materiale non vi sia già sottoposto in virtù della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (7). Spesso tale materiale è presentato come tecnologia non letale, ma presenta perlomeno lo stesso rischio delle armi e dei dispositivi portatili di provocare dolori o sofferenze forti. Sebbene l'acqua non sia un agente chimico inabilitante o irritante, i cannoni ad acqua possono essere impiegati per diffondere agenti di quel tipo in forma liquida; le loro esportazioni dovrebbero quindi essere sottoposte ad autorizzazione.

(25)

È opportuno integrare l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per l'oleoresina di capsicum (OC) e per il vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) con l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per talune miscele contenenti tali sostanze somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti o utilizzabili per la fabbricazione di tali agenti. Se del caso, i riferimenti agli agenti chimici inabilitanti o irritanti dovrebbero essere intesi come comprensivi dell'oleoresina di capsicum e delle miscele d'interesse che la contengono.

(26)

È opportuno prevedere deroghe specifiche ai controlli sulle esportazioni allo scopo di non ostacolare l'operatività delle forze di polizia degli Stati membri e lo svolgimento di operazioni di mantenimento della pace o di gestione delle crisi.

(27)

Tenuto conto del fatto che alcuni Stati membri hanno già vietato le esportazioni e importazioni di tali merci, è opportuno concedere agli Stati membri la facoltà di vietare le esportazioni e importazioni di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche diversi dalle cinture a scariche elettriche. Gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati, se lo desiderano, a esercitare controlli sulle esportazioni di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata,catene incluse, superiore a 240 mm.

(28)

Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione generale per l'esportazione delle merci elencate all'allegato III del presente regolamento in modo da impedire che siano utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(29)

Si sono verificati alcuni casi di prodotti medicinali esportati in paesi terzi che sono stati utilizzati per esecuzioni capitali, in particolare somministrando un'overdose letale mediante iniezione. L'Unione è contraria alla pena di morte indipendentemente dalle circostanze e si adopera perché sia abolita in tutto il mondo. Gli esportatori hanno disapprovato la loro associazione involontaria con questo uso di prodotti da essi sviluppati per uso medico.

(30)

Occorre pertanto istituire controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere usate per la pena di morte per impedire l'uso di certi prodotti medicinali a tale scopo e garantire che a tutti gli esportatori di prodotti medicinali dell'Unione siano applicate condizioni uniformi al riguardo. I prodotti medicinali in questione sono stati sviluppati, tra l'altro, come anestetici e sedativi.

(31)

Il regime di autorizzazioni all'esportazione dovrebbe essere proporzionato e non dovrebbe quindi impedire l'esportazione di prodotti medicinali utilizzati a fini terapeutici legittimi.

(32)

È opportuno che l'elenco delle merci per la cui esportazione è necessaria un'autorizzazione per impedire che tali merci siano utilizzate per la pena di morte includa solo le merci che sono state utilizzate per la pena di morte in un paese terzo che non ha abolito la pena di morte e le merci il cui uso per la pena di morte è stato approvato da un paese terzo, anche se tale paese non le ha utilizzate a tal fine. È opportuno che siano escluse le merci non letali che non sono essenziali per giustiziare una persona condannata, quali mobili di base che possono trovarsi anche in una stanza di esecuzione.

(33)

Date le differenze tra la pena di morte, da un lato, e la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, dall'altro, è opportuno istituire un sistema di autorizzazioni all'esportazione specifico per prevenire l'uso di alcune merci per la pena di morte. Un tale sistema dovrebbe tener presente che diversi paesi hanno abolito la pena di morte, indipendentemente dal tipo di reato, e hanno sottoscritto un impegno internazionale in tal senso. Per ovviare al rischio di riesportazioni verso paesi che non hanno abolito la pena di morte, è opportuno stabilire determinati requisiti e condizioni al momento di autorizzare le esportazioni verso paesi che hanno abolito la pena di morte. Per le esportazioni verso i paesi che hanno abolito la pena di morte per qualsiasi tipo di reato e hanno confermato tale abolizione mediante un impegno internazionale è quindi opportuno rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione.

(34)

Per i paesi che non hanno abolito la pena di morte per qualsiasi tipo di reato e non hanno sottoscritto un impegno internazionale in tal senso, è opportuno che, nell'esaminare una domanda di autorizzazione di esportazione, le autorità competenti verifichino se sussiste il rischio che l'utente finale nel paese di destinazione utilizzi le merci esportate per eseguire la pena capitale. È opportuno porre condizioni e requisiti adeguati per controllare la vendita o il trasferimento a terzi da parte dell'utente finale. In caso di spedizioni multiple tra uno stesso esportatore e un utente finale, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di riesaminare periodicamente lo status dell'utente finale, per esempio ogni sei mesi, invece che ogni volta che rilasciano un'autorizzazione all'esportazione per una spedizione, fermo restando il diritto delle autorità competenti di annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse.

(35)

Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione generale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali da parte di un esportatore verso un determinato utente finale per un arco di tempo stabilito, specificando, se del caso, un quantitativo corrispondente all'uso normale di tali prodotti da parte dell'utente. Una tale autorizzazione dovrebbe essere valida da uno a tre anni, con possibilità di proroga al massimo per altri due anni.

(36)

Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui un produttore intenda esportare prodotti medicinali che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento verso un distributore in un paese che non ha abolito la pena di morte, a condizione che l'esportatore e il distributore abbiano concluso un accordo giuridicamente vincolante in forza del quale il distributore è tenuto a applicare una serie di misure adeguate atte a garantire che i prodotti medicinali non siano utilizzati per la pena di morte.

(37)

I prodotti medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere controllati in conformità delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, come la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope. Scopo di questi controlli è prevenire il traffico di stupefacenti e non già evitare che i prodotti medicinali esportati siano utilizzati per la pena di morte ed è quindi opportuno che i controlli all'esportazione di cui al presente regolamento si applichino in aggiunta a tali controlli internazionali. Gli Stati membri dovrebbero essere tuttavia incoraggiati ad avvalersi di un'unica procedura per entrambi i sistemi di controllo.

(38)

È opportuno che i controlli all'esportazione di cui al presente regolamento non si applichino alle merci la cui esportazione è controllata in forza della posizione comune 2008/944/PESC, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (8) e del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(39)

È opportuno che la fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV del presente regolamento sia soggetta a un'autorizzazione preventiva per evitare che i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica contribuiscano all'utilizzo delle merci cui si riferiscono per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(40)

I servizi di intermediazione e l'assistenza tecnica che a norma del presente regolamento sono soggetti ad autorizzazione preventiva dovrebbero essere quelli forniti dall'interno dell'Unione, vale a dire quelli forniti dall'interno dei territori che rientrano nell'ambito d'applicazione territoriale dei trattati, compreso lo spazio aereo e tutti gli aeromobili o i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

(41)

In sede di autorizzazione della fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate all'allegato III del presente regolamento, è opportuno che le autorità competenti si adoperino per garantire che l'assistenza tecnica ed eventuali formazioni sull'uso delle merci che sarebbero fornite o offerte insieme all'assistenza tecnica per cui si richiede l'autorizzazione siano fornite in modo da promuovere norme di applicazione della legge che rispettano i diritti umani e contribuire ad evitare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

(42)

Al fine di impedire agli operatori economici di trarre vantaggio dal trasporto di merci che sono destinate ad essere usate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e che attraversano il territorio doganale dell'Unione per raggiungere un paese terzo, è necessario vietare all'interno dell'Unione il trasporto di tali merci se sono elencate all'allegato III o all'allegato IV del presente regolamento, purché l'operatore economico sia a conoscenza dell'uso previsto.

(43)

Conformemente agli Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, le relazioni periodiche dei capi missione nei paesi terzi devono comprendere un'analisi della frequenza con cui si ricorre, nello Stato presso il quale sono accreditati, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e delle misure adottate per ovviare a questa situazione. Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione, è opportuno che le autorità competenti tengano conto di tali relazioni e di relazioni analoghe elaborate dalle organizzazioni internazionali e dalle organizzazioni della società civile competenti. Nelle relazioni suddette dovrebbe figurare anche una descrizione delle attrezzature utilizzate nei paesi terzi per la pena di morte o per la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(44)

Se da un lato le autorità doganali dovrebbero scambiarsi determinate informazioni con altre autorità doganali mediante il sistema di gestione dei rischi doganali, conformemente alla normativa doganale dell'Unione, dall'altro le autorità competenti di cui al presente regolamento dovrebbero scambiarsi determinate informazioni con altre autorità competenti. È opportuno che le autorità competenti siano tenute a utilizzare un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni sui dinieghi. A tal fine è opportuno che la Commissione renda disponibile una nuova funzione nel sistema esistente istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 428/2009.

(45)

Il trattamento e lo scambio di informazioni, nella misura in cui riguardano i dati personali, dovrebbero rispettare la normativa applicabile sul trattamento e lo scambio di dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(46)

Al fine di adottare le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati da I a IX del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione nella preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(47)

Al fine di consentire all'Unione di rispondere rapidamente quando sono sviluppate nuove merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e quando vi è un rischio chiaro ed immediato che tali merci saranno usate per scopi che comportano tali violazioni dei diritti umani, è opportuno prevedere l'applicazione immediata del pertinente atto della Commissione quando, in caso di modifica degli allegati II o III del presente regolamento, sussistono motivi imperativi d'urgenza per tale modifica. Al fine di consentire all'Unione di rispondere rapidamente quando uno o più paesi terzi autorizzano l'uso di determinate merci per la pena di morte, oppure accettano o violano un impegno internazionale di abolire la pena di morte per tutti i reati, è opportuno prevedere l'applicazione immediata del pertinente atto della Commissione quando, in caso di modifica degli allegati IV o V del presente regolamento, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza. Quando si ricorre alla procedura d'urgenza, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(48)

È opportuno istituire un gruppo di coordinamento. Tale gruppo dovrebbe consentire agli esperti degli Stati membri e alla Commissione di scambiare informazioni sulle pratiche amministrative e di discutere di questioni di interpretazione del presente regolamento, di questioni tecniche legate alle merci elencate, delle evoluzioni legate al presente regolamento e di tutte le altre questioni pertinenti. Il gruppo dovrebbe, in particolare, poter discutere delle questioni legate alla natura delle merci, all'utilizzo al quale sono destinate, alla disponibilità delle merci nei paesi terzi e del fatto che le merci siano o non siano specificatamente concepite o modificate per essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Se la Commissione decide di consultare il gruppo in sede di preparazione degli atti delegati, è opportuno che tale consultazione sia condotta conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

(49)

La Commissione non svolge funzioni collegate al mantenimento dell'ordine pubblico, all'azione repressiva o all'esecuzione delle sentenze penali e non si rifornisce quindi di attrezzature che servono ad assolvere a queste funzioni. È quindi opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di ricevere informazioni su attrezzature e prodotti commercializzati nell'Unione e utilizzati a fini repressivi che non sono inclusi negli elenchi di merci il cui commercio è vietato o controllato onde garantire l'aggiornamento degli elenchi alla luce di nuovi sviluppi. Quando uno Stato membro presenta alla Commissione una richiesta di aggiungere merci all'allegato II, all'allegato III o all'allegato IV del presente regolamento, è opportuno che la trasmetta agli altri Stati membri.

(50)

Le misure di cui al presente regolamento, volte a combattere il ricorso alla pena di morte, alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nei paesi terzi, comprendono restrizioni agli scambi con paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Si ritiene superfluo instaurare controlli di questo tipo sulle operazioni all'interno dell'Unione, poiché la pena di morte non esiste negli Stati membri e questi ultimi avranno adottato opportune misure per dichiarare illegale e impedire l'uso della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(51)

Conformemente agli Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, per combattere efficacemente il ricorso alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti occorre adottare misure per impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. È compito degli Stati membri imporre ed applicare le necessarie restrizioni all'uso e alla produzione di tali attrezzature.

(52)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente sulle misure adottate a norma del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono.

(53)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme dell'Unione che disciplinano gli scambi con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e le norme che disciplinano la fornitura di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica, di formazione e di pubblicità riguardanti tali merci.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «tortura»: qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, per fini quali l'ottenimento da essa o da una terza persona di informazioni o confessioni, la punizione per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, intimorire o far pressione su di essa o su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;

b)   «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»: qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, che raggiungano un livello minimo di gravità, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;

c)   «autorità incaricata dell'applicazione della legge»: qualsiasi autorità incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in ambito penale, tra cui, ma non esclusivamente, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche o private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari;

d)   «esportazione»: l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

e)   «importazione»: l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca, il vincolo ad un regime speciale e l'immissione in libera pratica ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013;

f)   «assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;

g)   «museo»: un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che ricerca, acquisisce, conserva, comunica e espone a fini di studio, educazione e diletto le testimonianze materiali dell'umanità e del suo ambiente;

h)   «autorità competente»: un'autorità di uno degli Stati membri, che figura nell'elenco dell'allegato I, abilitata, a norma dell'articolo 20, ad assumere decisioni sulle richieste di autorizzazioni o a vietare a un esportatore di ricorrere all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione;

i)   «richiedente»:

1)

l'esportatore, per le esportazioni di cui agli articoli 3, 11 o 16;

2)

la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, per il transito di cui all'articolo 5;

3)

il fornitore di assistenza tecnica, per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 3;

4)

il museo che esporrà la merce, per le importazioni e le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 4;

5)

il fornitore di assistenza tecnica o l'intermediario, per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 15 o i servizi di intermediazione di cui all'articolo 18;

j)   «territorio doganale dell'Unione»: il territorio quale stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;

k)   «servizi di intermediazione»:

1)

la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura delle merci interessate da un paese terzo verso qualunque altro paese terzo, oppure

2)

la vendita o l'acquisto delle merci interessate ubicate in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.

Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla presente definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;

l)   «intermediario»: qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca i servizi definiti alla lettera k) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione;

m)   «fornitore di assistenza tecnica»: qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione;

n)   «esportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio per conto del quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona, l'entità o l'organismo che sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo interessato e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Qualora non sia stato concluso un siffatto contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona, l'entità o l'organismo che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora ai sensi di tale contratto risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona, un'entità o un organismo non residente o stabilito nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nell'Unione;

o)   «autorizzazione generale di esportazione dell'Unione»: autorizzazione per le esportazioni di cui alla lettera d) verso determinati paesi, concessa a tutti gli esportatori che ne rispettano le condizioni e i requisiti d'uso elencati all'allegato V;

p)   «autorizzazione specifica»: un'autorizzazione rilasciata a:

1)

uno specifico esportatore per le esportazioni quali definite alla lettera d) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci;

2)

uno specifico intermediario per la fornitura di servizi di intermediazione quali definiti alla lettera k) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci; o

3)

una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione per il transito quale definito alla lettera s);

q)   «autorizzazione generale»: autorizzazione rilasciata a uno specifico esportatore o intermediario per un tipo di merci elencate all'allegato III o all'allegato IV, che può essere valida per:

1)

le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici;

2)

le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'esportatore sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato IV, sezione 1;

3)

la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici;

4)

la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'intermediario sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato IV, sezione 1;

r)   «distributore»: un operatore economico che svolge attività all'ingrosso riguardanti le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, ovvero all'allegato IV, sezione 1, quali l'acquisto presso i produttori oppure lo stoccaggio, la fornitura o l'esportazione di tali merci; le attività all'ingrosso di tali merci non comprendono l'acquisto di tali merci da parte di un ospedale, un farmacista o un professionista del settore medico esclusivamente finalizzato alla distribuzione al pubblico;

s)   «transito»: il trasporto nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali che attraversano il territorio doganale dell'Unione con una destinazione esterna a tale territorio.

CAPO II

MERCI PRATICAMENTE UTILIZZABILI SOLO PER LA PENA DI MORTE, PER LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI

Articolo 3

Divieto di esportazione

1.   Sono vietate tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

L'allegato II include merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire, anche gratuitamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato II.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare un'esportazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura dell'assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

Articolo 4

Divieto di importazione

1.   Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

È fatto divieto a qualunque persona, entità o organismo nell'Unione di accettare da qualunque persona, entità o organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate all'allegato II.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare l'importazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura di assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che lo Stato membro di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

Articolo 5

Divieto di transito

1.   È vietato il transito delle merci elencate all'allegato II.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il transito delle merci elencate all'allegato II, purché si dimostri che il paese di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

Articolo 6

Divieto di servizi di intermediazione

È fatto divieto a un intermediario di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

Articolo 7

Divieto di formazioni

È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica o a un intermediario di fornire ovvero offrire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo formazioni sull'uso delle merci elencate all'allegato II.

Articolo 8

Fiere commerciali

È fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che essi risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di esporre o mettere in vendita le merci elencate all'allegato II in occasione di una mostra o fiera che ha luogo nell'Unione, a meno che non sia dimostrato che, in considerazione della natura della mostra o della fiera, una siffatta esposizione o la messa in vendita non promuova né sia determinante per la vendita ovvero la fornitura delle merci in questione ad alcuna persona, entità o organismo in un paese terzo.

Articolo 9

Pubblicità

È fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, che sia residente o stabilito in uno Stato membro e venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, nonché a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, di vendere a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo, o di acquistare da questi ultimi, spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet ovvero tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione alle merci elencate all'allegato II.

Articolo 10

Misure nazionali

1.   Fatte salve le norme dell'Unione applicabili, compreso il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, gli Stati membri possono adottare o mantenere misure nazionali che limitano il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione in relazione alle merci elencate all'allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 1, e le relative modifiche o abrogazioni anteriormente alla loro data di entrata in vigore.

CAPO III

MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI

Articolo 11

Obbligo di autorizzazione di esportazione

1.   Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca.

L'allegato III contiene esclusivamente le merci seguenti che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti:

a)

merci utilizzate principalmente per finalità coercitive;

b)

merci che, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche, sono esposte concretamente al rischio di essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

L'allegato III non comprende:

a)

le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012;

b)

i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009;

c)

le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei territori degli Stati membri che sono al contempo elencati nell'allegato VI ed esterni al territorio doganale dell'Unione, purché le merci siano utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge sia nel paese o territorio di destinazione sia nella parte metropolitana dello Stato membro cui il territorio in questione appartiene. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta e, in attesa di tale accertamento, possono decidere di sospendere l'esportazione.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei paesi terzi, purché le merci siano utilizzate da personale militare o civile di uno Stato membro nell'ambito di un'operazione UE o ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nel paese terzo in questione oppure nell'ambito di un'operazione basata su accordi tra gli Stati membri e paesi terzi nel campo della difesa. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta. In attesa di tale accertamento l'esportazione è sospesa.

Articolo 12

Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione

1.   Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato III sono adottate dalle autorità competenti tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.

2.   L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci elencate nell'allegato III potrebbero essere utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica in un paese terzo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, comprese pene corporali giudiziarie.

L'autorità competente tiene conto:

a)

delle sentenze disponibili emesse da tribunali internazionali;

b)

dei risultati degli accertamenti compiuti dagli organi competenti dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE, nonché delle relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa e del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Possono essere prese in considerazione altre informazioni pertinenti, tra cui sentenze disponibili emesse da tribunali nazionali, relazioni o altre informazioni predisposte da organizzazioni della società civile e informazioni sulle restrizioni applicate dal paese di destinazione alle esportazioni delle merci elencate negli allegati II e III.

3.   Al momento della verifica dell'uso finale previsto e del rischio di sviamento, valgono le norme di cui al secondo e al terzo comma.

Se il produttore di merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, chiede un'autorizzazione per esportare tali merci verso un distributore, l'autorità competente valuta gli accordi contrattuali tra il produttore e il distributore e le misure da loro adottate per garantire che tali merci e, se del caso, i prodotti nei quali verranno incorporate non siano utilizzati per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Se è richiesta l'autorizzazione per esportare le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, verso un utente finale, l'autorità competente può, in sede di valutazione del rischio di sviamento, tenere presenti gli accordi contrattuali in vigore e la dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale, ove presente. In assenza di una dichiarazione sull'uso finale, incombe all'esportatore dimostrare chi è l'utente finale e a quale uso sono destinate le merci. Se l'esportatore non fornisce informazioni sufficienti sull'utente finale e sull'uso finale, si considera che l'autorità competente abbia motivi fondati di ritenere che le merci possano essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

4.   Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente tiene conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 13

Divieto di transito

È fatto divieto a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che costoro risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di procedere al transito delle merci elencate all'allegato III qualora siano a conoscenza che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è destinata a un uso finalizzato alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese terzo.

Articolo 14

Misure nazionali

1.   In deroga agli articoli 11 e 12 gli Stati membri possono adottare o mantenere divieti di esportazione e importazione di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche.

2.   Gli Stati membri possono subordinare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata, catene incluse, superiore a 240 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro. A tali tipi di manette gli Stati membri interessati applicano i capi III e V.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 anteriormente alla loro data di entrata in vigore.

Articolo 15

Obbligo di autorizzazione per determinati servizi

1.   È richiesta un'autorizzazione per tutte le forniture, a titolo oneroso o meno, da parte di un fornitore di assistenza tecnica o di un intermediario di, rispettivamente, uno dei seguenti servizi destinati a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo:

a)

assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine; e

b)

servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine.

2.   In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, l'articolo 12 si applica mutatis mutandis.

In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III, i criteri di cui all'articolo 12 sono tenuti in considerazione onde valutare:

a)

se l'assistenza tecnica sarà fornita a una persona, un'entità o un organismo che potrebbe utilizzare le merci a cui tale assistenza tecnica si riferisce per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; e

b)

se l'assistenza tecnica sarà utilizzata per la riparazione, lo sviluppo, la fabbricazione, la prova, la manutenzione o l'assemblaggio delle merci elencate all'allegato III destinate a una persona, un'entità o un organismo, ovvero per la fornitura di assistenza tecnica a questi ultimi, i quali potrebbero utilizzare le merci a cui l'assistenza tecnica si riferisce per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica qualora:

a)

l'assistenza tecnica sia fornita ad un'autorità incaricata dell'applicazione della legge di uno Stato membro o a personale militare o civile di uno Stato membro, come indicato nella prima frase dell'articolo 11, paragrafo 3;

b)

l'assistenza tecnica consista nel fornire informazioni di dominio pubblico; oppure

c)

l'assistenza tecnica rappresenti il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci elencate all'allegato III la cui esportazione è stata autorizzata da un'autorità competente conformemente al presente regolamento.

4.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere il divieto di fornitura di servizi di intermediazione riguardanti ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche. Laddove gli Stati membri mantengano tale divieto, essi informano la Commissione se le misure precedentemente adottate e notificate ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono modificate o abrogate.

CAPO IV

MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE

Articolo 16

Obbligo di autorizzazione di esportazione

1.   Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato IV sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca.

L'allegato IV contiene esclusivamente le merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e che sono state approvate o sono realmente utilizzate a tal fine da uno o più paesi terzi che non hanno abolito la pena di morte. L'allegato IV non comprende:

a)

le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012;

b)

i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009; e

c)

le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC.

2.   Qualora l'esportazione di prodotti medicinali richieda un'autorizzazione all'esportazione conformemente al presente regolamento e sia inoltre soggetta a requisiti di autorizzazione a norma delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, come la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento e dalla convenzione pertinente.

Articolo 17

Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione

1.   Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato IV sono adottate dalle autorità competenti tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.

2.   L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi di ritenere che le merci elencate all'allegato IV potrebbero essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo.

3.   Al momento della verifica dell'uso finale e del rischio di sviamento, si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma.

Se il produttore di merci elencate all'allegato IV, sezione 1, chiede un'autorizzazione per esportare i prodotti verso un distributore, l'autorità competente valuta gli accordi contrattuali tra il produttore e il distributore e le misure da loro adottate per garantire che le merci non siano utilizzate per la pena di morte.

Se è richiesta l'autorizzazione per esportare le merci elencate all'allegato IV, sezione 1, verso un utente finale, l'autorità competente può, in sede di valutazione del rischio di sviamento, tenere presenti gli accordi contrattuali in vigore e la dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale, ove presente. In assenza di una dichiarazione sull'uso finale, incombe all'esportatore dimostrare chi è l'utente finale e a quale uso sono destinate le merci. Se l'esportatore non fornisce informazioni sufficienti sull'utente finale e sull'uso finale, si considera che l'autorità competente abbia motivi fondati di ritenere che le merci possano essere utilizzate per la pena di morte.

La Commissione, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, può adottare orientamenti sulle migliori prassi riguardanti la verifica dell'uso finale e dello scopo per cui sarà utilizzata l'assistenza tecnica.

4.   Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente tiene conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 18

Divieto di transito

È fatto divieto a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che costoro risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di procedere al transito delle merci elencate all'allegato IV qualora siano a conoscenza che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è destinata a un uso finalizzato alla pena di morte in un paese terzo.

Articolo 19

Obbligo di autorizzazione per determinati servizi

1.   È richiesta un'autorizzazione per tutte le forniture, anche gratuite, da parte di un fornitore di assistenza tecnica o di un intermediario di, rispettivamente, uno dei seguenti servizi destinati a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo:

a)

assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato IV, indipendentemente dalla loro origine; e

b)

servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato IV indipendentemente dalla loro origine.

2.   In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato IV, l'articolo 17 si applica mutatis mutandis.

In sede di decisione sulle richieste di autorizzazioni alla fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato IV, i criteri di cui all'articolo 17 sono tenuti in considerazione onde valutare:

a)

se l'assistenza tecnica sarà fornita a una persona, un'entità o un organismo che potrebbe utilizzare le merci a cui tale assistenza tecnica si riferisce per la pena di morte; e

b)

se l'assistenza tecnica sarà utilizzata per la riparazione, lo sviluppo, la fabbricazione, la prova, la manutenzione o l'assemblaggio delle merci elencate all'allegato IV destinate a una persona, un'entità o un organismo, ovvero per la fornitura di assistenza tecnica a questi ultimi, i quali potrebbero utilizzare le merci a cui l'assistenza tecnica si riferisce per la pena di morte.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assistenza tecnica, qualora:

a)

l'assistenza tecnica consista nel fornire informazioni di dominio pubblico; oppure

b)

l'assistenza tecnica rappresenti il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci elencate all'allegato IV la cui esportazione è stata autorizzata da un'autorità competente conformemente al presente regolamento.

CAPO V

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

Articolo 20

Tipi di autorizzazioni e autorità competenti al rilascio

1.   Il presente regolamento stabilisce per alcune esportazioni un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione di cui all'allegato V.

L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore può vietare a quest'ultimo di utilizzare l'autorizzazione qualora sussista un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare i termini dell'autorizzazione o una disposizione della normativa sui controlli all'esportazione.

Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori privati del diritto di usare un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, a meno che non accertino che uno specifico esportatore non tenterà di esportare le merci elencate all'allegato IV attraverso un altro Stato membro. A questo fine è utilizzato un sistema per lo scambio di informazioni sicuro e criptato.

2.   L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore, elencata all'allegato I, rilascia un'autorizzazione per le esportazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 per le quali è richiesta un'autorizzazione conformemente al presente regolamento. Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV; tale autorizzazione può essere specifica o generale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.

3.   L'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, elencata all'allegato I, rilascia l'autorizzazione per il transito delle merci elencate all'allegato II. Se tale persona, entità o organismo non risiede o non è stabilita in uno Stato membro, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro nel quale ha luogo l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione. Tale autorizzazione deve essere un'autorizzazione specifica.

4.   L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il museo, elencata all'allegato I, rilascia un'autorizzazione per le esportazioni per le quali è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.

5.   Un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato II è rilasciata:

a)

dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il fornitore di assistenza tecnica, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, dall'autorità competente dello Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito, se l'assistenza è destinata a un museo in un paese terzo; oppure

b)

dall'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il museo, elencata all'allegato I, se l'assistenza è destinata a un museo nell'Unione.

6.   Un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il fornitore di assistenza tecnica, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito.

7.   Un'autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'intermediario, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di cui l'intermediario è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito. Tale autorizzazione è rilasciata per una determinata quantità di merci specifiche circolanti tra due o più paesi terzi. L'ubicazione delle merci nei paesi terzi d'origine, l'utente finale e la sua esatta ubicazione devono essere chiaramente precisati.

8.   I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o generale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito.

Per quanto riguarda le esportazioni, le autorità competenti ricevono informazioni complete, in particolare per quanto riguarda l'utente finale, il paese di destinazione e l'uso finale delle merci.

Per quanto riguarda i servizi di intermediazione, le autorità competenti ricevono in particolare dettagli sull'ubicazione delle merci nel paese terzo d'origine, una chiara descrizione delle merci e della quantità interessata, i terzi implicati nella transazione, il paese terzo di destinazione, l'utente finale in tale paese e la sua esatta ubicazione.

Il rilascio dell'autorizzazione può essere soggetto a una dichiarazione sull'uso finale, se opportuno.

9.   In deroga al paragrafo 8, quando un produttore o un suo rappresentante deve esportare o vendere e trasferire merci incluse al punto 3.2 o 3.3 dell'allegato III o nella sezione 1 dell'allegato IV verso un distributore in un paese terzo, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure adottati per impedire che le merci incluse al punto 3.2 o 3.3 dell'allegato III siano utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti o per impedire che le merci incluse nella sezione 1 dell'allegato IV siano utilizzate per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci.

10.   Su richiesta di un meccanismo nazionale di prevenzione istituito ai sensi del protocollo opzionale alla convenzione del 1984 delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, le autorità competenti possono decidere di mettere le informazioni che hanno ricevuto da un richiedente sul paese di destinazione, sul destinatario, sull'uso finale e sugli utenti finali o, se del caso, sul distributore e sugli accordi e le misure di cui al paragrafo 9 a disposizione del meccanismo nazionale di prevenzione richiedente. Le autorità competenti ascoltano il richiedente prima che le informazioni siano messe a disposizione e possono imporre restrizioni dell'uso che può essere fatto delle informazioni. Le autorità competenti adottano le proprie decisioni in conformità delle leggi e della prassi nazionale.

11.   Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o generali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale.

Articolo 21

Autorizzazioni

1.   Le autorizzazioni riguardanti le esportazioni, le importazioni o il transito sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VII. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di intermediazione sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VIII. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di assistenza tecnica sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato IX. Tali autorizzazioni sono valide in tutta l'Unione per un periodo compreso tra tre e dodici mesi, prorogabile al massimo di altri dodici mesi. Il periodo di validità di un'autorizzazione generale è da un anno a tre anni, prorogabile al massimo di due anni.

2.   Un'autorizzazione di esportazione rilasciata a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 17 implica un'autorizzazione per l'esportatore a fornire assistenza tecnica all'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci di cui è autorizzata l'esportazione.

3.   Le autorizzazioni possono essere rilasciate elettronicamente. Le procedure specifiche sono stabilite su base nazionale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa opzione ne informano la Commissione.

4.   Le autorizzazioni di esportazione, importazione, transito, fornitura di assistenza tecnica o prestazione di servizi di intermediazione sono soggette a tutti i requisiti e a tutte le condizioni che l'autorità competente ritiene necessari.

5.   Le autorità competenti, in ottemperanza al presente regolamento, possono rifiutarsi di concedere un'autorizzazione e possono annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni che hanno già concesso.

Articolo 22

Formalità doganali

1.   Al momento di espletare le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore presenta il formulario di cui all'allegato VII, debitamente compilato, per dimostrare di aver ottenuto l'autorizzazione necessaria per l'esportazione o l'importazione in causa. Se il documento non è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dove sono espletate le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore può essere invitato a fornire una traduzione in detta lingua ufficiale.

2.   Se è redatta una dichiarazione in dogana riguardante le merci elencate negli allegati II, III o IV e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione a norma del presente regolamento per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e informano l'esportatore o l'importatore che è possibile chiedere un'autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma del diritto nazionale applicabile.

Articolo 23

Obbligo di notifica e di consultazione

1.   Uno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione se le sue autorità competenti, elencate all'allegato I, decidono di respingere una richiesta di autorizzazione a norma del presente regolamento o di annullare un'autorizzazione che hanno rilasciato. Tale notifica deve avvenire entro 30 giorni dalla data della decisione o dell'annullamento.

2.   L'autorità competente, attraverso canali diplomatici ove necessario o opportuno, consulta quella o quelle autorità che nei tre anni precedenti hanno respinto una richiesta di autorizzazione per un'esportazione, un transito o la prestazione di assistenza tecnica a una persona, un'entità o un organismo in un paese terzo o la prestazione di servizi di intermediazione a norma del presente regolamento, se riceve una richiesta riguardante un'esportazione, un transito, la prestazione di assistenza tecnica a una persona, un'entità o un organismo in un paese terzo o la prestazione di servizi di intermediazione che comportano un'operazione sostanzialmente identica a quella oggetto della richiesta precedente e ritiene comunque opportuno concedere l'autorizzazione.

3.   Se, dopo le consultazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione e fornendo, se del caso, tutte le informazioni a sostegno.

4.   Se il rifiuto di concedere un'autorizzazione è basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, o dell'articolo 15, paragrafo 4, esso non rappresenta una decisione di respingere la richiesta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5.   Tutte le notifiche richieste dal presente articolo devono essere effettuate tramite un sistema per lo scambio di informazioni sicuro e criptato.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 24

Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX. I dati riguardanti le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato I sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Qualora, in caso di modifica degli allegati II, III, IV o V, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 30 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Articolo 25

Richieste di aggiunta di merci a uno degli elenchi

1.   Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta debitamente motivata di aggiungere agli allegati II, III o IV merci concepite o commercializzate per finalità coercitive. La richiesta comprende informazioni riguardanti:

a)

la concezione e le caratteristiche delle merci;

b)

tutte le finalità alle quali le merci possono essere destinate; e

c)

le norme internazionali o nazionali che potrebbero essere violate dall'eventuale utilizzo delle merci per finalità coercitive.

Quando presenta la richiesta alla Commissione, lo Stato membro richiedente la trasmette anche agli altri Stati membri.

2.   La Commissione può, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, chiedere allo Stato membro richiedente di fornirle ulteriori informazioni se ritiene che la domanda ometta uno o più punti rilevanti o che siano necessarie ulteriori informazioni su uno o più punti rilevanti. La Commissione comunica i punti sui quali occorre fornire ulteriori informazioni. La Commissione trasmette le sue richieste agli altri Stati membri. Gli altri Stati membri possono altresì fornire alla Commissione ulteriori informazioni per la valutazione della domanda.

3.   Se non ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni o se ha ricevuto le ulteriori informazioni richieste, la Commissione avvia entro 20 settimane dal ricevimento della richiesta o dal ricevimento di ulteriori informazioni, rispettivamente, la procedura per l'adozione della modifica richiesta oppure comunica allo Stato membro richiedente i motivi per cui non apporta la modifica.

Articolo 26

Scambi di informazioni tra le autorità degli Stati membri e la Commissione

1.   Fatto salvo l'articolo 23, la Commissione e gli Stati membri possono, su richiesta, informarsi reciprocamente sulle misure adottate a norma del presente regolamento e comunicarsi le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate.

2.   Le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse e rifiutate comprendono almeno il tipo di decisione, i motivi della decisione o una sintesi di questi, i nomi dei destinatari e, qualora siano differenti, degli utenti finali nonché le merci di cui trattasi.

3.   Gli Stati membri, se possibile in cooperazione con la Commissione, elaborano una relazione pubblica annuale contenente informazioni sul numero di richieste ricevute, sulle merci e sui paesi a cui si riferiscono, e sulle decisioni prese in merito. La relazione non include informazioni la cui divulgazione è considerata da uno Stato membro contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza.

4.   La Commissione predispone una relazione annuale comprendente tutte le relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 3. Tale relazione annuale è resa pubblica.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio, ad eccezione della trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione.

6.   Il rifiuto di concedere un'autorizzazione basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, non costituisce un'autorizzazione rifiutata ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 27

Trattamento dei dati personali

Il trattamento e lo scambio di dati personali devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 28

Uso delle informazioni

Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e la legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti, le informazioni ricevute a norma del presente regolamento servono solo allo scopo per il quale sono state richieste.

Articolo 29

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 31

Gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura

1.   È istituito un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante per tale gruppo.

2.   Il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura esamina tutti i quesiti riguardanti l'applicazione del presente regolamento, tra i quali, ma non esclusivamente, lo scambio di informazioni sulle pratiche amministrative e qualsiasi quesito che possa essere sollevato dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro.

3.   Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura consulta gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e altri soggetti interessati dal presente regolamento.

4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale scritta sulle attività, le analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura.

La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura rimangono riservate.

Articolo 32

Riesame

1.   Entro il 31 luglio 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Il riesame valuterà la necessità di includere le attività dei cittadini dell'Unione all'estero. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni appropriate per preparare tale relazione.

2.   Speciali sezioni della relazione trattano quanto segue:

a)

il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura e le sue attività. La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo rimangono riservate; e

b)

le informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, e notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 33

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione ogni modifica delle norme riguardanti le sanzioni notificate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Articolo 34

Ambito territoriale

1.   Il presente regolamento ha lo stesso ambito di applicazione territoriale dei trattati, ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, degli articoli 5, 11, 13, 14, 16 e 18, dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 4, e dell'articolo 22, che si applicano:

al territorio doganale dell'Unione;

ai territori spagnoli di Ceuta e Melilla;

al territorio tedesco di Helgoland.

2.   Ai fini del presente regolamento Ceuta, Helgoland e Melilla sono considerati parte del territorio doganale dell'Unione.

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (CE) n.1236/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, 16 gennaio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2018.

(2)  Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1).

(3)  Cfr. allegato X.

(4)  Risoluzione 3452 (XXX) del 9 dicembre 1975 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

(5)  Risoluzione 34/169 del 17.12.1979 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

(6)  Approvate con le risoluzioni 663 C (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2076 (LXII) del 13 maggio 1977 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

(7)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(8)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


ALLEGATO I

ELENCO DELLE AUTORITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 20 E 23 E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

A.   Autorità degli Stati membri

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l'économie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIO

Tel. +32 22776713, +32 22775459

Fax +32 22775063

E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGARIA

Министерство на икономиката

ул.«Славянска» № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Tel. +359 29407771

Fax +359 29880727

E-mail: exportcontrol@mi.government.bg

CECHIA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

CECHIA

Tel. +420 224907638

Fax +420 224214558

E-mail: dual@mpo.cz

DANIMARCA

Allegato III, punti 2 e 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tel. +45 72268400

Fax +45 33933510

E-mail: jm@jm.dk

Allegato II e allegato III, punto 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANIMARCA

Tel. +45 35291000

Fax +45 35291001

E-mail: eksportkontrol@erst.dk

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

GERMANIA

Tel. +49 6196 908 2217

Fax +49 6196 908 1800

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIA

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

ESTONIA

Tel. +372 6377192

Fax +372 6377199

E-mail: stratkom@vm.ee

IRLANDA

An tAonad Ceadúnúcháin

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

IRLANDA

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

E-mail: exportcontrol@djei.ie

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

Email: exportcontrol@djei.ie

GRECIA

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GRECIA

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tel. +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

E-mail: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

SPAGNA

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

SPAGNA

Tel.: +34 913492587

Fax: +34 913492470

E-mail: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANCIA

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCIA

Tel.: +33 1 57 53 43 98

Fax: + 33 1 57 53 48 32

E-mail: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

CROAZIA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

CROAZIA

Tel. +385 1 6444 625 (626)

Fax + 385 1 6444 601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: polcom4@mise.gov.it

CIPRO

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CIPRO

Tel. +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Fax +357 22375443

E-mail: ts@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTONIA

Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LETTONIA

Tel. +371 67016426

Fax +371 67828121

E-mail: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITUANIA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LITUANIA

Tel.: +370 82719767

Fax: +370 52719976

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUSSEMBURGO

Ministère de l'Économie

Office des Licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

LUSSEMBURGO

Tel.: +352 22 61 62

Fax: +352 46 61 38

E-mail: office.licences@eco.etat.lu

UNGHERIA

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

H-1124 Budapest

UNGHERIA

Tel. +36 14585599

Fax +36 14585885

E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi tà Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tel. +356 21242270

Fax +356 25690286

PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

PAESI BASSI

Tel. +31 703485954, +31 703484652

AUSTRIA

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung «Außenwirtschaftskontrolle» C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

AUSTRIA

Tel. +43 1711008341

Fax +43 1711008366

E-mail: post.c29@bmwfw.gv.at

POLONIA

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLONIA

Tel. +48 226935553

Fax +48 226934021

E-mail: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTOGALLO

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n. 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTOGALLO

Tel. +351 218813843

Fax +351 218813986

E-mail: dsl@at.gov.pt

ROMANIA

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMANIA

Tel. 0040214010552, 0040214010504, 0040214010507

Fax 0040214010568, 0040213150454

E-mail: adrian.berezintu@dce.gov.ro

SLOVENIA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

SLOVENIA

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

SLOVENIA

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVACCHIA

Tel. +421 248542163

Fax +421 243423915

E-mail: lucia.filipkova@economy.gov.sk

FINLANDIA

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

FINLANDIA

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 STATSRÅDET

FINLANDIA

Tel. +358 295 480 171

Fax +358 9 160 44635

E-mail: kirjaamo@intermin.fi

SVEZIA

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVEZIA

Tel. +46 86904800

Fax +46 8306759

E-mail: registrator@kommers.se

REGNO UNITO

Importazioni di merci elencate nell'allegato II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Esportazioni di merci elencate negli allegati II o III e fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate nell'allegato II di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

REGNO UNITO

Tel.: +44 2072154594

Fax: +44 2072152635

E-mail: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B.   Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Office EEAS 7/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


ALLEGATO II

ELENCO DELLE MERCI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1).

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», le merci di cui al presente regolamento costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note

1.

Le voci 1.3 e 1.4 della sezione 1 relative alle merci destinate all'esecuzione di esseri umani non comprendono le merci di natura medico-tecnica.

2.

Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell'elenco – che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB:

Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale, occorre tener conto della loro quantità, del loro valore e del loro contenuto tecnologico, nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

Codice NC

Descrizione

  1.   

Merci destinate all'esecuzione di esseri umani

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.

Forche, ghigliottine e lame di ghigliottina

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2.

Sedie elettriche per l'esecuzione di esseri umani

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di un gas o di una sostanza letale

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale

  2.   

Merci inidonee all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini di contenzione di esseri umani

ex 8543 70 90

2.1.

Dispositivi a scarica elettrica concepiti per essere indossati da persone sottoposte a contenzione, come cinture, maniche e manette, destinati alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2.

Manette serrapollici e serradita, viti schiacciapollici e schiacciadita

Nota

Questa voce comprende manette e viti chiodate e non chiodate.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3.

Combinazioni di cavigliere e barre, pesi per il ritegno degli arti inferiori e sistemi di catene muniti di combinazioni di cavigliere e barre o di pesi per il ritegno degli arti inferiori

Note

1.

Le combinazioni di cavigliere e barre sono anelli o ganasce alla caviglia muniti di meccanismo di chiusura e collegati a una barra rigida generalmente metallica.

2.

Questa voce comprende le combinazioni di cavigliere e barre e i pesi per il ritegno degli arti inferiori che una catena collega alle manette normali.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4.

Manette per la contenzione degli esseri umani, da fissare alla parete, al pavimento o al soffitto

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5.

Sedie di contenzione: sedie munite di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano

Nota

Questa voce non vieta le sedie munite esclusivamente di cinghie o cinture.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6.

Tavoli di contenzione e letti di contenzione: tavoli e letti muniti di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano

Nota

Questa voce non vieta i tavoli e i letti muniti esclusivamente di cinghie o cinture.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7.

Letti gabbia: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di barre metalliche o di altro tipo e che sono apribili solo dall'esterno

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8.

Letti retati: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di reti e che sono apribili solo dall'esterno

  3.   

Dispositivi portatili inidonei all'uso da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge a fini antisommossa o di autodifesa

ex 9304 00 00

3.1.

Manganelli o sfollagente di metallo o di altri materiali e che hanno un corpo con chiodi di metallo

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2.

Scudi con chiodi di metallo

  4.   

Fruste

ex 6602 00 00

4.1.

Fruste a code multiple, quali flagelli o gatti a nove code

ex 6602 00 00

4.2.

Fruste con una o più code munite di spine, uncini, chiodi, fili metallici o oggetti analoghi che potenziano l'impatto delle code


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO III

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 11

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», le merci di cui al presente regolamento costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note

1.

Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell'elenco – che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB:

Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, del loro valore e del loro contenuto tecnologico, nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2.

In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch'esse avere numeri CAS diversi.

Codice NC

Descrizione

  1.   

Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1.

Anelli e sistemi di catene

Note

1.

Gli anelli sono congegni di contenzione costituiti da un paio di manette o ganasce munito di meccanismo di chiusura e unito da una catena o barra.

2.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i congegni per il ritegno degli arti inferiori e i sistemi di catene vietati dalla voce 2.3 dell'allegato II.

3.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le «manette normali». Le manette normali sono manette che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catena inclusa) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro,

la circonferenza interna massima di ciascun bracciale è di 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura,

la circonferenza interna minima di ciascun bracciale è di 200 mm a nottolino inserito nel primo scatto del meccanismo di chiusura,

le manette non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2.

Bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura, con circonferenza interna superiore a 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura

Nota

Questa voce comprende i collari di contenzione e altri bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura che una catena collega alle manette normali.

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3.

Maschere antisputo: maschere, anche retate, con copertura della bocca per impedire di sputare

Nota

Questa voce comprende le maschere antisputo che una catena collega alle manette normali.

  2.   

Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)

Note

1.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica di cui alla voce 2.1 dell'allegato II.

2.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali a scarica elettrica che l'utente porta con sé per autodifesa.

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.

Kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione dalla voce 2.1

Nota

Sono considerati componenti essenziali:

l'unità che produce la scarica elettrica,

l'interruttore, telecomandato o no,

gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.

Armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche

  3.   

Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.

Armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa

Note

1.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. (1)

2.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.

3.

Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

ex 2924 29 98

3.2.

Vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3.

Oleoresina di capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4.

Miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti

Note

1.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.

2.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione. (2)

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.

Materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, conficcabile nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato

Nota

Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.

Materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere conficcato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio

Note

1.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

2.

Questa voce sottopone ad autorizzazione anche i cannoni ad acqua

3.

Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.


(1)  Ultima versione adottata dal Consiglio il 26 febbraio 2018 (GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1).

(2)  Cfr., in particolare, regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1) e direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).


ALLEGATO IV

MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE DI CUI ALL'ARTICOLO 16

Codice NC

Descrizione

 

1.

Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale:

 

1.1.

Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:

ex 2933 53 90

[da a) a f)]

ex 2933 59 95

[g) e h)]

a)

amobarbital (CAS RN 57-43-2)

b)

amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7)

c)

pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

d)

pentobarbital sale sódico (CAS 57-33-0)

e)

secobarbital (CAS RN 76-73-3)

f)

secobarbital sale sódico (CAS RN 309-43-3)

g)

tiopental (CAS RN 76-75-5)

h)

tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 96

Nota

La presente voce sottopone a controlli anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.


ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE UE GEA 2019/125

PARTE 1

Merci

La presente autorizzazione generale di esportazione copre le merci elencate all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Essa copre altresì le forniture di assistenza tecnica per l'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci la cui esportazione è autorizzata, se tale assistenza è fornita dall'esportatore.

PARTE 2

Destinazioni

Non è richiesta un'autorizzazione di esportazione a norma del regolamento (UE) 2019/125 per le forniture di merci verso un paese o un territorio compresi nel territorio doganale dell'Unione che, ai fini del presente regolamento, include Ceuta, Melilla e Helgoland (articolo 34, paragrafo 2).

La presente autorizzazione generale di esportazione è valida in tutta l'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

 

territori danesi non compresi nel territorio doganale:

Isole Fær Øer

Groenlandia

 

territori francesi non compresi nel territorio doganale:

Nuova Caledonia e Dipendenze

Polinesia francese

Saint-Barthélemy

Saint Pierre e Miquelon

Terre australi e antartiche francesi

Wallis e Futuna

 

territori dei Paesi Bassi non compresi nel territorio doganale:

Aruba

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

Sint Maarten

 

territori britannici non compresi nel territorio doganale:

Anguilla

Bermuda

Isole Falkland

Isole Georgia del Sud e Sandwich australi

Gibilterra

Montserrat

Sant'Elena e Dipendenze

Isole Turks e Caicos

 

Albania

 

Andorra

 

Argentina

 

Australia

 

Benin

 

Bolivia

 

Bosnia-Erzegovina

 

Canada

 

Capo Verde

 

Colombia

 

Costa Rica

 

Ecuador

 

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

 

Filippine

 

Gabon

 

Georgia

 

Gibuti

 

Guinea-Bissau

 

Honduras

 

Islanda

 

Kirghizistan

 

Liberia

 

Liechtenstein

 

Messico

 

Moldova

 

Mongolia

 

Montenegro

 

Mozambico

 

Namibia

 

Nepal

 

Nicaragua

 

Norvegia

 

Nuova Zelanda

 

Panama

 

Paraguay

 

Repubblica dominicana

 

Ruanda

 

San Marino

 

Sao Tomé e Principe

 

Serbia

 

Seychelles

 

Sudafrica

 

Svizzera (compresi Büsingen e Campione d'Italia)

 

Timor Leste

 

Togo

 

Turchia

 

Turkmenistan

 

Ucraina

 

Uruguay

 

Uzbekistan

 

Venezuela

PARTE 3

Requisiti e condizioni d'uso della presente autorizzazione generale di esportazione

1)

La presente autorizzazione generale di esportazione non può essere utilizzata se:

a)

all'esportatore è stato vietato di usare la presente autorizzazione generale di esportazione in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/125;

b)

le autorità competenti dello Stato membro nel quale l'esportatore è residente o stabilito hanno informato l'esportatore che le merci in questione sono o possono essere destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o possono essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo;

c)

l'esportatore è a conoscenza o ha ragionevoli motivi di ritenere che le merci in questione sono destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o all'utilizzo per la pena di morte in un paese terzo;

d)

le merci interessate sono esportate verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione generale di esportazione;

e)

l'esportatore è il produttore del prodotto medicinale in questione e non ha concluso con il distributore alcun accordo giuridicamente vincolante che obblighi il distributore a concludere, per ogni fornitura e per ogni trasferimento, un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, in forza del quale il cliente si impegna a:

i)

non utilizzare per la pena di morte le merci ricevute dal distributore;

ii)

non fornire o trasferire le merci a terzi, laddove il cliente sia a conoscenza o abbia ragionevoli motivi di ritenere che le merci sono destinate all'uso per la pena di morte; e

iii)

imporre gli stessi requisiti ai terzi verso i quali fornisce o trasferisce una qualsiasi delle merci;

f)

l'esportatore non è il produttore del prodotto medicinale interessato e non ha ottenuto una dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale nel paese di destinazione;

g)

l'esportatore di prodotti medicinali non ha concluso con il distributore o con l'utente finale un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, che obblighi il distributore o l'utente finale, se l'accordo è concluso con quest'ultimo, a ottenere dall'esportatore una previa autorizzazione per:

i)

qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso un'autorità incaricata dell'applicazione della legge in un paese o territorio che non ha abolito la pena di morte;

ii)

qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso una persona fisica o giuridica, entità o organismo che fornisce alla suddetta autorità incaricata dell'applicazione della legge le merci interessate o servizi che ne implichino l'uso;

iii)

qualsiasi riesportazione o trasferimento di qualsiasi parte della spedizione verso un paese o un territorio che non ha abolito la pena di morte; oppure

h)

l'esportatore di merci diverse dai prodotti medicinali non ha concluso con l'utente finale un accordo giuridicamente vincolante di cui al punto g).

2)

Quando utilizza per la prima volta la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA 2019/125, l'esportatore lo comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente o stabilito, entro 30 giorni dalla data della prima esportazione.

L'esportatore notifica inoltre nella dichiarazione doganale che utilizza la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA 2019/125, riportando il codice relativo che figura nella base dati TARIC nel riquadro 44.

3)

Gli Stati membri definiscono i requisiti di notifica per l'uso della presente autorizzazione generale di esportazione e stabiliscono quali informazioni supplementari può richiedere lo Stato membro esportatore sulle merci esportate nell'ambito della presente autorizzazione generale di esportazione.

Gli Stati membri possono chiedere agli esportatori residenti o stabiliti nel proprio territorio di registrarsi anteriormente al primo uso della presente autorizzazione generale di esportazione. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) EU GEA 2019/125, la registrazione è automatica e le autorità competenti ne danno notifica all'esportatore in tempi brevi e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento.


(1)  Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO VI

ELENCO DEI TERRITORI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2

DANIMARCA

Groenlandia

FRANCIA

Nuova Caledonia e dipendenze

Polinesia francese

Terre australi ed antartiche francesi

Isole Wallis e Futuna

Saint Pierre e Miquelon

GERMANIA

Büsingen


ALLEGATO VII

FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE O DI IMPORTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.

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Note esplicative per il formulario

«Autorizzazione per l'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura [regolamento (UE) 2019/125]».

Il presente formulario di autorizzazione deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione o importazione di merci in conformità del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). non va utilizzato per autorizzare la fornitura di assistenza tecnica.

Per «autorità competente» si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2019/125 di cui all'allegato I di tale regolamento.

Le autorizzazioni sono rilasciate su questo formulario consistente di un unico foglio che deve essere stampato su entrambi i lati. L'ufficio doganale competente detrae le quantità esportate dalla quantità complessiva disponibile. Deve accertarsi che i diversi articoli soggetti all'autorizzazione siano chiaramente distinti a tal fine.

Qualora le procedure nazionali degli Stati membri richiedano copie aggiuntive del formulario (come per esempio per la domanda), tale formulario di autorizzazione può essere inserito in una serie di formulari contenente le copie necessarie in base alle norme nazionali applicabili. Nella casella che si trova sopra la casella 3 di ciascun esemplare e sul margine sinistro dovrebbe essere indicato chiaramente lo scopo (per esempio, domanda, copia per il richiedente) delle copie pertinenti. Solo un esemplare costituisce il formulario di autorizzazione riportato nell'allegato VII del regolamento (UE) 2019/125.

Casella 1

Richiedente

Indicare il nome e l'indirizzo completo del richiedente.

Può essere indicato anche il numero di identificazione doganale del richiedente (nella maggior parte dei casi facoltativo).

Dovrebbe essere indicato il tipo di richiedente (facoltativo) nella casella pertinente, utilizzando i numeri 1, 2 o 4 facendo riferimento ai punti riportati nella definizione all'articolo 2, punto i), del regolamento (UE) 2019/125.

Casella 3

N. autorizzazione

Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di esportazione o di importazione. Per le definizioni dei termini «esportazione» e «importazione», cfr. articolo 2, lettere d) ed e), nonché articolo 34 del regolamento (UE) 2019/125.

Casella 4

Data di scadenza

Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre).

Casella 5

Agente/rappresentante

Indicare il nome di un rappresentante debitamente autorizzato o di un agente (doganale) che agisce a nome del richiedente, se la domanda non è presentata da quest'ultimo. Cfr. anche articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Casella 6

Paese in cui si trovano le merci

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Cfr. regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione (3).

Casella 7

Paese di destinazione

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.

Casella 10

Descrizione dell'articolo

Inserire i dati relativi all'imballaggio dei beni in questione. Si tenga presente che il valore dei beni può essere indicato anche nella casella 10.

Se nella casella 10 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.

Nel presente formulario si possono inserire fino a tre tipi diversi di merci [cfr. allegati II e III del regolamento (UE) 2019/125]. Se è richiesta l'autorizzazione di esportazione o importazione di più di tre tipi di beni, è necessario il rilascio di più di un'autorizzazione.

Casella 11

Numero dell'articolo

Questa casella deve essere completata solo a tergo del formulario. Assicurarsi che il numero dell'articolo corrisponda al numero dell'articolo indicato nella casella 11 che si trova accanto alla descrizione del pertinente articolo sulla parte anteriore.

Casella 14

Requisiti e condizioni specifici

Se nella casella 14 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.

Casella 16

Numero di allegati

Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 10 e 14).


(1)  Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

(3)  Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).


ALLEGATO VIII

FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE DI FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.

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Note esplicative per il formulario

«Autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura [regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)]».

Il presente formulario di autorizzazione deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione di servizi di intermediazione di merci in conformità del regolamento (UE) 2019/125.

Per «autorità emittente» si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2019/125. Si tratta di un'autorità che figura nell'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I di tale regolamento.

Casella 1

Intermediario richiedente

Indicare il nome e l'indirizzo completo dell'intermediario richiedente. L'intermediario è definito all'articolo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2019/125.

Casella 3

N. autorizzazione

Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o generale (cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (UE) 2019/125 per le relative definizioni).

Casella 4

Data di scadenza

Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione generale da uno a tre anni. Al termine del periodo di validità è possibile richiede una proroga, se necessario.

Casella 5

Destinatario

Indicare, oltre al nome e all'indirizzo, se il destinatario nel paese terzo di destinazione è un utente finale, un distributore di cui all'articolo 2, lettera r), del regolamento (UE) 2019/125 o una parte che svolge un altro ruolo nella transazione.

Se il destinatario è un distributore che utilizza altresì parte della spedizione per un uso finale specifico, contrassegnare entrambe le caselle «Distributore» e «Utente finale» e indicare l'uso finale nella casella 11.

Casella 6

Paese terzo in cui si trovano le merci

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione (3).

Casella 7

Paese terzo di destinazione

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.

Casella 9

Stato membro emittente

Indicare nella riga appropriata lo Stato membro interessato e il codice di tale Stato, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.

Casella 11

Uso finale

Descrivere dettagliatamente l'uso che si farà delle merci e indicare se l'utente finale è un'autorità incaricata dell'applicazione della legge quale definita all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/125, o un fornitore di formazione sull'uso delle merci soggette a intermediazione.

Non indicare nulla se i servizi di intermediazione sono forniti da un distributore, a meno che il distributore stesso non usi parte delle merci per un uso finale specifico.

Casella 12

Luogo esatto in cui si trovano le merci nel paese terzo dal quale saranno esportate

Indicare dove si trovano le merci nel paese terzo dal quale saranno fornite alla persona, entità o organismo indicato nella casella 2. È necessario fornire un indirizzo nel paese indicato nella casella 6 oppure informazioni simili che descrivano il luogo in cui si trovano le merci. Si noti che non è consentito indicare un numero di casella postale o un indirizzo postale simile.

Casella 13

Descrizione dell'articolo

La descrizione delle merci deve includere un riferimento a un articolo specifico elencato nell'allegato III o IV del regolamento (UE) 2019/125. Si valuti la possibilità di inserire i dati relativi all'imballaggio dei beni in questione.

Se nella casella 13 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 20.

Casella 14

Numero dell'articolo

Questa casella deve essere completata solo sul retro del formulario. Assicurarsi che il numero dell'articolo corrisponda al numero dell'articolo indicato nella casella 14 che si trova accanto alla descrizione del pertinente articolo sulla parte anteriore.

Casella 15

Codice SA

Il codice SA è un codice doganale assegnato alle merci nel sistema armonizzato. In alternativa è possibile utilizzare il codice della nomenclatura combinata dell'UE, laddove sia noto. Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (4) per la versione in vigore della nomenclatura combinata.

Casella 17

Valuta e valore

Indicare il valore e la valuta utilizzando il prezzo dovuto (senza convertirlo). Se il prezzo non è noto, occorre indicare il valore stimato, preceduto dalla sigla VS. La valuta deve essere indicata utilizzando il codice alfabetico (ISO 4217:2015).

Casella 18

Requisiti e condizioni specifici

La casella 18 riguarda gli articoli 1, 2 o 3 (specificare, se del caso) descritti nelle caselle da 14 a 16 precedenti. Se nella casella 18 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 20.

Casella 20

Numero di allegati

Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 13 e 18).


(1)  Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

(3)  Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).


ALLEGATO IX

FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE DI FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.

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Note esplicative per il formulario

«Autorizzazione per la fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura [regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)]».

Il presente formulario di autorizzazione è utilizzato per autorizzare la fornitura di assistenza tecnica in conformità del regolamento (UE) 2019/125. Il presente formulario non deve essere utilizzato se l'assistenza tecnica accompagna un'esportazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione con o in forza del regolamento (UE) 2019/125, ad eccezione dei casi seguenti:

se l'assistenza tecnica riguarda le merci elencate all'allegato II del regolamento (UE) 2019/125 (cfr. articolo 3, paragrafo 2); oppure

se l'assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/125 va oltre quanto necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci esportate [cfr. articolo 21, paragrafo 2, e, per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato IV, la parte 1 dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU GEA 2019/125 dell'allegato V del regolamento (UE) 2019/125].

Per «autorità emittente» si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2019/125. Si tratta di un'autorità che figura nell'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I di tale regolamento.

Le autorizzazioni sono rilasciate sul presente formulario consistente di un unico foglio, con gli allegati necessari.

Casella 1

Fornitore di assistenza tecnica richiedente

Indicare il nome e l'indirizzo completo del richiedente. Il fornitore di assistenza tecnica è definito all'articolo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2019/125.

Se l'assistenza tecnica accompagna un'esportazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione, indicare altresì nella casella 14 il numero di identificazione doganale del richiedente, se possibile, e il numero della relativa autorizzazione di esportazione.

Casella 3

N. autorizzazione

Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, l'articolo del regolamento (UE) 2019/125 su cui si basa l'autorizzazione.

Casella 4

Data di scadenza

Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione va da tre a 12 mesi. Al termine del periodo di validità è possibile richiede una proroga, se necessario.

Casella 5

Attività della persona fisica o giuridica, entità o organismo indicato nella casella 2

Indicare l'attività principale della persona, entità o organismo a cui verrà fornita assistenza tecnica. Il termine «autorità incaricata dell'applicazione della legge» è definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/125.

Se l'attività principale non è inclusa nell'elenco, selezionare «Nessuno dei precedenti» e descrivere l'attività principale in termini generici (ad esempio grossista, dettagliante, ospedale).

Casella 6

Paese terzo o Stato membro a cui sarà fornita assistenza tecnica

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione (3).

Si noti che nella casella 6 è possibile indicare uno Stato membro solo se l'autorizzazione si basa sull'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/125.

Casella 7

Tipo di autorizzazione

Indicare se l'assistenza tecnica è fornita per un periodo specifico e, in tal caso, specificare il periodo in giorni, settimane o mesi durante il quale il fornitore di assistenza tecnica deve rispondere a richieste di consulenza, sostegno o formazione. Una singola prestazione di assistenza tecnica riguarda una richiesta specifica di consulenza o di sostegno o una formazione specifica (anche se è relativa a un corso di diversi giorni).

Casella 8

Stato membro emittente

Indicare nella riga appropriata lo Stato membro interessato e il codice di tale Stato, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione.

Casella 9

Descrizione del tipo di merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica

Descrivere il tipo di merci interessate dall'assistenza tecnica. La descrizione deve includere un riferimento a un articolo specifico elencato nell'allegato II, III o IV del regolamento (UE) 2019/125.

Casella 10

Descrizione dell'assistenza tecnica autorizzata

Descrivere l'assistenza tecnica in modo chiaro e preciso. Inserire un riferimento alla data e al numero dell'accordo concluso dal fornitore di assistenza tecnica o allegare tale accordo, se del caso.

Casella 11

Modalità di fornitura

Non occorre compilare la casella 11 se l'autorizzazione si basa sull'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/125.

Se l'assistenza tecnica è fornita da un paese terzo diverso dal paese terzo in cui il destinatario è residente o stabilito, indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.

Casella 12

Descrizione della formazione sull'uso delle merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica

Indicare se il sostegno tecnico o il servizio tecnico che rientrano nella definizione di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2019/125 sono accompagnati da formazioni per gli utenti delle relative merci. Indicare il tipo di utenti che riceverà tale formazione e specificare gli obiettivi e i contenuti del programma di formazione.

Casella 14

Requisiti e condizioni specifici

Se nella casella 14 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.

Casella 16

Numero di allegati

Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 10 e 14).


(1)  Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

(3)  Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).


ALLEGATO X

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio

(GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 1377/2006 della Commissione

(GU L 255 del 19.9.2006, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)

limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, tredicesimo trattino, con riferimento al regolamento (CE) n. 1236/2005, e al punto 13, paragrafo 5, dell'allegato

Regolamento (CE) n. 675/2008 della Commissione

(GU L 189 del 17.7.2008, pag. 14)

 

Regolamento (UE) n. 1226/2010 della Commissione

(GU L 336 del 21.12.2010, pag. 13)

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione

(GU L 338 del 21.12.2011, pag. 31)

 

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1)

limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera n), quarto trattino, e al punto 16, paragrafo 4, dell'allegato

Regolamento (UE) n. 585/2013 della Commissione

(GU L 169 del 21.6.2013, pag. 46)

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1)

limitatamente al punto 12 dell'allegato

Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 della Commissione

(GU L 210 del 17.7.2014, pag. 1)

 

Regolamento delegato (UE) 2015/1113 della Commissione

(GU L 182 del 10.7.2015, pag. 10)

 

Regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 338 del 13.12.2016, pag. 1)

 

Regolamento delegato (UE) 2018/181 della Commissione

(GU L 40 del 13.2.2018, pag. 1)

 


ALLEGATO XI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 4 bis

Articolo 5

Articolo 4 ter

Articolo 6

Articolo 4 quater

Articolo 7

Articolo 4 quinquies

Articolo 8

Articolo 4 sexies

Articolo 9

Articolo 4 septies

Articolo 10

Articolo 5

Articolo 11

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 3, parole introduttive

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma

Articolo 6, paragrafo 3, punto 3.1

Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 3, punto 3.2

Articolo 12, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 6 bis

Articolo 13

Articolo 7

Articolo 14

Articolo 7 bis

Articolo 15

Articolo 7 ter

Articolo 16

Articolo 7 quater, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 7 quater, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 7 quater, paragrafo 3, parole introduttive

Articolo 17, paragrafo 3, primo comma

Articolo 7 quater, paragrafo 3, punto 3.1

Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 7 quater, paragrafo 3, punto 3.2

Articolo 17, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 7 quater, paragrafo 3, punto 3.3

Articolo 17, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 7 quater, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 7 quinquies

Articolo 18

Articolo 7 sexies

Articolo 19

Articolo 8

Articolo 20

Articolo 9

Articolo 21

Articolo 10

Articolo 22

Articolo 11

Articolo 23

Articolo 12

Articolo 24

Articolo 12 bis

Articolo 25

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 13, paragrafo 3 bis

Articolo 26 paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 5

Articolo 13 paragrafo 5

Articolo 26, paragrafo 6

Articolo 13 bis

Articolo 27

Articolo 14

Articolo 28

Articolo 15 bis

Articolo 29

Articolo 15 ter

Articolo 30

Articolo 15 quater

Articolo 31

Articolo 15 quinquies

Articolo 32

Articolo 17

Articolo 33

Articolo 18

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 19

Articolo 36

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato III bis

Allegato IV

Allegato III ter

Allegato V

Allegato IV

Allegato VI

Allegato V

Allegato VII

Allegato VI

Allegato VIII

Allegato VII

Allegato IX

Allegato X

Allegato XI


31.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/58


REGOLAMENTO (UE) 2019/126 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 2019

che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (3) per contribuire al miglioramento dell'ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con un'azione intesa a sviluppare e diffondere le conoscenze in tale settore.

(2)

Fin dalla sua istituzione nel 1994 l'EU-OSHA ha svolto un ruolo importante nel promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro in tutta l'Unione. Al tempo stesso, si sono registrati sviluppi in materia di sicurezza e salute sul lavoro e sviluppi tecnologici. Per riflettere tali sviluppi è opportuno pertanto adeguare la terminologia utilizzata per descrivere gli obiettivi e i compiti dell'EU-OSHA.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2062/94 ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie ulteriori modifiche, a fini di chiarezza è opportuno abrogare e sostituire detto regolamento.

(4)

Le norme che disciplinano l'EU-OSHA dovrebbero essere definite, nei limiti del possibile e tenendo conto della sua natura tripartita, conformemente ai principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012.

(5)

Poiché le tre agenzie tripartite, ovvero l'EU-OSHA, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), affrontano questioni relative al mercato del lavoro, all'ambiente di lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale e alle competenze, si rende necessario uno stretto coordinamento tra di esse. Nel suo lavoro l'EU-OSHA dovrebbe pertanto integrare il lavoro di Eurofound e del Cedefop laddove le agenzie abbiano ambiti di interesse simili, favorendo strumenti ben funzionanti, quali i protocolli d'intesa. L'EU-OSHA dovrebbe sfruttare modi per migliorare l'efficienza e le sinergie e, nelle sue attività, evitare duplicazioni con quelle di Eurofound, del Cedefop e della Commissione. L'EU-OSHA dovrebbe inoltre cercare, ove pertinente, di cooperare in modo efficiente con le capacità di ricerca interne delle istituzioni dell'Unione e degli organismi esterni specializzati.

(6)

La Commissione dovrebbe consultare le principali parti interessate, compresi i membri del consiglio di amministrazione e i membri del Parlamento europeo, nel corso della valutazione dell'EU-OSHA.

(7)

La natura tripartita di EU-OSHA, Eurofound e Cedefop è un'importante espressione di un approccio globale basato sul dialogo sociale tra le parti sociali e con le autorità dell'Unione e nazionali, che è fondamentale per trovare soluzioni sociali ed economiche comuni e sostenibili.

(8)

Laddove nel presente regolamento si fa riferimento alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro, resta inteso che ciò si riferisce alla salute sia fisica che mentale.

(9)

Per semplificare il processo decisionale dell'EU-OSHA e contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine gli Stati membri, le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero essere rappresentati all'interno di un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di adottare il bilancio e di approvare il documento di programmazione. Nel documento di programmazione, contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale dell'EU-OSHA, il consiglio di amministrazione dovrebbe fissare le priorità strategiche delle attività di quest'ultima. Inoltre, le norme adottate dal consiglio di amministrazione per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi dovrebbero comprendere misure per l'individuazione precoce dei rischi potenziali.

(10)

Per garantire il buon funzionamento dell'EU-OSHA, gli Stati membri, le organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero assicurare che i candidati alla nomina nel consiglio di amministrazione dispongano di conoscenze adeguate in materia di sicurezza e salute sul lavoro affinché possano prendere decisioni strategiche e supervisionare le attività dell'EU-OSHA.

(11)

Il comitato esecutivo dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio di amministrazione e di supportarne il processo decisionale e di monitoraggio. Nell'assistere il consiglio di amministrazione dovrebbe essere possibile, per il comitato esecutivo, ove necessario, per motivi d'urgenza, adottare determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare il regolamento interno del comitato esecutivo.

(12)

Il direttore esecutivo dovrebbe essere responsabile della gestione complessiva dell'EU-OSHA, comprese la gestione corrente, nonché la gestione finanziaria e la gestione delle risorse umane, conformemente all'orientamento strategico definito dal consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo dovrebbe esercitare i poteri che gli sono attribuiti. Dovrebbe essere possibile sospendere tali poteri in circostanze eccezionali, quali conflitti di interessi o gravi inadempienze agli obblighi statutari dei funzionari dell'Unione europea («statuto dei funzionari»).

(13)

Il principio dell'uguaglianza è un principio fondamentale del diritto dell'Unione. Esso prevede che la parità tra donne e uomini debba essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito anche dal consiglio di amministrazione per quanto riguarda il presidente e i vicepresidenti nel loro insieme, nonché dai gruppi che rappresentano i governi e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'ambito del consiglio di amministrazione per quanto riguarda la designazione dei supplenti che partecipano alle riunioni del comitato esecutivo.

(14)

L'EU-OSHA gestisce un ufficio di collegamento a Bruxelles. Dovrebbe essere prevista la possibilità di mantenere tale ufficio.

(15)

Nell'Unione e negli Stati membri esistono già organizzazioni che forniscono lo stesso tipo di informazioni e servizi forniti dall'EU-OSHA. Al fine di trarre il massimo vantaggio a livello dell'Unione dal lavoro già svolto da dette organizzazioni, è opportuno mantenere l'attuale efficiente rete istituita dall'EU-OSHA a norma del regolamento (CE) n. 2062/94, comprendente i punti nevralgici e le reti tripartite degli Stati membri. Allo scopo di garantire un buon coordinamento e valide sinergie è inoltre importante che l'EU-OSHA mantenga legami funzionali molto stretti con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro istituito da una decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 (4).

(16)

Le disposizioni finanziarie e quelle sulla programmazione e sull'informazione relative all'EU-OSHA dovrebbero essere aggiornate. Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (5) prevede che l'EU-OSHA effettui valutazioni ex ante ed ex post per tutti i programmi e le attività che comportano spese significative. Tali valutazioni dovrebbero essere prese in considerazione dall'EU-OSHA nella sua programmazione pluriennale e annuale.

(17)

Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'EU-OSHA e consentirle di realizzare adeguatamente i suoi obiettivi e compiti in conformità del presente regolamento, l'EU-OSHA dovrebbe disporre di un bilancio sufficiente e autonomo alimentato principalmente da un contributo del bilancio generale dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi all'EU-OSHA per quanto riguarda i contributi e le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. L'audit dei conti dell'EU-OSHA dovrebbe essere effettuato dalla Corte dei conti.

(18)

I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'EU-OSHA dovrebbero essere forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (Centro di traduzione). L'EU-OSHA dovrebbe collaborare con il Centro di traduzione per stabilire indicatori di qualità, tempestività e riservatezza, per individuare chiaramente le esigenze e le priorità dell'EU-OSHA e per creare procedure trasparenti e obiettive per il processo di traduzione.

(19)

Le disposizioni relative al personale dell'EU-OSHA dovrebbero essere allineate con lo statuto dei funzionari e con il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (regime applicabile agli altri agenti), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (6).

(20)

L'EU-OSHA dovrebbe adottare le misure necessarie per assicurare la corretta gestione e il corretto trattamento delle informazioni riservate. Se necessario l'EU-OSHA dovrebbe adottare norme di sicurezza equivalenti a quelle fissate nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (7) e 2015/444 (8) della Commissione.

(21)

È necessario prevedere disposizioni transitorie di bilancio e per il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale al fine di assicurare il proseguimento delle attività dell'EU-OSHA in attesa dell'attuazione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Istituzione e obiettivi

1.   È istituita l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), sotto forma di Agenzia dell'Unione.

2.   L'obiettivo dell'EU-OSHA è di fornire alle istituzioni e agli organismi dell'Unione, agli Stati membri, alle parti sociali e agli altri soggetti interessati al settore della sicurezza e della salute sul lavoro pertinenti informazioni tecniche, scientifiche ed economiche nonché le competenze tecniche utili in tale settore al fine di migliorare l'ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

A tal fine l'EU-OSHA promuove e diffonde le conoscenze, fornisce dati concreti e servizi volti all'elaborazione delle politiche, tra cui conclusioni basate sulla ricerca e agevola la condivisione delle conoscenze tra l'Unione e i soggetti nazionali.

Articolo 2

Compiti

1.   L'EU-OSHA ha i seguenti compiti per quanto concerne gli ambiti strategici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri:

a)

raccoglie e analizza le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro negli Stati membri al fine di:

i)

individuare i rischi e le buone pratiche nonché le priorità e i programmi nazionali esistenti;

ii)

fornire i dati necessari per le priorità e i programmi dell'Unione; e

iii)

diffondere tali informazioni alle istituzioni e agli organismi dell'Unione, agli Stati membri, alle parti sociali e agli altri soggetti interessati al settore della sicurezza e della salute sul lavoro;

b)

raccoglie e analizza le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sulla ricerca relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro nonché sulle altre attività di ricerca che comportano aspetti connessi alla sicurezza e alla salute sul lavoro e diffonde i risultati della ricerca e delle attività di ricerca;

c)

promuove e sostiene la cooperazione e lo scambio in materia di informazioni e di esperienza tra gli Stati membri nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro, compresa l'informazione sui programmi di formazione;

d)

organizza conferenze e seminari, nonché scambi di competenze tecniche tra gli Stati membri nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro;

e)

fornisce alle istituzioni e agli organismi dell'Unione e agli Stati membri le informazioni obiettive di carattere tecnico, scientifico ed economico disponibili e le competenze tecniche necessarie per la formulazione e l'attuazione di politiche adeguate ed efficaci volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, tra cui la prevenzione e la previsione di potenziali pericoli, in particolare fornendo alla Commissione le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche e le competenze tecniche a essa necessarie per portare a buon fine i suoi compiti di individuare, preparare e valutare misure legislative e altre misure nel settore della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, soprattutto per quanto concerne l'impatto degli atti giuridici, il loro adattamento al progresso tecnico, scientifico o regolamentare nonché la loro attuazione pratica da parte delle imprese, con particolare riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese (MPMI);

f)

offre forum di incontro per lo scambio di esperienze e di informazioni tra i governi, le parti sociali e altre parti interessate a livello nazionale;

g)

contribuisce, anche attraverso analisi e informazioni basate su dati dimostrati, all'attuazione di riforme e politiche a livello nazionale;

h)

raccoglie e mette a disposizione le informazioni relative alle questioni di sicurezza e di salute sul lavoro in provenienza e a destinazione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali;

i)

fornisce informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sui metodi e sugli strumenti destinati a realizzare attività preventive, individua buone pratiche e promuove azioni preventive, con particolare riguardo ai problemi specifici delle MPMI e, per quanto attiene alle buone pratiche, si concentra in particolare su quelle che rappresentano strumenti pratici da utilizzare nell'elaborazione di valutazioni dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro e nell'individuazione delle misure da adottare per far fronte a tali rischi;

j)

contribuisce allo sviluppo di strategie dell'Unione e programmi di azione relativi alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, fatte salve le competenze della Commissione;

k)

definisce una strategia per le relazioni con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, in conformità dell'articolo 30, riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'EU-OSHA;

l)

svolge attività di sensibilizzazione e comunicazione e realizza campagne in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

2.   Laddove siano necessari nuovi studi, e prima di adottare decisioni politiche, le istituzioni dell'Unione tengono conto delle competenze dell'EU-OSHA e di tutti gli studi che essa ha effettuato o che è in grado di effettuare nel settore in questione, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

3.   L'EU-OSHA assicura che le informazioni diffuse e gli strumenti messi a disposizione risultino comprensibili agli utenti finali. Per conseguire questo obiettivo l'EU-OSHA coopera strettamente con i punti nevralgici nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2.

4.   L'EU-OSHA può concludere accordi di cooperazione con altre agenzie pertinenti dell'Unione al fine di facilitare e promuovere la cooperazione con le stesse.

5.   Nello svolgimento dei suoi compiti l'EU-OSHA mantiene uno stretto dialogo in particolare con organismi specializzati, sia pubblici che privati, nazionali o internazionali, con le autorità pubbliche, con gli organismi accademici e di ricerca, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché con gli organismi tripartiti nazionali, laddove esistenti. Fatti salvi i suoi obiettivi e le sue finalità, l'EU-OSHA coopera con altre agenzie dell'Unione, in particolare con l'Eurofound e il Cedefop, promuovendo le sinergie e la complementarità delle rispettive attività, evitando al contempo la duplicazione degli sforzi.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELL'EU-OSHA

Articolo 3

Struttura amministrativa e di gestione

La struttura amministrativa e di gestione dell'EU-OSHA comprende:

a)

un consiglio di amministrazione;

b)

un comitato esecutivo;

c)

un direttore esecutivo;

d)

una rete.

SEZIONE 1

Consiglio di amministrazione

Articolo 4

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto di:

a)

un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;

b)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;

c)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;

d)

tre membri in rappresentanza della Commissione;

e)

un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo.

Ciascuno dei membri di cui alle lettere da a) a d) ha diritto di voto.

Il Consiglio nomina i membri di cui alle lettere a), b) e c) tra i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

I membri di cui alla lettera a) sono nominati su proposta degli Stati membri. I membri di cui alle lettere b) e c) sono nominati su proposta dei portavoce dei rispettivi gruppi in seno al comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Le proposte di cui al quarto comma sono presentate al Consiglio e trasmesse alla Commissione per conoscenza.

La Commissione nomina i membri di cui alla lettera d).

La commissione competente del Parlamento europeo nomina l'esperto di cui alla lettera e).

2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta. I supplenti sono nominati in conformità del paragrafo 1.

3.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono designati e nominati sulla base delle loro conoscenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, tenendo conto delle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio e della loro esperienza nell'ambito dei compiti istituzionali dell'EU-OSHA, al fine di poter espletare efficacemente un ruolo di vigilanza. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei suoi lavori. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione.

4.   Al momento dell'assunzione delle funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione nel caso in cui intervenga un cambiamento di circostanze in relazione a qualsiasi conflitto di interesse. L'EU-OSHA pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.

5.   Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è rinnovabile. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni, i membri e i supplenti restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

6.   Nel consiglio di amministrazione sono istituiti tre gruppi: un gruppo composto dai rappresentanti dei governi, un gruppo composto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e un gruppo composto dalle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore allo scopo di promuovere l'efficienza delle deliberazioni all'interno dei gruppi e tra di essi. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e possono essere designati tra i membri nominati del consiglio di amministrazione. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio di amministrazione ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Articolo 5

Funzioni del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione:

a)

fornisce gli orientamenti strategici delle attività dell'EU-OSHA;

b)

adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell'articolo 6, il documento di programmazione dell'EU-OSHA, contenente il programma di lavoro pluriennale dell'EU-OSHA e il suo programma di lavoro annuale per l'anno successivo;

c)

adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'EU-OSHA ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'EU-OSHA a norma del capo III;

d)

adotta la relazione annuale consolidata delle attività dell'EU-OSHA con una valutazione relativa alle attività, le trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o luglio di ogni anno e rende pubblica la relazione annuale di attività consolidata è pubblica;

e)

adotta le regole finanziarie applicabili all'EU-OSHA conformemente all'articolo 17;

f)

adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

g)

adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e agli esperti indipendenti, nonché agli esperti nazionali distaccati e altro personale non assunto dall'EU-OSHA di cui all'articolo 20;

h)

adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione in base a un'analisi delle esigenze, riprendendoli nel documento di programmazione dell'EU-OSHA;

i)

adotta il proprio regolamento interno;

j)

esercita nei confronti del personale dell'EU-OSHA, in conformità del paragrafo 2, i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e i poteri conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dal regime applicabile agli altri agenti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);

k)

adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto;

l)

nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 19;

m)

nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

n)

adotta il regolamento interno del comitato esecutivo;

o)

monitora il seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

p)

autorizza la conclusione di accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, conformemente all'articolo 30.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo. In tali casi il consiglio di amministrazione delega tali poteri, per un periodo di tempo limitato, a uno dei rappresentanti della Commissione che ha nominato, o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 6

Programmazione pluriennale e annuale

1.   In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera e) del presente regolamento, ogni anno il direttore esecutivo redige una bozza di documento di programmazione contenente una programmazione pluriennale e un programma di lavoro annuale in conformità dell'articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

2.   Il direttore esecutivo presenta al consiglio di amministrazione la bozza di documento di programmazione di cui al paragrafo 1. Previa approvazione del consiglio di amministrazione, la bozza di documento di programmazione è trasmesso alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno. Il direttore esecutivo presenta eventuali versioni aggiornate di tale documento secondo la stessa procedura. Il consiglio di amministrazione adotta il documento di programmazione tenendo conto del parere della Commissione.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

3.   Il programma di lavoro pluriennale presenta la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione, evitando sovrapposizioni con la programmazione di altre agenzie. Esso presenta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Esso include una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in conformità dell'articolo 30, le azioni connesse a tale strategia e una specificazione delle risorse correlate.

4.   Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 3 e comprende:

a)

gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione;

b)

una descrizione delle azioni da finanziare, comprese le misure previste volte ad aumentare l'efficienza;

c)

un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna attività, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività;

d)

possibili azioni per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali conformemente all'articolo 30.

Esso indica chiaramente quali azioni sono state aggiunte, modificate o soppresse rispetto all'esercizio finanziario precedente.

5.   Quando all'EU-OSHA è assegnata una nuova attività, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate secondo la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale.

6.   La programmazione delle risorse è aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 28.

L'assegnazione all'EU-OSHA di una nuova attività finalizzata all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 2 è presa in considerazione nella sua programmazione finanziaria e delle risorse, fatte salve le competenze del Parlamento europeo e del Consiglio («autorità di bilancio»).

Articolo 7

Presidente del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e tre vicepresidenti scegliendone:

a)

uno tra i membri che rappresentano i governi degli Stati membri;

b)

uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro;

c)

uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori; e

d)

uno tra i membri che rappresentano la Commissione.

Il presidente e i vicepresidenti sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

2.   La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti è di un anno. Tale mandato è rinnovabile. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del loro mandato, questo termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 8

Riunioni del consiglio di amministrazione

1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.

2.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

3.   Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante. I rappresentanti dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori qualora l'accordo SEE preveda la loro partecipazione alle attività dell'EU-OSHA.

5.   L'EU-OSHA provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 9

Regole di voto del consiglio di amministrazione

1.   Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 19, paragrafo 7, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.

Tuttavia, le decisioni attinenti al programma di lavoro annuale e con conseguenze di bilancio per i punti nevralgici nazionali richiedono altresì il consenso della maggioranza dei membri del gruppo che rappresenta i governi.

2.   Ogni membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

3.   Il presidente partecipa al voto.

4.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

SEZIONE 2

Comitato esecutivo

Articolo 10

Comitato esecutivo

1.   Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.

2.   Il comitato esecutivo:

a)

prepara le decisioni che saranno adottate dal consiglio di amministrazione;

b)

monitora, insieme al consiglio di amministrazione, il seguito adeguato dato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF;

c)

fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, quali definite nell'articolo 11, consiglia il direttore esecutivo, se del caso, nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare la supervisione della gestione amministrativa e di bilancio.

3.   Ove necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e le questioni di bilancio.

4.   Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, dai tre vicepresidenti, dai coordinatori dei tre gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e da un rappresentante della Commissione. Ciascun gruppo di cui all'articolo 4, paragrafo 6, può designare fino a due membri supplenti per assistere alle riunioni del comitato esecutivo nel caso in cui sia assente un membro titolare del relativo gruppo. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

5.   La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo è di due anni. Tale mandato è rinnovabile. La durata del mandato di un membro del comitato esecutivo coincide con la durata del suo mandato come membro del consiglio di amministrazione.

6.   Il comitato esecutivo si riunisce tre volte l'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri. A seguito di ciascuna riunione, i coordinatori dei tre gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, si adoperano al massimo delle loro possibilità per informare i membri del loro gruppo del contenuto della discussione in modo tempestivo e trasparente.

SEZIONE 3

Direttore esecutivo

Articolo 11

Responsabilità del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è responsabile della gestione dell'EU-OSHA secondo la direzione strategica stabilita dal consiglio di amministrazione e risponde al consiglio di amministrazione.

2.   Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3.   Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce annualmente al Parlamento europeo circa l'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

4.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'EU-OSHA.

5.   Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati all'EU-OSHA dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo è responsabile per:

a)

la gestione corrente dell'EU-OSHA, compreso l'esercizio dei poteri che gli sono attribuiti in relazione alla gestione del personale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2;

b)

l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

c)

l'adozione di decisioni in materia di gestione delle risorse umane, in conformità della decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

d)

tenendo conto delle esigenze connesse alle attività dell'EU-OSHA e della sana gestione del bilancio, la decisione relativa alle strutture interne dell'EU-OSHA e, ove necessario, alla loro modifica;

e)

la preparazione del documento di programmazione e la sua presentazione al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

f)

l'attuazione del documento di programmazione e il rendiconto di tale attuazione al consiglio di amministrazione;

g)

l'elaborazione della relazione annuale consolidata di attività dell'EU-OSHA e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;

h)

la creazione di un sistema efficace di monitoraggio che consenta l'esecuzione delle valutazioni periodiche di cui all'articolo 28 e un sistema di rendicontazione che sintetizzi l'esito di tali valutazioni;

i)

l'elaborazione delle bozze di regole finanziarie applicabili all'EU-OSHA;

j)

la predisposizione del bozza di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'EU-OSHA, come parte del documento di programmazione dell'EU-OSHA, nonché l'esecuzione del bilancio dell'EU-OSHA;

k)

l'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e il rendiconto sui progressi compiuti, due volte all'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;

l)

l'assicurazione dell'equilibrio di genere all'interno dell'EU-OSHA;

m)

la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;

n)

l'elaborazione di una strategia antifrode dell'EU-OSHA e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per approvazione;

o)

se del caso, la cooperazione con altre agenzie dell'Unione e la conclusione di accordi di cooperazione con esse.

6.   Il direttore esecutivo decide inoltre in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'EU-OSHA, di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles per approfondire la cooperazione dell'EU-OSHA con le pertinenti istituzioni dell'Unione. Tale decisione richiede l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro interessato. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio di collegamento in modo da evitare costi inutili ed eventuali duplicazioni delle funzioni amministrative dell'EU-OSHA.

SEZIONE 4

Rete

Articolo 12

Rete

1.   L'EU-OSHA crea una rete comprendente:

a)

i principali componenti delle reti nazionali di informazione, ivi comprese le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in conformità del diritto o delle pratiche nazionali;

b)

i punti nevralgici nazionali.

2.   Gli Stati membri informano regolarmente l'EU-OSHA dei principali elementi delle loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, compresa ogni istituzione che, a loro avviso, potrebbe contribuire ai lavori dell'EU-OSHA, tenendo conto della necessità di garantire la copertura più completa possibile del loro territorio.

Le autorità nazionali o un'istituzione nazionale designata dallo Stato membro quale punto nevralgico nazionale provvedono al coordinamento e alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all'EU-OSHA, nel quadro di un'intesa tra ciascun punto nevralgico e l'EU-OSHA, sulla base del programma di lavoro adottato da quest'ultima.

Le autorità nazionali o l'istituzione nazionale consultano le associazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e tengono conto del loro punto di vista in conformità del diritto o delle pratiche nazionali.

3.   I temi individuati come di particolare interesse figurano nel programma di lavoro annuale dell'EU-OSHA.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 13

Bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese dell'EU-OSHA sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio dell'EU-OSHA. L'esercizio finanziario corrisponde con l'anno civile.

2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'EU-OSHA devono risultare in pareggio.

3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell'EU-OSHA comprendono:

a)

un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione;

b)

eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;

c)

i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dall'EU-OSHA;

d)

eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell'EU-OSHA a norma dell'articolo 30.

4.   Le spese dell'EU-OSHA comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.

Articolo 14

Stesura del bilancio

1.   Ogni anno il direttore esecutivo predispone una bozza di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'EU-OSHA, comprendente la pianta organica, per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

Il bozza di previsione si basa sugli obiettivi e i risultati previsti del documento di programmazione annuale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati previsti, conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati.

2.   Sulla base della bozza di previsione provvisorio, il consiglio di amministrazione adotta una bozza di previsione delle entrate e delle spese dell'EU-OSHA per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

3.   La Commissione trasmette la bozza di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione. La bozza di previsione è altresì messa a disposizione dell'EU-OSHA.

4.   Sulla base della bozza di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la pianta organica nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

5.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo del bilancio generale dell'Unione destinato all'EU-OSHA.

6.   L'autorità di bilancio adotta la pianta organica per l'EU-OSHA.

7.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio per l'EU-OSHA. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, si procede agli opportuni adeguamenti. Qualsiasi modifica apportata al bilancio dell'EU-OSHA, compresa la pianta organica, è adottata secondo la medesima procedura.

8.   Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell'EU-OSHA si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

Articolo 15

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'EU-OSHA.

2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 16

Rendicontazione finanziaria e discarico

1.   Il contabile dell'EU-OSHA comunica i conti provvisori per l'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N + 1).

2.   L'EU-OSHA trasmette una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio N al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

3.   Il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'EU-OSHA per l'esercizio N, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'EU-OSHA per l'esercizio N, ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il contabile stabilisce i conti definitivi dell'EU-OSHA per tale esercizio. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'EU-OSHA per l'esercizio N.

6.   Entro il 1o luglio dell'anno N + 1 il contabile dell'EU-OSHA trasmette i conti definitivi per l'esercizio N, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.   I conti definitivi per l'esercizio N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N+1.

8.   Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni formulate da quest'ultima nella sua relazione annuale entro il 30 settembre dell'anno N + 1. Il direttore esecutivo invia inoltre la risposta al consiglio di amministrazione.

9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio N.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 17

Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili all'EU-OSHA sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'EU-OSHA e previo accordo della Commissione.

CAPO IV

PERSONALE

Articolo 18

Disposizioni generali

1.   Al personale dell'EU-OSHA si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione dello statuto e di detto regime.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto.

Articolo 19

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo dell'EU-OSHA a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Il candidato selezionato è invitato a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati. Tale scambio di opinioni non ritarda indebitamente la nomina.

Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo l'EU-OSHA è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

3.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Prima della fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'EU-OSHA.

4.   Il consiglio di amministrazione, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni.

5.   A un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non è permesso partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione. Nella sua decisione, il consiglio di amministrazione tiene conto della valutazione della Commissione dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, di cui al paragrafo 3.

7.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato o la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Articolo 20

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1.   L'EU-OSHA può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle sue dipendenze.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'EU-OSHA.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21

Status giuridico

1.   L'EU-OSHA è un'agenzia dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.

2.   In ciascuno degli Stati membri l'EU-OSHA ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle normative nazionali. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L'EU-OSHA ha sede a Bilbao.

4.   L'EU-OSHA ha la facoltà di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles per approfondire la sua cooperazione con le pertinenti istituzioni dell'Unione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6.

Articolo 22

Privilegi e immunità

All'EU-OSHA e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 23

Regime linguistico

1.   All'EU-OSHA si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio (10).

2.   I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'EU-OSHA sono prestati dal Centro di traduzione.

Articolo 24

Trasparenza e protezione dei dati

1.   L'EU-OSHA svolge le proprie attività assicurando un livello elevato di trasparenza.

2.   Ai documenti in possesso dell'EU-OSHA si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

3.   Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

4.   Il trattamento di dati personali da parte dell'EU-OSHA è soggetto al regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell'EU-OSHA, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 25

Lotta contro la frode

1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), entro il 21 agosto 2019, l'EU-OSHA aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (14) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il proprio personale, utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.

2.   La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di verifiche sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'EU-OSHA.

3.   L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a contratti finanziati dall'EU-OSHA, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (15).

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'EU-OSHA contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Articolo 26

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Ove necessario l'EU-OSHA adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444. Se del caso, le norme di sicurezza dell'EU-OSHA comprendono, tra l'altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.

Articolo 27

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell'EU-OSHA è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'EU-OSHA.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l'EU-OSHA risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

4.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.   La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'EU-OSHA è regolata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 28

Valutazione

1.   In conformità dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, l'EU-OSHA effettua valutazioni ex ante ed ex post di detti programmi e attività che comportano spese significative.

2.   Entro il 21 febbraio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione assicura che sia eseguita una valutazione in conformità dei propri orientamenti per valutare i risultati dell'EU-OSHA in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La Commissione consulta i membri del consiglio di amministrazione e altre parti interessate principali nel corso della sua valutazione. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'EU-OSHA e le conseguenze finanziarie di tale modifica.

3.   La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 29

Indagini amministrative

Le attività dell'EU-OSHA sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 TFUE.

Articolo 30

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'EU-OSHA può collaborare con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

A tal fine l'EU-OSHA può, fatta salva l'autorizzazione del consiglio di amministrazione e previa approvazione da parte della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione o gli Stati membri.

2.   L'EU-OSHA è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso.

Nell'ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al primo comma sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell'EU-OSHA, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'EU-OSHA.

Articolo 31

Accordo sulla sede e condizioni operative

1.   Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'EU-OSHA nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale e ai relativi familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso fra l'EU-OSHA e lo Stato membro in cui si trova la sede.

2.   Lo Stato membro ospitante garantisce le condizioni necessarie per il funzionamento dell'EU-OSHA, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 32

Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione

I membri del consiglio di amministrazione, istituito a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2062/94, rimangono in carica e continuano a esercitare le funzioni di tale consiglio di cui all'articolo 5 del presente regolamento fino alla nomina dei membri e dell'esperto indipendente del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 33

Disposizioni transitorie relative al personale

1.   Il direttore dell'EU-OSHA nominato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2062/94 assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate.

2.   Nel caso di una procedura di selezione e di nomina in corso del direttore esecutivo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2062/94 si applica fino al completamento di tale procedura.

3.   Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale assunto nel quadro del regolamento (CE) n. 2062/94. I contratti di lavoro possono essere rinnovati a norma del presente regolamento in conformità dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

L'ufficio di collegamento dell'EU-OSHA operativo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è mantenuto.

Articolo 34

Disposizioni transitorie di bilancio

La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2062/94, è espletata conformemente all'articolo 14 di tale regolamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2062/94 è abrogato e i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 36

Mantenimento in vigore delle norme interne adottate dal consiglio di direzione

Le norme interne adottate dal consiglio di direzione ai sensi del regolamento (CE) n. 2062/94 rimangono in vigore dopo il 20 febbraio 2019, salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione in applicazione del presente regolamento.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 gennaio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 49.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2018.

(3)  Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1).

(4)  Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(6)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(7)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(8)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(10)  Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

(11)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(14)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


31.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/74


REGOLAMENTO (UE) 2019/127 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 2019

che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (3) al fine di contribuire alla concezione e alla realizzazione di migliori condizioni di vita e di lavoro con attività intese a sviluppare e diffondere le cognizioni. In tale contesto, Eurofound dovrebbe tener conto anche delle prospettive a medio e lungo termine.

(2)

Fin dalla sua istituzione nel 1975 Eurofound ha svolto un ruolo importante nel promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro in tutta l'Unione. Al tempo stesso il concetto di condizioni di vita e di condizioni di lavoro e l'importanza loro attribuita sono mutati sotto l'influsso dell'evoluzione della società e dei cambiamenti sostanziali nei mercati del lavoro. Per riflettere tali sviluppi è opportuno pertanto adeguare la terminologia utilizzata per descrivere gli obiettivi e i compiti di Eurofound.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 1365/75 ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie ulteriori modifiche, a fini di chiarezza, è opportuno abrogare e sostituire detto regolamento.

(4)

Le norme che disciplinano Eurofound dovrebbero essere definite, nei limiti del possibile e tenendo conto della sua natura tripartita, conformemente ai principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012.

(5)

Eurofound fornisce alle istituzioni e agli organi dell'Unione, agli Stati membri e alle parti sociali informazioni specializzate e che forniscono un valore aggiunto nel settore di competenza di Eurofound.

(6)

Eurofound dovrebbe continuare a condurre indagini al fine di garantire la continuità delle analisi comparative delle tendenze relative alle condizioni di vita e di lavoro e degli sviluppi del mercato del lavoro nell'Unione.

(7)

È altresì importante che Eurofound lavori in stretta collaborazione con organismi affini a livello internazionale, di unione e nazionale.

(8)

Poiché le tre agenzie tripartite, ovvero Eurofound, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), affrontano questioni relative al mercato del lavoro, all'ambiente di lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale e alle competenze, si rende necessario uno stretto coordinamento tra di esse. Nel suo lavoro Eurofound dovrebbe pertanto integrare il lavoro dell'EU-OSHA e del Cedefop laddove le agenzie hanno ambiti di interesse simili, favorendo strumenti ben funzionanti, quali i protocolli d'intesa. Eurofound dovrebbe sfruttare modi per migliorare l'efficienza e le sinergie e, nelle sue attività, evitare duplicazioni con quelle dell'EU-OSHA e del Cedefop e della Commissione. Eurofound dovrebbe inoltre cercare, ove pertinente, di cooperare in modo efficiente con le capacità di ricerca interne delle istituzioni dell'Unione e degli organismi esterni specializzati.

(9)

La Commissione dovrebbe consultare le principali parti interessate, compresi i membri del consiglio di amministrazione e i membri del Parlamento europeo, nel corso della valutazione di Eurofound.

(10)

La natura tripartita di Eurofound, EU-OSHA e Cedefop è un'importante espressione di un approccio globale basato sul dialogo sociale tra le parti sociali e con le autorità dell'Unione e nazionali, che è fondamentale per trovare soluzioni sociali ed economiche comuni e sostenibili.

(11)

Per semplificare il processo decisionale di Eurofound e contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine gli Stati membri, le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero essere rappresentati all'interno di un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di adottare il bilancio e di approvare il documento di programmazione. Nel documento di programmazione, contenente il programma di lavoro pluriennale e il programma di lavoro annuale di Eurofound, il consiglio di amministrazione dovrebbe fissare le priorità strategiche delle attività di quest'ultimo. Inoltre, le norme adottate dal consiglio di amministrazione per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi dovrebbero comprendere misure per l'individuazione precoce dei rischi potenziali.

(12)

Per garantire il buon funzionamento di Eurofound, gli Stati membri, le organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero assicurare che i candidati alla nomina nel consiglio di amministrazione dispongano di conoscenze adeguate in materia di politiche sociali e legate al lavoro, affinché possano prendere decisioni strategiche e supervisionare le attività di Eurofound.

(13)

Il comitato esecutivo dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio di amministrazione e di supportarne il processo decisionale e di monitoraggio. Nell'assistere il consiglio di amministrazione, dovrebbe essere possibile per il comitato esecutivo, ove necessario, per motivi d'urgenza, adottare determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare il regolamento interno del comitato esecutivo.

(14)

Il direttore esecutivo dovrebbe essere responsabile della gestione complessiva di Eurofound, comprese la gestione corrente, nonché la gestione finanziaria e la gestione delle risorse umane, conformemente all'orientamento strategico definito dal consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo dovrebbe esercitare i poteri che gli sono attribuiti. Dovrebbe essere possibile sospendere tali poteri in circostanze eccezionali, quali conflitti di interessi o gravi inadempienze agli obblighi statutari dei funzionari dell'Unione europea («statuto dei funzionari»).

(15)

Il principio dell'uguaglianza è un principio fondamentale del diritto dell'Unione. Esso prevede che la parità tra donne e uomini debba essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito anche dal consiglio di amministrazione per quanto riguarda il presidente e i vicepresidenti nel loro insieme, nonché dai gruppi che rappresentano i governi e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'ambito del consiglio di amministrazione per quanto riguarda la designazione dei supplenti che partecipano alle riunioni del comitato esecutivo.

(16)

Eurofound gestisce un ufficio di collegamento a Bruxelles. Dovrebbe essere prevista la possibilità di mantenere tale ufficio.

(17)

Le disposizioni finanziarie e quelle sulla programmazione e sull'informazione relative a Eurofound dovrebbero essere aggiornate. Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (4) prevede che Eurofound effettui valutazioni ex ante ed ex post di detti programmi e attività che comportano spese significative. Tali valutazioni dovrebbero essere prese in considerazione da Eurofound nella sua programmazione pluriennale e annuale.

(18)

Per garantire la piena autonomia e indipendenza di Eurofound e consentirgli di realizzare adeguatamente i suoi obiettivi e compiti in conformità del presente regolamento, Eurofound dovrebbe disporre di un bilancio sufficiente e autonomo alimentato principalmente da un contributo del bilancio generale dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi a Eurofound per quanto riguarda i contributi e le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. L'audit dei conti di Eurofound dovrebbe essere effettuato dalla Corte dei conti.

(19)

I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di Eurofound dovrebbero essere forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (Centro di traduzione). Eurofound dovrebbe collaborare con il Centro di traduzione per stabilire indicatori di qualità, tempestività e riservatezza, per individuare chiaramente le esigenze e le priorità di Eurofound e per creare procedure trasparenti e obiettive per il processo di traduzione.

(20)

Le disposizioni relative al personale di Eurofound dovrebbero essere allineate con lo statuto dei funzionari e con il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione («regime applicabile agli altri agenti»), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (5).

(21)

Eurofound dovrebbe adottare le misure necessarie per assicurare la corretta gestione e il corretto trattamento delle informazioni riservate. Se necessario Eurofound dovrebbe adottare norme di sicurezza equivalenti a quelle fissate nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (6) e (UE, Euratom) 2015/444 (7) della Commissione.

(22)

È necessario prevedere disposizioni transitorie di bilancio e per il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale al fine di assicurare il proseguimento delle attività di Eurofound in attesa dell'esecuzione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Istituzione e obiettivi

1.   È istituita la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), sotto forma di Agenzia dell'Unione.

2.   L'obiettivo di Eurofound è di sostenere la Commissione, gli altri organi, agenzie e istituzioni dell'Unione, gli Stati membri e le parti sociali nell'elaborazione e attuazione delle politiche volte al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, elaborando politiche per l'occupazione e promuovendo il dialogo sociale.

A tal fine Eurofound promuove e diffonde le conoscenze, fornisce dati concreti e servizi, tra cui conclusioni basate sulla ricerca, e agevola la condivisione delle conoscenze tra l'Unione e i soggetti nazionali allo scopo dell'elaborazione delle politiche.

Articolo 2

Compiti

1.   Eurofound ha i seguenti compiti per quanto concerne gli ambiti strategici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri:

a)

analizza gli sviluppi e fornisce analisi comparative delle politiche, dei quadri istituzionali e delle pratiche negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi;

b)

raccoglie dati, per esempio tramite indagini e analizza le tendenze delle condizioni di vita e di lavoro e l'evoluzione del mercato del lavoro;

c)

analizza gli sviluppi dei sistemi di relazioni industriali e in particolare del dialogo sociale a livello dell'Unione e degli Stati membri;

d)

svolge o commissiona studi ed effettua ricerche sui pertinenti sviluppi socioeconomici e sulle relative politiche;

e)

realizza, se del caso e su richiesta della Commissione, progetti pilota e azioni preparatorie;

f)

offre forum di incontro per lo scambio di esperienze e informazioni tra i governi, le parti interessate, le parti sociali e altre parti interessate a livello nazionale, anche attraverso analisi e informazioni basate su dati dimostrati;

g)

gestisce e mette a disposizione dei decisori politici, delle parti sociali, del mondo accademico e di altre parti interessate strumenti e banche dati.

h)

definisce una strategia per le relazioni con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, in conformità dell'articolo 30, riguardo a questioni che rientrano tra le competenze di Eurofound.

2.   Laddove siano necessari nuovi studi, e prima di adottare decisioni politiche, le istituzioni dell'Unione tengono conto delle competenze di Eurofound e di tutti gli studi che esso ha effettuato o che è in grado di effettuare nel settore in questione, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

3.   Eurofound può concludere accordi di cooperazione con altre agenzie pertinenti dell'Unione al fine di facilitare e promuovere la cooperazione con le stesse.

4.   Nello svolgimento dei suoi compiti Eurofound mantiene uno stretto dialogo in particolare con organismi specializzati, sia pubblici che privati, nazionali o internazionali, con le autorità pubbliche, con gli organismi accademici e di ricerca, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché con gli organismi tripartiti nazionali, laddove esistenti. Fatti salvi i suoi obiettivi e le sue finalità, Eurofound coopera con altre agenzie dell'Unione, in particolare con l'EU-OSHA e il Cedefop, promuovendo le sinergie e la complementarità delle rispettive attività ed evitando la duplicazione degli sforzi.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DI EUROFOUND

Articolo 3

Struttura amministrativa e di gestione

La struttura amministrativa e di gestione di Eurofound comprende:

a)

un consiglio di amministrazione;

b)

un comitato esecutivo;

c)

un direttore esecutivo.

Sezione 1

Consiglio di amministrazione

Articolo 4

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da:

a)

un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;

b)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;

c)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;

d)

tre membri in rappresentanza della Commissione.

e)

un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo.

Ciascuno dei membri di cui alle lettere da a) a d) ha diritto di voto.

Il Consiglio nomina i membri di cui alle lettere a), b) e c) tra i candidati designati rispettivamente dagli Stati membri e dalle organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La Commissione nomina i membri di cui alla lettera d).

La commissione competente del Parlamento europeo nomina l'esperto di cui alla lettera e).

2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta. I supplenti sono nominati in conformità del paragrafo 1.

3.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono designati e nominati sulla base delle loro conoscenze in materia di politiche sociali e legate al lavoro, tenendo conto delle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio e della loro esperienza nell'ambito dei compiti istituzionali di Eurofound, al fine di poter espletare efficacemente un ruolo di vigilanza. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei suoi lavori. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione.

4.   Al momento dell'assunzione delle funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione nel caso in cui intervenga un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interesse. Eurofound pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.

5.   Il mandato dei membri titolari e dei supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è rinnovabile. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri e i supplenti restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

6.   Nel consiglio di amministrazione sono istituiti tre gruppi: un gruppo composto dai rappresentanti dei governi, un gruppo composto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e un gruppo composto dalle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore allo scopo di promuovere l'efficienza delle deliberazioni all'interno dei gruppi e tra di essi. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e possono essere designati tra i membri nominati del consiglio di amministrazione. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio di amministrazione ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 5

Funzioni del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione:

a)

fornisce gli orientamenti strategici delle attività di Eurofound;

b)

adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell'articolo 6, il documento di programmazione di Eurofound, contenente il programma di lavoro pluriennale di Eurofound e il suo programma di lavoro annuale per l'anno successivo;

c)

adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale di Eurofound ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio di Eurofound a norma del capo III;

d)

adotta la relazione annuale consolidata delle attività di Eurofound con una valutazione relativa alle attività e le trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1 o luglio di ogni anno e rende pubblica la relazione annuale di attività consolidata;

e)

adotta le regole finanziarie applicabili a Eurofound conformemente all'articolo 17;

f)

adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

g)

adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e agli esperti indipendenti, nonché agli esperti nazionali distaccati e altro personale non assunto da Eurofound di cui all'articolo 20;

h)

adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione in base a un'analisi delle esigenze, riprendendoli nel documento di programmazione di Eurofound;

i)

adotta il proprio regolamento interno;

j)

esercita nei confronti del personale di Eurofound, in conformità del paragrafo 2, i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e i poteri conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dal regime applicabile agli altri agenti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);

k)

adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto;

l)

nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 19;

m)

nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

n)

adotta il regolamento interno del comitato esecutivo;

o)

istituisce e scioglie i comitati consultivi conformemente all'articolo 12 e ne adotta il regolamento interno;

p)

monitora il seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

q)

autorizza la conclusione di accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, conformemente all'articolo 30.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo. In tali casi il consiglio di amministrazione delega tali poteri, per un periodo di tempo limitato, a uno dei rappresentanti della Commissione che ha nominato, o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 6

Programmazione pluriennale e annuale

1.   In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera f) del presente regolamento, ogni anno il direttore esecutivo redige una bozza di documento di programmazione contenente una programmazione pluriennale e un programma di lavoro annuale in conformità dell'articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

2.   Il direttore esecutivo presenta al consiglio di amministrazione la bozza di documento di programmazione di cui al paragrafo 1. Previa approvazione del consiglio di amministrazione, la bozza di documento di programmazione è trasmesso alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno. Il direttore esecutivo presenta eventuali versioni aggiornate di tale documento secondo la stessa procedura. Il consiglio di amministrazione adotta il documento di programmazione tenendo conto del parere della Commissione.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

3.   Il programma di lavoro pluriennale presenta la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione, evitando sovrapposizioni con la programmazione di altre agenzie. Esso presenta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Esso include una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in conformità dell'articolo 30, le azioni connesse a tale strategia e una specificazione delle risorse correlate.

4.   Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 3 e comprende:

a)

gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione;

b)

una descrizione delle azioni da finanziare, comprese le misure previste volte ad aumentare l'efficienza;

c)

un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna attività, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività;

d)

possibili azioni per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali conformemente all'articolo 30.

Esso indica chiaramente quali azioni sono stati aggiunte, modificate o soppresse rispetto all'esercizio finanziario precedente.

5.   Quando a Eurofound è affidata una nuova attività, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate secondo la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale.

6.   La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 28.

L'assegnazione a Eurofound di una nuova attività finalizzata all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 2 è presa in considerazione nella sua programmazione finanziaria e delle risorse, fatte salve le competenze del Parlamento europeo e del Consiglio («l'autorità di bilancio»).

Articolo 7

Presidente del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e tre vicepresidenti scegliendone:

a)

uno tra i membri che rappresentano i governi degli Stati membri;

b)

uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro;

c)

uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori; e

d)

uno tra i membri che rappresentano la Commissione.

Il presidente e i vicepresidenti sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

2.   La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti è di un anno. Tale mandato è rinnovabile. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del loro mandato, questo termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 8

Riunioni del consiglio di amministrazione

1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.

2.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

3.   Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante. I rappresentanti dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori qualora l'accordo SEE preveda la loro partecipazione alle attività di Eurofound.

5.   Eurofound provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 9

Regole di voto del consiglio di amministrazione

1.   Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 19, paragrafo 7, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.

2.   Ogni membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

3.   Il presidente partecipa al voto.

4.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

Sezione 2

Comitato esecutivo

Articolo 10

Comitato esecutivo

1.   Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.

2.   Il comitato esecutivo:

a)

prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;

b)

monitora, insieme al consiglio di amministrazione, il seguito adeguato dato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF;

c)

fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, quali definite nell'articolo 11, consiglia il direttore esecutivo, se del caso, nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare la supervisione della gestione amministrativa e di bilancio.

3.   Ove necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e le questioni di bilancio.

4.   Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, dai tre vicepresidenti, dai coordinatori dei tre gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e da un rappresentante della Commissione. Ciascun gruppo di cui all'articolo 4, paragrafo 6, può designare fino a due membri supplenti per assistere alle riunioni del comitato esecutivo nel caso in cui sia assente un membro titolare del relativo gruppo. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

5.   La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo è di due anni. Tale mandato è rinnovabile. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.

6.   Il comitato esecutivo si riunisce tre volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri. A seguito di ciascuna riunione, i coordinatori dei tre gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, si adoperano al massimo delle loro possibilità per informare i membri del loro gruppo del contenuto della discussione in modo tempestivo e trasparente.

Sezione 3

Direttore esecutivo

Articolo 11

Responsabilità del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è responsabile della gestione di Eurofound secondo la direzione strategica stabilita dal consiglio di amministrazione e risponde al consiglio di amministrazione.

2.   Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3.   Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce annualmente al Parlamento europeo circa l'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

4.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di Eurofound.

5.   Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati a Eurofound dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo è responsabile per:

a)

la gestione corrente di Eurofound, compreso l'esercizio dei poteri che gli sono attribuiti in relazione alla gestione del personale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2;

b)

l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

c)

l'adozione di decisioni in materia di gestione delle risorse umane, in conformità della decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

d)

tenendo conto delle esigenze connesse alle attività di Eurofound e della sana gestione del bilancio, la decisione relativa alle strutture interne di Eurofound e, ove necessario, alla loro modifica;

e)

la selezione e la nomina del direttore aggiunto, il quale assiste il direttore esecutivo nello svolgimento delle funzioni e delle attività di Eurofound;

f)

la preparazione del documento di programmazione e la sua presentazione al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

g)

l'attuazione del documento di programmazione e il rendiconto di tale attuazione al consiglio di amministrazione;

h)

l'elaborazione della relazione annuale consolidata di attività di Eurofound e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;

i)

la creazione di un sistema efficace di monitoraggio che consenta l'esecuzione delle valutazioni periodiche di cui all'articolo 28 e un sistema di rendicontazione che sintetizzi l'esito di tali valutazioni;

j)

l'elaborazione delle bozze di regole finanziarie applicabili a Eurofound;

k)

la predisposizione della bozza di stato di previsione delle entrate e delle spese di Eurofound, come parte del documento di programmazione di Eurofound, nonché l'esecuzione del bilancio di Eurofound;

l)

l'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e il rendiconto sui progressi compiuti, due volte all'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;

m)

l'assicurazione dell'equilibrio di genere all'interno di Eurofound;

n)

la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;

o)

l'elaborazione di una strategia antifrode di Eurofound e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per approvazione;

p)

se del caso, la cooperazione con altre agenzie dell'Unione e la conclusione di accordi di cooperazione con esse.

6.   Il direttore esecutivo decide inoltre in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti di Eurofound, di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles per approfondire la cooperazione di Eurofound con le pertinenti istituzioni dell'Unione. Tale decisione richiede l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro interessato. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio di collegamento in modo da evitare costi inutili ed eventuali duplicazioni delle funzioni amministrative di Eurofound.

Sezione 4

Comitati consultivi

Articolo 12

Comitati consultivi

1.   Il consiglio di amministrazione può istituire comitati consultivi in linea con gli ambiti strategici prioritari indicati nei documenti di programmazione.

2.   I comitati consultivi sono organi operativi istituiti al fine di assicurare la qualità della ricerca svolta da Eurofound nonché un ampio coinvolgimento nei progetti e nei loro risultati, attraverso la promozione della partecipazione all'attuazione dei programmi di Eurofound e fornendo consulenza e nuovi contributi.

3.   In stretta collaborazione con il consiglio di amministrazione e con il comitato esecutivo, i comitati consultivi svolgono le seguenti funzioni principali in relazione ai progetti di ricerca:

a)

forniscono consulenza circa la loro elaborazione e attuazione;

b)

monitorano i progressi nella fase di attuazione degli stessi;

c)

valutano i loro risultati;

d)

forniscono consulenza relativa alla divulgazione dei risultati.

4.   I coordinatori dei gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, sovrintendono la nomina e la partecipazione dei membri dei comitati consultivi conformemente al regolamento interno del consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione può sciogliere i comitati consultivi istituiti conformemente al paragrafo 1, in linea con le priorità indicate nei documenti di programmazione di Eurofound.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 13

Bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese di Eurofound sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio di Eurofound. L'esercizio finanziario corrisponde con l'anno civile.

2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di Eurofound devono risultare in pareggio.

3.   Fatte salve altre risorse, le entrate di Eurofound comprendono:

a)

un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione;

b)

eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;

c)

i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito da Eurofound;

d)

eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori di Eurofound a norma dell'articolo 30.

4.   Le spese di Eurofound comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.

Articolo 14

Stesura del bilancio

1.   Ogni anno il direttore esecutivo predispone una bozza di previsione provvisoria delle entrate e delle spese di Eurofound, comprendente la pianta organica, per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

La bozza di previsione provvisoria si basa sugli obiettivi e i risultati previsti del documento di programmazione annuale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati previsti, conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati.

2.   Sulla base della bozza di previsione provvisoria, il consiglio di amministrazione adotta una bozza di previsione delle entrate e delle spese di Eurofound per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

3.   La Commissione trasmette la bozza di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione. La bozza di previsione è altresì messa a disposizione di Eurofound.

4.   Sulla base della bozza di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la pianta organica nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

5.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo del bilancio generale dell'Unione destinato a Eurofound.

6.   L'autorità di bilancio adotta la pianta organica di Eurofound.

7.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio di Eurofound. Esso diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'Unione e se necessario, si procede agi opportuni adeguamenti. Qualsiasi modifica apportata al bilancio di Eurofound, compresa la pianta organica, è adottata secondo la medesima procedura.

8.   Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio di Eurofound si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

Articolo 15

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio di Eurofound.

2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 16

Rendicontazione finanziaria e discarico

1.   Il contabile di Eurofound invia i conti provvisori per l'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1 o marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N + 1).

2.   Eurofound trasmette una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio N al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

3.   Il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori di Eurofound per l'esercizio N, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori di Eurofound per l'esercizio N, ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046, il contabile stabilisce i conti definitivi di Eurofound per tale esercizio. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi di Eurofound per l'esercizio N.

6.   Entro il 1 o luglio dell'anno N + 1 il contabile di Eurofound trasmette i conti definitivi per l'esercizio N, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.   I conti definitivi per l'esercizio N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N + 1.

8.   Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni formulate da quest'ultima nella sua relazione annuale entro il 30 settembre dell'anno N + 1. Il direttore esecutivo invia inoltre la risposta al consiglio di amministrazione.

9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio N.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo, prima del 15 maggio dell'anno n + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 17

Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili a Eurofound sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento di Eurofound e previo accordo della Commissione.

CAPO IV

PERSONALE

Articolo 18

Disposizioni generali

1.   Al personale di Eurofound si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto.

Articolo 19

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo di Eurofound a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Il candidato selezionato è invitato a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati. Tale scambio di opinioni non ritarda indebitamente la nomina.

Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo Eurofound è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.

3.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Prima della fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri di Eurofound.

4.   Il consiglio di amministrazione, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni.

5.   A un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non è permesso partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione. Nella sua decisione, il consiglio di amministrazione tiene conto della valutazione della Commissione dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, di cui al paragrafo 3.

7.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato o la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Articolo 20

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1.   Eurofound può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle sue dipendenze.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso Eurofound.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21

Status giuridico

1.   Eurofound è un'agenzia dell'Unione. Esso ha personalità giuridica.

2.   In ciascuno degli Stati membri Eurofound ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle normative nazionali. Esso può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   Eurofound ha sede a Dublino.

4.   Eurofound ha la facoltà di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles per approfondire la sua cooperazione con le pertinenti istituzioni dell'Unione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6.

Articolo 22

Privilegi e immunità

A Eurofound e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 23

Regime linguistico

1.   A Eurofound si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio (9).

2.   I servizi di traduzione necessari al funzionamento di Eurofound sono prestati dal Centro di traduzione.

Articolo 24

Trasparenza e protezione dei dati

1.   Eurofound svolge le proprie attività assicurando un livello elevato di trasparenza.

2.   Ai documenti in possesso di Eurofound si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

3.   Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

4.   Il trattamento di dati personali da parte di Eurofound è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte di Eurofound, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati di Eurofound. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 25

Lotta contro la frode

1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), entro il 21 agosto 2019, Eurofound aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (13) e adotta le opportune disposizioni, applicabili a tutto il proprio personale, utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.

2.   La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e verifiche sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione da Eurofound.

3.   L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o contratti finanziati da Eurofound, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (14).

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di Eurofound contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Articolo 26

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Ove necessario Eurofound adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444. Se del caso, le norme di sicurezza di Eurofound comprendono, tra l'altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.

Articolo 27

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale di Eurofound è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato da Eurofound.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale Eurofound risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

4.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.   La responsabilità individuale del personale nei confronti di Eurofound è regolata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 28

Valutazione

1.   In conformità dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, Eurofound effettua valutazioni ex ante ed ex post dei programmi e attività che comportano spese significative.

2.   Entro il 21 febbraio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione assicura che sia eseguita una valutazione in conformità dei propri orientamenti per valutare i risultati di Eurofound in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La Commissione consulta i membri del consiglio di amministrazione e altre parti interessate principali nel corso della sua valutazione. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato di Eurofound e le conseguenze finanziarie di tale modifica.

3.   La Commissione presenta una relazione sui risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 29

Indagini amministrative

Le attività di Eurofound sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 TFUE.

Articolo 30

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, Eurofound può collaborare con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

A tal fine Eurofound può, fatta salva l'autorizzazione del consiglio di amministrazione e previa approvazione da parte della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione o gli Stati membri.

2.   Eurofound è aperto alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso.

Nell'ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al primo comma sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori di Eurofound, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da esso intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze di Eurofound.

Articolo 31

Accordo sulla sede e condizioni operative

1.   Le necessarie disposizioni relative all'insediamento di Eurofound nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale e ai relativi familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso fra Eurofound e lo Stato membro in cui si trova la sede.

2.   Lo Stato membro ospitante garantisce le condizioni necessarie per il funzionamento di Eurofound, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 32

Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione

I membri del consiglio di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1365/75 rimangono in carica e continuano a esercitare le funzioni di tale consiglio di cui all'articolo 5 del presente regolamento fino alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione e dell'esperto indipendente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 33

Disposizioni transitorie relative al personale

1.   Il direttore di Eurofound nominato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1365/75 assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate.

2.   Nel caso di una procedura di selezione e di nomina in corso del direttore esecutivo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1365/75 si applica fino al completamento di tale procedura.

3.   Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale assunto nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1365/75. I contratti di lavoro possono essere rinnovati a norma del presente regolamento in conformità dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

L'ufficio di collegamento di Eurofound operativo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è mantenuto.

Articolo 34

Disposizioni transitorie di bilancio

La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1365/75, è espletata conformemente all'articolo 16 del medesimo regolamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 1365/75 è abrogato e i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 36

Mantenimento in vigore delle norme interne adottate dal consiglio di direzione

Le norme interne adottate dal consiglio di direzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1365/75 rimangono in vigore dopo il 20 febbraio 2019, salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione in applicazione del presente regolamento.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 gennaio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 49.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2018.

(3)  Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(5)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(6)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(7)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9)  Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

(10)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(13)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(14)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


31.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/90


REGOLAMENTO (UE) 2019/128 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 2019

che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 4, e l'articolo 165, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (3) con lo scopo di fornire il suo contributo alla Commissione per favorire, a livello di Unione, la promozione e lo sviluppo della formazione professionale e della formazione continua.

(2)

Fin dalla sua istituzione nel 1975 il Cedefop ha svolto un ruolo importante nel sostenere lo sviluppo di una politica comune di istruzione e formazione professionale. Al tempo stesso il concetto di formazione professionale e l'importanza attribuitagli sono mutati sotto l'influsso dell'evoluzione dei mercati del lavoro, degli sviluppi tecnologici, in particolare nel settore digitale, e della crescente mobilità della forza lavoro. Questi fattori rendono ancora più complessa la sfida di far meglio corrispondere le competenze e le qualifiche a una domanda in costante evoluzione. Le politiche di formazione professionale si sono evolute di conseguenza e comprendono una varietà di strumenti e iniziative, compresi quelli relativi alle competenze e alle qualifiche e la convalida dell'apprendimento, che superano necessariamente i confini tradizionali dell'istruzione e della formazione professionale. È opportuno pertanto definire chiaramente la natura delle attività del Cedefop in modo da meglio riflettere le sue attività attuali, che vanno oltre l'istruzione e la formazione professionale e comprendono il lavoro sulle competenze e sulle qualifiche, e, per riflettere tali sviluppi, è opportuno adeguare la terminologia utilizzata per descrivere gli obiettivi e i compiti del Cedefop.

(3)

La relazione di valutazione del Cedefop del 2013 ha concluso che fosse opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 337/75 per includere il lavoro del Cedefop in materia di competenze tra i suoi compiti e per integrare più chiaramente il suo operato in materia di comunicazione delle politiche e di strumenti e iniziative comuni a livello europeo.

(4)

Il sostegno all'attuazione di una politica di istruzione e formazione professionale dovrà concentrarsi sull'interazione tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro, al fine di assicurare che le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite sostengano l'apprendimento permanente, l'integrazione e l'occupabilità in un contesto di mercati del lavoro in evoluzione e rispondano alle esigenze dei cittadini e della società.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 337/75 ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie ulteriori modifiche, a fini di chiarezza è opportuno abrogare e sostituire detto regolamento.

(6)

Le norme che disciplinano il Cedefop dovrebbero essere definite, nei limiti del possibile e tenendo conto della sua natura tripartita, in conformità con i principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012.

(7)

Poiché le tre agenzie tripartite, ovvero il Cedefop, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), affrontano questioni relative al mercato del lavoro, all'ambiente di lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale e alle competenze, si rende necessario uno stretto coordinamento tra di esse. È inoltre necessario uno stretto coordinamento con la Fondazione europea per la formazione professionale (ETF). Nel suo lavoro il Cedefop dovrebbe pertanto integrare il lavoro dell'ETF, di Eurofound e dell'EU-OSHA laddove le agenzie abbiano ambiti di interesse simili, favorendo strumenti ben funzionanti, quali i protocolli d'intesa. Il Cedefop dovrebbe sfruttare modi per migliorare l'efficienza e le sinergie e, nelle sue attività, evitare duplicazioni con quelle dell'ETF, di Eurofound, dell'EU-OSHA e della Commissione. Il Cedefop dovrebbe inoltre cercare, ove pertinente, di cooperare in modo efficiente con le capacità di ricerca interne delle istituzioni dell'Unione e degli organismi esterni specializzati.

(8)

La Commissione dovrebbe consultare le principali parti interessate, compresi i membri del consiglio di amministrazione e i membri del Parlamento europeo, nel corso della valutazione del Cedefop.

(9)

La natura tripartita di Eurofound, EU-OSHA e Cedefop è un'importante espressione di un approccio globale basato sul dialogo sociale tra le parti sociali e con le autorità dell'Unione e nazionali, che è fondamentale per trovare soluzioni sociali ed economiche comuni e sostenibili.

(10)

Per semplificare il processo decisionale del Cedefop e contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine gli Stati membri, le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero essere rappresentati all'interno di un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di adottare il bilancio e di approvare il documento di programmazione. Nel documento di programmazione, contenente la programmazione pluriennale dei lavori e il programma di lavoro annuale del Cedefop, il consiglio di amministrazione dovrebbe fissare le priorità strategiche delle attività di quest'ultimo. Inoltre, le norme adottate dal consiglio di amministrazione per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi dovrebbero comprendere misure per l'individuazione precoce dei rischi potenziali.

(11)

Per garantire il buon funzionamento del Cedefop, gli Stati membri, le organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero assicurare che i candidati alla nomina nel consiglio di amministrazione dispongano di conoscenze adeguate in materia di istruzione e formazione professionale, di competenze e di qualifiche, affinché possano prendere decisioni strategiche e supervisionare le attività del Cedefop.

(12)

Il comitato esecutivo dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio di amministrazione e di supportarne il processo decisionale e di monitoraggio. Nell'assistere il consiglio di amministrazione dovrebbe essere possibile, per il comitato esecutivo, ove necessario per motivi d'urgenza, adottare determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare il regolamento interno del comitato esecutivo.

(13)

Il direttore esecutivo dovrebbe essere responsabile della gestione complessiva del Cedefop, comprese la gestione corrente, nonché la gestione finanziaria e la gestione delle risorse umane, conformemente all'orientamento strategico definito dal consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo dovrebbe esercitare i poteri che gli sono attribuiti. Dovrebbe essere possibile sospendere tali poteri in circostanze eccezionali, quali conflitti di interessi o gravi inadempienze agli obblighi statutari dei funzionari dell'Unione europea («statuto dei funzionari»).

(14)

Il principio dell'uguaglianza è un principio fondamentale del diritto dell'Unione. Esso prevede che la parità tra donne e uomini debba essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito anche dal consiglio di amministrazione per quanto riguarda il presidente e i vicepresidenti nel loro insieme, nonché dai gruppi che rappresentano i governi e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'ambito del consiglio di amministrazione per quanto riguarda la designazione dei supplenti che partecipano alle riunioni del comitato esecutivo.

(15)

Il Cedefop gestisce un ufficio di collegamento a Bruxelles. Dovrebbe essere prevista la possibilità di mantenere tale ufficio.

(16)

Le disposizioni finanziarie e quelle sulla programmazione e sull'informazione relative al Cedefop dovrebbero essere aggiornate. Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (4) prevede che il Cedefop effettui valutazioni ex ante ed ex post per tutti i programmi e le attività che comportano spese significative. Tali valutazioni dovrebbero essere prese in considerazione dal Cedefop nella sua programmazione pluriennale e annuale.

(17)

Per garantire la piena autonomia e indipendenza del Cedefop e consentirgli di realizzare adeguatamente i suoi obiettivi e compiti in conformità del presente regolamento, il Cedefop dovrebbe disporre di un bilancio sufficiente e autonomo alimentato principalmente da un contributo del bilancio generale dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi al Cedefop per quanto riguarda i contributi e le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. L'audit dei conti del Cedefop dovrebbe essere effettuato dalla Corte dei conti.

(18)

I servizi di traduzione necessari per il funzionamento del Cedefop dovrebbero essere forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (Centro di traduzione). Il Cedefop dovrebbe collaborare con il Centro di traduzione per stabilire indicatori di qualità, tempestività e riservatezza, per individuare chiaramente le esigenze e le priorità del Cedefop e per creare procedure trasparenti e obiettive per il processo di traduzione.

(19)

Le disposizioni relative al personale del Cedefop dovrebbero essere allineate con lo statuto dei funzionari e con il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione («regime applicabile agli altri agenti»), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (5).

(20)

Il Cedefop dovrebbe adottare le misure necessarie per assicurare la corretta gestione e il corretto trattamento delle informazioni riservate. Se necessario il Cedefop dovrebbe adottare norme di sicurezza equivalenti a quelle fissate nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (6) e 2015/444 della Commissione (7).

(21)

È necessario prevedere disposizioni transitorie di bilancio e per il consiglio di amministrazione e il personale al fine di assicurare il proseguimento delle attività del Cedefop in attesa dell'attuazione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Istituzione e obiettivi

1.   È istituito il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) sotto forma di Agenzia dell'Unione.

2.   L'obiettivo del Cedefop è di sostenere la promozione, lo sviluppo e l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di istruzione e formazione professionale, nonché di competenze e di qualifiche, collaborando con la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali.

A tal fine il Cedefop promuove e diffonde le conoscenze, fornisce dati concreti e servizi, tra cui conclusioni basate sulla ricerca, e agevola la condivisione delle conoscenze tra l'Unione e i soggetti nazionali, allo scopo dell'elaborazione delle politiche.

Articolo 2

Compiti

1.   Il Cedefop ha i seguenti compiti per quanto concerne gli ambiti strategici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri:

a)

analizza le tendenze delle politiche e dei sistemi in materia di istruzione e formazione professionale, di competenze e di qualifiche e fornisce analisi comparative degli stessi nei diversi paesi;

b)

analizza le tendenze del mercato del lavoro in relazione alle competenze e alle qualifiche, all'istruzione e alla formazione professionale;

c)

analizza e contribuisce agli sviluppi relativi alla progettazione e all'attribuzione delle qualifiche, alla loro organizzazione in settori e alla loro funzione nel mercato del lavoro e in relazione all'istruzione e alla formazione professionale, al fine di promuoverne la trasparenza e il riconoscimento;

d)

analizza e contribuisce ai progressi nell'ambito della convalida dell'apprendimento non formale e informale;

e)

svolge o commissiona studi ed effettua ricerche sui pertinenti sviluppi socioeconomici e sulle relative politiche;

f)

offre forum di incontro per lo scambio di esperienze e di informazioni tra i governi, le parti sociali e altre parti interessate a livello nazionale;

g)

contribuisce, anche attraverso analisi e informazioni basate su dati di fatto, all'attuazione di riforme e politiche a livello nazionale;

h)

diffonde informazioni per contribuire alle politiche e per accrescere la consapevolezza e la comprensione delle potenzialità dell'istruzione e della formazione professionale nella promozione e nel sostegno dell'occupabilità degli individui, della produttività delle imprese e dell'apprendimento permanente;

i)

gestisce e mette a disposizione dei cittadini, delle imprese, dei decisori politici, delle parti sociali e di altre parti interessate strumenti, set di dati e servizi relativi all'istruzione e alla formazione professionale, alle abilità, alle qualifiche e alle occupazioni.

j)

definisce una strategia per le relazioni con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, in conformità dell'articolo 29, riguardo a questioni che rientrano tra le competenze del Cedefop.

2.   Laddove siano necessari nuovi studi, e prima di adottare decisioni politiche, le istituzioni dell'Unione tengono conto delle competenze del Cedefop e di tutti gli studi che esso ha effettuato o che è in grado di effettuare nel settore in questione, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

3.   Nelle sue attività il Cedefop tiene conto dei legami esistenti tra l'istruzione e la formazione professionale da un lato e gli altri settori dell'istruzione e della formazione dall'altro.

4.   Il Cedefop può concludere accordi di cooperazione con altre agenzie pertinenti dell'Unione al fine di facilitare e promuovere la cooperazione con le stesse.

5.   Nello svolgimento dei suoi compiti il Cedefop mantiene uno stretto dialogo in particolare con gli organismi specializzati che si occupano di politiche in materia di istruzione e formazione professionale nonché di competenze e di qualifiche, siano essi pubblici o privati, nazionali o internazionali, con le autorità pubbliche, con gli istituti d'istruzione, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché con gli organismi tripartiti nazionali, laddove esistenti. Fatti salvi i suoi obiettivi e le sue finalità, il Cedefop coopera con altre agenzie dell'Unione, in particolare con l'ETF, Eurofound e l'EU-OSHA, promuovendo le sinergie e la complementarità delle rispettive attività, evitando al contempo la duplicazione degli sforzi.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL CEDEFOP

Articolo 3

Struttura amministrativa e di gestione

La struttura amministrativa e di gestione del Cedefop comprende:

a)

un consiglio di amministrazione;

b)

un comitato esecutivo;

c)

un direttore esecutivo.

SEZIONE 1

consiglio di amministrazione

Articolo 4

Composizione del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da:

a)

un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;

b)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;

c)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;

d)

tre membri in rappresentanza della Commissione;

e)

un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo.

Ciascuno dei membri di cui alle lettere da a) a d) ha diritto di voto.

Il Consiglio nomina i membri di cui alle lettere a), b) e c) tra i candidati designati rispettivamente dagli Stati membri e dalle organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La Commissione nomina i membri di cui alla lettera d).

La commissione competente del Parlamento europeo nomina l'esperto di cui alla lettera e).

2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta. I supplenti sono nominati in conformità del paragrafo 1.

3.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono designati e nominati sulla base delle loro conoscenze in materia di istruzione e formazione professionale, di competenze e di qualifiche, tenendo conto delle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio e della loro esperienza nell'ambito dei compiti istituzionali del Cedefop, al fine di poter espletare efficacemente un ruolo di vigilanza. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei suoi lavori. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione.

4.   Al momento dell'assunzione delle funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione nel caso in cui intervenga un cambiamento di circostanze in relazione a qualsiasi conflitto di interesse. Il Cedefop pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.

5.   Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è rinnovabile. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri e i supplenti restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

6.   Nel consiglio di amministrazione sono istituiti tre gruppi: un gruppo composto dai rappresentanti dei governi, un gruppo composto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e un gruppo composto dalle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore allo scopo di promuovere l'efficienza delle deliberazioni all'interno dei gruppi e tra di essi. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e possono essere designati tra i membri nominati del consiglio di amministrazione. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio di amministrazione ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle sue riunioni senza diritto di voto.

Articolo 5

Funzioni del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione:

a)

fornisce gli orientamenti strategici delle attività del Cedefop;

b)

adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell'articolo 6, il documento di programmazione del Cedefop, contenente il programma di lavoro pluriennale del Cedefop e il suo programma di lavoro annuale per l'anno successivo;

c)

adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale del Cedefop ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio del Cedefop a norma del capo III;

d)

adotta una relazione annuale consolidata delle attività del Cedefop con una valutazione relativa alle attività, le trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o luglio di ogni anno e rende pubblica la relazione annuale di attività consolidata;

e)

adotta le regole finanziarie applicabili al Cedefop conformemente all'articolo 16;

f)

adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

g)

adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e agli esperti indipendenti, nonché agli esperti nazionali distaccati e altro personale non assunto dal Cedefop di cui all'articolo 19;

h)

adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione in base a un'analisi delle esigenze, riprendendoli nel documento di programmazione del Cedefop;

i)

adotta il proprio regolamento interno;

j)

esercita nei confronti del personale del Cedefop, in conformità del paragrafo 2, i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e i poteri conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dal regime applicabile agli altri agenti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);

k)

adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto;

l)

nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 18;

m)

nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;

n)

adotta il regolamento interno del comitato esecutivo;

o)

monitora il seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

p)

autorizza la conclusione di accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, conformemente all'articolo 29.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo. In tali casi il consiglio di amministrazione delega tali poteri, per un periodo di tempo limitato, a uno dei rappresentanti della Commissione che ha nominato, o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 6

Programmazione pluriennale e annuale

1.   In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera e) del presente regolamento, ogni anno il direttore esecutivo redige una bozza di documento di programmazione contenente una programmazione pluriennale e un programma di lavoro annuale conformemente all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

2.   Il direttore esecutivo presenta al consiglio di amministrazione la bozza di documento di programmazione di cui al paragrafo 1. Previa approvazione del consiglio di amministrazione, la bozza di documento di programmazione è trasmesso alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno. Il direttore esecutivo presenta eventuali versioni aggiornate di tale documento secondo la stessa procedura. Il consiglio di amministrazione adotta il documento di programmazione tenendo conto del parere della Commissione.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

3.   Il programma di lavoro pluriennale presenta la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione, evitando sovrapposizioni con la programmazione di altre agenzie. Esso presenta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Esso include una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in conformità dell'articolo 29, le azioni connesse a tale strategia e una specificazione delle risorse correlate.

4.   Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 3 e comprende:

a)

gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione;

b)

una descrizione delle azioni da finanziare, comprese le misure previste volte ad aumentare l'efficienza;

c)

un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna attività, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività;

d)

possibili azioni per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali conformemente all'articolo 29.

Esso indica chiaramente quali azioni sono state aggiunte, modificate o soppresse rispetto all'esercizio finanziario precedente.

5.   Quando al Cedefop è assegnata una nuova attività, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate secondo la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale.

6.   La programmazione delle risorse è aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 27.

L'assegnazione al Cedefop di una nuova attività finalizzata all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 2 è presa in considerazione nella sua programmazione finanziaria e delle risorse, fatte salve le competenze del Parlamento europeo e del Consiglio («autorità di bilancio»).

Articolo 7

Presidente del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e tre vicepresidenti scegliendone:

a)

uno tra i membri che rappresentano i governi degli Stati membri;

b)

uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro;

c)

uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori; e

d)

uno tra i membri che rappresentano la Commissione.

Il presidente e i vicepresidenti sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

2.   La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti è di un anno. Tale mandato è rinnovabile. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del loro mandato, questo termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 8

Riunioni del consiglio di amministrazione

1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.

2.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

3.   Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante. I rappresentanti dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori qualora l'accordo SEE preveda la loro partecipazione alle attività del Cedefop.

5.   Il Cedefop provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 9

Regole di voto del consiglio di amministrazione

1.   Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 18, paragrafo 7, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.

2.   Ogni membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

3.   Il presidente partecipa al voto.

4.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

SEZIONE 2

comitato esecutivo

Articolo 10

Comitato esecutivo

1.   Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.

2.   Il comitato esecutivo:

a)

prepara le decisioni che saranno adottate dal consiglio di amministrazione;

b)

monitora, insieme al consiglio di amministrazione, il seguito adeguato dato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF;

c)

fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, quali definite nell'articolo 11, consiglia il direttore esecutivo, se del caso, nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare la supervisione della gestione amministrativa e di bilancio.

3.   Ove necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e le questioni di bilancio.

4.   Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, dai tre vicepresidenti, dai coordinatori dei tre gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e da un rappresentante della Commissione. Ciascun gruppo di cui all'articolo 4, paragrafo 6, può designare fino a due membri supplenti per assistere alle riunioni del comitato esecutivo nel caso in cui sia assente un membro titolare del relativo gruppo. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

5.   La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo è di due anni. Tale mandato è rinnovabile. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.

6.   Il comitato esecutivo si riunisce tre volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri. A seguito di ciascuna riunione, i coordinatori dei tre gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, si adoperano al massimo delle loro possibilità per informare i membri del loro gruppo del contenuto della discussione in modo tempestivo e trasparente.

SEZIONE 3

direttore esecutivo

Articolo 11

Responsabilità del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è responsabile della gestione del Cedefop secondo la direzione strategica stabilita dal consiglio di amministrazione e risponde al consiglio di amministrazione.

2.   Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3.   Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce annualmente al Parlamento europeo circa l'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

4.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale del Cedefop.

5.   Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati al Cedefop dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo è responsabile per:

a)

la gestione corrente del Cedefop, compreso l'esercizio dei poteri che gli sono attribuiti in relazione alla gestione del personale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2;

b)

l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;

c)

l'adozione di decisioni in materia di gestione delle risorse umane, in conformità con la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

d)

tenendo conto delle esigenze connesse alle attività del Cedefop e della sana gestione del bilancio, la decisione relativa alle strutture interne del Cedefop, incluse, ove necessario, le funzioni di supplenza che possono riguardare la gestione quotidiana del Cedefop;

e)

la preparazione del documento di programmazione e la sua presentazione al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

f)

l'attuazione del documento di programmazione e il rendiconto di tale attuazione al consiglio di amministrazione;

g)

l'elaborazione della relazione annuale consolidata di attività del Cedefop e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;

h)

la creazione di un sistema efficace di monitoraggio che consenta l'esecuzione delle valutazioni periodiche di cui all'articolo 27 e un sistema di rendicontazione che sintetizzi l'esito di tali valutazioni;

i)

l'elaborazione delle bozze di regole finanziarie applicabili al Cedefop;

j)

la predisposizione della bozza di stato di previsione delle entrate e delle spese del Cedefop, come parte del documento di programmazione del Cedefop, nonché l'esecuzione del bilancio del Cedefop;

k)

l'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e il rendiconto sui progressi compiuti, due volte all'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;

l)

l'assicurazione dell'equilibrio di genere all'interno del Cedefop;

m)

la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;

n)

l'elaborazione di una strategia antifrode del Cedefop e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per approvazione;

o)

se del caso, la cooperazione con altre agenzie dell'Unione e la conclusione di accordi di cooperazione con esse.

6.   Il direttore esecutivo decide inoltre in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti del Cedefop, di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles per approfondire la cooperazione del Cedefop con le pertinenti istituzioni dell'Unione. Tale decisione richiede l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro interessato. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio di collegamento in modo da evitare costi inutili ed eventuali duplicazioni delle funzioni amministrative del Cedefop.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 12

Bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese del Cedefop sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio del Cedefop. L'esercizio finanziario corrisponde con l'anno civile.

2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio del Cedefop devono risultare in pareggio.

3.   Fatte salve altre risorse, le entrate del Cedefop comprendono:

a)

un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione;

b)

eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;

c)

i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dal Cedefop;

d)

eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori del Cedefop a norma dell'articolo 29.

4.   Le spese del Cedefop comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.

Articolo 13

Stesura del bilancio

1.   Ogni anno il direttore esecutivo predispone una bozza di previsione provvisoria delle entrate e delle spese del Cedefop, comprendente la pianta organica, per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

La bozza di previsione provvisoria si basa sugli obiettivi e i risultati previsti del documento di programmazione annuale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati previsti, conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati.

2.   Sulla base della bozza di previsione provvisoria, il consiglio di amministrazione adotta una bozza di previsione delle entrate e delle spese del Cedefop per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

3.   La Commissione trasmette la bozza di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione. La bozza di previsione è altresì messa a disposizione del Cedefop.

4.   Sulla base della bozza di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la pianta organica nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

5.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo del bilancio generale dell'Unione destinato al Cedefop.

6.   L'autorità di bilancio adotta la pianta organica del Cedefop.

7.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio del Cedefop. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, si procede agli opportuni adeguamenti. Qualsiasi modifica apportata al bilancio del Cedefop, compresa la pianta organica, è adottata secondo la medesima procedura.

8.   Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio del Cedefop si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

Articolo 14

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio del Cedefop.

2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 15

Rendicontazione finanziaria e discarico

1.   Il contabile del Cedefop invia i conti provvisori per l'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N + 1).

2.   Il Cedefop trasmette una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio N al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

3.   Il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori del Cedefop per l'esercizio N, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'anno N + 1.

4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori del Cedefop per l'esercizio N, ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046, il contabile stabilisce i conti definitivi del Cedefop per tale esercizio. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi del Cedefop per l'esercizio N.

6.   Entro il 1o luglio dell'anno N + 1 il contabile del Cedefop trasmette i conti definitivi per l'esercizio N, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.   I conti definitivi per l'esercizio N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N + 1.

8.   Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni formulate da quest'ultima nella sua relazione annuale entro il 30 settembre dell'anno N + 1. Il direttore esecutivo invia inoltre la risposta al consiglio di amministrazione.

9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio N.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia, prima del 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 16

Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili al Cedefop sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento del Cedefop e previo accordo della Commissione.

CAPO IV

PERSONALE

Articolo 17

Disposizioni generali

1.   Al personale del Cedefop si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto.

Articolo 18

Direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo del Cedefop a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Il candidato selezionato è invitato a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati. Tale scambio di opinioni non ritarda indebitamente la nomina.

Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo il Cedefop è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.

3.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Prima della fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri del Cedefop.

4.   Il consiglio di amministrazione, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni.

5.   A un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non è permesso partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione. Nella sua decisione, il consiglio di amministrazione tiene conto della valutazione della Commissione dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, di cui al paragrafo 3.

7.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato o la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Articolo 19

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1.   Il Cedefop può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle sue dipendenze.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso il Cedefop.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20

Status giuridico

1.   Il Cedefop è un'agenzia dell'Unione. Esso ha personalità giuridica.

2.   In ciascuno degli Stati membri il Cedefop ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle normative nazionali. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   Il Cedefop ha sede a Salonicco.

4.   Il Cedefop ha la facoltà di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles per approfondire la sua cooperazione con le pertinenti istituzioni dell'Unione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6.

Articolo 21

Privilegi e immunità

Al Cedefop e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 22

Regime linguistico

1.   Al Cedefop si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio (9).

2.   I servizi di traduzione necessari al funzionamento del Cedefop sono prestati dal Centro di traduzione.

Articolo 23

Trasparenza e protezione dei dati

1.   Il Cedefop svolge le proprie attività assicurando un livello elevato di trasparenza.

2.   Ai documenti in possesso del Cedefop si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

3.   Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

4.   Il trattamento di dati personali da parte del Cedefop è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte del Cedefop, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 24

Lotta contro la frode

1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), entro il 21 agosto 2019 il Cedefop aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (13) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il proprio personale, utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.

2.   La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di verifiche sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dal Cedefop.

3.   L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a contratti finanziati dal Cedefop, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (14).

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione del Cedefop contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Articolo 25

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Ove necessario il Cedefop adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444. Se del caso, le norme di sicurezza del Cedefop comprendono, tra l'altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.

Articolo 26

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale del Cedefop è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dal Cedefop.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale il Cedefop risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

4.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.   La responsabilità individuale del personale nei confronti del Cedefop è regolata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 27

Valutazione

1.   In conformità dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, il Cedefop effettua valutazioni ex ante ed ex post di detti programmi e attività che comportano spese significative.

2.   Entro il 21 febbraio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione assicura che sia eseguita una valutazione in conformità dei propri orientamenti per valutare i risultati del Cedefop in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La Commissione consulta i membri del consiglio di amministrazione e altre parti interessate principali nel corso della sua valutazione. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato del Cedefop e le conseguenze finanziarie di tale modifica.

3.   La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 28

Indagini amministrative

Le attività del Cedefop sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 TFUE.

Articolo 29

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, il Cedefop può collaborare con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

A tal fine il Cedefop può, fatta salva l'autorizzazione del consiglio di amministrazione e previa approvazione da parte della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione o gli Stati membri.

2.   Il Cedefop è aperto alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso.

Nell'ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al primo comma sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori del Cedefop, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da esso intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze del Cedefop.

Articolo 30

Accordo sulla sede e condizioni operative

1.   Le necessarie disposizioni relative all'insediamento del Cedefop nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale e ai relativi familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso fra il Cedefop e lo Stato membro in cui si trova la sede.

2.   Lo Stato membro ospitante garantisce le condizioni necessarie per il funzionamento del Cedefop, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 31

Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione

I membri del consiglio di amministrazione, istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 337/75, rimangono in carica e continuano a esercitare le funzioni di tale consiglio di cui all'articolo 5 del presente regolamento fino alla nomina dei membri e dell'esperto indipendente del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 32

Disposizioni transitorie relative al personale

1.   Il direttore del Cedefop, nominato a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 337/75, assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate.

2.   Nel caso di una procedura di selezione e di nomina in corso del direttore esecutivo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/75 si applica fino al completamento di tale procedura.

3.   Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale assunto nell'ambito del regolamento (CEE) n. 337/75. I contratti di lavoro possono essere rinnovati a norma del presente regolamento in conformità dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

L'ufficio di collegamento del Cedefop operativo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è mantenuto.

Articolo 33

Disposizioni transitorie di bilancio

La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/75, è espletata conformemente all'articolo 12 bis di tale regolamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 337/75 è abrogato e i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 35

Mantenimento in vigore delle norme interne adottate dal consiglio di direzione

Le norme interne adottate dal consiglio di direzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 337/75 rimangono in vigore dopo il 20 febbraio 2019, salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione in applicazione del presente regolamento.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 gennaio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A.TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G.CIAMBA


(1)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 49.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2018.

(3)  Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(5)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(6)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(7)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9)  Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

(10)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43);

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(13)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


31.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/106


REGOLAMENTO (UE) 2019/129 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

In base alla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa allo studio dettagliato dell'impatto ambientale della fase Euro 5 per i veicoli di categoria L («studio d'impatto»), eseguito a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e tenendo conto dei problemi rilevati dalle autorità di omologazione e dai portatori di interesse nell'applicazione del regolamento, è opportuno apportare taluni chiarimenti e modifiche al regolamento (UE) n. 168/2013 al fine di garantirne la corretta applicazione.

(2)

Per quanto riguarda l'obbligo di installare un sistema diagnostico di bordo (OBD) fase II che garantisca il controllo e la segnalazione delle avarie e della degradazione del sistema di controllo delle emissioni, in base allo studio d'impatto la Commissione ha concluso che vi sono limitazioni tecniche per quanto riguarda il controllo del catalizzatore per taluni veicoli e che sono necessari ulteriori miglioramenti per garantirne la corretta applicazione. Probabilmente il sistema di controllo del catalizzatore non sarà pronto per la prima tornata della fase di emissione Euro 5, ma è previsto per il 2025. L'articolo 21 del regolamento (UE) n. 168/2013 dovrebbe quindi prevedere il tempo necessario per garantire la corretta applicazione dell'obbligo relativo al sistema OBD fase II.

(3)

Dato che i veicoli delle categorie L1e e L2e sono già esclusi dall'obbligo di essere dotati di un sistema OBD fase I, è opportuno escludere da tale obbligo i veicoli di categoria L6e che sono progettati e costruiti in base alle specifiche per ciclomotori e in piccoli volumi.

(4)

È necessario chiarire l'esclusione dei veicoli delle categorie L1e e L2e dall'obbligo di essere dotati di un sistema OBD fase II ed estendere tale esclusione ai quadricicli leggeri (categoria L6e) e ai motocicli delle sottocategorie enduro (L3e-AxE) e trial (L3e-AxT).

(5)

I motocicli enduro e trial hanno una vita utile breve e sono molto simili per natura e utilizzo ai quad fuoristrada pesanti (L7e-B) che sono esclusi dall'obbligo di essere dotati di un sistema OBD fase II. È pertanto opportuno estendere tale esclusione ai motocicli enduro e trial.

(6)

Nello studio d'impatto la Commissione ha concluso che la procedura di durata matematica di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 168/2013, che prevede che i veicoli siano sottoposti a prova dopo 100 km di uso, non riflette la reale degradazione del sistema di controllo delle emissioni del veicolo durante il suo ciclo di vita. Tale metodo non dovrebbe più essere utilizzato e dovrebbe essere gradualmente eliminato entro il 2025 in modo da consentire ai portatori di interesse il tempo sufficiente per adeguarsi. Per il periodo fino al 2025, la distanza accumulata prescritta percorsa dal veicolo prima di essere sottoposto a prova dovrebbe essere aumentata per garantire l'affidabilità dei risultati di prova.

(7)

La tecnologia necessaria per soddisfare i limiti Euro 5 è già disponibile. Tuttavia, nella relazione sullo studio d'impatto la Commissione ha concluso che, per quanto riguarda la fase di emissione Euro 5, la data di applicazione dei limiti di emissione Euro 5 per taluni veicoli di categoria L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT e L3e-AxE) dovrà essere posticipata dal 2020 al 2024 al fine di migliorare il rapporto costi/benefici rispetto ai valori di riferimento. Inoltre i costruttori di tali veicoli, che sono soprattutto PMI, hanno bisogno di più tempo per garantire che la transizione verso sistemi di propulsione a emissioni zero, quali l'elettrificazione, sia realizzata in modo efficace sotto il profilo dei costi.

(8)

L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 168/2013 prevede che il certificato di omologazione UE contenga, in allegato, i risultati delle prove. A fini di chiarezza, tale norma dovrebbe essere modificata per precisare che tale riferimento riguarda la scheda dei risultati di prova.

(9)

È opportuno chiarire alcune incoerenze nella data di applicazione dei valori limite del livello sonoro Euro 5 di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013 al fine di garantire che gli attuali limiti di emissione (Euro 4) rimangano applicabili fino a quando non saranno stabiliti i nuovi limiti Euro 5.

(10)

Il regolamento (UE) n. 168/2013 ha conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni, scaduto il 21 marzo 2018. Vista la necessità costante di adeguare al progresso tecnico gli elementi degli atti relativi all'omologazione o di introdurre altre modifiche in linea con i poteri conferiti, è opportuno modificare tale regolamento in modo da conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un ulteriore periodo di cinque anni, con la possibilità di proroga tacita.

(11)

Nell'interesse della certezza del diritto è opportuno chiarire e precisare il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati per quanto riguarda le prescrizioni tecniche relative ai sistemi diagnostici di bordo di cui al regolamento (UE) n. 168/2013.

(12)

Poiché il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 e gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 168/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 168/2013 è così modificato:

1)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Prescrizioni generali applicabili ai sistemi diagnostici di bordo

1.   I veicoli di categoria L, ad eccezione dei veicoli L1e, L2e ed L6e, devono essere dotati di un sistema OBD conforme alle prescrizioni di funzionamento e alle procedure di prova stabilite dagli atti delegati di cui al paragrafo 8, nel rispetto delle date di applicazione di cui all'allegato IV.

2.   A decorrere dalle date previste al punto 1.8.1 dell'allegato IV, i veicoli delle (sotto)categorie L3e, L4e, L5e-A ed L7e-A devono essere dotati di un sistema OBD fase I che controlla eventuali avarie del sistema di controllo delle emissioni a livello di circuiti elettrici e di elettronica, segnalando quelle che determinano un superamento dei valori limite di emissione di cui all'allegato VI, parte B1.

3.   A decorrere dalle date previste al punto 1.8.2 dell'allegato IV, i veicoli delle (sotto)categorie da L3e a L7e devono essere dotati di un sistema OBD fase I che controlla eventuali avarie del sistema di controllo delle emissioni a livello di circuiti elettrici e di elettronica e che attiva una segnalazione in caso di superamento dei valori limite di emissione di cui all'allegato VI, parte B1. I sistemi OBD fase I per le (sotto)categorie di veicoli in questione segnalano altresì l'attivazione di modalità operative che comportano una sensibile riduzione della coppia del motore.

4.   A decorrere dalle date previste al punto 1.8.3 dell'allegato IV, i veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e devono essere dotati di un sistema OBD fase I che controlla le eventuali avarie del sistema di controllo delle emissioni a livello di circuiti elettrici e di elettronica, e che attiva una segnalazione in caso di superamento dei valori limite di emissione di cui all'allegato VI, parte B2. I sistemi OBD fase I per le categorie di veicoli in questione segnalano altresì l'attivazione di modalità operative che comportano una sensibile riduzione della coppia del motore.

5.   A decorrere dalle date previste al punto 1.8.4 dell'allegato IV, i veicoli delle (sotto)categorie L3e, L4e, L5e-A ed L7e-A devono essere dotati di un sistema OBD fase II che controlla e segnala le avarie e la degradazione del sistema di controllo delle emissioni, ad eccezione del sistema di controllo del catalizzatore, che determinano un superamento dei valori limite di emissione di cui all'allegato VI, parte B1.

6.   A decorrere dalle date previste al punto 1.8.5 dell'allegato IV, i veicoli delle (sotto)categorie L3e, L4e, L5e-A ed L7e-A devono essere dotati inoltre di un sistema OBD fase II che controlla e segnala le avarie e la degradazione del sistema di controllo delle emissioni che determinano un superamento dei valori limite di emissione OBD di cui all'allegato VI, parte B2.

7.   I paragrafi 5 e 6 non si applicano ai motocicli enduro di sottocategoria L3e-AxE e ai motocicli trial di sottocategoria L3e-AxT.

8.   Al fine di armonizzare il sistema OBD di segnalazione delle avarie riguardanti la sicurezza funzionale o il sistema di controllo delle emissioni, oltre che per favorire una riparazione del veicolo efficiente ed efficace, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 integrando il presente regolamento che stabilisce le prescrizioni tecniche dettagliate relative ai sistemi diagnostici di bordo per le categorie e sottocategorie di veicoli di cui all'allegato II, C1 – Prescrizioni di costruzione e prescrizioni generali di omologazione, riga relativa al n. 11, incluse le prescrizioni per il funzionamento del sistema OBD e le procedure di prova per i punti elencati nei paragrafi da 1 a 7 del presente articolo, e alle prescrizioni tecniche dettagliate relative alla prova di tipo VIII di cui all'allegato V.»;

2)

all'articolo 23, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

procedura di durata matematica:

Fino al 31 dicembre 2024, per ogni costituente delle emissioni, il prodotto tra il fattore di deterioramento di cui all'allegato VII, parte B, e i risultati della prova ambientale di un veicolo che ha accumulato oltre 100 km da quando è stato avviato per la prima volta all'uscita dalla catena di produzione deve essere inferiore al valore limite ambientale stabilito dall'allegato VI, parte A.

In deroga alle disposizioni del primo comma, per i nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 1o gennaio 2020 e per i tipi esistenti di veicoli a partire dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2024, per ogni costituente delle emissioni il prodotto tra il fattore di deterioramento di cui all'allegato VII, parte B, e i risultati della prova delle prestazioni ambientali di un veicolo che ha accumulato oltre 2 500 km per un veicolo con una velocità massima per costruzione di < 130 km/h e 3 500 km per un veicolo con una velocità massima per costruzione ≥ 130 km/h da quando è stato avviato per la prima volta all'uscita dalla catena di produzione deve essere inferiore al limite di emissioni dallo scarico di cui all'allegato VI, parte A.»;

3)

all'articolo 30, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

scheda dei risultati di prova;»;

4)

all'articolo 44, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il primo comma si applica solo ai veicoli nel territorio dell'Unione muniti di omologazione UE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati né messi in circolazione prima della scadenza di tale omologazione UE.»;

5)

l'articolo 75, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, all'articolo 23, paragrafi 6 e 12, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 8, all'articolo 32, paragrafo 6, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 50, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 3, all'articolo 57, paragrafo 12, all'articolo 65 e all'articolo 74 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 marzo 2013. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere entro il 22 giugno 2022 e nove mesi prima della scadenza di ogni periodo successivo di cinque anni.»;

6)

gli allegati II, IV, V e VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 gennaio 2019.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 32.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 29 novembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2018.

(3)  Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).


ALLEGATO

Gli allegati II, IV, V e VI del regolamento (UE) n. 168/2013 sono modificati come segue:

1)

all'allegato II, sezione C1, alla riga relativa al n. 11, il segno «X» è soppresso per le sottocategorie L6e-A e L6e-B;

2)

nell'allegato IV, la tabella è così modificata:

a)

i punti 1.1.2.1, 1.1.2.2 e 1.1.2.3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.1.2.1.

Euro 4: allegato VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; per L2e-U e L6e-B: 31.12.2024

1.1.2.2.

Euro 4: allegato VI A1

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; per L3e-AxE e L3e-AxT 31.12.2024

1.1.2.3.

Euro 5: allegato VI A2

L1e-L7e

1.1.2020;

per L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT e L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021;

per L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT e L6e-B: 1.1.2025»;

 

b)

i punti 1.8.1, 1.8.2 e 1.8.3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.8.1

Prescrizioni funzionali OBD fase I

L3e, L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

Procedura di prova ambientale OBD fase I (prova di tipo VIII)

Valori limite della prova ambientale OBD fase I, allegato VI B1

1.8.2

Prescrizioni funzionali OBD fase I, compresa ogni modalità operativa che riduce significativamente la coppia del motore

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

Procedura di prova ambientale OBD fase I (prova di tipo VIII)

Valori limite della prova ambientale OBD fase I, allegato VI B1

1.8.3

Prescrizioni funzionali OBD fase I, compresa ogni modalità operativa che riduce significativamente la coppia del motore

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2024

1.1.2025»;

 

Procedura di prova ambientale OBD fase I (prova di tipo VIII)

Valori limite della prova ambientale OBD fase I, allegato VI B2

c)

sono inseriti i seguenti punti:

«1.8.4

Prescrizioni funzionali OBD fase II ad eccezione del controllo del catalizzatore

L3e (esclusi L3e-AxE e L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

Procedura di prova ambientale OBD fase II (prova di tipo VIII)

Valori limite della prova ambientale OBD fase II, allegato VI (B1)

1.8.5

Prescrizioni funzionali OBD fase II,

L3e (esclusi L3e-AxE e L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025»;

 

Procedura di prova ambientale OBD fase II (prova di tipo VIII),

Valori limite della prova ambientale OBD fase II, allegato VI B2

d)

i punti 1.9.1. e 1.9.2. sono sostituiti dai seguenti:

«1.9.1

Procedura di prova del livello sonoro e valori limite, allegato VI D

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

1.9.2

Procedura di prova del livello sonoro e valori limite (3), allegato VI D

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017»;

 

e)

il punto 1.9.4 è sostituito dal seguente:

«1.9.4

Regolamenti UNECE n. 9, 41, 63, 92 e nuovi valori limite associati proposti dalla Commissione

L1e-L7e».

 

 

 

3)

all'allegato V, sezione B, il contenuto della casella nella prima colonna, seconda riga, è sostituito dal seguente:

«Prova di tipo I (19) Massa di particolati (solo Euro 5)»;

4)

l'allegato VI è così modificato:

a)

nella sezione B1, la prima riga relativa alla categoria di veicoli «L6e-A» è soppressa;

b)

nella sezione B2, alla prima riga:

i)

i termini: «L3e-L7e (6)» sono sostituiti dai termini seguenti:

«L3e, L4e, L5e, L7e»;

ii)

i termini: «Tutti i veicoli della categoria L ad eccezione della categoria L1e e L2e» sono sostituiti dai termini seguenti:

«Tutti i veicoli della categoria L ad eccezione della categoria L1e, L2e e L6e».


DIRETTIVE

31.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/112


DIRETTIVA (UE) 2019/130 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 2019

che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha come scopo la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. Tale direttiva, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l'applicazione uniforme dei requisiti minimi, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. Valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro, sono elementi importanti del regime generale di protezione dei lavoratori istituito dalla direttiva. In tale contesto è essenziale tenere conto del principio di precauzione, ove vi siano incertezze. Le prescrizioni minime di cui alla suddetta direttiva mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite di esposizione professionale vincolanti o altre misure di protezione più rigorosi.

(2)

I valori limite di esposizione professionale rientrano nelle misure di gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi dei datori di lavoro ai sensi di tale direttiva, in particolare la riduzione dell'utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo per la salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre l'esposizione dei lavoratori al livello più basso possibile, promuovendo in tal modo l'innovazione.

(3)

Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni o mutageni a norma della presente direttiva non elimini i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell'ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Per gli altri agenti cancerogeni e mutageni è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi.

(4)

I livelli massimi di esposizione dei lavoratori ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti da valori limite che, a norma della direttiva 2004/37/CE, non devono essere superati. È opportuno rivedere detti valori limite e fissarne altri per agenti cancerogeni e mutageni aggiuntivi.

(5)

I valori limite fissati dalla presente direttiva dovrebbero essere rivisti quando necessario alla luce delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, le tecniche e i protocolli basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Se possibile, tali informazioni dovrebbero includere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori e pareri del comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per i lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni, anche per le prossime revisioni dei valori limite fissati nella presente direttiva.

(6)

Entro il primo trimestre del 2019 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi nelle conoscenze scientifiche, dovrebbe valutare la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione. Su tale base la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa, previa consultazione delle parti sociali.

(7)

Per taluni agenti cancerogeni privi di soglia non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute, tuttavia è ancora possibile fissare un valore limite per tali agenti cancerogeni sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici.

(8)

Al fine di garantire il livello più alto di protezione possibile contro alcuni agenti cancerogeni e mutageni, è necessario tenere presenti altre vie di assorbimento, anche attraverso la pelle.

(9)

Lo SCOEL assiste la Commissione, in particolare, nel valutare i più recenti dati scientifici disponibili e nel proporre i valori limite di esposizione professionale per la protezione dei lavoratori contro i rischi chimici, che devono essere fissati a livello dell'Unione a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio (4) e della direttiva 2004/37/CE. Il CCSS è un organo tripartito che assiste la Commissione nella preparazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute professionali. In particolare, il CCSS adotta pareri tripartiti su iniziative volte a fissare i valori limite di esposizione professionale a livello dell'Unione sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici nonché i dati sugli aspetti sociali e sulla fattibilità economica di tali iniziative. Sono state esaminate anche altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico, in particolare l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), l'Organizzazione mondiale della sanità e agenzie nazionali.

(10)

Il lavoro dello SCOEL e la trasparenza di tali attività sono parte integrante di un processo politico responsabile. Per riorganizzare l'attività dello SCOEL è auspicabile garantire che siano stanziate risorse specifiche e che non vadano perse competenze specifiche in materia di epidemiologia, tossicologia e medicina e igiene del lavoro.

(11)

Le modifiche degli allegati I e III della direttiva 2004/37/CE di cui alla presente direttiva costituiscono un passo ulteriore in un processo a più lungo termine per l'aggiornamento della direttiva 2004/37/CE. Come passo successivo in tale processo, la Commissione ha presentato una proposta intesa a stabilire valori limite e osservazioni relative alla pelle per cinque agenti cancerogeni aggiuntivi. Inoltre, nella comunicazione del 10 gennaio 2017 dal titolo «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», la Commissione ha affermato che dovrebbero essere previste successive modifiche della direttiva 2004/37/CE. La Commissione dovrebbe proseguire costantemente i lavori sugli aggiornamenti degli allegati I e III della direttiva 2004/37/CE, in linea con l'articolo 16 di tale direttiva e con la prassi consolidata e, se necessario, modificare tali allegati alla luce delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici acquisiti progressivamente, come per esempio i dati sui rischi residui. Tali lavori dovrebbero concretizzarsi, se del caso, in proposte di future revisioni dei valori limite di cui alla direttiva 2004/37/CE e alla presente direttiva, nonché in proposte relative a sostanze, miscele e procedimenti supplementari di cui all'allegato I e a valori limite supplementari di cui all'allegato III.

(12)

È importante proteggere i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni derivanti dalla preparazione, somministrazione o smaltimento di medicinali pericolosi, compresi i farmaci citostatici o citotossici, e da lavori comportanti l'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene in settori quali pulizie, trasporti, lavanderia e smaltimento di medicinali pericolosi o materiali contaminati dagli stessi, nonché nell'ambito dell'assistenza personale a pazienti sottoposti a terapie con medicinali pericolosi. Come primo passo, la Commissione ha pubblicato, in una guida dedicata alla prevenzione e alle buone pratiche, orientamenti volti a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nel settore sanitario, compreso il rischio legato all'esposizione ai farmaci citostatici o citotossici. Tali orientamenti non pregiudicano ulteriori eventuali proposte o iniziative legislative di altro tipo.

(13)

Conformemente alle raccomandazioni dello SCOEL e del CCSS, ove disponibili, i valori limite di esposizione per via inalatoria sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata) e, per alcuni agenti cancerogeni o mutageni, di periodi di riferimento più brevi, in genere di quindici minuti, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) al fine di limitare, per quanto possibile, gli effetti derivanti da un'esposizione di breve durata. Anche le osservazioni relative alla pelle sono stabilite in linea con le raccomandazioni dello SCOEL e del CCSS. Dovrebbero essere prese in esame anche ulteriori fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico.

(14)

Il principio di prevenzione sul luogo di lavoro dovrebbe altresì essere promosso in relazione alle ripercussioni degli agenti cancerogeni e mutageni sulle generazioni future, quali gli effetti negativi sulla capacità riproduttiva degli uomini e delle donne e sullo sviluppo fetale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero condividere le migliori pratiche in questo settore.

(15)

Vi sono sufficienti elementi di prova della cancerogenicità degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore. Tali oli motore minerali usati sono generati da un procedimento di lavorazione e pertanto non sono soggetti a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Lo SCOEL ha individuato la possibilità che tali oli siano assorbiti in misura significativa attraverso la pelle, ha concluso che l'esposizione professionale avviene per via cutanea e ha vivamente raccomandato l'introduzione di osservazioni relative alla pelle. Il CCSS ha convenuto che gli oli motore minerali usati dovrebbero essere aggiunti alle sostanze, miscele e procedimenti cancerogeni di cui all'allegato I della direttiva 2004/37/CE nonché sulla possibilità di un significativo assorbimento attraverso la pelle. Una serie di migliori pratiche può essere utilizzata per limitare la penetrazione cutanea, fra cui il ricorso a dispositivi di protezione individuale, quali i guanti, e la rimozione e la pulizia degli indumenti contaminati. Il pieno rispetto di tali pratiche nonché di nuove migliori pratiche emergenti potrebbe contribuire a ridurre tale esposizione. È opportuno pertanto includere i lavori comportanti esposizione agli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE e assegnare a essa osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della medesima direttiva, che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle.

(16)

Vi sono sufficienti elementi di prova della cancerogenicità delle emissioni di gas di scarico dei motori diesel derivanti dalla combustione di gasolio nei motori ad accensione spontanea. Le emissioni di gas di scarico dei motori diesel sono generate da un procedimento di lavorazione e pertanto non sono soggette a classificazione conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008. Il CCSS ha convenuto che le emissioni di gas di scarico dei motori diesel tradizionali dovrebbero essere aggiunte alle sostanze, miscele e procedimenti cancerogeni di cui all'allegato I della direttiva 2004/37/CE e ha richiesto ulteriori indagini sugli aspetti scientifici e tecnici dei nuovi tipi di motori. Lo IARC ha classificato i gas di scarico dei motori diesel come cancerogeni per l'uomo (categoria IARC 1) e ha precisato che, se è vero che l'entità di particolato e sostanze chimiche è ridotta nei nuovi tipi di motori diesel, non è però ancora chiaro in che modo le modifiche quantitative e qualitative possano incidere sulla salute. Lo IARC ha precisato inoltre che il carbonio elementare, che costituisce una quota significativa di tali emissioni, è comunemente utilizzato come marcatore di esposizione. Tenuto conto di quanto sopra e del numero di lavoratori esposti, è opportuno inserire nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti l'esposizione a emissioni di gas di scarico dei motori diesel nonché definire, nell'allegato III della suddetta direttiva, un valore limite per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel calcolato in base al carbonio elementare. Le voci degli allegati I e III della direttiva 2004/37/CE dovrebbero riguardare le emissioni di gas di scarico di tutti i tipi di motori diesel.

(17)

Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico dei motori diesel, potrebbe essere difficile, in taluni settori, raggiungere in tempi rapidi un valore limite di 0,05 mg/m3 misurato sotto forma di carbonio elementare. In aggiunta al periodo di recepimento, dovrebbe pertanto essere introdotto un periodo transitorio di due anni prima che si applichi il valore limite. Tuttavia, per i settori delle attività minerarie sotterranee e della costruzione di gallerie, in aggiunta al periodo di recepimento, dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio di cinque anni prima che si applichi il valore limite.

(18)

Alcune miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. L'esposizione a tali miscele può verificarsi, tra l'altro, durante lavori che comportano processi di combustione, come da gas di scarico dei motori a combustione e da processi di combustione ad alta temperatura. In relazione a tali miscele lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle e il CCSS ha riconosciuto l'importanza di introdurre un valore limite di esposizione professionale per le miscele di IPA e ha raccomandato di valutare gli aspetti scientifici allo scopo di proporre un valore limite di esposizione professionale in futuro. È opportuno pertanto assegnare a essa osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle. È altresì opportuno procedere a ulteriori indagini per valutare se sia necessario stabilire un valore limite per le miscele di IPA al fine di proteggere più efficacemente i lavoratori contro dette miscele.

(19)

Il tricloroetilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Lo SCOEL ha individuato il tricloroetilene come agente cancerogeno genotossico. In base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire valori limite per il tricloroetilene in funzione di un periodo di riferimento di otto ore (valore limite di lunga durata) e di un periodo di riferimento più breve di quindici minuti come media ponderata nel tempo (valore limite di esposizione di breve durata). In relazione a tale agente cancerogeno lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle, mentre il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per il tricloroetilene è opportuno pertanto definire valori limite per esposizioni di lunga e di breve durata e assegnare a esso osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle. Alla luce dell'evoluzione delle prove scientifiche e del progresso tecnico, i valori limite per detta sostanza dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio particolarmente attento.

(20)

La 4,4′-metilendianilina (MDA) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Lo SCOEL è giunto alla conclusione che, per tale agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un limite di esposizione basato sulla salute. In base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile, tuttavia, stabilire un valore limite per la 4,4′-metilendianilina. In relazione a detto agente cancerogeno lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle, e il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per la 4,4′-metilendianilina è opportuno pertanto definire un valore limite e assegnare a esso osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle.

(21)

L'epicloridrina (1-cloro-2,3-epossipropano) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Lo SCOEL è giunto alla conclusione che, per tale agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute e ha raccomandato di evitare l'esposizione durante l'attività lavorativa. In relazione all'epicloridrina lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle e il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per l'epicloridrina è opportuno pertanto definire un valore limite e assegnare a esso osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle.

(22)

L'etilene dibromuro (1,2-dibromoetano, DBE) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Lo SCOEL è giunto alla conclusione che, per tale agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute e ha raccomandato di evitare l'esposizione durante l'attività lavorativa. In relazione all'etilene dibromuro lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide e il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per l'etilene dibromuro è opportuno pertanto definire un valore limite e assegnare a esso osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle.

(23)

L'etilene dicloruro (1,2-dicloroetano, DCE) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Lo SCOEL è giunto alla conclusione che, per tale agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute. In base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile, tuttavia, stabilire un valore limite per l'etilene dicloruro. In relazione all'etilene dicloruro lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle e il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, pur sottolineando la mancanza di dati scientifici affidabili e aggiornati, in particolare per quanto riguarda la modalità di azione. Per l'etilene dicloruro è opportuno pertanto definire un valore limite e assegnare a esso osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle.

(24)

L'«accordo sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti», firmato dalle associazioni che formano l'European Network for Silica (NEPSI), e gli altri accordi delle parti sociali, che recano orientamenti e strumenti intesi a sostenere, oltre alle misure normative, l'efficace attuazione degli obblighi a carico dei datori di lavoro di cui alla direttiva 2004/37/CE, costituiscono validi strumenti a complemento delle misure normative. La Commissione dovrebbe incoraggiare le parti sociali, nel rispetto della loro autonomia, a concludere tali accordi. Tuttavia, l'adempimento di detti accordi non dovrebbe costituire una presunzione di adempimento degli obblighi a carico dei datori di lavoro di cui alla direttiva 2004/37/CE. È opportuno che sul sito web dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) sia pubblicato un elenco periodicamente aggiornato di siffatti accordi.

(25)

La Commissione ha consultato il CCSS e ha portato avanti una consultazione in due fasi delle parti sociali europee, conformemente all'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(26)

La presente direttiva rispetta i diritti e osserva i principi fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 31, paragrafo 1.

(27)

I valori limite fissati nella presente direttiva saranno oggetto di un riesame alla luce dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dei pareri di due comitati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC)], per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e le relazioni fra dosi e reazioni, le informazioni sull'effettiva esposizione e, ove disponibili, i DNEL (livelli derivati senza effetto) determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra, ai fini di un'efficace protezione dei lavoratori.

(28)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e la protezione della salute dei lavoratori contro i rischi specifici derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29)

Poiché la presente direttiva riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, essa dovrebbe essere recepita entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

(30)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2004/37/CE.

(31)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (7), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Accordi delle parti sociali

Gli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi nell'ambito della presente direttiva sono elencati nel sito web dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). L'elenco è aggiornato periodicamente.»;

2)

all'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

«7.

Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore.

8.

Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.»;

3)

l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni dalla data della sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 gennaio 2019.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 56.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2018.

(3)  Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

(4)  Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

(5)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(7)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

VALORI LIMITE E ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE (ARTICOLO 16)

A.   VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

NOME AGENTE

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite

Osservazioni

Misure transitorie

8 ore (3)

Breve durata (4)

mg/m3  (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3  (5)

ppm (6)

f/ml (7)

Polveri di legno duro

2 (8)

Valore limite: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i)

(come cromo)

0,005

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025

Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i)

0,3

 

Polvere di silice cristallina respirabile

0,1 (9)

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

Pelle (10)

 

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

Pelle (10)

 

1,2-Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Tricloroetilene

201-167-4

79-01-6

54,7

10

164,1

30

Pelle (10)

 

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

Pelle (10)

 

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

 

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

Pelle (10)

 

4,4'- metilendianilina

202-974-4

101-77-9

0,08

Pelle (10)

 

Epicloridrina

203-439-8

106-89-8

1,9

Pelle (10)

 

Etilene dibromuro

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

Pelle (10)

 

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Etilene dicloruro

203-458-1

107-06-2

8,2

2

Pelle (10)

 

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

Pelle (10)

 

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

Emissioni di gas di scarico dei motori diesel

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della presente direttiva

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelle (10)

 

Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelle (10)

 

B.   ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE

p.m

»

(1)  N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2)  N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3)  Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

(4)  Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(5)  

mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(6)  

ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m3).

(7)  

f/ml= fibre per millilitro.

(8)  Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(9)  Frazione inalabile.

(10)  Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

(*1)  Misurate sotto forma di carbonio elementare.