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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/1 |
Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate
L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate entrerà in vigore il 1o febbraio 2019, conformemente al paragrafo 18 dell'accordo.
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31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/1 |
Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate
L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate entrerà in vigore il 1o febbraio 2019, conformemente al paragrafo 18 dell'accordo.
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31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/2 |
DECISIONE (UE) 2019/143 DEL CONSIGLIO
del 28 gennaio 2019
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo, (1)
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 12 marzo 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per una soluzione concordata con la Cina nel quadro del procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame. |
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(2) |
I negoziati si sono conclusi e il 18 giugno 2018 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Cina («accordo»). |
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(3) |
L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 30 novembre 2018, con riserva della sua conclusione in data successiva, conformemente alla decisione (UE) 2018/1252 del Consiglio (2). |
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(4) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica Popolare cinese nel quadro del procedimentoDS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista dall'accordo (3).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione il 16 gennaio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2018/1252 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame (GU L 237 del 20.9.2018, pag. 2).
(3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/4 |
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame
A. Lettera dell'Unione europea
Gentile signora/Egregio signore,
mi pregio di scriverLe in merito al sopra menzionato procedimento dell'OMC e ai risultati dei nostri negoziati per giungere a una soluzione concordata.
L'Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari (1):
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— |
un contingente tariffario di 6 060 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3929 (con un'assegnazione specifica per paese di 6 000 tonnellate alla Cina e di 60 tonnellate a tutti gli altri paesi), con un'aliquota del dazio contingentale del 10,9 %; |
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— |
un contingente tariffario di 660 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3985 (con un'assegnazione specifica per paese di 600 tonnellate alla Cina e di 60 tonnellate a tutti gli altri paesi), con un'aliquota del dazio contingentale del 10,9 %; |
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— |
un contingente tariffario erga omnes di 5 000 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3219, con un'aliquota del dazio contingentale dell'8 %. |
L'Unione europea e la Cina si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. L'accordo entra in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica. L'Unione europea apre i contingenti tariffari di cui sopra a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
Dopo l'apertura dei contingenti tariffari, l'Unione europea e la Cina notificano il presente accordo all'organo di conciliazione come soluzione concordata a norma dell'articolo 3.6 del DSU in relazione al procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame. Su tale base, la Cina conferma che per quanto riguarda il procedimento DS492 non chiederà né l'avvio di procedure ai sensi dell'articolo 21.5 del DSU né la sospensione delle concessioni o di altri obblighi a norma dell'articolo 22.6 del DSU, fintanto che l'Unione europea rispetterà tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente accordo.
La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.
Mi pregio proporre che, se quanto procede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese.
Voglia accettare, gentile signora/egregio signore, l'espressione della mia profonda stima.
Cc. Thailandia
Съставено в Женева на
Hecho en Ginebra, el
V Ženevě dne
Udfærdiget i Genève, den
Geschehen zu Genf am
Genf,
Έγινε στη Гενεύη, στις
Done at Geneva,
Fait à Genève, le
Sastavljeno u Ženevi
Fatto a Ginevra, addì
Ženēvā,
Priimta Ženevoje,
Kelt Genfben,
Magħmul f'Ġinevra,
Gedaan te Genève,
Sporządzono w Genewie, dnia
Feito em Genebra,
Întocmit la Geneva, la
V Ženeve
V Ženevi,
Tehty Genevessä,
Utfärdat i Genève den
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
B. Lettera della Repubblica popolare cinese
Gentile signora/Egregio signore,
mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera che recita quanto segue:
«Mi pregio di scriverLe in merito al sopra menzionato procedimento dell'OMC e ai risultati dei nostri negoziati per giungere a una soluzione concordata.
L'Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari (2):
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— |
un contingente tariffario di 6 060 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3929 (con un'assegnazione specifica per paese di 6 000 tonnellate alla Cina e di 60 tonnellate a tutti gli altri paesi), con un'aliquota del dazio contingentale del 10,9 %; |
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— |
un contingente tariffario di 660 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3985 (con un'assegnazione specifica per paese di 600 tonnellate alla Cina e di 60 tonnellate a tutti gli altri paesi), con un'aliquota del dazio contingentale del 10,9 %; |
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— |
un contingente tariffario erga omnes di 5 000 tonnellate per la linea tariffaria 1602.3219, con un'aliquota del dazio contingentale dell'8 %. |
L'Unione europea e la Cina si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. L'accordo entra in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica. L'Unione europea apre i contingenti tariffari di cui sopra a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
Dopo l'apertura dei contingenti tariffari, l'Unione europea e la Cina notificano il presente accordo all'organo di conciliazione come soluzione concordata a norma dell'articolo 3.6 del DSU in relazione al procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame. Su tale base, la Cina conferma che per quanto riguarda il procedimento DS492 non chiederà né l'avvio di procedure ai sensi dell'articolo 21.5 del DSU né la sospensione delle concessioni o di altri obblighi a norma dell'articolo 22.6 del DSU, fintanto che l'Unione europea rispetterà tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente accordo.»
Mi pregio di comunicarLe che quanto precede è accettabile per il mio governo.
Voglia accettare, gentile signora/egregio signore, l'espressione della mia profonda stima.
Съставено в Женева на
Hecho en Ginebra, el
V Ženevě dne
Udfærdiget i Genève, den
Geschehen zu Genf am
Genf,
Έγινε στη Гενεύη, στις
Done at Geneva,
Fait à Genève, le
Sastavljeno u Ženevi
Fatto a Ginevra, addì
Ženēvā,
Priimta Ženevoje,
Kelt Genfben,
Magħmul f'Ġinevra,
Gedaan te Genève,
Sporządzono w Genewie, dnia
Feito em Genebra,
Întocmit la Geneva, la
V Ženeve
V Ženevi,
Tehty Genevessä,
Utfärdat i Genève den
За Китайската народна република
Por la República Popular China
Za Čínskou lidovou republiku
For Folkerepublikken Kina
Für die Volksrepublik China
Hiina Rahvavabariigi nimel
Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
For the People's Republic of China
Pour la République populaire de Chine
Za Narodnu Republiku Kinu
Per la Repubblica popolare cinese
Ķīnas Tautas Republikas vārdā –
Kinijos Liaudies Respublikos vardu
A Kínai Népköztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
Voor de Volksrepubliek China
W imieniu Chińskiej Republiki Ludowej
Pela República Popular da China
Pentru Republica Populară Chineză
Za Čínsku ľudovú republiku
Za Ljudsko republiko Kitajsko
Kiinan kansantasavallan puolesta
För Folkrepubliken Kina
(1) L'assegnazione alla Cina per i primi due contingenti tariffari ha l'assenso della Thailandia.
(2) L'assegnazione alla Cina per i primi due contingenti tariffari ha l'assenso della Thailandia.
REGOLAMENTI
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31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/144 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2019
relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Fertinagro Biotech S.L.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda è relativa all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, da classificarsi nella categoria «additivi zootecnici». |
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(4) |
Il preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094), appartenente alla categoria «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/895 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e galline ovaiole. |
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(5) |
Nel parere del 21 febbraio 2018 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è potenzialmente efficace per migliorare la ritenzione di fosforo nei polli da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova. Poiché la modalità di azione può ragionevolmente ritenersi identica nelle specie avicole, l'Autorità ha esteso, per estrapolazione, le conclusioni sull'efficacia alle specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova o per la riproduzione. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(6) |
La valutazione della 3-fitasi dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione della 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/895 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Fertinagro Nutrientes S.L.) (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 120).
(3) EFSA Journal 2018;16(3):5203.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione |
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4a25 |
Fertinagro Nutrientes S.L. |
3-fitasi EC 3.1.3.8 |
Composizione dell'additivo Preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) con un'attività minima di 1 000 FTU (1)/ml Forma liquida Caratterizzazione della sostanza attiva 3-fitasi (EC 3.1.3.8) prodotta da Komagataella pastoris (CECT 13094) Metodo di analisi (2) Per la quantificazione dell'attività della 3-fitasi nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell'attività della 3-fitasi negli alimenti per animali:
|
Pollastre allevate per la produzione di uova Specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione |
— |
500 FTU |
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20 febbraio 2029 |
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(1) 1 FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a pH 5,5 e a 37 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/11 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/145 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2019
che rettifica la versione in lingua neerlandese del regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La versione in lingua neerlandese del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (2) contiene un errore alle voci 13.8.1 e 13.8.2. dell'allegato, parte C, per quanto riguarda il riferimento a un componente di una materia prima per mangimi da dichiarare. Il riferimento erroneo al «tenore di umidità» anziché al «potassio» incide sull'ambito di applicazione di determinati obblighi degli operatori. |
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(2) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua neerlandese del regolamento (UE) n. 68/2013. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).
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31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/146 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, il preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 della Commissione (2). |
|
(2) |
Il titolare dell'autorizzazione, Micron Bio-Systems Ltd, ha presentato una domanda in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di aggiungere all'autorizzazione il nome del suo rappresentante. |
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(3) |
Il titolare dell'autorizzazione ha presentato opportuni dati a sostegno del fatto che, a decorrere dal 30 marzo 2019, FeedVision BV agirà come suo rappresentante per l'additivo per mangimi in questione. |
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(4) |
La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda. |
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(5) |
Per consentire a FeedVision BV di agire come rappresentante del titolare dell'autorizzazione è necessario modificare i termini dell'autorizzazione in questione. Il nome del rappresentante dovrebbe pertanto essere aggiunto nel titolo e nell'allegato di detto regolamento. Il nome del titolare dell'autorizzazione non era scritto correttamente nel titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/502. Nel titolo del regolamento di esecuzione il nome del titolare dell'autorizzazione dovrebbe quindi essere sostituito con il nome corretto. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/502. |
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(7) |
Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/502
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 è così modificato:
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1) |
nel titolo, il nome «Micro Bio-System Ltd» è sostituito dal nome «Micron Bio-Systems Ltd, rappresentato da FeedVision BV»; |
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2) |
nella seconda colonna dell'allegato, il nome «Micron Bio-Systems Ltd» è sostituito dal nome «Micron Bio-Systems Ltd, rappresentato da FeedVision BV». |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 marzo 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 della Commissione, del 24 marzo 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte (titolare dell'autorizzazione Micro Bio-System Ltd) (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 57).
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31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/147 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2019
che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 1o ottobre 2014 la società BASF Corporation ha presentato ai Paesi Bassi una domanda di approvazione della sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339. |
|
(2) |
In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 2 giugno 2015 i Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda. |
|
(3) |
Il 22 dicembre 2016 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione, con copia all'Autorità, in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
|
(4) |
L'Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione nel novembre 2017. |
|
(5) |
Il 12 marzo 2018 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni (2) sulla possibilità che la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339 rispetti i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha reso pubbliche le sue conclusioni. |
|
(6) |
Il 24 ottobre 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il progetto di relazione di esame per la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339 e un progetto di regolamento in cui tale sostanza viene approvata. |
|
(7) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. |
|
(8) |
È pertanto opportuno approvare la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339. |
|
(9) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni. In particolare è opportuno prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. |
|
(10) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (3) della Commissione. |
|
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Beauveria bassiana strain PPRI 5339 (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339 come antiparassitario). EFSA Journal 2018;16(4):5230, 18 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2018.5230.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||
|
Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339 Numero di registrazione presso l'autorità internazionale di deposito Agricultural Research Culture Collection (NRRL): NRRL 50757 |
Non pertinente |
Livello max. di beauvericin: 0,5 mg/kg |
20 febbraio 2019 |
20 febbraio 2029 |
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sulla sostanza Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Vanno assicurati il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, per garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (2). Le condizioni d'impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. |
(1) Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.
(2) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.
ALLEGATO II
Nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:
|
«131 |
Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339 Numero di registrazione presso l'autorità internazionale di deposito Agricultural Research Culture Collection (NRRL): NRRL 50757 |
Non pertinente |
Livello max. di beauvericin: 0,5 mg/kg |
20 febbraio 2019 |
20 febbraio 2029 |
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Vanno assicurati il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, per garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica di cui al documento di lavoro SANCO/12116/2012 (*1). Le condizioni d'impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. |
(*1) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.»
|
31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/148 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2019
concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 28 dicembre 2015 la società UPL Europe Ltd ha presentato all'Italia una domanda di approvazione della sostanza attiva propanil. |
|
(2) |
In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 29 febbraio 2016 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») in merito all'ammissibilità della domanda. |
|
(3) |
Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, per gli impieghi proposti dal richiedente. Il 14 luglio 2017 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità. |
|
(4) |
Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Il 6 settembre 2018 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio della sostanza attiva propanil come antiparassitario (2). |
|
(5) |
Con lettera del 14 settembre 2018 la società UPL Europe Ltd ha ritirato la domanda di approvazione del propanil. |
|
(6) |
Dato il ritiro della domanda non è opportuno approvare il propanil. |
|
(7) |
Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al propanil a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva propanil non è approvata.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva propanil come antiparassitario). EFSA Journal 2018;16(12):5418, 27 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5418.
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31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/149 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2019
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1108 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'aceto come sostanza di base
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione (2) ha approvato l'aceto come sostanza di base per gli usi in qualità di fungicida e battericida e lo ha inserito nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). |
|
(2) |
Nel novembre del 2016 Charbonneaux-Brabant SA ha presentato alla Commissione una domanda di estensione dell'uso dell'aceto come erbicida in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
|
(3) |
La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 4 agosto 2017 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sull'estensione dell'uso fitosanitario dell'aceto come erbicida (4). Il 23 ottobre 2018 la Commissione ha presentato il rapporto di riesame al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e il 12 dicembre 2018 ha presentato il progetto del presente regolamento. |
|
(4) |
Dagli esami effettuati è emerso che l'aceto può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda l'uso come erbicida esaminato e specificato nel rapporto di riesame. L'uso dell'aceto come erbicida dovrebbe pertanto essere consentito. Poiché è permesso un nuovo uso dell'aceto, è inoltre accettabile consentirne altri possibili usi, come indicato nell'ultima versione del rapporto di riesame per l'aceto. È pertanto opportuno revocare l'attuale restrizione che ne autorizza l'uso solo come fungicida e battericida. |
|
(5) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario rispettare alcune condizioni d'uso. |
|
(6) |
I regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1108 e (UE) n. 540/2011 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108 della Commissione, dell'8 luglio 2015, recante approvazione della sostanza di base aceto a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 75).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(4) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for vinegar for extension of use in plant protection as a herbicide (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base aceto per l'uso fitosanitario come erbicida). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017: EN-1281, 42 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1281.
ALLEGATO I
Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1108, il testo della quinta colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:
«L'aceto deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'aceto (SANCO/12896/2014), in particolare delle relative appendici I e II.».
ALLEGATO II
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nella tabella della parte C, alla riga numero 5, voce «Aceto», il testo della sesta colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:
«L'aceto deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni del rapporto di riesame sull'aceto (SANCO/12896/2014), in particolare delle relative appendici I e II.».
|
31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/150 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2019
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la valutazione delle seguenti sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari: deltametrina, diflufenican, epossiconazolo, fluoxastrobin, protioconazolo e tebuconazolo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
|
(1) |
il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (2) ha assegnato al Regno Unito, in quanto Stato membro relatore, la valutazione di alcune sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari. |
|
(2) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, cioè dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo. |
|
(3) |
L'accordo di recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al e nel Regno Unito. Se tale accordo entra in vigore, la legislazione dell'Unione in materia di prodotti fitosanitari si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo di transizione in conformità a detto accordo e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo. Conformemente a tale accordo, durante il periodo di transizione il Regno Unito non funge da autorità di riferimento ai fini delle valutazioni del rischio, degli esami, delle approvazioni o delle autorizzazioni a livello dell'Unione o a livello di Stati membri che agiscono congiuntamente come indicato, tra l'altro, nel regolamento (CE) n. 1107/2009. |
|
(4) |
È pertanto necessario assegnare ad altri Stati membri la valutazione delle sostanze attive per le quali il Regno Unito è lo Stato membro relatore e se si prevede che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non emetterà una conclusione entro il 29 marzo 2019. Le sostanze attive in questione sono la deltametrina, il diflufenican, l'epossiconazolo, il fluoxastrobin, il protioconazolo e il tebuconazolo. |
|
(5) |
L'assegnazione dovrebbe garantire un'equilibrata distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri. |
|
(6) |
Dato che la valutazione delle sostanze attive in questione è in una fase avanzata e il lavoro da effettuare dovrebbe essere di lieve entità, non è necessario stabilire uno Stato membro correlatore per tale valutazione. |
|
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012. |
|
(8) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 30 marzo 2019. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 marzo 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificato:
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1) |
la parte A è così modificata:
|
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2) |
la parte B è così modificata:
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31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/151 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2019
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Clonostachys rosea ceppo J1446 come sostanza attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2005/2/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva Clonostachys rosea ceppo J1446 sotto il vecchio nome tassonomico Gliocladium catenulatum ceppo J1446 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
|
(2) |
Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
|
(3) |
L'approvazione della sostanza attiva Clonostachys rosea ceppo J1446, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2019. |
|
(4) |
Una domanda di rinnovo dell'approvazione del Clonostachys rosea ceppo J1446 è stata presentata da Verdera Oy («il richiedente») in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. |
|
(5) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
|
(6) |
Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 6 luglio 2016 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
|
(7) |
L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. |
|
(8) |
Il 21 giugno 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il Clonostachys rosea ceppo J1446 soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'11 dicembre 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo riguardante il Clonostachys rosea ceppo J1446 al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
|
(9) |
Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo. |
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(10) |
Riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente Clonostachys rosea ceppo J1446 è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del Clonostachys rosea ceppo J1446. |
|
(11) |
La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del Clonostachys rosea ceppo J1446 si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti Clonostachys rosea ceppo J1446 possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione all'uso solo come fungicida. |
|
(12) |
La Commissione ritiene inoltre che il Clonostachys rosea ceppo J1446 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Clonostachys rosea ceppo J1446 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(13) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del Clonostachys rosea ceppo J1446 come sostanza a basso rischio. |
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(14) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni. |
|
(15) |
In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(16) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 (7) della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione del Clonostachys rosea ceppo J1446 fino al 31 luglio 2019, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che tuttavia una decisione sul rinnovo è stata presa prima della data di scadenza prorogata, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2019. |
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(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva Clonostachys rosea ceppo J1446, di cui all'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2005/2/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 15).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(6) EFSA Journal 2016;14(7):4517, 16 pagg. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/it
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor ( GU L 163 del 28.6.2018, pag. 13).
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||
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Clonostachys rosea ceppo J1446 Numero di registrazione nella raccolta delle colture della raccolta tedesca di microorganismi e colture di cellule (DSMZ): DSM 9212 |
Non pertinente |
Non pertinente Contenuto di gliotossina: max 50 μg/kg nel grado tecnico del MCPA. |
1o aprile 2019 |
31 marzo 2034 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo del Clonostachys rosea ceppo J1446, in particolare delle relative appendici I e II. Nella valutazione generale gli Stati prestano particolare attenzione:
Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi di controllo della qualità durante il processo di fabbricazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi alla contaminazione microbica come indicato nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 (2). Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.
(2) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
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(1) |
nella parte A, la voce 98 relativa al Gliocladium catenulatum ceppo J1446 è soppressa; |
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(2) |
nella parte D è aggiunta la voce seguente:
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(*1) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf
DECISIONI
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31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/31 |
DECISIONE (UE) 2019/152 DEL CONSIGLIO
del 28 gennaio 2019
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno del Belgio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo belga,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
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(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Alain HUTCHINSON (Conseiller communal et échevin à Saint-Gilles) è stato proposto. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
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— |
sig. Alain HUTCHINSON, Commissaire pour l'Europe et l'accueil des organisations internationales (modifica del mandato). |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
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31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/32 |
DECISIONE (UE) 2019/153 DEL CONSIGLIO
del 28 gennaio 2019
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 12 settembre 2016, con decisione (UE) 2016/1670 del Consiglio (4), il sig. Piero FASSINO è stato rinominato membro. |
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(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Piero FASSINO. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
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— |
sig. Virginio MEROLA, Sindaco del Comune di Bologna. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2016/1670 del Consiglio, del 12 settembre 2016, relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GU L 249 del 16.9.2016, pag. 37).
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31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/33 |
DECISIONE (UE) 2019/154 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2019
che stabilisce le norme interne relative alla limitazione del diritto di accesso degli interessati al loro fascicolo medico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell'articolo 26 bis dello statuto e degli articoli 16 e 91 del regime applicabile agli altri agenti, i funzionari e gli agenti hanno il diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico secondo le modalità definite dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni. |
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(2) |
A partire dal 2004 la conclusione n. 221/04 dei capi dell'amministrazione (1) disciplina l'accesso ai fascicoli medici e non consente l'accesso diretto degli interessati a tutti i documenti a carattere psichiatrico o psicologico che li riguardano. Tale limitazione di carattere generale non comporta un'analisi caso per caso. |
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(3) |
Per conformarsi al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le limitazioni relative all'accesso a tali documenti applicate dalla Commissione devono essere proporzionate e prevedere un'analisi caso per caso. |
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(4) |
Sebbene l'accesso ai fascicoli medici debba essere concesso agli interessati nella misura più ampia possibile, limitazioni basate sull'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 possono, in alcuni casi, essere necessarie per proteggere la salute del membro del personale o gli interessi legittimi di terzi. Il medico fiscale, che agisce per conto della Commissione, dovrebbe fornire i motivi di tale limitazione, i quali dovrebbero essere integrati nel fascicolo medico del membro del personale interessato. |
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(5) |
I dati personali sono conservati in ambienti elettronici e fisici sicuri al fine di impedire l'accesso o il trasferimento illecito di dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. |
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(6) |
I periodi di conservazione che si applicano al trattamento dei fascicoli medici sono stabiliti nell'elenco comune di conservazione a livello della Commissione per i fascicoli dell'Unione europea (3). |
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(7) |
Il responsabile della protezione dei dati della Commissione europea dovrebbe effettuare un riesame indipendente dell'applicazione delle limitazioni al fine di garantire l'osservanza della presente decisione. |
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(8) |
Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere il 10 dicembre 2018. |
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(9) |
Il regolamento (UE) 2018/1725 sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) senza alcun periodo transitorio, a decorrere dalla propria entrata in vigore. Il regolamento (CE) n. 45/2001 ha previsto la possibilità di applicare limitazioni a determinati diritti. Per evitare di compromettere i diritti degli interessati, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1725, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce le condizioni alle quali la Commissione può limitare l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento.
2. La presente decisione si applica all'accesso ai dati medici personali trattati dalla Commissione a norma degli articoli 26 bis, 33, 59, 72, 73 e 78 dello statuto e degli articoli 1 e da 13 a 15 dell'allegato VIII dello statuto e degli articoli 13, 16, 28, 32, 33, 83, 91, 95, 100, 101 e 102 del regime applicabile agli altri agenti.
Articolo 2
Limitazioni applicabili
1. Fatti salvi gli articoli da 3 a 5, la Commissione può limitare, caso per caso, il diritto degli interessati di accedere direttamente ai dati medici personali a carattere psichiatrico o psicologico che li riguardano e che sono trattati dalla Commissione, laddove l'accesso a tali dati potrebbe rappresentare un rischio per la salute dell'interessato. Tale limitazione deve essere proporzionata a quanto strettamente necessario per proteggere l'interessato.
2. L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è consentito a un medico di scelta dell'interessato.
3. In tal caso, l'interessato, su richiesta, è rimborsato dal Servizio medico per la parte del costo della consultazione con il medico che ha avuto accesso al fascicolo medico, che non è stata rimborsata dal regime comune di assicurazione malattia (RCAM). Il rimborso non può superare la differenza tra il massimale fissato nelle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche (5) e l'importo rimborsato all'interessato dal regime comune di assicurazione malattia ai sensi di tali disposizioni.
4. Tale rimborso da parte del servizio medico è soggetto alla condizione che l'accesso agli stessi dati non sia già stato concesso.
5. Fatti salvi gli articoli da 3 a 5 della presente decisione, la Commissione può limitare, caso per caso e in conformità all'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725, il diritto degli interessati di accedere ai loro dati medici personali in suo possesso, se l'esercizio di tale diritto pregiudica i diritti e le libertà dell'interessato o di altri interessati.
Articolo 3
Diritto di accesso dell'interessato
1. Quando la Commissione limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso degli interessati ai dati medici personali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, informa l'interessato nella risposta alla richiesta di accesso, senza indebito ritardo, della limitazione e dei principali motivi della stessa. La Commissione informa inoltre l'interessato in merito alla possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. La comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o rifiutata fintanto che essa rischi di compromettere la finalità della limitazione stessa.
3. La Commissione registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 5.
4. Qualora il diritto di accesso sia limitato, integralmente o in parte, l'interessato esercita il suo diritto di accesso tramite il Garante europeo della protezione dei dati, in conformità dell'articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 4
Registrazione delle limitazioni
1. La Commissione registra i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa una valutazione della relativa necessità e proporzionalità, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.
A tal fine, la registrazione deve indicare in che modo l'esercizio del diritto comporterebbe un rischio per la salute dell'interessato o pregiudicherebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.
2. Detta registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati nel relativo fascicolo medico.
Articolo 5
Durata delle limitazioni
1. Le limitazioni di cui all'articolo 2 continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.
2. Qualora i motivi di una limitazione non siano più applicabili e l'interessato richieda nuovamente l'accesso ai dati medici personali in questione, la Commissione revoca la limitazione e comunica all'interessato i principali motivi della limitazione. Nel contempo la Commissione informa l'interessato in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo 6
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea
1. Il responsabile della protezione dei dati viene informato, senza indugio, ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati a norma della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati viene garantito, su richiesta, l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto.
2. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere alla Commissione un riesame della limitazione. Il responsabile della protezione dei dati è informato per iscritto dell'esito del riesame richiesto.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dall'11 dicembre 2018.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) Tale conclusione è stata approvata dai capi delle amministrazioni durante la loro 236 riunione, il 19 febbraio 2004.
(2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(3) Elenco comune di conservazione a livello della Commissione per i fascicoli dell'Unione europea (SEC(2007) 970) del 4 luglio 2007 aggiornato e completato dal documento SEC(2012) 713 del 17 dicembre 2012.
(4) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(5) Decisione C(2007) 3195 della Commissione, del 2 luglio 2007, che adotta le disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche.
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31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/36 |
DECISIONE (UE) 2019/155 DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI
del 23 gennaio 2019
che rinnova la limitazione temporanea della commercializzazione, della distribuzione e della vendita di contratti per differenze ai clienti al dettaglio
IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), e in particolare l'articolo 40,
visto il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (3), e in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
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(1) |
Mediante decisione (UE) 2018/796 (4), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) limitava la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di contratti per differenze (CFD) ai clienti al dettaglio con effetto dal 1o agosto 2018 per un periodo di tre mesi. |
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(2) |
In conformità dell'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA è tenuta a riesaminare la temporanea misura d'intervento sui prodotti a intervalli appropriati e almeno ogni tre mesi. |
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(3) |
Mediante la decisione (UE) 2018/1636 (5), l'ESMA rinnovava e modificava la limitazione temporanea sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di CFD ai clienti al dettaglio con effetto dal 1o novembre 2018 per un periodo di tre mesi. |
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(4) |
L'ulteriore riesame dell'ESMA della limitazione a carico dei CFD si è basato, inter alia, su un'indagine svolta tra le autorità nazionali competenti (6) (ANC) in tema di applicazione pratica e di impatto della misura d'intervento sui prodotti, nonché sulle informazioni di complemento trasmesse dalle stesse ANC e dalle parti interessate. |
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(5) |
Le ANC hanno rilevato solo pochi casi di non conformità con la misura d'intervento sui prodotti dell'ESMA, soprattutto relativi alle avvertenze sui rischi. |
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(6) |
Le ANC hanno segnalato una riduzione globale del numero dei conti dei clienti al dettaglio in CFD, del volume di negoziazioni e del capitale totale dei clienti al dettaglio nel corso dei tre mesi che vanno da agosto a ottobre 2018 (periodo relativo al 2018) rispetto al medesimo periodo nel 2017 (periodo relativo al 2017). Nel raffrontare questi periodi, la quota dei conti dei clienti al dettaglio redditizi è rimasta in linea di massima stabile. I costi medi sostenuti dai clienti per la negoziazione di CFD, che sembrano essere meno dipendenti dalle condizioni di mercato rispetto ai risultati complessivi dei clienti, sono stati significativamente inferiori nel periodo relativo al 2018 rispetto a quello relativo al 2017 (7). I costi medi relativi ai conti al dettaglio attivi che contengono CFD su criptovalute sono diminuiti in maniera sproporzionata rispetto ad altri conti, sebbene tali conti abbiano continuato a comportare costi più elevati rispetto ai conti non esposti alle criptovalute. Infine, le ANC hanno segnalato una costante riduzione del numero di chiusure automatiche, del numero di volte in cui i conti hanno registrato un patrimonio netto negativo e dell'ammontare del patrimonio negativo (8). |
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(7) |
Durante il periodo relativo al 2018 le ANC hanno inoltre registrato un incremento del numero di clienti trattati come clienti professionali su richiesta rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'ESMA è consapevole che alcuni fornitori di CFD stanno pubblicizzando ai clienti al dettaglio la possibilità di diventare clienti professionali su richiesta. Tuttavia, un cliente al dettaglio può richiedere di essere trattato come cliente professionale qualora, nello specifico, presenti una richiesta per iscritto, conformemente ai criteri stabiliti nella legislazione applicabile. I fornitori dovrebbero garantire da parte loro il costante rispetto di tali criteri (9). L'ESMA è anche consapevole che alcune imprese di paesi terzi si stanno adoperando per avvicinare i clienti dell'Unione e che alcuni fornitori di CFD nell'Unione stanno commercializzando la possibilità per i clienti al dettaglio di trasferire i loro conti presso entità infragruppo di paesi terzi. Nondimeno, senza autorizzazione né registrazione nell'Unione, le imprese di paesi terzi sono solamente autorizzate a offrire servizi su esclusiva iniziativa di quei clienti stabiliti o ubicati nell'Unione. Infine, l'ESMA è a conoscenza che alcune imprese hanno cominciato a fornire altri prodotti d'investimento a fini speculativi e continuerà a monitorare l'offerta di questi altri prodotti per stabilire se sia opportuno porre in essere nuove misure a livello dell'Unione. |
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(8) |
Dall'adozione della decisione (UE) 2018/796, l'ESMA non ha ottenuto elementi di prova in contraddizione con quanto emerso globalmente riguardo a un timore significativo in merito alla protezione degli investitori nella decisione (UE) 2018/796 o nella decisione (UE) 2018/1636 (le «decisioni»). L'ESMA ha pertanto concluso che il timore di cui alle predette decisioni persisterebbe se non fosse rinnovata la limitazione temporanea sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di CFD ai clienti al dettaglio. |
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(9) |
Per di più, gli obblighi normativi vigenti nell'ambito del diritto dell'Unione non hanno subito modifiche e continuano a non affrontare la minaccia individuata dall'ESMA. Inoltre, le ANC non hanno intrapreso azioni allo scopo di far fronte a tale minaccia o, se intraprese, dette azioni non l'hanno affrontata adeguatamente. Nello specifico, da quando è stata adottata la decisione (UE) 2018/796, nessuna ANC ha finora messo in atto a livello nazionale una propria misura d'intervento sui prodotti, come lo prevede l'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 (10). |
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(10) |
Il rinnovo del divieto non ha sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai benefici dell'azione e non crea un rischio di arbitraggio normativo per ragioni analoghe a quelle contenute nelle decisioni. |
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(11) |
In caso di mancato rinnovo della limitazione temporanea, l'EMSA continua a ritenere probabile che i CFD possano essere ancora offerti ai clienti al dettaglio senza misure adeguate per proteggerli sufficientemente dai rischi connessi a quei prodotti che hanno arrecato pregiudizio ai consumatori identificati nelle decisioni. |
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(12) |
Considerate le ragioni suesposte, unitamente alle motivazioni contenute nelle decisioni, l'ESMA ha deciso di rinnovare la limitazione sulla base degli stessi termini fissati nella decisione (UE) 2018/1636 per un ulteriore periodo di tre mesi, per far fronte al timore significativo in merito alla protezione degli investitori. |
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(13) |
Poiché le misure proposte possono, in misura limitata, riguardare derivati su merci agricole, l'ESMA ha consultato gli enti pubblici competenti per la vigilanza, la gestione e la regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (11). Nessun ente ha sollevato obiezioni nei confronti della proposta di rinnovo delle misure. |
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(14) |
L'ESMA ha notificato alle ANC la proposta di rinnovo della decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni in appresso:
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a) |
«contratto per differenze» o «CFD» significa un derivato diverso da un contratto di opzione, contratto finanziario a termine standardizzato («future»), «swap» o contratto a termine sui tassi d'interesse, il cui scopo è di attribuire al detentore un'esposizione, positiva o negativa, alle variazioni del prezzo, del livello o del valore di un sottostante, indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione, e la cui esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto); |
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b) |
«benefici non monetari esclusi» significa qualsiasi beneficio non monetario diverso da strumenti di informazione e di ricerca riferiti ai CFD; |
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c) |
«margine iniziale» significa qualsiasi pagamento effettuato al fine di concludere un CFD, a esclusione delle commissioni, delle spese di transazione e di ogni altro costo connesso; |
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d) |
«protezione tramite margine iniziale» significa il margine iniziale così come definito nell'allegato I; |
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e) |
«protezione di chiusura al raggiungimento del margine» significa la chiusura di uno o più CFD aperti di clienti al dettaglio ai termini più favorevoli per il cliente ai sensi degli articoli 24 e 27 della direttiva 2014/65/UE quando la somma dei fondi presenti nel conto di negoziazione in CFD e degli utili netti non realizzati di tutti i CFD aperti collegati a tale conto scende a meno della metà della protezione tramite margine iniziale totale per tutti i predetti CFD aperti; |
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f) |
«protezione da saldo negativo» significa il limite delle passività totali di un cliente al dettaglio per tutti i CFD collegati a un conto di negoziazione in CFD con un fornitore di tali strumenti, relative ai fondi presenti in detto conto di negoziazione. |
Articolo 2
Limitazione temporanea dei CFD relativa ai clienti al dettaglio
La commercializzazione, distribuzione o vendita ai clienti al dettaglio sono limitate dalla presente decisione alle circostanze laddove tutte le condizioni elencate di seguito siano soddisfatte:
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a) |
il fornitore di CFD imponga al cliente al dettaglio di pagare la protezione tramite margine iniziale; |
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b) |
il fornitore di CFD fornisca al cliente al dettaglio la protezione di chiusura al raggiungimento del margine; |
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c) |
il fornitore di CFD fornisca al cliente al dettaglio la protezione da saldo negativo; |
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d) |
il fornitore di CFD non corrisponda al cliente al dettaglio direttamente o indirettamente un pagamento monetario o un beneficio non monetario escluso in relazione alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di un CFD, ad eccezione di profitti realizzati su qualsiasi dei CFD forniti; |
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e) |
il fornitore di CFD non trasmetta direttamente o indirettamente una comunicazione a un cliente al dettaglio, ovvero pubblichi informazioni accessibili allo stesso relativamente alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di un CFD senza che tale comunicazione o informazione includa un'adeguata avvertenza sui rischi così come specificato nell'allegato II e in conformità alle condizioni ivi contenute. |
Articolo 3
Divieto di partecipazione ad attività elusive
È proibito partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i requisiti di cui all'articolo 2; ciò include il divieto di agire in qualità di sostituto del fornitore di CFD.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La presente decisione si applica a partire dal 1 o febbraio 2019 per un periodo di tre mesi.
Fatto a Parigi, il 23 gennaio 2019
Per il consiglio delle autorità di vigilanza
Steven MAIJOOR
Il presidente
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
(2) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(3) GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90.
(4) Decisione (UE) 2018/796 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 22 maggio 2018, di limitazione temporanea dei contratti per differenze nell'Unione europea conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 dell'1.6.2018, pag. 50).
(5) Decisione (UE) 2018/1636 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 23 ottobre 2018, che rinnova e modifica la limitazione temporanea disposta con decisione (UE) 2018/796 sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di contratti per differenze ai clienti al dettaglio (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 62).
(6) Hanno risposto le 26 ANC seguenti: Autorità dei mercati finanziari (AT – FMA), Commissione cipriota della borsa valori (CY–CySEC), Banca nazionale ceca (CZ – CNB), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFin), Finanstilsynet (DK–Finanstilsynet), Commissione greca per i mercati dei capitali (EL – HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), Autorità di vigilanza finanziaria finlandese (FI – FSA), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Banca centrale dell'Irlanda (IE – CBI), Financial Supervisory Authority (IS – FME), Lietuvos Bankas (LT – LB), Commissione nazionale per le società e la borsa (IT – Consob), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV – FKTK), Malta Financial Services Authority (MT – MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL–AFM), Finanstilsynet (Finanstilsynet – NO), Komisja Nadzoru Finansowego (PL – KNF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Autorità rumena di vigilanza finanziaria (RO – FSA), Finansinspektionen (SE – Finansinspektionen), Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP – SI) National Bank of Slovakia (NBS – SK), Financial Conduct Authority (UK – FCA).
(7) Questo è conforme con le diminuzioni riscontrate nel totale dei volumi di negoziazione in cui i differenziali e le commissioni sono tipicamente calcolati. Il capitale medio dei clienti è leggermente incrementato tra i clienti al dettaglio attivi, sebbene si tratti di una variazione significativamente più piccola in termini percentuali rispetto alla diminuzione nei volumi totali di negoziazione e all'esposizione complessiva per questi conti.
(8) Tra i mesi di agosto e ottobre 2018 si applicava la protezione da saldo negativo. Tuttavia, il « gapping » di mercato può portare inizialmente il cliente a chiudere a un prezzo tale da generare un patrimonio netto negativo, con il conto poi riaccreditato a zero dal fornitore al fine di soddisfare il nuovo requisito relativo alla protezione dal saldo negativo. La stessa cosa vale per quei fornitori che offrivano una protezione dal saldo negativo nello stesso periodo nel 2017.
(9) Allegato II, sezione II, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 ). Cfr. anche la sezione 11 « Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics » (ESMA35–43–349), nella quale l'ESMA ha individuato tipi di pratiche che le imprese di investimento non dovrebbero usare in sede di applicazione dei requisiti giuridici circa la classificazione dei clienti che hanno richiesto di essere trattati come clienti professionali. La sezione 11 è stata aggiornata il 25 maggio 2018.
(10) L'ESMA ha tenuto conto del fatto che: a) il 4 giugno 2018, un'autorità competente di uno Stato del SEE/dell'EFTA, NO–Finanstilsynet, ha adottato misure d'intervento sui prodotti a livello nazionale recante termini e date di applicazione analoghi alle misure dell'ESMA; b) il 6 luglio 2018 la Romania ha iniziato ad applicare una normativa nazionale avente termini simili a quelli delle misure attuate dall'ESMA.
(11) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
ALLEGATO I
PERCENTUALI DI MARGINE INIZIALE IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI SOTTOSTANTE
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a) |
Il 3,33 % del valore nozionale del CFD laddove la coppia valutaria sottostante sia composta da due qualsiasi delle seguenti valute: dollaro USA, euro, yen giapponese, lira sterlina, dollaro canadese o franco svizzero; |
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b) |
il 5 % del valore nozionale del CFD quando l'indice, la coppia valutaria o la merce sottostante sia:
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c) |
il 10 % del valore nozionale del CFD quando il sottostante indice relativo a merci o azioni sia diverso da quelli elencati al punto (b) che precede; |
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d) |
il 50 % del valore nozionale del CFD quando il sottostante sia una criptovaluta; oppure |
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e) |
il 20 % del valore nozionale del CFD quando il sottostante sia:
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ALLEGATO II
AVVERTENZE SUI RISCHI
SEZIONE A
Condizioni per le avvertenze sui rischi
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1. |
Le avvertenze sui rischi devono avere una disposizione grafica che ne assicuri la visibilità, con caratteri di dimensione almeno pari a quella predominante e nella stessa lingua utilizzata nella comunicazione o nelle informazioni pubblicate. |
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2. |
Qualora la comunicazione o le informazioni pubblicate siano su supporto durevole o su una pagina web, le avvertenze sui rischi devono essere presentate nel formato specificato nella sezione B. |
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3. |
Qualora la comunicazione o le informazioni pubblicate siano fornite su un mezzo diverso da un supporto durevole o da una pagina web, le avvertenze sui rischi devono essere fornite nel formato specificato alla sezione C. |
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4. |
In deroga ai paragrafi 2 e 3, se il numero dei caratteri contenuti nell'avvertenza sui rischi nel formato specificato alla sezione B e alla sezione C supera il limite dei caratteri consentito secondo le condizioni standard del fornitore di terzi, l'avvertenza sui rischi può essere nel formato specificato nella sezione D. |
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5. |
Se è usata l'avvertenza sui rischi nel formato specificato nella sezione D, anche la comunicazione o le informazioni pubblicate dovranno includere un link diretto alla pagina web del fornitore di CFD che contenga l'avvertenza sui rischi nel formato specificato nella sezione B. |
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6. |
Le avvertenze sui rischi devono includere il dato aggiornato della percentuale di perdite specifica per il singolo fornitore, basato sul calcolo della percentuale di conti di negoziazione in CFD forniti a clienti al dettaglio dal fornitore di CFD che hanno subito perdite monetarie. Il calcolo deve essere effettuato ogni tre mesi e deve essere relativo ai 12 mesi precedenti alla data di effettuazione («periodo di calcolo di 12 mesi»). Ai fini del calcolo:
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7. |
In deroga ai paragrafi da 2 a 6, qualora nel periodo di calcolo costituito dagli ultimi 12 mesi un fornitore non abbia fornito un CFD aperto collegato con un conto di negoziazione in CFD di un cliente al dettaglio, tale fornitore di CFD dovrà utilizzare le avvertenze standardizzate sui rischi nel formato specificato nelle sezioni da E a G, come opportuno. |
SEZIONE B
Avvertenza sui rischi specifica relativa al fornitore, su supporti durevoli e pagine web
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I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. [inserire la percentuale relativa al singolo fornitore] % di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro. |
SEZIONE C
Avvertenza sui rischi specifica relative al fornitore abbreviata
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[inserire la percentuale relativa al singolo fornitore] % di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro. |
SEZIONE D
Avvertenza sui rischi specifici di un fornitore con un numero di caratteri ridotto
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[Indicare la percentuale per fornitore] % dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro. |
SEZIONE E
Avvertenza sui rischi standard per supporti durevoli e pagine web
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I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro. |
SEZIONE F
Avviso standard abbreviato relativo ai rischi
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Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie dovute a negoziazione in CFD. Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro. |
SEZIONE G
Avvertenza sui rischi con un numero di caratteri ridotto
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74-89 % dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro. |
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
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31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/42 |
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 83/18/COL
del 26 settembre 2018
relativa alle garanzie statali concesse a Landsvirkjun su contratti derivati (Islanda) [2019/156]
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l'Autorità»),
visto:
l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 61,
il protocollo 26 dell'accordo SEE,
l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte»), in particolare l'articolo 24,
il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte («il protocollo 3»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, della parte II,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) e tenuto conto delle osservazioni pervenute,
considerando quanto segue:
1 PROCEDIMENTO
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(1) |
Il 3 maggio 2017 l'Autorità ha avviato un procedimento di indagine formale in merito ai presunti aiuti di stato concessi a Landsvirkjun attraverso garanzie statali su contratti derivati («la decisione di avvio») (2). |
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(2) |
Con lettera del 15 settembre 2017 (3) Landsvirkjun ha presentato le sue osservazioni (4). L'Autorità ha presentato a sua volta le osservazioni all'Islanda (5). L'Autorità non ha ricevuto osservazioni da altre parti interessate. |
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(3) |
Con lettera del 25 settembre 2017 (6) le autorità islandesi hanno presentato osservazioni. |
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(4) |
Il 23 marzo 2018 l'Autorità ha incontrato i rappresentanti di Landsvirkjun e le autorità islandesi. A seguito della riunione e dopo aver ricevuto le domande dell'Autorità il 27 marzo 2018 (7), Landsvirkjun ha trasmesso ulteriori informazioni in data 11 aprile 2018 (8). Il 12 aprile 2018 le autorità islandesi hanno comunicato all'Autorità di condividere le argomentazioni di Landsvirkjun e di non ravvisare la necessità di presentare ulteriori osservazioni (9). |
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(5) |
Il 6 giugno 2018 l'Autorità ha nuovamente discusso la questione durante una riunione con le autorità islandesi e Landsvirkjun. Il 7 giugno 2018 Landsvirkjun ha inviato all'Autorità ulteriori informazioni (10). A seguito della riunione e dopo aver ricevuto le informazioni ulteriori da Landsvirkjun, l'Autorità ha richiesto alle autorità islandesi chiarimenti supplementari (11). Con lettera del 29 giugno 2018 le autorità islandesi hanno trasmesso le informazioni richieste (12). |
2 DESCRIZIONE DELLA MISURA
2.1 Il beneficiario: Landsvirkjun
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(6) |
Landsvirkjun è una società a partecipazione statale regolata dalla legge relativa a Landsvirkjun (13). Il 1o gennaio 2007 il Tesoro di Stato ne ha rilevato interamente la proprietà. Landsvirkjun è quindi detenuta dallo Stato, direttamente dal Tesoro di Stato (99,9 %) e indirettamente attraverso Eignarhlutir ehf. (0,1 %), società a responsabilità limitata interamente detenuta dal Tesoro di Stato. |
2.2 Contratti derivati stipulati da Landsvirkjun e garanzie statali
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(7) |
Secondo le autorità islandesi (14), Landsvirkjun è esposta al rischio dei tassi di cambio e al rischio dei tassi di interesse sul suo portafoglio di debiti. La società utilizza varie forme di contratti derivati per controllare e gestire tali rischi. |
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(8) |
Come specificato nella decisione di avvio, l'Autorità ha preso in esame i seguenti tipi di contratti derivati stipulati da Landsvirkjun: swap sui tassi di cambio, opzioni sui tassi di cambio e swap su tassi di interesse (15). Nella decisione di avvio l'Autorità ha riportato una descrizione di questi contratti derivati che si attiene ai chiarimenti forniti dalle autorità islandesi (16). |
2.3 Il procedimento di controllo degli aiuti esistenti in relazione agli aiuti di Stato concessi tramite garanzie statali illimitate
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(9) |
Con lettera del 26 settembre 2006 (17) l'Autorità avviava il procedimento di controllo sulle misure di aiuto esistenti disposto al protocollo 3, parte II, articolo 17, paragrafo 2, in relazione a determinate misure a favore di aziende elettriche in Islanda, tra cui le garanzie statali illimitate concesse a Landsvirkjun. Nella lettera l'Autorità informava le autorità islandesi di ritenere in via preliminare che tali misure comportassero aiuti di stato esistenti incompatibili con il funzionamento dell'accordo SEE. |
|
(10) |
L'Autorità concludeva nella decisione n. 302/09/COL (18) che la garanzia statale illimitata prestata a Landsvirkjun costituiva una misura di aiuto di Stato esistente. Nella stessa decisione l'Autorità proponeva l'adozione da parte delle autorità islandesi delle misure normative, amministrative e di altro genere necessarie ad abolire ogni aiuto incompatibile derivante dalle garanzie statali illimitate concesse a Landsvirkjun. |
|
(11) |
Con lettera dell'8 agosto 2009 (19) le autorità islandesi accoglievano le misure proposte e si impegnavano a informare l'Autorità delle misure che avrebbero adottato per attuare la decisione n. 302/09/COL. Dopo ulteriori scambi con le autorità islandesi, l'Autorità riportava nella decisione n. 159/13/COL (20) l'accettazione da parte dell'Islanda delle opportune misure in merito al regime di aiuti esistenti e chiudeva il caso. |
3 MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
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(12) |
Nella decisione di avvio l'Autorità si è pronunciata in via preliminare sull'esistenza di aiuti nelle garanzie in questione e sull'eventuale incompatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE. |
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(13) |
Secondo l'opinione preliminare dell'Autorità le garanzie statali in questione erano state concesse a Landsvirkjun su contratti derivati almeno dal 2013. L'Autorità ha specificato nella decisione di avvio che non sono stati del tutto chiariti molti degli aspetti utili alla valutazione degli aiuti di Stato relativi alle garanzie concesse a Landsvirkjun su contratti derivati (21). |
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(14) |
L'Autorità non ha potuto escludere la presenza di aiuti di Stato relativi alle garanzie. Riguardo al vantaggio economico l'Autorità ha ritenuto a titolo preliminare che le garanzie in questione non soddisfacessero le condizioni di cui al punto 3.2, lettere b), c) e d), degli orientamenti in materia di aiuti di stato relativi alle garanzie statali («gli orientamenti sulle garanzie») (22) e che costituissero un vantaggio ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. L'Autorità ha espresso dubbi sulla possibilità di dichiarare le garanzie compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE. |
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(15) |
L'Islanda e Landsvirkjun hanno presentato osservazioni sia riguardo ai contratti derivati stipulati da Landsvirkjun sia in merito alle garanzie statali. Le parti delle osservazioni che hanno rilevanza ai fini della decisione sono riepilogate alle sezioni 4 e 5. |
4 OSSERVAZIONI FORMULATE DALL'ISLANDA
4.1 Osservazioni generali riguardanti i contratti derivati e le garanzie statali
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(16) |
Con riferimento al paragrafo 20 della decisione di avvio (23) l'Islanda sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato nella lettera di follow-up dell'Autorità del 27 giugno 2016, Landsvirkjun ha potuto stipulare contratti derivati di copertura senza garanzie statali. L'affermazione contraria riportata nella lettera del 27 giugno 2016 è un errore che l'Islanda non aveva al momento rilevato. In aggiunta, il quadro giuridico applicabile non impone a Landsvirkjun di ottenere una garanzia statale al fine di stipulare un contratto derivato. Landsvirkjun può richiedere annualmente una garanzia per derivati di copertura fino ad uno specifico valore nominale cumulativo. |
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(17) |
In riferimento ai paragrafi 20, 24, 33 e 39 della decisione di avvio (24), l'Islanda spiega che le garanzie sono state concesse dal ministero delle Finanze e degli affari economici e non dall'unità di gestione del debito pubblico (Government Debt Management, «GDM»), che opera nell'ambito della Banca centrale nel quadro di operazioni di tesoreria e di mercato. All'unità GDM sono assegnati determinati compiti inerenti alle garanzie statali, ma questo non vuol dire che le sia affidato l'incarico di prestare tali garanzie (25). |
4.2 Esistenza di aiuti di Stato
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(18) |
L'Islanda non contesta il fatto che le garanzie in questione provengano dallo Stato né, qualora sia accertata l'esistenza di un vantaggio di natura selettiva, che siano idonee a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi tra le parti contraenti dell'accordo SEE. |
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(19) |
Tuttavia, l'Islanda contesta le risultanze preliminari dell'Autorità (26), cioè che le garanzie in questione potessero conferire un vantaggio a Landsvirkjun. |
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(20) |
Secondo l'Islanda le garanzie in questione sono garanzie di riscossione che non hanno alcun valore specifico per Landsvirkjun, rappresentando solo una possibilità teorica di riscossione nei confronti dello Stato. L'Islanda sostiene che Landsvirkjun stipula contratti derivati unicamente a fini di copertura, ovvero allo scopo di limitare il rischio finanziario che le deriva dalle operazioni finanziarie sottostanti. Si tratta di un'esigenza posta dallo Stato in quanto proprietario, nonché dalla politica di gestione del rischio di Landsvirkjun stabilita dal consiglio di amministrazione della società. L'Islanda asserisce inoltre che Landsvirkjun sottoscrive contratti derivati senza garanzia statale con termini identici a quelli dei contratti garantiti. |
4.3 Applicabilità del quadro legislativo islandese in materia di garanzie statali
|
(21) |
In riferimento al paragrafo 65 della decisione di avvio (27), l'Islanda sostiene che le garanzie in questione rientravano nel quadro legislativo oggetto della decisione n. 302/09/COL dell'Autorità, sia anteriormente alle modifiche conseguenti a tale decisione sia dopo le stesse modifiche. L'Islanda rimanda allo scambio di corrispondenza tra le autorità islandesi e l'Autorità che conferma tale chiarimento. |
5 OSSERVAZIONI FORMULATE DA LANDSVIRKJUN (28)
5.1 Il quadro giuridico islandese sulle garanzie statali concesse a Landsvirkjun
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(22) |
Il quadro legislativo nel quale rientrano le garanzie concesse a Landsvirkjun si fonda sulla legge in materia di garanzie statali (29) e sulla legge relativa a Landsvirkjun. Landsvirkjun era già stata istituita come società a nome collettivo nel quadro della legge relativa a Landsvirkjun applicabile in precedenza (30). |
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(23) |
A norma dell'articolo 1 della legge in materia di garanzie statali lo Stato non può in nessun caso prestare una garanzia senza una base giuridica (31). Nel caso di Landsvirkjun la base giuridica delle garanzie statali è la legge relativa a Landsvirkjun. Nel quadro di questa legge, anteriormente e in seguito al procedimento relativo agli aiuti esistenti, la garanzia dei proprietari è una garanzia di riscossione. Inoltre, le garanzie sono concesse dal ministero delle Finanze e degli affari economici e non dall'unità GDM. |
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(24) |
Una garanzia di riscossione si differenzia dalle regole vigenti di norma in materia di responsabilità a carico dei proprietari di società a nome collettivo. Nel quadro della legge n. 50/2007 sulle società a nome collettivo, i proprietari sono responsabili degli obblighi della società sulla base di una garanzia diretta, illimitata e incondizionata, e quindi senza limitazione alcuna, per quanto riguarda tutti gli obblighi della società. |
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(25) |
In una garanzia di riscossione il creditore deve esperire tutti i mezzi di ricorso contro Landsvirkjun prima di procedere nei confronti dello Stato. In pratica ciò significa che il creditore deve dimostrare l'insolvenza del debitore, conformemente ai principi generali del diritto islandese. Prima di rivolgersi al garante, il creditore dovrebbe quindi aver percorso senza esito la via del pignoramento o aver avviato formalmente le procedure stabilite dalla legge sul fallimento (32) (o parteciparvi insieme ad altri). Considerati la grande complessità e i tempi molto lunghi della procedura e data l'esigenza di esperire tutti i mezzi nei confronti della società prima di poter ricorrere al garante, una garanzia di riscossione ha per i creditori un valore nettamente inferiore. Landsvirkjun rinvia anche alla prassi abituale dell'Autorità in tal senso (33). |
5.2 Utilizzo di contratti derivati da parte di Landsvirkjun
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(26) |
I contrati derivati in questione che sono stati coperti da una garanzia statale riguardavano obblighi finanziari sottostanti (prestiti o titoli) stipulati anteriormente all'attuazione delle opportune misure nel contesto del procedimento relativo agli aiuti di Stato esistenti (34). |
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(27) |
Landsvirkjun dichiara di strutturare le proprie operazioni di finanziamento pienamente in linea con la prassi osservata comunemente in tutti i paesi OCSE per le grandi imprese e afferma che i contratti derivati sono parte integrante della gestione del rischio. Landsvirkjun sottoscrive con le controparti specifici accordi, denominati ISDA Master Agreement (35), che fissano i termini standard applicabili a tutte le operazioni sui derivati concluse con esse (36). |
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(28) |
Landsvirkjun ha obblighi finanziari denominati in USD e in altre valute, con tassi di interesse variabili e fissi (37), ed è pertanto una società esposta al rischio dei tassi di cambio nonché al rischio dei tassi di interesse. Landsvirkjun copre tali rischi utilizzando contratti derivati per convertire in USD obblighi finanziari denominati in valuta diversa da USD (valuta funzionale della società dal 2008) e per commutare i tassi di interesse variabili in tassi di interesse fissi. |
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(29) |
Landsvirkjun utilizza contratti derivati unicamente a fini di copertura (38). Landsvirkjun non stipula contratti derivati a fini di speculazione o di arbitraggio (39). L'utilizzo limitato di contratti derivati ai soli fini di copertura è stato altresì imposto a Landsvirkjun dal suo proprietario, ovvero dallo Stato. A conferma di queste dichiarazioni Landsvirkjun ha presentato documenti interni e lettere della proprietà (40). |
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(30) |
Landsvirkjun precisa che la sua politica non prevede l'uso di alcuna garanzia, che sia privata o pubblica, per nessuna operazione. In seguito alle modifiche del sistema delle garanzie statali Landsvirkjun ha iniziato a negoziare il rinnovo dei contratti derivati garantiti, rispetto ai quali l'ultima garanzia statale è stata annullata a luglio 2017 (41). Landsvirkjun è in grado di stipulare contratti derivati senza garanzie statali e di fatto li stipula. Landsvirkjun ha inoltre fornito la prova del fatto che l'annullamento delle garanzie statali non ha comportato modifiche dei termini economici dei contratti derivati (42). |
5.3 Assenza di vantaggio
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(31) |
Landsvirkjun è del parere che non sia stato conferito nessun vantaggio attraverso le garanzie statali sui contratti derivati in questione. |
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(32) |
Per definizione, uno strumento derivato di copertura porta a ridurre l'esposizione al rischio, il che dovrebbe indurre una riduzione del premio pagato per la garanzia connessa all'operazione sottostante. Landsvirkjun ribadisce che la modifica dei contratti derivati in essere finalizzata ad annullare la garanzia statale non ha comportato alcun costo supplementare a carico della società. Con una garanzia statale o senza di essa, le condizioni e i requisiti riguardo al finanziamento di Landsvirkjun non sono cambiati (43). |
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(33) |
Landsvirkjun ha presentato due relazioni sull'effetto delle garanzie statali sui contratti derivati (44), secondo cui non sussisteva alcun vantaggio economico derivante dalle garanzie statali sul portafoglio di derivati. |
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(34) |
Landsvirkjun specifica, inoltre, che le sue disponibilità liquide durante il periodo dal 2010 al 2017 risultavano comprese tra 142 milioni di USD e 287 milioni di USD. Questa posizione di ingente liquidità è stata mantenuta ai fini del rischio di liquidità, ossia per arginare eventuali rischi imprevisti. Una forte liquidità comporta il costo opportunità direttamente correlato ai premi corrisposti al momento allo Stato. Piuttosto che mantenere le disponibilità liquide, la società avrebbe potuto riacquistare titoli dal mercato e/o prestiti rimborsati in anticipo o ammortizzati dai propri finanziatori. Ciò le avrebbe consentito di risparmiare non solo l'interesse ma anche le commissioni di garanzia pari allo [0,1 - 2] % che Landsvirkjun corrisponde attualmente per i titoli e i prestiti garantiti. |
6 ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO
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(35) |
L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE stipula quanto segue: «Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.» |
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(36) |
La qualifica di una misura quale aiuto ai sensi di tale disposizione richiede pertanto che siano rispettate tutte le condizioni seguenti: i) la misura deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio a un'impresa; iii) deve favorire talune imprese; iv) deve essere idonea a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi (45). L'Autorità ritiene opportuno iniziare la sua valutazione accertando se le garanzie sui contratti derivati in questione abbiano conferito un vantaggio a Landsvirkjun. |
6.1 Vantaggio
6.1.1 Osservazioni preliminari
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(37) |
L'Autorità concorda con le autorità islandesi e con Landsvirkjun sul fatto che le garanzie in questione rientrano nella legislazione islandese in materia di garanzie statali, compresa la legge relativa a Landsvirkjun che è stata oggetto del procedimento relativo agli aiuti esistenti (46). |
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(38) |
L'attuale indagine formale intrapresa con la decisione di avvio riguarda un ambito più ristretto rispetto al procedimento relativo agli aiuti esistenti, in quanto si concentra solo sull'applicazione alle garanzie statali della legge relativa a Landsvirkjun nel caso di determinati contratti derivati. |
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(39) |
Nella decisione di avvio l'Autorità si è chiesta se le garanzie soddisfacessero le condizioni di cui al punto 3.2, lettere b), c) e d) (47), degli orientamenti sulle garanzie, il che consentirebbe eventualmente di escludere la presenza di aiuti (48). |
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(40) |
Prescindendo dal rispetto delle condizioni fissate negli orientamenti sulle garanzie per l'esclusione di aiuti di stato, come specificato in appresso e sulla base delle informazioni ricevute dall'Islanda e da Landsvirkjun nel corso dell'indagine formale, l'Autorità constata che le garanzie statali in questione non hanno comportato un vantaggio per Landsvirkjun (49). |
6.1.2 Esclusione del vantaggio derivante da garanzie statali sui contratti derivati
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(41) |
Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, un vantaggio è un qualsiasi beneficio economico che un'impresa non avrebbe potuto ottenere nelle normali condizioni di mercato, vale a dire in assenza dell'intervento dello Stato (50). L'Autorità ha sostenuto in varie occasioni che una garanzia può costituire un vantaggio a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE (51). |
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(42) |
Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio) (52). Tuttavia, secondo gli orientamenti sulle garanzie, «se una garanzia ad hoc o un regime di garanzie concessi dallo Stato non determinano un vantaggio per un'impresa, essi non costituiscono aiuto di Stato» (53). Ai punti da 3.2 a 3.5 gli orientamenti sulle garanzie definiscono le condizioni per escludere aiuti di Stato nelle garanzie ad hoc e nei regimi di garanzia. In base al punto 3.6 degli stessi orientamenti «l'inosservanza di una delle condizioni indicate nei punti da 3.2 a 3.5 non implica che la garanzia o il regime di garanzie debbano considerarsi automaticamente aiuti di Stato.» |
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(43) |
Dopo il 1o gennaio 2010 Landsvirkjun ha provveduto a negoziare con le controparti dei contratti derivati l'annullamento delle garanzie statali, l'ultima delle quali è stata annullata a luglio 2017 (54). Come dimostrano le prove fornite durante l'indagine formale, l'annullamento delle garanzie statali non ha modificato i termini economici dei contratti derivati (55). |
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(44) |
L'Autorità ravvisa nella disponibilità delle controparti ad annullare le garanzie senza richiedere termini economici più favorevoli un'indicazione del fatto che le garanzie non comportavano alcun vantaggio per Landsvirkjun. |
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(45) |
Inoltre, Landsvirkjun non ha utilizzato garanzie private e, dalle informazioni fornite durante l'indagine formale, non è possibile stabilire un prezzo di mercato per le garanzie su derivati di copertura. |
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(46) |
Allo scopo di quantificare l'eventuale vantaggio conferito da una garanzia (quando non è possibile stabilire un prezzo di mercato), gli orientamenti sulle garanzie prevedono un confronto tra i termini economici di un'operazione con la garanzia e senza di essa (56). |
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(47) |
L'annullamento delle garanzie statali in questione non ha modificato i termini economici dei corrispondenti contratti derivati. Non è pertanto possibile ravvisare nelle garanzie un vantaggio per Landsvirkjun. Inoltre, l'Autorità non dispone di indicazioni o elementi di informazione che inducano a ritenere che i termini economici dei corrispondenti contratti derivati sarebbero stati diversi senza le garanzie statali al momento in cui tali garanzie sono state effettivamente concesse. Di conseguenza, l'Autorità deve convenire che l'annullamento (o l'assenza) delle garanzie statali non ha modificato i termini economici dei corrispondenti contratti derivati in nessun momento nel corso della durata di tali garanzie. |
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(48) |
La conclusione secondo cui le garanzie sui contratti derivati in questione non hanno conferito alcun vantaggio ai Landsvirkjun è sostenuta anche dalle relazioni cui si fa riferimento al considerando 33. In particolare la società Zanders (azienda di consulenza specializzata in servizi finanziari) ha esaminato per conto di Landsvirkjun un campione di strumenti derivati da questa detenuti e ne ha calcolato i margini corrispondenti (57). La relazione ha dimostrato che tali margini, compresi tra [(–)2 - 2] e [10 - 15] punti base, erano in linea con i margini riscontrati per contratti derivati analoghi detenuti da società con rating di credito comparabile che, a differenza di Landsvirkjun, non beneficiavano di una garanzia di riscossione. Su questa base la relazione di Zanders conclude affermando che, in media, non sussiste alcun vantaggio in termini di prezzi per Landsvirkjun rispetto ad altre società per effetto della garanzia di riscossione. Di conseguenza, le conclusioni cui giunge la relazione stabiliscono che Landsvirkjun non ha beneficiato di un vantaggio economico in virtù di tale garanzia. |
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(49) |
In merito ai derivati di copertura dal punto di vista dei prezzi, la relazione formulata da un'altra società di consulenza, Summa Consulting slf, ha constatato l'improbabilità che una garanzia statale o la mancanza della stessa possano avere effetti significativi sui livelli dei prezzi di contratti derivati sottoscritti da Landsvirkjun, considerando la robustezza del suo bilancio, la sua buona posizione in termini di liquidità e la qualità del suo credito (58). |
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(50) |
Landsvirkjun ha utilizzato i contratti derivati garantiti esclusivamente a fini di copertura, ossia per convertire in USD obblighi finanziari denominati in valuta diversa da USD (valuta funzionale della società dal 2008) e per commutare i tassi di interesse variabili di obblighi finanziari in tassi di interesse fissi (59). Secondo le informazioni presentate durante l'indagine formale, l'attuazione delle opportune misure nel corso del procedimento relativo agli aiuti esistenti ha portato a ridurre le garanzie statali all'80 % del valore dei contratti derivati in questione, mentre le garanzie sui derivati di copertura sono state limitate a fronte di uno specifico valore nominale cumulativo (60). Si può quindi affermare che né Landsvirkjun né lo Stato, in qualità di garante della società stessa, sono stati esposti a responsabilità illimitate correlate a tali garanzie. |
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(51) |
Le garanzie in questione sono, a norma dell'articolo 1 della legge relativa a Landsvirkjun, garanzie di riscossione. In una garanzia di riscossione il creditore deve esperire tutti i mezzi di ricorso contro Landsvirkjun prima di procedere nei confronti dello Stato (61). L'Autorità ha concluso in precedenza che, pur non escludendo il vantaggio, questo tipo di garanzia rientra nell'ambito di un rischio minore (62). Come esplicitato da Landsvirkjun, in ognuno degli anni dal 2010 al 2017 la liquidità e i mezzi equivalenti della società hanno superato le perdite registrate a fronte dei derivati garantiti (63). Sono risultati pertanto ridotti tutti i rischi per il garante. |
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(52) |
Come è precisato al considerando 36, perché una misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, tutte e quattro le condizioni devono essere soddisfatte. Posto che le garanzie in questione non conferiscono un vantaggio a Landsvirkjun, non è necessario effettuare una valutazione delle altre condizioni. |
7 CONCLUSIONI
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(53) |
Sulla base della precedente valutazione l'Autorità conclude che le garanzie statali concesse a Landsvirkjun su contratti derivati a copertura dei rischi di Landsvirkjun associati al cambio e al tasso di interesse, l'ultima delle quali è stata annullata a luglio 2017, non hanno costituito aiuto di stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le garanzie statali concesse a Landsvirkjun su contratti derivati a copertura dei rischi di Landsvirkjun associati al cambio e al tasso d'interesse, l'ultima delle quali è stata annullata a luglio 2017, non hanno costituito aiuto di stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
L'indagine formale è chiusa.
Articolo 2
L'Islanda è destinataria della presente decisione.
Articolo 3
Il testo inglese della presente decisione è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2018.
Per l'Autorità di vigilanza EFTA,
Bente ANGELL-HANSEN
Presidente
Membro del Collegio responsabile
Frank J. BÜCHEL
Membro del Collegio
Högni KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio
Carsten ZATSCHLER
Controfirmatario in qualità di Direttore, Affari giuridici e amministrativi
(1) Decisione n. 85/17/COL dell'Autorità, del 3 maggio 2017, di avviare il procedimento di indagine formale riguardo ai presunti aiuti di Stato concessi a Landsvirkjun attraverso garanzie statali su contratti derivati (GU C 242 del 27.7.2017, pag. 6, e supplemento SEE n. 46 del 27.7.2017, pag. 1).
(2) Ibidem.
(3) Documento n. 874341.
(4) Su richiesta di Landsvirkjun dell'8 agosto 2017 (documento n. 869480), l'Autorità ha prorogato il termine ultimo per la presentazione di osservazioni fino al 15 settembre 2017 (documento n. 869479).
(5) Documento n. 878807.
(6) Documento n. 875032.
(7) Documento n. 905567.
(8) Documento n. 908632.
(9) Documento n. 908885.
(10) Documenti n. 918376 e n. 918377.
(11) Documenti n. 917646 e n. 917656.
(12) Documenti n. 920923 e n. 920925.
(13) Legge n. 42/1983 relativa a Landsvirkjun, come modificata.
(14) Documento n. 793116.
(15) Paragrafo 14 della decisione di avvio.
(16) Sezioni dalla 2.3.1 alla 2.3.3 della parte I della decisione di avvio.
(17) Documento n. 280834.
(18) Decisione n. 302/09/COL dell'Autorità, dell'8 luglio 2009, di proporre opportune misure in relazione agli aiuti di Stato concessi a Landsvirkjun e Orkuveita Reykjavíkur.
(19) Documento n. 527076.
(20) Decisione n. 159/13/COL dell'Autorità, del 24 aprile 2013, di chiudere il caso relativo agli aiuti esistenti concessi a Landsvirkjun e Orkuveita Reykjavíkur tramite garanzie statali illimitate (GU C 237 del 15.8.2013, pag. 3, e supplemento SEE n. 45 del 15.8.2013, pag. 28).
(21) Paragrafo 24 della decisione di avvio.
(22) GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32, e supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1.
(23) Secondo il paragrafo 20 della decisione di avvio, l'Autorità aveva inteso che le autorità islandesi avessero dichiarato, durante una riunione tenutasi il 31 maggio 2016, che Landsvirkjun non avrebbe potuto stipulare contratti derivati di copertura senza la garanzia statale.
(24) I paragrafi 20, 24, 33 e 39 della decisione di avvio rispecchiano l'interpretazione iniziale dell'Autorità, ovvero che le garanzie in questione fossero state concesse dall'unità GDM.
(25) Documento n. 875032.
(26) Paragrafo 58 della decisione di avvio.
(27) Secondo il paragrafo 65 della decisione di avvio (con riferimento alla parte I, sezione 2.5), l'Autorità ha ritenuto in via preliminare che le garanzie in questione non rispettassero i termini del quadro legislativo islandese modificato in materia di garanzie statali né gli orientamenti sulle garanzie. In particolare, non pareva che Landsvirkjun corrispondesse alcun premio a copertura dei vantaggi di cui beneficia in virtù delle garanzie, e le garanzie sembravano assistere più dell'80 % degli obblighi in essere e non parevano connesse ad operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e in base a limiti temporali.
(28) L'Autorità rileva che, come specificato alla sezione 1, l'Islanda concorda con le osservazioni presentate da Landsvirkjun.
(29) Legge n. 121/1997.
(30) Dall'articolo 1 della legge n. 59/1965 tradotto da Landsvirkjun: «Il Governo e il Consiglio comunale di Reykjavik hanno istituito una società per la fornitura di energia elettrica denominata Landsvirkjun. La società è un soggetto giuridico indipendente con status finanziario e contabile indipendente. Il luogo della sede è Reykjavik. Landsvirkjun è una società a nome collettivo dello Stato e della città di Reykjavik nella quale ciascuna parte detiene metà della società. Ciascuna parte è responsabile unica di tutte le passività della società ma la rispettiva responsabilità interna dipende dalle quote di proprietà. Nessuna delle due parti può recedere dalla società senza il consenso dell'altra.»
(31) Allo stesso modo di quanto emanato nel quadro della legge in materia di garanzie statali n. 37/1961 applicabile precedentemente.
(32) Documenti n. 874341 e n. 92092.
(33) Decisione n. 227/06/COL dell'Autorità, del 19 luglio 2006, relativa ad aiuti di Stato a favore di Farice hf. (Islanda) (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 69, e supplemento SEE n. 6 del 5.2.2009, pag. 9).
(34) Documento n. 917656.
(35) L'ISDA Master Agreement è un documento tipo utilizzato di norma per regolare le operazioni fuori borsa in strumenti derivati. È pubblicato dall'associazione internazionale ISDA (International Swaps and Derivatives Association).
(36) Documento n. 874341.
(37) Documento n. 908632.
(38) Documento n. 908632.
(39) Documento n. 874341.
(40) Documento n. 875032.
(41) Idem.
(42) Documenti n. 908633 e n. 920923.
(43) Documenti n. 874341, n. 908633 e n. 920923.
(44) Documenti n. 874344 (relazione di Zanders, settembre 2017) e n. 874345 (relazione di Summa, settembre 2017).
(45) Cfr., fra le altre, la sentenza nelle cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, UE:C:2016:981, World Duty Free Group SA e altri, punto 53.
(46) Sezioni 4.3 e 5.1.
(47) Nella decisione di avvio, l'Autorità non ha dubitato - e non aveva ragione di dubitare- del fatto che Landsvirkjun rispettasse la condizione a) di cui al punto 3.2 degli orientamenti sulle garanzie, riguardante l'esigenza per il mutuatario di non trovarsi in difficoltà finanziarie.
(48) Parte II, sezione 1.1.3, della decisione di avvio.
(49) L'Autorità osserva che tale conclusione attiene unicamente alle garanzie oggetto della decisione di avvio e della presente decisione e non ha alcuna incidenza su altre garanzie statali eventualmente concesse a Landsvirkjun o ad altre imprese.
(50) Cfr. ad esempio le sentenze nella causa C-39/94, EU:C:1996:285, SFEI e altri, punto 60, e nella causa C-342/96, EU:C:1999:210, Spagna contro Commissione, punto 41.
(51) L'Autorità ha accertato l'esistenza di un vantaggio, fra l'altro, nella decisione n. 177/05/COL, del 15 luglio 2005, relativa ad una garanzia statale concessa a Liechtensteinische Landesbank (non pubblicata) e nella decisione n. 227/06/COL relativa ad aiuti di Stato a favore di Farice hf. (Islanda) (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 69, e supplemento SEE n. 6 del 5.2.2009, pag. 9).
(52) Orientamenti sulle garanzie, punto 2.1.
(53) Orientamenti sulle garanzie, punto 3.1.
(54) Documento n. 908632.
(55) Sezione 5.2.
(56) Orientamenti sulle garanzie, punto 4.2.
(57) Documento n. 874344.
(58) Documento n. 874345.
(59) Sezione 5.2 e documento n. 874345.
(60) Documenti n. 875032, n. 874341 e n. 908632.
(61) Sezione 5.1.
(62) Nota a piè di pagina n. 34.
(63) Documento n. 874345.