ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 25

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
29 gennaio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2019/131 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate

1

 

*

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/132 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione, del 28 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di specifiche di aeronavigabilità supplementari

14

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2019/134 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE ( 1 )

19

 

*

Decisione (PESC) 2019/135 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

23

 

*

Decisione (UE) 2019/136 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sul vino istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone per quanto riguarda i moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari dal Giappone e le modalità concernenti l'autocertificazione

25

 

*

Decisione (UE) 2019/137 della Banca centrale europea, del 23 gennaio 2019, sulla selezione dei fornitori dei servizi di rete per l'Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) (BCE/2019/2)

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

29.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/1


DECISIONE (UE) 2019/131 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 41, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) i prodotti ottenuti in Norvegia, in Svizzera o in Turchia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul territorio sono considerati originari di un paese beneficiario, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 45 di tale regolamento delegato.

(2)

A norma dell'articolo 54 del regolamento delegato(UE) 2015/2446, il sistema di cumulo si applica a condizione che la Svizzera conceda, su base di reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti originari di paesi beneficiari in cui sono incorporati materiali originari dell'Unione.

(3)

Per quanto riguarda la Svizzera, il sistema di cumulo è stato inizialmente istituito mediante un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Svizzera. Lo scambio di lettere è avvenuto il 14 dicembre 2000 dopo che il Consiglio aveva dato la propria approvazione con la decisione 2001/101/CE (3).

(4)

Al fine di garantire l'applicazione di una nozione di origine corrispondente a quella contenuta nelle norme di origine del sistema di preferenze generalizzate («SPG») dell'Unione, la Svizzera ha modificato le proprie norme di origine dell'SPG. Occorre pertanto rivedere l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Svizzera.

(5)

Il sistema di riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, da parte dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera dovrebbe continuare nell'ambito dello scambio di lettere rivisto ed essere applicato, a determinate condizioni, dalla Turchia per facilitare gli scambi tra l'Unione, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia.

(6)

Inoltre le norme di origine dell'SPG dell'Unione, come riformate nel 2010, prevedono l'attuazione di un nuovo sistema per la creazione di prove di origine da parte di esportatori registrati che deve essere applicato dal 1 o gennaio 2017. A tal proposito sarà anche necessario apportare modifiche allo scambio di lettere.

(7)

Al fine di anticipare l'applicazione del nuovo sistema e delle relative norme, l'8 marzo 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo in forma di scambio di lettere con la Svizzera relativo al riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, o delle attestazioni di origine sostitutive che prevede che i prodotticon un contenuto di origine norvegese, svizzera o turca siano trattati come prodotti con un contenuto di origine dell'Unione al momento dell'immissione sul territorio doganale dell'Unione.

(8)

I negoziati con la Svizzera sono stati condotti dalla Commissione e hanno portato all'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate («accordo»).

(9)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista al paragrafo 18 dell'accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER


(1)  Approvazione non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(3)  Decisione 2001/101/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2000, riguardante l'approvazione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco) (GU L 38 dell'8.2.2001, pag. 24).

(4)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


29.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/3


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate

A.   Lettera dell'Unione

Signor,

1.   

L'Unione europea («Unione») e la Confederazione svizzera («Svizzera») in quanto parti del presente accordo riconoscono che, ai fini del sistema di preferenze generalizzate («SPG»), entrambe le parti applicano norme di origine simili in base ai seguenti principi generali:

a)

definizione della nozione di «prodotti originari» in base agli stessi criteri;

b)

disposizioni sul cumulo di origine regionale;

c)

disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell'SPG, dell'Unione, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia;

d)

disposizioni per una tolleranza generale per i materiali non originari;

e)

disposizioni per la non modificazione di prodotti del paese beneficiario;

f)

disposizioni per il rilascio o la compilazione di prove di origine sostitutive;

g)

necessità di cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi beneficiari in materia di prove di origine.

2.   

L'Unione e la Svizzera riconoscono che i materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell'SPG, dell'Unione, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia vengono a essere considerati originari di un paese beneficiario del regime SPG di una delle parti se in tale paese beneficiario sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vadano oltre le operazioni considerate di lavorazione o trasformazione insufficiente a conferire il carattere di prodotti originari. Il presente comma si applica a materiali originari della Norvegia e della Turchia, subordinatamente al completamento delle condizioni stabilite rispettivamente ai paragrafi 15 e 16.

Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa, in particolare ai fini della verifica successiva delle prove di origine per i materiali di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa stabilite nel protocollo n. 3 dell'accordo del 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottato dall'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

3.   

L'Unione e la Svizzera si impegnano ad accettare le prove di origine sostitutive sotto forma di certificati di origine sostitutivi, modulo A, («certificati sostitutivi») rilasciati dalle autorità doganali dell'altra parte e le attestazioni di origine sostitutive redatte dai rispeditori dell'altra parte, registrate a tal fine.

Ciascuna parte può valutare l'ammissibilità al trattamento preferenziale di prodotti oggetto di prove di origine sostitutive in conformità alla propria legislazione.

4.   

Ciascuna delle parti provvede affinché siano rispettate le seguenti condizioni prima dell'emissione o della redazione di una prova di origine sostitutiva:

a)

le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate o compilate soltanto se le prove di origine iniziali sono state rilasciate o compilate in conformità alla legislazione applicabile nell'Unione o in Svizzera;

b)

soltanto nel caso in cui i prodotti non siano stati immessi in libera pratica sul territorio di una parte contraente, la prova di origine o la prova di origine sostitutiva può essere sostituita da una o più prove di origine sostitutive al fine di inviare tutti o alcuni prodotti oggetto della prova di origine iniziale da una parte all'altra;

c)

i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale sul territorio della parte rispeditrice e non sono stati in alcun modo modificati, trasformati o sottoposti a operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli nel loro stato («principio della non modificazione»);

d)

ove i prodotti abbiano acquisito il carattere originario a seguito di una deroga alle norme di origine concessa da una parte, le prove di origine sostitutive non sono rilasciate o compilate se i prodotti sono rispediti all'altra parte;

e)

le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate dalle autorità doganali o compilate dai rispeditori se i prodotti da rispedire nel territorio dell'altra parte hanno acquisito il carattere originario mediante cumulo regionale;

f)

le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate dalle autorità doganali o compilate dai rispeditori se i prodotti da rispedire nel territorio dell'altra parte non hanno ricevuto alcun trattamento preferenziale dalla parte rispeditrice.

5.   

Ai fini del paragrafo 4, lettera c), si applica quanto segue.

a)

qualora sussistessero motivi di dubbio per quanto riguarda il rispetto del principio di non modificazione, le autorità doganali della parte di destinazione finale possono chiedere al dichiarante di fornire prove del rispetto di tale principio che possono essere presentate sotto qualsiasi forma;

b)

su richiesta del rispeditore, le autorità doganali della parte rispeditrice certificano che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale durante la permanenza sul territorio della parte in questione e che le autorità doganali non hanno concesso alcuna autorizzazione per modificarli, trasformarli in alcun modo o sottoporli a operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli nel loro stato durante il magazzinaggio sul territorio della parte;

c)

qualora la prova sostitutiva sia costituita da un certificato sostitutivo, le autorità doganali della parte di destinazione finale non richiedono un certificato di assenza di manipolazione per il periodo in cui i prodotti si sono trovati sul territorio dell'altra parte.

6.   

Ciascuna delle parti assicura che:

a)

qualora le prove di origine sostitutive corrispondano alle prove di origine iniziali rilasciate o compilate in un paese beneficiario del regime SPG dell'Unione e di quello della Svizzera, le autorità doganali dello Stato membro dell'Unione e della Svizzera si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa ai fini della verifica successiva di tali prove di origine sostitutive. Su richiesta della parte di destinazione finale, le autorità doganali della parte rispeditrice avviano e monitorano la procedura di verifica successiva delle corrispondenti prove di origine iniziale;

b)

qualora le prove di origine sostitutive corrispondano alle prove di origine iniziali rilasciate o compilate in un paese esclusivamente beneficiario di un regime SPG della parte di destinazione finale, la parte dovrà svolgere la procedura di verifica successiva delle prove di origine iniziali in collaborazione con il paese beneficiario. Le prove di origine iniziali corrispondenti alle prove di origine sostitutive oggetto di verifica o, se del caso, le copie delle prove di origine iniziali corrispondenti alle prove di origine sostitutive oggetto di verifica sono trasmesse dalle autorità doganali della parte rispeditrice alle autorità doganali della parte di destinazione finale al fine di consentire loro di svolgere la procedura di verifica successiva.

7.   

Ciascuna delle parti assicura che:

a)

in ciascun certificato sostitutivo sia indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio di rispedizione in cui è rilasciato;

b)

la casella n. 4 rechi la dicitura «replacement certificate» o «certificat de replacement», nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale, modulo A, e il suo numero di serie;

c)

la casella n. 1 rechi il nome del rispeditore;

d)

la casella n. 2 rechi possibilmente il nome del destinatario finale;

e)

le caselle da n. 3 a n. 9 riportino tutti i dati contenuti nel certificato iniziale e relativi ai prodotti rispediti;

f)

la casella n. 10 riporti possibilmente i riferimenti alla fattura del rispeditore;

g)

la casella n. 11 rechi il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio del certificato sostitutivo. La casella n. 12 riporta i dati del certificato di origine iniziale, modulo A, riguardanti il paese di origine e il paese di destinazione finale. Il rispeditore appone la propria firma nella casella n. 12 del certificato di origine. Il rispeditore che firmi la casella n. 12 in buona fede non è ritenuto responsabile dell'esattezza dei dati inseriti nel certificato di origine iniziale, modulo A;

h)

l'autorità doganale a cui è chiesto il rilascio del certificato sostitutivo annoti sul certificato di origine iniziale, modulo A, il peso, i numeri e la natura dei prodotti rispediti, indicandovi i numeri di serie di ogni certificato sostitutivo corrispondente. Essa conserva la domanda di certificato sostitutivo e il certificato di origine iniziale, modulo A, per almeno tre anni;

i)

i certificati di origine sostitutivi siano redatti in inglese o francese.

8.   

Ciascuna delle parti provvede affinché:

a)

il rispeditore indichi i seguenti dati in ciascuna attestazione di origine sostitutiva:

1)

tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti contenuti nella prova di origine iniziale;

2)

la data di compilazione della prova di origine iniziale;

3)

i dati della prova di origine iniziale, comprese, se del caso, le informazioni sul cumulo applicato alle merci oggetto dell'attestazione di origine;

4)

il nome, l'indirizzo e il numero di esportatore registrato del rispeditore;

5)

il nome e l'indirizzo del destinatario nell'Unione o in Svizzera;

6)

la data e il luogo di compilazione dell'attestazione di origine o di rilascio del certificato di origine;

b)

ciascuna attestazione di origine sostitutiva rechi la dicitura «replacement statement» o «attestation de replacement»;

c)

le attestazioni di origine sostitutive siano compilate da rispeditori registrati nel sistema elettronico di autocertificazione dell'origine dagli esportatori, vale a dire il sistema degli esportatori registrati (REX), indipendentemente dal valore dei prodotti originari contenuti nella spedizione iniziale;

d)

in caso di sostituzione di una prova di origine, il rispeditore indichi i seguenti dati nella prova di origine iniziale:

1)

la data di compilazione delle attestazioni di origine sostitutive e le quantità di merci oggetto delle attestazioni di origine sostitutive;

2)

il nome e l'indirizzo del rispeditore;

3)

il nome e l'indirizzo dei destinatari nell'Unione o in Svizzera;

e)

l'attestazione di origine iniziale rechi la dicitura «replaced» o «remplacé»;

f)

un'attestazione di origine sostitutiva sia valida per dodici mesi dalla data di compilazione;

g)

le attestazioni di origine sostitutive siano redatte in inglese o francese.

9.   

Il rispeditore conserva le prove di origine iniziali e le copie delle prove di origine sostitutive per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui sono state rilasciate o compilate le prove di origine sostitutive.

10.   

Le parti convengono di ripartire i costi del sistema REX conformemente alle modalità di cooperazione che stabiliranno le autorità competenti delle parti.

11.   

Qualsiasi divergenza tra le parti derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo sarà risolta unicamente mediante negoziato bilaterale tra le parti stesse. Se le differenze sono suscettibili di incidere sugli interessi della Norvegia e/o della Turchia, tali paesi devono essere consultati.

12.   

Le parti possono modificare il presente accordo in forma scritta in qualsiasi momento. Entrambe le parti avviano consultazioni in merito a eventuali modifiche al presente accordo su richiesta di una delle parti. Se le modifiche sono suscettibili di incidere sugli interessi della Norvegia e/o della Turchia, tali paesi devono essere consultati. Le modifiche entrerano in vigore a una data stabilita di comune accordo dopo che entrambe le parti si sono comunicate il completamento dei rispettivi obblighi interni.

13.   

In caso di seri dubbi in merito al corretto funzionamento del presente accordo, ciascuna parte ne può sospendere l'applicazione a condizione che ne abbia data comunicazione all'altra parte per iscritto con tre mesi di anticipo.

14.   

Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti a condizione che l'altra parte ne riceva comunicazione per iscritto con tre mesi di anticipo.

15.   

Il primo comma del paragrafo 2 si applica ai materiali originari della Norvegia soltanto nel caso in cui le parti abbiano concluso un accordo simile con la Norvegia e si siano comunicate reciprocamente il soddisfacimento di tale condizione.

16.   

Il primo comma del paragrafo 2 si applica ai materiali originari della Turchia (1) soltanto nel caso in cui le parti abbiano concluso un accordo simile con la Turchia e si siano comunicate reciprocamente il soddisfacimento di tale condizione.

17.   

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Svizzera e la Turchia conformemente al primo comma del paragrafo 2 del presente accordo e a condizione di reciprocità da parte della Turchia, ciascuna delle parti può prevedere che le prove di origine sostitutive per i prodotti che incorporano materiali originari della Turchia che sono stati trattati nell'ambito del cumulo bilaterale in paesi beneficiari dell'SPG possano essere rilasciate o compilate sul territorio delle parti.

18.   

Il presente accordo entra in vigore a una data stabilita di comune accordo dopo che l'Unione e la Svizzera si sono comunicate reciprocamente di aver completato le procedure interne di adozione richieste. A decorrere da tale data esso sostituisce l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concede preferenze tariffarie nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera sono trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria firmato il 14 dicembre 2000 (2).

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Mi pregio di proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 1

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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B.   Lettera della Confederazione svizzera

Signora,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«1.

L'Unione europea («Unione») e la Confederazione svizzera («Svizzera») in quanto parti del presente accordo riconoscono che, ai fini del sistema di preferenze generalizzate («SPG»), entrambe le parti applicano norme di origine simili in base ai seguenti principi generali:

a)

definizione della nozione di «prodotti originari» in base agli stessi criteri;

b)

disposizioni sul cumulo di origine regionale;

c)

disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell'SPG, dell'Unione, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia;

d)

disposizioni per una tolleranza generale per i materiali non originari;

e)

disposizioni per la non modificazione di prodotti del paese beneficiario;

f)

disposizioni per il rilascio o la compilazione di prove di origine sostitutive;

g)

necessità di cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi beneficiari in materia di prove di origine.

2.

L'Unione e la Svizzera riconoscono che i materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell'SPG, dell'Unione, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia vengono a essere considerati originari di un paese beneficiario del regime SPG di una delle parti se in tale paese beneficiario sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vadano oltre le operazioni considerate di lavorazione o trasformazione insufficiente a conferire il carattere di prodotti originari. Il presente comma si applica a materiali originari della Norvegia e della Turchia, subordinatamente al completamento delle condizioni stabilite rispettivamente ai paragrafi 15 e 16.

Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione e della Svizzera si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa, in particolare ai fini della verifica successiva delle prove di origine per i materiali di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa stabilite nel protocollo n. 3 dell'accordo del 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Ilpresente paragrafo non si applica ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottato dall'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

3.

L'Unione e la Svizzera si impegnano ad accettare le prove di origine sostitutive sotto forma di certificati di origine sostitutivi, modulo A, («certificati sostitutivi») rilasciati dalle autorità doganali dell'altra parte e le attestazioni di origine sostitutive redatte dai rispeditori dell'altra parte, registrate a tal fine.

Ciascuna parte può valutare l'ammissibilità al trattamento preferenziale di prodotti oggetto di prove di origine sostitutive in conformità alla propria legislazione.

4.

Ciascuna delle parti provvede affinché siano rispettate le seguenti condizioni prima dell'emissione o della redazione di una prova di origine sostitutiva:

a)

le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate o compilate soltanto se le prove di origine iniziali sono state rilasciate o compilate in conformità alla legislazione applicabile nell'Unione o in Svizzera;

b)

soltanto nel caso in cui i prodotti non siano stati immessi in libera pratica sul territorio di una parte contraente, la prova di origine o la prova di origine sostitutiva può essere sostituita da una o più prove di origine sostitutive al fine di inviare tutti o alcuni prodotti oggetto della prova di origine iniziale da una parte all'altra;

c)

i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale sul territorio della parte rispeditrice e non sono stati in alcun modo modificati, trasformati o sottoposti a operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli nel loro stato («principio della non modificazione»);

d)

ove i prodotti abbiano acquisito il carattere originario a seguito di una deroga alle norme di origine concessa da una parte, le prove di origine sostitutive non sono rilasciate o compilate se i prodotti sono rispediti all'altra parte;

e)

le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate dalle autorità doganali o compilate dai rispeditori se i prodotti da rispedire nel territorio dell'altra parte hanno acquisito il carattere originario mediante cumulo regionale;

f)

le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate dalle autorità doganali o compilate dai rispeditori se i prodotti da rispedire nel territorio dell'altra parte non hanno ricevuto alcun trattamento preferenziale dalla parte rispeditrice.

5.

Ai fini del paragrafo 4, lettera c), si applica quanto segue:

a)

qualora sussistessero motivi di dubbio per quanto riguarda il rispetto del principio di non modificazione, le autorità doganali della parte di destinazione finale possono chiedere al dichiarante di fornire prove del rispetto di tale principio che possono essere presentate sotto qualsiasi forma;

b)

su richiesta del rispeditore, le autorità doganali della parte rispeditrice certificano che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale durante la permanenza sul territorio della parte in questione e che le autorità doganali non hanno concesso alcuna autorizzazione per modificarli, trasformarli in alcun modo o sottoporli a operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli nel loro stato durante il magazzinaggio sul territorio della parte;

c)

qualora la prova sostitutiva sia costituita da un certificato sostitutivo, le autorità doganali della parte di destinazione finale non richiedono un certificato di assenza di manipolazione per il periodo in cui i prodotti si sono trovati sul territorio dell'altra parte.

6.

Ciascuna delle parti assicura che:

a)

qualora le prove di origine sostitutive corrispondano alle prove di origine iniziali rilasciate o compilate in un paese beneficiario del regime SPG dell'Unione e di quello della Svizzera, le autorità doganali dello Stato membro dell'Unione e della Svizzera si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa ai fini della verifica successiva di tali prove di origine sostitutive. Su richiesta della parte di destinazione finale, le autorità doganali della parte rispeditrice avviano e monitorano la procedura di verifica successiva delle corrispondenti prove di origine iniziale;

b)

qualora le prove di origine sostitutive corrispondano alle prove di origine iniziali rilasciate o compilate in un paese esclusivamente beneficiario di un regime SPG della parte di destinazione finale, la parte dovrà svolgere la procedura di verifica successiva delle prove di origine iniziali in collaborazione con il paese beneficiario. Le prove di origine iniziali corrispondenti alle prove di origine sostitutive oggetto di verifica o, se del caso, le copie delle prove di origine iniziali corrispondenti alle prove di origine sostitutive oggetto di verifica sono trasmesse dalle autorità doganali della parte rispeditrice alle autorità doganali della parte di destinazione finale al fine di consentire loro di svolgere la procedura di verifica successiva.

7.

Ciascuna delle parti assicura che:

a)

in ciascun certificato sostitutivo sia indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio di rispedizione in cui è rilasciato;

b)

la casella n. 4 rechi la dicitura «replacement certificate» o «certificat de replacement,» nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale, modulo A, e il suo numero di serie;

c)

la casella n. 1 rechi il nome del rispeditore;

d)

la casella n. 2 rechi possibilmente il nome del destinatario finale;

e)

le caselle da n. 3 a n. 9 riportino tutti i dati contenuti nel certificato iniziale e relativi ai prodotti rispediti;

f)

la casella n. 10 riporti possibilmente i riferimenti alla fattura del rispeditore;

g)

la casella n. 11 rechi il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio del certificato sostitutivo. La casella n. 12 riporta i dati del certificato di origine iniziale, modulo A, riguardanti il paese di origine e il paese di destinazione finale. Il rispeditore appone la propria firma nella casella n. 12 del certificato di origine. Il rispeditore che firmi la casella n. 12 in buona fede non è ritenuto responsabile dell'esattezza dei dati inseriti nel certificato di origine iniziale, modulo A;

h)

l'autorità doganale a cui è chiesto il rilascio del certificato sostitutivo annoti sul certificato di origine iniziale, modulo A, il peso, i numeri e la natura dei prodotti rispediti, indicandovi i numeri di serie di ogni certificato sostitutivo corrispondente. Essa conserva la domanda di certificato sostitutivo e il certificato di origine iniziale, modulo A, per almeno tre anni;

i)

i certificati di origine sostitutivi siano redatti in inglese o francese.

8.

Ciascuna delle parti provvede affinché:

a)

il rispeditore indichi i seguenti dati in ciascuna attestazione di origine sostitutiva:

1)

tutti i dati corrispondenti ai prodotti rispediti contenuti nella prova di origine iniziale;

2)

la data di compilazione della prova di origine iniziale;

3)

i dati della prova di origine iniziale, comprese, se del caso, le informazioni sul cumulo applicato alle merci oggetto dell'attestazione di origine;

4)

il nome, l'indirizzo e il numero di esportatore registrato del rispeditore;

5)

il nome e l'indirizzo del destinatario nell'Unione o in Svizzera;

6)

la data e il luogo di compilazione dell'attestazione di origine o di rilascio del certificato di origine;

b)

ciascuna attestazione di origine sostitutiva rechi la dicitura «replacement statement» o «attestation de replacement»;

c)

le attestazioni di origine sostitutive siano compilate da rispeditori registrati nel sistema elettronico di autocertificazione dell'origine dagli esportatori, vale a dire il sistema degli esportatori registrati (REX), indipendentemente dal valore dei prodotti originari contenuti nella spedizione iniziale;

d)

in caso di sostituzione di una prova di origine, il rispeditore indichi i seguenti dati nella prova di origine iniziale:

1)

la data di compilazione delle attestazioni di origine sostitutive e le quantità di merci oggetto delle attestazioni di origine sostitutive;

2)

il nome e l'indirizzo del rispeditore;

3)

il nome e l'indirizzo dei destinatari nell'Unione o in Svizzera;

e)

l'attestazione di origine iniziale rechi la dicitura «Replaced» o «Remplacé»;

f)

un'attestazione di origine sostitutiva sia valida per dodici mesi dalla data di compilazione;

g)

le attestazioni di origine sostitutive siano redatte in inglese o francese.

9.

Il rispeditore conserva le prove di origine iniziali e le copie delle prove di origine sostitutive per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui sono state rilasciate o compilate le prove di origine sostitutive.

10.

Le parti convengono di ripartire i costi del sistema REX conformemente alle modalità di cooperazione che stabiliranno le autorità competenti delle parti.

11.

Qualsiasi divergenza tra le parti derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo sarà risolta unicamente mediante negoziato bilaterale tra le parti stesse. Se le differenze sono suscettibili di incidere sugli interessi della Norvegia e/o della Turchia, tali paesi devono essere consultati.

12.

Le parti possono modificare il presente accordo in forma scritta in qualsiasi momento. Entrambe le parti avviano consultazioni in merito a eventuali modifiche al presente accordo su richiesta di una delle parti. Se le modifiche sono suscettibili di incidere sugli interessi della Norvegia e/o della Turchia, tali paesi devono essere consultati. Le modifiche entrano in vigore a una data stabilita di comune accordo dopo che entrambe le parti si saranno comunicate il completamento dei rispettivi obblighi interni.

13.

In caso di seri dubbi in merito al corretto funzionamento del presente accordo, ciascuna parte ne può sospendere l'applicazione a condizione che ne abbia data comunicazione all'altra parte per iscritto con tre mesi di anticipo.

14.

Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti a condizione che l'altra parte ne riceva comunicazione per iscritto con tre mesi di anticipo.

15.

Il primo comma del paragrafo 2 si applica ai materiali originari della Norvegia soltanto nel caso in cui le parti abbiano concluso un accordo simile con la Norvegia e si siano comunicate reciprocamente il soddisfacimento di tale condizione.

16.

Il primo comma del paragrafo 2 si applica ai materiali originari della Turchia (3) soltanto nel caso in cui le parti abbiano concluso un accordo simile con la Turchia e si siano comunicate reciprocamente il soddisfacimento di tale condizione.

17.

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Svizzera e la Turchia conformemente al primo comma del paragrafo 2 del presente accordo e a condizione di reciprocità da parte della Turchia, ciascuna delle parti può prevedere che le prove di origine sostitutive per i prodotti che incorporano materiali originari della Turchia che sono stati trattati nell'ambito del cumulo bilaterale in paesi beneficiari dell'SPG possano essere rilasciate o compilate sul territorio delle parti.

18.

Il presente accordo entra in vigore a una data stabilita di comune accordo dopo che l'Unione e la Svizzera si sono comunicate reciprocamente di aver completato le procedure interne di adozione richieste. A decorrere da tale data esso sostituisce l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concede preferenze tariffarie nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera sono trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria firmato il 14 dicembre 2000 (4).

La prego di sarei confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Mi pregio di proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera.».

Posso comunicale l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Signora, l'espressione della mia profonda stima.

Geschehen zu Brüssel am

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Sastavljeno u Bruxellesu

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 3

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione Svizzera

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Za Švicarsku Konfederaciju

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image 4


(1)  L'Unione ha soddisfatto la presente condizione con la pubblicazione dell'avviso della Commissione a norma dell'articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93 recante applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario che estende alla Turchia il sistema di cumulo bilaterale istituito dal suddetto articolo. (GU C 134 del 15.4.2016, pag. 1).

(2)   GU L 38 dell'8.2.2001, pag. 25.

(3)  L'Unione ha soddisfatto la presente condizione con la pubblicazione dell'avviso della Commissione a norma dell'articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93 recante applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario che estende alla Turchia il sistema di cumulo bilaterale istituito dal suddetto articolo. (GU C 134 del 15.4.2016, pag. 1).

(4)   GU L 38 dell'8.2.2001, pag. 25.


REGOLAMENTI

29.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/132 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2019

che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011.

(2)

Sulla base di un riesame dell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, risulta opportuno depennare la voce relativa a una persona.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)   GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 la voce 28 (Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK) è soppressa.


29.1.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/133 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2019

che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di specifiche di aeronavigabilità supplementari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera h),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (2) stabilisce requisiti di aeronavigabilità supplementari per gli aeromobili la cui progettazione sia stata già certificata. Tali requisiti di aeronavigabilità supplementari sono necessari al mantenimento dell'aeronavigabilità e al miglioramento della sicurezza. Ciò è dovuto al fatto che, quando le specifiche di certificazione («CS») pubblicate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 vengono aggiornate dall'Agenzia al fine di garantire che rimangano idonee allo scopo, un aeromobile la cui progettazione sia stata già certificata non è tenuto al rispetto della versione aggiornata delle CS al momento della sua produzione o durante il servizio.

(2)

Al fine di mantenere elevato il livello della sicurezza aerea e dei requisiti ambientali in Europa, potrebbe essere pertanto necessario imporre la conformità degli aeromobili ai requisiti di aeronavigabilità supplementari che non erano stati imposti dall'Agenzia al momento della certificazione della progettazione, in quanto detti requisiti non rientravano nelle CS pertinenti in quel momento. Questa modifica del regolamento (UE) 2015/640 riguarda tre evoluzioni delle CS.

(3)

In primo luogo, nel 1989 le autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities - JAA) hanno introdotto nuove norme di progettazione per le condizioni dinamiche dei sedili per passeggeri ed equipaggio di cabina dei velivoli pesanti, migliorando in tal modo la protezione degli occupanti. Tali norme erano tese a ridurre il rischio di lesioni o decessi in caso di atterraggio di emergenza. Sono state recepite nelle specifiche di certificazione dell'Agenzia per i velivoli pesanti (CS-25), ma si applicano soltanto ai velivoli pesanti la cui certificazione di progettazione è stata richiesta dopo il 1989. Poiché alcuni velivoli pesanti potrebbero non rispettare tali norme, è opportuno introdurre specifiche di aeronavigabilità supplementari. Tenendo in debito conto la natura e il rischio delle operazioni con velivoli pesanti e, nel contempo, la necessità di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, si ritiene proporzionata ed efficiente sotto il profilo dei costi l'introduzione di tali specifiche di aeronavigabilità supplementari soltanto per i velivoli pesanti di nuova produzione la cui progettazione sia stata già certificata dall'Agenzia. Tali specifiche di aeronavigabilità supplementari non dovrebbero applicarsi ai sedili dell'equipaggio di condotta e ai sedili dei velivoli con un tasso di occupazione ridotto, utilizzati per operazioni di trasporto aereo commerciale su voli non di linea on demand, in quanto ciò non è ritenuto proporzionato o efficiente sotto il profilo dei costi.

(4)

In secondo luogo, nel 2009 l'Agenzia ha introdotto nelle specifiche di certificazione per velivoli pesanti (CS-25 Modifica 6) nuove norme in materia di infiammabilità riguardanti i materiali isolanti termici o acustici, volte a migliorare determinate caratteristiche dei materiali isolanti installati nella fusoliera per resistere alla propagazione e alla penetrazione delle fiamme. Queste nuove norme in materia di infiammabilità si applicano solo ai velivoli pesanti la cui certificazione di progettazione è stata richiesta dopo il 2009. Poiché alcuni velivoli pesanti potrebbero non rispettare tali norme, è opportuno introdurre specifiche di aeronavigabilità supplementari. Tenendo in debito conto la natura e il rischio delle operazioni con velivoli pesanti e, nel contempo, la necessità di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, si ritiene proporzionata ed efficiente sotto il profilo dei costi l'introduzione di specifiche di aeronavigabilità supplementari riguardanti il rischio di propagazione delle fiamme durante il volo per i velivoli pesanti di nuova produzione la cui progettazione sia stata già certificata dall'Agenzia. Queste specifiche di aeronavigabilità supplementari dovrebbero applicarsi anche ai velivoli pesanti in servizio, nel momento in cui si procede alla sostituzione dei materiali isolanti termici o acustici. Infine, per i velivoli pesanti aventi una capacità di 20 o più passeggeri, è opportuno introdurre specifiche di aeronavigabilità supplementari riguardanti il rischio di penetrazione delle fiamme nel velivolo a seguito di un incidente; tali specifiche dovrebbero applicarsi soltanto ai velivoli pesanti di nuova produzione la cui progettazione sia stata già certificata dall'Agenzia.

(5)

In terzo luogo, per mitigare gradualmente l'impatto ambientale dell'halon utilizzato nei sistemi antincendio l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha modificato l'allegato 6 ICAO e pubblicato nuove norme applicabili a decorrere dal 15 dicembre 2011. Per assicurare il rispetto di tali norme è opportuno introdurre specifiche di aeronavigabilità supplementari per i nuovi velivoli ed elicotteri pesanti la cui progettazione sia stata già certificata dall'Agenzia sulla base di specifiche di certificazione che consentivano l'utilizzo dell'halon come agente appropriato.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/640 della Commissione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall'Agenzia a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/640 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

“velivolo pesante”, si intende un velivolo dotato delle specifiche di certificazione per velivoli pesanti “CS-25” o equivalenti nella propria base di certificazione;»;

b)

sono inserite le seguenti lettere c) e d):

«c)

“elicottero pesante”, si intende un elicottero dotato delle specifiche di certificazione per aerogiri pesanti “CS-29” o equivalenti nella propria base di certificazione;

d)

“velivolo con un tasso di occupazione ridotto”, si intende un velivolo avente una configurazione massima operativa di sedili passeggeri:

1)

non superiore a 19 sedili, o

2)

non superiore a un terzo della capacità massima di sedili passeggeri del velivolo omologato, di cui alla scheda delle caratteristiche del certificato di omologazione (TCDS) del velivolo, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

il numero totale di sedili passeggeri che possono essere occupati, come da omologazione, durante il rullaggio, il decollo o l'atterraggio è pari o inferiore a 100 per ponte;

b)

la configurazione operativa massima di sedili passeggeri durante il rullaggio, il decollo o l'atterraggio in ciascuna area situata tra due uscite di emergenza (o in qualunque area senza sbocchi) è pari o inferiore a un terzo della somma dei sedili passeggeri consentiti per le coppie di uscite di emergenza che delimitano tale area (utilizzando la definizione di sedili passeggeri consentiti per ciascuna coppia di uscite di emergenza che figura nella pertinente base di certificazione del velivolo). Al fine di determinare la conformità alla suddetta delimitazione delle aree nel caso di un velivolo che abbia disattivato le uscite di emergenza, si suppone che tutte le uscite di emergenza siano funzionali.»;

2)

l'allegato I (Parte 26) è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).


ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

1)

l'indice è sostituito dal seguente:

«INDICE

CAPO A — DISPOSIZIONI GENERALI

26.10 Autorità competente

26.20 Equipaggiamento non operativo temporaneo

26.30 Dimostrazione della conformità

CAPO B — VELIVOLI PESANTI

26.50 Sedili, cuccette, bretelle di sicurezza e imbracature

26.60 Atterraggio di emergenza — condizioni dinamiche

26.100 Ubicazione delle uscite di emergenza

26.105 Accesso alle uscite di emergenza

26.110 Indicazioni delle uscite di emergenza

26.120 Illuminazione di emergenza interna e funzionamento delle luci di emergenza

26.150 Arredi dei compartimenti

26.155 Infiammabilità del rivestimento della stiva

26.156 Materiali isolanti termici o acustici

26.160 Protezione antincendio dei servizi igienici

26.170 Estintori

26.200 Allarme sonoro del carrello di atterraggio

26.250 Sistemi operativi della porta del compartimento dell'equipaggio di condotta — incapacità singola

CAPO C — ELICOTTERI PESANTI

26.400 Estintori»;

2)

è inserito il seguente punto 26.60:

« 26.60 Atterraggio di emergenza — condizioni dinamiche

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale di passeggeri, omologati a partire dal 1o gennaio 1958 e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 18 febbraio 2021 devono dimostrare, per ciascun progetto di tipo di sedile omologato per essere occupato durante il rullaggio, il decollo o l'atterraggio, che l'occupante sia protetto se esposto a carichi derivanti dalle condizioni di atterraggio di emergenza. La dimostrazione è effettuata tramite uno dei seguenti mezzi:

a)

prove dinamiche completate con successo;

b)

analisi razionale in grado di assicurare un livello di sicurezza equivalente, sulla base di prove dinamiche di un progetto di tipo di sedile simile.

L'obbligo di cui al primo comma non si applica ai seguenti sedili:

a)

sedili dell'equipaggio di condotta,

b)

sedili dei velivoli con un tasso di occupazione ridotto, utilizzati soltanto per operazioni di trasporto aereo commerciale su voli non di linea on demand.»;

3)

è inserito il seguente punto 26.156:

« 26.156 Materiali isolanti termici o acustici

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale, omologati a partire dal 1 o gennaio 1958, assicurano che:

a)

per i velivoli il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato prima del 18 febbraio 2021, qualora vengano installati nuovi materiali isolanti acustici o termici in sostituzione di quelli esistenti a partire dal 18 febbraio 2021, tali nuovi materiali presentano caratteristiche di resistenza alla propagazione delle fiamme che prevengono o riducono il rischio di propagazione delle fiamme nel velivolo;

b)

per i velivoli il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato a partire dal 18 febbraio 2021, i materiali isolanti termici e acustici presentano caratteristiche di resistenza alla propagazione delle fiamme che prevengono o riducono il rischio di propagazione delle fiamme nel velivolo;

c)

per i velivoli il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato a partire dal 18 febbraio 2021, aventi una capacità di 20 o più passeggeri, i materiali isolanti termici e acustici (compresi i mezzi di fissaggio dei materiali alla fusoliera) installati nella metà inferiore del velivolo hanno caratteristiche di resistenza alla penetrazione delle fiamme che prevengono o riducono il rischio di penetrazione delle fiamme nel velivolo a seguito di un incidente e garantiscono condizioni di sopravvivenza nella cabina per un periodo sufficiente all'evacuazione del velivolo.»;

4)

è inserito il seguente punto 26.170:

« 26.170 Estintori

Gli operatori di velivoli pesanti assicurano che i seguenti estintori non utilizzano halon come agente estinguente:

a)

estintori da parete per i tutti i contenitori per rifiuti presenti nelle toilette, destinati agli asciugamani, alla carta o ai rifiuti, nei velivoli pesanti il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato a partire dal 18 febbraio 2020;

b)

estintori portatili nei velivoli pesanti il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato a partire dal 18 maggio 2019.»;

5)

è aggiunto il seguente capo C:

« CAPO C — ELICOTTERI PESANTI

26.400 Estintori

Gli operatori di elicotteri pesanti assicurano che i seguenti estintori non utilizzano halon come agente estinguente:

a)

estintori da parete per i tutti i contenitori per rifiuti presenti nelle toilette, destinati agli asciugamani, alla carta o ai rifiuti, negli elicotteri pesanti il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato a partire dal 18 febbraio 2020;

b)

estintori portatili negli elicotteri pesanti il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato a partire dal 18 maggio 2019.».


DECISIONI

29.1.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/19


DECISIONE (UE) 2019/134 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1ogennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IX che contiene disposizioni sui servizi finanziari.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...

del …

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8.

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 16b (Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31ba (Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 0909: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8

2.

Al punto 29f [Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32014 R 0909: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8

3.

Dopo il punto 31bea [Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«31bf.

32014 R 0909: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

b)

i riferimenti ai «membri del SEBC» o alle «banche centrali» comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

c)

il Liechtenstein può autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione];

d)

all'articolo 1, paragrafo 3, i termini «del diritto dell'Unione» sono sostituiti dai termini «dell'accordo SEE»;

e)

all'articolo 12, paragrafo 3, i termini «valute dell'Unione» sono sostituiti dai termini «valute ufficiali delle parti contraenti dell'accordo SEE»;

f)

all'articolo 13 e all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, dopo i termini «le autorità rilevanti» sono inseriti i termini «, l'Autorità di vigilanza EFTA»;

g)

all'articolo 19, paragrafo 3, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 53, paragrafo 3, i termini «all'ESMA, che» sono sostituiti dai termini «all'ESMA. L'ESMA o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA,»;

h)

all'articolo 24, paragrafo 5:

i)

al primo e secondo comma, dopo i termini «l'ESMA» sono inseriti i termini «e, nei casi riguardanti gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA»;

ii)

al terzo comma, i termini «all'ESMA, che» sono sostituiti dai termini «all'ESMA. L'ESMA o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA,»;

i)

all'articolo 34, paragrafo 8, i termini «norme dell'Unione in materia di concorrenza» sono sostituiti dai termini «norme in materia di concorrenza applicabili a norma dell'accordo SEE»;

j)

all'articolo 38, paragrafo 5, i termini «al 17 settembre 2014» sono sostituiti dai termini «alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]».

k)

all'articolo 49, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini «entro il 18 dicembre 2014» vanno letti «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]»;

l)

all'articolo 55:

i)

ai paragrafi 5 e 6, i termini «normativa dell'Unione» sono sostituiti dai termini «accordo SEE»;

ii)

al paragrafo 6, dopo i termini «l'ESMA» sono inseriti i termini «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,»;

m)

all'articolo 58, paragrafo 3, e all'articolo 69, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini «entro il 16 dicembre 2014» vanno letti «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]»;

n)

all'articolo 61, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini «Entro il 18 settembre 2016» vanno letti «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]»;

o)

all'articolo 69, paragrafi 2 e 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo i termini «data di entrata in vigore» sono inseriti i termini «nel SEE»;

p)

all'articolo 76, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

ai paragrafi 4, 5 e 6, i termini «data di entrata in vigore dell'atto» sono sostituiti dai termini «data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente l'atto»;

ii)

al paragrafo 5, i termini «fino al 13 giugno 2017» sono sostituiti dai termini «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di una decisione del Comitato misto SEE contenente la direttiva 2014/65/UE e il regolamento (UE) n. 600/2014»;

iii)

al paragrafo 7, i termini «al 3 gennaio 2017» vanno letti «all'applicazione di tali atti nel SEE».»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 909/2014, rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)   GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


29.1.2019   

IT

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L 25/23


DECISIONE (PESC) 2019/135 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2019

che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

(2)

Sulla base di un riesame della decisione 2011/72/PESC risulta opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 gennaio 2020 e depennare la voce relativa a una persona.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/72/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2020. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).


ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2011/72/PESC la voce 28 (Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK) è soppressa.


29.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/25


DECISIONE (UE) 2019/136 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sul vino istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone per quanto riguarda i moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari dal Giappone e le modalità concernenti l'autocertificazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone (1) («accordo») è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio (2). Esso entra in vigore il 1o febbraio 2019.

(2)

Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 1, dell'accordo, un certificato autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita nell'Unione di prodotti vitivinicoli originari del Giappone.

(3)

Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 2, dell'accordo, il gruppo di lavoro sul vino adotta una decisione che stabilisce le modalità per l'attuazione del paragrafo 1 del medesimo articolo, in particolare i moduli da utilizzare e le informazione da fornire nel certificato.

(4)

L'articolo 2.35, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo prevede che il gruppo di lavoro sul vino stabilisca le modalità concernenti l'autocertificazione.

(5)

Ai sensi dell'articolo 2.35, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro sul vino si riunisce per la prima volta alla data di entrata in vigore dell'accordo.

(6)

Durante la sua prima riunione il 1o febbraio 2019 il gruppo di lavoro sul vino adotterà la decisione sui moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e sulle modalità concernenti l'autocertificazione per consentire l'attuazione effettiva dell'accordo, semplificando in questo modo l'importazione di prodotti vitivinicoli originari del Giappone. I moduli e le modalità per l'autocertificazione previsti sono conformi alle politiche dell'Unione in materia di agevolazione degli scambi e di cooperazione alla prevenzione delle frodi con i paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione.

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sul vino.

(8)

La posizione dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sul vino dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del gruppo di lavoro sul vino è basata sul progetto di decisione del gruppo di lavoro sul vino accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)   GU L 330 del 27.12.2018, pag. 3.

(2)  Decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (GU L 330 del 27.12.2018, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. 1/2019 DEL GRUPPO DI LAVORO SUL VINO UE-GIAPPONE

del ...

relativa all'adozione di moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e alle modalità concernenti l'autocertificazione

IL GRUPPO DI LAVORO SUL VINO,

visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone, in particolare gli articoli 2.28 e 2.35,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone («accordo») entra in vigore il 1o febbraio 2019.

(2)

L'articolo 22.4 dell'accordo istituisce un gruppo di lavoro sul vino che, tra l'altro, è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi della sezione C e dell'allegato 2-E dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 2.28, paragrafo 1, dell'accordo, un certificato autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone.

(4)

Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, i moduli da utilizzare come certificati e le informazioni da fornite nei certificati sono adottati mediante una decisione del gruppo di lavoro sul vino istituito a norma dell'articolo 22.4 dell'accordo.

(5)

Ai sensi dell'articolo 2.35, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, le modalità concernenti l'autocertificazione sono adottate dal gruppo di lavoro sul vino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il modulo da utilizzare per i certificati autenticati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone figura nell'allegato I della presente decisione.

2.   Il modulo da utilizzare per l'autocertificazione compilata da produttori autorizzati dall'autorità competente del Giappone figura nell'allegato II della presente decisione.

3.   Le modalità di autocertificazione da parte dei produttori autorizzati dall'autorità competente del Giappone figurano nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a…, il

Per il gruppo di lavoro sul vino


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

Modalità di autocertificazione

1.

L'Istituto nazionale di ricerca sulle bevande alcoliche (National Research Insitute of Brewing), sotto la supervisione del ministero delle Finanze del Giappone,

i)

autorizza individualmente i produttori autorizzati in Giappone a emettere le autocertificazioni di cui all'articolo 2.28 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone;

ii)

vigila sui produttori autorizzati e conduce i relativi controlli; e

iii)

comunica all'Unione europea:

due volte all'anno, nei mesi di gennaio e luglio, i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati unitamente ai loro numeri di iscrizione ufficiali; e

senza indugio, qualsiasi modifica dei nomi e degli indirizzo o eventuali cancellazioni di produttori autorizzati.

2.

L'Unione europea pubblica e aggiorna senza indugio i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati nell'elenco degli organismi competenti, dei laboratori designati e produttori e dei trasformatori di vino autorizzati di paesi terzi che possono redigere documenti VI-1 per le importazioni di vino nell'UE, disponibile sul sito internet ufficiale della Commissione europea:

ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06.


29.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/34


DECISIONE (UE) 2019/137 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 gennaio 2019

sulla selezione dei fornitori dei servizi di rete per l'Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) (BCE/2019/2)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

L'interfaccia unica di accesso alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, ESMIG) è un componente tecnico necessario del progetto di consolidamento T2-T2S (T2-T2S Consolidation project) che consolida l'accesso da parte degli operatori di mercato con connessione diretta a tutte le infrastrutture fornite dall'Eurosistema. L'ESMIG fornirà a detti operatori un'unica e identica struttura tecnica per l'accesso a TARGET2 (T2) compreso il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (servizio TIPS), TARGET2 Securities (T2S), il sistema di gestione delle garanzie dell'Eurosistema (Eurosystem Collateral Management System, ECMS) ed eventualmente altri servizi e applicazioni relativi alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema.

(2)

Nel corso della riunione del 23 e 24 aprile 2018 il comitato per le infrastrutture di mercato ha deciso che la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d'Italia (di seguito le «BCN fornitrici») avrebbero effettuato i preparativi necessari per avere a disposizione fino a tre fornitori di servizi di rete per la fornitura servizi di connettività ESMIG e che la Banca d'Italia avrebbe condotto la procedura di selezione.

(3)

Nel corso di tale riunione il comitato per le infrastrutture di mercato ha inoltre deciso che la Banca d'Italia sarebbe stata il braccio operativo dell'Eurosistema per la procedura di selezione. Esso ha altresì deciso che il comitato per le infrastrutture di mercato sarebbe stato incaricato della designazione dei membri della commissione aggiudicatrice, dato che le banche centrali dell'Eurosistema sarebbero state incaricate e responsabili dei criteri di selezione e dell'esito della decisione della commissione aggiudicatrice fondata sui criteri suddetti. La Banca d'Italia sarebbe stata responsabile della corretta gestione della procedura di selezione e la sua responsabilità specifica in relazione alla procedura di selezione sarebbe stata distinta da quella assunta dalle BCN fornitrici in base al contratto di livello 2/livello 3.

(4)

L'obiettivo della procedura di selezione è di affidare ai fornitori di servizi di rete la fornitura di un insieme di servizi di connettività predefiniti, sulla cui base i fornitori di servizi di rete ESMIG progettino, attuino, eroghino e gestiscano soluzioni di connettività per lo scambio sicuro di informazioni commerciali tra operatori di mercato con connessione diretta e le infrastrutture di mercato dell'Eurosistema tramite l'ESMIG.

(5)

La procedura di selezione dei fornitori di servizi di rete ESMIG ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) come recepita dal diritto nazionale dello Stato membro della banca centrale incaricata.

(6)

La Banca d'Italia è stata designata dal Consiglio direttivo per espletare la procedura di selezione di fornitori di servizi di rete ESMIG.

(7)

La Banca d'Italia ha accettato la designazione e ha confermato la propria disponibilità ad agire in conformità alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «Comitato per le infrastrutture di mercato» s'intende l'organismo di governance il cui compito è quello di supportare il Consiglio direttivo assicurando che le piattaforme e le infrastrutture di mercato dell'Eurosistema, nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, siano mantenute e ulteriormente sviluppate in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, applicabili di volta in volta;

b)

per «fornitore di servizi di rete ESMIG» si intende un fornitore di servizi di rete che ha sottoscritto un contratto di concessione per la fornitura di servizi di connettività;

c)

per «servizi di connettività» si intende la connessione di rete diretta all'ESMIG di cui un operatore di mercato con connessione diretta ala fornitura a un fornitore di servizi di rete ESMIG, al fine di usufruire dei servizi relativi alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema, o di assolvere i compiti e i doveri ad essi correlati;

d)

per «concessione» si intende il provvedimento di conferimento del diritto, accordato dalle banche centrali dell'Eurosistema a un fornitore di servizi di rete, di fornire agli operatori di mercato con connessione diretta un insieme di servizi di connettività predefiniti, in base al quale un fornitore di servizi di rete ESMIG progetta, attua, eroga e gestisce soluzioni per lo scambio sicuro di dati elettronici tra operatori di mercato con connessione diretta e le infrastrutture di mercato dell'Eurosistema tramite l'ESMIG;

e)

per «commissione aggiudicatrice» si intende una commissione di tre esperti composta da due rappresentanti della banca centrale mandataria (compreso il presidente), nonché da un rappresentante di una banca centrale dell'Eurosistema, tutti designati dal comitato per le infrastrutture di mercato e formalmente nominati dalla banca centrale mandataria;

f)

per «Banca centrale dell'Eurosistema» si intende la Banca centrale europea (BCE) o una banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

g)

per «contratto di livello 2/livello 3» si intende l'accordo per la fornitura e la gestione negoziato tra il comitato per le infrastrutture di mercato e le BCN fornitrici, approvato dal Consiglio direttivo e successivamente sottoscritto dalle banche centrali dell'Eurosistema e dalle BCN fornitrici. Esso è destinato a contenere dettagli aggiuntivi relativi ai compiti e alle responsabilità delle BCN fornitrici, del comitato per le infrastrutture di mercato e delle banche centrali dell'Eurosistema;

h)

per «operatore di mercato con connessione diretta» si intende qualsiasi soggetto autorizzato a scambiare dati elettronici con un'infrastruttura di mercato dell'Eurosistema;

i)

per «banca centrale mandataria» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro nominata dal Consiglio direttivo per gestire la procedura di selezione dei fornitori di servizi di rete ESMIG e investita dalle banche centrali dell'Eurosistema del potere di sottoscrivere il contratto di concessione con ciascun partecipante selezionato in nome e per conto delle banche centrali dell'Eurosistema;

j)

per «servizi relativi alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema» si intendono i servizi forniti dalle infrastrutture di mercato delle banche centrali dell'Eurosistema che comprendono i servizi di TARGET (compreso il servizio T2, il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS), e il servizio TARGET2 Securities (T2S)], il sistema di gestione delle garanzie dell'Eurosistema (Eurosystem Collateral Management System, ECMS) e altri servizi che devono essere forniti da infrastrutture, piattaforme e applicazioni di mercato dell'Eurosistema nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie;

k)

per «contratto di concessione» si intende un accordo regolato dal diritto nazionale dello Stato membro della banca centrale mandataria, proposto dal comitato per le infrastrutture di mercato e approvato dal Consiglio direttivo, che stabilisce i reciproci diritti e obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema e del fornitore di servizi di rete ESMIG interessato;

l)

per «partecipante selezionato» si intende un partecipante alla procedura di selezione dei fornitori di servizi di rete ESMIG cui è stato aggiudicato un contratto di concessione;

m)

per «bando di gara» si intende l'avviso della procedura di selezione da pubblicarsi a cura della banca centrale mandataria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e);

n)

per «regole di aggiudicazione» si intendono le regole dettagliate che disciplinano la procedura di selezione che costituiscono parte dei documenti di gara che devono essere pubblicati;

o)

per «documenti di gara» si intendono l'avviso di aggiudicazione, il bando di gara, nonché le regole di aggiudicazione, nonché i documenti allegati e acclusi;

p)

per «Network Acceptance Test» (test di accettazione della rete) si intende un test che deve essere effettuato da un fornitore di servizi di rete ESMIG dopo la sottoscrizione del contratto di concessione, diretto a verificare la conformità della soluzione da lui offerta ai requisiti di base relativi al funzionamento, alla tenuta e alla sicurezza;

q)

per «data di entrata in funzione» si intende la data in cui la prima infrastruttura di mercato dell'Eurosistema comincia ad utilizzare i servizi di connettività per il funzionamento quotidiano in produzione.

Articolo 2

Banca centrale mandataria

1.   La Banca d'Italia è la banca centrale dell'Eurosistema designata dal Consiglio direttivo per gestire la procedura di selezione di fornitori di servizi di rete ESMIG e di sottoscrivere i contratti di concessione con i partecipanti selezionati in conformità con la presente decisione.

2.   Nell'interesse delle banche centrali dell'Eurosistema, la banca centrale mandataria:

a)

pianifica la procedura di selezione e redige i documenti di gara e tutta la documentazione pertinente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

b)

gestisce la selezione di fornitori di servizi di rete ESMIG in piena collaborazione con la commissione aggiudicatrice, in nome proprio e per conto delle banche centrali dell'Eurosistema, fornendo le risorse materiali e umane richieste per garantire che la procedura di selezione sia conforme alle norme applicabili nel proprio Stato membro;

c)

in linea con la decisione della commissione aggiudicatrice, sottoscrive ogni contratto di concessione con un numero complessivo di fornitori di servizi di rete ESMIG mai superiore a tre, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;

d)

rappresenta le banche centrali dell'Eurosistema nei confronti dei fornitori di servizi di rete ESMIG e altri terzi e gestisce i contratti di concessione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5.

Articolo 3

Condizioni per la selezione e l'aggiudicazione

1.   La banca centrale mandataria espleta la procedura di selezione dei fornitori di servizi di rete ESMIG in conformità alla direttiva 2014/23/UE come recepita nel diritto nazionale dello Stato membro della banca centrale mandataria. Il numero complessivo di fornitori di servizi di rete ESMIG non può mai essere superiore a tre.

2.   Nell'espletare la procedura di selezione, la banca centrale mandataria rispetta in particolare le seguenti condizioni:

a)

la banca centrale mandataria dà corso a una procedura aperta per l'aggiudicazione delle concessioni nella quale ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

b)

tutti i documenti di gara sono preparati congiuntamente dalle banche centrali dell'Eurosistema e dalla banca centrale mandataria e approvati dal comitato per le infrastrutture di mercato;

c)

i fornitori di servizi di rete ESMIG sono selezionati sulla base del prezzo massimo più basso per un insieme standardizzato di servizi che devono essere forniti alla comunità degli operatori di mercato con connessione diretta, conformemente al modello approvato dal comitato per le infrastrutture di mercato; tutti i documenti di gara sono pubblicati in inglese. La banca centrale mandataria può altresì pubblicare il bando di gara nella propria lingua ufficiale. I partecipanti alla procedura di selezione presentano le proprie offerte e tutti i documenti integrativi in inglese;

d)

la banca centrale mandataria specifica nel bando di gara che la procedura di selezione è effettuata in nome e per conto proprio, nonché per conto delle banche centrali dell'Eurosistema;

e)

la banca centrale mandataria pubblica il bando di gara almeno: a) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; b) sulla gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro della banca centrale mandataria; c) su due quotidiani nazionali; e d) sul Financial Times e su The Economist. I documenti di gara sono pubblicati sul sito Internet della banca centrale mandataria. Il bando di gara è pubblicato altresì sul sito Internet della BCE, con un link al sito Internet della banca centrale mandataria in modo da consentire l'accesso a tutti i documenti di gara;

f)

la banca centrale mandataria risponde alle richieste di chiarimenti nella procedura di selezione inviati all'indirizzo di posta elettronica specificato nel bando di gara. Le risposte di interesse generale sono pubblicate dalla banca centrale mandataria e dalla BCE sui rispettivi siti Internet;

g)

i membri della commissione aggiudicatrice sono designati dal comitato per le infrastrutture di mercato e formalmente nominati dalla banca centrale mandataria immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

h)

i membri della commissione aggiudicatrice hanno l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse approvata dal comitato per le infrastrutture di mercato;

i)

la banca centrale mandataria si incarica degli aspetti operativi della procedura di selezione;

j)

la commissione aggiudicatrice, tra l'altro, esamina la documentazione amministrativa e decide in merito all'esclusione dalla procedura di selezione dei partecipanti che non soddisfano i requisiti di partecipazione. La commissione aggiudicatrice valuta le offerte anormalmente basse secondo le regole stabilite nei documenti di gara. La commissione aggiudicatrice classifica i partecipanti non esclusi dalla procedura di selezione in ordine crescente sulla base delle rispettive offerte economiche;

k)

la banca centrale mandataria comunica formalmente tutte le decisioni della commissione aggiudicatrice ai partecipanti interessati avvalendosi di un mezzo di comunicazione scritta rapido e sicuro.

3.   Una volta che la commissione aggiudicatrice abbia classificato i partecipanti ai sensi del paragrafo 3, lettera j) (proposta di aggiudicazione), la banca centrale mandataria, sotto la propria responsabilità, effettua un controllo interno di legittimità per verificare che la procedura di selezione si sia svolta correttamente. Quando il controllo è stato effettuato con successo, la banca centrale mandataria pubblica l'aggiudicazione definitiva e verifica che ciascun partecipante selezionato soddisfi i requisiti di partecipazione e la veridicità delle autocertificazioni. Qualora il controllo di legittimità abbia esito negativo, l'aggiudicazione definitiva è rinviata e la banca centrale mandataria adotta tutte le misure necessarie ai sensi del diritto nazionale del proprio Stato membro per assicurare che l'irregolarità sia rimediata e che sia eseguito un nuovo controllo di legittimità con esito positivo. Fatta salva l'indipendenza della banca centrale mandataria in qualità di amministrazione aggiudicatrice ai sensi del diritto nazionale del proprio Stato membro, essa può consultare il comitato per le infrastrutture di mercato su questioni strategiche riguardanti la risoluzione di eventuali irregolarità.

4.   La banca centrale mandataria agisce in nome e per conto proprio, nonché per conto delle banche centrali dell'Eurosistema per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dalla procedura di selezione. Essa riferisce al comitato per le infrastrutture di mercato in merito all'avanzamento della procedura di selezione e, fatta salva la sua indipendenza in qualità di amministrazione aggiudicatrice ai sensi del diritto nazionale del proprio Stato membro, consulta il comitato per le infrastrutture di mercato in merito al verificarsi di eventuali eventi che incidano negativamente sul programma di progetto.

5.   La banca centrale mandataria le proprie spese relative ai compiti svolti nell'ambito della procedura di selezione.

Articolo 4

Contratto di concessione

1.   Una volta concluse le procedure di selezione e di aggiudicazione da parte della banca centrale mandataria nel rispetto delle predette condizioni, la banca centrale mandataria effettua i preparativi necessari per la conclusione di un contratto di concessione con ciascuno dei partecipanti selezionati in nome e per conto delle banche centrali dell'Eurosistema. A tal fine, le banche centrali dell'Eurosistema conferiscono alla banca centrale mandataria il potere di sottoscrivere il contratto di concessione, per mezzo di una separata procura ad agire in nome e per conto delle banche centrali dell'Eurosistema (mandato con rappresentanza).

2.   Successivamente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i fornitori di servizi di rete ESMIG effettuano un Network Acceptance Test. Se il fornitore di servizi di rete ESMIG non supera il Network Acceptance Test, il contratto di concessione è risolto. In tali circostanze, la banca centrale mandataria assegna una concessione al partecipante alla procedura di selezione che si sia classificato al posto più elevato in graduatoria dopo i partecipanti selezionati alle stesse condizioni di cui al contratto di concessione originario e sulla base dell'offerta presentata da tale partecipante nel corso della procedura di selezione.

3.   Fermo restando quanto previsto dai seguenti paragrafi, una concessione assegnata nella procedura di selezione ha validità decennale a decorrere dalla data di entrata in servizio per consentire al fornitore dei servizi di rete ESMIG di recuperare gli investimenti effettuati nella gestione del servizio con un rendimento del capitale investito che tenga conto degli investimenti richiesti per conseguire gli specifici obiettivi contrattuali.

4.   Qualora un contratto di concessione con un fornitore di servizi di rete ESMIG sia risolto prima della sua scadenza, ma dopo che il Network Acceptance Test abbia avuto esito positivo, il comitato per le infrastrutture di mercato può, a sua esclusiva discrezione, non assegnare un contratto di concessione sostitutivo, offrirlo al partecipante alla procedura di selezione che si è classificato al posto più elevato in graduatoria dopo i partecipanti selezionati, oppure, qualora la graduatoria non consenta l'opzione precedente, assegnare un nuovo contratto di concessione a un altro fornitore di servizi di rete in seguito a una nuova procedura di selezione effettuata dalla banca centrale mandataria. Il nuovo contratto di concessione ha una durata decennale.

5.   La banca centrale mandataria è investita del potere di rappresentare le banche centrali dell'Eurosistema nei confronti dei fornitori di servizi di rete ESMIG e di altri terzi relativamente ai servizi di connettività, nonché di gestire i contratti di concessione in nome e per conto delle banche centrali dell'Eurosistema su base continuativa, tra l'altro, esercitando i diritti e gli obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema, anche nei procedimenti giurisdizionali, ivi inclusi — ma non solo — quelli inerenti all'inadempimento del contratto, al risarcimento dei danni, alla risoluzione, alle impugnazioni o alle altre disfunzioni del contratto. La banca centrale mandataria riferisce al riguardo al comitato per le infrastrutture di mercato e si conforma alle istruzioni emanate da quest'ultimo.

6.   La banca centrale mandataria adotta tutte le misure necessarie per l'adempimento dei compiti e degli obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema ed eventualmente di quelli della banca centrale mandataria in relazione ai contratti di concessione, e riferisce al riguardo al comitato per le infrastrutture di mercato e ne rispetta ogni istruzione connessa.

7.   La banca centrale mandataria riceve tutti gli avvisi, le dichiarazioni e gli atti di citazione, ivi inclusa la notifica degli atti del procedimento, relativi a un contratto di concessione, perché sia ad essa consentito di esercitare i diritti e adempiere gli obblighi delle banche centrali dell'Eurosistema ed eventualmente quelli della banca centrale mandataria in relazione a un contratto di concessione.

8.   Fatto salvo l'articolo 5, le banche centrali dell'Eurosistema rimborsano alla banca centrale mandataria tutte le spese da questa ragionevolmente sostenute per la gestione e il controllo dei contratti di concessione ai sensi dei paragrafi da 5 a 7.

Articolo 5

Domande di risarcimento

1.   La banca centrale mandataria è illimitatamente responsabile nei confronti delle banche centrali dell'Eurosistema per qualsiasi perdita o danno derivante da un comportamento fraudolento o doloso nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei suoi obblighi ai sensi della presente decisione. Essa è responsabile nei confronti delle banche centrali dell'Eurosistema per qualsiasi perdita o danno derivante da sua colpa grave nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente decisione, nel qual caso la sua responsabilità è limitata a un importo massimo complessivo di 2 000 000 EUR per anno civile.

2.   Qualora un terzo subisca una perdita o un danno a causa di un comportamento fraudolento o doloso della banca centrale mandataria nell'adempimento dei propri compiti ai sensi della presente decisione, la banca centrale mandataria è responsabile per qualsiasi risarcimento che debba essere corrisposto al suddetto terzo.

3.   Qualora un terzo subisca una perdita o un danno derivante da colpa grave o semplice della banca centrale mandataria nell'adempimento dei propri compiti ai sensi della presente decisione, la banca centrale mandataria è responsabile per qualsiasi risarcimento che debba essere corrisposto al suddetto terzo. Le banche centrali dell'Eurosistema rimborsano alla banca centrale mandataria qualsiasi risarcimento che superi un importo massimo complessivo di 2 000 000 EUR per anno civile, corrisposto sulla base di una decisione giudiziaria o una transazione tra la banca centrale mandataria e un terzo, purché la transazione sia stata previamente approvata dal comitato per le infrastrutture di mercato.

4.   Le banche centrali dell'Eurosistema rimborsano interamente e sollecitamente alla banca centrale mandataria qualsiasi risarcimento corrisposto a terzi qualora discenda: a) dai requisiti di partecipazione e dai criteri di aggiudicazione; b) da una decisione assunta dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione; c) dal comportamento scorretto della commissione aggiudicatrice, a meno che abbia agito conformemente al parere scritto della banca centrale mandataria o non abbia previamente ricevuto appropriato parere scritto della banca centrale mandataria sulla questione in esame, a condizione che tale parere sia stato richiesto per iscritto con largo anticipo; d) da qualsiasi decisione o evento che sfugga al controllo della banca centrale mandataria, compresi quelli che possono pregiudicare l'efficacia delle concessioni accordate.

5.   La banca centrale mandataria non viene rimborsata dalle banche centrali dell'Eurosistema per i risarcimenti corrisposti a terzi che dipendano da attività operative e altri atti procedimentali che ricadono sotto la sua responsabilità, a meno che la banca centrale mandataria abbia agito, contrariamente al suo stesso parere, in conformità alle istruzioni del comitato per le infrastrutture di mercato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

6.   Qualora siano intraprese da terzi azioni legali in relazione ad azioni od omissioni relative alla procedura di selezione per cui le banche centrali dell'Eurosistema sono responsabili esclusive, le banche centrali dell'Eurosistema, consultata la banca centrale mandataria, le forniscono tempestivamente istruzioni sulle misure che deve adottare, come ad esempio la rappresentanza da parte di consulenti esterni o dei servizi legali interni della banca centrale mandataria. Una volta che è stata assunta una decisione in merito alla linea di condotta in ciascuno di tali procedimenti, i costi e le spese legali derivanti da tali azioni sono sopportati dalle banche centrali dell'Eurosistema.

7.   Le banche centrali dell'Eurosistema assumono la responsabilità per le azioni e le omissioni dei singoli membri della commissione aggiudicatrice relative alla procedura di selezione.

8.   Qualora siano intraprese azioni legali da parte di terzi per azioni od omissioni connesse ad una procedura di selezione per cui la banca centrale mandataria è responsabile esclusiva, la banca centrale mandataria collabora pienamente con le banche centrali dell'Eurosistema in merito alle misure da adottare, come ad esempio la rappresentanza da parte di consulenti esterni o dei suoi servizi legali interni, e sopporta i conseguenti costi.

9.   Qualora le banche centrali dell'Eurosistema e la banca centrale mandataria siano responsabili in solido per le perdite e i danni subiti da un terzo, i costi sono tra loro ripartiti in parti uguali.

Articolo 6

Disposizioni finali

1.   Il presente mandato rimane in vigore per dieci anni dalla data di entrata in servizio.

2.   La scadenza del mandato non pregiudica l'applicazione dei relativi contratti di concessione.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 25 gennaio 2019.

Fatto a Francoforte sul Meno, 23 gennaio 2019

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).