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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/1 |
DECISIONE (UE) 2019/116 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2018
sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell'articolo 41, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) i prodotti ottenuti in Norvegia, in Svizzera o in Turchia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul territorio sono considerati originari di un paese beneficiario, a condizione che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 45 di tale regolamento delegato. |
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(2) |
A norma dell'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il sistema di cumulo si applica a condizione che la Norvegia conceda, su base di reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti originari di paesi beneficiari in cui sono incorporati materiali originari dell'Unione. |
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(3) |
Per quanto riguarda la Norvegia, il sistema di cumulo è stato inizialmente istituito mediante un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Norvegia. Lo scambio di lettere è avvenuto il 29 gennaio 2001 dopo che il Consiglio aveva dato la propria approvazione con la decisione 2001/101/CE (3). |
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(4) |
Al fine di garantire l'applicazione di una nozione di origine corrispondente a quella contenuta nelle norme di origine del sistema di preferenze generalizzate («SPG») dell'Unione, la Norvegia ha modificato le proprie norme di origine dell'SPG. Occorre pertanto rivedere l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Norvegia. |
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(5) |
Il sistema di riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, da parte dell'Unione, della Norvegia e della Svizzera dovrebbe continuare nell'ambito dello scambio di lettere rivisto ed essere applicato, a determinate condizioni, dalla Turchia per facilitare gli scambi tra l'Unione, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia. |
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(6) |
Inoltre le norme di origine dell'SPG dell'Unione, come riformate nel 2010, prevedono l'attuazione di un nuovo sistema per la creazione di prove di origine da parte di esportatori registrati che deve essere applicato dal 1o gennaio 2017. A tal proposito sarà anche necessario apportare modifiche allo scambio di lettere. |
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(7) |
Al fine di anticipare l'applicazione del nuovo sistema e delle relative norme, l'8 marzo 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo in forma di scambio di lettere con la Norvegia relativo al riconoscimento reciproco dei certificati di origine sostitutivi, modulo A, o delle attestazioni di origine sostitutive che prevede che i prodotti con un contenuto di origine norvegese, svizzera o turca siano trattaticome prodotti con un contenuto di origine dell'Unione al momento dell'immissione sul territorio doganale dell'Unione. |
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(8) |
I negoziati con la Norvegia sono stati condotti dalla Commissione e hanno portato all'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate («accordo»). |
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(9) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista paragrafo 18 dell'accordo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018.
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Approvazione non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(3) Decisione 2001/101/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2000, riguardante l'approvazione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria (accordo reciproco) (GU L 38 dell'8.2.2001, pag. 24).
(4) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/3 |
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate
A. Lettera dell'Unione
Signora,
1.
L'Unione europea («Unione») e il Regno di Norvegia («Norvegia») in quanto parti del presente accordo, riconoscono che, ai fini del sistema di preferenze generalizzate («SPG»), entrambe le parti applicano norme di origine analoghe in base ai seguenti principi generali:|
a) |
definizione della nozione di «prodotti originari» in base agli stessi criteri; |
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b) |
disposizioni sul cumulo di origine regionale; |
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c) |
disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell'SPG, dell'Unione, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia; |
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d) |
disposizioni per una tolleranza generale per i materiali non originari; |
|
e) |
disposizioni per la non modificazione di prodotti del paese beneficiario; |
|
f) |
disposizioni per il rilascio o la compilazione di prove di origine sostitutive; |
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g) |
obbligo di cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei paesi beneficiari in materia di prove di origine. |
2.
L'Unione e la Norvegia riconoscono che i materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell'SPG, dell'Unione, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia vengono a essere considerati originari di un paese beneficiario del regime SPG di una delle parti se, in tale paese beneficiario, sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vadano oltre le operazioni considerate di lavorazione o trasformazione insufficiente a conferire il carattere di prodotti originari. Il presente comma si applica a materiali originari della Svizzera e della Turchia, subordinatamente al completamento delle condizioni stabilite rispettivamente ai paragrafi 15 e 16.Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione e della Norvegia si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa, in particolare ai fini della verifica successiva delle prove di origine per i materiali di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa stabilite nel protocollo n. 3 dell'accordo del 14 maggio 1973 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottato dall'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950.
3.
L'Unione e la Norvegia si impegnano ad accettare le prove di origine sostitutive sotto forma di certificati di origine sostitutivi, modulo A, («certificati sostitutivi») rilasciati dalle autorità doganali dell'altra parte e le attestazioni di origine sostitutive redatte dai rispeditori dell'altra parte, registrate a tal fine.Ciascuna parte può valutare l'ammissibilità al trattamento preferenziale di prodotti oggetto di prove di origine sostitutive in conformità alla propria legislazione.
4.
Ciascuna delle parti provvede affinché siano rispettate le seguenti condizioni prima dell'emissione o della redazione di una prova di origine sostitutiva:|
a) |
le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate o redatte soltanto se le prove di origine iniziali sono state emesse o redatte in conformità alla legislazione applicabile nell'Unione o in Norvegia; |
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b) |
soltanto nel caso in cui i prodotti non siano stati immessi in libera pratica sul territorio di una parte contraente, la prova di origine o la prova di origine sostitutiva può essere sostituita da una o più prove di origine sostitutive al fine di inviare tutti o alcuni prodotti oggetto della prova di origine iniziale da una parte all'altra; |
|
c) |
i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale sul territorio della parte rispeditrice e non sono stati in alcun modo modificati, trasformati o sottoposti a operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli nel loro stato («principio della non modificazione»); |
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d) |
ove i prodotti abbiano acquisito il carattere originario a seguito di una deroga alle norme di origine concessa da una parte, le prove di origine sostitutive non sono rilasciate o redatte se i prodotti sono rispediti all'altra parte; |
|
e) |
le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate dalle autorità doganali o redatte dai rispeditori se i prodotti da rispedire nel territorio dell'altra parte hanno acquisito il carattere originario mediante cumulo regionale; |
|
f) |
le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate dalle autorità doganali o redatte dai rispeditori se i prodotti da rispedire nel territorio dell'altra parte non hanno ricevuto alcun trattamento preferenziale dalla parte rispeditrice. |
5.
Ai fini delparagrafo 4, lettera c), si applica quanto segue.|
a) |
qualora sussistessero motivi di dubbio per quanto riguarda il rispetto del principio di non modificazione, le autorità doganali della parte di destinazione finale possono chiedere al dichiarante di fornire prove del rispetto di tale principio che possono essere presentate sotto qualsiasi forma; |
|
b) |
su richiesta del rispeditore, le autorità doganali della parte rispeditrice certificano che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale durante la permanenza sul territorio della parte in questione e che le autorità doganali non hanno concesso alcuna autorizzazione per modificarli, trasformarli in alcun modo o sottoporli a operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli nel loro stato durante il magazzinaggio sul territorio della parte; |
|
c) |
qualora la prova sostitutiva sia costituita da un certificato sostitutivo, le autorità doganali della parte di destinazione finale non richiedono un certificato di assenza di manipolazione per il periodo in cui i prodotti si sono trovati sul territorio dell'altra parte. |
6.
Ciascuna delle parti provvede affinché:|
a) |
qualora le prove di origine sostitutive corrispondano alle prove di origine iniziali rilasciate o redatte in un paese beneficiario del regime SPG dell'Unione e di quello della Norvegia, le autorità doganali dello Stato membro dell'Unione e della Norvegia si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa ai fini della verifica successiva di tali prove di origine sostitutive. Su richiesta della parte di destinazione finale, le autorità doganali della parte rispeditrice avviano e monitorano la procedura di verifica successiva delle corrispondenti prove di origine iniziale; |
|
b) |
qualora le prove di origine sostitutive corrispondano alle prove di origine iniziali rilasciate o redatte in un paese esclusivamente beneficiario di un regime SPG della parte di destinazione finale, la parte dovrà svolgere la procedura di verifica successiva delle prove di origine iniziali in collaborazione con il paese beneficiario. Le prove di origine iniziali corrispondenti alle prove di origine sostitutive oggetto di verifica o, se del caso, le copie delle prove di origine iniziali corrispondenti alle prove di origine sostitutive oggetto di verifica sono trasmesse dalle autorità doganali della parte rispeditrice alle autorità doganali della parte di destinazione finale al fine di consentire loro di svolgere la procedura di verifica successiva. |
7.
Ciascuna delle parti provvede affinché:|
a) |
in ciascun certificato sostitutivo sia indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio di rispedizione in cui è rilasciato; |
|
b) |
la casella n. 4 rechi la dicitura «replacement certificate» o «certificat de replacement», nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale, modulo A, e il suo numero di serie; |
|
c) |
la casella n. 1 rechi il nome del rispeditore; |
|
d) |
la casella n. 2 rechi possibilmente il nome del destinatario finale; |
|
e) |
le caselle da n. 3 a n. 9 riportino tutti i dati contenuti nel certificato iniziale e relativi ai prodotti rispediti; |
|
f) |
la casella n. 10 riporti possibilmente i riferimenti alla fattura del rispeditore; |
|
g) |
la casella n. 11 rechi il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio del certificato sostitutivo. La casella n. 12 riporta i dati del certificato di origine iniziale, modulo A, riguardanti il paese di origine e il paese di destinazione finale. Il rispeditore appone la propria firma nella casella n. 12 del certificato di origine. Il rispeditore che firmi la casella n. 12 in buona fede non è ritenuto responsabile dell'esattezza dei dati inseriti nel certificato di origine iniziale, modulo A; |
|
h) |
l'autorità doganale a cui è chiesto il rilascio del certificato sostitutivo annoti sul certificato di origine iniziale, modulo A, il peso, i numeri e la natura dei prodotti rispediti, indicandovi i numeri di serie di ogni certificato sostitutivo corrispondente. Essa conserva la domanda di certificato sostitutivo e il certificato di origine iniziale, modulo A, per almeno tre anni; |
|
i) |
i certificati di origine sostitutivi siano redatti in inglese o francese. |
8.
Ciascuna delle parti provvede affinché:|
a) |
il rispeditore indichi i seguenti dati in ciascuna attestazione di origine sostitutiva:
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|
b) |
ciascuna attestazione di origine sostitutiva rechi la dicitura «replacement statement» o «attestation de replacement»; |
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c) |
le attestazioni di origine sostitutive siano redatte da rispeditori registrati nel sistema elettronico di autocertificazione dell'origine dagli esportatori, vale a dire il sistema degli esportatori registrati (REX), indipendentemente dal valore dei prodotti originari contenuti nella spedizione iniziale; |
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d) |
in caso di sostituzione di una prova di origine, il rispeditore indichi i seguenti dati nella prova di origine iniziale:
|
|
e) |
l'attestazione di origine iniziale rechi la dicitura «replaced» o «remplacée»; |
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f) |
un'attestazione di origine sostitutiva sia valida per dodici mesi dalla data in cui è stata compilata dall'esportatore; |
|
g) |
le attestazioni di origine sostitutive siano redatte in inglese o francese. |
9.
Il rispeditore conserva le prove di origine iniziali e le copie delle prove di origine sostitutive per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui sono state rilasciate o redatte le prove di origine sostitutive.
10.
Le parti convengono di ripartire i costi del sistema REX conformemente alle modalità di cooperazione che stabiliranno le autorità competenti delle parti.
11.
Qualsiasi divergenza tra le parti derivante dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo sarà risolta unicamente mediante negoziato bilaterale tra le parti stesse. Se le differenze sono suscettibili di incidere sugli interessi della Svizzera e/o della Turchia, tali paesi sono consultati.
12.
Le parti possono modificare il presente accordo in forma scritta in qualsiasi momento. Entrambe le parti avviano consultazioni in merito a eventuali modifiche al presente accordo su richiesta di una delle parti. Se le modifiche sono suscettibili di incidere sugli interessi della Svizzera e/o della Turchia, tali paesi sono consultati. Le modifiche entreranno in vigore a una data stabilita di comune accordo dopo che entrambe le parti si sono comunicate il completamento dei rispettivi obblighi interni.
13.
In caso di seri dubbi in merito al corretto funzionamento del presente accordo, ciascuna parte ne può sospendere l'applicazione a condizione che ne abbia data comunicazione all'altra parte per iscritto con tre mesi di anticipo.
14.
Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti a condizione che l'altra parte ne riceva comunicazione per iscritto con tre mesi di anticipo.
15.
Il primo comma del paragrafo 2 si applica ai materiali originari della Svizzera soltanto nel caso in cui le parti abbiano concluso un accordo analogo con la Svizzera e si siano comunicate reciprocamente il soddisfacimento di tale condizione.
16.
Il primo comma del paragrafo 2 si applica ai materiali originari della Turchia (1) soltanto nel caso in cui le parti abbiano concluso un accordo analogo con la Turchia e si siano comunicate reciprocamente il soddisfacimento di tale condizione.
17.
A decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo tra la Norvegia e la Turchia conformemente al primo comma del paragrafo 2 del presente accordo e a condizione di reciprocità da parte della Turchia, ciascuna delle parti può prevedere che le prove di origine sostitutive per i prodotti che incorporano materiali originari della Turchia che sono stati trattati nell'ambito del cumulo bilaterale in paesi beneficiari dell'SPG possano essere rilasciate o redatte sul territorio delle parti.
18.
Il presente accordo entra in vigore a una data stabilita di comune accordo dopo che l'Unione e la Norvegia si sono comunicate reciprocamente di aver completato le procedure interne di adozione richieste. A decorrere da tale data esso sostituisce l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria firmato il 29 gennaio 2001 (2).
La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.
Mi pregio di proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia.
Voglia accettare, Signora, l'espressione della mia profonda stima.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Utferdiget i Brussel,
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For Den europeiske union
B. Lettera del Regno di Norvegia
Signora,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
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«1. |
L'Unione europea («Unione») e il Regno di Norvegia («Norvegia») in quanto parti del presente accordo riconoscono che, ai fini del sistema di preferenze generalizzate («SPG»), entrambe le parti applicano norme di origine analoghe in base ai seguenti principi generali:
|
|
2. |
L'Unione e la Norvegia riconoscono che i materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell'SPG, dell'Unione, dellaSvizzera, della Norvegia o della Turchia vengono a essere considerati originari di un paese beneficiario del regime SPG di una delle parti se, in tale paese beneficiario, sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vadano oltre le operazioni considerate di lavorazione o trasformazione insufficiente a conferire il carattere di prodotti originari. Il presente comma si applica a materiali originari della Svizzera e della Turchia, subordinatamente al completamento delle condizioni stabilite rispettivamente ai paragrafi 15 e 16.
Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione e della Norvegia si prestano reciprocamente un'adeguata cooperazione amministrativa, in particolare ai fini della verifica successiva delle prove di origine per i materiali di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa stabilite nel protocollo n. 3 dell'accordo del 14 maggio 1973 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottato dall'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. |
|
3. |
L'Unione e la Norvegia si impegnano ad accettare le prove di origine sostitutive sotto forma di certificati di origine sostitutivi, modulo A, (i «certificati sostitutivi») rilasciati dalle autorità doganali dell'altra parte e le attestazioni di origine sostitutive redatte dai rispeditori dell'altra parte, registrate a tal fine.
Ciascuna parte può valutare l'ammissibilità al trattamento preferenziale di prodotti oggetto di prove di origine sostitutive in conformità alla propria legislazione. |
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4. |
Ciascuna delle parti provvede affinché siano rispettate le seguenti condizioni prima dell'emissione o della redazione di una prova di origine sostitutiva:
|
|
5. |
Ai fini delparagrafo 4, lettera c), si applica quanto segue.
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|
6. |
Ciascuna delle parti provvede affinché:
|
|
7. |
Ciascuna delle parti provvede affinché:
|
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8. |
Ciascuna delle parti provvede affinché:
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9. |
Il rispeditore conserva le prove di origine iniziali e le copie delle prove di origine sostitutive per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui sono state rilasciate o redatte le prove di origine sostitutive. |
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10. |
Le parti convengono di ripartire i costi del sistema REX conformemente alle modalità di cooperazione che stabiliranno le autorità competenti delle parti. |
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11. |
Qualsiasi divergenza tra le parti derivante dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo sarà risolta unicamente mediante negoziato bilaterale tra le parti stesse. Se le differenze sono suscettibili di incidere sugli interessi della Svizzera e/o della Turchia, tali paesi sono consultati. |
|
12. |
Le parti possono modificare il presente accordo in forma scritta in qualsiasi momento. Entrambe le parti avviano consultazioni in merito a eventuali modifiche al presente accordo su richiesta di una delle parti. Se le modifiche sono suscettibili di incidere sugli interessi della Svizzera e/o della Turchia, tali paesi sono consultati. Le modifiche entreranno in vigore a una data stabilita di comune accordo dopo che entrambe le parti si sono comunicate il completamento dei rispettivi obblighi interni. |
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13. |
In caso di seri dubbi in merito al corretto funzionamento del presente accordo, ciascuna parte ne può sospendere l'applicazione a condizione che ne abbia data comunicazione all'altra parte per iscritto con tre mesi di anticipo. |
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14. |
Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti a condizione che l'altra parte ne riceva comunicazione per iscritto con tre mesi di anticipo. |
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15. |
Il primo comma del paragrafo 2 si applica ai materiali originari della Svizzera soltanto nel caso in cui le parti abbiano concluso un accordo analogo con la Svizzera e si siano comunicate reciprocamente il soddisfacimento di tale condizione. |
|
16. |
Il primo comma del paragrafo 2 si applica ai materiali originari della Turchia (3) soltanto nel caso in cui le parti abbiano concluso un accordo analogo con la Turchia e si siano comunicate reciprocamente il soddisfacimento di tale condizione. |
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17. |
A decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo tra la Norvegia e la Turchia conformemente al primo comma del paragrafo 2 del presente accordo e a condizione di reciprocità da parte della Turchia, ciascuna delle parti può prevedere che le prove di origine sostitutive per i prodotti che incorporano materiali originari della Turchia che sono stati trattati nell'ambito del cumulo bilaterale in paesi beneficiari dell'SPG possano essere rilasciate o redatte sul territorio delle parti. |
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18. |
Il presente accordo entra in vigore a una data stabilita di comune accordo dopo che l'Unione e la Norvegia si sono comunicate reciprocamente di aver completato le procedure interne di adozione richieste. A decorrere da tale data esso sostituisce l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e ciascuno dei paesi dell'EFTA che concedono preferenze tariffarie nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (Norvegia e Svizzera) che prevede che le merci in cui è incorporato un elemento di origine norvegese o svizzera siano trattate al momento dell'immissione sul territorio doganale della Comunità come merci in cui è incorporato un elemento di origine comunitaria firmato il 29 gennaio 2001 (4).
La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Mi pregio di proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia». |
Posso confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.
Voglia accettare, Signora, l'espressione della mia profonda stima.
Utferdiget i Brussel,
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
For Kongeriket Norge
За Кралство Норвегия
Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Za Kraljevinu Norvešku
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā –
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Ghar-Renju tan-Norveġja
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge
(1) L'Unione ha soddisfatto la presente condizione con la pubblicazione dell'avviso della Commissione a norma dell'articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93 recante applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario che estende alla Turchia il sistema di cumulo bilaterale istituito dal suddetto articolo (GU C 134 del 15.4.2016, pag. 1).
(2) GU L 38 dell'8.2.2001, pag. 25.
(3) L'Unione ha soddisfatto la presente condizione con la pubblicazione dell'avviso della Commissione a norma dell'articolo 85 del regolamento (CEE) n. 2454/93 recante applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario che estende alla Turchia il sistema di cumulo bilaterale istituito dal suddetto articolo (GU C 134 del 15.4.2016, pag. 1).
DECISIONI
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28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/12 |
DECISIONE (UE) 2019/117 DEL CONSIGLIO
del 21 gennaio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri e dei mediatori
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (1), («accordo») è stato firmato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016. L'accordo è stato applicato in via provvisoria tra l'Unione, da una parte, e Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini e Sud Africa, dall'altra, dal 10 ottobre 2016 e tra l'Unione e Mozambico dal 4 febbraio 2018. |
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(2) |
A norma dell'articolo 102, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni in tutte le materie disciplinate dall'accordo. |
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(3) |
A norma dell'articolo 89, paragrafo 1, il Consiglio congiunto adotta il regolamento di procedura e il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori. Pertanto, il Consiglio congiunto è chiamato ad adottare Nella sua prima riunione una decisione relativa al regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori a norma della parte III dell'accordo |
|
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio congiunto relativa all'adozione del regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori. |
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(5) |
La posizione dell'Unione in sede di Consiglio congiunto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio congiunto in merito all'adozione del regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e al codice di condotta degli arbitri e dei mediatori si basa sul progetto di decisione del Consiglio congiunto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
PROGETTO
DECISIONE N. 2/2019 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO
del …
relativa all'adozione del regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri e dei mediatori
IL CONSIGLIO CONGIUNTO
visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE dall'altra,(«accordo»), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e gli articoli 100, 101 e 102,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie che figura all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
È adottato il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori che figura all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, il …
Per il Consiglio congiunto
Ministro del commercio di
Rappresentante dell'UE
ALLEGATO I
Regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento di procedura e ai sensi della PARTE III (prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo si intende per:
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a) |
«personale amministrativo», in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti; |
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b) |
«consulente», una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale; |
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c) |
«accordo», l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, firmato il 10 giugno 2016; |
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d) |
«arbitro», membro del collegio arbitrale; |
|
e) |
«collegio arbitrale», un collegio costituito a norma dell'articolo 80 dell'accordo; |
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f) |
«assistente», una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; |
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g) |
«parte attrice», la parte che chiede la costituzione del collegio arbitrale a norma dell'articolo 80 dell'accordo; |
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h) |
«giorno», un giorno solare; |
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i) |
«parte», una parte della controversia; |
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j) |
«parte convenuta», la parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 (Ambito di applicazione) dell'accordo; e |
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k) |
«rappresentante di una parte», un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo. |
Articolo 2
Notifiche
1. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro document del collegio arbitrale viene inviato a entrambe le parti contemporaneamente;
Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento di una parte indirizzato al collegio arbitrale viene inviato contemporaneamente in copia all'altra parte.
Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento di una parte indirizzato all'altra parte viene inviato contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, ove opportuno.
2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 vengono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera consegnata nel giorno in cui è stata inviata.
3. Tutte le notifiche sono indirizzate alla direzione generale del Commercio della Commissione europea dell'Unione europea e al coordinatore degli Stati della SADC aderenti all'APE, di cui all'articolo 105 dell'accordo.
4. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
5. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo della Commissione europea o dello Stato o degli Stati della SADC aderenti all'APE, il documento si ritiene consegnato il giorno lavorativo successivo.
6. A seconda della natura della controversia, tutte le richieste e notifiche indirizzate al comitato per il commercio e lo sviluppo sono inviate in copia anche agli altri sottocomitati pertinenti istituiti dall'accordo.
Articolo 3
Nomina degli arbitri
1. Qualora, a norma dell'articolo 80 dell'accordo, un arbitro sia selezionato per sorteggio, il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo informa tempestivamente le parti della data, dell'ora e del luogo del sorteggio.
2. Le parti possono essere presenti durante il sorteggio e il sorteggio è effettuato in presenza della parte o delle parti.
3. Il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come arbitro. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.
4. Se l'elenco di cui all'articolo 94 dell'accordo non è stato compilato o non contiene nominativi sufficienti nel momento in cui viene avanzata la richiesta in conformità all'articolo 80, paragrafo 3, dell'accordo, gli arbitri saranno sorteggiati tra i nominativi formalmente proposti da una parte o da entrambe le parti.
Articolo 4
Riunione organizzativa
1. Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro dieci giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi:
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a) |
l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, in conformità delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); |
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b) |
l'onorario dell'assistente o degli assistenti, il cui totale non dovrà superare il 50 % dell'onorario dell'arbitro o degli arbitri; oppure |
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c) |
il calendario dei procedimenti. |
2. Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare alla riunione di cui al paragrafo 1 per telefono o in videoconferenza.
Articolo 5
Mandato
1. Salvo diverso accordo tra le parti, entro sette giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo è investito del mandato seguente:
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a) |
esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo citate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale; |
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b) |
formulare conclusioni sulla conformità della misura in questione alle disposizioni di cui all'articolo 76 dell'accordo; e |
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c) |
presentare una relazione in conformità degli articoli 81 e 82 dell'accordo. |
2. Se raggiungono un accordo in merito al mandato, le parti comunicano tale accordo al collegio arbitrale entro il termine stabilito al paragrafo 1.
Articolo 6
Comunicazioni scritte
La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro venti giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta della parte attrice.
Articolo 7
Funzionamento del collegio arbitrale
1. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
2. Salvo altrimenti disposto nella PARTE III dell'accordo o nel presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può svolgere la propria attività con qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
3. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti ad assistere alle discussioni.
4. La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegata.
5. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalla PARTE III dell'accordo e relativi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
6. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine per i procedimenti diversamente dai termini indicati nella PARTE III dell'accordo, o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti, previa consultazione delle stesse, i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il nuovo termine o l'adeguamento necessario.
Articolo 8
Sostituzione
1. In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, dell'accordo.
2. Se una parte ritiene che un arbitro non si conformi alle prescrizioni dell'allegato II (codice di condotta degli arbitri e dei mediatori) e che per questa ragione vada sostituito, detta parte informa l'altra parte entro quindici giorni dal momento in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta non conformità alle prescrizioni dell'allegato II (codice di condotta degli arbitri e dei mediatori) da parte dell'arbitro.
3. Le parti si consultano entro quindici giorni dalla notifica all'altra parte.
4. Le parti informano l'arbitro della sua presunta violazione e possono chiedere all'arbitro di adottare misure per porvi rimedio. Esse possono inoltre, in caso di comune accordo, rimuovere l'arbitro e designarne uno nuovo, conformemente all'articolo 80 dell'accordo.
5. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire l'arbitro, fatta eccezione per il presidente del collegio arbitrale, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.
6. Se il presidente del collegio arbitrale constata che l'arbitro non si conforma alle prescrizioni dell'allegato II (codice di condotta degli arbitri e dei mediatori), il nuovo arbitro viene scelto conformemente all'articolo 80 dell'accordo.
7. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei restanti membri dell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 94 dell'accordo, scelto per fungere da presidente del collegio arbitrale. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo. La persona così scelta decide se il presidente si conforma alle prescrizioni dell'allegato II (codice di condotta degli arbitri e dei mediatori). Tale decisione è definitiva.
Qualora sia deciso che il presidente non si conforma alle prescrizioni dell'allegato II (codice di condotta degli arbitri e dei mediatori), il nuovo presidente è scelto conformemente all'articolo 80 dell'accordo.
Articolo 9
Udienze
1. In base al calendario stabilito ai sensi dell'articolo IV, paragrafo 1, lettera c), previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte nel cui territorio ha luogo l'udienza.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è uno Stato della SADC aderente all'APE o della Unione doganale dell'Africa australe (SACU), a seconda dei casi, e nei territori degli Stati della SADC aderenti all'APE se la parte attrice è l'Unione europea. Se la controversia riguarda una misura mantenuta da uno Stato della SADC aderente all'APE, l'udienza si svolge nel territorio di tale Stato, a meno che tale Stato non notifichi per iscritto al collegio arbitrale, entro dieci giorni dalla sua costituzione, la necessità di utilizzare un'altra sede.
3. La parte convenuta sostiene le spese derivate dall'organizzazione logistica dell'udienza, comprese tra l'altro le spese relative alla locazione della sede per l'udienza. Tali spese non comprendono le spese di traduzione o interpretazione, né le spese relative e da corrispondere ai consulenti, agli arbitri e al loro personale amministrativo e ai loro assistenti.
4. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.
5. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza.
6. Salvo diverso accordo tra le parti, le seguenti persone possono assistere all'udienza indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento:
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a) |
i rappresentanti di una parte; |
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b) |
i consulenti; |
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c) |
gli assistenti e il personale amministrativo; |
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d) |
gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio arbitrale; e |
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e) |
gli esperti, come deciso dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 90 dell'accordo. |
7. Entro i sette giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.
8. A norma dell'articolo 89, paragrafo 2, le udienze del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, salvo che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su istanza delle parti.
9. Il collegio arbitrale stabilisce, dopo aver sentito le parti, le disposizioni logistiche appropriate e le procedure per garantire l'efficace gestione delle udienze aperte al pubblico. Tali procedure potrebbero comprendere il ricorso alla trasmissione in diretta via web o alla televisione a circuito chiuso.
10. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta, sia nell'argomentazione sia nell'argomentazione di contestazione:
|
|
Argomentazione
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|
|
Argomentazione di contestazione
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11. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.
12. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale dell'udienza, che è redatto e trasmesso alle parti entro un termine ragionevole dopo l'udienza. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale, che possono essere esaminate dal collegio arbitrale.
13. Entro dieci giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.
Articolo 10
Domande scritte
1. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.
2. Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande poste dal collegio arbitrale. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro sette giorni dalla di consegna di tale copia.
Articolo 11
Riservatezza
1. Ciascuna parte e il collegio arbitrale considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Se una parte trasmette al collegio arbitrale una comunicazione scritta contenente informazioni riservate, essa fornisce anche, entro quindici giorni, una comunicazione priva delle informazioni riservate che può essere divulgata al pubblico.
2. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.
3. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni commerciali riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale svoltesi a porte chiuse.
Articolo 12
Contatti unilaterali
1. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.
2. L'arbitro non discute alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.
Articolo 13
Comunicazioni amicus curiae
1. Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da una persona fisica di una parte o da una persona giuridica stabilita nel territorio di una parte ed indipendente dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:
|
a) |
pervengano al collegio arbitrale entro dieci giorni dalla data di costituzione dello stesso; |
|
b) |
riguardino direttamente la questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio arbitrale; |
|
c) |
contengano una descrizione della persona che la presenta, compresi la sua cittadinanza in caso di persona fisica o luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo statuto giuridico, i suoi obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento; |
|
d) |
precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale; e |
|
e) |
siano redatte nelle lingue scelte dalle parti in conformità all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento di procedura. |
2. Le comunicazioni vengono sottoposte alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento.
3. Nella relazione del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni da esso ricevute in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni; in caso di esame, tuttavia, deve tenere conto anche delle eventuali osservazioni espresse dalle parti ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 14
Casi urgenti
Nei casi urgenti di cui alla parte III dell'accordo, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini di cui al presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale notifica tali adeguamenti alle parti.
Articolo 15
Traduzione e interpretazione
1. Durante le consultazioni di cui all'articolo 77 dell'accordo ed entro la data della riunione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento di procedura, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al collegio arbitrale.
2. Se le parti non riescono ad accordarsi sull'uso di una lingua di lavoro comune, si applicano le disposizioni stabilite nell'articolo 91, paragrafo 2, dell'accordo.
3. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.
4. Le relazioni e le decisioni del collegio arbitrale sono presentate nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione interinale e finale del collegio arbitrale sono presentate in una delle lingue di lavoro dell'OMC.
5. Le parti possono formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.
6. Ciascuna parte sostiene i costi della traduzione delle sue osservazioni scritte. I costi sostenuti per la traduzione di una decisione sono sostenuti in parti uguali dalle parti.
Articolo 16
Altre procedure
I termini stabiliti nel presente regolamento di procedura sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di una relazione o decisione da parte del collegio arbitrale nel quadro delle procedure di cui agli articoli 84, 85, 86 e 87 dell'accordo.
ALLEGATO II
Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori
Articolo 1
Definizioni
Nel presente codice di condotta si intende per:
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a) |
«personale amministrativo», in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti; |
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b) |
«assistente», una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; |
|
c) |
«candidato», una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 94 dell'accordo proposta per la nomina al ruolo di arbitro a norma dell'articolo 80 dell'accordo; |
|
d) |
«Mediatore», una persona scelta in qualità di Mediatore a norma dell'articolo 78 dell'accordo; |
|
e) |
«membro» o «arbitro», un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 80 dell'accordo. |
Articolo 2
Principi fondamentali
1. Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, i candidati e gli arbitri:
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a) |
prendono conoscenza del presente codice di condotta; |
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b) |
sono indipendenti e imparziali; |
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c) |
evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti; |
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d) |
evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità; |
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e) |
osservano norme di condotta rigorose; e |
|
f) |
non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche. |
2. Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
3. Gli arbitri non possono usare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
4. Gli arbitri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale presenti o passate.
5. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro indipendenza o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.
6. Gli arbitri esercitano le loro funzioni senza accettare né sollecitare istruzioni da alcun governo, organizzazione internazionale governativa o organizzazione internazionale non governativa, o fonte privata e non possono essere intervenuti in fasi precedenti della controversia a loro assegnata.
Articolo 3
Obblighi di dichiarazione
1. Prima di accettare la nomina ad arbitro in conformità all'articolo 80 dell'accordo, ciascun candidato a cui viene richiesto di ricoprire tale funzione dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento.
2. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.
3. L'obbligo di dichiarazione di cui al paragrafo 1 è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.
4. I candidati o gli arbitri comunicano al comitato per il commercio e lo sviluppo le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.
Articolo 4
Doveri degli arbitri
1. In seguito all'accettazione della nomina, ciascun arbitro è disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.
2. Ciascun arbitro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale dovere.
3. Ciascun arbitro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dagli arbitri a norma degli articoli II, III, IV e VI del presente codice di condotta e li rispettino.
Articolo 5
Obblighi degli ex arbitri
1. Gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione del collegio arbitrale.
2. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi previsti all'articolo 6 del presente codice di condotta.
Articolo 6
Riservatezza
1. Gli arbitri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso gli arbitri divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
2. Gli arbitri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione.
3. Gli arbitri si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o il parere di un arbitro e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.
Articolo 7
Spese
Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo.
Articolo 8
Mediatori
Il presente codice di condotta si applica ai mediatori, mutatis mutandis.
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28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/23 |
DECISIONE (UE) 2019/118 DEL CONSIGLIO
del 21 gennaio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento alla compilazione dell'elenco degli arbitri
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (1), («accordo») è stato firmato dall'Unione e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016. L'accordo è stato applicato in via provvisoria tra l'Unione, da una parte, e Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini e Sud Africa, dall'altra, dal 10 ottobre 2016 e tra l'Unione e Mozambico, dall'altra, dal 4 febbraio 2018. |
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(2) |
A norma dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo compila, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, un elenco di 21 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro. |
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(3) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo relativa alla compilazione dell'elenco degli arbitri. |
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(4) |
La posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo relativa alla compilazione dell'elenco degli arbitri si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019.
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
PROGETTO
DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO
del …
relativa alla compilazione dell'elenco degli arbistri
IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO,
visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE («accordo»), dall'altra, e in particolare gli articoli 94, 100, 103, e 104,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
E'adottato l'elenco degli arbitri di cui all'articolo 94 del'accordo come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, il [….].
Per il comitato per il commercio e lo sviluppo
Ministro del commercio di
Rappresentante dell'UE
ALLEGATO
ELENCO DEGLI ARBITRI DI CUI ALL'ARTICOLO 94 DELL'ACCORDO
Arbitri scelti dagli Stati della SADC aderenti all'APE:
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1. |
Boitumelo Sendy GOFHAMODIMO |
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2. |
Leonard Moses PHUTI |
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3. |
Tsotetsi MAKONG |
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4. |
Sakeus AKWEENDA |
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5. |
Faizel ISMAIL |
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6. |
Kholofelo Ngokoane KUGLER |
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7. |
Nkululeko J. HLOPHE |
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8. |
Samuel Jay LEVY |
Arbitri scelti dall'UE:
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9. |
Jacques BOURGEOIS |
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10. |
Claus-Dieter EHLERMANN |
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11. |
Pieter Jan KUIJPER |
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12. |
Giorgio SACERDOTI |
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13. |
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES |
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14. |
Ramon TORRENT |
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15. |
Michael Johannes HAHN |
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16. |
Helène RUIZ FABRI |
Arbitri scelti congiuntamente dalle parti (stranieri cui può essere affidato l'incarico di presidente):
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17. |
Merit JANOW |
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18. |
Ichiro ARAKI |
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19. |
Christian HÄBERLI |
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20. |
Claus VON WOBESER |
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21. |
Daniel MOULIS |
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28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/119 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2019
che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, fino alla quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi
[notificata con il numero C(2019) 247]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2002/56/CE dispone che, a decorrere da certe date, gli Stati membri non possono più stabilire essi stessi l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti nei paesi terzi con quelli raccolti nell'Unione e conformi a detta direttiva. |
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(2) |
Tuttavia, poiché i lavori per stabilire l'equivalenza a livello di Unione per i tuberi-seme di patate di tutti i paesi terzi interessati non erano ancora stati conclusi, la direttiva 2002/56/CE ha autorizzato gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2017 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già adottate per i tuberi-seme di patate provenienti da alcuni paesi terzi ai quali non si applica l'equivalenza a livello di Unione. Tale data è stata scelta poiché corrisponde alla fine del periodo di commercializzazione dei tuberi-seme di patate. |
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(3) |
Poiché questi lavori non sono ancora stati conclusi e una nuova campagna di commercializzazione inizierà entro la fine del 2018 è necessario autorizzare gli Stati membri a prorogare la validità delle decisioni nazionali di equivalenza. L'autorizzazione dovrebbe durare fino al 31 marzo 2024 per poter disporre del tempo necessario a stabilire tale equivalenza a livello di Unione. Ciò è conforme alla data adottata nella decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione (2). |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2002/56/CE, la data «31 marzo 2017» è sostituita dalla data «31 marzo 2024».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.
(2) Decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada (GU L 317 del 30.11.2011, pag. 37).
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28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/120 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2019
che modifica la direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la proroga della deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi
[notificata con il numero C(2019) 254]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE prevede che la Commissione stabilisca se i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto prodotti nell'Unione e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva. L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE prevede una deroga che consente agli Stati membri, in attesa di tale decisione, di applicare all'importazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto condizioni perlomeno equivalenti a quelle applicabili ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto prodotti nell'Unione. |
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(2) |
Tale deroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2018. Gli Stati membri possono pertanto applicare condizioni equivalenti a quelle stabilite nelle direttive di esecuzione 2014/96/UE (2), 2014/97/UE (3) e 2014/98/UE (4) della Commissione. |
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(3) |
Al momento la Commissione non dispone ancora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi. |
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(4) |
Al fine di evitare l'interruzione del flusso di scambi gli Stati membri dovrebbero continuare a beneficiare di tale deroga. |
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(5) |
A partire dal 14 dicembre 2019 saranno applicate le nuove norme fitosanitarie stabilite nel regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In conformità a tali nuove norme gli organismi nocivi attualmente elencati nella direttiva di esecuzione 2014/98/UE e le prescrizioni sanitarie relative ai materiali di moltiplicazione rientreranno nell'ambito di applicazione di tale regolamento. È pertanto opportuno concedere un periodo di tempo sufficiente per valutare la conformità dei paesi terzi alle nuove norme fitosanitarie stabilite nel regolamento (UE) 2016/2031 e nella relativa legislazione di attuazione. |
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(6) |
Il periodo di applicazione della deroga prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE dovrebbe di conseguenza essere prorogato fino al 31 dicembre 2022. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/90/CE. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere della sezione materiali di moltiplicazione e piante da frutto del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/90/CE, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.
(2) Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 12).
(3) Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 16).
(4) Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22).
(5) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
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28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/29 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/121 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2019
relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di fresatrici CNC (modelli UMC750SS e UMC750) fabbricate da Haas Automation Europe N.V.
[notificata con il numero C(2019) 307]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
In data 12 ottobre 2017 la Germania ha informato la Commissione in merito a una misura di salvaguardia adottata il 12 settembre 2017 allo scopo di proibire l'immissione sul mercato dei modelli di fresatrici CNC UMC750SS e UMC750 («le fresatrici CNC») fabbricati da Haas Automation Europe N.V., Mercuriusstraat 28, B-1930 Zaventem («il fabbricante»). |
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(2) |
La Germania ha adottato tale misura in considerazione del fatto che le fresatrici CNC non erano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 1.5.13, della direttiva 2006/42/CE. Il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.5.13, relativo alle emissioni di materie e sostanze pericolose, prescrive che la macchina sia progettata e costruita in modo tale da evitare i rischi di inalazione, ingestione, contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e di penetrazione attraverso la pelle delle materie e sostanze pericolose prodotte. A tale proposito la Germania ha addotto che le fresatrici CNC emettevano vapori dei lubrificanti di raffreddamento in assenza di un sistema di estrazione dei gas. |
|
(3) |
Dopo essere stata informata dalla Germania in merito alla misura di salvaguardia, la Commissione ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne le rispettive posizioni. La Commissione ha inviato una lettera al fabbricante in data 24 aprile 2018. Con la sua risposta del 27 aprile 2018 il fabbricante ha informato la Commissione che l'immissione dei prodotti sul mercato tedesco era stata volontariamente interrotta e che il fabbricante aveva ufficialmente chiuso la questione con le autorità tedesche. |
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(4) |
L'esame della giustificazione della misura di salvaguardia fornita dalla Germania, la documentazione disponibile e le osservazioni espresse dal fabbricante dimostrano che le fresatrici CNC non sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 1.5.13, della direttiva 2006/42/CE. Tale mancanza può compromettere la salute e la sicurezza delle persone. |
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(5) |
È pertanto opportuno ritenere giustificata la misura di salvaguardia adottata dalla Germania, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La misura adottata dalla Germania, che vieta l'immissione sul mercato dei modelli di fresatrice CNC UMC750SS e UMC750 fabbricati da Haas Automation Europe N.V., Mercuriusstraat 28, B-1930 Zaventem, è giustificata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
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28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/31 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/122 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2019
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2019) 722]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/100 della Commissione (5), a seguito dei recenti casi di peste suina africana in Belgio, Bulgaria, Ungheria e Polonia. |
|
(2) |
Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla lenta diffusione naturale della malattia tra le popolazioni di suini selvatici ed anche all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017 e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea, pubblicata il 29 novembre 2018 (6). |
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(3) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/100 si sono verificati in Romania nuovi casi di peste suina africana nei suini selvatici, che dovrebbero anch'essi riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(4) |
Nel gennaio 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Botoșani in Romania al di fuori delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale caso di peste suina africana nei suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Questa zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(5) |
Nel gennaio 2019 sono stati inoltre rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Bistrița-Năsăud in Romania in una zona elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Questa zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
|
(6) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania e che tali zone siano debitamente elencate nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/100 della Commissione, del 22 gennaio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 20 del 23.1.2019, pag. 8).
(6) EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
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— |
the area is delimited clockwise by:
|
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
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in Silistra region:
|
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in Dobrich region:
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in Ruse region:
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in Veliko Tarnovo region:
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in Pleven region:
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in Vratza region:
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in Montana region:
|
|
in Vidin region:
|
3. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
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— |
okres Uherské Hradiště, |
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— |
okres Kroměříž, |
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— |
okres Vsetín, |
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— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
4. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
|
— |
Hiiu maakond. |
5. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
|
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658403, 659220, 659300, 659400, 659500, és 659602 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Heves megye 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta, |
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— |
Alsungas novads, |
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— |
Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts, |
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— |
Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
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— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
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— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
|
— |
Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts, |
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— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
7. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
|
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
|
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
|
— |
Pagėgių savivaldybė, |
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— |
Plungės rajono savivaldybė, |
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— |
Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
|
— |
Rietavo savivaldybė, |
|
— |
Skuodo rajono savivaldybė: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos, |
|
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
|
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
|
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos. |
8. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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|
w województwie podlaskim:
|
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w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
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|
w województwie podkarpackim:
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|
w województwie świętokrzyskim:
|
9. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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— |
Județul Alba cu următoarea delimitare:
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— |
Județul Arad cu următoarea delimitare:
|
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— |
Restul județului Argeș care nu a fost inclus în partea III, |
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— |
Județul Brașov, |
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— |
Județul Cluj, |
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— |
Județul Covasna, |
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— |
Județul Harghita, |
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— |
Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:
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— |
Județul Iași, |
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— |
Județul Neamț, |
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— |
Județul Vâlcea, |
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— |
Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
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— |
Județul Gorj, |
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— |
Județul Suceava, |
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— |
Județul Mureș. |
PARTE II
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
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— |
the area is delimited clockwise by:
|
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
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in Silistra region:
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|
in Dobrich region:
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3. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
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— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
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4. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
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— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
5. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
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— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705450 és 705510 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659601, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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— |
Ādažu novads, |
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— |
Aizputes novada Kalvenes pagasts, |
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— |
Aglonas novads, |
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— |
Aizkraukles novads, |
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— |
Aknīstes novads, |
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— |
Alojas novads, |
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— |
Alūksnes novads, |
|
— |
Amatas novads, |
|
— |
Apes novads, |
|
— |
Auces novads, |
|
— |
Babītes novads, |
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— |
Baldones novads, |
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— |
Baltinavas novads, |
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— |
Balvu novads, |
|
— |
Bauskas novads, |
|
— |
Beverīnas novads, |
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— |
Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
|
— |
Burtnieku novads, |
|
— |
Carnikavas novads, |
|
— |
Cēsu novads, |
|
— |
Cesvaines novads, |
|
— |
Ciblas novads, |
|
— |
Dagdas novads, |
|
— |
Daugavpils novads, |
|
— |
Dobeles novads, |
|
— |
Dundagas novads, |
|
— |
Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts, |
|
— |
Engures novads, |
|
— |
Ērgļu novads, |
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— |
Garkalnes novads, |
|
— |
Gulbenes novads, |
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— |
Iecavas novads, |
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— |
Ikšķiles novads, |
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— |
Ilūkstes novads, |
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— |
Inčukalna novads, |
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— |
Jaunjelgavas novads, |
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— |
Jaunpiebalgas novads, |
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— |
Jaunpils novads, |
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— |
Jēkabpils novads, |
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— |
Jelgavas novads, |
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— |
Kandavas novads, |
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— |
Kārsavas novads, |
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— |
Ķeguma novads, |
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— |
Ķekavas novads, |
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— |
Kocēnu novads, |
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— |
Kokneses novads, |
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— |
Krāslavas novads, |
|
— |
Krimuldas novads, |
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— |
Krustpils novads, |
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— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
|
— |
Lielvārdes novads, |
|
— |
Līgatnes novads, |
|
— |
Limbažu novads, |
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— |
Līvānu novads, |
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— |
Lubānas novads, |
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— |
Ludzas novads, |
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— |
Madonas novads, |
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— |
Mālpils novads, |
|
— |
Mārupes novads, |
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— |
Mazsalacas novads, |
|
— |
Mērsraga novads, |
|
— |
Naukšēnu novads, |
|
— |
Neretas novads, |
|
— |
Ogres novads, |
|
— |
Olaines novads, |
|
— |
Ozolnieku novads, |
|
— |
Pārgaujas novads, |
|
— |
Pļaviņu novads, |
|
— |
Preiļu novads, |
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— |
Priekules novads, |
|
— |
Priekuļu novads, |
|
— |
Raunas novads, |
|
— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
|
— |
republikas pilsēta Jelgava, |
|
— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
|
— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
|
— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
|
— |
republikas pilsēta Valmiera, |
|
— |
Rēzeknes novads, |
|
— |
Riebiņu novads, |
|
— |
Rojas novads, |
|
— |
Ropažu novads, |
|
— |
Rugāju novads, |
|
— |
Rundāles novads, |
|
— |
Rūjienas novads, |
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— |
Salacgrīvas novads, |
|
— |
Salas novads, |
|
— |
Salaspils novads, |
|
— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts, |
|
— |
Saulkrastu novads, |
|
— |
Sējas novads, |
|
— |
Siguldas novads, |
|
— |
Skrīveru novads, |
|
— |
Skrundas novads, |
|
— |
Smiltenes novads, |
|
— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
|
— |
Strenču novads, |
|
— |
Talsu novads, |
|
— |
Tērvetes novads, |
|
— |
Tukuma novads, |
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— |
Vaiņodes novads, |
|
— |
Valkas novads, |
|
— |
Varakļānu novads, |
|
— |
Vārkavas novads, |
|
— |
Vecpiebalgas novads, |
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— |
Vecumnieku novads, |
|
— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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— |
Viesītes novads, |
|
— |
Viļakas novads, |
|
— |
Viļānu novads, |
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— |
Zilupes novads. |
7. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų Simno ir Raitininkų seniūnijos, |
|
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
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— |
Biržų miesto savivaldybė, |
|
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
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— |
Druskininkų savivaldybė, |
|
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
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— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
|
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
|
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos, |
|
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos, |
|
— |
Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
|
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
|
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
|
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
|
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
|
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
|
— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos, |
|
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
|
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Būdveičių, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kūčiūnų ir Noragėlių seniūnijos, |
|
— |
Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos, |
|
— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Židikų ir Sedos seniūnijos, |
|
— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
|
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
|
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
|
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
|
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417,Tyrulių, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, ir Šiaulėnų seniūnijos, |
|
— |
Prienų miesto savivaldybė, |
|
— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
|
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
|
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
|
— |
Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
|
— |
Širvintų rajono savivaldybės,Švenčionių rajono savivaldybė, |
|
— |
Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos, |
|
— |
Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos, |
|
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
|
— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
|
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
|
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Visagino savivaldybė, |
|
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
8. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
|
w województwie lubelskim:
|
|
w województwie podkarpackim:
|
9. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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— |
Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
|
— |
Județul Bistrița-Năsăud. |
|
— |
Județul Botoșani. |
PARTE III
1. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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— |
Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
|
— |
Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. |
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
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— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
|
— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Punios seniūnijos, |
|
— |
Birštono savivaldybė, |
|
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus,Skirsnemunės, Šimkaičiųir Veliuonos seniūnijos, |
|
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, |
|
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio, Teizių ir Veisiejų seniūnijos, |
|
— |
Marijampolės savivaldybė:Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos, |
|
— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
|
— |
Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos, |
|
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio ir Šaukoto seniūnijos, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
|
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
|
— |
Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija, |
3. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
|
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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Județul Bihor, |
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Județul Brăila, |
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Județul Buzău, |
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Județul Călărași, |
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Județul Dâmbovița, |
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Județul Galați, |
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Județul Giurgiu, |
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Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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Județul Prahova, |
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Județul Sălaj, |
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Județul Vaslui, |
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Județul Vrancea, |
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Județul Teleorman, |
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Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
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Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
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Partea din județu Arges cu următoarele comune:
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Județul Olt, |
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Județul Dolj. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
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tutto il territorio della Sardegna. |