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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 20 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/100 della Commissione, del 22 gennaio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 615] ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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23.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 20/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/98 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2019
recante apertura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo d'intervento pubblico dal 1o marzo al 30 settembre 2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il periodo d'intervento pubblico per il latte scremato in polvere è compreso fra il 1o marzo e il 30 settembre. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 1370/2013 dispone che le limitazioni quantitative per l'acquisto di latte scremato in polvere a prezzo fisso sono stabilite a zero tonnellate per l'anno 2019. |
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(3) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2013 una procedura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere deve essere pertanto aperta all'inizio del periodo di intervento pubblico nel 2019. |
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(4) |
Il titolo II, capitolo II, sezione 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 stabilisce le norme per l'acquisto mediante procedura di gara. |
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(5) |
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, occorre fissare il termine entro il quale gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ricevibili. |
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(6) |
Ai fini dell'efficienza amministrativa, per le comunicazioni alla Commissione è opportuno che gli Stati membri si avvalgano dei sistemi di informazione di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (4) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Apertura della gara
Dal 1o marzo al 30 settembre 2019 è aperta una procedura di gara per l'acquisto di latte scremato in polvere all'intervento, subordinatamente alle condizioni di cui al titolo II, capitolo II, sezione 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e al presente regolamento.
Articolo 2
Presentazione delle offerte
1. Il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese. In agosto tuttavia, il termine di presentazione delle offerte è fissato al quarto martedì del mese alle ore 11.00 (ora di Bruxelles).
Se il martedì di cui trattasi è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.
2. Le offerte sono presentate agli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri (6).
Articolo 3
Comunicazione alla Commissione
La comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 è effettuata entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 2 del presente regolamento, conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.
(3) GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.
(4) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).
(6) Gli indirizzi degli organismi pagatori sono pubblicati sul sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_it.htm
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23.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 20/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/99 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2019
che chiude la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India senza modificare le misure in vigore
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 12,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
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(1) |
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione (2) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 (3). |
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(2) |
Il prodotto in esame è altresì soggetto a un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione (4). Tuttavia il dazio compensativo non è oggetto della presente nuova inchiesta. |
1.2. Richiesta di una nuova inchiesta antiassorbimento
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(3) |
La Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento sulle misure antidumping in vigore in conformità all'articolo 12 del regolamento di base. |
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(4) |
La richiesta è stata presentata il 16 marzo 2018 da Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, Saint-Gobain PAM España SA e Duktus (Production) GmbH («il richiedente»), quattro produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione di tubi di ghisa duttile. |
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(5) |
Il richiedente ha presentato elementi di prova sufficienti a giustificare la riapertura dell'inchiesta antidumping. Il richiedente ha affermato che i prezzi di rivendita agli acquirenti indipendenti nell'Unione erano diminuiti in seguito al periodo dell'inchiesta originaria e all'istituzione del dazio antidumping, e che ciò ha compromesso i previsti effetti riparatori delle misure in vigore. Gli elementi di prova contenuti nella richiesta indicavano che la diminuzione dei prezzi di rivendita non poteva essere imputata ad altri fattori, quali le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. |
1.3. Riapertura dell'inchiesta antidumping
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(6) |
Il 30 aprile 2018 la Commissione ha annunciato la riapertura dell'inchiesta antidumping con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («l'avviso di riapertura») (5). |
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(7) |
La nuova inchiesta riguardava il dazio antidumping in vigore del 14,1 % istituito nei confronti di Jindal Saw Limited («Jindal») e delle sue società collegate nonché di «tutte le altre società», a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388. |
1.4. Parti interessate
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(8) |
Nell'avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare alla nuova inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato il richiedente, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché le autorità del paese interessato riguardo all'apertura della nuova inchiesta antiassorbimento e li ha invitati a partecipare. |
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(9) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Jindal ha richiesto e ottenuto un'audizione con la Commissione. |
1.5. Produttori esportatori oggetto della nuova inchiesta
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(10) |
La Commissione ha inviato un questionario alla società Jindal e alle sue società collegate e ha invitato gli altri produttori esportatori a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di riapertura. |
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(11) |
Un produttore esportatore indiano, Electrosteel Castings Limited, si è manifestato entro il termine stabilito ma la società non era oggetto della nuova inchiesta in quanto non soggetta a un dazio antidumping definitivo sulla base dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388. |
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(12) |
Altri due produttori esportatori indiani, Electrotherm (India) Ltd e Tata Metaliks Limited, si sono manifestati dopo la scadenza del termine. Queste società sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388, fissata nell'inchiesta originaria al 14,1 % e pari all'aliquota individuale del dazio antidumping per Jindal. Nel periodo della nuova inchiesta antiassorbimento, le vendite nell'Unione di entrambe le società erano trascurabili. Poiché queste società si sono manifestate troppo tardi, la Commissione non ha inviato loro il questionario. |
1.6. Campionamento degli importatori indipendenti
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(13) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di riapertura. Nessuno si è manifestato. |
1.7. Risposte al questionario
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(14) |
La Commissione ha inviato un questionario alla società Jindal, la quale ha risposto. |
1.8. Visite di verifica
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(15) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della nuova inchiesta. È stata effettuata una visita di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso la sede della società seguente: Jindal Saw Italia SpA, Trieste, Italia («Jindal Italia»). Jindal Italia è l'unica società collegata a Jindal nell'Unione (si veda la sezione 3.1). |
1.9. Divulgazione delle informazioni
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(16) |
Il 24 ottobre 2018 la Commissione ha inviato a tutte le parti interessate un documento di divulgazione delle informazioni contenente i principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione ha proposto di chiudere la nuova inchiesta. Le parti interessate sono state informate del termine entro cui potevano presentare osservazioni su tale divulgazione delle informazioni. Due soggetti, il richiedente e Jindal, hanno risposto al documento di divulgazione. Il richiedente ha richiesto e ottenuto un'audizione con la Commissione. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno. |
1.10. Periodi considerati nella nuova inchiesta antiassorbimento
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(17) |
Il periodo della nuova inchiesta antiassorbimento («PIA») era compreso tra il 1o aprile 2017 e il 31 marzo 2018. Il periodo in esame era compreso tra il 1o aprile 2016 e il 31 marzo 2018. Il periodo dell'inchiesta originaria («PIO») era compreso tra il 1o ottobre 2013 e il 30 settembre 2014. |
2. PRODOTTO IN ESAME
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(18) |
Il prodotto in esame è costituito da tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010, 7303009010) («il prodotto in esame»). |
3. RISULTATI
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(19) |
Una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all'articolo 12 del regolamento di base intende stabilire se, dopo l'istituzione delle misure iniziali, i prezzi all'esportazione del prodotto in esame siano diminuiti o se non vi siano state variazioni o vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell'Unione. In una seconda fase, qualora si concluda che la misura avrebbe dovuto provocare variazioni di tali prezzi per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3 del regolamento di base, i prezzi all'esportazione sono rivalutati a norma dell'articolo 2 del regolamento di base e i margini di dumping sono ricalcolati in funzione dei prezzi all'esportazione così ottenuti. |
3.1. Cambiamenti intervenuti nel modello aziendale di Jindal e nelle sue vendite nell'Unione
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(20) |
In seguito all'istituzione delle misure, le vendite di Jindal nell'Unione sono diminuite di circa il 90 % rispetto al PIO. Le vendite di Jindal nell'Unione, a [meno di 2 000 tonnellate metriche], rappresentano oggi [meno dello 0,5 %] del consumo dell'Unione. |
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(21) |
In seguito al PIO sono inoltre intervenuti cambiamenti nella struttura delle vendite di Jindal. Durante il PIO Jindal deteneva tre società di vendita collegate - nel Regno Unito, in Spagna e in Italia - mentre, al momento del PIA, risulta soltanto la società collegata in Italia. Jindal Italia effettua la maggior parte delle vendite di Jindal nell'Unione mentre le esportazioni dirette sono limitate. |
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(22) |
Inoltre, durante il PIA, Jindal ha effettuato vendite a un numero nettamente inferiore di clienti ([meno della metà rispetto al PIO]) e in un numero inferiore di Stati membri ([meno della metà rispetto al PIO]) rispetto all'inchiesta originaria. Jindal ha inoltre venduto un numero molto inferiore di tipi di prodotto (numero di controllo del prodotto — NCP): [meno della metà rispetto al PIO]. |
3.2. Analisi dell'evoluzione dei prezzi
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(23) |
Nel valutare se vi sia stato un calo dei prezzi all'esportazione, la Commissione in genere stabilisce per ciascun produttore esportatore esaminato i prezzi all'esportazione nel corso del PIA e li confronta con i prezzi all'esportazione corrispondenti stabiliti nel PIO. Tuttavia, a causa dei volumi estremamente limitati di vendite dirette all'esportazione già descritti al considerando 21, non è stato possibile procedere a un confronto significativo dei prezzi diretti all'esportazione applicati da Jindal nell'Unione ad acquirenti indipendenti. Poiché l'analisi dei prezzi dovrebbe essere basata sul prezzo praticato al primo acquirente indipendente e tenuto conto del fatto che le società collegate di Jindal in Spagna e nel Regno Unito non esistono più, la Commissione ha basato la propria analisi solo sul prezzo di rivendita praticato da Jindal Italia al primo acquirente indipendente. |
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(24) |
Alla luce dei volumi molto limitati presi in considerazione nonché dei cambiamenti intervenuti nei tipi di prodotto ed evidenziati alla sezione 3.1, il confronto NCP su NCP non sarebbe stato rappresentativo e non avrebbe quindi potuto produrre un'analisi significativa. |
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(25) |
Per condurre un'analisi indicativa, la Commissione ha effettuato un confronto basato sul prezzo medio ponderato globale per chilogrammo di tutti i tipi di prodotto in relazione alle vendite effettuate da Jindal Italia al primo acquirente indipendente. È emerso che il prezzo di rivendita di Jindal è aumentato in media [più del 10 %] nel periodo compreso tra il PIA e il PIO, mostrando quindi una traslazione del dazio antidumping del 14,1 % pari a [più dell'80 %]. |
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(26) |
Inoltre una parte delle vendite di Jindal durante il PIA è stata effettuata sulla base di prezzi fissati nell'ambito di gare precedenti all'istituzione delle misure. Non ci si può aspettare che i prezzi di tali vendite siano variati e un confronto di prezzo sarebbe quindi di scarsa rilevanza. |
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(27) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha addotto diverse argomentazioni. In primo luogo, il richiedente ha sostenuto che la Commissione dovrebbe tener conto di tre fattori esterni: il dazio compensativo dell'8,7 %, il dazio doganale convenzionale del 3,2 % e il tasso di cambio tra l'euro e la rupia indiana. |
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(28) |
Per quanto riguarda il dazio compensativo, il richiedente ha affermato che l'aumento del prezzo di rivendita deve essere attribuito in primo luogo al dazio compensativo in misura dell'8,7 %. La Commissione ha osservato che la nuova inchiesta è limitata al presunto assorbimento del dazio antidumping. Ad ogni modo, i risultati della presente inchiesta dimostrano che Jindal Italia ha aumentato i propri prezzi oltre il livello del dazio compensativo istituito nel 2016. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(29) |
Per quanto riguarda il dazio doganale convenzionale, il richiedente ha osservato che, nel periodo intercorso tra il PIO e il PIA, il dazio doganale convenzionale per il prodotto in esame è passato dallo 0 % al 3,2 %. In effetti, i prodotti corrispondenti alla categoria S-15a del sistema delle preferenze generalizzate, che comprende i prodotti contemplati nel capitolo 73, tra cui il prodotto in esame, sono attualmente soggetti a un dazio doganale convenzionale del 3,2 %. Il richiedente ha affermato che si dovrebbe tenere conto di tale cambiamento nella valutazione dell'aumento del prezzo di rivendita. La Commissione ha confermato che il dazio era già stato preso in considerazione nell'analisi divulgata alle parti interessate. La Commissione ha tuttavia osservato che, laddove non si fosse tenuto conto dell'aumento del dazio doganale convenzionale, l'aumento dei prezzi constatato sarebbe stato più elevato. Poiché nessuno dei due approcci modificherebbe i risultati sulla rilevanza dell'aumento dei prezzi, la Commissione ha lasciato aperta la questione relativa all'opportunità o meno di tenere conto del dazio doganale convenzionale nel confronto dei prezzi in questo caso. |
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(30) |
Per quanto riguarda il tasso di cambio, il richiedente ha sostenuto che si dovrebbe tenere conto della variazione del tasso di cambio tra l'euro e la rupia indiana. Il richiedente ha affermato che, poiché il valore della rupia indiana rispetto all'euro è cresciuto, la competitività in termini di prezzi delle esportazioni indiane è diminuita. La Commissione ha ritenuto che le oscillazioni dei tassi di cambio possono essere un elemento da prendere in considerazione nel caso in cui le fatture siano emesse in una valuta estera. In questo caso il confronto è stato però effettuato sulla base del prezzo di rivendita, che è stato fatturato in euro sia nel PIO sia nel PIA; la stima dell'importo dell'aumento di prezzo è stata pertanto effettuata sulla base della stessa valuta. Eventuali adeguamenti dovuti alle variazioni del tasso di cambio tra l'euro e la rupia indiana non erano pertanto giustificati e la richiesta è stata respinta. |
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(31) |
In secondo luogo, il richiedente ha anche sostenuto che le vendite mediante gara non sono non rappresentative e dovrebbero essere incluse. La Commissione ha chiarito che tali vendite non erano state escluse nel confronto dei prezzi (si veda il considerando 26 precedente). |
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(32) |
In terzo luogo, il richiedente ha sostenuto che, per poter essere considerata significativa, la variazione del prezzo di rivendita avrebbe dovuto essere almeno equivalente al livello del dazio istituito. La Commissione ha osservato che la valutazione è specifica per ogni singolo caso e che la soglia di legge per rilevare l'assorbimento non dipende dal fatto che la variazione di prezzo sia significativa o meno, bensì dal fatto che la variazione del prezzo di rivendita sia stata irrilevante o nulla, annullando così l'effetto del dazio antidumping. In questo caso la Commissione ha ritenuto che un aumento del prezzo superiore al 10 % non possa essere considerato irrilevante. |
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(33) |
In quarto luogo, il richiedente ha chiesto alla Commissione di esaminare i prodotti importati da Jindal Italia dallo stabilimento Jindal negli Emirati arabi uniti o da qualsiasi altra fonte, per confermare che tali importazioni non fossero originarie dell'India o non fossero state classificate erroneamente in altro modo. La Commissione ha osservato che questa argomentazione fa riferimento piuttosto a un'eventuale elusione, che non rientra nell'oggetto di una nuova inchiesta antiassorbimento. |
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(34) |
In quinto luogo, il richiedente ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto confrontare il prezzo di rivendita di Jindal Italia durante il PIA non solo con il prezzo di Jindal Italia nel PIO ma anche con il prezzo di rivendita delle ex controllate di Jindal in Spagna e nel Regno Unito durante il PIO. Il richiedente ha affermato che tale approccio sarebbe giustificato in quanto il dazio antidumping si riferisce a tutte le vendite di Jindal. |
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(35) |
La Commissione ha ritenuto che un tale confronto non sarebbe appropriato e non produrrebbe risultati significativi, in particolare a causa delle differenze in termini di gamma di prodotti, di termini di spedizione e di valute di fatturazione. Ha quindi confermato che l'unico valore di riferimento idoneo fosse il confronto dei prezzi riferiti alle vendite di Jindal Italia. Per completezza, la Commissione ha tuttavia effettuato una simulazione in cui ha messo a confronto il prezzo di rivendita di Jindal Italia durante il PIA con il prezzo di rivendita di tutte le controllate di Jindal nel PIO. Tale simulazione ha evidenziato che, in media, il prezzo di rivendita sarebbe ulteriormente aumentato (di [più del 13 %]) tra il PIA e il PIO. Tale analisi, per quanto di rilevanza ridotta, avrebbe quindi rafforzato la conclusione della Commissione nella presente nuova inchiesta. |
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(36) |
Infine, il richiedente ha chiesto informazioni circa le vendite dirette di Jindal nell'Unione. La Commissione ha rilevato che i volumi non potevano essere considerati significativi ([meno di 300 tonnellate]) e che dette vendite erano soggette peraltro a termini di spedizione diversi rispetto all'inchiesta originaria. Non sarebbe quindi possibile effettuare un confronto significativo. Di conseguenza, tali vendite sono state escluse dal confronto dei prezzi. |
3.3. Conclusioni
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(37) |
Alla luce dei volumi limitati e della mancanza di comparabilità, la Commissione non ha potuto effettuare un'analisi dei prezzi dettagliata e definitiva nei confronti di Jindal. Ciononostante, come indicato nel considerando 25, la Commissione ha constatato che, nel complesso, i prezzi di rivendita di Jindal Italia sono aumentati rispetto al PIO e che le misure hanno pertanto determinato una variazione dei prezzi positiva in una misura analoga al dazio in questione. Inoltre, data la notevole diminuzione dei volumi, la Commissione ha concluso che l'effetto delle misure non è stato compromesso. |
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(38) |
In assenza di cooperazione e in considerazione dei volumi trascurabili ([meno dello 0,1 %] del consumo dell'Unione) venduti da altri produttori esportatori indiani oggetto della presente nuova inchiesta, la Commissione ha ritenuto che i risultati di cui sopra si debbano applicare anche a «tutte le altre società». A questo proposito la Commissione ha osservato che i dati statistici disponibili per «tutte le altre società» non potevano essere considerati significativi in ragione dei volumi limitati e della mancanza di informazioni sui canali di vendita da parte degli altri produttori esportatori indiani oggetto della presente nuova inchiesta. La Commissione ha tuttavia osservato, a titolo indicativo, che i dati sui prezzi di detti volumi di vendite trascurabili estratti dalla banca dati sulle statistiche delle importazioni istituita all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, mostrano un prezzo medio per «tutte le altre società» simile al prezzo medio di Jindal. |
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(39) |
La Commissione ha pertanto ritenuto che le misure abbiano prodotto un effetto relativamente a Jindal e a «tutte le altre società» di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388. |
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(40) |
Alla luce di tali risultati, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere a un nuovo calcolo del dazio. |
4. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI E CONCLUSIONI
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(41) |
Come indicato alla sezione 1.9 precedente, la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva chiudere la nuova inchiesta antiassorbimento. Le osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno. |
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(42) |
Per i motivi di cui sopra, la Commissione ha concluso che la nuova inchiesta antiassorbimento dovrebbe essere chiusa senza modificare le misure in vigore. |
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(43) |
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036 è chiusa senza alcuna modifica delle misure antidumping in vigore.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2019.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 4).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1).
DECISIONI
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23.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 20/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/100 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2019
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2019) 615]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/2015 della Commissione (5), a seguito dei recenti casi di peste suina africana in Lettonia, Lituania e Polonia. |
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(2) |
Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla lenta diffusione naturale della malattia tra le popolazioni di suini selvatici ed anche all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017 e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea, pubblicata il 29 novembre 2018 (6). |
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(3) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (7) stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede inoltre le misure da adottare in caso di conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, tra cui la messa sotto sorveglianza ufficiale degli allevamenti di suini situati nella zona definita infetta. La recente esperienza ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE, in particolare le misure che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti, sono efficaci per contenere la diffusione della malattia. |
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(4) |
Tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate negli Stati membri conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 15, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale in relazione alla peste suina africana, alcune zone della Polonia, attualmente elencate nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione degli allevamenti infetti. Dato che nell'elenco dell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE figurano le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione ed estremamente dinamica, quando vengono effettuate modifiche delle zone elencate in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti. |
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(5) |
Nel novembre 2018 sono stati inoltre rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nella regione di Dobrich in Bulgaria. In risposta a tali casi è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2018/1698 della Commissione (8). La decisione di esecuzione (UE) 2018/1698, che si applica fino al 10 febbraio 2019, stabilisce che la zona infetta istituita dalla Bulgaria, in cui si applicano le misure previste all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, deve comprendere perlomeno le zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione. |
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(6) |
Tali casi di peste suina africana in Bulgaria rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Di conseguenza la zona infetta della regione di Dobrich in Bulgaria dovrebbe ora essere elencata nella parte II di tale allegato. |
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(7) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/2015 si sono verificati in Polonia, Ungheria e Belgio ulteriori casi di peste suina africana, che dovrebbero anch'essi riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(8) |
Nel dicembre 2018 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nei distretti di Elbląg e di Ryki in Polonia nelle zone elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Queste zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(9) |
Nel dicembre 2018 sono stati inoltre rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nei distretti di Kętrzyn, Sochaczew, Garwolin, Giżycko, Lidzbark, Bielsk e Suwałki in Polonia, nelle immediate vicinanze delle zone elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Queste zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(10) |
Nel dicembre 2018 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nelle contee di Heves e Borsod-Abaúj-Zemplén in Ungheria, nelle immediate vicinanze delle zone elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Queste zone dell'Ungheria colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(11) |
Nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nella provincia di Lussemburgo in Belgio, nelle zone elencate nella parte I e situate nelle immediate vicinanze delle zone di cui all'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Queste zone del Belgio colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(12) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Belgio, Bulgaria, Polonia e Ungheria e che tali zone siano debitamente elencate nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2018/2015 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 57).
(6) EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.
(7) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1698 della Commissione, del 9 novembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria (GU L 282 del 12.11.2018, pag. 15).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
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the area is delimited clockwise by:
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2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
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in Silistra region:
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in Dobrich region:
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in Ruse region:
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in Veliko Tarnovo region:
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in Pleven region:
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in Vratza region:
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in Montana region:
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in Vidin region:
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3. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
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okres Uherské Hradiště, |
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okres Kroměříž, |
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okres Vsetín, |
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katastrální území obcí v okrese Zlín:
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4. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
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Hiiu maakond. |
5. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
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— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658403, 659220, 659300, 659400, 659500, és 659602 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Hajdú-Bihar megye 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Heves megye 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és 755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Nógrád megye 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta, |
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Alsungas novads, |
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Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts, |
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Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
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Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
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Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts, |
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Rucavas novada Dunikas pagasts. |
7. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
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Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
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Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
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Pagėgių savivaldybė, |
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Plungės rajono savivaldybė, |
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Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
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Rietavo savivaldybė, |
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Skuodo rajono savivaldybė: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos, |
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Šilalės rajono savivaldybė, |
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Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
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Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos. |
8. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie świętokrzyskim:
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9. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Județul Alba cu următoarea delimitare:
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Județul Arad cu următoarea delimitare:
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Restul județului Argeș care nu a fost inclus în partea III, |
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Județul Bistrița, |
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Județul Brașov, |
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Județul Cluj, |
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Județul Covasna, |
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Județul Harghita, |
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Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:
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Județul Iași, |
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Județul Neamț, |
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Județul Vâlcea, |
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Județul Bistrița Nasaud, |
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Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
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Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
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— |
Județul Gorj. |
PARTE II
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
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the area is delimited clockwise by:
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2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
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in Silistra region:
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in Dobrich region:
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3. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
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katastrální území obcí v okrese Zlín:
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4. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
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Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
5. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
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Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705450 és 705510 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659601, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670 és 901850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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— |
Ādažu novads, |
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— |
Aizputes novada Kalvenes pagasts, |
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— |
Aglonas novads, |
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— |
Aizkraukles novads, |
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— |
Aknīstes novads, |
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— |
Alojas novads, |
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— |
Alūksnes novads, |
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— |
Amatas novads, |
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— |
Apes novads, |
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— |
Auces novads, |
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— |
Babītes novads, |
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— |
Baldones novads, |
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— |
Baltinavas novads, |
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— |
Balvu novads, |
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— |
Bauskas novads, |
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— |
Beverīnas novads, |
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— |
Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
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— |
Burtnieku novads, |
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— |
Carnikavas novads, |
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— |
Cēsu novads, |
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— |
Cesvaines novads, |
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— |
Ciblas novads, |
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— |
Dagdas novads, |
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— |
Daugavpils novads, |
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— |
Dobeles novads, |
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— |
Dundagas novads, |
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— |
Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts, |
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— |
Engures novads, |
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— |
Ērgļu novads, |
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— |
Garkalnes novads, |
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— |
Gulbenes novads, |
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— |
Iecavas novads, |
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— |
Ikšķiles novads, |
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— |
Ilūkstes novads, |
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— |
Inčukalna novads, |
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— |
Jaunjelgavas novads, |
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— |
Jaunpiebalgas novads, |
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— |
Jaunpils novads, |
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— |
Jēkabpils novads, |
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— |
Jelgavas novads, |
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— |
Kandavas novads, |
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— |
Kārsavas novads, |
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— |
Ķeguma novads, |
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— |
Ķekavas novads, |
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— |
Kocēnu novads, |
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— |
Kokneses novads, |
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— |
Krāslavas novads, |
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— |
Krimuldas novads, |
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— |
Krustpils novads, |
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— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
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— |
Lielvārdes novads, |
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— |
Līgatnes novads, |
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— |
Limbažu novads, |
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— |
Līvānu novads, |
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— |
Lubānas novads, |
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— |
Ludzas novads, |
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— |
Madonas novads, |
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— |
Mālpils novads, |
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— |
Mārupes novads, |
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— |
Mazsalacas novads, |
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— |
Mērsraga novads, |
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— |
Naukšēnu novads, |
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— |
Neretas novads, |
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— |
Ogres novads, |
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— |
Olaines novads, |
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— |
Ozolnieku novads, |
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— |
Pārgaujas novads, |
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— |
Pļaviņu novads, |
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— |
Preiļu novads, |
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— |
Priekules novads, |
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— |
Priekuļu novads, |
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— |
Raunas novads, |
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— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
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— |
republikas pilsēta Jelgava, |
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— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
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— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
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— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
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— |
republikas pilsēta Valmiera, |
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— |
Rēzeknes novads, |
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— |
Riebiņu novads, |
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— |
Rojas novads, |
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— |
Ropažu novads, |
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— |
Rugāju novads, |
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— |
Rundāles novads, |
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— |
Rūjienas novads, |
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— |
Salacgrīvas novads, |
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— |
Salas novads, |
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— |
Salaspils novads, |
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— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts, |
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— |
Saulkrastu novads, |
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— |
Sējas novads, |
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— |
Siguldas novads, |
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— |
Skrīveru novads, |
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— |
Skrundas novads, |
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— |
Smiltenes novads, |
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— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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— |
Strenču novads, |
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— |
Talsu novads, |
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— |
Tērvetes novads, |
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— |
Tukuma novads, |
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— |
Vaiņodes novads, |
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— |
Valkas novads, |
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— |
Varakļānu novads, |
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— |
Vārkavas novads, |
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— |
Vecpiebalgas novads, |
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— |
Vecumnieku novads, |
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— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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— |
Viesītes novads, |
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— |
Viļakas novads, |
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— |
Viļānu novads, |
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— |
Zilupes novads. |
7. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų Simno ir Raitininkų seniūnijos, |
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— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
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— |
Biržų miesto savivaldybė, |
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— |
Biržų rajono savivaldybė, |
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— |
Druskininkų savivaldybė, |
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— |
Elektrėnų savivaldybė, |
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— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
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— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
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— |
Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos, |
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— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos, |
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— |
Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
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— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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— |
Kalvarijos savivaldybė, |
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— |
Kauno miesto savivaldybė, |
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— |
Kauno rajono savivaldybė, |
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— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
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— |
Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos, |
|
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
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— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
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— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Būdveičių, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kūčiūnų ir Noragėlių seniūnijos, |
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— |
Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos, |
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— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Židikų ir Sedos seniūnijos, |
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— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
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— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
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— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
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— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
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— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417,Tyrulių, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, ir Šiaulėnų seniūnijos, |
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— |
Prienų miesto savivaldybė, |
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— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos, |
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— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
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— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
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— |
Šakių rajono savivaldybė, |
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— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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— |
Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
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— |
Širvintų rajono savivaldybės,Švenčionių rajono savivaldybė, |
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— |
Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos, |
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— |
Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos, |
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— |
Trakų rajono savivaldybė, |
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— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
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— |
Utenos rajono savivaldybė, |
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— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
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— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
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— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
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— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
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— |
Visagino savivaldybė, |
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— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
8. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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|
w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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PARTE III
1. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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— |
Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
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— |
Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. |
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
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— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
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— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Punios seniūnijos, |
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— |
Birštono savivaldybė, |
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— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus,Skirsnemunės, Šimkaičiųir Veliuonos seniūnijos, |
|
— |
Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, |
|
— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio, Teizių ir Veisiejų seniūnijos, |
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— |
Marijampolės savivaldybė:Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos, |
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— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
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— |
Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos, |
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— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio ir Šaukoto seniūnijos, |
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— |
Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
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— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
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— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
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— |
Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija, |
3. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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— |
Zona orașului București, |
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— |
Județul Constanța, |
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— |
Județul Satu Mare, |
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— |
Județul Tulcea, |
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— |
Județul Bacău, |
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— |
Județul Bihor, |
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— |
Județul Brăila, |
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— |
Județul Buzău, |
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— |
Județul Călărași, |
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— |
Județul Dâmbovița, |
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— |
Județul Galați, |
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— |
Județul Giurgiu, |
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— |
Județul Ialomița, |
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— |
Județul Ilfov, |
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— |
Județul Prahova, |
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— |
Județul Sălaj, |
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— |
Județul Vaslui, |
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— |
Județul Vrancea, |
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— |
Județul Teleorman, |
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— |
Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
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— |
Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
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— |
Partea din județu Arges cu următoarele comune:
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— |
Județul Olt, |
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— |
Județul Dolj. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
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— |
tutto il territorio della Sardegna. |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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23.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 20/40 |
DECISIONE N. 1/2018 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA
del 21 novembre 2018
che sostituisce il protocollo I dell'accordo di associazione UE-Ucraina relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2019/101]
IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte (1), e l'Ucraina, dall'altra, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,
visto il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 26, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo I dell'accordo («protocollo I») per le norme di origine. |
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(2) |
L'accordo è entrato in vigore il 1o settembre 2017. |
|
(3) |
L'articolo 39 del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale istituito a norma del titolo IV, capo 5, articolo 83, dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo e di sostituire le norme di origine ivi definite. |
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(4) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. |
|
(5) |
L'Unione europea ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Il 16 maggio 2017 il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione ha stabilito che l'Ucraina doveva essere invitata ad aderire alla convenzione (3). |
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(6) |
L'Unione europea ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario della convenzione il 26 marzo 2012. L'Ucraina ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario della convenzione il 19 dicembre 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafi 2 e 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione il 1o maggio 2012 e per l'Ucraina il 1o febbraio 2018. |
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(7) |
È pertanto opportuno sostituire il protocollo I con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ucraina.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2018
Per il sottocomitato doganale UE-Ucraina
Il presidente
F.P. DE PINNINCK
Segretari
D. WENCEL
N. BILOUS
(1) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(2) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(3) Decisione n. 1/2017 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 16 maggio 2017, relativa alla domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2017/1367] (GU L 191 del 22.7.2017, pag. 11).
ALLEGATO
PROTOCOLLO I
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 1
Norme di origine applicabili
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione»).
2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.
Articolo 2
Risoluzione delle controversie
1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
2. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o l'Ucraina notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Ucraina avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Ucraina.
Articolo 5
Disposizioni transitorie – cumulo
In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.