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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/81 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che modifica l'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 102] ( 1 ) |
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/82 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 che approva i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa presentati dagli Stati membri [notificata con il numero C(2019) 105] ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/1 |
DECISIONE (UE) 2019/75 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2018
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione 2009/896/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3) («accordo»). L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Antigua e Barbuda che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di tre mesi su sei. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. |
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(3) |
È necessario inserire questa nuova nozione nell'accordo al fine di armonizzare pienamente il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata. |
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(4) |
La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un accordo con Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo di modifica»). |
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(5) |
L'accordo di modifica è stato firmato conformemente alla decisione (UE) 2017/2083 (5). |
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(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (6). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
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(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (7). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(8) |
È opportuno approvare l'accordo di modifica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo di modifica è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 2 dell'accordo di modifica (8).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018.
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Approvazione espressa il 23 ottobre 2018.
(2) Decisione 2009/896/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 38).
(3) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 3.
(4) Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).
(5) Decisione (UE) 2017/2083 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 1).
(6) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(7) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(8) La data di entrata in vigore dell'accordo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
Dichiarazione dell’Unione riguardante l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES) e gli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen
Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 è entrato in vigore il 29 dicembre 2017.
Di conseguenza, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 (1) ai fini di tale accordo s’intenderanno per Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne. Il periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sarà calcolato tenendo conto del periodo di soggiorno in tutti gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne.
(1) La data di applicazione sarà decisa dalla Commissione in conformità dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2017/2226.
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21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/4 |
ACCORDO
tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
ANTIGUA E BARBUDA,
dall'altra,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
VISTO l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (1) (in seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o maggio 2010;
RIBADENDO l'importanza di agevolare i contatti diretti tra le persone;
PRENDENDO ATTO che l'accordo opera a vantaggio dei cittadini delle parti contraenti;
TENUTO CONTO che la nozione di soggiorno di breve durata figurante nell'accordo (tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso) non è sufficientemente precisa e che, in particolare, l'espressione «data del loro primo ingresso» può sollevare incertezze e interrogativi;
CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione europea in materia di visti e frontiere e ha fissato il soggiorno di breve durata a «90 giorni su un periodo di 180 giorni»;
TENENDO CONTO che il sistema di ingressi/uscite che l'Unione europea dovrà istituire richiede l'uso di una nozione chiara e uniforme di «soggiorno di breve durata», applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi;
DESIDERANDO assicurare un flusso scorrevole dei viaggiatori ai valichi di frontiera delle parti contraenti;
RIBADENDO che l'accordo riguarda i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
TENUTO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo di modifica non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo è così modificato:
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1) |
nel titolo e agli articoli 3, paragrafo 5, 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 7, il termine «comunitario» è sostituito dal termine «unionale»; |
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2) |
all'articolo 1, l'espressione «tre mesi su sei» è sostituita dall'espressione «90 giorni su un periodo di 180 giorni»; |
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3) |
l'articolo 4 è così modificato:
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4) |
all'articolo 8, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.». |
Articolo 2
Il presente accordo di modifica è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento di tali procedure.
Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Антигуа и Барбуда
Por Antigua y Barbuda
Za Antiguu a Barbudu
For Antigua og Barbuda
Für Antigua und Barbuda
Antigua ja Barbuda nimel
Για την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
For Antigua and Barbuda
Pour Antigua-et-Barbuda
Za Antigvu i Barbudu
Per Antigua e Barbuda
Antigvas un Barbudas vārdā –
Antigvos ir Barbudos vardu
Antigua és Barbuda részéről
Għal Antigwa u Barbuda
Voor Antigua en Barbuda
W imieniu Antigui i Barbudy
Por Antígua e Barbuda
Pentru Antigua și Barbuda
Za Antiguu a Barbudu
Za Antigvo in Barbudo
Antigua ja Barbudan puolesta
För Antigua och Barbuda
(1) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 3.
(2) Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del29.6.2013, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
È auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Antigua e Barbuda, dall'altro, modifichino senza indugio gli accordi bilaterali vigenti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata conformemente ai termini del presente accordo di modifica.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
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21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/8 |
DECISIONE (UE) 2019/76 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2018
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e le Barbados che modifica l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione 2009/898/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3) («accordo»). L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini delle Barbados che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di tre mesi su sei. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. |
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(3) |
È necessario inserire questa nuova nozione nell'accordo, al fine di armonizzare pienamente il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata. |
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(4) |
La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un accordo con le Barbados che modifica l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo di modifica»). |
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(5) |
L'accordo di modifica è stato firmato conformemente alla decisione (UE) 2017/2084 (5). |
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(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (6). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
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(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (7). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(8) |
È opportuno approvare l'accordo di modifica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e le Barbados che modifica l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo di modifica è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 2 dell'accordo di modifica (8).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018.
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Approvazione espressa il 23 ottobre 2018.
(2) Decisione 2009/898/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 40).
(3) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 10.
(4) Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).
(5) Decisione (UE) 2017/2084 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e le Barbados che modifica l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 3).
(6) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(7) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(8) La data di entrata in vigore dell'accordo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
Dichiarazione dell'Unione riguardante l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES) e gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen
Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 è entrato in vigore il 29 dicembre 2017.
Di conseguenza, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 (1) ai fini di tale accordo s'intenderanno per Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne. Il periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sarà calcolato tenendo conto del periodo di soggiorno in tutti gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne.
(1) La data di applicazione sarà decisa dalla Commissione in conformità dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2017/2226.
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21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/11 |
ACCORDO
tra l'Unione europea e le Barbados che modifica l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LE BARBADOS,
dall'altra,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
VISTO l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (1) (in seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o marzo 2010;
RIBADENDO l'importanza di agevolare i contatti diretti tra le persone;
PRENDENDO ATTO che l'accordo opera a vantaggio dei cittadini delle parti contraenti;
TENUTO CONTO che la nozione di soggiorno di breve durata figurante nell'accordo (tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso) non è sufficientemente precisa e che, in particolare, l'espressione «data del loro primo ingresso» può sollevare incertezze e interrogativi;
CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione europea in materia di visti e frontiere e ha fissato il soggiorno di breve durata a «90 giorni su un periodo di 180 giorni»;
TENENDO CONTO che il sistema di ingressi/uscite che l'Unione europea dovrà istituire richiede l'uso di una nozione chiara e uniforme di «soggiorno di breve durata», applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi;
DESIDERANDO assicurare un flusso scorrevole dei viaggiatori ai valichi di frontiera delle parti contraenti;
RIBADENDO che l'accordo riguarda i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
TENUTO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo di modifica non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo è così modificato:
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1) |
nel titolo e agli articoli 3, paragrafo 5, 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 7, il termine «comunitario» è sostituito dal termine «unionale»; |
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2) |
all'articolo 1, l'espressione «tre mesi su sei» è sostituita dall'espressione «90 giorni su un periodo di 180 giorni»; |
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3) |
l'articolo 4 è così modificato:
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4) |
all'articolo 8, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.». |
Articolo 2
Il presente accordo di modifica è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento di tali procedure.
Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Барбадос
Por Barbados
Za Barbados
For Barbados
Für Barbados
Barbadose nimel
Για τα Μπαρμπάντος
For Barbados
Pour la Barbade
Za Barbados
Per le Barbados
Barbadosas vārdā –
Barbadoso vardu
Barbados részéről
Għal Barbados
Voor Barbados
W imieniu Barbadosu
Por Barbados
Pentru Barbados
Za Barbados
Za Barbados
Barbadosin puolesta
För Barbados
(1) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 10.
(2) Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
È auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità delle Barbados, dall'altro, modifichino senza indugio gli accordi bilaterali vigenti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata conformemente ai termini del presente accordo di modifica.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
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21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/15 |
DECISIONE (UE) 2019/77 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2018
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con decisione 2009/897/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3) («accordo»). L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini del Commonwealth delle Bahamas che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di tre mesi su sei. |
|
(2) |
Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. |
|
(3) |
È necessario inserire questa nuova nozione nell'accordo al fine di armonizzare pienamente il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata. |
|
(4) |
La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un accordo con il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo di modifica»). |
|
(5) |
L'accordo di modifica è stato firmato conformemente alla decisione (UE) 2017/2085 (5). |
|
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (6). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
|
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (7). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
|
(8) |
È opportuno approvare l'accordo di modifica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo di modifica è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 2 dell'accordo di modifica (8).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018.
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Approvazione espressa il 23 ottobre 2018.
(2) Decisione 2009/897/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 39).
(3) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 24.
(4) Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).
(5) Decisione (UE) 2017/2085 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 5).
(6) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(7) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(8) La data di entrata in vigore dell'accordo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
Dichiarazione dell'Unione riguardante l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES) e gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen
Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 è entrato in vigore il 29 dicembre 2017.
Di conseguenza, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 (1) ai fini di tale accordo s'intenderanno per Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne. Il periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sarà calcolato tenendo conto del periodo di soggiorno in tutti gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne.
(1) La data di applicazione sarà decisa dalla Commissione in conformità dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2017/2226.
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21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/18 |
ACCORDO
tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
IL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS, in seguito denominato «le Bahamas»,
dall'altra,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
VISTO l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (1) (in seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o aprile 2010;
RIBADENDO l'importanza di agevolare i contatti diretti tra le persone;
PRENDENDO ATTO che l'accordo opera a vantaggio dei cittadini delle parti contraenti;
TENUTO CONTO che la nozione di soggiorno di breve durata figurante nell'accordo (tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso) non è sufficientemente precisa e che, in particolare, l'espressione «data del loro primo ingresso» può sollevare incertezze e interrogativi;
CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione europea in materia di visti e frontiere e ha fissato il soggiorno di breve durata a «90 giorni su un periodo di 180 giorni»;
TENENDO CONTO che il sistema di ingressi/uscite che l'Unione europea dovrà istituire richiede l'uso di una nozione chiara e uniforme di «soggiorno di breve durata», applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi;
DESIDERANDO assicurare un flusso scorrevole dei viaggiatori ai valichi di frontiera delle parti contraenti;
RIBADENDO che l'accordo riguarda i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
TENUTO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo di modifica non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo è così modificato:
|
1) |
nel titolo e agli articoli 3, paragrafo 5, 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 7, il termine «comunitario» è sostituito dal termine «unionale»; |
|
2) |
all'articolo 1, l'espressione «tre mesi su sei» è sostituita dall'espressione «90 giorni su un periodo di 180 giorni»; |
|
3) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
|
4) |
all'articolo 8, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.». |
Articolo 2
Il presente accordo di modifica è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento di tali procedure.
Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Бахамската общност
Por la Commonwealth de las Bahamas
Za Bahamské společenství
For Commonwealth of the Bahamas
Für das Commonwealth der Bahamas
Bahama Ühenduse nimel
Για την Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών
For the Commonwealth of the Bahamas
Pour le Commonwealth des Bahamas
Za Zajednicu Bahama
Per il Commonwealth delle Bahamas
Bahamu Salu Sadraudzības vārdā —
Bahamų Sandraugos vardu
A Bahamai Közösség részéről
Għall-Commonwealth tal-Bahamas
Voor het Gemenebest van de Bahama’s
W imieniu Wspólnoty Bahamów
Pela Comunidade das Baamas
Pentru Uniunea Bahamas
Za Bahamské spoločenstvo
Za Zvezo Bahami
Bahaman liittovaltion puolesta
För Samväldet Bahamas
(1) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 24.
(2) Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA,ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
È auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità delle Bahamas, dall'altro, modifichino senza indugio gli accordi bilaterali vigenti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata conformemente ai termini del presente accordo di modifica.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
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21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/22 |
DECISIONE (UE) 2019/78 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2018
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione 2009/899/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3) («accordo»). L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini della Repubblica di Maurizio che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di tre mesi su sei. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. |
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(3) |
È necessario inserire questa nuova nozione nell'accordo al fine di armonizzare pienamente il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata. |
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(4) |
La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un accordo con la Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo di modifica»). |
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(5) |
L'accordo di modifica è stato firmato conformemente alla decisione (UE) 2017/2087 (5). |
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(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (6). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
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(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (7). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(8) |
È opportuno approvare l'accordo di modifica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo di modifica è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 2 dell'accordo di modifica (8).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018.
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Approvazione espressa il 23 ottobre 2018.
(2) Decisione 2009/899/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 41).
(3) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 17.
(4) Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).
(5) Decisione (UE) 2017/2087 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 9).
(6) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(7) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(8) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ANNEX
Dichiarazione dell'Unione riguardante l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES) e gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen
Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 è entrato in vigore il 29 dicembre 2017.
Di conseguenza, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 (1) ai fini di tale accordo s'intenderanno per Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne. Il periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sarà calcolato tenendo conto del periodo di soggiorno in tutti gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne.
(1) La data di applicazione sarà decisa dalla Commissione in conformità dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2017/2226.
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21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/25 |
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI MAURIZIO, in seguito denominata «Maurizio»,
dall'altra,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
VISTO l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Maurizio in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (1) (in seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o marzo 2010;
RIBADENDO l'importanza di agevolare i contatti diretti tra le persone;
PRENDENDO ATTO che l'accordo opera a vantaggio dei cittadini delle parti contraenti;
TENUTO CONTO che la nozione di soggiorno di breve durata figurante nell'accordo (tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso) non è sufficientemente precisa e che, in particolare, l'espressione «data del loro primo ingresso» può sollevare incertezze e interrogativi;
CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione europea «interno» dell'UE in materia di visti e frontiere e ha fissato il soggiorno di breve durata a «90 giorni su un periodo di 180 giorni»;
TENENDO CONTO che il sistema di ingressi/uscite che l'Unione europea dovrà istituire richiede l'uso di una nozione chiara e uniforme di «soggiorno di breve durata», applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi;
DESIDERANDO assicurare un flusso scorrevole dei viaggiatori ai valichi di frontiera delle parti contraenti;
RIBADENDO che l'accordo riguarda i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
TENUTO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo di modifica non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo è modificato come segue:
|
1) |
nel titolo e agli articoli 3, paragrafo 5, 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 7, il termine «comunitario» è sostituito dal termine «unionale»; |
|
2) |
all'articolo 1, l'espressione «tre mesi su sei» è sostituita dall'espressione «90 giorni su un periodo di 180 giorni»; |
|
3) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
|
4) |
all'articolo 8, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'applicazione del presente accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.». |
Articolo 2
Il presente accordo di modifica è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento di tali procedure.
Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Мавриций
Por la República de Mauricio
Za Mauricijskou republiku
For Republikken Mauritius
Für die Republik Mauritius
Mauritiuse Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου
For the Republic of Mauritius
Pour la République de Maurice
Za Republiku Mauricijus
Per la Repubblica di Maurizio
Maurīcijas Republikas vārdā —
Mauricijaus Respublikos vardu
A Mauritiusi Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Mauritius
Voor de Republiek Mauritius
W imieniu Republiki Mauritiusu
Pela República da Maurícia
Pentru Republica Mauritius
Za Maurícijskú republiku
Za Republiko Mauritius
Mauritiuksen tasavallan puolesta
För Republiken Mauritius
(1) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 17.
(2) Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
È auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Maurizio, dall'altro, modifichino senza indugio gli accordi bilaterali vigenti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata conformemente ai termini del presente accordo di modifica.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
|
21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/29 |
DECISIONE (UE) 2019/79 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2018
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con decisione 2009/900/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3) («accordo»). L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini della Repubblica delle Seychelles che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di tre mesi su sei. |
|
(2) |
Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. |
|
(3) |
È necessario inserire questa nuova nozione nell'accordo al fine di armonizzare pienamente il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata. |
|
(4) |
La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un accordo con la Repubblica delle Seychelles che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo di modifica»). |
|
(5) |
L'accordo di modifica è stato firmato conformemente alla decisione (UE) 2017/2088 (5). |
|
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (6). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
|
(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (7). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
|
(8) |
È opportuno approvare l'accordo di modifica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo di modifica è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 2 dell'accordo di modifica (8).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Approvazione espressa il 23 ottobre 2018.
(2) Decisione 2009/900/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 42).
(3) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 31.
(4) Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).
(5) Decisione (UE) 2017/2088 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 11).
(6) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(7) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(8) La data di entrata in vigore dell'accordo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
Dichiarazione dell'Unione riguardante l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES) e gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen
Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 è entrato in vigore il 29 dicembre 2017.
Di conseguenza, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 (1) ai fini di tale accordo s'intenderanno per Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne. Il periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sarà calcolato tenendo conto del periodo di soggiorno in tutti gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne.
(1) La data di applicazione sarà decisa dalla Commissione in conformità dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2017/2226.
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21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/32 |
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES, in seguito denominata «le Seychelles»,
dall'altra,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
VISTO l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (1) (in seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o gennaio 2010;
RIBADENDO l'importanza di agevolare i contatti diretti tra le persone;
PRENDENDO ATTO che l'accordo opera a vantaggio dei cittadini delle parti contraenti;
TENUTO CONTO che la nozione di soggiorno di breve durata figurante nell'accordo (tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso) non è sufficientemente precisa e che, in particolare, l'espressione «data del loro primo ingresso» può sollevare incertezze e interrogativi;
CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 610/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione europea in materia di visti e frontiere e ha fissato il soggiorno di breve durata a «90 giorni su un periodo di 180 giorni»;
TENENDO CONTO che il sistema di ingressi/uscite che l'Unione europea dovrà istituire richiede l'uso di una nozione chiara e uniforme di «soggiorno di breve durata», applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi;
DESIDERANDO assicurare un flusso scorrevole dei viaggiatori ai valichi di frontiera delle parti contraenti;
RIBADENDO che l'accordo riguarda i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
TENUTO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo di modifica non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo è modificato come segue:
|
1) |
nel titolo e agli articoli 3, paragrafo 5, 4, paragrafo 3, 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 7, il termine «comunitario» è sostituito dal termine «unionale»; |
|
2) |
all'articolo 1, l'espressione «tre mesi su sei» è sostituita dall'espressione «90 giorni su un periodo di 180 giorni»; |
|
3) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
|
4) |
all'articolo 8, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'applicazione del presente accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.». |
Articolo 2
Il presente accordo di modifica è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento di tali procedure.
Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Сейшели
Por la República de Seychelles
Za Seychelskou republiku
For Republikken Seychellerne
Für die Republik Seychellen
Seišelli Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών
For the Republic of Seychelles
Pour la République des Seychelles
Za Republiku Sejšele
Per la Repubblica delle Seychelles
Seišelu Republikas vārdā –
Seišelių Respublikos vardu
A Seychelle Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tas-Seychelles
Voor de Republiek der Seychellen
W imieniu Republiki Seszeli
Pela República das Seicheles
Pentru Republica Seychelles
Za Seychelskú republiku
Za Republiko Sejšeli
Seychellien tasavallan puolesta
För Republiken Seychellerna
(1) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 31.
(2) Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
È auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità delle Seychelles, dall'altro, modifichino senza indugio gli accordi bilaterali vigenti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata conformemente ai termini del presente accordo di modifica.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
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21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/36 |
DECISIONE (UE) 2019/80 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2018
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione 2009/901/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3) («accordo»). L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini della Federazione di Saint Christopher e Nevis che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di tre mesi su sei. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. |
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(3) |
È necessario inserire questa nuova nozione nell'accordo al fine di armonizzare pienamente il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata. |
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(4) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (minato «accordo di modifica»). |
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(5) |
L'accordo di modifica è stato firmato conformemente alla decisione (UE) 2017/2086 (5). |
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(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (6). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
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(7) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (7). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(8) |
È opportuno approvare l'accordo di modifica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo di modifica è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 2 dell'accordo di modifica (8).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018.
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Approvazione espressa il 23 ottobre 2018.
(2) Decisione 2009/901/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 43).
(3) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 38.
(4) Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).
(5) Decisione del Consiglio (UE) 2017/2086, del 6 novembre 2017, relativa alla firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 7).
(6) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(7) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(8) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
Dichiarazione dell'Unione riguardante l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES) e gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen
Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 è entrato in vigore il 29 dicembre 2017.
Di conseguenza, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 (1) ai fini di tale accordo s'intenderanno per Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne. Il periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni sarà calcolato tenendo conto del periodo di soggiorno in tutti gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite è operativo alle frontiere esterne.
(1) La data di applicazione sarà decisa dalla Commissione in conformità dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2017/2226.
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21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/39 |
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA FEDERAZIONE DI SAINT CHRISTOPHER (SAINT KITTS) E NEVIS, (in appresso denominata «Saint Christopher e Nevis»),
dall'altra,
in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,
VISTO l'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (1) (in seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o agosto 2015;
RIBADENDO l'importanza di agevolare i contatti diretti tra le persone;
PRENDENDO ATTO che l'accordo opera a vantaggio dei cittadini delle parti contraenti;
TENUTO CONTO che la nozione di soggiorno di breve durata figurante nell'accordo (tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso) non è sufficientemente precisa e che, in particolare, l'espressione «data del loro primo ingresso» può sollevare incertezze e interrogativi;
CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione europea in materia di visti e frontiere e ha fissato il soggiorno di breve durata a «90 giorni su un periodo di 180 giorni»;
TENENDO CONTO che il sistema di ingressi/uscite che l'Unione europea dovrà istituire richiede l'uso di una nozione chiara e uniforme di «soggiorno di breve durata», applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi;
DESIDERANDO assicurare un flusso scorrevole dei viaggiatori ai valichi di frontiera delle parti contraenti;
RIBADENDO che l'accordo riguarda i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
TENUTO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo di modifica non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo è modificato come segue:
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1) |
nel titolo e all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 7, il termine «comunitario» è sostituito dal termine «unionale»; |
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2) |
all'articolo 1, l'espressione «tre mesi su sei» è sostituita dall'espressione «90 giorni su un periodo di 180 giorni»; |
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3) |
l'articolo 4 è così modificato:
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4) |
all'articolo 8, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'applicazione del presente accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.». |
Articolo 2
Il presente accordo di modifica è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento di tali procedure.
Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty fifth day of April in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Федерация Сейнт Китс и Невис
Por la Federación de San Cristóbal y Nieves
Za Federaci Svatý Kryštof a Nevis
For Føderationen Saint Kitts og Nevis
Für die Föderation St. Kitts und Nevis
Saint Kittsi ja Nevise Föderatsiooni nimel
Για την Ομοσπονδία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις
For the Federation of Saint Kitts and Nevis
Pour la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis
Za Federaciju Svetog Kristofora i Nevisa
Per la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis
Sentkitsas un Nevisas Federācijas vārdā —
Sent Kitso ir Nevio Federacijos vardu
Saint Kitts és Nevis Államszövetség részéről
Għall-Federazzjoni ta’ Saint Kitts u Nevis
Voor de Federatie van Saint Kitts en Nevis
W imieniu Federacji Saint Kitts i Nevis
Pela Federação de São Cristóvão e Neves
Pentru Federația Saint Kitts și Nevis
Za Federáciu Svätého Krištofa a Nevisu
Za Federacijo Saint Kitts in Nevis
Saint Kitts ja Nevisin federaation puolesta
För Federationen Saint Kitts och Nevis
(1) GU L 169 del 30.6.2009, pag. 38.
(2) Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
È auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Saint Christopher e Nevis, dall'altro, modifichino senza indugio gli accordi bilaterali vigenti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata conformemente ai termini del presente accordo di modifica.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI
Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.
DECISIONI
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21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/43 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/81 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2019
che modifica l'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2019) 102]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafi 4 e 6,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (LSD). Tali misure di lotta comprendono l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno all'azienda infetta e prevedono altresì, quale complemento delle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa. |
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(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione (5) stabilisce misure di protezione da adottare in caso di focolai di dermatite nodulare contagiosa negli Stati membri, o in parti degli stessi, elencati nel suo allegato I, comprese le prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa sottoposti dagli Stati membri alla Commissione per approvazione. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 definisce «zona infetta» la parte del territorio di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte II, della stessa, comprendente l'area in cui è stata confermata la presenza della dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e sorveglianza istituite a norma della direttiva 92/119/CEE e in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può essere effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione. La stessa decisione definisce inoltre «zona immune grazie a vaccinazione» la parte del territorio di uno Stato membro elencata nella parte I di tale allegato, comprendente le aree al di fuori delle zone infette, in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione. |
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(3) |
Nell'agosto 2015 la presenza della dermatite nodulare contagiosa è stata confermata per la prima volta in Grecia. Nel 2016 si sono verificati casi di LSD in Bulgaria e ulteriori casi in Grecia, come pure in alcuni paesi terzi limitrofi. Nel 2017 la dermatite nodulare contagiosa è stata registrata in misura minore nell'Europa sudorientale, con un'insorgenza su vasta scala in Albania e alcuni ulteriori focolai sporadici in Grecia e nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. |
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(4) |
Nel 2018 la situazione epidemiologica relativa alla dermatite nodulare contagiosa ha registrato un miglioramento e nessun caso di LSD è stato segnalato negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi dell'Europa sudorientale, ad eccezione della Turchia. |
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(5) |
In risposta ai focolai di dermatite nodulare contagiosa, gli Stati membri interessati, ossia la Grecia e la Bulgaria, come pure i paesi terzi limitrofi interessati, hanno attuato programmi di vaccinazione di massa dei loro bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi. Nel 2016 e nel 2017 anche la Croazia, dove sino ad oggi non si sono verificati casi di LSD, ha attuato un programma di vaccinazione di massa contro tale malattia quale misura preventiva vista la situazione epidemiologica negli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi. La Commissione ha approvato i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia, in Bulgaria e in Croazia con la decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 della Commissione (6). |
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(6) |
Sin dalla prima insorgenza della dermatite nodulare contagiosa nell'Europa continentale, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha formulato su tale malattia un parere urgente (Urgent advice on LSD), adottato il 29 luglio 2016 (7), e ha elaborato tre relazioni, ovvero Lumpy skin disease: I. Data collection and analysis, approvata il 27 marzo 2017 (8), Lumpy skin disease II. Data collection and analysis, approvata il 29 gennaio 2018 (9), e Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities, approvata il 28 settembre 2018 (10). Da tutte queste valutazioni scientifiche emerge che le campagne di vaccinazione di massa contro la LSD, se attuate correttamente, consentono di tenere sotto controllo la malattia prevenendo l'insorgenza di nuovi focolai. |
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(7) |
Nel 2018 è proseguita la vaccinazione di massa contro la dermatite nodulare contagiosa in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi dell'Europa sudorientale colpiti da tale malattia. |
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(8) |
Dall'inizio del 2018 la Croazia, vista la situazione epidemiologica favorevole al suo interno e nei paesi terzi limitrofi, ha sospeso la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa e ha invece cominciato ad attuare un programma di sorveglianza di tale malattia, che è stato approvato dalla Commissione. Tale programma prevede una sorveglianza clinica, virologica e sierologica soprattutto nelle zone ad alto rischio situate in prossimità degli Stati membri e dei paesi terzi limitrofi in cui negli ultimi anni sono stati segnalati focolai di LSD. |
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(9) |
Conformemente all'articolo 11.9.4 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), qualora in un paese o in una zona indenne dalla dermatite nodulare contagiosa si proceda a una vaccinazione preventiva, per rispondere a una minaccia senza che si sia effettivamente verificato un caso di LSD, lo status di indenne dalla malattia può essere ripristinato otto mesi dopo l'ultima vaccinazione purché sia stata realizzata una sorveglianza clinica, virologica e sierologica in conformità all'articolo 11.9.15 di tale codice. |
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(10) |
Secondo una relazione presentata dalla Croazia alla Commissione il 13 ottobre 2018, i risultati della sorveglianza clinica, virologica e sierologica indicano che non vi sono prove della presenza di dermatite nodulare contagiosa nel suo territorio. Ne consegue che la Croazia soddisfa tutte le prescrizioni dell'OIE per lo status di indenne da dermatite nodulare contagiosa poiché non si sono verificati casi di LSD e sono trascorsi più di otto mesi dall'ultima vaccinazione contro tale malattia. È pertanto opportuno revocare le restrizioni riguardanti la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in tale Stato membro. |
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(11) |
La voce relativa alla Croazia dovrebbe quindi essere soppressa dall'elenco degli Stati membri con «zone immuni grazie a vaccinazione» di cui all'allegato I della decisione (UE) 2016/2008. |
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(12) |
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.
(4) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 51).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 della Commissione, del 15 novembre 2016, che approva i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa presentati dagli Stati membri (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 66).
(7) EFSA Journal 2016;14(8):4573.
(8) EFSA Journal 2017;15(4):4773.
(9) EFSA Journal 2018;16(2):5176.
(10) EFSA Journal 2018;16(10):5452.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
PARTE I
“ Zone immuni grazie a vaccinazione ”
1. Bulgaria
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A. |
Le seguenti province della Bulgaria:
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B. |
I seguenti comuni della Bulgaria:
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2. Grecia
Le seguenti regioni della Grecia:
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— |
regione delle isole ioniche, esclusa l'unità regionale di Kerkyra, |
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— |
regione dell'Egeo settentrionale, esclusa l'unità regionale di Limnos, |
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— |
regione dell'Egeo meridionale, |
|
— |
regione di Creta. |
PARTE II
“ Zone infette ”
1. Grecia
|
A. |
Le seguenti regioni della Grecia:
|
|
B. |
Le seguenti unità regionali della Grecia:
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2. Bulgaria
L'intero territorio della Bulgaria, escluse le zone di cui alla parte I.
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21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/48 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/82 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2019
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 che approva i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa presentati dagli Stati membri
[notificata con il numero C(2019) 105]
(I testi in lingua bulgara, croata e greca sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (LSD). Tali misure di lotta comprendono l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno all'azienda infetta e prevedono altresì, quale complemento delle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa. |
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(2) |
Nell'agosto 2015 la presenza della dermatite nodulare contagiosa è stata confermata per la prima volta in Grecia. Nel 2016 si sono verificati casi di LSD in Bulgaria e ulteriori casi in Grecia, come pure in alcuni paesi terzi limitrofi. Nel 2017 la dermatite nodulare contagiosa è stata registrata in misura minore nell'Europa sudorientale, con un'insorgenza su vasta scala in Albania e alcuni ulteriori focolai sporadici in Grecia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. |
|
(3) |
In risposta ai focolai di dermatite nodulare contagiosa, gli Stati membri interessati, ossia la Grecia e la Bulgaria, come pure i paesi terzi limitrofi interessati, hanno attuato programmi di vaccinazione di massa dei loro bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi. Nel 2016 e nel 2017 anche la Croazia, dove sino ad oggi non si sono verificati casi di LSD, ha attuato un programma di vaccinazione di massa contro tale malattia quale misura preventiva vista la situazione epidemiologica negli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi. La Commissione ha approvato i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia, in Bulgaria e in Croazia con la decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 della Commissione (4), e questi tre Stati membri sono debitamente elencati nell'allegato di tale atto come paesi i cui programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa sono stati approvati. |
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(4) |
Nel 2018 la situazione epidemiologica relativa alla dermatite nodulare contagiosa ha registrato un ulteriore miglioramento e nessun caso di LSD è stato segnalato negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi dell'Europa sudorientale, ad eccezione della Turchia. Nel corso dello stesso anno è proseguita la vaccinazione di massa contro la dermatite nodulare contagiosa in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi dell'Europa sudorientale colpiti da tale malattia. |
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(5) |
Dall'inizio del 2018 la Croazia, vista la situazione epidemiologica favorevole al suo interno e nei paesi limitrofi, ha sospeso la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa e ha invece cominciato ad attuare un programma di sorveglianza di tale malattia, che è stato approvato dalla Commissione. Tale programma prevede una sorveglianza clinica, virologica e sierologica soprattutto nelle zone ad alto rischio situate in prossimità degli Stati membri e dei paesi terzi limitrofi in cui negli ultimi anni sono stati segnalati focolai di LSD. Secondo una relazione presentata dalla Croazia alla Commissione il 13 ottobre 2018, i risultati della sorveglianza clinica, virologica e sierologica indicano che non vi sono prove della presenza di dermatite nodulare contagiosa nel suo territorio. |
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(6) |
La Croazia non dovrebbe quindi più figurare nell'elenco degli Stati membri con un programma di vaccinazione contro la LSD approvato, dal momento che tale Stato membro non effettua più la vaccinazione contro questa malattia. |
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(7) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Croazia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 della Commissione, del 15 novembre 2016, che approva i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa presentati dagli Stati membri (GU L 310 del 17.11.2016, pag. 66).
ALLEGATO
«ALLEGATO
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Il programma di vaccinazione presentato dalla Grecia. |
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Il programma di vaccinazione presentato dalla Bulgaria. |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/51 |
DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
del 4 dicembre 2018
relativa al passaggio alla seconda fase dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione [2019/83]
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,
visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive. |
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(2) |
La prima fase è iniziata il 1o aprile 2004, data di entrata in vigore dell'accordo. |
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(3) |
L'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo prevede inoltre che il consiglio di stabilizzazione e di associazione debba valutare i progressi compiuti e decidere il passaggio alla seconda fase e la durata di questa, nonché le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni che la disciplinano. |
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(4) |
Le parti sono fermamente decise ad adempiere gli obblighi correlati al passaggio alla seconda fase dell'associazione. |
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(5) |
La ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha adottato le misure necessarie per garantire il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal passaggio alla seconda fase, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il passaggio alla seconda fase dell'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo, diventa effettivo.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018.
Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione
Il presidente