ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 12

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
15 gennaio 2019


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/58 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di linuron in o su determinati prodotti ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/59 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2019/60 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che modifica la decisione 2009/866/CE, la decisione 2010/419/UE, la decisione di esecuzione 2012/651/UE e la decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 per quanto riguarda il rappresentante del titolare dell'autorizzazione [notificata con il numero C(2019) 15]  ( 1 )

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/58 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2019

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di linuron in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Per il linuron i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

A seguito di una domanda di rinnovo dell'approvazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'approvazione della sostanza attiva non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione (3), il quale sancisce che tutte le autorizzazioni esistenti relative ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva devono essere revocate a decorrere dal 3 giugno 2018. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

(3)

In considerazione della mancata approvazione della sostanza attiva linuron, gli LMR per tale sostanza dovrebbero essere fissati al limite di determinazione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti al pertinente limite di determinazione è opportuno elencare nell'allegato V valori di base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, gli sviluppi della tecnica permettono di fissare limiti di determinazione inferiori.

(5)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 agosto 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione, del 10 febbraio 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva linuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 54).


ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II, la colonna relativa al linuron è soppressa;

2)

nell'allegato III, parte B, la colonna relativa al linuron è soppressa;

3)

nell'allegato V, è aggiunta la seguente colonna relativa al linuron:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Linuron

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,01  (*1)

0110000

Agrumi

 

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri (2)

 

0120000

Frutta a guscio

 

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri (2)

 

0130000

Pomacee

 

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri (2)

 

0140000

Drupacee

 

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri (2)

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri (2)

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri (2)

 

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri (2)

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri (2)

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri (2)

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*1)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri (2)

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri (2)

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*1)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri (2)

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Gombi

 

0231990

Altri (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri (2)

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri (2)

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri (2)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri (2)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri (2)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*1)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri (2)

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01  (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (*1)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri (2)

 

0260000

Legumi

0,01  (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri (2)

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*1)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri (2)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01  (*1)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri (2)

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (*1)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri (2)

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri (2)

 

0500000

CEREALI

0,01  (*1)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri (2)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05  (*1)

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri (2)

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri (2)

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri (2)

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

0,05  (*1)

0800000

SPEZIE

0,05  (*1)

0810000

Semi

 

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri (2)

 

0820000

Frutta

 

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri (2)

 

0830000

Spezie da corteccia

 

0830010

Cannella

 

0830990

Altri (2)

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

 

0840020

Zenzero (10)

 

0840030

Curcuma

 

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

0840990

Altri (2)

 

0850000

Spezie da boccioli

 

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri (2)

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

 

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri (2)

 

0870000

Spezie da arilli

 

0870010

Macis

 

0870990

Altri (2)

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri (2)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Prodotti ottenuti da

0,01  (*1)

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Grasso

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri (2)

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Grasso

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri (2)

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Grasso

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri (2)

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Grasso

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri (2)

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Grasso

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri (2)

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri (2)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Grasso

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri (2)

 

1020000

Latte

0,01  (*1)

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri (2)

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*1)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri (2)

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05  (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 


(*1)  Limite di determinazione analitica

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.»


15.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/59 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2019

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Nel novembre 2012, a seguito di un'inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2012 (2) («regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio attualmente classificabili ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 e 7616999091) e originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)

Il regolamento definitivo ha istituito un dazio antidumping con aliquote comprese tra il 12,6 % e il 56,2 % sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, del 21,2 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione e un'aliquota del 61,4 % per tutte le altre società nella RPC.

1.2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(3)

Il 15 febbraio 2017 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della RPC (3).

(4)

Il 30 giugno 2017 l'International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium (AIRAL S.c.r.l) («il richiedente»), che rappresenta oltre il 25 % della produzione complessiva di radiatori in alluminio nell'Unione europea («l'Unione»), ha presentato una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

Il richiedente ha fondato la domanda sul presupposto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza del dumping e la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(6)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 9 novembre 2017 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura del riesame nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4) («avviso di apertura»).

1.3.   Parti interessate

(7)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha espressamente informato il richiedente, i produttori noti dell'Unione e le rispettive associazioni, gli importatori noti di radiatori in alluminio nell'Unione, e i produttori esportatori noti nella RPC in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a collaborare.

(8)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che essa prevedeva di avvalersi della Russia come paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»), a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. La Commissione ha altresì indicato che, sulla base delle informazioni a sua disposizione, altri produttori che operano in un'economia di mercato possono avere sede in Turchia, Taiwan, Malaysia, Iran, Argentina e Ucraina.

(9)

La Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori della Russia e li ha invitati a partecipare. La Commissione ha inoltre informato le autorità di Argentina, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Iran, Giappone, Malaysia, Russia, Svizzera, Taiwan, USA, Turchia e Ucraina dell'apertura dell'inchiesta e ha chiesto informazioni sulla produzione e sulle vendite di radiatori in alluminio e informazioni di contatto dei produttori pertinenti in suddetti paesi.

(10)

A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione.

1.3.1.   Campionamento

(11)

Nell'avviso di apertura, la Commissione ha affermato che avrebbe potuto sottoporre a campionamento le parti interessate, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

1.3.1.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione.

(13)

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite che potesse essere esaminato nel periodo disponibile.

(14)

Il campione selezionato in via provvisoria era composto da quattro produttori dell'Unione rappresentanti circa l'80 % delle vendite complessive dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne ha ricevute.

1.3.1.2.   Campionamento degli importatori

(15)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli importatori e le loro associazioni rappresentative a manifestarsi e a fornire informazioni specifiche necessarie a stabilire se fosse necessario il campionamento e, in tal caso, alla selezione del campione. Si sono manifestati due importatori. Alla luce di questo numero limitato di società, non si è ritenuto necessario procedere al campionamento.

1.3.1.3.   Campionamento dei produttori esportatori

(16)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori nella RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità della RPC di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(17)

Nessun produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni richieste nell'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento.

1.3.2.   Utilizzatori

(18)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, nonché le organizzazioni che rappresentano i consumatori, a manifestarsi e collaborare. Nell'Unione non si è manifestato alcun utilizzatore o associazione di utilizzatori.

1.3.3.   Questionari e visite di verifica

(19)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti sotto elencate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

(20)

Tra queste i quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione, il richiedente, i due importatori che hanno collaborato e i produttori in Argentina, Iran, Giappone, Malaysia, Russia, Svizzera, Taiwan, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia e Ucraina.

(21)

Hanno risposto al questionario i quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione, un importatore, il richiedente e un produttore in Ucraina.

(22)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, e per determinare se il mantenimento delle misure antidumping non fosse contrario all'interesse dell'Unione.

(23)

Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

Fondital, Brescia, Italia

Global Radiatori, Brescia, Italia

Radiatori 2000, Bergamo, Italia

Armatura, Cracovia, Polonia

b)

importatori dell'Unione:

Hydroland, Cracovia, Polonia

c)

produttore in un paese di riferimento:

San Teh Raj, Odessa, Ucraina.

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(24)

L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

(25)

L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(26)

Il prodotto interessato dal riesame in previsione della scadenza è identico al prodotto definito nell'inchiesta iniziale, ossia radiatori in alluminio e negli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni di tipo elettrico, attualmente classificabili ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 e 7616999091) e originari della RPC («il prodotto in esame»).

2.2.   Prodotto simile

(27)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame,

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell'Ucraina, paese di riferimento,

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(28)

La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Rischio di persistenza o reiterazione del dumping

(29)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se sussistesse il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC.

3.1.1.   Paese di riferimento

(30)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).

(31)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare la Russia come paese di riferimento adeguato e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(32)

La Commissione ha chiesto informazioni a 60 produttori del prodotto simile in Argentina, Iran, Malaysia, Russia, Svizzera, Taiwan, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia e Ucraina.

(33)

La Commissione ha ricevuto una sola risposta, segnatamente da un produttore in Ucraina (San Teh Raj).

(34)

Non avendo ricevuto nessun'altra risposta, e ritenendo il mercato ucraino adeguatamente rappresentativo a tal fine in base alle sue dimensioni, è stato deciso che l'Ucraina è un paese di riferimento adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

3.1.2.   Valore normale

(35)

Le informazioni fornite dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono servite da base per la determinazione del valore normale per la RPC, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(36)

La Commissione ha dapprima esaminato se il volume totale delle vendite sul mercato interno del produttore del paese di riferimento fosse rappresentativo. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale di tali vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti ha rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce di quanto precede le vendite complessive del produttore del paese di riferimento sono risultate rappresentative.

(37)

In base alle informazioni ricevute dal richiedente, non sussistono chiare basi per determinare il tipo di prodotto in base ai cinque codici TARIC oggetto dell'inchiesta. La descrizione del prodotto di tutti e cinque i codici TARIC è infatti identica, vale a dire «radiatori in alluminio e negli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no». Non sono specificate ulteriori differenziazioni a livello di TARIC. La differenza tra i cinque codici TARIC deriva da altri criteri, come l'uso finale e il metodo di produzione. Ad esempio, se un radiatore è destinato a un uso domestico rientra nella voce tariffaria 7615. Se lo stesso radiatore è impiegato in un edificio industriale o commerciale, rientra nella voce tariffaria 7616. La classificazione doganale non copre criteri relativi alle prestazioni, come la potenza di uscita, le dimensioni e il peso dell'elemento.

(38)

Su tale base la Commissione ha deciso che fosse opportuno stabilire una media ponderata del valore normale.

(39)

A tal fine la Commissione ha pertanto definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame, allo scopo di decidere se utilizzare ai fini del calcolo del valore normale le vendite effettive realizzate sul mercato interno.

(40)

Il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se

a)

il volume delle vendite effettuate a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(41)

Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che oltre l'80 % di tali vendite era remunerativa e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Di conseguenza il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.1.3.   Prezzo all'esportazione

(42)

La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al questionario dai produttori esportatori della RPC. A seguito dell'omessa collaborazione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha informato i produttori esportatori e le autorità della RPC che, in caso di collaborazione insufficiente da parte dei produttori esportatori, la Commissione avrebbe potuto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili. La Commissione ha altresì fatto notare che una conclusione basata sui dati disponibili avrebbe potuto risultare meno vantaggiosa per le parti interessate. Non sono pervenute reazioni. La Commissione ha quindi stabilito il prezzo all'esportazione in base alle statistiche delle importazioni di Eurostat («Comext»).

(43)

Come indicato al considerando (37), non sussistono chiare basi per determinare quali tipi di prodotto sono classificati nei cinque codici TARIC oggetto dell'inchiesta. È stata pertanto definita una media ponderata del prezzo all'esportazione per tutti i radiatori in alluminio importati dalla RPC.

3.1.4.   Confronto

(44)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica.

(45)

Se giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. È stato applicato un adeguamento al rialzo dell'ordine del 4-6 % al valore normale per le spese IVA non rimborsabili e un adeguamento al ribasso dell'ordine del 4-6 % al prezzo all'esportazione per le spese di assicurazione e nolo.

3.1.5.   Margine di dumping

(46)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni verso l'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(47)

Su tale base la Commissione ha constatato un margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, di livello superiore al 15 %.

3.2.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(48)

Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi: capacità inutilizzate della RPC e attrattiva del mercato dell'Unione.

(49)

A seguito dell'omessa collaborazione dei produttori esportatori della RPC, l'esame del rischio della persistenza del dumping al fine di valutare l'andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure è stato fondato sulle informazioni a disposizione della Commissione, ovvero le informazioni fornite nella domanda di riesame e le informazioni provenienti da altre fonti indipendenti, quali le statistiche ufficiali sulle importazioni e le informazioni ottenute dalle parti interessate durante l'inchiesta. Le informazioni fornite nella domanda comprendevano un'indagine condotta da una società cinese di consulenza aziendale e una relazione (5) dal titolo «Overcapacity in China», pubblicata dalla camera di commercio dell'Unione europea in Cina. Le informazioni fornite dal richiedente a tal riguardo non sono state contestate dalle parti interessate. La Commissione non ha reperito alcun elemento di prova per contestare tali informazioni.

3.2.1.   Capacità inutilizzata nella RPC

(50)

L'indagine ha esaminato l'entità della capacità inutilizzata cinese per i radiatori in alluminio nell'ambito di due scenari. A seconda dello scenario prescelto, la capacità inutilizzata ammonta a 27,5 milioni di elementi oppure 112,5 milioni di elementi. A prescindere dallo scenario prescelto, la capacità inutilizzata per i radiatori i alluminio è notevole, in quanto rappresenta circa il 94 % oppure circa il 386 % del consumo totale dell'Unione (cfr. il considerando (62)].

(51)

La relazione pubblicata dalla camera di commercio dell'Unione europea in Cina ha esaminato la capacità inutilizzata dell'industria cinese dell'alluminio in generale. Secondo tale relazione, la capacità inutilizzata è raddoppiata da quasi 5 milioni di tonnellate a quasi 10 milioni di tonnellate tra il 2008 e il 2015. È quindi evidente che i produttori cinesi di radiatori in alluminio sarebbero in grado di procurarsi ulteriori quantità di alluminio in caso di aumento della produzione.

(52)

Né l'indagine né l'inchiesta hanno evidenziato elementi che potrebbero indicare un eventuale aumento significativo della domanda interna in Cina nel prossimo futuro. Lo stesso vale per le esportazioni cinesi destinate ad altri paesi terzi, poiché non si dispone di informazioni che potrebbero indicare un aumento significativo della domanda di radiatori in alluminio a livello mondiale.

(53)

Pertanto, in assenza di altre informazioni, si ritiene che né la domanda interna, né la domanda mondiale saranno in grado di assorbire la considerevole capacità inutilizzata disponibile nella RPC.

3.2.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(54)

Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha preso in considerazione l'attrattiva del mercato dell'Unione per quanto riguarda i prezzi.

(55)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato i dati a otto cifre sulle esportazioni dalla RPC verso paesi terzi. Non si è ritenuto, tuttavia, che tali prezzi all'esportazione rappresentassero accuratamente i prezzi dei radiatori in alluminio in quanto le classifiche a tale livello comprendevano una vasta serie di prodotti oltre al prodotto in esame, superando di gran lunga (almeno cento volte) il volume delle importazioni di radiatori in alluminio. Pertanto, le statistiche sulle esportazioni cinesi non forniscono elementi di prova definitivi riguardo i prezzi all'esportazione cinesi su altri mercati.

(56)

In assenza di dati conclusivi sui prezzi verso paesi terzi a causa dell'omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha basato le sue conclusioni sulle informazioni contenute nella domanda di riesame.

(57)

Vista la notevole capacità inutilizzata dei produttori esportatori cinesi e la saturazione di alcuni mercati esistenti, è altamente probabile che i produttori esportatori cinesi indirizzerebbero la loro notevole capacità inutilizzata verso il mercato dell'Unione qualora fossero abrogate le misure antidumping. Inoltre, la relazione «Overcapacity in China» ha ulteriormente sottolineato che la politica del governo cinese incoraggia le esportazioni offrendo sostegno finanziario e agevolazioni fiscali, rendendo più attraenti i mercati di esportazione come quello dell'Unione.

(58)

Il significativo volume delle esportazioni e le quote di mercato dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta iniziale e la continua esportazione di radiatori in alluminio dalla RPC verso il mercato dell'Unione a volumi significativi seppur ridotti, consentono alla Commissione di concludere che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori di radiatori in alluminio nella RPC. I prezzi all'esportazione cinesi continuano anche a essere oggetto di dumping (cfr. considerando (47)] e comportano una significativa sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione (cfr. considerando (76)]. Date le enormi capacità inutilizzate nella RPC e il basso livello dei prezzi cinesi, è estremamente probabile che le importazioni aumenteranno significativamente in caso di abrogazione delle misure antidumping.

3.2.3.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(59)

Alla luce di quanto precede, in particolare visto il margine di dumping stabilito nel PIR, la significativa capacità inutilizzata disponibile nella RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione, la Commissione prevede che un'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la persistenza del dumping e che le esportazioni oggetto di dumping entreranno nel mercato dell'Unione in quantità significative. Si ritiene pertanto che sussista un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore.

4.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(60)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da 6 produttori dell'Unione, che costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.2.   Osservazioni preliminari

(61)

Il pregiudizio è stato valutato in base a tendenze relative a produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività e crescita registrate a livello dell'industria complessiva dell'Unione e tendenze relative a prezzi, redditività, flusso di cassa, capacità di ottenere capitali e investimenti, scorte, utile sul capitale investito e salari riscossi a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

4.3.   Consumo dell'Unione

(62)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando:

a)

le vendite verificate nell'Unione dei quattro produttori UE inseriti nel campione;

b)

le vendite nell'Unione di produttori UE che hanno collaborato e che non rientravano nel campione, in base ai dati ricavati dalla domanda di riesame e ai dati forniti da AIRAL; e

c)

le importazioni come riferite da Eurostat.

(63)

Il consumo dell'Unione di radiatori in alluminio ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

 

2014

2015

2016

PIR

Consumo totale dell'Unione (in elementi)

24 042 569

25 768 567

27 283 660

27 960 430

Indice (2014 = 100)

100

107

113

116

Fonte: Eurostat, AIRAL e risposte al questionario

(64)

Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato gradualmente del 16 %. Un'analisi annuale denota un graduale aumento durante l'intero periodo, più rapido tra il 2014 e il 2015 e in seguito stabile tra il 2016 e la fine del PIR.

4.4.   Importazioni dalla RPC

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(65)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni di radiatori in alluminio dalla RPC all'Unione in base ai dati Eurostat e alle quote di mercato delle importazioni confrontando tali volumi di importazione con il consumo dell'Unione riportato nella tabella 1.

(66)

Le importazioni di radiatori in alluminio nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Quantità delle importazioni e quote di mercato

 

2014

2015

2016

2017

Volume delle importazioni dalla RPC (in elementi)

1 652 979

456 581

983 268

746 354

Indice (2014 = 100)

100

28

59

45

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC (%)

7

2

4

3

Fonte: Eurostat

(67)

Le importazioni dalla RPC hanno registrato un picco nel 2014, con un brusco calo nel 2015 a cui ha fatto seguito una ripresa nel 2016 per scendere nuovamente nel PIR. Visto il contemporaneo aumento del consumo dell'Unione, la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è scesa da un picco del 7 % a un minimo del 3 % alla fine del PIR.

(68)

Per l'analisi del pregiudizio è tuttavia importante rilevare che le importazioni dalla RPC hanno continuato ad affluire sul mercato dell'Unione, con il versamento di dazi, durante l'intero periodo in esame.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dalla RPC

(69)

La Commissione si è basata sui prezzi delle importazioni dalla RPC riportati da Eurostat.

(70)

Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione dalla RPC

 

2014

2015

2016

PIR

Prezzi all'importazione dalla RPC

(EUR per elemento)

2,47

3,29

3,28

3,37

Indice (2014 = 100)

100

133

133

136

Fonte: Eurostat

(71)

Nel periodo in esame i prezzi all'importazione dalla RPC hanno registrato un aumento del 36 % e le variazioni più incisive sono state riscontrate tra il 2014 e il 2015.

(72)

Nonostante l'aumento del prezzo unitario delle importazioni dalla RPC durante il periodo in esame, il prezzo medio unitario delle importazioni dalla RPC era molto più basso rispetto al prezzo di vendita unitario medio e del costo di produzione unitario medio dell'industria dell'Unione indicato nella tabella 7, il che ha determinato forti pressioni sui prezzi di vendita nell'Unione.

4.4.3.   Sottoquotazione dei prezzi

(73)

La Commissione ha calcolato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, con adeguamenti per precisare il livello franco fabbrica; e

b)

i dati di Eurostat per le importazioni di radiatori in alluminio dalla RPC a livello cif, adeguati a un prezzo allo sbarco, incluso il pagamento di un dazio antidumping.

(74)

Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del prezzo medio dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(75)

Per le importazioni dalla RPC il confronto ha mostrato un margine di sottoquotazione medio del 19,3 % nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni di carattere generale

(76)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione tenendo conto di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(77)

Come già indicato al considerando (12), è stato usato il campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(78)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.

(79)

La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame, dei dati presentati da AIRAL e delle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione.

(80)

La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati verificati all'interno delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(81)

Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(82)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione e produttività.

(83)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(84)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione

 

2014

2015

2016

PIR

Volume di produzione (in elementi)

46 693 417

42 280 155

41 857 954

41 449 917

Indice (2014 = 100)

100

91

90

89

Capacità produttiva (in elementi)

93 110 159

93 279 192

84 940 419

82 263 333

Indice (2014 = 100)

100

100

91

88

Utilizzo degli impianti (%)

50

45

49

50

Indice (2014 = 100)

100

90

98

100

Fonte: Eurostat, AIRAL e risposte al questionario

(85)

Il volume della produzione dell'industria dell'Unione è calato dell'11 % durante il periodo in esame. Da un'analisi annuale è emerso che, dopo un calo iniziale del 9 % nel 2015, è poi rimasto piuttosto stabile tra il 2015 e la fine del PIR.

(86)

La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è calata del 12 % durante il periodo in esame, dimostrando che l'industria dell'Unione era in grado di ridurre la capacità al fine di gestire la ridotta produzione durante il periodo in esame.

(87)

L'utilizzo degli impianti è rimasto basso per tutto il periodo in esame, ma dopo un calo nel 2015 è ritornato ai livelli del 2014 entro la fine del PIR.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(88)

Il volume delle vendite nell'Unione e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell'Unione

 

2014

2015

2016

PIR

Volume delle vendite nell'Unione (in elementi)

21 445 218

25 083 295

25 938 789

26 681 081

Indice (2014 = 100)

100

117

121

124

Quota di mercato (%)

89

97

95

95

Indice (2014 = 100)

100

109

107

107

Fonte: Eurostat, AIRAL e risposte al questionario

(89)

Durante il periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è aumentato di circa il 24 % o in percentuale superiore alla crescita del consumo sul mercato dell'Unione nel corso dello stesso periodo.

(90)

La quota di mercato dell'industria dell'Unione è salita dall'89 % al 95 % durante il periodo in esame, a seguito dell'aumento del consumo dell'Unione e del calo delle importazioni dopo il 2014.

4.5.2.3.   Crescita

(91)

Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 16 % mentre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 24 % accrescendo la quota di mercato dell'industria dell'Unione e lasciando al contempo spazio sul mercato per importazioni provenienti dalla RPC e da altri paesi.

4.5.2.4.   Occupazione e produttività

(92)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione e produttività dei produttori dell'Unione

 

2014

2015

2016

PIR

Numero di dipendenti

1 387

1 306

1 313

1 323

Indice (2014 = 100)

100

94

95

95

Produttività (elementi/dipendente)

34 676

32 365

31 869

31 379

Indice (2014 = 100)

100

93

92

90

Fonte: Eurostat, AIRAL e risposte al questionario

(93)

A causa della ridotta produzione, anche l'occupazione dell'industria dell'Unione è calata del 5 % durante il periodo in esame.

(94)

Tuttavia, a causa del calo della produzione durante lo stesso periodo, la produttività dell'industria dell'Unione è diminuita nel periodo, in linea con il calo della produzione.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(95)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi medi di vendita nell'Unione e costo unitario

 

2014

2015

2016

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/elemento)

5,7

5,7

5,7

5,7

Indice (2014 = 100)

100

100

100

100

Costo unitario di produzione (EUR/elemento)

5,2

5,5

5,4

5,2

Indice (2014 = 100)

100

106

103

101

Fonte: risposte al questionario

(96)

Durante il periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti è rimasto stabile, a 5,7 EUR per elemento.

(97)

Durante il periodo in esame il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione ha registrato un lieve aumento dell'1 %, salendo dell'6 % nel 2015 per scendere poi del 5 % tra il 2015 e la fine del PIR.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(98)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2014

2015

2016

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR/dipendente)

32 242

32 604

32 880

32 086

Indice (2014 = 100)

100

101

102

100

Fonte: risposte al questionario

(99)

Il costo medio del lavoro per dipendente nell'industria dell'Unione nel corso del periodo in esame ha riportato un leggero aumento.

4.5.3.3.   Scorte

(100)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2014

2015

2016

PIR

Scorte finali (in elementi)

4 379 462

3 735 054

4 234 495

3 613 428

Indice (2014 = 100)

100

85

97

83

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

12,6

12,2

14,2

12,1

Indice (2014 = 100)

100

98

113

96

Fonte: risposte al questionario

(101)

Il livello delle scorte finali dell'industria dell'Unione ha registrato un calo del 17 % nel periodo in esame. Nel periodo in esame il livello delle scorte era compreso tra il 12 e il 14 % della produzione.

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(102)

La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite.

(103)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2014

2015

2016

PIR

Redditività delle vendite nell'UE ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

5,4

3,1

4,4

6,8

Indice (2014 = 100)

100

58

81

125

Flusso di cassa (in milioni di euro)

10

14

12

24

Indice (2014 = 100)

100

140

120

240

Investimenti (in milioni di euro)

14

16

25

8

Indice (2014 = 100)

100

114

179

57

Utile sul capitale investito (%)

49

5

12

32

Indice (2014 = 100)

100

11

24

65

Fonte: risposte al questionario

(104)

La redditività dell'industria dell'Unione è diminuita tra il 2014 e il 2016 per poi registrare una ripresa durante il PIR.

(105)

Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, è aumentato del 143 % tra il 2014 e la fine del PIR.

(106)

Durante il periodo in esame gli investimenti annui nel prodotto simile da parte dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 43 % a causa della minore produzione.

(107)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione è sceso dal 49 % al 32 % senza registrare un andamento coerente di anno in anno.

4.5.4.   Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

(108)

L'inchiesta ha rivelato che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un'evoluzione positiva e la situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione è migliorata durante il periodo in esame.

(109)

L'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare la propria quota di mercato con le misure in vigore ed è stata in grado di recuperare flusso di cassa e utile sul capitale investito.

(110)

La redditività dell'industria dell'Unione è aumentata durante il periodo in esame, attestandosi solo allo 0,6 % al di sotto del profitto di riferimento stabilito nell'inchiesta iniziale. Occorre rilevare che il profitto di riferimento è stato stabilito in un anno in cui la quota di mercato cinese era del 13 % mentre ora è del 3 %.

(111)

Tuttavia, l'industria dell'Unione ha ridotto produzione, occupazione e investimenti e ha continuato ad operare con un ridotto utilizzo degli impianti.

(112)

Nonostante questo andamento, la Commissione ha concluso che, alla luce di una valutazione globale dei fattori di pregiudizio, l'industria dell'Unione ha ampiamente migliorato la propria situazione finanziaria e si è per lo più ripresa dal pregiudizio notevole che la Commissione ha confermato nell'inchiesta iniziale.

4.6.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

(113)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato la possibilità di reiterazione del pregiudizio notevole causato dalle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC. Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla RPC sono state effettuate a prezzi di dumping durante il PIR (cfr. il considerando (46)] e che, in caso di scadenza delle misure, esisteva un rischio di persistenza del dumping (cfr. il considerando (60)].

(114)

Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure nei confronti della RPC la Commissione ha analizzato i) la capacità inutilizzata nella RPC, ii) l'attrattiva del mercato dell'Unione e iii) l'incidenza delle importazioni cinesi sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

Capacità inutilizzata nella RPC

(115)

Come spiegato nei considerando da (52) a (57), il mercato dell'Unione è ancora attraente per la RPC e presenta una capacità inutilizzata di gran lunga superiore al consumo totale dell'Unione durante il PIR. Inoltre, come indicato nel considerando (52), non sono stati riscontrati elementi che potrebbero indicare un aumento significativo della domanda interna di radiatori in alluminio nella RPC o nel mercato di qualsiasi altro paese terzo nel prossimo futuro. La Commissione ha pertanto concluso che la domanda interna in Cina o in mercati di altri paesi terzi non potesse assorbire la capacità inutilizzata che sarà probabilmente impiegata per rifornire il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

Attrattiva del mercato dell'Unione

(116)

Vista la quantità di importazioni dalla RPC verso l'Unione durante l'intero periodo in esame, nonostante le misure in vigore, il mercato dell'Unione è considerato attraente per le importazioni cinesi. Durante il periodo dell'inchiesta iniziale (2010-11) la quota di mercato delle importazioni cinesi era del 24 %, dimostrando il potenziale livello delle importazioni dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

(117)

Le importazioni dalla RPC, escludendo il dazio antidumping, avrebbero ridotto i prezzi di vendita dell'Unione del 28,3 % nel PIR, il che offre un'indicazione del probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC se le misure fossero abrogate. Alla luce di quanto detto, è probabile che la pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione aumenti qualora le misure fossero abrogate, il che porterebbe l'industria dell'Unione a subire nuovamente un pregiudizio notevole.

(118)

Su questa base, in assenza di misure è probabile che i produttori esportatori cinesi intensifichino la loro presenza sul mercato dell'Unione in termini di volume e di quote di mercato, applicando prezzi di dumping che sarebbero nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

Incidenza sull'industria dell'Unione

(119)

In caso di abrogazione delle misure, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di mantenere il proprio volume delle vendite e la propria quota di mercato nei confronti delle importazioni a basso prezzo dalla Cina. Qualora le misure siano lasciate scadere è molto probabile che la quota di mercato cinese aumenti rapidamente. Il calo del volume delle vendite porterebbe a un tasso di utilizzo ancora più basso e ad un aumento del costo medio di produzione, Ciò comporterebbe un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e, in particolare, una della redditività.

(120)

La scadenza delle misure potrebbe avere un'incidenza negativa sull'industria dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'occupazione. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione aveva già ridotto l'occupazione legata al prodotto. La scadenza delle misure potrebbe provocare la chiusura di intere unità di produzione.

(121)

Si può quindi concludere che è altamente probabile che la scadenza delle misure in vigore comporti una reiterazione del pregiudizio dalle importazioni cinesi e che la situazione già precaria dell'industria dell'Unione peggiori.

Conclusione

(122)

L'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. La Commissione ha concluso pertanto che in caso di abrogazione delle misure vi è un elevato rischio di reiterazione del pregiudizio.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

(123)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione.

(124)

Per determinare l'interesse dell'Unione la Commissione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(125)

Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e di persistenza del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione,

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(126)

Le misure in vigore hanno consentito all'industria dell'Unione di iniziare a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, ma non sono ancora in grado di aumentare l'utilizzo degli impianti e di raggiungere i margini di profitto di riferimento.

(127)

Al contempo, la Commissione conclude altresì che l'industria dell'Unione probabilmente subirebbe un deterioramento se si lasciassero scadere le misure nei confronti della RPC.

(128)

La Commissione ha concluso pertanto che la proroga delle misure nei confronti della RPC andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione.

5.2.   Interesse degli importatori

(129)

La Commissione ha inviato questionari ai due importatori che hanno collaborato. Come sopra indicato, un importatore ha risposto al questionario ed è stato sottoposto a ispezione. Non si è manifestato nessun altro importatore.

(130)

In seguito all'istituzione dei dazi, l'importatore che ha collaborato è riuscito a trovare altrove una fonte competitiva del prodotto simile. Pur essendo più costosi, questi radiatori sono prodotti più vicino al mercato dell'Unione risultando maggiormente disponibili. Ciò riduce i costi di immagazzinamento per l'importatore e i tempi di attesa, fattore a sua volta apprezzato dai clienti dell'importatore.

(131)

La Commissione ha concluso che non vi sono elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa sugli importatori superiore all'impatto positivo delle misure stesse per l'industria dell'Unione.

5.3.   Interesse degli utilizzatori

(132)

Come sopra indicato, nessun utilizzatore dell'Unione si è manifestato dopo l'apertura dell'inchiesta o ha collaborato in alcun modo.

(133)

I radiatori in alluminio sono un prodotto di consumo, realizzato per estrusione o pressofusione. Gli utilizzatori dei radiatori sono distributori e grandi organizzazioni di vendita al dettaglio che poi vendono i radiatori per essere istallati.

(134)

Tali utilizzatori sono in grado di trasferire tutti (o quasi tutti) gli aumenti di prezzo derivanti dal dazio agli utilizzatori finali, tenendo conto che per questi ultimi l'impatto è trascurabile.

(135)

Tali risultati sono stati confermati nel presente riesame, poiché l'inchiesta non ha mostrato alcun indicatore che possa confutare questo risultato iniziale per il periodo successivo all'istituzione delle misure vigenti.

(136)

Inoltre, sebbene le misure siano in vigore dal 2012, gli utilizzatori dell'Unione hanno continuato ad approvvigionarsi dalla RPC e da altri paesi. All'inchiesta di riesame non ha collaborato nessun utilizzatore.

(137)

Sulla base delle conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale e in linea con esse la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non avrà un impatto negativo rilevante sugli utilizzatori.

5.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(138)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'applicazione delle misure antidumping in vigore anche alle importazioni di radiatori in alluminio originari della RPC.

6.   MISURE ANTIDUMPING

(139)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in merito a tale comunicazione e chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono pervenute osservazioni o comunicazioni, né richieste di audizioni.

(140)

Dalle considerazioni sopra esposte consegue che le misure antidumping applicabili alle importazioni di radiatori in alluminio originari dalla RPC, istituite con il regolamento definitivo come emendato dal regolamento di modifica, dovrebbero essere mantenute.

(141)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da tali società e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(142)

Le eventuali richieste di applicazione di aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate immediatamente alla Commissione (6), con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite all'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(143)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio e negli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni di tipo elettrico, attualmente classificabili ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 e 7616999091) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso è la seguente:

Società

Dazio (%)

Codice TARIC aggiuntivo

Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.

12,6

B272

Metal Group Co., Ltd.

56,2

B273

Sira (Tianjin) Aluminium Products Co., Ltd.

14,9

B279

Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co., Ltd.

14,9

B280

Società elencate nell'allegato I

21,2

 

Tutte le altre società

61,4

B999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

nel periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 non ha esportato nell'Unione i prodotti descritti nel paragrafo 1,

b)

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;

c)

ha effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria,

la Commissione può modificare l'allegato I aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale e soggette a un dazio medio ponderato del 21,2 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU L 310 del 9.11.2012, pag. 1.

(3)   GU C 48 del 15.2.2017, pag. 10.

(4)   GU C 377 del 9.11.2017, pag. 11.

(5)   Overcapacity in China - An Impediment to the Party's Reform Agenda (Sovraccapacità in Cina - Un ostacolo al programma di riforma del partito), Roland Berger, Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, 2016

(6)   Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO I

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Jinyun Shengda Industry Co., Ltd.

B274

Ningbo Ephraim Radiator Equipment Co., Ltd.

B275

Ningbo Everfamily Radiator Co., Ltd.

B276

Ningbo Ningshing Kinhil Industrial Co., Ltd.

B277

Ningbo Ninhshing Kinhil International Co., Ltd.

B278

Yongkang Jinbiao Machine Electric Co., Ltd.

B281

Yongkang Sanghe Radiator Co., Ltd.

B282

Zhejiang Aishuibao Piping Systems Co., Ltd.

B283

Zhejiang Botai Tools Co., Ltd.

B284

Zhejiang East Industry Co., Ltd.

B285

Zhejiang Guangying Machinery Co., Ltd.

B286

Zhejiang Kangfa Industry & Trading Co., Ltd.

B287

Zhejiang Liwang Industrial and Trading Co., Ltd.

B288

Zhejiang Ningshuai Industry Co., Ltd.

B289

Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd.

B290

Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co., Ltd.

B291


ALLEGATO II

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

 

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo di radiatori in alluminio e gli elementi o le sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura, è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

 

Data e firma».


DECISIONI

15.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/60 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2019

che modifica la decisione 2009/866/CE, la decisione 2010/419/UE, la decisione di esecuzione 2012/651/UE e la decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 per quanto riguarda il rappresentante del titolare dell'autorizzazione

[notificata con il numero C(2019) 15]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettere del 15 febbraio e del 28 marzo 2017, Syngenta Crop Protection AG ha chiesto alla Commissione, in seguito a una riorganizzazione del gruppo Syngenta, di trasferire tutte le autorizzazioni e le domande pendenti relative a prodotti geneticamente modificati dal suo attuale rappresentante Syngenta France SAS al rappresentante Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio.

(2)

La Commissione ha comunicato a Syngenta Crop Protection AG che, al fine di procedere a tali trasferimenti, sarebbe stato necessario confermare tale richiesta per mezzo di lettere di Syngenta France SAS e Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio, nelle quali entrambe si dichiarassero d'accordo con tali trasferimenti. La Commissione ha ricevuto le suddette lettere il 1o marzo 2018.

(3)

L'attuazione dei trasferimenti richiesti comporta la modifica di decisioni che autorizzano l'immissione in commercio di prodotti geneticamente modificati per i quali Syngenta Crop Protection AG è il titolare dell'autorizzazione. Occorre in particolare modificare le seguenti decisioni: decisione 2009/866/CE della Commissione (2), decisione 2010/419/UE della Commissione (3), decisione di esecuzione 2012/651/UE della Commissione (4) e decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 della Commissione (5).

(4)

Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione.

(5)

Per quanto concerne le domande pendenti per le quali Syngenta Crop Protection AG è la richiedente, la modifica richiesta deve essere formalizzata al momento dell'adozione delle autorizzazioni corrispondenti.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione 2009/866/CE

La decisione 2009/866/CE è così modificata:

1)

all'articolo 6, «Syngenta Seeds SAS, Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»;

2)

all'articolo 8, «Syngenta Seeds SAS (12, chemin de l'Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA)» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio,»;

3)

alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta Seeds SAS» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, chemin de l'Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio».

Articolo 2

Modifica della decisione 2010/419/UE

La decisione 2010/419/UE è così modificata:

1)

all'articolo 6, «Syngenta Seeds S.A.S., Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»;

2)

all'articolo 9, «Syngenta Seeds S.A.S., Chemin de l'Hobit 12, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio»;

3)

alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta Seeds S.A.S.» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, Chemin de l'Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio».

Articolo 3

Modifica della decisione di esecuzione 2012/651/UE

La decisione di esecuzione 2012/651/UE è così modificata:

1)

all'articolo 6, «Syngenta Seeds S.A.S., Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»;

2)

all'articolo 8, «Syngenta Seeds S.A.S., 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio»;

3)

alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta Seeds S.A.S.» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio».

Articolo 4

Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/1685

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 è così modificata:

1)

all'articolo 7, «Syngenta France SAS» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»;

2)

all'articolo 10, «Syngenta France SAS, 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio»;

3)

alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta France SAS» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio».

Articolo 5

Destinatario

Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Decisione 2009/866/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 102).

(3)  Decisione 2010/419/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che rinnova l'autorizzazione a continuare l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione 2004/657/CE (GU L 197 del 29.7.2010, pag. 11).

(4)  Decisione di esecuzione 2012/651/UE della Commissione, del 18 ottobre 2012, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della MIR162 (SYN-IR162-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 20.10.2012, pag. 14).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 della Commissione, del 16 settembre 2016, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, e da varietà di granturco geneticamente modificato che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 e GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE e 2011/894/UE (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 22).