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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 12 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
62° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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15.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 12/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/58 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2019
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di linuron in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Per il linuron i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(2) |
A seguito di una domanda di rinnovo dell'approvazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'approvazione della sostanza attiva non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione (3), il quale sancisce che tutte le autorizzazioni esistenti relative ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva devono essere revocate a decorrere dal 3 giugno 2018. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a). |
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(3) |
In considerazione della mancata approvazione della sostanza attiva linuron, gli LMR per tale sostanza dovrebbero essere fissati al limite di determinazione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti al pertinente limite di determinazione è opportuno elencare nell'allegato V valori di base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(4) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, gli sviluppi della tecnica permettono di fissare limiti di determinazione inferiori. |
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(5) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 4 agosto 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione, del 10 febbraio 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva linuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 54).
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
nell'allegato II, la colonna relativa al linuron è soppressa; |
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2) |
nell'allegato III, parte B, la colonna relativa al linuron è soppressa; |
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3) |
nell'allegato V, è aggiunta la seguente colonna relativa al linuron: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(*1) Limite di determinazione analitica
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.»
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15.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 12/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/59 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2019
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
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(1) |
Nel novembre 2012, a seguito di un'inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1039/2012 (2) («regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio attualmente classificabili ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 e 7616999091) e originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
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(2) |
Il regolamento definitivo ha istituito un dazio antidumping con aliquote comprese tra il 12,6 % e il 56,2 % sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, del 21,2 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione e un'aliquota del 61,4 % per tutte le altre società nella RPC. |
1.2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
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(3) |
Il 15 febbraio 2017 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della RPC (3). |
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(4) |
Il 30 giugno 2017 l'International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium (AIRAL S.c.r.l) («il richiedente»), che rappresenta oltre il 25 % della produzione complessiva di radiatori in alluminio nell'Unione europea («l'Unione»), ha presentato una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(5) |
Il richiedente ha fondato la domanda sul presupposto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza del dumping e la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
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(6) |
Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 9 novembre 2017 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura del riesame nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4) («avviso di apertura»). |
1.3. Parti interessate
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(7) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha espressamente informato il richiedente, i produttori noti dell'Unione e le rispettive associazioni, gli importatori noti di radiatori in alluminio nell'Unione, e i produttori esportatori noti nella RPC in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a collaborare. |
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(8) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato che essa prevedeva di avvalersi della Russia come paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»), a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. La Commissione ha altresì indicato che, sulla base delle informazioni a sua disposizione, altri produttori che operano in un'economia di mercato possono avere sede in Turchia, Taiwan, Malaysia, Iran, Argentina e Ucraina. |
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(9) |
La Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori della Russia e li ha invitati a partecipare. La Commissione ha inoltre informato le autorità di Argentina, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Iran, Giappone, Malaysia, Russia, Svizzera, Taiwan, USA, Turchia e Ucraina dell'apertura dell'inchiesta e ha chiesto informazioni sulla produzione e sulle vendite di radiatori in alluminio e informazioni di contatto dei produttori pertinenti in suddetti paesi. |
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(10) |
A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione. |
1.3.1. Campionamento
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(11) |
Nell'avviso di apertura, la Commissione ha affermato che avrebbe potuto sottoporre a campionamento le parti interessate, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. |
1.3.1.1. Campionamento dei produttori dell'Unione
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(12) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. |
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(13) |
In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite che potesse essere esaminato nel periodo disponibile. |
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(14) |
Il campione selezionato in via provvisoria era composto da quattro produttori dell'Unione rappresentanti circa l'80 % delle vendite complessive dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne ha ricevute. |
1.3.1.2. Campionamento degli importatori
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(15) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli importatori e le loro associazioni rappresentative a manifestarsi e a fornire informazioni specifiche necessarie a stabilire se fosse necessario il campionamento e, in tal caso, alla selezione del campione. Si sono manifestati due importatori. Alla luce di questo numero limitato di società, non si è ritenuto necessario procedere al campionamento. |
1.3.1.3. Campionamento dei produttori esportatori
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(16) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori nella RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità della RPC di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
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(17) |
Nessun produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni richieste nell'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento. |
1.3.2. Utilizzatori
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(18) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, nonché le organizzazioni che rappresentano i consumatori, a manifestarsi e collaborare. Nell'Unione non si è manifestato alcun utilizzatore o associazione di utilizzatori. |
1.3.3. Questionari e visite di verifica
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(19) |
La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti sotto elencate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. |
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(20) |
Tra queste i quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione, il richiedente, i due importatori che hanno collaborato e i produttori in Argentina, Iran, Giappone, Malaysia, Russia, Svizzera, Taiwan, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia e Ucraina. |
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(21) |
Hanno risposto al questionario i quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione, un importatore, il richiedente e un produttore in Ucraina. |
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(22) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, e per determinare se il mantenimento delle misure antidumping non fosse contrario all'interesse dell'Unione. |
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(23) |
Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
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1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
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(24) |
L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). |
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(25) |
L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»). |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
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(26) |
Il prodotto interessato dal riesame in previsione della scadenza è identico al prodotto definito nell'inchiesta iniziale, ossia radiatori in alluminio e negli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni di tipo elettrico, attualmente classificabili ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 e 7616999091) e originari della RPC («il prodotto in esame»). |
2.2. Prodotto simile
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(27) |
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
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(28) |
La Commissione ha concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
3.1. Rischio di persistenza o reiterazione del dumping
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(29) |
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se sussistesse il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping a seguito dell'eventuale scadenza delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC. |
3.1.1. Paese di riferimento
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(30) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»). |
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(31) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare la Russia come paese di riferimento adeguato e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. |
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(32) |
La Commissione ha chiesto informazioni a 60 produttori del prodotto simile in Argentina, Iran, Malaysia, Russia, Svizzera, Taiwan, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia e Ucraina. |
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(33) |
La Commissione ha ricevuto una sola risposta, segnatamente da un produttore in Ucraina (San Teh Raj). |
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(34) |
Non avendo ricevuto nessun'altra risposta, e ritenendo il mercato ucraino adeguatamente rappresentativo a tal fine in base alle sue dimensioni, è stato deciso che l'Ucraina è un paese di riferimento adeguato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. |
3.1.2. Valore normale
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(35) |
Le informazioni fornite dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono servite da base per la determinazione del valore normale per la RPC, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. |
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(36) |
La Commissione ha dapprima esaminato se il volume totale delle vendite sul mercato interno del produttore del paese di riferimento fosse rappresentativo. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale di tali vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti ha rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce di quanto precede le vendite complessive del produttore del paese di riferimento sono risultate rappresentative. |
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(37) |
In base alle informazioni ricevute dal richiedente, non sussistono chiare basi per determinare il tipo di prodotto in base ai cinque codici TARIC oggetto dell'inchiesta. La descrizione del prodotto di tutti e cinque i codici TARIC è infatti identica, vale a dire «radiatori in alluminio e negli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no». Non sono specificate ulteriori differenziazioni a livello di TARIC. La differenza tra i cinque codici TARIC deriva da altri criteri, come l'uso finale e il metodo di produzione. Ad esempio, se un radiatore è destinato a un uso domestico rientra nella voce tariffaria 7615. Se lo stesso radiatore è impiegato in un edificio industriale o commerciale, rientra nella voce tariffaria 7616. La classificazione doganale non copre criteri relativi alle prestazioni, come la potenza di uscita, le dimensioni e il peso dell'elemento. |
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(38) |
Su tale base la Commissione ha deciso che fosse opportuno stabilire una media ponderata del valore normale. |
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(39) |
A tal fine la Commissione ha pertanto definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame, allo scopo di decidere se utilizzare ai fini del calcolo del valore normale le vendite effettive realizzate sul mercato interno. |
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(40) |
Il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se
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(41) |
Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che oltre l'80 % di tali vendite era remunerativa e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Di conseguenza il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.1.3. Prezzo all'esportazione
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(42) |
La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al questionario dai produttori esportatori della RPC. A seguito dell'omessa collaborazione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha informato i produttori esportatori e le autorità della RPC che, in caso di collaborazione insufficiente da parte dei produttori esportatori, la Commissione avrebbe potuto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili. La Commissione ha altresì fatto notare che una conclusione basata sui dati disponibili avrebbe potuto risultare meno vantaggiosa per le parti interessate. Non sono pervenute reazioni. La Commissione ha quindi stabilito il prezzo all'esportazione in base alle statistiche delle importazioni di Eurostat («Comext»). |
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(43) |
Come indicato al considerando (37), non sussistono chiare basi per determinare quali tipi di prodotto sono classificati nei cinque codici TARIC oggetto dell'inchiesta. È stata pertanto definita una media ponderata del prezzo all'esportazione per tutti i radiatori in alluminio importati dalla RPC. |
3.1.4. Confronto
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(44) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. |
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(45) |
Se giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. È stato applicato un adeguamento al rialzo dell'ordine del 4-6 % al valore normale per le spese IVA non rimborsabili e un adeguamento al ribasso dell'ordine del 4-6 % al prezzo all'esportazione per le spese di assicurazione e nolo. |
3.1.5. Margine di dumping
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(46) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni verso l'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
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(47) |
Su tale base la Commissione ha constatato un margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, di livello superiore al 15 %. |
3.2. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure
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(48) |
Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi: capacità inutilizzate della RPC e attrattiva del mercato dell'Unione. |
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(49) |
A seguito dell'omessa collaborazione dei produttori esportatori della RPC, l'esame del rischio della persistenza del dumping al fine di valutare l'andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure è stato fondato sulle informazioni a disposizione della Commissione, ovvero le informazioni fornite nella domanda di riesame e le informazioni provenienti da altre fonti indipendenti, quali le statistiche ufficiali sulle importazioni e le informazioni ottenute dalle parti interessate durante l'inchiesta. Le informazioni fornite nella domanda comprendevano un'indagine condotta da una società cinese di consulenza aziendale e una relazione (5) dal titolo «Overcapacity in China», pubblicata dalla camera di commercio dell'Unione europea in Cina. Le informazioni fornite dal richiedente a tal riguardo non sono state contestate dalle parti interessate. La Commissione non ha reperito alcun elemento di prova per contestare tali informazioni. |
3.2.1. Capacità inutilizzata nella RPC
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(50) |
L'indagine ha esaminato l'entità della capacità inutilizzata cinese per i radiatori in alluminio nell'ambito di due scenari. A seconda dello scenario prescelto, la capacità inutilizzata ammonta a 27,5 milioni di elementi oppure 112,5 milioni di elementi. A prescindere dallo scenario prescelto, la capacità inutilizzata per i radiatori i alluminio è notevole, in quanto rappresenta circa il 94 % oppure circa il 386 % del consumo totale dell'Unione (cfr. il considerando (62)]. |
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(51) |
La relazione pubblicata dalla camera di commercio dell'Unione europea in Cina ha esaminato la capacità inutilizzata dell'industria cinese dell'alluminio in generale. Secondo tale relazione, la capacità inutilizzata è raddoppiata da quasi 5 milioni di tonnellate a quasi 10 milioni di tonnellate tra il 2008 e il 2015. È quindi evidente che i produttori cinesi di radiatori in alluminio sarebbero in grado di procurarsi ulteriori quantità di alluminio in caso di aumento della produzione. |
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(52) |
Né l'indagine né l'inchiesta hanno evidenziato elementi che potrebbero indicare un eventuale aumento significativo della domanda interna in Cina nel prossimo futuro. Lo stesso vale per le esportazioni cinesi destinate ad altri paesi terzi, poiché non si dispone di informazioni che potrebbero indicare un aumento significativo della domanda di radiatori in alluminio a livello mondiale. |
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(53) |
Pertanto, in assenza di altre informazioni, si ritiene che né la domanda interna, né la domanda mondiale saranno in grado di assorbire la considerevole capacità inutilizzata disponibile nella RPC. |
3.2.2. Attrattiva del mercato dell'Unione
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(54) |
Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha preso in considerazione l'attrattiva del mercato dell'Unione per quanto riguarda i prezzi. |
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(55) |
Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato i dati a otto cifre sulle esportazioni dalla RPC verso paesi terzi. Non si è ritenuto, tuttavia, che tali prezzi all'esportazione rappresentassero accuratamente i prezzi dei radiatori in alluminio in quanto le classifiche a tale livello comprendevano una vasta serie di prodotti oltre al prodotto in esame, superando di gran lunga (almeno cento volte) il volume delle importazioni di radiatori in alluminio. Pertanto, le statistiche sulle esportazioni cinesi non forniscono elementi di prova definitivi riguardo i prezzi all'esportazione cinesi su altri mercati. |
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(56) |
In assenza di dati conclusivi sui prezzi verso paesi terzi a causa dell'omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha basato le sue conclusioni sulle informazioni contenute nella domanda di riesame. |
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(57) |
Vista la notevole capacità inutilizzata dei produttori esportatori cinesi e la saturazione di alcuni mercati esistenti, è altamente probabile che i produttori esportatori cinesi indirizzerebbero la loro notevole capacità inutilizzata verso il mercato dell'Unione qualora fossero abrogate le misure antidumping. Inoltre, la relazione «Overcapacity in China» ha ulteriormente sottolineato che la politica del governo cinese incoraggia le esportazioni offrendo sostegno finanziario e agevolazioni fiscali, rendendo più attraenti i mercati di esportazione come quello dell'Unione. |
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(58) |
Il significativo volume delle esportazioni e le quote di mercato dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta iniziale e la continua esportazione di radiatori in alluminio dalla RPC verso il mercato dell'Unione a volumi significativi seppur ridotti, consentono alla Commissione di concludere che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori di radiatori in alluminio nella RPC. I prezzi all'esportazione cinesi continuano anche a essere oggetto di dumping (cfr. considerando (47)] e comportano una significativa sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione (cfr. considerando (76)]. Date le enormi capacità inutilizzate nella RPC e il basso livello dei prezzi cinesi, è estremamente probabile che le importazioni aumenteranno significativamente in caso di abrogazione delle misure antidumping. |
3.2.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping
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(59) |
Alla luce di quanto precede, in particolare visto il margine di dumping stabilito nel PIR, la significativa capacità inutilizzata disponibile nella RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione, la Commissione prevede che un'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la persistenza del dumping e che le esportazioni oggetto di dumping entreranno nel mercato dell'Unione in quantità significative. Si ritiene pertanto che sussista un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore. |
4. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
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(60) |
Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da 6 produttori dell'Unione, che costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
4.2. Osservazioni preliminari
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(61) |
Il pregiudizio è stato valutato in base a tendenze relative a produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività e crescita registrate a livello dell'industria complessiva dell'Unione e tendenze relative a prezzi, redditività, flusso di cassa, capacità di ottenere capitali e investimenti, scorte, utile sul capitale investito e salari riscossi a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. |
4.3. Consumo dell'Unione
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(62) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando:
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(63) |
Il consumo dell'Unione di radiatori in alluminio ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell'Unione
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(64) |
Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato gradualmente del 16 %. Un'analisi annuale denota un graduale aumento durante l'intero periodo, più rapido tra il 2014 e il 2015 e in seguito stabile tra il 2016 e la fine del PIR. |
4.4. Importazioni dalla RPC
4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC
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(65) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni di radiatori in alluminio dalla RPC all'Unione in base ai dati Eurostat e alle quote di mercato delle importazioni confrontando tali volumi di importazione con il consumo dell'Unione riportato nella tabella 1. |
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(66) |
Le importazioni di radiatori in alluminio nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Quantità delle importazioni e quote di mercato
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(67) |
Le importazioni dalla RPC hanno registrato un picco nel 2014, con un brusco calo nel 2015 a cui ha fatto seguito una ripresa nel 2016 per scendere nuovamente nel PIR. Visto il contemporaneo aumento del consumo dell'Unione, la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è scesa da un picco del 7 % a un minimo del 3 % alla fine del PIR. |
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(68) |
Per l'analisi del pregiudizio è tuttavia importante rilevare che le importazioni dalla RPC hanno continuato ad affluire sul mercato dell'Unione, con il versamento di dazi, durante l'intero periodo in esame. |
4.4.2. Prezzi delle importazioni dalla RPC
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(69) |
La Commissione si è basata sui prezzi delle importazioni dalla RPC riportati da Eurostat. |
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(70) |
Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC nell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi all'importazione dalla RPC
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(71) |
Nel periodo in esame i prezzi all'importazione dalla RPC hanno registrato un aumento del 36 % e le variazioni più incisive sono state riscontrate tra il 2014 e il 2015. |
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(72) |
Nonostante l'aumento del prezzo unitario delle importazioni dalla RPC durante il periodo in esame, il prezzo medio unitario delle importazioni dalla RPC era molto più basso rispetto al prezzo di vendita unitario medio e del costo di produzione unitario medio dell'industria dell'Unione indicato nella tabella 7, il che ha determinato forti pressioni sui prezzi di vendita nell'Unione. |
4.4.3. Sottoquotazione dei prezzi
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(73) |
La Commissione ha calcolato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:
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(74) |
Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del prezzo medio dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
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(75) |
Per le importazioni dalla RPC il confronto ha mostrato un margine di sottoquotazione medio del 19,3 % nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.5.1. Osservazioni di carattere generale
|
(76) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione tenendo conto di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. |
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(77) |
Come già indicato al considerando (12), è stato usato il campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
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(78) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. |
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(79) |
La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame, dei dati presentati da AIRAL e delle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. |
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(80) |
La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati verificati all'interno delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. |
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(81) |
Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
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(82) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione e produttività. |
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(83) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(84) |
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione
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(85) |
Il volume della produzione dell'industria dell'Unione è calato dell'11 % durante il periodo in esame. Da un'analisi annuale è emerso che, dopo un calo iniziale del 9 % nel 2015, è poi rimasto piuttosto stabile tra il 2015 e la fine del PIR. |
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(86) |
La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è calata del 12 % durante il periodo in esame, dimostrando che l'industria dell'Unione era in grado di ridurre la capacità al fine di gestire la ridotta produzione durante il periodo in esame. |
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(87) |
L'utilizzo degli impianti è rimasto basso per tutto il periodo in esame, ma dopo un calo nel 2015 è ritornato ai livelli del 2014 entro la fine del PIR. |
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
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(88) |
Il volume delle vendite nell'Unione e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell'Unione
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(89) |
Durante il periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è aumentato di circa il 24 % o in percentuale superiore alla crescita del consumo sul mercato dell'Unione nel corso dello stesso periodo. |
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(90) |
La quota di mercato dell'industria dell'Unione è salita dall'89 % al 95 % durante il periodo in esame, a seguito dell'aumento del consumo dell'Unione e del calo delle importazioni dopo il 2014. |
4.5.2.3. Crescita
|
(91) |
Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 16 % mentre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 24 % accrescendo la quota di mercato dell'industria dell'Unione e lasciando al contempo spazio sul mercato per importazioni provenienti dalla RPC e da altri paesi. |
4.5.2.4. Occupazione e produttività
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(92) |
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Occupazione e produttività dei produttori dell'Unione
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(93) |
A causa della ridotta produzione, anche l'occupazione dell'industria dell'Unione è calata del 5 % durante il periodo in esame. |
|
(94) |
Tuttavia, a causa del calo della produzione durante lo stesso periodo, la produttività dell'industria dell'Unione è diminuita nel periodo, in linea con il calo della produzione. |
4.5.3. Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
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(95) |
Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Prezzi medi di vendita nell'Unione e costo unitario
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(96) |
Durante il periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti è rimasto stabile, a 5,7 EUR per elemento. |
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(97) |
Durante il periodo in esame il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione ha registrato un lieve aumento dell'1 %, salendo dell'6 % nel 2015 per scendere poi del 5 % tra il 2015 e la fine del PIR. |
4.5.3.2. Costo del lavoro
|
(98) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Costo medio del lavoro per dipendente
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(99) |
Il costo medio del lavoro per dipendente nell'industria dell'Unione nel corso del periodo in esame ha riportato un leggero aumento. |
4.5.3.3. Scorte
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(100) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Scorte
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(101) |
Il livello delle scorte finali dell'industria dell'Unione ha registrato un calo del 17 % nel periodo in esame. Nel periodo in esame il livello delle scorte era compreso tra il 12 e il 14 % della produzione. |
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
|
(102) |
La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. |
|
(103) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(104) |
La redditività dell'industria dell'Unione è diminuita tra il 2014 e il 2016 per poi registrare una ripresa durante il PIR. |
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(105) |
Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, è aumentato del 143 % tra il 2014 e la fine del PIR. |
|
(106) |
Durante il periodo in esame gli investimenti annui nel prodotto simile da parte dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 43 % a causa della minore produzione. |
|
(107) |
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione è sceso dal 49 % al 32 % senza registrare un andamento coerente di anno in anno. |
4.5.4. Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione
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(108) |
L'inchiesta ha rivelato che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un'evoluzione positiva e la situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione è migliorata durante il periodo in esame. |
|
(109) |
L'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare la propria quota di mercato con le misure in vigore ed è stata in grado di recuperare flusso di cassa e utile sul capitale investito. |
|
(110) |
La redditività dell'industria dell'Unione è aumentata durante il periodo in esame, attestandosi solo allo 0,6 % al di sotto del profitto di riferimento stabilito nell'inchiesta iniziale. Occorre rilevare che il profitto di riferimento è stato stabilito in un anno in cui la quota di mercato cinese era del 13 % mentre ora è del 3 %. |
|
(111) |
Tuttavia, l'industria dell'Unione ha ridotto produzione, occupazione e investimenti e ha continuato ad operare con un ridotto utilizzo degli impianti. |
|
(112) |
Nonostante questo andamento, la Commissione ha concluso che, alla luce di una valutazione globale dei fattori di pregiudizio, l'industria dell'Unione ha ampiamente migliorato la propria situazione finanziaria e si è per lo più ripresa dal pregiudizio notevole che la Commissione ha confermato nell'inchiesta iniziale. |
4.6. Rischio di reiterazione del pregiudizio
|
(113) |
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato la possibilità di reiterazione del pregiudizio notevole causato dalle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC. Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla RPC sono state effettuate a prezzi di dumping durante il PIR (cfr. il considerando (46)] e che, in caso di scadenza delle misure, esisteva un rischio di persistenza del dumping (cfr. il considerando (60)]. |
|
(114) |
Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure nei confronti della RPC la Commissione ha analizzato i) la capacità inutilizzata nella RPC, ii) l'attrattiva del mercato dell'Unione e iii) l'incidenza delle importazioni cinesi sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure. |
Capacità inutilizzata nella RPC
|
(115) |
Come spiegato nei considerando da (52) a (57), il mercato dell'Unione è ancora attraente per la RPC e presenta una capacità inutilizzata di gran lunga superiore al consumo totale dell'Unione durante il PIR. Inoltre, come indicato nel considerando (52), non sono stati riscontrati elementi che potrebbero indicare un aumento significativo della domanda interna di radiatori in alluminio nella RPC o nel mercato di qualsiasi altro paese terzo nel prossimo futuro. La Commissione ha pertanto concluso che la domanda interna in Cina o in mercati di altri paesi terzi non potesse assorbire la capacità inutilizzata che sarà probabilmente impiegata per rifornire il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. |
Attrattiva del mercato dell'Unione
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(116) |
Vista la quantità di importazioni dalla RPC verso l'Unione durante l'intero periodo in esame, nonostante le misure in vigore, il mercato dell'Unione è considerato attraente per le importazioni cinesi. Durante il periodo dell'inchiesta iniziale (2010-11) la quota di mercato delle importazioni cinesi era del 24 %, dimostrando il potenziale livello delle importazioni dalla RPC in caso di scadenza delle misure. |
|
(117) |
Le importazioni dalla RPC, escludendo il dazio antidumping, avrebbero ridotto i prezzi di vendita dell'Unione del 28,3 % nel PIR, il che offre un'indicazione del probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC se le misure fossero abrogate. Alla luce di quanto detto, è probabile che la pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione aumenti qualora le misure fossero abrogate, il che porterebbe l'industria dell'Unione a subire nuovamente un pregiudizio notevole. |
|
(118) |
Su questa base, in assenza di misure è probabile che i produttori esportatori cinesi intensifichino la loro presenza sul mercato dell'Unione in termini di volume e di quote di mercato, applicando prezzi di dumping che sarebbero nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. |
Incidenza sull'industria dell'Unione
|
(119) |
In caso di abrogazione delle misure, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di mantenere il proprio volume delle vendite e la propria quota di mercato nei confronti delle importazioni a basso prezzo dalla Cina. Qualora le misure siano lasciate scadere è molto probabile che la quota di mercato cinese aumenti rapidamente. Il calo del volume delle vendite porterebbe a un tasso di utilizzo ancora più basso e ad un aumento del costo medio di produzione, Ciò comporterebbe un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e, in particolare, una della redditività. |
|
(120) |
La scadenza delle misure potrebbe avere un'incidenza negativa sull'industria dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'occupazione. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione aveva già ridotto l'occupazione legata al prodotto. La scadenza delle misure potrebbe provocare la chiusura di intere unità di produzione. |
|
(121) |
Si può quindi concludere che è altamente probabile che la scadenza delle misure in vigore comporti una reiterazione del pregiudizio dalle importazioni cinesi e che la situazione già precaria dell'industria dell'Unione peggiori. |
Conclusione
|
(122) |
L'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. La Commissione ha concluso pertanto che in caso di abrogazione delle misure vi è un elevato rischio di reiterazione del pregiudizio. |
5. INTERESSE DELL'UNIONE
|
(123) |
A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. |
|
(124) |
Per determinare l'interesse dell'Unione la Commissione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. |
|
(125) |
Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e di persistenza del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione, |
5.1. Interesse dell'industria dell'Unione
|
(126) |
Le misure in vigore hanno consentito all'industria dell'Unione di iniziare a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, ma non sono ancora in grado di aumentare l'utilizzo degli impianti e di raggiungere i margini di profitto di riferimento. |
|
(127) |
Al contempo, la Commissione conclude altresì che l'industria dell'Unione probabilmente subirebbe un deterioramento se si lasciassero scadere le misure nei confronti della RPC. |
|
(128) |
La Commissione ha concluso pertanto che la proroga delle misure nei confronti della RPC andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione. |
5.2. Interesse degli importatori
|
(129) |
La Commissione ha inviato questionari ai due importatori che hanno collaborato. Come sopra indicato, un importatore ha risposto al questionario ed è stato sottoposto a ispezione. Non si è manifestato nessun altro importatore. |
|
(130) |
In seguito all'istituzione dei dazi, l'importatore che ha collaborato è riuscito a trovare altrove una fonte competitiva del prodotto simile. Pur essendo più costosi, questi radiatori sono prodotti più vicino al mercato dell'Unione risultando maggiormente disponibili. Ciò riduce i costi di immagazzinamento per l'importatore e i tempi di attesa, fattore a sua volta apprezzato dai clienti dell'importatore. |
|
(131) |
La Commissione ha concluso che non vi sono elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa sugli importatori superiore all'impatto positivo delle misure stesse per l'industria dell'Unione. |
5.3. Interesse degli utilizzatori
|
(132) |
Come sopra indicato, nessun utilizzatore dell'Unione si è manifestato dopo l'apertura dell'inchiesta o ha collaborato in alcun modo. |
|
(133) |
I radiatori in alluminio sono un prodotto di consumo, realizzato per estrusione o pressofusione. Gli utilizzatori dei radiatori sono distributori e grandi organizzazioni di vendita al dettaglio che poi vendono i radiatori per essere istallati. |
|
(134) |
Tali utilizzatori sono in grado di trasferire tutti (o quasi tutti) gli aumenti di prezzo derivanti dal dazio agli utilizzatori finali, tenendo conto che per questi ultimi l'impatto è trascurabile. |
|
(135) |
Tali risultati sono stati confermati nel presente riesame, poiché l'inchiesta non ha mostrato alcun indicatore che possa confutare questo risultato iniziale per il periodo successivo all'istituzione delle misure vigenti. |
|
(136) |
Inoltre, sebbene le misure siano in vigore dal 2012, gli utilizzatori dell'Unione hanno continuato ad approvvigionarsi dalla RPC e da altri paesi. All'inchiesta di riesame non ha collaborato nessun utilizzatore. |
|
(137) |
Sulla base delle conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale e in linea con esse la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non avrà un impatto negativo rilevante sugli utilizzatori. |
5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
|
(138) |
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'applicazione delle misure antidumping in vigore anche alle importazioni di radiatori in alluminio originari della RPC. |
6. MISURE ANTIDUMPING
|
(139) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in merito a tale comunicazione e chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono pervenute osservazioni o comunicazioni, né richieste di audizioni. |
|
(140) |
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che le misure antidumping applicabili alle importazioni di radiatori in alluminio originari dalla RPC, istituite con il regolamento definitivo come emendato dal regolamento di modifica, dovrebbero essere mantenute. |
|
(141) |
Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da tali società e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
|
(142) |
Le eventuali richieste di applicazione di aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate immediatamente alla Commissione (6), con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite all'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio. |
|
(143) |
Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio e negli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni di tipo elettrico, attualmente classificabili ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 e 7616999091) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso è la seguente:
|
Società |
Dazio (%) |
Codice TARIC aggiuntivo |
|
Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd. |
12,6 |
B272 |
|
Metal Group Co., Ltd. |
56,2 |
B273 |
|
Sira (Tianjin) Aluminium Products Co., Ltd. |
14,9 |
B279 |
|
Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co., Ltd. |
14,9 |
B280 |
|
Società elencate nell'allegato I |
21,2 |
|
|
Tutte le altre società |
61,4 |
B999 |
3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
|
a) |
nel periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 non ha esportato nell'Unione i prodotti descritti nel paragrafo 1, |
|
b) |
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; |
|
c) |
ha effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria, |
la Commissione può modificare l'allegato I aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale e soggette a un dazio medio ponderato del 21,2 %.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 310 del 9.11.2012, pag. 1.
(3) GU C 48 del 15.2.2017, pag. 10.
(4) GU C 377 del 9.11.2017, pag. 11.
(5) Overcapacity in China - An Impediment to the Party's Reform Agenda (Sovraccapacità in Cina - Un ostacolo al programma di riforma del partito), Roland Berger, Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, 2016
(6) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles, Belgio.
ALLEGATO I
|
Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
|
Jinyun Shengda Industry Co., Ltd. |
B274 |
|
Ningbo Ephraim Radiator Equipment Co., Ltd. |
B275 |
|
Ningbo Everfamily Radiator Co., Ltd. |
B276 |
|
Ningbo Ningshing Kinhil Industrial Co., Ltd. |
B277 |
|
Ningbo Ninhshing Kinhil International Co., Ltd. |
B278 |
|
Yongkang Jinbiao Machine Electric Co., Ltd. |
B281 |
|
Yongkang Sanghe Radiator Co., Ltd. |
B282 |
|
Zhejiang Aishuibao Piping Systems Co., Ltd. |
B283 |
|
Zhejiang Botai Tools Co., Ltd. |
B284 |
|
Zhejiang East Industry Co., Ltd. |
B285 |
|
Zhejiang Guangying Machinery Co., Ltd. |
B286 |
|
Zhejiang Kangfa Industry & Trading Co., Ltd. |
B287 |
|
Zhejiang Liwang Industrial and Trading Co., Ltd. |
B288 |
|
Zhejiang Ningshuai Industry Co., Ltd. |
B289 |
|
Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd. |
B290 |
|
Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co., Ltd. |
B291 |
ALLEGATO II
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:
|
1) |
nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale; |
|
2) |
la seguente dichiarazione:
|
DECISIONI
|
15.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 12/31 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/60 DELLA COMMISSIONE
dell'11 gennaio 2019
che modifica la decisione 2009/866/CE, la decisione 2010/419/UE, la decisione di esecuzione 2012/651/UE e la decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 per quanto riguarda il rappresentante del titolare dell'autorizzazione
[notificata con il numero C(2019) 15]
(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con lettere del 15 febbraio e del 28 marzo 2017, Syngenta Crop Protection AG ha chiesto alla Commissione, in seguito a una riorganizzazione del gruppo Syngenta, di trasferire tutte le autorizzazioni e le domande pendenti relative a prodotti geneticamente modificati dal suo attuale rappresentante Syngenta France SAS al rappresentante Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio. |
|
(2) |
La Commissione ha comunicato a Syngenta Crop Protection AG che, al fine di procedere a tali trasferimenti, sarebbe stato necessario confermare tale richiesta per mezzo di lettere di Syngenta France SAS e Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio, nelle quali entrambe si dichiarassero d'accordo con tali trasferimenti. La Commissione ha ricevuto le suddette lettere il 1o marzo 2018. |
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(3) |
L'attuazione dei trasferimenti richiesti comporta la modifica di decisioni che autorizzano l'immissione in commercio di prodotti geneticamente modificati per i quali Syngenta Crop Protection AG è il titolare dell'autorizzazione. Occorre in particolare modificare le seguenti decisioni: decisione 2009/866/CE della Commissione (2), decisione 2010/419/UE della Commissione (3), decisione di esecuzione 2012/651/UE della Commissione (4) e decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 della Commissione (5). |
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(4) |
Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione. |
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(5) |
Per quanto concerne le domande pendenti per le quali Syngenta Crop Protection AG è la richiedente, la modifica richiesta deve essere formalizzata al momento dell'adozione delle autorizzazioni corrispondenti. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione 2009/866/CE
La decisione 2009/866/CE è così modificata:
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1) |
all'articolo 6, «Syngenta Seeds SAS, Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»; |
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2) |
all'articolo 8, «Syngenta Seeds SAS (12, chemin de l'Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA)» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio,»; |
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3) |
alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta Seeds SAS» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, chemin de l'Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio». |
Articolo 2
Modifica della decisione 2010/419/UE
La decisione 2010/419/UE è così modificata:
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1) |
all'articolo 6, «Syngenta Seeds S.A.S., Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»; |
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2) |
all'articolo 9, «Syngenta Seeds S.A.S., Chemin de l'Hobit 12, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio»; |
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3) |
alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta Seeds S.A.S.» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, Chemin de l'Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio». |
Articolo 3
Modifica della decisione di esecuzione 2012/651/UE
La decisione di esecuzione 2012/651/UE è così modificata:
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1) |
all'articolo 6, «Syngenta Seeds S.A.S., Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»; |
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2) |
all'articolo 8, «Syngenta Seeds S.A.S., 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio»; |
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3) |
alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta Seeds S.A.S.» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio». |
Articolo 4
Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/1685
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 è così modificata:
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1) |
all'articolo 7, «Syngenta France SAS» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»; |
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2) |
all'articolo 10, «Syngenta France SAS, 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio»; |
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3) |
alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta France SAS» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio». |
Articolo 5
Destinatario
Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) Decisione 2009/866/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 102).
(3) Decisione 2010/419/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che rinnova l'autorizzazione a continuare l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1), che autorizza alimenti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti a partire da granoturco Bt11 (SYN-BTØ11-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione 2004/657/CE (GU L 197 del 29.7.2010, pag. 11).
(4) Decisione di esecuzione 2012/651/UE della Commissione, del 18 ottobre 2012, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della MIR162 (SYN-IR162-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 20.10.2012, pag. 14).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 della Commissione, del 16 settembre 2016, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, e da varietà di granturco geneticamente modificato che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 e GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/892/UE, 2011/893/UE e 2011/894/UE (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 22).