ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 327

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
21 dicembre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/2033 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2019-2021

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

8

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021

17

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione, del 18 ottobre 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

27

 

*

Regolamento (UE) 2018/2037 della Commissione, del 17 dicembre 2018, recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN per le navi battenti bandiera francese

41

 

*

Regolamento (UE) 2018/2038 della Commissione, del 17 dicembre 2018, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese

44

 

*

Regolamento (UE) 2018/2039 della Commissione, del 17 dicembre 2018, recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese

46

 

*

Regolamento (UE) 2018/2040 della Commissione, del 17 dicembre 2018, recante divieto di pesca dell'alalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera francese

48

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2041 della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

50

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2042 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 al fine di chiarire le condizioni di prova WLTP e disporre il monitoraggio dei dati di omologazione ( 1 )

53

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2043 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 al fine di chiarire le condizioni di prova WLTP e disporre il monitoraggio dei dati di omologazione ( 1 )

58

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2044 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

63

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/2045 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 8239]  ( 1 )

65

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/2046 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e dal granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE [notificata con il numero C(2018) 8238]  ( 1 )

70

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/2047 della Commissione, del 20 dicembre 2018, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

77

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/2048 della Commissione, del 20 dicembre 2018, relativa alla norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili elaborata a sostegno della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio

84

 

*

Decisione (UE) 2018/2049 della Banca centrale europea, del 12 dicembre 2018, relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2019 (BCE/2018/35)

87

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2018/2050 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 8598]  ( 1 )

89

 

*

Raccomandazione (UE) 2018/2051 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per operazioni di riparazione e manutenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 8610]  ( 1 )

94

 

*

Raccomandazione (UE) 2018/2052 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per esposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 8611]  ( 1 )

98

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/2033 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2018

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2019-2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un altro periodo totale di tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i Consigli consultivi competenti.

(3)

Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. La Commissione ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2016-2018 mediante il regolamento delegato (UE) 2015/2439 (2), che è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione (3), a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo nel 2016. Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/44 della Commissione (4).

(4)

Il 31 maggio 2018 il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (5). L'11 settembre 2018 si è svolta, con la partecipazione di rappresentanti dei 28 Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo in qualità di osservatore, una riunione di un gruppo di esperti in cui sono state discusse le misure in questione.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 ha introdotto un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con reti a strascico nelle sottozone 8 e 9 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), dal momento che la documentazione scientifica indicava la possibilità di tassi di sopravvivenza elevati, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi specificamente utilizzati nella pesca di tale specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Nella sua valutazione (6) lo CSTEP ha concluso che i tassi di sopravvivenza dimostrati dagli esperimenti più recenti e dagli studi condotti tra il 2016 e il 2018 erano in linea con quelli osservati nelle indagini precedenti. Di conseguenza, poiché le circostanze sono rimaste immutate, l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza dovrebbe essere mantenuta nel piano in materia di rigetti per la pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2019-2021.

(6)

Per le razze catturate con qualunque tipo di attrezzi da pesca nelle sottozone CIEM 8 e 9 non si dispone di prove scientifiche circostanziate sui tassi di sopravvivenza per tutti i segmenti di flotta e per le combinazioni che beneficiano dell'esenzione. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, i tassi di sopravvivenza sono ritenuti generalmente attendibili, anche se sono necessarie informazioni più dettagliate. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare al più presto entro il 31 maggio di ogni anno: a) una tabella di marcia, elaborata al fine di aumentare la capacità di sopravvivenza e colmare la carenza di dati riscontrata dallo CSTEP, da sottoporre ogni anno alla valutazione di quest'ultimo e b) relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi riguardanti la capacità di sopravvivenza e sulle eventuali modifiche o rettifiche ad essi apportate.

(7)

Nel corso dell'esame del tasso di sopravvivenza delle razze si è constatato che per la razza cuculo (Leucoraja naevus) esso era molto più basso delle altre specie e che si disponeva in tal caso di minori conoscenze scientifiche. Escludere del tutto tale specie dall'esenzione, tuttavia, significherebbe impedire l'attività di pesca e la raccolta continua di dati precisi. La Commissione, pertanto, ritiene che in tal caso l'esenzione dovrebbe essere concessa solo per un anno e che, con urgenza, sarebbe opportuno effettuare nuovi studi e mettere a punto misure efficaci concernenti la capacità di sopravvivenza, da sottoporre alla valutazione dello CSTEP non appena possibile, prima del 31 maggio 2019.

(8)

La nuova raccomandazione comune propone inoltre un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza dell'occhialone catturato con l'attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» nella divisione CIEM 9a. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti di tale specie. Dalle prove presentate lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. È quindi opportuno includerla nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

(9)

La nuova raccomandazione comune propone inoltre un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'occhialone catturato con ami e palangari nella sottozona CIEM 10. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dell'occhialone nell'ambito di tale attività di pesca. Dalle prove presentate lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. È quindi opportuno includerla nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

(10)

Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 ha introdotto esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le catture di sogliola effettuate con sfogliare e reti a strascico nelle divisioni CIEM 8a e 8b e per le catture di sogliola effettuate con tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM 8a e 8b. Le prove fornite dagli Stati membri per tali esenzioni nella nuova raccomandazione comune sono state esaminate dallo CSTEP (7). Quest'ultimo ha concluso che la raccomandazione comune giustificava in maniera fondata la difficoltà di conseguire un aumento della selettività e i costi sproporzionati nel gestire le catture indesiderate. Di conseguenza, poiché le circostanze sono rimaste immutate, le esenzioni de minimis dovrebbero essere mantenute nel piano in materia di rigetti per la pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2019-2021.

(11)

Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 ha introdotto un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le catture di nasello effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9. Lo CSTEP ha riesaminato le prove fornite dagli Stati membri per tale esenzione e ha concluso (8) che era opportuno effettuare ulteriori prove al fine di valutare il miglioramento della selettività. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa in via provvisoria, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. L'esenzione de minimis dovrebbe quindi essere concessa in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP.

(12)

La nuova raccomandazione comune contiene nuove esenzioni de minimis per:

le catture di berici effettuate con ami e palangari nella sottozona CIEM 10,

le catture di musdea bianca effettuate con ami e palangari nella sottozona CIEM 10,

le catture di suro effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

le catture di suro effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0,

le catture di sgombro effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

le catture di sgombro effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0,

le catture di acciuga effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

le catture di pesce tamburo effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

le catture di rombo giallo effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

le catture di rombo giallo effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9,

le catture di passera di mare effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

le catture di passera di mare effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9,

le catture di rana pescatrice effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

le catture di rana pescatrice effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9,

le catture di merlano effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

le catture di merlano effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9,

le catture di merluzzo giallo effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

le catture di merluzzo giallo effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9,

le catture di musdea bianca effettuate con reti da traino e sciabiche nella divisione CIEM 9,

le catture di occhialone effettuate con reti da traino e sciabiche nella divisione CIEM 9,

le catture di sogliola effettuate con reti da traino e sciabiche nella divisione CIEM 9a.

(13)

Gli Stati membri hanno fornito informazioni per le esenzioni de minimis riguardanti le catture di berici e musdea bianca con ami e palangari nella sottozona CIEM 10. Lo CSTEP ha esaminato tali prove e ha concluso che le informazioni fornite giustificavano in maniera fondata la difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività o i costi sproporzionati che ne deriverebbero per la gestione delle catture indesiderate. È quindi opportuno includere tali esenzioni de minimis nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

(14)

Le informazioni fornite dagli Stati membri devono essere completate per quanto concerne le nuove esenzioni de minimis applicate singolarmente alle specie seguenti, segnatamente:

alle catture di suro, sgombro, acciuga, pesce tamburo, rombo giallo, passera di mare, rana pescatrice, merlano e merluzzo giallo effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

alle catture di rombo giallo, passera di mare, rana pescatrice, merlano e merluzzo giallo effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9,

alle catture di suro e sgombro effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, e

alle catture di musdea bianca, occhialone e sogliola effettuate con reti da traino e sciabiche nella divisione CIEM 9a.

In tali circostanze, le suddette esenzioni individuali per ciascuna specie dovrebbero essere limitate ad un anno e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la loro fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. Tali esenzioni de minimis dovrebbero essere concesse in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP.

(15)

Nel caso in cui l'esenzione de minimis si basi sull'estrapolazione di dati insufficienti e informazioni parziali riguardanti la flotta, gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati esatti e verificabili per l'intera flotta contemplata dall'esenzione, in modo da garantire stime attendibili del volume dei rigetti ai fini della fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC).

(16)

Le misure proposte nella nuova raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento.

(17)

Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha preso in considerazione sia la valutazione dello CSTEP sia la necessità per gli Stati membri di garantire la piena attuazione dell'obbligo di sbarco dal 1o gennaio 2019. In vari casi, le esenzioni richiedono il proseguimento dell'attività di pesca e la raccolta di dati al fine di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP. In tali casi, la Commissione ritiene che concedere esenzioni in via temporanea sia un approccio prudente e pragmatico alla gestione della pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco.

(18)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

Nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e nelle zone COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie demersali a norma del presente regolamento per il periodo 2019-2021.

Articolo 2

Definizioni

 

Per «voracera» si intende un attrezzo da pesca artigianale, segnatamente un palangaro meccanizzato progettato e costruito a livello locale, utilizzato dalla flotta artigianale specificamente per la pesca dell'occhialone nel sud della Spagna nella divisione CIEM 9a.

Articolo 3

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo

1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, con reti a strascico (codici degli attrezzi (9): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT e TX).

2.   In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

Articolo 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, con qualunque tipo di attrezzi da pesca. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in tale zona sono rilasciate immediatamente.

2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, anteriormente al 1o agosto di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.

3.   L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica alla razza cuculo fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

Articolo 5

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'occhialone

1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l'attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» ivi utilizzato e alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nella sottozona CIEM 10, con ami e palangari.

2.   In caso di rigetto in mare, gli occhialoni catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 6

Esenzioni de minimis

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento:

(a)

per il nasello (Merluccius merluccius), fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV);

(b)

per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle divisioni CIEM 8a e 8b, da navi che utilizzano sfogliare e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT e TX);

(c)

per la sogliola (Solea solea), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle divisioni CIEM 8a e 8b, da navi che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR e GEN);

(d)

per i berici (Beryx spp.), fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella sottozona CIEM 10, da navi che utilizzano ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD);

(e)

per la musdea bianca (Phycis blennoides), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella sottozona CIEM 10, da navi che utilizzano ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD);

(f)

per il suro (Trachurus spp.), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(g)

per il suro (Trachurus spp.), fino ad un massimo del 3 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

(h)

per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(i)

per lo sgombro (Scomber scombrus), fino ad un massimo del 3 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

(j)

per l'acciuga (Engraulis encrasicolus), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(k)

per il pesce tamburo (Caproidae), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(l)

per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), fino ad un massimo del 5 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(m)

per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), fino ad un massimo del 4 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

(n)

per la passera di mare (Pleuronectes platessa), fino ad un massimo del 5 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(o)

per la passera di mare (Pleuronectes platessa), fino ad un massimo del 4 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

(p)

per la rana pescatrice (Lophiidae), fino ad un massimo del 5 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(q)

per la rana pescatrice (Lophiidae), fino ad un massimo del 4 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

(r)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino ad un massimo del 5 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(s)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino ad un massimo del 4 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

(t)

per il merluzzo giallo (Pollachius pollachius), fino ad un massimo del 5 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(u)

per il merluzzo giallo (Pollachius pollachius), fino ad un massimo del 4 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

(v)

per la musdea bianca (Phycis blennoides), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella divisione CIEM 9a, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(w)

per l'occhialone (Pagellus bogaraveo), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella divisione CIEM 9a, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(x)

per la sogliola (Solea spp.), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella divisione CIEM 9a, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV).

2.   Le esenzioni de minimis di cui al paragrafo 1, lettere a) e da f) a x), si applicano in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2439 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 36).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 33).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2018/44 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 7 del 12.1.2018, pag. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/2034 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2018

che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo iniziale non superiore a tre anni rinnovabile per un ulteriore periodo complessivo di tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2015/2438 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018 a seguito di una raccomandazione comune presentata alla Commissione da Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito. Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2016/2375 della Commissione (3).

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2016/2375 ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2017-2018 a seguito di una nuova raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito. Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2018/46 della Commissione (4).

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2018/46 della Commissione ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali per il 2018 a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito.

(6)

Il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 31 maggio 2018, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per talune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2019-2021. La raccomandazione comune è stata modificata il 30 agosto 2018.

(7)

Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (5). L'11 settembre 2018 si è svolta, con la partecipazione di rappresentanti dei 28 Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo in qualità di osservatore, una riunione di un gruppo di esperti in cui sono state discusse le misure in questione. Per alcuni stock, come la passera di mare, lo CSTEP ha constatato che il tasso di sopravvivenza dei singoli esemplari non era probabilmente così attendibile come quello riscontrato per altre specie. La Commissione, tuttavia, aveva considerato l'impatto relativo di tale esenzione sull'intero stock, rispetto ai singoli esemplari, e lo aveva conciliato con la necessità di proseguire l'attività di pesca per poter raccogliere i dati che avrebbero permesso di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP. La Commissione ritiene che, nel caso in cui la quantità relativa dei rigetti morti sia piuttosto bassa, concedere esenzioni su base temporanea sia un approccio prudente e pragmatico alla gestione della pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco.

(8)

Il regolamento delegato (UE) 2018/46 ha introdotto un'esenzione dall'obbligo di sbarco legata al tasso di sopravvivenza, come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per lo scampo catturato con nasse o trappole nelle sottozone CIEM 6 e 7 sulla base di prove scientifiche dei tassi di sopravvivenza. Tali prove sono state valutate negli anni precedenti e lo CSTEP ha concluso (6) che l'esenzione è giustificata. La nuova raccomandazione comune propone che tale esenzione continui a essere applicata. Dato che le circostanze non sono cambiate, tale esenzione dovrebbe essere mantenuta nel piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

(9)

Il regolamento delegato (UE) 2018/46 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturata con reti da traino a divergenti aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm nella divisione CIEM 7d entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate, sulla base di prove scientifiche che dimostrano i tassi di sopravvivenza dei rigetti. Tali prove, valutate negli anni precedenti, sono state ritenute sufficienti dallo CSTEP (7). La nuova raccomandazione comune propone che tale esenzione continui a essere applicata. Lo CSTEP ha constatato l'assenza di nuove informazioni sull'ubicazione delle zone di riproduzione (8). Poiché attualmente le zone di riproduzione non sono state identificate, l'esenzione può essere inclusa nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021, ma gli Stati membri dovrebbero trasmettere le informazioni pertinenti non appena tali zone saranno state individuate.

(10)

La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo catturato con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm e per lo scampo catturato con reti a strascico di dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con attrezzi da pesca selettivi (pesca TRI e TR2) nella sottozona CIEM 7. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti per lo scampo nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state presentate allo CSTEP, che ha concluso che lo studio sulla sopravvivenza in caso di utilizzo di reti da traino Seltra ha fornito dati sufficienti; tuttavia, l'effetto generale sulla pesca estensiva dello scampo con altri attrezzi da pesca resta difficile da valutare. Lo CSTEP ha osservato che, nell'ipotesi che un tasso di sopravvivenza relativamente elevato si applichi a tutti gli attrezzi da pesca, tale attività di pesca comporterebbe un tasso di rigetto relativamente basso. È quindi opportuno includere tale esenzione nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

(11)

La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo catturato nella divisione CIEM 6a, entro dodici miglia nautiche dalla costa, utilizzando reti da traino a divergenti con maglie di dimensioni comprese tra 80 e 110 mm in combinazione con un attrezzo selettivo. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti per lo scampo nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state trasmesse allo CSTEP, che ha concluso che lo studio sulla sopravvivenza è affidabile e indica un tasso di sopravvivenza relativamente alto. È quindi opportuno includere tale esenzione nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

(12)

Per le razze catturate con qualsiasi attrezzo nelle sottozone CIEM 6 e 7 non sono disponibili prove scientifiche circostanziate sui tassi di sopravvivenza per tutti i segmenti di flotta e per tutte le combinazioni che beneficiano dell'esenzione. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, i tassi di sopravvivenza sono ritenuti generalmente elevati, anche se sono necessarie informazioni più dettagliate. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare al più presto entro il 31 maggio di ogni anno: a) una tabella di marcia, elaborata al fine di aumentare la capacità di sopravvivenza e colmare la carenza di dati riscontrata dallo CSTEP, da sottoporre ogni anno alla valutazione di quest'ultimo, e b) relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi riguardanti la capacità di sopravvivenza e sulle eventuali modifiche o rettifiche ad essi apportate.

(13)

Nel corso dell'esame del tasso di sopravvivenza delle razze si è constatato che per la razza cuculo (Leucoraja naevus) esso era molto più basso delle altre specie e che si disponeva in tal caso di minori conoscenze scientifiche. Escludere del tutto tale specie dall'esenzione, tuttavia, significherebbe impedire l'attività di pesca e la raccolta continua di dati precisi. La Commissione, pertanto, ritiene che in tal caso l'esenzione dovrebbe essere concessa solo per un anno e che, con urgenza, sarebbe opportuno effettuare nuovi studi e mettere a punto misure efficaci concernenti la capacità di sopravvivenza, da sottoporre alla valutazione dello CSTEP non appena possibile, prima del 31 maggio 2019.

(14)

La nuova raccomandazione comune propone esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per la passera di mare catturata con tramagli o reti da traino a divergenti nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7 g. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare i tassi di sopravvivenza della passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state trasmesse allo CSTEP, che ha concluso che lo studio sulla sopravvivenza è solido e indica un tasso di sopravvivenza relativamente alto. È quindi opportuno includere tale esenzione nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

(15)

La nuova raccomandazione comune propone esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per la passera di mare catturata nelle divisioni CIEM 7a-7k da pescherecci che utilizzano sfogliare, con una potenza motrice massima di 221 kW, una lunghezza massima di 24 metri, operanti nel raggio di 12 miglia nautiche e con durate di traino non superiori a 90 minuti, e da pescherecci che utilizzano sfogliare con potenza motrice superiore a 221 kW, munite di una bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di un pannello di rilascio del benthos (benthic release panel). Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare i tassi di sopravvivenza della passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state trasmesse allo CSTEP, che ha concluso che le informazioni scientifiche sono di buona qualità. Esso ha tuttavia segnalato che i dati non coprono tutti gli Stati membri interessati e che in tali attività di pesca la capacità di sopravvivenza è influenzata da molti fattori ed è estremamente variabile. Lo CSTEP ha inoltre rilevato che, in conseguenza di tale variabilità, non è possibile valutare in modo attendibile il probabile impatto dell'esenzione. In tale situazione l'esenzione dovrebbe essere limitata a un anno per permettere di continuare la raccolta di dati e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare i dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere a un riesame. Tale esenzione può pertanto essere inclusa nel piano in materia di rigetti fino al 31 dicembre 2019 e gli Stati membri interessati dovrebbero effettuare ulteriori prove e fornire informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, a fini della valutazione dello CSTEP.

(16)

La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 5, 6 e 7). Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare i tassi di sopravvivenza delle specie catturate nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state presentate allo CSTEP, che ha concluso che con ogni probabilità la sopravvivenza delle specie rigettate in mare dalla pesca con nasse e trappole è significativa. Tale esenzione può pertanto essere inclusa nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

(17)

Il regolamento delegato (UE) 2018/46 ha introdotto esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP (9), il quale ha concluso che la documentazione fornita dagli Stati membri conteneva argomentazioni fondate a dimostrazione della difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o della sproporzione dei costi di gestione delle catture indesiderate, argomentazioni che in alcuni casi erano accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e considerando che le circostanze non sono cambiate, è opportuno continuare ad applicare le esenzioni de minimis in base alle percentuali proposte nella nuova raccomandazione comune per:

il merlano catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM e PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese fra 80 e 119 mm nella divisione CIEM 7d,

il merlano catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM e PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese fra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM 7b-c e 7e-k,

la sogliola catturata da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm dotati di maggiore selettività nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f, 7 g e 7 h,

la sogliola catturata da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7 g.

(18)

La nuova raccomandazione comune propone esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco per:

l'eglefino catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b-c e 7e-7k,

il merluzzo bianco catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b-c e 7e-7k,

il suro catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM 7b-7k,

lo sgombro catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM 7b-7k.

(19)

Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri sulle nuove esenzioni de minimis relative alle catture di eglefino, merluzzo bianco, suro e sgombro da parte di pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare e ha concluso (10) che occorre fornire ulteriori informazioni. Vista la necessità di proseguire l'attività di pesca e la raccolta di dati per poter fornire tali informazioni, le esenzioni individuali per ciascuna specie dovrebbero essere limitate ad un anno e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la loro fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP. Tali esenzioni, pertanto, dovrebbero essere applicate in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019.

(20)

Nel caso in cui l'esenzione de minimis si basi sull'estrapolazione di dati insufficienti e informazioni parziali riguardanti la flotta, gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati esatti e verificabili per l'intera flotta contemplata dall'esenzione, in modo da garantire stime attendibili del volume dei rigetti ai fini della fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC).

(21)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani in materia di rigetti possono anche includere misure tecniche per le attività di pesca o le specie cui si applica l'obbligo di sbarco. Al fine di aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accidentali nel Mar Celtico e nel Mare d'Irlanda è opportuno includere una serie di misure di selettività per la pesca demersale. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha concluso che le modifiche proposte per aumentare la selettività nelle acque nordoccidentali costituiscono uno dei rari tentativi da parte di gruppi regionali di attenuare il problema delle catture accidentali. Le misure tecniche dovrebbero pertanto essere incluse nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

(22)

Le misure proposte nella nuova raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento.

(23)

Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha preso in considerazione sia la valutazione dello CSTEP sia la necessità per gli Stati membri di garantire la piena attuazione dell'obbligo di sbarco dal 1o gennaio 2019. In vari casi le esenzioni richiedono il proseguimento dell'attività di pesca e la raccolta di dati al fine di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP. In tali casi la Commissione ritiene che concedere esenzioni in via temporanea sia un approccio prudente e pragmatico alla gestione della pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco.

(24)

A seguito della nuova raccomandazione comune è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2018/46.

(25)

Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

Nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la 5a e unicamente nelle acque dell'Unione della 5b), 6 e 7 l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale in conformità al presente regolamento per il periodo 2019-2021.

Articolo 2

Definizioni

1.   «Pannello Flemish»: l'ultima parte conica della rete di una sfogliara, la cui parte posteriore è direttamente attaccata al sacco. Le parti superiore e inferiore della rete sono costituite di una maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi; in forma stesa il pannello deve avere una lunghezza minima di 3 metri;

2.    «pannello Seltra»: un dispositivo di selettività che:

a)

è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) posto in una sezione composta da quattro pannelli e fissato con un rapporto di assemblaggio di tre maglie di 90 mm per ogni maglia di 270 mm, o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 140 mm (maglie quadrate);

b)

è lungo almeno 3 metri;

c)

è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e

d)

corrisponde all'intera larghezza della sezione superiore della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);

3.   «dispositivo di selettività Netgrid»: un dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga avente dimensioni di maglia di almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino;

4.   «Netgrid CEFAS»: un dispositivo di selettività Netgrid messo a punto dal Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science per le catture di scampo nel Mare d'Irlanda;

5.   «rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl)»: una rete da traino dotata di un pannello a griglia concepito per ridurre la cattura di merluzzo bianco, eglefino e merlano nella pesca dello scampo;

6.   «bordatura bloccapietre (flip-up rope)»: la modifica di un attrezzo apportata alle sfogliare per la pesca demersale per contribuire a evitare che pietre e rocce entrino nella rete e causino danni agli attrezzi e alle catture;

7.   «pannello di rilascio del benthos (benthic release panel)»: un pannello di maglie di dimensioni più ampie o di maglie quadrate montato nel pannello inferiore di una rete da traino, di solito una sfogliara, per consentire la fuoriuscita di materiali bentonici e detriti di fondale prima che passino nel sacco;

8.   «zona di protezione del Mar Celtico»: le acque all'interno delle divisioni CIEM 7f e 7 g e della parte della divisione 7 j situata a nord della latitudine di 50° N e a est della longitudine di 11° O.

Articolo 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:

a)

allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse o trappole (codici degli attrezzi (11): FPO e FIX) nelle sottozone CIEM 6 e 7;

b)

allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm nella sottozona CIEM 7;

c)

allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico con dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con gli attrezzi altamente selettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, nella sottozona CIEM 7;

d)

allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino a divergenti con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm in combinazione con gli attrezzi altamente selettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.

2.   In caso di rigetto in mare gli scampi catturati nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

Articolo 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

1.   Nella divisione CIEM 7d, entro sei miglia nautiche dalla costa ma al di fuori delle zone di riproduzione designate, l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sogliola (Solea solea) di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da navi:

a)

aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice massima di 221 kW; e

b)

operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.

2.   In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 5

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica al totale ammissibile di catture di razze (Rajiformes) effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 6 e 7).

2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, prima del 31 maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.

3.   L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica alla razza cuculo fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

4.   In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente e sotto la superficie del mare.

Articolo 6

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare

1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:

a)

alla passera di mare (Pleuronectes platessa) catturata nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7 g con tramagli;

b)

alla passera di mare (Pleuronectes platessa) catturata nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7 g con reti da traino a divergenti;

c)

alla passera di mare (Pleuronectes platessa) catturata nelle divisioni CIEM 7a-7k da pescherecci aventi potenza motrice massima superiore a 221 kW e operanti con sfogliare (BT2) munite di bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di un pannello di rilascio del benthos (benthic release panel);

d)

alla passera di mare (Pleuronectes platessa) catturata nelle divisioni CIEM 7a-7k da pescherecci operanti con sfogliare (BT2), con una potenza motore massima di 221 kW o una lunghezza massima di 24 metri, costruiti per pescare entro 12 miglia nautiche dalla costa e con durate di traino medie non superiori a 90 minuti.

2.   Le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni. Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni anteriormente al 1o agosto 2019.

3.   In caso di rigetto in mare, le passere di mare catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente e sotto la superficie del mare.

Articolo 7

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole

1.   Nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la 5a e unicamente nelle acque dell'Unione della 5b), 6 e 7 l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie catturate con nasse e trappole.

2.   Al momento del rigetto in mare, le specie catturate nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 8

Esenzioni de minimis

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento:

a)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e fino al 5 % nel 2020 e nel 2021 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, PTB, OT, PT, SSC, SDN, SPR, SV, SX, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM e PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nella divisione CIEM 7d;

b)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e fino al 5 % nel 2020 e nel 2021 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, PTB, OT, PT, SSC, SDN, SPR, SV, SX, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM e PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM 7b-c e 7e-k;

c)

per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7 g;

d)

per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di «pannello Flemish» per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f, 7 g e 7 h;

e)

per l'eglefino (Melanogrammus aeglefinus), fino a un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b-7c e 7e-7k;

f)

per il merluzzo bianco (Gadus morhua), il 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b-7c e 7e-7k;

g)

per il suro (Trachurus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM 7b-7k;

h)

per lo sgombro (Scomber scombrus), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM 7b-7k.

2.   Le esenzioni de minimis di cui al paragrafo 1, lettere da e) a h), sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

Articolo 9

Misure tecniche specifiche nella zona di protezione del Mar Celtico

1.   A decorrere dal 1o luglio 2019 i pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche nella zona di protezione del Mar Celtico utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

a)

sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm (12);

b)

sacco T90 con maglie di 100 mm;

c)

sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm.

2.   In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche che effettuano catture contenenti più del 5 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

a)

pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

b)

pannello Seltra;

c)

griglia di selezione con una distanza tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell'allegato XIV bis del regolamento (CE) n. 850/98 (13) o un analogo dispositivo di selettività Netgrid;

d)

sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm.

3.   In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

a)

sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

b)

sacco T90 e avansacco con maglie di 90 mm;

c)

sacco con maglie di 80 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;

d)

sacco con maglie di 80 mm munito di un cilindro a maglie quadrate di 100 mm della lunghezza di 2 m.

4.   In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono meno del 10 % di gadidi (Gadidae) nella divisione CIEM 7f, a est di 5° di longitudine ovest, utilizzano un sacco con maglie di 80 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm.

5.   Un attrezzo o un dispositivo selettivo che lo CSTEP considera avente caratteristiche di selettività equivalenti o superiori per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano può essere aggiunto come alternativa agli attrezzi sopraelencati.

Articolo 10

Misure tecniche specifiche nel Mare d'Irlanda

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2019 i pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda) si conformano alle misure tecniche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   I pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche con una dimensione di maglia del sacco pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm e le cui catture contengono più del 5 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

a)

pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

b)

pannello Seltra;

c)

griglia di selezione con una distanza tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell'allegato XIV bis del regolamento (CE) n. 850/98;

d)

NetGrid CEFAS;

e)

rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl).

3.   I pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

a)

sacco con maglie di 120 mm;

b)

una rete a strascico filtrante (eliminator) con pannelli a maglie larghe di 600 mm e sacco con maglie di 100 mm.

4.   I pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono meno del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm. Tale disposizione non si applica ai pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo.

5.   Un attrezzo o un dispositivo selettivo che lo CSTEP considera avente caratteristiche di selettività equivalenti o superiori per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano può essere aggiunto come alternativa agli attrezzi sopraelencati.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2438 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 29).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2375 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 39).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2018/46 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che istituisce per il 2018 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale e in acque profonde nelle acque nordoccidentali (GU L 7 del 12.1.2018, pag. 13).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

(12)  I pannelli a maglie quadrate possono essere montati in conformità del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/2035 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2018

che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata.

(3)

Tali piani pluriennali specificano i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarli ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

(4)

In assenza di un piano pluriennale, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di applicare l'obbligo di sbarco mediante piani in materia di rigetti, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

(5)

Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 31 maggio 2017, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, essi hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. Sulla base di tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2018/45 della Commissione (3) ha istituito un piano in materia di rigetti da applicare a dette attività di pesca nell'anno 2018.

(6)

Il 4 luglio 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/973 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. L'articolo 11 di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino i dettagli dell'obbligo di sbarco sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

(7)

Il 30 maggio 2018, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune riguardante le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. La raccomandazione comune è stata modificata il 30 agosto 2018.

(8)

Come indicato nel regolamento (UE) 2018/973, il Mare del Nord comprende le divisioni CIEM 2a e 3a e la sottozona CIEM 4.

(9)

Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (4). L'11 settembre 2018 si è svolta, con la partecipazione di rappresentanti dei 28 Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo in qualità di osservatore, una riunione di un gruppo di esperti in cui sono state discusse le misure in questione.

(10)

Per alcuni stock, come la passera di mare, lo CSTEP ha constatato che il tasso di sopravvivenza dei singoli esemplari non era probabilmente così attendibile come quello riscontrato per altre specie. La Commissione, tuttavia, aveva considerato l'impatto relativo di tale esenzione sull'intero stock, rispetto ai singoli esemplari, e lo aveva conciliato con la necessità di proseguire l'attività di pesca per poter raccogliere i dati che avrebbero permesso di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP. La Commissione ritiene che, nel caso in cui la quantità relativa dei rigetti morti sia piuttosto bassa, concedere esenzioni su base temporanea sia un approccio prudente e pragmatico alla gestione della pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco.

(11)

Il regolamento delegato (UE) 2018/45 ha istituito un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliole di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione (MCRS) effettuate con reti da traino nella divisione CIEM 4c, sulla base di prove scientifiche dei tassi di sopravvivenza dei rigetti. Tali prove, valutate negli anni precedenti, sono state ritenute sufficienti dallo CSTEP (5). La nuova raccomandazione comune propone che tale esenzione continui ad essere applicata. Lo CSTEP ha constatato l'assenza di nuove informazioni sull'ubicazione delle zone di riproduzione (6). Poiché attualmente le zone di riproduzione non sono state identificate, l'esenzione potrebbe essere inclusa nel presente regolamento; sarebbe tuttavia opportuno che gli Stati membri trasmettessero le informazioni pertinenti non appena tali zone saranno state individuate.

(12)

Il regolamento delegato (UE) 2018/45 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza, come stabilito dall'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per le catture di scampo effettuate con nasse nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4, sulla base di prove scientifiche dei tassi di sopravvivenza. Tali prove, valutate negli anni precedenti, sono state ritenute sufficienti dallo CSTEP (7). La nuova raccomandazione comune propone che tale esenzione continui ad essere applicata. Poiché le circostanze sono immutate è quindi opportuno includerla nel presente regolamento.

(13)

Il regolamento delegato (UE) 2018/45 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate nella sottozona CIEM 4 con determinati attrezzi, a condizione che venga utilizzato un dispositivo di selettività (NetGrid). L'esenzione è stata limitata ai mesi invernali e a determinate unità funzionali CIEM. La nuova raccomandazione comune propone che essa continui ad essere applicata e sia estesa anche alle divisioni CIEM 2a e 3a. Nel 2018 gli Stati membri hanno fornito dati scientifici aggiornati al fine di dimostrare i tassi di sopravvivenza dello scampo catturato con reti a strascico dotate di sacco con dimensioni di maglia superiori a 80 mm o pari ad almeno 70 mm e munite di dispositivi di selettività specifici. Le prove sono state presentate allo CSTEP, che ha espresso perplessità (8) sulle stime dei tassi di sopravvivenza per la costa occidentale del Mare del Nord e sulla loro rappresentatività per l'intera area. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che le informazioni scientifiche di supporto si basavano su un metodo affidabile e che la tecnica di convalida utilizzata nel contesto di flotte di più ampie dimensioni era appropriata. In tali circostanze, l'esenzione può essere applicata fino al 31 dicembre 2021; sarebbe tuttavia opportuno che gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto trasmettessero i dati relativi alle attività di pesca effettuate lungo la costa occidentale del Mare del Nord.

(14)

Il regolamento delegato (UE) 2018/45 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture accessorie di specie soggette a limiti di cattura nell'attività di pesca effettuata con nasse e cogolli, sulla base di prove scientifiche dei tassi di sopravvivenza. Dalla valutazione di tali prove effettuata negli anni precedenti lo CSTEP ha concluso (9) che i dati disponibili indicavano una mortalità dei pesci rigettati verosimilmente bassa, in presenza di catture effettive comunque trascurabili nell'ambito di questo tipo di pesca. Dal momento che le catture non sono significative e che le circostanze sono immutate, l'esenzione può essere inclusa nel presente regolamento.

(15)

La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare nell'attività di pesca effettuata con reti da imbrocco e tramagli nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti di passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Dalle prove presentate lo CSTEP ha concluso (10) che erano state fornite informazioni soddisfacenti comprovanti un tasso di sopravvivenza molto elevato. È pertanto opportuno includere tale esenzione nel presente regolamento.

(16)

La nuova raccomandazione comune comprende un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare nell'attività di pesca effettuata con sciabiche danesi nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti di passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Dalle prove presentate lo CSTEP ha giudicato affidabili (11) i dati forniti dallo studio riguardante i tassi di sopravvivenza; si potrebbero però utilizzare altri fattori per migliorare la capacità di sopravvivenza, considerando che essa diminuisce in misura significativa quando i tempi necessari per la cernita della passera di mare superano i 30 minuti. Tale esenzione può pertanto essere inclusa nel presente regolamento.

(17)

La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare nella pesca di pesci piatti o tondi effettuata con reti da traino nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4 nei mesi invernali. Per dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti di passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche. Dalle prove presentate lo CSTEP ha concluso (12) che i tassi di sopravvivenza figuranti nello studio di supporto si riducevano quando i tempi necessari per la cernita superavano i 60 minuti nei mesi estivi; il basso tasso di sopravvivenza della passera di mare nella stagione estiva giustifica pertanto l'introduzione di un'esenzione limitata ai mesi invernali. È pertanto opportuno includere tale esenzione nel presente regolamento.

(18)

La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 2a. Per dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti nell'ambito di tale attività di pesca gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche. Dalle prove presentate lo CSTEP ha concluso (13) che la capacità di sopravvivenza nell'ambito di tale attività di pesca era influenzata da molti fattori ed era molto variabile. Visti i tassi indicativi relativamente elevati per i rigetti e relativamente bassi per la sopravvivenza, lo CSTEP aveva inoltre motivo di ritenere che probabilmente quantitativi considerevoli di rigetti di passera di mare non sarebbero riusciti a sopravvivere. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. In tali circostanze, l'esenzione può essere applicata in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare: a) una tabella di marcia, elaborata al fine di aumentare la capacità di sopravvivenza, da sottoporre alla valutazione scientifica dello CSTEP e b) relazioni annuali sullo stato di avanzamento del programma riguardante la capacità di sopravvivenza e sulle modifiche/rettifiche ad esso apportate.

(19)

Per le razze catturate con qualunque tipo di attrezzi da pesca nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4, non si dispone di prove scientifiche circostanziate sui tassi di sopravvivenza per tutti i segmenti di flotta e per le combinazioni che beneficiano dell'esenzione. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, i tassi di sopravvivenza sono ritenuti generalmente attendibili, anche se sono necessarie informazioni più dettagliate. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare entro il 31 maggio di ogni anno: a) una tabella di marcia, elaborata al fine di aumentare la capacità di sopravvivenza e colmare la carenza di dati riscontrata dallo CSTEP, da sottoporre ogni anno alla valutazione di quest'ultimo e b) relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi riguardanti la capacità di sopravvivenza e sulle eventuali modifiche o rettifiche ad essi apportate.

(20)

Nel corso dell'esame del tasso di sopravvivenza delle razze si è constatato che per la razza cuculo (Leucoraja naevus) esso era molto più basso delle altre specie e che si disponeva in tal caso di minori conoscenze scientifiche. Escludere del tutto tale specie dall'esenzione, tuttavia, significherebbe impedire l'attività di pesca e la raccolta continua di dati precisi. La Commissione, pertanto, ritiene che in tal caso l'esenzione dovrebbe essere concessa solo per un anno e che, con urgenza, sarebbe opportuno effettuare nuovi studi e mettere a punto misure efficaci concernenti la capacità di sopravvivenza, da sottoporre alla valutazione dello CSTEP non appena possibile, prima del 31 maggio 2019.

(21)

Il regolamento delegato (UE) 2018/45 ha introdotto esenzioni de minimis per:

le catture di sogliola effettuate con tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4;

le catture di sogliola effettuate con determinate sfogliare munite di «pannello Flemish» nella sottozona CIEM 4;

le catture combinate di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, passera di mare, aringa, busbana norvegese, argentina maggiore e melù effettuate con determinate reti a strascico nella divisione CIEM 3a;

le catture combinate di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello effettuate con nasse nella divisione CIEM 3a;

le catture di merlano effettuate con determinate reti a strascico nella divisione CIEM 3a; e

le catture di merlano e merluzzo bianco effettuate con reti a strascico nella divisione CIEM 4c.

(22)

Gli Stati membri hanno fornito prove a supporto delle suddette esenzioni de minimis. Dopo averle esaminate, lo CSTEP (14) ha concluso (15) che i documenti presentati dagli Stati membri giustificavano in maniera fondata la difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività o i costi sproporzionati che ne sarebbero derivati per la gestione delle catture indesiderate. Poiché le circostanze sono rimaste immutate, è pertanto opportuno continuare ad applicare le esenzioni de minimis in base alle percentuali e alle modifiche necessarie proposte nella nuova raccomandazione comune ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(23)

La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione de minimis per:

le catture di passera di mare effettuate con determinate reti a strascico nella sottozona CIEM 4;

tutte le specie soggette a limiti di cattura pescate con sfogliare nelle divisioni CIEM 4b e 4c;

le catture di merlano e merluzzo bianco effettuate con reti a strascico nelle divisioni CIEM 4a e 4b;

le catture di molva effettuate con determinate reti a strascico con dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e le catture di molva effettuate con determinate reti a strascico con dimensione di maglia compresa tra 100 e 119 mm nella sottozona CIEM 4;

le catture di merlano effettuate con determinate sfogliare nella sottozona CIEM 4;

le catture di suro effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) nella sottozona CIEM 4; e

le catture di sgombro effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) nella sottozona CIEM 4.

(24)

A supporto delle nuove esenzioni de minimis, gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche che dimostravano le difficoltà di migliorare la selettività e i costi sproporzionati nel gestire le catture. Tali prove sono state esaminate dallo CSTEP nel corso della sessione plenaria svoltasi dal 2 al 6 luglio 2018.

(25)

Per quanto riguarda l'esenzione per il merlano e il merluzzo bianco catturati con reti a strascico nelle divisioni CIEM 4a e 4b, lo CSTEP, nelle sue conclusioni, ha rilevato una mancanza di dati pertinenti da parte di alcuni Stati membri. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP.

(26)

Sulla base delle prove fornite dagli Stati membri, lo CSTEP ha ritenuto opportuno introdurre esenzioni de minimis per le catture di passera di mare effettuate con determinate reti a strascico nella sottozona CIEM 4.

(27)

Nelle sue conclusioni, lo CSTEP ha ritenuto adeguati i dati forniti ai fini della concessione di un'esenzione de minimis per la pesca del gamberetto grigio con sfogliara nelle divisioni CIEM 4b e 4c.

(28)

Per quanto riguarda l'esenzione de minimis per le catture di molva con determinate reti a strascico con dimensione di maglia compresa tra 100 e 119 mm nella sottozona CIEM 4, lo CSTEP ha ritenuto difficile valutare con certezza l'impatto di un miglioramento della selettività nell'attività di pesca in questione. Ha inoltre rilevato una mancanza di dati pertinenti da parte di alcuni Stati membri. Ha tuttavia riconosciuto che gli attrezzi utilizzati per tale attività di pesca erano già selettivi e che un ulteriore miglioramento della selettività avrebbe reso la pesca antieconomica. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. Gli Stati membri dovrebbero presentare: a) dati che dimostrino che i miglioramenti della selettività sono molto difficili da realizzare nell'attività di pesca in questione e b) informazioni supplementari sulle catture e sulle flotte di altri Stati membri eventualmente impegnate nella stessa attività. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP.

(29)

Sulla base delle prove fornite dagli Stati membri e delle conclusioni dello CSTEP, è opportuno concedere un'esenzione de minimis per le catture di molva effettuate con determinate reti a strascico con dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm nella sottozona CIEM 4.

(30)

Nelle sue conclusioni lo CSTEP ha osservato che erano state fornite informazioni dettagliate per l'esenzione de minimis relativa alle catture di merlano effettuate con determinate sfogliare nella sottozona CIEM 4. Ha tuttavia segnalato dei limiti al miglioramento della selettività per il merlano e ha osservato che, per questa specie, il metodo utilizzato per calcolare l'esenzione de minimis avrebbe potuto ridurre la selettività, dal momento che tutte le catture indesiderate di merlano potevano essere potenzialmente rigettate. In tali circostanze, l'esenzione andrebbe applicata a livello dei rigetti constatati (2 %) e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame annuale. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio di ogni anno, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP.

(31)

Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri sulle nuove esenzioni de minimis relative alle catture di suro e sgombro da parte di navi che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare e ha concluso che occorre fornire ulteriori informazioni. Vista la necessità di proseguire l'attività di pesca e la raccolta di dati per poter fornire tali informazioni, le esenzioni individuali per ciascuna specie dovrebbero essere limitate ad un anno e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la loro fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP. Tali esenzioni, pertanto, dovrebbero essere applicate in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019.

(32)

Nel caso in cui l'esenzione de minimis si basi sull'estrapolazione di dati insufficienti e informazioni parziali riguardanti la flotta, gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati esatti e verificabili per l'intera flotta contemplata dall'esenzione, in modo da garantire stime attendibili del volume dei rigetti ai fini della fissazione dei totali ammissibili di catture.

(33)

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, le modalità dettagliate dell'attuazione dell'obbligo di sbarco possono comprendere le misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. Al fine di aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate nello Skagerrak, è opportuno mantenere una serie di misure tecniche, già concordate tra l'Unione e la Norvegia nel 2011 (16) e nel 2012 (17), e autorizzare l'uso del dispositivo di selettività SepNep.

(34)

Le misure proposte nella nuova raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e al regolamento (UE) 2018/973, in particolare l'articolo 11, e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento.

(35)

Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha preso in considerazione sia la valutazione dello CSTEP sia la necessità per gli Stati membri di garantire la piena attuazione dell'obbligo di sbarco dal 1o gennaio 2019. In vari casi, le esenzioni richiedono il proseguimento dell'attività di pesca e la raccolta di dati al fine di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP. In tali casi, la Commissione ritiene che concedere esenzioni su base temporanea sia un approccio prudente e pragmatico alla gestione della pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco.

(36)

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/973, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'obbligo di sbarco per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 agosto 2018. È pertanto opportuno riesaminare l'impatto delle esenzioni dall'obbligo di sbarco legate al tasso di sopravvivenza e le esenzioni de minimis nel terzo anno di applicazione del presente regolamento.

(37)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

Nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4) l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersali soggette a limiti di cattura a norma del presente regolamento per il periodo 2019-2021.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)   «pannello Seltra»: dispositivo di selettività che

è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglia a losanga) posto in una sezione composta da quattro pannelli e fissato con un rapporto di assemblaggio di tre maglie di 90 mm per ogni maglia di 270 mm, o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 140 mm (maglia quadra);

è lungo almeno 3 metri;

è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e

corrisponde all'intera larghezza della sezione superiore della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);

(2)   «dispositivo di selettività Netgrid»: dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga avente dimensioni di maglia di almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino;

(3)   «pannello Flemish»: l'ultima parte conica della rete di una sfogliara

la cui parte posteriore è direttamente attaccata al sacco;

in cui le parti superiore e inferiore della rete hanno una dimensione di maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi;

la cui lunghezza in forma stesa è di almeno 3 m;

(4)   «SepNep»: rete da traino a divergenti che

presenta dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 +≥ 100 mm;

è dotata di molteplici sacchi, con dimensioni di maglia comprese almeno tra 80 e 120 mm, attaccati a un singolo avansacco e in cui il sacco in posizione più elevata presenta dimensioni di maglia di almeno 120 mm ed è munito di un pannello di separazione con dimensioni di maglia di 105 mm; e

può anche essere munita di una griglia di selezione facoltativa con una distanza massima tra le sbarre di almeno 17 mm, a condizione che sia costruita in modo tale da consentire l'uscita di scampi di piccole dimensioni.

Articolo 3

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo

1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), alle seguenti catture di scampo:

a)

catture effettuate con nasse (FPO (18));

b)

catture effettuate con reti a strascico (OTB, TBN) con:

(1)

un sacco di dimensioni di maglia superiori a 80 mm; o

(2)

un sacco di dimensioni di maglia di almeno 70 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm; o

(3)

un sacco di dimensioni di maglia di almeno 35 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm.

2.   In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

3.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, prima del 31 maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.

Articolo 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4c entro sei miglia nautiche dalla costa, ma all'esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm.

2.   L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente alle navi di lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice non superiore a 221 kW, operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.

3.   In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 5

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture accessorie di tutte le specie soggette a limiti di cattura effettuate con nasse e cogolli

1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4, alle catture di tutte le specie soggette a limiti di cattura effettuate con nasse e cogolli (FPO, FYK).

2.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari delle specie catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente e sotto la superficie del mare.

Articolo 6

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare

1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4:

a)

alle catture di passera di mare effettuate con reti (GNS, GTR, GTN, GEN);

b)

alle catture di passera di mare effettuate con sciabiche danesi;

c)

alle catture di passera di mare effettuate con reti a strascico (OTB, PTB) aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm durante la pesca di pesci piatti o tondi nei mesi invernali (dal 1o novembre al 30 aprile).

2.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 7

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4, alle catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare (BT2) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm.

2.   L'esenzione di cui al paragrafo 1 è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

3.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente e sotto la superficie del mare.

Articolo 8

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), alle catture di razze effettuate con qualunque tipo di attrezzi da pesca.

2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, prima del 31 maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.

3.   L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica alla razza cuculo fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

4.   In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente e sotto la superficie del mare.

Articolo 9

Esenzioni de minimis

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento:

a)

nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):

un quantitativo di sogliola di taglia inferiore e superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie;

b)

nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm munite di «pannello Flemish»:

un quantitativo di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di tale specie nel 2019 e del 5 % per il restante periodo;

c)

nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm:

un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, gamberello boreale, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello;

d)

nella pesca del gamberello boreale effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci:

un quantitativo combinato di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, passera di mare, merluzzo carbonaro, aringa, busbana norvegese, argentina maggiore e melù di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, passera di mare, gamberello boreale, nasello, busbana norvegese, argentina maggiore, aringa e melù;

e)

nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4c, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alle taglie minime di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 %, nel 2019, e del 5 %, nel 2020 e nel 2021, del totale annuo delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento soggette all'obbligo di sbarco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;

f)

nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, da navi che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm:

 

un quantitativo combinato di merlano e merluzzo bianco di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 6 %, nel 2019, del totale annuo delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento soggette ad un obbligo di sbarco; il quantitativo massimo di merluzzo bianco che può essere rigettato in mare non può superare il 2 % del totale annuo di tali catture;

 

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera f) è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

g)

nelle attività di pesca effettuate, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra, o reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm:

un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, sogliola, passera di mare e nasello;

h)

nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm, munite di SepNep:

un quantitativo di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di merluzzo carbonaro, passera di mare, eglefino, merlano, merluzzo bianco, gamberello boreale, sogliola e scampo;

i)

nella pesca del gamberetto grigio effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4b e 4c, da navi che utilizzano sfogliare:

un quantitativo di tutte le specie soggette a limiti di cattura, fino ad un massimo del 7 %, nel 2019 e nel 2020, e del 6 %, nel 2021, del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a limiti di cattura;

j)

nella pesca demersale della molva effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm:

 

un quantitativo di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;

 

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera j) è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite;

k)

nella pesca demersale della molva effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 120 mm:

un quantitativo di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;

l)

nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, da navi che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm:

 

un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino ad un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di passera di mare e sogliola.

 

Ogni anno gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.

m)

nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella sottozona CIEM 4, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm:

 

un quantitativo di suro fino ad un massimo del 7 %, nel 2019, del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;

 

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera m) è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

n)

nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella sottozona CIEM 4, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm:

 

un quantitativo di sgombro fino ad un massimo del 7 %, nel 2019, del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;

 

l'esenzione de minimis di cui alla presente lettera n) è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

Articolo 10

Misure tecniche specifiche per lo Skagerrak

1.   Nello Skagerrak è vietato tenere a bordo e utilizzare reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi trainati analoghi aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm.

2.   In deroga al paragrafo 1 possono essere utilizzate le seguenti reti da traino:

a)

reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 90 mm, a condizione che siano dotate di un pannello Seltra o di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

b)

reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 70 mm (maglia quadra), dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

c)

reti da traino con dimensioni minime di maglia inferiori a 70 mm nel caso di pesca di specie pelagiche o industriali, a condizione che le catture siano costituite per oltre l'80 % da una o più specie pelagiche o industriali;

d)

reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 35 mm usate nella pesca del gamberello boreale, a condizione che siano dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm.

3.   Per la pesca del gamberello boreale può essere utilizzato un dispositivo di trattenimento del pesce conformemente al paragrafo 2, lettera d), a condizione che vi siano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e che il dispositivo di trattenimento sia:

a)

costruito con un pannello superiore con dimensioni minime di maglia di 120 mm (maglia quadra),

b)

lungo almeno 3 metri e

c)

largo almeno quanto la griglia di selezione.

Articolo 11

SepNep

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/973 è consentito l'uso di reti SepNep.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2018/45 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa per l'anno 2018 (GU L 7 del 12.1.2018, pag. 6).

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(16)  Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia sulla regolamentazione della pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 2012.

(17)  Verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea, del 4 luglio 2012, su misure per l'attuazione di un divieto di rigetto e misure di controllo nella zona dello Skagerrak.

(18)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/27


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/2036 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2018

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira all'eliminazione progressiva dei rigetti nelle attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mar Mediterraneo, anche per le catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (2).

(2)

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alla pesca demersale nel Mar Mediterraneo al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca e al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2019 a tutte le altre specie.

(3)

Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni complessivi, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione (3) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, sulla base di tre raccomandazioni comuni presentate alla Commissione nel 2016 da alcuni Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nel Mar Mediterraneo (Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Slovenia). Le tre raccomandazioni comuni riguardavano rispettivamente il Mar Mediterraneo occidentale, il Mare Adriatico e il Mar Mediterraneo sudorientale.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione (4) sulla base di due raccomandazioni comuni presentate da quegli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto relativamente al Mar Mediterraneo occidentale e al Mare Adriatico.

(6)

Il 4 giugno 2018, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello Pescamed, Francia, Italia e Spagna hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune per un piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mediterraneo occidentale («la nuova raccomandazione comune per il Mediterraneo occidentale»). La raccomandazione comune è stata modificata il 27 agosto 2018.

(7)

Il 7 giugno 2018, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello Sudestmed, Cipro, Grecia, Italia e Malta hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune per un piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mediterraneo sudorientale («la nuova raccomandazione comune per il Mediterraneo sudorientale»). La raccomandazione comune è stata modificata il 28 agosto 2018.

(8)

L'8 giugno 2018, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello Adriatica, Croazia, Italia e Slovenia hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune per un piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mare Adriatico («la nuova raccomandazione comune per il Mare Adriatico»). La raccomandazione comune è stata modificata il 29 agosto 2018.

(9)

Le tre nuove raccomandazioni comuni sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) in occasione della sessione plenaria estiva tenutasi dal 2 al 6 luglio 2018 (5).

(10)

Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha tenuto conto della valutazione dello CSTEP e dell'esigenza che gli Stati membri garantiscano la piena attuazione dell'obbligo di sbarco il 1o gennaio 2019. In diversi casi, al fine di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP, le esenzioni richiedono che l'attività di pesca e la raccolta di dati continuino. In tali casi la Commissione ritiene che consentire esenzioni su base temporanea sia un approccio pragmatico e prudente alla gestione delle attività di pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco.

(11)

La nuova raccomandazione comune per il Mar Mediterraneo occidentale propone di prorogare fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle esenzioni legate al tasso di sopravvivenza, conformemente a quanto disposto all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per la cappasanta (Pecten jacobeus) e le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD). Il regolamento delegato (UE) 2017/86 ha introdotto tale esenzione legata al tasso di sopravvivenza. In occasione della valutazione della nuova raccomandazione comune, lo CSTEP ha osservato che non erano state fornite informazioni di supporto supplementari. Nella letteratura esiste tuttavia una mole di prove scientifiche che dimostrano la sopravvivenza di tali specie. Poiché si possono registrare elevati tassi di sopravvivenza e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, la Commissione ritiene che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza dovrebbe essere mantenuta, in quanto le circostanze sono immutate.

(12)

La nuova raccomandazione comune per il Mar Mediterraneo occidentale propone di prorogare fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). Il regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione ha introdotto tale esenzione legata al tasso di sopravvivenza. La nuova raccomandazione comune inizialmente proponeva di applicare detta esenzione, eccetto nei mesi di luglio, agosto e settembre, che sarebbero stati soggetti a una nuova esenzione de minimis. Lo CSTEP ha ritenuto che non vi fossero elementi di prova a sostegno di un'esenzione de minimis durante i mesi estivi e non ha formulato ulteriori osservazioni. Esistono tuttavia prove scientifiche che dimostrano la sopravvivenza di tale specie nella regione in oggetto e in altre regioni. Poiché si possono registrare elevati tassi di sopravvivenza e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, la Commissione ritiene che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza applicabile tutto l'anno dovrebbe essere mantenuta.

(13)

La nuova raccomandazione comune per il Mare Adriatico propone di prorogare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola (Solea solea) catturata con rapidi (sfogliare) (TBB). Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione ha introdotto tale esenzione legata al tasso di sopravvivenza. Lo CSTEP non ha valutato tale nuova domanda. Uno studio ad hoc sulla sopravvivenza di tale specie è tuttavia in corso nella sottozona geografica (GSA) 17 nel Mare Adriatico. La Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere prorogata solo per un anno. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare i dati pertinenti entro il 1o maggio 2019, al fine di consentire allo CSTEP di effettuare un'ulteriore valutazione.

(14)

Le tre nuove raccomandazioni comuni propongono di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Lo CSTEP ha ritenuto che non siano state comunicate informazioni specifiche a sostegno di tale esenzione. La Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere introdotta solo per un anno. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare dati pertinenti supplementari entro il 1o maggio 2019, al fine di consentire allo CSTEP di effettuare un'ulteriore valutazione.

(15)

Le tre nuove raccomandazioni comuni propongono di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza all'occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Lo CSTEP ha ritenuto che sia necessario fornire prove supplementari al fine di sostenere pienamente l'esenzione proposta. La Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere introdotta solo per un anno. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare i dati pertinenti supplementari entro il 1o maggio 2019, al fine di consentire allo CSTEP di effettuare un'ulteriore valutazione.

(16)

Le tre nuove raccomandazioni comuni propongono di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza all'astice (Homarus gammarus) e all'aragosta (Palinuridae) catturati con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Lo CSTEP ha ritenuto che lo studio sulla sopravvivenza per l'astice trasmesso dagli Stati membri interessati sia uno studio ragionevolmente attendibile che presenta tassi di sopravvivenza a breve termine, osservando tuttavia che la dimensione del campione è modesta. È opportuno fornire prove scientifiche supplementari sia per l'astice che per l'aragosta. La Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere introdotta solo per un anno. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare dati pertinenti supplementari entro il 1o maggio 2019, al fine di consentire allo CSTEP di effettuare un'ulteriore valutazione.

(17)

Le nuove raccomandazioni comuni per il Mare Adriatico e per il Mar Mediterraneo sudorientale propongono di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. La nuova raccomandazione comune inizialmente proponeva di applicare detta esenzione, eccetto nei mesi di luglio, agosto e settembre, che sarebbero stati soggetti a una nuova esenzione de minimis. Lo CSTEP ha ritenuto che non vi fossero elementi di prova a sostegno di un'esenzione de minimis durante i mesi estivi e non ha formulato ulteriori osservazioni. Esistono tuttavia prove scientifiche che dimostrano la sopravvivenza di tale specie in altre regioni. Poiché si possono registrare elevati tassi di sopravvivenza e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, la Commissione ritiene che si dovrebbe introdurre l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza applicabile per tutto l'anno.

(18)

Le tre nuove raccomandazioni comuni propongono inoltre di estendere l'applicazione dell'esenzione de minimis, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, al nasello (Merluccius merluccius) e alle triglie (Mullus spp.), fino al 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino al 5 % nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT and TX) e fino all'1 % nel 2019, nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN), nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione ha introdotto un'esenzione de minimis per tali specie. Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune e della revisione effettuata dallo CSTEP e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, dell'elevato numero di specie per ogni attività di pesca, dei modelli di pesca e delle peculiarità del Mediterraneo (ad esempio la predominanza della pesca su piccola scala), la Commissione ritiene che, per evitare i costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate, sia opportuno istituire tali esenzioni de minimis. Lo CSTEP non ha valutato la nuova raccomandazione relativa alle reti a strascico. Nella valutazione della nuova raccomandazione comune relativa alle reti da imbrocco e ai tramagli, lo CSTEP ha osservato che le informazioni comunicate dagli Stati membri interessati non erano complete. Tenuto tuttavia conto delle circostanze immutate, la Commissione ritiene che l'esenzione de minimis dovrebbe essere mantenuta con le percentuali di cui sopra.

(19)

La nuova raccomandazione comune per il Mare Adriatico propone di prorogare l'applicazione dell'esenzione de minimis al nasello (Merluccius merluccius) e alle triglie (Mullus spp.), fino all'1 % nel 2019, nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano rapidi (sfogliare) (TBB) e alla sogliola (Solea solea) fino al 3 % nel 2019, nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX) nel Mare Adriatico. Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione ha introdotto un'esenzione de minimis per tali specie. Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune in tale occasione e della revisione effettuata dallo CSTEP e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, dell'elevato numero di specie per ogni attività di pesca, dei modelli di pesca e delle peculiarità del Mediterraneo (ad esempio la predominanza della pesca su piccola scala), la Commissione ritiene che, per evitare i costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate, sia opportuno istituire tali esenzioni de minimis (fino all'1 % per il nasello e le triglie e fino al 3 % per la sogliola). Nella valutazione della nuova raccomandazione comune, lo CSTEP ha osservato che non erano state fornite informazioni specifiche a sostegno di un cospicuo aumento delle percentuali applicate. Tenuto tuttavia conto delle circostanze immutate ai fini dell'applicazione dell'attuale livello percentuale, la Commissione ritiene che tale esenzione dovrebbe essere mantenuta con le percentuali di cui sopra.

(20)

La nuova raccomandazione comune per il Mar Mediterraneo sudorientale propone di prorogare l'applicazione dell'esenzione de minimis al gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino al 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino al 5 % nel 2021 del totale di catture annue di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX) nel Mar Mediterraneo sudorientale. Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione ha introdotto un'esenzione de minimis per tale specie. Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune in tale occasione e della revisione effettuata dallo CSTEP e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, dell'elevato numero di specie per ogni attività di pesca, dei modelli di pesca e delle peculiarità del Mediterraneo (ad esempio la predominanza della pesca su piccola scala), la Commissione ritiene che, per evitare i costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate, sia opportuno istituire tali esenzioni de minimis. Lo CSTEP non ha valutato la nuova raccomandazione. Tenuto conto delle circostanze immutate, la Commissione ritiene che tale esenzione dovrebbe essere mantenuta con le percentuali di cui sopra.

(21)

Le nuove raccomandazioni comuni per il Mar Mediterraneo occidentale propongono di applicare l'esenzione de minimis alla spigola (Dicentrarchus labrax), allo sparaglione (Diplodus annularis), al sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), al sarago maggiore (Diplodus sargus), al sarago testa nera (Diplodus vulgaris), alle cernie (Epinephelus spp.), alla mormora (Lithognathus mormyrus), al pagello mafrone (Pagellus acarne), all'occhialone (Pagellus bogaraveo), al pagello fragolino (Pagellus erythrinus), al pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), alla cernia di fondale (Polyprion americanus), alla sogliola (Solea solea), all'orata (Sparus aurata) e al gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino al 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); fino al 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per il gambero rosa mediterraneo, effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); e fino all'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per l'occhialone e il gambero rosa mediterraneo, effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(22)

Le nuove raccomandazioni comuni per il Mare Adriatico propongono di applicare l'esenzione de minimis alla spigola (Dicentrarchus labrax), allo sparaglione (Diplodus annularis), al sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), al sarago maggiore (Diplodus sargus), al sarago testa nera (Diplodus vulgaris), alle cernie (Epinephelus spp.), alla mormora (Lithognathus mormyrus), al pagello mafrone (Pagellus acarne), all'occhialone (Pagellus bogaraveo), al pagello fragolino (Pagellus erythrinus), al pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), alla cernia di fondale (Polyprion americanus),, all'orata (Sparus aurata) e al gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino al 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); fino al 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per il gambero rosa mediterraneo ma inclusa la sogliola, effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); e fino all'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per l'occhialone e il gambero rosa mediterraneo ma inclusa la sogliola, effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(23)

La nuova raccomandazione comune per il Mar Mediterraneo sudorientale propone di applicare l'esenzione de minimis alla spigola (Dicentrarchus labrax), allo sparaglione (Diplodus annularis), al sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), al sarago maggiore (Diplodus sargus), al sarago testa nera (Diplodus vulgaris), alle cernie (Epinephelus spp.), alla mormora (Lithognathus mormyrus), al pagello mafrone (Pagellus acarne), all'occhialone (Pagellus bogaraveo), al pagello fragolino (Pagellus erythrinus), al pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), alla cernia di fondale (Polyprion americanus), alla sogliola (Solea solea) e all'orata (Sparus aurata), fino al 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); fino al 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); e fino all'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per l'occhialone, effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(24)

Infine, le tre nuove raccomandazioni comuni propongono di applicare l'esenzione de minimis all'acciuga (Engraulis encrasicolus), alla sardina (Sardina pilchardus), agli sgombri (Scomber spp.) e ai suri (Trachurus spp.), fino al 5 % nel 2019 del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.

(25)

Lo CSTEP ha osservato che le esenzioni di cui ai considerando 21), 22) e 23) riguardano un ampio gruppo di specie con tassi di rigetto molto variabili e che non erano state comunicate informazioni specifiche a pieno sostegno delle esenzioni richieste. La Commissione sottolinea tuttavia che tali esenzioni si applicano a gruppi di specie che coprono il resto delle specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 e, in questa fase, non soggette a limiti di cattura; l'articolo 15, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non è pertanto applicabile. Inoltre, tali specie sono catturate contemporaneamente, in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso l'approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccola taglia e sbarcate in diversi punti di sbarco ripartiti geograficamente lungo la costa; è pertanto molto verosimile che si verifichino costi sproporzionati per il trattamento delle catture indesiderate nei primi anni di piena attuazione dell'obbligo di sbarco. È altresì opportuno tenere conto del fatto che le esenzioni sono in linea di principio inferiori ai limiti massimi consentiti. In tale contesto la Commissione ritiene che le esenzioni de minimis dovrebbero essere introdotte solo per un anno. È opportuno che gli Stati membri presentino entro il 1o maggio 2019 i dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che giustificano l'esenzione e alla Commissione di compiere una revisione.

(26)

Infine, la Commissione osserva che gli Stati membri si adoperano per aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e in particolare le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

(27)

La Commissione osserva altresì che, in linea con la raccomandazione comune per il Mar Mediterraneo occidentale, gli Stati membri interessati incoraggiano l'uso di reti da traino a sacco e/o avansacco T90 con dimensioni di maglia pari a 50 mm e la prosecuzione delle prove di fermo in tempo reale.

(28)

Le misure proposte nelle nuove raccomandazioni comuni sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4 e paragrafo 5, lettera c), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel piano in materia di rigetti previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/86.

(29)

Le esenzioni de minimis per le piccole specie pelagiche nelle attività di pesca dirette alla loro cattura sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione (6). Le esenzioni de minimis per le catture accessorie di piccole specie pelagiche effettuate nelle attività di pesca demersale dovrebbero invece essere incluse nel regolamento delegato (UE) n. 2017/86.

(30)

Il regolamento delegato (UE) n. 2017/86 della Commissione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(31)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica:

a)

alla sogliola (Solea solea) catturata con rapidi (sfogliare) (TBB) (*1) nel Mare Adriatico fino al 31 dicembre 2019;

b)

alla cappasanta (Pecten jacobaeus) catturata con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;

c)

alle vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;

d)

alle vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;

e)

allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con qualsiasi rete a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale;

f)

allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino al 31 dicembre 2019;

g)

all'occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino al 31 dicembre 2019;

h)

all'astice (Homarus gammarus) catturato con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino al 31 dicembre 2019;

i)

all'aragosta (Palinuridae) catturata con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino al 31 dicembre 2019.

2.   La sogliola (Solea solea), la cappasanta (Pecten jacobaeus), le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.), lo scampo (Nephrops norvegicus), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), l'astice (Homarus gammarus) e l'aragosta (Palinuridae) catturati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati.

3.   Entro il 1o maggio 2019 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti oltre a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni di giugno 2018, modificate in agosto 2018, e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere a), f), g), h) e i). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e informazioni al massimo entro luglio 2019.

(*1)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 122 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.»;"

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Esenzione de minimis

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi di specie in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013:

a)

nel Mar Mediterraneo occidentale (punto 1 dell'allegato):

i)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

ii)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

iii)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea), l'orata (Sparus aurata) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

iv)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

v)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

vi)

per l'acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

b)

nel Mare Adriatico (punto 2 dell'allegato):

i)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

ii)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

iii)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano rapidi (sfogliare) (TBB);

iv)

per la sogliola (Solea solea), fino al 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

v)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), l'orata (Sparus aurata) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

vi)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

vii)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

viii)

per l'acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

c)

nel Mar Mediterraneo sudorientale (punto 3 dell'allegato):

i)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

ii)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

iii)

per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

iv)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

v)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

vi)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

vii)

per l'acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.

2.   Entro il 1o maggio 2019 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti oltre a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni di giugno 2018, modificate in agosto 2018, e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera a, punti da iii) a vi), lettera b), punti da v) a viii), e lettera c), punti da iv) a vii). Lo CSTEP valuta tali dati e informazioni al massimo entro luglio 2019.»;

3)

all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021»;

4)

l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 29 dell'1.2.2018, pag. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  Regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione, del 23 ottobre 2017, che istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo (GU L 30 del 2.2.2018, pag. 1).


ALLEGATO

1.   Mar Mediterraneo occidentale

Tipo di pesca

Codici degli attrezzi

Descrizione dell'attrezzo da pesca

Obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Triglie (Mullus spp.)

Codici FAO: MUT, MUR, MUX

Scampo (Nephrops norvegicus)

Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Sarago maggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

Catture accessorie di:

 

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

 

Sardina (Sardina pilchardus)

 

Sgombri (Scomber spp.)

 

Suri (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Triglie (Mullus spp.)

Codici FAO: MUT, MUR, MUX

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Sarago maggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)]

Orata (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Tutti i palangari

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Triglie (Mullus spp.)

Codici FAO: MUT, MUR, MUX

Astice (Homarus gammarus)

Aragosta (Palinuridae)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Sarago maggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Cappasanta (Pecten jacobeus)

Vongole (Venerupis spp.)

Vongole (Venus spp.)

HMD

Tutte le draghe automatiche

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Scampo (Nephrops norvegicus)

Astice (Homarus gammarus)

Aragosta (Palinuridae)

FPO, FIX

Tutte le nasse e trappole

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

2.   Mare Adriatico

Tipo di pesca

Codici degli attrezzi

Descrizione dell'attrezzo da pesca

Obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Triglie (Mullus spp.)

Codici FAO: MUT, MUR, MUX

Scampo (Nephrops norvegicus)

Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Saragomaggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

Catture accessorie di:

 

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

 

Sardina (Sardina pilchardus)

 

Sgombri (Scomber spp.)

 

Suri (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Saragomaggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Tutti i palangari

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Triglie (Mullus spp.)

Codici FAO: MUT, MUR, MUX

Sogliola (Solea vulgaris)

Astice (Homarus gammarus)

Aragosta (Palinuridae)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis), Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), Sarago maggiore (Diplodus sargus),

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus), Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Cappasanta (Pecten jacobeus)

Vongole (Venerupis spp.)

Vongole (Venus spp.)

HMD

Tutte le draghe automatiche

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Scampo (Nephrops norvegicus)

Astice (Homarus gammarus)

Aragosta (Palinuridae)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus), Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Sparaglione (Diplodus annularis), Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), Sarago maggiore (Diplodus sargus),

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Tutte le nasse e trappole, cogolli

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

3.   Mar Mediterraneo sudorientale

Tipo di pesca

Codici degli attrezzi

Descrizione dell'attrezzo da pesca

Obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Triglie (Mullus spp.)

Codici FAO: MUT, MUR, MUX

Scampo (Nephrops norvegicus)

Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Sarago maggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

Catture accessorie di:

 

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

 

Sardina (Sardina pilchardus)

 

Sgombri (Scomber spp.)

 

Suri (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis), Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Saragomaggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Tutti i palangari

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Triglie (Mullus spp.)

Codici FAO: MUT, MUR, MUX

Sogliola (Solea vulgaris)

Astice (Homarus gammarus)

Aragosta (Palinuridae)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Saragomaggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Scampo (Nephrops norvegicus)

Astice (Homarus gammarus)

Aragosta (Palinuridae)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Saragomaggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Tutte le nasse e trappole, cogolli

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/41


REGOLAMENTO (UE) 2018/2037 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2018

recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

50/TQ120

Stato membro

Francia

Stock

HER/5B6ANB

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN

Data di chiusura

26.11.2018


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/44


REGOLAMENTO (UE) 2018/2038 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2018

recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

49/TQ120

Stato membro

Francia

Stock

POK/1N2AB.

Specie

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Zona

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

Data di chiusura

26.11.2018


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/46


REGOLAMENTO (UE) 2018/2039 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2018

recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

48/TQ120

Stato membro

Francia

Stock

LIN/1/2.

Specie

Molva (Molva molva)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

Data di chiusura

26.11.2018


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/48


REGOLAMENTO (UE) 2018/2040 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2018

recante divieto di pesca dell'alalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

47/TQ120

Stato membro

Francia

Stock

ALB/AN05N

Specie

Alalunga del nord (Thunnus alalunga)

Zona

Oceano Atlantico, a nord di 5o N

Data di chiusura

26.11.2018


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/50


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2041 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2018

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Connettori per cavi («tipo maschio o femmina») per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V, in rame.

L'articolo presenta su un lato una spina (cosiddetto connettore maschio) o una presa (cosiddetto connettore femmina) e sull'altro lato un dispositivo di contatto sotto forma di un morsetto protetto da uno strato di materiale isolante.

L'articolo è utilizzato per collegare fili o cavi diversi dai cavi coassiali.

L'articolo effettua il collegamento mediante l'inserimento del «connettore maschio» nel «connettore femmina» senza l'uso di utensili.

Cfr. l'immagine (*1).

8536 69 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8536 , 8536 69 e 8536 69 90 .

L'articolo presenta le caratteristiche oggettive di una spina («connettore maschio») o di una presa («connettore femmina») dotata di un altro dispositivo di contatto (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8536 , gruppo III, lettera A), punto 1), e anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alle sottovoci da 8536 69 10 a 8536 69 90 ). È pertanto esclusa la classificazione come altre connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi della sottovoce 8536 90 10 .

Di conseguenza l'articolo deve essere classificato nel codice NC 8536 69 90 come altre spine e prese di corrente.

Image 1

(*1)  L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2042 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 al fine di chiarire le condizioni di prova WLTP e disporre il monitoraggio dei dati di omologazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Onde tener conto della differenza del livello delle emissioni di CO2 determinate conformemente al nuovo ciclo di guida europeo (New European Test Cycle - NEDC) e quelle determinate conformemente alla nuova procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure - WLTP), il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione (2) ha istituito un metodo per stabilire una correlazione fra i valori delle emissioni di CO2 relativamente ai veicoli commerciali leggeri.

(2)

Il metodo di correlazione è inteso a produrre risultati atti a garantire che i requisiti in materia di riduzione stabiliti dal regolamento (UE) n. 510/2011 siano di rigore comparabile nelle vecchie e nelle nuove procedure di prova. Pertanto le autorità di omologazione e i servizi tecnici, con i costruttori, dovrebbero impegnarsi affinché le prove WLTP e NEDC eseguite ai fini del presente regolamento si svolgano in condizioni di prova comparabili e coerenti con gli obiettivi del regolamento medesimo.

(3)

A tal fine è necessario chiarire taluni aspetti delle condizioni di prova WLTP applicabili alle correlazioni effettuate al fine di disporre dei dati di monitoraggio delle emissioni di CO2 nelle prove WLTP e NEDC per i veicoli di nuova immatricolazione nel 2020. Tali chiarimenti dovrebbero applicarsi fatti salvi la procedura e i requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (3) e senza incidere sulla validità delle omologazioni concesse su tale base.

(4)

È altresì necessario determinare la differenza nel 2020 fra i valori delle emissioni di CO2 dichiarate dai costruttori ai fini dell'omologazione WLTP e quelle misurate conformemente al regolamento (UE) 2017/1151. I costruttori dovrebbero quindi aver l'obbligo di calcolare e comunicare alla Commissione i valori di CO2 con la procedura WLTP per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati durante l'anno civile 2020 avvalendosi dei valori di misurazione per il veicolo H e il veicolo L come dati di input del metodo di interpolazione.

(5)

Per un numero limitato di famiglie di interpolazione, nel 2020 saranno disponibili solo i valori di misurazione relativi ai veicoli H. Il numero di tali famiglie dovrebbe essere attentamente monitorato e, qualora si osservasse un aumento significativo del loro numero rispetto alla situazione del 2018, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione di escluderle dal calcolo dei dati di riferimento 2020.

(6)

Si dovrebbe migliorare la trasparenza delle prove sulle emissioni e pertanto mettere a disposizione della Commissione i dati delle prove WLTP nonché i risultati delle correlazioni. Questo consentirà alla Commissione di identificare e affrontare rapidamente eventuali questioni e incoerenze connesse all'attuazione delle procedure. Per tale motivo, si dovrebbe completare la matrice dei dati di input per ciascuna prova WLTP effettuata e trasmetterla integralmente alla Commissione nell'ambito dello scambio di dati dello strumento di correlazione. Per garantire la riservatezza il file dei dati di input dovrebbe essere criptato per la trasmissione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 è così modificato:

(1)

è aggiunto il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Comunicazione dei risultati della misurazione WLTP

1.   I costruttori calcolano il valore di CO2 (ciclo misto) per ogni veicolo commerciale leggero nuovo immatricolato nel 2020 secondo la formula di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1151, in cui i termini MCO2-H ed MCO2-L, ai fini della famiglia di interpolazione in questione, sono sostituiti dai valori MCO2,C,5 tratti dalle voci 2.5.1.1.3 (veicolo H) e 2.5.1.2.3 (veicolo L) del certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151.

Quando le emissioni di CO2 (ciclo misto) del veicolo individuale sono determinate in riferimento al solo veicolo H, i costruttori comunicano il valore MCO2,C,5 tratto dalla voce 2.5.1.1.3 (veicolo H) del certificato di omologazione CE.

Il costruttore comunica alla Commissione tali valori delle emissioni di CO2, con i valori MCO2,C,5 usati per il calcolo, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione della Commissione dei dati provvisori per il 2020 mediante caricamento dei dati nel registro Business Data Repository dell'Agenzia europea dell'ambiente.

2.   Se i dati di cui al paragrafo 1 non sono comunicati entro il termine indicato, la Commissione prende il valore registrato alla voce 2.5.1.2.3 del certificato di omologazione CE e lo considera il valore corrispondente alle emissioni di CO2 ai fini del paragrafo 1 per tutti i veicoli nuovi immatricolati della famiglia di interpolazione per la quale è stato emesso il certificato di omologazione e, se del caso, per le famiglie nelle quali sono disponibili solo le misurazioni del veicolo H.»

(2)

L'allegato I è così modificato:

a)

Sono inseriti i seguenti punti 2.2 bis e 2.2 ter:

«2.2 bis   Condizioni di prova WLTP

Affinché la prova WLTP risulti pertinente ai sensi dell'allegato I, punto 2.2, del presente regolamento e per determinare i dati di input di cui al punto 2.4, si applicano le condizioni di prova di cui all'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, con le seguenti precisazioni:

a)

la correzione dei risultati delle prove WLTP per le emissioni massiche di CO2 a norma dell'allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151 si applica a tutti i risultati di prova, fatte salve le disposizioni di cui al punto 3.4.4, lettera a), di detta appendice;

b)

fatti salvi i requisiti del regolamento (UE) 2017/1151, se il veicolo di prova è munito di tecnologie che incidono sulle prestazioni di CO2, incluse, ma non solamente, quelle di cui alle voci da 42 a 50 della matrice dei dati di input di cui al punto 2.4, e che sono destinate a funzionare durante la prova, dette tecnologie sono in esecuzione durante la prova del veicolo, indipendentemente dalla procedura di prova applicata, ossia NEDC o WLTP;

c)

se il veicolo di prova è munito di trasmissione automatica, si utilizza la stessa modalità selezionabile dal conducente, indipendentemente dalla procedura di prova applicata. Quando per la prova WLTP si usano le modalità migliore e peggiore a norma dell'allegato XXI, suballegato 8, appendice 6, punto 1.2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1151, la modalità peggiore sarà usata come input nello strumento di correlazione nonché per tutte le prove fisiche NEDC;

d)

se il veicolo di prova è munito di trasmissione manuale, il termine nmin_drive_set è definito dalla formula di cui all'allegato XXI, suballegato 2, punto 2, lettera k) 3), del regolamento (UE) 2017/1151.

Previa approvazione dell'autorità di omologazione o, se del caso, del servizio tecnico, il costruttore può calcolare i punti di cambio di velocità diversamente, a condizione che ciò si giustifichi ai fini della guidabilità del veicolo e che il margine di sicurezza aggiuntivo della potenza applicato a norma dell'allegato XXI, suballegato 2, punto 3.4, del regolamento (UE) 2017/1151, non superi il 20 %.

Le condizioni di cui alle lettere da a) a d) si applicano ai fini della correlazione eseguita conformemente al presente regolamento e non pregiudicano le disposizioni stabilite nel regolamento (UE) 2017/1151 né le omologazioni concesse a norma del medesimo regolamento.

2.2 ter.   Applicabilità delle condizioni di prova WLTP

Le precisazioni di cui al punto 2.2 bis, lettere da a) a d), si applicano conformemente a quanto segue:

a)

per i nuovi tipi di veicoli, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b)

per i tipi di veicoli esistenti, relativamente a tali tipi di veicoli che interessano i veicoli immessi sul mercato nel 2020, i costruttori trasmettono all'autorità di omologazione elementi probanti in base ai quali essa conferma se nelle prove di omologazione siano state soddisfatte le condizioni di prova di cui al punto 2.2 bis, lettere da a) a d).

La conferma indica l'identificante della famiglia di interpolazione e il rispetto di ciascuna condizione di prova di cui alle lettere da a) a d). L'autorità di approvazione rilascia la conferma al costruttore e si assicura che sia registrata e possa essere messa senza indugio a disposizione su richiesta della Commissione.

Se l'autorità di omologazione non può confermare che una o più condizioni di prova in questione sono state soddisfatte, il costruttore garantisce l'esecuzione di una nuova prova WLTP o, se del caso, una serie di prove, a norma dell'allegato XXI, suballegato 6, del regolamento (UE) 2017/1151, sotto la supervisione di un'autorità di omologazione o, se del caso, del servizio tecnico, applicando le condizioni di prova di cui al punto 2.2 bis, lettere da a) a d), per la famiglia di interpolazione in questione, compresa una nuova correlazione conforme al presente regolamento.

Se non è soddisfatta la sola condizione di prova di cui al punto 2.2 bis, lettera a), il costruttore può correggere tale valore nella matrice di input senza dover eseguire una nuova prova WLPT.

L'autorità di omologazione o, se del caso il servizio tecnico designato, registra i risultati della ripetizione o della correzione della prova e della correlazione, a norma dell'allegato I, punto 5, e il file di correlazione completo basato sui dati di input della ripetizione è trasmesso alla Commissione, conformemente al punto 3.1.1.2 entro il 30 aprile 2021.»;

b)

il punto 2.4 è così modificato:

i)

al primo comma è aggiunta la frase seguente:

«Si completa la matrice dei dati di input per ciascuna prova WLTP eseguita.»;

ii)

la tabella 1 è così modificata:

alla voce 56, il testo della colonna «Osservazioni» è sostituito dal seguente:

«Serie: dati del sistema OBD e del banco dinamometrico, 1 Hz per il sistema OBD e 10 Hz per il banco dinamometrico, risoluzione 0,1 km/h.»;

alla voce 57, il testo della colonna «Osservazioni» è sostituito dal seguente:

«Serie: 1 Hz. Calcolo teorico del cambio di velocità da comunicare per il veicolo H ed L (se pertinente)»;

alla voce 61, il testo della colonna «Osservazioni» è sostituito dal seguente:

«Serie: 1 Hz (frequenza di campionamento dello strumento 20 Hz), risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico»;

la voce 67 è sostituita dalla seguente:

«67

Fattore di rigenerazione Ki moltiplicativo/additivo per i veicoli H e L

Allegato XXI, suballegato 6, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/1151

Per i veicoli non dotati di sistema a rigenerazione periodica, tale valore è pari a 1

sono aggiunte le seguenti nuove voci:

«69

Potere calorifico del carburante

kWh/l

Allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Valore a norma della tabella A6.App2/1 del regolamento (UE) 2017/1151

70

Consumo di carburante della prova WLTP per il veicolo H ed L

l/100 km

Allegato XXI, suballegato 7, punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151

Consumo di carburante non equilibrato della prova di tipo 1

71

Tensione nominale del REESS

V

Secondo la norma DIN EN 60050-482

Per l'alimentazione elettrica a bassa tensione definita all'allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151

72

Fattore di correzione della famiglia ATCT

Allegato XXI, suballegato 6 bis, del regolamento (UE) 2017/1151

Fattore di correzione della famiglia ATCT (correzione 14 °C)

73

Correzione per velocità e distanza della prova WLTP

Regolamento (UE) 2017/1151

Correzione eseguita?

0 = No 1 = Sì

74

Correzione RCB della prova WLTP

Allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Correzione eseguita?

0 = No 1 = Sì

75

Numero di prove WLTP

1, 2 o 3

 

Indicare se i dati di prova siano estratti dalla prima, seconda o terza prova WLPT

76

Valore dichiarato WLTP per il veicolo H ed L

g/km

Dichiarazione del costruttore

Valore dichiarato WLTP per il veicolo H ed L. Il valore include tutte le correzioni (se pertinente)

77

Valore di CO2 WLTP misurato e corretto per il veicolo H ed L

g/km

Valori MCO2,C,5 ex allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151

Emissioni di CO2 in ciclo misto misurate per il veicolo H ed L dopo tutte le correzioni applicabili. Se si eseguono 2 o 3 prove WLTP si comunicano tutti i risultati misurati.

78

Ripetizione della prova WLTP

Allegato I, punto 2.2 ter, lettera b)

Indicare quali condizioni di prova di cui all'allegato I, punto 2.2 bis, lettere da a) a d), hanno determinato la ripetizione della prova»

c)

il punto 3.1.1.1 è così modificato:

i)

la lettera a) è soppressa;

ii)

alla lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

i dati di input specificati al punto 2.4»;

iii)

è aggiunto il seguente comma:

«Il file riepilogativo di cui alla lettera c) è criptato per garantire la riservatezza.»;

d)

il punto 3.1.1.2 è sostituito dal seguente:

«3.1.1.2.   File di correlazione completo

Quando il rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione è stato emesso conformemente al punto 3.1.1.1. l'autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico designato, carica il file riepilogativo di cui al punto 3.1.1.1. lettera c), su un server della Commissione, che rinvia al mittente una risposta di ricevimento (mettendo in copia i servizi competenti della Commissione), contenente un numero intero generato a caso compreso tra 0 e 99, un codice hash del file riepilogativo che collega senza equivoci tale numero al rapporto originale con firma digitale del server della Commissione.

L'autorità di omologazione o, se del caso il servizio tecnico designato, crea un file di correlazione completo che include il rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione di cui al punto 3.1.1.1. e la risposta del server della Commissione. Il file è conservato dall'autorità di omologazione quale verbale di prova conformemente all'allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 2, lettere c) e d), si applica a decorrere dal 1o febbraio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/58


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2043 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 al fine di chiarire le condizioni di prova WLTP e disporre il monitoraggio dei dati di omologazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Onde tener conto della differenza del livello delle emissioni di CO2 determinate conformemente al nuovo ciclo di guida europeo (New European Test Cycle — NEDC) e quelle determinate conformemente alla nuova procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP), il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (2) ha istituito un metodo per stabilire una correlazione fra i valori delle emissioni di CO2 relativamente alle autovetture.

(2)

Il metodo di correlazione è inteso a produrre risultati atti a garantire che i requisiti in materia di riduzione stabiliti dal regolamento (CE) n. 443/2009 siano di rigore comparabile nelle procedure di prova vecchie e nuove. Pertanto le autorità di omologazione e i servizi tecnici, con i costruttori, dovrebbero impegnarsi affinché le prove WLTP e NEDC eseguite ai fini del presente regolamento si svolgano in condizioni di prova comparabili e coerenti con la finalità del regolamento medesimo.

(3)

A tal fine è necessario chiarire taluni aspetti delle condizioni di prova WLTP applicabili alle correlazioni effettuate al fine di disporre dei dati di monitoraggio delle emissioni di CO2 nelle prove WLTP e NEDC per i veicoli di nuova immatricolazione nel 2020. Tali chiarimenti dovrebbero applicarsi fatti salvi la procedura e i requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (3) e senza incidere sulla validità delle omologazioni concesse su tale base.

(4)

È altresì necessario determinare la differenza nel 2020 fra i valori delle emissioni di CO2 dichiarate dai costruttori ai fini dell'omologazione delle emissioni e quelle misurate conformemente al regolamento (UE) 2017/1151. I costruttori dovrebbero quindi aver l'obbligo di calcolare e comunicare alla Commissione i valori delle emissioni di CO2 ottenuti con la procedura WLTP per tutte le autovetture nuove immatricolate durante l'anno civile 2020 avvalendosi dei valori di misurazione per il veicolo H e il veicolo L come dati di input del metodo di interpolazione.

(5)

Per un numero limitato di famiglie di interpolazione, nel 2020 saranno disponibili solo i valori di misurazione relativi ai veicoli H. Il numero di tali famiglie dovrebbe essere attentamente monitorato e, qualora si osservasse un aumento significativo del loro numero rispetto alla situazione del 2018, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione di escluderle dal calcolo dei dati di riferimento 2020.

(6)

Si dovrebbe migliorare la trasparenza delle prove sulle emissioni e pertanto mettere a disposizione della Commissione i dati delle prove WLTP nonché i risultati delle correlazioni. Questo consentirà alla Commissione di identificare e affrontare rapidamente eventuali questioni e incoerenze connesse all'attuazione delle procedure. Per tale motivo, si dovrebbe completare la matrice dei dati di input per ciascuna prova WLTP effettuata e trasmetterla integralmente alla Commissione nell'ambito dello scambio di dati dello strumento di correlazione. Per garantire la riservatezza il file dei dati di input dovrebbe essere criptato per la trasmissione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 è così modificato:

(1)

è aggiunto il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Comunicazione dei risultati della misurazione WLTP

1.   I costruttori calcolano il valore di CO2 (ciclo misto) per ogni autovettura nuova immatricolata nel 2020 secondo la formula di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1151, in cui i termini MCO2-H ed MCO2-L, per la famiglia di interpolazione in questione, sono sostituiti dai valori MCO2,C,5 tratti dalle voci 2.5.1.1.3 (veicolo H) e 2.5.1.2.3 (veicolo L) del certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151.

Quando le emissioni di CO2 (ciclo misto) del veicolo individuale sono determinate in riferimento al solo veicolo H, i costruttori comunicano il valore MCO2,C,5 tratto dalla voce 2.5.1.1.3 (veicolo H) del certificato di omologazione CE.

I costruttori comunicano alla Commissione tali valori delle emissioni di CO2, con i valori MCO2,C,5 usati per il calcolo, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione della Commissione dei dati provvisori per il 2020 mediante caricamento di tali dati nel registro Business Data Repository dell'Agenzia europea dell'ambiente.

2.   Se i dati di cui al paragrafo 1 non sono comunicati entro il termine indicato, la Commissione prende il valore registrato alla voce 2.5.1.2.3. del certificato di omologazione CE e lo considera il valore corrispondente alle emissioni di CO2 in ciclo misto ai fini del paragrafo 1 per tutti i veicoli nuovi immatricolati della famiglia di interpolazione per la quale è stato emesso il certificato di omologazione e, se del caso, il valore indicato alla voce 2.5.1.1.3 per le famiglie nelle quali sono disponibili solo le misurazioni del veicolo H.

3.   La Commissione monitora il numero delle famiglie di interpolazione per le quali le emissioni di CO2 sono determinate in riferimento al solo veicolo H per ciascun costruttore e, in caso di aumento del numero di tali famiglie rispetto alla situazione del 2018, valuta l'impatto di tale aumento sul calcolo di cui al paragrafo 1 e, se del caso, esclude tali famiglie dal calcolo.»

(2)

L'allegato I è così modificato:

a)

Sono inseriti i seguenti punti 2.2 bis e 2.2 ter:

«2.2 bis   Condizioni di prova WLTP

Affinché la prova WLTP risulti pertinente ai sensi del punto 2.2 e per determinare i dati di input di cui al punto 2.4, si applicano le condizioni di prova di cui all'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, con le seguenti precisazioni:

a)

la correzione dei risultati delle prove WLTP per le emissioni massiche di CO2 a norma dell'allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151 si applica a tutti i risultati di prova, fatte salve le disposizioni di cui al punto 3.4.4, lettera a), di detta appendice;

b)

fatti salvi i requisiti del regolamento (UE) 2017/1151, se il veicolo di prova è munito di tecnologie che incidono sulle prestazioni di CO2, incluse, ma non solamente, quelle di cui alle voci da 42 a 50 della matrice dei dati di input di cui al punto 2.4, e che sono destinate a funzionare durante la prova, dette tecnologie sono in esecuzione durante la prova del veicolo, indipendentemente dalla procedura di prova applicata, ossia NEDC o WLTP;

c)

se il veicolo di prova è munito di trasmissione automatica, si utilizza la stessa modalità selezionabile dal conducente, indipendentemente dalla procedura di prova applicata. Quando per le prove WLTP si usano le modalità migliore e peggiore a norma dell'allegato XXI, suballegato 8, appendice 6, punto 1.2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1151, la modalità peggiore sarà usata come input nello strumento di correlazione nonché per tutte le prove fisiche NEDC;

d)

se il veicolo di prova è munito di trasmissione manuale, il termine nmin_drive_set è definito dalla formula di cui all'allegato XXI, suballegato 2, punto 2, lettera k) 3), del regolamento (UE) 2017/1151.

Previa approvazione dell'autorità di omologazione o, se del caso, del servizio tecnico, il costruttore può calcolare i punti di cambio di velocità diversamente, a condizione che ciò si giustifichi ai fini della guidabilità del veicolo e che il margine di sicurezza aggiuntivo della potenza applicato a norma dell'allegato XXI, suballegato 2, punto 3.4, del regolamento (UE) 2017/1151, non superi il 20 %.

Le condizioni di cui alle lettere da a) a d) si applicano ai fini della correlazione eseguita conformemente al presente regolamento e non pregiudicano le disposizioni stabilite nel regolamento (UE) 2017/1151 né le omologazioni concesse a norma del medesimo regolamento.

2.2 ter.   Applicabilità delle condizioni di prova WLTP

Le precisazioni di cui al punto 2.2 bis, lettere da a) a d), si applicano conformemente a quanto segue:

a)

per i nuovi tipi di veicoli, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b)

per i tipi di veicoli esistenti, relativamente a tali tipi di veicoli che interessano i veicoli immessi sul mercato nel 2020, i costruttori trasmettono all'autorità di omologazione elementi probanti in base ai quali essa conferma se nelle prove di omologazione siano state soddisfatte le condizioni di prova di cui al punto 2.2 bis, lettere da a) a d).

La conferma indica l'identificante della famiglia di interpolazione e il rispetto di ciascuna condizione di prova di cui alle lettere da a) a d). L'autorità di approvazione rilascia la conferma al costruttore e si assicura che sia registrata e possa essere messa senza indugio a disposizione su richiesta della Commissione.

Se l'autorità di omologazione non può confermare che una o più condizioni di prova in questione sono state soddisfatte, il costruttore garantisce l'esecuzione di una nuova prova WLTP o, se del caso, una serie di prove, a norma dell'allegato XXI, suballegato 6, del regolamento (UE) 2017/1151, sotto la supervisione di un'autorità di omologazione o, se del caso, del servizio tecnico, applicando le condizioni di prova di cui al punto 2.2 bis, lettere da a) a d), per la famiglia di interpolazione in questione, compresa una nuova correlazione conforme al presente regolamento.

Se non è soddisfatta la sola condizione di prova di cui al punto 2.2 bis, lettera a), il costruttore può correggere tale valore nella matrice di input senza dover eseguire una nuova prova WLPT.

L'autorità di omologazione o, se del caso il servizio tecnico designato, registra i risultati della ripetizione o della correzione della prova e della correlazione, a norma dell'allegato I, punto 5, e il file di correlazione completo basato sui dati di input della ripetizione è trasmesso alla Commissione conformemente al punto 3.1.1.2 entro il 30 aprile 2021.»;

b)

il punto 2.4 è così modificato:

i)

al primo comma è aggiunta la frase seguente:

«Si completa la matrice dei dati di input per ciascuna prova WLTP eseguita.»;

ii)

la tabella 1 è così modificata:

alla voce 56, il testo della colonna «Osservazioni» è sostituito dal seguente:

«Serie: dati del sistema OBD e del banco dinamometrico, 1 Hz per il sistema OBD e 10 Hz per il banco dinamometrico, risoluzione 0,1 km/h.»;

alla voce 57, il testo della colonna «Osservazioni» è sostituito dal seguente:

«Serie: 1 Hz. Calcolo teorico del cambio di velocità da comunicare per il veicolo H ed L (se pertinente)»;

alla voce 61, il testo della colonna «Osservazioni» è sostituito dal seguente:

«Serie: 1 Hz (frequenza di campionamento dello strumento 20 Hz), risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico»;

la voce 67 è sostituita dalla seguente:

«67

Fattore di rigenerazione Ki moltiplicativo/additivo per i veicoli H e L

Allegato XXI, suballegato 6, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/1151

Per i veicoli non dotati di sistema a rigenerazione periodica, tale valore è pari a 1.»

sono aggiunte le seguenti nuove voci:

«69

Potere calorifico del carburante

kWh/l

Allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Valore a norma della tabella A6.App2/1 del regolamento (UE) 2017/1151

70

Consumo di carburante della prova WLTP per il veicolo H ed L

l/100 km

Allegato XXI, suballegato 7, punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151

Consumo di carburante non equilibrato della prova di tipo 1

71

Tensione nominale del REESS

V

Secondo la norma DIN EN 60050-482

Per l'alimentazione elettrica a bassa tensione definita all'allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151

72

Fattore di correzione della famiglia ATCT

Allegato XXI, suballegato 6 bis, del regolamento (UE) 2017/1151

Fattore di correzione della famiglia ATCT (correzione 14 °C)

73

Correzione per velocità e distanza della prova WLTP

Regolamento (UE) 2017/1151

Correzione eseguita?

0 = No 1 = Sì

74

Correzione RCB della prova WLTP

Allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Correzione eseguita?

0 = No 1 = Sì

75

Numero di prove WLTP

1, 2 o 3

 

Indicare se i dati delle prove provengano dalla prima, seconda o terza prova WLTP.

76

Valore di CO2 WLTP dichiarato per il veicolo H e/o L

g/km

Dichiarazione del costruttore

Valore dichiarato WLTP per il veicolo H ed L. Il valore include tutte le correzioni (se pertinente)

77

Valore di CO2 WLTP misurato e corretto per il veicolo H ed L

g/km

Valori MCO2,C,5 ex allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151

Emissioni di CO2 in ciclo misto misurate per il veicolo H ed L dopo tutte le correzioni applicabili. Se si eseguono 2 o 3 prove WLTP si comunicano tutti i risultati misurati.

78

Ripetizione della prova WLTP

Allegato I, punto 2.2 ter, lettera b)

Indicare quali condizioni di prova di cui all'allegato I, punto 2.2 bis, lettere da a) a d), hanno determinato la ripetizione della prova»

c)

il punto 3.1.1.1 è così modificato:

i)

la lettera a) è soppressa;

ii)

alla lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

i dati di input specificati al punto 2.4.»;

iii)

è aggiunto il seguente comma:

«Il file riepilogativo di cui alla lettera c) è criptato per garantire la riservatezza.»;

d)

il punto 3.1.1.2 è sostituito dal seguente:

«3.1.1.2.   File di correlazione completo

Quando il rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione è stato emesso conformemente al punto 3.1.1.1. l'autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico designato, carica il file riepilogativo di cui al punto 3.1.1.1. lettera c), su un server della Commissione, che rinvia al mittente una risposta di ricevimento (mettendo in copia i servizi competenti della Commissione), contenente un numero intero generato a caso compreso tra 0 e 99, un codice hash del file riepilogativo che collega senza equivoci tale numero al rapporto originale con firma digitale del server della Commissione.

L'autorità di omologazione o, se del caso il servizio tecnico designato, crea un file di correlazione completo che include il rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione di cui al punto 3.1.1.1. e la risposta del server della Commissione. Il file è conservato dall'autorità di omologazione quale verbale di prova conformemente all'allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 2, lettere c) e d), si applica a decorrere dal 1o febbraio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2044 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate

113,4

1

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

271,2

219,7

333,0

246,1

9

24

0

16

AR

BR

CL

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

340,2

362,7

0

0

BR

CL

1602 32 11

Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus

308,2

0

BR

»

(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).


DECISIONI

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/65


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2045 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 8239]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/701/CE della Commissione (2) ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea NK603 × MON 810 (di seguito «granturco NK603 × MON 810»). Il campo di applicazione di tale autorizzazione riguarda anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti granturco NK603 × MON 810 o da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

(2)

Il 20 ottobre 2016 Monsanto Europe N.V./S.A. ha presentato alla Commissione, conformemente agli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo di tale autorizzazione.

(3)

Il 26 febbraio 2018 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha espresso un parere favorevole (3) conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. L'Autorità ha concluso che la domanda di rinnovo non conteneva prove di nuovi pericoli, modifiche dell'esposizione o incertezze scientifiche tali da modificare le conclusioni della valutazione iniziale del rischio relativa al granturco NK603 × MON 810, adottata dall'Autorità nel 2005 (4).

(4)

Nel suo parere del 26 febbraio 2018 l'Autorità ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni degli Stati membri espresse nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(5)

L'Autorità è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi previsti dei prodotti.

(6)

Tenendo conto di tali considerazioni è opportuno rinnovare l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco NK603 × MON 810, di mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco NK603 × MON 810 e di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti granturco NK603 × MON 810 o da esso costituiti, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

(7)

Conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (5), nel contesto dell'autorizzazione iniziale del granturco NK603 × MON 810 è stato assegnato a quest'ultimo un identificatore unico. Tale identificatore unico dovrebbe continuare a essere utilizzato.

(8)

In base al parere dell'Autorità, per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tuttavia, al fine di garantire che l'utilizzo dei prodotti contenenti granturco NK603 × MON 810 o da esso costituiti resti nei limiti fissati dall'autorizzazione rilasciata con la presente decisione, l'etichettatura di tali prodotti, ad eccezione di quelli destinati ad usi alimentari, dovrebbe riportare una dicitura che indichi chiaramente che non sono destinati alla coltivazione.

(9)

Al fine di rendere conto dell'attuazione e dei risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali, il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali in conformità alle prescrizioni sui formulari standard di cui alla decisione 2009/770/CE della Commissione (7).

(10)

Il parere dell'Autorità non giustifica l'imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all'immissione in commercio e/o all'uso e alla manipolazione degli alimenti e dei mangimi, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio per quanto riguarda l'uso per il consumo umano e animale.

(11)

È opportuno iscrivere tutte le informazioni pertinenti relative all'autorizzazione dei prodotti nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(12)

La presente decisione va notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House) alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(13)

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) NK603 × MON 810 prodotto mediante incroci tra granturco contenente gli eventi MONØØ6Ø3-6 e MON-ØØ81Ø-6 di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6.

Articolo 2

Rinnovo dell'autorizzazione

In conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione è rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio dei seguenti prodotti:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco NK603 × MON 810;

b)

mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco NK603 × MON 810;

c)

prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da granturco NK603 × MON 810 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco NK603 × MON 810 o da esso costituiti, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari.

Articolo 4

Metodo di rilevamento

Per il rilevamento del granturco NK603 × MON 810 si applica il metodo di cui alla lettera d) dell'allegato.

Articolo 5

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui all'allegato, lettera h).

2.   Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio conformemente al formulario di cui alla decisione 2009/770/CE.

Articolo 6

Registro comunitario

Le informazioni indicate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 7

Titolare dell'autorizzazione

Monsanto Company, Stati Uniti d'America, rappresentata da Monsanto Europe SA/N.V., Belgio, è titolare dell'autorizzazione.

Articolo 8

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 9

Destinatario

Monsanto Europe S.A/N.V., Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/701/CE della Commissione, del 24 ottobre 2007, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea NK603 × MON810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 285 del 31.10.2007, pag. 37).

(3)   Scientific Opinion on assessment of genetically modified maize NK603 × MON 810 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-007) [Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-007)]. EFSA Journal 2018;16(2):5163.

(4)   Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-UK-2004-01) for the placing on the market of glyphosate-tolerant and insect-resistant genetically modified maize NK603 × MON 810, for food and feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto [Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in merito a una domanda (riferimento EFSA-GMO-UK-2004-01) di immissione in commercio di granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810, tollerante al glifosato e resistente agli insetti, destinato all'alimentazione umana e animale, presentata a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 da Monsanto]. EFSA Journal (2005) 309, 1–22.

(5)  Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

(6)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(7)  Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

(8)  Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

Monsanto Company

Indirizzo

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti d'America

rappresentata da Monsanto Europe SA/N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Anversa, Belgio.

b)   Designazione e specifica dei prodotti

1)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6;

2)

mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6;

3)

prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti granturco MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 o da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.

Il granturco MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 geneticamente modificato esprime la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato, e la proteina Cry1Ab, che conferisce protezione da determinate specie di lepidotteri nocivi (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.).

c)   Etichettatura

1)

Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco»;

2)

la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco MON-ØØ6Ø3-6 × MON 810 o da esso costituiti, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari.

d)   Metodo di rilevamento

1)

Metodi basati sulla PCR quantitativa in tempo reale, evento-specifica, per granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 e MON-ØØ81Ø-6 convalidati sul granturco MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6;

2)

convalidato dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003 pubblicato all'indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx;

3)

materiale di riferimento: ERM®-BF413 (per MON-ØØ81Ø-6) e ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) accessibili tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, all'indirizzo https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/.

e)   Identificatore unico

MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6.

f)   Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House), numero di registro: pubblicato all'atto della notifica nel Registro degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

g)   Condizioni o restrizioni per l'immissione in commercio, l'utilizzo o la manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato nel Registro degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

i)   Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del Registro degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/70


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2046 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e dal granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE

[notificata con il numero C(2018) 8238]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 novembre 2013 Monsanto Europe SA/N.V., per conto di Monsanto Company, ha presentato all'autorità nazionale competente del Belgio, conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 («la domanda»). La domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.

(2)

La domanda riguardava inoltre l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da venticinque sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122. Dodici di tali sottocombinazioni sono già autorizzate: 1507 × 59122, autorizzata con decisione di esecuzione (UE) 2018/1110 della Commissione (2); MON 89034 × MON 88017, autorizzata con decisione 2011/366/UE della Commissione (3); MON 87427 × MON 89034 autorizzata con decisione (UE) 2018/1111 della Commissione (4), e MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 89034 × 1507 × 59122, MON 89034 × MON 88017 × 59122, 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507, MON 89034 × 59122, 1507 × MON 88017, MON 88017 × 59122, autorizzate con decisione di esecuzione 2013/650/UE della Commissione (5).

(3)

Monsanto Europe SA/N.V., titolare dell'autorizzazione per una di tali dodici sottocombinazioni già autorizzate, la sottocombinazione MON 89034 × MON 88017, ha chiesto alla Commissione di abrogare la decisione 2011/366/UE e di integrarla nell'ambito di applicazione della presente decisione.

(4)

La presente decisione riguarda quattordici sottocombinazioni: quattro sottocombinazioni di quattro eventi (MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122, MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122 e MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122); sei sottocombinazioni di tre eventi (MON 87427 × MON 89034 × 1507, MON 87427 × MON 89034 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 59122, MON 87427 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × 1507 × 59122 e MON 87427 × MON 88017 × 59122), e quattro sottocombinazioni di due eventi (MON 87427 × 1507, MON 87427 × MON 88017, MON 87427 × 59122 e MON 89034 × MON 88017).

(5)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda comprendeva le informazioni e le conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata in conformità ai principi di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) come pure le informazioni richieste negli allegati III e IV di tale direttiva. Essa conteneva anche un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

(6)

Il 5 settembre 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha espresso un parere favorevole conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (7). L'Autorità ha concluso che il granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 è sicuro e nutriente quanto il comparatore non geneticamente modificato e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test nel contesto del campo di applicazione della domanda. Non sono stati individuati nuovi problemi di sicurezza per le sottocombinazioni precedentemente valutate e di conseguenza le precedenti conclusioni su tali sottocombinazioni restano valide. Per quanto riguarda le restanti sottocombinazioni, l'Autorità ha concluso che ci si può attendere che siano sicure quanto i singoli eventi di trasformazione MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, quanto le sottocombinazioni precedentemente valutate e quanto il granturco contenente cinque eventi combinati MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122.

(7)

Nel suo parere l'Autorità ha preso in considerazione le domande e le preoccupazioni degli Stati membri espresse nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(8)

L'Autorità è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, era conforme agli usi cui i prodotti sono destinati. La Commissione ha tuttavia rivisto il piano di monitoraggio, come raccomandato dall'Autorità, al fine di includervi anche le sottocombinazioni disciplinate dalla presente decisione.

(9)

In base a tali considerazioni è opportuno autorizzare l'immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e delle quattordici sottocombinazioni di cui al considerando 4 figuranti nella domanda.

(10)

A fini di semplificazione è opportuno che la decisione 2011/366/UE sia abrogata.

(11)

A ciascun organismo geneticamente modificato oggetto della presente decisione dovrebbe essere assegnato un identificatore unico conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (8). L'identificatore unico assegnato con decisione 2011/366/UE dovrebbe continuare a essere utilizzato.

(12)

In base al parere dell'Autorità, per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Tuttavia, al fine di garantire che l'utilizzo di tali prodotti resti nei limiti fissati dall'autorizzazione rilasciata con la presente decisione, l'etichettatura di tali prodotti, ad eccezione di quelli destinati ad usi alimentari, dovrebbe riportare una dicitura che indichi chiaramente che non sono destinati alla coltivazione.

(13)

Il titolare dell'autorizzazione deve presentare relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente alle prescrizioni relative ai formulari standard per la comunicazione dei dati stabilite dalla decisione 2009/770/CE della Commissione (10).

(14)

Il parere dell'Autorità non giustifica l'imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all'immissione in commercio e/o all'uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio per quanto riguarda il consumo degli alimenti e dei mangimi, o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(15)

È opportuno iscrivere tutte le informazioni pertinenti relative all'autorizzazione dei prodotti nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(16)

La presente decisione va notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House) alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(17)

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismi geneticamente modificati e identificatori unici

Conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione sono assegnati i seguenti identificatori unici:

a)

l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122;

b)

l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017;

c)

l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122;

d)

l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122;

e)

l'identificatore unico MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122;

f)

l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507;

g)

l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017;

h)

l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 59122;

i)

l'identificatore unico MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017;

j)

l'identificatore unico MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × 59122;

k)

l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 88017 × 59122;

l)

l'identificatore unico MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × 1507;

m)

l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 88017;

n)

l'identificatore unico MON-87427-7 × DAS-59122-7 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × 59122;

o)

l'identificatore unico MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 89034 × MON 88017.

Articolo 2

Autorizzazione

I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, in conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all'articolo 1;

b)

mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all'articolo 1;

c)

granturco geneticamente modificato di cui all'articolo 1, in prodotti che lo contengono o sono da esso costituiti, per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del presente articolo, ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti il granturco geneticamente modificato di cui all'articolo 1 o da esso costituiti, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari.

Articolo 4

Metodo di rilevamento

Per il rilevamento del granturco geneticamente modificato di cui all'articolo 1 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell'allegato.

Articolo 5

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell'allegato.

2.   Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente alla decisione 2009/770/CE.

Articolo 6

Registro comunitario

Le informazioni indicate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 7

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Monsanto Company, Stati Uniti, rappresentata da Monsanto Europe SA/N.V, Belgio.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 2011/366/UE è abrogata.

Articolo 9

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 10

Destinatario

Monsanto Europe S.A/N.V., Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1110 della Commissione, del 3 agosto 2018, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 13).

(3)  Decisione 2011/366/UE della Commissione, del 17 giugno 2011, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 23.6.2011, pag. 55).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1111 della Commissione, del 3 agosto 2018, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e dal granturco geneticamente modificato che combina due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 20).

(5)  Decisione di esecuzione 2013/650/UE della Commissione, del 6 novembre 2013, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato (GM) della linea MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), da quattro tipi di granturco GM correlati, che combinano tre singoli eventi GM differenti (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1× MON-88Ø17-3× DAS-59122-7) e da quattro tipi di granturco GM correlati, che combinano due singoli eventi GM differenti (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 302 del 13.11.2013, pag. 47).

(6)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(7)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2017. Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-118 for authorisation of genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company [Parere scientifico sulla domanda EFSA-GMO-BE-2013-118 di autorizzazione del granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e delle relative sottocombinazioni, a prescindere dalla loro origine, a fini di alimentazione umana e animale, importazione e trasformazione, presentata a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 da Monsanto Company]. EFSA Journal 2017;15(8):4921, 32 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921.

(8)  Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

(9)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(10)  Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

(11)  Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

Monsanto Company

Indirizzo

:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, USA

rappresentata da Monsanto Europe SA/N.V., Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio.

b)   Designazione e specifica dei prodotti

1)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui alla lettera e);

2)

mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui alla lettera e);

3)

granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui alla lettera e), in prodotti che lo contengono o sono da esso costituiti, per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

Il granturco MON-87427-7 esprime la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

Il granturco MON-89Ø34-3 esprime le proteine Cry1 A.105 e Cry2Ab2, che conferiscono protezione da determinate specie di lepidotteri nocivi.

Il granturco DAS-Ø15Ø7-1 esprime la proteina Cry1F, che conferisce protezione da determinate specie di lepidotteri nocivi, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato-ammonio.

Il granturco MON-88Ø17-3 esprime una proteina Cry3Bb1 modificata, che conferisce protezione da determinate specie di coleotteri nocivi, e la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

Il granturco DAS-59122-7 esprime le proteine Cry34Ab1 e Cry35Ab1, che conferiscono protezione da determinate specie di coleotteri nocivi, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato-ammonio.

c)   Etichettatura

1)

Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco»;

2)

la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco specificato alla lettera e), ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari.

d)   Metodo di rilevamento

1)

I metodi di rilevamento tramite PCR quantitativa evento-specifica per il granturco MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 sono quelli convalidati per gli eventi del granturco geneticamente modificato MON-87427-7, MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1, MON-88Ø17-3 e DAS-59122-7;

2)

convalidati dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicati all'indirizzo: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

materiale di riferimento: ERM®-BF418 (per DAS-Ø15Ø7-1) e ERM®-BF424 (per DAS-59122-7), accessibili tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea all'indirizzo https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/, e AOCS 0512-A (per MON-87427-7), AOCS 0906-E (per MON-89Ø34-3) e AOCS 0406-D (per MON-88Ø17-3), accessibili tramite la American Oil Chemists Society all'indirizzo https://www.aocs.org/crm#maize.

e)   Identificatori unici

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;

 

MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1;

 

MON-87427-7 × MON-88Ø17-3;

 

MON-87427-7 × DAS-59122-7;

 

MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3;

f)   Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House), numero di registro: pubblicato all'atto della notifica nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

g)   Condizioni o restrizioni per l'immissione in commercio, l'utilizzo o la manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

i)   Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Le modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/77


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2047 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2018

che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che le imprese di investimento assicurino che le transazioni che effettuano su azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o negoziate in sedi di negoziazione si svolgano in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione o su internalizzatori sistematici, o in sedi di negoziazione di paesi terzi giudicate equivalenti dalla Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE.

(2)

L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 prevede un obbligo di negoziazione soltanto per quanto concerne le azioni. L'obbligo di negoziazione non si applica ad altri strumenti rappresentativi di capitale, quali certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi.

(3)

La procedura di equivalenza per le sedi di negoziazione stabilite in paesi terzi di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE è intesa a consentire alle imprese di investimento di negoziare azioni soggette all'obbligo di negoziazione nell'Unione in sedi di negoziazione di paesi terzi riconosciute equivalenti. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe valutare se il quadro giuridico e di vigilanza di un dato paese terzo garantisce che una sede di negoziazione ivi autorizzata soddisfi requisiti giuridicamente vincolanti che sono equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e che sono soggetti a vigilanza e applicazione effettive in tale paese terzo. Ciò dovrebbe essere interpretato alla luce degli obiettivi perseguiti da tale atto, in particolare del suo contributo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, all'integrità del mercato, alla protezione degli investitori e, da ultimo, ma non meno importante, alla stabilità finanziaria. Il 30 luglio 2018 l'autorità tedesca di vigilanza dei mercati finanziari ha chiesto che la Commissione ripeta la propria valutazione del quadro giuridico e di vigilanza svizzero e che adotti una decisione di equivalenza per le borse svizzere.

(4)

In conformità dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se soddisfa almeno le condizioni seguenti: a) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa, b) i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili, c) gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori, e d) la trasparenza e l'integrità del mercato sono assicurate prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

(5)

Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è valutare, tra l'altro, se i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili in Svizzera alle borse valori ivi stabilite e autorizzate presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari («FINMA»), e sottoposti al controllo di quest'ultima, siano equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE e se siano soggetti a vigilanza e applicazione effettive in tale paese terzo.

(6)

L'articolo 26, lettera b), della Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) definisce la borsa un'istituzione per la negoziazione multilaterale di valori mobiliari presso la quale tali valori sono quotati e avente come scopo lo scambio simultaneo di offerte tra più partecipanti nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali. Una borsa non gode di discrezionalità in merito al modo in cui esegue le negoziazioni e non può negoziare per conto proprio o svolgere attività di negoziazione matched principal. Inoltre una borsa è tenuta a offrire ai partecipanti un accesso imparziale e non discriminatorio ai propri mercati e servizi. A tal fine una borsa è tenuta a disporre di norme che prevedano i mezzi con cui i commercianti di valori mobiliari o altre parti sotto la vigilanza della FINMA nonché i partecipanti stranieri autorizzati dalla FINMA possono fare domanda per divenire partecipanti. Ai sensi dell'articolo 27, capoverso 4, della LInFi, in combinato disposto con l'articolo 25, capoverso 1, dell'Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi), la FINMA esamina e approva i regolamenti e le relative modifiche sull'ammissione, sui doveri e sull'esclusione dei partecipanti a una borsa. La borsa è tenuta a negare l'accesso ai partecipanti che non sono autorizzati dalla FINMA e può negare l'accesso a qualsiasi partecipante oggetto di esclusione ai sensi di legge.

(7)

Per poter stabilire che le disposizioni giuridiche e di vigilanza vigenti in un dato paese terzo in materia di sedi di negoziazione ivi autorizzate sono equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 2014/65/UE, devono essere soddisfatte le quattro condizioni previste dall'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE.

(8)

In base alla prima condizione le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e un'applicazione efficaci su base continuativa.

(9)

Una borsa deve essere autorizzata dalla FINMA prima d'iniziare la propria attività. In conformità agli articoli 4 e 5 della LInFi la FINMA rilascia l'autorizzazione se accerta che le condizioni e i requisiti applicabili al richiedente sono soddisfatti. I requisiti di autorizzazione sono stabiliti nella LInFi e nelle relative ordinanze, che hanno forza di legge. La LInFi richiede che una borsa disponga di misure per affrontare tutti i tipi di comportamento e di attività che un richiedente desideri esercitare. Ai sensi dell'articolo 27, capoverso 1, della LInFi, una borsa si dota, sotto la vigilanza della FINMA, di un proprio organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato alla sua attività. Con l'approvazione della FINMA l'autodisciplina della borsa assume il valore di norma vincolante ed esecutiva. A norma dell'articolo 27 della LInFi in combinato disposto con l'articolo 24, capoverso 1, della OInFi, un organismo di autodisciplina e di sorveglianza adeguato richiede l'istituzione di un organo che svolga compiti di autodisciplina, di un organo di sorveglianza del commercio, di un organo per l'ammissione di valori mobiliari al commercio e di un'autorità di ricorso. Tali organi devono essere indipendenti rispetto alla direzione della borsa sotto il profilo del personale e dell'organizzazione. In seno all'organismo di autodisciplina e di sorveglianza i diversi organi competenti monitorano la conformità alle norme e ai regolamenti della borsa da parte dei partecipanti alla stessa e ne garantiscono il rispetto.

(10)

Inoltre l'articolo 18 della LInFi impone alle borse di concedere ai partecipanti e ai market maker un accesso non discriminatorio e aperto. La FINMA garantisce tanto durante il processo di autorizzazione quanto su base continuativa che le regole di negoziazione rispettino tale requisito (cfr. sezioni da 3 a 5 del regolamento di SIX Swiss Exchange in combinato disposto con la direttiva 1 di SIX Swiss Exchange e le sezioni da 3 a 5 del regolamento di BX Swiss). L'accesso può essere rifiutato soltanto per motivi di sicurezza e di efficienza e a seguito di una rigorosa verifica di proporzionalità (art. 18 della LInFi e art. 17 della OInFi). I richiedenti cui sia stato negato l'accesso possono presentare ricorso a un organo d'appello indipendente (sezione 8 del regolamento di SIX Swiss Exchange e sezione 15 del regolamento di BX Swiss). La conformità delle borse all'articolo 18 della LInFi e all'articolo 17 della OInFi è soggetta alla vigilanza della FINMA. L'adozione delle norme o delle relative modifiche richiede l'approvazione ex ante della FINMA il cui personale può controllarne l'attuazione mediante verifiche, richieste di informazioni o misure correttive ai sensi degli articoli 24 e seguenti della Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA).

(11)

Per quanto riguarda la vigilanza effettiva la LFINMA, la Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) e la LInFi costituiscono i principali provvedimenti della legislazione primaria che definisce un quadro giuridico vincolante per la negoziazione di titoli in Svizzera. La LIFINMA, la LBVM e la LInFi concedono alla FINMA un'ampia autorità su tutti gli aspetti del settore dei titoli, compreso il potere di autorizzare e vigilare su operatori in titoli, controparti centrali, depositari centrali di titoli, repertori di dati sulle negoziazioni e sistemi di pagamento. La LInFi e la OInFi individuano e vietano inoltre alcuni tipi di comportamento sui mercati e concedono alla FINMA poteri disciplinari sui soggetti regolamentati e sulle persone ad essi associate. L'articolo 29 della LFINMA concede alla FINMA un accesso completo a tutte le informazioni pertinenti su qualsiasi assoggettato alla vigilanza, le rispettive società di audit e i rispettivi uffici di revisione. Il quadro svizzero prevede che le borse siano le principali responsabili della determinazione delle norme che regolano le attività dei loro partecipanti e della vigilanza sulle modalità con cui sono svolte tali attività. La FINMA vigila direttamente sui regolamenti delle borse per garantire che siano conformi al quadro giuridico. Tutti i regolamenti e le relative modifiche devono essere sottoposti per approvazione alla FINMA (articolo 27, capoverso 4, della LInFi). La FINMA avvia indagini sulla base della segnalazione di potenziali violazioni della legge che le proviene dalle borse o sulla base dei propri sospetti.

(12)

Una volta che una borsa è stata autorizzata, la FINMA vigila su base continuativa sull'osservanza delle condizioni e degli obblighi connessi all'autorizzazione (art. 83 della LInFi). Una borsa è giuridicamente tenuta a comunicare alla FINMA qualsiasi modifica delle circostanze su cui si fondava in origine la propria autorizzazione o la propria approvazione. Se le modifiche sono sostanziali, per proseguire la propria attività l'infrastruttura del mercato finanziario deve ottenere preventivamente l'autorizzazione o l'approvazione della FINMA (articolo 7 della LInFi). I requisiti fondamentali sono la conformità ai requisiti organizzativi, l'esistenza e l'efficacia del sistema di controllo interno, l'adeguatezza dei sistemi informatici e un corretto comportamento professionale. La vigilanza della FINMA si estende a tutti gli organi di una borsa, comprese le funzioni di sorveglianza delle negoziazioni e di applicazione delle sanzioni. Ai sensi degli articoli 24 e 24a della LFINMA, la FINMA può effettuare verifiche direttamente o indirettamente per il tramite di società di audit incaricate, in loco ed extra loco. Gli articoli 27, 30 e 34 della LInFi prescrivono che tutte le borse autorizzate devono essere in grado di assicurare il rispetto delle disposizioni della LInFi e della OInFi, degli atti e dei regolamenti ad esse connessi e delle proprie norme e dei propri regolamenti da parte degli emittenti, dei partecipanti e delle persone associate ai propri partecipanti. Nell'ambito dell'obbligo di assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili da parte dei propri membri, le borse hanno la responsabilità di svolgere indagini e di perseguire qualsiasi violazione.

(13)

Per quanto riguarda l'applicazione efficace, la FINMA dispone di una serie di meccanismi amministrativi per far valere i propri poteri e la propria autorità. In caso di violazioni della legge o irregolarità, la FINMA adotta le misure correttive necessarie che possono prevedere la procedura di esecuzione amministrativa. Nel rispetto del principio della proporzionalità la FINMA impone le misure che ritiene più appropriate per assicurare il rispetto della legge. Le misure disponibili comprendono l'ammonimento, istruzioni specifiche per ripristinare il rispetto della legge, l'interdizione dalla professione per i privati, l'interdizione dalle attività per i commercianti e la revoca delle licenze. La FINMA può anche confiscare utili conseguiti illegalmente o perdite evitate illegalmente e può ordinare la pubblicazione di una decisione definitiva e vincolante. Affinché una borsa si conformi nuovamente alle disposizioni applicabili, la FINMA può ricorrere ai propri poteri amministrativi anche per rimuovere membri del consiglio di amministrazione o membri del personale di cui sia messa in dubbio l'attività irreprensibile. I meccanismi amministrativi della FINMA sono affiancati da disposizioni che dispongono sanzioni penali per i reati descritti nel capitolo 4 della LFINMA. Disposizioni che dispongono sanzioni penali sono previste anche dagli articoli 147 e seguenti della LInFi e dagli articoli 42a e 43 della LBVM. La FINMA passa tali casi alle autorità preposte all'azione penale competenti. La FINMA e l'autorità preposta all'azione penale competente coordinano le indagini, se possibile e necessario. In generale i servizi giuridici del Dipartimento federale delle finanze perseguono e decidono in merito alle violazioni delle disposizioni penali della FINMASA e delle leggi sui mercati finanziari. Tuttavia il Ministero pubblico della Confederazione è competente dell'azione penale nei casi di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione dei corsi a norma della LInFi.

(14)

Si può pertanto concludere che le borse svizzere sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e un'applicazione efficaci su base continuativa.

(15)

In base alla seconda condizione le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere dotate di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.

(16)

La legge svizzera prevede che le borse emanino regolamenti sull'ammissione dei titoli alla negoziazione (articoli 35 e 36 della LInFi). Tali regolamenti devono essere approvati dalla FINMA. I regolamenti devono tenere conto delle norme riconosciute a livello internazionale e in particolare deve prevedere disposizioni concernenti la negoziabilità dei titoli; la pubblicazione delle informazioni per consentire agli investitori di valutare le caratteristiche dei titoli e la qualità dell'emittente; i doveri dell'emittente, dei suoi rappresentanti e dei terzi per l'intera durata della quotazione o dell'ammissione dei titoli alla negoziazione; l'obbligo relativo all'ammissione dei titoli di partecipazione per soddisfare il disposto degli articoli 7 e 81 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori. L'ammissione alla negoziazione dei titoli e la quotazione (una forma qualificata di ammissione alla negoziazione) dei titoli in borsa sono disciplinate principalmente dai regolamenti di quotazione e dai regolamenti aggiuntivi di quotazione e di ammissione alla negoziazione. La borsa esamina la domanda presentata dall'emittente per ciascun titolo e verifica che siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti. Per ciascuna domanda la borsa emette una decisione scritta. Le informazioni sulla decisione di ammissione sono pubbliche. Dopo la quotazione di un titolo l'emittente è soggetto, per il mantenimento della quotazione, a obblighi di rendicontazione periodica, relativi, ad esempio, alla rendicontazione finanziaria e al governo societario, ma anche a obblighi di rendicontazione legati al verificarsi di eventi, quali gli obblighi di rendicontazione regolare, la divulgazione delle operazioni della gestione e la pubblicità ad hoc. Ai sensi dell'articolo 35, capoverso 3, della LInFi la borsa sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione. Ai sensi dell'articolo 33, capoverso 1, della OInFi, la borsa garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio e tutti quelli quotati possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato. Per quanto riguarda i titoli di partecipazione, i regolamenti di quotazione stabiliscono i requisiti per la libera negoziazione per garantire che i titoli possano essere negoziati efficacemente. Gli organi indipendenti della borsa possono sospendere temporaneamente la negoziazione dei titoli se tale sospensione è opportuna a causa di circostanze anomale, e in particolare della violazione di importanti obblighi di divulgazione da parte dell'emittente. Essi possono annullare la quotazione dei titoli se la solvibilità dell'emittente è messa seriamente in dubbio o se è stata avviata una procedura di insolvenza o di fallimento. La FINMA può inoltre obbligare una borsa a sospendere la negoziazione di un dato titolo, ricorrendo ai poteri conferitile dall'articolo 31 della LFINMA, al fine di ripristinare il rispetto delle disposizioni della LInFi o di porre rimedio ad altre irregolarità.

(17)

Il quadro normativo svizzero comprende obblighi di fornire informazioni pre-negoziazione ai partecipanti al mercato. La trasparenza pre-negoziazione ha la base giuridica nell'articolo 29, capoverso 1, della LInFi che stabilisce che la borsa pubblichi i cinque migliori corsi correnti di acquisto e di vendita di ciascuna azione e di altri valori mobiliari in tempo reale, nonché il volume degli interessi di negoziazione espressi a tali corsi. Lo stesso si applica anche alle dichiarazioni vincolanti di interesse alla negoziazione (articolo 27, capoverso 3, della OInFi). Sono previste deroghe per i sistemi di corsi di riferimento, i sistemi che formalizzano esclusivamente operazioni già negoziate, gli ordini conservati in un sistema di gestione della borsa in attesa della loro divulgazione e gli ordini di volume elevato rispetto alle normali dimensioni del mercato. Il quadro normativo svizzero comprende anche prescrizioni per fornire informazioni post-negoziazione. La trasparenza post-negoziazione ha la sua base nell'articolo 29, capoverso 2, della LInFi che dispone che per tutti i valori mobiliari ammessi al commercio la borsa pubblica senza indugio le informazioni relative alle transazioni effettuate al suo interno e quelle effettuate al di fuori. Devono segnatamente essere pubblicati il prezzo, il volume e il momento delle transazioni. Alla trasparenza post-negoziazione si applicano le stesse esenzioni della trasparenza pre-negoziazione. Le informazioni relative a determinate operazioni atipiche saranno inoltre oggetto di pubblicazione differita. I servizi di dati pre- e post-negoziazione della borsa sono pienamente trasparenti e offerti a tutti i partecipanti su base non discriminatoria. I dati differiti sono accessibili a tutti gli utenti a titolo gratuito.

(18)

Si può pertanto concludere che le borse svizzere sono dotate di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.

(19)

In base alla terza condizione gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori

(20)

I regolamenti delle borse sull'ammissione alla negoziazione devono stabilire le informazioni da pubblicare per consentire agli investitori di valutare le caratteristiche dei titoli e la qualità dell'emittente, al fine di garantire un elevato livello di protezione degli investitori. Gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in una borsa svizzera sono tenuti a pubblicare relazioni finanziarie annuali e intermedie. L'emittente è tenuto a mettere a disposizione sul proprio sito internet i bilanci d'esercizio. I titoli ammessi alla negoziazione in una borsa svizzera possono essere negoziati anche in un'altra sede. L'obbligo di rendicontazione applicabile agli emittenti si applica indipendentemente dalla sede in cui avviene la negoziazione. La divulgazione di informazioni complete e tempestive sugli emittenti di titoli consente agli investitori di valutare i risultati economici degli emittenti e di garantire agli investitori una trasparenza adeguata mediante un flusso regolare di informazioni.

(21)

Si può pertanto concludere che gli emittenti i cui titoli sono ammessi in una borsa svizzera sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.

(22)

In base alla quarta condizione il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo deve garantire la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

(23)

Gli articoli 142 e 143 della LInFi vietano a chiunque lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Inoltre, a norma delle condizioni previste dagli articoli 154 e 155 della LInFi, lo sfruttamento o il tentativo di sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione dei corsi costituiscono reato. La borsa è tenuta a emettere regolamenti sulla divulgazione di informazioni privilegiate da parte degli emittenti. A norma dei regolamenti di quotazione di una borsa l'emittente ha l'obbligo di informare il mercato, non appena ne viene a conoscenza, degli eventuali fatti che possono influire sui prezzi verificatisi o in procinto di verificarsi nella sua sfera di attività. I fatti che possono influire sui prezzi sono i fatti in grado di determinare un cambiamento considerevole dei prezzi di mercato. La divulgazione è necessaria al fine di assicurare il pari trattamento di tutti i partecipanti al mercato. Inoltre l'articolo 31, capoverso 1, della LInFi impone alle borse svizzere di monitorare la formazione dei corsi e le transazioni effettuate nella borsa al fine di accertare lo sfruttamento di informazioni privilegiate, le manipolazioni dei corsi e del mercato nonché altre infrazioni alla legge e ai regolamenti. A tal fine la borsa analizza anche le transazioni effettuate al di fuori di essa che le sono state comunicate o di cui ha avuto notizia in altro modo (articolo 31, capoverso 1, della LInFi). Tale compito di vigilanza deve essere effettuato da un organo indipendente della borsa. Gli emittenti devono, in virtù dell'obbligo di fornire informazioni, essere in grado di fornire alla FINMA, su richiesta, un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, e tutte le informazioni e i documenti supplementari di cui necessita la FINMA per svolgere i propri compiti (articolo 29, capoverso 1, della LFINMA in combinato disposto con l'articolo 145 della LInFi). Una borsa deve comunicare alla FINMA qualsiasi sospetto di violazione della legge o qualsiasi altra irregolarità. Se le violazioni hanno rilevanza penale, la borsa è tenuta a informare immediatamente la competente autorità di perseguimento penale (art. 31, capoverso 2, della LInFi). La FINMA conduce indagini sulla base delle informazioni relative alle violazioni della legge ricevute dalle borse e sulla base delle proprie attività di vigilanza sul mercato, al fine di applicare le disposizioni di legge in materia di vigilanza che vietano gli abusi di mercato.

(24)

Si può pertanto concludere che il quadro giuridico e di vigilanza della Svizzera garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

(25)

Si può concludere quindi che il quadro giuridico e di vigilanza che disciplina le borse di cui all'allegato della presente decisione applicato in Svizzera sotto il controllo della FINMA è conforme alle quattro condizioni delle disposizioni legislative e di vigilanza e, di conseguenza, dovrebbe essere considerato equivalente al sistema di requisiti per le sedi di negoziazione stabilito nella direttiva 2014/65/UE, nel regolamento (UE) n. 600/2014, nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nella direttiva 2004/109/CE.

(26)

Dato che un numero considerevole di azioni che sono emesse e ammesse alla negoziazione in Svizzera sono negoziate anche in sedi di negoziazione dell'Unione, è opportuno assicurare che tutte le imprese di investimento soggette all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 mantengano la capacità di negoziare in azioni ammesse alla negoziazione nelle borse svizzere in cui hanno la loro liquidità primaria. Poiché la liquidità primaria delle azioni ammesse alla negoziazione presso le borse svizzere è in tali borse, il riconoscimento del quadro giuridico e di vigilanza della Svizzera consentirebbe alle imprese di investimento di negoziare azioni ammesse alla negoziazione in Svizzera nelle borse svizzere e di rispettare l'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori nei confronti dei loro clienti.

(27)

Le negoziazioni condotte nell'intera UE in un gran numero di azioni ammesse nelle borse svizzere hanno una frequenza tale da escludere le imprese di investimento nell'Unione dall'eccezione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014. Ne consegue che l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applicherebbe a un numero considerevole di azioni ammesse alla negoziazione in Svizzera.

(28)

La presente decisione sarà inoltre completata da accordi di cooperazione per assicurare lo scambio efficace di informazioni e il coordinamento delle attività di supervisione tra le autorità nazionali competenti e la FINMA.

(29)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse svizzere al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle borse svizzere e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.

(30)

La presente decisione tiene conto anche delle conclusioni del Consiglio del 28 febbraio 2017 secondo le quali un presupposto per l'ulteriore sviluppo dell'approccio settoriale con la Svizzera rimane l'istituzione di un quadro istituzionale comune per gli accordi attuali e futuri attraverso cui la Svizzera partecipa al mercato unico dell'Unione. Al momento di decidere in merito alla proroga dell'applicabilità della presente decisione, la Commissione ha tenuto conto degli attuale stato dei progressi compiuti verso il raggiungimento di un accodo che istituisce un quadro istituzionale comune. I negoziatori dell'UE e della Svizzera hanno concordato un progetto dell'intero accordo. Il Consiglio federale svizzero ha preso atto di tale accordo e ha deciso di avviare una fase di consultazioni interne che durerà fino alla primavera 2019.

(31)

La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle borse in Svizzera. I riesami periodici lasciano impregiudicata la possibilità per la Commissione di effettuare un riesame specifico anteriormente in caso di evoluzioni che rendano necessario il riesame dell'equivalenza concessa con la presente decisione. Qualsiasi riesame potrebbe portare all'abrogazione della presente decisione.

(32)

Per assicurare l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione alla luce, in particolari dei progressi fatti verso l'istituzione di un quadro istituzionale comune attraverso cui la Svizzera partecipa al mercato unico dell'Unione, la presente decisione dovrebbe cessare di produrre i propri effetti il 30 giugno 2019.

(33)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/2441 della Commissione (5) che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018. È pertanto necessario che la presente decisione entri in vigore con urgenza e che si applichi dal 1o gennaio 2019.

(34)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse in Svizzera di cui all'allegato della presente decisione è considerato equivalente ai requisiti derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 600/2014, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE e soggetto a una vigilanza e un'applicazione efficaci.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2019.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2441 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 23.12.2017, pag. 52).


ALLEGATO

Borse valori in Svizzera considerate equivalenti a mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2014/65/UE:

a)

SIX Swiss Exchange AG

b)

BX Swiss AG


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/84


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2048 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2018

relativa alla norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili elaborata a sostegno della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili che rispettano le norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 di tale direttiva, che sono contemplate da tali norme o da loro parti.

(2)

Mediante la decisione di esecuzione C(2017) 2585 (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare norme armonizzate sulla base della norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) e di includere le disposizioni necessarie per sostenere l'attuazione dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102. La norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) è il risultato del mandato di normazione 376 della Commissione (4) e contiene già alcune disposizioni pertinenti in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, nonché di altri prodotti e servizi TIC.

(3)

Sulla base della decisione di esecuzione C(2017) 2585, CEN, CENELEC ed ETSI hanno completato i lavori sulla norma armonizzata richiesta e hanno presentato alla Commissione la norma europea armonizzata EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) che stabilisce, tra l'altro, prescrizioni tecniche relative all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili. La norma europea armonizzata EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) contiene, tra l'altro, una tabella che illustra il collegamento tra le pertinenti disposizioni della norma e le prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102.

(4)

La Commissione, in collaborazione con CEN, CENELEC ed ETSI, ha valutato se le pertinenti disposizioni della norma europea armonizzata EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) presentata da tali organizzazioni fossero conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2017) 2585.

(5)

Le pertinenti disposizioni della norma europea armonizzata EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) soddisfano le prescrizioni cui intendono riferirsi di cui all'allegato II della decisione di esecuzione C(2017) 2585. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento a tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)

La conformità con una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità con le prescrizioni corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento a tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre pertanto che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento alla norma armonizzata per i siti web e le applicazioni mobili elaborata a sostegno della direttiva (UE) 2016/2102 che figura nell'allegato della presente decisione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(3)   Commission Implementing Decision C(2017) 2585 of 27 April 2017 on a standardisation request to the European standardisation organisations in support of Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies[Decisione di esecuzione C(2017) 2585 della Commissione, del 27 aprile 2017, relativa a una richiesta di normazione alle organizzazioni europee di normazione a sostegno della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici].

(4)  Mandato di normazione 376, del 7 dicembre 2005, conferito a CEN, CENELEC ed ETSI a sostegno dei requisiti di accessibilità europei per gli appalti pubblici di prodotti e di servizi nel settore delle TIC.


ALLEGATO

N.

Riferimento alla norma

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Prescrizioni in materia di accessibilità di prodotti e servizi TIC


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/87


DECISIONE (UE) 2018/2049 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 12 dicembre 2018

relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2019 (BCE/2018/35)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43) (1), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

A partire dal 1ogennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume delle monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2)

I 19 Stati membri la cui moneta è l'euro hanno sottoposto alla BCE le rispettive richieste di approvazione del volume delle monete metalliche da emettere nel 2019, accompagnate da note esplicative sulla metodologia di previsione. Taluni Stati membri hanno anche fornito informazioni supplementari relative alle monete metalliche destinate alla circolazione ove tali informazioni siano disponibili e considerate importanti dagli Stati membri interessati a supporto della richiesta di approvazione.

(3)

Poiché il diritto degli Stati membri di emettere monete metalliche in euro è soggetto all'approvazione del volume di emissione da parte della BCE, i volumi approvati dalla BCE non possono essere superati dagli Stati membri senza la previa approvazione di quest'ultima.

(4)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, della decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), il potere di adottare decisioni sulle richieste di approvazione annuali del volume annuale di emissione delle monete metalliche inoltrate dagli Stati membri la cui moneta è l'euro è delegato al Comitato esecutivo quando non è necessaria alcuna modifica del volume richiesto di emissione delle monete metalliche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro per il 2019

Con la presente decisione la BCE approva il volume di monete metalliche in euro da emettere nel 2019 da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro, conformemente alla seguente tabella:

 

Volume di emissione delle monete metalliche in euro approvato per il 2019

Monete metalliche destinate alla circolazione

Monete metalliche da collezione

(non destinate alla circolazione)

Volume di emissione delle monete metalliche

(milioni di euro)

(milioni di euro)

(milioni di euro)

Belgio

46,0

1,0

47,0

Germania

401,0

231,0

632,0

Estonia

10,2

0,3

10,5

Irlanda

11,0

0,5

11,5

Grecia

110,9

0,6

111,5

Spagna

357,2

30,0

387,2

Francia

235,8

50,1

285,9

Italia

204,2

2,1

206,3

Cipro

13,5

0,1

13,6

Lettonia

15,7

0,2

15,9

Lituania

22,0

0,7

22,7

Lussemburgo

12,4

0,2

12,6

Malta

9,0

0,2

9,2

Paesi Bassi

25,0

3,0

28,0

Austria

73,2

153,4

226,6

Portogallo

43,1

2,5

45,6

Slovenia

22,0

1,5

23,5

Slovacchia

17,0

1,2

18,2

Finlandia

15,0

10,0

25,0

Totale

1 644,2

488,6

2 132,8

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 dicembre 2018

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)   GU L 328 del 12.12.2015, pag. 123.


RACCOMANDAZIONI

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/89


RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/2050 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 8598]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri sono tenuti a pubblicare almeno quattro licenze generali di trasferimento.

(2)

Le licenze generali di trasferimento costituiscono un elemento fondamentale del sistema semplificato di licenze introdotto dalla direttiva 2009/43/CE.

(3)

Le differenze in termini di prodotti per la difesa inclusi nell'ambito di applicazione delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri e le condizioni disomogenee per i trasferimenti di tali prodotti potrebbero ostacolare l'attuazione della direttiva 2009/43/CE e il raggiungimento del suo obiettivo di semplificazione. L'allineamento degli approcci nazionali per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri è importante per garantire l'attrattiva e l'uso di tali licenze.

(4)

Nelle sue conclusioni del 18 maggio 2015 il Consiglio ha ribadito la necessità di attuare ed applicare, tra l'altro, la direttiva 2009/43/CE. In seguito all'adozione di due precedenti raccomandazioni in materia di licenze generali di trasferimento per le forze armate (2) e per i destinatari certificati (3) la Commissione ha annunciato, nel Piano d'azione europeo in materia di difesa (4) e nella Relazione sulla valutazione della direttiva sui trasferimenti (5), la sua intenzione di concentrarsi sulle due licenze generali di trasferimento rimanenti, riguardanti dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni nonché operazioni di riparazione e manutenzione.

(5)

L'iniziativa della presente raccomandazione è stata fortemente appoggiata dai rappresentanti degli Stati membri nel comitato istituito dall'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE. Gli orientamenti definiti nella raccomandazione riflettono le discussioni di un gruppo di esperti formato nell'ambito di tale comitato.

(6)

La presente raccomandazione si applica all'elenco dei prodotti per la difesa (che corrisponde all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea), quale stabilito nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. Qualora necessario, la presente raccomandazione sarà aggiornata per riflettere futuri aggiornamenti di tale elenco dei prodotti per la difesa.

(7)

In base alle discussioni con gli Stati membri e tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti (comprese le eccezioni), come per esempio il loro carattere sensibile, i prodotti per la difesa elencati al punto 1.1 della presente raccomandazione costituiscono un elenco minimo e non esaustivo di prodotti dei quali gli Stati membri consentono il trasferimento nel quadro delle loro LGT-EX. Ciò significa che le LGT-DV pubblicate da uno Stato membro possono anche consentire il trasferimento di altri prodotti per la difesa non elencati nella presente raccomandazione e che figurano nell'allegato della direttiva 2009/43/CE.

(8)

Nell'ambito delle discussioni relative alla presente raccomandazione, gli Stati membri hanno ricordato di essere vincolati da impegni ai sensi del diritto europeo, quale la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (6), e da impegni internazionali nel settore del controllo delle esportazioni, In tale contesto, gli Stati membri hanno riconosciuto la dichiarazione «Impegno politico degli Stati membri sulla sicurezza dell'approvvigionamento» (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.   LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO PER DIMOSTRAZIONI E VALUTAZIONI

Agli Stati membri si raccomanda di adeguare le proprie licenze generali di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni secondo gli elementi di seguito riportati.

1.1.   Prodotti per la difesa trasferibili nel quadro della licenza generale di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE

Le seguenti categorie ML sono un sottogruppo dell'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE. La licenza generale di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni (LGT-DV) dovrebbe, come minimo, consentire il trasferimento dei prodotti per la difesa specificati nelle categorie ML riportate di seguito. Gli Stati membri possono decidere di includere nelle loro LGT-DV un maggior numero di categorie ML e di rispettivi prodotti per la difesa.

Elenco minimo delle categorie ML da includere:

ML 3. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

submunizioni che rientrano nell'ambito della Convenzione sulle munizioni a grappolo;

proiettili a guida terminale;

munizioni, proiettili e cariche propulsive, appositamente progettati per uso militare.

ML 5. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

sottocategoria 5.b) sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione; e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;

sottocategoria 5.c) apparecchiature di contromisura per i materiali di cui alle sottocategorie ML 5.a o ML 5.b.

Tutti i prodotti dovrebbero essere consegnati senza componenti di cifratura e senza banche dati integrate.

ML 6. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

veicoli completi che rientrano nella sottocategoria ML 6.a.);

telai e torrette che rientrano nella sottocategoria ML 6.a);

apparecchiature e componenti di apparecchiature esclusi da tutte le altre categorie ML.

ML 7. Sono inclusi i seguenti prodotti:

sottocategoria 7.f) equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche;

sottocategoria 7.g) equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui alle sottocategorie ML 7.a., ML 7.b. o ML 7.d., e loro componenti appositamente progettati.

ML 8. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

tutte le sostanze aventi tutte le seguenti caratteristiche:

velocità di detonazione superiore o uguale a 8 000 m/s;

densità pari o non superiore a 1,80 g/cm3;

tutti gli esplosivi e loro miscele, come segue:

sottocategoria 8.a.15) HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);

sottocategoria 8.a.21) RDX e derivati, come segue:

RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);

Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);

sottocategoria 8.a.23) TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6);

tutte le sostanze che possono essere utilizzate direttamente o indirettamente nella produzione di armi a submunizioni che rientrano nell'ambito della Convenzione sulle munizioni a grappolo firmata a Oslo il 3 dicembre 2008, tranne che per gli Stati membri che hanno ratificato detta convenzione.

ML 9. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

navi da guerra complete (di superficie o subacquee) che rientrano nella sottocategoria ML 9.a);

scafi completi;

sottocategoria ML 9.a)2.d) sistemi attivi di contromisura per armi di cui alle sottocategorie ML 4.b., ML 5.c. o ML 11.a.;

sottocategoria ML 9.b)4. sistemi di propulsione indipendenti dall'aria appositamente progettati per sottomarini;

sottocategoria ML 9.d) reti antisommergibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare;

articoli del sottopunto ML 9.c) apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare.

ML 10. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

aeromobili completi, veicoli più leggeri dell'aria, veicoli aerei senza equipaggio che rientrano nelle sottocategorie ML 10.a), ML 10.b) o ML 10.c);

fusoliere per aeromobili da combattimento ed elicotteri da combattimento;

motori per aeromobili da combattimento;

apparecchiature e componenti di apparecchiature esclusi da tutte le altre categorie ML.

ML 11. Sono inclusi i seguenti prodotti:

sottocategoria ML 11.a)g. apparecchiature di guida e navigazione, tranne gli articoli appositamente progettati o modificati per missili, razzi, dispositivi di lancio spaziale e veicoli aerei senza equipaggio;

sottocategoria ML 11.a)h. apparecchiature per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;

sottocategoria ML 11.a)j. sistemi automatizzati di comando e di controllo.

ML 13. Sono inclusi tutti i prodotti.

ML 15. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

sottocategoria ML 15.f).

ML 16. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

tutti gli articoli correlati a prodotti di tecnologia balistica e proliferazione di materiali CBRN.

ML 17. Sono inclusi i seguenti prodotti:

sottocategoria ML 17.b) apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;

sottocategoria ML 17.d) apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per uso militare;

sottocategoria ML 17.j) officine mobili appositamente progettate o modificate per la manutenzione di apparecchiature militari;

sottocategoria ML 17.k) generatori da campo appositamente progettati o modificati per uso militare;

sottocategoria ML 17.l) container appositamente progettati o modificati per uso militare;

sottocategoria ML 17.m) traghetti non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;

sottocategoria ML 17.o) apparecchiature di protezione laser appositamente progettate per uso militare.

ML 21. Sono inclusi i seguenti prodotti:

sottocategoria ML 21.a) software appositamente progettato o modificato per l'uso di prodotti elencati nella LGT;

sottocategoria ML 21.b)4. software appositamente progettato per uso militare o appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C3I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C4I).

ML 22. È incluso quanto segue:

solo le tecnologie necessarie per l'utilizzo dei prodotti autorizzati nella stessa licenza generale di trasferimento.

1.2.   Condizioni da integrare nella licenza generale di trasferimento per dimostrazioni e valutazioni

L'elenco che segue non è esaustivo. Ulteriori condizioni aggiunte da uno Stato membro non possono tuttavia essere in contrasto con le condizioni sottoelencate né possono comprometterle.

Validità geografica

:

Spazio economico europeo (8)

Trasferimento a fini di dimostrazione

:

trasferimento di un prodotto per la difesa allo scopo di usarlo in un ambiente che simuli le condizioni operative. L'espressione «trasferimento a fini di dimostrazione» include le prove di esplosione con un'arma.

Trasferimento a fini di valutazione

:

trasferimento di un prodotto per la difesa allo scopo di sottoporlo a prova e condividere i risultati della prova. L'espressione «trasferimento a fini di valutazione» include il trasferimento di tecnologie per la condivisione dei risultati di prova.

Ritrasferimento

:

Per il ritrasferimento di prodotti per la difesa in seguito alla dimostrazione o valutazione, gli Stati membri sono tenuti a scegliere una delle seguenti opzioni:

a)

l'esenzione dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/43/CE;

b)

la pubblicazione di una specifica licenza generale di trasferimento per la restituzione di prodotti per la difesa in seguito alla dimostrazione o valutazione, a seconda dei casi, con almeno lo stesso elenco di prodotti per la difesa ammissibili;

c)

l'integrazione del ritrasferimento nella licenza generale di trasferimento per dimostrazioni e/o valutazioni.

Durata

:

gli Stati membri di origine possono specificare un termine entro il quale il prodotto per la difesa deve essere restituito; il fornitore è responsabile del rispetto di tale termine nei confronti dell'autorità competente dello Stato membro di origine. Anche lo Stato membro dal quale il prodotto per la difesa viene ritrasferito può specificare un termine per il ritrasferimento, il quale deve essere rispettato dal fornitore o dal suo rappresentante.

2.   SEGUITO

Gli Stati membri sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 1o luglio 2019.

Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito alle misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.

3.   DESTINATARI

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

(2)   GU L 329 del 3.12.2016, pag. 101.

(3)   GU L 329 del 3.12.2016, pag. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(7)  Adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri partecipanti all'Agenzia europea per la difesa, riuniti in sede di Consiglio, nella 3551a sessione tenutasi il 19 giugno 2017.

(8)  Nella decisione del Comitato misto SEE n. 111/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (GU L 318 del 28.11.2013, pag. 12), che ha integrato nell'accordo SEE la direttiva 2009/43/CE, è stato inserito un chiaro testo di adattamento: «La presente direttiva non si applica al Liechtenstein».


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/94


RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/2051 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per operazioni di riparazione e manutenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 8610]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri sono tenuti a pubblicare almeno quattro licenze generali di trasferimento.

(2)

Le licenze generali di trasferimento costituiscono un elemento fondamentale del sistema semplificato di licenze introdotto dalla direttiva 2009/43/CE.

(3)

Le differenze in termini di prodotti per la difesa inclusi nell'ambito di applicazione delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri e le condizioni disomogenee per i trasferimenti di tali prodotti potrebbero ostacolare l'attuazione della direttiva 2009/43/CE e il raggiungimento del suo obiettivo di semplificazione. L'allineamento degli approcci nazionali per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri è importante per garantire l'attrattiva e l'uso di tali licenze.

(4)

Nelle sue conclusioni del 18 maggio 2015 il Consiglio ha ribadito la necessità di attuare ed applicare, tra l'altro, la direttiva 2009/43/CE. In seguito all'adozione di due precedenti raccomandazioni in materia di licenze generali di trasferimento per le forze armate (2) e per i destinatari certificati (3) la Commissione ha annunciato, nel Piano d'azione europeo in materia di difesa (4) e nella Relazione sulla valutazione della direttiva sui trasferimenti (5), la sua intenzione di concentrarsi sulle due licenze generali di trasferimento rimanenti, riguardanti dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni nonché operazioni di riparazione e manutenzione.

(5)

L'iniziativa della presente raccomandazione è stata fortemente appoggiata dai rappresentanti degli Stati membri nel comitato istituito dall'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE. Gli orientamenti definiti nella raccomandazione riflettono il risultato delle discussioni di un gruppo di esperti formato nell'ambito di tale comitato.

(6)

La presente raccomandazione si applica all'elenco dei prodotti per la difesa (che corrisponde all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea), quale stabilito nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. Qualora necessario, la presente raccomandazione sarà aggiornata per riflettere futuri aggiornamenti di tale elenco dei prodotti per la difesa.

(7)

In base alle discussioni con gli Stati membri e tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti (comprese le eccezioni), come per esempio il loro carattere sensibile, i prodotti per la difesa elencati al punto 1.1 della presente raccomandazione costituiscono un elenco minimo e non esaustivo di prodotti dei quali gli Stati membri consentono il trasferimento nel quadro delle loro LGT-RM. Ciò significa che le LGT-RM pubblicate da uno Stato membro possono anche consentire il trasferimento di altri prodotti per la difesa non elencati nella presente raccomandazione e che figurano nell'allegato della direttiva 2009/43/CE.

(8)

Nell'ambito delle discussioni relative alla presente raccomandazione, gli Stati membri hanno ricordato di essere vincolati da impegni ai sensi del diritto europeo, quale la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (6), e da impegni internazionali nel settore del controllo delle esportazioni, In tale contesto, gli Stati membri hanno riconosciuto la dichiarazione «Impegno politico degli Stati membri sulla sicurezza dell'approvvigionamento» (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.   LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO PER LE OPERAZIONI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

Agli Stati membri si raccomanda di adeguare le proprie licenze generali di trasferimento per le operazioni di riparazione e manutenzione secondo gli elementi di seguito riportati.

1.1.   Prodotti per la difesa trasferibili nel quadro della licenza generale di trasferimento per le operazioni di riparazione e manutenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/43/CE

Le seguenti categorie ML sono un sottogruppo dell'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE. La licenza generale di trasferimento per le operazioni di riparazione e manutenzione (LGT-RM) dovrebbe, come minimo, consentire il trasferimento dei prodotti per la difesa specificati nelle categorie ML riportate di seguito. Gli Stati membri possono decidere di includere nelle loro LGT-RM un maggior numero di categorie ML e di rispettivi prodotti per la difesa.

Elenco minimo delle categorie ML da includere:

ML 3. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

submunizioni che rientrano nell'ambito della Convenzione sulle munizioni a grappolo;

proiettili a guida terminale;

munizioni, proiettili e cariche propulsive, appositamente progettati per uso militare.

ML 4. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

sottocategoria 4.a) bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi e cariche nonché componenti appositamente progettati o modificati per uso militare;

sottocategoria 4.b) componenti appositamente progettati per il lancio, il posizionamento, l'inganno, l'interferenza e l'inibizione che rientrano nella sottocategoria ML 4.a).

ML 5. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

sottocategoria 5.b) sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione; e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;

sottocategoria 5.c) apparecchiature di contromisura per i materiali di cui alle sottocategorie ML 5.a o ML 5.b.

Tutti i prodotti dovrebbero essere consegnati senza componenti di cifratura e senza banche dati integrate.

ML 6. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

veicoli completi;

telai e torrette che rientrano nella sottocategoria ML 6.a);

apparecchiature e componenti di apparecchiature esclusi da tutte le altre categorie ML.

ML 7. Sono inclusi i seguenti prodotti:

sottocategoria 7.f) equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche;

sottocategoria 7.g) equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui alle sottocategorie ML 7.a., ML 7.b. o ML 7.d., e loro componenti appositamente progettati.

ML 8. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

tutte le sostanze aventi tutte le seguenti caratteristiche:

velocità di detonazione superiore o uguale a 8 000m/s;

densità pari o non superiore a 1,80g/cm3;

tutti gli esplosivi e loro miscele, come segue:

sottocategoria 8.a.15) HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);

sottocategoria 8.a.21) RDX e derivati, come segue:

RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);

Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);

sottocategoria 8.a.23) TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6);

tutte le sostanze che possono essere utilizzate direttamente o indirettamente nella produzione di armi a submunizioni che rientrano nell'ambito della Convenzione sulle munizioni a grappolo firmata a Oslo il 3 dicembre 2008, tranne che per gli Stati membri che hanno ratificato detta convenzione.

ML 9. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

navi da guerra complete (di superficie o subacquee) che rientrano nella sottocategoria ML 9.a);

scafi completi;

articoli del sottopunto ML 9.c) apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare.

ML 10. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

aeromobili completi, veicoli più leggeri dell'aria, veicoli aerei senza equipaggio che rientrano nella sottocategoria ML 10.a) o ML 10.c);

fusoliere per aeromobili da combattimento ed elicotteri da combattimento;

motori per aeromobili da combattimento;

apparecchiature e componenti di apparecchiature esclusi da tutte le altre categorie ML.

ML 11. Sono inclusi i seguenti prodotti:

sottocategoria ML 11.a)g. apparecchiature di guida e navigazione, tranne gli articoli appositamente progettati o modificati per missili, razzi, dispositivi di lancio spaziale e veicoli aerei senza equipaggio;

sottocategoria ML 11.a)h. apparecchiature per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;

sottocategoria ML 11.a)j. sistemi automatizzati di comando e di controllo.

ML 13. Sono inclusi tutti i prodotti.

ML 14. Sono inclusi tutti i prodotti.

ML 15. Sono inclusi tutti i prodotti.

ML 16. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

tutti gli articoli correlati a prodotti di tecnologia balistica e proliferazione di materiali CBRN.

ML 17. Sono inclusi i seguenti prodotti:

sottocategoria ML 17.b) apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;

sottocategoria ML 17.d) apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per uso militare;

sottocategoria ML 17.j) officine mobili appositamente progettate o modificate per la manutenzione di apparecchiature militari;

sottocategoria ML 17.k) generatori da campo appositamente progettati o modificati per uso militare;

sottocategoria ML 17.l) container appositamente progettati o modificati per uso militare;

sottocategoria ML 17.m) traghetti non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;

sottocategoria ML 17.o) apparecchiature di protezione laser appositamente progettate per uso militare.

ML 21. Sono inclusi i seguenti prodotti:

sottocategoria ML 21.a) software appositamente progettato o modificato per l'uso di prodotti elencati nella LGT;

sottocategoria ML 21.b)4. software appositamente progettato per uso militare o appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C3I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C4I).

ML 22. È incluso quanto segue:

tecnologie necessarie per l'utilizzo dei prodotti autorizzati nella stessa licenza generale di trasferimento.

1.2.   Condizioni da integrare nella licenza generale di trasferimento per operazioni di riparazione e manutenzione

L'elenco di condizioni che segue non è esaustivo. Ulteriori condizioni aggiunte da uno Stato membro non possono tuttavia essere in contrasto con le condizioni sottoelencate né possono comprometterle.

Validità geografica

:

Spazio economico europeo (8)

Trasferimento a fini di riparazione

:

trasferimento di un prodotto per la difesa ai fini della riparazione e non del suo ammodernamento o miglioramento in termini di aumento della prestazione.

Trasferimento a fini di manutenzione

:

trasferimento di un prodotto per la difesa ai fini della manutenzione e non del suo ammodernamento o miglioramento in termini di aumento della prestazione.

Restituzione

:

gli Stati membri possono chiedere se esista una precedente autorizzazione per il trasferimento originale dell'articolo restituito in seguito alla riparazione. Per la restituzione di prodotti per la difesa in seguito a riparazione o manutenzione, gli Stati membri sono tenuti a scegliere una delle seguenti opzioni:

a)

l'esenzione dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/43/CE;

b)

la pubblicazione di una specifica licenza generale di trasferimento per la restituzione di prodotti per la difesa in seguito alla riparazione o manutenzione, con almeno lo stesso elenco di prodotti per la difesa ammissibili;

c)

l'integrazione della restituzione nella licenza generale di trasferimento per operazioni di riparazione e/o manutenzione.

Durata

:

gli Stati membri possono specificare un termine entro il quale il prodotto per la difesa deve essere restituito.

2.   SEGUITO

Gli Stati membri sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 1o luglio 2019.

Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito alle misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.

3.   DESTINATARI

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

(2)   GU L 329 del 3.12.2016, pag. 101.

(3)   GU L 329 del 3.12.2016, pag. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Posizione comune 2008/944/PESC, dell'8 dicembre 2008, del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(7)  Adottata dai rappresentanti dei governi degli Stati membri partecipanti all'Agenzia europea per la difesa, riuniti in sede di Consiglio, nella 3551a sessione tenutasi il 19 giugno 2017.

(8)  Nella decisione del Comitato misto SEE n. 111/2013, del 14 giugno 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (GU L 318 del 28.11.2013, pag. 12), che ha integrato nell'accordo SEE la direttiva 2009/43/CE, è stato inserito un chiaro testo di adattamento: «La presente direttiva non si applica al Liechtenstein».


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/98


RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/2052 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per esposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 8611]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri sono tenuti a pubblicare almeno quattro licenze generali di trasferimento.

(2)

Le licenze generali di trasferimento costituiscono un elemento fondamentale del sistema semplificato di licenze introdotto dalla direttiva 2009/43/CE.

(3)

Le differenze in termini di prodotti per la difesa inclusi nell'ambito di applicazione delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri e le condizioni disomogenee per i trasferimenti di tali prodotti potrebbero ostacolare l'attuazione della direttiva 2009/43/CE e il raggiungimento del suo obiettivo di semplificazione. L'allineamento degli approcci nazionali per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri è importante per garantire l'attrattiva e l'uso di tali licenze.

(4)

Nelle sue conclusioni del 18 maggio 2015 il Consiglio ha ribadito la necessità di attuare ed applicare, tra l'altro, la direttiva 2009/43/CE. In seguito all'adozione di due precedenti raccomandazioni in materia di licenze generali di trasferimento per le forze armate (2) e per i destinatari certificati (3) la Commissione ha annunciato, nel Piano d'azione europeo in materia di difesa (4) e nella Relazione sulla valutazione della direttiva sui trasferimenti (5), la sua intenzione di concentrarsi sulle due licenze generali di trasferimento rimanenti, riguardanti dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni nonché operazioni di riparazione e manutenzione.

(5)

L'iniziativa della presente raccomandazione è stata fortemente appoggiata dai rappresentanti degli Stati membri nel comitato istituito dall'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE. Gli orientamenti definiti nella raccomandazione riflettono le discussioni di un gruppo di esperti formato nell'ambito di tale comitato.

(6)

La presente raccomandazione si applica all'elenco dei prodotti per la difesa (che corrisponde all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea), quale stabilito nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. Qualora necessario, la presente raccomandazione sarà aggiornata per riflettere futuri aggiornamenti di tale elenco dei prodotti per la difesa.

(7)

In base alle discussioni con gli Stati membri e tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti (comprese le eccezioni), come per esempio il loro carattere sensibile, i prodotti per la difesa elencati al punto 1.1. della presente raccomandazione costituiscono un elenco minimo e non esaustivo di prodotti dei quali gli Stati membri consentono il trasferimento nel quadro delle loro LGT-EX. Ciò significa che le LGT-EX pubblicate da uno Stato membro possono anche consentire il trasferimento di altri prodotti per la difesa non elencati nella presente raccomandazione e che figurano nell'allegato della direttiva 2009/43/CE.

(8)

Nell'ambito delle discussioni relative alla presente raccomandazione, gli Stati membri hanno ricordato di essere vincolati da impegni ai sensi del diritto europeo, quale la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (6), e da impegni internazionali nel settore del controllo delle esportazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.   LICENZE GENERALI DI TRASFERIMENTO PER ESPOSIZIONI

Agli Stati membri si raccomanda di adeguare le proprie licenze generali di trasferimento per esposizioni secondo gli elementi di seguito riportati.

1.1.   Prodotti per la difesa trasferibili nel quadro della licenza generale di trasferimento per esposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/43/CE

Le seguenti categorie ML sono un sottogruppo dell'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE. La licenza generale di trasferimento per esposizioni (LGT-EX) dovrebbe, come minimo, consentire il trasferimento dei prodotti per la difesa specificati nelle categorie ML riportate di seguito. Gli Stati membri possono decidere di includere un maggior numero di categorie ML e di rispettivi prodotti per la difesa nelle loro LGT-EX.

Elenco minimo delle categorie ML da includere:

ML 1. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

armi appositamente progettate per uso militare;

canne e blocchi di culatta per armi appositamente progettate per uso militare.

ML 2. Sottocategorie c) e d). Sono inclusi tutti i prodotti.

ML 3. Sono inclusi i seguenti prodotti:

modelli inerti di munizioni.

ML 4. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

sottocategoria 4.a) sono esclusi tutti i prodotti eccetto i modelli inerti, che invece sono inclusi;

sottocategoria 4.b) componenti appositamente progettati per il lancio, il posizionamento, l'inganno, l'interferenza e l'inibizione che rientrano nel sottopunto ML 4.a).

ML 5. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

sottocategoria 5.c) apparecchiature di contromisura per i materiali di cui alle sottocategorie ML 5.a o ML 5.b.

Tutti i prodotti dovrebbero essere consegnati senza componenti di cifratura e senza banche dati integrate.

ML 6. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

veicoli completi che rientrano nella sottocategoria ML 6.a.);

telai e torrette che rientrano nella sottocategoria ML 6.a).

ML 7. Sono esclusi tutti i prodotti, eccetto:

sottocategoria 7.f) equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche;

sottocategoria 7.g) equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui alle sottocategorie ML 7.a., ML 7.b. o ML 7.d., e loro componenti appositamente progettati.

ML 9. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

navi da guerra complete (di superficie o subacquee);

scafi completi;

articoli della sottocategoria ML 9.c) apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare.

ML 10. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

aeromobili completi;

fusoliere per aeromobili da combattimento ed elicotteri da combattimento;

motori per aeromobili da combattimento.

ML 11. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

sottocategoria ML 11.a)a. apparati di contromisura elettronica e di contro-contromisura elettronica, incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;

sottocategoria ML 11.a)b. tubi ad agilità di frequenza;

sottocategoria ML 11.a)c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;

sottocategoria ML 11.a)d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;

sottocategoria ML 11.a)e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;

sottocategoria ML 11.a)f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;

sottocategoria ML 11.a)i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;

sottocategoria ML 11.b) apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) e loro componenti appositamente progettati;

sottocategoria ML 11.c. «veicoli spaziali» appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di «veicoli spaziali» appositamente progettati per uso militare.

ML 13. Sono inclusi tutti i prodotti.

ML 14. Sono inclusi tutti i prodotti.

ML 15. Sono inclusi tutti i prodotti.

ML 16. Sono inclusi tutti i prodotti.

ML 17. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

sottocategoria ML 17.f) librerie appositamente progettate o modificate per uso militare con sistemi, apparecchiature o componenti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

sottocategoria ML 17.g) apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i reattori nucleari, appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o modificati per uso militare

sottocategoria ML 17.h) apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

sottocategoria ML 17.i) simulatori appositamente progettati per i reattori nucleari militari.

ML 18. Sono inclusi tutti i prodotti.

ML 21. Sono inclusi tutti i prodotti, eccetto:

sottocategoria ML 21.a) software appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini:

sviluppo, produzione, funzionamento o manutenzione di apparecchiature contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

sviluppo o produzione di materiali contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE; o

sviluppo, produzione, funzionamento o manutenzione di software contemplato dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

software appositamente progettato o modificato per l'uso di prodotti non elencati nella presente LGT.

ML 22. È incluso quanto segue:

solo le tecnologie necessarie per l'utilizzo dei prodotti autorizzati nella stessa licenza generale di trasferimento.

1.2.   Condizioni da inserire nella licenza generale di trasferimento per esposizioni

L'elenco che segue non è esaustivo. Ulteriori condizioni aggiunte da uno Stato membro non possono tuttavia essere in contrasto con le condizioni sottoelencate né possono comprometterle.

Validità geografica

:

Spazio economico europeo (7)

Trasferimento a fini di esposizione

:

trasferimento di un prodotto per la difesa allo scopo di esporlo in uno Stato membro, senza che sia utilizzato in condizioni operative e per scopi diversi dalla dimostrazione o dalla valutazione.

Ritrasferimento

:

Per il ritrasferimento di prodotti per la difesa in seguito all'esposizione, gli Stati membri sono tenuti a scegliere una delle seguenti opzioni, come opportuno:

a)

l'esenzione dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2009/43/CE;

b)

la pubblicazione di una specifica licenza generale di ritrasferimento di prodotti per la difesa in seguito all'esposizione, con almeno lo stesso elenco di prodotti per la difesa ammissibili;

c)

l'integrazione del ritrasferimento nella licenza generale di trasferimento per esposizioni.

Durata

:

gli Stati membri di origine possono specificare un termine entro il quale il prodotto per la difesa deve essere restituito; il fornitore è responsabile del rispetto di tale termine nei confronti dell'autorità competente dello Stato membro di origine. Anche lo Stato membro dal quale il prodotto per la difesa viene ritrasferito può specificare un termine per il ritrasferimento, il quale deve essere rispettato dal fornitore o dal suo rappresentante.

2.   SEGUITO

Gli Stati membri sono invitati a conformarsi alla presente raccomandazione entro il 1o luglio 2019.

Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito alle misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione.

3.   DESTINATARI

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

(2)   GU L 329 del 3.12.2016, pag. 101.

(3)   GU L 329 del 3.12.2016, pag. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(7)  Nella decisione del Comitato misto SEE n. 111/2013 del 14 giugno 2013, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (GU L 318 del 28.11.2013, pag. 12), che ha integrato nell'accordo SEE la direttiva 2009/43/CE, è stato inserito un chiaro testo di adattamento: «La presente direttiva non si applica al Liechtenstein».