ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
19.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2016 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2018
che autorizza l'immissione sul mercato dei chicchi decorticati di Digitaria exilis quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo alimento quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283. |
(2) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(3) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo. |
(4) |
Il 23 gennaio 2018 la società Obà Food Srl. («il richiedente») ha presentato alla Commissione la notifica dell'intenzione di immettere sul mercato dell'Unione i chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf («fonio») quale alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente indica che i chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf sono consumati in quanto tali o come ingrediente alimentare dalla popolazione in generale. |
(5) |
La documentazione presentata dal richiedente dimostra che i chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato nei paesi dell'Africa occidentale, in particolare Guinea, Nigeria e Mali. |
(6) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 28 febbraio 2018 la Commissione ha inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). |
(7) |
Entro il termine di quattro mesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 gli Stati membri o l'Autorità non hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative all'immissione sul mercato dell'Unione dei chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf. |
(8) |
La Commissione dovrebbe quindi autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione dei chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf e aggiornare l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I chicchi decorticati di Digitaria exilis (Kippist) Stapf, come specificato nell'allegato del presente regolamento, sono inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:
1) |
nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
|
2) |
nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
|
19.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2017 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2018
che autorizza l'immissione sul mercato dello sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo alimento quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283. |
(2) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(3) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo. Il 5 aprile 2018 la società Sorghum Zrt. («il richiedente») ha presentato alla Commissione la notifica dell'intenzione di immettere sul mercato dell'Unione lo sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench quale alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente chiede l'autorizzazione dello sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench da consumarsi in quanto tale o come ingrediente alimentare dalla popolazione in generale. |
(4) |
La documentazione presentata dal richiedente dimostra che lo sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench vanta un uso alimentare sicuro storicamente comprovato negli Stati Uniti. |
(5) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 30 aprile 2018 la Commissione ha inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). |
(6) |
Entro il termine di quattro mesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 gli Stati membri o l'Autorità non hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative all'immissione sul mercato dell'Unione dello sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench. |
(7) |
La Commissione dovrebbe quindi autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione dello sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench e aggiornare l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Lo sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:
1) |
nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
|
2) |
nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
|
19.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2018 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2018
che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno stabilire norme per garantire che la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 sia effettuata entro un periodo di tempo ragionevole e sulla base di un tempestivo trattamento dei fascicoli tecnici. |
(2) |
Affinché possa essere effettuata tale valutazione, una domanda dovrebbe essere presentata alla Commissione soltanto da parte dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, ai sensi della convenzione internazionale per la protezione delle piante. Ciò è essenziale per garantire che tutti gli elementi necessari per la valutazione dei rischi associati alle piante, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti che devono essere introdotti nel territorio dell'Unione siano certificati dall'autorità pubblica responsabile del paese terzo. Questo sarebbe necessario per la credibilità e la giustificazione della valutazione dei rischi come base delle misure adottate a norma dell'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031. Tali disposizioni dovrebbero applicarsi fatto salvo il diritto della Commissione di presentare richieste all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), affinché formuli pareri scientifici a norma dell'articolo 29 e fornisca un'assistenza scientifica o tecnica a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
Il fascicolo tecnico dovrebbe contenere dati sulle merci che devono essere introdotte nel territorio dell'Unione nonché dati sull'identificazione degli organismi nocivi potenzialmente associati alla merce nel paese esportatore, dati sulle misure di mitigazione e le ispezioni fitosanitarie nazionali e sui trattamenti e la lavorazione della merce e i recapiti della persona fisica responsabile dei contatti con la Commissione e l'EFSA. Tali dati sono essenziali per effettuare la valutazione dei rischi della merce e per individuare le specie di organismi nocivi per le quali possono essere necessarie misure di mitigazione fitosanitarie. |
(4) |
Al fine di fornire all'EFSA tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione dei rischi, il fascicolo tecnico dovrebbe contenere le informazioni specificate nel documento dell'EFSA relativo alle informazioni necessarie per i fascicoli a sostegno delle richieste di importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, come previsto all'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031 (3). |
(5) |
In seguito al ricevimento del fascicolo tecnico è opportuno che la Commissione verifichi se esso contiene le informazioni richieste e, se necessario, può chiedere informazioni supplementari o chiarimenti per assicurare che la domanda contenga tutti gli elementi richiesti e necessari alla valutazione dei rischi. |
(6) |
È opportuno stabilire norme sull'esecuzione della valutazione dei rischi da parte dell'EFSA, sulle sue comunicazioni con il richiedente e sulla pubblicazione di tale valutazione, in modo da garantire un processo di valutazione dei rischi trasparente, efficiente e tempestivo. |
(7) |
Al fine di evitare che la divulgazione di alcune informazioni pregiudichi la posizione competitiva di determinate parti terze, si dovrebbero applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la riservatezza. |
(8) |
Per motivi di certezza del diritto il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le procedure per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031, allo scopo di garantire che tale valutazione sia effettuata entro un periodo di tempo ragionevole e sulla base di una richiesta di importazione accompagnata da un fascicolo tecnico completo e soggetto a una specifica procedura.
Articolo 2
Presentazione dei fascicoli tecnici
Un fascicolo tecnico per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 può essere presentato alla Commissione soltanto da un'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di un paese terzo.
Il fascicolo tecnico è accompagnato da elementi che indicano l'esistenza di una richiesta di importazione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/2031.
Articolo 3
Contenuto del fascicolo tecnico
Per ogni pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, il fascicolo tecnico contiene tutti i seguenti elementi:
a) |
informazioni sulla merce, compresi i trattamenti e la lavorazione della merce; |
b) |
informazioni sull'identificazione degli organismi nocivi potenzialmente associati alla merce nel paese esportatore; |
c) |
informazioni sulle misure di mitigazione e le ispezioni fitosanitarie; |
d) |
i recapiti del punto di contatto dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo responsabile dei contatti con la Commissione e con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). |
Il fascicolo tecnico contiene anche tutti gli elementi indicati nel documento dell'EFSA relativo alle informazioni necessarie per i fascicoli a sostegno delle richieste di importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio come previsto all'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031.
Il richiedente può indicare quali sono le informazioni la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la posizione competitiva di una determinata parte terza e che di conseguenza sono da considerare riservate conformemente all'articolo 6 del presente regolamento. In tali casi va fornita una motivazione verificabile.
Il fascicolo è presentato in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
Articolo 4
Ricevimento ed esame dei fascicolo tecnico da parte della Commissione
La Commissione accusa ricevuta del fascicolo tecnico.
Essa esamina se il fascicolo tecnico contiene le informazioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettere da a) a d), e può chiedere al richiedente informazioni supplementari o chiarimenti, secondo il contenuto e l'oggetto del fascicolo tecnico.
Se la Commissione conclude che tali prescrizioni sono soddisfatte, essa trasmette il fascicolo tecnico all'EFSA e ne informa gli Stati membri.
Articolo 5
Esecuzione e completamento della valutazione dei rischi
L'EFSA verifica la conformità del fascicolo tecnico al documento di cui all'articolo 3, secondo comma, e può chiedere al richiedente di fornire informazioni supplementari o chiarimenti, secondo il contenuto e l'oggetto del fascicolo tecnico.
In seguito a tale verifica l'EFSA procede con la valutazione dei rischi.
Nel corso della valutazione dei rischi l'EFSA può comunicare direttamente con il richiedente per chiedergli informazioni supplementari o chiarimenti.
L'EFSA informa la Commissione in merito a ogni comunicazione con il richiedente.
L'EFSA completa la valutazione dei rischi entro un periodo di tempo ragionevole e la trasmette alla Commissione. Essa pubblica la valutazione dei rischi nell'EFSA Journal.
In base a tale valutazione dei rischi, la Commissione modifica, se necessario, l'elenco di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031, in conformità all'articolo 42, paragrafo 4, di detto regolamento.
Articolo 6
Riservatezza
Ai fini del presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 178/2002 relative alla riservatezza delle informazioni presentate dal richiedente.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(3) European Food Safety Authority (EFSA), Dehnen-Schmutz K, Jaques Miret JA, Jeger M, Potting R, Corini A, Simone G, Kozelska S, Munoz Guajardo I, Stancanelli G and Gardi C, 2018. Information required for dossiers to support demands for import of high risk plants, plant products and other objects as foreseen in Article 42 of Regulation (EU) 2016/2031. Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2018:EN-1492, 22 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2018.1492.
19.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2019 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2018
che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 3, e l'articolo 73,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031, sulla base di una valutazione preliminare, la Commissione deve adottare atti di esecuzione che elencano provvisoriamente le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ad alto rischio che presentano un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile per il territorio dell'Unione. |
(2) |
Successivamente all'adozione del regolamento (UE) 2016/2031, sono state effettuate varie valutazioni preliminari volte a verificare se le piante e i prodotti vegetali originari di paesi terzi presentino un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile per il territorio dell'Unione. Tali valutazioni hanno concluso che determinate piante e prodotti vegetali, poiché soddisfano uno o più criteri di cui all'allegato III di tale regolamento, potrebbero essere considerati «piante ad alto rischio» o «prodotti vegetali ad alto rischio» ai sensi dell'articolo 42 di tale regolamento. Le stesse valutazioni preliminari dei rischi hanno anche concluso che le sementi e il materiale in vitro di tali «piante ad alto rischio» dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché il rischio connesso agli organismi nocivi è a un livello accettabile. Dovrebbero inoltre essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento anche le piante legnose da impianto nanizzate naturalmente o artificialmente, poiché la loro importazione è soggetta a prescrizioni specifiche ai sensi della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2), che riducono il rischio connesso agli organismi nocivi a un livello accettabile così come alle esigenze particolari previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2016/2031 a decorrere dal 14 dicembre 2019. |
(3) |
È risaputo che le piante da impianto, esclusi le sementi, il materiale in vitro e le piante legnose da impianto nanizzate naturalmente o artificialmente, di Acacia Mill., Acer L., Albizia Durazz., Alnus Mill., Annona L., Bauhinia L., Berberis L., Betula L., Caesalpinia L., Cassia L., Castanea Mill., Cornus L., Corylus L., Crataegus L., Diospyros L., Fagus L., Ficus carica L., Fraxinus L., Hamamelis L., Jasminum L., Juglans L., Ligustrum L., Lonicera L., Malus Mill., Nerium L., Persea Mill., Populus L., Prunus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., Sorbus L., Taxus L., Tilia L., Ulmus L., e le piante di Ullucus tuberosus Loz., ospitano organismi nocivi comunemente ospitati dei quali è noto il notevole impatto su specie vegetali aventi una grande importanza economica, sociale o ambientale per l'Unione. È risaputo inoltre che tali piante ospitano comunemente organismi nocivi senza mostrare segni di infezione, o hanno un periodo di latenza prima della manifestazione di tali segni. Ciò riduce la possibilità di rilevare la presenza di tali organismi nocivi durante le ispezioni effettuate nel momento in cui tali piante sono introdotte nel territorio dell'Unione. Tali piante da impianto, inoltre, sono introdotte nell'Unione solitamente sotto forma di arbusto o albero e sono di norma presenti nell'Unione sotto tale forma. Alla luce di ciò, le misure vigenti che disciplinano l'introduzione delle piante da impianto di cui all'allegato I del presente regolamento e delle piante di Ullucus tuberosus Loz. originarie di paesi terzi non sono considerate sufficienti per impedire l'ingresso di organismi nocivi. Le piante da impianto di cui all'allegato I e le piante di Ullucus tuberosus Loz. dovrebbero pertanto essere elencate come piante ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, e la loro introduzione nel territorio dell'Unione dovrebbe essere provvisoriamente vietata. |
(4) |
È risaputo che i frutti di Momordica L. ospitano e forniscono un'importante via d'accesso e di insediamento all'organismo nocivo Thrips palmi Karny, del quale è noto il potenziale notevole impatto su specie vegetali aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione. Tale organismo nocivo non è tuttavia presente in tutti i paesi terzi o in tutte le zone all'interno di un paese terzo in cui è nota la sua presenza. Alcuni paesi terzi dispongono inoltre di misure di attenuazione efficaci per tale organismo nocivo. In considerazione di ciò, i frutti di Momordica L. originari di paesi terzi o di parti di paesi terzi in cui è nota la presenza di tale organismo nocivo e che non dispongono di misure di attenuazione efficaci per tale organismo nocivo possono essere considerati piante ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e di conseguenza la loro introduzione nel territorio dell'Unione dovrebbe essere provvisoriamente vietata. |
(5) |
È risaputo che il legno di Ulmus L. ospita e fornisce un'importante via d'accesso e di insediamento all'organismo nocivo Saperda tridentata Olivier. È noto che tale organismo nocivo ha un notevole impatto su specie vegetali aventi grande importanza economica, sociale o ambientale per il territorio dell'Unione. Tale organismo nocivo non è tuttavia presente in tutti i paesi terzi o in determinate zone all'interno di un paese terzo in cui è nota la sua presenza. In considerazione di ciò, il legno di Ulmus L. originario di paesi terzi o di zone di paesi terzi in cui è nota la presenza di Saperda tridentata Olivier può essere considerato un prodotto vegetale ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Di conseguenza l'introduzione di tale legno nel territorio dell'Unione dovrebbe essere provvisoriamente vietata. |
(6) |
Le piante e i prodotti vegetali di cui ai considerando 3, 4 e 5 non sono elencati a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/2031, o sono elencati solo in relazione ad alcuni paesi terzi. Inoltre, e in conformità alle rispettive valutazioni preliminari, non sono sufficientemente coperti dalle prescrizioni di cui all'articolo 41 di tale regolamento per quanto riguarda tutti i paesi terzi, e non sono soggetti alle misure temporanee di cui all'articolo 49 di tale regolamento. |
(7) |
Le piante e i prodotti vegetali di cui ai considerando 3, 4 e 5 non sono ancora oggetto di una valutazione completa dei rischi, che deve stabilire se essi presentino un rischio di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, o se tale rischio possa essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure. Nel caso in cui sia identificata la richiesta di importazione di tali piante e prodotti vegetali, essi devono essere soggetti a una valutazione dei rischi da effettuarsi in conformità all'atto di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031. |
(8) |
In conformità all'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031 la Commissione, mediante atti di esecuzione, deve prevedere che per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante diverse da quelle incluse nell'elenco di cui all'articolo 72, paragrafo 1, sia richiesto un certificato fitosanitario. |
(9) |
Tuttavia, tali atti di esecuzione devono prevedere che per tali piante non sia richiesto un certificato fitosanitario laddove una valutazione, basata su elementi di prova relativi ai rischi connessi a organismi nocivi e sull'esperienza in ambito commerciale, dimostri che tale certificato non è necessario. |
(10) |
Dopo l'adozione di tale regolamento sono state effettuate varie valutazioni riguardanti il rischio connesso a organismi nocivi e l'esperienza in ambito commerciale in relazione a varie piante, escluse le piante da impianto, originarie di paesi terzi. |
(11) |
Secondo tali valutazioni, i frutti di Ananas comosus (L.) Merrill, Cocos nucifera L., Durio zibethinus Murray, Musa L. e Phoenix dactylifera L. non ospitano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, od organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031, od organismi nocivi comunemente ospitati che possono avere un impatto su specie vegetali coltivate nell'Unione. Non vi sono inoltre stati focolai di organismi nocivi collegati all'introduzione di tali frutti da uno o più paesi terzi. Durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione, tali frutti non sono stati oggetto di ripetute intercettazioni dovute alla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione od organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento. |
(12) |
In considerazione del fatto che tali frutti soddisfano tutti i criteri dell'allegato VI del regolamento (UE) 2016/2031, non dovrebbe essere richiesto un certificato fitosanitario per la loro introduzione nel territorio dell'Unione. |
(13) |
Gli elenchi da stilare a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, e dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031 riguardano entrambi norme di importazione basate su criteri analoghi per la valutazione dei rischi, come stabilito agli allegati III e VI di tale regolamento. Tali elenchi sono incentrati sui rischi connessi alle piante e ai prodotti vegetali rispettivi anziché sui rischi di organismi nocivi specifici. Essi sono stati elaborati seguendo una metodologia di valutazione dei rischi comune e sono aggiornati con la stessa metodologia, sulla base degli elementi di prova tecnici e scientifici disponibili. È pertanto opportuno integrarli in un unico regolamento. |
(14) |
Poiché il regolamento (UE) 2016/2031 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, e al fine di garantire un'applicazione coerente di tutte le norme concernenti l'introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell'allegato I sono considerati piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, e la loro introduzione nel territorio dell'Unione è vietata in attesa di una valutazione dei rischi.
Articolo 2
Certificato fitosanitario per l'introduzione di alcune piante nel territorio dell'Unione
È richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione di piante nell'Unione, escluse le piante incluse nell'elenco di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
I frutti elencati nell'allegato II sono tuttavia esclusi da questa prescrizione.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).
ALLEGATO I
Elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031
1. |
Piante da impianto, esclusi le sementi, il materiale in vitro e le piante legnose da impianto nanizzate naturalmente o artificialmente, originarie di tutti i paesi terzi e appartenenti ai seguenti generi o specie:
|
2. |
Piante di Ullucus tuberosus originarie di tutti i paesi terzi
|
3. |
Frutti di Momordica L. originari di paesi terzi o di zone di paesi terzi in cui è nota la presenza di Thrips palmi Karny e che non dispongono di misure di attenuazione efficaci per tale organismo nocivo
|
4. |
Legno di Ulmus L. originario di paesi terzi o di zone di paesi terzi in cui è nota la presenza di Saperda tridentata Olivier
|
ALLEGATO II
Elenco di frutti per i quali non è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031
Codice NC |
Descrizione |
ex 0804 30 00 |
Ananas comosus (L.) Merrill |
ex 0801 12 00 , ex 0801 19 00 |
Cocos nucifera L. |
ex 0810 60 00 |
Durio zibethinus Murray |
ex 0803 10 10 , ex 0803 90 10 |
Musa L. |
ex 0804 10 00 |
Phoenix dactylifera L. |
DECISIONI
19.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/16 |
DECISIONE (UE) 2018/2020 DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2018
che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 giugno 2018 il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che per la Romania si rilevava una deviazione significativa rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine pari a -1 % del PIL. |
(2) |
Alla luce della deviazione significativa riscontrata, il 22 giugno 2018 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione (2) alla Romania, invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta (3) non superi il 3,3 % nel 2018 e il 5,1 % nel 2019, che corrispondono a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,8 % del PIL in ciascuno dei due anni. Il Consiglio ha inoltre raccomandato alla Romania di destinare eventuali entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo, mentre le misure di risanamento del bilancio avrebbero dovuto garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche con modalità favorevoli alla crescita. Il Consiglio ha fissato il 15 ottobre 2018 come termine entro il quale la Romania avrebbe dovuto riferire sul seguito dato a tale raccomandazione. |
(3) |
Il 27 e il 28 settembre 2018 la Commissione ha effettuato una missione di sorveglianza rafforzata in Romania a fini di controllo in loco, ai sensi dell'articolo -11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. Dopo aver trasmesso le conclusioni provvisorie alle autorità rumene perché potessero formulare osservazioni in merito, il 21 novembre 2018 la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni al Consiglio. Tali conclusioni sono poi state rese pubbliche. La relazione della Commissione rileva che le autorità rumene mantengono l'obiettivo di disavanzo nominale per il 2018 appena al di sotto del 3 % del PIL e non intendono quindi dare seguito alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018. Il governo prevede di ridurre il disavanzo nominale fino al 2,38 % del PIL nel 2019, ma le misure pertinenti devono ancora essere definite. |
(4) |
Il 16 ottobre 2018 le autorità rumene hanno presentato una relazione sul seguito dato alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018 (4). Nella relazione le autorità hanno ribadito che l'obiettivo per il 2018 rimane un disavanzo nominale del 2,96 % del PIL. Per il 2019 le autorità mirano a un disavanzo pari al 2,38 % del PIL. La relazione non cita nuove misure per il 2018. Per il 2019 la relazione si basa sul contenimento della spesa per le retribuzioni dei dipendenti e per beni e servizi, senza che ciò sia però sostenuto da misure sufficientemente dettagliate e adottate o almeno annunciate in modo credibile. Sul versante delle entrate, la relazione indica una proroga delle misure già in vigore e alcune azioni dirette a incrementare il rispetto degli obblighi fiscali. L'impatto di bilancio complessivo delle misure in questione è quindi al di sotto del livello richiesto dalla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018. |
(5) |
Nel 2018, secondo le previsioni d'autunno 2018 della Commissione, la crescita della spesa pubblica primaria netta sarà pari all'11,3 %, ben oltre il parametro di riferimento per la spesa del 3,3 %. Il saldo strutturale dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile nel 2018, al 3,3 % del PIL. Entrambi i pilastri indicano quindi il rischio di una deviazione rispetto al percorso di aggiustamento raccomandato. Il parametro di riferimento per la spesa indica una deviazione del 2,3 % del PIL. Il saldo strutturale conferma questa interpretazione, ma indica una deviazione meno pronunciata pari allo 0,8 % del PIL. Il saldo strutturale è influenzato positivamente da un deflatore del PIL notevolmente più elevato e da una stima puntuale di crescita del PIL potenziale più elevata rispetto alla media a medio termine su cui si basa il parametro di riferimento per la spesa. L'impatto è in parte compensato da quello di un aumento degli investimenti pubblici, che è diluito nel parametro di riferimento per la spesa. La valutazione generale conferma pertanto la deviazione con ampio margine dall'aggiustamento raccomandato dal Consiglio. |
(6) |
Nel 2019, sulla base delle previsioni d'autunno 2018 della Commissione, l'aumento della spesa pubblica nominale, al netto delle misure discrezionali in materia di entrate e delle misure una tantum, dovrebbe essere pari al 7,5 %, ben al di sopra del parametro di riferimento della spesa del 5,1 % (pari a una deviazione dello 0,7 % del PIL rispetto all'aggiustamento raccomandato). Il saldo strutturale dovrebbe diminuire dello 0,1 % del PIL, raggiungendo un disavanzo del 3,4 % (pari a una deviazione dello 0,9 % del PIL). Poiché entrambi i pilastri indicano una deviazione dall'aggiustamento richiesto con un margine analogo nel 2019, la valutazione complessiva conferma la deviazione dall'aggiustamento raccomandato dal Consiglio. |
(7) |
Le previsioni d'autunno 2018 della Commissione prospettano inoltre un disavanzo delle amministrazioni pubbliche pari al 3,3 % nel 2018 e al 3,4 % nel 2019, superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato. |
(8) |
Le considerazioni che precedono consentono di concludere che le misure adottate dalla Romania in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018 non sono state sufficienti. Lo sforzo di bilancio non riesce a garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 3,3 % nel 2018 e il 5,1 % nel 2019, che corrispondono a un aggiustamento strutturale annuo pari allo 0,8 % del PIL in ciascuno dei due anni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018.
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(1) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.
(2) Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 223 del 27.6.2018, pag. 3).
(3) La spesa pubblica primaria netta è costituita dalla spesa pubblica complessiva al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. Gli investimenti fissi lordi finanziati a livello nazionale sono scaglionati su un periodo di quattro anni. Sono comprese le misure discrezionali in materia di entrate o l'aumento discrezionale delle entrate obbligatori per legge, mentre sono escluse le misure una tantum per quanto riguarda sia le entrate che la spesa.
(4) Consultabile al seguente indirizzo Internet: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13279-2018-INIT/en/pdf
19.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/18 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2021 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2018
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 per quanto riguarda la coerenza degli obiettivi rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati dal Portogallo e dalla Romania
[notificata con il numero C(2018) 8489]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo (functional airspace block, «FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendone la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 549/2004 stabilisce inoltre che la Commissione valuti la coerenza di tali obiettivi in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d), del medesimo regolamento. Norme dettagliate al riguardo sono definite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione. |
(2) |
In seguito alla valutazione dei piani di prestazione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 (3), la quale stabilisce, tra l'altro, che gli obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica di Portogallo e Romania inclusi, rispettivamente, nei piani di prestazione FAB «Sud-ovest» e FAB «Danubio», sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (2015-2019). |
(3) |
Successivamente la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/1782 (4), che consente la revisione degli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2018 e 2019 per i servizi di navigazione aerea del Portogallo e della Romania, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. |
(4) |
Su tale base il Portogallo e la Romania hanno rivisto i rispettivi obiettivi e modificato di conseguenza i loro piani di prestazione. |
(5) |
La documentazione presentata dal Portogallo e dalla Romania è stata esaminata dall'organo di valutazione delle prestazioni (Performance Review Body, «PRB»), che ha il compito di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. La relazione del PRB relativa alla valutazione degli obiettivi rivisti per il Portogallo è stata presentata alla Commissione il 20 settembre 2018 e aggiornata il 12 ottobre 2018. |
(6) |
La relazione del PRB relativa alla valutazione degli obiettivi rivisti per la Romania è stata presentata alla Commissione il 16 ottobre 2018. |
(7) |
La Commissione ha valutato i piani così modificati e, in particolare, gli obiettivi rivisti, a norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della documentazione ricevuta e delle relazioni del PRB. La coerenza degli obiettivi per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, espressa in costi unitari determinati per i servizi di rotta e nei terminal, con gli obiettivi a livello di Unione è stata valutata in conformità ai principi di cui all'allegato IV, punto 5, in combinato disposto con il punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. La Commissione ha tenuto conto in particolare della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento in relazione all'obiettivo di riduzione media del 3,3 % annuo, e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019) in relazione all'obiettivo di riduzione media dell'1,7 % annuo. Ha inoltre tenuto conto del livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile. |
(8) |
Per quanto riguarda il Portogallo, dalla valutazione emerge che gli obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista dello 2 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per lo stesso periodo. L'obiettivo rivisto per il 2019 per il Portogallo si basa tuttavia su una previsione di costi unitari determinati di rotta nettamente inferiore (– 30 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello del Portogallo. Nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento i costi unitari determinati di rotta hanno subito una riduzione nettamente maggiore (– 4 %) rispetto all'obiettivo a livello dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che gli obiettivi rivisti del Portogallo per gli anni 2018 e 2019 sono coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento. |
(9) |
Per quanto riguarda la Romania, dalla valutazione emerge che gli obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista del 3,2 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è leggermente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per lo stesso periodo. L'obiettivo rivisto per il 2019 per la Romania si basa tuttavia su una previsione di costi unitari determinati di rotta inferiore (– 1,5 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Romania. Nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento i costi unitari determinati di rotta hanno subito una riduzione pari (– 1,7 %) all'obiettivo a livello dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che gli obiettivi rivisti della Romania per gli anni 2018 e 2019 sono coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 in modo da tenere conto degli obiettivi rivisti del Portogallo e della Romania, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/348 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2015/348 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 55).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1782 della Commissione, del 15 novembre 2018, che consente la revisione degli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2018 e 2019 per i servizi di navigazione aerea della Romania e del Portogallo, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 390/2013 (GU L 292 del 19.11.2018, pag. 4).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti la sicurezza, l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo, presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, giudicati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA (SAFETY)
Efficienza della gestione della sicurezza (EOSM) e applicazione della classificazione del livello di gravità basato sulla metodologia dello strumento di analisi dei rischi (RAT)
STATO MEMBRO |
FAB |
EOSM |
Livello ATM Ground % (RAT) |
Livello ATM globale % (RAT) |
||||||||||||
|
STATO Livello |
ANSP Livello |
2017 |
2019 |
2017 |
2019 |
||||||||||
|
SC |
Altri MO |
SMI |
RIs |
ATM-S |
SMI |
RIs |
ATM-S |
SMI |
RIs |
ATM-S |
SMI |
RIs |
ATM-S |
||
Austria |
FAB CE |
C |
D |
D |
94,17 |
93,33 |
80 |
100 |
100 |
100 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
100 |
Croazia |
||||||||||||||||
Cechia |
||||||||||||||||
Ungheria |
||||||||||||||||
Slovacchia |
||||||||||||||||
Slovenia |
||||||||||||||||
Irlanda |
UK - IR |
C |
C |
D |
80 |
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
100 |
Regno Unito |
||||||||||||||||
Belgio/Lussemburgo |
FAB EC |
C |
C |
D |
≥ 80 |
≥ 80 |
≥ 80 |
100 |
100 |
100 |
≥ 80 |
≥ 80 |
≥ 80 |
≥ 80 |
≥ 80 |
100 |
Francia |
||||||||||||||||
Germania |
||||||||||||||||
Paesi Bassi |
||||||||||||||||
[Svizzera] |
||||||||||||||||
Polonia |
Baltico |
C |
C |
D |
≥ 80 |
≥ 80 |
≥ 80 |
100 |
100 |
100 |
≥ 80 |
≥ 80 |
≥ 80 |
90 |
90 |
100 |
Lituania |
||||||||||||||||
Cipro |
Blue Med |
C |
C |
D |
80 |
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
80 |
80 |
80 |
95 |
95 |
100 |
Grecia |
||||||||||||||||
Italia |
||||||||||||||||
Malta |
||||||||||||||||
Bulgaria |
Danubio |
C |
C |
D |
90 |
90 |
80 |
100 |
100 |
100 |
80 |
85 |
80 |
90 |
90 |
100 |
Romania |
||||||||||||||||
Danimarca |
DK - SE |
C |
C |
D |
80 |
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
100 |
Svezia |
||||||||||||||||
Estonia |
NEFAB |
C |
C |
D |
95 |
95 |
85 |
100 |
100 |
100 |
90 |
90 |
85 |
100 |
100 |
100 |
Finlandia |
||||||||||||||||
Lettonia |
||||||||||||||||
[Norvegia] |
||||||||||||||||
Portogallo |
SW |
C |
D |
D |
90 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
80 |
80 |
90 |
80 |
80 |
100 |
Spagna |
Abbreviazioni:
«SC» |
: |
Obiettivo di gestione «cultura della sicurezza» («Safety Culture») di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, allegato I, sezione 2, punto 1.1, lettera a). |
«altri MO» |
: |
Altri obiettivi di gestione («Management Objectives») di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, allegato I, sezione 2, punto 1.1, lettera a), diversi da «cultura della sicurezza». |
«RIs» |
: |
Invasioni di pista («Runway Incursions»). |
«SMI» |
: |
Violazione dei minimi di separazione («Separation Minima Infringments»). |
«ATM-S» |
: |
Casi specifici connessi all'ATM («ATM-specific occurrences»). |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'AMBIENTE
Efficienza di volo orizzontale della traiettoria effettiva
STATO MEMBRO |
FAB |
OBIETTIVO FAB AMBIENTE (%) |
2019 |
||
Austria |
FAB CE |
1,81 |
Croazia |
||
Cechia |
||
Ungheria |
||
Slovacchia |
||
Slovenia |
||
Irlanda |
UK - IR |
2,99 |
Regno Unito |
||
Belgio/Lussemburgo |
FAB EC |
2,96 |
Francia |
||
Germania |
||
Paesi Bassi |
||
[Svizzera] |
||
Polonia |
Baltico |
1,36 |
Lituania |
||
Cipro |
Blue Med |
2,45 |
Grecia |
||
Italia |
||
Malta |
||
Bulgaria |
Danubio |
1,37 |
Romania |
||
Danimarca |
DK - SE |
1,19 |
Svezia |
||
Estonia |
NEFAB |
1,22 |
Finlandia |
||
Lettonia |
||
[Norvegia] |
||
Portogallo |
SW |
3,28 |
Spagna |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo ATMF (Air Traffic Flow Management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta espresso in min/volo
STATO MEMBRO |
FAB |
OBIETTIVO FAB CAPACITÀ DURANTE LA ROTTA |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
Irlanda |
UK - IR |
0,25 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
Regno Unito |
||||||
Polonia |
Baltico |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,22 |
0,22 |
Lituania |
||||||
Danimarca |
DK - SE |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,09 |
0,09 |
Svezia |
||||||
Estonia |
NEFAB |
0,12 |
0,12 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
Finlandia |
||||||
Lettonia |
||||||
[Norvegia] |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICIENZA ECONOMICA
Legenda:
Simbolo |
Voce |
Unità |
(A) |
Totale dei costi determinati di rotta |
(in valuta nazionale e in termini nominali) |
(B) |
Tasso d'inflazione |
(%) |
(C) |
Indice d'inflazione |
(100 = 2009) |
(D) |
Totale dei costi determinati di rotta |
(in prezzi reali del 2009 e in valuta nazionale) |
(E) |
Unità di servizi di rotta totali |
(TSU) |
(F) |
Costo unitario determinato (DUC) per i servizi di rotta |
(in prezzi reali del 2009 e in valuta nazionale) |
FAB BALTIC
Zona tariffaria: Lituania – Valuta: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
23 316 993 |
23 342 321 |
24 186 978 |
25 093 574 |
25 748 766 |
(B) |
1,7 % |
2,2 % |
2,5 % |
2,2 % |
2,2 % |
(C) |
112,9 |
115,4 |
118,4 |
121,0 |
123,7 |
(D) |
20 652 919 |
20 223 855 |
20 434 886 |
20 737 566 |
20 814 037 |
(E) |
490 928 |
508 601 |
524 877 |
541 672 |
559 548 |
(F) |
42,07 |
39,76 |
38,93 |
38,28 |
37,20 |
Zona tariffaria: Polonia – Valuta: PLN
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
658 592 342 |
687 375 337 |
807 874 605 |
840 660 505 |
795 098 157 |
(B) |
2,4 % |
2,5 % |
1,1 % |
1,9 % |
2,4 % |
(C) |
115,9 |
118,7 |
111,3 |
113,4 |
116,1 |
(D) |
568 474 758 |
578 848 069 |
725 678 008 |
741 339 221 |
685 060 982 |
(E) |
4 362 840 |
4 544 000 |
4 299 929 |
4 419 000 |
4 560 000 |
(F) |
130,30 |
127,39 |
168,77 |
167,76 |
150,23 |
FAB BLUE MED
Zona tariffaria: Cipro – Valuta: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
52 708 045 |
53 598 493 |
55 916 691 |
57 610 277 |
59 360 816 |
(B) |
1,6 % |
1,7 % |
1,7 % |
1,8 % |
2,0 % |
(C) |
112,9 |
114,8 |
116,8 |
118,9 |
121,3 |
(D) |
46 681 639 |
46 676 772 |
47 881 610 |
48 459 560 |
48 952 987 |
(E) |
1 395 081 |
1 425 773 |
1 457 140 |
1 489 197 |
1 521 959 |
(F) |
33,46 |
32,74 |
32,86 |
32,54 |
32,16 |
Zona tariffaria: Grecia – Valuta: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
147 841 464 |
151 226 557 |
155 317 991 |
156 939 780 |
164 629 376 |
(B) |
0,3 % |
1,1 % |
1,2 % |
1,3 % |
1,6 % |
(C) |
107,9 |
109,1 |
110,4 |
111,8 |
113,6 |
(D) |
136 958 572 |
138 630 543 |
140 635 901 |
140 350 008 |
144 936 752 |
(E) |
4 231 888 |
4 318 281 |
4 404 929 |
4 492 622 |
4 599 834 |
(F) |
32,36 |
32,10 |
31,93 |
31,24 |
31,51 |
Zona tariffaria: Malta – Valuta: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
17 736 060 |
19 082 057 |
20 694 940 |
21 720 523 |
22 752 314 |
(B) |
1,7 % |
1,8 % |
1,7 % |
1,7 % |
1,7 % |
(C) |
111,9 |
114,0 |
115,9 |
117,9 |
119,9 |
(D) |
15 844 908 |
16 745 957 |
17 857 802 |
18 429 483 |
18 982 242 |
(E) |
609 000 |
621 000 |
880 000 |
933 000 |
990 000 |
(F) |
26,02 |
26,97 |
20,29 |
19,75 |
19,17 |
FAB DANUBE
Zona tariffaria: Bulgaria – Valuta: BGN
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
166 771 377 |
172 805 739 |
219 350 068 |
228 283 095 |
232 773 544 |
(B) |
0,9 % |
1,8 % |
1,1 % |
1,2 % |
1,4 % |
(C) |
110,1 |
112,1 |
106,9 |
108,1 |
109,7 |
(D) |
151 495 007 |
154 219 178 |
205 254 233 |
211 080 244 |
212 260 655 |
(E) |
2 627 000 |
2 667 000 |
3 439 000 |
3 611 824 |
3 745 039 |
(F) |
57,67 |
57,82 |
59,68 |
58,44 |
56,68 |
Zona tariffaria: Romania – Valuta: RON
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
690 507 397 |
704 650 329 |
718 659 958 |
848 257 273 |
859 757 273 |
(B) |
3,1 % |
3,0 % |
2,8 % |
4,7 % |
3,1 % |
(C) |
126,9 |
130,7 |
134,4 |
126,6 |
130,5 |
(D) |
543 963 841 |
538 937 162 |
534 681 066 |
670 078 574 |
658 908 133 |
(E) |
4 012 887 |
4 117 019 |
4 219 063 |
5 075 000 |
5 222 000 |
(F) |
135,55 |
130,90 |
126,73 |
132,04 |
126,18 |
FAB DENMARK-SWEDEN
Zona tariffaria: Danimarca – Valuta: DKK
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
726 872 134 |
724 495 393 |
735 983 926 |
749 032 040 |
750 157 741 |
(B) |
1,8 % |
2,2 % |
2,2 % |
2,2 % |
2,2 % |
(C) |
111,6 |
114,1 |
116,6 |
119,1 |
121,8 |
(D) |
651 263 654 |
635 160 606 |
631 342 985 |
628 704 443 |
616 095 213 |
(E) |
1 553 000 |
1 571 000 |
1 589 000 |
1 608 000 |
1 628 000 |
(F) |
419,36 |
404,30 |
397,32 |
390,99 |
378,44 |
Zona tariffaria: Svezia – Valuta: SEK
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
1 951 544 485 |
1 974 263 091 |
1 970 314 688 |
1 964 628 986 |
1 958 887 595 |
(B) |
1,6 % |
2,4 % |
2,1 % |
2,0 % |
2,0 % |
(C) |
106,1 |
108,6 |
110,9 |
113,1 |
115,4 |
(D) |
1 840 204 091 |
1 817 994 673 |
1 777 040 937 |
1 737 169 570 |
1 698 130 296 |
(E) |
3 257 000 |
3 303 000 |
3 341 000 |
3 383 000 |
3 425 000 |
(F) |
565,00 |
550,41 |
531,89 |
513,50 |
495,80 |
FAB CE
Zona tariffaria: Croazia – Valuta: HRK
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
670 066 531 |
687 516 987 |
691 440 691 |
687 394 177 |
674 346 800 |
(B) |
0,2 % |
1,0 % |
1,5 % |
2,5 % |
2,5 % |
(C) |
109,2 |
110,4 |
112,0 |
114,8 |
117,7 |
(D) |
613 414 184 |
622 991 131 |
617 287 272 |
598 707 050 |
573 017 597 |
(E) |
1 763 000 |
1 783 000 |
1 808 000 |
1 863 185 |
1 926 787 |
(F) |
347,94 |
349,41 |
341,42 |
321,34 |
297,40 |
Zona tariffaria: Cechia – Valuta: CZK
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
3 022 287 900 |
3 087 882 700 |
3 126 037 100 |
3 149 817 800 |
3 102 014 900 |
(B) |
1,9 % |
2,0 % |
2,0 % |
2,0 % |
2,0 % |
(C) |
111,5 |
113,7 |
116,0 |
118,3 |
120,7 |
(D) |
2 710 775 667 |
2 715 303 433 |
2 694 955 079 |
2 662 212 166 |
2 570 401 338 |
(E) |
2 548 000 |
2 637 000 |
2 717 000 |
2 795 000 |
2 881 000 |
(F) |
1 063,88 |
1 029,69 |
991,89 |
952,49 |
892,19 |
Zona tariffaria: Ungheria – Valuta: HUF
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
28 133 097 383 |
29 114 984 951 |
29 632 945 277 |
30 406 204 408 |
31 345 254 629 |
(B) |
1,8 % |
3,0 % |
3,0 % |
3,0 % |
3,0 % |
(C) |
119,3 |
122,8 |
126,5 |
130,3 |
134,2 |
(D) |
23 587 547 923 |
23 699 795 100 |
23 418 852 735 |
23 330 056 076 |
23 350 067 982 |
(E) |
2 457 201 |
2 364 165 |
2 413 812 |
2 453 639 |
2 512 526 |
(F) |
9 599,36 |
10 024,60 |
9 702,02 |
9 508,35 |
9 293,46 |
Zona tariffaria: Slovenia – Valuta: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
32 094 283 |
33 168 798 |
33 870 218 |
34 392 801 |
35 029 005 |
(B) |
1,6 % |
2,1 % |
1,9 % |
2,0 % |
2,0 % |
(C) |
111,9 |
114,3 |
116,5 |
118,8 |
121,2 |
(D) |
28 675 840 |
29 018 678 |
29 079 819 |
28 949 500 |
28 906 876 |
(E) |
481 500 |
499 637 |
514 217 |
529 770 |
546 470 |
(F) |
59,56 |
58,08 |
56,55 |
54,65 |
52,90 |
NEFAB
Zona tariffaria: Estonia – Valuta: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
23 098 175 |
24 757 151 |
25 985 553 |
27 073 003 |
28 182 980 |
(B) |
3,0 % |
3,1 % |
3,0 % |
3,0 % |
3,0 % |
(C) |
123,3 |
127,1 |
130,9 |
134,8 |
138,9 |
(D) |
18 739 585 |
19 481 586 |
19 852 645 |
20 081 013 |
20 295 459 |
(E) |
774 641 |
801 575 |
827 117 |
855 350 |
885 643 |
(F) |
24,19 |
24,30 |
24,00 |
23,48 |
22,92 |
Zona tariffaria: Finlandia – Valuta: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
45 050 000 |
45 596 000 |
46 064 000 |
46 321 000 |
46 468 000 |
(B) |
1,5 % |
1,7 % |
1,9 % |
2,0 % |
2,0 % |
(C) |
114,4 |
116,4 |
118,6 |
121,0 |
123,4 |
(D) |
39 368 663 |
39 179 750 |
38 843 860 |
38 294 684 |
37 662 953 |
(E) |
792 600 |
812 000 |
827 000 |
843 000 |
861 000 |
(F) |
49,67 |
48,25 |
46,97 |
45,43 |
43,74 |
Zona tariffaria: Lettonia – Valuta: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
22 680 662 |
23 118 000 |
23 902 000 |
24 692 818 |
25 534 000 |
(B) |
2,5 % |
2,3 % |
2,3 % |
2,3 % |
2,3 % |
(C) |
109,7 |
112,2 |
114,8 |
117,4 |
120,1 |
(D) |
20 683 885 |
20 603 685 |
20 823 477 |
21 028 777 |
21 256 247 |
(E) |
802 000 |
824 000 |
844 000 |
867 000 |
890 000 |
(F) |
25,79 |
25,00 |
24,67 |
24,25 |
23,88 |
FAB SW
Zona tariffaria: Portogallo – Valuta: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
111 331 252 |
117 112 878 |
121 117 127 |
133 551 913 |
137 314 735 |
(B) |
1,2 % |
1,5 % |
1,5 % |
1,6 % |
1,6 % |
(C) |
110,5 |
112,2 |
113,8 |
112,9 |
114,7 |
(D) |
100 758 704 |
104 424 905 |
106 399 345 |
118 261 552 |
119 678 710 |
(E) |
3 095 250 |
3 104 536 |
3 122 232 |
3 895 148 |
4 077 832 |
(F) |
32,55 |
33,64 |
34,08 |
30,36 |
29,35 |
SPAGNA
Zona tariffaria: Spagna continentale – Valuta: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
620 443 569 |
622 072 583 |
622 240 962 |
625 580 952 |
627 777 294 |
(B) |
0,8 % |
0,9 % |
1,0 % |
1,0 % |
1,1 % |
(C) |
110,6 |
111,6 |
112,7 |
113,9 |
115,1 |
(D) |
561 172 369 |
557 638 172 |
552 025 959 |
549 379 889 |
545 563 910 |
(E) |
8 880 000 |
8 936 000 |
9 018 000 |
9 128 000 |
9 238 000 |
(F) |
63,20 |
62,40 |
61,21 |
60,19 |
59,06 |
Zona tariffaria: Spagna Canarie – Valuta: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
98 528 223 |
98 750 683 |
99 003 882 |
98 495 359 |
98 326 935 |
(B) |
0,8 % |
0,9 % |
1,0 % |
1,0 % |
1,1 % |
(C) |
110,6 |
111,6 |
112,7 |
113,9 |
115,1 |
(D) |
89 115 786 |
88 522 066 |
87 832 072 |
86 497 790 |
85 450 091 |
(E) |
1 531 000 |
1 528 000 |
1 531 000 |
1 537 000 |
1 543 000 |
(F) |
58,21 |
57,93 |
57,37 |
56,28 |
55,38 |
FAB UK-IR
Zona tariffaria: Irlanda – Valuta: EUR
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
118 046 200 |
121 386 700 |
125 595 100 |
129 364 400 |
130 778 800 |
(B) |
1,1 % |
1,2 % |
1,4 % |
1,7 % |
1,7 % |
(C) |
103,7 |
105,0 |
106,4 |
108,2 |
110,1 |
(D) |
113 811 728 |
115 644 664 |
118 001 964 |
119 511 684 |
118 798 780 |
(E) |
4 000 000 |
4 049 624 |
4 113 288 |
4 184 878 |
4 262 135 |
(F) |
28,45 |
28,56 |
28,69 |
28,56 |
27,87 |
Zona tariffaria: Regno Unito – Valuta: GBP
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
(A) |
686 348 218 |
687 119 724 |
690 004 230 |
682 569 359 |
673 089 111 |
(B) |
1,9 % |
1,9 % |
2,0 % |
2,0 % |
2,0 % |
(C) |
118,2 |
120,5 |
122,9 |
125,3 |
127,8 |
(D) |
580 582 809 |
570 397 867 |
561 561 156 |
544 617 914 |
526 523 219 |
(E) |
10 244 000 |
10 435 000 |
10 583 000 |
10 758 000 |
10 940 000 |
(F) |
56,68 |
54,66 |
53,06 |
50,62 |
48,13 |
19.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/29 |
DECISIONE (UE) 2018/2022 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2018
che stabilisce un elenco di esperti qualificati per le commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie
[notificata con il numero C(2018) 8561]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/796 conferisce all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») il potere di adottare decisioni individuali nei settori dell'autorizzazione dei veicoli e della certificazione di sicurezza e di garantire l'attuazione armonizzata delle apparecchiature a terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario («ERTMS»). Esso istituisce inoltre una commissione di ricorso dinanzi alla quale è possibile impugnare tali decisioni individuali dell'Agenzia. |
(2) |
Il 25 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato sul sito web della direzione generale della Mobilità e dei trasporti un invito a manifestare interesse, fissando al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione delle domande. La Commissione ha ricevuto le domande di 46 candidati. |
(3) |
La Commissione ha valutato tali domande alla luce dei criteri specificati nell'invito a manifestare interesse. Tra questi figuravano i criteri di ammissibilità, i criteri relativi alla capacità tecnica e professionale, i requisiti relativi alle conoscenze e i criteri relativi alle discipline oggetto della decisione dell'Agenzia, segnatamente l'autorizzazione dei veicoli, la certificazione di sicurezza unica e l'ERTMS. Al fine di evitare potenziali conflitti di interesse, sono stati esclusi dalla procedura di selezione i candidati che nei due anni precedenti avevano lavorato per l'Agenzia. A seguito della valutazione delle domande, 40 candidati sono stati selezionati in veste di esperti qualificati per le commissioni di ricorso e iscritti nell'elenco, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'elenco di esperti qualificati per le commissioni di ricorso dell'Agenzia è riportato nell'allegato.
Articolo 2
Il presidente del consiglio direttivo dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie è destinatario della presente decisione.
Articolo 3
La direzione generale della Mobilità e dei trasporti informa i candidati in merito alla procedura di selezione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
ALLEGATO
ELENCO DI ESPERTI QUALIFICATI PER LE COMMISSIONI DI RICORSO DELL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LE FERROVIE
Nome
(in ordine alfabetico)
Sig. Filip ADAMKIEWICZ
Sig. Ulrik BERGMAN
Sig. Alain BERTRAND
Sig. Denis BIASIN
Sig. Daniele BOZZOLO
Sig. Angelo Carlo CHIAPPINI
Sig.ra Monika CHRAPUSTA
Sig.ra Katarzyna CHRUZIK
Sig.ra Carole COUNE
Sig. Gilles DALMAS
Sig. Alessio GAGGELLI
Sig. Johannes GRÄBER
Sig.ra Marzena GRABOŃ -CHAŁUPCZAK
Sig. Luca Maria GRANIERI
Sig. Patrizio GRILLO
Sig. Joaquim José Martins GUERRA
Sig. Stefano GUIDI
Sig. Przemysław ILCZUK
Sig. Adam JABŁOŃSKI
Sig. Marek JABŁOŃSKI
Sig. Konstantinos KAPETANIDIS
Sig. Philippe LALUC
Sig. Dariusz LISZEWSKI
Sig.ra Joanna MARCINKOWSKA
Sig. Maciej MICHNEJ
Sig. Juha PIIRONEN
Sig. Witold PORANKIEWICZ
Sig. Frank Bernhard PTOK
Sig.ra Daniela RANDT
Sig. Renato RE
Sig. Gabriele RIDOLFI
Sig.ra Friederike ROER
Sig.ra Kaisa SAINIO
Sig. Jean-Baptiste SIMONNET
Sig. Andreas THOMASCH
Sig. Ad TOET
Sig.ra Une Elina TYYNILÄ
Sig. Rob VAN DER BURG
Sig. Marcel VERSLYPE
Sig. Marcin ZALEWSKI
19.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/32 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2023 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2018
relativa alla modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento, per quanto riguarda i valori di riferimento per il periodo compreso tra il 30 marzo 2019 e il 31 dicembre 2020 per i produttori o importatori stabiliti nel Regno Unito che hanno comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a decorrere dal 1o gennaio 2015, come comunicato a norma del citato regolamento
[notificata con il numero C(2018) 8801]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 517/2014 dispone che, per garantire la graduale riduzione degli idrofluorocarburi («HFC») sul mercato dell'Unione, l'immissione in commercio, all'anno, di almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di questi gas da parte dei produttori o degli importatori è soggetta a limiti quantitativi. |
(2) |
A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 517/2014 i limiti quantitativi – quote – sono calcolati utilizzando i valori di riferimento determinati dalla Commissione sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 517/2014, il produttore o l'importatore ha comunicato di aver immesso legalmente in commercio dal 1o gennaio 2015 in poi, escludendo le quantità di idrofluorocarburi destinati agli usi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili, in conformità all'allegato V di detto regolamento. |
(3) |
A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 le quote di idrofluorocarburi sono assegnate ai produttori o importatori, come indicato nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione (2), che sono stabiliti nell'Unione o agli importatori da paesi terzi che hanno designato un rappresentante esclusivo con sede nell'Unione, quali indicati nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984. |
(4) |
Alla luce della notifica ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea da parte del Regno Unito, e al fine di garantire che i valori di riferimento e le quote per i produttori e gli importatori stabiliti nel Regno Unito tengano conto dell'immissione legittima sul mercato di idrofluorocarburi nell'Unione di 27 Stati membri dopo il recesso del Regno Unito, è opportuno ricalcolare i valori di riferimento per il 2019 per le società in questione in relazione al periodo successivo a tale recesso (a decorrere dal 30 marzo 2019). |
(5) |
Per il periodo dal 1o gennaio al 29 marzo 2019 i valori di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 dovrebbero rimanere in vigore e applicabili. Al fine di determinare le quote per i produttori e gli importatori stabiliti nel Regno Unito, i valori di riferimento per il periodo fino al 29 marzo compreso e per il periodo successivo saranno ponderati sulla base dei giorni in cui il Regno Unito sarà uno Stato membro dell'Unione nel 2019. |
(6) |
Per le società stabilite nel Regno Unito i nuovi valori di riferimento, ricalcolati come stabilito nella presente decisione, si basano su ulteriori dati verificati forniti da tali società alla Commissione e che integrano quelli precedentemente comunicati a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, differenziando gli idrofluorocarburi immessi sul mercato nel Regno Unito e nell'Unione di 27 Stati membri. Per le società che non hanno presentato dati supplementari si deve presumere che tutti gli idrofluorocarburi siano stati immessi sul mercato del Regno Unito e non è quindi necessario determinare valori di riferimento. |
(7) |
I valori di riferimento ricalcolati sono stabiliti nel caso in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al e nel Regno Unito il 30 marzo 2019. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per le società destinatarie della presente decisione, e a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al e nel Regno Unito, i rispettivi valori di riferimento di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 sono sostituiti da quelli di cui all'allegato della presente decisione, oppure la società è eliminata dall'allegato, come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:
ID Portale Gas F |
Impresa |
||||||
9401 |
|
||||||
16310 |
|
||||||
9590 |
|
||||||
9605 |
American Pacific Corporation Rappresentata da:
|
||||||
13985 |
|
||||||
9418 |
|
||||||
9676 |
|
||||||
9692 |
|
||||||
9711 |
|
||||||
9761 |
|
||||||
9763 |
|
||||||
9769 |
|
||||||
14063 |
|
||||||
9789 |
Fujitsu General Limited Rappresentata da:
|
||||||
9791 |
|
||||||
9797 |
|
||||||
16319 |
|
||||||
9810 |
|
||||||
9545 |
|
||||||
13586 |
|
||||||
9829 |
|
||||||
9840 |
|
||||||
9842 |
|
||||||
16356 |
|
||||||
9857 |
|
||||||
9550 |
|
||||||
9475 |
|
||||||
9916 |
|
||||||
9478 |
|
||||||
9967 |
|
||||||
9558 |
|
||||||
9976 |
|
||||||
9996 |
|
||||||
10061 |
|
||||||
10063 |
|
||||||
15946 |
|
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione, del 24 ottobre 2017, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 287 del 4.11.2017, pag. 4).
ALLEGATO
Produttori o importatori 1) per i quali i valori di riferimento (1) per il periodo dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 2020 sono sostituiti e i rispettivi valori di riferimento ricalcolati oppure 2) che sono rimossi
(1) Informazioni commerciali sensibili – riservate – non destinate alla pubblicazione.