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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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18.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/1 |
DECISIONE (UE) 2018/2003 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica delle Filippine
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello di Unione. |
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(2) |
La Commissione ha pertanto negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con il governo della Repubblica delle Filippine relativo ad alcuni aspetti dei servizi aerei («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo è stato siglato il 10 febbraio 2016. |
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(3) |
L'obiettivo dell'accordo è conformare al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei tra dieci Stati membri e la Repubblica delle Filippine. |
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(4) |
È opportuno che l'accordo sia firmato, a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva. |
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(5) |
Al fine di realizzare i vantaggi dell'accordo quanto prima possibile, esso dovrebbe essere applicato in via provvisoria, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato a titolo provvisorio dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine (1).
Articolo 4
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
(1) La data di applicazione dell'accordo in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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18.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/3 |
ACCORDO
su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine
L'UNIONE EUROPEA
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE
in seguito denominato «Filippine»
dall'altra,
in seguito denominate «parti»
CONSTATANDO che vari Stati membri dell'Unione europea e le Filippine hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con il diritto dell'Unione europea,
CONSTATANDO che l'Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell'Unione europea con paesi terzi,
CONSTATANDO che, in virtù del diritto dell'Unione europea, i vettori aerei stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea hanno diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,
VISTI gli accordi fra l'Unione europea e alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità del diritto dell'Unione europea,
RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e le Filippine, che sono in contrasto con il diritto dell'Unione europea, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultimo, in modo da istituire una valida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra l'Unione europea e le Filippine e garantire la continuità di tali servizi,
CONSTATANDO che in virtù del diritto dell'Unione europea i vettori aerei dell'Unione non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell'Unione europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,
RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra Stati membri dell'Unione europea e le Filippine che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle pertinenti rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,
CONSTATANDO che non è intenzione dell'Unione europea, nell'ambito del presente accordo, aumentare il volume totale del traffico aereo fra l'Unione europea e le Filippine, alterare l'equilibrio fra i vettori aerei dell'Unione europea e i vettori aerei delle Filippine, o negoziare modifiche alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo per «Stati membri» si intendono gli Stati membri dell'Unione europea e per «trattati UE» si intendono il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori aerei o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori aerei o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b) rispettivamente, in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte di uno Stato membro, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dalle Filippine, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, le Filippine rilasciano gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
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i) |
il vettore aereo sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi del diritto dell'Unione europea; e |
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ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e |
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iii) |
il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato 3, e/o a cittadini di tali altri Stati e sia da questi effettivamente controllato. |
3. Le Filippine possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:
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i) |
il vettore aereo non sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi del diritto dell'Unione europea; oppure |
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ii) |
l'effettivo controllo regolamentare del vettore aereo non sia esecitato o non sia mantenuto dallo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo, oppure l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure |
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iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure |
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iv) |
il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra le Filippine ed un altro Stato membro e le Filippine dimostrino che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende uno scalo situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dal suddetto altro accordo. |
Le Filippine esercitano i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei degli Stati membri in base alla loro nazionalità.
Articolo 3
Sicurezza
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alle Filippine, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e le Filippine, si applicano ugualmente con riguardo all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e all'autorizzazione all'esercizio rilasciata a detto vettore aereo.
Articolo 4
Tassazione del carburante
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna delle disposizioni elencate all'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, dazi, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalle Filippine che operano tra un punto situato sul territorio di detto Stato membro e un altro punto sul territorio di detto Stato membro o sul territorio di un altro Stato membro.
Articolo 5
Compatibilità con le norme in materia di concorrenza
1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all'allegato 1 i) richiede o favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, falsino o limitino la concorrenza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate.
Articolo 6
Allegati dell'accordo
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento di comune accordo.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3. Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e intese elencati nell'allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore.
Articolo 9
Denuncia
1. La denuncia di uno degli accordi elencati nell'allegato 1 comporta la denuncia contestuale di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo elencato nell'allegato 1.
2. La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato 1 comporta la denuncia contestuale del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Fatto in duplice copia, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на двадесет и девети ноември две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého devátého listopadu dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende november to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten November zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne üheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty-ninth day of November in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset devetog studenoga godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventinove novembre duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit devītajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų lapkričio dvidešimt devintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év november havának huszonkilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, negenentwintig november tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego dziewiątego listopada roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și nouă noiembrie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho deviateho novembra dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne devetindvajsetega novembra leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugonionde november år tjugohundraarton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За правителството на Република Филипини
Por el Gobierno de la República de Filipinas
Za vládu Filipínské republiky
For Republikken Filippinernes regering
Für die Regierung der Republik der Philippinen
Filipiini Vabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων
For the Government of the Republic of the Philippines
Pour le Gouvernement de la République des Philippines
Za Vladu Republike Filipina
Per il Governo della Republica delle Filippine
Filipīnu Republikas valdības vārdā –
Filipinų Respublikos Vyriausybės vardu
a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Filippini
Voor de regering van de Republiek der Filipijnen
W imieniu rządu Republiki Filipin
Pelo Governo da República das Filipinas
Pentru Guvernul Republicii Filipine
Za vládu Filipínskej republiky
Za vlado Republike Filipini
Filippiinien tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Filippinernas regering
ALLEGATO 1
ELENCO DEGLI ACCORDI RICHIAMATI ALL'ARTICOLO 1 DEL PRESENTE ACCORDO
Accordi in materia di servizi aerei e altri accordi, emendati o modificati, tra le Filippine e Stati membri dell'Unione europea conclusi, firmati o siglati alla data della firma del presente accordo:
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Accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Manila il 12 agosto 1992, in seguito denominato «accordo Filippine – Austria» nell'allegato 2; |
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Accordo sui trasporti aerei fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Manila il 30 gennaio 1970, in seguito denominato «accordo Filippine – Belgio» nell'allegato 2; |
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Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Praga il 23 aprile 1992, in seguito denominato «accordo Filippine – Repubblica ceca» nell'allegato 2; |
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Accordo sui trasporti aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Oslo l'8 maggio 1969, in seguito denominato «accordo Filippine – Danimarca» nell'allegato 2; |
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Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica delle Filippine e il Regno di Svezia, firmato a Oslo l'8 maggio 1969, in seguito denominato «accordo Filippine – Svezia» nell'allegato 2; |
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Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica delle Filippine, firmato a Manila il 6 agosto 1971, in seguito denominato «accordo Filippine – Germania» nell'allegato 2; |
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Accordo sui trasporti aerei fra il governo reale greco e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato ad Atene l'8 ottobre 1949, in seguito denominato «accordo Filippine – Grecia» nell'allegato 2; |
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Accordo in materia di servizi aerei fra il governo della Repubblica ungherese e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Budapest il 21 maggio 1992, in seguito denominato «accordo Filippine – Ungheria» nell'allegato 2; |
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Accordo sui trasporti aerei fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Lussemburgo il 21 novembre 2001, in seguito denominato «accordo Filippine – Lussemburgo» nell'allegato 2; |
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Accordo in materia di servizi aerei civili fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica delle Filippine, firmato a Manila il 1o luglio 1993, in seguito denominato «accordo Filippine – Polonia» nell'allegato 2. |
ALLEGATO 2
ELENCO DEGLI ARTICOLI DEGLI ACCORDI ELENCATI NELL'ALLEGATO 1 E RICHIAMATI NEGLI ARTICOLI DA 2 A 4 DEL PRESENTE ACCORDO
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a) |
Designazione:
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b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o dei permessi:
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c) |
Sicurezza:
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d) |
Tassazione del carburante:
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ALLEGATO 3
ELENCO DEGLI ALTRI STATI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE ACCORDO
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a) |
La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
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b) |
il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
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c) |
il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
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d) |
la Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo). |
REGOLAMENTI
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18.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/12 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/2004 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2018
recante modifica del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/1333. |
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(2) |
Il 5 novembre 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2441 (2018), ribadendo il proprio fermo impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Libia e constatando che la situazione in Libia continua a rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di includere nuovi esempi di condotta che rispondono ai criteri di designazione. |
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(3) |
Il 17 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/2012 (3) che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 per tener conto delle modifiche contenute nella risoluzione 2441 (2018) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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(4) |
Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.. |
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(5) |
Il regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell'UNSCR 2362(2017) o al punto 11 dell'UNSCR 2441 (2018).»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.
(2) Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2018/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2018 che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale).
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18.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/14 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/2005 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2018
che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP) («i quattro ftalati») sono inserite nell'elenco dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 come sostanze tossiche per la riproduzione (categoria 1B) con una data di scadenza fissata al 21 febbraio 2015 in conformità all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del medesimo regolamento. |
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(2) |
Successivamente alla data di scadenza di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), l'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede per una sostanza elencata nell'allegato XIV che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») valuti se il suo uso in quanto componente di articoli presenti un rischio non adeguatamente controllato per la salute umana o per l'ambiente e, qualora l'Agenzia ritenga che il rischio sussiste, predisponga un fascicolo per una proposta di restrizione conforme alle prescrizioni dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 («il fascicolo conforme all'allegato XV»). |
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(3) |
Il 1o aprile 2016 l'Agenzia ha presentato, in collaborazione con le autorità danesi, un fascicolo conforme all'allegato XV per i quattro ftalati (2). Il fascicolo è stato redatto sulla base di una precedente proposta di restrizione presentata dalle autorità danesi nel 2011, in relazione alla quale il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'Agenzia avevano adottato pareri (3) che avevano portato la Commissione a decidere di non modificare l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (4) in quanto i dati allora disponibili non rivelavano un rischio derivante dall'esposizione combinata ai quattro ftalati. Il fascicolo conforme all'allegato XV del 2016 ha preso in considerazione nuove informazioni sull'esposizione raccolte da varie fonti, inclusi dati sul biomonitoraggio umano messi a disposizione dal progetto DEMOCOPHES (5) che si estende a tutta l'Unione e nell'ambito del quale viene misurata la presenza dei quattro ftalati in campioni di urina. |
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(4) |
I quattro ftalati sono contenuti in un'ampia varietà di articoli, poiché sono comunemente presenti nei materiali plastificati. L'esposizione può avvenire per ingestione di alimenti e polveri, per contatto orale con gli articoli, per inalazione di aria o polveri in ambienti chiusi e tramite il contatto delle polveri e degli articoli con le mucose e la pelle. |
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(5) |
Il fascicolo conforme all'allegato XV proponeva di limitare l'immissione sul mercato di articoli contenenti i quattro ftalati in una concentrazione di ciascun ftalato o di qualsiasi combinazione di tali ftalati pari o superiore allo 0,1 % in peso, dei materiali plastificati. Tale limite di concentrazione avrebbe l'effetto di scoraggiare efficacemente l'uso dei quattro ftalati negli articoli che rientrano nell'ambito di applicazione della restrizione. Il fascicolo suggeriva inoltre esenzioni per gli articoli destinati esclusivamente all'uso in ambiente esterno senza contatto con le mucose o contatto prolungato con la pelle, per alcuni articoli esclusivamente destinati all'uso industriale e agricolo, per gli strumenti di misurazione, per gli articoli disciplinati dalla normativa dell'Unione vigente e per gli articoli già immessi sul mercato dell'Unione. |
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(6) |
Il 10 marzo 2017 il RAC ha adottato un parere nel quale concludeva che, in termini di efficacia nella riduzione dei rischi, la restrizione proposta costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare i rischi individuati derivanti da tali sostanze. |
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(7) |
Per affrontare il rischio per la salute umana il RAC ritiene necessario un limite di concentrazione combinata dei quattro ftalati inferiore o pari allo 0,1 % nei materiali plastificati negli articoli. |
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(8) |
In data 15 giugno 2017 il SEAC ha adottato un parere nel quale indicava che, in termini di benefici e costi socioeconomici, la restrizione proposta, quale modificata dal RAC e dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare i rischi individuati. |
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(9) |
Il SEAC ha condiviso la conclusione esposta nel fascicolo conforme all'allegato XV secondo cui un differimento di 36 mesi dell'applicazione della restrizione sarebbe ragionevole e sufficiente per consentire ai soggetti attivi nella catena di approvvigionamento di conformarvisi. Il SEAC ha inoltre convenuto sulle esenzioni proposte nel fascicolo conforme all'allegato XV. Oltre a ciò, a causa di considerazioni socioeconomiche basate su informazioni aggiuntive fornite dai settori automobilistico e aeronautico durante la consultazione pubblica, il SEAC ha suggerito alcune deroghe per questi settori. |
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(10) |
Il forum dell'Agenzia per lo scambio di informazioni sull'applicazione («il forum») di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 è stato consultato in merito alle restrizioni proposte e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione. |
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(11) |
In data 29 agosto 2017 l'Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC (6) alla Commissione. In base a tali pareri, nei quali venivano tratte conclusioni sull'esposizione combinata tramite diverse vie di esposizione ai quattro ftalati nocivi per la salute umana, la Commissione ha concluso che i quattro ftalati comportano un rischio inaccettabile per la salute umana se presenti nei materiali plastificati negli articoli a una concentrazione di ciascun ftalato o di qualsiasi combinazione di tali ftalati pari o superiore allo 0,1 % in peso di tali materiali. Ai fini della presente restrizione per materiali plastificati si intendono materiali che possono contenere ftalati per i quali sussiste un grande potenziale di esposizione combinata, tramite diverse vie di esposizione, sia per i consumatori sia per i lavoratori. Tali materiali comprendono il cloruro di polivinile (PVC), il cloruro di polivinilidene (PVDC), l'acetato polivinilico (PVA), i poliuretani, qualsiasi altro polimero (tra cui le schiume polimeriche e la gomma) con l'eccezione dei rivestimenti in gomma di silicone e in lattice naturale, i rivestimenti per superfici, i rivestimenti antiscivolo, i prodotti di finitura, le decalcomanie, le stampe, gli adesivi, i sigillanti, gli inchiostri e le vernici. La Commissione ritiene che tale rischio vada affrontato a livello di Unione. |
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(12) |
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 proibisce già l'immissione sul mercato di giocattoli e di articoli di puericultura contenenti DEHP, DBP e BBP a determinate condizioni che rientrano nell'ambito di applicazione della restrizione proposta. Considerando inoltre da un lato il parere del RAC, secondo cui il DIBP presenta un profilo di pericolo simile a quello di DEHP, DBP e BBP, i giocattoli e gli articoli di puericultura possono contribuire in misura notevole ai rischi derivati dagli ftalati nei lattanti e il DIBP può sostituire il DBP nei giocattoli e negli articoli di puericultura, e dall'altro la raccomandazione del forum, la Commissione ritiene che anche l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura contenenti DIBP dovrebbe essere soggetta a restrizione. L'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura contenenti i quattro ftalati dovrebbe inoltre essere soggetta a condizioni aggiornate. |
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(13) |
Nel caso di articoli esclusivamente destinati all'uso industriale e agricolo o all'uso in ambiente esterno, la restrizione proposta dovrebbe applicarsi solamente agli articoli contenenti materiali plastificati destinati al contatto con le mucose o al contatto prolungato con la pelle, poiché questi tipi di contatto implicano un'esposizione che comporta un rischio per la salute umana. |
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(14) |
La restrizione proposta non dovrebbe applicarsi agli articoli disciplinati da altra normativa dell'Unione, come i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (8), i dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio (9), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (10) o della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o componenti di detti dispositivi medici, gli articoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o il confezionamento primario dei medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o delle direttive 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15). |
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(15) |
Per ragioni di praticabilità e applicabilità, la restrizione proposta non dovrebbe inoltre applicarsi agli strumenti di misurazione destinati all'uso in laboratorio, agli articoli che costituiscono parte di tali strumenti né agli articoli immessi sul mercato prima della data di applicazione della restrizione. Dovrebbero inoltre essere previste deroghe per veicoli a motore e aeromobili. Innanzitutto, un periodo di differimento dell'applicazione della restrizione più lungo per i veicoli a motore e un'esenzione di durata indeterminata per gli articoli impiegati per la manutenzione e riparazione di tali veicoli, qualora i veicoli non possano funzionare nel modo previsto in assenza di tali articoli, sono giustificati in considerazione delle specifiche implicazioni economiche di questo settore. Un periodo di differimento dell'applicazione della restrizione più lungo per alcuni aeromobili e un'esenzione di durata indeterminata per gli articoli impiegati per la manutenzione e riparazione di tali aeromobili, qualora essenziali per la sicurezza e l'aeronavigabilità, sono giustificati in considerazione del fatto che gli aeromobili hanno una vita utile molto prolungata, che la loro aeronavigabilità può essere pregiudicata se non sono disponibili ricambi corrispondenti alle specifiche di progetto e che una riqualificazione richiede tempi molto lunghi. |
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(16) |
Tenendo in considerazione il fascicolo conforme all'allegato XV e i pareri del RAC e del SEAC, la Commissione ritiene che la restrizione proposta permetterebbe di affrontare i rischi individuati senza imporre un eccessivo onere all'industria, alla catena di approvvigionamento o ai consumatori e conclude che la restrizione proposta costituisce una misura appropriata a livello dell'Unione per affrontare detti rischi. |
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(17) |
Alle parti interessate dovrebbe essere accordato tempo sufficiente per adottare misure adeguate per conformarsi alla restrizione proposta; 18 mesi sono sufficienti a tale scopo. È pertanto opportuno stabilire un differimento di 18 mesi della sua applicazione. È inoltre opportuno prevedere uno specifico periodo di differimento più lungo, di 60 mesi, per tener conto dei casi particolari di alcuni veicoli a motore e aeromobili. |
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(18) |
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) https://echa.europa.eu/previous-consultations-on-restriction-proposals/-/substance-rev/13919/term.
(3) Parere del RAC e del SEAC del 2012 in merito al fascicolo conforme all'allegato XV che propone una restrizione per i quattro ftalati: https://echa.europa.eu/documents/10162/58050be8-f7be-4b55-b106-76dda4989dd6.
(4) Comunicazione della Commissione 2014/C 260/01.
(5) http://www.eu-hbm.info/democophes/project-partners
(6) https://echa.europa.eu/documents/10162/a265bf86-5fbd-496b-87b4-63ff238de2f7
(7) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
(8) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).
(9) Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).
(10) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).
(11) Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).
(12) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
(13) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(14) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).
(15) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
ALLEGATO
Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la voce 51 è sostituita dalla seguente:
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«51. bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) N. CAS: 117-81-7 N. CE: 204-211-0 Dibutilftalato (DBP) N. CAS: 84-74-2 N. CE: 201-557-4 Benzilbutilftalato (BBP) N. CAS: 85-68-7 N. CE: 201-622-7 Diisobutilftalato (DIBP) N. CAS: 84-69-5 N. CE: 201-553-2 |
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(*1) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).»
DECISIONI
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18.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2006 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2018
recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma della decisione 2006/42/CE del Consiglio (2), la Lettonia è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2009 ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE (3), al fine di designare il destinatario quale soggetto passivo tenuto al versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso delle operazioni relative al legname. A norma della decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio (4), la Lettonia è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2012 ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, per continuare a designare il destinatario quale soggetto debitore dell'IVA nell'ambito di operazioni relative al legname («misura speciale»). L'autorizzazione ad applicare la misura speciale è stata di conseguenza prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2013/55/UE del Consiglio (5) e fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2396 del Consiglio (6). |
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(2) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 giugno 2018 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale. Con lettera protocollata dalla Commissione il 17 agosto 2018 la Lettonia ha trasmesso alla Commissione una relazione sull'applicazione della misura, conformemente a quanto disposto all'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2009/1008/UE. |
|
(3) |
Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Lettonia agli altri Stati membri, con lettere del 7 settembre 2018. Con lettera del 10 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta. |
|
(4) |
Secondo la Lettonia il mercato del legname, uno dei settori più importanti della sua economia, è particolarmente sensibile alle frodi all'IVA, in quanto dominato dalla presenza di un numero cospicuo di piccoli operatori locali e di fornitori individuali. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi all'IVA che le autorità fiscali lettoni hanno difficoltà a controllare. Al fine di lottare contro tali abusi, esse hanno introdotto il meccanismo di inversione contabile per il settore del legname, che si è rivelato estremamente efficace, facendo diminuire significativamente le frodi in questo settore. |
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(5) |
Al fine di evitare determinate forme di evasione fiscale, è opportuno autorizzare la Lettonia ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021. |
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(6) |
In genere le deroghe sono autorizzate per un periodo limitato in modo che si possa valutare se le misure speciali siano idonee ed efficaci. Le deroghe concedono agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il problema in questione fino alla scadenza delle misure speciali, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori in cui si verifica una frode ed à ritenuta una soluzione estrema. La Lettonia dovrebbe pertanto adottare altre misure convenzionali per combattere e prevenire frodi all'IVA con riguardo alle cessioni di legname entro la scadenza della misura speciale e, di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni. |
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(7) |
La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA. |
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(8) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1008/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1008/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Articolo 3
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione 2006/42/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2006, che autorizza la Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 25 del 28.1.2006, pag. 31).
(3) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).
(4) Decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 30).
(5) Decisione di esecuzione 2013/55/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 16).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2396 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 142).
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18.12.2018 |
IT |
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L 322/22 |
DECISIONE (PESC) 2018/2007 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2018
che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC (1) che ha istituito l'operazione militare dell'UE Atalanta («Atalanta»). |
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(2) |
Il 30 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1083 (2) che ha modificato l'azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato Atalanta fino al 31 dicembre 2020. |
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(3) |
Il 14 novembre 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), ha adottato la risoluzione 2444 (2018), che pone fine al mandato del gruppo di monitoraggio di Somalia ed Eritrea con effetto dal 16 dicembre 2018 e istituisce il gruppo di esperti sulla Somalia con gli stessi compiti in relazione alla Somalia. |
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(4) |
Il 22 novembre 2018 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che Atalanta sia autorizzata a trasferire a INTERPOL ed Europol informazioni, fra cui dati personali ottenuti in virtù del vigente quadro giuridico, raccolte in merito ad attività illecite diverse dalla pirateria nel corso delle operazioni antipirateria mentre il mandato di Atalanta rimane invariato. |
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(5) |
Il CPS ha altresì convenuto che nell'azione comune 2008/851/PESC dovrebbe essere inserita una disposizione sul diritto applicabile alla comunicazione dei dati personali in tale contesto. |
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(6) |
L'azione comune 2008/851/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza. |
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(7) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente operazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:
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1) |
all'articolo 2, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
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2) |
all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Atalanta è autorizzata a condividere con il gruppo di esperti sulla Somalia e con le CMF informazioni, che non siano dati personali, raccolte in merito ad attività illecite o non autorizzate nel corso delle operazioni antipirateria.»; |
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3) |
all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. Atalanta è autorizzata a diffondere a INTERPOL, conformemente all'articolo 2, lettera h), e a Europol. conformemente all'articolo 2, lettera i), informazioni raccolte in merito ad attività illecite diverse dalla pirateria nel corso delle operazioni antipirateria. 6. La comunicazione dei dati personali a norma dell'articolo 2 è effettuata in conformità del diritto dello Stato della nave o dell'aeromobile che tratta tali dati personali.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).
(2) Decisione (PESC) 2018/1083 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 142).
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18.12.2018 |
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L 322/24 |
DECISIONE (PESC) 2018/2008 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2018
che modifica e proroga la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 aprile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/219/PESC (1) relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali). |
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(2) |
Con decisione (PESC) 2017/50 (2) il Consiglio ha prorogato tra l'altro il mandato della missione fino al 14 gennaio 2019 e con decisione (PESC) 2017/2264 (3) ha previsto un importo di riferimento finanziario fino alla medesima data. |
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(3) |
In attesa dell'approvazione da parte del Consiglio dei documenti di pianificazione sulla regionalizzazione nel Sahel e dell'adozione da parte dello stesso di una decisione che dovrebbe modificare di conseguenza la decisione 2014/219/PESC, tale decisione dovrebbe essere prorogata fino al 28 febbraio 2019. |
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(4) |
L'importo di riferimento finanziario dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 28 febbraio 2019. |
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(5) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/219/PESC. |
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(6) |
L'EUCAP Sahel Mali sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/219/PESC è così modificata:
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1) |
all'articolo 14, paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Mali dal 15 gennaio 2018 al 28 febbraio 2019 è pari a 28 450 000 EUR.»; |
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2) |
all'articolo 18, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Essa si applica fino al 28 febbraio 2019.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 15 gennaio 2019.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21).
(2) Decisione (PESC) 2017/50 del Consiglio, dell'11 gennaio 2017, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 7 del 12.1.2017, pag. 18).
(3) Decisione (PESC) 2017/2264 del Consiglio, del 7 dicembre 2017, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 324 dell'8.12.2017, pag. 52).
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18.12.2018 |
IT |
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L 322/25 |
DECISIONE (PESC) 2018/2009 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2018
recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 22 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/233/PESC (1) che istituisce la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia). |
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(2) |
Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1342 (2) che proroga il mandato dell'EUBAM Libia fino al 31 dicembre 2018 e che stabilisce un importo di riferimento finanziario fino al 30 novembre 2017. |
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(3) |
Il 20 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2162 (3) che prevede un importo di riferimento finanziario fino al 31 dicembre 2018. |
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(4) |
A seguito della revisione strategica di EUNAVFOR MED operazione Sophia, dell'EUBAM Libia e della cellula di collegamento e di pianificazione dell'UE, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di modificare il mandato e di prorogarlo fino al 30 giugno 2020. |
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(5) |
È opportuno modificare e prorogare di conseguenza la decisione 2013/233/PESC. |
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(6) |
L'EUBAM Libia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/233/PESC è così modificata:
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1) |
gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 2 Obiettivi L'obiettivo dell'EUBAM Libia è prestare assistenza alle autorità libiche nella creazione di strutture statali di sicurezza in Libia, in particolare nei settori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e della giustizia penale, al fine di contribuire agli sforzi volti a smantellare le reti della criminalità organizzata coinvolte segnatamente nel traffico di migranti, nella tratta di esseri umani e nel terrorismo in Libia e nella regione del Mediterraneo centrale. Articolo 3 Compiti 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'EUBAM Libia:
2. L'EUBAM Libia promuove i diritti umani e la parità di genere in tutte le sue attività. 3. L'EUBAM Libia non svolge alcuna funzione esecutiva.» |
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2) |
all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 30 giugno 2020 è pari a 61 678 576,39 EUR.» |
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3) |
all'articolo 16, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Essa si applica fino al 30 giugno 2020.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15).
(2) Decisione (PESC) 2017/1342 del Consiglio, del 17 luglio 2017, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 60).
(3) Decisione (PESC) 2017/2162 del Consiglio, del 20 novembre 2017, recante modifica della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 50).
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18.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/27 |
DECISIONE (PESC) 2018/2010 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2018
a sostegno della lotta contro la proliferazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni e il relativo impatto in America latina e nei Caraibi nel quadro della strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini»
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, intitolata «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell'UE in materia di SALW»), che stabilisce le linee guida per l'azione dell'Unione nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro (small arms and light weapons – «SALW»). |
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(2) |
Nella strategia dell'UE in materia di SALW si osserva che l'Unione cercherà sinergie con i pertinenti Stati americani e con le organizzazioni regionali per ridurre la proliferazione e il traffico illegali delle SALW onde ridurre la violenza armata e le attività criminali. |
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(3) |
L'America latina e i Caraibi sono state individuate quali regioni gravemente colpite dalla proliferazione e accumulazione eccessiva di SALW. |
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(4) |
Nel 2016, in occasione della sesta riunione biennale sul programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti («programma di azione delle Nazioni Unite»), adottato il 20 luglio 2001, tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno ribadito l'impegno a prevenire il traffico illecito di SALW. Hanno espresso apprezzamento per i progressi compiuti nel rafforzamento della cooperazione regionale e subregionale e si sono impegnati a istituire o potenziare, ove necessario, i meccanismi relativi a tale cooperazione, coordinamento e scambio di informazioni, tra cui la condivisione delle migliori prassi, allo scopo di sostenere l'attuazione del programma di azione. |
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(5) |
L'Organizzazione degli Stati americani (Organization of American States – «OAS») funge da segretariato della Convenzione inter-americana contro la fabbricazione illecita ed il traffico di armi da fuoco, munizioni, esplosivi ed altri materiali affini (CIFTA) e coordina e attua le iniziative regionali di lotta contro le SALW illegali nelle Americhe. |
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(6) |
L'Unione intende finanziare un progetto sulla riduzione della minaccia della diffusione e del traffico illeciti delle SALW e relative munizioni in America latina e nei Caraibi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In vista dell'attuazione della strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, intitolata «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell'UE in materia di SALW»), e della promozione della pace e della sicurezza, le attività del progetto OAS per la riduzione della minaccia della diffusione e del traffico illeciti SALW e relative munizioni in America latina e nei Caraibi che saranno sostenute dall'Unione hanno gli obiettivi specifici seguenti:
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potenziare i sistemi di sicurezza fisica e gestione delle scorte militari nazionali e di altre scorte istituzionali migliorando le misure di sicurezza dei siti e il controllo degli inventari; |
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rafforzare le capacità nazionali di distruzione delle SALW e relative munizioni sequestrate, in eccedenza o non sicure; |
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rafforzare le capacità nazionali di marchiatura e rintracciamento delle SALW e stimolare la cooperazione regionale in materia di rintracciamento delle armi e munizioni confiscate; |
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migliorare i meccanismi di trasferimento delle SALW attraverso normative nazionali, controlli di frontiera e coordinamento a livello regionale; e |
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promuovere comportamenti socialmente responsabili in comunità selezionate, concentrando l'attenzione su gruppi gravemente colpiti dalla violenza armata, anche mediante il ricorso a campagne per la consegna e altre strategie progettate per ridurre l'incidenza dei reati violenti a livello locale. |
L'Unione finanzia il progetto descritto in dettaglio nell'allegato.
Articolo 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è a cura dell'OAS,
3. L'OAS svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante definisce le necessarie modalità con l'OAS.
Articolo 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 3 000 000 EUR. Il programma è interamente finanziato dall'Unione, con contributi in natura del Ministero degli affari esteri della Spagna e dal beneficiario.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con l'OAS. L'accordo stabilisce che l'OAS deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.
Articolo 4
1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di rapporti periodici trimestrali stilati dall'OAS. Su tali rapporti si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 36 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure, se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine, sei mesi dopo la data di entrata in vigore della stessa.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
ALLEGATO
PROGETTO CONCERNENTE LA LOTTA CONTRO LA PROLIFERAZIONE E IL TRAFFICO ILLECITI DI ARMI LEGGERE E DI PICCOLO CALIBRO (SALW) E RELATIVE MUNIZIONI E IL RELATIVO IMPATTO IN AMERICA LATINA E NEI CARAIBI NEL QUADRO DELLA STRATEGIA DELL'UNIONE EUROPEA CONTRO LE ARMI DA FUOCO, ARMI LEGGERE E DI PICCOLO CALIBRO ILLEGALI E RELATIVE MUNIZIONI «METTERE IN SICUREZZA LE ARMI, PROTEGGERE I CITTADINI»
1. Introduzione e obiettivi
1.1. Introduzione
La proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni è uno dei principali fattori che contribuiscono agli elevati livelli di violenza e instabilità in vari paesi dell'America latina e dei Caraibi. Quasi la metà delle vittime di omicidio hanno un'età compresa tra i 15 e i 29 anni e l'uso di armi da fuoco è particolarmente diffuso nella regione, in cui due terzi (66 %) degli omicidi sono commessi con armi da fuoco. Dalle statistiche compilate dalla Small Arms Survey per la sua pubblicazione dal titolo «Global Burden of Armed Violence, 2015» (Il fardello globale della violenza armata, 2015) emerge inoltre che i dieci paesi con i tassi più elevati di decessi connessi all'uso di SALW tra il 2010 e il 2015 - ognuno con un tasso di omicidi per armi da fuoco superiore a 20 su 100 000 abitanti -
erano tutti nel continente americano. I governi dell'America latina e dei Caraibi hanno respinto la fabbricazione e il traffico illeciti di armi attraverso il loro sostegno a vari strumenti internazionali, tra cui la Convenzione inter-americana contro la fabbricazione illecita ed il traffico di armi da fuoco, munizioni, esplosivi ed altri materiali affini (CIFTA), il programma di azione delle Nazioni Unite per il settore delle armi leggere e di piccolo calibro, e lo strumento internazionale per il rintracciamento. Tuttavia le forze armate e altre forze di sicurezza conservano ragguardevoli scorte di SALW e relative munizioni spesso in condizioni di scarsa sicurezza e rendicontabilità approssimativa. Ogni anno le forze di sicurezza della regione sequestrano migliaia di SALW illegali e tonnellate di munizioni. È emerso che parte del materiale sequestrato proveniva da scorte militari all'interno e all'esterno della regione, dal momento che imprese criminali adeguatamente sostenute da un punto di vista finanziario - tra cui cartelli della droga, gruppi transnazionali e trafficanti internazionali di armi - hanno travalicato le capacità nazionali di interdizione.
Si è dimostrato che non solo la proliferazione delle armi di piccolo calibro, ma anche la disponibilità di armi da fuoco per l'intera popolazione aumenta il rischio di violenza per armi da fuoco. Il bilancio globale sulla violenza per il 2014 elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) mette in luce, attraverso studi intersettoriali nei vari paesi partecipanti, che la disponibilità di armi da fuoco è effettivamente un fattore di rischio di omicidi. In tale relazione si osserva altresì che le armi da fuoco in generale sono altamente diffuse nel continente americano e costituiscono il tipo principale di armi utilizzate negli scontri violenti. Dalla relazione risulta inoltre che la facilità di accesso alle armi da fuoco e altre armi e il consumo eccessivo di alcolici sono fortemente associati a molteplici tipologie di violenza.
Un'altra questione da considerare è che la disponibilità di armi riguarda a un grado diverso donne e uomini. La diffusa disponibilità di armi da fuoco contribuisce al numero di minacce in cui è utilizzato questo tipo di arma, nonché al tasso di incidenti mortali nelle violenze in ambito familiare nelle case delle donne vittime di violenza. Secondo il dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo, gli uomini rappresentano una quota sproporzionatamente superiore di possessori e utilizzatori di armi di piccoli calibro, sia in situazioni di conflitto che non di conflitto. Nella maggior parte degli incidenti riguardanti violenze di uomini su donne le armi da fuoco sono utilizzate, da quanto emerge. come strumenti di intimidazione o come armi mortali. Quando vengono utilizzate armi da fuoco, le vittime di violenze in ambito familiare mostrano con meno probabilità traumi fisici visibili, ma aumentano le possibilità che vivano nella paura. Le armi da fuoco sono utilizzate soprattutto per minacciare il/la partner (69,1 %); quando usano questo tipo di armi, ad esempio, gli aggressori hanno meno possibilità di colpire la vittima con calci o pugni.
L'uso di armi di qualunque tipo è associato a un'ampia gamma di comportamenti violenti con esiti, per le vittime, che vanno al di là dei traumi fisici. Le minacce e le intimidazioni determinano conseguenze e traumi a livello psicologico e molte vittime evitano di denunciare alle autorità queste violenze per timore di ritorsioni. I professionisti, come ad esempio i prestatori di assistenza sanitaria, gli operatori sociali e gli operatori di pubblica sicurezza, necessitano di formazione per essere in grado di rispondere alle situazioni di violenza in cui sono utilizzate SALW.
Il dialogo comunitario e la creazione di una rete di sostegno comunitario possono migliorare l'assistenza nei confronti di vittime di reati legati alle armi da fuoco e contribuire alla prevenzione di comportamenti violenti suscettibili di causare in particolare omicidi intenzionali. Una comunità attiva contribuisce a sviluppare fiducia, trasparenza, comunicazione e impegno nelle sue iniziative.
Dal 2009 il dipartimento della pubblica sicurezza del segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS), («OAS-DPS») ha sostenuto gli sforzi profusi dagli Stati membri dell'OAS per controllare il flusso di SALW illegali e relative munizioni e gestire le scorte istituzionali attraverso il programma di assistenza per il controllo delle armi e delle munizioni («PACAM»). Il PACAM ha attuato progetti in cooperazione con la maggior parte dei 34 Stati membri attivi dell'OAS secondo le disposizioni della CIFTA. Tali attività hanno portato alla marchiatura di più di 290 000 armi da fuoco e alla distruzione di 60 000 armi e di più di 1 700 tonnellate di munizioni in tutta la regione.
Nonostante i risultati significativi conseguiti per quanto riguarda la marchiatura delle SALW, la sicurezza fisica e la gestione delle scorte, permangono notevoli asimmetrie nelle capacità nazionali, in particolare tra i paesi dell'America centrale e dei Caraibi. L'attuazione sistematica dei protocolli di gestione delle scorte rimane incompleta in quasi tutti i paesi della regione ed è aumentata la domanda di assistenza tecnica, consulenza e cooperazione a causa dell'esito positivo dell'esecuzione delle attività iniziali del PACAM e della maggiore fiducia sviluppata tra le autorità nazionali nel ruolo dell'OAS in questo settore.
Nel corso dell'esecuzione dei precedenti progetti del PACAM, nonché durante le recenti riunioni del CIFTA, vari Stati membri dell'OAS hanno richiesto assistenza tecnica nei settori su cui dovrebbero concentrarsi i progetti proposti. Tra i paesi che hanno richiesto sostegno per migliorare la sicurezza fisica e le capacità di gestione delle scorte figurano Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Giamaica, Repubblica dominicana e Dominica. Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica e Panama hanno chiesto sostegno per la distruzione delle SALW e relative munizioni in eccedenza, obsolete o confiscate. Nel frattempo si è registrata un'elevata domanda di formazione e assistenza per quanto riguarda la marchiatura e il rintracciamento di SALW: hanno chiesto assistenza Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panama, Bahamas, Barbados, Giamaica, Repubblica dominicana, Trinidad e Tobago, Guyana, Suriname, Uruguay e Paraguay.
Il progetto prevede altresì una componente di prevenzione formata da interventi collaborativi intersettoriali e incentrati sulle comunità intesi a ridurre i fattori di rischio connessi alla violenza, che vedrebbe come beneficiari diretti i professionisti e le comunità di cui sopra e come obiettivi indiretti gli aggressori e le vittime.
La componente di prevenzione si svolgerà all'interno di una comunità selezionata dei tre paesi prescelti. Potrebbe porsi la necessità di adattare gli interventi per soddisfare le esigenze di popolazioni specifiche, metodi di dialogo comunitario e la gamma specifica di sfide e opportunità offerte dalle diverse comunità per svolgere iniziative collaborative di prevenzione della violenza armata. Non si è proceduto a individuare specificamente i paesi destinatari di tali iniziativa, ma Guatemala, El Salvador, Honduras e Giamaica sono probabili candidati per il sostegno al progetti, dati i livelli molto elevati di reati violenti e relativo uso di armi da fuoco che detti paesi presentano.
1.2. Obiettivi
Nel corso di tale progetto della durata di tre anni, il dipartimento della pubblica sicurezza mira a rafforzare la capacità dei governi degli Stati membri dell'OAS di controllare e ridurre la proliferazione e il traffico illeciti di SALW e munizioni convenzionali nella regione, nonché a rafforzare la capacità di comunità selezionate di prevenire la violenza armata. L'assistenza tecnica e la cooperazione con gli Stati membri che sostengono l'obiettivo generale del progetto si baseranno sui seguenti obiettivi:
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potenziare la sicurezza fisica e i sistemi di gestione delle scorte militari nazionali e di altre scorte istituzionali migliorando le misure di sicurezza dei siti e il controllo degli inventari; |
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rafforzare le capacità nazionali di distruzione delle SALW e relative munizioni sequestrate, in eccedenza o non sicure; |
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rafforzare le capacità nazionali di marchiatura e rintracciamento delle SALW e stimolare la cooperazione regionale in materia di rintracciamento delle armi e munizioni confiscate; |
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migliorare i meccanismi di trasferimento delle SALW attraverso normative nazionali, controlli di frontiera e coordinamento a livello regionale; e |
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promuovere comportamenti socialmente responsabili in comunità selezionate, concentrando l'attenzione su gruppi gravemente colpiti dalla violenza armata, anche mediante il ricorso a campagne per la consegna o altre strategie progettate per ridurre l'incidenza dei reati violenti a livello locale. |
2. Scelta dell'agenzia esecutiva e coordinamento con altre pertinenti iniziative di finanziamento
2.1. Agenzia esecutiva – Organizzazione degli Stati americani (OAS)
L'OAS svolge un ruolo fondamentale nel contesto regionale per prevenire la proliferazione illecita di armi leggere e di piccolo calibro, munizioni ed esplosivi in America latina e nei Caraibi. Nel 1997, la regione è stata la prima al mondo ad adottare uno strumento regionale per il controllo di dette armi con la firma della CIFTA. Fungendo da segretariato tecnico per la CIFTA, l'OAS occupa una posizione unica nel coordinamento degli sforzi profusi in tutto l'emisfero occidentale per combattere la diffusione incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni in quanto misura necessaria per rafforzare la sicurezza dei cittadini e ridurre la violenza armata. In tale ruolo l'OAS-DPS ha attuato progetti e programmi per sostenere gli Stati membri dell'OAS nella realizzazione dell'obbligo di garantire la messa in sicurezza delle scorte nazionali di armi da fuoco, attuare misure legislative per prevedere nel diritto nazionale i reati di fabbricazione illecita e traffico di armi da fuoco, imporre la marchiatura delle armi da fuoco e scambiare informazioni con altri firmatari della CIFTA per quanto riguarda il rintracciamento e i modelli del traffico illecito. Dal 2007 i progetti dell'OAS sostenuti da donatori internazionali forniscono formazione, assistenza tecnica e attrezzature a 29 paesi della regione; tra i risultati si annoverano la marchiatura di circa 300 000 armi da fuoco, la distruzione di altre 65 000 armi da fuoco in eccedenza o confiscate e lo smaltimento di più di 1 700 tonnellate di munizioni in eccedenza, scadute o non sicure. Nessun'altra organizzazione regionale o subregionale che comprende tutto il continente americano dispone dell'influenza politica, della competenza tecnica e della copertura geografica per essere in grado di sostenere e assistere tutti e 35 gli Stati americani.
(Cuba rimane l'unico Stato membro dell'OAS inattivo e il suo status futuro è subordinato a un processo di dialogo che potrebbe essere avviato su richiesta del governo di Cuba e conformemente alle pratiche, agli obiettivi e ai principi dell'OAS.)
Inoltre gli Stati membri dell'OAS hanno conferito all'OAS-DPS l'incarico di elaborare un piano d'azione a livello di emisfero al fine di prevenire e ridurre gli omicidi. Uno degli obiettivi del piano è quello di ridurre la disponibilità delle armi e l'accesso alle stesse. Tra gli strumenti a disposizioni del dipartimento della pubblica sicurezza, due sono il programma inter-americano e la rete per la prevenzione della violenza e della criminalità. La componente del progetto relativa alla prevenzione sarà attuata conformemente alle linee guida del programma e della rete e tenendo conto della prospettiva della leadership giovanile, della considerazione dei tre livelli di prevenzione, sulla base di prove scientifiche, mediante coordinamento intersettoriale, partecipazione sociale attraverso l'emancipazione delle comunità, incoraggiando la cooperazione internazionale, promuovendo una cultura di pace e tenendo conto delle prospettive di genere e dei diritti umani.
2.2. Coordinamento con altre iniziative di finanziamento pertinenti
Come prassi generale, l'OAS-DPS coordina le sue attività con altre agenzie e organizzazioni che ricevono finanziamenti dagli stessi governi e organismi internazionali donatori e da altri. Nel caso di organizzazioni che ricevono sostegno dall'Unione per lavori relativi alle attività proposte nel quadro di questo progetto, il programma globale relativo alle armi da fuoco dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) è direttamente pertinente con il progetto. Punti focali del coordinamento saranno l'ufficio regionale dell'UNODC in Messico e gli uffici nei paesi in cui si svolgeranno specifiche attività nel quadro del progetto. Considerando i lavori che l'UNODC sta svolgendo attualmente in questo settore, le attività del progetto saranno in linea con i pilastri del programma globale relativo alle armi da fuoco.
Per quanto riguarda gli sviluppi legislativi e politici, l'OAS-DPS continuerà a operare in questo settore attraverso la CIFTA nel quadro delle sue riunioni annuali del comitato consultivo e attraverso gruppi di lavoro appositi che hanno elaborato e portano avanti la messa a punto di modelli di normative per gli Stati parti. L'obiettivo n. 4 della proposta è migliorare i meccanismi di trasferimento delle SALW attraverso normative nazionali, controlli di frontiera e coordinamento a livello regionale, con particolare accento sui meccanismi giuridici. Le attività comprenderanno un seminario regionale volto a mettere a punto meccanismi per i trasferimenti transfrontalieri legali e il loro rintracciamento, lo sviluppo di una rete virtuale di coordinamento per la condivisione delle informazioni sui trasferimenti legali e il traffico illecito e l'assistenza giuridica per Stati specifici. Gli strumenti legislativi già messi a punto dall'UNODC rivestiranno importanza al fine di orientare i lavori del progetto dell'OAS in questo settore; l'UNODC sarà invitato a trasmettere consulenze ed esperienza durante il processo di sviluppo di detti quadri regionali, anche invitando i rappresentanti dell'UNODC a partecipare a seminari e a fornire osservazioni durante il lavoro sulla rete di coordinamento virtuale.
Per quanto riguarda le misure preventive e di sicurezza, l'OAS-DPS contatterà l'UNODC per organizzare discussioni in cui condividere esperienze sulla marchiatura e il rintracciamento delle armi da fuoco e relativi progetti. Dal momento che anche precedenti progetti dell'OAS si sono concentrati su questo settore e allo scopo di facilitare lo scambio di esperienze, nelle fasi iniziali del progetto il personale dell'UNODC potrebbe partecipare alle riunioni del comitato consultivo della CIFTA.
La raccolta e l'analisi dei dati, un altro pilastro del programma globale relativo alle armi da fuoco, saranno per l'OAS un'occasione importante per condividere con l'UNODC le informazioni raccolte durante le attività del progetto. A tale riguardo, l'OAS-DPS intende contattare l'ufficio principale dell'UNODC a Vienna, nonché il suo ufficio di collegamento a New York e il suo ufficio regionale in Messico, al fine di coordinare le modalità per la condivisione delle informazioni derivanti dalle attività del progetto che contribuiranno alla loro analisi dei modelli di traffico e delle tendenze globali.
3. Descrizione del progetto
3.1. Descrizione
L'obiettivo generale di questo progetto è rafforzare la capacità dei governi degli Stati membri dell'OAS di controllare e ridurre la proliferazione e il traffico illecito di SALW e di munizioni convenzionali in America latina e nei Caraibi e di ridurre l'impatto delle SALW sulle popolazioni e le comunità vulnerabili nella regione. Basandosi su precedenti attività svolte dall'OAS-DPS, attraverso il PACAM, le attività del progetto saranno concentrate sulla messa in sicurezza delle scorte istituzionali di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni mediante misure di sicurezza fisica e gestione delle scorte, la prevenzione del traffico illecito di armi e munizioni attraverso le frontiere internazionali all'interno della regione, nonché l'individuazione e il rintracciamento delle armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni confiscate dalle autorità pubbliche per determinarne le fonti. Durante l'esecuzione del progetto, l'OAS offrirà formazioni alle agenzie nazionali responsabili della sicurezza fisica e delle gestione delle scorte e fornirà attrezzature e software per il controllo degli inventari a livello nazionale.
Nel quadro delle iniziative relative alla gestione delle scorte, sarà fornita assistenza alle amministrazioni pubbliche per la distruzione delle SALW e relative munizioni confiscate, in eccedenza e non sicure. L'OAS rafforzerà un progetto precedente che ha fornito attrezzature e formazione per la marchiatura e il rintracciamento delle SALW assistendo gli Stati membri che non hanno ricevuto sostegno in questo settore, come pure gli Stati membri che hanno ricevuto assistenza e hanno successivamente chiesto formazioni supplementari e sostegno per la manutenzione delle attrezzature per la marchiatura. Facendo leva sul suo ruolo di coordinamento quale segretariato della CIFTA, l'OAS fornirà consulenza e assistenza tecnica agli Stati membri per l'elaborazione di norme che promuovano misure volte a prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni, conformemente alle disposizioni della CIFTA. Inoltre, un programma pilota di prevenzione avrà come oggetto comunità selezionate in due o tre dei paesi più gravemente colpiti dalla violenza armata connessa alla proliferazione delle SALW. L'arco di tempo previsto per l'esecuzione del progetto è di 36 mesi.
3.2. Metodologia
3.2.1. Struttura organizzativa
Il progetto sarà attuato dall'OAS-DPS, in coordinamento gli Stati membri dell'OAS che ricevono il sostegno. Il gruppo di gestione del progetto dell'OAS-DPS sarà composto di cinque membri del personale con base nella sede dell'OAS a Washington DC, mentre l'esecuzione del progetto sarà effettuata da un gruppo di sostegno tecnico su base regionale e personale assunto a livello locale negli Stati membri, sulla base di specifiche attività da svolgere.
Il gruppo con base regionale del PACAM sarà composto di un responsabile/coordinatore, un esperto di banche dati e di gestione delle informazioni, uno specialista di sostegno logistico-amministrativo e tre tecnici con esperienza nella sicurezza, l'identificazione, la marchiatura e la distruzione delle armi da fuoco e titolari di certificazione di livello 3 nell'eliminazione degli ordigni esplosivi (EOD), conformemente alle norme sulla competenza in materia definite nel Workshop Agreement del Comitato europeo di normazione. Per formazioni e compiti altamente specializzati, l'OAS può altresì commissionare il sostegno a breve termine ad altre organizzazioni tecniche partner, inclusa la Golden West Humanitarian Foundation, che vanta una vasta esperienza nello sviluppo di tecnologie innovative e appropriate per superare le sfide operative in materia di munizioni, esplosivi, mine terrestri e SALW.
In una prima fase il gruppo di gestione del programma dell'OAS-DPS si coordinerà direttamente con le autorità nazionali degli Stati membri che hanno già chiesto assistenza sulle questioni concernenti le SALW e relative munizioni. In vari casi, l'OAS dispone di accordi di cooperazione preesistenti per assistere gli Stati membri nel settore della sicurezza fisica e della gestione delle scorte, nonché nella marchiatura e nel rintracciamento delle SALW, che costituiranno la base per l'assistenza tecnica. La squadra di assistenza tecnica del PACAM sarà in grado di soddisfare le richieste di assistenza in materia di formazione e manutenzione delle attrezzature per la marchiatura delle SALW immediatamente dopo l'avvio del progetto.
3.2.2. Approccio tecnico
Le richieste di assistenza in materia di sicurezza fisica, gestione delle scorte e distruzione delle SALW o delle munizioni richiederà una valutazione iniziale da parte di un membro del gruppo di gestione del programma dell'OAS-DPS con il sostegno della squadra tecnica del PACAM. Sulla base di tali valutazioni, il gruppo di gestione proporrà alle autorità nazionali piani d'azione per paese che saranno eseguiti con il sostegno della squadra tecnica del PACAM secondo le priorità più urgenti e i fondi disponibili. Le attività di distruzione delle munizioni terranno conto dell'età, del loro stato e dell'obsolescenza del materiale, dando priorità all'eliminazione del materiale che rappresenta la minaccia più grave per la sicurezza pubblica mediante esplosioni accidentali o sviamento. Le armi leggere e di piccolo calibro saranno destinate alla distruzione mediante criteri analitici che includano la funzionalità, la letalità e il rischio di sviamento. La distruzione delle armi sequestrate o confiscate si limiterà a quelle rese disponibili dall'autorità giudiziaria perché non più necessarie da presentare come prove in procedimenti giudiziari. Ciascun piano d'azione per paese messo a punto terrà conto delle seguenti linee guida:
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orientamenti tecnici internazionali sulle munizioni; |
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norme dell'OAS sulle armi da fuoco: marchiatura e registrazione; e |
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manuale del dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo sulla distruzione delle armi leggere e di piccolo calibro, delle munizioni e degli esplosivi. |
Al fine di migliorare il coordinamento regionale delle normative nazionali sulle SALW, i meccanismi di trasferimento e i controlli alle frontiere, l'OAS effettuerà seminari regionali in concomitanza con le riunioni annuali del comitato consultivo della CIFTA. Il sostegno a questi seminari servirà anche per aumentare la partecipazione delle autorità nazionali competenti alle riunioni della CIFTA e fornirà consessi per l'individuazione di problemi e soluzioni comuni. Il gruppo di gestione dell'OAS-DPS contribuirà alla messa a punto degli ordini del giorno delle riunioni della CIFTA, coordinerà i seminari e si occuperà del loro svolgimento. I seminari saranno incentrati su temi specifici nel settore della cooperazione e del coordinamento regionali al fine di individuare le esigenze di formazione e di assistenza tecnica che i paesi limitrofi e le sottoregioni hanno in comune. I seminari regionali dedicheranno particolare attenzione allo sviluppo di un sistema regionale di notifica dei trasferimenti legali di armi che sia coerente con le disposizioni della CIFTA e tenga conto anche degli orientamenti in materia di trasparenza contenuti nel trattato sul commercio di armi (Arms Trade Treaty – ATT), che alcuni Stati membri dell'OAS e firmatari della CIFTA hanno firmato e ratificato.
Ulteriori corsi di formazione saranno coordinati dal gruppo di gestione dell'OAS-DPS e presentati dalla squadra tecnica del PACAM con la partecipazione degli Stati membri a livello nazionale e sub-regionale al fine di migliorare la comunicazione tra autorità nazionali con competenze analoghe all'interno di aree geografiche particolari. Un corso di formazione sarà rivolto alle autorità portuali e doganali per la registrazione delle scorte di armi e munizioni sequestrate per promuovere il rintracciamento e la creazione di modelli di traffico al fine di ridurre il contrabbando di armi e di promuovere una migliore notifica dei sequestri effettuati. La squadra del PACAM fornirà software e attrezzature informatiche per sostenere tali attività dopo la formazione del personale nazionale. In concomitanza con tale formazione, la squadra del PACAM presenterà informazioni, nonché guide stampate per la distribuzione, riguardanti l'individuazione delle SALW e relative munizioni, la classificazione e la sicurezza per prevenire gli incidenti.
La componente preventiva del progetto si concentrerà su una comunità in ciascuno dei tre paesi selezionati. L'OAS-DPS coordinerà le valutazioni di comunità, iniziando con la metodologia del sistema di diagnosi strategica - SIDIE (Sistema de Diagnóstico Estratégico), che valuterà i rischi attuali di violenza da arma da fuoco a livello di comunità, compresi i gruppi più a rischio, nonché i punti di forza e di debolezza della comunità selezionata per proteggersi. Si elaborerà una mappatura dei servizi forniti dallo Stato e dalla società civile per assistere e proteggere le vittime di violenza armata e sarà fornito alle autorità locali un elenco di raccomandazioni a livello politico. La valutazione sarà sensibile alla dimensione di genere e comprenderà anche un approccio basato sui diritti umani.
La seconda fase del processo consisterà nello sviluppo delle competenze dei prestatori di assistenza sanitaria a livello locale, degli assistenti sociali, nonché degli operatori di giustizia e di pubblica sicurezza, in modo che possano fornire migliore assistenza e protezione alle vittime di reati e di violenze e adoperarsi per la prevenzione della recidiva tra gli aggressori. Questa attività consentirà di evidenziare il lavoro con le vittime e gli autori delle violenze tra partner. Si terranno attività di sostegno psicologico e psicosociale con la creazione o il rafforzamento di gruppi di aiuto reciproco, e si prenderà in considerazione il reinserimento nel mondo del lavoro per le vittime. Le vittime e le loro famiglie saranno incoraggiate a denunciare violenze e minacce mentre funzionari di giustizia e pubblica sicurezza saranno formati per rispondere meglio a questo tipo di violenze. I prestatori di assistenza sanitaria e i professionisti del settore della giustizia saranno incoraggiati a integrare l'assistenza psicologica per gli aggressori come strategia di prevenzione dei rischi e al fine di evitare il rischio di recidiva.
Le attività coinvolgeranno anche le comunità al fine di colmarne le carenze, individuare e rafforzare le reti di protezione esistenti e collaborare con le reti di prevenzione ufficiali esistenti. Tali attività comprenderanno corsi di formazione sulle tecniche di risoluzione non violenta dei conflitti per i leader delle comunità e, se necessario, campagne per la riduzione dei rischi relativi alle SALW. Alcuni interventi possono occuparsi dei gruppi individuati come più vulnerabili all'inizio del processo, ad esempio giovani a rischio (terapia multisistemica) o donne (imprenditorialità). Tutte le attività di sviluppo delle capacità saranno valutate con gli strumenti più adeguati, tra cui questionari o gruppi di riflessione. Saranno inoltre progettati strumenti specifici per la valutazione degli interventi dopo che questi saranno stati selezionati.
3.2.3. Prospettiva di genere
Dal momento che i conflitti armati colpiscono in modo diverso donne, uomini, ragazze e ragazzi, il progetto terrà conto del fatto che le donne e le ragazze in America latina e nei Caraibi sono oggetto di discriminazioni basate sul genere e sono vulnerabili alla violenza sessuale. Al fine di promuovere e sostenere la partecipazione attiva e significativa delle donne a tutti i meccanismi di risoluzione dei conflitti e prevenzione della violenza, in tutte le attività sarà integrata la prospettiva di genere. Una delle misure principali sarà l'integrazione delle donne a tutti i livelli di attuazione del progetto dal Segretariato generale dell'OAS per obiettivi tecnici, di risoluzione dei conflitti e di prevenzione della violenza. Si tratterà all'inizio di garantire la loro partecipazione al livello del Segretariato dell'OAS per la sicurezza multidimensionale e del direttore dell'OAS-DPS, poi al livello del personale tecnico nazionale e del PACAM coinvolto nella sicurezza fisica, nella gestione delle scorte e nelle operazioni di controllo e distruzione delle SALW, fino al personale locale al fine di promuovere la prevenzione della violenza. Le attività di prevenzione della violenza saranno incentrate in particolare sulle esigenze in termini di sicurezza di donne e ragazze all'interno delle loro comunità e sulla loro partecipazione alla ricerca di soluzioni a queste sfide. Si cercheranno organizzazioni regionali e locali guidate da donne per lavorare in partenariato su attività specifiche, in base alla compatibilità dei loro obiettivi sociali con quelli del progetto e alle loro precedenti esperienze nei settori tecnici del progetto.
3.2.4. Coordinamento esterno
Oltre al coordinamento e alla collaborazione con le autorità nazionali in tutta la regione, l'OAS si coordinerà e collaborerà con altre istituzioni e organizzazioni durante l'esecuzione del progetto. I soggetti elencati di seguito possono essere in grado di fornire assistenza su questioni specifiche e contribuire a promuovere l'iniziativa nella regione:
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UNODC, compresi gli uffici regionali e nazionali, se del caso: Programma globale sulle armi da fuoco, in particolare il controllo del transito e dell'intermediazione; |
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Programma centroamericano di controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (CASAC) del Sistema di integrazione centroamericano (SICA): promozione delle iniziative regionali per l'America centrale attraverso la partecipazione a seminari regionali e seguito di precedenti progetti finanziati dal SEAE sulle SALW; |
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Agenzia esecutiva per la criminalità e la sicurezza della CARICOM (IMPACS): coordinamento con la rete di informazione balistica regionale integrata (RIBIN); |
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INTERPOL: assistenza tecnica nella formazione in materia di SALW (iARMS); |
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Ufficio degli Stati Uniti per gli alcolici, il tabacco, le armi da fuoco e gli esplosivi (ATF): consulenza tecnica in materia di rintracciamento di SALW (e-Trace); |
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Royal Canadian Mounted Police (RCMP – Regia polizia a cavallo canadese): cooperazione tecnica per lo sviluppo di formazioni sull'individuazione e la classificazione delle SALW; |
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Conflict Armament Research: Coordinamento e assistenza tecnica per il rintracciamento di SALW attraverso l'iniziativa I-Trace; |
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organizzazioni della società civile dedicate alla prevenzione della criminalità e della violenza, tra cui la rete centroamericana per la costruzione della pace e la sicurezza umana (Red Centroamericana para la Construcción de la Paz y Seguridad Humana – REDCEPAZ), l'Istituto per l'insegnamento dello sviluppo sostenibile (Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible – IEPADES - Guatemala), Interpeace (America centrale), l'Alleanza per la prevenzione delle violenze (Giamaica) e il Gruppo di emancipazione della costa settentrionale (Trinidad e Tobago). |
3.3. Obiettivi e attività del progetto
Obiettivo n. 1: potenziare i sistemi di sicurezza fisica e gestione (physical security and stockpile management – PSSM) delle scorte militari nazionali e di altre scorte istituzionali migliorando le misure di sicurezza dei siti e il controllo degli inventari.
Attività di supporto:
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attività 1.1: valutare la situazione in termini di sistemi PSSM delle istituzioni nazionali in almeno nove Stati membri dell'OAS; |
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attività 1.2: sviluppare il software di controllo dell'inventario delle SALW e relative munizioni e rendere disponibili software e formazione a tutti i principali Stati membri dell'OAS tramite la CIFTA; |
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attività 1.3: offrire formazioni alle principali autorità nazionali in materia di migliori pratiche per i sistemi PSSM, compresi il controllo degli inventari e l'identificazione e classificazione delle SALW, nel corso di seminari in concomitanza con eventi CIFTA. |
Risultati previsti:
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completamento di nove valutazioni a livello nazionale concernenti le capacità e le esigenze in termini di sicurezza fisica e a gestione delle scorte; |
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sviluppo di un software per il controllo dell'inventario distribuito ad almeno nove Stati membri dell'OAS; |
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conduzione di due seminari sulle migliori pratiche per i sistemi PSSM, per formare in totale 60 membri del personale cittadini di 15 Stati membri dell'OAS. |
Obiettivo n. 2: rafforzare le capacità nazionali di distruzione delle SALW e relative munizioni sequestrate, in eccedenza o non sicure.
Attività di supporto:
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attività 2.1: offrire ad almeno otto Stati membri dell'OAS formazione e assistenza tecnica - nonché il relativo monitoraggio - per la distruzione delle SALW e relative munizioni confiscate, in eccesso e indesiderate; |
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attività 2.2: coordinarsi con il governo spagnolo per offrire a 60 tecnici provenienti dagli Stati membri dell'OAS una formazione avanzata sull'eliminazione degli ordigni esplosivi presso l'Academia de Ingenieros del Ejército di Madrid. |
Risultati previsti:
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formazioni di almeno 200 membri del personale nazionali provenienti da almeno otto Stati membri dell'OAS sulla distruzione sicura di SALW, munizioni ed esplosivi; |
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distruzione di 300 tonnellate di munizioni e di 30 000 SALW; |
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formazione di almeno 60 tecnici nazionali in materia di eliminazione di ordigni esplosivi al livello 3 delle norme del seminario del Comitato europeo di normazione. |
Obiettivo n. 3: rafforzare le capacità nazionali di marchiatura e rintracciamento delle SALW e stimolare la cooperazione regionale in materia di rintracciamento delle armi e munizioni confiscate.
Attività di supporto:
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attività 3.1: eseguire almeno una visita di assistenza in materia di manutenzione e formazione presso 18 Stati membri dell'OAS che in precedenza hanno ricevuto attrezzature e formazione per la marchiatura delle SALW attraverso l'OAS; |
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attività 3.2: fornire un numero limitato di ulteriori attrezzature per la marchiatura delle SALW agli Stati membri dell'OAS che chiedono macchine e attrezzature informatiche per migliorare le loro capacità in materia di marchiatura e conservazione dei dati; |
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attività 3.3: introdurre attrezzature per la marchiatura delle SALW e offrire formazione ai tre Stati membri dell'OAS che non hanno già ricevuto assistenza; |
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attività 3.4: consolidare i dati dalle SALW confiscate dalle autorità nazionali e distrutte durante l'attività 2.1 al fine di rintracciare i paesi di origine e di transito e analizzare modelli di traffico illecito. |
Risultati previsti:
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formazione di duecento tecnici nazionali provenienti da 18 Stati membri dell'OAS nell'uso delle attrezzature di marchiatura e conservazione dei dati relativi alle SALW; |
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riparazione delle macchine per la marchiatura danneggiate o fornitura di nuove macchine agli Stati membri dell'OAS per assicurare che ciascuno dei 25 Stati che hanno partecipato al progetto originario dell'OAS per la marchiatura delle SALW dispongano di almeno una macchina operativa; |
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ai tre Stati membri dell'OAS che non hanno partecipato al progetto originario dell'OAS per la marchiatura delle SALW sono forniti almeno una macchina per la marchiatura delle SALW e software e attrezzature per la conservazione dei dati; |
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i dati sull'individuazione delle SALW relativi ad almeno 30 000 SALW sequestrate provenienti dagli inventari degli Stati membri dell'OAS sono forniti al Conflict Armament Research per essere usati e analizzati dall'iniziativa I-trace, nonché ad agenzie internazionali di contrasto per il rintracciamento di armi da fuoco individuali attraverso i sistemi iARMS di Interpol e e-Trace dell'Ufficio degli Stati Uniti per gli alcolici, il tabacco e le armi da fuoco. |
Obiettivo n. 4: migliorare i meccanismi di trasferimento delle SALW attraverso normative nazionali, controlli di frontiera e coordinamento a livello regionale.
Attività di supporto:
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attività 4.1: svolgere un seminario regionale nel contesto della CIFTA per mettere a punto un meccanismo per la comunicazione transfrontaliera e regionale e un meccanismo di comunicazione per notificare ai paesi vicini i trasferimenti legali di armi e facilitarne il tracciamento; |
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attività 4.2: creare una rete di coordinamento virtuale per la condivisione di informazioni sulle attività illecite di traffico e fabbricazione di armi; |
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attività 4.3: fornire assistenza giuridica sulle normative nazionali per il controllo delle SALW agli Stati membri dell'OAS che chiedono sostegno. |
Risultati previsti:
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coordinamento e approvazione, da parte degli Stati parti della CIFTA, di un modello standardizzato per segnalare i tracciamenti di trasferimenti legali di armi nel continente americano; |
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sviluppo e messa in attività di una piattaforma virtuale per la notifica preventiva dei trasferimenti di armi (sul modello del sistema PEN online per i precursori chimici); |
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assistenza giuridica a cinque Stati membri dell'OAS per lo sviluppo di capacità nazionali di controllo delle SALW, munizioni e/o esplosivi. |
Obiettivo n. 5: promuovere comportamenti socialmente responsabili in comunità selezionate, con particolare attenzione per gruppi gravemente colpiti dalla violenza armata, ricorrendo a interventi di collaborazione intersettoriale progettati per ridurre il rischio e la recidiva di reati violenti in una comunità selezionata di ciascuno dei tre paesi partecipanti.
Attività di supporto:
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attività 5.1: coordinare e condurre valutazioni diagnostiche di modelli e questioni della violenza armata in comunità selezionate di tre Stati membri dell'OAS (una per ogni paese) per individuare le popolazioni colpite da un alto indice di reati con uso di SALW in cui gli sforzi di prevenzione potrebbero verosimilmente ridurre i livelli di violenza, nonché i servizi statali e della società civile a disposizione per assistere le vittime di reati e violenze; |
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attività 5.2: fornire corsi di formazione ai prestatori di assistenza sanitaria, agli assistenti sociali, agli operatori di giustizia e pubblica sicurezza al fine di migliorare le loro capacità di assistere le vittime di violenza tra partner e altre forme di violenza armata e offrire corsi di formazione sulle tecniche di risoluzione non violenta dei conflitti per i leader delle comunità, in particolare, e ai leader maschi per prevenire i casi di recidiva tra gli aggressori; |
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attività 5.3: svolgere seminari per il rafforzamento delle capacità delle comunità in materia di prevenzione della violenza, diretti a rafforzare i fattori di protezione tra le popolazioni più vulnerabili alla violenza e alla violenza da armi da fuoco nelle tre comunità selezionate; |
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attività 5.4: valutare l'efficacia degli interventi di prevenzione del progetto. |
Risultati previsti:
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svolgimento di tre valutazioni a livello locale [che contemplino anche i modelli locali di violenza da arma da fuoco, le popolazioni vulnerabili esistenti, il numero di casi di violenza tra partner in cui sono usate armi da fuoco quali meccanismi di violenza e reato, i servizi di assistenza e protezione a livello locale offerti alle vittime di violenza e violenza armata e un elenco di raccomandazioni per i responsabili delle politiche nelle tre comunità selezionate]; |
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rafforzamento delle tre reti comunitarie per affrontare i fattori di rischio di violenza da arma da fuoco; |
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formazione di trecento prestatori di assistenza statali e della società civile per migliorare le capacità di prevenzione e mitigazione della violenza armata; |
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attuazione e valutazione di interventi selezionati destinati ai gruppi più vulnerabili alla violenza da arma da fuoco all'interno di una comunità in ciascuno dei tre paesi beneficiari selezionati. |
4. Beneficiari
I beneficiari diretti degli obiettivi da 1 a 4 sono le istituzioni nazionali e le autorità responsabili del controllo delle SALW, munizioni ed esplosivi in America latina e nei Caraibi. Per quanto riguarda la sicurezza fisica e la gestione delle scorte e la distruzione delle SALW, delle munizioni e degli esplosivi, i Ministeri della difesa e sicurezza pubblica dei governi di Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Giamaica, Repubblica dominicana e Panama beneficeranno dello sviluppo di capacità. Oltre a questi Stati, i Ministeri di Bahamas, Barbados, Trinidad e Tobago, Guyana, Suriname, Uruguay e Paraguay beneficeranno direttamente dello sviluppo delle capacità in materia di marchiatura e rintracciamento delle SALW. Le autorità preposte al controllo delle SALW in tutta la regione beneficeranno delle iniziative di formazione e condivisione delle informazioni nonché della cooperazione e del coordinamento a livello regionale. Le autorità locali di tre dei paesi maggiormente colpiti da reati violenti e altre forme di violenza armata riceveranno la prestazione di formazioni nella prevenzione e mitigazione della violenza. I beneficiari finali delle attività condotte per tutti e cinque gli obiettivi saranno i cittadini dell'America centrale e dei Caraibi, nonché di paesi selezionati dell'America del Sud colpiti da livelli elevati di criminalità e violenza armata.
5. Visibilità dell'Unione europea
L'OAS-DPS garantirà che tutte le attività del progetto riconoscano l'Unione per il sostegno finanziario prestato al progetto attraverso strumenti diversi. Comunicati stampa, media sociali e interviste con i media per eventi ad alta visibilità metteranno in luce il sostegno dell'Unione. Tutte le attrezzature, i materiali stampati o i software informatici donati ai paesi beneficiari saranno etichettati come finanziati dall'Unione. Il personale addetto al progetto mostrerà il logo e/o la bandiera UE su cappelli, tute o uniformi da lavoro come un segno chiaro di riconoscimento. Il sostegno dell'Unione sarà ben pubblicizzato e visibile su siti web e pubblicazioni dell'OAS attinenti al progetto e ai programmi che ricevono sostegno.
6. Durata
L'arco di tempo previsto per l'esecuzione del progetto è di 36 mesi.
7. Assetto generale
L'attuazione tecnica del progetto sarà realizzata dall'OAS-DPS attraverso due programmi esistenti: il PACAM e il programma e la rete interamericani per la prevenzione della violenza e della criminalità. Il ruolo del dipartimento nell'attuazione e nel sostegno della CIFTA attraverso il suo piano d'azione per il periodo 2018-2022 sarà un elemento chiave per sostenere lo sviluppo di capacità a livello nazionale.
8. Partner
L'OAS-DPS attuerà il progetto in partenariato con le autorità nazionali preposte al controllo di SALW, munizioni ed esplosivi e con le autorità di pubblica sicurezza nei paesi sostenuti. L'obiettivo principale di tali sforzi sarà nelle sottoregioni dell'America centrale e dei Caraibi in cui gli indici di violenza armata restano elevati, ma le risorse finanziarie e le capacità nazionali sono più limitate.
9. Presentazione di relazioni
Relazioni discorsive sullo stato dei lavori e lo stato finanziario saranno presentate su base trimestrale per consentire di monitorare e valutare i lavori in maniera adeguata e tempestiva.
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18.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/38 |
DECISIONE (PESC) 2018/2011 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2018
a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nelle azioni di lotta al traffico e all'uso improprio di armi di piccolo calibro in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali («SALW») e le relative munizioni, dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini». La strategia afferma che l'Unione integrerà sistematicamente le questioni di genere nell'elaborazione dei nuovi progetti relativi alla lotta alla violenza da armi da fuoco e, in generale, al controllo delle SALW, nonché la condivisione delle buone prassi in tale ambito. |
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(2) |
Il 3 aprile 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/633 (1) a sostegno del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (UNPOA). Le azioni finanziate a norma di detta decisione sono state attuate dall'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) e ha compreso l'organizzazione di un seminario tematico incentrato sulle SALW e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, compresi l'obiettivo di sviluppo sostenibile 16 e gli aspetti del controllo delle SALW legati al genere. |
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(3) |
Il 28 maggio 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni su una posizione dell'Unione in materia di lotta al commercio illegale di SALW, alla luce della terza conferenza delle Nazioni Unite per la revisione dei progressi compiuti nell'attuazione dell'UNPOA, tenutasi nel giugno 2018. Uno dei principali obiettivi dell'Unione in relazione all'esito della conferenza di revisione è il riconoscimento dei diversi impatti della violenza armata sulle donne, sugli uomini, sulle ragazze e sui ragazzi, e promuovere il ruolo delle donne nell'attuazione dell'UNPOA e la sensibilizzazione alla questione della parità di genere nelle azioni di controllo delle SALW quale condizione della loro efficacia. |
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(4) |
Il 30 giugno 2018 la terza conferenza delle Nazioni Unite per la revisione dei progressi compiuti nell'attuazione dell'UNPOA ha adottato un documento finale in cui gli Stati hanno affermato di rimanere estremamente preoccupati per l'impatto negativo del commercio illecito di SALW sulle vite di donne, uomini, ragazze e ragazzi e riconoscono che sradicare il commercio illegale delle armi leggere e di piccolo calibro è parte essenziale della lotta alla violenza di genere e riconoscono la necessità di una maggiore partecipazione delle donne ai processi decisionali e di attuazione relativi all'UNPOA e allo strumento internazionale per il rintracciamento e ribadiscono l'esigenza che gli Stati integrino la dimensione di genere nei loro sforzi di attuazione. Gli Stati si sono inoltre impegnati a incoraggiare l'integrazione delle prospettive di genere nelle politiche e nei programmi sulle armi leggere e di piccolo calibro, ivi compreso negli ambiti della concezione, della progettazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione dei programmi, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti e delle norme pertinenti. Gli Stati hanno deciso di incoraggiare l'attuazione coordinata dei piani d'azione nazionali sulle SALW con i piani d'azione nazionali istituiti nell'ambito delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e dell'obiettivo 16.4 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché di incoraggiare la raccolta di dati disaggregati per genere sul commercio illegale di SALW, anche attraverso l'elaborazione di relazioni nazionali, e di migliorare la comprensione degli impatti specifici di genere del commercio illegale di SALW, in particolare al fine di migliorare le politiche e i programmi nazionali corrispondenti. |
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(5) |
Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha esortato in diverse occasioni ad affrontare i temi della partecipazione significativa delle donne, la prevenzione dei conflitti e della violenza, la protezione contro la violenza, compresa la violenza sessuale connessa al conflitto e il soccorso e la ripresa post-conflitto. |
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(6) |
Nell'Agenda per il disarmo dal titolo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), presentata il 24 maggio 2018, il segretario generale dell'ONU ha esortato tutti gli Stati a includere le prospettive di genere nell'elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali in materia di disarmo e controllo delle armi, tra l'altro tenendo conto degli aspetti di genere in materia di proprietà e dell'impiego e dell'uso improprio delle armi, degli impatti differenziati delle armi sulle donne e sugli uomini, del modo in cui i ruoli di genere possono orientare il controllo delle armi e le politiche e le pratiche in materia di disarmo, e della partecipazione piena e paritaria delle donne a tutti i processi decisionali in materia di disarmo e sicurezza internazionale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'obiettivo generale della presente decisione è contribuire alla pace, alla sicurezza, alla parità di genere e allo sviluppo sostenibile a livello internazionale migliorando l'efficacia delle misure di controllo delle armi di piccolo calibro attraverso la promozione di approcci basati su una sistematica analisi di genere, sull'integrazione delle prospettive di genere e sulle iniziative per l'emancipazione delle donne. La presente decisione sostiene l'attuazione dei risultati pertinenti per le questioni di genere della terza conferenza delle Nazioni Unite 2018 per la revisione dei progressi compiuti nell'attuazione dell'UNPOA. La presente decisione contribuisce inoltre alla più ampia agenda politica internazionale in materia di parità di genere ed emancipazione delle donne, in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 la presente decisione sostiene azioni volte a:
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rendere operativi, nell'ambito del compendio di attuazione modulare del controllo delle armi di piccolo calibro (Mosaic), il modulo su «Donne, uomini e gli aspetti di genere delle armi leggere e di piccolo calibro» e quello su «Bambini, adolescenti, giovani e armi leggere e di piccolo calibro»; |
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elaborare un manuale di formazione che serva da documento orientativo e assicurare che tutte le azioni siano realizzate conformemente alle attuali norme dell'ONU; |
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formare personale e formatori dei centri regionali dell'ONU e il personale di segretariato delle organizzazioni regionali e sub-regionali sull'integrazione delle prospettive di genere nelle politiche e nei quadri relativi alle armi di piccolo calibro, al fine di garantire un approccio sistematico alla questione; |
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formare i funzionari nazionali di 18 paesi sull'integrazione di genere e sul controllo delle armi di piccolo calibro; |
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promuovere le prospettive di genere, l'integrazione di genere e l'emancipazione delle donne nelle iniziative regionali; |
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rafforzare la componente relativa al controllo delle armi di piccolo calibro nel quadro dell'agenda su donne, pace e sicurezza nonché il quadro stesso; |
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contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, in particolare degli obiettivi 16 e 5, e a far convergere le agende politiche internazionali sulla parità di genere; |
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rafforzare l'impegno della società civile nell'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro in partenariato con la Rete internazionale di azione sulle armi leggere (IANSA) e con la Rete delle Donne IANSA; |
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generare un impatto duraturo attraverso la sensibilizzazione, la promozione, la comunicazione e i partenariati. |
3. I beneficiari diretti della presente decisione sono le parti interessate a livello nazionale, regionale e mondiale, responsabili del controllo delle armi di piccolo calibro nei paesi e nelle regioni interessati, vale a dire Africa, Caraibi e America Latina, e Asia e Pacifico.
4. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA).
3. L'UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.
Articolo 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 4 375 507,85 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con l'UNODA. L'accordo stabilisce che l'UNODA deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.
Articolo 4
1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali preparate dall'UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Decisione (PESC) 2017/633 del Consiglio, del 3 aprile 2017, a sostegno del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (GU L 90 del 4.4.2017, pag. 12).
ALLEGATO
1. MOTIVAZIONE E CONTESTO
L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, di portata storica, riconosce il nesso sostanziale tra società pacifiche e sviluppo sostenibile. Inoltre, varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU collocano al centro dell'agenda su donne, pace e sicurezza la prevenzione dei conflitti, la partecipazione significativa ed equa delle donne e il mantenimento della pace. Uno dei principali ostacoli alla pace e allo sviluppo sostenibile in tutto il mondo resta il commercio illecito, e l'uso improprio onnipresente, delle armi di piccolo calibro. Per ridurre i conflitti, la criminalità e la violenza è fondamentale un controllo adeguato delle armi di piccolo calibro: si tratta di una condizione preliminare per la stabilità sociale e lo sviluppo sostenibile.
Il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (UNPOA) rappresenta il quadro generale per risolvere il problema delle armi di piccolo calibro, poiché impegna tutti gli Stati a migliorare le leggi nazionali su tale tipo di armi, il controllo delle importazioni/esportazioni, la gestione delle scorte, la distruzione delle eccedenze, la marcatura e il rintracciamento, nonché a prestare cooperazione e assistenza. Nonostante i progressi compiuti, resta ancora moltissimo da fare per rafforzare il controllo delle armi di piccolo calibro attraverso l'attuazione del programma d'azione e per onorare gli impegni sottoscritti nell'Agenda 2030.
Le caratteristiche uniche e profondamente sociali della questione delle armi di piccolo calibro impongono l'integrazione globale delle prospettive di genere in tutte le dimensioni del controllo di questo tipo di armi. A oggi, le prospettive di genere non sono state capite appieno, né affrontate o integrate nelle politiche di controllo delle armi di piccolo calibro, e quando le problematiche di genere non sono adeguatamente prese in considerazione nei quadri giuridici e politici che controllano queste armi, il successo e l'efficacia degli interventi sono limitati. Tuttavia, gli approcci di genere alle necessarie misure di controllo delle armi di piccolo calibro sono tuttora agli albori. Negli ultimi anni, l'Agenda sulle armi di piccolo calibro è andata convergendo con la più ampia prospettiva politica internazionale sulla parità di genere e l'emancipazione delle donne, che la presente decisione sosterrà ancor più.
L'Agenda del 2030 ha creato un nesso tra il controllo delle armi di piccolo calibro e l'agenda per la pace, la sicurezza e lo sviluppo, offrendo così simultaneamente un quadro interconnesso di obiettivi, che va oltre la dimensione di sicurezza e evidenzia che la problematica delle armi di piccolo calibro ha implicazioni sulla realizzazione di vari obiettivi di sviluppo sostenibile, tra cui l'obiettivo 5 sulla parità di genere e l'emancipazione delle donne. Di fatto, la parità di genere è contenuta nell'obiettivo 5 ma è anche una tematica trasversale in tutta l'Agenda 2030. Per quanto riguarda le donne, la presente decisione contribuisce all'integrazione di genere nonché alla loro partecipazione equa e significativa in tutti i processi decisionali concernenti il controllo delle armi. La decisione riconosce anche che l'uso e l'uso improprio delle armi di piccolo calibro ha un impatto differente su uomini, donne, ragazzi e ragazze e sostiene azioni destinate a portare a risultati politici più inclusivi, efficaci e sostenibili in tema di controllo delle armi di piccolo calibro.
La convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la dichiarazione di Pechino rappresentano una base normativa solida per collegare l'agenda su donne, pace e sicurezza con quella sulle armi di piccolo calibro. L'adozione del trattato sul commercio delle armi e l'iniziativa Spotlight UE — ONU, recentemente avviata, hanno ulteriormente messo in risalto la necessità di portare l'attenzione su questa tematica. Se, da un lato, le azioni proposte fanno avanzare l'integrazione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro, dall'altro i loro risultati contribuiranno direttamente all'eliminazione di tutte le forme di violenza e discriminazione contro donne e ragazze: attraverso il controllo delle armi da fuoco e la riduzione della loro diffusione si sopprime uno dei tipi di arma più frequentemente utilizzati nella violenza domestica e di genere e nel femminicidio. Emancipare le donne e abbattere gli stereotipi di genere associati alle armi permetterà di affrontare le cause profonde della violenza di genere che comprende sistemi patriarcali, atteggiamenti iniqui basati sul genere e aspetti violenti della mascolinità tradizionale.
La convergenza sempre più grande tra l'agenda su donne, pace e sicurezza e l'agenda sul controllo delle armi di piccolo calibro è stata illustrata nella risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU (UNSCR) 2242 (2015). Le azioni sostenute con la presente decisione daranno attuazione alla richiesta formulata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU di partecipare alla progettazione e attuazione degli sforzi relativi alla prevenzione, alla lotta e allo sradicamento del trasferimento illecito, dell'accumulazione destabilizzante e dell'uso illecito di armi leggere e di piccolo calibro, nonché degli sforzi per attenuare il rischio che le donne diventino soggetti attivi nella lotta al trasferimento illecito di armi leggere e di piccolo calibro. La presente decisione si prefigge di rendere operativi tali collegamenti attraverso il sostegno ad azioni concrete.
2. OBIETTIVI
L'obiettivo generale della presente decisione è contribuire alla pace, alla sicurezza, alla parità di genere e allo sviluppo sostenibile a livello internazionale migliorando l'efficacia delle misure di controllo delle armi di piccolo calibro attraverso la promozione di approcci basati su una sistematica analisi di genere e sull'integrazione delle prospettive di genere. I risultati delle azioni sostenute dalla presente decisione contribuiranno alla più ampia agenda politica internazionale sulla parità di genere e l'emancipazione delle donne.
La presente decisione sosterrà l'attuazione, totale ed efficace, dell'UNPOA) e l'attuazione dei risultati pertinenti per le questioni di genere della terza conferenza delle Nazioni Unite 2018 per la revisione dei progressi compiuti nell'attuazione dell'UNPOA (RevCon3).
La presente decisione contribuirà inoltre all'attuazione dell'Agenda per il disarmo, presentata dal segretario generale delle Nazioni Unite (1), che invita a compiere maggiori sforzi per il conseguimento di una partecipazione equa, piena ed efficace delle donne a tutti i processi decisionali connessi al disarmo, riconosce che è necessario superare il nesso tra possesso e uso di armi, da un lato, e, dall'altro, manifestazioni specifiche di mascolinità correlate a controllo, potere, dominazione e forza che sta alla base della violenza sia strutturale che fisica contro le donne e chiede un controllo delle armi che integri la prospettiva di genere allo scopo di ridurre la violenza contro le donne e le ragazze nella sfera sia pubblica che privata. La presente decisione contribuirà inoltre all'invito, formulato nell'Agenda, a rafforzare i partenariati con la società civile e i giovani, per fare progredire il disarmo e il controllo delle armi.
Per conseguire tali obiettivi la presente decisione sosterrà azioni volte a:
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rendere operativi, nell'ambito del compendio di attuazione modulare del controllo delle armi di piccolo calibro (Mosaic) (2), il modulo su «Donne, uomini e gli aspetti di genere delle armi leggere e di piccolo calibro» e quello su «Bambini, adolescenti, giovani e armi leggere e di piccolo calibro»; |
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elaborare un manuale di formazione che serva da documento orientativo e assicurare che tutte le azioni siano realizzate conformemente alle attuali norme dell'ONU; |
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formare personale e formatori dei centri regionali dell'ONU e il personale di segretariato delle organizzazioni regionali e sub-regionali sull'integrazione delle prospettive di genere nei politiche e nei quadri relativi alle armi di piccolo calibro, al fine di garantire un approccio sistematico alla questione; |
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formare i funzionari nazionali di 18 paesi sull'integrazione di genere e sul controllo delle armi di piccolo calibro; |
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promuovere le prospettive di genere, l'integrazione di genere e l'emancipazione delle donne nelle iniziative regionali; |
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rafforzare la componente relativa al controllo delle armi di piccolo calibro nel quadro dell'agenda su donne, pace e sicurezza nonché il quadro stesso; |
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contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, in particolare degli obiettivi 16 e 5, e a far convergere le agende politiche internazionali sulla parità di genere; |
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rafforzare l'impegno della società civile nell'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro in partenariato con la Rete internazionale di azione sulle armi leggere (IANSA) e con la Rete delle Donne IANSA; |
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generare un impatto duraturo attraverso la sensibilizzazione, la promozione, la comunicazione e i partenariati. |
3. DESCRIZIONE DELLE AZIONI
3.1. Elaborare un manuale di formazione sull'integrazione delle prospettive di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro
3.1.1. Obiettivo
Conformemente alla presente decisione sarà elaborato un manuale di formazione che renderà operativi i moduli Mosaic su «Donne, uomini e gli aspetti di genere delle armi leggere e di piccolo calibro» e su «Bambini, adolescenti, giovani e armi leggere e di piccolo calibro». Il manuale fungerà da documento orientativo per tutti i soggetti partecipanti all'attuazione delle azioni a norma della presente decisione, in particolare per l'attuazione dei programmi di formazione a livello nazionale svolti dai centri regionali dell'UNODA. Il manuale si fonderà sugli strumenti, sulle informazioni e le competenze esistenti, ove disponibili, e sarà reso pubblico, una volta controllato e approvato, per essere d'ausilio alle più ampie comunità di operatori.
3.1.2. Azioni
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a) |
tradurre i due moduli Mosaic dall'inglese in arabo, francese, portoghese e spagnolo. |
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b) |
In cooperazione con i principali attori e sulla base dei moduli Mosaic e delle formazioni e risorse esistenti, sviluppare un manuale di formazione sull'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro che fungerà da documento orientativo per tutti i soggetti partecipanti all'attuazione di tutte le azioni previste dalla presente decisione. |
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c) |
Tradurre il manuale di formazione dall'inglese in francese, portoghese e spagnolo (lingue di lavoro dei centri regionali dell'UNODA). |
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d) |
Mettere a disposizione delle più ampie comunità di operatori il manuale di formazione e altro materiale, sia online che in formato cartaceo. |
3.1.3. Responsabilità dell'agenzia esecutiva
L'UNODA ingaggerà un consulente per elaborare un manuale di formazione in stretta collaborazione con i pertinenti organi dell'ONU, in particolare il Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro del programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU Seesac). La IANSA sarà invitata a contribuire con le proprie competenze all'elaborazione del manuale.
3.1.4. Tempistica
La traduzione dei moduli e l'elaborazione del manuale di formazione saranno effettuati nel 2019, dopodiché seguiranno la traduzione e la pubblicazione del manuale di formazione e di altro materiale.
3.1.5. Risultati attesi
I due moduli Mosaic pertinenti saranno disponibili in arabo, francese, portoghese e spagnolo sul sito web dell'UNODA (3) (attualmente disponibile solo in inglese), mentre un manuale per la loro operatività sarà elaborato e pubblicato in francese, portoghese e spagnolo. Il manuale sarà controllato e approvato dai partner del progetto e ha fornito orientamenti per l'attuazione delle azioni svolte ai sensi della presente decisione. Esso servirà anche alle comunità di operatori e resta valido oltre i termini temporali nella presente decisione.
3.2. Formazione del personale e dei formatori dell'ONU che lavorano al controllo delle armi di piccolo calibro
3.2.1. Obiettivi
Sarà sviluppata una formazione online sull'integrazione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro destinata al personale dei servizi competenti dell'ONU, nonché alle più ampie comunità di operatori per far sì che il sistema dell'ONU, e non solo, fornisca consulenza e assistenza in materia di controllo delle armi di piccolo calibro integrando in modo sistematico le prospettive di genere. Il personale dei centri regionali direttamente coinvolti nell'attuazione delle azioni di cui alla presente decisione potrà contare sul tutoraggio di un esperto PSNU Seesac in materia di genere e di armi di piccolo calibro per attuare le azioni in linea con gli orientamenti forniti dal manuale di formazione e con una prospettiva regionale mirata.
3.2.2. Azioni
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a) |
Insieme al Centro di formazione sulle donne dell'ONU, sviluppare una formazione online sull'integrazione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro per il personale dell'ONU e le più ampie comunità di operatori. La formazione rispecchierà il contenuto dei pertinenti moduli Mosaic e delle agende convergenti e sarà disponibile in arabo, inglese, francese, portoghese e spagnolo. |
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b) |
In collaborazione con il PSNU Seesac, istituire un programma di tutoraggio per il personale dei centri regionali dell'ONU al fine di sensibilizzarli e di rafforzarne la capacità di integrare la prospettiva di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro attraverso interventi mirati nelle rispettive regioni, in particolare nei paesi beneficiari dei programmi di formazione a livello nazionale [3.3.2]. Il programma di tutoraggio elaborerà ulteriormente il manuale di formazione redatto ai sensi della presente decisione [3.1.2.b] e si baserà sul lavoro e le esperienze del PSNU Seesac, finanziati a titolo della decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio (4). |
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c) |
Organizzare un workshop per la squadra di progetto dopo la fase pilota dei programmi di formazione a livello nazionale [3.3.2.a]. Il workshop massimizzerà il coordinamento e la cooperazione nella squadra di progetto, controllerà e approverà il manuale di formazione prima che sia tradotto e pubblicato, consentirà scambi di opinioni sull'attuazione della presente decisione, in particolare sulle fasi pilota dei programmi di formazione a livello nazionale e convaliderà il materiale di formazione necessario. |
3.2.3. Tempistica
Il corso online sarà sviluppato nel 2019 e reso disponibile all'inizio del 2020. Il programma di tutoraggio comincerà all'inizio del 2020, una volta assunto il personale dei centri regionali e dopo aver elaborato il manuale di formazione. Il workshop per la squadra di progetto si terrà nel 2020 al termine della fase pilota dei programmi di formazione a livello nazionale.
3.2.4. Risultati attesi
Una formazione online sull'integrazione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro sarà messa a disposizione in arabo, inglese, francese, portoghese e spagnolo e consentirà di comprendere meglio la necessità di includere le prospettive di genere nelle misure di controllo delle armi di piccolo calibro. La formazione sarà promossa nel sistema dell'ONU e presso più ampie comunità di operatori e diventerà obbligatoria per il personale coinvolto nell'attuazione della presente decisione. Inoltre, il personale del centro regionale dell'UNODA riceverà una formazione sul manuale di formazione e, attraverso un programma di tutoraggio, svilupperà strategie per la sua applicazione regionale. Si terrà un workshop per la squadra del progetto che rafforzerà il coordinamento e la cooperazione per l'attuazione delle azioni di cui alla presente decisione, e il materiale di formazione sarà sviluppato, controllato e approvato e reso pubblico.
3.3. Programmi di formazione a livello nazionale sull'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro
3.3.1. Obiettivi
Diciotto programmi mirati di formazione a livello nazionale in materia di integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro saranno istituiti e attuati dai centri regionali dell'UNODA. L'obiettivo principale di tali programmi è la formazione degli organismi nazionali di coordinamento in materia di armi di piccolo calibro in merito all'inclusione delle dimensioni di genere nei piani d'azione nazionali sulle armi di piccolo calibro e in altri pertinenti quadri politici e legislativi, anche in tema di raccolta e analisi di dati disaggregati per genere ed età. A tale riguardo, qualora un paese partecipante disponga di un piano d'azione nazionale in materia di donne, pace e sicurezza, si promuoverà la necessità di allineare entrambi i documenti.
Attività aggiuntive saranno adattate a ogni Stato e alle rispettive esigenze di assistenza e possono comprendere: meccanismi pratici volti ad assicurare una partecipazione significativa delle donne; un'analisi di genere come base per l'azione nazionale; un workshop specifico sull'inclusione delle dimensioni di genere nei piani d'azione nazionali sulle armi di piccolo calibro, utilizzando il modulo Mosaic relativo all'istituzione di piani d'azione nazionali; la progettazione di strumenti di monitoraggio e valutazione nazionali per esaminare gli sforzi intrapresi. Le attività proposte possono comprendere anche un'analisi giuridica del quadro strategico nazionale per stabilire riferimenti incrociati tra la regolamentazione in materia di armi di piccolo calibro, comprese le licenze, e le disposizioni inerenti alla lotta contro la violenza domestica e la formazione dei funzionari delle autorità di contrasto e degli operatori giuridici sui rispettivi ruoli e responsabilità nell'ambito della pertinente legislazione nazionale per quanto riguarda la presenza e l'utilizzo di armi di piccolo calibro nel contesto della violenza intima di coppia e domestica o familiare, la violenza sessuale, i femminicidi compiuti con armi di piccolo calibro, nonché l'integrazione delle prospettive di genere nelle indagini penali e nei procedimenti giudiziari.
3.3.2. Azioni
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a) |
Fase pilota: istituire e attuare programmi pilota di formazione a livello nazionale in sei paesi selezionati, in coordinamento con i rispettivi organismi nazionali di coordinamento esistenti. |
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b) |
Fase esecutiva: estendere, sulla base delle fasi pilota, i programmi di formazione a livello nazionale sull'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro ad altri dodici paesi, in coordinamento con i rispettivi organismi nazionali di coordinamento esistenti. |
3.3.3. Selezione dei paesi beneficiari
I paesi beneficiari saranno selezionati dal servizio europeo per l'azione esterna su raccomandazione dell'UNODA, in consultazione con i suoi centri regionali e con la IANSA. In linea generale si darà la massima priorità ai paesi meno sviluppati e ad altri paesi in via di sviluppo gravemente colpiti dal problema delle armi di piccolo calibro. Gli Stati devono disporre di un organismo nazionale di coordinamento in materia di armi di piccolo calibro e/o di un punto di contatto nazionale designato dell'UNPOA. Gli Stati devono aver espresso interesse per le attività proposte nell'ambito di tale azione. Occorre privilegiare gli Stati che hanno dimostrato un impegno costante per l'attuazione dell'UNPOA.
Sarà inoltre applicato un equilibrio regionale per la selezione dei paesi.
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Fase pilota: due Stati per ogni regione — Africa, Asia/Pacifico e America Latina/Caraibi. |
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— |
Fase esecutiva: quattro Stati per ogni regione — Africa, Asia/Pacifico e America Latina/Caraibi. |
3.3.4. Responsabilità dell'agenzia esecutiva
I Centri regionale dell'ONU per la pace e il disarmo attueranno i programmi di formazione a livello nazionale in stretto coordinamento con l'UNODA e le agenzie dell'ONU sul terreno. Ogniqualvolta possibile, gli enti nazionali per la parità di genere e le organizzazioni della società civile saranno coinvolti nelle attività. Il PSNU Seesac fornirà un sostegno sotto forma di consulenza sulla base della sua esperienza nello sviluppo e nell'organizzazione di corsi di formazione sul tema del genere e del controllo delle armi di piccolo calibro. La IANSA integrerà le attività nazionali rafforzando l'impegno della società civile per l'integrazione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro attraverso la sua rete a livello locale e di comunità [3.6.3].
3.3.5. Tempistica
I programmi di formazione a livello nazionale saranno avviati nel 2020 e attuati fino alla metà del 2022.
3.3.6. Risultati attesi
I programmi di formazione a livello nazionale sull'integrazione di genere porteranno a una visione nazionale condivisa del ruolo importante che il genere svolge in relazione all'efficace controllo delle armi di piccolo calibro e alla conoscenza delle diverse conseguenze della violenza armata su donne, uomini, ragazze e ragazzi. Questa nuova visione dell'importanza della questione per accrescere l'efficacia e la qualità complessiva del controllo delle armi di piccolo calibro genererà un consenso tra i funzionari nazionali preposti alle pertinenti politiche e alla loro attuazione. Il consenso sarà tradotto in un impegno nazionale a perseguire approcci sensibili alle questioni di genere nelle politiche e nella legislazione in materia di controllo delle armi di piccolo calibro. Inoltre, si sensibilizzeranno le comunità locali nei paesi. Tra i risultati dei programmi, gli Stati svilupperanno obiettivi/indicatori di progresso e si impegneranno a riferire su tali obiettivi/indicatori nel contesto delle loro attività di elaborazione di relazioni annuali nel quadro dell'UNPOA.
3.4. Approcci regionali all'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro
3.4.1. Obiettivi
Il commercio illecito e l'uso improprio di armi di piccolo calibro presentano problemi diversi in regioni diverse e gli Stati dispongono di differenti livelli di risorse finanziarie e materiali per rispondere a tali problemi. L'obiettivo degli approcci regionali è creare e/o rafforzare le competenze sugli aspetti di genere del controllo delle armi di piccolo calibro presso i funzionari pubblici, la società civile e i parlamentari a livello regionale e subregionale, sulla base di Mosaic. Essi rafforzeranno la necessità di includere le questioni di genere nelle iniziative di controllo delle armi di piccolo calibro a livello regionale e subregionale. Gli scambi regionali sulle buone prassi e su Mosaic potenzieranno le competenze nazionali e porteranno a ulteriori impegni da parte di tutti gli Stati della regione per affrontare la questione del controllo delle armi di piccolo calibro in una prospettiva di genere.
3.4.2. Azioni
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a) |
Giornata di formazione a margine della settima riunione biennale degli Stati sul programma di azione (BMS7) nel 2020, rivolta ai responsabili per le armi leggere e di piccolo calibro presso i segretariati delle organizzazioni regionali e subregionali, al fine di promuovere le questioni di genere nelle iniziative regionali e consentire la partecipazione alla BMS7 di 15 rappresentanti di dette organizzazioni, che altrimenti non disporrebbero delle risorse necessarie per partecipare alle riunioni dell'UNPOA. |
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b) |
Workshop subregionale di quattro giorni nell'ambito di Mosaic, da tenersi nelle Figi, destinato ai paesi del Pacifico e volto a rafforzare il ruolo delle donne nel settore del controllo delle armi, migliorando la comprensione dell'impatto in base al genere della violenza armata e degli strumenti internazionali di controllo delle armi e sviluppando le capacità della società civile, dei parlamentari e dei funzionari pubblici di impegnarsi in tali questioni (si tratta del seguito di due workshop subregionali organizzati nell'Asia sudorientale e nell'Asia meridionale nel 2018 e finanziati dall'UNSCAR). |
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c) |
Un seminario regionale di tre giorni nell'ambito di Mosaic da tenersi a Kathmandu per rafforzare il ruolo delle donne nel settore del controllo delle armi. Il seminario riunirà rappresentanti della società civile, parlamentari e funzionari pubblici provenienti dall'Asia e dal Pacifico, compresi coloro che hanno partecipato al workshop subregionale nelle Figi [3.4.2.b]. I partecipanti discuteranno azioni per portare avanti la questione dell'integrazione di genere e il controllo delle armi di piccolo calibro nei propri sistemi nazionali. Una sintesi delle discussioni e materiale supplementare saranno pubblicati online e in versione cartacea e saranno distribuiti ai partecipanti e alle pertinenti parti interessate. |
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d) |
Workshop regionale di due giorni nell'ambito di Mosaic da tenersi in Perù per presentare e diffondere le buone pratiche in materia di politiche e approcci giuridici sensibili alle questioni di genere nel settore del controllo delle armi di piccolo calibro, che il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi (Unlirec) sviluppa dal 2017, destinato agli alti responsabili decisionali di enti e agenzie nazionali per il controllo delle armi di piccolo calibro responsabili della prevenzione, eliminazione e repressione della violenza nei confronti delle donne. Il workshop promuove la necessità di rafforzare la legislazione in materia di armi di piccolo calibro in America latina e nei Caraibi introducendo restrizioni all'acquisto di armi e munizioni da parte di coloro che sono stati condannati per violenza domestica e/o interpersonale. |
3.4.3. Tempistica
Il corso a margine della BMS7 si terrà a metà del 2020, i workshop regionali e subregionali avranno luogo tra la fine del 2019 e la fine del 2021.
3.4.4. Partner coinvolti nell'attuazione
L'UNODA organizzerà e convocherà la giornata di formazione a margine della BMS7 per il personale delle organizzazioni regionali e subregionali, tra cui la sponsorizzazione di alcuni dei rappresentanti alla BMS7. Il Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace e il disarmo in Asia e nel Pacifico, in stretta collaborazione con la IANSA, organizzerà e convocherà il workshop subregionale nelle Figi e il seminario regionale a Kathmandu. L'Unlirec organizzerà e convocherà il workshop regionale in Perù.
3.4.5. Risultati attesi
Gli esperti di controllo delle armi di piccolo calibro dei segretariati delle organizzazioni regionali e subregionali saranno formati all'importanza dell'integrazione di genere nelle iniziative e politiche di controllo delle armi di piccolo calibro conformemente ad autorevoli orientamenti globali (Mosaic). Porteranno con sé idee su come sviluppare misure sensibili alle questioni di genere nel settore del controllo delle armi di piccolo calibro e basate sulla consapevolezza che gli effetti della violenza armata e dei conflitti armati colpiscono in modo diverso uomini, donne, ragazzi e ragazze. Inoltre, l'importanza dell'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro sarà promossa nella formazione a margine della BMS7. L'azione consentirà la partecipazione delle organizzazioni che altrimenti non disporrebbero delle risorse necessarie per partecipare a una riunione dell'UNPOA. I workshop regionali e subregionali forniranno una piattaforma per lo scambio di buone pratiche in materia di politiche e approcci giuridici sensibili alle questioni di genere nel settore del controllo delle armi di piccolo calibro in America latina e nei Caraibi e mobiliteranno e svilupperanno le capacità della società civile, dei parlamentari e dei funzionari pubblici dell'Asia e del Pacifico sulla questione dell'impatto in base al genere della violenza armata e degli strumenti internazionali di controllo delle armi. Di conseguenza, politiche, quadri e programmi in materia di controllo delle armi di piccolo calibro a livello regionale e nazionale terranno conto delle questioni di genere.
3.5. Rafforzare la componente relativa al controllo delle armi di piccolo calibro nell'agenda su donne, pace e sicurezza e le sinergie tra gli obiettivi 5 e 16 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
3.5.1. Obiettivi
Le attività sono intese a riunire esperti e comunità diplomatiche che lavorano al controllo delle armi di piccolo calibro, l'agenda su donne, pace e sicurezza, e coloro che lavorano all'attuazione degli obiettivi 5 e 16 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in modo da esaminare e armonizzare i loro sforzi, in particolare al fine di sfruttare le sinergie ed evitare duplicazioni.
3.5.2. Azioni
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a) |
Partecipazione di punti focali nazionali e regionali selezionati dell'UNPOA e di esperti della società civile in materia di armi di piccolo calibro a una delle riunioni, che si tengono annualmente in una capitale, della rete dei punti focali su donne, pace e sicurezza per discutere delle sinergie tra gli impegni sottoscritti dagli Stati nell'ambito dell'UNPOA e dell'agenda su donne, pace e sicurezza, nonché per sostenere l'inclusione della componente del controllo delle armi di piccolo calibro nei piani d'azione nazionali relativi all'UNSCR 1325 (2000) e delle prospettive di genere nei piani d'azione nazionali per l'attuazione dell'UNPOA. Ciò include uno scambio delle migliori pratiche e un confronto sui progressi compiuti nell'attuazione di politiche e normative sensibili alle questioni di genere. |
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b) |
Stabilire un dialogo regolare fra le pertinenti agenzie dell'UE, gli Amici della risoluzione 1325, le altre comunità politiche e diplomatiche attive nell'ambito dell'UNSCR 1325 (2000) e della più ampia agenda su donne, pace e sicurezza, diplomatici ed esperti impegnati nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 5 e 16 nonché i diplomatici e i responsabili delle politiche che si occupano di disarmo e di controllo delle armi a Ginevra e a New York, per razionalizzare e armonizzare gli sforzi e i lavori. Il dialogo si baserà sui risultati delle riunioni precedenti tenutesi a Ginevra e a New York all'inizio del 2018. |
3.5.3. Risultati attesi
Esperti, responsabili delle politiche e diplomatici impegnati nel controllo delle armi di piccolo calibro, nell'agenda su donne, pace e sicurezza e nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile beneficeranno del dialogo e dello scambio e inizieranno a coordinare i loro sforzi. Come risultato, l'attuazione di tutti i programmi sarà rafforzata e un approccio coordinato garantirà l'ottimizzazione delle sinergie ed eviterà duplicazioni.
3.6. Coinvolgimento della società civile nell'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro
3.6.1. Obiettivi
Le azioni sono concepite per rafforzare in maniera significativa il coinvolgimento della società civile nell'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro affrontando la connessione esistente tra approcci e impatti specifici per genere, diritti delle donne, controllo delle armi di piccolo calibro e violenza armata a livello locale e di comunità. Il coinvolgimento della società civile nel controllo delle armi di piccolo calibro è fondamentale per la titolarità locale, fornisce informazioni preziose sul problema e aumenta il sostegno agli sforzi di controllo. Le organizzazioni della società civile specializzate nelle questioni di genere intensificheranno gli sforzi per il controllo delle armi di piccolo calibro in una prospettiva sensibile al genere e rafforzeranno e integreranno le altre azioni intraprese in virtù della presente decisione. Fra il 2019 e il 2022 saranno svolte azioni in Stati selezionati per l'attuazione dei programmi di formazione a livello nazionale ai sensi della presente decisione, come pure in altri paesi.
3.6.2. Responsabilità dell'agenzia esecutiva
Tutte le attività saranno intraprese dalla IANSA e dalla Rete delle Donne IANSA e saranno coordinate e monitorate dall'UNODA. Un rappresentante della IANSA farà parte del gruppo di progetto per agevolare l'attuazione e il coordinamento di tutte le azioni svolte in virtù della presente decisione.
3.6.3. Azioni
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a) |
Rafforzare la rete delle organizzazioni di base della IANSA, inclusa la Rete delle Donne, per promuovere il coinvolgimento della società civile e affrontare le manifestazioni specifiche di genere del problema delle armi di piccolo calibro dal livello locale fino al livello globale. |
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b) |
Fornire annualmente piccoli sussidi per 30-40 attività svolte dalla società civile locale per l'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro. Ciò potrebbe includere eventi per la Settimana globale di azione contro la violenza delle armi, la Giornata internazionale della gioventù, il Mese africano dell'amnistia, la Giornata internazionale della pace, la Giornata del bambino africano, la Giornata internazionale per la distruzione delle armi da fuoco, l'Iniziativa «Vèstiti di arancione», la Giornata internazionale della donna e i 16 Giorni di attivismo contro la violenza di genere ecc.. |
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c) |
La IANSA elaborerà e distribuirà a bambini e adolescenti materiale in diverse lingue, adeguato all'età, in cui vengono trattate le connessioni ricorrenti fra mascolinità e violenza. gruppi di membri della IANSA di differenti paesi utilizzeranno il materiale per coinvolgere le rispettive comunità locali. |
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d) |
La IANSA elaborerà e distribuirà ai suoi membri materiale divulgativo accessibile (per esempio, spunti di discussione, opuscoli ecc.) in diverse lingue per promuovere la questione dell'integrazione della dimensione di genere nel contesto del controllo delle armi di piccolo calibro in differenti paesi e coinvolgere su tale questione funzionari, responsabili delle politiche, giornalisti e altri attori della società civile a livello locale. |
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e) |
Attività di lobbying per includere donne, giovani e altre parti interessate sottorappresentate (per esempio, operatori sanitari, superstiti, comunità rurali) tra i membri degli organismi nazionali di coordinamento. |
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f) |
Elaborare e mantenere un sito web più accessibile e ampio per la IANSA e la sua Rete delle Donne al fine di: far conoscere le attività dei membri della rete; fornire una piattaforma centrale per un'azione delle ONG che sia coordinata a livello globale; offrire informazioni, materiale, contatti, esempi e documenti relativi a questioni quali l'emancipazione delle donne, l'integrazione di genere, la riduzione della violenza armata, il controllo delle armi di piccolo calibro, la mascolinità e le armi, e il nesso tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile 5 e 16. |
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g) |
Sostenere lavori di ricerca improntati all'azione condotti da gruppi locali per individuare punti strategici di intervento per ridurre il traffico di armi e la violenza armata da una prospettiva di genere e progettare e attuare azioni di follow-up basate su tali lavori. |
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h) |
Promuovere e sostenere l'attuazione dell'invito ad agire lanciato nel 2018 per quanto riguarda la dimensione di genere e il controllo delle armi di piccolo calibro (5) e i risultati specifici a tale dimensione emersi dalla sesta riunione biennale degli Stati (BMS6) e dalla terza conferenza di revisione (RevCon3) a livello locale. |
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i) |
Garantire che la considerazione delle prospettive di genere continui a essere promossa tramite attività di sensibilizzazione della società civile nell'ambito dei processi globali sulle armi leggere e di piccolo calibro, incluse la settima e l'ottava riunione biennale degli Stati (BMS7 e BMS8). Contribuire al gruppo di lavoro delle ONG su donne, pace e sicurezza e ai relativi processi, per garantire che la dimensione del controllo delle armi sia tenuta in debita considerazione. |
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j) |
Contribuire alle azioni svolte in virtù della presente decisione tra cui: l'elaborazione del manuale di formazione; l'attuazione dei programmi di formazione a livello nazionale garantendo la rappresentazione della società civile nelle attività pertinenti e coinvolgendo la società civile a livello locale e di comunità nel paese beneficiario; la partecipazione al workshop subregionale e ai workshop regionali in Asia e nel Pacifico. |
3.6.4. Risultati attesi
L'impegno della società civile sull'integrazione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro risulta rafforzato ed è aumentato considerevolmente il suo livello di attività per promuovere tale questione Il sostegno agli sforzi messi in atto per il controllo delle armi di piccolo calibro in una prospettiva sensibile al genere è stato rafforzato a livello locale, le comunità sono state sensibilizzate sull'importanza della questione e a livello locale sono stati intrapresi lavori di ricerca e azioni di follow-up per affrontare la questione dell'uso e dell'uso improprio delle armi di piccolo calibro. Il coinvolgimento della società civile è stato altresì rafforzato nel quadro dell'agenda su donne, pace e sicurezza e nelle riunioni nell'ambito dell'UNPOA; nel processo politico concernente le armi di piccolo calibro sono state promosse considerazioni specifiche di genere.
3.7. Partenariato, promozione e sensibilizzazione
3.7.1. Obiettivi
L'insieme delle organizzazioni che formano il sistema dell'ONU, inclusi fondi, programmi e agenzie specializzate, sono incaricate di sostenere la realizzazione della parità di genere. Inoltre le organizzazioni del sistema dell'ONU coinvolte nel controllo delle armi di piccolo calibro integreranno considerazioni di genere in tutte le fasi dei progetti e dei programmi in materia di armi di piccolo calibro. Per sostenere gli sforzi intrapresi in tal senso, le azioni sono concepite per portare tali questioni al centro dell'attenzione dell'ONU come pure delle più ampie comunità di operatori. Una maggiore visibilità delle questioni tramite la promozione e la sensibilizzazione rafforzerà anche l'impatto del progetto. Il partenariato con tutte le pertinenti parti interessate mira ad agevolare il coordinamento e contribuisce a un'attuazione razionale di tutte le azioni sostenute dalla presente decisione.
3.7.2. Azioni
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a) |
Organizzare attività periodiche nel corso della prima commissione dell'Assemblea generale (ottobre) e nel corso della commissione sulla condizione femminile (marzo) a New York, nell'ambito di un processo intersessionale sull'integrazione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro, inclusi forum di discussione ed eventi a latere con oratori di alto livello provenienti dal sistema dell'ONU, dagli Stati, dagli istituti di ricerca, dal mondo accademico e dalle ONG. Questo processo tiene conto della convergenza delle iniziative e delle agende politiche internazionali sulla parità di genere. |
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b) |
Organizzare nel 2021 un evento di un giorno a New York nel corso dei «16 Giorni di attivismo contro la violenza di genere» che promuova l'integrazione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro, incluso un segmento ad alto livello che dimostri l'impegno politico sulla questione, e preveda la presentazione di esempi pratici sul campo, compresi i risultati delle attività svolte nel quadro di questo progetto, e dibattiti di gruppi di esperti per compiere ulteriori progressi sulla questione. |
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c) |
Creare, nel sito dell'UNODA, una pagina web dedicata e autorevole sull'integrazione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro in cui siano riportate informazioni e risorse generate dalle azioni sostenute dalla presente decisione e non solo. |
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d) |
Istituire, a livello dell'ONU, un gruppo di lavoro CASA (azione coordinata sulle armi di piccolo calibro) (6) sulla dimensione di genere e le armi di piccolo calibro che sarà convocato dall'UNODA e che riunirà tutti i partner pertinenti per l'attuazione delle azioni sostenute dalla presente decisione. Anche la IANSA sarà invitata a partecipare a questo gruppo di lavoro. |
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e) |
Promuovere l'importanza dell'integrazione di genere tramite campagne condotte su social media e mass media. |
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f) |
Informare costantemente il donatore (l'Unione) dei progressi compiuti sull'attuazione della presente decisione. |
3.7.3. Risultati attesi
Sarà istituito un dibattito regolare sugli approcci di genere al controllo delle armi di piccolo calibro e le questioni, nonché i risultati delle azioni svolte nell'ambito della presente decisione, sarà sollevata frequentemente. Sarà creato un sito web che rappresenterà una fonte completa di informazioni sull'integrazione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro e sui risultati ottenuti attraverso la presente decisione. Si svolgeranno riunioni periodiche del gruppo di lavoro CASA (azione coordinata sulle armi di piccolo calibro) e l'attuazione delle azioni sarà coordinata lungo tutto il periodo di attuazione del progetto.
4. RISULTATI ATTESI
L'agenzia esecutiva produrrà e trasmetterà all'Unione i seguenti risultati:
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— |
relazioni sintetiche sui 18 programmi di formazione a livello nazionale in materia di integrazione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro; |
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— |
manuale di formazione in inglese, francese, portoghese e spagnolo, oltre al pertinente materiale formativo, online e in formato cartaceo; |
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— |
formazione online sull'integrazione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro per il personale ONU e le più ampie comunità di operatori, disponibile in arabo, inglese, francese, portoghese e spagnolo; |
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— |
documento finale attuabile del workshop Asia — Pacifico rivolto alla società civile e ai membri del parlamento; |
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— |
relazione sintetica sul coinvolgimento della società civile a favore dell'integrazione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro; |
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— |
traduzione dei moduli Mosaic in arabo, francese, portoghese e spagnolo; |
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— |
relazione finale a progetto ultimato. |
5. PARTNER
Le azioni previste dalla presente decisione sono concepite a partire dagli strumenti, le informazioni e le competenze esistenti, ove disponibili. L'azione di coordinamento riguardante le armi di piccolo calibro delle Nazioni Unite (CASA) (7), fungerà da piattaforma per il coordinamento, in particolare con UN Women, il PSNU Seesac e il DPKO, nonché con gli uffici dei rappresentanti speciali del segretario generale ONU rispettivamente per i bambini e i conflitti armati, per la violenza sessuale nei conflitti e per la violenza contro i minori. L'UNODA coordinerà da vicino l'attuazione della presente decisione con il donatore («l'Unione») e con la IANSA.
6. BENEFICIARI
I beneficiari diretti della presente decisione saranno le istituzioni nazionali responsabili del controllo delle armi di piccolo calibro nei paesi e nelle regioni interessati, vale a dire Africa, Caraibi e America Latina, Asia e Pacifico. La popolazione dei paesi beneficiari, esposta ai rischi derivanti dalla diffusa disponibilità di armi di piccolo calibro, ne beneficerà indirettamente grazie alla progressiva diminuzione dei rischi. Inoltre la presente decisione sostiene i partner del sistema dell'ONU e il personale che opera nell'ambito del controllo delle armi di piccolo calibro presso i segretariati delle organizzazioni regionali e subregionali. Saranno beneficiarie anche le comunità locali e le organizzazioni della società civile, in particolare i membri della IANSA, come pure le comunità diplomatiche a New York, Ginevra e nelle capitali che si occupano dell'agenda su donne, pace e sicurezza e dell'attuazione degli obiettivi 5 e 16 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile. Le azioni dovranno essere completamente allineate alle priorità nazionali degli Stati e essere approvate dalle competenti autorità nazionali. Le azioni saranno strutturate per andare a vantaggio di più gruppi di destinatari.
7. DURATA
Tenuto conto della portata mondiale delle azioni sostenute dalla presente decisione, del numero di partner e di beneficiari coinvolti e delle azioni programmate, il periodo per l'attuazione è fissato a 36 mesi.
8. COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ DELL'UNIONE
L'UNODA adotterà tutte le misure necessarie per assicurare una visibilità adeguata al contributo dell'Unione all'azione. Tali misure saranno realizzate in conformità al manuale della Commissione in materia di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione europea. L'UNODA sosterrà la divulgazione delle informazioni e dei risultati delle attività proposte presso il più vasto pubblico possibile. Inoltre, nel quadro di tutte le azioni pertinenti, si procederà a azioni di sensibilizzazione attraverso un coinvolgimento dei media, eventi a latere e strumenti sul web. L'UNODA farà in modo che i beneficiari delle azioni siano consapevoli del ruolo svolto dall'Unione e intraprenderà azioni di sensibilizzazione riguardo a come l'Unione e l'ONU stanno collaborando per rafforzare il controllo delle armi di piccolo calibro promuovendo, nei confronti del problema delle armi di piccolo calibro, un approccio sensibile alle questioni di genere.
L'UNODA e la IANSA faranno uso della più ampia gamma possibile di strumenti di comunicazione, compresi una pagina web, comunicati stampa scritti, strumenti scelti dei social media, eventi a latere e briefing informali. L'attuazione di tutte le azioni sarà seguita con strumenti di monitoraggio e valutazione, ivi comprese indagini rivolte ai partecipanti e riunioni periodiche del rispettivo gruppo di lavoro.
(1) «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), maggio 2018 https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf
(2) www.un.org/disarmament/mosaic
(3) https://www.un.org/disarmament/mosaic
(4) Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del Seesac relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 60).
(5) https://docs.wixstatic.com/ugd/bb4a5b_8c8bd0e981b54b6e8b01da205c10d4a3.pdf
(6) http://www.un-arm.org/PoAISS/CASA.aspx
(7) http://www.un-arm.org/PoAISS/CASA.aspx
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18.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/51 |
DECISIONE (PESC) 2018/2012 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2018
che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. |
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(2) |
Il 5 novembre 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2441 (2018), nella quale riafferma il suo fermo impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Libia e stabilisce che la situazione in Libia continua a costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. |
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(3) |
L'UNSC ha deciso che le autorizzazioni previste e le misure imposte dalla risoluzione dell'UNSC 2146 (2014) si applicano con riguardo alle navi che caricano, trasportano o scaricano petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato o oggetto di tentata esportazione illecita dalla Libia. |
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(4) |
L'UNSC ha inoltre specificato che atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o ostacolano o minano il riuscito completamento della sua transizione politica possono anche comprendere ma non sono limitati alla pianificazione, alla direzione e all'esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere. |
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(5) |
È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione. |
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(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:
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1) |
all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri possono, conformemente ai punti da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014), al punto 2 dell'UNSCR 2362 (2017) e al punto 2 dell'UNSCR 2441 (2018), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, effettuare tali ispezioni e ordinare alle navi di adottare i provvedimenti opportuni ai fini della restituzione del petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, alla Libia, con il consenso del governo libico e in coordinamento con il medesimo.»; |
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2) |
all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017) e al punto 11 dell'UNSCR 2441 (2018), elencate nell'allegato I.»; |
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3) |
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità designate e assoggettate al congelamento dei beni dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017) e al punto 11 dell'UNSCR 2441 (2018), elencate nell'allegato III.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).
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18.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/53 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2013 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2018
relativa all'identificazione dell'1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 59, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 25 febbraio 2016 la Germania ha trasmesso all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»), in conformità all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, un fascicolo elaborato conformemente all'allegato XV di tale regolamento («il fascicolo conforme all'allegato XV»), relativo all'identificazione dell'1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) (numero CE: 239-139-9; numero CAS: 15087-24-8) come sostanza estremamente preoccupante, in conformità all'articolo 57, lettera f), di tale regolamento, a causa delle sue proprietà di interferente endocrino, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
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(2) |
L'8 giugno 2016 il comitato degli Stati membri dell'Agenzia («CSM») ha adottato il suo parere (2) sul fascicolo conforme all'allegato XV. Sebbene la maggioranza dei membri del CSM ritenesse che il 3-benzilidene canfora dovesse essere identificato come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, il CSM non è giunto a un accordo unanime. Tre membri si sono astenuti e due membri hanno ritenuto che non fosse scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per l'ambiente tali da dare adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali due membri hanno espresso dubbi circa l'affidabilità di uno studio chiave e hanno dichiarato che non esistono prove sufficienti a dimostrare che il 3-benzilidene canfora dia adito a un livello di preoccupazione equivalente. |
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(3) |
Il 22 giugno 2016, a norma dell'articolo 59, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'Agenzia ha trasmesso il parere del CSM alla Commissione perché prendesse una decisione in merito all'identificazione del 3-benzilidene canfora sulla base dell'articolo 57, lettera f), di detto regolamento. |
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(4) |
La Commissione osserva, in linea con il parere maggioritario del CSM, che molteplici dati presentati e discussi nel fascicolo conforme all'allegato XV, compreso lo studio chiave cui si riferisce il parere minoritario del CSM, indicano che il 3-benzilidene canfora altera il funzionamento del sistema endocrino e presenta pertanto un meccanismo d'azione endocrino. La Commissione osserva inoltre che il parere minoritario concorda sull'esistenza di indicazioni chiare del fatto che il 3-benzilidene canfora interagisce con il sistema endocrino dei pesci. Lo studio chiave dimostra altresì un effetto grave e irreversibile sulla capacità riproduttiva dei pesci nelle popolazioni di specie selvatiche, mentre dagli elementi di prova disponibili risulta che l'effetto avverso deriva dal meccanismo d'azione endocrino. In linea con il parere maggioritario del CSM, la Commissione ritiene pertanto che il 3-benzilidene canfora corrisponda alla definizione di interferente endocrino data dal programma internazionale per la sicurezza nel settore chimico dell'Organizzazione mondiale della sanità (WHO/IPCS) (3). |
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(5) |
La Commissione osserva che l'effetto avverso è di gravità simile a quella di altre sostanze già identificate come estremamente preoccupanti a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 in quanto hanno proprietà che perturbano il sistema endocrino con probabilità di effetti gravi per l'ambiente, e che il 3-benzilidene canfora provoca effetti irreversibili e di lunga durata sulle popolazioni di specie selvatiche. La Commissione ritiene che il livello di preoccupazione cui tali effetti avversi danno adito sia equivalente a quello suscitato dalle sostanze di cui all'articolo 57, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il fatto che gli effetti avversi sulla capacità riproduttiva dei pesci siano stati osservati nello studio chiave a livelli di concentrazione bassi rafforza ulteriormente tale preoccupazione. |
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(6) |
Il 3-benzilidene canfora dovrebbe essere identificato come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà di interferente endocrino con probabilità di effetti gravi per l'ambiente. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'1,7,7-trimetil-3(fenilmetilene)biciclo[2.2.1]eptan-2-one (3-benzilidene canfora) (numero CE: 239-139-9; numero CAS: 15087-24-8) è identificato come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 a causa delle sue proprietà di interferente endocrino con probabilità di effetti gravi per l'ambiente.
2. La sostanza di cui al paragrafo 1 è inclusa nell'elenco di sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e reca la seguente indicazione alla voce riguardante il motivo dell'inclusione: «Proprietà di interferenza con il sistema endocrino [articolo 57, lettera f), ambiente]».
Articolo 2
L'Agenzia europea per le sostanze chimiche è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2018
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee
(3) WHO/IPCS, 2002. Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors (Valutazione generale dello stato dell'arte della ricerca sugli interferenti endocrini). WHO/IPCS/EDC/02.2, disponibile all'indirizzo http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/.
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18.12.2018 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/55 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2014 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2018
che modifica l'allegato I della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'elenco delle zone dell'Irlanda indenni da ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)
[notificata con il numero C(2018) 8618]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato I della decisione 2010/221/UE della Commissione (2) stabilisce l'elenco di Stati membri, zone e compartimenti considerati indenni da alcune malattie che non sono indicate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE. In tali zone, lo Stato membro indicato nell'elenco con riferimento alla malattia in questione può esigere il rispetto di determinate misure nazionali approvate dalla suddetta decisione per limitare l'impatto di tali malattie. |
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(2) |
In tale elenco, alcuni compartimenti del territorio irlandese sono attualmente considerati indenni da ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar). A causa di un recente focolaio di OsHV-1 μνar riscontrato nel compartimento 6 Poulnasharry Bay e di cui l'Irlanda ha informato la Commissione, la delimitazione geografica delle zone indenni da malattia per l'Irlanda dovrebbe essere aggiornata. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2010/221/CE. |
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(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella tabella dell'allegato I della decisione 2010/221/UE, quarta colonna «Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate», riga «Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar)», la voce relativa all'Irlanda è sostituita dalla seguente:
«Compartimento 1: Sheephaven Bay
Compartimento 3: Killala Bay, Broadhaven Bay e Blacksod Bay
Compartimento 4: Streamstown Bay
Compartimento 5: Bertraghboy Bay e Galway Bay
Compartimento A: Tralee Bay Hatchery»
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
(2) Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).
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18.12.2018 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/57 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2015 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2018
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2018) 8998]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1856 della Commissione (5), a seguito dei recenti casi di peste suina africana in Belgio, Lettonia, Lituania, Polonia e Ungheria. |
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(2) |
Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla lenta diffusione naturale della malattia tra le popolazioni di suini selvatici ed anche all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017 e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea, pubblicata il 29 novembre 2018 (6). |
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(3) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (7) stabilisce le misure minime dell'Unione di lotta contro la peste suina africana. In particolare, l'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede inoltre le misure da adottare in caso di conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, tra cui la messa sotto sorveglianza ufficiale degli allevamenti di suini situati nella zona definita infetta. La recente esperienza ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE, in particolare le misure che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti, sono efficaci per contenere la diffusione della malattia. |
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(4) |
Tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate negli Stati membri conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 15, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale in relazione alla peste suina africana, alcune zone della Lituania e della Polonia, attualmente elencate nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione degli allevamenti infetti. Dato che nell'elenco dell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE figurano le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione ed estremamente dinamica, quando vengono effettuate modifiche delle zone elencate in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti. |
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(5) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1856 si sono inoltre verificati in Lettonia, Lituana e Polonia ulteriori casi di peste suina africana di cui è necessario tenere conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(6) |
Nel mese di novembre 2018 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nei distretti di Telšių e Marijampolė in Lituania, nelle immediate vicinanze delle zone elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto in detto allegato. Queste zone della Lituania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(7) |
Nel mese di dicembre 2018 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Vaiņodes in Lettonia, nelle immediate vicinanze di una zona elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto in detto allegato. Questa zona della Lettonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(8) |
Nel mese di dicembre 2018 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nei distretti di Giżycko, Hrubieszów e Garwolin in Polonia, nelle zone elencate nella parte I o nelle zone situate nelle immediate vicinanze delle zone elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto in detto allegato. Queste zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(9) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Lettonia, la Lituania e la Polonia ed inserirle debitamente negli elenchi figuranti nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1856 della Commissione, del 27 novembre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 302 del 28.11.2018, pag. 78).
(6) EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068; EFSA Journal 2018;16(11):5494.
(7) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
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— |
the area is delimited at the outside clockwise by:
|
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— |
the area is delimited at the outside clockwise by:
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2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
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in Silistra region:
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in Dobrich region:
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3. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
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— |
okres Uherské Hradiště, |
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— |
okres Kroměříž, |
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— |
okres Vsetín, |
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— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
|
4. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
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— |
Hiiu maakond. |
5. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
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— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658403, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, és 660600 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901450, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901850, 901950, 902050, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Nógrád megye 550120, 550130, 550210, 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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— |
Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta, |
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— |
Alsungas novads, |
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— |
Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts, |
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Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, |
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— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
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— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, |
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— |
Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts, |
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— |
Rucavas novada Dunikas pagasts. |
7. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
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— |
Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, |
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— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos, |
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Pagėgių savivaldybė, |
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Plungės rajono savivaldybė, |
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Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, |
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— |
Rietavo savivaldybė, |
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— |
Skuodo rajono savivaldybė: Barstyčių ir Ylakių seniūnijos, |
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— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
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— |
Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, |
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— |
Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos. |
8. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie świętokrzyskim:
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9. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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— |
Județul Alba cu următoarea delimitare:
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— |
Județul Arad cu următoarea delimitare:
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— |
Restul județului Argeș care nu a fost inclus în partea III, |
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— |
Județul Bistrița, |
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— |
Județul Brașov, |
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— |
Județul Cluj, |
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— |
Județul Covasna, |
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— |
Județul Harghita, |
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— |
Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:
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— |
Județul Iași, |
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— |
Județul Neamț, |
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Județul Vâlcea, |
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— |
Județul Bistrița Nasaud, |
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— |
Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
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— |
Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:
|
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— |
Județul Gorj. |
PARTE II
1. Belgio
Le seguenti zone del Belgio:
in Luxembourg province:
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— |
the area is delimited clockwise by:
|
2. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
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in Silistra region:
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in Dobrich region:
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3. Repubblica ceca
Le seguenti zone della Repubblica ceca:
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— |
katastrální území obcí v okrese Zlín:
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4. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
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— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
5. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
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— |
Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Nógrád megye 550110, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659701, 659800 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
6. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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— |
Ādažu novads, |
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Aizputes novada Kalvenes pagasts, |
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Aglonas novads, |
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Aizkraukles novads, |
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Aknīstes novads, |
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Alojas novads, |
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Alūksnes novads, |
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Amatas novads, |
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Apes novads, |
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Auces novads, |
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Babītes novads, |
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Baldones novads, |
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Baltinavas novads, |
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Balvu novads, |
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— |
Bauskas novads, |
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Beverīnas novads, |
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Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, |
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Burtnieku novads, |
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Carnikavas novads, |
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— |
Cēsu novads, |
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— |
Cesvaines novads, |
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— |
Ciblas novads, |
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— |
Dagdas novads, |
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Daugavpils novads, |
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— |
Dobeles novads, |
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Dundagas novads, |
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Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts, |
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Engures novads, |
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Ērgļu novads, |
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Garkalnes novads, |
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Gulbenes novads, |
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Iecavas novads, |
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Ikšķiles novads, |
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Ilūkstes novads, |
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Inčukalna novads, |
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— |
Jaunjelgavas novads, |
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— |
Jaunpiebalgas novads, |
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— |
Jaunpils novads, |
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Jēkabpils novads, |
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— |
Jelgavas novads, |
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— |
Kandavas novads, |
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— |
Kārsavas novads, |
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— |
Ķeguma novads, |
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— |
Ķekavas novads, |
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— |
Kocēnu novads, |
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— |
Kokneses novads, |
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— |
Krāslavas novads, |
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— |
Krimuldas novads, |
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— |
Krustpils novads, |
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— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
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— |
Lielvārdes novads, |
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— |
Līgatnes novads, |
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— |
Limbažu novads, |
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— |
Līvānu novads, |
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Lubānas novads, |
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— |
Ludzas novads, |
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— |
Madonas novads, |
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— |
Mālpils novads, |
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— |
Mārupes novads, |
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— |
Mazsalacas novads, |
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— |
Mērsraga novads, |
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— |
Naukšēnu novads, |
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— |
Neretas novads, |
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— |
Ogres novads, |
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— |
Olaines novads, |
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— |
Ozolnieku novads, |
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— |
Pārgaujas novads, |
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— |
Pļaviņu novads, |
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Preiļu novads, |
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— |
Priekules novads, |
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— |
Priekuļu novads, |
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Raunas novads, |
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republikas pilsēta Daugavpils, |
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republikas pilsēta Jelgava, |
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republikas pilsēta Jēkabpils, |
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— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
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— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
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— |
republikas pilsēta Valmiera, |
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— |
Rēzeknes novads, |
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— |
Riebiņu novads, |
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Rojas novads, |
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— |
Ropažu novads, |
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— |
Rugāju novads, |
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Rundāles novads, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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— |
Salas novads, |
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— |
Salaspils novads, |
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— |
Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un Vadakstes pagasts, |
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— |
Saulkrastu novads, |
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— |
Sējas novads, |
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— |
Siguldas novads, |
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Skrīveru novads, |
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— |
Skrundas novads, |
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— |
Smiltenes novads, |
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Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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— |
Strenču novads, |
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— |
Talsu novads, |
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— |
Tērvetes novads, |
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— |
Tukuma novads, |
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— |
Vaiņodes novads, |
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— |
Valkas novads, |
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— |
Varakļānu novads, |
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— |
Vārkavas novads, |
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— |
Vecpiebalgas novads, |
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— |
Vecumnieku novads, |
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Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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Viesītes novads, |
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Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
7. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų Simno ir Raitininkų seniūnijos, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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— |
Biržų miesto savivaldybė, |
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— |
Biržų rajono savivaldybė, |
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— |
Druskininkų savivaldybė, |
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— |
Elektrėnų savivaldybė, |
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Ignalinos rajono savivaldybė, |
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Jonavos rajono savivaldybė, |
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— |
Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos, |
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— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos, |
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Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
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— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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— |
Kalvarijos savivaldybė, |
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Kauno miesto savivaldybė, |
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— |
Kauno rajono savivaldybė, |
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— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
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Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos, |
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— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
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— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
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— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Būdveičių, Kapčiamiesčio, Krosnos, Kūčiūnų ir Noragėlių seniūnijos, |
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— |
Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos, |
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— |
Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Židikų ir Sedos seniūnijos, |
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Molėtų rajono savivaldybė, |
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— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
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— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
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— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
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— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417,Tyrulių, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, ir Šiaulėnų seniūnijos, |
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— |
Prienų miesto savivaldybė, |
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— |
Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos, |
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— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
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— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
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— |
Šakių rajono savivaldybė, |
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— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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— |
Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, |
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— |
Širvintų rajono savivaldybės,Švenčionių rajono savivaldybė, |
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— |
Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos, |
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— |
Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos, |
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— |
Trakų rajono savivaldybė, |
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— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
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— |
Utenos rajono savivaldybė, |
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— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
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— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
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— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
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— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė, |
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— |
Visagino savivaldybė, |
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— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
8. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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PARTE III
1. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
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Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta, |
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Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. |
2. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
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Akmenės rajono savivaldybė, |
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— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
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— |
Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Punios seniūnijos, |
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— |
Birštono savivaldybė, |
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— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus,Skirsnemunės, Šimkaičiųir Veliuonos seniūnijos, |
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— |
Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, |
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— |
Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio, Teizių ir Veisiejų seniūnijos, |
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— |
Marijampolės savivaldybė:Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos, |
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— |
Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, |
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— |
Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos, |
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— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio ir Šaukoto seniūnijos, |
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— |
Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, |
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— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
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— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
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— |
Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija, |
3. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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4. Romania
Le seguenti zone della Romania:
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Zona orașului București, |
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Județul Constanța, |
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Județul Satu Mare, |
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Județul Tulcea, |
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Județul Bacău, |
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— |
Județul Bihor, |
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— |
Județul Brăila, |
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— |
Județul Buzău, |
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— |
Județul Călărași, |
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— |
Județul Dâmbovița, |
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— |
Județul Galați, |
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— |
Județul Giurgiu, |
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— |
Județul Ialomița, |
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Județul Ilfov, |
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— |
Județul Prahova, |
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— |
Județul Sălaj, |
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— |
Județul Vaslui, |
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— |
Județul Vrancea, |
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— |
Județul Teleorman, |
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Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:
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Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:
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Partea din județu Arges cu următoarele comune:
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Județul Olt, |
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Județul Dolj. |
PARTE IV
Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
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tutto il territorio della Sardegna. |