ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 320

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
17 dicembre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1990 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1991 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che autorizza l'immissione sul mercato delle bacche di Lonicera caerulea L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 1 )

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri

25

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi

28

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1994 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

35

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1995 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che approva il piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Romania [notificata con il numero C(2018) 8448]  ( 1 )

38

 

*

Decisione (UE) 2018/1996 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce le norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di alcuni loro diritti nel contesto del trattamento di dati personali ai fini delle inchieste di difesa commerciale e di politica commerciale

40

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento n. 99 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di sorgenti luminose a scarica destinate a essere usate in lampade omologate montate su veicoli a motore [2018/1997]

45

 

*

Regolamento n. 128 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati per i veicoli a motore e i loro rimorchi [2018/1998]

63

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1990 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2018

che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 58, paragrafo 1, l'articolo 59, paragrafo 2, e l'articolo 60, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato per la legge applicabile, la competenza e l'esecuzione in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate,

considerando quanto segue:

(1)

Per la corretta applicazione del regolamento (UE) 2016/1104 occorre elaborare una serie di moduli.

(2)

Conformemente alla decisione (UE) 2016/954 del Consiglio (2) che autorizza una cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, il regolamento (UE) 2016/1104 attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali tra Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia. Pertanto, solo tali Stati membri partecipano all'adozione del presente regolamento.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la legge applicabile, la competenza e l'esecuzione in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il modulo da usare per l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1104 è conforme al modello di cui all'allegato I.

2.   Il modulo da usare per l'attestato relativo a un atto pubblico di cui all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1104 è conforme al modello di cui all'allegato II.

3.   Il modulo da usare per l'attestato relativo a una transazione giudiziaria di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1104 è conforme al modello di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 30.

(2)  Decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 16).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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17.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1991 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

che autorizza l'immissione sul mercato delle bacche di Lonicera caerulea L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo alimento quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283.

(2)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo.

(4)

Il 26 gennaio 2018 la società Soloberry Ltd. («il richiedente») ha presentato alla Commissione la notifica dell'intenzione di immettere sul mercato dell'Unione le bacche di Lonicera caerulea L. («haskap») quale alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente indica che le bacche di Lonicera caerulea L. sono consumate in quanto tali (fresche o congelate) dalla popolazione in generale.

(5)

La documentazione presentata dal richiedente dimostra che le bacche di Lonicera caerulea L. vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato in Giappone.

(6)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 28 febbraio 2018 la Commissione ha inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(7)

Entro il termine di quattro mesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 gli Stati membri o l'Autorità non hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative all'immissione sul mercato dell'Unione delle bacche di Lonicera caerulea L.

(8)

La Commissione dovrebbe quindi autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione delle bacche di Lonicera caerulea L. e aggiornare l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le bacche di Lonicera caerulea L., come specificato nell'allegato del presente regolamento, sono inserite nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.   La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

«Bacche di Lonicera caerulea L. (haskap)

(alimento tradizionale da un paese terzo)

Non specificato

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “bacche di haskap (Lonicera caerulea)”.»

 

2)

nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Bacche di Lonicera caerulea L. (haskap)

(alimento tradizionale da un paese terzo)

Descrizione/Definizione

L'alimento tradizionale è costituito dalle bacche fresche e congelate di Lonicera caerulea var. edulis.

La Lonicera caerulea L. è un arbusto deciduo appartenente alla famiglia delle Caprifoliaceae.

Principali componenti nutrizionali delle bacche di haskap (bacche fresche):

Carboidrati: 12,8 %

Fibre: 2,1 %

Lipidi: 0,6 %

Proteine: 0,7 %

Ceneri: 0,4 %

Acqua: 85,5 %»


17.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1992 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (2) determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014.

(2)

Il regolamento (UE) n. 517/2014 dispone che l'immissione in commercio nell'Unione di idrofluorocarburi da parte di produttori e importatori sia soggetta a una quota annua al fine di conseguire la loro riduzione graduale. Tali quote destinate ai produttori e agli importatori sono calcolate in base ai valori di riferimento determinati dalla Commissione sulla base della media annua dei quantitativi di idrofluorocarburi comunicata dai produttori e dagli importatori a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 dal 1o gennaio 2015, conformemente all'allegato V di detto regolamento.

(3)

Poiché il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la data della notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine. Di conseguenza, e fatte salve le disposizioni dell'accordo di recesso, il regolamento (UE) n. 517/2014 si applica solo fino a quando il Regno Unito cessa di essere uno Stato membro.

(4)

Alla luce della notifica ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea da parte del Regno Unito, è importante garantire la disponibilità di dati accurati relativi all'immissione in commercio di idrofluorocarburi nell'Unione successivamente al recesso del Regno Unito ai fini del ricalcolo dei valori riferimento a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014, che deve essere effettuato nel 2020.

(5)

Si dovrebbe pertanto modificare l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 al fine di consentire la separazione dei quantitativi di idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri.

(6)

Tuttavia la separazione dei dati comunicati relativi agli idrofluorocarburi immessi in commercio per quanto riguarda il Regno Unito e l'Unione a 27 Stati membri è necessaria unicamente dal momento in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno. La modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è pertanto richiesta solo per i dati da comunicare relativi all'anno civile 2018 e fino a e compreso l'anno in cui il Regno Unito recede dall'Unione e il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

(7)

Affinché la separazione dell'obbligo di comunicazione sia applicabile alla comunicazione dei dati relativi all'anno civile 2018, per il quale i dati devono essere presentati entro il 31 marzo 2019, la modifica dell'obbligo dovrebbe entrare in vigore e applicarsi in anticipo rispetto a tale data. Per tutti gli anni successivi, la data di presentazione dei dati da comunicare dovrebbe essere il 31 marzo.

(8)

I quantitativi di idrofluorocarburi da comunicare conformemente all'allegato del presente atto di esecuzione quali immessi in commercio nel Regno Unito dovrebbero far riferimento ai quantitativi immessi in commercio nel Regno Unito per la prima volta.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).


ALLEGATO

All'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è aggiunta la seguente sezione 13 bis:

«Sezione 13  bis : da compilarsi a cura dei produttori e dagli importatori di gas – articolo 19, paragrafo 1, e allegato VII, punto 1, lettere da a) a d), punto 2, lettere a), b) e d) nonché punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima volta alle attività di comunicazione svolte nel 2018 (entro il 31 marzo 2019) fino a e compreso l'anno in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscela contenente almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuta nei polioli premiscelati.

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

OSSERVAZIONI

13aA

Quantitativo di idrofluorocarburi immesso fisicamente in commercio, esclusi gli usi esonerati

13aA = 4M – Somma degli usi esonerati della sezione 5 (5 A – 5F)

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

13aB

di cui: Quantitativo immesso in commercio nel Regno Unito per la prima volta

Non si includono i quantitativi immessi in commercio nel Regno Unito, ma successivamente forniti sfusi all'Unione (senza Regno Unito)

Si includono i quantitativi sfusi forniti al Regno Unito, in precedenza immessi in commercio nell'Unione (senza Regno Unito)

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

13aC

di cui: Quantitativi immessi in commercio nel mercato dell'Unione, escluso il Regno Unito

13aC = 13aA – 13aB»


DECISIONI

17.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/28


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1993 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2018

relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2014/415/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La presente decisione riguarda l'adeguamento dei dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi («IPCR») approvati dal Consiglio il 25 giugno 2013 e citati all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/415/UE. Gli IPCR dovrebbero consentire un coordinamento e una risposta tempestivi a livello politico dell'Unione alle crisi aventi un ampio impatto o rilevanza politica, sia che si verifichino all'interno che all'esterno dell'Unione.

(2)

Gli IPCR dovrebbero sostenere i dispositivi per l'applicazione della clausola di solidarietà. Come riconosciuto dalla decisione 2014/415/UE, gli IPCR possono essere utilizzati prima dell'invocazione della clausola di solidarietà e dopo la riduzione graduale della risposta. Pertanto gli IPCR dovrebbero essere concepiti in modo tale da essere pertinenti sia nel contesto dell'invocazione che indipendentemente dall'invocazione della clausola di solidarietà.

(3)

I dispositivi per la risposta a livello dell'Unione dovrebbero migliorare l'efficacia attraverso un miglior coordinamento sulla base degli strumenti esistenti e rispettando le competenze delle istituzioni come pure le competenze e le responsabilità degli Stati membri.

(4)

Il Consiglio, in quanto istituzione che, a norma dell'articolo 16 del trattato sull'Unione europea (TUE), esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento, dovrebbe essere incaricato degli IPCR, poiché questi ultimi riguardano il coordinamento e la risposta a livello politico dell'Unione. Conformemente all'articolo 222, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio è l'istituzione in cui avviene il coordinamento per l'attuazione della clausola di solidarietà da parte dell'Unione e degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/415/UE.

(5)

Il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea (Coreper), istituito dall'articolo 240 TFUE, ha il compito, a norma del TUE e del TFUE e del regolamento interno del Consiglio, di preparare i lavori di tutte le sessioni del Consiglio e di vigilare sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione.

La responsabilità del Coreper in tutti i settori delle politiche dell'Unione e la combinazione di rapidità e di alto livello del dialogo politico pongono il Coreper al centro delle attività in materia di IPCR svolti in sede di Consiglio. Vista la responsabilità politica generale della presidenza nel corso di ciascun mandato, dovrebbe essere la presidenza a livello del Coreper a guidare il processo IPCR.

(6)

Il comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna, istituito dall'articolo 71 TFUE, assicura all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo 240, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri.

(7)

Il comitato politico e di sicurezza (CPS), istituito dall'articolo 38 TUE, controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, fatto salvo il ruolo del Coreper. In caso di crisi con sviluppi nei settori che rientrano nella PESC, è necessario uno stretto coordinamento tra le presidenze del Coreper e del CPS.

(8)

La Commissione, in quanto istituzione che promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine e che vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni a norma dell'articolo 17 TUE, svolge un ruolo fondamentale nella partecipazione agli IPCR.

(9)

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dispongono di strutture dotate di competenze nel settore militare e dell'intelligence, nonché della rete delle delegazioni che possono anch'esse contribuire a rispondere a crisi aventi una dimensione esterna. A seconda della crisi, altre strutture e agenzie dell'Unione nel settore della PESC o della politica estera e di sicurezza comune dovrebbero fornire, se del caso, contributi in linea con le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

(10)

Ciascuna crisi potrebbe presentare caratteristiche differenti che richiedono un'adeguata gestione in sede di Consiglio. Gli IPCR sono concepiti per assicurare flessibilità e gradualità, permettendo di adattare il coinvolgimento del livello politico e il sostegno richiesto per le esigenze della crisi. La flessibilità è ottenuta grazie alle due modalità di attivazione, vale a dire la modalità scambio di informazioni o la modalità piena attivazione, e alle possibilità di coinvolgere gli attori pertinenti. La gradualità si riferisce al livello di decisione politica.

(11)

La Commissione e l'AR hanno contribuito attivamente alla definizione e alla creazione degli IPCR nel 2013. Da quando gli IPCR sono stati istituiti, la Commissione e l'AR hanno costantemente deciso di sostenerli e hanno mantenuto l'impegno di contribuire alla loro attuazione. Il contributo della Commissione e dell'AR agli IPCR dovrebbe altresì essere integrato nella presente decisione, tenendo pienamente conto delle competenze della Commissione e dell'AR.

(12)

Gli IPCR sono stati utilizzati ampiamente a sostegno dello scambio di informazioni riguardanti crisi complesse (pagine di monitoraggio su Siria/Iraq, Yemen, Ebola, Ucraina, Nepal ecc.), crisi di comunicazione (migliori pratiche e strategie di comunicazione), assistenza umanitaria e lotta al terrorismo. Sono stati attivati per la prima volta nell'ottobre 2015 per la crisi migratoria e dei rifugiati. Fin dalla loro attivazione si sono rivelati determinanti per il monitoraggio e il sostegno della risposta alla crisi, riferendo al Coreper, al Consiglio e al Consiglio europeo. Vi si è inoltre fatto ricorso per effettuare esercitazioni di risposta dell'Unione a gravi crisi causate da attacchi informatici, calamità naturali o minacce ibride.

(13)

Le procedure operative standard IPCR («IPCR SOP»), che già esistono nell'ambito degli attuali dispositivi IPCR e che sono presentate nel dettaglio in un documento separato, dovrebbero essere ulteriormente sviluppate e aggiornate secondo quanto necessario al fine di identificare chiaramente le procedure nonché le azioni che si attendono da ciascun attore nel processo IPCR.

(14)

Le procedure operative standard della conoscenza e dell'analisi integrate della situazione («ISAA») elaborate, in linea con le IPCR SOP, dalla Commissione e dal SEAE nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità dovrebbero in particolare presentare nel dettaglio il funzionamento dell'elaborazione dell'ISAA e le modalità di integrazione delle informazioni fornite dagli Stati membri. Nell'elaborare l'ISAA è di vitale importanza sfruttare pienamente le potenziali sinergie tra le parti interessate e i mezzi, le strutture e le capacità esistenti a livello dell'Unione, evitando la duplicazione delle strutture esistenti e la creazione di nuove strutture permanenti.

(15)

È stata creata una rete informale di comunicatori di crisi (Crisis Communicators Network, «CCN») IPCR, composta di esperti di comunicazione provenienti dagli Stati membri e dai pertinenti organismi dell'Unione, con l'obiettivo di contribuire alla preparazione, in particolare mediante lo scambio di migliori pratiche e di insegnamenti tratti.

(16)

Conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza. Qualsiasi informazioni classificata è trattata conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce i dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi («IPCR»). Gli IPCR consentono un coordinamento e una risposta tempestivi a livello politico dell'Unione alle crisi aventi un ampio impatto o rilevanza politica, sia che si verifichino all'interno che all'esterno dell'Unione.

2.   Gli IPCR forniscono al Consiglio gli strumenti e la flessibilità necessari per decidere in merito alla gestione della risposta dell'Unione, anche mediante consultazioni rapide e possibili proposte di azioni. Il controllo politico e la direzione strategica di tutte le fasi del processo IPCR sono poste sotto la guida della presidenza del Consiglio, tenendo pienamente conto delle competenze della Commissione e dell'AR.

3.   Gli IPCR constano di un unico insieme di dispositivi volti a dare a livello dell'Unione una risposta coerente, efficiente e tempestiva alle crisi. Il Consiglio ricorre agli IPCR per svolgere il coordinamento a livello politico della risposta all'invocazione della clausola di solidarietà come stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/415/UE del Consiglio a norma dell'articolo 222, paragrafo 3, TFUE.

4.   Tali dispositivi non sostituiscono né duplicano meccanismi o dispositivi dell'Unione esistenti.

Articolo 2

Architettura degli IPCR

1.   Per gli IPCR esistono due modalità di attivazione, tra cui la presidenza sceglie in funzione della gravità della crisi e delle esigenze della risposta:

a)

la modalità scambio di informazioni, volta a delineare un quadro chiaro della situazione e a preparare il terreno per un'eventuale piena attivazione;

b)

la modalità piena attivazione, che implica la preparazione di misure di risposta.

2.   Gli IPCR constano di elementi di sostegno che sono essenziali per garantire un processo decisionale informato in sede di Consiglio e un coordinamento politico efficace a livello di Unione. Gli elementi di sostegno sono i seguenti:

a)

tavole rotonde informali convocate dalla presidenza con l'assistenza e la consulenza del segretariato generale del Consiglio («SGC»), di cui all'articolo 7;

b)

una capacità di sostegno alla conoscenza e all'analisi integrate della situazione («ISAA»), sviluppata dai servizi della Commissione e dal SEAE nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, di cui all'articolo 8;

c)

una piattaforma web dedicata e protetta di proprietà del Consiglio per agevolare lo scambio tempestivo di informazioni, di cui all'articolo 9;

d)

un punto di contatto centrale attivo 24/7 a livello dell'Unione con le autorità competenti degli Stati membri e altre parti interessate, fornito dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione europea, di cui all'articolo 10.

3.   Al fine di potenziare il processo decisionale a livello politico dell'Unione, gli elementi di sostegno di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), hanno le seguenti caratteristiche:

a)

sono adeguati alle esigenze del livello del processo decisionale politico, sotto la guida della presidenza in seguito all'attivazione degli IPCR e in consultazione con i servizi della Commissione e il SEAE;

b)

contemplano tutti i settori fondamentali colpiti dalla crisi;

c)

sono integrati, raggruppano infatti le differenti dimensioni di una crisi in modo coerente;

d)

dispongono di un livello adeguato di dettaglio necessario; e

e)

sono disponibili in modo tempestivo, il che lascia tempo sufficiente prima dei dibattiti formali.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «crisi»: una situazione con una tale ampiezza di impatto o rilevanza politica da richiedere un coordinamento e una risposta strategici tempestivi a livello politico dell'Unione;

b)   «risposta»: qualsiasi azione intrapresa in caso di crisi per affrontarne gli effetti negativi.

Articolo 4

Attivazione

1.   In caso di crisi, la decisione di attivare gli IPCR è adottata dalla presidenza. Qualsiasi Stato membro può invitare la presidenza a procedere in questo senso.

2.   Se è stata invocata la clausola di solidarietà, la presidenza attiva immediatamente gli IPCR in modalità piena attivazione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2014/415/UE, se non sono già in uso.

3.   Se la clausola di solidarietà non è stata invocata, prima di decidere se procedere con l'attivazione, la presidenza consulta gli Stati membri interessati, se del caso, nonché la Commissione e l'AR.

4.   La presidenza riceve consulenza e assistenza dal segretariato generale del Consiglio. La presidenza può anche consultare i servizi della Commissione e il SEAE, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, nonché le pertinenti agenzie dell'Unione, gli Stati membri e le pertinenti parti interessate o organizzazioni.

5.   La decisione di attivare gli IPCR in modalità scambio di informazioni può essere adottata anche su accordo dell'SGC, dei servizi della Commissione e del SEAE in consultazione con la presidenza.

6.   In base all'evoluzione della crisi e alle esigenze politiche, la presidenza può decidere in qualsiasi momento di aumentare o ridurre l'intensità dell'operazione, passando da una modalità di attivazione all'altra. Finché l'invocazione della clausola di solidarietà resta attiva gli IPCR sono mantenuti in modalità piena attivazione.

7.   La presidenza notifica al segretario generale del Consiglio la decisione di attivare gli IPCR. L'SGC ne informa senza indugio la Commissione e l'AR, nonché il gabinetto del presidente del Consiglio europeo.

Articolo 5

Disattivazione

La decisione di disattivare gli IPCR sarà adottata dalla presidenza, dopo aver consultato gli Stati membri interessati, se del caso, e la Commissione e l'AR. Gli IPCR non sono disattivati fintanto che l'invocazione della clausola di solidarietà rimane attiva.

Articolo 6

A livello del Coreper

1.   Al fine di vigilare sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione, la supervisione dell'attuazione dei dispositivi IPCR è effettuata in modo prestabilito a livello del Coreper. La presidenza informa senza indugio il Coreper sui principali aspetti della crisi e sulla procedura prevista.

2.   La presidenza decide, alla luce delle caratteristiche della crisi e delle connesse esigenze politiche della risposta, di investire delle questioni da discutere i pertinenti organi preparatori del Consiglio, in conformità del suo regolamento interno. A seconda dei casi, la presidenza semestrale si coordina con i rappresentanti dell'AR che presiedono i pertinenti organi preparatori del Consiglio nonché, se del caso, con il presidente del comitato militare, incaricati di convocare le riunioni di tali organi.

Articolo 7

Tavole rotonde

1.   Le tavole rotonde sono intese a identificare ed esaminare la situazione di crisi affinché il processo decisionale politico sia adeguatamente informato.

2.   Le tavole rotonde sono convocate su iniziativa della presidenza, con l'assistenza e la consulenza dell'SGC.

3.   La presidenza decide sulla composizione delle tavole rotonde. I servizi della Commissione e il SEAE sono invitati a partecipare e a fornire un contributo sui rispettivi settori di competenza. L'invito a partecipare è esteso anche al gabinetto del presidente del Consiglio europeo. Sono invitati a partecipare, se del caso, gli Stati membri e ulteriori pertinenti parti interessate ed esperti in determinate materie, compresi rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali, e il coordinatore antiterrorismo dell'Unione.

4.   Nella modalità «scambio di informazioni», nel caso in cui la presidenza convochi una tavola rotonda, questa serve principalmente per monitorare la situazione, determinare gli obblighi di informazione e valutare se è necessaria una piena attivazione. In caso di piena attivazione, sotto la guida della presidenza i partecipanti alla tavola rotonda, se del caso, preparano, elaborano e aggiornano progetti di proposte di azione da presentare, ove necessario, al Consiglio per discussione e decisione.

Articolo 8

Conoscenza e analisi integrate della situazione

1.   Una capacità di sostegno alla ISAA contribuisce, elaborando relazioni, a informare la discussione in seno alle tavole rotonde, nelle sessioni del Consiglio e nelle riunioni dei relativi organi preparatori e del Consiglio europeo.

2.   Le relazioni ISAA sono adeguate alle esigenze del livello politico dell'Unione definito dalla presidenza del Consiglio. A tal fine, previa consultazione dei servizi della Commissione e del SEAE, la presidenza emana orientamenti politici e strategici, che aggiorna secondo necessità.

3.   La capacità di sostegno dell'ISAA consente di:

a)

raccogliere e condividere le informazioni sulla situazione attuale, l'analisi effettuata dall'Unione e dagli Stati membri, le decisioni e le misure adottate o che devono adottare le pertinenti parti interessate, la necessità di un coordinamento politico a livello dell'Unione manifestata da dette parti;

b)

elaborare le informazioni di cui alla lettera a) e fornire una sintesi integrata della situazione; e

c)

fornire un'analisi integrata, comprendente la possibile evoluzione e le eventuali conseguenze della situazione.

A tal fine, gli Stati membri e le agenzie e gli organismi pertinenti dell'Unione si adoperano per sostenere tale lavoro e fornire tempestivamente informazioni pertinenti.

4.   L'ISAA costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni che fornisce un contributo agli Stati membri e che assiste la Commissione e l'AR nelle loro attività.

5.   L'ISAA è sviluppata dai servizi della Commissione e dal SEAE nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità e nell'ambito dei loro mezzi e delle loro capacità esistenti. L'ISAA si basa anche su informazioni e analisi pertinenti fornite dagli Stati membri (per esempio dalle pertinenti unità nazionali di crisi), in particolare tramite la piattaforma web, e dalle agenzie dell'Unione.

6.   All'attivazione degli IPCR e fino alla loro disattivazione, tale sostegno è disponibile su base permanente. È fornito alla presidenza e al Consiglio in modo tempestivo durante tutta la crisi, consentendo una gestione proattiva della stessa. In base all'evoluzione della crisi, la presidenza può decidere di richiedere di intensificare o ridurre il sostegno all'ISAA. Prosegue il monitoraggio regolare delle fonti settoriali dell'Unione.

7.   In funzione della natura della crisi, i paesi terzi e i partner internazionali, quali i paesi associati Schengen, possono essere autorizzati dal Coreper ad accedere alle relazioni ISAA per una specifica crisi.

Articolo 9

Piattaforma web

1.   Una piattaforma web dedicata - sviluppata e gestita dall'SGC - rappresenta uno strumento fondamentale per gli IPCR in quanto hub elettronico fra tutte le pertinenti parti interessate.

2.   L'accesso a questa piattaforma è limitato a persone designate dalle pertinenti parti interessate, vale a dire il segretariato generale del Consiglio (per il Consiglio e il Consiglio europeo), gli Stati membri, la Commissione, il SEAE (per l'AR) e le pertinenti agenzie dell'Unione.

3.   Al fine di incoraggiare gli scambi sulla piattaforma web, in particolare quelli di natura sensibile, le informazioni non sono divulgate a parti che non siano le pertinenti parti interessate di cui al paragrafo 2, salvo autorizzazione esplicita del Coreper. L'SGC, in collegamento con la presidenza, è coinvolto nelle risposte alle richieste di informazioni ricevute da tali parti.

4.   Al fine di evitare duplicazioni, la piattaforma web non sostituisce né è sostituita da nessuno degli strumenti web settoriali dell'Unione. Le informazioni classificate di livello superiore a RESTREINT UE/EU RESTRICTED sono scambiate tramite i pertinenti canali accreditati.

5.   La piattaforma web è disponibile anche senza attivazione degli IPCR, soprattutto per informazioni importanti di carattere generale, esercitazioni, insegnamenti appresi e attività di formazione, nonché per i punti di contatto IPCR. Per ogni attivazione degli IPCR è generata un pagina di crisi.

6.   In caso di crisi senza attivazione degli IPCR, l'SGC - d'accordo con la presidenza - può creare una «pagina di monitoraggio», eventualmente su richiesta di uno Stato membro interessato, dei servizi della Commissione o del SEAE. Tale pagina facilita lo scambio di informazioni e potrebbe fungere da repertorio di relazioni e informazioni sulla situazione prontamente disponibili. La creazione di una pagina di monitoraggio non comporta l'elaborazione di relazioni ISAA.

7.   La piattaforma web IPCR contiene inoltre forum o «hub» specifici, orientati per temi, da utilizzare in particolare all'infuori dei periodi di crisi per finalità di creazione di reti, scambio di informazioni e collaborazione, in modo da contribuire alla preparazione alla gestione delle crisi.

8.   L'SGC consulta la presidenza e le delegazioni del Consiglio in sede di pianificazione di modifiche strutturali alla piattaforma.

Articolo 10

Punto di contatto centrale 24/7

All'attivazione degli IPCR è operativo il punto di contatto centrale 24/7, fatte salve la ripartizione delle competenze all'interno dei servizi della Commissione e del SEAE e le reti informative esistenti.

Articolo 11

Procedure operative standard

1.   La presidenza, con il sostegno dell'SGC, sviluppa ulteriormente e aggiorna secondo quanto necessario le procedure operative standard IPCR («IPCR SOP») già esistenti al fine di identificare chiaramente le procedure nonché le azioni che si attendono da ciascun attore nel processo IPCR. Gli Stati membri, i servizi della Commissione e il SEAE sono invitati a contribuire. Ogni nuova versione delle IPCR SOP è sottoposta al Coreper per approvazione.

2.   La Commissione europea e il SEAE, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, elaborano, in linea con le IPCR SOP, procedure operative standard ISAA che presentano nel dettaglio il funzionamento dell'elaborazione dell'ISAA e delle modalità di integrazione delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 12

Preparazione

1.   Per rafforzare ulteriormente la capacità di una risposta rapida a livello politico dell'Unione in caso di crisi, si procede all'elaborazione di misure di preparazione e di un quadro per la strategia di comunicazione. Tali misure tengono conto delle fonti di preoccupazione più pertinenti per un'eventuale attivazione degli IPCR e poggiano su una politica e un programma associato in materia di preparazione in ambito IPCR intesi a migliorare tutte le componenti della capacità IPCR.

2.   La politica in materia di preparazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, mentre il programma in materia di preparazione è presentato al Coreper.

3.   Per rafforzare la conoscenza e la capacità di tutte le parti interessate, sono organizzate formazioni mirate sulle procedure e gli strumenti utilizzati in una crisi che richieda il coordinamento a livello politico dell'Unione.

4.   La politica in materia di preparazione in ambito IPCR prevede esercitazioni intersettoriali e definisce procedure e modalità per pianificare esercitazioni in ambito IPCR. Le esercitazioni in ambito IPCR sono organizzate dalla presidenza con il sostegno dell'SGC e coinvolgono gli Stati membri su base volontaria. La Commissione e l'AR sono strettamente associati a tali lavori e sono invitati a contribuire ove opportuno. Qualsiasi esercitazione in ambito IPCR rispetta la politica in materia di preparazione in ambito IPCR.

5.   La politica in materia di preparazione in ambito IPCR contribuisce anche a migliorare la comunicazione al pubblico e la coerenza del messaggio in tempi di crisi. La rete informale dei comunicatori di crisi («CCN») può sostenere tali lavori.

6.   Saranno identificati gli insegnamenti tratti sia dalle esercitazioni sia dalle attivazioni dei dispositivi IPCR in casi reali. Sarà messo in atto un processo strutturato di insegnamenti appresi.

Articolo 13

Consiglio europeo

In funzione della crisi, potrebbero essere necessarie consultazioni o decisioni tempestive a livello di Consiglio europeo. A tal fine, anche il gabinetto del presidente del Consiglio europeo è invitato a partecipare pienamente agli IPCR dal momento della loro attivazione e per le attività in materia di preparazione.

Articolo 14

Informazione e comunicazione

1.   La presidenza informa senza indugio il Parlamento europeo dell'attivazione degli IPCR.

2.   Una strategia di comunicazione coerente, anche mediante messaggi comuni, è parte delle misure di risposta previste in caso di attivazione degli IPCR.

Articolo 15

Riesame

1.   I dispositivi di cui alla presente decisione sono riesaminati in base alle esigenze individuate e in ogni caso entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla loro disattivazione, al fine di garantire che i pertinenti insegnamenti siano identificati e affrontati. Il riesame si svolge in sede di Consiglio sulla base dei contributi forniti dagli Stati membri, dalla Commissione e dall'AR.

2.   Se del caso, la presente decisione può essere rivista, in particolare per rispondere alle esigenze individuate dal Consiglio nel contesto del riesame, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione 2014/415/UE.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles. L'11 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 53.

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


17.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1994 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2018

che autorizza la Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e sui servizi ottenuti da tale persona e utilizzati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa.

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 22 dicembre 2016, la Croazia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di detrarre l'imposta a monte in relazione all'acquisto e al leasing di aeromobili, natanti e autovetture, compresi l'acquisto di accessori per tali beni nonché i servizi erogati ivi afferenti. Dopo numerose discussioni con la Commissione la Croazia ha presentato una domanda modificata limitata alle autovetture, protocollata dalla Commissione il 17 settembre 2018.

(3)

La Commissione ha trasmesso la domanda della Croazia agli altri Stati membri con lettera del 21 settembre 2018. Con lettera del 24 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Croazia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per la valutazione della domanda.

(4)

I soggetti passivi in Croazia non hanno la facoltà di detrarre l'IVA sulle autovetture parzialmente utilizzate a fini professionali. La Croazia intende modificare la propria legislazione e consentire di detrarre l'IVA a monte in relazione alle autovetture.

(5)

La Croazia ritiene che sia spesso difficile da determinare accuratamente la misura in cui le autovetture sono utilizzate a fini privati o professionali e che, anche laddove possibile, sia spesso oneroso. Essa ritiene pertanto che sarebbe opportuno applicare la percentuale fissa per la detrazione dell'IVA. Sulla base delle stime, la Croazia ritiene che il limite del 50 % sia appropriato.

(6)

Secondo la Croazia, l'applicazione del limite percentuale fisso per la detrazione dell'IVA non genererà oneri o costi amministrativi supplementari per le imprese o per le amministrazioni fiscali, mentre sarà possibile detrarre l'IVA. L'introduzione della detrazione dell'IVA ridurrà l'interesse dei contribuenti ad acquisire beni e servizi connessi alle autovetture presso soggetti che effettuano un'attività non registrata.

(7)

Di conseguenza la Croazia ha chiesto l'autorizzazione, sulla base dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 di tale direttiva per limitare a una percentuale fissa il diritto a detrazione sulle autovetture («misura speciale»).

(8)

La limitazione del diritto alla detrazione dovrebbe applicarsi all'IVA versata sull'acquisto e sul leasing di autovetture, compresi l'acquisto di tutti i beni e i servizi erogati ivi afferenti. La presente decisione si applica unicamente ai veicoli a motore destinati al trasporto di persone e aventi non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

(9)

La misura speciale è volta a semplificare la procedura di addebitamento dell'imposta e contrastare l'evasione dell'IVA consentendo nel contempo la detrazione dell'IVA su autovetture parzialmente utilizzate a fini professionali. Considerato l'impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni, è opportuno concedere la misura speciale.

(10)

La misura speciale dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019 ed essere temporalmente limitata al 31 dicembre 2021 affinché sia possibile valutare se la limitazione del 50 % rifletta correttamente il rapporto globale tra uso professionale e uso privato.

(11)

Qualora la Croazia ritenga che sia necessaria una proroga della misura speciale oltre il 2021, è opportuno che entro il 31 marzo 2021 presenti alla Commissione una richiesta di proroga, unitamente a una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.

(12)

La misura speciale avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Croazia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Croazia non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso non professionale di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Le spese di cui all'articolo 1 coprono l'acquisto e il leasing di autovetture, compreso l'acquisto di tutti i beni e i servizi ivi afferenti.

Articolo 4

La presente decisione si applica unicamente ai veicoli a motore destinati al trasporto di persone e aventi non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 non si applicano ai:

a)

veicoli usati per la formazione dei conducenti, le prove su veicolo, i servizi di riparazione, un'attività economica che comporti il trasporto di passeggeri e merci, il trasporto di defunti o il noleggio;

b)

veicoli acquistati a fine di rivendita.

Articolo 6

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica dal 1 o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2021 e sono corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.

Articolo 7

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


17.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1995 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

che approva il piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Romania

[notificata con il numero C(2018) 8448]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese quelle da applicare qualora sia confermato un caso di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.

(2)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (2) stabilisce inoltre misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati), e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli spostamenti di suini selvatici e gli obblighi di informazione. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE delimita ed elenca alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica in relazione a tale malattia, compreso un elenco delle zone a rischio elevato. Tale allegato è stato ripetutamente modificato per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che dovevano appunto riflettersi in tale allegato.

(3)

Nel 2018 la Romania ha informato la Commissione di alcuni casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici e ha debitamente adottato le misure di lotta contro la malattia previste dalla direttiva 2002/60/CE.

(4)

Alla luce della situazione epidemiologica attuale e in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE, la Romania ha presentato alla Commissione un piano di eradicazione della peste suina africana («il piano di eradicazione»).

(5)

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/950 della Commissione (3) per tenere conto, tra l'altro, dei casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici in Romania, e le parti I e III di tale allegato comprendono ora le zone infette di tale paese.

(6)

Il piano di eradicazione presentato dalla Romania è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE. È pertanto opportuno approvarlo di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano presentato dalla Romania il 21 settembre 2018 in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/60/CE, relativo all'eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici nelle zone indicate nell'allegato della decisione 2014/709/UE è approvato.

Articolo 2

La Romania mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste per l'attuazione del piano di eradicazione entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/950 della Commissione, del 3 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 167 del 4.7.2018, pag. 11).


17.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/40


DECISIONE (UE) 2018/1996 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2018

che stabilisce le norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di alcuni loro diritti nel contesto del trattamento di dati personali ai fini delle inchieste di difesa commerciale e di politica commerciale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione conduce la politica commerciale dell'Unione nel quadro del suo mandato a norma dei regolamenti (UE) 2015/478 (1), (UE) 2015/755 (2), (UE) 2016/1036 (3) e (UE) 2016/1037 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2)

In particolare nel corso delle inchieste di difesa commerciale, sono inevitabilmente trattati i dati personali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). La Commissione raccoglie le informazioni rilevanti dal punto di vista investigativo, compresi i dati personali. Fatto salvo l'obbligo di tutelare le informazioni riservate, tutte le informazioni rese disponibili dalle parti interessate ai fini di un'inchiesta dovrebbero essere tempestivamente trasmesse alle altre parti partecipanti all'inchiesta attraverso l'accesso al fascicolo non riservato. Tale trasmissione di dati è necessaria e prescritta dalla legge per la difesa in sede giudiziaria dei diritti delle parti interessate. I compiti della Commissione nei settori della politica commerciale e della difesa commerciale ricadono primariamente nelle responsabilità della direzione generale del Commercio («DG Commercio»), le cui entità organizzative fungono da titolari del trattamento.

(3)

I dati personali trattati dalla Commissione sono, ad esempio, i dati identificativi, i dati di contatto, i dati relativi all'attività professionale e quelli relativi o ricollegati all'oggetto dell'inchiesta. I dati personali sono conservati in un ambiente elettronico sicuro per prevenire la consultazione illecita o il trasferimento dei dati a persone esterne alla Commissione. Alcuni dati personali possono essere inseriti in un ambiente elettronico separato, cui può accedere un numero regolamentato di parti interessate all'inchiesta. I dati personali sono conservati presso i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta fino alla sua conclusione. Il periodo di conservazione amministrativa, che decorre dalla conclusione dell'inchiesta, è di 5 anni. Al termine di tale periodo le informazioni relative ai casi trattati, compresi i dati personali, sono trasferite agli archivi storici della Commissione (6).

(4)

Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale riconosciuti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato, nonché i diritti previsti dal regolamento (UE) 2018/1725. Al tempo stesso la Commissione deve rispettare le rigorose norme in materia di riservatezza stabilite dall'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036, dall'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1037, dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 e dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755.

(5)

In determinate circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 con l'esigenza di garantire l'efficacia delle inchieste nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli altri interessati. A tal fine l'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725 offre alla Commissione la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35, nonché del principio di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 di tale regolamento.

(6)

Al fine di garantire l'efficacia delle inchieste di difesa commerciale nel rispetto dei parametri di protezione dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2018/1725, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è necessario adottare norme interne secondo le quali la Commissione può limitare i diritti degli interessati conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725.

(7)

Risulta pertanto necessario stabilire norme interne per disciplinare tutti i trattamenti effettuati dalla Commissione nell'esercizio della sua funzione d'inchiesta nell'ambito della difesa commerciale. Tali norme dovrebbero applicarsi ai trattamenti effettuati prima dell'avvio di un'inchiesta, nel corso delle inchieste e durante il monitoraggio del seguito dato agli esiti delle inchieste.

(8)

Al fine di conformarsi agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione dovrebbe informare tutte le persone interessate in merito alle attività da essa svolte, che comportano il trattamento dei loro dati personali e dei loro diritti, in modo trasparente e coerente mediante informative sulla privacy pubblicate sul suo sito web. Se del caso, la Commissione dovrebbe prevedere ulteriori garanzie affinché gli interessati siano informati individualmente secondo modalità adeguate.

(9)

In base all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 la Commissione può anche limitare la comunicazione di informazioni agli interessati e l'esercizio di altri diritti degli interessati al fine di proteggere le proprie inchieste di difesa commerciale e i diritti di altre persone ad esse connessi.

(10)

Inoltre, per mantenere una cooperazione efficace, può essere necessario che la Commissione limiti l'applicazione dei diritti degli interessati al fine di proteggere i trattamenti effettuati da altre istituzioni, altri organi e organismi dell'Unione o dalle autorità competenti degli Stati membri. A questo scopo la Commissione dovrebbe consultare tali istituzioni, organi, organismi e autorità sui motivi che determinano l'imposizione di limitazioni e sulla necessità e proporzionalità di dette limitazioni.

(11)

Potrebbe inoltre essere necessario che la Commissione limiti la comunicazione di informazioni agli interessati e l'applicazione di altri diritti degli interessati in relazione ai dati personali ricevuti da paesi terzi o organizzazioni internazionali, per adempiere al suo dovere di cooperazione con tali paesi o organizzazioni e salvaguardare pertanto un obiettivo importante di interesse pubblico generale dell'Unione. Tuttavia, in talune circostanze, gli interessi o i diritti fondamentali dell'interessato possono prevalere sull'interesse della cooperazione internazionale.

(12)

La Commissione dovrebbe gestire tutte le limitazioni in modo trasparente e registrare ogni applicazione delle limitazioni nel corrispondente sistema di registrazione.

(13)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, i responsabili del trattamento possono rinviare, omettere o negare la comunicazione delle informazioni sui motivi dell'applicazione di una limitazione all'interessato, qualora ciò comprometta in qualche modo la finalità della limitazione. Quanto sopra vale, in particolare, per le limitazioni dei diritti di cui agli articoli 16 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725.

(14)

La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente le limitazioni imposte al fine di garantire che il diritto dell'interessato ad essere informato in conformità agli articoli 16 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 siano limitati solo fino a quando tali limitazioni siano necessarie per consentire alla Commissione di svolgere le sue inchieste di difesa commerciale.

(15)

Qualora si applichi una limitazione ad altri diritti degli interessati, il titolare del trattamento dovrebbe valutare caso per caso se la comunicazione della limitazione ne comprometterebbe la finalità.

(16)

Il responsabile della protezione dei dati della Commissione europea dovrebbe effettuare un riesame indipendente dell'applicazione delle limitazioni nell'intento di garantirne la conformità alla presente decisione.

(17)

Il regolamento (UE) 2018/1725 sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001, senza alcun periodo transitorio, a decorrere dalla data in cui entra in vigore. La possibilità di applicare limitazioni a determinati diritti degli interessati era prevista nel regolamento (CE) n. 45/2001. Per evitare di compromettere la politica commerciale e lo svolgimento delle inchieste di difesa commerciale, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1725.

(18)

Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 30 novembre 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme che la Commissione deve rispettare per informare gli interessati in merito al trattamento dei loro dati conformemente agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725 quando conduce le sue inchieste di politica commerciale e di difesa commerciale.

Essa stabilisce inoltre le condizioni alle quali la Commissione può limitare l'applicazione dell'articolo 4, degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), di tale regolamento.

2.   La presente decisione si applica al trattamento di dati personali da parte della Commissione ai fini delle attività o in relazione alle attività da essa svolte per assolvere i propri compiti a norma dei regolamenti (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755.

3.   La presente decisione si applica al trattamento di dati personali da parte di tutti i servizi della Commissione nella misura in cui essi trattino i dati personali contenuti nelle informazioni che sono tenuti a trasmettere alla Commissione o i dati personali da essa già trattati ai fini delle attività o in relazione alle attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 2

Eccezioni e limitazioni applicabili

1.   Allorché esercita le proprie funzioni con riguardo ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se si applichi una delle eccezioni previste in tale regolamento.

2.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 7 della presente decisione, la Commissione può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17, e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché il principio di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 del medesimo regolamento, qualora l'esercizio di tali diritti e obblighi pregiudichi lo scopo delle attività della Commissione in materia di politica commerciale e di difesa commerciale oppure leda i diritti e le libertà di altri interessati.

3.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 7 della presente decisione, la Commissione può altresì limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai dati personali ottenuti da altre istituzioni, altri organi e organismi dell'Unione, dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi o da organizzazioni internazionali, nelle seguenti circostanze:

a)

quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato da altre istituzioni, altri organi e organismi dell'Unione in virtù di altri motivi previsti all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento oppure a norma del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (9);

b)

quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base dei motivi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), o a norma delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

c)

quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione della Commissione con paesi terzi o organizzazioni internazionali nello svolgimento delle inchieste di difesa commerciale.

Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione consulta le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che alla Commissione non risulti evidente che l'applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle citate lettere.

La lettera c) del primo comma non si applica qualora gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati prevalgano sull'interesse della Commissione a cooperare con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscono norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati diritti a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 23 del regolamento interno della Commissione.

Articolo 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

1.   La Commissione pubblica sul suo sito Internet un'informativa sulla protezione dei dati per informare tutti gli interessati riguardo alle sue attività in materia di difesa commerciale che comportano il trattamento dei loro dati personali. Se del caso, la Commissione provvede affinché gli interessati siano informati individualmente secondo modalità adeguate.

2.   Allorché limita, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati i cui dati sono trattati ai fini delle inchieste di politica commerciale o di difesa commerciale, la Commissione registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 6.

Articolo 4

Diritto di accesso da parte degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione di trattamento

1.   Allorché limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali da parte degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione di trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione informa l'interessato, nella sua risposta alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione di trattamento, circa la limitazione applicata e i principali motivi della stessa, nonché la possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2.   La comunicazione di informazioni riguardanti i motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o negata fino a quando pregiudicherebbe la finalità della limitazione stessa.

3.   La Commissione registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 6.

4.   Qualora il diritto di accesso sia limitato in tutto o in parte, l'interessato esercita il suo diritto di accesso per il tramite del Garante europeo della protezione dei dati, in conformità all'articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 5

Comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati

Allorché limita la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, come indicato all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione registra i motivi della limitazione in conformità all'articolo 6 della presente decisione.

Articolo 6

Registrazione delle limitazioni

1.   La Commissione registra i motivi di un'eventuale limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa una valutazione della sua necessità e proporzionalità, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.

A tal fine la registrazione indica in che modo l'esercizio del diritto pregiudicherebbe le finalità delle inchieste di politica commerciale e di difesa commerciale o delle limitazioni applicate a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 o 3, oppure lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati.

2.   Detta registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne sono alla base, sono conservati in un registro. Essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

Articolo 7

Durata delle limitazioni

1.   Le limitazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.

2.   Qualora i motivi di una limitazione di cui agli articoli 3 o 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e illustra i motivi principali di tale limitazione all'interessato. Allo stesso tempo la Commissione informa l'interessato circa la possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3.   La Commissione riesamina l'applicazione delle limitazioni di cui agli articoli 3 e 5 ogni sei mesi dopo l'adozione e all'atto della chiusura dell'inchiesta. Successivamente la Commissione/il titolare del trattamento valuterà su base annuale la necessità di mantenere in vigore eventuali limitazioni/rinvii.

Articolo 8

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea

1.   Il responsabile della protezione è informato, senza indebito ritardo, ogniqualvolta i diritti degli interessati sono limitati a norma della presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati viene garantito l'accesso alle registrazioni e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto.

2.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere un riesame delle limitazioni. Il responsabile della protezione dei dati è informato per iscritto in merito all'esito del riesame richiesto.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dall'11 dicembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

(2)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(4)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(6)  La conservazione dei fascicoli presso la Commissione è disciplinata dall'elenco comune di conservazione, un documento normativo [la cui ultima versione è il SEC(2012) 713] in forma di lista in cui sono stabiliti i periodi di conservazione per i vari tipi di documenti della Commissione.

(7)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(9)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

17.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/45


Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 99 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di sorgenti luminose a scarica destinate a essere usate in lampade omologate montate su veicoli a motore [2018/1997]

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 13 della versione originale del regolamento — data di entrata in vigore: 10 ottobre 2017

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Disposizioni amministrative

3.

Requisiti tecnici

4.

Conformità della produzione

5.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

6.

Cessazione definitiva della produzione

7.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

1.

Schede relative alle sorgenti luminose a scarica

2.

Notifica

3.

Esempio di marchio di omologazione

4.

Metodo di misurazione delle caratteristiche elettriche e fotometriche

5.

Strumentazione ottica per misurare la posizione e la forma dell'arco nonché la posizione degli elettrodi

6.

Requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della qualità messe in atto dal fabbricante

7.

Campionamento e livelli di conformità nei verbali di prova del fabbricante

8.

Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle sorgenti luminose a scarica di cui all'allegato 1 del presente regolamento e destinate a essere usate in lampade omologate montate su veicoli a motore.

2.   DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

2.1.   Definizioni

2.1.1.   Nel presente regolamento il termine «categoria» designa una serie di modelli di base di sorgenti luminose a scarica standard. Ciascuna categoria ha una denominazione specifica, come per esempio «D2S».

2.1.2.   Le «sorgenti luminose a scarica di tipi diversi» (1) sono sorgenti luminose a scarica appartenenti alla stessa categoria che differiscono tra loro in aspetti essenziali, quali:

2.1.2.1.

il marchio o la denominazione commerciale; il che significa:

a)

sorgenti luminose a scarica recanti lo stesso marchio o denominazione commerciale ma prodotte da fabbricanti diversi, si considerano appartenere a tipi differenti;

b)

sorgenti luminose a scarica prodotte da uno stesso fabbricante, che differiscano solo per il marchio o la denominazione commerciale, possono essere considerare appartenenti allo stesso tipo;

2.1.2.2.

la forma dell'ampolla e/o dell'attacco, se tali differenze influiscono sui risultati ottici.

2.2.   Domanda di omologazione

2.2.1.   La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio e della denominazione commerciale o da un suo mandatario.

2.2.2.   Ogni domanda di omologazione deve essere accompagnata (cfr. anche il punto 2.4.2) da:

2.2.2.1.

disegni in triplice copia sufficientemente dettagliati da permettere l'identificazione del tipo;

2.2.2.2.

una descrizione tecnica comprendente l'identificazione del ballast (reattore), se questo non è integrato nella sorgente luminosa;

2.2.2.3.

tre campioni di ciascun colore per il quale è stata chiesta l'omologazione;

2.2.2.4.

un campione del ballast, se questo non è integrato nella sorgente luminosa.

2.2.3.   Nel caso di un tipo di sorgente luminosa a scarica che differisca da un altro tipo già omologato solo per il marchio o la denominazione commerciale, è sufficiente presentare:

2.2.3.1.

una dichiarazione del fabbricante, attestante che il tipo presentato è identico al tipo già omologato (marchio o denominazione commerciale esclusi) ed è stato prodotto dallo stesso fabbricante del tipo già omologato e identificato dal relativo codice di omologazione;

2.2.3.2.

due campioni recanti il nuovo marchio o denominazione commerciale.

2.2.4.   Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità di omologazione deve accertarsi dell'esistenza di disposizioni soddisfacenti atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione.

2.3.   Marcature

2.3.1.   Le sorgenti luminose a scarica presentate per l'omologazione devono riportare sull'attacco o sull'ampolla:

2.3.1.1.

il marchio o la denominazione commerciale del richiedente;

2.3.1.2.

la designazione internazionale della categoria pertinente;

2.3.1.3.

la potenza nominale, la quale non dovrà necessariamente essere indicata in forma separata se figura nella designazione internazionale della categoria pertinente;

2.3.1.4.

uno spazio di dimensione sufficiente a ospitare il marchio di omologazione.

2.3.2.   Lo spazio di cui al punto 2.3.1.4 deve essere indicato nei disegni che accompagnano la domanda di omologazione.

2.3.3.   Sull'attacco possono essere apposte altre marcature diverse da quelle di cui ai punti 2.3.1 e 2.4.4.

2.3.4.   Se il ballast non è integrato nella sorgente luminosa, sul ballast usato per omologare la sorgente luminosa devono essere apposti i simboli di identificazione del tipo, della marca, della tensione e della potenza nominali, quali indicati nella relativa scheda tecnica della sorgente luminosa a scarica.

2.4.   Omologazione

2.4.1.   Se tutti i campioni di un tipo di sorgente luminosa a scarica presentati in conformità ai punti 2.2.2.3 o 2.2.3.2 e sottoposti a prova con il ballast in conformità al punto 2.2.2.4, qualora tale dispositivo non sia integrato nella sorgente luminosa, soddisfano i requisiti del presente regolamento, l'omologazione deve essere rilasciata.

2.4.2.   A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un codice di omologazione. Il primo carattere del codice deve indicare la serie delle più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione.

Esso deve essere seguito da un codice di identificazione, articolato in tre caratteri al massimo. Possono essere usati solo i numeri arabi e le lettere maiuscole elencati in nota (2).

La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso codice a un altro tipo di sorgente luminosa a scarica. Se il richiedente lo desidera, è possibile attribuire uno stesso codice di omologazione a una sorgente luminosa a scarica che emette luce bianca e a una che emette luce di colore giallo selettivo (cfr. punto 2.1.2).

2.4.3.   Il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di sorgente luminosa a scarica a norma del presente regolamento devono essere notificati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento e un disegno, fornito dal richiedente dell'omologazione, avente un formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) e una scala di almeno 2:1.

2.4.4.   A ogni sorgente luminosa a scarica conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, nello spazio di cui al punto 2.3.1.4 e accanto alle marcature di cui al punto 2.3.1, un marchio di omologazione internazionale, consistente in:

2.4.4.1.

un cerchio tronco (segmento di cerchio a due basi) in cui è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (3);

2.4.4.2.

il codice di omologazione, posto accanto al cerchio tronco.

2.4.5.   Se il richiedente ha ottenuto lo stesso codice di omologazione per più marchi o denominazioni commerciali, basterà indicare uno o più di essi per soddisfare i requisiti del punto 2.3.1.1.

2.4.6.   I vari tipi di marcature e iscrizioni di cui ai punti 2.3.1 e 2.4.3 devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

2.4.7.   L'allegato 3 del presente regolamento riporta un esempio di marchio di omologazione.

3.   REQUISITI TECNICI

3.1.   Definizioni

Si applicano le definizioni contenute nella Risoluzione R.E.5, o revisioni successive, applicabili al momento in cui viene presentata la domanda di omologazione.

3.2.   Disposizioni generali

3.2.1.   Quando viene sottoposto a prova, ogni campione deve essere conforme alle pertinenti specifiche del presente regolamento e il ballast, se non integrato nella sorgente luminosa, deve essere conforme al punto 2.2.2.4.

3.2.2.   Le sorgenti luminose a scarica devono essere progettate per funzionare correttamente e per continuare a funzionare correttamente in normali condizioni d'uso. Esse non devono inoltre mostrare difetti di progettazione o di fabbricazione.

3.2.3.   L'arco generato dalla scarica deve essere l'unico elemento della sorgente luminosa a scarica a generare ed emettere luce quando viene alimentato.

3.3.   Fabbricazione

3.3.1.   L'ampolla della sorgente luminosa a scarica non deve mostrare graffi o macchie che ne possano alterare l'efficienza e la prestazione ottica.

3.3.2.   Qualora l'ampolla (esterna) sia colorata, dopo 15 ore di funzionamento con il ballast a tensione di prova, anche nel caso di sorgenti luminose a scarica con ballast integrato, la superficie dell'ampolla deve essere strofinata delicatamente con un panno di cotone imbevuto di una miscela formata per il 70 % in volume da n-eptano e per il 30 % da toluolo. Dopo circa cinque minuti, la superficie deve essere sottoposta a un esame visivo e non deve presentare alcun mutamento evidente.

3.3.3.   Le sorgenti luminose a scarica devono essere munite di attacchi standard conformi alle schede tecniche sugli attacchi di cui alla pubblicazione CIE 60061, come specificato nelle singole schede tecniche dell'allegato 1 del presente regolamento.

3.3.4.   L'attacco deve essere robusto e fissato saldamente all'ampolla.

3.3.5.   Per accertare che le sorgenti luminose a scarica siano conformi ai requisiti dei punti 3.3.3 e 3.3.4, effettuarne un esame visivo, controllarne le dimensioni ed effettuare, eventualmente, un montaggio di prova.

3.4.   Prove

3.4.1.   Le sorgenti luminose a scarica devono essere invecchiate secondo le modalità di cui all'allegato 4 del presente regolamento.

3.4.2.   Tutti i campioni devono essere sottoposti a prova con il ballast in conformità al punto 2.2.2.4, qualora tale dispositivo non sia integrato nella sorgente luminosa.

3.4.3.   Le misurazioni elettriche devono essere effettuate con strumenti di classe almeno pari a 0,2 (0,2 % di precisione sull'intera scala).

3.5.   Posizione e dimensioni di elettrodi, arco e bande

3.5.1.   La posizione geometrica degli elettrodi deve essere quella specificata nella pertinente scheda tecnica. L'allegato 5 del presente regolamento descrive un metodo per misurare l'arco e la posizione degli elettrodi. Possono essere utilizzati anche altri metodi.

3.5.1.1.   La posizione e le dimensioni degli elettrodi della sorgente luminosa devono essere misurate prima del periodo di invecchiamento, con la sorgente luminosa a scarica spenta, mediante metodi ottici attraverso la parete di vetro.

3.5.2.   La forma e lo spostamento dell'arco devono essere conformi ai requisiti della scheda tecnica pertinente.

3.5.2.1.   La misurazione deve essere effettuata dopo l'invecchiamento, con la sorgente luminosa alimentata dal ballast o con la sorgente luminosa con ballast integrato, alla tensione di prova.

3.5.3.   Posizione, dimensione e trasmissione delle bande devono soddisfare i requisiti della scheda tecnica pertinente.

3.5.3.1.   La misurazione deve essere effettuata dopo l'invecchiamento, con la sorgente luminosa alimentata dal ballast o con la sorgente luminosa con ballast integrato, alla tensione di prova.

3.6.   Caratteristiche dell'accensione, del funzionamento iniziale e della riaccensione a caldo

3.6.1.   Accensione

Sottoposta a prova alle condizioni di cui all'allegato 4 del presente regolamento, la sorgente luminosa a scarica deve accendersi immediatamente e rimanere accesa.

3.6.2.   Funzionamento iniziale

3.6.2.1.   Nel caso di sorgenti luminose a scarica con un flusso luminoso normale superiore a 2 000 lm:

 

misurata alle condizioni di cui all'allegato 4, la sorgente luminosa a scarica deve emettere almeno:

 

dopo 1 secondo: il 25 % del flusso luminoso normale;

 

dopo 4 secondi: l'80 % del flusso luminoso normale.

 

Il flusso luminoso normale è quello indicato sulla scheda tecnica pertinente.

3.6.2.2.   Nel caso di sorgenti luminose a scarica con un flusso luminoso normale non superiore a 2 000 lm e non munite di bande opache:

 

misurata alle condizioni di cui all'allegato 4, la sorgente luminosa a scarica deve emettere almeno 800 lm dopo 1 secondo e almeno 1 000 lm dopo 4 secondi.

 

Il flusso luminoso normale è quello indicato sulla scheda tecnica pertinente.

3.6.2.3.   Nel caso di sorgenti luminose a scarica con un flusso luminoso normale non superiore a 2 000 lm ma munite di bande opache:

 

misurata alle condizioni di cui all'allegato 4, la sorgente luminosa a scarica deve emettere almeno 700 lm dopo 1 secondo e almeno 900 lm dopo 4 secondi.

 

Il flusso luminoso normale è quello indicato sulla scheda tecnica pertinente.

3.6.2.4.   Nel caso di sorgenti luminose a scarica aventi più di un flusso luminoso normale, di cui almeno uno non sia superiore a 2 000 lm:

 

misurata alle condizioni di cui all'allegato 4, la sorgente luminosa a scarica deve emettere almeno 800 lm dopo 1 secondo e almeno 1 000 lm dopo 4 secondi.

 

Il flusso luminoso normale è quello indicato sulla scheda tecnica pertinente.

3.6.3.   Riaccensione a caldo

Sottoposta a prova alle condizioni di cui all'allegato 4 del presente regolamento, la sorgente luminosa a scarica deve riaccendersi immediatamente dopo essere rimasta spenta durante il periodo indicato sulla scheda tecnica. Dopo 1 secondo la sorgente luminosa deve emettere almeno l'80 % del flusso luminoso normale.

3.7.   Caratteristiche elettriche

Misurate alle condizioni di cui all'allegato 4 del presente regolamento, tensione e potenza della sorgente luminosa devono rientrare nei limiti indicati dalla scheda tecnica pertinente.

3.8.   Flusso luminoso

Misurate alle condizioni di cui all'allegato 4, del presente regolamento il flusso luminoso deve rientrare nei limiti indicati dalla scheda tecnica pertinente. Se per lo stesso tipo viene specificato il bianco e il giallo selettivo, il valore normale si applica a sorgenti luminose che emettono luce bianca, mentre il flusso luminoso della sorgente luminosa che emette luce di colore giallo selettivo deve essere almeno pari al 68 % del valore specificato.

3.9.   Colore

3.9.1.   Il colore della luce emessa deve essere bianco o giallo selettivo. Anche le caratteristiche colorimetriche, espresse in coordinate di cromaticità CIE, devono rientrare nei limiti indicati dalla scheda tecnica pertinente.

3.9.2.   Al presente regolamento si applicano le definizioni del colore della luce emessa di cui al regolamento n. 48 e alla relativa serie di modifiche in vigore al momento della presentazione della domanda di omologazione.

3.9.3.   Il colore deve essere misurato alle condizioni specificate nell'allegato 4, punto 10, del presente regolamento.

3.9.4.   Il contenuto minimo di rosso di una sorgente luminosa a scarica deve essere tale che:

Formula

dove:

Ee (λ)

[W/nm]

rappresenta la distribuzione spettrale del flusso radiante;

V (λ)

[1]

rappresenta l'efficienza dello spettro luminoso;

λ

[nm]

rappresenta

Questo valore deve essere calcolato mediante intervalli di 1 nanometro.

3.10.   Radiazione UV

La radiazione UV della sorgente luminosa a scarica deve essere tale che detta sorgente luminosa sia del tipo a bassa radiazione UV conforme a:

Formula

dove:

S (λ)

[1]

rappresenta la funzione di ponderazione dello spettro luminoso;

km = 683

[lm/W]

rappresenta l'equivalente fotometrico della radiazione;

(Per le definizioni degli altri simboli, cfr. punto 3.9.4).

Questo valore deve essere calcolato mediante intervalli di 1 nanometro.

La radiazione UV deve essere ponderata in conformità ai valori indicati nella tabella che segue.

λ

S(λ)

λ

S(λ)

λ

S(λ)

250

0,430

305

0,060

355

0,00016

255

0,520

310

0,015

360

0,00013

260

0,650

315

0,003

365

0,00011

265

0,810

320

0,001

370

0,000090

270

1,000

325

0,00050

375

0,000077

275

0,960

330

0,00041

380

0,000064

280

0,880

335

0,00034

385

0,000053

285

0,770

340

0,00028

390

0,000044

290

0,640

345

0,00024

395

0,000036

295

0,540

350

0,00020

400

0,000030

300

0,300

 

 

 

 

Le lunghezze d'onda scelte sono rappresentative; altri valori devono essere stimati per interpolazione.

Valori conformi agli orientamenti IRPA/INIRC sui limiti di esposizione alla radiazione ultravioletta (IRPA/INIRC Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation).

3.11.   Sorgenti luminose a scarica standard

Le sorgenti luminose a scarica standard (etalon - campione) devono soddisfare i requisiti applicabili all'omologazione delle sorgenti luminose e alle prescrizioni specifiche indicate nella scheda tecnica pertinente. Nel caso di un tipo che emetta luce bianca e luce di colore giallo selettivo, la sorgente luminosa standard deve emettere luce bianca.

4.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

4.1.   La fabbricazione di sorgenti luminose a scarica, omologate a norma del presente regolamento, deve essere conforme al tipo omologato e rispettare le marcature e i requisiti tecnici di cui al punto 3 e agli allegati 1 e 3 del presente regolamento.

4.2.   Per verificare che siano rispettati i requisiti di cui al punto 4.1 occorre effettuare opportuni controlli della produzione.

4.3.   In particolare, il titolare dell'omologazione deve:

4.3.1.

mettere in atto le procedure necessarie per un efficace controllo della qualità dei prodotti;

4.3.2.

disporre dell'attrezzatura di controllo necessaria a verificare la conformità a ogni tipo omologato;

4.3.3.

provvedere alla registrazione dei risultati delle prove e mettere a disposizione la documentazione così raccolta per un periodo da stabilire d'accordo con l'Autorità di omologazione;

4.3.4.

analizzare i risultati di ciascun tipo di prova, applicando i criteri dell'allegato 7 del presente regolamento, al fine di verificare e garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenendo conto delle variazioni di una produzione industriale;

4.3.5.

controllare che, per ogni tipo di sorgente luminosa a scarica, vengano effettuate almeno le prove prescritte nell'allegato 6 del presente regolamento;

4.3.6.

provvedere a un nuovo campionamento e a un'altra prova se i campioni raccolti non risultassero conformi al tipo di prova considerato. Devono essere prese tutte le misure atte a ristabilire la conformità della produzione corrispondente.

4.4.   L'autorità che ha rilasciato l'omologazione, deve poter verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicabili a ogni unità di produzione.

4.4.1.   Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i registri di prova e i registri di controllo della produzione.

4.4.2.   L'ispettore può prelevare dei campioni a caso da sottoporre a prova nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo dei campioni può essere stabilito in conformità ai risultati della verifica effettuata dal fabbricante stesso.

4.4.3.   Se il livello qualitativo appare insoddisfacente o si ritiene necessario verificare la validità delle prove effettuate a norma del punto 4.4.2, l'ispettore deve selezionare i campioni da inviare al servizio tecnico che ha effettuato le prove di omologazione.

4.4.4.   L'autorità di omologazione può effettuare qualsiasi prova prescritta dal presente regolamento. Le prove saranno effettuate su campioni scelti a caso senza interferire con le consegne programmate del fabbricante e in conformità ai criteri di cui all'allegato 8 del presente regolamento.

4.4.5.   L'autorità di omologazione deve cercare di effettuare un'ispezione ogni due anni. La frequenza delle ispezioni è tuttavia decisa a discrezione dell'autorità di omologazione in base alla fiducia che essa ripone nell'efficacia dei sistemi di controllo della conformità della produzione. In caso di risultati negativi, l'autorità di omologazione deve assicurarsi che siano adottate tutte le misure necessarie a ristabilire quanto prima la conformità della produzione.

5.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

5.1.   L'omologazione rilasciata per una sorgente luminosa a scarica a norma del presente regolamento può essere revocata se viene a mancare la prescritta conformità ai requisiti di produzione.

5.2.   Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

6.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di sorgente luminosa a scarica, omologato in conformità al presente regolamento, ne deve informare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la relativa notifica, tale autorità deve informarne le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

7.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione e ai quali devono essere inviate le notifiche relative al rilascio, all'estensione, al rifiuto o alla revoca dell'omologazione o alla cessazione definitiva della produzione, rilasciate in altri paesi.


(1)  La presenza di un'ampolla color giallo selettivo o di un'ampolla aggiuntiva esterna color giallo selettivo, destinata unicamente a modificare il colore ma non le altre caratteristiche di una sorgente luminosa a scarica che emette a luce bianca, non costituisce un cambiamento di tipo della sorgente luminosa a scarica.

(2)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z

(3)  I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3, allegato 3 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


ALLEGATO 1

SCHEDE (1) RELATIVE ALLE SORGENTI LUMINOSE A SCARICA

Le schede della pertinente categoria di sorgenti luminose a scarica e il gruppo di appartenenza di tale categoria con le relative restrizioni d'uso per la rispettiva categoria devono essere applicate nel modo indicato nella risoluzione R.E.5 (1) o revisioni successive, applicabili al momento in cui viene presentata la domanda di omologazione della sorgente luminosa a scarica.


(1)  A partire dal 22 giugno 2017 le schede relative alle sorgenti luminose a scarica, l'elenco e il gruppo di categorie di sorgenti luminose con le restrizioni d'uso per la rispettiva categoria e i numeri di scheda sono integrati nella risoluzione R.E.5 con simbolo ECE/TRANS/WP.29/2016/111.


ALLEGATO 2

Image

Testo di immagine

ALLEGATO 3

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

(cfr. il punto 2.4.4 del presente regolamento)

Image

a = 2,5 mm min.

Questo marchio di omologazione, apposto su una sorgente luminosa a scarica, indica che la sorgente luminosa è stata omologata nel Regno Unito (E 11) con il codice di omologazione 0A01. Il primo carattere del codice di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alla versione originale del regolamento n. 99.


ALLEGATO 4

METODO DI MISURAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ELETTRICHE E FOTOMETRICHE

1.   ASPETTI GENERALI

Nelle prove di accensione, di funzionamento iniziale e di riaccensione a caldo e in quelle destinate a misurare le caratteristiche elettriche e fotometriche, la sorgente luminosa a scarica deve funzionare all'aria aperta e a una temperatura ambiente di 25 ± 5 °C.

2.   BALLAST

Se il ballast non è integrato nella sorgente luminosa, tutte le prove e le misurazioni devono essere effettuate con un ballast conforme al punto 2.2.2.4 del presente regolamento. L'alimentazione elettrica per le prove di accensione e di funzionamento iniziale deve permettere di ottenere rapidamente un impulso a corrente elevata.

3.   POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO

La posizione di funzionamento deve essere orizzontale (tolleranza ± 10°), con il cavo d'alimentazione diretto verso il basso. Le posizioni di invecchiamento e di prova devono essere identiche. Se la sorgente luminosa a scarica viene accesa accidentalmente nella direzione sbagliata, prima della misurazione deve essere nuovamente sottoposta alla procedura di invecchiamento. Durante l'invecchiamento e le misurazioni, all'interno di una zona cilindrica di 32 mm di diametro e di 60 mm di lunghezza centrata sull'asse di riferimento e simmetrica all'arco, non deve trovarsi alcun conduttore elettrico. Devono inoltre essere evitati i campi magnetici parassiti.

4.   INVECCHIAMENTO

Tutte le prove devono essere effettuate con sorgenti luminose invecchiate per almeno 15 cicli, commutati come segue:

 

45 min. accese, 15 s. spente, 5 min. accese, 10 min. spente.

5.   TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

Tutte le prove devono essere effettuate alla tensione di prova indicata nella pertinente scheda tecnica.

6.   PROVA DI ACCENSIONE

La prova di accensione deve essere effettuata su sorgenti luminose non invecchiate e non usate almeno nelle 24 ore precedenti la prova.

7.   PROVA DI FUNZIONAMENTO INIZIALE

La prova di funzionamento iniziale deve essere effettuata su sorgenti luminose non usate almeno nell'ora precedente la prova.

8.   PROVA DI RIACCENSIONE A CALDO

La sorgente luminosa deve essere accesa e messa in funzione con il ballast (se possibile, integrato) a tensione di prova per un periodo di 15 minuti. La tensione di alimentazione del ballast, o della sorgente luminosa in cui sia integrato il ballast, deve essere interrotta per il periodo di spegnimento indicato sulla pertinente scheda tecnica, e quindi riattivata.

9.   PROVA ELETTRICA E FOTOMETRICA

Prima di effettuare qualsiasi misurazione, la sorgente luminosa deve essere stabilizzata per 15 minuti.

10.   COLORE

Il colore della sorgente luminosa deve essere misurato in una sfera integratrice per mezzo di un sistema di misurazione che indichi le coordinate di cromaticità CIE della luce ricevuta con una risoluzione di ± 0,002.


ALLEGATO 5

CONFIGURAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE OTTICA PER MISURARE LA POSIZIONE E LA FORMA DELL'ARCO NONCHÉ LA POSIZIONE DEGLI ELETTRODI (1)

La sorgente luminosa a scarica deve essere posizionata nel modo illustrato nel disegno principale della rispettiva categoria

Image

Il sistema ottico deve proiettare su uno schermo un'immagine reale A′ dell'arco A con un ingrandimento pari, possibilmente, a M = s′/s = 20. Il sistema ottico deve essere aplanatico e acromatico. Un diaframma «d» posto alla distanza focale «f» del sistema ottico deve generare una proiezione dell'arco caratterizzata da direzioni di osservazione quasi parallele. Per far sì che l'angolo di semidivergenza non superi μ = 0,5°, il diametro del diaframma non deve superare d = 2f tan(μ) rispetto alla distanza focale del sistema ottico. Il diametro utile del sistema ottico non deve superare:

 

D = (1 + 1/M)d + c + (b1 + b2)/2. (i valori di «c», «b1» e «b2» sono indicati nelle schede che prescrivono la posizione degli elettrodi).

Una scala posta sullo schermo deve consentire di misurare la posizione degli elettrodi. La taratura del dispositivo può essere effettuata mediante un proiettore separato che emetta un fascio parallelo connesso a un calibro la cui ombra sia proiettata allo schermo. Il calibro deve mostrare l'asse di riferimento e il piano parallelo al piano di riferimento alla distanza di «e» mm da esso.

Sul piano dello schermo deve essere montato un ricevitore, in grado di essere spostato in direzione verticale su una linea corrispondente al piano a distanza «e» dal piano di riferimento della sorgente luminosa a scarica.

Il ricevitore deve avere la sensibilità spettrale relativa dell'occhio umano. La sua dimensione non deve essere superiore a 0,2 M mm in senso orizzontale e a 0,025 M mm in senso verticale (M = ingrandimento). L'ampiezza del movimento misurabile deve permettere di misurare la curva «r» e la diffusione «s» dell'arco. Il ricevitore per la misurazione della luce diffusa deve essere di forma circolare e avere un diametro di 0,2 M mm.


(1)  Questo metodo di misurazione è presentato a titolo esemplificativo; può essere impiegato qualsiasi metodo che abbia una precisione di misurazione equivalente.


ALLEGATO 6

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ MESSE IN ATTO DAL FABBRICANTE

1.   ASPETTI GENERALI

I requisiti di conformità si considerano soddisfatti da un punto di vista fotometrico (radiazioni UV comprese), geometrico, visivo ed elettrico se sono soddisfatte le tolleranze specifiche per la produzione di sorgenti luminose a scarica elencate nelle pertinenti schede tecniche dell'allegato 1 del presente regolamento e nelle pertinenti schede tecniche relative agli attacchi.

2.   REQUISITI MINIMI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EFFETTUATA DAL FABBRICANTE

Per ogni tipo di sorgente luminosa a scarica, il fabbricante o il titolare del marchio di omologazione deve effettuare, a opportuni intervalli, prove conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità a tali specifiche devono riguardare le loro caratteristiche fotometriche, geometriche e ottiche.

2.2.   Metodi usati nelle prove

2.2.1.   In generale, le prove devono essere effettuate in conformità ai metodi stabiliti nel presente regolamento.

2.2.2.   L'applicazione del punto 2.2.1 del presente allegato richiede una periodica taratura dell'apparecchiatura di prova e una correlazione con le misure effettuate da un'autorità di omologazione.

2.3.   Natura del campionamento

I campioni di sorgenti luminose a scarica devono essere scelti a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo si intende un insieme di sorgenti luminose a scarica dello stesso tipo, definito in conformità ai metodi di produzione del fabbricante.

2.4.   Ispezione e registrazione delle caratteristiche

Le sorgenti luminose a scarica devono essere ispezionate e i risultati delle prove devono essere registrati in base ai gruppi di caratteristiche elencati all'allegato 7, tabella 1, del presente regolamento.

2.5.   Criteri di accettabilità

Il fabbricante o il titolare dell'omologazione deve elaborare uno studio statistico sui risultati delle prove per stabilire se le specifiche di verifica della conformità dei prodotti elencate al punto 4.1 del presente regolamento sono state soddisfatte.

La conformità deve essere riconosciuta se non viene superato il livello accettabile di non conformità per gruppo di caratteristiche indicato nell'allegato 7, tabella 1, del presente regolamento, ovvero se il numero delle sorgenti luminose a scarica che non soddisfano i requisiti per un qualsiasi gruppo di caratteristiche di un qualsiasi tipo di sorgente luminosa a scarica non oltrepassa i limiti di tolleranza delle pertinenti tabelle 2, 3 o 4 dell'allegato 7 del presente regolamento.

Nota: Ogni singolo requisito riferito a una sorgente luminosa a scarica deve essere considerato come una caratteristica.


ALLEGATO 7

CAMPIONAMENTO E LIVELLI DI CONFORMITÀ NEI VERBALI DI PROVA DEL FABBRICANTE

Tabella 1

Caratteristiche

Gruppo di caratteristiche

Raggruppamento (*1) di verbali di prova secondo il tipo di sorgenti luminose a scarica

Minimo 12 campioni mensili per raggruppamento (*1)

Livello accettabile di non conformità per gruppo di caratteristiche (%)

Marcature, leggibilità e durabilità

Tutti i tipi aventi le stesse dimensioni esterne

315

1

Qualità dell'ampolla

Tutti i tipi aventi la stessa ampolla

315

1

Dimensioni esterne (escluso l'attacco)

Tutti i tipi appartenenti alla stessa categoria

315

1

Posizione e dimensioni dell'arco e delle bande

Tutti i tipi appartenenti alla stessa categoria

200

6,5

Accensione, funzionamento iniziale e riaccensione a caldo

Tutti i tipi appartenenti alla stessa categoria

200

1

Tensione e potenza della sorgente luminosa a scarica

Tutti i tipi appartenenti alla stessa categoria

200

1

Flusso luminoso, colore e radiazione UV

Tutti i tipi appartenenti alla stessa categoria

200

1

Le tolleranze per ogni gruppo di caratteristiche, basate sui risultati di varie prove, sono indicate nella tabella 2 come numero massimo di risultati non conformi. Le tolleranze si fondano su un livello accettabile dell'1 % di non conformità, supponendo una probabilità di accettazione pari almeno a 0,95.

Tabella 2

Numero dei risultati di prova per ciascuna caratteristica

Tolleranze

…-200

5

201-260

6

261-315

7

316-370

8

371-435

9

436-500

10

501-570

11

571-645

12

646-720

13

721-800

14

801-860

15

861-920

16

921-990

17

991-1 060

18

1 061 -1 125

19

1 126 -1 190

20

1 191 -1 249

21

Le tolleranze per ogni gruppo di caratteristiche, basate sui risultati di varie prove, sono indicate nella tabella 3 come numero massimo di risultati non conformi. Le tolleranze si fondano su un livello accettabile del 6,5 % di non conformità, supponendo una probabilità di accettazione pari almeno a 0,95.

Tabella 3

Numero di sorgenti luminose a scarica nel verbale

Tolleranza

Numero di sorgenti luminose a scarica nel verbale

Tolleranza

Numero di sorgenti luminose a scarica nel verbale

Tolleranza

– 200

21

541-553

47

894-907

73

201-213

22

554-567

48

908-920

74

214-227

23

568-580

49

921-934

75

228-240

24

581-594

50

935-948

76

241-254

25

595-608

51

949-961

77

255-268

26

609-621

52

962-975

78

269-281

27

622-635

53

976-988

79

282-295

28

636-648

54

989-1 002

80

296-308

29

649-662

55

1 003 -1 016

81

309-322

30

663-676

56

1 017 -1 029

82

323-336

31

677-689

57

1 030 -1 043

83

337-349

32

690-703

58

1 044 -1 056

84

350-363

33

704-716

59

1 057 -1 070

85

364-376

34

717-730

60

1 071 -1 084

86

377-390

35

731-744

61

1 085 -1 097

87

391-404

36

745-757

62

1 098 -1 111

88

405-417

37

758-771

63

1 112 -1 124

89

418-431

38

772-784

64

1 125 -1 138

90

432-444

39

785-798

65

1 139 -1 152

91

445-458

40

799-812

66

1 153 -1 165

92

459-472

41

813-825

67

1 166 -1 179

93

473-485

42

826-839

68

1 180 -1 192

94

486-499

43

840-852

69

1 193 -1 206

95

500-512

44

853-866

70

1 207 -1 220

96

513-526

45

867-880

71

1 221 -1 233

97

527-540

46

881-893

72

1 234 -1 249

98

Le tolleranze per ogni gruppo di caratteristiche, basate sui risultati di varie prove, sono indicate nella tabella 4 come percentuale dei risultati supponendo una probabilità di accettazione pari almeno a 0,95.

Tabella 4

Numero di risultati delle prove per ciascuna caratteristica

Tolleranze indicate in % dei risultati

Tolleranze indicate in % dei risultati

Livello accettabile pari all'1 % di risultati non conformi

Livello accettabile pari allo 6,5 % di risultati non conformi

1 250

1,68

7,91

2 000

1,52

7,61

4 000

1,37

7,29

6 000

1,30

7,15

8 000

1,26

7,06

10 000

1,23

7,00

20 000

1,16

6,85

40 000

1,12

6,75

80 000

1,09

6,68

100 000

1,08

6,65

1 000 000

1,02

6,55


(*1)  La valutazione deve riguardare in generale la produzione di serie di sorgenti luminose a scarica provenienti da singoli stabilimenti. Il fabbricante può raggruppare verbali riguardanti uno stesso tipo proveniente da più stabilimenti, purché questi ultimi dispongano dello stesso sistema di controllo e di gestione della qualità.


ALLEGATO 8

REQUISITI MINIMI RELATIVI AI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE

1.   I requisiti di conformità si considerano soddisfatti da un punto di vista fotometrico, geometrico, visivo ed elettrico se sono soddisfatte le tolleranze specifiche per la produzione di sorgenti luminose a scarica elencate nelle pertinenti schede tecniche dell'allegato 1 e nelle schede tecniche per gli attacchi.

2.   Non si può contestare la conformità di sorgenti luminose a scarica di serie se i risultati sono conformi al punto 5 del presente allegato.

3.   La conformità deve essere contestata, e il fabbricante deve quindi essere invitato ad adeguare la produzione ai requisiti, se i risultati non sono conformi al punto 5 del presente allegato.

4.   Se si applica il punto 3 del presente allegato, entro due mesi deve essere prelevato un campione aggiuntivo di 250 sorgenti luminose a scarica, scelto a caso da un lotto di produzione recente.

5.   La decisione in merito al raggiungimento della conformità della produzione deve essere presa in base ai valori indicati nella tabella. Per ogni gruppo di caratteristiche, le sorgenti luminose a scarica devono essere accettate o rifiutate in conformità ai valori indicati nella tabella (1).

Campione

1 % (*1)

6,5 % (*1)

Accettazione

Rifiuto

Accettazione

Rifiuto

Dimensione del primo campione: 125

2

5

11

16

Se il numero di unità non conformi è superiore a 2 (11) e inferiore a 5 (16) prendere un secondo campione di 125 unità e valutare le 250 unità

6

7

26

27


(1)  Il sistema proposto serve a valutare la conformità delle sorgenti luminose a scarica rispetto a livelli di accettazione dei risultati non conformi pari rispettivamente all' 1 % e al 6,5 % e si basa sul piano di campionamento in due fasi per una normale ispezione (Double Sampling Plan for Normal Inspection) di cui alla pubblicazione IEC 60410: Programmi e procedimenti di campionamento nel collaudo per attributi (Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes).

(*1)  Le sorgenti luminose a scarica devono essere ispezionate e i risultati delle prove devono essere registrati in base ai gruppi di caratteristiche elencati all'allegato 7, tabella 1, del presente regolamento.


17.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/63


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 128 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati per i veicoli a motore e i loro rimorchi [2018/1998]

Comprendente tutto il testo valido fino a:

supplemento 7 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 16 ottobre 2018

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Disposizioni amministrative

3.

Prescrizioni tecniche

4.

Conformità della produzione

5.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

6.

Cessazione definitiva della produzione

7.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI

1 —

Schede relative alle sorgenti luminose a LED

2 —

Notifica

3 —

Esempio di marchio di omologazione

4 —

Metodo di misurazione delle caratteristiche elettriche e fotometriche

5 —

Requisiti minimi delle procedure di qualità attuate dal fabbricante

6 —

Campionamento e livelli di conformità dei verbali di prova del fabbricante

7 —

Prescrizioni minime relative ai controlli per sondaggio eseguiti dall'autorità di omologazione

8 —

Conformità comprovata mediante controllo per sondaggio

9 —

Metodo per la misurazione del contrasto di luminanza e dell'uniformità di luminanza della zona di emissione luminosa

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle sorgenti luminose a LED illustrate nell'allegato 1 destinate ad essere utilizzate nelle luci omologate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

2.   DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

2.1.   Definizioni

2.1.1.   Definizione di «categoria»

Il termine «categoria» nel presente regolamento designa una serie di modelli di base di sorgenti luminose a LED standard. Ciascuna categoria ha una denominazione specifica, come ad esempio: «LW1», «LY2», «LR2».

2.1.2.   Definizione di «tipo»

Le sorgenti luminose a LED di «tipi» diversi sono sorgenti luminose a LED che rientrano nella stessa categoria, ma che differiscono tra loro per aspetti essenziali, quali:

2.1.2.1.

la denominazione o il marchio commerciale;

si considerano appartenere a tipi differenti le sorgenti luminose a LED identificate con la stessa denominazione o con lo stesso marchio commerciale, ma prodotte da fabbricanti diversi. Si possono considerare appartenenti allo stesso tipo le sorgenti luminose a LED prodotte da uno stesso fabbricante, che differiscono solo per la denominazione o il marchio commerciale;

2.1.2.2.

la forma della sorgente luminosa, se tali differenze influiscono sui risultati ottici;

2.1.2.3.

la tensione nominale.

2.2.   Domanda di omologazione

2.2.1.   La domanda di omologazione va presentata dal titolare della denominazione o del marchio commerciale o da un suo mandatario.

2.2.2.   Ogni domanda di omologazione deve essere accompagnata (cfr. anche il punto 2.4.2) da:

2.2.2.1.

disegni, in triplice copia, sufficientemente dettagliati da consentire l'identificazione del tipo;

2.2.2.2.

una breve descrizione tecnica;

2.2.2.3.

cinque campioni.

2.2.3.   Nel caso di un tipo di sorgenti luminose a LED che differiscono da un tipo già omologato solo per la denominazione o il marchio commerciale, è sufficiente presentare:

2.2.3.1.

una dichiarazione del fabbricante che il tipo presentato:

a)

è identico (ad eccezione della denominazione o del marchio commerciale), e

b)

è stato prodotto dallo stesso fabbricante del tipo già omologato, che è identificato da un codice di omologazione specifico;

2.2.3.2.

due campioni recanti la nuova denominazione o il nuovo marchio commerciale.

2.2.4.   Prima di rilasciare l'omologazione l'autorità competente verifica l'esistenza di disposizioni adeguate a garantire un efficace controllo della conformità della produzione.

2.3.   Iscrizioni

2.3.1.   Sull'involucro esterno delle sorgenti luminose a LED presentate per l'omologazione devono figurare:

2.3.1.1.

la denominazione o il marchio commerciale del richiedente;

2.3.1.2.

la tensione nominale;

2.3.1.3.

la designazione della categoria pertinente;

2.3.1.4.

uno spazio di dimensioni sufficienti da ospitare il marchio di omologazione.

2.3.2.   Lo spazio citato al punto 2.3.1.4 deve essere indicato nei disegni allegati alla domanda di omologazione.

2.3.3.   È possibile apporre iscrizioni diverse da quelle indicate ai punti 2.3.1 e 2.4.4, purché non alterino le caratteristiche luminose.

2.4.   Omologazione

2.4.1.   L'omologazione è rilasciata se tutti i campioni di un tipo di sorgente luminosa a LED presentati in conformità ai punti 2.2.2.3 o 2.2.3.2 soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

2.4.2.   A ciascun tipo omologato viene attribuito un codice di omologazione. Il primo carattere di tale codice indica la serie di emendamenti in vigore al momento del rilascio dell'omologazione.

Esso è seguito da un codice di identificazione di tre caratteri al massimo. Si possono usare solo i numeri arabi e le lettere maiuscole di seguito elencati:

«0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z».

La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso codice a un altro tipo di sorgenti luminose a LED.

2.4.3.   Il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di sorgenti luminose a LED a norma del presente regolamento vanno notificati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento e di un disegno, fornito dal richiedente l'omologazione, in un formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) e in una scala di almeno 2. 1.

2.4.4.   Su ogni sorgente luminosa a LED conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento, si appone, nello spazio di cui al punto 2.3.1.4, oltre alle scritte di cui al punto 2.3.1, un marchio di omologazione internazionale, consistente in:

2.4.4.1.

un cerchio tronco in cui è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (1);

2.4.4.2.

il codice di omologazione, posto accanto al cerchio tronco.

2.4.5.   Se il richiedente ha ottenuto lo stesso codice di omologazione per diverse denominazioni o diversi marchi commerciali, basterà indicare uno o più di essi per soddisfare le prescrizioni del punto 2.3.1.1.

2.4.6.   Le marcature e le iscrizioni di cui ai punti 2.3.1 e 2.4.4 devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

2.4.7.   L'allegato 3 del presente regolamento riporta un esempio di marchio di omologazione.

3.   PRESCRIZIONI TECNICHE

3.1.   Definizioni

Si applicano le definizioni contenute nella risoluzione R.E.5 o nelle successive revisioni, applicabili al momento della domanda di omologazione.

3.2.   Disposizioni generali

3.2.1.   Ciascun campione presentato deve essere conforme alle disposizioni pertinenti del presente regolamento.

3.2.2.   Le sorgenti luminose a LED devono essere progettate per funzionare bene e per continuare a funzionare bene in normali condizioni d'uso. Inoltre non devono presentare difetti di progettazione o di fabbricazione.

3.2.3.   Le sorgenti luminose a LED non devono presentare graffi o macchie sulle superfici ottiche che potrebbero alterarne l'efficienza e la prestazione ottica. Questa condizione deve essere verificata all'inizio della prova di omologazione e, se necessario, nei vari punti del presente regolamento.

3.2.4.   Le sorgenti luminose a LED devono essere munite di attacchi standard conformi alle schede tecniche degli attacchi di cui alla pubblicazione 60061 della CIE, come specificato nelle singole schede tecniche dell'allegato 1.

3.2.5.   L'attacco deve essere robusto e fissato saldamente al resto della sorgente luminosa a LED.

3.2.6.   Per assicurarsi che le sorgenti luminose a LED siano conformi alle prescrizioni dei punti da 3.2.3 a 3.2.5, si devono eseguire un esame visivo, un controllo delle dimensioni e, eventualmente, un montaggio di prova nel portalampada, come specificato nella pubblicazione 60061 della CIE.

3.2.7.   Le connessioni allo stato solido e possibilmente uno o più elementi per conversione basata sulla fluorescenza devono essere gli unici elementi della sorgente luminosa a LED che generano ed emettono luce, quando sono alimentati.

3.3.   Prove

3.3.1.   Le sorgenti luminose a LED devono innanzitutto essere invecchiate alla tensione di prova per almeno 48 ore. Per le sorgenti luminose a LED multifunzione, ciascuna funzione deve essere invecchiata separatamente.

3.3.2.   Salvo diversa indicazione, i rilevamenti elettrici e fotometrici si devono eseguire alle tensioni di prova pertinenti.

3.3.3.   Le misurazioni elettriche specificate nell'allegato 4 si devono effettuare con strumenti di classe non inferiore a 0,2 (0,2 % di precisione sull'intera scala).

3.4.   Posizione e dimensioni della zona di emissione luminosa

3.4.1.   La posizione e le dimensioni della zona di emissione luminosa devono essere conformi ai requisiti della scheda tecnica pertinente dell'allegato 1.

3.4.2.   La misurazione va effettuata dopo l'invecchiamento della sorgente luminosa a LED secondo il punto 3.3.1.

3.5.   Flusso luminoso

3.5.1.   Quando è misurato alle condizioni di cui all'allegato 4, il flusso luminoso deve rientrare nei limiti indicati nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1.

3.5.2.   La misurazione va effettuata dopo l'invecchiamento della sorgente luminosa a LED secondo il punto 3.3.1.

3.6.   Distribuzione dell'intensità luminosa normalizzata/distribuzione del flusso luminoso cumulativo

3.6.1.   Quando sono misurate alle condizioni di prova di cui all'allegato 4 del presente regolamento, la distribuzione dell'intensità luminosa normalizzata e/o la distribuzione del flusso luminoso cumulativo devono rientrare nei limiti indicati nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1.

3.6.2.   La misurazione va effettuata dopo l'invecchiamento della sorgente luminosa a LED secondo il punto 3.3.1.

3.7.   Colore

3.7.1.   Il colore della luce emessa dalle sorgenti luminose a LED deve essere specificato nella scheda tecnica pertinente. Al presente regolamento si applicano le definizioni relative al colore della luce emessa del regolamento n. 48 e della relativa serie di modifiche in vigore al momento della presentazione della domanda di omologazione.

3.7.2.   Il colore della luce emessa va misurato con il metodo indicato nell'allegato 4. Il valore integrale misurato delle coordinate di cromaticità deve rientrare nell'area di cromaticità prescritta.

3.7.2.1.   Inoltre, in caso di sorgenti luminose a LED che emettono luce bianca da utilizzare in dispositivi di illuminazione anteriore, il colore deve essere misurato nella stessa direzione dal punto in cui è indicata la distribuzione dell'intensità luminosa nella pertinente scheda tecnica, ma solo nel caso in cui l'intensità luminosa minima specificata sia superiore a 50 cd/klm. Ogni valore misurato delle coordinate cromatiche deve rientrare in una zona di tolleranza di 0,025 unità nella direzione x e 0,050 unità nella direzione y, contenente il valore integrale misurato. Il valore misurato nella direzione dell'intensità luminosa massima e tutti i valori misurati per una sorgente luminosa a LED standard (étalon) devono inoltre rientrare nella zona cromatica prescritta per la luce bianca.

3.7.3.   Inoltre, nel caso di sorgenti luminose a LED che emettono luce bianca, il contenuto minimo di rosso della luce deve essere tale che:

Formula

dove:

Ee(λ)

(unità: W)

è la distribuzione spettrale dell'irraggiamento;

V(λ)

(unità: 1)

è l'efficienza dello spettro luminoso;

λ

(unità: nm)

è la lunghezza d'onda.

Questo valore va calcolato a intervalli pari a un nanometro.

3.8.   Radiazione UV

La radiazione UV della sorgente luminosa a LED deve essere tale che la sorgente luminosa a LED sia del tipo a bassa radiazione UV in conformità a:

Formula

dove:

S(λ)(unità: 1)

è la funzione di ponderazione dello spettro luminoso;

km = 683 lm/W

è il valore massimo dell'efficienza luminosa della radiazione.

(Le definizioni degli altri simboli si trovano al punto 3.7.3.).

Questo valore va calcolato a intervalli pari a un nanometro. La radiazione UV deve essere ponderata in base ai valori indicati nella seguente tabella:

λ

S(λ)

λ

S(λ)

λ

S(λ)

250

0,430

305

0,060

355

0,00016

255

0,520

310

0,015

360

0,00013

260

0,650

315

0,003

365

0,00011

265

0,810

320

0,001

370

0,00009

270

1,000

325

0,00050

375

0,000077

275

0,960

330

0,00041

380

0,000064

280

0,880

335

0,00034

385

0,000053

285

0,770

340

0,00028

390

0,000044

290

0,640

345

0,00024

395

0,000036

295

0,540

350

0,00020

400

0,000030

300

0,300

 

 

 

 

Nota: valori conformi agli orientamenti IRPA/INIRC sui limiti di esposizione alla radiazione ultravioletta («IRPA/INIRC Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation»). Le lunghezze d'onda (in nanometri) scelte sono rappresentative; altri valori vanno stimati per interpolazione.

3.9.   Sorgenti luminose a LED campione

Prescrizioni supplementari per le sorgenti luminose a LED campione sono riportate nelle schede tecniche pertinenti dell'allegato 1.

3.10.   Temperatura massima di prova

Se nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1 è specificata la temperatura massima di prova, si applicano i requisiti seguenti:

3.10.1.

se misurati alle condizioni specificate nell'allegato 4, punto 5:

a)

i valori del flusso luminoso a temperature elevate devono rientrare nei limiti indicati nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1; e

b)

la variazione di colore non deve essere superiore a 0,010.

3.10.2.

Dopo il completamento della procedura di misurazione di cui al punto 3.10.1, la sorgente luminosa a LED deve funzionare continuamente per 1 000 ore alle tensioni di prova pertinenti; e

a)

in caso di un dissipatore di calore integrato, a una temperatura ambiente corrispondente alla temperatura massima di prova come specificato nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1;

b)

in caso di un punto Tb a un valore Tb, corrispondente alla temperatura massima di prova come specificato nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1.

3.10.3.

Al termine della procedura di cui al punto 3.10.2, se misurati alle condizioni di cui all'allegato 4, punto 5:

a)

i valori del flusso luminoso a temperature elevate non devono discostarsi di oltre ± 10 % dai valori corrispondenti del singolo campione misurato conformemente al punto 3.10.1; e

b)

la variazione di colore non deve discostarsi di oltre ± 0,010 dai valori corrispondenti del singolo campione misurato conformemente al punto 3.10.1.

3.10.4.

Al termine della procedura di misurazione a norma del punto 3.10.3, si devono verificare nuovamente le disposizioni di cui al punto 3.2.3.

3.11.   Sorgenti luminose a LED senza limitazioni di carattere generale

3.11.1.   Caratteristiche della zona di emissione luminosa

Le dimensioni e la posizione del riquadro di emissione nominale nonché i lati della zona di emissione luminosa in grado di generare il valore soglia sono indicati nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1.

I valori delle seguenti caratteristiche devono essere determinati con il metodo indicato nell'allegato 9:

a)

contrasto di luminanza;

b)

dimensioni e posizione delle zone 1a e 1b;

c)

coefficienti di superficie R0,1 e R0,7;

d)

valore della deviazione massima ΔL.

3.11.2.   Contrasto di luminanza della zona di emissione luminosa

3.11.2.1.   I valori del contrasto di luminanza della zona di emissione luminosa devono rientrare nei limiti indicati nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1.

3.11.2.2.   Se nella scheda tecnica pertinente è specificato solo un lato della zona di emissione luminosa per la produzione del valore soglia, la zona 1b deve trovarsi in una posizione più vicina al lato corrispondente della zona 1a rispetto al lato opposto.

3.11.3.   Uniformità di luminanza della zona di emissione luminosa

3.11.3.1.   L'area della zona 1a (zona di emissione luminosa) deve essere posizionata all'interno del riquadro di emissione nominale, come specificato nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1, e le dimensioni della zona di emissione luminosa devono rientrare nei limiti indicati nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1.

3.11.3.2.   I valori di R0,1 devono rientrare nei limiti indicati nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1.

3.11.3.3.   I valori di R0,7 devono rientrare nei limiti indicati nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1.

3.11.3.4.   La deviazione di luminanza ΔL non deve superare ± 20 %.

4.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

4.1.   Le sorgenti luminose a LED omologate ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricate in modo da essere conformi al tipo omologato rispettando le iscrizioni e i requisiti tecnici di cui al punto 3 e agli allegati 1, 4 e 5 del presente regolamento.

4.2.   Per verificare che le prescrizioni di cui al punto 4.1. siano rispettate devono essere eseguiti opportuni controlli della produzione.

4.3.   In particolare, il titolare dell'omologazione deve:

4.3.1.

garantire l'esistenza di procedure che consentano un controllo efficace della qualità dei prodotti;

4.3.2.

avere accesso all'attrezzatura di controllo necessaria per verificare la conformità ad ogni tipo omologato;

4.3.3.

assicurare che i risultati delle prove siano registrati e che i relativi documenti siano tenuti a disposizione per un periodo da determinare d'accordo con l'autorità di omologazione;

4.3.4.

analizzare i risultati di ciascun tipo di prova, applicando i criteri dell'allegato 6, al fine di verificare e di garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenendo conto delle variazioni di una produzione industriale;

4.3.5.

garantire che, per ogni tipo di sorgente luminosa a LED, vengano effettuate almeno le prove prescritte nell'allegato 5 del presente regolamento;

4.3.6.

garantire che, se i campioni sottoposti a prova non risultano conformi al tipo di prova considerato, si proceda a un altro campionamento e a un'altra prova. Si devono adottare tutte le misure necessarie a ristabilire la conformità della produzione corrispondente.

4.4.   L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicabili in ciascuna unità di produzione.

4.4.1.   Durante le ispezioni, i registri delle prove e i registri del controllo della produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore.

4.4.2.   L'ispettore può prelevare campioni a caso da sottoporre a prova nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo di campioni può essere stabilito in base ai risultati della verifica eseguita dal fabbricante.

4.4.3.   Qualora il livello qualitativo dovesse apparire insoddisfacente o si ritenesse necessario verificare la validità delle prove effettuate in conformità al punto 4.4.2, l'ispettore seleziona i campioni da inviare al servizio tecnico che ha effettuato le prove di omologazione.

4.4.4.   L'autorità competente può effettuare qualsiasi prova prescritta nel presente regolamento. Se l'autorità competente decide di effettuare controlli per sondaggio, si applicano i criteri di cui agli allegati 7 e 8 del presente regolamento.

4.4.5.   La frequenza usuale delle ispezioni autorizzate dall'autorità competente è di una ogni due anni. Se nel corso di un'ispezione si registrano risultati negativi, l'autorità competente si adopera affinché siano presi tutti i provvedimenti necessari a ripristinare quanto prima la conformità della produzione.

5.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

5.1.   L'omologazione rilasciata a una sorgente luminosa a LED a norma del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni non sono soddisfatte o se una sorgente luminosa a LED recante il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

5.2.   Se una parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento ritira un'omologazione rilasciata in precedenza, ne dà immediatamente notifica alle altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del medesimo.

6.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di sorgente luminosa a LED omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale notifica, l'autorità informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

7.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi sia dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione che delle autorità di omologazione che rilasciano le omologazioni e a cui vanno inviate le notifiche del rilascio, dell'estensione, del rifiuto o della revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi o della cessazione definitiva della produzione.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo 2.


ALLEGATO 1

SCHEDE (1) PER LE SORGENTI LUMINOSE A LED

Le schede della pertinente categoria di sorgenti luminose a LED e il gruppo in cui tale categoria è inserita con le limitazioni sull'uso di questa categoria si applicano conformemente alla risoluzione R.E.5 (o sue revisioni successive) applicabile al momento della domanda di omologazione della sorgente luminosa a LED.


(1)  Dal 22 giugno 2017 le schede relative alle sorgenti luminose a LED, l'elenco e il gruppo di categorie di sorgenti luminose con limitazioni per l'uso di questa categoria e i numeri delle schede corrispondenti sono contenuti nella risoluzione R.E.5 con l'indicazione ECE/TRANS/WP.29/2016/111.


ALLEGATO 2

Image Testo di immagine

ALLEGATO 3

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

(cfr. punto 2.4.4.)

Image

Questo marchio di omologazione, apposto su una sorgente luminosa a LED, indica che la sorgente luminosa è stata omologata nel Regno Unito (E11) con il codice di omologazione 0A01. Il primo carattere del codice di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 128 (*1) nella sua versione originale.


(*1)  Dal 22 giugno 2017 le schede relative alle sorgenti luminose a LED, l'elenco e il gruppo di categorie di sorgenti luminose con limitazioni per l'uso di questa categoria e i numeri delle schede corrispondenti sono contenuti nella risoluzione R.E.5 con l'indicazione ECE/TRANS/WP.29/2016/111.


ALLEGATO 4

METODO DI MISURAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ELETTRICHE E FOTOMETRICHE

Le sorgenti luminose a LED di tutte le categorie con dissipatore di calore integrato vanno misurate ad una temperatura ambiente di (23 ± 2) °C in aria calma. Per queste misurazioni è necessario mantenere lo spazio libero minimo definito nelle schede tecniche.

Le sorgenti luminose a LED di tutte le categorie per le quali è definita una temperatura Tb vanno misurate stabilizzando il punto Tb alla temperatura specifica definita nella scheda tecnica della categoria.

Se nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1 è specificata una temperatura di prova massima, devono essere effettuate ulteriori misurazioni a temperature elevate conformemente al metodo descritto al punto 5 del presente allegato.

1.   FLUSSO LUMINOSO

1.1.   È necessario effettuare una misurazione del flusso luminoso utilizzando un metodo di integrazione:

a)

in caso di un dissipatore di calore integrato, dopo 1 minuto e dopo 30 minuti di funzionamento; o

b)

dopo aver stabilizzato la temperatura nel punto Tb.

1.2.   I valori del flusso luminoso, misurati dopo

a)

30 minuti; o

b)

la stabilizzazione della temperatura Tb

devono soddisfare le prescrizioni minime e massime.

Nel caso di cui alla lettera a), salvo diversa indicazione nella scheda tecnica, tale valore deve essere compreso tra il 100 % e l'80 % del valore misurato dopo 1 minuto.

1.3.   Le misurazioni devono essere effettuate alla tensione di prova pertinente e ai valori minimi e massimi dell'intervallo di tensione pertinente. Salvo prescrizioni più rigorose contenute nella scheda tecnica, non si può superare la seguente deviazione del flusso luminoso ai limiti dell'intervallo di tolleranza.

Tensione nominale

Tensione min.

Tensione max

6

6,0

7,0

12

12,0

14,0

24

24,0

28,0

Tolleranza del flusso luminoso corrispondente (*1)

± 30 %

± 15 %

2.   INTENSITÀ LUMINOSA NORMALIZZATA/FLUSSO LUMINOSO CUMULATIVO

2.1.   Si devono iniziare le misurazioni dell'intensità luminosa:

a)

nel caso di un dissipatore di calore integrato, dopo 30 minuti di funzionamento; o

b)

nel caso di un punto Tb, specificato nella pertinente scheda tecnica, dopo aver stabilizzato la temperatura a tale punto Tb.

2.2.   Le misurazioni devono essere effettuate alla tensione di prova pertinente.

2.3.   L'intensità luminosa normalizzata di un campione di prova è calcolata dividendo la distribuzione dell'intensità luminosa misurata conformemente ai punti 2.1. e 2.2. del presente allegato per il flusso luminoso determinato conformemente al punto 1.2 del presente allegato.

2.4.   Il flusso luminoso cumulativo di un campione di prova è calcolato conformemente alla sezione 4.3 della pubblicazione 84-1989 della CIE, integrando i valori di intensità luminosa misurati conformemente ai punti 2.1 e 2.2 in un cono che racchiude un angolo solido.

3.   COLORE

Il colore della luce emessa misurato alle stesse condizioni descritte al punto 1.1. del presente allegato deve rientrare nei limiti colorimetrici richiesti.

4.   CONSUMO DI ENERGIA

4.1.   Deve essere effettuata una misurazione del consumo di energia alle stesse condizioni di cui al punto 1.1. del presente allegato conformemente alle prescrizioni del punto 3.3.3. del presente regolamento.

4.2.   Le misurazioni del consumo di energia devono essere effettuate alla tensione di prova pertinente.

4.3.   I valori ottenuti devono soddisfare le prescrizioni minime e massime della scheda tecnica pertinente.

5.   RILEVAMENTI FOTOMETRICI SE È SPECIFICATA UNA TEMPERATURA MASSIMA DI PROVA

5.1.   Temperatura e intervallo di temperatura

5.1.1.   I rilevamenti fotometrici di cui ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 devono essere eseguiti a temperature elevate T in gradini non superiori a 25 °C, con la sorgente luminosa a LED in funzionamento costante.

5.1.1.1.   In caso di sorgenti luminose a LED di una delle categorie con dissipatore di calore integrato l'intervallo di temperatura è definito dalla temperatura ambiente di (23 ± 2) °C elevata fino al limite massimo della temperatura di prova come specificato nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1; si deve mantenere lo spazio libero minimo definito nella scheda tecnica pertinente e attendere un periodo di 30 minuti di funzionamento dopo ogni aumento della temperatura ambiente.

5.1.1.2.   In caso di sorgenti luminose a LED di una categoria per la quale è specificata una temperatura Tb, l'intervallo di temperatura è definito dalla temperatura Tb specificata nella pertinente scheda tecnica elevato fino a e incluso il limite massimo della temperatura di prova come specificato nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1, mentre la temperatura nel punto Tb viene stabilizzata prima di ciascuna misurazione.

5.2.   Tensione

Le misurazioni devono essere effettuate alla tensione di prova pertinente.

5.3.   Direzione di misurazione dell'intensità luminosa e delle coordinate colorimetriche

I valori dell'intensità luminosa e delle coordinate colorimetriche nell'intervallo di temperatura di cui al punto 5.1 possono essere misurati tutti in un'unica direzione. Tale direzione deve essere tale che l'intensità luminosa sia superiore a 20 cd per tutte le misurazioni.

5.4.   Valori del flusso luminoso a temperature elevate

I valori del flusso luminoso a temperature elevate T nell'intervallo specificato al punto 5.1 possono essere calcolati rettificando il valore del flusso luminoso misurato conformemente al punto 1.2 del presente allegato, mediante il rapporto tra i valori di intensità luminosa di cui al punto 5.3 e il valore dell'intensità luminosa misurata a:

a)

23 °C, in caso di un dissipatore di calore integrato:

b)

Tb, se è definita la temperatura Tb.

5.5.   Variazione di colore

La variazione di colore è la deviazione massima di tutti i punti di colore (dati dalle coordinate cromatiche x, y) a temperature elevate T nell'intervallo specificato al punto 5.1, dal punto di colore (x0, y0) a:

a)

23 °C, in caso di un dissipatore di calore integrato:

max{√[(x(T) – x0(23 °C)]2 + (y(T) – y0(23 °C)]2]};

b)

Tb, se è definito il valore di temperatura Tb:

max{√[(x(T) – x0(Tb)]2 + (y(T) – y0(Tb)]2]}.


(*1)  La deviazione massima del flusso luminoso ai limiti di tolleranza è calcolata usando come riferimento il flusso misurato alla tensione di prova. Tra la tensione di prova e i limiti dell'intervallo di tensione il comportamento del flusso luminoso deve essere sostanzialmente uniforme.


ALLEGATO 5

REQUISITI MINIMI DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ ATTUATE DAL FABBRICANTE

1.   ASPETTI GENERALI

I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti da un punto di vista fotometrico, geometrico, visivo ed elettrico se sono soddisfatte le tolleranze specifiche per le sorgenti luminose a LED di serie elencate nelle pertinenti schede tecniche dell'allegato 1 e nelle schede tecniche relative agli attacchi.

2.   PRESCRIZIONI MINIME PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EFFETTUATA DAL FABBRICANTE

Per ogni tipo di sorgente luminosa a LED il fabbricante o il titolare del marchio di omologazione deve effettuare, a intervalli opportuni, prove conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità di tali specifiche devono riguardare le loro caratteristiche fotometriche, geometriche e ottiche.

2.2.   Metodi usati nelle prove

2.2.1.   In generale, le prove vanno eseguite secondo i metodi stabiliti nel presente regolamento.

2.2.2.   L'applicazione del punto 2.2.1. del presente allegato richiede una taratura regolare dell'apparecchiatura di prova e la sua correlazione con le misurazioni effettuate da un'autorità competente.

2.3.   Natura del campionamento

I campioni di sorgenti luminose a LED vanno scelti a caso dalla produzione di un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s'intende un insieme di sorgenti luminose a LED dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante.

2.4.   Ispezione e registrazione delle caratteristiche

Si devono ispezionare le sorgenti luminose a LED e registrare i risultati delle prove in base ai gruppi di caratteristiche elencati nella tabella 1 dell'allegato 6.

2.5.   Criteri di accettabilità

Il fabbricante o il titolare dell'omologazione è responsabile della realizzazione di uno studio statistico dei risultati delle prove, al fine di soddisfare le disposizioni relative al controllo della conformità della produzione di cui al punto 4.1 del presente regolamento.

La conformità è garantita se non si supera il livello accettabile di non conformità per gruppo di caratteristiche riportato nella tabella 1 dell'allegato 6. In altre parole, se il numero di sorgenti luminose a LED che non soddisfa i requisiti per un gruppo qualsiasi di caratteristiche di un tipo qualsiasi di sorgente luminosa a LED non oltrepassa i limiti di tolleranza delle pertinenti tabelle 2, 3 o 4 dell'allegato 6.

Nota: ogni singolo requisito di una sorgente luminosa a LED va considerato come una caratteristica.


ALLEGATO 6

CAMPIONAMENTO E LIVELLI DI CONFORMITÀ DEI VERBALI DI PROVA DEL FABBRICANTE

Tabella 1

Caratteristiche

Gruppo di caratteristiche

Gruppo (*1) di verbali di prova secondo i Tipi di sorgenti luminose a LED

Minimo 12 campioni al mese per gruppo (*1)

Livello accettabile di non conformità per gruppo di caratteristiche (%)

Marcature, leggibilità e durevolezza

Tutti i tipi aventi le stesse dimensioni esterne

315

1

Dimensioni della sorgente luminosa a LED esterna (escluso l'attacco/base)

Tutti i tipi appartenenti alla stessa categoria

200

1

Dimensioni degli attacchi e delle basi

Tutti i tipi appartenenti alla stessa categoria

200

6,5

Dimensioni relative alla superficie di emissione luminosa e agli elementi interni (*2)

Tutte le sorgenti luminose a LED dello stesso tipo

200

6,5

Letture iniziali, potenza, colore e flusso luminoso (*2)

Tutte le sorgenti luminose a LED dello stesso tipo

200

1

Distribuzione dell'intensità luminosa normalizzata o del flusso luminoso cumulativo

Tutte le sorgenti luminose a LED dello stesso tipo

20

6,5

Le tolleranze di accettazione (numero massimo di non conformità) sono elencate nella tabella 2 in funzione del numero di risultati delle prove per ciascun gruppo di caratteristiche. Tali tolleranze si basano su un livello accettabile di non conformità dell'1 %, ipotizzando una probabilità di accettazione pari ad almeno lo 0,95.

Tabella 2

Numero dei risultati delle prove per ciascuna caratteristica

Tolleranze

20

0

21-50

1

51-80

2

81-125

3

126-200

5

201-260

6

261-315

7

316-370

8

371-435

9

436-500

10

501-570

11

571-645

12

646-720

13

721-800

14

801-860

15

861-920

16

921-990

17

991-1 060

18

1 061 -1 125

19

1 126 -1 190

20

1 191 -1 249

21

Le tolleranze di accettazione (numero massimo di non conformità) sono elencate nella tabella 3 in funzione del numero di risultati delle prove per ciascun gruppo di caratteristiche. Tali tolleranze si basano su un livello accettabile di non conformità del 6,5 %, ipotizzando una probabilità di accettazione pari ad almeno lo 0,95.

Tabella 3

Numero di sorgenti luminose a LED nelle registrazioni

Tolleranze

Numero di sorgenti luminose a LED nelle registrazioni

Tolleranze

Numero di sorgenti luminose a LED nelle registrazioni

Tolleranze

20

3

500-512

44

881-893

72

21-32

5

513-526

45

894-907

73

33-50

7

527-540

46

908-920

74

51-80

10

541-553

47

921-934

75

81-125

14

554-567

48

935-948

76

126-200

21

568-580

49

949-961

77

201-213

22

581-594

50

962-975

78

214-227

23

595-608

51

976-988

79

228-240

24

609-621

52

989-1 002

80

241-254

25

622-635

53

1 003 -1 016

81

255-268

26

636-648

54

1 017 -1 029

82

269-281

27

649-662

55

1 030 -1 043

83

282-295

28

663-676

56

1 044 -1 056

84

296-308

29

677-689

57

1 057 -1 070

85

309-322

30

690-703

58

1 071 -1 084

86

323-336

31

704-716

59

1 085 -1 097

87

337-349

32

717-730

60

1 098 -1 111

88

350-363

33

731-744

61

1 112 -1 124

89

364-376

34

745-757

62

1 125 -1 138

90

377-390

35

758-771

63

1 139 -1 152

91

391-404

36

772-784

64

1 153 -1 165

92

405-417

37

785-798

65

1 166 -1 179

93

418-431

38

799-812

66

1 180 -1 192

94

432-444

39

813-825

67

1 193 -1 206

95

445-458

40

826-839

68

1 207 -1 220

96

459-472

41

840-852

69

1 221 -1 233

97

473-485

42

853-866

70

1 234 -1 249

98

486-499

43

867-880

71

 

 

Le tolleranze di accettazione sono elencate nella tabella 4 in funzione del numero di risultati delle prove per ciascun gruppo di caratteristiche, come percentuale dei risultati, ipotizzando una probabilità di accettazione pari ad almeno lo 0,95.

Tabella 4

Numero dei risultati delle prove per ciascuna caratteristica

Tolleranze indicate in % dei risultati

Livello accettabile di non conformità pari all'1 %

Tolleranze indicate in % dei risultati

Livello accettabile di non conformità pari al 6,5 %

1 250

1,68

7,91

2 000

1,52

7,61

4 000

1,37

7,29

6 000

1,30

7,15

8 000

1,26

7,06

10 000

1,23

7,00

20 000

1,16

6,85

40 000

1,12

6,75

80 000

1,09

6,68

100 000

1,08

6,65

0,— 1 000 000

1,02

6,55


(*1)  La valutazione riguarda in generale la produzione di serie di sorgenti luminose a LED in singoli stabilimenti. Un fabbricante può raggruppare rilevazioni riguardanti lo stesso tipo effettuate in stabilimenti diversi, purché questi ultimi applichino lo stesso sistema di qualità e di gestione della qualità.

(*2)  Nel caso in cui una sorgente luminosa a LED abbia più di una funzione di emissione luminosa, il gruppo di caratteristiche (dimensioni, potenza, colore e flusso luminoso) si applica separatamente a ciascun elemento.


ALLEGATO 7

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI CONTROLLI PER SONDAGGIO ESEGUITI DALL'AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

1.   Aspetti generali

I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti da un punto di vista fotometrico, geometrico, visivo ed elettrico se sono soddisfatte le tolleranze specifiche per le sorgenti luminose a LED di serie elencate nelle pertinenti schede tecniche dell'allegato 1 e nelle schede tecniche relative agli attacchi.

2.   Le sorgenti luminose a LED prodotte in serie non sono dichiarate non conformi se i risultati sono in linea con l'allegato 8 del presente regolamento.

3.   Sono invece dichiarate non conformi se i risultati non sono in linea con l'allegato 8 del presente regolamento, nel qual caso, è richiesto al fabbricante di adoperarsi affinché la produzione soddisfi le prescrizioni.

4.   Se si applica il punto 3. del presente allegato, occorre prelevare entro 2 mesi un ulteriore campione di 250 sorgenti luminose a LED, scelto a caso da un lotto di produzione recente.


ALLEGATO 8

CONFORMITÀ COMPROVATA MEDIANTE CONTROLLO PER SONDAGGIO

La conformità o la non conformità deve essere comprovata in base ai valori riportati nella tabella. Per ogni gruppo di caratteristiche, le sorgenti luminose a LED sono accettate o rifiutate in base ai valori indicati nella tabella (1).

 

1 % (*1)

6,5 % (*1)

Accettate

Rifiutate

Accettate

Rifiutate

Dimensione del primo campione: 125 unità

2

5

11

16

Se il numero di unità non conformi è superiore a 2 (11) e inferiore a 5 (16), prelevare un secondo campione di 125 unità e valutare le 250 unità.

6

7

26

27


(1)  Il sistema proposto serve a valutare la conformità delle sorgenti luminose a LED rispetto a livelli di accettazione dei risultati non conformi pari rispettivamente all'1 % e al 6,5 % e si basa sul piano di campionamento in 2 fasi per una normale ispezione di cui alla pubblicazione 60410 della CEI: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes (Programmi e procedimenti di campionamento nel collaudo per attributi).

(*1)  Si devono ispezionare le sorgenti luminose a LED e registrare i risultati delle prove in base ai gruppi di caratteristiche elencati nella tabella 1 dell'allegato 6.


ALLEGATO 9

METODO PER LA MISURAZIONE DEL CONTRASTO DI LUMINANZA E DELL'UNIFORMITÀ DI LUMINANZA DELLA ZONA DI EMISSIONE LUMINOSA

1.   Il dispositivo di misurazione della luminanza deve essere in grado di distinguere con chiarezza se il contrasto della zona di emissione luminosa è al di sopra o al di sotto del livello richiesto per la sorgente luminosa a LED in prova.

Inoltre tale dispositivo deve avere una risoluzione pari o inferiore a 20 μm in un'area più ampia della zona di emissione luminosa della sorgente luminosa a LED in prova. Se il dispositivo ha una risoluzione inferiore a 10 μm, si deve calcolare la media aritmetica dei valori di luminanza misurati in modo da rappresentare un valore di luminanza di un'area compresa tra 10 μm e 20 μm.

2.   Le misurazioni della luminanza di un'area devono essere effettuate in una griglia equidistante in entrambe le direzioni.

3.   Le zone 1a e 1b sono determinate dalle misurazioni della luminanza di un'area che consiste del riquadro di emissione nominale, come specificato nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1, ampliata del 10 % su tutti i lati rispetto alle dimensioni del riquadro corrispondente (cfr. figura 1). Il valore L98 è il 98o percentile di tutti i valori di tali misurazioni della luminanza.

3.1.   La zona 1a (zona di emissione luminosa) è delimitata dal più piccolo rettangolo che ha lo stesso orientamento del riquadro di emissione nominale e che contiene tutte le misurazioni della luminanza di valore pari o superiore al 10 % del valore L98. Il valore L1 è la media aritmetica dei valori di tutte le misurazioni della luminanza nella zona 1a (cfr. figura 2). Il valore di R0,1 è il coefficiente di superficie della zona 1a se il valore di luminanza è superiore al 10 % del valore L1. Il valore di R0,7 è il coefficiente di superficie della zona 1a se il valore di luminanza è superiore al 70 % del valore L1.

3.2.   La zona 1b è delimitata dal più piccolo rettangolo che ha lo stesso orientamento del riquadro di emissione nominale e che contiene tutte le misurazioni della luminanza di valore pari o superiore al 70 % del valore L98.

4.   La zona 2 dispone, in entrambe le direzioni, di uno spazio pari a 1,5 volte la superficie del riquadro di emissione nominale, come specificato nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1, ed è posizionato in modo simmetrico rispetto al riquadro di emissione nominale a una distanza di d0 = 0,2 mm dalla zona 1a, salvo indicazioni diverse nella scheda tecnica (cfr. figura 3). Il valore di L2 è la media aritmetica dell'1 % di tutti i valori di luminanza misurati nella zona 2 che rappresentano i valori più elevati.

Se nella scheda tecnica pertinente è specificato più di un lato della zona 1a (zona di emissione luminosa) per produrre il valore soglia, per ciascun lato deve essere determinato un valore L2 come descritto sopra.

5.   I valori di contrasto di luminanza corrispondono al rapporto tra il valore L1 della zona 1a e il valore di luminanza L2 delle zone 2.

6.   Se il riquadro di emissione nominale, come specificato nella scheda tecnica pertinente dell'allegato 1, è suddiviso in n aree (ad esempio, n = 1 × 4), la stessa suddivisione si applica anche alla zona 1a.

6.1.   Per ognuna delle aree n il valore L1,i (i = 1, …, n) è la media aritmetica dei valori di tutte le misurazioni della luminanza nell'area corrispondente.

6.2.   Il valore ΔL è la massima deviazione relativa di tutti i valori di luminanza L1,i dal valore di luminanza L1.

ΔL = Max {(L1,i – L1)/L1; i = 1, …, n}

Figura 1

Ingrandimento del riquadro di emissione nominale

Image

Nominal emitter box (size and position defined in data sheet)

Area di misurazione della luminanza

Piano di riferimento

Asse di riferimento

Figura 2

Definizione delle zone 1a e 1b

Image

Zona 1b (comprende tutti i valori≥ 70 % di L98)

Zona 1a (comprende tutti i valori≥ 10 % of L98)

Piano di riferimento

Asse di riferimento

Figura 3

Definizione della zona 2

Image

— 1,5 × dimensioni del riquadro di emissione nominale

— distanza d0 dal lato del valore soglia della zona 1a

Zona 2

Piano di riferimento

Asse di riferimento