ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1967 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza paromomicina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui ( 1 ) |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1963 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2018
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Monzinger Niederberg» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Monzinger Niederberg» presentata dalla Germania è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Monzinger Niederberg» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Monzinger Niederberg» (DOP) è protetta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1964 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2018
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» presentata dalla Germania è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Uhlen Blaufüsser Lay»/«Uhlen Blaufüßer Lay» (DOP) è protetta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1965 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2018
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Uhlen Roth Lay» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Uhlen Roth Lay» presentata dalla Germania è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Uhlen Roth Lay» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Uhlen Roth Lay» (DOP) è protetta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1966 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2018
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Uhlen Laubach» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Uhlen Laubach» presentata dalla Germania è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Uhlen Laubach» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Uhlen Laubach» (DOP) è protetta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1967 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza paromomicina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento. |
(2) |
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. |
(3) |
La paromomicina figura già in tale tabella come sostanza consentita per tutte le specie da produzione alimentare in rapporto a muscolo, fegato e rene. |
(4) |
L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda di estensione alle uova di gallina della voce esistente relativa alla paromomicina. |
(5) |
Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato di determinare un LMR per la paromomicina nelle uova di gallina. |
(6) |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
(7) |
L'EMA ha ritenuto opportuno estrapolare la voce relativa alla paromomicina alle uova di tutte le specie di pollame. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
(9) |
È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le misure eventualmente necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'11 febbraio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce relativa alla sostanza «paromomicina» è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Paromomicina |
Paromomicina |
Tutte le specie da produzione alimentare |
500 μg/kg |
Muscolo |
Per il pesce l'LMR del muscolo si riferisce a «muscolo e pelle in proporzioni naturali». Gli LMR per fegato e rene non si applicano al pesce. Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano. |
Agenti antinfettivi/Antibiotici» |
1 500 μg/kg |
Fegato |
|||||
1 500 μg/kg |
Rene |
|||||
200 μg/kg |
Uova |
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1968 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2018
relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2019 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 (3) («l'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia») e il protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE») (4) fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti. |
(2) |
Il protocollo n. 3 dell'accordo SEE dispone l'applicazione di un dazio nullo ad alcune acque contenenti zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate al codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche, non contenenti prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404, classificate ai codici NC 2202 91 00 e 2202 99. |
(3) |
L'applicazione del dazio nullo dell'Unione alle acque e alle altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa, per un periodo illimitato, per la Norvegia dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (5) («l'accordo in forma di scambio di lettere»). In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano il contingente assegnato sono soggette a dazio. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2310 della Commissione (6) ha aperto un contingente tariffario per l'anno 2018 applicabile all'importazione nell'Unione di merci classificate ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 originarie della Norvegia. |
(5) |
L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive che, qualora il suddetto contingente tariffario sia stato esaurito entro il 31 ottobre del 2018, il contingente tariffario applicabile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo debba essere incrementato del 10 %. Dai dati raccolti dalla banca dati doganale «Quota 2» [gestione dei contingenti tariffari in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (7)], risulta che il contingente annuale per il 2018 per certe acque e bevande, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2310 della Commissione, è stato esaurito il 17 settembre 2018. |
(6) |
Di conseguenza è opportuno aprire un contingente tariffario incrementato per tali acque e bevande dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019. Il contingente annuale aperto per il 2018 dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2310 della Commissione aveva un volume pari a 19,033 milioni di litri. Il contingente per il 2019 dovrebbe di conseguenza essere aperto per un volume incrementato del 10 %, pari a 20,936 milioni di litri. |
(7) |
Il contingente tariffario aperto dal presente regolamento dovrebbe essere gestito conformemente alle norme pertinenti stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019 il contingente tariffario esente da dazi fissato nell'allegato è aperto per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.
2. Alle merci di cui all'allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973.
3. Alle quantità importate superiori al volume del contingente fissato nell'allegato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.
Articolo 2
Il contingente tariffario esente da dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(2) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.
(3) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.
(4) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(5) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2310 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2018 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 36).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
ALLEGATO
Contingente tariffario esente da dazi per il 2019 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia
N. d'ordine |
Codice NC |
Codice TARIC |
Designazione delle merci |
Volume del contingente |
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09.0709 |
2202 10 00 |
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20,936 milioni di litri |
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ex 2202 91 00 |
10 |
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ex 2202 99 11 |
11 19 |
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ex 2202 99 15 |
11 19 |
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ex 2202 99 19 |
11 19 |
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13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1969 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2018
che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
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(2) |
I contingenti di pesca per l'anno 2018 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
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(3) |
A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. |
(4) |
L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi. |
(5) |
Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2017. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2018 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento. |
(6) |
Nel 2016 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per il tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). Su richiesta della Spagna, la detrazione corrispondente è stata equamente ripartita sull'arco di due anni (2017 e 2018). Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 della Commissione (9) è stata effettuata la prima metà della detrazione, pari a 1 134,677 tonnellate, dal contingente spagnolo per il 2017. Per il 2018, il contingente inizialmente assegnato alla Spagna per il tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N) dal regolamento (UE) 2018/120 teneva già conto di una detrazione di 945,560 tonnellate. Pertanto, dal contingente spagnolo per il 2018 dovrebbe essere detratto un quantitativo residuo di 189,117 tonnellate. |
(7) |
È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2018 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione (10). |
(8) |
Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970, (UE) 2017/2360 e (UE) 2018/120 per il 2018 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).
(4) Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26).
(5) Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 23).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1).
ALLEGATO
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2018 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
Stato membro |
Codice della specie |
Codice della zona |
Nome della specie |
Nome della zona |
Contingente iniziale 2017 (in chilogrammi) |
Sbarchi consentiti 2017 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1) |
Totale catture 2017 (quantitativo in chilogrammi) |
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti |
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi) |
Fattore moltiplicatore (2) |
Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi) |
Detrazioni da applicare nel 2018 (quantitativo in chilogrammi) |
|
BE |
RJU |
07D. |
Razza ondulata |
Acque dell'Unione della zona VIId |
2 000 |
2 000 |
5 648 |
282,40 % |
3 648 |
1,00 |
/ |
/ |
3 648 |
BE |
SRX |
07D. |
Razze |
Acque dell'Unione della zona VIId |
96 000 |
91 353 |
95 695 |
104,75 % |
4 342 |
/ |
/ |
/ |
4 342 |
BE |
SRX |
67AKXD |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k |
762 000 |
907 100 |
919 333 |
101,35 % |
12 233 |
/ |
/ |
/ |
12 233 |
DK |
MAC |
2A34. |
Sgombro |
IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 |
22 031 |
17 525 756 |
17 992 741 |
102,66 % |
466 985 |
/ |
/ |
/ |
466 985 |
DK |
MAC |
2A4 A-N |
Sgombro |
Acque norvegesi delle zone IIa e IVa |
16 004 |
14 538 090 |
14 801 414 |
101,81 % |
263 324 |
/ |
/ |
/ |
263 324 |
DK |
MAC |
2CX14- |
Sgombro |
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV |
/ |
5 341 916 |
5 342 930 |
100,02 % |
1 014 |
/ |
/ |
/ |
1 014 |
DK |
NOP |
04-N. |
Busbana norvegese e catture accessorie connesse |
Acque norvegesi della zona IV |
0 |
0 |
16 298 |
N/P |
16 298 |
1,00 |
A |
/ |
24 447 |
DK |
OTH |
1N2AB. |
Altre specie |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
0 |
9 979 |
N/P |
9 979 |
1,00 |
/ |
/ |
9 979 |
DK |
POK |
1N2AB. |
Merluzzo carbonaro |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
0 |
9 508 |
N/P |
9 508 |
1,00 |
/ |
/ |
9 508 |
ES |
ALB |
AN05N |
Alalunga del nord |
Oceano Atlantico, a nord di 5° N |
14 981 130 |
13 961 453 |
13 940 306 |
99,85 % |
– 21 147 (7) |
/ |
/ |
189 117 (8) |
189 117 |
ES |
GHL |
1N2AB. |
Ippoglosso nero |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
19 200 |
36 090 |
187,97 % |
16 890 |
1,00 |
A |
/ |
25 335 |
ES |
GHL |
N3LMNO |
Ippoglosso nero |
NAFO 3LMNO |
4 067 000 |
4 061 001 |
4 072 229 |
100,28 % |
11 228 |
/ |
C (6) |
/ |
11 228 |
ES |
POK |
1N2AB. |
Merluzzo carbonaro |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
86 500 |
88 150 |
101,91 % |
1 650 |
/ |
/ |
/ |
1 650 |
ES |
SWO |
AS05N |
Pesce spada |
Oceano Atlantico, a sud di 5° N |
4 715 270 |
4 715 270 |
4 808 206 |
101,97 % |
92 936 |
/ |
/ |
/ |
92 936 |
FR |
GHL |
1N2AB. |
Ippoglosso nero |
Acque norvegesi delle zone I e II |
/ |
0 |
6 868 |
N/P |
6 868 |
1,00 |
/ |
/ |
6 868 |
FR |
YFT |
IOTC |
Tonno albacora |
Zona di competenza della IOTC |
29 501 000 |
29 651 000 |
29 960 730 |
101,04 % |
309 730 |
/ |
/ |
/ |
309 730 |
IE |
HKE |
8ABDE. |
Nasello |
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe |
/ |
0 |
1 300 |
N/P |
1 300 |
1,00 |
C (6) |
/ |
1 300 |
IE |
MAC |
2CX14- |
Sgombro |
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV |
86 426 000 |
86 319 537 |
86 520 982 |
100,23 % |
201 445 |
/ |
/ |
/ |
201 445 |
NL |
WHG |
56-14 |
Merlano |
VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV |
/ |
0 |
18 648 |
N/P |
18 648 |
1,00 |
/ |
/ |
18 648 |
PL |
COD |
3BC+24 |
Merluzzo bianco |
Sottodivisioni 22-24 |
654 000 |
915 170 |
947 501 |
103,53 % |
32 331 |
/ |
C (6) |
/ |
32 331 |
PT |
ALB |
AN05N |
Alalunga del nord |
Oceano Atlantico, a nord di 5° N |
2 413 800 |
2 332 800 |
2 564 017 |
109,91 % |
231 217 |
/ |
/ |
/ |
231 217 |
PT |
ALF |
3X14- |
Berici |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV |
182 000 |
182 626 |
185 582 |
101,62 % |
2 956 |
/ |
/ |
/ |
2 956 |
PT |
ANE |
9/3411 |
Acciuga |
IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 |
6 522 000 |
8 992 936 |
9 141 377 |
101,65 % |
148 441 |
/ |
/ |
/ |
148 441 |
PT |
BUM |
ATLANT |
Marlin azzurro |
Oceano Atlantico |
52 320 |
51 259 |
56 271 |
109,78 % |
5 012 |
/ |
/ |
/ |
5 012 |
PT |
LEZ |
8C3411 |
Lepidorombi |
VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 |
36 000 |
139 400 |
142 316 |
102,09 % |
2 916 |
/ |
/ |
/ |
2 916 |
PT |
SBR |
09- |
Occhialone |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX |
37 000 |
72 027 |
75 905 |
105,38 % |
3 878 |
/ |
/ |
/ |
3 878 |
PT |
SRX |
89-C. |
Razze |
Acque dell'Unione delle zone VIII e IX |
1 156 000 |
1 132 824 |
1 211 808 |
106,97 % |
78 984 |
/ |
/ |
/ |
78 984 |
PT |
SWO |
AN05N |
Pesce spada |
Oceano Atlantico, a nord di 5° N |
1 170 830 |
1 738 532 |
1 854 956 |
106,70 % |
116 424 |
/ |
/ |
/ |
116 424 |
UK |
MAC |
2CX14- |
Sgombro |
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV |
237 677 000 |
222 116 471 |
224 288 943 |
100,98 % |
2 172 472 |
/ |
A (6) |
/ |
2 172 472 |
(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2016 al 2017 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
(4) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2015, 2016 e 2017. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(5) Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.
(6) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
(7) La detrazione non può essere ridotta di tale quantitativo non utilizzato in quanto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile allo stock ALB/AN05N.
(8) Su richiesta della Spagna, la detrazione di 2 269 354 chilogrammi prevista per il 2017 è stata equamente ripartita su un arco di due anni (2017 e 2018) dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309. Poiché il contingente iniziale della Spagna stabilito per il 2018 dal regolamento (UE) 2018/120 tiene già conto di una riduzione di 945 560 kg, il quantitativo rimanente da detrarre ammonta a 189 117 kg.
DECISIONI
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1970 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2018
recante modifica e proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato
[notificata con il numero C(2018) 8240]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino;
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 (2) della Commissione ha autorizzato gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, che prevede requisiti particolari per l'introduzione nell'Unione del legno di frassino (Fraxinus L.) originario del Canada. |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/412, prorogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2180 della Commissione (3), scade il 31 dicembre 2018. In considerazione dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 e in base alle informazioni ottenute durante un audit effettuato dalla Commissione in Canada nel giugno 2018, è opportuno continuare ad applicare i suoi requisiti nell'ambito della presente decisione. |
(3) |
È pertanto opportuno prorogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/412 fino al 30 giugno 2020 al fine di riesaminarla alla luce dei nuovi sviluppi scientifici e tecnici. |
(4) |
In base alle informazioni ottenute durante un audit effettuato dalla Commissione in Canada nel giugno 2018 e alle informazioni fornite dall'organizzazione canadese National Plant Protection Organization, è opportuno stabilire condizioni specifiche per il controllo dei registri e delle procedure, l'etichettatura, le ispezioni pre-imbarco e il monitoraggio nelle segherie autorizzate. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/412. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/412
La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 è così modificata:
1) |
all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
all'articolo 5, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «30 giugno 2020»; |
3) |
l'allegato è così modificato:
|
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione, del 17 marzo 2016, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 41).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2180 della Commissione, del 16 novembre 2017, di proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 57).
Rettifiche
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/21 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 2037/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, che modifica le condizioni di autorizzazione di un additivo per mangimi appartenente al gruppo dei coccidiostatici
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 15 dicembre 2005 )
Pagina 21, considerando 1, seconda frase:
anziché:
«Attualmente l'additivo è autorizzato nel gruppo “coccidiostatici” per i tacchini dal regolamento (CE) n. 2430/1999 (3) della Commissione e per le galline ovaiole e i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1455/2004 (4).»
leggasi:
«Attualmente l'additivo è autorizzato nel gruppo “coccidiostatici” per i tacchini dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (3) e per le pollastre allevate per la produzione di uova e i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione (4).».
Pagina 25, allegato II che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1455/2004, tabella, quinta colonna, quarta riga:
anziché:
«Galline ovaiole»
leggasi:
«Pollastre allevate per la produzione di uova».
Pagina 26, allegato II che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1455/2004, tabella, quinta colonna, terza riga:
anziché:
«Galline ovaiole»
leggasi:
«Pollastre allevate per la produzione di uova».
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/22 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1096/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1356/2004 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione dell'additivo per mangimi «Elancoban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 298 del 7 novembre 2008 )
Pagina 5, considerando 1, seconda frase:
anziché:
«Il regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione (3) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso, le galline ovaiole e i tacchini, associando l'autorizzazione alla persona responsabile dell'immissione in commercio dell'additivo.»
leggasi:
«Il regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione (3) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso, le pollastre allevate per la produzione di uova e i tacchini, associando l'autorizzazione alla persona responsabile dell'immissione in commercio dell'additivo.».
Pagina 5, considerando 4:
anziché:
«Nel suo parere adottato il 18 giugno 2008 (*1), l'Autorità ha concluso che, dopo una nuova valutazione dell'esposizione umana, può essere fissato a un giorno il periodo di sospensione di Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200 e Elancoban 200 per polli da ingrasso, galline ovaiole e tacchini.
leggasi:
«Nel suo parere adottato il 18 giugno 2008 (*2), l'Autorità ha concluso che, dopo una nuova valutazione dell'esposizione umana, può essere fissato a un giorno il periodo di sospensione di Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200 e Elancoban 200 per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e tacchini.
Pagina 6, allegato che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1356/2004, tabella, quinta colonna, quarta riga:
anziché:
«Galline ovaiole»
leggasi:
«Pollastre allevate per la produzione di uova».
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/23 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 902/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Roal Oy)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 256 del 29 settembre 2009 )
Pagina 23, titolo:
anziché:
«relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Roal Oy)»
leggasi:
«relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Roal Oy)».
Pagina 23, considerando 2:
anziché:
«Il presente regolamento autorizza un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione.»
leggasi:
«Il presente regolamento autorizza un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione.».
Pagina 23, considerando 5:
anziché:
«La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, da classificare nella categoria “additivi zootecnici”.»
leggasi:
«La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, da classificare nella categoria “additivi zootecnici”.».
Pagina 23, considerando 6, prima frase:
anziché:
«L'Autorità ha concluso nei suoi pareri del 21 maggio 2008 (2) e del 21 aprile 2009 (3) che il preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto dal Trichoderma reesei (CBS 114044) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'utilizzo di tale preparato può migliorare in maniera significativa l'aumento del peso corporeo e la conversione del mangime.»
leggasi:
«L'Autorità ha concluso nei suoi pareri del 21 maggio 2008 (2) e del 21 aprile 2009 (3) che il preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 114044) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'utilizzo di tale preparato può migliorare in maniera significativa l'aumento del peso corporeo e la conversione del mangime.».
Pagina 25, allegato, tabella, quarta colonna, terza riga, secondo capoverso:
anziché:
«Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 114044) avente un'attività minima di:»
leggasi:
«Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 114044) avente un'attività minima di:».
Pagina 25, allegato, tabella, quarta colonna, terza riga, sesto capoverso:
anziché:
«Endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 114044)»
leggasi:
«Endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (CBS 114044)».
Pagina 25, allegato, tabella, quinta colonna, quinta riga:
anziché:
«Galline ovaiole»
leggasi:
«Pollastre allevate per la produzione di uova».
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/24 |
Rettifica della direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 31 dicembre 2010 )
Pagina 83, articolo 1, punto 16), lettere a) e b):
anziché:
«a) |
il primo comma è sostituito dal seguente: «In casi particolari che coinvolgono gli interessi dell'Unione, gli Stati membri, la Commissione, il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio adiscono il comitato affinché si applichi la procedura di cui agli articoli 32, 33 e 34 prima che sia presa una decisione sulla domanda, sulla sospensione o sulla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio, oppure su qualsiasi altra variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio che appare necessaria.»; |
b) |
dopo il primo comma, sono inseriti i commi seguenti: «Qualora dalla valutazione di dati connessi alla farmacovigilanza di un medicinale autorizzato necessiti una nuova valutazione, la questione è deferita al comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza e si può applicare l'articolo 107 undecies, paragrafo 2. …» |
leggasi:
«a) |
il primo comma è sostituito dal seguente: «In casi particolari che coinvolgono gli interessi dell'Unione, gli Stati membri, la Commissione, il richiedente o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deferiscono la questione al comitato affinché si applichi la procedura di cui agli articoli 32, 33 e 34 prima che sia presa una decisione sulla domanda, sulla sospensione o sulla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio, oppure su qualsiasi altra variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio che appaia necessaria.»; |
b) |
dopo il primo comma, sono inseriti i commi seguenti: «La questione è deferita al comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza e si può applicare l'articolo 107 undecies, paragrafo 2, qualora tale deferimento derivi dalla valutazione di dati connessi alla farmacovigilanza di un medicinale autorizzato. …». |
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/25 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 229 del 6 settembre 2011 )
Pagina 3, titolo:
anziché:
«relativo all'autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.)»
leggasi:
«relativo all'autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.)».
Pagina 3, considerando 3:
anziché:
«La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi, da classificare nella categoria “additivi zootecnici”.»
leggasi:
«La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi, da classificare nella categoria “additivi zootecnici”.».
Pagina 3, considerando 5, prima frase:
anziché:
«A sostegno della domanda di autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) per galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi sono stati presentati nuovi dati.»
leggasi:
«A sostegno della domanda di autorizzazione del Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) per pollastre allevate per la produzione di uova, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi sono stati presentati nuovi dati.».
Pagina 4, allegato, tabella, quinta colonna, terza riga, primo capoverso:
anziché:
«Galline ovaiole»
leggasi:
«Pollastre allevate per la produzione di uova».
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/26 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 744/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan, diossine, Ambrosia spp., diclazuril e lasalocid A sodico e le soglie d'intervento per le diossine
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219 del 17 agosto 2012 )
Pagina 11, allegato, punto 1, lettera h) che modifica la riga 2 (diclazuril) della sezione VII dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE, tabella, seconda colonna, seconda riga, primo trattino:
anziché:
«— |
specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)» |
leggasi:
«— |
specie volatili ovaiole e pollastre allevate per la produzione di uova (> 16 settimane)». |
Pagina 11, allegato, punto 1, lettera h) che modifica la riga 2 (diclazuril) della sezione VII dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE, tabella, seconda colonna, seconda riga, terzo trattino:
anziché:
«— |
specie animali diverse dalle galline ovaiole (< 16 settimane), polli da ingrasso, faraone e tacchini da ingrasso» |
leggasi:
«— |
specie animali diverse dalle pollastre allevate per la produzione di uova (< 16 settimane), polli da ingrasso, faraone e tacchini da ingrasso». |
Pagina 11, allegato, punto 1, lettera i) che modifica la riga 4 (lasalocid A sodico) della sezione VII dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE, tabella, seconda colonna, seconda riga, primo e secondo trattino:
anziché:
«— |
cani, vitelli, conigli, specie equine, animali da latte, specie volatili ovaiole, tacchini (> 16 settimane) e galline ovaiole (> 16 settimane) |
— |
polli da ingrasso, galline ovaiole/da riproduzione (< 16 settimane) e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando il lasalocid A sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)» |
leggasi:
«— |
cani, vitelli, conigli, specie equine, animali da latte, specie volatili ovaiole, tacchini (> 16 settimane) e pollastre allevate per la produzione di uova (> 16 settimane) |
— |
polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova (< 16 settimane) e tacchini (< 16 settimane) prima della macellazione quando il lasalocid A sodico è proibito (mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso)». |
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/27 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, tutte le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole e per suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 253 del 20 settembre 2012 )
Pagina 8, titolo:
anziché:
«relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, tutte le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole e per suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA)»
leggasi:
«relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e per suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA)».
Pagina 8, considerando 3:
anziché:
«La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole, tutte le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole e per tutte le specie minori di suini (svezzati), da classificare nella categoria «additivi zootecnici».»
leggasi:
«La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo nei mangimi per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e per tutte le specie minori di suini (svezzati), da classificare nella categoria «additivi zootecnici».».
Pagina 9, allegato, tabella, quinta colonna, terza riga:
anziché:
«Polli da ingrasso e galline ovaiole
Specie avicole minori da ingrasso e ovaiole»
leggasi:
«Polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova
Specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova».
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/28 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1365/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori da ingrasso e alle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 19 dicembre 2013 )
Pagina 31, titolo:
anziché:
«relativo all'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori da ingrasso e alle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours)»
leggasi:
«relativo all'autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours)».
Pagina 31, considerando 3:
anziché:
«La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta- glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori da ingrasso e alle galline ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».»
leggasi:
«La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta- glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».».
Pagina 31, considerando 5, prima frase:
anziché:
«Nel suo parere del 18 giugno 2013 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato di alfa- galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull'ambiente, il suo impiego può essere efficace sulle galline ovaiole e tale efficacia può essere estrapolata alle specie avicole minori da ingrasso.»
leggasi:
«Nel suo parere del 18 giugno 2013 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato di alfa- galattosidasi prodotta da Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 120604) non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull'ambiente, il suo impiego può essere efficace sulle pollastre allevate per la produzione di uova e tale efficacia può essere estrapolata alle specie avicole minori da ingrasso.».
Pagina 33, allegato, tabella, quinta colonna, terza riga, secondo capoverso:
anziché:
«Galline ovaiole»
leggasi:
«Pollastre allevate per la produzione di uova».
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/29 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/518 della Commissione, del 26 marzo 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova e che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 361/2011 per quanto concerne la compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional Products Sp. z o.o)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 82 del 27 marzo 2015 )
Alla pagina 75, titolo,
anziché:
«relativo all'autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova e che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 361/2011 per quanto concerne la compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional Products Sp. z o.o)»,
leggasi:
«relativo all'autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova e che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 361/2011 per quanto concerne la compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional Products Sp. z o.o)».
Alla pagina 75, considerando 3,
anziché:
«La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici», e la modifica dei termini dell'attuale autorizzazione per polli da ingrasso per consentire l'uso simultaneo anche con i seguenti coccidiostatici: lasalocid A sodico, maduramicina ammonio, narasina, narasina/nicarbazina e salinomicina sodica.»,
leggasi:
«La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici», e la modifica dei termini dell'attuale autorizzazione per polli da ingrasso per consentire l'uso simultaneo anche con i seguenti coccidiostatici: lasalocid A sodico, maduramicina ammonio, narasina, narasina/nicarbazina e salinomicina sodica.».
Alla pagina 75, considerando 6, seconda frase,
anziché:
«Poiché è stato dimostrato che l'additivo è potenzialmente efficace nei polli da ingrasso, questa conclusione è estesa alle galline ovaiole.»,
leggasi:
«Poiché è stato dimostrato che l'additivo è potenzialmente efficace nei polli da ingrasso, questa conclusione è estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova.».
Alla pagina 77, allegato, tabella, quinta colonna, terza riga,
anziché:
«Galline ovaiole»,
leggasi:
«Pollastre allevate per la produzione di uova».
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/30 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/661 della Commissione, del 28 aprile 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 110 del 29 aprile 2015 )
Pagina 1, titolo:
anziché:
«relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.)»
leggasi:
«relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.)».
Pagina 1, considerando 3:
anziché:
«La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta- glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da Talaromyces versatilis (precedentemente denominato Penicillium funiculosum) IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».»
leggasi:
«La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta- glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da Talaromyces versatilis (precedentemente denominato Penicillium funiculosum) IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».».
Pagina 1, considerando 4, seconda e terza frase:
anziché:
«Tale conclusione può essere estesa alle galline ovaiole. Poiché la modalità di azione può ritenersi simile in tutte le specie avicole, detta conclusione può essere estesa per estrapolazione alle specie avicole più piccole da ingrasso o ovaiole.»
leggasi:
«Tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova. Poiché la modalità di azione può ritenersi simile in tutte le specie avicole, detta conclusione può essere estesa per estrapolazione alle specie avicole più piccole da ingrasso o allevate per la produzione di uova.».
Pagina 3, allegato, tabella, quinta colonna, terza riga, secondo e terzo capoverso:
anziché:
«Galline ovaiole
Specie avicole minori da ingrasso e ovaiole»,
leggasi:
«Pollastre allevate per la produzione di uova
Specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova».
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/31 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426 della Commissione, del 25 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 223 del 26 agosto 2015 )
Pagina 6, titolo:
anziché:
«relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product)»
leggasi:
«relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product)».
Pagina 6, considerando 3:
anziché:
«La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».».
leggasi:
«La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».».
Pagina 6, considerando 4, seconda frase e terza frase:
anziché:
«L'Autorità ha anche ritenuto che tale conclusione può essere estesa alle galline ovaiole. Poiché la modalità di azione può ritenersi la stessa in tutte le specie avicole, detta conclusione può essere estesa per estrapolazione alle specie avicole minori da ingrasso e ovaiole.»
leggasi:
«L'Autorità ha anche ritenuto che tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova. Poiché la modalità di azione può ritenersi la stessa in tutte le specie avicole, detta conclusione può essere estesa per estrapolazione alle specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova.».
Pagina 8, allegato, tabella, quinta colonna, terza riga, secondo e terzo capoverso:
anziché:
«Galline ovaiole
Specie avicole minori da ingrasso e ovaiole»
leggasi:
«Pollastre allevate per la produzione di uova
Specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova».
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/32 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, e relativo all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua da abbeveramento per polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 per quanto riguarda il tenore massimo di tale additivo nell'alimento per animali completo e la sua compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 181 del 9 luglio 2015 )
Alla pagina 65, titolo,
anziché:
«relativo all'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, e relativo all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua da abbeveramento per polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 per quanto riguarda il tenore massimo di tale additivo nell'alimento per animali completo e la sua compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH)»,
leggasi:
«relativo all'autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, e relativo all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua da abbeveramento per polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 per quanto riguarda il tenore massimo di tale additivo nell'alimento per animali completo e la sua compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH)».
Alla pagina 65, considerando 3, prima frase,
anziché:
«La domanda concerne l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e l'autorizzazione di un nuovo impiego di tale preparato mediante acqua da abbeveramento per polli da ingrasso;»,
leggasi:
«La domanda concerne l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori non destinate alla produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e l'autorizzazione di un nuovo impiego di tale preparato mediante acqua da abbeveramento per polli da ingrasso;».
Alla pagina 65, considerando 5, prima frase,
anziché:
«L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), nel suo parere del 9 dicembre 2014 (3), ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 non ha un effetto avverso sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente e che esso può essere efficace se impiegato per le galline ovaiole e le specie avicole minori non destinate alla produzione di uova»,
leggasi:
«L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), nel suo parere del 9 dicembre 2014 (3), ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 non ha un effetto avverso sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente e che esso può essere efficace se impiegato per le pollastre allevate per la produzione di uova e le specie avicole minori non destinate alla produzione di uova».
Alla pagina 65, considerando 5, terza frase,
anziché:
«Le conclusioni relative alla sicurezza dei polli da ingrasso, per quanto riguarda la somministrazione dell'additivo mediante acqua da abbeveramento e la dose massima, sarebbero valide anche per le galline ovaiole e le specie avicole minori»,
leggasi:
«Le conclusioni relative alla sicurezza dei polli da ingrasso, per quanto riguarda la somministrazione dell'additivo mediante acqua da abbeveramento e la dose massima, sarebbero valide anche per le pollastre allevate per la produzione di uova e le specie avicole minori».
Alla pagina 66, considerando 7,
anziché:
«Al fine di consentire l'impiego di coccidiostatici compatibili con il preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 anche per le galline da ingrasso e consentire lo stesso tenore di tale preparato sia nell'alimento per animali completo destinato alle galline da ingrasso sia in quello destinato alle galline ovaiole e alle specie avicole minori è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013.»,
leggasi:
«Al fine di consentire l'impiego di coccidiostatici compatibili con il preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 anche per le galline da ingrasso e consentire lo stesso tenore di tale preparato sia nell'alimento per animali completo destinato alle galline da ingrasso sia in quello destinato alle pollastre allevate per la produzione di uova e alle specie avicole minori è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013.».
Alla pagina 67, allegato, parte A, tabella, quinta colonna, terza riga,
anziché:
«Galline ovaiole, specie avicole minori non destinate alla produzione di uova»,
leggasi:
«Pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori non destinate alla produzione di uova».
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/33 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 della Commissione, dell'8 marzo 2016, concernente l'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Lohmann Animal Nutrition GmbH)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 62 del 9 marzo 2016 )
Pagina 5, considerando 4, terza e quarta frase:
anziché:
«L'Autorità ha ritenuto altresì che tali conclusioni possano essere estese alle galline ovaiole e ai tacchini destinati alla riproduzione. Essa ha inoltre determinato che le conclusioni possono essere estrapolate a tutte le specie avicole minori e ad altre specie aviarie fino all'età della riproduzione e destinate alla riproduzione.»
leggasi:
«L'Autorità ha ritenuto altresì che tali conclusioni possano essere estese alle pollastre allevate per la produzione di uova e ai tacchini destinati alla riproduzione. Essa ha inoltre determinato che le conclusioni possono essere estrapolate a tutte le specie avicole minori e ad altre specie aviarie fino all'età della produzione di uova e destinate alla produzione di uova.».
Pagina 7, allegato, quinta colonna, terza riga:
anziché:
«Polli da ingrasso e da riproduzione, tutte le specie aviarie da ingrasso e da riproduzione ad eccezione dei tacchini da ingrasso e da riproduzione»
leggasi:
«Polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie aviarie da ingrasso e allevate per la produzione di uova ad eccezione dei tacchini da ingrasso e da riproduzione».
Pagina 7, allegato, quinta colonna, quarta riga:
anziché:
«Tutte le specie aviarie destinate alla riproduzione»
leggasi:
«Tutte le specie aviarie allevate per la produzione di uova».
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/34 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/420 della Commissione, del 9 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 64 del 10 marzo 2017 )
Pagina 7, titolo:
anziché:
«relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH)»
leggasi:
«relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH)».
Pagina 7, considerando 2, prima frase:
anziché:
«In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole.»
leggasi:
«In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova.».
Pagina 7, considerando 3:
anziché:
«La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici”.»
leggasi:
«La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».».
Pagina 7, considerando 4, terza frase:
anziché:
«Secondo l'Autorità, questa conclusione può essere estesa alle galline ovaiole e, per estrapolazione, a tutte le specie avicole minori da ingrasso e ovaiole.»
leggasi:
«Secondo l'Autorità, questa conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova e, per estrapolazione, a tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova.».
Pagina 9, allegato, tabella, quinta colonna, terza riga, secondo e terzo capoverso:
anziché:
«Galline ovaiole
Specie avicole minori da ingrasso e ovaiole»
leggasi:
«Pollastre allevate per la produzione di uova
Specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova».
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/35 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 67 del 14 marzo 2017 )
Pagina 74, titolo:
anziché:
«relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition)»
leggasi:
«relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition)».
Pagina 74, considerando 3:
anziché:
«La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) and Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole, da classificare nella categoria “additivi zootecnici”.»
leggasi:
«La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) and Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria “additivi zootecnici”.».
Pagina 74, considerando 4, seconda frase:
anziché:
«Questa conclusione relativa all'additivo può essere estesa alle galline ovaiole e, per estrapolazione, alle specie avicole minori da ingrasso e ovaiole.»
leggasi:
«Questa conclusione relativa all'additivo può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova e, per estrapolazione, alle specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova.».
Pagina 76, allegato, tabella, quinta colonna, terza riga, secondo e terzo capoverso:
anziché:
«Galline ovaiole
Specie avicole minori da ingrasso e ovaiole»
leggasi:
«Pollastre allevate per la produzione di uova
Specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova».