ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 315

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
12 dicembre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/1949 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca del tonno obeso nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/1950 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b e 6a per le navi battenti bandiera spagnola

4

 

*

Regolamento (UE) 2018/1951 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca del brosme nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 per le navi battenti bandiera spagnola

7

 

*

Regolamento (UE) 2018/1952 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

10

 

*

Regolamento (UE) 2018/1953 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera francese

13

 

*

Regolamento (UE) 2018/1954 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

16

 

*

Regolamento (UE) 2018/1955 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona 9 per le navi battenti bandiera portoghese

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1956 della Commissione, del 6 dicembre 2018, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Μαντινεία (Mantinia) (DOP)]

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1957 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 885/2010 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd) ( 1 )

23

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1958 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa alla nomina del presidente del consiglio di vigilanza della BCE

25

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione, del 10 dicembre 2018, recante deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario del Canada e degli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2018) 8235]

27

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1960 della Commissione, del 10 dicembre 2018, relativa a una misura di salvaguardia adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di proibire l'immissione sul mercato di un tipo di posizionatore di birilli e di un kit supplementare da usare con tale tipo di posizionatore di birilli, fabbricato da Brunswick Bowling & Billiards, e di ritirare le macchine già immesse sul mercato [notificata con il numero C(2018) 8253]  ( 1 )

29

 

*

Decisione (UE) 2018/1961 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che stabilisce le norme interne per la comunicazione di informazioni alle persone interessate e la limitazione di alcuni dei loro diritti nell'ambito del trattamento di dati personali ai fini delle attività di audit interno

35

 

*

Decisione (UE) 2018/1962 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che stabilisce le norme interne per il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in relazione alla comunicazione di informazioni alle persone interessate e alla limitazione di alcuni dei loro diritti in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio

41

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/1949 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2018

recante divieto di pesca del tonno obeso nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

46/TQ120

Stato membro

Spagna

Stock

BET/ATLANT

Specie

Tonno obeso (Thunnus obesus)

Zona

Oceano Atlantico

Data di chiusura

14.11.2018


12.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/4


REGOLAMENTO (UE) 2018/1950 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2018

recante divieto di pesca dell'eglefino nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b e 6a per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

45/TQ120

Stato membro

Spagna

Stock

HAD/5BC6 A.

Specie

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

Data di chiusura

14.11.2018


12.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/7


REGOLAMENTO (UE) 2018/1951 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2018

recante divieto di pesca del brosme nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

44/TQ120

Stato membro

Spagna

Stock

USK/567EI.

Specie

Brosme (Brosme brosme)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

Data di chiusura

14.11.2018


12.12.2018   

IT

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L 315/10


REGOLAMENTO (UE) 2018/1952 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2018

recante divieto di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).


ALLEGATO

N.

43/TQ2285

Stato membro

Spagna

Stock

ALF/3X14-

Specie

Berici (Beryx spp.)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

Data di chiusura

14.11.2018


12.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/13


REGOLAMENTO (UE) 2018/1953 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2018

recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

41/TQ120

Stato membro

Francia

Stock

PLE/7HJK.

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

7h, 7j e 7k

Data di chiusura

25.10.2018


12.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/16


REGOLAMENTO (UE) 2018/1954 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2018

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

40/TQ120

Stato membro

Unione europea (tutti gli Stati membri)

Stock

COD/N3M.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

NAFO 3M

Periodo di chiusura

24 ottobre 2018 alle ore 12.00 UTC


12.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/19


REGOLAMENTO (UE) 2018/1955 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2018

recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona 9 per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

39/TQ120

Stato membro

Portogallo

Stock

RJU/9-C.

Specie

Razza ondulata (Raja undulata)

Zona

Acque dell'Unione della zona 9

Data di chiusura

4.10.2018


12.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1956 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2018

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Μαντινεία» (Mantinia) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Μαντινεία» (Mantinia), presentata dalla Grecia in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione [«Μαντινεία» (Mantinia) (DOP)].

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 302 del 28.8.2018, pag. 13.


12.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1957 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 885/2010 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

L'impiego del preparato di narasin e nicarbazin come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (UE) n. 885/2010 della Commissione (2).

(3)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del preparato, presentando una domanda di modifica del tenore di microtracciante rosso da 11 g/kg a una quantità che varia da 4 a 11 g/kg. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi.

(4)

Nel parere del 18 ottobre 2016 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che la riduzione del tenore di microtracciante rosso da 11 g/kg a una quantità che varia da 4 a 11 g/kg di additivo non ha alcuna incidenza sulle proprietà fisico-chimiche e biologiche dell'additivo. Essa è giunta quindi alla conclusione che la valutazione della sicurezza e dell'efficacia effettuata per la precedente formulazione con 11 g/kg di microtracciante rosso è valida anche per la nuova formulazione. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Il 10 luglio 2018 la società Eli Lilly and Company Ltd ha inoltre presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione. Il richiedente ha sostenuto che, con effetto a decorrere dal 3 aprile 2018, la Elanco GmbH, una filiale della Eli Lilly and Company Ltd, è da considerarsi titolare dei diritti di commercializzazione del suddetto additivo. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi.

(6)

La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione riguardante il nome del titolare dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non richiede una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità è stata informata in merito alla domanda.

(7)

La valutazione del preparato di narasin e nicarbazin con il nuovo tenore di microtracciante rosso dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 885/2010.

(9)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio in cui le scorte esistenti dell'additivo per mangimi narasin e nicarbazin conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 885/2010 è così modificato:

a)

nella colonna 2 il nome «Eli Lilly and Company Ltd» è sostituito da «Elanco GmbH»;

b)

nella colonna 4 «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico», «Composizione dell'additivo», «Microtracciante rosso», il tenore «11 g/kg» è sostituito da «4-11 g/kg».

Articolo 2

Le scorte esistenti di tale additivo che sono conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (UE) n. 885/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo all'autorizzazione del preparato di narasin e nicarbazin come additivo dei mangimi per polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Eli Lilly and Company Ltd), che modifica il regolamento (CE) n. 2430/1999 (GU L 265 dell'8.10.2010, pag. 5).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(11):4614.


DECISIONI

12.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/25


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1958 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2018

relativa alla nomina del presidente del consiglio di vigilanza della BCE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea («BCE») compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

(2)

Il consiglio di vigilanza, il quale è composto di un presidente e un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante, dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE.

(3)

Il consiglio di vigilanza è un organo essenziale nell'esecuzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE. Conseguentemente, il regolamento (UE) n. 1024/2013 ha conferito al Consiglio il potere di nominare il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza.

(4)

Il 16 dicembre 2013 il Consiglio, con la decisione di esecuzione 2013/797/UE (2), ha nominato il primo presidente del consiglio di vigilanza. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, il mandato del presidente del consiglio di vigilanza ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile.

(5)

Conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, il 7 novembre 2018 la BCE, in base ad una procedura di selezione aperta tra persone di riconosciuto prestigio e grande esperienza professionale in campo bancario e questioni finanziarie, e dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, ha presentato al Parlamento europeo una proposta di nomina del sig. Andrea ENRIA a presidente del consiglio di vigilanza. Il 29 novembre 2018 il Parlamento europeo ha approvato tale proposta.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Andrea ENRIA è nominato presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. KICKL


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Decisione di esecuzione 2013/797/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 50).


12.12.2018   

IT

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L 315/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1959 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2018

recante deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario del Canada e degli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2018) 8235]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'Agrilus planipennis (Fairmaire) è un organismo nocivo figurante nell'elenco dell'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), punto 1.2, della direttiva 2000/29/CE quale organismo nocivo di cui non è nota la presenza nell'Unione.

(2)

Le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE stabiliscono requisiti particolari per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Agrilus planipennis (Fairmaire) tramite legname originario di alcuni paesi terzi.

(3)

In base alle informazioni raccolte nel 2018 nel corso di due audit effettuati dalla Commissione europea in Canada e negli Stati Uniti d'America, l'applicazione delle condizioni stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzione b), della direttiva 2000/29/CE non viene verificata sufficientemente prima dell'esportazione.

(4)

È pertanto opportuno non consentire l'introduzione nell'Unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti d'America accompagnato da una constatazione ufficiale come previsto in detta opzione b).

(5)

La presente decisione dovrebbe scadere il 30 giugno 2020, al fine di consentire il riesame dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE sulla base degli sviluppi scientifici e tecnici.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE, l'introduzione nel territorio dell'Unione di legname di Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti d'America è consentita unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui alle opzioni a) e c) di detto punto 2.3.

Articolo 2

La presente decisione scade il 30 giugno 2020.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.


12.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1960 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2018

relativa a una misura di salvaguardia adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di proibire l'immissione sul mercato di un tipo di posizionatore di birilli e di un kit supplementare da usare con tale tipo di posizionatore di birilli, fabbricato da Brunswick Bowling & Billiards, e di ritirare le macchine già immesse sul mercato

[notificata con il numero C(2018) 8253]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 dicembre 2013 la Svezia ha comunicato alla Commissione la sua decisione, datata 30 agosto 2013, di adottare una misura di salvaguardia al fine di proibire l'immissione sul mercato del posizionatore di birilli Brunswick GSX (il «posizionatore di birilli») e del suo kit supplementare di parti «Advanced Guards» («ripari avanzati», il «kit supplementare») e di ritirare la macchina dal mercato. Entrambi i prodotti sono stati fabbricati da Brunswick Bowling & Billiards (il «fabbricante»).

(2)

Per quanto riguarda il ritiro, la Svezia ha offerto al fabbricante la possibilità di correggere i difetti legati all'ambiente di lavoro dell'operatore, farsi restituire il posizionatore di birilli e il kit supplementare e sostituirli con altri prodotti non difettosi dello stesso tipo o di tipo equivalente, oppure di farsi restituire il posizionatore di birilli e il kit supplementare e pagare un indennizzo al proprietario di tali prodotti.

(3)

A motivo di tale misura di salvaguardia la Svezia ha addotto la mancata conformità del posizionatore di birilli e del kit supplementare ad alcuni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute («RESS»), di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, e l'applicazione non corretta di alcune delle norme armonizzate.

(4)

Dopo essere stata informata dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia, la Commissione ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. In data 11 aprile 2014 la Commissione ha inviato una lettera al fabbricante, il quale il 24 giugno 2014 ha fornito le proprie osservazioni. La Commissione ha incontrato il fabbricante il 24 settembre 2014 e il 24 maggio 2016. Il 6 dicembre 2016 il fabbricante ha inviato ulteriori chiarimenti alla Commissione, La Commissione ha avuto inoltre diversi scambi di informazioni con le autorità svedesi, l'agenzia svedese per l'ambiente di lavoro (scambio di e-mail, discussioni nell'ambito degli incontri del gruppo di lavoro «macchine» e del gruppo sulla vigilanza del mercato «macchine»).

(5)

La Svezia ha dichiarato che, prima di adottare la misura di salvaguardia, le sue autorità erano state più volte in contatto con il fabbricante per illustrare le carenze del posizionatore di birilli e del kit supplementare che era necessario correggere al fine di raggiungere la conformità con la direttiva 2006/42/CE. Poiché tuttavia dopo diversi anni di discussioni solo metà delle carenze erano state corrette, la Svezia ha ritenuto necessario avviare il meccanismo della clausola di salvaguardia. Per quanto riguarda le misure adottate, le autorità svedesi hanno spiegato di aver agito nel rispetto del principio di proporzionalità, stabilito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In base a tale principio, considerati la gravità del rischio e i costi legati al ritiro, alcune delle misure necessarie per correggere le carenze dei posizionatori di birilli e dei kit supplementari nuovi non erano richieste in caso di ritiro dei posizionatori di birilli e dei kit supplementari già esistenti. In particolare si tratta delle misure riguardanti l'installazione di tre luci separate per indicare diverse modalità nel pannello di controllo, l'allargamento dei punti di accesso tra le macchine utilizzati anche come piattaforme di lavoro e il miglioramento della visibilità della zona pericolosa.

(6)

Nel 2015 la Svezia ha comunicato alla Commissione che il fabbricante aveva corretto le carenze indicate nella misura di salvaguardia e relative al posizionatore di birilli e al kit supplementare solo nella sala da bowling di Gustavberg.

(7)

Oltre a queste consultazioni, la Commissione ha condotto uno studio indipendente (3) (lo «studio») per valutare se, al momento in cui la Svezia ha adottato la misura di salvaguardia, il posizionatore di birilli e il kit supplementare fossero conformi ai RESS stabiliti nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Per redigere lo studio, gli esperti indipendenti hanno ispezionato il posizionatore di birilli e il kit supplementare installati a Gustavberg e hanno incontrato le autorità svedesi e il vicepresidente della divisione «Capital Marketing & Engineering» del fabbricante.

(8)

Le parti interessate sono state consultate in merito allo studio della Commissione. Le osservazioni del fabbricante non mettono in questione le conclusioni dello studio in quanto si riferiscono alla conformità del posizionatore di birilli e del kit supplementare installati a Gustavberg dopo che la Svezia aveva notificato la misura di salvaguardia alla Commissione.

(9)

Per quanto riguarda i RESS addotti dalla Svezia, il requisito 1.2.2 «Dispositivi di comando» e il requisito 1.7.1 «Informazioni e avvertenze sulla macchina» prevedono che i dispositivi di comando siano visibili e disposti in modo da garantire una manovra sicura e che su di essi le informazioni e avvertenze siano espresse nella lingua ufficiale dell'Unione determinata dallo Stato membro in cui si trova la macchina.

A tale proposito, la Svezia ha segnalato che uno dei bottoni del pannello di controllo della macchina non era contrassegnato e che il testo sul pannello di controllo era in inglese sebbene la lingua ufficiale dello Stato membro in cui si trova la macchina sia lo svedese. Vi erano inoltre tre luci separate per indicare diverse modalità di funzionamento, tuttavia i colori di queste tre luci erano disposti in ordine diverso sulle diverse macchine e potevano pertanto essere fraintesi. Il tasto di arresto di emergenza era montato al contrario.

In merito alle luci sui pannelli di controllo il fabbricante ha dichiarato che avrebbero potuto causare una lieve confusione.

Per quanto riguarda la chiara visibilità e marcatura dei dispositivi di comando, il fabbricante ha ammesso alcune incongruenze tra le effettive diciture sulle macchine, le etichette e i manuali.

Il fabbricante ha dichiarato inoltre che le etichette, non avendo un effetto sulle funzioni di sicurezza, non dovevano necessariamente essere tradotte.

Il RESS 1.2.2 richiede inoltre che i dispositivi di controllo siano progettati in modo che l'avviamento sia impedito fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa.

Secondo quanto affermato dalla Svezia, la macchina poteva essere riavviata anche se l'operatore non aveva una visuale sulla zona pericolosa, con il rischio che qualcuno potesse trovarsi in quest'area.

Il fabbricante dissentiva dalla Svezia per quanto riguarda la scarsa visibilità dalla zona di controllo adducendo a prova il fatto che non erano stati segnalati inconvenienti in materia di sicurezza e le conclusioni di altri Stati membri secondo cui «la visibilità, sebbene forse non perfetta, era di fatto adeguata in quanto l'operatore era in grado di avviare le macchine con il previsto ragionevole livello di cura».

La Commissione considera tuttavia che fare affidamento sulla cura con cui si prevede che l'operatore effettui l'avvio delle macchine non sia un modo di affrontare il rischio poiché la mancanza di visibilità della zona pericolosa, che pur permane, impedisce all'operatore di verificare la presenza di persone in tale zona.

Considerando le argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli e il kit supplementare non rispettano i RESS di cui all'allegato I, punti 1.2.2 e 1.7.1, della direttiva 2006/42/CE.

(10)

I RESS 1.1.6 «Ergonomia», 1.6.1 «Manutenzione della macchina» e 1.6.2. «Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione» richiedono che la macchina sia progettata e costruita in modo da facilitare il lavoro dell'operatore, permettendogli di lavorare in condizioni di agevolezza e sicurezza, fuori dalle zone pericolose.

In tale contesto la Svezia ha evidenziato che i punti di accesso e le piattaforme di lavoro dei posizionatori di birilli in questione non rispetterebbero tali RESS poiché il percorso di accesso tra le macchine, utilizzato anche come piattaforma di lavoro, è risultato essere largo solo 190 mm. In alcuni casi gli operatori erano costretti a rimanere in equilibrio su stretti bordi di metallo. Tale ambiente di lavoro implica un rischio non necessario di cadere dentro la macchina. Inoltre, il percorso di accesso tra le macchine termina improvvisamente sulla parte frontale, con il rischio di cadere da un'altezza di circa 1 000 mm.

Nella dichiarazione di conformità CE, il fabbricante si è riferito alla norma armonizzata EN ISO 14122-2:2001 ma non ha provveduto a indicare nel fascicolo tecnico una corrispondenza tra la norma armonizzata e i RESS coperti da tale norma, come richiesto dall'allegato VII della direttiva 2006/42/CE. Nonostante questa mancanza da parte del fabbricante, la Svezia ha individuato i RESS che avrebbero potuto essere coperti dalla suddetta norma armonizzata. Nello specifico, la Svezia ha riconosciuto che il riferimento alla norma armonizzata riguardava i RESS di cui all'allegato I, punti 1.1.6, 1.6.1 e 1.6.2, della direttiva 2006/42/CE.

La norma armonizzata EN ISO 14122-2:2001 stabilisce requisiti tecnici di sicurezza per mezzi di accesso permanenti alla macchina e in particolare per le piattaforme di lavoro e i passaggi della macchina. La Svezia ha dichiarato che tale norma richiede una larghezza di 500 mm, mentre il passaggio del posizionatore di birilli in questione mostrava una larghezza di 190 mm.

A tale proposito il fabbricante ha dichiarato che il passaggio di soli 190 mm era considerato sicuro e appropriato in considerazione dell'uso previsto, della frequenza dell'accesso e dello stato dell'arte per quanto riguarda l'area di ritorno delle bocce, sebbene non fosse stata rispettata appieno la norma EN ISO 14122-2:2001. Pertanto, sebbene il fabbricante avesse fatto riferimento a tale norma nella dichiarazione di conformità, di fatto non l'ha applicata.

Per quanto riguarda il rischio di caduta presentato dall'accesso frontale del posizionatore di birilli, il fabbricante ha ritenuto che la piattaforma alternativa richiesta dalla Svezia, che permette di salire sulla piattaforma frontale e scendere dalla stessa in modo più agevole, non era necessaria in quanto l'accesso frontale al posizionatore di birilli è molto poco frequente se si considera il disegno di progetto di macchine simili esistenti in tutto il mondo, in cui l'accesso è previsto principalmente dalla parte posteriore.

La Commissione ritiene che il rischio di infortunio in fase di accesso al posizionatore di birilli (per caduta o perdita di equilibrio), dovuto allo stretto passaggio tra le macchine o alla parte frontale che termina improvvisamente a un'altezza di 1 000 mm, non può essere trascurato adducendo un uso poco frequente o l'impossibilità di migliorarne le condizioni.

Sulla base delle argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli non rispetta i RESS di cui all'allegato I, punti 1.1.6, 1.6.1 e 1.6.2, della direttiva 2006/42/CE.

(11)

Per quanto riguarda i RESS di cui all'allegato I, punti 1.3.8 e 1.4 della direttiva 2006/42/CE, la Svezia ha segnalato che le schermature apposte tra i posizionatori di birilli devono essere abbastanza alte da evitare che gli operatori entrino in contatto con parti semoventi e pericolose di macchine adiacenti in funzione. La schermatura deve coprire l'intero lato della macchina, ovvero fino alla parte frontale della gabbia della macchina. La recinzione del posizionatore di birilli montata tra le macchine era alta solo 500 mm per alcune stazioni di lavoro, mentre mancava del tutto in altre postazioni in cui c'erano operatori al lavoro. Questa situazione implicava il rischio di cadere nella macchina adiacente. Per questo motivo la struttura non sarebbe conforme al RESS 1.3.8 «Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili».

Nella dichiarazione di conformità CE, il fabbricante si è riferito alla norma armonizzata EN ISO 13857:2008 ma non ha provveduto a indicare nel fascicolo tecnico una corrispondenza tra la norma armonizzata e i RESS coperti da tale norma, come richiesto dall'allegato VII della direttiva 2006/42/CE. Nonostante questa mancanza da parte del fabbricante, la Svezia ha individuato i RESS che avrebbero potuto essere coperti dalla suddetta norma armonizzata. Nello specifico, la Svezia ha riconosciuto che il riferimento alla norma armonizzata riguardava i RESS di cui all'allegato I, punto 1.3.8, della direttiva 2006/42/CE.

La norma armonizzata EN ISO 13857:2008 stabilisce requisiti tecnici relativi alle distanze di sicurezza per le macchine al fine di prevenire il contatto tra gli arti (superiori e inferiori) di un operatore e le zone pericolose delle macchine. La Svezia si riferisce a questa norma per rafforzare la sua posizione secondo cui il fabbricante avrebbe mancato di rispettare il RESS 1.3.8.

Nonostante abbia fatto riferimento alla norma nella dichiarazione di conformità, nel fornire spiegazioni alle autorità svedesi il fabbricante non ha addotto la norma a riprova della conformità del prodotto alla direttiva. Il fabbricante ha invece specificato che la recinzione alta 500 mm montata tra le macchine era stata progettata per fornire la massima protezione pur conformandosi ai normali requisiti di altezza dei soffitti a livello europeo. Un riparo più alto costituirebbe una misura di maggiore protezione, ma tale maggiore protezione sarebbe ridotta nel momento in cui gli ostacoli presenti sul soffitto impediscono l'installazione dei ripari o se gli stessi ripari sono modificati in modo non corretto per adattarsi agli ostacoli presenti sul soffitto.

La Commissione ritiene che mantenere la recinzione del posizionatore di birilli montata tra le macchine a un'altezza di 500 mm a causa di ostacoli presenti sul soffitto non spiega il motivo per cui, in alcune postazioni di lavoro, le recinzioni mancavano del tutto; in questo modo, inoltre, non viene affrontato il rischio di cadere nella macchina adiacente.

Sulla base delle argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli e il kit supplementare non rispettano il RESS di cui all'allegato I, punto 1.3.8, della direttiva 2006/42/CE.

Per quanto riguarda il posizionatore di birilli, la Svezia ha inoltre spiegato che la gabbia della macchina era dotata di sportelli, i quali potevano essere aperti ma erano sprovvisti di un meccanismo di blocco per arrestare la macchina quando gli sportelli sono aperti.

Nella dichiarazione di conformità CE, il fabbricante si è riferito alla norma armonizzata EN 953:1998 ma non ha provveduto a indicare nel fascicolo tecnico una corrispondenza tra la norma armonizzata e i RESS coperti da tale norma, come richiesto dall'allegato VII della direttiva 2006/42/CE. Nonostante questa mancanza da parte del fabbricante, la Svezia ha individuato i RESS che avrebbero potuto essere coperti dalla suddetta norma armonizzata. Nello specifico, la Svezia ha riconosciuto che il riferimento alla norma armonizzata riguardava i RESS di cui all'allegato I, punti 1.3.8 e 1.4, della direttiva 2006/42/CE.

La norma armonizzata EN 953:1997+A1:2009 stabilisce requisiti tecnici di sicurezza relativi ai ripari delle macchine e i requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili. La Svezia si riferisce a questa norma per rafforzare la sua posizione secondo cui il fabbricante avrebbe mancato di rispettare i RESS 1.3.8 e 1.4.

A tale proposito il fabbricante ha spiegato che il fatto che la gabbia della macchina fosse dotata di un secondo sportello di accesso a ciascuna cella sprovvisto di un dispositivo di interblocco che arresta la macchina non era in contrasto con la direttiva 2006/42/CE poiché i ripari di divisione posteriori erano usati molto raramente per l'accesso, mentre i ripari fissi garantivano sufficiente sicurezza in questo caso. Il fabbricante ha indicato che, in base a detta giustificazione e alla norma EN 953 la scelta era ricaduta su un riparo fisso. Il fabbricante non ha menzionato la mancanza di un dispositivo di interblocco.

La Commissione ritiene che il rischio comportato dalle parti in movimento non è stato affrontato, dato che il meccanismo di interblocco non provocava l'arresto della macchina all'avvicinarsi dell'operatore.

Sulla base delle argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli non rispetta i RESS di cui all'allegato I, punti 1.3.8 e 1.4, della direttiva 2006/42/CE.

La Svezia ha segnalato inoltre che il cappuccio protettivo posto sul meccanismo di ritorno delle bocce non rispettava il RESS «Ripari fissi» di cui all'allegato I, punto 1.4.2.1, della direttiva 2006/42/CE in quanto non era fissato in alcun modo, e che non era conforme al RESS «Ripari mobili interbloccati» di cui all'allegato I, punto 1.4.2.2, della direttiva 2006/42/CE in quanto sprovvisto di un meccanismo di interblocco.

Anche in questo caso la Svezia si riferisce alla norma EN 953:1997+A1:2009 per rafforzare la sua posizione secondo cui il fabbricante avrebbe mancato di rispettare i RESS 1.4.2.1 e 1.4.2.2.

Il fabbricante ha tuttavia affermato che l'accesso al cappuccio del meccanismo di ritorno delle bocce era raramente necessario, meno di una volta ogni turno, e ha limitato la spiegazione a una dichiarazione secondo cui un riparo fisso sarebbe raccomandato dalle norme. Secondo il fabbricante non era necessario adottare le misure richieste dalla Svezia.

La Commissione ritiene che il rischio comportato dalle parti in movimento non è stato affrontato per il cappuccio protettivo del meccanismo di ritorno delle bocce, poiché, oltre a mancare un meccanismo di interblocco, i ripari fissi non erano stati fissati.

Sulla base delle argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli non rispetta i RESS di cui all'allegato I, punti 1.4.2.1 e 1.4.2.2, della direttiva 2006/42/CE.

(12)

Per quanto riguarda i RESS di cui ai punti 1.7.4, 1.7.4.1 e 1.7.4.2, relativi ai requisiti per le istruzioni, la Svezia ha dichiarato che un disegno apposto sul posizionatore di birilli e sul kit supplementare avrebbe dovuto illustrare la posizione dei ripari sulla macchina, ma la posizione riportata nel disegno non corrispondeva a quella effettiva sulla macchina. Per quanto riguarda le istruzioni per l'utilizzatore, la Svezia ha affermato che non erano disponibili istruzioni d'uso corrispondenti alle macchine fornite, nelle quali avrebbero dovuto essere descritte le varie operazioni da effettuare.

Per quanto riguarda la mancanza di un manuale operativo e di istruzioni, il fabbricante ha dichiarato che, insieme alla macchina, erano stati forniti dei manuali tradotti, ed è pertanto possibile che i manuali siano andati persi dalla sala da bowling ispezionata. Le etichette che non hanno un effetto sulle funzioni di sicurezza non erano state tradotte. Inoltre, è possibile che le etichette riportate sulla macchina e i manuali esaminate dagli ispettori non corrispondessero all'effettivo aspetto della macchina a causa dell'adeguamento di quest'ultima a specifiche richieste degli ispettori regionali e dei tempi ridotti per soddisfare tali richieste.

Sulla base delle argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma la Commissione ritiene che il posizionatore di birilli e il kit supplementare non rispettano i RESS di cui all'allegato I, punti 1.7.4, 1.7.4.1 e 1.7.4.2, della direttiva 2006/42/CE.

(13)

Il RESS di cui all'allegato I, punto 1.1.2, della direttiva 2006/42/CE, riguardante i «Principi d'integrazione della sicurezza», richiede che la macchina sia progettata e costruita in modo da evitare di esporre a rischi le persone che azionano la macchina nelle condizioni previste, tenendo tuttavia anche conto degli usi scorretti ragionevolmente prevedibili.

La Svezia ha segnalato che le staffe di montaggio utilizzate per gli interblocchi di sicurezza erano fissate con comuni viti, facilmente rimovibili con comuni attrezzi, contrariamente a quanto previsto dai principi di integrazione della sicurezza. Ciò implica il rischio di uso scorretto prevedibile che vengano eluse le staffe di montaggio, invece di utilizzare le porte dotate di interblocco.

Secondo quanto affermato dal fabbricante le porte dotate di interblocco consentono un accesso agevole e dissuadono l'operatore dall'eludere l'interblocco per le operazioni di manutenzione più estese. Le comuni viti ridurrebbero il rischio di danno permanente al sistema di ripari o di rimozione permanente di tali ripari.

La Svezia ha inoltre spiegato che i ripari fissi erano montati con chiusure a sganciamento rapido, le quali implicano il rischio che una persona possa aprire il riparo fisso e utilizzarlo come accesso invece di usare la porta dotata di interblocco. La Svezia ha aggiunto che, laddove la valutazione del rischio suggerisce che sarebbe opportuno aggiungere un riparo fisso, quest'ultimo non deve essere progettato in modo tale che accedere alla macchina aprendo il riparo fisso anziché utilizzare la porta dotata di interblocco rappresenti un'opzione allettante.

Il fabbricante ha spiegato che la scelta di impiegare chiusure a sganciamento rapido era giustificata dal desiderio di dissuadere i lavoratori dall'eludere i ripari fissi.

Nella dichiarazione di conformità CE, il fabbricante si è riferito alla norma armonizzata EN 1088:1995+A1:2007 ma non ha provveduto a indicare nel fascicolo tecnico una corrispondenza tra la norma armonizzata e i RESS coperti da tale norma, come richiesto dall'allegato VII della direttiva 2006/42/CE. Nonostante tale mancanza, la Svezia ha collegato il riferimento a detta norma armonizzata al RESS di cui all'allegato I, punto 1.1.2, della direttiva 2006/42/CE.

La norma armonizzata EN 1088+A2:2008 stabilisce requisiti tecnici di sicurezza relativi ai dispositivi di interblocco delle macchine associati ai ripari e ai principi di progettazione e di selezione. La Svezia si riferisce a questa norma per rafforzare la sua posizione secondo cui il fabbricante avrebbe mancato di rispettare il RESS 1.1.2. Il fabbricante ha indicato che, secondo il punto 5.7.1, nota 4, della norma, per evitare «l'elusione in modo ragionevolmente prevedibile» occorre tenere in considerazione le caratteristiche della specifica applicazione e quindi basarsi sulla valutazione del rischio. Secondo il fabbricante, le porte dotate di interblocco consentono un accesso agevole e dissuadono l'operatore dall'eludere l'interblocco.

La Commissione ritiene che le staffe di montaggio e i ripari fissi potevano essere facilmente rimossi servendosi di comuni attrezzi, implicando l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile di accedere alla macchina aggirando le porte dotate di interblocco.

Sulla base delle argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli e il kit supplementare non rispettano il RESS «Principi d'integrazione della sicurezza» di cui all'allegato I, punto 1.1.2, della direttiva 2006/42/CE.

(14)

Dall'esame delle giustificazioni fornite dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia, dello studio indipendente che conferma le conclusioni tratte dalla Svezia e delle osservazioni comunicate dal fabbricante risulta confermato che il posizionatore di birilli non era conforme ai RESS di cui all'allegato I, punti 1.1.2, 1.1.6, 1.2.2, 1.3.8, 1.4, 1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.4, 1.7.4.1 e 1.7.4.2, della direttiva 2006/42/CE e che il kit supplementare non era conforme ai RESS di cui ai punti 1.1.2, 1.2.2, 1.3.8, 1.4, 1.7.1, 1.7.4, 1.7.4.1 e 1.7.4.2 al momento in cui la Svezia ha notificato la misura di salvaguardia alla Commissione nel dicembre 2013. Tali carenze possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone. È pertanto opportuno ritenere giustificate le misure di salvaguardia adottate dalla Svezia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure adottate dalla Svezia, che proibiscono l'immissione sul mercato del posizionatore di birilli Brunswick GSX e del suo kit supplementare di parti «Advanced Guards» e impongono al fabbricante di ritirare le macchine già immesse sul mercato, sono giustificate.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(3)  Relazione Compliance of pinsetters with the Machinery Directive («Conformità del posizionatore di birilli alla direttiva sulle macchine»), 8 maggio 2017.


12.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/35


DECISIONE (UE) 2018/1961 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2018

che stabilisce le norme interne per la comunicazione di informazioni alle persone interessate e la limitazione di alcuni dei loro diritti nell'ambito del trattamento di dati personali ai fini delle attività di audit interno

LA COMMISSIONE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), ciascuna istituzione dell'Unione deve creare una funzione di audit interno che è esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. A livello della Commissione, le attività di audit interno sono svolte dal servizio di audit interno («il servizio») istituito l'11 aprile 2000. Il servizio svolge attività di audit interno anche presso le agenzie decentrate dell'Unione e altri organismi autonomi che ricevono contributi dal bilancio dell'Unione.

(2)

Il servizio svolge le attività di audit interno in conformità degli articoli da 117 a 123 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e della sua carta delle funzioni (2). A tale riguardo, il servizio gode di totale indipendenza e può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per lo svolgimento delle sue attività di audit interno in relazione a tutte le attività e a tutti i servizi dell'istituzione dell'Unione interessata.

(3)

Il servizio fornisce consulenza ad altri servizi della Commissione, alle agenzie esecutive, alle agenzie decentrate dell'Unione e ad altri organismi autonomi che ricevono contributi dal bilancio dell'Unione su come affrontare i rischi, vale a dire qualsiasi evento o questione che potrebbe comportare conseguenze negative per il conseguimento dell'obiettivo politico, strategico e operativo della Commissione, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria, in conformità degli articoli da 117 a 123 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Di norma, quindi, le attività di audit interno del servizio non riguardano le persone fisiche in quanto tali. Tuttavia, nel corso delle sue attività il servizio tratta inevitabilmente dati personali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Le attività di audit interno del servizio consistono nel verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di gestione interna, nonché le prestazioni dei servizi per quanto riguarda la realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni, e nel valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di audit interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio. Esse contribuiscono pertanto a salvaguardare importanti interessi economici e finanziari dell'Unione e degli Stati membri. Il servizio è titolare dei trattamenti di dati che svolge conformemente all'articolo 118 e all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

(4)

Le attività di audit interno svolte presso la Commissione e le sue agenzie esecutive, le agenzie decentrate dell'Unione e altri organismi autonomi hanno forme e contenuti diversi, che vanno dagli incarichi di assurance (comprese le valutazioni dei rischi) e di consulenza ai riesami di portata limitata e agli incarichi di follow-up.

(5)

In conformità della sua carta delle funzioni aggiornata il 21 novembre 2018 (C(2018)7707), il Comitato di controllo degli audit è un organo consultivo (4) che assiste la Commissione nell'adempimento dei suoi obblighi derivanti dai trattati e da altri atti legislativi [regolamento (UE, Euratom) 2018/1046] assicurando l'indipendenza del servizio di audit interno, monitorando la qualità dell'attività di audit interno e garantendo che le raccomandazioni in materia di audit interno ed esterno siano prese adeguatamente in considerazione dai servizi della Commissione e ricevano un seguito appropriato. In tal modo, il Comitato contribuisce a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia generali della Commissione nel conseguimento dei suoi obiettivi e agevola la verifica della governance, della gestione dei rischi e delle prassi di controllo interno della Commissione da parte del Collegio. Il Comitato è titolare dei trattamenti di dati che svolge conformemente all'articolo 123 del regolamento finanziario.

(6)

Ai fini delle sue attività a norma dell'articolo 118 e dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione tratta, sia di propria iniziativa che sulla base di osservazioni ricevute, i dati personali acquisiti o ricevuti da persone giuridiche, persone fisiche, Stati membri e organismi e organizzazioni internazionali. Nel corso di tali attività di audit interno, il servizio può altresì trattare i dati personali acquisiti o ricevuti da fonti accessibili al pubblico, oppure provenienti da fonti anonime o da fonti identificate che richiedono la protezione della loro identità.

(7)

La Commissione può, a sua volta, scambiare dati personali con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, con le autorità competenti degli Stati membri e, nell'ambito dei suoi accordi internazionali o di cooperazione pertinenti, con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

(8)

Le attività di trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 effettuate nel corso di un'attività di audit interno possono aver luogo anche prima che la Commissione avvii formalmente l'attività, continuare durante il suo svolgimento e proseguire anche dopo la sua chiusura formale (ad esempio, per monitorare l'attuazione delle raccomandazioni, valutare la necessità di avviare nuove attività di audit interno, ecc.).

(9)

Le categorie di dati personali trattate dalla Commissione sono, ad esempio, i dati identificativi, i recapiti, i dati professionali e quelli relativi o ricollegati all'oggetto dell'attività. Queste categorie di dati personali sono conservate in un ambiente elettronico sicuro per impedire la consultazione o il trasferimento illeciti di dati a persone che non hanno necessità di sapere. I dati personali sono conservati per un periodo massimo di dieci anni. Al termine di tale periodo, le informazioni relative all'attività di audit interno, compresi i dati personali, sono trasferite negli archivi storici della Commissione (5) o distrutte.

(10)

Nello svolgimento delle attività di audit interno, la Commissione è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali riconosciuti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato, nonché i diritti previsti dal regolamento (UE) 2018/1725. Al tempo stesso, la Commissione deve rispettare le rigorose regole di riservatezza previste dalle norme internazionali in materia di audit interno, in conformità dell'articolo 117 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(11)

In determinate circostanze, è necessario conciliare i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 con le esigenze delle attività di audit interno e la riservatezza dello scambio di informazioni con le persone fisiche e giuridiche, nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli altri interessati. A tal fine, l'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h, del regolamento (UE) 2018/1725 offre al servizio la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35, nonché del principio di trasparenza sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 di tale regolamento.

(12)

Per garantire l'efficacia delle attività di audit interno nel rispetto del livello di protezione dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2018/1725, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), occorre adottare norme interne secondo le quali la Commissione può limitare i diritti degli interessati conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725.

(13)

Le norme interne dovrebbero coprire tutti i trattamenti di dati effettuati dalla Commissione nello svolgimento delle sue attività di audit interno, sia di propria iniziativa che sulla base di osservazioni ricevute, ogniqualvolta l'esercizio dei diritti degli interessati possa compromettere lo svolgimento delle attività di audit interno. Esse dovrebbero applicarsi ai trattamenti eseguiti prima dell'avvio formale di un incarico, nel corso dell'incarico e durante il monitoraggio del seguito dato al suo esito.

(14)

Al fine di ottemperare agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione dovrebbe informare, in modo trasparente e coerente, tutte le persone interessate in merito alle proprie attività che comportano il trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti mediante un'informativa sulla protezione dei dati pubblicata sul proprio sito web. Se del caso, la Commissione dovrebbe predisporre garanzie supplementari per far sì che gli interessati siano informati singolarmente nel formato più adatto.

(15)

In conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione può anche limitare la comunicazione di informazioni agli interessati e l'esercizio di altri diritti degli interessati al fine di tutelare le proprie attività di audit interno, gli audit effettuati dalle autorità pubbliche degli Stati membri, gli strumenti e i metodi di audit, nonché i diritti di altre persone connesse con le sue attività di audit interno.

(16)

Inoltre, per mantenere una cooperazione efficace può essere necessario che la Commissione limiti l'applicazione dei diritti degli interessati al fine di proteggere le operazioni di trattamento dei suoi servizi, di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, delle autorità degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e del Comitato di controllo degli audit. A tal fine, la Commissione dovrebbe consultare tali servizi, istituzioni, organi, organismi, autorità e organizzazioni, come pure il Comitato di controllo degli audit, riguardo ai motivi pertinenti nonché alla necessità e alla proporzionalità delle limitazioni.

(17)

Potrebbe inoltre essere necessario che la Commissione limiti la comunicazione di informazioni agli interessati e l'applicazione di altri diritti degli interessati in relazione ai dati personali ricevuti da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con tali paesi o organizzazioni e tutelare pertanto un obiettivo importante di interesse pubblico generale dell'Unione. Tuttavia, in determinate circostanze, gli interessi o i diritti fondamentali dell'interessato possono prevalere sull'interesse della cooperazione internazionale.

(18)

La Commissione dovrebbe gestire tutte le limitazioni in modo trasparente e registrare ogni applicazione delle limitazioni nel corrispondente sistema di registrazione.

(19)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, i titolari del trattamento possono rinviare, omettere o rifiutare la comunicazione all'interessato di informazioni relative ai motivi dell'applicazione di una limitazione qualora ciò comprometta in qualsiasi modo la finalità di tale limitazione. Ciò vale, in particolare, per le limitazioni dei diritti di cui agli articoli 16 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725.

(20)

Qualora sia applicata una limitazione di altri diritti degli interessati, il titolare del trattamento presso il servizio di audit interno dovrebbe valutare caso per caso se la comunicazione della limitazione ne comprometterebbe la finalità.

(21)

Il responsabile della protezione dei dati della Commissione europea dovrebbe effettuare un riesame indipendente dell'applicazione delle limitazioni al fine di garantire l'osservanza della presente decisione.

(22)

Il regolamento (UE) 2018/1725 sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001, senza alcun periodo transitorio, a decorrere dalla propria entrata in vigore. Il regolamento (CE) n. 45/2001 ha previsto la possibilità di applicare limitazioni a determinati diritti. Per evitare di compromettere la legittimità delle attività di audit interno, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1725.

(23)

Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere il 27 novembre 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme che la Commissione deve rispettare per informare gli interessati del trattamento dei loro dati conformemente agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, nell'ambito delle sue attività di audit interno a norma degli articoli da 117 a 123 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Essa stabilisce inoltre le condizioni alle quali la Commissione può limitare l'applicazione degli articoli 4, da 14 a 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), di tale regolamento.

2.   La presente decisione si applica al trattamento di dati personali da parte della Commissione ai fini delle attività o in relazione alle attività da essa svolte per assolvere alle proprie funzioni di cui all'articolo 118 e all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3.   La presente decisione si applica al trattamento di dati personali all'interno della Commissione, nella misura in cui essa tratti dati personali contenuti nelle informazioni che è tenuta a trattare ai fini delle attività di cui al presente articolo o in relazione ad esse.

Articolo 2

Eccezioni e limitazioni applicabili

1.   Qualora eserciti le proprie funzioni in relazione ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se si applichi una delle eccezioni stabilite in detto regolamento.

2.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 7 della presente decisione, la Commissione può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché del principio di trasparenza sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17, 19, 20 e 35 del medesimo regolamento, qualora l'esercizio di tali diritti e obblighi metta a repentaglio la finalità delle sue attività a norma dell'articolo 118 e dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, rivelando ad esempio i suoi strumenti e metodi di audit, o leda i diritti e le libertà di altri interessati.

3.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 7, la Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai dati personali ottenuti da altre istituzioni ed altri organi e organismi dell'Unione, dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi o da organizzazioni internazionali, nelle seguenti circostanze:

a)

quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione sulla base di altri atti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o in conformità del capo IX di detto regolamento oppure del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (8);

b)

quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base degli atti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), o a norma delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

c)

quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe compromettere la cooperazione tra la Commissione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali nello svolgimento delle attività di audit interno.

Prima di applicare limitazioni nelle circostanze di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione consulta le istituzioni, gli organi e gli organismi competenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che non sia chiaro alla Commissione che l'applicazione di una limitazione è prevista da uno degli atti di cui alle lettere in questione o che questa consultazione comprometterebbe la finalità delle sue attività a norma dell'articolo 118 e dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

La lettera c) del primo comma non si applica qualora sull'interesse della Commissione a cooperare con paesi terzi od organizzazioni internazionali prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscono norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati diritti a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 23 del regolamento interno della Commissione.

Articolo 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

La Commissione pubblica sul suo sito web informative sulla protezione dei dati con le quali rende note a tutti gli interessati le proprie attività che comportano il trattamento dei loro dati personali ai fini delle sue attività a norma dell'articolo 118 e dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Se del caso, la Commissione provvede a informare singolarmente gli interessati nel formato più adatto.

Se limita, integralmente o in parte, la comunicazione delle informazioni agli interessati i cui dati sono trattati ai fini delle sue attività a norma dell'articolo 118 e dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all'articolo 6.

Articolo 4

Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

1.   Se limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso ai dati personali degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione informa l'interessato, nella sua risposta alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, della limitazione applicata e dei suoi principali motivi, nonché della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2.   La comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere rinviata, omessa o rifiutata fintanto che rischia di compromettere la finalità della limitazione stessa.

3.   La Commissione registra i motivi della limitazione in conformità dell'articolo 6 della presente decisione.

4.   Qualora il diritto di accesso sia limitato, integralmente o in parte, l'interessato esercita il suo diritto di accesso tramite il Garante europeo della protezione dei dati, in conformità dell'articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 5

Comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati

Allorché limita la comunicazione all'interessato di una violazione dei dati personali di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all'articolo 6 della presente decisione.

Articolo 6

Registrazione delle limitazioni

La Commissione registra i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa una valutazione della relativa necessità e proporzionalità, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.

A tal fine, la registrazione indica in quale modo l'esercizio del diritto comprometterebbe la finalità delle attività svolte dalla Commissione a norma dell'articolo 118 e dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o delle limitazioni applicate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 o 3, oppure lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati.

Detta registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 7

Durata delle limitazioni

1.   Le limitazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente decisione continuano ad applicarsi finché permangono i motivi che le giustificano.

2.   Qualora i motivi di una limitazione di cui agli articoli 3 o 5 della presente decisione non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e comunica all'interessato i principali motivi della limitazione. Nel contempo la Commissione informa l'interessato in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3.   La Commissione riesamina l'applicazione della limitazione di cui agli articoli 3 e 5 della presente decisione ogni sei mesi dalla sua adozione nonché prima e dopo la chiusura dell'attività di audit interno pertinente. Successivamente la Commissione valuterà su base annuale la necessità di mantenere eventuali limitazioni/rinvii.

Articolo 8

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea

Il responsabile della protezione dei dati della Commissione europea viene informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati viene garantito, su richiesta, l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto.

Il responsabile della protezione dei dati può chiedere un riesame delle limitazioni. Il responsabile della protezione dei dati è informato per iscritto dell'esito del riesame richiesto.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dall'11 dicembre 2018.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(2)  C(2017) 4435 final.

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(4)  Istituito nell'ottobre 2000, SEC(2000)1808/3.

(5)  La conservazione dei fascicoli presso la Commissione è disciplinata dall'elenco comune di conservazione, un documento normativo (la cui ultima versione è il SEC (2012) 713) in forma di lista in cui sono fissati i periodi di conservazione per i diversi tipi di documenti della Commissione.

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(8)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


12.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/41


DECISIONE (UE) 2018/1962 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2018

che stabilisce le norme interne per il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in relazione alla comunicazione di informazioni alle persone interessate e alla limitazione di alcuni dei loro diritti in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode («Ufficio») è stato istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (1) quale servizio della Commissione. Esso svolge le proprie indagini in piena indipendenza.

(2)

L'Ufficio svolge le indagini amministrative volte a lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). A tal fine, esso esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione dai pertinenti atti dell'Unione negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e ad altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

(3)

L'Ufficio svolge altresì indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi. Nel quadro del suo mandato di indagine, l'Ufficio raccoglie informazioni rilevanti sotto il profilo investigativo, compresi i dati personali, provenienti da varie fonti (pubbliche autorità, organismi privati e persone fisiche) e procede al loro scambio con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché con le organizzazioni internazionali, prima, durante e dopo l'indagine o le attività di coordinamento.

(4)

Nell'ambito delle sue attività, l'Ufficio tratta diverse categorie di dati personali, in particolare quelli riguardanti l'identità, il recapito, l'attività professionale e il ruolo svolto nella vicenda oggetto dell'indagine. L'Ufficio, rappresentato dal suo direttore generale, agisce in qualità di titolare del trattamento. I dati personali sono conservati in un ambiente elettronico sicuro volto ad impedire la consultazione o il trasferimento illeciti di dati a persone che non hanno necessità di sapere. I dati personali trattati sono conservati per quindici anni dopo l'archiviazione del caso o la chiusura dell'indagine o del caso di coordinamento con decisione del direttore generale. Al termine di tale periodo le informazioni relative al caso contenenti dati personali sono trasferite negli archivi storici.

(5)

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Ufficio è tenuto a rispettare i diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali riconosciuti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato, nonché dagli atti giuridici che si fondano su tali disposizioni. Al tempo stesso, l'Ufficio deve rispettare le rigorose norme in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e assicurare il rispetto delle garanzie procedurali delle persone interessate e dei testimoni di cui all'articolo 9 di detto regolamento, in particolare il diritto delle persone interessate alla presunzione d'innocenza.

(6)

L'ambiente elettronico sicuro in cui sono conservati i dati personali, nonché le garanzie procedurali e le rigorose norme di riservatezza e segreto d'ufficio di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, garantiscono un elevato livello di protezione contro i rischi per i diritti e le libertà delle persone interessate dal trattamento.

(7)

In determinate circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) con le esigenze delle indagini e la riservatezza dello scambio di informazioni con altre autorità pubbliche competenti, nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli altri interessati. A tal fine, l'articolo 25 del suddetto regolamento offre all'Ufficio la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22.

(8)

L'Ufficio ha designato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, un responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)

Al fine di garantire la riservatezza e l'efficacia delle indagini e di altre attività operative svolte dall'Ufficio nel rispetto del livello di protezione dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2018/1725, occorre adottare norme interne secondo le quali l'Ufficio può limitare i diritti degli interessati conformemente all'articolo 25 di detto regolamento.

(10)

L'ambito di applicazione del presente atto giuridico dovrebbe coprire tutti i trattamenti di dati effettuati dall'Ufficio nello svolgimento della sua funzione di indagine indipendente. Le norme dovrebbero applicarsi ai trattamenti effettuati prima dell'apertura di un'indagine nel caso sia di indagini interne che di indagini esterne di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e durante la sorveglianza del seguito dato all'esito delle indagini. Esse dovrebbero applicarsi anche ai trattamenti che fanno parte delle attività legate alla funzione di indagine, come il sistema di segnalazione delle frodi, le analisi operative, le banche dati sulla cooperazione internazionale, nonché ai trattamenti che possono utilizzare dati connessi con le indagini, ad esempio durante la gestione delle indagini del responsabile della protezione dei dati o altre procedure di denuncia eseguite dall'Ufficio. Dovrebbero essere comprese altresì l'assistenza e la cooperazione fornite dall'Ufficio alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

(11)

Al fine di ottemperare agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, l'Ufficio dovrebbe informare tutte le persone interessate in merito alle proprie attività che comportano il trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti in modo trasparente e coerente mediante informative sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito web, nonché informare singolarmente i soggetti che presentano un interesse per l'indagine (persone interessate, testimoni e informatori) nel formato più adatto.

(12)

Fatta salva l'applicazione delle eccezioni previste dal regolamento (UE) 2018/1725, l'Ufficio può dover limitare la comunicazione di informazioni agli interessati e l'applicazione di altri diritti degli interessati al fine di tutelare le proprie indagini, le inchieste e i procedimenti delle autorità pubbliche degli Stati membri, gli strumenti e i metodi di indagine, nonché i diritti di altre persone connesse con le proprie indagini.

(13)

In alcuni casi, il fatto di comunicare particolari informazioni agli interessati o di rivelare l'esistenza di un'indagine potrebbe rendere impossibile o pregiudicare gravemente la finalità del trattamento e la capacità dell'Ufficio o delle autorità nazionali competenti, nonché delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, di svolgere un'indagine in modo efficace in futuro.

(14)

Inoltre, l'Ufficio è tenuto a tutelare l'identità dei suoi informatori, ivi compresi gli autori di segnalazioni di illeciti e i testimoni, che non dovrebbero subire ripercussioni negative a causa della loro cooperazione con l'Ufficio.

(15)

Per tali ragioni, l'Ufficio può dover applicare determinati motivi di limitazione di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 ai trattamenti dei dati eseguiti nel quadro delle proprie funzioni stabilite all'articolo 2 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom.

(16)

Inoltre, al fine di mantenere una cooperazione efficace, l'Ufficio può dover applicare limitazioni ai diritti degli interessati per tutelare le informazioni contenenti dati personali provenienti dai servizi della Commissione o da altre istituzioni ed altri organi e organismi dell'Unione, dalle autorità competenti degli Stati membri e di paesi terzi, nonché da organizzazioni internazionali. A tal fine, l'Ufficio dovrebbe consultare tali servizi, istituzioni, organi, organismi, autorità e organizzazioni internazionali riguardo ai motivi pertinenti nonché alla necessità e alla proporzionalità delle limitazioni.

(17)

Nell'ambito della sua funzione di indagine, l'Ufficio procede spesso allo scambio di informazioni, compresi dati personali, con, tra l'altro, i servizi della Commissione e le agenzie esecutive che li assistono nell'attuazione dei loro programmi. A norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725, che prevede che le norme interne siano adottate al più alto livello di gestione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione interessati, la presente decisione comprende il trattamento dei dati personali contenuti nelle informazioni che essi sono tenuti a trasmettere all'Ufficio. Pertanto, tutti i servizi della Commissione e le agenzie esecutive che trattino i dati personali contenuti nelle informazioni che sono tenuti a trasmettere all'Ufficio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, o l'Ufficio, quando tratti tali dati personali nell'esercizio delle sue funzioni, dovrebbero applicare le norme di cui alla presente decisione nell'intento di proteggere i trattamenti eseguiti dall'Ufficio. In tali circostanze i servizi della Commissione e le agenzie esecutive interessati dovrebbero quindi consultare l'Ufficio in merito ai motivi pertinenti delle limitazioni e alla loro necessità e proporzionalità al fine di garantirne un'applicazione coerente.

(18)

L'Ufficio e, se del caso, i servizi della Commissione e le agenzie esecutive dovrebbero gestire tutte le limitazioni in modo trasparente e registrare ogni applicazione delle limitazioni nel corrispondente sistema di registrazione.

(19)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, i titolari del trattamento possono rinviare la comunicazione all'interessato di informazioni relative ai motivi dell'applicazione di una limitazione o astenersi da tale comunicazione, qualora ciò comprometta in qualsiasi modo la finalità di tale limitazione. In particolare, qualora si applichi una limitazione ai diritti di cui agli articoli 16 e 35, la relativa notifica ne comprometterebbe la finalità. Al fine di garantire che il diritto dell'interessato ad essere informato in conformità degli articoli 16 e 38 del regolamento (UE) 2018/1725 sia limitato solo durante il periodo in cui permangono i motivi per il rinvio della comunicazione, l'Ufficio dovrebbe riesaminare periodicamente la propria posizione.

(20)

Qualora sia applicata una limitazione dei diritti di altri interessati, il titolare del trattamento dovrebbe valutare caso per caso se la comunicazione della limitazione ne comprometterebbe la finalità.

(21)

Il responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio e, se del caso, il responsabile della protezione dei dati della Commissione o dell'agenzia esecutiva interessata dovrebbero altresì effettuare un riesame indipendente dell'applicazione delle limitazioni, nell'intento di garantirne la conformità alla presente decisione.

(22)

Il regolamento (UE) 2018/1725 sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001, senza alcun periodo transitorio, a decorrere dalla propria entrata in vigore. Il regolamento (CE) n. 45/2001 ha previsto la possibilità di applicare limitazioni a determinati diritti. Per evitare di compromettere la finalità delle indagini di competenza dell'Ufficio e di ledere i diritti e le libertà altrui, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1725.

(23)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato il 23 novembre 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le modalità che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode («Ufficio») è tenuto a seguire per informare gli interessati in merito al trattamento dei loro dati a norma degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725.

Essa stabilisce altresì le condizioni alle quali l'Ufficio può limitare l'applicazione dell'articolo 4, degli articoli da 14 a 20 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, in conformità dell'articolo 25 di tale regolamento.

2.   La presente decisione si applica al trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio ai fini delle attività o in relazione alle attività da esso svolte per assolvere alle proprie funzioni di cui all'articolo 2 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

3.   La presente decisione si applica al trattamento di dati personali da parte dei servizi della Commissione e delle agenzie esecutive nella misura in cui essi trattino i dati personali contenuti nelle informazioni che sono tenuti a trasmettere all'Ufficio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 o i dati personali già trattati dall'Ufficio ai fini delle attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo o in relazione ad esse.

Articolo 2

Eccezioni e limitazioni applicabili

1.   Qualora eserciti le proprie funzioni in relazione ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, l'Ufficio valuta se si applichi una delle eccezioni stabilite in detto regolamento.

2.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 6 della presente decisione, l'Ufficio può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 20 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché dell'articolo 4 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20 e all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, qualora l'esercizio di tali diritti e obblighi possa compromettere la finalità delle sue attività di indagine, rivelando ad esempio i suoi strumenti e metodi di indagine, o ledere i diritti e le libertà altrui.

3.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 6 della presente decisione, l'Ufficio può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 in relazione ai dati personali ottenuti dai servizi della Commissione o da altre istituzioni ed altri organi e organismi dell'Unione, dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi o da organizzazioni internazionali, nelle seguenti circostanze:

a)

quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dai servizi della Commissione o da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione sulla base di altri atti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o in conformità del capo IX di detto regolamento oppure degli atti istitutivi delle altre istituzioni e degli altri organi e organismi dell'Unione;

b)

quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base degli atti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), o a norma delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

c)

quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe compromettere la cooperazione tra l'Ufficio e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali nell'esercizio delle sue funzioni.

Prima di applicare limitazioni nelle circostanze di cui al primo comma, lettere a) e b), l'Ufficio consulta i servizi competenti della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi competenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che non sia chiaro all'Ufficio che l'applicazione di una limitazione è prevista da uno degli atti di cui alle lettere in questione.

La lettera c) del primo comma non si applica qualora sull'interesse dell'Unione a cooperare con paesi terzi od organizzazioni internazionali prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

4.   Laddove trattino dati personali nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, i servizi della Commissione e le agenzie esecutive possono, se necessario, applicare limitazioni in conformità della presente decisione. A tal fine essi consultano l'Ufficio, a meno che al servizio della Commissione o all'agenzia esecutiva interessati non risulti chiaro che l'applicazione di una limitazione è giustificata a norma della presente decisione.

Articolo 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

1.   L'Ufficio pubblica sul proprio sito web informative sulla privacy con le quali rende note a tutti gli interessati le proprie attività che comportano il trattamento dei loro dati personali.

2.   L'Ufficio informa singolarmente tutti gli interessati che considera persone interessate, testimoni o informatori ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

3.   Allorché limita, integralmente o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2, l'Ufficio registra i motivi della limitazione, compresa una valutazione della relativa necessità e proporzionalità.

A tal fine, la registrazione indica in quale modo la comunicazione delle informazioni comprometterebbe la finalità delle attività di indagine dell'Ufficio, o delle limitazioni applicate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, oppure lederebbe i diritti e le libertà altrui.

Detta registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

4.   La limitazione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.

Qualora detti motivi non siano più applicabili, l'Ufficio fornisce all'interessato le informazioni in questione e i motivi della limitazione. Nel contempo l'Ufficio informa l'interessato in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'Ufficio riesamina l'applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all'atto della chiusura dell'indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuterà su base annuale la necessità di mantenere eventuali limitazioni.

Articolo 4

Diritto di accesso dell'interessato

1.   Qualora, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l'accesso ai propri dati personali trattati nell'ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, l'Ufficio limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

2.   Allorché limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, l'Ufficio procede nel modo seguente:

a)

informa l'interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

b)

registra i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della stessa; a tal fine, indica in quale modo la concessione dell'accesso comprometterebbe la finalità delle attività di indagine dell'Ufficio o delle limitazioni applicate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, oppure lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati.

La comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata in conformità dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

3.   La registrazione di cui al paragrafo 2, lettera b), e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati. Si applica l'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 5

Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione di trattamento

Qualora limiti, integralmente o in parte, l'applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento di cui all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, l'Ufficio adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione e conserva la registrazione in un registro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, della stessa.

Articolo 6

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

Allorché limita la comunicazione all'interessato di una violazione dei dati personali di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, l'Ufficio registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione. Si applica l'articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione.

Articolo 7

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati

1.   Il responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio viene informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio viene garantito l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto.

Il responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio può chiedere un riesame delle limitazioni. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio è informato per iscritto dell'esito del riesame richiesto.

2.   Laddove i servizi della Commissione e le agenzie esecutive trattino dati personali nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, il responsabile della protezione dei dati della Commissione o, se del caso, il responsabile della protezione dei dati dell'agenzia esecutiva interessata vengono informati senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati della Commissione o, se del caso, al responsabile della protezione dei dati dell'agenzia viene garantito l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto.

Il responsabile della protezione dei dati della Commissione o, laddove applicabile, il responsabile della protezione dei dati dell'agenzia, può chiedere un riesame delle limitazioni. Il responsabile della protezione dei dati della Commissione o il responsabile della protezione dei dati dell'agenzia è informato per iscritto dell'esito del riesame richiesto.

3.   Tutti gli scambi di informazioni avvenuti con il responsabile della protezione dei dati durante l'intera procedura sono adeguatamente registrati.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dall'11 dicembre 2018.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(6)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).