ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 314

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
11 dicembre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/1932 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che abroga il regolamento (UE) n. 667/2010 relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea

8

 

*

Regolamento (UE) 2018/1933 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1934 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che attua l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1935 della Commissione, del 7 dicembre 2018, che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1936 della Commissione, del 10 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto riguarda il limite massimo di dimetilaminoetanolo (DMAE) ( 1 )

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1937 della Commissione, del 10 dicembre 2018, che sostituisce l'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

36

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/1938 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione a favore della proroga del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017)

38

 

*

Decisione (PESC) 2018/1939 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare

41

 

*

Decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

47

 

*

Decisione (PESC) 2018/1941 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana

54

 

*

Decisione (PESC) 2018/1942 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che proroga e modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)

56

 

*

Decisione (PESC) 2018/1943 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2303 a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

58

 

*

Decisione (PESC) 2018/1944 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che abroga la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea

60

 

*

Decisione (PESC) 2018/1945 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

61

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1946 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/740 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan

62

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1931 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2018

che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.

(2)

In seguito al riesame delle misure restrittive autonome di cui all'articolo 2 ter del regolamento (CE) n. 1183/2005, è opportuno modificare le motivazioni relative a otto persone inserite nell'elenco di cui all'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 e si dovrebbero altresì aggiornare le informazioni concernenti tutte le persone inserite nell'elenco di cui al predetto allegato.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I bis

ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 ter

A.   Persone

 

Nome e cognome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell'elenco

1.

Ilunga Kampete

alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete.

Data di nascita: 24.11.1964.

Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC).

Numero della carta d'identità militare: 1-64-86-22311-29.

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

In qualità di comandante della guardia repubblicana (GR), Ilunga Kampete era responsabile delle unità della GR schierate sul terreno e coinvolte nell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Ilunga Kampete ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi Kumba

alias Gabriel Amisi Nkumba; «Tango Fort»; «Tango Four».

Data di nascita: 28.5.1964.

Luogo di nascita: Malela (RDC).

Numero della carta d'identità militare: 1-64-87-77512-30.

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Ex comandante della 1a zona di difesa dell'esercito congolese (FARDC) le cui forze hanno preso parte all'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Gabriel Amisi Kumba ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

Nel luglio 2018 Gabriel Amisi Kumba è stato nominato vicecapo di stato maggiore delle Forze armate congolesi (FARDC), responsabile delle operazioni e dell'intelligence.

12.12.2016

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

Data di nascita: 8.3.1973.

Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC).

Passaporto n.: OB0260335

(valido dal 15.4.2011 al 14.4.2016).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 2, avenue des orangers, Kinshasa/Gombe, RDC.

In qualità di comandante dell'unità antisommossa Légion Nationale d'Intervention della polizia nazionale congolese (PNC), Ferdinand Ilunga Luyoyo si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Ferdinand Ilunga Luyoyo ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

Nel luglio 2017 Ferdinand Ilunga Luyoyo è stato nominato comandante dell'unità della PNC responsabile della tutela delle istituzioni e dei funzionari di alto livello.

12.12.2016

4.

Celestin Kanyama

alias Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin;

Esprit de mort.

Data di nascita: 4.10.1960.

Luogo di nascita: Kananga (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto n.: OB0637580

(valido dal 20.5.2014 al 19.5.2019).

Ha ottenuto il visto Schengen n. 011518403, rilasciato il 2.7.2016.

Indirizzo: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.

In qualità di commissario della polizia nazionale congolese (PNC), Celestin Kanyama si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Celestin Kanyama ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

Nel luglio 2017 Celestin Kanyama è stato nominato direttore generale delle scuole di formazione della polizia nazionale.

12.12.2016

5.

John Numbi

alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi.

Data di nascita: 16.8.1962.

Luogo di nascita: Jadotville-Likasi-Kolwezi (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC.

Ex ispettore generale della polizia nazionale congolese (PNC), John Numbi è stato coinvolto in particolare nella campagna di intimidazione violenta condotta nel contesto delle elezioni governatoriali del marzo 2016 nelle quattro province che in precedenza componevano il Katanga e, in questa veste, si è reso responsabile di aver ostacolato una soluzione consensuale e pacifica in vista dello svolgimento di elezioni nella RDC. Nel luglio 2018 John Numbi è stato nominato ispettore generale delle Forze armate congolesi (FARDC).

12.12.2016

6.

Roger Kibelisa

alias Roger Kibelisa Ngambaswi.

Data di nascita: 9.9.1959.

Luogo di nascita: Fayala (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 24, avenue Photopao, Kinshasa/Mont Ngafula, RDC.

In qualità di direttore degli affari interni del Servizio di intelligence nazionale (ANR), Roger Kibelisa è coinvolto nella campagna di intimidazione condotta da funzionari ANR nei confronti di membri dell'opposizione, con arresti e detenzioni arbitrari. Roger Kibelisa ha quindi minato lo Stato di diritto e ostacolato una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC.

12.12.2016

7.

Delphin Kaimbi

alias Delphin Kahimbi Kasagwe; Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; Delphin Kahimbi Kasangwe; Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; Delphin Kasagwe Kahimbi.

Data di nascita: 15.1.1969 (o alternativamente: 15.7.1969).

Luogo di nascita: Kiniezire/Goma (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto diplomatico n.: DB0006669 (valido dal 13.11.2013 al 12.11.2018).

Indirizzo: 1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, RDC.

Ex capo dell'organismo di intelligence militare (ex DEMIAP), parte del centro operativo nazionale, la struttura di comando e controllo responsabile di arresti arbitrari e repressione violenta a Kinshasa nel settembre 2016 e responsabile delle forze che hanno partecipato a intimidazioni e arresti arbitrari, ostacolando una soluzione consensuale e pacifica in vista dello svolgimento di elezioni nella RDC. Nel luglio 2018 Delphin Kaimbi è stato nominato sottocapo di stato maggiore presso lo stato maggiore delle FARDC, incaricato dell'intelligence.

12.12.2016

8.

Evariste Boshab, ex vice primo ministro e ministro dell'interno e della sicurezza

alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.

Data di nascita: 12.1.1956.

Luogo di nascita: Tete Kalamba (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto diplomatico n.: DP0000003 (valido dal 21.12.2015 al 20.12.2020).

Visto Schengen scaduto il 5.1.2017.

Indirizzo: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC.

Nella sua veste di vice primo ministro e ministro dell'interno e della sicurezza dal dicembre 2014 al dicembre 2016, Evariste Boshab era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza e coordinava il lavoro dei governatori provinciali. In tale veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell'opposizione, nonché dell'uso sproporzionato della forza, anche nel periodo settembre 2016- dicembre 2016, in risposta alle manifestazioni a Kinshasa, che hanno portato all'uccisione e al ferimento di un elevato numero di civili da parte dei servizi di sicurezza. Evariste Boshab ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

29.5.2017

9.

Alex Kande Mupompa, ex governatore del Kasai Centrale

alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Data di nascita: 23.9.1950.

Luogo di nascita: Kananga (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC) e belga.

N. di passaporto (RDC): OP0024910 (valido dal 21.3.2016 al 20.3.2021).

Indirizzi:

Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgio.

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

In qualità di governatore del Kasai Centrale fino all'ottobre 2017, Alex Kande Mupompa è stato responsabile dell'uso sproporzionato della forza, della repressione violenta e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dall'agosto 2016 dalle forze di sicurezza e dalla PNC nel Kasai Centrale, comprese le uccisioni perpetrate nel territorio di Dibaya nel febbraio 2017.

Alex Kande Mupompa ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

29.5.2017

10.

Jean-Claude Kazembe Musonda, ex governatore dell'Alto Katanga

Data di nascita: 17.5.1963.

Luogo di nascita: Kashobwe (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Alto Katanga, RDC.

In qualità di governatore dell'Alto Katanga fino all'aprile 2017, Jean-Claude Kazembe Musonda è stato responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta compiuti dalle forze di sicurezza e dalla PNC nell'Alto Katanga, anche nel periodo compreso tra il 15 e il 31 dicembre 2016, quando 12 civili sono stati uccisi e 64 sono stati feriti a causa dell'uso della forza letale da parte delle forze di sicurezza, inclusi gli agenti della PNC, in risposta alle proteste a Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

29.5.2017

11.

Lambert Mende, ministro delle comunicazioni e dei media nonché portavoce del governo

alias Lambert Mende Omalanga.

Data di nascita: 11.2.1953.

Luogo di nascita: Okolo (RDC).

Passaporto diplomatico n.: DB0001939 (rilasciato il 4.5.2017, con scadenza il 3.5.2022).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 20, avenue Kalongo, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

In qualità di ministro delle comunicazioni e dei media dal 2008, Lambert Mende è responsabile di una politica repressiva nei confronti dei media che viola il diritto alla libertà di espressione e d'informazione e compromette una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC. Il 12 novembre 2016 ha adottato un decreto che limita la possibilità di trasmettere nella RDC da parte dei mezzi di informazione stranieri.

In violazione dell'accordo politico raggiunto il 31 dicembre 2016 tra la maggioranza presidenziale e i partiti di opposizione, a ottobre 2018 vari organi di informazione non avevano ancora ripreso le trasmissioni.

Nella sua veste di ministro delle comunicazioni e dei media, Lambert Mende è quindi responsabile di aver ostacolato una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC, anche mediante atti di repressione.

29.5.2017

12.

Generale di brigata Eric Ruhorimbere, vicecomandante della 21a regione militare (Mbuji-Mayi)

alias Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.

Data di nascita: 16.7.1969.

Luogo di nascita: Minembwe (RDC).

Numero della carta d'identità militare: 1-69-09-51400-64.

Cittadinanza: congolese (RDC).

N. di passaporto (RDC): OB0814241.

Indirizzo: Mbujimayi, Kasai Province, RDC.

In qualità di vicecomandante della 21a regione militare dal settembre 2014 al luglio 2018, Eric Ruhorimbere è stato responsabile dell'uso sproporzionato della forza e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dalle forze delle FARDC, segnatamente nei confronti della milizia Nsapu e di donne e minori.

Eric Ruhorimbere ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC. Nel luglio 2018 Eric Ruhorimbere è stato nominato comandante del settore operativo Nord Equateur.

29.5.2017

13.

Ramazani Shadari, ex vice primo ministro e ministro dell'interno e della sicurezza

alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.

Data di nascita: 29.11.1960.

Luogo di nascita: Kasongo (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC.

In qualità di vice primo ministro e ministro dell'interno e della sicurezza fino al febbraio 2018, Ramazani Shadari era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza, nonché del coordinamento del lavoro dei governatori provinciali. In questa veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell'opposizione nonché dell'uso sproporzionato della forza, come le violente misure repressive nei confronti dei membri del movimento Bundu Dia Kongo (BDK) nel Congo centrale, la repressione a Kinshasa nel gennaio-febbraio 2017 e l'uso sproporzionato della forza e la repressione violenta nelle province del Kasai.

In questa veste, Ramazani Shadari ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

Nel febbraio 2018 Ramazani Shadari è stato nominato segretario generale del parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD).

29.5.2017

14.

Kalev Mutondo, capo (formalmente amministratore generale) del Servizio di intelligence nazionale (ANR)

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Data di nascita: 3.3.1957.

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto n.: DB0004470 (rilasciato l'8.6.2012, con scadenza il 7.6.2017).

Indirizzo: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC.

In qualità di capo del servizio di intelligence nazionale (ANR) per lungo tempo, Kalev Mutondo è coinvolto nell'arresto arbitrario, nella detenzione e nei maltrattamenti inflitti a membri dell'opposizione, attivisti della società civile e altre persone, e tali azioni sono a lui imputabili. Ha pertanto compromesso lo Stato di diritto e ostacolato una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC, nonché pianificato o diretto atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

29.5.2017

B.   Entità

[…]

».

11.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/8


REGOLAMENTO (UE) 2018/1932 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2018

che abroga il regolamento (UE) n. 667/2010 relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2018/1944 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che abroga la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1907 (2009), che ha imposto misure restrittive nei confronti dell'Eritrea, consistenti nel divieto della vendita e fornitura di armamenti e materiale connesso diretti in Eritrea e provenienti da tale paese.

(2)

Il regolamento (UE) n. 667/2010 del Consiglio (2) attua le misure disposte dalla decisione 2010/127/PESC del Consiglio (3), adottata in conformità della risoluzione UNSC 1907 (2009).

(3)

Il 14 novembre 2018 l'UNSC ha adottato l'UNSCR 2444 (2018) che pone fine, con effetto immediato, a tutte le misure restrittive dell'ONU nei confronti dell'Eritrea.

(4)

Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione PESC 2018/1944 che abroga la decisione 2010/127/PESC.

(5)

Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(6)

È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 667/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 667/2010 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (UE) n. 667/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 16).

(3)  Decisione 2010/127/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea (GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19).


11.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/9


REGOLAMENTO (UE) 2018/1933 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2018

recante modifica del regolamento (UE) 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/231/PESC.

(2)

Il 14 novembre 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha adottato la risoluzione 2444 (2018). Tale risoluzione indica che uno dei criteri di inserimento nell'elenco ai sensi della risoluzione 1844 (2008) è di essere impegnati in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia o di sostenerli e stabilisce che tali atti possono includere anche, senza esservi limitati, la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere.

(3)

La decisione (PESC) 2018/1945 (3) del Consiglio ha modificato la decisione 2010/231/PESC per rispecchiare i cambiamenti introdotti con la risoluzione 2444 (2018) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(4)

Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 356/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 356/2010, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra i quali atti sono ricompresi, senza esservi limitati:

i)

la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere;

ii)

gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia;

iii)

gli atti che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM);».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).

(2)  Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2018/1945 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (cfr. pag. 61 della presente Gazzetta ufficale).


11.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1934 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2018

che attua l'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/735.

(2)

Il 21 novembre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2206 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2015/735,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/735 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 117 dell'8.5.2015, pag. 13.


ALLEGATO

La voce relativa alla persona elencata in appresso è sostituita dalla seguente:

«1.

Gabriel JOK RIAK MAKOL [alias: a) Gabriel Jok b) Jok Riak c) Jock Riak]

Titolo: Tenente generale

Designazione: a) ex comandante del settore uno dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA); b) Capo delle forze di difesa

Data di nascita: 1o gennaio 1966

Luogo di nascita: Bor, Sudan/Sud Sudan

Cittadinanza: Sud Sudan

Passaporto n.: D00008623, Sud Sudan

Numero di identificazione nazionale: M6600000258472

Indirizzo: a) Stato dell'Unità, Sud Sudan b) Wau, Bahr El Ghazal Occidentale, Sud Sudan

Data della designazione ONU: 1o luglio 2015

Altre informazioni: nominato Capo delle forze di difesa il 2 maggio 2018. Comandante del settore uno dell'SPLA, operante principalmente nello Stato dell'Unità, dal gennaio 2013. In quanto comandante del settore uno dell'SPLA, ha esteso o prolungato il conflitto in Sud Sudan violando l'accordo sulla cessazione delle ostilità. L'SPLA, entità militare sud-sudanese, ha condotto attività che hanno prolungato il conflitto in Sud Sudan, comprese le violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del gennaio 2014 e dell'accordo per una soluzione della crisi in Sud Sudan del 9 maggio 2014, che rappresentava un impegno rinnovato al rispetto dell'accordo sulla cessazione delle ostilità, e ha ostacolato le attività del meccanismo di monitoraggio e verifica dell'IGAD. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879060

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Gabriel Jok Riak è stato inserito nell'elenco il 1o luglio 2015 a norma del punto 7, lettere a) e f), e del punto 8 della risoluzione 2206 (2015) per i seguenti motivi: “attività o politiche aventi lo scopo o l'effetto di estendere o prolungare il conflitto in Sud Sudan o ostacolare la riconciliazione, i colloqui o i processi di pace, comprese le violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità”; “ostacolo alle attività delle missioni internazionali di mantenimento della pace, diplomatiche o umanitarie in Sud Sudan, comprese quelle del meccanismo di monitoraggio e verifica dell'IGAD, ovvero alla fornitura o alla distribuzione dell'aiuto umanitario, o all'accesso allo stesso”; nonché in quanto responsabile “di entità, compresi governo sud-sudanese, partito di opposizione, milizia o altro gruppo, che hanno commesso, o i cui membri hanno commesso, le attività descritte ai punti 6 e 7”.

Gabriel Jok Riak è il comandante del settore uno dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA), entità militare sud-sudanese che ha condotto attività che hanno prolungato il conflitto in Sud Sudan, comprese le violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del gennaio 2014 e dell'accordo per una soluzione della crisi in Sud Sudan del 9 maggio 2014 (accordo di maggio), che rappresentava un impegno rinnovato al rispetto dell'accordo sulla cessazione delle ostilità.

Jok Riak è stato comandante del settore uno dell'SPLA, operante principalmente nello Stato dell'Unità, dal gennaio 2013. La terza, quarta e quinta divisione dell'SPLA fanno capo al settore uno e al comandante dello stesso, Jok Riak.

Jok Riak e le forze dei settori uno e tre sotto il suo comando generale hanno condotto una serie di attività, precisate in appresso, in violazione degli impegni assunti nel gennaio 2014 nel quadro dell'accordo sulla cessazione delle ostilità, di porre fine a ogni azione militare diretta contro le forze di opposizione nonché ad altre azioni provocatorie, di bloccare le forze nelle loro attuali posizioni e di astenersi da attività quali movimento delle forze o rifornimento di munizioni che potrebbero portare a un confronto militare.

Le forze dell'SPLA sotto il comando generale di Jok Riak hanno violato varie volte l'accordo sulla cessazione delle ostilità con veri e propri atti di ostilità.

Il 10 gennaio 2014, una forza dell'SPLA sotto il comando generale del comandante del settore uno, Jok Riak, ha conquistato Bentiu, precedentemente sotto il controllo dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese all'opposizione (SPLM-IO) dal 20 dicembre 2013. La terza divisione dell'SPLA ha teso un agguato e bombardato combattenti dell'SPLM-IO nei pressi di Leer poco dopo la firma dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del gennaio 2014 e ha conquistato Mayom a metà aprile 2014, uccidendo più di 300 uomini dell'SPLM-IO.

Il 4 maggio 2014, una forza dell'SPLA sotto il comando di Jok Riak ha riconquistato Bentiu. Un portavoce dell'SPLA annunciava alla televisione di Stato a Juba che le forze governative sotto il comando di Jok Riak avevano riconquistato Bentiu alle quattro del pomeriggio, aggiungendo che avevano partecipato all'operazione la terza divisione e una task force speciale dell'SPLA. Ad alcune ore dall'annuncio dell'accordo di maggio, le forze della terza e quarta divisione dell'SPLA attaccavano e respingevano i combattenti dell'opposizione, che avevano precedentemente attaccato posizioni dell'SPLA nei pressi di Bentiu e nelle regioni petrolifere settentrionali del Sud Sudan.

Inoltre, dopo la firma dell'accordo di maggio, truppe della terza divisione dell'SPLA hanno riconquistato Wang Kai e il comandante della divisione, Santino Deng Wol, ha autorizzato le sue forze a uccidere chiunque fosse armato o si nascondesse nelle case, ordinando loro di incendiare le case in cui si trovavano forze dell'opposizione.

Alla fine di aprile e nel maggio 2015 le forze del settore uno dell'SPLA comandate da Jok Riak hanno condotto un'offensiva militare su vasta scala contro le forze dell'opposizione nello Stato dell'Unità dallo Stato dei Laghi.

In violazione dei termini dell'accordo sulla cessazione delle ostilità illustrato sopra, Jok Riak avrebbe cercato di far riparare e adattare carri armati per utilizzarli contro le forze dell'opposizione all'inizio di settembre 2014. Alla fine di ottobre 2014, almeno 7 000 uomini e armi pesanti della terza e della quinta divisione dell'SPLA sono stati riassegnati per rafforzare la quarta divisione vittima di un attacco dell'opposizione nei pressi di Bentiu. Nel novembre 2014 l'SPLA ha posto sotto la responsabilità del settore uno armi e materiale militare nuovi, compresi veicoli corazzati da trasporto truppa, elicotteri, pezzi di artiglieria e munizioni, probabilmente per prepararsi a combattere contro l'opposizione. All'inizio di febbraio 2015 Jok Riak avrebbe ordinato di inviare a Bentiu veicoli corazzati da trasporto truppa, probabilmente per rispondere a recenti agguati dell'opposizione.

Successivamente all'offensiva di aprile e maggio 2015 nello Stato dell'Unità, il settore uno dell'SPLA ha negato le richieste del team di monitoraggio e verifica dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD-MVM) a Bentiu di indagare su tale violazione dell'accordo sulla cessazione delle ostilità, negando così all'IGAD-MVM la libertà di movimento per svolgere il suo mandato.

Inoltre, nell'aprile 2014 Jok Riak ha prolungato il conflitto in Sud Sudan in quanto avrebbe aiutato ad armare e mobilitare ben 1 000 giovani di etnia Dinka ad integrazione delle forze tradizionali dell'SPLA.».


11.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1935 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2018

che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 58, paragrafo 1, l'articolo 59, paragrafo 2, e l'articolo 60, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato per la legge applicabile, la competenza e l'esecuzione in materia di regimi patrimoniali tra coniugi,

considerando quanto segue:

(1)

Per la corretta applicazione del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio occorre elaborare una serie di moduli.

(2)

Conformemente alla decisione (UE) 2016/954 del Consiglio (2) che autorizza una cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, il regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali tra Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia. Pertanto, solo tali Stati membri partecipano all'adozione del presente regolamento.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la legge applicabile, la competenza e l'esecuzione in materia di regimi patrimoniali tra coniugi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il modulo da usare per l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1103 è conforme al modello di cui all'allegato I.

2.   Il modulo da usare per l'attestato relativo a un atto pubblico di cui all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1103 è conforme al modello di cui all'allegato II.

3.   Il modulo da usare per l'attestato relativo a una transazione giudiziaria di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1103 è conforme al modello di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 16).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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11.12.2018   

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L 314/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1936 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto riguarda il limite massimo di dimetilaminoetanolo (DMAE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

L'uso del sale di sodio di dimetilglicina come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione (2).

(3)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di cambiare i termini dell'autorizzazione per una modifica del processo di fabbricazione. La domanda era corredata dai pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso tale domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(4)

Nel parere del 17 aprile 2018 (3) l'Autorità ha concluso che l'additivo prodotto mediante il nuovo processo di fabbricazione non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che la presenza di dimetilaminoetanolo (DMAE) a un livello pari o inferiore allo 0,1 % non incide sull'efficacia dell'additivo. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del sale di sodio di dimetilglicina prodotto mediante il nuovo processo di fabbricazione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tale sostanza quale specificato nel presente regolamento.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011, quarta colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico», alla voce «Sostanza attiva» sono inseriti, alla fine, i seguenti termini: «Dimetilaminoetanolo (DMAE) ≤ 0,1 %».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, relativo all'autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Taminco NV) (GU L 102 del 16.4.2011, pag. 6).

(3)  EFSA Journal 2018; 16(5):5268.


11.12.2018   

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L 314/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1937 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2018

che sostituisce l'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 contiene l'elenco delle autorità amministrative di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2)

Il Regno Unito e la Lettonia hanno comunicato alla Commissione le modifiche da effettuare relativamente alle autorità amministrative da inserire nell'elenco di cui all'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009.

(3)

Le autorità amministrative comunicate dal Regno Unito e dalla Lettonia ed elencate nell'allegato al presente regolamento rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la legge applicabile, la competenza e l'esecuzione in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO X

Le autorità amministrative alle quali è fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono le seguenti:

in Lettonia, il fondo di garanzia per gli alimenti («Uzturlīdzekļu Garantiju Fonds»),

in Finlandia: il dipartimento degli affari sociali («Sosiaalilautakunta/Socialnämnd»),

in Svezia: l'autorità di esecuzione («Kronofogdemyndigheten»),

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e Galles e in Scozia, il dipartimento del lavoro e delle pensioni (DWP) compresi i relativi settori dell'amministrazione presso la Child Support Agency (CSA) e il Child Maintenance Service (CMS),

b)

in Irlanda del Nord, il Child Maintenance Service (CMS).

»

DECISIONI

11.12.2018   

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L 314/38


DECISIONE (UE) 2018/1938 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione a favore della proroga del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (1), («accordo») è stato firmato il 26 febbraio 1996 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2000 (2).

(2)

A norma dell'articolo 80 dell'accordo, il Consiglio di associazione, istituito dall'accordo, ha il potere di prendere decisioni e può altresì formulare raccomandazioni.

(3)

Il Consiglio di associazione ha adottato il 16 dicembre 2013 una raccomandazione relativa all'attuazione di un piano d'azione UE- Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) (3) («piano d'azione»).

(4)

Per assicurare la continuità tra il piano d'azione e le future priorità del partenariato, è opportuno che il Consiglio d'associazione adotti, mediante scambio di lettere, una raccomandazione a favore della proroga dell'attuale piano d'azione.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione relativamente all'adozione di una raccomandazione a favore della proroga del piano d'azione, in quanto la raccomandazione ha effetti giuridici.

(6)

La proroga del piano d'azione costituirà la base delle relazioni UE-Marocco per l'anno in corso e consentirà di condurre le discussioni per definire le linee e le nuove priorità del partenariato UE-Marocco per gli anni a venire,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione a favore della proroga di un anno a partire della scadenza del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) si basa sul progetto di raccomandazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione e l'alto rappresentante sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

(2)  Decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1).

(3)  Raccomandazione n. 1/2013 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 16 dicembre 2013, sull'esecuzione del piano d'azione UE-Marocco nel quadro della PEV per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 78).


PROGETTO

RACCOMANDAZIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

del …

a favore della proroga di un anno del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo») è entrato in vigore il 1o marzo 2000.

(2)

A norma dell'articolo 80 dell'accordo euromediterraneo, il Consiglio di associazione può formulare le raccomandazioni che considera adeguate per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

(3)

Conformemente all'articolo 90 dell'accordo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi da esso fissati.

(4)

L'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio di associazione prevede la possibilità di adottare raccomandazioni, tra una sessione e l'altra, mediante procedura scritta.

(5)

La proroga del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) costituirà la base delle relazioni UE-Marocco nell'anno in corso e permetterà di avviare i negoziati per definire le linee e le nuove priorità del partenariato UE-Marocco per gli anni a venire,

RACCOMANDA:

Articolo unico

Il Consiglio di associazione, deliberando mediante procedura scritta, raccomanda di prorogare di un anno il piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017).

Fatto a …, il …2018.

Per il Consiglio di associazione UE-Marocco

Il presidente


(1)  GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.


11.12.2018   

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L 314/41


DECISIONE (PESC) 2018/1939 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2018

sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), che recita: «La non proliferazione, il disarmo e il controllo degli armamenti possono portare un contributo essenziale alla lotta globale contro il terrorismo, riducendo il rischio di accesso ad armi di distruzione di massa, materiali radioattivi e vettori da parte di attori non governativi». Il capitolo III della strategia contiene un elenco di misure che devono essere adottate sia all'interno dell'Unione che nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

(2)

L'Unione sta attivamente attuando la strategia e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare adoperandosi per l'universalizzazione e, là dove necessario, per il rafforzamento dei principali trattati, accordi e strumenti di verifica sul disarmo e la non proliferazione, nonché liberando risorse finanziarie per sostenere progetti specifici condotti da istituzioni multilaterali, come l'Ufficio delle Nazioni Unite (ONU) contro la droga e il crimine (UNODC) e l'Ufficio antiterrorismo delle Nazioni Unite (UNOCT).

(3)

Nell'agenda per il disarmo intitolata «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), lanciata il 24 maggio 2018, il segretario generale dell'ONU ha osservato che gli attuali rischi nucleari sono inaccettabili e che sono in crescita.

(4)

Il 13 aprile 2005 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, aperta alla firma il 14 settembre 2005.

(5)

L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all'ONUDC e al Centro antiterrorismo (UNCCT) dell'UNOCT.

(6)

La presente decisione dovrebbe essere attuata conformemente all'accordo quadro in materia finanziaria e amministrativa concluso dalla Commissione europea con l'ONU riguardo alla gestione dei contributi finanziari dell'Unione ai programmi o ai progetti gestiti dall'ONU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di assicurare l'attuazione costante e concreta di alcuni elementi della strategia, l'Unione promuove il carattere universale e l'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare («ICSANT») fornendo sostegno alle attività condotte dall'UNODC, in particolare dalla Sottodivisione «Prevenzione del terrorismo» (TPB), che sostiene fra l'altro gli sforzi degli Stati per aderire ai pertinenti strumenti giuridici internazionali e rafforzare i quadri giuridici e di giustizia penale nazionali e la capacità istituzionale di contrastare il terrorismo nucleare, e dall'UNCCT nell'ambito del programma per la prevenzione e la reazione ad attacchi terroristici perpetrati con armi di distruzione di massa («ADM»)/materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari («CBRN»), che si adopera tra l'altro per aiutare gli Stati e le organizzazioni internazionali a impedire ai gruppi terroristici di accedere e utilizzare ADM/materiali CBRN e per far sì che tali Stati e organizzazioni siano meglio preparati e in grado di reagire efficacemente in caso di attacco terroristico con impiego di ADM/materiali CBRN.

2.   I progetti destinati a essere finanziati dall'Unione sono diretti a:

a)

aumentare il numero degli Stati parti dell'ICSANT;

b)

stimolare la sensibilizzazione sull'ICSANT dei beneficiari - politici e decisori nazionali, compresi i membri del Parlamento - e nelle sedi internazionali;

c)

migliorare le legislazioni nazionali integrando tutti i requisiti dell'ICSANT;

d)

sviluppare l'apprendimento elettronico e altro pertinente materiale di formazione e integrarli nella prestazione di assistenza tecnico-giuridica, compresi fra l'altro gli studi di casi;

e)

sviluppare e mantenere un sito web di riferimento contenente tutte le informazioni pertinenti sull'ICSANT, comprese le buone pratiche;

f)

potenziare la capacità degli operatori della giustizia penale e delle altre parti interessate nazionali di indagare, perseguire e giudicare casi;

g)

sviluppare sinergie con altri strumenti giuridici internazionali pertinenti, come ad esempio la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari e la relativa modifica, e la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza ONU (UNSC);

h)

potenziare la capacità degli Stati di individuare e reagire alla minaccia rappresentata dall'acquisizione di materiali nucleari o altri materiali radioattivi da parte dei terroristi.

I progetti sono attuati dall'UNODC e dall'UNCCT in stretta collaborazione con i competenti uffici sul campo dell'UNODC e altri esperti e istituzioni competenti, compresa l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo, il gruppo di esperti del comitato dell'UNSC istituito a norma della Risoluzione UNSC 1540 (2004) e i centri di eccellenza dell'UE sull'attenuazione dei rischi CBRN.

In sede di attuazione dei progetti saranno assicurate sia la visibilità dell'Unione che la gestione adeguata dei programmi.

Tutte le componenti dei progetti sono supportate da attività di sensibilizzazione pubblica proattive e innovative, e le risorse sono assegnate di conseguenza.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è svolta dall'UNODC e dall'UNCCT. Essi svolgono tale compito sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l'UNODC e l'UNCCT.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 4 999 986 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 5 223 907 EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento.

2.   Le spese finanziate con l'importo di riferimento finanziario sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude accordi di finanziamento con l'UNODC e l'UNCCT. Gli accordi di finanziamento dispongono che l'UNODC e l'UNCCT assicurino la visibilità del contributo dell'Unione in modo corrispondente della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere gli accordi di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione degli accordi di finanziamento.

Articolo 4

1.   L'alto rappresentante riferisce due volte all'anno al Consiglio sull'attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche elaborate dall'UNODC e dall'UNCCT. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2.   La Commissione fornisce due volte all'anno informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione cessa di produrre effetti trentasei mesi dopo la data della conclusione degli accordi di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se nessun accordo di finanziamento è stato concluso entro tale periodo.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


ALLEGATO

Progetto 1

:

Promozione dell'adesione mediante un evento ad alto livello da organizzare a New York in stretta collaborazione con l'Ufficio ONU per gli affari legali

Dettagli relativi al progetto: a margine della conferenza 2020 di revisione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari o a margine dell'evento annuale sul trattato, e in parallelo al dibattito generale dell'Assemblea generale, si terrà un evento ad alto livello organizzato dal segretario generale dell'ONU. L'evento ad alto livello potrebbe essere tenuto anche durante uno dei forum speciali dell'ONU su specifici trattati, intesi a favorire la partecipazione degli Stati al quadro del trattato multilaterale.

Organismo incaricato dell'attuazione: UNCCT

Progetto 2

:

Promozione dell'adesione tramite seminari regionali e visite nei paesi

Dettagli relativi al progetto: organizzazione di un massimo di sei workshop regionali, interregionali e subregionali per politici e decisori degli Stati che non sono parte dell'ICSANT (1) nelle seguenti regioni:

Africa;

Asia centrale e meridionale;

Europa;

Asia sud-orientale e Pacifico.

Nei seminari si utilizzeranno materiali pertinenti elaborati a titolo del progetto (studi di casi e questionari di autovalutazione). Oltre a concentrarsi sull'ICSANT, i seminari affronteranno le sinergie con la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari e relative modifiche, nonché con la Risoluzione UNSC 1540 (2004).

Organismo incaricato dell'attuazione: UNODC

Progetto 3

:

Prestazione di assistenza legislativa pertinente

Dettagli relativi al progetto: prestazione di assistenza legislativa pertinente agli Stati che ne fanno richiesta tramite esami documentali o seminari di redazione legislativa (fino a 10 Stati).

Organismo incaricato dell'attuazione: UNODC

Progetto 4

:

Sviluppo di capacità delle parti interessate pertinenti, compresi gli operatori della giustizia penale che potrebbero essere coinvolti nell'indagare, perseguire e giudicare casi riguardanti materiali nucleari e altri materiali radioattivi contemplati dall'ICSANT

Dettagli relativi al progetto: verranno organizzati tre seminari regionali per procuratori di Stati selezionati parti dell'ICSANT in Africa, Europa e Asia.

Organismo incaricato dell'attuazione: UNODC

Progetto 5

:

Promozione dell'adesione attraverso il dialogo con l'Unione interparlamentare

Dettagli relativi al progetto: si terranno consultazioni con l'Unione interparlamentare al fine di organizzare eventi a sostegno della rapida adesione all'ICSANT e rivolgere appelli congiunti agli Stati che non sono ancora parte dell'ICSANT.

Organismo incaricato dell'attuazione: UNCCT

Progetto 6

:

Studio delle ragioni per cui gli Stati non aderiscono all'ICSANT e delle relative sfide affrontate da tali Stati

Dettagli relativi al progetto: studio delle ragioni per cui gli Stati non aderiscono all'ICSANT e delle sfide affrontate da tali Stati. L'UNCCT condurrà uno studio accademico volto ad approfondire le ragioni per cui gli Stati non aderiscono all'ICSANT e le sfide affrontate da tali Stati, formulerà raccomandazioni sui modi per far fronte a tali ragioni e sfide in modo da garantire un aumento delle adesioni, e indicherà i requisiti e le misure legislativi per un'efficace attuazione.

Organismo incaricato dell'attuazione: UNCCT

Progetto 7

:

Sviluppo e manutenzione di un sito web protetto da password e aggiornato sistematicamente su tutte le risorse relative all'ICSANT, compresi esempi di legislazione nazionale

Dettagli relativi al progetto: il sito conterrà tutte le risorse disponibili riguardo all'ICSANT, compresa una raccolta di tutta la normativa nazionale vigente che attua l'ICSANT in tutti gli Stati parte, una raccolta di buone pratiche e di legislazione modello, articoli accademici, informazioni e un calendario sulle attività di sensibilizzazione, un indirizzo email dedicato per i quesiti, informazioni sull'assistenza disponibile, un questionario con risposte sull'ICSANT e la pubblicazione di dodici webinar della durata di un'ora su vari aspetti dell'ICSANT (quattro in inglese, quattro in francese e quattro in spagnolo).

Organismo incaricato dell'attuazione: UNODC

Progetto 8

:

Elaborazione e pubblicazione di un manuale di formazione su studi di casi fittizi relativi all'ICSANT

Dettagli relativi al progetto: verrà elaborato un manuale di formazione sull'ICSANT basato su studi di casi fittizi.

Organismo incaricato dell'attuazione: UNODC

Progetto 9

:

Sviluppo di un modulo di apprendimento elettronico sull'ICSANT

Dettagli relativi al progetto: il modulo sarà tradotto in almeno quattro lingue ufficiali dell'ONU e sarà ospitato sul sito web «UNODC Global e-learning»: https://www.unodc.org/elearning.

Organismo incaricato dell'attuazione: UNODC

Progetto 10

:

Sviluppo di capacità relativa al terrorismo nucleare in materia di sicurezza e gestione delle frontiere

Dettagli relativi al progetto: l'UNCCT ospiterà eventi di sviluppo delle capacità in materia di sicurezza e gestione delle frontiere in sei regioni:

Sahel;

Asia meridionale e sud-orientale;

Corno d'Africa;

Asia centrale e Caucaso;

Europa orientale e sud-orientale;

Medio Oriente e Africa settentrionale.

Organismo incaricato dell'attuazione: UNCCT

Progetto 11

:

Elaborazione di volantini e materiale didattico

Dettagli relativi al progetto: elaborazione di volantini promozionali sull'ICSANT nelle sei lingue ufficiali dell'ONU e un questionario di autovalutazione per gli Stati che considerano la possibilità di aderire.

Organismo incaricato dell'attuazione: UNODC

Esiti attesi dai progetti di cui sopra:

1)

Aumento del numero di Stati parte dell'ICSANT;

2)

Maggiore sensibilizzazione sull'ICSANT dei beneficiari - politici e decisori nazionali, compresi i membri del Parlamento - e nelle sedi internazionali;

3)

Miglioramento della legislazione nazionale grazie all'integrazione di tutti i requisiti dell'ICSANT;

4)

Sviluppo dell'apprendimento elettronico e di altro pertinente materiale di formazione e loro integrazione nella prestazione di assistenza tecnico-giuridica, compresi fra l'altro gli studi di casi;

5)

Sviluppo e mantenimento di un sito web di riferimento contenente tutte le informazioni pertinenti sull'ICSANT, comprese le buone pratiche;

6)

Potenziamento della capacità degli operatori della giustizia penale e delle altre parti interessate a livello nazionale di indagare, perseguire e giudicare casi;

7)

Sviluppo di sinergie con altri strumenti giuridici internazionali pertinenti come la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari e relative modifiche e la Risoluzione UNSC 1540 (2004);

8)

Rafforzamento della capacità degli Stati di individuare e reagire alla minaccia rappresentata dall'acquisizione di materiali nucleari o altri materiali radioattivi da parte dei terroristi.


(1)  Gli inviti potrebbero essere estesi a Stati parte dell'ICSANT caso per caso se la loro partecipazione presenta un valore aggiunto.


11.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/47


DECISIONE (PESC) 2018/1940 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2018

che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC).

(2)

Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 (2) in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nella RDC. Tale decisione ha modificato la decisione 2010/788/PESC introducendovi, tra l'altro, misure restrittive autonome all'articolo 3, paragrafo 2.

(3)

Sulla base di un riesame delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 12 dicembre 2019.

(4)

Nelle conclusioni di dicembre 2017 il Consiglio ha invitato tutti gli attori congolesi, e in primo luogo tutte le autorità e le istituzioni del paese, a svolgere un ruolo costruttivo nel processo elettorale. In considerazione delle imminenti elezioni, il Consiglio ribadisce l'importanza dello svolgimento di elezioni credibili e inclusive, in linea con l'aspirazione del popolo congolese ad eleggere i propri rappresentanti. Il Consiglio riesaminerà le misure restrittive alla luce delle elezioni nella RDC e si terrà pronto ad adeguarle di conseguenza.

(5)

È opportuno modificare le motivazioni relative a otto persone inserite nell'elenco di cui all'allegato II. Si dovrebbero altresì aggiornare le informazioni concernenti tutte le persone inserite nell'elenco di cui al predetto allegato.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9 della decisione 2010/788/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2019. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

L'elenco di cui all'allegato II della decisione 2010/788/PESC è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).

(2)  Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 336 I del 12.12.2016, pag. 7).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

A.   Persone

 

Nome e cognome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell'elenco

1.

Ilunga Kampete

alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete.

Data di nascita: 24.11.1964.

Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC).

Numero della carta d'identità militare:1-64-86-22311-29.

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

In qualità di comandante della guardia repubblicana (GR), Ilunga Kampete era responsabile delle unità della GR schierate sul terreno e coinvolte nell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Ilunga Kampete ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi Kumba

alias Gabriel Amisi Nkumba; «Tango Fort»; «Tango Four».

Data di nascita: 28.5.1964.

Luogo di nascita: Malela (RDC).

Numero della carta d'identità militare: 1-64-87-77512-30.

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

Ex comandante della 1a zona di difesa dell'esercito congolese (FARDC) le cui forze hanno preso parte all'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Gabriel Amisi Kumba ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

Nel luglio 2018 Gabriel Amisi Kumba è stato nominato vicecapo di stato maggiore delle Forze armate congolesi (FARDC), responsabile delle operazioni e dell'intelligence.

12.12.2016

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

Data di nascita: 8.3.1973.

Luogo di nascita: Lubumbashi (RDC).

Passaporto n.: OB0260335

(valido dal 15.4.2011 al 14.4.2016).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, RDC.

In qualità di comandante dell'unità antisommossa Légion Nationale d'Intervention della polizia nazionale congolese (PNC), Ferdinand Ilunga Luyoyo si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Ferdinand Ilunga Luyoyo ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

Nel luglio 2017 Ferdinand Ilunga Luyoyo è stato nominato comandante dell'unità della PNC responsabile della tutela delle istituzioni e dei funzionari di alto livello.

12.12.2016

4.

Celestin Kanyama

alias Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin;

Esprit de mort.

Data di nascita: 4.10.1960.

Luogo di nascita: Kananga (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto n.: OB0637580

(valido dal 20.5.2014 al 19.5.2019).

Ha ottenuto il visto Schengen n. 011518403, rilasciato il 2.7.2016.

Indirizzo: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC.

In qualità di commissario della polizia nazionale congolese (PNC), Celestin Kanyama si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Celestin Kanyama ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

Nel luglio 2017 Celestin Kanyama è stato nominato direttore generale delle scuole di formazione della polizia nazionale.

12.12.2016

5.

John Numbi

alias John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi.

Data di nascita: 16.8.1962.

Luogo di nascita: Jadotville-Likasi-Kolwezi (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC.

Ex ispettore generale della polizia nazionale congolese (PNC), John Numbi è stato coinvolto in particolare nella campagna di intimidazione violenta condotta nel contesto delle elezioni governatoriali del marzo 2016 nelle quattro province che in precedenza componevano il Katanga e, in questa veste, si è reso responsabile di aver ostacolato una soluzione consensuale e pacifica in vista dello svolgimento di elezioni nella RDC. Nel luglio 2018 John Numbi è stato nominato ispettore generale delle Forze armate congolesi (FARDC).

12.12.2016

6.

Roger Kibelisa

alias Roger Kibelisa Ngambaswi.

Data di nascita: 9.9.1959.

Luogo di nascita: Fayala (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 24, avenue Photopao, Kinshasa/Mont Ngafula, RDC.

In qualità di direttore degli affari interni del Servizio di intelligence nazionale (ANR), Roger Kibelisa è coinvolto nella campagna di intimidazione condotta da funzionari ANR nei confronti di membri dell'opposizione, con arresti e detenzioni arbitrari. Roger Kibelisa ha quindi minato lo Stato di diritto e ostacolato una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC.

12.12.2016

7.

Delphin Kaimbi

alias Delphin Kahimbi Kasagwe; Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; Delphin Kahimbi Kasangwe; Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; Delphin Kasagwe Kahimbi.

Data di nascita: 15.1.1969 (o alternativamente: 15.7.1969).

Luogo di nascita: Kiniezire/Goma (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto diplomatico n.: DB0006669 (valido dal 13.11.2013 al 12.11.2018).

Indirizzo: 1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, RDC.

Ex capo dell'organismo di intelligence militare (ex DEMIAP), parte del centro operativo nazionale, la struttura di comando e controllo responsabile di arresti arbitrari e repressione violenta a Kinshasa nel settembre 2016 e responsabile delle forze che hanno partecipato a intimidazioni e arresti arbitrari, ostacolando una soluzione consensuale e pacifica in vista dello svolgimento di elezioni nella RDC. Nel luglio 2018 Delphin Kaimbi è stato nominato sottocapo di stato maggiore presso lo stato maggiore delle FARDC, incaricato dell'intelligence.

12.12.2016

8.

Evariste Boshab, ex vice primo ministro e ministro dell'interno e della sicurezza

alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.

Data di nascita: 12.1.1956.

Luogo di nascita: Tete Kalamba (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto diplomatico n. DP0000003 (valido dal 21.12.2015 al 20.12.2020).

Visto Schengen scaduto il 5.1.2017.

Indirizzo: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC.

Nella sua veste di vice primo ministro e ministro dell'interno e della sicurezza dal dicembre 2014 al dicembre 2016, Evariste Boshab era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza e coordinava il lavoro dei governatori provinciali. In tale veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell'opposizione, nonché dell'uso sproporzionato della forza, anche nel periodo settembre 2016- dicembre 2016, in risposta alle manifestazioni a Kinshasa, che hanno portato all'uccisione e al ferimento di un elevato numero di civili da parte dei servizi di sicurezza. Evariste Boshab ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

29.5.2017

9.

Alex Kande Mupompa, ex governatore del Kasai Centrale

alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Data di nascita: 23.9.1950.

Luogo di nascita: Kananga (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC) e belga.

N. di passaporto (RDC): OP0024910 (valido dal 21.3.2016 al 20.3.2021).

Indirizzi: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgio.

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

In qualità di governatore del Kasai Centrale fino all'ottobre 2017, Alex Kande Mupompa è stato responsabile dell'uso sproporzionato della forza, della repressione violenta e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dall'agosto 2016 dalle forze di sicurezza e dalla PNC nel Kasai Centrale, comprese le uccisioni perpetrate nel territorio di Dibaya nel febbraio 2017.

Alex Kande Mupompa ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

29.5.2017

10.

Jean-Claude Kazembe Musonda, ex governatore dell'Alto Katanga

Data di nascita: 17.5.1963.

Luogo di nascita: Kashobwe (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Alto Katanga, RDC.

In qualità di governatore dell'Alto Katanga fino all'aprile 2017, Jean-Claude Kazembe Musonda è stato responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta compiuti dalle forze di sicurezza e dalla PNC nell'Alto Katanga, anche nel periodo compreso tra il 15 e il 31 dicembre 2016, quando 12 civili sono stati uccisi e 64 sono stati feriti a causa dell'uso della forza letale da parte delle forze di sicurezza, inclusi gli agenti della PNC, in risposta alle proteste a Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

29.5.2017

11.

Lambert Mende, ministro delle comunicazioni e dei media nonché portavoce del governo

alias Lambert Mende Omalanga.

Data di nascita: 11.2.1953.

Luogo di nascita: Okolo (RDC).

Passaporto diplomatico n. DB0001939 (rilasciato il 4.5.2017, con scadenza il 3.5.2022).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 20, avenue Kalongo, Kinshasa/Ngaliema, RDC.

In qualità di ministro delle comunicazioni e dei media dal 2008, Lambert Mende è responsabile di una politica repressiva nei confronti dei media che viola il diritto alla libertà di espressione e d'informazione e compromette una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC. Il 12 novembre 2016 ha adottato un decreto che limita la possibilità di trasmettere nella RDC da parte dei mezzi di informazione stranieri.

In violazione dell'accordo politico raggiunto il 31 dicembre 2016 tra la maggioranza presidenziale e i partiti di opposizione, a ottobre 2018 vari organi di informazione non avevano ancora ripreso le trasmissioni.

Nella sua veste di ministro delle comunicazioni e dei media, Lambert Mende è quindi responsabile di aver ostacolato una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC, anche mediante atti di repressione.

29.5.2017

12.

Generale di brigata Eric Ruhorimbere, vicecomandante della 21a regione militare (Mbuji-Mayi)

alias Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.

Data di nascita: 16.7.1969.

Luogo di nascita: Minembwe (RDC).

Numero della carta d'identità militare: 1-69-09-51400-64.

Cittadinanza: congolese (RDC).

N. di passaporto (RDC): OB0814241.

Indirizzo: Mbujimayi, Kasai Province, RDC.

In qualità di vicecomandante della 21a regione militare dal settembre 2014 al luglio 2018, Eric Ruhorimbere è stato responsabile dell'uso sproporzionato della forza e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dalle forze delle FARDC, segnatamente nei confronti della milizia Nsapu e di donne e minori.

Eric Ruhorimbere ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC. Nel luglio 2018 Eric Ruhorimbere è stato nominato comandante del settore operativo Nord Equateur.

29.5.2017

13.

Ramazani Shadari, ex vice primo ministro e ministro dell'interno e della sicurezza

alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.

Data di nascita: 29.11.1960.

Luogo di nascita: Kasongo (RDC).

Cittadinanza: congolese (RDC).

Indirizzo: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC.

In qualità di vice primo ministro e ministro dell'interno e della sicurezza fino al febbraio 2018, Ramazani Shadari era ufficialmente responsabile della polizia e dei servizi di sicurezza, nonché del coordinamento del lavoro dei governatori provinciali. In questa veste, è stato responsabile degli arresti di attivisti e membri dell'opposizione nonché dell'uso sproporzionato della forza, come le violente misure repressive nei confronti dei membri del movimento Bundu Dia Kongo (BDK) nel Congo centrale, la repressione a Kinshasa nel gennaio-febbraio 2017 e l'uso sproporzionato della forza e la repressione violenta nelle province del Kasai.

In questa veste, Ramazani Shadari ha quindi contribuito a pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

Nel febbraio 2018 Ramazani Shadari è stato nominato segretario generale del Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD).

29.5.2017

14.

Kalev Mutondo, capo (formalmente amministratore generale) del Servizio di intelligence nazionale (ANR)

alias Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Data di nascita: 3.3.1957.

Cittadinanza: congolese (RDC).

Passaporto n.: DB0004470 (rilasciato l'8.6.2012, con scadenza il 7.6.2017).

Indirizzo: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC.

In qualità di capo del servizio di intelligence nazionale (ANR) per lungo tempo, Kalev Mutondo è coinvolto nell'arresto arbitrario, nella detenzione e nei maltrattamenti inflitti a membri dell'opposizione, attivisti della società civile e altre persone, e tali azioni sono a lui imputabili. Ha pertanto compromesso lo Stato di diritto e ostacolato una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC, nonché pianificato o diretto atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.

29.5.2017

B.   Entità

[…]

».

11.12.2018   

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L 314/54


DECISIONE (PESC) 2018/1941 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2018

che modifica la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/610 (1) relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA).

(2)

Il 30 luglio 2018 il Consiglio ha prorogato, tramite la decisione (PESC) 2018/1082 (2), il mandato della missione fino al 19 settembre 2020.

(3)

Il 15 ottobre 2018 il Consiglio, nelle sue conclusioni sulla Repubblica centrafricana, ha riconosciuto l'opportunità di fornire una risposta alla richiesta delle autorità centrafricane di ulteriore assistenza alle forze di sicurezza interna della Repubblica centrafricana attraverso la costituzione e lo schieramento in tempi rapidi di un pilastro «interoperabilità» dedicato all'interno di EUTM RCA, con l'incarico di condurre azioni di consulenza strategica in tale ambito.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/610.

(5)

Inoltre, il Consiglio nelle conclusioni del 15 ottobre 2018 ha riconosciuto l'utilità, sottolineato anche dalla revisione strategica di EUTM RCA, di portare avanti la riflessione sull'opportunità di rafforzare le azioni dell'Unione europea presso le forze di sicurezza interna attraverso un coinvolgimento civile specifico in ambito PSDC. Il Consiglio ha rilevato nelle conclusioni che tornerà su questo argomento nell'estate 2019, tenendo conto dei primi risultati del pilastro «interoperabilità» e nell'ambito della revisione strategica di EUTM RCA.

(6)

A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/610 è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

«d)

consulenza strategica al ministero dell'interno, al direttore generale della polizia e al direttore generale della gendarmeria, al fine di permettere la successiva interoperabilità e l'impiego coordinato delle forze di difesa e di sicurezza interna nella Repubblica centrafricana.»;

2)

all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM RCA per il periodo dal 20 settembre 2018 al 19 settembre 2020 è pari a 26 131 485 EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari a 0 % per gli impegni e a 0 % per i pagamenti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 21).

(2)  Decisione (PESC) 2018/1082 del Consiglio del 30 luglio 2018 che modifica la decisione (PESC) 2016/610, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 140).


11.12.2018   

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DECISIONE (PESC) 2018/1942 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2018

che proroga e modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC (1) relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR).

(2)

Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2240 (2), che modifica la decisione 2012/389/PESC. Il nome della missione è stato modificato in EUCAP Somalia e il suo mandato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.

(3)

Il 15 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/226 (3), che modifica la decisione 2012/389/PESC prevedendo un importo di riferimento finanziario per il periodo fino al 31 dicembre 2018.

(4)

Successivamente alla revisione strategica olistica e coordinata dell'impegno PSDC in Somalia e nel Corno d'Africa, il comitato politico e di sicurezza ha convenuto di modificare il mandato della missione e di prorogarlo fino al 31 dicembre 2020.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/389/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/389/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

persegue tali obiettivi sostenendo le autorità somale nello sviluppo della legislazione e nell'istituzione degli organi giurisdizionali necessari, fornendo il tutoraggio, la consulenza, la formazione e le attrezzature necessari alle entità somale incaricate dell'applicazione del diritto civile marittimo e fornendo consulenza in materia di politiche, comando, controllo e coordinamento al ministero della sicurezza interna e alla polizia, per sostenere le iniziative dell'Unione e dei partner internazionali.»;

2)

all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP Somalia per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è pari a 66 100 000 EUR.»;

3)

all'articolo 16, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Essa si applica fino al 31 dicembre 2020.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40).

(2)  Decisione (PESC) 2016/2240 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 18).

(3)  Decisione (PESC) 2018/226 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che modifica la decisione 2012/389/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 15).


11.12.2018   

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L 314/58


DECISIONE (PESC) 2018/1943 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2018

che modifica la decisione (PESC) 2017/2303 a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2303 (1).

(2)

La decisione (PESC) 2017/2303 prevede un periodo di dodici mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

(3)

Il 3 ottobre 2018 l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche («OPCW»), che è responsabile dell'esecuzione tecnica del progetto, ha chiesto all'Unione l'autorizzazione di prorogare di dodici mesi il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/2303. Tale proroga consentirebbe all'OPCW di proseguire l'attuazione delle attività come integrate dalla decisione relativa alla minaccia dell'uso di armi chimiche (C-SS-4/DEC.3) della conferenza degli Stati parti della convenzione sul divieto di sviluppo, produzione, stoccaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione e di conseguire gli obiettivi previsti da dette attività, compreso il potenziamento della sua capacità di far fronte alla minaccia dell'uso delle armi chimiche.

(4)

La modifica richiesta della decisione (PESC) 2017/2303 riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, della decisione e il punto 8 dell'allegato di tale decisione, nel caso in cui le descrizioni debbano essere modificate.

(5)

Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2303, cui fa specifico riferimento la richiesta formulata dall'OPCW il 3 ottobre 2018, potrebbe essere attuato senza implicazioni sul piano delle risorse.

(6)

La decisione (PESC) 2017/2303 dovrebbe pertanto essere modificata per consentire il proseguimento dell'attuazione delle attività ivi previste, prorogandone opportunamente la durata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/2303 è così modificata:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione cessa di produrre effetti ventiquattro mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'OPCW di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.»;

2)

il punto 8 dell'allegato è sostituito dal seguente:

«Durata prevista

La durata prevista del progetto è di ventiquattro mesi.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione (PESC) 2017/2303 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 55).


11.12.2018   

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L 314/60


DECISIONE (PESC) 2018/1944 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2018

che abroga la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1907 (2009) che ha imposto misure restrittive nei confronti dell'Eritrea, consistenti nel divieto della vendita e della fornitura di armamenti e di materiale connesso diretti in Eritrea e provenienti da tale paese.

(2)

Il 1o marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/127/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea ai sensi dell'UNSCR 1907 (2009).

(3)

Il 14 novembre 2018 l'UNSC ha adottato l'UNSCR 2444 (2018) che pone fine, con effetto immediato, a tutte le misure restrittive dell'ONU nei confronti dell'Eritrea.

(4)

La decisione 2010/127/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/127/PESC è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2010/127/PESC del Consiglio, del 1o marzo 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea (GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19).


11.12.2018   

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L 314/61


DECISIONE (PESC) 2018/1945 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2018

che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1).

(2)

Il 14 novembre 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2444 (2018). Tale risoluzione indica che uno dei criteri di inserimento nell'elenco ai sensi della risoluzione 1844 (2018) è di essere impegnati in atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia o di sostenerli e stabilisce che tali atti possono includere anche, senza esservi limitati, la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2010/231/PESC il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra i quali atti sono ricompresi, senza esservi limitati:

i)

la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere;

ii)

gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia;

iii)

gli atti che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o l'AMISOM,».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).


11.12.2018   

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L 314/62


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1946 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2018

che attua la decisione (PESC) 2015/740 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC (1), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/740.

(2)

Il 21 novembre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2206 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2015/740,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione (PESC) 2015/740 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 117 dell'8.5.2015, pag. 52.


ALLEGATO

La voce relativa alla persona elencata in appresso è sostituita dalla seguente:

«1.

Gabriel JOK RIAK MAKOL [alias: a) Gabriel Jok b) Jok Riak c) Jock Riak]

Titolo: Tenente generale

Designazione: a) ex comandante del settore uno dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA); b) Capo delle forze di difesa

Data di nascita: 1o gennaio 1966

Luogo di nascita: Bor, Sudan/Sud Sudan

Cittadinanza: Sud Sudan

Passaporto n.: D00008623, Sud Sudan

Numero di identificazione nazionale: M6600000258472

Indirizzo: a) Stato dell'Unità, Sud Sudan b) Wau, Bahr El Ghazal Occidentale, Sud Sudan

Data della designazione ONU: 1o luglio 2015

Altre informazioni: nominato Capo delle forze di difesa il 2 maggio 2018. Comandante del settore uno dell'SPLA, operante principalmente nello Stato dell'Unità, dal gennaio 2013. In quanto comandante del settore uno dell'SPLA, ha esteso o prolungato il conflitto in Sud Sudan violando l'accordo sulla cessazione delle ostilità. L'SPLA, entità militare sud-sudanese, ha condotto attività che hanno prolungato il conflitto in Sud Sudan, comprese le violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del gennaio 2014 e dell'accordo per una soluzione della crisi in Sud Sudan del 9 maggio 2014, che rappresentava un impegno rinnovato al rispetto dell'accordo sulla cessazione delle ostilità, e ha ostacolato le attività del meccanismo di monitoraggio e verifica dell'IGAD. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879060

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Gabriel Jok Riak è stato inserito nell'elenco il 1o luglio 2015 a norma del punto 7, lettere a) e f), e del punto 8 della risoluzione 2206 (2015) per i seguenti motivi: “attività o politiche aventi lo scopo o l'effetto di estendere o prolungare il conflitto in Sud Sudan o ostacolare la riconciliazione, i colloqui o i processi di pace, comprese le violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità”; “ostacolo alle attività delle missioni internazionali di mantenimento della pace, diplomatiche o umanitarie in Sud Sudan, comprese quelle del meccanismo di monitoraggio e verifica dell'IGAD, ovvero alla fornitura o alla distribuzione dell'aiuto umanitario, o all'accesso allo stesso”; nonché in quanto responsabile “di entità, compresi governo sud-sudanese, partito di opposizione, milizia o altro gruppo, che hanno commesso, o i cui membri hanno commesso, le attività descritte ai punti 6 e 7”.

Gabriel Jok Riak è il comandante del settore uno dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA), entità militare sud-sudanese che ha condotto attività che hanno prolungato il conflitto in Sud Sudan, comprese le violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del gennaio 2014 e dell'accordo per una soluzione della crisi in Sud Sudan del 9 maggio 2014 (accordo di maggio), che rappresentava un impegno rinnovato al rispetto dell'accordo sulla cessazione delle ostilità.

Jok Riak è stato comandante del settore uno dell'SPLA, operante principalmente nello Stato dell'Unità, dal gennaio 2013. La terza, quarta e quinta divisione dell'SPLA fanno capo al settore uno e al comandante dello stesso, Jok Riak.

Jok Riak e le forze dei settori uno e tre sotto il suo comando generale hanno condotto una serie di attività, precisate in appresso, in violazione degli impegni assunti nel gennaio 2014 nel quadro dell'accordo sulla cessazione delle ostilità, di porre fine a ogni azione militare diretta contro le forze di opposizione nonché ad altre azioni provocatorie, di bloccare le forze nelle loro attuali posizioni e di astenersi da attività quali movimento delle forze o rifornimento di munizioni che potrebbero portare a un confronto militare.

Le forze dell'SPLA sotto il comando generale di Jok Riak hanno violato varie volte l'accordo sulla cessazione delle ostilità con veri e propri atti di ostilità.

Il 10 gennaio 2014, una forza dell'SPLA sotto il comando generale del comandante del settore uno, Jok Riak, ha conquistato Bentiu, precedentemente sotto il controllo dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese all'opposizione (SPLM-IO) dal 20 dicembre 2013. La terza divisione dell'SPLA ha teso un agguato e bombardato combattenti dell'SPLM-IO nei pressi di Leer poco dopo la firma dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del gennaio 2014 e ha conquistato Mayom a metà aprile 2014, uccidendo più di 300 uomini dell'SPLM-IO.

Il 4 maggio 2014, una forza dell'SPLA sotto il comando di Jok Riak ha riconquistato Bentiu. Un portavoce dell'SPLA annunciava alla televisione di Stato a Juba che le forze governative sotto il comando di Jok Riak avevano riconquistato Bentiu alle quattro del pomeriggio, aggiungendo che avevano partecipato all'operazione la terza divisione e una task force speciale dell'SPLA. Ad alcune ore dall'annuncio dell'accordo di maggio, le forze della terza e quarta divisione dell'SPLA attaccavano e respingevano i combattenti dell'opposizione, che avevano precedentemente attaccato posizioni dell'SPLA nei pressi di Bentiu e nelle regioni petrolifere settentrionali del Sud Sudan.

Inoltre, dopo la firma dell'accordo di maggio, truppe della terza divisione dell'SPLA hanno riconquistato Wang Kai e il comandante della divisione, Santino Deng Wol, ha autorizzato le sue forze a uccidere chiunque fosse armato o si nascondesse nelle case, ordinando loro di incendiare le case in cui si trovavano forze dell'opposizione.

Alla fine di aprile e nel maggio 2015 le forze del settore uno dell'SPLA comandate da Jok Riak hanno condotto un'offensiva militare su vasta scala contro le forze dell'opposizione nello Stato dell'Unità dallo Stato dei Laghi.

In violazione dei termini dell'accordo sulla cessazione delle ostilità illustrato sopra, Jok Riak avrebbe cercato di far riparare e adattare carri armati per utilizzarli contro le forze dell'opposizione all'inizio di settembre 2014. Alla fine di ottobre 2014, almeno 7 000 uomini e armi pesanti della terza e della quinta divisione dell'SPLA sono stati riassegnati per rafforzare la quarta divisione vittima di un attacco dell'opposizione nei pressi di Bentiu. Nel novembre 2014 l'SPLA ha posto sotto la responsabilità del settore uno armi e materiale militare nuovi, compresi veicoli corazzati da trasporto truppa, elicotteri, pezzi di artiglieria e munizioni, probabilmente per prepararsi a combattere contro l'opposizione. All'inizio di febbraio 2015 Jok Riak avrebbe ordinato di inviare a Bentiu veicoli corazzati da trasporto truppa, probabilmente per rispondere a recenti agguati dell'opposizione.

Successivamente all'offensiva di aprile e maggio 2015 nello Stato dell'Unità, il settore uno dell'SPLA ha negato le richieste del team di monitoraggio e verifica dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD-MVM) a Bentiu di indagare su tale violazione dell'accordo sulla cessazione delle ostilità, negando così all'IGAD-MVM la libertà di movimento per svolgere il suo mandato.

Inoltre, nell'aprile 2014 Jok Riak ha prolungato il conflitto in Sud Sudan in quanto avrebbe aiutato ad armare e mobilitare ben 1 000 giovani di etnia Dinka ad integrazione delle forze tradizionali dell'SPLA.»