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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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26.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/1 |
Informazione relativa alla firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra
L'accordo in oggetto tra l'Unione europea e il Regno del Marocco è stato firmato a Bruxelles il 25 ottobre 2018.
REGOLAMENTI
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26.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1843 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 per quanto riguarda l'ambito di applicazione del modello per la pubblicazione delle informazioni relative a premi, sinistri e spese per paese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 56 e l'articolo 256, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 (2) della Commissione non indica con sufficiente chiarezza le condizioni alle quali le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono tenute a pubblicare il modello di cui alla sezione S.05.02. Per consentire alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di determinare con certezza i loro obblighi, è opportuno specificare meglio in merito a tale aspetto le osservazioni generali di cui alla sezione S.05.02 dell'allegato II e dell'allegato III di tale regolamento. |
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(2) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2452. |
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(3) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione. |
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(4) |
L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1285).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
ALLEGATO
(1)
Nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/2452, nella sezione S.05.02 — Premi, sinistri e spese per paese, sotto il titolo «Osservazioni generali», il primo comma è sostituito dal seguente:«La presente sezione si riferisce alla pubblicazione annuale delle informazioni per le singole imprese. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono tenute a pubblicare il modello S.05.02.01 di cui all'allegato I, qualora il paese di origine rappresenti il 90 % o più del totale dei premi contabilizzati lordi.».
(2)
Nell'allegato III del regolamento (UE) 2015/2452, nella sezione S.05.02. — Premi, sinistri e spese per paese, sotto il titolo «Osservazioni generali», il primo comma è sostituito dal seguente:«La presente sezione si riferisce alla pubblicazione annuale delle informazioni per i gruppi. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista non sono tenute a pubblicare il modello S.05.02.01 di cui all'allegato I, qualora il paese di origine rappresenti il 90 % o più del totale dei premi contabilizzati lordi.».
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26.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1844 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2018
che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione (2) stabilisce i modelli di segnalazione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista sono tenute a utilizzare per segnalare alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie ai fini della vigilanza. |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione (3), che modifica le norme relative al calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ha introdotto la nuova classe di attività in società di infrastrutture ammissibili con uno specifico requisito patrimoniale. Al fine di assicurare che le autorità di vigilanza ricevano le necessarie informazioni anche sugli investimenti in società di infrastrutture effettuati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con un livello di dettaglio e di precisione paragonabile a quello esistente per le altre classi di attività all'interno del calcolo del modulo del rischio di mercato, i pertinenti modelli di segnalazione stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 dovrebbero essere adeguati tenendo conto di tali modifiche. |
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(3) |
Disposizioni sull'uso corretto del segno delle espressioni e la coerenza dei tassi di cambio sono essenziali per migliorare la coerenza e la qualità delle informazioni comunicate per quanto riguarda i dati storici denominati in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni. L'articolo 2 e l'articolo 3 sono stati pertanto modificati per migliorare la qualità delle informazioni comunicate. |
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(4) |
I modelli relativi alle analisi delle variazioni hanno lo scopo di spiegare con metriche economiche come e perché la situazione dell'impresa si è evoluta nel corso dell'anno. Poiché i portatori di interessi hanno individuato un certo numero di settori suscettibili di miglioramento e ulteriori chiarimenti, occorre apportare alcune modifiche alle istruzioni dei modelli da S.29.01 a S.29.04. |
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(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450. |
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(6) |
Errori redazionali nelle istruzioni dei modelli che possono dar luogo a informazioni non coerenti e fuorvianti e, di conseguenza, incidere sulla qualità del processo di controllo prudenziale dovrebbero essere corretti. Occorre pertanto apportare alcune correzioni, principalmente volte a ovviare alla mancanza di alcuni elementi di segnalazione o informazioni sotto il titolo «Osservazioni generali» e alla mancanza di alcune celle nelle «Istruzioni». |
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(7) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione. |
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(8) |
L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
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(1) |
all'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera d):
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(2) |
all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis. Nell'esprimere il valore di dati storici denominati in una valuta diversa da quella di segnalazione, i valori relativi a precedenti periodi di segnalazione sono convertiti nella valuta di segnalazione utilizzando il tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso nel periodo di riferimento.»; |
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(3) |
l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento; |
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(4) |
l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento; |
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(5) |
l'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento; |
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(6) |
l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
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(1) |
l'allegato I è rettificato in conformità all'allegato V del presente regolamento; |
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(2) |
l'allegato II è rettificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento; |
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(3) |
l'allegato III è rettificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e riassicurazione (società di infrastrutture) (GU L 236 del 14.9.2017, pag. 14).
(4) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
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1) |
nel modello S.01.02.01 è aggiunta la seguente riga:
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2) |
nel modello S.01.02.04 è aggiunta la seguente riga:
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3) |
modello S.12.01.01:
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4) |
modello S.26.01.01:
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5) |
modello S.26.01.04:
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6) |
modello SR.26.01.01:
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7) |
nel modello S.29.03.01 la riga R0300 è sostituita dalla seguente:
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8) |
modello S.29.04.01:
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9) |
modello S.30.04.01:
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10) |
nel modello S.37.01.04, tra le colonne C0090 e C0100, è inserita la seguente nuova colonna C0091 «Rating interno»: «Rating interno C0091».
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ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
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1) |
sezione S.01.02 — Informazioni di base, nella tabella è aggiunta la seguente riga:
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2) |
sezione S.04.01 — Attività svolta per paese:
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3) |
sezione S.06.02 — Elenco delle attività:
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4) |
sezione S.06.03 — Organismi di investimento collettivo — Metodo look-through:
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5) |
sezione S.07.01 — Prodotti strutturati; nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0100 della tabella è aggiunto il punto seguente:
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6) |
sezione S.08.01 — Derivati aperti:
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7) |
sezione S.08.02 — Operazioni su derivati:
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8) |
sezione S.11.01 — Attività detenute a titolo di garanzia collaterale:
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9) |
nella sezione S.12.01 — Riserve tecniche per l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia SLT, la tabella è modificata come segue:
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10) |
sezione S.14.01 — Analisi delle obbligazioni di assicurazione vita, la tabella è modificata come segue:
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11) |
nella sezione S.15.01 — Descrizione delle garanzie delle rendite variabili, il testo nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0100 della tabella è sostituito dal seguente: «Indicare il livello della prestazione garantita.»; |
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12) |
nella sezione S.15.02 — Copertura delle garanzie delle rendite variabili, il testo nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0140 della tabella è sostituito dal seguente: «Il «risultato economico» che la garanzia delle polizze ha generato nell'anno di riferimento considerato il risultato della strategia di copertura. Se la copertura è effettuata per portafoglio di prodotti, quando ad esempio gli strumenti di copertura non possono essere assegnati a specifici prodotti, l'impresa deve attribuire l'effetto della copertura ai diversi prodotti utilizzando il peso di ciascun prodotto nell'elemento «Risultato economico senza copertura» (C0110). Quanto precede non va indicato nel caso in cui l'impresa non dispone essa stessa d un programma di copertura, ma riassicura solo la parte di garanzia.»; |
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13) |
nella sezione S.16.01 — Informazioni sulle rendite derivanti da obbligazioni di assicurazione non vita, l'elenco chiuso nella terza colonna («Istruzioni») della riga Z0010 della tabella è sostituito dal seguente:
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14) |
nel modello S.22.03, nella terza colonna della tabella, le istruzioni per il C0010/R0060 sono sostituite dalle seguenti: «Aggiustamento di congruità al tasso privo di rischio per il portafoglio segnalato, indicato in punti base utilizzando la notazione decimale, per ex. 100pb indicati come 0,01.»; |
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15) |
sezione S.22.05 — Calcolo complessivo della misura transitoria sulle riserve tecniche, nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0010/R0070 della tabella, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In assenza di limitazione indicare l'importo calcolato come R0060*(R0010-R0050).»; |
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16) |
sezione S.22.06 — Migliore stima soggetta ad aggiustamento per la volatilità per paese e per valuta, sotto il titolo «Osservazioni generali», il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni sono segnalate in relazione alle obbligazioni materiali in paesi e in valute per i quali l'aggiustamento per la volatilità della valuta, e ove applicabile l'incremento per paese, si applica finché il 90 % del totale della migliore stima soggetta all'aggiustamento per la volatilità sia stato segnalato per valuta e per paese.»; |
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17) |
sezione S.23.04 — Elenco degli elementi dei fondi propri:
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|
18) |
nella sezione S.26.01 — Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato, la tabella è modificata come segue:
|
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19) |
sezione S.29.01 — Eccedenza delle attività rispetto alle passività; nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0030/R0190 della tabella, è aggiunta la frase seguente: «Tale importo non include l'importo delle azioni proprie.»; |
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20) |
sezione S.29.02 — Eccedenza delle attività rispetto alle passività dovuta a investimenti e passività finanziarie:
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21) |
sezione S.29.03 — Eccedenza delle attività rispetto alle passività dovuta alle riserve tecniche:
|
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22) |
sezione S.29.04 — Analisi dettagliata per periodo — Flussi tecnici contro riserve tecniche:
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23) |
nella sezione S.30.01 — Coperture facoltative per l'attività di assicurazione non vita e per l'attività di assicurazione vita — Dati di base, sotto il titolo «Osservazioni generali», il quinto comma è sostituito dal seguente: «Il presente modello è prospettivo (per essere in linea con S.30.03) e in quanto tale riflette i trattati di riassicurazione effettivi e validi nel successivo anno di riferimento per i 10 rischi più importanti in termini di esposizione riassicurata per ogni area di attività. Le imprese devono segnalare i rischi più importanti del successivo periodo di riferimento che sono coperti dai trattati di riassicurazione validi durante il successivo periodo di riferimento. Se la strategia di riassicurazione subisce sostanziali cambiamenti dopo la data di validità o se il rinnovo dei contratti di riassicurazione è effettuato in data successiva alla data di riferimento e prima del successivo 1o gennaio, le informazioni contenute nel presente modello sono ripresentate al momento opportuno.»; |
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24) |
la sezione S.30.02 — Coperture facoltative per l'attività di assicurazione non vita e per l'attività di assicurazione vita — Dati sulle quote è modificata come segue:
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25) |
nella sezione S.30.04 — Piano di riassicurazione passiva — Dati sulle quote, nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0240 della tabella, l'elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:
|
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26) |
nella sezione S.31.01 — Quota a carico dei riassicuratori (incl. riassicurazione «finite» e società veicolo), terza colonna («Istruzioni») della riga C0220 della tabella, l'elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:
|
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27) |
nella sezione S.31.02 — Società veicolo — Dati sulle quote, nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0280 della tabella, l'elenco chiuso delle ECAI prescelte è sostituito dal seguente:
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28) |
nella sezione S.36.02 — Operazioni infragruppo (IGT) — Derivati, la tabella è modificata come segue:
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ALLEGATO III
L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
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1) |
nella sezione S.01.02 — Informazioni di base, nella tabella è aggiunta la seguente riga:
|
|
2) |
la sezione S.03.01 — Elementi fuori bilancio — Generale è rettificata come segue:
|
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3) |
nella sezione S.03.02 — Elementi fuori bilancio — Elenco delle garanzie illimitate ricevute dal gruppo, sotto il titolo «Osservazioni generali», il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per garanzie illimitate si intendono le garanzie di importo illimitato, indipendentemente dal fatto che la data sia limitata o illimitata. Le garanzie interne incluse nell'ambito della vigilanza del gruppo non sono segnalate in questo modello.»; |
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4) |
la sezione S.06.02 — Elenco delle attività è modificata come segue:
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5) |
la sezione S.06.03 — Organismi di investimento collettivo — Metodo look-through è modificata come segue:
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|
6) |
nella sezione S.07.01 — Prodotti strutturati, nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0100 della tabella, è aggiunto il punto seguente:
|
|
7) |
sezione S.08.01 — Derivati aperti:
|
|
8) |
sezione S.08.02 — Operazioni su derivati:
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9) |
la sezione S.11.01 — Attività detenute a titolo di garanzia collaterale:
|
|
10) |
nella sezione S.15.01 — Descrizione delle garanzie delle rendite variabili, il testo nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0100 della tabella è sostituito dal seguente: «Indicare il livello della prestazione garantita in percentuale.»; |
|
11) |
nella sezione S.15.02 — Copertura delle garanzie delle rendite variabili, il testo nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0140 della tabella è sostituito dal seguente: «Il «risultato economico» che la garanzia delle politiche ha generato durante l'anno di riferimento alla luce del risultato della strategia di copertura. Se la copertura è effettuata per portafoglio di prodotti, ad esempio quando gli strumenti di copertura non sono assegnati a specifici prodotti, l'impresa deve assegnare l'effetto della copertura ai diversi prodotti utilizzando il peso di ciascun prodotto nell'elemento «Risultato economico senza copertura» (C0110). Ciò non deve essere segnalato nel caso in cui l'impresa non abbia un proprio programma di copertura, ma serve solo da riassicurazione della parte di garanzia.»; |
|
12) |
la sezione S.23.04 — Elenco degli elementi dei fondi propri è modificata come segue:
|
|
13) |
nella sezione S.26.01 — Requisito patrimoniale di solvibilità — Rischio di mercato, la tabella è modificata come segue:
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|
14) |
la sezione S.31.01 — Quota a carico dei riassicuratori (incl. riassicurazione «finite» e società veicolo)] è modificata come segue:
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15) |
la sezione S.31.02 — Società veicolo (SVP) è modificata come segue:
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16) |
nella sezione S.35.01 — Contributo alle riserve tecniche del gruppo, il testo nella terza colonna («Istruzioni») della riga C0250 della tabella è sostituito dal seguente: «Indicare l'importo totale delle riserve tecniche al lordo delle operazioni infragruppo (C0050) soggetto all'aggiustamento per la volatilità. Comunicare le riserve tecniche dopo la misura transitoria e con margine di rischio. Compilare la cella con gli importi al lordo della riassicurazione e delle operazioni infragruppo, compresa la riassicurazione infragruppo.»; |
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17) |
nella sezione S.36.02 — Operazioni infragruppo (IGT) — Derivati, la tabella è modificata come segue:
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18) |
sezione S.37.01 — Concentrazione del rischio, la tabella è modificata come segue:
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ALLEGATO IV
L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
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1) |
la definizione del codice CIC 12, Obbligazioni sovranazionali è sostituita dalla seguente: «Obbligazioni emesse da enti pubblici istituiti da un impegno tra Stati nazionali, per esempio emesse dalle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.»; |
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2) |
la definizione del codice CIC 24, Strumenti del mercato monetario è sostituita dalla seguente: «Titoli di debito a brevissimo termine (di norma con scadenza da 1 giorno ad 1 anno), consistenti principalmente in certificati di deposito negoziabili, accettazioni bancarie e altri strumenti a elevata liquidità. Le commercial paper sono escluse da questa categoria.». |
ALLEGATO V
Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450, nel modello S.23.01.04, la riga R0410 è sostituita dalla seguente:
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«Enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione di OICVM — Totale |
R0410». |
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ALLEGATO VI
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
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1) |
nella sezione S.05.01 — Premi, sinistri e spese per area di attività, sotto il titolo «Osservazioni generali», il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per la segnalazione trimestrale, le spese amministrative, le spese di gestione degli investimenti, le spese di acquisizione, le spese di gestione dei sinistri e le spese generali sono presentate in forma aggregata.»; |
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2) |
nella sezione S.12.01 — Riserve tecniche per l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia SLT, nella prima colonna della tabella, gli elementi «C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0010» sono sostituiti dai seguenti: «C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0010». |
ALLEGATO VII
L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
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— |
nella sezione S.05.01 — Premi, sinistri e spese per area di attività, sotto il titolo «Osservazioni generali», il quinto comma è sostituito dal seguente: «Per la segnalazione trimestrale, le spese amministrative, le spese di gestione degli investimenti, le spese di acquisizione, le spese di gestione dei sinistri e le spese generali sono presentate in forma aggregata.». |
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26.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/55 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1845 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 21 novembre 2018
sull'esercizio della discrezionalità ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo alla soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato (BCE/2018/26)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafi 1 e 2,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), e in particolare l'articolo 178, paragrafo 2,
visto il regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (3), in particolare gli articoli da 1 a 3 e 6,
vista la consultazione pubblica e l'analisi effettuate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013,
vista la proposta del Consiglio di vigilanza in conformità all'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Banca centrale europea (BCE) ha il potere di adottare regolamenti conformemente all'articolo 132 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, l'articolo 132 del trattato e l'articolo 34 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), rinviando all'articolo 25.2 dello Statuto del SEBC, conferisce alla BCE poteri regolamentari nella misura necessaria ad assolvere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. |
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(2) |
Il diritto dell'Unione relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi prevede opzioni e discrezionalità che possono essere esercitate dalle autorità competenti. |
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(3) |
La BCE è l'autorità competente negli Stati membri partecipanti come stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione al fine di assolvere i propri compiti microprudenziali nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 nei confronti di enti creditizi che sono classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento e della parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrala europea (BCE/2014/17) (4). Pertanto essa ha tutti i poteri e gli obblighi che hanno le autorità competenti ai sensi del pertinente diritto dell'Unione. In particolare la BCE ha il potere di esercitare le opzioni e le discrezionalità previste dal diritto dell'Unione. |
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(4) |
La BCE assolve i propri compiti di vigilanza nel quadro dell'MVU, che dovrebbe assicurare che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata in maniera coerente ed efficace, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato nella stessa maniera agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo. Nell'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza la BCE dovrebbe tenere pienamente conto della diversità degli enti creditizi, delle loro dimensioni e del loro modello imprenditoriale, nonché dei vantaggi sistemici della diversità nel settore bancario dell'Unione. |
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(5) |
L'applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri che partecipano all'MVU è un obiettivo specifico del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), ed è affidato alla BCE. |
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(6) |
Ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti e qualora al momento corrente tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni e discrezionalità agli Stati membri, la BCE dovrebbe applicare anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni. Tale legislazione nazionale non dovrebbe incidere sul regolare funzionamento dell'MVU di cui la BCE è responsabile. |
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(7) |
Tali opzioni e discrezionalità non comprendono quelle concesse dal diritto dell'Unione alle autorità competenti sul cui esercizio la BCE ha competenza esclusiva e che dovrebbe esercitare ove opportuno. |
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(8) |
Nell'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità, la BCE dovrebbe tener conto dei principi generali del diritto dell'Unione, in particolare la parità di trattamento, la proporzionalità e le legittime aspettative degli enti creditizi vigilati. |
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(9) |
Per quanto riguarda le legittime aspettative degli enti creditizi vigilati, la BCE riconosce la necessità di prevedere periodi transitori nei casi in cui il suo esercizio delle discrezionalità si discosti in modo significativo dall'approccio adottato dalle autorità nazionali competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Al riguardo sia per gli enti creditizi che applicano il metodo standardizzato sia per quelli che applicano il metodo basato sui rating interni è opportuno prevedere un adeguato periodo transitorio. Pertanto, gli enti creditizi devono applicare la soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato fissata dal presente regolamento al più tardi entro il 31 dicembre 2020, e devono notificare alla BCE, prima del 1o giugno 2019, la data esatta alla quale cominceranno ad applicare tale soglia. |
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(10) |
L'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce alle autorità competenti il potere di stabilire una soglia per valutare la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato di cui all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b). Nello stabilire tale soglia la BCE dovrebbe tenere conto dei criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione. |
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(11) |
La BCE ritiene che la soglia di cui al presente regolamento per determinare la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato di cui all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 rispecchi un livello di rischio ragionevole e la sua applicazione permetterà di accrescere la comparabilità dei requisiti patrimoniali tra gli enti creditizi vigilati. |
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(12) |
L'articolo 143, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dispone che le autorità competenti pubblichino le modalità di esercizio delle opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La BCE esercita la discrezionalità conferita alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 575/2013 in relazione alla soglia per la valutazione della rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato. Il presente regolamento si applica esclusivamente con riferimento agli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, e della parte IV e dell'articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e a prescindere dal metodo utilizzato per il calcolo dei loro importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
Articolo 3
Articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013: soglia per la valutazione della rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato
1. Ai fini dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi valutano la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato rispetto alla soglia di seguito indicata, che comprende due componenti:
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a) |
un limite espresso dalla somma di tutti gli importi in arretrato dovuti dal debitore all'ente creditizio, all'impresa madre di tale ente creditizio o a una delle sue filiazioni (di seguito l'«obbligazione creditizia in arretrato»), pari:
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b) |
un limite espresso dal rapporto tra l'importo dell'obbligazione creditizia in arretrato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell'ente creditizio, dell'impresa madre dell'ente o di una delle sue filiazioni, escluse le esposizioni in strumenti di capitale, pari all'1 %. |
2. Agli enti creditizi che applicano la definizione di default di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 alle esposizioni al dettaglio a livello di una singola linea di credito, le soglia di cui al paragrafo 1 si applica al livello delle singola linea di credito concessa al debitore dall'ente creditizio, dall'impresa madre o da una delle sue filiazioni.
3. Si considera intervenuto un default quando entrambi i limiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, sono superati per 90 giorni consecutivi.
Articolo 4
Data di applicazione della soglia di rilevanza
Gli enti creditizi applicano la soglia per la valutazione della rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato di cui al presente regolamento al più tardi entro il 31 dicembre 2020. Essi notificano alla BCE, prima del 1o giugno 2019, la data esatta a partire dalla quale inizieranno ad applicare tale soglia.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 novembre 2018
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(3) GU L 32 del 6.2.2018, pag. 1.
(4) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
(5) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
DIRETTIVE
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26.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/58 |
DIRETTIVA (UE) 2018/1846 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2018
che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1, e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE fanno riferimento a disposizioni stabilite negli accordi internazionali sul trasporto interno di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne, quale definito all'articolo 2 di tale direttiva. |
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(2) |
Le disposizioni di detti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano quindi a decorrere dal 1o gennaio 2019, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2019. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1 e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE. |
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(4) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2008/68/CE
La direttiva 2008/68/CE è così modificata:
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1. |
nell'allegato I, la sezione I.1 è sostituita dalla seguente: «I.1 ADR Allegati A e B dell'ADR, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2019, fermo restando che il termine «parte contraente» è sostituito da «Stato membro», se del caso.»; |
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2. |
nell'allegato II, la sezione II.1 è sostituita dalla seguente: «II.1 RID Allegato del RID, figurante nell'appendice C della COTIF e applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2019, fermo restando che il termine «Stato contraente del RID» è sostituito da «Stato membro», se del caso.»; |
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3. |
nell'allegato III, la sezione III.1 è sostituita dalla seguente: «III.1 ADN I regolamenti allegati all'ADN, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2019, nonché l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, fermo restando che il termine «parte contraente» è sostituito da «Stato membro», se del caso.». |
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Violeta BULC
Membro della Commissione