ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
23.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1833 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2018
recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione della zona 3a per le navi battenti bandiera danese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
29/TQ120 |
Stato membro |
Danimarca |
Stock |
LIN/03 A. |
Specie |
Molva (Molva molva) |
Zona |
Acque dell'Unione della zona 3a |
Data di chiusura |
28.9.2018 |
23.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/4 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1834 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2018
recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona 8 per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
27/TQ120 |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
RJU/8-C. |
Specie |
Razza ondulata (Raja undulata) |
Zona |
Acque dell'Unione della zona 8 |
Data di chiusura |
27.9.2018 |
23.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/6 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1835 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2018
recante divieto di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona 9 per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
28/TQ120 |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
RJU/9-C. |
Specie |
Razza ondulata (Raja undulata) |
Zona |
Acque dell'Unione della zona 9 |
Data di chiusura |
27.9.2018 |
23.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/8 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1836 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2018
recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nella zona 6 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
26/TQ120 |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
POK/56-14 |
Specie |
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
Zona |
6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 |
Data di chiusura |
27.9.2018 |
23.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1837 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2018
recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventottesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere. |
(2) |
Sulla base delle offerte ricevute per la ventottesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la ventottesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 20 novembre 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 131,30 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).
DECISIONI
23.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/11 |
DECISIONE (UE) 2018/1838 DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2018
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, l'Ucraina, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio»), deve compilare un elenco delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie. |
(2) |
In conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo, l'Unione e l'Ucraina hanno ciascuna proposto i propri rispettivi candidati disposti e idonei a esercitare la funzione di arbitro, e si sono altresì accordate su cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente di un collegio arbitrale. |
(3) |
L'Ucraina ha proposto solo quattro persone. Il quinto candidato ucraino dovrebbe essere proposto dall'Ucraina quanto prima possibile. |
(4) |
Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'accordo, è opportuno stabilire senza indugio un elenco di 14 persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro neli procedimenti di risoluzione delle controversie. |
(5) |
La decisione del comitato per il commercio dovrebbe essere pubblicata dopo la sua adozione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro, in conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Articolo 3
La decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
PROGETTO
DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»
del …
relativa alla compilazione dell'elenco di arbitri di cui all'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1), firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014 («accordo»), in particolare l'articolo 323, paragrafo 1, e l'articolo 465, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio») deve compilare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, un elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. |
(2) |
L'Unione ha proposto cinque persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. L'Unione e l'Ucraina ha proposto quattro persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. L'Ucraina e l'Unione si sono accordate su cinque persone che non siano cittadini di né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico la funzione di presidente di un collegio arbitrale. |
(3) |
Al fine di evitare ulteriori ritardi nella compilazione dell'elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro e di garantire in tal modo il corretto funzionamento dell'accordo, in particolare del suo titolo IV, capitolo 14, il comitato per il commercio dovrebbe approvare detto elenco in base alle proposte presentate. |
(4) |
L'Ucraina dovrebbe presentare quanto prima possibile la sua proposta al comitato per il commercio per un quinto candidato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'elenco delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro a norma dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, figura nell'allegato alla presente decisione.
2. L'Ucraina deve presentare quanto prima possibile la sua proposta al comitato per il commercio per un quinto candidato disposto e idoneo a esercitare la funzione di arbitro.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …,
Per il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»
Il presidente
I segretari
Per l'Ucraina
Per l'UE
ALLEGATO
ELENCO DEGLI ARBITRI A NORMA DELL'ARTICOLO 323, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO
|
Arbitri proposti dall'Unione:
|
|
Arbitri proposti dall'Ucraina:
|
|
Presidenti selezionati dalle parti:
|
23.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1839 DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2018
relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali forniti ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. |
(2) |
L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota. |
(3) |
A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. |
(4) |
L'Irlanda ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati dattiloscopici. |
(5) |
L'Irlanda ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria. |
(6) |
Una visita di valutazione ha avuto luogo in Irlanda e il gruppo di valutazione austriaco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo competente del Consiglio. |
(7) |
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici. |
(8) |
Il 16 luglio 2018 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che l'Irlanda aveva attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI. |
(9) |
Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, l'Irlanda dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI. |
(10) |
L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione. |
(11) |
Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI. |
(12) |
La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, l'Irlanda può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 24 novembre 2018.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) Parere del 24 ottobre 2018.
(3) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).
23.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/17 |
DECISIONE (UE) 2018/1840 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 2018
riguardante l'aiuto di Stato SA.33229 (2018/N-4) (ex 2017/C-3) – Slovenia – Modifica degli impegni di ristrutturazione di Nova Ljubljanska Banka d.d.
[notificata con il numero C(2018) 5537]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1), e tenuto conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Con decisione del 7 marzo 2011 («la decisione relativa al primo salvataggio») (2), sulla base della presentazione di un piano di ristrutturazione, la Commissione ha autorizzato per un periodo di sei mesi la ricapitalizzazione di 250 milioni di EUR di Nova Ljubljanska Banka d.d. («NLB») che la Slovenia aveva notificato alla Commissione il 14 gennaio 2011. |
(2) |
Con decisione del 2 luglio 2012 (3) («la decisione relativa al secondo salvataggio e all'avvio del procedimento»), la Commissione ha approvato una seconda ricapitalizzazione di salvataggio di NLB, aprendo nel contempo un'indagine approfondita in ragione delle preoccupazioni relative al piano di ristrutturazione presentato. La Commissione dubitava infatti che il piano avrebbe consentito a NLB di ripristinare la propria redditività, ritenendo nel contempo altresì che tale piano presentasse delle carenze in termini di ripartizione degli oneri e in relazione all'adeguatezza delle misure volte a gestire le indebite distorsioni della concorrenza. |
(3) |
Con decisione 2014/535/UE («decisione del 2013») (4), la Commissione ha approvato aiuti di Stato a favore di NLB sulla base di un piano di ristrutturazione modificato e di un elenco di impegni presentato dalla Slovenia. Uno di tali impegni obbligava la Slovenia a vendere una partecipazione pari al 75 % meno un'azione («75 %-1») di NLB entro il 31 dicembre 2017 o, in alternativa, a fare in modo che NLB dismettesse sei controllate estere nei Balcani. |
(4) |
Il 13 aprile 2017 la Slovenia ha chiesto alla Commissione di autorizzare un ritardo per una seconda tranche di azioni di NLB rappresentanti al massimo una partecipazione pari al 25 % meno un'azione («25 %-1») in NLB e ha notificato alla Commissione impegni modificati. L'11 maggio 2017 la Commissione ha concluso che tali impegni modificati continuavano a garantire la compatibilità con il mercato interno dell'aiuto concesso a favore di NLB («la decisione di modifica del 2017») (5). |
(5) |
L'8 giugno 2017 (6), le autorità slovene hanno deciso di sospendere il processo di vendita di NLB e il 9 giugno 2017 il ministro delle Finanze sloveno ha informato telefonicamente la Commissione in merito a tale decisione. |
(6) |
Nell'autunno del 2017 vi sono stati numerosi contatti tra la Commissione e la Slovenia; quest'ultima ha altresì condiviso un certo numero di documenti non ufficiali con la Commissione (7). Il 21 dicembre 2017 la Slovenia ha notificato formalmente alla Commissione ulteriori impegni modificati. |
(7) |
Con lettera del 26 gennaio 2018 («decisione di avvio del 2018»), la Commissione ha informato le autorità slovene della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, del TFUE, relativamente alla richiesta di conferma della compatibilità dell'aiuto concesso a NLB sulla base degli ulteriori impegni modificati. |
(8) |
Il 2 marzo 2018 la Slovenia ha presentato le sue osservazioni sulla decisione di avvio del 2018. |
(9) |
Il 6 aprile 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la decisione di avvio del 2018 e le parti interessate sono state invitate a formulare le proprie osservazioni in merito. Entro il termine di un mese successivo a tale pubblicazione, alla Commissione sono pervenute le osservazioni da quattro interessati, che sono state trasmesse alle autorità slovene il 16 e il 18 maggio 2018. La Slovenia ha presentato le proprie in merito a dette osservazioni il 15 giugno 2018. |
(10) |
In data 26 marzo 2018, 4 aprile 2018, 30 maggio 2018, 21 giugno 2018, 29 giugno 2018 e 9 luglio 2018 la Slovenia ha presentato nuovi documenti non ufficiali che includevano una serie di gruppi di impegni proposti. |
(11) |
Con lettera del 13 luglio 2018, la Slovenia ha presentato alla Commissione una nuova serie di impegni in materia di aiuti di Stato («impegni modificati») che comprendevano, tra gli altri, nuovi termini per la vendita di una partecipazione del 75 %-1 in NLB. Per motivi di certezza del diritto, il 25 luglio 2018 la Slovenia ha altresì notificato una misura proposta come una misura non di aiuto, in base alla quale la Slovenia intendeva compensare NLB per le eventuali conseguenze di cause giudiziarie relative a depositi in valuta estera, che è una questione storica risalente a prima della disgregazione della Jugoslavia. |
(12) |
Con lettera del 16 luglio 2018, la Slovenia ha acconsentito in via eccezionale a rinunciare ai diritti di cui all'articolo 342 del TFUE (8) in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento n. 1 (9)/1958 e quindi all'adozione e alla notificazione della presente decisione in lingua inglese. |
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA DI AIUTO
2.1. Descrizione del beneficiario
(13) |
NLB è la banca di dimensioni maggiori in Slovenia con una quota di mercato pari al 23 % (calcolata facendo riferimento al suo patrimonio totale) (10). Una descrizione più dettagliata di NLB è riportata nei considerando da 11 a 22 della decisione del 2013. In termini di struttura azionaria, dalle ricapitalizzazioni di Stato del 2012 e del 2013, NLB è una società al 100 % di proprietà statale (11). |
(14) |
Anche a seguito dell'aiuto di Stato ricevuto, NLB presentava un coefficiente di capitale di classe 1 pari al 16,6 % al termine del mese di marzo del 2018. NLB ha altresì migliorato la propria redditività e, alla fine del 2017, ha registrato un utile netto di 225 milioni di EUR, che equivale a un rendimento sul capitale pari al 14,4 %. La tabella 1 contiene dettagli sulle principali informazioni finanziarie di NLB (12): Tabella 1 principali informazioni finanziarie consolidate di NLB
|
(15) |
In termini di presenza commerciale, NLB dispone attualmente di 108 succursali in Slovenia (alla fine di marzo del 2018), in calo rispetto alle 143 presenti nel 2013. Al di fuori dei confini sloveni, NLB ha succursali estere in un certo numero di paesi dei Balcani, che rappresentano in totale 3 800 milioni di EUR di attività e 95 milioni di EUR di utile al netto delle imposte (14) (dati relativi alla fine del 2017). La tabella 2 contiene ulteriori informazioni sulle controllate di NLB nei Balcani. Tabella 2 principali informazioni finanziarie delle controllate di NLB nei Balcani
|
(16) |
NLB continua a detenere una partecipazione del 50 % nella compagnia di assicurazione NLB Vita d.d., Ljubljana («NLB Vita»), che è una joint venture costituita con la società belga KBC Group NV. Alla fine del 2017, NLB Vita ha registrato un totale attivo di 446 milioni di EUR (15) e 7 milioni di EUR di utile al netto delle imposte per tale anno. |
(17) |
Il 31 dicembre 2017 NLB ha avviato il processo di liquidazione della sua controllata dedicata alle attività di leasing a Lubiana (16). Il 29 novembre 2017 (17), il consiglio di vigilanza di NLB ha approvato la creazione di una nuova società di leasing focalizzata sul leasing di veicoli, con un capitale iniziale versato di 1,5 milioni di EUR. Nel febbraio 2018, NLB ha interrotto il processo di costituzione della nuova società di leasing. |
2.2. Misure di aiuto di Stato a favore di NLB
(18) |
Tramite la decisione del 2013 e sulla base delle osservazioni presentate dalla Slovenia, la Commissione ha dichiarato che le seguenti misure di aiuto di Stato a favore di NLB erano compatibili con il mercato interno:
Complessivamente, NLB ha ricevuto misure di aiuto di Stato per 2 321 milioni di EUR, pari al 20 % delle sue attività ponderate per il rischio a partire dal mese di dicembre del 2012. |
(19) |
Gli impegni presentati nell'ambito della decisione del 2013 e della decisione di modifica del 2017 sono descritti in maggior dettaglio nelle sezioni 2.3 e 2.4 della decisione di avvio del 2018. Per quanto concerne la vendita della partecipazione del 75 %-1 di NLB, la Slovenia si è impegnata, nel contesto della decisione di modifica del 2017, a rispettare quanto segue («l'impegno di vendita»): «… [riduzione della partecipazione dello Stato e delle controllate bancarie estere] La Slovenia ridurrà la propria partecipazione in NLB al 25 % più un'azione («minoranza di blocco») come segue:
(*1) Informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.»" |
(20) |
Il processo di vendita interrotto è descritto in dettaglio nella sezione 2.5 della decisione di avvio del 2018. |
2.3. Motivi per l'avvio del procedimento
(21) |
Nella decisione di avvio del 2018, la Commissione ha avviato un'indagine formale dopo che era diventato chiaro che la Slovenia aveva violato il termine fissato nell'impegno di vendita (di cui al considerando 19). La Commissione ha concluso che, di conseguenza, l'aiuto concesso a favore di NLB dalla Slovenia era diventato illegale. |
(22) |
Per quanto riguarda gli impegni modificati notificati il 21 dicembre 2017, la Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che gli stessi equivalessero agli impegni sui quali si fondavano la decisione del 2013 e la decisione di modifica del 2017. La Commissione dubitava che le misure di aiuto fossero compatibili con il mercato interno sulla base di tali impegni modificati. |
(23) |
Per quanto concerne la redditività di NLB, la Commissione ha ricordato che le difficoltà incontrate da NLB nel 2012 e nel 2013 si riferivano all'influenza dello Stato sulle sue attività ordinarie e che l'analisi della redditività di NLB come parte della decisione del 2013 si fondava in maniera fondamentale su una modifica della struttura proprietaria di NLB. Nella decisione di avvio del 2018, la Commissione ha sollevato seri dubbi sulla redditività a lungo termine di NLB in assenza di una simile modifica della struttura proprietaria. |
(24) |
Nella decisione di avvio del 2018, la Commissione era giunta alla conclusione preliminare che la vendita differita di NLB ne aveva di fatto prolungato il periodo di ristrutturazione. La Commissione ha spiegato che ciò implicava logicamente che gli impegni legati al periodo di ristrutturazione sarebbero stati prolungati anch'essi fintantoché la vendita della partecipazione del 75 %-1 in NLB non fosse stata finalizzata. |
(25) |
Infine, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che gli impegni modificati compenserebbero in misura sufficiente il processo di vendita ritardato. |
3. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI SULLA DECISIONE DI AVVIO DEL 2018 E RELATIVE OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ SLOVENE
(26) |
Questa sezione descrive le osservazioni pervenute sulla decisione di avvio del 2018 e le osservazioni formulate dalle autorità slovene in merito a tali osservazioni. |
3.1. Osservazioni degli interessati sulla decisione di avvio del 2018
(27) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni dai seguenti interessati:
|
3.2. Osservazioni della Slovenia sulle osservazioni in merito alla decisione di avvio del 2018 presentate dagli interessati
(28) |
Nella sua risposta del 15 giugno 2018 alle osservazioni ricevute sulla decisione di avvio del 2018, la Slovenia ha ritenuto che la maggior parte delle osservazioni riguardasse decisioni precedenti delle autorità slovene e la decisione del 2013. La Slovenia ha sottolineato di aver agito nel 2013 non soltanto come un proprietario responsabile di NLB, ma anche al fine di proteggere la stabilità finanziaria del paese. Le autorità slovene hanno dichiarato di aver agito con la dovuta attenzione e con l'intenzione di limitare al minimo il rischio di una perturbazione sistemica. |
(29) |
Per quanto concerne le osservazioni sul contenzioso relativo ai depositi in valuta estera, di cui al punto d) del considerando 27, la Slovenia ha ritenuto che tali osservazioni non costituissero oggetto della decisione di avvio del 2018. |
(30) |
In merito all'argomento secondo il quale qualsiasi misura supplementare comprometterebbe soltanto le prospettive di redditività a lungo termine di NLB, la Slovenia ha affermato che la valutazione della Commissione sugli impegni si dovrebbe basare sulla sua valutazione inclusa nella decisione del 2013, ossia che l'impegno di vendita dovrebbe impedire l'influenza dello Stato su NLB, in veste di proprietario. La Slovenia ritiene che ulteriori misure compensative di natura commerciale non contribuirebbero a tale obiettivo. |
(31) |
La Slovenia ha sottolineato che attualmente non è coinvolta nelle attività ordinarie di NLB. |
4. OSSERVAZIONI DELLA SLOVENIA
(32) |
In risposta alla decisione di avvio del 2018, la Slovenia ha espresso il parere secondo il quale le misure di aiuto concesse a NLB continuerebbero a essere compatibili con il mercato interno sulla base degli impegni modificati presentati dalla Slovenia il 21 dicembre 2017. La Slovenia ha sottolineato che la redditività di NLB in quanto beneficiaria dell'aiuto rimarrebbe assicurata e che la serie complessiva di impegni resterebbe equivalente in termini di ripartizione degli oneri e misure compensative. |
(33) |
Secondo la Slovenia, al fine di rispettare gli impegni presentati nel quadro della decisione del 2013, NLB ha attuato una serie di misure con i seguenti obiettivi:
|
(34) |
A seguito di tali misure, la Slovenia ha ritenuto che NLB abbia ripristinato la sua redditività a lungo termine essendo in grado di coprire tutti i suoi costi e di continuare a ottenere un'adeguata redditività del capitale proprio. |
(35) |
Le autorità slovene hanno riconosciuto che il punto 15 della comunicazione sulla ristrutturazione (21) stabiliva esplicitamente che il periodo di ristrutturazione avrebbe dovuto essere il più breve possibile. La Slovenia ha tuttavia sottolineato che il ritardo nell'attuazione dell'impegno di vendita era legato al contenzioso sui depositi in valuta estera nei confronti di NLB in Croazia (22), che le autorità slovene consideravano esulare dal controllo della Slovenia. In una prospettiva futura, la Slovenia ha indicato che avrebbe elaborato un calendario credibile per la vendita della partecipazione pari al 75 %-1 di NLB entro la fine del 2019, laddove una parte importante avrebbe dovuto essere venduta già nel 2018. |
(36) |
La Slovenia ha riconosciuto che gli impegni esistenti relativi a un solido governo societario di NLB dovrebbero essere estesi, tuttavia ha altresì sostenuto che la necessità di estendere gli impegni esistenti relativi a indebite distorsioni della concorrenza dovrebbe essere basata su una valutazione caso per caso. Tale analisi dovrebbe tenere conto delle mutate condizioni di mercato rispetto al 2013. Inoltre la Slovenia ha sostenuto che qualsiasi impegno non dovrebbe ostacolare la redditività di NLB, bensì piuttosto contribuire a ripristinarla. A tale riguardo, le autorità slovene hanno ritenuto che l'impegno a dismettere le controllate dei Balcani, assunto dalla Slovenia nel contesto della decisione del 2013, non dovrebbe essere considerato una misura compensativa qualora la vendita della partecipazione dello Stato in NLB non avvenga entro i termini, poiché non affronta una distorsione del mercato e non aiuta o promuove la redditività di NLB. |
(37) |
Per quanto riguarda l'osservazione della Commissione secondo la quale NLB non avrebbe ancora emesso un nuovo debito subordinato (23), la Slovenia ha sottolineato che una delle filiali estere di NLB (NLB Banka Skopje) aveva venduto un nuovo debito subordinato di 10 milioni di EUR nel giugno 2015 a […]. Inoltre, le autorità slovene hanno affermato che NLB aveva soddisfatto tutti i requisiti patrimoniali normativi e ha continuato a disporre di livelli di capitale in eccesso in maniera da resistere a una potenziale situazione di stress. Di conseguenza la Slovenia ha ritenuto che l'impegno di NLB a emettere ulteriori strumenti subordinati non contribuirebbe alla sua redditività a lungo termine, anche alla luce del suo eccesso di liquidità. |
(38) |
Per quanto concerne l'osservazione della Commissione secondo la quale NLB continuava a presentare un elevato livello di prestiti in sofferenza (24), la Slovenia ha sostenuto che la redditività a lungo termine di NLB non può essere messa in discussione soltanto sulla base di tale argomentazione. Inoltre, la Slovenia ha sottolineato che NLB ha ridotto significativamente il suo portafoglio di prestiti in sofferenza rispetto al mese di dicembre del 2013 (ossia del 70 %) a seguito di migliori processi di gestione del rischio. |
(39) |
Per quanto riguarda la valutazione della Commissione secondo la quale la Slovenianon avrebbe dimostrato in maniera convincente di aver affrontato efficacemente le questioni legate al governo societario di NLB (25), la Slovenia ha sostenuto che tale affermazione non riflette in maniera accurata i risultati conseguiti da NLB in tale settore. La Slovenia ha ritenuto che, per oltre cinque anni, le operazioni quotidiane di NLB fossero state condotte da un gruppo di gestione internazionale dotato di competenze ed esperienza pertinenti, che era completamente indipendente dallo Stato sloveno. Inoltre, la Slovenia ha richiamato le seguenti misure adottate per illustrare le modalità con cui la struttura del governo societario di NLB era stata notevolmente migliorata:
|
(40) |
La Slovenia ha sottolineato che l'inosservanza del termine fissato per l'impegno di vendita non ha influito sull'importo dell'aiuto di Stato concesso a favore di NLB, sulle condizioni e sulle circostanze nel contesto delle quali l'aiuto è stato concesso, né sul contributo proprio di NLB e sulla ripartizione degli oneri. In tale contesto, le autorità slovene hanno ritenuto che la sua inosservanza dell'impegno di vendita non dovrebbe incidere sulle misure necessarie per limitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno. |
(41) |
La Slovenia ha altresì ritenuto che la decisione del 2013 e i suoi impegni riguardassero soltanto le misure di aiuto di Stato concesse nel 2013 e ha asserito che le precedenti due ricapitalizzazioni di Stato erano già state autorizzate dalla Commissione nelle sue decisioni rispettivamente del 7 marzo 2011 e del 2 luglio 2012. |
(42) |
La Slovenia ha altresì affermato che eventuali misure supplementari a sostegno della redditività, misure di ripartizione degli oneri o misure destinate a limitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno non sarebbero necessarie o appropriate. Stando al parere della Slovenia, tali ulteriori misure violerebbero il principio fondamentale di proporzionalità dell'Unione e sarebbero in contraddizione con la prassi della Commissione. |
(43) |
La Slovenia ha confermato che intende altresì mettere in atto un meccanismo che sarà finanziato dal cosiddetto Fondo di successione (26), al fine di compensare NLB dalle conseguenze giuridiche legate al contenzioso in corso in Croazia (27). A tal fine, la Slovenia ha adottato una legge per proteggere il valore dell'investimento di capitale da parte della Repubblica di Slovenia in NLB (28). Nelle sue osservazioni presentate il 25 luglio 2018, la Slovenia ha sottolineato che avrebbe continuato a compiere sforzi per neutralizzare o attenuare nella massima misura possibile le conseguenze finanziarie per NLB al fine di completare con successo la vendita della partecipazione del 75 %-1 in NLB in modo tale da massimizzare il valore per i contribuenti sloveni. La Slovenia ritiene che tale meccanismo attenuerebbe l'impatto del contenzioso croato sul prezzo di vendita di NLB, sarebbe attuato nel contesto del processo di vendita e, pertanto, non costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. |
(44) |
La Slovenia ha incluso nelle sue osservazioni informazioni supplementari mediante una relazione preparata dal proprio consulente finanziario al fine di dimostrare che il meccanismo di compensazione per la protezione contro le conseguenze del contenzioso in corso sarebbe stato offerto anche da un venditore privato. Tale relazione include una valutazione indicativa della probabilità di successo per la vendita della partecipazione in NLB sulla base di due scenari rispetto al contenzioso sui depositi esteri croati: uno scenario che include il meccanismo (con potenziali pagamenti nel contesto di detto meccanismo in una fase successiva) e un altro scenario in assenza di tale meccanismo. In sostanza, sulla base di recenti decisioni degli organi giurisdizionali in Croazia, la relazione indicava che gli investitori fisserebbero il prezzo dell'esposizione del contenzioso croato praticamente al 100 % dell'esposizione massima. Inoltre, la BCE nella sua funzione di vigilanza ha imposto restrizioni sui dividendi in ragione del contenzioso in corso (per procedere a potenziali pagamenti di dividendi è necessario disporre del preventivo consenso della BCE). Di conseguenza, in assenza del meccanismo NLB sarebbe limitata nella sua capacità di pagare un dividendo e ciò con ogni probabilità ridurrebbe il numero di potenziali investitori. La relazione ha concluso che l'effetto combinato del ridotto interesse degli investitori e del rischio incrementale sui flussi di cassa di NLB (a seguito tanto del contenzioso quanto del differimento dei pagamenti dei dividendi) spingerebbe gli investitori a richiedere un rendimento più elevato sul capitale al fine di garantire un'offerta pubblica iniziale («IPO») interamente sottoscritta. L'effetto negativo combinato sul prezzo di vendita della passività ([…] (29)) e la redditività più elevata sul capitale proprio derivante dal minor numero di investitori ([…] (30)) sarebbe pari a […]. La relazione ha concluso che tale dato è superiore alla stima di NLB dell'importo nominale massimo a rischio pari a […] derivante dal contenzioso. Di conseguenza la relazione sostiene che l'istituzione di un meccanismo di compensazione concernente il contenzioso croato a sostegno del prezzo di vendita di NLB avrebbe portato a introiti netti più elevati per la Slovenia. |
5. ELENCO AGGIORNATO DEGLI IMPEGNI PRESENTATO DALLA SLOVENIA
(45) |
Il 13 luglio 2018 le autorità slovene hanno presentato una nuova serie di impegni in merito all'aiuto di Stato. |
(46) |
La Slovenia ha cercato di modificare l'impegno di vendita proponendo di ridurre la propria partecipazione in NLB alla minoranza di blocco come segue:
|
(47) |
Nell'elenco degli impegni modificati proposto dalla stessa, la Slovenia ha operato una distinzione tra diversi scenari possibili in relazione alla vendita della partecipazione del 75 %-1 in NLB. In tali diversi scenari, si applicherebbero gruppi di impegni diversi (cfr. considerando 50 a 52), nonché le scadenze per gli impegni di cui alla tabella 3. |
(48) |
Le autorità slovene sostengono che, qualora le stesse non concludano un accordo di compravendita vincolante per la vendita della loro partecipazione in NLB conformemente al calendario e all'impegno di vendita modificati di cui al considerando 46, la Slovenia concederà a un fiduciario per le dismissioni mandato esclusivo per la riduzione della partecipazione della Slovenia in NLB fino alla minoranza di blocco per il […]. |
(49) |
In caso di condizioni di mercato favorevoli la Slovenia non esclude la possibilità di vendere una partecipazione superiore al 50 % + 1 fino all'intera partecipazione pari al 75 %-1 entro il 31 dicembre 2018. |
(50) |
In relazione agli impegni presentati nel quadro della decisione del 2013, la Slovenia propone di modificare ed estendere i seguenti impegni esistenti («Impegni del gruppo 1»):
|
(51) |
Inoltre, altri impegni esistenti saranno prorogati fino al momento in cui la Slovenia avrà ridotto la propria partecipazione in NLB alla minoranza di blocco («impegni del gruppo 2»):
|
(52) |
In relazione all'impegno di «Redditività del capitale proprio» («RoE») e agli altri impegni «Politiche in materia di credito e gestione del rischio» conformemente ai paragrafi da 10.1 a 10.6 degli impegni del 2013, la Slovenia propone di estenderli almeno fino a quando non sarà venduta una partecipazione pari al 50 + 1 in NLB; inoltre, tali impegni vengono modificati soltanto nella misura in cui la tariffazione di nuovi prestiti sarà ritenuta adeguata nel caso in cui il nuovo prestito dovesse contribuire all'ottenimento di una redditività del capitale proprio al lordo delle imposte positiva pari a […] per ogni singolo prestito o rapporto cliente. Tuttavia, qualora la Slovenia non riduca la propria partecipazione in NLB alla minoranza di blocco entro il […], l'impegno del RoE si applicherà nuovamente da […] fino a quando la Slovenia non avrà ridotto la propria partecipazione in NLB fino alla minoranza di blocco. |
(53) |
La Slovenia presenta altresì i seguenti impegni aggiuntivi, quali misure compensative per il ritardo nel processo di vendita («impegni del gruppo 3»):
|
(54) |
Inoltre, la Slovenia sostiene che, ove non abbia ridotto la propria partecipazione in NLB fino alla minoranza di blocco entro il 31 dicembre 2018, NLB dismetterà la propria partecipazione nella compagnia assicurativa controllata NLB Vita entro il […]. Tabella 3 impegni e scadenze applicabili nei diversi scenari
|
6. VALUTAZIONE DELLE MISURE
6.1. Esistenza di un aiuto di Stato
(55) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, si considerano un aiuto di Stato gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. |
(56) |
La Commissione ha già concluso nella decisione del 2013 che le misure di cui al considerando 18 costituiscono un aiuto di Stato. Tale valutazione resta invariata (31). |
(57) |
Nei considerando da 58 a 62 la Commissione valuterà se il meccanismo di compensazione di cui al considerando 43 («meccanismo di compensazione») soddisfa le condizioni cumulative affinché una misura venga considerata un aiuto di Stato. Dato che i criteri per la constatazione di un aiuto di Stato sono cumulativi, non si può ritenere che una misura costituisca un aiuto di Stato se almeno uno di tali criteri non risulta soddisfatto. |
(58) |
La Commissione valuterà se il meccanismo di compensazione che la Slovenia intende mettere in atto conferirebbe un vantaggio a NLB. A tal fine la Commissione ricorrerà al principio dell'operatore in economia di mercato che può essere applicato a diverse transazioni economiche. La Commissione osserva che il meccanismo di compensazione è messo a disposizione nel contesto di una vendita di attività e, pertanto, deve applicare il «test del venditore privato». La Commissione deve quindi verificare se anche un ipotetico venditore privato avrebbe offerto il medesimo meccanismo di compensazione, nel contesto del medesimo processo di vendita. |
(59) |
Innanzitutto la Commissione osserva che il meccanismo di compensazione si riferisce a procedimenti giudiziari pendenti da lungo tempo e in merito ai quali gli investitori non dispongono necessariamente di una vasta esperienza di valutazione (32). Di recente gli organi giurisdizionali croati si sono pronunciati a sfavore di NLB, aspetto questo che ha portato la questione decisamente all'attenzione degli investitori (33). La controversia risale a prima della disgregazione della Jugoslavia e non è legata alle operazioni e alle attività recenti di NLB. Il fatto che tali domande giudiziarie possano far sorgere la possibilità che NLB sia ritenuta responsabile in solido con Ljubljanska banka d.d. complica ulteriormente la valutazione di tali domande, in quanto è più difficile valutare l'impatto delle stesse sulla sola NLB. La Commissione comprende che tali difficoltà di valutazione possano portare a problemi di asimmetria delle informazioni. In considerazione di questi elementi, è comprensibile che, in assenza di un tale meccanismo, gli investitori terranno in considerazione tale questione applicando un approccio massimalista. Dato che gli investitori terrebbero conto dello scenario più negativo possibile, detto meccanismo consentirebbe alle autorità slovene di mantenere il vantaggio delle sentenze più favorevoli degli organi giurisdizionali. |
(60) |
In secondo luogo, la Commissione prende atto delle informazioni contenute nella relazione presentata dalla Slovenia che, sulla base del riscontro ricevuto dagli investitori, osserva che in assenza di tale meccanismo di compensazione, taluni investitori non aderiranno più all'IPO, aspetto questo che avrebbe un impatto negativo sul prezzo di vendita (34). A tale proposito la relazione menziona principalmente gli investitori che sono interessati a un investimento che paga dividendi. In questo contesto, la Commissione prende atto altresì del fatto che nel […] la BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha già imposto restrizioni sui dividendi in ragione del contenzioso in corso. Di conseguenza, NLB non è stata autorizzata a pagare dividenti nel […] (35). In conclusione, in uno scenario «in assenza del meccanismo», la relazione sottolinea che, per questo motivo, vi sarà un impatto negativo sul prezzo di vendita di […] (36) e l'assenza di un meccanismo di compensazione metterebbe addirittura in pericolo il completamento dell'IPO (37). |
(61) |
La Commissione osserva che la relazione, basata su ipotesi ragionevoli verificate dalla stessa, indica che il punto di vista negativo e massimalista degli investitori in merito al contenzioso croato ([…]) in combinazione con l'interesse ridotto da parte degli investitori interessati ai dividendi ([…]) supera, con un margine significativo, i costi stimati a carico dello Stato sloveno nel quadro del meccanismo (massimo […], ma inferiore in caso di sentenze più favorevoli). Sulla base di questi elementi, la Commissione conclude che il meccanismo avrà un impatto positivo sui proventi netti derivanti dalla vendita di NLB. |
(62) |
Sulla base della valutazione esposta di cui ai considerando da 58 a 61, la Commissione riconosce che un venditore privato, nelle circostanze molto specifiche del contenzioso croato, concederebbe anch'egli un tale meccanismo di compensazione nel contesto di un processo di vendita e che pertanto la Slovenia non conferisca un vantaggio concesso a favore di NLB. Poiché i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono cumulativi e dato che la condizione di conferimento di un vantaggio non è soddisfatta, la presenza di un aiuto di Stato supplementare mediante la messa in atto di un meccanismo di compensazione è esclusa. |
6.2. Valutazione della compatibilità
(63) |
Per quanto concerne le osservazioni formulate dalla Slovenia e degli altri interessati nelle sezioni 3 e 4 della presente decisione, la Commissione osserva che numerose osservazioni riguardano piuttosto la decisione del 2013. La Commissione ricorda che valuterà soltanto le questioni sollevate nella decisione di avvio del 2018 e non procederà a una nuova valutazione della decisione del 2013, né per quanto riguarda la valutazione dell'esistenza di un aiuto effettuata all'epoca, né in merito alla compatibilità di tale aiuto sulla base degli impegni assunti dalla Slovenia nel 2013. Più specificamente, la Commissione non valuterà nuovamente la sua conclusione secondo la quale la redditività a lungo termine di NLB era fondamentalmente basata sull'impegno di vendere la propria partecipazione fino alla concorrenza della minoranza di blocco. L'obbligo di modificare l'assetto proprietario di NLB ha infatti garantito che NLB, a tutti i suoi livelli, sarebbe stata gestita al fine di massimizzare il valore e non avrebbe perseguito altri obiettivi politici a breve o a lungo termine. |
(64) |
La Commissione ritiene che le seguenti osservazioni degli altri interessati riguardino le preoccupazioni e le conclusioni preliminari incluse nella decisione di avvio del 2018:
|
(65) |
Per quanto riguarda il confronto con altri casi, la Commissione ricorda che in tutti i casi essa valuta la compatibilità sulla base delle comunicazioni della Commissione (39) applicabili al momento della concessione dell'aiuto. La Commissione ricorda altresì che in questo caso la vendita della partecipazione in NLB era necessaria per garantire la redditività di NLB e faceva parte di una valutazione complessiva dell'aiuto alla ristrutturazione, mentre in altri casi la vendita di attività era avvenuta nel contesto di una valutazione di aiuti alla liquidazione. |
(66) |
La Commissione osserva che non sono forniti motivi specifici o esempi di impegni in merito a quelli che si asserisce abbiano avuto un impatto negativo sulla redditività di NLB. Come osservato al considerando 55 della decisione di avvio del 2018, la Commissione valuterà se la nuova serie di impegni preserverà l'equilibrio originario della decisione del 2013 e della decisione di modifica del 2017 e se gli impegni modificati non incidono negativamente sulla redditività di NLB, pur rimanendo allo stesso tempo equivalenti in termini di ripartizione degli oneri e misure compensative. |
(67) |
Poiché la Slovenia ha notificato gli impegni modificati il 13 luglio 2018, la Commissione valuterà se tali nuovi impegni possano essere considerati equivalenti a quelli originariamente forniti nel contesto della decisione del 2013 e della decisione di modifica del 2017. La Commissione non riesaminerà gli impegni che sono stati forniti il 21 dicembre 2017 e che sono stati valutati nel contesto della decisione di avvio del 2018. |
(68) |
In linea di principio (40), una decisione di ristrutturazione può essere modificata quando la modifica non comporta alcun aiuto aggiuntivo e quando si basa su nuovi impegni che possono essere considerati equivalenti a quelli originariamente previsti. In tal caso, le misure di aiuto esistenti rimarrebbero compatibili sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, se l'equilibrio generale della decisione originale resta intatto. Per mantenere l'equilibrio originale, gli impegni modificati non dovrebbero incidere negativamente sulla redditività del beneficiario dell'aiuto, e il complesso degli impegni dovrebbe rimanere equivalente in termini di ripartizione degli oneri e misure compensative, tenendo conto dei requisiti di cui alla comunicazione sulla ristrutturazione. |
(69) |
La decisione di avvio del 2018 (41) ricorda che la sezione relativa alla redditività della decisione del 2013 si basava fondamentalmente su una modifica della struttura proprietaria di NLB con l'obiettivo di garantire la redditività a lungo termine di NLB. Nel 2013 le autorità slovene si erano infatti impegnate a eliminare qualsiasi influenza dello Stato dalle attività ordinarie di NLB. La Slovenia propone ora di vendere almeno una partecipazione pari al 50 % + 1 in NLB entro il 31.12.2018 e le azioni rimanenti fino alla minoranza di blocco entro il 31.12.2019. |
(70) |
La Commissione può riaffermare la redditività a lungo termine di NLB se tale calendario modificato per la vendita verrà rispettato rigorosamente. In questo contesto la Commissione prende atto positivamente del fatto che gli impegni modificati sono in una certa misura collegati al processo di cessione, stabilendo in tal modo i giusti incentivi per un processo di vendita più rapido. La Commissione osserva ad esempio che se la partecipazione fino alla minoranza di blocco sarà venduta prima del 31 dicembre 2019, taluni impegni cesseranno di applicarsi a partire da una data antecedente (42). Ciò dovrebbe assicurare che la Slovenia venda la propria partecipazione fino alla minoranza di blocco non appena possibile. La Commissione conclude che il calendario riveduto, unitamente alla nuova serie di impegni sloveni, dovrebbe garantire che tanto la vendita di NLB quanto la conclusione del periodo di ristrutturazione non siano indebitamente ritardate (43). |
(71) |
Nella decisione di avvio del 2018 (44) la Commissione ha altresì presentato altre osservazioni che indicano progressi subottimali sul ripristino della redditività, quali la mancanza di nuove emissioni di capitale di debito subordinato, l'elevato livello di crediti deteriorati e le questioni di governo societario relative alle nomine per il consiglio di vigilanza (45). La Commissione rileva che la Slovenia, nella sua notifica del 13 luglio 2018, si impegna affinché NLB emetta uno strumento di classe 2 entro il […] e abbia soltanto esperti indipendenti come membri del consiglio di vigilanza. La Commissione ritiene che tali impegni contribuiranno positivamente alla redditività di NLB. La Commissione prende altresì atto del fatto che la quota di crediti deteriorati rispetto ai prestiti complessivi (46) è diminuita ulteriormente nel primo trimestre del 2018 attestandosi all'8,8 % (rispetto al rapporto del 9,2 % registrato alla fine di dicembre del 2017). |
(72) |
Nella decisione di avvio del 2018 (47) la Commissione aveva inoltre sollevato dubbi in merito all'efficacia della proposta iniziale della Slovenia di nominare un fiduciario indipendente come misura compensativa. Dato che la Slovenia non ha più incluso tale impegno nella sua notifica più recente, non è necessario che nella presente decisione la Commissione tragga conclusioni in merito all'efficacia di tale fiduciario indipendente. |
(73) |
Nella decisione di avvio del 2018 (48) la Commissione aveva concluso in via preliminare che il ritardo della vendita di NLB ne prolungava di fatto il periodo di ristrutturazione. Poiché una serie di impegni erano logicamente collegati al periodo di ristrutturazione (cfr. considerando 25 della decisione di avvio del 2018), la Commissione ha affermato che un'estensione della scadenza per il processo di vendita dovrebbe andare di pari passo anche con una proroga degli altri impegni di ristrutturazione. La Commissione osserva che la Slovenia propone ora di prorogare quasi tutti gli impegni esistenti pertinenti fino al completamento del processo di vendita. L'impegno esistente più rilevante di cui alla decisione del 2013 che non viene completamente prorogato fino alla riduzione della partecipazione alla minoranza di blocco è l'impegno […]. Tuttavia, la Commissione osserva che, oltre alla proroga degli impegni esistenti, sono previsti impegni compensativi supplementari. |
(74) |
Nella decisione di avvio del 2018 (49) la Commissione si è altresì chiesta se la Slovenia non possa migliorare ulteriormente la redditività di NLB, tra l'altro trasformando il fiduciario indipendente in un fiduciario pienamente abilitato a dare attuazione alla cessione. La Commissione ha altresì (50) l'eliminazione dell'impegno alternativo di cedere le controllate dei Balcani possa indebolire gli impegni esistenti. La Commissione rileva che la Slovenia ha ora proposto di concedere al fiduciario per le dismissioni un mandato esclusivo per la vendita della partecipazione della Slovenia in NLB fino alla minoranza di blocco qualora la Slovenia non rispetti l'impegno di vendita. La Commissione ritiene che l'aggiunta del fiduciario per le dismissioni tenga conto delle preoccupazioni espresse sull'attuazione della vendita della partecipazione in NLB pari al 75 %-1, rafforzando in tal modo la credibilità dell'impegno di vendita e migliorando le prospettive di redditività di BNL. |
(75) |
Al considerando 63 della decisione di avvio del 2018 la Commissione si è domandata inoltre se la Slovenia non debba prendere in considerazione ulteriori misure strutturali riguardo a NLB, quali la cessione di alcune controllate e/o misure comportamentali al fine di compensare il ritardo nella vendita della partecipazione in NLB e nel processo di ristrutturazione. Dato che NLB opererà sul mercato per un periodo più lungo senza aver pienamente garantito la sua redditività a lungo termine, ciò potrebbe essere una fonte di distorsioni della concorrenza. La Commissione osserva ora che la Slovenia ha proposto tre impegni supplementari (51) che comportano l'emissione di uno strumento di classe 2 entro il […], la chiusura di [10-20] succursali supplementari e la cessione della partecipazione di NLB in NLB Vita (quest'ultima si materializzerà soltanto se la Slovenia non avrà ridotto la sua partecipazione in NLB fino alla minoranza di blocco entro la fine del 2018). Infatti, quanto più lungo sarà il periodo senza avere assicurato pienamente la propria redditività a lungo termine, tante più misure compensative sono necessarie per garantire che la serie globale di impegni rimanga equivalente in termini di misure compensative. La Commissione ritiene che il numero di succursali che la Slovenia propone di chiudere sia significativo (rispetto al numero di succursali di NLB presenti in Slovenia (52)) e renderà meno rilevante la presenza commerciale di NLB in Slovenia (53). La Commissione valuta inoltre positivamente l'impatto della cessione di NLB Vita tanto in termini di concorrenza (54) quanto di ripartizione degli oneri senza indebitamente danneggiare la redditività di NLB (55). Complessivamente la Commissione conclude che le misure compensative sono sufficienti a compensare il ritardo nella vendita della partecipazione pari al 75 %-1 in NLB e il prolungato processo di ristrutturazione. |
(76) |
Al considerando 63 della decisione di avvio del 2018, la Commissione ha inoltre sollevato dubbi sul fatto che la costituzione di una nuova società di leasing, subito dopo la liquidazione della precedente derivante dagli impegni sugli aiuti di Stato alla base della decisione del 2013, sia contraria allo spirito dell'impegno a cedere le controllate non primarie di NLB. La Commissione osserva che nel frattempo NLB ha ritirato tutte le procedure di costituzione di tale nuova società, aspetto questo che rimuove il dubbio espresso di cui sopra. |
(77) |
La decisione di avvio del 2018 (56) ha inoltre invitato la Slovenia a chiarire che gli impegni più recenti non hanno modificato alcun altro impegno alla base della decisione di modifica del 2017 (in particolare per quanto concerne il divieto di acquisizione). La Commissione osserva che la Slovenia ha ora chiarito nella sua recente notifica (57) che il divieto di acquisizione continua ad essere applicabile fino al 31 dicembre 2019. |
7. CONCLUSIONE
(78) |
Sulla base della valutazione della nuova serie di impegni notificati il 13 luglio 2018, i dubbi della Commissione sull'equivalenza degli impegni espressi nella decisione di avvio del 2018 sono stati dissipati e le conclusioni raggiunte nella decisione del 2013 e nella decisione di modifica del 2017 rimangono inalterate. Di conseguenza, sulla base dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (58), la Commissione conclude che l'aiuto di Stato concesso a NLB è compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. |
(79) |
Inoltre, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, la Commissione conclude che il meccanismo che prevede la compensazione a favore di NLB per le conseguenze giuridiche legate al contenzioso in corso in Croazia non comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
(80) |
La Commissione osserva che la Slovenia ha accettato in via eccezionale di ricevere il testo della presente decisione soltanto in lingua inglese. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sostituzione degli impegni presentati dalla Slovenia ai sensi delle decisioni SA.33229 (2012/C) (ex 2011/N) e SA.33229 (2017/N-2) con gli impegni notificati dalla Slovenia di cui all'allegato della presente decisione è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.
Articolo 2
Il meccanismo di compensazione destinato a compensare NLB per le conseguenze giuridiche legate al contenzioso in corso in Croazia non comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Articolo 3
La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) Decisione della Commissione relativa al caso SA.33229 («decisione di avvio del 2018») (2018/C) (ex 2017/N-3) - Slovenia – Modifica degli impegni di ristrutturazione di Nova Ljubljanska Banka, (GU C 121 del 6.4.2018, pag. 15).
(2) Decisione della Commissione relativa al SA.32261 (2011/N) – Slovenia - Ricapitalizzazione di salvataggio a favore di NLB (GU C 189 del 29.6.2011, pag. 2).
(3) Decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato SA.34937 (2012/C) (ex 2012/N) - Seconda ricapitalizzazione di NLB e sul caso SA.33229 (2012/C) (ex 2011/N) - Ristrutturazione di NLB (GU C 361 del 22.11.2012, pag. 18).
(4) Decisione 2014/535/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativa all'aiuto di stato SA.33229 (2012/C) — (ex 2011/N) — Ristrutturazione di NLB — Slovenia a cui la Slovenia intende dare esecuzione a favore di Nova Ljubljanska banka d.d. (GU L 246 del 21.8.2014, pag. 28).
(5) Decisione della Commissione relativa al caso SA.33229 (2017/N-2) - Slovenia - Modifica della decisione di ristrutturazione di NLB (GU C 254 dell'11.7.2017, pag. 2).
(6) Cfr. comunicato stampa in appresso: http://www.vlada.si/en/media_room/government_press_releases/press_release/article/138_regular_government_session_government_rejects_minimum_offer_price_for_nlb_59951/.
(7) Come spiegato più dettagliatamente nei considerando 5, 6 e 7 della decisione di avvio del 2018.
(8) Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 47).
(9) Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58)
(10) NLB Group presentation, 1Q 2018 Results [Presentazione del gruppo NLB, risultati 1T 2018] (in inglese), pag. 4.
(11) Negli anni scorsi, l'assetto proprietario di NLB ha subito diverse modifiche. Nel 2002 la banca belga KBC ha acquisito il 34 % di NLB. Tuttavia, quando nel 2006 non è stata in grado di aumentare la sua partecipazione in NLB, KBC ha deciso di non considerare più strategica la sua partecipazione esistente, bensì di riclassificarla come una partecipazione finanziaria. KBC ha dismesso completamente la sua partecipazione in NLB nel 2013. Al termine del 2013 lo Stato sloveno è diventato nuovamente proprietario al 100 % di NLB, invertendo di fatto la privatizzazione (parziale) di NLB degli anni 2001/2002.
(12) I dati finanziari di cui alla tabella 1 si basano sul bilancio consolidato di NLB, così come disponibile agli indirizzi: https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/eng/investor-relations/financial-reports/prezentacija-nlb-final-2017.pdf e https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/eng/investor-relations/financial-reports/prezentacija-nlb-1q2018-final.pdf.
(13) Le attività ponderate per il rischio sono aumentate nel 2017 a seguito dell'aumento delle esposizioni per i clienti al dettaglio, come correzione del trattamento della posizione in valuta estera di NLB a livello consolidato, nonché in ragione del trattamento degli investimenti azionari in banche controllate non appartenenti alla zona euro.
(14) Fonte dei dati: cfr. collegamento nella nota a piè di pagina 11.
(15) Misurato dalla posta «Attività di fondi coperti senza risorse proprie».
(16) La controllata slovena di NLB che si occupava di leasing era elencata tra le controllate non principali da dismettere come parte degli impegni sulla base dei quali era stata adottata la decisione del 2013.
(17) Secondo la relazione del fiduciario di controllo datata 14 giugno 2018.
(18) La differenza tra il prezzo di trasferimento (617 milioni di EUR) e il valore di mercato (486 milioni di EUR) delle attività deteriorate.
(19) Riferendosi alla decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato per Novo Banco e quattro banche ponte italiane: cfr. decisioni della Commissione nel caso SA.43976 (2015/N) – Portogallo - Amendment of the 2014 Resolution of Banco Espirito Santo SA (Novo Banco SA) [Modifica della risoluzione del 2014 di Banco Espirito Santo SA (Novo Banco SA)] (GU C 390 del 21.10.2016, pag. 5) e nel caso SA.39543 (2015/N), SA. 41134 (2015/N), SA. 41925 (2015/N) e SA. 43547 (2015/N) - Italia – Second amendment to the Resolution of Banca delle Marche S.p.A, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa di Risparmio de Ferrara SpA and Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti SpA [Seconda modifica della risoluzione di Banca delle Marche S.p.A, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa di Risparmio di Ferrara SpA e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti SpA] (GU C 61 del 16.2.2018, pag. 1).
(20) Ališić e altri/Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145575).
(21) Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).
(22) Il contenzioso riguarda le cause giudiziarie pendenti in corso sui depositi in valuta estera promosse da depositanti croati (clienti di Ljubljanska banka d.d., Lubiana, filiale di Zagabria), una questione che risale a prima della disgregazione dell'ex Jugoslavia. Dal 2017, gli organi giurisdizionali croati di secondo grado hanno giudicato tre procedimenti giudiziari a sfavore di NLB, formulando una decisione che impone alla banca di rimborsare il capitale oltre alle spese di contenzioso e agli interessi. Inoltre, nel maggio 2018 la Corte costituzionale croata ha respinto l'appello di NLB contro un caso che la banca ha perso nel 2015.
(23) Cfr. considerando 58 della decisione di avvio del 2018.
(24) Ibidem.
(25) Ibidem.
(26) Il Fondo di successione della Repubblica di Slovenia è un fondo finanziario pubblico istituito per attuare l'Accordo sulle questioni di successione e, a tale riguardo, per esercitare i diritti e soddisfare le passività della Repubblica di Slovenia nel processo di divisione della proprietà, dei diritti e delle passività dell'ex Jugoslavia e per svolgere altri compiti relativi alle questioni concernenti la successione dell'ex Jugoslavia.
(27) Il contenzioso riguarda procedimenti giudiziari pendenti relativi a depositi in valuta estera corrisposti ai depositanti croati (clienti di Ljubljanska banka d.d, filiale di Zagabria) in seguito alla disgregazione della Jugoslavia. In talune delle recenti decisioni giudiziarie, NLB e Ljublanska banka d.d., Lubiana sono state ritenute responsabili in solido.
(28) Legge 52/2018 pubblicata il 27 luglio 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 52/2018 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2645/zakon-za-zascito-vrednosti-kapitalske-nalozbe-republike-slovenije-v-novi-ljubljanski-banki-d-d--ljubljana-zvknnlb.
(29) […] si basa sull'interesse maturato di ~[…] del capitale residuo rivendicato nel contesto del contenzioso in corso ([…]); il calcolo degli interessi si basa sul calcolo degli interessi derivante dalle decisioni degli organi giurisdizionali.
(30) […] corrisponde a un requisito più elevato in materia di redditività del capitale proprio di […] che viene successivamente utilizzato per attualizzare i pagamenti attesi dei dividendi sulla base del piano aziendale di NLB con l'obiettivo di calcolarne l'effetto sul prezzo dell'IPO.
(31) Per quanto concerne l'osservazione della Slovenia (cfr. considerando 41) secondo la quale gli impegni riguardano soltanto la ricapitalizzazione del 2013, la Commissione osserva che le prime due ricapitalizzazioni sono state temporaneamente approvate nelle decisioni relative al salvataggio e sono state approvate soltanto in quanto aiuti alla ristrutturazione nella decisione del 2013, alla luce del piano di ristrutturazione e degli impegni presentati. Di conseguenza, gli impegni presentati riguardano anch'essi le prime due ricapitalizzazioni.
(32) A differenza di rivendicazioni legali più comuni alle normali attività dell'impresa, come le domande in materia di responsabilità del prodotto o le domande relative a vendita abusiva.
(33) Cfr. nota a piè di pagina 21.
(34) Ai considerando 28 e 29 della decisione di modifica del 2017 la Commissione ha già concluso che l'operazione era considerevole rispetto alla domanda degli investitori. La Commissione ha osservato concretamente che l'IPO di NLB avrebbe una portata notevolmente maggiore rispetto alle dimensioni degli accordi recentemente osservate nel mercato PECO. Inoltre, la Slovenia non è ben rappresentata negli indici di mercato, il che implica che vi sia una domanda naturale limitata da parte degli investitori che seguono un indice o utilizzano un indice come parametro di riferimento. Nella decisione di modifica del 2017, su queste basi, la Commissione ha concluso che era giustificato un processo più graduale di vendita delle azioni. Una domanda inferiore determinata dall'esclusione di più investitori ridurrebbe ulteriormente il prezzo potenziale dell'IPO.
(35) Cfr. anche il comunicato stampa in appresso risultante dalla 31a assemblea degli azionisti di NLB: https://www.nlb.si/investor-news-27-06-2018.
(36) Il consulente finanziario presuppone che gli investitori aumenterebbero la loro redditività del capitale proprio per l'investimento […], aspetto questo che avrebbe un impatto negativo sul prezzo delle azioni di NLB di […].
(37) La Commissione ricorda, come spiegato al considerando 44, che l'impatto dell'emissione croata sulla valutazione in termini assoluti è considerevole.
(38) Cfr. considerando 27(a) della presente decisione.
(39) Comunicazione sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale («comunicazione sul settore bancario del 2008») (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8); comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza («comunicazione sulla ricapitalizzazione») (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario («comunicazione sulle attività deteriorate») (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1); comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato («comunicazione sulla ristrutturazione») (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9); comunicazione sull'applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione di proroga del 2010») (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7); comunicazione sull'applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («comunicazione di proroga del 2011») (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7).
(40) La Commissione ha altresì accettato in via eccezionale una modifica degli impegni esistenti in taluni altri casi, come nella decisione (UE) 2018/119 della Commissione, del 18 settembre 2017, sull'aiuto di Stato SA.47702 (2017/C) (ex 2017/N) — Regno Unito — Pacchetto alternativo di misure che sostituisce l'impegno della Royal Bank of Scotland a cedere l'attività Rainbow - Regno Unito - Pacchetto alternativo di misure che sostituisce l'impegno della Royal Bank of Scotland a cedere l'attività Rainbow (GU L 28 del 31.1.2018, pag. 49).
(41) Cfr. considerando 57 della decisione di avvio del 2018.
(42) In particolare l'impegno a vendere […], […] e […].
(43) Come esplicitamente previsto al punto 15 della comunicazione sulla ristrutturazione.
(44) Cfr. considerando 58 della decisione di avvio del 2018.
(45) Cfr. considerando 36 della decisione di avvio del 2018.
(46) Cfr. tabella 1.
(47) Cfr. considerando da 59 a 62 della decisione di avvio del 2018.
(48) Cfr. considerando 63 della decisione di avvio del 2018.
(49) Cfr. considerando 63 della decisione di avvio del 2018.
(50) Cfr. considerando 65 della decisione di avvio del 2018.
(51) Cfr. considerando 53 e 54 della presente decisione.
(52) Cfr. considerando 15 della presente decisione.
(53) Cfr. anche il punto 35 della comunicazione sulla ristrutturazione.
(54) Cfr. anche considerando 15 e 16 della presente decisione: le dimensioni di NLB Vita sono inferiori a quelle di controllate estere che NLB ha dovuto cedere a norma dell'impegno originario di dismissione (anche considerando che NLB Vita è una joint venture al 50 %). NLB Vita contribuisce in maniera relativamente ridotta al reddito netto complessivo di NLB e la redditività di NLB non sarà pertanto influenzata negativamente.
(55) Cfr. anche il punto 35 della comunicazione sulla ristrutturazione.
(56) Cfr. considerando 66 della decisione di avvio del 2018.
(57) Cfr. considerando 50 della presente decisione.
(58) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
ALLEGATO
NUOVO IMPEGNO CHE SOSTITUISCE L'IMPEGNO 14 DELLA DECISIONE DI MODIFICA DEL 2017
(14) |
[Riduzione della partecipazione dello Stato] La Slovenia ridurrà la propria partecipazione in NLB d.d. al 25 % più un'azione («minoranza di blocco») come segue:
|
14.1) |
La Slovenia assume i seguenti impegni:
|
14.2) |
La Slovenia si impegna inoltre a rispettare i seguenti impegni del 2013 (nella loro forma originale, con le seguenti modifiche in termini di contenuto):
|
14.3) |
La Slovenia si impegna inoltre ad attuare le seguenti misure compensative supplementari allo scopo di fornire misure compensative equivalenti all'impegno di vendita originario:
|
14.4) |
Tutti gli impegni definiti nei documenti:
|
23.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/34 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1841 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2018
recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
[notificata con il numero C(2018) 7424]
(I testi in lingua ceca, croata, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 52,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (2) e, dal 1o gennaio 2015, dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni. |
(2) |
Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi per oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione. |
(3) |
A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione. |
(4) |
Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR. |
(5) |
È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche. |
(6) |
Gli importi esclusi dal finanziamento dell'Unione dalla presente decisione devono tenere conto anche delle riduzioni e delle sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto dette riduzioni e sospensioni sono di natura provvisoria e lasciano impregiudicate le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del medesimo regolamento. |
(7) |
Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi (3). |
(8) |
La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 21 settembre 2018, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).
(3) Ares(2018)5554158.
ALLEGATO
Decisione: 58
Voce di bilancio:
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
HU |
Condizionalità |
2010 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-505/15 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
12 689,17 |
0,00 |
12 689,17 |
|
Condizionalità |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-505/15 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
40 798,58 |
0,00 |
40 798,58 |
|
|
|
|
|
Totale HU: |
EUR |
53 487,75 |
0,00 |
53 487,75 |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
EUR |
53 487,75 |
0,00 |
53 487,75 |
Voce di bilancio:
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
CZ |
Vino - Ristrutturazione |
2010 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa C-4/17P |
UNA TANTUM |
|
EUR |
690 350,42 |
0,00 |
690 350,42 |
|
Vino - Ristrutturazione |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa C-4/17P |
UNA TANTUM |
|
EUR |
865 307,63 |
0,00 |
865 307,63 |
|
Vino - Ristrutturazione |
2012 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa C-4/17P |
UNA TANTUM |
|
EUR |
567 540,99 |
0,00 |
567 540,99 |
|
|
|
|
|
Totale CZ: |
EUR |
2 123 199,04 |
0,00 |
2 123 199,04 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
HU |
Condizionalità |
2010 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-505/15 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
331 308,92 |
0,00 |
331 308,92 |
|
Condizionalità |
2011 |
Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-505/15 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
169 536,16 |
0,00 |
169 536,16 |
|
|
|
|
|
Totale HU: |
EUR |
500 845,08 |
0,00 |
500 845,08 |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
EUR |
2 624 044,12 |
0,00 |
2 624 044,12 |
Voce di bilancio:
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
AT |
Certificazione |
2016 |
CEB/2017/002/AT gestione del credito relativo alle restituzioni all'esportazione |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 560 013,80 |
0,00 |
– 560 013,80 |
|
Diritti |
2016 |
Carenza riguardante la qualifica di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del reg. 1307/2013 - Regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 11 131,04 |
0,00 |
– 11 131,04 |
|
Diritti |
2017 |
Carenza riguardante la qualifica di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del reg. 1307/2013 - Regime di pagamento di base |
STIMATA COME PERCENTUALE |
0,47 % |
EUR |
– 342 311,27 |
0,00 |
– 342 311,27 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Carenza riguardante la qualifica di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del reg. 1307/2013 - Inverdimento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 9 144,07 |
0,00 |
– 9 144,07 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenza riguardante la qualifica di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del reg. 1307/2013 - Inverdimento e giovani agricoltori |
STIMATA COME PERCENTUALE |
0,47 % |
EUR |
– 161 606,01 |
0,00 |
– 161 606,01 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Carenza riguardante la qualifica di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del reg. 1307/2013 - Sostegno accoppiato facoltativo |
STIMATA COME PERCENTUALE |
0,47 % |
EUR |
– 6 670,62 |
0,00 |
– 6 670,62 |
|
Diritti |
2016 |
Valore dei diritti all'aiuto assegnati nel 2015 troppo elevato - Articolo 26 del reg. 1307/2013 - Impatto sul regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 153 513,73 |
0,00 |
– 153 513,73 |
|
Diritti |
2017 |
Valore dei diritti all'aiuto assegnati nel 2015 troppo elevato - Articolo 26 del reg. 1307/2013 - Impatto sul regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 108 909,33 |
0,00 |
– 108 909,33 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Valore dei diritti all'aiuto assegnati nel 2015 troppo elevato - Articolo 26 del reg. 1307/2013 - Impatto sull'inverdimento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 69 228,19 |
0,00 |
– 69 228,19 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Valore dei diritti all'aiuto assegnati nel 2015 troppo elevato - Articolo 26 del reg. 1307/2013 - Impatto sull'inverdimento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 49 113,49 |
0,00 |
– 49 113,49 |
|
|
|
|
|
Totale AT: |
EUR |
– 1 471 641,55 |
0,00 |
– 1 471 641,55 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
BE |
Certificazione |
2016 |
Errore noto |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 146 110,05 |
0,00 |
– 1 146 110,05 |
|
Certificazione |
2016 |
EPP FEAGA SIGC per l'esercizio finanziario 2016 |
STIMATA COME IMPORTO |
|
EUR |
– 503 815,42 |
0,00 |
– 503 815,42 |
|
Certificazione |
2016 |
EPP FEAGA NON SIGC per l'esercizio finanziario 2016 |
STIMATA COME IMPORTO |
|
EUR |
– 24 246,22 |
0,00 |
– 24 246,22 |
|
|
|
|
|
Totale BE: |
EUR |
– 1 674 171,69 |
0,00 |
– 1 674 171,69 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
DE |
Certificazione |
2016 |
FEAGA - Caso di audit n. 24 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 130,09 |
0,00 |
– 130,09 |
|
Certificazione |
2016 |
FEAGA - Caso di audit n. 31 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 169,23 |
0,00 |
– 169,23 |
|
Certificazione |
2016 |
FEAGA - Caso di audit n. 4 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 413,58 |
0,00 |
– 413,58 |
|
|
|
|
|
Totale DE: |
EUR |
– 712,90 |
0,00 |
– 712,90 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
ES |
Certificazione |
2016 |
Errori casuali FEAGA |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 15 926,15 |
0,00 |
– 15 926,15 |
|
Certificazione |
2016 |
FEAGA - Errore noto |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 51,52 |
0,00 |
– 51,52 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Controlli tradizionali tardivi - Anno di domanda 2015 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 28 661,51 |
0,00 |
– 28 661,51 |
|
Certificazione |
2016 |
FEAGA - Errori casuali |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 155 560,07 |
0,00 |
– 155 560,07 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Campione basato sul rischio - Controlli mediante telerilevamento, anno di domanda 2015 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 194 370,47 |
0,00 |
– 194 370,47 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Campione basato sul rischio - Controlli mediante telerilevamento, anno di domanda 2016 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 131 651,65 |
0,00 |
– 131 651,65 |
|
|
|
|
|
Totale ES: |
EUR |
– 526 221,37 |
0,00 |
– 526 221,37 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
FR |
Sostegno accoppiato facoltativo |
2016 |
Anno di domanda 2015 - Misura 7, 30 e 24 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 6 287 259,89 |
0,00 |
– 6 287 259,89 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Anno di domanda 2016 - Sostegno accoppiato facoltativo, M30 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 31 114,24 |
0,00 |
– 31 114,24 |
|
Sostegno accoppiato facoltativo |
2017 |
Anno di domanda 2016 - Sostegno accoppiato facoltativo, M7 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 28 400 982,41 |
0,00 |
– 28 400 982,41 |
|
Condizionalità |
2014 |
PD (CGO 1, 2 e 5 non controllati) |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 15 559 062,85 |
– 403 995,73 |
– 15 155 067,12 |
|
Condizionalità |
2013 |
Vino (CGO 1, 2 e 5 non controllati) |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 146 334,72 |
0,00 |
– 146 334,72 |
|
|
|
|
|
Totale FR: |
EUR |
– 50 424 754,11 |
– 403 995,73 |
– 50 020 758,38 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
GB |
Condizionalità |
2015 |
PD - Anno di domanda 2014 - Controlli in loco carenti |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 3 864 246,24 |
– 77 151,09 |
– 3 787 095,15 |
|
Condizionalità |
2016 |
PD - Anno di domanda 2015 - Controlli in loco carenti |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 3 820 007,23 |
– 1 269 622,79 |
– 2 550 384,44 |
|
Condizionalità |
2017 |
PD, anno di domanda 2016 |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 3 881 716,38 |
– 1 261 994,04 |
– 2 619 722,34 |
|
|
|
|
|
Totale GB: |
EUR |
– 11 565 969,85 |
– 2 608 767,92 |
– 8 957 201,93 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
GR |
Diritti |
2017 |
Requisito di agricoltore in attività - Imprese collegate - Anno di domanda 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 19 734,00 |
0,00 |
– 19 734,00 |
|
Diritti |
2016 |
Anno di domanda 2015 - Agricoltori che ricevono diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in base alla superficie affittata nel 2010 - Regime di pagamento di base |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 45 625,62 |
0,00 |
– 45 625,62 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Anno di domanda 2015 - Agricoltori che ricevono diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in base alla superficie affittata nel 2010 - INVERDIMENTO |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 21 809,05 |
0,00 |
– 21 809,05 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Anno di domanda 2015 - Agricoltori che ricevono diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in base alla superficie affittata nel 2010 - Giovani agricoltori |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 1 147,73 |
0,00 |
– 1 147,73 |
|
Diritti |
2016 |
Anno di domanda 2015 - Agricoltori che non hanno dichiarato una superficie ammissibile sufficiente per la conversione - Regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 23 681,89 |
0,00 |
– 23 681,89 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Anno di domanda 2015 - Agricoltori che non hanno dichiarato una superficie ammissibile sufficiente per la conversione - INVERDIMENTO |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 11 319,95 |
0,00 |
– 11 319,95 |
|
Diritti |
2017 |
Anno di domanda 2016 - Agricoltori che ricevono diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in base alla superficie affittata nel 2010 - Regime di pagamento di base |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 47 341,78 |
0,00 |
– 47 341,78 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Anno di domanda 2016 - Agricoltori che ricevono diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in base alla superficie affittata nel 2010 - INVERDIMENTO |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 23 339,50 |
0,00 |
– 23 339,50 |
|
Diritti |
2017 |
Anno di domanda 2016 - Agricoltori che non hanno dichiarato una superficie ammissibile sufficiente per la conversione - Regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 19 336,09 |
0,00 |
– 19 336,09 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Anno di domanda 2016 - Agricoltori che non hanno dichiarato una superficie ammissibile sufficiente per la conversione - INVERDIMENTO |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 9 532,69 |
0,00 |
– 9 532,69 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Carenze nell'aggiornamento del SIPA |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 12 342 563,07 |
0,00 |
– 12 342 563,07 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenze nell'aggiornamento del SIPA |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 12 060 282,13 |
0,00 |
– 12 060 282,13 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenza nei controlli dell'inverdimento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 385,10 |
– 134,79 |
– 250,31 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2016 |
Carenza nei controlli in loco sulle particelle, regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 541 695,17 |
– 189 593,31 |
– 352 101,86 |
|
Aiuti diretti disaccoppiati |
2017 |
Carenza nei controlli in loco sulle particelle, regime di pagamento di base |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 148 063,37 |
– 51 822,18 |
– 96 241,19 |
|
|
|
|
|
Totale GR: |
EUR |
– 25 315 857,14 |
– 241 550,28 |
– 25 074 306,86 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
HR |
Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria |
2016 |
Errori individuati dall'organismo di certificazione nel contesto della liquidazione finanziaria (FEAGA) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 106,70 |
0,00 |
– 106,70 |
|
|
|
|
|
Totale HR: |
EUR |
– 106,70 |
0,00 |
– 106,70 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
HU |
Certificazione |
2016 |
FEAGA - Errore finanziario |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 354 521,31 |
0,00 |
– 354 521,31 |
|
Certificazione |
2014 |
FEAGA - Errore noto (esercizio finanziario 2014) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 411 055,08 |
0,00 |
– 411 055,08 |
|
Certificazione |
2015 |
FEAGA - Errore noto (esercizio finanziario 2015) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 229 160,00 |
0,00 |
– 229 160,00 |
|
|
|
|
|
Totale HU: |
EUR |
– 994 736,39 |
0,00 |
– 994 736,39 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
IT |
Certificazione |
2016 |
Errori noti relativi al FEAGA individuati dall'organismo di certificazione |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 58 736,48 |
0,00 |
– 58 736,48 |
|
|
|
|
|
Totale IT: |
EUR |
– 58 736,48 |
0,00 |
– 58 736,48 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
PL |
Ortofrutticoli - Misure di sostegno eccezionali |
2015 |
Carenza 1 nei controlli intesi ad accertare l'ammissibilità dell'aiuto (controllo essenziale): aiuto versato direttamente ai produttori che appartengono a un'OP |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 862 313,80 |
0,00 |
– 862 313,80 |
|
Ortofrutticoli - Misure di sostegno eccezionali |
2016 |
Carenza 1 nei controlli intesi ad accertare l'ammissibilità dell'aiuto (controllo essenziale): aiuto versato direttamente ai produttori che appartengono a un'OP |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 626 391,41 |
0,00 |
– 626 391,41 |
|
Ortofrutticoli - Misure di sostegno eccezionali |
2015 |
Carenza 2 nei controlli intesi ad accertare l'ammissibilità dell'aiuto (controllo essenziale): modifica dell'operazione dopo la notifica. Solo reg. 932/2014. |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 225 249,40 |
0,00 |
– 1 225 249,40 |
|
Ortofrutticoli - Gruppi di produttori prericonosciuti |
2015 |
Errore noto nella popolazione FEAGA non SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 20 800 842,75 |
– 20 800 842,75 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Totale PL: |
EUR |
– 23 514 797,36 |
– 20 800 842,75 |
– 2 713 954,61 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
PT |
Condizionalità |
2014 |
PD - Anno di domanda 2013 - Controlli carenti dei CGO 2, 7, 8, 9, 11, 12 e da 16 a 18 - Inosservanza della BCAA «Rotazione delle colture» - Tolleranze e sistema sanzionatorio poco rigoroso |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 378 534,63 |
– 1 984,14 |
– 376 550,49 |
|
Condizionalità |
2015 |
PD - Anno di domanda 2014 - Controlli carenti dei CGO 2, 9, 11, 12 e da 16 a 18 - Inosservanza della BCAA «Rotazione delle colture» - Tolleranze e sistema sanzionatorio poco rigoroso |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 3 117 345,35 |
– 103 874,64 |
– 3 013 470,71 |
|
Condizionalità |
2016 |
PD - Anno di domanda 2015 - Controlli carenti dei CGO 2, 9, 11, 12 e da 16 a 18 - Tolleranze e sistema sanzionatorio poco rigoroso |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 3 042 569,54 |
– 78 338,31 |
– 2 964 231,23 |
|
Condizionalità |
2017 |
PD - Anno di domanda 2016 - Tolleranze e sistema sanzionatorio poco rigoroso |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 152 766,08 |
0,00 |
– 152 766,08 |
|
Condizionalità |
2014 |
Vino - Anno di domanda 2015 - Controlli carenti dei CGO 2, 9, 11, 12 e da 16 a 18 - Tolleranze e sistema sanzionatorio poco rigoroso |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 215 486,92 |
– 4 309,74 |
– 211 177,18 |
|
Condizionalità |
2015 |
Vino - Anno di domanda 2015 - Controlli carenti dei CGO 2, 9, 11, 12 e da 16 a 18 - Tolleranze e sistema sanzionatorio poco rigoroso |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 35 761,53 |
– 715,23 |
– 35 046,30 |
|
|
|
|
|
Totale PT: |
EUR |
– 6 942 464,05 |
– 189 222,06 |
– 6 753 241,99 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
SE |
Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri |
2015 |
Assenza e una tantum |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 219 136,75 |
– 36 866,25 |
– 182 270,50 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri |
2015 |
Assenza e una tantum |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 737 325,02 |
0,00 |
– 737 325,02 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri |
2016 |
Assenza e una tantum |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 235 899,86 |
– 36 510,52 |
– 199 389,34 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri |
2016 |
Assenza e una tantum |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 730 210,41 |
0,00 |
– 730 210,41 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri |
2017 |
Assenza e una tantum |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 138 560,74 |
– 4 203,58 |
– 134 357,16 |
|
Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri |
2017 |
Assenza e una tantum |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 84 071,64 |
0,00 |
– 84 071,64 |
|
|
|
|
|
Totale SE: |
EUR |
– 2 145 204,42 |
– 77 580,35 |
– 2 067 624,07 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
SK |
Condizionalità |
2015 |
PD - Anno di domanda 2014 - Portata insufficiente dei controlli della BCAA 5 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 14 259,15 |
– 42,85 |
– 14 216,30 |
|
Condizionalità |
2015 |
PD - Anno di domanda 2014 - Sistema sanzionatorio poco rigoroso |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 063 858,34 |
0,00 |
– 1 063 858,34 |
|
Condizionalità |
2016 |
PD - Anno di domanda 2015 - Portata insufficiente dei controlli della BCAA 5 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 5 536,83 |
– 38,61 |
– 5 498,22 |
|
Condizionalità |
2016 |
PD - Anno di domanda 2015 - Sistema sanzionatorio poco rigoroso |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 176 670,25 |
0,00 |
– 1 176 670,25 |
|
Condizionalità |
2017 |
PD - Anno di domanda 2016 - Portata insufficiente dei controlli della BCAA 5 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 9 990,33 |
– 87,11 |
– 9 903,22 |
|
Condizionalità |
2017 |
PD - Anno di domanda 2016 - Sistema sanzionatorio poco rigoroso |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 407 765,37 |
0,00 |
– 1 407 765,37 |
|
|
|
|
|
Totale SK: |
EUR |
– 3 678 080,27 |
– 168,57 |
– 3 677 911,70 |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
EUR |
– 128 313 454,28 |
– 24 322 127,66 |
– 103 991 326,62 |
Voce di bilancio:
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
AT |
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
Carenza riguardante la qualifica di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del reg. 1307/2013 - FEASR |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 7 474,30 |
0,00 |
– 7 474,30 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
Carenza riguardante la qualifica di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del reg. 1307/2013 - FEASR |
STIMATA COME PERCENTUALE |
0,47 % |
EUR |
– 201 955,26 |
0,00 |
– 201 955,26 |
|
|
|
|
|
Totale AT: |
EUR |
– 209 429,56 |
0,00 |
– 209 429,56 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
BE |
Certificazione |
2016 |
Errore noto FEASR per l'esercizio finanziario 2016 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 630 956,00 |
0,00 |
– 630 956,00 |
|
Certificazione |
2016 |
EPP FEASR SIGC per l'esercizio finanziario 2016 |
STIMATA COME IMPORTO |
|
EUR |
– 24 973,87 |
0,00 |
– 24 973,87 |
|
Certificazione |
2016 |
EPP FEASR NON SIGC per l'esercizio finanziario 2016 |
STIMATA COME IMPORTO |
|
EUR |
– 430,80 |
0,00 |
– 430,80 |
|
|
|
|
|
Totale BE: |
EUR |
– 656 360,67 |
0,00 |
– 656 360,67 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
DE |
Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013) |
2013 |
1a-Singolo errore in appalto pubblico (fascicolo 2) - Rettifica calcolata (10 %) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 981,31 |
0,00 |
– 981,31 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013) |
2014 |
1a-Singolo errore in appalto pubblico (fascicolo 2) - Rettifica calcolata (10 %) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 552,36 |
0,00 |
– 1 552,36 |
|
Sviluppo rurale FEASR LEADER |
2015 |
1b-Singolo errore in appalto pubblico (fascicolo 2) - Rettifica calcolata (10 %) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 672,70 |
0,00 |
– 1 672,70 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013) |
2010 |
2a-Singolo errore in appalto pubblico (fascicolo 7) - Rettifica calcolata (10 %) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 2 568,80 |
0,00 |
– 2 568,80 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013) |
2011 |
2a-Singolo errore in appalto pubblico (fascicolo 7) - Rettifica calcolata (10 %) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 2 115,88 |
0,00 |
– 2 115,88 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013) |
2012 |
2a-Singolo errore in appalto pubblico (fascicolo 7) - Rettifica calcolata (10 %) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 902,46 |
0,00 |
– 902,46 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013) |
2013 |
2a-Singolo errore in appalto pubblico (fascicolo 7) - Rettifica calcolata (10 %) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 902,46 |
0,00 |
– 902,46 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013) |
2014 |
2a-Singolo errore in appalto pubblico (fascicolo 7) - Rettifica calcolata (10 %) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 216,80 |
0,00 |
– 1 216,80 |
|
Sviluppo rurale FEASR LEADER |
2015 |
2a-Singolo errore in appalto pubblico (fascicolo 7) - Rettifica calcolata (10 %) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 401,01 |
0,00 |
– 1 401,01 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013) |
2014 |
3a-Carenze nei controlli amministrativi sugli appalti pubblici |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 69 095,14 |
0,00 |
– 69 095,14 |
|
Sviluppo rurale FEASR LEADER |
2015 |
3b-Carenze nei controlli amministrativi sugli appalti pubblici |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 559 669,26 |
– 1 557,83 |
– 558 111,43 |
|
Sviluppo rurale FEASR LEADER |
2016 |
3b-Carenze nei controlli amministrativi sugli appalti pubblici |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 365 056,56 |
– 6 266,59 |
– 358 789,97 |
|
Certificazione |
2016 |
FEASR SIGC - Caso di audit n. 11 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 607,28 |
0,00 |
– 607,28 |
|
Certificazione |
2016 |
FEASR SIGC - Caso di audit n. 129 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 16 831,09 |
0,00 |
– 16 831,09 |
|
Certificazione |
2016 |
FEASR SIGC - Caso di audit n. 6 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 477,71 |
0,00 |
– 477,71 |
|
Certificazione |
2016 |
FEASR SIGC - Caso di audit n. 71 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 119,73 |
0,00 |
– 119,73 |
|
Certificazione |
2016 |
FEASR non SIGC - Caso di audit n. 2 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 35 831,00 |
0,00 |
– 35 831,00 |
|
Certificazione |
2016 |
FEASR non SIGC - Caso di audit n. 27 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 4 396,50 |
0,00 |
– 4 396,50 |
|
Certificazione |
2016 |
FEASR non SIGC - Caso di audit n. 34 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 432,51 |
0,00 |
– 1 432,51 |
|
Certificazione |
2016 |
FEASR non SIGC - Caso di audit n. 43 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 23 887,00 |
0,00 |
– 23 887,00 |
|
Certificazione |
2016 |
FEASR non SIGC - Caso di audit n. 51 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 848,29 |
0,00 |
– 848,29 |
|
|
|
|
|
Totale DE: |
EUR |
– 1 091 565,85 |
– 7 824,42 |
– 1 083 741,43 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
ES |
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2016 |
Carenze nei controlli della ragionevolezza dei costi per M123 (esercizio finanziario 2016, misura transitoria) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 2 229,43 |
0,00 |
– 2 229,43 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2015 |
Carenze nella valutazione della ragionevolezza dei costi per M123 (esercizio finanziario 2015) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 126 999,41 |
0,00 |
– 126 999,41 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2015 |
Carenze nella valutazione della ragionevolezza dei costi per M123 (esercizio finanziario 2016) |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 17 905,78 |
0,00 |
– 17 905,78 |
|
Certificazione |
2016 |
Errori noti FEASR |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 46 723,27 |
0,00 |
– 46 723,27 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2016 |
Qualità insufficiente dei controlli ex post (M121) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 33 740,92 |
0,00 |
– 33 740,92 |
|
Certificazione |
2016 |
Errori noti relativi al FEASR - 56 200,38 EUR |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 56 200,38 |
0,00 |
– 56 200,38 |
|
Certificazione |
2016 |
EPP relativo al FEASR - 17 124,08 EUR |
STIMATA COME IMPORTO |
|
EUR |
– 17 124,08 |
0,00 |
– 17 124,08 |
|
Certificazione |
2016 |
FEASR - Errori casuali |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 2 390,50 |
0,00 |
– 2 390,50 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2015 |
Verifica della domanda di pagamento |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 91 814,57 |
0,00 |
– 91 814,57 |
|
|
|
|
|
Totale ES: |
EUR |
– 395 128,34 |
0,00 |
– 395 128,34 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
FR |
Certificazione |
2016 |
CEB/2017/046/FR - Errore estrapolato nel FEASR |
STIMATA COME IMPORTO |
|
EUR |
– 1 768,57 |
0,00 |
– 1 768,57 |
|
Certificazione |
2016 |
CEB/2017/046/FR - Errori noti nel FEASR |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 27 977,00 |
0,00 |
– 27 977,00 |
|
Condizionalità |
2013 |
SR (CGO 1, 2 e 5 non controllati) |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 532 897,40 |
– 489 608,41 |
– 43 288,99 |
|
Condizionalità |
2014 |
SR (CGO 1, 2 e 5 non controllati) |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 668 690,92 |
0,00 |
– 668 690,92 |
|
|
|
|
|
Totale FR: |
EUR |
– 1 231 333,89 |
– 489 608,41 |
– 741 725,48 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
GB |
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2015 |
Mancanza di pista di controllo in relazione alle visite in situ - Esercizio finanziario 2015 - Misura 216 |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 10 380,46 |
0,00 |
– 10 380,46 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure forestali |
2015 |
Mancanza di pista di controllo in relazione alle visite in situ - Esercizio finanziario 2015 - Misura 221 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 13 254,64 |
0,00 |
– 13 254,64 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure forestali |
2015 |
Mancanza di pista di controllo in relazione alle visite in situ - Esercizio finanziario 2015 - Misura 227 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 148 643,71 |
0,00 |
– 148 643,71 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2016 |
Mancanza di pista di controllo in relazione alle visite in situ - Esercizio finanziario 2016 - Misura 216 pagata nell'ambito della M04 del nuovo periodo di programmazione |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 7 565,26 |
0,00 |
– 7 565,26 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2017 |
Mancanza di pista di controllo in relazione alle visite in situ - Esercizio finanziario 2017 - Misura 216 pagata nell'ambito della M04 del nuovo periodo di programmazione |
FORFETTARIA |
3,00 % |
EUR |
– 726,75 |
0,00 |
– 726,75 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
M10: mancanza di controlli incrociati sistematici con le banche dati sugli animali per valutare il requisito relativo alla densità del bestiame e mancata valutazione in loco del bestiame - Anno di domanda 2015 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 476 492,21 |
0,00 |
– 476 492,21 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
M14: mancanza di controlli incrociati sistematici con le banche dati sugli animali per valutare il requisito relativo alla densità del bestiame, mancata valutazione in loco del bestiame e sistema sanzionatorio non conforme - Anno di domanda 2015 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 20 700,00 |
0,00 |
– 20 700,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure forestali |
2016 |
M221/M08: mancanza di controllo amministrativo sui pagamenti a copertura della perdita di reddito - Anno di domanda 2015 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 23 435,00 |
0,00 |
– 23 435,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure forestali |
2017 |
M221/M08: mancanza di controllo amministrativo sui pagamenti a copertura della perdita di reddito - Anno di domanda 2016 |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 23 435,00 |
0,00 |
– 23 435,00 |
|
Condizionalità |
2014 |
SR - Anno di domanda 2014 - Controlli in loco carenti |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 501 789,15 |
0,00 |
– 501 789,15 |
|
Condizionalità |
2015 |
SR - Anno di domanda 2014 - Controlli in loco carenti |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 397 720,77 |
0,00 |
– 397 720,77 |
|
Condizionalità |
2015 |
SR - Anno di domanda 2015 - Controlli in loco carenti |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 253 812,96 |
– 257,81 |
– 253 555,15 |
|
Condizionalità |
2016 |
SR - Anno di domanda 2015 - Controlli in loco carenti |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 410 094,33 |
0,00 |
– 410 094,33 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2015 |
Autocertificazione per i pagamenti comprensivi di IVA - Esercizio finanziario 2015 - Misura 216 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 88 233,89 |
0,00 |
– 88 233,89 |
|
|
|
|
|
Totale GB: |
EUR |
– 2 376 284,13 |
– 257,81 |
– 2 376 026,32 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
GR |
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2009 |
Carenze nel SIPA |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 2 397 552,06 |
0,00 |
– 2 397 552,06 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie) |
2010 |
Carenze nel SIPA |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 805 546,96 |
0,00 |
– 805 546,96 |
|
|
|
|
|
Totale GR: |
EUR |
– 3 203 099,02 |
0,00 |
– 3 203 099,02 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
HR |
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
Controlli atti a garantire che la domanda soddisfi tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa UE e dal PSR dello Stato membro o della regione (M10 - M11 - Anni di domanda 2015 e 2016 - Esercizio finanziario 2016) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 101 099,73 |
– 45 886,85 |
– 55 212,88 |
|
Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria |
2016 |
Errore noto individuato dall'organismo di certificazione nel contesto della liquidazione finanziaria (FEASR SIGC) |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 53 125,78 |
0,00 |
– 53 125,78 |
|
|
|
|
|
Totale HR: |
EUR |
– 154 225,51 |
– 45 886,85 |
– 108 338,66 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
HU |
Certificazione |
2016 |
FEASR - Errore finanziario |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 50,02 |
0,00 |
– 50,02 |
|
Certificazione |
2016 |
FEASR - Errore noto |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 419 402,55 |
0,00 |
– 419 402,55 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2015 |
Inottemperanza delle norme in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
0,10 % |
EUR |
– 2 117,92 |
– 2 117,92 |
0,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari pubblici |
2015 |
Inottemperanza delle norme in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
0,10 % |
EUR |
– 15 280,22 |
– 15 280,22 |
0,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2015 |
Inottemperanza delle norme in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
0,10 % |
EUR |
– 12 762,94 |
– 12 762,94 |
0,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2016 |
Inottemperanza delle norme in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
0,10 % |
EUR |
– 846,96 |
– 838,29 |
– 8,67 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari pubblici |
2016 |
Inottemperanza delle norme in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
0,10 % |
EUR |
– 68 740,57 |
– 11 603,59 |
– 57 136,98 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2016 |
Inottemperanza delle norme in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
0,10 % |
EUR |
– 15 242,66 |
– 3 610,66 |
– 11 632,00 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2017 |
Inottemperanza delle norme in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
0,10 % |
EUR |
– 179,34 |
0,00 |
– 179,34 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari pubblici |
2017 |
Inottemperanza delle norme in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
0,10 % |
EUR |
– 249,97 |
0,00 |
– 249,97 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2017 |
Inottemperanza delle norme in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
0,10 % |
EUR |
– 22,75 |
0,00 |
– 22,75 |
|
|
|
|
|
Totale HU: |
EUR |
– 534 895,90 |
– 46 213,62 |
– 488 682,28 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
IE |
Certificazione |
2016 |
ERRORI FINANZIARI RILEVATI DALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 289 762,08 |
0,00 |
– 289 762,08 |
|
|
|
|
|
Totale IE: |
EUR |
– 289 762,08 |
0,00 |
– 289 762,08 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
IT |
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
Mancanza di elementi di prova del calcolo della densità del bestiame nel corso dei controlli in loco - Esercizio finanziario 2016 - Misura 10 - Operazione 10.1.1. |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 16 181,19 |
0,00 |
– 16 181,19 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
Mancanza di elementi di prova del calcolo della densità del bestiame nel corso dei controlli in loco - Esercizio finanziario 2016 - Misura 10 - Operazione 10.1.1. |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 15 722,34 |
0,00 |
– 15 722,34 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
Mancanza di elementi di prova del calcolo della densità del bestiame nel corso dei controlli in loco - Esercizio finanziario 2016 - Misura 10 - Operazione 10.1.2. |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 11 965,46 |
0,00 |
– 11 965,46 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
Mancanza di elementi di prova del calcolo della densità del bestiame nel corso dei controlli in loco - Esercizio finanziario 2016 - Misura 10 - Operazione 10.1.2. |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 11 626,16 |
0,00 |
– 11 626,16 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
Mancanza di elementi di prova del calcolo della densità del bestiame nel corso dei controlli in loco - Esercizio finanziario 2016 - Misura 10 - Operazione 10.1.3. |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 2 414,45 |
0,00 |
– 2 414,45 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
Mancanza di elementi di prova del calcolo della densità del bestiame nel corso dei controlli in loco - Esercizio finanziario 2016 - Misura 10 - Operazione 10.1.3. |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 2 345,98 |
0,00 |
– 2 345,98 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
Mancanza di elementi di prova del calcolo della densità del bestiame nel corso dei controlli in loco - Esercizio finanziario 2016 - Misura 11 - Operazione 11.1.1. |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
Mancanza di elementi di prova del calcolo della densità del bestiame nel corso dei controlli in loco - Esercizio finanziario 2016 - Misura 11 - Operazione 11.1.1. |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 806,75 |
0,00 |
– 806,75 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
Mancanza di elementi di prova del calcolo della densità del bestiame nel corso dei controlli in loco - Esercizio finanziario 2016 - Misura 11 - Operazione 11.2.1. |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
Mancanza di elementi di prova del calcolo della densità del bestiame nel corso dei controlli in loco - Esercizio finanziario 2016 - Misura 11 - Operazione 11.2.1. |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 1 666,15 |
0,00 |
– 1 666,15 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2016 |
Mancanza di elementi di prova del calcolo della densità del bestiame nel corso dei controlli in loco - Esercizio finanziario 2016 - Misura 13 - Operazione 13.1.1. |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 56 267,29 |
0,00 |
– 56 267,29 |
|
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC |
2017 |
Mancanza di elementi di prova del calcolo della densità del bestiame nel corso dei controlli in loco - Esercizio finanziario 2016 - Misura 13 - Operazione 13.1.1. |
FORFETTARIA |
2,00 % |
EUR |
– 26 678,19 |
0,00 |
– 26 678,19 |
|
|
|
|
|
Totale IT: |
EUR |
– 145 673,96 |
0,00 |
– 145 673,96 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
PL |
Certificazione |
2015 |
Errori finanziari nella popolazione FEASR non SIGC |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 10 244,55 |
0,00 |
– 10 244,55 |
|
|
|
|
|
Totale PL: |
EUR |
– 10 244,55 |
0,00 |
– 10 244,55 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
PT |
Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013) |
2014 |
1-Misura 413 (sottomisure 311, 312, 313): costi non ammissibili per creazione/mantenimento di posti di lavoro |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 467 842,77 |
0,00 |
– 467 842,77 |
|
Sviluppo rurale FEASR LEADER |
2015 |
1-Misura 413 (sottomisure 311, 312, 313): costi non ammissibili per creazione/mantenimento di posti di lavoro |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 1 212 190,33 |
0,00 |
– 1 212 190,33 |
|
Sviluppo rurale FEASR LEADER |
2016 |
1-Misura 413 (sottomisure 311, 312, 313): costi non ammissibili per creazione/mantenimento di posti di lavoro |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 94 360,25 |
0,00 |
– 94 360,25 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013) |
2014 |
2-Misura 413 (sottomisure 311, 312, 313, 323): carenze nei controlli della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
– 301 512,95 |
0,00 |
– 301 512,95 |
|
Sviluppo rurale FEASR LEADER |
2015 |
2-Misura 413 (sottomisure 311, 312, 313, 323): carenze nei controlli della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
– 248 459,07 |
0,00 |
– 248 459,07 |
|
Sviluppo rurale FEASR LEADER |
2016 |
2-Misura 413 (sottomisure 311, 312, 313, 323): carenze nei controlli della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
100,00 % |
EUR |
– 57 404,70 |
0,00 |
– 57 404,70 |
|
Certificazione |
2015 |
Decisione di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 2015 e decisione di liquidazione dei conti FEASR dell'ultimo esercizio di attuazione (16.10.2014-31.12.2015) per il periodo di programmazione 2007-2013 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 15 000,61 |
0,00 |
– 15 000,61 |
|
Condizionalità |
2014 |
Rettifica SR, anno di domanda 2013 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
10 380,28 |
0,00 |
10 380,28 |
|
Condizionalità |
2014 |
Rettifica SR, anno di domanda 2014 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
22 589,96 |
0,00 |
22 589,96 |
|
Condizionalità |
2015 |
Rettifica SR, anno di domanda 2014 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
98 204,04 |
0,00 |
98 204,04 |
|
Condizionalità |
2015 |
Rettifica SR, anno di domanda 2015 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
33 486,89 |
0,00 |
33 486,89 |
|
Condizionalità |
2016 |
Rettifica SR, anno di domanda 2015 |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
90 178,07 |
0,00 |
90 178,07 |
|
Certificazione |
2016 |
FEASR - Decisione di liquidazione dei conti dell'ultimo esercizio di attuazione (Q5 - 16.10.2014-31.12.2015) per il periodo di programmazione 2007-2013 |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 3 041 420,01 |
– 9 024,71 |
– 3 032 395,30 |
|
Certificazione |
2015 |
Spese dichiarate nell'ultimo esercizio di attuazione per la misura di sviluppo rurale 511 che non erano state dichiarate nell'esercizio finanziario del pagamento effettivo |
STIMATA COME IMPORTO |
|
EUR |
– 939 516,00 |
0,00 |
– 939 516,00 |
|
Certificazione |
2016 |
Errore estrapolato per il 5o trimestre (Q5 - 16.10.2015-31.12.2015) dell'ultimo esercizio di attuazione per la popolazione FEASR non SIGC (63 248,59 EUR) |
STIMATA COME IMPORTO |
|
EUR |
– 63 248,59 |
– 21 747,68 |
– 41 500,91 |
|
Condizionalità |
2014 |
SR - Anno di domanda 2013 - Controlli carenti dei CGO 2, 7, 8, 9, 11, 12 e da 16 a 18 - Inosservanza della BCAA «Rotazione delle colture» - Tolleranze e sistema sanzionatorio poco rigoroso |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 129 966,15 |
0,00 |
– 129 966,15 |
|
Condizionalità |
2014 |
SR - Anno di domanda 2014 - Controlli carenti dei CGO 2, 9, 11, 12 e da 16 a 18 - Inosservanza della BCAA «Rotazione delle colture» - Tolleranze e sistema sanzionatorio poco rigoroso |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 204 951,05 |
0,00 |
– 204 951,05 |
|
Condizionalità |
2015 |
SR - Anno di domanda 2014 - Controlli carenti dei CGO 2, 9, 11, 12 e da 16 a 18 - Inosservanza della BCAA «Rotazione delle colture» - Tolleranze e sistema sanzionatorio poco rigoroso |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 220 275,94 |
– 881,07 |
– 219 394,87 |
|
Condizionalità |
2015 |
SR - Anno di domanda 2015 - Controlli carenti dei CGO 2, 9, 11, 12 e da 16 a 18 - Tolleranze e sistema sanzionatorio poco rigoroso |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 24 809,88 |
– 164,16 |
– 24 645,72 |
|
Condizionalità |
2016 |
SR - Anno di domanda 2015 - Controlli carenti dei CGO 2, 9, 11, 12 e da 16 a 18 - Tolleranze e sistema sanzionatorio poco rigoroso |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 1 626 056,75 |
0,00 |
– 1 626 056,75 |
|
Certificazione |
2015 |
EPP Q1-Q4 per la popolazione FEASR |
STIMATA COME IMPORTO |
|
EUR |
– 2 849 591,00 |
– 257 376,75 |
– 2 592 214,25 |
|
|
|
|
|
Totale PT: |
EUR |
– 11 241 766,81 |
– 289 194,37 |
– 10 952 572,44 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
RO |
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari pubblici |
2014 |
Diverse inottemperanze del quadro normativo in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
2,44 % |
EUR |
– 3 923 959,54 |
0,00 |
– 3 923 959,54 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2015 |
Diverse inottemperanze del quadro normativo in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
2,44 % |
EUR |
– 3 280 175,58 |
0,00 |
– 3 280 175,58 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari pubblici |
2015 |
Diverse inottemperanze del quadro normativo in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
2,44 % |
EUR |
– 2 755 091,05 |
0,00 |
– 2 755 091,05 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2015 |
Diverse inottemperanze del quadro normativo in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
2,44 % |
EUR |
– 260 292,18 |
0,00 |
– 260 292,18 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2016 |
Diverse inottemperanze del quadro normativo in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
2,44 % |
EUR |
– 683 995,90 |
0,00 |
– 683 995,90 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari pubblici |
2016 |
Diverse inottemperanze del quadro normativo in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
2,44 % |
EUR |
– 452 827,98 |
0,00 |
– 452 827,98 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2016 |
Diverse inottemperanze del quadro normativo in materia di appalti pubblici |
STIMATA COME PERCENTUALE |
2,44 % |
EUR |
– 115 226,97 |
0,00 |
– 115 226,97 |
|
|
|
|
|
Totale RO: |
EUR |
– 11 471 569,20 |
0,00 |
– 11 471 569,20 |
Stato membro |
Misura |
Esercizio finanziario |
Motivo |
Tipo |
Rettifica (%) |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
SE |
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2012 |
Assenza di verifiche sul doppio finanziamento |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 65 461,21 |
– 21 733,12 |
– 43 728,09 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2013 |
Assenza di verifiche sul doppio finanziamento |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 620 898,88 |
– 15 648,02 |
– 605 250,86 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari pubblici |
2014 |
Assenza di verifiche sul doppio finanziamento |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 291 505,90 |
– 86 612,45 |
– 204 893,45 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2013 |
Assenza di verifica delle dichiarazioni di spesa |
UNA TANTUM |
|
EUR |
– 6 970,99 |
0,00 |
– 6 970,99 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2012 |
Assenza di verifica dei criteri relativi alle PMI nonché carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e nella valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 55 086,77 |
– 18 288,81 |
– 36 797,96 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2013 |
Assenza di verifica dei criteri relativi alle PMI nonché carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e nella valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 363 222,29 |
0,00 |
– 363 222,29 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2014 |
Assenza di verifica dei criteri relativi alle PMI nonché carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e nella valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 245 246,39 |
– 72 867,78 |
– 172 378,61 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2015 |
Assenza di verifica dei criteri relativi alle PMI nonché carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e nella valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 64 295,86 |
0,00 |
– 64 295,86 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2008 |
Assenza di verifica dei criteri relativi alle PMI e del rischio di doppio finanziamento nonché carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e nella valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 751,03 |
0,00 |
– 751,03 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2009 |
Assenza di verifica dei criteri relativi alle PMI e del rischio di doppio finanziamento nonché carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e nella valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 320,70 |
0,00 |
– 320,70 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2011 |
Assenza di verifica dei criteri relativi alle PMI e del rischio di doppio finanziamento nonché carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e nella valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 2 236,29 |
– 67,59 |
– 2 168,70 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2012 |
Assenza di verifica dei criteri relativi alle PMI e del rischio di doppio finanziamento nonché carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e nella valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 113 768,81 |
– 37 771,25 |
– 75 997,56 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2013 |
Assenza di verifica dei criteri relativi alle PMI e del rischio di doppio finanziamento nonché carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e nella valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 472 874,38 |
0,00 |
– 472 874,38 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2014 |
Assenza di verifica dei criteri relativi alle PMI e del rischio di doppio finanziamento nonché carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e nella valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 347 992,77 |
– 103 395,86 |
– 244 596,91 |
|
Sviluppo rurale FEASR, misure con sostegno forfettario |
2015 |
Assenza di verifica dei criteri relativi alle PMI e del rischio di doppio finanziamento nonché carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e nella valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
10,00 % |
EUR |
– 283 956,93 |
0,00 |
– 283 956,93 |
|
Sviluppo rurale FEASR, asse 1 (2007-2013) |
2007 |
Carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e per quanto riguarda la valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 2 143,59 |
0,00 |
– 2 143,59 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2012 |
Carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e per quanto riguarda la valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 131 152,67 |
– 87 085,37 |
– 44 067,30 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2013 |
Carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e per quanto riguarda la valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 1 241 577,53 |
– 2 978,52 |
– 1 238 599,01 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2014 |
Carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e per quanto riguarda la valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 750 589,53 |
– 442 938,45 |
– 307 651,08 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari pubblici |
2014 |
Carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e per quanto riguarda la valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 845 717,03 |
– 499 075,16 |
– 346 641,87 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari privati |
2015 |
Carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e per quanto riguarda la valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 264 235,27 |
0,00 |
– 264 235,27 |
|
Sviluppo rurale FEASR, investimenti - Beneficiari pubblici |
2015 |
Carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e per quanto riguarda la valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 1 632 649,18 |
28 498,30 |
– 1 661 147,48 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2008 |
Carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e per quanto riguarda la valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 681,88 |
0,00 |
– 681,88 |
|
Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013) |
2010 |
Carenze nell'applicazione dei criteri di selezione e per quanto riguarda la valutazione della ragionevolezza dei costi |
FORFETTARIA |
5,00 % |
EUR |
– 490,86 |
0,00 |
– 490,86 |
|
|
|
|
|
Totale SE: |
EUR |
– 7 803 826,74 |
– 1 359 964,08 |
– 6 443 862,66 |
Valuta |
Importo |
Deduzioni |
Impatto finanziario |
EUR |
– 40 815 166,21 |
– 2 238 949,56 |
– 38 576 216,65 |
23.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/65 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1842 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2018
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2018) 7911]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come disposto dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione. |
(3) |
Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata varie volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5), al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli. |
(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6), allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e dispone la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni. |
(5) |
Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE. |
(6) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1652 della Commissione (7) in seguito alla notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in aziende avicole situate nelle regioni di Plovdiv e Haskovo di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, in seguito alla comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, che prevedono tra l'altro l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette. |
(7) |
Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/1652, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende avicole situate nelle regioni di Haskovo e Stara Zagora di tale Stato membro. |
(8) |
La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, in seguito alla comparsa di tali nuovi focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette di tale Stato membro. |
(9) |
La Commissione ha esaminato dette misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza, istituite dall'autorità competente della Bulgaria, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei nuovi focolai. |
(10) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro. |
(11) |
È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica della Bulgaria in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. |
(12) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo che siano incluse le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e al fine di aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1652 della Commissione, del 6 novembre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 275 I del 6.11.2018, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
1) |
nella parte A la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente: «Stato membro: Bulgaria
|
2) |
nella parte B la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente: «Stato membro: Bulgaria
|