ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 297

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
22 novembre 2018


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1735]

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1736]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1737]

4

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1738]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 5/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1739]

6

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1740]

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1741]

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1742]

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1743]

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1744]

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1745]

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1746]

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1747]

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1748]

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1749]

18

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1750]

20

 

*

Decisione del cCmitato misto SEE n. 17/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1751]

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1752]

22

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1753]

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1754]

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 21/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1755]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1756]

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1757]

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1758]

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1759]

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1760]

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1761]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 28/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1762]

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1763]

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1764]

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 31/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1765]

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1766]

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 33/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE [2018/1767]

42

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 34/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE [2018/1768]

43

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 35/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2018/1769]

44

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 36/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/1770]

47

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/1771]

48

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 38/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/1772]

49

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 39/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/1773]

50

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 37 (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE [2018/1774]

51

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato XVI (Appalti) dell’accordo SEE [2018/1775]

52

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 42/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2018/1776]

53

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 43/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2018/1777]

54

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2018/1778]

55

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 45/2017, del 3 febbraio 2017, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2018/1779]

56

 

*

Avviso al lettore

57

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

22.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 1/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1735]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'elenco dei paesi di cui all'articolo 9 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 494/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda le condizioni di importazione e l'elenco dei paesi di cui all'articolo 9 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, relativo ad un modello di certificato per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE il capitolo I è così modificato:

1.

al punto 115 [regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione] della parte 1.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32014 R 0359: Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014 (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 10),

32014 R 0494: Regolamento di esecuzione (UE) n. 494/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014 (GU L 139 del 14.5.2014, pag. 11).»

2.

Dopo il punto 150 [regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione] della parte 1.2 è inserito il seguente punto:

«151.

32014 R 0636: Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, relativo ad un modello di certificato per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 16).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 359/2014, (UE) n. 494/2014 e (UE) n. 636/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 107 del 10.4.2014, pag. 10.

(2)   GU L 139 del 14.5.2014, pag. 11.

(3)   GU L 175 del 14.6.2014, pag. 16.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 2/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1736]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1196 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica gli allegati della decisione 2007/275/CE relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 137 [decisione 2007/275/CE della Commissione] della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 1196: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1196 della Commissione, del 20 luglio 2016 (GU L 197 del 22.7.2016, pag. 10).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1196 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 197 del 22.7.2016, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 3/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1737]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1811 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della provincia di Brindisi della Regione Puglia in Italia come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis(1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 1811: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1811 della Commissione, dell'11 ottobre 2016 (GU L 276 del 13.10.2016, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1811 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 276 del 13.10.2016, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 4/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1738]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1096 della Commissione, del 6 luglio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni per l'immissione sul mercato di partite di determinate specie di pesci destinate agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali relative all'alfavirus dei salmonidi (SAV) approvate a norma della decisione 2010/221/UE (1) deve essere integrato nell'accordo SEE.

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 86 (Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1096: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1096 della Commissione, del 6 luglio 2016 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 28).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1096 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 182 del 7.7.2016, pag. 28.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 5/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1739]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/27 della Commissione, del 13 gennaio 2016, che modifica l'allegato III e l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I, è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0027: Regolamento (UE) 2016/27 della Commissione, del 13 gennaio 2016 (GU L 9 del 14.1.2016, pag. 4).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/27 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 9 del 14.1.2016, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

IT

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L 297/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 6/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1740]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 della Commissione, del 4 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 904/2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1833 della Commissione, del 17 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di lectine di fagiolo (lectine di Phaseolus vulgaris) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Biolek Sp. z o.o.) (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1881 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 per quanto riguarda l'attività minima della 6-fitasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 22594) come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) (3).

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 abroga il regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione (4), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1)

Al punto 55 [regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1881: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1881 della Commissione, del 24 ottobre 2016 (GU L 289 del 25.10.2016, pag. 15).»

2)

Dopo il punto 174 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1220 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«175.

32016 R 1768: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1768 della Commissione, del 4 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 904/2009 (GU L 270 del 5.10.2016, pag. 4).

176.

32016 R 1833: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1833 della Commissione, del 17 ottobre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di lectine di fagiolo (lectine di Phaseolus vulgaris) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Biolek Sp. z o.o.) (GU L 280 del 18.10.2016, pag. 19).»

3)

Il testo del punto 1zzzzzo (Regolamento (CE) n. 904/2009 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1768, (UE) 2016/1833 e (UE) 2016/1881 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 270 del 5.10.2016, pag. 4.

(2)   GU L 280 del 18.10.2016, pag. 19.

(3)   GU L 289 del 25.10.2016, pag. 15.

(4)   GU L 256 del 29.9.2009, pag. 28.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 7/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1741]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 45zu (Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione) del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0646: Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016 (GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/646 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 8/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1742]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 46a [regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

32016 R 1824: Regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1).»;

2)

al punto 46b [regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

32016 R 1824: Regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1).»;

3)

al punto 46d [regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

32016 R 1824: Regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/1824 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 9/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1743]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1825 della Commissione, del 6 settembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 46c (Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 1825: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1825 della Commissione, del 6 settembre 2016 (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 47).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1825 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 279 del 15.10.2016, pag. 47.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 10/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1744]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli e che modifica e rettifica i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208 relativamente alla costruzione dei veicoli e alle prescrizioni generali, ambientali e delle unità di propulsione, alle prescrizioni concernenti la frenatura dei veicoli e alle prescrizioni di sicurezza funzionale dei veicoli (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 40 [regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1788: Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).»;

2)

al punto 40a [regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 1788: Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).»;

3)

al punto 40b [regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 1788: Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).»;

4)

al punto 40c [regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 1788: Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).»;

5)

al punto 41 [regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 1788: Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/1788 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 277 del 13.10.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 11/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1745]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1789 della Commissione, del 7 settembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40d [regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione] del capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 1789: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1789 della Commissione, del 7 settembre 2016 (GU L 277 del 13.10.2016, pag. 60).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1789 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 277 del 13.10.2016, pag. 60.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

IT

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L 297/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 12/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1746]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1125 della Commissione, del 10 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nel Katsuobushi (tonnetto striato essiccato) e in alcune aringhe del Baltico affumicate (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzz (Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1125: Regolamento (UE) 2015/1125 della Commissione, del 10 luglio 2015 (GU L 184 dell'11.7.2015, pag. 7).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/1125 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 184 dell'11.7.2015, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 13/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1747]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1855 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 54zzzzi (Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 L 1855: Direttiva (UE) 2016/1855 della Commissione, del 19 ottobre 2016 (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 19).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2016/1855 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 284 del 20.10.2016, pag. 19.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 14/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1748]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/156 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0156: Regolamento (UE) 2016/156 della Commissione, del 18 gennaio 2016 (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 1)».

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0156: Regolamento (UE) 2016/156 della Commissione, del 18 gennaio 2016 (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 1)».

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/156 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 31 del 6.2.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

IT

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L 297/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 15/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1749]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/439 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), carburo di calcio, ioduro di potassio, idrogenocarbonato di sodio, rescalure, Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040 e Beauveria bassiana ceppo GHA (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/440 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/452 della Commissione, del 29 marzo 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di captano, propiconazolo e spiroxamina in o su determinati prodotti (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/486 della Commissione, del 29 marzo 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciazofamid, ciclossidim, acido difluoroacetico, fenoxicarb, flumetralin, fluopicolide, flupyradifurone, fluxapyroxad, kresoxim-metile, mandestrobin, mepanipirim, metalaxil-M, pendimetalin e teflutrin in o su determinati prodotti (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 0439: Regolamento (UE) 2016/439 della Commissione, del 23 marzo 2016 (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 31).

32016 R 0440: Regolamento (UE) 2016/440 della Commissione, del 23 marzo 2016 (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 34).

32016 R 0452: Regolamento (UE) 2016/452 della Commissione, del 29 marzo 2016 (GU L 79 del 30.3.2016, pag. 10).

32016 R 0486: Regolamento (UE) 2016/486 della Commissione, del 29 marzo 2016 (GU L 90 del 6.4.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 0439: Regolamento (UE) 2016/439 della Commissione, del 23 marzo 2016 (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 31).

32016 R 0440: Regolamento (UE) 2016/440 della Commissione, del 23 marzo 2016 (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 34).

32016 R 0452: Regolamento (UE) 2016/452 della Commissione, del 29 marzo 2016 (GU L 79 del 30.3.2016, pag. 10).

32016 R 0486: Regolamento (UE) 2016/486 della Commissione, del 29 marzo 2016 (GU L 90 del 6.4.2016, pag. 1).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2016/439, (UE) 2016/440, (UE) 2016/452 e (UE) 2016/486 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 78 del 24.3.2016, pag. 31.

(2)   GU L 78 del 24.3.2016, pag. 34.

(3)   GU L 79 del 30.3.2016, pag. 10.

(4)   GU L 90 del 6.4.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 16/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1750]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando che:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/567 della Commissione, del 6 aprile 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, cyflumetofen, ciprodinil, dimetomorf, ditiocarbammati, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, miclobutanil, propiconazolo, sedaxane e spirodiclofen in o su determinati prodotti (1) deve essere integrato all’accordo SEE.

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0567: Regolamento (UE) 2016/567 della Commissione, del 6 aprile 2016 (GU L 100 del 15.4.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0567: Regolamento (UE) 2016/567 della Commissione, del 6 aprile 2016 (GU L 100 del 15.4.2016, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) 2016/567 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 100 del 15.4.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/21


DECISIONE DEL CCMITATO MISTO SEE

N. 17/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1751]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/805 della Commissione, del 20 maggio 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis), Candida oleophila di ceppo O, FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), decanoato di metile (CAS 110-42-9), ottanoato di metile (CAS 111-11-5) e terpenoid blend QRD 460 (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0805: Regolamento (UE) 2016/805 della Commissione, del 20 maggio 2016 (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 95).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0805: Regolamento (UE) 2016/805 della Commissione, del 20 maggio 2016 (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 95).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/805 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 132 del 21.5.2016, pag. 95.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1752]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1002 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di AMTT, diquat, dodina, glufosinato e tritosulfuron in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1003 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acequinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, fosetil, mepiquat, proquinazid, propamocarb, proesadione e tebuconazolo in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim in o su determinati prodotti (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1016 della Commissione, del 17 giugno 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di etofumesato, etossazolo, fenamidone, fluoxastrobin e flurtamone in o su determinati prodotti (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 1002: Regolamento (UE) 2016/1002 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 167 del 24.6.2016, pag. 1),

32016 R 1003: Regolamento (UE) 2016/1003 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 167 del 24.6.2016, pag. 46),

32016 R 1015: Regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 172 del 29.6.2016, pag. 1),

32016 R 1016: Regolamento (UE) 2016/1016 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 172 del 29.6.2016, pag. 22).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 1002: Regolamento (UE) 2016/1002 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 167 del 24.6.2016, pag. 1),

32016 R 1003: Regolamento (UE) 2016/1003 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 167 del 24.6.2016, pag. 46),

32016 R 1015: Regolamento (UE) 2016/1015 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 172 del 29.6.2016, pag. 1),

32016 R 1016: Regolamento (UE) 2016/1016 della Commissione, del 17 giugno 2016 (GU L 172 del 29.6.2016, pag. 22).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2016/1002, (UE) 2016/1003, (UE) 2016/1015 e (UE) 2016/1016 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 167 del 24.6.2016, pag. 1.

(2)   GU L 167 del 24.6.2016, pag. 46.

(3)   GU L 172 del 29.6.2016, pag. 1.

(4)   GU L 172 del 29.6.2016, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 19/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1753]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1355 della Commissione, del 9 agosto 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tiacloprid (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1355: Regolamento (UE) 2016/1355 della Commissione, del 9 agosto 2016 (GU L 215 del 10.8.2016, pag. 4).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1355: Regolamento (UE) 2016/1355 della Commissione, del 9 agosto 2016 (GU L 215 del 10.8.2016, pag. 4).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2016/1355 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 215 del 10.8.2016, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 20/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1754]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1814 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei glicosidi dello steviolo (E 960) (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 69 [regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1814: Regolamento (UE) 2016/1814 della Commissione, del 13 ottobre 2016 (GU L 278 del 14.10.2016, pag. 37).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1814 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 278 del 14.10.2016, pag. 37.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 21/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1755]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1411 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1412 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 2016/1413 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE il capitolo XII è così modificato:

1.

al punto 54zzzzzp [regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1413: Regolamento (UE) 2016/1413 della Commissione, del 24 agosto 2016 (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 8).»

2.

Al punto 55 [regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1416: Regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione, del 24 agosto 2016 (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 22).»

3.

Dopo il punto 118 [regolamento (UE) 2016/1390 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«119.

32016 R 1411: Regolamento (UE) 2016/1411 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 1).

120.

32016 R 1412: Regolamento (UE) 2016/1412 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 6).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2016/1411, (UE) 2016/1412, (UE) 2016/1413 e (UE) 2016/1416 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 230 del 25.8.2016, pag. 1.

(2)   GU L 230 del 25.8.2016, pag. 6.

(3)   GU L 230 del 25.8.2016, pag. 8.

(4)   GU L 230 del 25.8.2016, pag. 22.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

IT

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L 297/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 22/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1756]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/576 della Commissione, del 14 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «rafossanide» (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 0576: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/576 della Commissione, del 14 aprile 2016 (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/576 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 99 del 15.4.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 23/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1757]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/710 della Commissione, del 12 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «carbonato di rame» (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/885 della Commissione, del 3 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «eprinomectina» (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 0710: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/710 della Commissione, del 12 maggio 2016 (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 6),

32016 R 0885: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/885 della Commissione, del 3 giugno 2016 (GU L 148 del 4.6.2016, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/710 e (UE) 2016/885 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 125 del 13.5.2016, pag. 6.

(2)   GU L 148 del 4.6.2016, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 24/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1758]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1444 della Commissione, del 31 agosto 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «idrocortisone aceponato» (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1444: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1444 della Commissione, del 31 agosto 2016 (GU L 235 dell'1.9.2016, pag. 8).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1444 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 235 dell'1.9.2016, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 25/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1759]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15vb (direttiva 2005/62/CE della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32016 L 1214: Direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016 (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 14).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2016/1214 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 199 del 26.7.2016, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

IT

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L 297/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 26/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1760]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1618 della Commissione, dell’8 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I e IV (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 (Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1618: Regolamento (UE) 2016/1618 della Commissione, dell’8 settembre 2016 (GU L 242 del 9.9.2016, pag. 24).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1618 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 242 del 9.9.2016, pag. 24.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 27/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1761]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/2235 della Commissione, del 12 dicembre 2016, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 2235: Regolamento (UE) 2016/2235 della Commissione, del 12 dicembre 2016 (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/2235 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 337 del 13.12.2016, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

IT

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L 297/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 28/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1762]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1802 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zzp [regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 1802: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1802 della Commissione, dell’11 ottobre 2016 (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 34).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1802 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 275 del 12.10.2016, pag. 34.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 29/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1763]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1930 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1931 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1932 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l’ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1933 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1934 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1935 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il diidrossido di calcio (calce idrata) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1937 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il ciflutrin come principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l’acido citrico come principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1943 della Commissione, del 4 novembre 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’impiego di olio di paraffina come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 della Commissione, del 4 novembre 2016, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(12)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzv (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione) del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzw.

32016 R 1929: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 26).

12zzzx.

32016 R 1930: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1930 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 29).

12zzzy.

32016 R 1931: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1931 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 33).

12zzzz.

32016 R 1932: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1932 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l’ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 36).

12zzzza.

32016 R 1933: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1933 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 39).

12zzzzb.

32016 R 1934: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1934 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 42).

12zzzzc.

32016 R 1935: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1935 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il diidrossido di calcio (calce idrata) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 45).

12zzzzd.

32016 R 1937: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1937 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il ciflutrin come principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 51).

12zzzze.

32016 R 1938: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l’acido citrico come principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 54).

12zzzzf.

32016 D 1943: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1943 della Commissione, del 4 novembre 2016, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’impiego di olio di paraffina come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 90).

12zzzzg.

32016 D 1950: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 della Commissione, del 4 novembre 2016, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 300 dell’8.11.2016, pag. 14).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1929, (UE) 2016/1930, (UE) 2016/1931, (UE) 2016/1932, (UE) 2016/1933, (UE) 2016/1934, (UE) 2016/1935, (UE) 2016/1937 e (UE) 2016/1938 e delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1943 e (UE) 2016/1950 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 299 del 5.11.2016, pag. 26.

(2)   GU L 299 del 5.11.2016, pag. 29.

(3)   GU L 299 del 5.11.2016, pag. 33.

(4)   GU L 299 del 5.11.2016, pag. 36.

(5)   GU L 299 del 5.11.2016, pag. 39.

(6)   GU L 299 del 5.11.2016, pag. 42.

(7)   GU L 299 del 5.11.2016, pag. 45.

(8)   GU L 299 del 5.11.2016, pag. 51.

(9)   GU L 299 del 5.11.2016, pag. 54.

(10)   GU L 299 del 5.11.2016, pag. 90.

(11)   GU L 300 dell’8.11.2016, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 30/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1764]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione, del 1o agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosato (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1414 della Commissione, del 24 agosto 2016, che approva la sostanza attiva cyantraniliprole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1423 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva picolinafen in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1425 della Commissione, del 25 agosto 2016, che approva la sostanza attiva isofetamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1426 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva etofumesate in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(7)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32016 R 1056: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno 2016 (GU L 173 del 30.6.2016, pag. 52),

32016 R 1313: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione, del 1o agosto 2016 (GU L 208 del 2.8.2016, pag. 1),

32016 R 1414: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1414 della Commissione, del 24 agosto 2016 (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 16),

32016 R 1423: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1423 della Commissione, del 25 agosto 2016 (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 20),

32016 R 1425: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1425 della Commissione, del 25 agosto 2016 (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 30),

32016 R 1426: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1426 della Commissione, del 25 agosto 2016 (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 34).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzzj (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/951 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzk.

32016 R 1414: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1414 della Commissione, del 24 agosto 2016, che approva la sostanza attiva cyantraniliprole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 230 del 25.8.2016, pag. 16).

13zzzzzzl.

32016 R 1423: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1423 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva picolinafen in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 20).

13zzzzzzm.

32016 R 1425: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1425 della Commissione, del 25 agosto 2016, che approva la sostanza attiva isofetamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 30).

13zzzzzzn.

32016 R 1426: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1426 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva etofumesate in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 231 del 26.8.2016, pag. 34).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1056, (UE) 2016/1313, (UE) 2016/1414, (UE) 2016/1423, (UE) 2016/1425 e (UE) 2016/1426 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 173 del 30.6.2016, pag. 52.

(2)   GU L 208 del 2.8.2016, pag. 1.

(3)   GU L 230 del 25.8.2016, pag. 16.

(4)   GU L 231 del 26.8.2016, pag. 20.

(5)   GU L 231 del 26.8.2016, pag. 30.

(6)   GU L 231 del 26.8.2016, pag. 34.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

IT

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L 297/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 31/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1765]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1361 della Commissione, del 9 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema «International Sustainability & Carbon Certification system» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1362 della Commissione, del 9 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6as (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/887 della Commissione) del capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«6at.

32016 D 1361: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1361 della Commissione, del 9 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema “International Sustainability & Carbon Certification system” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 215 del 10.8.2016, pag. 33).

6au.

32016 D 1362: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1362 della Commissione, del 9 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema “Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 215 del 10.8.2016, pag. 35).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/1361 e (UE) 2016/1362 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 215 del 10.8.2016, pag. 33.

(2)   GU L 215 del 10.8.2016, pag. 35.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali


22.11.2018   

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L 297/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 32/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/1766]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1433 della Commissione, del 26 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6au (Decisione di esecuzione (UE) 2016/1362 della Commissione) del capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«6av.

32016 D 1433: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1433 della Commissione, del 26 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema “Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE (GU L 232 del 27.8.2016, pag. 13).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1433 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 232 del 27.8.2016, pag. 13.

(*1)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


22.11.2018   

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L 297/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 33/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE [2018/1767]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione n. F2, del 23 giugno 2015, in materia di scambi di dati tra le istituzioni per la concessione delle prestazioni familiari (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato VI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 3.F1 (decisione n. F1) dell’allegato VI dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«3.F2

32016 D 0211(05): Decisione n. F2, del 23 giugno 2015, in materia di scambi di dati tra le istituzioni per la concessione delle prestazioni familiari (GU C 52 dell’11.2.2016, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo della decisione n. F2 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU C 52 dell’11.2.2016, pag. 11.

(*1)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


22.11.2018   

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L 297/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 34/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE [2018/1768]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato VI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 3.H3 (decisione n. H3) dell’allegato VI dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32016 D 0211(06): Decisione n. H7, del 25 giugno 2015 (GU C 52 dell’11.2.2016, pag. 13).»

Articolo 2

Il testo della decisione n. H7 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU C 52 dell’11.2.2016, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 35/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2018/1769]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/752/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l’equivalenza dei quadri normativi del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/753/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo di Singapore in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/754/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l’equivalenza dei quadri normativi di Hong Kong in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/755/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo dell’Australia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2038 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Repubblica di Corea in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2040 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza dei quadri normativi di alcune province del Canada in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2041 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo del Messico in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Svizzera in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (9).

(10)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato IX dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«31bcaa.

32014 D 0752: Decisione di esecuzione 2014/752/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l’equivalenza dei quadri normativi del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 55).

31bcab.

32014 D 0753: Decisione di esecuzione 2014/753/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo di Singapore in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 58).

31bcac.

32014 D 0754: Decisione di esecuzione 2014/754/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l’equivalenza dei quadri normativi di Hong Kong in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 62).

31bcad.

32014 D 0755: Decisione di esecuzione 2014/755/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo dell’Australia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 66).

31bcae.

32015 D 2038: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2038 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Repubblica di Corea in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 25).

31bcaf.

32015 D 2039: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 29).

31bcag.

32015 D 2040: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2040 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza dei quadri normativi di alcune province del Canada in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 32).

31bcah.

32015 D 2041: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2041 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo del Messico in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 38).

31bcai.

32015 D 2042: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Svizzera in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 42).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2014/752/UE, 2014/753/UE, 2014/754/UE, 2014/755/UE, (UE) 2015/2038, (UE) 2015/2039, (UE) 2015/2040, (UE) 2015/2041 e (UE) 2015/2042 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1) o, se posteriore, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 206/2016 del 30 settembre 2016 (10).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 311 del 31.10.2014, pag. 55.

(2)   GU L 311 del 31.10.2014, pag. 58.

(3)   GU L 311 del 31.10.2014, pag. 62.

(4)   GU L 311 del 31.10.2014, pag. 66.

(5)   GU L 298 del 14.11.2015, pag. 25.

(6)   GU L 298 del 14.11.2015, pag. 29.

(7)   GU L 298 del 14.11.2015, pag. 32.

(8)   GU L 298 del 14.11.2015, pag. 38.

(9)   GU L 298 del 14.11.2015, pag. 42.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(10)   GU L 43 del 23.2.2017, pag. 53.


22.11.2018   

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L 297/47


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 36/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/1770]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/912 della Commissione, del 9 giugno 2016, che rettifica il regolamento (UE) n. 1303/2014 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell’Unione europea (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 37dba (Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32016 R 0912: Regolamento (UE) 2016/912 della Commissione, del 9 giugno 2016 (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 28).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/912 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 153 del 10.6.2016, pag. 28.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 37/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/1771]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 42e (Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 L 0088: Direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014 (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 9).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2014/88/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 201 del 10.7.2014, pag. 9.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 38/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/1772]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1o giugno 2016, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di conoscenza linguistica (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 42 g (Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32016 L 0882: Direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1o giugno 2016 (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 22).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2016/882 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 146 del 3.6.2016, pag. 22.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 39/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2018/1773]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 42 g (Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 L 0082: Direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014 (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2014/82/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 184 del 25.6.2014, pag. 11.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 40/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 37 (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE [2018/1774]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2016/566 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali e che abroga la decisione 2009/584/CE (1).

(2)

Per il buon funzionamento dell’accordo SEE è necessario modificarne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali istituito dalla decisione (UE) 2016/566, nonché l’allegato XIII al fine di precisare le procedure di associazione a tale gruppo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII e il protocollo 37 dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 55ab (Decisione 2009/584/CE della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

« 32016 D 0566: Decisione (UE) 2016/566 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali e che abroga la decisione 2009/584/CE (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 46).

Modalità per l’associazione degli Stati EFTA in conformità dell’articolo 101 dell’accordo:

In conformità dell’articolo 4 della decisione (UE) 2016/566 della Commissione, ogni Stato EFTA può designare una persona incaricata di partecipare in veste di osservatore alle riunioni del gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali.»

Articolo 2

Il testo del punto 34 (Gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet) del protocollo 37 dell’accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«Gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali (Decisione (UE) 2016/566 della Commissione).»

Articolo 3

Il testo della decisione (UE) 2016/566 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 96 del 12.4.2016, pag. 46.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 41/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato XVI (Appalti) dell’accordo SEE [2018/1775]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d’applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (1).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 abroga la decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005 (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XVI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XVI dell’accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 6 g (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«6h.

32016 D 1804: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d’applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 39).»

2.

Il testo del punto 6b (Decisione 2005/15/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 275 del 12.10.2016, pag. 39.

(2)   GU L 7 dell’11.1.2005, pag. 7.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/53


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 42/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2018/1776]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2016/1621 della Commissione, del 7 settembre 2016, che adotta il documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1eag (Decisione (UE) 2016/611 della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1eah.

32016 D 1621: Decisione (UE) 2016/1621 della Commissione, del 7 settembre 2016, che adotta il documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 242 del 9.9.2016, pag. 32).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2016/1621 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 242 del 9.9.2016, pag. 32.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 43/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2018/1777]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione (UE) 2016/2003 della Commissione, del 14 novembre 2016, recante modifica delle decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea a taluni prodotti (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 2e (Decisione 2011/264/UE della Commissione), 2h (Decisione 2011/263/UE della Commissione), 2j (Decisione 2009/300/CE della Commissione), 2r (Decisione 2011/382/UE della Commissione), 2t (Decisione 2011/383/UE della Commissione), 2zg (Decisione 2012/720/UE della Commissione) e 2zh (Decisione 2012/721/UE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo SEE, è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 D 2003: Decisione (UE) 2016/2003 della Commissione, del 14 novembre 2016 (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 59).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2016/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 308 del 16.11.2016, pag. 59.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

IT

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L 297/55


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 44/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2018/1778]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 19s (Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XXI dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32016 R 1013: Regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 144).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 171 del 29.6.2016, pag. 144.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

IT

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L 297/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 45/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2018/1779]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che integra il regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione dei prodotti energetici (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 27ca (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 della Commissione) dell’allegato XXI dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«27cb.

32016 R 0172: Regolamento delegato (UE) 2016/172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che integra il regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione dei prodotti energetici (GU L 33 del 10.2.2016, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/172 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 33 del 10.2.2016, pag. 3.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


22.11.2018   

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L 297/57


AVVISO AL LETTORE

La decisione del Comitato misto SEE n. 243/2016 è stata ritirata e pertanto lasciata in bianco.