ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 293

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
20 novembre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1784 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1785 della Commissione, del 15 novembre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1786 della Commissione, del 19 novembre 2018, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta Chianti Classico (DOP)

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2018/1787 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

9

 

*

Decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali

11

 

*

Decisione (PESC) 2018/1789 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi

24

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1790 della Commissione, del 16 novembre 2018, che abroga la decisione 2002/623/CE recante note orientative per la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2018) 7513]  ( 1 )

32

 

*

Decisione (PESC) 2018/1791 del comitato politico e di sicurezza, del 6 novembre 2018, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018)

34

 

*

Decisione della Corte di giustizia, del 16 ottobre 2018, relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l'applicazione e-Curia

36

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 9 novembre 2018, relativa all'adozione delle priorità strategiche UE-Tunisia per il periodo 2018-2020 [2018/1792]

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1784 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 6, lettera b), e l'articolo 46, paragrafo 9, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 38 a 48 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2) definiscono norme che integrano le disposizioni sulle pratiche di inverdimento standard stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che modifica diverse disposizioni in materia di pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013, è entrato in vigore il 30 dicembre 2017. Le modifiche relative alle pratiche di inverdimento si applicano dal 1o gennaio 2018. Al fine di assicurare chiarezza e coerenza tra i pertinenti obblighi degli operatori, tali modifiche richiedono l'adeguamento di alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

(3)

Se gli Stati membri decidono che il terreno coperto da erba che non è stato arato da cinque anni o più è considerato prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, o se decidono che la superficie di prato permanente può comprendere altre specie quali determinati arbusti o alberi ai sensi della lettera b) del suddetto comma, o se decidono che alcuni terreni pascolabili sono considerati prato permanente ai sensi del punto c) dello stesso comma, essi dovrebbero adeguare, ove necessario, la propria proporzione di riferimento per tenere conto dei possibili effetti significativi sulla proporzione dovuti all'applicazione di tali decisioni.

(4)

A seguito dell'introduzione nell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, della possibilità per gli Stati membri di decidere che un terreno coperto da erba che non è stato arato da cinque anni o più sia considerato prato permanente, una superficie di prato permanente può perdere tale qualifica non solo a causa della conversione in colture arabili ma anche dell'aratura. L'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dovrebbe essere adeguato per prevedere questa nuova possibilità.

(5)

L'articolo 3, paragrafo 9, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2017/2393 introduce tre nuovi tipi di area di interesse ecologico, aggiungendo all'elenco attuale le superfici con Miscanthus, le superfici con Silphium perfoliatum e i terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare). Il considerando 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sottolinea l'importanza del fatto che le aree di interesse ecologico siano stabilite in maniera coerente. È pertanto necessario chiarire il rapporto tra i tipi di area di interesse ecologico di recente introduzione e quelli già esistenti.

(6)

In primo luogo, per quanto riguarda i «terreni a riposo con specie mellifere», poiché queste superfici facevano parte del tipo di area di interesse ecologico «terreni lasciati a riposo» è opportuno che i requisiti di gestione esistenti per questi ultimi continuino ad applicarsi. In particolare il divieto di produzione agricola, la durata minima che deve essere fissata dagli Stati membri e il divieto di uso di prodotti fitosanitari, stabiliti per i «terreni lasciati a riposo», dovrebbero applicarsi anche ai «terreni a riposo con specie mellifere», benché sulle superfici di tale nuova area di interesse ecologico sia consentito seminare specie mellifere.

(7)

Inoltre, per rimuovere i dubbi che potrebbero sorgere a seguito dell'introduzione del nuovo tipo di area di interesse ecologico e per far fronte ai rischi che vi siano seminate colture normalmente utilizzate per la produzione, dato l'obiettivo di biodiversità dell'area di interesse ecologico, è opportuno chiarire che, in linea con il requisito dell'assenza di produzione, tali superfici non dovrebbero includere superfici investite con colture normalmente coltivate a fini di raccolta.

(8)

Tuttavia, poiché l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, assegna un fattore di ponderazione maggiore alla nuova area di interesse ecologico «terreni a riposo con specie mellifere», di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) n. 1307/2013, rispetto ai «terreni lasciati a riposo» di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento, è opportuno chiarire la distinzione tra i due tipi di area di interesse ecologico. In particolare, al fine di assicurare la certezza del diritto per gli agricoltori per quanto riguarda le specie che sono considerate ricche di polline e di nettare e quindi «specie mellifere» ai fini dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera m), del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno redigere la lista di tali specie. Considerata la varietà di condizioni agronomiche e di specie in tutta l'Unione, la scelta delle specie adatte dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. Le specie esotiche invasive ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) non dovrebbero essere utilizzate su tali superfici in quanto comportano un rischio per la biodiversità autoctona, tra l'altro ostacolando le interazioni tra le piante autoctone e gli impollinatori.

(9)

Inoltre, per massimizzare i benefici per la biodiversità di tali superfici, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere in merito all'eventuale introduzione di pertinenti requisiti di gestione aggiuntivi, quali i miscugli di specie. Infine, dato che la presenza di specie erbacee non predominanti e l'utilizzo di arnie non compromettono l'effetto sulla biodiversità dei terreni a riposo con specie mellifere, è opportuno consentire la presenza di arnie.

(10)

Al fine di salvaguardare e migliorare la biodiversità in linea con gli obiettivi dell'«inverdimento», è opportuno stabilire requisiti di gestione in materia di utilizzo di prodotti chimici (fertilizzanti minerali e prodotti fitosanitari) per le aree di interesse ecologico di nuova istituzione investite con Miscanthus e Silphium perfoliatum. In particolare, considerato il loro impatto relativamente più dannoso sulla biodiversità, è opportuno vietare l'utilizzo di prodotti fitosanitari su tali superfici, ma consentirlo solo nel primo anno per favorire la creazione di queste ultime. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

(11)

Il presente regolamento si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili a decorrere dal 1o gennaio 2018. Tuttavia, tenuto conto del tempo necessario alle autorità nazionali e agli agricoltori per adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento in materia di aree di interesse ecologico, le modifiche corrispondenti dovrebbero applicarsi soltanto alle domande di aiuto relative agli anni civili a decorrere dal 1o gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è modificato come segue:

1)

all'articolo 43, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri adeguano la proporzione di riferimento se rilevano un impatto significativo sull'andamento della proporzione a causa, in particolare, di una variazione nella superficie adibita alla produzione biologica o di una variazione nella popolazione dei partecipanti al regime per i piccoli agricoltori o quando uno Stato membro adotta una decisione in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettere a), b) o c), del regolamento 1307/2013. In tali casi gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'adeguamento apportato e dei motivi che lo hanno giustificato.»;

2)

all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri possono imporre agli agricoltori l'obbligo individuale di non convertire ad altri usi, e in particolare, se applicano l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, di non arare superfici investite a prati permanenti senza preventiva autorizzazione individuale. Gli agricoltori sono informati di tale obbligo senza indugio e in ogni caso entro il 15 novembre dell'anno in cui lo Stato membro interessato ha stabilito l'obbligo. Tale obbligo si applica solo agli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 concernenti le superfici investite a prato permanente che non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione può dipendere dall'applicazione di criteri oggettivi e non discriminatori, anche di tipo ambientale. Se l'autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alla condizione di destinare a prato permanente un'altra superficie costituita da un numero corrispondente di ettari, o, se lo Stato membro applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, alla condizione che un'altra superficie o la stessa superficie sia considerata prato permanente, tale superficie, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, è considerata prato permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, inclusa l'aratura. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per almeno cinque anni consecutivi dalla data della conversione, inclusa l'aratura. Tuttavia, se lo Stato membro decide in tal senso, quando gli agricoltori convertono in prato permanente superfici già utilizzate per coltivare erba e altre piante erbacee da foraggio, tali superfici devono essere utilizzate per coltivare erba o altre piante erbacee da foraggio per il restante numero di anni necessario al raggiungimento dei cinque anni consecutivi.»;

3)

l'articolo 45 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sui terreni lasciati a riposo e sui terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare) è assente qualsiasi produzione agricola. Gli Stati membri fissano un periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un dato anno civile. Detto periodo non deve essere inferiore a sei mesi. Per quanto riguarda i terreni a riposo con specie mellifere, gli Stati membri stabiliscono una lista di specie ricche di polline e nettare da utilizzare. Le specie esotiche invasive ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento e del Consiglio (*1) non devono figurare nell'elenco. Tali superfici non possono includere colture normalmente seminate per la raccolta. Gli Stati membri possono specificare ulteriori requisiti. Tali superfici possono includere specie erbacee, a condizione che le colture mellifere restino predominanti. Fatto salvo il requisito dell'assenza di produzione di cui al paragrafo 10 bis, sulle superfici dei terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare) possono essere posizionate arnie.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo e i terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare) per oltre cinque anni per costituire un'area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).»;"

b)

è inserito il seguente paragrafo 8 bis:

«8 bis   Sulle superfici con Miscanthus e Silphium perfoliatum gli Stati membri vietano l'utilizzo di prodotti fitosanitari, ad eccezione del primo anno in cui le due specie sono piantate da un agricoltore. Gli Stati membri vietano l'uso di concimi minerali su tali superfici o stabiliscono requisiti al riguardo, tenendo presente l'obiettivo delle aree di interesse ecologico, in particolare salvaguardare e migliorare la biodiversità.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate con riferimento agli anni civili a decorrere dal 1o gennaio 2018.

L'articolo 1, punto 3, si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).

(4)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).


20.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1785 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2018

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Cavi isolati (cosiddetti «cavi di stacking») di varie lunghezze muniti di connettori ad entrambe le estremità.

Ogni cavo consiste di 32 conduttori singoli isolati, per tensioni inferiori o uguali a 1 000  V, raggruppati in 16 coppie rivestite non attorcigliate. Queste coppie sono ricoperte da un foglio metallico e fili metallici.

I cavi collegano switch che formano unità di commutazione (cosiddette «stack di switch» o «stack») utilizzate nelle reti di telecomunicazioni (reti locali - LAN). Essi consentono il trasferimento bidirezionale di dati fra switch utilizzando tecnologia Ethernet.

I cavi non hanno altre funzioni (ad esempio, fornire elettricità).

Cfr. immagine (*1).

8544 42 10

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8544 , 8544 42 e 8544 42 10 .

Il trasferimento di dati tra apparecchi che utilizzano una tecnologia di telecomunicazione, come Ethernet, è considerato telecomunicazione ai sensi del codice NC 8544 42 10 (cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2012 della Commissione (1)). I cavi in questione sono progettati per essere utilizzati nelle reti di telecomunicazioni configurate come LAN. Essi sono di conseguenza considerati conduttori elettrici muniti di connettori utilizzati nelle reti di telecomunicazioni (si vedano anche le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8544 42 10 ).

Gli articoli devono pertanto essere classificati nel codice NC 8544 42 10 come altri conduttori elettrici per tensioni inferiori o uguali a 1 000  V, muniti di pezzi di congiunzione, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni.

Image


(*1)  L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 329 del 29.11.2012, pag. 9).


20.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1786 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2018

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Chianti Classico» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chianti Classico», presentata dall'Italia in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2).

(3)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Chianti Classico» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 100 del 16.3.2018, pag. 7.


DECISIONI

20.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/9


DECISIONE (PESC) 2018/1787 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2018

che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/96/PESC (1) che istituisce una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale.

(2)

Il 12 dicembre 2016 la decisione (PESC) 2016/2239 del Consiglio (2) ha modificato la decisione 2010/96/PESC e ha prorogato la missione fino al 31 dicembre 2018.

(3)

A seguito della revisione strategica della missione il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare il mandato della missione di due anni.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/96/PESC.

(5)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce, pertanto, al finanziamento della missione in oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/96/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la missione militare dell'UE è schierata in Somalia sia per contribuire a un potenziamento istituzionale nel settore della difesa attraverso la consulenza strategica, sia per fornire un sostegno diretto all'esercito nazionale somalo attraverso la formazione, la consulenza e l'accompagnamento. A partire dal 2019 la missione militare dell'UE contribuisce in particolare allo sviluppo delle capacità di formazione proprie dell'esercito nazionale somalo in vista di un trasferimento delle attività di formazione per le unità tattiche una volta soddisfatte le necessarie condizioni; deve essere una formazione di accompagnamento concepita e fornita dalla Somalia. La missione militare dell'UE si tiene inoltre pronta a fornire sostegno, nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell'Unione per l'attuazione dei rispettivi mandati nel campo della sicurezza e della difesa in Somalia.»;

2)

all'articolo 10, è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è pari a 22 980 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 0 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 0 %.»;

3)

all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il mandato della missione militare dell'UE termina il 31 dicembre 2020.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 novembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16).

(2)  Decisione (PESC) 2016/2239 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica e proroga la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 16).


20.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/11


DECISIONE (PESC) 2018/1788 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2018

a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni («strategia dell'UE in materia di SALW»), riveduta in seguito nel 2018, che stabilisce le linee guida per l'azione dell'Unione nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro («SALW»). La strategia dell'UE in materia di SALW ha precisato che l'Unione sosterrà in via prioritaria le iniziative regionali di lotta alle SALW illecite e relative munizioni, fornendo sostegno finanziario e tecnico alle organizzazioni regionali e nazionali responsabili dell'attuazione degli strumenti regionali pertinenti. La strategia dell'UE in materia di SALW ha menzionato i Balcani quale regione prioritaria per il sostegno.

(2)

Il 17 maggio 2018, al vertice UE-Balcani occidentali a Sofia, i leader dell'UE hanno convenuto la dichiarazione di Sofia, alla quale si sono allineati i partner dei Balcani occidentali e che comprende l'impegno di potenziare significativamente la cooperazione operativa nella lotta alla criminalità organizzata internazionale in settori prioritari come le armi da fuoco, gli stupefacenti, il traffico di migranti e la tratta degli esseri umani.

(3)

I Balcani occidentali continuano a essere una delle regioni da cui ha origine il traffico illecito di armi verso l'Unione.

(4)

Il 13 giugno 2018 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza («Alto rappresentante») hanno presentato una comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio su elementi per una strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini».

(5)

Il 10 luglio 2018 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha ospitato il 5o vertice dei Balcani occidentali a Londra, che ha adottato la «tabella di marcia regionale per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024» («tabella di marcia»), che è stata elaborata dalle commissioni in materia di SALW dei partner dei Balcani occidentali nell'ambito dell'iniziativa franco-tedesca di coordinamento dei donatori sul traffico illecito di armi da fuoco nei Balcani occidentali. Tali commissioni stanno elaborando i loro piani d'azione di attuazione della tabella di marcia.

(6)

L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015, ha affermato che lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato senza pace e sicurezza e che i flussi illeciti di armi figurano tra i fattori che generano violenza, insicurezza e ingiustizia.

(7)

Nella terza conferenza dell'ONU di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, tenutasi nel giugno 2018, gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati a rafforzare i partenariati e la cooperazione a tutti i livelli nel prevenire e combattere il commercio illecito di SALW e a promuovere e rafforzare la cooperazione transfrontaliera e il coordinamento regionale e subregionale.

(8)

Gli obiettivi della tabella di marcia concordati dai partner dei Balcani occidentali sono coerenti con gli sforzi compiuti all'interno dell'Unione e dell'ONU per combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni. È opportuno pertanto che l'Unione sostenga i Balcani occidentali nell'attuazione della tabella di marcia.

(9)

Il SEESAC, istituito a Belgrado nel 2002 e operante sotto il mandato congiunto del Programma dell'ONU per lo sviluppo (UNDP) e del Consiglio di cooperazione regionale (RCC), succeduto al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, assiste le parti interessate nazionali e regionali nel controllare e ridurre la diffusione e l'uso improprio di SALW e relative munizioni, contribuendo così ad aumentare la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo nell'Europa sudorientale e orientale. Il SEESAC riserva particolare attenzione allo sviluppo di progetti regionali per affrontare la realtà dei flussi transfrontalieri di armi.

(10)

L'Unione ha sostenuto in passato il SEESAC tramite la decisione 2002/842/PESC del Consiglio (1), prorogata e modificata dalle decisioni 2003/807/PESC (2) e 2004/791/PESC (3) del Consiglio, nonché tramite la decisione 2010/179/PESC del Consiglio (4), la decisione 2013/730/PESC del Consiglio (5), prorogata dalla decisione (PESC) 2015/2051 del Consiglio (6) e dalla decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio (7).

L'accordo concluso ai sensi della decisione (PESC) 2016/2356 scade il 29 dicembre 2019.

(11)

L'Unione considera il SEESAC il partner esecutivo privilegiato per l'attuazione della tabella di marcia nei Balcani occidentali a motivo della sua comprovata esperienza e rete consolidata, oltre che della provata qualità del suo operato e del suo ruolo di coordinamento nell'elaborazione della tabella di marcia.

(12)

Inoltre, questa azione dell'Unione dovrebbe fornire sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di contrastare il commercio illecito di armi da fuoco e SALW nei Balcani occidentali e di ridurre il rischio che armi illecite entrino nell'Unione dalla regione dei Balcani occidentali, l'Unione sostiene i partner dei Balcani occidentali nell'attuazione della «tabella di marcia regionale per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024», continuando ad assistere i partner dei Balcani occidentali nel perseguimento degli obiettivi di cui alla tabella di marcia, vale a dire: (8)

1)

entro il 2023, garantire che la legislazione in materia di controllo delle armi sia operativa, pienamente armonizzata con il quadro regolamentare dell'UE e con gli altri obblighi internazionali pertinenti e standardizzata a livello della regione;

2)

entro il 2024, garantire che le politiche e le prassi in materia di controllo delle armi nei Balcani occidentali siano basate su dati concreti e sull'intelligence;

3)

entro il 2024, ridurre in modo significativo i flussi illeciti di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi verso i Balcani occidentali, al loro interno e al di fuori della regione;

4)

entro il 2024, ridurre in modo significativo l'offerta, la domanda e l'uso improprio di armi da fuoco attraverso una maggiore consapevolezza, educazione, sensibilizzazione e mobilitazione;

5)

entro il 2024, ridurre in modo sostanziale il numero stimato di armi da fuoco detenute illecitamente nei Balcani occidentali;

6)

ridurre sistematicamente le eccedenze e distruggere le armi leggere e di piccolo calibro e le munizioni sequestrate;

7)

ridurre in modo significativo il rischio di proliferazione e sviamento di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi.

2.   Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, questa azione dell'Unione deve fornire sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia.

3.   Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'Unione, con la presente decisione:

a)

sostiene il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali;

b)

sostiene le autorità dei Balcani occidentali per la piena armonizzazione della loro legislazione in materia di controllo delle armi con il quadro regolamentare dell'Unione e con gli altri obblighi internazionali pertinenti; e

c)

fornisce sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nei Balcani occidentali, nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia attraverso valutazioni delle capacità e assistenza tecnica alle autorità di contrasto e alle autorità di polizia di frontiera.

4.   L'ambito geografico del progetto è costituito dai Balcani occidentali, e Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (*1), Montenegro, Serbia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia ne sono i beneficiari diretti. Inoltre, il progetto cercherà di portare avanti il sostegno fornito alla Repubblica di Moldova, all'Ucraina e alla Bielorussia che fanno fronte a sfide analoghe in materia di controllo delle SALW, attraverso il trasferimento delle conoscenze ed esperienze acquisite e delle migliori prassi sviluppate nei Balcani occidentali dal 2001.

5.   L'azione risultante dalla presente decisione prenderà le mosse dalla base creata dai risultati conseguiti ai sensi delle precedenti decisioni del Consiglio a sostegno del SEESAC.

6.   Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato della decisione.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è a cura del SEESAC, in coordinamento, se del caso, con il responsabile della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) Armi da fuoco.

3.   Il SEESAC svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le modalità necessarie con l'UNDP, che agisce per conto del SEESAC.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 4 002 587,52 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude l'accordo necessario con l'UNDP, che agisce per conto del SEESAC. L'accordo stabilisce che il SEESAC deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1.   L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali stilate dal SEESAC. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.

2.   La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2002/842/PESC del Consiglio, del 21 ottobre 2002, concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GU L 289 del 26.10.2002, pag. 1).

(2)  Decisione 2003/807/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 39).

(3)  Decisione 2004/791/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GU L 348 del 24.11.2004, pag. 46).

(4)  Decisione 2010/179/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2010, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al controllo delle armi nei Balcani occidentali nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 48).

(5)  Decisione 2013/730/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 19).

(6)  Decisione (PESC) 2015/2051 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che modifica la decisione 2013/730/PESC per il sostegno delle attività del Seesac relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 19).

(7)  Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 60).

(8)  http://www.seesac.org/f/docs/News-SALW/Roadmap-for-sustainable-solution.pdf

(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


ALLEGATO

CONTRIBUTO DELL'UNIONE AL PROGETTO DEL SEESAC SULLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE SALW NEI BALCANI OCCIDENTALI NELL'ATTUAZIONE DELLA TABELLA DI MARCIA PER UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE ALLA DETENZIONE, ALL'USO E AL TRAFFICO ILLECITI DI SALW/ARMI DA FUOCO E RELATIVE MUNIZIONI NEI BALCANI OCCIDENTALI

1.   Introduzione e obiettivi

L'Europa sudorientale è una regione che continua a destare preoccupazione e rimane una sfida importante nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni («strategia dell'UE in materia di SALW»). Sebbene siano stati compiuti notevoli progressi negli ultimi anni, l'accumulazione delle armi leggere e di piccolo calibro («SALW») e relative munizioni, le condizioni di stoccaggio inadeguate, la detenzione illecita e le carenti capacità di definizione e attuazione delle politiche, associate a sistemi politici fragili, continuano a limitare l'efficacia degli sforzi per il controllo delle SALW. Affinché si continui a progredire, si mantengano i risultati conseguiti e si gettino le basi per una soluzione sostenibile a lungo termine, che includa la piena armonizzazione con il quadro normativo e regolamentare dell'UE e la conformità con le norme internazionali, la prosecuzione del sostegno fornito per combattere la minaccia rappresentata dalla diffusione e dal traffico illecito di SALW all'interno dell'Europa sudorientale e in provenienza da questa regione costituisce pertanto un elemento essenziale degli sforzi dell'Unione volti a realizzare gli obiettivi della nuova strategia dell'Unione in materia di SALW.

Per affrontare le rimanenti sfide in materia di controllo delle SALW e rafforzare l'impegno dei Balcani occidentali nella lotta all'uso e al traffico illeciti di armi da fuoco, una tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024 («tabella di marcia») è stata elaborata dalle commissioni in materia di SALW dei Balcani occidentali il 29 maggio 2018 a Tirana a seguito di un processo di consultazione con le pertinenti istituzioni e organizzazioni internazionali. È stata approvata nell'ambito del vertice dei Balcani occidentali tenutosi a Londra il 9 luglio 2018. La tabella di marcia punta a rendere i Balcani occidentali una regione più sicura ed esportatrice di sicurezza, in cui siano in atto meccanismi di sorveglianza e controllo globali e sostenibili, pienamente armonizzati con le norme dell'Unione e altre norme internazionali, per individuare, prevenire, perseguire e controllare la detenzione, l'uso e il traffico illeciti di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi. La tabella di marcia è stata sviluppata quale documento di riferimento e, in quanto tale, prevede livelli di prestazione convenuti e delinea l'impegno richiesto ai beneficiari a livello strategico, politico e operativo, fondandosi sull'impegno politico delle autorità dei Balcani occidentali nei confronti degli impegni in materia di controllo delle armi e dei documenti strategici dell'ONU e dell'Unione.

Il Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC), in qualità di organo esecutivo del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro, ha sostenuto lo sviluppo della tabella di marcia e ne coordinerà e sosterrà l'attuazione. L'azione accrescerà pertanto l'assistenza per il controllo delle SALW fornita attraverso le decisioni 2010/179/PESC, 2013/730/PESC e (PESC) 2016/2356 del Consiglio. Svilupperà ulteriormente i processi e le misure necessarie per la realizzazione del controllo sostenibile delle SALW nei Balcani occidentali.

L'azione: a) sosterrà il coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia; b) fornirà sostegno all'armonizzazione dei quadri normativi e regolamentari in materia di SALW/armi da fuoco con l'Unione; e c) consentirà una chiara comprensione delle lacune ed esigenze attuali al fine di migliorare ulteriormente le capacità transfrontaliere di individuazione del traffico illecito di armi da fuoco basandosi sulla creazione di punti focali sulle armi da fuoco («FFP») nell'Europa sudorientale. Garantirà anche una migliore panoramica della situazione attuale e individuerà i settori per il sostegno in termini di capacità nella prevenzione della proliferazione e del traffico illeciti di SALW/armi da fuoco in Ucraina e Bielorussia, basandosi sull'assistenza fornita nell'ambito della decisione (PESC) 2016/2356 a sostegno della riduzione della minaccia dell'accumulazione e del traffico illeciti di SALW nell'Europa sudorientale (SEESAC IV). In quanto tale, l'attuazione dell'azione completerà le attività nell'ambito della decisione (PESC) 2016/2356, consentendo l'aumento graduale dell'impatto sulla lotta al traffico illecito di armi da fuoco. Garantirà il coordinamento di altre azioni e iniziative nella regione in materia di lotta contro il traffico di armi da fuoco, al fine di sfruttare le sinergie, potenziare l'interoperabilità e prevenire la duplicazione degli sforzi (1).

L'obiettivo generale del progetto è quello di contribuire alla pace e alla sicurezza europea e mondiale combattendo la minaccia costituita dall'accumulazione e dal traffico illecito di SALW e relative munizioni all'interno dell'Europa sudorientale e in provenienza da questa regione. Nel contempo migliorerà la stabilità regionale operando nell'ambito del Consiglio di cooperazione regionale (RCC) e in partenariato con altri pertinenti partner e iniziative.

Il progetto contribuirà direttamente all'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza, della nuova strategia dell'UE in materia di SALW, della strategia dell'UE sulle armi da fuoco, del piano d'azione sul traffico illecito di armi da fuoco tra l'UE e la regione dell'Europa sudorientale per il periodo 2015-2019 («piano d'azione 2015-2019»), del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, compresa la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) Armi da fuoco, del trattato sul commercio delle armi, del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di SALW in tutti i suoi aspetti, dello strumento internazionale per il rintracciamento, del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e rafforzerà specificamente la cooperazione regionale nel combattere la minaccia rappresentata dalla diffusione di SALW e relative munizioni. I risultati del progetto contribuiranno anche direttamente all'attuazione del sedicesimo obiettivo di sviluppo sostenibile sulle società pacifiche e giuste, in particolare i sotto-obiettivi 16.1 (ridurre in modo significativo tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ovunque) e 16.4 (ridurre in modo significativo i flussi illeciti di armi). Il progetto integrerà inoltre l'attuazione del piano d'azione della Commissione contro il traffico illecito di armi da fuoco ed esplosivi nell'Unione.

In particolare il progetto:

coordinerà e monitorerà l'attuazione della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali;

fornirà sostegno alle autorità dei Balcani occidentali per la piena armonizzazione della loro legislazione in materia di controllo delle armi con il quadro regolamentare dell'Unione e con gli altri obblighi internazionali pertinenti; e

fornirà sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nei Balcani occidentali, nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia attraverso valutazioni delle capacità e assistenza tecnica alle autorità di contrasto e alle autorità di polizia di frontiera.

Basandosi sull'efficace attuazione della decisione 2013/730/PESC nonché della decisione (PESC) 2016/2356, e conformemente alla strategia dell'UE in materia di SALW, il presente progetto di follow-up intende pertanto rafforzare ulteriormente i sistemi di controllo dei partner e continuare a promuovere il multilateralismo rafforzando meccanismi regionali consolidati per contrastare la fornitura e la diffusione destabilizzante di SALW e relative munizioni. Inoltre, per assicurare che le capacità sviluppate in seno alle istituzioni dell'Europa sudorientale siano condivise con altre zone geografiche che destano preoccupazione, il progetto prevedrà una dimensione regionale più completa attraverso iniziative mirate di trasferimento delle conoscenze.

2.   Scelta dell'agenzia esecutiva e coordinamento con altre pertinenti iniziative di finanziamento

Il SEESAC è un'iniziativa congiunta del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e dell'RCC e, in quanto tale, è il punto focale delle attività connesse alle SALW nell'Europa sudorientale. Il SEESAC, in qualità di organo esecutivo del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di SALW nell'Europa sudorientale, ha lavorato dal 2002 assieme alle parti interessate nazionali e internazionali di questa regione per attuare un approccio olistico al controllo delle SALW mediante un ampio spettro di attività, fra cui la facilitazione della cooperazione regionale strategica e operativa, il sostegno allo sviluppo delle politiche e al potenziamento delle capacità delle istituzioni, campagne di sensibilizzazione e di raccolta delle SALW, la gestione delle scorte, la riduzione delle eccedenze e il miglioramento delle capacità di marchiatura e di rintracciamento, nonché un migliore controllo delle esportazioni di armi. In tal modo il SEESAC ha acquisito una straordinaria capacità ed esperienza mettendo in atto interventi regionali con la partecipazione di più parti interessate nel retroterra politico ed economico comune dei partner della regione, garantendo la titolarità nazionale e regionale e la sostenibilità a lungo termine delle sue azioni e affermandosi come la principale autorità regionale nel settore del controllo delle SALW.

Il SEESAC continua a mantenere canali di comunicazione bilaterali e multilaterali con tutti gli attori e le organizzazioni competenti. A tal riguardo continua a fungere da segretariato del gruppo direttivo regionale per le SALW (RSG). È inoltre il segretariato dell'iniziativa per un approccio regionale alla riduzione delle scorte (RASR). Il SEESAC partecipa anche alle riunioni di coordinamento del SALW/MA (azione antimine), un meccanismo di coordinamento informale sulle attività di controllo delle SALW che coinvolge la NATO, l'Unione, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il SEESAC. Il SEESAC contribuisce regolarmente ai pertinenti consessi regionali. Il SEESAC continua a mantenere un'ampia rete di partenariati formali e informali con organizzazioni quali il Centro di cooperazione per la sicurezza del Centro regionale per la verifica del controllo degli armamenti e l'assistenza all'attuazione (RACVIAC) e il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) dell'OSCE. Riunioni periodiche di coordinamento, nonché scambi di informazioni e dati con altre agenzie dell'ONU, quali UNODC e UNODA, si svolgono tramite, tra l'altro, l'azione di coordinamento riguardante le armi di piccolo calibro (CASA) dell'ONU. Il SEESAC funge così da polo regionale e punto focale per un'ampia serie di questioni legate alla riforma del settore della sicurezza, con particolare enfasi sul controllo delle SALW e sulla gestione delle scorte. Il SEESAC mantiene stretti contatti e fornisce sostegno alle pertinenti istituzioni dell'Unione ai fini di una più efficace attività di sensibilizzazione delle controparti dell'Europa sudorientale, principalmente alla DG Migrazione e affari interni della Commissione, e a Europol, nonché alle iniziative guidate dall'Unione come l'EMPACT per le armi da fuoco, e al gruppo di esperti europei in materia di armi da fuoco (EFE).

Il SEESAC, la cui sede è Belgrado, opera attualmente in tutta l'Europa sudorientale svolgendo attività in Albania, Bosnia-Erzegovina (BiH), Kosovo, Montenegro, Serbia, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nella Repubblica di Moldova, e fornendo un sostegno limitato all'Ucraina e alla Bielorussia. In passato ha operato anche in Bulgaria, Croazia e Romania. La titolarità regionale è assicurata tramite l'RCC come anche tramite l'RSG, in cui rappresentanti di tutti i partner dell'Europa sudorientale formulano orientamenti strategici, iniziative e richieste di attività del SEESAC.

Il SEESAC ha ideato per primo un approccio basato sul ricorso a iniziative regionali per affrontare problemi comuni grazie al quale sono stati ottenuti risultati eccezionali in Europa sudorientale non solo per la condivisione di informazioni essenziali e la promozione di una sana concorrenza regionale che esso genera, bensì anche perché aiuta a raggiungere risultati coerenti e facilmente misurabili a livello regionale e nazionale mediante modalità di attuazione olistiche. L'organizzazione delle riunioni annuali dell'RSG e la partecipazione del SEESAC a tutti i processi e iniziative pertinenti assicura uno scambio di informazioni chiaro e tempestivo, una forte consapevolezza delle situazioni e la prospettiva necessaria per far sì che non si creino sovrapposizioni nell'attuazione e che essa sia conforme ai bisogni del momento di governi e regioni così come alle tendenze emergenti.

Il SEESAC fonda tutte le sue attività sulle necessità espresse dalle controparti e sui dati di base raccolti e si assicura l'approvazione e il sostegno politico delle parti interessate nazionali quale presupposto dell'azione. In aggiunta, tutti gli sforzi mirano a sostenere i processi guidati dall'Unione e a soddisfare le norme e i criteri dell'Unione. Il SEESAC ha messo in atto i suoi precedenti progetti finanziati dall'Unione con un tasso di conseguimento molto elevato degli obiettivi delle attività previste, ottenendo risultati sostenibili grazie allo sviluppo e alla promozione della titolarità dei partner dei suoi progetti e delle sue attività e alla promozione del coordinamento regionale, alla condivisione di esperienze e migliori pratiche nonché alla ricerca regionale. Le sue competenze tecniche sulle SALW e la sua profonda conoscenza delle questioni regionali e delle pertinenti parti interessate ne fanno il partner esecutivo più adatto per questo particolare ambito di azione.

Il progetto integra anche gli sforzi in atto a livello nazionale e regionale per ottenere le massime sinergie. Il SEESAC opererà in combinazione con le seguenti iniziative di assistenza internazionali:

in BiH;

il progetto dell'Unione in materia di gestione delle scorte, supporto tecnico e riduzione delle munizioni in eccedenza (EU STAR), finanziato dalla componente a breve termine dello strumento dell'Unione inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e attuato dall'ufficio UNDP di Sarajevo; il progetto EU STAR si fonda sui risultati e sugli insegnamenti appresi dal progetto EXPLODE, finanziato dall'Unione e attuato dall'UNDP dall'aprile 2013 al novembre 2016, per continuare a sostenere la creazione di un sistema di gestione delle scorte sostenibile in BiH;

il progetto finanziato dal ministero federale tedesco degli Affari esteri incentrato sul contrasto del traffico illecito di armi - CIAT di assistenza alla polizia di frontiera della BiH e al ministero della Sicurezza della BiH nello sviluppo della loro capacità di individuare, prevenire e contrastare il traffico di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi da e attraverso la BiH;

il meccanismo di coordinamento istituito dal ministero della Difesa della BiH e dagli attori internazionali sotto il coordinamento dell'EUFOR Althea, cercando di assicurare la costante complementarità di azione con le iniziative in corso della comunità internazionale al fine di affrontare la questione delle scorte in eccedenza di munizioni convenzionali detenute dal ministero della difesa della BiH e in previsione di eventuali piani futuri relativi a una campagna per la raccolta di armi convenzionali illegali in BiH.

Sinora sono stati ottenuti notevoli risultati grazie all'intenso lavoro di cooperazione e coordinamento con questi tre progetti, scaturito in un esito più efficace;

in Serbia, il progetto di gestione delle scorte in eccedenza di munizioni convenzionali (CASM), finanziato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dall'UNDP e dall'OSCE, è finalizzato a rafforzare la sicurezza e la protezione dei siti di deposito delle munizioni convenzionali prestabiliti e lo smaltimento delle munizioni in eccedenza segnalate;

in Montenegro, il progetto di demilitarizzazione del Montenegro (MONDEM), gestito dall'UNDP in partenariato con l'OSCE, è destinato a lavorare alla riduzione dei rischi della controproliferazione tramite lo sviluppo di infrastrutture di deposito e sistemi di gestione delle munizioni convenzionali sicuri, alla limitazione dei rischi di esplosione per le collettività grazie a una demilitarizzazione rispettosa dell'ambiente, alla distruzione di rifiuti tossici pericolosi (propellente liquido per razzi) e al sostegno della riforma della difesa tramite la distruzione di una quantità limitata di sistemi di armi pesanti designati dal ministero della Difesa del Montenegro;

nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il progetto sulla riduzione del rischio di proliferazione di armi e munizioni che mira ad aumentare la sicurezza delle scorte esistenti di armi di piccolo calibro e delle relative munizioni, e che è gestito dal ministero dell'Interno e attuato dalla missione OSCE a Skopje;

in Kosovo, il progetto di attenuazione dei rischi in materia di armi ed esplosivi (Firearms and Explosives Risk Mitigation Project, FERM), subentrato al progetto KOSSAC, che era inizialmente destinato a ridurre la violenza armata nel Kosovo e ad accrescere la sicurezza collettiva, e che mira ad assistere le parti interessate del Kosovo nella lotta contro la diffusa detenzione e circolazione illecite di SALW e, attraverso una gestione basata sui rischi e un approccio fondato su elementi concreti, a ridurre al minimo i rischi derivanti da tali armi e materiali esplosivi;

a livello regionale, la piattaforma regionale per la riforma del settore della sicurezza, una risorsa consolidata che fornisce risposte rapide, efficaci e basate sulla domanda alle esigenze in materia di Stato di diritto a livello tecnico su scala mondiale. Grazie a un rapido meccanismo di attivazione basato sulla rete del SEESAC, unica nel suo genere, di esperti in materia di sicurezza con esperienza nel campo della riforma del settore della sicurezza, la piattaforma fornisce assistenza su misura prestando particolare attenzione al controllo delle SALW e all'integrazione di genere nella politica di sicurezza.

Il SEESAC mantiene contatti regolari con OSCE, NATO, Europol, EMPACT e Interpol come pure con altri attori competenti per assicurare la complementarità delle azioni, la tempestività degli interventi e un uso delle risorse efficiente in termini di costi.

3.   Descrizione del progetto

La nuova fase del progetto SEESAC prenderà le mosse dalla base creata dai risultati conseguiti a norma della decisione 2013/730/PESC e in complementarità con la decisione (PESC) 2016/2356.

Si concentrerà su tre settori principali, mantenendo l'approccio olistico al contrasto della minaccia rappresentata dalle SALW nella regione. Tali tre settori affrontano il livello strategico/politico come pure aspetti operativi, fornendo pertanto un'assistenza diretta a tutti i livelli di controllo delle SALW con un'attenzione particolare allo stretto coordinamento dell'approccio regionale per l'attuazione della tabella di marcia, al rafforzamento delle capacità di armonizzazione della legislazione in materia di controllo delle armi; e contribuendo a una migliore comprensione delle capacità di contrastare il traffico illecito per quanto riguarda l'Ucraina e la Bielorussia.

In particolare il progetto avrà i seguenti effetti:

attuazione coordinata della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali;

sostegno alle autorità dei Balcani occidentali per la piena armonizzazione della legislazione in materia di controllo delle armi con il quadro regolamentare dell'Unione e con gli altri obblighi internazionali pertinenti, e standardizzazione a livello della regione;

contrasto del traffico illecito di armi nei Balcani occidentali, nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia attraverso valutazioni delle capacità e assistenza tecnica alle autorità di contrasto e alle autorità di polizia di frontiera.

La strategia del progetto si fonda sull'approccio unico del SEESAC volto a promuovere fiducia e cooperazione nella regione quale presupposto per conseguire un reale cambiamento profondo che sia quantificabile. In particolare, a livello regionale, i diversi processi di cooperazione facilitati dal SEESAC, che hanno coinvolto decisori politici e professionisti a livello operativo, si sono rivelati un elemento essenziale per assicurare un ambiente competitivo e propizio al trasferimento di conoscenze, allo scambio di competenze tecniche e alla condivisione di informazioni. Si è potuto in tal modo, non solo aumentare le capacità nella regione, ma anche e soprattutto creare fiducia e stabilire una cooperazione diretta tra istituzioni e singoli esperti, il che tra le altre cose, ha permesso lo sviluppo della tabella di marcia. Il clima di fiducia tra operatori del settore consente, a sua volta, di progredire a livello nazionale su questioni affrontate dalla tabella di marcia. Inoltre, l'approccio di cooperazione regionale ha reso la regione più trasparente ed efficace negli sforzi volti a controllare il commercio di armi cosicché i partner dell'Europa sudorientale risultano essere tra i paesi più trasparenti a livello mondiale nella comunicazione dei trasferimenti di armi. Il progetto continuerà pertanto a promuovere la cooperazione regionale quale principale catalizzatore di risultati quantificabili.

L'ambito geografico del progetto è costituito dai Balcani occidentali, e Albania, BiH, Kosovo, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia ne sono i beneficiari diretti. Inoltre, il progetto cercherà di portare avanti il sostegno fornito ai paesi dell'Europa orientale che fanno fronte a sfide analoghe in materia di controllo delle SALW, in particolare la Repubblica di Moldova, l'Ucraina e la Bielorussia, attraverso il trasferimento delle conoscenze ed esperienze acquisite e delle migliori prassi sviluppate nei Balcani occidentali dal 2001.

3.1.   Coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali

Obiettivo

Garantire l'efficace coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia da parte dei sei beneficiari e dei sei piani d'azione di accompagnamento sviluppati con obiettivi specifici e misurati tramite indicatori chiave di prestazione («KPI»). I progressi saranno misurati attraverso un meccanismo di monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei risultati raggiunti nell'attuazione della tabella di marcia e dei piani d'azione dei partner per la sua attuazione.

Descrizione

Al vertice dei Balcani occidentali tenutosi a Londra il 9 luglio 2018, i partner dei Balcani occidentali hanno ribadito la comune determinazione e il rafforzato impegno a porre fine alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di armi da fuoco mediante l'approvazione di una tabella di marcia. La tabella di marcia regionale, elaborata attraverso un processo di consultazione approfondito e con il sostegno del SEESAC, integra le attuali attività dell'Unione contro tale minaccia, in particolare il piano d'azione 2015-2019, la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante «Elementi per una strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le SALW illegali e le relative munizioni», e i lavori di EMPACT Europol nella regione. La tabella di marcia è una dimostrazione del consenso raggiunto tra tutte le parti interessate della regione sulle sfide attuali, gli obiettivi generali da conseguire e il calendario delle azioni da intraprendere. Fornisce una piattaforma globale per il conseguimento di indicatori chiave di prestazione stabiliti di comune accordo a livello strategico, politico e operativo. In quanto tali, i lavori realizzati nell'ambito di questa componente consentiranno di ottenere i seguenti risultati: efficace coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia a livello regionale, supporto mirato alle commissioni in materia di SALW e alle pertinenti autorità nell'attuazione dei piani d'azione previsti nel quadro della tabella di marcia, monitoraggio e valutazione periodici dei progressi compiuti rispetto agli indicatori chiave di prestazione stabiliti di comune accordo, nonché migliore comprensione delle capacità dei beneficiari di attuare le azioni nell'ambito delle aree funzionali della tabella di marcia.

In particolare, ai fini del coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia il progetto prevede quanto segue:

riunioni formali di coordinamento della tabella di marcia a livello regionale per fare un bilancio dei progressi compiuti e scambiare informazioni;

il sostegno tecnico e specialistico alle riunioni di coordinamento della tabella di marcia a livello locale per il monitoraggio dell'attuazione dei piani d'azione dei partner;

elaborazione di relazioni semestrali di monitoraggio e valutazione per documentare i progressi, le sfide e le necessità nell'attuazione della tabella di marcia sulla base degli indicatori chiave di prestazione stabiliti di comune accordo;

valutazione intermedia dell'attuazione dei piani d'azione previsti nel quadro della tabella di marcia comprendente la valutazione delle capacità dei sei beneficiari in termini di controllo delle SALW;

attività volte a favorire la conoscenza e la visibilità della tabella di marcia (tra l'altro, la creazione di una piattaforma online, il coinvolgimento delle parti interessate e la sensibilizzazione).

Risultati/indicatori di esecuzione del progetto:

organizzazione di un massimo di sei riunioni di coordinamento della tabella di marcia a livello regionale;

realizzazione di un bilancio dei progressi, scambio di informazioni, trasferimento di conoscenze e standardizzazione;

organizzazione di riunioni di coordinamento a livello locale (fino a un massimo di 36);

elaborazione di relazioni semestrali di monitoraggio e valutazione (fino a un massimo di sei);

valutazione intermedia, compresa una valutazione delle capacità per i sei paesi beneficiari della tabella di marcia;

creazione di una piattaforma online per garantire un'adeguata conoscenza e visibilità della tabella di marcia.

3.2.   Sostegno alle autorità dei Balcani occidentali per la piena armonizzazione della loro legislazione in materia di controllo delle armi con il quadro regolamentare dell'Unione e con gli altri obblighi internazionali pertinenti, e standardizzazione a livello della regione

Obiettivo

Questa componente fornirà sostegno tecnico globale ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione di un quadro giuridico forte in materia di controllo delle SALW che sia pienamente armonizzato e conforme con il quadro regolamentare dell'Unione e con altri accordi e norme internazionali.

Descrizione

L'obiettivo 1 della tabella di marcia consiste nel garantire che entro il 2023 la legislazione in materia di controllo delle armi nei Balcani occidentali sia operativa e pienamente armonizzata con il quadro regolamentare dell'Unione e con gli altri obblighi internazionali pertinenti. Vi è un'evidente e urgente necessità che tale quadro normativo e regolamentare in materia di controllo delle SALW/armi da fuoco nei Balcani occidentali disciplini in modo efficace il controllo delle armi e faciliti la risposta alle minacce al riguardo. Ne conseguiranno la compatibilità delle leggi e delle procedure sul controllo delle armi tra i paesi dei Balcani occidentali e la standardizzazione delle procedure e delle prassi in materia di controllo delle SALW/armi da fuoco. Tale standardizzazione consentirebbe di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle autorità di contrasto e giudiziarie di cooperare direttamente, di scambiare informazioni e di condurre indagini congiunte o parallele. Essa permetterebbe inoltre di rispondere in modo migliore e più efficiente alle minacce connesse alle armi da fuoco a livello nazionale, regionale ed europeo. Inoltre, la prospettiva di genere spesso non è riconosciuta né adeguatamente affrontata dai quadri normativi e strategici che disciplinano il controllo delle SALW nell'Europa sudorientale, il che rende gli sforzi per il controllo delle armi meno efficaci nel garantire la sicurezza di tutti i cittadini, siano essi donne, uomini, ragazze o ragazzi; il progetto contribuirà pertanto all'integrazione della prospettiva di genere nella normativa in materia di controllo delle armi.

Basandosi sul sostegno specialistico fornito alle autorità della regione in applicazione della decisione 2013/730/PESC, questa componente sosterrà le autorità della regione con l'obiettivo di: consentire una migliore comprensione degli elementi essenziali e delle lacune attuali del quadro giuridico nei sei paesi beneficiari; assicurare supporto tecnico per la piena armonizzazione con il quadro regolamentare dell'Unione e con altri accordi/norme internazionali; sviluppare l'organizzazione di seminari tematici su misura, a livello nazionale e regionale; aggiornare il compendio regionale della normativa sulle armi; effettuare un'analisi di genere del quadro giuridico dei beneficiari del progetto al fine di garantire che le politiche di controllo delle armi tengano conto dei nessi tra SALW e questioni di genere; e proseguire il programma di accompagnamento in materia di genere. L'azione fornirà inoltre sostegno per rafforzare le capacità delle commissioni in materia di SALW in termini di sensibilizzazione e mobilitazione mediante formazioni sullo sviluppo di una strategia sui media.

A tal fine si provvederà a:

sviluppare una valutazione e un'analisi delle lacune dei quadri giuridici dei partner in materia di controllo delle SALW nonché del livello di armonizzazione con la legislazione dell'Unione e internazionale, come pure del livello di standardizzazione delle procedure nella regione;

sostenere la standardizzazione e l'armonizzazione legislativa attraverso la fornitura di consulenza continua e su richiesta, e organizzare seminari tematici sulle leggi, le normative e i codici penali in materia di armi a livello sia regionale che nazionale;

aggiornare il compendio regionale della normativa sulle armi in quanto guida di facile consultazione della legislazione sul controllo delle SALW/armi da fuoco nella regione;

effettuare un'analisi di genere del quadro giuridico e proseguire il programma di accompagnamento in materia di genere;

organizzare formazioni sullo sviluppo di una strategia sui media.

Risultati/indicatori di esecuzione del progetto:

valutazione e analisi delle lacune (sei) delle relazioni sul quadro giuridico per ciascun beneficiario;

organizzazione di un numero massimo di tre seminari regionali e di sei seminari tematici per i beneficiari;

consulenza specialistica su richiesta in merito agli aggiornamenti della legislazione e delle politiche;

aggiornamento del compendio della normativa sulle armi tradotta in tutte le pertinenti lingue della regione;

relazioni di analisi di genere con riguardo al quadro giuridico sulle armi (sei relazioni);

programma di accompagnamento in materia di genere con due capi delle commissioni in materia di SALW;

sviluppo di una strategia sui media e formazione.

3.3.   Contrasto del traffico illecito di armi nei Balcani occidentali, nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia attraverso valutazioni delle capacità e assistenza tecnica alle autorità di contrasto e alle autorità di polizia di frontiera

Obiettivo

Ridurre la minaccia di traffico illecito di armi da fuoco rafforzando le capacità delle autorità di contrasto e delle autorità di polizia di frontiera dell'Europa sudorientale ai fini dell'ulteriore raccolta, analisi e scambio di informazioni.

Descrizione

Questa componente valuterà le capacità delle autorità regionali di attuare le misure preventive e repressive necessarie per riuscire a individuare, sventare e contrastare con efficacia il traffico di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi da e attraverso la loro giurisdizione. L'assistenza consisterà principalmente in una valutazione approfondita delle esigenze delle autorità di frontiera e di polizia criminale in termini di risorse umane e attrezzature necessarie per garantirne l'efficace funzionamento e operato. Sarà attuato un progetto pilota allo scopo di istituire la rete di informazione balistica dell'Europa sudorientale, una struttura per lo scambio di informazioni operative in campo balistico, efficiente in termini di costi, collegata direttamente a Europol e destinata ad automatizzare la raccolta e lo scambio di informazioni balistiche probanti in relazione all'attuale criminalità transfrontaliera connessa alle armi da fuoco, a prevenire nuovi atti di criminalità e a ricavare una migliore conoscenza strategica della natura e delle caratteristiche dei reati commessi con armi da fuoco.

Le attività proposte saranno attuate in modo complementare e strettamente coordinato con le azioni in corso sostenute dall'Unione nell'Europa sudorientale, in primo luogo il ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale e, in particolare, i piani d'azione operativi di EMPACT Armi da fuoco, nonché le attività di Europol, Frontex e Interpol. Infine, le attività nell'ambito di questa componente contribuiranno all'attuazione del piano d'azione 2015-2019.

Inoltre, grazie all'efficace approccio consistente nel coinvolgere le autorità della Repubblica di Moldova, dell'Ucraina e della Bielorussia nei processi di cooperazione regionale in corso nell'Europa sudorientale, sono state già individuate una serie di esigenze in relazione al controllo delle SALW. Nell'ottica di rafforzare le capacità delle autorità di controllo delle SALW nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia ai fini della lotta contro la criminalità in generale e contro la proliferazione e il traffico di SALW/armi da fuoco in particolare, questa componente valuterà le zone critiche per il controllo delle SALW nelle suddette giurisdizioni, aprendo in tal modo la strada a interventi mirati per affrontare la minaccia rappresentata dal traffico illecito di SALW.

Principali attività previste:

valutare le esigenze delle autorità di polizia di frontiera e di polizia criminale dei Balcani occidentali nella lotta al traffico illecito di armi;

basarsi sui lavori in corso per la creazione di FFP attraverso il sostegno pratico per le capacità di scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda prove balistiche, nonché l'acquisto di attrezzature specializzate a sostegno dei FFP;

valutare le capacità della Repubblica di Moldova, dell'Ucraina e della Bielorussia per quanto riguarda gli aspetti specifici del controllo delle SALW, delle munizioni e degli esplosivi nonché la lotta contro il traffico illecito di armi da fuoco, prestando particolare attenzione ai quadri giuridici e strategici, alle capacità in termini di sicurezza fisica e gestione delle scorte (PSSM), al controllo delle frontiere, alla polizia criminale nonché alla risposta giudiziaria al traffico e all'uso improprio delle armi da fuoco. La valutazione dettagliata individuerà le opportunità, le minacce e le sfide e conterrà raccomandazioni di possibili interventi mirati per affrontare la minaccia rappresentata dal traffico illecito di SALW.

Risultati/indicatori di esecuzione del progetto:

valutazione delle esigenze delle autorità di polizia di frontiera e di polizia criminale dei Balcani occidentali nella lotta al traffico illecito di armi;

rafforzamento della capacità dei periti balistici e degli investigatori di affrontare la criminalità transfrontaliera connessa alle armi da fuoco;

attuazione di un progetto pilota relativo a una struttura per lo scambio di informazioni operative in campo balistico;

valutazione delle capacità della Repubblica di Moldova, dell'Ucraina e della Bielorussia in relazione ad aspetti specifici del controllo delle SALW e individuazione di interventi mirati.

4.   Beneficiari

Beneficiari diretti del progetto saranno le istituzioni responsabili del controllo delle SALW nei Balcani occidentali. Le autorità per gli Affari interni, i servizi di polizia, le guardie di frontiera e le autorità doganali di Repubblica di Albania, BiH, Kosovo, Montenegro, Serbia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Repubblica di Moldova beneficeranno dello sviluppo di capacità, del potenziamento delle conoscenze, del miglioramento delle procedure nonché delle attrezzature specializzate, efficienti in termini di costi, necessarie per compiere progressi strategici, operativi e tecnici nel controllo delle SALW. Infine, le commissioni in materia di SALW e le altre istituzioni responsabili del controllo delle SALW nell'Europa sudorientale beneficeranno di formazioni e della condivisione di informazioni nonché della cooperazione regionale. Inoltre, le principali istituzioni incaricate del controllo delle SALW nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia beneficeranno di una migliore comprensione della minaccia rappresentata dal traffico illecito di armi da fuoco e di un trasferimento di conoscenze mirato.

Le attività proposte sono pienamente in linea con la tabella di marcia e con le priorità dei partner in materia di controllo delle SALW e sono state approvate dalle competenti autorità di controllo delle SALW dei partner, che hanno dimostrato la loro adesione e il loro impegno in ordine al conseguimento dei risultati del progetto.

L'intera popolazione dei paesi dei Balcani occidentali, dell'Europa orientale e dell'Unione, minacciata dalla proliferazione diffusa delle SALW, trarrà vantaggio da questo progetto con il diminuire del rischio.

5.   Visibilità dell'Unione

Il SEESAC adotterà tutte le misure appropriate per dare risalto al fatto che l'azione è stata finanziata dall'Unione. Tali misure saranno realizzate in conformità del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione europea, elaborato dalla Commissione. Il SEESAC garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione europea, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.

Dal momento che le attività previste variano ampiamente in termini di portata e natura, saranno utilizzati differenti strumenti promozionali, tra cui media tradizionali, siti web, social media e materiale informativo e promozionale tra cui infografiche, opuscoli, newsletter, comunicati stampa e altro materiale, a seconda dei casi. Pubblicazioni, eventi pubblici, campagne, attrezzature e lavori di costruzione commissionati nell'ambito del progetto recheranno un apposito marchio. Per amplificare ulteriormente l'impatto sensibilizzando i vari governi nazionali e l'opinione pubblica, la comunità internazionale, i media locali e internazionali, sarà usato il linguaggio appropriato per rivolgersi a ciascuno dei gruppi destinatari del progetto. Verrà prestata particolare attenzione ai nuovi media e alla presenza online.

6.   Durata

In base all'esperienza acquisita con l'attuazione delle decisioni 2010/179/PESC e 2013/730/PESC e tenuto conto della portata regionale del progetto, del numero di beneficiari nonché del numero e della complessità delle attività pianificate, il calendario di attuazione è di 36 mesi.

7.   Assetto generale

L'attuazione tecnica della presente azione è stata affidata all'UNDP, che agisce per conto del SEESAC, l'iniziativa regionale che opera nell'ambito del mandato dell'UNDP e dell'RCC, succeduto al patto di stabilità per l'Europa sudorientale. In quanto organo esecutivo del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di SALW, il SEESAC funge da punto focale per tutte le questioni relative alle SALW nella regione dell'Europa sudorientale, tra l'altro agevolando il coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia regionale.

L'UNDP, che agisce per conto del SEESAC, avrà la responsabilità generale dell'attuazione delle attività del progetto e dovrà rendere conto della sua attuazione. La durata prevista del progetto è di tre anni (36 mesi).

8.   Partner

Il SEESAC attuerà direttamente l'azione in stretta cooperazione con le commissioni in materia di SALW nonché con le autorità per gli Affari interni di Albania, BiH, Kosovo, Montenegro, Serbia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Repubblica di Moldova, nonché con le pertinenti istituzioni Ucraina e in Bielorussia. Saranno strettamente coinvolte altre istituzioni, in linea con l'approccio olistico multilaterale al controllo delle SALW.

9.   Relazioni

Le relazioni, sia descrittive che finanziarie, coprono la totalità dell'azione illustrata nel pertinente accordo di contributo specifico e nel relativo bilancio allegato, indipendentemente dal fatto che l'azione sia finanziata interamente o cofinanziata dalla Commissione.

Su base trimestrale sono presentate relazioni descrittive sullo stato dei lavori per registrare e monitorare i progressi compiuti verso il completamento dei risultati chiave.

10.   Bilancio stimato

Il costo totale stimato del progetto finanziato dall'Unione è di 4 002 587,52 EUR.


(1)  Il piano d'azione sul traffico illecito di armi da fuoco tra l'UE e la regione dell'Europa sudorientale per il periodo 2015-2019. Conclusioni del Consiglio sull'attuazione di un ciclo programmatico dell'UE 2018-2021 per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale - EMPACT Armi da fuoco.


20.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/24


DECISIONE (PESC) 2018/1789 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2018

a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni («strategia dell'UE in materia di SALW»), riveduta in seguito nel 2018, che stabilisce le linee guida per l'azione dell'Unione nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro («SALW»). La strategia dell'UE in materia di SALW ha precisato che l'Unione sosterrà in via prioritaria le iniziative regionali di lotta alle SALW illegali e relative munizioni, fornendo sostegno finanziario e tecnico alle organizzazioni regionali e nazionali responsabili dell'attuazione degli strumenti regionali pertinenti.

(2)

Il 13 giugno 2018 la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza («alto rappresentante») hanno presentato una comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio su elementi per una strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le SALW illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini».

(3)

L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015, ha affermato che lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato senza pace e sicurezza e che i flussi illeciti di armi figurano tra i fattori che generano violenza, insicurezza e ingiustizia.

(4)

Nell'Agenda per il disarmo dal titolo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), avviata il 24 maggio 2018, il segretario generale dell'ONU chiede un approccio inclusivo, integrato e partecipativo al controllo delle armi di piccolo calibro a livello nazionale e, in alcune situazioni, a livello subregionale.

(5)

Nella terza conferenza dell'ONU di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (UNPOA), tenutasi nel giugno 2018, gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati a rafforzare, se del caso, i partenariati e la cooperazione a tutti i livelli nel prevenire e combattere il commercio illecito di SALW, in particolare per quanto riguarda il controllo delle frontiere; la gestione e la sicurezza delle scorte, la distruzione e lo smaltimento; la marcatura, la registrazione e il rintracciamento e l'intermediazione illecita. Essi si sono impegnati altresì a rafforzare la cooperazione con le pertinenti organizzazioni subregionali e regionali nel consolidare l'attuazione dell'UNPOA e dello strumento internazionale per il rintracciamento.

(6)

La Lega degli Stati arabi (LSA) è un'organizzazione regionale che riunisce tutti i paesi arabi, allo scopo di promuovere e rafforzare la cooperazione tra i suoi membri.

(7)

Nel 2016 l'Unione e la LSA hanno istituito il dialogo strategico UE-LSA e formato una serie di gruppi di lavoro.

(8)

Il gruppo di lavoro del dialogo strategico in materia di armi di distruzione di massa e controllo degli armamenti ha definito i settori prioritari per una cooperazione possibile e concreta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Al fine di sostenere gli Stati membri della LSA nella loro attuazione nazionale dell'UNPOA e dello strumento internazionale per il rintracciamento (International Tracing Instrument – ITI), l'Unione perseguirà i seguenti obiettivi:

sviluppare in modo sostenibile la capacità nazionale degli Stati membri della LSA di lottare contro la proliferazione illegale di SALW, combattere il terrorismo e potenziare la sicurezza in situazioni postbelliche, nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani;

sviluppare in modo sostenibile la capacità regionale della LSA di affrontare le stesse sfide;

rafforzare il controllo nazionale degli Stati membri della LSA in materia di SALW nelle fasi cruciali del loro ciclo di vita;

potenziare lo scambio delle migliori prassi e degli insegnamenti tratti.

2.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione sostiene, mediante la presente decisione, azioni concernenti i seguenti settori:

controllo internazionale dei trasferimenti di SALW (lotta contro i flussi illegali di armi);

identificazione e smantellamento delle fonti di armi di piccolo calibro illegali (sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto);

altre misure relative al controllo delle armi di piccolo calibro, tra cui la gestione delle scorte, il controllo dei relativi rifornimenti e la sicurezza;

disarmo, smobilitazione e reinserimento (disarmament, demobilisation and reintegration – DDR);

comunicazione di informazioni pertinenti alle SALW illegali e potenziamento del controllo delle SALW.

3.   Una descrizione dettagliata del progetto di cui ai paragrafi 1 e 2 è riportata nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è a cura dell'Inchiesta sulle armi di piccolo calibro (Small Arms Survey – «SAS»), rappresentata dal Graduate Institute of International and Development Studies (Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo), con l'assistenza dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) e dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e in stretta cooperazione con il segretariato della LSA.

3.   La SAS, assistita da Interpol e OMD, svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante definisce le necessarie modalità con la SAS.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 2 858 550 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con la SAS. L'accordo stabilisce che la SAS deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1.   L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di rapporti periodici trimestrali stilati dalla SAS. Su tali rapporti si basa la valutazione del Consiglio.

2.   La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 24 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dalla data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


ALLEGATO

Combattere il commercio illecito e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi (2018-2020)

1.   Contesto e motivazione del sostegno PESC

Il progetto sarà basato sulle precedenti iniziative intraprese dalla Lega degli Stati arabi (LSA) e dall'Unione per assistere gli Stati membri della LSA nella lotta contro le armi leggere e di piccolo calibro illegali («SALW») nella regione araba. Sradicare le armi di piccolo calibro illegali nella regione araba è essenziale per ridurre tutte le forme di violenza e promuovere lo sviluppo sostenibile e la prosperità in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDG) delle Nazioni Unite (ONU) sia nella regione araba che nelle regioni limitrofe, tra cui l'Europa.

Più nello specifico il progetto mira a rafforzare la capacità degli Stati membri della LSA di attuare il programma d'azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (UN Programme of Action – UNPOA) e lo strumento internazionale per il rintracciamento (International Tracing Instrument – ITI) conformemente alle priorità e alle esigenze individuate dagli Stati membri della LSA. Il quadro normativo del progetto comprende anche l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 16.4. In funzione delle preferenze espresse dallo Stato membro della LSA ospitante, anche il protocollo dell'ONU sulle armi da fuoco e il trattato sul commercio delle armi potrebbero fungere da punti di riferimento per le iniziative di sviluppo delle capacità connesse al progetto (controllo delle esportazioni/importazioni, prevenzione dello sviamento, ecc.).

2.   Obiettivi del progetto e sostenibilità a lungo termine

L'obiettivo alla base del progetto è rafforzare in modo sostenibile la capacità degli Stati membri della LSA di attuare l'UNPOA e l'ITI, anche allo scopo di combattere le armi di piccolo calibro illegali e il terrorismo, conformemente alle priorità e alle esigenze individuate dagli Stati membri della LSA. Per raggiungere tale traguardo il progetto si pone i seguenti obiettivi principali:

a)

sviluppare in modo sostenibile la capacità nazionale degli Stati membri della LSA di lottare contro la proliferazione illegale di SALW, combattere il terrorismo e potenziare la sicurezza in situazioni di post-conflitto;

b)

sviluppare in modo sostenibile la capacità regionale della LSA di affrontare le stesse sfide;

c)

rafforzare il controllo nazionale degli Stati membri della LSA in materia di SALW nelle fasi cruciali del loro ciclo di vita;

d)

potenziare lo scambio delle migliori prassi e degli insegnamenti tratti.

Dalle consultazioni con gli Stati membri della LSA emerge che questi ultimi chiedono assistenza e sostegno in settori specifici, con accento prioritario sullo sviluppo delle capacità nazionali di combattere i flussi di armi illegali (per ulteriori dettagli vedasi la sezione 3). Tutte le componenti del progetto, comprese quelle relative alla valutazione delle esigenze e alla valutazione post-attuazione, sono di fatto ideate per fare in modo che il progetto consenta ai beneficiari previsti - ossia istituzioni e funzionari pubblici degli Stati membri della LSA, così come il segretariato della Lega stessa (dipartimento per il disarmo e il controllo delle armi) - di conseguire una capacità sostenibile.

3.   Descrizione dell'azione

Il progetto dell'Unione volto a combattere il commercio illecito di SALW negli Stati membri della LSA (2018-2020) è congegnato in modo da rispondere alle esigenze espresse dagli Stati membri della LSA nei settori prioritari elencati in appresso.

Settore 1:

Controllo internazionale dei trasferimenti di SALW (lotta contro i flussi illegali di armi)

1.1.   Autorizzazione e controllo per le esportazioni, le importazioni e il transito (valutazione del rischio, ecc.)

1.2.   Prevenzione dello sviamento di di SALW verso destinatari non autorizzati

1.3.   Individuazione di SALW e delle loro parti nel corso delle ispezioni delle merci e dei carichi trasportati (metodi, tecniche e attrezzature per le ispezioni, ecc.)

Settore 2:

Identificazione e smantellamento delle fonti di armi di piccolo calibro illegali (sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto)

2.1.   Controllo delle frontiere terrestri, aeree e marittime, compreso il trasferimento di tecnologie

2.2.   Marcatura, registrazione e rintracciamento

2.3.   Ulteriori tecniche e metodi per le indagini e le ispezioni in materia di armi (uso di informazioni balistiche, identificazione/smantellamento delle rotte e dei metodi del traffico, ecc.)

Settore 3:

Altre misure di controllo delle armi di piccolo calibro

3.1.   Sicurezza e gestione delle scorte

Settore 4:

Disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR)

4.1.   Scambio di competenze, migliori prassi e insegnamenti tratti in materia di DDR

4.2.   Assistenza nella progettazione dei programmi nazionali in materia di DDR

4.3.   Altre forme di sostegno agli Stati membri della LSA nella fase postbellica

Si prega di osservare che questa componente, pur richiesta da alcuni Stati membri della LSA, è stata oggetto di meno interesse rispetto ad altri settori elencati nella presente sezione e per questo non costituisce la componente principale del progetto.

Settore 5:

Comunicazione di informazioni pertinenti alle SALW illegali e potenziamento del controllo delle SALW

5.1.   Valutazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri della LSA; consulenza per eventuali modifiche e revisioni

5.2.   Traduzione in arabo di ricerche, studi pubblicati e altri documenti pertinenti

Per rispondere alle esigenze di cui sopra il progetto includerà i seguenti elementi:

1)

Coordinamento regionale: riunione di avvio al Cairo

2)

Coordinamento subregionale: seminari subregionali

3)

Missioni di valutazione

4)

Formazioni nei paesi

5)

Assistenza legislativa

6)

Comunicazione di informazioni in arabo

7)

Coordinamento regionale: riunione conclusiva al Cairo

8)

Monitoraggio e valutazione del progetto (compreso un audit finanziario)

3.1.   Coordinamento regionale: riunione di avvio al Cairo

3.1.1.   Obiettivo: sensibilizzare in merito al progetto, avviare i contatti con gli Stati membri della LSA e iniziare a individuare le esigenze specifiche per paese (valutazione iniziale delle esigenze) (settori prioritari 1-5).

3.1.2.   Attività: riunione di avvio di una settimana al Cairo in cui saranno affrontate tutte le dimensioni del progetto (settori prioritari da 1 a 5), rivolta agli alti funzionari degli Stati membri della LSA nonché al personale della LSA responsabile delle questioni connesse al progetto.

3.1.3.   Risultati dell'azione: stabilire contatti con gli Stati membri della LSA; individuare le esigenze specifiche per paese; elaborare una relazione di sintesi della riunione.

3.2.   Coordinamento subregionale: seminari subregionali

3.2.1.   Obiettivo: A livello subregionale, consentire agli Stati membri della LSA di condividere esperienze e buone prassi e individuare priorità di attuazione nei settori connessi al progetto (settori prioritari da 1 a 4).

3.2.2.   Attività: seminari di una settimana da tenersi approssimativamente a metà del progetto in tre subregioni diverse (orientativamente: Maghreb, Sahel arabo e Africa orientale; Mashreq; penisola araba e Iraq) (tre settimane in tutto). Gli Stati membri della LSA partecipanti a ciascuno dei seminari dovrebbero essere scelti alla riunione di avvio del Cairo (punto 3.1) o poco dopo.

3.2.3.   Risultati dell'azione: scambiare esperienze e buone prassi nei settori connessi al progetto; individuare le priorità di attuazione; elaborare una relazione di sintesi dei seminari.

3.3.   Missioni di valutazione

3.3.1.   Obiettivo: determinare le esigenze specifiche per paese e preparare la formazione e l'assistenza di follow-up nei singoli paesi (settori prioritari da 1 a 5).

3.3.2.   Attività: visite in loco negli Stati membri della LSA che richiedono assistenza.

3.3.3.   Risultati dell'azione: portare a termine le missioni di valutazione; elaborare una breve relazione per ciascuna missione, destinata in maniera riservata allo Stato membro della LSA ospitante, intesa a stabilire le sue esigenze specifiche (individuazione di politiche e misure in vigore, di lacune normative o di altro tipo, nonché di ostacoli alla risoluzione di tali lacune).

3.4.   Formazioni nei paesi

3.4.1.   Obiettivo: sviluppare capacità sostenibili di controllo delle armi di piccolo calibro nello Stato membro della LSA ospitante in funzione degli interessi e delle esigenze di tale Stato (settori prioritari da 1 a 4).

3.4.2.   Attività:

sessioni di formazione nei paesi per gli Stati membri della LSA che richiedono assistenza. Le sessioni di formazione potrebbero apportare vantaggi a tutti i 22 Stati membri della LSA (una settimana per Stato) ovvero a un numero ridotto di Stati membri della Lega stessa (più visite per ciascun paese, ad es. due settimane di formazione per 11 Stati membri della LSA).

Ogni sessione di formazione della durata di una settimana comprenderà: a) una giornata di apertura per introdurre gli alti funzionari statali a tutte le dimensioni del progetto di interesse/pertinenza dello Stato membro della LSA; b) due giorni di formazione per i responsabili di primo livello (esperti del progetto che lavorano in parallelo sui settori della questione di interesse/pertinenza dello Stato membro della LSA); c) due giorni di formazione pratica per il personale sul campo (esperti del progetto che lavorano in parallelo sui settori della questione di interesse/pertinenza dello Stato membro della LSA).

In caso di visite multiple il progetto mirerebbe a rafforzare la titolarità nazionale ampliando e potenziando le formazioni fornite durante la prima visita, in particolare nei settori individuati dal paese ospitante come altamente prioritari.

3.4.3.   Risultati dell'azione: l'impatto delle sessioni di formazione sarebbe valutato per determinare in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi del progetto in termini di sviluppo delle capacità.

3.5.   Assistenza legislativa

3.5.1.   Obiettivo: valutare la legislazione relativa alle armi di piccolo calibro negli Stati membri della LSA che richiedono tale assistenza; individuare possibili modifiche e revisioni legislative (settori prioritari 1-4).

3.5.2.   Attività: ricerca teorica e collegamenti con lo Stato membro della LSA richiedente; visita in loco (una settimana); e relazione di follow-up e collegamenti con lo Stato membro della LSA richiedente.

3.5.3.   Risultati dell'azione: elaborare una breve relazione, destinata in maniera riservata allo Stato membro della LSA ospitante, in cui siano individuate le possibili modifiche e revisioni legislative.

3.6.   Comunicazione di informazioni in arabo

3.6.1.   Obiettivo: soddisfare le esigenze degli Stati membri della LSA in materia di informazioni indipendenti e affidabili in lingua araba sulle armi di piccolo calibro e sulla violenza armata (settore prioritario 5).

3.6.2.   Attività: traduzione in arabo di pubblicazioni e documenti chiave (relazioni pubblicate, orientamenti sulle migliori prassi, ecc.), ad esempio la guida dell'Inchiesta sulle armi di piccolo calibro (Small Arms Survey) per il processo dell'ONU sulle armi di piccolo calibro e la relativa matrice sulla sicurezza fisica e sulla gestione delle scorte.

3.6.3.   Risultati dell'azione: tra i risultati specifici rientrerebbero la traduzione di libri, relazioni e documenti di riflessione importanti e la produzione di podcast e post su blog in arabo. L'azione darebbe luogo a un significativo aumento della disponibilità di informazioni indipendenti e affidabili in lingua araba sulle armi di piccolo calibro e la violenza armata.

3.7.   Coordinamento regionale: riunione conclusiva al Cairo

3.7.1.   Obiettivo: valutare il progetto e programmare la futura cooperazione (settori prioritari da 1 a 5).

3.7.2.   Attività: riunione di due giorni al Cairo al termine del progetto, rivolta agli alti funzionari degli Stati membri della LSA nonché al personale della LSA responsabile delle questioni connesse al progetto.

3.7.3.   Risultati dell'azione: discutere e valutare il progetto; elaborare programmi di futura cooperazione sul controllo delle armi di piccolo calibro; elaborare una relazione di sintesi della riunione.

3.8.   Monitoraggio e valutazione del progetto

3.8.1.   Obiettivo: accertarsi che il progetto abbia raggiunto i suoi obiettivi essenziali e che le spese del progetto siano state effettuate conformemente al bilancio concordato.

3.8.2.   Attività: al fine di misurare l'impatto delle diverse componenti del progetto, quest'ultimo comprenderà un meccanismo di monitoraggio sia interno che esterno. Il meccanismo di monitoraggio interno sarà guidato dall'esperto interno di gestione basata sui risultati, con il supporto del personale del progetto. La valutazione esterna sarà effettuata da una squadra di valutazione esterna appositamente ingaggiata che si recherà alla riunione di due giorni al Cairo al termine del progetto, una selezione degli Stati membri della LSA partecipanti (fino a otto) e il personale delle sedi dei principali attuatori del progetto, l'Organizzazione internazionale della polizia criminale e l'Organizzazione mondiale delle dogane. Il progetto comprenderà anche un audit finanziario in linea con i requisiti dell'Unione.

3.8.3.   Risultati dell'azione: portare a termine una valutazione dell'impatto del progetto; portare a termine l'audit finanziario.

4.   Agenzie e partenariati di attuazione

L'Inchiesta sulle armi di piccolo calibro (SAS), un centro di ricerca ubicato presso il Graduate Institute of International and Development Studies (Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo) di Ginevra, in Svizzera, sarà l'agenzia di attuazione capofila. Nell'attuazione del progetto la SAS si baserà in particolare sui contributi forniti dall'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) e dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). L'Interpol sarà responsabile primariamente per i settori prioritari 2.2 e 2.3 (sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto) e l'OMD per i settori prioritari 1 e 2.1 (controlli internazionali dei trasferimenti, compresi i controlli di frontiera).

Nella misura necessaria, la SAS subappalterà ad altre organizzazioni l'assistenza relativa ad altre componenti del progetto (tra cui eventualmente la componente relativa alla sicurezza e alla gestione delle scorte). In funzione delle esigenze e delle preferenze degli Stati membri della LSA partecipanti, potrebbero contribuire all'attuazione del progetto anche altre organizzazioni, comprese organizzazioni della società civile, nonché determinate agenzie specializzate della LSA.

Le agenzie di attuazione si coordineranno altresì con organizzazioni governative e non governative che operano negli Stati membri della LSA, nonché con eventuali programmi dell'Unione ivi presenti, per far sì che tutte le attività intraprese nel quadro del progetto sviluppino e integrino le iniziative esistenti.

La SAS e i suoi partner di attuazione adotteranno inoltre misure adeguate per assicurare la visibilità del progetto in linea con gli orientamenti dell'Unione.

5.   Durata

Per il progetto si prevede una durata di 24 mesi. In funzione degli interessi degli Stati membri della LSA e dei finanziamenti a disposizione, una proroga del progetto oltre il periodo iniziale di due anni consentirebbe di portare avanti e consolidare le iniziative di sviluppo delle capacità intraprese nella fase iniziale del progetto. Ad esempio, le formazioni fornite a un determinato Stato membro della LSA nella fase iniziale potrebbero essere ripetute, ampliate e testate con il coinvolgimento di un più ampio numero di membri del personale al fine di garantirne la sostenibilità. Gli Stati membri della LSA che nella prima fase del progetto non hanno ricevuto tutta l'assistenza formativa o legislativa richiesta potrebbero riceverla nella seconda fase. Qualora Stati membri della LSA avessero individuato nuove esigenze o priorità in materia di controllo delle armi - ad esempio sulla base delle capacità acquisite nella prima fase del progetto - potrebbero ricevere assistenza in questi settori nella seconda fase.


20.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1790 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2018

che abroga la decisione 2002/623/CE recante note orientative per la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati

[notificata con il numero C(2018) 7513]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in particolare l'allegato II, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/623/CE della Commissione (2) contiene note orientative sugli obiettivi, sugli elementi, sui principi generali e sulla metodologia per la valutazione del rischio ambientale di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE.

(2)

In documenti orientativi più recenti e dettagliati sulla valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati («OGM»), adottati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e dall'Agenzia europea per i medicinali («l'Agenzia»), sono state fornite ampie spiegazioni supplementari sull'attuazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE. Dopo l'adozione di tali documenti orientativi più dettagliati, la decisione 2002/623/CE ha perso progressivamente il suo valore aggiunto.

(3)

La direttiva (UE) 2018/350 della Commissione (3), che ha modificato la direttiva 2001/18/CE, ne ha aggiornato l'allegato II integrando e consolidando gli orientamenti più rigorosi dell'Autorità sulla valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate, adottati nell'ottobre 2010 (4), pur tenendo conto del fatto che l'allegato II si applica a tutti gli OGM e non solo alle piante geneticamente modificate. La decisione 2002/623/CE è servita da base per l'elaborazione degli orientamenti dell'Autorità. Di conseguenza le disposizioni dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE sono ora più dettagliate e le note orientative contenute nella decisione 2002/623 non sono più necessarie.

(4)

È pertanto opportuno abrogare la decisione 2002/623/CE.

(5)

La decisione 2002/623/CE dovrebbe inoltre essere abrogata a fini di semplificazione per ridurre il numero di documenti orientativi che devono essere presi in considerazione dagli operatori e dalle autorità competenti quando effettuano una valutazione del rischio ambientale a norma dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/623/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(2)  Decisione 2002/623/CE della Commissione, del 24 luglio 2002, recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 200 del 30.7.2002, pag. 22).

(3)  Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati (GU L 67 del 9.3.2018, pag. 30).

(4)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants (Orientamenti per la valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate), EFSA Journal 2010;8(11):1879. [111 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1879.


20.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/34


DECISIONE (PESC) 2018/1791 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 6 novembre 2018

relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.

(2)

Il 23 gennaio 2018 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2018/135 (2) relativa alla nomina del generale di brigata Enrique MILLÁN MARTÍNEZ quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.

(3)

Il 5 ottobre 2018 la Germania ha proposto la nomina del generale di brigata Peter MIROW in sostituzione del generale di brigata Enrique MILLÁN MARTÍNEZ quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali con effetto a decorrere dal 12 novembre 2018.

(4)

Il 5 ottobre 2018 il comitato militare dell'UE ha appoggiato tale raccomandazione.

(5)

È opportuno pertanto adottare una decisione relativa alla nomina del generale di brigata Peter MIROW e abrogare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/135.

(6)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Peter MIROW è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) con effetto a decorrere dal 12 novembre 2018.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2018/135 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 novembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19.

(2)  Decisione (PESC) 2018/135 del comitato politico e di sicurezza, del 23 gennaio 2018, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2018) (GU L 24 del 27.1.2018, pag. 1).


20.11.2018   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/36


DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

del 16 ottobre 2018

relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l'applicazione e-Curia

LA CORTE,

Visto il regolamento di procedura e, in particolare, gli articoli 48, paragrafo 4, e 57, paragrafo 8,

Considerando quanto segue:

(1)

Al fine di tener conto dell'evoluzione delle tecnologie della comunicazione, è stata elaborata un'applicazione informatica che consente il deposito e la notifica di atti processuali per via elettronica.

(2)

Quest'applicazione, che si basa su un meccanismo di autenticazione elettronica che implica il ricorso a un nome utente e a una password personali, soddisfa i requisiti di autenticità, integrità e riservatezza dei documenti così trasmessi.

(3)

Tenuto conto del successo riscosso da tale applicazione e dei vantaggi che presenta, segnatamente in termini di rapidità degli scambi effettuati in tal modo, occorre ampliare la cerchia dei beneficiari di tale applicazione e offrire ai giudici degli Stati membri la possibilità di depositare o ricevere atti processuali mediante tale canale nell'ambito del trattamento, da parte della Corte, delle domande di pronuncia pregiudiziale.

(4)

Per garantire una buona amministrazione della giustizia – e ai fini esclusivi del trattamento delle cause pregiudiziali – la stessa possibilità deve essere offerta a coloro che, benché non siano agenti o avvocati, sono tuttavia abilitati, in forza delle norme processuali nazionali, a rappresentare una parte dinanzi ai giudici del proprio Stato.

COSÌ DECIDE:

Articolo 1

Definizione

Un'applicazione informatica denominata «e-Curia», comune agli organi giudicanti che compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea, consente il deposito e la notifica di atti processuali per via elettronica alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Articolo 2

Accesso all'applicazione

L'utilizzo di quest'applicazione presuppone l'apertura di un profilo utente e richiede il ricorso a un nome utente e a una password personali.

Articolo 3

Deposito di un atto di procedura

Un atto di procedura depositato mediante e-Curia è considerato come l'originale di quest'atto, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di procedura, quando il nome utente e la password personali del rappresentante di una parte o di un soggetto che agisce per conto di un organo giurisdizionale di uno Stato membro sono stati utilizzati per effettuare il deposito. L'utilizzo di tale nome utente e di tale password vale quale sottoscrizione dell'atto in questione.

Articolo 4

Allegati e copie

L'atto di procedura depositato mediante e-Curia dev'essere corredato degli allegati in esso menzionati, nonché dell'elenco dei medesimi.

Non è necessario il deposito di copie autentiche dell'atto depositato mediante e-Curia, né dei suoi eventuali allegati.

Articolo 5

Data e ora del deposito

Il momento in cui un atto di procedura si considera depositato ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento di procedura è quello della convalida del deposito di tale atto da parte del rappresentante della parte o del soggetto che agisce per conto dell'organo giurisdizionale interessato.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 6

Notifica degli atti processuali

Gli atti processuali, ivi comprese le sentenze e ordinanze, sono notificati mediante e-Curia ai titolari di un profilo e-Curia che, in una causa, rappresentano una parte o agiscono per conto di un organo giurisdizionale di uno Stato membro nonché ai loro eventuali assistenti.

Gli atti processuali sono parimenti notificati mediante e-Curia agli Stati membri, agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione che hanno accettato tale modalità di notifica.

Gli atti processuali possono altresì essere notificati secondo le altre modalità di trasmissione previste dal regolamento di procedura se il volume o la natura del documento lo richiedano o qualora l'utilizzo di e-Curia si riveli tecnicamente impossibile.

Articolo 7

Data e ora della notifica

I destinatari delle notifiche menzionate nell'articolo precedente sono avvisati, con messaggio di posta elettronica, di qualsiasi notifica loro trasmessa mediante e-Curia.

L'atto di procedura si considera notificato nel momento in cui il destinatario chiede di accedere a tale atto. In mancanza di domande di accesso, l'atto si considera notificato alla scadenza del settimo giorno successivo a quello dell'invio del relativo avviso mediante posta elettronica.

Quando la parte è rappresentata in giudizio da più persone o quando più persone siano abilitate ad agire per conto di un organo giurisdizionale di uno Stato membro, il momento rilevante per il calcolo dei termini è quello della prima domanda di accesso effettuata.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 8

Condizioni di utilizzo dell'applicazione

Il cancelliere stabilisce le condizioni di utilizzo di e-Curia e vigila sulla loro osservanza. Un utilizzo di e-Curia che non rispetti dette condizioni può comportare la disattivazione del profilo utente interessato.

La Corte adotta le misure necessarie per tutelare e-Curia nei confronti di qualunque abuso o uso distorto.

L'utente è avvisato tramite posta elettronica di qualunque misura adottata in forza del presente articolo mirante ad impedirgli l'uso del suo profilo utente.

Articolo 9

Abrogazione

La presente decisione abroga e sostituisce la decisione della Corte del 13 settembre 2011 relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l'applicazione e-Curia (1).

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Lussemburgo, 16 ottobre 2018

A. CALOT ESCOBAR

Il Cancelliere

K. LENAERTS

Il Presidente


(1)  GU C 289 dell'1.10.2011, pag. 7.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

20.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/39


DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

del 9 novembre 2018

relativa all'adozione delle priorità strategiche UE-Tunisia per il periodo 2018-2020 [2018/1792]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

visto l'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra («accordo euro-mediterraneo»), è stato firmato il 17 luglio 1995 ed è entrato in vigore il 1o marzo 1998.

(2)

L'articolo 80 dell'accordo euro-mediterraneo conferisce al Consiglio di associazione il potere di adottare decisioni idonee ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 90 dell'accordo euro-mediterraneo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi da esso fissati.

(4)

Il riesame della politica europea di vicinato nel 2016 ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.

(5)

L'Unione europea e la Repubblica tunisina hanno deciso di consolidare il loro partenariato privilegiato approvando un insieme di priorità strategiche per il periodo 2018-2020 al fine di sostenere e rafforzare la transizione democratica e lo sviluppo socioeconomico in Tunisia.

(6)

Le parti dell'accordo euro-mediterraneo dovrebbero accordarsi sul testo delle priorità strategiche che traducono sul piano concreto il partenariato privilegiato UE-Tunisia per il periodo 2018-2020. Tali priorità dovrebbero sostenere l'attuazione dell'accordo euro-mediterraneo, incentrando la cooperazione su interessi comuni definiti congiuntamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione adotta le priorità strategiche UE-Tunisia per il periodo 2018-2020 enunciate nel documento «Consolidare il partenariato privilegiato UE-Tunisia: elementi delle priorità strategiche per il periodo 2018-2020» che figura nell'allegato e raccomanda alle parti di attuarle.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 Novembre 2018

Per il Consiglio di associazione UE-Tunisia

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.


ALLEGATO

Consolidare il partenariato privilegiato UE-Tunisia: elementi delle priorità strategiche per il periodo 2018-2020

1.   Introduzione

L'ancoraggio allo spazio europeo è una scelta strategica della Tunisia e lo sviluppo di una democrazia tunisina prospera e stabile nel vicinato dell'Unione europea rappresenta un interesse strategico comune.

Il partenariato privilegiato tra l'UE e la Tunisia rispecchia la specificità e il dinamismo delle relazioni bilaterali così come l'ambizione comune di farle progredire verso un collegamento più stretto della Tunisia allo spazio europeo. L'obiettivo a lungo termine consiste nello sviluppare un modello ambizioso per il futuro delle relazioni post-2020, sulla base dei progressi compiuti e sfruttando appieno le opportunità di ravvicinamento offerte dalla politica europea di vicinato nel periodo 2018-2020.

Nell'ambito del partenariato privilegiato, la Tunisia si è pienamente impegnata ad attuare le riforme necessarie allo sviluppo socioeconomico sostenibile del paese e a garantire il perdurare dei progressi realizzati nella transizione democratica. Consapevole della portata della sfida e delle difficoltà che attraversa la Tunisia, l'Unione europea ribadisce il proprio impegno a sostenere l'attuazione più rapida possibile di tali riforme.

Le priorità strategiche definite nel presente documento danno attuazione concreta al partenariato privilegiato per gli anni 2018-2020. La creazione di prospettive per i giovani sarà al centro dell'azione di entrambe le parti. Verrà posto l'accento sull'accelerazione delle riforme socioeconomiche, anche attraverso il miglioramento del contesto imprenditoriale e la conclusione di un accordo di libero scambio globale e approfondito (ALS globale e approfondito). Anche il consolidamento democratico, e in particolare l'effettiva applicazione della Costituzione del 2014 e il buon governo, si confermeranno elementi essenziali. Le due parti rafforzeranno la cooperazione in materia di sicurezza e di lotta al terrorismo, nonché di migrazione e di mobilità, con la conclusione dei negoziati sulla facilitazione del rilascio dei visti e sulla riammissione e la partecipazione sempre più attiva della Tunisia ai programmi europei. Il rafforzamento del dialogo politico ad alto livello e del dialogo con la società civile, nonché della visibilità del partenariato, accompagnerà tali sforzi.

Queste priorità si basano sul piano di sviluppo quinquennale 2016-2020 della Tunisia (1) e sulla comunicazione congiunta intitolata «Intensificare il sostegno dell'UE alla Tunisia» (2).

2.   Priorità strategiche del partenariato privilegiato UE-Tunisia per il periodo 2018-2020

Partenariato per la gioventù

L'UE e la Tunisia considerano le prospettive future per i giovani un obiettivo fondamentale, come dimostra il partenariato UE-Tunisia per la gioventù varato dal presidente tunisino e dall'Alto rappresentante/vicepresidente il 1o dicembre 2016. Per rispondere meglio alle esigenze dei giovani tunisini bisognerà rendere più coerenti le varie azioni in corso e future. Sulla base del dialogo instaurato per l'attuazione di tale partenariato, l'UE e la Tunisia si sono impegnate a consolidare le misure volte a promuovere l'occupazione e l'occupabilità dei giovani, la mobilità e una maggiore partecipazione dei giovani alla vita pubblica e politica, in particolare alle iniziative locali. L'occupabilità richiederà la riforma dell'istruzione e della formazione professionale e l'instaurazione di un più stretto legame tra il settore privato e i sistemi di istruzione e di formazione, nonché la promozione di iniziative innovatrici avviate dai giovani e il sostegno a tali attività, in particolare negli ambiti delle nuove tecnologie e della cultura. Il contributo allo sviluppo di una strategia nazionale tunisina per i giovani, così come il rafforzamento delle istituzioni e delle organizzazioni dedicate alla gioventù, saranno elementi chiave del partenariato.

A complemento dell'impegno per la gioventù, le due parti perseguiranno le seguenti priorità strategiche.

2.1.   Sviluppo socioeconomico inclusivo e sostenibile

Per essere duraturi, i progressi politici devono essere accompagnati da progressi economici di pari portata. Tenuto conto della fragile situazione socioeconomica della Tunisia, che registra un elevato tasso di disoccupazione giovanile (in particolare tra i laureati) e forti disparità regionali e sociali, uno degli obiettivi principali sarà contribuire a risanare l'economia del paese, a renderla più competitiva e diversificata e a trasformarla in modo inclusivo e sostenibile, nel rispetto degli impegni internazionali in materia di ambiente e di cambiamenti climatici. L'UE continuerà a sostenere e incoraggiare le riforme strutturali.

In particolare, le azioni nel settore dello sviluppo socioeconomico verranno organizzate attorno ai seguenti impegni:

migliorare il contesto imprenditoriale e sostenere lo sviluppo del settore privato e degli investimenti privati, in particolare attraverso: i) la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative per le imprese, ii) un migliore accesso ai finanziamenti e iii) il rilancio degli investimenti pubblici e privati (in particolare l'effettiva applicazione della legge sugli investimenti del 2016 e della legge sulla riforma del meccanismo di agevolazioni fiscali del 2017, tenendo conto dei regimi dannosi in termini di agevolazioni fiscali da eliminare);

l'attenzione rivolta alla promozione attiva dell'imprenditoria e dello sviluppo delle PMI/microimprese;

la definizione e l'attuazione di strategie settoriali mancanti come quella per il turismo;

il miglioramento della tutela ambientale e della gestione delle risorse naturali (compresa l'acqua), in particolare attraverso l'attuazione della strategia nazionale di economia verde, e l'attuazione degli impegni internazionali della Tunisia in materia di cambiamenti climatici (contributo nazionale determinato), di economia blu e di risorse alieutiche;

il miglioramento della competitività dei settori tradizionali e dei settori in espansione in ambito industriale e agricolo, in particolare grazie al sostegno all'innovazionee assicurando una gestione sostenibile delle risorse, nonché la diversificazione dei mercati delle esportazioni;

lo sviluppo del settore energetico, anche attraverso le interconnessioni elettriche tra l'UE e la Tunisia, e la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;

lo sviluppo di un sistema dei trasporti sicuro, affidabile, sostenibile ed efficiente mediante norme di trasporto armonizzate e una rete multimodale integrata per agevolare i collegamenti sud-sud e nord-sud;

il consolidamento del sistema di gestione delle finanze pubbliche mediante l'adozione e l'attuazione di una nuova legge organica di bilancio, la riforma del sistema di revisione dei conti pubblici e il miglioramento del governo societario delle imprese pubbliche. L'attuazione della riforma fiscale (semplificazione del sistema fiscale, equità fiscale, decentramento, ammodernamento dell'amministrazione, lotta contro l'evasione fiscale e attuazione degli impegni internazionali pertinenti) rappresenta un passo decisivo verso uno sviluppo più inclusivo del paese. Sono importanti anche il sostegno alle riforme del settore bancario in corso, nonché la strategia nazionale di inclusione finanziaria 2017-2021 concernente l'accesso, l'utilizzo e la qualità dei servizi;

l'attuazione del processo di decentramento al fine di sviluppare servizi pubblici e infrastrutture sociali (in particolare in materia di istruzione, cultura, sanità, acqua e strutture igienico-sanitarie) in grado di soddisfare le esigenze delle comunità locali; l'accelerazione del processo di sviluppo delle regioni dell'interno, che rappresenta un impegno comune alle due parti per ridurre progressivamente le disparità socioeconomiche.

Per favorire il progresso sociale, le parti si impegnano a continuare a promuovere:

l'occupazione, in particolare attraverso il proseguimento delle riforme volte a garantire un accesso equo a un'istruzione e a una formazione professionale di qualità, in linea con le esigenze del mercato del lavoro, nel quadro di una politica attiva di inserimento nel mercato del lavoro;

una politica tunisina integrata ed efficace in materia di inclusione sociale e un'efficace previdenza sociale, in particolare attraverso il rafforzamento delle capacità degli organismi pubblici competenti, a sostegno delle riforme avviate dalla Tunisia nel campo della coesione sociale, nonché l'attuazione dell'articolo 67 dell'accordo di associazione UE-Tunisia relativo al coordinamento dei regimi di previdenza sociale e la garanzia dell'applicazione dei principi di parità di trattamento in materia di legislazione sociale; e

un dialogo sociale inclusivo per potenziare le capacità di ovviare agli squilibri socioeconomici, ridurre le tensioni sociali e promuovere un'effettiva pace sociale, migliorando così l'attrattiva del paese per gli investitori esteri.

Entrambe le parti confermano il proprio fermo impegno nei confronti del processo di negoziato di un ALS globale e approfondito e hanno convenuto un piano d'azione concreto per il 2018, che consente di compiere progressi al fine di accelerare i negoziati allo scopo di giungere al più presto alla loro conclusione. L'UE e la Tunisia continueranno a promuovere la modernizzazione dell'economia tunisina a vantaggio di tutti, comprese le regioni e le comunità più svantaggiate, e a rilanciare l'occupazione, in particolare quella giovanile. Le due parti si impegnano a rafforzare l'integrazione economica della Tunisia nel mercato europeo, nonché nella regione del Maghreb.

Al fine di potenziare il ruolo dell'innovazione e della ricerca nello sviluppo economico, sociale e regionale, l'UE e la Tunisia si adopereranno per integrare la Tunisia nello Spazio della ricerca europeo, in particolare attraverso la promozione dell'istruzione superiore e il rafforzamento della governanza, dei meccanismi di valorizzazione della ricerca pubblica e dei trasferimenti di tecnologie tra il mondo accademico e l'industria.

2.2.   Democrazia, buon governo e diritti umani

L'UE e la Tunisia continueranno ad annettere particolare importanza al processo di riforma democratica e alla promozione del buon governo e dello Stato di diritto, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché al rafforzamento del ruolo e della partecipazione della società civile. Entrambe le parti continueranno a promuovere il processo di riforme politiche attraverso l'effettiva attuazione della Costituzione e degli impegni assunti dalla Tunisia a livello internazionale.

Gli aspetti prioritari in materia di buon governo e rispetto dello Stato di diritto comprenderanno in particolare:

il rafforzamento dell'istituzione parlamentare e la creazione e l'introduzione effettiva di organi indipendenti;

l'istituzione della Corte costituzionale;

il consolidamento di un processo elettorale democratico, trasparente e indipendente;

la lotta contro la corruzione e la frode, anche attraverso il sostegno all'agenzia nazionale anticorruzione;

la riforma del sistema giudiziario, compreso il ravvicinamento alle norme internazionali, tra cui quelle del Consiglio d'Europa;

l'attuazione di una strategia di riforma e di modernizzazione della pubblica amministrazione, compresi il miglioramento delle prestazioni dei servizi a livello centrale e locale, l'introduzione di un processo decisionale basato su elementi concreti, la semplificazione delle procedure amministrative e lo sviluppo dell'amministrazione digitale;

il sostegno al processo di decentramento, compresi il rafforzamento delle capacità e l'incremento dei bilanci delle amministrazioni locali, in particolare nel quadro delle elezioni comunali del maggio 2018; il potenziamento delle organizzazioni della società civile, del loro ruolo e del loro contributo al processo decisionale, nonché una maggiore partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, alla vita politica e al processo decisionale.

Gli impegni prioritari nei confronti del rispetto e della promozione dei diritti umani comprenderanno:

il completamento del processo di armonizzazione della legislazione con la Costituzione e le norme internazionali, la cooperazione della Tunisia nei consessi multilaterali e l'attuazione degli impegni assunti nel quadro del riesame periodico universale;

il sostegno alle iniziative volte a combattere tutte le forme di discriminazione e la tortura (compresa l'attuazione degli impegni assunti nel quadro del Comitato contro la tortura) e per a tutelare le persone in situazioni vulnerabili e promuovere i diritti delle donne, dei bambini e dei migranti;

il sostegno all'azione pionieristica della Tunisia per lottare contro la violenza nei confronti delle donne, garantire la completa parità tra uomini e donne e promuovere il ruolo della donna in tutti i settori, in particolare in ambito economico e politico;

la tutela della libertà di espressione e della libertà di associazione;

il diritto alla protezione dei dati personali;

il rispetto dei diritti umani nel settore della sicurezza.

2.3.   Ravvicinamento tra i popoli, mobilità e migrazione

Il ravvicinamento tra la società tunisina e quella europea attraverso l'intensificazione degli scambi tra popoli, società e culture costituisce un pilastro fondamentale del partenariato privilegiato. Questo aspetto di mobilità riveste particolare importanza nell'attuazione del partenariato per la gioventù. L'effettiva attuazione dell'associazione della Tunisia al programma Orizzonte 2020 e la partecipazione del paese a Europa creativa ed Erasmus+ saranno il fondamento di tale impegno.

La gestione coordinata della migrazione è una priorità politica tanto per la Tunisia quanto per l'UE. Le due parti si impegnano a intensificare il dialogo e la cooperazione, in particolare attraverso l'attuazione del partenariato per la mobilità, il rafforzamento dell'azione contro le cause all'origine della migrazione irregolare, nonché la volontà europea di sostenere l'istituzione di un sistema di asilo tunisino. La cooperazione, che terrà conto anche della dimensione regionale di tali questioni, comprenderà:

l'attuazione della strategia nazionale tunisina in materia di migrazione, che contempla altresì l'asilo e la protezione internazionale, compresa l'attuazione di un adeguato quadro legislativo;

la conclusione dei negoziati sugli accordi di riammissione e di facilitazione del rilascio dei visti;

la buona gestione della migrazione legale mediante un migliore coordinamento con gli Stati membri dell'UE nel rispetto delle loro competenze, anche attraverso l'attuazione di programmi pilota di mobilità e una migliore integrazione dei migranti nei paesi di accoglienza;

il sostegno alla mobilitazione dei cittadini tunisini all'estero affinché investano in settori innovativi in Tunisia;

il sostegno alla prevenzione della migrazione irregolare, in particolare attraverso una migliore integrazione delle questioni migratorie nelle strategie di sviluppo; ciò comporta altresì una gestione rafforzata delle frontiere e campagne di sensibilizzazione ai rischi della migrazione irregolare;

il sostegno alle attività di prevenzione e di lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, anche attraverso l'individuazione e il perseguimento delle reti criminali; e

il consolidamento della cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione anche attraverso il sostegno al reinserimento sostenibile dei cittadini che fanno ritorno in Tunisia.

2.4.   Sicurezza e lotta contro il terrorismo

L'UE e la Tunisia si trovano ad affrontare sfide comuni in materia di sicurezza, che richiedono azioni concertate delle due parti, e devono procedere nel rispetto dei valori condivisi della democrazia e dei diritti umani.

La Tunisia intende attuare la propria strategia globale e multisettoriale di lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento. I settori prioritari della cooperazione comprenderanno:

l'attuazione della strategia nazionale di lotta contro il terrorismo, in particolare attraverso il rafforzamento e la modernizzazione della legislazione e delle istituzioni giudiziarie e di sicurezza nel rispetto dei valori democratici sanciti dalla Costituzione;

una più rapida attuazione del programma di sostegno alla riforma e alla modernizzazione del settore della sicurezza, compresa la responsabilità delle forze di sicurezza, e l'approfondimento della cooperazione in tale ambito sulla base dei progressi compiuti;

la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento della criminalità organizzata e del terrorismo, compresa l'effettiva attuazione del piano di azione concordato con il gruppo di azione finanziaria internazionale;

lo sviluppo di una politica globale per la prevenzione della radicalizzazione;

il ritorno dei combattenti stranieri;

la formulazione di una politica di assistenza e protezione alle vittime del terrorismo;

la lotta contro la criminalità organizzata, in particolare il traffico di armi da fuoco e di droga;

il sostegno all'attuazione della strategia nazionale per la sicurezza delle frontiere;

il rafforzamento della cooperazione con le agenzie competenti dell'Unione europea;

la cooperazione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofi.

L'Unione europea continuerà altresì a partecipare a pieno titolo al gruppo G7 + 6 che garantisce il coordinamento tra i principali partner della Tunisia.

Potrebbero inoltre venire sviluppati altri settori del partenariato in materia di sicurezza/difesa.

3.   Le prospettive del consolidamento del partenariato privilegiato UE-Tunisia

L'importanza annessa da entrambe le parti alle relazioni che le legano continuerà a tradursi in intensi contatti politici e visite regolari, nell'ambito di un dialogo politico di più ampio respiro su tutte le questioni di interesse reciproco, comprese le questioni regionali e internazionali. Si dovrebbe consolidare la dimensione regionale di tali discussioni. Le parti ribadiscono a questo proposito l'importanza della loro cooperazione nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo. Oltre ai dialoghi esistenti, entrambe le parti collaboreranno per organizzare riunioni ad alto livello tra l'UE e la Tunisia e favorire la partecipazione dei ministri tunisini a riunioni tematiche informali con i membri del Consiglio dell'Unione europea. Le parti incoraggiano la cooperazione parlamentare tra il Parlamento europeo e l'Assemblea dei rappresentanti del popolo.

Gli organi previsti dall'accordo di associazione (Consiglio di associazione, Comitato di associazione e sottocomitati tecnici) si confermano le sedi privilegiate per l'effettiva attuazione del partenariato. L'UE e la Tunisia si impegnano a potenziare l'efficacia e il valore aggiunto dei loro lavori e, ove possibile, a raggruppare tali lavori secondo temi prioritari in linea con le priorità strategiche.

Per rendere più tangibili le suddette priorità, la Tunisia propone una tabella di marcia convenuta con l'UE. Tale documento pubblico illustra le misure (legislative, strategiche e operative) più urgenti necessarie al rilancio socioeconomico del paese. La tabella di marcia è un meccanismo flessibile e operativo di monitoraggio su base semestrale.

Nel quadro della comunicazione congiunta, l'UE si è impegnata a incrementare in maniera significativa la sua assistenza finanziaria alla Tunisia tramite lo strumento di vicinato. L'UE e la Tunisia si adopereranno per sfruttare appieno le opportunità finanziarie esistenti, compresi nuovi strumenti quali il piano per gli investimenti esterni dell'UE, ponendo l'accento sulla complementarità e sull'effetto leva tra le sovvenzioni dell'UE e i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie. Le due parti si impegnano a rafforzare la sinergia tra i dialoghi politici e settoriali e l'attuazione della cooperazione finanziaria. Esse si adopereranno inoltre per potenziare i meccanismi di coordinamento e di dialogo con i partner finanziari e con i donatori internazionali sotto la responsabilità della parte tunisina, per quanto riguarda sia la definizione delle priorità che la loro attuazione.

Infine, le due parti si impegnano a dare maggiore visibilità alla relazione strategica UE-Tunisia, nonché a sensibilizzare i cittadini delle due sponde del Mediterraneo ai vantaggi della cooperazione.


(1)  Il piano, che raccomanda un nuovo modello di sviluppo per una crescita sostenibile e inclusiva, si articola attorno a cinque priorità: i) buon governo, riforma della pubblica amministrazione e lotta alla corruzione, ii) transizione da economia a basso costo a polo economico, iii) sviluppo umano e inclusione sociale, iv) concretizzazione delle ambizioni regionali e, infine, v) economia verde, pilastro dello sviluppo sostenibile.

(2)  Questa comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio (JOIN (2016) 47 final del 29 settembre 2016) si articola attorno a cinque assi: i) promuovere il buon governo e la riforma della pubblica amministrazione; ii) rafforzare il ruolo della società civile; iii) investire nel futuro: creare posti di lavoro e promuovere uno sviluppo economico sostenibile; iv) ridurre le disparità nella società; v) sostenere la risposta alle sfide in materia di sicurezza; vi) unire gli sforzi per gestire meglio la migrazione e la mobilità.