ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 287

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
15 novembre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1721 della Commissione, del 12 novembre 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gailtaler Speck (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722 della Commissione, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1723 della Commissione, del 26 ottobre 2018, relativa al progetto transfrontaliero Rail Baltica sul corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale [notificata con il numero C(2018) 6969]

32

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1721 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Gailtaler Speck» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Austria relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Gailtaler Speck», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1241/2002 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Gailtaler Speck» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1241/2002 della Commissione, del 10 luglio 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Gailtaler Speck, Morbier, Queso Palmero o Queso de la Palma, Olio d'oliva extra vergine Thrapsano, Turrón de Agramunt o Torró d'Agramunt) (GU L 181 dell'11.7.2002, pag. 4).

(3)   GU C 195 del 7.6.2018, pag. 47.


15.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1722 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Il regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio (2) ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia che rientra attualmente nei codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. Dal momento che un'inchiesta condotta successivamente ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con il regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio (3). In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza e a un primo riesame intermedio condotti a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (4), il Consiglio, con regolamento (CE) n. 658/2002 (5), ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. Tale inchiesta è denominata «riesame del 2002».

(2)

La definizione del prodotto è stata successivamente oggetto di un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 e, con regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio (6), è stato istituito un dazio antidumping definitivo di importo compreso tra 41,42 EUR e 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20, originari della Russia.

(3)

In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza e a un secondo riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio ha mantenuto in vigore le misure con il regolamento (CE) n. 661/2008 (7). Il dazio è rimasto invariato, salvo per quanto riguarda il gruppo EuroChem, per il quale l'importo fisso del dazio è compreso tra 28,88 EUR e 32,82 EUR per tonnellata. Tale inchiesta è denominata «riesame del 2008».

(4)

Con decisione 2008/577/CE (8), la Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni con una soglia quantitativa offerti dai produttori russi JSC Acron e JSC Dorogobuzh, appartenenti alla Acron Holding, e dal gruppo EuroChem.

(5)

Con sentenza del 10 settembre 2008 (9), interpretata dalla sentenza del 9 luglio 2009 (10), il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 nella parte che riguarda la JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat («Kirovo»), appartenente alla OJSC UCC UralChem («Uralchem»). Con il regolamento (CE) n. 989/2009 (11), il Consiglio ha modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 661/2008. Pertanto, il dazio antidumping applicabile alla società Kirovo (47,07 EUR per tonnellata) riguarda solo le importazioni di nitrato di ammonio di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

(6)

Con decisione 2012/629/UE (12), la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno offerto dal gruppo EuroChem, a causa dell'impraticabilità di detto impegno.

(7)

In seguito a un terzo riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (13), la Commissione ha mantenuto in vigore le misure mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 (14). Tale inchiesta è denominata «ultimo riesame in previsione della scadenza».

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/226 della Commissione (15) che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 considera la ristrutturazione di Kirovo quale succursale di Uralchem.

(9)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 (16), la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per la Acron Holding, a causa dell'impraticabilità di detto impegno.

(10)

Le misure attualmente in vigore assumono la forma di un dazio fisso per tonnellata e si basano sul margine di pregiudizio, salvo per EuroChem. Il livello per EuroChem è stato stabilito nel riesame del 2008, sulla base del margine di dumping.

1.2.   Domanda di riesame intermedio parziale

(11)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale («domanda di riesame») a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base dalle seguenti otto associazioni di agricoltori europee («il richiedente»): Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales («AGPB», Francia), Confederazione Italiana Agricoltori («CIA», Italia), Confagricoltura (Italia), Coop de France (Francia), Irish Farmers' Association («IFA», Irlanda), Office of Finnish Agriculture («MTK», Finlandia), National Farmers' Union («NFU», UK), e Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos («UPA», Spagna). La portata della domanda era limitata all'esame del pregiudizio. Il richiedente ha fatto presente che gli agricoltori dell'Unione, in quanto utilizzatori di nitrato di ammonio, risentono negativamente delle misure antidumping ormai in vigore da oltre vent'anni, e che la situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione andrebbe riesaminata in considerazione di cambiamenti di carattere duraturo.

(12)

In via separata, il richiedente ha anche invitato la Commissione a sospendere immediatamente le misure conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.3.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(13)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, il 17 agosto 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (17) («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, di portata limitata all'esame del pregiudizio.

(14)

Nello stesso giorno, la Commissione ha annunciato con un avviso (18) l'apertura di un altro riesame parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, limitato all'esame del dumping a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

1.4.   Inchiesta

1.4.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(15)

L'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.4.2.   Parti interessate

(16)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta di riesame intermedio parziale il richiedente, l'industria dell'Unione (produttori e relative associazioni), i produttori esportatori e le relative associazioni, le autorità del paese esportatore e i possibili importatori indipendenti noti, invitandoli a partecipare.

(17)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite.

(18)

Sono state organizzate audizioni presso i servizi della Commissione per il richiedente, l'associazione di produttori dell'Unione Fertilizers Europe, un singolo produttore dell'Unione e un singolo produttore russo.

(19)

Inoltre, nel corso dell'inchiesta hanno presentato comunicazioni scritte diverse parti interessate, tra cui il richiedente, Fertilizers Europe, l'associazione degli agricoltori dell'Unione COPA-COGECA (19) e l'associazione russa dei produttori di concimi («RFPA»).

(20)

Il 25 aprile 2018 il richiedente ha affermato che la Commissione non dovrebbe tenere conto di alcuni elementi forniti da Fertilizers Europe a causa della tempistica delle comunicazioni. Poiché l'inchiesta era in corso e la Commissione non aveva stabilito un termine rigido per le comunicazioni definitive di tutte le parti, la richiesta è stata respinta.

1.4.3.   Campionamento

(21)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.4.3.1.   Campione dei produttori dell'Unione

(22)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto ai produttori dell'Unione di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Il questionario per il campionamento è stato inviato a 38 soggetti, tra cui le 11 associazioni note di produttori dell'Unione. La Commissione ha ricevuto informazioni per il campionamento da 12 società o gruppi dell'Unione.

(23)

La Commissione ha selezionato il campione in via provvisoria, sulla base della produzione nell'Unione e dei volumi di vendita sul mercato dell'Unione del prodotto simile durante il PIR, nonché del campione selezionato nell'ultimo riesame in previsione della scadenza. Il campione provvisorio era costituito da quattro produttori dell'Unione ubicati in Francia, Lituania, Polonia e Regno Unito (20).

(24)

A seguito di osservazioni delle parti interessate, la Commissione ha tuttavia ritenuto opportuno sostituire la società polacca con una società della Bulgaria (21) e aggiungere una società dei Paesi Bassi (22).

(25)

Il campione selezionato in via definitiva era pertanto costituito da cinque società di cinque paesi e rappresentava circa il 40 % della produzione totale delle società che hanno collaborato. Di conseguenza, il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.4.3.2.   Campione dei produttori esportatori russi

(26)

Benché questo riesame intermedio parziale non riguardi aspetti attinenti al dumping, la Commissione ha ritenuto opportuno raccogliere informazioni dai produttori esportatori russi, ad esempio circa la loro produzione, la loro capacità e le loro vendite nell'Unione e in paesi terzi, ai fini della valutazione del pregiudizio.

(27)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori in Russia di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre, ha informato la missione permanente della Russia presso l'Unione e l'associazione russa RFPA.

(28)

Sei produttori russi hanno fornito le informazioni richieste. Poiché solo due produttori esportavano verso l'Unione, il campionamento non è stato necessario. Le due società russe rappresentano il 38 % della produzione delle società russe che hanno collaborato.

(29)

Il gruppo esportatore russo Acron, che ha chiesto l'apertura di un riesame intermedio parallelo limitato al dumping (23), non ha compilato il formulario per il campionamento. La società ha comunque fornito informazioni limitate nel corso dell'inchiesta, sotto forma di una parziale risposta al questionario. In parte, i dati presentati non corrispondevano alle informazioni corrette e aggiornate in seguito a verifica nell'inchiesta parallela e non hanno potuto essere utilizzati.

1.4.3.3.   Campione di importatori indipendenti

(30)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Tuttavia, nessun importatore indipendente ha risposto.

1.4.4.   Risposte ai questionari

(31)

La Commissione ha inviato i questionari ai cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai due produttori esportatori russi, e ha ricevuto risposte da tutti.

(32)

La Commissione ha inoltre raccolto informazioni dalle associazioni di agricoltori, inviando un questionario al richiedente nella presente inchiesta e ad altre associazioni di agricoltori che si erano manifestate come parti interessate (24). La Commissione ha ricevuto le risposte dell'associazione degli agricoltori irlandesi (IFA), dell'associazione degli agricoltori del Regno Unito (NFU), e una risposta consolidata del richiedente per conto di associazioni attive in 15 Stati membri (25). L'associazione degli agricoltori lituani ha chiarito in seguito di non aver preso posizione sull'inchiesta in corso.

1.4.5.   Visite di verifica

(33)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta. A norma dell'articolo 16 del regolamento di base sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione

AB Achema;

CF Fertilisers UK Limited;

Neochim PLC.;

YARA France;

Yara Sluiskil B.V.

b)

produttori esportatori in Russia che hanno collaborato:

PJSC KuibyshevAzot;

Uralchem JSC, nonché l'importatore collegato Uralchem Trading SIA in Lettonia.

1.4.6.   Divulgazione delle informazioni

(34)

Il 31 agosto 2018, la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni salienti sulla base dei quali essa intendeva proporre la modifica dell'aliquota del dazio applicabile. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni entro il 12 settembre 2018 e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(35)

Nove soggetti, tra cui associazioni di agricoltori europee, produttori dell'Unione, l'associazione di produttori dell'Unione Fertilizers Europe e l'associazione russa RFPA, hanno presentato osservazioni sulle informazioni divulgate. Su richiesta, si sono tenute audizioni con il richiedente, Grupa Azoty S.A. e Agropolychim AD, e RFPA.

(36)

Se giustificate, le osservazioni sono state tenute nella dovuta considerazione.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(37)

Il prodotto in esame è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso originari della Russia, di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 20 («il prodotto in esame»). Tuttavia, per quanto riguarda il nitrato di ammonio prodotto dalla succursale Kirovo del gruppo Uralchem, solo il nitrato di ammonio attualmente classificabile ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 è oggetto di riesame conformemente al regolamento (CE) n. 989/2009.

(38)

Originariamente, il prodotto in esame era definito come nitrato di ammonio, ma in seguito la definizione è stata modificata in concimi solidi con un titolo specifico di nitrato di ammonio. Questo in conseguenza del chiarimento sulla definizione del prodotto introdotta nel 2005 (26) inteso ad includere anche il nitrato di ammonio addizionato con elementi nutritivi fosfatici e/o potassici (il cosiddetto nitrato di ammonio «impuro» o «stabilizzato», in appresso denominato «NA impuro») poiché era stato constatato che tali miscugli presentavano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse proprietà agronomiche. Il prodotto è comunemente denominato nitrato di ammonio («NA»).

(39)

Come indicato alla sezione 1.1, il dazio antidumping applicabile alla società Kirovo (47,07 EUR per tonnellata) riguarda solo le importazioni di nitrato di ammonio di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

(40)

Il nitrato di ammonio è un concime azotato solido di uso comune in agricoltura, ma è anche utilizzato per scopi industriali, come la produzione di esplosivi (ad esempio nell'attività estrattiva). Le misure antidumping in vigore riguardano il nitrato di ammonio utilizzato in agricoltura e per la produzione di esplosivi. Entrambi i tipi di nitrato di ammonio presentano le medesime caratteristiche chimiche e tecniche, sono facilmente intercambiabili e sono considerati come prodotto in esame.

(41)

In agricoltura, il nitrato di ammonio è utilizzato, tra l'altro, per le colture di cereali, come il frumento. L'uso di nitrato di ammonio è limitato in numerosi Stati membri, a causa delle sue proprietà esplosive. A titolo di esempio, in Irlanda gli agricoltori usano nitrato ammonico di calcio («NAC»).

(42)

La principale materia prima utilizzata per la produzione di nitrato di ammonio è il gas naturale, che rappresenta la maggior parte dei costi totali di produzione.

(43)

L'aliquota convenzionale del dazio per il nitrato di ammonio è del 6,5 % (27).

2.2.   Prodotto simile

(44)

Come nelle precedenti inchieste descritte alla sezione 1.1, la Commissione ha constatato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base: a) il prodotto in esame; b) il nitrato di ammonio prodotto e venduto sul mercato interno russo e altri mercati di esportazione; e c) il nitrato di ammonio prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(45)

La Commissione ha pertanto concluso che ai fini della presente inchiesta tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

(46)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le circostanze in base alle quali erano state istituite le attuali misure fossero mutate e se tale mutamento fosse di carattere duraturo.

3.1.   Ristrutturazione

(47)

Il livello di concentrazione dell'industria dell'Unione è aumentato a causa di numerose operazioni di fusione e acquisizione. Diversi produttori dell'Unione, come la norvegese Yara International ASA («Yara») e l'austriaca Borealis Agrolinz Melamine GmbH («Borealis») operano a livello mondiale. Dal 2002, le seguenti società ad esempio sono state interessate da fusioni e acquisizioni (28): Anwil SA, Azomures, BASF SE, Borealis, Fertiberia S.A., CF Fertilisers UK Limited, Yara e Grupa Azoty S.A.

(48)

Il richiedente ha affermato che, rispetto alla situazione rilevata nel riesame del 2002, in cui vi erano numerosi produttori indipendenti di piccole e medie dimensioni, oggi l'industria dell'Unione è in grado di competere con le importazioni russe in virtù della maggiore efficienza ottenuta grazie a investimenti e ristrutturazioni. L'industria dell'Unione ha affermato che la concorrenza nel mercato dell'Unione è sana, poiché nell'Unione sono presenti più di 10 produttori e nessuno di essi possiede una quota superiore al 20 % (29).

(49)

Secondo i dati ricevuti dai produttori dell'Unione che hanno collaborato, quattro grandi gruppi (Yara, CF, Borealis ed EuroChem) forniscono quasi 6 degli 8 milioni di tonnellate metriche di produzione di nitrato di ammonio dell'Unione. Di conseguenza, la produzione di nitrato di ammonio dell'Unione è ora dominata da alcuni grandi gruppi di dimensioni significative.

(50)

Per valutare l'impatto di un processo di consolidamento che ha coinvolto un numero così elevato di società nell'arco di oltre 15 anni, la Commissione ha analizzato l'evoluzione dell'industria comunitaria come definita nel riesame del 2002.

(51)

Nel riesame del 2002 erano state visitate quattro società: Grande Paroisse (Francia), Kemira Ince (UK), Terra Nitrogen (UK) e Hydro Agri France. Quando l'impianto di produzione di nitrato di ammonio di Grand Paroisse è esploso nel 2001, provocando numerosi morti in Francia, la Commissione ha eliminato la società dall'analisi.

(52)

In primo luogo, le due imprese britanniche ora appartengono alla stessa società, CF Fertilizers UK Limited, parte del gruppo statunitense CF Industries («CF»). Nel 2007 le due imprese avevano formato una joint venture. Nella sua relazione sull'operazione (30), l'autorità britannica garante della concorrenza notava che le parti hanno affermato che nessuna delle due attualmente realizza, o prevede di realizzare, livelli accettabili di rendimento dalla rispettiva attività nel settore dei concimi nel Regno Unito. La motivazione della joint venture proposta è quindi quella di costituire una realtà per la produzione di concimi azotati con sede nel Regno Unito sostenibile nel lungo termine, creando un'impresa più grande con una base di costi inferiore a quanto le due parti sono attualmente in grado di ottenere operando singolarmente. In seguito CF ha acquisito Terra Industries nel 2010, prevedendo di realizzare sinergie di costo annuali globali fino a 135 milioni di USD (31). Nella relazione annuale del 2011, CF confermava di essere in grado di ottenere sinergie superiori a quanto previsto al momento dell'acquisizione (32). All'epoca l'impresa britannica era ancora una joint venture e CF ne ha poi assunto il pieno controllo nel 2015. La motivazione dell'accordo [era quella di] aumentare la produzione del 10 % senza spese in conto capitale (CAPEX) incrementali (33). Nella relazione annuale del 2017 (34), CF sintetizzava come segue i risultati dell'operazione: in seguito all'acquisizione e all'assunzione del pieno controllo operativo di CF Fertilisers UK, abbiamo aumentato di quasi il 20 % l'utilizzo delle risorse, realizzando ogni anno sinergie superiori a 35 milioni di USD. CF Fertilizers UK Limited fa ora parte di un gruppo con 3 000 dipendenti, che è una società leader a livello mondiale nel settore chimico e dei concimi, con notevoli capacità operative e una piattaforma di produzione e distribuzione altamente efficiente in termini di costi.

(53)

In secondo luogo, Hydro Agri France faceva parte di Hydro Agri, una controllata del gruppo norvegese Norsk Hydro che nel 2004 è stata scorporata per diventare Yara. Il gruppo Yara occupa più di 15 000 dipendenti e realizza entrate per circa 10 miliardi di EUR (35). Secondo il suo «Fertilizer Industry Handbook 2017» (Manuale dell'industria dei concimi 2017) (36), Yara era la principale società nel settore dei concimi a base di azoto e il produttore numero 1 al mondo di nitrati e NPK, e il secondo produttore di ammoniaca, escludendo i produttori cinesi. Secondo Yara grazie alla sua posizione, Yara gode di ottime opportunità per promuovere economie di scala e diffondere migliori pratiche attraverso un'ampia rete di stabilimenti. Economie di scala e diffusione mondiale sono i fattori trainanti del vantaggio competitivo della società. Inoltre, Yara possiede una quota di mercato pari a circa il 20 % del commercio mondiale di ammoniaca. Questa posizione di primo piano offre alla società una buona visione d'insieme dell'equilibrio tra domanda e offerta di ammoniaca a livello mondiale e consente una migliore ottimizzazione dei propri flussi di prodotti a livello mondiale.

(54)

Per quanto riguarda le altre cinque società che erano parte dell'industria comunitaria ma che non sono state visitate nell'ambito del riesame del 2002, due facevano parte anch'esse di Hydro Agri e una di Kemira (Belgio), che ora appartiene al gruppo Yara.

(55)

Inoltre, nel 2012 il gruppo russo EuroChem ha completato l'acquisizione del ramo concimi di BASF (37). Nella sua relazione annuale del 2012, EuroChem notava che l'integrazione di queste imprese [EuroChem Antwerpen ed EuroChem Agro nel 2012] è in corso, ma oggi possiamo affermare con sicurezza che si è trattato di un successo strategico. Le sinergie operative e la compatibilità culturale hanno determinato relazioni solide che hanno esercitato un impatto positivo sul gruppo nel suo complesso (38). Il gruppo EuroChem ha più di 25 000 dipendenti, realizza oltre 4 miliardi di USD di entrate a livello mondiale e beneficia di un modello aziendale integrato verticalmente (39).

(56)

Infine, nel 2009 il gruppo spagnolo Fertiberia ha acquistato Adubos do Portugal e conta diverse altre controllate in Francia e Algeria. Secondo Fertiberia, il consolidamento del gruppo in una società di primo piano si è basato prevalentemente sulla creazione e sull'acquisizione di controllate situate strategicamente. Questo modello di commercializzazione ha consentito una maggiore efficacia commerciale, produttiva e logistica, tutti aspetti fondamentali in un mercato così competitivo (40). Con un riferimento più specifico ad Adubos do Portugal, nella sua relazione annuale del 2014 Fertiberia notava che anche il consolidamento dell'integrazione operativa di ADP Fertilizantes nel nostro gruppo è particolarmente degno di nota, poiché è fonte di nuove sinergie che hanno consentito a questa società di aumentare l'EBITDA fino a 18 milioni di EUR e che queste sinergie spaziano dall'approvvigionamento di materie prime e dal buon funzionamento degli impianti allo sviluppo di un'ampia conoscenza del mercato al fine di puntare sempre più su prodotti ad alto valore aggiunto (41).

(57)

Dalle dichiarazioni pubbliche di cui sopra si evince che le fusioni hanno comportato, tra l'altro, riduzioni dei costi (UK), economie di scala (Yara), sinergie operative (EuroChem) ed efficacia logistica (Fertiberia). Di conseguenza, in tutti i produttori di nitrato di ammonio dell'allora industria comunitaria si sono osservati miglioramenti dell'efficienza. Tra questi, un aumento del potere d'acquisto e la possibilità di ottimizzare i processi di produzione e vendita. Nel contempo, l'industria dell'Unione si è allargata in seguito alle adesioni del 2004, 2007 e 2013, rendendo impossibile un confronto generale dei costi per ciascuna società. Tuttavia, come affermato al considerando 47, anche numerose società dei paesi in fase di adesione hanno partecipato al processo di ristrutturazione.

(58)

La Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione è più concentrata rispetto a quanto osservato nel riesame del 2002, che questo consolidamento è di carattere duraturo e che ha avuto un'incidenza positiva sulla struttura generale dei costi.

(59)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, due produttori dell'Unione hanno osservato che l'esame non avrebbe dovuto riguardare EuroChem a causa dei suoi legami con un soggetto russo, e che l'inserimento del produttore britannico era discutibile, poiché il Regno Unito è in procinto di lasciare l'Unione. La Commissione ha respinto queste argomentazioni. EuroChem è stata presa in esame in quanto parte dell'allora industria comunitaria e il produttore britannico è stato giustamente considerato parte dell'industria dell'Unione poiché al momento dell'inchiesta il Regno Unito è uno Stato membro dell'Unione.

(60)

Questi produttori hanno inoltre osservato che la Commissione non aveva stabilito in che modo il cambiamento di circostanze dovuto alla ristrutturazione dell'industria dell'Unione influisse direttamente sul calcolo del pregiudizio. La Commissione ha ricordato di avere innanzitutto constatato l'esistenza di cambiamenti di carattere duraturo che hanno interessato l'industria dell'Unione dal riesame del 2002, quando è stato fissato per l'ultima volta il livello delle misure. Successivamente, ha valutato la situazione attuale dell'industria dell'Unione, il che ha portato a nuovi calcoli del margine di pregiudizio. Queste due analisi sono state effettuate separatamente e indipendentemente l'una dall'altra.

(61)

Fertilizers Europe ha inoltre affermato che i cambiamenti legati alla ristrutturazione dell'industria dell'Unione non erano significativi rispetto al vantaggio del gas russo. La Commissione ha rilevato che il cambiamento di carattere duraturo riscontrato non riguarda la situazione del gas russo, bensì l'industria dell'Unione che si è consolidata dopo il riesame del 2002.

3.2.   Costo del gas nel mercato dell'Unione

(62)

Il richiedente ha affermato che i prezzi del gas nell'Unione, dopo un aumento a partire dal 2002 e fino al secondo trimestre 2013, sono scesi in misura significativa dal terzo trimestre 2013. A loro parere, benché siano previsti in leggero aumento nei prossimi 10 anni, i prezzi del gas si manterranno molto al di sotto dei livelli raggiunti nel corso dell'ultimo riesame in previsione della scadenza. A titolo di esempio, la tabella 1 mostra la previsione del prezzo del gas naturale effettuata dalla Banca mondiale per il periodo dal 2018 al 2030 (42):

Tabella 1

Previsione del prezzo del gas

 

Previsioni

Prodotto

Energia

Unità

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

Carbone, Australia

USD/tm

70,1

57,5

65,9

88,4

85,0

75,0

65,0

64,5

64,0

63,5

63,0

62,4

60,0

Petrolio greggio, media

USD/barile

96,2

50,8

42,8

52,8

65,0

65,0

65,4

65,9

66,3

66,8

67,2

67,7

70,0

Gas naturale, Europa

USD/MMBtu

10,1

7,3

4,6

5,6

6,5

6,6

6,7

6,8

7,0

7,1

7,2

7,3

8,0

Gas naturale, USA

USD/MMBtu

4,4

2,6

2,5

3,0

3,0

3,1

3,2

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

4,0

Gas naturale GNL, Giappone

USD/MMBtu

16,0

10,2

6,9

8,0

8,8

8,9

9,1

9,3

9,4

9,6

9,7

9,9

10,0

Fonte: Previsione del prezzo delle materie prime della Banca mondiale

(63)

L'associazione russa RFPA ha presentato la previsione dei prezzi di Gazprom fino al 2021 (43), a sostegno dell'affermazione che il calo dei prezzi del gas è di carattere duraturo.

(64)

Fertilizers Europe ha osservato che non ci sono stati cambiamenti in relazione, tra l'altro, al dumping e al prezzo del gas in Russia (44). In seguito alla divulgazione delle informazioni, Fertilizers Europe ha ribadito le dichiarazioni concernenti la situazione del gas in Russia.

(65)

La Commissione ha rilevato che il gas è effettivamente la principale materia prima per il nitrato di ammonio e rappresenta oltre il 60 % dei costi totali di produzione. Ha inoltre constatato che i prezzi del gas sul mercato interno russo sono regolamentati dallo Stato mediante leggi federali e non riflettono le normali condizioni di mercato, dove i prezzi sono determinati principalmente in base ai costi di produzione e alle aspettative di profitto.

(66)

La situazione concernente i prezzi del gas in Russia è pertinente solo per l'accertamento del dumping, poiché riguarda esclusivamente la determinazione del valore normale. La Commissione ha ricordato che il presente riesame si riferisce unicamente alla situazione del pregiudizio.

(67)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Fertilizers Europe e un produttore dell'Unione hanno osservato che i livelli del prezzo del gas erano già aumentati più rapidamente di quanto atteso nella previsione della Banca mondiale di aprile 2018 (tabella 1). La Banca mondiale ha anche modificato la sua previsione nella versione di settembre 2018.

(68)

La Commissione ha osservato che si sono verificate numerose fluttuazioni dal riesame del 2002, quando è stato fissato il livello delle misure. Tra il 2014 e il 2016 si è registrato un calo notevole, ma da allora i prezzi hanno ripreso ad aumentare costantemente. Questa variazione è rispecchiata in parte dal costo di produzione dei produttori dell'Unione. Dal 2014, per le società incluse nel campione il costo di produzione è sceso di oltre il 20 %. I recenti sviluppi nel 2018 confermano la notevole fluttuazione nel livello del prezzo del gas in Europa.

(69)

In linea di principio, le variazioni dei prezzi delle materie prime sul mercato interno non si qualificano come un cambiamento di carattere duraturo, perché di norma sono il risultato di forze di mercato volatili. Nell'Unione, i prezzi del gas sono stabiliti sul mercato libero. Non si registra inoltre un andamento stabile dal 2002. La Commissione ha pertanto concluso che le variazioni nei prezzi del gas nell'Unione non si possono considerare di carattere duraturo.

3.3.   Cambiamenti nel mercato mondiale

(70)

La Commissione ha considerato inoltre che i cambiamenti nel mercato mondiale del nitrato di ammonio osservati dal 2002 siano un elemento pertinente per la valutazione.

(71)

In primo luogo, il consumo russo di nitrato di ammonio è più che triplicato dal 2002:

2,2 milioni di tonnellate metriche nel periodo dell'inchiesta del riesame del 2002 (45);

5,5 milioni di tonnellate metriche nel 2014 (46);

7 milioni di tonnellate metriche nel 2016 (46).

(72)

L'associazione russa RFPA ha inoltre comunicato che nel 2017, secondo le cifre preliminari pubblicate dal ministero dell'Agricoltura russo, nel complesso il consumo interno di concimi azotati è aumentato ulteriormente dell'8,7 % (47). Il consumo russo dovrebbe continuare ad aumentare leggermente fino al 2030 (48).

(73)

In secondo luogo, anche la domanda dei mercati terzi (principalmente America latina e in particolare Brasile) è aumentata. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) stima per il Brasile un aumento da 0,9 milioni di tonnellate nel 2002 a 1,5 milioni di tonnellate nel 2016 (49). Al di là del nitrato di ammonio, in America latina dovrebbe continuare ad aumentare la domanda di concimi a base di azoto (50).

(74)

Intanto, dal 2002 il consumo agricolo di nitrato di ammonio nell'Unione a 28 è leggermente diminuito (51). In futuro, il consumo dell'Unione dovrebbe mantenersi stabile.

(75)

In un simile contesto, in termini di volume il mercato dell'Unione è meno attraente rispetto al 2002 e anche rispetto al 2014 (51).

(76)

La situazione negli Stati Uniti (USA) si è inoltre evoluta dal riesame del 2002. Nell'agosto 2016, gli USA hanno bloccato le misure antidumping sul nitrato di ammonio originario della Russia. La decisione è stata presa nel contesto del boom del gas di scisto e del conseguente calo dei prezzi del gas per i produttori USA. La produzione statunitense di gas di scisto ha evidenziato un notevole incremento dal 2000, ed è destinata ad aumentare ulteriormente in futuro. Il boom del gas di scisto ha determinato, e comporta tuttora, lo sviluppo della capacità dei produttori USA di concimi azotati.

(77)

Intanto, altri paesi come Ucraina, Australia e India (52) hanno imposto misure antidumping sul nitrato di ammonio, in particolare quello originario della Russia.

(78)

Questi cambiamenti a livello mondiale nel mercato del nitrato di ammonio sono di carattere duraturo e possono incidere sulla situazione del pregiudizio, ivi compreso il rischio di reiterazione del pregiudizio.

3.4.   Conclusione sui cambiamenti di carattere duraturo

(79)

La Commissione ha concluso che due circostanze, ossia la ristrutturazione dell'industria dell'Unione e il mercato mondiale del nitrato di ammonio, sono cambiate dal riesame del 2002 e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.

4.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

(80)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base l'industria dell'Unione a è stata definita come il complesso dei produttori di nitrato di ammonio nell'Unione durante il periodo in esame.

(81)

Come indicato alla sezione 1.4, è stato selezionato un campione costituito da cinque società e i dati raccolti dal campione sono stati verificati in loco. Ulteriori dati sono inoltre stati forniti dalle parti interessate, in particolare il richiedente, l'associazione di produttori dell'Unione Fertilizers Europe e l'associazione russa RFPA. Quando possibile, la Commissione ha anche utilizzato dati pubblicamente disponibili.

(82)

Il campione è composto da cinque società. Le cifre relative all'industria dell'Unione sono pertanto indicizzate solo quando si riferiscono a una società.

5.   SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

5.1.   Consumo dell'Unione

(83)

Il consumo dell'Unione, di 7-8 milioni di tonnellate metriche, nel periodo in esame ha registrato un andamento stabile, come evidenziato nella tabella 2.

Tabella 2

Consumo dell'Unione (milioni di tonnellate metriche)

 

2014

2015

2016

PIR

Consumo totale dell'Unione

7,7

8,0

7,8

7,9

Indice

(2014 = 100)

100

105

102

103

Fonte: dati di analisi di mercato di Fertecon.

(84)

In aggiunta a questa tendenza stabile evidenziata nel periodo in esame, il mercato dell'Unione per il nitrato di ammonio dovrebbe mantenersi generalmente invariato fino al 2030 (53).

5.2.   Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni dalla Russia

(85)

La Commissione ha stabilito il volume e i prezzi delle importazioni dalla Russia sulla base dei dati delle statistiche sulle importazioni raccolti a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»). I volumi, le quote di mercato e i prezzi medi delle importazioni originarie della Russia hanno seguito l'andamento delineato nella tabella 3.

Tabella 3

Volume totale delle importazioni e volume delle importazioni dalla Russia (tonnellate metriche), quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla Russia (EUR/tonnellata)

 

2014

2015

2016

PIR

TUTTE LE IMPORTAZIONI (TUTTI I PAESI)

615 009

732 986

292 839

323 113

IMPORTAZIONI DALLA RUSSIA

356 456

364 574

118 354

112 025

Indice

100

102

33

31

Quota russa delle importazioni nell'Unione in volume

58,0 %

49,7 %

40,4 %

34,7 %

Quota di mercato russa in volume

4,6 %

4,5 %

1,5 %

1,4 %

Prezzo CIF medio

249

222

173

183

Indice

100

89

70

73

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(86)

Durante il PIR, la Russia ha continuato a esportare nitrato di ammonio nel mercato dell'Unione per una quantità pari a 0,1 milioni di tonnellate metriche (il 35 % circa delle importazioni complessive, dopo la Georgia).

(87)

Durante il PIR il livello delle importazioni dalla Russia era molto basso ed è fortemente diminuito nel periodo in esame. Va notato che le vendite di nitrato di ammonio impuro di Kirovo, non soggette a un dazio antidumping, costituiscono la grande maggioranza delle esportazioni russe nell'Unione durante il PIR. Escludendo le vendite di nitrato di ammonio impuro di Kirovo, le importazioni dalla Russia nel PIR sono ammontate a [0 – 50 000] tonnellate metriche, vale a dire una quota inferiore allo 0,5 % del mercato dell'Unione.

(88)

La quota di mercato delle importazioni russe era del 3,1 % nell'ultimo riesame in previsione della scadenza (54), mentre nel PIR è stimata a meno del 2 %. Nel riesame del 2002, le importazioni russe coprivano il 5 % del consumo dell'Unione (prima dell'allargamento dell'Unione) (55).

(89)

I prezzi medi delle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia sono diminuiti nel periodo in esame, durante il quale sono calati anche i prezzi del gas, che rappresenta la principale voce di costo nella produzione di nitrato di ammonio.

5.3.   Sottoquotazione dei prezzi

5.3.1.   Prezzo all'esportazione della Russia

(90)

Come indicato alla sezione 1.4.3.2, la Commissione ha raccolto dati dai due produttori esportatori russi che hanno collaborato.

(91)

Un produttore esportatore, PJSC KuibyshevAzot, esportava direttamente nell'Unione in forma di vendite dirette del prodotto in esame. Tuttavia, tali vendite nell'Unione non erano rappresentative, in considerazione della loro quantità ([meno di 1 000] tonnellate metriche (56)) e dell'unico acquirente specifico interessato.

(92)

L'altro produttore esportatore, Uralchem, esportava tramite un ufficio vendite collegato in Lettonia. Anche le vendite di nitrato di ammonio «normale» effettuate da Uralchem nel PIR erano molto limitate, pari a [meno di 1 000] tonnellate metriche (57).

5.3.2.   Conclusioni relative alla sottoquotazione dalla Russia

(93)

Dati i volumi scarsi e non rappresentativi forniti dai produttori esportatori russi che hanno collaborato nel PIR, come descritto alla sezione 5.3.1, la Commissione non ha potuto trarre una conclusione decisiva in merito alla sottoquotazione.

(94)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente e l'RFPA hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati della tabella 3 per stabilire che non vi era stata sottoquotazione nel PIR. La Commissione ha precisato che questi dati comprendono vendite consistenti di nitrato di ammonio impuro e pertanto differiscono dai dati concernenti le vendite di nitrato di ammonio effettuate dai produttori dell'Unione. Di conseguenza, questi dati non sono stati ritenuti appropriati per un calcolo adeguato e affidabile della sottoquotazione.

5.3.3.   Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

(95)

Il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi nel periodo in esame sono illustrati nella tabella 4.

Tabella 4

Volume delle importazioni (tonnellate metriche), quota di mercato e prezzi (EUR/tonnellata)

 

2014

2015

2016

PIR

 

TUTTE LE IMPORTAZIONI

(TUTTI I PAESI)

615 009

732 986

292 839

323 113

 

IMPORTAZIONI DA ALTRI PAESI DIVERSI DALLA RUSSIA

258 553

368 412

174 485

211 088

 

Indice

100

142

67

82

 

Quota delle importazioni nell'Unione da altri paesi in volume

42 %

50 %

60 %

65 %

 

Quota di mercato degli altri paesi in volume

3,4 %

4,6 %

2,2 %

2,7 %

 

Prezzo medio (CIF)

263

245

222

207

 

Indice

100

93

84

79

 

 

 

 

 

 

 

Principali altri paesi

2014

2015

2016

PIR

% di esportazioni nel PIR

Georgia

119 570

276 787

119 583

155 867

48,2 %

Turchia

6 142

4 398

10 658

12 861

4,0 %

Serbia

37 691

34 405

2 068

1 556

0,5 %

Egitto

13 549

15 475

7 560

7 822

2,4 %

Fonte: Eurostat

(96)

Gli altri paesi esportatori rilevanti sul mercato dell'Unione erano la Georgia con 0,15 milioni di tonnellate metriche nel PIR (il 48 % circa delle importazioni totali) e, in misura minore, vari paesi come Turchia, Serbia, Egitto, Marocco e Norvegia. La Georgia è stata il paese che ha esportato maggiormente nell'Unione durante il PIR, davanti alla Russia. La quota di mercato degli altri paesi, pari al 2,9 % del mercato dell'Unione nel PIR, si è mantenuta sostanzialmente stabile durante il periodo in esame. Nel complesso, i prezzi medi alle importazioni praticati dagli altri paesi sono diminuiti, in linea con l'andamento dei prezzi russi (v. sezione 5.2) e dei prezzi dell'Unione (v. sezione 5.4.4), nel contesto del calo dei prezzi del gas nel periodo in esame.

5.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(97)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(98)

Ai fini dell'analisi del pregiudizio, la situazione economica dell'industria dell'Unione viene valutata sulla base di indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione e produttività) e di indicatori microeconomici (prezzi medi unitari, costo unitario, costi del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale). I primi si basano su dati forniti dalle parti interessate e su statistiche e si riferiscono con alcune eccezioni a tutti i produttori noti dell'Unione. I secondi si basano sui dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e verificate durante l'inchiesta.

(99)

Nell'ultimo riesame in previsione della scadenza, così come nel riesame del 2008, gli indicatori del pregiudizio erano nel complesso positivi e l'industria dell'Unione non aveva subito pregiudizio. Poiché la presente inchiesta si basa su un campione diverso, non è possibile dedurre direttamente una tendenza confrontando i dati raccolti in questo PIR e in questo periodo in esame con l'ultimo riesame in previsione della scadenza in relazione ad alcuni elementi.

5.4.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(100)

L'attuale riesame in previsione della scadenza ha confermato le conclusioni delle precedenti inchieste, secondo le quali la raccolta di dati accurati e attendibili sulle capacità e la produzione del prodotto in esame è un esercizio complesso, in particolare poiché il nitrato di ammonio liquido può essere utilizzato per produrre il prodotto solido ma anche altri prodotti derivati. Possono verificarsi distorsioni statistiche dovute all'esistenza di impianti polivalenti, che possono passare rapidamente dalla produzione di un concime all'altro. Un basso tasso di utilizzo degli impianti per il prodotto in esame è pertanto un indicatore meno significativo della situazione economica complessiva dell'industria dell'Unione.

(101)

Tenendo conto di tali riserve, nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti, così come gli stessi indicatori per le società incluse nel campione, hanno seguito l'andamento delineato nella tabella 5.

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva (milioni di tonnellate metriche) e utilizzo degli impianti

 

2014

2015

2016

PIR

Totale

Produzione in volume

[7 – 8]

[7 – 8]

[7 – 8]

[7 – 8]

Indice

100

95

96

97

Capacità produttiva

[16 – 18]

[16 – 18]

[16 – 18]

[16 – 18]

Indice

100

100

101

101

Utilizzo degli impianti

48 %

45 %

45 %

46 %

Società incluse nel campione

Produzione in volume delle società incluse nel campione

3,0

3,0

3,1

3,2

Indice

100

101

103

107

Capacità produttiva delle società incluse nel campione

4,9

4,9

4,9

4,9

Indice

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti delle società incluse nel campione

62 %

62 %

64 %

66 %

Indice

100

100

103

106

Fonte: dati Fertecon (in intervalli) sottoposti a controllo incrociato con le risposte al questionario per il campionamento per «Totale» e con le risposte al questionario delle società incluse nel campione per «Società incluse nel campione».

(102)

Rispetto a una produzione stimata di circa 10 milioni di tonnellate metriche in Russia (58), nell'Unione la produzione superava i 7 milioni. Il livello di produzione dei produttori dell'Unione è simile a quello rilevato nell'ultimo riesame in previsione della scadenza (59).

(103)

La capacità produttiva si è mantenuta stabile nel periodo in esame. La produzione delle società incluse nel campione è aumentata, dando luogo a un maggiore utilizzo degli impianti. Per quanto riguarda l'industria dell'Unione nel suo complesso, l'utilizzo degli impianti si è mantenuto stabile nel periodo in esame.

5.4.2.   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(104)

Nel periodo in esame, il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nel mercato dell'Unione e la quota di mercato dell'industria dell'Unione nel suo complesso hanno registrato l'andamento illustrato nella tabella 6.

Tabella 6

Volumi delle vendite (milioni di tonnellate metriche) e quota di mercato

 

2014

2015

2016

PIR

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione

7,1

7,3

7,5

7,6

Indice

100

104

107

107

Quota di mercato

92,0 %

90,9 %

96,3 %

95,9 %

Indice

100

99

105

104

Fonte: consumo dell'Unione meno importazioni dalla Russia e altri paesi, come indicato nelle tabelle che precedono.

(105)

I volumi delle vendite ad acquirenti indipendenti hanno registrato un lieve aumento durante il periodo in esame. Solo per le società incluse nel campione i dati non sono significativi, a causa dell'aumento apparente dovuto in gran parte alla chiusura di una joint venture tra due società incluse nel campione durante il periodo in esame.

(106)

Nel complesso, l'industria dell'Unione deteneva una quota di mercato superiore al 90 % nel periodo in esame, come nel riesame in previsione della scadenza nel 2014 (92 % nel PIR, 93 % nel 2010). Nell'attuale PIR la quota di mercato dei produttori dell'Unione sale al 96 %. Nel periodo dell'inchiesta iniziale del 1999-2000, per il riesame del 2002, la quota di mercato era del 68 % (basata sull'Unione prima dell'allargamento).

5.4.3.   Occupazione e produttività

(107)

Nel periodo in esame, l'occupazione e la produttività per le cinque società incluse nel campione hanno seguito l'andamento delineato nella tabella 7.

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2014

2015

2016

PIR

Numero di dipendenti

1 095

1 028

1 044

1 026

Indice

100

94

95

94

Produttività (tonnellate metriche/dipendente)

2 778

2 989

3 004

3 170

Indice

100

108

108

114

Fonte: risposte al questionario verificate.

(108)

L'occupazione si è mantenuta piuttosto stabile durante tutto il periodo in esame, con una tendenza al calo. Nel contempo, la produttività per dipendente è aumentata.

5.4.4.   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi del mercato nazionale

(109)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi ponderati praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato l'andamento indicato nella tabella 8.

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)

 

2014

2015

2016

PIR

Prezzo di vendita unitario medio franco fabbrica nell'Unione

268

270

190

185

Indice

100

101

71

69

Costo unitario di produzione

229

224

177

176

Indice

100

98

77

77

Fonte: risposte al questionario verificate.

(110)

Il prezzo di vendita unitario applicato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato una netta diminuzione, del 30 % tra il 2014 e il PIR. Questo calo del prezzo di vendita è una tendenza prevalente nel periodo, con una flessione da 268 EUR per tonnellata nel 2014 a 185 EUR nel PIR. Il richiedente ha affermato che il prezzo avrebbe dovuto diminuire anche di più, in linea con il calo del prezzo del gas, che rappresenta la principale voce di costo (60).

(111)

Il costo medio unitario di produzione non è diminuito tanto drasticamente quanto il prezzo di vendita: da 229 EUR per tonnellata nel 2014 a 176 EUR nel PIR.

(112)

Nel contempo, nel periodo in esame, le vendite nette a parti indipendenti al di fuori dell'Unione sono quasi raddoppiate in termini di volume (raggiungendo 190 926 tonnellate metriche), mentre il prezzo di vendita unitario al di fuori dell'Unione ha seguito la stessa tendenza a un forte ribasso.

(113)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha affermato che dopo il PIR i prezzi del nitrato di ammonio sono aumentati nel Regno Unito e in Francia e che pertanto, facendo riferimento al costo di produzione nel PIR, i produttori dell'Unione erano in una posizione forte. La Commissione ha osservato che il costo di produzione è fortemente influenzato dal livello del prezzo del gas. Di conseguenza, non è opportuno confrontare una selezione di prezzi di vendita di agosto 2018 con i costi di produzione delle società incluse nel campione durante il PIR.

(114)

Il richiedente ha affermato inoltre che le vendite al di fuori dell'Unione hanno evidenziato che i produttori dell'Unione sono in grado di competere con i produttori russi. L'inchiesta della Commissione riguarda la situazione sul mercato dell'Unione. Il fatto che i produttori esportatori russi e l'industria dell'Unione possano competere sui mercati di altri paesi terzi con diverse caratteristiche di mercato non è in relazione diretta con tale analisi.

5.4.5.   Costo del lavoro

(115)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro delle società incluse nel campione ha seguito l'andamento indicato nella tabella 9.

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2014

2015

2016

PIR

Salario medio per dipendente (in EUR)

44 715

50 367

47 258

47 818

Indice

100

113

106

107

Fonte: risposte al questionario verificate.

(116)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato.

5.4.6.   Scorte

(117)

Nel periodo in esame il livello delle scorte delle società incluse nel campione ha seguito l'andamento illustrato nella tabella 10.

Tabella 10

Scorte

 

2014

2015

2016

PIR

Scorte finali (in tonnellate metriche)

199 106

255 877

133 866

167 203

Indice

100

129

67

84

Scorte finali in percentuale sulla produzione

7 %

8 %

4 %

5 %

Indice

100

127

65

79

Fonte: risposte al questionario verificate.

(118)

Nel periodo in esame si registra una fluttuazione delle scorte finali, con un aumento tra il 2014 e il 2015, seguito da un calo netto.

5.4.7.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(119)

Nel periodo in esame, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito delle società incluse nel campione hanno seguito l'andamento indicato nella tabella 11. Facendo seguito all'osservazione da una parte interessata dopo la divulgazione delle informazioni, la Commissione ha aggiornato le due righe relative alla redditività per correggere un errore di natura tecnica.

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2014

2015

2016

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

12,5 %

13,6 %

7,8 %

5,1 %

Indice

100

109

62

41

Flusso di cassa (EUR)

134 204 393

120 273 261

100 004 695

75 785 111

Indice

100

90

75

56

Investimenti (EUR)

45 377 547

48 718 848

51 507 723

41 664 854

Indice

100

107

114

92

Utile sul capitale investito

19,8 %

19,9 %

10,0 %

6,9 %

Indice

100

101

50

35

Fonte: risposte al questionario verificate.

(120)

Come indicato alla sezione 5.4.4, nel periodo in esame il prezzo di vendita ha registrato un notevole calo, legato in particolare alla diminuzione dei prezzi del gas, mentre il costo medio unitario di produzione non si è ridotto altrettanto drasticamente.

(121)

Di conseguenza, la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nel complesso è scesa dal 12,5 % nel 2014 al 5,1 % nel PIR. Questa percentuale è inferiore al profitto di riferimento dell'8 %. Tuttavia, durante il periodo in esame la redditività è influenzata in larga misura dai risultati del produttore britannico incluso nel campione (61) e da un consistente aumento delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) degli altri due produttori inclusi nel campione.

(122)

Per contro, nel riesame del 2002, la redditività rilevata per il periodo dell'inchiesta originale (dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2000) era pari a -18,0 %.

(123)

La variazione della redditività nel periodo in esame non sembra collegata alle esportazioni russe, che sono in calo dal 2014, bensì a un ciclo economico generale e ad alcuni elementi specifici delle due società/gruppi.

(124)

Come nelle precedenti inchieste, l'industria dell'Unione ha contestato il profitto di riferimento dell'8 %, sostenendo che questo settore necessita di consistenti investimenti e di un utile sul capitale investito (ROCE) almeno del 12 % (62). Fertilizers Europe ha presentato uno studio specialistico che aveva commissionato (63), nel quale si afferma che per realizzare un ROCE medio del 12 %, occorre un utile medio al lordo delle imposte di 94 EUR per tonnellata, equivalente a un margine di utile sulle vendite (ROS) al lordo delle imposte del 36 % (64).

(125)

Il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito sono diminuiti in misura significativa tra il 2014 e il PIR. Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il suo andamento ha seguito la tendenza negativa della redditività. L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Il suo andamento ha rispecchiato ampiamente quello della redditività, con una tendenza negativa. Nel contempo, nel periodo in esame si è registrata una fluttuazione degli investimenti, con un aumento tra il 2014 e il 2016, seguito da un calo nel PIR.

(126)

L'inchiesta non ha rivelato difficoltà nella raccolta di capitali da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

5.4.8.   Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

(127)

Il riesame del 2008 e l'ultimo riesame in previsione della scadenza hanno entrambi concluso che la situazione economica dell'industria dell'Unione non era pregiudizievole.

(128)

Nella presente inchiesta, molti indicatori di pregiudizio evidenziano un quadro eterogeneo e una tendenza negativa. I prezzi di vendita influenzano negativamente il quadro della redditività. Benché le tendenze degli indicatori finanziari quali redditività, flusso di cassa e rendimento degli investimenti siano negative, i loro livelli assoluti non evidenziano un pregiudizio. Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione si è mantenuta al di sopra del 90 %.

(129)

Dagli indicatori di pregiudizio emerge che i risultati finanziari e la situazione economica dell'industria seguono un andamento negativo. La situazione è tuttavia molto più positiva rispetto al riesame del 2002, che aveva rilevato una redditività pari a -18 % nel periodo dell'inchiesta e una quota di mercato dell'industria dell'Unione del 68 % (prima dell'allargamento dell'Unione).

(130)

La Commissione ha pertanto concluso che l'industria dell'Unione non subisce un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, benché la situazione non sia positiva come nell'ultimo riesame in previsione della scadenza e sembri esistere una tendenza negativa, collegata in particolare alla diminuzione dei prezzi.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(131)

La Commissione ha valutato quello che potrebbe accadere alla situazione dell'industria dell'Unione se le misure fossero abrogate.

(132)

A tale proposito, come indicato alla sezione 1.4.3.2, la Commissione ha raccolto dati dai produttori esportatori russi che hanno collaborato, ad esempio riguardo a prezzi di vendita, produzione e capacità inutilizzata.

6.1.   Capacità inutilizzata disponibile in Russia

(133)

Nell'ultimo riesame in previsione della scadenza, si è riscontrata una capacità inutilizzata di circa 1 milione di tonnellate (per una capacità produttiva totale di 9,6 milioni di tonnellate).

(134)

In base ai dati Fertecon, la produzione di nitrato di ammonio in Russia è aumentata del 7 % dal 2013 ed è destinata ad aumentare ulteriormente entro il 2030. Il consumo interno russo è aumentato in misura significativa, come indicato alla sezione 2.4. L'utilizzo degli impianti supera il 95 % e nei prossimi anni dovrebbe mantenersi su questo livello.

(135)

Fertilizers Europe ha affermato che la capacità inutilizzata della Russia ammontava a 1,3 milioni di tonnellate, ovvero al 18 % del mercato dell'Unione (65). In seguito alla divulgazione delle informazioni, ha ribadito la propria argomentazione, facendo riferimento anche alle conclusioni della Commissione nell'ultimo riesame in previsione della scadenza.

(136)

L'associazione Russa RFPA ha affermato che la capacità inutilizzata della Russia ammontava a circa 174 000 tonnellate metriche (stima Fertecon), ovvero il 2 % circa del consumo dell'Unione (66). A suo parere, la stima di Fertilizers Europe non era corretta poiché teneva conto solo del nitrato di ammonio solido, e si sarebbero dovuti utilizzare i dati Fertecon.

(137)

Come constatato dalla Commissione nell'ultimo riesame in previsione della scadenza, i produttori esportatori russi tendono a comunicare la capacità installata sulla base della capacità nominale teorica. Anche nella presente inchiesta, la Commissione non ha considerato la capacità nominale dichiarata dalle società russe che hanno collaborato, poiché di fatto la loro produzione era superiore alla loro capacità teorica. L'utilizzo degli impianti stimato per i due produttori esportatori che hanno collaborato superava il 94 %.

(138)

Per stabilire la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia, la Commissione si è avvalsa di dati verificati forniti dalle società che hanno collaborato e di dati relativi a tutti gli altri esportatori russi, adeguati laddove necessario (67). La capacità produttiva riscontrata in Russia si aggirava sugli 11 milioni di tonnellate, con una capacità inutilizzata di 0,6 milioni di tonnellate. Questa cifra corrisponde al 7,7 % del consumo dell'Unione, di circa 7,9 milioni di tonnellate. La capacità inutilizzata è pertanto inferiore rispetto a quella identificata nell'ultimo riesame in previsione della scadenza. Tuttavia, se interamente destinati al mercato dell'Unione, potrebbero essere comunque esportati volumi consistenti, con un effetto particolarmente rilevante su alcune regioni limitrofe.

(139)

Fertilizers Europe ha affermato inoltre che la capacità russa sarà ampliata in considerazione del recente piano russo sui concimi del marzo 2018 (68). Nella sua successiva comunicazione, l'associazione russa RFPA ha contestato l'interpretazione della relazione fornita da Fertilizers Europe (69). Benché non indichi direttamente un aumento relativo al nitrato di ammonio, la relazione sottolinea l'importanza dei concimi per l'economia russa e la volontà del governo di garantire una capacità produttiva elevata nel paese.

(140)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, l'associazione russa RFPA ha affermato che la capacità inutilizzata non sarebbe destinata all'Unione, vista la futura evoluzione del consumo interno russo (v. sezione 3.3). La Commissione ha respinto tale argomentazione. Benché sia previsto un leggero aumento del consumo russo, non si può concludere che la capacità inutilizzata esistente sarebbe interamente utilizzata per soddisfare la domanda interna. In ogni caso l'affermazione dell'RFPA non tiene conto di un'eventuale ulteriore capacità futura di nitrato di ammonio della Russia.

(141)

Il richiedente ha inoltre osservato che, anche se l'industria ha perso il 7,7 % del mercato, la quota di mercato dell'industria dell'Unione si manterrebbe più elevata rispetto al riesame del 2002. La Commissione ha precisato che il confronto tra le quote di mercato dell'industria dell'Unione nel 1999-2000 e nel 2016-2017 deve tenere conto del contesto generale. Nel 2002 l'industria dell'Unione era costituita prevalentemente da società dell'Europa occidentale che importavano non soltanto dalla Russia ma anche dagli Stati dell'Europa orientale, che da allora sono diventati membri dell'Unione. Di conseguenza, l'allargamento dell'Unione ha aumentato in misura consistente la quota di mercato dell'industria dell'Unione. La situazione del 2002 non è quindi direttamente confrontabile con la situazione oggetto del presente riesame.

6.2.   Comportamento degli esportatori russi sui mercati di paesi terzi

(142)

Il mercato interno russo è il principale mercato dei produttori russi. Il Brasile è di gran lunga il maggiore mercato per le esportazioni delle società russe che hanno collaborato. L'industria dell'Unione ha affermato che gli esportatori russi riorienterebbero i volumi verso l'Unione (70).

(143)

Dai prezzi di vendita delle società che hanno collaborato emerge un quadro eterogeneo: i prezzi in alcuni paesi terzi sono meno interessanti dei prezzi nell'Unione, benché per alcuni paesi sia vero il contrario. La Commissione ha pertanto concluso che, in caso di scadenza delle misure, una parte dei volumi russi potrebbe essere riorientata da mercati terzi meno interessanti verso il mercato dell'Unione.

(144)

Questo rischio è rafforzato anche dallo sviluppo futuro della capacità produttiva di concimi azotati atteso negli USA, come indicato alla sezione 3.3.

(145)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente e l'associazione russa RFPA hanno affermato che un simile riorientamento era improbabile, poiché in particolare un produttore dell'Unione acquistava volumi consistenti di nitrato di ammonio dalla Russia per la vendita a livello mondiale, e uno spostamento delle sue vendite verso l'Unione sarebbe improbabile. La Commissione ha osservato che questo fenomeno riguarda solo alcuni produttori e che, in caso di abrogazione delle misure, il comportamento dei produttori esportatori russi che vendono nitrato di ammonio potrebbe cambiare.

(146)

L'associazione russa RFPA ha inoltre affermato che gli investimenti effettuati in Brasile da vari produttori esportatori russi hanno evidenziato l'attrattiva del Brasile rispetto all'Unione. La Commissione ha rilevato che questi investimenti confermano la volontà dei produttori russi di esportare verso paesi terzi. Si tratta di investimenti effettuati mentre nell'Unione erano in vigore le misure. Pertanto non forniscono un'indicazione in merito alla possibile attrattiva del mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure (v. sezione 6.4).

6.3.   Probabile evoluzione futura dei prezzi all'esportazione della Russia

(147)

Come indicato alla sezione 5.3.2, la Commissione non ha potuto trarre una conclusione decisiva in merito alla sottoquotazione.

(148)

Come indicato alla sezione 5.3.1, le vendite di PJSC KuibyshevAzot non erano rappresentative, in considerazione del volume e del rapporto specifico con l'acquirente interessato.

(149)

Per la sua analisi previsionale sul rischio di reiterazione del pregiudizio, la Commissione ha quindi preso in considerazione le vendite complessive nell'Unione di Uralchem, comprese le vendite di nitrato di ammonio impuro effettuate dalla succursale Kirovo di Uralchem. Ha ricordato inoltre che nella presente inchiesta il nitrato di ammonio impuro fa parte del prodotto in esame e costituisce la grande maggioranza delle esportazioni della Russia verso l'Unione.

(150)

In primo luogo, a tutte le vendite di nitrato di ammonio effettuate da Uralchem sono stati applicati adeguamenti al ribasso per il trasporto e lo scarico (dell'ordine di [5 - 15 EUR per tonnellata]). In secondo luogo, come indicato alla sezione 5.3.1, Uralchem vende tramite un operatore commerciale collegato. La Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti al ribasso per tenere conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) (dell'ordine di [1 - 3 %]) e di un margine di profitto ragionevole. Per quanto riguarda il margine di profitto, data la mancanza di collaborazione degli importatori indipendenti nella presente inchiesta, così come la mancanza di dati verificati di precedenti inchieste relative alla stessa definizione di prodotto, la Commissione ha utilizzato il margine di profitto di un importatore indipendente ricavato da una recente inchiesta su un'altra sostanza chimica simile, compreso tra [2 - 4 %] (71).

(151)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, l'associazione russa RFPA ha sostenuto a nome di Uralchem che la Commissione aveva applicato erroneamente adeguamenti in relazione ai costi di trasporto e scarico. La Commissione ha constatato che questa affermazione è giustificata per quanto concerne le condizioni di consegna specifiche di alcune società ad alcuni Stati membri.

(152)

Inoltre, RFPA ha affermato che l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, non era giustificato, in quanto Uralchem Trading SIA in Lettonia non esportava nitrato di ammonio nell'Unione. La Commissione ha ricordato che questa società era collegata a un produttore esportatore. Era quindi autorizzata a costruire il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(153)

Per quanto riguarda le vendite di nitrato di ammonio impuro della succursale Kirovo di Uralchem, la Commissione ha confrontato il prezzo al quale Uralchem vendeva il nitrato di ammonio impuro e normale su un grande mercato di un paese terzo, nel quale la Commissione ha riscontrato volumi di vendita rappresentativi di nitrato di ammonio impuro e normale. Si è potuto constatare in via conclusiva che Uralchem vendeva il nitrato di ammonio impuro a un prezzo superiore a quello del normale. Di conseguenza, è stato effettuato un adeguamento al ribasso (dell'ordine di [8 - 10 %]) per stabilire un prezzo al quale era probabile che il nitrato di ammonio normale fosse venduto sul mercato dell'Unione.

(154)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, l'associazione russa RFPA ha affermato che i dati utilizzati per l'adeguamento non erano corretti. La Commissione ha osservato che l'utilizzo di dati alternativi a seguito dell'osservazione dell'RFPA sarebbe meno pertinente a causa della minore quantità ai fini del confronto, ma in ogni caso avrebbe come risultato un adeguamento analogo, con una differenza inferiore a un punto percentuale, confermando così la pertinenza della tendenza riscontrata come base equa per l'adeguamento.

(155)

La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno tenere conto del fatto che un futuro prezzo all'esportazione riguarderebbe tutte le potenziali esportazioni russe verso l'Unione, comprendendo la varietà di canali di vendita e condizioni di consegna presumibilmente utilizzati da tutti i produttori esportatori russi. La Commissione ha pertanto tenuto conto di questo elemento nella determinazione del futuro prezzo all'esportazione.

(156)

Su tale base, la Commissione ha stabilito un prezzo prevedibile e probabile del nitrato di ammonio applicato dalla Russia al primo acquirente indipendente nell'Unione, a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti al rialzo per tenere conto del dazio convenzionale (6,5 %) e dei costi di importazione (dell'ordine di [1 - 3 %]). La Commissione ha constatato che il prodotto in esame sarebbe probabilmente venduto sul mercato dell'Unione a un prezzo inferiore al prezzo di vendita medio ponderato dei produttori dell'Unione applicato ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione.

(157)

L'industria dell'Unione ha osservato che i prezzi applicati dalla Russia al Brasile dovrebbero essere adeguati per sostituire il prezzo all'esportazione della Russia verso l'Unione (72). In seguito alla divulgazione delle informazioni, l'industria dell'Unione ha ribadito questa affermazione. In considerazione dei volumi significativi di nitrato di ammonio originario della Russia venduti sul mercato dell'Unione dalle società russe che hanno collaborato, tenendo conto del nitrato di ammonio impuro venduto dalla succursale Kirovo di Uralchem e del relativo adeguamento, una simile metodologia non era opportuna.

(158)

Per contro, il richiedente e l'associazione russa RFPA hanno sostenuto che per stabilire il margine di pregiudizio la Commissione dovrebbe utilizzare dati statistici invece delle vendite effettive verificate di Uralchem. RFPA ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato dati statistici in varie inchieste sul nitrato di ammonio e altri prodotti.

(159)

La Commissione ha respinto questa argomentazione, in quanto ha ritenuto che i dati verificati utilizzati fossero più affidabili di dati statistici non verificati. A tale proposito la Commissione ha ricordato che le informazioni verificate riguardavano volumi significativi di nitrato di ammonio originario della Russia venduti sul mercato dell'Unione, tenendo conto anche del nitrato di ammonio impuro venduto dalla succursale Kirovo di Uralchem. Per contro, nel riesame del 2002 l'unico produttore esportatore che ha collaborato non esportava il prodotto in esame nella Comunità. Nell'ultimo riesame in previsione della scadenza erano inoltre in vigore impegni sui prezzi.

6.4.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(160)

L'urea è il principale concime a livello mondiale, con oltre 50 milioni di tonnellate di azoto, contro circa 10 milioni per il nitrato di ammonio (73). Tuttavia quest'ultimo è il principale concime venduto nell'Unione. L'Unione è il maggior mercato per il nitrato di ammonio a livello mondiale, benché ora sia seguita da vicino dalla Russia. Come rilevato sopra, il livello delle importazioni totali dell'Unione è diminuito, ma alcuni paesi hanno esportato maggiormente nell'arco del periodo, come le vicine Georgia e Turchia. I produttori russi potrebbero trattare l'Unione come mercato limitrofo e privilegiare le esportazioni verso l'Europa alle esportazioni verso l'America Latina. Il mercato dell'Unione rimane inoltre interessante in termini di prezzi.

(161)

In considerazione della sua dimensione, della vicinanza geografica e dei prezzi, il mercato dell'Unione è pertanto considerato attraente per i produttori russi.

(162)

La Commissione ha effettuato una simulazione per valutare che cosa accadrebbe alla redditività dell'industria dell'Unione in uno scenario nel quale l'industria dell'Unione dovrebbe adeguarsi al prezzo medio russo stabilito alla sezione 6.3 per mantenere i propri volumi di vendita. Sulla base di questa simulazione, la redditività dell'industria dell'Unione risulterebbe negativa.

(163)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, l'associazione degli agricoltori del Regno Unito ha affermato che in virtù dei risultati economici positivi dell'industria dell'Unione, la reiterazione del pregiudizio era improbabile. Alla luce, in particolare, dei risultati della simulazione, la Commissione ha respinto questa argomentazione.

(164)

Il richiedente ha inoltre sottolineato l'affermazione dell'associazione russa RFPA secondo cui i volumi russi non entrerebbero nel mercato dell'Unione, tra l'altro a causa della mancanza di infrastrutture di società russe nell'Unione. Tuttavia, nella stessa comunicazione il richiedente ha ipotizzato che, in caso di abrogazione delle misure, le società russe sarebbero incentivate a investire in strutture.

(165)

L'associazione russa RFPA e il richiedente hanno inoltre affermato che il calo dei volumi di nitrato di ammonio impuro esportato nell'Unione nel periodo in esame dimostra la scarsa attrattiva del mercato dell'Unione. L'RFPA ha sostenuto altresì che le importazioni dell'Unione di nitrato ammonico di calcio dalla Russia erano crollate. La Commissione ha ricordato che il mercato del nitrato ammonico di calcio non era oggetto dell'inchiesta. Benché recentemente si sia riscontrato un calo dei volumi di nitrato di ammonio impuro, non si sono osservate tendenze a lungo termine che possano dimostrare la perdita di attrattiva del mercato europeo per i produttori russi di nitrato di ammonio in generale, in caso di abrogazione delle misure.

6.5.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio

(166)

Esiste la probabilità che i produttori russi sfruttino la loro capacità inutilizzata ancora disponibile, seppure limitata, per esportare nell'Unione in caso di abrogazione delle misure. È inoltre probabile un riorientamento di alcuni volumi attualmente esportati verso paesi terzi, data la relativa attrattiva del mercato dell'Unione e la sua vicinanza alla Russia. Poiché l'industria dell'Unione si trova in una situazione meno prospera rispetto all'ultimo riesame in previsione della scadenza (sezione 5), un simile aumento dei volumi potrebbe provocare una reiterazione del pregiudizio. Anche la probabile evoluzione futura dei prezzi all'esportazione della Russia è una chiara indicazione del rischio di una rapida reiterazione del pregiudizio.

(167)

Su questa base, la Commissione conclude che esiste un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure.

7.   LIVELLO DELLE MISURE ANTIDUMPING

7.1.   Definizione del livello del dazio

(168)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione si è attenuta per quanto possibile alla metodologia utilizzata nell'istituzione delle misure. La Commissione ha stabilito l'importo del dazio necessario per evitare la reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

(169)

Per il calcolo del margine di pregiudizio, nel riesame del 2002 il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando al costo di produzione unitario totale il margine di profitto che si potrebbe ragionevolmente ottenere in assenza di dumping pregiudizievole. Per questo calcolo è stato utilizzato un margine di profitto dell'8 %. La Commissione ha seguito la logica illustrata alla sezione 6.3 e ha utilizzato lo stesso margine di profitto, in linea con le precedenti inchieste concernenti il nitrato di ammonio.

(170)

L'industria dell'Unione ha commissionato e presentato uno studio di un esperto per dimostrare perché a suo parere fosse giustificato un profitto di riferimento notevolmente più elevato, ossia un utile sulle vendite (ROS) del 36 % (un ROCE del 12 %) (74). Tale argomentazione era già stata presentata, e respinta dalla Commissione, in precedenti inchieste. Come nei casi precedenti, l'argomentazione non ha potuto essere accolta, in quanto il profitto di riferimento utilizzato per l'analisi deve essere limitato al profitto che l'industria dell'Unione potrebbe verosimilmente realizzare in normali condizioni di concorrenza, in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(171)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, due produttori dell'Unione hanno ribadito la stessa argomentazione, chiedendo un profitto di riferimento pari al 36 % del ROS. In via sussidiaria, hanno osservato che in passato l'industria dell'Unione aveva realizzato una redditività a due cifre, cosa che giustificherebbe un profitto di riferimento più elevato dell'8 %. La Commissione ha precisato che la redditività dell'industria dell'Unione ha registrato delle fluttuazioni nel periodo in esame, così come negli anni precedenti, quando erano in vigore misure al di sopra e al di sotto del profitto di riferimento. La Commissione ha pertanto ritenuto che il profitto di riferimento dell'8 % in assenza di dumping, come stabilito in precedenti inchieste, fosse ancora valido.

(172)

Inoltre, due produttori dell'Unione hanno affermato che il costo di produzione dei produttori dell'Unione dovrebbe essere modificato per tenere conto degli sviluppi successivi al PIR relativamente al prezzo del gas e alle emissioni di CO2. La Commissione ha respinto questa argomentazione e ha ricordato che a norma dell'articolo 6 del regolamento di base le informazioni relative a un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione.

(173)

Il livello constatato è pari a 32,71 EUR per il nitrato di ammonio normale. Questa cifra è inferiore al livello di 47,07 EUR stabilito nel riesame del 2002. La Commissione ha poi stabilito il livello delle misure per varie tipologie di prodotto (v. sezione 9) in linea con la metodologia adottata in precedenti inchieste.

7.2.   Richiesta di abrogazione delle misure presentata dagli utilizzatori

7.2.1.   Argomenti sollevati dagli utilizzatori nel corso dell'inchiesta

(174)

Durante l'inchiesta, il richiedente ha sostenuto che la situazione del pregiudizio è cambiata a causa di mutamenti di carattere duraturo che a loro volta modificano il risultato dell'esercizio di bilanciamento nell'ambito dell'analisi dell'interesse dell'Unione (75). COPA-COGECA, che rappresenta inoltre gli agricoltori e le cooperative dell'Unione, ha inviato comunicazioni per chiedere l'abrogazione delle misure antidumping. COPA-COGECA ha affermato che le misure antidumping danneggiano la competitività delle esportazioni agricole dell'Unione e i redditi delle aziende agricole a conduzione familiare.

(175)

Come illustrato alla sezione 1.4.4, la Commissione ha inviato un questionario alle associazioni degli agricoltori e quasi tutte le parti interessate (associazioni di agricoltori, industria dell'Unione e associazione russa) hanno presentato osservazioni su questo punto.

(176)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, numerose associazioni di agricoltori europee hanno ribadito che le misure danneggiano gli agricoltori europei e ne riducono la competitività a livello mondiale. Il richiedente ha osservato che la Commissione avrebbe dovuto effettuare una valutazione più ampia dell'interesse dell'Unione. Si ricorda che l'avviso di apertura stabilisce che «il riesame intermedio parziale si limita all'esame del pregiudizio». Ciononostante, alla sezione 7.2.2 la Commissione ha preso in esame la sostanza di tutte le argomentazioni presentate dal richiedente e da Fertilizers Europe nel corso dell'inchiesta. Il richiedente ha anche affermato che le osservazioni presentate da Fertilizers Europe non dovrebbero essere considerate a causa della tempistica delle comunicazioni. L'obiezione è stata respinta alla luce del fatto che Fertilizers Europe ha presentato le proprie argomentazioni in tempo utile durante l'inchiesta in corso.

7.2.2.   Valutazione

(177)

In primo luogo, le associazioni degli agricoltori hanno affermato che per molti anni le misure hanno reso più costosa una materia prima fondamentale. La quota dei concimi nell'ambito dei costi di produzione degli agricoltori può arrivare fino al 40 %. La Commissione ha riconosciuto che il nitrato di ammonio è un concime importante e una materia prima fondamentale per varie imprese agricole europee. La quantità di nitrato di ammonio utilizzato come concime varia a seconda che si tratti di colture cerealicole (frumento, orzo, avena, segale, triticale), colza, patate, barbabietola da zucchero o colture prative. Inoltre i costi del nitrato di ammonio per gli agricoltori variano anche da paese a paese. A titolo di esempio, per il Regno Unito il nitrato di ammonio rappresentava tra l'8 % e il 45 % del totale dei concimi utilizzati per le colture citate. La Commissione ha pertanto constatato che l'uso di nitrato di ammonio come concime copre realtà molto diverse e il costo del concime in media appare inferiore al 10 %. Poiché le misure non sono limitate geograficamente ad aree nelle quali il costo dei concimi è particolarmente elevato, il costo complessivo per gli agricoltori nel territorio dell'Unione non è eccessivamente alto.

(178)

Il richiedente ha inoltre osservato che il nitrato di ammonio nell'Unione non era venduto allo stesso prezzo dell'urea, presumendo che questo fosse dovuto alle misure. L'industria dell'Unione non ha respinto l'affermazione che il prezzo del nitrato di ammonio fosse maggiorato rispetto all'urea, sostenendo tuttavia che ciò fosse dovuto alle specificità del prodotto. La Commissione ha ricordato che l'inchiesta attuale era limitata al mercato del nitrato di ammonio e non riguardava i mercati di altri concimi.

(179)

In secondo luogo, il richiedente ha affermato che gli agricoltori dell'Unione subivano la concorrenza degli agricoltori russi, che vendono cereali sul mercato dell'Unione beneficiando di costi inferiori per i concimi. I produttori di cereali dell'Unione hanno in particolare precisato di risentire della concorrenza mondiale e dell'accesso limitato a mezzi di produzione a prezzi competitivi, ivi compreso il nitrato di ammonio. Va notato che gli agricoltori dell'Unione, oltre a confrontarsi con una maggiore concorrenza nell'Unione sono stati anche esclusi dai mercati di esportazione, ad esempio l'Egitto. In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha affermato che l'analisi si dovrebbe concentrare sui settori maggiormente colpiti, come seminativi e settore lattiero-caseario. A loro avviso, nel 2015-2016, l'Unione era il secondo maggior esportatore di cereali a livello mondiale, ma secondo le previsioni nel 2018 sarà solo il quinto. La Commissione ha rilevato che le misure erano in vigore nel 2015-2016, in un momento in cui la competitività sembrava elevata. Per contro, Fertilizers Europe ha sottolineato che nel lungo termine le esportazioni agricole dell'UE hanno ottenuto importanti risultati positivi. La Commissione ha constatato che gli elementi presentati da entrambe le parti non erano esaurienti, in quanto il quadro varia a seconda del paese/della coltura, e non è stato possibile trarre conclusioni definitive sul fatto che i risultati degli agricoltori in termini di esportazioni debbano far pendere la bilancia degli interessi a loro favore.

(180)

In terzo luogo, l'associazione irlandese ha anche segnalato la carenza dell'approvvigionamento, in particolare nel 2017. La Commissione ha tuttavia constatato che la capacità dell'industria dell'Unione potrebbe coprire i consumi. Il mercato irlandese ha inoltre incontrato specifici problemi di fornitura nella catena di distribuzione, che non si possono generalizzare.

(181)

Per di più, in Irlanda il nitrato di ammonio è vietato per motivi normativi. Gli agricoltori irlandesi hanno ammesso di poterlo sostituire con il nitrato ammonico di calcio (NAC), ma hanno affermato che i prezzi elevati del nitrato di ammonio influiscono anche sui prezzi del NAC. Le misure in vigore non impediscono tuttavia alle società russe di produrre ed esportare NAC. L'associazione russa ha precisato che, tenendo conto del normale dazio del 6,5 %, il prezzo medio del NAC esportato dalla Russia in Irlanda è superiore a quello del NAC proveniente dal Belgio e dall'Unione in generale. Di conseguenza, l'associazione russa ha rilevato che il mercato irlandese del NAC non è interessante per i produttori russi, anche in assenza di dazi antidumping.

(182)

Infine, nell'ultimo riesame in previsione della scadenza la Commissione ha rilevato la possibilità che gli agricoltori non beneficino di un potenziale calo dei prezzi in seguito a una possibile abrogazione delle misure. Gli agricoltori acquistano solitamente da distributori che possono evitare di trasferire loro tali vantaggi. In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha rilevato che gli agricoltori possono organizzarsi in cooperative e trarre vantaggio dalla maggiore concorrenza dei produttori esportatori russi sul mercato dell'Unione, abbassando i propri costi di produzione. La Commissione ha riconosciuto che la presenza di cooperative può aiutare gli agricoltori a trarre vantaggio dalla maggiore concorrenza nell'offerta di nitrato di ammonio.

7.2.3.   Conclusioni

(183)

Sulla base della valutazione degli elementi presentati nel corso dell'inchiesta, l'abrogazione delle misure non è giustificata.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(184)

Alla luce dei risultati del presente riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio, la Commissione conclude che il livello delle misure antidumping applicabile alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia dovrebbe essere modificato.

(185)

Per EuroChem, il livello è stato stabilito nel riesame del 2008, sulla base del margine di dumping. Poiché il margine di pregiudizio riscontrato nella presente inchiesta di riesame è inferiore all'aliquota del dazio attualmente in vigore, il nuovo livello delle misure dovrebbe applicarsi anche a EuroChem.

(186)

Per Kirovo, i nuovi dazi indicati nella tabella 12 dovrebbero applicarsi esclusivamente per i codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

(187)

Pertanto le aliquote del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere quelle indicate nella tabella 12.

Tabella 12

Nuovo livello dei dazi

Designazione delle merci

Codice NC

Codice TARIC

Livello attuale delle misure per EuroChem (EUR/tonnellata)

Livello attuale delle misure per Kirovo (EUR/tonnellata)

Livello attuale delle misure per tutti gli altri (EUR/tonnellata)

Nuovo dazio (EUR/tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

32,82

47,07

47,07

32,71

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

32,82

47,07

47,07

32,71

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso

3102 29 00

10

32,82

 

47,07

32,71

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso

3102 60 00

10

32,82

 

47,07

32,71

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso

3102 90 00

10

32,82

 

47,07

32,71

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio

3105 10 00

10

32,82

 

47,07

32,71

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

20

31,84

 

45,66

31,73

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 10 00

30

30,85

 

44,25

30,75

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 10 00

40

29,87

 

42,83

29,76

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 10 00

50

28,88

 

41,42

28,78

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 20 10

30

31,84

 

45,66

31,73

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 20 10

40

30,85

 

44,25

30,75

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 20 10

50

29,87

 

42,83

29,76

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 20 10

60

28,88

 

41,42

28,78

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 51 00

10

31,84

 

45,66

31,73

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 51 00

20

30,85

 

44,25

30,75

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 51 00

30

29,87

 

42,83

29,76

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 51 00

40

29,41

 

42,17

29,31

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 59 00

10

31,84

 

45,66

31,73

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 59 00

20

30,85

 

44,25

30,75

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 59 00

30

29,87

 

42,83

29,76

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 59 00

40

29,41

 

42,17

29,31

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 90 20

30

31,84

 

45,66

31,73

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 90 20

40

30,85

 

44,25

30,75

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 90 20

50

29,87

 

42,83

29,76

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 90 20

60

28,88

 

41,42

28,78

(188)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha chiesto l'istituzione di un prezzo minimo all'importazione, basato su un riferimento (prezzo FOB Mar Baltico per il mese di agosto 2018 pubblicato da una società di consulenza, adeguato per tenere conto di alcuni costi di trasporto e pari a 188 EUR per tonnellata metrica). Poiché il prezzo di riferimento è stato pubblicato da una società di consulenza, il richiedente sosteneva che il prezzo minimo si potesse rivedere su base trimestrale. Un prezzo minimo all'importazione non può tuttavia essere previsto per motivi di praticabilità ed efficienza. In primo luogo, in considerazione delle relazioni tra alcuni produttori esportatori russi e alcuni soggetti dell'Unione e in considerazione dei vari tipi di prodotto, un prezzo minimo all'importazione non sarebbe praticabile. In secondo luogo, in considerazione della volatilità dei prezzi del gas, un prezzo minimo all'importazione potrebbe non essere efficiente per contrastare il rischio di reiterazione del pregiudizio. Anche in presenza di un adeguamento trimestrale, come proposto dal richiedente, non è certo che un prezzo minimo stabilito in un dato momento avrebbe l'effetto desiderato di offrire una sufficiente tutela all'industria dell'Unione nei tre mesi della sua applicazione.

(189)

In considerazione del rischio di reiterazione del pregiudizio constatato nella sezione 6, dell'importanza del gas per la produzione di nitrato di ammonio indicata nella sezione 2 e delle pratiche della Russia riguardo al prezzo del gas, la Commissione ha inoltre ritenuto necessario controllare l'evoluzione delle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia tra la data dell'adozione del presente regolamento e la data di scadenza delle misure antidumping nel settembre 2019. Tale controllo consentirà alla Commissione di seguire gli sviluppi di mercato pertinenti nell'Unione e agevolare gli opportuni provvedimenti, ove necessari.

(190)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di modifica della propria denominazione sociale o dell'indirizzo della persona giuridica. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (76). La richiesta deve contenere tutte le informazioni utili a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota di dazio applicabile alla stessa. Se la modifica della denominazione sociale o dell'indirizzo della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota di dazio applicabile alla stessa, un avviso relativo alla modifica della denominazione sociale o dell'indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   INFORMAZIONE E CONCLUSIONI

(191)

Come indicato alla sezione 1.4.6, la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni salienti sulla base dei quali intendeva proporre la modifica dell'aliquota del dazio applicabile. Le osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno.

(192)

Da quanto precede, consegue che le misure antidumping dovrebbero essere modificate come indicato nella sezione 8.

(193)

Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione è così modificato:

1)

le tabelle alle lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti:

Designazione delle merci

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

32,71

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

32,71

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso

3102 29 00

10

32,71

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso

3102 60 00

10

32,71

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso

3102 90 00

10

32,71

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio

3105 10 00

10

32,71

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

20

31,73

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 10 00

30

30,75

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 10 00

40

29,76

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 10 00

50

28,78

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 20 10

30

31,73

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 20 10

40

30,75

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 20 10

50

29,76

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 20 10

60

28,78

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 51 00

10

31,73

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 51 00

20

30,75

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 51 00

30

29,76

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 51 00

40

29,31

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 59 00

10

31,73

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 59 00

20

30,75

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 59 00

30

29,76

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 59 00

40

29,31

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 90 20

30

31,73

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 90 20

40

30,75

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 90 20

50

29,76

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 90 20

60

28,78

2)

La tabella alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

Designazione delle merci

Codice NC

Codice TARIC

Importo fisso del dazio (in EUR per tonnellata)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

32,71

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

32,71

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, del 16 agosto 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio, del 23 marzo 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2022/95, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 93 del 26.3.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(5)  Regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio, del 15 aprile 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 185 del 12.7.2008, pag. 1).

(8)  Decisione 2008/577/CE della Commissione, del 4 luglio 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina (GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43).

(9)  Causa T-348/05.

(10)  Causa T-348/05 INTP.

(11)  Regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia (GU L 278 del 23.10.2009, pag. 1).

(12)  Decisione 2012/629/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica la decisione 2008/577/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina (GU L 277 dell'11.10.2012, pag. 8).

(13)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 280 del 24.9.2014, pag. 19).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/226 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 41 del 18.2.2016, pag. 13).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 della Commissione, del 21 marzo 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori e che abroga la decisione 2008/577/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 75 del 22.3.2016, pag. 10).

(17)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU C 271 del 17.8.2017, pag. 15).

(18)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU C 271 del 17.8.2017, pag. 9).

(19)  Comitato delle organizzazioni professionali agricole nell'UE (COPA) / Confederazione generale delle cooperative agricole nell'UE (COGECA).

(20)  AB Achema, Grupa Azoty Zaklady Azotowe, CF Fertilisers UK Limited e YARA France.

(21)  Neochim PLC., collegata al gruppo Borealis.

(22)  Yara Sluiskil B.V. Diversamente da Yara France, Yara Sluiskil B.V. produce ammoniaca in loco.

(23)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU C 271 del 17.8.2017, pag. 9).

(24)  Più di 20 associazioni di agricoltori europee hanno chiesto di essere coinvolte come parti interessate.

(25)  Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Spagna, Regno Unito e Ungheria.

(26)  Regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).

(27)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1) e regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).

(28)  Sono comprese società che sono diventate produttori dell'Unione in seguito alle adesioni del 2004, 2007 e 2013.

(29)  Presentazione in occasione dell'audizione di Fertilizers Europe del 21 novembre 2017.

(30)  Relazione dell'Office of Fair Trading (autorità garante della concorrenza) https://assets.publishing.service.gov.uk/media/555de39fe5274a74ca0000af/Kemira.pdf.

(31)  https://www.ft.com/content/7683d0ce-2dad-11df-a971-00144feabdc0.

(32)  http://www.snl.com/Cache/25347763.PDF?O=PDF&T=&Y=&D=&FID=25347763&iid=4533245.

(33)  Presentazione degli investitori di CF Industries, autunno/inverno 2016 https://www.snl.com/Cache/1500093371.PDF?O=PDF&T=&Y=&D=&FID=1500093371&iid=4533245.

(34)  https://www.cfindustries.com/globalassets/cf-industries/media/documents/reports/annual-reports/cf-industries-2017-annual-report.pdf.

(35)  Relazione annuale 2017 di Yara https://www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/annual-reports/2017/yara-annual-report-2017-web.pdf/.

(36)  https://www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/other/2017/fertilizer_industry_handbook_2017_with_notes.pdf/.

(37)  http://www.eurochemgroup.com/en/press-releases/eurochem-completes-acquisition-of-basf-fertilizer-assets/.

(38)  http://www.eurochemgroup.com/wp-content/uploads/2016/02/EuroChem_Annual_Report_2012_eng12.pdf.

(39)  http://www.eurochemgroup.com/wp-content/uploads/2016/02/2018_02_08-EuroChem-FY2017-IFRS-Conference-Call-1.pdf.

(40)  http://www.grupofertiberia.com/en/structure/.

(41)  http://www.fertiberia.com/media/312748/fertiberia-annual-report-2014.pdf.

(42)  World Bank Commodities Price Forecast (Previsione del prezzo delle materie prime della Banca mondiale), aprile 2018 http://pubdocs.worldbank.org/en/458391524495555669/CMO-April-2018-Forecasts.pdf.

(43)  Comunicazione dell'RFPA del 2 ottobre 2017.

(44)  Presentazione in occasione dell'audizione di Fertilizers Europe del 9 novembre 2017, del 22 marzo 2018 e del 12 aprile 2018.

(45)  Regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio, del 15 aprile 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1), considerando 37.

(46)  Dati della International Fertilizers Association presentati da un produttore esportatore russo. Cfr. comunicazione dell'RFPA del 13 marzo 2018.

(47)  Comunicazione dell'RFPA del 13 marzo 2018. Nella precedente comunicazione dell'RFPA del 2 ottobre 2017 erano state fornite stime più basse.

(48)  Domanda di riesame del richiedente.

(49)  Sito web della FAO consultato in giugno 2018.

(50)  Cfr. ad esempio «Fertilizer Outlook 2017-2021» della International Fertilizer Association https://www.fertilizer.org/images/Library_Downloads/2017_IFA_Annual_Conference_Marrakech_PIT_AG_Fertilizer_Outlook.pdf o «Yara Fertilizer Industry Handbook January 2017» https://www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/other/2017/fertilizer-industry-handbook_2017_slides_only.pdf/.

(51)  Presentazione in occasione dell'audizione di Fertilizers Europe del 21 novembre 2017.

(52)  Cfr. le relazioni semestrali 2018 dei paesi sul sito web dell'OMC https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm.

(53)  Domanda di riesame del richiedente. Cfr. anche Fertecon Nitrates Outlook, citato nella presentazione in occasione dell'audizione di Fertilizers Europe del 21 novembre 2017, e i dati Fertecon forniti nella comunicazione dell'RFPA del 13 marzo 2018.

(54)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 280 del 24.9.2014, pag. 19), considerando 111.

(55)  Regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio, del 15 aprile 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1), considerando 48.

(56)  Risposta al questionario di PJSC KuibyshevAzot.

(57)  Risposta al questionario della succursale Azot di Uralchem JSC.

(58)  Sulla base delle risposte al questionario per il campionamento. In linea con i dati Fertecon citati nella comunicazione dell'RFPA del 13 marzo 2018 e le stime dell'ultimo riesame in previsione della scadenza [regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 280 del 24.9.2014, pag. 19), considerando 72].

(59)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 280 del 24.9.2014, pag. 19), considerando 120 e 121.

(60)  Cfr. ad esempio la domanda di riesame del richiedente.

(61)  Collegati in parte a un guasto agli impianti durante il PIR, quando la redditività ha registrato un crollo rispetto al 2015 e al 2016.

(62)  L'utile sul capitale investito (ROCE) è un indice finanziario inteso a misurare la redditività di una società e l'efficienza con la quale utilizza il suo capitale.

(63)  Comunicazione di Fertilizers Europe dell'8 febbraio 2018, presentata nell'ambito di questa inchiesta il 5 aprile 2018. Il nome dell'esperto è riservato, per tutelarlo da eventuali conseguenze negative.

(64)  Presentazione in occasione dell'audizione di Fertilizers Europe dell'8 febbraio 2018.

(65)  Presentazione in occasione dell'audizione di Fertilizers Europe del 22 marzo 2018.

(66)  Comunicazione dell'RFPA del 13 marzo 2018.

(67)  Sulla base delle risposte al questionario per il campionamento e del sito internet di una società. L'adeguamento è stato effettuato per tenere conto del problema dell'uso della capacità nominale da parte delle società russe.

(68)  Presentazione in occasione dell'audizione di Fertilizers Europe del 12 aprile 2018 e allegata « Roadmap for the development of production of mineral fertilizers for the period until 2025 » (Tabella di marcia per lo sviluppo della produzione di concimi minerali per il periodo fino al 2025).

(69)  Comunicazione dell'RFPA del 24 aprile 2018.

(70)  Presentazione in occasione dell'audizione di Fertilizers Europe del 22 marzo 2018.

(71)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione, del 30 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 dell'1.7.2017, pag. 62), considerando 156. Va notato che sia la melamina, ottenuta dall'urea, sia il nitrato di ammonio sono derivati del gas naturale e che le società produttrici presentano qualche sovrapposizione.

(72)  Presentazione in occasione dell'audizione di Fertilizers Europe del 22 marzo 2018.

(73)  Cfr. Yara Industry Handbook 2017 https://www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/other/2017/fertilizer-industry-handbook_2017_slides_only.pdf/.

(74)  Comunicazione di Fertilizers Europe dell'8 febbraio 2018, presentata nell'ambito di questa inchiesta il 5 aprile 2018. Il nome dell'esperto è riservato, per tutelarlo da eventuali conseguenze negative.

(75)  Cfr. ad esempio la comunicazione del richiedente del 9 novembre 2017 e la presentazione in occasione dell'audizione del richiedente del 3 gennaio 2018. Cfr. anche varie e-mail inviate nel settembre 2017 dalle associazioni degli agricoltori che richiedevano lo status di parte interessata.

(76)   Direzione generale del Commercio, Direzione H, CHAR 04/39, 1049 Bruxelles, Belgio.


DECISIONI

15.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1723 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2018

relativa al progetto transfrontaliero Rail Baltica sul corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale

[notificata con il numero C(2018) 6969]

(I testi in lingua estone, finlandese, lettone, lituana, polacca e svedese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Come riconosciuto dal 3o piano di lavoro per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale (2), il progetto transfrontaliero Rail Baltica dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nell'assicurare il funzionamento del corridoio con un collegamento interoperabile ed efficiente degli Stati baltici con la Polonia e la Finlandia, nonché collegamenti multimodali tra mare, ferrovia e su strada.

(2)

Il progetto Rail Baltica è attuato sotto forma di linea ferroviaria convenzionale rapida con traffico misto di passeggeri e merci. I flussi di trasporto di passeggeri e di merci dovrebbero aumentare considerevolmente dopo il completamento del progetto.

(3)

Il progetto Rail Baltica è un progetto transfrontaliero che riguarda cinque Stati membri, per cui garantire un coordinamento sufficiente è una sfida notevole. Al fine di sostenerne l'attuazione coordinata e puntuale, è necessario adottare disposizioni che stabiliscano una descrizione delle azioni necessarie e il calendario della loro attuazione. Ciò contribuirebbe a conseguire gli obiettivi transfrontalieri del piano di lavoro per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico. In base a tale piano di lavoro, il progetto Rail Baltica dovrebbe essere operativo il più presto possibile e, in ogni caso, al più tardi entro il 2030.

(4)

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1315/2013, il bilancio residuo necessario per la piena attuazione del progetto Rail Baltica è stimato pari ad almeno 5,6 miliardi di euro. I progetti attuati o programmati finora sono pari a circa 1,9 miliardi di euro e implicano finanziamenti dell'Unione (fino all'85 % dei costi ammissibili). È importante individuare le azioni necessarie per completare il progetto Rail Baltica affinché le relative disponibilità di finanziamento dell'Unione, nazionali e regionali, nonché altre forme di sostegno, possano essere pianificate e pienamente ottimizzate.

(5)

La dimensione transfrontaliera del progetto richiede l'istituzione di apposite strutture di gestione. Il coordinatore europeo per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale e un rappresentante della Commissione dovrebbero partecipare alle suddette strutture in qualità di osservatori.

(6)

L'Estonia, la Lettonia e la Lituania hanno firmato e ratificato un accordo intergovernativo in cui hanno convenuto di impegnarsi pienamente a favore del progetto Rail Baltica. L'impresa RB Rail AS e gli organismi nazionali di attuazione sono stati istituiti e designati per l'attuazione del progetto. La task force Rail Baltica è responsabile dell'orientamento e del coordinamento tra i ministeri di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Finlandia.

(7)

Al fine di monitorare i progressi dell'attuazione, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione relazioni periodiche in materia, per quanto riguarda le sezioni situate nei rispettivi territori, e comunicare gli eventuali ritardi accumulati.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono state approvate da Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Finlandia.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1315/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le azioni e il calendario di esecuzione del progetto Rail Baltica (Tallinn-Pärnu-Riga-Panevėžys-Kaunas-Varsavia, con un collegamento a Vilnius), nonché le relative disposizioni in materia di gestione.

Articolo 2

Azioni e calendario

L'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia garantiscono l'attuazione tempestiva delle azioni seguenti:

(a)

entro il 31 dicembre 2018:

(1)

completare il progetto tecnico preliminare consolidato in Estonia, Lettonia e Lituania;

(2)

completare le valutazioni ambientali strategiche in Estonia, Lettonia e Lituania (a eccezione delle tratte da Kaunas a Vilnius e da Kaunas al confine di Stato con la Lituania/Polonia);

(3)

completare lo studio sulla gestione delle infrastrutture in Estonia, Lettonia e Lituania e presentarlo alle autorità nazionali dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania;

(b)

entro il 30 giugno 2019: l'Estonia, la Lettonia e la Lituania adottano una decisione sulla gestione delle infrastrutture costruite;

(c)

entro il 31 dicembre 2020:

(1)

completare le valutazioni ambientali strategiche in Lituania per la tratta da Kaunas al confine di Stato con la Lituania/Polonia;

(2)

completare la pianificazione spaziale (territoriale) e approvare il tracciato dettagliato della tratta in Estonia, Lettonia e Lituania (ad eccezione della tratta da Kaunas a Vilnius);

(3)

avviare la costruzione in Estonia, Lettonia e Lituania;

(4)

completare la progettazione tecnica della ferrovia in Estonia, Lettonia (sezione centrale attorno a Riga) e Lituania (a eccezione delle tratte da Kaunas a Vilnius e da Kaunas al confine di Stato con la Lituania/Polonia);

(5)

completare studi dettagliati e procedure ambientali per definire i parametri tecnici e i tempi per l'attuazione della sezione Ełk-Polonia/confine di Stato della Lituania in Polonia;

(d)

entro il 31 dicembre 2021:

(1)

completare l'acquisizione dei terreni in Estonia, Lettonia e Lituania (ad eccezione delle tratte da Kaunas a Vilnius e da Kaunas al confine di Stato con la Lituania/Polonia);

(2)

completare la pianificazione spaziale (territoriale) e le valutazioni ambientali strategiche e approvare il tracciato della rotta approvato in Lituania per la tratta da Kaunas a Vilnius;

(3)

completare il progetto tecnico in Lettonia (sezioni settentrionali e meridionali);

(e)

entro il 31 dicembre 2023:

(1)

completare l'acquisizione dei terreni in Lituania per quanto riguarda le tratte da Kaunas a Vilnius e da Kaunas al confine di Stato con la Lituania/Polonia;

(2)

completare il progetto tecnico della ferrovia in Lituania per le tratte fra Kaunas e il confine di Stato con la Lituania/Polonia e da Kaunas a Vilnius;

(f)

entro il 31 dicembre 2025:

(1)

completare l'infrastruttura ferroviaria quale linea ferroviaria a doppio binario per traffico misto, adatta ai treni merci lunghi almeno 740 m, elettrificata, con scartamento UIC, in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia;

(2)

utilizzare il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) per realizzare la piena interoperabilità, in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione (3), in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia;

(3)

assicurare la capacità necessaria per il trasbordo nei terminali ferroviario-stradali nuovi ed esistenti che saranno collegati da una linea ferroviaria convenzionale veloce elettrificata a doppio binario con scartamento standard europeo (1 435 mm).

Articolo 3

Gestione

1.   I progressi delle azioni di cui all'articolo 2 saranno discussi almeno due volte l'anno tra i rappresentanti dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Finlandia a livello della task force intergovernativa (ministeriale) Rail Baltica, con la partecipazione del coordinatore europeo per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale e i rappresentanti della Commissione.

2.   Il coordinatore europeo per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale, i rappresentanti della Commissione e i rappresentanti nominati della Polonia e della Finlandia sono invitati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione di RB Rail AS.

Articolo 4

Relazioni

L'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia riferiscono almeno una volta all'anno alla Commissione e al coordinatore europeo per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale sui progressi nell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 2 e ne notificano ogni ritardo incontrato specificandone le cause e indicando le misure correttive adottate. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare, se del caso, il contenuto delle relazioni annuali di avanzamento da presentare nell'ambito delle convenzioni di sovvenzione del meccanismo per collegare l'Europa.

Articolo 5

Riesame

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione, previa consultazione con l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia e con l'assistenza del coordinatore europeo per il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico della rete centrale, effettua un riesame delle azioni e del calendario di cui all'articolo 2.

Articolo 6

La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2018

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)   GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  Cfr. il piano di lavoro: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/north-sea-baltic_en

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6).