ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2018/1698 della Commissione, del 9 novembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria [notificata con il numero C(2018) 7543] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
12.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1692 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2018
relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta («Tacoronte-Acentejo» (DOP))
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Tacoronte-Acentejo», presentata dalla Spagna in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2). |
(3) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Tacoronte-Acentejo» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
12.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1693 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2018
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Vijlen» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Vijlen» presentata dai Paesi Bassi è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Vijlen» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Vijlen» (DOP) è protetta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
12.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1694 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2018
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Oolde» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Oolde» presentata dai Paesi Bassi è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Oolde» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Oolde» (DOP) è protetta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
DIRETTIVE
12.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/5 |
DIRETTIVA (UE) 2018/1695 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2018
recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) provoca notevoli perdite di bilancio e incide sul funzionamento del mercato interno. |
(2) |
L'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) consente agli Stati membri di stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sulle cessioni e prestazioni elencate nel suddetto articolo sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le cessioni o prestazioni («meccanismo dell'inversione contabile»), al fine di affrontare prontamente il problema della frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (missing trader fraud in intra-Community trade – MTIC). Gli Stati membri possono applicare tale meccanismo fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni. |
(3) |
La misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – QRM) di cui all'articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE offre agli Stati membri una procedura più rapida che consente di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile per quanto riguarda specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili. A norma dell'articolo 3 della direttiva 2013/42/UE del Consiglio (4), gli Stati possono applicare la misura speciale del QRM fino al 31 dicembre 2018. |
(4) |
L'8 marzo 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione concernente gli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE sulla lotta contro la frode («relazione»). |
(5) |
Secondo la relazione, gli Stati membri e le parti interessate di norma ritengono che il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE sia uno strumento temporaneo efficace ed efficiente per lottare contro la frode in materia di IVA in determinati settori o per prevenire il materializzarsi della frode. Il requisito di un periodo minimo di due anni per l'applicazione della misura stabilita all'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE si è rivelato un ostacolo per alcuni Stati membri che desideravano introdurre il meccanismo dell'inversione contabile ma che non soddisfacevano tale condizione. Di conseguenza è opportuno sopprimere da tale disposizione il requisito di un periodo minimo di due anni. |
(6) |
Sebbene la misura speciale del QRM di cui all'articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE non sia mai stata utilizzata effettivamente, gli Stati membri ritengono che debba restare in quanto strumento utile e misura precauzionale per i casi eccezionali di frodi in materia di IVA. |
(7) |
Considerati gli esiti e la conclusione della relazione, risulta che le misure di cui agli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE si sono dimostrate misure temporanee utili e mirate nella lotta contro la frode in materia di IVA. La scadenza di tali misure al 31 dicembre 2018 priverebbe gli Stati membri di uno strumento efficiente di lotta contro la frode in materia di IVA. È pertanto appropriato prorogare tali misure per un periodo limitato, fino all'entrata in vigore prevista del regime definitivo dell'IVA. |
(8) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 199 bis, paragrafo 1, il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Fino al 30 giugno 2022 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:»; |
2) |
l'articolo 199 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 199 ter 1. Uno Stato membro, in casi di imperativa urgenza e conformemente ai paragrafi 2 e 3, può designare il destinatario quale debitore dell'IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193, come misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – «QRM») per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili. La misura speciale del QRM è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura e ha una durata non superiore a nove mesi. 2. Lo Stato membro che desideri introdurre una misura speciale del QRM conformemente al paragrafo 1 invia una notifica alla Commissione utilizzando il modulo standard istituito conformemente al paragrafo 4 e la invia contemporaneamente agli altri Stati membri. Lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l'esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della notifica e precisa di quali informazioni supplementari abbia bisogno. Le informazioni supplementari fornite dallo Stato membro interessato alla Commissione sono inviate contemporaneamente agli altri Stati membri. Se le informazioni supplementari fornite non sono sufficienti, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato entro una settimana. Lo Stato membro che desideri introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 del presente articolo ne fa anche contestualmente domanda alla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 395, paragrafi 2 e 3. Nei casi di imperativa urgenza previsti al paragrafo 1 del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 395, paragrafi 2 e 3, è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione. 3. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la notifica di cui al paragrafo 2, primo comma, ne dà comunicazione agli Stati membri. Se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM, redige un parere negativo entro un mese da tale notifica e ne informa lo Stato membro interessato e il comitato IVA. Qualora la Commissione non abbia obiezioni, ne dà conferma per iscritto allo Stato membro interessato e al comitato IVA entro lo stesso termine. Lo Stato membro può adottare la misura speciale del QRM a decorrere dalla data di ricevimento di tale conferma. Nel valutare la notifica la Commissione tiene conto delle osservazioni che le siano state inviate per iscritto dagli altri Stati membri. 4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo standard per l'invio della notifica della misura speciale del QRM di cui al paragrafo 2 e delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 5. 5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (*2). 6. La misura speciale del QRM di cui al paragrafo 1 si applica fino al 30 giugno 2022. (*1) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)." (*2) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).»;" |
3) |
all'articolo 395, il paragrafo 5 è soppresso. |
Articolo 2
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(1) Parere del 3.10.2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere dell'11.7.2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(4) Direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 1).
DECISIONI
12.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1696 DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2018
concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/1939 dispone che il Parlamento europeo e il Consiglio debbano nominare il procuratore capo europeo, di comune accordo, sulla base di una rosa di candidati qualificati stabilita da un comitato di selezione. Il comitato di selezione deve essere composto di dodici persone scelte tra ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello e giuristi di notoria competenza. Una delle persone scelte deve essere proposta dal Parlamento europeo. Il Consiglio deve stabilire le regole di funzionamento del comitato di selezione. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2017/1939 stabilisce inoltre che il Consiglio debba nominare ogni procuratore europeo selezionandolo fra tre candidati designati da ciascuno Stato membro dopo aver ricevuto un parere motivato dal comitato di selezione. |
(3) |
La procedura di selezione del procuratore capo europeo e dei procuratori europei dovrebbe essere un elemento chiave per garantire la loro indipendenza. |
(4) |
Le regole di funzionamento del comitato di selezione devono garantire che il comitato di selezione disponga dell'indipendenza e dell'imparzialità necessarie per svolgere il proprio lavoro. |
(5) |
È pertanto opportuno stabilire le regole di funzionamento del comitato di selezione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 figurano nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
ALLEGATO
REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SELEZIONE
I. Missione
Il comitato di selezione stabilisce una rosa di candidati qualificati per il posto di procuratore capo europeo, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (1), prima della nomina del procuratore capo europeo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Emette inoltre un parere motivato sulle qualifiche dei candidati al posto di procuratore europeo, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939. Il Consiglio nomina i procuratori europei a seguito del ricevimento del parere motivato.
II. Composizione e durata del mandato
Il comitato di selezione è composto di dodici persone che, al momento della nomina, sono ex membri della Corte di giustizia e della Corte dei conti, ex membri nazionali di Eurojust, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, procuratori di alto livello o giuristi di notoria competenza. Al momento della nomina, tutti i membri devono soddisfare almeno uno dei criteri suddetti.
I membri del comitato di selezione sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di quattro anni. Una delle persone scelte è proposta dal Parlamento europeo. I membri le cui funzioni cessano prima dello scadere di tale periodo sono sostituiti per la durata restante del loro mandato seguendo la medesima procedura e il prima possibile dopo la cessazione delle loro funzioni. Il mandato dei membri del comitato di selezione può essere rinnovato una volta.
III. Presidenza e segretariato
Il comitato di selezione è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a tal fine dai membri del comitato di selezione a maggioranza dei voti. La Commissione provvede al segretariato del comitato di selezione. Il segretariato fornisce il sostegno amministrativo necessario per le attività del comitato di selezione, compresa la traduzione di documenti. Trasmette inoltre l'elenco ristretto dei candidati qualificati per il posto di procuratore capo europeo al Parlamento europeo e al Consiglio e i rispettivi pareri motivati sulle qualifiche dei candidati per l'esercizio delle funzioni di procuratore europeo al Consiglio.
IV. Deliberazioni e quorum
Le deliberazioni del comitato di selezione sono riservate e sono adottate a porte chiuse. Le riunioni del comitato di selezione sono valide solo se almeno nove dei suoi membri sono presenti.
Le decisioni del comitato di selezione sono adottate per consenso. Tuttavia, se un membro chiede di procedere a una votazione, la decisione è adottata a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le medesime regole si applicano anche alla definizione del regime linguistico conformemente alla regola X.
V. Deferimento al comitato di selezione e richieste di informazioni supplementari
Non appena ricevute le candidature per il posto di procuratore capo europeo, il segretariato le trasmette a tutti i membri del comitato di selezione. Lo stesso vale per i candidati designati per il posto di procuratore europeo, compresi i documenti di accompagnamento presentati dagli Stati membri.
Il comitato di selezione può chiedere ai candidati di fornire informazioni supplementari o altri elementi che reputi necessari per le sue deliberazioni e, e nel caso dei candidati designati per il posto di procuratore europeo, il comitato di selezione può chiedere tali informazioni o elementi al governo dello Stato membro che li ha designati.
VI. Esame e audizione
1. Procedura di nomina del procuratore capo europeo
Non appena riceve le candidature, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, come specificato nel dettaglio nell'avviso di posto vacante. I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissibilità sono esclusi dalle fasi successive della procedura. Il comitato di selezione stabilisce una graduatoria dei candidati che soddisfano i requisiti secondo le loro qualifiche ed esperienza, sulla base della documentazione e delle informazioni figuranti nella candidatura o fornite a seguito di una richiesta a norma della regola V. Al fine di stabilire l'elenco ristretto di candidati di cui alla regola VII, paragrafo 1, il comitato di selezione sente un numero sufficiente di candidati che si sono posizionati ai posti più alti in graduatoria. Le audizioni si svolgono di persona.
I candidati che non soddisfano i requisiti di ammissibilità o che non sono invitati per essere sentiti dal comitato di selezione sono informati in merito ai motivi di tale decisione. Se un candidato non concorda con la valutazione del comitato di selezione, può reagire alla decisione in questione, precisando i motivi del suo disaccordo. Il comitato valuterà quindi nuovamente la candidatura e informerà per iscritto il candidato delle conclusioni. I candidati che sono esclusi dalla procedura di selezione possono presentare al Consiglio un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («Statuto dei funzionari») (2).
2. Procedura di nomina dei procuratori europei
Non appena riceve le designazioni, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione sente i candidati designati. Le audizioni si svolgono di persona.
Qualora un candidato designato ritiri la propria candidatura prima dell'audizione, il comitato di selezione, tramite il segretariato, chiede allo Stato membro interessato di designare un nuovo candidato.
VII. Conclusioni e motivazione
1. Procuratore capo europeo
In base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell'esame delle candidature e dell'audizione, il comitato di selezione stabilisce un elenco ristretto comprendente da tre a cinque candidati da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio. Motiva la selezione dei candidati proposti nell'elenco ristretto. Ai candidati che non sono inseriti nell'elenco ristretto sono comunicati i motivi del mancato inserimento.
Il comitato di selezione stabilisce la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. La graduatoria rispecchia l'ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Parlamento europeo e il Consiglio. I candidati che non sono inclusi nell'elenco ristretto dei candidati qualificati stabilito dal comitato di selezione possono presentare un reclamo al Consiglio ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.
2. Procuratori europei
In base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell'esame delle candidature e dell'audizione, il comitato di selezione emette un parere sulle qualifiche dei candidati in relazione all'esercizio delle funzioni di procuratore europeo e indica esplicitamente se un candidato soddisfa o meno le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Il comitato di selezione motiva il suo parere.
Qualora i candidati designati non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, il comitato di selezione, tramite il segretariato, chiede allo Stato membro interessato di designare un numero corrispondente di nuovi candidati.
Il comitato di selezione stabilisce la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. La graduatoria rispecchia l'ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio.
VIII. Disposizioni finanziarie
I membri del comitato di selezione che devono spostarsi dal luogo di residenza per svolgere le loro funzioni hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e a un'indennità conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio (3).
Le relative spese sono a carico del Consiglio.
IX. Dati personali
Il trattamento dei dati personali nel contesto dei lavori del comitato di selezione avviene sotto la responsabilità della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le norme applicabili in materia di sicurezza e di accesso alle informazioni trattate nell'ambito dei lavori del comitato di selezione sono quelle applicabili alla Commissione.
X. Regime linguistico
Su proposta del suo presidente, il comitato di selezione stabilisce la lingua o le lingue di lavoro del comitato di selezione in funzione delle lingue comunemente parlate dai suoi membri.
(1) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
12.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/13 |
DECISIONE (UE) 2018/1697 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2018
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative a requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'azione dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l'uniformità nell'elaborazione di requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. |
(2) |
Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e l'equipaggio. |
(3) |
Affinché i trasporti sulle vie navigabili interne siano efficienti, è importante che i requisiti tecnici per le navi siano compatibili e quanto più possibile armonizzati in regimi giuridici diversi in Europa. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell'Unione. |
(4) |
Alla riunione del CESNI dell'8 novembre 2018 è prevista l'adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («ES-TRIN») 2019/1. |
(5) |
La ES-TRIN 2019/1 stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni particolari riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica. |
(6) |
L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) si riferisce direttamente ai requisiti tecnici applicabili alle unità navali identificandoli come quelli di cui alla ES-TRIN 2017/1. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare tale riferimento indicando la versione più recente della ES-TRIN e di fissare la data della sua applicazione. |
(7) |
Pertanto, la ES-TRIN 2019/1 influenzerà la direttiva (UE) 2016/1629. |
(8) |
L'Unione non è membro della CCNR né del CESNI. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere nell'ambito di tali organismi la posizione dell'Unione per quanto concerne l'adozione della ES-TRIN 2019/1, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di nome per la navigazione interna (CESNI) dell'8 novembre 2018 è di acconsentire all'adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («ES-TRIN») 2019/1.
2. La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), qualora si stabiliscano i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, è di sostenere tutte le proposte che allineano i requisiti tecnici a quelli della ES-TRIN 2019/1.
Articolo 2
1. Gli Stati membri che sono membri del CESNI esprimono congiuntamente la posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri che sono membri della CCNR esprimono congiuntamente la posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 3
Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(1) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).
12.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1698 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2018
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria
[notificata con il numero C(2018) 7543]
(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. |
(2) |
Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. |
(3) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'adozione di alcune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici. |
(4) |
La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato una serie di misure, tra cui l'istituzione di una zona infetta in cui si applicano le misure previste all'articolo 15 di tale direttiva, allo scopo di impedire la diffusione della malattia. |
(5) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Bulgaria in collaborazione con tale Stato membro. |
(6) |
Di conseguenza è opportuno definire nell'allegato della presente decisione la zona infetta della Bulgaria e fissare la durata di tale regionalizzazione. La durata della regionalizzazione è stata stabilita prendendo in considerazione l'epidemiologia della malattia e il tempo richiesto per attuare le misure in linea con la direttiva 2002/60/CE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Bulgaria provvede affinché la zona infetta istituita da tale Stato membro, in cui si applicano le misure previste all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone elencate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 10 febbraio 2019.
Articolo 3
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
ALLEGATO
Zone istituite come zona infetta in Bulgaria, come stabilito all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Nella regione di Dobrich:
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10 febbraio 2019 |