ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 281

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
9 novembre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1627 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda la valutazione prudente per le segnalazioni a fini di vigilanza  ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1627 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda la valutazione prudente per le segnalazioni a fini di vigilanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l’articolo 99, paragrafo 6, quarto comma, l’articolo 394, paragrafo 4, terzo comma, l’articolo 415, paragrafo 3, quarto comma, e l’articolo 430, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) specifica le modalità relative alle segnalazioni che gli enti sono tenuti a effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013. Il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 è in fase di graduale integrazione e modifica nei suoi elementi non essenziali a seguito dell’adozione di ulteriori norme tecniche di regolamentazione. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere aggiornato al fine di rispecchiare tali modifiche.

(2)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato integrato dal regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione (3) per quanto riguarda la valutazione prudente e dal regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per quanto riguarda la cartolarizzazione. È quindi opportuno aggiornare il regolamento (UE) n. 680/2014 per tenere conto di tali modifiche e fornire ulteriori precisazioni nelle istruzioni e definizioni utilizzate per le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza. Dovrebbero essere inoltre chiariti alcuni riferimenti e incongruenze di formattazione che sono risultati fuorvianti nel corso dell’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2016/101 fissa i requisiti relativi agli aggiustamenti per la valutazione prudente delle posizioni valutate al valore equo. Esso prevede due metodi per l’applicazione dei requisiti per la valutazione prudente: un metodo di base e un metodo semplificato. Per monitorare la conformità degli enti a tali requisiti e valutare l’impatto di tale regolamento sugli aggiustamenti di valutazione, sono necessarie segnalazioni supplementari relative ai requisiti per la valutazione prudente.

(4)

Il regolamento (UE) 2017/2401 modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di rendere il trattamento patrimoniale delle cartolarizzazioni più sensibile al rischio e di adeguarlo alle caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere modificato per integrarvi la segnalazione delle posizioni verso la cartolarizzazione soggette al quadro rivisto.

(5)

Occorre inoltre modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per consentire alle autorità competenti di monitorare e valutare in modo più efficiente il profilo di rischio degli enti e avere un quadro dei rischi cui è esposto il settore finanziario; a tal fine sono necessarie lievi modifiche degli obblighi di segnalazione in merito alla distribuzione geografica delle esposizioni.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(7)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione, sui quali è basato il presente regolamento, che riguardano la valutazione prudente e la distribuzione geografica totale, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto in merito il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, l’ABE non ha condotto una consultazione pubblica aperta in merito alle parti dei progetti di norme tecniche di attuazione, sui quali è basato il presente regolamento, che sono di natura redazionale o introducono soltanto un numero limitato di voci nel quadro delle segnalazioni a fini di vigilanza, in quanto tale consultazione sarebbe stata sproporzionata in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui trattasi.

(8)

Pertanto il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

la lettera a) è così modificata:

i)

il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

le informazioni relative alla distribuzione geografica delle esposizioni per paese e aggregate a livello totale specificate nel modello 9 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell’allegato II, parte II, punto 3.4. Per quanto riguarda in particolare le informazioni indicate nei modelli 9.1 e 9.2, le informazioni sulla distribuzione geografica delle esposizioni per paese sono fornite laddove le esposizioni originarie non nazionali in tutti i paesi “non nazionali” per tutte le classi di esposizione, segnalate nella riga 850 del modello 4 dell’allegato I, siano pari o superiori al 10 % delle esposizioni originarie nazionali e non nazionali totali segnalate nella riga 860 del modello 4 dell’allegato I. A tale scopo le esposizioni sono ritenute nazionali qualora si tratti di esposizioni nei confronti di controparti situate nello Stato membro in cui è situato l’ente. Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4;»

ii)

è aggiunto il seguente punto 12):

«12)

le informazioni sulla valutazione prudente specificate nel modello 32 dell’allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell’allegato II, parte II, punto 6, come segue:

i)

tutti gli enti forniscono le informazioni specificate nel modello 32.1 dell’allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell’allegato II, parte II, punto 6;

ii)

oltre alle informazioni di cui alla lettera i), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento (UE) 2016/101 forniscono anche le informazioni specificate nel modello 32.2 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6;

iii)

oltre alle informazioni di cui alle lettere i) e ii), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento (UE) 2016/101 e che superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento al loro livello di segnalazione forniscono anche le informazioni specificate nei modelli 32.3 e 32.4 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6.

Ai fini della lettera a), punto 12), non si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4;»

b)

la lettera b) è così modificata:

al punto 3), lettere a), b) e c), i termini «di cui all’allegato II, parte II, punto 6» sono sostituiti dai termini «di cui all’allegato II, parte II, punto 7»;

2)

all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

le informazioni specificate nel modello 20 dell’allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale se l’ente supera la soglia di cui all’articolo 5, lettera a), punto 4), seconda frase. Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4;»

3)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

4)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;

5)

l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento;

6)

l’allegato IX è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;

7)

l’allegato XI è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;

8)

l’allegato XVI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento;

9)

l’allegato XIX è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII del presente regolamento;

10)

l’allegato XXI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento;

11)

l’allegato XXII è sostituito dal testo che figura nell’allegato IX del presente regolamento;

12)

l’allegato XXIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato X del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).

(4)  Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI

MODELLI COREP

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

Nome abbreviato

 

 

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

CA

1

C 01.00

FONDI PROPRI

CA1

2

C 02.00

REQUISITI DI FONDI PROPRI

CA2

3

C 03.00

COEFFICIENTI DI CAPITALE

CA3

4

C 04.00

VOCI PER MEMORIA:

CA4

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CA5

5,1

C 05.01

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CA5.1

5,2

C 05.02

STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

CA5.2

 

 

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

GS

6,1

C 06.01

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE

Totale GS

6,2

C 06.02

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI

GS

 

 

RISCHIO DI CREDITO

CR

7

C 07.00

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR SA

 

 

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR IRB

8,1

C 08.01

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR IRB 1

8,2

C 08.02

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (ripartizione per classe o pool di debitori)

CR IRB 2

 

 

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

CR GB

9,1

C 09.01

Tabella 9.1 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo standardizzato)

CR GB 1

9,2

C 09.02

Tabella 9.2 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo IRB)

CR GB 2

9,4

C 09.04

Tabella 9.4 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente

CCB

 

 

RISCHIO DI CREDITO: PATRIMONIO NETTO — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

RISCHIO DI CREDITO: PATRIMONIO NETTO — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

CR SETT

12

C 12.00

RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI

CR SEC SA

13

C 13.00

RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI

CR SEC IRB

14

C 14.00

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI

CR SEC Details

 

 

RISCHIO OPERATIVO

OPR

16

C 16.00

RISCHIO OPERATIVO

OPR

 

 

RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI

 

17,1

C 17.01

RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO NELL'ULTIMO ANNO

OPR DETAILS 1

17,2

C 17.02

RISCHIO OPERATIVO: GRANDI EVENTI DI PERDITA

OPR DETAILS 2

 

 

RISCHIO DI MERCATO

MKR

18

C 18.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO

MKR SA FX

23

C 23.00

RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI

MKR SA COM

24

C 24.00

MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO

MKR IM

25

C 25.00

RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

CVA

 

 

VALUTAZIONE PRUDENTE

MKR

32,1

C 32.01

VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

PRUVAL 1

32,2

C 32.02

VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE

PRUVAL 2

32,3

C 32.03

VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO

PRUVAL 3

32,4

C 32.04

VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

PRUVAL 4

 

 

ESPOSIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

MKR

33

C 33.00

ESPOSIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PAESE DELLA CONTROPARTE

GOV


C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

Righe

ID

Voce

Importo

010

1

FONDI PROPRI

 

015

1.1

CAPITALE DI CLASSE 1

 

020

1.1.1

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

030

1.1.1.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1

 

040

1.1.1.1.1

Strumenti di capitale versati

 

045

1.1.1.1.1*

di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

 

050

1.1.1.1.2*

Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

 

060

1.1.1.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

070

1.1.1.1.4

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

 

092

1.1.1.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

130

1.1.1.2

Utili non distribuiti

 

140

1.1.1.2.1

Utili non distribuiti di anni precedenti

 

150

1.1.1.2.2

Utile o perdita ammissibile

 

160

1.1.1.2.2.1

Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile

 

180

1.1.1.3

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

 

200

1.1.1.4

Altre riserve

 

210

1.1.1.5

Fondi per rischi bancari generali

 

220

1.1.1.6

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

230

1.1.1.7

Interessi di minoranza riconosciuti nel capitale primario di classe 1

 

240

1.1.1.8

Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza

 

250

1.1.1.9

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

 

260

1.1.1.9.1

(-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate

 

270

1.1.1.9.2

Riserva di copertura dei flussi di cassa

 

280

1.1.1.9.3

Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al valore equo

 

285

1.1.1.9.4

Profitti e perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi

 

290

1.1.1.9.5

(-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente

 

300

1.1.1.10

(-) Avviamento

 

310

1.1.1.10.1

(-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale

 

320

1.1.1.10.2

(-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi

 

330

1.1.1.10.3

Passività fiscali differite associate all'avviamento

 

340

1.1.1.11

(-) Altre attività immateriali

 

350

1.1.1.11.1

(-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

 

360

1.1.1.11.2

Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali

 

370

1.1.1.12

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

 

380

1.1.1.13

(-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese

 

390

1.1.1.14

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

400

1.1.1.14.1

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

410

1.1.1.14.2

Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

420

1.1.1.14.3

Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni

 

430

1.1.1.15

(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1

 

440

1.1.1.16

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1

 

450

1.1.1.17

(-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %

 

460

1.1.1.18

(-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %

 

470

1.1.1.19

(-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %

 

471

1.1.1.20

(-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell'ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250  %

 

472

1.1.1.21

(-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %

 

480

1.1.1.22

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

490

1.1.1.23

(-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

500

1.1.1.24

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

510

1.1.1.25

(-) Importo eccedente la soglia del 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1

 

524

1.1.1.27

(-) Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR

 

529

1.1.1.28

Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro

 

530

1.1.2

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

540

1.1.2.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1

 

550

1.1.2.1.1

Strumenti di capitale versati

 

560

1.1.2.1.2*

Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

 

570

1.1.2.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

580

1.1.2.1.4

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

 

622

1.1.2.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

660

1.1.2.2

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

670

1.1.2.3

Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

680

1.1.2.4

Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

690

1.1.2.5

(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale aggiuntivo di classe 1

 

700

1.1.2.6

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

710

1.1.2.7

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

720

1.1.2.8

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2

 

730

1.1.2.9

Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1

 

740

1.1.2.10

Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)

 

744

1.1.2.11

(-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all'articolo 3 del CRR

 

748

1.1.2.12

Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro

 

750

1.2

CAPITALE DI CLASSE 2

 

760

1.2.1

Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2

 

770

1.2.1.1

Strumenti di capitale e prestiti subordinati versati

 

780

1.2.1.2*

Voce per memoria: Strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili

 

790

1.2.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

800

1.2.1.4

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

 

810

1.2.1.4.1

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

 

840

1.2.1.4.2

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

 

841

1.2.1.4.3

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

 

842

1.2.1.5

(-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2

 

880

1.2.2

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering

 

890

1.2.3

Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale di classe 2

 

900

1.2.4

Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2

 

910

1.2.5

Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB

 

920

1.2.6

Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato

 

930

1.2.7

(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale di classe 2

 

940

1.2.8

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

950

1.2.9

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

960

1.2.10

Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2

 

970

1.2.11

Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)

 

974

1.2.12

(-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all'articolo 3 del CRR

 

978

1.2.13

Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro

 


C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

Righe

Voce

Etichetta

Importo

010

1

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

020

1*

di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del CRR

 

030

1**

di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del CRR

 

040

1.1

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

 

050

1.1.1

Metodo standardizzato (SA)

 

060

1.1.1.1

Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

 

070

1.1.1.1.01

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

080

1.1.1.1.02

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

090

1.1.1.1.03

Organismi del settore pubblico

 

100

1.1.1.1.04

Banche multilaterali di sviluppo

 

110

1.1.1.1.05

Organizzazioni internazionali

 

120

1.1.1.1.06

Enti

 

130

1.1.1.1.07

Imprese

 

140

1.1.1.1.08

Al dettaglio

 

150

1.1.1.1.09

Garantite da ipoteche su beni immobili

 

160

1.1.1.1.10

Esposizioni in stato di default

 

170

1.1.1.1.11

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

180

1.1.1.1.12

Obbligazioni garantite

 

190

1.1.1.1.13

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

 

200

1.1.1.1.14

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

210

1.1.1.1.15

Strumenti di capitale

 

211

1.1.1.1.16

Altre posizioni

 

220

1.1.1.2

Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

 

230

1.1.1.2*

di cui: ricartolarizzazione

 

240

1.1.2

Metodo basato sui rating interni (IRB)

 

250

1.1.2.1

Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

 

260

1.1.2.1.01

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

270

1.1.2.1.02

Enti

 

280

1.1.2.1.03

Imprese — PMI

 

290

1.1.2.1.04

Imprese — Finanziamenti specializzati

 

300

1.1.2.1.05

Imprese — Altro

 

310

1.1.2.2

Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

 

320

1.1.2.2.01

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

330

1.1.2.2.02

Enti

 

340

1.1.2.2.03

Imprese — PMI

 

350

1.1.2.2.04

Imprese — Finanziamenti specializzati

 

360

1.1.2.2.05

Imprese — Altro

 

370

1.1.2.2.06

Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili

 

380

1.1.2.2.07

Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili

 

390

1.1.2.2.08

Al dettaglio — Rotative qualificate

 

400

1.1.2.2.09

Al dettaglio — Altre PMI

 

410

1.1.2.2.10

Al dettaglio — Altre non PMI

 

420

1.1.2.3

Strumenti di capitale in base a IRB

 

430

1.1.2.4

Posizioni verso la cartolarizzazione in base a IRB

 

440

1.1.2.4*

di cui: ricartolarizzazione

 

450

1.1.2.5

Altre attività diverse da crediti

 

460

1.1.3

Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP

 

490

1.2

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

 

500

1.2.1

Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione

 

510

1.2.2

Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione

 

520

1.3

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

 

530

1.3.1

Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)

 

540

1.3.1.1

Strumenti di debito negoziati

 

550

1.3.1.2

Strumenti di capitale

 

555

1.3.1.3

Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC

 

556

1.3.1.3*

Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati

 

557

1.3.1.3**

Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti

 

560

1.3.1.4

Cambio

 

570

1.3.1.5

Merci

 

580

1.3.2

Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)

 

590

1.4

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)

 

600

1.4.1

Metodo base (BIA) per il rischio operativo

 

610

1.4.2

Metodi standardizzati (STA) / metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo

 

620

1.4.3

Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo

 

630

1.5

IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI

 

640

1.6

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

 

650

1.6.1

Metodo avanzato

 

660

1.6.2

Metodo standardizzato

 

670

1.6.3

In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)

 

680

1.7

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

690

1.8

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

710

1.8.2

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458

 

720

1.8.2*

di cui: requisiti per le grandi esposizioni

 

730

1.8.2**

di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali

 

740

1.8.2***

di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario

 

750

1.8.3

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459

 

760

1.8.4

di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del CRR

 

770

1.8.5

di cui: importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito: posizioni verso la cartolarizzazione (quadro rivisto in materia di cartolarizzazione)

 

780

1.8.5.1

Metodo basato sui rating interni (SEC-IRBA)

 

790

1.8.5.1.1

Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

800

1.8.5.1.2

Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

810

1.8.5.2

Metodo standardizzato (SEC-SA)

 

820

1.8.5.2.1

Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

830

1.8.5.2.2

Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

840

1.8.5.3

Metodo basato sui rating esterni (SEC-ERBA)

 

850

1.8.5.3.1

Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

860

1.8.5.3.2

Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

870

1.8.5.4

Metodo della valutazione interna (IAA)

 

880

1.8.5.4.1

Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

890

1.8.5.4.2

Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

900

1.8.5.5

Altro (RW = 1 250  %)

 

910

1.8.6

di cui: importo complessivo dell'esposizione al rischio di posizione: strumenti di debito negoziati - rischio specifico degli strumenti inerenti a cartolarizzazione (quadro rivisto in materia di cartolarizzazione)

 

920

1.8.6.1

Metodo basato sui rating interni (SEC-IRBA)

 

930

1.8.6.1.1

Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

940

1.8.6.1.2

Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

950

1.8.6.2

Metodo standardizzato (SEC-SA)

 

960

1.8.6.2.1

Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

970

1.8.6.2.2

Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

980

1.8.6.3

Metodo basato sui rating esterni (SEC-ERBA)

 

990

1.8.6.3.1

Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

1000

1.8.6.3.2

Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

1010

1.8.6.4

Metodo della valutazione interna (IAA)

 

1020

1.8.6.4.1

Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

1030

1.8.6.4.2

Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

 

1040

1.8.6.5

Altro (RW = 1 250  %)

 


C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

Righe

ID

Voce

Importo

010

1

Coefficiente di capitale primario di classe 1

 

020

2

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1

 

030

3

Coefficiente di capitale di classe 1

 

040

4

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1

 

050

5

Coefficiente di capitale totale

 

060

6

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale

 

Voci per memoria: requisito patrimoniale SREP totale (TSCR), requisito patrimoniale complessivo (OCR) e livello degli orientamenti nell'ambito del secondo pilastro (Pillar 2 Guidance o P2G)

130

13

Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)

 

140

13*

TSCR: costituito da capitale CET1

 

150

13**

TSCR: costituito da capitale di classe 1

 

160

14

Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)

 

170

14*

OCR: costituito da capitale CET1

 

180

14**

OCR: costituito da capitale di classe 1

 

190

15

OCR e P2G

 

200

15*

OCR e P2G: costituito da capitale CET1

 

210

15**

OCR e P2G: costituito da capitale di classe 1

 


C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

Riga

ID

Voce

Colonna

Attività e passività fiscali differite

010

010

1

Totale delle attività fiscali differite

 

020

1.1

Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

 

030

1.2

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

040

1.3

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

050

2

Totale delle passività fiscali differite

 

060

2.1

Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

 

070

2.2

Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

 

080

2.2.1

Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

090

2.2.2

Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

093

2A

Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali

 

096

2B

Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250%

 

097

2C

Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0%

 

Rettifiche di valore su crediti e perdite attese

100

3

Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base a IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni non in stato di default

 

110

3.1

Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese

 

120

3.1.1

Rettifiche di valore su crediti generiche

 

130

3.1.2

Rettifiche di valore su crediti specifiche

 

131

3.1.3

Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri

 

140

3.2

Perdite attese totali ammissibili

 

145

4

Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base a IRB

 

150

4.1

Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga

 

155

4.2

Perdite attese totali ammissibili

 

160

5

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

 

170

6

Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2

 

180

7

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

 

Soglie per le deduzioni di capitale primario di classe 1

190

8

Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

200

9

Soglia del 10% di capitale primario di classe 1

 

210

10

Soglia del 17,65% di capitale primario di classe 1

 

225

11.1

Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario

 

226

11.2

Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni

 

Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

230

12

Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

240

12.1

Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

250

12.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

260

12.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

270

12.2

Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

280

12.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

290

12.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

291

12.3

Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

292

12.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

293

12.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

300

13

Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

310

13.1

Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

320

13.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

330

13.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

340

13.2

Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

350

13.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

360

13.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

361

13.3

Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

362

13.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

363

13.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

370

14

Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

380

14.1

Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

390

14.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

400

14.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

410

14.2

Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

420

14.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

430

14.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

431

14.3

Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

432

14.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

433

14.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

440

15

Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

450

15.1

Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

460

15.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

470

15.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

480

15.2

Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

490

15.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

500

15.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

501

15.3

Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

502

15.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

503

15.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

510

16

Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

520

16.1

Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

530

16.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

540

16.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

550

16.2

Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

560

16.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

570

16.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

571

16.3

Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

572

16.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

573

16.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

580

17

Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

590

17.1

Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

600

17.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

610

17.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

620

17.2

Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

630

17.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

640

17.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

641

17.3

Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

642

17.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

643

17.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

Importi totali delle esposizioni al rischio delle detenzioni non dedotte dalla corrispondente categoria di capitale:

650

18

Esposizioni ponderate per il rischio di capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale primario di classe 1 dell'ente

 

660

19

Esposizioni ponderate per il rischio di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente

 

670

20

Esposizioni ponderate per il rischio di capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale di classe 2 dell'ente

 

Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri

680

21

Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

690

22

Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

700

23

Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

710

24

Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

720

25

Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

730

26

Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

Riserve di capitale

740

27

Requisito combinato di riserva di capitale

 

750

 

Riserva di conservazione del capitale

 

760

 

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

 

770

 

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

 

780

 

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

 

800

 

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

 

810

 

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

 

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica Requisiti del secondo pilastro

820

28

Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro

 

Ulteriori informazioni per le imprese d'investimento

830

29

Capitale iniziale

 

840

30

Fondi propri basati sulle spese fisse generali

 

Ulteriori informazioni per il calcolo delle soglie di segnalazione

850

31

Esposizioni originarie non nazionali

 

860

32

Esposizioni originarie totali

 

Requisito minimo di Basilea I

870

 

Aggiustamenti dei fondi propri totali

 

880

 

Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I

 

890

 

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I

 

900

 

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I — Alternativa del metodo standardizzato

 

910

 

Deficit di capitale totale per quanto riguarda i requisiti minimi di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I

 


C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)

 

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1

Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1

Aggiustamenti del capitale di classe 2

Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio

Voci per memoria

Percentuale applicabile

Importo ammissibile senza disposizioni transitorie

Codice

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

010

1

AGGIUSTAMENTI TOTALI

 

 

 

 

 

 

020

1.1

STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING

collegamento a {CA1;r220}

collegamento a {CA1;r660}

collegamento a {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che costituiscono aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Strumenti ammissibili come fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Strumenti emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato

collegamento a {CA5.2;r010;c060}

collegamento a {CA5.2;r020;c060}

collegamento a {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

INTERESSI DI MINORANZA ED EQUIVALENTI

collegamento a {CA1;r240}

collegamento a {CA1;r680}

collegamento a {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Rilevazione transitoria del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Riconoscimento transitorio del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati

 

 

 

 

 

 

100

1.3

ALTRI AGGIUSTAMENTI TRANSITORI

collegamento a {CA1;r520}

collegamento a {CA1;r730}

collegamento a {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Profitti e perdite non realizzati

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Profitti non realizzati

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Perdite non realizzate

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Profitti non realizzati relativi a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Disponibili per la vendita” dello IAS 39 omologato dall'UE

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Perdite non realizzate relative a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Disponibili per la vendita” dello IAS 39 omologato dall'UE

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Profitti e perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Deduzioni

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Perdite relative all'esercizio in corso

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Attività immateriali

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento positivo

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento negativo

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Strumenti propri

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

di cui: strumenti detenuti direttamente

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

di cui: strumenti detenuti indirettamente

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

di cui: strumenti detenuti direttamente

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

di cui: strumenti detenuti indirettamente

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Strumenti propri di capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

di cui: strumenti detenuti direttamente

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

di cui: strumenti detenuti indirettamente

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Partecipazioni incrociate reciproche

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Filtri e deduzioni aggiuntivi

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie dell'IFRS 9

 

 

 

 

 

 


C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)

CA 5.2 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che non costituiscono aiuti di Stato

Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni

Base per il calcolo del limite

Percentuale applicabile

Limite

(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering

Importo totale soggetto alla clausola grandfathering

Codice

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

010

1.

Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE

 

 

 

 

 

collegamento a {CA5.1;r060; c010)

020

2.

Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489

 

 

 

 

 

collegamento a {CA5.1;r060; c020)

030

2.1

Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Superamento del limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

090

3

Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490

 

 

 

 

 

collegamento a {CA5.1;r060; c030)

100

3.1

Elementi totali senza incentivo al rimborso

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 e che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva.

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Superamento del limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 


C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (GS TOTAL)

 

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

RISERVE DI CAPITALE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSI-ZIONE AL RISCHIO

 

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

 

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

VOCE PER MEMORIA: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

DI CUI: (-) AVVIAMENTO/ (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

RISERVE DI CAPITALE

NOME

CODICE

Codice LEI

ENTE O EQUIVALENTE (SÌ / NO)

TIPO DI SOGGETTO

AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF), O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)

CODICE DEL PAESE

QUOTA DI PARTECIPA-ZIONE (%)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSI-ZIONE AL RISCHIO

 

FONDI PROPRI

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSI-ZIONE AL RISCHIO

 

CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE

 

 

CAPITALE DI CLASSE 2

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

ALTRI IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

 

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

VOCE PER MEMORIA: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

DI CUI: (-) AVVIAMENTO/ (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

 

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE

010

020

025

030

035

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)

Classe di esposizione in base al metodo standardizzato

 

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONA-MENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIO-NE ORIGINARIA

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONA-MENTI

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE. METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE

VALORE DELL'ESPO-SIZIONE CORRETTO INTEGRAL-MENTE (E*)

RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO

VALORE DELL'ESPO-SIZIONE

 

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIO-NE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELL'ESPOSIZIO-NE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

 

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

RETTIFICA DELL'ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ

(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN'ECAI PRESCELTA

DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL'AMMINI-STRAZIONE CENTRALE

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

 

(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

015

di cui: esposizioni in stato di default

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Altri fattori di ponderazione del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1)

Classe di esposizione in base a IRB

Stime interne della LGD e dei fattori di conversione:

 

SISTEMA DI RATING INTERNO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUA-ZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

 

VALORE DELL'ESPO-SIZIONE

 

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”:

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)

IMPORTO DELL'ESPOSI-ZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

VOCI PER MEMORIA:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONA-MENTI

NUMERO DI DEBITORI

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

GARANZIE

DERIVATI SU CREDITI

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI

ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

IMMOBILI

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI

CREDITI COMMERCIALI

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

 

 

015

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

020

Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

090

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

di cui: nella categoria 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CON APPLICAZIONE DI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100% E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (CR IRB 2)

Classe di esposizione in base a IRB

Stime interne della LGD e dei fattori di conversione:

CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATORE DI RIGA)

SISTEMA DI RATING INTERNO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUA-ZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

 

VALORE DELL'ESPO-SIZIONE

 

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”:

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

VOCI PER MEMORIA:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONA-MENTI

NUMERO DI DEBITORI

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

GARANZIE

DERIVATI SU CREDITI

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI

ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

IMMOBILI

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI

CREDITI COMMERCIALI

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1)

Paese:

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Nuovi default osservati per il periodo

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Cancellazioni

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

 

Esposizioni in stato di default

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Banche multilaterali di sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Garantite da ipoteche su beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Esposizioni in stato di default

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Esposizioni in strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Altre esposizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO IRB (CR GB 2)

Paese:

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Nuovi default osservati per il periodo

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Cancellazioni

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

 

di cui: in stato di default

 

di cui: in stato di default

 

di cui: in stato di default

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

di cui: finanziamenti specializzati (esclusi finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

di cui: finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Rotative qualificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre esposizioni al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.04 — RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICLICO SPECIFICO DELL'ENTE (CCB)

Paese:

 

Importo

Percentuale

Informazioni qualitative

010

020

030

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito

 

010

Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato

 

 

 

020

Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB

 

 

 

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

 

030

Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i metodi standardizzati

 

 

 

040

Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni

 

 

 

Esposizioni creditizie rilevanti — Cartolarizzazione

 

050

Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo standardizzato

 

 

 

060

Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo IRB

 

 

 

Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione

 

070

Requisiti di fondi propri totali per CCB

 

 

 

080

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito

 

 

 

090

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

 

 

 

100

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario

 

 

 

110

Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri

 

 

 

Coefficienti anticiclici

 

120

Coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata

 

 

 

130

Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell'ente

 

 

 

140

Coefficiente anticiclico specifico dell'ente

 

 

 

Uso della soglia del 2%

 

150

Uso della soglia del 2% per le esposizioni creditizie generiche

 

 

 

160

Uso della soglia del 2% per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione

 

 

 


C 10.01 — RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR EQU IRB 1)

 

SISTEMA DI RATING INTERNO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

ESPOSIZIONI TOTALI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

020

METODO PD/LGD: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE

070

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 190%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

METODO DEI MODELLI INTERNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 10.02 — RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI COMPLESSIVE IN BASE AL METODO PD/LGD PER CLASSE DI DEBITORI (CR EQU IRB 2)

CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATORE DI RIGA)

SISTEMA DI RATING INTERNO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

 

OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE

ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO

010

020

030

040

010

Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione

 

 

 

Cella collegata a CA

020

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0%)

 

 

 

 

030

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8%)

 

 

 

 

040

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50%)

 

 

 

 

050

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75%)

 

 

 

 

060

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100%)

 

 

 

 

070

Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione

 

 

 

Cella collegata a CA

080

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0%)

 

 

 

 

090

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8%)

 

 

 

 

100

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50%)

 

 

 

 

110

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75%)

 

 

 

 

120

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100%)

 

 

 

 


C 12.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA)

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZA-ZIONE CREATE

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZA-ZIONE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONA-MENTI

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONA-MENTI

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUA-ZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIO-NE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)

VALORE DELL'ESPO-SIZIONE CORRETTO INTEGRAL-MENTE (E*)

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE

VALORE DELL'ESPO-SIZIONE

 

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE

RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)

(-) DEFLUSSI TOTALI

IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

0%

>0% e <=20%

>20% e <=50%

>50% e <=100%

(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

PROVVISTE DI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)

1 250  %

METODO LOOK-THROUGH

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI

CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4

TUTTE LE ALTRE CQS

PRIVE DI RATING

 

DI CUI: SECOND LOSS NEI PROGRAMMI ABCP

DI CUI: FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

DI CUI: CARTOLARIZZA-ZIONI SINTETICHE

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

020

DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

030

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

RIMBORSO ANTICIPATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:

250

CQS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

CQS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

CQS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

CQS 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 13.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB)

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZA-ZIONE CREATE

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZA-ZIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUA-ZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)

VALORE DELL'ESPO-SIZIONE CORRETTO INTEGRAL-MENTE (E*)

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE DEL CREDITO

VALORE DELL'ESPO-SIZIONE

 

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

(-) RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE

RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)

(-) DEFLUSSI TOTALI

IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

0%

>0% e <=20%

>20% e <=50%

>50% e <=100%

(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)

1 250 %

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

METODO LOOK-THROUGH

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI

CQS 1 & S/T CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4 & S/T CQS 2

CQS 5

CQS 6

CQS 7 & S/T CQS 3

CQS 8

CQS 9

CQS 10

CQS 11

TUTTE LE ALTRE CQS

PRIVE DI RATING

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

DI CUI: CARTOLARIZZA-ZIONI SINTETICHE

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

020

DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

030

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

CARTOLARIZZAZIONI

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

RICARTOLARIZZAZIONI

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

CARTOLARIZZAZIONI

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

RICARTOLARIZZAZIONI

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

RIMBORSO ANTICIPATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

CARTOLARIZZAZIONI

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

RICARTOLARIZZAZIONI

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

CARTOLARIZZAZIONI

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

RICARTOLARIZZAZIONI

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

CARTOLARIZZAZIONI

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

RICARTOLARIZZAZIONI

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

CARTOLARIZZAZIONI

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

RICARTOLARIZZAZIONI

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO:

430

CQS 1 & S/T CQS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

CQS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

CQS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

CQS 4 & S/T CQS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

CQS 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

CQS 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

CQS 7 & S/T CQS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

CQS 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

CQS 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

CQS 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

CQS 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC Details)

NUMERO DI RIGA

CODICE INTERNO

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZA-ZIONE

IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE

TIPO DI CARTOLARIZZA-ZIONE: (TRADIZIONALE/ SINTETICA)

TRATTAMENTO CONTABILE: le esposizioni cartolarizzate sono mantenute nello stato patrimoniale o sono rimosse?

TRATTAMENTO DELLA SOLVIBILITÀ: le posizioni verso la cartolarizzazione sono soggette ai requisiti di fondi propri?

CARTOLARIZZA-ZIONE O RICARTOLARIZZA-ZIONE?

CARTOLARIZZA-ZIONE STS

MANTENIMENTO

RUOLO DELL'ENTE: (CEDENTE / PROMOTORE / PRESTATORE ORIGINARIO / INVESTITORE)

PROGRAMMI NON ABCP

 

ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

METODO

CARTOLARIZZA-ZIONI STS AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO

% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI

CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?

DATA DI CREAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO

QUOTA DELL'ENTE (%)

TIPO

METODO APPLICATO (STANDARDIZZATO/IRB/MISTO)

NUMERO DI ESPOSIZIONI

PAESE

ELGD (%)

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONA-MENTI

REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZA-ZIONE (%)

ELEMENTI IN BILANCIO

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

SCADENZA

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

RIMBORSO ANTICIPATO

CTP O NON CTP?

POSIZIONI NETTE

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI (METODO STANDARDIZZATO)

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE

DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE

ELEMENTI IN BILANCIO

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)

IRS / CRS

LINEE DI LIQUIDITÀ AMMISSIBILI

ALTRO (incluse le linee di liquidità non ammissibili)

FATTORE DI CONVERSIONE APPLICATO

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

PRIMA DELL'APPLICA-ZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L'APPLICA-ZIONE DEL MASSIMALE

LUNGHE

CORTE

RISCHIO SPECIFICO

005

010

020

030

040

050

060

070

075

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

445

446

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR)

ATTIVITÀ BANCARIE

INDICATORE RILEVANTE

PRESTITI E ANTICIPAZIONI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO ASA)

REQUISITO DI FONDI PROPRI

Importo complessivo dell'esposizione al rischio operativo

VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI

ANNO-3

ANNO-2

ULTIMO ANNO

ANNO-3

ANNO-2

ULTIMO ANNO

DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE

REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)

010

020

030

040

050

060

070

O71

080

090

100

110

120

010

1.

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

 

 

 

 

 

020

2.

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO / AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

 

 

 

 

 

 

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) (CF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) (TS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) (RBr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) (PS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) (AS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) (AM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

3.

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

 

 

 

 

 


C 17.01 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTI NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 1)

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS

TIPOLOGIE DI EVENTI

TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI

VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI

FRODE INTERNA

FRODE ESTERNA

RAPPORTO DI IMPIEGO E SICUREZZA SUL LAVORO

CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI

DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI

INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI

ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI

MINIMA

MASSIMA

Righe

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0680

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0720

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0780

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0880

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

LINEE DI BUSINESS TOTALI

Numero di eventi (nuovi eventi) di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0911

relativi a perdite ≥ 10000 e < 20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0912

relativi a perdite ≥ 20000 e < 100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0913

relativi a perdite ≥ 100000 e < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0914

relative a perdite ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

Importo delle perdite lorde (nuovi eventi) di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0921

relativi a perdite ≥ 10000 e < 20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0922

relativi a perdite ≥ 20 000 e < 1 00 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0923

relativi a perdite ≥ 100 000 e < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0924

relative a perdite ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0935

di cui: numero di eventi soggetti ad un adeguamento positivo per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0936

di cui: numero di eventi soggetti ad un adeguamento negativo per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0945

di cui: importi positivi di adeguamenti per perdite (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0946

di cui: importi negativi di adeguamenti per perdite (–)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0970

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 17.02 — RISCHIO OPERATIVO: GRANDI EVENTI DI PERDITA (OPR DETAILS 2)

 

ID dell'evento

Data della contabilizzazione

Data dell'evento

Data di scoperta

Tipologia di evento

Perdita lorda

Perdita lorda al netto dei recuperi diretti

PERDITA LORDA PER LINEA DI BUSINESS

Nome del soggetto giuridico

ID del soggetto giuridico

Unità operativa

Descrizione

Servizi finanziari per l'impresa (Corporate Finance) [CF]

Negoziazioni e vendite (Trading and Sales) [TS]

Intermediazione al dettaglio (Retail Brokerage) [RBr]

Servizi bancari a carattere commerciale (Commercial Banking) [CB]

Servizi bancari al dettaglio (Retail Banking) [RB]

Pagamenti e Regolamenti (Payment and Settlement) [PS]

Gestioni fiduciarie (Agency Services) [AS]

Gestioni patrimoniali (Asset Management) [AM]

Elementi d'impresa (Corporate Items) [CI]

Righe

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

Valuta:

 

POSIZIONI

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

010

020

030

040

050

060

070

010

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

011

Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

012

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

013

Altre attività e passività

 

 

 

 

 

 

 

020

Metodo basato sulla scadenza

 

 

 

 

 

 

 

030

Zona 1

 

 

 

 

 

 

 

040

0 ≤ 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

050

> 1 ≤ 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

060

> 3 ≤ 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

070

> 6 ≤ 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

080

Zona 2

 

 

 

 

 

 

 

090

> 1 ≤ 2 (1,9 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

100

> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

110

> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

120

Zona 3

 

 

 

 

 

 

 

130

> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

140

> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

150

> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

160

> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

170

> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

180

> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

190

(> 12,0 ≤ 20,0 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

200

(> 20 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

210

Metodo basato sulla durata finanziaria

 

 

 

 

 

 

 

220

Zona 1

 

 

 

 

 

 

 

230

Zona 2

 

 

 

 

 

 

 

240

Zona 3

 

 

 

 

 

 

 

250

Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

251

Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

260

Titoli di debito nell'ambito della prima categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

270

Titoli di debito nell'ambito della seconda categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

280

Con durata residua ≤ 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

290

Con durata residua > 6 mesi e ≤ 24 mesi

 

 

 

 

 

 

 

300

Con durata residua > 24 mesi

 

 

 

 

 

 

 

310

Titoli di debito nell'ambito della terza categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

320

Titoli di debito nell'ambito della quarta categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

321

Derivati su crediti di tipo “nth-to-default” provvisti di rating

 

 

 

 

 

 

 

325

Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

330

Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione

 

 

 

 

 

 

 

350

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

360

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

370

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

380

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

385

Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

390

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 


C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

 

TUTTE LE POSIZIONI

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI

POSIZIONI NETTE

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %

1 250 %

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

METODO LOOK-THROUGH

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %

1 250 %

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

METODO LOOK-THROUGH

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

LUNGHE

CORTE

(-) LUNGHE

(-) CORTE

LUNGHE

CORTE

7 - 10%

12 - 18%

20 - 35%

40 - 75%

100 %

150 %

200 %

225 %

250 %

300 %

350 %

425 %

500 %

650 %

750 %

850 %

PROVVISTE DI RATING

PRIVE DI RATING

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

7 - 10%

12 - 18%

20 - 35%

40 - 75%

100 %

150 %

200 %

225 %

250 %

300 %

350 %

425 %

500 %

650 %

750 %

850 %

PROVVISTE DI RATING

PRIVE DI RATING

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a MKR SA TDI {325:060}

020

di cui: RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

120

1.

Ipoteche su immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

2.

Ipoteche su immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

3.

Crediti su carta di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

4.

Locazione finanziaria (leasing)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

5.

Prestiti a imprese o PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

6.

Prestiti al consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

7.

Crediti commerciali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

8.

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

9.

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

10.

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

 

TUTTE LE POSIZIONI

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI

POSIZIONI NETTE

RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA (LUNGA) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB

RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA (CORTA) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL METODO STANDARDIZZATO E DEL METODO IRB

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %

1 250 %

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

METODO LOOK-THROUGH

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO < 1 250 %

1 250 %

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

METODO LOOK-THROUGH

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

LUNGHE

CORTE

(-) LUNGHE

(-) CORTE

LUNGHE

CORTE

7 - 10%

12 - 18%

20 - 35%

40 - 75%

100 %

250 %

350 %

425 %

650 %

Altro

PROVVISTE DI RATING

PRIVE DI RATING

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

7 - 10%

12 - 18%

20 - 35%

40 - 75%

100 %

250 %

350 %

425 %

650 %

Altro

PROVVISTE DI RATING

PRIVE DI RATING

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

FATTORE DI PONDERA-ZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a MKR SA TDI {330:060}

 

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE:

020

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT:

110

DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

Mercato nazionale:

 

POSIZIONI

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

010

020

030

040

050

060

070

010

STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

020

Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

021

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

022

Altre attività e passività

 

 

 

 

 

 

 

030

Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare

 

 

 

 

 

 

 

040

Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati

 

 

 

 

 

 

 

050

Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

090

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

100

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

110

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

120

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

125

Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

130

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 


C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

 

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute non utilizzate per le segnalazioni soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

COMPENSATE

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

POSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

020

Valute strettamente correlate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

di cui: valuta utilizzata per le segnalazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Tutte le altre valute (compresi gli OIC trattati come valute diverse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Oro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI TOTALI (COMPRESE LE VALUTE UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI) PER TIPO DI ESPOSIZIONE

100

Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Elementi fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria: POSIZIONI IN VALUTA

130

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Peso argentino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dollaro australiano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Real brasiliano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Lev bulgaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dollaro canadese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Corona ceca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Corona danese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Lira egiziana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Lira sterlina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Fiorino ungherese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Yen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Litas lituano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Denar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Peso messicano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Zloty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Leu romeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Rublo russo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Dinaro serbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Corona svedese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Franco svizzero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Lira turca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Grivnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Dollaro statunitense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Corona islandese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Corona norvegese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Dollaro di Hong Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Nuovo dollaro di Taiwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Dollaro neozelandese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Dollaro di Singapore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Won

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Renminbi-yuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Kuna croata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

 

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

010

020

030

040

050

060

070

010

POSIZIONI TOTALI IN MERCI

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

020

Metalli preziosi (tranne l'oro)

 

 

 

 

 

 

 

030

Metalli comuni

 

 

 

 

 

 

 

040

Prodotti agricoli («softs»)

 

 

 

 

 

 

 

050

Altri

 

 

 

 

 

 

 

060

di cui prodotti energetici (petrolio, gas)

 

 

 

 

 

 

 

070

Metodo basato sulle fasce di scadenza

 

 

 

 

 

 

 

080

Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

 

 

 

 

 

 

 

090

Metodo semplificato: tutte le posizioni

 

 

 

 

 

 

 

100

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

110

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

120

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

130

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

135

Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

140

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 


C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

 

Valore a rischio

VALORE A RISCHIO IN CONDIZIONI DI STRESS

COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE

COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero di scostamenti durante i 250 giorni lavorativi precedenti

Fattore moltiplicativo del valore a rischio VaR (mc)

Fattore moltiplicativo del valore a rischio VaR in condizioni di stress (ms)

COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)

GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)

FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)

ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)

MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE

ULTIMA MISURA

REQUISITO MINIMO

MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE

ULTIMA MISURA

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

POSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria: RIPARTIZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO

020

Strumenti di debito negoziati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Strumenti di debito negoziati - Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Strumenti di debito negoziati - Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Strumenti di capitale - Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Strumenti di capitale - Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Rischio di cambio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Rischio di posizione in merci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Importo complessivo per il rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Importo complessivo per il rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

 

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

Valore a rischio

VALORE A RISCHIO IN CONDIZIONI DI STRESS

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

VOCI PER MEMORIA

VALORI NOZIONALI DELLA COPERTURA DEL RISCHIO DI CVA

 

di cui: derivati OTC

di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli

FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)

GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)

FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)

ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)

Numero di controparti

di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio

CVA SOSTENUTO

CDS SINGLE NAME

CDS DELL'INDICE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

010

Totale rischio di CVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamento a {CA2;r640;c010}

 

 

 

 

 

020

In base al metodo avanzato

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamento a {CA2;r650;c010}

 

 

 

 

 

030

In base al metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamento a {CA2;r660;c010}

 

 

 

 

 

040

In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamento a {CA2;r670;c010}

 

 

 

 

 


C 32.01 - VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (PRUVAL 1)

 

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) ESCLUSE A CAUSA DELL'IMPATTO PARZIALE SUL CET1

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) INCLUSE NELLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 4, PAR. 1

 

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

PERFETTAMENTE CORRISPONDENTI

CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

FILTRI PRUDENZIALI

ALTRO

COMMENTI PER ALTRO

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0010

1

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

ATTIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.2

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.3

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.4

ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.5

ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.6

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.7

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.8

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.9

DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.10

VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.11

PARTECIPAZIONI IN FILIAZIONI, IN JOINT VENTURE E IN SOCIETÀ COLLEGATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.12

(-) SCARTI DI GARANZIA RELATIVI AD ATTIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.2

PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.2.1

PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.2.2

PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2.3

PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.4

DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.5

VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.2.6

SCARTI DI GARANZIA RELATIVI A PASSIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 32.02 - VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE (PRUVAL 2)

 

AVA A LIVELLO DI CATEGORIA

AVA TOTALE

INCERTEZZA "UPSIDE"

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

RICAVI QTD

DIFFERENZA IPV

RETTIFICHE DEL VALORE EQUO

P&L DEL GIORNO 1

SPIEGAZIONE E DESCRIZIONE

INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO

 

COSTI DI CHIUSURA

 

RISCHI DEL MODELLO

 

POSIZIONI CONCENTRATE

COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

RISCHIO OPERATIVO

ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO

COSTI DI CHIUSURA

RISCHI DEL MODELLO

POSIZIONI CONCENTRATE

DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI

COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)

COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

RISCHIO OPERATIVO

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0010

1

METODO DI BASE TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

 

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1

PORTAFOGLI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 9 A 17 - TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA POST-DIVERSIFICAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.1

TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA PRE-DIVERSIFICAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.1*

DI CUI: AVA PER DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.1**

DI CUI: AVA PER COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.1***

DI CUI: AVA AVENTI VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.1****

DI CUI: AVA AVENTI VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 2 E 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.1.1

TASSI DI INTERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.1.2

CAMBIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.1.3

CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.1.4

STRUMENTI DI CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.1.5

MERCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.2

(-) BENEFICI DELLA DIVERSIFICAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.1.2.1

(-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.1.2.2

(-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.2.2*

VOCE PER MEMORIA: AVA PRE-DIVERSIFICAZIONE RIDOTTI DI OLTRE IL 90% DALLA DIVERSIFICAZIONE UTILIZZANDO IL METODO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2

PORTAFOGLI CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO ALTERNATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.1

100% DEL PROFITTO NON REALIZZATO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.2

10% DEL VALORE NOZIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.2.3

25% DEL VALORE INIZIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 32.03 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO (PRUVAL 3)

RANK

MODELLO

CATEGORIA DI RISCHIO

PRODOTTO

RILEVABILITÀ

AVA PER I RISCHI DEL MODELLO

 

AVA AGGREGATO CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

DIFFERENZA IPV (TEST DELL'OUTPUT)

COPERTURA IPV (TEST DELL'OUTPUT)

RETTIFICHE DEL VALORE EQUO

P&L DEL GIORNO 1

DI CUI: CALCOLATO SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

DI CUI: AGGREGATO UTILIZZANDO IL METODO 2

ATTIVITÀ AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

PASSIVITÀ AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

RISCHI DEL MODELLO

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 32.04 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE (PRUVAL 4)

RANK

CATEGORIA DI RISCHIO

PRODOTTO

SOTTOSTANTE

DIMENSIONE DELLE POSIZIONI CONCENTRATE

MISURA DELLA DIMENSIONE

VALORE DI MERCATO

PERIODO DI USCITA PRUDENTE

AVA PER LE POSIZIONI CONCENT RATE

RETTIFICA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) PER LE POSIZIONI CONCENT RATE

DIFFERENZA IPV

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 33.00 — ESPOSIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PAESE DELLA CONTROPARTE (GOV)

Paese:

 

Esposizioni dirette

Voce per memoria: derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche

Valore dell'esposizione

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio

Esposizioni in bilancio

Riduzione di valore accumulata

 

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

 

Derivati

Esposizioni fuori bilancio

Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate

Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)

Attività finanziarie non derivate in base ai portafogli contabili

Posizioni corte

 

Derivati con un fair value (valore equo) positivo

Derivati con un fair value (valore equo) negativo

Importo nominale

Accantonamenti

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Derivati con fair value (valore equo) positivo - Valore contabile

Derivati con fair value (valore equo) negativo - Valore contabile

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Attività finanziarie per negoziazione

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Attività finanziarie al costo ammortizzato

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

di cui: posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione

di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Valore contabile

Importo nozionale

Valore contabile

Importo nozionale

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

010

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL RISCHIO, AL METODO REGOLAMENTARE E ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI:

020

Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Amministrazioni centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Metodo IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Organismi del settore pubblico [Enti]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Esposizioni nel quadro del rischio di mercato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER DURATA RESIDUA:

170

[ 0 — 3M [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

[ 3M — 1Y [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

[ 1Y — 2Y [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

[ 2Y — 3Y [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

[ 3Y — 5Y [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

[ 5Y — 10Y [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

[ 10Y - oltre»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 162

1.

STRUTTURA E CONVENZIONI 162

1.1.

STRUTTURA 162

1.2.

CONVENZIONE DI NUMERAZIONE 162

1.3.

CONVENZIONE DEI SEGNI 162

1.4.

ABBREVIAZIONI 162
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 162

1.

DESCRIZIONE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA) 162

1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 162

1.2.

C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1) 163

1.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 163

1.3.

C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2) 177

1.3.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 177

1.4.

C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3) 186

1.4.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 186

1.5.

C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4) 188

1.5.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 188

1.6.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA 5) 203

1.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 203

1.6.2.

C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1) 203

1.6.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 204

1.6.3.

C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2) 211

1.6.3.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 211

2.

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS) 213

2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 213

2.2.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO 213

2.3.

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO 214

2.4.

C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (GS TOTAL) 214

2.5.

C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS) 214

3.

MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO 222

3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 222

3.1.1.

SEGNALAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTO DI SOSTITUZIONE 222

3.1.2.

SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROPARTE 222

3.2.

C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA) 222

3.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 222

3.2.2.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR SA 222

3.2.3.

ASSEGNAZIONE DI ESPOSIZIONI ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO 224

3.2.4.

CHIARIMENTI DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DI ALCUNE CLASSI DI ESPOSIZIONI SPECIFICHE CITATE NELL’ARTICOLO 112 DEL CRR 227

3.2.4.1.

CLASSE DI ESPOSIZIONI “ENTI” 227

3.2.4.2.

CLASSE DI ESPOSIZIONI “OBBLIGAZIONI GARANTITE” 227

3.2.4.3.

CLASSE DI ESPOSIZIONI “ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO” 227

3.2.5.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 227

3.3.

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB) 234

3.3.1.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR IRB 234

3.3.2.

RIPARTIZIONE DEL MODELLO CR IRB 235

3.3.3.

C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1) 236

3.3.3.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 236

3.3.4.

C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI — RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (MODELLO CR IRB 2) 243

3.4.

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE 244

3.4.1.

C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1) 244

3.4.1.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 244

3.4.2.

C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI IN BASE AL METODO IRB (CR GB 2) 246

3.4.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 246

3.4.3.

C 09.04 — RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICICLICO SPECIFICO DELL’ENTE (CCB) 249

3.4.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 249

3.4.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 249

3.5.

C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2) 253

3.5.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 253

3.5.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE (VALIDE SIA PER IL MODELLO CR EQU IRB 1 CHE PER IL MODELLO CR EQU IRB 2) 254

3.6.

C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT) 256

3.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 256

3.6.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 257

3.7.

C 12.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA) 259

3.7.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 259

3.7.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 259

3.8.

C 13.00 — RISCHIO DI CREDITO — CARTOLARIZZAZIONI: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB) 265

3.8.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 265

3.8.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 266

3.9.

C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS) 272

3.9.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 272

3.9.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 273

4.

MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO 283

4.1.

C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR) 283

4.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 283

4.1.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 283

4.2.

RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE PERDITE NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO (OPR DETAILS) 285

4.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 285

4.2.2.

C 17.01: PERDITE E RECUPERI DA RISCHIO OPERATIVO PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO NELL’ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 1) 286

4.2.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 286

4.2.2.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 287

4.2.3.

C 17.02: RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI PRINCIPALI EVENTI DI PERDITA NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 2) 292

4.2.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 292

4.2.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 292

5.

MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO 293

5.1.

C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI) 293

5.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 293

5.1.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 294

5.2.

C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC) 296

5.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 296

5.2.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 296

5.3.

C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP) 298

5.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 298

5.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 299

5.4.

C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU) 300

5.4.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 300

5.4.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 301

5.5.

C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX) 302

5.5.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 302

5.5.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 302

5.6.

C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM) 304

5.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 304

5.6.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 304

5.7.

C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM) 305

5.7.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 305

5.7.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 306

5.8.

C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA) 308

5.8.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 308

6.

VALUTAZIONE PRUDENTE (PRUVAL) 310

6.1.

C 32.01 - VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (PRUVAL 1) 310

6.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 310

6.1.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 310

6.2.

C 32.02 - VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE (PRUVAL 2) 314

6.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 314

6.2.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 314

6.3.

C 32.03 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO (PRUVAL 3) 322

6.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 322

6.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 322

6.4.

C 32.04 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE (PRUVAL 4) 324

6.4.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 324

6.4.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 325

7.

C 33.00 — ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (GOV) 326

7.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 326

7.2.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SULLE ESPOSIZIONI VERSO LE “AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” 326

7.3.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 327

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   STRUTTURA E CONVENZIONI

1.1.   STRUTTURA

1.

Il quadro consta in tutto di cinque blocchi di modelli:

a)

adeguatezza patrimoniale, descrizione del capitale regolamentare; importo complessivo dell’esposizione al rischio;

b)

solvibilità del gruppo, descrizione del rispetto dei requisiti di solvibilità da parte di tutti i singoli soggetti inclusi nel consolidamento dell’ente segnalante;

c)

rischio di credito (compresi i rischi di controparte, diluizione e regolamento);

d)

rischio di mercato (compresi il rischio di posizione nel portafoglio di negoziazione, il rischio di cambio, il rischio di posizione in merci e il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA)];

e)

rischio operativo.

2.

Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte della norma tecnica di attuazione contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.

3.

L’ente segnala soltanto i modelli che sono rilevanti per il metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

1.2.   CONVENZIONE DI NUMERAZIONE

4.

Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui alla tabella seguente. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di validazione.

5.

Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello;riga;colonna}.

6.

In caso di validazioni all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {riga;colonna}.

7.

Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. {modello;riga}.

8.

Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

1.3.   CONVENZIONE DEI SEGNI

9.

Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

1.4.   ABBREVIAZIONI

9 bis.

Ai fini del presente allegato, il regolamento (UE) n. 575/2013 è indicato con l’acronimo “CRR” e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è indicata con l’acronimo “CRD”.

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1.   DESCRIZIONE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA)

1.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

10.

I modelli CA contengono informazioni sui numeratori del primo pilastro (fondi propri, classe 1, capitale primario di classe 1), sul denominatore (requisiti di fondi propri) e sulle disposizioni transitorie. I modelli CA sono cinque:

a)

il modello CA1 indica l’importo dei fondi propri dell’ente, ripartito nei singoli elementi che lo compongono. L’importo dei fondi propri così determinato comprende l’effetto aggregato delle disposizioni transitorie per tipo di capitale;

b)

il modello CA2 riassume gli importi complessivi delle esposizioni al rischio definiti nell’articolo 92, paragrafo 3, del CRR;

c)

il modello CA3 indica i coefficienti per i quali il CRR definisce un livello minimo, nonché altri dati correlati;

d)

il modello CA4 contiene le voci per memoria necessarie per determinare gli elementi di cui al modello CA1, nonché informazioni riguardanti le riserve di capitale conformemente alla CRD;

e)

il modello CA5 contiene i dati necessari per calcolare l’effetto delle disposizioni transitorie sui fondi propri. Questo modello sparirà allo scadere delle disposizioni transitorie.

11.

I modelli valgono per tutti i soggetti segnalanti, indipendentemente dai principi contabili applicati, anche se taluni elementi al numeratore sono specifici per i soggetti che utilizzano norme di convalida del tipo usato negli IAS/IFRS. Di solito le informazioni indicate al denominatore sono correlate ai risultati finali segnalati nei corrispondenti modelli per il calcolo dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

12.

I fondi propri totali sono formati da tipi di capitale differenti: il capitale di classe 1 (Tier 1, T1), che è la somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1, AT1), e il capitale di classe 2 (Tier 2, T2).

13.

Le disposizioni transitorie sono trattate nei modelli CA come segue:

a)

le voci del modello CA1 sono di solito al lordo degli aggiustamenti transitori. Ciò significa che gli importi indicati alle voci del modello CA1 sono calcolati sulla base delle disposizioni definitive (ossia come se non ci fossero disposizioni transitorie), ad eccezione delle voci che riassumono l’effetto delle disposizioni transitorie. Per ciascun tipo di capitale (capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2) tre diverse voci comprendono tutti gli aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie;

b)

le disposizioni transitorie possono influire anche sulla carenza di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 (ossia l’eccesso di deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2, disciplinata, rispettivamente, dall’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), e dall’articolo 56, lettera e), del CRR); pertanto, le voci che riportano queste carenze possono riflettere indirettamente l’effetto delle disposizioni transitorie;

c)

il modello CA5 è utilizzato esclusivamente per segnalare le disposizioni transitorie.

14.

I requisiti del secondo pilastro possono ricevere un trattamento diverso all’interno dell’Unione (l’articolo 104, paragrafo 2, della direttiva CRD deve essere recepito nella legislazione nazionale). La segnalazione della solvibilità conformemente al CRR comprende soltanto l’impatto dei requisiti del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità o sul coefficiente finale. Una segnalazione dettagliata dei requisiti del secondo pilastro non rientra nell’ambito dell’articolo 99 del CRR.

a)

I modelli CA1, CA2 e CA5 contengono solamente dati relativi ad elementi del primo pilastro.

b)

Il modello CA3 indica l’impatto dei requisiti aggiuntivi del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità su base aggregata. Un blocco del modello è dedicato all’impatto degli importi sui coefficienti, mentre l’altro blocco è dedicato al coefficiente in quanto tale. Nessuno dei due blocchi ha ulteriori collegamenti ai modelli CA1, CA2 o CA5.

c)

Il modello CA4 contiene una cella per i requisiti aggiuntivi di fondi propri connessi al secondo pilastro. La cella, che non è collegata tramite norme di convalida ai coefficienti di capitale del modello CA3, rispecchia l’articolo 104, paragrafo 2, della CRD, che cita esplicitamente i requisiti aggiuntivi di fondi propri come una possibilità per le decisioni nell’ambito del secondo pilastro.

1.2.   C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

1.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   Fondi propri

Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del CRR.

I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e del capitale di classe 2.

015

1.1.   Capitale di classe 1

Articolo 25 del CRR.

Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.

020

1.1.1.   Capitale primario di classe 1

Articolo 50 del CRR.

030

1.1.1.1.   Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1

Articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b), articoli da 27 a 30, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.

040

1.1.1.1.1.   Strumenti di capitale versati

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del CRR.

Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del CRR).

Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del CRR.

045

1.1.1.1.1*   di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

Articolo 31 del CRR.

Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza sono compresi nel capitale primario di classe 1 se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del CRR.

050

1.1.1.1.2*   Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili

Articolo 28, paragrafo 1, lettere b), l) ed m), del CRR.

Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l’importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

060

1.1.1.1.3.   Sovrapprezzo azioni

Articolo 4, paragrafo 1, punto 124, e articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”.

070

1.1.1.1.4.   (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.

Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all’articolo 42 del CRR.

Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga.

L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

Le voci da 1.1.1.1.4 a 1.1.1.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.1.1.5.

080

1.1.1.1.4.1.   (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.

Strumenti di capitale primario di classe 1 compresi nella voce 1.1.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato.

L’importo da segnalare comprende le posizioni detenute all’interno del portafoglio di negoziazione calcolate sulla base delle posizioni nette lunghe, come previsto dall’articolo 42, lettera a), del CRR.

090

1.1.1.1.4.2.   (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.

091

1.1.1.1.4.3.   (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.

092

1.1.1.1.5.   (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR.

Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR, sono dedotti gli “strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l’ente ha l’obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente”.

130

1.1.1.2.   Utili non distribuiti

Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), e articolo 26, paragrafo 2, del CRR.

Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.

140

1.1.1.2.1.   Utili non distribuiti di anni precedenti

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR definisce gli utili non distribuiti come “i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile”.

150

1.1.1.2.2.   Utile o perdita ammissibile

Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

L’articolo 26, paragrafo 2, del CRR autorizza l’inserimento degli utili di periodo o di fine esercizio a titolo di utile non distribuito, previo consenso dell’autorità competente e purché siano soddisfatte alcune condizioni.

Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

160

1.1.1.2.2.1.   Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell’impresa madre

Articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

L’importo da segnalare è il profitto o la perdita rilevati nel conto economico.

170

1.1.1.2.2.2.   (-) parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile

Articolo 26, paragrafo 2, del CRR.

Questa riga non contiene alcun importo se nel periodo di riferimento l’ente ha registrato perdite, perché le perdite sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1.

Se l’ente ha registrato utili, si segnala la parte non ammissibile conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, del CRR (ossia gli utili non verificati mediante revisione contabile e gli oneri e dividendi prevedibili).

Va rilevato che, in caso di utili, deve essere dedotto quanto meno l’importo dei dividendi di periodo.

180

1.1.1.3.   Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo e prima dell’applicazione dei filtri prudenziali. L’importo da segnalare è determinato conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.

200

1.1.1.4.   Altre riserve

Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del CRR.

Il CRR definisce le altre riserve come “riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income) o negli utili non distribuiti”.

L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

210

1.1.1.5.   Fondi per rischi bancari generali

Articolo 4, paragrafo 1, punto 112, e articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

L’articolo 38 della direttiva 86/635/CEE definisce i fondi per rischi bancari generali come gli “importi che l’ente creditizio decide di destinare alla copertura di tali rischi, quando ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie”.

L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

220

1.1.1.6.   Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 483, paragrafi da 1 a 3, e articoli da 484 a 487 del CRR.

Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale primario di classe 1. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

230

1.1.1.7.   Interessi di minoranza riconosciuti nel capitale primario di classe 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 120, e articolo 84 del CRR.

Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.

240

1.1.1.8.   Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza

Articoli 479 e 480 del CRR.

Aggiustamenti degli interessi di minoranza dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.

250

1.1.1.9.   Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

Articoli da 32 a 35 del CRR.

260

1.1.1.9.1.   (-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate

Articolo 32, paragrafo 1, del CRR.

L’importo da segnalare è l’aumento del patrimonio netto dell’ente risultante da attività cartolarizzate, conformemente al principio contabile applicabile.

Questa voce comprende, ad esempio, il reddito futuro atteso che si traduce in una plusvalenza per l’ente oppure, nel caso dei cedenti, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.

270

1.1.1.9.2.   Riserva di copertura dei flussi di cassa

Articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

L’importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo se le coperture dei flussi di cassa si traducono in una perdita (cioè se riducono il capitale contabile) e viceversa. L’importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.

L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

280

1.1.1.9.3.   Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al valore equo

Articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

L’importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio (cioè se la perdita riduce il capitale contabile) e viceversa. L’importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.

In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.

285

1.1.1.9.4.   Profitti e perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell’ente correlato a derivati passivi

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e articolo 33, paragrafo 2, del CRR.

L’importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio e viceversa. L’importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.

In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.

290

1.1.1.9.5.   (-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente

Articoli 34 e 105 del CRR.

Rettifiche del valore equo delle esposizioni interne o esterne al portafoglio di negoziazione, dovute all’applicazione di norme più rigorose per la valutazione prudente di cui all’articolo 105 del CRR.

300

1.1.1.10.   (-) Avviamento

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del CRR.

310

1.1.1.10.1.   (-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

“Avviamento” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

L’importo da segnalare in questa voce è quello rilevato in bilancio.

320

1.1.1.10.2.   (-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi

Articolo 37, lettera b), e articolo 43 del CRR.

330

1.1.1.10.3.   Passività fiscali differite associate all’avviamento

Articolo 37, lettera a), del CRR.

Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se l’avviamento fosse deteriorato o eliminato contabilmente in base al principio contabile applicabile.

340

1.1.1.11.   (-) Altre attività immateriali

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del CRR.

Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.

350

1.1.1.11.1.   (-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.

L’importo da segnalare in questa voce corrisponde all’importo rilevato in bilancio per le attività immateriali diverse dall’avviamento.

360

1.1.1.11.2.   Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali

Articolo 37, lettera a), del CRR.

Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali diverse dall’avviamento fossero deteriorate o eliminate contabilmente ai sensi del principio contabile applicabile.

370

1.1.1.12.   (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR.

380

1.1.1.13.   (-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e articoli 40, 158 e 159 del CRR.

L’importo da segnalare “non è ridotto dall’aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese” (articolo 40 del CRR).

390

1.1.1.14.   (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e articolo 41 del CRR.

400

1.1.1.14.1.   (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR.

Le attività dei fondi pensione a prestazioni definite sono definite come “le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano”.

L’importo da segnalare in questa voce corrisponde all’importo rilevato in bilancio (se indicato separatamente).

410

1.1.1.14.2.   Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 4, paragrafo 1, punti 108 e 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività dei fondi pensione a prestazioni definite fossero deteriorate o eliminate contabilmente ai sensi del principio contabile applicabile.

420

1.1.1.14.3.   Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l’ente può utilizzare senza restrizioni

Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Questa voce è compilata soltanto in presenza di un’autorizzazione preventiva dell’autorità competente di ridurre l’importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre.

Le attività comprese in questa riga sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio per i requisiti del rischio di credito.

430

1.1.1.15.   (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e articolo 44 del CRR.

Possesso di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l’autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell’ente.

L’importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1.

440

1.1.1.16.   (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR.

L’importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce CA 1 “Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1”. L’importo deve essere dedotto dal capitale primario di classe 1.

450

1.1.1.17.   (-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), e articoli da 89 a 91 del CRR.

Le partecipazioni qualificate sono definite come il “possesso diretto o indiretto di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un’impresa, ovvero che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa”.

In conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del CRR, tali partecipazioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %.

460

1.1.1.18.   (-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 258 e articolo 266, paragrafo 3, del CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018 o articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 245, paragrafo 1, lettera b), articolo 253, paragrafo 1, e articolo 268, paragrafo 4, del CRR, in funzione della loro applicabilità.

Le posizioni verso la cartolarizzazione che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % ma che, in alternativa, possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del CRR) sono segnalate in questa voce.

470

1.1.1.19.   (-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), e articolo 379, paragrafo 3, del CRR.

Le operazioni con regolamento non contestuale sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % cinque giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all’estinzione dell’operazione, conformemente ai requisiti dei fondi propri per il rischio di regolamento. In alternativa, queste operazioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), del CRR). In quest’ultimo caso sono segnalate in questa voce.

471

1.1.1.20.   (-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell’ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), e articolo 153, paragrafo 8, del CRR.

In conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), del CRR, queste posizioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %.

472

1.1.1.21.   (-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), e articolo 155, paragrafo 4, del CRR.

In conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), del CRR, queste esposizioni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %.

480

1.1.1.22.   (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articoli da 43 a 46, articolo 49, paragrafi 2 e 3, e articolo 79 del CRR.

Parte delle partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale primario di classe 1.

Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 2 e 3).

490

1.1.1.23.   (-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (al netto della parte delle associate passività fiscali differite che sono assegnate alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 5, lettera b), del CRR) che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

500

1.1.1.24.   (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articoli 43, 45 e 47, articolo 48, paragrafo 1, lettera b), articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 79 del CRR.

Parte delle partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3).

510

1.1.1.25.   (-) Importo eccedente la soglia del 17,65 %

Articolo 48, paragrafo 1, del CRR.

Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, nonché partecipazioni dirette e indirette detenute dall’ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente ha un investimento significativo che devono essere dedotte applicando la soglia del 17,65 % di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del CRR.

520

1.1.1.26.   Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1

Articoli da 469 a 472 e articoli 478 e 481 del CRR.

Aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

524

1.1.1.27.   (-) Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all’articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR.

529

1.1.1.28.   Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro

Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale primario di classe 1 o una deduzione di un elemento del capitale primario di classe 1 a una delle righe da 020 a 524.

Questa cella non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l’assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall’ambito di applicazione del CRR).

530

1.1.2.   CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 61 del CRR.

540

1.1.2.1.   Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 51, lettera a), articoli da 52 a 54, articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.

550

1.1.2.1.1.   Strumenti di capitale versati

Articolo 51, lettera a), e articoli da 52 a 54 del CRR.

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

560

1.1.2.1.2 (*)   Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

Articolo 52, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), del CRR.

Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l’importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

570

1.1.2.1.3.   Sovrapprezzo azioni

Articolo 51, lettera b), del CRR.

Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”.

580

1.1.2.1.4.   (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.

Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all’articolo 57 del CRR.

Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga.

L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

Le voci da 1.1.2.1.4 a 1.1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare gli strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.2.1.5.

590

1.1.2.1.4.1.   (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.

Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 compresi nella voce 1.1.2.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato.

620

1.1.2.1.4.2.   (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.

621

1.1.2.1.4.3.   (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR

622

1.1.2.1.5.   (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR.

Ai sensi dell’articolo 56, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 “che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti”.

660

1.1.2.2.   Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 483, paragrafi 4 e 5, articoli da 484 a 487 e articoli 489 e 491 del CRR.

Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale aggiuntivo di classe 1. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

670

1.1.2.3.   Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articoli 83, 85 e 86 del CRR.

Somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato.

È compreso il capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR).

680

1.1.2.4.   Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 480 del CRR.

Aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.

690

1.1.2.5.   (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 56, lettera b), e articolo 58 del CRR.

Possesso di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l’autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell’ente.

L’importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1.

700

1.1.2.6.   (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera c), e articoli 59, 60 e 79 del CRR.

Parte delle partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) nei casi in cui l’ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.

710

1.1.2.7.   (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera d), articoli 59 e 79 del CRR.

Sono dedotte interamente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente ha un investimento significativo.

720

1.1.2.8.   (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2

Articolo 56, lettera e), del CRR.

L’importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce del modello CA 1 “Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2” (dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1).

730

1.1.2.9.   Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1

Articoli 474, 475, 478 e 481 del CRR.

Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

740

1.1.2.10.   Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)

Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR.

Il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale aggiuntivo di classe 1 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale primario di classe 1.

Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.1.2.1 a 1.1.2.12 non è mai inferiore a zero. Quindi, se questa voce registra un importo positivo, nella riga 1.1.1.16 figurerà un pari importo di segno negativo.

744

1.1.2.11.   (-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all’articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR.

748

1.1.2.12.   Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro

Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 o una deduzione di un elemento aggiuntivo di classe 1 a una delle righe da 530 a 744.

Questa cella non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l’assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall’ambito di applicazione del CRR).

750

1.2.   CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 71 del CRR.

760

1.2.1.   Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2

Articolo 62, lettera a), articoli da 63 a 65, articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.

770

1.2.1.1.   Strumenti di capitale e prestiti subordinati versati

Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del CRR.

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

780

1.2.1.2 (*)   Voce per memoria: Strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili

Articolo 63, lettere c), e) e f), e articolo 64 del CRR.

Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l’importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

790

1.2.1.3.   Sovrapprezzo azioni

Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del CRR.

Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”.

800

1.2.1.4.   (-) Strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.

Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all’articolo 67 del CRR.

Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga.

L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

Le voci da 1.2.1.4 a 1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2 sono segnalati separatamente nella voce 1.2.1.5.

810

1.2.1.4.1.   (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.

Strumenti di capitale di classe 2 compresi nella riga 1.2.1.1 detenuti dagli enti del gruppo consolidato.

840

1.2.1.4.2.   (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.

841

1.2.1.4.3.   (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.

842

1.2.1.5.   (-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR.

Ai sensi dell’articolo 66, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale di classe 2 “che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti”.

880

1.2.2.   Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del CRR.

Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale di classe 2. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

890

1.2.3.   Strumenti emessi da filiazioni riconosciuti nel capitale di classe 2

Articoli 83, 87 e 88 del CRR.

Somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusi nel capitale di classe 2 consolidato.

È incluso il capitale di classe 2 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR).

900

1.2.4.   Aggiustamenti transitori dovuti al riconoscimento aggiuntivo di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2

Articolo 480 del CRR.

Aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.

910

1.2.5.   Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell’ambito del metodo IRB

Articolo 62, lettera d), del CRR.

Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, questa riga contiene gli importi positivi risultanti dal confronto tra gli accantonamenti e le perdite attese ammissibili come capitale di classe 2.

920

1.2.6.   Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato

Articolo 62, lettera c), del CRR.

Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, questa voce contiene le rettifiche di valore su crediti generiche ammissibili come capitale di classe 2.

930

1.2.7.   (-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale di classe 2

Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 66, lettera b), e articolo 68 del CRR.

Possesso di strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l’autorità competente ritiene sia stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell’ente.

L’importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e 3.

940

1.2.8.   (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera c), articoli da 68 a 70 e articolo 79 del CRR.

Parte delle partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale di classe 2.

950

1.2.9.   (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del CRR.

Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente ha un investimento significativo.

960

1.2.10.   Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2

Articoli da 476 a 478 e articolo 481 del CRR.

Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

970

1.2.11.   Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)

Articolo 56, lettera e), del CRR.

Il capitale di classe 2 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale di classe 2 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.

Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.2.1 a 1.2.13 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, nella riga 1.1.2.8 figurerà un pari importo di segno negativo.

974

1.2.12.   (-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all’articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR.

978

1.2.13.   Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro

Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale di classe 2 o una deduzione di un elemento di classe 2 a una delle righe da 750 a 974.

Questa cella non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l’assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall’ambito di applicazione del CRR).

1.3.   C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

1.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 3, e articoli 95, 96 e 98 del CRR.

020

1*   di cui: imprese di investimento ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, e dell’articolo 98 del CRR

Per le imprese di investimento di cui all’articolo 95, paragrafo 2, e all’articolo 98 del CRR.

030

1**   di cui: imprese di investimento ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, e dell’articolo 97 del CRR

Per le imprese di investimento di cui all’articolo 96, paragrafo 2, e all’articolo 97 del CRR.

040

1.1.   IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

Articolo 92, paragrafo 3, lettere a) ed f), del CRR.

050

1.1.1.   Metodo standardizzato (SA)

Modelli CR SA e SEC SA a livello di esposizioni totali.

060

1.1.1.1.   Classi di esposizioni escluse le posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

Modello CR SA a livello di esposizioni totali. Le classi di esposizioni in base al metodo standardizzato sono quelle citate nell’articolo 112 del CRR, escluse le posizioni verso la cartolarizzazione.

070

1.1.1.1.01.   Amministrazioni centrali o banche centrali

Cfr. il modello CR SA.

080

1.1.1.1.02.   Amministrazioni regionali o autorità locali

Cfr. il modello CR SA.

090

1.1.1.1.03.   Organismi del settore pubblico

Cfr. il modello CR SA.

100

1.1.1.1.04.   Banche multilaterali di sviluppo

Cfr. il modello CR SA.

110

1.1.1.1.05.   Organizzazioni internazionali

Cfr. il modello CR SA.

120

1.1.1.1.06.   Enti

Cfr. il modello CR SA.

130

1.1.1.1.07.   Imprese

Cfr. il modello CR SA.

140

1.1.1.1.08.   Al dettaglio

Cfr. il modello CR SA.

150

1.1.1.1.09.   Garantite da ipoteche su beni immobili

Cfr. il modello CR SA.

160

1.1.1.1.10.   Esposizioni in stato di default

Cfr. il modello CR SA.

170

1.1.1.1.11.   Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

Cfr. il modello CR SA.

180

1.1.1.1.12.   Obbligazioni garantite

Cfr. il modello CR SA.

190

1.1.1.1.13.   Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Cfr. il modello CR SA.

200

1.1.1.1.14.   Organismi di investimento collettivo (OIC)

Cfr. il modello CR SA.

210

1.1.1.1.15.   Strumenti di capitale

Cfr. il modello CR SA.

211

1.1.1.1.16.   Altre posizioni

Cfr. il modello CR SA.

220

1.1.1.2.   Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo standardizzato

Modello CR SEC SA a livello di tipi di cartolarizzazione totale.

230

1.1.1.2.*   di cui: ricartolarizzazione

Modello CR SEC SA a livello di tipi di cartolarizzazione totale.

240

1.1.2.   Metodo basato sui rating interni (IRB)

250

1.1.2.1.   Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione del credito).

260

1.1.2.1.01.   Amministrazioni centrali e banche centrali

Cfr. il modello CR IRB.

270

1.1.2.1.02.   Enti

Cfr. il modello CR IRB.

280

1.1.2.1.03.   Imprese — PMI

Cfr. il modello CR IRB.

290

1.1.2.1.04.   Imprese — Finanziamenti specializzati

Cfr. il modello CR IRB.

300

1.1.2.1.05.   Imprese — Altro

Cfr. il modello CR IRB.

310

1.1.2.2.   Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito).

320

1.1.2.2.01.   Amministrazioni centrali e banche centrali

Cfr. il modello CR IRB.

330

1.1.2.2.02.   Enti

Cfr. il modello CR IRB.

340

1.1.2.2.03.   Imprese — PMI

Cfr. il modello CR IRB.

350

1.1.2.2.04.   Imprese — Finanziamenti specializzati

Cfr. il modello CR IRB.

360

1.1.2.2.05.   Imprese — Altro

Cfr. il modello CR IRB.

370

1.1.2.2.06.   Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili

Cfr. il modello CR IRB.

380

1.1.2.2.07.   Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili

Cfr. il modello CR IRB.

390

1.1.2.2.08.   Al dettaglio — Rotative qualificate

Cfr. il modello CR IRB.

400

1.1.2.2.09.   Al dettaglio — altre PMI

Cfr. il modello CR IRB.

410

1.1.2.2.10.   Al dettaglio — Altre non PMI

Cfr. il modello CR IRB.

420

1.1.2.3.   Strumenti di capitale in base al metodo IRB

Cfr. il modello CR EQU IRB.

430

1.1.2.4.   Posizioni verso la cartolarizzazione in base al metodo IRB

Modello CR SEC IRB a livello di tipi di cartolarizzazione totale.

440

1.1.2.4*   di cui: ricartolarizzazione

Modello CR SEC IRB a livello di tipi di cartolarizzazione totale.

450

1.1.2.5.   Altre attività diverse da crediti

L’importo da segnalare è l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio, calcolato conformemente all’articolo 156 del CRR.

460

1.1.3.   Importo dell’esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP

Articoli da 307 a 309 del CRR.

490

1.2.   IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

Articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

500

1.2.1.   Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione

Cfr. il modello CR SETT.

510

1.2.2.   Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione

Cfr. il modello CR SETT.

520

1.3.   IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), punti i) e iii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

530

1.3.1.   Importo dell’esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)

540

1.3.1.1.   Strumenti di debito negoziati

Modello MKR SA TDI a livello di valute totali.

550

1.3.1.2.   Strumenti di capitale

Modello MKR SA EQU a livello di mercati nazionali totali.

555

1.3.1.3.   Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC

Articolo 348, paragrafo 1, articolo 350, paragrafo 3, lettera c), e articolo 364, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

Importo complessivo dell’esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all’articolo 348, paragrafo 1, del CRR o immediatamente o per effetto del massimale definito all’articolo 350, paragrafo 3, lettera c), del CRR. Il CRR non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale.

In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del CRR, l’importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell’esposizione verso OIC in questione moltiplicato per 12,5.

In caso di applicazione del metodo particolare di cui all’articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del CRR, l’importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC, moltiplicato per 12,5.

556

1.3.1.3.*   Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati

Importo complessivo dell’esposizione al rischio per posizioni in OIC se l’OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di tasso di interesse.

557

1.3.1.3.**   OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti

Importo complessivo dell’esposizione al rischio per le posizioni in OIC se l’OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di strumenti di capitale o in strumenti misti o se le componenti dell’OIC non sono note.

560

1.3.1.4.   Cambio

Cfr. il modello MKR SA FX.

570

1.3.1.5.   Merci

Cfr. il modello MKR SA COM.

580

1.3.2.   Importo dell’esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)

Cfr. il modello MKR IM.

590

1.4.   IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)

Articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

Per le imprese di investimento di cui all’articolo 95, paragrafo 2, all’articolo 96, paragrafo 2, e all’articolo 98 del CRR, questo elemento è pari a zero.

600

1.4.1.   Metodo base per il rischio operativo (BIA)

Cfr. il modello OPR.

610

1.4.2.   Metodi standardizzati (TSA)/metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo

Cfr. il modello OPR.

620

1.4.3.   Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo

Cfr. il modello OPR.

630

1.5.   IMPORTO AGGIUNTIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI

Articolo 95, paragrafo 2, articolo 96, paragrafo 2, articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Solo per le imprese di investimento di cui all’articolo 95, paragrafo 2, all’articolo 96, paragrafo 2, e all’articolo 98 del CRR. Cfr. anche l’articolo 97 del CRR.

Le imprese di investimento di cui all’articolo 96 del CRR segnalano l’importo indicato nell’articolo 97 moltiplicato per 12,5.

Le imprese di investimento di cui all’articolo 95 del CRR segnalano:

un importo pari a zero, se l’importo indicato nell’articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR è superiore all’importo indicato nell’articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR;

il risultato della sottrazione dell’importo indicato nell’articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR dall’importo indicato nell’articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR, se il secondo è maggiore del primo.

640

1.6.   IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR. Cfr. il modello CVA.

650

1.6.1.   Metodo avanzato

Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all’articolo 383 del CRR. Cfr. il modello CVA.

660

1.6.2.   Metodo standardizzato

Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all’articolo 384 del CRR. Cfr. il modello CVA.

670

1.6.3.   In base al metodo dell’esposizione originaria (OEM)

Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all’articolo 385 del CRR. Cfr. il modello CVA.

680

1.7.   IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e articoli da 395 a 401 del CRR.

690

1.8.   ALTRI IMPORTI DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articoli 3, 458 e 459 del CRR e importi delle esposizioni a rischi che non possono essere inseriti in una delle righe da 1.1 a 1.7.

Gli enti segnalano gli importi necessari per ottemperare a quanto segue:

i requisiti prudenziali più rigorosi imposti dalla Commissione conformemente agli articoli 458 e 459 del CRR;

gli importi aggiuntivi delle esposizioni al rischio dovuti all’articolo 3 del CRR.

Questa voce non ha collegamento a un modello di dettagli.

710

1.8.2.   di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 458

Articolo 458 del CRR.

720

1.8.2*   di cui: requisiti per le grandi esposizioni

Articolo 458 del CRR.

730

1.8.2**   di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali

Articolo 458 del CRR.

740

1.8.2***   di cui: dovuti a esposizioni all’interno del settore finanziario

Articolo 458 del CRR.

750

1.8.3.   di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 459

Articolo 459 del CRR.

760

1.8.4.   di cui: importo aggiuntivo dell’esposizione al rischio dovuto all’articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR.

Va segnalato l’importo aggiuntivo dell’esposizione al rischio. L’importo comprende soltanto gli importi aggiuntivi (se, ad esempio, un’esposizione pari a 100 ha un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e l’ente applica un fattore di ponderazione del rischio del 50 % conformemente all’articolo 3 del CRR, l’importo da segnalare è 30).

770 – 900

1.8.5   di cui: importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito: posizioni verso la cartolarizzazione (quadro rivisto in materia di cartolarizzazione)

Gli enti compilano le righe 770-900 nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1o gennaio 2019.

Le righe 770 – 900 riportano gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni riguardanti le posizioni verso la cartolarizzazione il cui importo ponderato per il rischio è calcolato conformemente alle disposizioni del CRR.

Gli importi segnalati corrispondono all’importo complessivo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR, tenuto conto della ponderazione del rischio totale prevista all’articolo 247, paragrafo 6, del CRR e dei massimali di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, sottosezione 4, del CRR.

770

1.8.5.   di cui: importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito: posizioni verso la cartolarizzazione (quadro rivisto in materia di cartolarizzazione)

Articolo 92, paragrafo 3, lettera a), e parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.

780

1.8.5.1.   Metodo basato sui rating interni (SEC-IRBA)

Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), e articoli 259 e 260 del CRR.

790

1.8.5.1.1.   Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), e articolo 259 del CRR.

800

1.8.5.1.2.   Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), e articoli 259 e 260 del CRR.

Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga.

810

1.8.5.2   Metodo standardizzato (SEC-SA)

Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 6, e articoli 261, 262 e 269 del CRR.

820

1.8.5.2.1.   Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 6, e articoli 261 e 269 del CRR.

830

1.8.5.2.2.   Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), e articoli 261 e 262 del CRR.

Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga.

840

1.8.5.3.   Metodo basato sui rating esterni (SEC-ERBA)

Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 2, 3 e 4, e articoli 263 e 264 del CRR.

850

1.8.5.3.1.   Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 2, 3 e 4, e articolo 263 del CRR.

860

1.8.5.3.2.   Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 2, 3 e 4, e articoli 263 e 264 del CRR.

Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga.

870

1.8.5.4.   Metodo della valutazione interna (IAA)

Articolo 254, paragrafo 5, e articoli 265 e 266 del CRR.

880

1.8.5.4.1.   Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 5, e articoli 265 e 266 del CRR.

890

1.8.5.4.2.   Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 5, e articoli 265 e 266 del CRR.

Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga.

900

1.8.5.5.   Altro (RW = 1 250  %)

Articolo 254, paragrafo 7, del CRR

910 – 1040

1.8.6   di cui: importo complessivo dell’esposizione al rischio di posizione: strumenti di debito negoziati - rischio specifico degli strumenti inerenti a cartolarizzazione (quadro rivisto in materia di cartolarizzazione)

Gli enti compilano le righe 910-1040 nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1o gennaio 2019.

Le righe 910 – 1040 includono gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riguardanti le posizioni verso la cartolarizzazione del portafoglio di negoziazione i cui importi totali delle esposizioni al rischio sono calcolati conformemente alle disposizioni del CRR. Tuttavia le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all’articolo 338 del CRR modificato non sono segnalate in queste righe bensì nel modello MKR SA CTP.

Gli importi segnalati corrispondono all’importo complessivo dell’esposizione al rischio, pari al risultato della moltiplicazione per 12,5 dei requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 337 del CRR. L’importo segnalato tiene conto del fattore di ponderazione del rischio complessivo applicabile a norma dell’articolo 337, paragrafo 3, del CRR e del massimale dei requisito di fondi propri per una posizione netta di cui all’articolo 335 del CRR.

In linea con la determinazione dei fattori di ponderazione del rischio a norma dell’articolo 337 del CRR, il metodo da applicare per il calcolo dei requisiti di fondi propri per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione è il metodo che l’ente applicherebbe alla posizione all’esterno del suo portafoglio di negoziazione.

910

1.8.6.   di cui: importo complessivo dell’esposizione al rischio di posizione: strumenti di debito negoziati - rischio specifico degli strumenti inerenti a cartolarizzazione (quadro rivisto in materia di cartolarizzazione)

Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e paragrafo 4, e articoli 335 e 337 del CRR.

920

1.8.6.1.   Metodo basato sui rating interni (SEC-IRBA)

Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), e articoli 259, 260 e 337 del CRR.

930

1.8.6.1.1.   Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), e articoli 259 e 337 del CRR.

940

1.8.6.1.2.   Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), e articoli 259, 260 e 337 del CRR.

Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga.

950

1.8.6.2.   Metodo standardizzato (SEC-SA)

Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 6, e articoli 261, 262, 269 e 337 del CRR.

960

1.8.6.2.1.   Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 6, e articoli 261, 269 e 337 del CRR.

970

1.8.6.2.2.   Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), e articoli 261, 262 e 337 del CRR.

Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga.

980

1.8.6.3.   Metodo basato sui rating esterni (SEC-ERBA)

Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 2, 3 e 4, e articoli 263, 264 e 337 del CRR.

990

1.8.6.3.1.   Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 2, 3 e 4, e articoli 263 e 337 del CRR.

1000

1.8.6.3.2.   Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 2, 3 e 4, e articoli 263, 264 e 337 del CRR.

Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga.

1010

1.8.6.4.   Metodo della valutazione interna (IAA)

Articolo 254, paragrafo 5, e articoli 265, 266 e 337 del CRR.

1020

1.8.6.4.1.   Cartolarizzazioni non ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 5, e articoli 265, 266 e 337 del CRR.

1030

1.8.6.4.2.   Cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

Articolo 254, paragrafo 5, e articoli 265, 266 e 337 del CRR.

Sia le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che le posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 270 del CRR sono segnalate in questa riga.

1040

1.8.6.5.   Altro (RW = 1 250  %)

Articolo 254, paragrafo 7, e articolo 337 del CRR

1.4.   C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

1.4.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Righe

010

1   Coefficiente di capitale primario di classe 1

Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

Il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell’ente espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

020

2   Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1

Questa voce indica, in cifre assolute, l’importo dell’eccedenza o della carenza di capitale primario di classe 1 rispetto al requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR (4,5 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

030

3   Coefficiente di capitale di classe 1

Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell’ente espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

040

4   Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1

Questa voce indica, in cifre assolute, l’importo dell’eccedenza o della carenza di capitale di classe 1 rispetto al requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del CRR (6 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

050

5   Coefficiente di capitale totale

Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR.

Il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell’ente espressi in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

060

6   Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale

Questa voce indica, in cifre assolute, l’importo dell’eccedenza o della carenza di fondi propri rispetto al requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del CRR (8 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

130

13   Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente di capitale totale (8 %) di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del CRR;

ii)

il coefficiente di requisiti aggiuntivi di fondi propri (requisiti del secondo pilastro – P2R) determinato conformemente ai criteri specificati negli orientamenti dell’ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress a fini di vigilanza (EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing (EBA SREP GL)].

Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR) comunicato all’ente dall’autorità competente. Il TSCR è definito nella sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP GL.

Se l’autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri, occorre segnalare solo il punto i).

140

13*   TSCR: costituito da capitale CET1

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente di capitale CET1 (4,5 %) di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR;

ii)

la parte del coefficiente P2R di cui al punto (ii) della riga 130 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale CET1.

Se l’autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri da detenere in forma di capitale CET1, occorre segnalare solo il punto i).

150

13**   TSCR: costituito da capitale di classe 1

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente di capitale di classe 1 (6 %) di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del CRR;

ii)

la parte del coefficiente P2R di cui al punto (ii) della riga 130 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1.

Se l’autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri da detenere in forma di capitale di classe 1, occorre segnalare solo il punto i).

160

14   Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente TSCR di cui alla riga 130;

ii)

in funzione della sua applicabilità legale, il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6, della CRD.

Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) ai sensi della sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP GL.

Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i).

170

14*   OCR: costituito da capitale CET1

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente TSCR costituito da capitale CET1 di cui alla riga 140;

ii)

in funzione della sua applicabilità legale, il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6, della CRD.

Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i).

180

14**   OCR: costituito da capitale di classe 1

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente TSCR costituito da capitale di classe 1 di cui alla riga 150;

ii)

in funzione della sua applicabilità legale, il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6, della CRD.

Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i).

190

15   Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) e livello degli orientamenti nell’ambito del secondo pilastro (Pillar 2 Guidance o P2G)

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente OCR di cui alla riga 160;

ii)

ove applicabile, il livello degli orientamenti P2G ai sensi degli EBA SREP GL. Il P2G è incluso solo se comunicato all’ente dall’autorità competente.

Se l’autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i).

200

15*   OCR e P2G: costituito da capitale CET1

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente OCR costituito da capitale CET1 di cui alla riga 170;

ii)

ove applicabile, la parte del P2G di cui al punto (ii) della riga 190 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale CET1. Il P2G è incluso solo se comunicato all’ente dall’autorità competente.

Se l’autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i).

210

15**   OCR e P2G: costituito da capitale di classe 1

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente OCR costituito da capitale di classe 1 di cui alla riga 180;

ii)

ove applicabile, la parte del P2G di cui al punto (ii) della riga 190 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1. Il P2G è incluso solo se comunicato all’ente dall’autorità competente.

Se l’autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i).

1.5.   C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

1.5.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Righe

010

1.   Totale delle attività fiscali differite

L’importo segnalato in questa voce è uguale all’importo rilevato nell’ultimo bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.

020

1.1.   Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

Articolo 39, paragrafo 2, del CRR

Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura e sono pertanto soggette all’applicazione di un fattore di ponderazione del rischio.

030

1.2.   Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR.

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ma non derivano da differenze temporanee e quindi non sono soggette a soglie (cioè sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1).

040

1.3.   Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee. Pertanto alla loro deduzione dal capitale primario di classe 1 si applicano le soglie del 10 % e del 17,65 % di cui all’articolo 48 del CRR.

050

2.   Totale delle passività fiscali differite

L’importo segnalato in questa voce è uguale all’importo rilevato nell’ultimo bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.

060

2.1.   Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

Articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR.

Passività fiscali differite che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR. Questa voce comprende pertanto le passività fiscali differite che riducono l’importo dell’avviamento, altre attività immateriali o attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre che sono segnalate, rispettivamente, nelle righe 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 e 1.1.1.14.2 del modello CA1.

070

2.2.   Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

Articolo 38 del CRR.

080

2.2.1.   Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR.

Passività fiscali differite che possono ridurre l’importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all’articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e non sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 5, del CRR.

090

2.2.2.   Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR.

Passività fiscali differite che possono ridurre l’importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura, ai sensi dell’articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 5, del CRR.

093

2 A   Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali

Articolo 39, paragrafo 1, del CRR.

L’importo dei pagamenti in eccesso di imposte e dei riporti di perdite fiscali che non è dedotto dai fondi propri conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, del CRR; l’importo indicato è quello precedente all’applicazione dei fattori di ponderazione del rischio.

096

2B   Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 %

Articolo 48, paragrafo 4, del CRR.

L’importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, del CRR, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 % conformemente all’articolo 48, paragrafo 4, del CRR, tenendo conto dell’effetto dell’articolo 470 del CRR. L’importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all’applicazione del fattore di ponderazione del rischio.

097

2C   Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %

Articolo 469, paragrafo 1, lettera d), articolo 470, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR.

L’importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all’articolo 469, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 470 del CRR, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all’articolo 472, paragrafo 5, del CRR. L’importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all’applicazione del fattore di ponderazione del rischio.

100

3.   Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri rispetto alle perdite attese per le esposizioni non in stato di default in base al metodo IRB

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

110

3.1.   Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all’inclusione nel calcolo dell’importo delle perdite attese

Articolo 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

120

3.1.1.   Rettifiche di valore su crediti generiche

Articolo 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

130

3.1.2.   Rettifiche di valore su crediti specifiche

Articolo 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

131

3.1.3.   Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri

Articoli 34, 110 e 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

140

3.2.   Perdite attese totali ammissibili

Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate solo le perdite attese relative alle esposizioni non in stato di default.

145

4.   Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base al metodo IRB

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), e articoli 158 e 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

150

4.1.   Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga

Articolo 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

155

4.2.   Perdite attese totali ammissibili

Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR.

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate soltanto le perdite attese relative alle esposizioni in stato di default.

160

5   Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell’eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

Articolo 62, lettera d), del CRR.

Per gli enti che applicano un metodo IRB, conformemente all’articolo 62, lettera d), del CRR, l’importo dell’eccesso di accantonamento (rispetto alle perdite attese) che può essere incluso nel capitale di classe 2 può ammontare al massimo allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati secondo il metodo IRB.

L’importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 0,6 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.

170

6   Accantonamenti lordi totali ammissibili all’inclusione nel capitale di classe 2

Articolo 62, lettera c), del CRR.

Questa riga comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell’applicazione del massimale.

L’importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali.

180

7   Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell’accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

Articolo 62, lettera c), del CRR.

Conformemente all’articolo 62, lettera c), del CRR, le rettifiche di valore su crediti che possono essere incluse nel capitale di classe 2 possono ammontare al massimo all’1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

L’importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 1,25 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.

190

8   Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Questa riga indica la soglia massima delle partecipazioni non deducibili in soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo. L’importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.

200

9   Soglia del 10 % di capitale primario di classe 1

Articolo 48, paragrafo 1, lettere a) e b), del CRR.

Questa riga indica la soglia del 10 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee.

L’importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.

210

10   Soglia del 17,65 % di capitale primario di classe 1

Articolo 48, paragrafo 1, del CRR.

Questa riga indica la soglia del 17,65 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, da applicare dopo la soglia del 10 %.

La soglia è calcolata in modo tale che l’importo rilevato dei due elementi non ecceda il 15 % del capitale primario di classe 1, calcolato dopo tutte le deduzioni e al netto di qualsiasi aggiustamento dovuto a disposizioni transitorie.

225

11.1.   Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario

Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera a).

226

11.2.   Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni

Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b).

230

12   Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli da 44 a 46 e articolo 49 del CRR.

240

12.1.   Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articoli 44, 45, 46 e 49 del CRR.

250

12.1.1.   Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articoli 44, 46 e 49 del CRR.

Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, esclusi:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno;

b)

gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all’articolo 49; e

c)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

260

12.1.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 45 del CRR.

L’articolo 45 del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

270

12.2.   Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.

280

12.2.1.   Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.

L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

290

12.2.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR.

L’articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

291

12.3.1.   Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.

292

12.3.2.   Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.

293

12.3.3.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR.

300

13   Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli da 58 a 60 del CRR.

310

13.1.   Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articoli 58 e 59 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR.

320

13.1.1.   Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 58 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR.

Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 56, lettera b), del CRR.

330

13.1.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 59 del CRR.

L’articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

340

13.2.   Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.

350

13.2.1.   Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.

L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 56, lettera b), del CRR.

360

13.2.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR.

L’articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

361

13.3.   Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.

362

13.3.1.   Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.

363

13.3.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR.

370

14.   Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli da 68 a 70 del CRR.

380

14.1.   Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articoli 68 e 69 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR.

390

14.1.1.   Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 68 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR.

Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 66, lettera b), del CRR.

400

14.1.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 69 del CRR.

L’articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

410

14.2.   Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.

420

14.2.1.   Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.

L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 66, lettera b), del CRR.

430

14.2.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR.

L’articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

431

14.3.   Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.

432

14.3.1.   Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.

433

14.3.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR.

440

15   Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR.

450

15.1.   Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR.

460

15.1.1.   Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR.

Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, esclusi:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno;

b)

gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all’articolo 49; e

c)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

470

15.1.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 45 del CRR.

L’articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

480

15.2.   Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.

490

15.2.1.   Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR.

L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

500

15.2.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR.

L’articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

501

15.3.   Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.

502

15.3.1.   Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR.

503

15.3.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR.

510

16.   Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 58 e 59 del CRR.

520

16.1.   Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articoli 58 e 59 del CRR.

530

16.1.1.   Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 58 del CRR.

Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno conformemente all’articolo 56, lettera d), e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 56, lettera b), del CRR.

540

16.1.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 59 del CRR.

L’articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

550

16.2.   Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.

560

16.2.1.   Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR.

L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 56, lettera b), del CRR.

570

16.2.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR.

L’articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

571

16.3.   Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.

572

16.3.1.   Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR.

573

16.3.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR.

580

17.   Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 68 e 69 del CRR.

590

17.1.   Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articoli 68 e 69 del CRR.

600

17.1.1.   Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 68 del CRR.

Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto detenute per cinque giorni lavorativi o meno conformemente all’articolo 66, lettera d), e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 66, lettera b), del CRR.

610

17.1.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 69 del CRR.

L’articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

620

17.2.   Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.

630

17.2.1.   Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR.

L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse in questa riga le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 66, lettera b), del CRR.

640

17.2.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR.

L’articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

641

17.3.   Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.

642

17.3.1.   Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR.

643

17.3.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR.

650

18.   Esposizioni ponderate per il rischio di capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale primario di classe 1 dell’ente

Articolo 46, paragrafo 4, articolo 48, paragrafo 4, e articolo 49, paragrafo 4, del CRR.

660

19.   Esposizioni ponderate per il rischio di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell’ente

Articolo 60, paragrafo 4, del CRR.

670

20.   Esposizioni ponderate per il rischio di capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotte dal capitale di classe 2 dell’ente

Articolo 70, paragrafo 4, del CRR.

680

21   Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.

L’autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 12.1.

690

22   Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.

L’autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 15.1.

700

23   Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.

L’autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 13.1.

710

24   Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.

L’autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 16.1.

720

25   Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.

L’autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 14.1.

730

26   Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR.

L’autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 17.1.

740

27   Requisito combinato di riserva di capitale

Articolo 128, primo comma, punto 6, della CRD.

750

Riserva di conservazione del capitale

Articolo 128, primo comma, punto 1, e articolo 129 della CRD.

Conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella è segnalato un importo.

760

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR.

In questa cella è segnalato l’importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all’articolo 458 del CRR in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.

L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

770

Riserva di capitale anticiclica specifica dell’ente

Articolo 128, primo comma, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD.

L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

780

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

Articolo 128, primo comma, punto 5, e articoli 133 e 134 della CRD.

L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

800

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

Articolo 128, primo comma, punto 3, e articolo 131 della CRD.

L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

810

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

Articolo 128, primo comma, punto 4, e articolo 131 della CRD.

L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

820

28   Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro

Articolo 104, paragrafo 2, della CRD.

Se l’autorità competente stabilisce che l’ente deve calcolare requisiti aggiuntivi di fondi propri per motivi connessi al secondo pilastro, tali requisiti aggiuntivi di fondi propri sono segnalati in questa cella.

830

29   Capitale iniziale

Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della CRD e articolo 93 del CRR.

840

30   Fondi propri basati sulle spese fisse generali

Articolo 96, paragrafo 2, lettera b), articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

850

31   Esposizioni originarie non nazionali

Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB ai sensi dell’articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento. La soglia è calcolata sulla base dell’esposizione originaria prima dell’applicazione del fattore di conversione.

Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l’ente.

860

32   Esposizioni originarie totali

Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB ai sensi dell’articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento. La soglia è calcolata sulla base dell’esposizione originaria prima dell’applicazione del fattore di conversione.

Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l’ente.

870

Aggiustamenti dei fondi propri totali

Articolo 500, paragrafo 4, del CRR

Segnalare in questa posizione la differenza tra l’importo segnalato nella posizione 880 e i fondi propri totali ai sensi del CRR.

Se viene applicata l’alternativa del metodo standardizzato (articolo 500, paragrafo 2, del CRR), lasciare vuota questa riga.

880

Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I

Articolo 500, paragrafo 4, del CRR

Segnalare in questa posizione i fondi propri totali ai sensi del CRR corretti conformemente all’articolo 500, paragrafo 4, del CRR (ossia corretti integralmente in modo da riflettere le differenze esistenti tra il calcolo dei fondi propri conformemente a quanto disposto dalla direttiva 93/6/CEE e dalla direttiva 2000/12/CE, prima del 1o gennaio 2007, e il calcolo dei fondi propri conformemente al CRR, differenze derivanti dal trattamento distinto, ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3 del CRR, delle perdite attese e delle perdite inattese).

Se viene applicata l’alternativa del metodo standardizzato (articolo 500, paragrafo 2, del CRR), lasciare vuota questa riga.

890

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I

Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR

Segnalare in questa posizione l’importo dei fondi propri che devono essere detenuti ai sensi dell’articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR (ossia l’80 % dell’importo totale minimo dei fondi propri che l’ente dovrebbe detenere ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 93/6/CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, prima di gennaio 2007).

900

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I — Alternativa del metodo standardizzato

Articolo 500, paragrafi 2 e 3, del CRR

Segnalare in questa posizione l’importo dei fondi propri che devono essere detenuti ai sensi dell’articolo 500, paragrafo 2, del CRR (ossia l’80 % dei fondi propri che l’ente dovrebbe detenere ai sensi dell’articolo 92, calcolando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e alla parte tre, titolo III, capo 2 o 3, del CRR, a seconda dei casi, anziché conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3 o alla parte tre, titolo III, capo 4, del CRR a seconda dei casi).

910

Deficit di fondi propri totali per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I o l’alternativa del metodo standardizzato

Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), e articolo 500, paragrafo 2, del CRR.

In questa riga indicare:

se viene applicato l’articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR e la riga 880 < riga 890: la differenza tra la riga 890 e la riga 880;

o se viene applicato l’articolo 500, paragrafo 2, del CRR e la riga 010 di C 01.00 < riga 900 del C 04.00: la differenza tra la riga 900 di C 04.00 e la riga 010 di C 01.00.

1.6.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA 5)

1.6.1.   Osservazioni di carattere generale

15.

Il modello CA5 riassume il calcolo degli elementi dei fondi propri e delle deduzioni oggetto delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 465 a 491 del CRR.

16.

Il modello CA5 è strutturato come segue:

a)

il modello 5.1 riassume gli aggiustamenti totali da apportare alle diverse componenti dei fondi propri (segnalate nel modello CA1 conformemente alle disposizioni definitive) per effetto dell’applicazione delle disposizioni transitorie. Gli elementi di questa tabella sono presentati come “aggiustamenti” delle diverse componenti di capitale segnalate nel modello CA1, per tener conto degli effetti delle disposizioni transitorie sulle componenti dei fondi propri;

b)

il modello 5.2 contiene ulteriori informazioni dettagliate sul calcolo degli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato.

17.

L’ente segnala nelle prime quattro colonne gli aggiustamenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, nonché l’importo da trattare come attività ponderate per il rischio. L’ente deve segnalare altresì nella colonna 050 la percentuale applicabile e nella colonna 060 l’importo ammissibile senza l’applicazione delle disposizioni transitorie.

18.

Gli enti compilano il modello CA5 soltanto per il periodo di vigenza delle disposizioni transitorie conformemente alla parte dieci del CRR.

19.

Alcune delle disposizioni transitorie prevedono una deduzione dal capitale di classe 1. In tali casi, qualora l’importo residuo di una deduzione o delle deduzioni si applichi al capitale di classe 1 e il capitale aggiuntivo di classe 1 sia insufficiente per compensare detto importo, l’importo eccedente è dedotto dal capitale primario di classe 1.

1.6.2.   C 05.01 — Disposizioni Transitorie (CA5.1)

20.

Gli enti segnalano nella tabella 5.1 le disposizioni transitorie che si applicano alle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli da 465 a 491 del CRR e le confrontano con l’applicazione delle disposizioni definitive di cui alla parte due, titolo II, del CRR.

21.

Gli enti segnalano nelle righe da 020 a 060 informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering. Le cifre da segnalare nella riga 060, colonne da 010 a 030, del modello CA 5.1 si possono ricavare dalle rispettive sezioni del modello CA 5.2.

22.

Gli enti segnalano nelle righe da 070 a 092 informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti gli interessi di minoranza e gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni (conformemente agli articoli 479 e 480 del CRR).

23.

Dalla riga 100 in avanti gli enti segnalano informazioni relative alle disposizioni transitorie riguardanti i profitti e le perdite non realizzati, le deduzioni e i filtri e deduzioni aggiuntivi.

24.

Vi possono essere casi in cui le deduzioni transitorie dal capitale primario di classe 1, dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2 superano il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 o il capitale di classe 2 di un ente. Tali situazioni, purché siano la conseguenza di disposizioni transitorie, vanno segnalate nel modello CA1 compilando le celle corrispondenti. Pertanto, gli aggiustamenti segnalati nelle colonne del modello CA5 non comprendono gli effetti di ricaduta nei casi in cui il capitale disponibile sia insufficiente.

1.6.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1

020

Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1

030

Aggiustamenti del capitale di classe 2

040

Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio

La colonna 040 indica gli importi pertinenti che adeguano l’importo complessivo dell’esposizione al rischio di cui all’articolo 92, paragrafo 3, del CRR per effetto di disposizioni transitorie. Gli importi indicati tengono conto dell’applicazione delle disposizioni della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, o della parte tre, titolo IV, conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, del CRR. Ciò significa che gli importi transitori soggetti alle disposizioni della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, sono indicati come importi delle esposizioni ponderati per il rischio, mentre gli importi transitori soggetti alla parte tre, titolo IV, rappresentano i requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5.

Mentre le colonne da 010 a 030 hanno un collegamento diretto con il modello CA1, gli aggiustamenti dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio non hanno un collegamento diretto con i pertinenti modelli per il rischio di credito. Eventuali aggiustamenti dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio derivanti dalle disposizioni transitorie sono segnalati direttamente nei modelli CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, MKR SA TDI, MKR SA EQU o MKR IM. I relativi effetti sono segnalati inoltre nella colonna 040 del modello CA5.1. Pertanto, questi importi costituiscono soltanto voci per memoria.

050

Percentuale applicabile

060

Importo ammissibile senza disposizioni transitorie

La colonna 060 indica l’importo di ciascuno strumento prima dell’applicazione delle disposizioni transitorie, ossia l’importo di base pertinente per il calcolo degli aggiustamenti.


Righe

010

1.   Aggiustamenti totali

In questa riga è indicato l’effetto complessivo degli aggiustamenti transitori sui diversi tipi di capitale, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.

020

1.1.   Strumenti soggetti alla clausola grandfathering

Articoli da 483 a 491 del CRR.

In questa riga è indicato l’effetto complessivo degli strumenti assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering sui diversi tipi di capitale.

030

1.1.1.   Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che costituiscono aiuti di Stato

Articolo 483 del CRR.

040

1.1.1.1.   Strumenti ammissibili come fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE

Articolo 483, paragrafi 1, 2, 4 e 6, del CRR.

050

1.1.1.2.   Strumenti emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico

Articolo 483, paragrafi 1, 3, 5, 7 e 8, del CRR.

060

1.1.2.   Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato

Gli importi da segnalare si ricavano dalla colonna 060 della tabella CA 5.2.

070

1.2.   Interessi di minoranza ed equivalenti

Articoli 479 e 480 del CRR.

Questa riga indica gli effetti delle disposizioni transitorie su: interessi di minoranza ammissibili come capitale primario di classe 1; strumenti ammessi di classe 1 ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato; fondi propri ammessi ammissibili come capitale di classe 2 consolidato.

080

1.2.1.   Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza

Articolo 479 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo ammesso come riserve consolidate conformemente alla normativa precedente.

090

1.2.2.   Riconoscimento transitorio degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati

Articoli 84 e 480 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

091

1.2.3.   Riconoscimento transitorio del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati

Articoli 85 e 480 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

092

1.2.4.   Riconoscimento transitorio del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati

Articoli 87 e 480 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

100

1.3.   Altri aggiustamenti transitori

Articoli da 467 a 478 e articolo 481 del CRR.

Questa riga indica l’effetto complessivo degli aggiustamenti transitori su deduzioni dai diversi tipi di capitale, profitti e perdite non realizzati, filtri e deduzioni aggiuntivi, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.

110

1.3.1.   Profitti e perdite non realizzati

Articoli 467 e 468 del CRR.

Questa riga indica l’effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo.

120

1.3.1.1.   Profitti non realizzati

Articolo 468, paragrafo 1, del CRR.

130

1.3.1.2.   Perdite non realizzate

Articolo 467, paragrafo 1, del CRR.

133

1.3.1.3.   Profitti non realizzati relativi a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” dello IAS 39 approvato dall’UE

Articolo 468 del CRR.

136

1.3.1.4.   Perdite non realizzate relative a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” dello IAS 39 approvato dall’UE

Articolo 467 del CRR.

138

1.3.1.5.   Profitti e perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell’ente correlato a derivati passivi

Articolo 468 del CRR.

140

1.3.2.   Deduzioni

Articolo 36, paragrafo 1, e articoli da 469 a 478 del CRR.

Questa riga indica l’effetto complessivo delle disposizioni transitorie sulle deduzioni.

150

1.3.2.1.   Perdite relative all’esercizio in corso

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Se alle imprese è stato chiesto soltanto di dedurre le perdite significative:

qualora la perdita netta provvisoria complessiva sia “significativa”, l’intero importo residuo è dedotto dal capitale di classe 1;

qualora, invece, la perdita netta provvisoria complessiva non sia “significativa”, l’importo residuo non è dedotto.

160

1.3.2.2.   Attività immateriali

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.

Per stabilire l’importo delle attività immateriali da dedurre l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 37 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

170

1.3.2.3.   Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR.

Per stabilire l’importo delle succitate attività fiscali differite da dedurre l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 38 del CRR relative alla riduzione di tali attività per effetto delle passività fiscali differite.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo complessivo di cui all’articolo 469, paragrafo 1, del CRR.

180

1.3.2.4.   Carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base al metodo IRB

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 6, e articolo 478 del CRR.

Per stabilire della carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base al metodo IRB da dedurre, l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 40 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

190

1.3.2.5.   Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 33, paragrafo 1, lettera e), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 7, e articoli 473 e 478 del CRR.

Per stabilire l’importo delle attività dei succitati fondi pensione a prestazioni definite da dedurre l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 41 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR.

194

1.3.2.5.*   di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento positivo

Articolo 473 del CRR.

198

1.3.2.5.**   di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento negativo

Articolo 473 del CRR.

200

1.3.2.6.   Strumenti propri

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

210

1.3.2.6.1.   Strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR.

Per stabilire l’importo dei succitati strumenti propri di capitale primario di classe 1 da dedurre l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 42 del CRR.

Poiché il trattamento dell’“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento, l’ente ripartisce le partecipazioni in strumenti propri di capitale primario distinguendo tra strumenti “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

211

1.3.2.6.1**   di cui: strumenti detenuti direttamente

Articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e articolo 472, paragrafo 8, lettera a), del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale.

212

1.3.2.6.1*   di cui: strumenti detenuti indirettamente

Articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e articolo 472, paragrafo 8, lettera b), del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale.

220

1.3.2.6.2.   Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 56, lettera a), articolo 474, articolo 475, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR.

Per stabilire l’importo delle succitate partecipazioni da dedurre l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 57 del CRR.

Poiché il trattamento dell’“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento (articolo 475, paragrafo 2, del CRR), l’ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 56, lettera a), del CRR.

221

1.3.2.6.2**   di cui: strumenti detenuti direttamente

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all’articolo 474, lettera b), e all’articolo 475, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

222

1.3.2.6.2*   di cui: strumenti detenuti indirettamente

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all’articolo 474, lettera b), e all’articolo 475, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

230

1.3.2.6.3.   Strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 66, lettera a), articolo 476, articolo 477, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR.

Per stabilire l’importo delle partecipazioni da dedurre l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 67 del CRR.

Poiché il trattamento dell’“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento (articolo 477, paragrafo 2, del CRR), l’ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 2 “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 66, lettera a), del CRR.

231

di cui: strumenti detenuti direttamente

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all’articolo 476, lettera b), e all’articolo 477, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

232

di cui: strumenti detenuti indirettamente

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all’articolo 476, lettera b), e all’articolo 477, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

240

1.3.2.7.   Partecipazioni incrociate reciproche

Poiché il trattamento dell’“importo residuo” varia a seconda del fatto che la partecipazione nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 del soggetto del settore finanziario debba o non debba essere considerata significativa (articolo 472, paragrafo 9, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 477, paragrafo 3, del CRR), l’ente ripartisce le partecipazioni incrociate reciproche distinguendo tra investimenti significativi e investimenti non significativi.

250

1.3.2.7.1.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

260

1.3.2.7.1.1.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera a), e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo residuo conformemente all’articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

270

1.3.2.7.1.2.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera b), e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo residuo conformemente all’articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

280

1.3.2.7.2.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 56, lettera b), del CRR.

290

1.3.2.7.2.1.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo residuo conformemente all’articolo 475, paragrafo 3, del CRR.

300

1.3.2.7.2.2.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo residuo conformemente all’articolo 475, paragrafo 3, del CRR.

310

1.3.2.7.3.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2

Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 66, lettera b), del CRR.

320

1.3.2.7.3.1.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo residuo conformemente all’articolo 477, paragrafo 3, del CRR.

330

1.3.2.7.3.2.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo residuo conformemente all’articolo 477, paragrafo 3, del CRR.

340

1.3.2.8.   Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

350

1.3.2.8.1.   Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 10, e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del CRR.

360

1.3.2.8.2.   Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera c), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 56, lettera c), del CRR.

370

1.3.2.8.3.   Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera c), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 66, lettera c), del CRR.

380

1.3.2.9.   Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 470, paragrafi 2 e 3, del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo di cui all’articolo 470, paragrafo 1, del CRR.

385

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 469, paragrafo 1, lettera c), articolo 478 e articolo 472, paragrafo 5, del CRR

Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee che supera la soglia del 10 % di cui all’articolo 470, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

390

1.3.2.10.   Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

400

1.3.2.10.1.   Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 11, e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del CRR.

410

1.3.2.10.2.   Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera d), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 56, lettera d), del CRR.

420

1.3.2.10.2.   Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera d), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 66, lettera d), del CRR.

425

1.3.2.11.   Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

Articolo 471 del CRR.

430

1.3.3.   Filtri e deduzioni aggiuntivi

Articolo 481 del CRR.

Questa riga riporta l’effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui filtri e deduzioni aggiuntivi.

Conformemente all’articolo 481 del CRR, gli enti segnalano nella voce 1.3.3 informazioni relative ai filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due.

440

1.3.4.   Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie dell’IFRS 9

Gli enti segnalano le informazioni inerenti alle disposizioni transitorie dell’IFRS 9 conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

1.6.3.   C 05.02 — Strumenti Soggetti Alla Clausola Grandfathering: Strumenti Che Non Costituiscono Aiuti Di Stato (CA5.2)

25.

Gli enti segnalano informazioni inerenti alle disposizioni transitorie relative agli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato (articoli da 484 a 491 del CRR).

1.6.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni

Articolo 484, paragrafi da 3 a 5, del CRR.

Strumenti ammissibili per ciascuna riga, compresi i relativi sovrapprezzi azioni.

020

Base per il calcolo del limite

Articolo 486, paragrafi da 2 a 4, del CRR.

030

Percentuale applicabile

Articolo 486, paragrafo 5, del CRR

040

Limite

Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR.

050

(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering

Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR.

060

Importo totale soggetto alla clausola grandfathering

L’importo da segnalare è uguale agli importi segnalati nelle rispettive colonne della riga 060 del modello CA 5.1.

Righe

010

1.   Strumenti ammissibili ai sensi dell’articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE

Articolo 484, paragrafo 3, del CRR.

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

020

2.   Strumenti ammissibili ai sensi dell’articolo 57, lettera c bis), e dell’articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all’articolo 489

Articolo 484, paragrafo 4, del CRR.

030

2.1.   Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso

Articolo 484, paragrafo 1, punto 4, e articolo 489 del CRR.

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

040

2.2.   Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 489 del CRR.

050

2.2.1.   Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 489, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR.

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

060

2.2.2.   Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 489, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR.

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

070

2.2.3.   Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 489, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR.

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

080

2.3.   Superamento del limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 487, paragrafo 1, del CRR.

L’importo eccedente il limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

090

3.   Elementi ammissibili ai sensi dell’articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all’articolo 490

Articolo 484, paragrafo 5, del CRR.

100

3.1.   Elementi totali senza incentivo al rimborso

Articolo 490 del CRR.

110

3.2.   Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 490 del CRR.

120

3.2.1.   Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 490, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR.

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

130

3.2.2.   Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 490, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR.

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

140

3.2.3.   Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 e che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 490, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR.

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

150

3.3.   Superamento del limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 487, paragrafo 2, del CRR.

L’importo eccedente il limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di classe 2.

2.   SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

2.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

26.

I modelli C 06.01 e C 06.02 sono compilati se i requisiti di fondi propri sono calcolati su base consolidata. Il presente modello consta di quattro parti e raccoglie informazioni diverse su tutti i singoli soggetti (compreso l’ente segnalante) inclusi nel consolidamento:

a)

soggetti inclusi nel consolidamento;

b)

informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo;

c)

informazioni sul contributo dei singoli soggetti alla solvibilità del gruppo;

d)

informazioni sulle riserve di capitale.

27.

Gli enti che beneficiano della deroga di cui all’articolo 7 del CRR compilano soltanto le colonne da 010 a 060 e da 250 a 400.

28.

I dati indicati tengono conto di tutte le disposizioni transitorie del CRR applicabili alla relativa data di riferimento per le segnalazioni.

2.2.   INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

29.

La seconda parte di questo modello (informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo) raccoglie, nelle colonne da 070 a 210, informazioni sugli enti creditizi e sugli altri enti finanziari regolamentati che sono effettivamente soggetti a particolari requisiti di solvibilità su base individuale. Per ciascuno dei soggetti inclusi nell’ambito di segnalazione il modello indica i requisiti di fondi propri per ciascuna categoria di rischio e i fondi propri a fini di solvibilità.

30.

In caso di consolidamento proporzionale delle partecipazioni, le cifre relative ai requisiti di fondi propri e ai fondi propri riflettono i rispettivi importi proporzionali.

2.3.   INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

31.

La terza parte di questo modello (informazioni sul contributo di tutti i soggetti inclusi nel consolidamento del CRR alla solvibilità del gruppo, inclusi i soggetti cui non si applicano particolari requisiti di solvibilità su base individuale) ha lo scopo di individuare, nelle colonne da 250 a 400, i soggetti del gruppo che generano i rischi e raccolgono fondi propri sul mercato, sulla scorta di dati che sono prontamente disponibili o possono essere facilmente ritrattati senza dover rideterminare il coefficiente di capitale su base individuale o subconsolidata. A livello di singolo soggetto, i dati relativi sia al rischio che ai fondi propri costituiscono contributi ai dati del gruppo, non elementi di un coefficiente di solvibilità su base individuale. Per tale motivo questi dati non devono essere confrontati tra loro.

32.

La terza parte comprende anche gli importi degli interessi di minoranza, così come del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e del capitale di classe 2 ammissibile inclusi nei fondi propri consolidati.

33.

Poiché la terza parte del modello si riferisce a “contributi”, gli importi da segnalarvi sono diversi, ove del caso, dagli importi indicati nelle colonne che si riferiscono alle informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo.

34.

Lo scopo è di annullare le esposizioni incrociate all’interno di un medesimo gruppo secondo un principio omogeneo in termini sia di rischi che di fondi propri, per coprire gli importi segnalati nel modello CA consolidato del gruppo aggiungendo gli importi segnalati per ciascun soggetto nel modello della solvibilità del gruppo. Se la soglia dell’1 % non è superata, non è possibile un collegamento diretto al modello CA.

35.

Gli enti stabiliscono il metodo di ripartizione tra i singoli soggetti più idoneo a tener conto dei possibili effetti di diversificazione per il rischio di mercato e il rischio operativo.

36.

È possibile che un gruppo consolidato faccia parte di un altro gruppo consolidato. Ciò significa che i soggetti di un sottogruppo sono segnalati uno per uno nel GS dell’intero gruppo anche se il sottogruppo è a sua volta soggetto a obblighi di segnalazione. Se il sottogruppo è soggetto a obblighi di segnalazione, compila altresì il modello GS per ciascun soggetto sebbene tali informazioni dettagliate siano inserite nel modello GS relativo al gruppo consolidato di rango superiore.

37.

L’ente segnala i dati relativi al contributo di un soggetto quando il contributo di tale soggetto all’importo complessivo dell’esposizione al rischio è superiore all’1 % dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio del gruppo, o quando il contributo al totale dei fondi propri è superiore all’1 % del totale dei fondi propri del gruppo. Questa soglia non vale per le filiazioni o i sottogruppi che apportano al gruppo fondi propri (sotto forma di interessi di minoranza oppure di strumenti aggiuntivi di classe 1 ammissibili o di strumenti di classe 2 ammissibili inclusi nei fondi propri).

2.4.   C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (GS TOTAL)

Colonne

Istruzioni

250-400

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO

Cfr. le istruzioni per C 06.02

410-480

RISERVE DI CAPITALE

Cfr. le istruzioni per C 06.02


Righe

Istruzioni

010

TOTALE

Il Totale rappresenta la somma dei valori segnalati in tutte le righe del modello C 06.02.

2.5.   C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

Colonne

Istruzioni

010-060

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO

Questo modello serve a raccogliere informazioni distinte per singolo soggetto riguardanti tutti i soggetti inclusi nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.

010

NOME

Nome del soggetto incluso nel consolidamento.

020

CODICE

Questo codice è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella.

Codice assegnato al soggetto incluso nel consolidamento.

La composizione effettiva del codice dipende dal sistema di segnalazione nazionale.

025

CODICE LEI

Il codice LEI è il codice di identificazione del soggetto giuridico ed è un codice di riferimento proposto dal Comitato per la stabilità finanziaria (FSB) e approvato dal G20 inteso a garantire l’identificazione unica e mondiale delle parti di operazioni finanziarie.

In attesa che il sistema LEI mondiale diventi pienamente operativo, codici pre-LEI sono assegnati alle controparti da un’unità operativa locale che è stata approvata dal Regulatory Oversight Committee (ROC, informazioni dettagliate sono disponibili nel seguente sito: www.leiroc.org).

Qualora per una data controparte esista un codice di identificazione LEI, esso è utilizzato per identificarla.

030

ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO)

È indicato “SÌ” quando al soggetto in questione si applicano requisiti di fondi propri conformemente al CRR e alla CRD o a disposizioni quanto meno equivalenti alle norme di Basilea.

Negli altri casi si indica “NO”.

Image Interessi di minoranza:

articolo 81, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 82, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del CRR.

Ai fini degli interessi di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni, le filiazioni i cui strumenti possono essere ammissibili sono enti o imprese soggetti ai requisiti del CRR in virtù della legislazione nazionale applicabile.

035

TIPO DI SOGGETTO

Per la segnalazione del tipo di soggetto sono utilizzate le seguenti categorie:

a)

ente creditizio

articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR;

b)

impresa di investimento

articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del CRR;

c)

ente finanziario (altro)

articolo 4, paragrafo 1, punti 20, 21 e 26 del CRR

gli enti finanziari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del CRR che non sono inclusi in una delle categorie d), f) o g);

d)

società di partecipazione finanziaria (mista)

articolo 4, paragrafo 1, punti 20 e 21, del CRR;

e)

impresa strumentale

articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del CRR;

f)

società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)

articolo 4, paragrafo 1, punto 66, del CRR;

g)

società cessionaria per la garanzia di obbligazioni bancarie (società di covered bond)

soggetto costituito per l’emissione di obbligazioni garantite o la detenzione della garanzia di tali obbligazioni, se non incluso nelle categorie a), b) o da d) a f) di cui sopra;

h)

altro tipo di soggetto

soggetto diverso da quelli di cui alle lettere da a) a g).

Se un soggetto non è sottoposto al CRR e alla CRD ma a disposizioni almeno equivalenti alle disposizioni di Basilea, la categoria pertinente è determinata con la massima diligenza possibile.

040

AMBITO DEI DATI: integralmente consolidato su base individuale (SF), O parzialmente consolidato su base individuale (SP)

Inserire “SF” per le singole filiazioni consolidate integralmente.

Inserire “SP” per le singole filiazioni consolidate parzialmente.

050

CODICE DEL PAESE

Gli enti segnalano il codice a due lettere che identifica il paese conformemente alla norma ISO 3166-2.

060

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)

Questa percentuale è riferita alla quota effettiva di capitale detenuta dall’impresa madre nelle filiazioni. In caso di pieno consolidamento di una filiazione diretta, la quota effettiva è ad esempio del 70 %. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR, la quota di partecipazione in una filiazione di una filiazione da segnalare è il risultato della moltiplicazione delle quote delle filiazioni in questione.

070-240

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI

La sezione relativa alle informazioni dettagliate (colonne da 070 a 240) contiene informazioni riguardanti unicamente i soggetti e i sottogruppi che, essendo inclusi nel consolidamento (parte uno, titolo II, capo 2, del CRR), sono effettivamente soggetti a requisiti di solvibilità ai sensi del CRR o di disposizioni almeno equivalenti alle norme di Basilea (cioè quelli per cui è indicato “sì” nella colonna 030).

Sono segnalate informazioni riguardanti tutti i singoli enti di un gruppo consolidato ai quali si applicano requisiti di fondi propri, indipendentemente dal luogo in cui sono situati.

Le informazioni riportate in questa parte sono conformi alle norme locali sulla solvibilità del luogo in cui l’ente opera (per questo modello, quindi, non è necessario effettuare un doppio calcolo su base individuale conformemente alle regole dell’ente impresa madre). Nei casi in cui le norme locali sulla solvibilità siano diverse dal CRR e non esista una ripartizione analoga, le informazioni sono integrate qualora siano disponibili dati nella rispettiva granularità. Questa parte del modello è pertanto strutturata come modello fattuale che riassume i calcoli eseguiti dai singoli enti di un gruppo, tenuto conto del fatto che alcuni di tali enti possono essere soggetti a norme di solvibilità diverse.

Segnalazione delle spese fisse generali delle imprese di investimento

Nel calcolo del coefficiente di capitale ai sensi degli articoli 95, 96, 97 e 98 del CRR le imprese di investimento includono i requisiti di fondi propri relativi alle spese fisse generali.

La parte dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio relativa alle spese fisse generali è segnalata nella colonna 100 della parte 2 di questo modello.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

È segnalata la somma delle colonne da 080 a 110.

080

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

L’importo da segnalare in questa colonna è la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 040 “IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE”, e degli importi dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 490 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA” del modello CA2.

090

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

L’importo da segnalare in questa colonna è l’importo dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 520 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI” del modello CA2.

100

RISCHIO OPERATIVO

L’importo da segnalare in questa colonna è l’importo dell’esposizione al rischio uguale o equivalente a quello da indicare nella riga 590 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)” del modello CA2.

Le spese fisse generali sono incluse in questa colonna, compresa la riga 630 “IMPORTO AGGIUNTIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI” del modello CA2.

110

ALTRI IMPORTI DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

L’importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti. È la somma degli importi delle righe 640, 680 e 690 del modello CA2.

120-240

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI FONDI PROPRI RILEVANTI AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme locali di solvibilità del luogo in cui opera il soggetto o il sottogruppo.

120

FONDI PROPRI

L’importo da segnalare in questa colonna è l’importo dei fondi propri uguali o equivalenti a quelli da segnalare nella riga 010 “FONDI PROPRI” del modello CA1.

130

DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI

Articolo 82 del CRR.

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.

Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti, le riserve sovrapprezzo azioni e altre riserve) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.

L’importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l’importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

140

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE

Articolo 87, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

150

CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE

Articolo 25 del CRR.

160

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

Articolo 82 del CRR.

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.

Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.

L’importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l’importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

170

RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

Articolo 85, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

180

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

Articolo 50 del CRR.

190

DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA

Articolo 81 del CRR.

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all’articolo 84, paragrafo 3, del CRR. Ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall’articolo 84 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.

Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale primario di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.

L’importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l’importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

200

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE

Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

210

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 61 del CRR.

220

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

Articoli 82 e 83 del CRR.

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all’articolo 85, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall’articolo 85 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.

Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.

L’importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l’importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

230

CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 71 del CRR.

240

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE

Articoli 82 e 83 del CRR.

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall’articolo 87 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.

Ai fini del CRR e del presente modello, nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale di classe 2 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.

L’importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria, cioè deve essere l’importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

250-400

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

250-290

CONTRIBUTO AI RISCHI

Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all’ente segnalante.

250

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

È segnalata la somma delle colonne da 260 a 290.

260

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

L’importo da segnalare sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e i requisiti di fondi propri del rischio di regolamento/consegna ai sensi del CRR, escluso qualsiasi importo correlato a operazioni con altri soggetti incluso nel calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato a livello di gruppo.

270

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

Gli importi delle esposizioni al rischio per i rischi di mercato devono essere calcolati a livello di ciascun soggetto conformemente al CRR. I soggetti segnalano il contributo agli importi complessivi di esposizione al rischio per i rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci del gruppo. La somma degli importi qui segnalata corrisponde all’importo della riga 520 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER I RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI” della segnalazione consolidata.

280

RISCHIO OPERATIVO

Nel caso dei metodi avanzati di misurazione, gli importi delle esposizioni al rischio segnalati per il rischio operativo sono comprensivi dell’effetto della diversificazione.

Questa colonna comprende le spese fisse generali.

290

ALTRI IMPORTI DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

L’importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti.

300-400

CONTRIBUTO AI FONDI PROPRI

Questa parte del modello non mira a imporre agli enti di eseguire un calcolo completo del coefficiente di capitale totale a livello di ciascun soggetto.

Le colonne da 300 a 350 sono compilate in riferimento ai soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri mediante interessi di minoranza, capitale di classe 1 ammissibile e/o fondi propri ammissibili. Tenuto conto della soglia di cui all’ultimo paragrafo del precedente capo 2.3, parte II, le colonne da 360 a 400 sono compilate per tutti i soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri consolidati.

In questa colonna non sono inclusi i fondi propri apportati a un soggetto dagli altri soggetti compresi nello stesso ambito del soggetto segnalante; è segnalato soltanto il contributo netto ai fondi propri del gruppo, ossia principalmente i fondi propri raccolti presso terzi e le riserve accumulate.

Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all’ente segnalante.

300-350

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

L’importo da segnalare come “FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI” è l’importo ricavato dalla parte due, titolo II, del CRR, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.

300

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

Articolo 87 del CRR.

310

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

Articolo 85 del CRR.

320

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

Articolo 84 del CRR.

L’importo da segnalare è l’importo degli interessi di minoranza della filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato conformemente al CRR.

330

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

Articolo 86 del CRR.

L’importo da segnalare è l’importo del capitale di classe 1 ammissibile della filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato conformemente al CRR.

340

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

Articolo 88 del CRR.

L’importo da segnalare è l’importo dei fondi propri ammissibili della filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato conformemente al CRR.

350

VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-)/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO

360-400

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

Articolo 18 del CRR.

L’importo da segnalare come “FONDI PROPRI CONSOLIDATI” è l’importo ricavato dal bilancio, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.

360

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

370

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

380

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

390

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

L’importo da segnalare è il contributo di ciascun soggetto al risultato consolidato — profitto o perdita (-) — che comprende i risultati attribuibili agli interessi di minoranza.

400

DI CUI: (-) AVVIAMENTO/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO

L’importo da segnalare in questa riga è l’avviamento o l’avviamento negativo del soggetto segnalante rispetto alla filiazione.

410-480

RISERVE DI CAPITALE

La struttura della segnalazione delle riserve di capitale nel modello GS ricalca la struttura generale del modello CA4 e utilizza i medesimi concetti di segnalazione. Per indicare le riserve di capitale nel modello GS, gli importi pertinenti sono segnalati conformemente alle disposizioni applicabili per determinare il requisito di riserva di capitale per la situazione consolidata di un gruppo. Pertanto, gli importi segnalati di riserve di capitale rappresentano i contributi di ciascun soggetto alle riserve di capitale del gruppo. Gli importi segnalati sono basati sulle disposizioni nazionali di recepimento della CRD e sul CRR, comprese le disposizioni transitorie ivi previste.

410

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

Articolo 128, primo comma, punto 6, della CRD.

420

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

Articolo 128, primo comma, punto 1, e articolo 129 della CRD.

Conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella è segnalato un importo.

430

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL’ENTE

Articolo 128, primo comma, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD.

In questa cella è segnalato l’importo effettivo della riserva anticiclica.

440

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR.

In questa cella è segnalato l’importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all’articolo 458 del CRR, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.

450

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

Articolo 128, primo comma, punto 5, e articoli 133 e 134 della CRD.

In questa cella è segnalato l’importo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

470

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

Articolo 128, primo comma, punto 3, e articolo 131 della CRD.

In questa cella è segnalato l’importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale.

480

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

Articolo 128, primo comma, punto 4, e articolo 131 della CRD.

In questa cella è segnalato l’importo della riserva di altri enti a rilevanza sistemica.

3.   MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO

3.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

38.

Per quanto riguarda il rischio di credito sono previsti gruppi di modelli differenziati per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui rating interni (IRB). Si devono inoltre utilizzare modelli distinti in base alla ripartizione geografica delle posizioni soggette al rischio di credito in caso di superamento della soglia applicabile ai sensi dell’articolo 5, lettera a), punto 4.

3.1.1.   Segnalazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione

39.

L’articolo 235 del CRR descrive la procedura per calcolare l’esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale.

40.

L’articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare l’esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale in caso di protezione completa/protezione parziale — stesso rango (seniority).

41.

Gli articoli 196, 197 e 200 del CRR disciplinano la protezione del credito di tipo reale.

42.

Le esposizioni verso debitori (controparti dirette) e verso fornitori di protezioni assegnati alla stessa classe di esposizioni sono segnalate sia come flusso che come deflusso relativamente alla stessa classe di esposizioni.

43.

Il tipo di esposizione non cambia per effetto della protezione del credito di tipo personale.

44.

Se un’esposizione è garantita da una protezione del credito di tipo personale, la parte garantita è assegnata, ad esempio, come deflusso nella classe di esposizioni del debitore e come afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione. Tuttavia, il tipo di esposizione non cambia al variare della classe di esposizioni.

45.

L’effetto di sostituzione nel quadro di segnalazione COREP tiene conto del trattamento della ponderazione del rischio effettivamente applicabile alla parte garantita dell’esposizione. Pertanto, la parte garantita dell’esposizione è ponderata per il rischio secondo il metodo standardizzato ed è segnalata nel modello CR SA.

3.1.2.   Segnalazione del rischio di controparte

46.

Le esposizioni che derivano dalle posizioni su rischio di controparte sono segnalate nei modelli CR SA o CR IRB, indipendentemente dal fatto che siano elementi del portafoglio bancario o del portafoglio di negoziazione.

3.2.   C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)

3.2.1.   Osservazioni di carattere generale

47.

I modelli CR SA contengono le informazioni necessarie per calcolare i requisiti di fondi propri relativi al rischio di credito secondo il metodo standardizzato. In particolare, forniscono informazioni dettagliate:

a)

sulla distribuzione dei valori dell’esposizione in base ai differenti tipi di esposizioni, ai fattori di ponderazione del rischio e alle classi di esposizioni;

b)

sull’importo e il tipo di tecniche di attenuazione del rischio utilizzate per ridurre i rischi.

3.2.2.   Ambito di applicazione del modello CR SA

48.

Ai sensi dell’articolo 112 del CRR, per calcolare i requisiti di fondi propri ciascuna esposizione in base al metodo standardizzato è assegnata a una delle sedici classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato.

49.

Le informazioni contenute nel modello CR SA sono richieste sia per le classi di esposizioni complessive sia singolarmente per ciascuna delle classi di esposizioni come definite ai fini del metodo standardizzato. Gli importi complessivi e le informazioni di ciascuna classe di esposizioni sono segnalati in una dimensione separata.

50.

Non rientrano, tuttavia, nell’ambito di applicazione del modello CR SA i seguenti elementi:

a)

le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni “elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione” ai sensi dell’articolo 112, lettera m), del CRR, che sono segnalate nei modelli CR SEC;

b)

le esposizioni dedotte dai fondi propri.

51.

L’ambito di applicazione del modello CR SA comprende i seguenti requisiti di fondi propri:

a)

il rischio di credito, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 (Metodo standardizzato), del CRR, nel portafoglio bancario; è incluso, tra l’altro, il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio bancario;

b)

il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio di negoziazione;

c)

il rischio di regolamento correlato alle operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all’articolo 379 del CRR, per tutte le attività aziendali.

52.

Il modello vale per tutte le esposizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR in combinato disposto con la parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR. Anche gli enti che applicano l’articolo 94, paragrafo 1, del CRR devono segnalare in questo modello le proprie posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione se calcolano i relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR (parte tre, titolo II, capi 2 e 6, e titolo V del CRR). Il modello fornisce, quindi, non solo informazioni dettagliate sul tipo di esposizione (ad esempio elementi in/fuori bilancio), ma anche informazioni sull’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio nell’ambito della rispettiva classe di esposizioni.

53.

Il modello CR SA contiene altresì voci per memoria, nelle righe da 290 a 320, per raccogliere ulteriori informazioni relativamente alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili e alle esposizioni in stato di default.

54.

Queste voci per memoria sono compilate solamente per le seguenti classi di esposizioni:

a)

verso amministrazioni centrali o banche centrali (articolo 112, lettera a), del CRR);

b)

verso amministrazioni regionali o autorità locali (articolo 112, lettera b), del CRR);

c)

verso organismi del settore pubblico (articolo 112, lettera c), del CRR);

d)

verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR);

e)

verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR);

f)

al dettaglio (articolo 112, lettera h), del CRR).

55.

La segnalazione delle voci per memoria non ha effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni di cui all’articolo 112, lettere da a) a c) e da f) ad h), del CRR, né delle classi di esposizioni di cui all’articolo 112, lettere i) e j), del CRR segnalate nel modello CR SA.

56.

Le righe per memoria forniscono ulteriori informazioni sulla struttura del debitore delle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”. Le esposizioni sono segnalate in queste righe laddove i debitori sarebbero altrimenti stati segnalati nelle classi di esposizioni verso “amministrazioni centrali o banche centrali”, “amministrazioni regionali o autorità locali”, “organismi del settore pubblico”, “enti”, “imprese” e “al dettaglio” del modello CR SA, se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”. Tuttavia, i dati segnalati sono gli stessi utilizzati per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nelle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”.

57.

Ad esempio, nel caso di un’esposizione con importi delle esposizioni al rischio calcolati conformemente all’articolo 127 del CRR e rettifiche di valore inferiori al 20 %, queste informazioni sono segnalate come totale alla riga 320 del modello CR SA e nella classe di esposizioni “in stato di default”. Se la stessa esposizione, prima dello stato di default, era verso un ente, tale informazione è riportata anche nella riga 320 della classe di esposizioni “enti”.

3.2.3.   Assegnazione di esposizioni alle classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato

58.

Per garantire un’assegnazione uniforme delle esposizioni alle differenti classi di esposizioni stabilite dall’articolo 112 del CRR, si applica il metodo sequenziale illustrato di seguito:

a)

in una prima fase l’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione è classificata nella classe di esposizioni corrispondente (originaria) citata nell’articolo 112 del CRR, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione specifica riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata;

b)

in una seconda fase le esposizioni possono essere riassegnate ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito (credit risk mitigation, CRM), con effetti di sostituzione sull’esposizione (ad esempio garanzie, derivati su crediti, metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie) mediante afflussi e deflussi.

59.

Alla classificazione dell’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione nelle differenti classi di esposizioni (prima fase) si applicano i criteri indicati di seguito, fatta salva la successiva riassegnazione dovuta all’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione o fatto salvo il trattamento (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata.

60.

Ai fini della classificazione dell’esposizione originaria prima dell’applicazione del fattore di conversione nella prima fase non si tiene conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito associate all’esposizione (si rileva che tali tecniche sono prese in considerazione esplicitamente nella seconda fase), a meno che un effetto di protezione non costituisca un elemento intrinseco della definizione di una classe di esposizioni, come nel caso della classe di cui all’articolo 112, lettera i), del CRR (esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili).

61.

L’articolo 112 del CRR non stabilisce criteri per la separazione delle classi di esposizioni, con la possibile conseguenza che, in assenza di indicazioni sulla priorità dei criteri di valutazione da applicare ai fini della classificazione, un’esposizione può potenzialmente essere classificata in classi di esposizioni diverse. Il caso più evidente si pone tra le esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine (articolo 112, lettera n), del CRR) e le esposizioni verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR)/esposizioni verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR). Al riguardo è chiaro che il CRR fornisce un’implicita indicazione delle priorità, poiché si valuterà dapprima se una data esposizione può essere assegnata alle esposizioni a breve termine verso enti e imprese, e soltanto dopo si effettuerà la stessa valutazione per le esposizioni verso enti e per le esposizioni verso imprese. È ovvio che, altrimenti, nessuna esposizione potrà mai essere assegnata alla classe di esposizioni citata nell’articolo 112, lettera n), del CRR. Questo esempio è solo uno dei casi più evidenti che si possono verificare, non l’unico. È opportuno rilevare che per stabilire le classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato si applicano criteri diversi (categorizzazione degli enti, condizioni dell’esposizione, status di scaduto, eccetera), e questo è il motivo fondamentale per non separare i raggruppamenti.

62.

Per garantire l’omogeneità e la comparabilità delle segnalazioni è necessario specificare la priorità dei criteri di valutazione per l’assegnazione alle singole classi di esposizioni dell’esposizione originaria prima dell’applicazione del fattore di conversione, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ogni singola esposizione riceve nell’ambito della classe alla quale è stata assegnata. I criteri di attribuzione di priorità presentati infra sotto forma di albero decisionale si basano sulla valutazione delle condizioni previste esplicitamente dal CRR per assegnare un’esposizione a una determinata classe e, laddove tali condizioni siano soddisfatte, su qualsiasi decisione dell’ente segnalante o dell’autorità di vigilanza in merito all’applicabilità di determinate classi di esposizioni. In tal modo il risultato del processo di assegnazione delle esposizioni a fini di segnalazione sarebbe conforme alle disposizioni del CRR. Ciò non impedisce agli enti di avvalersi di altre procedure di assegnazione, interne, che possono essere anch’esse conformi a tutte le pertinenti disposizioni del CRR e alle relative interpretazioni emesse in sedi competenti.

63.

Nella classifica di valutazione dell’albero decisionale è attribuita priorità a una classe di esposizioni rispetto alle altre (cioè si valuta dapprima se un’esposizione può essere assegnata alla classe individuata, fatto salvo il risultato della valutazione) qualora sussista la possibilità che, altrimenti, alla classe in questione non sia assegnata alcuna esposizione. Ciò si verificherebbe se, in assenza di criteri di attribuzione di priorità, una classe di esposizioni diventasse un sottoinsieme di altre classi. Pertanto, i criteri raffigurati graficamente nel seguente albero decisionale dovrebbero operare secondo un processo sequenziale.

64.

In considerazione di quanto precede, la classifica di valutazione dell’albero decisionale riportato in appresso è la seguente:

1.

posizioni verso la cartolarizzazione;

2.

posizioni associate a un rischio particolarmente elevato;

3.

Esposizioni in strumenti di capitale

4.

esposizioni in stato di default;

5.

esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIV)/esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (classi di esposizioni separate);

6.

esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;

7.

altre posizioni;

8.

esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine;

9.

tutte le altre classi di esposizioni (classi di esposizioni disgiunte) che comprendono: le esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali; le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali; le esposizioni verso organismi del settore pubblico; le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo; le esposizioni verso organizzazioni internazionali; le esposizioni verso enti; le esposizioni verso imprese e le esposizioni al dettaglio.

65.

Nelle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo e in caso di ricorso al metodo del look-through (articolo 132, paragrafi da 3 a 5, del CRR) si prendono in considerazione le singole esposizioni sottostanti, classificandole nella corrispondente riga della ponderazione del rischio in base al trattamento loro riservato, ma tutte queste singole esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo.

66.

Nel caso dei derivati su crediti di tipo “nth-to-default” di cui all’articolo 134, paragrafo 6, del CRR, se provvisti di rating tali strumenti sono classificati direttamente come posizioni verso la cartolarizzazione; se, invece, sono privi di rating, sono inclusi nella classe di esposizioni “altre posizioni”. In quest’ultimo caso l’importo nominale del contratto è segnalato come esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione nella riga degli “altri fattori di ponderazione del rischio” (il fattore di ponderazione del rischio applicato è quello specificato nella somma riportata ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 6, del CRR).

67.

In una seconda fase, le esposizioni sono riassegnate alla classe di esposizioni del fornitore della protezione a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione.

ALBERO DECISIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO CONFORMEMENTE AL CRR

Esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all’articolo 112, lettera m)?

Image

Posizioni verso la cartolarizzazione

NO

Image

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all’articolo 112, lettera k)?

Image

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato (cfr. anche articolo 128)

NO

Image

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all’articolo 112, lettera p)?

Image

Esposizioni in strumenti di capitale (cfr. anche articolo 133)

NO

Image

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all’articolo 112, lettera j)?

Image

Esposizioni in stato di default

NO

Image

 

 

Può essere assegnata alle classi di esp. di cui all’articolo 112, lettere l) e o)?

Image

Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC)

Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (cfr. anche articolo 129)

Queste due classi di esposizioni sono separate tra loro (cfr. osservazioni sul metodo look-through nella risposta precedente); pertanto l’assegnazione a una di esse è lineare:

NO

Image

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all’articolo 112, lettera i)?

Image

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili (cfr. anche articolo 124)

NO

Image

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all’articolo 112, lettera q)?

Image

Altre posizioni

NO

Image

 

 

Può essere assegnata alla classe di esp. di cui all’articolo 112, lettera n)?

Image

Esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine

NO

Image

 

 

Le seguenti classi di esposizioni sono separate tra loro; pertanto l’assegnazione a una di esse è lineare:

esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali

esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

esposizioni verso organismi del settore pubblico

esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

esposizioni verso organizzazioni internazionali

esposizioni verso enti

esposizioni verso imprese

esposizioni al dettaglio

3.2.4.   Chiarimenti dell’ambito di applicazione di alcune classi di esposizioni specifiche citate nell’articolo 112 del CRR

3.2.4.1.   Classe di esposizioni “Enti”

68.

Le esposizioni infragruppo ai sensi dell’articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR sono segnalate con le modalità indicate di seguito.

69.

Le esposizioni che soddisfano i requisiti dell’articolo 113, paragrafo 7, del CRR sono segnalate nella rispettiva classe di esposizioni nella quale sarebbero segnalate se non fossero esposizioni infragruppo.

70.

Ai sensi dell’articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR “un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell’ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un’impresa legata da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE”. Ciò significa che le controparti infragruppo non sono necessariamente enti, bensì anche imprese assegnate ad altre classi di esposizioni, ad esempio imprese strumentali o imprese di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Pertanto le esposizioni infragruppo sono segnalate nella classe di esposizioni corrispondente.

3.2.4.2.   Classe di esposizioni “Obbligazioni garantite”

71.

Le esposizioni secondo il metodo standardizzato sono assegnate alla classe di esposizioni “obbligazioni garantite” con le modalità indicate di seguito.

72.

Le obbligazioni definite nell’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafi 1 e 2, del CRR per poter essere classificate nella classe di esposizioni “obbligazioni garantite”. L’adempimento di detti requisiti deve essere verificato in ciascun caso. Tuttavia, anche le obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE emesse prima del 31 dicembre 2007 sono assegnate alla classe di esposizioni “obbligazioni garantite” in virtù dell’articolo 129, paragrafo 6, del CRR.

3.2.4.3.   Classe di esposizioni “Organismi di investimento collettivo”

73.

Laddove ci si avvalga della possibilità prevista dall’articolo 132, paragrafo 5, del CRR, le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC sono segnalate come elementi in bilancio ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 1, frase 1, del CRR.

3.2.5.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Valore dell’esposizione conformemente all’articolo 111 del CRR senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, dei fattori di conversione e dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito; valgono le seguenti precisazioni derivanti dall’articolo 111, paragrafo 2, del CRR.

Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR o all’articolo 92, paragrafo 3, lettera f), del CRR, l’esposizione originaria corrisponde al valore dell’esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.

Ai valori dell’esposizione per i contratti di leasing si applica l’articolo 134, paragrafo 7, del CRR.

In caso di compensazione in bilancio di cui all’articolo 219 del CRR, i valori dell’esposizione sono segnalati conformemente alle garanzie in contante ricevute.

In caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, l’effetto della protezione del credito di tipo reale sotto forma di accordi quadro di compensazione ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 4, del CRR è indicato nella colonna 010. Pertanto, in caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto cui si applicano le disposizioni della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore di E* calcolato conformemente agli articoli 220 e 221 del CRR è segnalato nella colonna 010 del modello CR SA.

030

(-) Rettifiche di valore e accantonamenti associati all’esposizione originaria

Articoli 24 e 111 del CRR.

Rettifiche di valore e accantonamenti per perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile alla quale è soggetto l’ente segnalante.

040

Esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti

Somma delle colonne 010 e 030.

050 - 100

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di un’esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni definita infra alla voce “Sostituzione dell’esposizione dovuta all’attenuazione del rischio di credito”.

Se una garanzia reale influisce sul valore dell’esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione), il suo importo è limitato al valore dell’esposizione.

Gli elementi da segnalare in questa riga sono:

le garanzie reali, incorporate conformemente al metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie;

la protezione del credito ammissibile di tipo personale.

Cfr. anche le istruzioni relative al punto 4.1.1.

050 - 060

Protezione del credito di tipo personale: valori corretti (GA)

Articolo 235 del CRR.

L’articolo 239, paragrafo 3, del CRR definisce la rettifica di valore GA di una protezione del credito di tipo personale.

050

Garanzie

Articolo 203 del CRR.

Protezione del credito di tipo personale così come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR, diversa dai derivati su crediti.

060

Derivati su crediti

Articolo 204 del CRR.

070 – 080

Protezione del credito di tipo reale

Queste colonne riguardano la protezione del credito di tipo reale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR e agli articoli 196, 197 e 200 del CRR. Gli importi non comprendono gli accordi quadro di compensazione (già compresi nell’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione).

Le credit linked note e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili ai sensi degli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante.

070

Garanzia reale finanziaria: metodo semplificato

Articolo 222, paragrafi da 1 a 2, del CRR.

080

Altra protezione del credito di tipo reale

Articolo 232 del CRR.

090 - 100

SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del CRR.

I deflussi corrispondono alla parte garantita dell’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione.

Sono segnalati qui anche gli afflussi e i deflussi all’interno delle stesse classi di esposizioni.

Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.

110

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Importo dell’esposizione al netto delle rettifiche di valore, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE.

120-140

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL’IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE, METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE

Articoli 223, 224, 225, 226, 227 e 228 del CRR. Comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).

Le credit linked note e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili ai sensi degli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante.

L’effetto della costituzione di garanzia del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie applicato a un’esposizione garantita da una garanzia reale finanziaria ammissibile è calcolato conformemente agli articoli 223, 224, 225, 226, 227 e 228 del CRR.

120

Rettifica dell’esposizione per volatilità

Articolo 223, paragrafi 2 e 3, del CRR.

L’importo da segnalare è dato dall’impatto della rettifica per volatilità del valore dell’esposizione (Eva-E) = E*He.

130

(-) Garanzia reale finanziaria: valore corretto (Cvam)

Articolo 239, paragrafo 2, del CRR.

Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono comprese le garanzie reali finanziarie e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all’articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR.

L’importo da segnalare corrisponde a: Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Per la definizione di C, Hc, Hfx, t, T e t* si rimanda alla parte tre, titolo II, capo 4, sezioni 4 e 5, del CRR.

140

(-) di cui: rettifiche per volatilità e in funzione della durata

Articolo 223, paragrafo 1, del CRR e articolo 239, paragrafo 2, del CRR.

L’importo da segnalare è l’impatto combinato delle rettifiche per volatilità e in funzione della durata (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], dove l’impatto delle rettifiche per volatilità è (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] e l’impatto delle rettifiche in funzione della durata è (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].

150

Valore dell’esposizione corretto integralmente (E*)

Articolo 220, paragrafo 4, articolo 223, paragrafi da 2 a 5, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR.

160 - 190

Ripartizione per fattori di conversione del valore dell’esposizione corretta integralmente degli elementi fuori bilancio

Articolo 111, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR. Cfr. anche articolo 222, paragrafo 3, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR.

Indicare i valori dell’esposizione corretta integralmente prima dell’applicazione del fattore di conversione.

200

Valore dell’esposizione

Articolo 111 e parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4 del CRR.

Valore dell’esposizione, tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le attenuazioni del rischio di credito e dei fattori di conversione del credito, da attribuire ai fattori di ponderazione del rischio ai sensi dell’articolo 113 e della parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR.

210

di cui: derivante dal rischio di controparte

Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, valore dell’esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 2, 3, 4 e 5, del CRR.

215

Importo dell’esposizione ponderato per il rischio prima dell’applicazione del fattore di sostegno alle PMI

Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR senza tener conto del fattore di sostegno alle PMI ai sensi dell’articolo 501 del CRR.

220

Importo dell’esposizione ponderato per il rischio dopo l’applicazione del fattore di sostegno alle PMI

Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR tenuto conto del fattore di sostegno alle PMI ai sensi dell’articolo 500 del CRR.

230

di cui: con una valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta

Articolo 112, lettere da a) a d), f), g), l), n), o) e q), del CRR.

240

di cui: con una valutazione del merito di credito derivata dall’amministrazione centrale

Articolo 112, lettere da b) a d), f), g), l), e o), del CRR.


Righe

Istruzioni

010

Esposizioni totali

015

di cui: esposizioni in stato di default

Articolo 127 del CRR.

Completare questa riga solo per le classi di esposizioni “Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato” ed “Esposizioni in strumenti di capitale”.

Se figura nell’elenco di cui all’articolo 128, paragrafo 2, del CRR o se soddisfa i criteri di cui all’articolo 128, paragrafo 3, o all’articolo 133 del CRR, l’esposizione è classificata nella classe di esposizioni “Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato” o “Esposizioni in strumenti di capitale”. Di conseguenza, non vi sono altre classificazioni, anche se si tratta di esposizione in stato di default ai sensi dell’articolo 127 del CRR.

020

di cui: PMI

In questa riga sono segnalate tutte le esposizioni verso PMI.

030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell’articolo 501 del CRR.

040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali

Articolo 125 del CRR.

Segnalate soltanto nella classe di esposizioni “garantite da ipoteche su beni immobili”.

050

di cui: esposizioni nell’ambito dell’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

Esposizioni trattate conformemente all’articolo 150, paragrafo 1, del CRR.

060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

Esposizioni trattate conformemente all’articolo 148, paragrafo 1, del CRR.

070-130

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

Le posizioni del “portafoglio bancario” dell’ente segnalante sono ripartite sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra: esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.

Le posizioni dell’ente segnalante relative al rischio di controparte interne al “portafoglio di negoziazione”, di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera f), e all’articolo 299, paragrafo 2, del CRR, sono assegnate alle esposizioni soggette al rischio di controparte. Anche gli enti che applicano l’articolo 94, paragrafo 1, del CRR ripartiscono le posizioni interne al “portafoglio di negoziazione” sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.

070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

Attività di cui all’articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria.

Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 090, 110 e 130 e pertanto non sono incluse in questa riga.

Le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell’articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.

Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se non sono segnalate nella riga 030.

080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell’allegato I del CRR.

Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040 e 060; pertanto non sono incluse in questa riga.

Le esposizioni derivanti da costituite in garanzia presso una CCP conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se sono considerate elementi fuori bilancio.

090-130

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

090

Operazioni di finanziamento tramite titoli

Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del “double default”), comprendono: i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci; ii) i finanziamenti con margini definiti nell’articolo 272, punto 3, del CRR.

100

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 88, in combinato disposto con l’articolo 301, paragrafo 2, del CRR.

Esposizioni da negoziazione verso una CCP conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR.

110

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

I derivati comprendono i contratti elencati nell’allegato II del CRR.

Operazioni con regolamento a lungo termine definite nell’articolo 272, punto 2, del CRR.

I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che sono compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 130; pertanto non sono inclusi in questa riga.

120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 88, in combinato disposto con l’articolo 301, paragrafo 2, del CRR.

Esposizioni da negoziazione verso una CCP conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR.

130

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

In questa riga sono segnalate le esposizioni che, in virtù di una compensazione contrattuale tra prodotti differenti (definita nell’articolo 272, punto 11, del CRR), non possono essere classificate né come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine né come operazioni di finanziamento tramite titoli.

140-280

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140

0  %

150

2 %

Articolo 306, paragrafo 1, del CRR

160

4 %

Articolo 305, paragrafo 3, del CRR

170

10  %

180

20  %

190

35  %

200

50  %

210

70  %

Articolo 232, paragrafo 3, lettera c), del CRR

220

75  %

230

100  %

240

150  %

250

250  %

Articolo 133, paragrafo 2, e articolo 48, paragrafo 4, del CRR

260

370  %

Articolo 471 del CRR

270

1 250  %

Articolo 133, paragrafo 2, e articolo 379 del CRR

280

Altri fattori di ponderazione del rischio

Questa riga non è disponibile per le classi di esposizioni “amministrazioni centrali”, “imprese”, “enti” e “al dettaglio”.

Per segnalare le esposizioni non soggette ai fattori di ponderazione del rischio elencati nel modello.

Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR.

I derivati su crediti nth-to-default privi di rating nell’ambito del metodo standardizzato (articolo 134, paragrafo 6, del CRR) sono segnalati in questa riga nella classe di esposizioni “altre posizioni”.

Cfr. anche l’articolo 124, paragrafo 2, e l’articolo 152, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

290-320

Voci per memoria

Cfr. anche la spiegazione delle finalità delle voci per memoria nella sezione generale del modello CR SA.

290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

Articolo 112, lettera i), del CRR.

Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali conformemente agli articoli 124 e 126 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga in base ai criteri che determinano se sono garantite da beni immobili non residenziali oppure no.

300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %

Articolo 112, lettera j), del CRR.

Esposizioni comprese nella classe di esposizioni “esposizioni in stato di default” che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.

310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

Articolo 112, lettera i), del CRR.

Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali conformemente agli articoli 124 e 125 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga in base ai criteri che determinano se sono garantite da beni immobili residenziali oppure no.

320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %

Articolo 112, lettera j), del CRR.

Esposizioni comprese nella classe di esposizioni “esposizioni in stato di default” che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.

3.3.   RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB)

3.3.1.   Ambito di applicazione del modello CR IRB

74.

L’ambito di applicazione del modello CR IRB comprende i requisiti di fondi propri per:

i.

il rischio di credito interno al portafoglio bancario, tra cui:

il rischio di controparte interno al portafoglio bancario;

il rischio di diluizione per crediti commerciali acquistati;

ii.

il rischio di controparte interno al portafoglio di negoziazione;

iii.

le operazioni con regolamento non contestuale derivanti da tutte le attività aziendali.

75.

L’ambito di applicazione del modello comprende le esposizioni i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, articoli da 151 a 157 del CRR (metodo IRB).

76.

Il modello CR IRB non comprende i seguenti dati:

i.

le esposizioni in strumenti di capitale, che sono segnalate nel modello CR EQU IRB;

ii.

le posizioni verso la cartolarizzazione, che sono segnalate nei modelli CR SEC SA, CR SEC IRB e/o CR SEC Details;

iii.

le “altre attività diverse dai crediti” di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera g), del CRR. Per questa classe di esposizioni il fattore di ponderazione del rischio deve essere sempre del 100 %, esclusi gli elementi “cassa e valori assimilati” e le esposizioni che costituiscono valori residuali di beni dati in locazione, conformemente all’articolo 156 del CRR. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di questa classe di esposizioni sono segnalati direttamente nel modello CA;

iv.

il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), che è segnalato nel modello CVA Rischio.

Per il modello CR IRB non è richiesta la ripartizione geografica per paese di residenza della controparte delle esposizioni secondo il metodo IRB, che è segnalata nel modello CR GB.

77.

Per precisare se l’ente utilizza stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito, sono fornite le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni segnalata:

 

“NO” = se si utilizzano le stime della LGD e dei fattori di conversione del credito compiute dall’organismo di vigilanza (IRB di base — F-IRB);

 

“SÌ” = se si utilizzano le stime interne della LGD e dei fattori di conversione del credito (IRB avanzato — A-IRB).

In ogni caso, per la segnalazione dei portafogli al dettaglio deve essere indicato “SÌ”.

L’ente che utilizza stime interne della LGD per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una parte delle proprie esposizioni secondo il metodo IRB, e utilizza la LGD determinata dall’autorità di vigilanza per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell’altra parte delle proprie esposizioni secondo il metodo IRB, deve segnalare un CR IRB Total per le posizioni F-IRB e un CR IRB Total per le posizioni A-IRB.

3.3.2.   Ripartizione del modello CR IRB

78.

Il modello CR IRB consta di due modelli: il modello CR IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni secondo il metodo IRB e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio, nonché la ripartizione dell’esposizione totale in base al tipo di esposizione, e il modello CR IRB 2, che espone la ripartizione dell’esposizione complessiva assegnata alle classi o ai pool di debitori. I modelli CR IRB 1 e CR IRB 2 sono trasmessi separatamente per le seguenti classi e sottoclassi di esposizioni:

1)

Totale

(Il modello “Total” deve essere segnalato per l’IRB di base e separatamente per il metodo IRB avanzato)

2)

Banche centrali e amministrazioni centrali

(articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR)

3)

Enti

(articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR)

4.1)

Imprese — PMI

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR)

4.2)

Imprese — Finanziamenti specializzati

(articolo 147, paragrafo 8, del CRR)

4.3)

Imprese — Altre

(tutte le imprese di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), non segnalate nelle voci 4.1 e 4.2)

5.1)

Al dettaglio — garantite da beni immobili, PMI

(le esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 154, paragrafo 3, del CRR che sono garantite da beni immobili)

5.2)

Al dettaglio — garantite da beni immobili, non PMI

(le esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR che sono garantite da beni immobili e non sono segnalate nella voce 5.1)

5.3)

Al dettaglio — Rotative qualificate

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 154, paragrafo 4, del CRR)

5.4)

Al dettaglio — altre PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), non segnalate nelle voci 5.1 e 5.3)

5.5)

Al dettaglio — altre non PMI

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR non segnalate nelle voci 5.2 e 5.3).

3.3.3.   C 08.01 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (CR IRB 1)

3.3.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

010

SISTEMA DI RATING INTERNO/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

La probabilità di default (PD) assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare si basa sulle disposizioni di cui all’articolo 180 del CRR. Per ogni singola classe o pool di debitori è indicata la PD attribuitale. Per gli importi relativi a un’aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le esposizioni totali), si riporta la media ponderata per l’esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell’aggregazione considerata. Il valore dell’esposizione (colonna 110) è utilizzato per il calcolo della media ponderata per l’esposizione della PD.

Per ogni singola classe o pool di debitori è segnalata la PD attribuitale. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall’autorità competente.

Non è richiesto né auspicabile disporre di una scala tipo di vigilanza. Se l’ente segnalante applica un sistema di rating unico o è in grado di effettuare le segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, si utilizza tale scala.

Negli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpate e ordinate a partire dalla classe con la PD più bassa alla classe con la PD più alta. Se utilizza molte classi o molti pool, l’ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare.

Gli enti contattano preventivamente la rispettiva autorità competente se vogliono segnalare un numero di classi diverso da quello utilizzato al proprio interno.

Per la ponderazione della PD media si utilizza il valore dell’esposizione indicato nella colonna 110. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l’esposizione (ad esempio per le “esposizioni totali”) si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Le esposizioni in stato di default sono quelle attribuite alla o alle ultime classi di rating con una PD pari al 100 %.

020

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

L’ente segnala il valore dell’esposizione prima di tener conto di qualsiasi rettifica di valore, di accantonamenti, di effetti dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito o dei fattori di conversione del credito.

Il valore dell’esposizione originaria è indicato conformemente all’articolo 24 del CRR e all’articolo 166, paragrafi 1 e 2 e da 4 a 7, del CRR.

L’effetto derivante dall’articolo 166, paragrafo 3, del CRR (effetto della compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi) è segnalato separatamente come protezione del credito di tipo reale e pertanto non riduce l’esposizione originaria.

030

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

Ripartizione dell’esposizione originaria prima dell’applicazione del fattore di conversione per tutte le esposizioni definite a norma dell’articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all’articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

040-080

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di un’esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni definita infra alla voce “SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO”.

040-050

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

Protezione del credito di tipo personale: i valori ottenuti applicando la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR.

Se una garanzia reale ha effetti sull’esposizione (ad esempio se è usata come tecnica di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione), il suo importo è limitato al valore dell’esposizione.

040

GARANZIE:

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell’articolo 236 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD (articolo 183 del CRR, tranne paragrafo 3), è indicato il valore pertinente utilizzato nel modello interno.

Le garanzie sono segnalate nella colonna 040 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l’importo delle garanzie è segnalato nella colonna 150.

Per le esposizioni soggette al trattamento del “double default”, il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220.

050

DERIVATI SU CREDITI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell’articolo 216 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD (articolo 183 del CRR), è indicato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna.

Se è effettuata una rettifica nella LGD, l’importo dei derivati su crediti è segnalato nella colonna 160.

Per le esposizioni soggette al trattamento del “double default”, il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220.

060

ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

Se una garanzia reale ha effetti sull’esposizione (ad esempio se è usata come tecnica di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione dell’esposizione), il suo importo è limitato al valore dell’esposizione.

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applica l’articolo 232 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, sono indicate le attenuazioni del rischio di credito che soddisfano i criteri di cui all’articolo 212 del CRR. È indicato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell’ente.

Da segnalare nella colonna 060 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l’importo è indicato nella colonna 170.

070-080

SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

I deflussi corrispondono alla parte garantita dell’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla classe o dal pool di debitori e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla classe o al pool di debitori. Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, nelle classi o nei pool di debitori.

Si considerano anche gli afflussi e i deflussi all’interno delle medesime classi di esposizioni e, ove rilevante, delle medesime classi o pool di debitori.

Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.

090

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Esposizioni assegnate alla classe o al pool di debitori corrispondente e alla corrispondente classe di esposizioni dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione.

100, 120

di cui: elementi fuori bilancio

Cfr. le istruzioni relative al modello CR-SA.

110

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

È segnalato il valore di cui all’articolo 166 del CRR e all’articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del CRR.

Agli strumenti definiti nell’allegato I si applicano i fattori di conversione del credito (articolo 166, paragrafi da 8 a 10, del CRR), a prescindere dal metodo scelto dall’ente.

Per le righe 040-060, ossia le operazioni di finanziamento tramite titoli, i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine e le esposizioni derivanti da compensazione contrattuale tra prodotti differenti soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore dell’esposizione è pari al valore del rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4, 5, 6 e 7, del CRR. Tali valori sono segnalati in questa colonna, non nella colonna 130 “di cui: derivante dal rischio di controparte”.

130

di cui: derivante dal rischio di controparte

Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.

140

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

Ripartizione del valore dell’esposizione per tutte le esposizioni definite a norma dell’articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all’articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

150-210

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”

Non sono comprese in queste colonne le tecniche di attenuazione del rischio di credito che hanno un impatto sulle LGD in conseguenza dell’applicazione del loro effetto di sostituzione.

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applicano l’articolo 228, paragrafo 2, l’articolo 230, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 231 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD:

nel caso di protezione del credito di tipo personale, per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti e imprese si applica l’articolo 161, paragrafo 3, del CRR; nel caso di esposizioni al dettaglio si applica l’articolo 164, paragrafo 2, del CRR;

nel caso di garanzie di protezione del credito di tipo reale prese in considerazione nelle stime della LGD si applica l’articolo 181, paragrafo 1, lettere e) e f), del CRR.

150

GARANZIE

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.

160

DERIVATI SU CREDITI

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 050.

170

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

Valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell’ente.

Fattori di attenuazione del rischio di credito conformi ai criteri di cui all’articolo 212 del CRR.

180

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI

Nel caso di operazioni nel portafoglio di negoziazione, sono compresi gli strumenti finanziari e le merci che possono essere inclusi nelle esposizioni inserite nel portafoglio di negoziazione ai sensi dell’articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR. Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del CRR sono trattate come garanzie in contante.

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, sono segnalati i valori di cui all’articolo 193, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 194, paragrafo 1, del CRR. È segnalato il valore corretto (Cvam) indicato nell’articolo 223, paragrafo 2, del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano le garanzie reali finanziarie prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR. L’importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.

190-210

ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applicano l’articolo 199, paragrafi da 1 a 8, e l’articolo 229 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano le altre garanzie reali prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, lettere e) e f), del CRR.

190

IMMOBILI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all’articolo 199, paragrafi da 2 a 4, del CRR. Sono compresi gli immobili dati in leasing (cfr. articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l’articolo 229 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, l’importo da segnalare è la stima del valore di mercato.

200

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all’articolo 199, paragrafi 6 e 8, del CRR. Sono compresi anche i beni dati in leasing diversi dagli immobili (cfr. articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l’articolo 229, paragrafo 3, del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, l’importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.

210

CREDITI COMMERCIALI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si segnalano i valori di cui all’articolo 199, paragrafo 5, e all’articolo 229, paragrafo 2, del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, l’importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.

220

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

Garanzie e derivati su crediti a copertura di esposizioni soggette al trattamento del “double default” ai sensi dell’articolo 202 e dell’articolo 217, paragrafo 1, del CRR. Cfr. anche le colonne 040 “garanzie” e 050 “derivati su crediti”.

230

LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%)

Sono presi in considerazione tutti gli impatti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito sui valori della LGD specificati nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR. In caso di esposizioni soggette al trattamento del “double default”, la LGD da segnalare è quella selezionata ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 4, del CRR.

Per le esposizioni in stato di default si tiene conto delle disposizioni dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR.

Per calcolare le medie ponderate per l’esposizione è utilizzata la definizione del valore dell’esposizione riportata nella colonna 110.

Sono presi in considerazione tutti gli effetti (pertanto la soglia minima applicabile alle ipoteche è inclusa nella segnalazione).

Per gli enti che applicano il metodo IRB ma non utilizzano stime interne della LGD, gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie reali finanziarie sono considerati in E*, il valore corretto integralmente dell’esposizione, e poi ripresi nella LGD* ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del CRR.

La LGD media ponderata per l’esposizione associata a ciascuna PD della “classe o pool di debitori” deriva dalla media delle LGD prudenziali assegnate alle esposizioni relative alla PD della classe/pool in questione, ponderate per il rispettivo valore dell’esposizione di cui alla colonna 110.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, si tiene conto dell’articolo 175 e dell’articolo 181, paragrafi 1 e 2, del CRR.

In caso di esposizioni soggette al trattamento del “double default”, la LGD da segnalare è quella selezionata ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 4, del CRR.

Il calcolo della LGD media ponderata per l’esposizione deriva dai parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente.

Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 153, paragrafo 5.

L’esposizione e la rispettiva LGD dei soggetti regolamentati di grandi dimensioni del settore finanziario e dei soggetti finanziari non regolamentati non sono incluse nel calcolo della colonna 230, bensì soltanto nel calcolo della colonna 240.

240

LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

LGD media ponderata per l’esposizione (%) per tutte le esposizioni definite a norma dell’articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all’articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

250

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (GIORNI)

Valore segnalato conformemente all’articolo 162 del CRR. Per il calcolo delle medie ponderate per l’esposizione è utilizzato il valore dell’esposizione (colonna 110). La durata media è espressa in giorni.

Questi dati non sono segnalati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Ne consegue che questa colonna non è compilata in riferimento alla classe di esposizioni “al dettaglio”.

255

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. articolo 154, paragrafo 1, del CRR.

Non si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all’articolo 501 del CRR.

260

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. articolo 154, paragrafo 1, del CRR.

Si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all’articolo 501 del CRR.

270

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

Ripartizione dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio dopo l’applicazione del fattore di sostegno alle PMI per tutte le esposizioni definite a norma dell’articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggette al fattore di correlazione più elevato di cui all’articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

280

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

Per la definizione di “perdita attesa”, cfr. l’articolo 5, paragrafo 3, del CRR; per il calcolo, cfr. l’articolo 158 del CRR. L’importo della perdita attesa da segnalare si basa sui parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente.

290

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

In questa riga sono segnalati le rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici e generici di cui all’articolo 159 del CRR. Gli accantonamenti generici sono segnalati assegnando un importo pro rata in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori.

300

NUMERO DI DEBITORI

Articolo 172, paragrafi 1 e 2, del CRR.

Per tutte le classi di esposizioni, fatta eccezione per la classe di esposizioni “al dettaglio” e per i casi di cui all’articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del CRR, l’ente segnala il numero dei soggetti giuridici/debitori valutati separatamente, a prescindere dal numero dei diversi prestiti o esposizioni concessi.

Nell’ambito della classe di esposizioni “al dettaglio” o se le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate a diverse classi di debitori conformemente all’articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del CRR in altre classi di esposizioni, l’ente segnala il numero delle esposizioni assegnate separatamente a una determinata classe o pool di rating. Ove trovi applicazione l’articolo 172, paragrafo 2, del CRR, un debitore può essere assegnato a più di una classe.

Poiché riguarda un elemento della struttura dei sistemi di rating, questa colonna fa riferimento alle esposizioni originarie prima dell’applicazione del fattore di conversione attribuito a ciascuna classe o pool di debitori, senza considerare l’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (in particolare degli effetti di riassegnazione).


Righe

Istruzioni

010

ESPOSIZIONI TOTALI

015

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell’articolo 501 del CRR.

020-060

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

020

Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito

Attività di cui all’articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria.

Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga.

Le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell’articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.

Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se non sono segnalate nella riga 030.

030

Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito

Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell’allegato I del CRR.

Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga.

Le esposizioni derivanti da costituite in garanzia presso una CCP conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR e le esposizioni relative al fondo di garanzia conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del CRR sono incluse in questa riga se sono considerate elementi fuori bilancio.

040-060

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

040

Operazioni di finanziamento tramite titoli

Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del “double default”), comprendono: i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci e ii) i finanziamenti con margini definiti nell’articolo 272, punto 3, del CRR.

Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprese in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalate nella riga 060 e pertanto non figurano in questa riga.

050

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

I derivati comprendono i contratti elencati nell’allegato II del CRR. I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 060; pertanto non sono inclusi in questa riga.

060

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.

070

ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE

Per le esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali, cfr. l’articolo 142, paragrafo 1, punto 6, e l’articolo 170, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l’articolo 170, paragrafo 3, lettera b), del CRR. Per le esposizioni derivanti da crediti commerciali acquistati cfr. l’articolo 166, paragrafo 6, del CRR.

Le esposizioni derivanti da rischi di diluizione di crediti commerciali acquistati non sono segnalate in base alle classi o ai pool di debitori e sono ricomprese nella riga 180.

Se utilizza molte classi o molti pool, l’ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare.

Non è utilizzata una scala tipo; gli enti stabiliscono autonomamente la scala da utilizzare.

080

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE

Articolo 153, paragrafo 5, del CRR. Vale solo per le classi di esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali.

090-150

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL’AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

120

di cui: nella categoria 1

Articolo 153, paragrafo 5, tabella 1, del CRR.

160

TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI

Articolo 193, paragrafi 1 e 2, articolo 194, paragrafi da 1 a 7, e articolo 230, paragrafo 3, del CRR.

170

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL’AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Esposizioni derivanti da operazioni con regolamento non contestuale per le quali si utilizza il trattamento alternativo di cui all’articolo 379, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, del CRR o alle quali si applica una ponderazione del rischio pari al 100 % conformemente all’articolo 379, paragrafo 2, ultimo comma, del CRR. In questa riga sono segnalati i derivati su crediti nth-to-default privi di rating ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 8, del CRR e qualsiasi altra esposizione soggetta a ponderazione del rischio non compresa in altra riga.

180

RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI

Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, punto 53, del CRR per la definizione del rischio di diluizione. Per il calcolo della ponderazione del rischio relativamente al rischio di diluizione, cfr. l’articolo 157, paragrafo 1, del CRR.

Ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 6, del CRR il valore dell’esposizione dei crediti commerciali acquistati è l’importo in essere meno gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativamente al rischio di diluizione prima dell’attenuazione del rischio di credito.

3.3.4.   C 08.02 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali — ripartizione per classe o pool di debitori (modello CR IRB 2)

Colonna

Istruzioni

005

Classe di debitori (identificatore di riga)

Si tratta di un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga su un dato foglio della tabella. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

010-300

Per ciascuna di queste colonne valgono le istruzioni delle colonne numerate in modo corrispondente della tabella CR IRB 1.


Riga

Istruzioni

010-001 — 010-NNN

Gli importi segnalati in queste righe sono inseriti in ordine crescente in base alla PD assegnata alla classe o al pool di debitori. La PD dei debitori in stato di default è pari al 100 %. Le esposizioni soggette al trattamento alternativo per le garanzie reali immobiliari (applicabile soltanto se non si utilizzano stime interne della LGD) non sono assegnate in base alla PD del debitore e non sono segnalate in questo modello.

3.4.   RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE

79.

Tutti gli enti presentano informazioni aggregate a livello totale. In aggiunta, gli enti che soddisfano il requisito della soglia stabilita nell’articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento forniscono informazioni disaggregate per paese riguardanti il paese nazionale e qualsiasi altro paese non nazionale. La soglia si applica unicamente alla tabella 1 e alla tabella 2. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali sono assegnate all’area geografica “Altri paesi”.

80.

Il termine “residenza del debitore” si riferisce al paese in cui il debitore ha sede. Questo concetto può essere applicato su base “debitore diretto” e su base “rischio finale”; pertanto, le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione possono modificare l’attribuzione di un’esposizione a un paese. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell’organizzazione bensì all’area geografica “Altri paesi”, indipendentemente dalla classe di esposizione cui è assegnata l’esposizione verso organizzazioni sopranazionali.

81.

I dati riguardanti l’“esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione” sono indicati in riferimento al paese di residenza del debitore diretto. I dati riguardanti il “valore dell’esposizione” e l’“importo delle esposizioni ponderato per il rischio” sono indicati sulla base del paese di residenza del debitore finale.

3.4.1.   C 09.01 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo standardizzato (CR GB 1)

3.4.1.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR SA.

020

Esposizioni in stato di default

Esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” e per le esposizioni in stato di default classificate nella classe di esposizioni “esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato” o “esposizioni in strumenti di capitale”.

Questa “voce per memoria” fornisce informazioni aggiuntive sulla struttura del debitore delle esposizioni in stato di default. Le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” conformemente all’articolo 112, lettera j), del CRR sono segnalate in corrispondenza della voce in cui sarebbero stati inseriti i debitori se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni “esposizioni in stato di default”.

Queste informazioni sono una “voce per memoria” e pertanto non hanno effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni “esposizioni in stato di default”, “esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato” o “esposizioni in strumenti di capitale” di cui rispettivamente all’articolo 112, lettera j), k) e p), del CRR.

040

Nuovi default osservati per il periodo

L’importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe “esposizioni in stato di default” nel corso del trimestre successivo all’ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato nella classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.

050

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti conformemente all’articolo 110 del CRR.

Questa voce comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell’applicazione del massimale di cui all’articolo 62, lettera c), del CRR.

L’importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali.

055

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Rettifiche di valore su crediti conformemente all’articolo 110 del CRR.

060

Cancellazioni

Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati

Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” nel trimestre successivo all’ultima segnalazione di dati.

075

Valore dell’esposizione

Stessa definizione di cui alla colonna 200 del modello CR SA.

080

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Stessa definizione di cui alla colonna 215 del modello CR SA.

090

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Stessa definizione di cui alla colonna 220 del modello CR SA.


Righe

010

Amministrazioni centrali o banche centrali

Articolo 112, lettera a), del CRR.

020

Amministrazioni regionali o autorità locali

Articolo 112, lettera b), del CRR.

030

Organismi del settore pubblico

Articolo 112, lettera c), del CRR.

040

Banche multilaterali di sviluppo

Articolo 112, lettera d), del CRR.

050

Organizzazioni internazionali

Articolo 112, lettera e), del CRR.

060

Enti

Articolo 112, lettera f), del CRR.

070

Imprese

Articolo 112, lettera g), del CRR.

075

di cui: PMI

Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA.

080

Al dettaglio

Articolo 112, lettera h), del CRR.

085

di cui: PMI

Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA.

090

Garantite da ipoteche su beni immobili

Articolo 112, lettera i), del CRR.

095

di cui: PMI

Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA.

100

Esposizioni in stato di default

Articolo 112, lettera j), del CRR.

110

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

Articolo 112, lettera k), del CRR.

120

Obbligazioni garantite

Articolo 112, lettera l), del CRR.

130

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Articolo 112, lettera n), del CRR.

140

Organismi di investimento collettivo (OIC)

Articolo 112, lettera o), del CRR.

150

Esposizioni in strumenti di capitale

Articolo 112, lettera p), del CRR.

160

Altre esposizioni

Articolo 112, lettera q), del CRR.

170

Esposizioni totali

3.4.2.   C 09.02 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni in base al metodo IRB (CR GB 2)

3.4.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

 

010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Stessa definizione di cui alla colonna 020 del modello CR IRB.

030

in stato di default

Valore dell’esposizione originaria per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” conformemente all’articolo 178 del CRR.

040

Nuovi default osservati per il periodo

L’importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe “esposizioni in stato di default” nel corso del trimestre successivo all’ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato nella classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.

050

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti conformemente all’articolo 110 del CRR.

055

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Rettifiche di valore su crediti conformemente all’articolo 110 del CRR.

060

Cancellazioni

Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati

Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” nel trimestre successivo all’ultima segnalazione di dati.

080

SISTEMA DI RATING INTERNO/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR IRB.

090

LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%)

Stessa definizione di cui alle colonne 230 e 240 del modello CR IRB: la LGD media ponderata per l’esposizione (%) si riferisce a tutte le esposizioni, comprese quelle verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario e soggetti finanziari non regolamentati. Si applicano le disposizioni dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR.

Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 153, paragrafo 5.

100

di cui: in stato di default

LGD ponderata per l’esposizione per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” conformemente all’articolo 178 del CRR.

105

Valore dell’esposizione

Stessa definizione di cui alla colonna 110 del modello CR IRB.

110

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Stessa definizione di cui alla colonna 255 del modello CR IRB.

120

in stato di default

Importo dell’esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” conformemente all’articolo 178 del CRR.

125

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Stessa definizione di cui alla colonna 260 del modello CR IRB.

130

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

Stessa definizione di cui alla colonna 280 del modello CR IRB.


Righe

 

010

Banche centrali e amministrazioni centrali

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR).

020

Enti

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR).

030

Imprese

[Tutte le imprese conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c)].

042

di cui: finanziamenti specializzati (esclusi finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione)

(Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), del CRR).

Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 153, paragrafo 5.

045

di cui: finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione

Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), e articolo 153, paragrafo 5, del CRR

050

di cui: PMI

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR).

060

Al dettaglio

Tutte le esposizioni al dettaglio conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR.

070

Al dettaglio — Garantite da beni immobili

Esposizioni conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili.

080

PMI

Esposizioni al dettaglio conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 3, del CRR garantite da beni immobili.

090

Non PMI

Esposizioni al dettaglio conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili.

100

Al dettaglio — Rotative qualificate

(articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 154, paragrafo 4, del CRR)

110

Altre esposizioni al dettaglio

Altre esposizioni al dettaglio conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), non segnalate nelle righe 070 — 100.

120

PMI

Altre esposizioni al dettaglio conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 3, del CRR.

130

Non PMI

Altre esposizioni al dettaglio conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR.

140

Strumenti di capitale

Esposizioni in strumenti di capitale conformemente all’articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR.

150

Esposizioni totali

3.4.3.   C 09.04 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell’ente (CCB)

3.4.3.1.   Osservazioni di carattere generale

82.

Questa tabella ha lo scopo di raccogliere maggiori informazioni sugli elementi della riserva di capitale anticiclica specifica dell’ente. Le informazioni richieste riguardano i requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titoli II e IV del CRR e la localizzazione geografica delle esposizioni creditizie, delle esposizioni verso la cartolarizzazione e delle esposizioni inserite nel portafoglio di negoziazione rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell’ente (CCB) ai sensi dell’articolo 140 della CRD (esposizioni creditizie rilevanti).

83.

Le informazioni nel modello C 09.04 sono fornite per il “Totale” delle esposizioni creditizie rilevanti per tutti i paesi in cui dette esposizioni sono localizzate e individualmente per ogni paese in cui sono localizzate le esposizioni creditizie rilevanti. Gli importi complessivi e le informazioni su ciascun paese sono segnalati in una dimensione separata.

84.

La soglia di cui all’articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento non è rilevante ai fini della segnalazione di questa ripartizione.

85.

Per determinare la localizzazione geografica, le esposizioni sono assegnate sulla base dell’obbligato immediato, come disposto dal regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell’ente. Pertanto le tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) non mutano l’attribuzione di un’esposizione alla sua localizzazione geografica ai fini della segnalazione delle informazioni di cui al presente modello.

3.4.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

 

010

Importo

Il valore delle esposizioni creditizie rilevanti e i requisiti di fondi propri associati determinati conformemente alle istruzioni relative alla rispettiva riga.

020

Percentuale

030

Informazioni qualitative

Queste informazioni sono segnalate solo per il paese di residenza dell’ente (la giurisdizione corrispondente al suo Stato membro di origine) e per il “Totale” di tutti i paesi.

Gli enti indicano {y} o {n} conformemente alle istruzioni relative alla pertinente riga.


Righe

 

010-020

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito

Esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD.

010

Valore dell’esposizione secondo il metodo standardizzato

Valore dell’esposizione determinato conformemente all’articolo 111 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD.

Il valore dell’esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo standardizzato non è indicato in questa riga bensì nella riga 050.

020

Valore dell’esposizione secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione determinato conformemente all’articolo 166 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD.

Il valore dell’esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo IRB non è indicato in questa riga bensì nella riga 060.

030-040

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

Esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD.

030

Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i metodi standardizzati

Somma delle posizioni lunghe nette e corte nette ai sensi dell’articolo 327 del CRR delle esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR:

esposizioni verso strumenti di debito diversi dalla cartolarizzazione;

esposizioni verso posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione

esposizioni verso portafogli di negoziazione di correlazione;

esposizioni verso titoli di capitale; e

esposizioni verso OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all’articolo 348 del CRR.

040

Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i metodi dei modelli interni

Per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, segnalare la somma dei seguenti elementi:

il fair value (valore equo) delle posizioni non in derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD determinate conformemente all’articolo 104 del CRR;

il valore nozionale dei derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD.

050-060

Esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario

Esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD.

050

Valore dell’esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo standardizzato

Valore dell’esposizione determinato conformemente all’articolo 246 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD.

060

Valore dell’esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione determinato conformemente all’articolo 246 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD.

070-110

Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione

070

Requisiti di fondi propri totali per CCB

La somma delle righe 080, 090 e 100.

080

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito

Requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD nel paese in questione.

I requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non sono indicati in questa riga bensì nella riga 100.

I requisiti di fondi propri sono pari all’8 % dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio determinato conformemente alle disposizioni della parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del CRR.

090

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

Requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR per il rischio specifico o conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del CRR per il rischio incrementale di default e di migrazione per le esposizioni creditizie rilevanti, definite conformemente all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD, nel paese in questione.

I requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel quadro del rischio di mercato includono, tra l’altro, i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR e i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo determinate conformemente all’articolo 348 del CRR.

100

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario

Requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti come definite all’articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD nel paese in questione.

I requisiti di fondi propri sono pari all’8 % dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio determinato conformemente alle disposizioni della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.

110

Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri

Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è calcolato come un rapporto tra requisiti di fondi propri, determinato come segue:

1.

numeratore: requisiti di fondi propri totali che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione [r070; c010; foglio del paese];

2.

denominatore: i requisiti di fondi propri totali che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica conformemente all’articolo 140, paragrafo 4, della CRD [r070;c010; “Totale”].

Le informazioni sui fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri non sono segnalati per il “Totale” di tutti i paesi.

120-140

Coefficienti anticiclici

120

Coefficiente anticiclico fissato dall’autorità designata

Coefficiente anticiclico fissato per il paese in questione dall’autorità designata di detto paese conformemente agli articoli 136, 137, 138 e 139 della CRD.

Se l’autorità designata del paese in questione non ha fissato un coefficiente anticiclico lasciare vuota questa riga.

I coefficienti anticiclici fissati dall’autorità designata ma non ancora applicabili nel paese in questione alla data di riferimento per le segnalazioni non devono essere segnalati.

Le informazioni sul coefficiente anticiclico fissato dall’autorità designata non sono segnalate nel “Totale” di tutti i paesi.

130

Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell’ente

Coefficiente anticiclico applicabile al paese in questione che è stato fissato dall’autorità designata del paese di residenza dell’ente conformemente agli articoli 137, 138, 139 e all’articolo 140, paragrafi 1, 2 e 3 della CRD. I coefficienti anticiclici non ancora applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni non devono essere segnalati.

Le informazioni sul coefficiente anticiclico applicabile nel paese dell’ente non sono segnalate per il “Totale” di tutti i paesi.

140

Coefficiente anticiclico specifico dell’ente

Coefficiente anticiclico specifico dell’ente determinato conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, della CRD.

Il coefficiente anticiclico specifico dell’ente è calcolato come la media ponderata dei coefficienti anticiclici che sono applicati nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell’ente, ovvero che sono applicati ai fini dell’articolo 140 ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2 o 3 della CRD. Il coefficiente anticiclico pertinente è segnalato in [r120; c020; foglio del paese] o in [r130; c020; foglio del paese], a seconda del caso.

Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è la quota di requisiti di fondi propri sul totale dei requisiti di fondi propri ed è segnalato in [r110; c020; foglio del paese].

Le informazioni sul coefficiente anticiclico specifico dell’ente sono segnalate soltanto per il “Totale” di tutti i paesi e non per ogni paese separatamente.

150 - 160

Uso della soglia del 2 %

150

Uso della soglia del 2 % per le esposizioni creditizie generiche

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, le esposizioni creditizie generiche estere il cui aggregato non supera il 2 % dell’aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione dell’ente possono essere assegnate allo Stato membro di origine dell’ente. L’aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione è calcolato escludendo le esposizioni creditizie generiche localizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), e dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.

Se si avvale di questa deroga, l’ente indica “y” nella tabella per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il “Totale” di tutti i paesi.

Se non si avvale di questa deroga, l’ente indica “n” nella rispettiva cella.

160

Uso della soglia del 2 % per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, gli enti di cui il totale delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione non supera il 2 % del totale delle loro esposizioni creditizie generiche, delle loro esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle loro esposizioni verso la cartolarizzazione possono assegnare le esposizioni nel portafoglio di negoziazione allo Stato membro di origine dell’ente.

Se si avvale di questa deroga, l’ente indica “y” nella tabella per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il “Totale” di tutti i paesi.

Se non si avvale di questa deroga, l’ente indica “n” nella rispettiva cella.

3.5.   C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2)

3.5.1.   Osservazioni di carattere generale

86.

Il modello CR EQU IRB consta di due modelli: il modello CR EQU IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni calcolate secondo il metodo IRB della classe di esposizioni in strumenti di capitale e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio, e il modello CR EQU IRB 2, che espone la ripartizione delle esposizioni totali assegnate alle classi di debitori secondo il metodo PD/LGD. Nelle seguenti istruzioni, il termine “CR EQU IRB” si riferisce sia al modello CR EQU IRB 1 che al modello CR EQU IRB 2, in funzione della loro applicabilità.

87.

Il modello CR EQU IRB fornisce informazioni sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito (articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del CRR) secondo il metodo IRB (parte tre, titolo II, capo 3, del CRR) delle esposizioni in strumenti di capitale di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR.

88.

Ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 6, del CRR le seguenti esposizioni sono assegnate alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale:

a)

esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell’emittente; o

b)

esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

89.

Nel modello CR EQU IRB sono segnalati anche gli organismi di investimento collettivo trattati secondo il metodo della ponderazione semplice per il rischio di cui all’articolo 152 del CRR.

90.

Ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, del CRR gli enti trasmettono il modello CR EQU IRB qualora applichino uno dei tre metodi citati nell’articolo 155 del CRR:

metodo della ponderazione semplice,

metodo PD/LGD,

metodo dei modelli interni.

Inoltre, gli enti che applicano il metodo IRB segnalano nel modello CR EQU IRB anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l’applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito, ossia le esposizioni in strumenti di capitale alle quali si applica una ponderazione del rischio del 250 % conformemente all’articolo 48, paragrafo 4, del CRR e, rispettivamente, una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all’articolo 471, paragrafo 2, del CRR).

91.

Nel modello CR EQU IRB non sono segnalati i seguenti crediti in strumenti di capitale:

le esposizioni in strumenti di capitale nel portafoglio di negoziazione (se l’ente non è esentato dal calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni del portafoglio di negoziazione ai sensi dell’articolo 94 del CRR);

le esposizioni in strumenti di capitale soggette all’applicazione parziale del metodo standardizzato (articolo 150 del CRR), comprese:

le esposizioni in strumenti di capitale soggette alla clausola grandfathering ai sensi dell’articolo 495, paragrafo 1, del CRR;

le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % secondo il metodo standardizzato, compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, nei casi in cui è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % (articolo 150, paragrafo 1, lettera g), del CRR);

le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell’ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale (articolo 150, paragrafo 1, lettera h), del CRR);

le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali i cui importi delle esposizioni ponderati per il rischio possono essere calcolati conformemente al trattamento delle “altre attività diverse dai crediti” (conformemente all’articolo 155, paragrafo 1, del CRR);

i crediti in strumenti di capitale dedotti dai fondi propri conformemente agli articoli 46 e 48 del CRR.

3.5.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche (valide sia per il modello CR EQU IRB 1 che per il modello CR EQU IRB 2)

Colonne

005

CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATORE DI RIGA)

La classe di debitori è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

010

SISTEMA DI RATING INTERNO

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 010 la probabilità di default (PD) calcolata a norma dell’articolo 165, paragrafo 1, del CRR.

La PD assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare è conforme ai requisiti previsti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del CRR. Per ogni singola classe o pool di debitori è indicata la PD ad essa o esso assegnata. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall’autorità competente.

Per gli importi relativi a un’aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le esposizioni totali), si riporta la media ponderata per l’esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell’aggregazione considerata. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l’esposizione si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Per il calcolo della PD media ponderata per l’esposizione si applica, a fini di ponderazione, il valore dell’esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 060).

020

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

L’ente segnala nella colonna 020 il valore dell’esposizione originaria (prima dell’applicazione dei fattori di conversione). Conformemente all’articolo 167 del CRR, il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Gli enti comprendono nella colonna 020 anche gli elementi fuori bilancio di cui all’allegato I del CRR assegnati alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale (ossia la “parte non pagata di azioni sottoscritte”).

Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD (di cui all’articolo 165, paragrafo 1) tengono conto anche delle disposizioni relative alla compensazione di cui all’articolo 155, paragrafo 2, del CRR.

030-040

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

GARANZIE

DERIVATI SU CREDITI

Indipendentemente dal metodo applicato al calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, gli enti possono rilevare le protezioni del credito di tipo personale ottenute per le esposizioni in strumenti di capitale (articolo 155, paragrafi 2, 3 e 4, del CRR). Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nelle colonne 030 e 040 l’importo della protezione del credito di tipo personale in forma di garanzie (colonna 030) o di derivati su crediti (colonna 040) rilevato secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

050

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

(-) DEFLUSSI TOTALI

L’ente segnala nella colonna 050 la parte dell’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione garantita dalla protezione del credito di tipo personale rilevata secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

060

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 060 il valore dell’esposizione tenendo conto degli effetti di sostituzione derivanti dalla protezione del credito di tipo personale (articolo 155, paragrafi 2 e 3, e articolo 167 del CRR).

Si ricorda che, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio, il valore dell’esposizione è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche (articolo 167 del CRR).

070

LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%)

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 070 del modello CR EQU IRB 2 la media ponderata per l’esposizione delle LGD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell’aggregazione; lo stesso vale per la riga 020 del modello CR EQU IRB. Per il calcolo della LGD media ponderata per l’esposizione è utilizzato il valore dell’esposizione al lordo della protezione del credito di tipo personale (colonna 060). Gli enti tengono conto delle disposizioni dell’articolo 165, paragrafo 2, del CRR.

080

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO

L’ente segnala nella colonna 080 gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, calcolati a norma dell’articolo 155 del CRR.

Se gli enti che applicano il metodo PD/LGD non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all’articolo 178 del CRR, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5 quando si calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (articolo 155, paragrafo 3, del CRR).

Per quanto riguarda il parametro M (“maturity”, durata) immesso nella funzione di ponderazione del rischio, la durata assegnata alle esposizioni in strumenti di capitale è di cinque anni (articolo 165, paragrafo 3, del CRR).

090

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

L’ente segnala nella colonna 090 l’importo delle perdite attese delle esposizioni in strumenti di capitale calcolato ai sensi dell’articolo 158, paragrafi 4, 7, 8 e 9, del CRR.

92.

Conformemente all’articolo 155 del CRR, gli enti possono applicare metodi diversi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD o metodo dei modelli interni) a portafogli diversi se utilizzano tali metodi differenti a livello interno. L’ente segnala nel modello CR EQU IRB 1 anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo di ponderazione semplice o senza l’applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito).

Righe

CR EQU IRB 1 — riga 020

METODO PD/LGD: TOTALE

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 020 del modello CR EQU IRB 1.

CR EQU IRB 1 — righe 050- 090

METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE

RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE

Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice del rischio (articolo 155, paragrafo 2, del CRR) segnalano le informazioni richieste in base alle caratteristiche delle esposizioni sottostanti nelle righe da 050 a 090.

CR EQU IRB 1 — riga 100

METODO DEI MODELLI INTERNI

Gli enti che applicano il metodo dei modelli interni (articolo 155, paragrafo 4, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 100.

CR EQU IRB 1 — riga 110

ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Gli enti che applicano il metodo IRB segnalano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l’applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito). Ad esempio,

l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio delle posizioni in strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario trattate conformemente all’articolo 48, paragrafo 4, del CRR e

le posizioni in strumenti di capitale con una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all’articolo 471, paragrafo 2, del CRR

sono segnalati nella riga 110.

CR EQU IRB 2

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nel modello CR EQU IRB 2.

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD e che utilizzano un sistema di rating unico, o sono in grado di effettuare segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, segnalano nel modello CR EQU IRB 2 le classi o i pool di rating associati a detto sistema di rating unico/scala tipo. In tutti gli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi o i pool di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpati e ordinati a partire dalla PD più bassa assegnata a una classe o a un pool alla PD più alta.

3.6.   C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

3.6.1.   Osservazioni di carattere generale

93.

Questo modello serve per segnalare informazioni riguardanti sia le operazioni interne al portafoglio di negoziazione sia quelle esterne che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, nonché informazioni sui relativi requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all’articolo 378 del CRR.

94.

L’ente segnala nel modello CR SETT le informazioni sul rischio di regolamento/consegna relativamente agli strumenti di debito, agli strumenti di capitale, alle valute estere e alle merci interne o esterne al proprio portafoglio di negoziazione.

95.

Ai sensi dell’articolo 378 del CRR le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci relative a strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci non sono soggette al rischio di regolamento/consegna. Si rileva, tuttavia, che i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che risultano non liquidati dopo lo scadere delle relative date di consegna sono invece soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna, secondo quanto stabilito dall’articolo 378 del CRR.

96.

In caso di operazioni non liquidate dopo lo scadere della data di consegna, l’ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto. La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l’ente.

97.

Al fine di calcolare i corrispondenti requisiti di fondi propri, l’ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato di cui alla tabella 1 dell’articolo 378 del CRR.

98.

Ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), per determinare l’importo dell’esposizione al rischio i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna sono moltiplicati per 12,5.

99.

Si rileva che i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell’articolo 379 del CRR non sono compresi nel modello CR SETT, ma sono segnalati nei modelli relativi al rischio di credito (CR SA, CR IRB).

3.6.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE

Conformemente all’articolo 378 del CRR, l’ente segnala nella colonna 010, al prezzo di liquidazione convenuto, le operazioni che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna.

Tutte le operazioni non liquidate sono comprese in questa colonna, a prescindere dal fatto che, dopo la data di regolamento, costituiscano una perdita o un profitto.

020

ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE

Conformemente all’articolo 378 del CRR, gli enti segnalano nella colonna 020 la differenza di prezzo tra il prezzo di liquidazione convenuto e il valore di mercato corrente dello strumento di debito, dello strumento di capitale, della valuta estera o della merce in questione, quando tale differenza può comportare una perdita per l’ente.

Nella colonna 020 sono segnalate soltanto le operazioni non liquidate che comportano una perdita dopo la data di regolamento.

030

REQUISITI DI FONDI PROPRI

L’ente segnala nella colonna 030 i requisiti di fondi propri calcolati ai sensi dell’articolo 378 del CRR.

040

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO

Conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR, per determinare l’importo dell’esposizione al rischio di regolamento l’ente moltiplica per 12,5 i requisiti di fondi propri segnalati nella colonna 030.


Righe

010

Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione

L’ente segnala nella riga 010 informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione (conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all’articolo 378 del CRR).

L’ente segnala nella cella 010/010 la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.

L’ente segnala nella cella 010/020 informazioni aggregate relative all’esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.

L’ente segnala nella cella 010/030 i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la “differenza di prezzo” indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell’articolo 378 del CRR).

da 020 a 060

L’ente segnala nelle righe da 020 a 060 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell’articolo 378 del CRR.

Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento.

070

Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione

L’ente segnala nella riga 070 informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione (conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all’articolo 378 del CRR).

L’ente segnala nella cella 070/010 la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.

L’ente segnala nella cella 070/020 informazioni aggregate relative all’esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.

L’ente segnala nella cella 070/030 i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la “differenza di prezzo” indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell’articolo 378 del CRR).

da 080 a 120

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)

L’ente segnala nelle righe da 080 a 120 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell’articolo 378 del CRR.

Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento.

3.7.   C 12.00 — RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI — METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC SA)

3.7.1.   Osservazioni di carattere generale

100.

Le informazioni segnalate in questo modello sono fornite per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento del rischio significativo e nelle quali l’ente segnalante partecipa a una cartolarizzazione trattata secondo il metodo standardizzato. Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1o gennaio 2019, le cartolarizzazioni il cui importo dell’esposizione ponderato per il rischio è determinato sulla base del quadro rivisto in materia di cartolarizzazione non sono segnalate in questo modello bensì solo nel modello C 02.00. Parimenti, nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1o gennaio 2019, le posizioni verso la cartolarizzazione che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente al quadro rivisto in materia di cartolarizzazione e che sono dedotte dal CET1 a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del CRR non sono segnalate in questo modello bensì solo nel modello C 01.00.

100 bis.

Ai fini di questo modello, tutti i riferimenti agli articoli della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR vanno intesi come riferimenti al CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.

100 ter.

Le informazioni da segnalare sono condizionate dal ruolo svolto dall’ente nel contesto della cartolarizzazione; pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.

101.

Il modello CR SEC SA combina informazioni riguardanti sia le cartolarizzazioni tradizionali sia le cartolarizzazioni sintetiche interne al portafoglio bancario, così come definite nell’articolo 242, rispettivamente paragrafi 10 e 11, del CRR.

3.7.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE

L’ente cedente segnala l’importo in essere, alla data di riferimento per le segnalazioni, di tutte le esposizioni correnti verso la cartolarizzazione create nell’operazione di cartolarizzazione, a prescindere dal soggetto che detiene le posizioni. Sono pertanto segnalate le esposizioni verso la cartolarizzazione in bilancio (ad esempio obbligazioni, prestiti subordinati) nonché le esposizioni fuori bilancio e i derivati (ad esempio linee di credito subordinate, linee di liquidità, contratti swap su tassi d’interesse, credit default swap, eccetera) creati dalla cartolarizzazione.

Il cedente non segnala nei modelli CR SEC SA o CR SEC IRB le cartolarizzazioni tradizionali nelle quali non detiene alcuna posizione. Al riguardo, le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente comprendono le clausole di rimborso anticipato nella cartolarizzazione delle esposizioni rotative definite nell’articolo 242, punto 12, del CRR.

020-040

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

Ai sensi degli articoli 249 e 250 del CRR, la protezione del credito delle esposizioni cartolarizzate è considerata come se non ci fossero disallineamenti di durata.

020

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVA)

La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) da segnalare in questa colonna è esposta nell’articolo 223, paragrafo 2, del CRR.

030

(-) DEFLUSSI TOTALI: VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)

Conformemente alla regola generale per gli “afflussi” e i “deflussi”, gli importi segnalati in questa colonna figurano come “afflussi” nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni rilevante per il fornitore della protezione (il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale).

La procedura di calcolo dell’importo nominale corretto per il “rischio di cambio” della protezione del credito (G*) è indicata nell’articolo 233, paragrafo 3, del CRR.

040

IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO

Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale.

Nel calcolo dell’importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell’effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito.

050

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall’ente segnalante, calcolate conformemente all’articolo 246, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e paragrafo 2, del CRR senza l’applicazione dei fattori di conversione del credito e al lordo di qualsiasi rettifica di valore su crediti e di accantonamenti. La compensazione è rilevante unicamente per i contratti multipli di derivati forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili.

Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non sono considerate le rettifiche di valore delle posizioni cartolarizzate.

Ove siano previste clausole di rimborso anticipato, l’ente deve specificare l’importo delle “ragioni di credito dell’investitore” secondo la definizione dell’articolo 256, paragrafo 2, del CRR.

Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell’investitore (rimborso anticipato) derivano dall’aggregazione delle colonne da 010 a 040.

060

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile applicabile all’ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell’esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.

070

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI

Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del CRR, senza l’applicazione dei fattori di conversione.

Questa informazione è correlata alla colonna 040 del modello CR SA Total.

080-110

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 57, e parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi).

Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione).

080

(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (GA)

La protezione del credito di tipo personale è definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 59, e disciplinata dall’articolo 235 del CRR.

Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione).

090

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

La protezione del credito di tipo reale è definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 58, e disciplinata dagli articoli 195, 197 e 200 del CRR.

Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui agli articoli da 218 a 236 del CRR sono trattate come garanzie in contante.

Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA (segnalazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione).

100-110

SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Sono segnalati anche gli afflussi e i deflussi all’interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori.

100

(-) DEFLUSSI TOTALI

Articolo 222, paragrafo 3, e articolo 235, paragrafi 1 e 2.

I deflussi corrispondono alla parte garantita dell’“esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti” che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori.

Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori.

Questa informazione è correlata alla colonna 090 [(-) deflussi totali] del modello CR SA Total.

110

AFFLUSSI TOTALI

In questa colonna sono segnalate come afflussi le posizioni verso la cartolarizzazione che costituiscono titoli di debito e sono garanzie reali finanziarie ammissibili conformemente all’articolo 197, paragrafo 1, del CRR se è utilizzato il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Questa informazione è correlata alla colonna 100 (afflussi totali) del modello CR SA Total.

120

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Esposizione assegnata alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a “tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull’esposizione”.

Questa informazione è correlata alla colonna 110 del modello CR SA Total.

130

(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL’IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM)

Questa voce comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).

Questa informazione è correlata alle colonne 120 e 130 del modello CR SA Total.

140

VALORE DELL’ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)

Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 246 del CRR, quindi senza applicazione dei fattori di conversione di cui all’articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Questa informazione è correlata alla colonna 150 del modello CR SA Total.

150-180

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL’ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE

L’articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR stabilisce che il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione. Ove non diversamente specificato nel CRR, tale fattore è del 100 %.

Cfr. colonne da 160 a 190 del modello CR SA Total.

A fini di segnalazione, i valori delle esposizioni corretti integralmente (E*) sono riportati in base ai seguenti quattro intervalli, reciprocamente esclusivi, dei fattori di conversione: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] e]50 %, 100 %].

190

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 246 del CRR.

Questa informazione è correlata alla colonna 200 del modello CR SA Total.

200

(-) VALORE DELL’ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

L’articolo 258 del CRR prevede che, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell’esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

210

VALORE DELL’ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Valore dell’esposizione meno il valore dell’esposizione dedotto dai fondi propri.

220-320

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL’ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO IN BASE ALLE PONDERAZIONI DEL RISCHIO

220-260

PROVVISTE DI RATING

L’articolo 242, punto 8, del CRR contiene la definizione delle posizioni provviste di rating.

I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in base alle classi di merito di credito (credit quality steps, CQS) come previsto per il metodo standardizzato dalla tabella 1 dell’articolo 251 del CRR.

270

1 250  % (PRIVE DI RATING)

L’articolo 242, punto 7, del CRR contiene la definizione delle posizioni prive di rating.

280

METODO LOOK-THROUGH

Articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR.

Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore medio di ponderazione del rischio del pool, fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool o utilizzo di un coefficiente di concentrazione).

290

METODO LOOK-THROUGH — DI CUI: SECOND LOSS NEI PROGRAMMI ABCP

Il valore dell’esposizione soggetta al trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti second loss o in situazioni di rischio migliore nei programmi ABCP è stabilito dall’articolo 254 del CRR.

L’articolo 242, punto 9, del CRR contiene la definizione dei programmi di emissione di commercial paper garantiti da attività (ABCP).

300

METODO LOOK-THROUGH DI CUI: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell’esposizione.

310

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA)

Articolo 109, paragrafo 1, e articolo 259, paragrafo 3, del CRR. Valore dell’esposizione di posizioni verso la cartolarizzazione secondo il metodo della valutazione interna.

320

IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell’esposizione.

330

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

Importo totale dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell’esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi.

340

DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE

Per le cartolarizzazioni sintetiche, l’importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata.

350

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE

L’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 406, paragrafo 2, e l’articolo 407 del CRR dispongono che, quando l’ente non rispetta determinati requisiti di cui agli articoli 405, 406 o 409 del CRR, gli Stati membri assicurino che le autorità competenti impongano un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250  %) che si applica alle relative posizioni verso la cartolarizzazione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR. Tale fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio può essere imposto non soltanto agli enti investitori ma anche ai cedenti, ai promotori e ai prestatori originari.

360

RETTIFICA DELL’IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTO A DISALLINEAMENTI DI DURATA

Nel caso di disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è inserito l’importo RW*-RW(SP), secondo la definizione dell’articolo 250 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250  %, se l’importo da segnalare è zero. Si rileva che l’importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 330 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi.

370-380

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO: PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Importo complessivo delle esposizioni ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima (colonna 370)/dopo (colonna 380) l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 252 (cartolarizzazione di posizioni attualmente in stato di default o associate ad un rischio particolarmente elevato) o all’articolo 256, paragrafo 4 (requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato), del CRR.

390

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO STANDARDIZZATO VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI

Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione.

102.

Il modello CR SEC SA è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché per cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni.

103.

Anche le posizioni trattate secondo il metodo basato sui rating e le posizioni prive di rating (esposizioni alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all’avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.

Righe

010

ESPOSIZIONI TOTALI

Le esposizioni totali fanno riferimento all’importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive.

020

DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI

Importo complessivo delle ricartolarizzazioni in essere conformemente alle definizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 63 e 64, del CRR.

030

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati e il rimborso anticipato delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l’ente ha il ruolo di cedente, così come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.

040-060

ELEMENTI IN BILANCIO

L’articolo 246, paragrafo 1, lettera a), del CRR prevede che, quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Gli elementi in bilancio sono ripartiti per cartolarizzazioni (riga 050) e ricartolarizzazioni (riga 060).

070-090

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Queste righe comprendono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell’ambito del quadro in materia di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100 %.

Il valore dell’esposizione per il rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell’allegato II del CRR è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.

Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l’importo non utilizzato.

Per i contratti swap su tassi d’interesse e su valuta gli enti segnalano il valore dell’esposizione (conformemente all’articolo 246, paragrafo 1, del CRR) così come specificato nel modello CR SA Total.

Gli elementi fuori bilancio e i derivati sono ripartiti per cartolarizzazioni (riga 080) e ricartolarizzazioni (riga 090) così come nella tabella 1 dell’articolo 251 del CRR.

100

RIMBORSO ANTICIPATO

Questa riga riguarda soltanto i cedenti con cartolarizzazioni di esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato, di cui all’articolo 242, punti 13 e 14, del CRR.

110

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l’ente ha il ruolo di investitore.

Il CRR non contiene una definizione esplicita di “investitore”. Pertanto, nel contesto qui considerato per “investitore” s’intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un’operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.

120-140

ELEMENTI IN BILANCIO

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.

150-170

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.

180

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l’ente ha il ruolo di promotore, così come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche le proprie attività, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni riguardanti le proprie attività cartolarizzate.

190-210

ELEMENTI IN BILANCIO

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.

220-240

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.

250-290

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL’AVVIO

Queste righe contengono le informazioni sulle posizioni in essere trattate secondo il metodo basato sui rating e sulle posizioni in essere prive di rating (alla data di riferimento per le segnalazioni) secondo le classi di merito di credito (previste per il metodo standardizzato nella tabella 1 dell’articolo 251 del CRR) applicate alla data di creazione (avvio). In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data.

Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne da 190, da 210 a 270 e da 330 a 340.

3.8.   C 13.00 — RISCHIO DI CREDITO — CARTOLARIZZAZIONI: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI DI FONDI PROPRI (CR SEC IRB)

3.8.1.   Osservazioni di carattere generale

104.

Le informazioni segnalate in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento del rischio significativo e nelle quali l’ente segnalante partecipa a una cartolarizzazione trattata secondo il metodo basato sui rating interni. Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1o gennaio 2019, le cartolarizzazioni il cui importo dell’esposizione ponderato per il rischio è determinato sulla base del quadro rivisto in materia di cartolarizzazione non sono segnalate in questo modello bensì solo nel modello C 02.00. Parimenti, nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1o gennaio 2019, le posizioni verso la cartolarizzazione che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente al quadro rivisto in materia di cartolarizzazione e che sono dedotte dal CET1 a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del CRR non sono segnalate in questo modello bensì solo nel modello C 01.00.

104 bis.

Ai fini di questo modello, tutti i riferimenti agli articoli della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR vanno intesi come riferimenti al CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.

105.

Le informazioni da segnalare sono condizionate dal ruolo svolto dall’ente nel contesto della cartolarizzazione; pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.

106.

Il modello CR SEC IRB copre lo stesso ambito del modello CR SEC SA: combina informazioni riguardanti sia le cartolarizzazioni tradizionali sia le cartolarizzazioni sintetiche interne al portafoglio bancario.

3.8.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE

Per il totale della riga relativa agli elementi in bilancio, l’importo segnalato in questa colonna è il valore in essere delle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.

Cfr. colonna 010 del modello CR SEC SA.

020-040

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

Articoli 249 e 250 del CRR.

Il valore corretto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito utilizzate nella struttura di cartolarizzazione non tiene conto dei disallineamenti di durata.

020

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVA)

La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) da segnalare in questa colonna è esposta nell’articolo 223, paragrafo 2, del CRR.

030

(-) DEFLUSSI TOTALI: VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)

Conformemente alla regola generale per gli “afflussi” e i “deflussi”, gli importi segnalati nella colonna 030 del modello CR SEC IRB figurano come “afflussi” nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni rilevante per il fornitore della protezione (il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale).

La procedura di calcolo dell’importo nominale corretto per il “rischio di cambio” della protezione del credito (G*) è indicata nell’articolo 233, paragrafo 3, del CRR.

040

IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO

Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale.

Nel calcolo dell’importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell’effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito.

050

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall’ente segnalante, calcolate conformemente all’articolo 246, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), e paragrafo 2, del CRR, senza l’applicazione dei fattori di conversione del credito e al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti. La compensazione è rilevante unicamente per i contratti multipli di derivati forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili.

Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non si tiene conto delle rettifiche di valore delle posizioni cartolarizzate.

Ove siano previste clausole di rimborso anticipato, l’ente deve specificare l’importo delle “ragioni di credito dell’investitore” secondo la definizione dell’articolo 256, paragrafo 2, del CRR.

Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell’investitore (rimborso anticipato) derivano dall’aggregazione delle colonne da 010 a 040.

060-090

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

Cfr. articolo 4, paragrafo 1, punto 57, e parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi).

060

(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (GA)

La protezione del credito di tipo personale è definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR.

L’articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare il GA in caso di protezione completa/protezione parziale a parità di rango (seniority).

Questa informazione è correlata alle colonne da 040 a 050 del modello CR IRB.

070

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

La protezione del credito di tipo reale è definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR.

Non potendosi applicare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in questa colonna è segnalata soltanto la protezione del credito di tipo reale conformemente all’articolo 200 del CRR.

Questa informazione è correlata alla colonna 060 del modello CR IRB.

080-090

SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Sono segnalati anche gli afflussi e i deflussi all’interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori.

080

(-) DEFLUSSI TOTALI

Articolo 236 del CRR.

I deflussi corrispondono alla parte garantita dell’“esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti” che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori.

Questo importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori.

Questa informazione è correlata alla colonna 070 del modello CR IRB.

090

AFFLUSSI TOTALI

Questa informazione è correlata alla colonna 080 del modello CR IRB.

100

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Esposizione assegnata alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a “tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull’esposizione”.

Questa informazione è correlata alla colonna 090 del modello CR IRB.

110

(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL’IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM)

Articoli da 218 a 222 del CRR. Questa voce comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).

120

VALORE DELL’ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)

Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 246 del CRR, quindi senza applicazione dei fattori di conversione di cui all’articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

130-160

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL’ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*) DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO IN BASE AI FATTORI DI CONVERSIONE

L’articolo 246, paragrafo 1, lettera c), del CRR stabilisce che il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione. Ove non diversamente specificato, tale fattore di conversione è del 100 %.

Ai fini della presente riga, il fattore di conversione è definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR.

A fini di segnalazione, i valori delle esposizioni corretti integralmente (E*) sono riportati in base ai seguenti quattro intervalli, reciprocamente esclusivi, dei fattori di conversione: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] e [50 %, 100 %].

170

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

Posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 246 del CRR.

Questa informazione è correlata alla colonna 110 del modello CR IRB.

180

(-) VALORE DELL’ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

L’articolo 266, paragrafo 3, del CRR prevede che, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell’esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

190

VALORE DELL’ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

200-320

METODO BASATO SUI RATING (CLASSI DI MERITO DI CREDITO)

Articolo 261 del CRR.

Le posizioni verso la cartolarizzazione calcolate secondo il metodo IRB con un rating desunto ai sensi dell’articolo 259, paragrafo 2, del CRR sono segnalate come posizioni provviste di rating.

I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in base alle classi di merito di credito (CQS) previste per il metodo IRB nella tabella 4 dell’articolo 261, paragrafo 1, del CRR.

330

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

Per il metodo della formula di vigilanza (supervisory formula method, SFM) cfr. articolo 262 del CRR.

La ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al valore maggiore tra il 7 % e la ponderazione del rischio da applicare conformemente alle formule fornite.

340

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO

L’attenuazione del rischio di credito delle posizioni verso la cartolarizzazione può essere riconosciuta conformemente all’articolo 264 del CRR. In questi casi l’ente segnala il “fattore di ponderazione del rischio effettivo” della posizione per la quale vi sia una protezione completa, ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 2, del CRR (il fattore di ponderazione del rischio effettivo è uguale all’importo dell’esposizione ponderato per il rischio della posizione diviso per il valore dell’esposizione della posizione, moltiplicato per 100).

In caso di protezione parziale della posizione, l’ente deve applicare il metodo della formula di vigilanza correggendo il “T” conformemente all’articolo 264, paragrafo 3, del CRR.

In questa colonna sono segnalati i fattori di ponderazione del rischio medi ponderati.

350

METODO LOOK-THROUGH

Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating in cui la ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool).

L’articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR prevede un trattamento eccezionale qualora non sia possibile calcolare Kirb.

L’importo non utilizzato delle linee di liquidità è segnalato nella voce “elementi fuori bilancio e derivati”.

Finché il cedente è soggetto al trattamento eccezionale stante l’impossibilità di calcolare Kirb, la colonna 350 serve per segnalare il trattamento della ponderazione del rischio applicato al valore dell’esposizione di una linea di liquidità soggetta al trattamento di cui all’articolo 263 del CRR.

Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 256, paragrafo 5, e articolo 265 del CRR.

360

METODO LOOK-THROUGH: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO

È segnalato il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per il valore dell’esposizione.

370

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

L’articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR prevede l’applicazione del “metodo della valutazione interna” (IAA) per le posizioni dei programmi ABCP.

380

IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO

In questa colonna sono segnalati i fattori di ponderazione del rischio medi ponderati.

390

(-) RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

Gli enti che applicano il metodo IRB si attengono alle disposizioni dell’articolo 266, paragrafi 1 (valido unicamente per i cedenti se l’esposizione non è stata dedotta dai fondi propri) e 2, del CRR.

Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile applicabile all’ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell’esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.

400

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

Importo totale dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell’esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi.

410

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO, DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE

Per le cartolarizzazioni sintetiche con disallineamenti di durata, l’importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata.

420

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE

L’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 406, paragrafo 2, e l’articolo 407 del CRR prevedono che, quando l’ente non rispetta determinati requisiti, gli Stati membri assicurino che le autorità competenti impongano un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250  %) che si applica alle relative posizioni verso la cartolarizzazione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR.

430

RETTIFICA DELL’IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA

Nel caso di disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è inserito l’importo RW*-RW(SP), secondo la definizione dell’articolo 250 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250  %, se l’importo da segnalare è zero. Si rileva che l’importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 400 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi.

440-450

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO: PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Importo complessivo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima (colonna 440)/dopo (colonna 450) l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 260 del CRR. Si deve tener conto altresì dell’articolo 265 del CRR (requisiti aggiuntivi di fondi propri per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato).

460

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLA CARTOLARIZZAZIONE IN BASE AL METODO IRB VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI

Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione.

107.

Il modello CR SEC IRB è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni.

108.

Anche le posizioni trattate secondo il metodo basato sui rating e le posizioni prive di rating (esposizioni alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all’avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.

Righe

010

ESPOSIZIONI TOTALI

Le esposizioni totali fanno riferimento all’importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive.

020

DI CUI: RICARTOLARIZZAZIONI

Importo complessivo delle ricartolarizzazioni in essere conformemente alle definizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 63 e 64, del CRR.

030

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati e il rimborso anticipato delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l’ente ha il ruolo di cedente, così come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.

040-090

ELEMENTI IN BILANCIO

L’articolo 246, paragrafo 1, lettera b), del CRR prevede che, quando un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile misurato senza tener conto delle eventuali rettifiche di valore su crediti apportate.

Gli elementi in bilancio sono ripartiti in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni (A-B-C), nelle righe 050-070, e delle ricartolarizzazioni (D-E), nelle righe 080-090, previsti dalla tabella 4 dell’articolo 261, paragrafo 1, del CRR.

100-150

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Queste righe comprendono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell’ambito del quadro in materia di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100 %.

Le posizioni verso la cartolarizzazione fuori bilancio risultanti da uno degli strumenti derivati elencati nell’allegato II del CRR sono determinate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Il valore dell’esposizione per il rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell’allegato II del CRR è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.

Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l’importo non utilizzato.

Per i contratti swap su tassi d’interesse e su valuta gli enti segnalano il valore dell’esposizione (conformemente all’articolo 246, paragrafo 1, del CRR) così come specificato nel modello CR SA Total.

Gli elementi fuori bilancio sono ripartiti in base ai raggruppamenti dei fattori di ponderazione del rischio delle cartolarizzazioni (A-B-C), nelle righe 110-130, e delle ricartolarizzazioni (D-E), nelle righe 140-150, previsti dalla tabella 4 dell’articolo 261, paragrafo 1, del CRR.

160

RIMBORSO ANTICIPATO

Questa riga riguarda soltanto i cedenti con cartolarizzazioni di esposizioni rotative provviste di clausole di rimborso anticipato, di cui all’articolo 242, punti 13 e 14, del CRR.

170

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l’ente ha il ruolo di investitore.

Il CRR non contiene una definizione esplicita di “investitore”. Pertanto, nel contesto qui considerato per “investitore” s’intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un’operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.

180-230

ELEMENTI IN BILANCIO

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.

240-290

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.

300

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione nelle quali l’ente ha il ruolo di promotore, così come definito dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche le proprie attività, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni riguardanti le proprie attività cartolarizzate.

310-360

ELEMENTI IN BILANCIO

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi in bilancio dei cedenti.

370-420

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Si applicano gli stessi criteri di classificazione delle cartolarizzazioni (A-B-C) e delle ricartolarizzazioni (D-E) utilizzati per gli elementi fuori bilancio e i derivati dei cedenti.

430-540

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL’AVVIO

Queste righe contengono le informazioni sulle posizioni in essere trattate secondo il metodo basato sui rating e sulle posizioni in essere prive di rating (alla data di riferimento per le segnalazioni) secondo le classi di merito di credito (previste per il metodo IRB nella tabella 4 dell’articolo 261 del CRR) applicate alla data di creazione (avvio). In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data.

Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne 170, da 190 a 320 e da 400 a 410.

3.9.   C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)

3.9.1.   Osservazioni di carattere generale

109.

Questo modello contiene informazioni suddivise per singola operazione (a differenza delle informazioni aggregate segnalate nei modelli CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 e CA2) riguardanti tutte le cartolarizzazioni alle quali l’ente segnalante partecipa. Sono indicate le caratteristiche principali di ciascuna cartolarizzazione, quali la natura del pool sottostante e i requisiti di fondi propri.

110.

Questo modello deve essere compilato per:

a.

le cartolarizzazioni create/promosse dall’ente segnalante qualora esso detenga almeno una posizione nella cartolarizzazione. Ciò significa che, a prescindere dal fatto che vi sia o non vi sia stato un trasferimento significativo del rischio, l’ente segnala informazioni riguardanti tutte le posizioni da esso detenute (nel portafoglio bancario oppure nel portafoglio di negoziazione). Le posizioni detenute comprendono quelle mantenute ai sensi dell’articolo 405 del CRR;

b.

le cartolarizzazioni create/promosse dall’ente segnalante durante l’anno di riferimento della segnalazione (1), qualora esso non detenga alcuna posizione;

c.

le cartolarizzazioni il cui sottostante finale è costituito da passività finanziarie emesse originariamente dall’ente segnalante e acquisite (parzialmente) da un veicolo per la cartolarizzazione. Tale sottostante potrebbe includere obbligazioni garantite o altre passività ed è identificato come tale nella colonna 160;

d.

le posizioni detenute nelle cartolarizzazioni quando l’ente segnalante non è né il cedente né il promotore (ossia è investitore e prestatore originario).

111.

Questo modello deve essere compilato dai gruppi consolidati e dagli enti autonomi (2) situati nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri. Nel caso di cartolarizzazioni che coinvolgono più di un soggetto del medesimo gruppo consolidato, è segnalata la ripartizione dettagliata per singolo soggetto.

112.

In considerazione dell’articolo 406, paragrafo 1, del CRR, secondo il quale gli enti che investono in posizioni verso la cartolarizzazione devono acquisire molte informazioni sulle posizioni stesse per adempiere gli obblighi di due diligence, l’ambito di segnalazione del modello si applica agli investitori in misura ridotta. In particolare, gli investitori devono compilare le colonne da 010 a 040, da 070 a 110, 160, 190, da 290 a 400 e da 420 a 470.

113.

Gli enti che hanno il ruolo di prestatori originari (e che non hanno anche il ruolo di cedente o promotore nella medesima cartolarizzazione) devono in linea di massima compilare il modello nella stessa misura degli investitori.

3.9.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

005

NUMERO DI RIGA

Il numero di riga è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

010

CODICE INTERNO

Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall’ente per identificare la cartolarizzazione. Il codice interno è associato all’identificativo della cartolarizzazione.

020

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE (codice/denominazione)

Codice utilizzato per la registrazione legale della cartolarizzazione o, in sua mancanza, denominazione con la quale la cartolarizzazione è nota sul mercato. Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione.

030

IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE (codice/denominazione)

In questa colonna è segnalato il codice attribuito al cedente dall’autorità di vigilanza o, in sua mancanza, la denominazione dell’ente.

Per le cartolarizzazioni multi-seller, il soggetto segnalante riporta l’identificativo di tutti i soggetti appartenenti al suo gruppo consolidato che sono coinvolti nell’operazione (come cedente, promotore o prestatore originario). Se il codice non è disponibile o non è noto al soggetto segnalante, è indicata la denominazione dell’ente.

040

TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE: (TRADIZIONALE/SINTETICA)

Inserire le seguenti abbreviazioni:

“T” = tradizionale

“S” = sintetica

Per le definizioni di “cartolarizzazione tradizionale” e “cartolarizzazione sintetica” si rimanda all’articolo 242, punti 10 e 11, del CRR.

050

TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE?

I cedenti, i promotori e i prestatori originari inseriscono una delle seguenti abbreviazioni:

“K” = rilevate totalmente

“P” = eliminate in parte

“R” = eliminate totalmente

“N” = non applicabile

Questa colonna riassume il trattamento contabile dell’operazione.

Nelle cartolarizzazioni sintetiche, i cedenti segnalano che le esposizioni cartolarizzate sono eliminate dal bilancio.

Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.

L’opzione “P” (parzialmente eliminate) è selezionata quando le attività cartolarizzate sono rilevate in bilancio in misura pari al coinvolgimento continuativo del soggetto segnalante conformemente all’IFRS 9.3.2.16 – 3.2.21.

060

TRATTAMENTO DELLA SOLVIBILITÀ: LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DI FONDI PROPRI?

I cedenti, e soltanto loro, inseriscono le seguenti abbreviazioni:

“N” = non soggette a requisiti di fondi propri

“B” = portafoglio bancario

“T” = portafoglio di negoziazione

“A” = parzialmente in entrambi i portafogli.

Articoli 109, 243 e 244 del CRR.

Questa colonna riassume il trattamento di solvibilità dello schema di cartolarizzazione da parte del cedente. La colonna indica se i requisiti di fondi propri sono calcolati secondo le esposizioni cartolarizzate o secondo le posizioni di cartolarizzazione (portafoglio bancario/portafoglio di negoziazione).

Se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (non essendoci un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SA, qualora l’ente applichi il metodo standardizzato, oppure nel modello CR IRB, qualora l’ente applichi il metodo basato sui rating interni.

Per contro, se i requisiti di fondi propri si basano sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio bancario (essendoci un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SEC SA o nel modello CR SEC IRB. Per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio di negoziazione, il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato è segnalato nel modello MKR SA TDI (rischio di posizione generale standardizzato) e nel modello MKR SA SEC o nel modello MKR SA CTP (rischio di posizione specifico standardizzato) o ancora nel modello MKR IM (modelli interni).

Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.

070

CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?

Conformemente alle definizioni di “cartolarizzazione” e “ricartolarizzazione” di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 61 e da 62 a 64, del CRR, il tipo di sottostante è segnalato mediante le seguenti abbreviazioni:

“S” = cartolarizzazione

“R” = ricartolarizzazione

075

CARTOLARIZZAZIONE STS

Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402.

Inserire una delle seguenti abbreviazioni:

Y

N

No

080-100

MANTENIMENTO

Articoli da 404 a 410 del CRR.

080

TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO

Per ciascuno schema di cartolarizzazione creato è segnalato il pertinente tipo di mantenimento dell’interesse economico netto, come previsto dall’articolo 405 del CRR:

 

A – sezione verticale (posizioni verso la cartolarizzazione): “il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori”;

 

V – sezione verticale (esposizioni cartolarizzate): il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del rischio di credito di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate se il rischio di credito così mantenuto rispetto a tali esposizioni cartolarizzate è sempre alla pari con o è subordinato al rischio di credito cartolarizzato rispetto alle medesime posizioni;

 

B – esposizioni rotative: “in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell’interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate”;

 

C – in bilancio: “il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all’origine”;

 

D – prime perdite: “il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate”;

 

E – esente: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni soggette alle disposizioni dell’articolo 405, paragrafo 3, del CRR;

 

N – non applicabile: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni soggette alle disposizioni dell’articolo 404 del CRR;

 

U – non conforme o sconosciuto: questo codice è utilizzato quando l’ente segnalante non sa con certezza quale sia il tipo di mantenimento applicato oppure in caso di inadempienza.

090

% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI

Il mantenimento di un interesse economico netto rilevante da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario della cartolarizzazione riguarda una percentuale non inferiore al 5 % (alla data di avvio dell’operazione).

Nonostante l’articolo 405, paragrafo 1, del CRR, si può di norma interpretare che la misurazione del mantenimento all’avvio dell’operazione sia effettuata al momento della prima cartolarizzazione delle esposizioni, non al momento della loro prima creazione (ad esempio non al momento della prima concessione dei prestiti sottostanti). La misurazione del mantenimento all’avvio dell’operazione implica che il 5 % fosse la percentuale di mantenimento richiesta nel momento in cui è stato misurato il relativo livello ed è risultato soddisfatto il requisito (ad esempio quando le esposizioni sono state cartolarizzate la prima volta); non sono richiesti la rimisurazione dinamica e il riaggiustamento della percentuale di mantenimento durante l’intero ciclo di vita dell’operazione.

Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice “E” (esente) o “N” (non applicabile).

100

CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?

Articolo 405, paragrafo 1, del CRR.

Inserire le seguenti abbreviazioni:

Y

N

No

Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice “E” (esente) o “N” (non applicabile).

110

RUOLO DELL’ENTE: (CEDENTE/PROMOTORE/PRESTATORE ORIGINARIO/INVESTITORE)

Inserire le seguenti abbreviazioni:

“O” = cedente

“S” = promotore

“L” = prestatore originario

“I” = investitore

Cfr. le definizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 13 (cedente) e 14 (promotore), del CRR. Si presume che gli investitori siano gli enti ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 406 e 407 del CRR.

120-130

PROGRAMMI NON ABCP

Data la loro particolarità di essere costituiti da una pluralità di posizioni individuali verso la cartolarizzazione, i programmi ABCP (definiti nell’articolo 242, punto 9, del CRR) sono esenti dalla segnalazione nelle colonne 120 e 130.

120

DATA DI CREAZIONE (mm/aaaa)

Il mese e l’anno della data di avvio dell’operazione di cartolarizzazione (che è la data di separazione o di chiusura del pool) sono indicati nel formato “mm/aaaa”.

Per ciascuno schema di cartolarizzazione la data di creazione non può variare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva. Nel caso specifico degli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool, la data di creazione è la data della prima emissione dei titoli.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

130

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE

Questa colonna contiene l’importo (secondo le esposizioni originarie prima dell’applicazione dei fattori di conversione) del portafoglio cartolarizzato alla data di avvio dell’operazione.

Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool è segnalato l’importo riferito alla data di creazione della prima emissione dei titoli. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun’altra attività del pool di cartolarizzazioni. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l’importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per la cartolarizzazione di passività sono segnalati soltanto gli importi emessi dal soggetto segnalante.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

140-220

ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

Nelle colonne da 140 a 220 il soggetto segnalante deve inserire informazioni su varie caratteristiche del portafoglio cartolarizzato.

140

IMPORTO COMPLESSIVO

Gli enti segnalano il valore del portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni, ossia l’importo in essere delle esposizioni cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun’altra attività del pool di cartolarizzazioni. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l’importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool (ossia quando il portafoglio di attività cartolarizzate non può essere ampliato dopo la data di creazione) l’importo è ridotto progressivamente.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

150

QUOTA DELL’ENTE (%)

È segnalata la quota (percentuale con due decimali) che l’ente detiene nel portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni. L’importo da indicare in questa colonna è prestabilito e corrisponde al 100 %, ad eccezione degli schemi di cartolarizzazione multi-seller, nel qual caso il soggetto segnalante riporta il proprio contributo corrente al portafoglio cartolarizzato (equivalente alla colonna 140 in termini relativi).

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

160

TIPO

Questa colonna contiene informazioni sul tipo di attività (da “1” a “8”) o passività (“9” e “10”) del portafoglio cartolarizzato. L’ente deve inserire uno dei seguenti codici numerici:

 

1 — ipoteche su immobili residenziali

 

2 — ipoteche su immobili non residenziali

 

3 — crediti su carta di credito

 

4 — leasing

 

5 — prestiti a imprese o PMI (trattate come imprese)

 

6 — prestiti al consumo

 

7 — crediti commerciali

 

8 — altre attività

 

9 — obbligazioni garantite

 

10 — altre passività

Se il pool di esposizioni cartolarizzate è una combinazione dei tipi su elencati, l’ente segnala il tipo più importante. Per le ricartolarizzazioni l’ente indica il pool sottostante finale delle attività. Il tipo “10” (altre passività) comprende buoni del Tesoro e credit linked note.

Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool il tipo non può cambiare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva.

170

METODO APPLICATO (STANDARDIZZATO/IRB/MISTO)

Questa colonna contiene informazioni sul metodo che l’ente intende applicare alle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.

Inserire le seguenti abbreviazioni:

“S” = metodo standardizzato

“I” = metodo basato sui rating interni

“M” = combinazione di entrambi i metodi (standardizzato/IRB).

Se, in caso di applicazione del metodo standardizzato, nella colonna 050 è indicato “P”, il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato nel modello CR SEC SA.

Se, in caso di applicazione del metodo IRB, nella colonna 050 è indicato “P”, il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato nel modello CR SEC IRB.

Se, in caso di applicazione di una combinazione del metodo standardizzato e del metodo IRB, nella colonna 050 è indicato “P”, il calcolo dei requisiti di fondi propri deve essere segnalato sia nel modello CR SEC SA che nel modello CR SEC IRB.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Tuttavia, questa colonna non riguarda le cartolarizzazioni di passività. I promotori non compilano questa colonna.

180

NUMERO DI ESPOSIZIONI

Articolo 261, paragrafo 1, del CRR.

Questa colonna deve essere compilata obbligatoriamente soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB alle posizioni verso la cartolarizzazione (e che pertanto indicano “I” nella colonna 170). Gli enti segnalano il numero effettivo di esposizioni.

Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività o quando i requisiti di fondi propri sono basati sulle esposizioni cartolarizzate (nella cartolarizzazione di attività), né se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Gli investitori non compilano questa colonna.

190

PAESE

È inserito il codice (ISO 3166-1 alpha-2) del paese di origine del sottostante finale dell’operazione, ossia il paese del debitore diretto delle esposizioni originarie cartolarizzate (metodo look-through). Se il pool delle cartolarizzazioni comprende più paesi, l’ente segnala il paese più importante. Se nessun paese supera la soglia del 20 % basata sull’importo delle attività/passività, si indica “altri paesi”.

200

ELGD (%)

La perdita in caso di default media ponderata per l’esposizione (ELGD) deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il metodo della formula di vigilanza (e che pertanto indicano “I” nella colonna 170). L’ELGD è calcolata ai sensi dell’articolo 262, paragrafo 1, del CRR.

Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività o quando i requisiti di fondi propri sono basati sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di cartolarizzazione di attività), né se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. I promotori non compilano questa colonna.

210

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile applicabile all’ente segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie misurate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell’esposizione), più gli sconti sulle esposizioni acquistate in stato di default ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.

Questa colonna contiene informazioni sulle rettifiche di valore e gli accantonamenti applicati alle esposizioni cartolarizzate. Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

I promotori non compilano questa colonna.

220

REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%)

Questa colonna riporta i requisiti di fondi propri che si applicherebbero al portafoglio cartolarizzato nel caso in cui non vi fosse stata alcuna cartolarizzazione, più le perdite attese associate a questi rischi (Kirb), in percentuale (fino al secondo decimale) del totale delle esposizioni cartolarizzate alla data di creazione. Kirb è definito nell’articolo 242, punto 4, del CRR.

Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

I promotori non compilano questa colonna.

230-300

STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE

Questo blocco di sei colonne contiene informazioni sulla struttura della cartolarizzazione in base alle posizioni in bilancio/fuori bilancio, ai segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) e alla scadenza.

Per le cartolarizzazioni multi-seller, del segmento prime perdite è indicato soltanto l’importo corrispondente o attribuito all’ente segnalante.

230-250

ELEMENTI IN BILANCIO

Questo blocco di colonne contiene informazioni sugli elementi in bilancio ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).

230

SENIOR

Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1o gennaio 2019, per le posizioni verso la cartolarizzazione i cui valori di esposizione sono calcolati conformemente al CRR: una posizione verso la cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 242, punto 6, del CRR.

Per tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione: in questa categoria sono inclusi tutti i segmenti che non possono essere classificati come mezzanine o prime perdite conformemente al CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.

240

MEZZANINE

Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1o gennaio 2019, per le posizioni verso la cartolarizzazione i cui valori di esposizione sono calcolati conformemente al CRR:

tutte le posizioni ai sensi dell’articolo 242, punto 18, del CRR;

tutte le posizioni che non sono soggette all’articolo 242, punto 6 o 17, del CRR.

Per tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione: cfr. l’articolo 243, paragrafo 3 (cartolarizzazioni tradizionali), e l’articolo 244, paragrafo 3 (cartolarizzazioni sintetiche), del CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.

250

PRIME PERDITE

Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1o gennaio 2019, per le posizioni verso la cartolarizzazione i cui valori di esposizione sono calcolati conformemente al CRR: una posizione verso la cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 242, punto 17, del CRR.

Per tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione: il segmento prime perdite è definito nell’articolo 242, punto 15, del CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.

260-280

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Questo blocco di colonne contiene informazioni riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).

Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi in bilancio ai fini della classificazione nei segmenti.

290

PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE

Probabile data di chiusura dell’intera cartolarizzazione, alla luce delle clausole contrattuali e delle condizioni finanziarie attualmente attese. Di norma è la data più prossima tra quelle indicate di seguito:

i)

la prima data in cui può essere esercitata un’opzione clean-up call (definita nell’articolo 242, paragrafo 2, del CRR), tenendo conto della scadenza della o delle esposizioni sottostanti e del relativo tasso atteso di rimborso anticipato o di potenziali attività di rinegoziazione;

ii)

la prima data in cui il cedente può esercitare qualsiasi altra opzione call prevista dalle clausole contrattuali della cartolarizzazione che comporti il rimborso totale della cartolarizzazione.

Sono indicati il giorno, il mese e l’anno della prima data di chiusura prevedibile. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.

300

DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE

Data in cui tutto il capitale e gli interessi della cartolarizzazione devono essere restituiti per legge (sulla base dei documenti dell’operazione).

Sono indicati il giorno, il mese e l’anno della data di scadenza finale legale. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.

310-400

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione suddivise in posizioni in bilancio/fuori bilancio e in segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) alla data di riferimento per le segnalazioni.

310-330

ELEMENTI IN BILANCIO

Si applicano gli stessi criteri utilizzati per le colonne da 230 a 250 ai fini della classificazione nei segmenti.

340-360

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Si applicano gli stessi criteri utilizzati per le colonne da 260 a 280 ai fini della classificazione nei segmenti.

370-400

VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Questo blocco di colonne contiene informazioni aggiuntive riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati totali (già segnalati nelle colonne 340-360 in base a una ripartizione differente).

370

SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)

Questa colonna serve per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente e garantite tramite sostituti del credito diretti (direct credit substitutes, DCS).

Conformemente all’allegato I del CRR sono considerati sostituti del credito diretti i seguenti elementi fuori bilancio a rischio pieno:

garanzie che assumono la forma di sostituti del credito;

lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito.

380

IRS/CRS

IRS significa “contratti swap su tassi di interesse”; CRS significa “contratti swap su valuta”. Questi derivati sono elencati nell’allegato II del CRR.

390

LINEE DI LIQUIDITÀ AMMISSIBILI

Le linee di liquidità, che sono definite nell’articolo 242, punto 3, del CRR, devono soddisfare le sei condizioni elencate nell’articolo 255, paragrafo 1, del CRR per poter essere considerate ammissibili (indipendentemente dal metodo applicato dall’ente — standardizzato o IRB).

400

ALTRO (INCLUSE LE LINEE DI LIQUIDITÀ NON AMMISSIBILI)

Questa colonna riguarda gli elementi fuori bilancio residui, come le linee di liquidità non ammissibili (ossia le linee di liquidità che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 255, paragrafo 1, del CRR).

410

RIMBORSO ANTICIPATO: FATTORE DI CONVERSIONE APPLICATO

L’articolo 242, punto 12, nonché l’articolo 256, paragrafo 5 (per il metodo standardizzato) e l’articolo 265, paragrafo 1 (per il metodo IRB), del CRR prevedono una serie di fattori di conversione da applicare all’importo dell’interesse degli investitori (per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio).

Questa colonna riguarda gli schemi di cartolarizzazione con clausole di rimborso anticipato (le cartolarizzazioni rotative).

Conformemente all’articolo 256, paragrafo 6, del CRR, il fattore di conversione da applicare è determinato dal livello del margine positivo medio effettivo a tre mesi.

Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività. Questa informazione è correlata alla riga 100 del modello CR SEC SA e alla riga 160 del modello CR SEC IRB.

420

(-) VALORE DELL’ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

Questa informazione è strettamente correlata alla colonna 200 del modello CR SEC SA e alla colonna 180 del modello CR SEC IRB.

In questa colonna è segnalato un importo negativo.

430

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Questa colonna contiene informazioni riguardanti l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio prima dell’applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia negli schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (cioè per l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato in base alle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati.

Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività.

440

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Questa colonna contiene informazioni riguardanti l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio dopo l’applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia negli schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (ossia per i requisiti di fondi propri calcolati in base alle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati.

Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività.

445

METODO

In questa colonna è indicato il metodo per determinare l’importo complessivo dell’esposizione al rischio di cui alla colonna 440.

Il metodo è uno dei seguenti:

 

Per le posizioni verso la cartolarizzazione i cui importi dell’esposizione ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018

Altro (quadro iniziale in materia di cartolarizzazione)

 

Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1o gennaio 2019, per le posizioni verso la cartolarizzazione i cui importi dell’esposizione ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al CRR:

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

IAA

1 250  % per le posizioni non soggette ad alcuna metodologia (articolo 254, paragrafo 7, del CRR)

Metodi multipli

In linea con la determinazione dei fattori di ponderazione del rischio a norma dell’articolo 337 del CRR, il metodo da applicare per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione è il metodo che l’ente applicherebbe alla posizione all’esterno del suo portafoglio di negoziazione.

Sono utilizzati “metodi multipli” se l’ente partecipa ad un’operazione di cartolarizzazione o vi è esposto in molteplici modi e applica metodi diversi per il calcolo dei requisiti di fondi propri nei suoi diversi ruoli o per le sue diverse esposizioni.

446

CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1o gennaio 2019, articoli 243 e 270 del CRR

Inserire una delle seguenti abbreviazioni:

Y

N

No

‘Sì’ va indicato sia in caso di cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che in caso di posizioni senior verso cartolarizzazioni delle PMI (non STS) ammissibili a tale trattamento a norma dell’articolo 270 del CRR.

450-510

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

450

CTP O NON CTP?

Inserire le seguenti abbreviazioni:

C

Portafoglio di negoziazione di correlazione (CTP)

N

Non CTP

460-470

POSIZIONI NETTE — LUNGHE/CORTE

Cfr., rispettivamente, le colonne 050/060 del modello MKR SA SEC o del modello MKR SA CTP.

480

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI (METODO STANDARDIZZATO) — RISCHIO SPECIFICO

Cfr., rispettivamente, la colonna 610 del modello MKR SA SEC o la colonna 450 del modello MKR SA CTP.

4.   MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO

4.1.   C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR)

4.1.1.   Osservazioni di carattere generale

114.

Questo modello contiene informazioni riguardanti il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR per il rischio operativo secondo il metodo base (BIA), il metodo standardizzato (TSA), il metodo standardizzato alternativo (ASA) e il metodo avanzato di misurazione (AMA). L’ente non può applicare contemporaneamente, a livello individuale, i metodi TSA e ASA per le linee di business “servizi bancari al dettaglio” e “servizi bancari a carattere commerciale”.

115.

Gli enti che applicano i metodi BIA, TSA e/o ASA calcolano i requisiti di fondi propri sulla base delle informazioni disponibili alla fine dell’esercizio finanziario. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali. Se si utilizzano dati verificati mediante revisione contabile, gli enti segnalano tali dati, che dovrebbero restare invariati. Sono ammessi scostamenti da questo principio dell’“invarianza” se, ad esempio, nel periodo in questione si verificano circostanze eccezionali, quali acquisizioni recenti o dismissioni di soggetti o attività.

116.

Se un ente può dimostrare all’autorità competente che, a causa di circostanze eccezionali, quali fusioni o dismissioni di soggetti o attività, l’utilizzo della media triennale per il calcolo dell’indicatore rilevante determinerebbe una stima distorta del requisito di fondi propri per il rischio operativo, l’autorità competente può autorizzare l’ente a modificare il calcolo in modo da poter tener conto di tali circostanze. L’autorità competente può inoltre agire di propria iniziativa e richiedere all’ente di modificare il calcolo. L’ente operativo da meno di tre anni può avvalersi di stime aziendali prospettiche per il calcolo dell’indicatore rilevante, purché inizi a utilizzare dati storici non appena siano disponibili.

117.

Nelle colonne il modello riporta anzitutto informazioni riguardanti l’importo dell’indicatore rilevante delle attività bancarie soggette al rischio operativo, nonché l’importo dei prestiti e degli anticipi (quest’ultimo solo in caso di applicazione del metodo ASA) per gli ultimi tre anni. Nelle colonne successive sono segnalate le informazioni riguardanti l’importo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo. Ove applicabile, si deve specificare la parte di tale importo dovuta a un meccanismo di attribuzione. Per quanto riguarda il metodo AMA, sono aggiunte voci per memoria per illustrare in dettaglio l’effetto delle perdite attese, della diversificazione e delle tecniche di attenuazione sul requisito di fondi propri per il rischio operativo.

118.

Nelle righe le informazioni sono riportate in base al metodo di calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo, con specificazione delle linee di business per i metodi TSA e ASA.

119.

Questo modello è trasmesso da tutti gli enti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio operativo.

4.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010-030

INDICATORE RILEVANTE

Gli enti che utilizzano l’indicatore rilevante per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio operativo (secondo i metodi BIA, TSA e ASA) segnalano l’indicatore rilevante per i rispettivi anni nelle colonne da 010 a 030. Inoltre, in caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall’articolo 314 del CRR, gli enti segnalano anche, a fini informativi, l’indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Ciò vale anche per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.

Di seguito, il termine “indicatore rilevante” si riferisce alla “somma degli elementi” alla fine dell’esercizio finanziario enumerati nella tabella 1 dell’articolo 316, paragrafo 1, del CRR.

Se l’ente dispone di dati sull’“indicatore rilevante” relativi a un periodo inferiore a tre anni, i dati storici disponibili (cifre verificate mediante revisione contabile) sono attribuiti alle corrispondenti colonne della tabella in via prioritaria: se, ad esempio, sono disponibili dati storici relativi a un solo anno, questi sono segnalati nella colonna 030. Ove plausibile, le stime prospettiche sono poi inserite nella colonna 020 (stima dell’anno successivo) e nella colonna 010 (stima dell’anno + 2).

L’ente che non dispone di dati storici sull’“indicatore rilevante” può utilizzare stime aziendali prospettiche.

040-060

PRESTITI E ANTICIPI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO)

In queste colonne sono segnalati gli importi dei prestiti e degli anticipi delle linee di business “servizi bancari a carattere commerciale” e “servizi bancari al dettaglio” di cui all’articolo 319, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Detti importi servono per il calcolo dell’indicatore rilevante alternativo per determinare i requisiti di fondi propri corrispondenti alle attività soggette al metodo ASA (articolo 319, paragrafo 1, lettera a), del CRR).

Per la linea di business “servizi bancari a carattere commerciale” sono inclusi anche i titoli detenuti all’esterno del portafoglio di negoziazione.

070

REQUISITO DI FONDI PROPRI

Il requisito di fondi propri si calcola in base al metodo applicato, conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR. L’importo risultante è segnalato nella colonna 070.

071

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO

Articolo 92, paragrafo 4, del CRR. Requisiti di fondi propri nella colonna 070 moltiplicati per 12,5.

080

DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE

Articolo 18, paragrafo 1, del CRR, riguardante l’indicazione, nella domanda di cui all’articolo 312, paragrafo 2, del CRR, della metodologia utilizzata per ripartire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale di copertura del rischio operativo, nonché della specificazione che indica se e come gli effetti della diversificazione sono presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio applicato da un ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni, oppure congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE.

090-120

VOCI PER MEMORIA NELL’AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI

090

REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

Il requisito di fondi propri segnalato nella colonna 090 è quello della colonna 070, calcolato però prima di tener conto degli effetti di riduzione dovuti alle perdite attese, alla diversificazione e alle tecniche di attenuazione del rischio (cfr. sotto).

100

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE

Nella colonna 100 è segnalata la riduzione dei requisiti di fondi propri dovuta alle perdite attese stimate nelle prassi operative interne (di cui all’articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del CRR).

110

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE

L’effetto della diversificazione riportato nella colonna 110 è la differenza tra la somma dei requisiti di fondi propri calcolati separatamente per ciascuna classe di rischio operativo (ossia una situazione di “dipendenza perfetta”) e il requisito diversificato di fondi propri calcolato tenendo conto delle correlazioni e delle dipendenze (presumendo, cioè, una “dipendenza meno che perfetta” tra le classi di rischio). La situazione di “dipendenza perfetta” si verifica nel “caso normale”, ossia quando l’ente non applica una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, e quindi il capitale secondo il metodo AMA è calcolato come somma delle misure individuali di rischio operativo delle classi di rischio selezionate. In questo caso si presume che la correlazione tra le classi di rischio sia del 100 % e il valore della colonna deve essere posto a zero. Per contro, quando calcola una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, l’ente deve inserire in questa colonna la differenza tra il capitale secondo il metodo AMA derivante dal “caso normale”, e il capitale ottenuto dopo l’applicazione della struttura di correlazioni tra le classi di rischio. Il valore ottenuto esprime la “capacità di diversificazione” del modello AMA, cioè la sua capacità di cogliere l’insorgenza non simultanea di gravi eventi di perdita dovuti al rischio operativo. Nella colonna 110 deve essere segnalato l’importo di cui l’assunta struttura di correlazioni riduce il capitale AMA rispetto alla correlazione del 100 %.

120

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)

Nella colonna 120 è segnalato l’impatto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio conformemente all’articolo 323, paragrafi da 1 a 5, del CRR.


Righe

010

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)

Questa riga contiene gli importi corrispondenti alle attività soggette al metodo base per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo (articoli 315 e 316 del CRR).

020

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO/AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

In questa riga è segnalato il requisito di fondi propri calcolato in base al metodo standardizzato e al metodo standardizzato alternativo (articoli da 317 a 319 del CRR).

030-100

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO

In caso di uso del metodo TSA l’indicatore rilevante di ciascun anno è riportato nelle righe da 030 a 100 in corrispondenza delle linee di business elencate nella tabella 2 dell’articolo 317 del CRR. Le attività sono classificate nelle varie linee di business conformemente ai principi di cui all’articolo 318 del CRR.

110-120

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

Gli enti che utilizzano il metodo ASA (articolo 319 del CRR) riportano l’indicatore rilevante per gli anni corrispondenti, separatamente per ciascuna linea di business nelle righe da 030 a 050 e da 080 a 100, nonché nelle righe 110 e 120 per le linee di business “servizi bancari a carattere commerciale” e “servizi bancari al dettaglio”.

Le righe 110 e 120 riportano l’importo dell’indicatore rilevante delle attività soggette al metodo ASA distinguendo tra le attività relative alla linea di business “servizi bancari a carattere commerciale” e quelle relative alla linea di business “servizi bancari al dettaglio” (articolo 319 del CRR). Vi possono essere importi nelle righe relative ai “servizi bancari a carattere commerciale” e ai “servizi bancari al dettaglio” sia per il metodo TSA (righe 060 e 070) sia per il metodo ASA (righe 110 e 120), ad esempio quando una filiazione applica il metodo TSA mentre l’ente impresa madre applica il metodo ASA.

130

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE

In questa riga sono segnalati i dati pertinenti agli enti che applicano il metodo AMA (articolo 312, paragrafo 2, e articoli da 321 a 323 del CRR).

In caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall’articolo 314 del CRR, sono riportate informazioni sull’indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Ciò vale anche per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.

4.2.   RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE PERDITE NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO (OPR DETAILS)

4.2.1.   Osservazioni di carattere generale

120.

Il modello C 17.01 (OPR DETAILS 1) riassume le informazioni riguardanti le perdite lorde e i recuperi delle perdite registrati dall’ente nell’ultimo anno, distinguendo tra tipologie di eventi e linee di business. Il modello C 17.02 (OPR DETAILS 2) fornisce informazioni dettagliate sui principali eventi di perdita nel corso dell’ultimo anno.

121.

Le perdite per rischio operativo che sono collegate al rischio di credito e soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di credito (eventi di rischio operativo di confine con i rischi di credito) non sono considerate né nel modello C 17.01 né nel modello C 17.02.

122.

In caso di uso combinato di diversi metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo in conformità dell’articolo 314 del CRR, le perdite e i recuperi registrati dall’ente sono segnalati nei modelli C 17.01 e C 17.02, indipendentemente dal metodo applicato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.

123.

Per “perdita lorda” si intende la perdita dovuta ad un evento o ad una tipologia di evento di rischio operativo, di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, prima di recuperi di qualsiasi tipo, fatti salvi gli “eventi di perdita recuperata rapidamente” così come definiti di seguito.

124.

Per “recupero” si intende un evento indipendente relativo alla perdita originale dovuta al rischio operativo che è separata nel tempo, in cui i fondi o i flussi di benefici economici sono ricevuti da prime o terze parti, quali imprese di assicurazione o altre parti. I recuperi sono ripartiti tra recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio e recuperi diretti.

125.

Per “eventi di perdita recuperata rapidamente” si intende gli eventi di rischio operativo che portano a perdite che sono parzialmente o totalmente recuperate entro cinque giorni lavorativi. In caso di evento di perdita recuperata rapidamente, soltanto la parte della perdita che non è recuperata interamente (ossia la perdita al netto della parte recuperata rapidamente) rientra nella definizione di perdita lorda. Di conseguenza, gli eventi di perdita che portano a perdite recuperate interamente entro cinque giorni lavorativi non rientrano nella definizione di perdita lorda, né sono inclusi nella segnalazione degli OPR DETAILS.

126.

Per “data della contabilizzazione” si intende la data in cui la perdita o la riserva/l’accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdite. Questa data segue logicamente la “data dell’evento” (ossia la data in cui l’evento di rischio operativo è avvenuto o è iniziato) e la “data di scoperta” (ossia la data in cui l’ente ha avuto conoscenza dell’evento di rischio operativo).

127.

Le perdite derivanti da un evento comune di rischio operativo o da molteplici eventi collegati ad un primo evento di rischio operativo che genera eventi o perdite (“root-event”) sono raggruppate. Gli eventi raggruppati sono considerati e segnalati come un unico evento, e quindi i relativi importi delle perdite lorde o gli adeguamenti per perdite sono sommati.

128.

Le cifre segnalate nel giugno del rispettivo anno sono dati provvisori, mentre i dati definitivi sono segnalati in dicembre. Di conseguenza i dati di giugno hanno un periodo di riferimento di sei mesi (vale a dire dal 1o gennaio al 30 giugno dell’anno civile) mentre i dati di dicembre hanno un periodo di riferimento di dodici mesi (vale a dire dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno civile). Per i dati segnalati sia a giugno che a dicembre, per “precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni” si intendono tutti i periodi di riferimento per le segnalazioni fino a quello che termina alla fine dell’anno civile precedente compreso.

129.

Per verificare le condizioni previste dall’articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), punto i), del presente regolamento, gli enti utilizzano le ultime statistiche disponibili nella pagina Internet dell’EBA in materia di segnalazioni di vigilanza per ottenere la “somma dei singoli totali di bilancio di tutti gli enti dello stesso Stato membro”. Per verificare le condizioni previste dall’articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), punto iii), si utilizza il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato quale definito al punto 8.89 dell’allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (SEC 2010) e pubblicato da Eurostat per l’anno civile precedente.

4.2.2.   C 17.01: Perdite e recuperi da rischio operativo per linea di business e tipologia di evento nell’ultimo anno (OPR DETAILS 1)

4.2.2.1.   Osservazioni di carattere generale

130.

Nel modello C 17.01 le informazioni sono riportate distribuendo le perdite e i recuperi superiori alle soglie interne tra le diverse linee di business (elencate nella tabella 2 dell’articolo 317 del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR) e le diverse tipologie di eventi (definite nell’articolo 324 del CRR); è possibile che le perdite associate a un unico evento siano ripartite tra una pluralità di linee di business.

131.

Nelle colonne sono esposte le diverse tipologie di eventi e i totali di ciascuna linea di business, insieme a una voce per memoria che indica la soglia interna minima applicata nella raccolta dei dati relativi alle perdite; qualora vi sia più di una soglia, per ciascuna linea di business sono riportate sia la soglia minima che quella massima.

132.

Nelle righe sono riportate le linee di business, e all’interno di ciascuna di esse sono contenute informazioni sul numero di eventi (eventi nuovi), l’importo delle perdite lorde (eventi nuovi), il numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite, gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento, la perdita singola massima, la somma delle cinque maggiori perdite e l’importo complessivo dei recuperi (recuperi diretti e recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio).

133.

Per le linee di business totali sono anche richiesti i dati sul numero di eventi e l’importo delle perdite lorde per alcuni intervalli sulla base di soglie prestabilite: 10 000, 20 000, 10 0000 e 1 000 000. Le soglie sono fissate in importi in euro e sono incluse a fini di comparabilità tra gli enti delle perdite segnalate; pertanto esse non si riferiscono necessariamente alle soglie minime di perdita utilizzate per la raccolta interna dei dati sulle perdite, da segnalare in un’altra sezione del modello.

4.2.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010-0070

TIPOLOGIE DI EVENTI

Gli enti segnalano le perdite nelle rispettive colonne da 010 a 070 in base alle tipologie di eventi definite nell’articolo 324 del CRR.

Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo BIA possono segnalare solo nella colonna 080 le perdite dovute a una tipologia di evento non identificata.

0080

TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI

Nella colonna 080, per ciascuna linea di business gli enti segnalano il “numero di eventi (eventi nuovi)” totale, l’“importo delle perdite lorde (eventi nuovi)” totale, il “numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite” totale, gli “adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento” totali, la “perdita singola massima”, la “somma delle cinque maggiori perdite”, il totale dell’“importo complessivo dei recuperi diretti” e il totale dell’“importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio”.

A condizione che l’ente abbia individuato le tipologie di eventi per tutte le perdite, la colonna 080 illustra la semplice aggregazione del numero degli eventi di perdita, degli importi complessivi delle perdite lorde, degli importi complessivi dei recuperi e degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento riportati nelle colonne da 010 a 070.

La “perdita singola massima” segnalata nella colonna 080 è la perdita singola massima all’interno di una linea di business ed è identica al massimo delle “perdite singole massime” indicate nelle colonne da 010 a 070, a condizione che l’ente abbia individuato le tipologie di eventi per tutte le perdite.

Come somma delle cinque maggiori perdite, nella colonna 080 è segnalata la somma delle cinque maggiori perdite all’interno della corrispondente linea di business.

0090-0100

VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI

Gli enti segnalano nelle colonne 090 e 100 le soglie minime di perdita che applicano alla raccolta di dati interni sulle perdite conformemente all’articolo 322, paragrafo 3, lettera c), ultima frase, del CRR.

Se applica una sola soglia in ciascuna linea di business, l’ente compila soltanto la colonna 090.

Se applica soglie differenti all’interno della medesima linea di business regolamentare, segnala anche la soglia massima applicabile (colonna 100).


Righe

0010-0880

LINEE DI BUSINESS: SERVIZI FINANZIARI PER L’IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF], NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS], INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr], SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB], SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB], PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS], GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS], GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM], ELEMENTI D’IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]

Per ciascuna linea di business definita nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, e per ciascuna tipologia di evento, l’ente segnala le seguenti informazioni in base alle soglie interne: il numero di eventi (eventi nuovi), l’importo delle perdite lorde (eventi nuovi), il numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite, gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento, la perdita singola massima, la somma delle cinque maggiori perdite, l’importo complessivo dei recuperi diretti e l’importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio.

Nel caso di un evento di perdita che riguardi più di una linea di business, l’“importo delle perdite lorde” è distribuito tra tutte le linee di business interessate.

Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo BIA possono segnalare solo nelle righe 910-980 le perdite relative a una linea di business non identificata.

0010, 0110, 0210, 0310, 0410, 0510, 0610, 0710, 0810

Numero di eventi (eventi nuovi)

Il numero di eventi è il numero di eventi di rischio operativo per cui sono state contabilizzate perdite lorde nel periodo di riferimento per le segnalazioni.

Il numero di eventi fa riferimento a “eventi nuovi”, vale a dire eventi di rischio operativo

i)

“contabilizzati per la prima volta” nel periodo di riferimento per le segnalazioni o

ii)

“contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni, se l’evento non era stato incluso in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, per esempio perché è stato identificato come evento di rischio operativo solo nell’attuale periodo di riferimento per le segnalazioni o perché la perdita accumulata imputabile a tale evento (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) ha superato la soglia per la raccolta di dati interni soltanto nell’attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.

Gli “eventi nuovi” non comprendono gli eventi di rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni già inclusi in precedenti segnalazioni ai fini di vigilanza.

0020, 0120, 0220, 0320, 0420, 0520, 0620, 0720, 0820

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

L’importo delle perdite lorde è l’importo delle perdite lorde riferito agli eventi di rischio operativo (ad esempio costi diretti, accantonamenti, regolamenti). Tutte le perdite connesse a un singolo evento che sono contabilizzate nel periodo di riferimento per le segnalazioni sono sommate e considerate come le perdite lorde per tale evento nel periodo di riferimento per le segnalazioni in questione.

L’importo delle perdite lorde segnalato si riferisce agli “eventi nuovi”, come definiti alla riga precedente. Per gli eventi “contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni non inclusi in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, la perdita totale accumulata fino alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) è indicata come perdita lorda alla data di riferimento per le segnalazioni.

Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.

0030, 0130, 0230, 0330, 0430, 0530, 0630, 0730, 0830

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite

Il numero degli eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite è il numero di eventi di rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni e già inclusi nelle precedenti segnalazioni, in relazione ai quali sono stati effettuati adeguamenti per perdite nell’attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.

Se per un evento è stato effettuato più di un adeguamento per perdite nel periodo di riferimento per le segnalazioni, la somma di tali adeguamenti per perdite è considerata come un unico adeguamento nel periodo in questione.

0040, 0140, 0240, 0340, 0440, 0540, 0640, 0740, 0840

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

Gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento sono pari alla somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):

i)

gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti positivi per perdite effettuati nel periodo di riferimento per le segnalazioni (ad esempio aumento degli accantonamenti, eventi di perdita collegati, ulteriori regolamenti) per eventi di rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” e segnalati in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni;

ii)

gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti negativi per perdite effettuati nel periodo di riferimento per le segnalazioni (ad esempio dovuti alla diminuzione degli accantonamenti) per eventi di rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” e segnalati in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.

Se per un evento è stato effettuato più di un adeguamento per perdite nel periodo di riferimento per le segnalazioni, sono sommati tutti gli importi di tali adeguamenti per perdite, tenendo conto del segno (positivo o negativo) degli adeguamenti stessi. Questa somma è considerata come l’adeguamento per perdite per tale evento nel periodo di riferimento per le segnalazioni in questione.

Se, a causa di un adeguamento per perdite negativo, l’importo delle perdite adeguato imputabile a un evento scende al di sotto della soglia per la raccolta di dati interni dell’ente, l’ente segnala l’importo complessivo delle perdite per tale evento accumulate fino all’ultima volta in cui l’evento è stato segnalato ad una data di riferimento di dicembre (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) con un segno negativo anziché l’importo dell’adeguamento per perdite negativo stesso.

Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.

0050, 0150, 0250, 0350, 0450, 0550, 0650, 0750, 0850

Perdita singola massima

La perdita singola massima è l’importo singolo maggiore tra:

i)

l’importo maggiore delle perdite lorde relativo a un evento segnalato per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni e

ii)

l’importo positivo maggiore degli adeguamenti per perdite (come definito sopra) relativo a un evento segnalato per la prima volta in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni.

Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.

0060, 0160, 0260, 0360, 0460, 0560, 0660, 0760, 0860

Somma delle cinque maggiori perdite

La somma delle cinque maggiori perdite è la somma dei cinque maggiori importi tra

i)

gli importi delle perdite lorde per eventi segnalati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni e

ii)

gli importi positivi degli adeguamenti per perdite (come definiti per le precedenti righe 040, 140, …, 840) relativi ad eventi segnalati per la prima volta in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni. L’importo che può configurarsi come uno dei cinque maggiori è l’importo dell’adeguamento per perdite stesso, non la perdita totale associata al rispettivo evento prima o dopo l’adeguamento per perdite.

Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.

0070, 0170, 0270, 0370, 0470, 0570, 0670, 0770, 0870

Importo complessivo dei recuperi diretti

I recuperi diretti sono tutti i recuperi ottenuti, ad eccezione di quelli soggetti all’articolo 323 del CRR segnalati alla riga successiva.

L’importo complessivo dei recuperi diretti è la somma di tutti i recuperi diretti e degli adeguamenti ai recuperi diretti contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni o in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.

0080, 0180, 0280, 0380, 0480, 0580, 0680, 0780, 0880

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

Per recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio si intendono i recuperi soggetti all’articolo 323 del CRR.

L’importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio è la somma di tutti i recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio e degli adeguamenti a tali recuperi contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni o in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.

0910-0980

LINEE DI BUSINESS TOTALI

Per ciascuna tipologia di evento (colonne da 010 a 080) devono essere segnalate le informazioni (articolo 322, paragrafo 3, lettere b), c) ed e), del CRR) relative alle linee di business totali.

0910-0914

Numero di eventi

Alla riga 910 è indicato il numero degli eventi superiori alla soglia interna ripartiti per tipologia di evento nelle linee di business totali. Questo valore può essere minore dell’aggregazione del numero di eventi per linee di business, perché gli eventi con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico. Può essere più elevato se un ente che calcola i requisiti di fondi propri conformemente al metodo BIA non è in grado di individuare per ogni caso la linea di business interessata (o le linee di business interessate) dalla perdita.

Alle righe 911-914 è indicato il numero di eventi il cui importo delle perdite lorde rientra negli intervalli definiti nelle righe pertinenti.

Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR e/o ha individuato le tipologie di eventi per tutte le perdite, per la colonna 080 si applicano le disposizioni seguenti:

Il numero totale di eventi segnalati alle righe da 910 a 914 è uguale all’aggregazione orizzontale del numero di eventi di cui alla riga corrispondente, dato che quei valori tengono già conto degli eventi con impatti su più linee di business come se fossero un evento unico.

L’importo segnalato alla colonna 080, riga 910 non è necessariamente uguale all’aggregazione verticale del numero di eventi di cui alla colonna 080, considerato che un evento può avere impatti su più linee di business simultaneamente.

0920-0924

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l’importo delle perdite lorde (eventi nuovi) segnalato nella riga 920 è la semplice aggregazione degli importi delle perdite lorde degli eventi nuovi per ciascuna linea di business.

Alle righe 921-924 è indicato l’importo delle perdite lorde per eventi il cui importo delle perdite lorde rientra negli intervalli definiti nelle righe pertinenti.

0930, 0935, 0936

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite

Alla riga 930 è indicato il totale del numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite di cui alle righe 030, 130,..., 830. Questo valore può essere minore dell’aggregazione del numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite per linee di business, perché gli eventi con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico. Può essere più elevato se un ente che calcola i requisiti di fondi propri conformemente al metodo BIA non è in grado di individuare per ogni caso la linea di business interessata (o le linee di business interessate) dalla perdita.

Il numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite è ripartito tra il numero di eventi per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite positivo nel periodo di riferimento per le segnalazioni e il numero di eventi per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite negativo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (tutti indicati con il segno positivo).

0940, 0945, 0946

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

Alla riga 940 è indicato il totale degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento per linea di business (di cui alle righe 040, 140,..., 840). Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l’importo segnalato alla riga 940 è la semplice aggregazione degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento segnalati per le diverse linee di business.

L’importo degli adeguamenti per perdite è ripartito tra l’importo relativo a eventi per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite positivo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (riga 945, segnalato come cifra positiva) e l’importo relativo a eventi per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite negativo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (riga 946, segnalato come cifra negativa). Se, a causa di un adeguamento per perdite negativo, l’importo delle perdite adeguato imputabile a un evento scende al di sotto della soglia per la raccolta di dati interni dell’ente, l’ente segnala l’importo complessivo delle perdite per tale evento accumulate fino all’ultima volta in cui l’evento è stato segnalato ad una data di riferimento di dicembre (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) con un segno negativo alla riga 946 anziché l’importo dell’adeguamento per perdite negativo stesso.

0950

Perdita singola massima

Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, la perdita singola massima è la perdita massima superiore alla soglia interna per ciascuna tipologia di evento considerate tutte le linee di business. Se un evento ha impatti su più linee di business, questi valori possono essere maggiori della perdita singola massima registrata in ciascuna linea di business;

Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR e/o ha individuato le tipologie di eventi per tutte le perdite, per la colonna 080 si applicano le disposizioni seguenti:

La perdita singola massima segnalata è pari al più elevato tra i valori riportati nelle colonne 010-070 di questa riga.

Se vi sono eventi con impatti su più linee di business, l’importo segnalato alla {r950, c080} può essere più elevato degli importi della “perdita singola massima” per linea di business segnalati in altre righe della colonna 080.

0960

Somma delle cinque maggiori perdite

È segnalata la somma delle cinque maggiori perdite lorde per ciascuna tipologia di evento considerate tutte le linee di business. Questa somma può essere maggiore della somma massima delle cinque maggiori perdite registrate in ciascuna linea di business e deve essere segnalata a prescindere dal numero delle perdite.

Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, e/o ha individuato le tipologie di eventi per tutte le perdite, nella colonna 080 la somma delle cinque maggiori perdite è la somma delle cinque maggiori perdite dell’intera matrice; ciò significa che questo importo non necessariamente è uguale al valore massimo della “somma delle cinque maggiori perdite” di cui alla riga 960 o al valore massimo della “somma delle cinque maggiori perdite” di cui alla colonna 080.

0970

Importo complessivo dei recuperi diretti

Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l’importo complessivo dei recuperi diretti è la semplice aggregazione dell’importo complessivo dei recuperi diretti di ciascuna linea di business.

0980

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l’importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio è la semplice aggregazione degli importi complessivi dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio per ciascuna linea di business.

4.2.3.   C 17.02: Rischio operativo: informazioni dettagliate sui principali eventi di perdita nel corso dell’ultimo anno (OPR DETAILS 2)

4.2.3.1.   Osservazioni di carattere generale

134.

Nel modello C 17.02 sono fornite informazioni sui singoli eventi di perdita (una riga per ciascun evento).

135.

Le informazioni segnalate in questo modello fanno riferimento a “eventi nuovi”, vale a dire eventi di rischio operativo

a)

“contabilizzati per la prima volta” nel periodo di riferimento per le segnalazioni o

b)

“contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni, se l’evento non era stato incluso in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, per esempio perché è stato identificato come evento di rischio operativo solo nell’attuale periodo di riferimento per le segnalazioni o perché la perdita accumulata imputabile a tale evento (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) ha superato la soglia per la raccolta di dati interni soltanto nell’attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.

136.

Sono segnalati soltanto gli eventi che comportano una perdita lorda pari o superiore a 100 000 EUR.

1. Tenuto conto di tale soglia,

a)

sono indicati nel modello l’evento maggiore per ciascuna tipologia di evento, a condizione che l’ente abbia individuato le tipologie di eventi di perdita e

b)

almeno i dieci maggiori eventi rimanenti per importo della perdita lorda, a prescindere dal fatto che sia stata o meno individuata la tipologia di evento.

c)

Gli eventi sono classificati sulla base delle perdite lorde loro imputate.

d)

Ciascun evento è considerato solo una volta.

4.2.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

ID dell’evento

L’ID dell’evento è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella.

Gli enti utilizzano l’ID interno, ove disponibile, altrimenti riportano gli ID in ordine numerico: 1, 2, 3 ecc.

0020

Data della contabilizzazione

Per data della contabilizzazione si intende la data in cui la perdita o la riserva/l’accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdite.

0030

Data dell’evento

La data dell’evento è la data in cui è avvenuto o ha avuto inizio l’evento di rischio operativo.

0040

Data di scoperta

La data di scoperta è la data in cui l’ente ha avuto conoscenza dell’evento di rischio operativo.

0050

Tipologia di evento

Le tipologie di eventi di cui all’articolo 324 del CRR.

0060

Perdita lorda

Perdita lorda relativa all’evento di cui alle righe 020, 120 ecc. del precedente modello C 17.01.

0070

Perdita lorda al netto dei recuperi diretti

Perdita lorda relativa all’evento di cui alle righe 020, 120 ecc. del precedente modello C 17.01 al netto dei recuperi diretti riferiti a tale evento di perdita.

0080 - 0160

Perdita lorda per linea di business

La perdita lorda segnalata alla colonna 060 è assegnata alle pertinenti linee di business di cui all’articolo 317 e all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR.

0170

Nome del soggetto giuridico

Nome del soggetto giuridico quale segnalato alla colonna 010 del modello C 06.02 in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono stati interessati più soggetti).

0180

ID del soggetto giuridico

Codice LEI del soggetto giuridico quale segnalato alla colonna 025 del modello C 06.02 in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono stati interessati più soggetti).

0190

Unità operativa

Unità operativa o divisione dell’ente in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono state interessate più unità operative o divisioni).

0200

Descrizione

Descrizione dell’evento, se necessario facendo ricorso a generalizzazioni e all’anonimizzazione, comprendente come minimo informazioni sull’evento stesso e sulle sue determinanti o sulle sue cause, se note.

5.   MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO

137.

Queste istruzioni riguardano i modelli da utilizzare per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di cambio (MKR SA FX), il rischio di posizione in merci (MKR SA COM), il rischio di tasso d’interesse (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) e il rischio di strumenti di capitale (MKR SA EQU). In questa parte sono comprese anche le istruzioni relative al modello per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo dei modelli interni (MKR IM).

138.

Ai fini del calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio considerato, il rischio di posizione su uno strumento di debito negoziato o uno strumento di capitale (o un derivato di uno strumento di debito o un derivato di uno strumento di capitale) è suddiviso in due componenti. La prima è la componente di rischio specifico — ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l’emittente oppure, nel caso di un derivato, con l’emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico — ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è indicato negli articoli da 326 a 333 del CRR.

5.1.   C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

5.1.1.   Osservazioni di carattere generale

139.

Questo modello riassume le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati secondo il metodo standardizzato (articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR). I differenti rischi e metodi disponibili nell’ambito del CRR sono presentati per riga. Il rischio specifico associato alle esposizioni incluse nei modelli MKR SA SEC e MKR SA CTP deve essere riportato solo nel modello MKR SA TDI Total. I requisiti di fondi propri indicati nei modelli citati sono trasferiti, rispettivamente, nella cella {325;060} (cartolarizzazioni) e nella cella {330;060} (portafoglio di negoziazione di correlazione).

140.

Il modello deve essere compilato separatamente per il “Totale”, più un elenco prestabilito comprendente le seguenti valute: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD e un modello residuale per tutte le altre valute.

5.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010-020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi (articolo 345, seconda frase, del CRR). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

030-040

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

050

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale.

060

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.


Righe

010-350

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Le posizioni su strumenti di debito negoziati interne al portafoglio di negoziazione e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR sono segnalati in base alla categoria di rischio, alla scadenza e al metodo utilizzato.

011

RISCHIO GENERICO

012

Derivati

Derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d’interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli da 328 a 331, ove applicabili.

013

Altre attività e passività

Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d’interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione.

020-200

METODO BASATO SULLA SCADENZA

Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla scadenza conformemente all’articolo 339, paragrafi da 1 a 8, del CRR e relativi requisiti di fondi propri di cui all’articolo 339, paragrafo 9, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3) e le zone sono suddivise in base alla scadenza degli strumenti.

210-240

RISCHIO GENERICO. METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA

Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla durata finanziaria conformemente all’articolo 340, paragrafi da 1 a 6, del CRR e relativi requisiti di fondi propri di cui all’articolo 340, paragrafo 7, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3).

250

RISCHIO SPECIFICO

Somma degli importi segnalati nelle righe 251, 325 e 330.

Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette a copertura patrimoniale per il rischio specifico e relativo requisito patrimoniale conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 335, all’articolo 336, paragrafi da 1 a 3, e agli articoli 337 e 338 del CRR. Si rimanda altresì all’ultima frase dell’articolo 327, paragrafo 1, del CRR.

251-321

Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione

Somma degli importi segnalati nelle righe da 260 a 321.

Il requisito di fondi propri dei derivati su crediti nth-to-default privi di rating esterno deve esse calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio dei soggetti di riferimento (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), primo e secondo comma, del CRR – metodo “look-through”). I derivati su crediti nth-to-default provvisti di rating esterno (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), terzo comma, del CRR) sono indicati separatamente nella riga 321.

Segnalazione di posizioni soggette all’articolo 336, paragrafo 3, del CRR:

ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 3, del CRR, è previsto un trattamento specifico per le obbligazioni ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % interne al portafoglio bancario (obbligazioni garantite). I requisiti specifici di fondi propri corrispondono alla metà della percentuale della seconda categoria della tabella 1 dell’articolo 336 del CRR. Le posizioni in questione sono assegnate alle righe 280-300 in funzione della durata residua.

Se il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse è coperto da un derivato su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347.

325

Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione

Requisiti totali di fondi propri di cui alla colonna 610 del modello MKR SA SEC. È segnalato soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.

330

Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione

Requisiti totali di fondi propri segnalati nella colonna 450 del modello MKR SA CTP. È segnalato soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.

350-390

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 329, paragrafo 3, del CRR.

I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.

5.2.   C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

5.2.1.   Osservazioni di carattere generale

141.

Questo modello serve per la segnalazione di informazioni sulle posizioni (totali/nette e lunghe/corte) e sui relativi requisiti di fondi propri per la componente di rischio specifico del rischio di posizione su cartolarizzazioni/ricartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) secondo il metodo standardizzato. Nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1o gennaio 2019, le cartolarizzazione detenute nel portafoglio di negoziazione il cui requisito di fondi propri per il rischio specifico è determinato sulla base del CRR, ossia quando il requisito di fondi propri è calcolato conformemente al quadro rivisto in materia di cartolarizzazione, non sono segnalate in questo modello bensì solo nel modello C 02.00. Parimenti, nelle date di riferimento per le segnalazioni successive al 1o gennaio 2019, le posizioni verso la cartolarizzazione che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente al CRR e che sono dedotte dal CET1 a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del CRR non sono segnalate in questo modello bensì solo nel modello C 01.00.

141 bis.

Ai fini di questo modello, tutti i riferimenti agli articoli della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR e all’articolo 337 del CRR vanno intesi come riferimenti al CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.

142.

Il modello MKR SA SEC determina il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 335 in combinato disposto con l’articolo 337 del CRR. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C’è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, a prescindere dal fatto che l’ente si avvalga del metodo standardizzato oppure del metodo basato sui rating interni per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per le segnalazioni dei requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

143.

In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e articolo 258 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

5.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010-020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR in combinato disposto con l’articolo 337 del CRR (posizioni verso la cartolarizzazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

030-040

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 258 del CRR.

050-060

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

070-520

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR. La ripartizione deve essere indicata separatamente per le posizioni lunghe e per quelle corte.

230-240 e 460-470

1 250  %

Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR.

250-260 e 480-490

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

Articolo 337, paragrafo 2, del CRR in combinato disposto con l’articolo 262 del CRR.

Queste colonne sono compilate se l’ente utilizza il metodo alternativo della formula di vigilanza (SFA), che stabilisce i requisiti di fondi propri in funzione delle caratteristiche dell’aggregato di garanzie (collateral pool) e delle proprietà contrattuali del segmento.

270 e 500

METODO LOOK-THROUGH

Metodo standardizzato: articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore medio di ponderazione del rischio del pool, fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool o utilizzo di un coefficiente di concentrazione).

Metodo IRB: articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 265, paragrafo 1, e articolo 256, paragrafo 5, del CRR.

280-290/510-520

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

Articolo 109, paragrafo 1, seconda frase, e articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR.

Queste colonne sono compilate se l’ente utilizza il metodo della valutazione interna per stabilire la copertura patrimoniale delle linee di liquidità e dei supporti di credito concessi dalle banche (comprese le banche di terzi) agli ABCP conduit. Il metodo della valutazione interna, basato sulle metodologie delle ECAI, è applicabile soltanto alle esposizioni verso gli ABCP conduit provvisti all’origine di un equivalente di rating interno di qualità elevata (investment grade).

530-540

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE

Articolo 337, paragrafo 3, del CRR in combinato disposto con l’articolo 407 del CRR. Articolo 14, paragrafo 2, del CRR

550-570

PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE E SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE

Articolo 337 del CRR senza tener conto della facoltà di cui all’articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della posizione ponderata e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.

580-600

DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE E SOMMA DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE

Articolo 337 del CRR tenendo conto della facoltà di cui all’articolo 335 del CRR.

610

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

Conformemente all’articolo 337, paragrafo 4, del CRR, per il periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2014 l’ente computa separatamente le sue posizioni nette lunghe ponderate (colonna 580) e le sue posizioni nette corte ponderate (colonna 590). La maggiore tra le due somme (dopo il massimale) costituisce il requisito di fondi propri. A partire dal 2015, conformemente all’articolo 337, paragrafo 4, del CRR l’ente somma le sue posizioni nette ponderate, siano esse lunghe o corte (colonna 600), per calcolare i requisiti di fondi propri.


Righe

010

ESPOSIZIONI TOTALI

Importo complessivo delle cartolarizzazioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione) segnalate dall’ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.

040,070 e

100

CARTOLARIZZAZIONI

Articolo 4, paragrafo 1, punti 61 e 62, del CRR.

020,050,

080 e 110

RICARTOLARIZZAZIONI

Articolo 4, paragrafo 63, del CRR.

030-050

CEDENTE

Articolo 4, paragrafo 13, del CRR.

060-080

INVESTITORE

Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un’operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.

090-110

PROMOTORE

Articolo 4, paragrafo 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.

120-210

RIPARTIZIONE DELLA SOMMA TOTALE DELLE POSIZIONI NETTE LUNGHE E CORTE PONDERATE PER TIPO DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTI

Articolo 337, paragrafo 4, ultima frase, del CRR.

La ripartizione delle attività sottostanti è conforme alla classificazione utilizzata nel modello SEC Details (colonna “tipo”):

1 — ipoteche su immobili residenziali

2 — ipoteche su immobili non residenziali

3 — crediti su carta di credito

4 — leasing

5 — prestiti a imprese o PMI (trattate come imprese)

6 — prestiti al consumo

7 — crediti commerciali

8 — altre attività

9 — obbligazioni garantite

10 — altre passività

Per ciascuna cartolarizzazione, se l’aggregato consta di tipi diversi di attività, l’ente prende in considerazione il tipo più importante.

5.3.   C 20.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

5.3.1.   Osservazioni di carattere generale

144.

In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (compresi le cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni di questo portafoglio incluse ai sensi dell’articolo 338, paragrafo 3) e i relativi requisiti di fondi propri in base al metodo standardizzato.

145.

Il modello MKR SA CTP stabilisce il requisito di fondi propri solo per il rischio specifico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all’articolo 335 in combinato disposto con l’articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C’è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione, indipendentemente dal fatto che l’ente utilizzi il metodo standardizzato oppure il metodo basato sui rating interni per stabilire il fattore di ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per le segnalazioni dei requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

146.

La struttura del modello distingue le posizioni verso la cartolarizzazione, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione. Ne consegue che le posizioni verso la cartolarizzazione sono sempre segnalate nelle righe 030, 060 o 090 (a seconda del ruolo svolto dall’ente nella cartolarizzazione). I derivati su crediti di tipo nth-to-default sono sempre segnalati nella riga 110. Le “altre posizioni del CTP” non sono né posizioni verso la cartolarizzazione né derivati su crediti di tipo nth-to-default (cfr. definizione dell’articolo 338, paragrafo 3, del CRR), però sono “collegate” esplicitamente (a causa della finalità di copertura) a una di queste due posizioni. Per tale motivo sono assegnate alla sottorubrica “cartolarizzazione” o alla sottorubrica “derivati su crediti di tipo nth-to-default”.

147.

In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. articolo 243, paragrafo 1, lettera b), articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e articolo 258 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

5.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010-020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR relativamente alle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all’articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

030-040

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 258 del CRR.

050-060

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

070-400

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO (METODO STANDARDIZZATO E METODO IRB)

Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR.

160 e 330

ALTRO

Altri fattori di ponderazione del rischio non citati esplicitamente nelle colonne precedenti.

Dei derivati su crediti di tipo nth-to-default si riportano in questa colonna soltanto quelli privi di rating esterno. I derivati su crediti di tipo nth-to-default dotati di rating esterno devono essere segnalati nel modello MKR SA TDI (riga 321) oppure — se sono compresi nel portafoglio di negoziazione di correlazione — nella colonna del corrispondente fattore di ponderazione del rischio.

170-180 e 360-370

1 250  %

Articolo 251 (tabella 1) e articolo 261, paragrafo 1 (tabella 4), del CRR.

190 - 200 e 340 - 350

METODO DELLA FORMULA DI VIGILANZA

Articolo 337, paragrafo 2, del CRR in combinato disposto con l’articolo 262 del CRR.

210/380

METODO LOOK-THROUGH

Metodo standardizzato: articoli 253 e 254 e articolo 256, paragrafo 5, del CRR. Le colonne relative al metodo look-through comprendono tutti i casi di esposizioni prive di rating il cui fattore di ponderazione del rischio si ricava dal portafoglio di esposizioni sottostante (fattore medio di ponderazione del rischio del pool, fattore più elevato di ponderazione del rischio del pool o utilizzo di un coefficiente di concentrazione).

Metodo IRB: articolo 263, paragrafi 2 e 3, del CRR. Per i rimborsi anticipati cfr. articolo 265, paragrafo 1, e articolo 256, paragrafo 5, del CRR.

220-230 e 390-400

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

Articolo 259, paragrafi 3 e 4, del CRR.

410-420

PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE

Articolo 338 senza tener conto della facoltà di cui all’articolo 335 del CRR.

430-440

DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE

Articolo 338 tenendo conto della facoltà di cui all’articolo 335 del CRR.

450

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

Il requisito di fondi propri è il valore maggiore tra (i) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe (colonna 430) e (ii) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte (colonna 440).


Righe

010

ESPOSIZIONI TOTALI

Importo complessivo delle posizioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione) segnalate dall’ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.

020-040

CEDENTE

Articolo 4, paragrafo 13, del CRR

050-070

INVESTITORE

Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un’operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.

080-100

PROMOTORE

Articolo 4, paragrafo 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.

030.060 e 090

CARTOLARIZZAZIONI

Il portafoglio di negoziazione di correlazione comprende cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default ed eventualmente altre posizioni di copertura che soddisfano i criteri di cui all’articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR.

I derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione sono segnalati nella riga “Altre posizioni del CTP”.

110

DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT

I derivati su crediti di tipo nth-to-default coperti da derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all’articolo 347 del CRR sono inseriti entrambi in questa riga.

Le posizioni del cedente, dell’investitore e del promotore non sono idonee per i derivati su crediti di tipo nth-to-default; quindi, per questi derivati non è possibile fornire la ripartizione per posizioni verso la cartolarizzazione.

040, 070, 100 e 120

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

In questa riga sono comprese le posizioni in:

derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione;

posizioni del CTP coperte da derivati su crediti conformemente all’articolo 346 del CRR;

altre posizioni conformi all’articolo 338, paragrafo 3,

del CRR.

5.4.   C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

5.4.1.   Osservazioni di carattere generale

148.

In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione su strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione e trattati secondo il metodo standardizzato.

149.

Il modello deve essere compilato separatamente per il “Totale”, più un elenco statico e prestabilito comprendente i seguenti mercati: Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, zona euro, e un modello residuale per tutti gli altri mercati. Ai fini di quest’obbligo di segnalazione, il termine “mercato” ha il valore di “paese” (tranne che per i paesi appartenenti alla zona euro, cfr. il regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione).

5.4.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010-020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi (articolo 345, seconda frase, del CRR).

030-040

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli 327, 329, 332, 341 e 345 del CRR.

050

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale. La copertura patrimoniale deve essere calcolata separatamente per ciascun mercato nazionale. Non sono incluse in questa colonna le posizioni in contratti future su indici azionari conformemente all’articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del CRR.

060

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.


Righe

010-130

STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR.

020-040

RISCHIO GENERICO

Posizioni in strumenti di capitale soggette al rischio generico (articolo 343 del CRR) e relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR.

Entrambe le ripartizioni (021/022 e 030/040) riguardano tutte le posizioni soggette al rischio generico.

Nelle righe 021 e 022 sono segnalate informazioni relative alla ripartizione per strumenti. Per calcolare i requisiti di fondi propri si fa riferimento unicamente alla ripartizione nelle righe 030 e 040.

021

Derivati

Derivati considerati nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli 329 e 332, ove applicabili.

022

Altre attività e passività

Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione.

030

Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare

Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati e soggetti a un metodo particolare conformemente all’articolo 344, paragrafi 1 e 4, del CRR. Queste posizioni sono soggette soltanto al rischio generico e, di conseguenza, non vanno segnalate nella riga (050).

040

Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati

Altre posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativi requisiti di fondi propri conformemente all’articolo 343 e all’articolo 344, paragrafo 3, del CRR.

050

RISCHIO SPECIFICO

Posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativo requisito di fondi propri conformemente all’articolo 342 e all’articolo 344, paragrafo 4, del CRR.

090-130

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 329, paragrafi 2 e 3, del CRR.

I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.

5.5.   C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

5.5.1.   Osservazioni di carattere generale

150.

Gli enti segnalano informazioni sulle posizioni in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e i relativi requisiti di fondi propri per il cambio, trattati secondo il metodo standardizzato. La posizione è calcolata per ciascuna valuta (compreso l’euro), l’oro e le posizioni in quote di OIC.

151.

Le righe da 100 a 480 di questo modello sono compilate anche se gli enti non sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell’articolo 351 del CRR. In tali voci per memoria sono incluse tutte le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni, indipendentemente dalla misura in cui esse sono considerate ai fini dell’articolo 354 del CRR. Le righe da 130 a 480 delle voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell’Unione e per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

5.5.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

020-030

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Posizioni lorde dovute ad attività, importi da ricevere ed elementi analoghi di cui all’articolo 352, paragrafo 1, del CRR. A norma dell’articolo 352, paragrafo 2, e previa autorizzazione delle autorità competenti, non sono segnalate le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all’articolo 92, paragrafo 1, e le posizioni relative agli elementi che sono già dedotti nel calcolo dei fondi propri.

040-050

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articolo 352, paragrafo 3 e paragrafo 4, prima e seconda frase, e articolo 353 del CRR.

Le posizioni nette sono calcolate per ciascuna valuta; pertanto vi possono essere contemporaneamente posizioni lunghe e posizioni corte.

060-080

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Articolo 352, paragrafo 4, terza frase, e articoli 353 e 354 del CRR.

060-070

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (LUNGHE E CORTE)

Le posizioni nette lunghe e corte di ciascuna valuta sono calcolate deducendo il totale delle posizioni corte dal totale delle posizioni lunghe.

Si sommano le posizioni nette lunghe di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta lunga in quella data valuta.

Si sommano le posizioni nette corte di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta corta in quella data valuta.

Le posizioni non compensate nelle valute non utilizzate per le segnalazioni sono aggiunte alle posizioni soggette a copertura patrimoniale per altre valute (riga 030) nella colonna (060) o (070) a seconda del regolamento a breve o lungo termine.

080

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (COMPENSATE)

Posizioni compensate per valute strettamente correlate.

090

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del CRR.

100

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.


Righe

010

POSIZIONI TOTALI

Tutte le posizioni nelle valute non utilizzate per le segnalazioni e le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che sono considerate ai fini dell’articolo 354 del CRR e i relativi requisiti di fondi propri conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto i), e all’articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR (per conversione nella valuta utilizzata per le segnalazioni).

020

VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE

Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute di cui all’articolo 354 del CRR.

025

Valute strettamente correlate: di cui : valuta utilizzata per le segnalazioni

Posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che concorrono al calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell’articolo 354 del CRR

030

TUTTE LE ALTRE VALUTE (compresi gli OIC trattati come valute diverse)

Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all’articolo 351 e all’articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR.

Segnalazione di OIC trattati come valute diverse ai sensi dell’articolo 353 del CRR

 

Sono previsti due trattamenti diversi degli OIC trattati come valute distinte per il calcolo dei requisiti patrimoniali:

1.

il metodo modificato per il trattamento degli investimenti in oro, se la direzione dell’investimento in OIC non è disponibile (gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva netta in valuta dell’ente)

2.

se la direzione dell’investimento in OIC è disponibile, gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva aperta in valuta (lunga o corta a seconda della direzione dell’OIC).

 

La segnalazione degli OIC in questione segue di conseguenza il calcolo dei requisiti patrimoniali.

040

ORO

Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all’articolo 351 e all’articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR.

050 - 090

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 352, paragrafi 5 e 6, del CRR.

I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.

100-120

Ripartizione delle posizioni totali (comprese le valute utilizzate per le segnalazioni) per tipo di esposizione

Le posizioni totali sono ripartite per derivati, altre attività e passività ed elementi fuori bilancio.

100

Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati

Le posizioni non comprese nella riga 110 o nella riga 120 sono segnalate in questa voce.

110

Elementi fuori bilancio

Gli elementi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 352 del CRR, indipendentemente dalla valuta di denominazione, che sono compresi nell’allegato I del CRR, tranne quelli inclusi come operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni con regolamento a lungo termine o derivanti da un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti.

120

Derivati

Posizioni valutate conformemente all’articolo 352 del CRR.

130-480

VOCI PER MEMORIA: POSIZIONI IN VALUTA

Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell’Unione e per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

5.6.   C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

5.6.1.   Osservazioni di carattere generale

152.

In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni in merci e i relativi requisiti di fondi propri trattati secondo l’approccio standardizzato.

5.6.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010-020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Posizioni lorde lunghe/corte considerate posizioni nella stessa merce conformemente all’articolo 357, paragrafi 1 e 4, del CRR (cfr. anche articolo 359, paragrafo 1, del CRR).

030-040

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Secondo la definizione dell’articolo 357, paragrafo 3, del CRR.

050

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale.

060

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.


Righe

010

POSIZIONI TOTALI IN MERCI

Posizioni in merci e relativi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto iii), del CRR e della parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR.

020-060

POSIZIONI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA

A fini di segnalazione le merci sono raggruppate nelle quattro categorie merceologiche principali di cui alla tabella 2 dell’articolo 361 del CRR.

070

METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA

Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza di cui all’articolo 359 del CRR.

080

METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO

Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all’articolo 361 del CRR.

090

METODO SEMPLIFICATO

Posizioni in merci soggette al metodo semplificato di cui all’articolo 360 del CRR.

100-140

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 358, paragrafo 4, del CRR.

I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il calcolo.

5.7.   C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

5.7.1.   Osservazioni di carattere generale

153.

Questo modello contiene una ripartizione dei dati del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (SVaR) secondo i diversi rischi di mercato (debito, strumenti di capitale, cambio, merci) e altre informazioni rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

154.

In linea generale, la segnalazione dipende dalla struttura del modello degli enti, ossia dal fatto che l’ente segnali i dati relativi al rischio generico e al rischio specifico separatamente o insieme. Lo stesso vale per la scomposizione del VaR/SVaR tra le categorie di rischio (rischio di tasso d’interesse, di strumenti di capitale, di posizione in merci e di cambio). L’ente può non segnalare le scomposizioni su indicate se è in grado di dimostrare che la segnalazione di questi dati sarebbe ingiustificatamente onerosa.

5.7.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

030-040

Valore a rischio

Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato.

030

Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

040

Giorno precedente (VaRt-1)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

050-060

Valore a rischio in condizioni di stress

Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato, ottenuta tramite l’immissione di parametri calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di stress finanziario pertinente per il portafoglio dell’ente.

050

Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (SVaRavg)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

060

Ultimo disponibile (SVaRt-1)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

070-080

COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE

Perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo correlata a rischi di default e di migrazione calcolati conformemente all’articolo 364, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.

070

Misura media su 12 settimane

Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto ii), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.

080

Ultima misura

Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.

090-110

COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP

090

REQUISITO MINIMO

Articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR

Corrisponde all’8 % della copertura patrimoniale calcolata conformemente all’articolo 338, paragrafo 1, del CRR per tutte le posizioni della copertura patrimoniale per “tutti i rischi di prezzo”.

100-110

MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE E ULTIMA MISURA

Articolo 364, paragrafo 3, lettera b).

110

ULTIMA MISURA

Articolo 364, paragrafo 3, lettera a).

120

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Requisiti citati nell’articolo 364 del CRR per tutti i fattori di rischio, tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili, più il rischio incrementale di default e di migrazione e tutti i rischi di prezzo per il CTP, esclusi però le coperture patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all’articolo 364, paragrafo 2, del CRR.

130

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.

140

Numero di scostamenti (durante i 250 giorni lavorativi precedenti)

Di cui all’articolo 366 del CRR.

È indicato il numero di scostamenti in base al quale è determinato l’addendo.

150-160

Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc) e fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms)

Di cui all’articolo 366 del CRR.

170-180

COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP — POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Gli importi segnalati e che servono da base di calcolo del requisito minimo di copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo conformemente all’articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR, tengono conto della facoltà di cui all’articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della posizione ponderata e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.


Righe

010

POSIZIONI TOTALI

Parte del rischio di posizione, di cambio e di posizione in merci di cui all’articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio specificati nell’articolo 367, paragrafo 2, del CRR.

Nelle colonne da 030 a 060 (VaR e SVaR), la cifra segnalata nella riga del totale non è uguale alla scomposizione delle cifre del VaR/SVaR delle pertinenti componenti del rischio; pertanto la scomposizione corrisponde a voci per memoria.

020

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI

Parte del rischio di posizione di cui all’articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di tasso d’interesse specificati nell’articolo 367, paragrafo 2, del CRR.

030

STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI — RISCHIO GENERICO

Rischio generico così come definito nell’articolo 362 del CRR.

040

STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI — RISCHIO SPECIFICO

Rischio specifico così come definito nell’articolo 362 del CRR.

050

STRUMENTI DI CAPITALE

Parte del rischio di posizione di cui all’articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di strumenti di capitale specificati nell’articolo 367, paragrafo 2, del CRR.

060

STRUMENTI DI CAPITALE — RISCHIO GENERICO

Rischio generico così come definito nell’articolo 362 del CRR.

070

STRUMENTI DI CAPITALE — RISCHIO SPECIFICO

Rischio specifico così come definito nell’articolo 362 del CRR.

080

RISCHIO DI CAMBIO

Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, del CRR.

090

RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI

Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, del CRR.

100

IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO GENERICO

Rischio di mercato dovuto a movimenti generali di mercato di strumenti di debito negoziati, strumenti di capitale, cambio e merci. VaR del rischio generico di tutti i fattori di rischio (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).

110

IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO SPECIFICO

Componente del rischio specifico di strumenti di debito negoziati e strumenti di capitale. VaR del rischio specifico degli strumenti di capitale e strumenti di debito negoziati interni al portafoglio di negoziazione (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).

5.8.   C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

5.8.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

Valore dell’esposizione

Articolo 271 del CRR, conformemente all’articolo 382 del CRR.

EAD totale di tutte le operazioni soggette a copertura del rischio di CVA.

020

di cui: derivati OTC

Articolo 271 del CRR in combinato disposto con l’articolo 382, paragrafo 1, del CRR.

Parte dell’esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati OTC. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.

030

di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli

Articolo 271 del CRR in combinato disposto con l’articolo 382, paragrafo 2, del CRR.

La parte dell’esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati su operazioni di finanziamento tramite titoli. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.

040

FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)

Articolo 383 del CRR, conformemente all’articolo 363, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

Calcolo del valore a rischio basato sui modelli interni per il rischio di mercato.

050

GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.

060

FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.

070

ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.

080

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR.

Requisiti di fondi propri per il rischio di CVA calcolato secondo il metodo prescelto.

090

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5.

 

Voci per memoria

100

Numero di controparti

Articolo 382 del CRR.

Numero delle controparti comprese nel calcolo dei fondi propri per il rischio di CVA.

Le controparti sono un sottoinsieme di debitori. Esistono soltanto nelle operazioni su derivati e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, nelle quali sono semplicemente l’altra parte contrattuale.

110

di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio

Numero di controparti per le quali il differenziale creditizio è stato determinato utilizzando una variabile proxy invece dei dati di mercato osservati direttamente.

120

CVA SOSTENUTO

Accantonamenti contabili dovuti al calo del merito di credito delle controparti dei derivati.

130

CDS SINGLE NAME

Articolo 386, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Importi nozionali totali dei single name CDS utilizzati come copertura di un rischio di CVA.

140

CDS DELL’INDICE

Articolo 386, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Importi nozionali totali di CDS dell’indice utilizzati come copertura di un rischio di CVA.


Righe

010

Rischio totale di CVA

Somma delle righe da 020 a 040 in funzione dell’applicabilità.

020

In base al metodo avanzato

Metodo avanzato di calcolo del rischio di CVA previsto dall’articolo 383 del CRR.

030

In base al metodo standardizzato

Metodo standardizzato di calcolo del rischio di CVA previsto dall’articolo 384 del CRR.

040

In base al metodo dell’esposizione originaria (OEM)

Importi soggetti all’applicazione dell’articolo 385 del CRR.

6.   VALUTAZIONE PRUDENTE (PRUVAL)

6.1.   C 32.01 - VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (PRUVAL 1)

6.1.1.   Osservazioni di carattere generale

154 bis.

Questo modello è compilato da tutti gli enti, a prescindere dal fatto che abbiano o meno adottato il metodo semplificato per la determinazione degli aggiustamenti di valutazione supplementari (AVA). Ha per oggetto il valore assoluto delle attività e passività valutate al fair value (valore equo) utilizzato per determinare se siano o meno soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente per l’uso del metodo semplificato per la determinazione degli AVA.

154 ter.

Per quanto riguarda gli enti che utilizzano il metodo semplificato, questo modello fornisce l’AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del CRR come previsto all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, che va segnalato di conseguenza nella riga 290 del C 01.00.

6.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, prima di qualsiasi deduzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2.

0020

DI CUI: portafoglio di negoziazione

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) di cui a 010 corrispondenti a posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione.

0030-0070

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) ESCLUSE A CAUSA DELL’IMPATTO PARZIALE SUL CET1

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0030

Perfettamente corrispondenti

Le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti escluse a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0040

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Per le posizioni soggette a contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi della disciplina contabile applicabile, il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse in proporzione all’impatto della pertinente variazione della valutazione sul capitale CET1 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0050

Filtri PRUDENZIALI

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente a causa dei filtri transitori di cui agli articoli 467 e 468 del CRR.

0060

Altro

Qualsiasi altra posizione esclusa a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente a causa di aggiustamenti del valore contabile aventi solo un effetto proporzionale sul capitale CET1.

Questa riga è compilata solo nei rari casi in cui elementi esclusi a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente non possono essere indicati nelle colonne 0030, 0040 o 0050 di questo modello.

0070

Commenti per altro

Occorre indicare le ragioni principali per cui le posizioni segnalate nella colonna 0060 sono state escluse.

0080

Attività e passività VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) incluse nella soglia di cui all’ART. 4, PAR. 1

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) effettivamente incluse ai fini del computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0090

DI CUI: portafoglio di negoziazione

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicato nella colonna 0080 corrispondente alle posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione.


Righe

0010 – 0210

Le definizioni di queste categorie corrispondono a quelle delle righe corrispondenti dei modelli FINREP 1.1 e 1.2.

0010

1   ATTIVITÀ E PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 20 a 210.

0020

1.1   ATTIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il totale delle attività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 0030 a 0140.

Le celle pertinenti delle righe da 0030 a 0130 sono compilate in linea con il modello FINREP F 01.01 di cui agli allegati III e IV del presente regolamento in funzione dei principi contabili applicati dall’ente:

gli IFRS omologati dall’Unione in applicazione del regolamento (UE) n. 1606/2002 (“IFRS UE”)

i principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS UE (“GAAP nazionali compatibili con gli IFRS”) o

i GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CE, la BAD (FINREP «GAAP nazionali basati sulla BAD)

0030

1.1.1   ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

IFRS 9. Appendice A.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 050 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0040

1.1.2   ATTIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE

Articoli 32 e 33 della BAD; allegato V, parte 1.17.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 091 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0050

1.1.3   ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 096 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0060

1.1.4   ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 100 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0070

1.1.5   ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2 A.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 141 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0080

1.1.6   ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

Articolo 36, paragrafo 2, della BAD.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 171 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0090

1.1.7   ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PATRIMONIO NETTO

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, della direttiva contabile.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 175 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0100

1.1.8   ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE

Articolo 37 della BAD; articolo 12, paragrafo 7, della direttiva contabile; allegato V, parte 1.20.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 234 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0110

1.1.9   DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

IFRS 9.6.2.1; allegato V, parte 1.22. Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 6 e 8, della direttiva contabile. IAS 39.9; allegato V, parte 1.22.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 240 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0120

1.1.10   VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39.89 A(a); IFRS 9.6.5.8; articolo 8, paragrafi 5 e 6, della direttiva contabile.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 250 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0130

1.1.11   PARTECIPAZIONI IN FILIAZIONI, IN JOINT VENTURE E IN SOCIETÀ COLLEGATE

IAS 1.54(e); allegato V, parte 1.21, parte 2.4; articolo 4 della BAD. Attività(7)-(8); articolo 2, paragrafo 2, della direttiva contabile.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 260 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0140

1.1.12   (-) SCARTI DI GARANZIA RELATIVI AD ATTIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Allegato V, parte 1.29.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 375 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0150

1.2   PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il totale delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 0160 a 0210.

Le celle pertinenti delle righe da 0150 a 0190 sono compilate in linea con il modello FINREP F 01.02 di cui agli allegati III e IV del presente regolamento in funzione dei principi contabili applicati dall’ente:

gli IFRS omologati dall’Unione in applicazione del regolamento (UE) n. 1606/2002 (IFRS UE)

i principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS UE (“GAAP nazionali compatibili con gli IFRS”) o

i GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CE, la BAD (FINREP «GAAP nazionali basati sulla BAD).

0160

1.2.1   PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 010 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0170

1.2.2   PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 3 e 6, della direttiva contabile.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 061 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0180

1.2.3   PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile; IAS 39.9.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 070 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0190

1.2.4   DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

IFRS 9.6.2.1; allegato V, parte 1.26; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 6 e paragrafo 8, lettera a), della direttiva contabile.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 150 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0200

1.2.5   VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39.89 A(b), IFRS 9.6.5.8; articolo 8, paragrafi 5 e 6, della direttiva contabile; allegato V, parte 2.8.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 160 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento.

0210

1.2.6   SCARTI DI GARANZIA RELATIVI A PASSIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Allegato V, parte 1.29

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 295 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento.

6.2.   C 32.02 - VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE (PRUVAL 2)

6.2.1.   Osservazioni di carattere generale

154 quater.

Lo scopo di questo modello è fornire informazioni sulla composizione dell’AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del CRR insieme alle informazioni pertinenti sulla valutazione contabile delle posizioni che danno origine alla determinazione degli AVA.

154 quinquies.

Questo modello è compilato da tutti gli enti che

a)

sono tenuti ad utilizzare il metodo di base poiché superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, su base individuale o su base consolidata, come previsto all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente oppure

b)

hanno scelto di applicare il metodo di base sebbene non superino la soglia.

154 sexies.

Ai fini del presente modello per incertezza “upside” si intende quanto segue: Come stabilito dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, gli AVA sono pari alla differenza tra il fair value (valore equo) e una valutazione prudente definita sulla base di una sicurezza del 90 % che gli enti possano uscire dall’esposizione a tale punto o meglio entro il range nozionale dei valori plausibili. Il valore o incertezza “upside” è il punto opposto nella distribuzione dei valori plausibili al quale gli enti hanno solo una sicurezza del 10 % di poter uscire dall’esposizione a tale punto o meglio. L’incertezza “upside” è calcolata e aggregata sulla stessa base dell’AVA totale, ma utilizzando un livello di certezza del 10 % al posto del 90 % impiegato per determinare l’AVA totale.

6.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010 - 0100

AVA A LIVELLO DI CATEGORIA

Gli AVA a livello di categoria per l’incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura, i rischi del modello, le posizioni concentrate, i costi amministrativi futuri, la chiusura anticipata delle posizioni e i rischi operativi sono calcolati rispettivamente a norma degli articoli da 9 a 11 e da 14 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

Per le categorie dell’incertezza delle quotazioni di mercato, dei costi di chiusura e dei rischi del modello, che sono soggette al beneficio della diversificazione rispettivamente a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, gli AVA a livello di categoria, salvo altrimenti indicato, sono pari alla somma dei singoli AVA prima del beneficio della diversificazione [i benefici della diversificazione calcolati utilizzando il metodo 1 o 2 di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente sono indicati alle voci 1.1.2, 1.1.2.1 e 1.1.2.2 del modello].

Per le categorie dell’incertezza delle quotazioni di mercato, dei costi di chiusura e dei rischi del modello, gli importi calcolati secondo l’approccio basato su esperti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), dell’articolo 10, paragrafo 6, lettera b), e dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente sono indicati separatamente nelle colonne 0020, 0040 e 0060.

0010

INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato calcolati a norma dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0020

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

Gli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato calcolati a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0030

COSTI DI CHIUSURA

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per i costi di chiusura calcolati a norma dell’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0040

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

Gli AVA per i costi di chiusura calcolati a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0050

RISCHI DEL MODELLO

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per i rischi del modello calcolati a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0060

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

Gli AVA per i rischi del modello calcolati a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0070

POSIZIONI CONCENTRATE

Articolo 105, paragrafo 11, del CRR.

Gli AVA per le posizioni concentrate calcolati a norma dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0080

COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per i costi amministrativi futuri calcolati a norma dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0090

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per le chiusure anticipate delle posizioni calcolati a norma dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0100

RISCHIO OPERATIVO

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per i rischi operativi calcolati a norma dell’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0110

AVA TOTALE

Riga 0010: AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del CRR e indicato conseguentemente alla riga 290 di C 01.00. L’AVA totale è la somma delle righe 0030 e 0180.

Riga 0020: Quota dell’AVA totale indicata nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).

Righe da 0030 a 0160: Somma delle colonne 0010, 0030, 0050 e da 0070 a 0100.

Righe da 0180 a 0210: AVA totale derivante dai portafogli secondo l’approccio alternativo.

0120

INCERTEZZA “UPSIDE”

Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

L’incertezza “upside” è calcolata e aggregata sulla stessa base dell’AVA totale di cui alla colonna 0110, ma utilizzando un livello di certezza del 10 % al posto del 90 % impiegato per determinare l’AVA totale.

0130 -0140

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti agli importi degli AVA indicati nelle righe da 0010 a 0130 e nella riga 0180. Per alcune righe, in particolare le righe da 0090 a 0130, tali importi potrebbero dover essere approssimati o assegnati sulla base della valutazione di esperti.

Riga 0010: Il valore assoluto totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080.

La riga 0010 è la somma delle righe 0030 e 0180.

Riga 0020: quota del valore assoluto totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).

Riga 0030: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti ai portafogli a norma degli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080. La riga 0030 è la somma delle righe da 0090 a 0130.

Riga 0050: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell’AVA per i differenziali creditizi non realizzati. Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.

Riga 0060: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell’AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding). Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.

Riga 0070: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l’AVA ha valore zero a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

Riga 0080: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l’AVA ha valore zero a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

Righe da 0090 a 0130: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) assegnato come indicato sotto (cfr. le istruzioni delle righe corrispondenti) in base alle seguenti categorie di rischio: tassi di interesse, cambio, credito, strumenti di capitale e merci. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080.

Riga 0180: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti ai portafogli secondo l’approccio alternativo

0130

ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle attività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra.

0140

PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra.

0150

RICAVI QTD

I ricavi quarter-to-date (ricavi QTD) dall’ultima data di riferimento per le segnalazioni attribuiti alle attività e alle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra, ove pertinente assegnati o approssimati sulla base della valutazione di esperti.

0160

DIFFERENZA IPV

La somma per tutte le posizioni e i fattori di rischio dei differenziali non aggiustati (‘differenza IPV) calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all’articolo 105, paragrafo 8, del CRR, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per la posizione o il fattore di rischio pertinente.

Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile

I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell’ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV.

0170 - 0250

RETTIFICHE DEL VALORE EQUO

Le rettifiche, talora definite “riserve”, applicate potenzialmente al fair value (valore equo) contabile dell’ente, che esulano dal modello di valutazione utilizzato per generare i valori contabili (escluso il differimento dell’utile o perdita del giorno 1) e che possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA pertinente. Potrebbero riflettere fattori di rischio sfuggenti alla tecnica di valutazione che sono in forma di premio di rischio o costo di uscita e rientrano nella definizione di fair value (valore equo). Dovrebbero comunque essere considerate dai partecipanti al mercato in sede di determinazione del prezzo. (IFRS 13.9 e IFRS13.88)

0170

INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere il premio di rischio derivante dall’esistenza di un range di prezzi osservati per strumenti equivalenti o, con riferimento ad un input di un modello di valutazione costituito da un parametro di mercato, gli strumenti dai quali l’input è stato calibrato, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato.

0180

COSTI DI CHIUSURA

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per tenere conto del fatto che le valutazioni a livello di posizione non riflettono un prezzo di uscita per la posizione o il portafoglio, in particolare se tali valutazioni sono calibrate su un prezzo di mid-market, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per i costi di chiusura.

0190

RISCHI DEL MODELLO

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere i fattori di mercato o prodotto che sfuggono al modello utilizzato per calcolare i valori e i rischi quotidiani delle posizioni (“modello di valutazione”) o per riflettere un livello appropriato di prudenza data l’incertezza derivante dall’esistenza di un range di modelli validi alternativi e di calibrazioni di modello, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per i rischi del modello.

0200

POSIZIONI CONCENTRATE

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere il fatto che la posizione aggregata detenuta dall’ente è superiore al volume di negoziazione normale o alle dimensioni delle posizioni su cui si basano le quotazioni o negoziazioni osservabili utilizzate per calibrare il prezzo o gli input immessi nel modello di valutazione, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per le posizioni concentrate.

0210

DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per coprire le perdite attese dovute al default della controparte su posizioni derivate (ovvero l’aggiustamento della valutazione del credito - CVA- totale dell’ente).

0220

COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente qualora i modelli di valutazione non riflettano pienamente il costo di finanziamento (funding) che i partecipanti al mercato ingloberebbero nel prezzo di uscita per una posizione o un portafoglio (ovvero la rettifica totale della valutazione per finanziamento (funding) a livello di ente quando un ente computa tale rettifica o, in alternativa, una rettifica equivalente).

0230

COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere i costi amministrativi sostenuti dal portafoglio o dalla posizione ma non inclusi nel modello di valutazione o nei prezzi utilizzati per calibrare gli input di tale modello, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per costi amministrativi futuri.

0240

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

Rettifiche applicate al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere le aspettative di chiusura anticipata contrattuale o non contrattuale che sfuggono al modello di valutazione, e che pertanto possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per chiusure anticipate delle posizioni.

0250

RISCHIO OPERATIVO

Rettifiche applicate al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere il premio di rischio che i partecipanti al mercato esigerebbero per i rischi operativi derivanti da copertura, amministrazione e regolamento di contratti del portafoglio, e che pertanto possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per i rischi operativi.

0260

P&L DEL GIORNO 1

Rettifiche per riflettere i casi in cui il modello di valutazione più tutte le altre rettifiche pertinenti del fair value (valore equo) applicabili ad una posizione o ad un portafoglio non riflettevano il prezzo pagato o ricevuto il primo giorno della rilevazione, ovvero il differimento dell’utile o della perdita del giorno 1 (IFRS 9.B5.1.2.A).

0270

SPIEGAZIONE E DESCRIZIONE

Descrizione delle posizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente e delle ragioni per cui non è stato possibile applicare gli articoli da 9 a 17.


Righe

0010

1.   METODO DI BASE TOTALE

Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, gli AVA totali computati secondo il metodo di base come previsto al capo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente per le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. Sono inclusi i benefici della diversificazione indicati nella riga 0140 a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0020

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, la quota degli AVA totali indicati nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).

0030

1.1   PORTAFOGLI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 9 A 17 - TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA POST-DIVERSIFICAZIONE

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente

Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, gli AVA totali computati a norma degli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente per le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, ad eccezione delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) soggette al trattamento descritto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

Sono compresi gli AVA computati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente che sono indicati nelle righe 0050 e 0060 e sono inclusi negli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, negli AVA per i costi di chiusura e negli AVA per i rischi del modello come previsto all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente

Sono inclusi i benefici della diversificazione indicati nella riga 0140 a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

La riga 0030 è pertanto la differenza tra le righe 0040 e 0140.

0040 - 0130

1.1.1   TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA PRE-DIVERSIFICAZIONE

Per le righe da 0090 a 0130 gli enti classificano le loro attività e passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente (all’interno e all’esterno del portafoglio di negoziazione) in base alle categorie di rischio seguenti: tassi di interesse, cambio, credito, strumenti di capitale e merci.

A tal fine gli enti si affidano alla loro struttura interna di gestione del rischio e, secondo una mappatura elaborata in base alla valutazione di esperti, assegnano le loro linee di business o unità di negoziazione alla categoria di rischio più appropriata. Gli AVA, le rettifiche del fair value (valore equo) ed altre informazioni richieste corrispondenti alle linee di business o alle unità di negoziazione assegnate sono poi allocati alla stessa categoria di rischio pertinente, per fornire a livello di riga per ciascuna categoria di rischio un quadro coerente degli aggiustamenti apportati sia a fini prudenziali che a fini contabili ed un’indicazione della dimensione delle posizioni interessate (in termini di attività e passività valutate al fair value (valore equo)]. Quando gli AVA o altri aggiustamenti sono computati ad un livello di aggregazione diverso, in particolare a livello di impresa, gli enti elaborano una metodologia di assegnazione degli AVA agli insiemi pertinenti di posizioni. La metodologia di allocazione fa sì che la riga 0040 sia la somma delle righe da 0050 a 0130 per le colonne da 0010 a 0100.

Indipendentemente dal metodo applicato, le informazioni fornite sono per quanto possibile coerenti a livello di riga poiché saranno comparate a tale livello (importi AVA, incertezza “upside”, importi del fair value (valore equo) e potenziali rettifiche del fair value (valore equo)].

La ripartizione nelle righe da 0090 a 0130 esclude gli AVA computati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente che sono indicati nelle righe 0050 e 0060 e sono inclusi negli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, negli AVA per i costi di chiusura e negli AVA per i rischi del modello come previsto all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente

I benefici della diversificazione sono indicati nella riga 0140 a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente e sono pertanto esclusi dalle righe da 0040 a 0130.

0050

DI CUI: AVA PER DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR, articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente

L’AVA totale calcolato per i differenziali creditizi non realizzati (“AVA su CVA”) e la sua attribuzione agli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello a norma dell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

Colonna 0110: L’AVA totale è fornito solo per informazione in quanto la sua attribuzione agli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello porta alla sua inclusione, dopo aver tenuto conto dei benefici della diversificazione, nei corrispondenti AVA a livello di categoria.

Colonne 0130 e 0140: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo degli AVA per i differenziali creditizi non realizzati. Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.

0060

DI CUI: AVA PER COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR, articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente

L’AVA totale calcolato per i costi di investimento e di finanziamento (funding) e la sua attribuzione agli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello a norma dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

Colonna 0110: L’AVA totale è fornito solo per informazione in quanto la sua attribuzione agli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello porta alla sua inclusione, dopo aver tenuto conto dei benefici della diversificazione, nei corrispondenti AVA a livello di categoria.

Colonne 0130 e 0140: Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell’AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding). Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.

0070

DI CUI: AVA AVENTI VALORE ZERO A NORMA DELL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l’AVA ha valore zero a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0080

DI CUI: AVA AVENTI VALORE ZERO A NORMA DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFI 2 E 3

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l’AVA ha valore zero a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0090

1.1.1.1

TASSI DI INTERESSE

0100

1.1.1.2

CAMBIO

0110

1.1.1.3

CREDITO

0120

1.1.1.4

STRUMENTI DI CAPITALE

0130

1.1.1.5

MERCI

0140

1.1.2   (-) Benefici della diversificazione

Beneficio totale della diversificazione Somma delle righe 0150 e 0160.

0150

1.1.2.1   (-) Beneficio della diversificazione calcolato utilizzando il metodo 1

Per le categorie di AVA aggregate utilizzando il metodo 1 a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, la differenza tra la somma dei singoli AVA e l’AVA totale a livello di categoria dopo l’aggiustamento per aggregazione.

0160

1.1.2.2   (-) Beneficio della diversificazione calcolato utilizzando il metodo 2

Per le categorie di AVA aggregate utilizzando il metodo 2 a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, la differenza tra la somma dei singoli AVA e l’AVA totale a livello di categoria dopo l’aggiustamento per aggregazione.

0170

1.1.2.2*   Voce per memoria: AVA pre-diversificazione ridotti di oltre il 90 % dalla diversificazione utilizzando il metodo 2

Nella terminologia del metodo 2, la somma di FV – PV per tutte le esposizioni oggetto di valutazione per le quali APVA < 10 % (FV – PV).

0180

1.2   Portafogli calcolati secondo l’approccio alternativo

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

Per i portafogli soggetti all’approccio alternativo a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, l’AVA totale è pari alla somma delle righe 0190, 0200 e 0210.

Le informazioni di bilancio ed altre informazioni contestuali sono fornite nelle colonne da 0130 a 0260. La descrizione delle posizioni e le ragioni per cui non è stato possibile applicare gli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente sono fornite nella colonna 0270.

0190

1.2.1   Approccio alternativo; 100 % del profitto non realizzato

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente

0200

1.2.2   Approccio alternativo; 10 % del valore nozionale

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente

0210

1.2.3   Approccio alternativo; 25 % del valore iniziale

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente

6.3.   C 32.03 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO (PRUVAL 3)

6.3.1.   Osservazioni di carattere generale

154 septies.

Questo modello è compilato solo dagli enti che superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente al loro livello. Gli enti appartenenti ad un gruppo che superano la soglia su base consolidata sono tenuti a compilare questo modello solo quando superano la soglia anche al loro livello.

154 octies.

Questo modello è utilizzato per fornire i dettagli dei 20 principali singoli AVA per i rischi del modello in termini di importo dell’AVA che contribuisce all’AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello computato a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. Queste informazioni corrispondono a quelle riportate nella colonna 0050 del modello C 32.02.

154 nonies.

I 20 principali singoli AVA per i rischi del modello, e le corrispondenti informazioni sul prodotto, sono indicati in ordine discendente partendo dal maggiore.

154 decies.

I prodotti corrispondenti a questi principali singoli AVA per i rischi del modello sono indicati utilizzando l’inventario dei prodotti previsto all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente

154 undecies.

I prodotti che sono sufficientemente omogenei rispetto al modello di valutazione e all’AVA per i rischi del modello sono riuniti e indicati su una linea per massimizzare la copertura rispetto all’AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello dell’ente.

6.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0005

RANK

Il rank è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3 ecc.; 1 è assegnato al maggiore singolo AVA per i rischi del modello, 2 al secondo maggiore ecc.

0010

MODELLO

Il nome interno (alfanumerico) utilizzato dall’ente per identificare il modello.

0020

CATEGORIA DI RISCHIO

La categoria di rischio (tassi di interesse, FX, credito, strumenti di capitale, merci) che caratterizza più adeguatamente il prodotto o il gruppo di prodotti che danno origine all’aggiustamento di valutazione per i rischi del modello.

Gli enti utilizzano i seguenti codici:

IR – tassi di interesse (interest rates)

FX – cambio (foreign exchange)

CR – credito (credit)

EQ – strumenti di capitale (equities)

CO – merci (commodities)

0030

PRODOTTO

Il nome interno (alfanumerico) per il prodotto o il gruppo di prodotti, in linea con l’inventario dei prodotti previsto all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, che è valutato utilizzando il modello.

0040

RILEVABILITÀ

Numero di rilevazioni di prezzo per il prodotto o il gruppo di prodotti negli ultimi dodici mesi che soddisfano uno dei criteri seguenti:

la rilevazione riguarda un prezzo al quale l’ente ha effettuato un’operazione;

la rilevazione riguarda un prezzo verificabile per un’effettiva operazione intercorsa tra terzi;

la rilevazione riguarda un prezzo ottenuto da una quotazione irrevocabile.

Gli enti utilizzano uno dei seguenti valori: ‘nessunà’‘1-6’‘6-24’, ‘24-100’‘100+’.

0050

AVA PER I RISCHI DEL MODELLO

Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

Singolo AVA per i rischi del modello prima del beneficio della diversificazione ma dopo il netting del portafoglio, ove applicabile.

0060

DI CUI: CALCOLATO SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

Gli importi nella colonna 0050 che sono stati calcolati secondo l’approccio basato su esperti di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0070

DI CUI: AGGREGATO UTILIZZANDO IL METODO 2

Gli importi nella colonna 0050 che sono stati aggregati utilizzando il metodo 2 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente (FV – PV nella terminologia dell’allegato).

0080

AVA AGGREGATO CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2

Il contributo all’AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello, calcolato a norma dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, dei singoli AVA per i rischi del modello che sono aggregati utilizzando il metodo 2 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente (APVA nella terminologia dell’allegato).

0090 -0100

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

0090

ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle attività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

0100

PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle passività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

0110

DIFFERENZA IPV (TEST DELL’OUTPUT)

La somma dei differenziali non aggiustati (“differenza IPV”) calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all’articolo 105, paragrafo 8, del CRR, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per il corrispondente prodotto o gruppo di prodotti.

Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile

I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell’ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV.

Sono inclusi qui solo i risultati che sono stati calibrati dai prezzi degli strumenti che sarebbero attribuiti allo stesso prodotto (test dell’output). Non sono inclusi i risultati dei test degli input dei dati di mercato che sono testati a fronte dei livelli che sono stati calibrati da diversi prodotti.

0120

COPERTURA IPV (TEST DELL’OUTPUT)

La percentuale delle posizioni assegnate al modello ponderate per l’AVA per i rischi del modello che è coperta dai risultati dei test dell’output IPV indicati nella colonna 0110.

0130 – 0140

RETTIFICHE DEL VALORE EQUO

Le rettifiche del valore equo quali definite nelle colonne 0190 e 0240 del modello C 32.02 che sono state applicate alle posizioni assegnate al modello nella colonna 0010.

0150

P&L DEL GIORNO 1

Gli aggiustamenti quali definiti nella colonna 0260 del modello C 32.02 che sono stati applicati alle posizioni assegnate al modello nella colonna 0010.

6.4.   C 32.04 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE (PRUVAL 4)

6.4.1.   Osservazioni di carattere generale

154 duodecies.

Questo modello è compilato solo dagli enti che superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente al loro livello. Gli enti appartenenti ad un gruppo che superano la soglia su base consolidata compilano questo modello solo quando superano la soglia anche al loro livello.

154 terdecies.

Questo modello è utilizzato per fornire i dettagli dei 20 principali singoli AVA per le posizioni concentrate in termini di importo dell’AVA che contribuisce all’AVA totale a livello di categoria per le posizioni concentrate computato a norma dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente. Queste informazioni corrispondono a quelle riportate nella colonna 0070 del modello C 32.02.

154 quaterdecies.

I 20 principali AVA per le posizioni concentrate, e le corrispondenti informazioni sul prodotto, sono indicati in ordine discendente partendo dal maggiore.

154 quindecies.

I prodotti corrispondenti a questi principali singoli AVA per le posizioni concentrate sono indicati utilizzando l’inventario dei prodotti previsto all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente

154 sexdecies.

Per massimizzare la copertura del modello, le posizioni che sono omogenee in termini di metodologia di calcolo degli AVA sono aggregate.

6.4.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0005

RANK

Il rank è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3 ecc.; 1 è assegnato al maggiore AVA per le posizioni concentrate, 2 al secondo maggiore ecc.

0010

CATEGORIA DI RISCHIO

La categoria di rischio (tassi di interesse, FX, credito, strumenti di capitale, merci) che caratterizza più adeguatamente la posizione.

Gli enti utilizzano i seguenti codici:

IR – tassi di interesse (interest rates)

FX – cambio (foreign exchange)

CR – credito (credit)

EQ – strumenti di capitale (equities)

CO – merci (commodities)

0020

PRODOTTO

Il nome interno (alfanumerico) per il prodotto o il gruppo di prodotti, in linea con l’inventario dei prodotti previsto all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0030

SOTTOSTANTE

Il nome interno del sottostante o dei sottostanti, nel caso di derivati, o degli strumenti, qualora non si tratti di derivati.

0040

DIMENSIONE DELLE POSIZIONI CONCENTRATE

Dimensione della singola posizione oggetto di valutazione concentrata individuata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente, espressa nell’unità descritta nella colonna 0050.

0050

MISURA DELLA DIMENSIONE

Unità di misura della dimensione utilizzata internamente nel quadro dell’identificazione della posizione oggetto di valutazione concentrata per computare la dimensione della posizione concentrata di cui alla colonna 0040.

In caso di posizioni in obbligazioni o strumenti di capitale, indicare l’unità utilizzata per la gestione interna del rischio, ad esempio “numero di obbligazioni”, “numero di azioni” o “valore di mercato”.

In caso di posizioni in derivati, indicare l’unità utilizzata per la gestione interna del rischio, ad esempio “PV01; EUR per spostamento parallelo della curva dei rendimenti di 1 punto base”.

0060

VALORE DI MERCATO

Il valore di mercato della posizione.

0070

PERIODO DI USCITA PRUDENTE

Il periodo di uscita prudente (in numero di giorni) stimato a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente.

0080

AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

L’importo dell’AVA per le posizioni concentrate calcolato a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sulla valutazione prudente per la singola posizione oggetto di valutazione concentrata.

0090

RETTIFICA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

L’importo delle rettifiche del fair value (valore equo) apportate per riflettere il fatto che la posizione aggregata detenuta dall’ente è superiore al normale volume di negoziazione o alla dimensione delle posizioni sulle quali sono basate le quotazioni o le negoziazioni che sono servite per calibrare il prezzo o gli input utilizzati dal modello di valutazione.

L’importo indicato corrisponde all’importo che è stato applicato alla singola posizione oggetto di valutazione concentrata.

0100

DIFFERENZA IPV

La somma dei differenziali non aggiustati (‘differenza IPV) calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all’articolo 105, paragrafo 8, del CRR, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per la singola posizione oggetto di valutazione concentrata interessata.

Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile

I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell’ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV.

7.   C 33.00 — ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (GOV)

7.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

155.

Le informazioni ai fini del modello C 33.00 riguardano tutte le esposizioni verso “amministrazioni pubbliche” quali definite al paragrafo 42, lettera b), dell’allegato V.

156.

Le esposizioni verso “amministrazioni pubbliche” sono comprese in diverse classi di esposizioni a norma degli articoli 112 e 147 del CRR, come specificato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli C 07.00, C 08.01 e C 08.02.

157.

Per l’associazione tra classi di esposizioni usate per calcolare i requisiti patrimoniali ai sensi del CRR e il settore della controparte “amministrazioni pubbliche” si applica quanto indicato nella tabella 2 (metodo standardizzato) e nella tabella 3 (metodo IRB) di cui alla parte 3 dell’allegato 5.

158.

Sono segnalate informazioni per le esposizioni aggregate totali (ovvero la somma di tutti i paesi in cui la banca ha esposizioni sovrane) e per ciascun paese in base alla residenza della controparte sulla base del debitore diretto.

159.

L’imputazione delle esposizioni alle classi di esposizioni o giurisdizioni è effettuata senza tener conto di tecniche di attenuazione del rischio di credito e, in particolare, senza considerare effetti di sostituzione. Tuttavia il calcolo dei valori delle esposizioni e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per ciascuna classe di esposizioni e per ogni giurisdizione comprende l’incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi gli effetti di sostituzione.

160.

La segnalazione di informazioni sulle esposizioni verso “amministrazioni pubbliche” per giurisdizione di residenza della controparte immediata diversa dalla giurisdizione nazionale dell’ente segnalante è soggetta alle soglie di cui all’articolo 5, lettera b), punto 3, del presente regolamento.

7.2.   AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SULLE ESPOSIZIONI VERSO LE “AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”

161.

L’ambito di applicazione del modello GOV comprende le esposizioni dirette in bilancio, fuori bilancio e in derivati verso “amministrazioni pubbliche” nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione. Inoltre è richiesta una voce per memoria riguardo alle esposizioni indirette sotto forma di derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche.

162.

L’esposizione è un’esposizione diretta quando la controparte immediata è un soggetto che rientra nella definizione di “amministrazioni pubbliche”.

163.

Il modello è diviso in due sezioni: la prima si basa su una ripartizione delle esposizioni in base al rischio, al metodo regolamentare e alle classi di esposizioni, la seconda si basa su una ripartizione per durata residua.

7.3.   ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

Colonne

Istruzioni

010-260

ESPOSIZIONI DIRETTE

010-140

ESPOSIZIONI IN BILANCIO

010

Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate

Il valore contabile lordo aggregato determinato a norma dell’allegato V, parte 1, paragrafo 34, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE (direttiva sui conti bancari, “BAD”) di cui all’allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, ed elencati nelle colonne da 030 a 120.

Gli aggiustamenti per la valutazione prudente non riducono il valore contabile lordo di esposizioni per negoziazione e non per negoziazione misurate al fair value (valore equo).

020

Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)

Il valore contabile aggregato, a norma dell’allegato V, parte 1, paragrafo 27, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla BAD di cui all’allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, ed elencati nelle colonne da 030 a 120, al netto delle posizioni corte.

Se l’ente ha una posizione corta per la stessa durata residua e la stessa controparte immediata che è denominata nella stessa valuta, il valore contabile della posizione corta è compensato a fronte del valore contabile della posizione diretta. Questo importo netto è considerato pari a zero quando si tratta di un importo negativo.

È segnalata la somma delle colonne da 030 a 120 meno la colonna 130. Se tale importo è inferiore a zero, l’importo da segnalare è zero.

030-120

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE IN BASE AI PORTAFOGLI CONTABILI

Il valore contabile aggregato delle attività finanziarie non derivate, come definito sopra, verso amministrazioni pubbliche in base ai portafogli contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile.

030

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IFRS 9, appendice A.

040

Attività finanziarie per negoziazione

Articoli 32-33 della BAD; allegato V, parte 1, paragrafo 16; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva contabile.

Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

050

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IFRS 9, paragrafo 4, punto 1, punto 4.

060

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IFRS 9.4.1.5; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva contabile.

070

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Articolo 36, paragrafo, 2 della BAD; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva contabile.

Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

080

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2 A

090

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 8, della direttiva contabile.

Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

100

Attività finanziarie al costo ammortizzato

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; allegato V, parte 1, punto 15.

110

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

Articolo 35 della BAD; articolo 6, paragrafo 1, punto i), e articolo 8, paragrafo 2, della direttiva contabile; allegato V, parte 1, paragrafo 16.

Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

120

Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

Articolo 37 della BAD; articolo 12, paragrafo 7, della direttiva contabile; allegato V, parte 1, paragrafo 16.

Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

130

Posizioni corte

Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell’IFRS 9. BA.7(b), quando la controparte diretta è una amministrazione pubblica quale definita al paragrafo 1.

Le posizioni corte si verificano quando l’ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, o presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito, in cui la controparte diretta è una amministrazione pubblica.

Il valore contabile è il fair value (valore equo) delle posizioni corte.

Le posizioni corte devono essere segnalate per categoria di durata residua, come definito alle righe da 170 a 230, e per controparte immediata. Le posizioni corte saranno poi utilizzate per compensare posizioni con la stessa durata residua e controparte immediata per il calcolo delle colonne da 030 a 120.

140

di cui: Posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione

Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell’IFRS 9, paragrafo BA.7, lettera b), che si verificano quando l’ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, in cui la controparte diretta è una amministrazione pubblica, che sono incluse nei portafogli contabili “posseduti per negoziazione” o “attività finanziarie per negoziazione” (colonna 030 o 040).

In questa colonna non sono incluse le posizioni corte che si verificano quando i titoli venduti erano stati presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito.

150

Riduzione di valore accumulata

La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne da 080 a 120. [Allegato V, parte 2, punti 70 e 71]

160

Riduzione di valore accumulata — di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne 080 e 090.

170

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito aggregate relative alle posizioni indicate nelle colonne 050, 060, 070, 080 e 090. [Allegato V, parte 2, punto 69]

180

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito — di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito aggregate relative alle posizioni indicate nelle colonne 050, 060 e 070.

190

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito — di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

L’aggregato delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative alle posizioni indicate nelle colonne 080 e 090.

200-230

DERIVATI

Le posizioni dirette su derivati sono segnalate nelle colonne da 200 a 230.

Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.

200-210

Derivati con un fair value (valore equo) positivo

Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) positivo per l’ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD.

I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili “di negoziazione” o “posseduti per negoziazione” (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140).

200

Derivati con un fair value (valore equo) positivo: valore contabile

Valore contabile dei derivati contabilizzati come attività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni.

Ai sensi dei GAAP basati sulla BAD, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura.

210

Derivati con un fair value (valore equo) positivo: importo nozionale

Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all’allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento per le segnalazioni la cui controparte è una amministrazione pubblica, come definita al precedente punto 1, se il loro fair value (valore equo) è positivo per l’ente alla data di riferimento per le segnalazioni.

220-230

Derivati con un fair value (valore equo) negativo

Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) negativo per l’ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD.

I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili “di negoziazione” o “posseduti per negoziazione” (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140).

220

Derivati con un fair value (valore equo) negativo: valore contabile

Valore contabile dei derivati contabilizzati come passività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni.

Ai sensi dei GAAP basati sulla BAD, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura.

230

Derivati con un fair value (valore equo) negativo: importo nozionale

Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all’allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento la cui controparte è una amministrazione pubblica, come definita al precedente punto 1, se il loro fair value (valore equo) è negativo per l’ente.

240-260

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

240

Importo nominale

Quando la controparte diretta dell’elemento fuori bilancio è una amministrazione pubblica come definita al precedente punto 1, importo nominale degli impegni e garanzie finanziarie che non sono considerati come un derivato ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla BAD (allegato V, parte 2, punti 102-119).

Conformemente all’allegato V, parte 1, punti 43 e 44, l’amministrazione pubblica è la controparte diretta: a) di una garanzia finanziaria prestata, se essa è la controparte diretta dello strumento di debito garantito, e b) di un impegno all’erogazione di prestiti e altro impegno dato, se essa è la controparte il cui rischio di credito è assunto dall’ente segnalante.

250

Accantonamenti

BAD articolo 4 Passivo, paragrafo 6, lettera c), Voci fuori bilancio, articolo 27, paragrafo 11, articolo 28, paragrafo 8, articolo 33; IFRS 9.4.2.1(c)(ii),(d)(ii), 9.5.5.20; IAS 37, IFRS 4, allegato V, parte 2, punto 11.

Accantonamenti su tutte le esposizioni fuori bilancio indipendentemente dalla modalità con cui sono valutate, ad eccezione di quelle che sono valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità dell’IFRS 9.

Ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore di un impegno all’erogazione di finanziamenti dato è segnalata nella colonna 150 se l’ente non è in grado di individuare separatamente le perdite attese su crediti relative all’importo utilizzato e non utilizzato dello strumento di debito. Nel caso in cui la somma delle perdite attese su crediti per lo strumento finanziario in questione superi il valore contabile lordo della componente dei prestiti dello strumento, il saldo restante delle perdite attese su crediti è segnalato come accantonamento nella colonna 250.

260

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Per gli elementi fuori bilancio valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità dell’IFRS 9, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (allegato V, parte 2, punto 110)

270-280

Voce per memoria: derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche

Devono essere segnalati i derivati su crediti che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie che l’ente segnalante ha sottoscritto con controparti diverse da amministrazioni pubbliche e la cui esposizione di riferimento è verso un’amministrazione pubblica.

Queste colonne non sono compilate per le esposizioni ripartite per rischio, metodo regolamentare e classe di esposizioni (righe da 020 a 160).

Le esposizioni segnalate nella sezione non devono essere prese in considerazione nel calcolo del valore dell’esposizione e dell’importo delle esposizioni ponderato per il rischio (colonne 290 e 300), che si basa unicamente su esposizioni dirette.

270

Derivati con fair value (valore equo) positivo - Valore contabile

Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) positivo per l’ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare gli aggiustamenti per la valutazione prudente.

Per i derivati soggetti agli IFRS, l’importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono attività finanziarie alla data per le segnalazioni.

Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla BAD, l’importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) positivo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati.

280

Derivati con fair value (valore equo) negativo - Valore contabile

Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) negativo per l’ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare gli aggiustamenti per la valutazione prudente.

Per i derivati soggetti agli IFRS, l’importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono passività finanziarie alla data per le segnalazioni.

Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla BAD, l’importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) negativo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati.

290

Valore dell’esposizione

Valore dell’esposizione per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito.

Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. articolo 111 del CRR. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. articolo 166 e articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del CRR.

Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.

300

Importo dell’esposizione ponderato per il rischio

Importo dell’esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito.

Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR

Ai fini della segnalazione delle esposizioni dirette di cui all’articolo 271 del CRR soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato, cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.


Righe

Istruzioni

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER METODO REGOLAMENTARE

010

Esposizioni totali

L’aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche, quali definite al paragrafo 1.

020-155

Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito

L’aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche cui viene applicato un fattore di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, del CRR. Le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito comprendono le esposizioni sia all’interno che all’esterno del portafoglio di negoziazione soggette a copertura patrimoniale per il rischio di controparte.

Le esposizioni dirette di cui all’articolo 271 del CRR soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono indicate sia nelle righe del rischio di credito (da 020 a 155) sia nella riga del rischio di mercato (riga 160): le esposizioni dovute al rischio di controparte sono segnalate nelle righe relative al rischio di credito, mentre le esposizioni dovute al rischio di mercato sono segnalate nella riga relativa al rischio di mercato.

030

Metodo standardizzato

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte.

040

Amministrazioni centrali

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali o banche centrali” conformemente agli articoli 112 e 114 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

050

Amministrazioni regionali o autorità locali

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni regionali o autorità locali” conformemente agli articoli 112 e 115 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

060

Organismi del settore pubblico

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso “organismi del settore pubblico” conformemente agli articoli 112 e 116 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

070

Organizzazioni internazionali

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali. Queste esposizioni sono assegnate alle classi di esposizioni verso “organizzazioni internazionali” conformemente agli articoli 112 e 118 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

075

Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA)

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche, diverse da quelle incluse nelle righe da 040 a 070 di cui sopra, che sono classificate nelle classi di esposizioni SA a norma dell’articolo 112 del CRR ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.

080

Metodo IRB

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte.

090

Amministrazioni centrali

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

100

Amministrazioni regionali o autorità locali [amministrazioni centrali e banche centrali]

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

110

Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “enti” conformemente all’articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

120

Organismi del settore pubblico [amministrazioni centrali e banche centrali]

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico conformemente all’articolo 4, paragrafo 8, del CRR, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

130

Organismi del settore pubblico [Enti]

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico conformemente all’articolo 4, paragrafo 8, del CRR, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “enti” conformemente all’articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

140

Organizzazioni internazionali [amministrazioni centrali e banche centrali]

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all’articolo 147, paragrafo 3, lettera c), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

155

Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo IRB

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche, diverse da quelle incluse nelle righe da 090 a 140 di cui sopra, che sono classificate nelle classi di esposizioni IRB a norma dell’articolo 147 del CRR ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.

160

Esposizioni soggette al rischio di mercato

Le esposizioni al rischio di mercato coprono le posizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, del CRR.

Le esposizioni dirette di cui all’articolo 271 del CRR soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono indicate sia nelle righe del rischio di credito (da 020 a 155) sia nella riga del rischio di mercato (riga 160): l’esposizione dovuta al rischio di controparte è segnalata nelle righe relative al rischio di credito, mentre l’esposizione dovuta al rischio di mercato è segnalata nella riga relativa al rischio di mercato.

170-230

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER DURATA RESIDUA

La durata residua è calcolata in giorni tra la data di scadenza e la data di riferimento per le segnalazioni per tutte le posizioni.

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche sono disaggregate per durata residua e imputate alle categorie previste secondo le seguenti modalità:

[0 - 3M [: meno di 90 giorni

[3M - 1Y [: pari o superiore a 90 giorni ma inferiore a 365 giorni

[1Y – 2Y [: pari o superiore a 365 giorni ma inferiore a 730 giorni

[2Y – 3Y [: pari o superiore a 730 giorni ma inferiore a 1 095 giorni

[3Y – 5Y [: pari o superiore a 1 095 giorni ma inferiore a 1 825 giorni

[5Y – 10Y [: pari o superiore a 1 825 giorni ma inferiore a 3 650 giorni

[10Y – more: pari o superiore a 3 650 giorni»


(1)  I dati richiesti agli enti in questo modello sono segnalati su base accumulata per l’anno civile della segnalazione (ossia dal 1o gennaio dell’anno corrente).

(2)  Gli “enti autonomi” non fanno parte di un gruppo né si consolidano nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri.


ALLEGATO III

«ALLEGATO V

SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE

Indice

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 337

1.

Riferimenti 337

2.

Convenzioni 338

3.

Consolidamento 340

4.

Portafogli contabili di strumenti finanziari 340

4.1.

Attività finanziarie 340

4.2.

Passività finanziarie 341

5.

Strumenti finanziari 342

5.1.

Attività finanziarie 342

5.2.

Valore contabile lordo 342

5.3.

Passività finanziarie 343

6.

Disaggregazione della controparte 343
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 345

1.

Stato patrimoniale 345

1.1.

Attività (1.1) 345

1.2.

Passività (1.2) 345

1.3.

Patrimonio netto (1.3) 346

2.

Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (2) 347

3.

Prospetto di conto economico complessivo (3) 350

4.

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte (4) 351

5.

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto (5) 353

6.

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE (6) 354

7.

Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute (7) 354

8.

Disaggregazione delle passività finanziarie (8) 355

9.

Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni (9) 355

10.

Derivati e contabilizzazione delle operazioni di copertura (10 e 11) 358

10.1.

Classificazione dei derivati per tipo di rischio 358

10.2.

Importi da segnalare per i derivati 359

10.3.

Derivati classificati come “Coperture economiche” 360

10.4.

Disaggregazione dei derivati per settore della controparte 361

10.5.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali (11.2) 361

10.6.

Importo da segnalare per gli strumenti di copertura non derivati (11.3 e 11.3.1) 361

10.7.

Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo) (11.4) 361

11.

Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti (12) 362

11.1.

Movimenti riguardanti svalutazioni per perdite su crediti e riduzioni di valore degli strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD (12.0) 362

11.2.

Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti ai sensi degli IFRS (12.1) 362

11.3.

Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda) (12.2) 364

12.

Garanzie reali e garanzie ricevute (13) 365

12.1.

Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione (13.1) 365

12.2.

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio [possedute alla data della segnalazione] (13.2) 365

12.3.

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [attività materiali] accumulate (13.3) 365

13.

Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo) (14) 365

14.

Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite (15) 366

15.

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (16) 366

15.1.

Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1) 366

15.2.

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.2) 367

15.3.

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento (16.3) 367

15.4.

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio (16.4) 368

15.5.

Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.4.1) 368

15.6.

Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.5) 368

15.7.

Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6) 369

15.8.

Riduzione di valore di attività non finanziarie (16.7) 369

16.

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento del CRR (17) 369

17.

Esposizioni deteriorate (18) 369

18.

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza (19) 373

19.

Disaggregazione geografica (20) 376

19.1.

Disaggregazione geografica per luogo di attività (20.1-20.3) 376

19.2.

Disaggregazione geografica per residenza della controparte (20.4-20.7) 376

20.

Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo (21) 377

21.

Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio (22) 377

21.1.

Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1) 377

21.2.

Attività interessate dai servizi forniti (22.2) 378

22.

Interessenze in entità strutturate non consolidate (30) 379

23.

Parti correlate (31) 379

23.1.

Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1) 379

23.2.

Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2) 380

24.

Struttura del gruppo (40) 380

24.1.

Struttura del gruppo: “entità per entità” (40.1) 380

24.2.

Struttura del gruppo: “strumento per strumento” (40.2) 381

25.

Fair value (Valore equo) (41) 382

25.1.

Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1) 382

25.2.

Ricorso all’opzione del fair value (valore equo) (41.2) 382

26.

Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione (42) 382

27.

Accantonamenti (43) 382

28.

Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti (44) 382

28.1.

Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1) 382

28.2.

Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2) 383

28.3.

Voci per memoria [relative alle spese di personale] (44.3) 383

29.

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (45) 383

29.1.

Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per portafoglio contabile (45.1) 383

29.2.

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie (45.2) 383

29.3.

Altri ricavi e costi operativi (45.3) 383

30.

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto (46) 383
ASSOCIAZIONE TRA CLASSI DI ESPOSIZIONI E SETTORI DELLA CONTROPARTE 384

PARTE 1

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   RIFERIMENTI

1.

Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive sui modelli per le informazioni finanziarie (in appresso “FINREP”) contenuti negli allegati III e IV del presente regolamento. Il presente allegato integra le istruzioni inserite in forma di riferimenti nei modelli di cui agli allegati III e IV.

2.

Gli enti che utilizzano principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS (“GAAP nazionali compatibili”) applicano le istruzioni comuni e degli IFRS contenute nel presente allegato, se non diversamente stabilito. Ciò non pregiudica la conformità delle prescrizioni dei GAAP nazionali compatibili alle prescrizioni della BAD. Gli enti che utilizzano GAAP nazionali non compatibili con gli IFRS o che non sono ancora stati resi compatibili con le disposizioni dell’IFRS 9 applicano le istruzioni comuni e della BAD contenute nel presente allegato, se non diversamente stabilito.

3.

I punti di dati individuati nei modelli sono redatti in conformità delle regole di rilevazione, compensazione e valutazione della disciplina contabile applicabile, così come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.

Gli enti trasmettono soltanto le parti dei modelli che riguardano:

a)

le attività, le passività, gli strumenti di capitale, i ricavi e i costi rilevati dall’ente;

b)

le esposizioni e le attività fuori bilancio in cui l’ente è coinvolto;

c)

le operazioni compiute dall’ente;

d)

le regole di valutazione applicate dall’ente, compresi i metodi di stima delle svalutazioni per il rischio di credito.

5.

Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, si applicano le seguenti abbreviazioni:

a)

“CRR”: il regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

“IAS” o “IFRS”: gli “International Accounting Standards” (principi contabili internazionali), così come definiti nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 (1) (regolamento IAS), che sono stati adottati dalla Commissione;

c)

“regolamento BSI della BCE” o “BCE/2013/33”: il regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (2);

d)

“regolamento NACE”: il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

e)

“codici NACE”: i codici di cui al regolamento NACE;

f)

“BAD”: la direttiva 86/635/CEE del Consiglio (4);

g)

“direttiva sulla contabilità”: la direttiva 2013/34/UE (5);

h)

“GAAP nazionali”: i principi contabili generalmente accettati a livello nazionale elaborati a norma della BAD;

i)

“PMI”: le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione C(2003) 1422 della Commissione (6);

j)

“codice ISIN”: il codice internazionale identificativo degli strumenti finanziari, composto di dodici caratteri alfanumerici e che identifica in modo univoco un’emissione di strumenti finanziari;

k)

“codice LEI”: il codice identificativo mondiale del soggetto giuridico che identifica in modo univoco le parti di un’operazione finanziaria;

l)

“fasi di riduzione di valore”: categorie di riduzione di valore secondo quanto definito nell’IFRS 9, paragrafo 5.5. La “fase 1” si riferisce alla riduzione di valore valutata in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5.5. La “fase 2” si riferisce alla riduzione di valore valutata in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5.3. La “fase 3” si riferisce alla riduzione di valore su attività deteriorate come definito nell’appendice A dell’IFRS 9.

2.   CONVENZIONI

6.

Ai fini degli allegati III e IV, un punto di dati ombreggiato in grigio significa che quel punto non è richiesto o che non è possibile segnalarlo. Nell’allegato IV una riga o una colonna contenente riferimenti ombreggiati in nero significa che i corrispondenti punti di dati non devono essere trasmessi dagli enti che si attengono ai riferimenti riportati nella riga o colonna in questione.

7.

I modelli di cui agli allegati III e IV includono regole di convalida implicite che sono stabilite nei modelli stessi mediante convenzioni.

8.

L’uso di parentesi nell’intestazione di una voce di un modello significa che quella voce deve essere sottratta per ottenere il totale, ma non significa che la voce in questione è segnalata come negativa.

9.

Le voci da segnalare come negative sono individuate nei modelli mediante l’inserimento di “(-)” all’inizio della relativa intestazione, come ad esempio in “(-) azioni proprie”.

10.

Nel “Modello dei punti di dati” (in appresso “DPM”) per i modelli di segnalazione delle informazioni finanziarie descritti negli allegati III e IV, ciascun punto di dati (cella) ha una “Voce di base” alla quale è assegnato l’attributo “Credito/debito”. In tal modo si garantisce che tutti i soggetti che segnalano i punti di dati si attengano alla “Convenzione dei segni” e si può conoscere l’attributo “Credito/debito” corrispondente a ciascun punto di dati.

11.

Il funzionamento di questa convenzione è illustrato schematicamente nella tabella 1.

Tabella 1

Convenzioni credito/debito, segni positivi e negativi

Elemento

Credito/Debito

Saldo/Movimento

Cifra segnalata

Attività

Debito

Saldo delle attività

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Aumento delle attività

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Saldo negativo delle attività

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Diminuzione delle attività

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Costi

Saldo dei costi

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Aumento dei costi

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Saldo negativo (compresi gli storni) dei costi

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Diminuzione dei costi

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Passività

Credito

Saldo delle passività

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Aumento delle passività

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Saldo negativo delle passività

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Diminuzione delle passività

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Patrimonio netto

Saldo del patrimonio netto

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Aumento del patrimonio netto

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Saldo negativo del patrimonio netto

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Diminuzione del patrimonio netto

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Ricavi

Saldo dei ricavi

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Aumento dei ricavi

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Saldo negativo (compresi gli storni) dei ricavi

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

Diminuzione dei ricavi

Negativa (occorre inserire il segno meno “–”)

3.   CONSOLIDAMENTO

12.

Ove non diversamente specificato nel presente allegato, i modelli FINREP sono predisposti secondo l’ambito del consolidamento prudenziale ai sensi della parte 1, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR. Per rilevare le rispettive filiazioni, joint venture e collegate gli enti applicano gli stessi metodi applicati per il consolidamento prudenziale:

a)

agli enti può essere permesso o imposto di applicare il metodo del patrimonio netto, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del CRR, agli investimenti in filiazioni assicurative e in filiazioni non finanziarie;

b)

agli enti può essere permesso di applicare il metodo del consolidamento proporzionale, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del CRR, alle filiazioni finanziarie;

c)

agli enti può essere imposto di applicare il metodo del consolidamento proporzionale, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del CRR, agli investimenti in joint venture.

4.   PORTAFOGLI CONTABILI DI STRUMENTI FINANZIARI

13.

Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, i “portafogli contabili” sono costituiti da strumenti finanziari aggregati in base alle regole di valutazione. Le aggregazioni non comprendono le partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate, i saldi ottenibili a richiesta classificati come “Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista” e gli strumenti finanziari classificati come “Posseduti per la vendita” compresi nelle voci “Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita” e “Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita”.

14.

Nell’ambito dei GAAP nazionali, gli enti ai quali è permesso o imposto di applicare per gli strumenti finanziari determinate regole di valutazione in conformità agli IFRS comunicano i portafogli contabili pertinenti per gli IFRS, nella misura in cui questi sono applicati. Se le regole di valutazione per gli strumenti finanziari che gli enti sono autorizzati o tenuti a utilizzare in base ai GAAP nazionali basati sulla BAD fanno riferimento alle regole di valutazione di cui allo IAS 39, gli enti comunicano i portafogli contabili basati sulla BAD per tutti i loro strumenti finanziari nella misura in cui le regole di valutazione applicate fanno riferimento alle regole di valutazione contenute nell’IFRS 9.

4.1.   Attività finanziarie

15.

Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:

a)

“Attività finanziarie possedute per negoziazione”;

b)

“Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”;

c)

“Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”;

d)

“Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo”;

e)

“Attività finanziarie al costo ammortizzato”.

16.

Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:

a)

“Attività finanziarie per negoziazione”;

b)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”;

c)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto”;

d)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo”; e

e)

“Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione”.

17.

Tra le “Attività finanziarie per negoziazione” sono ricomprese tutte le attività finanziarie classificate come per negoziazione ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD. A prescindere dalla metodologia di valutazione applicata ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati con un saldo positivo per l’ente segnalante che non sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità al punto 22 della presente parte sono segnalati come attività finanziarie per negoziazione. Tale classificazione si applica anche ai derivati che, ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, non sono rilevati a bilancio o di cui sono rilevate a bilancio solo le variazioni del fair value (valore equo) o che sono utilizzati come coperture economiche secondo la definizione di cui alla parte 2, punto 137, del presente allegato.

18.

A norma dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per le attività finanziarie, i “Metodi basati sul costo” comprendono le regole di valutazione utilizzate per valutare gli strumenti di debito al costo, maggiorato degli interessi maturati meno le perdite per riduzione di valore.

19.

A norma dei GAAP nazionali basati sulla BAD le “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo” comprendono gli strumenti finanziari valutati secondo metodi basati sul costo, nonché gli strumenti valutati al minore tra il costo e il valore di mercato (principio del “LOCOM” ossia “Lower Of COST Or Market”) su base non continuativa (moderatamente al LOCOM), indipendentemente dalla loro effettiva valutazione alla data di riferimento per le segnalazioni. Le attività valutate moderatamente al LOCOM sono attività per le quali il LOCOM è applicato solo in specifiche circostanze. La disciplina contabile applicabile definisce tali circostanze quali, ad esempio, una riduzione del valore, una diminuzione prolungata del fair value (valore equo) rispetto al costo o un cambiamento delle intenzioni delle strutture dirigenziali.

20.

Nei GAAP nazionali basati sulla BAD le “Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione” includono le attività finanziarie che non possono essere incluse in altri portafogli contabili. Questo portafoglio contabile comprende, tra l’altro, le attività finanziarie valutate al LOCOM su base continuativa (“rigidamente al LOCOM”). Le attività valutate rigidamente al LOCOM sono attività per le quali la disciplina contabile applicabile dispone o una valutazione iniziale e una successiva al LOCOM o una valutazione iniziale al costo e una valutazione successiva al LOCOM.

21.

A prescindere dal metodo di misurazione, le partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito del consolidamento regolamentare sono segnalate in “Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate”, tranne quando sono classificate come possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5.

22.

Tra i “Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura” sono ricompresi i derivati con un saldo positivo per l’ente segnalante posseduti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi degli IFRS. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD i derivati nel portafoglio bancario sono classificati come derivati posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono regole contabili speciali per i derivati nel portafoglio bancario e i derivati riducono il rischio di altre posizioni incluse nel portafoglio bancario.

4.2.   Passività finanziarie

23.

Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:

a)

“Passività finanziarie possedute per negoziazione”;

b)

“Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”;

c)

“Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.

24.

Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:

a)

“Passività finanziarie per negoziazione”;

b)

“Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo”.

25.

Tra le “Passività finanziarie per negoziazione” sono ricomprese tutte le passività finanziarie classificate come per negoziazione nei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD. A prescindere dalla metodologia di valutazione applicata ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati con un saldo negativo per l’ente segnalante che non sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità al punto 26 della presente parte sono segnalati come passività finanziarie per negoziazione. Tale classificazione si applica anche ai derivati che, ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, non sono rilevati a bilancio o di cui sono rilevate a bilancio solo le variazioni del fair value (valore equo) o che sono utilizzati come coperture economiche secondo la definizione di cui alla parte 2, punto 137, del presente allegato.

26.

Tra i “Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura” sono ricompresi i derivati con un saldo negativo per l’ente segnalante posseduti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi degli IFRS. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD i derivati nel portafoglio bancario sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono regole contabili speciali per i derivati nel portafoglio bancario e i derivati riducono il rischio di altre posizioni incluse nel portafoglio bancario.

5.   STRUMENTI FINANZIARI

27.

Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, per “valore contabile” si intende l’importo che deve essere rilevato in bilancio. Il valore contabile degli strumenti finanziari comprende gli interessi maturati. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile dei derivati è o il valore contabile ai sensi dei GAAP nazionali, comprensivo di ratei, premi e accantonamenti se applicabili, o pari a zero se i derivati non sono rilevati in bilancio.

28.

Se rilevati ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD i ratei e i risconti degli strumenti finanziari, ivi compresi interessi maturati, premi e sconti o costi dell’operazione, sono segnalati insieme allo strumento e non come “Altre attività” o “Altre passività”.

29.

Laddove applicabili ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD sono segnalati i “Coefficienti di scarto (haircut) per posizioni di negoziazione valutate al valore equo”. I coefficienti di scarto riducono il valore delle attività di negoziazione e aumentano il valore delle passività di negoziazione.

5.1.   Attività finanziarie

30.

Le attività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: “Cassa”, “Derivati”, “Strumenti rappresentativi di capitale”, “Titoli di debito” e “Prestiti e anticipazioni”.

31.

I “Titoli di debito” sono strumenti di debito posseduti dall’ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti ai sensi del regolamento BSI della BCE.

32.

“Prestiti e anticipazioni” sono strumenti di debito posseduti dagli enti che non sono titoli; questa voce comprende i “Prestiti” ai sensi del regolamento BSI della BCE e le anticipazioni non classificabili come “Prestiti” ai sensi del medesimo regolamento. Le caratteristiche delle “Anticipazioni che non sono prestiti” sono ulteriormente descritte nella parte 2, punto 85, lettera g), del presente allegato.

33.

Nella FINREP la voce “Strumenti di debito” include “Prestiti e anticipazioni” e “Titoli di debito”.

5.2.   Valore contabile lordo

34.

Per valore contabile lordo degli strumenti di debito si intende quanto segue:

a)

ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per gli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) di esercizio senza essere inseriti nel portafoglio di negoziazione o posseduto a fini di negoziazione, il valore contabile lordo varia in funzione del fatto che essi siano classificati come non deteriorati o deteriorati. Per gli strumenti di debito non deteriorati il valore contabile lordo è il fair value (valore equo). Per gli strumenti di debito deteriorati il valore contabile lordo è il fair value (valore equo) ottenuto dopo aver sommato le eventuali rettifiche negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito, secondo la definizione di cui alla parte 2, punto 69, del presente allegato. Ai fini della misurazione del valore contabile lordo, la valutazione degli strumenti di debito deve essere effettuata a livello di singoli strumenti finanziari;

b)

a norma degli IFRS, per gli strumenti di debito al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti del conto economico complessivo, il valore contabile lordo è il valore contabile prima delle rettifiche per l’eventuale fondo a copertura perdite;

c)

ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per gli strumenti di debito classificati come “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo”, il valore contabile lordo delle attività che hanno subito una riduzione di valore è pari al valore contabile prima delle rettifiche per svalutazioni specifiche per il rischio di credito. Il valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore è il valore contabile prima delle rettifiche per svalutazioni generali per il rischio di credito e per svalutazioni generali per il rischio bancario, laddove incidano sul valore contabile;

d)

ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile lordo degli strumenti di debito classificati come “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto” varia in funzione del fatto che queste attività finanziarie siano soggette o no a disposizioni in materia di riduzione di valore. Ove siano soggette a disposizioni in materia di riduzione di valore, il valore contabile lordo è il valore contabile prima di rettifiche per eventuali riduzioni di valore accumulate, secondo i requisiti di cui alla lettera c) per le attività che hanno o non hanno subito riduzione di valore, o per l’eventuale importo accumulato delle rettifiche del fair value (valore equo) che è considerato perdita per riduzione di valore. Ove tali attività finanziarie non siano soggette a disposizioni in materia di riduzione di valore, il valore contabile lordo delle stesse è il fair value (valore equo) per le esposizioni in bonis e, per le esposizioni deteriorate, il fair value (valore equo) ottenuto dopo aver sommato le eventuali rettifiche negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito;

e)

ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile lordo degli strumenti di debito valutati rigidamente al LOCOM o moderatamente al LOCOM è il costo, se valutati al costo durante l’esercizio. Se tali strumenti di debito sono valutati al valore di mercato, il valore contabile lordo è il valore di mercato prima delle rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito;

f)

ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per gli strumenti di debito segnalati alla voce “Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione” valutate con metodi diversi dal LOCOM, il valore contabile lordo è il valore contabile calcolato prima di tener conto di eventuali rettifiche di valore che si configurano come riduzioni di valore;

g)

per le attività finanziarie per negoziazione ai sensi dei GAAP basati sulla BAD o per le attività finanziarie possedute per negoziazione ai sensi degli IFRS, il valore contabile lordo è il fair value (valore equo). Se i GAAP basati sulla BAD prevedono coefficienti di scarto (haircut) su strumenti di negoziazione valutati al valore equo, il valore contabile degli strumenti finanziari è il fair value (valore equo) prima dell’applicazione di tali coefficienti di scarto.

5.3.   Passività finanziarie

35.

Le passività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: “Derivati”, “Posizioni corte”, “Depositi”, “Titoli di debito emessi” e “Altre passività finanziarie”.

36.

Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, si applica la definizione di “Depositi” di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE.

37.

I “Titoli di debito emessi” sono strumenti di debito emessi dall’ente in forma di titoli che non sono depositi ai sensi del regolamento BSI della BCE.

38.

Le “Altre passività finanziarie” comprendono tutte le passività finanziarie diverse dai derivati, dalle posizioni corte, dai depositi e dai titoli di debito emessi.

39.

Ai sensi degli IFRS le “Altre passività finanziarie” comprendono le garanzie finanziarie date, laddove valutate o al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio [IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera a)] o all’importo rilevato inizialmente meno l’ammortamento accumulato [IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera c), punto ii)]. Gli impegni all’erogazione di finanziamenti dati sono segnalati come “Altre passività finanziarie” se sono designati come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio [IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera a)] o se sono impegni all’erogazione di finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato [IFRS 9, paragrafo 2.3, lettera c), e paragrafo 4.2.1, lettera d)].

40.

Se gli impegni all’erogazione di finanziamenti, le garanzie finanziarie e gli altri impegni dati sono valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) di esercizio, qualsiasi modifica del fair value (valore equo), ivi compresi i cambiamenti dovuti al rischio di credito, è segnalata come “Altre passività finanziarie” e non come accantonamenti per “Impegni e garanzie dati”.

41.

Le “Altre passività finanziarie” includono anche dividendi da pagare, importi dovuti per voci in sospeso e transitorie, nonché importi dovuti per regolamenti futuri di operazioni su titoli o valuta se gli importi dovuti per operazioni sono rilevati prima della data di pagamento.

6.   DISAGGREGAZIONE DELLA CONTROPARTE

42.

Ove sia richiesta la disaggregazione della controparte, si utilizzano i seguenti settori della controparte:

a)

banche centrali;

b)

amministrazioni pubbliche: amministrazioni centrali, amministrazioni statali o regionali e amministrazioni locali, compresi organi amministrativi e imprese non commerciali, escluse però le imprese pubbliche e private di proprietà di queste amministrazioni che svolgono un’attività commerciale (e sono segnalate alle voci “enti creditizi”, “altre società finanziarie” o “società non finanziarie”, a seconda della loro attività); enti di previdenza e assistenza sociale e organizzazioni internazionali, come le istituzioni dell’Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali;

c)

enti creditizi: qualsiasi ente rientrante nella definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR (“impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto”) e banche multilaterali di sviluppo (MDB);

d)

altre società finanziarie: tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari, le istituzioni finanziarie captive e i prestatori di fondi;

e)

società non finanziarie: società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita ai sensi del regolamento BSI della BCE;

f)

famiglie: individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di servizi non finanziari e di beni esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principalmente consiste nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie.

43.

L’attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la concessione dell’esposizione da parte dell’ente. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, per paese di residenza e per codice NACE è basata sulle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante.

44.

Nelle seguenti operazioni, le controparti immediate sono:

a)

per i prestiti e le anticipazioni, il debitore diretto. Per i crediti commerciali il debitore diretto è la controparte tenuta a pagare i crediti, fatta eccezione per le cessioni pro solvendo, in cui il debitore diretto è il trasferente dei crediti se l’ente segnalante non acquisisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici della proprietà dei crediti trasferiti;

b)

per i titoli di debito e per gli strumenti rappresentativi di capitale, l’emittente dei titoli;

c)

per i depositi, il depositante;

d)

per le posizioni corte, la controparte dell’operazione di assunzione in prestito di titoli o di vendita con patto di riacquisto passivo;

e)

per i derivati, la controparte diretta del contratto derivato. Per i derivati OTC compensati a livello centrale, la controparte diretta è la stanza di compensazione che agisce come controparte centrale. La disaggregazione per controparte per i derivati su rischio di credito si riferisce al settore al quale appartiene la controparte contrattuale (acquirente o venditore della protezione);

f)

per le garanzie finanziarie date, la controparte è la controparte diretta dello strumento di debito garantito;

g)

per gli impegni all’erogazione di finanziamenti e altri impegni dati, la controparte il cui rischio di credito è assunto dall’ente segnalante;

h)

per gli impegni all’erogazione di finanziamenti, le garanzie finanziarie e gli altri impegni ricevuti, il garante o la controparte che si è impegnata con l’ente segnalante.

PARTE 2

ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1.   STATO PATRIMONIALE

1.1.   Attività (1.1)

1.

“Cassa” comprende le banconote e le monete nazionali ed estere circolanti in possesso dall’ente che sono utilizzate abitualmente per i pagamenti.

2.

“Disponibilità presso banche centrali” comprende i saldi esigibili a richiesta presso le banche centrali.

3.

“Altri depositi a vista” comprende i saldi esigibili a richiesta vantati nei confronti di enti creditizi.

4.

“Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate” comprende le partecipazioni in società collegate, joint venture e filiazioni che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito del consolidamento regolamentare, tranne quando sono classificate come possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5, indipendentemente dalla modalità di valutazione, anche se i principi contabili consentono di includerle nei vari portafogli contabili utilizzati per gli strumenti finanziari. Il valore contabile delle partecipazioni considerato per l’applicazione del metodo del patrimonio netto comprende il relativo avviamento.

5.

Le attività diverse dalle attività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in “Altre attività”. Le altre attività comprendono, tra l’altro, oro, argento e altre merci, anche se posseduti per negoziazione.

6.

Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile delle azioni proprie riacquistate è segnalato in “Altre attività” se i pertinenti GAAP nazionali consentono l’esposizione come attività.

7.

“Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita” ha lo stesso significato assunto nell’IFRS 5.

1.2.   Passività (1.2)

8.

Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD gli accantonamenti per perdite potenziali derivanti dalla parte inefficace della relazione di copertura del portafoglio sono segnalati nella riga “Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura” se la perdita deriva dalla valutazione del derivato di copertura, o nella riga “Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse” se la perdita deriva dalla valutazione della posizione coperta. Se non è possibile distinguere la perdita derivante dalla valutazione del derivato di copertura dalla perdita derivante dalla valutazione della posizione coperta, tutti gli accantonamenti per perdite potenziali derivanti dalla parte inefficace della relazione di copertura del portafoglio sono segnalati nella riga “Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura”.

9.

Gli accantonamenti per “Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro” comprendono l’importo delle passività nette per benefici definiti.

10.

Ai sensi degli IFRS gli accantonamenti per “Altri benefici a lungo termine per i dipendenti” comprendono l’importo dei disavanzi dei piani per benefici a lungo termine per i dipendenti di cui allo IAS 19, paragrafo 153. Le spese maturate per i benefici a breve termine per i dipendenti [IAS 19, paragrafo 11, lettera a)], i piani a contribuzione definita [IAS 19, paragrafo 51, lettera a)] e i benefici per la cessazione del rapporto di lavoro [IAS 19, paragrafo 169, lettera a)] sono compresi in “Altre passività”.

11.

Ai sensi degli IFRS gli accantonamenti per “Impegni e garanzie dati” comprendono gli accantonamenti relativi a tutti gli impegni e le garanzie, a prescindere dal fatto che la loro riduzione di valore sia determinata in conformità all’IFRS 9 o che il loro accantonamento si attenga allo IAS 37 o che siano trattati come contratti assicurativi ai sensi dell’IFRS 4. Le passività derivanti da impegni e garanzie finanziarie valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) di esercizio non sono segnalate come accantonamenti, benché dovute al rischio di credito, ma come “Altre passività finanziarie” conformemente alla parte 1, punto 40, del presente allegato. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD gli accantonamenti per “Impegni e garanzie dati” comprendono accantonamenti relativi a tutti gli impegni e le garanzie.

12.

“Capitale sociale rimborsabile a richiesta” comprende gli strumenti di capitale emessi dall’ente che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto. Gli enti includono in questa voce le quote cooperative che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto.

13.

Le passività diverse dalle passività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in “Altre passività”.

14.

“Passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita” ha lo stesso significato assunto nell’IFRS 5.

15.

Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD i “Fondi per i rischi bancari generali” sono importi attribuiti in conformità all’articolo 38 della BAD. Se rilevati, appaiono separatamente o come passività in “Accantonamenti” oppure nel patrimonio netto in “Altre riserve”, conformemente ai GAAP nazionali pertinenti.

1.3.   Patrimonio netto (1.3)

16.

Ai sensi degli IFRS gli strumenti di capitale che sono strumenti finanziari includono i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 32.

17.

Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD il “Capitale richiamato ma non versato” comprende il valore contabile del capitale emesso dall’ente che i sottoscrittori sono stati invitati a versare ma che non risulta ancora versato alla data di riferimento. Se l’aumento di capitale non ancora versato è rilevato come aumento del capitale azionario, il capitale richiamato ma non versato è segnalato alla voce “Capitale richiamato ma non versato” nel modello 1.3 nonché alla voce “Altre attività” nel modello 1.1. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, quando l’aumento di capitale può essere rilevato solo dopo il ricevimento del pagamento dagli azionisti, il capitale non versato non è segnalato nel modello 1.3.

18.

“Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti” comprende la componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti (cioè gli strumenti finanziari che hanno sia una componente di passività sia una componente di patrimonio netto) emessi dall’ente, se disaggregati in base alla disciplina contabile pertinente (compresi gli strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti).

19.

“Altri strumenti di capitale emessi” comprende gli strumenti di capitale che sono strumenti finanziari diversi da “Capitale” e da “Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti”.

20.

“Altro patrimonio netto” comprende tutti gli strumenti di capitale che non sono strumenti finanziari, incluse, tra l’altro, le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale [IFRS 2, paragrafo 10].

21.

“Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” comprende gli utili e le perdite accumulati dovuti a variazioni di fair value (valore equo) su investimenti in strumenti rappresentativi di capitale per i quali il soggetto segnalante ha scelto in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le variazioni di fair value (valore equo).

22.

“Inefficacia delle coperture di fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” comprende la parte inefficace della copertura accumulata derivante da coperture di fair value (valore equo) in cui l’elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. La parte inefficace della copertura segnalata in questa riga è la differenza tra la variazione accumulata del fair value (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale segnalata in “Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [elemento coperto]” e le variazioni accumulate del fair value (valore equo) del derivato di copertura segnalate in “Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [strumento di copertura]” [IFRS 9, paragrafi 6.5.3 e 6.5.8].

23.

“Variazioni del fair value (valore equo) di passività finanziarie al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio attribuibili a variazioni del loro rischio di credito” comprende gli utili e le perdite accumulati rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e relativi al rischio di credito proprio per le passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, indipendentemente dal fatto che la designazione avvenga al momento della rilevazione iniziale o successivamente.

24.

“Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]” comprende la riserva di conversione di valuta estera per la parte efficace delle coperture di investimenti netti in gestioni estere, sia delle coperture in corso che di quelle che non si applicano più, pur restando le gestioni estere rilevate nello stato patrimoniale.

25.

“Derivati di copertura. Riserva per la copertura di flussi finanziari [parte efficace]” comprende la riserva per la copertura di flussi finanziari per la parte efficace della variazione di fair value (valore equo) dei derivati di copertura in una copertura di flussi finanziari, sia per le coperture in corso che per le coperture che non si applicano più.

26.

“Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” include gli utili o le perdite accumulati su strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, al netto del fondo a copertura perdite valutato alla data della segnalazione secondo quanto previsto dall’IFRS 9, paragrafo 5.5.

27.

“Strumenti di copertura [non elementi designati]” comprende le variazioni accumulate del fair value (valore equo) di tutti gli elementi seguenti:

a)

il valore temporale di un’opzione, se le variazioni del valore temporale e il valore intrinseco di tale opzione sono separati e se soltanto la variazione del valore intrinseco è designata come strumento di copertura [IFRS 9, paragrafo 6.5.15];

b)

l’elemento forward di un contratto forward, se l’elemento forward e l’elemento spot di tale contratto forward sono separati e se soltanto la variazione dell’elemento spot del contratto forward è designata come strumento di copertura;

c)

il differenziale dovuto alla valuta estera dello strumento finanziario, se lo si esclude dalla designazione di tale strumento finanziario come strumento di copertura [IFRS 9, paragrafi 6.5.15 e 6.5.16].

28.

Ai sensi degli IFRS “Riserve di rivalutazione” include l’importo delle riserve risultanti dalla rilevazione iniziale negli IAS, non destinato ad altri tipi di riserve.

29.

“Altre riserve” è suddivisa in “Riserve o perdite accumulate da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto” e “Altro”. “Riserve o perdite accumulate di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto” comprende l’importo accumulato dei ricavi e dei costi relativi alle suddette partecipazioni rilevato nell’utile (perdita) degli esercizi precedenti se sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. “Altro” comprende le riserve diverse da quelle indicate separatamente in altre voci e può includere la riserva legale e la riserva statutaria.

30.

La voce “Azioni proprie” comprende tutti gli strumenti finanziari che hanno le caratteristiche di strumenti rappresentativi di capitale proprio riacquisiti dall’ente che non sono venduti o ammortizzati, tranne nel caso in cui, ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, sono segnalati in “Altre attività”.

2.   PROSPETTO DELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (2)

31.

Gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e dei derivati di copertura classificati nella categoria “Contabilizzazione delle operazioni di copertura” sono segnalati o separatamente dagli altri utili e perdite in “Interessi attivi” e “Interessi passivi” (“corso secco”) o come parte degli utili o delle perdite derivanti da queste categorie di strumenti (“prezzo tel quel”). L’approccio “corso secco” o “prezzo tel quel” è applicato in modo coerente per tutti gli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e per i derivati di copertura classificati nella categoria “Contabilizzazione delle operazioni di copertura”.

32.

Gli enti segnalano le voci seguenti, che comprendono i ricavi e i costi in relazione alle parti correlate che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito del consolidamento regolamentare, disaggregandole per portafoglio contabile:

a)

“Interessi attivi”;

b)

“Interessi passivi”;

c)

“Ricavi da dividendi”;

d)

“Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto”;

e)

“Utili o perdite derivanti da modifica, al netto”;

f)

“Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”.

33.

“Interessi attivi. Attività finanziarie possedute per negoziazione” e “Interessi passivi. Passività finanziarie possedute per negoziazione” comprendono, laddove è utilizzato il corso secco, gli importi relativi ai derivati classificati nella categoria “posseduti per negoziazione” che sono strumenti di copertura da un punto di vista economico ma non da un punto di vista contabile per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari coperti.

34.

Se è utilizzato il corso secco, “Interessi attivi. Attività finanziarie possedute per negoziazione” e “Interessi passivi. Passività finanziarie possedute per negoziazione” comprendono anche le commissioni ripartite nel tempo e i conguagli in relazione ai derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) e utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - designato al fair value (valore equo) in tale occasione [IFRS 9, paragrafo 6.7].

35.

“Interessi attivi. Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse” e “Interessi passivi. Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse” comprendono, se è utilizzato il corso secco, gli importi correlati ai derivati classificati nella categoria “Contabilizzazione delle operazioni di copertura”, che coprono il rischio di tasso di interesse, in particolare le coperture di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (coperture di una posizione netta), il cui rischio coperto riguarda voci diverse del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio. Se è utilizzato il corso secco, tali importi sono segnalati come interessi attivi e passivi su base lorda per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli elementi coperti ai quali sono collegati. Con il corso secco, se l’elemento coperto genera interessi attivi (passivi), tali importi sono segnalati come interessi attivi (passivi) anche quando si tratta di un importo negativo (positivo).

36.

“Interessi attivi – altre attività” comprende gli importi degli interessi attivi non inclusi nelle altre voci, quali interessi attivi correlati a contanti, a disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista nonché ad attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e come interessi attivi netti derivanti da attività nette per piani a benefici definiti.

37.

Ai sensi degli IFRS e se non altrimenti previsto dai GAAP nazionali, gli interessi relativi a passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo sono segnalati in “Interessi attivi su passività”. Tali passività e i relativi interessi generano un rendimento positivo per l’ente.

38.

“Interessi passivi – altre passività” comprende gli importi degli interessi passivi non inclusi nelle altre voci, quali gli interessi passivi correlati a passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, spese derivanti da aumenti del valore contabile di un accantonamento che riflettono il passaggio del tempo oppure interessi passivi netti derivanti da passività nette per piani a benefici definiti.

39.

Ai sensi degli IFRS e se non altrimenti previsto dai GAAP nazionali, gli interessi relativi ad attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo sono segnalati in “Interessi passivi su attività”. Tali attività e i relativi interessi generano un rendimento negativo per l’ente.

40.

I ricavi da dividendi su strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono segnalati o separatamente da altri utili e perdite derivanti da queste classi di strumenti come “Ricavi da dividendi” se è utilizzato il corso secco, o come parte degli utili o delle perdite derivanti da queste classi di strumenti se è utilizzato il prezzo tel quel.

41.

I ricavi da dividendi su strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo comprendono i dividendi relativi agli strumenti eliminati contabilmente nel corso dell’esercizio e i dividendi relativi agli strumenti detenuti alla data di chiusura dell’esercizio.

42.

I ricavi da dividendi derivanti da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate includono i dividendi di tali partecipazioni se la contabilizzazione non usa il metodo del patrimonio netto.

43.

La voce “Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto” include gli utili e le perdite da rivalutazione ed eliminazione contabile di strumenti finanziari classificati come posseduti per negoziazione. Questa voce comprende anche gli utili e le perdite da derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - che è designato come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, nonché i dividendi e gli interessi attivi e passivi su attività e passività finanziarie possedute per negoziazione se è utilizzato il prezzo tel quel.

44.

La voce “Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” comprende anche l’importo rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio per il rischio di credito proprio delle passività designate al fair value (valore equo) se la rilevazione delle variazioni del rischio di credito proprio nelle altre componenti di conto economico complessivo crea o amplia un’asimmetria contabile [IFRS 9, paragrafo 5.7.8]. Questa voce comprende anche gli utili e le perdite dagli strumenti coperti che sono designati come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio se la designazione è utilizzata per gestire il rischio di credito, nonché gli interessi attivi e passivi su attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio se è utilizzato il prezzo tel quel.

45.

La voce “Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” non comprende gli utili da strumenti rappresentativi di capitale che il soggetto segnalante ha scelto di valutare al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo [IFRS 9, paragrafo 5.7.1, lettera b)].

46.

Se un cambiamento nel modello di business comporta la riclassificazione di un’attività finanziaria in un altro portafoglio contabile, gli utili o le perdite derivanti dalla riclassificazione sono segnalati nelle pertinenti righe del portafoglio contabile in cui l’attività finanziaria è riclassificata, con le seguenti modalità:

a)

se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella del portafoglio contabile al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio [IFRS 9, paragrafo 5.6.2], gli utili o le perdite dovuti alla riclassificazione sono segnalati alla voce “Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto” o alla voce “Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto”, a seconda dei casi;

b)

se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio [IFRS 9, paragrafo 5.6.7], gli utili o le perdite cumulati, precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e riclassificati nell’utile (perdita) d’esercizio, sono segnalati, a seconda dei casi, alla voce “Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto” o alla voce “Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto”.

47.

La voce “Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto” comprende gli utili e le perdite da strumenti di copertura ed elementi coperti, compresi quelli su elementi coperti valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo diversi da strumenti rappresentativi di capitale, in una copertura di fair value (valore equo) in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.5.8. Essa include inoltre la parte inefficace della variazione del fair value (valore equo) degli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari. Le riclassificazioni della riserva per la copertura di flussi di cassa o della riserva per le coperture di un investimento netto in una gestione estera sono rilevate nelle stesse righe del “Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio” di quelle interessate da flussi di cassa derivanti da elementi coperti. La voce “Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto” comprende anche gli utili e le perdite derivanti dalle coperture di un investimento netto in gestioni estere. Questa voce comprende anche gli utili da coperture di posizioni nette.

48.

“Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie” comprende gli utili e le perdite risultanti dall’eliminazione contabile di attività non finanziarie, tranne se classificate come possedute per la vendita o come partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate.

49.

“Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto” comprende gli importi risultanti dalla rettifica del valore contabile lordo delle attività finanziarie intesa a riflettere la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali [IFRS 9, paragrafo 5.4.3 e appendice A]. Gli utili o le perdite derivanti da modifica non comprendono l’impatto delle modifiche sull’importo delle perdite attese su crediti, che è segnalato in “Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”.

50.

“Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti. Impegni e garanzie dati” comprende gli oneri netti nel “Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio” per gli accantonamenti su tutti gli impegni e le garanzie nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9, dello IAS 37 o dell’IFRS 4 in conformità al punto 11 della presente parte, o ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD. Ai sensi degli IFRS qualsiasi variazione del fair value (valore equo) degli impegni e delle garanzie finanziarie valutati al fair value (valore equo) è segnalato alla voce “Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto”. Gli accantonamenti comprendono pertanto l’importo di riduzione di valore per gli impegni e le garanzie per i quali la riduzione di valore è determinata in conformità all’IFRS 9 o il cui accantonamento si attiene allo IAS 37 o che sono trattati come contratti assicurativi ai sensi dell’IFRS 4.

51.

Ai sensi degli IFRS la voce “Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” include tutti gli utili o le perdite per riduzione di valore per gli strumenti di debito risultanti dall’applicazione delle regole sulla riduzione di valore di cui all’IFRS 9, paragrafo 5.5, a prescindere dal fatto che le perdite attese su crediti conformemente all’IFRS 9, paragrafo 5.5, siano stimate nell’arco di un periodo di dodici mesi o lungo tutta la vita del credito, e comprende gli utili o le perdite per riduzione di valore per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing [IFRS 9, paragrafo 5.5.15].

52.

Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, in “Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” sono inclusi tutte le svalutazioni e tutti gli storni di svalutazioni di strumenti finanziari valutati secondo metodi basati sul costo a seguito del cambiamento del merito di credito del debitore o emittente, nonché, a seconda delle specifiche dei GAAP nazionali, le svalutazioni dovute alla riduzione di valore di strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto e secondo altri metodi di misurazione, compreso il LOCOM.

53.

La voce “Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” comprende anche gli importi cancellati – secondo la definizione di cui ai punti 72, 74 e 165, lettera b), della presente parte del presente allegato – che superano l’importo del fondo a copertura perdite alla data di cancellazione e, di conseguenza, sono rilevati come una perdita direttamente nell’utile (perdita) d’esercizio, nonché i recuperi di importi cancellati in precedenza rilevati direttamente a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio.

54.

Le quote di utili o perdite da filiazioni, joint venture e società collegate che sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto nell’ambito del consolidamento regolamentare sono segnalate alla voce “Quota dell’utile o (-) perdita da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzata con il metodo del patrimonio netto”. Conformemente allo IAS 28, paragrafo 10, il valore contabile della partecipazione è ridotto dell’importo dei dividendi versati da tali enti. La riduzione di valore su tali partecipazioni è segnalata alla voce “(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate)”. Gli utili o le perdite dovuti a eliminazione contabile di tali partecipazioni sono segnalati in conformità con i punti 55 e 56 della presente parte.

55.

“Utili o perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate” comprende gli utili o le perdite generati da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili a attività operative cessate.

56.

Ai sensi degli IFRS gli utili o le perdite dovuti a eliminazione contabile delle partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate sono segnalati alla voce “Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate” se sono considerati attività operative cessate ai sensi dell’IFRS 5. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, tali utili e perdite sono segnalati in “Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate, al netto”.

3.   PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (3)

57.

“Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura di strumenti rappresentativi di capitale al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” comprende la variazione della parte inefficace della copertura accumulata nelle coperture di fair value (valore equo) in cui l’elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. La variazione della parte inefficace della copertura accumulata segnalata in questa riga è la differenza tra i movimenti della variazione del fair value (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale segnalati in “Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [elemento coperto]” e i movimenti della variazione del fair value (valore equo) del derivato di copertura segnalati in “Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [strumento di copertura]”.

58.

“Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]” comprende la variazione della riserva di conversione di valuta estera accumulata per la parte efficace delle coperture di investimenti netti in gestioni estere, sia delle coperture in corso che di quelle cessate.

59.

Per le coperture di investimenti netti in gestioni estere e le coperture di flussi finanziari, i rispettivi importi segnalati alla voce “Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio” comprendono gli importi trasferiti in ragione del fatto che i flussi coperti si sono verificati e non è più previsto che si verifichino.

60.

La voce “Strumenti di copertura [non elementi designati]” comprende i movimenti delle variazioni accumulate del fair value (valore equo) di tutti gli elementi seguenti se non sono designati come componenti di copertura:

a)

valore temporale delle opzioni;

b)

elementi forward di contratti forward;

c)

differenziali dovuti ai tassi di cambio di strumenti finanziari.

61.

Per le opzioni, gli importi riclassificati nell’utile (perdita) d’esercizio e segnalati alla voce “Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio” comprendono riclassificazioni dovute ad opzioni che coprono un elemento coperto relativo a un’operazione e ad opzioni che coprono un elemento coperto relativo a un periodo di tempo.

62.

In “Strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” sono inclusi gli utili o le perdite su strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo diversi da utili o perdite per riduzione di valore e da utili e perdite su cambi, che sono rispettivamente segnalati alle voci “Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” e “Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto” nel modello 2. “Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio” comprende, in particolare, il trasferimento all’utile (perdita) d’esercizio in seguito a eliminazione contabile o riclassificazione nella categoria del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio.

63.

Se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria della valutazione al costo ammortizzato a quella del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [IFRS 9, paragrafo 5.6.4], gli utili o le perdite risultanti dalla riclassificazione sono segnalati in “Strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo”.

64.

Se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio [IFRS 9, paragrafo 5.6.7] o a quella del costo ammortizzato [IFRS 9, paragrafo 5.6.5], gli utili e le perdite cumulati riclassificati, precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo sono rispettivamente segnalati in “Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio” e in “Altre riclassificazioni”, in questo secondo caso tramite una rettifica del valore contabile dell’attività finanziaria.

65.

Per tutti gli elementi delle altre componenti di conto economico complessivo, “Altre riclassificazioni” comprende i trasferimenti, diversi dalle riclassificazioni, dalle altre componenti di conto economico complessivo all’utile (perdita) d’esercizio o al valore contabile iniziale degli elementi coperti, nel caso di coperture di flussi finanziari.

66.

Ai sensi degli IFRS, le “Imposte sul reddito relative a voci che non saranno riclassificate” e le “Imposte sul reddito relative a voci che possono essere riclassificate nell’utile o (-) perdita di esercizio” [IAS 1, paragrafo 91, lettera b), e IG6] sono segnalate come voci separate.

4.   DISAGGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE PER STRUMENTO E PER SETTORE DELLA CONTROPARTE (4)

67.

Le attività finanziarie vengono disaggregate per portafoglio contabile e strumento e – ove richiesto – per controparte. Per gli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo e al costo ammortizzato, il valore contabile lordo delle attività e delle riduzioni di valore accumulate è ripartito in fasi di riduzione di valore.

68.

I derivati segnalati come attività finanziarie per negoziazione ai sensi dei GAAP basati sulla BAD comprendono gli strumenti valutati al fair value (valore equo), come pure gli strumenti valutati secondo metodi basati sul costo o al LOCOM.

69.

Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, per “variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” in relazione alle esposizioni deteriorate si intendono variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito se la variazione netta accumulata è negativa. La variazione netta accumulata del fair value (valore equo) dovuta al rischio di credito è calcolata sommando tutte le variazioni negative e positive del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito verificatesi dopo la rilevazione dello strumento di debito. Tale importo è segnalato soltanto se l’aggiunta di variazioni positive e negative nel fair value (valore equo) dovute al rischio di credito dà luogo ad un importo negativo. La valutazione degli strumenti di debito è effettuata a livello di singoli strumenti finanziari. Per ciascuno strumento di debito, le “Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” sono segnalate fino all’eliminazione contabile dello strumento.

70.

Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, “riduzione di valore accumulata” ha i seguenti significati:

a)

per gli strumenti di debito valutati al costo ammortizzato o secondo un metodo basato sul costo, la riduzione di valore accumulata è l’importo cumulativo delle perdite dovute a riduzione di valore, al netto dell’uso e degli storni, che è stato rilevato, laddove opportuno per ciascuna fase di riduzione di valore. La riduzione di valore accumulata riduce il valore contabile dello strumento di debito mediante l’uso di un accantonamento ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, o mediante riduzioni dirette che non costituiscono un caso di eliminazione contabile in base ai GAAP nazionali basati sulla BAD;

b)

per gli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore accumulata è la somma delle perdite attese su crediti e delle loro variazioni rilevate come una riduzione di fair value (valore equo) per un dato strumento finanziario dopo la rilevazione iniziale;

c)

per gli strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD soggetti a riduzione di valore, la riduzione di valore accumulata è l’importo cumulativo delle perdite per riduzione di valore, al netto dell’uso e degli storni, che è stato rilevato. La riduzione del valore contabile avviene o tramite l’uso di un accantonamento o mediante riduzioni dirette che non costituiscono un caso di eliminazione contabile.

71.

Ai sensi degli IFRS la riduzione di valore accumulata comprende un fondo per le perdite attese su crediti per le attività finanziarie afferenti a ciascuna delle fasi di riduzione di valore specificate nell’IFRS 9. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, essa comprende svalutazioni specifiche e generali per il rischio di credito, nonché una svalutazione generale per il rischio bancario se riduce il valore contabile degli strumenti di debito. La riduzione di valore accumulata comprende anche le rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito su attività finanziarie valutate al LOCOM.

72.

Le “Cancellazioni parziali accumulate” e “Cancellazioni totali accumulate” comprendono, rispettivamente, l’importo parziale e totale accumulato alla data di riferimento del capitale e le commissioni e gli interessi scaduti maturati di tutti gli strumenti di debito che sono stati eliminati contabilmente fino a quel momento utilizzando uno dei metodi descritti al punto 74 in quanto l’ente non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi finanziari contrattuali. Questi importi vengono segnalati fino all’estinzione totale di tutti i diritti dell’ente segnalante per intervenuta prescrizione, dimenticanza o altre cause o fino al loro recupero. Pertanto gli importi cancellati, se non sono recuperati, devono essere segnalati mentre sono oggetto di esecuzione forzata.

73.

Se uno strumento di debito viene infine cancellato totalmente a seguito di cancellazioni parziali successive, l’importo cumulativo cancellato viene riclassificato, spostandolo dalla colonna “Cancellazioni parziali accumulate” alla colonna “Cancellazioni totali accumulate”.

74.

Le cancellazioni costituiscono un caso di eliminazione contabile e riguardano un’attività finanziaria nella sua totalità o una parte di essa, anche nei casi in cui la modifica di un’attività induca l’ente a rinunciare al suo diritto di raccogliere flussi finanziari su una parte o sulla totalità di tale attività, come spiegato più in dettaglio al punto 72. Le cancellazioni comprendono importi risultanti sia da riduzioni del valore contabile delle attività finanziarie rilevato direttamente nell’utile (perdita) d’esercizio, sia da riduzioni degli importi degli accantonamenti per perdite su crediti applicate al valore contabile delle attività finanziarie.

75.

La colonna “di cui: Strumenti con rischio di credito basso” include gli strumenti ritenuti a basso rischio di credito alla data della segnalazione e per i quali l’ente suppone che il rischio di credito non sia aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5.10.

76.

I crediti commerciali nell’accezione di cui allo IAS 1, paragrafo 54, lettera h), le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing ai quali è stato applicato il metodo semplificato di cui all’IFRS 9, paragrafo 5.5.15, per la stima del fondo a copertura perdite sono segnalati in “Prestiti e anticipazioni” nel modello 4.4.1. Il fondo a copertura perdite corrispondente per tali attività è segnalato o in “Riduzione di valore accumulata su attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)” o in “Riduzione di valore accumulata su attività deteriorate (Fase 3)”, in funzione del fatto che i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto o i crediti impliciti nei contratti di leasing nell’ambito del metodo semplificato siano considerati attività deteriorate.

77.

Le attività finanziarie acquistate o originate che sono deteriorate al momento della rilevazione iniziale sono segnalate separatamente nei modelli 4.3.1 e 4.4.1. Per tali prestiti le riduzioni di valore accumulate comprendono soltanto le variazioni cumulate delle perdite attese lungo tutta la vita del credito dal momento della rilevazione iniziale [IFRS 9, paragrafo 5.5.13].

78.

Nel modello 4.5 gli enti segnalano il valore contabile di “Prestiti e anticipazioni” e “Titoli di debito” che rientrano nella definizione di “debito subordinato” di cui al punto 100 della presente parte.

79.

Nel modello 4.8 le informazioni da segnalare variano a seconda che le attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto siano soggette a disposizioni in materia di riduzione di valore, in applicazione dei GAAP nazionali basati sulla BAD. Se tali attività finanziarie sono soggette a riduzione di valore, gli enti segnalano in questo modello informazioni relative al valore contabile, al valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore e delle attività che hanno subito una riduzione, alla riduzione di valore accumulata e alle cancellazioni accumulate. Se queste attività non sono soggette a riduzione di valore, gli enti segnalano le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito per le esposizioni deteriorate.

80.

Nel modello 4.9 le attività finanziarie valutate moderatamente al LOCOM e le relative rettifiche di valore sono inserite separatamente dalle altre attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo e dalla relativa riduzione di valore. Le attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo, comprese le attività finanziarie valutate moderatamente al LOCOM, sono segnalate come attività che non hanno subito riduzione di valore se non presentano rettifiche di valore o riduzioni di valore ad esse collegate, e come attività che hanno subito una riduzione di valore se presentano rettifiche di valore che si configurano come riduzione di valore o come riduzione di valore ad esse collegata. Le rettifiche di valore che si configurano come riduzione di valore sono rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito che riflettono il deterioramento del merito di credito della controparte. Le attività finanziarie valutate moderatamente al LOCOM con rettifiche di valore derivanti dal rischio di mercato che riflettono l’incidenza delle variazioni delle condizioni di mercato sul valore dell’attività non sono considerate attività che hanno subito una riduzione di valore. Le rettifiche di valore accumulate derivanti dal rischio di credito e quelle derivanti dal rischio di mercato sono segnalate separatamente.

81.

Nel modello 4.10 le attività valutate rigidamente al LOCOM nonché le relative rettifiche di valore sono segnalate separatamente dalle attività valutate secondo altri metodi di misurazione. Le attività finanziarie valutate rigidamente al LOCOM e le attività finanziarie valutate secondo altri metodi di misurazione sono segnalate come attività che hanno subito una riduzione di valore se presentano rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito secondo la definizione di cui al punto 80 o una riduzione di valore ad esse collegata. Le attività finanziarie valutate rigidamente al LOCOM con rettifiche di valore derivanti dal rischio di mercato secondo la definizione di cui al punto 80 non sono considerate attività che hanno subito una riduzione di valore. Le rettifiche di valore accumulate derivanti dal rischio di credito e quelle derivanti dal rischio di mercato sono segnalate separatamente.

82.

Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, l’importo delle svalutazioni generali per il rischio bancario da segnalare nei pertinenti modelli è soltanto quello relativo alla parte che incide sul valore contabile degli strumenti di debito [articolo 37, paragrafo 2, della BAD].

5.   DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI E DELLE ANTICIPAZIONI NON PER NEGOZIAZIONE PER PRODOTTO (5)

83.

I prestiti e le anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione o le attività per negoziazione sono disaggregati per tipo di prodotto e per settore della controparte per il valore contabile, e per tipo di prodotto solo per il valore contabile lordo.

84.

Nel medesimo modello vengono segnalati anche i saldi esigibili su richiesta classificati come “Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista” indipendentemente dalla modalità di valutazione.

85.

I prestiti e le anticipazioni sono allocati ai seguenti prodotti:

a)

“su richiesta (call) e con breve preavviso (conto corrente)” comprende i saldi esigibili su richiesta (call), con breve preavviso (entro la chiusura delle attività del giorno successivo a quello della richiesta), conti correnti e saldi simili che includono prestiti che costituiscono depositi overnight per il debitore (prestiti da rimborsare entro la chiusura delle attività del giorno successivo a quello della concessione), indipendentemente dalla loro forma giuridica. Comprende inoltre “Scoperti” che sono saldi a debito sui saldi dei conti correnti e riserve obbligatorie detenute presso la banca centrale;

b)

“Debito da carta di credito” comprende il credito concesso mediante carte di addebito posticipato o carte di credito [regolamento BSI della BCE];

c)

“Crediti commerciali” comprende i prestiti ad altri debitori concessi sulla base di fatture o altri documenti che conferiscono il diritto di ricevere i proventi delle operazioni di vendita di beni o fornitura di servizi. Questa voce comprende tutte le operazioni di factoring e simili, come le accettazioni, l’acquisto a titolo definitivo di crediti commerciali, il forfaiting, lo sconto di fatture, cambiali, carte commerciali e altri crediti quando l’ente segnalante acquista crediti commerciali (sia con che senza rivalsa);

d)

“Leasing finanziari” comprende il valore contabile dei crediti da leasing finanziario. Ai sensi degli IFRS i “Crediti del leasing finanziario” sono definiti come nello IAS 17;

e)

“Prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo” comprende i finanziamenti concessi in cambio di titoli o oro acquistati nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o presi a prestito sulla base di accordi di concessione di titoli in prestito, secondo la definizione di cui ai punti 183 e 184 della presente parte;

f)

“Altri prestiti a termine” comprende i saldi a debito con scadenze o termini contrattuali fissi non compresi in altre voci;

g)

“Anticipazioni che non sono prestiti” comprende le anticipazioni non classificabili come “prestiti” sulla base del regolamento BSI della BCE. Questa voce include, tra l’altro, gli importi lordi a credito a fronte di voci in sospeso (come fondi in attesa di investimento, trasferimento o regolamento) e voci transitorie (come assegni bancari e altri mezzi di pagamento inviati all’incasso).

86.

I prestiti e le anticipazioni sono classificati sulla base delle garanzie reali ricevute come segue:

a)

“Crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale” comprende i prestiti e le anticipazioni formalmente garantiti da beni immobili residenziali o commerciali a titolo di garanzia reale, indipendentemente dal rapporto tra prestito e garanzia reale (detto comunemente “loan-to-value”) e dalla forma giuridica della garanzia reale;

b)

“Altri prestiti garantiti da garanzia reale” include i prestiti e le anticipazioni formalmente garantiti da garanzie reali, indipendentemente dal rapporto tra prestito e garanzia reale (detto comunemente “loan-to-value”) e dalla forma giuridica della garanzia reale, diversi dai “crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale”. Queste garanzie reali comprendono il pegno di titoli, contanti e altre garanzie reali, a prescindere dalla forma giuridica della garanzia.

87.

I prestiti e le anticipazioni sono classificati in base alla garanzia reale, a prescindere dalla finalità del prestito. Il valore contabile dei prestiti e delle anticipazioni garantiti da più di un tipo di garanzia reale è classificato e segnalato come garantito da beni immobili a titolo di garanzia reale se tali prestiti e anticipazioni sono garantiti da immobili a titolo di garanzia reale, indipendentemente dal fatto che siano garantiti anche da altri tipi di garanzie reali.

88.

I prestiti e le anticipazioni sono classificati sulla base della loro finalità come segue:

a)

“Credito al consumo” comprende prestiti concessi principalmente per il consumo privato di beni e servizi [regolamento BSI della BCE];

b)

“Mutui per l’acquisto di abitazione” comprende i crediti concessi alle famiglie a fini di investimento in abitazioni destinate all’uso personale e alla locazione, comprese la costruzione e la ristrutturazione [regolamento BSI della BCE].

89.

I prestiti sono classificati in base al modo in cui possono essere recuperati. “Prestiti per il finanziamento di progetti” comprende i prestiti che soddisfano le caratteristiche delle esposizioni da finanziamenti specializzati, come definiti nell’articolo 147, paragrafo 8, del CRR.

6.   DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI E DELLE ANTICIPAZIONI NON PER NEGOZIAZIONE ALLE SOCIETÀ NON FINANZIARIE PER CODICI NACE (6)

90.

I valori contabili lordi dei prestiti e delle anticipazioni concessi a società non finanziarie diversi da quelli inseriti nel portafoglio di negoziazione o in quello posseduto a fini di negoziazione sono classificati per settore di attività economica utilizzando i codici NACE sulla base dell’attività principale della controparte.

91.

La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore avviene in conformità della parte 1, punto 43, del presente allegato.

92.

La segnalazione dei codici NACE avviene con il primo livello di disaggregazione (per “sezione”). Gli enti segnalano i prestiti e le anticipazioni alle società non finanziarie che esercitano attività finanziarie o assicurative in “K – Attività finanziarie e assicurative”.

93.

Ai sensi degli IFRS le attività finanziarie soggette a riduzione di valore comprendono i) attività finanziarie al costo ammortizzato e ii) attività finanziarie al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, le attività finanziarie soggette a riduzione di valore comprendono attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo, anche al LOCOM. A seconda delle specifiche dei diversi GAAP nazionali, essi possono includere i) attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto e ii) attività finanziarie valutate secondo altri metodi di misurazione.

7.   ATTIVITÀ FINANZIARIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE SCADUTE (7)

94.

Il valore contabile degli strumenti di debito inclusi nei portafogli contabili soggetti a riduzione di valore è segnalato nel modello 7.1 solo se gli strumenti sono scaduti. Gli strumenti scaduti sono allocati alle corrispondenti categorie dello scaduto sulla base della loro situazione individuale.

95.

I portafogli contabili soggetti a riduzione di valore sono definiti nel punto 93 della presente parte.

96.

Le attività finanziarie sono considerate scadute se l’importo inerente al capitale, agli interessi o alle commissioni non è stato pagato alla data in cui era dovuto. Le esposizioni scadute sono segnalate per il loro intero valore contabile. I valori contabili di queste attività sono segnalati per fasi di riduzione di valore o per livello di riduzione di valore in conformità ai principi contabili applicabili e ripartiti in funzione del numero di giorni di ritardo di pagamento dell’importo più vecchio scaduto, alla data di riferimento.

8.   DISAGGREGAZIONE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE (8)

97.

I “Depositi” e la disaggregazione dei prodotti sono definiti come nel regolamento BSI della BCE e, pertanto, i depositi di risparmio amministrati sono classificati ai sensi di detto regolamento e suddivisi in base alla controparte. In particolare, i depositi di risparmio a vista non trasferibili che, pur essendo a norma di legge rimborsabili su richiesta, sono soggetti a penali e restrizioni considerevoli e hanno caratteristiche molto simili a quelle dei depositi overnight sono classificati come depositi rimborsabili con preavviso.

98.

I “Titoli di debito emessi” sono disaggregati nei seguenti tipi di prodotti:

a)

“Certificati di deposito”: sono titoli che autorizzano i titolari a ritirare fondi da un conto;

b)

“Asset-backed securities”, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR;

c)

“Obbligazioni garantite”, ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 1, del CRR;

d)

“Contratti ibridi”: comprendono contratti con derivati incorporati;

e)

“Altri titoli di debito emessi”: comprendono i titoli di debito non rilevati nelle voci precedenti e distinguono tra strumenti finanziari composti convertibili e strumenti non convertibili.

99.

Le “Passività finanziarie subordinate” emesse sono trattate alla stregua di altre passività finanziarie assunte. Le passività subordinate emesse in forma di titoli sono classificate come “Titoli di debito emessi”, mentre le passività subordinate in forma di depositi sono classificate come “Depositi”.

100.

Il modello 8.2 comprende il valore contabile dei “Depositi” e dei “Titoli di debito emessi” che corrispondono alla definizione di debiti subordinati classificati in base ai portafogli contabili. Gli strumenti di “Debito subordinato” forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’ente emittente che può essere fatto valere soltanto dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri crediti di livello superiore [regolamento BSI della BCE].

101.

“Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito proprio” include tutte le predette variazioni accumulate di fair value (valore equo), indipendentemente dal fatto che siano rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo.

9.   IMPEGNI ALL’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI, GARANZIE FINANZIARIE E ALTRI IMPEGNI (9)

102.

Le esposizioni fuori bilancio comprendono gli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I del CRR. Nei modelli 9.1, 9.1.1 e 9.2 tutte le esposizioni fuori bilancio elencate nell’allegato I del CRR sono disaggregate in impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni.

103.

Le informazioni relative agli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati e ricevuti comprendono sia gli impegni revocabili che quelli irrevocabili.

104.

Gli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati elencati nell’allegato I del CRR possono essere strumenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9 se sono valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o se sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9, come pure strumenti che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 37 o dell’IFRS 4.

105.

Ai sensi degli IFRS gli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati sono segnalati nel modello 9.1.1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9;

b)

sono designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio) ai sensi dell’IFRS 9;

c)

rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 37 o dell’IFRS 4.

106.

Le passività che sono rilevate come perdite su crediti per le garanzie finanziarie e gli impegni dati di cui al punto 105, lettere a) e c), della presente parte del presente allegato, sono segnalate come accantonamenti indipendentemente dai criteri di misurazione applicati.

107.

Gli enti soggetti agli IFRS segnalano l’importo nominale e gli accantonamenti degli strumenti che sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9, compresi quelli valutati al costo iniziale meno i proventi cumulati rilevati, ripartiti in fasi di riduzione.

108.

Nel modello 9.1.1 è segnalato solo l’importo nominale dell’impegno se lo strumento di debito comprende sia uno strumento in bilancio che una componente fuori bilancio. Se il soggetto segnalante non è in grado di separare le perdite attese su crediti sulla componente in bilancio da quelle sulla componente fuori bilancio, le perdite attese su crediti sull’impegno sono segnalate insieme alle riduzioni di valore accumulate sulla componente in bilancio. Se la somma delle perdite attese su crediti supera il valore contabile lordo dello strumento di debito, il saldo delle perdite attese su crediti è segnalato come accantonamento nella fase di riduzione di valore appropriata del modello 9.1.1 [IFRS 9, paragrafo 5.5.20 e IFRS 7, paragrafo B8E].

109.

Se una garanzia finanziaria o un impegno all’erogazione di un finanziamento a un tasso inferiore a quello di mercato è valutato in conformità all’IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera d), e il fondo a copertura perdite è determinato in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5, la garanzia finanziaria o l’impegno all’erogazione deve essere segnalato nella fase di riduzione di valore appropriata.

110.

Se gli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni sono valutati al valore equo (fair value) secondo l’IFRS 9, gli enti segnalano in apposite colonne del modello 9.1.1 l’importo nominale e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito di tali garanzie finanziarie e impegni. Le “Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” sono segnalate applicando i criteri di cui al punto 69 della presente parte.

111.

L’importo nominale e gli accantonamenti di altri impegni o garanzie che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 37 o dell’IFRS 4 sono segnalati in apposite colonne.

112.

Gli enti soggetti ai GAAP nazionali basati sulla BAD segnalano nel modello 9.1 l’importo nominale degli impegni e garanzie finanziarie di cui ai punti 102 e 103, nonché l’ammontare degli accantonamenti che devono essere detenuti per tali esposizioni fuori bilancio.

113.

Gli “Impegni all’erogazione di finanziamenti” sono impegni irrevocabili a fornire credito a termini e condizioni prestabiliti, ad eccezione di quelli che sono derivati, perché possono essere regolati al netto in disponibilità liquide oppure mediante consegna o emissione di un altro strumento finanziario. I seguenti elementi dell’allegato I del CRR sono classificati come “Impegni all’erogazione di finanziamenti”:

a)

“Depositi forward”;

b)

“Aperture di credito non utilizzate” comprendenti impegni a “prestare” o fornire “aperture per accettazione” a termini e condizioni prestabiliti.

114.

Le “Garanzie finanziarie” sono contratti che impongono all’emittente di effettuare pagamenti specifichi per rimborsare al possessore una perdita dovuta alla mancata esecuzione di un pagamento, se dovuto, da parte di un determinato debitore in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito, comprese le garanzie prestate per altre garanzie finanziarie. Ai sensi degli IFRS questi contratti sono conformi alla definizione di contratto di garanzia finanziaria di cui all’IFRS 9, paragrafo 2.1, lettera e), e all’IFRS 4, appendice A. I seguenti elementi dell’allegato I del CRR sono classificati come “Garanzie finanziarie”:

a)

“Garanzie che assumono la forma di sostituti del credito”;

b)

“Derivati su crediti”: corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie;

c)

“Lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito”.

115.

“Altri impegni” comprende i seguenti elementi dell’allegato I del CRR:

a)

“Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti”;

b)

“Crediti documentari accordati o confermati”;

c)

“Elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio”;

d)

“Crediti documentari nei quali la merce ha funzione di garanzia e altre operazioni autoliquidantisi”;

e)

“Garanzie e cauzioni” (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione) e “Garanzie che non assumono la forma di sostituti del credito”;

f)

“Fideiussioni a garanzia di spedizioni (shipping guarantees), obbligazioni doganali e fiscali (customs and tax bonds)”;

g)

“Agevolazioni per l’emissione di effetti (NIF) e di credito rinnovabile (RUF)”;

h)

“Aperture di credito non utilizzate” comprendenti impegni a “prestare” o fornire “aperture per accettazione” se i termini e le condizioni non sono prestabiliti;

i)

“Aperture di credito non utilizzate” comprendenti impegni ad “acquistare titoli” o “fornire garanzie”;

j)

“Aperture di credito non utilizzate per garanzie di offerte e di buona esecuzione”;

k)

“Altri elementi fuori bilancio” di cui all’allegato I del CRR.

116.

Ai sensi degli IFRS i seguenti elementi sono iscritti a bilancio e, quindi, non sono segnalati come esposizioni fuori bilancio:

a)

i “Derivati su crediti” che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie sono considerati “Derivati” ai sensi dell’IFRS 9;

b)

le “Accettazioni” sono obbligazioni assunte da un ente di pagare alla scadenza il valore nominale di una cambiale; poiché le cambiali sono utilizzate di solito nella vendita di merci, le accettazioni sono classificate in bilancio come “Crediti commerciali”;

c)

le “Girate su effetti” che non soddisfano i criteri di eliminazione contabile di cui all’IFRS 9;

d)

le “Cessioni pro solvendo” che non soddisfano i criteri di eliminazione contabile di cui all’IFRS 9;

e)

le “Attività acquistate con accordi di acquisto a termine a titolo definitivo” sono “derivati” ai sensi dell’IFRS 9;

f)

le “Operazioni di vendita di attività con patto di riacquisto ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE”. Questi contratti, nei quali il cessionario ha la facoltà, ma non l’obbligo, di restituire le attività a un prezzo concordato in anticipo a una data determinata (o da determinarsi), corrispondono alla definizione di derivati di cui all’Appendice A dell’IFRS 9.

117.

La voce “di cui: in stato di default” include l’importo nominale degli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati considerati in stato di default ai sensi dei punti da 213 a 239 della presente parte.

118.

Per le garanzie finanziarie, gli impegni all’erogazione di finanziamenti e altri impegni dati, l’“Importo nominale” è l’importo che rappresenta al meglio l’esposizione massima dell’ente al rischio di credito senza tener conto delle garanzie reali possedute o di altri supporti del credito. In particolare, per le garanzie finanziarie date l’importo nominale è l’importo massimo che l’entità può dover pagare in caso di escussione della garanzia. Per gli impegni all’erogazione di finanziamenti, l’importo nominale è l’importo non utilizzato che l’ente si è impegnato a prestare. Gli importi nominali sono i valori di esposizione senza l’applicazione dei fattori di conversione e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

119.

Nel modello 9.2, per gli impegni all’erogazione di finanziamenti ricevuti l’importo nominale è l’importo totale non utilizzato che la controparte si è impegnata a prestare all’ente. Per gli altri impegni ricevuti, l’importo nominale è l’importo totale impegnato dall’altra parte dell’operazione. Nelle garanzie finanziarie ricevute l’“Importo massimo della garanzia che può essere considerato” è l’importo massimo che la controparte può dover pagare in caso di escussione della garanzia. Se una garanzia finanziaria ricevuta è stata emessa da più di un garante, l’importo garantito è segnalato una sola volta in questo modello ed è attribuito al garante più pertinente per l’attenuazione del rischio di credito.

10.   DERIVATI E CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA (10 E 11)

120.

Ai fini dei modelli 10 e 11, i derivati sono considerati o derivati di copertura se sono impiegati in una relazione di copertura che soddisfa i criteri di ammissibilità ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali applicabili a norma della BAD, o posseduti per negoziazione negli altri casi.

121.

Il valore contabile e l’importo nozionale dei derivati posseduti per negoziazione, comprese le coperture economiche, e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura sono segnalati nei modelli 10 e 11 disaggregati per tipo di rischio sottostante, tipo di mercato e tipo di prodotto. Gli enti segnalano i derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura anche disaggregati per tipo di copertura. I dati relativi agli strumenti di copertura non derivati sono segnalati separatamente, ripartiti per tipo di copertura.

122.

Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati sono segnalati in questi modelli indipendentemente dal fatto che siano o no rilevati in bilancio ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali.

123.

La ripartizione del valore contabile, del fair value (valore equo) e dell’importo nozionale dei derivati per negoziazione e di copertura in base ai portafogli contabili e ai tipi di copertura è attuata tenendo in considerazione i portafogli contabili e i tipi di copertura applicabili negli IFRS o nei GAAP nazionali a norma della BAD, a seconda del quadro che si applica al soggetto segnalante.

124.

I derivati di negoziazione e i derivati di copertura che, secondo i GAAP nazionali basati sulla BAD, sono valutati al costo o al LOCOM sono indicati separatamente.

125.

Il modello 11 comprende strumenti di copertura ed elementi coperti a prescindere dal principio contabile utilizzato per rilevare una relazione di copertura che soddisfa i criteri di ammissibilità, anche se questa relazione riguarda una posizione netta. Se l’ente ha scelto di continuare ad applicare lo IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura [IFRS 9, paragrafo 7.2.21], i riferimenti e i nomi per i tipi di copertura e i portafogli contabili vanno letti come i riferimenti e i nomi pertinenti nello IAS 39, paragrafo 9: “Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” si riferisce a “Attività disponibili per la vendita”, mentre “Attività al costo ammortizzato” riunisce “Posseduti fino a scadenza” e “Finanziamenti e crediti”.

126.

I derivati inclusi in strumenti ibridi che sono stati separati dal contratto primario sono segnalati nei modelli 10 e 11 a seconda della natura del derivato. Il valore del contratto primario non è incluso nei modelli; tuttavia, se lo strumento ibrido è valutato al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, il contratto è segnalato nella sua interezza e i derivati incorporati non sono segnalati nei modelli 10 e 11.

127.

Gli impegni considerati derivati [IFRS 9, paragrafo 2.3, lettera b)] e i derivati su crediti che non soddisfano la definizione di garanzia finanziaria di cui al punto 114 della presente parte del presente allegato sono segnalati nel modello 10 e nel modello 11 secondo le stesse suddivisioni degli altri strumenti derivati, ma non sono segnalati nel modello 9.

128.

Il valore contabile delle attività finanziarie non derivate o delle passività finanziarie non derivate che sono rilevate come strumento di copertura in applicazione degli IFRS o dei GAAP nazionali pertinenti a norma della BAD è segnalato separatamente nel modello 11.3.

10.1.   Classificazione dei derivati per tipo di rischio

129.

Tutti i derivati sono classificati in una delle seguenti categorie di rischio:

a)

tasso d’interesse: i derivati su tassi di interesse sono contratti relativi a uno strumento finanziario che genera interessi i cui flussi di cassa sono determinati da tassi di interesse di riferimento o da un altro contratto basato su tassi di interesse, come un’opzione su un contratto future per l’acquisto di titoli di Stato. Questa categoria è limitata alle operazioni nelle quali tutte le componenti sono esposte al tasso di interesse di un’unica valuta. Sono perciò esclusi i contratti che comportano il cambio di una o più valute estere, come i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute e le opzioni su valute, nonché altri contratti la cui caratteristica di rischio predominante è il rischio di cambio, che devono essere segnalati come contratti di cambio. L’unica eccezione si presenta quando i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute sono utilizzati come parte di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse, nel qual caso sono segnalati nelle apposite righe riservate a questi tipi di coperture. I contratti su tassi di interesse includono i contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement, i contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta, i contratti a termine sui tassi di interesse del tipo future, le opzioni su tassi di interesse (tra cui cap, floor, collar e corridor), swaption su tassi di interesse e warrant su tassi di interesse;

b)

patrimonio netto: i derivati su azioni sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di una determinata azione o da un indice di prezzi di azioni;

c)

cambi e oro: questi derivati includono contratti riguardanti i tassi di cambio di valute nel mercato a termine e l’esposizione all’oro. Coprono, quindi, operazioni in cambi a termine secco (outright forward), swap su tassi di cambio, swap su valute (compresi swap su tassi di interesse in differenti valute), contratti a termine su valute del tipo future, opzioni su valute, swaption su valute e warrant su valute. I derivati su tassi di cambio includono tutti i contratti che comportano un’esposizione a più di una valuta, sia in tassi di cambio che in tassi di interesse, tranne nei casi in cui i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute sono utilizzati come parte di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse. I contratti sull’oro includono tutti i contratti che comportano un’esposizione all’oro;

d)

credito: i derivati su crediti sono contratti nei quali il pagamento è collegato principalmente a una determinata misura del merito di credito di un particolare credito di riferimento e che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie [IFRS 9]. I contratti prevedono specificamente uno scambio di pagamenti nel quale almeno una delle due componenti dipende dalla performance del credito di riferimento. I pagamenti possono essere attivati da una serie di eventi, tra cui l’insorgere di uno stato di default, il declassamento del rating o un cambio concordato del differenziale creditizio dell’attività di riferimento. I derivati su crediti che soddisfano la definizione di garanzia finanziaria di cui al punto 114 della presente parte del presente allegato sono segnalati solo nel modello 9;

e)

merci: questi derivati sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di un bene o da un indice di prezzi di un bene, quali un metallo prezioso (diverso dall’oro), petrolio, legname o prodotti agricoli;

f)

altro: questi derivati sono tutti gli altri contratti derivati che non comportano l’esposizione a cambi, tassi di interesse, azioni, merci o rischio di credito; sono, ad esempio, i derivati sul clima e i derivati assicurativi.

130.

Se il derivato è influenzato da più di un tipo di rischio sottostante, lo strumento è attribuito al tipo di rischio più sensibile. Nei derivati multiesposizione, in caso di incertezza le operazioni devono essere attribuite in base al seguente ordine di precedenza:

a)

merci: in questa categoria sono segnalate tutte le operazioni su derivati che comportano l’esposizione a una merce o un indice di merci, con o senza esposizione congiunta a merci e ogni altra categoria di rischio che può includere cambi, tassi di interesse o azioni;

b)

azioni: in questa categoria sono segnalate, ad eccezione dei contratti con esposizione congiunta a merci e azioni, che devono essere segnalati come merci, tutte le operazioni su derivati collegate alla performance di azioni o indici di azioni. Questa categoria include anche le operazioni su azioni con esposizione a cambi o tassi di interesse;

c)

cambi e oro: questa categoria include tutte le operazioni con derivati (ad eccezione di quelle già segnalate nelle categorie delle merci o delle azioni) con esposizione a più di una valuta, sia che riguardino strumenti finanziari che generano interessi, sia che riguardino tassi di cambio, tranne nei casi in cui i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute sono utilizzati come parte di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse.

10.2.   Importi da segnalare per i derivati

131.

Ai sensi degli IFRS il “Valore contabile” per tutti i derivati (per copertura o per negoziazione) è il fair value (valore equo). I derivati con un fair value (valore equo) positivo (superiore a zero) sono “Attività finanziarie”; i derivati con un fair value (valore equo) negativo (inferiore a zero) sono “Passività finanziarie”. Il “Valore contabile” è segnalato separatamente per i derivati con fair value (valore equo) positivo (“Attività finanziarie”) e per i derivati con fair value (valore equo) negativo (“Passività finanziarie”). Alla data del rilevamento iniziale un derivato viene classificato come “Attività finanziaria” o come “Passività finanziaria” a seconda del suo fair value (valore equo) iniziale. Dopo il rilevamento iniziale, a seconda che il fair value (valore equo) di un derivato aumenti o diminuisca, i termini di cambio possono variare in senso favorevole all’ente (e allora il derivato viene classificato come “Attività finanziaria”) o in senso sfavorevole (il derivato viene classificato come “Passività finanziaria”). Il valore contabile dei derivati di copertura è il loro intero fair value (valore equo) comprendente, se del caso, le componenti di tale fair value (valore equo) che non sono state designate come strumenti di copertura.

132.

Oltre ai valori contabili definiti al punto 27 della parte 1 del presente allegato, gli enti segnalanti segnalano i valori di fair value (valore equo) in base ai GAAP nazionali basati sulla BAD per tutti gli strumenti derivati, sia che debbano essere iscritti in bilancio, sia che debbano essere iscritti fuori bilancio ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD.

133.

L’“Importo nozionale” è il valore nominale lordo di tutte le operazioni concluse e non ancora regolate alla data di riferimento, a prescindere dal fatto che generino esposizioni su derivati iscritte in bilancio. In particolare, nel determinare l’importo nozionale si deve tener conto di quanto segue:

a)

nei contratti in cui gli importi nozionali o nominali del capitale sono variabili, la base di segnalazione è costituita dagli importi nozionali o nominali del capitale alla data di riferimento;

b)

il valore dell’importo nozionale da segnalare per un contratto derivato con una componente moltiplicatrice è l’importo nozionale effettivo del contratto o il valore alla pari;

c)

swap: l’importo nozionale di uno swap è l’importo del capitale sottostante su cui si basa lo scambio di interessi, valute o altri ricavi o costi;

d)

contratti collegati ad azioni e merci: l’importo nozionale da segnalare per un contratto collegato ad azioni o merci è la quantità della merce o del prodotto azionario per la quale è stato concluso un contratto di acquisto o di vendita moltiplicata per il prezzo unitario previsto dal contratto. L’importo nozionale da segnalare per i contratti collegati a merci con scambi multipli di capitale è il valore del contratto moltiplicato per il numero degli scambi di capitale rimanenti nel contratto;

e)

derivati su crediti: il valore del contratto da segnalare per i derivati su crediti è il valore nominale del credito di riferimento pertinente;

f)

le opzioni digitali hanno un pagamento predefinito che può essere un importo monetario oppure un numero di contratti di un sottostante. L’importo nozionale delle opzioni digitali è definito o come l’importo monetario predefinito o come il fair value (valore equo) del sottostante alla data di riferimento.

134.

La colonna “Importo nozionale” dei derivati include, per ciascuna voce, la somma degli importi nozionali di tutti i contratti nei quali l’ente è controparte, a prescindere dal fatto che i derivati siano considerati attività oppure passività sotto il profilo del bilancio o che non siano iscritti nel bilancio. Tutti gli importi nozionali sono segnalati indipendentemente dal fatto che il fair value (valore equo) dei derivati sia positivo, negativo o uguale a zero. Non è consentito compensare tra i diversi importi nozionali.

135.

L’“Importo nozionale” è segnalato come “Totale” e “di cui: venduto” per le seguenti voci: “Opzioni OTC”, “Opzioni mercato organizzato”, “Credito”, “Merci” e “Altri”. La voce “di cui: venduto” include gli importi nozionali (prezzo base) dei contratti nei quali le controparti (titolari dell’opzione) dell’ente (emittente) hanno il diritto di esercitare l’opzione, nonché, nelle voci correlate ai derivati sul rischio di credito, gli importi nozionali dei contratti nei quali l’ente (venditore della protezione) ha venduto (fornisce) protezione alle controparti (acquirenti della protezione).

136.

L’allocazione di un’operazione alla voce “OTC” o “Mercato organizzato” si basa sulla natura del mercato in cui l’operazione ha luogo e non sull’esistenza o meno di un obbligo di compensazione per tale operazione. Un “Mercato organizzato” è un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 92, del CRR. Pertanto, nel caso in cui stipuli un contratto derivato in un mercato OTC in cui la compensazione centrale è obbligatoria, il soggetto segnalante classifica tale derivato come “OTC” e non come “Mercato organizzato”.

10.3.   Derivati classificati come “Coperture economiche”

137.

I derivati che sono posseduti a fini di copertura ma che non soddisfano i criteri per essere effettivi strumenti di copertura ai sensi dell’IFRS 9, ai sensi dello IAS 39 se quest’ultimo si applica ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura o ai sensi della disciplina contabile prevista dai GAAP nazionali basati sulla BAD, sono segnalati nel modello 10 come “Coperture economiche”. Ciò si applica anche a tutti i seguenti casi:

a)

derivati che coprono strumenti di capitale non quotati il cui costo può rappresentare una stima adeguata del fair value (valore equo);

b)

derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) nell’utile (perdita) d’esercizio utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario, o di parte di esso, che è rilevato come valutato al fair value (valore equo) nell’utile (perdita) di esercizio al momento della rilevazione iniziale o successivamente ad essa, o mentre non è iscritto, in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7;

c)

derivati classificati come “posseduti per negoziazione” in conformità all’IFRS 9, appendice A, o come attività di negoziazione conformemente ai GAAP nazionali basati sulla BAD, ma che non fanno parte del portafoglio di negoziazione, così come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del CRR.

138.

La voce “Coperture economiche” non include i derivati per operazioni per conto proprio.

139.

I derivati che corrispondono alla definizione di “coperture economiche” sono segnalati separatamente per ciascun tipo di rischio nel modello 10.

140.

I derivati su crediti utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario, o di parte di esso, che è rilevato come valutato al fair value (valore equo) nell’utile (perdita) di esercizio al momento della rilevazione iniziale o successivamente ad essa, o mentre non è iscritto, in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7, sono segnalati in un’apposita riga del modello 10 in rischio di credito. Le altre coperture economiche del rischio di credito per le quali il soggetto segnalante non applica il paragrafo 6.7 dell’IFRS 9 sono segnalate separatamente.

10.4.   Disaggregazione dei derivati per settore della controparte

141.

Il valore contabile e l’importo nozionale totale dei derivati posseduti per negoziazione e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura negoziati sul mercato OTC vengono segnalati per controparte applicando le seguenti categorie:

a)

“Enti creditizi”,

b)

“Altre società finanziarie” e

c)

“Controparti restanti”, che comprende tutte le altre controparti.

142.

Tutti i derivati OTC, a prescindere dal tipo di rischio al quale sono correlati, vengono disaggregati in base alle controparti elencate.

10.5.   Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali (11.2)

143.

Se i GAAP nazionali a norma della BAD impongono l’allocazione dei derivati di copertura in categorie di coperture, i derivati di copertura sono segnalati separatamente per ciascuna delle categorie applicabili: “coperture di fair value”, “coperture di flussi di cassa”, “coperture al prezzo di costo”, “coperture di investimenti netti in gestioni estere”, “coperture di fair value (valore equo) di portafoglio dal rischio di tasso di interesse” e “coperture di flussi finanziari di portafoglio dal rischio di tasso di interesse”.

144.

Ove applicabile secondo i GAAP nazionali basati sulla BAD, per “coperture di prezzo di costo” si intende una categoria di copertura in cui il derivato di copertura è in genere valutato al costo.

10.6.   Importo da segnalare per gli strumenti di copertura non derivati (11.3 e 11.3.1)

145.

Per gli strumenti di copertura non derivati l’importo da segnalare è il valore contabile secondo le norme di misurazione applicabili per i portafogli contabili ai quali gli strumenti appartengono negli IFRS o nei GAAP basati sulla BAD. Per gli strumenti di copertura non derivati non va segnalato alcun “importo nozionale”.

10.7.   Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo) (11.4)

146.

Il valore contabile degli elementi coperti in una copertura di fair value (valore equo) rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria è disaggregato per portafoglio contabile e per tipo di rischio coperto per le attività finanziarie coperte e le passività finanziarie coperte. Uno strumento finanziario coperto da più di un rischio è segnalato nel tipo di rischio in cui è segnalato lo strumento di copertura, in conformità al punto 129.

147.

Le “Microcoperture” sono coperture diverse dalla copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse in conformità allo IAS 39.89 A. Le micro coperture comprendono le coperture di posizioni nette in conformità all’IFRS 9.6.6.

148.

Le “Rettifiche delle coperture sulle microcoperture” includono tutte le rettifiche delle coperture per tutte le microcoperture quali definite al punto 147.

149.

Le “Rettifiche delle coperture incluse nel valore contabile di attività/passività” sono l’importo accumulato degli utili e delle perdite sugli elementi coperti che hanno rettificato il valore contabile di tali elementi e sono stati rilevati nell’utile (perdita). Le rettifiche delle coperture degli elementi coperti che sono patrimonio netto valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo sono segnalate nel modello 1.3. Le rettifiche delle coperture per impegni irrevocabili non rilevati o una loro componente non sono segnalate.

150.

Le “Rettifiche residue per microcoperture cessate comprese le coperture delle posizioni nette” includono quelle rettifiche delle coperture che, a seguito della cessazione del rapporto di copertura e della fine della rettifica di elementi coperti per gli utili e le perdite di copertura, devono ancora essere ammortizzate rispetto agli utili (alle perdite) tramite un tasso di interesse effettivo ricalcolato per gli elementi coperti valutati al costo ammortizzato, o all’importo che rappresenta l’utile o la perdita di copertura cumulato rilevato precedentemente per le attività coperte valutate al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo.

151.

Se un gruppo di attività o di passività finanziarie, compreso un gruppo di attività o di passività finanziarie che costituiscono una posizione netta, è ammissibile come elemento coperto, le attività e le passività finanziarie che costituiscono questo gruppo sono segnalate al valore contabile su base lorda, prima del netting tra strumenti all’interno del gruppo, in “Attività o passività incluse nella copertura di una posizione netta (prima del netting)”.

152.

Gli “Elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse” includono attività e passività finanziarie comprese in una copertura di fair value (valore equo) dell’esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o di passività finanziarie. Questi strumenti finanziari sono segnalati al valore contabile su base lorda, prima del netting tra strumenti nel portafoglio.

11.   MOVIMENTI RIGUARDANTI SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI PER PERDITE SU CREDITI (12)

11.1.   Movimenti riguardanti svalutazioni per perdite su crediti e riduzioni di valore degli strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD (12.0)

153.

Il modello 12.0 contiene una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura dell’accantonamento per attività finanziarie valutate secondo metodi basati sul costo e per attività finanziarie con altri metodi di misurazione o valutate al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto se i GAAP nazionali a norma della BAD prevedono che tali attività siano soggette a riduzione di valore. Le rettifiche di valore su attività valutate al minore tra il costo e il valore di mercato non sono segnalate nel modello 12.0.

154.

Vengono segnalati gli “Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell’esercizio” quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell’esercizio comporta il rilevamento di spese nette; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione gli aumenti della riduzione di valore nell’esercizio superano le diminuzioni. Vengono segnalate le “Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell’esercizio” quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell’esercizio comporta il rilevamento di ricavi netti; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione le diminuzioni della riduzione di valore nell’esercizio superano gli aumenti.

155.

Le variazioni degli importi delle svalutazioni dovuti per il rimborso e le dismissioni di attività finanziarie sono segnalate in “Altre rettifiche”. Le cancellazioni sono segnalate a norma dei punti da 72 a 74.

11.2.   Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti ai sensi degli IFRS (12.1)

156.

Il modello 12.1 contiene una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura dell’accantonamento per attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo, secondo una ripartizione per fasi di riduzione di valore, per strumento e per controparte.

157.

Gli accantonamenti per esposizioni fuori bilancio che sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9 sono segnalati per fasi di riduzione di valore. La riduzione di valore degli impegni all’erogazione di finanziamenti è segnalata solo come accantonamenti qualora non sia considerata congiuntamente alla riduzione di valore delle attività in bilancio in conformità dell’IFRS 9, paragrafo 7.B8E, e del punto 108 della presente parte. I movimenti degli accantonamenti per impegni e garanzie finanziarie valutati secondo le disposizioni dello IAS 37 e le garanzie finanziarie trattate come contratti di assicurazione ai sensi dell’IFRS 4 sono segnalati non in questo modello ma nel modello 43. Le variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito di impegni e garanzie finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità all’IFRS 9 sono segnalate non in questo modello ma alla voce “Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto”, in conformità del punto 50 della presente parte.

158.

Le voci “di cui: svalutazioni misurate collettivamente” e “di cui: svalutazioni misurate individualmente” includono i movimenti dell’importo cumulativo della riduzione di valore relativa alle attività finanziarie che sono state misurate rispettivamente su base collettiva o individuale.

159.

Gli “Aumenti dovuti all’emissione e all’acquisizione” includono l’importo degli aumenti delle perdite attese contabilizzate nella rilevazione iniziale delle attività finanziarie create o acquisite. Questo aumento delle svalutazioni è segnalato alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva alla creazione o all’acquisizione di tali attività finanziarie. Gli aumenti o le diminuzioni delle perdite attese su tali attività finanziarie dopo la loro rilevazione iniziale sono indicati nelle altre colonne, secondo il caso. Le attività create o acquisite includono le attività risultanti dall’utilizzo di impegni fuori bilancio.

160.

Le “Diminuzioni dovute all’eliminazione contabile” includono l’importo delle variazioni delle perdite attese per attività finanziarie integralmente eliminate contabilmente nell’esercizio per motivi diversi dalla cancellazione, che comprendono i trasferimenti a terzi o la scadenza dei diritti contrattuali a causa del rimborso integrale, della dismissione di tali attività finanziarie o del loro trasferimento ad un altro portafoglio contabile. La variazione della svalutazione è rilevata in questa colonna alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva al rimborso, alla dismissione o al trasferimento. Per le esposizioni fuori bilancio questa voce comprende anche le diminuzioni della riduzione di valore dovute alla trasformazione di un elemento fuori bilancio in un’attività in bilancio.

161.

Le “Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)” includono l’importo netto delle variazioni delle perdite attese alla fine dell’esercizio a causa di un aumento o una diminuzione del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, indipendentemente dal fatto che abbiano comportato il trasferimento dell’attività finanziaria a un’altra fase. Sono segnalati in questa colonna gli effetti di tale svalutazione dovuta all’aumento o alla diminuzione dell’importo delle attività finanziarie in conseguenza degli interessi attivi maturati e pagati. Questa voce comprende anche gli effetti del passare del tempo sulle perdite attese, in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.4.1, lettere a) e b). Anche le variazioni delle stime dovute ad aggiornamenti o alla revisione dei parametri di rischio e le variazioni dei dati economici prospettici sono segnalate in questa colonna. Le variazioni delle perdite attese dovute al rimborso parziale delle esposizioni mediante rate sono segnalate in questa colonna, ad eccezione dell’ultima quota, che è segnalata nella colonna “Diminuzioni dovute all’eliminazione contabile”.

162.

Tutte le variazioni delle perdite attese su crediti relative a esposizioni rotative sono segnalate in “Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)”, tranne per le variazioni relative a cancellazioni e ad aggiornamenti della metodologia seguita dall’ente per stimare le perdite su crediti. Le esposizioni rotative sono quelle esposizioni per le quali è consentita la fluttuazione dei saldi in essere dei clienti sulla base della decisione di questi ultimi di prendere a prestito e di rimborsare entro il limite stabilito dall’ente.

163.

Le “Variazioni dovute all’aggiornamento della metodologia di stima dell’ente (al netto)” includono le variazioni dovute all’aggiornamento della metodologia seguita dall’ente per la stima delle perdite attese a causa di modifiche ai modelli esistenti o della creazione di nuovi modelli utilizzati per stimare la riduzione di valore. Gli aggiornamenti metodologici includono anche gli effetti dell’adozione di nuove norme. Le modifiche della metodologia che determinano la variazione della fase di riduzione di valore di un’attività sono valutate in relazione ad un cambiamento complessivo di modello. Le variazioni delle stime dovute ad aggiornamenti o alla revisione dei parametri di rischio e le variazioni dei dati economici prospettici non sono segnalate in questa colonna.

164.

La segnalazione delle variazioni delle perdite attese relative alle attività modificate [IFRS 9, paragrafo 5.4.3 e appendice A] dipende dalle caratteristiche della modifica, secondo le seguenti modalità:

a)

se la modifica comporta l’eliminazione contabile parziale o totale di un’attività a causa di una cancellazione, quale definita al punto 74, l’effetto di tale cancellazione sulle perdite attese è segnalato nel campo “Riduzione dell’accantonamento dovuta a cancellazioni”, e qualsiasi altro effetto dovuto a variazioni delle perdite attese su crediti è segnalato nelle altre colonne corrispondenti;

b)

se la modifica comporta la completa eliminazione contabile di un’attività per motivi diversi dalla cancellazione, quale definita al punto 74, e la sua sostituzione con una nuova attività, l’effetto della modifica sulle perdite attese su crediti è segnalato in “Variazioni dovute a eliminazione contabile” per le variazioni dovute all’attività eliminata contabilmente, e in “Aumenti dovuti all’emissione e all’acquisizione” per le variazioni dovute all’attività modificata di nuova rilevazione. L’eliminazione contabile per motivi diversi dalla cancellazione include l’eliminazione nel caso in cui le condizioni dell’attività modificata siano state oggetto di variazioni sostanziali;

c)

se la modifica non determina l’eliminazione contabile totale o parziale dell’attività modificata, i suoi effetti sulle perdite attese sono segnalati in “Variazioni dovute a modifiche senza eliminazione contabile”.

165.

Le cancellazioni sono segnalate a norma dei punti da 72 a 74 della presente parte del presente allegato e conformemente alle seguenti disposizioni:

a)

se lo strumento di debito è eliminato contabilmente, in tutto o in parte, a causa dell’assenza di una ragionevole aspettativa di recupero, la diminuzione del fondo a copertura perdite segnalata e dovuta agli importi cancellati è indicata alla voce “Riduzione dell’accantonamento dovuta a cancellazioni”;

b)

gli “Importi cancellati direttamente a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio” sono gli importi delle attività finanziarie cancellati durante l’esercizio che superano gli accantonamenti della rispettiva attività finanziaria alla data di eliminazione contabile. Essi includono tutti gli importi cancellati durante l’esercizio e non soltanto quelli che sono ancora oggetto di esecuzione forzata;

166.

le “Altre rettifiche” includono gli importi non segnalati nelle colonne precedenti, comprese tra l’altro le rettifiche delle perdite attese per le differenze di cambio ove ciò sia coerente con la comunicazione degli effetti del cambio nel modello 2.

11.3.   Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda) (12.2)

167.

Per le attività finanziarie il valore contabile lordo e, per le esposizioni fuori bilancio soggette alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9, l’importo nominale che è stato trasferito tra fasi di riduzione di valore durante l’esercizio è segnalato nel modello 12.2.

168.

È segnalato solo il valore contabile lordo o l’importo nominale delle attività finanziarie o delle esposizioni fuori bilancio che si trovano in una diversa fase di riduzione di valore alla data di riferimento per le segnalazioni rispetto all’inizio dell’esercizio finanziario o alla loro rilevazione iniziale. Per le esposizioni in bilancio per le quali la riduzione di valore segnalata nel modello 12.1 include una componente fuori bilancio [IFRS 9, paragrafo 5.5.20, e IFRS 7, paragrafo B8E], è tenuta in considerazione la variazione di fase della componente in bilancio e fuori bilancio.

169.

Per la segnalazione dei trasferimenti effettuati nel corso dell’esercizio finanziario, le attività finanziarie o le esposizioni fuori bilancio che hanno cambiato più volte fase di riduzione di valore dall’inizio dell’esercizio finanziario o dalla loro rilevazione iniziale sono segnalate come trasferite dalla fase di riduzione di valore in cui si trovavano all’inizio dell’esercizio finanziario o alla rilevazione iniziale alla fase di riduzione di valore in cui sono incluse alla data di riferimento per le segnalazioni.

170.

Il valore contabile lordo o l’importo nominale da segnalare nel modello 12.2 è il valore contabile lordo o l’importo nominale alla data della segnalazione, indipendentemente dal fatto che tale importo fosse superiore o inferiore alla data del trasferimento.

12.   GARANZIE REALI E GARANZIE RICEVUTE (13)

12.1.   Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione (13.1)

171.

Le garanzie reali e le garanzie a copertura dei prestiti e delle anticipazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica, sono segnalate per tipo di pegno: crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale e altri crediti garantiti da garanzia reale e da garanzie finanziarie ricevute. I prestiti e le anticipazioni sono disaggregati per controparte e per finalità.

172.

Nel modello 13.1 è segnalato l’“Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato”. La somma degli importi della garanzia finanziaria e/o della garanzia reale indicati nelle relative colonne del modello 13.1 non supera il valore contabile del relativo prestito.

173.

Per segnalare prestiti e anticipazioni per tipo di pegno si utilizzano le seguenti definizioni:

a)

“Crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale”: quelli “Residenziali” includono i crediti garantiti da immobili residenziali, quelli “Non residenziali” includono i crediti garantiti da ipoteche su beni immobili non residenziali, compresi uffici e locali commerciali e altri tipi di beni immobili non residenziali. La determinazione del carattere residenziale o non residenziale dei beni immobili a titolo di garanzia reale è effettuata conformemente alle disposizioni del CRR;

b)

“Altri crediti garantiti da garanzia reale”: il “Contante [strumenti di debito emessi]” include a) depositi presso l’ente segnalante che sono stati costituiti in garanzia reale per un prestito e b) titoli di debito emessi dall’ente segnalante che sono stati costituiti in garanzia reale per un prestito. I “Prestiti rimanenti” includono i pegni di altri titoli emessi da terze parti o pegni di altre attività;

c)

le “Garanzie finanziarie ricevute” includono i contratti che, in conformità del punto 114 della presente parte del presente allegato, impongono all’emittente di effettuare pagamenti specificati per rimborsare all’ente una perdita da esso sostenuta a causa della mancata esecuzione, alla data pattuita, di un pagamento da parte di uno specifico debitore in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito.

174.

Per i prestiti e le anticipazioni che hanno contemporaneamente più di un tipo di garanzia reale o di garanzia, l’“Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato” è allocato in base alla qualità, a partire dalla garanzia con la qualità migliore. Per i crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale, tali beni immobili a titolo di garanzia reale sono sempre segnalati per primi, indipendentemente dalla loro qualità rispetto alle altre garanzie reali. Se l’“Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato” è superiore al valore dei beni immobili a titolo di garanzia reale, il suo valore residuo è assegnato ad altri tipi di garanzie reali e di garanzie in base alla qualità, a partire dalla garanzia con la qualità migliore.

12.2.   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio [possedute alla data della segnalazione] (13.2)

175.

Questo modello include il valore contabile della garanzia reale ottenuta tra inizio e fine esercizio e che è ancora rilevata in bilancio alla data di riferimento.

12.3.   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [attività materiali] accumulate (13.3)

176.

“Pignoramenti [attività materiali]” è il valore contabile cumulativo delle attività materiali ottenute mediante presa di possesso della garanzia reale che alla data di riferimento sono ancora rilevate in bilancio, tranne quelle classificate come “Immobili, impianti e macchinari”.

13.   GERARCHIA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO): STRUMENTI FINANZIARI AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (14)

177.

Gli enti segnalano il valore degli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) secondo la gerarchia prevista dall’IFRS 13, paragrafo 72. Se i GAAP nazionali a norma della BAD prevedono inoltre la ripartizione delle attività valutate al fair value (valore equo) tra diversi livelli di fair value, gli enti segnalano anche questo modello, in conformità ai GAAP nazionali.

178.

La “Variazione del fair value (valore equo) nell’esercizio” include gli utili o le perdite risultanti dalle rivalutazioni nell’esercizio degli strumenti che continuano ad esistere alla data della segnalazione, ai sensi dell’IFRS 9, dell’IFRS 13 o dei GAAP nazionali, ove applicabili. Gli utili e le perdite sono segnalati analogamente alla rilevazione a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, oppure, ove applicabile, a prospetto di conto economico complessivo, ossia al lordo delle imposte.

179.

La “Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte” include l’importo degli utili o delle perdite risultante dalle rivalutazioni degli strumenti accumulata dal momento del rilevamento iniziale fino alla data di riferimento.

14.   ELIMINAZIONE CONTABILE E PASSIVITÀ FINANZIARIE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ FINANZIARIE TRASFERITE (15)

180.

Il modello 15 include le informazioni sulle attività finanziarie trasferite che in tutto o in parte non soddisfano le condizioni per l’eliminazione contabile, nonché sulle attività finanziarie integralmente eliminate contabilmente per le quali l’ente conserva i diritti inerenti al servizio.

181.

Le passività associate sono segnalate in base al portafoglio nel quale le correlate attività finanziarie trasferite sono state incluse nel lato delle attività, e non in base al portafoglio nel quale sono state incluse nel lato delle passività.

182.

La colonna “Importi eliminati contabilmente a fini di capitale” include il valore contabile delle attività finanziarie rilevate a fini contabili ma eliminate contabilmente a fini prudenziali, perché l’ente le tratta come posizioni verso la cartolarizzazione a fini di capitale, ai sensi degli articoli 109, 243 e 244 del CRR.

183.

I “Contratti di vendita con patto di riacquisto” (“repos”) sono operazioni nelle quali l’ente riceve contanti in cambio di attività finanziarie vendute a un dato prezzo con l’impegno a riacquistare le stesse attività (o attività simili) a un prezzo fisso a una data futura specificata. Le operazioni che implicano il trasferimento temporaneo di oro a fronte di garanzia in contante sono considerate contratti di vendita con patto di riacquisto. Gli importi ricevuti dall’ente in cambio delle attività finanziarie trasferite a terzi (“acquirente temporaneo”) sono classificati tra i “Contratti di vendita con patto di riacquisto” laddove sussista un impegno, e non una semplice opzione, a effettuare l’operazione inversa. I contratti di vendita con patto di riacquisto comprendono anche operazioni simili, tra cui:

a)

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi in forma di prestito di titoli contro garanzia in contante;

b)

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego (sell/buy back).

184.

I “Contratti di vendita con patto di riacquisto” (“repos”) e i “Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo” (“reverse repos”) comportano contante ricevuto o prestato dall’ente.

185.

In un’operazione di cartolarizzazione, se le attività finanziarie trasferite sono state eliminate contabilmente, gli enti dichiarano nel prospetto del conto economico gli utili (le perdite) generati dalla voce in questione corrispondenti ai “Portafogli contabili” nei quali le attività finanziarie erano inserite prima dell’eliminazione contabile.

15.   DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL PROSPETTO DELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (16)

186.

Per determinate voci selezionate del prospetto del conto economico sono segnalate ulteriori disaggregazioni degli utili (o proventi) e delle perdite (o spese).

15.1.   Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1)

187.

Gli interessi attivi sono disaggregati in base ad entrambi i seguenti criteri:

a)

interessi attivi su attività finanziarie e su altre attività;

b)

interessi attivi su passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo.

188.

Gli interessi passivi sono disaggregati in base ad entrambi i seguenti criteri:

a)

interessi passivi su passività finanziarie e su altre passività;

b)

interessi passivi su attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo.

189.

Gli interessi attivi su attività finanziarie e su passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo includono gli interessi attivi su derivati posseduti per negoziazione, titoli di debito e prestiti e anticipazioni, nonché su depositi, titoli di debito emessi e altre passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo.

190.

Gli interessi passivi su passività finanziarie e su attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo includono gli interessi passivi su derivati posseduti per negoziazione, depositi, titoli di debito emessi e altre passività finanziarie, nonché su titoli di debito e prestiti e anticipazioni con tasso di interesse effettivo negativo.

191.

Ai fini del modello 16.1, le posizioni corte sono considerate all’interno di altre passività finanziarie. Sono presi in considerazione tutti gli strumenti inclusi nei vari portafogli, tranne quelli inclusi nella voce “Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura” non utilizzati per coprire il rischio di tasso di interesse.

192.

I “Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse” comprendono gli interessi attivi e passivi su strumenti di copertura laddove gli elementi coperti generano interessi.

193.

Se è utilizzato il corso secco, gli interessi su derivati posseduti per negoziazione includono gli importi relativi ai derivati posseduti per negoziazione classificabili come “Coperture economiche” che vengono inclusi come interessi attivi e passivi per correggere i ricavi e i costi degli strumenti finanziari coperti sotto il profilo economico ma non sotto quello contabile. In tal caso gli interessi attivi su derivati in coperture economiche sono segnalati separatamente nell’ambito degli interessi attivi su derivati di negoziazione. Anche le commissioni ripartite nel tempo o i conguagli in relazione ai derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) e utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o parte di esso - designato al fair value (valore equo) in tale occasione, sono segnalati nell’ambito degli interessi su derivati posseduti per negoziazione.

194.

Ai sensi degli IFRS, “di cui: interessi attivi da attività finanziarie deteriorate” significa interessi attivi da attività finanziarie deteriorate, comprese le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Ai sensi dei GAAP nazionali a norma della BAD, sono inclusi gli interessi attivi sulle attività finanziarie deteriorate con un fondo specifico per la perdita di valore per il rischio di credito.

15.2.   Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.2)

195.

Gli utili e le perdite derivanti dall’eliminazione contabile di attività finanziarie e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono disaggregati per tipo di strumento finanziario e di portafoglio contabile. Per ciascuna voce sono segnalati l’utile netto realizzato o la perdita derivante dall’operazione eliminata contabilmente. L’importo netto rappresenta la differenza tra gli utili realizzati e le perdite subite.

196.

Il modello 16.2 si applica ai sensi degli IFRS alle attività e alle passività finanziarie al costo ammortizzato e agli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, il modello 16.2 si applica alle attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo, al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto e in base ad altri metodi di misurazione, come il minore tra il costo e il valore di mercato. Gli utili e le perdite su strumenti finanziari classificati come posseduti per negoziazione ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD non sono segnalati in questo modello a prescindere dalle regole di valutazione applicabili a detti strumenti.

15.3.   Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento (16.3)

197.

Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati per tipo di strumento; ciascuna voce di disaggregazione è l’importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) dello strumento finanziario.

198.

Gli utili e le perdite derivanti da operazioni in valuta sul mercato a pronti, escluse le operazioni di cambio di banconote e monete in valuta estera, sono inclusi come utili e perdite da negoziazione. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni su metalli preziosi o dalla loro eliminazione contabile e rivalutazione non sono inclusi negli utili e nelle perdite da negoziazione ma in “Altri ricavi operativi” o in “Altri costi operativi”, in conformità al punto 316 della presente parte.

199.

La voce “di cui: coperture economiche con l’uso dell’opzione del fair value (valore equo)” comprende solo gli utili e le perdite da derivati su crediti valutati al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - che è designato al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in tale occasione in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7. Gli utili o le perdite derivanti della riclassificazione di attività finanziarie spostate dal portafoglio contabile del costo ammortizzato a quello del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o nel portafoglio dei posseduti per negoziazione [IFRS 9, paragrafo 5.6.2] sono segnalati in “di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato”.

15.4.   Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio (16.4)

200.

Gli utili e le perdite derivanti da attività finanziarie e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati anche per tipo di rischio; ciascuna voce di disaggregazione è l’importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) del rischio sottostante (tasso di interesse, patrimonio netto, cambio, crediti, merci e altro) associato all’esposizione, compresi i relativi derivati. Gli utili e le perdite derivanti da differenze di cambio sono inclusi nella voce in cui è incluso il resto degli utili e delle perdite derivanti dallo strumento convertito. Gli utili e le perdite derivanti da attività finanziarie e passività finanziarie diverse dai derivati sono inclusi nelle categorie di rischio come segue:

a)

tasso d’interesse: è inclusa la negoziazione di prestiti e anticipazioni, di depositi e di titoli di debito (posseduti o emessi);

b)

patrimonio netto: è inclusa la negoziazione di azioni, di quote di OICVM e di altri strumenti rappresentativi di capitale;

c)

operazioni sui cambi: sono incluse esclusivamente le operazioni sui cambi;

d)

rischio di credito: è inclusa la negoziazione di credit linked note;

e)

merci: questa voce include soltanto i derivati, perché gli utili e le perdite da merci possedute per negoziazione devono essere segnalati negli “Altri ricavi operativi” o negli «Altri costi operativi, in conformità al punto 316 della presente parte;

f)

altro: è inclusa la negoziazione di strumenti finanziari non classificabili in altre disaggregazioni.

15.5.   Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.4.1)

201.

Gli utili e le perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono disaggregati per tipo di strumento; ciascuna voce di disaggregazione è l’importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) dello strumento finanziario.

202.

Gli utili o le perdite derivanti della riclassificazione di attività finanziarie spostate dal portafoglio contabile del costo ammortizzato a quello delle attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio [IFRS 9, paragrafo 5.6.2] sono segnalati in “di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato”.

15.6.   Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.5)

203.

Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono disaggregati per tipo di strumento. Gli enti segnalano gli utili (o le perdite) netti realizzati e non realizzati nonché l’importo della variazione del fair value (valore equo) delle passività finanziarie verificatasi nell’esercizio a causa di variazioni del rischio di credito (rischio di credito proprio del debitore o dell’emittente) se il rischio di credito proprio non è segnalato nelle altre componenti di conto economico complessivo.

204.

Se un derivato su crediti valutato al fair value (valore equo) è utilizzato per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - che è designato al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in tale occasione, gli utili o le perdite dello strumento finanziario al momento di tale designazione sono segnalati in “di cui: utili o (-) perdite al momento della designazione delle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio a fini di copertura, al netto”. I successivi profitti e perdite al fair value (valore equo) su questi strumenti finanziari sono riportati in “di cui: utili o (-) perdite dopo la designazione sulle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio a fini di copertura, al netto”.

15.7.   Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6)

205.

Tutti gli utili e le perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, esclusi gli interessi attivi o passivi se è utilizzato il corso secco, sono disaggregati per tipo di contabilizzazione delle operazioni di copertura: copertura di fair value (valore equo), copertura di flusso finanziario e copertura di un investimento netto in una gestione estera. Gli utili e le perdite derivanti dalla copertura di fair value (valore equo) sono disaggregati per lo strumento di copertura e per l’elemento coperto. Gli utili e le perdite sugli strumenti di copertura non comprendono gli utili e le perdite relativi a elementi degli strumenti di copertura che non sono designati come strumenti di copertura in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.2.4. Questi strumenti di copertura non designati sono segnalati in conformità al punto 60 della presente parte. Gli utili e le perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura includono anche gli utili e le perdite sulle coperture di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (copertura di una posizione netta).

206.

Le “Variazioni del fair value (valore equo) dell’elemento coperto attribuibili al rischio coperto” comprendono anche gli utili e le perdite su elementi coperti qualora i prodotti siano strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità all’IFRS 9, paragrafo 4.1.2 A [IFRS 9, paragrafo 6.5.8].

207.

Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, la disaggregazione per tipo di copertura, come previsto in questo modello, è segnalata nella misura in cui la disaggregazione è compatibile con i requisiti contabili applicabili.

15.8.   Riduzione di valore di attività non finanziarie (16.7)

208.

Sono segnalati “Incrementi” se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell’esercizio si traduce nella rilevazione di spese nette. Sono segnalati “Storni” se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell’esercizio si traduce nella rilevazione di ricavi netti.

16.   RICONCILIAZIONE TRA AMBITO DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE E AMBITO DI CONSOLIDAMENTO DEL CRR (17)

209.

L’“Ambito di consolidamento contabile” include il valore contabile di attività, passività e patrimonio netto, nonché gli importi nominali delle esposizioni fuori bilancio determinati tenendo conto dell’ambito di consolidamento contabile, ossia includendo nel consolidamento filiazioni che sono imprese di assicurazioni e società non finanziarie. Per rilevare filiazioni, joint ventures e collegate gli enti applicano lo stesso metodo applicato nel proprio bilancio.

210.

In questo modello la voce “Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate” non include le filiazioni perché tutte le filiazioni sono interamente consolidate nell’ambito del consolidamento contabile.

211.

Le “Attività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione” includono le attività relative a riassicurazioni cedute nonché, ove esistenti, le attività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi.

212.

Le “Passività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione” includono le passività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi.

17.   ESPOSIZIONI DETERIORATE (18)

213.

Ai fini del modello 18 sono considerate esposizioni deteriorate quelle che soddisfano uno qualsiasi dei seguenti criteri:

a)

esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni;

b)

è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l’escussione delle garanzie, indipendentemente dall’esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato.

214.

La classificazione come esposizione deteriorata si applica nonostante la classificazione come esposizione in stato di default a fini regolamentari conformemente all’articolo 178 del CRR o come esposizione che ha subito una riduzione di valore a fini contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile.

215.

Le esposizioni che sono considerate in stato di default conformemente all’articolo 178 del CRR e le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile sono sempre considerate esposizioni deteriorate. Ai sensi degli IFRS, ai fini del modello 18, le esposizioni deteriorate sono quelle che sono state ritenute deteriorate (Fase 3), comprese le attività deteriorate acquistate o originate. Le esposizioni incluse in fasi riduzione di valore diverse della Fase 3 sono considerate deteriorate se soddisfano i criteri per esserlo.

216.

Le esposizioni sono classificate sulla base del loro intero importo e senza tener conto dell’esistenza di eventuali garanzie reali. La rilevanza è valutata conformemente all’articolo 178 del CRR.

217.

Ai fini del modello 18, le “esposizioni” comprendono tutti gli strumenti di debito (titoli di debito, prestiti e anticipazioni, che includono anche disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista) e le esposizioni fuori bilancio, ad eccezione delle esposizioni possedute per negoziazione.

218.

Gli strumenti di debito sono inclusi nei seguenti portafogli contabili: a) titoli di debito al costo o al costo ammortizzato, b) strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto soggetti a riduzione di valore, e c) strumenti di debito rigidamente al LOCOM o al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o nel patrimonio netto non soggetti a riduzione di valore, in conformità dei criteri di cui al punto 233 della presente parte. Ciascuna categoria è disaggregata per strumento e per controparte.

219.

Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, le esposizioni fuori bilancio comprendono i seguenti elementi revocabili e irrevocabili:

a)

impegni all’erogazione di finanziamenti dati;

b)

garanzie finanziarie date;

c)

altri impegni dati.

220.

Gli strumenti di debito classificati come posseduti per la vendita conformemente all’IFRS 5 sono segnalati separatamente.

221.

Nel modello 18 per gli strumenti di debito, il “Valore contabile lordo” è segnalato così come indicato alla parte 1, punto 34, del presente allegato. Per le esposizioni fuori bilancio è segnalato l’importo nominale quale definito al punto 118 della presente parte del presente allegato.

222.

Ai fini del modello 18 un’esposizione è considerata scaduta quando soddisfa i criteri di cui al punto 96 della presente parte.

223.

Ai fini del modello 18 per “debitore” si intende un debitore ai sensi dell’articolo 178 del CRR.

224.

Un impegno è considerato un’esposizione deteriorata per il suo importo nominale laddove, se utilizzato o attivato in qualche modo, darebbe luogo ad esposizioni soggette al rischio di non essere rimborsate integralmente senza l’escussione delle garanzie.

225.

Le garanzie finanziarie date sono considerate esposizioni deteriorate per il loro importo nominale se la garanzia rischia di essere attivata dalla parte garantita, in particolare nel caso in cui l’esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata di cui al punto 213. Quando la parte garantita è in ritardo sull’importo dovuto nell’ambito del contratto di garanzia finanziaria, l’ente segnalante valuta se il conseguente credito soddisfi i criteri per essere considerato deteriorato.

226.

Le esposizioni classificate come deteriorate conformemente al punto 213 sono classificate come tali o su base individuale (“con riferimento all’operazione”) o per l’esposizione complessiva verso un dato debitore (“con riferimento al debitore”). Per i diversi tipi di esposizioni deteriorate su base individuale o verso un dato debitore sono utilizzati i seguenti metodi di classificazione:

a)

per le esposizioni deteriorate classificate come in stato di default in conformità dell’articolo 178 del CRR, si applica il metodo di classificazione di tale articolo;

b)

per le esposizioni che sono classificate come deteriorate a causa di una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile, si applicano i criteri di riconoscimento per la riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;

c)

per altre esposizioni deteriorate che non sono classificate né come esposizioni in stato di default né come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore, si applicano le disposizioni dell’articolo 178 del CRR per le esposizioni in stato di default.

227.

Nei casi in cui un ente ha in bilancio esposizioni verso un debitore che sono scadute da oltre 90 giorni e il valore contabile lordo delle esposizioni scadute rappresenta più del 20 % del valore contabile lordo di tutte le esposizioni in bilancio verso tale debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso tale debitore sono considerate deteriorate. Se un debitore appartiene ad un gruppo, si valuta la necessità di considerare deteriorate anche le esposizioni verso altri soggetti del gruppo, se non sono già considerate esposizioni che hanno subito una riduzione di valore o in stato di default in conformità dell’articolo 178 del CRR, tranne per le esposizioni oggetto di dispute isolate che non sono collegate alla solvibilità della controparte.

228.

Le esposizioni cessano di essere considerate deteriorate laddove sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’esposizione soddisfa i criteri applicati dall’ente segnalante per la cessazione della classificazione come esposizione che ha subito una riduzione di valore o in stato di default ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell’articolo 178 del CRR;

b)

la situazione del debitore è migliorata in misura tale che è probabile il rimborso integrale, secondo le condizioni originarie o, se del caso, modificate;

c)

il debitore non ha importi scaduti da oltre 90 giorni.

229.

Finché le condizioni di cui al punto 228, lettere a), b) e c), non sono soddisfatte, un’esposizione resta classificata come deteriorata anche se ha già soddisfatto i criteri applicati dall’ente segnalante per la cessazione della riduzione di valore e dello stato di default rispettivamente ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell’articolo 178 del CRR.

230.

L’esposizione deteriorata classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell’IFRS 5 non cessa di essere classificata come esposizione deteriorata.

231.

L’esposizione deteriorata cui sono concesse misure di tolleranza non cessa di essere in stato di deterioramento. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza, come indicato al punto 262, cessano di essere considerate deteriorate se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le esposizioni non sono considerate deteriorate o in stato di default da parte dell’ente segnalante ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell’articolo 178 del CRR;

b)

è trascorso un anno dal momento più recente tra quello in cui sono state applicate misure di tolleranza e quello in cui le esposizioni sono state classificate come deteriorate;

c)

non esiste, successivamente alle misure di tolleranza, alcun importo scaduto o alcuna preoccupazione per quanto riguarda il pieno rimborso dell’esposizione secondo le condizioni post-misure di tolleranza. L’assenza di preoccupazioni risulta dopo un’analisi della situazione finanziaria del debitore da parte dell’ente. Le preoccupazioni possono essere considerate superate quando il debitore ha rimborsato, tramite i suoi pagamenti regolari secondo le condizioni post-misure di tolleranza, un totale pari all’importo che era precedentemente scaduto (nei casi in cui vi erano importi scaduti) o che è stato cancellato (nei casi in cui non vi erano importi scaduti) nell’ambito delle misure di tolleranza o il debitore ha dimostrato altrimenti di essere in grado di ottemperare alle condizioni post-misure di tolleranza.

Le condizioni specifiche di cui alle lettere a), b) e c) si applicano in aggiunta ai criteri applicati dagli enti segnalanti per le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore e in stato di default rispettivamente ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell’articolo 178 del CRR.

232.

Se le condizioni di cui al punto 231 della presente parte del presente allegato non sono soddisfatte alla fine del periodo di un anno indicato alla lettera b) di tale punto, l’esposizione continua ad essere indicata come esposizione deteriorata oggetto di misure di tolleranza fino a quando sono soddisfatte tutte le condizioni. Le condizioni sono valutate almeno su base trimestrale.

233.

I portafogli contabili ai sensi degli IFRS elencati alla parte 1, punto 15, del presente allegato e nell’ambito dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD elencati alla parte 1, punto 16, del presente allegato sono così segnalati nel modello 18:

a)

“Strumenti di debito al costo o al costo ammortizzato” comprende gli strumenti di debito inclusi in una delle seguenti categorie:

i)

“Attività finanziarie al costo ammortizzato” (IFRS);

ii)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo”, tra cui strumenti di debito moderatamente al LOCOM (GAAP nazionali basati sulla BAD);

iii)

“Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione”, fatta eccezione per gli strumenti di debito valutati rigidamente al LOCOM (GAAP nazionali basati sulla BAD);

b)

“Strumenti di debito al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto soggetti a riduzione di valore” comprende gli strumenti di debito inclusi in una delle seguenti categorie:

i)

“Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” (IFRS);

ii)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto”, laddove gli strumenti rientranti in tale categoria di valutazione possono essere soggetti a riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile prevista dai GAAP nazionali basati sulla BAD;

c)

“Strumenti di debito rigidamente al LOCOM o al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o nel patrimonio netto non soggetti a riduzione di valore” comprende gli strumenti di debito inclusi in una delle seguenti categorie:

i)

“Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” (IFRS);

ii)

“Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” (IFRS);

iii)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” (GAAP nazionali basati sulla BAD);

iv)

“Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione” laddove gli strumenti di debito sono valutati rigidamente al LOCOM (GAAP nazionali basati sulla BAD);

v)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto”, laddove gli strumenti di debito rientranti in tale categoria di valutazione non sono soggetti a riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile prevista dai GAAP basati sulla BAD.

234.

Se gli IFRS o i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono la designazione di impegni al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, il valore contabile di ogni attività risultante da tale designazione e dalla valutazione al fair value è indicata alla voce “Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” (IFRS) o alla voce “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” (GAAP nazionali basati sulla BAD). Il valore contabile di eventuali passività risultanti da tale designazione non è segnalato nel modello F18. L’importo nozionale di tutti gli impegni designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio è segnalato nel modello 9.

235.

Le esposizioni scadute sono segnalate separatamente nelle categorie “in bonis” e “deteriorate” per il loro intero importo come definito al punto 96 della presente parte. Le esposizioni scadute da oltre 90 giorni ma che non sono rilevanti conformemente all’articolo 178 del CRR sono segnalate tra le esposizioni in bonis in “Scadute da > 30 giorni < = 90 giorni”.

236.

Le esposizioni deteriorate sono segnalate disaggregate per fasce temporali di scadenza. Le esposizioni non scadute o scadute da 90 giorni o meno ma ciononostante individuate come deteriorate a causa della probabilità di non rimborso integrale sono segnalate in un’apposita colonna. Le esposizioni che presentano sia importi scaduti che la probabilità di non rimborso integrale sono classificate per fasce temporali di scadenza in funzione del numero di giorni di arretrato.

237.

Le esposizioni seguenti sono inserite in colonne separate:

a)

esposizioni che sono considerate deteriorate ai sensi della disciplina contabile applicabile; ai sensi degli IFRS, l’importo delle attività deteriorate (Fase 3), comprese le attività deteriorate acquistate o originate, è segnalato in questa colonna;

b)

esposizioni considerate in stato di default conformemente all’articolo 178 del CRR.

238.

I valori relativi a “Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti” sono segnalati conformemente al punto 11, ai punti da 69 a 71 e ai punti 106 e 110 della presente parte.

239.

Le informazioni sulle garanzie reali detenute e sulle garanzie ricevute su esposizioni deteriorate sono segnalate separatamente. Gli importi segnalati per le garanzie reali ricevute e le garanzie ricevute sono calcolati conformemente ai punti 172 e 174 della presente parte. La somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile o al valore nominale della relativa esposizione.

18.   ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI TOLLERANZA (19)

240.

Ai fini del modello 19, le esposizioni oggetto di misure di tolleranza sono contratti di debito per i quali sono state applicate misure di tolleranza. Le misure di tolleranza consistono in concessioni nei confronti di un debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari (“difficoltà finanziarie”).

241.

Ai fini del modello 19, una concessione può comportare una perdita per il prestatore e fa riferimento a una delle seguenti azioni:

a)

una modifica dei termini e delle condizioni precedenti di un contratto che il debitore è considerato incapace di rispettare a causa di difficoltà finanziarie (“debito problematico”) che determinano un’insufficiente capacità di servizio del debito, e che non sarebbe stata concessa se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie;

b)

il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di debito problematico, che non sarebbe stato concesso se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie.

242.

Si è in presenza di una concessione nel caso in cui sussista almeno uno dei seguenti elementi:

a)

differenza a favore del debitore tra i termini modificati del contratto e i precedenti termini del contratto;

b)

inclusione nel contratto modificato di termini più favorevoli rispetto a quelli che altri debitori con un profilo di rischio analogo avrebbero potuto ottenere dallo stesso ente in quel momento.

243.

L’esercizio di clausole che, se utilizzate a discrezione del debitore, permettono al debitore di modificare i termini del contratto (“clausole di tolleranza incorporate”) è considerato una concessione se l’ente approva l’esercizio di tali clausole e conclude che il debitore si trova in difficoltà finanziarie.

244.

Ai fini degli allegati III e V e del presente allegato, per “rifinanziamento” si intende l’uso di contratti di debito al fine di garantire il pagamento totale o parziale di altri contratti di debito i cui termini correnti il debitore non è in grado di rispettare.

245.

Ai fini del modello 19, per “debitore” si intendono tutti i soggetti giuridici appartenenti al gruppo del debitore che rientrano nell’ambito di consolidamento contabile e le persone fisiche che controllano il gruppo.

246.

Ai fini del modello 19, per “debito” si intendono i prestiti e le anticipazioni (che includono anche disponibilità presso banche centrali e altri depositi), i titoli di debito e gli impegni all’erogazione di finanziamenti dati, revocabili e irrevocabili, compresi gli impegni all’erogazione di finanziamenti designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio che costituiscono attività alla data di riferimento del bilancio. Dal “debito” sono escluse le esposizioni possedute per negoziazione.

247.

Il “debito” comprende anche i prestiti e le anticipazioni e i titoli di debito classificati come attività non correnti e i gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita ai sensi dell’IFRS 5.

248.

Ai fini del modello 19, “esposizione” ha lo stesso significato di “debito” di cui al punto 247 della presente parte.

249.

I portafogli contabili ai sensi degli IFRS elencati alla parte 1, punto 15, del presente allegato e nell’ambito dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD elencati alla parte 1, punto 16, del presente allegato sono segnalati nel modello 19 come definito al punto 233 della presente parte.

250.

Ai fini del modello 19, per “ente” si intende l’ente che ha applicato le misure di tolleranza.

251.

Nel modello 19 per il “debito”, il “Valore contabile lordo” è segnalato così come indicato alla parte 1, punto 34, del presente allegato. Per gli impegni all’erogazione di finanziamenti dati che sono esposizioni fuori bilancio è segnalato l’importo nominale quale definito al punto 118 della presente parte di questo allegato.

252.

Le esposizioni sono considerate oggetto di misure di tolleranza se è stata fatta una concessione, a prescindere dal fatto che un importo sia scaduto o dalla classificazione delle esposizioni come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile o come in stato di default in conformità dell’articolo 178 del CRR. Le esposizioni non sono considerate oggetto di misure di tolleranza se il debitore non si trova in difficoltà finanziarie. Ai sensi degli IFRS, le attività finanziarie modificate [IFRS 9, paragrafo 5.4.3 e appendice A] sono considerate oggetto di misure di tolleranza a condizione che via sia stata una concessione quale definita ai punti 240 e 241 della presente parte del presente allegato, indipendentemente dall’incidenza della modifica sulle variazioni del rischio di credito dell’attività finanziaria rispetto alla rilevazione iniziale. Nei seguenti casi si è in presenza di misure di tolleranza:

a)

un contratto modificato che è stato classificato come deteriorato prima della modifica o che in assenza di modifica sarebbe stato classificato come deteriorato;

b)

la modifica che è stata apportata ad un contratto comporta la soppressione totale o parziale del debito tramite cancellazioni;

c)

l’ente approva l’uso di clausole di tolleranza incorporate per un debitore il cui debito è deteriorato o sarebbe considerato deteriorato senza l’uso di tali clausole;

d)

simultaneamente a o in prossimità con la concessione di ulteriore credito da parte dell’ente, il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi su un altro contratto con l’ente che era deteriorato o sarebbe stato classificato come deteriorato in assenza di rifinanziamento.

253.

Una modifica che comporta rimborsi effettuati mediante presa di possesso della garanzia reale è trattata come misura di tolleranza se costituisce una concessione.

254.

Vi è una presunzione relativa del fatto che sono state prese misure di tolleranza nelle seguenti circostanze:

a)

è accaduto che il contratto modificato fosse scaduto totalmente o parzialmente da più di 30 giorni (senza essere deteriorato) almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la sua modifica o sarebbe scaduto da più di 30 giorni, totalmente o parzialmente, senza modifiche;

b)

simultaneamente a o in prossimità con la concessione di ulteriore credito da parte dell’ente, il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi su un altro contratto con l’ente che era totalmente o parzialmente scaduto da 30 giorni almeno una volta durante i tre mesi precedenti al suo rifinanziamento;

c)

l’ente approva l’uso di clausole di tolleranza incorporate per debiti scaduti da 30 giorni o che sarebbero scaduti da 30 giorni senza l’esercizio di tali clausole.

255.

Le difficoltà finanziarie sono valutate a livello di debitore come indicato al punto 245. Solo le esposizioni alle quali sono state applicate misure di tolleranza sono indicate come esposizioni oggetto di misure di tolleranza.

256.

Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate o nella categoria delle esposizioni in bonis conformemente ai punti da 213 a 224 e al punto 260 della presente parte. La classificazione come esposizione oggetto di misure di tolleranza cessa se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’esposizione oggetto di misure di tolleranza è considerata in bonis, anche quando è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate dopo che da un’analisi della situazione finanziaria del debitore è emerso che il suo debito non soddisfaceva più le condizioni per essere considerato deteriorato;

b)

è trascorso un periodo minimo di due anni dalla data alla quale l’esposizione oggetto di misure di tolleranza è stata considerata in bonis (“periodo di prova”);

c)

sono stati fatti pagamenti regolari di più di un importo aggregato insignificante di capitale o interessi durante almeno la metà del periodo di prova;

d)

nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da più di 30 giorni alla fine del periodo di prova.

257.

Se le condizioni di cui al punto 256 non sono soddisfatte alla fine del periodo di prova, l’esposizione continua ad essere indicata come esposizione in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova fino a quando sono soddisfatte tutte le condizioni. Le condizioni sono valutate almeno su base trimestrale.

258.

L’esposizione oggetto di misure di tolleranza classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell’IFRS 5 continua a essere classificata come esposizione oggetto di misure di tolleranza.

259.

Un’esposizione oggetto di misure di tolleranza può essere considerata in bonis dalla data di applicazione delle misure di tolleranza se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

tale applicazione non ha determinato la classificazione dell’esposizione come esposizione deteriorata;

b)

l’esposizione non era considerata un’esposizione deteriorata alla data di applicazione delle misure di tolleranza.

260.

Quando all’esposizione in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova che è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono applicate misure di tolleranza aggiuntive o tale esposizione è scaduta da più di 30 giorni, essa è classificata come deteriorata.

261.

Le “esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza” comprendono le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che non soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categorie delle esposizioni in bonis. Le esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza sono in prova conformemente al punto 256, anche in caso di applicazione del punto 259. Le esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalate separatamente nell’ambito delle esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza nella colonna “di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate”.

262.

Le “esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza” comprendono le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categorie delle esposizioni deteriorate. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza includono:

a)

esposizioni divenute deteriorate a causa dell’applicazione di misure di tolleranza;

b)

esposizioni che erano deteriorate prima dell’applicazione di misure di tolleranza;

c)

esposizioni oggetto di misure di tolleranza che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni in bonis, comprese le esposizioni riclassificate in applicazione del punto 260.

263.

Quando le misure di tolleranza sono estese a esposizioni che erano deteriorate prima dell’applicazione di misure di tolleranza, l’importo di queste esposizioni oggetto di misure di tolleranza è indicato separatamente nella colonna “di cui: tolleranza di esposizioni deteriorate prima delle misure di tolleranza”.

264.

Le seguenti esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza sono inserite in colonne separate:

a)

esposizioni che sono considerate deteriorate ai sensi della disciplina contabile applicabile. Ai sensi degli IFRS, l’importo delle attività deteriorate (Fase 3), comprese le attività deteriorate acquistate o originate, è segnalato in questa colonna;

b)

esposizioni considerate in stato di default conformemente all’articolo 178 del CRR.

265.

La colonna “Rifinanziamento” include il valore contabile lordo del nuovo contratto (“rifinanziamento del debito”) concesso nell’ambito di un’operazione di rifinanziamento che si configura come misura di tolleranza, nonché il valore contabile lordo del vecchio contratto rimborsato che è ancora in essere.

266.

Le esposizioni oggetto di misure di tolleranza che combinano modifiche e rifinanziamento sono assegnate alla colonna “Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni” o alla colonna “Rifinanziamento” a seconda della misura che ha il maggiore impatto sui flussi di cassa. Il rifinanziamento da parte di un pool di banche è segnalato nella colonna “Rifinanziamento” per l’importo totale del rifinanziamento del debito fornito dall’ente segnalante o del debito rifinanziato tuttora in essere presso l’ente segnalante. Il riconfezionamento di diversi debiti in un nuovo debito è segnalato come modifica, a meno che vi sia anche un’operazione di rifinanziamento che ha un impatto maggiore sui flussi di cassa. Quando la tolleranza tramite la modifica dei termini e delle condizioni di un’esposizione problematica comporta la sua eliminazione contabile e la rilevazione di una nuova esposizione, questa nuova esposizione è considerata debito oggetto di misure di tolleranza.

267.

La riduzione di valore accumulata, le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e gli accantonamenti sono segnalati conformemente al punto 11, ai punti da 69 a 71 e ai punti 106 e 110 della presente parte.

268.

Le garanzie reali e garanzie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza sono segnalate per tutte le esposizioni oggetto di misure di tolleranza, indipendentemente dal loro status in bonis o deteriorato. Gli importi segnalati per le garanzie reali ricevute e le garanzie ricevute sono calcolati conformemente ai punti 172 e 174 della presente parte. La somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione.

19.   DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA (20)

269.

Il modello 20 viene trasmesso se l’ente supera la soglia di cui al punto 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento.

19.1.   Disaggregazione geografica per luogo di attività (20.1-20.3)

270.

La disaggregazione geografica per luogo di attività nei modelli da 20.1 a 20.3 distingue tra “Attività nazionali” e “Attività non nazionali”. Ai fini della presente parte, “luogo” significa la giurisdizione di registrazione del soggetto giuridico che ha rilevato l’attività o passività corrispondente; per le succursali equivale alla giurisdizione di residenza. A questo fine, alla voce “nazionali” sono incluse le attività rilevate nello Stato membro in cui ha sede l’ente segnalante.

19.2.   Disaggregazione geografica per residenza della controparte (20.4-20.7)

271.

I modelli da 20.4 a 20.7 contengono informazioni “paese per paese” sulla base della residenza della controparte immediata, secondo la definizione di cui alla parte 1, punto 43, del presente allegato. La disaggregazione fornita comprende le esposizioni o le passività verso soggetti residenti in ciascuno degli Stati esteri nei quali l’ente ha esposizioni. Le esposizioni o passività nei confronti di organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo non sono assegnate al paese di residenza dell’ente bensì all’area geografica “Altri paesi”.

272.

I “Derivati” comprendono sia i derivati di negoziazione, comprese le coperture economiche, che i derivati di copertura ai sensi degli IFRS e GAAP, segnalati nei modelli 10 e 11.

273.

Le attività possedute per negoziazione ai sensi degli IFRS e le attività di negoziazione ai sensi dei GAAP sono inserite separatamente. Le attività finanziarie soggette a riduzione di valore si intendono con lo stesso significato di cui al punto 93 della presente parte. Le attività valutate al LOCOM che presentano rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito sono considerate deteriorate.

274.

Nei modelli 20.4 e 20.7 la “Riduzione di valore accumulata” e le “variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate” sono segnalate come definito ai punti da 69 a 71 della presente parte.

275.

Nel modello 20.4 per gli strumenti di debito, il “Valore contabile lordo” è segnalato così come indicato alla parte 1, punto 34, del presente allegato. Per i derivati e gli strumenti di capitale, l’importo da segnalare è il valore contabile. Nella colonna “di cui: deteriorati” gli strumenti di debito sono segnalati come definito ai punti da 213 a 232 della presente parte. Il debito oggetto di misure di tolleranza comprende tutti i contratti di debito ai fini del modello 19 ai quali sono applicate misure di tolleranza, come definite ai punti da 240 a 255 della presente parte.

276.

Nel modello 20.5, gli “Accantonamenti per impegni e garanzie dati” comprendono gli accantonamenti valutati secondo le disposizioni dello IAS 37, le perdite su crediti delle garanzie finanziarie trattate come contratti di assicurazione ai sensi dell’IFRS 4 e gli accantonamenti per l’erogazione di finanziamenti e le garanzie finanziarie ai sensi delle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9 e gli accantonamenti per impegni e garanzie ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD conformemente al punto 11 della presente parte.

277.

Nel modello 20.7 i prestiti e le anticipazioni non posseduti per negoziazione sono segnalati con la classificazione secondo i codici NACE “paese per paese”. I codici NACE sono segnalati con il primo livello di disaggregazione (per “sezione”). I prestiti e le anticipazioni soggetti a riduzione di valore si riferiscono ai medesimi portafogli di cui al punto 93 della presente parte.

20.   ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI: ATTIVITÀ SOGGETTE A LEASING OPERATIVO (21)

278.

Per il calcolo della soglia di cui all’articolo 9, lettera e), del presente regolamento, le attività materiali date in leasing dall’ente (locatore) a terzi in forza di contratti che qualificano tali operazioni come leasing operativo ai sensi della disciplina contabile applicabile vengono suddivise in base al totale delle attività materiali.

279.

Ai sensi degli IFRS le attività date in leasing dall’ente (in qualità di locatore) a terzi a titolo di leasing operativo sono segnalati disaggregati per metodo di misurazione.

21.   GESTIONE DI ATTIVITÀ, CUSTODIA E ALTRE FUNZIONI DI SERVIZIO (22)

280.

Per il calcolo della soglia di cui all’articolo 9, lettera f), del presente regolamento, l’importo dei “Ricavi netti da commissioni e compensi” è il valore assoluto della differenza tra i “Ricavi da commissioni e compensi” e i “Costi per commissioni e compensi”. Analogamente, l’importo degli “Interessi netti” è il valore assoluto della differenza tra gli “Interessi attivi” e gli “Interessi passivi”.

21.1.   Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1)

281.

I ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi sono segnalati per tipo di attività. Ai sensi degli IFRS, il presente modello comprende ricavi e costi relativi a commissioni e compensi diversi da entrambi i seguenti elementi:

a)

importi considerati ai fini del calcolo dell’interesse effettivo degli strumenti finanziari [IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)];

b)

importi derivanti da strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio [IFRS 7, paragrafo 20, lettera c), punto i)].

282.

Non sono inclusi i costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione o all’emissione di strumenti finanziari non misurati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio; tali costi sono compresi nel valore iniziale di acquisizione/emissione di detti strumenti e sono ammortizzati a prospetto di conto economico complessivo al tasso d’interesse effettivo nell’arco della loro durata residua [cfr. IFRS 9, paragrafo 5.1.1].

283.

Ai sensi degli IFRS, i costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione o emissione di strumenti finanziari misurati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono inclusi in quanto parte degli “Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto”, degli “Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto” o degli “Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo al netto”, a seconda del portafoglio contabile in cui sono inclusi. Non sono compresi nel valore iniziale di acquisizione o emissione di detti strumenti e sono rilevati immediatamente nell’utile (perdita) d’esercizio.

284.

Gli enti segnalano i ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi in base ai seguenti criteri:

a)

“Titoli. Emissioni”: include le commissioni e i compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o all’emissione di titoli non creati né emessi dall’ente;

b)

“Titoli. Ordini di trasferimento”: include le commissioni e i compensi generati dal ricevimento, dalla trasmissione e dall’esecuzione di ordini di acquisto o vendita di titoli per conto di clienti;

c)

“Titoli. Altro”: include le commissioni e i compensi generati dalla fornitura, da parte dell’ente, di altri servizi correlati a titoli non creati né emessi dall’ente stesso;

d)

“Compensazione e regolamento”: include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall’ente (o a esso addebitati) qualora partecipi a strumenti di compensazione e regolamento della controparte;

e)

“Gestione di attività”, “Custodia”, “Servizi amministrativi centrali per l’investimento collettivo”, “Operazioni fiduciarie” e “Servizi di pagamento”: includono i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall’ente (o a esso addebitati) qualora fornisca detti servizi;

f)

“Finanza strutturata”: include le commissioni e i compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli creati o emessi dall’ente;

g)

commissioni per le “Attività di gestione del prestito”: includono, sul lato dei ricavi, i ricavi da commissioni e compensi generati dall’ente grazie alla fornitura di servizi di gestione del prestito e, sul lato dei costi, i costi per le commissioni e i compensi addebitati all’ente dai fornitori di servizi di prestito;

h)

“Impegni all’erogazione di finanziamenti dati” e “Garanzie finanziarie date”: includono l’importo, rilevato come ricavo nell’esercizio, dell’ammortamento delle commissioni e dei compensi relativi alle attività rilevate inizialmente come “Altre passività”;

i)

“Impegni all’erogazione di finanziamenti ricevuti” e “Garanzie finanziarie ricevute”: includono le spese per le commissioni e i compensi rilevate dall’ente durante l’esercizio a seguito dell’addebito ad opera della controparte che si è impegnata all’erogazione del finanziamento o alla fornitura della garanzia finanziaria inizialmente rilevati come “altre attività”;

j)

“Altro”: include i restanti ricavi (costi) generati dall’ente (o a esso addebitati), come quelli derivanti da “Altri impegni”, da servizi di cambio (quali il cambio di banconote o monete estere) o dalla fornitura (ricevimento) di altri servizi e attività di consulenza basati su commissioni.

21.2.   Attività interessate dai servizi forniti (22.2)

285.

Le operazioni correlate alla gestione di attività, a funzioni di custodia e ad altri servizi forniti dall’ente sono segnate utilizzando le seguenti definizioni:

a)

“Gestione di attività”: si riferisce alle attività appartenenti direttamente ai clienti e gestite dall’ente. La “Gestione di attività” è segnalata per tipo di cliente: organismi di investimento collettivo, fondi pensionistici, portafogli di clienti gestiti su base discrezionale e altri veicoli di investimento;

b)

“Attività in custodia”: si riferisce ai servizi di custodia e amministrazione di strumenti finanziari forniti dall’ente per conto dei clienti nonché ai servizi relativi alla custodia, come la gestione di contanti e garanzie reali. Le “Attività in custodia” sono segnalate per tipo di clienti per i quali l’ente detiene tali attività, distinguendo tra organismi di investimento collettivo e altri soggetti. La voce “di cui: affidati ad altri soggetti” si riferisce all’importo delle attività incluse nelle attività in custodia la cui custodia effettiva è stata affidata dall’ente ad altri soggetti;

c)

“Servizi amministrativi centrali per l’investimento collettivo”: si riferiscono ai servizi amministrativi forniti dall’ente a organismi di investimento collettivo. Includono, tra l’altro, i servizi di agente di trasferimenti, di compilazione della documentazione contabile, di preparazione dei prospetti, dei rendiconti finanziari e di tutti gli altri documenti destinati agli investitori, di disbrigo della corrispondenza mediante distribuzione dei rendiconti finanziari e di tutti gli altri documenti destinati agli investitori, di gestione delle richieste e dei rimborsi e di tenuta del registro degli investitori, nonché di calcolo del valore netto delle attività;

d)

“Operazioni fiduciarie”: si riferisce alle attività nelle quali l’ente opera in nome proprio ma per conto e a rischio dei suoi clienti. Non di rado, in questo tipo di operazioni l’ente fornisce servizi quali la gestione di attività in custodia per un’entità strutturata, oppure la gestione di portafogli su base discrezionale. Tutte le operazioni fiduciarie sono segnalate esclusivamente in questa voce, a prescindere dal fatto che l’ente fornisca o meno anche altri servizi aggiuntivi;

e)

“Servizi di pagamento”: si riferisce alla raccolta, per conto dei clienti, dei pagamenti generati da strumenti di debito che non sono rilevati nel suo stato patrimoniale né da esso creati;

f)

“Risorse della clientela distribuite ma non gestite”: si riferisce ai prodotti emessi da soggetti esterni al gruppo prudenziale che l’ente ha distribuito ai suoi clienti attuali. Questa voce è segnalata per tipo di prodotto;

g)

“Importo delle attività interessate dai servizi forniti”: include l’importo, determinato applicando il fair value (valore equo), delle attività per le quali l’ente agisce. Se il fair value (valore equo) non è disponibile, si possono utilizzare altre basi di misurazione, tra cui il valore nominale. Laddove l’ente fornisca servizi a soggetti quali organismi di investimento collettivo o fondi pensionistici, le attività in questione possono essere esposte al valore al quale tali soggetti iscrivono queste attività nel proprio stato patrimoniale. Gli importi segnalati comprendono gli interessi maturati, se del caso.

22.   INTERESSENZE IN ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE (30)

286.

Ai fini degli allegati III e IV e del presente allegato, il “Supporto di liquidità utilizzato” è la somma del valore contabile del prestito e delle anticipazioni concessi a entità strutturate non consolidate e del valore contabile dei titoli di debito emessi da entità strutturate non consolidate.

287.

Le “Perdite subite dall’ente segnalante nell’esercizio corrente” comprendono le perdite dovute a riduzione di valore e tutte le altre perdite subite durante il periodo di rendicontazione da un ente segnalante relativamente alle sue interessenze in entità strutturate non consolidate.

23.   PARTI CORRELATE (31)

288.

Gli enti segnalano gli importi e/o le operazioni relativi alle esposizioni in bilancio e fuori bilancio in cui la controparte è una parte correlata in conformità allo IAS 24.

289.

Le operazioni infragruppo e i saldi residui infragruppo del gruppo prudenziale sono eliminati. Alla voce “Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo” gli enti includono i saldi e le operazioni con filiazioni che non sono stati eliminati o perché le filiazioni non sono interamente consolidate nell’ambito del consolidamento prudenziale o perché, in conformità dell’articolo 19 del CRR, sono escluse dall’ambito del consolidamento prudenziale in quanto trascurabili o, nel caso di enti facenti parte di un gruppo più grande, perché le filiazioni appartengono all’ente impresa madre e non all’ente in questione. Alla voce “Società collegate e joint venture” gli enti registrano le quote di saldi e operazioni con joint venture e società collegate del gruppo di appartenenza dell’entità che non sono stati eliminati in sede di applicazione del consolidamento proporzionale.

23.1.   Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1)

290.

Alla voce “Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti” gli importi da segnalare sono la somma del “nominale” degli impegni all’erogazione di finanziamenti e altri impegni ricevuti, e l’“Importo massimo della garanzia che può essere considerato” delle garanzie finanziarie ricevute come indicato al punto 119 della presente parte.

291.

Le “Riduzione di valore accumulata e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate” sono segnalate come indicato ai punti da 69 a 71 della presente parte solo per le esposizioni deteriorate. “Accantonamenti su esposizioni fuori bilancio deteriorate” include gli accantonamenti di cui ai punti 11, 106 e 111 della presente parte per esposizioni deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 della presente parte.

23.2.   Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2)

292.

La voce “Utili o perdite da eliminazione contabile non su attività finanziarie” include tutti gli utili e tutte le perdite derivanti dall’eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate. Questa voce include gli utili e le perdite risultanti dall’eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate e che rientrano in una delle seguenti voci del “Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio”:

a)

“Utili o perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate”, per le segnalazioni ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD;

b)

“Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie”;

c)

“Utili o perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate”;

d)

“Utili o perdite al netto delle imposte da attività operative cessate”.

293.

“Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di esposizioni deteriorate” include le perdite per riduzione di valore di cui ai punti da 51 a 53 della presente parte per esposizioni deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 della presente parte. “Accantonamenti o (-) storno degli accantonamenti su esposizioni deteriorate” include gli accantonamenti di cui al punto 50 della presente parte per esposizioni fuori bilancio deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 della presente parte.

24.   STRUTTURA DEL GRUPPO (40)

294.

Gli enti forniscono informazioni dettagliate e aggiornate alla data di segnalazione sulle filiazioni, le joint venture e le società collegate consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito di consolidamento contabile, e sulle entità indicate come “Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate” conformemente al punto 4 della presente parte, comprese anche le entità in cui le partecipazioni sono possedute per la vendita ai sensi dell’IFRS 5. Le informazioni fornite riguardano tutte le entità, indipendentemente dall’attività svolta.

295.

Gli strumenti rappresentativi di capitale che non soddisfano i criteri per essere classificati come partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate e le azioni del proprio capitale detenute dall’ente segnalante (“Azioni proprie”) sono escluse dall’ambito di applicazione del presente modello.

24.1.   Struttura del gruppo: “entità per entità” (40.1)

296.

Le seguenti informazioni sono fornite per ogni entità. Ai fini degli allegati III e IV e del presente allegato, si intende per:

a)

“Codice LEI”: il codice LEI della partecipata. Fornire l’eventuale codice LEI della partecipata;

b)

“Codice dell’entità”: il codice identificativo della partecipata. Il codice dell’entità è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello 40.1;

c)

“Denominazione dell’entità”: il nome della partecipata;

d)

“Data di entrata”: la data alla quale la partecipata è entrata nell’“ambito del gruppo”;

e)

“Capitale azionario della partecipata”: il valore totale, alla data di riferimento, del capitale emesso dalla partecipata;

f)

“Patrimonio netto della partecipata”, “Attività totali della partecipata” e “Utile o (-) perdita della partecipata”: gli importi di queste voci riportati nell’ultimo bilancio della partecipata;

g)

“Residenza della partecipata”: il paese di residenza della partecipata;

h)

“Settore della partecipata”: il settore della controparte così come definito alla parte 1, punto 42, del presente allegato;

i)

“Codice NACE”: indicato sulla base dell’attività principale della partecipata. Nel caso di società non finanziarie, i codici NACE sono segnalati con il primo livello di disaggregazione (per “sezione”); nel caso di società finanziarie, i codici NACE sono segnalati con un dettaglio a due livelli (per “divisione”);

j)

“Interessenze accumulate (%)”: la percentuale di strumenti partecipativi posseduti dall’ente alla data di riferimento;

k)

“Diritti di voto (%)”: le percentuali di diritti di voto associati agli strumenti partecipativi posseduti dall’ente alla data di riferimento;

l)

“Struttura del gruppo [rapporti]”: indica i rapporti esistenti tra l’impresa madre e la partecipata (impresa madre o entità che controllano congiuntamente l’ente segnalante, la filiazione, la joint venture o la società collegata);

m)

“Trattamento contabile [gruppo contabile]”: indica il rapporto tra il trattamento contabile e l’ambito di consolidamento contabile (consolidamento totale, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto o altro);

n)

“Trattamento contabile [gruppo CRR]”: indica il rapporto tra il trattamento contabile e l’ambito di consolidamento del CRR (consolidamento totale, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto o altro);

o)

“Valore contabile”: importi che l’ente rileva a bilancio per partecipate non consolidate né totalmente né proporzionalmente;

p)

“Costo di acquisizione”: l’importo pagato dagli investitori;

q)

“Avviamento in relazione alla partecipata”: l’importo dell’avviamento rilevato nello stato patrimoniale consolidato dell’ente segnalante per la partecipata nelle voci “Avviamento” o “Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate”;

r)

“Fair value (valore equo) degli investimenti con quotazioni ufficiali”: il prezzo alla data di riferimento; viene fornito solo se gli strumenti sono quotati.

24.2.   Struttura del gruppo: “strumento per strumento” (40.2)

297.

Le seguenti informazioni sono fornite per ogni strumento:

a)

“Codice del titolo”: il codice ISIN del titolo. Per i titoli privi di codice ISIN, indicare un altro codice che individui il titolo in modo univoco. Il “codice del titolo” e il “codice della società di partecipazione” sono un identificatore di riga composito ed insieme sono unici per ciascuna riga del modello 40.2;

b)

“Codice della società di partecipazione”: il codice identificativo dell’entità nel gruppo che possiede l’investimento; “Codice LEI della società di partecipazione”: il codice LEI della società che detiene il titolo. Fornire l’eventuale codice LEI della società di partecipazione;

c)

“Codice dell’entità”, “Interessenze accumulate (%)”, “Valore contabile” e “Costo di acquisizione”: sono definiti sopra. I relativi importi corrispondono al titolo posseduto dalla corrispondente società di partecipazione.

25.   FAIR VALUE (VALORE EQUO) (41)

25.1.   Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1)

298.

In questo modello sono segnalate le informazioni sul fair value (valore equo) degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato, secondo la gerarchia di cui all’IFRS 13, paragrafi 72, 76, 81 e 86. Se i GAAP nazionali a norma della BAD prevedono inoltre la ripartizione delle attività valutate al fair value (valore equo) tra diversi livelli di fair value, gli enti segnalano anche questo modello, in conformità ai GAAP nazionali.

25.2.   Ricorso all’opzione del fair value (valore equo) (41.2)

299.

In questo modello sono segnalate le informazioni sul ricorso all’opzione del fair value (valore equo) per le attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio.

300.

“Contratti ibridi”: include per le passività il valore contabile degli strumenti finanziari ibridi classificati complessivamente in questi portafogli contabili; ciò significa che questa voce include tutti gli strumenti ibridi nella loro interezza.

301.

“Gestione per il rischio di credito”: il valore contabile degli strumenti che sono designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in occasione della loro copertura contro il rischio di credito di derivati su crediti valutati al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7.

26.   ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI: VALORE CONTABILE PER METODO DI MISURAZIONE (42)

302.

“Immobili, impianti e macchinari”, “Investimenti immobiliari” e “Altre attività immateriali” sono segnalati in base ai criteri applicati per la loro misurazione.

303.

“Altre attività immateriali”: include tutte le altre attività immateriali diverse dall’avviamento.

27.   ACCANTONAMENTI (43)

304.

Questo modello include la riconciliazione tra il valore contabile della voce “Accantonamenti” a inizio e fine esercizio per natura dei movimenti, fatta eccezione per gli accantonamenti valutati a norma dell’IFRS 9, che sono invece segnalati nel modello 12.

305.

“Altri impegni e garanzie dati valutati a norma dello IAS 37 e garanzie date valutate a norma dell’IFRS 4”: include gli accantonamenti valutati a norma dello IAS 37 e le perdite su crediti delle garanzie finanziarie trattate come contratti di assicurazione ai sensi dell’IFRS 4.

28.   PIANI A BENEFICI DEFINITI E BENEFICI PER I DIPENDENTI (44)

306.

Questi modelli includono informazioni accumulate riguardanti tutti i piani a benefici definiti dell’ente. In presenza di più di un piano a benefici definiti, va segnalato il valore aggregato di tutti i piani.

28.1.   Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1)

307.

Il modello sulle componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti espone la riconciliazione del valore attuale accumulato di tutte le passività (attività) nette dei piani a benefici definiti e i diritti a ricevere un indennizzo [IAS 19, paragrafo 140, lettere a) e b)].

308.

La voce “Attività nette per benefici definiti” include, in caso di avanzo, gli importi degli avanzi da rilevare nello stato patrimoniale in quanto non soggetti ai limiti di cui allo IAS 19, paragrafo 63. Il valore di questa voce e l’importo rilevato nella voce per memoria “Fair value (valore equo) di tutti i diritti a ricevere un indennizzo rilevati come attività” sono inclusi nella voce “Altre attività” dello stato patrimoniale.

28.2.   Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2)

309.

Il modello sui movimenti delle obbligazioni per benefici definiti espone la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura del valore attuale accumulato di tutte le obbligazioni per i benefici definiti dell’ente. Gli effetti dei diversi elementi elencati nello IAS 19, punto 141, nell’esercizio sono presentati separatamente.

310.

L’importo della voce “Saldo di chiusura [valore attuale]” nel modello relativo ai movimenti delle obbligazioni per benefici definiti è uguale a quello della voce “Valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti”.

28.3.   Voci per memoria [relative alle spese di personale] (44.3)

311.

Per segnalare le voci per memoria relative alle spese di personale si utilizzano le seguenti definizioni:

a)

“Pensioni e spese simili”: include l’importo rilevato nell’esercizio a titolo di spese di personale relative a tutte le obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (sia in piani a contributi definiti, sia in piani a benefici definiti) e i contributi ai fondi di previdenza sociale;

b)

“Pagamenti basati su azioni”: include l’importo rilevato nell’esercizio a titolo di spese di personale per pagamenti basati su azioni.

29.   DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL PROSPETTO DELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (45)

29.1.   Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per portafoglio contabile (45.1)

312.

“Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” contiene solo i profitti e le perdite dovuti alla modifica del rischio di credito proprio degli emittenti di passività designate al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio laddove l’ente segnalante ha scelto di rilevarle nell’utile (perdita) d’esercizio perché la rilevazione nelle altre componenti di conto economico complessivo creerebbe o amplierebbe un’asimmetria contabile.

29.2.   Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie (45.2)

313.

Gli “Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie” sono disaggregati per tipo di attività; ciascuna voce include l’utile o la perdita sull’attività che è stata eliminata contabilmente. “Altre attività” comprende altre attività materiali, attività immateriali e investimenti non segnalati altrove.

29.3.   Altri ricavi e costi operativi (45.3)

314.

Gli altri ricavi e costi operativi sono disaggregati secondo le seguenti voci: rettifiche del fair value (valore equo) di attività materiali valutate in conformità al modello del fair value, ricavi per canoni e costi operativi diretti connessi a investimenti immobiliari, ricavi e costi relativi ad attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari, altri ricavi e costi operativi.

315.

La voce “Leasing operativi diversi dagli investimenti immobiliari” include, nella colonna “Ricavi”, i rendimenti ottenuti e, nella colonna “Costi”, i costi sostenuti dall’ente in qualità di locatore nelle attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari. I costi per l’ente in qualità di locatario sono inclusi nella voce “Altre spese amministrative”.

316.

Gli utili o le perdite derivanti da eliminazione contabile e rivalutazioni di oro, di altri metalli preziosi e di altre merci posseduti valutati al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita sono segnalati tra le voci incluse in “Altri ricavi operativi. Altro” oppure “Altri costi operativi. Altro”.

30.   PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO (46)

317.

Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto espone la riconciliazione tra il valore contabile a inizio (saldo di apertura) e a fine dell’esercizio (saldo di chiusura) per ciascuna voce del patrimonio netto.

318.

I “trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto” comprendono tutti gli importi trasferiti nel patrimonio netto, compresi gli utili e le perdite dovuti al rischio di credito proprio delle passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e le variazioni accumulate del fair value degli strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo che sono trasferiti ad altre componenti del patrimonio netto al momento dell’eliminazione contabile.

PARTE 3

ASSOCIAZIONE TRA CLASSI DI ESPOSIZIONI E SETTORI DELLA CONTROPARTE

1.

Le tabelle 2 e 3 associano le classi di esposizioni usate per calcolare i requisiti patrimoniali conformemente al CRR ai settori della controparte usati nelle tabelle FINREP.

Tabella 2

Metodo standardizzato

Classi di esposizione del metodo standardizzato (articolo 112 CRR)

Settori FINREP della controparte

Osservazioni

a)

Amministrazioni centrali o banche centrali

1)

Banche centrali

2)

Amministrazioni pubbliche

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

b)

Amministrazioni regionali o autorità locali

2)

Amministrazioni pubbliche

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

c)

Organismi del settore pubblico

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

d)

Banche multilaterali di sviluppo

3)

Enti creditizi

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

e)

Organizzazioni internazionali

2)

Amministrazioni pubbliche

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

f)

Enti

(cioè enti creditizi e imprese di investimento)

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

g)

Imprese

2)

Amministrazioni pubbliche

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

h)

Al dettaglio

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

i)

Garantite da ipoteche su beni immobili

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

j)

In stato di default

1)

Banche centrali

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

j bis)

Associate a un rischio particolarmente elevato

1)

Banche centrali

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

k)

Obbligazioni garantite

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

l)

Posizioni verso la cartolarizzazione

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base al rischio sottostante della cartolarizzazione. Nella FINREP, se le posizioni verso la cartolarizzazione restano rilevate nello stato patrimoniale, i settori della controparte sono i settori delle controparti immediate di queste posizioni.

m)

Enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

n)

Organismi di investimento collettivo

Strumenti rappresentativi di capitale

Nella FINREP gli investimenti negli OIC sono classificati come strumenti di capitale, indipendentemente dal fatto che il CRR autorizzi o meno il look-through.

o)

Patrimonio netto

Strumenti rappresentativi di capitale

Nella FINREP il patrimonio netto è suddiviso in categorie differenti di attività finanziarie.

p)

Altre posizioni

Voci diverse dello stato patrimoniale

Nella FINREP le altre posizioni possono essere incluse in categorie differenti di attività.


Tabella 3

Metodo basato sui rating interni

Classi di esposizione del metodo IRB

(articolo 147 del CRR)

Settori FINREP della controparte

Osservazioni

a)

Amministrazioni centrali e banche centrali

1)

Banche centrali

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

b)

Enti

(cioè enti creditizi e imprese di investimento nonché alcune amministrazioni pubbliche e banche multilaterali)

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

c)

Imprese

2)

Amministrazioni pubbliche

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

d)

Al dettaglio

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

e)

Patrimonio netto

Strumenti rappresentativi di capitale

Nella FINREP il patrimonio netto è suddiviso in categorie differenti di attività finanziarie.

f)

Posizioni verso la cartolarizzazione

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni dovrebbero essere associate ai settori FINREP della controparte in base al rischio sottostante della posizione verso la cartolarizzazione. Nella FINREP, se le posizioni verso la cartolarizzazione restano rilevate nello stato patrimoniale, i settori della controparte sono i settori delle controparti immediate di queste posizioni.

g)

Altre attività diverse dai crediti

Voci diverse dello stato patrimoniale

Nella FINREP le altre posizioni possono essere incluse in categorie differenti di attività.»


(1)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(6)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).


ALLEGATO IV

«ALLEGATO IX

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DELLE GRANDI ESPOSIZIONI E DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 387

1.

Struttura e convenzioni 387

2.

Abbreviazioni 388
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 388

1.

Ambito e livello della segnalazione delle grandi esposizioni (LE) 388

2.

Struttura del modello LE 389

3.

Definizioni e istruzioni generali ai fini della segnalazione di grandi esposizioni 389

4.

C 26.00 - Modello Limiti delle grandi esposizioni (LE) 390

4.1.

Istruzioni relative a righe specifiche 390

5.

C 27.00 - Identità della controparte (modello LE1) 391

5.1.

Istruzioni relative a colonne specifiche 391

6.

C 28.00 - Esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE2) 392

6.1.

Istruzioni relative a colonne specifiche 392

7.

C 29.00 - Informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all’interno di gruppi di clienti connessi (modello LE3) 397

7.1.

Istruzioni relative a colonne specifiche 397

8.

C 30.00 - Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati (modello LE 4) 398

8.1.

Istruzioni relative a colonne specifiche 398

9.

C 31.00 - Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati: informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all’interno di gruppi di clienti connessi (modello LE5) 399

9.1.

Istruzioni relative a colonne specifiche 399

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   Struttura e convenzioni

1.

Il quadro di segnalazione delle grandi esposizioni (large exposures, “LE”) consiste in sei modelli contenenti le seguenti informazioni:

a)

limiti delle grandi esposizioni;

b)

identità della controparte (modello LE1);

c)

esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE2);

d)

informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all’interno di gruppi di clienti connessi (modello LE3);

e)

categorie di scadenza delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati (modello LE4);

f)

categorie di scadenza delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati: informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all’interno di gruppi di clienti connessi (modello LE5).

2.

Le istruzioni comprendono riferimenti giuridici e informazioni dettagliate in merito ai dati segnalati con ciascun modello.

3.

Per quanto riguarda le colonne, le righe e le celle dei modelli, le istruzioni e le norme di validazione sono conformi alla convenzione di intestazione riportata nei paragrafi seguenti.

4.

La convenzione indicata di seguito è utilizzata abitualmente nelle istruzioni e nelle norme di validazione: {modello;riga;colonna}. Un asterisco segnala che tutte le righe in questione sono state validate.

5.

In caso di validazioni all’interno di un modello nel quale si utilizzano soltanto punti relativi ai dati del modello stesso, le annotazioni non si riferiscono a un modello: {riga;colonna}.

6.

(Valore)ABS: il valore assoluto senza segno. Qualsiasi importo che aumenti le esposizioni è segnalato come una cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduca le esposizioni è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione di una voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non vengono segnalate cifre positive.

2.   Abbreviazioni

7.

Ai fini del presente allegato, il regolamento (UE) n. 575/2013 è indicato come “CRR”.

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

Le istruzioni relative alla segnalazione delle grandi esposizioni di cui al presente allegato si applicano anche alla segnalazione delle esposizioni significative di cui agli articoli 9 e 11 conformemente all’ambito di applicazione definito in tali articoli.

1.   Ambito e livello della segnalazione delle grandi esposizioni (LE)

1.

Per segnalare informazioni su grandi esposizioni verso clienti o gruppi di clienti connessi in conformità dell’articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) su base singola, gli enti utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3.

2.

Per segnalare informazioni su grandi esposizioni verso clienti o gruppi di clienti connessi in conformità dell’articolo 394, paragrafo 1, del CRR su base consolidata, gli enti imprese madri in uno Stato membro utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3.

3.

Viene segnalata ogni grande esposizione così come definita a norma dell’articolo 392 del CRR, comprese le grandi esposizioni di cui non si tiene conto ai fini del rispetto dei limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395 del CRR.

4.

Per segnalare informazioni concernenti le 20 maggiori esposizioni su base consolidata verso clienti o gruppi di clienti connessi in conformità dell’articolo 394, paragrafo 1, ultimo periodo, del CRR, gli enti imprese madri in uno Stato membro soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, del CRR utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3. Il valore dell’esposizione risultante dopo aver sottratto l’importo della colonna 320 (“Importi esenti”) del modello LE2 dall’importo della colonna 210 (“Totale”) del medesimo modello è l’importo che sarà usato per determinare queste 20 maggiori esposizioni.

5.

Per segnalare informazioni concernenti le dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso enti e le dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso soggetti del settore finanziario non regolamentati in conformità dell’articolo 394, paragrafo 2, lettere da a) a d), del CRR, gli enti imprese madri in uno Stato membro utilizzano i modelli LE1, LE2 e LE3. Per segnalare la struttura delle scadenze di queste esposizioni in conformità dell’articolo 394, paragrafo 2, lettera e), del CRR, gli enti imprese madri in uno Stato membro utilizzano i modelli LE4 e LE5. Il valore dell’esposizione calcolato nella colonna 210 (“Totale”) del modello LE2 è l’importo che è usato per determinare queste 20 maggiori esposizioni.

6.

I dati relativi alle grandi esposizioni e le maggiori esposizioni rilevanti verso gruppi di clienti connessi e clienti singoli non appartenenti a un gruppo di clienti connessi sono segnalati mediante il modello LE2 (nel quale un gruppo di clienti connessi va indicato come un’unica esposizione).

7.

Gli enti segnalano mediante il modello LE3 i dati relativi alle esposizioni verso clienti singoli appartenenti ai gruppi di clienti connessi segnalati nel modello LE2. Un’esposizione verso un cliente singolo segnalata nel modello LE2 non deve essere riportata anche nel modello LE3.

2.   Struttura del modello LE

8.

Le colonne del modello LE1 contengono le informazioni relative all’identità dei singoli clienti o dei gruppi di clienti connessi verso i quali un ente ha un’esposizione.

9.

Le colonne dei modelli LE2 e LE3 contengono i seguenti blocchi di informazioni:

a)

il valore dell’esposizione prima dell’applicazione delle esenzioni e senza tener conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito, compresa l’esposizione diretta, indiretta e le esposizioni aggiuntive dovute a operazioni che comportano un’esposizione ad attività sottostanti;

b)

l’effetto delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito;

c)

il valore dell’esposizione dopo aver applicato le esenzioni e tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito determinato ai fini dell’articolo 395, paragrafo 1, del CRR.

10.

Le colonne dei modelli LE4 e LE5 contengono informazioni relative alle categorie di scadenza alle quali saranno imputati gli attesi importi in scadenza delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati.

3.   Definizioni e istruzioni generali ai fini della segnalazione di grandi esposizioni

11.

Il “gruppo di clienti connessi” è definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del CRR.

12.

I “soggetti del settore finanziario non regolamentati” sono definiti nell’articolo 142, paragrafo 1, punto 5, del CRR.

13.

Gli “enti” sono definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del CRR.

14.

Sono segnalate le esposizioni verso “associazioni di diritto civile”. Gli enti devono aggiungere inoltre gli importi dei crediti all’associazione di diritto civile all’indebitamento di ciascun partner. Le esposizioni verso associazioni di diritto civile che rappresentano quote sono suddivise o imputate ai partner in proporzione delle rispettive quote. Determinate strutture (ad esempio conti congiunti, comunità di eredi, prestiti a prestanomi) che operano de facto come le associazioni di diritto civile devono essere segnalate allo stesso modo di queste ultime.

15.

Gli elementi dell’attivo e gli elementi fuori bilancio sono utilizzati senza ponderazioni del rischio e senza categorie di rischio, in conformità dell’articolo 389 del CRR. Più specificamente, agli elementi fuori bilancio non si applicano fattori di conversione del credito.

16.

Le “esposizioni” sono definite nell’articolo 389 del CRR:

a)

qualsiasi elemento dell’attivo o fuori bilancio, esterno o interno al portafoglio di negoziazione, compresi gli elementi di cui all’articolo 400 del CRR, ma esclusi gli elementi cui si applica l’articolo 390, paragrafo 6, lettere da a) a d), del CRR;

b)

le “esposizioni indirette” sono quelle attribuite al garante o all’emittente della garanzia reale invece che al debitore diretto in conformità dell’articolo 403 del CRR. [Le presenti definizioni non possono differire in nessun modo dalle definizioni fornite nell’atto di base.]

17.

Le esposizioni verso gruppi di clienti connessi sono calcolate in conformità dell’articolo 390, paragrafo 5.

18.

È ammesso tener conto degli “accordi di compensazione” in relazione al valore di esposizione delle grandi esposizioni così come previsto dall’articolo 390, paragrafi 1, 2 e 3, del CRR. Il valore dell’esposizione di uno strumento derivato compreso nell’elenco dell’allegato II del CRR è determinato in conformità della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri contratti di compensazione presi in considerazione ai fini dell’applicazione di tali metodi in conformità della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Il valore dell’esposizione di operazioni di vendita con patto di riacquisto, di operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito, di operazioni con regolamento a lungo termine e di operazioni di finanziamento con margini può essere determinato o in conformità della parte tre, titolo II, capo 4 o capo 6, del CRR. Conformemente all’articolo 296 del CRR, il valore dell’esposizione dell’obbligo giuridico unico derivante dall’accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti concluso dall’ente segnalante con una controparte è segnalato come “altri impegni” nei modelli LE.

19.

Il “valore dell’esposizione” è calcolato ai sensi dell’articolo 390 del CRR.

20.

L’effetto dell’applicazione totale o parziale di esenzioni e delle tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito al calcolo delle esposizioni ai fini dell’articolo 395, paragrafo 1, del CRR è descritto negli articoli da 399 a 403 del CRR.

21.

Gli accordi di vendita con patto di riacquisto passivo soggetti all’obbligo di segnalazione delle grandi esposizioni sono segnalati ai sensi dell’articolo 402, paragrafo 3, del CRR. A condizione che i criteri di cui all’articolo 402, paragrafo 3, del CRR siano soddisfatti, l’ente segnala le grandi esposizioni verso ciascun terzo per l’importo del credito che la controparte delle operazioni vanta su detti terzi, e non per l’importo dell’esposizione verso la controparte.

4.   C 26.00 - Modello Limiti delle grandi esposizioni (LE)

4.1.   Istruzioni relative a righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Non enti

Articolo 395, paragrafo 1, articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), articolo 458, paragrafo 10, e articolo 459, lettera b), del CRR.

Viene segnalato l’importo del limite applicabile alle controparti diverse dagli enti. Tale importo corrisponde al 25 % del capitale ammissibile, che è segnalato nella riga 226 del modello 4 dell’allegato I, ove non trovi applicazione una percentuale più restrittiva in conformità di misure nazionali ai sensi dell’articolo 458 del CRR o degli atti delegati adottati a norma dell’articolo 459, lettera b), del CRR.

020

Enti

Articolo 395, paragrafo 1, articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), articolo 458, paragrafo 10, e articolo 459, lettera b), del CRR.

Viene segnalato l’importo del limite applicabile per le controparti che sono enti. In conformità dell’articolo 395, paragrafo 1, del CRR detto importo è così determinato:

se il 25 % del capitale ammissibile è superiore a 150 milioni di EUR (o a un limite inferiore a 150 milioni di EUR fissato dalla competente autorità ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, terzo comma, del CRR), è segnalato il 25 % del capitale ammissibile;

se il 25 % del capitale ammissibile dell’ente è inferiore a 150 milioni di EUR (o a un limite inferiore stabilito dall’autorità competente conformemente all’articolo 395, paragrafo 1, terzo comma del CRR), è segnalato l’importo di 150 milioni di EUR (o il limite inferiore se fissato dalla competente autorità). Se l’ente ha stabilito un limite inferiore in termini di capitale ammissibile, come richiesto dall’articolo 395, paragrafo 1, secondo comma, del CRR, è segnalato tale limite.

Questi limiti possono essere più rigorosi in caso di applicazione di misure nazionali in conformità dell’articolo 395, paragrafo 6, o dell’articolo 458 del CRR o degli atti delegati adottati a norma dell’articolo 459, lettera b), del CRR.

030

Enti in %

Articolo 395, paragrafo 1, e articolo 459, lettera a), del CRR.

L’ammontare da segnalare è il limite assoluto (segnalato nella riga 020) espresso come percentuale del capitale ammissibile.

5.   C 27.00 - Identità della controparte (modello LE1)

5.1.   Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010-070

Identità della controparte

Gli enti segnalano l’identità di qualsiasi controparte di cui vengono fornite informazioni nei modelli da C 28.00 a C 31.00. L’indicativo del gruppo di clienti connessi non è segnalato, a meno che il sistema nazionale di segnalazione fornisca un codice unico per il gruppo di clienti connessi.

Ai sensi dell’articolo 394, paragrafo 1, lettera a), del CRR, gli enti segnalano l’identità della controparte verso la quale hanno una grande esposizione, così come definita dall’articolo 392 del CRR.

Ai sensi dell’articolo 394, paragrafo 2, lettera a), del CRR, gli enti segnalano l’identità della controparte verso la quale hanno le maggiori esposizioni (nei casi in cui la controparte sia un ente o un soggetto del settore finanziario non regolamentato).

010

Codice

Il codice è un identificatore di riga e deve essere unico per ciascuna riga nella tabella.

Il codice è usato per individuare la singola controparte. Tuttavia, la finalità della presente colonna è collegare i dati relativi alla controparte figuranti nel modello C 27.00 con le esposizioni segnalate nei modelli C 28.00-C31.00. Il codice del gruppo di clienti connessi non è segnalato, a meno che il sistema nazionale di segnalazione fornisca un codice unico per il gruppo di clienti connessi. Per motivi di coerenza, si dovranno utilizzare sempre questi codici.

La composizione del codice dipende dal sistema nazionale di segnalazione, qualora non esista una codifica uniforme a livello di Unione.

020

Nome

Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome del gruppo; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.

Per un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è quello dell’impresa madre; se il gruppo di clienti connessi non ha un’impresa madre, si deve indicare la denominazione commerciale del gruppo.

030

Codice LEI

È il codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.

040

Residenza della controparte

Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui ha sede legale la controparte (inclusi gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell’ultima edizione del vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti).

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalata alcuna residenza.

050

Settore della controparte

A ogni controparte viene attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP:

i)

banche centrali;

ii)

amministrazioni pubbliche;

iii)

enti creditizi;

iv)

imprese di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del CRR;

v)

altre società finanziarie (escluse le imprese di investimento);

vi)

società non finanziarie;

vii)

famiglie.

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore.

060

Codice NACE

Per il settore economico si utilizzano i codici NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne = Classificazione statistica delle attività economiche dell’Unione europea).

Questa colonna va presa in considerazione soltanto per le controparti “Altre società finanziarie” e “Società non finanziarie”. I codici NACE si usano per le “Società non finanziarie” con un dettaglio a un livello (ad esempio “F – Costruzioni”) e per le “Altre società finanziarie” con un dettaglio a due livelli, che fornisce informazioni separate sulle attività assicurative (ad esempio “K65 – Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie”).

I settori economici delle “Altre società finanziarie” e delle “Società non finanziarie” sono classificati sulla base della disaggregazione FINREP della controparte.

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun codice NACE.

070

Tipo di controparte

Articolo 394, paragrafo 2, del CRR.

Per specificare il tipo di controparte delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati si indica “I” per gli enti e “U” per i soggetti del settore finanziario non regolamentati.

6.   C 28.00 - Esposizioni interne ed esterne al portafoglio di negoziazione (modello LE2)

6.1.   Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Codice

Per un gruppo di clienti connessi, se esiste un codice unico a livello nazionale, detto codice è segnalato come codice del gruppo di clienti connessi. In mancanza di un codice unico a livello nazionale, il codice da segnalare è quello dell’impresa madre di cui al modello C 27.00.

Se il gruppo di clienti connessi non ha un’impresa madre, il codice da segnalare è quello del singolo soggetto considerato dall’ente come il soggetto più importante all’interno del gruppo di clienti connessi. In tutti gli altri casi, il codice è quello della singola controparte.

Per motivi di coerenza, si dovranno utilizzare sempre questi codici.

La composizione del codice dipende dal sistema nazionale di segnalazione, qualora non esista una codifica uniforme a livello di UE.

020

Gruppo o singolo

L’ente indica “1” per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e “2” per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.

030

Operazioni con esposizione ad attività sottostanti

Articolo 390, paragrafo 7, del CRR.

In conformità di ulteriori specifiche tecniche emesse dalle competenti autorità nazionali, se l’ente vanta nei confronti della controparte segnalata esposizioni dovute a un’operazione che comporta un’esposizione ad attività sottostanti, viene segnalata la risposta positiva (“Sì”); in caso contrario, la risposta da segnalare è “No”.

040-180

Esposizioni originarie

Articoli 24, 389, 390 e 392 del CRR.

In questo blocco di colonne l’ente segnala le esposizioni originarie delle esposizioni dirette, indirette e aggiuntive dovute a operazioni che comportano un’esposizione ad attività sottostanti.

In conformità dell’articolo 389 del CRR, gli elementi dell’attivo e gli elementi fuori bilancio sono utilizzati senza ponderazioni del rischio e senza categorie di rischi. Più specificamente, agli elementi fuori bilancio non si applicano fattori di conversione del credito.

Queste colonne indicano l’esposizione originaria, cioè il valore dell’esposizione senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, che saranno dedotti nella colonna 210.

La definizione e il calcolo del valore dell’esposizione sono disciplinati dagli articoli 389 e 390 del CRR. La valutazione degli elementi dell’attivo e degli elementi fuori bilancio è eseguita conformemente al quadro contabile applicabile all’ente, ai sensi dell’articolo 24 del CRR.

Le esposizioni dedotte dai fondi propri, che non sono esposizioni a norma dell’articolo 390, paragrafo 6, lettera e), vanno inserite in queste colonne. Queste esposizioni sono dedotte nella colonna 200.

Le esposizioni di cui all’articolo 390, paragrafo 6, lettere da a) a d), del CRR non vanno inserite in queste colonne.

Le esposizioni originarie comprendono tutti gli elementi dell’attivo e tutti gli elementi fuori bilancio ai sensi dell’articolo 400 del CRR. Le esenzioni sono dedotte ai fini dell’articolo 395, paragrafo 1, del CRR nella colonna 320.

Sono qui incluse sia le esposizioni interne che quelle esterne al portafoglio di negoziazione.

Ai fini della disaggregazione delle esposizioni in strumenti finanziari, in caso di esposizioni differenti derivanti da accordi di compensazione che costituiscono un’unica esposizione, quest’ultima è allocata allo strumento finanziario corrispondente all’attività principale inclusa nell’accordo di compensazione (cfr. anche la sezione introduttiva).

040

Esposizione originaria totale

L’ente segnala la somma delle esposizioni dirette e di quelle indirette, nonché le esposizioni aggiuntive dovute all’esposizione a operazioni che comportano un’esposizione ad attività sottostanti.

050

di cui: in stato di default

Articolo 178 del CRR.

L’ente segnala la parte dell’esposizione originaria totale che corrisponde alle esposizioni in stato di default.

060-110

Esposizioni dirette

Le esposizioni dirette corrispondono alle esposizioni su base “debitore immediato”.

060

Strumenti di debito

Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), allegato II, parte 2, tabella, categorie 2 e 3.

Gli strumenti di debito comprendono titoli di debito e prestiti e anticipi.

In questa colonna vanno inseriti gli strumenti denominati “Crediti con durata originaria fino a un anno incluso/oltre un anno e fino a cinque anni inclusi/oltre cinque anni” o “Titoli di debito” ai sensi del BCE/2013/33.

In questa colonna vanno inserite le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito (operazioni di finanziamento garantito da titoli) e le operazioni di finanziamento con margini.

070

Strumenti di capitale

BCE/2013/33, allegato II, parte 2, tabella, categorie 4 e 5.

In questa colonna vanno inseriti gli strumenti denominati “Partecipazioni” o “Quote di fondi di investimento” ai sensi del BCE/2013/33.

080

Derivati

Articolo 272, paragrafo 2, e allegato II del CRR.

Gli strumenti da segnalare in questa colonna comprendono i derivati elencati nell’allegato II del CRR e le operazioni con regolamento a lungo termine, così come definite nell’articolo 272, paragrafo 2, del CRR.

In questa colonna vanno inseriti anche i derivati su crediti soggetti al rischio di controparte.

090-110

Elementi fuori bilancio

Allegato I del CRR.

Il valore da segnalare in queste colonne è il valore nominale prima di qualsiasi riduzione dovuta a rettifiche di valore su crediti specifiche e senza l’applicazione di fattori di conversione.

090

Impegni all’erogazione di prestiti

Allegato I, punto 1, lettere c) e h), punto 2, lettera b), ii), punto 3, lettera b), i) e punto 4, lettera a), del CRR.

Gli impegni all’erogazione di prestiti sono impegni irrevocabili a fornire crediti a termini e condizioni prestabiliti, ad eccezione di quelli che sono derivati perché possono essere regolati con disponibilità liquide o mediante consegna o emissione di un altro strumento finanziario.

100

Garanzie finanziarie

Allegato I, punto 1, lettere a), b) e f), del CRR.

Le garanzie finanziarie sono contratti che impongono all’emittente di effettuare pagamenti stabiliti per rimborsare al possessore una perdita subita a causa del mancato pagamento da parte di un determinato debitore alla data pattuita in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito. I derivati su crediti non compresi nella colonna “Derivati” vanno inseriti in questa colonna.

110

Altri impegni

Per altri impegni s’intendono gli elementi indicati nell’allegato I del CRR che non sono compresi nelle categorie precedenti. Il valore dell’esposizione dell’obbligo giuridico unico derivante dall’accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti concluso dall’ente con una controparte è segnalato in questa colonna.

120-180

Esposizioni indirette

Articolo 403 del CRR.

Ai sensi dell’articolo 403 del CRR, un ente creditizio può applicare il principio di sostituzione quando un’esposizione verso un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale emessa da un terzo.

L’ente segnala in questo blocco di colonne gli importi delle esposizioni dirette che sono reimputate al garante o all’emittente della garanzia reale a condizione che a quest’ultimo venga assegnata una ponderazione del rischio equivalente o inferiore rispetto a quella che verrebbe applicata al terzo ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR. L’esposizione originaria protetta di riferimento (esposizione diretta) è dedotta dall’esposizione verso il debitore originario nelle colonne delle “Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito”. L’esposizione indiretta aumenta l’esposizione verso il garante o l’emittente della garanzia reale a seguito dell’effetto di sostituzione. Ciò vale anche per le garanzie prestate nell’ambito di un gruppo di clienti connessi.

L’ente segnala l’importo originario delle esposizioni indirette nella colonna corrispondente al tipo di esposizione diretta garantita o assicurata da una garanzia reale, come, nel caso in cui l’esposizione diretta garantita sia uno strumento di debito, l’ammontare dell’“Esposizione indiretta” attribuita al garante è segnalato nella colonna “Strumenti di debito”.

In questo blocco di colonne vanno segnalate anche le esposizioni derivanti da credit-linked note, conformemente all’articolo 399 del CRR.

120

Strumenti di debito

Cfr. colonna 060.

130

Strumenti di capitale

Cfr. colonna 070.

140

Derivati

Cfr. colonna 080.

150-170

Elementi fuori bilancio

Il valore di queste colonne è il valore nominale prima di qualsiasi riduzione dovuta a rettifiche di valore su crediti specifiche e senza l’applicazione di fattori di conversione.

150

Impegni all’erogazione di prestiti

Cfr. colonna 090.

160

Garanzie finanziarie

Cfr. colonna 100.

170

Altri impegni

Cfr. colonna 110.

180

Esposizioni aggiuntive derivanti da operazioni che comportano un’esposizione ad attività sottostanti

Articolo 390, paragrafo 7, del CRR.

Esposizioni aggiuntive derivanti da operazioni che comportano un’esposizione ad attività sottostanti.

190

(-) Rettifiche del valore e accantonamenti

Articoli 24, 34, 110 e 111 del CRR.

Le rettifiche di valore e gli accantonamenti compresi nel corrispondente quadro contabile (direttiva 86/635/CEE o regolamento (CE) n. 1606/2002) che influenzano la valutazione delle esposizioni in conformità degli articoli 24 e 110 del CRR.

In questa colonna vanno segnalati le rettifiche di valore e gli accantonamenti a fronte dell’esposizione lorda indicata nella colonna 040.

200

(-) Esposizioni dedotte dai fondi propri

Articolo 390, paragrafo 6, lettera e), del CRR.

Vanno segnalate qui le esposizioni dedotte dai fondi propri che sono incluse nelle diverse colonne dell’esposizione originaria totale.

210-230

Valore dell’esposizione senza applicazione di esenzioni e tecniche di attenuazione del rischio di credito

Articolo 394, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore dell’esposizione senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, se del caso.

210

Totale

Il valore dell’esposizione da segnalare in questa colonna è l’importo usato per determinare se un’esposizione è una grande esposizione nell’accezione dell’articolo 392 del CRR.

Detto valore comprende l’esposizione originaria previa detrazione delle rettifiche del valore e degli accantonamenti e l’ammontare delle esposizioni dedotte dai fondi propri.

220

Di cui: esterne al portafoglio di negoziazione

L’importo delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione rispetto all’esposizione totale prima dell’applicazione di esenzioni e di tecniche di attenuazione del rischio di credito.

230

% di capitale ammissibile

Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b), e articolo 395 del CRR.

L’importo da segnalare qui è la percentuale del valore dell’esposizione prima dell’applicazione di esenzioni e di tecniche di attenuazione del rischio di credito correlate al capitale ammissibile dell’ente, così come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b), del CRR.

240-310

(-) Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito (CRM)

Articolo 399 e articoli da 401 a 403 del CRR.

Le tecniche di CRM così come definite nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR.

Ai fini della presente segnalazione, le tecniche di CRM riconosciute nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR sono applicate in conformità degli articoli da 401 a 403 del CRR.

Le tecniche di CRM possono avere tre effetti diversi nel regime delle grandi esposizioni: effetto di sostituzione, protezione del credito di tipo reale diversa dall’effetto di sostituzione e trattamento di immobili.

240-290

(-) Effetto di sostituzione delle tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito

Articolo 403 del CRR.

L’ammontare delle protezioni del credito di tipo reale e di tipo personale da segnalare in queste colonne deve corrispondere alle esposizioni garantite da un terzo o assicurate da garanzie reali emesse da un terzo, qualora l’ente decida di considerare l’esposizione come contratta nei confronti del garante o dell’emittente della garanzia reale.

240

(-) Strumenti di debito

Cfr. colonna 060.

250

(-) Strumenti di capitale

Cfr. colonna 070.

260

(-) Derivati

Cfr. colonna 080.

270-290

(-) Elementi fuori bilancio

Il valore di queste colonne è segnalato senza l’applicazione di fattori di conversione.

270

(-) Impegni all’erogazione di prestiti

Cfr. colonna 090.

280

(-) Garanzie finanziarie

Cfr. colonna 100.

290

(-) Altri impegni

Cfr. colonna 110.

300

(-) Protezione del credito di tipo reale diversa dall’effetto di sostituzione

Articolo 401 del CRR.

L’ente segnala gli importi della protezione del credito di tipo reale, così come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR, che sono dedotti dal valore dell’esposizione per effetto dell’applicazione dell’articolo 401 del CRR.

310

(-) Immobili

Articolo 402 del CRR.

L’ente segnala gli importi dedotti dal valore dell’esposizione per effetto dell’applicazione dell’articolo 402 del CRR.

320

(-) Esenzioni

Articolo 400 del CRR.

L’ente segnala gli importi esentati dall’applicazione del regime delle grandi esposizioni.

330-350

Valore dell’esposizione dopo l’applicazione delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

Articolo 394, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

L’ente segnala il valore dell’esposizione dopo aver tenuto conto dell’effetto delle esenzioni e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito calcolate ai fini dell’articolo 395, paragrafo 1 del CRR.

330

Totale

Questa colonna comprende l’importo da tenere in considerazione per ottemperare ai limiti delle grandi esposizioni stabiliti nell’articolo 395 del CRR.

340

Di cui: esterne al portafoglio di negoziazione

L’ente segnala l’esposizione complessiva esterna al portafoglio di negoziazione dopo aver applicato le esenzioni e tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

350

% di capitale ammissibile

L’ente segnala la percentuale del valore dell’esposizione dopo aver applicato le esenzioni e le tecniche di attenuazione del rischio di credito correlate al capitale ammissibile dell’ente, come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b), del CRR.

7.   C 29.00 - Informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all’interno di gruppi di clienti connessi (modello LE3)

7.1.   Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010-360

L’ente segnala nel modello LE3 i dati dei singoli clienti facenti parte dei gruppi di clienti connessi compresi nelle righe del modello LE2.

010

Codice

Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella.

È segnalato il codice della controparte individuale appartenente ai gruppi di clienti connessi.

020

Codice del gruppo

Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella.

Se a livello nazionale esiste un codice unico per un gruppo di clienti connessi, detto codice è segnalato. In mancanza di un codice unico a livello nazionale, il codice da segnalare è quello utilizzato per la segnalazione delle esposizioni in “gruppo di clienti connessi” di cui al modello C 28.00 (LE2).

Se un cliente fa parte di diversi gruppi di clienti connessi, viene segnalato come membro di tutti i gruppi di clienti connessi cui appartiene.

030

Operazioni con esposizione ad attività sottostanti

Cfr. colonna 030 del modello LE2.

040

Tipo di connessione

Il tipo di connessione tra il singolo soggetto e il gruppo di clienti connessi viene specificato per mezzo di:

una “a”, nell’accezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, lettera a), del CRR (rapporto di controllo) oppure

una “b”, nell’accezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, lettera b) del CRR (rapporto di interconnessione).

050-360

Se gli strumenti finanziari segnalati nel modello LE2 sono erogati all’intero gruppo di clienti connessi, vanno imputati alle singole controparti nel modello LE3 conformemente ai criteri aziendali dell’ente.

Per il resto, si rimanda alle istruzioni del modello LE2.

8.   C 30.00 - Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati (modello LE 4)

8.1.   Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Codice

Il codice è un identificatore di riga e deve essere unico per ciascuna riga della tabella.

Cfr. colonna 010 del modello LE1.

020-250

Categorie di scadenze dell’esposizione

Articolo 394, paragrafo 2, lettera e), del CRR.

L’ente segnala questa informazione per le dieci maggiori esposizioni verso enti e per le dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati.

Le categorie di scadenze sono le seguenti: scadenze mensili fino a un anno, scadenze trimestrali da un anno fino a tre anni e scadenze più lunghe a partire da tre anni.

Ogni valore dell’esposizione prima dell’applicazione delle esenzioni e del CRM (colonna 210 del modello LE2) è segnalato con l’intero importo in essere nella rispettiva categoria di scadenze della sua scadenza residua attesa. Nel caso in cui l’esposizione verso il cliente sia costituita da diversi rapporti separati, ognuna di queste parti dell’esposizione è segnalata con l’intero importo in essere nella rispettiva categoria di scadenze della sua scadenza residua attesa. Gli strumenti privi di una scadenza fissata, come gli strumenti di capitale, vanno inseriti nella colonna “Scadenza indeterminata”.

Deve essere segnalata la scadenza attesa sia delle esposizioni dirette che di quelle indirette.

Nel caso delle esposizioni dirette, quando si imputano gli importi attesi di strumenti di debito e derivati alle diverse categorie di scadenze previste in questo modello, si fa riferimento alle istruzioni del modello delle fasce di scadenza delle ulteriori metriche per la liquidità (cfr. allegato XXIII del presente regolamento).

Nel caso di elementi fuori bilancio, per l’imputazione degli importi attesi alle diverse categorie di scadenza si fa riferimento alla scadenza del rischio sottostante. Più specificamente, nel caso dei depositi forward, ciò significa la struttura di scadenza del deposito; nel caso delle garanzie finanziarie, ciò significa la struttura di scadenza dell’attività finanziaria sottostante; nel caso delle aperture di credito non utilizzate di impegni ad erogare prestiti, ciò significa la struttura di scadenza del prestito e, nel caso di altri impegni, la struttura di scadenza dell’impegno.

Nel caso delle esposizioni indirette, l’imputazione alle categorie di scadenze si basa sulla scadenza delle operazioni garantite che comportano l’esposizione diretta.

Se un’esposizione o parte di un’esposizione è da considerarsi in stato di default ed è registrata come tale nel modello C 28.00 (LE2, colonna 050) e nel modello C 29.00 (LE3, colonna 060), l’estinzione (run-off) attesa dell’esposizione in stato di default deve essere assegnata alla rispettiva categoria di scadenza come segue:

se, nonostante lo stato di default, l’entità segnalante ha un preciso calendario dei rimborsi attesi dell’esposizione, questi sono assegnati alle corrispondenti categorie;

se non ha elementi per prevedere quando gli importi in stato di default saranno rimborsati (se mai lo saranno), l’entità segnalante assegna gli importi alla categoria “scadenza indeterminata”.

9.   C 31.00 - Categorie di scadenze delle dieci maggiori esposizioni verso enti e delle dieci maggiori esposizioni verso soggetti del settore finanziario non regolamentati: informazioni dettagliate sulle esposizioni verso singoli clienti all’interno di gruppi di clienti connessi (modello LE5)

9.1.   Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010-260

L’ente segnala nel modello LE5 i dati delle singole controparti appartenenti ai gruppi di clienti connessi compresi nelle righe del modello LE4.

010

Codice

Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella.

Cfr. colonna 010 del modello LE3.

020

Codice del gruppo

Le colonne 010 e 020 sono un identificatore di riga composito ed insieme devono essere uniche per ciascuna riga della tabella.

Cfr. colonna 020 del modello LE3.

030-260

Categorie di scadenze delle esposizioni

Cfr. colonne 020-250 del modello LE4.»


ALLEGATO V

«ALLEGATO XI

SEGNALAZIONE DELLA LEVA FINANZIARIA

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 400

1.

Intestazione dei modelli e altre convenzioni 400

1.1.

Intestazione dei modelli 400

1.2.

Convenzione di numerazione 401

1.3.

Abbreviazioni 401

1.4.

Convenzione dei segni 401
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 401

1.

Struttura e frequenza 401

2.

Formule per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria 401

3.

Soglie di rilevanza per derivati 402

4.

C 47.00 — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria (LRCalc) 402

5.

C 40.00 — Trattamento alternativo della misura dell’esposizione (LR1) 410

6.

C 41.00 — Elementi in bilancio e fuori bilancio — Ulteriore disaggregazione delle esposizioni (LR2) 419

7.

C 42.00 — Definizione alternativa del capitale (LR3) 421

8.

C 43.00 — Disaggregazione alternativa delle componenti della misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria (LR4) 423

9.

C 44.00 — Informazioni di carattere generale (LR5) 440

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   Intestazione dei modelli e altre convenzioni

1.1.   Intestazione dei modelli

1.

Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive per i modelli riportati nell’allegato X (di seguito “LR”).

2.

Il quadro consta in tutto di sei modelli:

C47.00: Calcolo del coefficiente di leva finanziaria (LRCalc): Calcolo del coefficiente di leva finanziaria;

C40.00: Modello 1 del coefficiente di leva finanziaria (LR1): Trattamento alternativo della misura dell’esposizione

C41.00: Modello 2 del coefficiente di leva finanziaria (LR2): Elementi in bilancio e fuori bilancio — Ulteriore disaggregazione delle esposizioni;

C42.00: Modello 3 del coefficiente di leva finanziaria (LR3): Definizione alternativa del capitale;

C43.00: Modello 4 del coefficiente di leva finanziaria (LR4): Disaggregazione delle componenti della misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria; e

C44.00: Modello 5 del coefficiente di leva finanziaria (LR5): Informazioni di carattere generale

3.

Per ciascun modello sono forniti i riferimenti giuridici e ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione.

1.2.   Convenzione di numerazione

4.

Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura illustrata nei punti riportati di seguito. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di validazione.

5.

Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello;riga;colonna}. Un asterisco segnala il riferimento all’intera riga o all’intera colonna.

6.

In caso di validazioni all’interno di un modello nel quale si utilizzano soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello e si limitano a {Riga;Colonna}.

7.

Ai fini della segnalazione della leva finanziaria, “di cui” si riferisce a una voce che costituisce un sottogruppo di una categoria di esposizioni di livello superiore, mentre “voce per memoria” si riferisce a una voce distinta che non costituisce un sottogruppo di una classe di esposizioni. La segnalazione di entrambi i tipi di cella è obbligatoria, ove non diversamente specificato.

1.3.   Abbreviazioni

8.

Ai fini del presente allegato e dei relativi modelli sono usate le abbreviazioni seguenti:

a.

“CRR” per il regolamento sui requisiti patrimoniali ossia il regolamento (UE) n. 575/2013;

b.

“SFT” per l’operazione di finanziamento tramite titoli ossia l’operazione di vendita con patto di riacquisto, l’operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, l’operazione con regolamento a lungo termine e il finanziamento con margini di cui al regolamento (UE) n. 575/2013;

c.

“CRM” per l’attenuazione del rischio di credito.

1.4.   Convenzione dei segni

9.

Tutti gli importi sono segnalati come cifre positive, ad eccezione degli importi segnalati in {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010}, {LR3;040;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} e {LR3;085;010}. Si rilevi che {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} e {LR3;085;010} indicano quindi solo valori negativi. Si rilevi altresì che, tranne in casi estremi, {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010} e {LR3;040;010} indicano solo valori positivi.

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1.   Struttura e frequenza

1.

Il modello di segnalazione del coefficiente di leva finanziaria è diviso in due parti: la parte A comprende tutte le voci (data item) che entrano nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria che gli enti comunicano alle autorità competenti a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, primo comma, del CRR; la parte B comprende tutte le voci che gli enti comunicano ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 1, secondo comma, del CRR (ossia ai fini della relazione di cui all’articolo 511 del CRR).

2.

Nel compilare i dati per questa norma tecnica di attuazione gli enti tengono conto del trattamento delle attività fiduciarie a norma dell’articolo 429, paragrafo 13, del CRR.

2.   Formule per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria

3.

Il coefficiente di leva finanziaria si basa su una misura del capitale e una misura dell’esposizione totale, da calcolare utilizzando le celle della parte A.

4.

Coefficiente di leva finanziaria — definizione pienamente adottata = {LRCalc;310;010}/{LRCalc;290;010}.

5.

Coefficiente di leva finanziaria — definizione transitoria = {LRCalc;320;010}/{LRCalc;300;010}.

3.   Soglie di rilevanza per derivati

6.

Al fine di ridurre gli oneri di segnalazione a carico degli enti con limitate esposizioni in derivati, per determinare l’importanza relativa delle esposizioni in derivati rispetto all’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria si applicano le misure indicate qui di seguito. Gli enti calcolano tali misure come segue:

7.

Formula.

8.

dove: la misura dell’esposizione totale (total exposure measure) è uguale a: {LRCalc;290;010}.

9.

Importo nozionale totale cui fanno riferimento i derivati = {LR1; 010;070} (gli enti segnalano sempre questa cella).

10.

Volume dei derivati su crediti = {LR1;020;070} + {LR1;050;070} (gli enti segnalano sempre queste celle).

11.

Gli enti devono segnalare le celle citate nel punto 14 nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

la quota di derivati di cui al punto 7 è superiore all’1,5 % in due date di riferimento per le segnalazioni consecutive;

la quota di derivati di cui al punto 7 è superiore al 2,0 %.

12.

Gli enti per i quali l’importo nozionale totale cui fanno riferimento i derivati definito al punto 9 è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le celle citate nel punto 14 anche se la loro quota di derivati non soddisfa le condizioni del punto 11.

13.

Gli enti devono segnalare le celle citate nel punto 15 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

il volume dei derivati su crediti di cui al punto 10 è superiore a 300 milioni di EUR in due date di riferimento per le segnalazioni consecutive;

il volume dei derivati su crediti di cui al punto 10 è superiore a 500 milioni di EUR.

14.

Le celle che gli enti sono tenuti a segnalare conformemente al punto 11 sono: {LR1;010;010}, {LR1;010;020}, {LR1;010;050}, {LR1;020;010}, {LR1;020;020}, {LR1;020;050}, {LR1;030;050}, {LR1;030;070}, {LR1;040;050}, {LR1;040;070}, {LR1;050;010}, {LR1;050;020}, {LR1;050;050}, {LR1;060;010}, {LR1;060;020}, {LR1;060;050} e {LR1;060;070}.

15.

Le celle che gli enti sono tenuti a segnalare conformemente al punto 13 sono: {LR1;020;075}, {LR1;050;075} e {LR1;050;085}.

4.   C 47.00 — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria (LRCalc)

16.

Questa parte del modello di segnalazione raccoglie i dati necessari per calcolare il coefficiente di leva finanziaria definito agli articoli 429, 429 bis e 429 ter del CRR.

17.

Gli enti segnalano il coefficiente di leva finanziaria su base trimestrale. Per ciascun trimestre il valore “alla data di riferimento per le segnalazioni” è il valore dell’ultimo giorno di calendario del terzo mese del trimestre di riferimento.

18.

Gli enti segnalano le celle da {010;010} a {030;010}, {060;010}, {090;010}, {110;010} e da {150;010} a {190;010} come se non si applicassero le esenzioni previste in {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010} e {220;010}.

19.

Gli enti segnalano le celle da {010;010} a {240;010} come se non si applicassero le esenzioni previste in {250;010} e {260;010}.

20.

Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o l’esposizione del coefficiente di leva finanziaria è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o l’esposizione del coefficiente di leva finanziaria è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

 

Riferimenti giuridici e istruzioni

Riga e colonna

Valori dell’esposizione

{010;010}

SFT: esposizione a norma dell’articolo 429, paragrafi 5 e 8, del CRR

Articolo 429, paragrafo 5, lettera d), e articolo 429, paragrafo 8, del CRR

Esposizione per le SFT calcolata a norma dell’articolo 429, paragrafo 5, lettera d), e dell’articolo 429, paragrafo 8, del CRR.

Gli enti considerano in questa cella le operazioni conformi all’articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera c), del CRR.

Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {190,010}.

Gli enti non includono in questa cella le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all’articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera a), del CRR, l’ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore.

{020;010}

SFT: maggiorazione per il rischio di controparte

Articolo 429 ter, paragrafo 1, del CRR

Maggiorazione per il rischio di controparte delle SFT, incluse quelle fuori bilancio, determinata a norma dell’articolo 429 ter, paragrafo 2 o, secondo il caso, paragrafo 3, del CRR.

Gli enti considerano in questa cella le operazioni conformi all’articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera c), del CRR.

Gli enti non includono in questa cella le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all’articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera a), del CRR, l’ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore. Gli enti indicano detti elementi piuttosto in {040;010}.

{030;010}

Deroga per le SFT: maggiorazione a norma dell’articolo 429 ter, paragrafo 4, e dell’articolo 222 del CRR

Articolo 429 ter, paragrafo 4, e articolo 222 del CRR

Valore dell’esposizione delle SFT, incluse quelle fuori bilancio, calcolato a norma dell’articolo 222 del CRR, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile.

Gli enti considerano in questa cella le operazioni conformi all’articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera c), del CRR.

Gli enti non considerano in questa cella le operazioni nelle quali la componente di maggiorazione del valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria è determinata con il metodo previsto all’articolo 429 ter, paragrafo 1, del CRR.

{040;010}

Rischio di controparte delle SFT in cui l’ente agisce come agente a norma dell’articolo 429 ter, paragrafo 6, del CRR

Articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera a), e articolo 429 ter, paragrafi 2 e 3, del CRR

Valore dell’esposizione per le SFT effettuate come agente nelle quali, conformemente all’articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera a), del CRR, l’ente fornisce al cliente o alla controparte un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dal cliente e il valore della garanzia reale costituita dal debitore; tale valore consiste soltanto nella maggiorazione determinata a norma dell’articolo 429 ter, paragrafo 2 o, secondo il caso, paragrafo 3, del CRR.

Gli enti non includono in questa cella le operazioni conformi all’articolo 429 ter, paragrafo 6, lettera c), del CRR. Gli enti indicano detti elementi piuttosto, secondo il caso, in {010;010} e {020;010} oppure in {010;010} e {030;010}.

{050;010}

(-) Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente

Articolo 429, paragrafo 11, e articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR

Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione su SFT compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Se si tratta di un titolo, la componente CCP esentata non è segnalata in questa cella, a meno che si tratti di un titolo ridato in garanzia che, in base alla disciplina contabile applicabile (ossia a norma dell’articolo 111, paragrafo 1, prima frase, del CRR), è riportato al suo intero valore.

Gli enti includono l’importo segnalato in questa cella anche in {010;010}, {020;010} e {030;010}, come se l’esenzione non si applicasse, e, se è soddisfatta la condizione della seconda parte della frase precedente, in {190;010}.

L’ente può segnalare in questa cella il margine iniziale da esso costituito in garanzia per la componente esentata dell’SFT segnalato in {190;010} e non in {020;010} o {030;010}.

{060;010}

Derivati: costo di sostituzione corrente

Articoli 429 bis, 274, 295, 296, 297 e 298 del CRR

Costo corrente di sostituzione specificato nell’articolo 274, paragrafo 1, del CRR dei contratti elencati nell’allegato II del CRR e dei derivati su crediti, compresi quelli fuori bilancio, segnalato al lordo del margine di variazione ricevuto.

Come previsto dall’articolo 429 bis, paragrafo 1, del CRR, gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione a norma dell’articolo 295 del CRR. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia, gli enti possono compensare all’interno della categoria di prodotti di cui all’articolo 272, punto 25), lettera c), del CRR e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all’articolo 295, lettera c), del CRR.

Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo dell’esposizione originaria a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 8, e dell’articolo 275 del CRR.

{070;010}

(-) Margine di variazione ricevuto in contante ammissibile compensato a fronte del valore di mercato dei derivati

Articolo 429 bis, paragrafo 3, del CRR

Margine di variazione ricevuto in contante dalla controparte ammissibile alla compensazione a fronte della parte del costo di sostituzione dell’esposizione in derivati a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 3, del CRR.

Non è segnalato il margine di variazione ricevuto in contante su una componente CCP esentata a norma dell’articolo 429, paragrafo 11, del CRR.

{080;010}

(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (costi di sostituzione)

Articolo 429, paragrafo 11, del CRR

Parte del costo di sostituzione delle esposizioni da negoziazione verso una controparte centrale qualificata (QCCP) esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR. L’importo è segnalato al lordo del margine di variazione ricevuto in contante su detta componente.

Gli enti includono l’importo segnalato in questa cella anche in {060;010} come se l’esenzione non si applicasse.

{090;010}

Derivati: maggiorazione secondo il metodo del valore di mercato

Articoli 429 bis, 274, 295, 296, 297 e 298 e articolo 299, paragrafo 2, del CRR

Questa cella riporta la maggiorazione per l’esposizione potenziale futura dei contratti elencati nell’allegato II del CRR e dei derivati su crediti, inclusi quelli fuori bilancio, calcolata con il metodo del valore di mercato (articolo 274 del CRR per i contratti elencati nell’allegato II del CRR e articolo 299, paragrafo 2, del CRR per i derivati su crediti), con applicazione delle norme di compensazione conformemente all’articolo 429 bis, paragrafo 1, del CRR. Per determinare il valore dell’esposizione di tali contratti gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all’articolo 295 del CRR. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia, gli enti possono compensare all’interno della categoria di prodotti di cui all’articolo 272, punto 25), lettera c), del CRR e i derivati su crediti quando sono soggetti ad un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all’articolo 295, lettera c), del CRR.

In conformità dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, secondo comma, del CRR, per calcolare l’esposizione potenziale futura dei derivati su crediti gli enti applicano i principi stabiliti all’articolo 299, paragrafo 2, lettera a), del CRR a tutti i loro derivati su crediti, non soltanto a quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo dell’esposizione originaria a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 8, e dell’articolo 275 del CRR.

{100;010}

(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (esposizione potenziale futura)

Articolo 429, paragrafo 11, del CRR

Esposizione potenziale futura delle esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Gli enti includono l’importo segnalato in questa cella anche in {090;010} come se l’esenzione non si applicasse.

{110;010}

Deroga per derivati: metodo dell’esposizione originaria

Articolo 429 bis, paragrafo 8, e articolo 275 del CRR

Questa cella riporta la misura dell’esposizione dei contratti elencati nell’allegato II, punti 1 e 2, del CRR, calcolata con il metodo dell’esposizione originaria previsto all’articolo 275 del CRR.

Gli enti che applicano il metodo dell’esposizione originaria non riducono la misura dell’esposizione dell’importo del margine di variazione ricevuto in contante a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 8, del CRR.

Gli enti che non applicano il metodo dell’esposizione originaria non compilano questa cella.

Gli enti non comprendono in questa cella i contratti misurati applicando il metodo del valore di mercato a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 1, e dell’articolo 274 del CRR.

{120;010}

(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (metodo dell’esposizione originaria)

Articolo 429, paragrafo 11, del CRR

Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente con applicazione del metodo dell’esposizione originaria previsto all’articolo 275 del CRR, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Gli enti includono l’importo segnalato in questa cella anche in {110;010} come se l’esenzione non si applicasse.

{130;010}

Importo nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti venduti

Articolo 429 bis, paragrafi da 5 a 7, del CRR

Valore nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti venduti (ossia quando l’ente fornisce la protezione del credito a una controparte) previsto all’articolo 429 bis, paragrafi da 5 a 7, del CRR.

{140;010}

(-) Derivati su crediti acquistati ammissibili compensati a fronte dei derivati su crediti venduti

Articolo 429 bis, paragrafi da 5 a 7, del CRR

Valore nozionale (con limitazioni) dei derivati su crediti acquistati (ossia quando l’ente acquista la protezione del credito da una controparte) con lo stesso nome di riferimento dei derivati su crediti venduti dall’ente, quando la durata residua della protezione acquistata è uguale o maggiore a quella della protezione venduta. Per ciascun nome di riferimento il valore non è quindi superiore al valore indicato in {130;010}.

{150;010}

Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 10 % a norma dell’articolo 429, paragrafo 10, del CRR

Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera d), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR

Valore dell’esposizione, in conformità dell’articolo 429, paragrafo 10, e dell’articolo 111, paragrafo 1, lettera d), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio basso ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 % cui rimanda l’allegato I, punto 4, lettere a), b) e c), del CRR (si ricorda che il valore dell’esposizione qui indicato è pari al 10 % del valore nominale), ossia impegni che l’ente può revocare incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso (UCC) o che comportano effettivamente la revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore. Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell’articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell’allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell’articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{160;010}

Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 20 % a norma dell’articolo 429, paragrafo 10, del CRR

Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera c), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR

Valore dell’esposizione, in conformità dell’articolo 429, paragrafo 10, e dell’articolo 111, paragrafo 1, lettera c), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio medio-basso ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 20 % cui rimanda l’allegato I, punto 3, lettere a) e b), del CRR (si ricorda che il valore dell’esposizione qui indicato è pari al 20 % del valore nominale). Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell’articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell’allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell’articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{170;010}

Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 50 % a norma dell’articolo 429, paragrafo 10, del CRR

Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera b), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR

Valore dell’esposizione, in conformità dell’articolo 429, paragrafo 10, e dell’articolo 111, paragrafo 1, lettera b), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio medio ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 50 %, nella definizione del metodo standardizzato per il rischio di credito, cui rimanda l’allegato I, punto 2, lettere a) e b), del CRR (si ricorda che il valore dell’esposizione qui indicato è pari al 50 % del valore nominale). Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Sono compresi in questa cella le linee di liquidità e gli altri impegni verso cartolarizzazioni, vale a dire che, a norma dell’articolo 255 del CRR, per tutte le linee di liquidità il fattore di conversione del credito è pari al 50 % quale che sia la scadenza.

Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell’articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell’allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell’articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{180;010}

Elementi fuori bilancio con fattore di conversione del credito del 100 % a norma dell’articolo 429, paragrafo 10, del CRR

Articolo 429, paragrafo 10, articolo 111, paragrafo 1, lettera a), e articolo 166, paragrafo 9, del CRR

Valore dell’esposizione, in conformità dell’articolo 429, paragrafo 10, e dell’articolo 111, paragrafo 1, lettera a), del CRR, degli elementi fuori bilancio a rischio alto ai quali sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito del 100 % cui rimanda l’allegato I, punto 1, lettere da a) a k), del CRR (si ricorda che il valore dell’esposizione qui indicato è pari al 100 % del valore nominale). Il valore nominale non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Sono compresi in questa cella le linee di liquidità e gli altri impegni verso cartolarizzazioni,

Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, a norma dell’articolo 166, paragrafo 9, del CRR è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell’allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell’articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{190;010}

Altre attività

Articolo 429, paragrafo 5, del CRR

Tutte le attività diverse dai contratti elencati nell’allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT (ad esempio vanno segnalati in questa cella, tra gli altri: i crediti contabili per il margine di variazione in contante fornito, se rilevati in base alla disciplina contabile applicabile, le attività liquide definite nel quadro del coefficiente di copertura della liquidità e le operazioni non riuscite e non regolate). Gli enti basano la valutazione sui principi stabiliti all’articolo 429, paragrafo 5, del CRR.

Gli enti comprendono in questa cella il contante ricevuto o i titoli forniti a una controparte tramite SFT e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione). Gli enti rilevano inoltre in questa sede gli elementi dedotti dal capitale primario di classe 1 e dal capitale aggiuntivo di classe 1 (ad esempio, attività immateriali, attività fiscali differite ecc.).

{200;010}

Lordizzazione per garanzie reali costituite in relazione a derivati

Articolo 429 bis, paragrafo 2, del CRR

Importo delle garanzie reali costitute in relazione a derivati laddove la costituzione di tale garanzia determini, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell’importo delle attività a norma dell’articolo 429 bis, paragrafo 2, del CRR.

Gli enti non comprendono in questa cella il margine iniziale per le operazioni su derivati compensate per conto del cliente con una QCCP né il margine di variazione in contante ammissibile definito all’articolo 429 bis, paragrafo 3, del CRR.

{210;010}

(-) Crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati

Articolo 429 bis, paragrafo 3, terzo comma, del CRR

Crediti per il margine di variazione pagato in contante alla controparte in operazioni su derivati laddove l’ente sia tenuto, in base alla disciplina contabile applicabile, a contabilizzare tali crediti come attività, purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 429 bis, paragrafo 3, lettere da a) a e), del CRR.

L’importo qui segnalato è incluso anche nella segnalazione delle altre attività in {190, 010}.

{220;010}

(-) Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (margine iniziale)

Articolo 429, paragrafo 11, del CRR

Parte del margine iniziale (costituito in garanzia) delle esposizioni da negoziazione verso una QCCP esentate risultanti da operazioni su derivati compensate per conto del cliente, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 306, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

L’importo qui segnalato è incluso anche nella segnalazione delle altre attività in {190, 010}.

{230;010}

Rettifiche per le SFT contabilizzate come vendita

Articolo 429 ter, paragrafo 5, del CRR

Valore dei titoli dati in prestito in un’operazione di vendita con patto di riacquisto e cancellati a causa di un’operazione di contabilizzazione come vendita in base alla disciplina contabile applicabile.

{240;010}

(-) Attività fiduciarie

Articolo 429, paragrafo 13, del CRR

Valore delle attività fiduciarie che, a norma dell’articolo 429, paragrafo 13, del CRR, rispondono ai criteri per la non iscrizione contabile dello IAS 39 e, se del caso, ai criteri in materia di non consolidamento dell’IFRS 10, presumendo l’assenza di effetti di compensazione contabile o di altri effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM sono annullati contabilmente).

L’importo qui segnalato è incluso anche nella segnalazione delle altre attività in {190, 010}.

{250;010}

(-) Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell’articolo 429, paragrafo 7, del CRR

Articolo 429, paragrafo 7, e articolo 113, paragrafo 6, del CRR

Esposizioni non consolidate al livello di consolidamento applicabile ammesse al trattamento previsto dall’articolo 113, paragrafo 6, del CRR, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui a detta disposizione, lettere da a) a e), e le autorità competenti abbiano dato l’approvazione.

L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.

{260;010}

(-) Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429, paragrafo 14, del CRR

Articolo 429, paragrafo 14, del CRR

Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429, paragrafo 14, del CRR, purché siano soddisfatte le condizioni ivi previste e le autorità competenti abbiano dato l’approvazione.

L’importo qui segnalato è incluso anche nelle pertinenti celle precedenti come se l’esenzione non si applicasse.

{270;010}

(-) Importo delle attività dedotto — capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata

Articolo 429, paragrafo 4, lettera a), e articolo 499, paragrafo 1, lettera a), del CRR

Sono incluse tutte le rettifiche apportate al valore dell’attività imposte da, secondo il caso:

articoli da 32 a 35 del CRR oppure

articoli da 36 a 47 del CRR oppure

articoli da 56 a 60 del CRR.

Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell’articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell’esposizione nelle celle da {010;010} a {260;010} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un’attività specifica.

Poiché sono già dedotti dalla misura del capitale, questi importi riducono l’esposizione del coefficiente di leva finanziaria e sono segnalati come cifra negativa.

{280;010}

(-) Importo delle attività dedotto — capitale primario di classe 1 — definizione transitoria

Articolo 429, paragrafo 4, lettera a), e articolo 499, paragrafo 1, lettera b), del CRR

Sono incluse tutte le rettifiche apportate al valore dell’attività imposte da, secondo il caso:

articoli da 32 a 35 del CRR oppure

articoli da 36 a 47 del CRR oppure

articoli da 56 a 60 del CRR.

Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, oltre a tener conto delle deroghe previste dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell’articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell’esposizione nelle celle da {010;010} a {260;010} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un’attività specifica.

Poiché sono già dedotti dalla misura del capitale, questi importi riducono l’esposizione del coefficiente di leva finanziaria e sono segnalati come cifra negativa.

{290;010}

Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1

Gli enti segnalano l’importo seguente:

{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010} + {LRCalc;270;010}.

{300;010}

Esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria — con definizione transitoria del capitale di classe 1

Gli enti segnalano l’importo seguente:

{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} - {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010} + {LRCalc;280;010}.

Riga

e colonna

Capitale

{310;010}

Capitale di classe 1 — definizione pienamente adottata

Articolo 429, paragrafo 3, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR

Importo del capitale di classe 1 calcolato a norma dell’articolo 25 del CRR senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.

{320;010}

Capitale di classe 1 — definizione transitoria

Articolo 429, paragrafo 3, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR

Importo del capitale di classe 1 calcolato a norma dell’articolo 25 del CRR tenuto conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.

Riga

e colonna

Coefficiente di leva finanziaria

{330;010}

Coefficiente di leva finanziaria — con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1

Articolo 429, paragrafo 2, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR

Coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente alla parte II, punto 4, del presente allegato.

{340;010}

Coefficiente di leva finanziaria — con definizione transitoria del capitale di classe 1

Articolo 429, paragrafo 2, e articolo 499, paragrafo 1, del CRR

Coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente alla parte II, punto 5, del presente allegato.

5.   C 40.00 — Trattamento alternativo della misura dell’esposizione (LR1)

21.

Questa parte della segnalazione contiene i dati relativi al trattamento alternativo dei derivati, delle SFT e degli elementi fuori bilancio.

22.

Gli enti determinano i “valori contabili di bilancio” in LR1 in base alla disciplina contabile applicabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR. Il “valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM” indica il valore contabile di bilancio senza tener conto degli effetti di compensazione o di altra attenuazione del rischio di credito (CRM).

23.

Ad eccezione di {250;120} e {260;120}, in LR1 gli enti segnalano i valori come se non si applicassero le esenzioni previste nelle celle di LRCalc {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220;010}, {250;010} e {260;010}.

Riga e colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

{010;010}

Derivati — Valore contabile di bilancio

Somma di {020;010}, {050;010} e {060;010}.

{010;020}

Derivati — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM

Somma di {020;020}, {050;020} e {060;020}.

{010;050}

Derivati — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM)

Somma di {020;050}, {050;050} e {060;050}.

{010;070}

Derivati — Importo nozionale

Somma di {020;070}, {050;070} e {060;070}.

{020;010}

Derivati su crediti (protezione venduta) — Valore contabile di bilancio

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l’ente vende la protezione del credito a una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività.

{020;020}

Derivati su crediti (protezione venduta) — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l’ente vende la protezione del credito a una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività, presumendo l’assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).

{020;050}

Derivati su crediti (protezione venduta) — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM)

Somma di {030;050} e {040;050}.

{020;070}

Derivati su crediti (protezione venduta) — Importo nozionale

Somma di {030;070} e {040;070}.

{020;075}

Derivati su crediti (protezione venduta) — Importo nozionale (con limitazioni)

Questa cella riporta l’importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti (protezione venduta) segnalato in {020; 070} previa riduzione delle variazioni negative del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione al derivato su crediti venduto.

{030;050}

Derivati su crediti (protezione venduta) soggetti a clausola di close-out — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM)

Articolo 299, paragrafo 2, del CRR

Questa cella riporta l’esposizione potenziale futura dei derivati su crediti quando l’ente vende la protezione del credito a una controparte soggetta alla clausola di close-out, presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM. Gli enti non inseriscono in questa cella la maggiorazione per i derivati su crediti quando l’ente vende la protezione del credito a una controparte non soggetta alla clausola di close-out, inserendola piuttosto in {LR1;040;050}.

La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell’accordo al verificarsi del default, includendo in quest’ultimo l’insolvenza o il fallimento della controparte.

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{030;070}

Derivati su crediti (protezione venduta) soggetti alla clausola di close-out — Importo nozionale

Questa cella riporta l’importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l’ente vende la protezione del credito a una controparte soggetta alla clausola di close-out.

La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell’accordo al verificarsi del default, includendo in quest’ultimo l’insolvenza o il fallimento della controparte.

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{040;050}

Derivati su crediti (protezione venduta) non soggetti a clausola di close-out — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM)

Articolo 299, paragrafo 2, del CRR

Questa cella riporta l’esposizione potenziale futura dei derivati su crediti quando l’ente vende la protezione del credito a una controparte non soggetta alla clausola di close-out, presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM.

La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell’accordo al verificarsi del default, includendo in quest’ultimo l’insolvenza o il fallimento della controparte.

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{040;070}

Derivati su crediti (protezione venduta) non soggetti alla clausola di close-out — Importo nozionale

Questa cella riporta l’importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l’ente vende la protezione del credito a una controparte non soggetta alla clausola di close-out.

La clausola di close-out conferisce alla parte non in stato di default il diritto di terminare e chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell’accordo al verificarsi del default, includendo in quest’ultimo l’insolvenza o il fallimento della controparte.

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{050;010}

Derivati su crediti (protezione acquistata) — Valore contabile di bilancio

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l’ente acquista la protezione del credito da una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività.

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{050;020}

Derivati su crediti (protezione acquistata) — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei derivati su crediti quando l’ente acquista la protezione del credito da una controparte e il contratto è iscritto in bilancio come attività, presumendo l’assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{050;050}

Derivati su crediti (protezione acquistata) — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM)

Articolo 299, paragrafo 2, del CRR

Questa cella riporta l’esposizione potenziale futura dei derivati su crediti quando l’ente acquista la protezione del credito da una controparte, presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM.

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{050;070}

Derivati su crediti (protezione acquistata) — Importo nozionale

Questa cella riporta l’importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l’ente acquista la protezione del credito da una controparte.

Gli enti tengono conto di tutti i derivati su crediti, non soltanto di quelli assegnati al portafoglio di negoziazione.

{050;075}

Derivati su crediti (protezione acquistata) — Importo nozionale (con limitazioni)

Questa cella riporta l’importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti (protezione acquistata) segnalato in {050;050} previa riduzione delle variazioni positive del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione al derivato su crediti acquistato.

{050;085}

Derivati su crediti (protezione acquistata) — Importo nozionale (con limitazioni) (stesso nome di riferimento)

Importo nozionale cui fanno riferimento i derivati su crediti quando l’ente acquista la protezione del credito con lo stesso nome di riferimento del sottostante dei derivati su crediti venduti dall’ente segnalante.

Ai fini della segnalazione del valore di questa cella, i nomi di riferimento dei sottostanti sono considerati gli stessi se si riferiscono allo stesso soggetto giuridico e allo stesso rango (seniority).

La protezione del credito acquistata su un paniere di soggetti di riferimento è considerata la stessa se è economicamente equivalente all’acquisto separato della protezione su ciascuno dei singoli nomi compresi nel paniere.

Se l’ente acquista protezione del credito su un paniere di nomi di riferimento, questa protezione è considerata la stessa soltanto se la protezione del credito acquistata copre tutti i sottoinsiemi del paniere sul quale è stata venduta. In altri termini, la compensazione può essere rilevata soltanto se il paniere di soggetti di riferimento e il livello di subordinazione delle due operazioni sono identici.

Per ciascun nome di riferimento gli importi nozionali della protezione del credito acquistata considerati in questa cella non eccedono gli importi segnalati in {020;075} e {050;075}.

{060;010}

Derivati finanziari — Valore contabile di bilancio

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei contratti elencati nell’allegato II del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività.

{060;020}

Derivati finanziari — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei contratti elencati nell’allegato II del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l’assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).

{060;050}

Derivati finanziari — Maggiorazione con il metodo del valore di mercato (presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM)

Articolo 274 del CRR

Questa cella riporta l’esposizione regolamentare potenziale futura dei contratti elencati nell’allegato II del CRR presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM.

{060;070}

Derivati finanziari — Importo nozionale

Questa cella riporta l’importo nozionale cui fanno riferimento i contratti elencati nell’allegato II del CRR.

{070;010}

SFT coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, e articolo 206 del CRR

Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle SFT coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell’articolo 206 del CRR.

Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090,010}.

{070;020}

SFT coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, e articolo 206 del CRR

Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle SFT coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell’articolo 206 del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l’assenza di effetti di compensazione prudenziale o contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente). Inoltre, quando l’SFT è contabilizzata come vendita in base alla disciplina contabile applicabile, gli enti annullano contabilmente tutte le registrazioni contabili relative alla vendita.

Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090,020}.

{070;040}

SFT coperte da accordo quadro di compensazione — Maggiorazione per SFT

Articolo 206 del CRR

Per le SFT, comprese quelle fuori bilancio, coperte da un accordo di compensazione conforme ai requisiti dell’articolo 206 del CRR, gli enti costituiscono insiemi di attività soggette a compensazione. Per ciascun insieme di attività soggette a compensazione gli enti calcolano la maggiorazione dell’esposizione corrente verso la controparte (CCE) applicando la seguente formula:

CCE = max{(Σi E i – Σi C i); 0}

dove:

i

=

ciascuna operazione compresa nell’insieme di attività soggette a compensazione,

Ei

=

per l’operazione i, il valore Ei ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 3, del CRR,

Ci

=

per l’operazione i, il valore Ci ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 3, del CRR,

Gli enti aggregano il risultato di questa formula per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione e segnalano in questa cella il totale.

{080;010}

SFT non coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle SFT non coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell’articolo 206 del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività.

Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090,010}.

{080;020}

SFT non coperte da accordo quadro di compensazione — Valore contabile di bilancio presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, delle SFT non coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell’articolo 206 del CRR quando i contratti sono iscritti in bilancio come attività, presumendo l’assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente). Inoltre, quando l’SFT è contabilizzata come vendita in base alla disciplina contabile applicabile, gli enti annullano contabilmente tutte le registrazioni contabili relative alla vendita.

Gli enti non comprendono in questa cella il contante ricevuto né i titoli forniti a una controparte tramite dette operazioni e mantenuti in bilancio (non essendo soddisfatti i criteri contabili per la cancellazione), inserendoli piuttosto in {090,020}.

{080;040}

SFT non coperte da accordo quadro di compensazione — Maggiorazione per SFT

Articolo 206 del CRR

Per le SFT, comprese quelle fuori bilancio, non coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile a norma dell’articolo 206 del CRR, gli enti costituiscono insiemi formati da tutte le attività comprese in un’operazione (vale a dire che ciascuna SFT è trattata come insieme a sé stante) e determinano per ciascun insieme la maggiorazione dell’esposizione corrente verso la controparte (CCE) applicando la seguente formula:

CCE = max {(E – C); 0}

dove:

E = il valore Ei ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 3, del CRR,

C = il valore Ci ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 3, del CRR.

Gli enti aggregano il risultato di questa formula per tutti gli insiemi suindicati e segnalano in questa cella il totale.

{090;010}

Altre attività — Valore contabile di bilancio

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile di tutte le attività diverse dai contratti elencati nell’allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT.

{090;020}

Altre attività — Valore contabile di bilancio presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM

Articolo 4, paragrafo 1, punto 77, del CRR

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile di tutte le attività diverse dai contratti elencati nell’allegato II del CRR, dai derivati su crediti e dalle SFT, presumendo l’assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).

{100;070}

Elementi fuori bilancio a rischio basso secondo il metodo standardizzato (RSA), di cui — valore nominale

Articolo 111 del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell’allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell’articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{110;070}

Esposizioni rotative al dettaglio, di cui — valore nominale

Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR

Questa cella riporta il valore nominale delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate fuori bilancio conformi alle condizioni di cui all’articolo 154, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del CRR. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Sono qui considerate tutte le esposizioni che hanno come controparte una persona fisica, che sono rotative e revocabili incondizionatamente come indicato nell’articolo 149, lettera b), del CRR e il cui totale è limitato a 100 000  EUR per debitore.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell’allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell’articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{120;070}

Impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente — Valore nominale

Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli impegni su carta di credito che l’ente può revocare incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso (UCC) e ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Gli enti non comprendono in questa cella gli impegni di credito che comportano effettivamente la cancellazione automatica per deterioramento del merito di credito del debitore ma che non sono UCC.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell’allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell’articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{130;070}

Impegni non rotativi revocabili incondizionatamente — Valore nominale

Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR

Questa cella riporta il valore nominale di altri impegni che l’ente può revocare incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso (UCC) e ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 0 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Gli enti non comprendono in questa cella gli impegni di credito che comportano effettivamente la cancellazione automatica per deterioramento del merito di credito del debitore ma che non sono UCC.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell’allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell’articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{140;070}

Elementi fuori bilancio a rischio medio-basso secondo l’RSA — Valore nominale

Articolo 111 del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 20 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell’allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell’articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{150;070}

Elementi fuori bilancio a rischio medio secondo l’RSA — Valore nominale

Articolo 111 del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 50 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell’allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell’articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{160;070}

Elementi fuori bilancio a rischio pieno secondo l’RSA — Valore nominale

Articolo 111 del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli elementi fuori bilancio ai quali, secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito, sarebbe attribuito un fattore di conversione del credito dello 100 %. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Per questa cella gli enti non considerano i contratti elencati nell’allegato II del CRR, i derivati su crediti e le SFT a norma dell’articolo 429, paragrafo 10, del CRR.

{170;070}

(voce per memoria) Importi utilizzati di esposizioni rotative al dettaglio — Valore nominale

Articolo 154, paragrafo 4, del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli importi utilizzati delle esposizioni rotative al dettaglio fuori bilancio. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

{180;070}

(voce per memoria) Importi utilizzati di impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente — Valore nominale

Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli importi utilizzati di impegni su carta di credito revocabili incondizionatamente. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

{190;070}

(voce per memoria) Importi utilizzati di impegni revocabili incondizionatamente non rotativi — Valore nominale

Articolo 111 e articolo 154, paragrafo 4, del CRR

Questa cella riporta il valore nominale degli importi utilizzati di impegni revocabili incondizionatamente non rotativi. Il valore non è ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

{210;020}

Garanzie in contante ricevute in operazioni su derivati — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile delle garanzie in contante ricevute in operazioni su derivati, presumendo l’assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di altra CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).

Ai fini di questa cella il contante è definito come l’importo totale dei contanti, comprese le monete e le banconote/valuta. L’importo totale dei depositi presso le banche centrali è incluso nella misura in cui i depositi possono essere ritirati in periodi di stress. Gli enti non segnalano in questa cella il contante depositato presso altri enti.

{220;020}

Crediti per garanzie in contante costituite in operazioni su derivati — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM

Valore contabile di bilancio in base alla disciplina contabile applicabile dei crediti per garanzie in contante costituite a fronte di operazioni su derivati, presumendo l’assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente). Gli enti che, in base alla disciplina contabile applicabile, sono autorizzati a compensare i crediti per garanzie in contante costituite a fronte della corrispondente passività derivata (valore equo negativo) e che scelgono di esercitare tale facoltà annullano contabilmente la compensazione e segnalano il credito netto in contante.

{230;020}

Titoli ricevuti in un’SFT e rilevati come attività — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM

Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, dei titoli ricevuti in un’SFT e rilevati come attività in base a detta disciplina, presumendo l’assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).

{240;020}

Credito passante in contante su SFT (crediti in contante) — Valore contabile presumendo l’assenza di compensazione o altra CRM

Valore contabile di bilancio, in base alla disciplina contabile applicabile, dei crediti in contante per il contante prestato al possessore dei titoli nell’ambito di un’operazione di credito passante in contante qualificata (CCLT), presumendo l’assenza di effetti di compensazione contabile o di effetti di altra CRM (vale a dire che gli effetti di compensazione contabile o di CRM che hanno inciso sul valore contabile sono annullati contabilmente).

Ai fini di questa cella il contante è definito come l’importo totale dei contanti, comprese le monete e le banconote/valuta. L’importo totale dei depositi presso le banche centrali è incluso nella misura in cui i depositi possono essere ritirati in periodi di stress. Gli enti non segnalano in questa cella il contante depositato presso altri enti.

La CCLT è definita come la combinazione di due operazioni in cui un ente prende a prestito titoli dal possessore degli stessi e li presta a sua volta al prenditore dei titoli. Contestualmente l’ente riceve garanzie in contante dal prenditore dei titoli e presta a sua volta il contante ricevuto al possessore dei titoli. La CCLT qualificata rispetta tutte le condizioni seguenti:

a)

entrambe le singole operazioni che formano la CCLT qualificata sono eseguite alla stessa data di negoziazione oppure, in caso di operazioni internazionali, in giornate operative contigue;

b)

se le singole operazioni che formano la CCLT non indicano una scadenza, l’ente ha per legge il diritto di chiudere l’una o l’altra parte della CCLT, ossia di terminare tutte e due le operazioni che formano la CCLT, in qualsiasi momento e senza preavviso;

c)

se le singole operazioni che formano la CCLT indicano una scadenza, la CCLT non comporta disallineamenti di durata per l’ente; l’ente ha per legge il diritto di chiudere l’una o l’altra parte della CCLT, ossia di terminare tutte e due le operazioni che formano la CCLT, in qualsiasi momento e senza preavviso;

d)

la CCLT non comporta altre esposizioni incrementali.

{250;120}

Esposizioni ammissibili al trattamento dell’articolo 113, paragrafo 6, del CRR — Importo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato

Importo dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria che sarebbe esentato se le autorità competenti autorizzassero nel massimo grado l’esenzione delle esposizioni che soddisfano tutte le condizioni dell’articolo 113, paragrafo 6, lettere da a) a e), del CRR e per le quali è stata concessa l’approvazione prevista all’articolo 113, paragrafo 6, del CRR. Se l’autorità competente concede già l’autorizzazione massima, il valore riportato in questa cella corrisponde a quello segnalato in {LRCalc;250;010}.

{260;120}

Esposizioni rispondenti alle condizioni dell’articolo 429, paragrafo 14, lettere a), b) e c), del CRR — Importo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria ipoteticamente esentato

Importo dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria che sarebbe esentato se le autorità competenti autorizzassero nel massimo grado l’esenzione delle esposizioni che soddisfano le condizioni dell’articolo 429, paragrafo 14, lettere a), b) e c), del CRR. Se l’autorità competente concede già l’autorizzazione massima, il valore riportato in questa cella corrisponde a quello segnalato in {LRCalc;260;010}.

6.   C 41.00 — Elementi in bilancio e fuori bilancio — Ulteriore disaggregazione delle esposizioni (LR2)

24.

Il modello LR2 fornisce informazioni sugli elementi aggiuntivi di disaggregazione di tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio (1) non comprese nel portafoglio di negoziazione e di tutte le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di controparte. La disaggregazione avviene in base ai fattori di ponderazione del rischio applicati a norma della sezione del CRR sul rischio di credito. Le informazioni sono ricavate diversamente a seconda che si tratti di esposizioni cui si applica il metodo standardizzato o di quelle cui si applica il metodo IRB.

25.

Per le esposizioni supportate da tecniche di CRM che comportano la sostituzione del fattore di ponderazione del rischio della controparte con il fattore di ponderazione del rischio della garanzia, gli enti fanno riferimento al fattore di ponderazione del rischio dopo l’effetto di sostituzione. Secondo il metodo IRB, gli enti eseguono il calcolo seguente: per le esposizioni (diverse da quelle per le quali sono previsti fattori regolamentari specifici di ponderazione del rischio) di ciascuna classe di debitori, il fattore di ponderazione del rischio si ricava dividendo l’importo ponderato per il rischio dell’esposizione ottenuto applicando la formula di ponderazione del rischio o la formula di vigilanza (rispettivamente per le esposizioni al rischio di credito e le esposizioni verso la cartolarizzazione) per il valore dell’esposizione, dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti all’applicazione di tecniche di CRM con effetto di sostituzione sull’esposizione. Nel metodo IRB le esposizioni classificate in stato di default sono escluse dalle celle da {020;010} a {090;010} e inserite in {100;010}. Nel metodo standardizzato le esposizioni soggette all’articolo 112, lettera j), sono escluse dalle celle da {020;020} a {090;020} e inserite in {100;020}.

26.

In entrambi i metodi gli enti tengono conto delle esposizioni dedotte dal capitale regolamentare come se fosse applicato un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %.

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Totale delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio non comprese nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di controparte (disaggregazione in base al fattore di ponderazione del rischio)

Somma delle celle da {020:*} a {100;*}.

020

= 0 %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

030

> 0 % e ≤ 12 %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori allo 0 % e inferiori o uguali al 12 %.

040

> 12 % e ≤ 20 %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori allo 12 % e inferiori o uguali al 20 %.

050

> 20 % e ≤ 50 %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori allo 20 % e inferiori o uguali al 50 %.

060

> 50 % e ≤ 75 %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori allo 50 % e inferiori o uguali al 75 %.

070

> 75 % e ≤ 100 %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori allo 75 % e inferiori o uguali al 100 %.

080

> 100 % e ≤ 425 %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori allo 100 % e inferiori o uguali al 425 %.

090

> 425 % e ≤ 1 250  %

Esposizioni con fattore di ponderazione del rischio compreso in una gamma di fattori rigorosamente superiori allo 425 % e inferiori o uguali al 1 250  %.

100

Esposizioni in stato di default

Secondo il metodo standardizzato, le esposizioni soggette all’articolo 112, lettera j), del CRR.

Secondo il metodo IRB, sono esposizioni in stato di default tutte le esposizioni con probabilità di default del 100 %.

110

(voce per memoria) Elementi fuori bilancio a rischio basso o elementi fuori bilancio cui si applica un fattore di conversione dello 0 % secondo il coefficiente di solvibilità

Elementi fuori bilancio a rischio basso a norma dell’articolo 111 del CRR e elementi fuori bilancio cui si applica un fattore di conversione dello 0 % a norma dell’articolo 166 del CRR.

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Esposizioni in bilancio e fuori bilancio (esposizioni secondo il metodo standardizzato)

Valori dell’esposizione in bilancio e fuori bilancio tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le CRM e dei fattori di conversione del credito, calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR.

020

Esposizioni in bilancio e fuori bilancio (esposizioni secondo il metodo basato sui rating interni)

Valori delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio a norma dell’articolo 166 e dell’articolo 230, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del CRR, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle tecniche di CRM con effetti di sostituzione sull’esposizione.

Agli elementi fuori bilancio l’ente applica i fattori di conversione previsti dall’articolo 166, paragrafi 8, 9 e 10, del CRR.

030

Valore nominale

Valori dell’esposizione degli elementi fuori bilancio ai sensi degli articoli 111 e 166 del CRR senza applicazione di fattori di conversione.

7.   C 42.00 — Definizione alternativa del capitale (LR3)

27.

Il modello LR3 contiene informazioni sulle misure di capitale necessarie per la verifica di cui all’articolo 511 del CRR.

Riga

e colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

{010;010}

Capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata

Articolo 50 del CRR

Importo del capitale primario di classe 1 ai sensi dell’articolo 50 del CRR senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.

{020;010}

Capitale primario di classe 1 — definizione transitoria

Articolo 50 del CRR

Importo del capitale primario di classe 1 calcolato ai sensi dell’articolo 50 del CRR tenuto conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.

{030;010}

Totale dei fondi propri — definizione pienamente adottata

Articolo 72 del CRR

Importo dei fondi propri ai sensi dell’articolo 72 del CRR senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.

{040;010}

Totale dei fondi propri — definizione transitoria

Articolo 72 del CRR

Importo dei fondi propri ai sensi dell’articolo 72 del CRR tenuto conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR.

{055;010}

Importo delle attività dedotto — dagli elementi di capitale primario di classe 1 — definizione pienamente adottata

Importo delle rettifiche regolamentari agli elementi del capitale primario di classe 1 che rettificano il valore dell’attività imposte da, secondo il caso:

articoli da 32 a 35 del CRR oppure

articoli da 36 a 47 del CRR.

Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell’articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell’esposizione nelle celle da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un’attività specifica.

Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.

{065;010}

Importo delle attività dedotto — dagli elementi di capitale primario di classe 1 — definizione transitoria

Importo delle rettifiche regolamentari apportate al capitale primario di classe 1 che rettificano il valore dell’attività imposte da, secondo il caso:

articoli da 32 a 35 del CRR oppure

articoli da 36 a 47 del CRR.

Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, oltre a tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell’articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell’esposizione nelle celle da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un’attività specifica.

Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.

{075;010}

Importo delle attività dedotto — dagli elementi di fondi propri — definizione pienamente adottata

Importo delle rettifiche regolamentari apportate agli elementi di fondi propri che rettificano il valore dell’attività imposte da, secondo il caso:

articoli da 32 a 35 del CRR oppure

articoli da 36 a 47 del CRR oppure

articoli da 56 a 60 del CRR oppure

articoli da 66 a 70 del CRR.

Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, senza tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell’articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell’esposizione nelle righe da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un’attività specifica.

Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.

{085,010}

Importo delle attività dedotto — dagli elementi di fondi propri — definizione transitoria

Importo delle rettifiche regolamentari apportate agli elementi di fondi propri che rettificano il valore dell’attività imposte da, secondo il caso:

articoli da 32 a 35 del CRR oppure

articoli da 36 a 47 del CRR oppure

articoli da 56 a 60 del CRR oppure

articoli da 66 a 70 del CRR.

Gli enti tengono conto delle esenzioni, alternative e deroghe a dette deduzioni previste dagli articoli 48, 49 e 79 del CRR, oltre a tener conto della deroga prevista dalla parte dieci, titolo I, capi 1 e 2, del CRR. Per evitare un doppio conteggio, gli enti non segnalano le rettifiche già apportate a norma dell’articolo 111 del CRR nel calcolo del valore dell’esposizione nelle celle da {LRCalc;10;10} a {LRCalc;260;10} né segnalano le rettifiche che non deducono il valore di un’attività specifica.

Poiché riducono il totale dei fondi propri, queste rettifiche sono segnalate come cifra negativa.

8.   C 43.00 — Disaggregazione alternativa delle componenti della misura dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria (LR4)

28.

In LR4 gli enti segnalano i valori dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria previa applicazione delle eventuali esenzioni applicabili previste nelle seguenti celle di {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010}, {220; 010}, {250;010} and {260;010}.

29.

Per evitare un doppio conteggio gli enti applicano l’equazione prevista al punto successivo.

30.

In base al punto 29 gli enti applicano l’equazione seguente: [{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} + {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010}] = [{LR4;010;010} + {LR4;040;010} + {LR4;050;010} + {LR4;060;010} + {LR4;065;010} + {LR4;070;010} + {LR4;080;010} + {LR4;080;020} + {LR4;090;010} + {LR4;090;020} + {LR4;140;010} + {LR4;140;020} + {LR4;180;010} + {LR4;180;020} + {LR4;190;010} + {LR4;190;020} + {LR4;210;010} + {LR4;210;020} + {LR4;230;010} + {LR4;230;020} + {LR4;280;010} + {LR4;280;020} + {LR4;290;010} + {LR4;290;020}].

Riga e colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

{010;010}

Elementi fuori bilancio, di cui: valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria calcolato come somma di {LRCalc;150;010}, {LRCalc;160;010}, {LRCalc;170;010} e {LRCalc;180;010} escluse le rispettive esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell’articolo 429, paragrafo 7, del CRR.

{010;020}

Elementi fuori bilancio, di cui: attività ponderate per il rischio

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione degli elementi fuori bilancio — SFT e derivati esclusi — secondo il metodo standardizzato e secondo il metodo basato sui rating interni (IRB). Per le esposizioni secondo il metodo standardizzato (SA), gli enti determinano l’importo ponderato per il rischio dell’esposizione a norma della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR. Per le esposizioni secondo il metodo IRB, gli enti determinano l’importo ponderato per il rischio dell’esposizione a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR.

{020;010}

Finanziamenti al commercio, di cui: valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio. Ai fini della segnalazione in LR4 gli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio si riferiscono alle lettere di credito emesse e confermate per l’importazione e l’esportazione che sono a breve temine e autoliquidantisi e a operazioni simili.

{020;020}

Finanziamenti al commercio, di cui: attività ponderate per il rischio

Valore ponderato per il rischio dell’esposizione degli elementi fuori bilancio — SFT e derivati esclusi — relativi ai finanziamenti al commercio. Ai fini della segnalazione in LR4 gli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio si riferiscono alle lettere di credito emesse e confermate per l’importazione e l’esportazione che sono a breve temine e autoliquidantisi e a operazioni simili.

{030;010}

In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi fuori bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell’ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione.

Ai fini della segnalazione in LR4 per “regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione” s’intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un’agenzia di crediti all’esportazione, sotto forma, tra l’altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all’esportazione.

{030;020}

In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione — Attività ponderate per il rischio

Valore ponderato per il rischio dell’esposizione degli elementi fuori bilancio — SFT e derivati esclusi — relativi ai finanziamenti al commercio nell’ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione.

Ai fini della segnalazione in LR4 per “regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione” s’intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un’agenzia di crediti all’esportazione, sotto forma, tra l’altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all’esportazione.

{040;010}

Derivati e SFT soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria dei derivati e delle SFT soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell’articolo 272, punto 25, del CRR.

{040;020}

Derivati e SFT soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Attività ponderate per il rischio

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte, calcolati a norma della parte tre, titolo II, del CRR, dei derivati e delle SFT, compresi quelli fuori bilancio, soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell’articolo 272, punto 25, del CRR.

{050;010}

Derivati non soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria dei derivati non soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell’articolo 272, punto 25, del CRR.

{050;020}

Derivati non soggetti a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Attività ponderate per il rischio

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte, calcolati a norma della parte tre, titolo II, del CRR, dei derivati, compresi quelli fuori bilancio, non soggetti a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell’articolo 272, punto 25, del CRR.

{060;010}

SFT non soggette a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni a SFT non soggette a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell’articolo 272, punto 25, del CRR.

{060;020}

SFT non soggette a accordo di compensazione tra prodotti differenti — Attività ponderate per il rischio

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte, calcolati a norma della parte tre, titolo II, del CRR, delle SFT, comprese quelle fuori bilancio, non soggette a un accordo di compensazione tra prodotti differenti ai sensi dell’articolo 272, punto 25, del CRR.

{065;010}

Importi delle esposizioni derivanti dal trattamento aggiuntivo per i derivati su crediti — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Il contenuto della cella è uguale alla differenza tra {LRCalc;130;010} e {LRCalc;140;010} escluse le rispettive esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell’articolo 429, paragrafo 7, del CRR.

{070;010}

Altre attività comprese nel portafoglio di negoziazione — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi segnalati in {LRCalc;190;010}, esclusi gli elementi non compresi nel portafoglio di negoziazione.

{070;020}

Altre attività comprese nel portafoglio di negoziazione — Attività ponderate per il rischio

Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5 degli elementi soggetti alla parte tre, titolo IV, del CRR.

{080;010}

Obbligazioni garantite — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell’articolo 129 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{080;020}

Obbligazioni garantite — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{080;030}

Obbligazioni garantite — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell’articolo 129 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{080;040}

Obbligazioni garantite — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{090,010}

Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Somma delle celle da {100,010} a {130,010}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{090;020}

Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Somma delle celle da {100,020} a {130,020}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{090;030}

Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Somma delle celle da {100,030} a {130,030}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{090;040}

Esposizioni trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Somma delle celle da {100,040} a {130,040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{100;010}

Amministrazioni centrali e banche centrali — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell’articolo 114 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{100;020}

Amministrazioni centrali e banche centrali — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{100;030}

Amministrazioni centrali e banche centrali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell’articolo 114 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{100;040}

Amministrazioni centrali e banche centrali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{110;010}

Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 115, paragrafi 2 e 4, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{110;020}

Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali soggette all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{110;030}

Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 115, paragrafi 2 e 4, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{110;040}

Amministrazioni regionali e autorità locali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali soggette all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{120;010}

Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all’articolo 117, paragrafo 2, e all’articolo 118 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{120;020}

Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all’articolo 147, paragrafo 3, lettere b) e c), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{120;030}

Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all’articolo 117, paragrafo 2, e all’articolo 118 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{120;040}

Banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali soggette all’articolo 147, paragrafo 3, lettere b) e c), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{130;010}

Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all’articolo 116, paragrafo 4, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{130;020}

Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{130;030}

Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all’articolo 116, paragrafo 4, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{130;040}

Organismi del settore pubblico trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{140;010}

Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Somma delle celle da {150,010} a {170,010}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{140;020}

Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Somma delle celle da {150,020} a {170,020}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{140;030}

Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Somma delle celle da {150,030} a {170,030}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{140;040}

Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Somma delle celle da {150,040} a {170,040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{150;010}

Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 115, paragrafi 1, 3 e 5, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{150;020}

Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{150;030}

Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 115, paragrafi 1, 3 e 5, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{150;040}

Amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali non trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{160;010}

Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo soggette all’articolo 117, paragrafi 1 e 3, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{160;020}

Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettera c), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{160;030}

Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo soggette all’articolo 117, paragrafi 1 e 3, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{160;040}

Banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non trattate come emittenti sovrani soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettera c), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{170;010}

Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all’articolo 116, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{170;020}

Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{170;030}

Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico soggette all’articolo 116, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{170;040}

Organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso organismi del settore pubblico non trattati come emittenti sovrani soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{180;010}

Enti — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette agli articoli da 119 a 121 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{180;020}

Enti — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR e non costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite conformemente all’articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR sono soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{180;030}

Enti — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette agli articoli da 119 a 121 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{180;040}

Enti — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso enti soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR e non costituiscono esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite conformemente all’articolo 161, paragrafo 1, lettera d), del CRR sono soggette all’articolo 147, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{190;010}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni garantite da ipoteche su immobili soggette all’articolo 124 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{190;020}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{190;030}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni garantite da ipoteche su immobili soggette all’articolo 124 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{190;040}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{200;010}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni garantite pienamente e totalmente da ipoteche su immobili residenziali soggette all’articolo 125 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{200;020}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili residenziali a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{200;030}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni garantite pienamente e totalmente da ipoteche su immobili residenziali soggette all’articolo 125 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{200;040}

Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR oppure esposizioni al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono garantite da ipoteche su immobili residenziali a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{210;010}

Esposizioni al dettaglio, di cui: valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all’articolo 123 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{210;020}

Esposizioni al dettaglio, di cui: valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{210;030}

Esposizioni al dettaglio, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all’articolo 123 del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{210;040}

Esposizioni al dettaglio, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{220;010}

Esposizioni al dettaglio verso PMI — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio verso piccole e medie imprese soggette all’articolo 123 del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{220;020}

Esposizioni al dettaglio verso PMI — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{220;030}

Esposizioni al dettaglio verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio verso piccole e medie imprese soggette all’articolo 123 del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{220;040}

Esposizioni al dettaglio verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni al dettaglio soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{230;010}

Imprese, di cui: valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Somma di {240,010} e {250,010}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{230;020}

Imprese, di cui: valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Somma di {240,020} e {250,020}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{230;030}

Imprese, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Somma di {240,030} e {250,030}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{230;040}

Imprese, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Somma di {240,040} e {250,040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{240;010}

Imprese finanziarie — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all’articolo 122 del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per “imprese finanziarie” s’intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l’acquisizione di partecipazioni o l’esecuzione di una o più delle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{240;020}

Imprese finanziarie — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per “imprese finanziarie” s’intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l’acquisizione di partecipazioni o l’esecuzione di una o più delle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{240;030}

Imprese finanziarie — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all’articolo 122 del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per “imprese finanziarie” s’intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l’acquisizione di partecipazioni o l’esecuzione di una o più delle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{240;040}

Imprese finanziarie — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese finanziarie soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR. Ai fini della segnalazione in LR4 per “imprese finanziarie” s’intendono le imprese regolamentate e non regolamentate diverse dagli enti di cui in {180;10}, la cui principale attività è l’acquisizione di partecipazioni o l’esecuzione di una o più delle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, e le imprese ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR diverse dagli enti di cui in {180;10}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{250;010}

Imprese non finanziarie, di cui: valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese non finanziarie soggette all’articolo 122 del CRR.

Somma di {260,010} e {270,010}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{250;020}

Imprese non finanziarie, di cui: valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese non finanziarie soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Somma di {260,020} e {270,020}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{250;030}

Imprese non finanziarie, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese non finanziarie soggette all’articolo 122 del CRR.

Somma di {260,030} e {270,030}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{250;040}

Imprese non finanziarie, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese non finanziarie soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Somma di {260,040} e {270,040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{260;010}

Esposizioni verso PMI — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese costituite come piccole e medie imprese soggette all’articolo 122 del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{260;020}

Esposizioni verso PMI — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{260;030}

Esposizioni verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese costituite come piccole e medie imprese soggette all’articolo 122 del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{260;040}

Esposizioni verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni sono verso piccole e medie imprese e non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Ai fini di questa cella si applica la definizione di piccola e media impresa di cui all’articolo 501, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{270;010}

Esposizioni non verso PMI — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all’articolo 122 del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{270;020}

Esposizioni non verso PMI — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{270;030}

Esposizioni non verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all’articolo 122 del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{270;040}

Esposizioni non verso PMI — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso imprese soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR se queste esposizioni non sono garantite da ipoteche su immobili a norma dell’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), del CRR e non sono segnalate in {230;040} e {250;040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{280;010}

Esposizioni in stato di default — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni in stato di default e sono pertanto soggette all’articolo 127 del CRR.

{280;020}

Esposizioni in stato di default — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all’articolo 147, paragrafo 2, del CRR se è intervenuto un default a norma dell’articolo 178 del CRR.

{280;030}

Esposizioni in stato di default — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni in stato di default e sono pertanto soggette all’articolo 127 del CRR.

{280;040}

Esposizioni in stato di default — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all’articolo 147, paragrafo 2, del CRR se è intervenuto uno stato di default a norma dell’articolo 178 del CRR.

{290;010}

Altre esposizioni, di cui: valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all’articolo 112, lettere k), m), n), o), p) e q), del CRR.

Gli enti segnalano in questa sede le attività dedotte dai fondi propri (ad esempio, attività immateriali) ma non classificabili altrove, anche se la classificazione non è indispensabile per determinare i requisiti di fondi propri basati sul rischio nelle colonne {*; 030} e {*; 040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{290;020}

Altre esposizioni, di cui: valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all’articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del CRR.

Gli enti segnalano in questa sede le attività dedotte dai fondi propri (ad esempio, attività immateriali) ma non classificabili altrove, anche se la classificazione non è indispensabile per determinare i requisiti di fondi propri basati sul rischio nelle colonne {*; 030} e {*; 040}.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{290;030}

Altre esposizioni, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all’articolo 112, lettere k), m), n), o), p) e q), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{290;040}

Altre esposizioni, di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività classificate nelle classi di esposizioni elencate all’articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{300;010}

Esposizioni verso la cartolarizzazione — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione soggette all’articolo 112, lettera m), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{300;020}

Esposizioni verso la cartolarizzazione — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione e sono soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera f), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{300;030}

Esposizioni verso la cartolarizzazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione soggette all’articolo 112, lettera m), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{300;040}

Esposizioni verso la cartolarizzazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione delle attività che costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione e sono soggette all’articolo 147, paragrafo 2, lettera f), del CRR.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{310;010}

Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all’esportatore o importatore di merci o servizi mediante crediti all’importazione e all’esportazione e operazioni simili.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{310;020}

Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all’esportatore o importatore di merci o servizi mediante crediti all’importazione e all’esportazione e operazioni simili.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{310;030}

Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore ponderato per il rischio dell’esposizione degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all’importatore o esportatore di merci o servizi mediante crediti all’importazione e all’esportazione e operazioni simili.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{310;040}

Finanziamenti al commercio (voce per memoria), di cui: attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione degli elementi in bilancio relativi ai prestiti concessi all’importatore o esportatore di merci o servizi mediante crediti all’importazione e all’esportazione e operazioni simili.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{320;010}

In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell’ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per “regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione” s’intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un’agenzia di crediti all’esportazione, sotto forma, tra l’altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all’esportazione.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{320;020}

In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione — Valore dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo dell’esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell’ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per “regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione” s’intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un’agenzia di crediti all’esportazione, sotto forma, tra l’altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all’esportazione.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{320;030}

In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo SA

Valore ponderato per il rischio dell’esposizione degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell’ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per “regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione” s’intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un’agenzia di crediti all’esportazione, sotto forma, tra l’altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all’esportazione.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

{320;040}

In un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione — Attività ponderate per il rischio — Esposizioni secondo il metodo IRB

Importo ponderato per il rischio dell’esposizione degli elementi in bilancio relativi ai finanziamenti al commercio nell’ambito di un regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione. Ai fini della segnalazione in LR4 per “regime ufficiale di assicurazione dei crediti all’esportazione” s’intende il sostegno ufficiale fornito dal governo o da altro organismo, quale un’agenzia di crediti all’esportazione, sotto forma, tra l’altro, di crediti/finanziamenti diretti, rifinanziamenti, aiuti per il tasso di interesse (garanzia di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del credito), finanziamenti agli aiuti (crediti e sovvenzioni), assicurazione e garanzie dei crediti all’esportazione.

Gli enti segnalano il valore al netto delle esposizioni in stato di default.

9.   C 44.00 — Informazioni di carattere generale (LR5)

31.

Questo modello raccoglie informazioni aggiuntive allo scopo di classificare le attività dell’ente e le opzioni regolamentari scelte dall’ente.

Riga

e colonna

Istruzioni

{010;010}

Struttura societaria dell’ente

L’ente classifica la propria struttura societaria in base alle categorie seguenti:

società per azioni;

società mutua/cooperativa;

altra società non per azioni.

{020;010}

Trattamento dei derivati

L’ente indica il trattamento regolamentare riservato ai derivati in base alle categorie seguenti:

metodo dell’esposizione originaria;

metodo del valore di mercato (mark-to-market).

{040;010}

Tipo di ente

L’ente classifica il proprio tipo in base alle categorie seguenti:

banca universale (servizi di banca al dettaglio/commerciale e di investimento);

banca commerciale/al dettaglio;

banca di investimento;

finanziatore specializzato;

altro modello di business»


(1)  Ciò riguarda anche le esposizioni verso la cartolarizzazione e in strumenti di capitale soggette al rischio di credito.


ALLEGATO VI

«ALLEGATO XVI

MODELLI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ VINCOLATE

MODELLI SULLE ATTIVITÀ VINCOLATE

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

Nome abbreviato

 

 

PARTE A — QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI

 

32,1

F 32.01

ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE

AE-ASS

32,2

F 32.02

GARANZIE RICEVUTE

AE-COL

32,3

F 32.03

OBBLIGAZIONI GARANTITE E TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITI IN GARANZIA

AE-NPL

32,4

F 32.04

FONTI DI GRAVAME

AE-SOU

 

 

PARTE B — DATI SULLA SCADENZA

 

33

F 33.00

DATI SULLA SCADENZA

AE-MAT

 

 

PARTE C — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE

 

34

F 34.00

QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE

AE-CONT

 

 

PARTE D — OBBLIGAZIONI GARANTITE

 

35

F 35.00

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE

AE-CB

 

 

PARTE E — DATI AVANZATI

 

36,1

F 36.01

DATI AVANZATI. PARTE I

AE-ADV1

36,2

F 36.02

DATI AVANZATI. PARTE II

AE-ADV2


F 32.01 — ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE (AE-ASS)

 

Valore contabile delle attività vincolate

Valore equo delle attività vincolate

Valore contabile delle attività non vincolate

Valore equo delle attività non vincolate

 

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

Attività dell'ente segnalante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

di cui: titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

di cui: emesse da amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

di cui: emessi da società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

di cui: emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

di cui: crediti ipotecari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 32.02 — GARANZIE RICEVUTE (AE-COL)

 

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati

non vincolati

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

Importo nominale delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili

 

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

010

020

030

040

050

060

070

130

Garanzie ricevute dall'ente segnalante

 

 

 

 

 

 

 

140

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

150

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

160

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

170

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

180

di cui: titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

190

di cui: emesse da amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

200

di cui: emessi da società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

210

di cui: emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

220

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

 

 

 

230

Altre garanzie ricevute

 

 

 

 

 

 

 

240

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

250

TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE

 

 

 

 

 

 

 


F 32.03 — OBBLIGAZIONI GARANTITE E TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITI IN GARANZIA (AE-NPL)

 

non vincolati

Valore contabile del paniere di attività sottostante

Valore equo dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

Importo nominale dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili

 

di cui: ammissibili ad operazioni con banche centrali

010

020

030

040

010

Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia

 

 

 

 

020

Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute

 

 

 

 

030

Titoli garantiti da attività di propria emissione mantenuti

 

 

 

 

040

Segmento senior

 

 

 

 

050

Segmento mezzanine

 

 

 

 

060

Segmento di prima perdita

 

 

 

 


F 32.04 — FONTI DI GRAVAME (AE-SOU)

 

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

Attività, garanzie ricevute e titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati

 

di cui: di altri soggetti del gruppo

 

di cui: garanzie ricevute riutilizzate

di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati

010

020

030

040

050

010

Valore contabile delle passività finanziarie selezionate

 

 

 

 

 

020

Derivati

 

 

 

 

 

030

di cui: fuori borsa (over-the-counter)

 

 

 

 

 

040

Depositi

 

 

 

 

 

050

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

060

di cui: presso banche centrali

 

 

 

 

 

070

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

080

di cui: presso banche centrali

 

 

 

 

 

090

Titoli di debito di propria emissione

 

 

 

 

 

100

di cui: obbligazioni garantite di propria emissione

 

 

 

 

 

110

di cui: titoli garantiti da attività di propria emissione

 

 

 

 

 

120

Altre fonti di gravame

 

 

 

 

 

130

Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti

 

 

 

 

 

140

Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute

 

 

 

 

 

150

Valore equo dei titoli presi a prestito senza copertura di garanzia in contante

 

 

 

 

 

160

Altro

 

 

 

 

 

170

TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME

 

 

 

 

 

 

 

 

non compilare nel modello su base consolidata

 

non compilare in nessun caso


F 33.00 — DATI SULLA SCADENZA (AE-MAT)

 

Scadenza aperta

Scadenza a un giorno (overnight)

>1 giorno <=1 settimana

>1 settimana <=2 settimane

>2 settimane <=1 mese

>1 mese <=3 mesi

>3 mesi <=6 mesi

>6 mesi <=1 anno

>1 anno <=2 anni

>2 anni <=3 anni

3 anni <=5 anni

5 anni <=10 anni

>10 anni

 

Durata residua delle passività

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

010

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Garanzie ricevute riutilizzate (componente di ricevimento)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Garanzie ricevute riutilizzate (componente di riutilizzo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 34.00 — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE (AE-CONT)

 

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

Quota potenziale di attività vincolate

A. Decremento del 30% del valore equo delle attività vincolate

B. Effetto netto del deprezzamento del 10% di valute rilevanti

Importo supplementare delle attività vincolate

Importo supplementare delle attività vincolate

Valuta

rilevante 1

Valuta

rilevante 2

Valuta

rilevante n

010

020

030

040

050

 

010

Valore contabile delle passività finanziarie selezionate

 

 

 

 

 

 

020

Derivati

 

 

 

 

 

 

030

di cui: fuori borsa (over-the-counter)

 

 

 

 

 

 

040

Depositi

 

 

 

 

 

 

050

Contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

060

di cui: presso banche centrali

 

 

 

 

 

 

070

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

 

 

 

 

 

 

080

di cui: presso banche centrali

 

 

 

 

 

 

090

Titoli di debito di propria emissione

 

 

 

 

 

 

100

di cui: obbligazioni garantite di propria emissione

 

 

 

 

 

 

110

di cui: titoli garantiti da attività di propria emissione

 

 

 

 

 

 

120

Altre fonti di gravame

 

 

 

 

 

 

170

TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME

 

 

 

 

 

 


F 35.00 — EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE (AE-CB)

asse z

Identificativo dell'aggregato di copertura (aperto)

 

Conformità all'art. 129 CRR?

Passività da obbligazioni garantite

Aggregato di copertura

Data di riferimento per le segnalazioni

+ 6 mesi

+12 mesi

+ 2 anni

+5 anni

+ 10 anni

Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto negativo

Rating esterno del credito dell'obbligazione garantita

Data di riferimento per le segnalazioni

+ 6 mesi

+12 mesi

+ 2 anni

+5 anni

+ 10 anni

Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto positivo

Importo dell'aggregato di copertura eccedente i requisiti minimi di copertura

[SÌ/NO]

Se SÌ, indicazione della classe primaria di attività dell'aggre-gato di copertura

rispetto alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita

rispetto alla metodologia seguita dalle agenzie di rating del credito per mantenere invariato il rating esterno delle obbligazioni garantite

Data di riferimento per le segnalazioni

Agenzia di rating del credito 1

Rating del credito 1

Agenzia di rating del credito 2

Rating del credito 2

Agenzia di rating del credito 3

Rating del credito 3

Data di riferimento per le segnalazioni

Agenzia di rating del credito 1

Agenzia di rating del credito 2

Agenzia di rating del credito 3

010

012

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

010

Importo nominale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Valore attuale (swap)/Valore di mercato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Valore specifico all'attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Valore contabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.01 — DATI AVANZATI. PARTE I (AE-ADV-1)

 

Fonte di gravame

Attività/Passività

Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività

Totale

Finanziamenti a vista

Strumenti di capitale

Titoli di debito

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

Altre

attività

Totale

di cui: obbligazioni garantite

di cui: titoli garantiti da attività

di cui: emesse da amministrazioni pubbliche

di cui: emessi da società finanziarie

di cui: emessi da società non finanziarie

Banche centrali e amministrazioni pubbliche

Società finanziarie

Società non finanziarie

Famiglie

 

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

 

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

 

di cui: crediti ipotecari

 

di cui: crediti ipotecari

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto)

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Derivati negoziati in borsa

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivati fuori borsa (over-the-counter)

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Obbligazioni garantite di propria emissione

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Titoli garantiti da attività di propria emissione

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Altre fonti di gravame

Attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Passività potenziali o titoli concessi in prestito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Totale delle attività vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Totale delle attività non vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Attività vincolate + attività non vincolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.02 — DATI AVANZATI. PARTE II (AE-ADV-2)

 

Fonte di gravame

Attività/Passività

Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività

Totale

Finanziamenti a vista

Strumenti di capitale

Titoli di debito

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

Altre garanzie ricevute

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

Totale

di cui: obbligazioni garantite

di cui: titoli garantiti da attività

di cui: emesse da amministrazioni pubbliche

di cui: emessi da società finanziarie

di cui: emessi da società non finanziarie

Banche centrali e amministrazioni pubbliche

Società finanziarie

Società non finanziarie

Famiglie

 

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

 

di cui: emessi da altri soggetti del gruppo

 

di cui: crediti ipotecari

 

di cui: crediti ipotecari

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

010

Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto)

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Derivati negoziati in borsa

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivati fuori borsa (over-the-counter)

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Obbligazioni garantite di propria emissione

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Titoli garantiti da attività di propria emissione

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Passività corrispondenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Altre fonti di gravame

Garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Passività potenziali o titoli concessi in prestito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Totale delle garanzie vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Totale delle garanzie non vincolate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

ammissibili ad operazioni con banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Garanzie vincolate + non vincolate ricevute»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO VII

«ALLEGATO XIX

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER GLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO DI CUI ALL’ALLEGATO XVIII

1.   Ulteriori strumenti di controllo

1.1.   Osservazioni generali

1.

Per consentire il controllo del rischio di liquidità degli enti non rientrante nell’ambito di applicazione delle segnalazioni in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, gli enti compilano il modello di cui all’allegato XVIII conformemente alle istruzioni del presente allegato.

2.

Il finanziamento totale include tutte le passività finanziarie diverse da derivati e posizioni corte.

3.

I finanziamenti con scadenza aperta, compresi i depositi a vista, si considerano aventi scadenza overnight.

4.

La durata originaria rappresenta il tempo trascorso tra la data di origine e la data di scadenza del finanziamento. La data di scadenza del finanziamento è determinata conformemente al punto 12 dell’allegato XXIII. Ciò significa che in caso di opzioni, come al punto 12 dell’allegato XXIII, la durata originaria del finanziamento può essere più corta del tempo trascorso dalla data di origine.

5.

La durata residua rappresenta il tempo trascorso tra la fine del periodo di segnalazione e la data di scadenza del finanziamento. La data di scadenza del finanziamento è determinata conformemente al punto 12 dell’allegato XXIII.

6.

Ai fini del calcolo della durata media ponderata originaria o residua, i depositi con scadenza overnight sono considerati aventi durata di un giorno.

7.

Ai fini del calcolo della durata originaria e residua, se il finanziamento prevede per la controparte dell’ente un periodo di preavviso o una clausola di cancellazione o di ritiro anticipato, si ipotizza il ritiro alla prima data possibile.

8.

Per le passività perpetue, salvo se prevedono opzioni come indicato al punto 12 dell’allegato XXIII, si ipotizza una durata originaria e residua fisse di venti anni.

9.

Per il calcolo della soglia per valuta significativa conformemente ai modelli di segnalazione C 67.00 e C 68.00, gli enti utilizzano la soglia dell’1 % delle passività totali in tutte le valute.

1.2.   Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte (C 67.00)

1.

Per raccogliere le informazioni sulla concentrazione del finanziamento (funding) degli enti segnalanti per controparte nel modello C 67.00, gli enti applicano le istruzioni contenute nella presente sezione.

2.

Gli enti segnalano le dieci principali controparti o un gruppo di clienti connessi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013, quando il finanziamento ottenuto da ciascuna controparte o dal gruppo di clienti connessi supera la soglia dell’1 % delle passività totali nelle sottosezioni della sezione 1 del modello. La controparte segnalata alla voce 1.01 corrisponde all’importo massimo del finanziamento concesso dalla controparte o dal gruppo di clienti connessi superiore alla soglia dell’1 % alla data di riferimento per le segnalazioni; la voce 1.02 è il secondo importo per entità superiore alla soglia dell’1 % e così via con le restanti voci.

3.

Se una controparte appartiene a diversi gruppi di clienti connessi, viene segnalata solo una volta nel gruppo con il finanziamento di importo più elevato.

4.

Gli enti segnalano il totale di tutto l’altro finanziamento nella sezione 2.

5.

I totali della sezione 1 e della sezione 2 sono pari al totale del finanziamento dell’ente risultante dallo stato patrimoniale segnalato nel quadro dell’informativa finanziaria (FINREP).

6.

Per ogni controparte gli enti completano tutte le colonne da 010 a 080.

7.

Laddove il finanziamento è stato ottenuto mediante più di un tipo di prodotto, occorre segnalare il prodotto con il quale è stata ottenuta la percentuale massima di finanziamento. L’identificazione del possessore sottostante dei titoli può avvenire sulla base dei migliori sforzi (best efforts). L’ente che dispone di informazioni sul possessore dei titoli in virtù del suo ruolo di banca depositaria considera il relativo importo ai fini della segnalazione della concentrazione delle controparti. In assenza di informazioni sul possessore dei titoli, non occorre segnalare l’importo corrispondente.

8.

Istruzioni relative a colonne specifiche:

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Nome della controparte

Il nome di ciascuna controparte che ha concesso un finanziamento che supera la soglia dell’1 % delle passività totali è registrato nella colonna 010 in ordine decrescente dell’entità del finanziamento ottenuto.

È indicato il nome della controparte, persona fisica o giuridica. Se la controparte è una persona giuridica, il nome della controparte è la denominazione completa della persona giuridica da cui deriva il finanziamento (funding), compreso qualsiasi riferimento al tipo di società conformemente al diritto societario nazionale.

020

Codice LEI

Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.

030

Settore della controparte

A ciascuna controparte è attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP:

i) banche centrali; ii) amministrazioni pubbliche; iii) enti creditizi; iv) altre società finanziarie; iv) società non finanziarie; vi) nuclei familiari.

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore.

040

Residenza della controparte

Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell’ultima edizione del “vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti”).

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato il paese.

050

Tipo di prodotto

Alle controparti indicate nella colonna 010 è assegnato un tipo di prodotto, corrispondente al prodotto emesso con il quale è stato ottenuto il finanziamento (o è stata ottenuta la percentuale massima del finanziamento in caso di più tipi di prodotti), utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:

UWF (finanziamenti all’ingrosso non garantiti ottenuti da clienti finanziari tra cui fondi interbancari)

UWNF (finanziamenti all’ingrosso non garantiti ottenuti da clienti non finanziari)

SFT (finanziamenti ottenuti mediante contratti di vendita con patto di riacquisto di cui alla definizione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del regolamento (UE) n. 575/2013)

CB (finanziamenti ottenuti mediante l’emissione di obbligazioni garantite di cui all’articolo 129, paragrafi 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE)

ABS (finanziamenti ottenuti mediante l’emissione di titoli garantiti da attività tra cui commercial paper garantiti da attività)

IGCP (finanziamenti ottenuti da controparti infragruppo)

OSWF (altri finanziamenti all’ingrosso garantiti)

OFP (altri prodotti di finanziamento, ad esempio finanziamento al dettaglio)

060

Importo ricevuto

L’importo totale del finanziamento concesso dalle controparti segnalate nella colonna 010 è registrato nella colonna 060 al valore contabile.

070

Durata originaria media ponderata

Per l’importo del finanziamento segnalato nella colonna 060 concesso dalla controparte segnalata nella colonna 010, la durata originaria media ponderata (in giorni) del relativo finanziamento è registrata nella colonna 070.

La durata originaria media ponderata è calcolata come la durata originaria media (in giorni) del finanziamento concesso dalla controparte. La media è ponderata sulla base dell’entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale da essa concesso.

080

Durata residua media ponderata

Per l’importo del finanziamento segnalato nella colonna 060 concesso dalla controparte segnalata nella colonna 010, la durata residua media ponderata (in giorni) del relativo finanziamento è registrata nella colonna 080.

La durata residua media ponderata è calcolata come la durata media (in giorni restanti) del finanziamento concesso dalla controparte. La media è ponderata sulla base dell’entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale da essa concesso.

1.3.   Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto (C 68.00)

1.

Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento degli enti segnalanti per tipo di prodotto, ripartite per tipo di finanziamento come specificato nelle seguenti istruzioni relative alle righe:

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   Finanziamento (funding) al dettaglio

Depositi al dettaglio come definiti all’articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61

020

1.1.   di cui depositi a vista

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da depositi a vista.

031

1.2.   di cui depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi.

041

1.3.   di cui depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi.

070

1.4.   di cui conti di risparmio con una delle seguenti caratteristiche

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da conti di risparmio con una delle seguenti caratteristiche:

con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro;

senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro

Questa riga non deve essere compilata.

080

1.4.1.   con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da conti di risparmio con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro.

090

1.4.2.   senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da conti di risparmio senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro.

100

2.   Finanziamento (funding) all’ingrosso: costituito da quanto segue:

tutti i finanziamenti ove le controparti sono diverse da quelle dei depositi al dettaglio come definiti all’articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Questa riga non deve essere compilata.

110

2.1.   Finanziamento all’ingrosso non garantito

Tutti i finanziamenti ove le controparti sono diverse da quelle dei depositi al dettaglio come definiti all’articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che non sono garantiti.

120

2.1.1.   di cui prestiti e depositi da clienti finanziari

Finanziamento di cui alla riga 110 costituito da prestiti e depositi da clienti finanziari.

Il finanziamento da banche centrali è escluso da questa riga.

130

2.1.2.   di cui prestiti e depositi da clienti non finanziari

Finanziamento di cui alla riga 110 costituito da prestiti e depositi da clienti non finanziari.

Il finanziamento da banche centrali è escluso da questa riga.

140

2.1.3.   di cui prestiti e depositi da entità infragruppo

Finanziamento di cui alla riga 110 costituito da prestiti e depositi da entità infragruppo.

Il finanziamento all’ingrosso da entità infragruppo è segnalato solo su base individuale o subconsolidata.

150

2.2.   Finanziamento all’ingrosso garantito

Tutti i finanziamenti ove le controparti sono diverse da quelle dei depositi al dettaglio come definiti all’articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che sono garantiti.

160

2.2.1.   di cui SFT

Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto mediante contratti di vendita con patto di riacquisto di cui alla definizione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del regolamento (UE) n. 575/2013.

170

2.2.2.   di cui emissioni di obbligazioni garantite

Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto mediante l’emissione di obbligazioni garantite di cui alla definizione dell’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 o dell’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE.

180

2.2.3.   di cui emissioni di titoli garantiti da attività (ABS)

Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto mediante emissione di titoli garantiti da attività, tra cui commercial paper garantiti da attività.

190

2.2.4.   di cui prestiti e depositi da entità infragruppo

Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto da entità infragruppo.

Il finanziamento all’ingrosso da entità infragruppo è segnalato solo su base individuale o subconsolidata.

2.

Ai fini della compilazione del presente modello, gli enti segnalano l’importo totale del finanziamento ricevuto per ciascun tipo di prodotti che supera la soglia dell’1 % delle passività totali.

3.

Per ogni tipo di prodotto gli enti completano tutte le colonne da 010 a 050.

4.

La soglia dell’1 % delle passività totali è utilizzata per determinare conformemente a quanto segue i tipi di prodotti con i quali è stato ottenuto il finanziamento:

a)

la soglia dell’1 % delle passività totali è applicata a tutti i tipi di prodotti di cui alle righe seguenti: 1.1 “depositi a vista”; 1.2 “depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi”; 1.3 “depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi”; 1.4 “conti di risparmio”; 2.1 “finanziamento all’ingrosso non garantito”; 2.2 “finanziamento all’ingrosso garantito”;

b)

per il calcolo della soglia dell’1 % delle passività totali per la riga 1.4 “conti di risparmio”, la soglia si applica alla somma di 1.4.1 e 1.4.2;

c)

per la riga 1. “Finanziamento (funding) al dettaglio” e per la riga 2. “Finanziamento (funding) all’ingrosso”, la soglia dell’1 % delle passività totali si applica solo a livello aggregato.

5.

Le cifre segnalate alle riga 1. “Finanziamento (funding) al dettaglio”, alla riga 2.1 “finanziamento all’ingrosso non garantito” e alla riga 2.2 “finanziamento all’ingrosso garantito” possono includere una gamma più ampia di prodotti rispetto agli elementi inclusi nella sottostante voce “di cui”.

6.

Istruzioni relative a colonne specifiche:

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Valore contabile ricevuto

Il valore contabile del finanziamento ricevuto per ciascuna delle categorie di prodotti elencate nella colonna “Nome del prodotto” è segnalato nella colonna 010 del modello.

020

Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Dell’importo totale del finanziamento ricevuto per ciascuna delle categorie di prodotti elencate nella colonna “Nome del prodotto” segnalato nella colonna 010, l’importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

Nota: gli importi segnalati nella colonna 020 e nella colonna 030, per ciascuna delle categorie di prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto”, sono pari all’importo totale ricevuto segnalato nella colonna 010.

030

Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Dell’importo totale del finanziamento ricevuto per ciascuna delle categorie di prodotti elencate nella colonna “Nome del prodotto” segnalato nella colonna 010, l’importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

Nota: gli importi segnalati nella colonna 020 e nella colonna 030, per ciascuna delle categorie di prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto”, sono pari all’importo totale ricevuto segnalato nella colonna 010.

040

Durata originaria media ponderata

Per l’importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 010 per le categorie di prodotti elencate nella colonna “Nome del prodotto”, la durata originaria media ponderata (in giorni) del finanziamento è registrata nella colonna 040.

La durata originaria media ponderata è calcolata come la durata originaria media (in giorni) del finanziamento ricevuto per il tipo di prodotto. La media è ponderata sulla base dell’entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale ottenuto con le emissioni del tipo di prodotto.

050

Durata residua media ponderata

Per l’importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 010 per le categorie di prodotti elencate nella colonna “Nome del prodotto”, la durata residua media ponderata (in giorni) per il finanziamento è registrata nella colonna 050.

La durata residua media ponderata è calcolata come la durata media (in giorni) restante per il finanziamento ricevuto per il tipo di prodotto. La media è ponderata sulla base dell’entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale ottenuto con le emissioni del tipo di prodotto.

1.4.   Prezzi per finanziamenti di varia durata (C 69.00)

1.

Nel modello C 69.00 gli enti segnalano le informazioni sul volume delle operazioni e sui prezzi pagati dagli enti per il finanziamento ottenuto nel periodo di riferimento e ancora in essere al termine del periodo di riferimento in conformità con le seguenti durate originarie:

a)

overnight, nelle colonne 010 e 020;

b)

superiore a overnight e inferiore o pari ad 1 settimana, nelle colonne 030 e 040;

c)

superiore ad 1 settimana e inferiore o pari ad 1 mese, nelle colonne 050 e 060;

d)

superiore ad 1 mese e inferiore o pari a 3 mesi, nelle colonne 070 e 080;

e)

superiore a 3 mesi e inferiore o pari a 6 mesi, nelle colonne 090 e 100;

f)

superiore a 6 mesi e inferiore o pari ad 1 anno, nelle colonne 110 e 120;

g)

superiore a 1 anno e inferiore o pari a 2 anni, nelle colonne 130 e 140;

h)

superiore a 2 anni e inferiore o pari a 5 anni, nelle colonne 150 e 160;

i)

superiore a 5 anni e inferiore o pari a 10 anni, nelle colonne 170 e 180.

2.

Ai fini della determinazione della durata del finanziamento ottenuto, gli enti non tengono conto del periodo tra la data dell’operazione e la data di regolamento; per esempio una passività a tre mesi con regolamento a due settimane è segnalata come avente durata a 3 mesi (colonne 070 e 080).

3.

Il differenziale segnalato nella colonna di sinistra di ogni categoria di scadenza è uno dei seguenti:

a)

il differenziale che l’ente dovrebbe corrispondere per passività di durata inferiore o pari ad un anno, se dovessero essere convertite nell’indice overnight di riferimento per la valuta pertinente al più tardi alla chiusura delle attività il giorno dell’operazione;

b)

il differenziale che l’impresa dovrebbe corrispondere all’emissione per passività con durata originaria superiore ad un anno, se dovessero essere convertite nell’indice di riferimento pertinente per la valuta corrispondente (ossia EURIBOR a tre mesi per l’EUR o LIBOR a tre mesi per la GBP e lo USD), al più tardi alla chiusura delle attività il giorno dell’operazione.

Al solo fine del calcolo del differenziale ai sensi delle precedenti lettere a) e b), l’ente può, sulla base dei dati storici, determinare la durata originaria tenendo conto o meno delle opzioni, a seconda dei casi.

4.

Il differenziale è segnalato in punti base con segno negativo, se il nuovo finanziamento è meno costoso del tasso di riferimento pertinente. È calcolato sulla base della media ponderata.

5.

Ai fini del calcolo del differenziale medio da corrispondere per molteplici emissioni/depositi/prestiti, gli enti calcolano il costo totale nella valuta di emissione ignorando gli FX swap ma includendo premi o sconti e commissioni da corrispondere o da ricevere, prendendo come base la durata dello swap su tasso di interesse teorico o reale corrispondente alla durata della passività. Il differenziale è pari al tasso della passività meno il tasso dello swap.

6.

L’importo del finanziamento ottenuto per le categorie di finanziamento elencate nella colonna “Voce” è segnalato nella colonna “Volume” della categoria di scadenza applicabile.

7.

Nella colonna “Volume” gli enti indicano gli importi che rappresentano il valore contabile del nuovo finanziamento ottenuto nella categoria di scadenza applicabile in base alla durata originaria.

8.

Come per tutte le altre voci, anche per gli impegni fuori bilancio gli enti segnalano unicamente gli importi che risultano dal bilancio. Gli impegni fuori bilancio concessi all’ente sono segnalati nel modello C 69.00 soltanto dopo l’utilizzo. In caso di utilizzo, il volume e il differenziale da segnalare è pari all’importo utilizzato e al differenziale applicabile alla fine del periodo di riferimento. Se l’utilizzo non può essere rinnovato a discrezione dell’ente, è segnalata la durata effettiva dell’utilizzo. Se l’ente ha già utilizzato la linea alla fine del periodo di riferimento precedente e successivamente ne aumenta l’utilizzo, è segnalato solo l’importo aggiuntivo utilizzato.

9.

I depositi effettuati dalla clientela al dettaglio sono i depositi di cui alla definizione dell’articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61.

10.

Per il finanziamento rinnovato nel periodo di riferimento e ancora in essere alla fine del periodo è segnalata la media dei differenziali applicabili a detta data (ossia alla fine del periodo di riferimento). Ai fini del modello C 69.00, il finanziamento rinnovato e ancora in essere alla fine del periodo di riferimento è considerato nuovo finanziamento.

11.

In deroga al resto della sezione 1.4., il volume e il differenziale dei depositi a vista sono segnalati solo se il depositante non disponeva di un deposito a vista nel precedente periodo di riferimento o se vi è un aumento dell’importo del deposito rispetto alla precedente data di riferimento, nel qual caso l’incremento è considerato nuovo finanziamento. Il differenziale è quello che si applica alla fine del periodo.

12.

In assenza di elementi da segnalare, la cella relativa al differenziale è lasciata vuota.

13.

Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1   Finanziamento (funding) totale

Il volume totale e il differenziale medio ponderato di tutti i finanziamenti sono segnalati come segue, per tutte le seguenti durate:

a)

overnight, nelle colonne 010 e 020;

b)

superiore a overnight e inferiore o pari ad 1 settimana, nelle colonne 030 e 040;

c)

superiore ad 1 settimana e inferiore o pari ad 1 mese, nelle colonne 050 e 060;

d)

superiore ad 1 mese e inferiore o pari a 3 mesi, nelle colonne 070 e 080;

e)

superiore a 3 mesi e inferiore o pari a 6 mesi, nelle colonne 090 e 100;

f)

superiore a 6 mesi e inferiore o pari ad 1 anno, nelle colonne 110 e 120;

g)

superiore a 1 anno e inferiore o pari a 2 anni, nelle colonne 130 e 140;

h)

superiore a 2 anni e inferiore o pari a 5 anni, nelle colonne 150 e 160;

i)

superiore a 5 anni e inferiore o pari a 10 anni, nelle colonne 170 e 180.

020

1.1   di cui: finanziamento al dettaglio

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento al dettaglio ottenuto.

030

1.2   di cui: finanziamento all’ingrosso non garantito

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento all’ingrosso non garantito ottenuto.

040

1.3   di cui: finanziamento garantito

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento garantito ottenuto.

050

1.4   di cui: titoli di primo rango (senior) non garantiti

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei titoli di primo rango (senior) non garantiti ottenuti.

060

1.5   di cui: obbligazioni garantite

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato di tutte le emissioni di obbligazioni garantite che vincolano le attività proprie degli enti.

070

1.6   di cui: ABS compresi ABCP

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei titoli garantiti da attività (ABS) emessi, compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP).

1.5.   Rinnovo del finanziamento (C 70.00)

1.

Questo modello serve a raccogliere informazioni sul volume del finanziamento in scadenza e sul nuovo finanziamento ottenuto, ossia sul “Rinnovo del finanziamento”, su base giornaliera nel corso del mese precedente la data di riferimento per le segnalazioni.

2.

Gli enti segnalano, in giorni di calendario, il finanziamento in scadenza secondo le seguenti categorie di scadenza in base alla durata originaria:

a)

overnight, nelle colonne da 010 a 040;

b)

tra 1 giorno e 7 giorni, nelle colonne da 050 a 080;

c)

tra 7 e 14 giorni, nelle colonne da 090 a 120;

d)

tra 14 giorni e 1 mese, nelle colonne da 130 a 160;

e)

tra 1 e 3 mesi, nelle colonne da 170 a 200;

f)

tra 3 e 6 mesi, nelle colonne da 210 a 240;

g)

superiore a 6 mesi, nelle colonne da 250 a 280.

3.

Per ciascuna categoria di scadenza di cui al punto 2, l’importo in scadenza è segnalato nella colonna di sinistra, l’importo del finanziamento rinnovato è segnalato nella colonna “Rinnovo”, il nuovo finanziamento ottenuto è segnalato nella colonna “Nuovo finanziamento” e la differenza netta tra nuovo finanziamento e rinnovo meno finanziamento in scadenza è segnalata nella colonna di destra.

4.

Il totale dei flussi di cassa netti è segnalato nella colonna 290 ed è pari alla somma di tutte le colonne “Netto”: 040, 080, 120, 160, 200, 240 e 280.

5.

Il termine medio (in giorni) del finanziamento in scadenza è segnalato nella colonna 300.

6.

Il termine medio (in giorni) del finanziamento rinnovato è segnalato nella colonna 310.

7.

Il termine medio (in giorni) del nuovo finanziamento è segnalato nella colonna 320.

8.

L’importo nella colonna “In scadenza” comprende tutte le passività contrattualmente ritirabili da parte del fornitore del finanziamento o dovute alla data pertinente del periodo di riferimento. Deve essere sempre segnalato con segno positivo.

9.

L’importo nella colonna “Rinnovo” comprende l’importo in scadenza di cui ai punti 2 e 3 che rimane all’ente alla data di riferimento per le segnalazioni. Deve essere sempre segnalato con segno positivo. Se la durata del finanziamento è cambiata a seguito del rinnovo, l’importo nella colonna “Rinnovo” è segnalato nella categoria di scadenza corrispondente alla nuova durata.

10.

L’importo nella colonna “Nuovo finanziamento” comprende gli afflussi effettivi di finanziamento alla data pertinente del periodo di riferimento. Deve essere sempre segnalato con segno positivo.

11.

L’importo nella colonna “Netto” rappresenta la variazione del finanziamento nell’ambito di una particolare fascia di durata originaria alla data pertinente del periodo di riferimento ed è calcolato sommando l’importo della colonna “Nuovo finanziamento” e l’importo della colonna “Rinnovo” e sottraendo l’importo della colonna “In scadenza”.

12.

Istruzioni relative a colonne specifiche:

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

da 010 a 040

Scadenza a un giorno (overnight)

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria overnight è segnalato nella colonna 010 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria overnight è segnalato nella colonna 020 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria overnight è segnalato nella colonna 030 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento giornaliero in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento giornaliero ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 040 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 050 a 080

> 1 giorno ≤ 7 giorni

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 050 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 060 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 70 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 080 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 090 a 120

> 7 giorni ≤ 14 giorni

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 090 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 100 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 110 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 120 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 130 a 160

> 14 giorni ≤ 1 mese

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 130 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 140 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 150 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 160 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 170 a 200

> 1 mese ≤ 3 mesi

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un mese e tre mesi è segnalato nella colonna 170 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un mese e tre mesi è segnalato nella colonna 180 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un mese e tre mesi è segnalato nella colonna 190 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 200 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 210 a 240

> 3 mesi ≤ 6 mesi

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra tre mesi e sei mesi è segnalato nella colonna 210 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra tre mesi e sei mesi è segnalato nella colonna 220 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra tre mesi e sei mesi è segnalato nella colonna 230 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 240 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 250 a 280

> 6 mesi

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 250 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 260 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 270 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 280 delle voci da 1.1 a 1.31.

290

Totale dei flussi di cassa netti

Il totale dei flussi di cassa netti, corrispondente alla somma di tutte le colonne “Netto”: 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, è segnalato nella colonna 290.

da 300 a 320

Termine medio (giorni)

Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i finanziamenti in scadenza è segnalato nella colonna 300. Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i finanziamenti rinnovati è segnalato nella colonna 310, il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i nuovi finanziamenti è segnalato nella colonna 320.»


ALLEGATO VIII

«ALLEGATO XXI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO RELATIVO ALLA CONCENTRAZIONE DELLA CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE (C 71.00) DELL’ALLEGATO XX

Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte (CCC) (C 71.00)

1.

Per raccogliere informazioni sulla concentrazione della capacità di compensazione degli enti segnalanti con riferimento alle dieci principali attività detenute o linee di liquidità concesse all’ente a tale scopo nell’ambito del modello C 71.00, gli enti applicano le istruzioni contenute nel presente allegato.

2.

Se all’emittente o alla controparte è assegnato più di un tipo di prodotto, valuta o classe di merito di credito, è segnalato l’importo totale. Il tipo di prodotto, valuta o classe di merito di credito da segnalare sono quelli che sono rilevanti per la quota più elevata della concentrazione della capacità di compensazione.

3.

La capacità di compensazione in C 71.00 è la stessa che in C 66.01, ma le attività segnalate come capacità di compensazione ai fini di C 71.00 devono essere prive di gravami, in modo che l’ente possa convertirle in contanti alla data di riferimento per le segnalazioni.

4.

Per il calcolo delle concentrazioni ai fini del modello di segnalazione C 71.00 per valuta rilevante, gli enti utilizzano le concentrazioni in tutte le valute.

5.

Se appartengono a diversi gruppi di clienti connessi, l’emittente o la controparte vengono segnalati solo una volta nel gruppo con la concentrazione della capacità di compensazione più elevata.

6.

Fatta eccezione per la riga 120, le concentrazioni di capacità di compensazione con una banca centrale come emittente o controparte non sono segnalate in questo modello. Nel caso in cui l’ente ha già posizionato attività presso una banca centrale per le operazioni di liquidità standard e nella misura in cui tali attività rientrino nella categoria dei dieci principali emittenti o controparti con capacità di compensazione priva di gravame, l’ente segnala l’emittente e il tipo di prodotto originari.

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Nome dell’emittente

Il nome dei dieci principali emittenti di attività non vincolate o controparti di linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all’ente è registrato nella colonna 010 in modo discendente. L’elemento più consistente sarà registrato alla voce 1.01, il secondo alla voce 1.02 e così via. Gli emittenti e le controparti che costituiscono un gruppo di clienti connessi sono segnalati come un’unica concentrazione.

Il nome dell’emittente o della controparte è la denominazione completa del soggetto giuridico che ha emesso le attività o ha concesso le linee di liquidità, compreso qualsiasi riferimento al tipo di società conformemente al diritto societario nazionale.

020

Codice LEI

Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.

030

Settore dell’emittente

A ciascun emittente o controparte è attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP:

i) amministrazioni pubbliche; ii) enti creditizi; iii) altre società finanziarie; iv) società non finanziarie; v) famiglie.

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore.

040

Residenza dell’emittente

Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui l’emittente o la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell’ultima edizione del “vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti”).

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato il paese.

050

Tipo di prodotto

Agli emittenti/alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnato un tipo di prodotto corrispondente al prodotto in cui è detenuta l’attività o in cui è stata ricevuta la linea di liquidità standby utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:

 

SrB (obbligazione senior)

 

SubB (obbligazione subordinata)

 

CP (Commercial Paper)

 

CB (obbligazioni garantite)

 

US (titolo OICVM, ossia strumenti finanziari che rappresentano un’azione o un titolo emessa/o da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari)

 

ABS (titolo garantito da attività)

 

CrCl (credito)

 

Eq (strumento di capitale)

 

Oro (se oro fisico, che può essere trattato come un’unica controparte)

 

LiqL (linea di liquidità irrevocabile non utilizzata concessa all’ente)

 

OPT (Altro tipo di prodotto)

060

Valuta

Agli emittenti o alle controparti registrati nella colonna 010 è assegnato un codice ISO della valuta nella colonna 060 corrispondente alla denominazione dell’attività ricevuta o delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse all’ente. È segnalato il codice unitario della valuta, formato da tre lettere, conformemente alla ISO 4217.

Se fa parte di una concentrazione della capacità di compensazione, la linea multivaluta è conteggiata nella valuta prevalente nel resto della concentrazione. Per quanto riguarda la segnalazione separata in valute rilevanti di cui all’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti effettuano una valutazione della valuta in cui è probabile che si verifichi il flusso e segnalano la voce solo in detta valuta rilevante, in linea con le istruzioni per la segnalazione separata di valute rilevanti nel requisito di copertura della liquidità, a norma del regolamento (UE) 2016/322.

070

Classe di merito di credito

Deve essere assegnata la classe di merito di credito appropriata in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013, che è la stessa delle voci segnalate nelle fasce di scadenza. In assenza di rating, è assegnata la classe “priva di rating”.

080

Valore di mercato/nominale

Il valore di mercato o il fair value (valore equo) delle attività o, se del caso, il valore nominale della linea di liquidità non utilizzata concessa all’ente.

090

Valore della garanzia reale stanziabile presso la banca centrale

Il valore della garanzia reale secondo le norme della banca centrale relative a operazioni su iniziativa delle controparti per attività specifiche.

Per le attività denominate in una valuta indicata nel regolamento (UE) 2015/233 tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo.»


ALLEGATO IX

«ALLEGATO XXII

SEGNALAZIONE DELLE FASCE DI SCADENZA DELL'AMM

MODELLI AMM

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

 

 

MODELLO DELLE FASCE DI SCADENZA

66

C 66.01

MODELLO DELLE FASCE DI SCADENZA


C 66.01 — FASCE DI SCADENZA

Totale e valute significative

Codice

ID

Voce

Scadenza dei flussi contrattuali

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

010-380

1

DEFLUSSI

 

overnight

tra overnight e 2 giorni

tra 2 e 3 giorni

tra 3 e 4 giorni

tra 4 e 5 giorni

tra 5 e 6 giorni

tra 6 e 7 giorni

tra 7 giorni e 2 settimane

tra 2 e 3 settimane

tra 3 settimane e 30 giorni

tra 30 giorni e 5 settimane

tra 5 settimane e 2 mesi

tra 2 e 3 mesi

tra 3 e 4 mesi

tra 4 e 5 mesi

tra 5 e 6 mesi

tra 6 e 9 mesi

tra 9 e 12 mesi

tra 12 mesi e 2 anni

tra 2 e 5 anni

oltre 5 anni

010

1.1

Passività derivanti dall'emissione di titoli (se non trattati come depositi al dettaglio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

obbligazioni non garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

obbligazioni garantite regolamentate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

cartolarizzazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.1.4

altre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2

Passività derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.1

Attività negoziabili di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.1.1

attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1.2.1.1.1

banca centrale di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.2.1.1.2

livello 1 (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.2.1.1.3

livello 1 (CQS2, CQS3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.2.1.1.4

livello 1 (CQS4+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.2.1.2

obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.2.2

Attività negoziabili di livello 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.2.2.1

obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.2.2.2

obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.2.2.3

settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.2.3

Attività negoziabili di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.2.3.1

titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.2.3.2

obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

1.2.3.3

obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.2.3.4

azioni di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.2.3.5

settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.2.4

altre attività negoziabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.2.5

altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.3

Passività non segnalate alla voce 1.2 derivanti da depositi ricevuti (esclusi i depositi ricevuti come garanzia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.3.1

depositi al dettaglio stabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2

altri depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.3.3

depositi operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.3.4

depositi non operativi di enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.3.5

depositi non operativi di altri clienti finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.3.6

depositi non operativi di banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

1.3.7

depositi non operativi di imprese non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.3.8

depositi non operativi di altre controparti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.4

FX swap in scadenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.5

Importi da pagare su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.6

Altri deflussi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.7

Deflussi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390-720

2

AFFLUSSI

 

overnight

tra overnight e 2 giorni

tra 2 e 3 giorni

tra 3 e 4 giorni

tra 4 e 5 giorni

tra 5 e 6 giorni

tra 6 e 7 giorni

tra 7 giorni e 2 settimane

tra 2 e 3 settimane

tra 3 settimane e 30 giorni

tra 30 giorni e 5 settimane

tra 5 settimane e 2 mesi

tra 2 e 3 mesi

tra 3 e 4 mesi

tra 4 e 5 mesi

tra 5 e 6 mesi

tra 6 e 9 mesi

tra 9 e 12 mesi

tra 12 mesi e 2 anni

tra 2 e 5 anni

oltre 5 anni

390

2.1

Importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

2.1.1

Attività negoziabili di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

2.1.1.1

attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

2.1.1.1.1

banca centrale di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

2.1.1.1.2

livello 1 (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

2.1.1.1.3

livello 1 (CQS2, CQS3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

2.1.1.1.4

livello 1 (CQS4+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

2.1.1.2

obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

2.1.2

Attività negoziabili di livello 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

2.1.2.1

obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

2.1.2.2

obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

2.1.2.3

settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

2.1.3

Attività negoziabili di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

2.1.3.1

ABS di livello 2B (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

2.1.3.2

obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

2.1.3.3

obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

2.1.3.4

azioni di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

2.1.3.5

settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

2.1.4

altre attività negoziabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

2.1.5

altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

2.2

Importi dovuti non segnalati alla voce 2.1 da prestiti e anticipazioni concessi a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

2.2.1

clienti al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

2.2.2

imprese non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

2.2.3

enti creditizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

2.2.4

altri clienti finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

2.2.5

banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

2.2.6

altre controparti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

2.3

FX swap in scadenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

2.4

Importi da ricevere su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

2.5

Paper in scadenza nel proprio portafoglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690

2.6

Altri afflussi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

2.7

Afflussi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

2.8

Carenza contrattuale netta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

2.9

Carenza contrattuale cumulata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730-1080

3

CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE

Stock iniziale

overnight

tra overnight e 2 giorni

tra 2 e 3 giorni

tra 3 e 4 giorni

tra 4 e 5 giorni

tra 5 e 6 giorni

tra 6 e 7 giorni

tra 7 giorni e 2 settimane

tra 2 e 3 settimane

tra 3 settimane e 30 giorni

tra 30 giorni e 5 settimane

tra 5 settimane e 2 mesi

tra 2 e 3 mesi

tra 3 e 4 mesi

tra 4 e 5 mesi

tra 5 e 6 mesi

tra 6 e 9 mesi

tra 9 e 12 mesi

tra 12 mesi e 2 anni

tra 2 e 5 anni

oltre 5 anni

730

3.1

Monete e banconote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

3.2

Riserve ritirabili detenute presso banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

3.3

Attività negoziabili di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

3.3.1

attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

3.3.1.1

banca centrale di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

3.3.1.2

livello 1 (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

3.3.1.3

livello 1 (CQS2, CQS3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

3.3.1.4

livello 1 (CQS4+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

3.3.2

obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

3.4

Attività negoziabili di livello 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

3.4.1

obbligazioni societarie di livello 2A (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

3.4.3

obbligazioni garantite di livello 2A (CQS1, CQS2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

3.4.4

settore pubblico di livello 2A (CQS1, CQS2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

3.5

Attività negoziabili di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

3.5.1

ABS di livello 2B (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

3.5.2

obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

3.5.3

obbligazioni societarie di livello 2B (CQ1-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

3.5.4

azioni di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

3.5.5

settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

3.6

altre attività negoziabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

3.6.1

amministrazioni centrali (CQS1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

3.6.2

amministrazioni centrali (CQS2 e CQS3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

3.6.3

azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

3.6.4

obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

3.6.5

ABS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

3.6.6

altre attività negoziabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

3.7

Attività non negoziabili stanziabili a garanzia presso una banca centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

3.8

Linee irrevocabili non utilizzate ricevute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

3.8.1

linee di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

3.8.2

linee a uso ristretto di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

3.8.3

linee IPS di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

3.8.4

linee di altro tipo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

3.8.4.1

di controparti infragruppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

3.8.4.2

di altre controparti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

3.9

Variazione netta della capacità di compensazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

3.10

Capacità di compensazione cumulata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090-1130

4

SOPRAVVENIENZE

 

overnight

tra overnight e 2 giorni

tra 2 e 3 giorni

tra 3 e 4 giorni

tra 4 e 5 giorni

tra 5 e 6 giorni

tra 6 e 7 giorni

tra 7 giorni e 2 settimane

tra 2 e 3 settimane

tra 3 settimane e 30 giorni

tra 30 giorni e 5 settimane

tra 5 settimane e 2 mesi

tra 2 e 3 mesi

tra 3 e 4 mesi

tra 4 e 5 mesi

tra 5 e 6 mesi

tra 6 e 9 mesi

tra 9 e 12 mesi

tra 12 mesi e 2 anni

tra 2 e 5 anni

oltre 5 anni

1090

4.1

Deflussi da linee irrevocabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

4.1.1

linee di credito irrevocabili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

4.1.1.1

considerate di livello 2B dal ricevente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

4.1.1.2

altre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

4.1.2

linee di liquidità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

4.2

Deflussi dovuti a eventi che provocano un declassamento del merito di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150-1290

VOCI PER MEMORIA

Stock iniziale

overnight

tra overnight e 2 giorni

tra 2 e 3 giorni

tra 3 e 4 giorni

tra 4 e 5 giorni

tra 5 e 6 giorni

tra 6 e 7 giorni

tra 7 giorni e 2 settimane

tra 2 e 3 settimane

tra 3 settimane e 30 giorni

tra 30 giorni e 5 settimane

tra 5 settimane e 2 mesi

tra 2 e 3 mesi

tra 3 e 4 mesi

tra 4 e 5 mesi

tra 5 e 6 mesi

tra 6 e 9 mesi

tra 9 e 12 mesi

tra 12 mesi e 2 anni

tra 2 e 5 anni

oltre 5 anni

1200

10

Deflussi infragruppo o da IPS (escl. FX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

11

Afflussi infragruppo o da IPS (escl. FX e titoli in scadenza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

12

Afflussi infragruppo o da IPS da titoli in scadenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

13

Attività liquide di elevata qualità (HQLA) stanziabili a garanzia presso una banca centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

14

Attività negoziabili diverse dalle HQLA stanziabili a garanzia presso una banca centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1270

17

Deflussi comportamentali provenienti da depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280

18

Afflussi comportamentali provenienti da prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1290

19

Utilizzi comportamentali di linee irrevocabili»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO X

«ALLEGATO XXIII

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DELLE FASCE DI SCADENZA DI CUI ALL’ALLEGATO XXII

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 509
PARTE II: ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE 510

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.

Al fine di riflettere il disallineamento di durata delle attività di un ente (“fasce di scadenza”) nel modello figurante nell’allegato XXII, gli enti applicano le istruzioni contenute nel presente allegato.

2.

Lo strumento di controllo delle fasce di scadenza copre i flussi contrattuali e i deflussi potenziali. I flussi contrattuali derivanti da accordi giuridicamente vincolanti e la durata residua a decorrere dalla data di riferimento per le segnalazioni sono segnalati conformemente alle disposizioni di tali accordi.

3.

Gli enti non conteggiano due volte gli afflussi.

4.

Nella colonna “Stock iniziale” è segnalato lo stock delle voci in questione alla data di riferimento per le segnalazioni.

5.

Vanno compilate solo le caselle bianche vuote del modello figurante nell’allegato XXII.

6.

La sezione del modello delle fasce di scadenza dal titolo “Deflussi e afflussi” copre i futuri flussi di cassa contrattuali da tutte le voci in bilancio e fuori bilancio. Sono segnalati soltanto i deflussi e gli afflussi determinati da contratti validi alla data di riferimento per le segnalazioni.

7.

La sezione del modello delle fasce di scadenza dal titolo “Capacità di compensazione” rappresenta lo stock di attività non vincolate o altre fonti di finanziamento che, alla data di riferimento per le segnalazioni, sono giuridicamente e praticamente a disposizione dell’ente a copertura di potenziali carenze contrattuali. Sono segnalati solo i deflussi e gli afflussi determinati da contratti in essere alla data di riferimento per le segnalazioni.

8.

I deflussi e gli afflussi di cassa sono segnalati nelle rispettive sezioni “Deflussi” e “Afflussi” su base lorda con segno positivo. Gli importi in scadenza da pagare e da ricevere sono segnalati rispettivamente nelle sezioni “Deflussi” e “Afflussi”.

9.

Per la sezione del modello delle fasce di scadenza dal titolo “Capacità di compensazione” i deflussi e gli afflussi sono segnalati su base netta, con segno positivo se rappresentano un afflusso e con segno negativo se rappresentano un deflusso. Per i flussi di cassa sono segnalati gli importi dovuti. I flussi di titoli sono segnalati al valore di mercato corrente. I flussi derivanti da linee di credito e di liquidità sono segnalati con gli importi disponibili per contratto.

10.

I flussi contrattuali sono distribuiti tra le ventidue categorie di scadenza in base alla durata residua prima della scadenza, con i giorni intesi come giorni di calendario.

11.

Sono segnalati tutti i flussi contrattuali, inclusi tutti i flussi di cassa significativi da attività non finanziarie quali imposte, bonus, dividendi e affitti.

12.

Al fine di applicare un approccio prudente nel determinare le scadenze contrattuali dei flussi, gli enti assicurano che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a)

se esiste l’opzione di differire un pagamento o di ricevere un pagamento anticipato, si presume che essa sia esercitata se anticipa deflussi dall’ente o se differisce afflussi verso l’ente;

b)

se l’opzione di anticipare un deflusso dall’ente dipende unicamente dalla discrezionalità dell’ente, si presume che essa sia esercitata soltanto se il mercato si aspetta che l’ente agisca in tal senso. Si presume che l’opzione non sia esercitata se anticipa afflussi verso l’ente o differisce deflussi dall’ente. Eventuali deflussi di cassa derivanti per contratto da tale afflusso — come in caso di finanziamento pass-through — sono segnalati alla stessa data dell’afflusso;

c)

tutti i depositi a vista e non vincolati sono segnalati come overnight nella colonna 020;

d)

i contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo aperto o i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo aperto e operazioni simili che possono essere risolte dall’una o dall’altra parte in qualsiasi giorno sono considerati con scadenza overnight a meno che il periodo di preavviso sia superiore a un giorno, nel qual caso sono segnalati nella pertinente categoria di scadenza in base al periodo di preavviso;

e)

i depositi a termine al dettaglio con un’opzione di ritiro anticipato sono considerati come aventi scadenza nel periodo di tempo durante il quale il ritiro anticipato del deposito non comporta una penalità in conformità all’articolo 25, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2015/61;

f)

se non è in grado di stabilire un calendario di pagamento contrattuale minimo per una particolare voce o parte di essa nel rispetto delle norme di cui al presente paragrafo, l’ente segnala la voce o parte di essa come avente una scadenza superiore a 5 anni nella colonna 220.

13.

I deflussi e gli afflussi di interessi da tutti gli strumenti in bilancio e fuori bilancio sono inclusi in tutte le pertinenti voci delle sezioni “Deflussi” e “Afflussi”.

14.

I Foreign Exchange (FX) swap in scadenza riflettono il valore nozionale in scadenza degli swap su tassi di interesse in differenti valute, delle operazioni a termine in valuta e dei contratti a pronti in valuta non regolati nelle categorie di scadenza applicabili del modello.

15.

I flussi di cassa derivanti da operazioni non regolate sono segnalati, nel breve periodo prima del regolamento, nelle corrispondenti righe e categorie.

16.

Le voci per le quali l’ente non ha attività sottostanti, ad esempio se non ha depositi di una determinata categoria, sono lasciate in bianco.

17.

Le voci scadute o le voci per le quali l’ente ha ragioni di attendersi l’inadempimento non sono segnalate.

18.

Se la garanzia ricevuta è reipotecata in un’operazione che scade dopo l’operazione nella quale l’ente ha ricevuto la garanzia, un deflusso di titoli dell’importo del fair value (valore equo) della garanzia ricevuta è segnalato nella sezione “Capacità di compensazione”, alla categoria pertinente, in base alla scadenza dell’operazione tramite cui l’ente ha ricevuto la garanzia.

19.

Le voci infragruppo non influiscono sulla segnalazione su base consolidata.

PARTE II: ISTRUZIONI SU RIGHE SPECIFICHE

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

Da 010 a 380

1   DEFLUSSI

L’importo totale dei deflussi di cassa è segnalato nelle seguenti sottocategorie:

010

1.1   Passività derivanti dall’emissione di titoli

Deflussi di cassa derivanti da titoli di debito emessi dall’ente segnalante, ossia emissioni proprie.

020

1.1.1   obbligazioni non garantite

L’importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 che è costituito da debito non garantito emesso dall’ente segnalante e destinato a terzi.

030

1.1.2   obbligazioni garantite regolamentate

L’importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 che è costituito da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE.

040

1.1.3   cartolarizzazioni

L’importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 che è costituito da operazioni di cartolarizzazione con terzi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013.

050

1.1.4   altro

L’importo dei deflussi di cassa derivanti dai titoli emessi segnalati alla riga 1.1 diversi da quelli segnalati nelle sottocategorie di cui sopra.

060

1.2   Passività derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:

L’importo totale dei deflussi di cassa derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari ai sensi dell’articolo 192 del regolamento (UE) n. 575/2013.

NB: in questa sezione sono segnalati soltanto i flussi di cassa; i flussi di titoli relativi a operazioni di prestito garantite e ad operazioni correlate ai mercati finanziari sono segnalati nella sezione “Capacità di compensazione”.

070

1.2.1   attività negoziabili di livello 1

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione.

Le azioni o quote di OIC ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 1 sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

080

1.2.1.1   attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1 che è garantito da attività che non sono obbligazioni garantite.

090

1.2.1.1.1   banca centrale di livello 1

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali.

100

1.2.1.1.2   livello 1 (CQS1)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 1.2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

110

1.2.1.1.3   livello 1 (CQS2, CQS3)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 1.2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.

120

1.2.1.1.4   livello 1 (CQS4+)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 1.2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 4 o inferiore.

130

1.2.1.2   obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.1 che è garantito da attività che sono obbligazioni garantite. Si noti che, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/61, soltanto le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 sono ammissibili come attività di livello 1.

140

1.2.2   attività negoziabili di livello 2 A

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 11 del regolamento (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2 A sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

150

1.2.2.1   obbligazioni societarie di livello 2 A (CQS1)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.2 che è garantito da obbligazioni societarie alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

160

1.2.2.2   obbligazioni garantite di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.2 che è garantito da obbligazioni garantite alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1 o 2.

170

1.2.2.3   settore pubblico di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.2 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico. Si noti che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/61, tutte le attività del settore pubblico che sono ammissibili come attività di livello 2 A devono essere classificate o nella classe di merito di credito 1 o nella classe di merito di credito 2.

180

1.2.3   attività negoziabili di livello 2B

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili che soddisferebbero i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 12 o13 del regolamento (UE) 2015/61, se non servissero da garanzia per quella particolare operazione.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2B sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

190

1.2.3.1   titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (CQS1)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da titoli garantiti da attività (ABS), in particolare RMBS. Si noti che, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/61, tutti i titoli garantiti da attività che sono ammesse come attività di livello 2B devono essere classificate nella classe di merito di credito 1.

200

1.2.3.2   obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da obbligazioni garantite.

210

1.2.3.3   obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da titoli di debito societario.

220

1.2.3.4   azioni di livello 2B

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da azioni.

230

1.2.3.5   settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2.3 che è garantito da attività di livello 2B non segnalate alle voci da 1.2.3.1 a 1.2.3.4.

240

1.2.4   altre attività negoziabili

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività negoziabili non segnalate alle voci 1.2.1, 1.2.2 o 1.2.3.

250

1.2.5   altre attività

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.2 che è garantito da attività non segnalate alle voci 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 o 1.2.4.

260

1.3   Passività non segnalate alla voce 1.2 derivanti dai depositi ricevuti, esclusi i depositi ricevuti come garanzia

I deflussi di cassa derivanti da tutti i depositi ricevuti, ad eccezione dei deflussi segnalati alla voce 1.2 e dei depositi ricevuti come garanzie. I deflussi di cassa derivanti da operazioni con derivati sono segnalati alle voci 1.4 o 1.5.

I depositi sono segnalati in base alla loro prima data di scadenza contrattuale possibile. I depositi che possono essere ritirati immediatamente senza preavviso (“depositi a vista”) o i depositi non vincolati sono segnalati nella categoria “overnight”.

270

1.3.1   depositi al dettaglio stabili

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi al dettaglio ai sensi dell’articolo 3, punto 8, e dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2015/61.

280

1.3.2   altri depositi al dettaglio

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi al dettaglio ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2015/61 diversi da quelli segnalati alla voce 1.3.1.

290

1.3.3   depositi operativi

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi operativi ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2015/61.

300

1.3.4   depositi non operativi di enti creditizi

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi di enti creditizi diversi da quelli segnalati alla voce 1.3.3.

310

1.3.5   depositi non operativi di altri clienti finanziari

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante dai depositi di altri clienti finanziari ai sensi dell’articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2015/61 diversi da quelli segnalati alle voci 1.3.3 e 1.3.4.

320

1.3.6   depositi non operativi di banche centrali

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante da depositi non operativi collocati da banche centrali.

330

1.3.7   depositi non operativi di imprese non finanziarie

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante da depositi non operativi collocati da imprese non finanziarie.

340

1.3.8   depositi non operativi di altre controparti

L’importo dei deflussi di cassa segnalati alla voce 1.3 derivante da depositi non segnalati alle voci da 1.3.1 a 1.3.7.

350

1.4   FX swap in scadenza

L’importo totale dei deflussi di cassa derivanti dalla scadenza di operazioni con FX swap quali lo scambio degli importi di capitale alla fine del contratto.

360

1.5   Importi da pagare su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 1.4

L’importo totale dei deflussi di cassa derivanti da posizioni debitorie su derivati in relazione ai contratti elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, con l’eccezione dei deflussi risultanti da FX swap in scadenza segnalati alla voce 1.4.

L’importo totale riflette gli importi di regolamento, incluse le richieste di margini non soddisfatte alla data di riferimento per le segnalazioni.

L’importo totale corrisponde alla somma dei punti 1. e 2. come segue, per le varie categorie di scadenza:

1.

i flussi di cassa e di titoli relativi a derivati per i quali esiste un contratto di garanzia che richiede la piena o adeguata copertura delle esposizioni verso le controparti sono esclusi dai modelli delle fasce di scadenza; tutti i flussi di cassa e di titoli e tutte le garanzie in contante e in titoli relativi a tali derivati sono esclusi dai modelli. Gli stock di garanzie in contante e in titoli già ricevute o fornite nel contesto di derivati assistiti da garanzia non sono inclusi nella colonna “Stock” della sezione 3 “Capacità di compensazione” delle fasce di scadenza, ad eccezione dei flussi di cassa e di titoli a fronte di richieste di margini (“flussi di garanzie in contanti o in titoli”) che sono da pagare a tempo debito ma non sono state ancora regolate. Questi ultimi figurano alla riga 1.5 “Deflussi di cassa relativi a derivati” e alla riga 2.4 “Afflussi di cassa relativi a derivati” per le garanzie in contanti e alla sezione 3 “Capacità di compensazione” per le garanzie in titoli.

2.

Per afflussi e deflussi di cassa e di titoli relativi a derivati per i quali non esiste un contratto di garanzia o per i quali è richiesta solo una copertura parziale, è fatta distinzione fra i contratti che implicano opzioni e gli altri contratti:

a)

i flussi connessi a derivati simili a opzioni sono inclusi soltanto se il prezzo d’esercizio (strike price) è inferiore al prezzo di mercato per un’opzione call o superiore al prezzo di mercato per un’opzione put (“in the money”). Tali flussi sono approssimati applicando entrambi i procedimenti che seguono:

i)

includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come afflusso alla riga 2.4 “Afflussi di cassa relativi a derivati” delle fasce di scadenza, all’ultima data di esercizio dell’opzione, se il diritto di esercizio spetta alla banca;

ii)

includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come deflusso alla riga 1.5 “Deflussi di cassa relativi a derivati” delle fasce di scadenza, alla prima data di esercizio dell’opzione, se il diritto di esercizio spetta alla controparte della banca;

b)

i flussi connessi a contratti diversi da quelli di cui alla lettera a) sono inclusi, tramite una proiezione dei flussi di cassa contrattuali lordi, nelle rispettive categorie di scadenza nella riga 1.5 “Deflussi di cassa relativi a derivati” e nella riga 2.4 “Afflussi di cassa relativi a derivati” e i flussi contrattuali di titoli liquidi nella sezione “Capacità di compensazione” delle fasce di scadenza, utilizzando i tassi forward impliciti di mercato applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni, se gli importi non sono ancora stati fissati.

370

1.6   Altri deflussi

L’importo totale di tutti gli altri deflussi di cassa, non segnalati alle voci 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 o 1.5. I deflussi potenziali non sono segnalati in questa sezione.

380

1.7   Deflussi totali

La somma dei deflussi segnalati alle voci 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Da 390 a 700

2

AFFLUSSI

390

2.1   Importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari garantite da:

L’importo totale degli afflussi di cassa derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari ai sensi dell’articolo 192 del regolamento (UE) n. 575/2013.

In questa sezione sono segnalati soltanto i flussi di cassa; i flussi di titoli relativi a operazioni di prestito garantite e ad operazioni correlate ai mercati finanziari sono segnalati nella sezione “Capacità di compensazione”.

400

2.1.1   attività negoziabili di livello 1

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 1 sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

410

2.1.1.1   attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1 che è garantito da attività che non sono obbligazioni garantite.

420

2.1.1.1.1   banca centrale di livello 1

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali.

430

2.1.1.1.2   livello 1 (CQS1)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 2.1.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

440

2.1.1.1.3   livello 1 (CQS2, CQS3)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 2.1.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.

450

2.1.1.1.4   livello 1 (CQS4+)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1.1 diversi da quelli segnalati alla voce 2.1.1.1.1 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 4 o inferiore.

460

2.1.1.2   obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.1 che è garantito da attività che sono obbligazioni garantite. Si noti che, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/61, soltanto le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 sono ammissibili come attività di livello 1.

470

2.1.2   attività negoziabili di livello 2 A

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 11 del regolamento (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2 A sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

480

2.1.2.1   obbligazioni societarie di livello 2 A (CQS1)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.2 che è garantito da obbligazioni societarie alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

490

2.1.2.2   obbligazioni garantite di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.2 che è garantito da obbligazioni garantite alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1 o 2.

500

2.1.2.3   settore pubblico di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.2 che è garantito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico. Si noti che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/61, tutte le attività del settore pubblico che sono ammissibili come attività di livello 2 A sono classificate o nella classe di merito di credito 1 o nella classe di merito di credito 2.

510

2.1.3   attività negoziabili di livello 2B

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 o 13 del regolamento (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2B sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

520

2.1.3.1   ABS di livello 2B (CQS1)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da titoli garantiti da attività (ABS), in particolare RMBS.

530

2.1.3.2   obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da obbligazioni garantite.

540

2.1.3.3   obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da titoli di debito societario.

550

2.1.3.4   azioni di livello 2B

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da azioni.

560

2.1.3.5   settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1.3 che è garantito da attività di livello 2B non segnalate alle voci da 2.1.3.1 a 2.1.3.4.

570

2.1.4   altre attività negoziabili

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività negoziabili non segnalate alle voci 2.1.1, 2.1.2 o 2.1.3.

580

2.1.5   altre attività

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.1 che è garantito da attività non segnalate alle voci 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 o 2.1.4.

590

2.2   Importi dovuti non segnalati alla voce 2.1 da prestiti e anticipazioni concessi a:

Afflussi di cassa da prestiti e anticipazioni.

Gli afflussi di cassa sono segnalati all’ultima data contrattuale di rimborso. Per le linee rotative, si presume che il prestito in essere sia rinnovato e gli eventuali saldi restanti sono trattati come linee irrevocabili.

600

2.2.1   clienti al dettaglio

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da persone fisiche o da PMI ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2015/61.

610

2.2.2   imprese non finanziarie

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da imprese non finanziarie.

620

2.2.3   enti creditizi

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da enti creditizi.

630

2.2.4   altri clienti finanziari

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da clienti finanziari ai sensi dell’articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2015/61 diversi da quelli segnalati alla voce 2.2.3.

640

2.2.5   banche centrali

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da banche centrali.

650

2.2.6   altre controparti

L’importo degli afflussi di cassa segnalati alla voce 2.2 proveniente da altre controparti non indicate nelle sezioni da 2.2.1 a 2.2.5.

660

2.3   FX swap in scadenza

L’importo totale degli afflussi di cassa contrattuali derivanti dalla scadenza di operazioni con FX swap, quali lo scambio degli importi di capitale alla fine del contratto.

Ciò riflette l’importo nozionale in scadenza degli swap su tassi di interesse in differenti valute e delle operazioni a pronti e a termine in valuta nelle categorie di scadenza applicabili del modello.

670

2.4.   Importi da ricevere su derivati diversi da quelli segnalati alla voce 2.3

L’importo totale degli afflussi di cassa contrattuali derivanti da posizioni creditizie su derivati in relazione ai contratti elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, con l’eccezione degli afflussi risultanti da FX swap in scadenza segnalati alla voce 2.3.

L’importo totale comprende gli importi di regolamento incluse le richieste di margini non soddisfatte alla data di riferimento per le segnalazioni.

L’importo totale corrisponde alla somma dei punti 1. e 2. come segue, per le varie categorie di scadenza:

1.

i flussi di cassa e in titoli relativi a derivati per i quali esiste un contratto di garanzia che richiede la piena o adeguata copertura delle esposizioni verso le controparti sono esclusi dal modello delle fasce di scadenza; tutti i flussi di cassa e di titoli e tutte le garanzie in contante e in titoli relativi a tali derivati sono esclusi dal modello. Gli stock di garanzie in contante e in titoli già ricevute o fornite nel contesto di derivati assistiti da garanzia non sono inclusi nella colonna “Stock” della sezione 3 “Capacità di compensazione” delle fasce di scadenza, ad eccezione dei flussi di cassa e di titoli a fronte di richieste di margini che sono da pagare a tempo debito ma non sono state ancora regolate. Questi ultimi figurano, nelle fasce di scadenza, alla riga 1.5 “Deflussi di cassa relativi a derivati” e alla riga 2.4 “Afflussi di cassa relativi a derivati” per le garanzie in contanti e alla sezione 3 “Capacità di compensazione” per le garanzie in titoli.

2.

Per afflussi e deflussi di cassa e di titoli relativi a derivati per i quali non esiste un contratto di garanzia o per i quali è richiesta solo una copertura parziale, è fatta distinzione fra i contratti che implicano opzioni e gli altri contratti:

a)

i flussi connessi a derivati simili ad opzioni sono inclusi soltanto se sono “in the money”. Tali flussi sono approssimati applicando entrambi i procedimenti che seguono:

i)

includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come afflusso alla riga 2.4 “Afflussi di cassa relativi a derivati” delle fasce di scadenza, all’ultima data di esercizio dell’opzione, se il diritto di esercizio spetta alla banca;

ii)

includendo il valore di mercato attuale o il valore attuale netto del contratto come deflusso alla riga 1.5 “Deflussi di cassa relativi a derivati” delle fasce di scadenza, alla prima data di esercizio dell’opzione, se il diritto di esercizio spetta alla controparte della banca;

b)

i flussi connessi a contratti diversi da quelli di cui alla lettera a) sono inclusi, tramite una proiezione dei flussi di cassa contrattuali lordi, nelle rispettive categorie di scadenza nella riga 1.5 “Deflussi di cassa relativi a derivati” e nella riga 2.4 “Afflussi di cassa relativi a derivati” e i flussi contrattuali di titoli nella sezione “Capacità di compensazione” delle fasce di scadenza, utilizzando i tassi forward impliciti di mercato applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni, se gli importi non sono ancora stati fissati.

680

2.5   Paper in scadenza nel proprio portafoglio

L’importo degli afflussi costituiti dal rimborso del capitale di propri investimenti in obbligazioni, segnalati in base alla loro durata contrattuale residua. Questa voce comprende gli afflussi di cassa provenienti da titoli in scadenza segnalati nella sezione “Capacità di compensazione”. Pertanto, una volta giunto a scadenza, il titolo è segnalato come deflusso di titoli nella sezione “Capacità di compensazione” e, di conseguenza, come afflusso di cassa in questa sezione.

690

2.6   Altri afflussi

L’importo totale di tutti gli altri afflussi di cassa non segnalati alle voci 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 o 2.5 di cui sopra. Gli afflussi potenziali non sono segnalati in questa sezione.

700

2.7   Afflussi totali

La somma degli afflussi segnalati alle voci 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

710

2.8   Carenza contrattuale netta

Afflussi totali segnalati alla voce 2.7 meno deflussi totali segnalati alla voce 1.7.

720

2.9   Carenza contrattuale cumulata

Carenza contrattuale netta cumulata dalla data di riferimento per le segnalazioni al limite superiore di una pertinente categoria di scadenza.

Da 730a 1080

3   CAPACITÀ DI COMPENSAZIONE

La sezione “Capacità di compensazione” delle fasce di scadenza contiene informazioni sull’andamento delle attività di diversi gradi di liquidità possedute dall’ente, tra le quali attività negoziabili e attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale, nonché linee impegnate contrattualmente concesse all’ente.

Le regole di stanziabilità presso una banca centrale che si applicano a ciascun ente consolidato nella giurisdizione di costituzione dell’ente sono la base per le segnalazioni a livello consolidato sulla stanziabilità presso una banca centrale.

Se la capacità di compensazione si riferisce ad attività negoziabili, gli enti segnalano le attività negoziabili che sono negoziate in mercati repo o a pronti grandi, profondi e attivi caratterizzati da un basso livello di concentrazione.

Le attività segnalate nelle colonne della sezione “Capacità di compensazione” comprendono soltanto le attività non vincolate a disposizione dell’ente da convertire in contante in qualsiasi momento per colmare carenze contrattuali dovute a divari tra gli afflussi di cassa e i deflussi di cassa durante il periodo considerato. A tal fine si applica la definizione di attività vincolate di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le attività non sono utilizzate per fornire supporto al credito in operazioni strutturate o per coprire i costi operativi, come gli affitti e gli stipendi, e sono gestite con il chiaro e unico scopo di essere utilizzate come fonte di finanziamento potenziale.

Le attività che l’ente ha ricevuto in garanzia nei contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) possono essere considerate parte della capacità di compensazione ove esse siano detenute presso l’ente, non siano state reipotecate e siano giuridicamente e contrattualmente a disposizione dell’ente.

Al fine di evitare doppi conteggi, se ha segnalato attività precostituite alle voci da 3.1 a 3.7, l’ente non segnala la capacità connessa a tali linee alla voce 3.8.

L’ente segnala le attività come stock iniziale, nella colonna 010, se esse corrispondono alla descrizione della riga e se sono disponibili alla data di riferimento per le segnalazioni.

Le colonne da 020 a 220 contengono i flussi contrattuali nella capacità di compensazione. Se un ente ha concluso un contratto di vendita con patto di riacquisto, l’attività venduta è reindicata come afflusso di titoli nella categoria di scadenza in cui scade il contratto. Di converso, i deflussi di cassa derivanti dalla scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto sono segnalati nella pertinente categoria dei deflussi di cassa alla voce 1.2. Se l’ente ha concluso un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, l’attività venduta è reindicata come deflusso di titoli nella categoria di scadenza in cui scade il contratto. Di converso, gli afflussi di cassa derivanti dalla scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto sono segnalati nella pertinente categoria degli afflussi di cassa alla voce 2.1. Gli swap con garanzie reali sono segnalati come afflussi e deflussi contrattuali di titoli nella sezione “Capacità di compensazione” in funzione della pertinente categoria di scadenza in cui tali swap scadono.

Una variazione dell’importo contrattualmente disponibile delle linee di credito e delle linee di liquidità segnalate alla voce 3.8 è segnalata come flusso nella pertinente categoria di scadenza. Se l’ente ha un deposito overnight presso una banca centrale, l’importo del deposito è segnalato come stock iniziale alla voce 3.2 e come deflusso di cassa nella categorie di scadenza “overnight” per tale voce. Di converso l’afflusso di cassa che ne deriva è segnalato alla voce 2.2.5.

I titoli in scadenza relativi alla capacità di compensazione sono segnalati in base alla loro scadenza contrattuale. Quando un titolo scade, esso viene rimosso dalla categoria di attività nella quale era inizialmente segnalato, viene trattato come un deflusso di titoli e il conseguente afflusso di cassa è segnalato alla voce 2.5.

Tutti i titoli sono segnalati nella categoria pertinente al valore di mercato corrente.

Alla voce 3.8 sono segnalati solo gli importi contrattualmente disponibili.

Per evitare doppi conteggi, gli afflussi di cassa non sono registrati alla voce 3.1 o 3.2 della sezione “Capacità di compensazione”.

Le voci nella sezione “Capacità di compensazione” sono segnalate nelle sottocategorie che seguono.

730

3.1   Monete e banconote

L’importo totale dei contanti in monete e banconote.

740

3.2   Riserve ritirabili detenute presso banche centrali

L’importo totale delle riserve detenute presso banche centrali ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2015/61, ritirabili al più tardi overnight.

I titoli che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali non sono segnalati in questa sezione.

750

3.3   Attività negoziabili di livello 1

Il valore di mercato delle attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 1 sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

760

3.3.1   attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite

L’importo segnalato alla voce 3.3 che non è costituito da obbligazioni garantite.

770

3.3.1.1   banca centrale di livello 1

L’importo segnalato alla voce 3.3.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali.

780

3.3.1.2   livello 1 (CQS1)

L’importo segnalato alla voce 3.3.1 diverso dall’importo segnalato alla voce 3.3.1.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

790

3.3.1.3   livello 1 (CQS2, CQS3)

L’importo segnalato alla voce 3.3.1 diverso dagli importi segnalati alla voce 3.3.1.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.

800

3.3.1.4   livello 1 (CQS4+)

L’importo segnalato alla voce 3.3.1 diverso dagli importi segnalati alla voce 3.3.1.1 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da un emittente o un garante al quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 4 o inferiore.

810

3.3.2   obbligazioni garantite di livello 1 (CQS1)

L’importo segnalato alla voce 3.3 che è costituito da obbligazioni garantite. Si noti che, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/61, soltanto le obbligazioni garantite della classe di merito di credito 1 sono ammissibili come attività di livello 1.

820

3.4   Attività negoziabili di livello 2 A

Il valore di mercato delle attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 11 del regolamento (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2 A sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

830

3.4.1   obbligazioni societarie di livello 2 A (CQS1)

L’importo segnalato alla voce 3.4 che è costituito da obbligazioni societarie alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

840

3.4.2   obbligazioni garantite di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo segnalato alla voce 3.4 che è costituito da obbligazioni garantite alle quali un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1 o 2.

850

3.4.3   settore pubblico di livello 2 A (CQS1, CQS2)

L’importo segnalato alla voce 3.4 che è costituito da attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico. Si noti che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2015/61, tutte le attività del settore pubblico che sono ammissibili come attività di livello 2 A devono essere classificate o nella classe di merito di credito 1 o nella classe di merito di credito 2.

860

3.5   Attività negoziabili di livello 2B

Il valore di mercato delle attività negoziabili ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 o 13 del regolamento (UE) 2015/61.

Le azioni o quote di OIC in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/61 che sono ammesse come attività di livello 2B sono segnalate nelle seguenti sottocategorie corrispondenti alle loro attività sottostanti.

870

3.5.1   ABS di livello 2B (CQS1)

L’importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da titoli garantiti da attività (ABS), in particolare RMBS. Si noti che, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/61, tutti i titoli garantiti da attività che sono ammesse come attività di livello 2B sono classificate nella classe di merito di credito 1.

880

3.5.2   obbligazioni garantite di livello 2B (CQS1-6)

L’importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da obbligazioni garantite.

890

3.5.3   obbligazioni societarie di livello 2B (CQS1-3)

L’importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da titoli di debito societario.

900

3.5.4   azioni di livello 2B

L’importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da azioni.

910

3.5.5   settore pubblico di livello 2B (CQS3-5)

L’importo segnalato alla voce 3.5 che è costituito da attività di livello 2B non segnalate alle voci da 3.5.1 a 3.5.4.

920

3.6   Altre attività negoziabili

Il valore di mercato di attività negoziabili diverse da quelle segnalate alle voci 3.3, 3.4 e 3.5.

I titoli e i flussi di titoli da altre attività negoziabili sotto forma di emissioni proprie o infragruppo non sono segnalati nella sezione “Capacità di compensazione”. Tuttavia, i flussi di cassa derivanti da tali voci sono segnalati nella pertinente parte delle sezioni 1 e 2 del modello.

930

3.6.1   amministrazioni centrali (CQS1)

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da un’attività che rappresenta un credito verso o garantito da un’amministrazione centrale alla quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 1.

940

3.6.2   amministrazioni centrali (CQS2-3)

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da un’attività che rappresenta un credito verso o garantito da un’amministrazione centrale alla quale un’ECAI prescelta ha attribuito la classe di merito di credito 2 o 3.

950

3.6.3   azioni

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da azioni.

960

3.6.4   obbligazioni garantite

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da obbligazioni garantite.

970

3.6.5   ABS

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da ABS.

980

3.6.6   altre attività negoziabili

L’importo segnalato alla voce 3.6 che è costituito da altre attività negoziabili non segnalate alle voci da 3.6.1 a 3.6.5.

990

3.7   Attività non negoziabili stanziabili a garanzia presso una banca centrale

Il valore contabile di attività non negoziabili che sono stanziabili a garanzia per le operazioni di liquidità standard della banca centrale cui l’ente ha accesso diretto al suo livello di consolidamento.

Per le attività denominate in una valuta indicata nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione (1) tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo. I titoli e i flussi di titoli da altre attività negoziabili sotto forma di emissioni proprie o infragruppo non sono segnalati nella sezione “Capacità di compensazione”. Tuttavia, i flussi di cassa derivanti da tali voci sono segnalati nella pertinente parte delle sezioni 1 e 2 del modello.

1000

3.8   Linee irrevocabili non utilizzate ricevute

L’importo totale delle linee irrevocabili non utilizzate concesse all’ente segnalante. Sono incluse le linee irrevocabili per contratto. Gli enti segnalano un importo ridotto se il fabbisogno potenziale di garanzie per l’utilizzo di tali linee supera la disponibilità di garanzie.

Al fine di evitare doppi conteggi, le linee per le quali l’ente segnalante ha già precostituito attività in garanzia, per una linea di credito non utilizzata, e ha già segnalato le attività alle voci da 3.1 a 3.7 non sono segnalate alla voce 3.8. Lo stesso vale per i casi in cui l’ente segnalante potrebbe avere necessità di precostituire attività in garanzia per utilizzare la linea come segnalato in questo campo.

1010

3.8.1   linee di livello 1

L’importo segnalato alla voce 3.8 che è costituito da una linea fornita da una banca centrale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2015/61.

1020

3.8.2   linee a uso ristretto di livello 2B

L’importo segnalato alla voce 3.8 che è costituito da linee ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/61.

1030

3.8.3   linee IPS di livello 2B

L’importo segnalato alla voce 3.8 che è costituito da un finanziamento (funding) di liquidità ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/61.

1040

3.8.4   linee di altro tipo

L’importo segnalato alla voce 3.8 diverso dall’importo segnalato alle voci da 3.8.1 a 3.8.3.

1050

3.8.4.1   di controparti infragruppo

L’importo segnalato alla voce 3.8.4 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

1060

3.8.4.2   di altre controparti

L’importo segnalato alla voce 3.8.4 che è diverso dall’importo segnalato alla voce 3.8.4.1.

1070

3.9   Variazione netta della capacità di compensazione

È segnalata la variazione netta nelle esposizioni alle voci 3.2, 3.3, 3.4, nonché 3.5, 3.6, 3.7 e alla voce 3.8 che rappresentano, rispettivamente, le banche centrali, i flussi di titoli e le linee di credito irrevocabili in una data categoria di scadenza.

1080

3.10   Capacità di compensazione cumulata

L’importo cumulato della capacità di compensazione dalla data di riferimento per le segnalazioni al limite superiore di una pertinente categoria di scadenza.

Da 1090 a 1140

4   SOPRAVVENIENZE

La voce “Sopravvenienze” del modello delle fasce di scadenza contiene informazioni sui deflussi potenziali.

1090

4.1   Deflussi da linee irrevocabili

Deflussi di cassa derivanti da linee irrevocabili. Gli enti segnalano come deflusso l’importo massimo che può essere prelevato in un dato periodo di tempo. Per le linee di credito rotative, è segnalato soltanto l’importo che eccede il prestito in essere.

1010

4.1.1   linee di credito irrevocabili

L’importo segnalato alla voce 4.1 derivante da linee di credito irrevocabili ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2015/61.

1110

4.1.1.1   considerate di livello 2B dal ricevente

L’importo segnalato alla voce 4.1.1 che è considerato un finanziamento (funding) di liquidità ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/61.

1120

4.1.1.2   altre

L’importo segnalato alla voce 4.1.1 che è diverso dall’importo segnalato alla voce 4.1.1.1.

1130

4.1.2   linee di liquidità

L’importo segnalato alla voce 4.1 derivante da linee di liquidità ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2015/61.

1140

4.2   Deflussi dovuti a eventi che provocano un declassamento del merito di credito

Gli enti segnalano in questa sezione l’effetto di un deterioramento significativo della qualità creditizia dell’ente corrispondente a un declassamento di almeno tre livelli del suo merito di credito esterno.

Gli importi positivi rappresentano i deflussi potenziali e gli importi negativi rappresentano una riduzione della passività originaria.

Se l’effetto del declassamento è un rimborso anticipato delle passività in essere, le passività interessate sono segnalate con segno negativo nella fascia temporale in cui sono segnalate alla sezione 1 e, contemporaneamente, con segno positivo nella fascia temporale in cui la passività scade, qualora gli effetti del declassamento diventino applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.

Se l’effetto del declassamento è una richiesta di margini, il valore di mercato della garanzia che deve essere fornita è segnalato con segno positivo nella fascia temporale in cui il requisito scade, qualora gli effetti del declassamento diventino applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.

Se l’effetto del declassamento è una modifica dei diritti di reipoteca dei titoli ricevuti dalle controparti come garanzia, il valore di mercato dei titoli interessati è segnalato con segno positivo nella fascia temporale in cui i titoli cessano di essere disponibili all’ente segnalante, qualora gli effetti del declassamento diventino applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.

Da 1150 a 1290

5   VOCI PER MEMORIA

1200

10   Deflussi infragruppo o da IPS (escl. FX)

La somma dei deflussi alle voci 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

1210

11   Afflussi infragruppo o da IPS (escl. FX e titoli in scadenza)

La somma degli afflussi alle voci 2.1, 2.2, 2.4 e 2.6 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

1220

12   Afflussi infragruppo o da IPS da titoli in scadenza

La somma degli afflussi alla voce 2.5 se la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

1230

13   Attività liquide di elevata qualità (HQLA) stanziabili a garanzia presso una banca centrale

L’importo segnalato alle voci 3.3, 3.4 e 3.5 che è stanziabile a garanzia per le operazioni di liquidità standard della banca centrale cui l’ente ha accesso diretto al suo livello di consolidamento.

Per le attività denominate in una valuta indicata nell’allegato del regolamento (UE) 2015/233 tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo.

1240

14   Attività diverse dalle HQLA stanziabili a garanzia presso una banca centrale

La somma dei seguenti elementi:

i)

la somma degli importi segnalati alla voce 3.6 che sono stanziabili a garanzia per le operazioni di liquidità standard della banca centrale cui l’ente ha accesso diretto al suo livello di consolidamento;

ii)

le emissioni proprie che sono stanziabili a garanzia per le operazioni di liquidità standard della banca centrale cui l’ente ha accesso diretto al suo livello di consolidamento.

Per le attività denominate in una valuta indicata nel regolamento (UE) 2015/233 tra le valute con una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso una banca centrale, gli enti lasciano vuoto questo campo.

1270

17   Deflussi comportamentali provenienti da depositi

L’importo segnalato alla voce 1.3 ridistribuito nelle categorie di scadenza in funzione della scadenza comportamentale secondo le consuete modalità di gestione utilizzate ai fini della gestione del rischio di liquidità dell’ente segnalante. In questo campo per “consuete modalità di gestione” si intende una situazione senza alcuna ipotesi di stress di liquidità.

La distribuzione riflette la “viscosità” dei depositi.

La voce non riflette le ipotesi sul piano aziendale e, pertanto, non comprende informazioni relative alle nuove attività aziendali.

La classificazione nelle diverse categorie di scadenza segue la granularità utilizzata a fini interni. Pertanto, non è necessario compilare tutte le categorie di scadenza.

1280

18   Afflussi comportamentali provenienti da prestiti e anticipazioni

L’importo segnalato alla voce 2.2 ridistribuito nelle categorie di scadenza in funzione della scadenza comportamentale secondo le consuete modalità di gestione utilizzate ai fini della gestione del rischio di liquidità dell’ente segnalante. In questo campo per “consuete modalità di gestione” si intende una situazione senza alcuna ipotesi di stress di liquidità.

La voce non riflette le ipotesi sul piano aziendale e, pertanto, non considera le nuove attività aziendali.

La classificazione nelle diverse categorie di scadenza segue la granularità utilizzata a fini interni. Pertanto, non tutte le categorie di scadenza devono essere necessariamente compilate.

1290

19   Utilizzi comportamentali di linee irrevocabili

L’importo segnalato alla voce 4.1 ridistribuito nelle categorie di scadenza in funzione del livello di utilizzo e del conseguente fabbisogno di liquidità secondo le consuete modalità di gestione utilizzate ai fini della gestione del rischio di liquidità dell’ente segnalante. In questo campo per “consuete modalità di gestione” si intende una situazione senza alcuna ipotesi di stress di liquidità.

La voce non riflette le ipotesi sul piano aziendale e, pertanto, non considera le nuove attività aziendali.

La classificazione nelle diverse categorie di scadenza segue la granularità utilizzata a fini interni. Pertanto, non è necessario compilare tutte le categorie di scadenza.»


(1)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0233&from=EN