ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 279

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
9 novembre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2018/1676 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/1677 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga

3

 

*

Regolamento (UE) 2018/1678 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone 7b-k, 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

5

 

*

Regolamento (UE) 2018/1679 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera lituana

7

 

*

Regolamento (UE) 2018/1680 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera belga

9

 

*

Regolamento (UE) 2018/1681 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

11

 

*

Regolamento (UE) 2018/1682 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera polacca

13

 

*

Regolamento (UE) 2018/1683 della Commissione, del 5 novembre 2018, recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera tedesca

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1684 della Commissione, dell'8 novembre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1685 della Commissione, dell'8 novembre 2018, relativo a condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003

33

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1686 della Commissione, dell'8 novembre 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventisettesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

35

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1687 della Commissione, del 7 novembre 2018, che modifica la decisione 2007/25/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2018) 7240]  ( 1 )

36

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1688 della Commissione, del 7 novembre 2018, che concede deroghe alla Slovacchia per quanto riguarda la trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia [notificata con il numero C(2018) 7304]  ( 1 )

38

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1689 della Commissione, dell'8 novembre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 7511]  ( 1 )

39

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ( GU L 171 del 29.6.2016 )

65

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

9.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/1


DECISIONE (UE) 2018/1676 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio (ALS) con gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Tale autorizzazione prevedeva la possibilità di avviare negoziati bilaterali.

(2)

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati bilaterali per un accordo di libero scambio con singoli Stati membri dell'ASEAN, cominciando da Singapore, da condursi in conformità con le direttive di negoziato esistenti.

(3)

Il 12 settembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad estendere i negoziati in corso con Singapore anche al tema della protezione degli investimenti.

(4)

I negoziati per un accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, («accordo») sono stati portati a termine ed è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, a condizione che siano rispettate le procedure necessarie per la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, con riserva della sua conclusione. (1)

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER


(1)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

9.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/3


REGOLAMENTO (UE) 2018/1677 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2018

recante divieto di pesca della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7k per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

19/TQ120

Stato membro

Belgio

Stock

SOL/7HJK.

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

7 h, 7 j e 7k

Data di chiusura

14.9.2018


9.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/5


REGOLAMENTO (UE) 2018/1678 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2018

recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone 7b-k, 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

20/TQ120

Stato membro

Belgio

Stock

HAD/7X7A34

Specie

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Data di chiusura

14.9.2018


9.11.2018   

IT

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L 279/7


REGOLAMENTO (UE) 2018/1679 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2018

recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera lituana

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

21/TQ120

Stato membro

Lituania

Stock

CJM/SPRFMO

Specie

Sugarello cileno (Trachurus murphyi)

Zona

Zona della convenzione SPRFMO

Data di chiusura

18.9.2018


9.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/9


REGOLAMENTO (UE) 2018/1680 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2018

recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

22/TQ120

Stato membro

Belgio

Stock

PLE/7HJK.

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

7h, 7j e 7k

Data di chiusura

19.9.2018


9.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/11


REGOLAMENTO (UE) 2018/1681 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2018

recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

23/TQ120

Stato membro

Paesi Bassi

Stock

CJM/SPRFMO

Specie

Sugarello cileno (Trachurus Murphyi)

Zona

Zona della convenzione SPRFMO

Data di chiusura

18.9.2018


9.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/13


REGOLAMENTO (UE) 2018/1682 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2018

recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera polacca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

24/TQ120

Stato membro

Polonia

Stock

CJM/SPRFMO

Specie

Sugarello cileno (Trachurus murphyi)

Zona

Zona della convenzione SPRFMO

Data di chiusura

18.9.2018


9.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/15


REGOLAMENTO (UE) 2018/1683 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2018

recante divieto di pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO per le navi battenti bandiera tedesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


ALLEGATO

N.

25/TQ120

Stato membro

Germania

Stock

CJM/SPRFMO

Specie

Sugarello cileno (Trachurus murphyi)

Zona

Zona della convenzione SPRFMO

Data di chiusura

20.9.2018


9.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1684 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2018

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1136/2006 del Consiglio (2), un dazio antidumping sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese («RPC») («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale».

(2)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (3) («il precedente riesame in previsione della scadenza»), il Consiglio ha reistituito, con il regolamento di esecuzione (CE) n. 796/2012 del Consiglio (4), le misure antidumping definitive sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della RPC.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

(4)

La domanda di riesame è stata presentata il 30 maggio 2017 dall'associazione dei produttori di meccanismi a leva per raccoglitori Lever Arch Mechanism Manufacturers Association («il richiedente») per conto di tre produttori dell'Unione che rappresentano circa il 95 % della produzione totale dell'Unione di meccanismi a leva per raccoglitori. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

1.3.   Apertura

(5)

Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 1o settembre 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(6)

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(7)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato ufficialmente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori/utilizzatori notoriamente interessati nonché le autorità della RPC.

(8)

Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Esse hanno anche avuto la possibilità di chiedere per iscritto un'audizione con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.1.   Campionamento

(9)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha precisato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1.1.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(10)

In considerazione del numero palesemente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto un campionamento.

(11)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Le informazioni richieste comprendevano il volume di produzione e la capacità produttiva. La Commissione ha chiesto inoltre alla missione della RPC presso l'Unione europea di indicare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori che potessero essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(12)

Nessuno dei 33 produttori esportatori cinesi contattati né alcun altro produttore esportatore cinese si è manifestato per fornire le informazioni richieste.

1.5.1.2.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(13)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. In conformità all'articolo 17 del regolamento di base il campione è stato selezionato in base al volume delle vendite del prodotto simile. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano più del 75 % della produzione totale stimata dell'industria dell'Unione e più del 75 % del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione effettuate nell'Unione ad acquirenti indipendenti durante il PIR. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenuta alcuna osservazione, il campione provvisorio è stato confermato. Esso è stato considerato rappresentativo per l'industria dell'Unione.

1.5.1.3.   Campionamento degli importatori indipendenti

(14)

Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, gli importatori indipendenti sono stati invitati a partecipare alla presente inchiesta. Tali parti sono state invitate a manifestarsi, fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato II dell'avviso di apertura.

(15)

Nella fase di apertura la Commissione ha inoltre contattato 26 importatori indicati nella domanda di riesame e li ha invitati a descrivere le proprie attività e a compilare l'allegato II dell'avviso di apertura.

(16)

Nessuno degli importatori si è manifestato alla Commissione.

1.5.2.   Questionari

(17)

La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione e a tre utilizzatori indicati nella domanda di riesame.

(18)

Sono stati inoltre inviati questionari a 38 produttori in potenziali paesi terzi a economia di mercato, cioè in Cambogia, Giappone, India, Iran, Svizzera, Thailandia e Ucraina. Nessun produttore dei potenziali paesi di riferimento ha inviato alla Commissione una risposta completa al questionario.

(19)

I tre produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno risposto al questionario, mentre nessuno degli utilizzatori ha fornito una risposta.

(20)

Come indicato al considerando 12, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato e ha risposto al questionario.

1.5.3.   Visite di verifica

(21)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttori dell'Unione:

IML, Offanengo, Italia,

NIKO, d.o.o., Železniki, Slovenia,

INTERKOV spol. s.r.o., Benešov nad Ploučnici, Repubblica ceca.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(22)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, vale a dire meccanismi a leva generalmente utilizzati per archiviare fogli e altri documenti in cartelle o raccoglitori. Tali meccanismi a leva consistono di (normalmente due) robusti elementi di metallo ad arco applicati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura, che consente di inserire e archiviare fogli e altri documenti, originari della RPC («il prodotto oggetto del riesame») e attualmente classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305100050).

2.2.   Prodotto simile

(23)

Il prodotto oggetto del riesame fabbricato nella RPC ed esportato nell'Unione e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione sono stati considerati prodotti aventi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base. Essi sono stati perciò considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(24)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

3.1.   Osservazioni preliminari

(25)

Come indicato nei considerando 12 e 20, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità cinesi che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione né richiesta di intervento del consigliere auditore da parte delle autorità cinesi a tale riguardo.

(26)

Di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni pubblicamente disponibili, come i siti web ufficiali delle società, le informazioni contenute nella domanda di riesame e quelle fornite dalle parti che hanno collaborato durante l'inchiesta di riesame (cioè il richiedente e i produttori dell'Unione inseriti nel campione).

3.2.   Dumping

(27)

Ai fini della determinazione del valore normale, nell'avviso di apertura è stato menzionato l'uso di un paese di riferimento. In alternativa, qualora non vi sia alcuna collaborazione da parte di un paese di riferimento adeguato, la Commissione ha previsto di ricorrere ai prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione al fine di stabilire il valore normale. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni in merito all'adeguatezza di questa base per stabilire il valore normale. A tale riguardo non è pervenuta alcuna osservazione.

(28)

Per quanto concerne il prezzo all'esportazione, vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e degli importatori indipendenti nel mercato dell'Unione, la Commissione non è stata in grado di stabilire i quantitativi o i prezzi delle vendite all'esportazione transazione per transazione. La Commissione ha perciò preso in considerazione metodi alternativi per calcolare il prezzo all'esportazione.

(29)

In primo luogo è stato esaminato se i dati di Eurostat o altri dati statistici, come quelli trasmessi alla Commissione dagli Stati membri in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»), sottoposti a un controllo incrociato con altri dati disponibili, potessero essere utilizzati come metodi alternativi per stabilire i prezzi all'esportazione. I dati di Eurostat, tuttavia, erano inadeguati perché le statistiche sulle importazioni comprendevano anche le importazioni di prodotti diversi dal prodotto oggetto del riesame. Analogamente, la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, non ha consentito un confronto fra i prezzi all'esportazione e quelli dell'industria dell'Unione per ciascun tipo di prodotto. Inoltre, nella banca dati TARIC o in quella di cui all'articolo 14, paragrafo 6, il volume dei meccanismi a leva per raccoglitori è espresso in chilogrammi, mentre il valore normale si basa su unità.

(30)

In secondo luogo la Commissione ha anche considerato la possibilità di ricorrere ai prezzi all'esportazione indicati nella domanda di riesame. Si ricorda che questo metodo era stato usato nel precedente riesame in previsione della scadenza menzionato al considerando 2 e che esso consente, in linea di principio, anche un confronto per ciascun tipo di prodotto. Le fatture contenute nella domanda di riesame si riferivano tuttavia ai prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi.

(31)

Di conseguenza non è stato possibile calcolare il dumping sulla base dei prezzi all'esportazione verso l'Unione né accertare l'esistenza stessa del dumping. L'inchiesta si è pertanto concentrata sul rischio di reiterazione del dumping.

3.3.   Rischio di reiterazione del dumping

(32)

Nell'ambito dell'inchiesta sul rischio di reiterazione del dumping sono stati analizzati i seguenti elementi: il rapporto tra valore normale e prezzi all'esportazione verso i paesi terzi; la capacità produttiva, la produzione e la capacità inutilizzata della RPC; l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione in relazione alle importazioni dalla RPC.

3.3.1.   Rapporto tra valore normale e prezzi all'esportazione verso paesi terzi

(33)

Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione dalla RPC versi altri paesi terzi conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

3.3.1.1.   Base per la determinazione del valore normale

(34)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale ha dovuto essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un appropriato paese terzo ad economia di mercato («il paese di riferimento») oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese di riferimento ad altri paesi, compresa l'Unione. Se tali metodi non possono essere utilizzati, il valore normale può anche essere determinato su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

(35)

Nella domanda di riesame presentata dall'industria dell'Unione sono stati menzionati vari produttori di paesi a economia di mercato diversi da quelli dell'Unione (cioè India, Iran e Thailandia).

(36)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha previsto di chiedere la collaborazione dell'India, dell'Iran e della Thailandia. Tale avviso precisava inoltre che, qualora non vi fosse stata alcuna collaborazione da parte dei produttori di paesi ad economia di mercato diversi da quelli dell'Unione, la Commissione avrebbe potuto utilizzare i prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione come base per stabilire il valore normale. In effetti, i prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione sono stati la base utilizzata per determinare il valore normale nell'inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza menzionato al considerando 2.

(37)

Come indicato al considerando 18, in seguito all'apertura la Commissione ha debitamente contattato i produttori, nonché altri potenziali produttori di altri paesi che hanno potuto essere individuati tramite fonti pubblicamente disponibili.

(38)

Un produttore iraniano di meccanismi a leva per raccoglitori si è dichiarato disposto a collaborare, ma ha risposto solo parzialmente al questionario. Nonostante le richieste della Commissione, tale produttore non ha fornito ulteriori informazioni. Le informazioni che ha presentato erano in gran parte incomplete e/o incoerenti e non hanno quindi potuto essere utilizzate come base per il calcolo del valore normale.

(39)

Nessun altro produttore di alcun altro potenziale paese di riferimento contattato dalla Commissione ha collaborato.

(40)

In tale contesto alla Commissione non è rimasta alcuna alternativa, se non quella di basarsi sui prezzi realmente pagati o pagabili nell'Unione per stabilire il valore normale.

(41)

Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito all'adeguatezza di tale base per la determinazione del valore normale.

3.3.1.2.   Valore normale

(42)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base e come spiegato nei considerando da 34 a 41, il valore normale è stato determinato in base al prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, applicato nel corso di normali operazioni commerciali.

(43)

Di conseguenza il valore normale è stato calcolato come media ponderata del prezzo delle vendite sul mercato nazionale ad acquirenti indipendenti dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(44)

In primo luogo è stato stabilito se le vendite sul mercato nazionale del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dei produttori dell'Unione inseriti nel campione fossero rappresentative conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se il volume totale di tali vendite rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle vendite del prodotto in esame esportato nell'Unione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, le informazioni relative al volume totale delle vendite esportate verso l'Unione hanno dovuto essere ottenute in base ai dati disponibili. Come indicato al considerando 29, i dati di Eurostat e altre statistiche sono stati considerati inadeguati per stabilire una persistenza del dumping. Essi possono tuttavia essere utilizzati per indicare il livello delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione. Su questa base le vendite sul mercato nazionale dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sono state considerate nel complesso sufficientemente rappresentative durante il PIR, pur tenendo conto della riservatezza dei dati, come spiegato al considerando 63. Vista la mancanza di collaborazione da parte degli esportatori della RPC, non è stato possibile analizzare la rappresentatività per ciascun tipo di prodotto.

(45)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato nazionale di ciascun produttore dell'Unione inserito nel campione potessero essere considerate come effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, vale a dire se per ciascun produttore dell'Unione inserito nel campione i prezzi di vendita medi fossero uguali o superiori ai costi medi di produzione e pertanto redditizi.

(46)

È stato quindi stabilito che le vendite dei produttori dell'Unione erano mediamente redditizie e il valore normale è stato determinato di conseguenza in base alla media ponderata dei prezzi di vendita di tutte le vendite di meccanismi a leva per raccoglitori effettuate nel PIR sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.

3.3.1.3.   Prezzo all'esportazione

(47)

Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha concluso che le informazioni sui prezzi all'esportazione dalla RPC verso i paesi terzi indicati nella domanda di riesame costituivano la base più adeguata per il calcolo del prezzo all'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione.

3.3.1.4.   Confronto

(48)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. A tale riguardo sono stati applicati adeguamenti al valore normale e al prezzo all'esportazione per le differenze inerenti ai costi di trasporto nazionale e di nolo marittimo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base, in base agli elementi contenuti nella domanda di riesame. Dal confronto è emerso che il prezzo all'esportazione verso i paesi terzi indicato nella domanda di riesame era inferiore del 22,1-32,2 % rispetto al valore normale. Ciò significa che se le misure antidumping dovessero essere abrogate, i prezzi delle esportazioni nell'Unione sarebbero molto probabilmente oggetto di dumping.

3.4.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure antidumping

3.4.1.   Capacità di produzione e capacità inutilizzata della RPC

(49)

Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, le seguenti conclusioni si basano principalmente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame e sulle informazioni fornite dall'industria dell'Unione nel corso dell'inchiesta, sottoposte a controlli incrociati, se possibile, con le informazioni pubblicamente disponibili.

(50)

In base a ciò la capacità di produzione di meccanismi a leva per raccoglitori della RPC è stata stimata tra 600 milioni e 850 milioni di unità, una quantità simile a quella stimata nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza (7) (tra 600 e 700 milioni di unità).

(51)

Come già stabilito nel precedente riesame in previsione della scadenza (8), data la natura del suo processo di fabbricazione nella RPC (basato principalmente sulla manodopera), la capacità di produzione di meccanismi a leva per raccoglitori della RPC può inoltre essere facilmente aumentata, ad esempio ricorrendo all'assunzione di manodopera supplementare ed effettuando solo limitati investimenti in attrezzature.

(52)

Quindi la capacità di produzione della RPC è superiore all'incirca del 240-340 % rispetto al consumo dell'Unione nel PIR e notevolmente superiore alla produzione dell'Unione durante lo stesso periodo.

(53)

Nella domanda di riesame la produzione di meccanismi a leva per raccoglitori della RPC è stata stimata a circa 350 milioni di unità e pertanto, secondo una stima prudente, la capacità inutilizzata era in eccesso di 260 milioni di unità. Tale capacità inutilizzata corrisponde approssimativamente all'intero consumo dell'Unione durante il PIR.

(54)

Di conseguenza si può ragionevolmente concludere che nella RPC esiste una significativa capacità inutilizzata. Come spiegato nei considerando da 49 a 53, in caso di abrogazione delle misure antidumping vi è un forte rischio che tale capacità inutilizzata sia diretta verso il mercato dell'Unione.

3.4.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(55)

Sebbene il consumo di meccanismi a leva per raccoglitori sia in calo sul mercato dell'Unione, la domanda di tali prodotti rimane considerevole e rappresenta circa il 45 % del mercato mondiale. Il mercato dell'Unione resta il maggiore mercato mondiale per i meccanismi a leva per raccoglitori.

(56)

Esiste solo un numero limitato di altri mercati in cui si utilizzano meccanismi a leva per raccoglitori. Tali mercati hanno anche dimensioni molto più piccole del mercato dell'Unione e quindi non sarebbero in grado di assorbire la forte sovraccapacità della RPC. In base alle informazioni disponibili, inoltre, nella RPC il consumo di meccanismi a leva per raccoglitori è molto basso e non è previsto che aumenti in modo significativo.

(57)

Come descritto nel considerando 48, da un confronto tra i prezzi all'esportazione dalla RPC verso i paesi terzi e i prezzi sul mercato dell'Unione è emerso che generalmente i prezzi praticati erano più elevati sul mercato dell'Unione. Ciò rende il mercato dell'Unione più attraente per queste importazioni a basso prezzo, poiché possono generare maggiori profitti.

(58)

È stato pertanto concluso che il mercato dell'Unione sarebbe un mercato interessante per le esportazioni cinesi in caso di abrogazione delle misure antidumping.

(59)

In base a tali considerazioni, se le misure dovessero essere abrogate vi è il rischio che le esportazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame vengano dirette verso il mercato dell'Unione in quantità considerevoli. Come dimostrato nei considerando da 34 a 48, tali importazioni sarebbero molto probabilmente effettuate a prezzi di dumping.

3.4.3.   Conclusione

(60)

Data la notevole sovraccapacità della Cina, le dimensioni limitate del mercato nazionale cinese e l'attrattiva del mercato dell'Unione, è stato concluso che le importazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame nell'Unione aumenterebbero in misura significativa in caso di scadenza delle misure antidumping. La Commissione ha inoltre constatato che tali importazioni sarebbero probabilmente effettuate a prezzi di dumping. Esiste pertanto una forte rischio di reiterazione del dumping.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(61)

I meccanismi a leva per raccoglitori sono stati fabbricati nell'Unione da sei produttori noti nel corso del periodo in esame. Tre di questi produttori sono rappresentati dal richiedente. I sei produttori dell'Unione costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. I tre produttori dell'Unione rappresentati dal richiedente sono stati inseriti nel campione, come descritto nei considerando da 13 a 21. Il campione rappresenta oltre il 75 % del totale della produzione e del volume delle vendite dell'Unione, come descritto nel considerando 13.

(62)

Uno dei produttori non inseriti nel campione, la società italiana Mi.me.ca. S.r.l., è stata dichiarata fallita (9) durante il PIR, nel gennaio 2017. Altri due produttori dell'Unione non inseriti nel campione, la EJA International, Paesi Bassi, e la Technosteel, Italia, hanno cessato di produrre meccanismi a leva per raccoglitori nel 2018, dopo il periodo in esame.

(63)

In considerazione del fatto che due delle tre società inserite nel campione sono collegate, i dati utilizzati per l'analisi del pregiudizio sono indicati in forma indicizzata nel presente regolamento, al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità all'articolo 19 del regolamento di base.

(64)

Nel PIR la produzione totale dell'Unione è stata calcolata a una quantità compresa tra 270 e 330 milioni di unità, in base agli elementi di prova forniti nella domanda di riesame, ai dati supplementari forniti dal richiedente e alle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(65)

La Commissione ha stimato il volume delle importazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame in base ai dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, durante il periodo in esame, applicando un fattore di conversione ai volumi totali in chilogrammi. La Commissione ha utilizzato questo fattore di conversione nel precedente riesame in previsione della scadenza per tradurre le statistiche sulle importazioni (espresse in kg) in unità, ancorando la conversione al peso medio del tipo più rappresentativo.

(66)

Il richiedente ha proposto l'utilizzo di un altro fattore di conversione, leggermente inferiore a quello usato nel precedente riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha respinto tale argomentazione perché non è stato fornito alcun elemento di prova che indichi un cambiamento dell'andamento delle importazioni e/o del consumo dell'Unione. Di conseguenza la Commissione ha mantenuto il fattore di conversione utilizzato nel precedente riesame in previsione della scadenza.

4.2.   Consumo dell'Unione

(67)

Il consumo dell'Unione è stato stabilito in base al volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione e al volume delle importazioni nell'Unione in provenienza da paesi terzi, secondo i dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri conformemente alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(68)

Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è stato basato sulle informazioni trasmesse dai produttori dell'Unione nella fase di preapertura e sulle informazioni verificate fornite nelle risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(69)

Come indicato al considerando 63, i dati riservati delle tre società inserite nel campione non possono essere pubblicati nelle tabelle seguenti. Per questo motivo sono stati utilizzati indici, ove necessario, per indicare le tendenze nel corso del periodo in esame.

Tabella 1

Consumo dell'Unione

 

2014

2015

2016

PIR

Indice (2014 = 100)

100

91

93

89

Fonte: informazioni fornite dai produttori dell'Unione nella fase di preapertura; banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6; risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione.

(70)

Come illustrato nella tabella 1, il consumo dell'Unione è calato dell'11 % durante il periodo in esame, il che si spiega con la continua digitalizzazione della gestione amministrativa e l'archiviazione elettronica, che hanno comportato una riduzione dell'archiviazione di copie cartacee e conseguentemente un calo del consumo del prodotto oggetto del riesame.

4.3.   Importazioni dalla RPC

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(71)

La Commissione ha stimato il volume delle importazioni dalla RPC in base alle informazioni della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, durante il periodo in esame, come indicato nel considerando 67.

Su tale base le importazioni dalla RPC nell'Unione e la loro quota di mercato hanno avuto l'andamento illustrato nella tabella 2:

Tabella 2

Volume delle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla RPC e quota di mercato della RPC

 

2014

2015

2016

PIR

Indice delle importazioni dalla RPC (2014 = 100)

100

55

15

0,13

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC nel mercato dell'Unione

5,6 %

3,2 %

0,9 %

0,0 %

Fonte: informazioni fornite dai produttori dell'Unione nella fase di preapertura; banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6; risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione.

(72)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla RPC è diminuito notevolmente di anno in anno, raggiungendo un livello insignificante alla fine del PIR. Nel 2015 le importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla RPC sono diminuite del 45 % e l'anno successivo di oltre il 70 %. Nel PIR, infine, il volume delle importazioni si è ridotto a poche migliaia di pezzi.

(73)

Di conseguenza anche la quota di mercato della RPC è diminuita notevolmente nel corso del periodo in esame. Essa è calata dal 5,6 % nel 2014 a quasi lo 0 % alla fine del PIR.

4.3.2.   Andamento dei prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi

(74)

Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e l'assenza di fonti alternative, non è stato possibile stabilire un prezzo all'importazione preciso. Ciò è dovuto al fatto che, come spiegato al considerando 29, le statistiche sono state considerate inadeguate, poiché una delle fonti comprendeva anche importazioni di merci diverse dal prodotto in esame e l'altra fonte non consentiva un confronto dei prezzi all'esportazione con quelli dell'industria dell'Unione per ciascun tipo di prodotto.

(75)

Nonostante ciò i prezzi all'importazione registrati nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sono stati ritenuti adeguati per stabilire l'andamento generale dei prezzi delle importazioni dalla RPC. I prezzi all'importazione nell'Unione dalla RPC hanno avuto l'andamento illustrato nella tabella 3:

Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dalla RPC

 

2014

2015

2016

PIR

Indice (2014 = 100)

100

113

109

157

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(76)

Come indicato nella tabella 3, i prezzi all'importazione sono aumentati del 13 % nel 2015 e sono diminuiti del 3,5 % nel 2016. Nel PIR il livello dei prezzi è aumentato del 46 %. Tuttavia, questo andamento globale dovrebbe essere valutato sulla base della quantità molto esigua di importazioni durante il PIR, che non può essere considerata rappresentativa del livello dei prezzi in assenza di misure.

(77)

Data la mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e la mancanza di fonti alternative d'informazione, non è stato possibile calcolare alcun margine di sottoquotazione durante il PIR.

4.4.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

(78)

Le importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori da paesi terzi diversi dalla RPC provenivano principalmente dall'India. Sono stati importati anche piccoli quantitativi da Egitto, Giappone, Israele, Serbia, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan e Ucraina.

(79)

Il volume aggregato, la quota di mercato e l'andamento dei prezzi delle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori dagli altri paesi terzi nell'Unione sono indicati nella tabella 4.

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

 

2014

2015

2016

PIR

Importazioni, indice (2014 = 100)

100

121

122

149

Quota di mercato

3,8 %

5,0 %

5,0 %

6,3 %

Prezzo medio, indice (2014 = 100)

100

140

165

148

Fonte: informazioni fornite dai produttori dell'Unione nella fase di preapertura; banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6; risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione.

(80)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato considerevolmente, nel complesso del 49 %.

(81)

Dato che il consumo totale dell'Unione è diminuito nel corso del periodo in esame, tale aumento si è tradotto in un aumento della loro quota di mercato nello stesso periodo, che è passata dal 3,8 % nel 2014 al 6,3 % nel PIR.

(82)

Come spiegato nel considerando 29, i dati statistici disponibili non erano adeguati per stabilire i prezzi all'esportazione nell'Unione. Per questo motivo è stato possibile stabilire, come per le importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della RPC, soltanto l'andamento dei prezzi per le importazioni da altri paesi terzi. Durante il periodo in esame il prezzo medio del prodotto importato da altri paesi terzi è aumentato costantemente. L'aumento più marcato è avvenuto nel 2015, quando i prezzi sono saliti del 40 %. Nel 2016 i prezzi sono aumentati ulteriormente del 17,5 %, mentre nel PIR sono diminuiti di nuovo del 10,3 %. Nel complesso i prezzi sono aumentati del 48 % nel periodo in esame.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(83)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i pertinenti fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(84)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha fatto una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Essa ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione in base ai dati presentati dal richiedente, che sono stati sottoposti a controlli incrociati con le informazioni fornite da vari produttori dell'Unione nella fase di preapertura e le risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Gli indicatori microeconomici sono stati valutati dalla Commissione in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e verificate successivamente. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. Va notato che, come indicato al considerando 61, i produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano una quota rilevante della produzione dell'Unione.

(85)

Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di dumping.

(86)

Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario medio, i costi del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali.

(87)

Come specificato al considerando 63, dato che due delle tre società inserite nel campione sono collegate, nella tabella 5 i dati sono indicati in forma indicizzata, al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità all'articolo 19 del regolamento di base.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dell'Unione

(88)

La tabella 5 indica la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione nel corso del periodo in esame:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dell'Unione nel settore dei meccanismi a leva per raccoglitori

 

2014

2015

2016

PIR

Produzione, indice (2014 = 100)

100

97

102

102

Capacità produttiva, indice (2014 = 100)

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti, indice (2014 = 100)

100

97

102

102

Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario.

(89)

Il volume della produzione totale dell'Unione è aumentato solo leggermente nel periodo in esame, raggiungendo un livello più elevato del 2 % nel PIR.

(90)

La capacità produttiva dell'Unione è rimasta stabile durante il periodo in esame.

(91)

Il tasso di utilizzo degli impianti dell'Unione ha quindi seguito l'andamento del volume di produzione durante il periodo in esame. Esso è aumentato complessivamente del 2 % nel periodo in esame, in seguito all'aumento del 2 % del volume di produzione.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato dell'Unione

(92)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato l'andamento illustrato nella tabella 6.

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato dell'industria dell'Unione nel settore dei meccanismi a leva per raccoglitori

 

2014

2015

2016

PIR

Volume delle vendite, indice (2014 = 100)

100

91

95

91

Quota di mercato

91,9 %

92,3 %

94,3 %

93,6 %

Indice (2014 = 100)

100

100

103

102

Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario.

(93)

Mentre il volume di produzione dei produttori dell'Unione è rimasto relativamente stabile, come indicato nella tabella 5, il volume delle vendite dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione è diminuito del 9 % nel periodo in esame. La quota di mercato dell'industria dell'Unione, tuttavia, è aumentata del 2 %, principalmente a causa del calo del consumo nell'Unione e della riduzione delle importazioni dalla RPC.

4.5.2.3.   Crescita

(94)

Durante il periodo in esame la produzione dell'industria dell'Unione è aumentata del 2 % mentre, come indicato nei considerando 70 e 93, il consumo dell'Unione e il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono diminuiti rispettivamente dell'11 % e del 9 %. Tale aumento della produzione è riconducibile all'aumento delle vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione.

4.5.2.4.   Occupazione e produttività

(95)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 7

Occupazione e produttività dell'industria dell'Unione nel settore dei meccanismi a leva per raccoglitori

 

2014

2015

2016

PIR

Numero di dipendenti, indice (2014 = 100)

100

97

99

102

Produttività, indice (2014 = 100)

100

101

103

100

Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario.

(96)

Nel corso del periodo in esame il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è aumentato leggermente del 2 %, mentre la produttività è rimasta stabile.

4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(97)

Come spiegato nel considerando 31, non è stato possibile accertare l'esistenza di pratiche di dumping. L'inchiesta si è quindi concentrata sul rischio di una reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure antidumping.

(98)

Nel precedente riesame in previsione della scadenza l'industria dell'Unione ha mostrato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Durante il periodo esaminato nell'attuale inchiesta il processo di ripresa è continuato, come dimostra il fatto che i principali indicatori di pregiudizio abbiano avuto un andamento positivo per l'industria dell'Unione. Un calo della domanda sul mercato dell'Unione, che ha causato un calo del consumo dell'11 % nel periodo in esame (cfr. tabella 1), è stato inoltre compensato da un aumento delle vendite all'esportazione, come indicato al considerando 94.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(99)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita praticati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno avuto l'andamento indicato di seguito.

Tabella 8

Prezzi medi di vendita e costi unitari nell'Unione

 

2014

2015

2016

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione, indice (2014 = 100)

100

97

96

95

Costo unitario di produzione nell'Unione, indice (2014 = 100)

100

97

93

96

Fonte: risposte verificate al questionario.

(100)

Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 5 % nel corso del periodo in esame.

(101)

Nello stesso periodo il costo medio unitario di produzione è diminuito del 4 %.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(102)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha avuto l'andamento illustrato nella tabella 9.

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente dell'industria di meccanismi a leva per raccoglitori dell'Unione

 

2014

2015

2016

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente, indice (2014 = 100)

100

99

102

104

Fonte: risposte verificate al questionario.

(103)

Il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione è aumentato complessivamente del 4 % nel periodo in esame.

4.5.3.3.   Scorte

(104)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione hanno avuto l'andamento illustrato nella tabella 10.

Tabella 10

Scorte di meccanismi a leva per raccoglitori dell'industria dell'Unione

 

2014

2015

2016

PIR

Scorte finali, indice (2014 = 100)

100

109

111

185

Scorte finali in percentuale della produzione

7,4 %

8,3 %

8,1 %

13,5 %

Indice (2014 = 100)

100

112

108

182

Fonte: risposte verificate al questionario.

(105)

Il livello delle scorte è aumentato dell'8 % fino al 2016 e dell'82 % durante il periodo in esame. Secondo l'industria dell'Unione questo forte aumento delle scorte alla fine del periodo in esame è un effetto delle vendite stagionali che si è verificato solo per il fatto che il PIR termina in luglio, dato che normalmente le vendite di meccanismi a leva per raccoglitori raggiungono il loro apice in dicembre, mentre la produzione rimane stabile durante tutto l'anno.

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(106)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno avuto l'andamento indicato di seguito.

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2014

2015

2016

PIR

Redditività delle vendite totali nell'Unione ad acquirenti indipendenti, indice (2014 = 100)

100

105

134

90

Flusso di cassa, indice (2014 = 100)

100

107

120

42

Investimenti, indice (2014 = 100)

100

87

91

103

Utile sul capitale investito

42 %

47 %

63 %

36 %

Indice (2014 = 100)

100

113

151

87

Fonte: risposte verificate al questionario.

(107)

La redditività dell'industria dell'Unione è aumentata del 34 % nel corso dei primi due anni ed è diminuita nettamente durante il PIR. Essa è calata complessivamente del 10 % nel periodo in esame, ma è rimasta superiore al profitto di riferimento del 5 %, come stabilito nel precedente riesame in previsione della scadenza.

(108)

Il flusso di cassa è aumentato del 20 % dal 2014 al 2016 ed è calato nettamente nel PIR. Complessivamente ha subito un calo del 58 % nel periodo in esame.

(109)

Gli investimenti dell'industria dell'Unione nella produzione del prodotto simile sono diminuiti del 13 % nel 2015, poi sono aumentati di nuovo leggermente del 4 % nel 2016 e hanno avuto un ulteriore aumento del 12 % durante il PIR. Ciò rappresenta un modesto aumento del 3 % nel corso del periodo in esame.

(110)

L'utile sul capitale investito misura i guadagni o le perdite generati da un investimento in relazione all'importo investito. Nel periodo in esame esso era inizialmente del 42 % e nel giro di due anni è aumentato del 51 % nel 2016. Durante il PIR l'utile sul capitale investito si è tuttavia ridotto a un livello inferiore a quello dell'inizio del periodo in esame, rimanendo comunque pari al 36 %.

4.5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(111)

Dall'inchiesta è emerso che nel periodo in esame, grazie all'applicazione dei dazi antidumping, l'industria dell'Unione è stata in grado di riprendersi dal pregiudizio subito in precedenza. Gli indicatori di pregiudizio come la produzione, l'utilizzo degli impianti e la quota di mercato hanno tutti registrato un andamento positivo e la redditività è rimasta superiore al profitto di riferimento nel corso di tutto il periodo. Ciò ha consentito all'industria dell'Unione di investire in misure di incremento della produttività e di ridurre il costo di produzione unitario, mentre il costo medio del lavoro è aumentato.

(112)

Nel periodo in esame le importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori hanno avuto solo un impatto limitato sulla situazione dell'industria dell'Unione. Grazie alle misure in vigore, la loro quota di mercato è rimasta bassa durante tutto il periodo. Le importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori sono tuttavia rimaste presenti nel mercato dell'Unione, fuorché durante il PIR, il che dimostra un interesse continuo.

(113)

La Commissione conclude pertanto che l'industria dell'Unione ha beneficiato dell'applicazione delle misure antidumping, dato che ha continuato a riprendersi dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli.

4.6.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

4.6.1.   Osservazioni preliminari

(114)

Come indicato nel considerando 31, non è stato possibile accertare l'esistenza di pratiche di dumping. È stato comunque stabilito che esisteva un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping (cfr. considerando 60).

(115)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha quindi esaminato il rischio di reiterazione di un pregiudizio notevole in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC.

(116)

Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata disponibili nella RPC, ii) il possibile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure, iii) le pratiche dei produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi, iv) l'attrattiva del mercato dell'Unione e v) l'incidenza delle importazioni cinesi sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

4.6.1.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata disponibili nella RPC

(117)

Come spiegato nei considerando 52 e 53, nella RPC i produttori dispongono di una considerevole capacità produttiva e, di conseguenza, di una capacità inutilizzata che supera nettamente il consumo totale dell'Unione nel PIR.

(118)

Inoltre non sono stati riscontrati elementi che possano indicare un aumento significativo della domanda interna di meccanismi a leva per raccoglitori nella RPC o nel mercato di qualsiasi altro paese terzo in un prossimo futuro. In considerazione del calo del consumo di meccanismi a leva per raccoglitori registrato nell'Unione durante il periodo in esame, la Commissione ha concluso che in Cina o in altri mercati di paesi terzi la domanda interna non poteva assorbire la capacità inutilizzata disponibile.

4.6.1.2.   Possibile livello dei prezzi delle importazioni cinesi

(119)

Come indicato nel considerando 47, non vi è stata alcuna collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi. Per questo motivo i prezzi all'esportazione dalla RPC verso i paesi terzi indicati nella domanda di riesame sono risultati essere la base più appropriata per calcolare il possibile livello dei prezzi delle importazioni cinesi.

(120)

Il livello dei prezzi di tali esportazioni è stato anche considerato una stima ragionevole per il possibile livello dei prezzi futuri praticati nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

(121)

Come spiegato nei considerando 42 e 48, nel PIR i prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi erano inferiori del 22,1-32,2 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. Anche i margini di sottoquotazione sono risultati compresi tra il 8,9 % e il 17,8 %.

(122)

In base a ciò è stato concluso che, se le misure antidumping dovessero essere abrogate, le importazioni dalla Cina eserciteranno molto probabilmente una forte pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione.

4.6.1.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(123)

Come indicato nei considerando da 55 a 57, il mercato dell'Unione è il maggior mercato unico per i meccanismi a leva per raccoglitori e, in aggiunta, i prezzi sono interessanti per i produttori cinesi. Non esistono altri grandi mercati d'esportazione che possano assorbire l'eccesso di capacità cinese, dato che i meccanismi a leva per raccoglitori sono utilizzati solo in un numero limitato di mercati. Per questi motivi i produttori esportatori cinesi sono fortemente incentivati a dirigere le loro esportazioni verso l'Unione, dove potrebbero praticare prezzi più elevati e al tempo stesso notevolmente inferiori al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione. In aggiunta, avrebbero un incentivo ad esportare almeno una parte delle loro capacità inutilizzate a prezzi bassi nel mercato dell'Unione.

(124)

Si conclude pertanto che i produttori esportatori della RPC hanno le capacità e l'incentivo per aumentare considerevolmente il volume delle esportazioni di meccanismi a leva per raccoglitori verso l'Unione a prezzi di dumping e notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, qualora le misure antidumping dovessero scadere.

4.6.2.   Incidenza sull'industria dell'Unione

(125)

Un aumento delle importazioni a basso prezzo eserciterebbe una notevole pressione sui prezzi del mercato dell'Unione, sensibile alle variazioni di prezzo. Nell'ipotesi che essa mantenga i suoi prezzi al livello attuale, l'industria dell'Unione non sarà in grado di mantenere il volume delle vendite e la sua quota di mercato di fronte alle importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina. In caso di scadenza della misure è molto probabile che la quota di mercato cinese aumenti rapidamente e ciò avverrebbe con ogni probabilità a spese dell'industria dell'Unione. La perdita del volume delle vendite causerebbe una riduzione del tasso di utilizzo e un aumento del costo medio di produzione. Ciò determinerebbe un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e un calo della sua redditività, che in tutto il periodo in esame era superiore al profitto di riferimento, ma tra il 2016 e il PIR era diminuita di oltre il 40 %. In tale scenario qualsiasi aumento di costo provocherebbe a breve termine un calo della redditività al di sotto del profitto di riferimento, il che renderebbe vani gli sforzi di ripresa compiuti in precedenza dall'industria dell'Unione, che finora è stata in grado di mantenere il livello di investimenti richiesto per rimanere competitiva.

(126)

Tuttavia, se l'industria dell'Unione dovesse decidere di ridurre il livello dei prezzi nel tentativo di mantenere il volume delle vendite e la quota di mercato, il deterioramento della sua situazione finanziaria sarebbe quasi immediato. Se l'industria dell'Unione dovesse ridurre i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione dell'8,9 %, il livello di sottoquotazione più basso accertato (cfr. il considerando 121), al fine di adeguarsi ai prezzi dei prodotti cinesi importati, essa inizierebbe infatti ad accumulare perdite immediatamente.

(127)

In tale scenario, inoltre, la scadenza delle misure rischia di avere un'incidenza negativa diretta sull'industria dell'Unione, poiché causerebbe direttamente una situazione di perdita. A medio termine la situazione non sarebbe sostenibile e determinerebbe la chiusura degli stabilimenti di produzione e, alla fin fine, la scomparsa dell'industria dell'Unione. Va notato che già durante il periodo in esame il numero di produttori dell'Unione si è ridotto da sei a tre.

(128)

Si può pertanto concludere che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure in vigore comporti una reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori e che la situazione economica dell'industria dell'Unione possa peggiorare facendole subire un pregiudizio notevole.

(129)

Il fatto che le importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori entrino attualmente nel mercato dell'Unione in quantità molto inferiori rispetto al periodo che ha preceduto l'istituzione delle misure dimostra che gli attuali dazi antidumping sono riusciti a ristabilire condizioni concorrenziali non distorte tra gli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame e l'industria dell'Unione. Tuttavia, come stabilito nei considerando 128 e 130, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure comporti la reiterazione del pregiudizio.

4.6.3.   Conclusione

(130)

La Commissione conclude che l'abrogazione delle misure comporterebbe molto probabilmente un aumento significativo delle importazioni cinesi di meccanismi a leva per raccoglitori oggetto di dumping, i cui prezzi sarebbero inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e finirebbero per ricreare la situazione pregiudizievole subita dall'industria dell'Unione all'epoca in cui le misure sono state istituite per la prima volta. Di conseguenza la redditività dell'industria dell'Unione sarebbe gravemente compromessa.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

(131)

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(132)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(133)

Si ricorda che nel precedente riesame in previsione della scadenza l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame in previsione della scadenza, il quale analizza una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore, consente inoltre di valutare qualsiasi incidenza negativa indebita delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

(134)

Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni riguardo al rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, vi siano motivi validi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in questo specifico caso.

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(135)

L'inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione. Essa causerebbe a breve termine un calo della redditività e persino una situazione deficitaria dell'industria dell'Unione ed avrebbe anche un'incidenza negativa su altri fattori di pregiudizio come il volume di produzione, il tasso di utilizzo degli impianti, gli investimenti e l'occupazione. A lungo termine tale situazione non sarà sostenibile e costringerà i produttori dell'Unione a cessare le proprie attività nel mercato dell'Unione.

(136)

In passato l'industria dell'Unione ha dimostrato di essere redditizia, con risultati economici e finanziari positivi. Nell'assenza quasi totale di importazioni oggetto di dumping dalla Cina, essa è riuscita a rimanere redditizia con un margine di profitto superiore al profitto di riferimento.

(137)

Il mantenimento delle misure antidumping in vigore è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione.

5.2.   Interesse degli importatori

(138)

Come indicato nel considerando 16, nessun importatore ha collaborato alla presente inchiesta né ha fornito le informazioni richieste. Si ricorda che nelle inchieste precedenti è stato accertato che l'incidenza dell'istituzione delle misure sugli importatori non sarebbe stata significativa. In mancanza di prove contrarie è quindi possibile confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto effetti negativi sostanziali sulla situazione finanziaria degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.

5.3.   Interesse degli utilizzatori

(139)

Gli importatori di meccanismi a leva per raccoglitori sono normalmente anche utilizzatori di tali meccanismi, poiché li importano per produrre raccoglitori di documenti. Come indicato nel considerando 15, al momento dell'apertura del procedimento sono stati contattati 26 importatori/utilizzatori noti, ma nessuno ha risposto al modulo di campionamento o ha presentato osservazioni.

(140)

Dall'inchiesta precedente è emerso che il costo dei meccanismi a leva rappresentava solo una percentuale molto esigua del prezzo al dettaglio dei raccoglitori di documenti e quindi l'impatto di (eventuali) dazi non è stato considerato significativo.

(141)

L'inchiesta ha inoltre rivelato che probabilmente, in mancanza di misure nei confronti delle importazioni in dumping, l'industria dell'Unione perderebbe gran parte della sua presenza sul mercato e potrebbe, a lungo termine, anche scomparire. Ciò causerebbe certamente la dipendenza dei produttori di raccoglitori di documenti dalle importazioni e una notevole riduzione della concorrenza sul mercato dell'Unione.

(142)

È quindi possibile concludere che le misure nei confronti dei meccanismi a leva per raccoglitori non sono contrarie all'interesse generale dell'Unione.

5.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(143)

La Commissione conclude pertanto che non esistono motivi validi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della RPC.

6.   MISURE ANTIDUMPING

6.1.   Misure

(144)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della RPC. È stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano presentare osservazioni su tali informazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(145)

Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (10), è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso di dazi definitivi, dato che le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali non fissano tale tasso di interesse e l'applicazione delle norme nazionali comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici, a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.

(146)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere sulle misure previste dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori, attualmente classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305100050) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, è la seguente:

Fabbricante

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

DongGuan Humen Nanzha World Wide Stationery Mfg. Co., Ltd.

27,1 %

A729

Tutte le altre società

47,4 %

A999

Articolo 2

1.   Salvo diverse indicazioni, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.

2.   Gli interessi di mora da versare in caso di un rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1136/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese (GU L 205 del 27.7.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2012 del Consiglio, del 30 agosto 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 238 del 4.9.2012, pag. 5).

(5)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 466 del 14.12.2016, pag. 20).

(6)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese (GU C 290 dell'1.9.2017, pag. 3).

(7)  Considerando 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2012.

(8)  Considerando 41 del regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2012.

(9)  http://www.portalecreditori.it/procedura?id=6rKz4dlB2Y; consultato il 16 agosto 2018.

(10)  Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017 nella causa C-365/15, Wortmann/Hauptzollamt Bielefeld, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.


9.11.2018   

IT

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L 279/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1685 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2018

relativo a condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 fornisce il quadro giuridico per la classificazione regionale al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione.

(2)

Con il regolamento (UE) 2016/2066 (2) la Commissione ha modificato la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) con effetto dal 1o gennaio 2018.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le serie storiche per la nuova ripartizione regionale conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2391 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1).


ALLEGATO

Anno di inizio richiesto per settore statistico

Settore

Livello NUTS 2

Livello NUTS 3

Agricoltura

2013

 

Demografia – Popolazione, nati vivi, decessi

1990 (1)

1990 (1)

Mercato del lavoro – Occupazione, disoccupazione

2013

2013 (2)

Istruzione

2013

 

Ambiente – Impianti di trattamento dei rifiuti

2014

 

Sanità – Cause di decesso

1997 (3)

 

Sanità – Infrastrutture

1996 (2)

 

Sanità – Pazienti

2003 (2)

 

Società dell'informazione

2013 (2)

 

Conti economici regionali – Conti delle famiglie

2000

 

Conti economici regionali – Conti regionali

2000

2000

Scienza e tecnologia – Spesa e personale per R&S

2015

 

Turismo

2015

 


(1)  La trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1990 al 2012.

(2)  La trasmissione non è obbligatoria.

(3)  La trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1997 al 2011.


9.11.2018   

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L 279/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1686 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2018

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventisettesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la ventisettesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventisettesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 6 novembre 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 125,10 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DECISIONI

9.11.2018   

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L 279/36


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1687 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2018

che modifica la decisione 2007/25/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2018) 7240]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/25/CE della Commissione (2) stabilisce alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità (highly pathogenic avian influenza - HPAI) e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno dell'Unione. Essa è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N1 allo scopo di proteggere la salute umana e degli animali nell'Unione. Si applica fino al 31 dicembre 2018.

(2)

Nel mondo continuano ad apparire focolai di HPAI di diversi sottotipi H5 e più raramente di sottotipo H7 che interessano il pollame e altri volatili in cattività. L'HPAI è diventata endemica in numerosi paesi terzi e ne ha colpiti altri per la prima volta. Persiste il pericolo dell'introduzione del virus HPAI nell'Unione attraverso i movimenti di volatili tenuti come animali da compagnia e provenienti da paesi terzi ed è quindi opportuno mantenere le misure di mitigazione di cui alla decisione 2007/25/CE.

(3)

Inoltre sono attualmente in fase di elaborazione, nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), alcuni atti delegati che stabiliranno norme riguardanti l'ingresso nell'Unione di pollame e altri volatili in cattività. Le norme stabilite in tali atti delegati determineranno l'approccio da adottare per quanto riguarda taluni rischi relativi a malattie che colpiscono il pollame e altri volatili in cattività, come pure le garanzie in materia di salute degli animali prescritte per i volatili tenuti come animali da compagnia. Le norme stabilite in tali atti delegati terranno anche conto delle raccomandazioni del parere scientifico sull'influenza aviaria adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 14 settembre 2017 (4).

(4)

In considerazione della situazione epidemiologica mondiale per quanto concerne l'HPAI e in attesa dell'adozione degli atti delegati relativi all'ingresso nell'Unione di pollame e altri volatili in cattività, è necessario prorogare il periodo di applicazione della decisione 2007/25/CE fino al 31 dicembre 2019.

(5)

La decisione 2007/25/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2007/25/CE, la data «31 dicembre 2018» è sostituita da «31 dicembre 2019».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).

(3)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(4)  EFSA Journal 2017; 15(10): 4991.


9.11.2018   

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L 279/38


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1688 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2018

che concede deroghe alla Slovacchia per quanto riguarda la trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia

[notificata con il numero C(2018) 7304]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche sull'energia (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Slovacchia ha presentato una richiesta di deroghe all'obbligo di trasmettere alla Commissione (Eurostat) le statistiche nazionali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1099/2008. Tale richiesta riguardava la trasmissione di statistiche sulla frazione rinnovabile dei rifiuti industriali e sull'energia termica ambientale.

(2)

Le informazioni fornite dalla Slovacchia dimostrano che la raccolta di dette statistiche comporterebbe un onere eccessivo per i rispondenti in tale Stato membro, in particolare perché è necessario adeguare le nuove classificazioni e sviluppare un nuovo metodo nelle loro statistiche nazionali al fine di ridurre l'onere per i rispondenti rappresentato dalla raccolta e dalla compilazione dei dati richiesti. Di conseguenza è opportuno concedere dette deroghe.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla Slovacchia sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2008:

a)

alla produzione di risultati, per l'anno di riferimento 2017, per il punto 5.2.11.6 dell'allegato B relativo alle statistiche sulle energie rinnovabili;

b)

alla produzione di risultati, per gli anni di riferimento 2017, 2018 e 2019, per i punti 5.2.3, 5.2.6, 5.2.8.1, 5.2.8.2 e 5.2.8.5 dell'allegato B relativi alle statistiche sulle energie rinnovabili (compresi tutti gli aggregati per i prodotti definiti al punto 3.5.8.1.7 «Frazione rinnovabile dei rifiuti industri» e al punto 3.5.9 «Energia termica ambientale» dell'allegato A).

Articolo 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018

Per la Commissione

Marianne THYSSEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.


9.11.2018   

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L 279/39


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1689 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 7511]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in alcuni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato varie volte per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione relativa alla peste suina africana, cambiamenti di cui è necessario tenere conto in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1635 della Commissione (5), a seguito dei recenti casi di peste suina africana rilevati in Bulgaria e in Romania.

(2)

Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è legato alla lenta diffusione naturale di tale malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi connessi all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere scientifico del gruppo di esperti sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017 (6).

(3)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1635 la situazione epidemiologica nell'Unione relativa alla peste suina africana è cambiata e si sono verificati ulteriori casi di tale malattia di cui è necessario tenere conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(4)

Nell'ottobre 2018 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Kraśnik, in Polonia. Tale caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno inserire questa zona della Polonia colpita dalla peste suina africana nell'elenco della parte II di tale allegato.

(5)

Nell'ottobre e nel novembre 2018 sono stati rilevati alcuni focolai di peste suina africana in suini domestici nei distretti di Dolj e Argeș in Romania. Tali focolai di peste suina africana in suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui dovrebbe essere tenuto conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno inserire ora queste zone della Romania colpite dalla peste suina africana nell'elenco della parte III di tale allegato, anziché in quello della parte I. Dato che nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione è mutevole e continua a cambiare, se una zona è elencata in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti.

(6)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Polonia e la Romania ed inserirle debitamente negli elenchi delle parti I, II e III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1635 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 38).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO

PARTE I

1.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

 

nella regione di Silistra:

nel comune di Alfatar:

Bistra,

Alekovo,

nel comune di Dulovo:

Kolobar,

Varbina,

Kozyak,

Mezhden,

Chukovetz,

Tzar Asen,

Cherkovna,

Dulovo,

Chernik,

Poroyno,

Vodno,

Chernolik,

nel comune di Sitovo:

Sitovo,

Yastrebno,

Slatina,

nel comune di Silistra:

Bradvari,

Zlatoklas,

Yordanovo,

Profesor Ishirkovo,

Kazimir,

Babuk,

Sarpovo,

Smiletz,

Tzenovich,

Polkovnik Lambrinovo,

Srebarna,

Aydemir,

Silistra,

Kalipetrovo,

 

nella regione di Dobrich:

nel comune di General Toshevo:

Rosen,

Krasen,

Zhiten,

Snop,

Gradini,

nel comune di Krushari:

Severnyak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Dyakovo,

Zagortzi,

Krushartzi,

Bistretz,

Telerig,

Lozenetz,

nel comune di Tervel:

Onogur,

Balik,

Аngelariy,

Sarnetz,

Bozhan,

Popgruevo,

Kochmar,

Guslar,

Mali Izvor,

Тervel,

Bonevo,

Voynikovo,

Bezmer,

Chestimensko,

Profesor Zlatarski,

Kableshkovo,

Glavantzi,

Nova kamena,

Kladentzi,

Gradnitza,

nel comune di Dobrich:

Kragulevo,

Dobrevo,

Cherna,

Pchelnik,

Zhitnitza,

Polkovnik Ivanovo,

Hitovo,

Vodnyantzi,

Feldfebel Denkovo (Dyankovo),

Podslon,

Geshanovo.

2.   Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

3.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Hiiu maakond.

4.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658403,659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901560, 901590, 901850, 901950, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550120, 550130, 550210, 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Priekules novads,

Skrundas novada Rudbāržu pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

6.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Šilalės rajono savivalybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie napołudnie od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

powiat giżycki,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim.

gminy Orneta, Lubomino, część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński oraz na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

powiat miejski Elbląg,

gminy Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Kolno w powiecie olsztyńskim,

gmina Miłakowo w powiecie ostródzkim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaskipołożona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

część gminy Kotuńpołożona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuńwzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś iWyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mrozy, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gminy Górzno, Łaskarze w z miastem Łaskarzew, Sobolew, Trojanów, Żelechów i część gminy Miastków Kościelny położona na południe od rzeki Wilga w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk, Strzyżewice i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osadaw powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

gminy Jeziorzany i Kock, w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

powiat rycki,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówekw powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

powiat miejski Lublin,

gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim.

 

w województwie podkarpackim:

gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogiw powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim.

 

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Județul Alba cu următoarea delimitare:

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Arad cu următoarea delimitare:

La nord de linia descrisă de următoarele localități:

Macea,

Șiria,

Bârzava,

Toc, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Argeș,

Județul Bistrița,

Județul Brașov,

Județul Cluj,

Județul Covasna,

Județul Dolj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:

La nord de linia descrisă de următoarele localități:

Brănișca,

Municipiul Deva,

Turdaș,

Localitățile Zam și Aurel Vlaicu, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Județul Vâlcea,

Județul Bistrița Nasaud,

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș.

Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Garla Mare,

Hinova,

Burila Mare,

Gruia,

Pristol,

Dubova,

Municipiul Drobeta Turnu Severin,

Eselnița,

Salcia,

Devesel,

Svinița,

Gogoșu,

Simian,

Orșova,

Obârșia Closani,

Baia de Aramă,

Bala,

Florești,

Broșteni,

Corcova,

Isverna,

Balta,

Podeni,

Cireșu,

Ilovița,

Ponoarele,

Ilovăț,

Patulele,

Jiana,

Iyvoru Bârzii,

Malovat,

Bălvănești,

Breznița Ocol,

Godeanu,

Padina Mare,

Corlățel,

Vânju Mare,

Vânjuleț,

Obârșia de Câmp,

Vânători,

Vladaia,

Punghina,

Cujmir,

Oprișor,

Dârvari,

Căzănești,

Husnicioara,

Poroina Mare,

Prunișor,

Tămna,

Livezile,

Rogova,

Voloiac,

Sisești,

Sovarna,

Bălăcița,

Județul Gorj.

PARTE II

1.   Bulgaria

Le seguenti zone della Bulgaria:

 

nella regione di Silistra:

nel comune di Kaynardzha:

Voynovo,

Kaynardzha,

Kranovo,

Zarnik,

Dobrudzhanka,

Golesh,

Svetoslav,

Polk. Cholakovo,

Kamentzi,

Gospodinovo,

Sredishte,

Strelkovo,

Poprusanovo,

Posev,

nel comune di Alfatar:

Alfatar,

Kutlovitza,

Vasil Levski,

nel comune di Silistra:

Glavan,

Popkralevo,

Bogorovo,

Sratzimir,

Bulgarka,

 

nella regione di Dobrich:

nel comune di Krushari:

Kapitan Dimitrovo,

Ognyanovo,

Zimnitza,

nel comune di Tervel:

Brestnitza,

Kolartzi.

2.   Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

3.   Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902 és 659000 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, un Pampāļu pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas un Raņķu pagasts, Skrundas pilsēta,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė:Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkųseniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių, Videniškių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybės: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Karnavės, Musninkų, Širvintų, Zibalų seniūnijos,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų, Žujūnų seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

Gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina Milejewo i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo w powiecie braniewskim,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 oraz na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i miasto Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo;

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gminy Boćki, Orla i Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Wodynie, Skórzec i część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Dębe Wielkie, Halinów, Sulejówek, miasto Mińsk Mazowiecki i część gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gminy Borowie, Wilga i Garwolin z miastem Garwolin, Maciejowice i część gminy Miastków Kościelny położona na północ od rzeki Wilga w powiecie garwolińskim,

gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,

gminy Niemce i Garbów w powiecie lubelskim,

część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gmina Fajsławice, Kraśniczyn, część gminyKrasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw iczęść gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

 

w województwie podkarpackim:

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim;.

PARTE III

1.   Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts,Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu, Zaņas, Ezeres un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus,Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus,Skirsnemunės, Šimkaičiųir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė:Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė:Dubingių, Giedraičių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių seniūnija,

Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės sen.

3.   Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim,

gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gmina Młynary w powiecie elbląskim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 i część gminy Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy, część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy, częśćgminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i części gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gmina Kołbiel w powiecie otwockim,

gminy Parysów i Pilawa w powiecie garwolińskim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminySławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,

gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

gminy Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

 

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogiw powiecie lubaczowskim.

4.   Romania

Le seguenti zone della Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Județul Olt,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,

Comuna Bogdan Vodă,

Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

Comuna Strehaia,

Comuna Greci,

Comuna Brejnita Motru,

Comuna Butoiești,

Comuna Stângăceaua,

Comuna Grozesti,

Comuna Dumbrava de Jos,

Comuna Băcles,

Comuna Bălăcița,

Partea din județu Arges cu următoarele comune:

Comuna Bârla,

Comuna Miroși,

Comuna Popești,

Comuna Ștefan cel Mare,

Comuna Slobozia,

Comuna Mozăceni,

Comuna Negrași,

Comuna Izvoru,

Comuna Recea,

Comuna Căldăraru,

Comuna Ungheni,

Comuna Hârsești,

Comuna Stolnici,

Comuna Vulpești,

Comuna Rociu,

Comuna Lunca Corbului,

Comuna Costești,

Comuna Mărăsești,

Comuna Poiana Lacului,

Comuna Vedea,

Comuna Uda,

Comuna Cuca,

Comuna Morărești,

Comuna Cotmeanaâ,

Comuna Răchițele de Jos,

Comuna Drăganu-Olteni,

Comuna Băbana,

Comuna Bascov,

Comuna Moșoaia,

Municipiul Pitești,

Comuna Albota,

Comuna Oarja,

Comuna Bradu,

Comuna Suseni,

Comuna Căteasca,

Comuna Rătești,

Comuna Teiu,

Județul Olt,

Județul Dolj.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

»

Rettifiche

9.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/65


Rettifica del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 29 giugno 2016 )

Il termine «fornitori di dati» è sostituito da «contributori di dati» in tutto il regolamento nella forma grammaticale opportuna.