ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
30.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1618 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2018
recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 17,
considerando quanto segue:
(1) |
Poiché le legislazioni nazionali in materia di titoli e di insolvenza, che non sono armonizzate a livello di Unione, presentano divergenze, il livello di protezione dai rischi di insolvenza di cui beneficiano gli strumenti finanziari tenuti in custodia da terzi per conto di fondi di investimento alternativi (FIA) clienti è variabile. Per garantire una solida protezione delle attività dei clienti ai sensi della direttiva 2011/61/UE, consentendo obblighi di legge nazionali più robusti per questi settori non armonizzati, è necessario chiarire gli obblighi relativi alla custodia delle attività di cui alla predetta direttiva. |
(2) |
Attualmente le autorità competenti e gli operatori del settore applicano in modo diverso gli obblighi di separazione delle attività stabiliti nel regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (2). Mentre i depositari, che costituiscono il primo livello della catena di custodia, sono tenuti a mettere a disposizione un conto individuale per tenere gli strumenti finanziari di ciascun FIA loro cliente, è necessario chiarire che quando il depositario delega la funzione di custodia a terzi, questi ultimi dovrebbero poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del singolo depositario, comprese quelle dei FIA e degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del depositario e le attività di proprietà del terzo nonché le attività appartenenti ad altri clienti del terzo. Analogamente, nei casi in cui la funzione di custodia viene ulteriormente delegata, il sub-subdepositario dovrebbe poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del subdepositario. Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del sub-subdepositario e le attività di proprietà del subdepositario nonché le attività appartenenti agli altri clienti del sub-subdepositario. Ciò è necessario al fine di conseguire un sano equilibrio tra l'efficienza del mercato e la tutela degli investitori. |
(3) |
Al fine di ridurre al minimo il rischio di perdita di attività tenute in conti di strumenti finanziari omnibus forniti da terzi a cui è stata delegata la funzione di custodia, la frequenza delle riconciliazioni tra i conti di strumenti finanziari e i registri del depositario del FIA cliente e quelli del terzo o fra quelli dei terzi, in caso di ulteriore delega della funzione di custodia lungo la catena di custodia, dovrebbe garantire la trasmissione tempestiva delle informazioni pertinenti al depositario. Inoltre, la frequenza di tali riconciliazioni dovrebbe dipendere dai movimenti compiuti su tale conto omnibus, comprese le operazioni relative alle attività di altri clienti del depositario che sono tenute nello stesso conto omnibus delle attività del FIA. |
(4) |
Il depositario dovrebbe poter continuare a svolgere i suoi compiti in modo efficace nei casi in cui la custodia delle attività appartenenti ai FIA suoi clienti sia delegata a un terzo. È pertanto necessario prescrivere che, nel conto di strumenti finanziari aperto a nome del FIA cliente, o a nome del GEFIA che opera per conto del FIA, il depositario conservi traccia da cui risulta che le attività tenute in custodia dal terzo appartengono ad un determinato FIA suo cliente. |
(5) |
Al fine di rafforzare la posizione dei depositari in relazione ai terzi ai quali viene delegata la custodia delle attività, la relazione tra di essi dovrebbe essere documentata da un contratto di delega scritto. Tale contratto dovrebbe consentire al depositario di adottare tutte le misure necessarie per garantire che le attività tenute in custodia siano adeguatamente salvaguardate e che il terzo rispetti in ogni momento il contratto di delega e i requisiti della direttiva 2011/61/UE e del regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Inoltre, il depositario e il terzo dovrebbero concordare formalmente se il terzo sia autorizzato a delegare a sua volta le funzioni di custodia. In caso ciò sia consentito, l'accordo o il contratto tra il subdepositario e il terzo cui sono ulteriormente delegate le funzioni di custodia dovrebbe prevedere diritti e obblighi equivalenti a quelli stabiliti tra il depositario e il subdepositario. |
(6) |
Per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni è necessario rafforzare la sua sorveglianza sui terzi, indipendentemente dal fatto che siano situati all'interno o all'esterno dell'Unione. Si dovrebbe prevedere che i depositari verifichino che gli strumenti finanziari dei FIA siano correttamente registrati nei libri contabili dei terzi e che i registri siano sufficientemente precisi per poter identificare la natura, l'ubicazione e la proprietà delle attività custodite. Per rendere più agevole l'adempimento dei doveri dei depositari, i terzi dovrebbero fornire loro una dichiarazione in merito a qualsiasi modifica che incida sulle attività custodite per i FIA clienti dei depositari. |
(7) |
Nell'ambito degli obblighi dei depositari di esercitare prudenza e diligenza in caso di delega delle funzioni di custodia, è opportuno che, prima di delegare la funzione di custodia ad un terzo situato al di fuori dell'Unione, il depositario si procuri un parere legale indipendente sul diritto fallimentare del paese terzo in cui il subdepositario è ubicato, che comprenda una valutazione del livello di protezione offerto dai conti di strumenti finanziari separati in tale giurisdizione. A tal fine dovrebbe essere accettabile il parere fornito dalle pertinenti associazioni di categoria o da studi legali per ogni singola giurisdizione a beneficio di diversi depositari. Inoltre, il depositario dovrebbe accertarsi che il terzo situato al di fuori dell'Unione lo informi di qualsiasi modifica delle circostanze o del diritto fallimentare del paese terzo in questione che possano incidere sullo stato delle attività dei FIA clienti del depositario. |
(8) |
Al fine di dare ai depositari il tempo per adattarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento, la sua data di applicazione dovrebbe essere rinviata a 18 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(9) |
Le misure introdotte dal presente regolamento sono conformi al parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (3). |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 231/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 è così modificato:
1) |
l'articolo 89 è così modificato:
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2) |
all'articolo 98 è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis. Il contratto con il quale il depositario incarica un terzo di tenere in custodia attività di FIA clienti del depositario contiene almeno quanto segue:
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3) |
l'articolo 99 è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).
(3) Parere dell'ESMA, 20.7.2017, 34 45 277.
30.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1619 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2018
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1), in particolare l'articolo 26 ter,
considerando quanto segue:
(1) |
Poiché le legislazioni nazionali in materia di titoli e di insolvenza, che non sono armonizzate a livello di Unione, presentano divergenze, il livello di protezione dai rischi di insolvenza di cui beneficiano gli strumenti finanziari tenuti in custodia da terzi per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) clienti è variabile. Per garantire una solida protezione delle attività dei clienti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, consentendo obblighi di legge nazionali più robusti per questi settori non armonizzati, è necessario chiarire gli obblighi relativi alla custodia delle attività di cui alla predetta direttiva. |
(2) |
Attualmente le autorità competenti e gli operatori del settore applicano in modo diverso gli obblighi di separazione delle attività stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione (2). Mentre i depositari, che costituiscono il primo livello della catena di custodia, hanno l'obbligo di mettere a disposizione un conto individuale per tenere gli strumenti finanziari di ciascun OICVM loro cliente, è necessario chiarire che quando il depositario delega la funzione di custodia a terzi, questi ultimi dovrebbero poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del depositario, comprese quelle degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi (FIA). Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del depositario e le attività di proprietà del terzo nonché le attività appartenenti ad altri clienti del terzo. Analogamente, nei casi in cui la funzione di custodia viene ulteriormente delegata, il sub-subdepositario dovrebbe poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del subdepositario. Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del sub-subdepositario e le attività di proprietà del subdepositario nonché le attività appartenenti agli altri clienti del sub-subdepositario. Ciò è necessario al fine di conseguire un sano equilibrio tra l'efficienza del mercato e la tutela degli investitori. |
(3) |
Al fine di ridurre al minimo il rischio di perdita di attività tenute in conti di strumenti finanziari omnibus forniti da terzi a cui è stata delegata la funzione di custodia, la frequenza delle riconciliazioni tra i conti di strumenti finanziari e i registri del depositario dell'OICVM cliente e quelli del terzo o fra quelli dei terzi, in caso di ulteriore delega della funzione di custodia lungo la catena di custodia, dovrebbe garantire la trasmissione tempestiva delle informazioni pertinenti al depositario. Inoltre, la frequenza di tali riconciliazioni dovrebbe dipendere dai movimenti compiuti su tale conto omnibus, comprese le operazioni relative alle attività di altri clienti del depositario che sono tenute nello stesso conto omnibus delle attività dell'OICVM. |
(4) |
Il depositario dovrebbe poter continuare a svolgere i suoi compiti in modo efficace nei casi in cui la custodia delle attività appartenenti agli OICVM suoi clienti sia delegata a un terzo. È pertanto necessario prescrivere che, nel conto di strumenti finanziari aperto a nome dell'OICVM cliente, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM, il depositario conservi traccia da cui risulta che le attività tenute in custodia dal terzo appartengono a un determinato OICVM suo cliente. |
(5) |
Al fine di rafforzare la posizione dei depositari in relazione ai terzi ai quali viene delegata la custodia delle attività, la relazione tra di essi dovrebbe essere documentata da un contratto di delega scritto. Tale contratto dovrebbe consentire al depositario di adottare tutte le misure necessarie per garantire che le attività tenute in custodia siano adeguatamente salvaguardate e che il terzo rispetti in ogni momento il contratto di delega e i requisiti della direttiva 2009/65/CE e del regolamento delegato (UE) 2016/438. Inoltre, il depositario e il terzo dovrebbero concordare formalmente se il terzo sia autorizzato a delegare a sua volta le funzioni di custodia. In caso ciò sia consentito, il contratto tra il subdepositario e il terzo cui sono ulteriormente delegate le funzioni di custodia dovrebbe prevedere diritti e obblighi equivalenti a quelli stabiliti tra il depositario e il subdepositario. |
(6) |
Per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni è necessario rafforzare la sorveglianza sui terzi da parte dei depositari, indipendentemente dal fatto che siano ubicati all'interno o all'esterno dell'Unione. È opportuno che i depositari siano tenuti a verificare se gli strumenti finanziari dell'OICVM siano correttamente registrati nei libri contabili di tali terzi. I registri tenuti da terzi dovrebbero essere sufficientemente precisi per poter identificare la natura, l'ubicazione e la proprietà delle attività. Per rendere più agevole l'adempimento dei doveri dei depositari, i terzi dovrebbero fornire loro una dichiarazione in merito a qualsiasi modifica che incida sulle attività custodite per gli OICVM clienti dei depositari. |
(7) |
Al fine di migliorare la chiarezza e la certezza giuridica del regolamento delegato (UE) 2016/438, è necessario modificare taluni riferimenti interni che sono errati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/438. |
(8) |
Al fine di dare ai depositari il tempo per adattarsi ai nuovi requisiti, la data di applicazione dovrebbe essere rinviata a diciotto mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(9) |
Le misure introdotte dal presente regolamento sono conformi al parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (3). |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/438, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2016/438 è così modificato:
1) |
l'articolo 13 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis. Il contratto con il quale il depositario incarica un terzo di tenere in custodia attività di OICVM clienti del depositario contiene almeno quanto segue:
|
3) |
all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Laddove le funzioni di custodia siano state delegate totalmente o in parte ad un terzo, il depositario assicura che il terzo cui esse sono delegate a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE operi nel rispetto dell'obbligo di separazione previsto dal medesimo articolo, paragrafo 3, lettera c), assicurando e verificando che il terzo:
|
4) |
l'articolo 17 è così modificato:
|
5) |
all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «La società di gestione o la società di investimento dimostra all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di approvare la nomina del depositario e che questa risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori. La società di gestione o la società di investimento mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM le prove documentali di cui al paragrafo 2.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 11).
(3) Parere dell'ESMA, 20.7.2017, 34 45 277.
30.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/10 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1620 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2018
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 460,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2015/61 (2) della Commissione dovrebbe essere modificato al fine di migliorarne l'allineamento con le norme internazionali e per agevolare una gestione più efficiente della liquidità da parte degli enti creditizi. |
(2) |
Per tenere debitamente conto delle attività svolte dagli enti creditizi che operano al di fuori dell'Unione, è opportuno derogare a qualsiasi obbligo in materia di entità minima di emissione applicabile alle attività liquide detenute da una filiazione in un paese terzo e consentire che tali attività siano rilevate ai fini del consolidamento. In caso contrario, l'ente impresa madre potrebbe risentire di una carenza di attività liquide a livello consolidato, poiché il requisito di liquidità derivante da una filiazione in un paese terzo sarebbe incluso nel requisito di liquidità consolidato, mentre le attività detenute da tale filiazione per soddisfare il suo requisito di liquidità nel paese terzo sarebbero escluse dal requisito di liquidità consolidato. Tuttavia le attività della filiazione in un paese terzo dovrebbero essere rilevate solo fino a concorrenza dei deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta in cui le attività sono denominate e derivanti da tale filiazione. Inoltre, come per qualsiasi altra attività di paesi terzi, è opportuno rilevare le attività soltanto se queste sono ammesse come attività liquide ai sensi della normativa nazionale del paese terzo in questione. |
(3) |
È noto che le banche centrali possono fornire liquidità nella propria valuta e la valutazione del merito di credito delle banche centrali è meno rilevante ai fini della liquidità che ai fini della solvibilità. Di conseguenza, e al fine di armonizzare maggiormente le norme del regolamento delegato (UE) 2015/61 con le norme internazionali e di assicurare condizioni di parità per gli enti creditizi operanti a livello internazionale, le riserve detenute da una filiazione di un paese terzo o da una succursale di un ente creditizio dell'Unione nella banca centrale di un paese terzo che non è stata classificata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito prescelta nella classe di merito di credito 1 dovrebbero essere ammissibili come attività liquide di livello 1 nel caso in cui soddisfino determinate condizioni. In particolare tali riserve dovrebbero essere ammissibili se all'ente creditizio è consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e, inoltre, se le condizioni del ritiro sono specificate in un accordo tra l'autorità di vigilanza del paese terzo e la banca centrale in cui sono detenute le riserve o nelle norme applicabili del paese terzo. Tuttavia dovrebbe essere possibile rilevare tali riserve come attività di livello 1 soltanto per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta nella quale sono denominate le riserve. |
(4) |
È opportuno tener conto del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale regolamento contiene i criteri per determinare se una cartolarizzazione può essere definita semplice, trasparente e standardizzata (STS). Poiché tali criteri garantiscono che le cartolarizzazioni STS siano di qualità elevata, essi dovrebbero essere utilizzati anche per determinare quali cartolarizzazioni devono essere riconosciute attività liquide di qualità elevata ai fini del calcolo del requisito di copertura della liquidità. Le cartolarizzazioni dovrebbero pertanto essere ammissibili come attività di livello 2B ai fini del regolamento delegato (UE) 2015/61 se soddisfano tutte le prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2402, in aggiunta ai criteri già precisati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 che sono specifici per le loro caratteristiche di liquidità. |
(5) |
L'attuazione del regolamento delegato (UE) 2015/61 non dovrebbe ostacolare l'effettiva trasmissione della politica monetaria all'economia. È ragionevole attendersi che le operazioni con la BCE o la banca centrale di uno Stato membro siano rinnovate in gravi condizioni di stress. È pertanto opportuno che le autorità competenti possano derogare al meccanismo di liquidazione per il calcolo della riserva di liquidità nel caso di operazioni garantite con la BCE o la banca centrale di uno Stato membro nel caso in cui le operazioni interessino attività liquide di elevata qualità almeno in una delle componenti di ciascuna operazione e giungano a scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario. Tuttavia, prima di concedere la deroga, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a consultare la banca centrale che è la controparte dell'operazione e anche la BCE se la banca centrale è una banca centrale dell'Eurosistema. Inoltre la deroga dovrebbe essere soggetta a misure di salvaguardia adeguate al fine di evitare eventuali possibilità di arbitraggio regolamentare o incentivi controproducenti per gli enti creditizi. Infine, ai fini di una maggiore armonizzazione delle norme dell'Unione con la norma internazionale stabilita dal Comitato di Basilea, le garanzie reali ricevute tramite operazioni su derivati dovrebbero essere escluse dal meccanismo di liquidazione. |
(6) |
Inoltre il trattamento dei tassi di deflusso e di afflusso per i contratti di vendita con patto di riacquisto, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e gli swap di garanzie dovrebbe essere pienamente allineato all'approccio della norma internazionale per il coefficiente di copertura della liquidità stabilita dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria («Comitato di Basilea»). Nello specifico, il calcolo dei deflussi di cassa dovrebbe essere direttamente collegato al tasso di rinnovo dell'operazione (allineato al coefficiente di scarto sulle garanzie reali fornite applicato alla passività di cassa, come nella norma del Comitato di Basilea) piuttosto che al valore di liquidità delle garanzie reali sottostanti. |
(7) |
Tenuto conto delle divergenze di interpretazione che sono emerse, è importante chiarire varie disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/61, in particolare per quanto riguarda il rispetto del requisito di copertura della liquidità; l'ammissibilità alla riserva di attività incluse in un aggregato (pool) e disponibili per ottenere finanziamenti (funding) nell'ambito di linee di credito revocabili gestite dalla banca centrale, di OIC e di depositi e altri finanziamenti in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale; il calcolo dei deflussi aggiuntivi di liquidità per altri prodotti e servizi; la concessione di un trattamento preferenziale alle linee di credito e di liquidità infragruppo; il trattamento della posizione corta; e il riconoscimento di importi dovuti per titoli in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/61, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/61 è così modificato:
(1) |
all'articolo 2, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
(2) |
l'articolo 3 è così modificato:
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(3) |
l'articolo 4 è così modificato:
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(4) |
l'articolo 7 è così modificato:
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(5) |
l'articolo 8 è così modificato:
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(6) |
l'articolo 10 è così modificato:
|
(7) |
l'articolo 11 è così modificato:
|
(8) |
l'articolo 13 è così modificato:
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(9) |
l'articolo 15 è così modificato:
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(10) |
l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Depositi e altri finanziamenti (funding) in reti cooperative e in sistemi di tutela istituzionale 1. Laddove l'ente creditizio partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento ovvero a una rete cooperativa in uno Stato membro, i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale possono essere trattati come attività liquide a meno che l'ente centrale che riceve i depositi li tratti come depositi operativi. Laddove i depositi siano trattati come attività liquide, essi sono trattati in conformità a una delle seguenti disposizioni:
2. Laddove la normativa di uno Stato membro o gli atti giuridicamente vincolanti che disciplinano una delle reti o dei sistemi di cui al paragrafo 1 diano all'ente creditizio accesso, entro 30 giorni di calendario, a un finanziamento (funding) di liquidità non utilizzato dell'ente centrale o di un altro ente partecipante alla stessa rete o allo stesso sistema, tale finanziamento è trattato come attività di livello 2B nella misura in cui non è garantito da attività liquide e non è trattato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34. Al valore nominale del finanziamento (funding) di liquidità non utilizzato è applicato un coefficiente minimo di scarto del 25 %.»; |
(11) |
l'articolo 17 è così modificato:
|
(12) |
l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Compensazione di operazioni su derivati 1. L'ente creditizio calcola i deflussi e gli afflussi di liquidità attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti su base netta per controparte, ferma restando la vigenza di accordi bilaterali di compensazione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 295 del medesimo regolamento. 2. In deroga al paragrafo 1, l'ente creditizio calcola i deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) degli importi del capitale su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione. 3. Ai fini del presente articolo, la base netta si intende al netto delle garanzie reali da fornire o da ricevere nei successivi 30 giorni di calendario. Tuttavia, nel caso di garanzie reali da ricevere nei successivi 30 giorni di calendario, la base netta s'intende al netto di tali garanzie reali solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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(13) |
l'articolo 22 è così modificato:
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(14) |
all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ente creditizio valuta periodicamente la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario per i prodotti o servizi, non indicati agli articoli da 27 a 31 bis, che esso offre o promuove ovvero che i potenziali acquirenti considerano associati ad esso. Detti prodotti o servizi includono, ma non solo:
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(15) |
all'articolo 25, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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(16) |
alla fine dell'articolo 26, è aggiunto il comma seguente: «Le autorità competenti comunicano all'ABE quali enti beneficiano della compensazione dei deflussi con gli afflussi correlati ai sensi del presente articolo. L'ABE può chiedere che le siano forniti documenti giustificativi.»; |
(17) |
l'articolo 28 è così modificato:
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(18) |
all'articolo 29, il paragrafo 2 è così modificato:
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(19) |
l'articolo 30 è così modificato:
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(20) |
l'articolo 31 è così modificato:
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(21) |
è inserito il seguente articolo 31 bis: «Articolo 31 bis Deflussi da passività e impegni che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre disposizioni del presente capo 1. L'ente creditizio moltiplica per un tasso di deflusso del 100 % le passività in scadenza entro 30 giorni di calendario, ad eccezione delle passività contemplate agli articoli da 24 a 31. 2. Se il totale di tutti gli impegni contrattuali a concedere il finanziamento (funding) a clienti non finanziari entro 30 giorni di calendario, diversi dagli impegni di cui agli articoli da 24 a 31, supera l'importo degli afflussi da tali clienti non finanziari calcolato conformemente all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), l'eccedenza è soggetta ad un tasso di deflusso del 100 %. Ai fini del presente paragrafo, i clienti non finanziari comprendono, ma non in via esclusiva, le persone fisiche, le PMI, le imprese, gli emittenti sovrani, le banche multilaterali di sviluppo e gli organismi del settore pubblico ed escludono i clienti finanziari e le banche centrali.»; |
(22) |
l'articolo 32 è così modificato:
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(23) |
l'articolo 34, paragrafo 2, è così modificato:
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(24) |
l'allegato I è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere da 30 aprile 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
30.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1621 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2018
che modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 28,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di definire i quantitativi di latte scremato in polvere oggetto della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3), l'articolo 1 di detto regolamento stabilisce un termine entro il quale il latte scremato in polvere deve essere entrato all'ammasso pubblico. |
(2) |
Data l'attuale situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari in termini di ripresa dei prezzi e dell'elevato volume delle scorte di intervento, è opportuno rendere disponibile per la vendita un quantitativo supplementare di latte scremato in polvere modificando la data di entrata all'ammasso. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. |
(4) |
Affinché il latte scremato in polvere sia reso immediatamente disponibile per la vendita, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080, la data del «1o luglio 2016» è sostituita dalla data del «1o agosto 2016».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).
DECISIONI
30.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1622 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2018
concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/698 (3), stabilisce un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti nei biocidi il 3 febbraio 2017. |
(2) |
Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno tempestivamente ritirato il loro sostegno. |
(3) |
Per quanto riguarda alcuni principi attivi generati in situ, la denominazione di tali principi attivi e dei loro precursori sostenuti nel programma di riesame è stata chiarita in modo più preciso. Ciò ha condotto in determinati casi a una ridefinizione del principio attivo conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. |
(4) |
È stata pubblicata una notifica per invitare chi intende sostenere tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto, che sono state ridefinite e che attualmente non sono sostenute, compresa la generazione in situ dei principi attivi per i tipi di prodotto elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, a subentrare nel ruolo di partecipante. |
(5) |
Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non è stata presentata alcuna notifica oppure una notifica è stata presentata e respinta a norma dell'articolo 17, paragrafi 4 o 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. |
(6) |
A norma dell'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 1).
ALLEGATO
Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate, comprese tutte le forme di nanomateriali:
— |
la generazione in situ dei principi attivi per i tipi di prodotto elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, salvo quando il principio attivo è generato dal precursore o dai precursori di cui alla voce della tabella del suddetto allegato relativa alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto in questione; |
— |
le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto elencate nella tabella sottostante, compresa qualunque generazione in situ di tali sostanze con l'impiego di qualunque precursore non indicato nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014:
|
30.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1623 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2018
a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle zanzare artificialmente infettate da Wolbachia utilizzate a fini di controllo dei vettori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 settembre 2017 la Francia ha chiesto alla Commissione di decidere se i batteri del genere Wolbachia («i batteri») o i preparati contenenti i batteri da inoculare nelle zanzare e le zanzare artificialmente infettate dai batteri («le zanzare artificialmente infettate») utilizzate a fini di controllo dei vettori siano biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 o articoli trattati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), dello stesso regolamento, oppure né l'uno né l'altro. |
(2) |
Secondo le informazioni fornite dalla Francia, tali batteri intracellulari sono trasmessi verticalmente, ereditati per via materna e naturalmente presenti in circa il 40 % degli artropodi. L'infezione delle zanzare da parte dei batteri può ridurre la capacità di alcune zanzare di trasmettere certi virus e parassiti patogeni interferendo con tali agenti patogeni all'interno della zanzara e promuove la riproduzione delle femmine di zanzara infette e la diffusione del batterio nella popolazione di zanzare. Inoltre, poiché i maschi di zanzara infettati con i batteri sono incompatibili con le femmine locali, l'introduzione di maschi infettati nella popolazione bersaglio riduce il potenziale di riproduzione. Le campagne per il controllo dei vettori si basano quindi sulla liberazione di zanzare artificialmente infettate all'interno di una popolazione di zanzare in modo da controllare le dimensioni della popolazione e/o ridurne la capacità di trasmettere certi agenti patogeni all'uomo. |
(3) |
In base alle informazioni fornite dalla Francia, non tutte le specie di zanzare né tutti gli individui all'interno di una stessa specie sono naturalmente infettati dai batteri o da un ceppo di batteri utilizzabile ai fini del controllo dei vettori. Infezioni artificiali devono quindi essere prodotte in condizioni di laboratorio allo scopo di generare zanzare artificialmente infettate da un ceppo di batteri appropriato. Ciò può essere fatto utilizzando diverse tecniche di infezione, tra cui l'inoculazione dei batteri in femmine adulte di zanzara o nel citoplasma delle uova di zanzara. |
(4) |
Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, è quindi pertinente valutare separatamente lo status dei batteri o dei preparati contenenti i batteri da inoculare nelle zanzare e lo status delle zanzare artificialmente infettate, indipendentemente dalla tecnica di infezione utilizzata. |
(5) |
I batteri sono microrganismi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(6) |
Le zanzare sono organismi nocivi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto possono avere un effetto indesiderato o dannoso per l'uomo o per gli animali. |
(7) |
I batteri agiscono indirettamente sulla popolazione di zanzare, controllandone le dimensioni o riducendone la capacità di trasmettere certi agenti patogeni, e dovrebbero pertanto essere considerati un principio attivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(8) |
Il tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, comprende i prodotti usati per il controllo degli artropodi, senza respingerli né attirarli. Dato che i batteri sono inoculati nelle zanzare con l'intento di esercitare un controllo sulle popolazioni di zanzare, tale uso rientra nella descrizione del tipo di prodotto 18. |
(9) |
I batteri o il preparato contenente i batteri esercitano un controllo sulle zanzare con mezzi diversi dalla mera azione fisica o meccanica. |
(10) |
Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, i batteri o il preparato contenente i batteri dovrebbero essere considerati rispettivamente una sostanza costituita da un principio attivo o una miscela contenente un principio attivo. Di conseguenza, i batteri o i preparati contenenti i batteri, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore che effettua l'inoculazione nelle zanzare, costituiscono un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) n. 528/2012 e rientrano nel tipo di prodotto 18. |
(11) |
Le zanzare artificialmente infettate non sono microrganismi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(12) |
Le zanzare artificialmente infettate non sono una sostanza o una miscela ai sensi dell'articolo 3, rispettivamente punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Di conseguenza, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 528/2012, non sono né una sostanza né una miscela ai fini di tale regolamento. |
(13) |
Le zanzare artificialmente infettate non sono pertanto un principio attivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le zanzare artificialmente infettate non possono quindi essere un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, di detto regolamento. |
(14) |
Le zanzare artificialmente infettate non sono un articolo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1907/2006. Pertanto, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, non sono considerate un articolo ai fini di detto regolamento. Le zanzare artificialmente infettate non possono pertanto essere considerate un articolo trattato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I batteri del genere Wolbachia o i preparati contenenti tali batteri destinati a essere inoculati nelle zanzare con l'obiettivo di generare zanzare artificialmente infettate a fini di controllo dei vettori sono considerati biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Le zanzare artificialmente infettate, indipendentemente dalla tecnica di infezione utilizzata, non sono considerate né un biocida né un articolo trattato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) ed l), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).