ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 268

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
26 ottobre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2018/1603 del Consiglio, del 18 settembre 2018, sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile

1

 

 

Accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1605 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1606 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1607 della Commissione, del 24 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1608 della Commissione, del 24 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

42

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/1609 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), relativamente all'adozione della convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale

44

 

*

Decisione (PESC) 2018/1610 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldova

46

 

*

Decisione (PESC) 2018/1611 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che modifica la decisione 2010/638/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

47

 

*

Decisione (PESC) 2018/1612 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

49

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1613 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

51

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione ( 1 )

53

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1285 del Consiglio, del 24 settembre 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( GU L 240 del 25.9.2018 )

92

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2018/1290 del Consiglio, del 24 settembre 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( GU L 240 del 25.9.2018 )

92

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

26.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/1


DECISIONE (UE) 2018/1603 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2016/2234 del Consiglio (2), l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile («accordo») è stato firmato il 5 dicembre 2016, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

Nell'ambito dell'accordo è perseguita attivamente la strategia dell'Unione diretta, sulla base dei programmi europei di navigazione satellitare, da un lato, a sviluppare l'utilizzo di questa tecnologia e, dall'altro, a fornire i servizi associati nella zona di competenza di ASECNA, in particolare con la creazione di un servizio di potenziamento basato su satelliti (SBAS) autonomo a beneficio di ASECNA, e, più in generale, a promuovere l'uso della navigazione satellitare nel continente africano.

(3)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a procedere al deposito, a nome dell'Unione, dello strumento d'approvazione (3).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  Approvazione del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2016/2234 del Consiglio, del 21 novembre 2016, sulla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 1).

(3)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


26.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/3


TRADUZIONE

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile

L'UNIONE EUROPEA,

di seguito denominata «Unione»,

da una parte,

e

L'AGENZIA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA IN AFRICA E MADAGASCAR (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar),

di seguito denominata «ASECNA»,

dall'altra,

di seguito denominate congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni dei sistemi globali di navigazione satellitare nell'Unione, in Africa e in altre regioni del mondo, in particolare nel settore dell'aviazione civile,

CONSIDERANDO che ASECNA si occupa principalmente della fornitura dei servizi di navigazione aerea negli spazi aerei sotto la sua responsabilità, dell'organizzazione di tali spazi, della pubblicazione di informazioni aeronautiche, della previsione e della trasmissione delle informazioni nel campo della meteorologia aeronautica,

RICONOSCENDO l'importanza dei programmi di navigazione satellitare dell'Unione, Galileo e Sistema europeo di navigazione satellitare (EGNOS), progettati specificamente per usi civili, i benefici connessi alla loro attuazione e l'interesse di ASECNA per i servizi di navigazione satellitare,

RICONOSCENDO che il sistema EGNOS, un'infrastruttura regionale che si concentra principalmente sull'Europa e che controlla e corregge i segnali aperti emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare offrendo in particolare una maggiore precisione e una funzione di integrità, fornisce servizi specialmente adatti alle esigenze dell'aviazione civile,

CONSIDERANDO che i servizi basati sulla tecnologia del sistema EGNOS potrebbero tecnicamente essere estesi a tutto il continente africano nella misura in cui sarebbero già presenti sinergie fra le infrastrutture di terra sotto la responsabilità delle parti e i transponder del sistema EGNOS sono installati su satelliti posizionati in orbite geostazionarie in corrispondenza dell'Africa,

CONSIDERANDO la risoluzione del Consiglio «Spazio» dell'Unione, dal titolo «Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei», adottata il 25 novembre 2010, che invita la Commissione europea a collaborare con la Commissione dell'Unione africana al fine di potenziare i mezzi disponibili e di definire le modalità di attuazione in Africa di una infrastruttura simile a quella del programma EGNOS,

CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione europea del 26 aprile 2007 sulla politica spaziale europea, che attribuisce una particolare importanza alla cooperazione dell'Europa con l'Africa nel settore spaziale, e la comunicazione della Commissione del 4 aprile 2011 dal titolo «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini», che sottolinea la volontà dell'Unione di mettere la sua esperienza e le sue infrastrutture al servizio dell'Africa e di rafforzare la cooperazione con questo continente,

CONSIDERANDO la risoluzione n. 2005 CM 44-11 del 7 luglio 2005 del comitato dei ministri di ASECNA riguardante l'attuazione dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) all'interno di ASECNA, che sollecita in particolare il sostegno delle istanze europee per avvalersi di EGNOS o Galileo per le esigenze operative dell'Agenzia,

CONSIDERANDO la risoluzione n. 2011 CA 120-18 del 7 luglio 2011 del consiglio di amministrazione di ASECNA riguardante l'effettiva partecipazione dell'Agenzia al dispiegamento di EGNOS/Galileo nella regione Africa e Oceano indiano, che autorizza in particolare il direttore generale a proseguire a tal fine le iniziative presso le istanze europee adeguate,

CONSIDERANDO che nell'ambito dell'attuazione di tale risoluzione ASECNA ha sviluppato un programma SBAS-ASECNA in vista della fornitura di servizi SBAS basati sulla tecnologia del sistema EGNOS nella sua zona di competenza,

CONSIDERANDO che una cooperazione a lungo termine tra l'Unione e ASECNA nel settore della navigazione satellitare s'inserisce nel quadro generale del partenariato strategico tra l'Unione e l'Africa, poiché la tabella di marcia adottata al quarto vertice UE-Africa tenutosi a Bruxelles il 2 e 3 aprile 2014, allo scopo di definire la cooperazione fra i due continenti per il periodo 2014-2017, prevede di destinare risorse umane e finanziarie stabili e sufficienti al dispiegamento di infrastrutture di navigazione satellitare basate su EGNOS e di istituire sistemi di governance e di finanziamento per le spese di investimento e le spese operative di EGNOS in Africa per i paesi interessati,

CONSIDERANDO che. in applicazione di questo partenariato strategico tra l'Unione e l'Africa, è già in corso una collaborazione tra ASECNA e l'Unione nell'ambito del programma di supporto al settore del trasporto aereo e ai servizi satellitari in Africa, finanziato dal 10o Fondo europeo di sviluppo, e del programma panafricano di supporto a EGNOS in Africa, finanziato dallo strumento di cooperazione allo sviluppo, in particolare attraverso l'istituzione dell'ufficio comune di gestione di programma (JPO) EGNOS-Africa,

CONSIDERANDO il comune interesse per una cooperazione a lungo termine tra l'Unione e ASECNA in materia di sviluppo della navigazione satellitare a beneficio dell'aviazione civile e desiderose di definire formalmente tale cooperazione,

CONSIDERANDO la necessità di garantire un eccellente livello di protezione dei servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti,

CONSIDERANDO che l'Unione ha istituito le proprie agenzie per ricevere assistenza in alcuni settori specifici, in particolare l'Agenzia del GNSS europeo per i programmi europei di navigazione satellitare e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea in materia di aviazione civile, e che l'esercizio del sistema EGNOS nel periodo 2014-2021 è stato oggetto di un accordo di delega tra l'Unione e l'Agenzia del GNSS europeo,

RICONOSCENDO che il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite (1) stabilisce che l'Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell'ambito dei programmi Galileo ed EGNOS, che l'Unione può stipulare accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali nel quadro di tali programmi e che il costo di un'eventuale estensione della copertura del sistema EGNOS al di fuori dell'Europa non sarebbe finanziato dalle risorse di bilancio stanziate a titolo di tale regolamento,

CONSIDERANDO il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (2),

RICONOSCENDO l'interesse a coordinare gli approcci in materia di normalizzazione e certificazione e su tutte le questioni riguardanti i sistemi e i servizi di navigazione satellitare in seno agli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, in particolare per promuovere un uso ampio e innovativo dei servizi Galileo, EGNOS e SBAS-ASECNA in quanto norma globale di radionavigazione e temporizzazione nel settore dell'aviazione civile

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

1.   Gli obiettivi del presente accordo sono sviluppare la navigazione satellitare e fornire i servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile, consentendole di avvalersi dei programmi europei di navigazione satellitare.

Il presente accordo rientra nel quadro della promozione, sul continente africano, dei servizi basati su tali programmi europei di navigazione satellitare.

2.   La forma e le condizioni della cooperazione fra le parti per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono stabilite dal presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1)

«GNSS» o «sistema globale di navigazione satellitare», un'infrastruttura costituita da una costellazione di satelliti e da una rete di centri e di stazioni di terra che permette, grazie all'emissione di segnali radio, di fornire sull'insieme del globo terrestre un servizio di misurazione del tempo e di geolocalizzazione molto preciso agli utenti che dispongono di un ricevitore adeguato;

2)

«sistemi di navigazione satellitare europei», il sistema globale di navigazione satellitare istituito nell'ambito del programma Galileo e il sistema EGNOS, che sono di proprietà dell'Unione;

3)

«zona di competenza di ASECNA», la zona geografica in cui ASECNA fornisce servizi di navigazione aerea, che non corrisponde necessariamente allo spazio aereo dei suoi Stati membri;

4)

European Geostationary Navigation Overlay Service (servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria) o «EGNOS», un'infrastruttura regionale del sistema di navigazione satellitare che controlla e corregge i segnali aperti emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare, principalmente GPS e Galileo, consentendo agli utenti di tali sistemi globali di ottenere migliori prestazioni in termini di precisione e di integrità. EGNOS comprende stazioni di terra e transponder installati su satelliti geostazionari. Le stazioni di terra sono costituite da un centro di ingegneria, da centri di controllo della missione, da stazioni RIMS, da stazioni NLES, da un centro di servizi e da un server EDAS. La copertura regionale di EGNOS si concentra prioritariamente sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea geograficamente ubicati in Europa;

5)

«SBAS-ASECNA», il sistema di navigazione satellitare di ASECNA che controlla e corregge i segnali aperti emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare, principalmente GPS e Galileo, consentendo agli utenti di tali sistemi globali di ottenere migliori prestazioni, in particolare in termini di precisione e di integrità. SBAS-ASECNA è di proprietà di ASECNA e comprende un'infrastruttura di terra e diversi transponder installati su satelliti geostazionari. L'infrastruttura di terra sarà costituita in particolare da stazioni RIMS, da uno o più centri di controllo della missione e da stazioni NLES. La copertura di SBAS-ASECNA si concentra prioritariamente sulla zona di competenza di ASECNA. Per «sistema SBAS-ASECNA» si intende sia la versione iniziale del sistema che tutte le sue evoluzioni successive, compresa la doppia frequenza e la multi costellazione. L'attuazione di tale sistema comprende in particolare le fasi di definizione e progettazione, sviluppo e dispiegamento, accreditamento e certificazione, ed è seguita dalla fase di esercizio;

6)

«zona coperta da EGNOS» o «zona coperta da SBAS-ASECNA», la zona in cui è possibile ricevere i segnali emessi dal sistema in questione (ad esempio l'impronta dei satelliti geostazionari);

7)

«zona di servizio SBAS-ASECNA», l'area all'interno della zona coperta da SBAS-ASECNA in cui il sistema SBAS-ASECNA fornisce un servizio conforme ai requisiti definiti da ASECNA secondo le norme e procedure raccomandate (SARP) dell'ICAO ed è responsabile delle operazioni approvate corrispondenti;

8)

«zona di servizio SOL di EGNOS», l'area all'interno della zona coperta da EGNOS in cui il sistema EGNOS fornisce un servizio conforme alle norme e procedure raccomandate (SARP) dell'ICAO ed è responsabile delle operazioni approvate corrispondenti;

9)

«stazioni RIMS», le stazioni appartenenti ai sistemi EGNOS o SBAS-ASECNA che hanno il compito di raccogliere in tempo reale i dati di geolocalizzazione derivanti dai segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare;

10)

«stazioni NLES», le stazioni appartenenti ai sistemi EGNOS o SBAS-ASECNA che inviano ai transponder installati su satelliti geostazionari i dati corretti che consentono ai ricevitori GNSS situati nella zona coperta dall'uno o dall'altro dei due sistemi di apportare le correzioni adeguate alla loro geolocalizzazione;

11)

«Galileo», un sistema civile autonomo europeo a copertura mondiale di navigazione satellitare e temporizzazione, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS progettato e sviluppato dall'Unione, dall'Agenzia spaziale europea e dai rispettivi Stati membri. L'esercizio di Galileo può essere trasferito a privati. Galileo intende offrire un servizio aperto, un servizio commerciale, un servizio pubblico regolamentato e un servizio di ricerca e salvataggio, nonché contribuire ai servizi di monitoraggio dell'integrità destinati agli utenti di applicazioni per la salvaguardia della vita umana;

12)

«interoperabilità», l'attitudine di due o più sistemi di navigazione satellitare e dei servizi da essi forniti a essere utilizzati insieme per offrire all'utente migliori prestazioni rispetto a quelle che si otterrebbero usando unicamente un solo sistema;

13)

«proprietà intellettuale», il significato corrispondente alla definizione di cui all'articolo 2, punto viii), della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, sottoscritta a Stoccolma il 14 luglio 1967;

14)

«informazione classificata», un'informazione, sotto qualsiasi forma, che deve essere protetta da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, a interessi fondamentali, come la sicurezza nazionale, delle parti o di uno Stato membro. La classificazione delle informazioni è indicata da un contrassegno di classificazione. Un'informazione di questo tipo è classificata dalle parti conformemente alla normativa e alla regolamentazione applicabili e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrità e disponibilità.

Articolo 3

Principi della cooperazione

Le parti svolgono le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:

1)

reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, compresi i contributi e l'accesso a tutti i servizi;

2)

possibilità reciproca di partecipare ad attività di cooperazione nell'ambito dei programmi di navigazione satellitare dell'Unione e di ASECNA;

3)

scambio tempestivo di tutte le informazioni utili per l'attuazione del presente accordo;

4)

protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 4

Agenzie dell'Unione

L'Unione può affidare all'Agenzia del GNSS europeo o all'Agenzia europea per la sicurezza aerea l'esecuzione, in tutto o in parte, dei compiti di cui al presente accordo. In tal caso essa rimane responsabile nei confronti di ASECNA circa la buona e completa esecuzione degli obblighi che le incombono in applicazione del presente accordo.

Articolo 5

Rapporti con i terzi

L'Unione agevola e sostiene ogni iniziativa di collaborazione o di partenariato tra ASECNA e le altre entità coinvolte nei programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo, in particolare l'Agenzia spaziale europea, a condizione che tali iniziative siano in grado di favorire lo sviluppo di ASECNA e di consentirle di fornire servizi di navigazione satellitare basati su questi due programmi.

PARTE II

DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE

Articolo 6

Attività di cooperazione

1.   Le attività di cooperazione di cui al presente accordo si riferiscono principalmente a quelle finalizzate all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, basato sulla tecnologia del sistema EGNOS. Tali attività riguardano anche l'uso in Africa del sistema istituito nel quadro del programma Galileo, lo spettro radio, le norme, la certificazione e le organizzazioni internazionali, la sicurezza, la ricerca e lo sviluppo, le risorse umane, la comunicazione e la visibilità, gli scambi di personale e la promozione sul continente africano dei servizi di navigazione satellitare.

Le parti possono modificare il presente elenco di attività conformemente all'articolo 34 del presente accordo.

2.   Il presente accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale dell'Unione per quanto concerne la regolamentazione dei programmi europei di navigazione satellitare, né la struttura istituita dall'Unione stessa per l'esercizio di tali programmi. Il presente accordo lascia altresì impregiudicate le misure di regolamentazione che danno attuazione a impegni di non proliferazione, controllo delle esportazioni e controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia, né pregiudica le misure di sicurezza nazionale.

3.   Il presente accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale di ASECNA.

4.   Fatte salve le rispettive normative, le parti promuovono per quanto possibile le attività di cooperazione condotte a norma del presente accordo.

SOTTOPARTE I

Articolo 7

Attuazione e esercizio del sistema SBAS-ASECNA

1.   L'Unione assiste ASECNA nell'attuazione e nell'esercizio del sistema SBAS-ASECNA. Oltre alle disposizioni specifiche di cui agli articoli da 8 a 16, l'Unione si impegna in via generale ad agevolare l'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, in particolare mettendo gratuitamente a disposizione di ASECNA ogni informazione utile, fornendo consulenza in materia di gestione dei programmi e sul piano tecnico e organizzativo, e contribuendo alle valutazioni e al monitoraggio del programma SBAS-ASECNA.

2.   Qualora siano realizzate interconnessioni tra i sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, ciascuna parte è responsabile delle modifiche del proprio sistema e si fa carico dei relativi costi di investimento e di gestione. Ciascuna parte comunica all'altra le informazioni necessarie e collabora alle modifiche del sistema di quest'ultima. È avviato un processo che prevede un impegno sulle prestazioni e il monitoraggio delle stesse, stabilendo i rispettivi obblighi.

Articolo 8

Definizione e progettazione del sistema SBAS-ASECNA

L'Unione assiste ASECNA nella definizione e nella progettazione del sistema SBAS-ASECNA, in particolare per quanto riguarda l'architettura del sistema, i siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra e il concetto operativo. Studi condotti a tal fine preciseranno le interconnessioni tra i sistemi SBAS-ASECNA e EGNOS.

Articolo 9

Sviluppo e dispiegamento delle stazioni RIMS

L'Unione assiste ASECNA nello sviluppo e nel dispiegamento delle stazioni RIMS del sistema SBAS-ASECNA, in particolare per quanto riguarda le attrezzature, le procedure operative, la qualificazione degli operatori e la convalida dei siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra, anche mediante la definizione e la verifica dei requisiti di sicurezza.

Per ottimizzare le prestazioni e le zone di servizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, le parti coordinano l'installazione delle rispettive stazioni RIMS, in particolare di quelle situate nelle zone limitrofe comuni ai due sistemi, in modo che tali stazioni siano distribuite senza soluzione di continuità e possano funzionare in sinergia grazie allo scambio dei dati generati da tali stazioni RIMS, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalle norme applicabili a ciascuna parte.

Articolo 10

Sviluppo e dispiegamento dei centri di controllo

L'Unione assiste ASECNA nello sviluppo e nel dispiegamento dei centri di controllo del sistema SBAS-ASECNA, in particolare per quanto riguarda le attrezzature, le procedure operative, la qualificazione degli operatori e la convalida dei siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra, anche mediante la definizione e la verifica dei requisiti di sicurezza.

Articolo 11

Sviluppo e dispiegamento delle stazioni NLES e dei transponder

L'Unione assiste ASECNA nello sviluppo e nel dispiegamento dei servizi di diffusione di dati basati sui transponder del sistema SBAS-ASECNA installati su satelliti geostazionari e sulle stazioni terrestri di trasmissione dati associate. L'Unione assiste inoltre ASECNA nelle procedure e pratiche necessarie a ottenere i codici PNR indispensabili all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, altrimenti impossibile.

Articolo 12

Accreditamento e certificazione del sistema SBAS-ASECNA

L'Unione assiste ASECNA, su sua richiesta, per:

la certificazione del sistema SBAS-ASECNA;

l'accreditamento della sicurezza del sistema SBAS-ASECNA, compresi i siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra;

la certificazione dei servizi forniti dal sistema SBAS-ASECNA.

Su richiesta di ASECNA l'Unione può fornire assistenza anche per lo sviluppo della metodologia e dei processi intesi a:

approvare le procedure, connesse al sistema SBAS-ASECNA, di decollo, volo e atterraggio degli aeromobili, prima che siano pubblicate sui mezzi di Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche;

certificare le attrezzature a bordo degli aeromobili destinate alla ricezione e al trattamento dei segnali di navigazione satellitare e accreditare gli operatori aerei e gli equipaggi.

Articolo 13

Esercizio del sistema SBAS-ASECNA

1.   L'Unione assiste ASECNA nell'esercizio del sistema SBAS-ASECNA.

Per quanto riguarda la preparazione dell'avvio dell'esercizio, l'Unione assiste ASECNA in particolare per:

l'attuazione del sistema di governance della fornitura dei servizi,

l'adeguamento, a beneficio del sistema SBAS-ASECNA, delle procedure operative e della documentazione di formazione del sistema EGNOS,

l'attuazione di un sistema di gestione integrato dedicato alla fornitura dei servizi, riguardante in particolare la qualità, la sicurezza e l'ambiente,

l'analisi e l'attuazione dei sistemi di subappalto,

la formazione degli addetti,

la dichiarazione dei servizi.

L'Unione assiste inoltre ASECNA nella risoluzione dei problemi di esercizio successivi alla dichiarazione dei servizi, in particolare attraverso la messa a disposizione di procedure e strumenti di analisi delle prestazioni, il sostegno alla formazione e la presenza di personale nei siti per un periodo iniziale.

L'Unione fornisce inoltre un sostegno ad ASECNA per la messa in servizio delle evoluzioni del sistema in esercizio.

2.   Le parti si prestano assistenza reciproca per incoraggiare l'adozione, da parte degli utenti, dei servizi forniti dai sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA e per agevolare lo sviluppo dei relativi mercati.

Articolo 14

Zone di servizio

Le definizioni della zona di servizio SOL di EGNOS e della zona di servizio SBAS-ASECNA sono concordate tra le parti per evitare qualsiasi difficoltà nell'esercizio, in particolare in materia di interoperabilità e di responsabilità. Le parti si adoperano per trovare soluzioni comuni a tale riguardo.

Nel caso in cui la zona di servizio SOL di EGNOS comprenda una parte della zona sotto la responsabilità di ASECNA o la zona di servizio SBAS-ASECNA comprenda una parte del territorio degli Stati membri dell'Unione europea, si realizza un processo di coinvolgimento delle parti e di monitoraggio delle prestazioni, che stabilisce i rispettivi obblighi.

Nel caso in cui la zona di servizio SOL di EGNOS e la zona di servizio SBAS-ASECNA comprendano un territorio situato al di fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea e della zona sotto la responsabilità di ASECNA - o si sovrappongano con un sistema diverso da EGNOS e SBAS-ASECNA - le parti si informano reciprocamente e coordinano le pratiche presso le autorità del territorio o dei territori interessati per garantire che i problemi che si pongono, in particolare in materia di interoperabilità e di responsabilità, siano oggetto di soluzioni comuni.

Articolo 15

Appalti pubblici

1.   L'Unione assiste ASECNA, su sua richiesta, nella preparazione del fascicolo di gara e nell'analisi delle offerte nel quadro dell'aggiudicazione degli appalti relativi all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA.

2.   Fatto salvo l'articolo XXIII dell'accordo sugli appalti pubblici concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (articolo III dell'accordo riveduto), gli enti pubblici e le imprese dei paesi membri dell'Unione europea hanno il diritto di partecipare alle gare d'appalto relative all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, a meno che non esista un conflitto di interesse.

3.   Le acquisizioni relative all'attuazione e all'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA possono essere oggetto di appalti congiunti dell'Unione e di ASECNA secondo gli interessi di ciascuna delle parti, in particolare in materia di stazioni di terra e transponder.

Articolo 16

Diritti di proprietà intellettuale

1.   Ciascuna parte mette gratuitamente a disposizione dell'altra parte tutti i diritti di proprietà intellettuale sulle opere o sulle invenzioni di sua proprietà che sono utili all'attuazione e all'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA. Il presente accordo vale come licenza per l'uso tali diritti.

Se una delle parti crea o genera nuovi diritti di proprietà intellettuale basati sui diritti di proprietà intellettuale che l'altra parte le ha messo a disposizione, quest'ultima riceve la proprietà dei nuovi diritti di proprietà intellettuale creati o generati e concede gratuitamente alla parte che li ha creati o generati una licenza per l'uso di questi nuovi diritti. Tuttavia la parte che è proprietaria di tali nuovi diritti può concedere la licenza a terzi solo previo accordo esplicito dell'altra parte.

Le condizioni di esercizio della licenza di cui al primo e secondo comma sono stabilite ai paragrafi 2 e 3.

2.   La licenza d'uso di cui al primo comma del paragrafo 1 è personale, non esclusiva e non trasmissibile, fatte salve le disposizioni di cui al secondo comma del paragrafo 1. Essa comprende, a seconda dei casi, il diritto di utilizzare, di far utilizzare, di modificare, di riprodurre e di fabbricare, esclusivamente ai fini dell'attuazione e dell'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA.

Una parte può mettere a disposizione di terzi o commercializzare i diritti di proprietà intellettuale che l'altra parte le ha messo a disposizione in applicazione del primo comma del paragrafo 1 solamente con il consenso esplicito di quest'ultima, a meno che tale messa a disposizione di terzi non avvenga nel quadro degli appalti pubblici o dei contratti conclusi dall'una o dall'altra parte per l'attuazione e l'esercizio del sistema EGNOS, del sistema istituito nel quadro del programma Galileo e del sistema SBAS-ASECNA.

3.   Ciascuna parte tiene aggiornato un registro dei diritti di proprietà intellettuale che mette a disposizione dell'altra parte in applicazione del primo comma del paragrafo 1 e gliene trasmette una copia. Per ciascun diritto di proprietà intellettuale messo a disposizione, il registro precisa in particolare:

l'oggetto del diritto, come un'invenzione, un software, una banca dati, ecc.;

la natura del diritto, come un diritto d'autore, un brevetto, ecc.;

il diritto di utilizzo concesso, come il diritto di riprodurre, di adattare, di fabbricare, ecc.;

il territorio per cui il diritto è messo a disposizione;

la durata della messa a disposizione.

4.   Ciascuna parte che concede all'altra parte una licenza d'uso in applicazione del primo comma del paragrafo 1 può revocarla qualora accerti il mancato rispetto delle condizioni di esercizio di cui ai paragrafi 2 e 3.

5.   Le parti accordano e garantiscono una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei campi e nei settori connessi all'attuazione e all'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, conformemente alle norme internazionali più rigorose stabilite dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza.

SOTTOPARTE II

ALTRE ATTIVITÀ

Articolo 17

Galileo

1.   Le parti cooperano per la promozione e l'uso del sistema istituito nel continente africano nel quadro del programma Galileo, in particolare per lo sviluppo di applicazioni e l'uso di servizi basati su tale sistema, soprattutto nel campo della misura del tempo, della navigazione, della sorveglianza, della ricerca e del salvataggio, e per evidenziare i vantaggi delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema.

2.   ASECNA si astiene da qualsiasi azione o iniziativa che possa ledere gli interessi dell'Unione in materia di diritti di proprietà intellettuale connessi al programma Galileo.

Articolo 18

Spettro radio

1.   Le parti cooperano e si assistono reciprocamente per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze gestito dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (di seguito «UIT»), in particolare per la protezione delle bande di frequenza per i servizi di navigazione satellitare e le comunicazioni aeronautiche.

2.   Le parti si scambiano informazioni e si assistono reciprocamente per quanto riguarda la ripartizione e l'assegnazione di frequenze da parte dell'UIT. Esse promuovono e tutelano le assegnazioni di frequenze adeguate per i sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, nonché per il sistema istituito nel quadro del programma Galileo, allo scopo di assicurare l'accessibilità dei servizi offerti da tali sistemi nell'Unione e in Africa.

3.   Al fine di proteggere lo spettro radio assegnato alla radionavigazione da interferenze quali segnali di disturbo, intenzionali o meno, e il mascheramento, le parti si adoperano per individuare le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili.

4.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle disposizioni vigenti dell'UIT, in particolare quelle relative al regolamento sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

Articolo 19

Norme, certificazione e organizzazioni internazionali

1.   Le parti si adoperano per adottare un approccio comune in materia di normalizzazione e su tutte le questioni riguardanti i sistemi di navigazione satellitare trattate nell'ambito di organizzazioni e associazioni internazionali, in particolare l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, l'associazione «Radio Technical Commission for aeronautics» (RTCA - Commissione tecnica per le radio aeronautiche) e l'Organizzazione europea delle apparecchiature dell'aviazione civile («EUROCAE»), e da associazioni o gruppi attivi nel settore della normalizzazione.

2.   Le parti sostengono congiuntamente lo sviluppo di norme di navigazione satellitare in seno alle organizzazioni internazionali, in particolare le norme e le procedure raccomandate dell'ICAO (SARP) e le specifiche delle prestazioni operative minime della RTCA e dell'EUROCAE (MOPS). In questo contesto esse sostengono congiuntamente il riconoscimento delle norme Galileo, EGNOS e SBAS-ASECNA da parte di tali organizzazioni internazionali e si impegnano a promuoverne l'applicazione su scala mondiale, con particolare attenzione all'interoperabilità con altri sistemi di navigazione satellitare.

Articolo 20

Sicurezza

Al fine di proteggere i sistemi di navigazione satellitare europei e il sistema SBAS-ASECNA contro le minacce e gli atti dolosi, come i segnali di disturbo intenzionali e il mascheramento, le parti adottano tutte le misure praticabili, in particolare in materia di controllo e di non proliferazione delle tecnologie, per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare, così come delle infrastrutture e dei beni essenziali corrispondenti, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 21

Ricerca e sviluppo

Le parti si adoperano per condurre attività congiunte di ricerca e sviluppo in materia di navigazione satellitare, in particolare al fine di sviluppare e programmare i futuri sviluppi tecnologici dei sistemi di navigazione satellitare.

Ciascuna parte promuove la partecipazione dell'altra parte ai propri programmi di ricerca e sviluppo.

L'Unione facilita l'accesso di ASECNA ai fondi dei suoi programmi quadro di ricerca e sviluppo.

Articolo 22

Risorse umane

In base alla propria esperienza, l'Unione fornisce ad ASECNA tutte le informazioni utili per la gestione del capitale umano necessario all'attuazione del programma SBAS-ASECNA.

L'Unione assiste ASECNA nella creazione dei posti di lavoro e nello sviluppo delle competenze necessari all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA.

L'Unione incoraggia tutte le iniziative di collaborazione e di partenariato tra ASECNA e i soggetti coinvolti nel rafforzamento delle capacità nei settori relativi ai programmi europei di navigazione satellitare e agevola l'accesso di ASECNA ai fondi dei programmi europei di formazione.

Potranno essere condotte attività comuni di formazione per rispondere alle esigenze di attuazione ed esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, nonché del sistema istituito nel quadro del programma Galileo, e di preparazione dei loro sviluppi tecnologici.

Articolo 23

Comunicazione e visibilità

Le parti si adoperano per condurre attività congiunte di comunicazione e di promozione dei rispettivi programmi di navigazione satellitare.

L'Unione assiste ASECNA nella definizione e nell'attuazione delle strategie di comunicazione rivolte sia alle entità interessate dall'attuazione e dall'esercizio del sistema SBAS-ASECNA sia al grande pubblico.

Articolo 24

Scambi di personale

Le parti procedono a scambi di personale nell'ambito delle attività di cooperazione di cui al presente accordo.

Articolo 25

Promozione della navigazione satellitare nel continente africano

Le parti si assistono reciprocamente per promuovere la navigazione satellitare nel continente africano e si consultano ogniqualvolta necessario per concordare le azioni comuni da attuare in materia. Le parti incoraggiano in particolare le iniziative che possono favorire l'adozione della navigazione satellitare da parte degli utenti e lo sviluppo dei mercati connessi a questa tecnologia.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 26

Finanziamento

1.   ASECNA finanzia l'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA con risorse proprie, aiuti o sovvenzioni, in particolare quelli specificati al paragrafo 3, prestiti contratti presso istituti finanziari o con qualsiasi altro mezzo di finanziamento, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.

2.   L'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA non possono in nessun caso essere finanziati dai contributi di bilancio previsti per i sistemi europei di navigazione satellitare e contemplati al capo II del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

3.   Per l'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, l'Unione favorisce l'accesso di ASECNA ai fondi destinati alla cooperazione e allo sviluppo di cui può beneficiare, sia per i programmi in corso sia per quelli futuri. I programmi in corso sono il programma panafricano previsto dall'articolo 9 e dall'allegato III del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) per il periodo 2014-2020, e i programmi del Fondo fiduciario UE-Africa per le infrastrutture di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 13 luglio 2006 - Promuovere le interconnessioni in Africa: il partenariato UE-Africa per le infrastrutture COM(2006) 376 def.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Responsabilità giuridica

1.   Non essendo proprietaria dei sistemi di navigazione satellitare europei, ASECNA non ha responsabilità derivanti dalla proprietà di tali sistemi.

Non essendo proprietaria del sistema SBAS-ASECNA, l'Unione non ha responsabilità derivanti dalla proprietà di tale sistema.

2.   Nessuna delle parti può essere ritenuta responsabile dei danni causati dall'altra parte nell'utilizzo delle tecnologie di cui al presente accordo, né garantisce il buon funzionamento di tali tecnologie.

Articolo 28

Scambio di informazioni classificate

Le parti procedono allo scambio di informazioni classificate solo se hanno concluso un accordo a tal fine. Esse si adoperano per istituire un quadro giuridico completo e coerente che permetta la conclusione di un siffatto accordo.

Articolo 29

Comitato misto

1.   È istituito un comitato misto denominato «comitato GNSS UE/ASECNA», composto di rappresentanti delle parti e responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo; tali decisioni sono attuate dalle parti conformemente alle rispettive norme e adottate di comune accordo. Il comitato misto formula anche raccomandazioni per le questioni per cui non ha potere decisionale.

Il comitato misto definisce le condizioni e le modalità non specificate nel presente accordo.

2.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l'altro, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente, di definizione del suo mandato e dei contatti tra le parti.

3.   Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. L'Unione o ASECNA possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta.

4.   Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti che giudichi adatti ad assisterlo nello svolgimento dei propri compiti.

5.   Il comitato misto può decidere di modificare l'allegato I.

Articolo 30

Consultazioni

1.   Al fine di garantire la corretta attuazione del presente accordo, le parti procedono a regolari scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si riuniscono in sede di comitato misto.

2.   Le parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.

3.   Le parti si tengono regolarmente informate e si garantiscono una visibilità reciproca sulla gestione e l'evoluzione dei loro programmi di navigazione satellitare. Qualora una parte intenda adottare una decisione che possa incidere sul o sui sistemi di navigazione satellitare dell'altra parte, quest'ultima viene preventivamente consultata per consentirle di formulare un parere non vincolante. Fatti salvi i requisiti di riservatezza stabiliti dalle norme applicabili alle parti, ciascuna parte accetta la partecipazione ai propri gruppi di lavoro, organi e comitati di gestione, di un rappresentante dell'altra parte in qualità di osservatore.

Articolo 31

Misure di salvaguardia

1.   Previa consultazione in sede di comitato misto, ciascuna parte può prendere opportune misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione, se ritiene che non sia più garantito un grado equivalente di controlli sulle esportazioni o di sicurezza tra le parti. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere il buon funzionamento dei sistemi di navigazione satellitare o del sistema SBAS-ASECNA, possono essere prese misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché immediatamente dopo l'adozione di dette misure siano avviate delle consultazioni.

2.   La portata e la durata delle misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto è necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi discendenti dal presente accordo. L'altra parte può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure. Qualora non fosse possibile risolvere tale controversia entro sei mesi, la controversia può essere sottoposta da una delle parti ad arbitrato vincolante secondo la procedura di cui all'allegato I. In tale sede non si possono dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni del presente accordo che siano identiche alle corrispondenti disposizioni del diritto dell'Unione.

Articolo 32

Composizione delle controversie

Fatto salvo l'articolo 31, eventuali controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte mediante consultazione in sede di comitato misto.

In mancanza di composizione delle controversie entro un termine di tre mesi dalla data di trasmissione al comitato misto si fa ricorso alla procedura di arbitrato di cui all'allegato I.

Articolo 33

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 34

Revisione

Il presente accordo può essere modificato e ampliato in qualunque momento mediante clausola aggiuntiva firmata tra le parti, nel rispetto delle rispettive procedure interne.

Articolo 35

Denuncia

1.   L'Unione o ASECNA possono denunciare il presente accordo notificando tale decisione all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo il ricevimento della notifica.

2.   La denuncia del presente accordo non pregiudica la validità o la durata di eventuali disposizioni sostanziali concordate nell'ambito dell'esecuzione di detto accordo, né i diritti e gli obblighi specifici in materia di proprietà intellettuale stabiliti nell'ambito dell'accordo. In particolare, una parte che ha concesso all'altra una licenza d'uso conserva, dopo la denuncia dell'accordo, il diritto di revocarla qualora accerti il mancato rispetto delle condizioni di esercizio di tale licenza.

3.   In caso di denuncia del presente accordo, il comitato misto formula una proposta che consenta alle parti di risolvere le questioni in sospeso aventi conseguenze finanziarie, tenendo conto, se del caso, del principio del pro rata temporis.

Articolo 36

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data della firma della parte che ha firmato per ultima.

2.   Il presente accordo, redatto in duplice esemplare solo in lingua francese, è concluso per un periodo di tempo indeterminato.

Per l'Unione europea

Per ASECNA


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.


ALLEGATO I

PROCEDURA DI ARBITRATO

Se una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri, salvo decisione contraria delle parti.

Ciascuna parte designa un arbitro entro trenta giorni dalla constatazione di un disaccordo in seno al comitato misto.

I due arbitri così designati nominano di comune accordo un superarbitro che non abbia la nazionalità delle parti. Nel caso in cui, per la designazione del superarbitro, i due arbitri scelti dalle parti non riescano a mettersi d'accordo nei due mesi che seguono la designazione dell'ultimo di loro, essi scelgono il superarbitro da un elenco di sette persone compilato dal comitato misto. Il comitato misto compila e mantiene aggiornato tale elenco conformemente al proprio regolamento interno.

Salvo decisione contraria delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce in modo autonomo le proprie norme procedurali. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza.


REGOLAMENTI

26.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1604 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2018

che attua il regolamento (UE) n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (1), in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1284/2009.

(2)

Le informazioni relative al rango militare di due delle persone elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 dovrebbero essere aggiornate.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Capitano Moussa Dadis CAMARA

d.d.n.: 1.1.64 o 29.12.68

Pass: R0001318

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

2.

Colonnello Moussa Tiégboro CAMARA

d.d.n.: 1.1.68

Pass: 7190

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

3.

Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.d.n.: 26.2.57

Pass: 13683

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

4.

Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

5.

Colonnello Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

d.d.n.: 1.1.60

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

».

26.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1605 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2018

che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.

(2)

Si sono rese disponibili ulteriori informazioni identificative su una persona fisica.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755, la voce n. 3 dell'«Elenco delle persone, fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2» è sostituita dalla seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

«3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA

alias KAZUNGU

Data di nascita: 6.3.1956; 2.1.1967

Luogo di nascita: comune di Kanyosha, Mubimbi, provincia Bujumbura Rurale, Burundi

Numero di registrazione (SNR): O/00064

Cittadinanza burundese.

N. di passaporto: OP0053090

Agente del Servizio di intelligence nazionale. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi incitando alla violenza e ad atti di repressione nel corso delle manifestazioni iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza. Responsabile di aver contribuito all'addestramento, al coordinamento e all'armamento delle milizie paramilitari Imbonerakure, anche fuori dal Burundi, che sono responsabili di atti di violenza, repressione e gravi abusi dei diritti umani in Burundi.»


26.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1606 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2018

che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)

Il 16 ottobre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006) ha designato tre navi per un divieto di ingresso portuale e per un cambiamento di bandiera.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.


ALLEGATO

1)   

Nell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/1509, sotto la rubrica «B. Navi a cui è vietato l'accesso ai porti», le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco:

 

Nome della nave

Numero IMO

Data di designazione

«34.

SHANG YUAN BAO

La nave mercantile SHANG YUAN BAO ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana designata dall'ONU PAEK MA il 18 magio 2018. La SHANG YUAN BAO ha effettuato anche un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana MYONG RYU 1 il 2 giugno 2018.

8126070

16.10.2018

35.

NEW REGENT

La nave NEW REGENT ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 il 7 giugno 2018.

8312497

16.10.2018

36.

KUM UN SAN 3

La petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW REGENT il 7 giugno 2018.

8705539

16.10.2018»


26.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1607 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2018 è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (2) («l'accordo del 2018»). Esso è stato approvato a nome dell'Unione mediante decisione (UE) 2018/760 del Consiglio (3).

(2)

L'allegato IV dell'accordo del 2018 prevede nuovi contingenti tariffari esenti da dazio per l'immissione in libera pratica nell'Unione di taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari della Norvegia nonché l'incremento del volume del contingente tariffario del codice NC 2005 20 20 di cui al regolamento (CE) n. 992/95. È necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 al fine di attuare dette disposizioni.

(3)

Il regolamento (CE) n. 992/95 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione (4) stabiliscono contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia che rientrano rispettivamente nelle voci 0210 e 0204. L'allegato IV dell'accordo del 2018 contempla il consolidamento di tali contingenti tariffari in un unico contingente tariffario. È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 al fine di attuare il consolidamento in un nuovo contingente tariffario e disporre la transizione verso tale nuovo contingente tariffario. Si dovrebbe inoltre sopprimere dal regolamento (CE) n. 992/95 il contingente tariffario corrispondente alla voce 0210. La soppressione contemporanea dei contingenti tariffari corrispondenti alla voce 0204 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è contemplata nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione (5).

(4)

Il regolamento (CE) n. 992/95 disciplina la gestione dei contingenti tariffari che riguardano prodotti dei capitoli 3, 15 e 16 della NC connessi al pesce o altri prodotti agricoli dei capitoli 2, 6, 7, 8, 16, 20 e 23 della NC. Il suo articolo 1, paragrafo 3, dispone che le norme di origine applicabili siano quelle stabilite nel protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 (6).

(5)

L'accordo del 2018 stabilisce tuttavia che, al fine di beneficiare delle concessioni di cui al suo allegato IV, i prodotti dovrebbero essere conformi alle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo (7) («l'accordo del 1992»). Esso dispone inoltre che, relativamente al concetto di trasformazioni sufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, si applichi l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europea anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992 (8) (9).

(6)

I contingenti tariffari stabiliti nel regolamento (CE) n. 992/95 che riguardano prodotti diversi dai prodotti dei capitoli 3, 15 e 16 della NC sono stabiliti nell'accordo del 1992 o nell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europea (10) o nell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (11). Tutti i predetti accordi disciplinano l'applicazione delle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo del 1992 ai pertinenti contingenti tariffari. Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di tenere conto dell'applicabilità delle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo del 1992.

(7)

Al fine di tenere conto di un numero cospicuo di modifiche minori dei codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 (12) del Consiglio e delle sottodivisioni TARIC, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 992/95. Per motivi di chiarezza, i contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbero essere divisi in due allegati distinti secondo le norme di origine stabilite dagli accordi che disciplinano i rispettivi contingenti tariffari per i prodotti della pesca e per i prodotti agricoli.

(8)

I contingenti tariffari di cui all'allegato IV dell'accordo del 2018 sono espressi in quantitativi annuali; le importazioni dovrebbero quindi essere gestite sull'arco di un anno civile. Tuttavia, poiché l'accordo del 2018 entra in vigore solo il 1o ottobre 2018, i quantitativi supplementari per il 2018 che sono calcolati proporzionalmente nonché i quantitativi annuali per gli anni successivi dovrebbero essere stabiliti a norma dell'allegato IV dell'accordo del 2018.

(9)

I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica in conformità delle norme per la gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (13).

(10)

Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(11)

L'accordo del 2018 entra in vigore il 1o ottobre 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato:

1)

l'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Ai contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 (*1).

bis.   Ai contingenti tariffari di cui all'allegato II del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo (*2) («l'accordo del 1992»).

Tuttavia, l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (*3) si applica a tali contingenti tariffari anziché l'appendice dell'accordo del 1992, poiché tale protocollo era stato modificato mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015 (*4).

(*1)  Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 63)."

(*2)  GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 47."

(*3)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3."

(*4)  Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE [2016/754] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 56).»;"

2)

l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1.

(2)  GU L 129 del 25.5.2018, pag. 3.

(3)  Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione, dell'11 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda (GU L 231 del 14.9.2018, pag. 13).

(6)  Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 63).

(7)  GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 47.

(8)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(9)  Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE [2016/754] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 56).

(10)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 49.

(11)  GU L 327 del 9.12.2011, pag. 2.

(12)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 58).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

Dazio contingentale (%)

09.0701

ex

1504 20 10

90

Grassi e oli di animali marini e loro frazioni, diversi dall'olio di balena e dallo spermaceti, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg

Dall'1.1 al 31.12

1 000

8.5

ex

1504 30 10

99

09.0702

 

0303 19 00

 

Altri salmonidi congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

2 000

0

ex

0303 99 00

35

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

3 000

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

3 000

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

3 000

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

3 000

09.0703

ex

0305 51 90

10

20

Merluzzi bianchi secchi, salati ma non affumicati, esclusi i merluzzi bianchi della specie Gadus macrocephalus

Dall'1.4 al 31.12

13 250

0

ex

0305 53 10

90

Pesci secchi, salati ma non affumicati, della specie Boreogadus saida

09.0710

 

0303 51 00

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi (1)

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

26 500

0

ex

0303 99 00

75

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

39 750

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

39 750

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

39 750

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

39 750

09.0711

 

 

 

Preparazioni e conserve di pesci:

Dall'1.1 al 31.12

400

3

ex

1604 13 90

91

92

99

Alacce o spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati

 

1604 17 00

 

Anguille

 

1604 18 00

 

Pinne di squalo

 

1604 19 92

 

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

ex

1604 19 93

90

Merluzzi carbonari (Pollachius virens), esclusi i merluzzi carbonari affumicati

 

1604 19 94

 

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

1604 19 95

 

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

 

1604 19 97

 

Altro

ex

1604 20 90

30

35

50

60

90

Altre preparazioni e conserve di pesci, esclusi aringhe, sgombri e conserve di merluzzi carbonari affumicati

ex

1604 20 90

40

Preparazioni e conserve di sgombri (Scomber australasicus)

10

09.0712

 

0303 54 10

 

Sgombri delle specie Scomber scombrus o Scomber japonicus, congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

25 000

0

ex

0303 99 00

40

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

37 500

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

37 500

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

37 500

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

37 500

09.0713

 

 

 

Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

2 200

0

 

0303 55 30

 

Sugarelli inca o del Pacifico (Trachurus murphyi)

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

3 300

ex

0303 55 90

90

Altri pesci delle specie Trachurus spp., esclusi Trachurus trachurus, Trachurus murphyi e i suri (Caranx trachurus)

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

3 300

 

0303 56 00

 

Cobia (Rachycentron canadum)

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

3 300

 

0303 59 90

0303 69 90

0303 89 90

 

Altri pesci

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

3 300

 

0303 82 00

 

Razze (Rajidae)

 

0303 89 55

 

Orate (Sparus aurata)

ex

0303 99 00

85

09.0714

 

0304 86 00

 

Filetti di aringa (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

55 600

0

ex

0304 99 23

10

20

30

Lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati (2)

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

83 400

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

83 400

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

83 400

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

83 400

09.0715

 

0302 11

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.1 al 31.12

500

0

ex

0302 99 00

11

19

 

0303 14

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi

ex

0303 99 00

30

09.0716

 

0302 13 00

0302 14 00

 

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.1 al 31.12

6 100

0

ex

0302 99 00

30

40

09.0717

 

 

 

Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

Dall'1.1 al 31.12

580

0

 

0303 11 00

 

Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka)

ex

0303 99 00

10

 

0303 12 00

 

Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus)

ex

0303 99 00

15

ex

ex

0303 13 00

0303 99 00

10

20

Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

09.0718

 

0304 41 00

0304 81 00

 

Filetti, refrigerati o congelati, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

Dall'1.1 al 31.12

610

0

09.0719

 

0302 19 00

 

Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.1 al 31.12

670

0

ex

0302 99 00

45

 

0303 19 00

 

Altri salmonidi, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

09.0720

 

0302 59 40

 

Molva (Molva spp.), fresca o refrigerata, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.1 al 31.12

370

0

09.0721

 

 

 

Freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

Dall'1.1 al 31.12

250

0

 

0302 22 00

 

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

ex

0302 99 00

79

 

0302 23 00

 

Sogliole (Solea spp.)

 

0302 24 00

 

Rombo chiodato (Psetta maxima)

 

0302 29

 

Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) e altri pesci di forma appiattita

 

0302 45

 

Suri e sugarelli (Trachurus spp.)

 

0302 46 00

 

Cobia (Rachycentron canadum)

 

0302 47 00

 

Pesci spada (Xiphias gladius)

 

0302 49 90

 

Altro

 

0302 54

 

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

ex

0302 99 00

60

ex

0302 56 00

20

Melù australe (Micromesistius australis)

 

0302 59 90

 

Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae

 

0302 82 00

 

Razze (Rajidae)

 

0302 83 00

 

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

 

0302 84

 

Spigole (Dicentrarchus spp.)

 

0302 85 30

 

Orate (Sparus aurata)

 

0302 85 90

 

Orate (Sparidae) escluse le specie Dentex dentex o Pagellus spp

 

0302 89 50

 

Rane pescatrici (Lophius spp.)

 

0302 89 60

 

Abadeci (Genypterus blacodes)

 

0302 89 90

 

Altri pesci

ex

0302 99 00

71

Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

 

 

 

Pesci di forma appiattita congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

0303 34 00

 

Rombo chiodato (Psetta maxima)

 

0303 39 10

 

Passere pianuzze (Platichtys flesus)

 

0303 39 30

 

Pesci del genere Rhombosolea

 

0303 39 85

 

Altri pesci di forma appiattita, esclusi ippoglossi, passere di mare, sogliole, rombi chiodati, passere pianuzze, pesci del genere Rhombosolea e pesci della specie Pelotreis flavilatus o Peltorhamphus novaezelandiae

09.0722

 

 

 

Carne congelata di:

Dall'1.1 al 31.12

500

0

 

0304 91 00

 

Pesci spada (Xiphias gladius)

 

0304 94 90

 

Merluzzi d'Alaska (Theragra chalcogramma), esclusi i surimi

 

0304 95 21

0304 95 25

0304 95 29

0304 95 30

0304 95 40

0304 95 50

0304 95 60

0304 95 90

 

Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dai merluzzi dell'Alaska (Theraga chalcogramma), esclusi i surimi della sottovoce 0304 95 10

 

0304 96

 

Squali

 

0304 97 00

 

Razze (Rajidae)

ex

0304 99 99

20

25

40

50

65

69

70

90

Altri pesci, esclusi i surimi e i pesci d'acqua dolce e esclusi gli sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

09.0723

 

0302 41 00

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), fresche, refrigerate o congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dal 16.6 al 14.2

800

0

ex

0302 99 00

0303 51 00

55

ex

0303 99 00

75

09.0724

 

0302 44 00

 

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dal 16.6 al 14.2

260

0

ex

0302 99 00

20

09.0725

 

0303 54 10

 

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber japonicus), congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dal 16.6 al 14.2

30 600

0

ex

0303 99 00

40

09.0726

 

0302 89 31

0302 89 39

 

Scorfani (Sebastes spp.), freschi, refrigerati o congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.1 al 31.12

130

0

ex

0302 99 00

0303 89 31

0303 89 39

50

ex

0303 99 00

80

09.0727

 

 

 

Filetti, freschi o refrigerati e congelati, di:

Dall'1.1 al 31.12

110

0

 

0304 31 00

0304 61 00

 

Tilapia (Oreochromis spp.)

 

0304 32 00

0304 62 00

 

Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

 

0304 33 00

0304 63 00

 

Persico africano (Lates niloticus)

 

0304 39 00

0304 69 00

 

Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

 

0304 42 50

0304 82 50

 

Trote delle specie Oncorhynchus apache o Oncorhynchus chrysogaster

 

0304 49 10

0304 89 10

 

Altri pesci di acqua dolce

09.0728

 

 

 

Filetti, freschi o refrigerati, di:

Dall'1.1 al 31.12

180

0

 

0304 44 30

 

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

 

0304 45 00

 

Pesci spada (Xiphias gladius)

 

0304 46 00

 

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

 

0304 47

 

Squali

 

0304 48 00

 

Razze (Rajidae)

 

0304 49 50

 

Scorfani (Sebastes spp.)

 

0304 49 90

 

Altri pesci

09.0729

 

0304 53 00

0304 56

0304 57 00

0304 59 90

 

Carni fresche o refrigerate (anche tritate) di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae e di altri pesci esclusi i pesci di acqua dolce

Dall'1.1 al 31.12

130

0

 

0304 59 50

 

Lati di aringhe, freschi o refrigerati (3)

09.0730

 

 

 

Filetti congelati di:

Dall'1.1 al 31.12

9 000

0

 

0304 71

 

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

0304 72 00

 

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

 

0304 73 00

 

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

 

0304 74

 

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

0304 75 00

 

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

 

0304 79 10

 

Pesci della specie Boreogadus saida

 

0304 79 50

 

Merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae)

 

0304 79 90

 

Altri pesci

 

0304 83 10

 

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

ex

0304 83 90

11

19

90

Altri pesci di forma appiattita, esclusi Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra

 

0304 84 00

 

Pesci spada (Xiphias gladius)

 

0304 85 00

 

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

 

0304 88 90

 

Razze (Rajidae)

 

0304 89 21

0304 89 29

 

Scorfani (Sebastes spp.)

 

0304 89 60

 

Rane pescatrici (Lophius spp.)

ex

0304 89 90

10

30

40

50

60

90

Altri pesci, esclusi i pesci castagna (Brama spp.)

09.0731

ex

0305 20 00

11

18

19

21

30

73

75

77

79

99

Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

Dall'1.1 al 31.12

1 900

0

09.0732

 

0305 41 00

 

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili

Dall'1.1 al 31.12

450

0

09.0733

 

0305 42 00

0305 43 00

0305 44

0305 49

 

Pesci affumicati diversi dai salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili

Dall'1.1 al 31.12

140

0

ex

0305 71 00

10

Pinne di squalo affumicate

09.0734

 

 

 

Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili:

Dall'1.1 al 31.12

250

0

 

0305 64 00

 

Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

ex

0305 69 80

20

25

30

40

50

61

64

65

67

90

Altri pesci, esclusi ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) e ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

ex

0305 71 00

90

Pinne di squalo non affumicate

09.0735

 

0305 61 00

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia, diverse dalle frattaglie di pesce commestibili

Dall'1.1 al 31.12

1 440

0

09.0736

 

0306 15 00

 

Scampi (Nephrops norvegicus) congelati

Dall'1.1 al 31.12

950

0

 

0306 16 99

0306 17 93

 

Gamberetti rosa congelati, non affumicati

09.0737

ex

0306 95 20

10

Gamberetti rosa, non congelati, cotti a bordo

Dall'1.1 al 31.12

800

0

ex

0306 95 30

10

09.0738

 

0306 34 00

0306 94 00

 

Scampi (Nephrops norvegicus) non congelati

Dall'1.1 al 31.12

900

0

ex

0306 35 90

12

14

20

92

93

96

Gamberetti rosa, non congelati, destinati alla trasformazione (4)

ex

0306 36 10

11

91

ex

0306 95 20

21

29

ex

0306 95 30

21 ,

29

09.0739

 

1604 11 00

 

Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati

Dall'1.1 al 31.12

170

0

09.0740

 

1604 12 91

1604 12 99

 

Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate

Dall'1.1 al 31.12

3 000

0

09.0741

 

1604 13 90

 

Preparazioni o conserve di alacce e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati

Dall'1.1 al 31.12

180

0

09.0742

 

1604 15 11

1604 15 19

 

Preparazioni o conserve di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, interi o in pezzi, ma non tritati

Dall'1.1 al 31.12

130

0

09.0743

 

 

 

Preparazioni o conserve di pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati

Dall'1.1 al 31.12

5 500

0

 

1604 17 00

 

Anguille

 

1604 18 00

 

Pinne di squalo

 

1604 19 92

 

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

1604 19 93

 

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

 

1604 19 94

 

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

1604 19 95

 

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

 

1604 19 97

 

Altro

 

1604 20 90

 

Preparazioni o conserve di carne di altri pesci

09.0744

 

1604 20 10

 

Preparazioni o conserve di carne di salmone

Dall'1.1 al 31.12

300

0

09.0745

ex

1605 21 10

20

40

50

91

Preparazioni o conserve di gamberetti, sgusciati e congelati

Dall'1.1 al 31.12

8 000

0

ex

1605 21 90

20

40

57

60

91

ex

1605 29 00

20

40

45

91

09.0746

ex

1605 21 10

30

96

99

Preparazioni o conserve di gamberetti, diversi dai gamberetti sgusciati e congelati

Dall'1.1 al 31.12

1 000

0

ex

1605 21 90

30

45

49

55

58

62

65

96

99

ex

1605 29 00

30

50

55

60

96

99

09.0748

 

1605 10 00

 

Preparazioni o conserve di granchi

Dall'1.1 al 31.12

50

0

09.0749

ex

1605 21 10

20

40

50

91

Preparazioni o conserve di gamberetti, sgusciati e congelati

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

7 000

0

ex

1605 21 90

20

40

57

60

91

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

10 500

ex

1605 29 00

20

40

45

91

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

10 500

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

10 500

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

10 500

09.0750

ex

1604 12 91

11

91

Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

11 400 tonnellate di peso netto sgocciolato

0

ex

1604 12 99

11

19

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato

09.0752

 

0303 51 00

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.1 al 31.12

44 000

0

ex

0303 99 00

75

09.0756

 

0304 86 00

 

Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

Dall'1.1 al 31.12

67 000

0

ex

0304 99 23

10

20

30

Lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

09.0776

 

1504 20 10

 

Frazioni solide di grassi e oli di pesci, diversi dagli oli di fegato

Dall'1.1 al 31.12

384

0

09.0818

ex

0304 89 49

10

20

Filetti di sgombri, congelati

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

11 300

0

ex

0304 99 99

11

Lati di sgombri, congelati

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

16 950

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

16 950

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

16 950

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

16 950

09.0819

ex

0304 49 90

10

Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), freschi o refrigerati

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

9 000

0

 

0304 59 50

 

Lati di aringhe, freschi o refrigerati

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

13 500

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

13 500

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

13 500

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

13 500

09.0820

 

0305 10 00

 

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

1 000

0

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

1 500

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

1 500

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

1 500

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

1 500

ALLEGATO II

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

Dazio contingentale (%)

09.0751

ex

0704 10 00

90

Cavolfiori, freschi o refrigerati

Dall'1.8 al 31.10:

2 000

0

09.0757

 

0809 21 00

0809 29 00

 

Ciliege, fresche

Dal 16.7 al 15.9:

900

0 (5)

09.0759

 

0809 40 05

 

Prugne, fresche

Dall'1.9 al 15.10:

600

0 (5)

09.0761

 

0810 10 00

 

Fragole, fresche

Dal 9.6 al 31.7:

900

0

09.0762

 

0810 10 00

 

Fragole, fresche

Dall'1.8 al 15.9:

900

0

09.0783

 

0705 11 00

 

Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate

Dall'1.1 al 31.12:

300

0

09.0784

 

0705 19 00

 

Altre lattughe, fresche o refrigerate

Dall'1.1 al 31.12:

300

0

09.0786

 

0602 90 70

 

Piante d'appartamento: talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee

Dall'1.1 al 31.12:

544 848  EUR

0

09.0787

 

1601

 

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Dall'1.1 al 31.12:

300

0

09.0815

 

0810 20 10

 

Lamponi, freschi

Dall'1.1 al 31.12:

400

0

09.0816

 

2005 20 20

 

Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

Dall'1.1.2018 al 31.12.2018:

200

0

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

350

09.0817

 

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 10 90

 

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

Dall'1.1 al 31.12:

13 000

0

09.0821

 

2005 20 20

 

Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

37.5

0

09.0822

 

0207 14 30

 

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

137.5

0

di galli o di galline, congelati

Pezzi non disossati, congelati

Ali intere, anche senza punta

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

550

09.0823

 

0207 14 70

 

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

37.5

0

di galli o di galline, congelati

Altri pezzi non disossati, congelati

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

150

09.0824

 

0204

 

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

200 (6)

0

0210

 

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

500

09.0825

 

0603 19 70

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, diversi da rose, garofani, orchidee, crisantemi, gigli (Lilium spp.) gladioli e ranuncoli

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

125 000 EUR

0

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

500 000 EUR

09.0826

 

1602

 

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

75

0

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

300

09.0827

 

2309 90 96

 

Preparazione del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali: altro

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

50

0

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

200

09.0828

 

3502 20

 

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine:

Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

125

0

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

500

»

(1)  Poiché l'aliquota del dazio Nazione più favorita (NPF) è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.

(2)  Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.

(3)  Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 59 50 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.

(4)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)].

(5)  Si applica il dazio specifico addizionale.

(6)  Il volume di questo contingente per il 2018 sarà ridotto degli importi assegnati nell'ambito del contingente tariffario con numero d'ordine 09.0782 per le dichiarazioni con data di accettazione nel periodo dall'1.1.2018 al 30.9.2018.


26.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1608 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

287,2

4

AR

238,7

18

BR

338,7

0

CL

226,6

22

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

318,4

0

BR

333,3

0

CL

1602 32 11

Preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus

277,7

3

BR

»

(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).


DECISIONI

26.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/44


DECISIONE (UE) 2018/1609 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), relativamente all'adozione della convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Federazione russa ha proposto una nuova convenzione dell'UNECE sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale («progetto di convenzione»). L'Organizzazione per la cooperazione ferroviaria (OSJD) ha sostenuto il progetto di convenzione.

(2)

Il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti (WP.30) agisce nell'ambito delle politiche dell'UNECE, sotto la supervisione generale del comitato per i trasporti interni (ITC). Il ruolo del WP.30 consiste nell'avviare e portare avanti iniziative volte all'armonizzazione e alla semplificazione dei regolamenti, delle norme e dei documenti che riguardano le procedure di attraversamento delle frontiere, per le varie modalità di trasporto terrestre.

(3)

Il WP.30 adotterà una decisione in merito all'approvazione del progetto di convenzione e in merito alla sua trasmissione all'ITC per l'approvazione formale.

(4)

L'Unione è rappresentata nel WP.30 e nell'ITC dagli Stati membri dell'Unione. Tutti gli Stati membri dell'Unione sono membri del WP.30 e dell'ITC con diritto di voto.

(5)

Il progetto di convenzione contiene disposizioni generali sull'organizzazione dei controlli dei treni passeggeri alle frontiere. Esso può essere considerato come base per eventuali accordi multilaterali e bilaterali senza i quali nessuno degli elementi contemplati dal progetto di convenzione potrebbe diventare operativo.

(6)

Per gli Stati membri dell'Unione, tali accordi bilaterali e multilaterali possono essere conclusi anche al di fuori del progetto di convenzione. Per la Federazione russa e per alcuni altri paesi rappresentati in seno all'OSJD, il quadro giuridico sembra richiedere una tale convenzione, al fine di facilitare la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali.

(7)

La sostanza del progetto di convenzione non sembra avere né effetti positivi né effetti negativi per gli Stati membri dell'Unione. L'Unione non dovrebbe pertanto sostenere il progetto di convenzione, ma non ha alcun motivo per bloccarne l'adozione.

(8)

Anche se l'adesione al progetto di convenzione non sembra essere nell'interesse dell'Unione, conformemente alla politica generale di quest'ultima sugli aspetti istituzionali, ogni nuova convenzione internazionale dovrebbe contenere una clausola che consenta la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Il progetto di convenzione non contiene una clausola che consentirebbe all'Unione di aderire alla convenzione.

(9)

Di conseguenza, la posizione dell'Unione in sede di WP.30 e di ITC dovrebbe essere neutra qualora sia inserita una clausola che consenta la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. In tal caso, gli Stati membri dell'Unione dovrebbero astenersi. In caso contrario, gli Stati membri dell'Unione dovrebbero votare contro l'adozione del progetto di convenzione.

(10)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(11)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (1); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(12)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(13)

Per quanto riguarda la Bulgaria, Cipro, la Croazia e la Romania, le disposizioni della presente decisione costituiscono disposizioni basate sull'acquis di Schengen, o a questo altrimenti connesse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2012.

(14)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di WP.30 e di ITC poiché il progetto di convenzione riguarda elementi delle formalità per il rilascio dei visti che rientrano nella competenza dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni dell'UNECE relativamente al progetto di convenzione UNECE in materia di semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale è la seguente:

Gli Stati membri dell'Unione si astengono, se viene introdotta nel progetto di convenzione una clausola che consente la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Se tale clausola non viene introdotta, gli Stati membri dell'Unione votano contro.

Articolo 2

La posizione di cui all'articolo 1 è espressa dagli Stati membri dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(2)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).


26.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/46


DECISIONE (PESC) 2018/1610 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2018

che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC (1).

(2)

In base a un riesame della decisione 2010/573/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldova fino al 31 ottobre 2019. Il Consiglio effettuerà un riesame della situazione per quanto riguarda le misure restrittive dopo sei mesi.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/573/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2019. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Decisione 2010/573/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (GU L 253 del 28.9.2010, pag. 54).


26.10.2018   

IT

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L 268/47


DECISIONE (PESC) 2018/1611 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2018

che modifica la decisione 2010/638/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (1), concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.

(2)

In esito a un riesame della decisione 2010/638/PESC, appare opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2019.

(3)

Le informazioni relative al grado militare di due delle persone elencate nell'allegato della decisione 2010/638/PESC dovrebbero essere aggiornate.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2019. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10).


ALLEGATO

«

ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Capitano Moussa Dadis CAMARA

d.d.n.: 1.1.64 o 29.12.68

Pass: R0001318

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

2.

Colonnello Moussa Tiégboro CAMARA

d.d.n.: 1.1.68

Pass: 7190

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

3.

Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.d.n.: 26.2.57

Pass: 13683

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

4.

Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

5.

Colonnello Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

d.d.n.: 1.1.60

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

».

26.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/49


DECISIONE (PESC) 2018/1612 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2018

che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1763 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.

(2)

In base ad un riesame della decisione (PESC) 2015/1763, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2019.

(3)

Si sono rese disponibili ulteriori informazioni identificative su una persona fisica.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1763,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione (PESC) 2015/1763, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2019.».

Articolo 2

L'allegato della decisione (PESC) 2015/1763 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37).


ALLEGATO

Nell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763, la voce n. 3 dell'«Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2» è sostituita dalla seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

«3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA

alias KAZUNGU

Data di nascita: 6.3.1956; 2.1.1967

Luogo di nascita: comune di Kanyosha, Mubimbi, provincia Bujumbura Rurale, Burundi

Numero di registrazione (SNR): O/00064

Cittadinanza burundese. N. di passaporto: OP0053090

Agente del Servizio di intelligence nazionale. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi incitando alla violenza e ad atti di repressione nel corso delle manifestazioni iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza. Responsabile di aver contribuito all'addestramento, al coordinamento e all'armamento delle milizie paramilitari Imbonerakure, anche fuori dal Burundi, che sono responsabili di atti di violenza, repressione e gravi abusi dei diritti umani in Burundi.»


26.10.2018   

IT

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L 268/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1613 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2018

che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.

(2)

Il 16 ottobre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006), ha designato tre navi per un divieto di ingresso portuale e per un cambiamento di bandiera.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.


ALLEGATO

1)   

Nell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849, sotto la rubrica «A. Navi la cui bandiera è stata dismessa», le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle navi:

 

Nome della nave

Numero IMO

Data di designazione

«13.

SHANG YUAN BAO

La nave mercantile SHANG YUAN BAO ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana designata dall'ONU PAEK MA il 18 magio 2018. La SHANG YUAN BAO ha effettuato anche un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana MYONG RYU 1 il 2 giugno 2018.

8126070

16.10.2018

14.

NEW REGENT

La nave NEW REGENT ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 il 7 giugno 2018.

8312497

16.10.2018

15.

KUM UN SAN 3

La petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW REGENT il 7 giugno 2018.

8705539

16.10.2018»

2)   

Nell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849, sotto la rubrica «D. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti», le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco:

 

Nome della nave

Numero IMO

Data di designazione

«34.

SHANG YUAN BAO

La nave mercantile SHANG YUAN BAO ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana designata dall'ONU PAEK MA il 18 magio 2018. La SHANG YUAN BAO ha effettuato anche un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana MYONG RYU 1 il 2 giugno 2018.

8126070

16.10.2018

35.

NEW REGENT

La nave NEW REGENT ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 il 7 giugno 2018.

8312497

16.10.2018

36.

KUM UN SAN 3

La petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW REGENT il 7 giugno 2018.

8705539

16.10.2018»


26.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/53


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1614 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2018

che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 47, paragrafi 2 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire la tracciabilità dei veicoli e della loro storia, i veicoli dovrebbero essere registrati con un numero europeo di veicolo in un registro dei veicoli. Le norme per la determinazione del numero europeo di veicolo dovrebbero essere armonizzate al fine di garantire che i veicoli siano immatricolati nello stesso modo in tutta l'Unione.

(2)

I veicoli sono attualmente registrati nei registri nazionali dei veicoli e ogni Stato membro gestisce il proprio registro nazionale. È necessario migliorare l'utilizzabilità dei registri nazionali dei veicoli per evitare molteplici immatricolazioni di un veicolo in diversi registri dei veicoli, compresi i registri di paesi terzi connessi al registro virtuale dei veicoli. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/756/CE della Commissione (2).

(3)

L'analisi dei costi-benefici eseguita dall'Agenzia ferroviaria dell'Unione europea («Agenzia») ha evidenziato i notevoli vantaggi per il sistema ferroviario dell'Unione derivanti dall'istituzione di un registro europeo dei veicoli che sostituirebbe i registri nazionali.

(4)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi per gli Stati membri e le parti interessate, la Commissione dovrebbe adottare specifiche funzionali e tecniche per il registro europeo dei veicoli che incorporerà i registri nazionali.

(5)

L'Agenzia dovrebbe istituire un registro europeo dei veicoli e provvedere alla sua manutenzione, se del caso in cooperazione con gli organismi nazionali di immatricolazione. Dovrebbero poter consultare il registro europeo dei veicoli le autorità nazionali preposte alla sicurezza, gli organismi investigativi nazionali e, in risposta a qualsiasi richiesta legittima, gli organismi di regolamentazione, l'Agenzia, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e le persone/gli organismi che immatricolano veicoli o che figurano nel registro.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero designare un organismo responsabile dell'immatricolazione dei veicoli e del trattamento e aggiornamento delle informazioni relative ai veicoli che l'organismo ha registrato nel registro europeo dei veicoli.

(7)

I detentori di veicoli dovrebbero compilare una domanda di immatricolazione con le informazioni richieste e essere in grado di presentare la domanda da uno strumento online su un modulo elettronico armonizzato. I detentori di veicoli dovrebbero garantire che i dati relativi al veicolo presentati agli organismi di immatricolazione sono aggiornati ed esatti.

(8)

Dovrebbe competere agli Stati membri garantire la qualità e l'integrità dei dati registrati nel registro europeo dei veicoli conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/797 dall'organismo di immatricolazione designato e all'Agenzia provvedere allo sviluppo e alla manutenzione del sistema informatico del registro europeo dei veicoli conformemente alla presente decisione.

(9)

Il registro europeo dei veicoli dovrebbe essere un registro centralizzato che funga da interfaccia armonizzata per tutti gli utenti ai fini della consultazione, dell'immatricolazione dei veicoli e della gestione dei dati.

(10)

È necessario prevedere lo sviluppo tecnico e la prova delle funzionalità del registro europeo dei veicoli. Ciò nondimeno conformemente all'articolo 47, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797 il registro europeo dei veicoli dovrebbe essere operativo il 16 giugno 2021.

(11)

Al fine di rispondere alle esigenze specifiche degli Stati membri, alcuni registri nazionali dei veicoli sono utilizzati per scopi diversi dal garantire la tracciabilità dei veicoli e della loro storia. Per consentire ai registri nazionali non utilizzati specificamente per l'immatricolazione dei veicoli di adeguarsi all'interfaccia del registro europeo dei veicoli, la migrazione verso l'immatricolazione centralizzata dei veicoli dovrebbe essere graduale. Dall'introduzione del registro europeo dei veicoli fino al 16 giugno 2024 gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di utilizzare una «funzione di immatricolazione decentrata», mentre le altre funzioni dovrebbero essere centralizzate a decorrere dal 16 giugno 2021. Dopo il 16 giugno 2024 tutti gli Stati membri dovrebbero utilizzare esclusivamente la funzione di immatricolazione centralizzata.

(12)

Il registro europeo dei veicoli dovrebbe consentire la registrazione di informazioni supplementari specifiche prescritte dagli Stati membri. I detentori di veicoli dovrebbero fornire le informazioni supplementari prescritte dallo Stato membro al momento della presentazione della domanda di immatricolazione a tale Stato membro.

(13)

Al fine di agevolare l'uso dei veicoli immatricolati nel registro europeo dei veicoli nei paesi terzi, in particolare quelli che applicano le disposizioni della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari di cui l'Unione europea è parte, è opportuno autorizzare le autorità competenti di tali paesi terzi ad accedere ai dati pertinenti del registro europeo dei veicoli. A tal fine l'Agenzia dovrebbe agevolare l'attuazione delle decisioni adottate conformemente alla Convenzione per i trasporti internazionali ferroviari del 9 maggio 1980, modificata dal Protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999.

(14)

Il 21 dicembre 2016 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle specifiche dei registri nazionali dei veicoli, indicando alcune possibilità di miglioramento della loro utilizzabilità. Il 14 dicembre 2017 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle specifiche per il registro europeo dei veicoli.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione modifica le specifiche comuni per i registri nazionali dei veicoli e stabilisce le specifiche funzionali e tecniche per il registro europeo dei veicoli.

CAPO 2

REGISTRI NAZIONALI DEI VEICOLI

Articolo 2

Modifica delle specifiche comuni per i registri nazionali dei veicoli

L'allegato della decisione 2007/756/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 3

Soppressione delle immatricolazioni superflue

1.   Il detentore provvede affinché le immatricolazioni superflue di veicoli a norma del punto 3.2.5, paragrafo 1, dell'allegato della decisione 2007/756/CE modificata dalla decisione 2011/107/UE (3) della Commissione siano soppresse dai registri nazionali dei veicoli entro un anno a decorrere dal 15 novembre 2018.

2.   Il detentore provvede affinché le immatricolazioni superflue di veicoli di paesi terzi destinati a circolare nel sistema ferroviario dell'Unione e immatricolati in un registro dei veicoli conforme alle specifiche dell'allegato della decisione 2007/756/CE e collegato al registro virtuale dei veicoli specificato in tale decisione siano ritirate entro un anno a decorrere dal 15 novembre 2018.

CAPO 3

REGISTRO EUROPEO DEI VEICOLI

Articolo 4

Specifiche per il registro europeo dei veicoli

Le specifiche funzionali e tecniche del registro europeo dei veicoli sono stabilite nell'allegato II.

Articolo 5

Organismo di immatricolazione

1.   Ogni Stato membro designa un organismo di immatricolazione indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria, che sarà responsabile del trattamento delle domande e dell'aggiornamento dei dati nel registro europeo dei veicoli in relazione ai veicoli immatricolati in tale Stato membro entro il 15 maggio 2019.

2.   Tale organismo di immatricolazione può essere l'organismo designato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/756/CE. Gli Stati membri assicurano che gli organismi di immatricolazione in questione cooperino e condividano le informazioni al fine di comunicare tempestivamente le modifiche apportate al registro europeo dei veicoli.

3.   Se l'organismo di immatricolazione non coincide con l'organismo designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/756/CE, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, entro il 15 novembre 2019.

Articolo 6

Immatricolazione di veicoli con autorizzazione d'immissione sul mercato

1.   Il detentore presenta domanda di immatricolazione a uno Stato membro di sua scelta mediante il registro europeo dei veicoli nell'area d'uso del veicolo.

2.   Gli organismi di immatricolazione adottano misure ragionevoli per assicurare l'accuratezza dei dati registrati nel registro europeo dei veicoli.

3.   Ogni organismo di immatricolazione è in grado di estrarre i dati relativi alle immatricolazioni di veicoli che esso ha effettuato.

Articolo 7

Architettura del registro europeo dei veicoli

1.   L'Agenzia istituisce il registro europeo dei veicoli e provvede alla sua manutenzione in conformità alla presente decisione.

2.   Successivamente alla migrazione di cui all'articolo 8, il registro europeo dei veicoli diventa un registro centralizzato che funge da interfaccia armonizzata per tutti gli utenti ai fini della consultazione, dell'immatricolazione dei veicoli e della gestione dei dati.

3.   In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono utilizzare la funzione di immatricolazione di cui al punto 2.1.4 dell'allegato II in un modo decentrato fino al 16 giugno 2024.

4.   Entro il 15 maggio 2019 gli Stati membri notificano all'Agenzia se intendono utilizzare la funzione di immatricolazione centralizzata istituita dall'Agenzia o istituire una funzione di immatricolazione decentrata. Essi dimostrano le modalità con cui intendono soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 5 entro il 16 giugno 2020.

5.   Lo Stato membro che attui la funzione di immatricolazione decentrata garantisce la compatibilità e la comunicazione con il registro europeo dei veicoli. Esso garantisce inoltre che la funzione di immatricolazione decentrata sia operativa in conformità con le specifiche del registro europeo dei veicoli entro il 16 giugno 2021.

6.   Mediante notifica all'Agenzia, gli Stati membri possono modificare in qualsiasi momento la decisione di ricorrere a una funzione di immatricolazione decentrata e optare invece per la funzione di immatricolazione centralizzata. La decisione prende effetto sei mesi dopo la notifica.

Articolo 8

Migrazione dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati dei veicoli immatricolati siano trasferiti dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli entro il 16 giugno 2021. Durante la migrazione l'Agenzia coordina con gli organismi di immatricolazione la transizione dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli e garantisce la disponibilità del sistema informatico.

2.   L'Agenzia mette le funzioni del registro europeo dei veicoli a disposizione degli Stati membri entro il 15 novembre 2020.

3.   L'Agenzia definisce le specifiche per l'attuazione delle interfacce con la funzione di immatricolazione decentrata e le mette a disposizione degli Stati membri entro il 16 gennaio 2020.

4.   A decorrere dal 16 giugno 2021 gli Stati membri immatricolano i veicoli nel registro europeo dei veicoli conformemente all'articolo 7.

5.   A decorrere dal 16 giugno 2024 tutti gli Stati membri utilizzano la funzione di immatricolazione centralizzata.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Abrogazione

La decisione 2007/756/CE è abrogata a decorrere dal 16 giugno 2021.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.3 e 5 dell'allegato II e le appendici da 1 a 6 dello stesso allegato si applicano a decorrere dal 16 giugno 2021.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).

(3)  Decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che modifica la decisione 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33).


ALLEGATO I

L'allegato della decisione 2007/756/CE è così modificato:

(1)

il punto 3.2.1. è sostituito dal seguente:

«3.2.1.   Domanda di immatricolazione

Il modulo da utilizzare per la domanda di immatricolazione figura nell'appendice 4.

L'organismo che richiede l'immatricolazione di un veicolo contrassegna la casella corrispondente a «Nuova immatricolazione». Compila il modulo e lo trasmette:

all'ORI dello Stato membro in cui è richiesta l'immatricolazione,

all'ORI del primo Stato membro in cui intende operare per un veicolo proveniente da un paese terzo (cfr. il punto 3.2.5(2)]. In tal caso il modulo deve contenere almeno le informazioni sulle generalità del proprietario del veicolo e del suo detentore, sulle restrizioni al regime di esercizio del veicolo e sull'organismo responsabile della manutenzione.»;

(2)

al punto 3.2.3 è aggiunto il seguente comma:

«L'ORI registra le modifiche nel RIN entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di un fascicolo di domanda completo. Entro questo termine l'ORI immatricola il veicolo o chiede rettifiche/chiarimenti.»;

(3)

il punto 3.2.5. è sostituito dal seguente:

«3.2.5.   Autorizzazione in più Stati membri

1.

I veicoli devono essere immatricolati solo nel RIN dello Stato membro in cui la messa in servizio è autorizzata per la prima volta oppure, in caso di veicoli che dispongono di un'autorizzazione d'immissione sul mercato rilasciata a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), solo in uno Stato membro nell'area d'uso dell'autorizzazione d'immissione sul mercato, fatto salvo il trasferimento dell'immatricolazione a un RIN diverso conformemente al punto 3.2.6, paragrafo 2.

2.

I veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi e che sono registrati in un registro di immatricolazione non conforme alla presente specifica o non collegato all'RVE CI devono essere registrati solo nel RIN del primo Stato membro in cui sono destinati a circolare nel sistema ferroviario dell'Unione.

3.

Non devono essere registrati in alcun RIN i veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi e che sono registrati in un registro di immatricolazione conforme alla presente specifica e collegato all'RVE CI, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

4.

Per qualsiasi tipo di veicolo il RIN di immatricolazione contiene i dati relativi alle voci 2, 6, 12 e 13 per ciascuno degli Stati membri in cui è stata rilasciata autorizzazione di messa in servizio per il veicolo in questione.

La presente disposizione fa salvi gli articoli 3 e 5.

(*1)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).»;"

(4)

alla sezione 3.2 è aggiunto il seguente punto 3.2.6:

«3.2.6.   Trasferimento dell'immatricolazione e modifica del NEV

1.

Il NEV deve essere modificato quando, a causa di modifiche tecniche apportate al veicolo, non rispecchia più l'idoneità all'interoperabilità o le caratteristiche tecniche conformemente all'appendice 6. Tali modifiche tecniche possono richiedere una nuova autorizzazione di messa in servizio conformemente agli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o una nuova autorizzazione d'immissione sul mercato e, se del caso, una nuova autorizzazione del tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797. Il detentore deve comunicare tali modifiche all'ORI dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e, se applicabile, la nuova autorizzazione di messa in servizio o la autorizzazione d'immissione sul mercato. L'ORI deve assegnare un nuovo NEV al veicolo.

2.

Il NEV può essere modificato su richiesta del detentore mediante una nuova immatricolazione del veicolo nel RIN di uno Stato membro diverso collegato al RVE CI e il successivo ritiro della precedente immatricolazione.

(*2)  Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).»;"

(5)

Il punto 3.3. è sostituito dal seguente:

«3.3.   Diritti di accesso

I diritti di accesso ai dati di un RIN da parte di un determinato Stato membro «XX» sono elencati nella tabella:

Organismo

Diritti di lettura

Diritti di aggiornamento

ORI dello Stato membro «XX»

Tutti i dati

Tutti i dati nel registro dei veicoli dello SM «XX»

ANS

Tutti i dati

Nessuno

Agenzia

Tutti i dati

Nessuno

Detentore

Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è detentore

Nessuno

ECM

Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, dei veicoli per i quali è l'ECM

Nessuno

Proprietario

Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è proprietario

Nessuno

Impresa ferroviaria

Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri del veicolo

Nessuno

Gestore dell'infrastruttura

Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri del veicolo

Nessuno

L'organismo investigativo di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

Tutti i dati relativi ai veicoli oggetto di controlli e audit

Nessuno

Organismo che ha rilasciato la dichiarazione ‘CE’ di verifica (il richiedente)

Tutti i dati sui veicoli di cui è l'organismo che rilascia la dichiarazione ‘CE’ di verifica (il richiedente), ad eccezione dei degli estremi del proprietario

Nessuno

Altro utente autorizzato riconosciuto dall'ANS o dall'Agenzia (3)

Da definire a seconda dei casi; durata possibilmente limitata, ad eccezione degli estremi del proprietario

Nessuno

I diritti di accesso ai dati dei RIN possono essere estesi ai soggetti pertinenti di paesi terzi o a un'organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.»

(6)

le appendici 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

«

APPENDICE 1

CODICI IDENTIFICATIVI DELLE RESTRIZIONI

1.   PRINCIPI

Un codice armonizzato o un codice nazionale è attribuito alle restrizioni previste nell'autorizzazione di messa in servizio conformemente agli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE o nell'autorizzazione d'immissione sul mercato e, se del caso, a una nuova autorizzazione del tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797.

2.   STRUTTURA

Ogni codice è una combinazione di:

categoria di restrizione,

tipo di restrizione,

valore o specifica,

che sono uniti da un punto (.):

[Categoria].[Tipo].[Valore o specifica].

3.   CODICI DELLE RESTRIZIONI

1.

I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri.

L'Agenzia deve aggiornare e pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni per l'intero sistema ferroviario dell'Unione.

Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza ritiene necessario aggiungere un nuovo codice all'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni, deve chiedere all'Agenzia di esaminare l'inserimento del nuovo codice.

L'Agenzia deve esaminare la richiesta e all'occorrenza consultare altre autorità nazionali preposte alla sicurezza. Se del caso, l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

2.

L'Agenzia deve mantenere aggiornato l'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'uso dei codici nazionali delle restrizioni deve essere limitato a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l'applicazione in altri Stati membri.

Per i tipi di restrizioni non indicati nell'elenco di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve chiedere all'Agenzia di inserire un nuovo codice nell'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'Agenzia deve esaminare la richiesta e all'occorrenza consultare altre autorità nazionali preposte alla sicurezza. Se del caso l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

3.

Il codice di restrizione per le autorità multinazionali preposte alla sicurezza è considerato al pari di un codice nazionale delle restrizioni.

4.

L'uso di restrizioni prive di codice deve essere limitato a quelle restrizioni la cui applicazione a diversi tipi di veicoli è improbabile a causa del loro carattere particolare.

L'Agenzia deve mantenere un elenco unico dei codici delle restrizioni per l'EVR, il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797, lo sportello unico e la banca dati in materia di sicurezza e interoperabilità dell'Agenzia ferroviaria europea.

5.

All'occorrenza l'Agenzia può coordinare il processo di armonizzazione dei codici delle restrizioni con la pertinente organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

APPENDICE 2

STRUTTURA E CONTENUTO DEL NIE

L'Agenzia deve stabilire la struttura e il contenuto del numero di identificazione europeo (NIE), compresa la codifica dei tipi di documenti interessati, in un documento tecnico che deve pubblicare sul proprio sito web.

»;

(7)

all'appendice 6, parte 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Definizione di marcatura dell'amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV)

La marcatura dell'amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV) è un codice alfanumerico composto da un minimo di 2 e un massimo di 5 lettere (*3). È apposta su ciascun veicolo ferroviario, vicino al numero europeo del veicolo e identifica il detentore del veicolo quale risulta dal RIN.

La MAPV è univoca e valida in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi che aderiscono a un accordo che comporta l'applicazione del sistema di numerazione dei veicoli e di MAPV conformemente alla presente decisione.

(*3)  La NMBS/SNCB può continuare a usare una singola B cerchiata.»;"

(8)

all'appendice 6, la parte 4 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 4 — CODICI DEI PAESI DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI (3A E 4A CIFRA E SIGLA)

Le informazioni riguardanti paesi terzi sono riportate unicamente a titolo informativo.

Paesi

Codice alfabetico del paese (1)

Codice numerico del paese

 

Paesi

Codice alfabetico del paese (1)

Codice numerico del paese

Albania

AL

41

 

Lituania

LT

24

Algeria

DZ

92

 

Lussemburgo

L

82

Armenia

AM

58

 

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK

65

Austria

A

81

 

Malta

M

 

Azerbaigian

AZ

57

 

Moldova

MD (1)

23

Bielorussia

BY

21

 

Monaco

MC

 

Belgio

B

88

 

Mongolia

MGL

31

Bosnia-Erzegovina

BIH

50 e 44 (2)

 

Montenegro

MNE

62

Bulgaria

BG

52

 

Marocco

MA

93

Cina

RC

33

 

Paesi Bassi

NL

84

Croazia

HR

78

 

Corea del Nord

PRK (1)

30

Cuba

CU (1)

40

 

Norvegia

N

76

Cipro

CY

 

 

Polonia

PL

51

Repubblica ceca

CZ

54

 

Portogallo

P

94

Danimarca

DK

86

 

Romania

RO

53

Egitto

ET

90

 

Russia

RUS

20

Estonia

EST

26

 

Serbia

SRB

72

Finlandia

FIN

10

 

Slovacchia

SK

56

Francia

F

87

 

Slovenia

SLO

79

Georgia

GE

28

 

Corea del Sud

ROK

61

Germania

D

80

 

Spagna

E

71

Grecia

GR

73

 

Svezia

S

74

Ungheria

H

55

 

Svizzera

CH

85

Iran

IR

96

 

Siria

SYR

97

Iraq

IRQ (1)

99

 

Tagikistan

TJ

66

Irlanda

IRL

60

 

Tunisia

TN

91

Israele

IL

95

 

Turchia

TR

75

Italia

I

83

 

Turkmenistan

TM

67

Giappone

J

42

 

Ucraina

UA

22

Kazakistan

KZ

27

 

Regno Unito

GB

70

Kirghizistan

KS

59

 

Uzbekistan

UZ

29

Lettonia

LV

25

 

Vietnam

VN (1)

32

Libano

RL

98

 

(1)

Conformemente al sistema di codici alfabetici descritto nell'appendice 4 della convenzione del 1949 e nell'articolo 45, paragrafo 4, della convenzione del 1968 sulla circolazione stradale.

(2)

La Bosnia-Erzegovina utilizza 2 codici ferroviari specifici. Il codice numerico 49 è riservato.».


(1)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(2)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(3)  In cooperazione con le altre ANS, l'Agenzia deve definire la procedura di riconoscimento degli utenti autorizzati.


ALLEGATO II

1.   CONTENUTO E FORMATO DEI DATI

Il contenuto e il formato dei dati del registro europeo dei veicoli (EVR) sono stabiliti nella tabella seguente.

Tabella 1

Parametri dell'EVR

Numero del parametro

Denominazione del parametro

Descrizione

Formato

Obbligatorio/Facoltativo

1

Identificazione del veicolo

 

 

 

1.1

Numero europeo del veicolo

Numero europeo del veicolo. Codice numerico di identificazione di cui all'appendice 6.

Cfr. l'appendice 6 (1)

Obbligatorio

1.2

Numero precedente del veicolo

Numero precedente (se applicabile, in caso di rinumerazione del veicolo)

 

Obbligatorio (se applicabile)

2

Stato membro di immatricolazione

 

 

 

2.1

Stato membro di immatricolazione

Lo Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato

Codice di 2 lettere (*1)

Obbligatorio

3

Stati membri in cui il veicolo è autorizzato

 

 

 

3.1

Area d'uso risultante

Campo compilato automaticamente dal sistema in base ai valori del parametro 11.4.

Testo

Campo compilato automaticamente dal sistema in base ai valori del parametro 11.4.

4

Altre condizioni

 

 

 

4.1

Altre condizioni applicabili al veicolo

Identificazione degli accordi bilaterali o multilaterali applicabili quali RIV, RIC, TEN, TEN-CW, TEN-GE…

Testo

Obbligatorio (se applicabile)

5

Fabbricazione

 

 

 

5.1

Anno di fabbricazione

Anno in cui il veicolo è uscito dalla fabbrica

AAAA

Obbligatorio

5.2

Numero di serie del fabbricante

Numero di serie del fabbricante indicato sul telaio del veicolo

Testo

Facoltativo

5.3

Riferimento ERATV

Identificazione nell'ERATV del tipo di veicolo autorizzato (2) (o della versione o variante) a cui si conforma il veicolo

Codice o codici alfanumerici

Obbligatorio (se disponibile)

5.4

Serie

Identificazione della serie del veicolo

Testo

Obbligatorio (se applicabile)

6

Estremi della dichiarazione ‘CE’ di verifica (3)

 

 

 

6.1

Data della dichiarazione ‘CE’

Data della dichiarazione ‘CE’ di verifica

Data (AAAAMMGG)

Obbligatorio (se disponibile)

6.2

Riferimento della dichiarazione ‘CE’

Estremi della dichiarazione ‘CE’ di verifica

Per i veicoli esistenti: testo.

Per i veicoli nuovi: codice alfanumerico basato sull'EIN, cfr. appendice 2

Obbligatorio (se disponibile)

6.3

Organismo che ha rilasciato la dichiarazione ‘CE’ di verifica (il richiedente)

 

 

 

6.3.1.

Nome dell'organismo

 

Testo

Obbligatorio (se disponibile)

6.3.2.

Numero del registro delle imprese

 

Testo

Obbligatorio (se disponibile)

6.3.3.

Indirizzo

Indirizzo dell'organismo, via e numero civico

Testo

Obbligatorio (se disponibile)

6.3.4.

Città

 

Testo

Obbligatorio (se disponibile)

6.3.5.

Codice identificativo paese

 

Codice di 2 lettere (*1)

Obbligatorio (se disponibile)

6.3.6.

Codice postale

 

Codice alfanumerico

Obbligatorio (se disponibile)

6.3.7.

Indirizzo e-mail

 

E-mail:

Obbligatorio (se disponibile)

6.3.8.

Codice organismo

 

Codice alfanumerico

Obbligatorio (se disponibile)

7

Proprietario

Generalità del proprietario del veicolo

 

 

7.1

Nome dell'organismo

 

Testo

Obbligatorio

7.2

Numero del registro delle imprese

 

Testo

Obbligatorio

7.3

Indirizzo

 

Testo

Obbligatorio

7.4

Città

 

Testo

Obbligatorio

7.5

Codice identificativo paese

 

Codice di 2 lettere (*1)

Obbligatorio

7.6

Codice postale

 

Codice alfanumerico

Obbligatorio

7.7

Indirizzo e-mail

 

E-mail:

Obbligatorio

7.8

Codice organismo

 

Codice alfanumerico

Obbligatorio

8

Detentore

Generalità del detentore del veicolo

 

 

8.1

Nome dell'organismo

 

Testo

Obbligatorio

8.2

Numero del registro delle imprese

 

Testo

Obbligatorio

8.3

Indirizzo

 

Testo

Obbligatorio

8.4

Città

 

Testo

Obbligatorio

8.5

Codice identificativo paese

 

Codice di 2 lettere (*1)

Obbligatorio

8.6

Codice postale

 

Codice alfanumerico

Obbligatorio

8.7

Indirizzo e-mail

 

E-mail:

Obbligatorio

8.8

Codice organismo

 

Codice alfanumerico

Obbligatorio

8.9

Marcatura del detentore del veicolo

 

Codice alfanumerico

Obbligatorio

9

Soggetto responsabile della manutenzione

Estremi del soggetto responsabile della manutenzione

 

 

9.1

Nome dell'organismo

 

Testo

Obbligatorio

9.2

Numero del registro delle imprese

 

Testo

Obbligatorio

9.3

Indirizzo

 

Testo

Obbligatorio

9.4

Città

 

Testo

Obbligatorio

9.5

Codice identificativo paese

 

Codice di 2 lettere (*1)

Obbligatorio

9.6

Codice postale

 

Codice alfanumerico

Obbligatorio

9.7

Indirizzo e-mail

 

E-mail:

Obbligatorio

9.8

Codice organismo

 

Codice alfanumerico

Obbligatorio

10

Status dell'immatricolazione

 

 

 

10.1

status dell'immatricolazione (cfr. appendice 3)

 

Codice di 2 cifre

Obbligatorio

10.2

Data dello status dell'immatricolazione

Data dello stato dell'immatricolazione

Data (AAAAMMGG)

Obbligatorio

10.3

Motivo dello status dell'immatricolazione

 

Testo

Obbligatorio (se applicabile)

11

Autorizzazioni (4) d'immissione sul mercato (5)

 

 

 

11.1

Nome dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione

Organismo (autorità nazionale preposta alla sicurezza o l'Agenzia) che ha autorizzato l'immissione sul mercato

Testo

Obbligatorio

11.2

Stato membro dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione

Stato membro dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione

Codice di 2 lettere (*1)

Obbligatorio

11.3

Numero di identificazione europeo (EIN)

Numero armonizzato di autorizzazione per la messa in servizio, generato dall'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione

Numero di autorizzazione.

Per i veicoli nuovi: codice alfanumerico basato sull'EIN, cfr. appendice 2

Obbligatorio

11.4

Area d'uso

Come indicato nell'autorizzazione del veicolo rilasciata

Testo

Obbligatorio

11.5

Data di autorizzazione

 

Data (AAAAMMGG)

Obbligatorio

11.6

Autorizzazione valida fino al (se specificato)

 

Data (AAAAMMGG)

Obbligatorio (se applicabile)

11.7

Data di sospensione dell'autorizzazione

 

Data (AAAAMMGG)

Obbligatorio (se applicabile)

11.8

Data di revoca dell'autorizzazione

 

Data (AAAAMMGG)

Obbligatorio (se applicabile)

11.9

Condizioni per l'uso del veicolo e altre restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo

 

 

 

11.9.1.

Codici delle condizioni per l'uso e delle restrizioni

Condizioni per l'uso e restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo

Elenco dei codici (cfr. appendice 1).

Obbligatorio (se applicabile)

11.9.2.

Condizioni per l'uso e restrizioni senza codici

Condizioni per l'uso e restrizioni relative alle al regime di esercizio del veicolo

Testo

Obbligatorio (se applicabile)

12

Ulteriori campi (6)

 

 

 

2.   ARCHITETTURA

2.1.   L'architettura dell'EVR

2.1.1.   Funzione di ricerca e di consultazione dei dati (funzione DSC)

La funzione DSC (Data Search and Consultation) deve essere implementata dall'Agenzia mediante uno strumento centralizzato online e un'interfaccia per la comunicazione dati da macchina a macchina. La funzione deve consentire la ricerca e la consultazione di dati nell'EVR dopo l'autenticazione.

La funzione DSC deve fornire agli organismi di immatricolazione i mezzi per ricavare i valori dei parametri di cui alla tabella 1 delle immatricolazioni dei veicoli registrati.

2.1.2.   Funzione di creazione e gestione utenti (funzione UCA)

La funzione UCA (User Creation and Administration) deve essere implementata dall'Agenzia mediante uno strumento centralizzato online. La funzione deve consentire alle persone e alle organizzazioni di richiedere l'accesso ai dati dell'EVR e all'organismo di immatricolazione (RE) competente di creare gli utenti e di gestire i diritti di accesso.

2.1.3.   Funzione di gestione dei dati di riferimento (funzione RDA)

La funzione RDA (Reference Data Administration) deve essere implementata dall'Agenzia mediante uno strumento centralizzato online. Tale funzione deve consentire al RE e all'Agenzia di gestire i dati di riferimento comuni.

2.1.4.   Funzioni di presentazione della domanda, di registrazione e di archiviazione dei dati (funzioni ARS)

La funzione ARS (Application, Registration and Data Storage) deve consentire ai detentori, dopo l'autenticazione, di presentare le domande di immatricolazione o aggiornamento di un'immatricolazione esistente al RE selezionato mediante uno strumento online che utilizza il modulo elettronico armonizzato (cfr. appendice 4). Tale funzione deve consentire inoltre al RE di registrare i dati di immatricolazione. L'insieme delle immatricolazioni di un dato Stato membro costituisce il registro dei veicoli di tale Stato membro.

Gli Stati membri possono decidere di utilizzare la funzione centralizzata ARS (C-ARS) fornita dall'Agenzia o possono attuare la funzione ARS autonomamente con modalità decentrate. In quest'ultimo caso lo Stato membro e l'Agenzia garantiscono la compatibilità e la comunicazione tra le funzioni decentrate ARS (D-ARS) e le funzioni centralizzate (DSC, UCA e RDA).

La gestione centralizzata ARS deve fornire il servizio di prenotazione e di gestione dei numeri dei veicoli. Il servizio di prenotazione consente al richiedente o al detentore di precompilare le informazioni richieste nel modulo elettronico.

2.2.   Utilizzabilità

Le funzioni dell'EVR devono essere accessibili agli utenti con i browser web più comunemente usati e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

2.3.   Disponibilità

Come regola generale, l'EVR è disponibile in permanenza, con un target di disponibilità del sistema del 98 %.

Tuttavia in caso di avaria al di fuori dell'orario di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle ore 07: 00 alle ore 20:00 (CET), il ripristino del servizio è eseguito il giorno lavorativo successivo all'avaria. L'indisponibilità del sistema deve essere ridotta al minimo durante la manutenzione.

2.4.   Livello di servizio

L'assistenza deve essere fornita durante le ore operative da un servizio di assistenza agli utenti (help desk) per le questioni relative all'utilizzo del sistema e agli RE per le questioni relative al funzionamento del sistema.

L'Agenzia deve mettere a disposizione un ambiente di prova per l'EVR.

2.5.   Controllo delle modifiche

L'Agenzia deve istituire una procedura di gestione del controllo delle modifiche per l'EVR.

2.6.   Integrità dei dati

L'EVR deve garantire un'adeguata integrità dei dati.

2.7.   Pre-controllo

Il sistema EVR deve provvedere a un controllo automatico dei dati inseriti nel modulo elettronico, compresi il controllo delle immatricolazioni già esistenti nell'EVR, nonché la verifica della completezza e del formato dei dati inseriti.

2.8.   Agevolazione dell'utilizzo nell'Unione di veicoli immatricolati in paesi terzi

L'Agenzia può attuare la funzione DSC al fine di consentire ai soggetti interessati dei paesi terzi di accedere ai dati pertinenti dell'EVR, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

L'Agenzia può consentire l'uso delle funzioni EVR a soggetti di paesi terzi, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

3.   MODALITÀ OPERATIVE

3.1.   Utilizzo dell'EVR

L'EVR può essere usato, tra l'altro, per i seguenti scopi:

il controllo dell'eventuale immatricolazione di un veicolo e dello stato di immatricolazione;

l'estrazione di informazioni sulle autorizzazioni d'immissione sul mercato, tra cui l'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione, l'area d'uso, le condizioni per l'uso e le altre restrizioni;

l'estrazione del riferimento del tipo di veicolo autorizzato al quale il veicolo è conforme;

l'identificazione del detentore, del proprietario o del soggetto responsabile della manutenzione.

3.2.   Immatricolazione dei veicoli

3.2.1.   Norme generali

1.

Dopo l'autorizzazione d'immissione sul mercato e prima di essere utilizzato, il veicolo deve essere registrato nell'EVR su richiesta del detentore. Il detentore deve compilare il modulo elettronico e presentare la domanda di registrazione a uno Stato membro di sua scelta nell'area d'uso. Su richiesta del richiedente o del detentore, lo Stato membro scelto per l'immatricolazione del veicolo deve offrire il servizio di prenotazione di un numero, o di una serie di numeri, del veicolo.

2.

Per un determinato veicolo può esistere un'unica registrazione valida nell'EVR. Non è consentito l'esercizio di un veicolo sprovvisto di immatricolazione in corso di validità.

3.

All'atto dell'immatricolazione, al veicolo viene assegnato un numero europeo del veicolo (EVN) dal RE nello Stato membro di immatricolazione. L'EVN deve essere conforme alle regole di cui all'appendice 6. In caso il richiedente o il detentore abbia ricevuto — su sua richiesta — un numero di veicolo prenotato, per la prima immatricolazione dovrà essere utilizzato tale numero.

4.

L'EVN può essere modificato nei casi di cui ai punti 3.2.2.8 e 3.2.2.9.

5.

Se il veicolo che entra nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi è registrato in un registro dei veicoli non conforme al presente allegato o non collegato all'EVR, il detentore deve presentare domanda di immatricolazione al primo Stato membro in cui il veicolo è destinato a circolare nel sistema ferroviario dell'Unione.

6.

Non deve essere registrato nell'EVR il materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in un paese terzo e destinato a essere utilizzato all'interno dell'Unione nell'ambito della flotta comune di carri merci per la rete ferroviaria con scartamento di 1 520 mm. Tuttavia, conformemente all'articolo 47, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797, deve essere possibile consultare le informazioni sul detentore del veicolo in questione, sul soggetto responsabile della sua manutenzione e sulle restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo.

7.

I veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi e che sono registrati in un registro dei veicoli collegato all'EVR (mediante la funzione DSC) conformemente al presente allegato devono essere registrati solo in detto registro dei veicoli, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

8.

Per ogni veicolo l'EVR deve contenere i riferimenti di tutte le autorizzazioni concesse al veicolo, dei paesi terzi in cui il veicolo è ammesso al traffico internazionale conformemente all'appendice G della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari e alle corrispondenti condizioni per l'uso e altre restrizioni.

9.

Il RE prende misure ragionevoli per garantire l'accuratezza dei dati registrati nell'EVR. A tal fine può chiedere informazioni ad altri RE, in particolare quando il detentore che chiede l'immatricolazione è stabilito in un altro Stato membro. Il RE può decidere di sospendere l'immatricolazione di un veicolo in casi debitamente giustificati.

10.

Se l'autorità nazionale preposta alla sicurezza (NSA) o l'Agenzia ritiene che sia debitamente giustificata la sospensione dell'immatricolazione di un veicolo in conformità all'articolo 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (7), ne chiede la sospensione al RE. A seguito di tale richiesta il RE deve sospendere l'immatricolazione senza indugio.

11.

Il detentore deve trasmettere le domande di immatricolazione al RE competente mediante il modulo elettronico online. Il modulo elettronico e il dashboard devono essere messi a disposizione nell'ambito della funzione ARS e devono essere accessibili dopo l'autenticazione.

12.

Le domande di immatricolazione possono riguardare un singolo veicolo o un elenco di veicoli.

13.

In alcuni casi di immatricolazione gli Stati membri possono richiedere che i documenti giustificativi siano allegati elettronicamente alla domanda di immatricolazione; a tal fine il RE deve pubblicare l'elenco dei documenti giustificativi richiesti in ogni caso di immatricolazione.

14.

Oltre ai dati di cui alla tabella 1, gli Stati membri possono esigere che siano compilati campi supplementari nella domanda di immatricolazione; a tal fine il RE deve pubblicare l'elenco dei campi supplementari richiesti.

15.

L'EVR deve dare al detentore e al RE la possibilità di esaminare, all'interno del sistema, le domande di immatricolazione e i relativi allegati e deve provvedere alla registrazione delle immatricolazioni e delle relative modifiche con le informazioni connesse.

16.

Il RE deve registrare le modifiche nell'EVR entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda completa. Entro questo termine deve immatricolare il veicolo o chiedere rettifiche/chiarimenti.

17.

Il detentore deve essere in grado di verificare lo stato di avanzamento delle sue domande attraverso il dashboard online.

18.

L'EVR deve notificare al detentore e al RE qualsiasi modifica dello stato della domanda di immatricolazione.

3.2.2.   Casi di immatricolazione

I casi di immatricolazione sono specificati qui di seguito. Se necessario possono essere riuniti in un'unica domanda di immatricolazione più casi di immatricolazione'

3.2.2.1.   Nuova immatricolazione

Devono essere compilati tutti i campi obbligatori elencati nella tabella 1, insieme a eventuali campi supplementari richiesti dallo Stato membro in conformità al punto 3.2.1.14.

Il detentore deve trasmettere la domanda deve essere trasmessa al RE di uno Stato membro nell'area d'uso del veicolo in cui è richiesta l'immatricolazione.

Per i veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi conformemente al punto 3.2.1.5, le domande devono essere presentate al RE del primo Stato membro in cui il veicolo è destinato a circolare. In tal caso la domanda deve contenere almeno le generalità del detentore, gli estremi del soggetto responsabile della manutenzione e informazioni sulle restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo.

3.2.2.2.   Aggiornamento di un'immatricolazione esistente

La domanda deve essere trasmessa dal detentore al RE dello Stato membro in cui è immatricolato il veicolo. Devono essere compilati solo i parametri della tabella 1 da aggiornare.

3.2.2.3.   Modifica del detentore

Se cambia il detentore di un veicolo, è responsabilità del detentore registrato informare il RE a tempo debito, in modo che quest'ultimo possa aggiornare l'EVR. Il detentore precedente deve essere cancellato dall'EVR e sollevato dalle sue responsabilità soltanto dopo che il nuovo detentore ha espresso l'accettazione della condizione di detentore. Se alla data di cancellazione dall'EVR del detentore registrato nessun nuovo detentore ha accettato la condizione di detentore, l'immatricolazione del veicolo è sospesa.

3.2.2.4.   Cambiamento di soggetto responsabile della manutenzione (ECM)

Se cambia l'ECM di un veicolo, il detentore registrato deve informare il RE a tempo debito, in modo che quest'ultimo possa aggiornare l'EVR. L'ECM precedente deve fornire la documentazione di manutenzione al detentore o al nuovo ECM. L'ECM precedente è sollevato dalle sue responsabilità quando è cancellato dall'EVR. Se alla data di cancellazione dell'ECM nessun nuovo soggetto ha accettato la condizione di ECM, l'immatricolazione del veicolo è sospesa.

3.2.2.5.   Cambiamento di proprietario

Se cambia il proprietario di un veicolo, il detentore deve informare il RE a tempo debito, in modo che quest'ultimo possa aggiornare l'EVR.

3.2.2.6.   Sospensione o riattivazione dell'immatricolazione

I campi relativi al nuovo stato (8) e il motivo dello stato sono obbligatori. La data dello stato è compilata automaticamente dall'EVR.

Un veicolo la cui immatricolazione è stata sospesa non può essere utilizzato nel sistema ferroviario dell'Unione.

La riattivazione di un'immatricolazione dopo la sospensione richiede un riesame delle condizioni che hanno causato la sospensione da parte del RE, se del caso in coordinamento con l'NSA che ha chiesto la sospensione.

3.2.2.7.   Ritiro dell'immatricolazione

I campi relativi al nuovo stato (8) e il motivo dello stato sono obbligatori. La data dello stato è compilata automaticamente dal sistema.

Un veicolo la cui immatricolazione è stata ritirata non può essere utilizzato nel sistema ferroviario dell'Unione.

3.2.2.8.   Cambiamento di EVN a seguito di modifiche tecniche

L'EVN deve essere modificato quando, a causa di modifiche tecniche apportate al veicolo, questo non rispecchia più l'idoneità all'interoperabilità o le caratteristiche tecniche conformemente all'appendice 6. Tali modifiche tecniche possono richiedere una nuova autorizzazione d'immissione sul mercato e, se del caso, una nuova autorizzazione del tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797. Il detentore deve comunicare tali modifiche al RE dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e, se applicabile, la nuova autorizzazione d'immissione sul mercato. Il RE deve assegnare un nuovo EVN al veicolo.

La modifica dell'EVN consiste in una nuova immatricolazione del veicolo e nel successivo ritiro di quella precedente.

3.2.2.9.   Cambiamento di EVN e di Stato membro di immatricolazione

L'EVN può essere modificato su richiesta del detentore mediante una nuova immatricolazione in uno Stato membro diverso nell'area d'uso e il successivo ritiro della precedente immatricolazione.

3.2.3.   Notifica automatica di modifiche

In seguito a una modifica di uno o più elementi dell'immatricolazione, il sistema informatico dell'EVR invia, mediante posta elettronica, al detentore e alle NSA interessate per l'area d'uso del veicolo una notifica relativa alla modifica, purché gli interessati si siano abbonati in modo da ricevere tali notifiche.

In seguito a un cambiamento di detentore, proprietario o ECM, il sistema informatico dell'EVR invia mediante posta elettronica una notifica automatica, rispettivamente, al detentore precedente e al nuovo detentore, al proprietario precedente e al nuovo proprietario o al precedente ECM e al nuovo ECM.

Il detentore, proprietario o ECM di un veicolo oppure l'organismo che ha rilasciato la dichiarazione ‘CE’ possono ricevere mediante posta elettronica notifiche automatiche di eventuali modifiche alle immatricolazioni cui sono collegati.

3.2.4.   Registrazioni storiche

Tutti i dati contenuti nell'EVR devono essere conservati per 10 anni dalla data di ritiro dell'immatricolazione di un veicolo. Almeno per i primi tre anni i dati devono essere disponibili online. Dopo tre anni i dati possono essere archiviati. Se nel corso del periodo di 10 anni viene iniziata un'indagine che coinvolge uno o più veicoli, i dati relativi a tali veicoli possono essere conservati oltre il periodo di 10 anni, se richiesto dagli organismi investigativi di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o dagli organi giurisdizioni nazionali.

Dopo il ritiro dell'immatricolazione di un veicolo, qualsiasi numero di immatricolazione ad esso assegnato non può essere assegnato a nessun altro veicolo per un periodo di 100 anni a decorrere dalla data del ritiro.

Ogni modifica apportata ai dati nell'EVR deve essere registrata.

3.3.   Gestione degli utenti

3.3.1.   Richiesta dell'utente

Qualsiasi persona o organismo può chiedere al RE competente per la persona o l'organizzazione l'accesso all'EVR mediante un modulo online (parte della funzione centralizzata UCA).

Il RE deve valutare la richiesta e, se del caso, creare un conto utente per il richiedente e assegnare gli opportuni diritti di accesso conformemente ai punti 3.3.2 e 3.3.3.

3.3.2.   Diritti di accesso

I diritti di accesso ai dati dell'EVR sono elencati qui di seguito:

Tabella 2

Organismo

Diritti di lettura

Diritti di aggiornamento

RE dello Stato membro «XX»

Tutti i dati

Tutti i dati nel registro dei veicoli dello SM «XX»

NSA

Tutti i dati

Nessuno

Agenzia

Tutti i dati

Nessuno

Detentore

Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è detentore

Nessuno

ECM

Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, dei veicoli per i quali è il soggetto responsabile della manutenzione (ECM)

Nessuno

Proprietario

Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è proprietario

Nessuno

Impresa ferroviaria

Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri di veicolo

Nessuno

Gestore dell'infrastruttura

Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri di veicolo

Nessuno

L'organismo investigativo di cui all'articolo 22 della direttiva (EU) 2016/798 e l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva (UE) 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Tutti i dati relativi ai veicoli oggetto di controlli e audit

Nessuno

Organismo che ha rilasciato la dichiarazione ‘CE’ di verifica (il richiedente)

Tutti i dati sui veicoli di cui è l'organismo che rilascia la dichiarazione ‘CE’ di verifica (il richiedente), ad eccezione degli estremi del proprietario

Nessuno

Altro utente autorizzato riconosciuto dall'NSA o dall'Agenzia (11)

Da definire a seconda dei casi; durata possibilmente limitata, ad eccezione degli estremi del proprietario

Nessuno

I diritti di accesso ai dati dell'EVR possono essere estesi ai soggetti pertinenti di paesi terzi o a un'organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

3.3.3.   Altri diritti

I detentori possono presentare domanda di immatricolazione.

Ogni organismo può proporre modifiche ai propri dati conservati nei dati di riferimento (cfr. sezione 3.4).

3.3.4.   Sicurezza

L'autenticazione degli utenti avviene mediante nome utente e password. Per quanto riguarda i detentori (richiedenti l'immatricolazione dei veicoli) e i RE, l'autenticazione fornisce il livello di garanzia «significativo» di cui al punto 2.2.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione (12).

3.3.5.   Protezione dei dati

I dati contenuti nell'EVR sono gestiti conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e alla legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dei dati.

3.4.   Dati di riferimento

Al fine di garantire l'armonizzazione dei dati inseriti durante la procedura di immatricolazione l'EVR deve utilizzare dati di riferimento. I dati di riferimento dell'EVR per i parametri di cui alla tabella 1 devono essere messi a disposizione dei detentori nel modulo elettronico armonizzato mediante la funzione ARS.

3.4.1.   Aggiornamento dei dati di riferimento

L'Agenzia deve mantenere aggiornati e disponibili i dati di riferimento in uno strumento centralizzato (parte della funzione RDA) in collaborazione con i RE.

Ogni soggetto registrato nei dati di riferimento può presentare modifiche ai propri dati mediante un'interfaccia web.

A seguito di una domanda di immatricolazione, il RE garantisce che i dati del soggetto siano registrati nei dati di riferimento e che al soggetto sia assegnato un codice organismo dall'Agenzia oppure, se il soggetto è già registrato, che i dati di riferimento siano aggiornati con i nuovi dati presentati dal detentore.

3.4.2.   Codici organismo

3.4.2.1.   Definizione dei codici organismo

Il codice organismo è un identificatore unico, composto di quattro caratteri alfanumerici che l'Agenzia assegna a un unico organismo.

3.4.2.2.   Formato dei codici organismo

Per ciascuno dei quattro caratteri alfanumerici si può utilizzare una qualsiasi delle 26 lettere dell'alfabeto ISO 8859-1 o qualsiasi numero dal 0 al 9. Le lettere devono essere maiuscole.

3.4.2.3.   Assegnazione dei codici agli organismi

Un codice organismo deve essere assegnato a ogni organismo che accede all'EVR o che vi è identificato.

L'Agenzia deve pubblicare e aggiornare la procedura per la creazione e l'assegnazione dei codici organismo.

Le linee guida dell'EVR devono specificare l'intervallo da assegnare solo alle imprese che rientrano nell'ambito delle STI TAP e TAF.

3.4.2.4.   Pubblicazione dell'elenco dei codici organismo

L'Agenzia deve pubblicare sul suo sito web l'elenco dei codici organismo.

4.   VEICOLI ESISTENTI

4.1.   Numero del veicolo

1.

I veicoli che già possiedono un numero di 12 cifre conservano il loro numero attuale. Il numero di 12 cifre deve essere registrato come tale senza modifiche.

2.

Ai veicoli che non possiedono un numero di 12 cifre (14) si assegna un numero di 12 cifre nell'EVR (conformemente all'appendice 6). Il sistema informatico dell'EVR deve collegare questo 'EVN al numero attuale del veicolo. Per i veicoli utilizzati nel traffico internazionale, ad eccezione di quelli destinati a un uso storico, il numero di 12 cifre deve essere apposto fisicamente sul veicolo entro un periodo di sei anni dopo l'assegnazione nell'EVR. Per i veicoli utilizzati nel traffico nazionale e per quelli destinati a un uso storico l'apposizione fisica del numero di 12 cifre è volontaria.

4.2.   Procedura per la migrazione dai registri nazionali dei veicoli (NVR) all'EVR

L'organismo precedentemente responsabile dell'immatricolazione del veicolo deve trasmettere tutte le informazioni a disposizione al RE del paese in cui è ubicato.

I veicoli esistenti devono essere registrati solo da uno dei seguenti Stati membri:

lo Stato membro in cui sono stati autorizzati alla messa in servizio per la prima volta conformemente agli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE;

lo Stato membro in cui sono stati immatricolati dopo essere stati autorizzati conformemente agli articoli 21 e 25 della direttiva (UE) 2016/797;

nel caso di immatricolazioni trasferite all'NVR di un altro Stato membro, da tale Stato membro.

4.3.   Sistemi esistenti

I RIN standard, il motore di traduzione e il registro virtuale di immatricolazione di cui alla decisione 2007/756/CE della Commissione saranno soppressi.

5.   LINEE GUIDA

Per facilitare l'attuazione e l'uso del presente allegato l'Agenzia deve pubblicare e aggiornare linee guida apposite.

Gli Stati membri devono istituire, pubblicare e aggiornare le linee guida, in particolare quelle relative alla loro politica linguistica, ivi comprese le disposizioni in materia di comunicazione.


(*1)  I codici sono quelli ufficiali pubblicati e aggiornati sul sito web dell'Unione nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali. Nel caso del Channel Tunnel Intergovernmental Commission si utilizza il codice paese CT. Nel caso dell'Agenzia si utilizza il codice paese EU.

(1)  Il materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in Estonia, Lettonia o Lituania e destinato a essere utilizzato al di fuori dell'Unione come parte della flotta comune di carri merci per la rete ferroviaria con scartamento di 1 520 mm deve essere registrato sia nell'EVR che nella banca dati del Consiglio dei trasporti ferroviari della Comunità di Stati indipendenti. In questo caso può essere applicato il sistema di numerazione a 8 cifre invece di quello specificato nell'appendice 6.

(2)  Per i veicoli autorizzati in conformità all'articolo 26 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1) e all'articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797.

(3)  Deve essere possibile specificare i riferimenti alla dichiarazione ‘CE’ di verifica per il sottosistema Materiale rotabile e per il sottosistema CCS.

(4)  Deve essere possibile specificare i dati per tutte le autorizzazioni concesse al veicolo.

(5)  L'autorizzazione d'immissione sul mercato rilasciata conformemente al capo V della direttiva (UE) 2016/797 o l'autorizzazione di messa in servizio rilasciata conformemente al capo V della direttiva 2008/57/CE oppure conformemente ai regimi di autorizzazione in vigore prima del recepimento della direttiva 2008/57/CE.

(6)  Se del caso, altri campi menzionati al punto 3.2.1.14.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

(8)  Conformemente all'appendice 3.

(9)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(10)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(11)  In cooperazione con le altre NSA, l’Agenzia deve definire la procedura di riconoscimento degli utenti autorizzati.

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 7).

(13)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(14)  Fatta salva la nota (1) della tabella 1.

APPENDICE 1

CODICI IDENTIFICATIVI DELLE RESTRIZIONI

1.   PRINCIPI

Alle restrizioni di cui all'autorizzazione d'immissione sul mercato deve essere assegnato un codice armonizzato o un codice nazionale.

2.   STRUTTURA

Ogni codice è una combinazione di:

categoria di restrizione,

tipo di restrizione,

valore o specifica,

che sono uniti da un punto (.):

[Categoria].[Tipo].[Valore o specifica].

3.   CODICI DELLE RESTRIZIONI

1.

I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri.

L'Agenzia deve aggiornare e pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni per l'intero sistema ferroviario dell'Unione.

Se l'NSA ritiene necessario aggiungere un nuovo codice all'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni, deve chiedere all'Agenzia di esaminare l'inserimento del nuovo codice.

L'Agenzia deve valutare la richiesta e, all'occorrenza, consultare altre NSA. Se del caso l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

2.

L'Agenzia deve mantenere aggiornato l'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'uso dei codici nazionali delle restrizioni deve essere limitato a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l'applicazione in altri Stati membri.

Per i tipi di restrizione non indicati nell'elenco di cui al paragrafo 1, l'NSA deve chiedere all'Agenzia di inserire di un nuovo codice nell'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'Agenzia deve valutare la richiesta e, all'occorrenza consultare, altre NSA. Se del caso l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

3.

Il codice di restrizione per le autorità multinazionali preposte alla sicurezza è considerato al pari di un codice nazionale delle restrizioni.

4.

L'uso di restrizioni prive di codice deve essere limitato a quelle restrizioni la cui applicazione a diversi tipi di veicoli è improbabile a causa del loro carattere particolare.

L'Agenzia deve mantenere un elenco unico dei codici delle restrizioni per l'EVR, il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797, lo sportello unico e la banca dati in materia di sicurezza e interoperabilità dell'Agenzia ferroviaria europea.

5.

All'occorrenza l'Agenzia può coordinare il processo di armonizzazione dei codici delle restrizioni con la pertinente organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

APPENDICE 2

STRUTTURA E CONTENUTO DEL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE EUROPEO

L'Agenzia deve stabilire la struttura e il contenuto del numero di identificazione europeo (EIN), compresa la codifica dei tipi di documenti interessati, in un documento tecnico che deve pubblicare sul proprio sito web.

APPENDICE 3

CODICE DELLO STATUS DELL'IMMATRICOLAZIONE

Codice

Status dell'immatricolazione (1)

Motivo dello status dell'immatricolazione

Descrizione

00

Valida

Non applicabile

Il veicolo ha un'immatricolazione valida.

10

Sospesa

Non applicabile

L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta del detentore o per decisione dell'NSA dello Stato membro di immatricolazione o del RE.

Codice non più utilizzabile.

11

Sospesa

Non applicabile

L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta del detentore.

Il veicolo è destinato a essere stoccato in condizioni operative come riserva inattiva o strategica.

12

Sospesa

Specificato dal detentore e registrato nel parametro 10.3.

L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta del detentore.

Altro motivo

13

Sospesa

Specificato dall'NSA dello Stato membro di immatricolazione e registrato nel parametro 10.3.

L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta dell'NSA dello Stato membro di immatricolazione.

14

Sospesa

Specificato dal RE e registrato nel parametro 10.3.

L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa per decisione del RE.

20

Ritirata

Non applicabile

L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore.

È noto che il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un numero diverso, per utilizzo continuato su tutto il sistema ferroviario dell'Unione o su parte di esso.

Codice non più utilizzabile.

21

Ritirata

Non applicabile

L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore.

È noto che il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un EVN diverso a causa di modifiche tecniche del veicolo. Cfr. il punto 3.2.2.8.

22

Ritirata

Non applicabile

L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore.

È noto che il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un EVN diverso e da uno Stato membro diverso nell'area d'uso. Cfr. il punto 3.2.2.9.

30

Ritirata

Specificato dal detentore e registrato nel parametro 10.3.

L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore.

L'immatricolazione del veicolo per l'esercizio sul sistema ferroviario dell'Unione è scaduta e non è nota una nuova immatricolazione.

31

Ritirata

Non applicabile

L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore.

Il veicolo è destinato all'uso continuato come veicolo ferroviario al di fuori del sistema ferroviario dell'Unione.

32

Ritirata

Non applicabile

L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore.

Il veicolo è destinato al recupero di componenti/moduli/parti di ricambio interoperabili o a una profonda ristrutturazione.

33

Ritirata

Non applicabile

L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore.

Il veicolo è stato rottamato e i materiali (comprese le principali parti di ricambio) saranno riciclati.

34

Ritirata

Non applicabile

L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore.

Il veicolo è destinato a essere utilizzato come «materiale rotabile storico conservato» su una rete separata o a fini espositivi in condizioni statiche, al di fuori del sistema ferroviario dell'Unione.

Utilizzo dei codici

I codici e il motivo devono basarsi esclusivamente sulle informazioni fornite al RE dal soggetto che richiede di modificare lo status dell'immatricolazione.


(1)  La presente tabella riporta lo status dell'immatricolazione solo per le immatricolazioni completate.

APPENDICE 4

Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine Image Testo di immagine

APPENDICE 5

GLOSSARIO

Acronimi/abbreviazioni

Definizione

Agenzia

Agenzia ferroviaria dell'Unione europea istituita dal regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

Richiedente

Persona fisica o giuridica che chiede l'autorizzazione d immissione sul mercato di un veicolo

Area d'uso di un veicolo

Rete o reti all'interno di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri in cui è previsto l'utilizzo di un veicolo ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/797

Funzione ARS

Funzione di applicazione, registrazione e archiviazione dei dati (Application, Registration and data Storage)

ATMF

Norme uniformi relative all'ammissione tecnica del materiale rotabile utilizzato nel traffico internazionale (ATMF — Appendice G della COTIF)

Organismo di autorizzazione

Organismo (NSA o l'Agenzia) che ha autorizzato l'immissione sul mercato

Autorizzazione

Autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo

Funzione C-ARS

Funzione di applicazione, registrazione e archiviazione (ARS) dei dati (centralizzata)

COTIF

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari

Funzione D-ARS

Funzione di applicazione, registrazione e archiviazione (ARS) dei dati (decentrata)

Funzione DSC

Funzione di ricerca e consultazione dei dati (Data Search and Consultation)

ECM

Soggetto responsabile della manutenzione (Entity in Charge of Maintenance)

EIN

Numero di identificazione europeo (European identification number)

EVN

Numero europeo del veicolo (European vehicle number)

EVR

Registro europeo dei veicoli (European Vehicle Register) di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797

ERATV

Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (European Register of Authorised Types of Vehicles) di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797

GDPR

Regolamento (UE) 2016/679

ISO

Organizzazione internazionale per la standardizzazione

IT

Tecnologie dell'informazione (Information Technology)

NSA

Autorità nazionale preposta alla sicurezza (National Safety Authority)

NVR

Registro nazionale dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797

OTIF

Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail)

Funzione RDA

Funzione di gestione dei dati di riferimento (Reference Data Administration)

RE

Organismo di immatricolazione (Registration Entity), l'organismo designato da ciascuno Stato membro a norma della presente decisione

RIC

Regolamentazione che disciplina l'uso reciproco di carri e carri freno nel traffico internazionale

RIV

Regolamentazione che disciplina l'uso reciproco di carri nel traffico internazionale

(STI) TAF

(STI) Applicazioni telematiche per il traffico merci

(STI) TAP

(STI) Applicazioni telematiche per il traffico passeggeri

STI

Specifica tecnica di interoperabilità

Funzione UCA

Funzione di creazione e gestione utenti (User Creation and Administration)

VKM

Marcatura del detentore del veicolo (Vehicle Keeper Marking)

VKMR

Registro delle marcature dei detentori dei veicoli (Vehicle Keeper Marking Register)

VVR

Registro virtuale dei veicoli (Virtual Vehicle Register), quale definito dalla decisione 2007/756/CE


(1)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

APPENDICE 6

PARTE «0»

Identificazione del veicolo

Osservazioni generali

La presente appendice descrive il numero europeo del veicolo e la marcatura connessa applicati in maniera visibile su ogni veicolo per consentirne l'identificazione univoca in esercizio. Non descrive altri numeri o marcature eventualmente incisi o apposti in maniera permanente sul telaio o sui componenti principali del veicolo in fase di costruzione.

Numero europeo del veicolo e abbreviazioni connesse

A ciascun veicolo ferroviario deve essere assegnato un numero di 12 cifre (detto numero europeo del veicolo — EVN) con la struttura seguente:

Tipo di Materiale rotabile

Idoneità all'interoperabilità e tipo di veicolo [2 cifre]

Paese in cui il veicolo è immatricolato

Caratteristiche tecniche

Numero di serie

Cifra di controllo

[2 cifre]

[4 cifre]

[3 cifre]

[1 cifra]

Carri

da 00 a 09

da 10 a 19

da 20 a 29

da 30 a 39

da 40 a 49

da 80 a 89

[dettagli nella parte 6]

da 01 a 99

[dettagli nella parte 4]

da 0000 a 9999

[dettagli nella parte 9]

da 000 a 999

da 0 a 9

[dettagli nella parte 3]

Veicoli viaggiatori rimorchiati

da 50 a 59

da 60 a 69

da 70 a 79

[dettagli nella parte 7]

da 0000 a 9999

[dettagli nella parte 10]

da 000 a 999

Materiale rotabile di trazione e unità di un convoglio in composizione fissa o prestabilita

da 90 a 99

[dettagli nella parte 8]

da 000000 a 8999999

[il significato di queste cifre è definito dagli Stati membri, eventualmente con accordi bilaterali o multilaterali]

Veicoli speciali

da 9000 a 9999

[dettagli nella parte 11]

da 000 a 999

All'interno di un dato paese le sette cifre delle caratteristiche tecniche e il numero di serie sono sufficienti a identificare in modo univoco un veicolo all'interno di ogni gruppo di veicoli passeggeri rimorchiati e di veicoli speciali (1).

Il numero è completato da marcature alfabetiche:

a)

codice del paese di immatricolazione del veicolo (dettagli nella parte 4);

b)

marcatura del detentore del veicolo (dettagli nella parte 1);

c)

sigla delle caratteristiche tecniche (dettagli nella parte 12 per i carri; nella parte 13 per i veicoli passeggeri rimorchiati).

PARTE 1

Marcatura del detentore del veicolo

1.   Definizione di marcatura del detentore del veicolo (VKM)

La marcatura del detentore del veicolo (VKM) è un codice alfanumerico composto da un minimo di 2 e un massimo di 5 lettere (2). La VKM è apposta su ciascun veicolo ferroviario, vicino all'EVN. La VKM indica che il detentore è registrato nell'EVR.

La VKM è univoca in tutti i paesi in cui si applica la presente decisione e in tutti i paesi che aderiscono a un accordo che comporta l'applicazione del sistema di numerazione dei veicoli e di marcatura del detentore del veicolo descritto nella presente decisione.

Se il detentore ha la sede principale di attività in un paese terzo che non fa parte dell'OTIF, la VKM deve essere richiesta alla segreteria generale dell'OTIF.

2.   Formato marcatura del detentore del veicolo

La VKM indica, possibilmente in modo riconoscibile, la denominazione completa o la sigla del detentore del veicolo. Si può utilizzare una qualsiasi delle 26 lettere dell'alfabeto ISO 8859-1. Le lettere della VKM sono scritte in maiuscolo. Le lettere che non sono iniziali delle parole che compongono il nome del detentore possono essere scritte in minuscolo. Ai fini del controllo dell'univocità, le lettere scritte in minuscolo sono considerate come scritte in maiuscolo.

Le lettere possono contenere segni diacritici (3). Ai fini del controllo dell'univocità non si tiene conto dei segni diacritici usati nelle lettere.

Per i veicoli dei detentori aventi sede in un paese che non utilizza l'alfabeto latino, si può far seguire alla VKM la traduzione della marcatura nell'alfabeto locale, separata da una barra («/»). La VKM scritta in caratteri locali non è presa in considerazione ai fini dell'elaborazione dei dati.

3.   Disposizioni sull'assegnazione della marcatura del detentore del veicolo

A un detentore può essere attribuita più di una VKM nel caso in cui:

il detentore abbia una denominazione formale in più di una lingua;

il detentore abbia fondati motivi per distinguere le flotte di veicoli separate all'interno della propria organizzazione.

È ammessa l'assegnazione di un'unica VKM a un gruppo di imprese:

appartenenti a un'unica struttura aziendale (ad esempio società holding);

appartenenti a un'unica struttura aziendale che abbia affidato ad un'unica organizzazione al suo interno la gestione di tutti gli aspetti per conto di tutte le altre;

che hanno incaricato un solo soggetto giuridico distinto di occuparsi di tutte le questioni a loro nome. In tal caso il soggetto giuridico è il detentore.

4.   Registro delle marcature dei detentori dei veicoli e procedura di assegnazione

Il registro delle VKM è pubblico e deve essere aggiornato in tempo reale.

Il richiedente deve fare domanda di VKM all'NSA dello Stato membro in cui ha la sede principale di attività. Tale NSA controlla la domanda e la trasmette successivamente all'Agenzia. La VKM può essere utilizzata solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

Se l'intestatario di una VKM cessa di utilizzarla, ne deve dare comunicazione all'autorità nazionale competente, la quale deve trasmettere l'informazione all'Agenzia. La VKM viene quindi revocata non appena il detentore dimostra di aver modificato la marcatura in tutti i veicoli su cui era apposta. La stessa marcatura non può essere riassegnata per 10 anni, a meno che non venga nuovamente assegnata all'intestatario originario o, su sua richiesta, a un altro intestatario.

Una VKM può essere trasferita dall'intestatario a un altro intestatario che diventa il successore legale dell'intestatario originario. La VKM rimane valida quando l'intestatario assume una nuova denominazione priva di elementi di somiglianza con la VKM.

In caso di un cambiamento di detentore che comporti un cambiamento di VKM, entro tre mesi dalla data di registrazione nell'EVR occorre apporre sui carri in questione una nuova VKM. In caso di discrepanza tra una VKM apposta sul veicolo e i dati registrati nell'EVR, prevalgono questi ultimi.

PARTE 2

non utilizzata

PARTE 3

Regole per il calcolo della cifra di controllo (12a cifra)

La cifra di controllo si calcola nel modo seguente:

si lasciano inalterate le cifre del numero di base in posizione pari (partendo da destra);

si moltiplicano per 2 le cifre del numero di base in posizione dispari (partendo da destra);

si calcola quindi la somma delle cifre in posizione pari e dei prodotti parziali ottenuti moltiplicando per 2 le cifre in posizione dispari;

si considera la cifra delle unità della somma così ottenuta;

la cifra di controllo è data dalle unità che mancano per arrivare a 10; se la cifra dell'unità è zero, anche la cifra di controllo è zero.

Esempi

1 -

Numero di base

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

 

Fattore di moltiplicazione

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

 

Somma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

 

La cifra delle unità della somma è 2.

La cifra di controllo è pertanto 8 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 33 84 4796 100 – 8.


2 -

Numero di base

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

 

Fattore di moltiplicazione

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

 

Somma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

 

La cifra delle unità della somma è 0.

La cifra di controllo è pertanto 0 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 31 51 3320 198 – 0.

PARTE 4

Codici dei paesi di immatricolazione dei veicoli (3a e 4a cifra e sigla)

Le informazioni riguardanti paesi terzi sono riportate unicamente a titolo informativo.

Paesi

Codice alfabetico del paese (1)

Codice numerico del paese

 

Paesi

Codice alfabetico del paese (1)

Codice numerico del paese

Albania

AL

41

 

Lituania

LT

24

Algeria

DZ

92

 

Lussemburgo

L

82

Armenia

AM

58

 

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK

65

Austria

A

81 (6)

 

Malta

M

 

Azerbaigian

AZ

57

 

Moldova

MD (1)

23

Bielorussia

BY

21

 

Monaco

MC

 

Belgio

B

88

 

Mongolia

MGL

31

Bosnia-Erzegovina

BIH

50 e 44 (2)

 

Montenegro

MNE

62

Bulgaria

BG

52

 

Marocco

MA

93

Cina

RC

33

 

Paesi Bassi

NL

84

Croazia

HR

78

 

Corea del Nord

PRK (1)

30

Cuba

CU (1)

40

 

Norvegia

N

76

Cipro

CY

 

 

Polonia

PL

51

Repubblica ceca

CZ

54

 

Portogallo

P

94

Danimarca

DK

86

 

Romania

RO

53

Egitto

ET

90

 

Russia

RUS

20

Estonia

EST

26

 

Serbia

SRB

72

Finlandia

FIN

10

 

Slovacchia

SK

56

Francia

F

87

 

Slovenia

SLO

79

Georgia

GE

28

 

Corea del Sud

ROK

61

Germania

D

80 (7)

 

Spagna

E

71

Grecia

GR

73

 

Svezia

S

74

Ungheria

H

55 (5)

 

Svizzera

CH

85 (4)

Iran

IR

96

 

Siria

SYR

97

Iraq

IRQ (1)

99

 

Tagikistan

TJ

66

Irlanda

IRL

60

 

Tunisia

TN

91

Israele

IL

95

 

Turchia

TR

75

Italia

I

83 (3)

 

Turkmenistan

TM

67

Giappone

J

42

 

Ucraina

UA

22

Kazakistan

KZ

27

 

Regno Unito

GB

70

Kirghizistan

KS

59

 

Uzbekistan

UZ

29

Lettonia

LV

25

 

Vietnam

VN (1)

32

Libano

RL

98

 

(1)

Conformemente al sistema di codici alfabetici descritto nell'appendice 4 della convenzione del 1949 e nell'articolo 45, paragrafo 4, della convenzione del 1968 sulla circolazione stradale.

(2)

La Bosnia-Erzegovina utilizza 2 codici ferroviari specifici. Il codice numerico 49 è riservato.

(3)

E codice specifico (*) 64 per FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio)

(4)

E codice specifico (*) 63 per la linea BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn) utilizzato per i veicoli autorizzati prima del 2007.

(5) (6)

E codice specifico (*) 43 per GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) utilizzato per i veicoli autorizzati prima del 2007.

(7)

E codice specifico (*) 68 per AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn).

(*)

A qualsiasi nuovo veicolo registrato nell'EVR per AAE, BLS, FNME o GySEV/ROeEE va attribuito il codice identificativo standard del paese. Il sistema informatico dell'EVR deve considerare entrambi i codici (codice principale del paese e codice specifico) come riferiti allo stesso paese.

Liechtenstein

FL

 

 

PARTE 5

non utilizzata

PARTE 6

Codici di interoperabilità usati per i carri (1a e 2a cifre)

 

 

2a cifra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2a cifra

 

1a cifra

 

 

1a cifra

 

 

Scartamento

fisso o variabile

fisso

variabile

fisso

variabile

fisso

variabile

fisso

variabile

fisso o variabile

Scartamento

 

Carri conformi alla STI WAG (1) compresa la sezione 7.1.2 e tutte le condizioni di cui all'appendice C

0

ad assi

Da non utilizzare

Carri

Da non utilizzare (3)

Carri PPV/PPW

(scartamento variabile)

ad assi

0

1

a carrelli

a carrelli

1

2

ad assi

Carri

Carri PPV/PPW

(scartamento fisso)

ad assi

2

3

a carrelli

a carrelli

3

Altri carri

4

ad assi (2)

Carri utilizzati per la manutenzione

Altri carri

Carri con numerazione speciale per caratteristiche tecniche che non sono messi in servizio nell'UE

ad assi (2)

4

8

a carrelli (2)

a carrelli (2)

8

 

 

 

 

 

 

 

1a cifra

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1a cifra

 

2a cifra

2a cifra

 

PARTE 7

Codici di attitudine al traffico internazionale usati per i veicoli viaggiatori rimorchiati (cifre 1-2)

 

Traffico interno

TEN (4) e/o COTIF (5) e/o PPV/PPW

Traffico interno o traffico internazionale con accordi speciali

TEN (4) e/o COTIF (5)

PPV/PPW

 

2a cifra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1a cifra

 

5

Veicoli per traffico nazionale

Veicoli a scartamento fisso senza aria condizionata (compresi i carri per trasporto auto)

Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) senza aria condizionata

Da non utilizzare

Veicoli a scartamento variabile (1435/1668) senza aria condizionata

Veicoli storici

Da non utilizzare (6)

Veicoli a scartamento fisso

Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) mediante cambio carrelli

Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) con assi a scartamento variabile

6

Veicoli di servizio

Veicoli a scartamento fisso con aria condizionata

Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) con aria condizionata

Veicoli di servizio

Veicoli a scartamento variabile (1435/1668) con aria condizionata

Veicoli per trasporto auto

Da non utilizzare (6)

7

Veicoli con aria condizionata pressurizzati

Da non utilizzare

Da non utilizzare

Veicoli a scartamento fisso con aria condizionata pressurizzati

Da non utilizzare

Altri veicoli

Da non utilizzare

Da non utilizzare

Da non utilizzare

Da non utilizzare

PARTE 8

Tipi di materiale di trazione e unità di un convoglio a composizione fissa o prestabilita (1a e 2a cifre)

La prima cifra è «9».

Se la seconda cifra descrive il tipo di mezzo di trazione, è obbligatorio usare i seguenti codici:

Codice

Tipo generale di veicolo

0

Varie

1

Locomotiva elettrica

2

Locomotiva diesel

3

Complesso a trazione elettrica (EMU) (per alta velocità) [veicolo automotore o rimorchio]

4

Complesso a trazione elettrica (EMU) (eccetto per alta velocità) [veicolo automotore o rimorchio]

5

Complesso a trazione diesel (DMU) [veicolo automotore o rimorchio]

6

Rimorchio specializzato

7

Locomotiva elettrica di manovra

8

Locomotiva diesel di manovra

9

Veicolo speciale

PARTE 9

Marcatura numerica uniforme dei carri (cifre da 5 a 8)

L'Agenzia gestisce la marcatura numerica associata alle caratteristiche tecniche principali del carro e la pubblica sul suo sito (www.era.europa.eu).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

PARTE 10

Codici delle caratteristiche tecniche del materiale passeggeri trainato (5a e 6a cifra)

L'Agenzia gestisce i codici relativi alle caratteristiche tecniche del materiale passeggeri trainato e li pubblica sul suo sito Internet (www.era.europa.eu).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

PARTE 11

Codici delle caratteristiche tecniche dei veicoli speciali (cifre da 6 a 8)

L'Agenzia gestisce i codici relativi alle caratteristiche tecniche dei veicoli speciali e li pubblica sul suo sito Internet (www.era.europa.eu).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

PARTE 12

Marcatura letterale dei carri

L'Agenzia gestisce i codici per la marcatura letterale dei carri (ad eccezione di carri articolati e multipli) e li pubblica sul suo sito web (www.era.europa.eu).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

PARTE 13

Marcatura letterale per materiale passeggeri trainato

L'Agenzia gestisce i codici per la marcatura letterale del materiale passeggeri trainato e li pubblica sul suo sito web (www.era.europa.eu).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.


(1)  Per i veicoli speciali, il numero deve essere univoco in ogni paese e composto dalla prima e dalle ultime cinque cifre delle caratteristiche tecniche e del numero seriale.

(2)  La NMBS/SNCB può continuare a usare una singola B cerchiata.

(3)  I segni diacritici sono «segni di accento», come in À, Ç, Ö, Č, Ž, Å ecc. Le lettere speciali quali Ø e Æ sono rappresentate con una lettera singola; nelle verifiche di univocità la Ø è considerata una O e la Æ una A.

(1)  Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).

(2)  Scartamento fisso o variabile.

(3)  Tranne per i carri della categoria I (carri refrigeranti), da non utilizzare per i veicoli nuovi autorizzati alla messa in servizio.

(4)  Conformità alle STI applicabili, cfr. appendice H, parte 6, del regolamento (UE) 2015/995 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 165 del 30.6.2015, pag. 1).

(5)  Compresi veicoli che, a norma dei regolamenti esistenti, recano le cifre definite nella presente tabella. COTIF: Veicolo conforme al regolamento COTIF in vigore al momento della messa in servizio.

(6)  Tranne per i carri a scartamento fisso (56) e a scartamento variabile (66) già in servizio, da non utilizzare per veicoli nuovi.


Rettifiche

26.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/92


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1285 del Consiglio, del 24 settembre 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 240 del 25 settembre 2018 )

Pagina 6, allegato, punto 4):

anziché:

«24.

Nome: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QUASSIM 4: OMAR»

leggasi:

«24.

Nome: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR».

26.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/92


Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2018/1290 del Consiglio, del 24 settembre 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 240 del 25 settembre 2018 )

Pagina 65, allegato, punto 4):

anziché:

«24.

Name: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QUASSIM 4: OMAR»

leggasi:

«24.

Name: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR».