ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 265

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
24 ottobre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1594 della Commissione, del 22 ottobre 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (STG)]

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/1595 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'Interpretazione 23 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1596 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

9

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1597 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 7117]  ( 1 )

13

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione n. 1/2018 del consiglio di cooperazione UE–Azerbaigian, del 28 settembre 2018, sulle priorità del partenariato UE-Azerbaigian [2018/1598]

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1594 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Slovacchia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Bratislavský rožok»/«Pressburger Kipfel»/«Pozsonyi kifli», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 729/2012 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativamente alla denominazione «Bratislavský rožok»/«Pressburger Kipfel»/«Pozsonyi kifli» (STG) è approvata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 729/2012 della Commissione, dell'8 agosto 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (STG)] (GU L 213 del 10.8.2012, pag. 9).

(3)  GU C 19 del 19.1.2018, pag. 28.


24.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/3


REGOLAMENTO (UE) 2018/1595 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'Interpretazione 23 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 7 giugno 2017 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l'Interpretazione 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). L'IFRIC 23 precisa come riflettere l'incertezza nella contabilizzazione delle imposte sul reddito.

(3)

L'adozione dell'IFRIC 23 comporta di conseguenza modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.

(4)

La consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che l'IFRIC 23 soddisfa i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a)

è inserita l'Interpretazione 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 23) di cui all'allegato del presente regolamento;

b)

l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 è modificato conformemente all'IFRIC 23 di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2019 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

IFRIC 23

INCERTEZZA SUI TRATTAMENTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO

IFRIC 23

INCERTEZZA SUI TRATTAMENTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO

RIFERIMENTI

IAS 1 Presentazione del bilancio

IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento

IAS 12 Imposte sul reddito

PREMESSA

1.

Lo IAS 12 Imposte sul reddito specifica i requisiti per le attività e le passività fiscali correnti e differite. L'entità applica i requisiti previsti dallo IAS 12 sulla base delle normative fiscali applicabili.

2.

Potrebbe succedere di non sapere esattamente come applicare la normativa fiscale ad una particolare operazione o circostanza. Può essere che l'accettabilità di un particolare trattamento fiscale ai sensi della normativa fiscale non sia nota fino al momento in cui l'autorità fiscale competente o un giudice prende una decisione. Di conseguenza, un contenzioso o il controllo dell'autorità fiscale su un particolare trattamento può influire sulla contabilizzazione, da parte dell'entità, di un'attività o passività fiscale corrente o differita.

3.

Nella presente Interpretazione si intende per:

a)

«trattamento fiscale», un trattamento applicato dall'entità o che l'entità prevede di applicare in sede di dichiarazione dei redditi;

b)

«autorità fiscale», l'organo o gli organi che decidono se il trattamento fiscale è accettabile ai sensi della normativa fiscale. Potrebbe trattarsi anche di un giudice;

c)

«trattamento fiscale incerto», un trattamento fiscale la cui accettazione da parte dell'autorità fiscale competente ai sensi della normativa fiscale è incerta. Per esempio, la decisione di un'entità di non presentare la dichiarazione dei redditi in una giurisdizione fiscale o di non includere determinati redditi nel reddito imponibile costituisce un trattamento fiscale incerto se incerta è la sua accettabilità ai sensi della normativa fiscale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4.

La presente Interpretazione chiarisce come applicare i requisiti relativi alla rilevazione e alla valutazione di cui allo IAS 12 quando vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito. In tal caso, l'entità deve rilevare e valutare la sua attività o passività fiscale corrente o differita applicando i requisiti di cui allo IAS 12 sulla base del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote fiscali determinate applicando la presente Interpretazione.

PROBLEMI

5.

In caso di incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito, la presente Interpretazione tratta le seguenti questioni:

a)

se l'entità prende in considerazione i trattamenti fiscali incerti separatamente o congiuntamente;

b)

le ipotesi formulate dall'entità circa l'esito del controllo sui trattamenti fiscali da parte delle autorità fiscali;

c)

come l'entità determina il reddito imponibile (perdita fiscale), i valori ai fini fiscali, le perdite fiscali non utilizzate, i crediti di imposta non utilizzati e le aliquote d'imposta; e

d)

come l'entità tiene conto dei cambiamenti nei fatti e nelle circostanze.

INTERPRETAZIONE

L'entità prende in considerazione i trattamenti fiscali incerti separatamente o congiuntamente

6.

In funzione dell'approccio che meglio prevede la soluzione dell'incertezza, l'entità deve decidere se prendere in considerazione ciascun trattamento fiscale incerto separatamente o congiuntamente a uno o più trattamenti fiscali incerti. Nel determinare l'approccio che meglio prevede la soluzione dell'incertezza, l'entità potrebbe tener conto, ad esempio, a) del modo in cui essa prepara la dichiarazione dei redditi e giustifica i trattamenti fiscali; o b) del modo in cui, stando alle previsioni dell'entità, l'autorità fiscale dovrebbe procedere al controllo e risolvere le questioni che potrebbero emergere dallo stesso.

7.

Se, in applicazione del paragrafo 6, l'entità considera congiuntamente più trattamenti fiscali incerti, qualsiasi riferimento a un «trattamento fiscale incerto» nella presente Interpretazione deve essere inteso dall'entità come riferito al gruppo di trattamenti fiscali incerti considerato nel suo insieme.

Controllo da parte delle autorità fiscali

8.

Nel valutare se e in che modo un trattamento fiscale incerto incide sulla determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti d'imposta non utilizzati e delle aliquote d'imposta, l'entità deve presumere che l'autorità fiscale, in fase di verifica, controllerà gli importi che ha il diritto di esaminare e che sarà a completa conoscenza di tutte le relative informazioni.

Determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote d'imposta

9.

L'entità deve determinare se è probabile che il trattamento fiscale incerto sia accettato dall'autorità fiscale.

10.

Se conclude che è probabile che l'autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, l'entità deve determinare il reddito imponibile (perdita fiscale), i valori ai fini fiscali, le perdite fiscali non utilizzate, i crediti d'imposta non utilizzati o le aliquote fiscali in funzione del trattamento fiscale applicato o che prevede di applicare in sede di dichiarazione dei redditi.

11.

Se conclude che è improbabile che l'autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, l'entità deve riportare l'effetto di tale incertezza nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti d'imposta non utilizzati o delle aliquote fiscali connessi a tale trattamento. L'entità deve riportare l'effetto dell'incertezza per ciascun trattamento fiscale incerto avvalendosi di uno dei due metodi seguenti, scegliendo quello che, secondo le sue proiezioni, meglio prevede la soluzione dell'incertezza:

a)

il metodo dell'importo più probabile, ossia l'importo che, tra i vari risultati possibili, ha la maggiore probabilità di verificarsi. Il metodo dell'importo più probabile potrebbe prevedere meglio la soluzione dell'incertezza se ci sono solo due risultati possibili o se i risultati sono concentrati attorno ad un valore;

b)

il metodo del valore atteso, ossia la somma dei diversi importi di una gamma di risultati possibili, ponderati per la probabilità che si verifichino. Il metodo del valore atteso potrebbe prevedere meglio la soluzione dell'incertezza se vi sono più di due risultati possibili o se i risultati non sono concentrati attorno ad un valore.

12.

Se un trattamento fiscale incerto ha effetti sulle imposte correnti e su quelle differite (ad esempio, se ha effetti sia sul reddito imponibile utilizzato per determinare le imposte correnti che sui valori ai fini fiscali utilizzati per determinare le imposte differite), l'entità deve adottare decisioni e stime coerenti per le imposte correnti e per quelle differite.

Cambiamenti nei fatti e nelle circostanze

13.

L'entità deve rideterminare la decisione o la stima richiesta dalla presente Interpretazione se cambiano i fatti e le circostanze su cui era fondata la decisione o la stima o in ragione di nuove informazioni che incidono sulla decisione o sulla stima. Per esempio, un cambiamento nei fatti e nelle circostanze potrebbe portare l'entità a conclusioni diverse circa l'accettabilità di un trattamento fiscale o la stima dell'effetto dell'incertezza o entrambe. I paragrafi A1-A3 contengono indicazioni sui cambiamenti nei fatti e nelle circostanze.

14.

L'entità deve riflettere l'effetto di un cambiamento nei fatti e nelle circostanze o di nuove informazioni cambiando la stima contabile in applicazione dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. L'entità deve applicare lo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento per determinare se il cambiamento che si verifica dopo la data di chiusura dell'esercizio comporta o no una rettifica.

Appendice A

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell'Interpretazione IFRIC 23 e ha la stessa autorità delle altre sue parti.

CAMBIAMENTI NEI FATTI E NELLE CIRCOSTANZE (PARAGRAFO 13)

A1   Nell'applicare il paragrafo 13 della presente Interpretazione, l'entità deve valutare la pertinenza e l'effetto di un cambiamento nei fatti e nelle circostanze o di nuove informazioni nel contesto della normativa fiscale applicabile. Per esempio, se due trattamenti sono soggetti a normative fiscali distinte, un particolare evento può comportare la rideterminazione della decisione o della stima adottata per un trattamento fiscale, ma non per l'altro.

A2   Alcuni esempi di cambiamenti nei fatti e nelle circostanze o di nuove informazioni che, a seconda delle circostanze, possono comportare la rideterminazione di una decisione o di una stima richiesta dalla presente Interpretazione comprendono, ma non si limitano, ai seguenti:

a)

controlli o interventi dell'autorità fiscale; ad esempio:

i)

accettazione o contestazione da parte dell'autorità fiscale del trattamento fiscale o di un trattamento fiscale simile applicato dall'entità;

ii)

l'informazione relativa al fatto che l'autorità fiscale ha accettato o contestato un trattamento fiscale simile applicato da un'altra entità; e

iii)

l'informazione relativa all'importo ricevuto o versato per regolarizzare un trattamento fiscale simile;

b)

modifiche delle norme stabilite dall'autorità fiscale;

c)

la decadenza del diritto dell'autorità fiscale di controllare o di ricontrollare un trattamento fiscale.

A3   Il fatto che l'autorità fiscale non si pronunci sull'accettazione di un trattamento fiscale generalmente non costituisce di per sé un cambiamento nei fatti e nelle circostanze o una nuova informazione che incide sulle decisioni e sulle stime richieste dalla presente Interpretazione.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

A4   Qualora vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito, l'entità deve determinare se indicare:

a)

in applicazione del paragrafo 122 dello IAS 1 Presentazione del bilancio, le decisioni prese nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate e dei crediti di imposta non utilizzati; e

b)

in applicazione dei paragrafi 125-129 dello IAS 1, le informazioni circa le ipotesi e le stime formulate per la determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote fiscali.

A5   Se conclude che è probabile che l'autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, l'entità deve determinare se, in applicazione del paragrafo 88 dello IAS 12, indicare il potenziale effetto dell'incertezza come una sopravvenienza di natura fiscale.

Appendice B

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente appendice costituisce parte integrante dell'Interpretazione IFRIC 23 e ha la stessa autorità delle altre sue parti.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

B1   L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità adotta la presente Interpretazione per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

B2   Al momento dell'applicazione iniziale, l'entità deve applicare la presente Interpretazione:

a)

retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, se ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente; o

b)

retroattivamente contabilizzando l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale dell'Interpretazione rilevato alla data dell'applicazione iniziale. Se l'entità sceglie questo metodo di transizione, non deve riformulare l'informativa comparativa. L'entità deve invece rilevare l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale della presente Interpretazione come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto). La data dell'applicazione iniziale è la data di inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta la presente Interpretazione.

Appendice C

L'entità deve applicare la modifica riportata nella presente appendice quando applica l'IFRIC 23.

Modifica all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

È aggiunto il paragrafo 39AF.

39AF   L'IFRIC 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito ha aggiunto il paragrafo E8. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRIC 23.

Nell'appendice E sono aggiunti il paragrafo E8 e il relativo titolo.

Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito

E8   Un neo-utilizzatore la cui data di passaggio agli IFRS è anteriore al 1o luglio 2017 può scegliere di non tener conto dell'applicazione dell'IFRIC 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito nell'informativa comparativa contenuta nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. L'entità che opera questa scelta deve rilevare l'effetto cumulativo dell'applicazione dell'IFRIC 23 come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto) all'inizio del primo esercizio di cui redige il bilancio in conformità agli IFRS.


24.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1596 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2018

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di tre miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)

La deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del precitato regolamento per l'utilizzo di sciabiche da spiaggia in alcune zone marittime situate nelle acque territoriali della Francia, a prescindere dalla profondità, è stata concessa fino al 31 dicembre 2014 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2014 della Commissione (2).

(4)

Una proroga della deroga è stata concessa fino al 25 agosto 2018 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1421 della Commissione (3).

(5)

Il 23 maggio 2018 la Commissione ha ricevuto dalla Francia la richiesta di prorogare la deroga che scadeva il 25 agosto 2018. La Francia ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione della proroga.

(6)

La Francia ha adottato un piano di gestione conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 (4).

(7)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga richiesta dalla Francia nel luglio 2018 (5). Lo CSTEP ha evidenziato la necessità di migliorare la raccolta dei dati. La Francia si è impegnata a migliorare la raccolta dei dati avviando uno studio scientifico per monitorare le attività di pesca e intensificare lo sforzo di campionamento; si è inoltre impegnata a migliorare il quadro di controllo ben al di là degli obblighi stabiliti per le imbarcazioni in questione nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6), raddoppiando il numero di controlli, aumentando la frequenza delle dichiarazioni di cattura e esigendo che venga trasmessa una notifica preventiva alle autorità di controllo 24 ore prima di ogni bordata di pesca.

(8)

Nel 2013 lo CSTEP ha osservato che, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi, della bassa velocità di salpamento manuale e del fatto che i pescatori cercano di lavorare su fondali «puliti», l'impatto di questa attività sull'ambiente marino può essere considerato trascurabile.

(9)

La proroga della deroga chiesta dalla Francia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(10)

Sussistono vincoli geografici specifici dovuti all'estensione limitata della piattaforma continentale.

(11)

La pesca con sciabiche da spiaggia è praticata dalla costa in acque poco profonde per la cattura di un'ampia gamma di specie. Per le sue caratteristiche questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, poiché non esiste un altro attrezzo regolamentato che sia idoneo alla cattura delle specie bersaglio.

(12)

La deroga concessa a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1421 della Commissione riguarda un numero limitato di imbarcazioni (23). La proroga della deroga richiesta dalla Francia riguarda solo 20 imbarcazioni.

(13)

Il piano di gestione adottato dalla Francia garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 20 pescherecci specificati che sono già autorizzati a operare dalla Francia, per uno sforzo totale di 1 386 giorni. Inoltre la Francia ha limitato lo sforzo massimo consentito per ciascun attrezzo.

(14)

Con il tempo il piano di gestione dovrebbe consentire di ridurre la flotta, poiché l'autorizzazione di pesca è legata al peschereccio ed è automaticamente revocata quando questo è sostituito.

(15)

La richiesta riguarda imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca.

(16)

Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(17)

Le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione della Francia vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti.

(18)

Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino.

(19)

Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, che fissa le dimensioni minime delle maglie, la Commissione osserva che, tenuto conto del fatto che le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non vengono svolte al di sopra di habitat protetti, la Francia ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(20)

Le attività di pesca considerate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

(21)

Le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.

(22)

Il piano francese di gestione della pesca regolamenta l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime.

(23)

L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da spiaggia non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(24)

Il piano di gestione francese include deroghe alla taglia minima degli organismi marini per il novellame di sardina sbarcato ai fini del consumo umano cui sono dirette le attività di pesca ivi disciplinate, in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(25)

Lo CSTEP riteneva che dovesse essere richiesta una deroga alla dimensione minima di maglia nonché alla distanza minima dalla costa o alla profondità minima. Tuttavia la Commissione europea è del parere che le pertinenti condizioni elencate nel regolamento Mediterraneo siano rispettate: a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, la dimensione minima di maglia per reti da circuizione quali sciabiche da spiaggia è di 14 mm, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, la dimensione minima di maglia non si applica al novellame di sardina sbarcato ai fini del consumo umano se esiste un piano di gestione nazionale per le sciabiche da spiaggia e il piano di gestione francese stabilisce una dimensione minima legale di maglia di 2 mm per le sciabiche da spiaggia utilizzate per la cattura di novellame di sardina.

(26)

Lo CSTEP riteneva che l'impatto di questo tipo di pesca non potesse essere valutato in modo esaustivo in quanto alcune specie in esso catturate non sono soggette a valutazione scientifica. Tuttavia la Commissione europea è del parere che la valutazione dell'impatto dovrebbe basarsi sull'effettiva portata dell'attività di pesca, che è minima: la pesca di «poutine», diretta in particolare al novellame di sardina, è praticata soltanto da 10 imbarcazioni per un totale annuo di catture di solo 1,6 tonnellate.

(27)

Il piano di gestione francese include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(28)

Il 28 settembre 2016 la regione Languedoc-Roussillon ha preso il nome di Occitania (7). I riferimenti a «Languedoc-Roussillon» devono quindi essere sostituiti da «Occitania».

(29)

È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta.

(30)

È opportuno che la Francia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.

(31)

La durata di validità della deroga sarà limitata, per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora la sorveglianza del piano di gestione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente.

(32)

Il piano di gestione della Francia per le sciabiche da spiaggia non ha una data di scadenza e pertanto il suo periodo di applicazione va al di là della deroga richiesta. Di conseguenza non vi è rischio di vuoto giuridico.

(33)

La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 25 agosto 2021.

(34)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa dell'Occitania e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia:

a)

recanti il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione della Francia;

b)

aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; e

c)

titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Francia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di monitoraggio e relazione

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Francia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 25 agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 13).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1421 della Commissione, del 24 agosto 2015, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L 222 del 25.8.2015, pag. 1).

(4)  JORF n. 0122 del 27 maggio 2014, pag. 8669, testo n. 6, NOR: DEVM1407280 A

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(7)  https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/28/INTB1617888D/jo/texte/fr


DECISIONI

24.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1597 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 7117]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.

(3)

Dalla data di adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata ripetutamente modificata per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5), al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6), allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.

(5)

Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(6)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1307 della Commissione (7) in seguito alla notifica, da parte della Bulgaria, della comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un'azienda avicola situata nella regione di Plovdiv di tale Stato membro. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, in seguito alla comparsa di tale focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.

(7)

Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con decisione di esecuzione (UE) 2018/1307, la Bulgaria ha notificato alla Commissione tre nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende avicole situate in Bulgaria nelle regioni di Plovdiv e Haskovo.

(8)

La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, in seguito alla comparsa di tali nuovi focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette in tale Stato membro.

(9)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Bulgaria si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei nuovi focolai.

(10)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE in seguito alla comparsa dei nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel medesimo Stato membro.

(11)

È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(12)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo che siano incluse le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa dei nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e al fine di aggiornare la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1307 della Commissione, del 27 settembre 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 244 del 28.9.2018, pag. 117).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Konush

Manastir

Voyvodovo

18.11.2018

Plovdiv region:

Municipality of Maritsa:

Manole

Manolsko Konare

Yasno pole

27.10.2018»;

2)

nella parte B, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Haskovo region:

Municipality of Haskovo:

Konush

Manastir

Voyvodovo

dal 19.11.2018 al 27.11.2018

Municipality of Haskovo:

Dolno Voyvodino

Galabets

Gorno Voyvodino

Haskovo

Knizhovnik

Kozlets

Malevo

Mandra

Orlovo

Stamboliyski

Teketo

Trakiets

Vaglarovo

27.11.2018

Municipality of Stambolovo:

Zhalti Bryag

27.11.2018

Plovdiv Region:

Municipality of Maritsa:

Manole

Manolsko Konare

Yasno pole

dal 28.10.2018 al 5.11.2018

Municipality of Rakovski

Land of Stryama - State hunting farm “Chekeritsa”

dal 12.10.2018 al 5.11.2018

Municipality of Maritsa:

Trilistnik

dal 12.10.2018 al 5.11.2018

Municipality of Maritsa:

Rogosh

Skutare

5.11.2018

Municipality of Maritsa:

Dink

Krislovo

Kalekovets

Zhelyazno

Voivodino

21.10.2018

Municipality of Rakovski:

Rakovski

Shishmatsi

Stryama

Bolyarino

Belozem

Chalakovtsi

5.11.2018

Municipality of Sadovo:

Sadovo

Cheshengirovo

5.11.2018»


RACCOMANDAZIONI

24.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/18


RACCOMANDAZIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE–AZERBAIGIAN

del 28 settembre 2018

sulle priorità del partenariato UE-Azerbaigian [2018/1598]

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-AZERBAIGIAN,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro (1), in particolare l'articolo 81,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro («accordo»), è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1999.

(2)

A norma dell'articolo 81 dell'accordo, il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo, le parti dell'accordo devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi da esso fissati.

(4)

Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità di entrambe le parti.

(5)

L'Unione europea e l'Azerbaigian intendono consolidare il loro partenariato definendo una serie di priorità per il periodo 2018-2020 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità dell'Azerbaigian.

(6)

Le parti dell'accordo hanno approvato pertanto il testo delle priorità del partenariato l'UE-Azerbaigian, che favorirà l'attuazione dell'accordo, incentrando la cooperazione su interessi comuni definiti congiuntamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il consiglio di cooperazione raccomanda che le parti dell'accordo attuino le priorità del partenariato UE-Azerbaigian descritte nell'allegato.

Articolo 2

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il consiglio di cooperazione

F. MOGHERINI

E. MAMMADYAROV


(1)  GU L 246 del 17.9.1999, pag. 3.


ALLEGATO

PRIORITÀ DEL PARTENARIATO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'AZERBAIGIAN

I.   CONTESTO

1.

In sede di revisione della politica europea di vicinato, l'UE e l'Azerbaigian hanno concordato priorità di partenariato comuni per rafforzare ulteriormente le loro relazioni sulla base dell'interesse reciproco e dei valori condivisi, del rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto e dell'impegno a rispettare e sostenere l'integrità territoriale, l'inviolabilità delle frontiere internazionali degli Stati, nonché l'indipendenza e la sovranità dell'altra parte, orientare la collaborazione tenendo debitamente conto della sostenibilità economica e guidare il partenariato, soprattutto per il prossimo periodo (2018-2020). Le priorità di partenariato sono state definite nell'ambito di un processo inclusivo che ha coinvolto varie parti interessate, compresa la società civile.

2.

Le priorità di partenariato si basano sulla cooperazione proficua già avviata in passato, compresa l'attuazione del piano d'azione PEV, che andranno a sostituire. Tali priorità rispecchiano gli interessi dell'UE e dell'Azerbaigian, a dimostrazione della natura paritetica e reciproca del partenariato. Il partenariato rinnovato intende orientare in modo più mirato le relazioni fra le parti, nell'ambito dell'ampio quadro strategico previsto dal nuovo accordo UE-Azerbaigian, per contribuire agli obiettivi condivisi di pace e sicurezza, prosperità, resilienza e stabilizzazione, nonché per sostenere le riforme che l'Azerbaigian intende varare in questo contesto, e conseguire risultati concreti a vantaggio di tutti i cittadini. Le priorità del partenariato UE-Azerbaigian traducono gli obiettivi della politica europea di vicinato riveduta in settori di cooperazione concreti e definiranno l'agenda per un dialogo politico e settoriale regolare da concordare nel nuovo accordo UE-Azerbaigian.

3.

Oltre a porre l'accento sullo stato di diritto, sui diritti fondamentali e sui valori universali, le priorità del partenariato sostengono gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, compresi i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, l'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 e l'impegno ad affrontare le questioni relative ai cambiamenti climatici, al degrado ambientale, alla povertà e alle disuguaglianze.

4.

Le priorità di partenariato per l'Azerbaigian sono raggruppate negli stessi quattro settori tematici dei «20 obiettivi per il 2020» concordati al vertice del partenariato orientale tenutosi a Bruxelles il 24 novembre 2017, pur rispettando il principio della differenziazione. Nella misura del possibile, le priorità di partenariato e i 20 obiettivi per il 2020 dovrebbero rafforzarsi reciprocamente.

5.

L'Azerbaigian intende diversificare la propria economia e sta sviluppando un ambizioso programma di riforme economiche. L'UE è uno dei principali investitori nel paese, con oltre metà degli investimenti diretti esteri sia nel settore petrolifero che negli altri settori. In questo contesto, l'UE e l'Azerbaigian sono disposti a proseguire il dialogo economico e la cooperazione finalizzata alla diversificazione economica e alla crescita sostenibile, in particolare fornendo sostegno all'Azerbaigian per migliorare il clima e le condizioni per l'attività imprenditoriale in tutti i settori, come spiegato in modo più dettagliato al paragrafo 19. Sviluppando ulteriormente l'obiettivo strategico condiviso dell'Azerbaigian e dell'UE di creare collegamenti diretti per l'energia e i trasporti, il ruolo dell'Azerbaigian come partner strategico per l'energia e la sua posizione geografica come hub naturale di trasporto offrono la possibilità di potenziare l'agenda delle parti relativa alle connessioni, incrementando gli scambi e la logistica e varando importanti progetti di trasporto est-ovest e nord-sud nella regione.

6.

Basandosi, tra l'altro, sulla ripresa del dialogo relativo ai diritti umani si rafforzerà la cooperazione in materia di Stato di diritto, riforma della giustizia e riforma della pubblica amministrazione. Sarà inoltre accelerata l'attuazione del partenariato per la mobilità e degli accordi di agevolazione del rilascio dei visti e di riammissione. Per contribuire a creare un flusso aperto di conoscenze ed esperienze si intensificherà la cooperazione in materia di istruzione, ricerca, innovazione e cultura.

7.

In futuro le priorità del partenariato saranno alla base della programmazione e della cooperazione finanziaria tra l'UE e l'Azerbaigian, in particolare nel prossimo quadro di sostegno unico 2018-2020 per l'Azerbaigian. Le parti esamineranno periodicamente la realizzazione delle priorità del partenariato insieme ai soggetti interessati per conseguire gli obiettivi concordati.

II.   PRIORITÀ

8.

La cooperazione riguarderà i seguenti aspetti: buona governance, Stato di diritto e diritti umani, dialogo con la società civile e contatti interpersonali, sviluppo sostenibile e modernizzazione, ricerca e innovazione, trasporti, energia, azione per il clima, e promozione di standard ambientali elevati.

9.

La cooperazione economica finalizzata a una crescita economica sostenuta e più duratura è un ambito di grande interesse reciproco in cui si esamineranno tutte le possibilità di miglioramento del contesto imprenditoriale. Per accelerare la crescita e renderla più inclusiva e sostenibile a lungo termine occorreranno istituzioni pubbliche solide e una migliore governance, un maggior rispetto delle norme del lavoro, migliori collegamenti infrastrutturali, una gestione sostenibile delle risorse naturali nonché competenze e risorse umane adeguate. Affrontare tali questioni permetterà di creare condizioni favorevoli a una più stretta cooperazione nei settori strategici e a una maggiore mobilità, nell'interesse dei cittadini dell'Azerbaigian e dell'UE. Ciascun tema prioritario comprende vari elementi che seguono un approccio multidisciplinare e trasversale, necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.

10.

I settori di cooperazione politica, economica e tecnica indicati di seguito non sono esaustivi; la cooperazione tra l'UE e l'Azerbaigian può inglobare - ed è incoraggiata a farlo - un maggior numero di settori. Essa può essere perseguita a livello bilaterale e nel contesto multilaterale, in cui la partecipazione dell'Azerbaigian potrebbe essere ulteriormente rafforzata.

11.

Una società civile dinamica è estremamente importante per lo sviluppo del settore privato, una crescita economica sostenibile, politiche ambientali ambiziose e l'innovazione sociale. Un dialogo di alta qualità sulle riforme settoriali richiede competenze tecniche. La cooperazione mira a rafforzare le capacità di tutte le parti interessate.

12.

La società civile avrà la possibilità di partecipare maggiormente alla vita pubblica. Altre questioni trasversali come quelle relative al genere, al clima, all'ambiente e agli affari sociali saranno integrate in tutti gli ambiti strategici pertinenti. Sarà rivolta particolare attenzione all'aumento delle opportunità di lavoro per le donne e i giovani.

1.   Consolidamento delle istituzioni e buona governance

13.

L'Azerbaigian e l'UE promuoveranno la buona governance e miglioreranno costantemente la pubblica amministrazione, compresa la funzione pubblica, e il sistema giudiziario dell'Azerbaigian. Questo includerà anche una cooperazione sulle questioni relative alla sicurezza.

14.

Sarà rivolta particolare attenzione allo Stato di diritto, comprese l'indipendenza, l'imparzialità, la qualità e l'efficienza del sistema giudiziario. Le parti continueranno ad adoperarsi per riformare la pubblica amministrazione a tutti i livelli di governo, comprese le autorità locali, le attività di contrasto e la gestione delle finanze pubbliche. Scopo della cooperazione in questo campo è migliorare sia la rendicontabilità e l'efficacia delle suddette istituzioni che la trasparenza e l'efficienza dell'erogazione dei servizi pubblici, secondo le migliori pratiche e con mezzi che comprendano un uso generalizzato dell'amministrazione elettronica. Le parti si sforzeranno inoltre di basare l'elaborazione e la valutazione delle politiche su dati chiari forniti, tra l'altro, da un servizio statistico di elevata qualità e di coinvolgere la società civile nel processo di definizione delle politiche.

15.

La lotta alla corruzione sarà un elemento essenziale della riforma amministrativa e della cooperazione volta a rafforzare lo Stato di diritto. La cooperazione mirerà a rafforzare le capacità e le attività degli organismi anticorruzione nonché a migliorare il contesto normativo in base alle migliori pratiche e agli standard internazionali, specie per quanto riguarda il sistema degli appalti pubblici e la gestione delle funzioni pubbliche, cioè i settori in cui le sfide economiche e di altra natura sono più considerevoli (appalti, permessi, ecc.), al fine di garantire standard etici elevati. La trasparenza sarà un elemento importante per evitare i conflitti di interesse e rafforzare la rendicontabilità in caso di condotta illecita. Sarà intensificata anche la cooperazione nella lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE e dell'Azerbaigian. Le parti collaboreranno inoltre ai fini del recupero dei proventi di reato e della lotta contro il riciclaggio di denaro attraverso un quadro istituzionale e giuridico adeguato comprendente la creazione di un ufficio nazionale per il recupero dei beni.

16.

La cooperazione nel settore della sicurezza punterà a rafforzare le capacità e la responsabilità delle autorità competenti e ad affrontare le preoccupazioni comuni riguardanti la lotta alla criminalità organizzata, alla droga e al terrorismo, compreso il finanziamento del terrorismo, utilizzando mezzi conformi alle disposizioni in materia di giustizia, libertà e sicurezza contenute nei vari accordi che disciplinano le relazioni UE-Azerbaigian e tenendo conto degli standard internazionali. Le parti intensificheranno inoltre gli sforzi per aumentare la resilienza alle minacce informatiche.

2.   Sviluppo economico e opportunità di mercato

17.

L'UE sosterrà gli sforzi profusi dall'Azerbaigian per diversificare la struttura della sua economia e rafforzare il suo potenziale di esportazione e le fonti di reddito ai fini di una crescita sostenibile e inclusiva, favorita da un'economia sempre più intelligente, verde, circolare e sociale. Le parti intensificheranno il commercio bilaterale in tutti i settori, anche affrontando la questione dell'accesso reciproco al mercato e degli ostacoli agli investimenti.

18.

L'adesione dell'Azerbaigian all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è un obiettivo importante al riguardo e l'UE è pronta a sostenere attivamente questo processo.

19.

Le parti collaboreranno per creare in Azerbaigian un contesto imprenditoriale favorevole e abilitante basato sulla stabilità economica, sulla concorrenza leale e sull'applicazione efficiente e imparziale della legge da parte del settore pubblico. La politica pubblica, guidata dalla tabella di marcia strategica sulle prospettive dell'economia nazionale e ispirata alle raccomandazioni pertinenti della valutazione dello Small Business Act dell'UE, mirerà ad agevolare l'attività delle piccole e medie imprese (PMI), che sono le principali fonti di occupazione, migliorando ad esempio l'accesso ai finanziamenti, la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà o il contesto normativo e infrastrutturale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Promuovendo le organizzazioni di sostegno alle imprese e l'accesso delle PMI a servizi aziendali e attività di formazione migliori si favorirà inoltre l'integrazione delle imprese azere nelle catene del valore mondiali e si contribuirà alla condivisione delle conoscenze e allo sviluppo delle industrie. L'attiva partecipazione dell'Azerbaigian ai programmi dell'UE per le PMI (COSME) e per la ricerca e l'innovazione (Orizzonte 2020) favorisce lo sviluppo dell'attività imprenditoriale. Si promuoveranno collegamenti migliori tra l'istruzione e le imprese, anche attraverso gli incubatori di imprese.

20.

Per garantire uno sviluppo equilibrato, sostenibile e inclusivo e la diversificazione dell'economia, l'UE e l'Azerbaigian collaboreranno nell'ambito dello sviluppo regionale e rurale al fine di potenziare l'amministrazione locale e la società civile, rafforzando in particolare la produttività e la competitività dell'agricoltura e delle PMI rurali, comprese le piccole imprese a conduzione familiare.

21.

Le parti collaboreranno per promuovere l'economia digitale, anche attraverso l'armonizzazione dell'ambiente digitale dell'Azerbaigian con il mercato unico digitale dell'UE, rafforzare la cibersicurezza e sviluppare meccanismi per un'economia verde e circolare basandosi, ove opportuno, sulla normativa e sulle migliori pratiche dell'UE.

22.

Nel contesto della diversificazione dell'economia, le misure occupazionali e sociali permetteranno alla popolazione, e in particolare ai gruppi vulnerabili, di adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro. L'UE condividerà la sua esperienza per migliorare le disposizioni sull'assistenza sociale onde tutelare i disoccupati e i gruppi socialmente vulnerabili e favorirne l'inclusione nella società. L'UE e l'Azerbaigian promuoveranno un dialogo sociale efficace nel rispetto degli standard dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

3.   Connettività, efficienza energetica, ambiente e azione per il clima

23.

La strategia di diversificazione dell'Azerbaigian si basa in larga misura sulla posizione privilegiata del paese in quanto punto di convergenza delle connessioni di trasporto; le parti collaboreranno per migliorare la capacità dell'Azerbaigian di fungere da hub commerciale, logistico e di trasporto, garantendo un contesto fisico e normativo favorevole a questo obiettivo. Sarà rivolta particolare attenzione a un sistema efficace di transito e gestione delle frontiere puntando inoltre alla rapida conclusione di un accordo UE-Azerbaigian nel settore del trasporto aereo. Anche la governance del settore dei trasporti, comprese le riforme giuridiche e istituzionali, è di fondamentale importanza.

24.

Il rafforzamento delle interconnessioni energetiche fra i paesi partner e con l'UE è una priorità sia per l'Azerbaigian che per l'UE. Le capacità e la posizione geografica dell'Azerbaigian gli consentono di svolgere un ruolo chiave nel contribuire alla sicurezza energetica dell'Europa. Analogamente, l'UE può dare un contributo considerevole al miglioramento dell'efficienza, della competitività, della sostenibilità e della sicurezza del settore dell'energia in Azerbaigian. A tal fine, le parti dovrebbero offrirsi reciprocamente opportunità aperte e non falsate di commercio e di investimento nei rispettivi settori dell'energia. In questo contesto, le parti intensificheranno anche gli sforzi per migliorare il clima generale per gli investimenti nei rispettivi settori e mercati dell'energia. Per quanto riguarda gli scambi di energia, le parti mireranno a migliorare il funzionamento dei sistemi energetici pertinenti e la stabilità dei mercati dell'energia verso e attraverso i quali vi sono e vi saranno flussi di energia. In questo contesto, e in linea con le disposizioni della dichiarazione congiunta sul corridoio meridionale firmata il 13 gennaio 2011, il rapido completamento del corridoio meridionale del gas e l'avvio tempestivo delle forniture di gas al mercato europeo sono priorità fondamentali. Questo rafforzerà il ruolo dell'Azerbaigian non solo quale importante fornitore di energia all'Europa, ma anche come potenziale paese di transito in grado di offrire una gamma completa di servizi di trasmissione e logistica, nel contesto del corridoio meridionale del gas, ai produttori di energia della regione del Caspio e di altre zone in previsione della possibile espansione del corridoio meridionale del gas ad altri paesi e regioni. Infine, l'UE condividerà la sua esperienza per quanto riguarda le questioni di politica normativa e la transizione verso un'economia verde e sostenibile, in particolare promuovendo misure volte a migliorare l'efficienza energetica e soluzioni in materia di energia rinnovabile, conformemente al memorandum d'intesa su un partenariato strategico tra l'UE e l'Azerbaigian in materia di energia firmato il 7 novembre 2006. Le riforme del settore dell'energia saranno essenziali in questo contesto.

25.

Una migliore governance ambientale, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la transizione verso un'economia verde e circolare, associate alle cooperazione per la definizione di una politica dei trasporti rispettosa dell'ambiente attraverso l'attuazione di progetti pertinenti, sono fondamentali per conseguire uno sviluppo sostenibile. Le parti collaboreranno per garantire l'applicazione delle migliori pratiche in questo campo. L'efficienza energetica, la gestione dell'ambiente urbano e rurale, in particolare una migliore prevenzione dell'inquinamento e un uso efficace dei materiali, e la gestione dei rifiuti svolgeranno un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Azerbaigian. Altri aspetti prioritari in questo campo sono la gestione sostenibile delle foreste e la gestione dei bacini idrografici. Una cooperazione più intensa relativa all'azione per il clima aiuterà l'Azerbaigian a sviluppare un'economia più efficiente, competitiva, resiliente e stabile in linea con i suoi contributi stabiliti a livello nazionale (NDC). La piena attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e i rispettivi NDC figureranno tra le priorità principali. L'UE incentrerà la sua cooperazione con l'Azerbaigian sulla promozione di strategie di sviluppo di lungo periodo a basse emissioni di gas a effetto serra, sull'integrazione dell'azione per il clima e dell'ambiente nelle politiche nazionali, con un'attenzione particolare alle opzioni dai risultati immediati, sull'introduzione di quadri di misurazione, notifica e verifica delle emissioni e sull'adattamento ai cambiamenti climatici.

4.   Mobilità e contatti interpersonali

26.

Le parti mireranno ad aumentare la mobilità dei cittadini, ove opportuno, e la cooperazione in materia di istruzione, giovani, cultura, ricerca e innovazione.

27.

I partner si impegnano a dare effettiva attuazione al partenariato per la mobilità nonché a garantire la piena applicazione e il buon funzionamento degli accordi di agevolazione del rilascio dei visti e di riammissione con l'idea di prendere in considerazione a tempo debito, se le condizioni lo consentono, l'avvio di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l'Azerbaigian purché siano soddisfatti i requisiti per una mobilità sicura e ben gestita, compresa l'effettiva attuazione degli accordi di agevolazione del rilascio dei visti e di riammissione. A tale riguardo, le parti collaboreranno al fine di consolidare il quadro giuridico e istituzionale per la sicurezza dei documenti, la gestione delle frontiere, la migrazione e la politica di asilo in linea con i migliori standard internazionali.

28.

Sulla base della collaborazione in corso nell'ambito di Erasmus+ e del processo di Bologna e dello sviluppo della formazione tecnica e professionale, la futura cooperazione mirerà a modernizzare il sistema di istruzione dell'Azerbaigian dalla scuola materna all'istruzione superiore, contribuendo a conciliare la domanda di istruzione delle persone con le competenze richieste dai datori di lavoro. Ci si adopererà in particolare per sviluppare le competenze e la formazione degli insegnanti nonché per migliorare l'immagine pubblica e la qualità della formazione professionale. Sarà incentivata la cooperazione in materia di ricerca e innovazione. La cooperazione relativa al dialogo interculturale promuoverà la diversità culturale e una miglior comprensione reciproca e aumenterà la tolleranza nelle nostre società.