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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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23.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1584 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 25 terdecies, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008 (2) della Commissione consente di integrare i mangimi naturali nella fase di ingrasso di gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.) di cui alla sezione 7 dell'allegato XIII bis del regolamento. L'integrazione dei mangimi, in particolare del fabbisogno di colesterolo, è essenziale per lo sviluppo di tali gamberi e gamberetti nelle prime fasi di vita negli incubatoi e nei vivai. È pertanto necessario estendere l'integrazione dei mangimi con colesterolo a tali gamberi e gamberetti anche nelle prime fasi di vita. |
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(2) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008, le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti biologici unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati. Secondo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-137/13 (3), l'uso di tali sostanze nella trasformazione degli alimenti biologici è previsto per legge unicamente a condizione che una norma del diritto dell'Unione o una norma del diritto nazionale conforme a quest'ultimo imponga direttamente l'aggiunta della citata sostanza in un prodotto alimentare affinché quest'ultimo possa essere commercializzato in generale. |
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(3) |
Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) consente l'uso di sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi o micronutrienti nelle formule biologiche per lattanti e di proseguimento, nonché negli alimenti biologici a base di cereali e per la prima infanzia, quando il loro impiego è autorizzato dalla pertinente legislazione dell'Unione. Per evitare una discrepanza tra l'attuale interpretazione dell'uso di tali sostanze negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e garantire la coerenza con la legislazione di prossima entrata in vigore in materia di produzione biologica, è opportuno consentirne l'impiego nella produzione di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. |
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(4) |
A norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008, a determinate condizioni e in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2018 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane. |
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(5) |
La produzione sul mercato dell'Unione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico non è sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze degli allevatori di galline ovaiole. Al fine di concedere un lasso di tempo superiore per la produzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico e per stabilire norme dettagliate per la produzione di pollastrelle allevate con il metodo biologico, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2020 il periodo di applicazione della norma eccezionale che consente l'utilizzo di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane. |
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(6) |
L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008 consente al massimo l'uso del 5 % di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole nell'arco di 12 mesi per l'anno civile 2018. |
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(7) |
L'offerta di proteine biologiche sul mercato dell'Unione non è sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. La produzione di colture proteiche biologiche è ancora in ritardo rispetto alla domanda. È pertanto opportuno prorogare al 31 dicembre 2020 il periodo in cui è consentito usare mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole in proporzioni limitate. |
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(8) |
L'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 prevede la comunicazione di informazioni su irregolarità o infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico. L'esperienza dimostra che occorre migliorare gli attuali strumenti di comunicazione delle informazioni nel caso in cui uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni in relazione a un prodotto proveniente da tale Stato membro. Per migliorare l'efficienza e l'efficacia, tali comunicazioni dovrebbero avvenire tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008. |
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(9) |
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, vari Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati I, II e VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione. |
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(10) |
Nelle raccomandazioni relative ai concimi (5), l'EGTOP ha concluso, tra l'altro, che le sostanze «fanghi industriali provenienti da zuccherifici» derivanti da canna da zucchero e «xilitolo» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008. |
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(11) |
Nelle raccomandazioni relative ai prodotti fitosanitari (6), l'EGTOP ha concluso, tra l'altro, che le sostanze «Allium sativum» (estratto d'aglio), «COS-OGA», «Salix spp. cortex» (estratto di corteccia di salice) e «idrogenocarbonato di sodio» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. |
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(12) |
Nelle raccomandazioni relative ai prodotti e alle sostanze utilizzati o aggiunti nei prodotti biologici durante alcune fasi del processo di produzione e come tipi di trattamento in conformità all'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (7) nel settore vitivinicolo (8), l'EGTOP ha concluso, tra l'altro che le sostanze «proteine di patate», «estratti proteici di lieviti» e «chitosano derivato da Aspergillus niger» per la chiarificazione (punto 10 dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009), «lieviti inattivati, autolisati di lieviti e scorze di lieviti» per l'aggiunta (punto 15 di tale allegato), «mannoproteine di lieviti» e «chitosano derivato da Aspergillus niger» per l'utilizzo (punti 6, 35 e 44 di tale allegato) sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008. |
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(13) |
Nelle raccomandazioni relative ai prodotti per la pulizia e la disinfezione (9), l'EGTOP ha concluso, tra l'altro, che l'idrossido di sodio dovrebbe essere consentito nell'apicoltura biologica. |
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(14) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008. |
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(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
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1) |
all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per la pulizia e la disinfezione dei telaini, degli alveari e dei favi, può essere utilizzato l'idrossido di sodio. Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.»; |
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2) |
all'articolo 25 terdecies, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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3) |
all'articolo 27, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
(*1) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35)." (*2) Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16)." (*3) Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).»;" |
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4) |
all'articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»; |
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5) |
all'articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2018, 2019 e 2020.»; |
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6) |
all'articolo 92 bis è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. Qualora uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni inerenti all'applicazione del presente regolamento, per un prodotto proveniente da tale Stato membro e che reca le indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III del presente regolamento o all'allegato XI del presente regolamento, e se tali irregolarità o infrazioni hanno implicazioni per uno o più altri Stati membri, ne informa quanto prima lo Stato membro o gli Stati membri interessati, gli altri Stati membri e la Commissione, tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento.»; |
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7) |
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; |
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8) |
l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento; |
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9) |
l'allegato VIII bis è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
(3) Sentenza della Corte di giustizia del 5 novembre 2015, C-137/13, ECLI:EU:C:2014:2335.
(4) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(5) Relazione finale sui concimi (II) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en (in inglese).
(6) Relazione finale sulla protezione fitosanitaria (III) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en (in inglese).
(7) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).
(8) Relazione finale sul vino https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en (in inglese).
(9) Relazione finale sulla pulizia e la disinfezione https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/final_report_egtop_on_cleaning_disinfection_en.pdf (in inglese).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Concimi, ammendanti e nutrienti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6 quinquies, paragrafo 2
Note:
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A |
: |
autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007 |
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B |
: |
autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 |
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Autorizzazione |
Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate: |
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |
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A |
Letame |
Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera) Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
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A |
Letame essiccato e pollina |
Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
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A |
Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato |
Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
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A |
Effluenti di allevamento liquidi |
Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
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B |
Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata |
Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Solo rifiuti domestici vegetali e animali. Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro. Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile |
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A |
Torba |
Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) |
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A |
Residui di fungaie |
La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato |
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A |
Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti |
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A |
Guano |
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A |
Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata |
Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas |
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B |
Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato |
I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)] non devono provenire da allevamenti industriali. I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2). Non applicabili alle parti commestibili della coltura |
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B |
Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati:
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A |
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione |
Esempi: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto |
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B |
Proteine idrolizzate di origine vegetale |
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A |
Alghe e prodotti a base di alghe |
Se ottenuti direttamente mediante:
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A |
Segatura e trucioli di legno |
Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento |
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A |
Cortecce compostate |
Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento |
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A |
Cenere di legno |
Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento |
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A |
Fosfato naturale tenero |
Prodotto definito al punto 7 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativo ai concimi Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205 |
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A |
Fosfato alluminocalcico |
Prodotto definito al punto 6 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205 Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5) |
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A |
Scorie di defosforazione |
Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
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A |
Sale grezzo di potassio o kainite |
Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
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A |
Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio |
Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio |
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A |
Borlande ed estratti di borlande |
Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali |
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A |
Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) |
Solo di origine naturale |
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A |
Carbonato di calcio e di magnesio |
Solo di origine naturale (ad esempio: creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare) |
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A |
Solfato di magnesio (kieserite) |
Solo di origine naturale |
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A |
Soluzione di cloruro di calcio |
Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio |
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A |
Solfato di calcio (gesso) |
Prodotto definito al punto 1 dell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2003/2003 Solo di origine naturale |
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A, B |
Fanghi industriali provenienti da zuccherifici |
Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero |
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A |
Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione |
Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane |
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A |
Zolfo elementare |
Prodotto definito nell'allegato ID.3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
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A |
Oligoelementi |
Microelementi inorganici elencati nella parte E dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
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A |
Cloruro di sodio |
Unicamente salgemma |
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A |
Farina di roccia e argille |
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B |
Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici) |
Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive |
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B |
Xilitolo |
Solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell'estrazione di lignite) |
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B |
Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei crostacei) |
Solo se ottenuta da attività di pesca sostenibili, definite all'articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (4), o da acquacoltura biologica |
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B |
Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio sapropel) |
Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce Laddove applicabile, l'estrazione eventuale va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile |
(1) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(3) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(4) Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1
Tutte le sostanze elencate nel presente allegato devono rispettare almeno le condizioni di uso specificate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (1). Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nella seconda colonna di ciascuna tabella.
1. Sostanze di origine vegetale o animale
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Denominazione |
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |
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Allium sativum (estratto d'aglio) |
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Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem) |
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Sostanze di base (compresi:. lecitine, saccarosio, fruttosio, aceto, siero di latte, chitosano cloridrato (2) ed Equisetum arvense ecc.) |
Solo le sostanze di base definite dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (3) che sono alimenti definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e sono di origine vegetale o animale Sostanze che non devono essere utilizzate come diserbanti, ma solo per il controllo di organismi nocivi e malattie. |
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Cera d'api |
Solo come cicatrizzante/agente di protezione dei tagli di potatura |
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COS-OGA |
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Proteine idrolizzate tranne la gelatina |
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Laminarina |
L'alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all'articolo 6 quinquies o raccolta in modo sostenibile conformemente all'articolo 6 quater. |
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Feromoni |
Solo in trappole e distributori automatici. |
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Oli vegetali |
Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida. |
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Piretrine estratte da Chrysanthemum cinerariaefolium |
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Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina) |
Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata Wied |
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Quassia estratta da Quassia amara |
Solo come insetticida, repellente |
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Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora |
Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini. |
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Salix spp. cortex (estratto di corteccia di salice) |
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2. Microrganismi o sostanze prodotte da microorganismi
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Denominazione |
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |
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Microrganismi |
Non provenienti da OGM. |
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Spinosad |
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3. Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1 e 2
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Denominazione |
Descrizione, requisiti di composizione, condizioni o limitazioni per l'uso |
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Silicato d'alluminio (caolino) |
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Idrossido di calcio |
Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena. |
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Biossido di carbonio |
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Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico |
Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno. Per le colture perenni, in deroga al paragrafo precedente, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg. |
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Fosfato di diammonio |
Solo come sostanza attrattiva nelle trappole |
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Etilene |
È autorizzato solo in ambienti chiusi come fitoregolatore. Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali. |
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Acidi grassi |
Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida. |
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Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III)] |
Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate. |
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Kieselgur (terra diatomacea) |
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Zolfo calcico (polisolfuro di calcio) |
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Olio di paraffina |
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Idrogenocarbonato di potassio e sodio (bicarbonato di potassio/sodio) |
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Sabbia di quarzo |
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Zolfo |
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(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(2) Ottenuto da attività di pesca sostenibili o acquacoltura biologica.
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
ALLEGATO III
«ALLEGATO VIII bis
Prodotti e sostanze di cui è autorizzato l'utilizzo o l'aggiunta ai prodotti biologici del settore vitivinicolo a norma dell'articolo 29 quater
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Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 |
Nome del prodotto o della sostanza |
Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009 |
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Punto 1: Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione |
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Punto 3: Centrifugazione e filtrazione |
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Uso esclusivamente come coadiuvante di filtrazione inerte |
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Punto 4: Utilizzo per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria |
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Punti 5, 15 e 21: Utilizzo |
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Punto 6: Utilizzo |
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Punto 7: Utilizzo |
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Punto 9: Utilizzo |
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Punto 10: Chiarificazione |
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Punto 12: Utilizzo per l'acidificazione |
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Punto 13: Utilizzo per la disacidificazione |
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Punto 14: Aggiunta |
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Punto 17: Utilizzo |
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Punto 19: Aggiunta |
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Punto 22: Utilizzo per gorgogliamento |
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Punto 23: Aggiunta |
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Punto 24: Aggiunta per la stabilizzazione del vino |
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Punto 25: Aggiunta |
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Punto 27: Aggiunta |
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Punto 28: Utilizzo |
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Punto 30: Utilizzo |
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Punto 31: Utilizzo |
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Punto 31: Utilizzo |
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Punto 35: Utilizzo |
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Punto 38: Utilizzo |
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Punto 39: Utilizzo |
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Punto 44: Utilizzo |
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Punto 51: Utilizzo |
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Tipo di trattamento a norma dell'allegato III, punto A. 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009 |
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Solo per “vino generoso” o “vino generoso de licor” |
(1) Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili.
(2) Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.
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23.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1585 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2018
recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i ciancioli operanti nelle acque territoriali della Croazia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di ciancioli entro una distanza di 300 metri dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. |
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(2) |
Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9. |
|
(3) |
Il 20 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto dalla Croazia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il cianciolo tradizionale «ciplarica» utilizzato per la pesca dei cefali (Mugilidae), il cianciolo tradizionale «palamidara» utilizzato per la pesca della palamita (Sarda sarda), del tombarello (Auxis rochei), del tonnetto alletterato (Euthynnus alletteratus) e della ricciola (Seriola dumerili), il cianciolo tradizionale «oližnica» utilizzato per la pesca del latterino (Atherina boyeri) e il cianciolo tradizionale «igličara» utilizzato per la pesca della aguglia (Belone belone) nelle proprie acque territoriali |
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(4) |
La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dalla Croazia e concerne i pescherecci e gli attrezzi aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione attuato dalla Croazia con decreto ministeriale (2) ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 in data 30 marzo 2017 (nel prosieguo: «il piano di gestione della Croazia»). |
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(5) |
Ad aprile, luglio e ottobre 2016 e a marzo 2017 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Croazia e il relativo piano di gestione a aprile, luglio e ottobre 2016, e a marzo 2017. Lo CSTEP ha evidenziato la necessità di chiarimenti relativi agli attrezzi da pesca utilizzati, alle catture accessorie, alla sorveglianza e ai dati scientifici. La Croazia ha fornito alla Commissione adeguati chiarimenti e ha rivisto di conseguenza il proprio piano di gestione, adottando misure aggiuntive in materia di controllo, gestione della flotta, raccolta dei dati e sorveglianza. |
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(6) |
La deroga chiesta dalla Croazia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(7) |
In particolare, sussistono vincoli geografici specifici a motivo della struttura morfologica propria della Croazia, caratterizzata da un lungo litorale con numerose isole, e della distribuzione spaziale delle specie bersaglio, che sono esclusivamente presenti in determinati siti e zone della fascia costiera a profondità inferiori a 50 metri. Le zone di pesca hanno pertanto dimensioni limitate. |
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(8) |
Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, in quanto soltanto i ciancioli hanno le caratteristiche tecniche necessarie. |
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(9) |
Inoltre, la pesca in questione non ha un impatto significativo sull'ambiente marino, poiché i ciancioli sono attrezzi molto selettivi, che non entrano in contatto con il fondo marino e non possono essere utilizzati su praterie di Posidonia oceanica. |
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(10) |
La richiesta riguarda 52 pescherecci. La deroga chiesta dalla Croazia interessa quindi un numero limitato di pescherecci rispetto alla vasta zona di distribuzione della flotta operante con ciancioli, che corrisponde a meno dell'1 % dell'intera flotta croata e a 16 825,84 tonnellate di stazza lorda (GT). |
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(11) |
Tali pescherecci sono inclusi in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(12) |
Il piano di gestione della Croazia stabilisce tutte le pertinenti definizioni relative alle attività di pesca interessate e garantisce che non vi sarà alcun ulteriore incremento dello sforzo di pesca in conformità all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca solo a 52 pescherecci specifici autorizzati dalla Croazia. In proposito va osservato che, conformemente al piano di gestione della Croazia e al decreto ministeriale, l'utilizzo del cianciolo «oližnica» è autorizzato soltanto nelle zone di pesca comprese tra Punta Lako e Punta Nera (Crna Punta), nonché nelle sottozone di pesca indicate come «E4» e «F2», mentre per tutti i ciancioli tradizionali («ciplarica», «palamidara», «igličara» e «oližnica») le zone autorizzate non includono le zone identificate come parchi nazionali e habitat particolari, in cui la pesca è rigorosamente vietata, come la zona a sud-est di Punta San Pietro (rta Sveti Petar). |
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(13) |
Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 che vieta la pesca al di sopra degli habitat in questione. In effetti, le reti vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino. |
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(14) |
Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano le reti a strascico. |
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(15) |
Per quanto riguarda l'obbligo di conformarsi all'articolo 9, paragrafo 3, che stabilisce la dimensione minima delle maglie, la Commissione osserva che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006, tale deroga non è possibile per i ciancioli. La Commissione prende atto che la Croazia non ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel proprio piano di gestione. |
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(16) |
Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre navi. |
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(17) |
Il piano di gestione garantisce che le catture di specie incluse nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime, in quanto le specie bersaglio sono cefali (Mugilidae), palamita (Sarda sarda), tombarello (Auxis rochei), tonnetto alletterato (Euthynnus alletteratus), ricciola (Seriola dumerili), latterino (Atherina boyeri) e aguglia (Belone belone), che non figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(18) |
Le attività di pesca sono altamente selettive e non sono mirate alla cattura di cefalopodi. |
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(19) |
Il piano di gestione include misure per la sorveglianza delle attività di pesca e soddisfa pertanto le condizioni fissate all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3). |
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(20) |
Il piano di gestione della Croazia include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(21) |
È pertanto opportuno concedere la deroga richiesta. |
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(22) |
È opportuno che la Croazia riferisca alla Commissione a scadenze regolari e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel proprio piano di gestione. |
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(23) |
La durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione della Commissione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente. |
|
(24) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
1. L'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Croazia per le seguenti attività di pesca:
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a) |
cefali (Mugilidae) pescati con il cianciolo «ciplarica»; |
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b) |
palamita (Sarda sarda), tombarello (Auxis rochei), tonnetto alletterato (Euthynnus alletteratus) e ricciola (Seriola dumerili) pescati con il cianciolo «palamidara»; |
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c) |
latterino (Atherina boyeri) pescato con il cianciolo «oližnica»; e |
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d) |
aguglia (Belone belone) pescata con il cianciolo «igličara». |
2. I ciancioli di cui al paragrafo 1 sono utilizzati da pescherecci:
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a) |
aventi un numero di registrazione stabilito dal piano di gestione della Croazia, adottato dalla Croazia conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; |
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b) |
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca e |
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c) |
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione della Croazia. |
Articolo 2
Piano di sorveglianza e relazione
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Croazia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel proprio piano di gestione.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 26 ottobre 2018 al 26 ottobre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.
(2) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom, Narodne Novine, GU 30/2018, modificato da Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom, GU 49/2018 e da Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom, GU 62/2018.
(3) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
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23.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1586 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2018
recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa, la profondità minima e il divieto di pesca al di sopra di habitat protetti per le sciabiche da spiaggia operanti nelle acque territoriali della Croazia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafi 5 e 10,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia o reti analoghe sulle praterie, in particolare quelle di Posidonia oceanica o di altre fanerogame marine. |
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(2) |
Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 4, paragrafo 5. |
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(3) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. |
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(4) |
Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi 5 e 9. |
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(5) |
Il 26 gennaio 2016 la Commissione ha ricevuto dalla Croazia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento per la sciabica da spiaggia a maglie larghe tradizionale «šabakun» utilizzata per la pesca della ricciola (Seriola dumerili), la sciabica da spiaggia tradizionale «oližnica» utilizzata per la pesca del latterino (Atherina boyeri) e le sciabiche da spiaggia tradizionali «girarica» e «migavica» utilizzate per la pesca degli zerri (Spicara smaris) nelle proprie acque territoriali. |
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(6) |
Con la stessa richiesta, la Croazia ha chiesto una deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le sciabiche da spiaggia tradizionali «girarica» e «migavica» usate per la pesca degli zerri (Spicara smaris). |
|
(7) |
La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dalla Croazia e concerne i pescherecci aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione attuato dalla Croazia con decreto ministeriale (2) ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 in data 30 marzo 2018 (nel prosieguo: «il piano di gestione della Croazia»). |
|
(8) |
Ad aprile e ottobre 2016 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Croazia e il relativo piano di gestione. Lo CSTEP ha evidenziato la necessità di chiarimenti relativi agli attrezzi da pesca utilizzati, alle catture accessorie, alla sorveglianza e ai dati scientifici. La Croazia ha fornito alla Commissione adeguati chiarimenti e ha rivisto di conseguenza il proprio piano di gestione, adottando misure aggiuntive in materia di controllo, gestione della flotta, raccolta dei dati e sorveglianza. |
|
(9) |
La deroga chiesta dalla Croazia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(10) |
In particolare, sussistono vincoli geografici specifici a motivo della struttura morfologica propria della Croazia, caratterizzata da un lungo litorale con numerose isole, e della distribuzione spaziale delle specie bersaglio, che sono esclusivamente presenti in determinati siti e zone della fascia costiera a profondità inferiori a 50 metri. Le zone di pesca hanno pertanto dimensioni limitate. |
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(11) |
Per quanto riguarda la pesca degli zerri, la richiesta riguarda la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di Posidonia, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Inoltre l'attività di pesca degli zerri riguarda circa il 5 % della zona coperta da praterie di Posidonia oceanica all'interno dell'area oggetto del piano di gestione e meno del 5 % delle praterie nelle acque territoriali della Croazia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(12) |
Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, in quanto soltanto le sciabiche da spiaggia hanno le caratteristiche tecniche necessarie. |
|
(13) |
Inoltre, la pesca in questione non ha un impatto significativo sull'ambiente marino, poiché le sciabiche da spiaggia sono attrezzi molto selettivi, che non entrano in contatto con il fondo marino e non possono essere utilizzati su praterie di Posidonia oceanica. |
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(14) |
La richiesta riguarda 87 pescherecci. La deroga chiesta dalla Croazia interessa quindi un numero limitato di pescherecci rispetto alla vasta zona di distribuzione della flotta operante con questi tipi di attrezzi, che corrisponde all'1 % della flotta croata e al 2 % della stazza lorda (GT). |
|
(15) |
Tali pescherecci sono inclusi in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(16) |
Il piano di gestione della Croazia stabilisce tutte le pertinenti definizioni relative alle attività di pesca interessate e garantisce che non vi sarà alcun ulteriore incremento dello sforzo di pesca in conformità all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca solo a 87 pescherecci specifici autorizzati dalla Croazia. A tale riguardo si osserva che, conformemente al piano di gestione della Croazia e al decreto ministeriale, non sono previste zone di pesca per le sciabiche da spiaggia «migavica», «girarica» e «šabakun» nelle zone di pesca indicate come «A», mentre è consentito l'uso della la sciabica da spiaggia «oližnica» esclusivamente nelle sottozone di pesca indicate come «E4» e «F2». L'uso delle sciabiche da spiaggia è vietato nelle zone identificate come parchi nazionali e habitat particolari. |
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(17) |
Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006. In effetti, le reti vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino. |
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(18) |
Le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano le reti a strascico. |
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(19) |
Per quanto riguarda l'obbligo di conformarsi all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che stabilisce la dimensione minima delle maglie per la sciabica da spiaggia tradizionale «oližnica» utilizzata per la pesca del latterino (Atherina boyeri), la Commissione osserva che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, la Croazia ha autorizzato una deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo regolamento nel proprio piano di gestione, in quanto l'attività di pesca interessata è altamente selettiva, presenta effetti trascurabili sull'ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5. |
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(20) |
La Commissione osserva che la Croazia non ha autorizzato nel proprio piano di gestione una deroga ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto riguarda l'uso della sciabica da spiaggia a maglie larghe tradizionale «šabakun» utilizzata per la pesca della ricciola (Seriola dumerili), e delle sciabiche da spiaggia tradizionali «girarica» e «migavica» utilizzate per la pesca degli zerri (Spicara smaris). |
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(21) |
Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono dunque con le attività di altre navi. |
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(22) |
Il piano di gestione garantisce che le catture di specie incluse nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime, in quanto le specie bersaglio - ricciola (Seriola dumerili), latterino (Atherina boyeri) e zerri (Spicara smaris) - non figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 e le attività di pesca sono altamente selettive. |
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(23) |
Le attività di pesca sono altamente selettive e non sono mirate alla cattura di cefalopodi. |
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(24) |
Il piano di gestione comprende misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e all'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e soddisfa pertanto le condizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3). |
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(25) |
È quindi opportuno autorizzare le deroghe richieste. |
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(26) |
È opportuno che la Croazia riferisca alla Commissione a scadenze regolari e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel proprio piano di gestione. |
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(27) |
La durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione della Commissione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente. |
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(28) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
1. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alla pesca degli zerri (Spicara smaris) praticata con sciabiche da spiaggia «girarica» e «migavica» nelle acque territoriali della Croazia.
2. L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Croazia per le seguenti attività di pesca:
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a) |
ricciola (Seriola dumerili) pescati con la sciabica da spiaggia a maglie larghe «šabakun»; |
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b) |
latterino (Atherina boyeri) pescato con la sciabica da spiaggia «oližnica»; e |
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c) |
zerri (Spicara smaris) pescati con le sciabiche da spiaggia da spiaggia «girarica» e «migavica». |
3. Le sciabiche da spiaggia di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate da pescherecci:
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a) |
aventi un numero di registrazione stabilito dal piano di gestione della Croazia, adottato dalla Croazia conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; |
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b) |
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi ulteriore aumento dello sforzo di pesca; e |
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c) |
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione della Croazia. |
Articolo 2
Piano di sorveglianza e relazione
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Croazia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel proprio piano di gestione.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 26 ottobre 2018 al 26 ottobre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.
(2) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama, Narodne Novine, GU 30/2018, modificato da Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama, GU 49/2018.
(3) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
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23.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1587 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2018
che revoca la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, quale laboratorio europeo di riferimento per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 93, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'Istituto Superiore di Sanità di Roma figura nell'allegato VII, parte I, punto 12 d), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) quale laboratorio di riferimento dell'Unione europea («laboratorio di riferimento dell'UE») designato per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del Consiglio (3). |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2017/625 abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 e stabilisce nuove norme in materia di controlli ufficiali, anche per quanto riguarda la decisione di istituire laboratori di riferimento dell'UE e la loro designazione. L'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 prevede che la Commissione riesamini regolarmente il mandato e il funzionamento dei laboratori di riferimento dell'UE. |
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(3) |
Poiché è stato ritenuto opportuno riunire le attività del laboratorio di riferimento dell'UE per gli elementi chimici e i composti azotati negli alimenti di origine vegetale e animale in un unico laboratorio di riferimento dell'UE, mediante il regolamento (UE) 2018/192 della Commissione (4) il National Food Institute, Technical University of Denmark, di Copenaghen, Danimarca è stato designato quale laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli e i composti azotati nei mangimi e negli alimenti. Poiché le attività di tale laboratorio di riferimento dell'UE si sovrappongono con quelle del laboratorio di riferimento dell'UE per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE, al momento due laboratori di riferimento dell'UE sono responsabili dell'analisi degli elementi chimici negli alimenti di origine animale. È pertanto opportuno revocare la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma quale laboratorio di riferimento dell'UE per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE. L'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
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(4) |
Poiché la Commissione ha approvato il programma di lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ed è stata concessa una sovvenzione per tali attività, il presente regolamento dovrebbe diventare applicabile a decorrere dal termine di tale periodo di attività. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È revocata la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma quale laboratorio di riferimento dell'UE per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE.
Nell'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 12 d) è soppresso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
(4) Regolamento (UE) 2018/192 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti (GU L 36 del 9.2.2018, pag. 15).
DECISIONI
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23.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/22 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2018/1588 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2018
relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Svezia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta del governo svedese,
visto il parere della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e (UE, Euratom) 2015/1790 (2), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020. |
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(2) |
Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Erik SVENSSON, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Christian ARDHE, EU Affairs advisor, Heimdal European Affairs, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).
(2) Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).
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23.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/23 |
DECISIONE (UE) 2018/1589 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2018
relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Estonia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo estone,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 4 settembre 2015, con decisione (UE) 2015/1510 del Consiglio (4), il sig. Mart VÕRKLAEV è stato sostituito dal sig. Juri GOTMANS in qualità di supplente. |
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(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Georg LINKOV. |
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(3) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Juri GOTMANS (Mayor of Haanja Municipality) è stato proposto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
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— |
sig. Priit VÄRK, Mayor of Paide, |
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— |
sig. Juri GOTMANS, Member of Võru Town Council (modifica del mandato). |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2015/1510 del Consiglio, del 4 settembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare estone e di un membro supplente estone del Comitato delle regioni (GU L 236 del 10.9.2015, pag. 8).
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23.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/24 |
DECISIONE (UE) 2018/1590 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2018
che modifica le decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica
[notificata con il numero C(2018) 6805]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
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(1) |
La validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE alla carta stampata, e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, di cui alla decisione 2012/481/UE della Commissione (2), scade il 31 dicembre 2018. |
|
(2) |
La validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai materassi da letto, e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, di cui alla decisione 2014/391/UE della Commissione (3), scade il 23 giugno 2018. |
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(3) |
La validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti igienici assorbenti, e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, di cui alla decisione 2014/763/UE della Commissione (4), scade il 24 ottobre 2018. |
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(4) |
La validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai prodotti cosmetici da sciacquare, e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, di cui alla decisione 2014/893/UE (5) della Commissione, scade il 9 dicembre 2018. |
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(5) |
In linea con le conclusioni del controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017 (6), la Commissione, di concerto con il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, ha valutato la rilevanza di ciascun gruppo di prodotti prima di proporne la proroga. Tale valutazione ha confermato l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e verifica, fissati dalle decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE. Ha altresì dimostrato l'importanza di mantenere detti gruppi di prodotti nell'ambito di applicazione del marchio Ecolabel UE, pur accorpandoli in determinati casi ad altri gruppi di prodotti esistenti al fine di migliorare le sinergie tra i gruppi e aumentare la diffusione del marchio stesso. Nel corso della revisione è opportuno prestare la dovuta attenzione alla coerenza tra le politiche dell'UE, la legislazione e le prove scientifiche pertinenti. |
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(6) |
I prodotti di carta stampata e di carta trasformata sono strettamente connessi. È inoltre in corso un processo di revisione per i prodotti di carta grafica, un substrato per la carta stampata. Per migliorare le sinergie e aumentare la diffusione del marchio Ecolabel UE fra tali gruppi di prodotti, è opportuno allineare il periodo di validità degli attuali criteri per i prodotti di carta stampata a quello per la carta trasformata, in vigore fino al 31 dicembre 2020. |
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(7) |
Al fine di aumentare la diffusione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea per i materassi da letto, è opportuno contemplare la possibilità di unire tale gruppo di prodotti al gruppo di prodotti dei mobili. Come primo passo, è opportuno allineare il periodo di validità degli attuali criteri per i materassi da letto a quello per i mobili, in vigore fino al 28 luglio 2022. |
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(8) |
Per quanto riguarda i prodotti igienici assorbenti, è opportuno prorogare gli attuali criteri del marchio Ecolabel UE relativi a tali prodotti fino al 31 dicembre 2022 allo scopo di garantire stabilità al mercato e ai titolari di licenza attuali e futuri, nell'ottica di una maggiore diffusione del marchio nell'industria. |
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(9) |
È opportuno prorogare criteri del marchio Ecolabel UE per i prodotti cosmetici da sciacquare fino al 31 dicembre 2021 per consentire di concluderne la revisione. |
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(10) |
È pertanto opportuno prorogare il periodo di validità di detti criteri e dei relativi requisiti di valutazione e verifica. |
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(11) |
È opportuno modificare le decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE di conseguenza. |
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(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 4 della decisione 2012/481/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “carta stampata” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2020.»
Articolo 2
L'articolo 4 della decisione 2014/391/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “materassi da letto” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 28 luglio 2022.»
Articolo 3
L'articolo 4 della decisione 2014/763/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “prodotti igienici assorbenti” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2022.»
Articolo 4
L'articolo 4 della decisione 2014/893/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “prodotti cosmetici da sciacquare” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2021.»
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2018
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2012/481/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (GU L 223 del 21.8.2012, pag. 55).
(3) Decisione 2014/391/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai materassi da letto (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 18).
(4) Decisione 2014/763/UE della Commissione, del 24 ottobre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti (GU L 320 dell'6.11.2014, pag. 46).
(5) Decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 47).
(6) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE [COM(2017) 355 final].